XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 21 maggio 2008
 

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 maggio 2008.

Albonetti, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Colucci, Cossiga, Cota, Donadi, Fallica, Fitto, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Lombardo, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Mazzocchi, Maroni, Meloni, Menia, Molgora, Rigoni, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stucchi, Tremonti, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 maggio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
SARUBBI: «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato» (1076);
BOBBA ed altri: «Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare» (1077);
BOBBA ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, per l'attribuzione del diritto di elettorato attivo ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, limitatamente alle elezioni comunali» (1078);
BOBBA ed altri: «Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale» (1079);
BOBBA ed altri: «Disposizioni per la promozione di un sistema di benessere sociale mediante la valorizzazione dell'investimento familiare e generazionale, nonché delega al Governo per la riforma degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli e per la promozione dell'autonomia finanziaria dei giovani» (1080);
BOBBA ed altri: «Istituzione del servizio civile delle persone anziane» (1081);
LULLI: «Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di esercizio dell'agenzia in attività finanziaria» (1082);
LIVIA TURCO: «Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione» (1083);
BOCCI: «Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni recanti interventi speciali per le città» (1084); 
ANGELA NAPOLI: «Modifica all'articolo 599 del codice di procedura penale, in materia di preclusione del concordato sui motivi di appello nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e contro la personalità dello Stato» (1085);
ROMANO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1086);
ROMANO e TASSONE: «Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa» (1087);
ROMANO ed altri: «Riconoscimento della lingua italiana dei segni» (1088);
ROMANO e VOLONTÈ: «Disposizioni in materia di trasporto e di conservazione dei corredi didattici degli alunni della scuola dell'obbligo» (1089);
VIETTI: «Delega al Governo per la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, di cui al titolo II del libro primo del codice civile» (1090);
SCHIRRU: «Disposizioni in materia di esenzione delle pensioni privilegiate ordinarie da ogni imposizione fiscale» (1091);
SCHIRRU: «Modifiche all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore degli invalidi totali» (1092);
SERENI: «Disposizioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti» (1093).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

In data 20 maggio 2008 - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 - dal tribunale civile di Imperia è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento civile a carico del deputato Claudio SCAJOLA (atto di citazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro-CGIL di Imperia), affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del tribunale civile di Imperia sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 4).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 6 maggio 2008, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel quadrimestre settembre-dicembre 2007 (doc. XLVIII, n. 1).

 

Questo documento - che sarà stampato - sarà trasmesso alle competenti Commissioni non appena costituite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 aprile 2008, a pagina 14, seconda colonna, decima e undicesima riga, deve leggersi: «regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» e non: «regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1o APRILE 2008, N. 49, RECANTE MISURE URGENTI VOLTE AD ASSICURARE LA SEGRETEZZA DELLA ESPRESSIONE DEL VOTO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE (A.C. 5)

A.C. 5 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 1o aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, N. 60, RECANTE DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FERROVIARI REGIONALI (A.C. 7)

A.C. 7 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli attuali servizi, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, previa definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi di trasporto regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, dello stesso decreto legislativo, è autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 7 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, all'articolo 1, comma 1, dispone un'autorizzazione di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2008, al fine di garantire, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, la prosecuzione degli attuali servizi di trasporto ferroviario regionale in concessione a Trenitalia S.p.a., ma la relazione tecnica allegata al provvedimento non forniscele ipotesi e i parametri posti alla base della quantificazione dei predetti oneri;
ai sensi dell'articolo 1, comma 302, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), le risorse per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale continueranno ad essere corrisposte alle regioni sino a tutto il 2010, ma a partire dall'anno 2011 si provvederà alla loro sostituzione, mediante apposito adeguamento della compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e, a tal fine, entro il 15 febbraio 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, dovrà emanare un decreto con il quale verrà individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a:
chiarire, con riferimento al decreto da emanare entro il 15 febbraio 2010, i criteri in base ai quali si procederà alla quantificazione delle somme spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario;
assicurare comunque che si tenga a tal fine conto delle esigenze effettivamente presenti in ciascun ambito territoriale per l'erogazione dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale ritenuti essenziali e/o prioritari.
9/7/1. D'Ippolito Vitale.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame autorizza la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla società Trenitalia s.p.a. per la prosecuzione degli attuali servizi di trasporto ferroviario regionale;
il comma 302 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 prevede che, per gli anni dal 2008 al 2010, continuino ad essere corrisposte alle regioni le risorse «attualmente previste» necessarie per i servizi ferroviari regionali;
i contratti di servizio in questione corrispondono all'esigenza di fornire agli utenti, in gran parte studenti e lavoratori pendolari, un'offerta di servizi caratterizzati da standard qualitativi adeguati in termini di manutenzione, comfort e pulizia delle carrozze, regolarità delle corse;
le associazioni dei pendolari e i comuni rilevano spesso inefficienze e carenze che incidono sull'affidabilità del servizio e sull'utilizzo stesso della modalità di trasporto ferroviario, che dovrebbe essere invece incentivata anche per motivi di carattere ambientale;
è attualmente in discussione un piano nazionale di ridimensionamento delle biglietterie da parte di Ferrovie dello Stato S.p.a. che aggraverebbe la situazione di disagio degli utenti e che renderebbe anche più precaria la qualità dei servizi regionali, oltre a quelli di carattere interregionale e nazionale,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le misure necessarie per garantire la copertura dei contratti di servizio regionali, come previsto dalla legge finanziaria 2008, sia per l'anno in corso, sia per gli anni successivi fino al 2010;
ad assumere tutte le iniziative di propria competenza nei confronti di Ferrovie dello Stato S.p.a. affinché il preannunciato piano di soppressione delle biglietterie sia sospeso e venga rivisto alla luce delle esigenze effettive degli utenti, della collocazione e dell'intensità di utilizzo delle stesse, al fine di non penalizzare il ruolo e la funzionalità delle stazioni ferroviarie interessate e garantire un servizio più efficiente agli utenti.
9/7/2. Lovelli, Meta, Velo.

La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60 recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali;
visto che il citato decreto-legge autorizza per il 2008 in favore di Trenitalia Spa una somma di 80 milioni di euro per garantire il mantenimento degli attuali livelli di servizio pubblico, allontanando, per il momento, il rischio di possibili ridimensionamenti dell'offerta del servizio ferroviario regionale e locale;
ritenuto che il servizio offerto dall'impresa ferroviaria risulta ancora oggi, nonostante i recenti aumenti tariffari, assolutamente inadeguato e di scarsa qualità rispetto alla forte domanda di mobilità manifestata dagli utenti;
appreso che sono oltre 2 milioni i pendolari che utilizzano il servizio ferroviario, il 14,8 per cento di quanti si spostano ogni giorno per raggiungere il lavoro, mentre secondo il Censis sarebbero oltre 7 milioni quelli che vorrebbero spostarsi in treno ma non ne hanno la possibilità per la scarsa offerta del servizio;
appreso altresì che la società Trenitalia Spa nel 2007 ha fatto registrare perdite pari a circa 400 milioni di curo, le quali sommandosi a quelle registrate nei precedenti anni hanno portato ad un buco di bilancio di oltre 2 miliardi di euro;
ricordato che la legge 24 dicembre 2007 n. 244, legge finanziaria 2008, per azzerare i continui interventi dello Stato nel settore, ha riconosciuto alle regioni la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione quale sistema di finanziamento dei servizi di trasporto ferroviari regionali e locali, in previsione della stipula dei nuovi contratti di servizio;
osservato tuttavia che per i servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato l'adeguamento delle risorse alle quote di compartecipazione al gettito dell'accisa avverrà soltanto a partire dal 2011;
ritenuto che il conferimento alle regioni di una sostanziale autonomia finanziaria nell'ambito del trasporto ferroviario regionale e locale potrebbe restituire efficienza e competitività a tutto il settore, portando anche ad una riduzione dei costi a vantaggio degli utenti del servizio;

impegna il Governo

ad abbreviare, attraverso un'iniziativa legislativa, i previsti termini per la realizzazione della riforma relativa al sistema di finanziamento dei servizi ferroviari regionali e locali di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, affinché si possa arrivare, nel più breve tempo possibile, alla stipula dei nuovi contratti di servizio tra regioni e Trenitalia Spa.
9/7/3. Gibelli.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, N. 61, RECANTE DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (A.C. 8)

A.C. 8 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di euro 9.903.000 per il Ministero della giustizia, euro 29.850.000 per il Ministero della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero per i beni e le attività culturali, euro 1.331.000 per il Ministero dei trasporti, euro 4.659.000 per il Ministero dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di partecorrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella:

Anni di riferimento 2008 2009 2010
Ministero della giustizia 3.616.000 29.959.000 20.429.000
Ministero della pubblica istruzione 10.900.000 0 0
Ministero per i beni e le attività culturali 1.116.000 10.190.000 13.287.000
Ministero dei trasporti 486.000 4.768.000 4.107.000
Ministero dell'università e della ricerca 1.702.000 6.813.000 1.687.000

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 8 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica del 1997, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di un onere di 50 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2008;
il periodo di sospensione dei versamenti è stato determinato con le ordinanze di protezione civile n. 2668 e n. 2728 del 1997 e n. 2908 del 1998 e i termini di recupero dei tributi e contributi sospesi sono stati oggetto di proroga, da ultimo, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2007, n. 3631, che li ha fissati al 30 aprile 2008;
l'articolo 2 del decreto-legge in esame dispone che, ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 109 della legge finanziaria, sia autorizzata un'ulteriore spesa e fissa alcune modalità di restituzione dei tributi e contributi sospesi, prevedendo che il versamento sia effettuato nella misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni e di interessi e mediante rateizzazione in dieci anni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere un'ulteriore riduzione della percentuale di restituzione dei versamenti fiscali e tributari sospesi ai soggetti colpiti dal sisma del 1997 in Umbria e Marche.
9/8/1. Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica del 1997, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di un onere di 50 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2008;
il periodo di sospensione dei versamenti è stato determinato con le ordinanze di protezione civile n. 2668 e n. 2728 del 1997 e n. 2908 del 1998 e i termini di recupero dei tributi e contributi sospesi sono stati oggetto di proroga, da ultimo, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2007, n. 3631, che li ha fissati al 30 aprile 2008;
l'articolo 2 del decreto-legge in esame dispone che, ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 109 della legge finanziaria, sia autorizzata un'ulteriore spesa e fissa alcune modalità di restituzione dei tributi e contributi sospesi, prevedendo che il versamento sia effettuato nella misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni e di interessi e mediante rateizzazione in dieci anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere un'ulteriore riduzione della percentuale di restituzione dei versamenti fiscali e tributari sospesi ai soggetti colpiti dal sisma del 1997 in Umbria e Marche.
9/8/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008 n. 61 recante disposizioni finanziarie in materia di protezione civile si dà fra l'altro definitiva e positiva soluzione alla materia relativa alla sospensione dei termini per i versamenti tributari e per i contributi previdenziali conseguenti agli eventi sismici del settembre 1997 in Umbria e nelle Marche;
a far data dal 1o gennaio 2008 cesserà per le regioni Umbria e Marche lo stato di emergenza proclamato a seguito della crisi sismica che ha colpito le due regioni nel settembre 1997. In forza della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ciò non significa che la ricostruzione sia terminata, ma solo che cessa per le due regioni la possibilità di usufruire degli istituti normativi particolari previsti per gli stati di emergenza;
la stima del danno per le due regioni, determinata formalmente subito dopo il sisma, ammontava a 8.442 milioni di curo per l'Umbria e a 4.374 milioni di euro per le Marche;
il fabbisogno stimato dopo la crisi sismica non è mai aumentato nel corso degli anni, e che, se si prendesse a riferimento tale stima, per completare la ricostruzione occorrerebbero ancora 3.219 milioni di curo per l'Umbria e 1.514 milioni di euro per le Marche;
le due regioni, nella consapevolezza della significativa entità dei finanziamenti ancora occorrenti, sono disponibili a ridefinire tale fabbisogno nell'ambito delle risorse occorrenti a chiudere gli interventi di ricostruzione ritenuti indispensabili;
al fine di definire congiuntamente il percorso di fuoriuscita dall'emergenza e di completamento della ricostruzione, è stato istituito nelle precedenti legislature un tavolo nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del quale fanno parte, oltre che i rappresentanti del Governo, i rappresentanti delle regioni Marche e Umbria, dei comuni interessati, nonché quelli delle forze economiche e del sindacato;
nel corso dell'ultima riunione del tavolo di cui sopra si era concordemente deciso che la legge finanziaria per il 2008 avrebbe previsto un ulteriore rifinanziamento degli interventi, che permettesse alle due regioni di continuare, senza soluzione di continuità, l'opera di ricostruzione, e, assolto questo impegno, sarebbe stata convocata una nuova riunione del tavolo nazionale al fine di definire con le regioni il quantitativo delle risorse ritenute necessarie per chiudere la ricostruzione e, sulla base di questa nuova definizione del fabbisogno, costruire una ipotesi pluriennale a chiusura, da formalizzare nella legge finanziaria per il 2009 o in altro provvedimento utile che intervenisse nel frattempo;
il comma 107 dell'articolo 2 della legge n. 244 ha previsto, infatti, ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione, contributi quindicennali di soli 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 che non risultano sufficienti al completamento della ricostruzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché venga rapidamente riconvocato il tavolo nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di definire congiuntamente l'entità delle risorse ritenute necessarie per chiudere la ricostruzione e, sulla base di questa quantificazione del fabbisogno, costruire una ipotesi pluriennale di finanziamento per il completamento della ricostruzione, da formalizzare in altro provvedimento utile che intervenisse nel frattempo.
9/8/2.Vannucci, Sereni.