XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 1 ottobre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1° ottobre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Balocchi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgeri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliori, Mogherini Rebesani, Molgora, Nirenstein, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tortoli, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vitali, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Balocchi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Renato Farina, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliori, Mogherini Rebesani, Molgora, Nirenstein, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tortoli, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vitali, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 settembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
RAMPI: «Istituzione del Museo dei prodotti agro-alimentari del riso e del formaggio gorgonzola» (1715);
MANNUCCI: «Modifica all'articolo 574 del codice penale in materia di sottrazione di persone incapaci» (1716);
MOFFA ed altri: «Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (1717);
DUILIO: «Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di gioco» (1718);
ROSATO e CASTAGNETTI: «Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra» (1719).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 30 settembre 2008 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
dal ministro dell'economia e delle finanze:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» (1713);
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011» (1714).

Saranno stampati e distribuiti.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 1488, d'iniziativa dei deputati LORENZIN ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUCIANO DUSSIN: «Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (1698) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
VELTRONI ed altri: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per la lotta contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori, nonché per la tutela dei minori nei procedimenti penali» (1672) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

III Commissione (Affari esteri):
GRASSI ed altri: «Istituzione del Fondo per il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria» (740) Parere delle Commissioni I, V e XII.

V Commissione (Bilancio):
GIACHETTI ed altri: «Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore degli enti locali, per interventi a sostegno delle famiglie» (990) Parere delle Commissioni I, VII e XII.

VI Commissione (Finanze):
MAZZOCCHI ed altri: «Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione» (213) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
GRASSI ed altri: «Disposizioni in materia di vaccinazione contro tutte le forme di meningite» (745) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MANCUSO ed altri: «Disposizioni per l'erogazione di prestazioni di medicinaveterinaria in regime di convenzione e agevolazioni tributarie in favore dei proprietari di animali d'affezione» (1181) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
FARINA COSCIONI ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari» (1280) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VII.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 30 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la prima relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativa all'anno 2007 e al primo quadrimestre dell'anno 2008 (doc. CCVIII, n. 7).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettere in data 26 e 30 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di settembre 2008 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, all'ingegner Luciano Marchetti.
Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 23 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sul piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (36).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura) e alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 2008.

Il ministro della difesa, con lettera in data 26 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (37).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 2008.

Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 3, DA 5 A 13, DA 15 A 18, DA 22 A 24, 31, 32, DA 37 A 39, DA 65 A 67 E 70 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 5 AGOSTO 2008) (A.C. 1441-BIS-A)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 43.
(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie fun zioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.
2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.
4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VII
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 43.

Sopprimerlo.
43. 1. (vedi 43. 4.) Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate.
43. 2. (ex 43. 8.) Borghesi, Costantini, Cambursano, Formisano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proposta, prima della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.
43. 3. (ex 43. 9.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 44.
(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico).

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.
2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1o gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

Sopprimerlo.
44. 1. (vedi 44. 2.) Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c)
indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis, e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati.
44. 2. (ex 44. 4.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.
*44. 3. (ex *44. 6. e *44. 7.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.
*44. 4. (ex *44. 5.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.
*44. 5. (ex *44. 3. e *44. 10.) Causi, Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Rubinato.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.
*44. 6. (ex *44. 1.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 46.
(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia edeconomicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;
b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;
c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

Sopprimerlo.
46. 1. (ex 46. 2.) Amici, Baretta, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 46. (Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici). - 1. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.
2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
3. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata all'Agenzia per la formazione e alla Scuola superiore dell'economia e della finanza. II reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.
4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un appositoelenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.
5. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.
6. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;
d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;
e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
46. 2. (ex 46. 4.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 46. - 1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica - CNIPA, DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip - provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;
b) unificare competenze e procedure per razionalizzare, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;
c) garantire l'integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativa e garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministrativi di competenza dei diversi livelli istituzionali;
d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine di sviluppare la produzione di servizi.
46. 3. (ex 46. 5.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata,
*46. 4. (ex *46. 3.) Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata,
*46. 5. (ex *46. 8. e *46. 9.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata,
*46. 6. (ex *46. 7.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) definizione della natura giuridica del Formez e conseguente disciplina delle procedure di affidamento in coerenza con le norme comunitarie.
46. 7. (ex 46. 6.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. (Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari). 1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».
46. 0300. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 47.
(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici).

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali.
47. 300. Governo.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto un indennizzo a favore dell'utente che effettivamente ha subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito.
47. 1. (ex 47. 4.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
47. 2. (ex 47. 3.) Lulli.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 48.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali, allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo l'obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli stessi nei giornali.
3. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
48. 1. (vedi 48. 1.) Enzo Carra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui giornali di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
48. 2. Enzo Carra.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 49.
(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni,da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese;
d) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
f) prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;
g) prevedere la pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di indicatori di prestazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.
*49. 1. (ex *49. 2. e *49. 7.) Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Misiani, Rubinato.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.
*49. 2. (ex *49. 4.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.
*49. 3. (ex *49. 5. e *49. 6.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: firma digitale aggiungere le seguenti: carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:; fornire indicazioni in merito alla proprietà e alla circolarità dei dati anagrafici prodotti nel tempo in attuazione delle normative e degli accordi approvati in sede di Conferenza Unificata; definire il quadro tecnico di riferimento per l'interoperabilità dei sistemi pubblici nell'ambito dei processi di cooperazione applicativa.
49. 4. (ex 49. 3.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis. - 1. Entro il 31 dicembre 2008, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazionedigitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.
2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.
3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
4. A partire dal 1o gennaio 2009, lo Stato assegna una casella di posta elettronica certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul territorio nazionale; tale casella è gestita nel quadro dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età.
49. 01. (ex 49. 01.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 50.
(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
50. 1. (ex 50. 1.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011 con le seguenti: programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010.
50. 2. (ex 50. 2.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Tulle le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».
50. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 51

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 51.
(Riallocazione di fondi).

1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.
2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
51. 200.(Nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
51. 1. (ex 51. 2.) Amici, Baretta, Giovanelli.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 51-bis

ARTICOLO 51-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 51-bis.
(Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risparmio energetico).

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

A.C. 1441-bis-A - Articolo 52

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo VIII
GIUSTIZIA

Art. 52.
(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;
b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:
«Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;
b) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;
b) al terzo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«L'autorizzazione di cui al secondo comma è richiesta altresì dal giudice che è chiamato nuovamente a conoscere in sede di reclamo o di opposizione o in altra sede, di un proprio provvedimento, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali; l'autorizzazione è negata solo se non è possibile designare un giudice diverso».

8. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

9. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».
10. All'articolo 83, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, odella memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato».
11. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».
12. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».
13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».

14. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

15. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati».
16. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».
17. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive o in siti internet da lui designati».

18. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

19. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VIII
GIUSTIZIA

ART. 52.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: diecimila euro;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: ventimila euro con le seguenti: trentamila euro.
52. 1. (ex 0. 52. 41. 2.) Aniello Formisano, Costantini, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Al comma 2, capoverso, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: sono eccepite fino a: depositata con le seguenti: possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.
52. 2. (ex 52. 9.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 2, capoverso, quarto comma, dopo le parole: sono decise aggiungere le seguenti: con ordinanza.
52. 3. (ex 52. 18.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c)
al terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero dalla data di deposito del ricorso».
52. 4. (ex 0. 52. 41. 32.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c)
al terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero dal deposito del ricorso».
52. 4.(Testo modificato nel corso della seduta)(ex 0. 52. 41. 32.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere la parola: 44.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine dì trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.
Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.
Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.
Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.
Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito».
52. 5. (ex 0. 52. 41. 3.) Aniello Formisano, Costantini, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Al comma 4, sopprimere la parola: 45.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 45. - (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.
Il processo è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti».
52. 6. (ex 0. 52. 41. 4.) Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 7.
*52. 7. (vedi 0. 52. 41. 22.) Borghesi, Palomba, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.
(Approvato)

Sopprimere il comma 7.
*52. 8. (vedi 0. 52. 41. 24.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.
(Approvato)

Sopprimere il comma 7.
*52. 9. Contento.
(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al secondo comma dell'articolo 61 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: «, se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario».
8-ter. Al secondo comma dell'articolo 63 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: «Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina».
52. 10. (ex 52. 23.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile il secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti».
52. 11. (ex 0. 52. 41. 7.) Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«Art. 68-bis. - (Termini per lo svolgimento degli incarichi). - Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.
I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazioneal compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza) e se sussistono giustificati motivi.
Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, terzo comma, e 116, secondo comma, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.
Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.
Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione».
52. 12. (ex 52. 19.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 88, primo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: «e devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero».
52. 13. (ex 0. 52. 41. 33.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 11.
52. 14. (vedi 52. 15.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Baretta, Amici.

Sostituire il comma 11, con il seguente:
11. All'articolo 91 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito da seguente: «Fermo quanto disposto da secondo comma dell'articolo 92, se accoglie la domanda in misura non superiore ad una proposta conciliativa intervenuta non oltre l'udienza di cui all'articolo 183, condanna la parte che l'ha rifiutato senza giustificato motivo al pagamento dì una sanzione pecuniaria processuale»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Ferme le norme del presente capo, il giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale. Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 500 euro e non superiore a 20.000 euro»;
c) al secondo comma, dopo la parola: «sentenza» sono aggiunte le seguenti: «e le sanzioni processuali pecuniarie»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «spese» sono aggiunte le seguenti: «e alle sanzioni pecuniarie processuali».
52. 15. (ex 0. 52. 41. 18.) Contento.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condannala parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo».
52. 16. (ex 0. 52. 41. 35.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 11, sostituire le parole da: Il giudice fino a: proposta conciliativa con le seguenti: Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata.
52. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 11, dopo le parole: proposta conciliativa aggiungere le seguenti: formulata ai sensi dell'articolo 185.
52. 17. (ex 0. 52. 41. 1.) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. All'articolo 92 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se le parti si sono conciliate, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute».
52. 18. (ex 0. 52. 41. 34.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.
Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».
52. 19. (vedi 52. 16.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Il secondo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata condanna la parte procedente che ha agito senza la normale prudenza al risarcimento del danno anche non patrimoniale in favore della parte che ne ha fatto domanda. Nei casi previsti dal comma precedente l'ammontare del risarcimento del danno è equitativamente determinato in misura non inferiore alla metà e non superiore al doppio della somma minima liquidabile per le spese del giudizio, salvo che la parte non dimostri un danno maggiore».
52. 20. (ex 0. 52. 41. 27.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia,Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Il primo comma dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:
«Se risulta che la parte soccombente ha agito anche in via cautelare, o resistito in giudizio o proposto impugnazione con mala fede o colpa grave, il giudice la condanna alle spese nella misura pari al triplo dei massimi tariffari e, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza».
52. 21. (ex 0. 52. 41. 26.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al risarcimento dei danni il giudice può provvedere, anche d'ufficio, in via equitativa, mediante la condanna, a favore della controparte, di una somma non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 20.000».
52. 22. (ex 0. 52. 41. 20.) Contento.

Sostituire il comma 13, con il seguente:
13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
52. 23. (vedi 52. 31.) Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Al comma 13, capoverso, sostituire le parole da: non inferiore alla metà fino alla fine del capoverso con le seguenti: fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
52. 24. (ex 0. 52. 41. 8.) Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Al comma 13, capoverso, sostituire le parole da: alla metà fino alla fine del capoverso con le seguenti: a mille euro e non superiore a ventimila euro.
52. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 114 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: «o il valore della causa non ecceda il valore di sessantamila euro».
52. 25. (ex 0. 52. 41. 28.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 15.
52. 26. (ex 0. 52. 41. 36.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 15, sostituire le parole: o non contestati con le seguenti: e non contestati in modo specifico.
52. 27. (ex 0. 52. 41. 29.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. L'articolo 123 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
«Art. 123. - (Nomina del traduttore). - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti».
52. 28. (ex 0. 52. 41. 12.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Al comma 18, capoverso, dopo la parola: esposizione aggiungere le seguenti: dello svolgimento del processo e.
52. 29. (ex 0. 52. 41. 30.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Al medesimo articolo 132, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis) Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola riposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando».
52. 30. (ex 0. 52. 41. 13.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare.
Nel computo del termine stabilito dal primo comma non si tiene conto del tempo decorso a causa di rinvii concordemente richiesti dalle parti, ovvero della rimessione in termini e delle rinnovazioni degli atti imposte dalla condotta delle stesse».
52. 31. (ex 0. 52. 41. 31.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«Art. 152-bis. (Durata del processo). Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare.».
*52. 32. (ex 52. 12.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare».
*52. 33. (ex 0. 52. 41. 16. e 52. 01.) Costantini, Cambursano, Aniello Formisano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 19.
52. 34. (ex 0. 52. 41. 37.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 19, capoverso, primo periodo, dopo le parole: ad essa non imputabile aggiungere le seguenti: o per errore scusabile.
52. 35. (ex 52. 14.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre»;
b) al secondo comma, le parole: «rilevabili d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, comprese quelle di cui all'articolo 38».
52. 36. (ex 0. 52. 41. 14.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 175 del codice di procedura civile il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento».
52. 37. (ex 0. 52. 41. 15.) Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 203 del codice di procedura civile dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«In alternativa alla delega il giudice istruttore su istanza congiunta delle parti, tenuto conto della natura della causa, della qualità del testimone e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione nelle forme di cui all'articolo 257-bis, richiedendo al testimone di fornireper iscritto e nel termine stabilito le risposte agli articoli sui quali deve essere interrogato.».
52. 38. (ex 52. 13.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 53

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 53.
(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse, e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'arti-colo 170,».
2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede», sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano gravi motivi, può concedere».
4. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.
5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

6. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

7. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione II, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:
«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

8. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;
b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

10. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
11. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
12. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al terzo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi»
14. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».
15. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;
b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.
17. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 163, terzo comma, del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la separata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, mediante specifica indicazione delle norme ritenute applicabili, con le relative conclusioni».
53. 1. (ex 0. 53. 34. 14.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;
b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».
*53. 2. (ex 53. 9.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;
b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».
*53. 3. (ex 53. 25.) Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 181 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso (domanda giudiziale), salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies».
b) al secondo comma, le parole: «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e» sono soppresse e dopo le parole: «l'estinzione del processo» sono aggiunte le seguenti: «ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies».
53. 4. (ex 0. 53. 34. 4.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti».
53. 5. (ex 53. 16.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 3.
53. 6. (ex 0. 53. 34. 21.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione»;
b) il quarto comma è abrogato;
c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;
d) al sesto comma, alinea, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere»;
e) il settimo comma è sostituito dal seguente:
«Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti»;
f) all'ottavo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma»;
g) il nono comma è abrogato;
h) al decimo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma».
53. 7. (ex 53. 27.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 183 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Se richiesto, il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori dieci giorni per il deposito di memorie limitate ai soli chiarimenti ed integrazioni rese necessarie dall'esercizio dei poteri di cui al quarto comma;
2) un termine di ulteriori dieci giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria».
53. 8. (ex 0. 53. 34. 15.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo 183, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono».
53. 9. (ex 53. 17.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). - Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.
Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.
La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.
Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.
Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo».
53. 10. (ex 0. 53. 34. 5.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al primo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile, le parole: «in caso di richiesta congiunta delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di richiesta di una delle parti».
53. 11. (ex 0. 53. 34. 1.) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 186-quater del codice di procedura civile è abrogato.
53. 12. (ex 0. 53. 34. 16.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole da: ordinanza ai sensi fino alla fine del capoverso con le seguenti: l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 192, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: «Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato».
53. 13. (ex 53. 19.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 6, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice, se il consulente non deposita la relazione nel termine stabilito, dispone la riduzione fino ad un terzo del compenso a lui spettante.
53. 14. (ex 0. 53. 34. 2. e 0. 53. 34. 3.) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Sopprimere il comma 7.
53. 15. (vedi 0. 53. 34. 17 e 53. 10.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: sentite le parti con le seguenti: su concorde richiesta delle parti.
53. 16. (ex 53. 11.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 7, capoverso, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I quesiti devono essere formulati in articoli separati, espressi in modo chiaro, sintetico e specifico».
53. 17. (ex 0. 53. 34. 13.) Borghesi, Palomba, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 7, capoverso, dopo il terzo comma aggiungere il seguente:
«Nelle cause di valore fino a 50 mila euro la deposizione è resa di fronte al cancelliere o altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario; nelle cause di valore superiore e/o indeterminato di fronte ad un notaio».
53. 18. (ex 53. 12.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è abrogato.
53. 19. (vedi 0. 53. 34. 18.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione».
53. 20. (ex 53. 29.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato».
53. 21. (ex 53. 30.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. L'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
«Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
53. 22. (ex 0. 53. 34. 19.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile le parole «, quando non è prescritto il regolamento di competenza» sono soppresse.
53. 24. (vedi 53. 33.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 360, quarto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti periodi «Tuttavia, avverso i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali non sia espressamente prevista alcuna impugnazione, il ricorso per cassazione non è proponibile finché l'impugnazione ordinaria ovvero l'istanza di revoca o modifica non sia già stata dichiarata inammissibile. In tal caso, il termine per il ricorso avverso il medesimo provvedimento dichiarato non altrimenti impugnabile ovvero irrevocabile decorre dalla comunicazione del provvedimento che, negando l'ammissibilità dell'impugnazione o dell' istanza proposta, costituisce soltanto condizione di proponibilità del ricorso».
53. 23. (vedi 53. 22.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. L'articolo 366, primo comma, numero 6), del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, mediante trascrizione delle parti ritenute rilevanti»;
15-ter. All'articolo 375 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«L'ordinanza deve contenere esclusivamente la sintetica esposizione delle ragioni di diritto della decisione»;
15-quater. L'articolo 380-bis, terzo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima».
53. 25. (ex 0. 53. 34. 20.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 53-bis

ARTICOLO 53-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 53-bis.
(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 339 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 339-bis. - (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). - Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado aventi natura decisoria sono appellabili».
2. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 360-bis. - (Ammissibilità del ricorso). - Il ricorso è dichiarato ammissibile:
a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;
b) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;
c) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto processo;
d) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.

Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.
Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.
L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.
Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma».

3. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.
4. All'articolo 375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis» sono soppresse.
5. Dopo l'articolo 131-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:
«Art. 131-ter. - (Appellabilità dei provvedimenti decisori di primo grado). - L'articolo 339-bisdel codice si applica nei processi in cui può trovare applicazione anche l'articolo 360-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 53-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53-bis.

Sopprimerlo.
53-bis. 1. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*53-bis. 2. (ex 0. 53. 08. 1.) Contento.
(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*53-bis. 3. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.
(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*53-bis. 200. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in primo grado aggiungere le seguenti: in via definitiva ed.
53-bis. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere i commi da 2 a 4.
53-bis. 4. (ex 0. 53. 08. 3.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al medesimo articolo 375, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il ricorso è manifestamente infondato, tra l'altro, quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme a precedenti pronunzie della Corte ed il ricorrente non abbia prospettato argomentate ragioni per la loro revisione.
Il ricorso è manifestamente fondato, tra l'altro, quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti pronunzie della Corte, senza prospettare ragioni nuove e sufficienti per una loro revisione, ovvero ha violato i principi regolatori del giusto processo».
53-bis. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sostituire i commi da 2 a 4 con il seguente:
2. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«Art. 360-bis. - (Atti preliminari). - Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.
L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.
L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite.
Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.
Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma».
53-bis. 7. Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, primo comma, lettera b), sostituire le parole da: una questione sulla quale fino alla fine della lettera con le seguenti: quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci per confermare o mutare il proprio orientamento.
53-bis. 8. Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, primo comma, lettera c), sostituire la parola: fondata con le seguenti: non manifestamente infondata.
53-bis. 9. Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e)
quando il provvedimento impugnato ha deciso su cause di valore superiore a 100 euro.
53-bis. 10. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
«Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado».
53-bis. 11. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.
(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: dopo aver sentito gli avvocati delle parti costituite.
53-bis. 12. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: collegio con la seguente: relatore.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: il relatore.
53-bis. 13. Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, ultimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma con le seguenti:. L'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 96, terzo comma.
53-bis. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Sopprimere i commi 3 e 4.
*53-bis. 14. Contento.

Sopprimere i commi 3 e 4.
*53-bis. 15. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 54

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 54.
(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile».

2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è soppresso.
3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 54.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.».
54. 1. (ex 53. 01.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Al comma 1 premettere i seguenti:
01. L'articolo 543 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513 primo comma, 545, 619; 1830 codice civile, 2917 codice civile) si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice (546; 2914 codice civile, 2917 codice civile);
3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente (2);

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:
a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;
b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;
c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;
5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.
Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento dì accertamento di cui all'articolo 548.
Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.
Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.
Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.
Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.
Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.
Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.
Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616».

02. L'articolo 548 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta difare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma.».
3. All'articolo 569 del codice di procedura civile, primo comma, le parole: «e fissa» sono sostituite dalla seguente: «, fissa» e, dopo le parole: «siano intervenuti» sono aggiunte le seguenti: «e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate».
4. All'articolo 569 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.
Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.».
5. L'articolo 570 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
«Art. 570. - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
6. All'articolo 573 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.
Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma. La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica.».
7. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586».
8. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590».
9. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.».
54. 2. (ex 53. 02.) Costantini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Al comma 1 premettere i seguenti:
01. L'articolo 543 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513 primo comma, 545, 619; 1830 codice civile, 2917 codice civile) si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice (546; 2914 codice civile, 2917 codice civile);
3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente (2);
4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:
a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;
b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;
c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;
5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.
Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.
Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicoloprevisto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.
Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.
Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.
Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.
Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.
Il giudice, anche se gli è richiesta rassegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.
Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».
02. L'articolo 548 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma.».
54. 3. (ex 53. 03.) Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e fissa» sono sostituite dalla seguente: «, fissa» e dopo le parole: «siano intervenuti» sono aggiunte le seguenti: «e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate»;
b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per ladeliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.
Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.».
54. 4. (ex 53. 07.) Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. L'articolo 570 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 570. - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
54. 5. (ex 53. 04.) Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 573 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.
Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma. La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica.».
54. 6. (ex 53. 05.) Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586».
2. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590».
3. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, ilgiudice provvede a norma dell'articolo 587.».
54. 7. (ex 53. 06.) Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 54. - 1. Dopo l'articolo 614 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615».
54. 8. (ex 0. 54. 9. 2.) Borghesi, Palomba, Formisano, Cambursano, Costantini.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 55

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 55.
(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;
b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 55.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».
*55. 1. (ex 55. 1.) Baretta, Capano, Ferranti, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Amici, Samperi.
(Approvato)

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».
*55. 2. (ex 54. 01.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 56

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 56.
(Procedimento sommario di cognizione).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter.
(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Al termine della prima udienza, se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.
(Appello).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.

Sopprimerlo.
56. 1. (vedi 56. 4.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 1, capoverso Art. 702-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: in cui fino a: monocratica con le seguenti: relative a diritti a contenuto non patrimoniale e/o crediti destinati a soddisfare esigenze non patrimoniali.
56. 2. (ex 56. 5.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 1, capoverso Art. 702-ter, quinto comma, sopprimere le parole: Al termine della prima udienza,
56. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1 sostituire il capoverso Art. 702-quater con il seguente:
«Art. 702-quater. - (Appello). - Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 e seguenti. del codice di procedura civile.
All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».
56. 3. (vedi 56. 7.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, capoverso Art. 702-quater, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
56. 4. (vedi 56. 3.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 1, capoverso Art. 702-quater, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica l'articolo 345 del codice di procedura civile.
56. 5. (vedi 56. 6.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 57

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 57.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

1. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», è inserito il seguente:
«Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto».

2. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 57.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono aggiunte, in fine, le parole:«in modo tale che nessuno dei consulenti iscritti possa accumulare incarichi in misura superiore al cinque per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce l'adeguata trasparenza degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».
57. 1. (ex 0. 57. 1. 1.) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono aggiunte, in fine, le parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».
57. 1. (ex 0. 57. 1. 1.) (Testo modificato nel corso della seduta) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 103-bis, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: da un notaio o.
57. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 58

ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 58.
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie).

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.
2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 59

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 59.
(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: dalla presente disposizione fino alla fine del comma con le seguenti: dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
59. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 59-bis

ARTICOLO 59-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 59-bis.
(Modifica all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

A.C. 1441-bis-A - Articolo 61

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 61.
(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 61-bis

ARTICOLO 61-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 61-bis.
(Decisione delle questioni di giurisdizione).

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dalla instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 61-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 61-bis.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. In ordine ai provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie, tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
61-bis. 1. (ex 0. 61. 03. 1.) Volpi.

Dopo l'articolo 61-bis, aggiungere il seguente:
Art. 62. - (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). - 1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
61-bis. 01. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 62-bis

ARTICOLO 62-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo VIII-bis
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 62-bis.
(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità di istituire gli organismi di conciliazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, essi si possano avvalere del personale del consiglio dell'Ordine degli avvocati;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli Ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143;
o) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione,che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115;
p) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 62-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VIII-bis.
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

ART. 62-bis.

Al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere la possibilità che il giudice possa sospendere il processo per consentire alle parti di instaurare un procedimento di conciliazione, fatta salva la possibilità di riassumere il processo in caso di mancata instaurazione della conciliazione o di mancato raggiungimento dell'accordo;
62-bis. 1. (ex 0. 62. 01. 3.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3, lettera c) aggiungere in fine le parole: fermo restando il diritto delle camere di commercio che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo registro.
62-bis. 2. La Loggia, Giudice.
(Approvato)

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: di istituire fino alla fine della lettera con le seguenti:, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli.
62-bis. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: gli organismi fino alla fine della lettera con le seguenti: un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine.
62-bis. 3. (ex 0. 62. 01. 2.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) prevedere che ogni organismo di conciliazione istituito presso i tribunali sia iscritto di diritto al Registro.
62-bis. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente prima dell'instaurazione del giudizio della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione, nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione.
62-bis. 5. Sisto, Paolini.
(Approvato)

Al comma 3 dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
q) prevedere che se le parti si conciliano il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
62-bis. 7. (ex 0. 62. 01. 4.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3 dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
q) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
62-bis. 7.(Testo modificato nel corso della seduta)(ex 0. 62. 01. 4.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 63

ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 63.
(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia).

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse e il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 536, comma 1, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse;

3. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del codice penale».

4. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da: «in uno o più giornali indicati dal giudice» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La sentenza è altresì pubblicata mediante affissione nel comune ove l'ente ha sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».
5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;
b) all'articolo 73 (R), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione»;
c) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

«Titolo XIV-bis
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L).
(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L).
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;
d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;
e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente allaquota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;
f) all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione (L)»;
g) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;
g) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente:

«TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

Capo I
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-bis (L).
(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-ter (L).
(Riscossione mediante ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

Art. 227-quater (L).
(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, comesostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.
7. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
8. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;
«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) iscrizione a ruolo del credito»;
d) la lettera c) è abrogata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 63.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere la lettera
b);
sopprimere i commi 3 e 4.

63. 1. (vedi 63. 3.) Enzo Carra.

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un terzo».
63. 301. Le Commissioni.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo».
63. 301.(Nuova formulazione). Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: mantenimento in carcere aggiungere le seguenti: per condanne.
63. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 64

ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 64.
(Abrogazioni e modificazione di norme).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;
b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25» sono soppresse;
c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 68

ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 68.
(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione).

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».
2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato» e il secondo periodo è soppresso;
b) il secondo comma è abrogato.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 69

ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo IX
PRIVATIZZAZIONI

Art. 69.
(Patrimonio dello Stato Spa).

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti del primo comma dell'articolo 1264 del codice civile».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo IX
PRIVATIZZAZIONI

ART. 69.

Sopprimerlo.
69. 1. (ex 69. 1.) Amici, Baretta, Giovanelli.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 71

ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 71.
(Società pubbliche).

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:
«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera del consiglio di amministrazione;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.
12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;
b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;
c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:
«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, lerelative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;
d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:
«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;
f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 71.

Sopprimerlo.
71. 1. (vedi 71. 2.) Baretta, Amici.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
71. 2. (vedi 71. 4.) Cambursano, Borghesi, Costantini, Aniello Formisano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri.
71. 3. (ex 71. 5.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera a), sostituire le parole: amministrazione a cinque con le seguenti: amministrazione a tre.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: e a sette con le seguenti: e a cinque.
71. 4. (ex 71. 7.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) escludere il ricorso al sistema di governance duale previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile».
71. 5. (ex 71. 3.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera b), sostituire le parole: con delibera del consiglio di amministrazione con le seguenti: con delibera dell'assemblea dei soci.
71. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12-bis, sopprimere il secondo periodo.
71. 6. (ex 71. 6.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
71. 7. (ex 71. 8.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 27-bis, sopprimere il secondo periodo.
71. 8. (ex 71. 9.) Cambursano, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 27-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e l'assunzione di partecipazioni con le seguenti: e di assunzione di partecipazioni.
71. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
71. 9. (ex 71. 10.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
71. 10. (ex 71. 11.) Cambursano, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 32-ter.
71. 11. (ex 71. 12.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 73

ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 73.
(Attuazione del federalismo).

1. Per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO II

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

ART. 73.

Sopprimerlo.
*73. 1. (ex 73. 1.) Baretta, Amici.

Sopprimerlo.
*73. 2. (ex 73. 2.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 74. - 1. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
73. 01. (ex 72. 5.) Duilio.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 74. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
73. 02. (ex 75. 01.) Nicco, Brugger, Zeller, Strizzolo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 74. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia.
73. 02.(Testo modificato nel corso della seduta)(ex 75. 01.) Nicco, Brugger, Zeller, Strizzolo.
(Approvato)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al titolo, sostituire le parole: , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria con le seguenti: nonché in materia di processo civile.
Tit. 1. Le Commissioni.
(Approvato)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per impedire la diffusione sul territorio nazionale di latte in polvere e derivati del latte di importazione cinese contenenti melamina - 3-00152

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
gli organi di stampa hanno diffuso nelle ultime settimane allarmanti notizie sulla presenza nel latte in polvere destinato all'alimentazione dei neonati, prodotto in Cina, di melamina aggiunta a badilate, sostanza che - al di sopra di determinate concentrazioni - rischia di risultare fortemente dannosa per la salute umana;
secondo i dati diffusi dalle autorità cinesi, sarebbero circa 53 mila i bambini cinesi costretti al ricovero (12.892) o al controllo in pronto soccorso, perché intossicati dall'assunzione continuativa del latte in polvere inquinato; l'intossicazione avrebbe, inoltre, provocato la morte di 4 neonati;
nella produzione industriale cinese la melamina, composto chimico di regola utilizzato nella produzione della plastica e di altri prodotti sintetici, è stata da tempo aggiunta al latte in polvere, al fine di migliorarne fittiziamente la percentuale proteica;
pur in assenza di dati tossicologici consolidati in relazione al consumo umano di melamina, l'assunzione continuativa di tale sostanza, soprattutto nella primissima infanzia, sembra determinare un progressivo indebolimento osseo, il blocco di alcune funzioni del fegato, calcoli e insufficienza renale grave, con danni permanenti e a volte mortali;
le autorità italiane garantiscono che i prodotti del latte in Italia sono sicuri, perché da anni ne è vietata l'importazione dalla Cina; è, tuttavia, evidente che la presenza di una vasta comunità cinese sul territorio italiano e la conseguente diffusione di esercizi commerciali che distribuiscono prodotti importati da tale Paese rende necessario prevedere misure straordinarie di controllo, volte a prevenire la commercializzazione sul territorio nazionale di latte e derivati del latte provenienti dalla Cina;
secondo la Coldiretti, sarebbero a rischio non solo il latte cinese e i suoi derivati, ma anche i prodotti lattiero-caseari del «falso made in Italy» realizzati in Cina, come la caciotta e il pecorino «naturali e italiani», fatti stagionare dallatte di mucche e pecore allevate nel distretto di Shangai e poi confezionati sempre in Cina, utilizzando come simbolo la bandiera italiana;
se la vicenda in esame costituisce l'ennesima testimonianza dell'inaffidabilità dei prodotti cinesi destinati al grande consumo, l'adulterazione del latte e del latte in polvere ha risvolti che colpiscono un bene di primissimo consumo, che svolge un ruolo fondamentale per l'alimentazione umana, soprattutto nella primissima infanzia -:
quali iniziative, anche a livello comunitario ed internazionale, il Ministro interrogato abbia adottato o intenda adottare al fine di verificare e prevenire la diffusione sul territorio nazionale di latte in polvere e derivati del latte di importazione cinese contenenti melamina, evitando possibili importazioni di tali prodotti anche tramite Paesi terzi. (3-00152)
(30 settembre 2008)

Iniziative per assicurare il trasferimento dei fondi previsti a favore del sistema sanitario del Lazio - 3-00153

CIOCCHETTI, DIONISI, ANNA TERESA FORMISANO, VIETTI, CICCANTI, COMPAGNON, VOLONTÈ e NARO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
lo stato in cui versa il sistema sanitario del Lazio sta penalizzando esclusivamente i cittadini della regione, che, tra tagli indiscriminati di servizi sanitari, chiusure di ospedali non concertate e ticket, vedono compromessa la tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo, sancito dalla nostra Costituzione;
la situazione penalizza, altresì, quei cittadini provenienti da altre regioni, che trovano nel sistema sanitario laziale quelle eccellenze che mancano presso le loro regioni;
la sanità laziale presenta caratteri peculiari che la contraddistinguono dalle altre regioni italiane, essendo presenti, contemporaneamente, cinque policlinici universitari, un forte radicamento di ospedali religiosi e numerose strutture private convenzionate;
in tale contesto risulta quanto mai inopportuna la chiusura di un presidio ospedaliero come il San Giacomo, che è l'unica struttura del centro storico di Roma;
è stato operato un taglio lineare di circa 2.200 posti letto, con la chiusura di tutte le strutture pubbliche e private sotto i novanta posti letto e senza una verifica programmatoria, struttura per struttura, e senza alcuna concertazione con le parti sociali, con il rischio di licenziamento per oltre 3.500 addetti;
si è assistito ad un deprecabile rimpallo di responsabilità tra il Governo nazionale e quello regionale, mentre servirebbe uno sforzo comune nell'esclusivo interesse dei cittadini;
mentre il Governo obbliga il commissario ad acta Marrazzo ad operare un indiscriminato taglio lineare sulle strutture sanitarie pubbliche e private, numerosi esponenti della maggioranza si sono schierati contro tali chiusure, evidenziando una divergenza di opinioni sulla questione;
diminuiscono i servizi e aumentano i tempi delle liste di attesa, mentre i malati cronici sono costretti addirittura a pagarsi i ticket e vi è il rischio che i fornitori sanitari, che non vengono pagati da mesi, blocchino le consegne di materiale sanitario, oltre a rischiare il fallimento;
il piano di chiusure di ospedali pubblici e privati così com'è non sembra dare adeguate risposte in termini di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa sanitaria;
sembrerebbe che il ministero dell'economia e delle finanze sia propenso a sbloccare soltanto uno, al massimo due, dei miliardi di euro di trasferimenti attesi,mentre per impedire l'entrata in crisi del sistema sanitario laziale è necessario il trasferimento di tutti e cinque i miliardi trattenuti dal ministero -:
se non ritenga di adottare ogni iniziativa di sua competenza perché si pervenga urgentemente allo sblocco totale dei trasferimenti, al fine di evitare pericolose riduzioni dei livelli assistenziali per i cittadini, per far fronte ai pagamenti dei fornitori e per evitare pesanti ricadute occupazionali, e se non si debba, al contrario, operare un vero e primo segnale di discontinuità attraverso il dimezzamento del numero delle aziende sanitarie locali e dei relativi direttori generali e rivedere il piano di chiusure delle strutture sanitarie pubbliche e private. (3-00153)
(30 settembre 2008)

Orientamenti e iniziative del Governo in relazione alla riforma delle relazioni industriali e della contrattazione - 3-00154

CICCHITTO, BOCCHINO, SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, BRIGUGLIO, CECCACCI RUBINO, DI BIAGIO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FORMICHELLA, ANTONINO FOTI, GIACOMONI, GIAMMANCO, MANNUCCI, MOTTOLA, PELINO, MARIAROSARIA ROSSI, SALTAMARTINI, SAMMARCO, SCANDROGLIO e TAGLIALATELA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno avviato da tempo un confronto sulle prospettive delle relazioni industriali e sulla riforma della contrattazione collettiva;
si tratta di un'iniziativa estremamente importante al fine di modernizzare le regole della contrattazione, che sono rimaste sostanzialmente invariate dal protocollo del luglio 1993;
il differenziale della crescita economica tra l'Italia e i Paesi dell'Unione europea è determinato, secondo i più autorevoli centri studi nazionali, tra gli altri fattori, anche dalla mancanza di un reale sviluppo della produttività delle imprese;
il Governo ha già facilitato l'incontro tra le parti sociali nel rispetto della loro autonomia, adottando opportunamente la detassazione dei premi di produttività e degli straordinari;
tutte le parti in causa condividono la necessità di favorire il secondo livello contrattuale, territoriale e aziendale, al fine di incrementare la collaborazione tra imprese e lavoratori, consentendo a questi ultimi di ottenere un'equa ripartizione del dividendo derivante dalla crescita economica;
risulta indispensabile semplificare il numero dei contratti ed introdurre una durata che permetta l'effettivo rinnovo degli stessi -:
quali orientamenti e iniziative intenda assumere il Governo per facilitare l'accordo tra le parti sociali in merito alla riforma delle relazioni industriali e della contrattazione, nel rispetto dell'autonomia delle stesse. (3-00154)
(30 settembre 2008)

Intendimenti del Governo in merito ad ipotesi di privatizzazione degli ospedali pubblici - 3-00155

BURTONE, META, LIVIA TURCO, GIACHETTI, QUARTIANI, ARGENTIN, BINETTI, BOSSA, BUCCHINO, CALGARO, D'INCECCO, GRASSI, LENZI, MIOTTO, MOSELLA, MURER, PEDOTO, SBROLLINI e SAMPERI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenendo nel corso di un dibattito, ha affermato che molti ospedali pubblici andrebbero privatizzati;
tale riferimento in tema di contenimento della spesa pubblica è stato fatto citando, in particolar modo, il «caso Sicilia», dimenticando che il collasso dellasanità siciliana è esclusiva responsabilità del centrodestra, che da decenni amministra la regione;
all'indomani delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario di Stato con delega alla salute ha, di fatto, confermato tali affermazioni, come riportato da un articolo de Il Corriere della Sera;
il sistema sanitario nazionale registra, accanto alle note disfunzioni, anche molteplici punte di eccellenza dislocate su tutto il territorio nazionale, dimostrazione che la gestione pubblica può essere altrettanto efficiente, produttiva e attenta alle esigenze del cittadino paziente;
la logica delle privatizzazioni e del predominio del mercato sta denotando, proprio in questi giorni, i propri limiti e gli alti costi sociali ed economici;
sembrerebbe davvero inaccettabile che l'avvio della privatizzazione iniziasse sia da quelle realtà territoriali dove il sistema sanitario pubblico ha registrato elevati livelli qualitativi, sia laddove lo stesso sia stato fortemente indebolito da recenti riorganizzazioni che hanno prodotto un'assistenza specialistica e sanitaria non adeguata per le esigenze dei propri pazienti -:
quali siano le reali intenzioni del Governo rispetto alle dichiarazioni rilasciate in questi giorni circa una probabile privatizzazione degli ospedali pubblici.
(3-00155)
(30 settembre 2008)

Carenza di organico del personale di cancelleria dei tribunali, anche con riferimento alle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 - 3-00156

MELCHIORRE e TANONI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 133 del 2008, pubblicata nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 112 del 2008, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
l'articolo 74, comma 1, del citato decreto-legge sulla manovra finanziaria, così come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008, prevede che le amministrazioni dello Stato provvedano entro il 30 novembre 2008 a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando delle riduzioni del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura percentuale non inferiore al 10 per cento;
in tale direzione, il comma 5 dell'articolo 74 prevede, altresì, che «sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 74 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008»;
è necessario evidenziare che tale disposizione suscita senza dubbio viva preoccupazione nei settori dell'amministrazione della giustizia sotto il profilo del buon funzionamento dei tribunali italiani;
si dà l'impressione, infatti, che, anziché provvedere a recuperare la funzionalità del servizio giustizia, seppur provvisoriamente, il Governo si limiti paradossalmente a prendere atto di una situazione inaccettabile, quale la grave carenza di organico connessa alle imprescindibili attribuzioni previste in capo al cancelliere;
è ormai noto che, a causa della cronica carenza di organico tra il personale di cancelleria con qualifiche idonee per la celebrazione delle udienze (fasce C2 e C3), diversi tribunali registrino gravi ritardi nella loro attività, attraverso la riduzione dei processi celebrabili ogni giorno, spesso concentrando il lavoro deitribunali alla sola mattinata. Ed è, altresì, nota la negativa incidenza di tale provvedimento sul complesso e delicato tema del «carico individuale di lavoro sostenibile», che riguarda sia il personale amministrativo che gli stessi magistrati. Non può, infatti, sfuggire come questa drastica riduzione di risorse comprometta in modo pesantissimo la possibilità di rispondere adeguatamente alla domanda di giustizia dei cittadini, con conseguenti responsabilità a carico degli organi istituzionali cui incombe il dovere di fornire le necessarie risorse di personale e mezzi -:
quali iniziative il Governo intenda porre in essere affinché non debbano essere i cancellieri ed in definitiva i tribunali e i cittadini a continuare a pagare le conseguenze di tale preoccupante situazione. (3-00156)
(30 settembre 2008)

Iniziative del Governo in materia di semplificazione normativa - 3-00157

DI PIETRO. - Al Ministro per la semplificazione normativa. - Per sapere - premesso che:
un sistema democratico, che voglia essere realmente tale, ha la necessità costante di affiancare coerentemente al principio della rappresentanza quello dell'efficacia: ad un alto livello di democrazia in entrata (la rappresentanza) deve corrispondere un altrettanto alto livello di democrazia in uscita (l'efficacia);
negli ultimi anni in tutte le democrazie più avanzate si è sviluppato il confronto sulla necessità di aggiornare i meccanismi di funzionamento dei sistemi per renderli più rispondenti alle concrete necessità delle popolazioni rappresentate;
in Italia si è affermata da tempo la marcata tendenza ad un'attività legislativa ipertrofica da parte del Governo, in un contesto generale già caratterizzato da un numero complessivo di leggi, norme e regolamenti elevatissimo, molto di più della media europea, nel quale evidentemente tale attivismo legislativo da parte del potere esecutivo finisce inevitabilmente per confondere la normativa;
esiste attualmente, nel nostro sistema, una costante tensione e confusione nel corretto rapporto tra le fonti del diritto e tra le competenze dei diversi organi -:
cosa intenda fare, nel rispetto delle proprie ed altrui competenze, per semplificare concretamente la normativa italiana, intervenendo, in particolare, sul suo processo di formazione nel rispetto delle competenze costituzionalmente sancite.
(3-00157)
(30 settembre 2008)