XVI LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di giovedì 23 ottobre 2008

TESTO AGGIORNATO AL 4 NOVEMBRE 2008

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzioni in Commissione:

La V Commissione,
premesso che:
dal 1999 la normativa e i criteri per il rispetto del patto di stabilità interno sono stati modificati ogni anno e talvolta anche più di una volta nell'arco di un esercizio finanziario, condizionando e limitando di fatto la programmazione amministrativa e finanziaria dei comuni in un'ottica di breve periodo;
il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha fissato le regole per il nuovo patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011: il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica è stato fissato in 1.650 milioni di euro per l'anno 2009, 2.900 milioni di euro per l'anno 2010 e 5.140 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di indebitamento netto;
per l'anno 2009, la manovra complessiva attuata dal Governo ammonta a circa 13,1 miliardi di euro; la quota che grava sui Comuni è pari a circa il 10 per cento del totale (1 miliardo e 340 milioni). Per gli anni 2010 e 2011 la manovra sugli enti locali è insostenibile: per il 2010 è di circa 2 miliardi e 200 milioni e per il 2011 di circa 3 miliardi e 900 milioni. Questo comporta in prospettiva, tra l'altro, l'impossibilità di sostenere la spesa per investimenti. L'intervento di correzione dei conti appare tanto più gravoso se si tiene conto che nel 2007 (base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità) il comparto dei Comuni è in avanzo per 325 milioni di euro e che nel 2009 la maggioranza degli enti potrebbe avere un saldo finanziario in termini di competenza mista positivo;
gli obiettivi finanziari imposti con il patto di stabilità risultano oltremodo vincolanti se si considera che il decreto-legge n. 112 del 2008, collegato alla manovra di bilancio 2009, ribadisce quanto già disposto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 93 del 2008, prevedendo la sospensione per il triennio 2009-2011 - ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale - del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu); in tal modo, oltre a limitare l'autonomia impositiva degli enti locali, paradossalmente si premia chi ha già disposto aumenti dei tributi locali, mentre si vincolano gli enti che si sono impegnati a evitare incrementi della pressione fiscale;
le amministrazioni locali effettuano il 70 per cento degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi dell'intero settore pubblico e erogano il 40 per cento dei redditi da lavoro: tale manovra di contenimento della spesa delle autonomie ha pertanto conseguenze rilevanti sui programmi per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche; sulla redditività delle imprese fornitrici e subfornitrici degli enti locali;
gli enti locali e territoriali in questi anni hanno contribuito in modo attivo allo sforzo di risanamento finanziario, rispettando, in larga misura, il patto di stabilità e crescita, nonostante le difficoltà connesse al mutevole andamento del ciclo economico e i forti rincari di beni e servizi;
la disciplina del patto di stabilità prevede che il saldo obiettivo si calcoli, a decorrere dal 2008, secondo il criterio della «competenza mista», e quindi in base alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;

in base a tali criteri, anche comuni virtuosi, che hanno sempre rispettato il patto di stabilità, non possono provvedere a pagamenti derivanti da contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 e della manovra 2009, che ha confermato le regole di calcolo per il saldo obiettivo, già previste dalla finanziaria 2007;
numerosi comuni che rispettano il «saldo obiettivo» annuale hanno già provveduto ad effettuare la rinegoziazione dei termini di pagamento con la maggior parte dei fornitori;
per altri comuni, pure virtuosi, non è possibile disporre ulteriori riscadenziamenti dei termini di pagamento; altri non hanno ottenuto dilazioni dai propri fornitori; tali enti devono pertanto urgentemente provvedere al pagamento, onde evitare gli interessi di mora per ritardato pagamento su fatture emesse ai sensi dell'articolo 30 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, e il conseguente danno erariale;
l'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha modificato le norme relative alle sanzioni da applicare agli enti locali con decorrenza 1o gennaio 2009 per il mancato rispetto del patto di stabilità 2008, con inevitabili ricadute sul bilancio 2009;
le sanzioni per il non rispetto del patto per gli anni 2008-2011 prevedono il taglio del 5 per cento del contributo ordinario dovuto dal ministero dell'interno per l'anno successivo; il vincolo a non impegnare risorse per spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo degli impegni dell'ultimo triennio; il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, che impegna gli enti a corredare mutui e prestiti obbligazionari di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del patto di stabilità per l'anno precedente; il divieto di assumere personale con qualunque tipologia di contratto o per stabilizzazione; l'obbligo di non stipulare contratti di servizio con soggetti privati;
le sanzioni disposte dal decreto-legge n. 112 del 2008 gravano sulle gestioni finanziarie degli enti alla fine del terzo trimestre dell'anno e quindi condizionano fortemente le erogazioni relative a progetti già realizzati, le scelte amministrative già deliberate o avviate, la programmazione degli enti;
il rispetto del patto di stabilità 2008 impegna gli enti a provvedere ai pagamenti per opere pubbliche e servizi, entro il 31 dicembre 2008, al fine di evitare ulteriori oneri per contenzioso e i danni erariali conseguenti al pagamento di interessi per ritardato pagamento;
il blocco dei pagamenti, necessario al rispetto del patto di stabilità, oltre ad essere causa di danno erariale per l'ente con conseguenti responsabilità, nell'attuale situazione di grave crisi economica, mette in serie difficoltà finanziarie le imprese, già sottoposte a restrizioni del credito, che siano fornitrici e subfornitrici di beni e di servizi e quelle che abbiano lavorato e lavorano per la realizzazione delle opere necessarie ed indifferibili per le comunità, quali: ampliamento e ristrutturazione di edifici scolastici, messa in sicurezza degli edifici pubblici, gestione e manutenzione stradale e ciclopedonale, realizzazione di residenze sanitarie per anziani e di centri di aggregazione sociale eccetera;
i sindaci e gli amministratori di molti comuni virtuosi si sono impegnati, nonostante i vincoli derivanti dal patto di stabilità, i rincari dei beni e dei servizi, le difficoltà di accesso al credito e l'aumento degli oneri finanziari a medio-lungo termine, a portare a termine tutte le opere pubbliche programmate, ritenute indispensabili per una corretta e civile convivenza delle comunità e per il rispetto degli impegni assunti con i cittadini, in particolare quando la buona gestione dell'ente garantisce adeguata solvibilità e le disponibilità di cassa necessarie a far fronte agli obblighi contrattuali, nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio;

la programmazione triennale dei lavori pubblici 2008-2010 e successive modificazioni, nonché le opere e gli altri interventi in conto capitale in corso di realizzazione o conclusi derivano da impegni assunti nei precedenti esercizi finanziari;
i crediti vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione ammontano ad una somma tra i 60 e i 70 miliardi di euro e i tempi per la loro riscossione effettiva sono ben più lunghi delle scadenze previste dalla legislazione vigente; questo genera un elemento di squilibrio nel tessuto produttivo italiano con effetti negativi rilevanti sulla liquidità e sulla redditività del sistema, che lo penalizza ulteriormente sul piano della competitività, in una situazione già segnata dal dissesto finanziario internazionale;
nella condizione di grave crisi finanziaria, il piano d'azione concertato tra i Capi di Stato e di Governo nella riunione dei Paesi della zona euro del 12 ottobre 2008 e le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles, del 15 e 16 ottobre 2008, prevedono che le politiche di bilancio debbano continuare a iscriversi nel quadro del patto di stabilità e crescita riveduto «la cui applicazione dovrebbe anch'essa riflettere le circostanze eccezionali che attraversiamo, come previsto dalle regole che lo disciplinano»,

impegna il Governo:

ad adottare i necessari ed urgenti provvedimenti che consentano agli enti locali l'utilizzo delle disponibilità di cassa per il pagamento degli impegni regolarmente assunti, garantendo, in ogni caso, il rispetto degli equilibri di bilancio, e ciò allo scopo di evitare danni erariali agli enti locali per ritardato pagamento ed effetti negativi sulla liquidità e sulla redditività delle imprese creditrici per la fornitura di beni e di servizi e per la realizzazione di opere e infrastrutture essenziali;
a prevedere, conseguentemente, in tali ipotesi la disapplicazione delle sanzioni, almeno per il 2009, per il non rispetto del patto per gli anni 2008-2011, anche al fine di consentire agli enti locali la realizzazione di opere e infrastrutture essenziali per i territori amministrati nel rispetto delle disponibilità di bilancio e degli equilibri finanziari pluriennali, con ciò contribuendo allo sviluppo del Paese nell'attuale fase di crisi economica e finanziaria;
ad assumere iniziative normative volte a introdurre opportune modifiche nella disciplina del patto di stabilità, anche assumendo come base di riferimento il triennio precedente, e consentendo il pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento della spesa in conto capitale degli enti locali;
a valutare l'opportunità di riconsiderare i limiti posti all'autonomia impositiva degli enti locali al solo fine di non pregiudicare il rispetto del pareggio finanziario da parte degli enti che sino ad ora hanno attuato rigorose politiche di contenimento della pressione fiscale.
(7-00066)
«Rubinato, Vannucci, Baretta, Pizzetti, Boccia, Misiani, Strizzolo, Marchignoli, Graziano, Marchi, Ceccuzzi».

La VIII Commissione,
premesso che:
una strategia organica destinata alla politica per la casa rappresenta una vera e propria priorità nazionale, anche in considerazione dell'aumento sproporzionato dei valori immobiliari del mercato residenziale privato registrato negli ultimi anni, dell'esaurimento di una adeguata offerta di edilizia residenziale pubblica nonché della progressiva ripresa demografica e dei nuovi apporti migratori;
nell'attuale difficile congiuntura che caratterizza non solo il Paese ma l'intero sistema economico globale, sono infatti numerosi i problemi che talune fasce di cittadini si trovano quotidianamente ad affrontare con riferimento alla

situazione abitativa, che rischia spesso di costituire un reale elemento di squilibrio e disomogeneità reddituale, soprattutto per coloro che - per vari motivi - non dispongono di una abitazione di proprietà;
nel nostro Paese la situazione è resa più critica dal fatto che il mercato immobiliare italiano è caratterizzato dalla scarsità di alloggi in affitto e l'edilizia sociale è particolarmente danneggiata e scoraggiata da una fiscalità non adeguata alle reali necessità;
la stessa Unione europea non si dimostra, al momento, all'avanguardia sulle politiche attive di sostegno finanziario all'housing sociale;
tale situazione costituisce anche un freno allo sviluppo economico, è di ostacolo alla naturale formazione di nuovi nuclei familiari, immobilizza gran parte del risparmio delle famiglie sottraendolo ad impieghi che possono alimentare la crescita;
già in occasione dell'esame del DPEF per gli anni 2009-2013 nonché del decreto-legge n. 112 del 2008 - che ha previsto l'adozione di un «Piano Casa» rivolto prioritariamente alla prima casa per le categorie sociali svantaggiate - e, infine, dell'esame della legge finanziaria e di bilancio per gli anni 2009-2011, la VIII Commissione ha sollecitato con forza la messa a sistema di politiche di sostegno a favore delle fasce sociali più deboli e di politiche di rilancio dell'offerta abitativa, anche attraverso misure in favore delle locazioni e dei programmi di edilizia residenziale, che devono mirare sia a sostenere le classi sociali svantaggiate e i cittadini in condizione di maggiore bisogno sia a incoraggiare, sotto il profilo della proprietà, una semplificazione delle procedure per ampliare la stessa offerta di case in affitto e facilitare l'emersione del cosiddetto «sommerso»;
occorre quindi ripristinare un flusso di finanziamenti al settore dell'edilizia residenziale pubblica che sia continuo e costante e, ampliando i margini di intervento definiti dal decreto-legge n. 112 del 2008, rafforzare in generale le politiche abitative, secondo i seguenti criteri direttivi:
a) definizione, in collaborazione con le regioni e le autonomie locali, mediante una accurata analisi suddivisa per aree territoriali, dei reali fabbisogni abitativi di ciascuna regione;
b) rinnovata capacità di dare fiducia ai soggetti privati, oltre che ai soggetti pubblici, anche attraverso la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative, il rilancio delle agevolazioni fiscali e l'abbattimento del tasso d'interesse dei mutui per le categorie sociali interessate (a partire dalle giovani coppie) ovvero mediante la valorizzazione delle disposizioni riguardanti il «Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa»;
c) ripristino e graduale aumento delle risorse finanziarie al «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» (cosiddetto «Fondo sociale»), unico strumento finanziario attualmente utilizzabile dagli enti locali per fronteggiare le emergenze abitative, a cui bisogna affiancare un adeguamento strutturale dell'offerta di alloggi in locazione a canone sostenibile per le famiglie che non riescono ad accedere al libero mercato;
d) predisposizione di nuovi strumenti finanziari (quali fondi rotativi e simili) per il sostegno all'edilizia residenziale da parte degli enti territoriali, nell'ambito dei quale prevedere la riserva di una percentuale delle nuove costruzioni per l'affitto a canone sociale o concordato;
e) definizione di un modello di housing sociale inteso come modello di gestione dell'intero ciclo produttivo edilizio, vale a dire comprensivo anche della manutenzione, della gestione, della riscossione nonché dei rapporti con gli inquilini;
f) valutazione dell'introduzione - anche in forma sperimentale - di una «cedolare secca» sugli affitti, a partire dai

contratti di locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998;
g) incentivazione delle iniziative di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia, che affrontino in modo integrato il tema della riqualificazione urbana e della residenza, più sostenibili anche sotto il profilo ambientale e non meno redditizie;
h) promozione di misure a favore delle infrastrutture urbane per la mobilità, soprattutto con riferimento all'edificazione di nuove aree, nelle quali il trasporto pubblico deve essere sostenuto con specifici sistemi premiali;
i) promozione della qualità architettonica e dei livelli di innovazione tecnologica del prodotto edilizio rivolto alle famiglie, con incentivi per le iniziative volte a favorire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale;
j) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso adeguati programmi di investimento, per assicurare l'accesso all'abitazione in affitto a canone sociale alle numerose famiglie in gravi condizioni di disagio sociale ed in attesa di assegnazione di un alloggio pubblico che, per motivi economici, vengono espulse dal mercato della locazione,

impegna il Governo:

1. ad adottare, in piena sintonia con le regioni e le autonomie locali e nel rispetto delle rispettive competenze, i necessari interventi programmatici e attuativi in materia di politica della casa, assicurando una costante informazione del Parlamento; in tale ambito, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione del Piano casa, che va comunque completato con il pieno coinvolgimento gestionale delle amministrazioni regionali e locali, dovranno essere salvaguardati gli stanziamenti già impegnati dalle regioni ai sensi degli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge n. 159/2007, ricomprendendovi anche i soldi già destinati a tali interventi dagli Istituti autonomi per le case popolari;
2. ad adottare, nella fase realizzativa del Piano casa, procedure di evidenza pubblica, che favoriscano il mercato e la concorrenza, esplicitando le modalità e i principi alla base dei meccanismi della perequazione e della compensazione, i cui valori debbono essere in linea con i valori di esproprio delle aree cedute dai privati, anche sulla base di valutazioni affidate all'Agenzia del territorio;
3. a realizzare una riforma degli strumenti di edilizia residenziale pubblica, con l'introduzione di modelli innovativi di collaborazione tra pubblico e privato, puntando all'accreditamento degli operatori dell'alloggio sociale e ad una fiscalità di vantaggio che incentivi la promozione di nuovi strumenti finanziari finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone moderato, nonché la graduale estensione della detraibilità delle locazioni a tutte le tipologie contrattuali, a partire dai contratti di locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 431/98, innalzandone il limite massimo;
4. ad elevare da euro 4.000 a 6.000 euro l'importo massimo su cui calcolare la detrazione relativa ad interessi ed oneri accessori dei mutui prima casa nonché ad aumentare dal 19 al 23 per cento - aliquota Irpef prevista per il primo scaglione di reddito - la percentuale degli oneri ammessa in detrazione dall'imposta lorda; tale percentuale si applicherà agli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto e la costruzione della prima casa garantiti da ipoteca su immobili;
5. ad assumere iniziative volte ad incrementare, di conseguenza, il «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» e il «Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa», come strumenti di base per il riequilibrio delle distorsioni esistenti nel settore abitativo;

6. a promuovere adeguate proposte in sede di Unione europea per la definizione, al pari di altri settori, di progetti di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica;
7. a incentivare, in tale ambito, le iniziative di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche con benefici economici in grado di abbattere i costi legati alla bonifica delle aree dismesse da trasformare e ristrutturare, con l'obiettivo, tra l'altro, di alleggerire la mobilità nei centri urbani, evitando di ampliare ulteriormente l'estensione delle periferie;
8. a promuovere il miglioramento della qualità architettonica e dei livelli di innovazione tecnologica del prodotto edilizio rivolto alle famiglie, con particolare riferimento ai progetti in grado di raggiungere elevati livelli di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale;
9. ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso adeguati programmi di investimento, per assicurare l'accesso all'abitazione in affitto a canone sociale alle numerose famiglie in gravi condizioni di disagio sociale ed in attesa di assegnazione di un alloggio pubblico che, per motivi economici, vengono espulse dal mercato della locazione;
10. a favorire il rapido utilizzo - per l'edilizia pubblica a canone sociale o concordato - di quota parte del consistente patrimonio immobiliare demaniale, detenuto da enti statali o territoriali, in qualunque forma giuridica costituiti, mediante procedure e accordi specifici tra Agenzia del demanio ed enti territoriali o altri soggetti interessati;
11. a valutare, in questo quadro, ogni possibile iniziativa che semplifichi la destinazione di immobili del demanio militare al soddisfacimento di esigenze di housing sociale, favorendo i processi di recupero e riqualificazione dei medesimi immobili, eventualmente inseriti in programmi di riqualificazione urbana, anche mediante specifici accordi con il Ministero della difesa;
12. a prevedere la destinazione di una quota parte del patrimonio pubblico e militare a servizi pubblici, sociali o culturali;
13. ad individuare - nell'ambito degli accordi da concludere con regioni ed enti locali in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008 - modalità attuative volte a favorire le categorie maggiormente svantaggiate, mediante la concessione di facilitazioni per l'accesso a finanziamenti agevolati, anche nell'ambito dei Fondi sopra citati;
14. ad adottare, negli interventi volti ad alleviare il disagio abitativo da realizzare con i proventi delle predette alienazioni, di cui alla lettera c) del comma 2 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, i criteri d'azione citati in premessa.
(7-00065) «Martella, Morassut, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Motta, Viola, Zamparutti, Libè, Piffari».

...

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
nella seduta del 30 settembre 2008 il Cipe ha deliberato, fra l'altro, un finanziamento a fondo perduto in favore del comune di Catania pari a 140 milioni di euro;

tale finanziamento dovrebbe servire a ripianare parte del debito del comune di Catania, che si trova sull'orlo del dissesto finanziario;
tale situazione costituisce l'inequivocabile conseguenza di anni di malgoverno di quella città;
le responsabilità tecniche e politiche sono state evidenziate in un rapporto dalla Corte dei conti del giugno 2008 nel quale vengono richiamate violazioni gravi alle norme sulla contabilità oltre alla disastrosa gestione amministrativa che ha generato esposizioni debitorie oltre che dell'ente comune anche delle aziende municipalizzate e di quelle speciali e partecipate;
sulla materia anche la magistratura ordinaria ha aperto un fascicolo che vede come indagati amministratori e dirigenti del comune;
appare discutibile che lo Stato intervenga a ripianare debiti di città, utilizzando a questo scopo risorse destinate ad investimenti per sviluppo ed infrastrutture;
in situazione analoga a quella del comune di Catania, si trovano tanti altri comuni siciliani, come, per esempio il comune di Agrigento, che per cause similari a quelle che hanno riguardato il comune di Catania, versa in uno stato di pre-dissesto finanziario;
tale situazione ricade pesantemente sui cittadini agrigentini che vengono deprivati di servizi essenziali a cui hanno diritto;
avendo deciso il Governo di intervenire, appare discriminatorio limitarsi a farlo per alcune città e non per altre città che versano in analoghe situazioni -:
in che contesto sia maturata la scelta di intervenire a sostegno del comune di Catania;
a quali condizioni sia stato accordato tale contributo;
se sia a conoscenza della situazione in cui versa il Comune di Agrigento;
se non ritenga di estendere tale provvedimento anche ad altre città che versano in condizioni analoghe a quelle di Catania per rispettare un principio di equità tra cittadini che, ovviamente, non portano alcuna responsabilità dei comportamenti disastrosi dei loro amministratori.
(2-00188) «Capodicasa».

Interrogazione a risposta orale:

CARDINALE e BURTONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il 12 ottobre 1997 si è verificato a Niscemi, a causa di un dissesto idrogeologico del territorio, un significativo evento franoso nella zona sud-est del centro abitato;
gravi conseguenze hanno colpito le numerose famiglie che hanno perso i propri immobili e le imprese che operavano nelle aree interessate;
l'entità finanziaria è deducibile dalla relazione della Commissione tecnico-scientifica, depositata il 30 gennaio 2001;
le numerose famiglie e le imprese, ad oggi, non hanno goduto di alcun indennizzo e versano in gravi condizioni economiche -:
quali iniziative intenda adottare per sollecitare la relazione del Dipartimento di Protezione Civile della Regione siciliana, al fine di poter emanare l'ordinanza ministeriale, fondamentale per stabilire il risarcimento di danni subiti dalla Comunità di Niscemi.
(3-00195)

Interrogazione a risposta in Commissione:

BOBBA e MADIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
la rete di rilevazione dell'Istat sulle forze lavoro (FOL) è composta da 317

rilevatori, che da 6 anni sono impiegati con contratti co.co.co. rinnovati di anno in anno;
il compito dei rilevatori è intervistare a scadenze fisse un campione statistico di italiani sui temi del lavoro ed i questionari compilati disegnano la mappa aggiornata del mercato del lavoro, i suoi mutamenti, i punti di crisi e quelli di sviluppo;
detti ricercatori vengono pagati, per ogni intervista consegnata, 38,50 euro lordi, 32 netti, nulla per le interviste e le ore di lavoro andate a vuoto, guadagnano in media tra i 600/00 e gli 800/00 euro mensili, con punte massime di 1000/00 euro, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e così modificato dall'articolo 3, comma 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
da tre anni la rete di rilevazione, compreso il 2008, deve la propria esistenza ad un rinnovo che ad ogni legge finanziaria permette forzosamente una proroga della sua attività;
l'Istat vuole esternalizzarla, vendendo le competenze e il lavoro degli ultimi anni al miglior offerente, aumentandone i costi;
alternativamente, l'amministrazione sta cercando di costituire una società privata a capitale pubblico, con l'intento di mantenere a co.co.co. i lavoratori della rete;
in entrambi i casi risulta evidente che i diritti dei lavoratori e la qualità della rilevazione ne farebbero le spese;
il 18 settembre scorso, per la prima volta, non sono stati resi noti i dati su occupazione e disoccupazione, a causa della mobilitazione dei lavoratori, in assemblea da circa un mese, e al posto del comunicato stampa ufficiale, si è svolta una conferenza stampa sull'argomento;
l'Amministrazione non solo non sembra interessata a ricercare una soluzione credibile e definitiva alla costante minaccia di chiusura della rilevazione che ogni anno si ripresenta, ma non è disposta neanche a concedere condizioni minimamente dignitose ai lavoratori precari della rete;
in sei anni di attività, nessun tipo di aumento salariale è stato corrisposto ai rilevatori, i quali, per il rinnovo contrattuale del 2008, avevano avuto rassicurazione di ottenere un adeguamento dei compensi almeno corrispondente all'inflazione, salvo il nuovo contratto che contempla un irrisorio aumento di 1,5 euro lordi a intervista;
anno dopo anno diminuiscono di fatto i salari, aumentano i vincoli e gli obblighi contrattuali e diventa sempre più improbabile la prospettiva reale di stabilizzazione dei lavoratori, al fine di scongiurare la condizione di precarietà estrema;
appare inverosimile come l'Istat possa pensare di garantire gli adeguati standard di qualità mantenendo queste condizioni di lavoro, con meno garanzie sulla qualità scientifica delle ricerche e meno controlli;
il sindacato Flc Cgil ritiene grave e improduttiva la modalità con cui l'amministrazione Istat si ostina a gestire le problematiche delle rete Fol e all'inizio del 2008 chiedeva che questo fosse l'anno in cui la questione trovi definitiva soluzione;
gli, addetti dei rilevatori Istat si definiscono ormai «i precari dei precari» -:
se i Ministri interrogati non intendano intervenire al fine di inserire a pieno titolo la rete FOL nella struttura dell'Istat e di trasformare i rilevatori in lavoratori subordinati, in quanto la loro attività non ha nulla a che fare con la collaborazione occasionale, in linea con la maggior parte dei Paesi europei e coerentemente con il carattere permanente della funzione di rilevazione;
se gli stessi Ministri non credano che una soluzione diversa comporterebbe un rischio per la qualità scientifica delle ricerche effettuate, e un inutile aggravio del

costo complessivo dell'indagine che andrebbe a pesare, ovviamente, sulle spalle di tutti i contribuenti.
(5-00497)

Interrogazioni a risposta scritta:

LARATTA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
Pino Masciari è un imprenditore edile calabrese sottoposto a programma speciale di protezione dal 18 ottobre 1997 (unitamente alla moglie Marisa Salerno e ai loro due bambini), perché non si è piegato al racket, che ha denunciato, facendo arrestare e condannare decine di appartenenti al sistema 'ndranghetista;
i giudici della Direzione distrettuale antimafia che accolsero le sue denunce, valutando la vastità dei suoi racconti e dei personaggi accusati, personaggi del mondo politico, amministrativo e mafioso, e, considerato il grave ed imminente pericolo di vita cui erano esposti lui e la sua famiglia quale conseguenza delle sue denunce, gli prospettarono l'assoluta necessità di allontanarsi con la famiglia dalla sua regione e di avvalersi della tutela del Servizio centrale di protezione, lasciando così famiglia, amici, lavoro, ruolo sociale con le gravi ripercussioni che anche la moglie e i due figli, che hanno condiviso sempre con lui tali scelte, hanno subito;
in questi undici lunghi anni di attesa e di fiducia nelle istituzioni, molti sono stati i comportamenti omissivi tenuti dalle istituzioni preposte alla sua protezione, dei quali il più grave è stato certamente il provvedimento di revoca da parte dello Stato del programma di protezione (successivamente ripristinato), ma anche il mancato reinserimento lavorativo suo e della moglie, incongruenze nel fornire nuove generalità, errori nella gestione della sua sicurezza che lo hanno costretto, alcune volte, a rinunciare a fornire la sua testimonianza, come risulta alla stessa Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare;
su tale vicenda è pendente da più di tre anni, presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, un ricorso di Masciari contro le decisioni adottate per sancire la sua fuoriuscita dal programma di protezione;
il Primo Comitato della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare nella XV Legislatura ha svolto un'attività d'inchiesta sui testimoni di giustizia e si è fatto promotore di una relazione, approvata all'unanimità, con la quale, dopo aver elencato le problematiche e gli aspetti critici che sono stati rappresentati con maggiore frequenza dai vari testimoni di giustizia auditi, ha proposto al Parlamento una riforma del sistema;
di recente sono stati forniti attraverso un'agenzia di stampa i dati e le proposte economiche che riguardano la famiglia Masciari e che violano di fatto un comportamento di riservatezza che ha sempre contraddistinto la gestione dei testimoni e che fanno apparire le richieste legittime del Masciari sproporzionate, mentre il Governo sa bene che la famiglia Masciari ha abbandonato un'attività economica ingente e che la legge impone il ripristino del tenore di vita e della sua attività imprenditoriale;
tra i principali punti di criticità evidenziati sono apparsi prioritari le difficoltà riscontrate nel reinserimento nel contesto socio-lavorativo, l'inadeguatezza delle misure di protezione, le difficoltà nell'accesso alle agevolazioni bancarie, l'impossibilità di fare stabile affidamento sull'ausilio di professionisti, di tecnici, ovvero di veri e propri consulenti e, quindi, le condizioni di isolamento nelle quali vengono a ritrovarsi pressoché la maggior parte dei testimoni di giustizia ed i loro familiari -:
se il Governo non ritenga necessario assumere le opportune iniziative affinché

la situazione personale del Masciari e della sua famiglia siano garantite sia sotto il profilo del reinserimento che sotto il profilo della sicurezza;
se il Governo non consideri necessaria ed urgente un'effettiva attivazione dei settori preposti alla protezione del Masciari e degli altri testimoni che hanno scelto di stare dalla parte della giustizia e rischiano ogni giorno la vita per denunciare la criminalità organizzata;
quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intenda attuare per garantire tutti i testimoni di giustizia ed incentivare le testimonianze delle persone offese dai vari reati commessi dalla criminalità organizzata secondo gli indirizzi forniti nella relazione della Commissione parlamentare antimafia approvata all'unanimità.
(4-01417)

MANTINI, FARINONE, FIANO, LANZILLOTTA, COLOMBO, GIACHETTI, SAMPERI, ZAMPA, LULLI e ZACCARIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
sono in corso in questi giorni numerose manifestazioni di protesta, sull'intero territorio nazionale, nei confronti della cosiddetta «riforma Gelmini», e dei pesanti e gravi tagli di risorse per la scuola e l'università (meno 8 miliardi e meno 10 per cento di bilancio), iniziative e manifestazioni che vedono un'ampia presenza non solo di studenti ma anche di docenti e genitori;
gli interroganti ricordano il fondamentale ruolo della scuola e della ricerca per il futuro del Paese e delle nuove generazioni e la necessità che il confronto sulle riforme utili, anche sul versante della opportuna riduzione degli sprechi e della razionalizzazione della spesa pubblica, avvenga in Parlamento e nella società in un clima costruttivo;
sul piano parlamentare il confronto e il dialogo emendativo sono stati impediti dal ricorso, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia su temi che avrebbero invece meritato una ben più ampia condivisione;
le manifestazioni in atto in questi giorni in molte città italiane, per quanto vivaci, hanno mantenuto caratteri di civiltà ed è fondamentale, per il sistema democratico, che vi sia da parte dello Stato e delle forze dell'ordine un atteggiamento prudente e tollerante nei confronti delle diverse forme di espressione della protesta al fine di non inasprire e degenerare la conflittualità, nell'interesse della tutela della legalità e dei diritti fondamentali dei cittadini;
non sembrano inquadrarsi in questo principio di prudente ed efficiente condotta i tafferugli avvenuti a Milano il giorno 21 ottobre, nei pressi della stazione Cadorna, con cariche delle forze dell'ordine nei riguardi del corteo degli studenti, che hanno provocato sei feriti, poiché, a quanto è dato sapere, l'azione delle forze di polizia, con ampio ricorso all'uso della forza, si è svolta in modo preventivo ossia nel presupposto dell'intenzione di un'occupazione simbolica dei binari ferroviari da parte degli studenti;
non è in discussione che le manifestazioni debbano svolgersi nel rispetto della legalità e dei diritti di tutti i cittadini e che le violazioni della legge siano sanzionate secondo le norme vigenti ma l'uso preventivo della forza pubblica deve essere riservato solo a fatti di sicura gravità sul piano criminale e non può essere ricondotto ad un processo alle intenzioni e ad un uso sproporzionato della forza con il rischio di un serio aggravamento della conflittualità;
risultano pericolose e preoccupanti in tal senso le odierne dichiarazioni con cui il Presidente del Consiglio ha invocato il diffuso intervento della polizia nelle scuole -:
se il Governo intenda chiarire puntualmente quanto avvenuto a Milano, in particolare circa la condotta delle forze dell'ordine;

quali direttive siano impartite, ai diversi livelli, circa l'uso preventivo della forza pubblica in occasione delle manifestazioni in corso nelle scuole e nelle città italiane.
(4-01431)

BRIGUGLIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Presidente dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) Enzo Boschi in una lettera al Governo fa notare che l'Istituto si avvale dell'apporto di numerose unità di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, assegni di ricerca e, in qualche caso, contratti di collaborazione coordinata e continuativa al fine di soddisfare i crescenti impegni istituzionali inclusi quelli relativi alla sorveglianza (anche tramite la tenuta in funzione di tre sale operative presidiate 24 ore per 365 giorni l'anno) della sismicità del territorio nazionale e di sette vulcani attivi in zone fortemente antropizzate;
in particolare, allo stato attuale, a fronte di 556 unità di personale con contratto a tempo indeterminato sono in servizio:
282 titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato;
68 titolari di assegni di ricerca;
7 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in settori tecnico-scientifici;
per un totale di 357 unità di personale «precario»;
i 282 contrattisti risultano così distribuiti tra i profili professionali:
n. 108 ricercatori;
n. 59 tecnologi;
n. 76 collaboratori tecnici enti di ricerca (tecnici specializzati);
n. 39 addetti ai servizi amministrativi e di supporto;
di essi, circa 175 sono inseriti nelle graduatorie degli «stabilizzandi» 2007 (sono risultati in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria 2007 ma non sono rientrati nei contingenti autorizzati dal Governo). Nelle more della stabilizzazione, l'Ente si era attrezzato per continuare ad avvalersi di loro, come previsto dalle norme;
altri 45 «precari» hanno risposto all'avviso pubblico emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 90, della legge finanziaria 2008 e presumibilmente sarebbero entrati nelle graduatorie 2008;
in tutti i casi si tratta di personale altamente specializzato che ha contribuito fortemente ai risultati scientifici conseguiti dall'Istituto nei settori tradizionali di attività (sismologia, vulcanologia, geomagnetismo e aeronomia) ma anche in nuovi campi di attività quali la climatologia dinamica e la oceanografia operativa; risultati particolarmente positivi come si evince dal fatto che l'Ente che ha ricevuto sul piano nazionale una ottima valutazione da parte del CIVR (http://vtr2006.cineca.it/php4/vtr rel civr-menu x area.php?info) e ha conseguito diversi importanti riconoscimenti sul piano internazionale (si veda ad esempio la notizia riportata dal sito http://sciencewatch.com/inter/ins/08/08jul-INGV/);
la forte incidenza del personale precario sul totale degli occupati non è dovuta ad abusi nel ricorso al lavoro flessibile ma è dovuto essenzialmente al fatto che l'Istituto, essendo nato nel 2001, ha operato quasi esclusivamente in regime di divieto di assunzioni;
in questi anni, nella quasi totale impossibilità di reclutare addetti alla ricerca con contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'Ente si è sforzato di migliorare la propria competitività sul mercato della ricerca nazionale, comunitaria e internazionale, ottenendo crescenti finanziamenti sui quali attivare e rinnovare contratti di lavoro flessibile;

il personale - scrive ancora il Presidente dell'INGV - è diventato così parte integrante delle sorse organiche dell'Ente e ha consentito soprattutto all'Istituto di onorare gli impegni internazionali;
sarebbe intenzione del Governo che non si debba procedere a simili stabilizzazioni;
ciò cancellerebbe le aspettative di stabilizzazione del personale inserito già da alcuni mesi nelle graduatorie degli «stabilizzandi» 2007 (abrogazione dell'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007);
annullerebbe la procedura di stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria 2008 che all'INGV è in avanzato stato di completamento (abrogazione dell'articolo 3, comma 90, della legge finanziaria 2008);
vanificherebbe lo sforzo realizzato dall'Ente per onorare i rinnovi «ope legis» dei contratti degli stabilizzandi 2007 e quello in programma per gli «stabilizzandi» 2008 (abrogazione dell'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 3, comma 92, della legge finanziaria 2008);
costringerebbe l'Istituto a rinunciare a unità di personale sul cui impiego aveva commisurato i propri programmi di attività senza contare che quelle contenute nella legge n. 133 del 2008 bloccano ogni forma di sviluppo dell'Ente, dal momento che il taglio della dotazione organica di cui all'articolo 74 della legge n. 133 del 2008, cancella tutti i posti attualmente vacanti presso l'INGV (n. 28 posti su 584), comportando, quindi, la totale saturazione dell'organico -:
quali iniziative, il Governo intenda assumere, per consentire all'Istituto nazionale di geofisca e vulcanologia di salvaguardare e poi, con la dovuta gradualità e previa rigorosa verifica del possesso dei requisiti professionali e dell'attività svolta, assorbire i propri lavoratori precari che costituiscono ormai uno strumento irrinunciabile per le attività dell'Ente e un patrimonio per il Paese.
(4-01433)

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AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta in Commissione:

EVANGELISTI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
Carlo Parlanti, cittadino italiano, rientrato in Italia nell'agosto 2002 dopo aver vissuto 6 anni in California, viene fermato in Germania, il 5 Luglio 2004 - senza essere a conoscenza di avere a suo carico una denuncia e un mandato di cattura internazionale, peraltro mai notificato in Italia - perché accusato di violenza nei confronti dell'ex convivente americana Rebecca White, per fatti accaduti nel Luglio del 2002;
rimane per circa un anno nel carcere tedesco senza che l'Autorità giudiziaria italiana sia intervenuta per richiedere l'estradizione in Italia;
in occasione del processo negli USA, (ove si è sempre dichiarato innocente) rifiuta un patteggiamento, nel novembre 2005, che lo avrebbe fatto liberare nel giro di pochi mesi ribadendo la propria estraneità ai fatti contestatigli. Di conseguenza, veniva, nel dicembre 2005, condannato a ben nove anni di reclusione per due capi d'accusa: stupro, sequestro di persona;
il 15 febbraio 2007 si è svolto il processo d'appello il cui dibattimento ha lasciato un qualche dubbio di legittimità ed imparzialità e non risulterebbero essere stati garantiti all'imputato gli stessi standard di difesa di cui avrebbe beneficiato in Italia;
ad oggi, il Parlanti è detenuto nel carcere di Avenal, in cui si trovano circa 8.000 prigionieri in «celle» di 400 detenuti ciascuna, in mezzo al deserto e in condizioni durissime e difficili da accettare per la cultura giuridica italiana;
inoltre, risulterebbe gravemente malato d'asma, piorrea ed epatite c senza che gli venga assicurata un'adeguata assistenza medica;

nonostante, la petizione sottoscritta da numerosi cittadini, gli appelli al Capo dello Stato e ai Ministri degli esteri e della giustizia, le iniziative parlamentari - in particolare anche le lettere dell'interrogante al Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini - avviate per richiamare l'attenzione sul caso non risulta adeguato quanto finora fatto dalle istituzioni governative italiane per sostenere e tutelare un cittadino italiano -:
quali iniziative siano state intraprese fino ad oggi a seguito del processo d'appello;
se intenda intervenire e farsi portavoce nelle sedi opportune, nei confronti di chi non ha mezzi per chiarire e risolvere questa terribile vicenda giudiziaria e umana, nella tutela degli interessi del nostro concittadino e per produrre ogni azione di verifica a riguardo.
(5-00503)

Interrogazioni a risposta scritta:

MIGLIORI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
si sta assistendo ad una recrudescenza di persecuzioni anti-cristiane in tutto il mondo, e in particolare nel continente asiatico, dove - accanto a pretesti di carattere fondamentalista-religioso (Medio Oriente, India) - sussistono presupposti di carattere ideologico-totalitario;
in tal senso, il quotidiano «Avvenire» dello scorso 16 ottobre ha pubblicato un lungo reportage sulla drammatica situazione della Chiesa cattolica in Vietnam, costituita da 5 milioni e mezzo di fedeli, 40 vescovi e 2700 sacerdoti, e oggetto di continue vessazioni da parte del regime ateocomunista al potere;
tra le angherie di cui i cattolici vietnamiti sono continuamente vittime si segnala la schedatura e un asfissiante controllo da parte delle autorità, la discriminazione in ambito scolastico, la mancata restituzione di beni e proprietà ecclesiastiche, la repressione violenta, con pestaggi e arresti, di pacifiche riunioni di protesta, consistenti in veglie di preghiera, il divieto di attività missionarie, come ogni singola distribuzione di cibi e medicinali, senza l'autorizzazione della polizia, l'estrema difficoltà ad ottenere autorizzazioni per l'espatrio -:
quali iniziative e pressioni politiche e diplomatiche, autonome o in concerto con l'Unione europea e la comunità internazionale, intenda assumere, onde ottenere dal regime vietnamita il rispetto dei diritti umani, civili e politici, per i cattolici del Vietnam.
(4-01423)

BENAMATI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
nel 1988 il Premio Nobel Abdus Salam (coadiuvato dal Prof. Paolo Budinich) istituì a Trieste, in pieno accordo con il Governo italiano, il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia (ICS-UNIDO) con il preciso mandato di affiancare all'attività di fisica teorica del prestigioso ICTP (International Centre for Theoretical Physics, creato in precedenza dallo stesso Premio Nobel) un Centro di trasferimento di scienza e tecnologie ai Paesi in via di Sviluppo (PvS);
il centro aveva il preciso compito di fare da ponte tra la ricerca di base e quella applicata nelle specifiche aree della chimica pura e applicata, delle scienze della terra, del mare e dell'ambiente, ed infine dell'alta tecnologia e dei nuovi materiali;
attualmente, nel cosiddetto «Sistema Trieste» (l'insieme delle realtà scientifiche e tecnologiche di Trieste, che è la città europea con il più alto numero di ricercatori per mille abitanti e una delle maggiori concentrazioni di istituzioni scientifiche d'Italia) stanno moltiplicandosi i Centri di Biotecnologia e Ingegneria Genetica come l'ICGEB (Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia), il CBM (Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare), l'LNCIB (Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie),

ed altri che conducono ricerca di base ed assorbono cospicui finanziamenti pubblici;
di recente, l'ICS, ha presentato all'approvazione dell'UNIDO (United Nations Industrial Development Organization, da cui l'ICS dipende) un programma incentrato quasi totalmente su biotecnologie e biochimica, destinando così risorse finanziarie ed umane ad attività che nulla hanno a che vedere con l'iniziale mandato istitutivo dell'ICS e con quanto previsto dal vigente Statuto dello stesso;
a riprova di quanto sopra, nonostante l'Italia finanzi totalmente l'ICS, con il preciso mandato di attenersi al vigente Statuto, esso ha impostato il futuro programma del 2009, incentrandolo per circa i tre quarti su biotecnologie e biochimica, con ciò penalizzando altri programmi precedentemente avviati nei tre settori sopra citati e previsti dallo Statuto, dirottando così non correttamente le risorse dell'ICS a favore di attività dell'ICGEB;
al riguardo, risulta che l'UNEP (il Programma delle Nazioni Unite per la Salvaguardia Ambientale) abbia fortemente lamentato la soppressione di risorse che, in passato, erano state stanziate per la congiunta attività di collaborazione con l'ICS nell'ambito del risanamento ecologico di aree Mediterranee altamente prioritarie per l'Italia. Analoghe lamentele sono pervenute all'UNIDO da parte di molti Governi di PvS, con cui erano stati avviati programmi di collaborazione, ora bruscamente soppressi;
tale nuova strategia non solo penalizza e distrugge le alte competenze professionali dell'attuale personale dell'ICS (doverosamente formato ed indirizzato verso attività previste statutariamente), ma depaupera l'ICS di una preziosa collaborazione con il «Sistema Trieste» e, in particolare, con l'ICTP che è sempre stato legato al predetto Centro da una comune politica di trasferimento di scienza e tecnologia ai PvS;
occorre rilevare come il coinvolgimento di PMI (Piccole e Medie Imprese) italiane in progetti congiunti potrebbe essere significativamente incrementato (come è avvenuto per il passato) dalla originaria strategia di trasferimento di tecnologie verso i PvS, molto più che da un'attività di ricerca, quale quella attualmente proposta;
d'altra parte, un coerente sviluppo del «Sistema Trieste» non presupporrebbe una mutazione degli indirizzi dei vari centri Internazionali: ICTP (Centro Internazionale di Fisica Teorica), TWASS (Accademia delle Scienze per il Terzo Mondo), ICGEB (Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia), ICS (Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia), ma richiederebbe la valorizzazione delle specificità, delle competenze e delle autonomie di ciascun ente, con risultati che sono stati fino ad ora apprezzabili -:
se non intenda assumere le iniziative di sua competenza presso l'UNIDO per segnalare le suddette problematiche.
(4-01434)

TESTO AGGIORNATO AL 28 OTTOBRE 2008

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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:

MARCO CARRA e FAVA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la comunità mantovana, attraverso le sue istituzioni locali, è pervenuta alla definizione di un progetto finalizzato al recupero alla balneazione dei laghi mantovani e del fiume Mincio. A questo progetto hanno, inoltre, partecipato oltre cinquanta associazioni economiche ed ambientaliste. Questo percorso è stato condiviso anche dalla Regione Lombardia e ha come scopo finale quello di attivare un contratto di fiume;

il depuratore di Peschiera, (Brescia), il cui scarico si trova in provincia di Mantova in località Monzambano, riversa ogni anno nell'alveo naturale del fiume Mincio 320 tonnellate di azoto, 35 tonnellate di fosforo e 910 tonnellate di COD (dati riferiti dalle società di gestione del depuratore di Peschiera relativi, al 2006);
i gestori del depuratore di Peschiera stanno realizzando un investimento di 16 milioni di euro, 8 milioni finanziati dalla Regione Lombardia ed i restanti dalla Regione Veneto con l'obiettivo di potenziare la capacità depurativa del depuratore medesimo, il quale raccoglie gli scarichi civili delle comunità gardesane;
le considerevoli quantità di agenti fertilizzanti scaricate nel fiume Mincio contribuiscono al processo di eutrofizzazione di cui soffrono da molti anni i laghi di Mantova e il corso naturale del Mincio;
l'economia turistica gardesana, che vale svariati miliardi di euro, è fondata sulle acque pulite e balneabili del lago di Garda e registra costantemente milioni di contatti turistici;
questo tessuto economico va tutelato e sostenuto;
è tuttavia noto che questi consistenti flussi turistici, dal punto di vista degli scarichi civili, consentono l'equiparazione della zona gardesana ad una metropoli collocata a monte della provincia di Mantova;
è interesse della comunità mantovana che le acque del lago di Garda siano conservate pulite e balneabili;
questa è la condizione per aspirare a ricevere nel Mincio e nei laghi cittadini le stesse acque pulite;
la città di Mantova, nel luglio scorso, è stata riconosciuta dall'Unesco quale patrimonio universale dell'umanità per la capacità verificata di conservare e valorizzare correttamente i beni storico-artistici di cui dispone, primo tra tutti il complesso monumentale rinascimentale;
recuperare il fiume Mincio ed i laghi cittadini è diventata una priorità della comunità mantovana che sta esprimendo attraverso una grande petizione popolare e l'approvazione di appositi ordini del giorno nei Consigli dei comuni mantovani;
attraverso queste iniziative si vuole sollecitare lo spostamento dello scarico del depuratore di Peschiera fuori dell'alveo naturale del fiume Mincio;
questo problema si configura non come questione di ordine localistico, ma di interesse interregionale e quindi del nord del Paese -:
se siano previste quelle opere necessarie a deviare gli scarichi del depuratore di Peschiera fuori dall'alveo naturale del Mincio;
quali iniziative si intendano assumere per concordare con le Regioni interessate, Veneto e Lombardia, quegli interventi indispensabili per ridurre l'impatto ambientale determinato dalla massa ingente di sostanze prodotte dal depuratore stesso.
(5-00501)

Interrogazioni a risposta scritta:

PICCHI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
dalla stampa si apprende che l'emissario in riva sinistra dell'Arno che dovrebbe convogliare i liquami di 160 mila abitanti di Firenze e Scandicci verso il depuratore di San Colombano, non sarà pronto prima del 2011, in notevole ritardo rispetto ai tempi annunciati negli anni scorsi ovvero il 2007;
i cinque anni di rinvio della costruzione dell'emissario pare non dipendano solo da problemi tecnici, infatti mesi, forse addirittura un intero anno di ritardo dipenderebbe da un contenzioso tra il gestore unico Publiacqua SpA, il gestore dell'Ato di Firenze, i cui soci sono pubblici per il 60 per cento del capitale mentre i privati con Acea hanno il rimanente 40

per cento, e Ato, con Publiacqua che ha, esplicitamente, provato a rinviare una delle opere indispensabili per la salvaguardia ambientale dell'Ato. Arrivando ad ipotizzare di annullare l'opera;
la stampa riporta che in una riunione dell'agosto del 2006, presenti i vertici di Publiacqua Amos Cecchi, Renzo Fagioli e Andrea Bossola (presidente e vice i primi due, amministratore delegato indicato da Acea il terzo), sarebbe stato proposto da Bossola di mettere la costruzione dell'emissario in riva sinistra in coda agli investimenti, insieme ad altri interventi, per rimodulare il piano di investimenti rinviando il tutto al 2008, e sarebbe stato ipotizzato l'annullamento dell'opera a causa dei costi operativi di gestione per quell'anno;
poiché l'opera fa parte di un accordo di programma Stato Regione, ed è finanziata dalla tariffa per 29 milioni di euro ovvero dai cittadini consumatori e i liquami che continueranno a finire in Arno, in una situazione di rischio magre, produrranno un forte impatto sull'ambiente naturale e sulla vita dello stesso corso d'acqua, una ulteriore sospensione dei tempi sarebbe inaccettabile -:
cosa intenda fare per verificare i fatti in premessa;
quale sia lo stato di avanzamento dell'opera;
quali provvedimenti intenda assumere al fine di garantire una accelerazione nell'esecuzione dell'opera e tutelare quindi il diritto alla salute dei cittadini e l'ambiente.
(4-01415)

BOSI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 152 del 2006, al Titolo III, prevede la suddivisione del territorio nazionale in «distretti idrografici» e la contemporanea abolizione delle autorità di bacino;
tale legge scaturisce dalla direttiva europea sulle acque n. 60 del 2000;
la suddetta direttiva, recepita dalla legge, non ha ad oggi trovato attuazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le sanzioni per questa mancata applicazione verranno applicate a carico dell'Italia a partire dall'inizio del 2009 -:
quali siano le ragioni per le quali non è ancora stata data attuazione alle disposizioni di cui alla citata legge n. 152 del 2006;
se intenda procedere alla istituzione dei «distretti idrografici» in luogo delle «autorità di bacino» ed entro quali termini.
(4-01421)

CONTENTO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
lo scorso 26 marzo il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma ha accolto il ricorso proposto dall'Associazione Agricoltori del Medio Tagliamento, annullando le delibere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione n. 1 e 2 del 1998;
si trattava, sostanzialmente, del progetto di Piano Stralcio per la sicurezza del medio e del basso corso del fiume Tagliamento, nonché dell'atto con cui si contemplavano vincoli di particolare severità a salvaguardia delle aree circostanti;
i due provvedimenti dell'Autorità di Bacino di Venezia invalidati dal Tribunale Superiore delle Acque presentavano, stando almeno alle censure mosse in sentenza, vari errori e lacune, anche a carattere prettamente formale;
l'accoglimento del ricorso di cui ai precedenti punti impone un urgente chiarimento in ordine alle iniziative che intenda

ora assumere l'Autorità di Bacino di Venezia per far fronte alla situazione venutasi a creare -:
quali giudizi dia il Ministero interrogato rispetto al caso di cui in premessa, reso particolarmente discutibile dal rilievo, mosso dalla Magistratura, che nei provvedimenti impugnati mancassero persino le esatte descrizioni delle aree soggette ai vincoli di salvaguardia;
quali iniziative intenda assumere l'Autorità di Bacino di Venezia e in quali tempi a seguito dell'annullamento giudiziale del progetto di Piano Stralcio per la sicurezza del medio e del basso corso del fiume Tagliamento e dei relativi vincoli di tutela delle aree adiacenti (delibere n. 1 e 2 del 1998), compresa una loro eventuale riproposizone, previa rettifica e correzione.
(4-01428)

SARUBBI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
da vari media è stato enfaticamente pubblicizzato che il 17 ottobre 2008 al Safari Park d'Abruzzo, in contrada Scalzino a Rocca S. Giovanni (Lanciano-Chieti), sono venuti alla luce tre esemplari di leontigre, e che una nota dell'azienda che gestisce lo zoo definisce i leontigre, «animali assai rari e mai nati prima d'ora nel nostro paese»;
la nascita è avvenuta per incrocio tra il leone Sultan di tre anni, proveniente dalla Germania, e la tigre del bengala Messalina di quattro anni, entrambi detenuti dal Safari Park d'Abruzzo, specie (Panthera Leo e Panthera Tigris), entrambe inscritte nell'allegato A del regolamento CE 338/97;
non sono state date spiegazioni in merito alla fortuità dell'accoppiamento nel mentre testimonianze fotografiche ottenute in tempi diversi mostrano i due animali sia in recinti attigui sia nel medesimo recinto, fatto, quest'ultimo, che fa inevitabilmente pensare ad una precisa volontà di fare accoppiare i due animali;
nel 2007 la tigre aveva partorito altri due cuccioli senza che nessun altro felino maschio fosse presente all'interno della struttura;
la asserita rarissima specie «leontigre» non è inserita né negli allegati alla Convenzione di Washington né negli allegati alla Direttiva CE 338/97 e non esiste in nomenclatura ufficiale una specie di felino denominata «leontigre», in quanto in natura non esiste tale specie, le tigri stanno con i tigri, le leonesse con i leoni. Sono le condizioni artificiali della cattività, che rendono possibili certi incontri ravvicinati. Sembrerebbe, secondo quanto risulta agli interroganti che l'incrocio sia stato voluto dai responsabili della struttura mantenendo i due esemplari insieme nella stessa gabbia;
con decreto legislativo del 21 marzo 2005, n. 73, è stata data attuazione alla direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
i giardini zoologici, per poter essere in funzione, devono ottenere una apposita licenza, dal Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata (articolo 3 del decreto legislativo n. 73 del 2005);
l'art. 3. - Requisiti del giardino zoologico - prevede tra l'altro:
«a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie; (...)
d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica...»;
il Safari Park, gestito dalla ditta «Embell Riva», proprietaria anche dell'omonimo circo, pur essendo stabilmente e territorialmente stabile - come previsto

dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 73 del 2005 - risulta essere in possesso di licenza per l'esercizio di «spettacoli circensi con mostra faunistica itinerante» rilasciata e rinnovata dal comune di Rocca San Giovanni (Chieti) e, come tale, si è sempre sottratta agli obblighi derivanti dalla condizione di giardino zoologico;
con l'articolo 8-octies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101, si è provveduto a modificare l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 73 del 2005, che così cita:
«Art. 2. - (Definizioni e ambito di applicazione). - Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»;
riconducendo qualsiasi struttura, della portata di specie animali quale il Safari Park, al ruolo di giardino zoologico con tutti gli obblighi derivanti dal decreto legislativo in questione;
ci si trova quindi di fronte quindi ad una serie di evidenti e gravi, contraddizioni e anomalie:
a) da una parte una struttura che pur rientrando nei parametri tassativi fissati dal decreto legislativo n. 73 del 2005 è legalmente considerata spettacolo viaggiante sfuggendo così alle prescrizioni di legge;
b) dall'altra, una struttura definita spettacolo viaggiante che effettua spericolati incroci tra specie diverse ottenendo ibridi pubblicizzati come inesistenti «specie rarissime», intervenendo nel campo della gestione della biodiversità, appropriandosi illegittimamente di prerogative spettanti a strutture diverse e di fatto eludendo la legge;
c) ancora, una struttura presentata come «luogo di sosta» - e quindi di riposo - utilizzata invece come mostra di animali, spettacolo con animali, luogo di riproduzione di animali di specie protette, luogo di manipolazione genetica di specie protette;
recentissimamente l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti della Spagna per mancata attuazione della Direttiva Zoo non avendo proceduto al rilascio delle previste licenze -:
se al Safari Park d'Abruzzo sia stata rilasciata la prevista licenza di giardino zoologico;
se, quantomeno, tale struttura rientri tra quelle che hanno presentato istanza per ottenere la licenza;
se tale struttura sia sottoposta a controlli circa l'attività di salvaguardia delle specie a rischio;
entro quale specifico progetto scientifico di salvaguardia abbia potuto eseguire l'incrocio;
se, al contrario e come appare evidente, il Ministro non ritenga che l'incrocio sia avvenuto solo a puro scopo di lucro, per ottenere un «monstrum» da esibire a pagamento con ciò contravvenendo alla lettera e allo spirito del Regolamento CE 338/97 e del citato decreto legislativo n. 73 del 2005;
se il Ministro non ritenga opportuno valutare che cosa succeda agli esemplari che continuano a nascere ma non rimangono a lungo nelle strutture, valutando la possibilità che questi siano poi impiegati

nei circhi, con ulteriore grave violazione dei dettami del decreto legislativo n. 73 del 2005;
se il Ministro non ritenga di dover intervenire sanzionando lo zoo in questione per infrazione alla normativa vigente;
se il Ministro non ritenga di dover assumere specifiche iniziative normative volte a vietare l'incrocio tra specie diverse;
se il Ministro non ritenga di dover intervenire disponendo severi controlli sul territorio per rilevare e sanzionare le strutture che stanno surrettiziamente evadendo le disposizioni di legge;
se sia noto al Ministro quante e quali strutture abbiano chiesto la licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 73 del 2005 e se non ritenga di dover rendere pubblici questi dati;
se sia noto al Ministro quante licenze siano state rilasciate e quante rifiutate e se non ritenga di dover rendere pubblici questi dati.
(4-01432)

...

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

GHIGLIA, MANCUSO e GRANATA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
Secondo quanto dichiarato dall'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, il Governo si sarebbe impegnato a destinare circa 15 milioni di euro per la ristrutturazione del Castello di Moncalieri, danneggiato da un rogo lo scorso aprile;
l'ente che avrebbe gestito i fondi sarebbe stato soppresso;
il Castello di Moncalieri, con i suoi appartamenti reali, sarebbe una risorsa da valorizzare particolarmente in occasione dei festeggiamenti dell'Unità d'Italia;
vi sarebbe la necessità di trasferire l'Arma dei Carabinieri dal Castello di Moncalieri in altra sede al fine di rilanciare culturalmente e turisticamente il sito -:
quale sia l'entità esatta degli stanziamenti che il Governo si sarebbe impegnato a destinare per la ristrutturazione del Castello di Moncalieri e per il trasferimento dell'Arma dei Carabinieri in altra sede;
con quali tempistiche il Governo si sarebbe impegnato a destinare i suddetti fondi;
in che modo e con quali tempi il Governo intenda stanziare i fondi necessari alla ristrutturazione del Castello e al trasferimento dell'Arma.
(5-00498)

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DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

PORFIDIA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'attività della difesa si può suddividere in due funzioni, l'una nominata appunto funzione difesa che attiene all'assolvimento dei compiti militari specifici di Esercito, Marina ed Aeronautica - nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero - e l'altra definita funzione sicurezza pubblica, che comprende l'attività dell'Arma dei carabinieri;
le risorse finanziarie necessarie per far fronte alla complessa organizzazione che compete al Ministero della difesa vengono attinte dagli ordinari stanziamenti di bilancio che a livello tecnico - all'interno del dicastero - sono raggruppati per funzioni e per macrosettori di spesa, questi ultimi noti come esercizio, personale ed investimento;
secondo quanto si apprende nella nota preliminare riguardo agli stanziamenti destinati all'Arma dei carabinieri, si

attende nel settore esercizio uno stanziamento per il 2009 di 269,9 milioni di euro, con un decremento rispetto al 2008 del 28,3 per cento rispetto; e nel settore investimento uno stanziamento di 6,1 milioni di euro, con una riduzione rispetto ai volumi del 2008 del ben 35,1 per cento. Tali importi sono da considerarsi del tutto insufficienti sia a fronteggiare le esigenze ordinarie di funzionamento dell'Arma, sia per soddisfare le necessità connesse a programmi di rinnovamento e potenziamento. In queste condizioni sono a rischio i livelli minimi di operatività;
nella nota aggiuntiva allo stato di previsione per la difesa per l'anno 2009 presentata al Parlamento dal Ministro della difesa si legge che stando ai volumi finanziari previsti per l'esercizio della funzione sicurezza pubblica «si prevede un deterioramento delle condizioni di mezzi e materiali ed il conseguente decadimento delle capacità operative», inoltre «le esigenze di regolare funzionamento, pur individuate secondo rigorosi criteri di contenimento della spesa, richiederebbero un livello di risorse - a regime - nell'ordine dei 450 milioni di euro, per garantire gli standard qualitativi e di efficienza operativa, sia in termini di migliore servizio al cittadino, sia in termini di sicurezza per il personale». Anche nel settore investimento secondo la nota aggiuntiva del Ministro «le risorse assegnate non consentono di soddisfare le esigenze minime connesse agli ordinari programmi di rinnovamento e potenziamento dell'Arma»;
nella seduta della Commissione di mercoledì 8 ottobre 2008 il Ministro La Russa riguardo al settore investimento ha ritenuto doveroso segnalare «che è necessario continuare a sostenere l'indispensabile programma di rinnovo degli ormai vetusti parchi autovetture ed elicotteri dell'Arma dei carabinieri, il cui ulteriore rinvio causerebbe seri problemi operativi nel settore della sicurezza»;
il Consiglio supremo della difesa riunione del 2 ottobre 2008, ha «proceduto alla verifica delle ricadute sulle Forze armate dei provvedimenti finanziari recentemente adottati» ed «ha convenuto che, ferma restando la necessità ineludibile di mantenere capacità di intervento adeguate alle esigenze di, sicurezza internazionale, corrispondenti agli interessi del paese, debba essere predisposto, in tempi brevi e, per quanto possibile, con approccio multidisciplinare, un piano per la profonda revisione delle strutture territoriali, amministrative e di supporto dell'area difesa e per una coerente riqualificazione della spesa nei settori del personale, dell'esercizio e degli investimenti»;
di fronte all'escalation di violenza di stampo camorristico verificatasi nelle ultime settimane nel casertano - che ha visto l'invio di 500 parà della Folgore in supporto alle forze dell'ordine locali - si impone una serie riflessione sul ruolo dell'Arma e sulle sue reali capacità di intervento -:
se non ritenga opportuno, a difesa non solo della legalità ma anche della sicurezza dei cittadini e del personale impiegato, avviare dei corsi di aggiornamento per gli uomini e le donne delle forze dell'ordine per rafforzare le loro capacità operative sia sotto il profilo tecnico che sotto quello psicologico;
quali siano, a fronte della costante diminuzione dei fondi stanziati, le iniziative concrete che il Governo intenda assumere per sostenere adeguatamente in particolare il personale dell'Arma dei carabinieri nello svolgimento delle sue funzioni.
(4-01435)

TESTO AGGIORNATO AL 29 OTTOBRE 2008

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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

POLI e GALLETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
gli studi di settore sono finalizzati ad individuare le condizioni effettive di operatività di imprese e professionisti e a

determinare i ricavi e i compensi che con ragionevole probabilità possono essere loro attribuiti, sulla base di una rappresentazione reale delle condizioni economiche del Paese;
la grave crisi economica che ha investito anche il nostro paese e le difficoltà finanziarie che si tradurranno inevitabilmente nel breve-medio periodo in ulteriori penalizzazioni di risultato, rendono gli studi di settore in vigore ancor meno rappresentativi dell'andamento economico delle imprese e dei professionisti;
a fronte di questo rallentamento dell'economia italiana sarebbe opportuna una rivisitazione dei parametri su cui si basa il calcolo dei ricavi in quanto vi è una certa asimmetria tra la rilevazione degli elementi su cui si basa la determinazione dei ricavi congrui per le diverse tipologie di attività ed il contesto economico, sociale e finanziario entro cui si muovono i soggetti interessati;
le principali voci di costo di tutti gli studi di settore (carburante, energia elettrica, costi dei trasporti ed altri beni e servizi primari), infatti, hanno subito negli ultimi mesi forti incrementi a causa dell'aumento dell'inflazione;
senza dimenticare che non si comprendono i criteri utilizzati affinché un determinato costo dovrebbe produrre un certo volume di ricavo, né convincono le affermazioni rilasciate dall'Amministrazione finanziaria circa la costruzione di algoritmi sulla base dei dati risultati dei questionari inviati ai contribuenti, come peraltro ha sottolineato l'apposita commissione presieduta dal professor Guido Rey, istituita dal Vice Ministro Visco -:
se non ritenga necessario oltre che opportuno di procedere ad un aggiornamento dei dati, soprattutto in contesti economicamente mutevoli, al fine di evitare che gli attuali studi di settore, basati su dati spesso superati, finiscano per penalizzare ulteriormente imprese e professionisti.
(3-00194)

Interrogazione a risposta in Commissione:

MARCO CARRA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comune di Castiglione delle Siviere (Mantova) è proprietario di una società (Indecast S.p.a.) alla quale sono stati affidati servizi di pubblica utilità con scadenza del contratto ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;
la società in oggetto ha manifestato la volontà di anticipare i canoni annuali al Comune di Castiglione delle Siviere della convenzione in un'unica soluzione per i prossimi dieci anni a condizione di avere un rinnovo decennale della convenzione stessa;
tale modalità ha trovato favorevole il Comune di Castiglione delle Siviere che riuscirebbe a rispettare il patto di stabilità;
all'interrogante risulterebbe che il comune di Castiglione delle Siviere abbia chiesto, per la problematicità della questione, parere alla Corte dei Conti Regionale, la quale ha anche una funzione consultiva in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'articolo 7 comma 8 della legge n. 131 del 2003 -:
se le anticipazioni dei canoni siano da considerare entrate extratributarie (titolo III) oppure indebitamento per l'ente e quindi da imputare al titolo V del bilancio;
se le suddette anticipazioni rientrino nell'ambito delle operazioni di cessione crediti vantati dai fornitori di beni e servizi di cui alla legge n. 269 del 2006 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 739 e 740; che ha ulteriormente modificato ed integrato la definizione di indebitamento aggiungendo anche le operazioni sopra richiamate;
se la società, a totale capitale pubblico di proprietà del comune, per adempiere alle anticipazioni di cui sopra debba indebitarsi, considerato che la società medesima, formalmente privata, ma sostanzialmente

pubblica (secondo giurisprudenza consolidata), rientra nell'ambito dell'articolo 119 della Costituzione.
(5-00505)

Interrogazione a risposta scritta:

MILANATO, ZORZATO, GAVA, MISTRELLO DESTRO, BITONCI e GOISIS. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da quanto si apprende da notizie di stampa il Comune di Padova nell'estate di due anni fa, tramite la società Aps Finanziaria, della quale detiene il 99,98 per cento delle quote, ha investito sei milioni di euro in obbligazioni senior della banca d'investimento americana Lehman Brothers;
a seguito del fallimento della banca d'investimento americana, avvenuto il 15 settembre 2008, il Comune di Padova ha perso quattro milioni di euro;
la notizia di tale perdita di denaro è trapelata soltanto dopo oltre un mese dal fallimento della banca d'investimento americana Lehman Brothers;
la società Aps Finanziaria è la società cassaforte costituita dal Comune di Padova in cui sono stati accantonati i 118 milioni di euro derivanti dalla fusione della ex municipalizzata Aps nella società quotata Aceagas. Tale denaro è destinato alla realizzazione del sistema di trasporto intermedio a guida vincolata SIR2 e SIR3 nel Comune di Padova: 30 milioni di euro sono invece stati investiti in obbligazioni -:
di quali notizie disponga il Governo circa il fatto che il Comune di Padova abbia utilizzato soldi pubblici che andavano investiti in opere pubbliche rischiandoli in avventate operazioni speculative;
se - posto il ritardo nella diffusione della notizia al pubblico - il Comune abbia proceduto tempestivamente e integralmente a comunicare al Governo i dati ricordati in premessa, ai fini della vigilanza sul rispetto del patto di stabilità interno e del monitoraggio di eventuali dissesti degli enti locali;
se il Governo, anche per il tramite dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, come già avvenuto in altri casi di analoga gravità, non ritenga necessario adottare interventi urgenti volti a verificare l'esposizione complessiva del Comune di Padova in obbligazioni e strumenti derivati ad alto rischio.
(4-01420)

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GIUSTIZIA

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
in data 18 ottobre 2008, sull'emittente televisiva SKY TG 24 veniva, anche nel corso delle numerose repliche del telegiornale, mandata in onda un'intervista rilasciata dal dottor Luigi De Magistris, già sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, trasferito a Napoli a seguito di procedimento disciplinare celebratosi dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura;
nel corso di tale intervista il De Magistris rivolgeva accuse gravissime nei confronti della Magistratura calabrese affermando che «una parte rilevante della Magistratura calabrese non è affatto estranea al sistema criminale che gestisce affari di particolare rilevanza in Calabria» ed, ancora, che «senza una parte della Magistratura collusa la criminalità organizzata sarebbe stata sconfitta»;
in data 19 ottobre 2008 il contenuto di tali dichiarazioni veniva ripreso da alcuni quotidiani nazionali: in particolare il Corriere della Sera, in un articolo a firma di Giuseppe Guastella dal titolo «Il ritorno. La toga napoletana: in Calabria

alcuni colleghi collusi - De Magistris e Forleo all'attacco: c'è una Magistratura deviata» riportava ampi stralci delle affermazioni del magistrato dirette contro la Magistratura in genere ed, in specie, quella calabrese;
nella stessa data anche il quotidiano La Gazzetta sportiva riportava un articolo senza firma dal titolo «La denuncia del Pm allontanato - De Magistris: in Calabria c'è magistratura collusa.»;
il De Magistris, fortemente critico anche nei confronti della decisione assunta nei suoi confronti dal Consiglio Superiore della Magistratura, nel contesto dell'intervista televisiva, proseguiva nel dichiararsi vittima di una grave ingiustizia posta in essere proprio dall'Organo di autogoverno dell'ordine giudiziario, definendo grave quanto accadutogli e collegando, in maniera sibillina alle sue indagini su non ben precisati «poteri occulti»;
il comportamento del magistrato, non nuovo alle ribalte giornalistiche e televisive, appare agli interpellanti di inusitata gravità attesa la forza dirompente del mezzo di comunicazione utilizzato ed il conseguente allarme generato nell'opinione pubblica, non solo calabrese, al punto da compromettere in maniera devastante il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario, ledendo in maniera irreparabile l'immagine di quanti, al contrario di coloro che risultano quotidianamente protesi alla ricerca di notorietà o di improbabili futuri vantaggi recati dal consenso popolare, lavorano al servizio dello Stato con sacrificio ed umiltà;
si rilevano ad avviso degli interpellanti condotte incompatibili con l'appartenenza all'ordine giudiziario;
occorre tener conto ad avviso degli interpellanti che il pubblico ministero De Magistris ha sottoposto ad indagine decine di cittadini, con conseguente grave compromissione della loro immagine ed onorabilità, i quali sono stati successivamente scagionati da accuse risultate totalmente infondate -:
se e quali iniziative di sua competenza intenda adottare ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
(2-00189)
«Laboccetta, Aracri, Lehner, Pagano, Savino, Proietti Cosimi, Scalera, Bocchino, Nola, Cassinelli, Speciale, Costa, Bellotti, Sbai, Moffa, Nastri, Iapicca, Pugliese, Holzmann, Bianconi, Gioacchino Alfano, Girlanda, Ciccioli, Barbareschi, Lo Presti, Raisi, De Corato, Saltamartini, Divella, Torrisi, Stanca, Consolo, Paglia, Lisi, Laffranco, Granata, Pelino, Mariarosaria Rossi, Marsilio, Lamorte, Ventucci, Pecorella, Papa, Corsaro».

Interrogazione a risposta in Commissione:

GHIGLIA e ASCIERTO. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
gli agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale di Torino denunciano da tempo condizioni lavorative critiche: turni faticosi, straordinari di 2/4 ore al giorno per sopperire alla mancanza di personale, condizioni igieniche e di sicurezza precarie, mancanza di fondi per il trasporto dei detenuti;
nella casa circondariale di Torino si registrerebbe un sovraffollamento essendo presenti 1.490 detenuti a fronte di una capienza di 920;
stante quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, si registrerebbe una carenza di organico di circa 250 unità;
un agente della polizia penitenziaria guadagna mensilmente in media circa 1.000 euro al mese con esclusione degli straordinari e delle indennità accessorie;
straordinari e indennità accessorie non sarebbero stati percepiti dal mese di agosto;

chi lavora nelle strutture carcerarie svolge un lavoro estremamente stressante dovendo stare a contatto quotidianamente con persone con cui è difficile operare -:
in che modo intenda migliorare le condizioni lavorative di chi opera nella casa circondariale di Torino;
come mai dal mese di agosto gli agenti non percepirebbero gli straordinari e le indennità accessorie;
se si intenda implementare l'organico della polizia penitenziaria torinese;
se non si intenda prevedere la costruzione di un nuovo carcere nel territorio piemontese per far fronte al problema del sovraffollamento.
(5-00499)

Interrogazione a risposta scritta:

PORFIDIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
un importante quotidiano nazionale ha riportato quest'estate la notizia secondo cui la procura di Perugia avrebbe aperto un'inchiesta sul tribunale civile di Roma, in particolare sulla sua sezione fallimentare;
l'indagine riguarderebbe la vendita all'asta della storica abitazione del grande Aldo Fabrizi;
sullo stesso quotidiano è apparsa anche la specifica nota dei giudici della fallimentare secondo cui «occorre specificare come la vicenda interessi non tutto il Tribunale fallimentare ma solo il giudice delegato al fallimento della Optmafin il quale da molto tempo, aveva presentato denuncia per gravi minacce subite nello svolgimento del proprio ufficio»;
la specifica è utile a comprendere come spesso i tribunali fallimentari e i giudici che li compongono siano costretti a lavorare in situazioni a dir poco complesse;
il principio di legalità è il baricentro di una società che si definisce civile e la sua difesa è un obbligo morale ed al contempo una necessità ineludibile;
strutture importanti come i tribunali devono essere messe nelle condizioni di lavorare al meglio per svolgere i loro compiti nell'interesse della collettività, rappresentando un punto di riferimento certo e costante per tutti i cittadini;
la prospettiva dei potenziali acquirenti in un asta giudiziaria è vantaggiosa per diversi motivi, in particolare perché il prezzo base d'asta è notevolmente inferiore al prezzo di mercato;
chiunque può partecipare alla procedura, la legislazione in materia appare però complessa ed articolata. Al riguardo è intervenuta la legge n. 80 del 2005 che ha reso obbligatoria la pubblicizzazione delle aste via internet, e poi un apposito decreto del Ministero della giustizia del 1° ottobre 2005, il quale disciplina l'operatività dei portali on line che pubblicizzano le aste giudiziarie. È evidente la volontà di realizzare un sistema che contribuisca a rendere le aste realmente pubbliche e trasparenti, in modo da permettere a tutti i cittadini pari possibilità di accesso. Sempre al tal fine il legislatore ha voluto evitare e combattere l'ipotesi di aste giudiziarie monopolio di pochi soggetti, rispetto alle quali potrebbero verificarsi degli abusi e accordi di cartello tesi a tenere artificiosamente basso il prezzo di vendita dell'immobile;
in questo senso è necessario mantenere alta l'attenzione: ancora troppo diffusi sono i casi di distorsione delle procedure delle aste giudiziarie, distorsioni contro le quali difficilmente può intervenire lo stesso tribunale che si ritrova ad operare in un contesto di fatto alterato;
è sufficiente anche una superficiale ricerca per imbattersi in una serie numerosa di notizie che riportano casi di aste giudiziarie viziate da comportamenti illegittimi e spesso illegali;

il 24 giugno «sono state arrestate nove persone tra Roma, Terni ed Amelia nell'ambito di una inchiesta della magistratura di Spoleto che ha portato alla emissione di 11 ordinanze di custodia cautelare per i reati di concussione, abuso d'ufficio, concorso in estorsione, turbata libertà degli incanti, falso e favoreggiamento personale. Al centro delle indagini una organizzazione di pregiudicati (nove romani ed un siciliano), due dei quali sono ancora latitanti, che si facevano chiamare «astaroli». Secondo l'accusa, con la complicità del funzionario della corte d'appello, avvicinavano i debitori insolventi i cui beni (merci, ma anche attrezzi di lavoro) venivano messi all'asta dal tribunale di Terni e se era interessato a riacquistarli gli chiedevano soldi per non partecipare all'asta facendone lievitare i prezzi. L'indagine era stata avviata nell'agosto dello scorso anno dai carabinieri della compagnia di Spoleto, con la collaborazione della locale sezione di polizia giudiziaria»;
del 4 dicembre del 2007 invece un altro esempio: «Accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Bitetto domenica mattina. Si tratta di un commerciante 36enne di Toritto e di due bitontini, un noto imprenditore di 45 anni ed un muratore di 51 anni. Seguiti dagli inquirenti da diverso tempo, i tre erano sospettati di turbativa di aste pubbliche e l'episodio di tre sere fa ha confermato le intuizioni degli investigatori. Nella giornata di sabato, infatti, tre militari in borghese hanno osservato e seguito un'asta giudiziaria. I tre arrestati sono stati smascherati in flagranza di reato, mentre cercavano di convincere gli altri partecipanti a raggiungere accordi truffaldini in cambio di denaro. Pare, quindi, che i tre corrompessero, offrendo somme di denaro, gli altri interessati alla gara, per accertarsene l'aggiudicazione senza troppi rilanci sul prezzo»;
secondo quanto riporta un sito internet giornalistico il 13 dicembre 2007: «Si presentavano alle aste giudiziarie e riuscivano sempre ad aggiudicarsi lussuose ville, interi edifici e mansarde a un costo di poco superiore al prezzo di partenza. Fatto strano è che, quando non andavano deserte, nessuno dei pochi concorrenti presenti alle aste osava rilanciare le loro offerte. Questo ha insospettito notai e giudici civili che di conseguenza hanno allertato la Procura di Napoli, che ha subito attivato l'indagine nei confronti di quest'organizzazione criminale»;
la turbativa d'asta è una fattispecie diffusa e radicata che assume fattezze diversificate, si possono creare cartelli di carattere locale, estemporanei, oppure vere e proprie organizzazioni spesso collegate al crimine organizzato;
i giudici dei tribunali fallimentari non possono essere messi nella condizione di contrastare da soli un fenomeno le cui distorsioni trovano alimento ben al di là del loro raggio d'azione;
la proprietà privata è un bene costituzionalmente garantito: l'articolo 42 della Costituzione dispone come segue: «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti»;
dunque la proprietà privata, sebbene riconosciuta e garantita è comunque inserita in un panorama più ampio nel quale i pubblici poteri non assistono passivamente agli effetti prodotti dai processi economici, ma si propongono di intervenire per correggere gli esiti contrari ai valori di giustizia sociale;
molto spesso le aste fallimentari sono collegate a situazioni di grave difficoltà personale, possono essere la manifestazione di sogni, di progetti andati in fumo, legate comunque al dolore ed alla frustrazione di uomini e delle loro famiglie;
il nostro sistema di risparmio, i nostri istituti di credito, mostrano spesso tendenze meramente speculative che possono essere anche all'origine di fallimenti imprenditoriali;

anche a garanzia della funzione sociale della proprietà, così come riconosciuta dalla Costituzione, e dell'operato dei giudici dei tribunali fallimentari, appare necessario che il legislatore intervenga per rendere più sicuro il meccanismo delle aste giudiziarie, eliminando in particolare il rischio che queste possano essere in qualche modo pilotate o influenzate -:
se non ritenga opportuno, a difesa del diritto di proprietà costituzionalmente garantito ed anche a sostegno dei tribunali competenti, spesso costretti a lavorare in condizioni particolarmente gravose, attivare gli strumenti di indagine di sua competenza per ottenere una prima necessaria ricognizione sul fenomeno della turbativa d'asta, sulla sua diffusione, sulla sua tipicizzazione, sul suo radicamento territoriale, nonché sul suo possibile utilizzo come forma di facile arricchimento da parte delle organizzazioni criminali;
se non ritenga opportuno altresì attivarsi per mettere appunto gli opportuni interventi normativi che possano rendere più trasparenti e sicure in ogni loro fase le procedure delle aste giudiziarie.
(4-01429)

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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

BARANI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
vi sono in Italia circa una ventina di funzionari della motorizzazione civile, con anzianità di direzione di almeno 15 anni e relativa sede di direzione, i quali non hanno avuto il riconoscimento del titolo di dirigenti e la relativa qualifica, ma è stato riconosciuto loro solamente la retribuzione da dirigente;
un caso emblematico è quello del direttore dell'ufficio della motorizzazione civile di Grosseto, il quale dal 1993 fu incaricato dall'ex direzione generale della motorizzazione civile di dirigere l'ufficio provinciale di Grosseto, con la prospettiva di accedere alla dirigenza nel breve volgere di qualche anno, posto che all'epoca mediante la procedura del corso-concorso, l'amministrazione, valutati i titoli e le capacità tecnico-professionali del funzionario, nonché i risultati della gestione dell'ufficio, proponeva al dicastero della funzione pubblica i nominativi dei propri funzionari da inserire nelle graduatorie di accesso alla dirigenza, attraverso la partecipazione ai corsi-concorsi;
attualmente la normativa si è evoluta nella direzione di privilegiare la preparazione teorica, a scapito della professionalità acquisita nel corso di lunghi anni di scrupolosa attività istituzionale;
inoltre, il ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione non ha ancora bandito alcun concorso per dirigenti-tecnici da inserire nelle varie amministrazioni, ma solo per dirigenti-amministrativi;
data la situazione di cui sopra e alla luce della normativa di cui al decreto legislativo n. 387 del 1998 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il direttore di Grosseto nel 2001 fece ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento della qualifica e della retribuzione di dirigente;
con sentenza n. 384 del 16 settembre 2002, il giudice del lavoro di Grosseto ha riconosciuto le mansioni e la retribuzione da dirigente, ma non la qualifica, per cui dal dicembre del 1998, pur non avendo la qualifica di dirigente, il direttore della motorizzazione civile di Grosseto ne percepisce la retribuzione;
verosimilmente si potrebbe risolvere tale anomalia proponendo a sanatoria l'attivazione di un ultimo corso-concorso, ove inserire tutti i funzionari della motorizzazione civile nella medesima situazione sparsi sul territorio italiano, ovvero il Ministro interrogato potrebbe emanare un

decreto per il riconoscimento formale della qualifica di dirigente per tutti i funzionari nella condizione di cui sopra, posto che non vi sarebbe onere economico aggiuntivo per lo Stato -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda avviare al fine di risolvere la situazione anomala sopra descritta, che penalizza fortemente un certo numero di funzionari dell'amministrazione statale in possesso di un'alta professionalità e di una solida esperienza pluriennale che potrebbero veder valorizzata e riconosciuta la loro esperienza e capacità.
(4-01416)

VINCENZO ANTONIO FONTANA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
recenti notizie di stampa hanno rilanciato la possibilità che l'ENAC valorizzi l'aeroporto palermitano di Bocca di Falco, attraverso un progetto che prevede l'allungamento della pista di 200 metri per consentire l'atterraggio di jet privati, e che si vuole anche dare vita ad una scuola di addestramento per piloti -:
se il Ministero competente sia a conoscenza dell'iniziativa;
se il progetto rientri in una visione strategica dell'uso delle infrastrutture aeroportuali minori dell'isola;
se il progetto sia compatibile con le esigenze logistiche del Ministero della difesa;
se sia stata effettuata una stima dei costi dell'eventuale realizzazione delle opere previste;
se esista un piano di valutazione ambientale, tenuto conto dell'ubicazione della pista di Bocca di Falco a ridosso del centro abitato;
se la vicinanza dell'aeroporto di Birgi con quello di Palermo giustifichi l'intervento ipotizzato dall'ENAC;
se, in qualche modo, questo progetto abbia, in qualche misura, contribuito ad escludere la presenza di uno scalo aeroportuale dell'area centro meridionale della Sicilia;
se in questo caso non siritenga che, a prescindere dal merito delle obiezioni tecniche, non esiste una precisa volontà dell'ENAC di impedire che possa nascere un aeroporto in provincia di Agrigento;
se sia giusto che l'ENAC continui ad ignorare la volontà politica espressa dalla Regione siciliana, attraverso la firma di un accordo quadro di programma nel settore dei trasporti e uno stanziamento di 35 milioni di euro, di realizzare uno scalo aeroportuale a servizio di una parte dell'isola che sconta una pesante emarginazione in termini di collegamenti viari;
se sia normale che il parere di un ente tecnico, prima di entrare nel merito delle questioni da prendere in esame, sviluppi considerazioni più generali che appartengono ad altre sedi deputate a discutere e dirimere scelte che sono relative ad opzioni di natura strettamente politica.
(4-01419)

CIRIELLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
da quanto si evince da articoli di stampa, sembrerebbe che, nell'ambito della nomina a Presidente dell'Autorità Portuale della città di Salerno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia designato per l'incarico l'Assessore alla mobilità del Comune di Salerno, l'Ing. Luca Cascone;
il predetto Luca Cascone avrebbe rinunciato alla Presidenza dell'Autorità Portuale di Salerno e pare che, secondo quanto sottolineato dalla stampa, avrebbe comunicato il suo diniego attraverso una lettera indirizzata al Ministro interrogato, al Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca,

al Presidente della Provincia Angelo Villani ed al Presidente della Regione Campania Antonio Bassolino;
nella predetta lettera, sembrerebbe che l'Assessore Luca Cascone, in relazione alla sua intenzione di rinunciare all'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Salerno, abbia fatto riferimento a particolari pressioni ed interferenze politiche;
in particolar modo l'Assessore Luca Cascone avrebbe testualmente affermato quanto segue: «...comunico formalmente la revoca di ogni mia disponibilità ad incarichi nell'ambito della suddetta Autorità. Auspico decisioni rapide e rispettose delle esigenze dell'Autorità portuale, anche per porre termine a interferenze partitiche e politiche registratesi nella vicenda in queste settimane».
da quanto si evince dagli articoli di stampa, sembrerebbe che anche altri esponenti politici abbiano denunciato pressioni ed interferenze politiche subite dall'Assessore Luca Cascone e tese a farlo rinunciare all'incarico di Presidente dell'Autorità Portuale;
in particolare, il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca avrebbe così affermato: «...Abbiamo registrato delle interferenze sgradevoli ed inopportune, dovute alle solite ingerenze dei politicanti e dei partiti...»;
alle dichiarazioni del Sindaco di Salerno sarebbero seguite anche quelle del Segretario organizzativo di Forza Italia a Salerno, Antonio Russo che così avrebbe affermato: «...Sono certo che Luca Cascone ha subito pressioni non indifferenti affinché rinunciasse alla nomina e mi chiedo come mai, se indicato dal centrosinistra come possibile Presidente, adesso gli viene imposto, anzi ordinato, di fare un passo indietro...»;
anche il coordinatore cittadino di Forza Italia a Salerno, Alberico Gambino, avrebbe così affermato: «...A Salerno la democrazia non esiste più. Dinanzi a questi scempi non possiamo restare più a guardare.. È per questo che chiederemo il commissariamento dell'Autorità Portuale...»;
in merito alla vicenda, con toni meno incisivi ma altrettanto significativi, così avrebbe affermato il commissario provinciale di AN Salerno, Antonio Iannone: «...Ci rendiamo conto che la mancanza di abitudine alle nomine non assolutamente pilotate e non rispondenti a criteri di servilismo democratico costituiscano un fatto incomprensibile per De Luca...»;
anche i titoli dei maggiori quotidiani salernitani, ipotizzando pressioni del Sindaco De Luca nei confronti dell'Assessore così avrebbero affermato: «De Luca punta i piedi e Cascone rinuncia - il primo cittadino insorge contro la scelta del Ministro Matteoli: «Non lasciamo decidere ad altri il futuro della nostra città»; ed ancora sul Corriere del Mezzogiorno: «Porto: De Luca urla, Cascone rinuncia. - Il nominato: quel ruolo è di un altro»; infine sul quotidiano il Mattino: «Cascone rinuncia e De Luca Resiste - Ci sono state troppe interferenze politiche» -:
di quali elementi disponga al riguardo e quali iniziative di sua competenza intenda adottare per consentire nel rispetto delle procedure la nomina del Presidente dell'Autorità portuale.
(4-01436)

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INTERNO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

VIOLA e MARTELLA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Veneto Orientale è un territorio formato da 20 Comuni situato a Nord del capoluogo nella Provincia di Venezia;
i Comuni del Litorale (Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle, Bibione) lungo la costa del Mar Adriatico rappresentano nel

loro insieme uno dei primi bacini turistici d'Italia per numero di presenze turistiche;
l'entroterra di questo territorio, grazie all'azione coordinata di enti locali, categorie economiche e parti sociali, rappresenta oggi un modello di sviluppo tra i più interessanti e dinamici dell'intero Nord Est, accompagnando alla crescita buoni livelli di coesione sociale;
peraltro questi elementi di sviluppo possono rappresentare un possibile obiettivo di infiltrazione di fenomeni di malavita organizzata (mafia o altro), tenuto anche conto che recentemente indagini di polizia hanno evidenziato tale evento nella parte sud della Provincia (Chioggia);
da tempo vengono rimarcate da parte degli amministratori locali di tutte le parti carenze importanti di organico delle Forze dell'ordine (Polizia e Carabinieri), evidenziate anche in una interrogazione del sottoscritto interrogante di questa estate, nella risposta alla quale il Ministero ha confermato nei fatti la riduzione degli operatori delle forze dell'ordine di questo territorio e del litorale in special modo;
in questo senso giungono, come riportano i media, ripetuti e preoccupanti segnali da diversi Comuni di presenze di malavita da un lato e di carenze di organico delle Forze dell'ordine dall'altro che qui vogliamo ricordare:
a) in estate nel Comune di Caorle, lungo la costa, oltre a gravi episodi di criminalità, si sono evidenziate notizie di stampa, discusse anche in Consiglio comunale di quel Comune, circa la presenza di infiltrazioni mafiose legate al notevole sviluppo immobiliare del litorale a nord di Venezia;
b) nei giorni scorsi un grave episodio di intimidazione nei confronti di un cittadino, originario della Sicilia, ma residente a San Donà di Piave, picchiato e sequestrato per quattro ore e poi rilasciato, in quanto avrebbero sbagliato persona, da tre siciliani, con la stampa che ipotizza il racket dell'usura; la presenza dell'usura, inoltre era stata denunciata dagli artigiani prima dell'estate;
c) sempre a San Donà di Piave (il più grosso centro del territorio con circa 40.000 abitanti) la scorsa estate è accaduto un grave episodio di violenza da parte di un pregiudicato che ha sparato colpi d'arma da fuoco contro un bar in pieno centro, probabilmente rivolti verso un avventore che era all'interno del locale;
d) l'ultimo episodio in ordine di tempo riguarda una rapina effettuata a Jesolo, altro Comune del Litorale, dove una commessa è stata aggredita e minacciata con il coltello. Chiamato il Commissariato di Jesolo, questo non ha potuto far altro che chiamare i Carabinieri di San Donà di Piave in quanto non c'erano poliziotti disponibili suscitando gravissima preoccupazione e allarme in un'opinione pubblica già molto sensibile a questi temi;
e) dai dati sopra citati si evidenzia che il problema non è solo o tanto un fatto di insicurezza dettata da atti di soggetti non integrati o disagiati sociali, ma si sta affacciando, come da anni era visibile dai dati del Ministero dell'interno, una criminalità che richiede sempre di più un sistema organizzato, presente nella società -:
di quali elementi informativi disponga circa la questione se si tratti di episodi isolati o se debbano intendersi riferiti a eventi malavitosi di respiro più ampio;
quali urgenti provvedimenti intenda prendere il Ministro dell'interno per presidiare meglio il territorio del Veneto Orientale, garantendo più serenità ai cittadini e al sistema economico che qui si sviluppa con una maggiore presenza delle Forze dell'ordine alle quali va in ogni caso il nostro ringraziamento per il quotidiano e difficile lavoro svolto in condizioni di difficoltà;
se non ritenga il Ministro dell'interno di convocare con urgenza un tavolo sul tema dell'ordine pubblico coinvolgendo oltre

agli attori istituzionali (enti locali e Forze dell'ordine) anche i diversi settori dell'economia (artigiani, industriali, commercianti, settore turistico e agricoltura) e le parti sociali per concertare, prima con tutti i soggetti interessati ed attivare, poi, tutte le iniziative di controllo di sicurezza e sociale del territorio, rendendo così il lavoro delle Forze dell'ordine più efficace e impedendo di fatto l'insediamento in quest'area di attività legate alla malavita organizzata;
se non ritenga il Ministro dell'interno di capire attraverso questi incontri come stia cambiando il substrato economico e sociale di quest'area e quali siano i reali rischi.
(5-00504)

GHIGLIA e ASCIERTO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 13 ottobre 2008, esponenti dei centri sociali Gabrio ed Askatasuna avrebbero occupato insieme a un'ottantina di immigrati l'ex casa di cura San Paolo, una palazzina di 4 piani in Corso Peschiera 180 a Torino;
in data 11 ottobre 2008, esponenti del centro sociale «asilo occupato» di via Alessandria a Torino, avrebbero organizzato una manifestazione di protesta e un «torneo di calcio all'alpino» contro la presenza militari nel quartiere di Porta Palazzo;
in data 10 ottobre 2008, in occasione della manifestazione di protesta organizzata contro la riforma della scuola del Governo Berlusconi, esponenti del centro sociale Askatasuna entravano al liceo Gioberti nel tentativo di occuparlo e vedendo che gli studenti presenti all'interno rifiutavano la loro intrusione danneggiavano la struttura lanciando uova anche verso gli allievi, buttando dalle finestre i materiali scolastici, prendendo a calci le porte a vetri e le finestre, imbrattando i muri, rompendo distributori, fotocopiatrici e stampanti;
in data 6 luglio 2008, gli esponenti dei centri sociali e, in particolare, dell'«asilo occupato» avrebbero occupato la palazzina di via Pisa 5 a Torino, insieme ad una quarantina di rom provenienti dal campo nomadi abusivo di via Germagnano. Gli stessi sarebbero stati sgombrati a seguito di denuncia della proprietà e di intervento da parte delle Forze dell'Ordine;
in data 18 novembre 2007 esponenti dei centri sociali e, in particolare, di Askatasuna e Gabrio, avrebbero occupato una ex caserma dei vigili urbani sita in via Bologna a Torino insieme ad un'ottantina di presunti profughi del Darfur con le stesse modalità attuate il 13 ottobre 2008 in corso Peschiera 180 -:
se non si intenda al più presto intervenire per sgombrare gli stabili occupati dagli esponenti dell'estrema sinistra torinese impedendo che quest'ultima si renda colpevole di nuovi gravissimi episodi di violenza ed illegalità.
(5-00506)

Interrogazioni a risposta scritta:

CONTENTO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
secondo notizie di stampa, il contratto di locazione dell'attuale Comando della Polizia Stradale di Pordenone risulterebbe in scadenza ormai prossima;
pur non sussistendo a tutt'oggi particolari situazioni di urgenza per il reperimento di una nuova sede, la notizia ha destato profonda preoccupazione in provincia, stante l'oggettiva difficoltà nell'individuare in tempi brevi un immobile adatto allo scopo;
è necessario, pertanto, che il Ministero interrogato si attivi fin da subito per allocare l'importante servizio pubblico in un ambiente adatto e funzionale e per scongiurare che ritardi e perdite di tempo comportino emergenze dell'ultim'ora -:
se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa locale circa un prossimo

trasferimento di sede del Comando della Polizia Stradale di Pordenone e, in caso di risposta affermativa, quando dovrebbe astrattamente perdere efficacia l'attuale contratto di locazione;
quali iniziative intenda assumere il Ministero interrogato per reperire in tempi congrui una nuova sede in cui allocare il servizio, evitando di giungere allo spirare del contratto senza aver ancora individuato una sede adatta e disponibile.
(4-01413)

BELLANOVA, BOCCIA, CAPANO, LOSACCO, MASTROMAURO e VICO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel corso degli ultimi mesi si sono verificati nella Regione Puglia una serie di eventi delittuosi di rilevante gravità che destabilizzato la popolazione pugliese;
la notte tra il 14-15 giugno 2008 ad Ugento, provincia di Lecce, veniva ucciso a colpi di coltello il consigliere comunale e provinciale dell'Italia dei Valori Peppino Basile;
il 6 settembre 2008 a Gallipoli, provincia di Lecce, veniva ferito a colpi di pistola Salvatore Padovano, morto poco dopo all'ospedale di Lecce. Padovano aveva scontato 20 anni di reclusione per associazione di stampo mafioso ed associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti;
il 17 settembre 2008 ad Ugento, provincia di Lecce, dopo alcune lettere minatorie, una telefonata anonima ha raggiunto l'ufficio di Questura locale minacciando di morte il parroco don Stefano Rocca in quanto accusato di parlare troppo;
il 23 settembre 2008 a Foggia nei pressi di Parco San Felice nel corso di un agguato presumibilmente contro un pregiudicato locale, uscito indenne, vengono sparati vari colpi di pistola che raggiungono e feriscono una ragazzina di 14 anni;
il 27 settembre 2008 a Lucera, provincia di Foggia, sono stati esplosi presso l'abitazione del sindaco Vincenzo Morlacco cinque colpi di pistola;
il 27 settembre 2008 a Foggia veniva ucciso in una violenta sparatoria verificatasi tra la folla in una via affollata della città Antonio Bernardo, ritenuto esponente di spicco della criminalità organizzata;
alcune settimane or sono il sindaco di S. Pietro Vernotico (Brindisi) è stato fatto oggetto di pesanti minacce di morte con procedure di chiaro stampo mafioso. Trattasi di un comune ove la criminalità organizzata ha posto nel passato non lontano, inquietanti radici e dove ancora oggi inspiegabilmente tale Antonio Screti personaggio di spicco, già condannato per associazione mafiosa, continua a risiedere all'interno di beni immobili confiscati con il rischio concreto di incidere negativamente sulla corretta e normale gestione dei terreni agricoli su cui lavorano come assegnatari i giovani della cooperativa «Libera terra». Di recente sono state incendiate numerose autovetture ed anche una parte degli stessi terreni affidati a «Libera»;
il 17 ottobre 2008 al centro del popoloso quartiere S. Paolo di Bari dove la criminalità continua ad imperversare, in pieno giorno, ben cinque colpi di pistola sono stati esplosi sulle vetrine di un esercizio commerciale di tale Raffaele Caputo, riconosciuto tra i principali capi del pericoloso e tristemente noto clan Trisciuglio;
gli episodi su richiamati, per la loro gravità e per l'ampiezza del territorio interessato, stanno destando forte preoccupazione tra la popolazione pugliese, per cui v'è da chiedersi se, dopo tanti sforzi ed indubbi successi, ottenuti in un non lontano passato dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, la criminalità organizzata si stia riappropriando del controllo del territorio, all'interno delle principali province della Regione Puglia;

nel rapporto Ecomafia 2008 la Puglia si attesta ai primi posti nella classifica dell'illegalità ambientale, passando dal quarto a terzo posto per numero di infrazioni, di cui se ne contano ben 2.596;
tali dati sono destinati non solo a generare timori e sfiducia tra i cittadini verso le istituzioni ma soprattutto a provocare danni rilevanti all'economia ed al mondo delle imprese che sono le prime a subire le conseguenze di una presenza significativa della criminalità organizzata sul territorio -:
se e quali iniziative il Ministro dell'interno intenda porre in essere per arginare la scia di episodi criminosi consumati nella Regione Puglia e se a tale fine non ritenga utile un potenziamento organico degli Agenti di Sicurezza atto a tranquillizzare gli animi dei cittadini pugliesi;
come, nell'ambito delle proprie competenze il Ministro della giustizia intenda assicurare il corretto e pieno funzionamento degli uffici delle procure della repubblica, assicurando loro i mezzi ed il personale necessari a rendere possibile una nuova, efficace e tempestiva risposta repressiva giudiziaria ad ogni forma di criminalità.
(4-01418)

MARINELLO e PAGANO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 2 ottobre 2008 è stata inviata dal comune di Palma di Montechiari la seguente richiesta al Ministero dell'Interno: «Si fa seguito alle ripetute sollecitazioni rivolte alla Prefettura di Agrigento ed alla nota inviata agli organi di governo lo scorso dicembre 2007 per tornare a reclamare la dovuta attenzione alla richiesta, più volte da questo ente formulata, di porre a totale carico dello Stato il costo del mantenimento degli immigrati di minore età accolti nel territorio nazionale»;
la Prefettura sostiene per il primo periodo dopo lo sbarco il costo dei minori immigrati; in un secondo momento l'autorità giudiziaria emana un provvedimento di tutela che, di solito, affida il minore al servizio sociale del comune di residenza della struttura che lo ospiterà. Secondo le vigenti disposizioni l'onere per il mantenimento passa quindi a carico del comune stesso;
questa onerosa situazione grava in larga parte sulle finanze dei comuni costieri della Sicilia meridionale nei cui territori avvengono gli sbarchi e che ospitano tali strutture e, per farvi fronte, le autorità comunali sono costrette ad utilizzare le risorse finanziarie ad altro scopo destinate;
resta doveroso precisare che, sempre in suddetti comuni, le strutture di accoglienza sono più cospicue che in altri per gli ovvi motivi che è sempre preferibile situarle in prossimità dei luoghi in cui gli sbarchi si verificano più numerosi con un aggravio maggiore per il bilancio dei comuni coinvolti, rispetto ad altri ubicati altrove;
queste comunità-alloggio, presso le quali i minori vengono assegnati a decine (spesso oltre la loro capacità ricettiva) vantano dei crediti che ammontano, - solo per il comune di Palma di Montechiaro (Agrigento) e soltanto per il biennio 2006-2007 - a circa un milione e settecentomila euro (per il mantenimento di ogni minore sono necessari circa 80 euro al giorno) -:
come valutino i Ministri in indirizzo i fatti sopra esposti e se non si ritenga urgente ed indispensabile ripartire il costo di questi particolari centri di accoglienza tra i contribuenti in quanto non è giusto gravare in modo particolare dei comuni soltanto a causa della loro ubicazione costiera, visto che, tra l'altro, essi presentano un reddito pro-capite inferiore a quello nazionale.
(4-01426)

TESTO AGGIORNATO AL 4 NOVEMBRE 2008

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
da alcuni mezzi di stampa è emersa la notizia che ci sarebbe da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la volontà di abolire l'insegnamento del latino dai licei scientifici;
l'insegnamento del latino nei licei scientifici è importante sia per l'educazione alla disciplina mentale sia per il significato di alta formazione che questo tipo di scuola dovrebbe mantenere;
lo studio del latino andrebbe potenziato evitando che sia ridotto ad un insegnamento residuale, o introdotto, laddove non sia previsto, in tutte le scuole che, in base alla riforma Moratti, aspirano al titolo di liceo e dove, come nel liceo artistico, si formano anche i futuri operatori di beni culturali;
abolire l'insegnamento del latino per sostituirlo con quello di una lingua straniera è una scelta sbagliata che nasce da valutazioni errate sull'importanza dell'apprendimento della lingua latina che invece andrebbe utilizzata, per la sua struttura linguistica rigorosissima, anche come base per facilitare l'acquisizione grammaticale delle lingue straniere -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per studiare forme di intervento adeguate per tutelare l'insegnamento del latino nel cosiddetto «sistema dei licei»;
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per promuovere in Italia un riequilibrio nell'insegnamento della lingua latina anche in considerazione del ruolo fondamentale che la stessa ha rivestito per la costruzione ed elaborazione della comune cultura europea nell'età cristiana, medioevale, umanistica e moderna.
(2-00186)
«Frassinetti, Centemero, Granata, Murgia, Caldoro, Ciccioli, Di Biagio, Berardi, Angeli, Tommaso Foti, Picchi, Ghiglia, Corsaro, Laffranco, Bianconi, Garagnani, Malgieri, Carlucci, Aracri, Scalia, Mazzuca, Castellani, Saltamartini, Faenzi, Beccalossi, Paolo Russo, Di Virgilio, Mancuso, De Corato, Palumbo, Minardo, Palmieri, Gibiino».

Interrogazioni a risposta in Commissione:

SIRAGUSA e DE PASQUALE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il 21 ottobre 2008 il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza rispondeva ad una interrogazione presentata dalla medesima interrogante in Commissione Cultura sui «Tagli all'organico dei docenti di sostegno nella Regione Sicilia»;
nella suddetta interrogazione si segnalava la necessità di autorizzare la Direzione Generale per la Sicilia ad assegnare 320 posti di sostegno aggiuntivi a fronte di un numero totale di alunni con disabilità di 449 unità in più rispetto all'anno scolastico 2007/2008;
nella sua risposta il Sottosegretario dichiarava che «In relazione alle sopravvenute esigenze, alla chiusura delle operazioni di organico, il dirigente dell'ufficio regionale ha potuto autorizzare ulteriori 46 posti a Catania e 26 a Palermo per un totale di 72 nuovi posti»;
il 24 settembre 2008, venivano concessi all'Emilia-Romagna, sull'organico di fatto 2008/2009, 523 nuovi posti così suddivisi: 312 posti normali e 211 posti di sostegno -:
con quali criteri siano state effettuate le assegnazioni aggiuntive di personale di sostegno e altro;

quali siano le motivazioni che autorizzano l'assegnazione di cattedre aggiuntive alla sola Emilia-Romagna;
come mai l'assegnazione aggiuntiva della Sicilia sul sostegno sia stata così limitata rispetto ai reali bisogni.
(5-00500)

GHIZZONI, LENZI e ZAMPA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in una risposta fornita a una interrogazione in Commissione Cultura rivolta al Ministro interrogato, si legge testualmente che «per la provincia di Bologna è stato attivato un incarico ispettivo di vigilanza, assistenza, consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche finalizzato a garantire il corretto svolgimento di iniziative e attività che riguardino componenti delle comunità scolastiche in presenza di abusi o comportamenti come l'affissione di manifesti fuori e dentro gli edifici scolastici contenenti propaganda politica contro il Governo» e «che la scuola non possa essere usata per attività politiche di contestazione di provvedimenti legittimamente votati dal Parlamento a discapito del regolare svolgimento delle attività didattiche» -:
se intenda chiarire il senso di queste affermazioni che destano per le interroganti preoccupazioni sull'esercizio della libertà e del diritto di dissentire dalle scelte del Governo, di dar vita a un libero confronto manifestando pubblicamente la critica, nelle scuole come in altri ambiti.
(5-00502)

Interrogazioni a risposta scritta:

FAENZI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nei giorni passati, la Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, istituto di rilievo internazionale conosciuta per l'eccellenza degli studi, è salita alla ribalta delle cronache giornalistiche per presunte pratiche di «nonnismo scolastico»;
secondo quanto denunciato dal genitore di un allievo, le matricole sin dal loro ingresso alla scuola, sarebbero vittime di una catena di soprusi e giochi sadici, e il sottrarsi a tali pratiche avrebbe comportato l'esclusione dai rapporti sociali con gli altri studenti;
in particolare, secondo quanto riferito dalle matricole, verrebbero imposti da parte degli allievi anziani, riti di iniziazione denominati «formule di ingresso», gravemente lesivi della dignità della persona, tra cui la simulazione della castrazione, l'obbligo a strisciare seminudi su acqua saponata mordendosi a vicenda, ed altre inqualificabili forme di degradazione;
i fenomeni di bullismo, sono sempre più frequenti tra i nostri giovani, e spesso effetto di un grave disagio giovanile essenzialmente provocato da un vuoto valoriale;
tali manifestazioni possono innescare e innescano pericolosi meccanismi di emulazione, che provocano reazioni a catena difficilmente controllabili;
gli istituti di formazione oltre al «sapere» ed al «saper fare» debbono trasmettere ai discenti anche il «saper essere»;
non è dato all'interrogante comprendere come sia stato possibile che i vertici di un'istituzione che si qualifica come un istituto di formazione «d'eccellenza», deputato alla formazione anche etica e morale degli studenti, non abbiano percepito o comunque abbiano sottovalutato quanto sia avvenuto alla Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna -:
se non intenda acquisire elementi sulle vicende segnalate in premessa e se non intenda assumere gli eventuali provvedimenti conseguenti di sua competenza;
quali interventi ritenga di voler adottare per impedire che in futuro si possano ripetere episodi analoghi, e per garantire

che la dignità della persona sia sempre rispettata all'interno degli Istituti scolastici italiani.
(4-01411)

IANNACCONE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
gli studenti lavoratori del corso serale «Sirio» dell'Itis «G. Dorso» di Avellino hanno rivolto un accorato e forte appello affinché sia autorizzato presso il citato istituto la costituzione di due terze classi del corso serale relative ai corsi di meccanica ed elettrotecnica;
la costituzione di due classi serali è necessaria per riconoscere agli studenti lavoratori il diritto alla studio e alla formazione;
l'istituzione delle due classi serali era stata già richiesta dall'Itis «G. Dorso» in sede di formazione dell'organico per l'anno scolastico 2008/2009, in quanto gli studenti lavoratori avevano già, presentato l'iscrizione a tali classi;
l'Ufficio scolastico provinciale di Avellino ha negato l'autorizzazione alla composizione delle due classi serali;
non sono noti i criteri e le motivazioni alla base della decisione dell'Ufficio scolastico provinciale di Avellino che arreca un grave danno agli studenti lavoratori -:
per quali motivi l'Ufficio scolastico provinciale di Avellino ha respinto la richiesta da parte dell'Itis «G. Dorso» di costituire due terze classi serali per le quali gli studenti lavoratori avevano presentato richiesta di iscrizione;
se non ritenga che la mancata costituzione di due terze classi serali interrompa un importante e necessario percorso di studio e di formazione;
quali iniziative intenda intraprendere nei confronti dell'Ufficio scolastico provinciale di Avellino affinché receda dalla decisione presa e venga consentito a numerosi studenti lavoratori di proseguire il percorso di formazione avviato, un percorso che per il sud e la provincia di Avellino riveste particolare importanza.
(4-01424)

MISIANI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in data 26 settembre 2008 l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha inviato una circolare ai Dirigenti degli istituti scolastici lombardi per comunicare che, in attuazione della legge regionale n. 19 del 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di infortunio per allievi e personale istituzioni scolastiche e per la copertura dai rischi di infortunio e responsabilità civile per allievi e personale dei centri di formazione professionale, è interrotta a partire dal 30 settembre 2008;
i contributi regionali erogati alle istituzioni scolastiche risultano complessivamente insufficienti al reale fabbisogno;
la legislazione nazionale vigente ha come obiettivo il riconoscimento dell'autonomia scolastica nella gestione delle scuole e il conseguimento della corresponsabilità nella gestione delle stesse;
l'applicazione burocratica della normativa, in assenza di un ruolo attivo ed una compartecipazione delle istituzioni regionali rischia di far ricadere sulle spalle delle famiglie, in particolare quelle con maggiori difficoltà, il peso dei costi aggiuntivi -:
quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare per consentire alle istituzioni scolastiche lombarde di far fronte alla molteplicità di restrizioni alle quali sono state sottoposte e, in particolar modo, quali misure intenda assumere per garantire la copertura assicurativa, di cui

alla circolare in premessa, senza gravare di un ulteriore peso economico le scuole e le famiglie.
(4-01430)

...

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

MANCUSO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la legge regola diversamente una parte della contribuzione obbligatoria dovuta da un professionista, a seconda se sia iscritto ad un ente di previdenza privato (103/96), ovvero alla gestione separata Inps;
tale gestione è stata istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
destinatari di questa forma di tutela previdenziale obbligatoria sono, tra gli altri, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, che non dispongano di una tutela esercitata da parte di un ente di previdenza di categoria;
l'articolo 2, comma 29, della predetta legge 335/95, stabilisce che il contributo alla gestione separata è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi;
tale contribuzione è posta a totale carico del lavoratore autonomo, che può, però, addebitare al cliente, a titolo di rivalsa, un contributo pari al 4 per cento dell'importo fatturato (articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
l'iscritto ad un ente di previdenza, di contro, versa il contributo integrativo, il cui importo è determinato con maggiorazione del 2 per cento dei compensi soggetti a IVA. L'onere è ripetibile sul cliente, sul quale grava di fatto, ma il versamento all'ente deve essere eseguito, in ogni caso, dal professionista;
si realizza, quindi, una sperequazione tra categorie di professionisti, realizzata dal diverso soggetto giuridico che esercita l'assoggettamento contributivo;
ciò avviene anche nel caso di categorie che si svolgono servizi alla persona. Un professionista infermiere, nell'esercizio della propria funzione di assistenza, ribalta sul cliente, ove sia libero professionista, il 2 per cento del compenso. Un fisioterapista che, anch'esso, presta la propria opera verso la persona, si rivale sul cliente (secondo la terminologia usata dalla legge), applicando la percentuale del 4 per cento -:
se il Governo intenda assumere iniziative normative volte a uniformare il trattamento contributivo tra iscritti a due enti di previdenza diversi relativamente al contributo integrativo previsto dalla legge n. 103 del 1996 al contributo previsto dall'articolo 1, comma 212, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(4-01414)

...

POLITICHE EUROPEE

Interrogazione a risposta scritta:

BERRETTA, BURTONE e SAMPERI. - Al Ministro per le politiche europee, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la Commissione europea è orientata a fissare un tetto minimo di 250,00 euro o al 1o ettaro di superficie affinché i piccoli agricoltori possano accedere al regime di pagamento unico (RPU);

in base agli studi previsionali effettuati, le conseguenze dell'applicazione di tali parametri conducono a conseguenze assai preoccupanti dal momento che risulterebbero espulse circa 300 mila aziende agricole, applicando il criterio di 250,00 euro, e 600 mila aziende, secondo il parametro ad 1 ettaro;
la previsione sopraindicata andrebbe a sommarsi alle 150 mila aziende già tagliate fuori dal sostegno comunitario con il parametro minimo stabilito a 100 euro;
in questi anni grazie alle piccole aziende agricole, che oggi rischiano di scomparire, si è lavorato nella direzione del mantenimento di produzioni di qualità e della tipicità, nonché alla conservazione della biodiversità;
i piccoli produttori, attraverso i premi comunitari, riescono proseguire nella loro attività anche in considerazione della difficoltà dell'accesso alle fonti di finanziamento -:
quali iniziative urgenti intenda adottare, anche in sede comunitaria, allo scopo di impedire il taglio dei premi comunitari alle piccole aziende agricole;
se non ritenga urgente porre in essere idonee misure a salvaguardia delle piccole imprese del comparto agricolo.
(4-01425)

...

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Interrogazione a risposta orale:

LANZILLOTTA. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
in un post di Antonello Caporale pubblicato il 23 ottobre 2008 su Repubblica.it si segnala che il dottor Francesco Verbaro direttore generale per il personale del Ministero della pubblica amministrazione (incarico per il quale gode di un compenso di 141.532 euro) risulta anche componente del Comitato Direttivo dell'ARAN Sicilia per un compenso pari a 80.000 euro, nonché consulente del comune di Milazzo per un compenso pari a 44.000 euro e, infine, consulente della provincia di Messina per un compenso pari a 127.000 euro (incarico cui pare l'interessato abbia poi rinunciato a causa di un intervento della Corte dei conti che ne ha contestato l'eccessivo importo);
il Ministro Brunetta ha più volte dichiarato di avere realizzato una operazione di totale trasparenza pubblicando gli emolumenti dei dirigenti dello Stato, rilevato che tale operazione è poi nei fatti risultata assai limitata visto che oltre al Dipartimento dipendente dallo stesso Ministro Brunetta nessuna altra amministrazione statale ha risposto all'appello tant'è che sul sito del medesimo Dipartimento risultano inseriti solo gli emolumenti di spettanza dei dirigenti dello stesso Dipartimento della pubblica amministrazione e rilevato altresì che, anche per questi ultimi dirigenti, risultano evidentemente omessi gli emolumenti relativi a incarichi e consulenze che i medesimi dirigenti (tra i quali il dottor Verbaro) percepiscono da parte di altre amministrazioni pubbliche;
ricordato che anche i dati forniti dal Ministro Brunetta con riferimento al crollo dell'assenteismo sono stati contestati dal sito infolavoce che ne ha messo in discussione la veridicità in quanto raccolti con una metodologia totalmente priva di scientificità (sarebbero stati infatti forniti i dati di un 7 per cento di amministrazioni pubbliche che non rappresentano un campione statistico significativo ma solo alcune amministrazioni che hanno volontariamente fornito i dati) -:
se i dati relativi agli incarichi e ai compensi del dottor Francesco Verbaro pubblicati da Repubblica.It e ad oggi non smentiti dal Ministro rispondano a verità e, in tal caso: a) come sia ciò compatibile con l'assolvimento dei compiti e degli obiettivi oggetto del contratto sottoscritto

dal medesimo dottor Verbaro e dal Ministro Brunetta e per i quali gli è stato riconosciuto un trattamento più che adeguato; b) come ciò sia coerente con la battaglia che il Ministro conduce contro i fanulloni e contro le consulenze esterne;
qualora il direttore del personale del Dipartimento che dipende dal Ministro Brunetta svolga effettivamente le predette attività di consulenza e riscuota i relativi compensi, per quale motivo essi non siano stati pubblicati sul sito del Ministero e, qualora ciò sia dovuto al fatto che sono stati pubblicati solo gli emolumenti contrattuali, se il Ministro non ritenga che ciò non sia l'esatto opposto della trasparenza da lui tanto pubblicizzata in quanto si accredita l'idea che il sito fornisce una informazione completa e veritiera sui compensi dei dirigenti e, al contrario, si forniscono all'opinione pubblica informazioni parziali e distorte con un effetto manipolativo tanto più grave in quanto prodotto dall'informazione fornita da un sito istituzionale del Governo cui compete una particolare responsabilità quanto a correttezza e completezza dell'informazione;
se non ritenga, di conseguenza, che nella sezione del sito del suo ministero non debba essere segnalato con la necessaria evidenza che i dati ivi contenuti sono parziali e scarsamente significativi in quanto riguardano solo gli stipendi contrattuali dei dirigenti ovvero (il che sarebbe più coerente con il più volte conclamato obiettivo della trasparenza) non debbano essere pubblicati tutti gli emolumenti dei dirigenti del suo Dipartimento, a qualsiasi titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche;
se, anche alla luce di tale vicenda che getta un'ombra di grave inaffidabilità delle informazioni sin qui fornite, non si debba, anche con riferimento ai dati sull'assenteismo, esplicitare le metodologie con cui essi sono stati raccolti ed elaborati affinché i dati su cui è basata l'azione amministrativa risultino effettivamente credibili.
(3-00197)

Interrogazioni a risposta scritta:

CIRIELLI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nell'anno 2001 l'INAIL ha bandito un concorso pubblico finalizzato all'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi per la posizione ordinamentale 62, profilo amministrativo;
al predetto concorso hanno partecipato circa cinquantamila candidati;
in esito alla predetta procedura concorsuale sono stati sottoscritti 580 contratti di formazione lavoro;
l'INAIL, in attuazione delle disposizioni normative vigenti, ha realizzato un progressivo contenimento delle dotazioni organiche pervenendo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 26 aprile 2005, a definire l'organico in complessive 12.176 unità, ai sensi di quanto disposto dal comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
la Legge Finanziaria 2005 ha rimarcato la necessità del contenimento dei costi in materia di personale, prevedendo severe prescrizioni in materia di assunzioni di personale e disponendo il «blocco» delle stesse per il triennio 2005-2007;
in particolare, il comma 121 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2005 ha disposto che le procedure per la conversione dei contratti di formazione e lavoro possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, prevedendo, al contempo, la proroga al 31 dicembre 2005 dei rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione;
sembrerebbe che il Dipartimento della Funzione Pubblica si sia espresso in favore dell'assunzione dei predetti lavoratori

con parere n. 193/04 ed avrebbe chiarito che la stipulazione del contratto di formazione e lavoro, in relazione alla sua particolare funzione che ne rappresenta al contempo l'utilità, è finalizzata al mantenimento in servizio dei lavoratori al termine del periodo formativo;
tutto il personale interessato alla conversione dei contratti avrebbe superato il «colloquio di idoneità», previsto dalla disciplina del contratto stesso quale requisito per la conversione, fin dal dicembre 2005;
sembrerebbe che, nel maggio 2007, l'INAIL abbia avanzato formale richiesta di conversione a tempo indeterminato dei suddetti contratti, ai sensi dell'articolo 1, commi 528 e 536, della legge finanziaria 2007 e secondo le istruzioni disposte dalla circolare n. 6/2007 dal Dipartimento Funzione Pubblica e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
pare che la predetta richiesta non sia stata accolta in fase istruttoria in mancanza della necessaria vacanza d'organico nella posizione di organico B2 amministrativa, necessaria per poter procedere alla conversione di tutti i contratti;
sembrerebbe che, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o ottobre 2007, sia stata autorizzata la conversione a tempo indeterminato di tutti i contratti di formazione e lavoro richiesta dalle varie amministrazioni interessate e pari a 2474 unità;
la disponibilità in INAIL si sarebbe concretizzata con il completamento delle selezioni interne per il passaggio dall'area B all'area C, di cui alla determina di assunzione n. 219 del 31 luglio 2008;
in data 6 agosto 2008 sarebbe stata, pertanto, reiterata al Dipartimento della Funzione Pubblica - UPPA - al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato IGOP, la richiesta di conversione limitatamente a 575 unità, a seguito di avvenute cessazioni dal servizio;
nonostante le rassicurazioni in merito alla possibile assunzione delle predette unità lavorative, sembrerebbe che il decreto che autorizza le assunzioni non sia stato ancora emanato;
in data 17 ottobre 2008, il Presidente dell'INAIL avrebbe sollecitato, tramite la lettera allegata, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l'innovazione sottolineando la necessità e l'urgenza dell'emanazione del decreto per la conversione delle 575 unità lavorative citate in premessa -:
se non ritenga opportuno procedere all'emanazione del decreto che autorizza la conversione a tempo indeterminato delle 575 unità lavorative citate in premessa tenuto conto, soprattutto, delle esigenze di servizio dell'INAIL che, in ragione del suo rilevante ruolo istituzionale nonché delle nuove e sempre crescenti competenze affidategli nel campo della prevenzione, della cura e della riabilitazione dell'infortunato, richiede la disponibilità di nuove risorse umane che possano costituire un valido supporto al sistema organizzativo e produttivo dell'Istituto.
(4-01412)

BARANI e CALDORO. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
nel pubblico impiego il criterio di rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la partecipazione ai tavoli di contrattazione nazionale e di seguito decentrata viene «pesato», sin dall'anno 1998, attraverso il duplice criterio del dato elettorale delle elezioni RSU che si svolgono ogni tre anni e del dato associativo con il conteggio delle deleghe ogni due anni;
requisito essenziale per il riconoscimento della rappresentatività e quindi per la fruizione delle prerogative sindacali e della partecipazione ai tavoli di trattativa è il raggiungimento della percentuale del 5 per cento mixando il complesso dei criteri in precedenza richiamati;

si sono svolte le procedure inerenti al biennio 2008-2009 ed in tale contesto si lamenta che nel Comparto Regioni e Autonomie Locali si è proceduto, da parte del comitato paritetico costituito presso FARAN e composto dai rappresentanti delle confederazioni sindacali rappresentative oltre che dai funzionari dell'Agenzia, una vera e propria discriminazione a danno del Coordinamento sindacale autonomo (CSA);
gli atti tesi a far mancare al CSA il criterio di organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa si sono palesati nel mancato riconoscimento dei passaggi statutari finalizzati come prevede il CCNQ del 24 settembre 2007, che ha integrato il CCNQ del 7 agosto 1998 che, all'articolo 6, ha stabilito che a decorrere dall'accertamento della rappresentatività del biennio 2008-2009, non possono essere tenuti in considerazione patti di affiliazione e altre forme aggregative tra sigle sindacali che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto (o alla effettiva «incorporazione-fusione» parziale o totale di un soggetto sindacale in un altro);
il CSA, che è sempre stato riconosciuto rappresentativo in tutti i precedenti momenti accertativi a partire dal 1997, ha ottemperato al disposto dell'articolo 6, stabilendo la diretta titolarità delle deleghe in capo al soggetto misurato per la rappresentatività, riunendo le organizzazioni sindacali finora aderenti e procedendo al conferimento delle rispettive deleghe sotto l'unica sigla del CSA, soggetto ormai divenuto unico anche a seguito dell'applicazione delle necessarie modifiche statutarie, peraltro riconosciute dalla stessa ARAN;
se non vi sono stati problemi nell'attribuzione di un dato elettorale alle elezioni di novembre 2007 a favore del CSA pari al 5,50 per cento (con ben oltre 23.000 voti), quindi abbondantemente superiore alla soglia prevista, d'altra parte il Comitato Paritetico ha proceduto ad una «disaggregazione» del dato associativo. In tal modo il CSA, che poteva vedersi certificate almeno 16.000 deleghe provenienti dal computo delle 14 associazioni sindacali definitivamente confluite, ha visto operato un taglio delle stesse valutabile attorno alle 12.000 unità che non ha quindi consentito il raggiungimento della soglia numerica del 5 per cento, requisito essenziale per il riconoscimento della rappresentatività. A parere dell'interrogante le motivazioni addotte dall'Aran appaiono pretestuose e prive di fondamento e tendenti unicamente ad escludere dalle trattative di comparto l'unica organizzazione sindacale autonoma avente i numeri e capacità per la partecipazione alle trattative, lasciando il monopolio del settore unicamente alle tre organizzazioni sindacali «classiche» CGIL-CISL-UIL minando pertanto ogni criterio di pluralità sindacale e i principi di democrazia ai quali lo stesso CSA si è sempre attenuto;
il 26 settembre 2008 è stato definitivamente sottoscritto l'accordo quadro in merito alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, non dando così la possibilità ai rappresentati del CSA di poter essere rappresentati ai tavoli di trattativa -:
quali iniziative intenda adottare il Governo per verificare le procedure messe in atto nei confronti del CSA;
come intenda assicurare il rispetto del pluralismo sindacale e della certezza delle regole della democrazia nei confronti di una Organizzazione che ha adempiuto correttamente ai passaggi statutari previsti dal CCNQ del 24 settembre 2007.
(4-01422)

...

SVILUPPO ECONOMICO

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro

per i rapporti con le regioni, il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
il Ministero dello sviluppo economico ha destinato 914.000 euro alla regione Piemonte per un progetto per la «scuola del consumo consapevole»;
il Giornale nella pagina regionale del 18 aprile 2008, ed addirittura Repubblica in pari data danno notizia che cinque associazioni «storiche» a tutela dei consumatori hanno denunciato sprechi di tali denari ed in particolare:
«la decisione di stampare 2.000.000 ... opuscoli, che giacciono ancora da consegnare ... frutto di chi ha ideato i depliant senza avere in mente un piano di distribuzione. Ma ciò che appare più strano di tutto è che il progetto non prevede alcuna spesa per la distribuzione»;
«il sito internet aperto un anno fa è costato 57.000 euro ... gli accessi in 12 mesi sarebbero stati 10 quindi ogni contatto sarebbe costato 5.700 euro»;
«stessa cosa per le targhe da posizionare agli sportelli, costate 200 euro l'una per un totale di 11.900 euro. L'associazione consumatori ha fatto una prova chiedendo un preventivo ad una tipografia. La risposta è stata celere e da lasciare a bocca aperta: "noi di prodotti così scadenti non ne facciamo, però possiamo produrne uno più pregiato al costo di 30 euro più iva"»;
«La regione secondo la delibera del 21 novembre 2006 spende oltre 11.000 euro per una conferenza stampa»;
«233.000 euro destinati al progetto ... dovevano servire per attrezzare locali ..., l'attivazione di un centro di documentazione, la creazione e gestione di un sito internet, di una newsletter, la realizzazione di attività di comunicazione, 6 eventi più una conferenza stampa e compensi per il comitato scientifico ... dopo una attenta verifica la segreteria non è in funzione, del centro documentazione non c'è traccia, alla reception della SAA "non ne hanno mai sentito parlare"»;
«per saperne di più ... è stato fornito il numero di cellulare di Vanna Tessore che con una ulteriore convenzione di 30.000 euro contribuisce a coordinare l'iniziativa»;
«del sito internet, della newsletter, dell'immagine coordinata, dei depliant del valore di oltre 21.000 euro non c'è assolutamente traccia»;
«attrezzature per il collegamento radio consegnate e ritirate senza mai essere usate»;
«gadget con righello, gomma che macchia e temperamatite che non tempera»;
«radioline cinesi che al secondo utilizzo si spaccano»;
«ai seminari partiti il 31 marzo hanno partecipato 8 persone inclusa la giornalista»;
tali associazioni nella conferenza stampa hanno dichiarato che avrebbero fatto intervenire la magistratura contabile -:
se il Ministro dello sviluppo economico sia a conoscenza di quanto indicato in premessa e se tali fatti siano veri;
se siano previsti controlli sull'utilizzo delle risorse indicate in premessa;
se risultino avviate indagini con riferimento ai fatti descritti in premessa.
(2-00187)
«Allasia, Fogliato, Togni, Brigandì, Fava, Maccanti, Torazzi, Simonetti, Pastore, Cota, Buonanno».

Interrogazione a risposta orale:

BARBIERI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il Consorzio GAIA, società per azioni, organismo di diritto pubblico, costituito

nel 1997, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali, proprietario di due termovalorizzatori siti a Colleferro, alle porte di Roma, a seguito di una grave crisi economico finanziaria, nell'agosto del 2007, è stato commissariato dal Ministro dello sviluppo economico del precedente governo Prodi;
dall'agosto del 2007 sino ad oggi, le sorti del Consorzio GAIA sono state regolamentate in base a quanto previsto in questi casi dalla legge Marzano. È stato nominato un Commissario straordinario, il dottor Andrea Lolli, che ha provveduto a congelare i debiti societari e, nel luglio 2008, ha deciso di licenziare ben 131 lavoratori;
sono stati decisi, tuttavia, tagli occupazionali, sia in assenza di un piano industriale, approvato dal Ministero dello sviluppo economico, sia, fatto ancor più grave, attestando motivazioni farraginose sulla necessità del licenziamento dei lavoratori;
sembrerebbe che il Commissario straordinario faccia discendere la necessità del licenziamento dei 131 lavoratori, quale effetto della definitiva interruzione del servizio RSU con i Comuni di Subiaco, Paliano, Grottaferrata, San Cesareo, avvenuto a fine luglio di quest'anno;
tali motivazioni non corrispondono alla realtà dei fatti, in quanto il Comune di Subiaco ha rinnovato il 24 luglio scorso, per altri 10 anni, la convenzione con il Consorzio GAIA SpA;
nonostante ciò il Commissario straordinario sembra voler proseguire lo stesso con il licenziamento dei lavoratori;
per tali motivi, si ritiene inammissibile che un pubblico ufficiale abbia una tale discrezionalità nel licenziare 131 lavoratori, rovinando così la vita di 131 famiglie;
codesti lavoratori, peraltro, una volta licenziati, non possono disporre nemmeno della Cassa integrazione guadagni straordinaria, perché sebbene non siano dipendenti pubblici, il Consorzio GAIA, essendo una società a capitale interamente pubblico, per effetto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869 del 1947, non ha pagato i contributi relativi agli ammortizzatori sociali -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti e per quali motivi non sia stato rimosso il dottor Andrea Lolli dal suo incarico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 270 del 1999, provvedendo, naturalmente, alla sua sostituzione;
se non ritenga opportuno intervenire per far dichiarare l'inefficacia della procedura di licenziamento collettivo, a tutela dei lavoratori.
(3-00196)

Interrogazione a risposta scritta:

REALACCI, FASSINO, COLANINNO, MARTELLA, MARIANI, MARGIOTTA, GOZI, LULLI, VICO, MASTROMAURO, MARCO CARRA e ESPOSITO. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro degli affari esteri, al Ministro per le politiche europee, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
l'Unione Europea è sul punto di varare il regolamento sulle emissioni CO2 delle auto nuove, dopo un faticoso iter di formazione e dopo il fallimento dell'accordo volontario fra la stessa Commissione e le case automobilistiche che avrebbe dovuto conseguire il risultato di una media di emissioni di CO2 delle auto vendute nei paesi UE di 140g/Km al 2008 e di 120 gr/km al 2012 mentre la media di settore, al 2006, risultava ancora di 159,2 gr/km;
il regolamento si rende necessario e riveste una particolare importanza nell'ambito delle politiche contro i cambiamenti climatici se si considera che nel periodo 1990-2006 le emissioni di gas serra dei trasporti su strada nell'UE15 hanno avuto un incremento del 25 per cento (sono passate da 637,4 Mt CO2eq. del 1990 a 794,9 MtCO2eq. del 2004). In confronto, l'andamento complessivo delle

emissioni di gas serra da tutti i settori nell'UE15 è stato, nel 2006, del 2 per cento inferiore rispetto al 1990. Finora, nessuno Stato dell'UE15 ha ridotto le emissioni dei trasporti su strada rispetto al 1990, anzi: tutti i paesi EU15 hanno avuto forti incrementi, segno di una difficoltà generalizzata a contenere le emissioni di CO2 in assenza di una regolamentazione vincolante;
il regolamento per la riduzione di CO2 delle auto nuove dovrebbe rispondere all'esigenza di ridurre la dipendenza energetica dall'estero, di stimolare la leadership tecnologica dell'industria europea e di rafforzare la sua posizione competitiva in un contesto globale che dovrà necessariamente premiare le tecnologie veicolari ad alta efficienza e a costi contenuti per i consumatori;
il regolamento proposto dalla Commissione pone un obiettivo generale di 120g/km al 2012 come media di settore per tutte le auto nuove immesse in vendita nell'UE, da conseguire per 130 g/km con misure verificabili con il test di tipo approvato e per ulteriori 10g/km di riduzione con misure complementari. Un obiettivo di riduzione a lungo termine (95g/km al 2020), non incluso nella proposta di Regolamento, è stato riproposto dal recente voto del Comitato Ambiente del Parlamento europeo;
in generale, la proposta di regolamento, tutta impostata sulla responsabilità e il sanzionamento dei produttori, senza la previsione di strumenti di accompagnamento armonizzati fra gli Stati (misure fiscali e di incentivazione), di misure di responsabilizzazione dei consumatori e del marketing dei produttori (etichetta delle auto riguardante i consumi e le emissioni chilometriche), o di meccanismi che consentano l'autonoma remunerazione degli sforzi di innovazione delle case più innovative (piena applicazione del commercio dei certificati di emissione fra produttori), nasce su un impianto complessivamente debole, che non è coerente con le altre politiche europee sull'energia e sui trasporti e non potrà dare i risultati attesi;
invece di prevedere un obiettivo uguale per tutti i produttori (i 130g/km proposti), come sarebbe stato ovvio in base al principio chi inquina paga del Trattato europeo, l'articolo 4 della proposta di regolamento stabilisce che gli obiettivi siano determinati in base alla formula dell'Annesso I, cioè siano differenziati sulla base del criterio del peso delle auto: maggiore il peso medio delle auto vendute dal produttore nell'UE, più blando il suo obiettivo e viceversa: minore il peso medio, più stringente il suo obiettivo e ben al di sotto della media di settore dei 130 g/km;
questo approccio è penalizzante per l'industria italiana che, a fronte di una posizione di primato in termini di CO2/km e di un trend di miglioramento di tutto rispetto nello scorso decennio (il gruppo Fiat si classifica al primo posto fra tutte le case automobilistiche per basse emissioni di CO2 dei propri veicoli con una media di 140 gr/km, unico produttore quindi ad aver raggiunto con 2 anni di anticipo l'obiettivo dell'accordo volontario) dovrebbe operare un ulteriore sforzo di efficientamento energetico delle tecnologie veicolari, più spinto rispetto a quello richiesto all'intera industria europea, negli stessi tempi e a rischio di incorrere nelle stesse penalità per ogni grammo di CO2 sforato;
non meno preoccupanti sono le implicazioni ambientali e sociali della differenziazione degli obiettivi dei produttori in base al peso delle auto. Questa scelta non favorirà l'inversione del trend di crescita dei costi ambientali e sociali dei trasporti che sono al centro dell'attenzione della politica comunitaria dei trasporti (pacchetto Greening Transport di luglio 2008). Il recente studio ISAT, presentato dall'associazione ambientalista Amici della Terra al Convegno «L'auto futura: piccola, utile, efficiente» che si è tenuto il 3 ottobre a Roma, evidenzia perlomeno sette buone ragioni, ambientali ed economiche, per una riduzione, se non un azzeramento, delle differenze di obiettivo dei produttori (sette ragioni per uno «schiacciamento» della retta dei valori limite dei produttori

verso un obiettivo di 130g/km uguale per tutti):
1. (Peso) Il peso delle auto è una delle principali opzioni per la riduzione delle emissioni di CO2. Obiettivi differenziati in base al peso riducono i margini di libertà dei produttori nella riduzione dei consumi di energia;
2. (Rumore) Nella normativa comunitaria sul rumore dei pneumatici, i limiti delle emissioni sonore sono differenziati in base alla sezione dei pneumatici, che a loro volta sono correlati al peso delle auto. Quindi una retta piatta contribuirebbe, rispetto alla differenziazione degli obiettivi in base al peso, a ridurre le emissioni sonore delle auto rispetto ai livelli attuali;
3. (Incidenti stradali) La gravità degli incidenti è statisticamente associata alla massa dei veicoli coinvolti. Sono solo le carenze del sistema di rilevazione degli effetti degli incidenti stradali che impediscono di quantificare la correlazione della gravità degli incidenti in funzione della massa delle sole auto, perché questo fatto è molto ben dimostrato quando negli incidenti sono coinvolti veicoli merci;
4. (Congestione) Una retta piatta stimola i produttori a contenere le dimensioni dei veicoli, con benefici in termini di minore occupazione di spazio e di minor congestione a parità di veicoli sulle nostre strade;
5. (Emissioni inquinanti) Se è vero che la retta piatta non inciderebbe sulle emissioni inquinanti in fase di test di omologazione, perché gli standard euro sono uguali per tutte le auto, questo risultato sarebbe ben diverso nelle condizioni reali di traffico, perché i veicoli di minori dimensioni consentono - a parità di numero - un traffico più fluido e, quindi, meno inquinante;
6. (Impatti ambientali della produzione dei veicoli). Il recente studio «IMPRO-CAR» del Centro comune di ricerca, che fa parte della stessa commissione europea, che ha analizzato gli impatti ambientali di diverse opzioni di riduzione della CO2 delle auto nell'ottica del ciclo di vita, ha stimato un potenziale di riduzione di circa 5g CO2eq/km per la fase di produzione dei veicoli qualora il peso medio delle auto fosse ridotto del 20 per cento rispetto alla media europea, un'ipotesi raggiungibile solo con una curva piatta mentre è del tutto incompatibile con l'impostazione attuale del regolamento, che addirittura consente una crescita del peso medio dei veicoli;
7. (Maggior efficienza economica per la collettività). I risultati della Valutazione d'impatto della proposta di regolamento riguardanti la valutazione dei costi e dei benefici per la collettività in funzione di diverse inclinazioni della retta dei valori limite, pur non includendo i costi esterni della mobilità, tiene conto dei maggiori costi dei produttori (e di acquisto dell'auto) e dei benefici per i consumatori in termini di minori consumi di carburante (al netto della fiscalità). Dal confronto dei costi netti delle diverse opzioni di convergenza, spicca nettamente la convenienza economica per la società europea dell'obiettivo uniforme per tutti, con possibilità di commercio delle quote di emissioni chilometriche fra produttori, con 9.700 milioni di euro, mentre le altre opzioni di convergenza, nel cui ambito ricade quella proposta dalla Commissione (pendenza 60 per cento), hanno costi netti compresi fra 18.000 e 22.000 euro, con costi netti praticamente doppi. Si tenga presente che questa valutazione si basa sul prezzo medio dei carburanti nel biennio 2006-2007 e che se oggi fosse ripetuta con i prezzi attuali, si verificherebbe probabilmente un pareggio dei costi nell'ipotesi di obiettivo uguale per tutti -:
quali azioni il Governo intenda intraprendere per tutelare l'industria automobilistica italiana penalizzata dai criteri ambientali sul settore delle auto dell'Unione Europea;
se il Governo ritenga opportuno proporre, a livello di Consiglio Europeo, la progressiva riduzione della differenziazione

degli obiettivi dei produttori, puntando su uno schiacciamento progressivo della retta nel periodo oggetto della proposta della Commissione, cioè nei 4 anni che vanno dal 2012 al 2015, in maniera tale che nell'arco di pochi anni le distorsioni ambientali citate e le complicazioni pratiche derivanti dalla funzione dei valori limite siano eliminate;
se, in particolare, ammesso che la differenziazione proposta sia blindata in questi primi 4 anni, il Governo ritenga opportuno proporre che anche le penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi siano differenziate in base al peso delle autovetture in modo da riequilibrare il rischio economico implicito per i diversi produttori europei ed evitare ulteriori elementi di flessibilità per la fascia alta dei modelli a scapito della fascia bassa;
se, altrimenti, il Governo ritenga di poter puntare ad uno «scambio» negoziale fra eliminazione delle distorsioni competitive delle sanzioni proposte dalla Commissione e riduzione progressiva degli obiettivi differenziati fra produttori entro il 2015;
nell'ambito dell'esame del testo del nuovo regolamento da parte del Consiglio Europeo, se e in che modo il Governo tenga conto dello Studio ISAT, presentato pubblicamente dagli Amici della Terra, che evidenzia come l'impostazione del regolamento concentri tutti gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra dei trasporti auto sulle misure a carico dei produttori, senza prevedere interventi di contenimento delle emissioni di gas serra orientati al contenimento delle percorrenze veicolari e all'efficientamento dei parchi circolanti in Europa.
(4-01427)

...

Apposizione di firme ad interpellanze.

L'interpellanza urgente Poli e altri n. 2-00147, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 30 settembre 2008, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Delfino.

L'interpellanza urgente Buttiglione e altri n. 2-00183, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 21 ottobre 2008, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Libè.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta in Commissione Belcastro e Zeller n. 5-00474, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 ottobre 2008, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Iannaccone.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta orale Bobba e Madia n. 3-00170 dell'8 ottobre 2008 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00497.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTARISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

BELLOTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la lotta contro ogni forma di droga è stata indicata come una delle priorità dell'azione politica del Governo;
la convinzione che conduce a questa ferma determinazione risiede nella consapevolezza che ogni forma di dipendenza da sostanze psicotrope è rappresentazione della schiavitù dell'uomo, una forma di degrado dell'essere umano rispetto alla libertà che dovrebbe contraddistinguerlo;
in tale convincimento sulla natura profonda delle droghe si è proceduto da parte del Terzo Governo Berlusconi ad esplicitare, anche sul piano normativo, la sostanziale parificazione concettuale tra droghe "leggere" e droghe "pesanti": una volta che si accetta l'idea che per essere allegri o felici, euforici o forti siano necessarie delle sostanze che inducano tali sensazioni, allora la vita interiore e le emozioni diventano controllabili e da controllare per indurre l'effetto desiderato;
partendo da questi semplici assunti l'interrogante esprime tutte le sue perplessità apprendendo da fonti locali che nella provincia di Rovigo è possibile rifornirsi di popper da un distributore automatico;
il popper, o più specificamente il nitrato di alchile, un vasodilatatore con effetti collaterali pesantissimi che vanno dalle irritazioni, alle difficoltà respiratorie fino ad arrivare al coma, è a tutti gli effetti una droga;
in Italia il suddetto composto chimico è legale in quanto utilizzato per la pulizia del pellame, ma non si ritiene, da parte dell'interrogante, che un distributore automatico sia stato pensato per coloro che nel cuore della notte abbiano un'urgenza spasmodica di pulire le pelli;
è evidente, dunque, che ben si conosce perché esso viene richiesto e gli effetti che provoca;
il popper è una droga e possiede effetti che rientrano appieno, nella definizione di sostanza psicotropa;
consentire l'utilizzo di questo genere di prodotti è frutto secondo l'interrogante dello stesso permissivismo perverso che vorrebbe legalizzare la marijuana a scopo ornamentale o per profumare gli abiti;
il popper tra l'altro è una droga per i poveri, per i ragazzi, è un sussidio per provare sensazioni piacevoli in discoteca, per aumentare l'effetto di altre droghe, per incrementare le prestazioni;
il costo basso lo rende accessibile e pericolosissimo, mentre nessuno poi ricorda i rischi, le sofferenze della dipendenza fisica e psichica, i danni cerebrali;
l'alterazione che produce, inoltre, rende poi estremamente pericolosa la guida;

perseguire efficacemente e coerentemente un'azione contro la droga significa anche considerare i meccanismi perversi con cui, sostanze utili all'attività umana, possono trasformarsi in sostanze psicotrope dagli effetti rischiosissimi per la salute psicofisica dei cittadini -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se sia intenzione del Governo riconsiderare la possibilità della vendita del nitrato di alchile in Italia o quantomeno regolamentare l'acquisizione, in modo di impedirne l'utilizzo come sostanza psicotropa.
(4-00429)

Risposta. - L'interrogante chiede se il Governo sia a conoscenza dei fenomeni d'abuso legati alla sostanza denominata «popper» e quali azioni intenda intraprendere per controllare e regolamentare la vendita dei prodotti commerciali a base di «nitrato di alchile», definendo questo agente chimico una sostanza stupefacente a tutti gli effetti.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Il Governo e in particolare le autorità sanitarie e le autorità di pubblica sicurezza ben conoscono tale fenomeno. L'impiego del cosiddetto «popper» si è diffuso, fin dagli anni sessanta, negli Stati Uniti, dove è identificato anche con i termini «quick balt», «rush» e «liquid gold», e, più recentemente, in altre parti d'Europa. Negli anni novanta, ha fatto la sua comparsa anche nelle piazze e nelle discoteche di alcune città italiane. Il «popper» si trova generalmente contenuto in fialette che si spezzano per l'uso o in bottigliette in cui sono contenuti dai 10 ai 50 millilitri di prodotto. I vapori inalati attraverso le pratiche di «sniffing» hanno un odore intenso e sgradevole.
In base agli elementi forniti dagli uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è innanzitutto doveroso precisare che il
popper è costituito essenzialmente da nitrito di amile, di butile e isobutile, tre composti riconducibili alla famiglia degli alchil nitriti.
Ciò detto, è ulteriormente opportuno premettere che sono sostanze stupefacenti in senso legale solo le sostanze incluse nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e che tale inserimento avviene solo al termine di una lunga ed attenta indagine conoscitiva da parte delle autorità competenti finalizzata a verificare non solo la capacità di una certa sostanza di indurre effetti stimolanti o depressivi sul sistema nervoso centrale, ma anche la sua idoneità a provocare allucinazioni o disturbi della funzione motoria, del pensiero, del comportamento, della percezione sensoriale e, soprattutto, ad indurre la dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di maggior gravità rispetto a quella generata da altre sostanze già inserite nelle citate tabelle annesse al testo unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di tossicodipendenze. Occorre, inoltre, che l'abuso della sostanza sia talmente diffuso da costituire, sotto il profilo epidemiologico, un significativo e cogente pericolo per la salute pubblica e un reale motivo di allarme sociale per la collettività.
Quando nei confronti di una sostanza, a qualsiasi titolo in circolazione sul mercato lecito o illecito, sono raccolte prove sufficienti a dimostrare la sussistenza dei requisiti in parola, l'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali interviene, chiedendo il parere del Consiglio superiore di sanità, per l'eventuale inserimento nelle menzionate tabelle, secondo un
iter amministrativo contrassegnato, punto per punto, dalla stessa legge sugli stupefacenti.
In quest'ottica, per quanto concerne il
popper, esiste un'articolata letteratura scientifica sugli effetti psicoattivi di tale sostanza, che iniziano dopo 7-15 secondi dall'assunzione e durano per 30 - 90 secondi. Dopo l'inalazione, si avverte un senso di «ripienezza» e di calore a livello del volto e del capo, accompagnato da sensazioni di blanda euforia e leggerezza, che possono trasformarsi in cefalea e vertigini. I rischi per la salute che si corrono più frequentemente sono vasodilatazione, alterazione del battito cardiaco e abbassamento della pressione sanguigna, danni alle mucose nasali (qualora l'uso sia protratto nel tempo), nausea, vomito, intossicazione a

seguito di ingestione e irritazione della pelle e degli occhi in caso di contatto con la sostanza.
Nel periodo 1o gennaio 2004 - 31 dicembre 2007, sono stati rilevati 25 casi riferiti a esposizioni ad alchil nitriti (22 per scopo di abuso anche in concorso con altre droghe, 1 accidentale in età pediatrica, 1 non nota e 1 a fini autolesivi). Solo 7 di questi casi sono stati definiti «intossicazioni elevate». Per tre di essi è stato anche possibile risalire alla fonte di esposizione, costituita da un formulato contenente 10 ml di nitrito di isoamile al 98 per cento, commercializzato da una ditta italiana come smacchiatore e acquistabile via internet. A seguito di questa osservazione è stata condotta una ulteriore ricerca tramite i più comuni motori di ricerca disponibili in rete, utilizzando il termine
poppers. Le informazioni reperite sul web hanno portato a identificare, in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva 76/769/CEE, del 27 luglio 1976 in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - c/m/r), oltre al preparato associato ai tre casi sopra menzionati, altri cinque prodotti illeciti contenenti nitrito di isobutile, acquistatili on line in confezioni da 10 ml con destinazione commerciale di smacchiatore o profumatore per l'ambiente.
Nonostante tali risultanze di carattere tossicologico ed epidemiologico, ad oggi non si è ritenuto che sussistano quei gravi pregiudizi per l'ordine pubblico e la salute delle persone da indurre il ministero competente ad attivare la procedura per l'inserimento della sostanza tra le droghe tabellate.
Nei processi di monitoraggio della pericolosità di talune sostanze è anche previsto l'intervento dell'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, qualora si ravvisi l'esistenza di sostanze chimiche reperibili sul mercato lecito, che, pur non riflettendo puntualmente le caratteristiche farmacologiche necessarie per essere considerate «stupefacenti», presentano comunque profili di criticità o di rischio per la salute pubblica. Nell'ambito di questa attività di controllo, nel corso del corrente anno, il citato Ufficio IV, dopo numerose segnalazioni, ha interpellato, per le valutazioni di competenza, l'Ufficio centrale Stupefacenti, prospettando la possibilità di sottoporre il
popper agli stringenti vincoli della normativa sugli stupefacenti con l'avvio della procedura di inserimento nelle tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Al riguardo, come di rito, il competente Ufficio centrale stupefacenti ha svolto una serie di riscontri preliminari all'esito dei quali ha potuto confermare che le sostanze riconducibili alla famiglia degli alchil nitriti non sono attualmente incluse nelle tabelle annesse alle convenzioni internazionali dell'ONU, non risultano oggetto (ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio del 10 maggio 2005 relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive) di comunicazioni riguardanti l'abuso di tali sostanze da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona, né, tanto meno, di analoghi provvedimenti provenienti, oltreché dagli organi di polizia nazionale, anche dalle autorità sanitarie con riferimento ad un massiccio impiego in ambiti diversi da quelli industriali e al verificarsi di eventi avversi, numericamente consistenti, per la salute in conseguenza della loro assunzione.
Come accennato, sulla base di questi elementi il citato Ufficio stupefacenti ha considerato non pienamente assolte le condizioni per poter avviare la procedura di inserimento delle sostanze in questione nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, anche se ha condiviso con l'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione dell'ex Ministero della salute l'opportunità di adottare misure per la limitazione della commercializzazione e la distribuzione di tali prodotti in ambito ricreazionale. In conseguenza di ciò, il citato Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prendendo spunto da un analogo provvedimento già emanato

dalle Autorità francesi in materia, ha predisposto una bozza di Decreto ministeriale recante disposizioni restrittive relative a preparati contenenti alchil-nitrito e composti destinati ai consumatori.
Nella medesima direzione delle autorità nazionali, si è già mossa da tempo l'Unione Europea (UE). Infatti, per effetto della direttiva 2005/90/CE del 18 gennaio 2006 (recepita e attuata in Italia con il Decreto del Ministero della salute 9 marzo 2007), gli alchil nitriti, pur senza essere considerati droghe, sono inclusi in una classificazione di sostanze pericolose riportata nell'allegato 1 della diretiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967. In tale elencazioni, i preparati contenenti nitrito di butile o di amile in concentrazioni pari o superiori al 25 per cento sono ritenuti «tossici» o «nocivi» mentre i preparati contenenti nitrito di isobutile in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 per cento si classificano come possibili cancerogeni e mutageni con possibilità di effetti irreversibili.
Conseguentemente, come previsto della citata direttiva 76/769/CEE, il nitrito di isobutile è stato bandito dal mercato e non può più essere destinato alla vendita al pubblico, sia come sostanza,
tout court, sia all'interno di preparati qualora presente in concentrazioni superiori allo 0,1 per cento. In aderenza a tali divieti, nel 2006, è stato precipitosamente ritirato dai circuiti commerciali europei un prodotto denominato «Incenso liquido», contenente isobutil nitrito al 95 o la cui presenza era stata segnalata grazie al Rapid Alert System for Non-Food Products (RAPEX), il sistema comunitario di allarme rapido con scambio tempestivo delle informazioni fra gli Stati membri e la Commissione riguardo a misure da adottare per circoscrivere il consumo di prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
In conclusione, alla luce di quanto sopra illustrato, ferme restando le garanzie connesse allo stretto monitoraggio sui prodotti a base di nitrito di amile e di butile operato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la possibilità per la stessa amministrazione di intervenire prontamente e con provvedimenti adeguati lì dove si ravvisassero nuovi ed effettivi rischi per la salute pubblica riconducibili alla circolazione degli alchil nitriti, la vendita all'interno di esercizi commerciali (smart shop, sex shop, distributori automatici) di tali prodotti, come, peraltro, di qualsiasi altro prodotto suscettibile di impieghi surrettizi rispetto a quello usuale, ripropone sicuramente il problema di una adeguata regolamentazione, sia a livello nazionale, sia europeo, della diffusione di un cospicuo numero di sostanze e di formulati, come gli smart drinks, le
smart drugs, o le stesse droghe inalanti, che non possono essere considerate droghe in senso giuridico, ma promettono di essere un'alternativa legale ed altrettanto efficace rispetto a quelle vietate.
Tale affermazione suggerisce un'ultima considerazione in ordine alla vigilanza sugli
smart shop e sui discutibili commerci che avvengono al loro interno. Fin dal suo insediamento, il Governo è impegnato, senza alcun cedimento, ad individuare soluzioni giuridiche o di carattere amministrativo idonee ad allargare e inasprire l'azione di contrasto verso la proliferazione di questi esercizi «furbi» nonché nei confronti della vendita e della pubblicità di tutti quei prodotti che, pur non essendo sostanze stupefacenti in senso farmacologico, sono lì proposti come tali o con messaggi fuorvianti per la clientela costituita per lo più da giovani utenti.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Carlo Giovanardi.

BERTOLINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il collegio dei docenti dell'Istituto tecnico per geometri "Guarini" di Modena avrebbe deciso, nella riunione del 22 maggio 2008, di non applicare l'ordinanza ministeriale che riconosce all'insegnamento della religione cattolica un peso nell'attribuzione dei crediti alla fine dell'anno scolastico;
tale decisione sarebbe motivata dal fatto che l'ordinanza risulterebbe discriminatoria

per gli alunni che non frequentano né i corsi di religione cattolica, né le attività alternative;
tale obiezione sarebbe in realtà ridimensionata dal testo dell'ordinanza stessa che riconosce un peso, ai fini dell'attribuzione dei crediti, anche alle attività alternative;
la decisione dal collegio dei docenti, in aperto contrasto con gli indirizzi ministeriali, risulta di fatto, secondo l'interrogante, illegittima;
la medesima decisione appare frutto per l'interrogante di un sentimento e di un pregiudizio anticattolico, che contrasta apertamente con il principio di laicità che deve essere rappresentato, garantito e tutelato dalle istituzioni scolastiche;
l'insegnamento della religione cattolica deve continuare ad essere considerato, anche in termini di importanza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, alla stregua delle altre materie insegnate;
appare necessario applicare, interamente e in tutte le scuole, la direttiva ministeriale che riconosce alla religione cattolica un peso ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, anche per evitare discriminazioni tra gli studenti che frequentano un istituto rispetto ad un altro -:
se sia a conoscenza della decisione assunta dal Consiglio dei docenti dell'Istituto tecnico "Guarini" di Modena di non applicare l'ordinanza ministeriale che riconosce all'insegnamento della religione cattolica un peso nell'attribuzione dei crediti alla fine dell'anno scolastico e, in caso affermativo, quale giudizio ne dia;
se sia a conoscenza delle ragioni alla base della decisione assunta dal collegio dei docenti;
se reputi tale decisione illegittima e quindi da revocare;
se sia a conoscenza di decisioni simili assunte all'interno di altri Istituti scolastici della regione Emilia-Romagna o di altre regioni italiane;
se concordi nel ritenere necessaria ed opportuna l'applicazione della suddetta ordinanza ministeriale, in tutte le scuole della regione e del Paese;
se e quali azioni intenda porre in essere al fine di ristabilire una uniformità di trattamento e di opportunità per gli studenti che frequentano l'Istituto "Guarini" di Modena, rispetto agli studenti frequentanti altri istituti scolastici nei quali tale normativa è applicata.
(4-00308)

Risposta. - Nell'interrogazione parlamentare indicata in esame, l'interrogante lamenta che «il collegio dei docenti dell'Istituto tecnico per geometri "Guarini" di Modena avrebbe deciso, nella riunione del 22 maggio 2008, di non applicare l'ordinanza ministeriale che riconosce all'insegnamento della religione cattolica un peso nell'attribuzione dei crediti alla fine dell'anno scolastico».
A tale riguardo, la Direzione scolastica regionale per l'Emilia-Romagna, acquisite le opportune informazioni presso l'Ufficio scolastico provinciale di Modena, ha confermato che, in sede di Collegio dei docenti del 22 maggio 2008, i docenti dell'istituto «Guarini» hanno respinto a maggioranza la proposta avanzata da una docente, titolare dell'insegnamento di religione cattolica, intesa a considerare l'interesse e l'esito con cui l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica - come per altro dell'attività alternativa o di altra attività - come una voce specifica in aggiunta agli altri elementi previsti per l'attribuzione del credito scolastico, di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 323 del 23 luglio 1998 (Regolamento recante la disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425).
I docenti hanno invece approvato, sempre a maggioranza, la proposta alternativa del Dirigente scolastico di non esplicitare, tra i criteri per l'attribuzione del credito

scolastico, la voce relativa all'esito positivo riportato dagli studenti che si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica o delle attività alternative o studio individuale, avendo ritenuto che già si tenga conto del parere dei relativi docenti nel momento in cui essi partecipano collettivamente all'attribuzione del credito scolastico per l'interesse e l'impegno nella partecipazione al più ampio dialogo educativo.
L'Ufficio catechistico diocesano di Modena, con nota scritta, ha osservato che con l'introduzione dei nuovi esami di Stato (legge n. 425 del 10 dicembre 1997) si è posto fin dall'inizio il problema del ruolo della disciplina dell'insegnamento della religione cattolica nel momento dell'assegnazione del credito scolastico.
Poiché il docente di religione cattolica non esprime un voto (e quindi il giudizio dallo stesso espresso non rientra nella media dei voti dello scrutinio finale), né l'avvalersi di tale insegnamento può essere considerato credito formativo (perché questo è un titolo che deve essere conseguito al di fuori della scuola), l'insegnamento della religione cattolica rischiava di essere escluso da qualsiasi computo a guisa da costituire un onere irrilevante ai fini della carriera scolastica degli alunni. Per riequilibrare tale situazione, l'ordinanza ministeriale n. 128/1999 (confermata dalle successive ordinanze n. 90/2001 e n. 26/2007) ha aggiunto esplicitamente il giudizio dell'insegnante di religione alle altre voci che concorrono a determinare il credito scolastico, utilizzando la locuzione «oltre che».
Il ragionamento posto in essere dal Dirigente scolastico, sul quale il collegio ha concordato, considera che nell'ordinanza ministeriale n. 30 del 10 marzo 2008, relativa agli esami di Stato per l'anno scolastico 2007/2008, la precedente locuzione «oltre che» è stata sostituita con i termini «in coerenza con», ritenendoli sostanzialmente più restrittivi dei precedenti, anziché inclusivi degli stessi.
Pertanto la delibera assunta dal Collegio dei docenti dell'Istituto «Guarini» di Modena appare effettivamente illegittima in quanto il docente di religione cattolica ha diritto, nell'attribuzione del credito scolastico, ad una autonoma espressione di giudizio conforme agli esiti registrati nel proprio insegnamento.
Tanto premesso, l'Ufficio scolastico provinciale di Modena ha invitato il dirigente scolastico a riesaminare la delibera adottata per il corrente anno scolastico perché ne sia modificato il contenuto nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti, che sono riassunte nella suddetta ordinanza ministeriale n. 30 del 2008, al fine di veder riconosciuto ai docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica, come a quelli delle attività alternative, la partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico.
Il dirigente dell'Istituto «Guarini» ha accettato l'indicazione espressa dall'Ufficio scolastico provinciale di Modena a trattare la revisione dell'attuale delibera in sede di collegio dei docenti all'inizio del nuovo anno scolastico 2008/2009.
Non sono giunte altre segnalazioni in proposito all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, che non è a conoscenza di decisioni simili assunte all'interno di altri istituti scolastici della regione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Mariastella Gelmini.

BIANCOFIORE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che:
molti cittadini di Bressanone, comune della Provincia autonoma di Bolzano, segnalano la mancata esposizione del vessillo italiano ed europeo da parte del sindaco anche in occasione dello svolgimento del consiglio;
il sindaco appartiene al partito politico di maggioranza tedesca che spesso in maniera simbolica prende le distanze dal tricolore italiano, ritenendosi partito di raccolta della minoranza austriaca in Italia e che ha segnato i confini apponendo i soli vessilli della Provincia nei rifugi alpini;

egli, espone solo ed esclusivamente il vessillo della città di Bressanone, quello bianco/rosso della Provincia di Bolzano e un terzo vessillo bianco/verde non meglio identificato;
l'obbligo di esporre la bandiera italiana, tanto più importante in una zona di confine come quella altoatesina, è prevista dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, dal regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, e anche dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione dello Statuto d'autonomia -:
che cosa intenda fare il Governo italiano per far rispettare le suddette leggi dello Stato anche al fine della salvaguardia e del rispetto dell'identità nazionale che chiediamo ai cittadini immigrati e che dovrebbe essere rispettata innanzitutto dagli amministratori pubblici italiani.
(4-00314)

Risposta. - In ordine alla questione segnalata dall'interrogante, innanzitutto, ricordato che la materia è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 concernente «Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea e dal relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica, 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici).
La legge prescrive, all'articolo 2, che la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengano esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico, tra cui i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività.
Quanto all'esposizione all'interno delle sedi di Regioni ed Enti locali, essa risulta, come noto, disciplinata dal citato regolamento (articolo 12, comma 1) in base al quale «l'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale».
Per quanto riguarda specificatamente il caso, segnalato dall'interrogante, del Comune di Bressanone, il Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano ha riferito di non aver ricevuto alcuna lamentela o segnalazione circa la mancata esposizione della bandiera italiana e europea.
Sulla base delle notizie assunte tramite i Carabinieri, lo stesso commissariato del Governo ha precisato che, in occasione delle riunioni del Consiglio comunale, all'esterno dell'edificio vengono esposte le bandiere italiana ed europea ed il vessillo comunale, mentre all'interno dell'aula - per quanto è dato sapere dalle segnalazioni dei presenti - non viene esposto alcun vessillo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

CAPARINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il primo marzo 2007 al programma Box in onda su "Tele Color", nota emittente con sede a Cremona, Carlo Corradini, un 63enne di Piacenza si è presentato al programma come "turista sessuale", ammettendo di avere avuto anche rapporti con una dodicenne, "che però dimostrava più anni";
a contrastare le tesi del signor Corradini, il presidente della Prometeo onlus "lotta alla pedofilia" Massimiliano Frassi che dopo aver dato un quadro esaustivo del problema del turismo sessuale, si è dichiarato "costernato davanti al fatto che

oggi le vittime si sentono sempre meno tutelate e si devono nascondere, mentre chi fa del male esce impunemente allo scoperto" auspicando un intervento delle forze dell'ordine, sottolineando come in Italia esista una legge che ci permette di "arrestare gli italiani che compiono atti di turismo sessuale a danno di minori";
sono pienamente condivisibili la costernazione, l'allarme e la richiesta di un tempestivo intervento di repressione esternate dal presidente Massimiliano Frassi in presenza di quella che a tutti gli effetti è apologia di reato -:
se il Ministro sia a conoscenza di tale fatto e quali provvedimenti intenda assumere.
(4-00106)

Risposta. - A seguito della trasmissione televisiva «Box», andata in onda il 1o marzo 2007 sull'emittente Telecolor di Cremona e vertente sul tema del turismo sessuale, il 3 marzo 2007 è stato pubblicato un articolo sul quotidiano locale «La Provincia» nel quale sono stati riportati i commenti del conduttore del programma e del presidente della Prometeo Organizzazione non lucrativa di utilità sociali (O.N.L.U.S) «Lotta alla pedofilia», in ordine alle asserzioni rilasciate da un ospite della puntata sulle proprie esperienze con adolescenti dodicenni. Il personale della sezione di Polizia Postale e delle comunicazioni di Cremona ha subito segnalato il fatto alla procura della Repubblica, mettendo a disposizione dell'autorità giudiziaria la registrazione della trasmissione.
Sulla vicenda, allo stato, non si possono fornire ulteriori informazioni, essendo pendente un procedimento penale, e dunque essendo in corso le indagini.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

CASSINELLI e SCANDROGLIO. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 statuisce che nel processo tributario "non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale";
l'articolo 51, comma secondo, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevede che l'Amministrazione finanziaria, in corso di verifica, può "invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse";
l'articolo 32, comma primo, n. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 consente all'amministrazione finanziaria "di invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire chiarimenti relativi";
la sentenza n. 18 del 2000 della Corte costituzionale ha dichiarato che l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 non contrasta con gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, precisando che il divieto ivi contemplato non comporta l'inutilizzabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi eventualmente raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale, riconoscendo a dette dichiarazioni il "valore proprio degli elementi indiziari". Del pari, la Corte ha espressamente riconosciuto anche al contribuente la possibilità di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, attribuendo alle stesse il medesimo valore indiziario. La Corte ha, altresì, precisato che il giudice tributario, ove non ritenga che l'accertamento sia adeguatamente provato, "potrà e dovrà far uso degli ampi poteri inquisitori risonosciutigli dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, rinnovando e, eventualmente, integrando - secondo le indicazioni delle parti e con garanzia d'imparzialità - l'attività istruttoria svolta dall'ufficio";

il costante orientamento della Suprema Corte di cassazione (recentemente, sentenze n. 9958 del 16 aprile 2008 e n. 10261 del 21 aprile 2008) conferma la valenza di meri elementi indiziari, inidonei di per sé stessi a costituire prova dei fatti rappresentati, alle dichiarazioni portate in giudizio sia dall'amministrazione finanziaria sia dal contribuente -:
se, al fine di garantire un corretto accertamento della sussistenza o meno della pretesa erariale, consentendo all'amministrazione finanziaria ed al contribuente la parità processuale e la pienezza dei mezzi probatori indispensabili per garantire i fondamentali principi del contraddittorio e del diritto di difesa (cui deve certamente uniformarsi il giudizio tributario), il Governo voglia valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte ad abrogare e/o emendare l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, ammettendo e disciplinando la prova testimoniale nel processo tributario.
(4-00461)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti rappresentano che l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dispone l'inammissibilità del giuramento e della prova testimoniale nel processo tributario, mentre l'articolo 32, primo comma, n. 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, e l'articolo 51, secondo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedono, in relazione ai poteri degli Uffici finanziari, che questi possano richiedere, a soggetti terzi, dati e notizie riguardanti la situazione del contribuente sottoposto a controllo.
Gli interroganti evidenziano, altresì, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 21 gennaio 2000, ha dichiarato che il comma 4 del richiamato articolo 7, non contrasta con gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione precisando che il divieto della prova testimoniale «non comporta (...), l'inutilizzabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale», riconoscendo a dette dichiarazioni il valore «(...) proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione (...)». Del pari, la Corte di cassazione, con sentenza n. 10261 del 21 aprile 2008, ha dichiarato che «anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, con il medesimo valore probatorio (Cass. nn. 4269/2002, 903/2002).».
Infine, rilevano la circostanza secondo cui la stessa Corte di cassazione, con le sentenze n. 9958 e n. 10261 del 2008, ha confermato il valore di mero elemento indiziario alle dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'amministrazione finanziaria nell'ambito del processo tributario.
Tanto premesso, gli interroganti, al fine di garantire un corretto accertamento della sussistenza o meno della pretesa erariale, assicurando all'amministrazione finanziaria e al contribuente la parità processuale e la possibilità di utilizzare i mezzi probatori indispensabili per garantire i fondamentali principi del contraddittorio e del diritto alla difesa, chiedono di conoscere se il Governo ritenga opportuno prevedere l'abrogazione o la modifica del citato articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, così da ammettere e disciplinare la prova testimoniale nel processo tributario.
Al riguardo, gli uffici interpellati (il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate) hanno fatto presente quanto segue.
La Corte costituzionale con la citata sentenza n. 18 del 2000 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'ammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario.
In forza della richiamata pronuncia, il divieto della prova testimoniale nell'ambito del processo tributario, non lede il principio della parità processuale - espressione del principio di eguaglianza nell'ambito processuale

- in considerazione sia della specificità di tale processo rispetto a quello civile ed amministrativo, sia in relazione all'organo decidente e al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, che specie sul piano istruttorio, si rivela in massima parte scritto e documentale.
Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'articolo 24 della Costituzione, la Consulta ha chiarito che il solo fatto dell'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non configura una lesione del diritto alla difesa in quanto il legislatore può delineare le regole processuali in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti.
Da ultimo la Cassazione, nella richiamata sentenza n. 10261 del 2008, ha chiarito che le garanzie difensive del contribuente sono in ogni caso tutelate, atteso che lo stesso può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, con il medesimo valore probatorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

CASTIELLO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
nel territorio di Afragola (Napoli) sarà realizzata la "Stazione Porta" della linea ferroviaria ad alta velocità;
nelle aree interessate dai cantieri di tale opera sarebbero stati ritrovati vari reperti archeologici;
l'impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori in questione avrebbe operato una espressa rinuncia alla formalizzazione dei regolari contratti di consegna dei lavori;
la strategicità dell'opera in oggetto, chiaramente, rappresenta una irripetibile occasione di rilancio economico, occupazionale, sociale e di complessivo sviluppo dell'intera area a nord di Napoli -:
quali e quanti reperti archeologici siano stati effettivamente rinvenuti nell'area-cantiere della "Stazione Porta" di Afragola e, se possibile, quale sia la definizione delle loro origini storiche;
quali iniziative si intendano adottare perché la soprintendenza ai beni archeologici di Napoli, magari d'intesa con l'amministrazione comunale, disponga in quella città l'istituzione di un "museo civico" che raccolga al suo interno e renda fruiblie alla cittadinanza ed a tutti gli altri soggetti interessati la visione di tali reperti preservandoli e valorizzandoli in maniera adeguata e sicura;
quali altre improcrastinabili iniziative, infine, si intendano porre in essere perché vengano immediatamente riattivati tutti gli indispensabili iter procedurali utili ad una nuova aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione così da accelerare il più possibile la realizzazione di un'opera indispensabile alla crescita di un così vasto e popoloso territorio a nord dell'area metropolitana di Napoli.
(4-00230)

Risposta. - Nell'ambito dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Torino-Milano Napoli è stato impostato tra il Ministero per i beni e le attività culturali, le soprintendenze competenti ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un rapporto di collaborazione che ha previsto, sia in fase di inizio che nel corso dei lavori, specifiche attività di ricerca e di classificazione delle preesistenze archeologiche finanziate nell'ambito dei lavori, (Alta velocità/Alta capacità (AV/AC).
I lavori si sono svolti in due principali settori: il primo riferito allo sviluppo del tracciato ferroviario, il secondo all'area destinata all'edificio di stazione e sue pertinenze.
In ambedue i settori si sono rinvenute, all'interno di una stratigrafia molto compatta, documentazioni archeologiche di insediamenti dell'età del bronzo recente e finale (entro la fine del II millennio a.C.) e di frequentazione umana successiva, fino ad una necropoli di età romana.


L'elemento più significativo, d'ordine archeologico, è costituito dall'insediamento dell'età del bronzo, sia per l'accertata presenza di importazioni ceramiche di produzione micenea, sia per la presenza di almeno tre strutture abitative, costituite da capanne in materiali organici. I lavori si sono finora svolti, e sono tuttora in corso, nel quadro degli accordi relativi all'impatto archeologico conseguente alla realizzazione di opere pubbliche.
Ad oggi, è in corso lo scavo della terza delle capanne sopra accennate (saggio S/28), nell'area delle pertinenze dell'edificio di stazione, il cui sedime è stato liberato a cura della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, per l'esecuzione dei lavori in progetto.
Entro qualche mese, al termine dei lavori necessari per acquisire una motivata conoscenza archeologica del settore interessato dai progettati lavori, la soprintendenza potrà essere nella condizione di proporre ogni utile iniziativa volta alla tutela delle testimonianze rinvenute.
Per quanto riguarda la possibile istituzione di un «museo civico», la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ha comunicato che ad oggi, non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso da parte del Comune di Afragola.
In ordine alle «iniziative da porre in essere per una nuova aggiudicazione dell'appalto» della stazione AV/AC (alta velocità/alta capacità) di Napoli Afragola, il Ministero delle infrastrutture e trasporti riferisce che, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore (24/12/07) e a fronte del diniego espresso dal classificato, sono in corso le attività per l'affidamento dell'appalto integrato.
Il sopracitato dicastero ha rappresentato inoltre che, entro il mese di ottobre, sarà completato l'adeguamento della progettazione definitiva, posta a base della precedente gara d'appalto, al nuovo scenario operativo che si verrà a delineare con l'attivazione nel 2009 della tratta AV/AC (alta velocità/alta capacità) Roma-Napoli.
La successiva fase negoziale per la ripetizione della gara sarà avviata entro il mese di ottobre 2008 mentre il completamento delle opere occorrenti per l'apertura all'esercizio ferroviario è previsto per il 2011.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Sandro Bondi.

CATANOSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, Legge Finanziaria per il 2008 ha modificato la normativa in materia di stabilizzazione del personale precario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
il 13 gennaio scorso i tre sindacati maggiormente rappresentativi dei Vigili del Fuoco, tra cui la Confsal, hanno scritto al Ministro dell'interno per denunciare la gravità dell'accaduto;
la nuova norma reca la previsione che il requisito dell'effettuazione di non meno di 120 giorni di servizio richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione debba intendersi nel senso che lo stesso doveva sussistere nell'ultimo quinquennio;
il 9 gennaio scorso la Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diramato la Circolare n. 1 che applica la norma in questione;
il personale dei Vigili del Fuoco, discontinuo, nelle more della stabilizzazione otteneva un punteggio pari a 3,6 ove avesse compiuto il servizio militare presso il Corpo e tale requisito ha migliorato la condizione del personale proveniente dal Centro-Sud rispetto rispetto a quello del Nord che ha goduto in passato di un maggior numero di giorni di servizio nel quinquennio;
con la suddetta circolare, invece, il personale proveniente dal Centro-Sud viene penalizzato in quanto non avendo la possibilità di essere richiamato in servizio così spesso come quello del Nord, ai fini della stabilizzazione non potrà partecipare alla procedura;

a giudizio dell'interrogante la norma in questione è palesemente ingiusta e modifica, in itinere, una procedura di stabilizzazione tanto faticosamente concordata e dibattuta;
a giudizio dell'interrogante e della Confsal una soluzione potrebbe essere quella di applicare la norma solo alle domande di stabilizzazione presentate a partire dal 2008 e non alle istanze prodotte nel 2007 -:
quali provvedimenti intenda adottare il ministro interrogato per evitare che venga perpetrata questa ennesima ingiustizia nel confronti del personale discontinuo dei Vigili del Fuoco italiani.
(4-00248)

Risposta. - La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede, all'articolo 3, comma 91, che il limite massimo del quinquennio previsto dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo unico, comma 519), ai fini della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce un principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale di vigili del Fuoco. Conseguentemente, la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di 120 giorni di servizio richiesto ai fini della procedura di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.
La norma in parola rientra tra quelle cosiddette di
interpretazione autentica, che, secondo costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, si limitano a dichiarare e riconoscere un significato preesistente ed implicito nella disposizione interpretata, senza innovare nulla.
Pertanto, tale norma si applica anche alla procedura di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari, attualmente in corso, nel senso che il servizio della durata di non meno di 120 giorni, richiesto per i candidati, deve essere stato espletato non in qualunque periodo ma nel quinquennio 2002-2007, così come indicato nella circolare n. 1, in data 9 gennaio 2008, della Direzione centrale per gli affari generali del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, indirizzata ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco e richiamata nella interrogazione cui si risponde.
Infine, si rappresenta che, dall'esame delle regioni di provenienza dei primi 1000 candidati inseriti nella graduatoria formata per la stabilizzazione
in itinere dei volontari dei vigili del fuoco, si ricava un sostanziale equilibrio tra Nord e centro-sud.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.

CATANOSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
i commi 519, 523 e 526 della Legge finanziaria per il 2007, la legge 296 del 2006, ha normato la stabilizzazione del precariato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
la norma in questione interessa circa 40 mila lavoratori discontinui e mira, in primo luogo, al potenziamento degli organici attraverso una procedura più veloce e meno farraginosa, ed, in secondo luogo, a fornire una risposta a dei lavoratori che hanno prestato servizio per numerosi anni nell'amministrazione con la legittima speranza di rimanerci in modo stabile;
il mondo del precariato dei Vigili del Fuoco, comunque, rimane preoccupato in merito all'assunzione del personale anziano, ovvero quello con un'età superiore a 37 anni;
tra i requisiti per l'assunzione, infatti, vi è che il personale in questione debba essere iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio;
in tal modo gli ultratrentasettenni, come sostiene il sindacato di categoria Confsal-Vigili del Fuoco, rimarrebbero esclusi dall'assunzione nonostante la volontà

confirmatoria del legislatore che ha approvato una norma per stabilizzare detto personale, norma approvata una tantum e non più ripetibile;
si potrebbe considerare il periodo prestato in servizio ai fini previdenziali e concorrere in tal modo al raggiungimento del diritto alla pensione utilizzando gli anni effettivamente prestati da discontinuo -:
quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per far sì che il personale citato in premessa non rimanga escluso dalle procedure di assunzione a tempo indeterminato.
(4-00250)

Risposta. - La legge finanziaria 2007 ha previsto per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco un percorso ad hoc che, attraverso apposite procedure, porterà alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale volontario mediante la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato della forma di organizzazione precaria del lavoro espletato dai predetti volontari dei vigili del fuoco. Tale percorso, confermato nelle disposizioni della legge finanziaria 2008 e dalla recente manovra finanziaria di cui al decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, consentirà di stabilizzare quei soggetti selezionati che prestano servizio volontario nel Corpo nazionale stesso, iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni e con almeno centoventi giorni di servizio.
Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attualmente disciplinato dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, relativa al potenziamento del Corpo, che all'articolo 1, comma 7, fissa tale limite a 37 anni.
Ne consegue che, nell'indicare i requisiti di partecipazione alle procedure selettive di stabilizzazione del personale volontario, l'amministrazione non può non prevedere i limiti di età espressamente previsti nell'ambito dell'attuale sistema ordinamentale.
Si fa presente, peraltro, che l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco permanente è soggetta a limiti di età notevolmente più bassi di quelli previsti dalle attuali procedure selettive di stabilizzazione del personale volontario discontinuo.
Infatti, in ragione della particolare natura del servizio reso dal personale appartenente all'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505, concernente la disciplina relativa al limite di età per l'accesso al profilo di vigile del fuoco, emanato in virtù delle deroghe fatte salve dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (cd. «Legge Bassanini»), fissa inderogabilmente il limite massimo di trenta anni per l'ammissione alle relative procedure concorsuali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.

CATANOSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la carenza di organico nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha ormai superato la soglia di attenzione come più volte denunciato dalla Confsal-Vigili del Fuoco;
la carenza di organico si è aggravata negli ultimi due/tre anni a causa del pensionamento di migliaia di addetti senza che il turn-over abbia potuto colmare le lacune che si stanno creando giorno dopo giorno;
numerosi provvedimenti sono stati presi dai due precedenti Governi che però risultano ancora insufficienti a far superare la soglia di guardia;
attualmente sono aperte e valide ai fini delle assunzioni quattro graduatorie: Concorso riservato agli ex ausiliari dei Vigili del fuoco congedati nel 2004 con circa 200 idonei, concorso riservato agli ex ausiliari Vigili del fuoco congedati nel 2005 con circa 250 idonei, concorso riservato ai Volontari in Ferma Breve con circa 200 idonei ed il concorso per 184 posti espletato nel 1998 ove vi sono circa 1.000 idonei che attendono fino al 31 dicembre di quest'anno di poter essere assunti;

è in itinere la prova motoria della procedura di stabilizzazione del personale precario nel CNVVF che determinerà l'assunzione di circa 1.200 unità permanenti entro i prossimi mesi ed inoltre sembra essere in itinere la pubblicazione di un bando di concorso pubblico per l'assunzione di circa 800 unità nel Corpo;
nelle more, a giudizio dell'interrogante, l'Amministrazione potrebbe e dovrebbe, così come sollecitato dalla Confsal-Vigili del fuoco, attingere dalle graduatorie attualmente aperte fino al loro completo esaurimento ed individuare una procedura finalizzata all'assunzione del personale rimasto escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale precario nel CNVVF per aver superato il limite di età e per non avere raggiunto il requisito minimo pur avendo acquisito importante esperienza e limitato nel corso degli anni grazie alla loro encomiabile opera la fortissima carenza di organico -:
quali provvedimenti intenda adottare il ministro interrogato per soddisfare le esigenze operative del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco italiani.
(4-00565)

Risposta. - La situazione degli organici del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco permane tuttora molto critica, atteso che a fronte di 34.710 unità teoriche, ne risultano in servizio circa 31.500.
Al fine di dare soluzione a tale problematica il Governo intende procedere ad un progressivo ripianamento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Tale ripianamento avverrà anche attraverso la possibilità, come previsto dalla normativa vigente, di procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale volontario in possesso di specifici requisiti, avviando così la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato della forma di organizzazione precaria del lavoro espletato da detto personale.
Entro il mese di settembre corrente si procederà all'assunzione di 1351 unità, delle quali 1135 mediante stabilizzazione di volontari, attingendo dalle graduatorie ancora valide di concorsi già espletati. Entro l'anno sarà, inoltre, bandito il concorso per l'assunzione di ulteriori 814 vigili del fuoco, già autorizzata dal Ministero per la funzione pubblica.
Con riferimento all'esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per superamento del limite di età o mancato raggiungimento dei requisiti minimi, si rappresenta che il limite di 37 anni per la partecipazione ai concorsi riservati nel Corpo nazionale è previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, all'articolo 1, comma 7 e i requisiti per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione sono previsti dalla legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1, comma 526. Ne consegue che, pur consapevole dell'importanza strategica di contare su personale già qualificato, l'amministrazione, nel fissare i requisiti di partecipazione alle procedure selettive di stabilizzazione di personale volontario, non può che prevedere il limite di età e i requisiti minimi in vigore nel sistema ordinamentale attuale. Né sarebbe possibile non tener conto di tali requisiti, considerata la particolare natura del servizio reso dal personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Del resto, per quanto riguarda ancora il limite di età, occorre ricordare che l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco permanente è soggetta a limiti di età anche più bassi (30 anni) di quelli previsti nelle attuali procedure di stabilizzazione del personale volontario, proprio in ragione delle peculiari attività che gli appartenenti all'area operativa tecnica del Corpo sono tenuti a prestare.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.

CATANOSO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'assistenza ai viaggiatori con disabilità è ritenuta dal legislatore comunitario di tale importanza da essere stata regolata, il 5 luglio del 2006, con un Regolamento

CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento numero 1107/06;
detto regolamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, dispone che di questo servizio se ne occupi in via esclusiva il gestore aeroportuale e non il vettore, ponendo comunque in carico al vettore altre incombenze quali quella di ricevere la richiesta di imbarco dal passeggero a ridotta mobilità;
l'entrata in vigore di questo regolamento ha fatto sì che negli aeroporti europei si procedesse ad una riorganizzazione del servizio di assistenza nel senso che i vettori o i vari handlers presenti negli scali comunitari si accordavano con il gestore totale per trasferire allo stesso personale, mezzi, strutture ed esperienza;
i grandi vettori IATA comunitari ed extra-comunitari sono già organizzati da decenni per garantire questo servizio ma il legislatore comunitario ha pensato che i gestori potessero benissimo occuparsi dell'assistenza a questi passeggeri liberando da questa incombenza le compagnie aeree i cui costi aziendali sono già abbastanza alti senza che ci si debba aggiungere quelli dell'assistenza ai P.R.T.;
la società di gestione degli aeroporti di Roma, per fare un solo esempio di come ci si comporta correttamente secondo lo spirito della norma comunitaria, ha organizzato il servizio ben prima del limite temporale imposto dall'Unione europea ed ha preso in carico il personale delle varie compagnie e società di assistenza aeroportuale con i relativi mezzi ed assiste regolarmente detti passeggeri;
l'esatto contrario sta accadendo presso l'aeroporto di Catania "F. Eredia";
la società di gestione dell'aeroporto "F. Eredia", nonostante la norma comunitaria chiarissima e nonostante le numerose sollecitazioni da parte di quei soggetti, come per esempio la società Aviation Services, non ha operato in alcun modo per garantire questo servizio;
posto che il trasferimento di competenze dal vettore e/o dall'handler è stato disposto da norma di legge è lampante, a giudizio dell'interrogante, ma anche dei sindacati di categoria e delle società del settore, che il personale in esubero di queste ultime debba essere assunto dal gestore con lo stesso trattamento economico e giuridico;
il direttore generale di Sac, parrebbe invece ritenere che un regolamento comunitario possa essere considerato alla stregua di un qualunque accordo commerciale;
il gestore aeroportuale di Catania non solo non ha previsto alcun piano di attività concordato con i soggetti a cui è stata tolta la gestione del servizio ma non si è curata nemmeno di attivare in maniera corretta lo stesso servizio secondo quanto dispone il regolamento negli articoli 8, 9, 10 e 11;
il primo e principale danno l'hanno subito i 6 lavoratori di Aviation Services che dal 31 luglio di quest'anno non lavoreranno più;
ad aggiungere la beffa al danno il fatto che la Sac si rifiuta di assumere questi 6 lavoratori e contemporaneamente assume decine e decine di altre persone in altri servizi e settori;
nei giorni scorsi vi sono state alcune riunioni presso la Prefettura di Catania per tentare di addivenire ad un accordo tra le parti ma la Sac o non si presenta o manda una delegazione con nessun potere decisionale -:
quali iniziative intende adottare il ministro interrogato presso l'Enac affinché gli organi dirigenti di Sac applichino i dettami del regolamento CE 1107/2006.
(4-00874)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
In accordo a quanto previsto dal Regolamento CE 1107/2006 che ha fissato nuove regole in merito ai diritti delle persone con

disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo - entrato definitivamente in vigore il 26 luglio 2008 - il gestore aeroportuale SAC S.pA. ha assunto il servizio di assistenza ai passeggeri «persone con ridotta mobilità» (PRM) sull'aeroporto di Catania con decorrenza, per l'appunto, 26 luglio 2008. Dalle prime verifiche effettuate dalla locale struttura dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) non sono emerse particolari problematiche sul livello di qualità promesso e fornito.
In merito alla specifica problematica delle misure di protezione sociale evidenziata con l'atto ispettivo si conferma che non è avvenuto alcun trasferimento di personale dagli
handlers al gestore.
Su sollecitazione delle Organizzazioni sindacali (OO.SS.) si sono tenuti degli incontri tra queste e la società di
handling Aviation Service S.p.A. presso la Prefettura di Catania, cui ha partecipato in un'occasione anche un rappresentante dell'ENAC. In tale contesto presso gli Uffici dalla locale direzione ENAC si è tenuto un incontro tra le medesime organizzazioni sindacali ed i lavoratori della predetta Aviation Service.
Quanto sopra si evidenzia poiché più incisive azioni da parte di ENAC sulla delicata questione sollevata non appaiono possibili alla luce della richiamata norma comunitaria.
Nessuna disposizione del regolamento CE 1107/2006 impone l'obbligo al gestore, identificato come soggetto più idoneo a farsi carico della responsabilità del servizio di assistenza a PRM, di assumere il personale precedentemente impiegato per l'espletamento dello stesso servizio da altri soggetti.
Il regolamento citato all'articolo 8 comma 1 dispone infatti che «spetta al gestore garantire, senza oneri aggiuntivi, alle persone con disabilità ed alle persone a ridotta mobilità l'assistenza di cui all'allegato 1».
Lo stesso articolo al comma 2 precisa inoltre che «il gestore può fornire direttamente l'assistenza. In alternativa, mantenendo la propria responsabilità e sempre in conformità delle norme di qualità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il gestore può subappaltare tale fornitura di servizi a una o più parti.»
Non si rileva in tale testo alcun trasferimento di competenze, né l'obbligo di presa in carico di personale con lo stesso trattamento economico e giuridico preesistente.
Si ritiene utile ricordare al riguardo che, come noto, in occasione dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 1999, chiamato a dare attuazione alla direttiva CEE 96/67 in materia di libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, le disposizioni nazionali che ponevano in capo ai nuovi
handlers l'obbligo di assunzione del personale precedentemente impiegato per l'espletamento dei servizi medesimi (art. 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999) furono categoricamente sanzionate dalla Comunità europea.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

CAZZOLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Per sapere - premesso che:
l'interrogante è venuto a conoscenza di un caso, in materia tributaria, che si protrae da anni a causa di una "difformità" interpretativa dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n.223 del 2006;
con atto di vendita in data 28 maggio 1999, veniva ceduta la piena proprietà di un appezzamento di terreno. Il prezzo della vendita era corrisposto in tre rate annuali, l'ultima delle quali da pagarsi nell'anno 2000;
all'atto di vendita, veniva allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Correggio, da cui risultava che, al momento della cessione, il terreno in base al Piano Regolatore Generale Comunale Vigente (P.R.G.C.V.) approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.1320 dell'11 aprile 1995, era incluso in Zone E 4: agricole di rispetto dell'abitato (articolo

80); con la previsione - risultante dalla Variante Generale al P.R.G.C., adottata dal Consiglio comunale con deliberazione del 22 aprile 1999, ma non ancora, all'epoca dei fatti, approvata dalla Giunta Regionale - che lo stesso terreno sarebbe stato inserito in Zone C: residenziali di espansione e in Zone G4: Bosco Urbano Ambito Multifunzionale della "Campagna Parco";
il terreno, dunque, non era edificabile al momento della cessione;
all'epoca della cessione, l'articolo 81, comma 1, lettera b) del T.U.I.R (ora articolo 67), prevedeva la tassazione tra i "redditi diversi" delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. La norma richiedeva, quale presupposto dell'imposizione fiscale ai fini IRPEF, che la utilizzabilità ai fini edificatori del terreno ceduto, fosse stabilita dagli strumenti urbanistici "vigenti" al momento della cessione; e la "vigenza" presuppone la formale e definitiva approvazione di tali strumenti urbanistici, come del resto in materia non è mai stato messo in dubbio, né dalla Giurisprudenza (ex pluribus, Cass. 12 novembre 2001 n. 13969 e Cass. 27 dicembre 2001, n. 16202, in cui è statuito che la locuzione "terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria", va interpretata nel senso che gli strumenti urbanistici cui essa si riferisce sono quelli "perfetti", che hanno cioè completato il loro iter di formazione), stante la chiara formulazione della norma in questione, né tanto meno dagli operatori nel settore tributario, notai e commercialisti. Al contrario erano sorte divergenze anche giurisprudenziali, in ordine ad altre imposte, quelle cioè di tipo Registro ed ICI, la cui non così chiara formulazione legislativa, dava adito ad un acceso dibattito sul concetto di area edificabile ai fini dell'applicazione di dette imposte (ICI e Registro), che, tuttavia non rientrano nel caso di specie;
sulla scorta del chiaro dettato normativo dell'articolo 81, comma 1, lettera b) del T.U.I.R., la proprietà, non configurandosi il presupposto della plusvalenza tassabile, non includeva tra i redditi diversi, il ricavato di tale operazione di vendita. Infatti, solo un anno e mezzo dopo la cessione de qua, la Variante al P.R.G.C., veniva "adottata" dalla Giunta Provinciale, e dunque perfezionata;
con avviso di Accertamento notificato alla proprietà il 21 maggio 2004, l'Ufficio di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate, si contestava di aver omesso di denunciare, nella dichiarazione dei redditi anno 1999, la "plusvalenza" realizzata con l'atto di cessione sul presupposto che il terreno de quo era "suscettibile di utilizzazione edificatoria". Ne nasceva dunque un contenzioso che, avanti alla Commissione Tributaria di Reggio Emilia, finiva in primo grado con il rigetto del ricorso, promosso dalla proprietà. Per contro, nel giudizio d'Appello, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna - sezione distaccata di Parma, con sentenze n. 101 e n. 102 del 5 giugno 2006, da segnalarsi per la coerenza e la corretta applicazione del quadro normativo vigente, accoglieva in pieno le ragioni dei contribuenti, e ribaltava completamente la decisione di 1° grado. Va precisato che, medio tempore, l'Agenzia delle Entrate, aveva provveduto a ridurre la propria pretesa erariale in via di autotutela, sottraendo così al giudizio della Commissione Regionale, una "fetta" della materia del contendere, siccome parte dell'imputazione della asserita plusvalenza era da ascriversi all'anno d'imposta 2000: aveva così notificato nuovo atto di accertamento limitato al periodo di competenza, poi oggetto di rinuncia e trasformato in altro accertamento per l'anno 2001 e ne era così nata una "costola" di contenzioso;
un mese dopo la pronuncia delle citate sentenze numero 101 e 102, favorevoli ai contribuenti, l'Erario, nella veste questa volta di legislatore tributario, in data 4 luglio 2006, faceva entrare in vigore il decreto-legge 223 del 2006 (manovra

bis), introducendo all'articolo 36, comma 2, una nuova ed omogenea nozione di "terreno edificabile" da applicarsi ai diversi tributi: imposte sui redditi, Iva, registro ed ICI. Tale disposizione prevede che: "ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". L'Agenzia delle Entrate, coglieva l'occasione per asserire con propria Circolare n. 8 del 4 agosto 2006, che "si tratta di una norma recante disposizioni di natura interpretativa" e proponeva così ricorso in Cassazione avverso le due sentenze ad essa sfavorevoli n.101 e n.102;
a partire del 4 luglio 2006, per poter considerare un terreno edificabile, ai fini fiscali, è sufficiente la sola "adozione" del piano regolatore da parte del Comune, anche se il procedimento urbanistico non si è ancora perfezionato (decreto-legge n.223 del 2006), ma a detta dell'Erario, tuttavia, per far scattare la previsione d'imponibilità della plusvalenza, ex articolo 81 comma 1, lettera b) (ora articolo 67) T.U.I.R:, anche all'epoca dei fatti di cui sopra (1999), era sufficiente che il Comune avesse "adottato" con propria delibera lo strumento urbanistico, e ciò in particolare, alla luce del sopravvenuto articolo 36 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, con cui il legislatore, con disposizione da ritenersi di natura interpretativa, e non innovativa, ha statuito che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo";
la più autorevole dottrina è di diverso avviso (Terreni e fisco - Giovagnoli - Re - Rebecca, Il sole 24 Ore - Edizione 2008) e sostiene che, quantomeno per l'imposizione sui redditi (IRPEF), la sopravvenuta disposizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, non abbia affatto valenza "interpretativa", come invece intenderebbe l'Agenzia delle Entrate, e non possa applicarsi per il passato, ma bensì soltanto per il futuro, cioè per le situazioni createsi dopo il 4 luglio 2006;
ostano ad una qualificazione "interpretativa" retroattiva della norma, numerose osservazioni:
a) il difetto delle condizioni tipiche della norma di interpretazione autentica, così come imposte dallo Statuto del Contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212) che ha forza di legge maggiore, e cioè:
1) eccezionalità del caso;
2) interpretazione mediante legge ordinaria (e non decretazione d'urgenza);
3) espressa qualificazione di tale legge ordinaria quale norma come di interpretazione autentica, con locuzione del tipo "si interpreta";
in proposito, va detto che, una disposizione di interpretazione autentica è individuabile proprio con riferimento alla specifica qualificazione della legge stessa: la legge, o la norma, in altri termini, non dovrebbe evidenziare una propria volontà di normazione - come avviene invece in questo caso con l'articolo 36 comma 2 - ma si dovrebbe limitare ad illustrare e a chiarire la disposizione oggetto di interpretazione. Poiché la norma in questione non viene espressamente qualificata come interpretativa, non può essere considerata tale. Ciò risulta indirettamente confermato dal fatto che, all'interno dello stesso decreto-legge e, segnatamente, nel comma 30 del citato articolo 36, il legislatore ha emanato una norma di interpretazione autentica (e quindi retroattiva) derogando esplicitamente al principio di irretroattività delle norme tributarie; deroga non

contenuta, invece, nel comma 2 dello stesso articolo 36 che non risulterebbe una norma interpretativa in mancanza, appunto, del requisito della "qualificazione";
b) l'applicazione al passato di una disciplina entrata in vigore nel 2006, costituisce palese violazione dei principi di ragionevolezza e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica, oltre che violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie;
c) nella norma che si assume interpretata (articolo 81, comma 1, lettera b) del T.U.I.R. - ora articolo 67), non sono riscontrabili due possibili enunciazioni equivoche, stante l'univocità e chiarezza delle espressioni usate dal legislatore nel formulare la norma in materia di IRPEF, che parla di "vigenza" e quindi di strumento urbanistico vigente, cioè "perfetto", come correttamente statuito dalla Cassazione;
d) è evidente infine che, ai fini dei tributi IRPEF, la decretazione d'urgenza del 2006, costituisce una vera e propria riforma. L'articolo 36 comma 2 decreto-legge n. 223 del 2006, incide infatti sul momento costitutivo e perfettivo del presupposto dell'imposizione, variandolo radicalmente rispetto alla disciplina antevigente. Penetra dunque in profondità nel rapporto d'imposta, di cui "il presupposto" del tributo è elemento indefettibile;
alla luce di quanto segnalato, l'articolo 36 comma 2 del decreto-legge n.223 del 2006 non può essere ritenuto di natura interpretativa, a valenza retroattiva, ma va considerato come "innovativo", destinato al valere solo , per le fattispecie verificatesi dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo -:
se non ritenga il Ministro interrogato necessario avviare le opportune iniziative, al fine di chiarire definitivamente quale sia la giusta interpretazione dell'articolo 36 comma 2 decreto-legge n.223 del 2006, anche al fine di porre rimedio a questa grave situazione che genera una vera e propria rottura del "patto sociale" e che potrebbe rappresentare, il più grave dei comportamenti che il legislatore tributario possa manifestare verso la collettività in sede di formazione di leggi nel settore.
(4-00764)

Risposta. - Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante ha rilevato alcune difficoltà applicative dell'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - che detta la disciplina fiscale relativa alle aree fabbricabili -, con particolare riferimento al contenzioso instauratosi in seguito alla vendita, in data 28 maggio 1999, di un terreno con destinazione urbanistica, sito nel comune di Correggio, tra il cedente e l'Ufficio delle entrate di Reggio Emilia.
In particolare, l'interrogante ha chiesto di precisare se la citata norma abbia natura interpretativa e, come tale, quindi, abbia effetto retroattivo oppure sia riferibile esclusivamente alle fattispecie verificatesi dopo il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006.
L'Agenzia delle entrate ha rappresentato che con l'articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, il legislatore ha fornito una definizione unitaria di area fabbricabile, valevole, cioè, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, dell'imposta sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili, per cui «un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.».
Dal dettato normativo si comprende che, affinché un terreno possa essere considerato fabbricabile è sufficiente che sia dichiarato tale dal piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente, quindi, dall'approvazione della regione o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
In relazione al carattere interpretativo ovvero innovativo della norma e, conseguentemente, alla sua efficacia temporale, l'Agenzia delle entrate ha osservato che l'utilizzo dell'espressione «.. è da considerare

fabbricabile...», fa propendere per il carattere specificativo della disposizione.
A conferma dell'intenzione del legislatore di voler chiarire in modo definitivo cosa volesse intendersi per area fabbricabile, nella relazione al decreto legge n. 223 del 2006, si legge «In particolare, viene chiarito che l'edificabilità si riconnette all'esistenza del piano regolatore generale che qualifica il terreno come fabbricabile, ... La norma chiarisce altresì, che ai fini della qualificabilità dell'area,...».
L'uso ripetuto, nella relazione di accompagnamento, del verbo chiarire testimonia, ad avviso dell'agenzia, che la
ratio sottesa alla norma non è quella di fornire una nuova nozione di area edificabile, bensì solo di precisare tale concetto.
Proprio tali considerazioni sono alla base di quanto affermato dalla stessa Agenzia con la circolare 4 agosto 2006, n. 28 (§ 23) che, nel fornire i primi chiarimenti sul decreto legge n. 223 ha precisato che «Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto chiarisce la portata della locuzione "area fabbricabile" da assumere ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili.
In sostanza, la disposizione sopra richiamata estende alle imposte sui redditi, all'IVA e al registro, il concetto di "area fabbricabile" contenuto nell'articolo 11-
quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il cui ambito applicativo era riservato alla sola imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Si tratta, in definitiva, di una norma recante disposizioni di natura interpretativa, secondo cui un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».
A sostegno dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni Unite del 30 novembre 2006, n. 25506, ha ritenuto, in materia di imposta comunale sugli immobili, che «...L'articolo 36, comma 2, citato, fornisce una condivisibile chiave interpretativa che, per espressa volontà del legislatore, deve essere utilizzata nell'applicazione delle disposizioni relative all'Iva (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), al Testo unico imposta sui reddititi (TUIR) (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), all'ICI (Imposta comunali immobili) (decreto legislativo n. 504 del 1992) e all'imposta di registro (decreto legislativo n. 131 del 1986). La novella non fornisce un nuovo criterio di valutazione, ma si limita a chiarire che il beneficio della tassazione su base catastale, prevista per i terreni agricoli, non compete quando si tratti di suoli la cui vocazione edificatoria sia stata formalizzata in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo. È di comune esperienza, infatti, che tale circostanza è sufficiente a far lievitare il valore venale del suolo, secondo le leggi di mercato».
Giova peraltro ricordare che anche la Corte costituzionale, con le ordinanze del 27 febbraio 2008, n. 41 e del 7 luglio 2008, n. 266, ha dichiarato, in materia di ICI, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006 sollevate in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché ai princìpi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica.
La Corte costituzionale ha ritenuto, infatti, che l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, in forza dell'efficacia retroattiva, ha sostituito con effetto
ex tunc, abrogandola, la previgente disciplina dell'articolo 11-quaterdecies, comma 16, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con la conseguenza che il citato articolo 36 è l'unica disposizione a trovare attualmente applicazione. La Corte ne ha, inoltre, esplicitamente affermato il valore di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla regolamentazione delle aree fabbricabili in materia di ICI.
Sulla base, quindi, delle suddette osservazioni, nonché delle citate pronunce giurisprudenziali che, seppure relative all'ICI, appaiono, nel loro tenore, riferibili anche alle altre imposte (sia perché, come evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto-legge in esame, intento del legislatore è appunto quello di «omogeneizzare la nozione di terreno o area edificabile in relazione dei diversi tributi» e sia perché, come ritenuto dalla Corte costituzionale nella citata ordinanza n. 41 del 2008, il secondo comma dell'articolo 36 «si limita ad attribuire uno dei significati già ricompresi nell'area semantica della disposizione stessa»), l'Agenzia delle entrate ritiene che non possa essere negata la natura interpretativa della nozione di area fabbricabile contenuta nel più volte citato articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

CECCUZZI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1202 del codice civile disciplina la "surrogazione per volontà del debitore";
l'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, disciplina la portabilità del mutuo bancario;
il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n.7 del 2007 consente al debitore di trasferire il mutuo, l'apertura di credito o altri finanziamenti contratti con una banca, un istituto finanziario o un ente previdenziale ad altri intermediari bancari e finanziari o enti previdenziali;
il comma 2 del sopra citato articolo 8 stabilisce che tale trasferimento si attua mediante un atto di surrogazione per volontà del debitore. Per effetto della surrogazione, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, reali e personali, al credito surrogato;
il comma 3 del sopra citato articolo 8 sancisce la nullità di ogni patto, anche posteriore, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio o la facoltà di surrogazione;
il comma 4-bis del sopra citato articolo 8 prevede che all'operazione di surrogazione non venga applicata né l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, né le imposte di cui all'articolo 15 dello stesso decreto. L'atto di surroga è quindi esente da imposte;
il comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge n.7 del 2007 vieta agli istituti assicurativi e bancari di addebitare al cliente le spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto;
il comma 450 dell'articolo 2 della legge n.244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ribadisce e specifica i princìpi espressi dall'articolo 8 del decreto-legge n.7 del 2007, introducendo, al medesimo articolo, un comma aggiuntivo (3-bis) che riporta testualmente: "La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi";
le associazioni dei consumatori (Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori),

nei primi mesi tre mesi dall'entrata in vigore della legge 2 aprile 2007, n.40, hanno raccolto oltre 2.500 denunce relative alla mancata applicazione della portabilità dei mutui ed hanno presentato esposti in 104 procure contro gli abusi e le illegalità delle banche rendendo noto, a mezzo stampa, che "non esiste una banca italiana o estera operante in Italia" che applichi correttamente la legge;
nel mese di marzo 2008 l'associazione dei consumatori Adusbef ha promosso una class action contro le banche ed i notai per i costi relativi alla portabilità dei mutui;
nel mese di aprile 2008 Antonio Catricalà, presidente dell'Antitrust, ha reso noto che in Italia "sono 110mila le famiglie con problemi di insolvenza per il caro mutui e 420mila quelle in difficoltà per un totale di 530mila famiglie";
nel mese di aprile 2008 Antonio Catricalà, presidente dell'Antitrust, ha ammesso che la legge sulla portabilità del mutuo non "prevede una specifica sanzione quando non viene applicata";
il 28 aprile 2008 secondo le cifre rese note da Federconsumatori il rincaro l'aumento mensile dei mutui a tasso variabile, che interessa 3 milioni e 200mila famiglie, è di 2.260 euro all'anno;
nel mese di maggio 2008 secondo le associazioni Adusbef e Federconsumatori la mancata applicazione della legge sulla portabilità dei mutui ha coinvolto 150 mila famiglie" e prodotto "un danno ai correntisti pari a 5,9 miliardi di euro";
il 18 maggio 2008 Antonio Catricalà, presidente dell'Antitrust, dopo una indagine avviata nel mese di luglio 2007 per verificare la corretta applicazione delle disposizioni introdotte in materia dalla legge 2 aprile 2007, n.40, ha dichiarato che la "legge sulla portabilità dei mutui è rimasta inattuata. Abbiamo notizia di rinunce a cambiare solo a causa dei costi e abbiamo denunce di cittadini perché le banche negano la surrogazione e propongono un contratto analogo con costi insormontabili. Abbiamo evidenza che questo sia vero e abbiamo raccolto prove sufficienti su dieci banche e abbiamo aperto dieci istruttorie";
secondo fonti interne della stessa Antitrust le banche indagate sono le seguenti: Unicredit (Banca di Roma, Bipop Carire e Banco di Sicilia), Intesa SanPaolo, Bnl, Monte dei Paschi di Siena, Antonveneta, Deutsche Bank, Ubi Banca, Banca Popolare di Milano, Banca Sella e Carige -:
quanti cittadini abbiano potuto trasferire il proprio mutuo da un istituto di credito all'altro avvalendosi delle norme presenti nella legge 2 aprile 2007, n.40 senza averne subito alcun costo;
quali provvedimenti urgenti intenda prendere per assicurare e monitorare periodicamente la corretta applicazione della legge 2 aprile 2007, n.40 anche in virtù delle gravi difficoltà che stanno interessando milioni di famiglie e cittadini che hanno contratto un mutuo;
quali sanzioni intenda introdurre - mediante apposite iniziative normative - nei confronti delle banche che risultassero inadempienti nella corretta applicazione della legge 2 aprile 2007, n.40 e se non ritenga necessario utilizzare tali sanzioni per risarcire i correntisti.
(4-00152)

Risposta. - La portabilità del mutuo è disciplinata dall'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni dalla legge del 2 aprile 2007, n. 40 e modificato successivamente dalla legge finanziaria 2008.
Il comma 3 del predetto articolo 8 prevede che è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto di mutuo, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà della surrogazione. Tale comma è stato integrato dal comma 3-
bis della legge finanziaria 2008, in base al quale la surrogazione comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Inoltre, tale norma

prevede che non possono essere imposte al cliente spese e commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali.
Al riguardo, si evidenzia che sono state adottate iniziative, tra cui circolari Associazione bancaria italiana (ABI), circolari Agenzia delle entrate, guide concordate con le associazioni dei consumatori, che stanno favorendo una progressiva attuazione della norma.
A seguito di esposti da parte dei cittadini, sono stati rilevati alcuni casi di mancata attuazione della suddetta norma.
Tale fenomeno comunque deve essere considerato abbastanza contenuto, tenuto conto che diversi istituti bancari hanno già manifestato la disponibilità a farsi carico interamente dei costi. Tra l'altro la nuova procedura elettronica, avviata dal 31 maggio, consentirà di rendere pienamente operativa la misura, con beneficio per i consumatori.
La competente direzione generale di questo ministero, segue con particolare attenzione, sulla base delle segnalazioni che pervengono da singoli consumatori e della lettura dei documenti ufficiali prodotti dalle autorità competenti, l'attuazione delle disposizioni volte a favorire la rinegoziazione e la portabilità dei mutui, ma non effettua e né può effettuare attività di monitoraggio diretto, non avendo compiti di vigilanza sul settore e tanto meno rapporti diretti con i singoli soggetti del sistema bancario che diano titolo a specifiche richieste di dati e informazioni.
La predetta direzione, infatti, relativamente alle segnalazioni che riceve, si limita a seconda dei profili rilevabili nelle segnalazioni stesse, a sensibilizzare in proposito l'Associazione bancaria italiana, ovvero a segnalare la questione, per le valutazioni di competenza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, o alla Banca d'Italia o al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per gli ulteriori profili menzionati nel presente atto di sindacato ispettivo, elementi più circostanziati per la parte di competenza, sono stati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze che ha evidenziato la possibilità per il cliente, di recente introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 del 2008, di ottenere anche una rinegoziazione del mutuo già contratto. Ai sensi di tale norma lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana hanno definito con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui per la prima casa.
Tale normativa consente, quindi, al cliente che abbia stipulato un contratto antecedentemente al 28 maggio 2008, di poter richiedere gratuitamente di trasformare il tasso del mutuo sulla prima casa da variabile a fisso. In tal modo si è cercato di evitare le criticità connesse sia al rialzo dei tassi di interesse di mercato avviatosi dalla fine del 2005 e accentuatosi a partire dalla metà del 2007 a seguito della crisi dei mutui
sub-prime negli Stati Uniti d'America, sia alla progressiva riduzione del potere di acquisto delle famiglie.
Si precisa che la rinegoziazione non esclude la cosiddetta portabilità dei mutui.
In merito alla portabilità si evidenzia come, in attuazione della normativa da ultimo richiamata, sia stato costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad apposita convenzione stipulata con l'ABI nel giugno 2008, il cui testo è reperibile sul sito internet dello stesso ministero, un osservatorio permanente, a cui partecipano anche rappresentanti della Banca d'Italia e delle associazioni dei consumatori, che verificherà la piena attuazione delle disposizioni legislative in materia di portabilità e rinegoziazione dei mutui.
Per quanto concerne le sanzioni nei confronti delle banche inadempienti nella corretta applicazione della legge n. 40 del 2007, si conferma che il provvedimento normativo non prevede specifiche norme sanzionatorie. È presumibile che si sia ritenuto infatti opportuno, per esigenze di semplicità e flessibilità normativa, limitarsi ad introdurre le regole di portabilità in questione, affidandosi per il resto al normale funzionamento della concorrenza e del mercato e alle ordinarie misure di vigilanza e sanzione verso i comportamenti scorretti.


Si evidenzia, in tal senso, che l'Autorità per la concorrenza e il mercato, con proprio provvedimento dello scorso mese di agosto, ha disposto rilevanti sanzioni pecuniarie a carico di numerosi istituti di credito ritenuti responsabili di pratiche commerciali scorrette, per aver impedito o reso troppo onerosa la surrogazione del mutuo per i propri clienti.
Infine, il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza, continuerà a seguire con la dovuta attenzione le vicende di attuazione di tali norme in materia di portabilità dei mutui, anche per valutare unitamente alle altre amministrazioni interessate l'eventuale opportunità di nuove iniziative normative tese a rafforzare la concorrenza in tale delicato settore, anche con più specifiche sanzioni relativamente a possibili comportamenti scorretti.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Ugo Martinat.

CICCANTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il mercato della RC auto registra tariffe a carico dei proprietari dei veicoli a motore tra le più alte dell'Unione europea;
dal 1995 al 1999, nei cinque anni in cui il mercato assicurativo è stato liberalizzato, ossia le compagnie assicurative avrebbero dovuto farsi concorrenza abbassando le tariffe e migliorando la qualità delle prestazioni, le tariffe in realtà sono aumentate del 63 per cento rispetto alla media europea;
in cinque anni, il mercato libero assicurativo ha determinato in realtà un premio medio pagato dagli automobilisti pari a oltre il doppio di quello pagato nel 1995;
secondo i dati dell'ANIA, tra il 1990 ed il 1998, le tariffe chieste dalle assicurazioni erano aumentate del 100 per cento, a fronte di un aumento dei veicoli a motore in circolazione del 15 per cento;
la commissione antitrust, nel 2003, ha chiuso una indagine conoscitiva nel settore delle assicurazioni veicoli avendo accertato:
a) "comportamenti collusivi" da parte delle imprese assicurative e "anomalie che sicuramente non hanno incentivato le imprese a competere ma a cui, dal canto loro, le imprese non hanno saputo reagire efficacemente, come invece accaduto in altri Paesi che hanno sperimentato un'analoga liberalizzazione";
b) premi assicurativi cresciuti ad una velocità nettamente superiore ai costi dei sinistri, senza una variazione significativa della qualità delle polizze offerte;
c) "esistenza di un esteso e pervasivo scambio di informazioni tra numerose imprese relativo a tutti gli aspetti dell'attività assicurativa, ovvero prezzi, sconti, incassi, costi dei sinistri e di distribuzione";
d) riunioni all'ANIA di diverse compagnie che hanno discusso in anticipo i nuovi tariffari, stabilendo di fatto un regime assicurativo di oligopolio anziché di libera concorrenza;
una nuova istruttoria, chiusa il 30 novembre 2005 da parte della commissione antitrust, sottolineava le "indebite interferenze dell'ANIA nelle politiche liquidative delle compagnie, che invece dovrebbero costituire il fulcro di autonome strategie commerciali";
come apparso su una rivista (Diario 2 febbraio 2007) fatta pervenire ai parlamentari, è stata presentata una denuncia alla Procura della Repubblica di Lecce, nella quale si rivela una gigantesca truffa da parte delle compagnie di assicurazione a danno degli assicurati, consistente:
a) nell'alterazione della frequenza dei sinistri, attraverso la denuncia del sinistro reale a carico dell'assicurato responsabile e della sua replicazione a carico della controparte che aveva ragione;
b) nella registrazione della duplicazione dei sinistri nel programma informatico

di gestione Pegaso (sviluppato dalla Accenture), che determina la quantità dei sinistri in un anno, su cui l'anno successivo si calcola l'aumento delle tariffe in base alla regola: "più sinistri ci sono in un anno, più alti saranno i premi che gli automobilisti dovranno pagare l'anno dopo";
c) nella gestione di "danni gonfiati" con "finte vittorie in sede civile" di INPS ed INAIL, per rivalsa sulle assicurazioni per lesioni personali di lavoratori dipendenti, superiori a 5.000 euro;
nonostante il calo di incidenti dovuti all'introduzione della "patente a punti" il 30 giugno 2003, non vi è stato un corrispondente calo di percentuale delle tariffe;
a fronte di falsi sinistri inventati dai clienti, ovvero all'ipertrofia di quelli veri, è di tutta evidenza anche l'interesse delle compagnie di assicurazione a gonfiare falsi sinistri, il tutto a danno di automobilisti che non fanno incidenti;
l'inaffidabilità del sistema assicurativo italiano è dimostrata anche dalle ingenti multe (700 milioni di lire) erogate dalla commissione antitrust il 28 luglio 2000 a 39 compagnie di assicurazione, tra cui le più titolate come Allianz, Fondiaria, Generali, Lloyd Adriatico, Mediolanum, Ras, Sai, Toro, Unipol;
la fine dell'esclusiva per gli agenti assicurativi ed il rimborso di danni a persone o cose, entro certi limiti, dalla propria assicurazione (senza rimborso di costi per assistenza tecnico-legale), introdotti dalle cosiddette "liberalizzazioni", non hanno in realtà intaccato questo inquietante contesto di "falso libero mercato assicurativo";
nella XV legislatura, la presente interrogazione è stata presentata al Senato (atto n. 4-02074 del 30 maggio 2007), ma essa non ha avuto risposta -:
quali decise e significative iniziative siano state intraprese - ai sensi dell'articolo 136 del codice delle assicurazioni private - per verificare il rapporto causa-effetto tra la registrazione nel programma (Pegaso) dei sinistri virtuali e l'aumento delle tariffe nell'anno successivo.
(4-00450)

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
In merito a quanto riportato nell'interrogazione sulla paventata truffa ai danni degli assicurati da parte delle compagnie di assicurazione, consistente nella possibile alterazione dei dati relativi ai sinistri R.C. Auto, allo scopo di aumentarne fraudolentemente il numero e, quindi, il costo dei premi, si fa presente che, sul piano generale, si osserva che il ciclo sinistri è oggetto di controlli da parte dell'Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) e costituisce, altresì, una delle tradizionali aree di attenzione nell'ambito dei sistemi di controllo interno delle imprese.
Per quanto riguarda l'autorità, il presidio si esplica attraverso il monitoraggio dei principali indicatori tecnici (frequenza, velocità di liquidazione, costi medi) desumibili dai bilanci delle imprese, la valutazione della congruità degli accantonamenti a riserva, l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di liquidazione, nonché mediante l'analisi dei reclami dell'utenza e della numerosità, della presenza sul territorio e degli orari di apertura al pubblico delle strutture liquidative.
Qualora da tali analisi emergano indicatori di anomalie, l'ISVAP procede a verifiche ispettive mirate.
A tale proposito, si fa presente che uno degli elementi per il calcolo della tariffa R.C. auto si rinviene effettivamente nella frequenza dei sinistri «con seguito».
In particolare, le imprese hanno l'obbligo di registrare tutti i sinistri loro denunciati, a prescindere dall'attribuzione della relativa responsabilità: è quindi ricorrente che molti sinistri inizialmente registrati come potenziali fonti di risarcimento vengano poi derubricati come «senza seguito» successivamente all'accertamento della responsabilità e per il quale l'impresa non ha effettuato alcun pagamento.


È pertanto possibile che in una prima fase un sinistro figuri attribuito ad entrambi i soggetti coinvolti, ma tale duplicazione iniziale, a parte i concorsi di colpa, viene successivamente recuperata a chiusura d'esercizio, sulla base dell'esito riscontrato. Nelle comunicazioni che le imprese sono obbligate ad inviare all'ISVAP, per finalità di vigilanza, vengono segnalati solo i sinistri decurtati da quelli che non hanno avuto seguito.
Le imprese hanno l'obbligo, comunque, di iscrivere nella riserva sinistri, gli importi dei danni che non possono esser liquidati immediatamente. Detti importi devono essere riservati al costo ultimo, vale a dire stimando l'esposizione della compagnia per tutte le possibili voci di danno su cui sarà chiamata a corrispondere i relativi risarcimenti, incluso il calcolo delle rivalse che verranno presentate dagli assicuratori sociali Istituto Nazionale per la Previdenza sociale, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, eccetera). Tale riserva, sinistro per sinistro, viene effettuata attraverso un doppio controllo: nella prima fase la riserva viene appostata dai liquidatori, successivamente detti importi vengono verificati e ricalcolati, con precise metodologie attuariali, dall'attuario incaricato ai fini della costituzione delle riserve del bilancio di esercizio.
Com'è noto tutte queste attività sono poi soggette alle forme di controllo interno previste obbligatoriamente dalla legge (attuario revisore,
internal auditing, collegio dei revisori eccetera) e da precise regole dettate dall'ISVAP.
L'eventuale fittizia apertura di sinistri per i quali nello stesso esercizio non si sia dato luogo ad un accantonamento a riserva o ad un pagamento determina la chiusura della posizione di sinistro «senza seguito» e, di conseguenza, non ha impatto sulla frequenza degli stessi. La chiusura senza seguito in un successivo esercizio genera, viceversa, un anomalo aumento della frequenza di tali sinistri non liquidati, e fa scattare uno specifico monitoraggio da parte dell'ISVAP.
Ipotetici fenomeni di artificioso incremento dei costi mediante rappresentazione di pagamenti e/o accantonamenti fittizi generano aumenti dei costi medi dei sinistri pagati e riservati, anch'essi sottoposti a verifiche stringenti sia da parte dell'ISVAP, sia da parte delle imprese, anche attraverso le funzioni svolte dall'attuario incaricato del ramo R.C. auto e dall'attuario revisore.
In merito alla presunta inefficacia, ai fini del contenimento dei premi assicurativi, delle innovazioni normative introdotte in materia nel corso della precedente legislatura, si fa presente che le questioni più rilevanti connesse alla regolazione ed allo sviluppo del settore assicurativo sono oggetto di attento esame da parte di questo ministero, che ha recentemente avviato un apposito tavolo di lavoro con le associazioni e le istituzioni interessate, al fine di valutare approfonditamente gli effetti di tali norme e gli eventuali, possibili interventi integrativi o correttivi.
Peraltro alcuni degli interventi avviati in passato quali il meccanismo del risarcimento diretto e la realizzazione del cosiddetto «preventivatore» hanno già dato, o potranno dare nell'immediato futuro, positivi risultati.
Il risarcimento diretto è nel suo complesso ispirato a criteri di efficienza, di controllo dei costi e di contenimento del
moral hazard da parte delle compagnie, volti a far conseguire effettivi benefici agli assicurati anche sul piano della riduzione dei premi R.C. auto. In particolare, prevede una serie di accorgimenti tecnici e procedurali tali da impedire, di fatto, fenomeni distorsivi, quali, ad esempio la duplicazione dei sinistri e l'anomala espansione dei casi di responsabilità concorsuale.
Nel merito le analisi svolte dall'ISVÀP evidenziano che il sistema, nel primo anno di operatività, è stato caratterizzato da:

a) miglioramento dei tempi di liquidazione rispetto all'anno precedente;
b) stabilizzazione dei costi medi liquidati per danni a veicolo e cose di generazione corrente rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

I dati relativi agli oneri per sinistri della gestione R.C. auto, desunti dai bilanci dell'esercizio

2007, evidenziano un non marginale contenimento del costo medio dei sinistri che potrebbero e dovrebbero nel medio periodo comportare una riduzione dei premi R.C. auto.
Relativamente alle misure previste dall'articolo 136 del codice delle assicurazioni, il Ministero dello sviluppo economico ha sottoscritto con l'ISVAP una convenzione per la realizzazione del cosiddetto «preventivatore», servizio informativo che consentirà al consumatore di comparare le tariffe relative all'assicurazione R.C. auto applicate dalle diverse imprese relativamente al proprio profilo individuale.
Il progetto prevede la realizzazione di un portale
web e lo sviluppo di un software in grado di consentire all'utente, collegandosi con i siti internet del ministero e dell'ISVAP, di inserire i dati relativi al proprio profilo e di ottenere i preventivi delle imprese operanti nel ramo R.C. auto, classificati in ordine di convenienza economica.
Il preventivatore unico costituisce un ulteriore strumento di trasparenza che si aggiunge all'obbligo per le imprese, in vigore dal 2003, di fornire preventivi personalizzati ai consumatori sui siti
internet aziendali e nei singoli punti di vendita.
Il consumatore con un solo accesso
internet, sarà nelle condizioni di conoscere e comparare le diverse offerte del mercato in relazione al proprio profilo di rischio, nell'ottica di una maggiore mobilità dell'utenza ed in funzione di incentivazione delle dinamiche concorrenziali del mercato.
Per la gestione del servizio, l'ISVAP ha indetto una gara europea che è stata aggiudicata il 17 gennaio 2008 alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., e con la firma del contratto è partito ufficialmente il progetto per la realizzazione del portale. L'entrata in esercizio del sistema è prevista entro il 2008.
Infine, in merito allo specifico quesito posto dall'interrogante, e precisamente ad un presunto rapporto causa-effetto tra la registrazione da parte delle compagnie di assicurazione di sinistri virtuali e l'aumento delle tariffe nell'anno successivo, si fa presente che tale supposta correlazione non trova effettivo riscontro e, pertanto, anche sulla base di quanto sopra illustrato, non appaiono necessarie, specifiche e ulteriori iniziative da intraprendere al riguardo, risultando, in merito, adeguati gli attuali strumenti di controllo.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Ugo Martinat.

CIRIELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da quanto si evince dall'articolo pubblicato sul quotidiano Il Mattino, datato 12 aprile 2007, sembrerebbe che sia stato perpetrato un atto vandalico ai danni del circolo di Alleanza Nazionale "Carlo Favella" di Sarno, in provincia di Salerno;
da quanto affermato nel testo dell'articolo sembra che "... una stella a cinque punte è stata disegnata sulla serranda di accesso al circolo "Carlo Favella" e la targa con il simbolo del partito fatta a pezzi all'esterno della sede di Via Piave...";
l'episodio appena descritto rientra nel novero dei tanti atti vandalici denunciati dagli esponenti di A.N. della provincia di Salerno tesi a sottolineare quanto sia preoccupante il loro costante susseguirsi nel tempo;
la presente interrogazione è la terza inoltrata dal sottoscritto interrogante quest'anno al Governo e tende ancora una volta a sottolineare e stigmatizzare costanti atti vandalici ai danni di strutture legate ad Alleanza Nazionale a Salerno e minacce ad esponenti politici dello stesso partito;
in un arco di tempo brevissimo, e precisamente dal settembre dell'anno 2006 ad oggi, sono già cinque gli episodi relativi a minacce e ad atti vandalici perpetrati ai danni di Alleanza Nazionale ed Azione Giovani di Salerno -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, se corrispondenti al vero,

quali iniziative di propria competenza intenda adottare.
(4-00681)

Risposta. - Da settembre 2006 differenti atti vandalici hanno colpito sedi di Alleanza Nazionale della provincia di Salerno, accompagnati da intimidazioni verso esponenti del medesimo partito:
il 14 settembre 2006, davanti alla porta d'ingresso della sede provinciale di Alleanza Nazionale di via Roma è stata rinvenuta una scatola di cartone con un piccolo coltello a serramanico e due fogli di carta sui quali erano riprodotte le foto del presidente provinciale di «Azione Giovani» e di Carlo Falvella, esponente del «Fronte della Gioventù», assassinato a Salerno, nel mese di luglio del 1972, dall'anarchico Giovanni Marini;
nella notte del 6 novembre 2006, ignoti hanno danneggiato le vetrine dell'esercizio commerciale «Bottega Verde» a Nocera Inferiore (Salerno), di proprietà di un consigliere comunale, eletto nella lista di Alleanza Nazionale;
il 7 febbraio 2007, al quotidiano «Il Salernitano» è giunta una telefonata da parte dell'esponente di un sedicente «Nucleo armato proletari antifascisti» (organizzazione della quale non si rinviene traccia alcuna in quella provincia), nel corso della quale sono state rivolte minacce al presidente del circolo «F. Cozzolino» di Alleanza Nazionale di Scafati (Salerno) e a un consigliere dello stesso Comune, eletto nella lista di Alleanza Nazionale;
il 2 marzo 2007 ignoti hanno imbrattato con un pennarello di colore nero la targa della presidenza provinciale di Alleanza Nazionale all'esterno della sede di via Roma, disegnando una stella a cinque punte e la scritta «Ebrei»;
da ultimo, nella notte del 9 aprile 2008 ignoti hanno danneggiato l'insegna del circolo «Carlo Falvella» di Alleanza Nazionale e disegnato sulla saracinesca, con vernice
spray di colore nero, una stella a sei punte.
Dopo tale atto vandalico è stata disposta la vigilanza generica radiocollegata alla sede del circolo, affidata a operatori del Commissariato di Pubblica sicurezza e della compagnia Carabinieri di Nocera Inferiore. L'attività d'indagine svolta finora non ha avuto risultati positivi, anche perché atti intimidatori come quelli descritti non richiedono particolari capacità operative, né speciali impegni organizzativi da parte degli esecutori. Sono stati comunque potenziati i dispositivi di sicurezza e di vigilanza a protezione delle sedi dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali della provincia, con particolare riferimento a quelli già destinatari di atti criminosi, e si continua a mantenere elevato il livello di controllo del territorio anche per prevenire e scongiurare simili episodi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

CIRIELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel comune di San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno, opera il locale circolo territoriale di Alleanza nazionale;
in data 30 gennaio 2007, il presidente del circolo territoriale di Alleanza nazionale, dott. Giovanni Graziano, presentava al Comune di San Pietro al Tanagro regolare richiesta per l'affissione di 12 manifesti dal formato 70x100 corredata della ricevuta di versamento, effettuato in bollettino postale a copertura dei costi del servizio come da regolamento comunale, ed acquisita, in pari data, al n. 537 del protocollo del predetto Comune;
al momento della richiesta, gli unici manifesti che occupavano gli spazi autorizzati riportavano l'intestazione della società META che, apparentemente, sembravano non autorizzati poiché privi di timbro del Comune e privi di relativa vidimazione, così come da relativo regolamento comunale;

i manifesti di Alleanza nazionale, che avevano il proposito di rendere partecipe l'intera cittadinanza delle modalità di affidamento a tecnici esterni di incarichi di progettazione e direzione lavori pubblici nonché dei profili degli stessi tecnici pagati dal Comune, nonostante le rassicurazioni del personale addetto al servizio affissioni, non venivano affissi alla data richiesta;
in data 31 gennaio 2007, il sindaco di San Pietro al Tanagro inviava, a mezzo fax, una nota indirizzata al circolo territoriale di Alleanza nazionale con la quale dichiarava l'impossibilità ad affiggere i manifesti prima del 9 febbraio 2007 perché gli spazi autorizzati risultavano completamente occupati;
in data 31 gennaio 2007, il dott. Giovanni Graziano, quale presidente del circolo territoriale di Alleanza nazionale, inviava al comando di polizia locale la richiesta, assunta al n. 002/07 del protocollo dell'Unione dei comuni di Sant'Arsenio, San Pietro al Tanagro e San Rufo, di verificare la disponibilità di spazi pubblici per l'affissione di manifesti;
con nota n. 176 del 2 febbraio 2007, il comandante della polizia locale dava riscontro alla richiesta di verifica specificando che i manifesti della società META, gli unici che occupavano gli spazi consentiti, non erano autorizzati e che le uniche due regolari commissioni di affissione manifesti erano state avanzate dal tribunale di Sala Consilina e dal circolo territoriale di Alleanza nazionale di San Pietro al Tanagro;
la determinazione del sindaco sembrerebbe essere stata presa in deroga al regolamento comunale relativo alle affissioni il quale sancisce una ripartizione percentuale degli spazi autorizzati per le affissioni riservando il 10 per cento ai soggetti privati, quali il circolo territoriale di Alleanza nazionale, percentuale di spazio che, al momento della presentazione dell'istanza, era completamente libera;
sembrerebbe che la condotta del sindaco del comune di San Pietro al Tanagro abbia soffocato una legittima voce nel dibattito politico privando della libertà di espressione la parte politica avversa in modo che questa non possa informare la cittadinanza;
alla luce di quanto innanzi esposto, chiede di sapere, con richiesta di risposta scritta -:
se, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 507 del 1993, il ministero intenda esercitare la propria vigilanza sulla gestione del servizio comunale delle pubbliche affissioni.
(4-00682)

Risposta. - Con l'interrogazione vengono denunciate presunte irregolarità nella gestione del servizio delle pubbliche affissioni verificatesi nel Comune di San Pietro al Tanagro; irregolarità, secondo quanto asserito dall'interrogante, miranti a discriminare una domanda di affissione presentata dal circolo territoriale di Alleanza Nazionale.
In proposito, viene chiesto se il Ministero dell'economia e delle finanze intende esercitare l'attività di vigilanza di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulla gestione del servizio di affissione da parte del richiamato ente locale.
Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha comunicato che la richiamata disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata dalle intervenute modifiche legislative che hanno eliminato ogni forma di controllo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nei confronti degli Enti locali, salvo il potere di proporre l'impugnativa al Tribunale amministrativo regionale dei regolamenti comunali e provinciali in materia tributaria per vizi di legittimità, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Di fatto, l'attuale panorama normativo esclude ogni sorta di potere ispettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti degli Enti locali.
L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, in materia di regolamento degli uffici e del

personale del Ministero delle finanze, disponeva che «(...) il servizio ispettivo del dipartimento delle entrate svolge anche funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge in materia tributaria da parte degli enti locali, nonché, in via straordinaria e anche su richiesta del direttore centrale per la riscossione, funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui concessionari della riscossione (...)». Tale norma è stata abrogata dall'articolo 23, comma 1, lettera mm), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.
L'articolo 78, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali ha previsto che:

1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l'attività di consulenza e revisione delle procedure adottate.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita funzioni ispettive o di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione».
Proprio in virtù di tale intervento normativo, fra le competenze attribuite agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, non si rinviene più alcun potere di vigilanza o ispettivo nei confronti degli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

CIRIELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da quanto si evince da articoli di stampa pubblicati in data 3 marzo 2007, in data venerdì 2 marzo 2007 sembrerebbe che ignoti abbiano imbrattato la targa della Presidenza provinciale di Alleanza Nazionale di Salerno esposta all'esterno del palazzo di Via Roma n. 28;
secondo quanto affermato dal Presidente di Azione Giovani di Salerno, movimento giovanile di Alleanza Nazionale, la targa è stata imbrattata da "...una stella a cinque punte e dalla scritta "Ebrei"...";
secondo quanto dichiarato dal Presidente Provinciale di Azione Giovanile Antonio Iannone, e secondo quanto riportato dagli articoli allegati, "...non è la prima volta che l'organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale diventa destinataria di atti vandalici ed intimidatori: la mia stessa persona in data 14 settembre 2006 è stata oggetto di minaccia aggravata in seguito al ritrovamento, davanti all'ingresso della Presidenza provinciale del partito, di una scatola contenente la mia foto, quella del compianto militante missino Carlo Favella e un coltello...";
a conferma del fatto che le Presidenze di Azione Giovani e di Alleanza Nazionale in provincia di Salerno sono, con preoccupante costanza, oggetto di minacce e di atti vandalici vi è il dato che dall'ultimo episodio menzionato dal Presidente di Azione Giovanile di Salerno Antonio Iannone, verificatosi nel settembre dell'anno 2006, e l'episodio avvenuto in data venerdì 2 marzo 2007 sono passati soltanto sei mesi;
nello stesso breve arco di tempo si sono verificati altri due episodi simili, ad evidente matrice politica, oggetto di altre due interrogazioni del sottoscritto interrogante: la n. 4-00337 e la n. 4-02552; entrambi gli atti di sindacato ispettivo citati hanno ad oggetto minacce ed atti vandalici perpetrate nei confronti di esponenti di Alleanza Nazionale e di Azione Giovani della provincia di Salerno e verificatesi nelle città di Minori e Scafati -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, se corrispondenti al vero, se disponga di elementi informativi utili a fare piena luce sul fatto specifico e quali iniziative di propria competenza intenda

adottare affinché si possano prevenire e limitare, sempre con maggiore efficienza, simili episodi e minacce messe in atto da criminali desiderosi di tramutare il dibattito politico in mero scontro violento tra fazioni opposte, così come avveniva nel corso dei cosiddetti "anni di piombo".
(4-00683)

Risposta. - Da settembre 2006 differenti atti vandalici hanno colpito sedi di Alleanza Nazionale della provincia di Salerno, accompagnati da intimidazioni verso esponenti del medesimo partito:
il 14 settembre 2006, davanti alla porta d'ingresso della sede provinciale di Alleanza Nazionale di via Roma è stata rinvenuta una scatola di cartone con un piccolo coltello a serramanico e due fogli di carta sui quali erano riprodotte le foto del presidente provinciale di «Azione Giovani» e di Carlo Falvella, esponente del «Fronte della Gioventù», assassinato a Salerno, nel mese di luglio del 1972, dall'anarchico Giovanni Marini;
nella notte del 6 novembre 2006, ignoti hanno danneggiato le vetrine dell'esercizio commerciale «Bottega Verde» a Nocera Inferiore (Salerno), di proprietà di un consigliere comunale, eletto nella lista di Alleanza Nazionale;
il 7 febbraio 2007, al quotidiano «Il Salernitano» è giunta una telefonata da parte dell'esponente di un sedicente «Nucleo armato proletari antifascisti» (organizzazione della quale non si rinviene traccia alcuna in quella provincia), nel corso della quale sono state rivolte minacce al presidente del circolo «F. Cozzolino» di Alleanza Nazionale di Scafati (Salerno) e a un consigliere dello stesso Comune, eletto nella lista di Alleanza Nazionale;
il 2 marzo 2007 ignoti hanno imbrattato con un pennarello di colore nero la targa della presidenza provinciale di Alleanza Nazionale all'esterno della sede di via Roma, disegnando una stella a cinque punte e la scritta «Ebrei»;
da ultimo, nella notte del 9 aprile 2008 ignoti hanno danneggiato l'insegna del circolo «Carlo Falvella» di Alleanza Nazionale e disegnato sulla saracinesca, con vernice
spray di colore nero, una stella a sei punte.

Dopo tale atto vandalico è stata disposta la vigilanza generica radiocollegata alla sede del circolo, affidata a operatori del Commissariato di pubblica sicurezza e della compagnia Carabinieri di Nocera Inferiore. L'attività d'indagine svolta finora non ha avuto risultati positivi, anche perché atti intimidatori come quelli descritti non richiedono particolari capacità operative, né speciali impegni organizzativi da parte degli esecutori. Sono stati comunque potenziati i dispositivi di sicurezza e di vigilanza a protezione delle sedi dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali della provincia, con particolare riferimento a quelli già destinatari di atti criminosi, e si continua a mantenere elevato il livello di controllo del territorio anche per prevenire e scongiurare simili episodi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

FALLICA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
in data 29 ottobre 2003 (a.c. 2-00956) l'interrogante ha presentato una interpellanza avente per oggetto la pericolosità rappresentata dal windshear, fenomeno meteorologico particolarmente rilevante per l'aeroporto di Palermo Punta Raisi, oltre che per gli aeroporti di Reggio Calabria, Catania, Napoli, Roma, Genova, Milano Malpensa per citare solo quelli più interessati da questo pericoloso problema meteorologico;
a seguito dell'interpellanza presentata, ENAC, ENAV e GESAP, quale gestore dell'aeroporto di Punta Raisi, formavano un comitato di studio che provvedeva a formulare un piano strategico di azione dal quale Palermo Punta Raisi risultava,

tra gli aeroporti nazionali, quello più esposto a questo pericoloso fenomeno;
gli studi effettuati dal CNR e da rilevanti Enti stranieri indicavano Palermo Punta Raisi come l'aeroporto più idoneo sul quale concentrare gli sforzi economici e di studio a quel tempo frammentati inutilmente su vari aeroporti, ciò che portava Palermo Punta Raisi ad essere considerato polo di eccellenza internazionale per lo studio e la difesa da questo importante e pericoloso fenomeno meteorologico;
ENAV appaltava la realizzazione sull'aeroporto di Palermo Punta Raisi di un programma suddiviso in due fasi che avrebbe portato in breve tempo a dotare l'aeroporto di Palermo Punta Raisi di infrastrutture idonee per la rilevazione e la difesa dal Windshear a tutela dell'incolumità degli utilizzatori dell'aeroporto, già teatro nel passato di gravi incidenti, ed a contribuire quale polo di studio primitivo per l'installazione delle infrastrutture più idonee sugli altri aeroporti nazionali purtroppo interessati dal fenomeno;
elemento di non secondaria importanza della prima fase del programma era l'integrazione dei dati ricavati dall'utilizzazione di un radar meteorologico TWDR unitamente ad altri due sistemi di rilevazione cosiddetti LLWS e SODAR;
il radar meteorologico TDWR del quale era prevista l'installazione nel 2007 non è ancora stato installato;
l'intero programma nazionale di difesa degli aeroporti da questo fenomeno meteorologico risulta sospeso o peggio cancellato per la mancata rilevazione dei dati provenienti dal radar TWDR non ancora installato;
l'ANSV, Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, Ente posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio, ha rilevato la pericolosità del ritardo determinato dal programma windshear sollecitando ENAC ed ENAV a realizzare celermente il programma ad esclusivo interesse della sicurezza del volo;
ENAV non intende attuare la seconda fase nel quale è stato suddiviso il programma fino a quando non sarà ultimata la sua prima fase;
le risorse economiche previste per questo programma di sicurezza rischiano di essere perdute o dirottate su altri programmi di minore rilevanza per la sicurezza del volo -:
che cosa intendano fare ENAC, ENAV e GESAP per migliorare la sicurezza delle operazioni di volo sull'aeroporto di Palermo Punta Raisi, con particolare rilevanza al fenomeno di windshear che è stato già causa in passato di più di un incidente non soltanto sull'aeroporto di Punta Raisi.
(4-00832)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Il progetto «Palermo Wind Shear» prevede la realizzazione di un sistema integrato che utilizza diverse tecnologie di rilevazione e previsione del fenomeno
wind shear, in specifico i sistemi Automatic Weather Observation System Stazione automatica di rilevamento dati meteo (AWOS) esistente; Sounding Detection And Ranging - Sensore meteo rilevamento Wind Shear a ultrasuoni (SODAR/RASS) esistente e da rilocare Low Level Wind Shear Automatic System - Sistema di rilevamento del vento a bassa quota (LLWAS) esistente e da ottimizzare mediante installazione di tre stazioni anemometriche su altrettante piattaforme marine off shore; Terminal Doppler Weather Radar - Radar Meteo Doppler di Terminal (TDWR) da fornire ed installare.
La realizzazione del progetto in argomento non ha accusato eventi di carattere straordinario ad eccezione dell'installazione del sistema TDWR per il quale ad oggi non è stato ancora possibile acquisire la necessaria autorizzazione.
In particolare l'ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ha proceduto alla fornitura di tutti gli apparati e sistemi, alla rilocazione dell'esistente sistema SODAR/RASS, all'installazione del sistema di elaborazione

dati presso il centro Aeronautical Reporting Office - Ufficio Informazioni Aeronautiche e meteorologiche (ARO/TWR). La società ad ultimo fa sapere che è in corso di esecuzione l'ammodernamento del sistema LLWAS e che per novembre 2008 ne prevede l'ultimazione.
Quanto al Sistema Radar Meteo (TDWR), oggetto specifico dell'interrogazione parlamentare si fa presente come per l'installazione dello stesso, in conformità dei requisiti standard di ubicazione definiti dalla
Federal Aviation Organization - Ente Federale U.S.A per il Traffico Aereo (FAA) l'ENAV ha individuato un sito di proprietà della Marina militare italiana ricadente nell'Isola delle Femmine (Palermo).
In data 15 marzo 2006, a fronte del parere positivo espresso dalla Marina militare italiana, l'Agenzia del demanio ha concesso all'ENAV all'interno del suddetto sito un'area di mq 400 necessaria per l'installazione del radar in parola.
Successivamente, in data 12 maggio 2006, l'Ente nazionale di assistenza al volo ha inoltrato domanda di autorizzazione per l'avvio dei lavori presso il Comune di Isola delle Femmine. Tuttavia, in data 10 gennaio 2007 l'amministrazione comunale ha rigettato tale richiesta in quanto l'intervento non è stato giudicato compatibile con il vigente strumento urbanistico e con i vincoli dettati dalla disposizione di cui all'articolo 15 legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976 - fascia di rispetto costiera.
Pertanto, in data 19 luglio 2007 si è tenuto un incontro con i presidenti della Regione Sicilia e della provincia di Palermo e il sindaco del Comune di Isola delle Femmine, alla riunione hanno partecipato a supporto dell'azione ENAV,- anche l'Ente Nazionale della Aviazione Civile (ENAC) e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV).
In quella sede è stato richiesto ad ENAV di voler individuare eventuali siti alternativi a quello indicato dalla Marina militare italiana nonché di effettuare una ulteriore verifica circa l'emissione di campi elettromagnetici.
Con nota dell'agosto 2008 ENAV ha ribadito che Isola delle Femmine costituisce l'unica soluzione possibile e che non è emerso al riguardo nessun problema inerente al profilo delle radiazioni magnetiche.
Tuttavia, con nota del 10 settembre 2007, l'Amministrazione comunale di Isola delle Femmine ha ribadito la sua posizione confermando il parere sfavorevole all'installazione del radar meteo.
In questa fase si sottolinea come conseguentemente ENAC, con disposizione del 13 settembre 2007, abbia comunque dichiarato l'installazione in questione presso il sito prescelto, di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 696 del codice della Navigazione.
Ad ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 7 legge regionale n. 65/821 e dell'articolo 15 legge regionale 78 76, ENAV ha dato avvio all'
iter autorizzativo per l'installazione del radar sopra citato al fine di acquisire la prevista deroga tesa all'autorizzazione del progetto in variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Isola delle Femmine precedentemente menzionato. In coerenza di tale iniziativa ad aprile 2008 l'ANSV ha emesso la raccomandazione di sicurezza n. ANSV-I/SA/08 in merito alla installazione di cui si discute.
Con ulteriore nota del 30 aprile 2008 ENAV ha ribadito la richiesta formulata in proposito ed ha portato a conoscenza alle amministrazioni coinvolte l'emissione della raccomandazione di sicurezza sopra richiamata.
In particolar modo, al fine di superare l'impossibilità ad edificare nella fascia entro i 150 metri dalla battigia senza l'assenso del Comune, si segnala come sia stato presentato all'Assemblea regionale siciliana, un apposito disegno di legge al fine di modificare la procedura con la possibilità di concedere una deroga da parte dell'assessore regionale competente per la materia.
In data 6 agosto 2008 l'Assemblea della regione Sicilia ha infatti approvato un disegno di legge a titolo «Legge per la sicurezza del volo negli aeroporti siciliani» che nell'articolato prevede che «con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse deroghe

a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale n.78/76, per le opere di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti già in esercizio alla data di pubblicazione della presente legge, munite delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti».
Detta norma precisa che «qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica».
Per quanto detto, prevedendosi l'esito favorevole del descritto
iter, già da tempo ENAV ha provveduto a effettuare i coordinamenti e la pianificazione delle attività con la Società Selex-Si, al fine di contrarre al massimo i tempi di esecuzione e di salvaguardare por quanto possibile i finanziamenti del Programma operativo nazionale (PON-T).
Fermo quanto rappresentato, posto lo stretto coordinamento con ENAC Società di gestione dell'aeroporto Falcone e Borsellino (GESAP) ed ANSV, ENAV S.p.A. si è adoperata con ogni strumento a disposizione per pervenire all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'installazione del Radar non mancando di sottolineare ad ogni passaggio delle azioni intraprese la criticità e l'urgenza pertinente alla realizzazione del programma.
In via conclusiva e per completezza di valutazioni si evidenzia come i1 programma in questione sia stato diviso in due fasi. La prima è quella attualmente in corso di cui si è dato conto nel presente foglio; mentre la seconda è necessariamente subordinata al completamento della prima ed alla verifica delle prestazioni del sistema
wind shear nel suo complesso.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
Antonino Loddo, detenuto originario di Cagliari, affetto da epatite HCV, una grave patologia che comporta la paralisi progressiva degli arti ed è costretto a vivere su una sedia a rotelle, è stato ricoverato nel dicembre 2007, per l'ennesima volta all'ospedale "Sandro Pertini" di Roma a seguito dello sciopero della fame e della sete che ha attuato nel carcere di Rebibbia dov'è rinchiuso;
egli, anche in questi giorni, ha continuato a chiedere il trasferimento a Buoncammino per evitare alla madre di 75 anni, in chemioterapia orale quotidiana il lungo e stressante viaggio per visitare il figlio;
inoltre, Loddo è padre di un ragazzo trapiantato di midollo osseo e, anche per questa ragione, ha chiesto in diverse occasioni di essere trasferito a Cagliari. La richiesta di trasferimento, è all'attenzione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) che da alcune settimane ha ricevuto anche l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Cagliari. I Giudici infatti, nel rigettare la richiesta degli arresti domiciliari, hanno prospettato l'opportunità, viste le perizie mediche, di un trasferimento nel carcere di Buoncammino a Cagliari -:
per quali motivi Antonino Loddo non possa essere trasferito nel carcere Buoncammino a Cagliari.
(4-00072)

Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, si comunica che il detenuto Antonino Loddo è stato tratto in arresto il 30 gennaio 2007.

Il Loddo, proveniente dalla casa circondariale di Roma Rebibbia quale sede di assegnazione, è stato trasferito presso la casa circondariale di Cagliari per motivi di giustizia, per consentirgli di partecipare al processo di appello relativo alla sentenza emessa il 30 luglio 2007 dal tribunale di Cagliari, che lo ha condannato alla pena di anni 20 di reclusione per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fatto presente che il detenuto è affetto da una patologia degenerativa, nota come
«neuropatia Charcot Marle Tooth», allo stato priva di terapia specifica.
In considerazione delle sue condizioni di salute, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cagliari, con ordinanza n. 447/06 R.N.R. DDA - 3160/06 Ruolo generale del 27 aprile 2007, ha richiesto di disporre il trasferimento del Loddo presso
«un istituto penitenziario adeguato alle esigenze di vita dell'indagato».
Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pertanto, in data 4 maggio 2007 ne ha disposto l'assegnazione presso la casa circondariale nuovo complesso di Roma Rebibbia, istituto ove possono essere assicurate sia le necessarie cure specialistiche (neurologiche, psichiatriche, ortopediche-fisioterapiche) sia l'utilizzazione di adeguate strutture per il superamento delle barriere architettoniche.
Quanto alla possibilità che il Loddo venga definitivamente trasferito presso la casa circondariale di Cagliari o presso altro istituto della Sardegna, si fa presente che dall'ordinanza n. 300/07 M.C. - 447/06 DDA - 3160/06 GIP emessa il 22 ottobre 2007 dalla prima sezione penale del tribunale di Cagliari, con la quale è stata rigettata un'ulteriore istanza di concessione degli arresti domiciliari, si evince che il Loddo, quale capo di una associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, diresse tale attività criminosa anche dopo la comparsa della malattia degenerativa, mentre si trovava in regime di detenzione domiciliare, avvalendosi dell'aiuto dei componenti del suo nucleo familiare, residenti a Cagliari.
Alla luce di quanto evidenziato, appare chiaro che l'assegnazione del Loddo al carcere di Rebibbia nuovo complesso consente di conciliare una duplice esigenza: da un lato, quella di garantire al detenuto tutte le cure e l'assistenza necessarie (in Sardegna non vi è, infatti, un istituto idoneo all'adeguata gestione dei detenuti disabili) dall'altro, quella di evitare che lo stesso venga trasferito nel luogo di radicamento criminale, con conseguente riattivazione di quei collegamenti con l'esterno che gli hanno consentito di gestire i traffici di droga.
Si fa presente, inoltre, che l'Autorità giudiziaria procedente, nell'ordinanza menzionata, ha escluso la sussistenza dell'incompatibilità dello stato detentivo con le condizioni di salute del Loddo, in quanto il trattamento sanitario garantito al detenuto all'interno del carcere non è difforme da quello che costui potrebbe ricevere all'esterno.

Il Ministro della giustizia: Angelino Alfano.

GARAGNANI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
appare opportuno procedere alla revisione dei testi di storia in vigore presso le scuole primarie e secondarie, testi molto spesso superati dall'evoluzione della realtà storica, in palese contraddizione con la medesima e spesso caratterizzati da una visione ideologica faziosa e settaria dei principali eventi della storia umana;
l'interrogante non nasconde la difficoltà dell'argomento e la necessità di tutelare la libertà di ricerca e d'insegnamento dei docenti, e nel contempo di garantire la laicità dello Stato che non può imporre una verità ufficiale o, come purtroppo è accaduto nei regimi totalitari del XX secolo, servirsi della scuola per legittimare le, peggiori aberrazioni ed indottrinare le giovani generazioni;
d'altra parte lo Stato non può rimanere, indifferente di fronte a forme di indottrinamento ancora presenti nella

scuola che attraverso una parte ideologizzata del corpo docente avvalendosi di testi "di parte", presenta eventi significativi per la storia dell'umanità come il cristianesimo, le crociate, la riforma protestante e la controriforma cattolica, la rivoluzione francese, il Risorgimento, il fascismo, il comunismo ed in genere le vicende del XX secolo, secondo un'ottica di parte ancorata pur con modifiche marginali ad una visione vetero-marxista della società che spesso falsifica in modo fuorviante fatti realmente accaduti ed acclarati;
da qui la necessità nel rispetto dell'autonomia scolastica del ruolo di docenti e dirigenti di promuovere la revisione e l'aggiornamento dei libri di storia con la collaborazione di commissioni di esperti di diversa estrazione culturale al fine anche di avviare un dibattito proficuo che tenga conto del mutato quadro storico istituzionale del nostro Paese e del mondo intero nonché del venir meno delle contrapposizioni ideologiche che hanno caratterizzato il XX secolo -:
se - ferma restando l'autonomia scolastica - non intenda assumere iniziative volte a introdurre idonei criteri in sede di definizione delle indicazioni nazionali circa i programmi scolastici allo scopo di tenere adeguatamente conto degli elementi descritti in premessa;
se non intenda intraprendere azioni e iniziative capillari volte a promuovere, da un lato, l'autonoma capacità critica degli studenti e la loro capacità di riflessione anche in merito agli strumenti didattici (e, in caso affermativo, quali) e, dall'altro, una riflessione ampia e partecipata con i docenti in merito ai contenuti dei libri di testo più frequentemente adottati.
(4-00241)

Risposta. - Si risponde, alla interrogazione parlamentare in esame con la quale l'interrogante chiede l'intervento dell'amministrazione al fine di avviare procedure per una revisione dei contenuti dei libri di testo di storia della scuola primaria e secondaria, ritenuti, in numerosi casi, testimoni di una visione ideologica non obiettiva nella trattazione dei principali eventi della storia umana.
Si premette che l'adozione dei libri di testo rappresenta una delle fondamentali espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Tale adempimento rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.
In particolare, la scelta dei testi costituisce una espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia scolastica e avviene attraverso una delibera del collegio dei docenti dopo aver sentito il parere dei consigli di classe, quindi in piena collaborazione tra le componenti docenti, famiglie e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, studenti.
In relazione alla possibilità di avviare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, azioni volte a promuovere iniziative mirate a stimolare un'ampia riflessione dei docenti e la partecipazione attiva e consapevole degli studenti per la revisione dei contenuti di libri di testo di storia, anche con la collaborazione di esperti di diversa estrazione culturale, si rende noto che questo ministero a tal fine emana, ogni anno, apposite note circolari con lo scopo di delineare il quadro generale di riferimento, proponendo spunti e riflessioni per una valutazione consapevole dei testi stessi.
La nota circolare n. 9 del 15 gennaio 2008, conferma, infatti, «che nella fase preliminare delle adozioni, vengano previste modalità specifiche di valutazione dei contenuti dei testi proposti all'attenzione dei docenti, attraverso momenti collegiali di confronto, esame e valutazione, che vedano il coinvolgimento di genitori e, nella scuola secondaria superiore, anche di studenti».
Si ricorda altresì che la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999), ha abrogato la norma che consentiva al Ministero dell'istruzione di disporre, con provvedimento motivato e sentito il parere del Consiglio nazionale della Pubblica istruzione, il divieto di adozione dei libri di testo nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondessero alle prescrizioni didattiche o alle esigenze educative.


Di conseguenza il compito del ministero in materia di valutazione di contenuti dei libri di testo è attualmente circoscritto ad azioni di supporto alle istituzioni scolastiche, attraverso appositi atti di indirizzo, nel rispetto delle diverse componenti didattiche e di autonomia.
Pertanto, pur ritenendo condivisibile l'esigenza, diffusamente sentita, di un confronto fra opinioni, storie e culture e pur nella possibilità che il libro di testo di storia possa costituire un elemento di supporto orientativo per la formazione culturale dei giovani, è tuttavia opportuno considerare che il libro di testo è uno strumento, insieme a molti altri, a disposizione dei docenti, i quali, nella loro autonomia, possono servirsene liberamente, integrando o espungendo passaggi ove ritenuto necessario alla coerenza del percorso didattico progettato, alle finalità del piano dell'offerta formativa ed alle peculiari caratteristiche di ciascun gruppo classe.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Mariastella Gelmini.

GINEFRA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel marzo 2008, una società dello Utah, la "Energy Solutions Inc." di Salt Lake City, ha chiesto i permessi per importare negli Usa 20.000 tonnellate di rifiuti radioattivi dall'Italia;
la domanda è stata inoltrata alla United States Nuclear Regulatory Commission (altresì detta NRC), vale a dire la commissione governativa americana atta alla regolamentazione nucleare;
si tratterebbe di trasportare metalli contaminati, grafite, materia risultante da attività di asciugatura (come legno, carta e plastica), liquidi (come fluidi acquosi e a base organica) e resine a scambio ionico, trattate e non trattate, tra le quali resine speciali usate, ad esempio, nel trattamento di scarichi radioattivi;
il volume totale stimato del materiale da trasportare dovrebbe essere approssimativamente pari a 1.000.000 di piedi cubici, equivalenti a 28.316,84 metri cubi;
il trasporto dovrebbe avvenire via mare e i porti d'arrivo potrebbero essere New Orleans e Charleston (South Carolina), all'arrivo la "Energy Solutions Inc." provvederebbe a trasferire il materiale nucleare italiano nel suo impianto del Tennessee (ad Oak Ridge) per riprocessarlo e, ultimata questa attività di trasformazione, la società si propone di stoccare circa 1.600 tonnellate di scorie in un suo deposito specializzato che si trova nello Utah, presso Tooele County;
secondo la copia originale della richiesta presentata dalla "Energy Solutions Inc." alla NRC, vi sono due domande d'autorizzazione: una che concerne l'import, l'altra, invece, che riguarda l'esportazione in Italia sulla quale è scritto che nel nostro Paese verrebbero rispediti "i rifiuti radioattivi che non possono essere sistemati nello Utah";
secondo il suddetto documento si parla di una quantità che "approssimativamente" potrebbe raggiungere le "1.000 tonnellate di rifiuti contaminati radioattivamente" ed è importante precisare che il deposito dello Utah è autorizzato ad accogliere soltanto scorie a bassa radioattività;
sia per quanto riguarda l'import, che per ciò che concerne l'export, il referente italiano indicato dalla "Energy Solutions Inc." è la "Sogin" (Società Gestione Impianti Nucleari), una S.p.a. che per unico socio ha il Ministero dell'economia e delle finanze ed è stata incaricata dallo Stato di smantellare, in sicurezza, il patrimonio radioattivo italiano;
la "Energy Solutions Inc." specifica alla NRC anche da quali "fornitori" arriverà il materiale radioattivo: dalle quattro centrali atomiche di Trino (in Piemonte), Caorso (Emilia Romagna), Garigliano (Campania) e Latina (Lazio), e dagli impianti in via di smantellamento di Saluggia

e Bosco Marengo (entrambi in Piemonte), da quello di Casaccia (in provincia di Roma) e, infine, da quello di Trisaia, nel territorio di Rotondella (Matera);
prima di dare il suo fondamentale assenso all'import-export della "Energy Solutions Inc.", la NRC ha dovuto avviare una fase di "informazione e ascolto" della popolazione, la quale ha reagito mobilitandosi con cortei, picchettaggi, manifestazioni, petizioni, contestando sia l'importazione in sé, sia alcuni aspetti dell'operazione e mostrandosi contraria alla presenza delle suddette navi nei porti americani, al fatto che il materiale debba attraversare i confini del paese a bordo di tir o treni e, soprattutto, alla decisione che tale materiale radioattivo italiano sia stoccato in territorio americano;
nei giorni scorsi si è riunito il Northwest Intestate Low-Level Waste Compact (NWIC), un organo intergovernativo che, dal 1981, si occupa di rifiuti a bassa radioattività e tutela dei cittadini, all'ordine del giorno c'è la domanda della "Energy Solutions Inc." e il governatore dello Utah, Jon Huntsman, ha già dato mandato al suo rappresentante di bocciare la richiesta di stoccare nel suo territorio i rifiuti italiani, e stando al regolamento, se manca l'autorizzazione dello Stato che deve accogliere le scorie, nulla si può fare;
la "Energy Solutions Inc." insiste nella sua richiesta e i suoi funzionari hanno affermato che soltanto la NRC ha voce in capitolo quando si tratta di importazione di rifiuti e che si aspetta per il prossimo giugno la risposta se concedere o no il suo nulla osta;
essendo stati interrogati a tale proposito i vertici della "Sogin", in un primo momento l'azienda, attraverso i suoi portavoce, non ha confermato d'aver stipulato un accordo per l'export radioattivo con "Energy Solutions Inc.", successivamente, invece, la risposta è stata un no comment -:
quale atteggiamento intenda tenere il Ministro rispetto ad una tale situazione di cui non è stata data notizia, se non in maniera superficiale, alla popolazione italiana, e, soprattutto, cosa accadrà delle mille tonnellate di rifiuti nucleari che la società "Sogin" si impegna, secondo contratto, a riportare in Italia.
(4-00136)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame, concernente il trasporto di rifiuti radioattivi negli USA da parte della Società Sogin.
Al riguardo, sentita anche la citata società, si fa presente che la società Sogin S.p.A. ha avviato una trattativa per l'eventuale stipula di un contratto per il trasferimento a titolo definitivo di materiale radioattivo negli Stati Uniti, il cui rapido allontanamento determinerebbe un'accelerazione delle attività di smantellamento degli impianti nucleari italiani.
La trattativa segue il
memorandum of agreement siglato dalla società SOGIN S.p.A. ed Energy Solutions il 7 settembre 2007.
La validità del contratto è di cinque anni, rinnovabile nel pieno rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali; la bozza di contratto riguarda la fornitura di servizi di trasporto, trattamento e smaltimento definitivo negli Stati Uniti di materiali radioattivi provenienti dalle installazioni nucleari della società SOGIN S.p.A.
Nei primi due anni di validità del contratto è previsto l'invio negli Usa di circa 1.700 tonnellate di materiali; i materiali da inviare nei successivi anni di validità del contratto dipenderanno, invece, dall'andamento delle attività di smantellamento degli impianti.
In previsione della stipula del contratto, nel settembre 2007,
EnergySolutions ha avviato la procedura autorizzativa prevista dalla normativa Usa, richiedendo alla Nuclear Regulatory Commission (NRC) l'autorizzazione all'importazione dei materiali dall'Italia (la richiesta di autorizzazione riguarda l'importazione negli Usa di materiali radioattivi provenienti dagli otto siti della società SOGIN S.p.A., fino a una quantità complessiva di circa ventimila tonnellate), esclusi i materiali metallici destinati

al riciclo, per la cui importazione EnergySolutions è già autorizzata.
Nell'ambito di tale procedura, nell'ottobre 2007, il Dipartimento di Stato USA ha informato il Governo italiano della richiesta presentata da
EnergySolutions, con particolare riferimento alla «Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi».
Il Governo italiano ha espresso al Dipartimento di Stato Usa il proprio interesse nel perseguimento della soluzione del trasferimento del materiale.
Nel novembre 2007, la società SOGIN S.p.A. ha informato il Ministero dello sviluppo economico della trattativa con
EnergySolutions, evidenziando che l'accordo permetterebbe di accelerare le attività di decommissioning degli impianti.
La procedura autorizzativa prevista dalla normativa Usa prevede la richiesta congiunta di licenze import/export alla Nrc per far fronte all'eventualità, peraltro, ritenuta improbabile da EnergySolutions, di dover restituire alla società SOGIN S.p.A. materiali non conformi alle prescrizioni di licenza.
Nella richiesta di autorizzazione EnergySolutions ha indicato una stima conservativa di circa mille tonnellate di tali materiali.
La licenza di riesportazione in Italia si riferisce cautelativamente ai soli materiali radioattivi trovati non conformi ai criteri di accettazione dei rifiuti per lo smaltimento definitivo nel deposito di Clive, Utah.
Il rischio di non conformità all'accettazione delle quantità di materiali radioattivi, fino ad un massimo di 1.000 tonnellate, riguarda il 5 per cento delle 20.000 tonnellate totali, e sarebbe gestito nell'ambito del contratto tra SOGIN e EnergySolutions Inc., anche se come fattore di accadimento remoto e per quantità basse.
Infatti, per evitare un tale improbabile evento sono previste operazioni di controllo congiunto da parte delle due società dei materiali radioattivi prima della spedizione negli Usa, escludendo i materiali non conformi all'impianto di trattamento di destinazione.
Per gli ipotetici casi di rinvenimento di materiali non conformi dopo il trasferimento in Usa Energy Solutions Inc. si impegnerà a trovare una soluzione alternativa a quanto previsto dagli accordi. Qualora non fosse possibile individuare tale soluzione alternativa, EnergySolutions Inc. provvederà a restituire alla SOGIN i materiali non conformi impegnandosi a sostenere tutte le spese connesse con il rientro in Italia.
Resta inteso che qualsiasi materiale radioattivo ritornato in Italia in tali condizioni continuerebbe ad essere gestito in sicurezza dalla SOGIN fino al conferimento ad altro deposito idoneo; inoltre, per gli aspetti economici, l'iniziativa dovrà essere adeguatamente motivata, nonché eventualmente sostenuta nell'ambito delle responsabilità della SOGIN.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Nicola Cosentino.

GRIMOLDI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
sette luoghi della penisola riuniti in un itinerario storico/turistico denominato "Italia Longobardorum, centri di potere e di culto" sono stati proposti all'Unesco per il loro inserimento nella lista dei Patrimoni mondiali dell'umanità;
tra i predetti "sette comuni" non sono stati inseriti il comune di Pavia che fu capitale del regno longobardo per più di 200 anni dal 572 al 774, e quello di Monza dove la regina Teodolinda fondò il duomo e diede origine al suo famoso Tesoro, con preziose donazioni, tra cui la Corona Ferrea;
la candidatura della "pattuglia longobarda" da cui Pavia e Monza sono state escluse, nasce dal lungo e sistematico lavoro svolto dal Comitato istituzionale "Cividale per l'Unesco" che ha presentato, nella primavera del 2006, un progetto ad hoc anche alla Borsa italiana del turismo di Milano. Oltre ai due capofila, il progetto

pare prevedesse la presenza di località venete, friulane e lombarde tra cui Monza e Pavia;
nel 2004 la giunta comunale avrebbe avanzato la candidatura della città di Pavia, come sito simbolo della presenza longobarda in Lombardia, ma l'Unesco avrebbe preferito prediligere la monumentalità piuttosto che l'importanza storica;
nella città di Pavia rimangono soprattutto cripte risalenti all'epoca longobarda, poco vistose ed eclatanti ma sicuramente molto importanti;
i Longobardi hanno fatto della lombardia, che non a caso deve proprio a loro in suo nome, il cuore del regno, fissandone la capitale a Pavia e lasciando significative testimonianze artistiche nella stessa Pavia (cripta di Sant'Eusebio) e a Monza (dove si conservano la corona ferrea e altri capolavori di oreficeria longobarda);
Monza ha radici molto antiche: il territorio fu abitato da popolazioni celtiche, ma divenne un vero nucleo con i romani e prese il nome di Modicia. Con i Longobardi acquistò importanza e potere, tanto che venne scelta dalla regina Teodolinda come sua residenza e vi fece costruire un palatium e la Basilica di San Giovanni Battista. Riuscì a mantenere la sua importanza anche sotto i Franchi e nel periodo di Berengario. Poi passò sotto il controllo di Milano seguendone tutte le vicissitudini. Nel 1324 venne assorbita dai Visconti che l'anno seguente tengono un castello. Nel 1499 è concessa in feudo ai Belgioioso, cui seguiranno i De Leyva e i Durini fino al 1797. La basilica di San Giovanni Battista (Duomo), è sicuramente il monumento più importante della città, voluta dalla regina Teodolinda nel VII sec. La basilica si presenta con una imponente facciata in marmo a fasce orizzontali bianche e verdi ed un grande rosone centrale, progettata da Matteo da Campione nel 1396, il quale apportò altre modifiche alla struttura. Il campanile alto 80 metri venne costruito nel 1606 da Ercole Turati. L'interno, a croce latina e tre navate, è ricco di affreschi e tele che documentano le stagioni della pittura lombarda fra gotico e rococò. Numerose sono le testimonianze a sua storia, come il prezioso paliotto d'altare, sbalzato su una lastra d'argento dorato, la cantoria in marmo nella navata centrale, attribuita a Matteo da Campione, la Cappella detta della Regina Teodelinda, ornata da pregevoli affreschi degli Zavattari (1444), dove è conservata la leggendaria Corona Ferrea;
dal Duomo si accede anche al Museo dove è custodito il famoso tesoro, la raccolta più ricca di cimeli d'arte barbarica tra il IV e IX secolo, tra cui il Dittico di Stilicone, 16 ampolline di stagno provenienti dalla Terra Santa, la Croce di Adaloaldo, l'Evangelario di Teodelinda, la Chioccia con i pulcini, il Reliquario del dente di San Giovanni, oltre ad altri preziosi oggetti di epoche successive, come il Calice di Gian Galeazzo Visconti, gli arazzi Millefleures e l'antica collezione di argenterie lombarde dei secoli XVI-XIX;
su sette luoghi inseriti nell'itinerario longobardo, ben quattro appartengono alla "Langobardia minor", costituita da ducati centro meridionali di Spoleto e Benevento -:
in base a quali criteri le città di Monza e Pavia sono state escluse dal progetto promosso dal Comitato istituzionale "Cividale per l'Unesco";
se, al di là delle possibili incomprensioni verificatesi tra la macchina burocratica locale e i tecnici del ministero che hanno seguito l'iter introdotto dal predetto Comitato, non ritenga doveroso adoperarsi affinché la città di Pavia, capitale per oltre due secoli del regno longobardo, e la città di Monza, scelta dalla regina Teodolinda come sua residenza, vengano introdotte nell'elenco dei luoghi significativi della civiltà longobarda che il ministero per i beni culturali ha presentato all'Unesco.
(4-00303)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si ritiene opportuno, in via preliminare, sottolineare che per l'individuazione dei beni da proporre

per le candidature United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) il Ministero per i beni e le attività culturali è tenuto a seguire i criteri e le procedure indicate dall'UNESCO.
In proposito è utile ricordare che la lista dei siti Patrimonio dell'umanità comprende esclusivamente le tipologie di beni, elencate all'articolo 1 della
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e naturale dell'UNESCO.
Tale elenco prevede esclusivamente
beni immobili, pertanto non sono ammesse candidature che facciano riferimento unicamente a fatti storici o che comprendano beni mobili.
Gli aspetti relativi all'importanza storica delle due città, Pavia e Monza, nonché la presenza di manufatti di rilevanza notevole, quale è senza dubbio la Corona ferrea, non possono essere considerati pertinenti ai fini delle proposte di iscrizione nella lista del patrimonio mondiale.
Per quanto riguarda le candidature relative al patrimonio archeologico e monumentale, si rende necessario selezionare edifici di grande evidenza e che rivestano il carattere dell'eccezionalità od esemplarità.
Poiché si devono presentare beni da inserire in una lista di eccellenze mondiali, è necessario segnalare esclusivamente edifici ben tutelati e in ottimo stato di conservazione.
Infine, nel momento in cui si propone un bene da inserire nella lista, risulta una
conditio sine qua non che debba essere garantita la sua fruibilità.
Questi sono i criteri indicati dall'UNESCO, ai quali è necessario attenersi scrupolosamente nella predisposizione delle candidature italiane.
Con riferimento alle due città escluse dalla candidatura si ritiene di dover precisare quanto segue.
MONZA
Certamente Monza ha svolto un ruolo significativo in età longobarda, ma, come sopra precisato, non basta l'importanza storica per richiedere l'inserimento nella Lista UNESCO, occorre anche l'evidenza monumentale.
Paolo Diacono porta testimonianza nell'
Historia Langobardorum del Palatium costruito a Monza da Teodolinda - uno dei primi edifici fatti eseguire direttamente dai Longobardi, che, era annesso alla Chiesa di San Giovanni Battista; oggi, comunque, non rimane alcuna evidenza monumentale di quella fase storica.
La basilica voluta da Teodolinda - che, seppure con trasformazioni successive, sopravvisse come cappella palatina fino al 1300 - fu abbattuta per una integrale ricostruzione del tempio nello stesso secolo, così come ricordato anche nel testo dell'interrogazione.
Essa si trovava appunto dove sorge l'attuale duomo, nel quale si conserva la Corona ferrea, probabile insegna regale ostrogota che entrò a far parte del tesoro dei Longobardi.
Come già sottolineato in premessa, trattandosi di manufatto mobile, essa non può essere considerata per l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
PAVIA
La fase longobarda della città che fu capitale del regno è stata cancellata a più riprese: oggi rimangono evidenze rarefatte di alcuni episodi architettonici e testimonianze erratiche, scarsamente ricomponibili in un quadro di insieme.
Per quanto concerne la chiesa di Santa Maria delle Cacce, della fase longobarda rimangono: una esigua porzione del muro perimetrale nord e la cripta triabsidata; l'edificio è però chiuso ed in stato di abbandono da almeno venti anni (se non di più); inoltre si trova in uno stato di conservazione pessimo.
La chiesa longobarda di S. Maria in Pertica è testimoniata solo da alcuni schizzi di Leonardo.
La superstite cripta di S. Eusebio mostra indubbiamente alcune sia pure esigue parti più antiche (capitelli e brandelli di muratura) nella compagine pervenuta, attribuibile all'XI secolo, che non danno però possibilità di ricostruire la facies originaria.
Anche tale struttura è normalmente chiusa al pubblico.


La tomba dipinta della badessa Ariperga, scoperta nel 1996 sotto il pavimento della sala di lettura della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Pavia, non rappresenta un'evidenza sufficiente a giustificare l'inserimento di Pavia nella candidatura. Analogo discorso per i manufatti mobili conservati nel museo di Pavia che, come ricordato, non sono inseribili nella lista del patrimonio mondiale.
Si sottolinea infine che, nonostante per i motivi oggettivi sopra riferiti non sia stato possibile inserire Monza e Pavia nel sito
Italia Langobardorum. Centri di potere e di culto (568-774 d.C.) nel piano di gestione del sito proposto per l'iscrizione nella lista, sono comunque previste azioni di rete che coinvolgeranno anche i siti longobardi esclusi dalla candidatura;
infatti, nella consapevolezza della rilevanza storica delle due città, le stesse, già da tempo, sono state inserite nel relativo piano di gestione.
In quest'ottica, tra l'altro, nel piano della sensibilizzazione è inserita un'azione, già in corso, denominata Expo scuola, in cui è presente anche Pavia ed entro breve saranno avviate anche altre azioni di valorizzazione, finanziate dalla regione Lombardia, che contribuiranno a mettere in evidenza il ruolo storico svolto da entrambe le città.
Per completezza di esposizione mi sembra doveroso segnalare all'Onorevole Interrogante che, a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario responsabile dell'ufficio UNESCO del Ministero per i beni e le attività culturali, sono stati presi accordi con l'amministrazione Comunale della città di Pavia, che si è resa disponibile a svolgere un ruolo di coordinamento per la candidatura, in verità molto complessa, come quella della via Francigena, nell'elenco della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO delle chiese romaniche di Pavia.
Le posso assicurare che il ministero conferma un forte interesse per l'ipotesi di candidatura della via Francigena, in quanto tale proposta presenta aspetti di grande interesse per le permanenze che ancora oggi possono testimoniarne il valore culturale, ma anche l'alto significato immateriale che l'arricchisce.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Sandro Bondi.

GRIMOLDI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 14 febbraio 2006, con una petizione sottoscritta da 1.303 residenti, i cittadini del quarto municipio monzese, corrispondente a San Fruttuoso, per meglio fronteggiare l'emergente microcriminalità locale hanno chiesto - con una petizione diretta al Sindaco di Monza ed al Prefetto di Milano - di procedere al rafforzamento delle attività di presidio territoriale da parte delle forze dell'ordine, in particolare attivando i cosiddetti poliziotti e carabinieri di quartiere;
il 5 giugno 2006, la Prefettura ha risposto positivamente all'istanza, senza tuttavia precisare la data di avvio del servizio richiesto;
si è successivamente appreso da fonti ufficiose che si prevedeva di attivare i poliziotti e carabinieri di quartiere a San Fruttuoso al principio del 2007, senza che a queste indiscrezioni seguissero tuttavia i fatti;
il 12 marzo 2007, una nuova lettera-appello è stata conseguentemente inoltrata al Sottosegretario all'interno allora in carica Marco Minniti ed, in copia, al Sindaco di Monza ed al Prefetto di Milano, sempre per chiedere l'invio di poliziotti e carabinieri di quartiere a San Fruttuoso, tuttora senza risposta;
San Fruttuoso continua ad essere interessato da episodi di criminalità, e lungo viale Lombardia dalla presenza di malavita organizzata finalizzata allo sfruttamento della prostituzione -:
quali siano gli intendimenti del Governo in merito all'istanza rappresentata dai cittadini del Municipio monzese di San Fruttuoso.
(4-00326)

Risposta. - Nel 2006 il comitato San Fruttuoso di Monza - per fronteggiare le esigenze di sicurezza e vivibilità dell'area, fisicamente separata dal territorio cittadino, esposta a frequenti episodi di criminalità diffusa - ha chiesto alla prefettura di attivare il servizio di poliziotto/carabiniere di quartiere. All'istanza è seguita una nota della Prefettura con quale si è reso noto che il piano di attuazione di tale servizio - già operativo, con tre pattuglie, nel territorio di Monza dal 2004 - includeva l'attivazione in altre due aree cittadine, fra cui il quartiere di San Fruttuoso.
Attualmente, con il piano di assegnazione di 147 unità del poliziotto di quartiere per l'anno 2008, è stato previsto l'invio di 2 nuovi operatori al commissariato di Pubblica sicurezza di Monza, in aggiunta ai 9 già addetti al servizio, per la copertura di una nuova area del territorio comunale. In base alle valutazioni effettuate dai responsabili locali delle forze di polizia, essa potrà essere individuata in tale quartiere. Entro il 2008 è prevista, altresì, l'attivazione a San Fruttuoso del servizio del «carabiniere di quartiere».
Inoltre, come riferito dal Prefetto di Milano, in sede di riunione di coordinamento delle forze di polizia del 13 marzo 2007 è stata anche disposta l'intensificazione dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio. Tale misura, alla luce di un decremento del numero complessivo dei delitti perpetrati nel primo semestre del 2008 (19) rispetto a quelli relativi all'analogo periodo del 2007 (30), sembra aver già contribuito al miglioramento della situazione della sicurezza pubblica nel territorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

HOLZMANN. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la provincia autonoma di Bolzano, con delibera dell'11 agosto 2006, ha previsto l'istituzione di un servizio di informazioni telefoniche cosiddetti call center finalizzato ad una campagna informativa definita "Missione Aria pulita";
vi è esplicita previsione che il servizio debba essere svolto da operatori che conoscano le lingue ufficiali (italiano e tedesco) e il dialetto locale, ossia un idioma tedesco molto particolare che si caratterizza per la specificità territoriale che varia a seconda delle valli in cui esso viene parlato;
la non comprensione del dialetto locale da parte del personale del call center produce la risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione appaltante;
dalla vicenda è facilmente desumibile che i futuri operatori del call center potranno essere soltanto cittadini di lingua tedesca che comprendono il dialetto locale, creando una evidente ingiustizia agli aspiranti lavoratori italiani;
l'articolo 99 dello statuto di autonomia parifica la lingua tedesca a quella italiana;
a quanto risulta all'interrogante, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato ad impugnare la delibera della Provincia autonoma di Bolzano davanti al TAR, ai sensi dell'articolo 32-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 -:
se l'Avvocatura dello Stato abbia provveduto ad impugnare la delibera della Provincia autonoma di Bolzano dell'11 agosto 2006.
(4-00617)

Risposta. - In riferimento all'atto parlamentare di sindacato ispettivo in esame con il quale viene chiesto se l'Avvocatura dello Stato, in seguito al mandato conferito dalla Presidenza del Consiglio, avesse adempiuto al compito di impugnare la delibera della provincia di Bolzano dell'11 agosto 2006 relativa all'istituzione di un servizio di call center in cui era richiesta la conoscenza, oltre che della lingua tedesca anche del dialetto locale, si rappresenta quanto segue.
La suddetta Avvocatura ha debitamente adempiuto al mandato conferito e in data 9 maggio 2007 con sentenza n. 252 il competente Tribunale regionale di giustizia amministrativa

ha emesso la decisione che accoglie il ricorso.
Per completezza di informazione si porta a conoscenza che analogo ricorso è stato promosso dalla Presidenza del Consiglio avverso la delibera della provincia di Bolzano del 6 giugno 2006 per l'affidamento di un servizio di
call center per il trasporto pubblico di linea, che conteneva la stessa richiesta della conoscenza del dialetto locale.
Nella stessa data del 9 maggio 2007 con sentenza n. 254 il medesimo tribunale ha accolto il ricorso.

Il Ministro per i rapporti con le regioni: Raffaele Fitto.

HOLZMANN. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
Bolzano è sede, da sempre, del Comando Truppe Alpine ed è la città più titolata ad ospitare l'adunata nazionale degli Alpini;
da cinquant'anni non vi si svolge un'adunata nazionale, per la strisciante ostilità posta in essere da una parte del mondo politico locale;
la popolazione, soprattutto quella di lingua italiana, ma anche parte di quella di lingua tedesca, vorrebbe finalmente porre fine a questo ostracismo assolutamente ingiustificato;
il Sindaco di Bolzano ha perorato la candidatura della sua città per ospitare l'adunata nazionale degli Alpini nel 2009 ed il Vicesindaco, di lingua tedesca, ha sostanzialmente avallato tale proposta;
sono state avanzate perplessità, invece, da parte della Giunta Provinciale, per la contemporaneità delle celebrazioni del bicentenario delle battaglie di Andreas Hofer -:
se il Governo intende farsi parte attiva per consentire il regolare svolgimento dell'Adunata Nazionale degli Alpini, posto che non sussistono più ostacoli sul piano politico e della sicurezza, sollecitando le autorità competenti e l'ANA, affinché si possa superare, finalmente, l'ingiustificata resistenza del passato.
(4-00624)

Risposta. - Il Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione nazionale Alpini (ANA), nella seduta del 27 ottobre 2007, ha deciso che l'adunata nazionale del 2009 si terrà a Latina.
A suo tempo, sia l'ANA altoatesina che l'amministrazione comunale di Bolzano avevano avanzato la candidatura della città per ospitare la manifestazione, ma i partiti locali di lingua tedesca avevano espresso parere negativo, in quanto per il 2009 nel capoluogo altoatesino sono in programma diverse iniziative per ricordare l'anniversario dei 200 anni delle battaglie per l'indipendenza del Tirolo.
Tuttavia, il Presidente della Giunta provinciale, che aveva espresso la sua contrarietà all'adunata da tenersi nel 2009 per i motivi sopra esposti, ha manifestato ampia disponibilità, a favorire la candidatura di Bolzano, a partire dal 2010.
Si può, quindi, affermare che, per il futuro, non dovrebbero sussistere più resistenze di carattere politico a livello locale tali da impedire un'adunata nazionale degli alpini nella città altoatesina.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.

HOLZMANN. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il Monumento alla Vittoria di Bolzano è in fase di restauro;
si tratta di un pregevole monumento progettato dall'architetto Marcello Piacentini che include opere d'arte di Arturo Dazzi, Libero Andreotti e Cadorin Vvildt;
attualmente una prima fase di lavori sta per essere ultimata ma necessitano ulteriori stanziamenti per un restauro definitivo -:
se il ministero intenda intervenire garantendo i fondi per il restauro dell'opera

e quali siano i tempi previsti per la definitiva consegna dell'opera alla città.
(4-00664)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame concernente il restauro del monumento alla Vittoria di Bolzano, si porta a conoscenza l'interrogante, che con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, è stato approvato il programma triennale 2004-2006 degli interventi da realizzarsi con gli introiti derivanti dal gioco del Lotto.
Tra gli interventi figura anche quello denominato: «Bolzano. Monumento alla Vittoria - restauro», per l'importo di euro 2.404.917,91.
In data rispettivamente 17 gennaio e 22 gennaio 2008 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, stazione appaltante dell'intervento di che trattasi, ha avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori, tramite procedura aperta, per i lavori edili e quelli di impiantistica e procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per i lavori di restauro.
Effettuata la verifica documentale dei requisiti previsti, le lavorazioni che afferiscono al restauro sono state affidate all'impresa aggiudicataria tramite stipulazione, avvenuta in data 8 agosto 2008, del relativo contratto d'appalto.
Per gli altri interventi (lavori edili e di impiantistica) è in fase di sottoscrizione il relativo atto negoziale.
Il termine previsto per la completa conclusione dei lavori, relativi al restauro del monumento ed alle opere impiantistiche, necessarie alla sua conservazione, è stabilito rispettivamente in 350 giorni naturali e consecutivi per quelli relativi all'impiantistica ed in 283 giorni per le opere di restauro, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Sandro Bondi.

HOLZMANN. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la trasmissione Mi manda Rai 3, nella puntata del 12 maggio 2007, ha trattato il caso di un cittadino meranese, disabile, che ha ottenuto in comodato, dalla locale ASL, uno scooter elettrico le cui misure sono incompatibili con quanto previsto nel codice della strada;
in detta trasmissione è emerso che, anche in altre province d'Italia, le ASL concedono in locazione o in comodato gratuito i medesimi veicoli a trazione elettrica, che possono raggiungere una velocità di 15 chilometri l'ora e che sono indispensabili per garantire un minimo di mobilità a soggetti non deambulanti;
i predetti scooter, attualmente, pare possano circolare solo su spazi privati, e la Polizia municipale contesta spesso il fatto che la circolazione sui marciapiedi è problematica in quanto esistono anche numerose barriere architettoniche, e l'ingombro e la velocità del mezzo potrebbero causare pericolo per i pedoni -:
se il Ministro competente non ritenga di proporre modifiche normative al codice della strada, omologando il mezzo e riconoscendolo, come previsto dalla normativa europea, come "ciclomotore leggero" o includendolo nella categoria "veicoli atipici".
(4-00813)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Le carrozzine per uso degli invalidi aventi caratteristiche costruttive nei limiti definiti dall'articolo 196, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 non rientrano, a norma dell'articolo 46 del codice della Strada, nella definizione di veicolo e possono circolare, pur se asservite da un motore, anche sulle parti della strada riservate ai pedoni (marciapiedi, aree riservate eccetera).
I limiti imposti dal richiamato articolo 196, del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 riguardano le dimensioni, la massa, la potenza del motore e la velocità.
Già nel passato, su segnalazione di alcune associazioni di persone diversamente abili, è stata affrontata la questione relativa

all'adeguamento delle caratteristiche costruttive di dette macchine.
In tali occasioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ritenuto opportuno autorizzare macchine per uso invalidi e dotate di motore con velocità e massa in ordine di marcia di molto superiori a quelle ad oggi previste in quanto, nel caso di circolazione nelle aree pedonali o sui marciapiedi, le velocità relativamente elevate (in alcuni casi circa 18 km/h) associate anche ad una maggiore massa in ordine di marcia (circa 200 kg oltre il conducente) avrebbero influito negativamente sulla salvaguardia della sicurezza della circolazione degli altri utenti della strada quali i pedoni, in particolare, anziani e bambini.
Viste le maggiori prestazioni richieste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha valutato la possibilità di far rientrare le macchine per uso invalidi eventualmente nella classificazione dei veicoli, ferma restando la possibilità per le persone diversamente abili di avvalersi di veicoli a tre o quattro ruote, classificati nella categoria dei ciclomotori, eventualmente con comandi adattati alle particolari esigenze ma con l'inibizione della circolazione su aree pedonali e con l'obbligo di rispettare le modalità ed i vincoli tipici della circolazione dei veicoli su strada.
Al fine di contemperare l'esigenza di mobilità dei soggetti diversamente abili anche nelle aree riservate ai pedoni con le istanze di sicurezza per la circolazione degli altri utenti «deboli» della strada, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attivato un tavolo tecnico coinvolgendo tutti i soggetti interessati (Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, costruttori, associazioni di categoria).
Sulla base delle risultanze dei lavori del citato tavolo tecnico è stato predisposto, in applicazione dell'articolo 196, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada), uno schema di decreto al fine di stabilire, per le carrozzine ad uso degli invalidi, caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate attualmente ai sensi del comma 1, del citato articolo.
Nel predisporre tale decreto è stata effettuata una preventiva indagine conoscitiva sulle caratteristiche costruttive delle carrozzine per disabili in commercio coinvolgendo anche i costruttori e i distributori delle carrozzine stesse.
Nella definizione dei nuovi parametri si è, altresì, tenuto conto dei limiti dimensionali stabiliti dagli standard europei (EN 12184).
L'unico parametro che non è stato oggetto di modifica è stato il valore limite della velocità delle macchine in argomento (confermato in 6 km/h) in quanto ritenuto in linea con le disposizioni comunitarie. Tale valore è il limite al di sotto del quale i veicoli sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2002/24/CE concernente l'omologazione dei veicoli a 2 e 3. Inoltre, lo stesso limite è quello che convenzionalmente individua le prestazioni di un pedone. Non è apparso, peraltro, opportuno superare detto limite di velocità massima per le macchine di cui trattasi considerato che le stesse sono autorizzate a circolare su aree pedonali.
In data 28 dicembre 2007 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha notificato lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi del decreto legislativo n. 427 del 2000 di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.
Successivamente, la Commissione ha emesso parere circostanziato e ha formulato osservazioni sul progetto di decreto ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9.2 e 8.2 della direttiva 98/34/CE.
La Commissione ha evidenziato che le carrozzine per disabili rientrano tra i dispositivi medici e come tali non possono essere regolate da norme nazionali che ne stabiliscano particolari soluzioni tecniche.
Dal parere della Commissione è emersa l'impossibilità di ridefinire le caratteristiche costruttive delle carrozzine per uso di invalidi così come previsto dallo schema di decreto e la necessità di individuare strumenti alternativi per regolamentarne la circolazione sulle aree pedonali.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pertanto in programma la prossima riconvocazione del tavolo tecnico

che ha contribuito alla stesura del citato schema di decreto per identificare la soluzione alle osservazioni espresse dalla Commissione europea.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

HOLZMANN. - Al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che:
con la legge finanziaria per il 2008 si è stabilito che gli enti pubblici dovranno dismettere le loro partecipazioni nelle società per la produzione di beni, ma potranno conservare quelle delle società per la produzione di servizi;
tra le società produttrici di beni, possiamo sicuramente includere il settore idroelettrico per quanto attiene la produzione di energia, mentre la distribuzione di energia elettrica può essere considerata un servizio;
la Provincia autonoma di Bolzano ha da tempo costituito una società di capitali, la SEL, della quale detiene la maggioranza del pacchetto azionario, con lo scopo di concorrere alla gara (da essa stessa bandita) per il rilascio delle concessioni di sfruttamento delle grandi derivazioni idroelettriche;
vi sono numerose altre società di capitali, delle quali la Provincia detiene quote significative: Brennercom, Autostrada del Brennero SpA, Terme di Merano, Azienda agricola di Laimburg, Alto Adige Marketing, Azienda forestale, Air Alps, Aeroporto Bolzano Dolomiti, Aeroporto Catullo di Verona, Società Trasporti Atesini, Soc. Sadobre -:
se - dagli atti depositati presso il competente ministero - risulti per quali motivi non sia stata impugnata dinnanzi alla Corte costituzionale la legge finanziaria provinciale approvata il 13 dicembre 2007, in occasione del bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano, nelle parti in cui ha previsto una deroga, a proprio favore, per le società che producono beni "d'interesse generale".
(4-00826)

Risposta. - In riferimento all'atto parlamentare di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
L'articolo 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2007 prevede che le Amministrazioni, ivi inclusa la provincia, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società che non producano beni o servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
Tale disposizione appare in linea con la normativa statale vigente. Il decreto-legge n. 223 del 2006 cosiddetto decreto Bersani, convertito in legge n. 248 del 2006, all'articolo 13, nel prevedere che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti, ha escluso espressamente i servizi pubblici locali. La stessa legge finanziaria per il 2008, n. 244 del 2007 all'articolo 3, comma 27, dispone espressamente che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
È tuttavia sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.


La norma in esame, quindi, inserendosi nella disciplina provinciale dei servizi pubblici locali e prevedendo la deroga con riferimento all'interesse generale, è compatibile ed in linea con la normativa statale vigente. A tale conclusione si è giunti su conforme parere dei ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, competenti per materia.
Alla luce di quanto sopra il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 febbraio 2008 ha deliberato la non impugnativa della legge provinciale Bolzano n. 14 del 2007.

Il Ministro per i rapporti con le regioni: Raffaele Fitto.

LABOCCETTA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che -:
in Piazza della Croce Rossa, a Roma, al secondo piano del palazzone umbertino trovano posto gli uffici del Ministro dei Trasporti e la direzione generale delle Ferrovie dello Stato, in particolare gli uffici dell'amministratore delegato, Mauro Moretti. Li divide una porta, che taglia in due un corridoio, ma il colpo d'occhio è notevole. Stucchi, porte con vetri artistici, parquet, ambienti curati per l'ex sindacalista Cgil Moretti; stile spartano, scarno, nessun comfort per il ministro;
sempre al secondo piano, proprio di fronte alla stanza 121, quella occupata dall'amministratore delegato Mauro Moretti, c'è il bagno riservato alla direzione. Fa invidia alle toilette di Montecitorio, pulitissimo e lustratissimo. Dietro la porta c'è un cartello incorniciato, si chiama: "Scheda riassuntiva delle prestazioni pulizia bagni". Un vero e proprio vademecum per la pulizia della bathroom dell'ingegnere Moretti. Nella scheda della Serfer (servizi ferroviari e rotabili) vengono minuziosamente elencate le operazioni di pulizia, suddivise in giornaliere, settimanali e trimestrali. Così si scopre che ogni giorno si compie la "pulizia e disinfestazione, il lavaggio dei pavimenti, lo svuotamento e sostituzione dei sacchetti, la pulizia degli specchi". Le operazioni vanno fatte più volte e ad ogni passaggio l'addetto firma per esteso la scheda posta dietro la porta e che dà per avvenuto l'intervento. Inoltre, ogni giorno è previsto il "ripasso pomeridiano per soluzione di eventuali problematiche". Mentre è scadenzato anche il "lavaggio a fondo";
inutile sottolineare che i risultati di questo scrupoloso sistema sono eccellenti. L'ingegner Moretti e i suoi stretti collaboratori possono andare in bagni pulitissimi. Chi è abituato a viaggiare sui treni italiani e conosce le condizioni dei servizi igienici, anche quelli dei costosissimi Eurostar, si accontenterebbe di un decimo della cura riservata alla toilette dell'amministratore delegato;
quello dell'ingegner Moretti appare, ad avviso dell'interrogante, come un caso di mutazione antropologica. Somiglia a quei maggiorenti dell'ex Pcus di Brezenev che si sono trasformati in manager della ricca industria petrolifera russa: da comunisti a intransigenti capi azienda;
sono lontani i tempi di quando, nel lontano 1991, Moretti affermava testualmente che la soglia di 175 mila dipendenti delle Ferrovie "non è più comprimibile" se non si vuole andare a scapito della qualità. In quegli anni era un sindacalista duro e puro, di quelli che non transigono sui diritti dei lavoratori. Anche se a volte non mancava di strizzare l'occhio all'azienda, come nell'aprile del 1990, quando avanzò la richiesta di espulsione dalla Cgil di Ezio Gallori, leader del coordinamento macchinisti;
nel settembre del 1991, a sorpresa, Moretti si dimise da segretario della Federazione trasporti della Cgil. In quella occasione entrò in rotta di collisione con un altro potente sindacalista, Fausto Bertinotti, che aspirava al posto di segretario confederale togliendolo a una protetta di Moretti, Donatella Tortura. Il futuro capo delle Ferrovie non gradiva "soluzioni esterne", quali appunto Bertinotti;
in realtà si preparava al salto dall'altra parte della barricata - forse pensato

da tempo - che si concretizzò nel dicembre del '93 quando fu cooptato nel consiglio d'amministrazione dell'ItalFerr-Sis Tav, società della galassia ferroviaria che muoveva allora i ricchi finanziamenti per l'Alta velocità;
nel 1995 l'allora big ferroviario, Lorenzo Necci, lo promuove ancora, Moretti diventa condirettore dell'area trasporto per i settori materiale rotabile e trazione, uno dei settori chiave delle FS. Nel 1996 diventerà il numero uno di questo settore;
anche nell'era Cimoli le cose vanno bene. Quando, nel 1998, i macchinisti si agitano per i turni che ritengono stressanti, Cimoli e Moretti emanano un comunicato congiunto dove affermano che tutto va bene. Nel luglio del 2001, Mauro Moretti sale nell'olimpo dei manager delle Ferrovie diventando amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Il resto, fra ritardi, disservizi, sporcizia, è storia recente -:
per sapere se il Ministro sia a conoscenza di quanto innanzi premesso e quali interventi voglia porre in essere per destinare parte delle risorse volte a garantire l'elevato livello di comfort goduto dall'amministratore delegato Mauro Moretti al miglioramento delle condizioni igieniche dei treni quotidiani utilizzati dai cittadini.
(4-00503)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta comunicati da Ferrovie dello Stato S.p.A.
Il cosiddetto «separé» del corridoio su cui affaccia l'ufficio dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A, realizzato su disposizione del precedente amministratore delegato, ingegner Elio Cosimo Catania, è stato eliminato contestualmente alla nomina dell'ingegner Mauro Moretti.
Gli arredi degli uffici dell'amministratore delegato sono quelli ereditati dai suoi predecessori per evitare spese e rientrano nello standard degli uffici dei vertici di aziende di un gruppo quale le Ferrovie.
Circa le iniziative assunte per migliorare il livello delle pulizie sui treni e la qualità del viaggio si fa presente che nell'ottobre dello scorso anno le Ferrovie dello Stato hanno lanciato l'operazione «Obiettivo treni puliti» che si è sviluppata attraverso una novazione dei contratti in essere con le imprese appaltatrici del servizio, maggiore severità delle penali per le imprese di pulizia in caso di mancato raggiungimento degli standard pattuiti, controlli più stringenti da parte del personale di ferrovie sulle prestazioni rese.
A seguito dei rigorosi controlli eseguiti sia dall'azienda sia da una qualificata Società esterna di certificazione, è stata riscontrata la non conformità dei livelli di pulizia con quelli stabiliti contrattualmente.
Pertanto, nel giugno scorso, le Ferrovie dello Stato hanno indetto una gara europea per individuare le nuove società a cui affidare questo delicato e fondamentale servizio.
I primi lotti di gara riguardano la pulizia dei treni (regionali e di media/lunga percorrenza) che dipendono dagli impianti ferroviari di Lombardia, Liguria, Lazio, Campania, Puglia, Molise e Basilicata laddove è stato effettuato il controllo di qualità con l'ausilio di un certificatore esterno cui seguiranno lotti successivi per tutte le altre regioni.
L'obiettivo è soprattutto quello di aprire al mercato specializzato al fine di elevare gli standard di qualità, attraverso capitolati rigorosi, prestazioni facili da verificare e da sanzionare in caso di risultati inadeguati.
Peraltro, la selezione di una pluralità di fornitori affidabili e l'apertura del mercato, realizzata favorendo la partecipazione di una pluralità di aziende, anche di media dimensione, può contribuire a migliorare il livello qualitativo del servizio e allo sviluppo delle imprese.
L'adozione, invece, di criteri di partecipazione più restrittivi, oltre a limitare la concorrenza, avrebbe comportato il rischio della prosecuzione di situazioni di «oligopolio».

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

MANNINO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel lontano 1998 venne bandito un concorso riservato a 184 posti di Vigile del Fuoco, con riserva del 25 per cento dei posti ai vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti ed ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data di scadenza del bando avessero prestato servizio per non meno di sessanta giorni;
parteciparono alle cinque prove selettive oltre 500.000 persone da tutta Italia, delle quali solo 5050 unità, pur risultando idonee per le notevoli capacità teoriche, pratiche ed atletiche dimostrate, non riuscirono ad essere tutte immediatamente assunte, anche a causa di nuove graduatorie stilate senza prove selettive;
considerando l'importante quanto basilare funzione che rivestono le procedure di natura concorsuale, palese risulta secondo l'interrogante essere la violazione dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione, a norma del quale "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge": la norma opera un sistema di reclutamento concorsuale del personale pubblico volto a garantire sia l'uguaglianza e le pari opportunità dei cittadini, sia l'andamento imparziale della pubblica amministrazione;
ad oggi, solo poco più di mille idonei sono in attesa di essere assunti nel Corpo nazionale, sempre più penalizzato negli ultimi anni: il turnover scarsamente rimpiazzato, i concorsi interni per passaggi di qualifica e le pochissime assunzioni hanno provocato una diminuzione di 20.000 vigili operativi, in grado di fronteggiare le emergenze incendi, il normale soccorso tecnico urgente, nonché le inaspettate calamità naturali -:
se non ritenga opportuno tutelare in via definitiva i diritti di quanti hanno dimostrato un'indiscussa e comprovata professionalità in relazione al profilo professionale da ricoprire, comunque mantenuta nel tempo, provvedendo all'assunzione di tutto il personale idoneo fino al completo esaurimento della graduatoria.
(4-00763)

Risposta. - La situazione degli organici del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco permane tuttora molto critica, atteso che a fronte di 34.710 unità teoriche, ne risultano in servizio circa 31.500.
Il Governo, al fine di dare soluzione a tale problematica, intende realizzare una progressiva copertura del
turn over, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Ciò premesso, relativamente alla graduatoria del concorso a 184 posti di vigile del fuoco, bandito nel mese di marzo 1998, si rappresenta che, alla data del 28 dicembre 2007, sono state assunte 2920 unità e ne rimangono ancora 1413. Si ricorda, però, che tale graduatoria è stata già prorogata fino a1 31 dicembre 2008, per effetto del decreto legge n. 248/07, convertito in legge n. 31 del 2008, superando di gran lunga la validità triennale che generalmente si applica a tutte le graduatorie dei concorsi espletati per i profili operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legge n. 512/96, convertito in legge n. 609 del 1996.
Si fa presente, inoltre, che a breve saranno avviati al corso di formazione 1351 unità, attingendo dalle graduatorie ancora valide di concorsi già espletati, di cui 52 idonei del concorso bandito proprio nel marzo 1998 sopra menzionato.
Entro l'anno, inoltre, sarà bandito un nuovo concorso per l'assunzione di ulteriori 814 vigili del fuoco, già autorizzata dal Ministero per la funzione pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.

MECACCI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'Italia è uno dei Paesi fondatori del Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale,

istituita il 5 maggio 1949 e della quale fanno parte 47 Paesi europei, che ha lo scopo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, organizzato nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di numerosi altri trattati internazionali;
il 25-26 ottobre 2007 nel corso della 28° Conferenza dei ministri europei della Giustizia che si è tenuta a Lanzarote, è stata aperta alla sottoscrizione la "Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali" che rappresenta un passo importante per la prevenzione degli abusi sessuali contro i bambini, per il perseguimento degli abusanti e per la tutela delle vittime;
la convenzione è stata sottoscritta da Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Moldavia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Svezia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia -:
per quali motivi l'Italia non risulti essere tra i sottoscrittori della "Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali".
(4-00027)

Risposta. - In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, si evidenzia che l'Italia ha sottoscritto la «Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali» in data 7 novembre 2007, per il tramite del Rappresentante permanente a Strasburgo.
Al riguardo, si fa presente che la convenzione aperta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 rappresenta il primo strumento internazionale che considera reati specifici le diverse forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, ivi comprese quelle commesse nell'ambiente familiare, facendo uso della forza della costrizione o delle minacce.
Come noto, affinché la convenzione in parola possa entrare in vigore, occorre che la stessa venga ratificata da cinque Paesi, di cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa. Pertanto, si dovranno attendere i tempi tecnici necessari perché le procedure di ratifica sopradescritte vengano portate a termine.

Il Ministro della giustizia: Angelino Alfano.

MECACCI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'organizzazione di periodi di studio all'estero per studenti delle scuole superiori è riconosciuta dal Ministero dell'istruzione a livello di leggi (articolo 192 del decreto legislativo n. 297 del 1994) e Circolari ministeriali (n. 181 del 1997, n. 128 del 1999, n. 236 del 1999);
la WEP (World Education Program) è una organizzazione che opera in Italia con sedi a Torino e Milano nel settore dell'organizzazione di periodi di studi all'estero;
tale organizzazione nel contratto con le famiglie si assume la responsabilità del controllo degli studenti e delle loro condizioni di salute in particolare;
su segnalazione di un genitore, che ha un contenzioso aperto con la WEP, recentemente si sono verificati casi (in particolare in soggiorni in Australia) in cui, come consta all'interrogante, la salute degli studenti sotto controllo WEP ha corso gravi pericoli e ha causato conseguenze gravi senza che le famiglie venissero minimamente informate -:
se la WEP sia in possesso dei requisiti richiesti per l'effettuazione della sua attività e quali controlli ed interventi il Ministero abbia operato o intenda operare sulla WEP al fine di tutelare la salute degli studenti che partecipano a periodi di studio all'estero e i diritti delle loro famiglie.
(4-00042)

Risposta. - Nell'interrogazione parlamentare in esame, l'interrogante fa presente che la World Education Program (WEP) è una organizzazione che opera in Italia nel

settore dell'organizzazione di periodi di studio all'estero e chiede di conoscere se la stessa «sia in possesso dei requisiti richiesti per l'effettuazione della sua attività e quali controlli ed interventi il Ministero abbia operato o intenda operare sulla WEP al fine di tutelare la salute degli studenti che partecipano a periodi di studio all'estero e i diritti delle loro famiglie».
Va preliminarmente chiarito che il comma 3 dell'articolo n. 192 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al quale fa riferimento l'interrogante, prevede che «il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di allievi provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione, sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano».
Le circolari n. 181 del 1997 e n. 236 del 1999, citate nel testo dell'interrogazione, relative alla mobilità studentesca internazionale, sono state quindi diramate dal Ministero per l'attuazione della sopra riportata disposizione normativa, al fine di fornire linee generali di indirizzo alle scuole nazionali che si trovano a dover accogliere la richiesta di nuova iscrizione o di riammissione alla frequenza di studenti italiani dopo un periodo di soggiorno di studio all'estero.
Venendo agli specifici quesiti contenuti nell'atto di sindacato ispettivo, si fa presente che, nei confronti dei numerosi soggetti privati che organizzano i soggiorni individuali di studio all'estero, questa amministrazione non ha alcun potere di controllo, né potrebbe averlo.
Il rapporto contrattuale che si instaura tra tali soggetti e la famiglia dello studente è, infatti, di tipo esclusivamente privatistico e su di esso nessun sindacato può essere esercitato, neanche dalla scuola statale o paritaria che accoglie lo studente dopo il periodo di soggiorno all'estero, la quale può soltanto verificare la regolarità della documentazione prodotta per l'iscrizione e valutare il possesso, da parte dello studente, delle conoscenze richieste perché possa reinserirsi nel percorso curricolare abituale.
Diversa è la situazione nel caso in cui i soggiorni di studio all'estero degli studenti venissero realizzati a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere, per i quali le scuole italiane assumessero un ruolo preciso dal punto di vista organizzativo. In tal caso, ferma restando l'autonomia di cui godono le istituzioni scolastiche del nostro Paese, questo dicastero può, attraverso i suoi organi territoriali, esercitare una funzione di vigilanza e verifica e intervenire nel caso in cui le procedure adottate dalle scuole rivelassero carenze o negligenze ad esse attribuibili, tali da incidere negativamente sulle condizioni di realizzazione del soggiorno di studio.
La
World Education Program è una organizzazione privata e, pertanto, non è sottoposta ad alcun vincolo di autorizzazione o controllo da parte di questo Ministero; i requisiti che deve soddisfare non investono dunque la competenza dell'amministrazione scolastica.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Mariastella Gelmini.

MIGLIOLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito della provincia di Modena si è realizzato da tempo, un sistema di soccorso caratterizzato da un forte decentramento sul territorio (47 comuni) con una positiva sinergia tra il Comando dei Vigili del Fuoco, gli enti locali (Regione, Provincia e Comuni), e il personale stesso dei Vigili teso a garantire ai cittadini un soccorso rapido ed efficace;
in più occasioni le organizzazioni sindacali hanno denunciato sugli organi di stampa le difficoltà che il personale del Comando provinciale e dei distaccamenti territoriali incontrano nello svolgimento delle attività di soccorso e ciò a causa in primo luogo delle carenze di personale a cui si è fatto fronte, negli ultimi mesi, con parziali integrazioni e sostituzioni;

in particolare da tempo si richiede il riconoscimento della sede del distaccamento di Vignola come sede permanente dunque con l'assegnazione definitiva del relativo personale;
si ricorda a tal fine l'impegno dell'amministrazione comunale per la realizzazione a proprio carico nell'ambito del "Polo della sicurezza", della nuova sede dei Vigili del Fuoco in sostituzione dell'attuale, istituita nel 2000 e che il Ministero nel 2003 ha istituito attraverso il decreto relativo, ma con la categoria "misto" -:
se e in quali tempi sia prevista la trasformazione del distaccamento di Vignola in sede permanente con l'assegnazione del relativo personale qualificato necessario per il corretto funzionamento del distaccamento stesso, ciò al fine di non vanificare gli sforzi di questi ultimi anni per garantire il servizio di soccorso adeguato al territorio della provincia di Modena.
(4-00158)

Risposta. - Preliminarmente occorre precisare che le problematiche relative alla carenza di personale dei Vigili del fuoco, evidenziate nell'interrogazione in oggetto, sono comuni a tutto il territorio nazionale e non solo alla provincia di Modena.
Da tempo, infatti, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco soffre di gravi carenze finanziarie, che incidono negativamente sulle attività operative, sulle esigenze strutturali e logistiche e sulle potenzialità organizzative sia in sede centrale che periferica.
A fronte di tale situazione, il Governo intende perseguire un progressivo ripianamento degli organici del Corpo, in applicazione alle disposizioni di cui alle leggi finanziarie per il 2007 e il 2008 nonché della recente legge 6 agosto 2008, n. 133, che pur finalizzata, tra l'altro, al contenimento della spesa pubblica, ha comunque individuato risorse aggiuntive per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il soccorso pubblico in generale.
Relativamente alla provincia di Modena, si fa presente che essa è stata già oggetto di un recente studio correlato al progetto «Soccorso Italia in 20 minuti», finalizzato all'istituzione di 292 nuovi distaccamenti volontari su tutto il territorio nazionale e a fornire, ad un maggior numero di abitanti, interventi di soccorso entro venti minuti dall'allertamento del «115». Dall'esame di alcuni parametri, quali, in particolare, il numero degli interventi di soccorso in relazione alle caratteristiche del territorio e alla densità della popolazione di riferimento, è emersa la necessità di potenziare il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Modena, mediante l'istituzione di ulteriori due distaccamenti di Vigili del fuoco volontari nei Comuni di Fiumalbo e di Mirandola.
Riguardo al distaccamento dei Vigili del fuoco di Vignola, sulla base delle risultanze del citato progetto «Soccorso Italia in 20 minuti», è stato istituito, nel 2002, come distaccamento misto e pertanto la trasformazione dello stesso in permanente, chiesta dall'interrogante, non risulta allo stato possibile, atteso peraltro che tale trasformazione potrà essere comunque realizzata solo a seguito di incrementi di personale operativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.

MIGLIORI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel corso delle ultime leggi finanziarie del Governo Prodi si è fortemente ridotta l'entità delle risorse destinate al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
tali contrazioni di spesa stanno mettendo duramente a repentaglio l'ordinaria capacità operativa del benemerito Corpo dei Vigili del fuoco, sia a livello di mezzi che di personale, nonostante quotidiani veri e propri eroismi nonché sempre maggiori necessità di intervento;
anche in Toscana vari distaccamenti del Corpo dei Vigili del fuoco si trovano in enorme difficoltà operativa, necessitando di un immediato significativo intervento di sostegno -:
quali iniziative immediate si intendano assumere onde garantire al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco elementari condizioni di funzionalità.
(4-00252)

Risposta. - La situazione degli organici del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco permane tuttora molto critica, atteso che a fronte di 34.710 unità teoriche, ne risultano in servizio circa 31.500.
Al fine di dare soluzione a tale carenza, il Governo, nonostante l'esigenza di razionalizzazione delle risorse finanziarie, intende ripianare gli organici del Corpo procedendo ad una progressiva copertura parziale del
turn over, anche mediante stabilizzazione del personale volontario in possesso dei requisiti necessari.
Entro il mese corrente si procederà all'assunzione di 1351 unità, delle quali 1135 mediante stabilizzazione di volontari, attingendo dalle graduatorie ancora valide di concorsi già espletati. Inoltre, entro l'anno sarà bandito il concorso per l'assunzione di 814 vigili del fuoco, già autorizzata dal Ministero per la funzione pubblica.
Con riguardo al funzionamento dei mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si è proceduto alla riduzione dei debiti conseguiti negli anni scorsi e si sta approntando al rinnovamento e all'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili, avvalendosi delle attuali disponibilità finanziarie, alle quali si sommano quelle allocate per il funzionamento delle strutture e delle attività di soccorso dalla recente manovra economica di cui alla legge n. 133/2008.
Per quanto riguarda la situazione della Toscana si fa presente che è in linea con quella nazionale, sia sotto il profilo delle risorse umane che dei mezzi; tale situazione è all'attenzione, compatibilmente con le altre esigenze riguardanti l'intero territorio nazionale, del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per le prossime assegnazioni di personale e mezzi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.

MIGLIORI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco risente pesantemente di un organico notevolmente sottodimensionato, nonché di una progressiva riduzione, negli ultimi anni, di risorse finalizzate all'ammodernamento dei mezzi a disposizione;
nonostante una straordinaria capacità di abnegazione e sacrifici, la suddetta situazione corre il rischio di indebolire l'efficienza complessiva del sistema nazionale della Protezione Civile, di cui i Vigili del fuoco rappresentano il tassello fondamentale;
per ragioni di equità ed oggettività, il Corpo dei Vigili del Fuoco è in tutto e per tutto assimilabile a quanto previsto per l'intero comparto sicurezza -:
se non si reputi opportuno - ai fini di benefici legittimi, nei confronti del Corpo dei Vigili del Fuoco - considerare per ogni effetto il Corpo stesso rientrante nel complessivo comparto sicurezza del pubblico impiego.
(4-00834)

Risposta. - Si premette che la situazione degli organici del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco permane tuttora critica, atteso che a fronte di 34.710 unità teoriche, ne risultano in servizio circa 31.500.
Al fine di dare soluzione a tale carenza, il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, intende ripianare gli organici del corpo procedendo ad una progressiva copertura parziale del
turn over, anche mediante stabilizzazione del personale volontario in possesso dei requisiti necessari.
Si informa, a tale riguardo, che a breve saranno avviati al corso di formazione 1351 unità, delle quali 1135 mediante stabilizzazione di volontari, attingendo dalle graduatorie ancora valide di concorsi già espletati. Inoltre, entro l'anno sarà bandito il concorso per l'assunzione di 814 vigili del fuoco, già autorizzata dal Ministro per la funzione pubblica. È in corso, altresì, un processo di riduzione dei debiti contratti negli anni scorsi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di rinnovamento/ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili, avvalendosi delle attuali disponibilità finanziarie, alle quali si sommano quelle allocate dalle disposizioni della

recente manovra finanziaria, di cui alla legge n. 133 del 2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 112 del 2008.
Con riferimento, più segnatamente, alla questione posta dall'interrogante circa l'inserimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel computo sicurezza, si fa presente che, proprio in ragione delle peculiari funzioni assegnate al Corpo nazionale e del fondamentale ruolo di sicurezza della collettività e dei beni che lo stesso è tenuto ad assicurare, la legge n. 252 del 2004, su proposta dell'allora Ministro dell'interno Pisanu, ha introdotto un'incisiva riforma, attraverso la riconduzione del rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico, al pari di quanto già previsto per gli altri corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica.
Pertanto, con il decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato istituito un apposito comparto di negoziazione per la definizione degli aspetti economici e la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego, similare al comparto sicurezza, senza però creare possibili confusioni ordinamentali circa la natura delle funzioni assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, seppur comparabili, sono comunque diverse rispetto a quelle delle forze di polizia.
Infatti, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur essendo parte integrante del sistema di sicurezza statuale, non è chiamato a svolgere compiti inerenti alla prevenzione e repressione di reati, alla sicurezza delle istituzioni e della difesa militare, che sono propri degli organismi inclusi nel comparto sicurezza.
In conclusione, al fine di assicurare il giusto riconoscimento, anche sul piano economico, delle specifiche funzioni attribuite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si conferma l'impegno del Governo a dare seguito, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al percorso avviato con la legge n. 252 del 2004 e il decreto legislativo n. 217 del 2005, pur ribadendo, per le motivazioni sopra descritte, la scelta di non inserire il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel comparto sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nitto Francesco Palma.

MINASSO e RAISI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
nella Legislatura XV, con interrogazione a risposta scritta del 10 dicembre 2007 (n. 4-05839), si evidenziava il problema del Niger: si precisava che il territorio soggetto alla sovranità dello stato africano, era attraversato da persone che poi terminavano il loro lungo cammino nel deserto sulle coste libiche, pronte ad imbarcarsi come clandestini per l'Italia e che una maggiore collaborazione con il Governo di Niamey, avrebbe potuto significare una minore pressione migratoria sulle spiagge meridionali della nostra penisola;
si chiedeva inoltre al Ministro degli affari esteri "... se non ritenga, nell'ambito di una ristrutturazione della rete consolare italiana, di dover con la massima urgenza provvedere alla istituzione di una Ambasciata a Niamey, capitale del Niger";
con risposta pubblicata il 9 aprile 2008, il Governo della Repubblica affermava che: "... una valutazione degli interessi italiani in Niger, nella prospettiva dello sviluppo economico e sociale di quel Paese, fa ritenere altamente degna di attenzione la richiesta dell'interrogante. Essa andrà tuttavia valutata nel quadro delle risorse finanziarie disponibili e del piano di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare";
dal punto di vista giuridico, l'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ha disposto: "... l'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare

e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico...";
con decorrenza 1° dicembre 2008, saranno rese operative le decisioni del Ministero degli Affari Esteri - per le rappresentanze estere - comunicate in data 14 giugno 2008, per completare la terza fase della ristrutturazione della rete consolare, necessaria per adempiere al disposto di cui al decreto-legge 93/08 -:
se e quando il Governo intenda presentare un progetto di riordino, modernizzazione ed innovazione della rete consolare e quando, in modo particolare, intenda aprire l'Ambasciata Italiana a Niamey, indicando anche i tempi di realizzazione del progetto, attesa l'urgente necessità di provvedere in tal senso.
(4-00893)

Risposta. - Come segnalato dall'interrogante, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 258/07, in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera g), della Legge finanziaria 2007, dispone che il Ministero degli affari esteri dia corso ad una ristrutturazione della rete diplomatica-consolare e degli istituti di cultura al fine di contemperare l'esigenza di razionalizzare le scarse risorse disponibili con l'obiettivo di tutelare e promuovere gli interessi italiani, in particolar modo nelle aree a più forte indice di sviluppo, cosiddette aree emergenti.
Il medesimo articolo 12 fornisce altresì indicazione operativa degli obiettivi minimi di risparmio da ottenere, per il triennio 2007-2009, per il tramite di detta ristrutturazione: 234.000 euro per l'anno 2007, 1.258.000 euro per l'anno 2008 e 1.652.000 euro per l'anno 2009 e seguenti.
A tale processo di ristrutturazione è stata data attuazione graduale con un'articolazione temporale in tre fasi, che vengono qui di seguito riepilogate.

I FASE - 2007
Soppressione dal 1o ottobre 2007 della Rappresentanza permanente presso la Conferenza del disarmo in Ginevra, con accorpamento delle relative competenze nella Rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali nella medesima città;
soppressione dal 1o novembre 2007 del Consolato ad Atene e del Consolato a Il Cairo, e loro accorpamento presso le Ambasciate in quelle città come cancellerie consolari;
soppressione dal 10 novembre 2007 del Consolato generale a Lipsia, con l'attribuzione della competenza territoriale alla cancelleria consolare dell'Ambasciata a Berlino e la contestuale istituzione di un Ufficio consolare onorario
in loco;
soppressione dal 1o novembre 2007 del Consolato a Bastia, con l'attribuzione della competenza territoriale per la Corsica al Consolato generale a Marsiglia e la creazione di uno «sportello permanente» in loco.

II FASE - 2008
Soppressione dal 1o luglio 2008 del Consolato ad Esch sur Alzette, ed istituzione, nella vicina Ambasciata a Lussemburgo, di una Cancelleria consolare competente per l'intero territorio del Granducato;
soppressione dal 1o luglio 2008 del Consolato ad Edmonton e del vice Consolato a Bedford, con l'attribuzione delle rispettive competenze territoriali ai Consolati generali a Vancouver ed a Londra e la creazione, in entrambe le località, di uno «sportello permanente»;
soppressione dal 1o agosto 2008 del Consolato generale ad Innsbruck, con l'attribuzione alla Cancelleria consolare dell'Ambasciata a Vienna della competenza sull'intero territorio dell'Austria e la creazione di uno «sportello permanente»
in loco;
soppressione dal 1o giugno 2008 dell'Ambasciata d'Italia a Windhoek, con attribuzione delle competenze consolari relative alla Namibia all'Ambasciata a Pretoria;

soppressione dal 1o luglio 2008 a Lilla dell'Istituto italiano di cultura, con l'attribuzione delle relative competenze al Consolato operante nella medesima città;
istituzione dal 1o luglio 2008 del Consolato generale a Mosca;
istituzione dal 1o ottobre 2008 dell'Ambasciata d'Italia a Chisinau;
elevazione dal 1o novembre 2008 al rango di Consolato dell'attuale vice-Consolato a Newark.

III FASE

La terza ed ultima fase è prevista a partire dal prossimo mese di dicembre ed ha, tra gli altri, anche l'obiettivo di mantenere un giusto equilibrio complessivo tra le istituzioni e le soppressioni degli edifici all'estero, avendo riguardo a non penalizzare i servizi all'utenza. Gli interventi previsti sono i seguenti:
istituzione dal 1o dicembre 2008 di Cancellerie consolari presso le ambasciate a Madrid e Berna, ove vengono accorpati rispettivamente il Consolato generale a Madrid ed il Consolato a Berna;
chiusura dal 1o dicembre 2008 del Consolato a Chambéry, con contestuale creazione di uno «sportello permanente» che gestirà i servizi consolari
in loco, anche attraverso un collegamento telematico con il Consolato generale a Lione, il quale assumerà la competenza sull'attuale circoscrizione del Consolato a Chambéry;
istituzione dal 1o dicembre 2008 di un terzo Consolato generale in India - in sede in corso di definizione - in aggiunta a quelli a Mumbai e Calcutta, onde rafforzare la presenza italiana nel sub-continente indiano con finalità tanto di assistenza ai connazionali attivi nell'area quanto di proiezione economica e culturale;
elevazione dal 1o dicembre 2008 a Consolato generale dell'attuale agenzia consolare a Dubai, per rafforzare la presenza italiana nella regione del Golfo;
soppressione dal 15 dicembre 2008 della Rappresentanza permanente presso l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione economica (OSCE) in Vienna, che sarà accorpata alla Rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali nella medesima città.

In relazione al secondo quesito posto riguardo la possibile istituzione di un'Ambasciata a Niamey, si desidera far presente che, pur nella consapevolezza della validità delle considerazioni espresse dall'interrogante, le priorità geopolitiche finora individuate e sopra illustrate, e soprattutto le limitatissime risorse disponibili per l'intero processo di ristrutturazione della rete non consentono, almeno nel breve periodo, di procedere nel senso richiesto.
Va peraltro sottolineato che attualmente le relazioni politiche con le autorità di Niamey vengono efficacemente curate dalla nostra Ambasciata ad Abidjan, in Costa d'Avorio, per la quale il Niger costituisce lo Stato di accreditamento secondario. Per quanto attiene invece l'assistenza ai connazionali presenti sul posto, in numero limitato e per lo più cooperanti, essa è affidata ad un vice Consolato onorario avente sede direttamente in quella capitale, regolarmente operante fin dal 5 marzo 1998.
Va infine osservato che sono 27 i Paesi africani nei quali, come avviene per il Niger, la presenza diplomatica italiana è assicurata mediante l'accreditamento secondario di un ambasciatore residente in altra sede. Si tratta di Stati - come, ad esempio, la Guinea, la Guinea Bissau, la Sierra Leone, la Liberia, il Togo, il Burkina Faso, il Mali, la Mauritania e il Ciad - che presentano tutti, seppur in maniera differenziata, problematiche simili a quelle evidenziate dall'Onorevole interrogante per il Niger. L'esame della prospettiva di apertura di un'ambasciata a Niamey potrà pertanto essere inserito in futuro nel contesto più ampio di un'analisi comparata ed approfondita della presenza italiana nell'intero Sahel.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Enzo Scotti.

MUSSOLINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi si sarebbe dovuto tenere un incontro tra le autorità preposte avente ad oggetto il concorso per il passaggio alla terza area funzionale di personale della Agenzia delle entrate;
tale incontro assume molto rilievo in funzione delle aspettative alla indizione del concorso da parte delle numerose risorse attualmente allocate nella seconda area funzionale;
il concorso, ancorché coinvolgente numerose risorse, porterebbe al passaggio al livello successivo solo 1/6 dei partecipanti ma avrebbe l'effetto di aumentare il potenziale di efficienza e di efficacia della azione di un così importante organismo statuale -:
se e quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati tendenti ad accelerare le procedure utili alla indizione del bando di concorso per il passaggio di livello funzionale di professionisti al servizio dello Stato, certamente in alcun modo ascrivibili alla ormai nota categoria dei "fannulloni".
(4-00173)

Risposta. - Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede di conoscere, relativamente alla procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale nell'ambito dell'Agenzia delle entrate, quali iniziative intenda adottare la richiamata amministrazione al fine di accelerare le procedure finalizzate all'indizione del relativo bando di concorso.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha comunicato di aver espletato tutti i passaggi al tavolo negoziale con le organizzazioni sindacali e di aver sottoscritto in merito i seguenti accordi:
verbale del 30 luglio 2007 con cui sono stati delineati i criteri di massima in base ai quali doveva essere svolta la suddetta procedura concorsuale;
accordo del 30 novembre 2007, con il quale sono stati indicati i criteri da seguire per la valutazione dei titoli;
accordo del 24 aprile 2008, con cui sono stati definite le modalità in base alle quali devono svolgersi le prove d'esame;
accordo del 22 maggio 2008, con il quale è stata effettuata la ripartizione dei posti disponibili per i tre diversi profili corrispondenti alla terza area funzionale (funzionario, funzionario informatico e tecnico).

L'Agenzia delle entrate ha provveduto, inoltre, in data 13 maggio 2008, a richiedere al dipartimento della funzione pubblica l'autorizzazione per l'avvio della medesima procedura concorsuale, secondo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 26 marzo 2008, un Consigliere comunale di Villa San Giovanni, non ricandidatosi, ha denunziato, all'autorità di Polizia, alcune irregolarità avvenute durante la presentazione delle liste per il rinnovo del civico consesso di quella città, alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008;
nel citato esposto veniva denunziato che una persona si era ritrovata candidata nella lista "Io non ci sto" senza avere mai avuto la volontà di partecipare alla competizione elettorale; fatto confermato al consigliere denunziante da un funzionario preposto all'Ufficio elettorale del Comune di Villa San Giovanni dal quale il candidato si era recato manifestando la volontà di ritirare la propria candidatura;
sempre nel citato esposto veniva, altresì, segnalato che i candidati della lista "Io non ci sto" avevano aggiunto alla prescritta documentazione la fotocopia di

un documento di identità sulla quale era stata apposta la firma del candidato medesimo;
dalla connessione di tali situazioni, nel medesimo esposto viene avanzata la tesi che l'autentica della firma possa essere avvenuta in violazione delle norme che regolano la procedura di autentica, nel qual caso verrebbe meno la legittimità della partecipazione della lista "Io non ci sto" alla competizione elettorale;
peraltro, qualora la Commissione elettorale avesse preso atto della mancanza di volontà del candidato di partecipare alla competizione, la lista "Io non ci sto" avrebbe dovuto essere ricusata per carenza del numero minimo di candidati prescritto dalla legge;
il 18 aprile 2008 alcuni quotidiani calabresi hanno riportato la notizia di presunti "brogli elettorali" avvenuti nel corso delle elezioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni;
tale allarmante notizia è stata ricondotta alla denuncia, presentata alle autorità di Polizia di Villa San Giovanni il 17 aprile precedente, da uno dei candidati in lizza per la carica di Sindaco;
in particolare, secondo quanto si legge sulla stampa, il citato candidato a Sindaco avrebbe denunciato "un intreccio politico" fra due liste in competizione, senza fornire ulteriori dettagli sull'argomento;
secondo una sommaria ricostruzione, possibile anche grazie ai successivi interventi effettuati sulla stampa locale dal medesimo candidato a Sindaco, non si tratterebbe di "brogli elettorali" in senso tecnico, bensì di gravi irregolarità commesse all'atto della presentazione delle liste e, in particolare, delle modalità di autentica delle firme dei sottoscrittori e delle accettazioni di candidatura; irregolarità asseritamente riconducibile - a detta di candidato - ad un assessore uscente, candidato nella lista risultata vincente il quale si sarebbe adoperato sulla base di una denunciata intesa, a favorire la presentazione della lista "Io non ci sto";
premessa ogni perplessità dovuta al ritardo con cui il denunciante ha deciso di esporre tali fatti all'autorità di Polizia e, cioè solo all'esito del risultato elettorale, rimane il fatto che tale ultima denuncia sembra sovrapporsi ed integrare perfettamente le irregolarità denunciate nell'esposto che il consigliere comunale aveva depositato già all'indomani della presentazione delle liste e sulla quale quindi non vi possono essere dubbi di genuinità;
consigliere comunale che, non ricandidatosi, in data 26 aprile 2008 e sempre sulla stampa locale, a seguito delle notizie apparse nei giorni precedenti, conferma l'esistenza di un precedente esposto su cui si era ritenuto di dover mantenere il riserbo, sia per non turbare le operazioni di voto, sia per consentire agli organi inquirenti di poter effettuare tutti gli accertamenti del caso;
nello stesso articolo apparso il 26 aprile 2008, si legge che in merito ai fatti denunciati, il gruppo politico dell'ex consigliere comunale presenterà un esposto al Ministro dell'interno;
tale dovizia di particolari è dovuta al fatto che la gravità dei fatti denunciati e la concordanza di essi, indurrebbero a ritenere verosimile non tanto o non solo la veridicità dei fatti che, comunque, sarà compito della Magistratura accertare, quanto questa sorta di ipotetico pactum sceleris tra due liste (o tra esponenti di due liste) che avrebbero dovuto essere concorrenti nella competizione elettorale;
va, infatti, sottolineato che il sistema elettorale previsto per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, come Villa San Giovanni, esclude la possibilità del tollerato ricorso alle liste civetta, non essendo possibile alcun collegamento o apparentamento con altre liste in competizione;
a tali elementi, tutti concordanti, deve aggiungersi anche il contenuto di uno stampato di propaganda elettorale riconducibile

alla lista "Io non ci sto" - ed a cui vengono ascritte le irregolarità denunciate - in cui tra l'altro viene espressamente affermato di avere chiesto ad "un gruppo esterno" (alla lista "Io non ci sto") di affiancarli per completare la rosa dei nomi da presentare in lista e che "grazie a loro, a soli cinque minuti dalla scadenza della presentazione" era stato possibile presentarsi alla competizione elettorale;
è di ogni evidenza, quindi, che il quadro entro il quale si sono estrinsecate le attività preparatorie della lista in questione, mostrando evidenti segni di ambiguità, necessiti certamente di approfondimenti che vanno ben oltre l'accertamento penale, il quale si limita al fatto-reato, e debba coinvolgere anche l'aspetto amministrativo al fine di verificare l'effettiva esistenza di una sorta di pactum sceleris tra liste apparentemente concorrenti e che potrebbe avere falsato il risultato elettorale anche attraverso un effetto psicologico sull'elettorato, dal momento che lo stampato di propaganda fatto circolare largamente, contiene critiche dirette in maniera esclusiva all'unica vera lista alternativa al raggruppamento di centrosinistra e che ha fatto registrare il miglior risultato elettorale;
l'ex consigliere comunale denunziante, sulla base dei tempi strettissimi entro il quale i reati in materia elettorale si prescrivono, in data 30 aprile 2008 ha richiesto alla Procura di Reggio Calabria di conoscere lo stato dell'accertamento e la cancelleria del Tribunale ha attestato, a norma dell'articolo 335, 3° comma del codice di procedura penale e 110-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione -:
se non ritenga di proporre iniziative normative tese a dare adeguate garanzie nei confronti di tutti coloro che partecipano alla competizione elettorale e comunque al fine di evitare che possano verificarsi nuovamente situazioni quali quelle descritte in premessa.
(4-00138)

Risposta. - Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la presentazione delle candidature è disciplinata dagli articoli 28 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le candidature devono essere presentate entro i termini prescritti dalla legge (dalle ore 8 del 30o giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione), alla segreteria del comune per il quale vengono proposte.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente, cui spetta il controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti e l'adozione delle delibere di ammissione o ricusazione delle liste.
La legge non contiene alcuna disposizione in merito alla rinuncia alla candidatura.
Si ritiene, comunque, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione quinta, decisione 1o ottobre 1998, n. 1384), che l'accettazione della candidatura non crei vincoli giuridici, ma dia luogo a un vincolo fiduciario cui si può rinunciare attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.
Tuttavia, per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e considerato che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista, tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature.
Ciò implica che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.


Si evidenzia, infine, che avverso le operazioni per le elezioni dei consiglieri comunali l'attuale sistema normativo prevede, all'articolo 83/11 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 570 del 1960, la possibilità di proporre l'impugnativa, da parte di qualunque elettore del comune o da parte di chiunque vi abbia diretto interesse, avanti al giudice amministrativo, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Da quanto sopra illustrato, emerge come la disciplina normativa vigente sia chiara e puntuale e garantisca il corretto svolgimento delle elezioni.
Per quanto riguarda il caso concreto cui fa cenno l'interrogante si evidenzia che sono stati tempestivamente espletati i dovuti approfondimenti investigativi a seguito dei quali è stato aperto il procedimento penale n. 1616/080 presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la dislessia, che in Italia affligge il 4 per cento degli studenti, è un disturbo che comporta specifiche difficoltà di apprendimento e come tale avrebbe bisogno di analoghe e specifiche misure compensative;
nello scorso mese di giugno l'Associazione italiana dislessia (AID) ha presentato un esposto alla Magistratura e al Commissario europeo per denunziare la mancanza di garanzia del diritto allo studio per migliaia di bambini dislessici in Italia;
di fatto nel nostro Paese manca una specifica legge nazionale utile a risolvere le difficoltà di apprendimento presentate dagli studenti dislessici;
peraltro la mancanza di strategie educative e di idonee didattiche spesso portano alla irreversibilità di apprendimento nelle ragazze e nei ragazzi -:
se non ritenga necessaria ed urgente l'approvazione di una norma che riconosca la dislessia quale difficoltà specifica di apprendimento;
se non ritenga, altresì, necessario ed urgente garantire i supporti utili agli alunni con dislessia e prevedere in ogni tipo di scuola interventi idonei per individuare i casi sospetti di dislessia;
se non ritenga, infine, che sia necessario assicurare un'adeguata formazione riguardo alla specifica problematicità delle difficoltà di apprendimento.
(4-00604)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in esame con la quale l'interrogante chiede iniziative, anche a livello legislativo, per garantire agli allievi dislessici i necessari supporti.
Al riguardo si fa presente che già da tempo questo ministero in diverse occasioni ha avuto modo di richiamare l'attenzione degli insegnanti sui disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia) che possono determinare abbandoni scolastici o scelte non consone alle potenzialità degli allievi che presentano tali disturbi.
In particolare, con nota del 5 ottobre 2004, prot. n 4099/A/4, richiamata da altra nota del 5 gennaio 2005, proprio con riguardo alla dislessia è stata evidenziata la necessità che nei confronti di alunni con specifico disturbo di apprendimento, certificato da diagnosi specialistica, vengano utilizzati strumenti compensativi e attuate misure dispensative.
È stato suggerito di utilizzare strumenti compensativi quali la tabella dei mesi, la tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri, la tavola pitagorica, la tabella delle misure, la tabella delle formule geometriche, la calcolatrice, il registratore, il computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, per la scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti; sono state indicate, inoltre, le misure dispensative da poter adottare anche

per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore.
In particolare, valutando l'entità e il profilo delle difficoltà di ciascun allievo, sono state indicate quali misure da adottare: la dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline e, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
In merito alle misure dispensative, questo ministero ha avuto modo di precisare da ultimo in data 10 maggio 2007, che in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l'espletamento delle prove e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.
In particolare è stata richiamata l'attenzione sul fatto che gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. Le prove scritte di lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti.
In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, è stata richiamata l'attenzione degli insegnanti sulla opportunità di riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.
Si ricorda anche che il tema delle difficoltà specifiche di apprendimento è stato oggetto nella passata legislatura di specifiche proposte di legge, sostenute da tutti i gruppi parlamentari, che sono state esaminate congiuntamente dalla commissione istruzione del Senato che ha poi approvato il testo proposto dal senatore Franco, all'esame della Commissione cultura all'atto di scioglimento delle Camere.
Attualmente sullo stesso tema sono state presentate due proposte di legge l'una di iniziativa del senatore Asciutti e l'altra di iniziativa di un gruppo di senatori del partito democratico che mirano ambedue a riconoscere la dislessia, la disgrazia/disortografia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento a garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli allievi con tali difficoltà, a favorire il loro successo scolastico, a ridurre i loro disagi formativi ed emozionali, ad adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle loro necessità, a sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori sulle problematiche legate ai disturbi specifici di apprendimento, ad assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia scuola e servizi sociali durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.
Il ministro concorda con l'auspicio dell'interrogante e si augura che il parlamento possa presto licenziare una legge che possa inquadrare, integrare e mettere a sistema le iniziative sopra elencate.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Mariastella Gelmini.

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
appare sempre più crescente il disagio derivante dalla inasprita contrazione dei servizi destinati ai pendolari tra le due sponde dell'area dello Stretto di Messina;
le disfunzioni e la riduzione dei servizi di traghettamento Villa San Giovanni-Messina e Reggio Calabria-Messina finiscono col comportare una radicale mutilazione del diritto di mobilità dei cittadini;

il disagio dei cittadini, causato dalle riduzioni e dalle disfunzioni dei servizi, è aggravato dai lavori di ammodernamento delle corsie autostradali Bagnara-Villa San Giovanni-Reggio Calabria;
al fine di garantire i numerosi lavoratori e studenti universitari che quotidianamente si muovono tra le due sponde dell'area dello Stretto si rendono indispensabili interventi in materia di sicurezza e funzionalità dei servizi, fino ad oggi non adeguatamente valutati dalle istituzioni locali -:
quali urgenti iniziative intenda attuare in termini di adeguamenti finanziari e di sollecitazioni alle istituzioni territoriali, al fine di sminuire i grandi disagi dei pendolari tra le due sponde dell'area dello Stretto di Messina.
(4-00804)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
La competente struttura ministeriale - Direzione generale per il trasporto marittimo, fluviale e lacuale, nel mese di febbraio 2008 ha iniziato le procedure per dar corso al dettato dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1o ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e riguardante «Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina».
In particolare i suddetti interventi si concretizzano in:
affidamento di un servizio di trasporto marittimo «tutto merci» tra il porto di Catania ed il porto di Corigliano Calabro e viceversa, da effettuarsi con partenze quotidiane serali con due navi di capacità non inferiore a 1800 metri lineari di autoveicoli pesanti e 200 passeggeri;
istituzione di un servizio di trasporto marittimo veloce tra le città di Messina, Reggio di Calabria e Villa San Giovanni, nonché di un collegamento marittimo rapido tra l'aeroporto di Reggio di Calabria ed il porto di Messina.

Nel mese di febbraio 2008 sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per manifestazione di interesse e, nel mese di aprile, è iniziata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi.
Ad oggi, si è conclusa la fase procedurale di prequalificazione dei concorrenti ed è in corso la fase di affidamento vero e proprio.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

OSVALDO NAPOLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da qualche tempo è invalsa l'abitudine, da parte di molti sindaci italiani, di partecipare a manifestazioni di protesta indossando la fascia tricolore;
abbiamo potuto assistere a questo uso improprio della fascia, diventato ormai una prassi, durante le varie manifestazioni NO-TAV, in quelle contro il nucleare e anche durante i cortei organizzati a Napoli per il problema rifiuti;
i sindaci sono i rappresentanti della Nazione a livello locale e ricevono, in virtù di questa loro rappresentanza, la fascia tricolore che è il simbolo dell'Istituzione e dei valori nazionali che essa rappresenta. Per questo essa non può essere utilizzata per imporre delle idee private e per fare opposizione ad altre istituzioni nazionali -:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di ribadire la necessità di applicare correttamente le disposizioni che regolano l'utilizzo della fascia tricolore precisando altresì quando essa va utilizzata e quando ne è proibito l'uso, visto l'alto valore simbolico che essa rappresenta per la Nazione e i cittadini.
(4-00196)

Risposta. - Alla luce della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, sussiste oggi ampia possibilità per le autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l'utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all'impiego di un simbolo,

quale la fascia tricolore, attinente nello specifico al capo dell'amministrazione, ed allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge.
In ogni caso, per quanto concerne l'uso corretto della fascia tricolore, sono tutt'oggi valide le direttive emanate con circolare n. 5/98 di questo ministero, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 1998.
In modo particolare la circolare invita i sindaci a fare «un uso corretto e conveniente della fascia tricolore», nella consapevolezza «della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica».
Inoltre, l'utilizzo della fascia deve essere legato «principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo».
Il Sindaco in quanto tale può utilizzare la fascia tricolore nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in cui la propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche venga interpretata come espletamento del proprio ruolo ed assuma ufficialità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

PILI. - Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Presidente della Regione nel mese di luglio 2005 ha utilizzato un elicottero dell'arma dei Carabinieri per una ricognizione aerea dei vecchi siti minerari del Sulcis Iglesiente-Guspinese;
a bordo dell'elicottero avrebbero trovato posto diversi responsabili di società immobiliari nazionali;
oggetto del sopralluogo sarebbero state le aree minerarie di proprietà della Regione sarda e le aree limitrofe di proprietà privata -:
quale motivo sia stato addotto per richiedere e autorizzare l'utilizzo di un mezzo di Stato per una così "inusuale" missione militare alla conquista delle coste sarde da parte del Presidente della Regione e immobiliaristi vari;
se siano stati preliminarmente forniti i nominativi degli immobiliaristi elitrasportati e quali siano i loro nomi obbligatoriamente rilevati prima del decollo;
se gli organismi deputati dello Stato abbiano eventualmente contribuito a definire i criteri per l'individuazione degli stessi partecipanti e o a valutarne la congruenza con le funzioni e le prerogative previste per l'uso dei mezzi di Stato;
se gli organi deputati dello Stato abbiano concorso nella definizione dei nominativi dei fortunati immobiliaristi che hanno goduto del privilegio di sorvolare con un elicottero pubblico le aree pubbliche di proprietà della Regione nonché limitrofe aree private;
quali siano stati il piano di volo ufficiale ed i precisi e puntuali tracciati seguiti dall'elicottero nella perlustrazione aerea;
quale sia stato l'obiettivo del sopralluogo e quale fosse la sfera pubblica riservata alla giustificazione di un tale volo aereo;
se sia stata inoltrata formale richiesta di un elicottero dell'arma dei Carabinieri per un presunto motivo istituzionale e se nella stessa richiesta sia stato dichiarato che tale elicottero avrebbe trasportato immobiliaristi;
se il Governo non ritenga necessario fornire copia autentica di tutti gli atti richiesti, e in particolar modo, il piano di volo, il rapporto di volo, con i nominativi dei passeggeri, e le ulteriori eventuali comunicazioni intercorse tra gli organi dello Stato e la stessa Regione Sardegna;
quali siano state le spese sostenute per tale missione e se non ritenga il Governo di valutare l'inderogabile necessità di imputare tali somme in capo ai soggetti che hanno utilizzato tale privilegio;

se non ritenga necessario far ricorso alla Corte dei conti per valutare la competenza relativa ai costi sostenuti e il loro pagamento.
(4-00530)

Risposta. - La questione affrontata nella presente interrogazione, che riguarda l'utilizzo di un elicottero dell'Arma dei Carabinieri, da parte del Presidente della Regione Sardegna nel mese di luglio 2005, per una ricognizione aerea dei vecchi siti minerari del Sulcis Iglesiente, ha già costituito oggetto di specifica interrogazione a risposta immediata, nel corso della XIV legislatura, rivolta al Governo dagli onorevoli Marras e Costa e svolta nella seduta del 27 luglio 2005 in Aula Camera dei deputati.
L'esame condotto ha confermato la validità degli elementi fattuali resi a suo tempo dal Ministro
pro-tempore per i rapporti con il Parlamento, onorevole Carlo Giovanardi, che vengono di seguito opportunamente richiamati. In particolare, in data 11 luglio 2005 l'ufficio di gabinetto del presidente della Regione Sardegna ha inoltrato, d'ordine del presidente stesso, una formale richiesta di utilizzare un elicottero dell'arma dei Carabinieri per fini istituzionali.
La richiesta è stata riferita al trasporto dell'onorevole Renato Soru, Presidente della Regione, e del suo seguito, allo scopo di effettuare un sopralluogo sull'area mineraria del Sulcis Iglesiente.
L'istanza in questione, formulata con lettera intestata alla Regione autonoma Sardegna e motivata per effettuare il citato sopralluogo, è stata ritenuta legittima, in quanto aderente alle disposizioni regolamentari in materia.
Conseguentemente, il competente comando della regione Carabinieri Sardegna, in data 12 luglio 2005, ha autorizzato l'imbarco della delegazione su un velivolo dell'Arma, missione di volo che è stata effettuata il successivo 18 luglio.
Si può solo aggiungere che l'approfondimento istruttorio richiesto all'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento della presente interrogazione, ha consentito di:
confermare le circostanze nelle quali l'utilizzo dell'elicottero militare per il trasporto dell'onorevole Renato Soru e del suo seguito è stato autorizzato;
constatare che il procedimento penale instaurato - a seguito di referto da parte del competente Comando regione Carabinieri Sardegna - dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale militare di Cagliari per l'ipotesi di «abuso nell'imbarco di passeggeri» è stato archiviato, in data 16 marzo 2006, dal giudice per le indagini preliminari;
appurare che presso la Corte dei Conti non risultano pendenti giudizi relativi all'argomento in questione.

Si soggiunge, altresì, che per la circostanza in questione, da parte dell'amministrazione militare è stata fornita all'autorità giudiziaria ogni possibile collaborazione, anche attraverso l'esibizione di atti e documenti relativi al servizio svolto dall'elicottero militare.
Nel merito della decisione, poi, pare opportuno evidenziare che l'organo giudicante ha recepito le motivazioni esposte dal pubblico ministero, rilevando come nella circostanza il personale dell'Arma, nonostante i tentativi esperiti, non avesse avuto la possibilità di conoscere in tempo utile e prima dell'inizio della missione l'identità e la qualifica delle persone al seguito del Presidente della Regione.
Tali sono gli elementi di novità rispetto a quanto già rappresentato dal Governo in sede di risposta al precedente atto di sindacato ispettivo che si è ritenuto necessario esporre anche al fine di dimostrare la trasparenza della Difesa sui quesiti formulati.
Con riferimento, invece, alle ulteriori istanze per acquisire «copia autentica di tutti gli atti richiesti» corre l'obbligo di sottolineare che, per la specifica circostanza, il Governo e le strutture militari chiamate in causa hanno già fornito nelle sedi istituzionali competenti, ogni possibile documentazione e forma di collaborazione, nonché preciso e puntuale riscontro ai numerosi quesiti posti su tale vicenda.
Si può concludere affermando, sulla base di un'oggettiva disamina degli atti e

delle risultanze processuali, che il comportamento dell'amministrazione militare è stato conforme alle regole.
Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

REALACCI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il quotidiano La Nazione in data 22 luglio 2008 ha denunciato un ulteriore taglio ai treni pendolari nelle tratte toscane. I circa trenta treni pendolari che verranno sospesi nel periodo estivo, si vanno così ad aggiungere alle venti tratte già tagliate da Trenitalia nella Regione Toscana;
un trasporto pubblico efficiente è un modo concreto e immediato per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per ridurre il traffico privato e l'inquinamento delle città e per spostare il traffico delle merci e dei mezzi pesanti dalle strade alle ferrovie e alle autostrade del mare;
in un momento in cui i rincari di petrolio pesano direttamente e pesantemente nelle tasche degli italiani, il trasporto pubblico diventa sempre più strategico per ridurre i consumi di petrolio e i suoi costi, oltre che per abbattere in modo significativo le emissioni di CO2 in atmosfera;
questa misura penalizzerà particolarmente le fasce meno abbienti della popolazione e i pendolari che saranno costretti a lunghi percorsi alternativi per raggiungere il posto di lavoro o ad abbandonare il trasporto pubblico per quello privato -:
come intenda intervenire con urgenza per recuperare questa grave e inammissibile decisione posto che il trasporto su ferro resta, infatti, una misura strategica per combattere la congestione stradale e le emissioni inquinanti che provengono dal trasporto su gomma;
se intenda indicare con urgenza come ritenga di reperire le risorse necessarie per rilanciare il trasporto pubblico nelle città e nei territori, che oltre ad essere un comparto strategico per affrontare la lotta ai mutamenti climatici, se depotenziato colpisce direttamente i cittadini, in termini economici, di sicurezza, stress e salute.
(4-00771)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione indicata in esame, riguardante la soppressione di alcuni collegamenti regionali in circolazione sulle tratte toscane, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Ferrovie dello Stato S.p.A. fa conoscere che sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo e sulla linea Siena-Buonconvento otto treni effettuati con materiale diesel e aventi una frequentazione media estremamente bassa (dai 5 ai 20 passeggeri al giorno, a fronte di un'offerta di centinaia di posti), sono stati temporaneamente sostituiti con autobus mantenendo inalterato sia l'itinerario che le fermate. Il provvedimento è stato adottato nel solo periodo estivo nel quale si registra un minor afflusso di viaggiatori e i treni sono stati già ripristinati.
Dal 4 al 24 agosto il servizio sostitutivo è stato esteso ad un ulteriore numero di collegamenti, riguardanti le linee Lucca-Pisa-Pontedera e Lucca-Viareggio.
Complessivamente, la temporanea modifica dell'offerta di cui trattasi ha interessato, su tratte molto brevi, solo il 4 per cento degli oltre 800 treni regionali che giornalmente circolano nel territorio della regione Toscana.
Con riferimento, infine, all'offerta complessiva di collegamenti ferroviari interessanti la regione Toscana, si rappresenta che, in fase di messa a punto dell'orario ferroviario di giugno 2008, per far fronte alle esigenze di mobilità, anche pendolare, rilevate in specifici ambiti territoriali, essendo emersa l'opportunità di mantenere alcuni collegamenti
intercity, Trenitalia ha proceduto ad una parziale rimodulazione delle risorse assegnate dalla Finanziaria 2008 per tale servizio. Sono stati pertanto attivati e/o

mantenuti i seguenti collegamenti interessanti la Regione Toscana:
Treni di nuova istituzione:
Nuovo
IC Plus 1556 Roma-Firenze con fermate intermedie a Orte-Orvieto-Chiusi-Arezzo;
Nuovo
IC Plus 1555 Firenze-Roma con fermate intermedie-Arezzo-Chiusi-Orvieto-Orte.
Treni mantenuti in servizio:
IC Plus 645 Milano-Livorno;
IC Plus 664 Livorno-Milano;
IC Plus 647 Milano-Grosseto;
IC Plus 672 Grosseto-Milano.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

RUBINATO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
a seguito di recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile di Treviso sullo spaccio e il consumo di stupefacenti, venivano effettuati due arresti e circa trenta segnalazioni fra gli studenti di diversi Istituti scolastici superiori della città;
a seguito di tali operazioni di investigazione giudiziaria e degli Organi di polizia sull'intero territorio, si scatenava una inspiegabile ed inaccettabile offensiva mediatica da "caccia alle streghe" ai danni della dottoressa Alfea Faion, Dirigente scolastica del liceo-ginnasio Canova che, per i toni e la strumentalità delle argomentazioni addotte, assumeva le ambigue caratteristiche di un attacco personale dovuto, ad avviso dell'interrogante, anche a motivi politici, data la candidatura della Preside in una lista civica alla carica di consigliere comunale del Comune di Treviso in occasione delle elezioni amministrative dello scorso 13 e 14 aprile;
non risulta dalle indagini in atto che lo spaccio ed il consumo di stupefacenti siano avvenuti all'interno del liceo-ginnasio Canova, né soprattutto che l'entità del fenomeno abbia interessato in misura prevalente tale specifico Istituto rispetto ad altri della Città di Treviso;
numerose sono state le attestazioni di stima per l'operato della Dirigente, nonché di solidarietà da parte di colleghi, docenti, genitori e studenti del predetto Istituto scolastico per gli ingiustificati attacchi da ella subìti -:
quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare, per quanto di loro competenza, allo scopo di tutelare l'onorabilità e la dignità di un Dirigente pubblico, nonché il sereno esercizio delle funzioni proprie e dell'attività scolastica.
(4-00481)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, concernente le indagini svolte dai competenti organi investigativi circa lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte di studenti di scuole superiori di Treviso; in particolare, l'interrogante fa riferimento alle indagini che hanno interessato il liceo classico «Canova».
A tale riguardo, il Direttore scolastico regionale per il Veneto ha comunicato quanto segue.
Nel corso del mese di maggio l'Ufficio scolastico regionale veniva informato riservatamente dalla squadra mobile di Treviso che era in atto una vasta indagine di Polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, riguardante lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte di studenti delle scuole superiori della città.
In effetti il 23 maggio 2008 scattava l'operazione di Polizia denominata «zero in condotta», che portava all'arresto anche di uno studente del liceo classico «Canova» nonché all'effettuazione di numerose perquisizioni domiciliari.
Da più precise informazioni assunte presso la competente autorità di pubblica sicurezza di Treviso, risultava, inoltre, che 17 studenti venivano sottoposti ad indagini per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, del tipo Ketamina, Ecstasy, metilenediossin-metamfetamina

(MDMA) e Hashish, in violazione dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; 25 allievi erano segnalati alla prefettura, in quanto assuntori di droga. Trattasi di studenti di alcuni istituti superiori trevigiani, tra cui il liceo classico «Canova».
Sempre secondo quanto riferito dalla competente autorità di pubblica sicurezza, qualche limitato episodio di smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti è avvenuto all'interno del Liceo classico «Canova» durante l'intervallo delle lezioni. Altri episodi sono avvenuti nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici.
Per quel che concerne in particolare il liceo «Canova», in merito alle assenze degli studenti, la dirigente scolastica ha fatto presente che esse sono verificate e comunicate anche
on line alle famiglie. Per regolamento interno, nessun minorenne può lasciare la scuola se non è accompagnato da un genitore o senza il suo assenso; l'uscita dalle classi durante l'ora di lezione è permessa solo in casi urgenti e singolarmente; durante l'intervallo, per la vigilanza degli alunni è in uso un piano di vigilanza e i docenti assenti vengono sostituiti anche nel turno di vigilanza, mentre la mancata presenza di alcuni docenti al proprio turno ha dato luogo a contestazioni di addebito da parte della dirigente scolastica.
Concludendo, dalle indagini effettuate è emerso che i fenomeni di spaccio ed uso delle sostanze stupefacenti accertati nel corso delle operazioni di polizia «zero in condotta» hanno riguardato un limitato numero di alunni appartenenti, tuttavia, a buona parte delle scuole superiori della città di Treviso.
Nella circostanza, ad avviso del competente direttore scolastico regionale, la condotta della dirigente scolastica del liceo classico «Canova» è parsa adeguata a gestire i rapporti con gli inquirenti, le famiglie e gli organi di informazione. Anche nella predisposizione ed organizzazione delle misure di vigilanza dell'istituzione scolastica il comportamento della dirigente è parso rientrare nei parametri dell'ordinaria diligenza, non potendosi imputare alla stessa un comportamento negligente o addirittura omissivo.
A questo proposito, il direttore scolastico regionale ha fatto presente che l'operazione di polizia «zero in condotta» deriva il suo nome da una vicenda che si era verificata nella scuola al termine del primo quadrimestre. Un gruppo di allievi del liceo «Canova», fra i quali anche quello che è poi stato tratto in arresto, aveva riportato nella scheda di valutazione 7 in condotta, a causa di una astensione dalle lezioni effettuata in aperta violazione del regolamento di istituto.
Nell'occasione la dirigente scolastica, che difese la decisione dei consigli di classe, fu duramente attaccata da alcuni genitori, autori anche di un esposto indirizzato all'Ufficio scolastico regionale.
In sostanza, secondo il competente direttore scolastico regionale, la dirigente scolastica aveva già dato prova, in tempi non sospetti, di fermezza e di attenzione all'osservanza delle regole all'interno del proprio istituto.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Mariastella Gelmini.

SPECIALE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
da numerosi anni a questa parte trova svolgimento nella città di Todi una kermesse artistico culturale denominata Todi Arte Festival, ad oggi sotto la direzione artistica di Maurizio Costanzo, che può essere ritenuta a pieno titolo come evento culturale di rilievo internazionale, tant'è che lo Stato, riconoscendo la valenza dell'evento in data 9 aprile 2008, con decreto ministeriale dell'allora ministro in carica Francesco Rutelli, ha ritenuto di finanziare la manifestazione al fine di assicurarne la continuità, attraverso un contributo di euro 300.000,00 da concedersi attraverso la Società ARCUS s.p.a. - Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura dello spettacolo;

la manifestazione per la quale è stata già effettuata la presentazione ufficiale, avrà luogo dal prossimo 7 del mese di settembre;
il programma della manifestazione è stato redatto tenendo conto delle risorse derivanti della concessione del contributo di cui in premessa;
a tutt'oggi non vi è alcuna comunicazione scritta circa la concessione di tale provvidenza;
senza la certezza dell'introito di tutte le risorse finanziarie non è possibile da parte degli organizzatori, procedere alla realizzazione della kermesse;
ad oggi, con programmi già definiti, tale situazione, ha creato allarme nell'opinione pubblica cittadina e particolarmente tra gli operatori economici;
l'annullamento della manifestazione recherebbe certo e grave nocumento all'immagine della città, nonché al turismo e all'indotto dallo stesso derivante, con risvolti negativi proiettati anche per gli anni futuri -:
se il Ministro per i beni e le attività culturali, non ritenga opportuno dare assicurazioni circa la conferma di quanto disposto dal suo predecessore, riconfermando la consistenza totale ed effettiva del contributo statale per l'edizione 2008 del Todi Arte Festival.
(4-00842)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che il Sindaco del Comune di Todi avvocato Antonino Ruggiano, ha richiesto alla Società Arcus, un finanziamento di euro 900.000,00 per la manifestazione denominata «Todi Arte Festival 2008». In relazione a tale richiesta, con decreto interministeriale del 9 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 22 luglio 2008, è tra gli altri inserito un finanziamento di euro 300.000,00 destinato al Comune di Todi per contribuire alle spese per la realizzazione del progetto.
Tuttavia, per procedere alla materiale erogazione del contributo, la società Arcus dovrà concludere le procedure amministrative e contabili previste, quali la firma della Convenzione, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Società Arcus e completare il circuito finanziario per arrivare alla stipula di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, o altra Banca.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Sandro Bondi.

TADDEI e LAMORTE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi è stato riscontrato un grave cedimento strutturale del viadotto "Fiumara di Tito" più conosciuto come "Ponte di Picerno";
è un cedimento tale da costringere, dopo le verifiche dei tecnici dell'Anas, alla completa chiusura del viadotto per lo "scoppio" di una trave ed il grave danneggiamento di molte altre, danni che potrebbero portare all'abbattimento dell'infrastruttura con la conseguente chiusura del tratto per alcuni anni;
tale ponte è struttura facente parte del raccordo autostradale "Potenza-Sicignano degli Alburni" dell'A3 e collega la Basilicata con la Campania e quindi con il Nord del Paese;
rappresenta una infrastruttura fondamentale per la viabilità generale e strategica per l'economia della Basilicata vista la preponderanza nel nostro Paese del trasporto su gomma;
l'unica arteria alternativa è rappresentata dalla strada statale 94 che però non può, per come è dislocata con molte curve strette, sopportare il traffico dei mezzi pesanti;
i disagi per gli automobilisti sono enormi con incolonnamenti già verificatisi nei giorni scorsi -:
quali siano le ultime notizie che l'Anas ha dato in ragione al cedimento di tale struttura e se sia prevista una riunione tecnica tra Governo, Anas e istituzioni regionali;

quali interventi urgenti, anche finanziari, il Governo intenda intraprendere per riabilitare al più presto il raccordo autostradale;
quali siano eventualmente i tempi per diminuire gli enormi disagi che colpiscono come detto la viabilità e l'economia della Basilicata, in un certo senso bloccata e chiusa verso Nord;
se ci sia una proposta per eventualmente obbligare la deviazione dei mezzi pesanti su di un'altra strada come la Tito-Brienza o la Isca-Polla per quantomeno alleggerire il traffico sulla strada statale 94.
(4-00782)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione indicata in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Con riferimento al cedimento strutturale di parte del viadotto «Fiumara di Tito» più conosciuto come «Ponte di Picerno» situato lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, l'ANAS S.p.A. ha fornito i seguenti elementi di chiarimento.
Il 19 luglio 2008, in corrispondenza della campata n. 8 dell'impalcato della carreggiata in direzione Sicignano, si è manifestato un avvallamento (risultato pari a cm. 11,5). Le verifiche prontamente effettuate dai tecnici ANAS hanno evidenziato la formazione di una cerniera plastica a circa 15 metri dall'appoggio della trave in cemento armato precompresso tale da indurre all'emanazione dell'ordinanza n.73/19 luglio 2008 di chiusura della carreggiata in direzione Sicignano.
Il successivo 22 luglio tecnici ANAS, con la consulenza del titolare della cattedra di Costruzione di ponti della Facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi della Basilicata, hanno svolto la prima indagine visiva sulla carreggiata in direzione Potenza sulla quale, nel frattempo, a causa della chiusura in direzione di Sicignano, il traffico si svolgeva su una sola corsia essendo stato predisposto il doppio senso di circolazione.
L'esito dell'indagine effettuata con l'ausilio del
by-bridge ha messo in rilievo, anche per la carreggiata in direzione Potenza, ammaloramenti diffusi in alcune delle travi precompresse costituenti gli impalcati.
Immediatamente è stata emessa ordinanza di interdizione alla circolazione del Raccordo autostradale in entrambe le direzioni dal Km. 31+206 (svincolo di Picerno) al Km. 37 + 395 (svincolo di Tito) con deviazione del traffico sulla
ex strada statale 94. Con la stessa ordinanza, considerato l'andamento plano-altimetrico della ex statale 94, sono stati consigliati ai mezzi pesanti (massa superiore alle 7,5t) quali percorsi alternativi la strada statale 95/var, SP Isca-Pantanelle e la strada statale 19 ter.
Lo stato di degrado del ponte di Picerno riscontrato in sede di visite ispettive è il seguente:
lungo la carreggiata direzione Sicignano la cerniera plastica in corrispondenza della trave lato destro della campata n. 8 ha determinato un abbassamento della soletta di circa cm. 11,5. L'impalcato ha, pertanto, perso la propria capacità portante con impossibilità di sopportare carichi accidentali.
lungo la carreggiata direzione Potenza sono state evidenziate zone ammalorate in modo più o meno significativo su almeno 6 campate. La trave più danneggiata è quella della campata n. 10;
l'ANAS, considerato che il raccordo autostradale Sicignano-Potenza costituisce l'unica viabilità a scorrimento veloce di collegamento tra il capoluogo lucano e la regione Campania (Autostrada Salerno Reggio Calabria), ha come obiettivo primario la riapertura in sicurezza al transito nel più breve tempo possibile della carreggiata in direzione Potenza. A tale scopo, all'esito delle attività di diagnostica propedeutiche agli interventi di messa in sicurezza definitiva, sono stati individuati sostanzialmente 2 interventi prioritari da eseguire di cui la società stradale ha informato la Presidenza della regione Basilicata:
1) ripristino di una trave dell'impalcato (messa in sicurezza) sulla via di corsa Sicignano-Potenza;

2) completa sostituzione di due impalcati (demolizione dell'esistente e ricostruzione) sulla via di corsa Potenza-Sicignano.

L'affidamento dei lavori sarà effettuato ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) per motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili per la stazione appaltante.
È quindi in corso, da parte del compartimento di Potenza, l'affidamento dei due interventi.
In tal modo, in fasi successive, si potranno riaprire al traffico prima una corsia in direzione Potenza e poi l'intera carreggiata in direzione Sicignano. I tempi di riapertura, in attesa della definitiva fissazione dei termini di ripristino a seguito degli affidamenti citati, possono preventivarsi rispettivamente in circa 60 giorni e circa 120 giorni.
Successivamente, a ponte parzialmente riaperto, occorrerà comunque intervenire su altre 5 campate del viadotto in direzione Potenza, danneggiate meno gravemente delle altre.
Il finanziamento dell'intervento è assicurato e sarà a totale carico dell'ANAS.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

TASSONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel novembre 2002 veniva bandito un concorso distrettuale per quattrocentoquarantatré posti di ufficiale giudiziario C1, di cui nel novembre 2004 sono state pubblicate le graduatorie in cui risultano quattrocentoquarantatré vincitori e settecentocinquanta idonei;
nel luglio 2004 veniva autorizzata l'assunzione, in quattro regioni del nord, di solo centodue idonei, diventati duecentoquarantotto nel mese di settembre dello stesso anno;
la legge Finanziaria del 2005, n. 311/2004, al comma 97 ha previsto come prioritaria la copertura delle vacanze organiche nei ruoli di ufficiale giudiziario C1 e di cancelliere C1 per coprire le forti carenze di organico del Ministero della giustizia;
inoltre, l'articolo 17 della legge 31 luglio 2005, n. 155 recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" sottraendo al PM la possibilità di notificare tramite Polizia Giudiziaria, ha affidato i compiti di notifica quasi esclusivamente agli Uffici Giudiziari, rendendo ancora più urgente una riorganizzazione degli uffici stessi;
tra il 2004 ed il 2005 si sono susseguite molte interrogazioni parlamentari delle diverse forze politiche che hanno sollecitato le assunzioni dei vincitori ed idonei al concorso in oggetto;
nel 2007 si è avuta una nuova autorizzazione per l'assunzione di duecentotrenta idonei, assunzione iniziata all'inizio del 2008 e finita nel mese di aprile, ma a causa di molte rinunce, il numero di idonei da assumere entro l'anno, previa scadenza della graduatoria è ancora di circa cento unità -:
se non ritenga di procedere all'assunzione dei cento idonei, di cui al concorso in oggetto, e contribuire in tal modo a risolvere, in parte, i problemi che da tempo nuociono al settore amministrativo della giustizia italiana.
(4-00578)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata in esame, si comunica che l'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che per l'anno 2008 le assunzioni siano effettuate nel limite del 20 per cento dei risparmi conseguenti alle cessazioni, per l'anno 2007, di personale dell'amministrazione.
L'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce, poi, che le Amministrazioni pubbliche trasformino prioritariamente a tempo pieno e, quindi, prima di ogni nuova assunzione, il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo

parziale che ne faccia domanda. Fino ad ora, tale trasformazione non è stata mai effettuata per mancanza di posti vacanti nelle relative dotazioni organiche.
L'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, impone, inoltre, alle amministrazioni dello Stato di determinare, entro il 31 ottobre 2008, le dotazioni organiche apportando, in quelle del personale non dirigenziale, «una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale».
Va, infine, osservato che l'amministrazione ha l'obbligo, imposto dalla legge 18 marzo 1993, n. 78, di procedere all'assunzione di 262 disabili. Anche in tal caso detta disposizione non ha avuto seguito per mancanza di posti vacanti in organico. Peraltro, va segnalato al riguardo che tali assunzioni, sussistendo le vacanze, avvengono in deroga a qualsiasi limite ed hanno precedenza rispetto a qualsiasi altra.
In tale contesto normativo e, soprattutto, nelle more della definizione delle nuove dotazioni organiche, questa amministrazione, pur avendo a ciò il massimo interesse, non è assolutamente in grado di ipotizzare l'assunzione degli ultimi 95 idonei dei concorsi distrettuali menzionati nell'interrogazione.
Si potrà, pertanto, fornire una risposta più puntuale al quesito posto dall'onorevole interrogante una volta conosciuta l'entità delle riduzioni operate alle singole dotazioni organiche.

Il Ministro della giustizia: Angelino Alfano.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il sito della RAI ospita un portale dedicato alla "religione cattolica" (www.religionecattolica.rai.it) che "È il primo passo di un portale tematico che sarà dedicato alle principali espressioni religiose presenti nel nostro paese (...)" e che "Il portale è frutto della collaborazione tra Rai.it e l'Ufficio per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana";
in detto portale vi è un banner "OTTO PER MILLE che cos'è e come funziona" che apparentemente sembra rimandare ad un sito di informazione ma in realtà e linkato al sito pubblicitario della Chiesa cattolica, la quale peraltro fa pubblicità sui canali RAI;
non si comprende se la collaborazione tra RAI.it e l'Ufficio per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana sia di tipo informale o se sia regolata da un accordo;
nemmeno è noto se il banner per la pubblicità sull'otto per mille da destinare alla Chiesa cattolica sia a pagamento e, se del caso, quali siano i termini del contratto;
infine non si sa se la pubblicità sull'otto per mille da destinare alla Chiesa cattolica sulle reti RAI sia frutto di un accordo o di un contratto pubblicitario -:
se non ritenga di attivarsi affinché in sede di predisposizione del futuro contratto di servizio si preveda l'obbligo, per la RAI, di garantire parità di trattamento per tutte le confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano.
(4-00061)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame, concernente il portale dedicato alla religione cattolica.
Al riguardo, si fa presente che Rainet ha sottoscritto, in data 1o aprile 2003, una convenzione con la Fondazione di religione «Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena», per avviare una collaborazione per la realizzazione del sito internet denominato www.religionecattolica.rai.it.
La convenzione non ha carattere di esclusiva, ha durata triennale ed è rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta delle parti.


L'iniziativa è nata dall'esigenza di creare all'interno del portale Rai.it un'area tematica, strutturata ed articolata, al fine di valorizzare i programmi radiofonici e televisivi di interesse religioso della Rai.
In forza di tale accordo, ciascuna delle parti concorre all'ideazione, progettazione, realizzazione e gestione del sito.
Inoltre, all'interno del sito è inserita l'icona che consente di collegarsi ai siti di interesse della citata Fondazione religiosa; tra le icone compare anche quella del sito www.8xmille.it che illustra iniziative benefiche realizzate con il ricavato dell'otto per mille.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Nicola Cosentino.

VOLONTÈ. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in Umbria negli ultimi mesi sono avvenuti gravi eventi delittuosi riportati reiteratamente dalla stampa locale e nazionale;
a Perugia, in particolare, insistono numerose comunità di stranieri, per la gran parte mussulmane, e solo pochi mesi fa ebbe grande rilevanza mediatica l'individuazione di un covo terroristico frequentato da orientali;
l'incidenza dello smercio di stupefacenti è tra le più alte in Italia e la così detta microcriminalità è particolarmente diffusa, contribuendo ad incrementare la sensazione di insicurezza tra i cittadini umbri;
in una conferenza stampa successiva ad un incontro svoltosi il giorno 28 luglio 2008 a Perugia con i Prefetti di Perugia e Terni, il Sottosegretario all'interno onorevole Nitto Palma, affrontando la questioni legate alla sicurezza in Umbria, ha dichiarato, invece, che in Umbria non c'è nessuna emergenza sicurezza e che l'invio di trenta nuovi agenti, così come deciso a seguito del "Patto per la sicurezza" è procrastinato nei mesi e comunque scaglionato nel tempo;
tali avventate affermazioni sono in assoluta contraddizione con i dati in possesso delle autorità preposte oltre che con quelli denunciati da forze sociali e dai partiti dell'Umbria;
proprio in questi giorni, per sottolineare il loro forte malessere, i Consiglieri regionali del PdL hanno occupato l'Aula del Consiglio regionale -:
per quali motivi sia stato inviato in Umbria il sottosegretario Nitto Palma, che per altro non dispone di alcuna delega sulla sicurezza, e se condivida la sua analisi sullo stato della sicurezza in Umbria.
(4-00853)

Risposta. - Il giorno 28 luglio 2008 in Perugia si è svolta una riunione del Sottosegretario di Stato Senatore Nitto Francesco Palma con i prefetti delle province dell'Umbria, nel quadro di una serie di visite istituzionali nei capoluoghi di regione.
Difatti nell'ambito dei poteri derivanti dal provvedimento di delega - materie di competenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, materie di competenza del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno e materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali relative alla Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del governo - il Sottosegretario ha attivato una serie di incontri con i prefetti ed i Comandi provinciali dei vigili del fuoco in tutta Italia.
Tra l'altro, com'è noto, tra i compiti precipui del Prefetto vi è quello del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.
In una conferenza stampa, tenutasi alla fine della riunione, il Sottosegretario riceveva domande e sollecitazioni anche sui temi della sicurezza, intrattenendosi, in un breve passaggio, sulla diversità tra sicurezza reale e sicurezza percepita, ritenendo, senza peraltro sottovalutare la situazione della

regione, che fosse necessario operare anche su quest'ultimo aspetto della sicurezza.
I dati in possesso del Dipartimento di pubblica sicurezza, pur evidenziando un trend di crescita dei reati nella regione Umbria, non consentono di affermare - come dichiarato dal Sottosegretario di Stato - la presenza di una situazione di particolare allarme in materia di sicurezza, tenuto conto del rapporto delittuosità-popolazione residente, che registra su quel territorio un indice inferiore a quello nazionale.

Il Ministro dell'interno: Roberto Maroni.

ZACCHERA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
sono noti all'interrogante i problemi di carattere economico connessi ad una necessaria revisione della rete consolare che purtroppo porterà ad una ristrutturazione delle sedi all'estero;
nondimeno appare evidente come vi siano zone dove l'Italia deve avere una propria presenza perché sono residenti numerosi connazionali o per particolari difficoltà logistiche o perché in passato vi sono state sedi diplomatiche significative poi chiuse o infine perché esistono Paesi dove vi è un particolare richiesta di visti per l'Italia o - infine - data l'esistenza di significative presenze turistiche italiane;
in questo quadro è stata più volte posta attenzione al MAE da parte dell'interrogante sul problema del Madagascar dove la nostra ambasciata esistente ad Antananarivo è stata chiusa e dove da tempo vi sono difficoltà alla nomina almeno di un console onorario;
numerose sono state le proteste della nostra comunità residente per le difficoltà di usufruire dei servizi dell'Ambasciata italiana in Sudafrica non essendoci neppure collegamenti aerei diretti dal Madagascar con Pretoria, sede che peraltro deve espletare servizio per numerosi paesi australi;
in sede di audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Sudafrica, lo scorso anno presso la Commissione Esteri, (S.E. Cevese, purtroppo recentemente e tragicamente scomparso) era parsa emergere la volontà di chiusura dell'ambasciata in Namibia - poi effettivamente realizzata - ma con una contestuale riapertura almeno di un consolato in Madagascar;
quali siano in merito gli intendimenti del Governo su questa ventilata possibilità, tenuto conto della crescita della comunità italiana ivi residente, dei moltissimi turisti italiani nell'area, dell'incremento dei rapporti economici e commerciali con quella nazione, delle difficoltà logistiche dei contatti con Pretoria e - aspetto finale, ma non secondario - le difficoltà politiche presenti nel paese con utilità di adeguata protezione dei nostri interessi nazionali -:
chi sia oggi il nostro rappresentante diplomatico ad Antananarivo e se vi siano state difficoltà nella sua nomina.
(4-00723)

Risposta. - Come noto all'interrogante, l'Ambasciata d'Italia ad Antananarivo venne chiusa nel giugno 2000, per ragioni di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, nel quadro di un processo di ristrutturazione e razionalizzazione della rete che condusse alla chiusura di numerose sedi, onde consentire l'apertura di nuove ove le mutate esigenze internazionali lo richiedevano. Da quel momento, il Madagascar è diventato un Paese di accreditamento secondario per l'ambasciatore d'Italia a Pretoria.
A seguito della prematura scomparsa dell'ambasciatore Alessandro Cevese, deceduto come noto lo scorso 19 aprile in un incidente stradale, il Consiglio dei ministri ha designato nel giugno scorso il Ministro plenipotenziario Elio Menzione quale ambasciatore d'Italia in Sud Africa, Lesotho e Madagascar. Per il perfezionamento giuridico del proprio accreditamento, dopo aver ottenuto il gradimento da parte delle autorità malgasce, il Ministro Menzione potrà formalmente presentare le proprie lettere credenziali al Presidente della Repubblica del Madagascar.


L'unico rappresentante italiano in Madagascar attualmente è il Corrispondente consolare residente nella località di Nosy Be, dove è ubicato un villaggio turistico italiano, mentre la posizione di Console generale Onorario ad Antananarivo è vacante. Le autorità malgasce per la terza volta hanno revocato il loro assenso, in un primo tempo concesso, alla nomina del candidato proposto da parte italiana senza fornire spiegazioni sul merito della decisione, come peraltro consentito loro dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Il singolare comportamento delle Autorità sarebbe da attribuire a motivazioni di politica interna e, in particolare, all'asserito orientamento filo-opposizione di alcuni dei candidati o di loro famigliari.
Pur nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale del Governo malgascio, è evidente che il protrarsi dell'attuale situazione crea difficoltà nei rapporti bilaterali e rende assai più complesse le attività di assistenza ai nostri connazionali presenti nel paese o che comunque vi si recano per motivi di turismo o di affari. Sebbene si sia ritenuto opportuno rappresentare fermamente la nostra insoddisfazione all'Ambasciatore malgascio designato (in assenza di un'ambasciata del Madagascar a Roma è qui accreditato l'Ambasciatore a Parigi) sospendendo altresì il nostro assenso alla richiesta di istituzione di un Consolato onorario malgascio a Napoli, si sta nel contempo operando per superare le attuali difficoltà.
Il completamento della procedura di presentazione delle credenziali dei due Ambasciatori (quello malgascio è ancora in attesa di essere ricevuto dal Presidente della Repubblica) potrà sicuramente fornire l'occasione propizia per la normalizzazione della situazione. L'Ambasciata a Pretoria ha nel frattempo avviato un'indagine diretta ad identificare una nuova candidatura che risponda ai requisiti di legge e che sia suscettibile di ricevere l'approvazione, auspicabilmente definitiva, da parte delle autorità malgasce.
È bene precisare inoltre che la tutela dei cittadini italiani, in caso di necessità, viene assicurata attualmente dalle ambasciate di Francia e Germania, così come previsto dall'articolo 20 del Trattato che istituisce l'Unione europea, le uniche rappresentanze di Stati membri dell'Unione europea presenti in Madagascar.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Enzo Scotti.