XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 28 ottobre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 ottobre 2008.

Albonetti, Angelino Alfano, Alessandri, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Touadi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Touadi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge ZACCARIA ed altri: «Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo» (1666) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Biasi.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

XII Commissione (Affari sociali):
RICARDO ANTONIO MERLO: «Istituzione dell'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani disagiati emigrati fino all'anno 1960 e residenti all'estero» (1536) Parere delle Commissioni I, III, V e XI.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché allaI Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 10 ottobre 2008, sentenza n. 335 dell'8-10 ottobre 2008 (doc. VII, n. 133), con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'articolo 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;
2) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

con lettera in data 10 ottobre 2008, sentenza n. 336 dell'8-10 ottobre 2008 (doc. VII, n. 134), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

con lettera in data 24 ottobre 2008, sentenza n. 350 del 22-24 ottobre 2008 (doc. VII, n. 138), con la quale:
a) dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 9, comma 1, lettera c), e comma 2, e 12, della legge della regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa);
b) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della legge della regione Lombardia n. 6 del 2006;
c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli articoli 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, con le ordinanze r.o. nn. 67 e 100 del 2008 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia nei confronti dell'articolo 8, comma 1, lettere e), f), h) ed i), e comma 2, della legge della regione Lombardia n. 6 del 2006;
d) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze r.o. nn. 2, 15, 65, 66, 101, 102, 103 e 127 del 2008:
alla IX Commissione permanente (Trasporti);

con lettera in data 24 ottobre 2008, sentenza n. 351 del 22-24 ottobre 2008 (doc. VII, n. 139), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendentidecaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 337 dell'8-10 ottobre 2008 (doc. VII, n. 135) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21 della legge della regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Bari:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);

sentenza n. 338 dell'8-10 ottobre 2008 (doc. VII, n. 136) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Roma:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 342 del 20-23 ottobre 2008 (doc. VII, n. 137) con la quale:
1) dichiara estinto il giudizio concernente l'articolo 74 della legge della regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge della regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante «Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità commerciale non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329 del 2004», promossa, in riferimento agli articoli 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge della regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, nel testo sostituito ad opera dell'articolo 39 della legge della regione Abruzzo 1 °ottobre 2007, n. 34, promossa, in riferimento agli articoli 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge della regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);

sentenza n. 352 del 22-24 ottobre 2008 (doc. VII, n. 140) con la quale:
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto del 29 gennaio 2008 con il quale è accertata, a decorrere dal 18 gennaio 2008, la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e di presidente della regione siciliana ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioniper la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro per le politiche europee.

Il ministro per le politiche europee, con lettera del 2 ottobre 2008, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Leoluca ORLANDO ed altri n. 9/1366/48, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2008, concernente il sostegno ad una politica europea comune di lotta all'immigrazione clandestina.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 ottobre 2008, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni EVANGELISTI ed altri n. 1/00001 e BIANCOFIORE ed altri n. 1/00017, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 2 luglio 2008, riguardanti iniziative per la liberazione di Ingrid Betancourt e degli ostaggi sequestrati dalle Farc.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), competente per materia.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina del prefetto Gennaro Monaco a commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti al fenomeno delle persone scomparse.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 24 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (40).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 novembre 2008.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORI USURANTI E DI RIORGANIZZAZIONE DI ENTI, MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO E NORME IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO E DI CONTROVERSIE DI LAVORO (GIÀ ARTICOLI 23, 24, 32, DA 37 A 39 E DA 65 A 67 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441, STRALCIATI CON DELIBERAZIONE DALL'ASSEMBLEA IL 5 AGOSTO 2008) (A.C. 1441-QUATER-A)

A.C. 1441-quater-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fasciolo n. 4 e sui subemendamenti 0.39-bis.215.1, 0.39-bis.215.2, 0.39-bis.215.3 e 0.39-bis.215.4.

A.C. 1441-quater-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Considerato, con riferimento al subemendamento 0.39-quinquies.0100.202, che l'abbassamento dell'età da settanta a sessantacinque anni non sembra tale da pregiudicare gli effetti dì risparmio complessivamente derivanti dall'emendamento 39-quinquies.0100;
considerato che l'emendamento 39-bis.215 prevede esplicitamente che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 39-bis hanno esclusivamente carattere di normativa di principio, la cui attuazione è demandata a successivi provvedimenti legislativi con i quali si provvederà anche a stanziare le occorrenti risorse finanziarie;
nel presupposto che la riformulazione della disciplina vigente prospettata dall'emendamento 0.39-quinquies.100 non determini, sia pure indirettamente, un incremento del ricorso all'assistenza ospedaliera e un conseguente aumento della spesa sanitaria;
si esprime
sull'articolo 39-bis

NULLA OSTA

con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione che sia approvato l'emendamento 39-bis.215;

sulle proposte emendative in oggetto

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.39-quinquies.0100.2, 0.39-quinquies.0.100.3, 0.39-qunquies.010 0.4, 0.39-quinquies.0100.5, 0.39-quinquies. 0100.8, 0.39-quinquies.0100.9, 0.39-quinquies.0100.10, 0.39-quinquies.0100.12, 0.39-quinquies.0100.18, 0.39-quinquies.0100.22, 0.39-quinquies.0100.24, 0.39-quinquies.01 00. 25, 0.39-quinquies.0100.26, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sull'articolo 39-bis, di cui al parere espresso in data 15 ottobre 2008.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

Sulle proposte emendative in oggetto

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.39.bis.215.1, 0.39.bis.215.2, in quanto suscettibili, in ragione dell'ampliamento della platea dei lavori usuranti, di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.39.bis.215.3 e 0.39.bis.215.4.

NULLA OSTA

sull'emendamento 67-ter.100.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 39-bis

ARTICOLO 39-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39-bis.
(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39-bis.
(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).

All'articolo 39-bis, comma 1-bis, sostituire le parole: con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, con le seguenti: che assicurino, quanto al riconoscimento delle attività usuranti, il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), e g), della legge 24 dicembre 2007 numero 247, prevedano inoltre uno specifico procedimento di contrattazione tra i ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e finanze, dei trasporti e le organizzazioni sindacali, le sezioni e le articolazioni del COCER, rappresentative del personale funzionalmente dipendente da ciascun ministero, infine provvedano a stanziare le risorse economiche necessarie a garantire, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, la conseguente tutela economica riconosciuta.
0. 39-bis. 215. 1. Villecco Calipari, Minniti, Amici, Garofani, Sereni, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Tocci, Vico, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Giachetti.
(Inammissibile)

All'articolo 39-bis, comma 1-bis, sostituire le parole: con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, con le seguenti: che assicurino, per il riconoscimento delle attività usuranti, il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), e g), della legge 24 dicembre 2007 numero 247, e provvedano a stanziare le risorse economiche necessarie a garantire, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, la conseguente tutela economica riconosciuta.
0. 39-bis. 215. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Giachetti, Villecco Calipari, Minniti, Amici, Garofani, Sereni, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Tocci, Vico.
(Inammissibile)

All'articolo 39-bis, comma 1-bis, sostituire le parole: con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, con le seguenti: che prevedano uno specifico procedimento di contrattazione tra i ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e finanze, dei trasporti e le organizzazioni sindacali, le sezioni e le articolazioni del COCER, rappresentative del personale funzionalmente dipendente da ciascun ministero, inoltre provvedano a stanziare le risorse economiche necessarie a garantire, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, la conseguente tutela economica riconosciuta.
0. 39-bis. 215. 3. Villecco Calipari, Minniti, Amici, Garofani, Sereni, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Tocci, Vico, Giachetti.
(Inammissibile)

All'articolo 39-bis, comma 1-bis, sostituire le parole: altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, con le seguenti: a stanziare le risorse economiche necessarie a garantire, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, la conseguente tutela economica riconosciuta.
0. 39-bis. 215. 4. Villecco Calipari, Minniti, Amici, Garofani, Sereni, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Tocci, Vico, Giachetti.
(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire le parole: e delle Forze di polizia con le seguenti:, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
39-bis. 215. La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, e concernenti il rapporto d'impiego, lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale del medesimo personale.
39-bis. 2. Cirielli, Cicu, Ascierto, Fallica.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanzadel personale militare, alle attività negoziali svolte, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.
39-bis. 2.(Testo modificato nel corso della seduta). Cirielli, Cicu, Ascierto, Fallica.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-A - Articolo 39-quinquies

ARTICOLO 39-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39-quinquies.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta e trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39-quinquies.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

Sopprimerlo.
39-quinquies. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: o privati.
39-quinquies. 2. (ex 0. 39. 04. 2.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: o privati, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi vigenti e
39-quinquies. 3. (ex 0. 39. 04. 3.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
39-quinquies. 4. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
39-quinquies. 5. (ex 0. 39. 04. 6.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
39-quinquies. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: gravemente handicappate ai sensi con le seguenti: con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
39-quinquies. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) rispetto dei principi contenuti nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
39-quinquies. 7. (ex 0. 39. 04. 7.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: delle competenti Commissioni fino alla fine del comma con le seguenti: della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi, di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
39-quinquies. 201. La Commissione.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, sopprimere la lettera a).
0. 39-quinquies. 0100. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Quartiani, Duilio.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole:, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità con le seguenti: ai sensi dell'articolo 3, comma 3, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
0. 39-quinquies. 0100. 23. Paladini, Porcino, Evangelisti, Braga, Mariani.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: secondo grado, ovvero entro il terzo fino a: contribuzione figurativa, con le seguenti: terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa, fruibili.
0. 39-quinquies. 0100. 17. Delfino, Poli, Vietti.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti con le seguenti: terzo grado.
*0. 39-quinquies. 0100. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Quartiani.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti con le seguenti: terzo grado.
*0. 39-quinquies. 0100. 22. Paladini, Porcino, Borghesi, Vannucci, Zucchi.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: settanta con la seguente: sessanta.
0. 39-quinquies. 0100. 3. Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Quartiani.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: settanta con la seguente: sessantacinque.
0. 39-quinquies. 0100. 202. La Commissione.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo la parola: invalidanti aggiungere le seguenti: o siano deceduti o mancanti
0. 39-quinquies. 0100. 201.(nuova formulazione)La Commissione.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
0. 39-quinquies. 0100. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Quartiani.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
0. 39-quinquies. 0100. 24. Paladini, Porcino, Evangelisti, Braga, Mariani.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere riconosciuto con le seguenti: può essere riconosciuto, alternativamente,
0. 39-quinquies. 0100. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Quartiani.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: riconosciuto aggiungere la seguente: contemporaneamente.
0. 39-quinquies. 0100. 18. Delfino, Poli, Vietti.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»;
b) il comma 3 è abrogato.
0. 39-quinquies. 0100. 203.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 39-quinquies. 0100. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Quartiani.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o al proprio domicilio.
0. 39-quinquies. 0100. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Quartiani.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 39-quinquies. 0100. 8. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Quartiani.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
«7-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al presente articolo accerta sotto la propria responsabilità la sussistenza di tali requisiti. Qualora il datore di lavoro contesti l'esistenza di tali requisiti è un'autorità terza, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a dover definire la controversia stante l'onere della prova a carico del datore di lavoro».
0. 39-quinquies. 0100. 9. Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Quartiani.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti:, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione,
0. 39-quinquies. 0100. 20. Delfino, Poli, Vietti.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, sopprimere il comma 2.
*0. 39-quinquies. 0100. 10. Murer, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Pedoto, Sbrollini, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Quartiani.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, sopprimere il comma 2.
*0. 39-quinquies. 0100. 25. Paladini, Porcino, Evangelisti, Braga, Mariani.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 2, sostituire le parole: non può essere riconosciuto con le seguenti: può essere riconosciuto, alternativamente,
0. 39-quinquies. 0100. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Quartiani.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, sopprimere il comma 3.
*0. 39-quinquies. 0100. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Quartiani.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, sopprimere il comma 3.
*0. 39-quinquies. 0100. 26. Paladini, Porcino, Evangelisti, Braga, Mariani.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, sopprimere i commi 4 e 5.
0. 39-quinquies. 0100. 13. Lenzi, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Quartiani.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole:
di cui al comma 4 del presente artcicolo con le seguenti: secondo la normativa vigente;
al comma 6:
primo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 4 con le seguenti: secondo la normativa vigente;
secondo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 4 con le seguenti: secondo la normativa vigente;
sopprimere l'ultimo primo periodo.

0. 39-quinquies. 0100. 21. Delfino, Poli, Vietti.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, sopprimere il comma 4.
*0. 39-quinquies. 0100. 14. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Quartiani.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, sopprimere il comma 4.
*0. 39-quinquies. 0100. 27. Paladini, Porcino, Evangelisti, Braga, Mariani.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, sopprimere il comma 5.
0. 39-quinquies. 0100. 15. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Quartiani.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, sopprimere il comma 6.
0. 39-quinquies. 0100. 16. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Quartiani.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimane fermo l'obbligo previsto dall'articolo 8,quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, riguardante l'invio alle Associazioni nazionali mutiliati e invalidi civili, ciechi civili e sordi degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti solo nome, cognome e indirizzo.
0. 39-quinquies. 0100. 19. Delfino, Poli, Vietti.

All'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dal decimo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti solo nome, cognome e indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
0. 39-quinquies. 0100. 19.(Testo modificato nel corso della seduta) Delfino, Poli, Vietti.
(Approvato)

Dopo l'articolo 39-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 39-quinquies.1 - (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per portatori di handicap in situazione di gravità). - 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.».

2. Fatto salvo quanto previsto dal capo V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001 è sostituito dal seguente: «Il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno».
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicanoalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica costituita, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salvo specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in via elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentiti la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.
39-quinquies. 0100. Governo.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-A - Articolo 67

ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 67.
(Decadenze).

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
«Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove noncontestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro».

2. Il termine di decadenza, previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché ai casi di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della citata legge n. 604 del 1966.
3. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre:
a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine
decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all'impugnazione del termine illegittimo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 67.
(Decadenze).

Sopprimerlo.
67. 1. (vedi * 67. 3.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole:, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
*67. 2. (vedi 67. 7.) Lo Presti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole:, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
*67. 3. (vedi 67. 4.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: o con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
67. 4. (ex 67. 1.) Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
67. 5. (ex 67. 5.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
67. 6. (vedi 67. 6.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
67. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 67-bis

ARTICOLO 67-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 67-bis.
(Spese di giustizia nel processo del lavoro).

1. La voce n. 1639 dell'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, è soppressa.
2. All'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono premesse le seguenti parole: «Per i processi di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile e».
3. La disposizione introdotta dal comma 2 acquista efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 67-ter

ARTICOLO 67-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 67-ter.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori. Ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
2. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e con l'esclusione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno al reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
3. L'erogazione dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
4. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
5. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione alla concessione, per l'anno 2009, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
6. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 di
cembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
7. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
8. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
9. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
10. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro, per l'anno 2009, a valere sul Fondo per l'occupazione.
11. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
12. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 67-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 67-ter.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori. Ammortizzatori sociali).

Al comma 1, sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 464 milioni.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede anche mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 14 milioni di euro per l'anno 2009.
67-ter. 1. (ex 0. 67. 07. 2.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 464 milioni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
67-ter. 2. (ex 0. 67. 07. 3.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e con l'esclusione della cassa integrazione fino a: legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,
*67-ter. 3. Paladini, Porcino.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e con l'esclusione della cassa integrazione fino a: legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,
*67-ter. 4. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Approvato)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del comma, con le seguenti: devono essere accompagnati tassativamente dalla predisposizione, a cura della regione o delle Regioni coinvolte, da specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, cui gli stessi sono tenuti a partecipare, pena le misure di cui al comma successivo.
67-ter. 5. (ex 0. 67. 07. 4.) Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 3.
67-ter. 7. (ex 0. 67. 07. 5.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'erogazione dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa, è subordinata alla sottoscrizione da parte del lavoratore di apposito patto di servizio presso il centro per l'impiego competente. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. La mancata sottoscrizione, o la mancata ottemperanza a quanto in esso previsto da parte del lavoratore, determina il venir meno del godimento dell'indennità di mobilità o di altra forma di sostegno al reddito, fatti salvi i diritti già maturati. La presente sanzione non ha luogo se al patto di servizio sottoscritto non faccia seguito alcuna proposta congrua da parte del centro per l'impiego o altro attore autorizzato.
67-ter. 8. (ex 0. 67. 07. 6.) Paladini, Porcino.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: delle politiche sociali aggiungere le seguenti:, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
67-ter. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: delle politiche sociali aggiungere le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
67-ter. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: in caso di rifiuto aggiungere le seguenti: senza motivata giustificazione.
67-ter. 11. Burtone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contatti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
67-ter. 100. Governo.

(Inammissibile)

A.C. 1441-quater-A - Articolo 67-quater

ARTICOLO 67-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 67-quater.
(Proroga di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
b) al comma 30, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
c) al comma 81, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

A.C. 1441-quater-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame dispone, tra l'altro, l'abrogazione delle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, facendo salve, tuttavia, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
il citato articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevede la categoria degli ufficiali in ferma prefissata con ferma iniziale di due anni e sei mesi;
l'ordine del giorno G/949/107/5 (accolto dal Governo durante l'esame in Commissione Bilancio nella seduta notturna del 30 luglio 2008 al Senato) impegnava il Governo a valutare l'opportunità di prolungare, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, la ferma degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che ultimeranno il periodo di ferma iniziale nell'anno 2008 e ad assumere iniziative, anche di carattere legislativo, per la stabilizzazione del citato personale nell'anno 2009;
in relazione a tale quadro normativo, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, nell'anno 2009 avranno maturato i requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione gli ufficiali appartenenti ai corsi fino al 10o, rimanendone invece esclusi i soli appartenenti all'ultimo corso, l'11o, che termineranno il periodo di ferma iniziale il 2 luglio 2009;
negli ultimi mesi sono stati banditi dei concorsi che, dopo all'approvazione del disegno di legge in esame, diventerebbero di fatto superati;
di conseguenza se non ancora espletati, tutti i concorsi relativi alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata dovrebbero essere annullati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per riconoscere parità di trattamento agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri degli undici corsi arruolati, ai fini della concessione dell'ulteriore anno di ferma;
a valutare attentamente le conseguenze che discendono dall'attuazione delle disposizioni citate in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a ricomprendere nell'ambito applicativo delle norme sulla stabilizzazione gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri appartenenti a tutti gli undici corsi, in possesso dei prescritti requisiti, nella considerazione che per 1'11o corso la concessione dell'ulteriore anno di ferma decorrerà dal 2 luglio 2009;
a sospendere i concorsi banditi ed ancora non espletati.
9/1441-quater-A/1. Ascierto.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame dispone, tra l'altro, l'abrogazione delle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti la stabilizzazione delpersonale precario di pubbliche amministrazioni, facendo salve, tuttavia, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
il citato articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevede la categoria degli ufficiali in ferma prefissata con ferma iniziale di due anni e sei mesi;
l'ordine del giorno G/949/107/5 (accolto dal Governo durante l'esame in Commissione Bilancio nella seduta notturna del 30 luglio 2008 al Senato) impegnava il Governo a valutare l'opportunità di prolungare, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, la ferma degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che ultimeranno il periodo di ferma iniziale nell'anno 2008 e ad assumere iniziative, anche di carattere legislativo, per la stabilizzazione del citato personale nell'anno 2009;
in relazione a tale quadro normativo, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, nell'anno 2009 avranno maturato i requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione gli ufficiali appartenenti ai corsi fino al 10o, rimanendone invece esclusi i soli appartenenti all'ultimo corso, l'11o, che termineranno il periodo di ferma iniziale il 2 luglio 2009,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per riconoscere parità di trattamento agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri degli undici corsi arruolati, ai fini della concessione dell'ulteriore anno di ferma;
a valutare attentamente le conseguenze che discendono dall'attuazione delle disposizioni citate in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a ricomprendere nell'ambito applicativo delle norme sulla stabilizzazione gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri appartenenti a tutti gli undici corsi, in possesso dei prescritti requisiti, nella considerazione che per 1'11o corso la concessione dell'ulteriore anno di ferma decorrerà dal 2 luglio 2009.
9/1441-quater-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta). Ascierto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, aveva sancito la soppressione della rivalutazione automatica delle pensioni (di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 23 dicembre 1998, n. 448) riguardante l'anno 2008 per i trattamenti superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, allo scopo di concorrere, con le risorse corrispondenti, a dare copertura (in misura di 1,4 miliardi in un decennio) al finanziamento della «controriforma» pensionistica voluta dal Governo Prodi con il Protocollo del 23 luglio 2007 e con la succitata legge applicativa n. 247 dello stesso anno;
tale intervento ha comportato e comporterà una lesione permanente dei diritti dei pensionati coinvolti dall'operazione, nonché un taglio di carattere permanente sulle prestazioni previdenziali di alcune categorie di ex lavoratori ai quali, al pari di tutti gli altri, spetta la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura coerente con l'obiettivo di tutelare nel tempo il potere d'acquisto secondo quanto previsto dalle norme vigenti,

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di adottare misure idonee a recuperare un'ingiusta penalizzazione secondo i seguenti criteri e modalità:
a) corresponsione, a decorrere dal 1o luglio 2009, ai soggetti interessati di un importo pari alla metà della quota di rivalutazione soppressa;
b) corresponsione, a decorrere dal 1o luglio 2010, ai medesimi soggetti di un importo pari alla quota residua;
c) a regime, negli anni successivi, liquidazione delle suddette erogazioni agli interessati in modo continuativo.
9/1441-quater-A/2. Cazzola, Saglia, Pelino, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modifica il comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo l'incentivo, stabilito dal predetto decreto legislativo, nella misura del 2 per cento dell'importo posto a base di gara d'appalto di un'opera o di un lavoro, da destinare, sulla base di una specifica contrattazione, alle diverse figure professionali dell'amministrazione appaltante coinvolte nella progettazione, a suo tempo fissato nella misura dello 1,5 per cento;
con il disposto approvato è stato cancellato l'unico riconoscimento ai professionisti tecnici e alle professionalità scientifiche dello Stato per l'elevato apporto del loro lavoro, valutato per obiettivi raggiunti, della loro cultura, etica delle responsabilità e deontologia nell'attività delle pubbliche amministrazioni, apporto che, anziché valorizzato nell'interesse pubblico, viene per tal via umiliato;
la norma sortirà il risultato di provocare l'aumento del ricorso alle consulenze e agli affidamenti all'esterno, mentre invece si propaganda l'intento di imporne la riduzione e l'impegno verso obiettivi radicali di riduzione della spesa pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di valorizzare le professionalità scientifiche dello Stato ed evitare che le pubbliche amministrazioni facciano abuso di consulenze e affidamenti all'esterno.
9/1441-quater-A/3. Messina.

La Camera,
premesso che:
il comma 1-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 stabilisce modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, cosiddetta norma «anti-precari»;
in particolare, la norma prevede che per la violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un importo compreso tra 2,5 e sei mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto;
tale disposizione si applica ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto e fatte salve le sentenze passate in giudicato;
si segnala che le sezioni di lavoro della Corte d'Appello di Bari e Genova hanno sollevato d'ufficio le questioni di legittimità costituzionale perché la norma è limitata ai soli giudizi in corso e dunque in tensione con il principio costituzionale di uguaglianza;
è evidente che il regime sanzionatorio previgente volto a riconoscere la riammissione in servizio del lavoratore non era frutto di una specifica previsione normativa, ma il risultato di un indirizzo giurisprudenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a normalizzare l'assunzione a tempo determinato laddove non risponda a una finalità fraudolenta.
9/1441-quater-A/4. Palomba.

La Camera,
premesso che:
la grande maggioranza dei lavoratori dei TIR vivono in una situazione di costante pressione da parte dei propri padroni che spudoratamente non rispettano proprio quelle norme del contratto nazionale che dovrebbero limitare i livelli di sfruttamento. Ciò si verifica, ad esempio, non conteggiando tutte le ore di lavoro che questi mettono a disposizione dell'azienda;
nonostante le varie franchigie previste dal contratto, i datori di lavoro tendono sempre a spostare in avanti l'orario oltre il quale sono costretti a pagare le indennità straordinarie; in generale, preferiscono forfetizzare il tutto sotto la voce «trasferta» per nascondere il reale livello di sfruttamento a cui sottopongono i lavoratori e per ridurre il carico fiscale a cui il lavoro straordinario è sottoposto;
i datori di lavoro impediscono anche molto energicamente che il lavoratore produca una fotocopia del cronotacchigrafo (un piccolo grafico installato sui mezzi che indica l'effettivo orario di lavoro) temendo una possibile vertenza, negando in questo modo il diritto del lavoratore di possedere una copia di questo documento. Stressante e defatigante è la situazione che la grande maggioranza dei lavoratori si trova a sostenere durante le attese nei punti di arrivo: enormi piazzali, sotto il sole o al freddo, senza servizi igienici e di ristoro, dopo avere percorso qualche migliaio di chilometri, in attesa di essere chiamati da un altoparlante alla postazione di scarico, per poi accorgersi spesso di doversi trasformare in scaricatori perché l'azienda che riceve la merce ha solo personale che gestisce il magazzino quando la merce è già stata scaricata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative affinché il lavoro di autotrasportatore sia riconosciuto come lavoro usurante e adeguare la durata dell'orario di lavoro dei camionisti alla normativa europea;
a intensificare i controlli presso le imprese di autotrasporto per evitare che si verifichino abusi come quelli citati in premessa.
9/1441-quater-A/5. Favia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 37-bis del disegno di legge taglia le risorse destinate dalle precedenti leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 alla stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione e prevede che, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato non si possano rinnovare. I rapporti di lavoro sono, pertanto, risolti alla scadenza o, comunque, entro il 30 giugno 2009;
il comma 7 di tale articolo prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche trasmettano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco del personale in servizio con contratti a tempo determinato. Le amministrazioni dovranno indicare per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando la data delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro;
mentre il comma 8 dell'articolo 37-bis prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, siano stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazioni possono proseguire, anche in deroga al blocco e comunque nonoltre l'espletamento delle procedure concorsuali, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale;
il reclutamento in futuro avverrà «per concorso» con il 40 per cento dei posti riservato a chi ha avuto un contratto a tempo determinato per almeno tre anni anche non continuativo; le assunzioni però sono un puro miraggio, perché se non si fanno i concorsi non esiste nessuna possibilità di essere assunti, mentre il decreto-legge n. 112 del 2008 prevede il blocco sostanziale del turn-over;
dal 2001 al 2006, il personale precario della pubblica amministrazione è aumentato del 62 per cento: a fronte di 3.081.685 pubblici dipendenti, a fine 2006, ben 338.864 erano impiegati con contratti «atipici»;
i continui blocchi del turn over hanno fatto sì che, per tamponare i vuoti di personale, aumentassero i contratti a termine e le collaborazioni; ci sono, ovviamente, incarichi di diversa natura, ma di fatto nelle pubbliche amministrazioni, ci sono ormai interi progetti e servizi che funzionano solo grazie ai lavoratori precari;
la decisione di bloccare la stabilizzazione anche di quella parte di precari (circa 57 mila) già selezionati ed iscritti in graduatoria, come previsto dalla legge finanziaria per il 2008, suscita indignazione ed è da ritenersi illegittima;
l'effetto di questa disposizione non sarà disastroso solo per decine di migliaia di precari ma produrrà effetti negativi per gli stessi cittadini che ogni giorno fruiscono dei servizi pubblici con gravi disservizi, se non con la chiusura di servizi importanti, soprattutto nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali;
basti pensare ai servizi oggi garantiti con l'apporto dei precari del 118, del Pronto soccorso (ed in qualche caso anche in sala operatoria), degli asili nido, dell'anagrafe cittadina, dell'assistenza ai non autosufficienti e, in generale, dei servizi sociali, della polizia municipale, tanto per fare solo qualche esempio;
gli stessi precari dell'Istituto superiore di sanità rilevano come il blocco potrebbe mettere a rischio il controllo sugli alimenti,

impegna il Governo

a fornire al Parlamento entro la fine dell'anno una mappa esatta delle funzioni e dei servizi svolti dai precari presenti nelle pubbliche amministrazioni in maniera tale da potere compiutamente valutare le conseguenze non solo occupazionali, ma relative all'espletamento delle funzioni e dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini.
9/1441-quater-A/6. Cambursano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 37-bis del disegno di legge, derivante da un emendamento del ministro Brunetta, taglia le risorse destinate dalle precedenti leggi finanziarie per il 2007 e il 2008 alla stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione (enti di ricerca e università comprese) e prevede che, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato non si possano rinnovare. I rapporti di lavoro sono risolti alla scadenza o, comunque, entro il 30 giugno 2009. Insomma, la citata norma prevede licenziamenti massicci;
il reclutamento in futuro avverrà «per concorso» con il 40 per cento dei posti riservato a chi ha avuto un contratto a tempo determinato per almeno tre anni anche non continuativo;
le assunzioni, però, sono un puro miraggio perché se non si fanno i concorsi - in alcuni enti non ci sono concorsi per posizioni a tempo indeterminato dal 1993 - non esiste nessuna possibilità di essereassunti, mentre il decreto-legge n. 112 del 2008 prevede il blocco sostanziale del turn-over;
la situazione è particolarmente grave per gli enti di ricerca e le università: nel 2009 nessun nuovo ricercatore inizierà a lavorare in Italia, in nessun ateneo e in nessuna disciplina; da qui alla fine della legislatura il numero dei ricercatori si contrarrà di almeno 8.000 unità (su 20mila ricercatori - il 40 per cento del totale), un numero che è superiore al doppio degli esuberi «ufficiali» di Alitalia; il Governo, tuttavia, non sembra preoccuparsene impegnato com'è nella caccia al pubblico impiegato «fannullone»;
molti istituti di ricerca saranno in gravi difficoltà e gli impegni scientifici assunti a livello internazionale saranno difficilmente onorati; basti pensare - ma è solo un esempio fra tanti - all'Istituto nazionale di astrofisica che da anni realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi della UE e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica; la partnership di tale istituto con l'Agenzia spaziale sarà gravemente compromessa e l'investimento formativo realizzato su alcuni giovani sarà gettato al vento e una serie di competenze non potranno più essere utilizzate;
al centro di ricerche di Ispra (protezione e ricerca ambientale), a rischiare il posto sono in settecento e i sindacati e i precari hanno occupato le sedi dell'Istituto; anche la presidenza del Cnr è stata occupata dai lavoratori a tempo determinato; l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (i precari che rischiano sono 400) ha proclamato lo stato di agitazione; all'Isfol l'Assemblea ha proclamato la mobilitazione per salvare 300 posti; si sono svolte assemblee all'Enea, mentre all'Istat prosegue la mobilitazione dei precari della rete di rilevazione; azioni di protesta anche all'Istituto superiore di sanità (ISS) e all'Istituto nazionale ricerca alimenti e nutrizione (ISPAN);
il premio Nobel Rita Levi Montalcini ha dato il suo sostegno a questi giovani ricercatori dichiarando: «formiamo giovani ricercatori di eccellente qualità, essi rappresentano un capitale umano da salvaguardare»;
la posta in gioco è alta e riguarda l'intero Paese: mentre in tutto il resto d'Europa e del pianeta si investe di più in ricerca, in Italia, fino a fine legislatura, è stato programmato solo di ridurre drasticamente risorse e personale, di «tagliare» le teste giovani, fresche, motivate, di «tagliare» le teste più caparbie, quelle che pur di proseguire il loro lavoro hanno accettato anche condizioni ambientali ai limiti della decenza; «tagliare» i «cervelli» che, espulsi di fatto dall'Italia, faranno la fortuna di altri, magari nella Silicon Valley,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di garantire, in particolare agli enti pubblici di ricerca, adeguate risorse finanziarie ed umane per l'attuazione e lo sviluppo dei programmi di ricerca e a monitorare l'attuazione delle disposizioni citate in premessa allo scopo di prevedere, nel contempo, anche una procedura per l'effettiva stabilizzazione dei giovani ricercatori impegnati negli enti di ricerca medesimi.
9/1441-quater-A/7. Zazzera, Giulietti.

La Camera,
premesso che:
il Parlamento ha recentemente approvato la legge 17 ottobre 2007, n. 188, che prescrive l'adozione di un modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori onde evitare abusi;
tale approvazione è avvenuta pressoché all'unanimità: nella seduta della Camera del 5 luglio 2007: in sede di dichiarazione di voto finale si erano espressifavorevolmente, a nome dei rispettivi gruppi, esponenti del Popolo della Libertà e della Lega Nord;
il provvedimento è stato varato per neutralizzare una vessazione illegale, eppure diffusa: l'assunzione con licenziamento incorporato. Si determina una situazione di ricatto quando, al momento dell'assunzione in cui i datori di lavoro hanno un potere decisivo, si chiede alla lavoratrice ed al lavoratore la sottoscrizione di una lettera di licenziamento volontario in bianco: è una spada di Damocle che graverà sulla vita dei soggetti coinvolti, messi in soggezione permanente. Esso rappresenta un intollerabile prezzo pagato al bisogno di lavoro: un diritto si trasforma così in un ricatto che diventerà effettivo in caso di maternità o di una malattia o di infortunio;
questo comportamento lesivo di diritti e dignità è molto più diffuso di quanto emerga, seppure i dati disponibili, dati certamente sottostimati - in quanto si parla di circa diciottomila casi all'anno -, rappresentino una realtà significativa;
la legge n. 188 del 2007 vuole prevenire il compiersi di questo arbitrio, vincolando la lettera di dimissioni volontarie all'uso di un modulo facilmente reperibile, numerato e a scadenza. Qualsiasi atto scritto al di fuori di questo modulo è nullo. Così si previene l'insorgere dell'abuso, andando oltre la legislazione precedente (il testo unico a sostegno della maternità e paternità del 2001 e il Codice per le pari opportunità del 2006) che già si era posta il problema, riguardo al contratto di lavoro subordinato, prevedendo una verifica ex post della veridicità delle dimissioni sospette date durante la gravidanza o entro il primo anno di matrimonio;
infatti, la verifica successiva si infrange spesso con la difficoltà della lavoratrice e del lavoratore a sottrarsi al ricatto che perdura per il bisogno di lavoro e la paura di non trovarlo più. Essi, che hanno l'onere della prova, anche nel caso in cui riescano a dimostrare l'illegittimità delle dimissioni, spesso preferiscono una buonuscita rispetto al reintegro in un posto di lavoro ove pagherebbero, in mille modi, l'atto di ricorso alla magistratura;
successivamente sono intervenuti, in attuazione della legge citata, il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008, entrato in vigore il 5 marzo 2008, nonché la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 marzo 2008;
approfittando di alcuni eccessi burocratici contenuti nei documenti ministeriali, partiva una campagna di stampa ben orchestrata volta all'abrogazione della legge;
l'attuale Ministro del lavoro prometteva alle associazioni imprenditoriali, che pure, in un primo momento, si erano dichiarate favorevoli al provvedimento, l'abrogazione della legge n. 188, il che è avvenuto con l'articolo 39, comma 10, lettera l), del decreto-legge n. 112 del 2008,

impegna il Governo

ferme restando le competenze riservate al Parlamento, a prendere le necessarie iniziative anche legislative per garantire l'effettiva volontarietà delle dimissioni dei lavoratori dipendenti.
9/1441-quater-A/8. Porcino.

La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento in esame reca disposizioni che intervengono in numerosi settori della materia lavoristica e previdenziale;
l'amianto è un insieme di minerali di silicio le cui fibre hanno moltissime eccellenti qualità produttive: resiste alle alte temperature, è un ottimo isolante termico ed acustico, si può lavorare, polverizzare, filare e tessere con facilità; è comune in natura e quindi poco costoso;
ma questo materiale, come ha ricordato di recente anche la trasmissione televisiva «Blu Notte» trasmessa dalla RAI, ha una caratteristica micidiale: le sue fibre, spesso più sottili di un capello e quindi invisibili all'occhio, sono pericolosissime. Indagini epidemiologiche hanno ormai documentato che l'assunzione per inalazione o ingestione di questa fibra provoca lesioni al tessuto polmonare con perdita della capacità funzionale e grave compromissione dell'apparato digerente. È ormai confermato che l'amianto provoca tumori maligni della pleura e del peritoneo, chiamati mesoteliomi;
la pericolosità dell'amianto per la salute dei lavoratori è nota da decenni ma, dato il suo impiego pressoché universale ed il basso costo, le aziende sono state molto lente nell'eliminare l'amianto dai propri prodotti e dal proprio ciclo produttivo; tant'è che l'amianto è stato messo fuori legge nel nostro Paese solo nel 1992 (legge n. 257) in applicazione di una direttiva europea risalente al 1983;
i tassi di mortalità tra gli esposti sono molto superiori a quelli dei non esposti e, poiché il rischio di malattia aumenta esponenzialmente con il passare del tempo, il numero dei malati e dei morti è destinato ad aumentare. Non a caso la legge n. 257 del 1992, oltre a proibire l'uso dell'amianto, prevede che a parziale (e del tutto insufficiente) compensazione del danno subito i lavoratori esposti all'amianto possano andare in pensione prima del previsto: hanno infatti un'aspettativa di vita significativamente inferiore alla media ed è quindi giusto ridurre la vita lavorativa e riequilibrare la suddivisione tra attività lavorativa e pensione;
purtroppo la normativa è stata costruita in modo farraginoso ed insufficiente, in particolare con la limitazione, del tutto arbitraria, sulla durata dell'esposizione (il limite dei 10 anni, la soglia delle 100 fibre/litro) ed ha lasciato irrisolte moltissime questioni;
i commi 20, 21 e 22 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, che attua il Protocollo sul Welfare, intervengono, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, siano stati esposti all'amianto, riconoscendo, al comma 20, validità, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, alle certificazioni rilasciate dall'INAIL in favore dei lavoratori che hanno presentato domanda entro il 15 giugno 2005, relativamente ai periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto sino al momento di avvio dell'azione di bonifica e, ad ogni modo, non oltre il 2 ottobre 2003, nell'ambito delle aziende individuate dagli atti di indirizzo rivolti all'INAIL già emanati al riguardo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
l'emergenza amianto non si è tuttavia conclusa con la chiusura delle fabbriche giacché le malattie hanno un'incubazione che può essere lunghissima: migliaia e migliaia di tonnellate di fibre di amianto e di cemento-amianto sono ancora presenti nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici, nell'ambiente a quindici anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992;
dopo la scadenza del 15 giugno 2005, sono state presentate dai lavoratori assicurati e non assicurati dall'INAIL altre 60.000 domande circa;
inoltre, al successivo comma 21, si limitano i suddetti benefici ai lavoratori cosiddetti «in produzione» e non anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano già titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, creando, nel violare il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, una ingiusta discriminazione tra lavoratori dello stesso settore;
in particolare, nello stabilimento Breda (ora Ansaldobreda) di Pistoia per anni si è utilizzato l'amianto in grandiquantità. Il prezzo pagato dai lavoratori è altissimo: ad oggi per malattie direttamente dovute o comunque collegate all'esposizione all'amianto sono morte quasi duecento persone tra gli ex lavoratori, con un tasso di mortalità mille volte superiore a quello medio dei non esposti;
la legge n. 257 prevede dei benefici pensionistici a parziale compensazione dei lavoratori esposti. Purtroppo i primi provvedimenti relativi ad Ansaldobreda hanno lasciato moltissime questioni aperte perché l'esposizione veniva riconosciuta solo fino al 1990, con un atto di indirizzo del Ministero del lavoro che, in maniera del tutto arbitraria, escludeva i periodi successivi in cui il rischio amianto era ancora presente, come dimostrato dai documenti ASL del 1996;
la data della prima bonifica, certificata dalla ASL di Pistoia, è il 1996, quindi i lavoratori della sede Ansaldobreda di Pistoia hanno tutti i requisiti di legge per ottenere il riconoscimento. Incomprensibilmente il decreto attuativo della legge, firmato dai Ministri del lavoro e dell'economia, limita in maniera del tutto arbitraria il periodo coperto dagli atti di indirizzo ed esclude dal riconoscimento moltissimi lavoratori, tra i quali tutti coloro che hanno lavorato all'interno della sede Ansaldobreda di Pistoia,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, ferme restando le prerogative del Parlamento, per:
la riduzione del tetto dei dieci anni previsto per consentire l'applicazione dei benefici previdenziali a tutti i lavoratori esposti a questo cancerogeno;
posticipare la data del 15 giugno 2005, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
consentire che nel computo degli anni di esposizione entrino i periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica senza più il limite del 2 ottobre 2003, per tutte le aziende, e non solo per quelle che hanno usufruito di atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
9/1441-quater-A/9. Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento in esame reca disposizioni che intervengono in numerosi settori della materia lavoristica e previdenziale;
alle Forze di Polizia l'ultimo adeguamento dell'indennità di bilinguismo è stato concesso con il contratto per le «Forze di Polizia e Forze armate» relativo al biennio 2000-2001, articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 9 Febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001, quindi, oltre sette anni fa;
nel frattempo, l'importo dell'indennità di bilinguismo dei magistrati è stato adeguato per ben due volte con la legge finanziaria per il 2005 e quella per il 2008, (commi 368 e 369 della Legge Finanziaria 2008) dimenticandosi completamente il legislatore di tutte le altre categorie che percepiscono la medesima indennità sia in provincia di Bolzano che in provincia di Trento, presso quegli uffici in cui è d'obbligo l'uso del bilinguismo e che, pur svolgendo compiti diversi, hanno un unico obbligo che è quello di garantire ai cittadini di queste province di potersi esprimersi nella propria lingua madre;
il legislatore, nel disporre l'adeguamento dell'indennità ai soli magistrati in servizio in provincia di Bolzano, fa esplicito riferimento all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, nel quale non viene menzionato solo il personale della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, di tutte le categorie che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4della legge 26 luglio 1976, n. 752, quindi, tra le altre categorie, anche le Forze di Polizia;
nonostante esistano circolari del Ministero del Tesoro, da ultima quella emanata nel 1988, a mezzo delle quali viene ribadito che l'adeguamento ISTAT dell'indennità di bilinguismo per le categorie di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, deve avvenire ogni due anni, per la cronica mancanza di fondi tale disposizione non viene rispettata salvo per alcune categorie come è avvenuto per i magistrati di Bolzano;
pertanto, urge un provvedimento definitivo e permanente affinché vengano garantiti pari diritti per tutte le categorie e non solo per alcune e quindi venga concesso ad esse l'adeguamento ISTAT ogni due anni;
il provvedimento, oltre che per la provincia di Bolzano, dovrà avere effetto anche per la Valle d'Aosta, regione dove ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 1988, n. 287, è stata riconosciuta l'attribuzione dell'indennità speciale di seconda lingua anche al personale della Polizia di Stato in servizio in Valle d'Aosta, con decorrenza dal 1o gennaio 1986, in linea con quanto sancito dalle leggi n. 1165 del 1961 e n. 454 del 1980 per le province autonome di Trento e Bolzano;
anche nella regione Valle d'Aosta l'ultimo adeguamento dell'indennità di bilinguismo alle Forze di Polizia è avvenuto con il sopra menzionato contratto di lavoro relativo al biennio 2000-2001, rimanendo esclusa, come a Bolzano, da quanto previsto delle summenzionate leggi Finanziarie del 2005 e del 2008,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parlamento, a prendere le opportune iniziative al fine di riconoscere l'adeguamento ISTAT dell'indennità di bilinguismo alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, ed in particolare al personale della Polizia di Stato.
9/1441-quater-A/10. Paladini.

La Camera,
premesso che:
la riforma del sistema previdenziale varata con legge 23 agosto 2004, n. 243, e modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, all'articolo 1, commi 18 e 18-bis, ha previsto una deroga in favore dei lavoratori collocati in mobilità rispetto ai maggiori requisiti richiesti per l'accesso alla pensione di anzianità;
dal 1o gennaio 2008 entro il limite massimo di 10.000 unità, in favore dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria per effetto di accordi siglati entro il 15 luglio 2007, continuano ad applicarsi le «vecchie» regole per l'accesso alla pensione di anzianità previste dalla legge «Dini» sia per quanto riguarda i requisiti di «quota» dati dal combinato disposto di età anagrafica/età contributiva (57 anni di età e 35 anni di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione) che per le finestre di accesso;
questo è possibile a condizione che i lavoratori interessati perfezionino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità stessa;
nell'individuare le predette 10.000 unità, l'INPS ha escluso i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
destinatari di provvedimenti in deroga;
licenziati da imprese commerciali con più di 50 dipendenti e fino a 200;
licenziati da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
collocati in mobilità lunga;
destinatari di mobilità «cristallizzata» ai sensi dell'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge n. 449 del 1997;
che abbiano presentato domanda di corresponsione anticipata dell'indennità;
destinatari delle misure finalizzate al reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni di cui al decreto-legge n. 68 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2006;
appare alquanto incongruo che lavoratori destinatari dei provvedimenti di proroga dell'indennità di mobilità vengano esclusi da tale previsione di poter accedere alla pensione con le regole della legge «Dini»;
tra i lavoratori esclusi ad oggi vi sono i lavoratori del sito industriale della Val Basento che beneficiano della mobilità in deroga in base ad un processo di reindustrializzazione che fino ad oggi non ha ancora portato gli effetti sperati in materia di ricollocazione degli esuberi;
si tratta di circa 300 lavoratori collocati in mobilità da più di 4 anni e che devono assoggettarsi alle nuove regole per l'accesso alla pensione di anzianità;
il paradosso che si viene a verificare è che due lavoratori, entrambi collocati in mobilità, uno nell'anno 1996 e l'altro nell'anno 2006, che hanno compiuto 57 anni età e 35 anni di contributi a luglio 2008, accederanno alla pensione di anzianità in due date diverse: il primo, quello espulso dal mondo del lavoro nel 1996, dal 1o luglio 2011; il secondo, espulso dal mondo del lavoro dieci anni dopo e cioè nel 2006, dal 1o gennaio 2009;
c'è da aggiungere che il lavoratore collocato in mobilità ordinaria nel 1996 e destinatario di proroghe in deroga, attualmente, a seguito della stratificazione dei tagli previsti all'assegno, percepisce un'indennità media pari a circa 300 euro mensili;
la norma attuale sembra abbastanza restrittiva e penalizzante per quei soggetti che ormai sono da più di dieci anni in mobilità e che vedono sfumare la possibilità di poter accedere ad una semplice opportunità di reinserimento perché ultracinquantenni;
non viene tenuto nella debita considerazione il fatto che le proroghe in deroga delle indennità di mobilità, che si stanno susseguendo nel tempo, altro non sono che una proroga appunto dell'originario termine di fruizione dell'indennità di mobilità previsto dalla legge n. 223 del 1991;
in virtù di questa premessa i lavoratori in questione dovrebbero essere considerati alla stregua di coloro i quali non hanno superato il normale periodo di mobilità prevista dalla predetta legge,

impegna il Governo

nell'ambito del progetto di riforma degli ammortizzatori sociali, a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di mantenere inalterati i requisiti di accesso alla pensione di anzianità anche per quei lavoratori, come quelli della Valbasento, beneficiari delle proroghe in deroga della mobilità al fine di evitare discriminazioni estremamente penalizzanti per lavoratori in difficoltà e ad attivare a tal proposito entro il 31 dicembre del corrente anno un apposito tavolo ministeriale con l'INPS e le organizzazioni sindacali.
9/1441-quater-A/11. Burtone.

La Camera,
premesso che:
dopo anni di blocco e di relative proroghe di graduatorie vi sono oltre 70.000 vincitori di concorso ed altrettanti idonei in attesa di assunzione;
il monitoraggio di cui all'articolo 37-bis, comma 7, del provvedimento in esame permetterà di avere un quadro preciso delle graduatorie ancora vigenti con le relative qualifiche e il numero dei vincitori eventualmente ancora da assumere,i quali avranno priorità rispetto alle assunzioni del personale con contratto a tempo determinato, in ottemperanza all'articolo 97 della Costituzione che recita: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.»;
il Governo sta cercando, nel provvedimento in oggetto e anche attraverso altre disposizioni, di introdurre nella pubblica amministrazione nuovi criteri di merito e premialità,

impegna il Governo

ad intervenire sull'attuale normativa affinché l'autorizzazione a bandire i concorsi sia maggiormente correlata con quella ad assumere, o comunque affinché si sviluppi un meccanismo grazie al quale i vincitori di concorso non siano costretti ad aspettare anni per essere assunti dopo aver superato brillantemente le prove.
9/1441-quater-A/12. Baldelli.

La Camera,
premesso che:
l'INPS interpreta il principio della automaticità delle prestazioni sancito dall'articolo 2116, comma 1, del Codice civile come non applicabile ai collaboratori in via esclusiva iscritti alla Gestione separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995 e privi di partita IVA;
altresì l'articolo 2116 Codice civile è un caposaldo del diritto previdenziale in quanto consente al «prestatore di lavoro» di conseguire le prestazioni previdenziali anche se il datore di lavoro evade l'obbligo contributivo di cui è titolare verso l'ente previdenziale, l'interpretazione dell'INPS determina un grave ed ingiustificato danno ai collaboratori, i quali non si vedono riconoscere le prestazioni di legge, se il committente, il quale è tenuto direttamente al versamento tanto della contribuzione a suo carico quanto di quella a carico del collaboratore in via esclusiva privo di partita IVA, non versa regolarmente i contributi sociali;
le prestazioni riconosciute dalla legge sono finanziate mediante la contribuzione sociale prevista e considerato altresì che la Gestione dei lavoratori parasubordinati ha un attivo di esercizio pari a 6,5 miliardi di euro ed ha un avanzo patrimoniale di 40 miliardi di euro,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, eventualmente anche normative, impartendo direttive all'INPS affinché l'articolo 2116 del codice civile sia interpretato in maniera maggiormente conforme alla nuova realtà del mercato del lavoro.
9/1441-quater-A/13. Antonino Foti, Cazzola, Vincenzo Fontana.

La Camera,
premesso che:
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, assicurando un prezioso contributo alla sicurezza nazionale in occasione di eventi sismici;
esso provvede al monitoraggio dei fenomeni geofisici del territorio nazionale e di sette vulcani attivi in zone fortemente antropizzate, attraverso tre sale operative (Roma, Napoli e Catania), dove personale specializzato elabora i segnali acquisiti per ottenere i parametri dell'evento in atto per 365 giorni l'anno e per 24 ore al giorno;
l'istituto attualmente si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di un consistente numero di personale con contratto a termine, di collaborazionecoordinata e continuativa o con assegni di ricerca,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative dirette a garantire la necessaria continuità all'azione amministrativa dell'ente, anche consentendo un ampliamento della pianta organica del predetto ente, che renda possibile l'avvio urgente delle procedure concorsuali necessario per lo svolgimento delle delicate indispensabili funzioni professionali di carattere tecnico-scientifico attualmente espletate da personale con contratto a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con assegni di ricerca.
9/1441-quater-A/14. Mario Pepe (PdL), Maurizio Turco, Lehner.

La Camera,
premesso che:
gli articoli 32 e 32-bis del provvedimento in esame recano nuove misure atte a contrastare il lavoro sommerso e alcune modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro;
esiste una stretta correlazione tra incidenti sul lavoro e lavoro irregolare, che interessa soprattutto i lavoratori stranieri e i giovani;
nonostante vi sia stato un calo rispetto ai dati del 2007, secondo l'ANMIL si verificano quotidianamente in Italia, in un anno, circa 2.500 incidenti sul lavoro e, nel corso di una giornata lavorativa, muoiono in media 3 persone e 27 rimangono permanentemente invalide;
il Presidente della Repubblica ha nuovamente sottolineato come di fronte alle continue tragedie «è doveroso tenere viva l'attenzione e non demordere nell'allarme sulla gravità sociale, applicare e migliorare le norme legislative» di contrasto al fenomeno,

impegna il Governo

ad aumentare i controlli e le ispezioni per l'emersione delle posizioni irregolari, prestare una maggiore attenzione all'attività di informazione e formazione soprattutto nelle scuole e prevedere un aggiornamento dei livelli di tutela indennitaria che hanno subito negli ultimi anni un forte deterioramento soprattutto a danno delle vedove e dei superstiti.
9/1441-quater-A/15. Poli.

La Camera,
premesso che:
è opportuno per un efficace e razionale utilizzo delle risorse umane nella pubblica amministrazione favorire l'istituto della mobilità,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative volte a favorire il trasferimento a domanda dei dipendenti appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate nelle altre amministrazioni pubbliche a domanda dell'interessato purché:
siano passati almeno quattro anni dall'assunzione e siano rispettati i limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche;
vi sia un'intesa tra le amministrazioni interessate;
a verificare le azioni possibili per fare in modo che, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito possa percepire, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
9/1441-quater-A/16. Bosi.

La Camera,
premesso che:
la Commissione lavoro ha introdotto nel provvedimento, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti, una delega al Governo per il riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili dai lavoratori dipendenti;
i criteri direttivi, segnalati nella delega, concernono oltre che il riordino, anche la razionalizzazione e la semplificazione delle modalità per la fruizione dei sopramenzionati congedi, aspettative e permessi;
la semplificazione dei documenti da presentare è riferita con particolare attenzione alle persone gravemente handicappate ai sensi della legge n. 104 del 1992 e alle persone affette da patologie neuro-degenerative o oncologiche,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a eliminare le eventuali disposizioni che appesantiscono, per le persone gravemente handicappate, le procedure che danno diritto alla fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi;
a predisporre misure ed azioni idonee, affinché il provvedimento in esame non limiti la percentuale di posti di riserva loro destinata nei bandi di concorso e non incida negativamente sull'integrazione dei soggetti handicappati nel mondo del lavoro, recando loro ulteriore pregiudizio rispetto a quanti godono già del privilegio di essere «normali».
9/1441-quater-A/17. Tassone.

La Camera,
premesso che:
le leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, dopo una lunga e contrastata discussione, hanno previsto per i lavoratori a tempo determinato del pubblico impiego la possibilità di accedere alla stabilizzazione sulla base del possesso di tre requisiti: aver lavorato per almeno tre anni, aver sostenuto almeno una prova selettiva e essere di conseguenza entrati in graduatoria;
per i sopraddetti precari, almeno cinquantamila, si sarebbe aperta la strada della stabilizzazione, ora ostacolata dalle disposizioni del disegno di legge in esame, così come licenziato dalla Commissione lavoro della Camera, che prevede l'abrogazione di una serie di norme delle leggi finanziaria per il 2007 e per il 2008 che autorizzavano la stabilizzazione del personale «precario» (con contratto a termine o di collaborazione coordinata e continuativa, delle pubbliche amministrazioni);
la norma dispone che a decorrere dal 1o luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le pubbliche amministrazioni non possono, in alcun caso, proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro dipendente a tempo determinato in contrasto con la disciplina vigente;
la soluzione del 1o luglio 2009, rispetto alla disposizione inizialmente contenuta nell'articolo aggiuntivo 37.01 presentato dal Governo presso la Commissione lavoro, attenua leggermente il problema, ma non lo risolve, dal momento che la sua praticabilità è ridotta e un gran numero di persone sarà mandata a casa;
le amministrazioni per poter bandire un concorso, oltre l'espletamento delle procedure di programmazione, devono richiedere ogni volta un'autorizzazione che viene data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (per effetto dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001);
i tempi tecnici per l'espletamento della procedura concorsuale sopramenzionata e contenuta nel provvedimento sono molto lunghi e un gran numero di persone,in attesa che si possano avviare dette procedure, perderà il posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad un attento monitoraggio delle norme citate in premessa affinché l'espletamento delle procedure concorsuali avvenga in tempi congrui e, ove necessario, ad adottare le opportune iniziative legislative volte a garantire il loro completamento al fine di evitare che le amministrazioni di appartenenza siano private di risorse umane e figure di alta professionalità;
a promuovere urgenti misure mirate alla creazione di opportunità occupazionali che consentano ai lavoratori precari reali possibilità di lavoro.
9/1441-quater-A/18. Delfino.

La Camera,
premesso che:
lo stato di precarietà e di incertezza colpisce profondamente il settore tessile della Valle Caudina del comune di Airola ed altre aziende che operano nei piani PIP della provincia di Benevento;
i lavoratori del settore e le forze produttive non riescono a raggiungere sicurezze concrete nel mantenimento dei posti di lavoro nonostante l'autorevole e continuo impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in una forte azione di mediazione con gli imprenditori del settore;
la provincia di Benevento, area della Campania interna, da tempo registra un incerto e lento sviluppo produttivo a fronte di una mancata azione degli enti istituzionali per ribaltare la logica dello sviluppo finora prevalente e tutto ciò crea profonde discrasie sociali e mancanza di prospettive di sviluppo per il futuro,

impegna il Governo

a concludere positivamente l'interlocuzione politica di mediazione con le forze sociali e produttive predisponendo fin d'ora un forte intervento di sostegno con l'adozione di tutti quegli ammortizzatori più efficaci per consolidare il reddito dei lavoratori e, nel quadro di una predisposizione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, a programmare un piano-progetto, d'intesa con l'ente provincia, di riconversione delle aree produttive della Valle Caudina e di altre aree della provincia di Benevento.
9/1441-quater-A/19. Mario Pepe (PD), Boffa.

La Camera,
premesso che:
lo stato di precarietà e di incertezza colpisce profondamente il settore tessile della Valle Caudina del comune di Airola ed altre aziende che operano nei piani PIP della provincia di Benevento;
i lavoratori del settore e le forze produttive non riescono a raggiungere sicurezze concrete nel mantenimento dei posti di lavoro nonostante l'autorevole e continuo impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in una forte azione di mediazione con gli imprenditori del settore;
la provincia di Benevento, area della Campania interna, da tempo registra un incerto e lento sviluppo produttivo a fronte di una mancata azione degli enti istituzionali per ribaltare la logica dello sviluppo fin'ora prevalente e tutto ciò crea profonde discrasie sociali e mancanza di prospettive di sviluppo per il futuro,

impegna il Governo

a continuare positivamente l'interlocuzione politica di mediazione con le forzesociali e produttive e ad attivare tutti gli ammortizzatori a sostegno del reddito dei lavoratori e ad accompagnare altresì con misure adeguate le iniziative proposte dalla provincia e dalla regione, con l'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie finalizzate alla riconversione delle aree produttive.
9/1441-quater-A/19.(Testo modificato nel corso della seduta). Mario Pepe (PD), Boffa.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede una delega al Governo per la definizione dei lavori cosiddetti usuranti;
è fondamentale un intervento forte e serio del Governo volto a fare sì che, nella predisposizione dei decreti legislativi, i marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca siano inseriti, in considerazione dell'attività particolarmente rischiosa e faticosa, nel novero dei lavoratori che svolgono attività cosiddette usuranti;
alla Camera vi è stato un lungo e approfondito dibattito, nella scorsa legislatura, con la presentazione delle mozioni 1-00146 e 1-00154 (che hanno come primo firmatario l'onorevole Giuseppe Marinello) volte a fare sì che anche i marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca possano godere dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori addetti a mansioni cosiddette usuranti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte all'inserimento tra le categorie dei lavoratori che svolgono mansioni cosiddette usuranti anche i marittimi imbarcati su navi da pesca, per ragioni di equità e di giustizia, vista l'attività particolarmente faticosa e rischiosa che essi svolgono.
9/1441-quater-A/20. Gioacchino Alfano, Marinello, Romele.

La Camera,
premesso che:
l'attività farmaceutica investe aspetti d'interesse pubblico, in quanto la sua efficienza e la sua diffusione sono essenziali per la cura della salute pubblica e costituiscono un elemento dell'assistenza sanitaria;
dalla natura concessoria del provvedimento di apertura della farmacia deriva il carattere pubblicistico del servizio farmaceutico, che si ricava altresì dal fatto che il farmacista preposto a tale attività viene individuato come professionista esercente un pubblico servizio, anche se dipendente;
è riconosciuta al farmacista la particolare natura di esercente un pubblico servizio, anche in ragione della legge di riforma sanitaria, che affida alle farmacie pubbliche e private l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, assicurata attraverso la stipula della convenzione tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale;
il Governo ha espresso parere favorevole alla trasformazione della farmacia in un centro polifunzionale di servizi sanitari, già avviata con l'approvazione, da parte delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della Camera, dell'emendamento 30.2, riferito all'articolo 30 dell'A.C. 1441-bis, a firma dei relatori Corsaro e Bernini Bovicelli e contenente delega al Governo per l'individuazione dei servizi a forte valenza socio-sanitaria delle farmacie pubbliche e private;
è necessario prevedere per i farmacisti dipendenti da farmacie private un'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, che remuneri in modo adeguato la loro attività professionale, anche in ragione dei nuovi servizi da prestare ai cittadini, in modo che possano operare in maniera indipendente, orientandosi soprattutto sull'aspetto professionale della loro prestazione sanitaria;
il provvedimento in esame reca norme volte a riconoscere la specificità delruolo di alcune categorie ai fini della definizione dei contenuti del rapporto di impiego,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a istituire un comparto di contrattazione collettiva nazionale per i farmacisti dipendenti da farmacie private, che assicuri l'uniformità del loro trattamento economico e normativo sull'intero territorio nazionale attraverso accordi collettivi nazionali stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria, con la partecipazione, per gli aspetti professionali, della Federazione degli Ordini dei Farmacisti.
9/1441-quater-A/21. Marinello, Gioacchino Alfano, Romele, Misuraca, Pagano, Formisano, Zamparutti, Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 37, del provvedimento in esame prevede norme per la disciplina delle prove concorsuali, per introdurre criteri di territorializzazione nelle procedure selettive da parte delle pubbliche amministrazioni;
in particolare, si prevede che possa essere rimesso alla fase di definizione di specifiche disposizioni del bando, la disciplina di criteri che valutino e riconoscano come requisito preferenziale il luogo di residenza dei concorrenti, laddove «tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato»;
tale disposizione prefigura una possibile attuazione difforme sul territorio, con possibili rischi di abuso e compromissione del diritto di non discriminazione e di libertà di circolazione delle persone, come precisato dalla Corte costituzionale,

impegna il Governo

a vigilare, per quanto di sua competenza, sull'attuazione della norma, disponendo precise indicazioni alle amministrazioni interessate, affinché sia assicurata l'applicazione del principio di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché una selezione che privilegi i candidati più meritevoli e capaci.
9/1441-quater-A/22. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
come denunciato dal Servizio studi di Confindustria, gli effetti della crisi finanziaria internazionale sull'economia reale saranno ben più gravi di quanto fin qui sia stato prospettato dal Governo;
lo studio rivela che nel 2009 il consumo delle famiglie italiane si ridurrà ulteriormente dall'attuale -0,2 per cento a -0,6 per cento. Le imprese saranno a corto di capitale e, in previsione del citato calo dei consumi, non avranno più convenienza a lavorare a pieno regime e, in base a tali parametri, il tasso di disoccupazione balzerà dall'attuale 6,8 per cento al 7,3 per cento;
già alcuni grandi gruppi industriali, quali le industrie Merloni, le acciaierie Lucchini, la Otefal Sail di Portovesme Iglesias, la Meraklon di Terni, la Fiat per gli stabilimenti di Mirafiori, l'Iveco Powertrain, la Eaton Corporation di Massa, hanno avviato procedure per la richiesta di cassa integrazione o di messa in libertà, ciascuna per centinaia di lavoratori;
nel mese di luglio le ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria hanno subito una impennata aumentandodel 26,20 per cento. I settori maggiormente interessati sono: l'alimentare (+143 per cento), il legno (+135 per cento), il commercio (+129 per cento), il tessile (+92 per cento). Il totale delle ore cumulate, da gennaio a luglio, ordinarie e straordinarie, aumenta dell'8,61 per cento: si passa dagli 86 milioni di ore dei primi sette mesi del 2007, agli oltre 93 milioni di ore del corrispondente periodo del 2008. Le regioni più coinvolte sono, nei sette mesi, le Marche (+149 per cento), il Friuli (+72 per cento), il Veneto (+48 per cento), la Sardegna (+41 per cento) e l'Emilia Romagna (+40 per cento);
a fronte di tale scenario, le risorse individuate con il presente provvedimento per il rifinanziamento degli interventi a favore degli ammortizzatori sociali appaiono del tutto inadeguate, tenendo conto che risultano essere addirittura inferiori a quanto previsto per l'anno 2008 dall'ultima legge finanziaria varata dal Governo Prodi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori urgenti ed efficaci strumenti, anche di carattere finanziario, a partire dalla prossima manovra di bilancio, per fronteggiare l'annunciato aumento delle richieste di cassa integrazione del tasso di disoccupazione, che già nei primi mesi del prossimo anno subirà un brusco rialzo.
9/1441-quater-A/23. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
come denunciato dal Servizio studi di Confindustria, nel 2009 il consumo delle famiglie italiane si ridurrà ulteriormente dall'attuale -0,2 per cento a -0,6 per cento. Le imprese saranno a corto di capitale e, in previsione del citato calo dei consumi, non avranno più convenienza a lavorare a pieno regime e, in base a tali parametri, il tasso di disoccupazione balzerà dall'attuale 6,8 per cento al 7,3 per cento;
nel mese di luglio le ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria hanno subito una impennata aumentando del 26,20 per cento. I settori maggiormente interessati sono: l'alimentare (+143 per cento), il legno (+135 per cento), il commercio (+129 per cento), il tessile (+92 per cento). Il totale delle ore cumulate, da gennaio a luglio, ordinarie e straordinarie, aumenta dell'8,61 per cento: si passa dagli 86 milioni di ore dei primi sette mesi del 2007, agli oltre 93 milioni di ore del corrispondente periodo del 2008. Le regioni più coinvolte sono, nei sette mesi, le Marche (+149 per cento), il Friuli (+72 per cento); il Veneto (+48 per cento), la Sardegna (+41 per cento) e l'Emilia Romagna (+40 per cento);
l'articolo 67-ter del presente provvedimento, individua risorse che appaiono del tutto inadeguate rispetto alle previsioni sull'andamento della congiuntura economica e risultano inferiori a quanto previsto per l'anno 2008 dall'ultima legge finanziaria varata dal Governo Prodi;
la disposizione in oggetto non pare tener conto delle convenzioni con le regioni per l'attuazione della cassa integrazione e mobilità in deroga nei distretti industriali, nelle aree di crisi e nelle crisi aziendali,

impegna il Governo

a dare attuazione alla richiamata disposizione, tenendo conto delle compatibilità con i suddetti strumenti negoziali con le regioni interessate.
9/1441-quater-A/24. Vico, Lulli, Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,

impegna il Governo

a dare attuazione alla richiamata disposizione, tenendo conto delle compatibilità con i suddetti strumenti negoziali con le regioni interessate.
9/1441-quater-A/24.(Testo modificato nel corso della seduta). Vico, Lulli, Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
come noto con l'approvazione della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si è provveduto a dare attuazione al Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale ed è stato il risultato di un lungo e complesso lavoro concertativo con le parti sociali, che ha visto il coinvolgimento attivo di milioni di lavoratori e pensionati, attraverso un'apposita consultazione;
l'equilibrio del Protocollo presuppone il varo delle norme necessarie alla sua attuazione integrale e, pertanto, anche delle disposizioni riguardanti i cosiddetti lavori usuranti;
il precedente Governo predispose lo schema di decreto legislativo previsto dalla citata legge n. 247 del 2007 e la sua emanazione fu impedita dalla conclusione anticipata della legislatura;
a tal fine, la Camera dei deputati si è pronunciata già in sede di esame di un apposito atto di indirizzo in data 24 settembre, al fine dell'adozione in tempi brevi dei relativi decreti legislativi;
il provvedimento in esame, all'articolo 23, provvede a riaprire i termini per l'emanazione dei suddetti decreti legislativi, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ciò, molto probabilmente, superando il termine indicato nella richiamata mozione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esercitare la richiamata delega legislativa, anche avvalendosi del lavoro e dell'elaborazione svolto dal Governo precedente, entro termini quanto più coerenti con la citata mozione del settembre scorso.
9/1441-quater-A/25. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 37-bis reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario. La normativa contenuta nella legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, e nella legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva suscitato notevoli aspettative da parte di quei lavoratori con contratti atipici, che da anni attendevano un percorso di stabilizzazione;
diverse amministrazioni hanno, in forza della normativa vigente, intrapreso un processo di stabilizzazione del personale, avente i requisiti richiesti, tramite la programmazione di prove selettive o concorsuali;
l'articolo 37-bis, al comma 1, reca una serie di limiti temporali, ed in particolare stabilisce che sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, fermo restando che le suddette procedure di stabilizzazione sono perfezionate entro il 30 giugno 2009;
tale disposizione rischia di determinare dubbi interpretativi e così pregiudicare la possibilità di accedere ad un contratto a tempo indeterminato per tuttiquei lavoratori che, pur in possesso dei requisiti richiesti, ed avendo superato le prove selettive, possano non trovarsi già in servizio entro la suddetta scadenza;
la situazione è particolarmente critica nel comparto della ricerca, laddove un numero cospicuo di ricercatori è impiegato con un contratto a tempo determinato e sono numerosi gli enti che, anche in forza del blocco delle assunzioni e delle limitazioni al turn over, non potrebbero avviare, a breve, un processo di stabilizzazione del personale precario al momento impiegato,

impegna il Governo

ad attuare la disposizione in oggetto nel senso di consentire il processo di stabilizzazione per tutti coloro, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano comunque espletato le prove selettive.
9/1441-quater-A/26. (nuova formulazione) Miglioli, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 38-quater, la possibilità per le amministrazioni pubbliche, in prima applicazione, di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
i motivi che spingono il personale a richiedere il tempo parziale sono, generalmente, legati a cause di natura familiare;
come è noto, sono soprattutto le donne lavoratrici che ricorrono all'alternativa del part-time, al fine di conciliare l'onere del lavoro di cura e del lavoro domestico con la presenza sul luogo di lavoro. In assenza di un'adeguata rete di servizi sociali, infatti, e dato il persistere di una mentalità che qualifica come «femminile» l'attività di cura, il lavoro in famiglia, con particolare riguardo all'infanzia e alle persone anziane, ricade quasi interamente sulle donne;
le richieste dell'accesso al part-time, provengono spesso da quei lavoratori che devono occuparsi di un familiare con gravi problemi di salute che ha bisogno di una presenza continua e costante;
sono diversi i casi di lavoratori che ormai da anni usufruiscono del lavoro part-time, avendo in tal modo organizzato da tempo la loro vita familiare modulandola sull'orario ridotto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a far sì che le amministrazioni competenti, nell'ambito del processo di revisione previsto dall'articolo 38-quater, tengano conto del periodo decorso dal momento della concessione dell'orario a tempo parziale e delle condizioni che hanno indotto i richiedenti alla richiesta di usufruire dello stesso, con particolare riferimento alla presenza di figli minorenni e di anziani nel nucleo familiare dei richiedenti medesimi.
9/1441-quater-A/27. Mattesini, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di pubblico impiego;
l'articolo 38, in particolare, reca misure in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni;
il quotidiano Il Giornale ha pubblicato, lo scorso 13 ottobre, un articolo in merito alla «sproporzione della macchina pubblica tra il Nord ed il Sud»; emerge, infatti, che al Sud il rapporto dipendenti pubblici/abitanti è di 4,2 a mille, mentre al Nord è di 2,6 a mille. Tale disparità risulta ancora più notevole se si guarda la ripartizione dei circa 7.055 dirigenti delle regioni: la sola Sicilia ne impiega 2.528, pari al 36 per cento del totale; la Campania, con poco più di cinque milioni e mezzo di abitanti, impiega 10,3 dirigenti ogni centomila abitanti, rispetto al Veneto che, con una popolazione pari a circa 4 milioni e mezzo di abitanti, impiega 5 dirigenti ogni centomila abitanti; ancora, la Lombardia ha un rapporto di 3 dirigenti su 100 mila abitanti, mentre il Molise presenta un rapporto di 27/100;
tale squilibrio riguarda non soltanto gli organici bensì anche i costi: al Sud la retribuzione dei manager regionali è pari a 92.909 euro lordi annui, a fronte di 78.083 euro lordi annui al Centro e di 84.888 euro lordi annui al Nord,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e di una maggiore efficienza della macchina pubblica, di contemplare meccanismi volti ad una più razionale distribuzione dei dipendenti della pubblica amministrazione fino al raggiungimento di un rapporto ottimale tra dipendenti e popolazione.
9/1441-quater-A/28. Montagnoli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti;
esiste una categoria di circa quattordicimila medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale esposta a notevoli disagi e rischi lavorativi, in quanto esercente servizio di continuità assistenziale per circa 96 notti l'anno, 15 festivi e 15 prefestivi diurni;
gli appartenenti alla predetta categoria versano i propri contributi previdenziali all'ENPAM (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri) e, pertanto, un eventuale loro riconoscimento tra i soggetti che svolgono «lavori particolarmente faticosi e pesanti» non comporterebbe ulteriori oneri a carico dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a tener conto anche della categoria di cui in premessa.
9/1441-quater-A/29. Caparini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 65, disposizioni relative al controllo giudiziale sul rispetto delle «clausole generali» contenute nelle leggi, nonché sulla certificazione dei contratti di lavoro;
l'articolo, disponendo che il controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle «clausole generali» contenute nelle norme di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato deve limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente, provoca una grave contrazione della autonomia del giudice del lavoro, assegnandogli, nei fatti, un ruolo puramente notarile;
inoltre, con le disposizioni contenute nell'articolo 65 viene messo seriamente a rischio il diritto che permette ai lavoratori di far valere le proprie ragioni di fronte al giudice, considerato che il diritto delle parti di un rapporto di lavorodi adire il giudice per far valere i diritti che proprio da quel rapporto derivano implica, logicamente, il diritto a vedere riconosciuti proprio dal giudice i diritti attribuiti dalla legge;
inoltre, disponendo il provvedimento in esame che il giudice, nel momento della valutazione delle motivazioni su cui si è fondato il licenziamento, deve tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro, ovvero nei contratti individuali di lavoro se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, viene di fatto svuotato il valore dei contratti collettivi nazionali e la capacità di sviluppare un raccordo tra le parti che serve a determinare diritti e tutele,

impegna il Governo

a predisporre, nell'ambito delle sue proprie competenze, misure in materia di diritto processuale del lavoro che garantiscano l'autonomia del giudice e i diritti e le tutele dei lavoratori.
9/1441-quater-A/30. Ferranti, Berretta.

La Camera,
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dopo anni di privatizzazione del rapporto di lavoro, ha conseguito attraverso la legge delega 30 settembre 2004, n. 252, ed i successivi decreti delegati (decreto legge 13 ottobre 2005, n. 217), un riconoscimento di altissimo significato riportando alla natura pubblicistica il rapporto di lavoro degli operatori di questo glorioso Corpo dello Stato;
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come richiamato dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, propri delle Forze di polizia, e per questo i suoi appartenenti dipendono anche dall'Autorità giudiziaria e dall'Autorità di Pubblica sicurezza;
i vigili del fuoco soffrono una generale disattenzione ai loro problemi di natura organica, normativa, economica e previdenziale, in quanto sono spesso trattati alla stessa stregua di quei lavoratori che non rischiano quotidianamente la vita, mentre a loro è richiesto uno spirito di abnegazione fuori dal comune;
la sperequazione perpetrata a loro discapito è enorme ed ingiustificata, sia sotto il profilo retributivo che previdenziale, rispetto agli altri Corpi dello Stato preposti alla sicurezza;
è quindi ormai non più rinviabile l'inserimento del Corpo nazionale vigili del fuoco nel cosiddetto «Comparto della Sicurezza», attraverso il riconoscimento di Forza di polizia, fermi restando i propri compiti istituzionali, e la conseguente collocazione nel medesimo procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad Ordinamento civile, a garanzia che i Vigili del fuoco non vengano più dimenticati e mortificati,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune ed idonee iniziative legislative per inserire il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel Comparto sicurezza.
9/1441-quater-A/31. Catanoso.

La Camera,
premesso che:
i commi 519, 523 e 526 della legge finanziaria per il 2007, la legge n. 296 del 2006, ha normato la stabilizzazione del precariato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
la norma in questione interessa circa 40 mila lavoratori discontinui e mira, in primo luogo, al potenziamento degli organici attraverso una procedura più veloce e meno farraginosa, ed, in secondo luogo, a fornire una risposta a dei lavoratori che hanno prestato servizio pernumerosi anni nell'amministrazione con la legittima speranza di rimanerci in modo stabile;
il mondo del precariato dei Vigili del Fuoco, comunque, rimane preoccupato in merito all'assunzione del personale anziano, ovvero quello con un'età superiore a trentasette anni;
tra i requisiti per l'assunzione, infatti, vi è che il personale in questione debba essere iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
in tal modo gli ultra trentasettenni, come sostiene il sindacato di categoria Confsal-Vigili del Fuoco, rimarrebbero esclusi dall'assunzione nonostante la volontà confirmatoria del legislatore che ha approvato una norma per stabilizzare detto personale, norma approvata una tantum e non più ripetibile;
si potrebbe considerare il periodo prestato in servizio ai fini previdenziali e concorrere in tal modo al raggiungimento del diritto alla pensione utilizzando gli anni effettivamente prestati da discontinuo,

impegna il Governo

ad adottare dei provvedimenti per far sì che il personale citato in premessa non rimanga escluso dalle procedure di assunzione a tempo indeterminato.
9/1441-quater-A/32. Bellotti, Catanoso.

La Camera,
premesso che:
nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria perr il 2007), era prevista la possibilità della stabilizzazione, al verificarsi di determinate condizioni, di tutti quei lavoratori, che avevano prestato la propria attività nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
il terzo comma dell'articolo 49 della legge n. 133 del 2008 di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto il divieto per le pubbliche amministrazioni di rinnovare rapporti di lavoro precario con il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodo di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;
l'applicazione di questa norma ha svuotato di personale altamente qualificato i Centri di Ricerca in, Agrumicoltura (CRA);
questo personale, composto nella sua quasi totalità da laureati, svolge mansioni ordinarie, connesse tanto all'attività di ricerca, quanto a quella amministrativa (incarichi di. segreteria, gestione del personale, adempimenti burocratici) e tecnica (manutenzione dei vivai o del patrimonio zootecnico, cura delle strutture in dotazione al CRA);
per assicurarsi le prestazioni lavorative del suddetto personale «non strutturato», il Ministero delle Politiche agricole, forestali e alimentari ha fatto ricorso alla sistematica reiterazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di contratti a progetto, assegni di ricerca, borse di studio ed in pochi casi di contratti a tempo determinato, quasi sempre in palese elusione della disciplina che regola il ricorso ai contratti cosiddetti di parasubordinazione;
questi lavoratori sono stati impiegati presso i CRA per periodi che vanno da un minimo di tre anni a punte di sedici anni e la sequenza temporale delle forme contrattuali utilizzate dai CRA, combinata con il contenuto delle mansioni effettivamente svolte, a giudizio del presentatore, attesta in maniera inequivocabile che questi lavoratori sono stati metodicamente impiegati dall'Amministrazione in un contesto che va propriamente ricondotto all'alveo del lavoro subordinato;
i CRA, inoltre, per un lungo periodo si sono serviti di questi lavoratori procedendo a contrattualizzare molti diessi con contratti a tempo determinato, quali impiegati agricoli od operai agricoli e solo a partire dal 2005 gli stessi lavoratori - che hanno in sostanza proseguito a svolgere le stesse mansioni nelle medesime sedi di lavoro - sono stati invece contrattualizzati mediante ricorso a forane contrattuali tipiche del cosiddetto «lavoro parasubordinato» (co.co.co., co.co.pro, assegni, borse di studio);
a questi lavoratori non è stato rinnovato il contrattò di lavoro per ovvi motivi normativi e, ad oggi, non sono ancora stati banditi i concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato nei suddetti enti di ricerca;
i C.R.A. hanno posto nel loro Statuto un regolamento per le assunzioni a termine che prevede la costituzione di macroliste per aree scientifiche, tecniche ed amministrative;
queste macroliste vengono stilate successivamente ad un concorso pubblico per titolo e colloquio bandito da ogni singolo centro o unità di Ricerca afferente il C.R.A. e rimangono valide per trentasei mesi,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché l'esperienza, maturata dai precari negli enti di ricerca di cui in premessa venga tenuta in considerazione ai fini della valutazione dei titoli di ammissione e di preparazione delle relative graduatorie finali.
9/1441-quater-A/33. Lo Presti, Catanoso.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame riconosce, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego, la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia;
le disposizioni normative al vaglio dell'esame in assemblea prevedono un'ulteriore delega relativa alle misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle forze dell'ordine impegnate in attività usuranti;
da più parti è stata evidenziata, la necessità di un allargamento della delega ad altri comparti, in particolare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, proprio per la tipologia di attività e per la particolare turnazione cui sono sottoposti, che necessita di una maggiore alternanza e di momenti di riposo, al fine di garantire la massima attenzione psicofisica nell'espletamento del servizio,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative normative necessarie a favorire l'inserimento delle attività svolte dal corpo nazionale dei vigili del fuoco tra le attività usuranti e, conseguentemente a disciplinare tale materia attraverso la delega già conferita per gli altri comparti già inclusi, dal momento che quella del vigile del fuoco è un'attività impegnativa che richiede conoscenze tecniche specifiche ed un impegno psicofisico a volte anche gravoso.
9/1441-quater-A/34. Anna Teresa Formisano, Delfino, Libè.

La Camera,
premesso che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 voluta da un'ampia maggioranza, ha preceduto di molto le legislazioni di altri Paesi, tanto da far meritare all'Italia il primato in tema di tutela e riconoscimento della dignità dei disabili;
le famiglie dei veri invalidi vivono una realtà fatta di sofferenza quotidiana, di incomprensione da parte della pubblica amministrazione, spesso di frustrazione, cui non sempre riescono a supplire leassociazioni di volontariato e del privato-sociale: da ciò la necessità di un corretto intervento legislativo;
pur non ignorando, né sottovalutando i rischi di elusione di tutti i benefici previsti dal Legislatore a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari, il criterio guida delle disposizioni legislative dovrebbe essere quello dell'attuazione di interventi specifici e mirati e non quello di attuazione di normative che colpiscono indiscriminatamente chiunque, correndo così il rischio di rendere ancora più difficile la vita per quanti già sono stati da essa penalizzati,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a tutelare le persone con disabilità e i loro familiari e ad apportare elementi migliorativi della citata legge 104 del 1992, tali da consentire l'adozione di principi e linee guida in grado di sanzionare adeguatamente chi abusa della legge, senza ledere nel contempo, il significato più profondo e lo spirito di solidarietà su cui si regge la legge stessa, che è la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con grave disabilità.
9/1441-quater-A/35. Capitanio Santolini, Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

La Camera,
premesso che:
con un emendamento inserito nel provvedimento in esame, viene ridotta la possibilità dei precari di vedere stabilizzato il proprio lavoro anche se svolto in maniera continuativa e professionale e attuato un taglio delle risorse destinate dalle leggi finanziarie per il 2007 e il 2008 alla stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione;
è previsto che, per gli enti di ricerca e le università, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato non si possano rinnovare e il reclutamento possa avvenire esclusivamente per concorso e solo con la riserva del 40 per cento dei posti, destinato a chi ha avuto un contratto a tempo determinato per almeno tre anni anche non continuativo;
per molti enti i concorsi in posizioni a tempo indeterminato sono fermi al 1993, situazione resa ancor più grave dal fatto che il decreto legge n. 112 del 2008 prevede il blocco del turn over;
per ciò che concerne gli enti di ricerca e le università è prevista una contrazione notevole delle unità che in essi vi lavorano, con gravi conseguenze occupazionali per gli enti all'avanguardia in Italia, basti pensare al CNR, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (sono a rischio 400 precari), all'Enea, all'Istat, all'Istituto Superiore di Sanità e all'Istituto nazionale di rcerca alimenti e nutrizionale, solo per citarne alcuni,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative normative atte a tutelare l'attività di ricerca degli enti che contribuiscono a rendere il Paese all'avanguardia nel mercato internazionale garantendo e monitorando l'effettiva stabilizzazione dei giovani ricercatori in essi impegnati.
9/1441-quater-A/36. Ruvolo, Delfino.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame è previsto, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, che il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti;
sin dalla sentenza n. 15 del 1960 della Corte costituzionale, in riferimento a quanto sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, si rileva che, il legislatore non potrebbe disporre che ai pubbliciuffici siano ammessi o ne siano esclusi i residenti in determinate zone del territorio nazionale o i cittadini che siano in determinate condizioni, salvo che tale requisito costituisca indice di una maggiore attitudine ad un determinato ufficio o servizio;
il riferimento al luogo di residenza, si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto l'assetto complessivo della prova concorsuale non risulterebbe più consono alla sua funzione costituzionale di mezzo di selezione dei candidati più meritevoli e capaci,

impegna il Governo

ad attuare e garantire, attraverso le opportune iniziative di propria competenza, anche di tipo normativo, l'effettiva applicazione del principio di uguaglianza e imparzialità della pubblica amministrazione e a monitorare sulle modalità con le quali si svolge la selezione, al fine di garantire la posizione dei candidati più meritevoli e capaci.
9/1441-quater-A/37. Nunzio Francesco Testa, Tassone, Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
circa trecentomila giovani con contratti non a tempo indeterminato potrebbero perdere il posto di lavoro entro la fine dell'anno;
su tutto il territorio nazionale si è verificato un ingente ricorso da parte delle piccole e medie imprese a richieste anticipate di residui ferie e permessi, anticamera della cassa integrazione, e ad un prolungamento della stessa nella maggior parte delle aziende che già ne hanno fatto uso;
si è rilevato uno scarso equilibrio nell'attuazione della cassa integrazione fra gli stabilimenti e fra i lavoratori;
la perdita occupazionale riguarderà molte piccole e piccolissime imprese dove i lavoratori sono più a rischio e intaccherà solo in minima parte le grandi aziende, dove i dipendenti sono protetti dal sistema degli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie atte ad alimentare il fondo per le casse in deroga nato a sostegno delle piccole imprese e a valutare opportunamente la possibilità di allargare gli ammortizzatori sociali alle forme contrattuali non protette.
9/1441-quater-A/38. Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
la sezione di Catania e di Palermo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, - che è un'istituzione scientifica pubblica, finanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dal Dipartimento di protezione civile nazionale e regionale - svolge compiti di ricerca, sorveglianza e monitoraggio delle aree vulcaniche attive e tettoniche della Sicilia orientale;
in Sicilia operano centonovanta unità di personale, di cui centodieci nella sezione di Catania e ottanta in quella di Palermo e di questi circa il 40 per cento a Catania e il 50 per cento a Palermo, sono lavoratori precari che partecipano in modo strutturato a tutte le attività svolte dall'Istituto in oggetto, in ragione dell'elevato livello di specializzazione e qualificazione raggiunto e riconosciuto a livello nazionale ed internazionale;
l'applicazione dei limiti imposti dall'approvazione dell'articolo 37 del disegno di legge in esame impedirà, a quella parte di personale che attualmente svolge la propria attività all'interno dell'Istituto in virtù di contratto di un lavoro a tempo determinato o di un assegno di ricerca, di proseguire la propria collaborazione conl'Istituto stesso, non potendo quest'ultimo rinnovare i contratti in scadenza e non avendo potuto, nel frattempo, avviare il processo di stabilizzazione;
tutto ciò rischia, almeno per quanto riguarda la Sicilia orientale, di interrompere l'attività di sorveglianza e monitoraggio sismico e vulcanico, con possibili gravi conseguenza sul territorio, e di rallentare fortemente l'attività scientifica nel campo della sismologia, della vulcanologia, del geomagnetismo, dell'aeronomia oltreché l'esplorazione di nuovi settori quali la climatologia dinamica e l'oceanografia,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di sua competenza, la possibilità di trovare una soluzione affinché le attività dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia possano proseguire avvalendosi del personale a tempo indeterminato che fino a questo momento ha contribuito in maniera rilevante ai progressi scientifici conseguiti dall'Istituto stesso, anche consentendo un ampliamento della sua pianta organica al fine di rendere possibile l'avvio delle procedure concorsuali per gli aventi diritto
9/1441-quater-A/39. Berretta, Damiano, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del presente provvedimento, in sede referente, all'articolo 32 era stato introdotto il comma 2-bis, con il quale veniva estesa l'applicazione dell'articolo 2116 codice civile che garantisce le prestazioni previdenziali anche qualora il datore di lavoro non abbia versato i contributi anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
l'introduzione della norma in questione, se mantenuta, avrebbe costituito un efficace strumento di tutela in particolare per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinato e continuativo,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto competenza, le opportune iniziative al fine di garantire comunque la tutela previdenziale anche per quei lavoratori con contratto a tempo determinato, sprovvisti dei contributi previdenziali a causa del mancato versamento da parte del proprio datore di lavoro.
9/1441-quater-A/40. Gatti, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 104 del 1992, che consente ai familiari di una persona disabile di usufruire, tra l'altro, della possibilità di assentarsi dal lavoro per un massimo di tre giorni al mese, è una legge storica per il Paese, per la sua importanza e straordinaria innovazione, al punto da essere stata studiata e apprezzata da numerosi Paesi europei;
la ratio della normativa è quella di garantire un supporto, non solo materiale ma anche di relazioni umane, alle persone portatrici da handicap grave, anche tramite la possibilità di usufruire dell'assistenza di una persona di famiglia;
in questo senso tali permessi non possono essere considerati un risarcimento o una compensazione per la presenza di una persona disabile in famiglia, ma rappresentano, al contrario, un'opportunità in più per poter assistere e supportare la persona portatrice di grave disabilità e anche per poterle consentire di essere protagonista della propria vita;
i permessi in oggetto, inoltre, favoriscono, la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura e facilitano l'assistenza della persona portatrice di handicap grave all'interno del nucleo familiare;
il lavoro di cura e di assistenza rivolto a persona con disabilità grave, non consente la predisposizione di regole standard, dovendo il familiare, che se ne avvale, riferirsi a persona con specifiche esigenze la quale può avere bisogno sia di alcune ore di specifica assistenza, sia di essere seguito anche per periodi più lunghi della giornata che comprendono l'intero orario di lavoro giornaliero e non consentono il frazionamento in ore del permesso riconosciuto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere la possibilità, per i lavoratori o le lavoratrici che si avvalgono della legge n. 104 del 1992, di modulare la tipologia dei permessi a partire dalle specifiche esigenze della persona portatrice di grave disabilità senza escludere la possibilità di usufruire del permesso in questione anche in riferimento all'intero orario giornaliero, qualora l'assistito ne abbia l'esigenza.
9/1441-quater-A/41. Schirru, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesisni, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

La Camera,
premesso che:
il destino di circa un centinaio di lavoratori sardi inquadrati come LSU, che, dopo tanti anni, rischiano di essere abbandonati, è nelle mani dei comuni sardi, su cui però gravano i paletti imposti dall'ultima legge linanziaria;
il regime di convenzionamento con lo Stato per questi lavoratori, che solo un anno fa erano 1.040, si è concluso ed entro la fine dell'anno la Regione Sardegna deve trovare una sistemazione definitiva per 701 lavoratori che risultano così distribuiti sul territorio sardo: a Cagliari 98 unità, a Carbonia Iglesias 250, nel Medio Campidano 69, a Nuoro 30, in Ogliastra 2, a Olbia Tempio 6, a Oristano 95, a Sassari 151;
la normativa vigente ha posto limiti rigidi alla possibilità di assunzione di detto personale, ma la Regione Sardegna, con la legge finanziaria regionale, è pronta ad intervenire per coprire i costi dei Comuni per i primi due anni e il 75 per cento del costo nel triennio successivo;
nel corso degli ultimi anni, per stabilizzare i precari degli Lsu, la Regione aveva ottenuto dal governo Prodi oltre cinque milioni di euro e tali risorse si aggiungono a quelle della Regione previste da un articolo della legge finanziaria regionale 2008;
l'Anci ha più volte denunciato la necessità, di individuare dei meccanismi di coordinamento fra la legge finanziaria, che impone blocchi generalizzati alle assunzioni, e le leggi regionali che dispongono parziali finanziamenti per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili o altre tipologie di lavoratori precari. Inoltre, il blocco delle assunzioni non consente all'ente di assumere il personale e di usufruire quindi dei relativi finanziamenti;
la contingente situazione economico-finanziaria degli enti locali sardi e i vincoli imposti dalla normativa nazionale, hanno, negli ultimi tempi, affievolito l'impatto positivo delle misure di sostegno regionali, per cui, a seguito di una serie di incontri specifici con gli stessi enti tenutisi nell'ambito del Tavolo tecnico permanente a cui partecipano anche le organizzazioni sindacali , sono state individuate forme di sostegno più incisive che dovrebbero favorire il superamento delle difficoltà di carattere economico rappresentate dalle province, dai comuni e dalle A.S.L. che hanno espressamente manifestato la disponibilità di procedere ad assunzioni di lavoratori socialmente utili, compatibilmentecon i limiti imposti dalle vigenti norme in materia di assunzioni di personale;
la Giunta regionale, con la deliberazione n. 33/13 del 25 luglio 2006, ha inteso dare nuovo impulso all'attività di sostegno per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, integrando la normativa regionale, l'incentivazione e prevedendo un'ulteriore e cospicua dotazione finanziaria. Le novità sostanziali più rilevanti riguardano gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni, che garantiscono la copertura del 100 per cento dei costi stipendiali nei primi tre anni, e del 75 per cento nei successivi due. Altro intervento di rilievo è quello concernente il contributo triennale di 5.000 euro, in favore degli enti locali, per assunzioni di lavoratori da parte di imprese aggiudicatarie di appalti per pubblici servizi,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di sua competenza, le opportune iniziative al fine di favorire il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili sardi, anche tramite la convocazione di un apposito tavolo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Sardegna.
9/1441-quater-A/42. Marrocu, Palomba, Pes, Cicu, Calvisi.

La Camera,
premesso che:
il destino di circa un centinaio di lavoratori sardi inquadrati come LSU, che, dopo tanti anni, rischiano di essere abbandonati, è nelle mani dei comuni sardi, su cui però gravano i paletti imposti dall'ultima legge linanziaria;
il regime di convenzionamento con lo Stato per questi lavoratori, che solo un anno fa erano 1.040, si è concluso ed entro la fine dell'anno la Regione Sardegna deve trovare una sistemazione definitiva per 701 lavoratori che risultano così distribuiti sul territorio sardo: a Cagliari 98 unità, a Carbonia Iglesias 250, nel Medio Campidano 69, a Nuoro 30, in Ogliastra 2, a Olbia Tempio 6, a Oristano 95, a Sassari 151;
la normativa vigente ha posto limiti rigidi alla possibilità di assunzione di detto personale, ma la Regione Sardegna, con la legge finanziaria regionale, è pronta ad intervenire per coprire i costi dei Comuni per i primi due anni e il 75 per cento del costo nel triennio successivo;
nel corso degli ultimi anni, per stabilizzare i precari degli Lsu, la Regione aveva ottenuto dal governo Prodi oltre cinque milioni di euro e tali risorse si aggiungono a quelle della Regione previste da un articolo della legge finanziaria regionale 2008;
l'Anci ha più volte denunciato la necessità, di individuare dei meccanismi di coordinamento fra la legge finanziaria, che impone blocchi generalizzati alle assunzioni, e le leggi regionali che dispongono parziali finanziamenti per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili o altre tipologie di lavoratori precari. Inoltre, il blocco delle assunzioni non consente all'ente di assumere il personale e di usufruire quindi dei relativi finanziamenti;
la contingente situazione economico-finanziaria degli enti locali sardi e i vincoli imposti dalla normativa nazionale, hanno, negli ultimi tempi, affievolito l'impatto positivo delle misure di sostegno regionali, per cui, a seguito di una serie di incontri specifici con gli stessi enti tenutisi nell'ambito del Tavolo tecnico permanente a cui partecipano anche le organizzazioni sindacali , sono state individuate forme di sostegno più incisive che dovrebbero favorire il superamento delle difficoltà di carattere economico rappresentate dalle province, dai comuni e dalle A.S.L. che hanno espressamente manifestato la disponibilità di procedere ad assunzioni di lavoratori socialmente utili, compatibilmente con i limiti imposti dalle vigenti norme in materia di assunzioni di personale;
la Giunta regionale, con la deliberazione n. 33/13 del 25 luglio 2006, ha inteso dare nuovo impulso all'attività di sostegno per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, integrando la normativa regionale, l'incentivazione e prevedendo un'ulteriore e cospicua dotazione finanziaria. Le novità sostanziali più rilevanti riguardano gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni, che garantiscono la copertura del 100 per cento dei costi stipendiali nei primi tre anni, e del 75 per cento nei successivi due. Altro intervento di rilievo è quello concernente il contributo triennale di 5.000 euro, in favore degli enti locali, per assunzioni di lavoratori da parte di imprese aggiudicatarie di appalti per pubblici servizi,

impegna il Governo

a garantire alla regione Sardegna le risorse per gli Lsu a carico del fondo per l'occupazione, al fine di accompagnare le stabilizzazioni da parte della regione medesima.
9/1441-quater-A/42.(Testo modificato nel corso della seduta). Marrocu, Palomba, Pes, Cicu, Calvisi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca all'articolo 38-quater, la possibilità per le amministrazioni pubbliche, in prima applicazione, di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
i motivi che spingono il personale a richiedere il tempo parziale sono, generalmente, legati a cause di natura familiare o anche per motivi di salute;
in particolare la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito una specifica modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede, tra l'altro, il riconoscimento della priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in particolare: a) per i lavoratori affetti da patologie oncologiche; b) nel caso in cui siano affetti da tali patologie il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa; c) al lavoratore o alla lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5.febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad assicurare il mantenimento dell'orario di lavoro a tempo parziale per i lavoratori o le lavoratrici che ne hanno fatto richiesta in base alla disposizioni previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9/1441-quater-A/43. Codurelli, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerato nello specifico l'intervento di cui agli articoli 39-sexies e 39-septies, finalizzati, rispettivamente, a prevedere che a far data dal 1o gennaio 2009 in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Inps, e a far salvi il personale del comparto sicurezza e difesa nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco dalle disposizioni di cui all'articolo 71 della legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge 112 del 2008;
ricordato che il citato articolo 71 della legge n. 133 del 2008, al fine di ridurre il tasso di assenteismo del settore pubblico e riportarlo nei limiti di quello del settore privato, aveva introdotto talune misure volte alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei pubblici dipendenti, prevedendo, al comma 1, la corresponsione, per i primi 10 giorni di assenza per malattia, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati nonché di ogni altro trattamento, fatte salve talune tassative eccezioni, tra le quali le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita; tuttavia il successivo comma 3 del medesimo articolo 71, nello stabilire le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche dì controllo, non ha differenziato tra malattie gravi e non;
ritenuto, infatti, che una reperibilità dalle 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi, contrasti con l'eventuale necessità di doversi sottoporre a terapie salvavita;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, previo monitoraggio delle norme recate dal testo, di intervenire, tempestivamente nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 71 della legge n. 133 del 2008, al citato comma 3 del medesimo articolo 71, al fine di far salve le patologie gravi che richiedano terapie salvavita, o comunque a valutare l'ipotesi di emanare provvedimenti di propria competenza atti a chiarire l'ambito di applicazione del menzionato comma 3 dell'articolo 71.
9/1441-quater-A/44. Polledri, Fedriga.

La Camera,
vagliate, nello specifico, le disposizioni concernenti la delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di lavori usuranti;
considerata l'attività dei boscaioli, che richiede una grande forza fisica abbinata ad una altrettanta precisione tecnica ed un'ottima manualità, sia nel taglio di legname che nell'esbosco a strascico e a cavo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a tener conto anche della categoria di cui in premessa.
9/1441-quater-A/45. Buonanno.

La Camera,
premesso che,
l'articolo 37-bis reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario. La normativa contenuta nella Legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e la legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva suscitato notevoli aspettative da parte di quei lavoratori con contratti atipici, che da anni attendevano un percorso di stabilizzazione;
l'articolo 37-bis, al comma 1, reca una serie di limiti temporali, ed in particolare stabilisce che sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, fermo restando che le suddette procedure di stabilizzazione sono perfezionate entro il 30 giugno 2009;
alcune amministrazioni, pur avendo personale con contratto a tempo determinato ormai da alcuni anni, non potranno espletare le procedure selettive nei tempi richiesti e questo porterà alla perdita del posto di lavoro per molti lavoratori, che in questi anni hanno permesso e assicurato la prosecuzione dell'attività delle amministrazioni stesse;

è il caso dei catalogatori dei beni culturali alle dipendenze dell'assessorato dei beni culturali della regione Sicilia dove la catalogazione inizia nel 1979 presso alcune soprintendenze;
con l'articolo 15 della legge n. 41 del 1985 si ha il primo progetto organico che investe tutta la regione, al quale seguirono alcuni progetti in convenzione Stato-regione presso società private, affidatarie dei progetti, che effettuavano delle selezioni pubbliche di personale;
con l'emanazione della legge regionale n. 25 del 1993, si individuavano, in questo personale, i soggetti addetti alla catalogazione dei beni culturali in Sicilia;
dopo una serie di contratti di lavoro e di proroghe, durante il quale il gruppo dei catalogatori rimaneva sempre alle dipendenze dell'assessorato dei beni culturali, si arriva al POR Sicilia 2000-2006, per il quale con D.A. 20/12/2002 si esegue una selezione pubblica per istituire l'elenco speciale dei catalogatori ed esperti catalogatori e dove interamente confluisce il personale suddetto;
tale personale viene interamente utilizzato all'interno del progetto realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali ed ambientali intersettoriale e interdisciplinare misura 2.02 - azione A che inizia nell'aprile 2003 e sarà operativo fino al 31 dicembre dell'anno in corso;
la legge regionale n. 24 del 2007 avrebbe dovuto stabilizzare, in forza delle procedure stabilite dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i 436 catalogatori rientranti nella realizzazione del catalogo unico sopra citato, ma sino ad oggi, per assenza di dotazione organica, l'assessorato ai beni culturali della regione Sicilia non ha ancora predisposto la procedura di stabilizzazione,

impegna il Governo

ad intervenire, per quanto di sua competenza, presso la regione Sicilia, affinché dopo anni di lavoro precario, si proceda alla stabilizzazione dei 416 precari che in questi anni hanno permesso la catalogazione di oltre 303 mila reperti di beni culturali di ogni tipo, procedendo ad una schedatura preziosa da cui le soprintendenze attingono continuamente per le attività istituzionali di conoscenza e tutela del territorio e dei beni in esso presenti.
9/1441-quater-A/46. Santagata, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento in esame reca disposizioni che intervengono in numerosi settori della materia lavoristica e previdenziale;
il provvedimento in esame riconosce, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego, la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia;
sono trascorsi 28 anni dall'approvazione della legge n. 382 del 1978, con la quale il Parlamento cercava di recepire un'istanza di democrazia che proveniva dal mondo in divisa dell'epoca;
le rivendicazioni di allora miravano al riconoscimento del diritto sindacale anche per i militari ma si optò per quella che è oggi nota come rappresentanza militare che negli anni manifestò tutti i suoi limiti e le sue carenze;
il fallimento di tale sistema è sancito dai suoi stessi protagonisti ed osservatori che auspicano l'avvio di un processo riformatore, rispondente a reali esigenze di democrazia, rappresentatività, autonomia e pluralismo;
stante l'attuale situazione di subordinazione di tali organismi rispetto all'ordinamento militare e la dipendenza economica dallo stesso,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parlamento, a prendere le opportune iniziative al fine di prevedere che nell'ambito dell'espletamento delle funzioni previste per le rappresentanze militari COCER, COIR e COBAR gli stessi non siano soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista dalle leggi o dai regolamenti vigenti.
9/1441-quater-A/47.Scilipoti, Paladini.

La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento in esame reca disposizioni che intervengono in numerosi settori della materia lavoristica e previdenziale;
il provvedimento in esame riconosce, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego, la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia;
il comma 2 dell'articolo 20 della legge 382 del 1978 prevede che «I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene»;
la sentenza n. 763 del 1984 del Consiglio di Stato stabilisce che l'articolo 20 della legge 11 luglio 1978 n. 382, secondo cui i militari componenti degli organi elettivi di rappresentanza non possono essere trasferiti senza il consenso dell'organo collegiale interessato, va interpretato restrittivamente, e cioè come riferito al trasferimento propriamente detto, e non anche alla assegnazione, in altra sede, all'ufficio corrispondente al nuovo grado conferito, fattispecie, questa, diversa dal trasferimento in senso stretto, perché caratterizzata da una minore discrezionalità;
l'esercizio del mandato può risultare pregiudicato anche nell'ipotesi in cui il trasferimento viene disposto nell'ambito della sede ma ad altro ufficio,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parlamento, a prendere le opportune iniziative al fine di prevedere che nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza dei rappresentanti COCER, COIR e COBAR possano essere effettuati dai rispettivi comandi, previo il nulla osta delle rappresentanze del personale militare.
9/1441-quater-A/48.Razzi, Paladini.