XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 4 novembre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 novembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Consiglio, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Dozzo, Farinone, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Consiglio, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Dozzo, Farinone, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Sbrollini, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 novembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LUCÀ: «Riconoscimento giuridico di diritti, responsabilità e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto» (1858);
PISTELLI: «Norme in materia di beni immobili assegnati allo Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159» (1859);
MANTINI: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per l'attuazione dei princìpi della ragionevole durata e del giusto processo in materia penale» (1860);
MANTINI: «Disposizioni per l'accelerazione e la funzionalità dell'amministrazione della giustizia penale e in materia di soppressione di fattispecie incriminatrici» (1861);
MANTINI ed altri: «Norme sulla responsabilità delle persone stabilmente conviventi, in materia di successione, obblighi alimentari, prestazione di lavoro,permesso di soggiorno, contratti di locazione, assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assistenza in caso di ricovero, internamento o detenzione, nonché di decisioni in materia di salute e in caso di morte» (1862);
MANTINI: «Modifica all'articolo 282 del codice di procedura civile in materia di provvisoria esecutività della condanna alle spese di giudizio» (1863);
MANTINI: «Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive» (1864);
MANTINI: «Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione» (1865);
MANTINI: «Disposizioni relative ai procedimenti riguardanti reati con pene ricadenti nell'indulto, nonché alla prescrizione» (1866);
FEDI e BUCCHINO: «Istituzione del Consiglio nazionale per l'integrazione e il multiculturalismo» (1867);
TORRISI: «Istituzione del Garante regionale, provinciale e comunale dei diritti fondamentali dei detenuti e del loro reinserimento sociale» (1868);
TORRISI: «Interventi per favorire lo svolgimento di attività lavorative autonome da parte dei detenuti nel corso dell'espiazione della pena» (1869).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Bernini Bovicelli ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
CAZZOLA ed altri: «Delega al Governo per sostenere l'unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in materia di contribuzione previdenziale integrativa a carico dei liberi professionisti» (1601).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VI Commissione (Finanze):
MIGLIORI: «Disposizioni in materia di banche popolari» (1526) Parere delle Commissioni I, II e XIV.
VII Commissione (Cultura):
PETRENGA ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico» (1797) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
META ed altri: «Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di navigazione marittima» (1588) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI, VIII e XI.
XI Commissione (Lavoro):
PITTELLI: «Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici» (1160) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
LUSETTI: «Disposizioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni da legionella» (558) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materiadi sanzioni), V, VII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):
CASSINELLI ed altri: «Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per l'esclusione degli avvocati dagli obblighi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» (1486) Parere delle Commissioni I, V e XIV.
Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive):
VITALI: «Disciplina delle professioni intellettuali» (1590) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 31 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 376 del 2000, concernente «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping», nonché sull'attività della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2007 (doc. CXXXV, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Antonio Finocchiaro a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (20).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del ragionier Eligio Boni a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (21).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ IN MATERIA DI ENERGIA (GIÀ ARTICOLI 3, DA 5 A 13, DA 15 A 18, 22, 31 E 70 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441, STRALCIATI CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IL 5 AGOSTO 2008) (A.C. 1441-TER-A)

A.C. 1441-ter-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 e sui subemendamenti 0.16-ter.510.1 e 0.16-ter.510.2.

A.C. 1441-ter-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 3-bis.01, 16-ter.2, 16-ter.3, 16-ter.6, 16-ter.28, 17.2, 17.3, 17.01, 22-ter.2;

NULLA OSTA

sul subemendamento 0.70-bis.0301.5, in considerazione del fatto che la procedura di esame in sede parlamentare degli effetti finanziari del regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 consentirà una accurata verifica della compatibilità finanziaria al nuovo regime in materia di aiuti all'editoria;

NULLA OSTA

sul subemendamento 0.70-bis.0301.6, nel presupposto che l'ampliamento dell'ambito dei soggetti ai quali si applicherebbe la nuova disciplina di cui al comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge n. 223 del 2006 non comporti effetti finanziari tali da inficiare la clausola di invarianza prevista dall'articolo aggiuntivo 70-bis.0301.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 16-ter

ARTICOLO 16-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16-ter.
(Agenzia per la sicurezza nucleare).

1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazioneai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di cui al successivo comma 15. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare.
4. L'Agenzia per la sicurezza nucleare garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e inter-nazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Le linee guida e i criteri di funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche statali in riferimento alle attività di cui al comma 1, sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni d'esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili per il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrogare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra i 25 mila ed i 150 milioni di euro, nonché sospendere e revocare le autorizzazioni;
h) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;
i) l'Agenzia svolge attività di informazione tecnico-scientifica verso il pubblico e nelle scuole, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza.

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. Il Presidente del consiglio dei ministri nominadirettamente il presidente, due componenti su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due componenti su designazione del Ministro dello sviluppo economico. Prima dell'adozione del decreto di nomina, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono esser effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza, sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia.
7. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
8. Sono organi dell'Agenzia il presidente, i membri e il Collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti.
9. I compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti a valere con le risorse allo stato disponibili dell'ISPRA e dell'ENEA ai sensi del comma 16.
10. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sette anni.
11. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia ed il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.
12. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico il presidente, i membri dell'Agenzia ed il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione ditale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro centocinquantamila e non superiore a euro dieci milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, verranno individuate le risorse di personale dell'organico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in go-dimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 16. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
16. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare ed introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, quantificati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni.
17. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilanciopreventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
18. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui comma 14, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipar-timento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o dall'articolazione organizzativa dell'istitutosuperiore per la protezione e la ricerca ambientale nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.
19. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con lo stesso decreto, potrà essere nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta)

ART. 16-ter.
(Agenzia per la sicurezza nucleare).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16-ter. 1. (ex 0. 16. 0500. 19.) Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: regolamentazione tecnica, aggiungere le seguenti: la scelta e la certificazione dei siti nucleari nonché.
16-ter. 4. (ex 0. 16. 0. 500. 36.) Quartiani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari aggiungere le seguenti: sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.
16-ter. 5. (ex 0. 16. 0. 500. 35.) Quartiani.

Subemendamento all'emendamento 16-ter. 500. del Governo

All'emendamento 16-ter. 500. del Governo, sopprimere la parte relativa al comma 3.
0. 16-ter. 500. 1. Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:
al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione;
al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con;
al comma 13, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
al comma 14, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti:, con il Ministro dell'economia edelle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
16-ter. 500. Governo.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: garantisce la con le seguenti: vigila sulla.
16-ter. 7. Bratti, Mariani, Margiotta, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare.
16-ter. 10.(nuova formulazione). (vedi 0. 16. 0500. 23.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: amministrazioni pubbliche statali con le seguenti: altre amministrazioni o società pubbliche.
16-ter. 11. (ex 0. 16. 0. 500. 24.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
le decisioni e le autorizzazioni relative alla localizzazione e alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza di rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, sono soggette al preventivo parere vincolante dell'Agenzia.
16-ter. 12. Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 5, lettera g), dopo la parola: sanzioni aggiungere la seguente: amministrative.
16-ter. 300. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita.
16-ter. 14. (ex 0. 16. 0500. 26.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 5, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) l'Agenzia controlla le modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita.
16-ter. 14.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 0. 16. 0500. 26.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: quattro membri fino alla fine del comma con le seguenti: due membri, nominaticon decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Un componente è proposto dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.
16-ter. 16. (ex 0. 16. 0500. 27.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, sostituire i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti: Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloroche sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.
16-ter. 17. (ex 0. 16. 0. 500. 28.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, sostituire i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti: Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei membri dalla seconda votazione, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.
16-ter. 18. (ex 0. 16. 0.500. 29.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.
16-ter. 19. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: Il Presidente del Consiglio fino a: Prima dell'adozione del decreto di nomina con le seguenti: I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il Presidente dell'Agenzia, due componenti sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli altri due componenti sono designati dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri,
16-ter. 501. Governo.
(Approvato)

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: il loro parere aggiungere le seguenti: vincolante a maggioranza di due terzi.
16-ter. 20. (ex 0. 16. 0500. 6.) Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: possono procedere all'audizione delle persone individuate con le seguenti: procedono all'audizione delle persone individuate, previa pubblicazione dei rispettivi curricula vitae.
16-ter. 21. (ex 0. 16. 0.500. 11.) Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.
16-ter. 502. Governo.
(Approvato)

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , i membri.
16-ter. 302. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.
16-ter. 23. (ex 0. 16. 0. 500. 13.) Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: ad una annualità con le seguenti: a tre annualità.
16-ter. 24. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 12, terzo periodo, sopprimere le parole:, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato,.
16-ter. 25. (ex 0. 16. 0. 500. 14.) Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 14, sostituire le parole da: con decreto fino a: è approvato con le seguenti: l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni.
16-ter. 26. (ex 0. 16. 0500. 30.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.
16-ter. 27. (ex 0. 16. 0500. 15.) Cimadoro, Scilipoti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Una quota del personale complessivo a disposizione dell'Agenzia viene individuata nell'ambito del personale assunto con forme di contratto a tempodeterminato presso istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca.
16-ter. 29. (ex 0. 16. 0500. 16.) Cimadoro, Scilipoti, Bratti.

Sopprimere il comma 19.
16-ter. 30. (vedi 0. 16. 0500. 32.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'emendamento 16-ter.510 del Governo, aggiungere, in fine, le parole:, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
0. 16-ter. 510. 2. Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'emendamento 16-ter.510 del Governo, aggiungere, in fine, le parole:, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
0. 16-ter. 510. 1. Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: con lo stesso decreto con le seguenti: con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
16-ter. 510. Governo.
(Approvato)

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: sentiti fino alla fine del comma con le seguenti: sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti.
16-ter. 31. (ex 0. 16. 0500. 33.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 19, primo periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.
16-ter. 32. (ex 0. 16. 0500. 7.) Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole da: potrà essere nominato fino a: con il potere con le seguenti: è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni.
16-ter. 301. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. L'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui programmi di lavoro.
16-ter. 34. (ex 0. 16. 0500. 17.) Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 16-quater

ARTICOLO 16-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16-quater.
(Misure per l'efficienza del settore energetico).

1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva alGestore del mercato elettrico di cui all'ar-ticolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.
4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonché il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione ed i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al periodo precedente. Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi sulle piat-taforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente Unico Spa garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.
6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente Unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma precedente. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilita la data di assunzione da parte dell'Acquirente Unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al comma precedente.
7. Nelle aree caratterizzate da una limitata interconnessione con le reti elettrica e dei gasdotti, temporaneamente e comunque sino alla loro completa realizzazione ed integrazione con la rete nazionale, al fine di elevare il livello di concorrenza nel mercato elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure finalizzate ad ampliare l'offerta di energia e la concorrenza del mercato elettrico, anche mediante strumenti quali la acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale (Virtual Power Plant).
8. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Paesi membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decretodel Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al capoverso precedente.
9. Per le diverse tipologie di impianto di cui al provvedimento CIP 6/92 e successive modifiche e integrazioni, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile, da applicare a conclusione del periodo di riconoscimento dell'ulteriore componente di cui al titolo II, punto 3, dello stesso provvedimento, al fine di rendere coerenti tali aggiornamenti con l'evoluzione dei costi di produzione delle diverse tipologie di impianto e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati.
10. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.
11. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche, è di 10 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione od accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.
12. Per le tipologie di misuratori diverse da quelle di cui al comma precedente installati presso le utenze domestiche la validità dei bolli metrici apposti è di 15 anni decorrenti dall'anno della relativa apposizione.
13. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione, o di fabbricazione o di apposizione della mar-catura «CE» ai misuratori di gas sotto-posti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
14. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori ed alla relativa normativa nazionale e comunitaria di riferimento, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».
15. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16-quater.
(Misure per l'efficienza del settore energetico).

Sopprimere i commi da 1 a 6.
16-quater. 1. (ex 0. 16. 0100. 1.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas rideterrnina inoltre con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove misure tariffarie perincentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali di rigassificazione provvedendo in particolare a dimezzare il fattore correttivo che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura di parte quota dei ricavi di riferimento, di cui alla delibera AEEG n. 178/05, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2005.
16-quater. 2. (ex 0. 16. 0100. 6.) Lazzari.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto infine il seguente periodo «Il rilascio dell'esenzione di cui al comma 17 o dell'allocazione prioritaria di cui al comma 18, in particolare nei casi in cui esse siano relative all'intera capacità realizzata, può essere subordinato a particolari condizioni volte a promuovere lo sviluppo della concorrenza nel mercato del gas naturale».
16-quater. 3. (ex 0. 16. 0100. 8.) Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, attribuendo, nel caso di capacità di trasporto o di rigassificazione, una priorità ai clienti finali, o a consorzi degli stessi, i quali utilizzino il gas per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica».
16-quater. 4. (ex 0. 16. 0100. 7.) Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le quote del gas importato di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, relative alle autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sono offerte presso il mercato regolamentato della capacità di cui al comma 1 dello stesso articolo 11 secondo modalità che assicurino, a parità di condizioni, una priorità ai clienti finali, o a consorzi degli stessi, i quali utilizzino il gas per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica.
16-quater. 5. (ex 0. 16. 0100. 9.) Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.
7-bis. Trascorsi centottanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 7, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
* 16-quater. 503. Governo.
(Approvato)

Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regioneSardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.
7-bis. Trascorsi centottanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 7, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
* 16-quater. 23. Pili.
(Approvato)

Sopprimere il comma 8.
16-quater. 7. (vedi 0. 16. 0100. 11.) Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a 10 anni con le seguenti: non superiore a 5 anni.
16-quater. 9. (vedi 0. 16. 0100. 12.) Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regime di sostegno di cui al presente comma è incompatibile con gli incentivi per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente o interrompibili con preavviso, ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 122 del 2007 e successive integrazioni.
16-quater. 10. (vedi 0. 16. 0100. 13.) Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 145 è aggiunto il seguente: «145-bis. La tariffa onnicomprensiva di cui al comma precedente, viene estesa all'energia elettrica prodotta da impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei combustibili da rifiuti nel limite massimo di 18 MW di potenza media annua ascrivibile alla sola frazione biodegradabile dei rifiuti».
16-quater. 26. Sanga, Lulli, Realacci.

Sopprimere il comma 9.
16-quater. 11. Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Mariani, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al comma 9, dopo le parole: del costo evitato di combustibile aggiungere le seguenti: in modo da determinare, sotto la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, una riduzione dell'ammontare della relativa voce tariffaria a carico degli utenti.
16-quater. 500. Governo.

Al comma 9, dopo le parole: del costo evitato di combustibile aggiungere le seguenti: in modo da determinare una riduzione dell'ammontare della relativa voce tariffaria a carico degli utenti.
16-quater. 500.(Testo modificato nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)

Al comma 9, sopprimere le parole da: al fine di rendere fino alla fine del comma.
16-quater. 12. (vedi 0. 16. 0100. 15.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di assicurare una riduzione della relativa voce tariffaria a carico degli utenti in modo da evitare ingiustificate penalizzazioni.
16-quater. 13. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Mariani, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2008.
16-quater. 300. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: da disporre aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: devono essere aggiungere le seguenti: significativamente.
16-quater. 17. (vedi 0. 16. 0100. 16.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Mariani, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, sopprimere le lettere a) e b).
0. 16-quater. 502. 1. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Viola, Zamparutti, Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, sopprimere le lettere a) e c).
0. 16-quater. 502. 2. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Viola, Zamparutti, Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, sopprimere la lettera a).
* 0. 16-quater. 502. 3. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti,Viola, Zamparutti, Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, sopprimere la lettera a).
* 0. 16-quater. 502. 11. Libè.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, sopprimere la lettera b).
**0. 16-quater. 502. 4. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Viola, Zamparutti, Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, sopprimere la lettera b).
**0. 16-quater. 502. 12. Libè.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, sopprimere la lettera c).
*0. 16-quater. 502. 5. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Viola, Zamparutti, Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, sopprimere la lettera c).
*0. 16-quater. 502. 20. Libè.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, lettera c), sopprimere le parole:, senza distinzione fra parte organica ed inorganica,
**0. 16-quater. 502. 6. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Viola, Zamparutti, Quartiani.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, lettera c), sopprimere le parole:, senza distinzione fra parte organica ed inorganica,
**0. 16-quater. 502. 13. Libè.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, lettera c), sostituire la parola: provvedimento con la seguente: ordinanza.
0. 16-quater. 502. 10. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione», sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;
b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzionefra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima dell'entrata in vigore della stessa legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.».
16-quater. 502. Governo.

Sostituire il comma 11, con il seguente:
11. Per i misuratori di gas a pareti deformabili installati presso utenze diverse da quelle domestiche di cui al comma 10, la validità dei bolli metrici apposti è di 15 anni.
16-quater. 18. Lazzari.

Al comma 11, sostituire le parole: 10 anni con le seguenti: 15 anni.
16-quater. 19. Polledri.
(Approvato)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per i contatori di gas in servizio che, per qualsiasi motivo, siano oggetto di verifica sia in campo che in laboratorio, gli errori massimi tollerati sono pari al doppio degli errori ammessi secondo la disciplina nazionale e comunitaria nelle verifiche di conformità.
16-quater. 21. Polledri.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa europea, prevedendo una nuova definizione di impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, al fine di redistribuire, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale, in modo da agevolare le piccole e medie imprese.
16-quater. 22. (0. 16. 0100. 19.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Realacci.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 9, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «degli usi finali di energia» sono soppresse.
16-quater. 25. Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 15, aggiungere, in fine, le parole: né direttamente né indirettamente. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorità può irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
16-quater. 501. Governo.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-A - Articolo 16-quinquies

ARTICOLO 16-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16-quinquies.
(Funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

1. Per garantire il funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e laricerca ambientale, anche durante la fase commissariale tendente ad assicurarne l'avvio, sui capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, confluiscono, oltre alle somme assegnate, nella misura stabilita per il 2008, sul capitolo già intestato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, anche le somme già assegnate nel 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nell'ambito di quelle stanziate sul relativo capitolo di bilancio.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 16-sexies

ARTICOLO 16-SEXIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16-sexies.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENES).

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agen-zia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES).
2. L'ENES è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla pre- stazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
3. L'ENES opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. L'ENES svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 6 del presente articolo, è soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ENES. In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. La denominazione «Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e losviluppo economico sostenibile (ENES)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque pre sente, la denominazione di «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».
6. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività isti-tuzionali fino all'avvio dell'ENES, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.
7. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16-SEXIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16-sexies.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENES).

Sopprimerlo.
* 16-sexies. 1. Cimadoro, Scilipoti.

Sopprimerlo.
* 16-sexies. 2. Benamati, Lulli, Federico Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la parola: ENES con la seguente: ENEA.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire la parola:
ENES con le seguenti: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
al comma 3:
primo periodo, sostituire la parola:
ENES con le seguenti: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
secondo periodo, sostituire la parola:
ENES con le seguenti: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
al comma 4, primo periodo:
dopo le parole
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
sostituire la parola:
ENES con le seguenti: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
sopprimere il comma 5;
al comma 6, sostituire la parola:
ENES con le seguenti: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
alla rubrica, sostituire la parola:
ENES con la seguente: ENEA.
16-sexies. 501.(nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
16-sexies. 3. Bratti, Mariani, Margiotta, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16-sexies. 4. Fallica.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:, nel rispetto del contratto collettivonazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente.
16-sexies. 5. Mazzocchi.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dei risparmi conseguenti aggiungere le seguenti: al riassetto degli enti di ricerca e delle società operanti nel settore nucleare e
16-sexies. 6. Mazzocchi.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un Piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:
a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici nonché, in via sperimentale, anche per il sequestro dell'anidride car-bonica nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine di coltivazione, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER) nonché ad accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare;
c) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo disistema previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delleattività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ricerca aggiungere le seguenti: e la sperimentazione.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza.
17. 300. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici aggiungere le seguenti: , nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e micro-cogenerazione.
17. 5. (17. 13.) Sanga, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:
a) incentivazione e supporto delle politiche di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico che possano condurre nel breve periodo a consistenti risparmi per l'industria, le famiglie, l'edi-lizia;
b) promozione e aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile in special modo nei settori dell'eolico, del solare, delle biomasse, dei biocombustibili, del biogas;
c) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
d) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazioneenergetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).
17. 6. (ex 17. 16.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: nonché, in via sperimentale fino alla fine della lettera, con le seguenti:, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili.
17. 7. (17. 18.) Ruggeri, Formisano, Poli.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sostegno finanziario aggiungere le seguenti: dello Stato, da definirsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari competenti,.
17. 8. (ex 17. 5.) Quartiani.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: nonché ad accordi fino alla fine della lettera, con le seguenti:, ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare, nonché partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie.
17. 10. Benamati.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza.
17. 11. Lulli, Federico Testa, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti Vico, Zunino, Benamati.

All'articolo aggiuntivo 17.0500 del Governo, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: i siti militari, le infrastrutture e.
0. 17. 0500. 3. Lulli, Villecco Calipari.

All'articolo aggiuntivo 17.0500 del Governo, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, compresa l'Arma dei carabinieri
0. 17. 0500. 4. Villecco Calipari, Lulli.

All'articolo aggiuntivo 17.0500 del Governo, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'energia prodotta dagli impianti energetici di cui al presente comma deve provenire per non meno del 25 per cento da fonti energetiche rinnovabili.
0. 17. 0500. 1. Cimadoro, Scilipoti.

All'articolo aggiuntivo 17.0500 del Governo, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: vigente normativa aggiungere le seguenti:, nazionale e comunitaria,
0. 17. 0500. 5. Villecco Calipari, Lulli.

All'articolo aggiuntivo 17.0500 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi di spesa.
0. 17. 0500. 2. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

All'articolo aggiuntivo 17.0500 del Governo, sopprimere il comma 7.
0. 17. 0500. 6. Villecco Calipari, Lulli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.1. - (Valorizzazione ambientale degli immobili militari) - 1. Il Ministero della difesa, attraverso la società di cui all'articolo 9-bis, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.
2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo deve essere allegato un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.
6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 5 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
7. Alle attività di cui al presente articolo il Ministero della difesa provvede avvalendosi della società di cui all'articolo 9-bis.
17. 0500. Governo.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.1. - (Valorizzazione ambientale degli immobili militari) - 1. Il Ministero delladifesa nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.
2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo deve essere allegato un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.
6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 5 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
17. 0500.(Testo modificato nel corso della seduta). Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis. - (Certificati verdi) - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143,primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1oottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomassee biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti»;
b) al comma 144, primo periodo, la tabella 2 allegata, è sostituita dalla seguente:

Tabella 2 Articolo 2, comma 144

Fonte Coefficiente
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW 1,00
Eolica offshore 1,10
Solare* *
Geotermica 0,90
Moto ondoso e maremotrice 1,80
Idraulica 1,00
Rifiuti biodegradabili 1,10
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti 1,80
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente 0,8
*Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

c) al comma 144, primo periodo, le parole: «di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW)» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza nominale media annua superiore a 1,3 megawatt (MW)»;
d) al comma 145, primo periodo, la tabella 3 allegata, è sostituita dalla seguente:

Tabella 3 Articolo 2, comma 145

Fonte Entità della tariffa
(euro cent/kWh)
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30
Solare*
Geotermica 20
Moto ondoso e maremotrice 34
Idraulica diversa da quella al punto precedente 22
Rifiuti biodegradabili 22
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti 30
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente 18
*Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

e) al comma 145, primo periodo, le parole: «non superiore a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 1,3 MW»;
f) al comma 145, primo periodo, sopprimere le parole: da «, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente» fino alla fine del periodo;
g) al comma 147, primo periodo, sopprimere le parole: da «, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente» fino alla fine del periodo;
h) il comma 149 è sostituito dal seguente: «149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al prezzo di riferimento riconosciuto dal GSE nell'anno di emissione dei certificati verdi.»;
i) al comma 150, alla alinea, secondo periodo, le parole: «per le lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «per la lettera b)»;
l) al comma 150, la lettera c) è soppressa;
m) al comma 152, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti».
* 17. 02. Cesare Marini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis. - (Certificati verdi) - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143,primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agri colidi allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti»;
b) al comma 144, primo periodo, la tabella 2 allegata, è sostituita dalla seguente:

Tabella 2 Articolo 2, comma 144

Fonte Coefficiente
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW 1,00
Eolica offshore 1,10
Solare* *
Geotermica 0,90
Moto ondoso e maremotrice 1,80
Idraulica 1,00
Rifiuti biodegradabili 1,10
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti 1,80
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente 0,8
*Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

c) al comma 144, primo periodo, le parole: «di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW)» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza nominale media annua superiore a 1,3 megawatt (MW)»;
d) al comma 145, primo periodo, la tabella 3 allegata, è sostituita dalla seguente:

Tabella 3 Articolo 2, comma 145

Fonte Entità della tariffa
(euro cent/kWh)
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30
Solare*
Geotermica 20
Moto ondoso e maremotrice 34
Idraulica diversa da quella al punto precedente 22
Rifiuti biodegradabili 22
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti 30
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente 18
*Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

e) al comma 145, primo periodo, le parole: «non superiore a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 1,3 MW»;
f) al comma 145, primo periodo, sopprimere le parole: da «, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente» fino alla fine del periodo;
g) al comma 147, primo periodo, sopprimere le parole: da «, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente» fino alla fine del periodo;
h) il comma 149 è sostituito dal seguente: «149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al prezzo di riferimento riconosciuto dal GSE nell'anno di emissione dei certificati verdi.»;
i) al comma 150, alla alinea, secondo periodo, le parole: «per le lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «per la lettera b)»;
l) al comma 150, la lettera c) è soppressa;
m) al comma 152, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti».
* 17. 03. Beccalossi, Nola.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 382 è sostituito dal seguente: «382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimentoo potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti con potenza elettrica non superiore a 3 MW già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili»;
b) al comma 382-bis, primo periodo, le parole: «1 megawatt (Mw)», sono sostituite dalle seguenti: «1,3 megawatt (Mw)»;
c) al comma 382-ter, primo periodo, le parole: «ad 1 Mw» sono sostituite con le seguenti: «ad 1,3 Mw»;
d) al comma 382-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detta variazione della tariffa non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento della tariffa stessa, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime.»;
e) al comma 382-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detta variazione del coefficiente non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento del coefficiente stesso, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime»;
f) al comma 382-quinquies, secondo periodo, le parole: «Per i medesimi impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382»;
g) il comma 382-septies è sostituito dal seguente: «382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dì biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al comma da 382-bis».
** 17. 04. Cesare Marini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 382 è sostituito dal seguente: «382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova co-struzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti con potenza elettrica non superiore a 3 MW già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili».
b) al comma 382-bis, primo periodo, le parole: «1 megawatt (Mw)», sono sostituite dalle seguenti: «1,3 megawatt (Mw)»;
c) al comma 382-ter, primo periodo, le parole: «ad 1 Mw» sono sostituite con le seguenti: «ad 1,3 Mw»;
d) al comma 382-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detta variazione della tariffa non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento della tariffa stessa, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime.»;
e) al comma 382-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detta variazione del coefficiente non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento del coefficiente stesso, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime»;
f) al comma 382-quinquies, secondo periodo, le parole: «Per i medesimi impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382»;
g) il comma 382-septies è sostituito dal seguente: «382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dì biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al comma da 382-bis».
** 17. 05. Beccalossi, Nola.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 17-bis

ARTICOLO 17-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17-bis.
(Elettrodotti aerei).

1. Alla parte II, allegato III, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «elettrodotti» è inserita la seguente: «aerei».

A.C. 1441-ter-A - Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Tutela giurisdizionale).

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia.
2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Tutela giurisdizionale).

Sopprimerlo.
* 18. 1. (vedi 18. 6.) Borghesi, Cimadoro, Scilipoti.

Sopprimerlo.
* 18. 2. (vedi 18. 7.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Tutela giurisdizionale). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, attinenti alla progettazione, approvazione dei progetti e realizzazione delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, di cui all'articolo 179, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18. 3. (vedi 18. 13.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche concernenti le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al loro esercizio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
18. 4. (ex 18. 9.) Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Poli.

Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
18. 5. (ex 18. 10.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e attribuite alla competenza fino a: con sede in Roma.

Conseguentemente,al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
18. 6. (vedi 18. 1.) Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, la parola: nucleare.
18. 7. (18. 12.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Realacci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire le esigenze del bilinguismo per la Provincia autonoma di Bolzano rimane fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.
18. 8. (ex 18. 2.) Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.
18. 9. (ex 18. 3.) Quartiani.

Sopprimere il comma 4.
18. 10. (vedi 18. 4.) Quartiani.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: devono derivare con la seguente: derivano.
18. 11. (vedi 18. 5.) Quartiani.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-A - Articolo 18-bis

ARTICOLO 18-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18-bis.
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, dopo il n. 7), il seguente:
«7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare; nel successivo allegato III, al punto c)-bis, sono aggiunte, dopo le parole: "energia elettrica", le parole: "sulla terraferma"».

2. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.
3. Nella tabella 2 richiamata all'articolo 2, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il valore del coefficiente 1,1 di cui al numero 1-bis della stessa tabella, riferito alla fonte eolica offshore, è sostituito dal valore 1,6.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18-bis.
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: nel successivo allegato fino alla fine del capoverso.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «energia elettrica» sono aggiunte le seguenti: «sulla terraferma».
18-bis. 300. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-A - Articolo 22-bis

ARTICOLO 22-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22-bis.
(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità è limitata fino a 30mc, sono adeguati alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22-bis.
(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.1. - (Promozione della concorrenza nei mercati energetici). - 1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.
22-bis. 01. (ex 22. 05.) Froner, Lulli, Sanga, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 22-ter

ARTICOLO 22-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22-ter.
(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)
.

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, va inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite fra le singole camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'ar-ticolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22-ter.
(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti).

Sopprimerlo.
22-ter. 1. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.
22-ter. 500. Governo.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-A - Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.
(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009 l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, succes-sivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria conriattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economia generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all'innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;
b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno al sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività ed in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalitàoperative per la articolazione delle attività di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);
e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle Stazioni sperimentali, con previsione della adozione a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche, e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione della articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese ed al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi ed i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilità di stipula da parte delle stazioni sperimentali di convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità ed i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo ed all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 e che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, sia nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.
(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'interno dei progetti individuati, avranno priorità quelli miratial sostegno dello sviluppo di nuovi prodotti, con particolare riferimento agli investimenti in strumenti e mezzi di misura, software di simulazione, calcolo e statistica, sistemi di prova ed analisi, attrezzature per prototipi purché legati ad una prima industrializzazione sul territorio nazionale.
31. 2. (ex 0. 31. 100. 2. e 31. 3.) Torazzi.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 31-bis

ARTICOLO 31-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31-bis.
(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale).

1. Al fine di assicurare adeguati strumenti per il supporto, l'analisi, l'ideazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'inno-vazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, l'Istituto per la promozione industriale è costituito in ente pubblico strumentale al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale si provvede a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, compresa l'invarianza della spesa e senza maggiori oneri per il bilancio statale:
a) liquidare l'associazione Istituto per la promozione industriale ai sensi del vigente statuto;
b) assicurare continuità all'azione e mantenere gli attuali livelli occupazionali;
c) finalizzare la funzione della promozione industriale al supporto dell'analisi, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche al fine di garantire l'integrazione dell'azione dei diversi livelli di governo e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, evitando eventuali sovrapposizioni con i compiti assolti da altri enti, istituti o agenzie pubblici;
d) assicurare che il processo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) fissare le modalità di esercizio della vigilanza e del potere di indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico;
f) definire i criteri e le modalità per l'attivazione di rapporti operativi con altre amministrazioni pubbliche centrali e locali diverse dal ministero dello sviluppo economico.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorso tale termine il Governo può comunque procedere. Successivamente lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro 40 giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può comunque essere emanato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 31-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31-bis.
(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale).

Sopprimerlo.
31-bis. 1. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 31-ter

ARTICOLO 31-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31-ter.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. 3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di dare attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle at-tività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano te proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicandone i motivi.
5. All'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31-ter.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

All'emendamento 31-ter.500 del Governo, sopprimere le parole: Stato-città ed autonomie locali.
0. 31-ter. 500. 300. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: sentita la Conferenza fino a: n. 281 con le seguenti: su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Conseguentemente:
al comma 3, lettera
a):
sostituire le parole:
al fine di dare attuazione con le seguenti: al fine, anche in relazione;
dopo le parole:, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 aggiungere le seguenti: , nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Autorità amministrative indipendenti;
al comma 4, lettera c), sostituire le parole ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intende dare attuazione, indicandone i motivi con le seguenti: indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.
31-ter. 500. Governo.

Al comma 2, sostituire le parole da: sentita la Conferenza fino a: n. 281 con le seguenti: su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Conseguentemente:
al comma 3, lettera
a):
sostituire le parole:
al fine di dare attuazione con le seguenti: al fine, anche in relazione;
dopo le parole:, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 aggiungere le seguenti: , nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Autorità amministrative indipendenti;
al comma 4, lettera c), sostituire le parole ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intende dare attuazione, indicandone i motivi con le seguenti: indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.
31-ter. 500.(Testo modificato nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-A - Articolo 70

ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 70.
(SACE Spa).

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della SACE Spa a sostegnodella internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere:
a) la separazione tra le attività che la SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;
b) la possibilità che le due attività di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;
c) la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possono partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento purché non in evidente conflitto di interessi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 70.
(SACE S.p.a.).

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
prevedere, nell'ambito della separazione delle attività della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a) del presente articolo, opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.
70. 1 (ex 70. 3.) Borghesi, Scilipoti, Cimadoro.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 70-bis

ARTICOLO 70-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 70-bis.
(Internazionalizzazione delle imprese, sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero).

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 5, sono altresì destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 70-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 70-bis.
(Internazionalizzazione delle imprese, sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero).

Sopprimerlo.
* 70-bis. 1. Scilipoti, Cimadoro.

Sopprimerlo.
* 70-bis. 2. Allasia.

All'articolo aggiuntivo 70-bis. 0301 della Commissione, comma 1, capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: ovvero che alla data suddetta erano espressione di una componente politica del Gruppo misto, secondo le disposizioni recate dai Regolamenti parlamentari.
0. 70-bis. 0301. 6. Nucara.

All'articolo aggiuntivo 70-bis. 0301 della Commissione, comma 2, sopprimere la lettera a).
0. 70-bis. 0301. 3. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi, Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 70-bis. 0301 della Commissione, comma 2, sopprimere la lettera b).
0. 70-bis. 0301. 4. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi, Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 70-bis. 0301 della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «che costituiscono» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e.
0. 70-bis. 0301. 5. Faenzi, Polidori, Biasotti, Mistrello Destro, Minasso, Caldoro, Golfo, Catone, Santelli, Milanato, Massimo Parisi, Martinelli, Perina, Gava, Sammarco, Nola, Mazzoni, Bernini Bovicelli, De Girolamo, Speciale, Saglia, Gottardo, Scandroglio, Dima, Saltamartini, Scalia, Beccalossi, Toto, Bonciani, Girlanda, De Angelis, Holzmann, Barani, De Luca, Bianconi, Di Biagio, Vincenzo Fontana, Antonino Foti, Cazzola, Comaroli, Brigandì, Vanalli, Simonetti, Fava.

All'articolo aggiuntivo 70-bis. 0301 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2009, hanno accesso alle sovvenzioni statali indirette di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, esclusivamente le imprese editrici aventi diritto che abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili della società.
0. 70-bis. 0301. 2. Comaroli, Vanalli, Luciano Dussin, Simonetti, Cota, Maccanti, Dal Lago, Pini, Caparini, Brigandì, Fava.
(Approvato)

Dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:
Art. 70-ter. - (Editoria). - 1. All'articolo 20 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese, e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche;
b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto in capo a persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: che costituiscono sono aggiunte le seguenti: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

4. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
70-bis. 0301.(nuova formulazione)La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'interscambio complessivo dell'Italia, ad agosto 2008, ha registrato un saldo commerciale negativo per 2.116 milioni di euro, in aumento rispetto al deficit di 687 milioni dello stesso mese del 2007;
secondo dati ISTAT, nello stesso periodo, su base tendenziale le esportazioni sono diminuite dell'8 per cento;
il saldo commerciale dell'Italia con i Paesi della Unione europea ad agosto è stato negativo per 25 milioni di euro, rispetto a un attivo di 294 milioni di euro di agosto 2007, anche se nel complesso nei primi otto mesi del 2008 le esportazioni italiane restano comunque in crescita;
gli esperti avvertono il rischio di recessione anche per l'export italiano come conseguenza del crollo dei consumi negli Stati Uniti e in Europa;
si tratta di una crisi che prescinde dall'industria italiana che, anzi, è estremamentecompetitiva e che è legata al deterioramento dello scenario mondiale: non sono più solo i Paesi che per primi hanno accusato i colpi della crisi immobiliare (Gran Bretagna e Spagna) a veder arretrare le esportazioni italiane, ma anche i mercati di altri grandi partner come la Germania ( - 11,1 per cento ad agosto) e la Francia ( - 15,9 per cento);
non è possibile ignorare le difficoltà cui andranno sempre maggiormente incontro le nostre aziende, che, nonostante tutte le congiunture sfavorevoli di questi anni, hanno mantenuto valori straordinari, impegnandosi per ristrutturarsi ed internazionalizzarsi;
è necessario, nonostante il momento difficile per l'andamento dell'export, non perdere la fiducia nei mercati e, soprattutto, non si può scoraggiare il dinamismo che in questi anni ha caratterizzato le imprese italiane nel mondo;
recenti e qualificate indagini mostrano come alla decelerazione della domanda dei paesi industrializzati si contrapponga invece l'andamento sostenuto dei paesi petroliferi e delle economie emergenti dove sta sviluppandosi per il made in Italy una domanda sempre più qualificata: boom del sistema moda e arredo in Russia, del settore agroalimentare in Cina e Turchia, della meccanica in India e Brasile; in particolare, Mosca appare sempre più la nuova frontiera dell'alta gamma italiana: nel primo trimestre 2009 si prevede un incremento delle esportazioni del 32,1 per cento, che porterebbe il dato medio mensile dai 212,7 milioni di euro fatturati dall'Italia nell'analogo periodo del 2008 a ben 280,9 milioni;
occorre pensare a misure alternative, anche di natura fiscale, per non lasciare sole le imprese che esportano e hanno sostenuto, quasi in solitudine, la nostra economia in questi anni, e sviluppare programmi promozionali per dare al «Sistema Italia» una rilevanza e una forza che in tempi come questi è necessario che abbia, anche per sostenere le piccole e medie imprese di fronte alle incertezze dei mercati,

impegna il Governo:

a studiare le misure necessarie per sostenere l'economia reale;
a valutare l'opportunità di adottare anche iniziative legislative volte a prevedere la possibilità di attuare forme di agevolazione fiscale sulle esportazioni, necessarie per dare impulso all'attività delle imprese italiane, incentivando così l'esportazione del made in Italy nel mondo.
9/1441-ter-A/1. Versace, Cota, Luciano Dussin, Dal Lago, Reguzzoni, D'Amico, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Brigandì, Buonanno, Callegari, Caparini, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dozzo, Guido Dussin, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gibelli, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Lussana, Maccanti, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Ranieri, Rivolta, Rondini, Salvini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi, Realacci, Vico, Anna Teresa Formisano, Iannaccone, Vignali, Colaninno, Benamati, Calearo Ciman, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino, D'Antoni.

La Camera,
premesso che:
il distretto pratese, uno dei punti nevralgici da cui passa il rilancio dell'export italiano, sta attraversando un lungo periodo di crisi strutturale che l'attuale crisi finanziaria internazionale ha oggettivamente aggravato e, più complessivamente, l'economia toscana, dopo due anni di stagnazione economica è ormai incamminata sul sentiero della crescita zero;
il rallentamento congiunturale riscontrato a livello nazionale e internazionale ha finito col coinvolgere pesantemente anche l'industria tessile e dell'abbigliamento italiana già a partire dal secondo semestre del 2007, con un nuovo riacutizzarsi delle differenze tra gli andamenti dei segmenti a monte e a valle della filiera;
il primo semestre del 2008 ha messo in evidenza differenze significative fra produttori e lavorazioni conto terzi, con una forte situazione di incertezza che si è determinata nelle imprese terziste artigiane, soprattutto nei settori delle filature e delle tintorie;
il tavolo del distretto pratese, in data 23 ottobre 2008, ha promosso un incontro con il Governo, e prima ancora con la Regione Toscana, finalizzato fra l'altro:
1) a rifinanziare la cassa integrazione straordinaria in deroga per le imprese artigiane del settore e le imprese industriali con meno di 15 dipendenti, al fine di mantenere integra la filiera produttiva;
2) a introdurre nel provvedimento governativo volto a fronteggiare la crisi del sistema bancario un'iniziativa specifica per il sostegno alle piccole e medie imprese, comprese quelle artigiane;
3) a riconoscere l'unicità del distretto industriale in termini di fiscalità,

impegna il Governo

ad aprire un tavolo di confronto con le forze istituzionali ed economiche del distretto volto ad esperire le iniziative più idonee per:
1) varare un fondo pubblico che controgarantisca le operazioni dei consorzi fidi e consenta al sistema bancario di migliorare, con l'avallo dello Stato, il rapporto tra impieghi e capitalizzazione, senza penalizzare le piccole e medie imprese;
2) salvaguardare la filiera tessile del distretto pratese scongiurando la chiusura di quelle piccole aziende che, una volta superata l'attuale situazione di crisi, potranno costituire un supporto fondamentale per un rinnovato sviluppo produttivo;
3) includere anche il settore del tessile-abbigliamento in un eventuale nuovo provvedimento di «rottamazioni» per incentivare la domanda;
4) vigilare perché le banche non rallentino in alcun modo il flusso dei finanziamenti alle imprese;
5) rafforzare i controlli per contrastare la concorrenza sleale, interna e internazionale, che sta penalizzando le aziende che rispettano le regole.
9/1441-ter-A/2. Giacomelli, Lulli, Mazzoni.

La Camera,
premesso che:
il distretto pratese, uno dei punti nevralgici da cui passa il rilancio dell'export italiano, sta attraversando un lungo periodo di crisi strutturale che l'attuale crisi finanziaria internazionale ha oggettivamente aggravato e, più complessivamente, l'economia toscana, dopo due anni di stagnazione economica è ormai incamminata sul sentiero della crescita zero;
il rallentamento congiunturale riscontrato a livello nazionale e internazionale ha finito col coinvolgere pesantemente anche l'industria tessile e dell'abbigliamento italiana già a partire dal secondo semestre del 2007, con un nuovo riacutizzarsi delle differenze tra gli andamenti dei segmenti a monte e a valle della filiera;
il primo semestre del 2008 ha messo in evidenza differenze significative fra produttori e lavorazioni conto terzi, con una forte situazione di incertezza chesi è determinata nelle imprese terziste artigiane, soprattutto nei settori delle filature e delle tintorie;
il tavolo del distretto pratese, in data 23 ottobre 2008, ha promosso un incontro con il Governo, e prima ancora con la Regione Toscana, finalizzato fra l'altro:
1) a rifinanziare la cassa integrazione straordinaria in deroga per le imprese artigiane del settore e le imprese industriali con meno di 15 dipendenti, al fine di mantenere integra la filiera produttiva;
2) a introdurre nel provvedimento governativo volto a fronteggiare la crisi del sistema bancario un'iniziativa specifica per il sostegno alle piccole e medie imprese, comprese quelle artigiane;
3) a riconoscere l'unicità del distretto industriale in termini di fiscalità,

impegna il Governo

ad aprire un tavolo di confronto con le forze istituzionali ed economiche del distretto volto ad esperire le iniziative più idonee per:
1) valutare la possibilità di varare un fondo pubblico che controgarantisca le operazioni dei consorzi fidi e consenta al sistema bancario di migliorare, con l'avallo dello Stato, il rapporto tra impieghi e capitalizzazione, senza penalizzare le piccole e medie imprese;
2) salvaguardare la filiera tessile del distretto pratese scongiurando la chiusura di quelle piccole aziende che, una volta superata l'attuale situazione di crisi, potranno costituire un supporto fondamentale per un rinnovato sviluppo produttivo;
3) vigilare perché le banche non rallentino in alcun modo il flusso dei finanziamenti alle imprese;
4) rafforzare i controlli per contrastare la concorrenza sleale, interna e internazionale, che sta penalizzando le aziende che rispettano le regole.
9/1441-ter-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacomelli, Lulli, Mazzoni, Gatti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia tratta, tra l'altro, dello sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo;
il comma 368 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, istituisce, alla lettera d), numero 1), l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione con la finalità di accrescere la capacità competitiva delle imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali;
l'Agenzia ha il compito di promuovere e coordinare le attività di previsione delle linee di tendenza dello sviluppo tecnologico-scientifico ed economico del Paese; realizzare attività di supporto tecnico-scientifico per la valutazione dei progetti di innovazione industriale; mettere a punto nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato in materia di innovazione industriale;
l'Agenzia non ha una sede ma solo un ufficio all'interno della Camera di commercio di Milano, non ha una struttura operativa né tanto meno un consiglio d'amministrazione né un presidente,

impegna il Governo

a provvedere al più presto al compimento della struttura operativa dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione a Milano attraverso la nomina delconsiglio d'amministrazione e del presidente dell'Agenzia ed attivare tutti gli strumenti economici e finanziari per il suo funzionamento.
9/1441-ter-A/3. Peluffo, Lulli.

La Camera,
premesso che:
nella scorsa legislatura in data 15 dicembre 2007 fu approvato l'ordine del giorno 9/3256/85 che impegnava il Governo a convocare per la crisi del sito industriale della Valbasento (Matera) un tavolo di confronto con le parti sociali e le istituzioni nell'ambito del tavolo nazionale per il rilancio del settore chimico;
la fine prematura della legislatura non consentì la possibilità di dare seguito all'impegno assunto in Aula;
in corso di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 è stato accolto l'ordine del giorno 9/1386/100 che impegnava a convocare entro l'autunno come avvenuto per altre aree industriali del comparto chimico (Priolo, Gela, Manfredonia) un «tavolo», presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le parti sociali territoriali e nazionali, con la regione Basilicata e gli enti locali, per il rilancio dell'area industriale della Valbasento sulla base della presenza di quest'area nell'ambito del piano nazionale per il rilancio della chimica («tavolo della chimica») ed inserire la Valbasento tra le aree d'intervento, cui applicare le misure previste per il sostegno alle attività produttive;
le ragioni dell'urgenza di una iniziativa in favore della Valbasento ci sono tutte;
la Valbasento, sito industriale chimico in provincia di Matera, sta attraversando una difficilissima fase economica;
dal 2003 ad oggi si sono susseguite una serie di chiusure di impianti industriali, dalla Dow Chemical, alla PNT, alla Nylstar 1 e 2, alla Apelle, alla Cfp, che hanno determinato oltre 600 esuberi tra diretti e relativo indotto;
in un contesto territoriale assai problematico con una disoccupazione giovanile rilevante e con circa 400 mobilità storiche legate ai processi di dismissione del vecchio polo chimico ex Enichem la situazione sta assumendo una connotazione socialmente drammatica;
molto incerta appare la situazione di Pzifer che ha evidenziato problemi e per il cui impianto, dopo una serie di incontri tenuti in regione, per quanto scongiurata la chiusura a breve termine, non vi è una prospettiva sicura per i prossimi mesi;
è notizia di qualche giorno fa la decisione di Panasonic, con 90 dipendenti, di portare in Austria la produzione di laminati elettronici in produzione sempre a Pisticci;
nubi all'orizzonte si affacciano anche per la Ergom azienda che opera nel campo della componentistica per automobili;

impegna il Governo

a dare seguito a quanto esposto in premessa a partire dalla convocazione di un tavolo per il rilancio industriale della Valbasento.
9/1441-ter-A/4.(Nuova formulazione) Gaglione, Bindi, Burtone, Vico.

La Camera,
premesso che:
nella scorsa legislatura in data 15 dicembre 2007 fu approvato l'ordine del giorno 9/3256/85 che impegnava il Governo a convocare per la crisi del sito industriale della Valbasento (Matera) un tavolo di confronto con le parti sociali e le istituzioni nell'ambito del tavolo nazionale per il rilancio del settore chimico;
la fine prematura della legislatura non consentì la possibilità di dare seguito all'impegno assunto in Aula;
in corso di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 è stato accolto l'ordine del giorno 9/1386/100 che impegnava a convocare entro l'autunno come avvenuto per altre aree industriali del comparto chimico (Priolo, Gela, Manfredonia) un «tavolo», presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le parti sociali territoriali e nazionali, con la regione Basilicata e gli enti locali, per il rilancio dell'area industriale della Valbasento sulla base della presenza di quest'area nell'ambito del piano nazionale per il rilancio della chimica («tavolo della chimica») ed inserire la Valbasento tra le aree d'intervento, cui applicare le misure previste per il sostegno alle attività produttive;
le ragioni dell'urgenza di una iniziativa in favore della Valbasento ci sono tutte;
la Valbasento, sito industriale chimico in provincia di Matera, sta attraversando una difficilissima fase economica;
dal 2003 ad oggi si sono susseguite una serie di chiusure di impianti industriali, dalla Dow Chemical, alla PNT, alla Nylstar 1 e 2, alla Apelle, alla Cfp, che hanno determinato oltre 600 esuberi tra diretti e relativo indotto;
in un contesto territoriale assai problematico con una disoccupazione giovanile rilevante e con circa 400 mobilità storiche legate ai processi di dismissione del vecchio polo chimico ex Enichem la situazione sta assumendo una connotazione socialmente drammatica;
molto incerta appare la situazione di Pzifer che ha evidenziato problemi e per il cui impianto, dopo una serie di incontri tenuti in regione, per quanto scongiurata la chiusura a breve termine, non vi è una prospettiva sicura per i prossimi mesi;
è notizia di qualche giorno fa la decisione di Panasonic, con 90 dipendenti, di portare in Austria la produzione di laminati elettronici in produzione sempre a Pisticci;
nubi all'orizzonte si affacciano anche per la Ergom azienda che opera nel campo della componentistica per automobili;

impegna il Governo

alla convocazione di un tavolo per il rilancio industriale della Valbasento per affrontare le problematiche e trovare le soluzioni.
9/1441-ter-A/4.(Ulteriore nuova formulazione) Gaglione, Bindi, Burtone, Vico.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede misure a sostegno dello sviluppo e dell'internazionalizzazione delle imprese, esigenze di particolare rilievo anche alla luce degli effetti della crisi finanziaria e della necessità di promuovere le capacità competitive delle imprese e dei soggetti produttivi;
in tal senso devono essere considerati, nell'economia della conoscenza e dei servizi, anche le società professionali e le associazioni tra professionisti che operano nei mercati internazionali, spesso in stretta complementarietà con l'internazionalizzazione delle imprese,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad estendere alle società professionali e alle associazioni tra professionisti gli incentivi, gli sgravi fiscali e le misure di sostegno previste dal provvedimento in esame in favore delle piccole e medie imprese considerando al fine delle politiche economiche, l'analogia dei soggetti.
9/1441-ter-A/5. Mantini.

La Camera,
premesso che:
le imprese operanti nel settore della produzione dei laterizi sono penalizzate sia dalla crisi del settore edilizio, sia dall'aumento dei prezzi del petrolio, dato che gli impianti di produzione sono fortemente energivori;
numerose aziende del settore hanno tuttavia realizzato e inaugurato negli ultimi due anni stabilimenti per la produzione dei laterizi e, a tal fine, hanno acceso mutui con gli istituti di Credito;
il provvedimento in esame è volto a promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese italiane;
è necessario favorire il rilancio delle imprese italiane anche nel settore della produzione deí laterizi,

impegna il Governo

a intraprendere le misure opportune a consentire alle aziende del settore della produzione dei laterizi, che hanno realizzato e inaugurato stabilimenti negli ultimi due anni, di ottenere una sospensione e dilazione, per un periodo di tre anni, della restituzione delle sole quote capitali dei mutui accesi con gli istituti dì Credito per la realizzazione degli impianti.
9/1441-ter-A/6. Bernini Bovicelli, Raisi.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento sono, tra l'altro, contenuti strumenti importanti e necessari a rimuovere gli ostacoli che attualmente impediscono al nostro sistema produttivo, caratterizzato dalla presenza di imprese di medie e piccole dimensioni, di crescere;
le piccole e medie imprese sono l'asse portante dell'economia nazionale mantenendo un forte legame con la cultura e la popolazione locale e costituendo in alcune realtà vere e proprie reti di impresa;
tali realtà imprenditoriali hanno trovato nella ricerca, nell'innovazione e nel design nuove condizioni per la crescita, promuovendo così il prodotto locale;
in questo momento di stagnazione economica, a differenza della grande industria, la flessibilità delle piccole e medie imprese permette loro di adeguarsi alle mutate condizioni di mercato, anche a vantaggio dell'occupazione;
l'attuale situazione finanziaria a livello locale ed internazionale rende difficile l'accesso al credito, gravando sui costi e mettendo a rischio la vita stessa delle aziende, anche alla luce della tendenza da parte delle banche a ridurre le erogazioni;
l'articolo 5-bis delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per lo sviluppo di un sistema di rete di piccole e medie imprese che operano in distretti produttivi, anche favorendo la costituzione di fondi di garanzia per l'acceso al credito destinati alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti produttivi;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a trovare, coinvolgendo il sistema bancario, soluzioni affinché alle piccole e medie imprese siano concesse le risorse necessarie;
a dare, nel più breve tempo possibile, attuazione ai provvedimenti di cui alle premesse in favore dello sviluppo di sistemi di rete di imprese di piccole e medie dimensioni.
9/1441-ter-A/7. Follegot.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in materia di contraffazione, alterazioni o uso di marchi osegni distintivi di prodotti agroalimentari e non, assume grande rilevanza per i consumatori e per gli stessi produttori;
tale rilevanza è confermata dalle continue notizie fornite dei mass media riguardanti sequestri e confische di prodotti, sia locali che importati, nocivi per la salute;
le sanzioni previste rendono ragione della delicatezza e rilevanza assunta dal fenomeno in questi anni in Italia, con risvolti anche drammatici in alcuni casi;
l'attività di controllo attuata dai nuclei investigativi ha prodotto importanti risultati che devono essere incoraggiati e sostenuti;
è importante sostenere l'attività di prevenzione, soprattutto in quei presidi e zone maggiormente permeabili alla penetrazione di prodotti illegali, contraffatti e nocivi;

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a rafforzare la creazione di presidi di forze dell'ordine, soprattutto della Guardia di Finanza, presso i maggiori poli di scambio commerciale internazionale al fine di contrastare in maniera ancor più decisa l'attività criminale di contraffazione di beni e prodotti destinati al commercio, soprattutto con riferimento a quello alimentare.
9/1441-ter-A/8. Tassone.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 recava interventi per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nelle regioni Campania e Basilicata anche tramite l'individuazione di aree da destinare a tal fine;
è necessario porre la dovuta attenzione sull'estrema gravità della mancata attuazione dei contratti d'area e sulla lentezza dell'iter burocratico per la concessione e l'erogazione delle risorse destinate all'allestimento delle aree industriali;
ad oggi il bilancio degli interventi previsti dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 è deludente;
è necessaria l'attivazione di ulteriori misure a sostegno delle aree industriali da realizzare in Campania ed in Basilicata ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981,

impegna il Governo

a predisporre misure a sostegno del completamento degli insediamenti produttivi e delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981.
9/1441-ter-A/9. Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli, Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, nell'ambito della riforma degli interventi di reindustrializzazione, prevede la stipula di appositi accordi di programma la cui attuazione è assicurata dal Ministro dello sviluppo economico; si prevede, altresì che a tal fine il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A;
la società Sviluppo Italia S.p.A era stata istituita nel 1999 allo scopo di promuovere e diffondere lo sviluppo produttivo e imprenditoriale del Paese, con un ruolo particolarmente importante di natura strategica nelle regioni del Sud;
la legge n. 296 del 2006 ha mutato la denominazione della stessa in «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa S.p.A» e, contestualmente, ha previsto il riassetto della società;
nella riorganizzazione e nel riassetto, indicata negli atti attuativi di quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006, si prevede che le sedi regionali possano essere acquisite dalle regioni;
il rischio evidente, in particolare in alcune delle regioni del Mezzogiorno, è che si proceda a veri e propri smantellamenti delle sedi regionali con gravi rischi per la salvaguardia dei posti di lavoro e la dispersione di un patrimonio di professionalità, capacità ed esperienze maturate nelle attività svolte nelle sedi regionali della ex Sviluppo Italia S.p.A,

impegna il Governo

nella fase di attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa S.p.A, in precedenza denominata Sviluppo Italia S.p.A, a predisporre le iniziative e gli atti necessari al fine di garantire i livelli occupazionali e non disperdere così un rilevante patrimonio di professionalità presente ed operante nelle sedi regionali.
9/1441-ter-A/10. Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis, comma 4, del disegno di legge in esame prevede che al Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n 296, siano assegnate ulteriori risorse fino al limite di 50 milioni di euro e che il CIPE, ai fini della utilizzazione della citata somma, provveda ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale;
l'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito un Fondo dotato di 50 milioni di euro da destinare allo sviluppo economico e sociale di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno;
l'ulteriore finanziamento di 50 milioni di euro destinato al fondo, di cui all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, viene sottratto al fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il fondo per le aree sottoutilizzate destina le risorse sulla base di un riparto territoriale che vede l'85 per cento delle disponibilità destinate al Mezzogiorno e il restante 15 per cento al Centro-Nord,

impegna il Governo

nell'aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane, al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale, a mantenere ferma la ripartizione territoriale della quota parte dell'ulteriore incremento del fondo istituito con l'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del disegno di legge in esame, derivante dal fondo aree sottoutilizzate, destinando 1'85 per cento ai territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 e il restante 15 per cento ai territori del Centro-Nord.
9/1441-ter-A/11. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 furono previsti interventi per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nelle regioni Campania e Basilicata anche tramite l'individuazione di aree da destinare a tal fine;
con la legge n. 266 del 1997 sono state trasferite alle Regioni Campania e Basilicata le competenze normative riguardo al completamento degli insediamenti produttivi e alla gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, inoltre furono trasferite le opere, gli impianti ed i lotti localizzati in tali aree ai consorzi industriali competenti per territorio, attribuendo al Ministero delle attività produttive il compito di nominare un commissario ad acta competente a sovrintendere alla fase dei trasferimenti e delle assegnazioni dei beni aziendali;
i sindaci delle aree interessate hanno più volte richiesto maggiore attenzione sull'estrema gravità della mancata attuazione dei contratti d'area e sulle difficoltà determinate dall'ampiezza eccessiva dei tempi tecnici per la risoluzione delle procedure concorsuali; inoltre sono state sottolineate le difficoltà determinate dall'ampiezza dell'intervento nonché la lentezza dell'iter burocratico per la concessione e l'erogazione delle risorse destinate all'allestimento delle aree industriali;
le disfunzioni lamentate dai sindaci dei comuni interessati non solo hanno ostacolato l'avvio delle aziende ed il loro inserimento nel mercato ma, laddove tale avvio è avvenuto, si è constatata l'obsolescenza dei piani commerciali che ha provocato in molti casi il fallimento delle imprese;
ad oggi il bilancio degli interventi previsti dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 è deludente;
sarebbe necessario ed opportuno percorrere sistemi alternativi e modalità innovative per la gestione e l'affidamento dei beni sottoposti a procedure, in particolare, affidando tali competenze ai comuni nel cui territorio insistono i beni aziendali;
quanto richiesto dai comuni sono utili indicazioni che possono essere utilizzate nel quadro di una azione complessiva efficace ed efficiente di rilancio delle attività produttive nel Mezzogiorno ed, in modo particolare, nelle aree interne della Campania e Basilicata interessate dai gravi eventi sismici verificatisi nel novembre 1980,

impegna il Governo

a verificare e promuovere con le regioni Campania e Basilicata la possibilità di percorrere sistemi e modalità alternativi al fine di assegnare la gestione delle aree industriali realizzate in applicazione dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 ai comuni nel cui territorio esse ricadono.
9/1441-ter-A/12. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 31 del disegno prevede che, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri competenti possa aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale ovvero individuare nuove aree tecnologiche;
il medesimo articolo 31, al comma 2, delega il Governo a emanare un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria;
con tale decreto legislativo si propone l'obiettivo di politica economica generale del miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione di personale qualificato;
in particolare per il Mezzogiorno la promozione ed il sostegno all'innovazione e alla ricerca costituiscono un'azione strategica fondamentale per lo sviluppo dei territori svantaggiati,

impegna il Governo

a sostenere in maniera adeguata e con priorità nei territori individuati dall'articolo 5del regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (obiettivo «Convergenza») le misure finalizzate alla promozione ed al sostegno all'innovazione e alla ricerca.
9/1441-ter-A/13. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

La Camera,
premesso che:
pur avendo la X Commissione svolto un lavoro proficuo in sede referente, nel migliorare alcune parti del provvedimento in esame, permane l'eterogeneità, l'impostazione lacunosa e frettolosa di molte disposizioni in esso contenute;
in particolare il provvedimento è debole nell'intervento verso le piccole e medie imprese in un momento cruciale dell'economia mondiale e nazionale, nel quale fondamentale risulterebbe un più ampio accesso al credito e ad incentivi mirati a favorire riorganizzazione e integrazione di tali imprese in funzione del necessario aumento di produttività sui mercati internazionali;
le modifiche apportate in sede di X Commissione hanno migliorato il testo dell'articolo 3-bis sul tema delle reti d'impresa e dei distretti produttivi ma si poteva fare di più, considerato che, nonostante il rilievo della questione, non sono previste risorse per l'attuazione delle relative disposizioni;
per quanto riguarda la delega al Governo per la configurazione giuridica delle reti di impresa sarebbe stato utile ampliare tale delega inserendo, in materia di imposta sul valore aggiunto, una previsione riguardo alla riduzione dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese;
risulta fondamentale operare sul versante dei versamenti trimestrali IVA incrementando il limite di volume d'affari delle imprese che ne hanno diritto, riducendo in modo consistente la misura degli interessi dovuti sulle liquidazioni trimestrali e sull'IVA a conguaglio per l'ultimo periodo dell'anno e alleggerendo la disciplina della liquidazione IVA, della fatturazione e degli interessi nel caso di contratti di sub-fornitura,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a provvedere al sostegno delle piccole e medie imprese con particolare riguardo alla necessaria revisione della disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto per le imprese dei distretti produttivi, per le reti d'impresa ed in generale nel caso di contratti di sub-fornitura.
9/1441-ter-A/14. Lulli, Sanga, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
le piccole e medie imprese italiane, in un contesto congiunturale interno ed internazionale che desta pesanti preoccupazioni, stanno affrontando le sfide del mercato senza adeguate misure di salvaguardia;
ci si appresta ovunque nelle economie di mercato dei Paesi occidentali a interventi di salvataggio da parte degli Stati dei settori più rilevanti della produzione e del sistema finanziario con il grave rischio che in tale contesto proprio le piccole e medie imprese siano escluse o dimenticate;
l'impatto di tali politiche non sarà neutrale nel determinare le performance di breve-medio periodo soprattutto delle micro e piccole imprese manifatturiere e delle imprese artigiane soprattutto per quelle che hanno iniziato uno strutturale processo di trasformazione e continuano asvolgere un ruolo determinante nella crescita e nello sviluppo dell'economia italiana;
siamo in presenza di una profonda trasformazione del nostro sistema produttivo, in un momento congiunturale estremamente difficile che rischia di lasciare sul terreno molte imprese e molti posti di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a favorire la crescita competitiva delle piccole e medie imprese italiane e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca sostenendo, attraverso i fondi già previsti in materia di innovazione e ricerca, la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva.
9/1441-ter-A/15. Sanga, Lulli, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
la Commissione tecnica del Ministero dell'ambiente incaricata di fare la verifica dell'impatto ambientale dell'Impianto Cemex, con proprio atto n. 11 del 17 Marzo 2008, ha dato parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni espresse nei rispettivi pareri dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Piemonte, prescrizioni poi cassate dal decreto di valutazione di impatto ambientale del 19 settembre 2008;
il decreto di valutazione di impatto ambientale, riguardante l'Impianto Cemex e deposito D3, elimina due requisiti oggetto di prescrizioni contenute nella deliberazione della giunta regionale (DGR n. 19-2351 del 13-3-06), che garantivano la tutela del territorio di Saluggia, ovvero il vincolo della non idoneità del sito di Saluggia a configurarsi come sito definitivo di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e il vincolo dello start-up dell'Impianto Cemex, una volta costruito, alla conclusione formale dell'individuazione del sito nazionale di stoccaggio dei rifiuti nucleari condizionati;
la morfologia geologica del territorio, inerente al comune di Saluggia, presenta diverse falde acquifere che notoriamente possono trasmettere tutte le infiltrazioni delle scorie nel terreno, mettendo così a rischio il sistema eco-sociale;
per di più, sullo stesso territorio esiste un acquedotto che serve circa 300.000 cittadini appartenenti a Comuni delle Province di Vercelli, Asti, Alessandria e Torino;
l'articolo 15 del provvedimento in esame non esclude la possibilità che Saluggia diventi di fatto il principale sito di stoccaggio italiano di scorie radioattive liquide, in quanto proprio lì, in un sito altamente inadatto, sono già attualmente stoccate circa il 75 per cento di dette scorie presenti in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare un sito unico nazionale di stoccaggio, al fine di rispettare il vincolo imprescindibile della non idoneità del sito di Saluggia a configurarsi come deposito di stoccaggio definitivo, confermando pertanto che l'obiettivo finale delle operazioni di messa in sicurezza dei materiali nucleari deve essere lo smantellamento degli impianti e il rilascio totale del sito privo di vincoli di natura radiologica.
9/1441-ter-A/16. Bobba, Fiorio, Esposito, Portas, Boccuzzi, Lovelli, Rampi, Cambursano.

La Camera,
premesso che:
il Dipartimento politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economicoha completato la selezione delle 64 proposte ed ha preparato il primo elenco delle zone franche urbane (ZFU);
sono 11 le regioni che contengono aree in cui le aziende potranno beneficiare di incentivi ed agevolazioni fiscali e previdenziali;
il provvedimento sarà ora sottoposto alla valutazione del CIPE e successivamente verrà notificato alla Direzione generale concorrenza della Commissione europea per il via libera definitivo;
il piano delle ZFU mira ad agevolare dal punto di vista fiscale e previdenziale sia le nuove iniziative sia quelle già operanti all'interno delle aree a cui verranno applicate le agevolazioni nei limiti «de minimis»;
Sora e Velletri sono le aree individuate nella Regione Lazio;
l'attuale crisi industriale e sociale che ha colpito la provincia di Frosinone, ed in particolare le aree di Anagni e Cassino, impongono una seria riflessione su come intervenire con iniziative concrete per favorire il rilancio dello sviluppo industriale del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nell'ambito delle procedure di esame di richieste, da abbinare all'elenco predetto, le aree di Anagni e Cassino.
9/1441-ter-A/17. Ciocchetti, Anna Teresa Formisano, Dionisi, Carella, Iannaccone.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento prevede interventi volti ad agevolare investimenti produttivi in aree o distretti di crisi;
nel rispetto della legislazione comunitaria, a tali interventi provvederà l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti garantendo l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica;
le aree interessate sono quelle di Ottana in Sardegna, di Riva di Chieri in Piemonte e di Acerra in Campania;
la provincia di. Frosinone, ed in particolare le aree di Anagni e Cassino, sono da tempo alle prese con una profonda crisi industriale e sociale,

impegna il Governo

ad intervenire con iniziative concrete atte a favorire anche il rilancio dello sviluppo industriale del territorio della provincia di Frosinone in generale e delle aree industriali di Anagni e Cassino in particolare.
9/1441-ter-A/18. Anna Teresa Formisano, Ciocchetti, Carella, Nunzio Francesco Testa.

La Camera,
preso atto della dichiarata volontà del Governo della necessità di potenziamento di tutte le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica;
sottolineato che il ricorso alla produzione di energia idroelettrica è obiettivamente limitato nel nostro Paese anche dalla necessità di adeguatamente tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico, costituito dal libero deflusso dei corsi d'acqua che non può essere esageratamente compromesso;
preso atto dell'importanza dei microimpianti di produzione di energia idroelettrica realizzabili con lo sfruttamento di limitate portate idriche o di «salti» di pochi metri, permettendo la realizzazioni di centraline di scarso impianto ambientale, ma pur capaci di soddisfare esigenze locali spesso in località decentrate o non raggiungibili con linee elettriche,

impegna il Governo

a favorire, con ogni possibile misura legislativa e regolamentare, la produzione dienergia idroelettrica anche con piccoli e/o piccolissimi impianti di produzione, semplificandone le possibilità di realizzazione e rendendone conveniente l'esercizio con una adeguate agevolazioni.
9/1441-ter-A/19. Zacchera.

La Camera,
premesso che:
la legge 9 gennaio 1991, n. 19, ha permesso alla regione Friuli-Venezia Giulia, «nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunità economica europea», tra gli altri provvedimenti, di costituire una società finanziaria per azioni - «Finest» - in sinergia con Veneto e provincia autonoma di Trento con cui promuovere lo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché con l'Unione Sovietica;
le mutate condizioni geo-economiche e geo-politiche, rispetto al momento della sua costituzione, segnate da un ormai consolidato insediamento della confinante Slovenia nell'area Schengen, da uno straordinario sviluppo dei mercati del sud-est asiatico, della Cina e del subcontinente indiano e da una avviata delocalizzazione di molte imprese del nord-est, richiedono di riformare Finest;
la richiesta di una riforma dì Finest è stata già espressa formalmente dai presidenti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, e avanzata con energia dalla classe imprenditoriale del nord-est, per la quale la mancanza di operatività della citata società nelle aree emergenti della Cina e dell'India rappresenta una limitazione pesante e ingiustificabile, laddove le risorse della stessa Finest sarebbero una leva importante per facilitare la presenza sui mercati del futuro,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza, nell'ambito dei provvedimenti per l'internazionalizzazione delle imprese, ogni misura appropriata volta ad estendere l'operatività della società Finest anche ad altri mercati ed in particolare alla Repubblica popolare cinese ed all'India.
9/1441-ter-A/20. Rosato, Sbrollini, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
la prevalente presenza di piccole e medie realtà imprenditoriali, con riguardo anche alle micro imprese, rappresenta per l'Italia un importante punto di forza per affrontare la crisi legata alla stagnazione economica che sta attraversando il nostro Paese, il quale, più che in altre realtà economiche, risulta fortemente caratterizzato dal superamento del modello produttivo fordista;
nel provvedimento sono previste importanti misure per lo sviluppo di un sistema di rete di piccole e medie imprese, rappresentando le stesse l'asse portante del nostro sistema economico;
lo sviluppo dei distretti attraverso azioni di rete, in grado di rafforzare il sistema di organizzazione e di integrazione tra le diverse realtà produttive presenti sul territorio, rappresenta un importante iniziativa da cui ripartire per rimettere in moto il sistema economico del nostro Paese;
è pertanto indispensabile provvedere all'istituzione di forme di collaborazione e di coordinamento stabile quale strumento in grado di accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese, nonché l'interdipendenza funzionale fra le stesse, tenendo conto delle peculiarità dei comparti economici interessati, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;
in tale ottica risulta necessario puntare su un nuovo istituto giuridico che, integrando l'attuale impostazione civilistica relativa alle forme societarie, consortili ed associative, garantisca la costruzione di un sistema di integrazione tra le imprese caratterizzato dalla flessibilità organizzativa e conferisca certezza giuridica ai rapporti ed agli scambi coinvolgenti gli operatori economici e gli interlocutori dell'ordinamento giuridico ed istituzionale,

impegna il Governo

a dare attuazione, in tempi ristretti, a quanto riportato nelle premesse adottando appositi provvedimenti mirati a definire una disciplina giuridica del contratto di rete fra imprese che preveda i requisiti essenziali di costituzione, organizzazione e gestione con specifico riferimento alla forma scritta della stipula, all'organizzazione della rete, ai criteri di adesione e di recesso, alle cause di scioglimento, alla durata, alla costituzione ed amministrazione di apposito fondo patrimoniale a garanzia delle obbligazioni con i terzi, alla rappresentanza, compresa quella in giudizio, ed alla pubblicità.
9/1441-ter-A/21. Polledri.

La Camera,
premesso che:
la prevalente presenza di piccole e medie realtà imprenditoriali, con riguardo anche alle micro imprese, rappresenta per l'Italia un importante punto di forza per affrontare la crisi legata alla stagnazione economica che sta attraversando il nostro Paese, il quale, più che in altre realtà economiche, risulta fortemente caratterizzato dal superamento del modello produttivo fordista;
nel provvedimento sono previste importanti misure per lo sviluppo di un sistema di rete di piccole e medie imprese, rappresentando le stesse l'asse portante del nostro sistema economico;
lo sviluppo dei distretti attraverso azioni di rete, in grado di rafforzare il sistema di organizzazione e di integrazione tra le diverse realtà produttive presenti sul territorio, rappresenta un importante iniziativa da cui ripartire per rimettere in moto il sistema economico del nostro Paese;
è pertanto indispensabile provvedere all'istituzione di forme di collaborazione e di coordinamento stabile quale strumento in grado di accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese, nonché l'interdipendenza funzionale fra le stesse, tenendo conto delle peculiarità dei comparti economici interessati, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;
in tale ottica risulta necessario puntare su un nuovo istituto giuridico che, integrando l'attuale impostazione civilistica relativa alle forme societarie, consortili ed associative, garantisca la costruzione di un sistema di integrazione tra le imprese caratterizzato dalla flessibilità organizzativa e conferisca certezza giuridica ai rapporti ed agli scambi coinvolgenti gli operatori economici e gli interlocutori dell'ordinamento giuridico ed istituzionale,

impegna il Governo

a valutare, su quanto riportato nelle premesse al fine di adottare appositi provvedimenti mirati a definire una disciplina giuridica del contratto di rete fra imprese che preveda i requisiti essenziali di costituzione, organizzazione e gestione con specifico riferimento alla forma scritta della stipula, all'organizzazione della rete, ai criteri di adesione e di recesso, alle cause di scioglimento, alla durata, alla costituzione ed amministrazione di apposito fondo patrimoniale a garanzia delle obbligazioni con i terzi, alla rappresentanza, compresa quella in giudizio, ed alla pubblicità.
9/1441-ter-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Polledri.

La Camera,
premesso che:
il quadro normativo comunitario ha subito di recente importanti evoluzioni circa la distinzione tra rifiuti e sottoprodotti;
in particolare la direttiva quadro sui rifiuti approvata in via definitiva dal Consiglio europeo e dal Parlamento introduce una definizione di sottoprodotto, recependo criteri elaborati dalla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e chiarisce, all'articolo 4, che una sostanza derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non sia la produzione della stessa non può essere considerata rifiuto, bensì sottoprodotto, se tale sostanza è, tra l'altro, utilizzata direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
secondo una giurisprudenza non uniforme, tuttavia, i sottoprodotti delle distillerie, sottoposti al trattamento meccanico-fisico del lavaggio con acqua e/o essiccazione, (vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico) andrebbero considerati quali rifiuti con notevoli aggravi e danni per il settore interessato, dal momento che viene preclusa la possibilità di avviare alla combustione quali biomasse i sottoprodotti in argomento;
occorre pertanto chiarire, ai fini della certezza ed uniformità della normativa nazionale di riferimento, che la nozione di «trattamento esclusivamente meccanico», indicato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'allegato X, sezione 4, n. 1, lettera b), ai fini dell'individuazione delle biomasse combustibili, debba essere intesa nel senso di distinguere le biomasse che possono incorporare sostanze tossiche alla salute umana o all'ambiente da quelle nelle quali tali rischi sono potenzialmente assenti e che dunque la suddetta nozione di «trattamento esclusivamente meccanico» è da intendere quale trattamento fisico che non preveda l'aggiunta di sostanze chimiche;
in tali termini v'è stata apposita risoluzione della 13a Commissione (territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato, approvata il 31 luglio 2008,

impegna il Governo

a esplicitare, mediante un'apposita iniziativa normativa, che il trattamento meccanico, con riguardo ai sottoprodotti di origine agricola, (vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico) avviati alla combustione all'interno di un ciclo produttivo, sia da intendersi come trattamento di tipo meccanico-fisico, ivi compresi i processi di lavaggio con acqua ed essiccazione, facenti parte della normale pratica industriale, in quanto non altera in alcun modo la natura dello stesso e non produce impatti ambientali negativi.
9/1441-ter-A/22. Abrignani, Fallica.

La Camera,
premesso che:
l'attuale formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 18-bis del provvedimento in esame crea incertezza sul procedimento di valutazione di impatto ambientale per gli impianti eolici offshore che hanno avviato la procedura prima dell'entrata in vigore della legge;
l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come vigente al 31 dicembre 2007, prevedeva che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili fossero soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normativevigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
la successiva legge 23 agosto 2004, n. 239, disponeva che, in materia energetica, fossero esercitati dallo Stato taluni compiti e funzioni amministrativi, tra i quali l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia, facendo dunque supporre che l'autorizzazione di impianti eolici offshore, riconducibili a opere di utilizzazione del pubblico demanio marittimo, sia di competenza dello Stato;
la situazione così originata non era tuttavia chiara, tanto da indurre il Parlamento ad esplicitare, con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, una modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, disponendo che per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
questa innovazione normativa, tuttavia, non appare sufficientemente chiara e univoca in merito all'attribuzione della competenza (statale o regionale) relativa allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, anche per effetto di alcune modifiche poco coordinate apportate con decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, al testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
tale incertezza ha indotto a proporre il comma 1 dell'articolo 18-bis in questione;
la formulazione del comma 2, però, lascia anch'essa nell'ambiguità i diversi e significativi progetti già avviati prima dell'entrata in vigore della nuova norma, non chiarendo se gli stessi siano da considerare assoggettati alla valutazione di impatto ambientale in ambito statale o regionale;
è essenziale superare tali incertezze, una volta stabilita la competenza dello Stato in materia di valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici offshore, consentendo ai proponenti dei progetti in corso di optare esplicitamente per uno svolgimento della valutazione di impatto ambientale a cura dello Stato in modo da ottenere un quadro completamente chiaro della situazione,

impegna il Governo

a favorire, previo monitoraggio degli effetti applicativi delle norme citate in premessa, l'introduzione delle necessarie modifiche in modo da consentire che, per le procedure di autorizzazione di impianti eolici offshore già avviate e non ancora concluse, i proponenti possano optare, entro un termine perentorio a decorrere dall'entrata in vigore della legge, per lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale a cura dello Stato.
9/1441-ter-A/23. Fallica.

La Camera,
premesso che:
con l'apertura dei mercati l'intero sistema imprenditoriale nazionale, e segnatamente il comparto tessile, è continuamente sottoposto ad una forte pressione competitiva, che non sempre avviene secondo chiare e leali regole di mercato;
le piccole e medie imprese italiane non sono più in grado di sostenere l'aggressiva concorrenza dei Paesi emergenti, che risulta fra l'altro favorita da costi di produzione e di manodopera estremamente bassi, dovuti a scarse misure di tutela del lavoro e dell'ambiente, nonché della qualità dei prodotti;
la forte crisi che attraversa il mercato del «Made in Italy» impone la necessità di tutelare i prodotti italiani, come già avviene in altri Paesi, come negli Stati Uniti d'America, dove molti comparti, come il tessile, sono tutelati in ciascunafase della filiera produttiva, addirittura dalla produzione di materie prime, come ad esempio il cotone;
lo sviluppo delle piccole e medie imprese nazionali risulta oggi più che mai uno degli obiettivi fondamentali da perseguire per restituire nuovo impulso all'economia reale del Paese;
ai fini di una maggiore trasparenza e correttezza del mercato è indispensabile adottare misure di certificazione della qualità dei prodotti, che evidenzino il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e la tracciabilità dei prodotti stessi, a tutela delle aziende nazionali,

impegna il Governo

ad attivarsi presso le competenti sedi internazionali e europee affinché vengano adottate politiche compatibili con l'introduzione di misure maggiormente protettive dei prodotti nazionali, con particolare riferimento al comparto tessile, prevedendo anche l'applicazione di sistemi di etichettatura obbligatoria a tutela della competitività delle piccole e medie imprese italiane.
9/1441-ter-A/24. Reguzzoni, Goisis, Polledri, Pirovano, Crosio, Consiglio, Dal Lago, Luciano Dussin, Allasia, Nicola Molteni, Bitonci, Dozzo, Simonetti, Comaroli, Vanalli, Guido Dussin, Rivolta, Lussana, Munerato, Grimoldi, Salvini, Montagnoli, Lanzarin.

La Camera,
premesso che:
l'efficienza energetica rappresenta una significativa opzione per rispondere al duplice obiettivo di tutela dell'ambiente e di sicurezza degli approvvigionamenti energetici;
l'efficienza energetica costituisce, inoltre, la migliore scelta in termini costi-benefici per ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 e rispondere ai correlati impegni internazionali in materia di energia ed ambiente;
sulla base delle suddette considerazioni ed alla luce delle correlate opportunità di crescita, il Governo ha recentemente approvato il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in materia di promozione dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;
nel suddetto decreto è individuato un primo pacchetto di misure per la promozione, l'incentivazione e la diffusione dell'efficienza energetica;
l'introduzione di tecnologie ad alta efficienza presso le imprese, contribuendo alla diminuzione dei costi di funzionamento delle stesse attraverso la riduzione della bolletta energetica, costituisce una significativa possibilità di aumento della competitività;
i consumi del comparto industriale compongono una porzione significativa dei consumi energetici nazionali e, per tale ragione, debbono costituire bacino di intervento primario per azioni di promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica;
fra le applicazioni di maggiore interesse, in quanto caratterizzate dai maggiori potenziali di risparmio, si possono sicuramente inserire gli interventi di utilizzo del calore di processo industriale,

impegna il Governo

a valutare, anche nell'ambito dell'annunciata revisione del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e all'interno del sistema di incentivi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le migliori opzioni affinché siano adeguatamente incentivate le iniziative di utilizzo di vapore proveniente dai processi di raffreddamento industriale.
9/1441-ter-A/25. Franzoso, Vico.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazionedelle imprese, nonché in materia di energia, tratta, tra l'altro, dello sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo;
con tale decreto legislativo si propone l'obiettivo di politica economica generale del miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione di personale qualificato;
il settore delle industrie di lavanderia è una realtà produttiva in cui l'intero ciclo di lavorazione avviene mediante l'uso di apparecchiature altamente automatizzate e processi industriali ben definiti;
le attività delle lavanderie industriali partono dal lavaggio e dalla sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico, prime fasi di un servizio integrato che completa il proprio ciclo con l'offerta al cliente di attività di noleggio, trasporto, logistica e gestione del guardaroba, presso i committenti, dei prodotti lavorati;
i mercati di maggiore rilievo per le imprese del settore sono quello sanitario-ospedaliero, sia pubblico sia privato, quello alberghiero e della ristorazione e quello dell'industria per la manutenzione e il lavaggio degli indumenti da lavoro, anche DPI (dispositivi di protezione individuale);
tra i fattori di produzione impiegati per la realizzazione del processo, una forte componente è rappresentata dall'acqua, dal gas metano e dall'olio combustibile BTZ (basso tenore di zolfo): oggi, in termini di consumo annuo, l'impiego di acqua è di circa 100 milioni di metri cubi, 300 milioni di metri cubi di gas metano e di 250 milioni di Kw di energia elettrica;
negli ultimi dieci anni, le industrie di lavanderia, attraverso l'innovazione e la sostituzione graduale degli impianti, sono riuscite a ridurre del trenta per cento i consumi di gas ed energia elettrica e di oltre il sessanta per cento il consumo d'acqua, dando luogo ad un comportamento virtuoso i cui esiti sono sicuramente riscontrabili in termini di riduzione di emissioni inquinanti nell'ambiente,

impegna il Governo

ad aprire un tavolo di confronto con le forze istituzionali ed economiche interessate volto ad esperire le iniziative più idonee per includere il settore delle industrie di lavanderia, anche attraverso un nuovo provvedimento, nelle misure di incentivazione a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico ed idrico.
9/1441-ter-A/26. Bellotti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6-bis.1. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 3-bis del disegno di legge in esame, apporta modifiche alla disciplina di cui all'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendone in particolare l'applicazione alle reti di imprese collocate all'interno dei distretti produttivi;
il comma 2 del citato articolo 6-bis.1 interviene, in particolare, a modifica dell'articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, disponendo l'emanazione di un regolamento ai sensi della legge n. 400 del 1988, che introduca, per le imprese appartenenti ai distretti, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, al fine di ridurre gli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria e di razionamento del credito occorre adottare tutte le iniziativenecessarie ad evitare situazioni di illiquidità per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese e per quelle che operano nel settore dell'artigianato;
appare particolarmente oneroso per tali imprese l'obbligo di pagare l'imposta sul valore aggiunto quando ancora non si è riscosso il corrispettivo, in particolare nelle operazioni relative ai contratti di subfornitura definite dall'articolo 1 della legge n. 192 del 1998;
attualmente, il versamento dell'IVA differito al momento del pagamento del corrispettivo indicato in fattura è possibile solo per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione ovvero per le operazioni svolte dai trasportatori cose conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per le quali è ammessa la registrazione nel trimestre solare successivo a quello di effettuazione;
per i soggetti che operano in subfornitura, quali prestatori di servizi, finalizzati alla produzione di un bene - finito o semilavorato - la normativa vigente (articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) consente l'emissione della fattura al momento dell'incasso del corrispettivo, ma il potere contrattuale del committente costringe il subfornitore ad emettere la fattura ancor prima dell'incasso;
la possibilità concessa ai subfornitori di liquidare l'imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale risolve solo in parte il problema, perché non per tutte le operazioni - in particolare per quelle di subfornitura - è possibile incassare il corrispettivo prima del termine utile per versare l'imposta,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
a ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili;
in sede di attuazione del citato articolo 6-bis.1, comma 2: ad aggiornare le disposizioni in materia di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare allo scopo di: prevedere l'incremento del limite di volume d'affari delle imprese che hanno diritto ai versamenti IVA trimestrali; a ridurre almeno della metà la misura degli interessi dovuti sulle liquidazioni trimestrali e sull'IVA dovuta a conguaglio per l'ultimo periodo dell'anno; ad estendere alle operazioni effettuate in virtù dei contratti di subfornitura la disciplina applicata alle operazioni realizzate da trasportatori cose conto terzi iscritti all'albo, allo scopo di consentire la liquidazione dell'IVA nel trimestre solare successivo a quello in cui si effettua l'operazione; a prevedere che nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, possa essere emessa una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare; a prevedere che qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, le fatture emesse per le operazioni di subfornitura possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e che il subfornitore possa effettuare il versamento dell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi;
nell'ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'ottanta per cento del volume di affari complessivo, ad introdurre opportune semplificazioni ed integrazioni della legislazione vigente in modo che i contribuenti interessati possano eseguire le liquidazioni trimestralmente ed effettuare il versamento IVA senza applicazione di interessi.
9/1441-ter-A/27. Froner, Lulli, Rubinato.

La Camera,
premesso che:
il settore manifatturiero italiano si trova ormai da anni a dover gestire una crisi della produzione derivante dalla concorrenza di Paesi terzi che riescono a produrre a costi monetari minori;
la produzione italiana del «Made in Italy» manifatturiero non ha una specifica normativa di riferimento che riesca a sostenere le proprie scelte per una produzione rispettosa dell'ambiente, delle persone e che tuteli questo capitale per le generazioni future;
l'Europa non riesce ancora a trovare un accordo tra i contrapposti interessi che vedono, da una parte, la tutela dei produttori italiani contro l'invasività delle contraffazioni e, dall'altra parte, la necessità di garantire la libera circolazione delle merci nel mercato europeo;
il Paese sta tentando da svariato tempo di porre nelle sedi competenti il tema della riconoscibilità e della tutela dei prodotti italiani sia per lo sviluppo del sistema produttivo italiano, sia per assicurare una corretta informazione ai consumatori;
la Camera ha approvato una mozione l'8 luglio scorso in cui si impegnava il Governo a sostenere in sede di Unione europea la posizione italiana sul marchio d'origine e sull'etichettatura dei prodotti, quale punto di partenza per una negoziazione e un confronto che abbia alla base la tutela del consumatore europeo e il contrasto del fenomeno del dumping sociale ed ambientale;
i continui fenomeni di casi di contraffazione che mettono a repentaglio, oltre al sistema produttivo, anche la salute umana rendono sempre più evidente la necessità di dotarsi di strumenti adeguati a tutelare i cittadini europei, siano essi imprenditori o consumatori;
permane, dunque, forte l'esigenza di mettere a punto una normativa che regolamenti il marchio di origine almeno a livello nazionale, in attesa che l'Unione europea pervenga ad una posizione condivisa,

impegna il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi affinché ci sia reciprocità tra la normativa dell'Unione europea e quella della World trade organization (WTO) in materia di produzione e commercializzazione dei manufatti tessili con l'obiettivo di una valorizzazione e tutela della filiera produttiva tessile italiana;
ad adoperarsi in ogni modo per incentivare la creazione di marchi consortili da parte delle imprese per la penetrazione dei mercati esteri;
a relazionare in Parlamento sulle iniziative intraprese a seguito dell'approvazione della mozione 1-00007 Vico ed altri, sulla negoziazione con l'Europa in materia di marchio di origine.
9/1441-ter-A/28. Bellanova, Vico, Lulli.

La Camera,
premesso che:
al fine di scongiurare ulteriori «crisi energetiche» per la lievitazione dei costi è necessario attivare con la massima urgenza il sistema di incentivazione dei piccoli impianti la cui realizzazione è bloccata con un conseguente ritardo delle nuove opportunità per gli agricoltori;
l'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, novellando l'articolo 1, comma 382, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), ha definito una nuova disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;
tale disciplina, che riguarda gli impianti autorizzati in data successiva al 31dicembre 2007, è espressamente limitata alle biomasse e biogas ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti-quadro, oppure nell'ambito di filiere corte (ottenuti cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto utilizzatore), ed assume quindi una funzione strategica per la promozione di una partecipazione significativa del mondo agricolo all'approvvigionamento energetico del Paese, che riduca da un lato gli oneri e l'impatto ambientale che gravano sul sistema Paese per la dipendenza da fonti non rinnovabili di provenienza estera e dall'altro fornisca a quello stesso mondo una fonte di integrazione del proprio reddito in molti casi indispensabile per garantire la continuità delle proprie attività;
la concreta applicabilità delle disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 159 del 2007 richiede alcuni adempimenti attuativi, tra i quali assume particolare rilevanza il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che dovrà definire le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse dovranno garantire la tracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi (articolo 382-septies della legge n. 296 del 2006, come novellato dal decreto-legge n. 159 del 2007),

impegna il Governo

ad adottare con la massima tempestività i provvedimenti attuativi previsti dalla normativa richiamata in premessa.
9/1441-ter-A/29. Brandolini, Servodio, Oliverio, Zucchi, Trappolino, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani.

La Camera,
premesso che:
nel corso della XV legislatura la Commissione Agricoltura si è impegnata sul tema delle agroenergie, esaminando varie proposte di legge di iniziativa parlamentare e svolgendo un ampio ciclo di audizioni con le categorie ed i soggetti istituzionali interessati, nonché con esperti di particolare qualificazione scientifica;
parallelamente, la Commissione Agricoltura del Senato ha svolto, sempre nella scorsa legislatura, un'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle relative implicazioni per il comparto primario;
in questa legislatura la Commissione Agricoltura sta continuando tale lavoro aggiornando il dibattito alla luce dei recenti sviluppi a livello mondiale sul tema delle agroenergie e, in particolare, rispetto alle posizioni emerse in merito alla sottrazione alla produzione ad uso alimentare di aree sempre più vaste, con il conseguente innalzamento dei prezzi alimentari e al peggioramento delle possibilità di approvvigionamento per i Paesi più poveri;
risulta fondamentale incrementare la capacità produttiva del settore e offrire maggiori opportunità di reddito agli agricoltori e competitività alle loro aziende anche attraverso lo sviluppo delle produzioni agroenergetiche;
la politica agricola comune (PAC), pur non occupandosi ancora compiutamente del settore delle agroenergie, ha comunque aperto la strada a specifici quadri di azione che s'identificano rispettivamente nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Protocollo di Kyoto (lotta ai cambiamenti climatici tramite riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra) e nel progressivo raggiungimento di una più sicura capacità di autoapprovvigionamento energetico (diversificazione delle fonti energetiche e maggiore indipendenza dalle fonti fossili);
il piano della PAC si inserisce nel più vasto obiettivo comunitario di arrivare entro il 2020 ad avere una quota di energia consumata nell'Unione europea per il 20 per cento ottenuta tramite l'utilizzodi fonti energetiche rinnovabili, una riduzione del 20 per cento delle emissioni dei gas ad effetto serra ed un risparmio del 20 per cento dei consumi dell'energia;
in tale scenario un ruolo importante è occupato dalla biomassa, la cui principale fonte risiede nella produzione agricola ed in quella dei settori ad essa connessi;
occorrono norme dirette ad inquadrare le attività agricole di ambito energetico, ad introdurre nello spazio rurale i sistemi più efficaci per permetterne lo sviluppo equilibrato e non speculativo e a far comprendere agli stessi agricoltori cosa sia questo nuovo scenario agricolo che si va ad aggiungere (e non a sostituire) agli altri che già conoscono;
nelle ultime legislature si sono attivate misure di sostegno alla filiera agroenergetica seguendo tre principali filoni: definizione di una quota minima di biocarburanti da immettere al consumo nel settore dei trasporti; promozione dell'utilizzo dei prodotti agricoli per la produzione di energia elettrica; incentivi fiscali;
manca tuttavia una disciplina organica della materia, in grado di dare certezze agli operatori e di assicurare un quadro di riferimento sicuro e stabile per gli investimenti economici richiesti dallo sviluppo del settore, permettendo così di delineare una strategia coerente di sostegno allo sviluppo del comparto dell'agroenergia, anche per evitare che si accentui, fino a diventare irrecuperabile, il ritardo rispetto ad altri Paesi che già hanno individuato con chiarezza questo comparto come un terreno integrativo di sviluppo per il settore agricolo;
si tratta quindi di disegnare un modello di sviluppo per il settore agroenergetico che tenga ben presenti alcuni dati strutturali e di conformazione geografica del Paese, i quali impongono di pensare non tanto ad impianti di trasformazione di grandi dimensioni, quanto ad una rete di strutture capaci di adeguarsi alle caratteristiche del territorio e del sistema produttivo e di garantire la sostenibilità economica delle attività, operando in primo luogo nell'ambito di distretti agroenergetici, caratterizzati dalla stretta interrelazione tra le imprese che producono e quelle che utilizzano le agroenergie, con una particolare attenzione all'uso dei sottoprodotti dell'agricoltura, della forestazione e della zootecnia;
la Commissione Agricoltura sta esaminando, in sede di Comitato ristretto, varie proposte di legge sulla materia, tra cui, il testo unificato predisposto nella precedente legislatura, ora AC 1139, su cui le forze politiche avevano raggiunto un accordo;
le proposte recano norme importanti anche in vista di una pianificazione del settore delle agroenergie prevedendo un apposito «Piano agroenergetico nazionale»;
il disegno di legge in esame intende accelerare ed assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico;
il tema delle agroenergie è strettamente correlato con le tematiche del risparmio energetico e della difesa dell'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
risulta necessario che il Paese si doti di un quadro normativo di riferimento in materia di agroenergia e, soprattutto, pervenga alla redazione del Piano agroenergetico nazionale,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi le opportune iniziative normative in materia di agroenergia, che tengano conto del provvedimento in discussione presso la XIII Commissione, affinché l'ordinamento si doti in tempi certi di disposizioni in coerenza con l'obiettivo principale di rispettare i tempi di emanazione del Piano agroenergetico nazionale.
9/1441-ter-A/30. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra,Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
è obiettivo condiviso nel Paese ed impegno dell'Italia verso l'Europa il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
la produzione di energia dal sole è una straordinaria occasione per il Paese;
Paesi meno esposti ai raggi del sole hanno raggiunto risultati ben più alti dei nostri;
forte impulso allo sviluppo del «fotovoltaico» è stato dato nella precedente legislatura;
la forte domanda di pannelli e tecnologia per la produzione di energia solare che si è prodotta in Europa e nel mondo non corrisponde ad una sufficiente offerta del mercato;
lo squilibrio fra domanda e offerta provoca scarsa qualità, tempi lunghi di consegna e soprattutto alti costi di acquisto;
la capacità di produzione italiana di tecnologia per lo sfruttamento dell'energia solare è molto al di sotto della domanda e delle potenzialità del settore;
una buona capacità di produzione industriale sarebbe anche utile alla realizzazione di più impianti potendo offrire tecnologia a costi più contenuti;
una forte spinta, come c'è stata, verso lo sviluppo del «fotovoltaico» avrebbe suggerito una contestuale azione per favorire la produzione locale di pannelli,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a favorire la creazione e la strutturazione di imprese dedicate alla produzione di tecnologia per lo sfruttamento di energia del sole anche attraverso strumenti incentivanti da prevedere nella pianificazione nazionale.
9/1441-ter-A/31. Vannucci, Zucchi.

La Camera,
premesso che:
è obiettivo condiviso nel Paese ed impegno dell'Italia verso l'Europa il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
la produzione di energia dal sole è una straordinaria occasione per il Paese;
Paesi meno esposti ai raggi del sole hanno raggiunto risultati ben più alti dei nostri;
forte impulso allo sviluppo del «fotovoltaico» è stato dato nella precedente legislatura;
la forte domanda di pannelli e tecnologia per la produzione di energia solare che si è prodotta in Europa e nel mondo non corrisponde ad una sufficiente offerta del mercato;
lo squilibrio fra domanda e offerta provoca scarsa qualità, tempi lunghi di consegna e soprattutto alti costi di acquisto;
la capacità di produzione italiana di tecnologia per lo sfruttamento dell'energia solare è molto al di sotto della domanda e delle potenzialità del settore;
una buona capacità di produzione industriale sarebbe anche utile alla realizzazione di più impianti potendo offrire tecnologia a costi più contenuti;
una forte spinta, come c'è stata, verso lo sviluppo del «fotovoltaico» avrebbe suggerito una contestuale azione per favorire la produzione locale di pannelli,

impegna il Governo

a valutare iniziative volte a favorire la creazione e la strutturazione di impresededicate alla produzione di tecnologia per lo sfruttamento di energia del sole anche attraverso strumenti incentivanti da prevedere nella pianificazione nazionale.
9/1441-ter-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta). Vannucci, Zucchi.

La Camera,
premesso che:
le aree del Mezzogiorno sono profondamente colpite dalla grave crisi economica che interessa tutto il Paese e da un profondo stato di disagio derivante dalla mancanza di risorse per assecondare prospettive di sviluppo e di lavoro;
le comunità locali della Campania sono state colpite da pregressi e forti eventi sismici che hanno profondamente alterato nel tempo i livelli di vita sociale e hanno del tutto indebolito i meccanismi che presiedevano al funzionamento dell'apparato produttivo ed industriale frenando le eventuali iniziative produttive nelle zone, del tutto carenti di infrastrutture essenziali,

impegna il Governo:

a favorire interventi di ristoro economico-finanziario e particolari incentivi per le aree che ospitano già iniziative produttive o su cui si prevede l'allocazione di impianti industriali ed energetici con forte impatto ambientale;
a promuovere decisive, coraggiose iniziative di riqualificazione e di riconversione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con particolare e incisiva ricaduta sull'apparato produttivo e industriale, in specie nel Mezzogiorno;
ad attivare, con ogni sollecitudine e urgenza, politiche concrete e immediate di reindustrializzazione delle aree di sviluppo industriale (ASI), dei centri PIP - punti di informazione brevettuale - e dei siti produttivi che sono stati interessati dai gravi eventi sismici del 1980 e successivi e contestualmente a promuovere e rilanciare lo sviluppo delle imprese attraverso l'interconnessione di rete per la rinascita effettiva delle aree suddette.
9/1441-ter-A/32. Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone la priorità nella destinazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dell'internazionalizzazione, con particolare riferimento alla operatività degli sportelli unici all'estero, al rafforzamento delle misure di promozione del «Made in Italy» e, in genere, del commercio estero, alla riorganizzazione degli enti che operano in questo campo;
in tema di commercio internazionale e di incentivi delle imprese il Governo è delegato a coordinare gli interventi dello Stato e delle regioni e degli altri soggetti che operano in questo campo;
il Governo è altresì delegato alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione tenendo conto delle funzioni svolte dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
in questo importante sforzo di promozione e sostegno dell'internazionalizzazione del «Sistema Italia» il Paese può contare su una rete di comunità di origine italiana che possono costituire una leva importante per la proiezione degli interessi nazionali nel mondo, soprattutto nella complessa fase che l'economia internazionale sta attualmente attraversando;
esiste una diffusa presenza di imprenditori di origine italiana, in alcune aree anche raccolti in organismi associativi, che nel rispetto delle regole di mercatoe nella tutela degli interessi delle rispettive aziende possono manifestare una particolare disponibilità a corrispondere positivamente a programmi di accordo e di collaborazione internazionale;
da anni sono operanti istanze di rappresentanza delle nostre comunità all'estero che, oltre a ad avere il compito istituzionale della promozione dei loro interessi e del loro sviluppo, possono avere un'utile funzione di interazione con le realtà di insediamento,

impegna il Governo:

a favorire l'integrazione degli imprenditori di origine italiana, con la collaborazione delle strutture diplomatiche e consolari, nelle reti di impresa che saranno promosse per operare a livello internazionale;
a considerare l'opportunità di coinvolgere le rappresentanze delle comunità, in termini di espressione di parere e di collaborazione alle iniziative promozionali, nell'opera di riorganizzazione e di rilancio dei soggetti che operano all'estero;
a tenere conto, nell'esercizio della delega per il coordinamento degli interventi statali e regionali, dell'esistenza della Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome-Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) che, istituita dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, ha il compito «di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunità italiane all'estero» e che, pertanto, andrebbe coinvolta e utilizzata per la stessa efficacia delle azioni che si intenderanno adottare.
9/1441-ter-A/33. Fedi, Bucchino, Narducci, Garavini, Porta, Gianni Farina.

La Camera,
premesso che
l'articolo 13-bis. del provvedimento dispone iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi;
occorre garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli nella filiera agroalimentare, mediante informazione in tempo reale ai consumatori delle condizioni di mercato, nelle varie fasi di formazione dei prezzi;
l'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l'istituzione del Garante della sorveglianza dei prezzi che ha il compito di verificare, mediante le indagini conoscitive di cui al comma 199 del citato articolo 2, l'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito della filiera produttiva e distributiva, al fine di rilevare l'andamento del prezzo al consumo rispetto all'andamento del prezzo alla produzione;

impegna il Governo:

ad adottare opportuni provvedimenti affinché nei mercati sia indicato il prezzo all'origine dei prodotti ortofrutticoli nell'etichetta esposta al pubblico con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo e del prezzo intermedio di acquisto all'ingrosso, in modo che i consumatori siano informati del prezzo pagato al produttore quale risulta dalla fattura di vendita;
a disporre misure perché il prezzo all'origine dei prodotti sia riportato in tutte le fatture delle fasi successive della filiera commerciale, assieme ai relativi ricarichi documentabili dalle fatture emesse;
a prevedere, nell'ipotesi di mancato rispetto di tali disposizioni, l'irrogazione a carico del venditore della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
a prevedere iniziative affinché il Garante della sorveglianza dei prezzi, nel caso rilevi uno scostamento tra il prezzo alla produzione ed il prezzo al consumosuperiore al 40 per cento abbia facoltà di convocare i soggetti interessati allo scopo di promuovere accordi volti a contenere gli aumenti dei prezzi al consumo, favorendo in tal modo l'incremento dei consumi e il sostegno ai produttori dei prodotti ortofrutticoli.
9/1441-ter-A/34. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra Marco, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe Mario (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la produzione lucana dei salumi si concentra per oltre il 60 per cento presso il territorio del comune di Picerno (Potenza);
detta produzione è rinomata in regione e anche fuori per la qualità e le specificità di una tradizione che affonda le sue radici nella storia di un territorio a fortissima vocazione agricola;
negli anni si è consolidata una filiera che rappresenta una voce economica importante per il territorio anche in termini occupazionali;
i salumi di Picerno sono in attesa del riconoscimento del marchio di qualità e la camera di commercio di Potenza ha sviluppato un disciplinare finalizzato a questo obiettivo;
il settore sta attraversando una serie di difficoltà anche a seguito del rinvenimento di alcuni casi di malattia vescicolare dei suini con la conseguente adozione delle misure di controllo a partire dall'abbattimento dei capi e dal blocco della movimentazione;
questo ha comportato per il comparto e alcuni operatori notevoli difficoltà;
occorre rilanciare l'intero comparto che fonda il suo successo sulla qualità e sulla capacità degli operatori economici del settore;

impegna il Governo

ad attivare al più presto un tavolo interistituzionale con gli operatori economici per affrontare le problematiche presenti e per rilanciare il comparto dei salumifici di Picerno.
9/1441-ter-A/35.Cuomo.

La Camera,
premesso che:
il comparto industriale di Catania sta attraversando una crisi senza precedenti;
la disoccupazione ha cifre rilevanti e si è notevolmente strutturata nelle fasce critiche della società, ultracinquantenni, giovani e donne;
realtà storiche come la Cesame sono in un tunnel di cui non se ne vede l'uscita con inquietanti nebbie che aggravano la situazione;
l'«Etna valley», fiore all'occhiello dell'industria dell'innovazione tecnologica, è in attesa, a partire dal progetto M5 della STM Microelettronics di conoscere il futuro delle misure di sostegno già programmate e poi svanite nel nulla;
l'elenco delle richieste di accesso alla cassa integrazione guadagni e alla mobilità è in continuo drammatico aumento;
le organizzazioni sindacali da tempo hanno lanciato l'allarme con mobilitazioni e proteste assai partecipate;

impegna il Governo

ad attivare al più presto un tavolo di confronto in sede ministeriale con le parti sociali e gli operatori economici finalizzato a rilanciare il comparto industriale di Catania e della sua provincia.
9/1441-ter-A/36.Burtone, Bindi, Berretta, Samperi, Cardinale.

La Camera,
premesso che:
nel corso della discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» (1441-ter-A) è emersa - da parte di numerosi parlamentari di tutte le parti politiche - una preoccupazione molto forte per i problemi che per il pluralismo dell'informazione si sono aperti con l'articolo 44 della legge n. 133 del 2008, che ha cancellato il carattere di «diritto soggettivo» dei contributi diretti destinati all'editoria cooperativa, non profit e di partito, mettendo in discussione la sopravvivenza di numerosissime testate nazionali e locali, anche storiche;
tale preoccupazione è stata alla base di numerosi emendamenti presentati da diversi gruppi parlamentari tesi a correggere in modo sostanziale l'indirizzo dell'articolo 44 della legge n. 133 del 2008;
lo sviluppo della discussione intervenuto nelle Commissioni Attività produttive e Bilancio, in un confronto aperto con il Governo, ha fatto sì che nella stesura conclusiva del disegno di legge venisse introdotto il comma 2 all'articolo aggiuntivo 70-bis, che sposta di 2 anni l'effetto dell'abrogazione del diritto soggettivo ai contributi diretti, prodotta dall'articolo 44 della legge n. 133 del 2008, e impegna il Governo a sottoporre al parere vincolante delle Commissioni della Camera e del Senato competenti per materia e per i profili di carattere finanziario il regolamento che disciplinerà i criteri di erogazione dei contributi diretti previsti dalla legge n. 250 del 1990;
risulta assolutamente inadeguata la copertura prevista per il Fondo dell'editoria per il triennio 2009-2011:

impegna il Governo

a sostenere - in sede di discussione della Finanziaria 2009 - l'iniziativa del Parlamento, che attraverso alcuni emendamenti convergenti sottoscritti da deputati di tutte le parti politiche evidenzia l'esigenza di incrementare in modo consistente la dotazione finanziaria del Fondo per l'editoria, individuando le opportune coperture;
a prevedere che - nella pausa di riflessione resa possibile dall'emendamento 0.70-bis.03301.1 (nuova formulazione) - venga varata una seria riforma dell'editoria, ricercando la convergenza di tutte le parti politiche, che preveda misure adeguate a garantire un maggior rigore nei criteri di erogazione dei contributi, evitando che divengano destinatari di sostegno pubblico testate che non hanno un compiuto carattere cooperativo o non profit, che hanno una presenza del tutto inadeguata, che non rappresentino dei veri organi d'informazione o che registrino livelli di occupazione assolutamente inconsistenti;
a riconsiderare sulla base del necessario adeguamento del Fondo editoria e dei risparmi che possono derivare da criteri più rigorosi di erogazione dei contributi, il ripristino in un immediato futuro del carattere di «diritto soggettivo» dei contributi diretti, che è l'unica misura che può portare tranquillità e capacità di impegnarsi sul futuro a decine di testate cooperative, non profit o di partito, cherappresentano una ricchezza della nostra democrazia e un risorsa importante del pluralismo dell'informazione.
9/1441-ter-A/37.(Nuova formulazione) Evangelisti, Giulietti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3-bis, novella dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recante delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese, prevede, tra i princìpi e i criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi, la definizione, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, del regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
considerato che:
i consorzi sono un'opportunità di crescita per la micro e piccola impresa, e rappresentano l'unico modo per tali imprese per accedere a mercati altrimenti irraggiungibili, condividere servizi o beni, acquisire commesse e partecipare a gare d'appalto, nel pieno rispetto dello spirito artigiano, perché resta alle aziende piena libertà nell'organizzazione del lavoro;
rilevato che:
il decreto legislativo n. 151 dell'11 settembre 2008, che modifica il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), prevede una grave penalizzazione nei confronti dei consorzi artigiani e delle analoghe strutture consortili e cooperativistiche;
modifica infatti l'articolo 37 del Codice per introdurre, negli appalti inferiori al milione di euro (e, quindi proprio in quelli che interessano le piccole medie imprese, anche artigiane) e in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale, il divieto di partecipazione - a pena di esclusione dalla gara e sanzionato come reato di turbativa d'asta - per il consorzio o la cooperativa che partecipi alla gara di affidamento di lavori in cui partecipa singolarmente anche una qualsiasi consorziata, a prescindere che la stessa sia indicata o meno in sede di gara come esecutrice dell'appalto per il consorzio o per la cooperativa;
la disciplina previgente dettata dal Codice degli appalti consentiva ai consorzi di imprese artigiane, come ai consorzi di cooperative, di indicare in sede di gara per conto di quale consorziata partecipassero alla aggiudicazione, prevedendo solo per queste ultime il divieto di partecipare alla gara, e lasciando libere le altre imprese consorziate di partecipare al medesimo appalto;
tale disposizione di fatto esclude le piccole imprese, soprattutto artigiane, da un mercato rilevante, impedendo il ricorso a strumenti che consentono alla piccola impresa di competere con le imprese di grandi dimensioni;
i consorzi artigiani, infatti, hanno, a differenza delle altre forme consortili, la capacità di coinvolgere nella propria base sociale un numero d'imprese molto ampio;
da un punto di vista operativo, tenuto conto dei tempi limitati imposti dalle scadenze dei pubblici appalti, diviene estremamente gravoso per i consorzi coordinare un numero elevato di imprese, evitando di incorrere involontariamente nella partecipazione congiunta alle gare;
le piccole imprese e in particolare le imprese artigiane risultano in concreto private delle strumento consortile, e della possibilità di partecipare ai pubblici appalti, che di fatto sono così riservati alle sole imprese di grandi dimensioni che non dovranno confrontarsi con la concorrenza della categoria artigiana e delle piccole imprese;
ritenuto che:
tale provvedimento può favorire l'utilizzo, anche distorto, dello strumento del subappalto;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere le opportune modifiche dell'articolo 37 comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, allo scopo di evitare l'esclusione dei consorzi o delle cooperative dalle gare in cui partecipi singolarmente anche una qualsiasi consorziata che non sia stata indicate nella medesima gara come esecutrice dell'appalto per il consorzio o per la cooperativa.
9/1441-ter-A/38.Rubinato, Rigoni.

La Camera,
premesso che:
gli articoli 5 e 5-bis del provvedimento dispongono iniziative per la riforma degli interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi industriale e intervengono in materia di riordino degli incentivi per lo sviluppo ed il riequilibrio territoriale prevedendo, tra l'altro, che il Governo determini le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale;
considerato che:
a decorrere dal 2003 gli interventi per il riequilibrio economico e sociale, siano essi investimenti pubblici o incentivi alle imprese, sono finanziati attraverso il Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
come ribadito dal decreto-legge n. 112 del 2008 la destinazione territoriale delle risorse è per l'85 per cento riservata al Mezzogiorno e per il 15 per cento al centro nord;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, fermo restando la ripartizione territoriale che destina non meno dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno ai sensi del decreto legge n. 112 del 2008, sia possibile mediante una delibera del CIPE da sottoporre, prima dell'adozione definitiva, ai pareri delle Commissioni permanenti per i profili finanziari.
9/1441-ter-A/39.Vico, Lulli, Testa, Boccia, Franzoso, Commercio.

La Camera,
premesso che:
il Governo, per risolvere la questione energetica in Italia, caratterizzata da un'importazione di energia che copre circa l'85 per cento del nostro fabbisogno, ha deciso di puntare decisamente sulla produzione di energia nucleare;
l'articolo 15 «Delega al Governo in materia nucleare» del suddetto disegno di legge prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e atti a stabilire le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti nucleari;
l'articolo 16-ter istituisce l'«Agenzia per la sicurezza nucleare» con il compito di svolgere le funzioni ed i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni ed i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica;
in Francia, nel Regno Unito ed in Finlandia, cioè nei paesi che più di altri in Europa hanno continuato ad utilizzare e potenziare l'energia nucleare maturando una significativa esperienza in materia, la produzione di energia nucleare così come le attività di decommissioning ed i servizi tecnologici, vista la rilevanza dell'argomento per la sicurezza nazionale e per la protezione della salute e dell'ambiente, sono saldamente nelle mani dei rispettivi governi;
l'Enel, la quale risulta interessata alla produzione e gestione di centrali nucleari in Italia ed il cui capitale è per il 21.8 per cento nelle mani del Ministero dell'economia e per il 10.35 per cento nelle mani della Cassa depositi e prestiti, risulta teoricamente scalabile nonostante i poteri speciali ancora oggi nelle mani del Ministero dell'economia;

impegna il Governo:

a informare il Parlamento relativamente ai seguenti profili:
se, al fine di riservare al controllo pubblico la produzione dell'energia nucleare, intenda modificare l'assetto proprietario di Enel procedendo ad una «rinazionalizzazione» della stessa cioè acquistando di nuovo azioni sul mercato per giungere al controllo di diritto della società (51 per cento del capitale);
se sarà consentito ai privati entrare nel settore nucleare e, se sì, in base a quali condizioni;
a specificare più dettagliatamente il ruolo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare chiarendo se essa assolverà esclusivamente a funzioni di controllo e di regolamentazione oppure sarà anche ente gestore;
a valutare la possibilità che il prezzo dell'uranio, le cui miniere sono situate in soli venti paesi al mondo, molti dei quali in condizioni di povertà ed instabilità politica, e di cui non esiste un mercato multilaterale, raggiunga tra quindici o venti anni, cioè quando le centrali italiane saranno a regime e quindi nel momento in cui inizierebbe il pay-back degli ingenti investimenti occorsi per la realizzazione delle stesse, un valore tale che sarà estremamente sconveniente acquistarlo rispetto al petrolio o al gas per la produzione di energia;
ad effettuare, per i motivi suddetti, un'accurata analisi costi-benefici prima di procedere ad investimenti nel settore nucleare distogliendo risorse da altri settori nell'attuale momento di crisi economica globale.
9/1441-ter-A/40.Giorgio Merlo, Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1441-ter/A reca «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
l'articolo 5-bis, comma 4, incrementa le risorse assegnate al fondo per il finanziamento di programmi di intervento nelle zone franche urbane, di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 21 dicembre 2006, n. 296, al fine di incrementarne la loro distribuzione territoriale;
le zone franche urbane sono state costituite con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di esclusione sociale in aree urbane degradate, che interessano anche molte regioni del Nord;
la norma prevede che i criteri per l'individuazione delle suddette zone siano stabiliti con delibera CIPE, senza sentire il parere della regione interessata;
fino ad ora, le poche risorse disponibili, sono state essenzialmente assegnate alle zone del Mezzogiorno, mentre solo un comune del Nord ha potuto presentare, in riferimento ai criteri di ammissibilità fissati dal CIPE, la richiesta per l'accesso alle suddette risorse;
la delibera CIPE n. 5 del 30 gennaio 2008 ha stabilito che possono essere ammesse al finanziamento soltanto 18 zone franche urbane, creando una disparità di trattamento tra le regioni del Nord e quelle del Sud, queste ultime maggiormente favorite;

impegna il Governo

a tener conto, nell'aggiornamento dei criteri per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane, del principio in base al quale la distribuzione territoriale delle stesse avvenga su proposta della regione interessata, in modo tale da garantire la presenza di almeno una zona franca urbana per regione.
9/1441-ter-A/41.Allasia.

La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1441-ter/A reca «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
il disegno di legge ha tra gli obiettivi quello di rimuovere gli ostacoli che attualmente impediscono al nostro sistema produttivo, caratterizzato dalla presenza di imprese di medie e piccole dimensioni, di crescere;
le ultime stime parlano di un'importante crescita, rispetto al passato, delle imprese al femminile in molti settori economici del nostro Paese;
secondo l'Osservatorio dell'imprenditoria femminile di Unioncamere, sono 5.523 le imprese che, tra giugno 2007 e giugno di quest'anno, si sono aggiunte alle imprese esistenti, raggiungendo, al 30 giugno scorso, il numero di 1.243.824 imprese attive;
la presenza di imprese in rosa, per quanto ridotta (+0,45 per cento l'aumento nell'arco dei dodici mesi), spicca, al confronto della sostanziale immobilità del panorama complessivo del tessuto imprenditoriale del Paese il cui tasso di crescita, nello stesso periodo, è stato pari a zero;
il provvedimento in esame, tuttavia, non tiene conto dell'importante realtà legata allo sviluppo delle imprese al femminile, la cui crescita potrebbe, in questo momento di generalizzata crisi economica, favorire il rilancio del tessuto produttivo del Paese;

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative, anche di natura finanziaria, a sostegno di attività produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa, il cui sviluppo potrebbe contribuire al rilancio dell'intero apparato produttivo del Paese.
9/1441-ter-A/42.Maccanti.

La Camera,
premesso che:
AC. 1441-ter/A reca «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
specifiche norme intervengono a sostegno delle imprese esercenti attività di distribuzione dei carburanti;
la materia della distribuzione di carburanti ha subito importanti modifiche in direzione del raggiungimento di una maggiore liberalizzazione del settore, ampliando anche la possibilità per gli operatori di installare ed esercire gli impianti medesimi;
il decreto ministeriale 19 marzo 1990 disciplina in modo organico il settore relativo al rifornimento con carburanti di categoria C per automezzi in uso presso aziende private, lasciando, tuttavia, irrisolte alcune problematiche relative al settore autotrasporto;
un successivo decreto interrninisteriale del 12 settembre 2003, ha poi disciplinato,nell'ambito del quadro normativo inerente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, di cui al decreto legislativo n. 32 del 1998, e delle connesse leggi regionali emanate, l'utilizzo di impianti mobili presso aziende che svolgono attività di autotrasporto;
esiste, ad oggi, un clima di incertezza sull'applicazione della suddetta normativa da parte delle aziende che operano nel settore dell'autotrasporto;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di natura esplicativa, volte a favorire l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui al citato decreto ministeriale per il rifornimento di automezzi destinati ad attività di autotrasporto.
9/1441-ter-A/43.Montagnoli.

La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1441-ter/A reca «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
l'articolo 5-bis, comma 4, incrementa le risorse assegnate al fondo per il finanziamento di programmi di intervento nelle zone franche urbane, di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 21 dicembre 2006, n. 296, al fine di incrementarne la loro distribuzione territoriale;
le zone franche urbane sono state costituite con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di esclusione sociale in aree urbane degradate, che interessano anche molte regioni del Nord;
particolare attenzione dovrebbe essere riconosciuta alle zone di montagna situate nei territori di confine, le quali sono continuamente sottoposte a situazioni di disagio legate a specifiche condizioni climatiche e territoriali;
fino ad ora, le poche risorse disponibili, sono state essenzialmente assegnate alle zone del Mezzogiorno, mentre solo un comune del Nord ha potuto presentare, in riferimento ai criteri di ammissibilità fissati dal CIPE, la richiesta per l'accesso alle suddette risorse;
la delibera CIPE n. 5 del 30 gennaio 2008 ha stabilito che possono essere ammesse al finanziamento soltanto 18 zone franche urbane, creando una disparità di trattamento tra le regioni del Nord e quelle del Sud, queste ultime maggiormente favorite;

impegna il Governo

a tener conto, nell'aggiornamento dei criteri di cui al citato comma 4, dell'articolo 5-bis, di particolari situazioni di disagio a cui sono sottoposti molti territori di montagna situati nelle zone di confine, in modo tale da garantire nei suddetti territori la presenza di zone franche urbane.
9/1441-ter-A/44.Simonetti.

La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1441-ter/A reca «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
il disegno di legge prevede, in particolare, specifiche iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese che operano nei distretti industriali in crisi;
tali iniziative sono fondamentali a garantire la ripresa economica delle piccole imprese del Nord che rappresentano l'asse trainante dell'intero apparato produttivo del Paese;
eccezionali calamità atmosferiche hanno recentemente colpito alcuni territori del nostro Paese, con particolare riferimento alla regione Piemonte;
una maggiore considerazione dovrebbe essere rivolta alle imprese industrialiche hanno sede nei territori della regione Piemonte, che sono stati dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dei recenti eventi alluvionali;
la situazione di grave difficoltà in cui sono venute a trovarsi molte imprese piemontesi rischia di ostacolare lo sviluppo e la competitività dell'intero distretto produttivo della zona;

impegna il Governo

nell'ambito delle iniziative adottate ìn favore delle imprese che operano nei distretti industriali in crisi a tener conto anche di quelle realtà industriali che sorgono nei territori dichiarati danneggiati per effetto di eccezionali avversità atmosferiche e di recenti eventi alluvionali.
9/1441-ter-A/45.Togni.

La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1441-ter/A reca «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
l'articolo 5-bis, comma 4, incrementa le risorse assegnate al fondo per il finanziamento di programmi di intervento nelle zone franche urbane, di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 21 dicembre 2006, n. 296, al fine di incrementarne la loro distribuzione territoriale;
le risorse sono assegnate a quelle zone che hanno, in passato, stipulato specifici accordi di programma, sulla base di presupposti che potrebbero, ad oggi, non essere più attuali;
la norma prevede che i criteri per l'individuazione delle suddette zone siano stabiliti con delibera CIPE, senza sentire il parere delle regioni e delle province interessate;
l'assegnazione delle risorse, in questo modo, potrebbe dar vita ad una serie di interventi a pioggia che, intervenendo in modo generalizzato su tutto il territorio nazionale, non rispecchiano le specifiche esigenze di importanti zone del territorio;

impegna il Governo

a sentire le regioni e le province interessate dai programmi di intervento ai fini dell'aggiornamento dei criteri e degli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane.
9/1441-ter-A/46.Torazzi.

La Camera,
premesso che:
l'A.C. 1441-ter/A reca «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
nel presente disegno di legge sono contenute diverse misure volte ad incrementare l'efficienza nel settore energetico anche attraverso la promozione dello sviluppo della concorrenza nel mercato del gas naturale;
l'incessante aumento dei prezzi delle materie prime è essenzialmente riconducibile alla debolezza strutturale dell'approvvigionamento energetico del nostro Paese che, a differenza degli altri Paesi dell'Unione è privo di risorse energetiche proprie, dipendendo per oltre l'85 per cento, per l'importazione di combustibili fossili, da altri Paesi;
l'Italia ancora oggi non ha sviluppato una politica energetica in grado dì alleggerire la forte dipendenza del nostro Paese dalle importazioni estere. Il Paese, soltanto nel 2006 ha importato l'87,5 per cento di gas, per un utilizzo totale di 88.600 miliardi di metri cubi;
il forte aumento del prezzo del greggio dei mesi precedenti, con punte record di 144 dollari al barile per il Brent, ha pesato fortemente sull'aggiornamentodelle condizioni di fornitura del gas, provocando un forte aumento dei costi a danno degli utenti finali;
l'aumento dei costi energetici, inserendosi in un contesto di generalizzata crisi di molti settori produttivi del Paese, minaccia seriamente la competitività delle nostre imprese, allontanandole dai livelli medi europei;

impegna il Governo

a disporre, nei casi in cui sia rilasciata per le infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale dall'estero, anche in costruzione, una esenzione di cui al comma 17 o una allocazione prioritaria di cui al comma 18 della legge 23 agosto 2004, n. 239, relativamente all'intera capacità da realizzare, nonché nei casi di offerta di quote del gas importato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, relativamente alle autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, condizioni volte a promuovere l'accesso dei clienti finali o di consorzi degli stessi alle nuove forniture di gas naturale.
9/1441-ter-A/47.Fava, Polledri.

La Camera,
premesso che:
l'Italia, a seguito del protocollo sottoscritto a Kyoto nel dicembre 1997, ha come obiettivo la significativa riduzione dell'emissione dei gas serra, rispetto al livello del 1990, da raggiungersi nel periodo 2008-2012;
il Consiglio europeo del marzo 2007, ha fissato degli obiettivi di politica energetica per l'Europa, che prevedono entro il 2020 una quota del 20 per cento di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'UE; una riduzione dei consumi energetici del 20 per cento rispetto alle proiezioni per il 2020; una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento rispetto ai valori del 1990;
la scelta del Governo di riprendere la produzione di energia nucleare, non porterà alcun contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 per i prossimi anni, alla luce del fatto che i tempi di attivazione di una centrale nucleare non possono essere e non saranno inferiori ai 12-15 anni;
è evidente quindi che per raggiungere questi obiettivi minimi, e se si vogliono rispettare gli impegni presi in sede di UE, il nostro Paese dovrà continuare a puntare - aumentando i relativi investimenti - sulla ricerca e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
ricordiamo che a fronte di un contributo per le fonti rinnovabili pari al 50 per cento della ricerca pubblica per l'energia in Regno Unito e Spagna, del 30-40 per cento per Paesi Bassi, Danimarca, Grecia, Svezia, Austria, del 25 per cento per Irlanda, Portogallo e Germania, la quota per le rinnovabili destinata dalla ricerca pubblica per l'energia in Italia ammonta a solo il 15 per cento. Minori quote sono registrate soltanto in Francia e Belgio, nazioni notoriamente focalizzate sulla ricerca nucleare;

impegna il Governo

a rispettare gli impegni assunti in sede UE relativamente alla riduzione dei consumi energetici, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e all'incremento delle energie alternative sul totale dei consumi energetici;
a prevedere adeguate risorse finanziarie indispensabili per accrescere sempre di più il peso delle fonti rinnovabili nella produzione (e nel minor consumo) di energia elettrica;
a mettere in atto iniziative di politica fiscale ed economica a favore delle imprese, volte a favorire investimenti e sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzati al risparmioenergetico, al miglioramento dell'efficienza energetica ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
9/1441-ter-A/48.Cimadoro, Piffari, Quartiani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 2, lettera a), del disegno di legge in esame, prevede la possibilità di dichiarare i siti nucleari «aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione»;
ricordiamo che, come precedente, dette definizioni sono peraltro contenute nel decreto-legge n. 90 del 2008 (legge n. 123 del 2008) relativo all'emergenza rifiuti in Campania;
sembra quindi consolidarsi, da parte del Governo, la previsione dell'impiego delle forze armate in funzioni di ordine pubblico;
siccome risulta essere ovvio che sia le centrali nucleari che il deposito dei rifiuti radioattivi siano sottoposti a forme di vigilanza e di protezione, il fare riferimento esplicito tra i principi sui quali improntare la delega a questi elementi, con una frase mutuata da un precedente decreto-legge, rende evidente che le finalità di detta disposizione risultano alla fine essere appunto quella di una sorta di «militarizzazione» del territorio, con il rischio di possibili limitazioni dei diritti costituzionali dei cittadini;
a quest'ultimo proposito va evidenziato che nel caso del richiamato decreto sull'emergenza rifiuti in Campania, il ricorso alle forze armate è stato giustificato con la particolare situazione prevista nel periodo emergenziale e temporaneo legato alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, in una situazione eccezionale per la sua specificità. Introducendo la formula richiamata all'interno del provvedimento in esame, si tende invece a generalizzare l'utilizzo dell'esercito con compiti di ordine pubblico sul territorio nazionale in condizioni ordinarie e di normalità;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'eventuale definizione dei siti nucleari come «aree di interesse strategico nazionale», e il conseguente eventuale impiego delle forze armate a loro vigilanza e protezione, sia limitato unicamente e rigorosamente al periodo iniziale della fase di costruzione delle relative strutture.
9/1441-ter-A/49.Piffari.

La Camera,
premesso che:
con questo provvedimento il Governo pone le basi per la localizzazione e realizzazione nel nostro territorio di impianti di produzione elettrica nucleare;
la tecnologia nucleare esistente, sulla quale ora il nostro Governo sta puntando con decisione, è quella di terza generazione, ossia una tecnologia che risale agli anni sessanta; le ricerche in questo campo prevedono ancora 10-20 anni di tempo necessari per arrivare invece alla cosiddetta tecnologia di IV generazione, ossia quella che potrà dare risposte convincenti ai problemi suddetti, a cominciare da quello della sicurezza;
in pratica il nostro Paese vedrà entrare in funzione le sue centrali nucleari, appena prima la probabile disponibilità dei nuovi reattori di quarta generazione;
la tecnologia del nucleare di quarta generazione, pur non risolvendo i problemi di fondo, dovrebbe essere in grado di garantire maggiore efficienza, più sicurezza, minore produzione di scorie, e impossibilità di impiego delle medesime scorie negli usi bellici;
il disegno di legge in esame, prevede inoltre una sorta di commissariamento della Sogin, la società che ha come socio unico il Ministero dell'economia, e che in tutti questi anni si è occupata della messa in sicurezza degli impianti nucleari in Italia, e della gestione delle scorie radioattive;
la norma, disponendo il trasferimento di Sogin a società private con una partecipazione estremamente bassa dello Stato in dette società, comporta una gestione semi-privatistica delle scorie, e rischia di comportare nei fatti l'abbandono dello Stato stesso in un compito fondamentale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dedicare le ingenti risorse necessarie destinate alla produzione dell'energia elettrica nucleare di terza generazione, a favore delle fonti energetiche rinnovabili, prevedendo contestualmente un incremento delle risorse per la ricerca relativamente al nucleare di quarta generazione sia in ambito nazionale che internazionale;
prevedere una elevata quota di partecipazione dello Stato alle società operanti nel settore energetico a cui vengono conferiti beni o rami della Sogin, al fine di garantire un ruolo determinante dello Stato in un settore estremamente delicato e importante quale quello dell'energia nucleare.
9/1441-ter-A/50.Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene norme finalizzate al sostegno del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo al potenziamento degli strumenti di supporto all'internazionalizzazione delle imprese;
riteniamo strategica la promozione della presenza delle imprese nazionali all'estero attraverso la realizzazione di progetti di internazionalizzazione, che permettano l'incremento della competitività dell'economia italiana e delle nostre imprese;
le imprese nazionali di piccole e medie dimensioni, sono la vera spina dorsale dell'economia italiana, rappresentando circa il 90 per cento del nostro tessuto produttivo, e in grado di creare l'85 per cento dell'occupazione nel nostro Paese;
peraltro dette imprese sono proprio quelle che hanno bisogno di un maggiore sostegno nella competizione sui mercati esteri;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere, nell'ambito delle disposizioni di sostegno alle imprese, che gli interventi in supporto all'internazionalizzazione siano concentrati soprattutto in favore delle imprese di piccole e medie dimensioni.
9/1441-ter-A/51.Cambursano.

La Camera,
premesso che:
il «Made in Italy», è il marchio posto a tutela e salvaguardia della produzione sia artigianale che industriale del nostro Paese, e ha spesso contribuito a portare i prodotti italiani ad eccellere nella competizione commerciale internazionale;
attualmente le norme che regolamentano l'utilizzo di detto marchio sono stabilite dal Codice doganale comunitario, ma non sono affatto chiare, tanto che si può immettere in commercio un prodotto con la stampigliatura «Made in Italy» se è stato fabbricato in Italia, oppure se essendo stato in parte fabbricato all'estero, ha però subito in Italia l'ultima trasformazione. Ciò consente, per fare un solo esempio, di produrre delle scarpe in Cina,mettere solo la suola in Italia, ed essere legittimati a scrivere «Made in Italy»;
è quindi necessario rivede i criteri per poter assegnare il «Made in Italy» ai prodotti italiani, prevedendo maggiore trasparenza e norme decisamente più stringenti per l'utilizzazione del marchio, al fine di garantire che le fasi di produzione, del manufatto avvengano tutte o gran parte di esse, effettivamente nel nostro Paese;
ai fini di una maggiore tutela e trasparenza per i consumatori si ritiene peraltro utile prevedere una specifica etichettatura, per ogni singolo manufatto che beneficia della stampigliatura «Made in Italy», che consenta di ricostruire la filiera produttiva, relativamente al suo intero ciclo di produzione;

impegna il Governo

ad adoperarsi in sede europea per una modifica al Codice doganale comunitario, al fine di garantire maggiore trasparenza e rendere più stringenti le disposizioni in materia di acquisizione del marchio di origine del prodotto, prevedendo che il marchio di origine venga concesso solo se gran parte dei costi di lavorazione e almeno il settanta per cento delle fasi di produzione del manufatto sia avvenuto nel paese utilizzatore del suddetto marchio;
a prevedere, in ambito nazionale, che i prodotti italiani che riportano l'indicazione «Made in Italy», debbano obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando - per ogni fase di lavorazione - i paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.
9/1441-ter-A/52.Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il «Made in Italy», è il marchio posto a tutela e salvaguardia della produzione sia artigianale che industriale del nostro Paese, e ha spesso contribuito a portare i prodotti italiani ad eccellere nella competizione commerciale internazionale;
attualmente le norme che regolamentano l'utilizzo di detto marchio sono stabilite dal Codice doganale comunitario, ma non sono affatto chiare, tanto che si può immettere in commercio un prodotto con la stampigliatura «Made in Italy» se è stato fabbricato in Italia, oppure se essendo stato in parte fabbricato all'estero, ha però subito in Italia l'ultima trasformazione. Ciò consente, per fare un solo esempio, di produrre delle scarpe in Cina, mettere solo la suola in Italia, ed essere legittimati a scrivere «Made in Italy»;
è quindi necessario rivede i criteri per poter assegnare il «Made in Italy» ai prodotti italiani, prevedendo maggiore trasparenza e norme decisamente più stringenti per l'utilizzazione del marchio, al fine di garantire che le fasi di produzione, del manufatto avvengano tutte o gran parte di esse, effettivamente nel nostro Paese;
ai fini di una maggiore tutela e trasparenza per i consumatori si ritiene peraltro utile prevedere una specifica etichettatura, per ogni singolo manufatto che beneficia della stampigliatura «Made in Italy», che consenta di ricostruire la filiera produttiva, relativamente al suo intero ciclo di produzione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi in sede europea per una modifica al Codice doganale comunitario, al fine di garantire maggiore trasparenza e rendere più stringenti le disposizioni in materia di acquisizione del marchio di origine del prodotto, prevedendo che il marchio di origine venga concesso solo se gran parte dei costi di lavorazione e delle fasi di produzione del manufatto sia avvenuto nel paese utilizzatore del suddetto marchio;
a valutare l'opportunità di prevedere, in ambito nazionale, che i prodotti italiani che riportano l'indicazione «Made in Italy», debbano obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando - per ogni fase di lavorazione - i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.
9/1441-ter-A/52.(Testo modificato nel corso della seduta). Borghesi.

La Camera,
premesso che:
attualmente il marchio «Made in Italy» non garantisce in pieno l'«italianità» di un prodotto, in quanto la relativa normativa comunitaria lascia margini tali per cui un manufatto può comunque beneficiare del suddetto marchio anche se gran parte del suo ciclo di produzione sia avvenuto in altri Paesi;
se quindi va resa più severa la normativa comunitaria in materia di acquisizione del marchio di origine del prodotto, parallelamente, e sempre nell'ambito della tutela della produzione italiana e della indispensabile trasparenza a favore dei consumatori di nostri prodotti, riteniamo che sia altresì utile e importante intervenire sulla normativa nazionale al fine di tutelare e garantire la riconoscibilità anche a quei prodotti che sono comunque tipicamente italiani a prescindere se il relativo loro ciclo di manifattura sia avvenuto in Italia o all'estero;

impegna il Governo

a prevedere una normativa nazionale - similmente a quella che regolamenta a livello europeo il «Made in Italy» - finalizzata a garantire, tutelare la tipicità, e dare un riconoscimento ufficiale tramite l'utilizzazione di un marchio «Designed in Italy», a quei prodotti italiani ideati e progettati interamente da una impresa italiana, a prescindere se le fasi del processo di fabbricazione siano avvenute o meno nel nostro Paese.
9/1441-ter-A/53.Messina.

La Camera,
premesso che:
la crisi economico-finanziaria sta provocando un grave problema di liquidità per le imprese italiane;
che tale problema di liquidità finanziaria pregiudica la sopravvivenza delle imprese, comprese quelle solide dal punto di vista industriale ed economico;
che le conseguenze di questa crisi sarebbero estremamente negative in termini di mortalità delle imprese, di riduzione dell'occupazione e di impatto sulle finanze pubbliche;
che il differimento del versamento dell'IVA provoca unicamente un costo di tipo finanziario e non economico sui conti pubblici;
che la mancata introduzione di questo provvedimento potrebbe altresì provocare un danno economico all'erario dello Stato;

impegna il Governo

a provvedere con successivi atti a differire l'esigibilità dell'IVA dal momento dell'emissione della fattura al momento in cui le operazioni si considerano effettuate, ovvero nel trimestre successivo all'atto di pagamento.
9/1441-ter-A/54.Vignali.

La Camera,
premesso che:
la crisi economico-finanziaria sta provocando un grave problema di liquidità per le imprese italiane;
che tale problema di liquidità finanziaria pregiudica la sopravvivenza delle imprese, comprese quelle solide dal punto di vista industriale ed economico;
che le conseguenze di questa crisi sarebbero estremamente negative in termini di mortalità delle imprese, di riduzione dell'occupazione e di impatto sulle finanze pubbliche;
che il differimento del versamento dell'IVA provoca unicamente un costo di tipo finanziario e non economico sui conti pubblici;
che la mancata introduzione di questo provvedimento potrebbe altresì provocare un danno economico all'erario dello Stato;

impegna il Governo

a valutare se provvedere con successivi atti a differire l'esigibilità dell'IVA dal momento dell'emissione della fattura al momento in cui le operazioni si considerano effettuate, ovvero nel trimestre successivo all'atto di pagamento.
9/1441-ter-A/54.(Testo modificato nel corso della seduta) Vignali.

La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
il testo in esame prevede al cornma 4 dell'articolo 15 di estendere la disciplina all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano energia nucleare prodotta sul territorio nazionale;
al fine di garantire un efficiente e corretto utilizzo delle risorse e il giusto equilibrio economico tra la domanda e l'offerta nel mercato per le migliori condizioni possibili a tutela dei cittadini consumatori;

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la priorità di dispacciamento dell'energia sia subordinata al costo unitario della tipologia di energia prodotta rispetto a quello rilevato per le altre tipologie di energia messe in rete.
9/1441-ter-A/55.Libè.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in discussione all'articolo 3-bis ha come oggetto «Distretti produttivi e reti d'imprese»;
l'Italia è uno dei maggiori produttori europei di camper e nello specifico l'80 per cento della produzione nazionale del comparto viene realizzato nel distretto produttivo della Valdelsa, che si estende tra le province di Siena e di Firenze;
tale distretto, direttamente ed attraverso l'indotto, presenta oltre 80 aziende di livello nazionale ed internazionale, occupa circa 4000 addetti e rappresenta il 35 per cento dell'economia della zona per un fatturato annuo superiore a 600 milioni di euro;
gli effetti della crisi del settore della camperistica, dopo una crescita costante registrata negli ultimi venti anni, si stanno già ripercuotendo sui livelli occupazionali;
le istituzioni locali seguono con attenzione lo sviluppo e le problematiche del settore della camperistica intervenendo tempestivamente con politiche adeguate in grado di promuovere la qualità del prodotto, la crescita dei livelli occupazionali ed il rilancio complessivo del distretto produttivo;

impegna il Governo

a seguire con attenzione l'evolversi della situazione con particolare riferimento alle criticità più acute che si sono manifestate e che si potrebbero manifestare tra cui: la commercializzazione del prodotto, oggi penalizzata dall'erosione del potere d'acquisto e dalla conseguente contrazione dei consumi ancora più marcata sui beni voluttuari; l'assetto proprietario delle aziende, in prevalenza rappresentato da fondi di investimento; la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali a fronte di alcune aziende che hanno già fatto ricorso alla cassa integrazione;
ad esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti in forma di incentivi per il settore favorendo la commercializzazione del prodotto e l'innovazione del processo produttivo attraverso la qualificazione del design, il ricorso al risparmio energetico, l'utilizzo di fonti rinnovabili nonché politiche mirate per aumentare le infrastrutture a sostegno del turismo all'aria aperta con particolare riferimento alle aree attrezzate per la sosta dei camper;
a valutare la convocazione di un tavolo di concertazione in cui tutti i soggetti istituzionali e sociali possano esaminare le misure più condivise a sostegno del settore della camperistica italiana.
9/1441-ter-A/56.Ceccuzzi, Cenni.

La Camera,
premesso che:
gli articoli 6 e 7 del provvedimento in esame incentivano le attività promozionali e i progetti di investimento nel campo della internazionalizzazione delle imprese;

impegna il Governo

a favorire l'internazionalizzazione delle imprese impegnate nelle produzioni storiche del Made in Italy, con particolare riferimento ai calzaturifici marchigiani.
9/1441-ter-A/57.Baldelli, Abrignani, Ceroni, Ciccanti, Vannucci.

La Camera,
premesso che:
da quanto previsto nel testo all'articolo 15 il Governo è delegato ad adottare entro il 30 giugno 2009 uno o più decreti legislativi di riassetto normativo per la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare;
da quanto emerge da alcuni dati sull'energia nucleare in Europa l'utilizzo di centrali nucleari soddisfa mediamente il 35 per cento del fabbisogno energetico interno europeo;
sono 15 i Paesi dell'Unione europea che producono energia nucleare, oltre alla Svizzera, per una produzione che rappresenta il 18,2 per cento del totale di energia prodotta;
il Governo prevede la messa in atto di un piano energetico strategico nazionale che prevede il ricorso al nucleare di terza generazione e la promozione anche della ricerca su quello di quarta generazione o da fusione;
seppur apprezzabile in termini di principio, risulta quanto meno vago e non dettagliato il piano previsto dalle seguenti disposizioni in quanto privo di dati certi e di uno scadenzario delle opere da mettere in atto e, inoltre, dell'impegno di spesa che si prevede destinare;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, unpiano dettagliato sull'attuazione del piano strategico di indirizzo della politica nucleare, che preveda una stima delle centrali che si intendono realizzare, i tempi previsti per la realizzazione delle infrastrutture e i fondi da destinare al progetto.
9/1441-ter-A/58.Cera.

La Camera,
considerato che le attuali disposizioni in tema di finanziamento pubblico per le imprese e per le testate dei quotidiani rischiano di essere interpretate nel senso di discriminare partiti politici che, seppure con una lunga storia alle proprie spalle, alla data del 31 dicembre 2005 non erano nelle condizioni previste dall'articolo 153 comma 2 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché le stesse agevolazioni previste dall'attuale legge siano estese anche ai quotidiani editi da partiti politici che alla data del 31 dicembre 2005 facevano parte, come componente politica, del Gruppo misto della Camera dei deputati.
9/1441-ter-A/59.Nucara.