XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 11 febbraio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frassinetti, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Giudice, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Messina, Miccichè, Migliori, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frassinetti, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Giudice, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Messina, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 febbraio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
RAMPELLI: «Nuova disciplina della cinematografia» (2181);
DONADI e MONAI: «Norme per l'indennizzo in favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti e interessi abbandonati nei territori ceduti all'ex Jugoslavia» (2182);
POLLEDRI: «Delega al Governo in materia di riforma del trattamento tributario delle famiglie numerose» (2183);
BOFFA: «Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica» (2184);
TOUADI: «Disciplina della professione di mediatore interculturale» (2185);
ZACCARIA ed altri: «Disposizioni per l'attuazione del diritto di libertà religiosa in materia di edifici di culto» (2186).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 11 febbraio 2009 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
«Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» (2187).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
IX Commissione (Trasporti):
BACCINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui trasporti e sulla viabilità, con particolare riferimento alla situazione della società Alitalia» (doc. XXII, n. 8) Parere delle Commissioni I, II e V.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
BACCINI ed altri: «Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo» (1602) Parere delle Commissioni I, V e VII.

IV Commissione (Difesa):
VILLECCO CALIPARI: «Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernenti la rideterminazione dei soggetti destinatari dei benefici in favore dei militari delle Forze armate e degli appartenenti ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti» (1825) Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).

IX Commissione (Trasporti):
GIAMMANCO: «Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti» (1766) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII.

XII Commissione (Affari sociali):
GRIMOLDI e GOISIS: «Modifica all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, in materia di riserva dell'esercizio delle attività proprie della professione di psicologo» (1974) Parere delle Commissioni I e II;
COSENZA: «Disposizioni per assicurare la piena pubblicità e la conoscenza dei possibili effetti collaterali derivanti dall'uso di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti» (2125) Parere delle Commissioni I, X e XIV.

XIII Commissione (Agricoltura):
BARBIERI: «Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali» (2075) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
S. 733 - «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» (approvato dal Senato) (2180) Parere delle Commissioni III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente):
CASSINELLI: «Modifiche all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di rilascio dei permessi di costruire e di termini per la loro impugnazione da parte di soggetti terzi» (2050) Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 21 gennaio 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, alla risoluzione conclusiva CIRIELLI ed altri n. 8/00008, approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 17 settembre 2008, concernente l'accesso alle Accademie militari dei diplomati presso le scuole militari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 23 gennaio e del 4 febbraio 2009, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno LO MORO n. 9/1366/13, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2008, concernente l'istituzione di una stazione unica appaltante nelle province delle regioni interessate da fenomeni di criminalità organizzata, nonché, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno MINNITI ed altri n. 9/1386/75, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, riguardante il ripristino delle risorse che assicurino condizioni minime, sul piano finanziario e organizzativo, per il necessario esercizio delle funzioni istituzionali proprie dei Corpi di polizia.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 28 gennaio 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno FRONER ed altri n. 9/1519/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2008, concernente iniziative presso le istituzioni dell'Unione europea a sostegno delle zone di montagna.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettere del 29 gennaio 2009, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: FARINONE n. 9/1386/215, concernente la tutela dei diritti riconosciuti aicittadini comunitari in materia di assegno sociale, GATTI ed altri n. 9/1386/39, riguardante l'esercizio, entro il 31 dicembre 2008, della delega legislativa in materia di lavori usuranti, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, MADIA ed altri n. 9/1386/46, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernente il controllo sul regolare svolgimento della formazione dei lavoratori tramite contratto di apprendistato, PALAGIANO ed altri n. 9/1185/58, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 giugno 2008, riguardante forme di sostegno per l'Associazione Telefono Azzurro, e, per la parte di propria competenza, GARAVINI ed altri n. 9/1386/66, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, concernente misure a sostegno delle donne lavoratici.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 febbraio 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86, della concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore dei seguenti sportivi italiani, che versano in condizioni di grave disagio economico: Claudio Martinuzzi, Giancarlo Garbelli e Bruno Scarabellin.
Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 10 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 9 febbraio 2009, ha trasmesso una segnalazione in tema di tariffe semplificate per società esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica con meno di cinquemila utenti.
La suddetta documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 847 - DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHÉ DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI CONTI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2031-A)

A.C. 2031-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sul subemendamento 0.3.301.1 e sull'articolo aggiuntivo 9.0300;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.33 e 3. 59.

Conseguentemente, si intende revocato il parere sugli emendamenti 3.33 e 3.59 espresso nella seduta del 10 febbraio 2009.

A.C. 2031-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche).

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, nonché a prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale e, infine, a prevedere l'attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione eutilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonché con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale;
b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;
c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;
d) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la comparazione delle attività e dell'andamento gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;
e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
2) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;
4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall'organismo di cui alla lettera f);
f) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
g) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:
1) la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;
3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;
h) prevedere l'ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
i) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, ferme restando le competenze delle autorità amministrative indipendenti istituite con legge dello Stato e preposte alla regolazione dei relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;
3) prevedere che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati;
4) prevedere che, nei casi di perdurante inadempimento di una pubblica amministrazione, possa essere disposta, dal giudice amministrativo, la nomina di un commissario;
5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.

3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per il 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezionedel comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
6. Ai fini del comma 5 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità.
7. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.
8. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche).

Al comma 1, dopo le parole: e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: e delle società a partecipazione pubblica.
3. 1. (vedi 3. 69.) Mattesini, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Subemendamento all'emendamento 3. 301. delle Commissioni

All'emendamento 3. 301. delle Commissioni, comma 2, lettera i), numero 4), sopprimere le parole:, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente.
0. 3. 301. 1. Favia, Donadi, Paladini, Pisicchio, Porcino, Vannucci, Zucchi, Viola, Zaccaria, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: nei confronti delle amministrazioni aggiungere le seguenti: e dei concessionari di servizi pubblici.

Conseguentemente:
al comma 2, lettera
i):
all'alinea, sostituire le parole: ferme restando le competenze delle autorità amministrative indipendenti istituite con legge dello Stato e preposte alla regolazione dei relativi settori con le seguenti: fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori;
al numero 3):
dopo la parola:
prevedere aggiungere le seguenti: come condizione di ammissibilità;
aggiungere, in fine, le parole: in particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente competente, e, in relazione alla tipologia degli enti, l'organo di indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;
sostituire il numero 4 con il seguente:
4) prevedere che, all'esito del giudizio, il giudice ordini all'amministrazione o al concessionario di porre in essere lemisure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all'alinea della presente lettera, e, nei casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;
aggiungere, in fine, il seguente numero:
7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l'azione di cui all'alinea della presente lettera nei confronti dei concessionari dei servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui un'Autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbiano avviato sul medesimo oggetto il procedimento di loro competenza.
3. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: nei confronti delle amministrazioni aggiungere le seguenti: e dei concessionari di servizi pubblici, fatta esclusione per i casi in cui già esistano appositi organi di vigilanza.
3. 2. (vedi 3. 5.) Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 1, dopo le parole: nei confronti delle amministrazioni aggiungere le seguenti:, salvo che non ricadano già nella disciplina prevista dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

Conseguentemente, al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole: concessionari di servizi pubblici aggiungere le seguenti: che non ricadano già nella disciplina prevista dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. 3. (vedi 3. 3.) Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f).

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere le parole da:
di fissare fino a: dal citato organismo centrale;
al comma 2:
lettera
e), numero 4), sopprimere le parole: definiti dall'organismo di cui alla lettera f);
sopprimere la lettera
f).
sopprimere il comma 3.
al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f)
3. 4. (vedi 3. 17 e 3. 18.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'organismo centrale con le seguenti: dai nuclei di valutazione.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole:
dal citato organismo centrale e con le seguenti: dai citati nuclei di valutazione;
al comma 2:
lettera
e), numero 4), sostituire le parole: dall'organismo con le seguenti dai nuclei di valutazione;
sostituire la lettera
f) con le seguenti:
f) prevedere l'istituzione in tutte le amministrazioni pubbliche, in ciascuna struttura articolata al suo interno in uffici dirigenziali, ma in posizione autonoma e indipendente, di nuclei di valutazione aventi il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

f-bis) prevedere la modifica ed il potenziamento del Comitato dei Garanti previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, secondo le seguenti modalità:
1) riservare la composizione ai dirigenti appartenenti alle diverse aree di contrattazione di cui il 50 per cento eletto fra il personale con qualifica dirigenziale ed il restante 50 per cento nominato dalle varie amministrazioni secondo un apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
2) integrare i compiti e le attribuzioni già previste dalla legge con quelle di sovrintendere e coordinare l'attività dei nuclei di valutazione, gestire la disciplina del personale dirigente e pianificarne a livello nazionale i trasferimenti.
sopprimere il comma 3;
al comma 4, sopprimere le parole:
ad eccezione del comma 2, lettera f);
all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera
h).
3. 9. (vedi 3. 19.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f) con le seguenti: dall'ANVAP, di cui al comma 2, lettera f).

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole:
dal citato organismo centrale e con le seguenti: dall'ANVAP e;
al comma 2:
lettera
e), numero 4), sostituire le parole: dall'organismo con le seguenti: dall'ANVAP;
lettera
f), sostituire le parole:, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale con le seguenti: l'istituzione di una Agenzia nazionale per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni (ANVAP);
sostituire le parole:
dell'organismo con le seguenti: dell'ANVAP;
al comma 3:
primo periodo, sostituire le parole:
funzionamento dell'organismo con le seguenti: funzionamento dell'ANVAP;
terzo periodo, sostituire le parole:
organizzazione dell'organismo con le seguenti: organizzazione dell'ANVAP.
3. 10. (vedi 3. 47.) Vassallo.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: nonché con il coinvolgimento degli utenti aggiungere le seguenti: e delle loro organizzazioni.
3. 11. (ex 3. 6.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere in capo al presidente della regione, al presidente della provincia ed al sindaco, rispettivamente per la regione, la provincia ed il comune, il controllo diretto sulle valutazioni del personale dirigenziale;
3. 12. (ex 3. 7.) Dal Lago, Vanalli, Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
3. 13. (vedi 3. 8.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: in via preventiva fino alla fine della lettera con le seguenti: con periodicità annuale, un rapporto sulle prestazioni che consenta di apprezzare, anche per comparazioneladdove possibile con l'offerta di mercato o con le amministrazioni similari, l'impatto dell'azione amministrativa, l'efficacia gestionale, la qualità delle attività svolte e dei servizi resi, il gradimento dei destinatari e la produttività del personale;
3. 14. (ex 3. 9.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: si pone con le seguenti: è tenuta a conseguire.
3. 15. (ex 3. 10.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da:, anche al fine di realizzare un sistema fino alla fine della lettera.
3. 16. (ex 3. 45.) Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole:, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura.
3. 17. (ex 3. 44.) Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; gli obiettivi da raggiungere vanno indicati alle strutture dirigenziali, centrali e periferiche, in forma scritta, almeno due mesi prima dell'anno cui si riferiscono, al fine di permettere al dirigente stesso una valutazione degli obiettivi da raggiungere per l'eventuale richiesta di risorse umane, finanziarie e strumentali. Non si può dar corso a valutazioni negative sull'operato del dirigente qualora gli obiettivi siano assegnati nell'anno in cui dovrebbero essere conseguiti, oppure nel caso in cui gli obiettivi stessi vengano mutati dal vertice politico durante il corso dell'anno di riferimento.
3. 18. (ex 3. 11.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera e), alinea, dopo la parola: riordinare aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 19. (ex 3. 56.) Santagata.

Al comma 2 lettera e), alinea, dopo le parole: valutazione del personale aggiungere la seguente: dirigente.

Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

l) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti inclusa la funzione di valutazione ivi assegnata;
all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere i) e p).
3. 20. (ex 3. 70.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto delle risorse assegnate e prevedendo parametri di valutazione calibrati sui diversi tipi di struttura organizzativa ai quali i dirigenti sono preposti.
3. 21. (ex 3. 57.) Santagata.

Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3-bis) consultazione delle organizzazioni degli utenti e dei consumatori per la designazione dei membri degli organismi di controllo e valutazione;
3. 22. (ex 3. 12.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 4).
*3. 23. (ex 3. 13.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 4).
*3. 24. (ex 3. 14.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera e) sostituire il numero 4) con il seguente:
4) assicurazione della piena autonomia della valutazione.
3. 25. (ex 3. 15.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2 lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;
3. 26. (ex 3. 71.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2 lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;
3. 26.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 3. 71.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.
(Approvato)

Al comma 2, lettera e), numero 4), sopprimere le parole:, nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall'organismo di cui alla lettera f).
3. 27. (ex 3. 16.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2 con le seguenti: della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. 28. (ex 3. 59.) Santagata.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche,

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: sull'attività svolta aggiungere le seguenti:. A tal fine detto organismo si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha inoltre accesso ai dati raccolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), dalla Banca d'Italia, nonché del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Esso si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei contributi e rapportiforniti dalle organizzazioni civiche operanti nel campo della valutazione e controllo dei servizi pubblici.
3. 29. (ex 3. 48.) Vassallo, Lanzillotta.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: che opera in collaborazione con le seguenti: che si avvale della collaborazione.
3. 30. (ex 3. 53.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: di andamento gestionale aggiungere le seguenti: e, segnatamente, di: 1) promuovere la conoscenza e la diffusione delle migliori pratiche sperimentate in Italia e in altri paesi per la trasparenza e la valutazione delle amministrazioni pubbliche; 2) verificare l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui al comma 2, lettera g), e valutarne il contenuto, con la facoltà di formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate; 3) stabilire i metodi per la rilevazione degli indicatori di efficienza o produttività di cui al comma 1, e i criteri per la elaborazione degli indicatori di andamento gestionale di cui al comma 2, lettera d), con la facoltà di formulare rilievi nei confronti delle amministrazioni inadempienti.
3. 31. (ex 3. 49.) Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta con le seguenti:. L'organismo centrale presenta inoltre al Ministro per l'attuazione del programma di Governo e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'attività svolta contenente una analisi comparativa dei livelli di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche.
3. 32. (ex 3. 50.) Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: I componenti, di numero non superiore a cinque, aggiungere le seguenti: prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 3.

al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f)
3. 33. (ex 3. 23.) Paladini, Porcino, Pisicchio.
(Inammissibile)

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
3. 34. (ex 3. 24.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: sono scelti tra persone di elevata professionalità fino alla fine della lettera, con le seguenti: nominati con decreto del Presidente della Repubblica, sono scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali, dei quali: due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti; uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile: 1) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive; 2) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro; 3) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura; 4) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui ai numeri 2) e 3). L'incarico di membro della Commissione non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui ai numeri 1), 2) e 3) nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
3. 35. (ex 3. 54.) Mattesini, Berretta, Amici, Damiano, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo con le seguenti: prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo perché rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero intrattengono rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
3. 36. (ex 3. 22.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b) con le parole: in materia di gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, statistica applicata all'analisi delle organizzazioni e delle politiche pubbliche.
3. 38. (ex 3. 51.) Vassallo, Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
3. 39. (ex 3. 26.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni.
3. 40. (ex 3. 27.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, non rinnovabile,
3. 41. (ex 3. 60.) Santagata.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: previo parere favorevole aggiungere le seguenti: della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e.
3. 42. (ex 3. 28.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e lemetodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione;
3. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere le parole:, nonché dei concessionari di servizi pubblici.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
medesimo alinea, sopprimere le parole:
o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi;
numero 3), sopprimere le parole: o al concessionario.
3. 43. (vedi 3. 2.) Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere le parole:, nonché dei concessionari di servizi pubblici.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sopprimere le parole: o al concessionario.
3. 44. (vedi 3. 1.) Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole: concessionari di servizi pubblici aggiungere le seguenti: escluse le società quotate in borsa e quelle da esse direttamente partecipate nonché le società in cui vi sia una partecipazione pubblica, diretta o indiretta, inferiore al 50 per cento del capitale sociale.
3. 45. (vedi 3. 4.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole: concessionari di servizi pubblici aggiungere le seguenti: che non ricadano già nella disciplina prevista dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. 46. (vedi 3. 29.) Bernini Bovicelli, Cazzola.

Al comma 2, lettera i), alinea, sostituire le parole da: ferme restando fino a: Stato con le seguenti: fatte salve in via esclusiva e non cumulativa con l'azione prevista dalla presente disposizione, le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e di controllo istituiti con legge statale e preposti ai relativi settori.
3. 47. Nizzi.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge nell'ambito della legge finanziaria sono individuate le risorse, previa istituzione di un apposito fondo, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'eventuale soccombenza in giudizio delle amministrazioni pubbliche a seguiti dell'attivazione di procedure di cui alla presente lettera.
3. 50. (ex 3. 63.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).
*3. 51. (ex 3. 31.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).
*3. 52. (ex 3. 62.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i), numero 2), sopprimere le parole: e di merito.
3. 53. (ex 3. 61.) Berretta.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
2-bis) prevedere che la proposizione di un'azione nei confronti dei concessionari di servizi pubblici precluda l'avvio di un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero renda improponibile un giudizio davanti al giudice ordinario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso concessionario, ovvero l'inammissibilità dell'azione qualora sui fatti rilevanti ai fini del decidere sia in corso un'istruttoria davanti e un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice ordinario;
3. 54. (ex 3. 32.) Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
2-bis) prevedere che la proposizione di un'azione nei confronti dei concessionari di servizi pubblici precluda l'avvio di un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero renda improponibile un giudizio davanti al giudice ordinario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso concessionario;
3. 55. (ex 3. 33.) Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
5-bis) prevedere che qualora venga accertata la responsabilità del dirigente sia attivato nei confronti di questi un procedimento disciplinare ad esclusione del risarcimento del danno, fatte salve le responsabilità civili e penali;
3. 56. (ex 3. 64.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, è soppresso.
3. 58. (ex 3. 55.) Lanzillotta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'organismo di cui al comma 2, lettera f), è costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole:, ad eccezione del comma 2, lettera f),
3. 59. (ex 3. 36.) Paladini, Porcino, Pisicchio.
(Inammissibile)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È altresì autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dal 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, progetti sperimentali ed innovativi volti a:
a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le amministrazionicentrali e gli enti territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet;
b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;
c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;
d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
secondo periodo, sostituire le parole:
Ai relativi oneri con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
terzo periodo, dopo le parole: dell'organismo aggiungere le seguenti: di cui al comma 2, lettera f);
al comma 4, dopo le parole:
lettera f) aggiungere le seguenti: e del comma 3, secondo periodo.
3. 200.(nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 8.
3. 63. (ex 3. 66. e 3. 68.) Santagata, Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 1 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».
3. 80. Zaccaria.
(Approvato)

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica sono accessibili da parte dei cittadini fatta salva la tutela dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. 64. (ex 3. 67.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

A.C. 2031-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, nonché al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, anche attraverso la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme in materia di indirizzo politico-amministrativo relative all'assegnazione degli incarichi dirigenziali,di cui agli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale è preposto;
2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;
3) utilizzo dell'istituto della mobilità individuale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;
c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;
d) limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;
e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;
f) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;
g) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai princìpi di trasparenza e pubblicità ed ai princìpi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;
h) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;
i) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'articolo 3;
l) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica;
m) semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
n) promuovere la mobilità professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;
o) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;
p) stabilire il divieto di corrispondere l'indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i princìpi contenuti nella presente legge.

3. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai dirigenti responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2011».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso la ridefinizione fino alla fine del comma.
5. 1. (ex 5. 36.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole da: anche attraverso la ridefinizione fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia.
5. 2. (ex 5. 43.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, sostituire le parole da: e successive modificazioni, fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di rafforzare il principio di distinzione tra lefunzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia.
5. 2.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 5. 43.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: in qualità di aggiungere le seguenti: soggetto che esercita i poteri del.
5. 3. (ex 5. 2.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: lavoro pubblico aggiungere le seguenti: nell'ambito dei criteri definiti nella contrattazione collettiva.
*5. 4. (ex 5. 1.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: lavoro pubblico aggiungere le seguenti: nell'ambito dei criteri definiti nella contrattazione collettiva.
*5. 5. (ex 5. 1.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
5. 6. (ex 5. 3.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) riduzione di almeno il 50 per cento della percentuale di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia attribuibili ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. 7. (ex 5. 44.) Santagata.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che il dirigente, in caso di inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa da parte dell'amministrazione competente, previa contestazione e contraddittorio, possa essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondenti a quello revocato, per un periodo non inferiore a cinque anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni previste dai contratti collettivi.
5. 8. (ex 5. 6.) Di Biagio.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
5. 9. (ex 5. 38.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: decadenza aggiungere le seguenti:, tra i possibili esiti di un procedimento di garanzia appositamente disciplinato che sia ispirato ai principi del giusto procedimento,
5. 10. (ex 5. 45.) Santagata.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: alla prima fascia dirigenziale con le seguenti: dei dirigenti a posti di funzione di prima fascia.
5. 11. (ex 5. 47.) Lanzillotta.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti conle seguenti: sistemi selettivi e, per una percentuale di posti, attraverso procedure concorsuali pubbliche.
5. 12. (ex 5. 46.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-
bis) prevedere, inoltre, che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive di cui alla lettera f) sia subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore.
5. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera g) con le seguenti:
g) ridefinire la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali non a carattere fiduciario, da conferire con contratto, previa negoziazione dell'oggetto e degli obiettivi da conseguire, adottando per l'individuazione dei soggetti destinatari adeguate forme di pubblicità, anche attraverso la pubblicazione via Internet dei relativi bandi e criteri di scelta, da specificare anche attraverso previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ispirati ai principi di trasparenza e imparzialità ed ai principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, prevedendo forme di valutazione comparativa e introducendo per gli incarichi di livello dirigenziale generale la possibilità di previa audizione dei soggetti designati da parte delle Commissioni parlamentari competenti;
g-bis) ridurre, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, le quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile l'affidamento, da assoggettare a procedure concorsuali ad evidenza pubblica, di incarichi di direzione a dirigenti non appartenenti ai ruoli ed a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, circoscrivendo tale possibilità ai soli casi in cui si renda necessaria ai fini dell'acquisizione di specifiche competenze professionali non presenti all'interno degli stessi ruoli dirigenziali ed escludendo, di norma, la reiterazione di detti incarichi e l'attribuzione degli stessi a dipendenti dell'amministrazione privi di qualifica dirigenziale;
g-ter) stabilire che le conferme, le mancate conferme e le revoche degli incarichi siano fondate esclusivamente sulle attitudini e le competenze professionali dei dirigenti, collegandole con gli esiti delle verifiche sul raggiungimento dei risultati, valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico e secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, ed escludendo, in ogni caso, forme di rimozione automatica e priva di motivazione per tutti i dirigenti preposti ad attività di amministrazione e di gestione.
5. 13. (ex 5. 48.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: incarichi dirigenziali aggiungere le seguenti: sulla base della comparazione tra irequisiti di conoscenze, competenze e capacità richiesti dalle posizioni e quelli posseduti dai dirigenti interessati.
*5. 14. (ex 5. 8.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: incarichi dirigenziali aggiungere le seguenti: sulla base della comparazione tra i requisiti di conoscenze, competenze e capacità richiesti dalle posizioni e quelli posseduti dai dirigenti interessati.
*5. 15. (ex 5. 8.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione con le seguenti: all'esito di un procedimento di valutazione ispirato ai principi del giusto procedimento e assistito da adeguate garanzie procedimentali.
5. 16. (ex 5. 49.) Santagata.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: e ampliare.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alla funzione consultiva in ordine.
5. 17. (ex 5. 50.) Lanzillotta, Damiani, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: ad un numero limitato fino alla fine della lettera.
5. 18. (ex 5. 37.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che:
1) rivestano il ruolo di parlamentari nazionali ed europei, nonché coloro che abbiano rivestito tale ruolo negli ultimi due anni;
2) rivestano il ruolo di consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che abbiano rivestito tale ruolo negli ultimi due anni;
3) rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
5. 19. (ex 5. 40.) Pisicchio, Paladini, Porcino.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
5. 20. (ex 5. 39.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: alle organizzazioni rappresentative fino alla fine della lettera con le seguenti: agli interessi coinvolti nello specifico incarico ricoperto e all'autorità politica.
5. 21. (ex 5. 51.) Lanzillotta, Damiani, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).
*5. 23. (ex *5. 10.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).
*5. 24. (ex *5. 32.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
5. 26. (vedi 5. 11.) Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto, Lenzi, Mussolini, Castellani, Borghesi, Bossa, Laura Molteni, Polledri, Negro, D'Incecco.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
q) armonizzare le norme riguardanti il pensionamento di vecchiaia tra le figure dirigenziali mediche delle aziende sanitarie e ospedaliere e le equipollenti figure dirigenziali mediche delle cliniche universitarie.
5. 29. (ex 5. 57.) Lenzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
q) prevedere, in ossequio ai principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, il diritto del dirigente illegittimamente licenziato ad essere reintegrato nel posto di lavoro, in applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
5. 30. (ex 5. 54.) Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 8 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale dipendente che raggiunge il limite di età nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ancora applicata la norma di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530».
5. 31. (ex 5. 13.) Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 9 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «1o gennaio» sono sostituite con le seguenti: «27 giugno».
5. 32. (ex 5. 14.) Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

Sopprimere il comma 3.
*5. 33. (vedi 5. 41.) Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 3.
*5. 34. (vedi 5. 56.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 11 è abrogato.
5. 35. (vedi 5. 55.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».
5. 36. (vedi 5. 22.) Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino alla fine del comma con le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, professori e ricercatori universitari e primari ospedalieri».
5. 38. (vedi 5. 31.) Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 3, dopo le parole da: le seguenti parole: " aggiungere le seguenti:, ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
5. 39. (vedi 5. 20) Ghizzoni, Siragusa, Binetti, Pedoto, Grassi.

Al comma 3, sostituire le parole da: responsabili di struttura complessa fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 15-terdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2011. Per le altre categorie dirigenziali delle pubbliche amministrazioni il presente comma si applica esclusivamente in relazione alla soppressione di posti nelle rispettive dotazioni organiche dirigenziali, previa definizione di criteri obiettivi di selezione degli interessati e lasciando confermate le disposizioni dei contratti collettivi nazionali delle aree dirigenziali in materia di risoluzione consensuale.
5. 41. (vedi 5. 24.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole da: responsabili di struttura complessa fini alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 15-terdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
5. 42. (vedi 5. 25.) Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto.

Al comma 3, dopo le parole: 1992, n. 502 aggiungere le seguenti: previa verifica positiva dei risultati conseguiti ed assegnati all'azienda.
5. 44. Pedoto.

Al comma 3, sopprimere le parole: e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2011.
5. 45. Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. I termini di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono fissati al 31 dicembre 2011. Fino a tale data rimane in vigore l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, rimanendo ferma la facoltà del lavoratore di richiedere il trattenimento in servizio per un biennio oltre il compimento del 65o anno di età a semplice manifestazione di volontà dello stesso.
5. 46. (vedi 5. 53.) Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le norme sulla stabilizzazione del personale di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 24 dicembre 2007, n. 244, non si applicano al personale, di qualsiasi categoria contrattuale, assunto a tempodeterminato ai sensi dell'articolo 90 e dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di stabilizzazione che già sono stati emessi per il predetto personale sono annullati a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 47. (vedi 5. 29.) Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. È data facoltà ai dirigenti medici, sanitari, veterinari ai quali sia stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di proseguire nel rapporto con le rispettive aziende, sino alla maturazione dei nuovi limiti previsti dal comma 3.
5. 48. (vedi 5. 30.) Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto, D'Incecco.

A.C. 2031-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici).

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;
b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;
c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d'ufficio;
d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nelcaso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia;
e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subìto dall'amministrazione;
f) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;
g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;
h) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;
i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;
l) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;
m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio;
n) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;
o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva.
p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici).

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 1. (ex 6. 1.) Berretta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*6. 2. (ex 6. 2.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*6. 3. (ex 6. 3.) Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: stabilendo fino alla fine della lettera con le seguenti: affermando in tal caso la non applicabilità dell'articolo 653 codice di procedura civile e dunque la non estensibilità dell'efficacia di giudicato delle sentenze penali irrevocabili di assoluzione o di condanna.
6. 4. (ex 6. 4.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: prevedendo altresì fino alla fine della lettera.
6. 5. (ex 6. 5.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*6. 6. (ex 6. 6.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*6. 7. (ex 6. 7.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia con le seguenti: certifichi il falso.
6. 8. (ex 6. 8.) Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere le lettere e) ed f).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera l).
6. 9. (ex 6. 9.) Santagata.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
6. 10. (ex 6. 12.) Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Schirru.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: aumenti retributivi aggiungere le seguenti: relativi al salario accessorio.
6. 11. (ex 6. 13.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).
6. 12. (ex 6. 14.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).
6. 13. (ex 6. 15.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: mancata con la seguente: errata.
6. 14. (ex 6. 16.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).
6. 15. (ex 6. 17.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) prevedere la consegna del codice disciplinare al dipendente all'atto dell'assunzione e l'obbligo della pubblicazione del suddetto codice nel sito web dell'amministrazione;
6. 16. (ex 6. 19.) Berretta.

Al comma 2, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) sostituire l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede con la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;
6. 17. (ex 6. 18.) Lanzillotta.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).
6. 18. (ex 6. 20.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: con il pubblico, aggiungere le seguenti: ad esclusione del personale appartenente ai comparti sicurezza e difesa.
6. 300.Le Commissioni.
(Prima della votazione dell'articolo 6)

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole:, con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti.
6. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Delega al Governo per l'accorpamento delle scuole superiori di pubblica amministrazione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad unificare le scuole superiori di pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento efficiente dei programmi di formazione, articolati in specifici settori disciplinari, al fine di assicurare una preparazione degli aspiranti dirigenti pubblici adeguata ai principi contenuti nella presente legge;
b) riduzione dei costi complessivi degli apparati amministrativi, riducendo il personale in esubero ed avvalendosi, qualora necessario, della consulenza di personale esterno e della collaborazione con università e centri di ricerca;
c) innalzamento della qualità degli insegnamenti a partire da una loro articolazione organica e strutturazione in curricoli;
d) collaborazione costante con le pubbliche amministrazione e gestione congiunta dei corsi di formazione sul lavoro.
6. 01. (ex 6. 02.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

A.C. 2031-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza).

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta istituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza).

Sopprimerlo.
*7. 1. (ex * 7. 1.) Lanzillotta.

Sopprimerlo.
*7. 2. (ex * 7. 2.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimerlo.
*7. 3. (ex * 7. 3.) Pisicchio, Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere istituita e con la seguente: è.

Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo periodo, dopo le parole:
specifica previsione aggiungere la seguente: costitutiva;
al secondo periodo, sostituire la parola:
istituzione con la seguente: costituzione.
7. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
7. 5. (ex 7. 5.) Lo Presti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
7. 6. (ex 7. 6.) Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 7. (ex 7. 7.) Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: La disposizione di cui al secondo periodo non si applica ai relativi procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
7. 8. (ex 7. 8.) Madia, Damiano, Berretta, Mattesini, Gatti, Schirru, Zaccaria.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure di sostegno al reddito e di tutela dalla disoccupazione a favore dei lavoratori precari - n. 3-00363

VIETTI, DELFINO, POLI, VOLONTÉ, COMPAGNON, CICCANTI e NARO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il programma di stabilità, presentato dal Governo la scorsa settimana ed inviato a Bruxelles, prevede un tasso di disoccupazione, in aumento per il secondo anno consecutivo, pari all'8,2 per cento nel 2009, 8,4 per cento nel 2010 e ancora 8,2 per cento nel 2011;
sono in molti a temere una situazione simile a quella del 1993, anno in cui si persero circa un milione di posti di lavoro;
i quattro milioni di lavoratori atipici sono quelli più esposti al rischio di licenziamento e, secondo alcune stime, dei 300 mila contratti scaduti a dicembre solo il 38 per cento avrebbe poi potuto ottenere il sostegno al reddito;
non si dispone di dati certi sul numero di precari transitati nelle file della disoccupazione, ma nelle regioni del Nord, più industrializzate e quindi maggiormente esposte alla crisi, viene segnalato un trend negativo riguardo alle assunzioni con contratto a tempo determinato;
salvo casi particolari, poi, per i lavoratori con contratto atipico non sono previsti ammortizzatori sociali, specie per coloro che non hanno avuto un rapporto senza interruzioni;
stessa situazione si registra per i lavoratori interinali, più comunemente conosciuti come lavoratori «in affitto»: secondo l'ultima indagine dell'Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo, nel terzo trimestre 2008, c'è stato un saldo negativo del 25 per cento tra missioni avviate e cessazioni;
il 21,5 per cento dei lavoratori precari è costituito da giovani fino ai 34 anni di età e la loro situazione risulta aggravata dal fatto che rappresentano solo il 9,5 per cento dei lavoratori tipici;
tale problema non riguarda solo l'Italia; secondo un'inchiesta della Confederazione dei sindacati europei, il numero di precari a rischio nel continente ha raggiunto i 30 milioni -:
quali iniziative concrete intenda adottare per fornire ai lavoratori precari, la cui maggioranza è costituita da giovani, condizioni minime di garanzia, di sostegno al reddito e di tutela per la disoccupazione, senza le quali anche le misure anti-crisi, appena varate e rivolte a sostenere la domanda, non avrebbero alcun effetto incisivo. (3-00363)
(10 febbraio 2009)

Iniziative per la crescita dell'occupazione stabile, per il sostegno al reddito e a tutela dei lavoratori con contratti di lavoro flessibili - n. 3-00364

ANIELLO FORMISANO, DONADI, BORGHESI e EVANGELISTI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
durante gli ultimi anni del secolo scorso l'organizzazione tradizionale delmercato del lavoro è stata messa profondamente in discussione; alle due grandi categorie contrattuali, quella del lavoro autonomo e quella del lavoro subordinato, si sono affiancati tanti «nuovi lavori» e una molteplicità di nuove forme contrattuali;
già nel 1993 veniva pubblicato il libro bianco di Jacques Delors, un primo evidente e consapevole segnale dei cambiamenti in atto; nello stesso anno, in Italia, il 23 luglio viene firmato un importante accordo tra Governo e sindacati: il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo. Come è stato ricordato recentemente da fonte autorevolissima, a questo accordo si arrivò con una premessa fondamentale, per la quale non si sarebbe comunque proceduto senza un'intesa complessiva di tutti i partecipanti. Secondo l'ex Presidente della Repubblica Ciampi (intervistato dal quotidiano la Repubblica del 25 gennaio 2009), «un accordo sui contratti deve essere totale. È tale solo se lo firmano tutti.»;
quattro anni più tardi il 18 giugno 1997, viene approvato il cosiddetto «pacchetto Treu», una serie di norme finalizzate alla promozione dell'occupazione e alla disciplina del «lavoro temporaneo». Si introduce in questo modo un elemento di evidente diversificazione nel mercato del lavoro italiano: è la prima importante affermazione di flessibilità;
tale percorso è proseguito negli anni successivi: altra tappa fondamentale è rappresentata dall'approvazione della legge n. 30, il 14 febbraio 2003, e successivamente dei suoi decreti delegati;
la flessibilità è stata invocata, congegnata ed inserita per ovviare alla rigidità del nostro mercato del lavoro, non per abbassare il costo del lavoro, né tanto meno per camuffare il lavoro dipendente con altre forme contrattuali;
l'utilizzo distorto della flessibilità contrattuale è, tra le altre cose, oltre che un indice di impoverimento dei lavoratori, anche la principale fonte di insicurezza sociale ed economica; produce, inoltre, l'abbassamento del livello medio dei consumi e diventa, dunque, abbassando il costo del lavoro, una delle principali fonti di recessione nel nostro Paese;
l'utilizzo della flessibilità senza gli adeguati accorgimenti produce esclusivamente precarietà, disagio sociale, la diminuzione dei consumi e recessione e non solo: molto spesso si traduce in disoccupazione, in particolare in periodi di crisi come quello attuale;
il passaggio da flessibili a precari e da precari a disoccupati appare uno dei percorsi più probabili a cui sono destinati nei prossimi mesi molti giovani lavoratori italiani;
la flex-security, di cui si è iniziato a parlare, di fatto non esiste: gli ammortizzatori sociali a cui faceva riferimento Marco Biagi restano completamente dimenticati;
nel 2009 le liste di disoccupazione rischiano di essere ingrossate soprattutto da precari, per i quali non si può neanche parlare di licenziamento perché semplicemente non si vedranno confermato il contratto. Si tratta di lavoratori completamente sprovvisti di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale, anche perché al momento non risulta ancora nessun dispositivo attuativo di quegli ammortizzatori in deroga previsti per il 2009: le risorse che dovevano servire a questo scopo previste nella legge n. 2 del 2009 sono ancora del tutto bloccate;
una delle ragioni per l'affermazione della flessibilità fu anche quella di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. Al momento pare stia servendo solo ad aumentare il numero delle «soste temporanee» nel mercato del lavoro prima della fuoriuscita, che ogni volta diventa più rischiosa, perché con il passare degli anni il reinserimento è sempre più complesso: la soglia di rischio aumenta sensibilmente già dopo i 30 anni. Al momento quello che risulta particolarmente più agevole è l'interruzione del rapporto di lavoro;
il potere contrattuale di un lavoratore precario è particolarmente limitato e, oltre ad essere sprovvisti di ammortizzatori sociali, questi lavoratori rischiano anche di non poter contare sulla pensione: se infatti il loro fondo pensionistico è attualmente uno dei migliori presso l'Inps, quei soldi servono per sostenere le pensioni di chi pensionato lo è già o sta per andarci;
la flessibilità senza protezione è precarietà, abbassa il costo del lavoro, frena i consumi, impoverisce il Paese;
la crisi che abbiamo di fronte si abbatterà, in particolare, sui lavoratori precari: saranno loro i primi a pagarne il prezzo, secondo quanto riportato dalla stampa. In alcune regioni il trend è già evidente: in Piemonte le assunzioni nel mese di dicembre del 2007 sono crollate del 20 per cento; tra ottobre e novembre del 2008 nel torinese, secondo i dati dei centri dell'impiego, si sono persi quasi 21 mila posti di lavoro;
nel Lazio i contratti che rischiano di non essere rinnovati sono più di 184 mila, in Toscana più di 56 mila, in Lombardia 188 mila, in Campania quasi 45 mila, in tutto il Paese sono quasi 850 mila;
a dicembre del 2007 sono già scaduti 300 mila contratti a termine: soltanto un terzo di questi lavoratori ha potuto contare su un sostegno al reddito;
negli Stati Uniti il nuovo Presidente, tra le prime decisioni assunte, ha disposto l'innalzamento del costo del lavoro e sta lavorando per unire il fronte dei sindacati;
la flessibilità richiesta ai lavoratori italiani è aggravata dalla circostanza per cui ad essere flessibili è soltanto una parte di loro, quella dei più giovani; non è raro che nello stesso posto di lavoro si trovino fianco a fianco lavoratori con le stesse mansioni, ma con redditi e contratti differenti;
molte aziende pagano la concorrenza sleale di altre che utilizzano lavoratori dipendenti con contratti atipici; in questo contesto la precarietà produce anche concorrenza sleale e finisce per livellare il sistema verso il basso;
la flessibilità deve essere utilizzata per rendere meno rigido il rapporto di lavoro ed il mercato nel suo insieme e per facilitare l'ingresso definitivo nel medesimo dei giovani lavoratori; non può essere uno strumento per abbassare fittiziamente il costo del lavoro, facilitare i licenziamenti, finendo per produrre, tra le altre cose, anche concorrenza sleale tra le imprese;
per un lavoratore con contratto di contratto di collaborazione a progetto attualmente il periodo di disoccupazione media previsto tra un incarico ed un altro è di più di 19 mesi, per un apprendista di più di 12, per un lavoratore a tempo determinato 12,7 -:
se e quali interventi concreti, a fronte della gravità della situazione, il Governo abbia intenzione di adottare per produrre nel nostro Paese la crescita di occupazione stabile e redditi sicuri, nonché una rete di protezione adeguata per i lavoratori flessibili, il tutto a vantaggio delle nuove generazioni e di quella ripresa dei consumi, più volte invocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. (3-00364)
(10 febbraio 2009)

Iniziative per la verifica delle risorse destinate dalla regione Campania alla macroarea della specialistica ambulatoriale, in rapporto agli obiettivi imposti dal piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria e al rispetto dei livelli essenziali di assistenza - n. 3-00365

CICCHITTO, BOCCHINO e TAGLIALATELA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in data 13 marzo 2007, la regione Campania ha sottoscritto con codesti ministeri il piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria;
con delibera di giunta regionale n. 517 del 2007, la regione Campania ha disposto la programmazione della spesa sanitaria relativa al periodo 2007-2010, anche per la macroarea della specialistica ambulatoriale, sulla scorta degli obiettivi di risparmio imposti dal detto piano di rientro dal disavanzo;
le misure contenute nel detto piano, sebbene siano rivolte ad un riequilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria, devono comunque garantire i livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dei principi fissati dal piano sanitario nazionale;
nella delibera n. 1268 del 2008 si è evidenziata per la macroarea della specialistica ambulatoriale un'insufficienza del fondo per l'anno 2008 e, quindi, anche per gli altri anni (2009-2010), pari a circa 35 milioni di euro, in ragione del fatto che il dato contabile dell'anno 2006, posto a base degli obiettivi di risparmio per il periodo 2008-2010, non corrisponde all'effettivo e reale consuntivo del medesimo anno;
l'insufficienza dei fondi per la macroarea della specialistica ambulatoriale, l'intervento della delibera a circa quattro mesi dalla fine dell'anno 2008 e la diversa distribuzione dei fondi alle aziende sanitarie locali hanno determinato l'esaurimento dei volumi di prestazioni erogabili e dei corrispondenti livelli economici di spesa, già alla fine del mese di ottobre 2008;
l'esaurimento dei livelli economici di spesa sta incidendo negativamente sui livelli essenziali di assistenza e, in particolare, sulla mancata erogazione di determinate prestazioni necessarie, sia per gli aspetti diagnostici che per quelli terapeutici, per determinate patologie e/o cronicità gravi, creando così, in Campania, una situazione gravissima in ordine alla tutela della salute;
i provvedimenti della regione Campania, nell'ambito della spesa sanitaria, sono sottoposti al controllo dei ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze per la verifica dell'esatta attuazione degli obiettivi imposti dal piano di rientro -:
se non si ritenga necessario, per assicurare il pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza nella regione Campania, procedere ad una verifica contabile delle risorse effettive destinate alla macroarea della specialistica ambulatoriale, finalizzata ad accertare se il dato contabile dell'anno 2006, alla base degli obiettivi di risparmio per gli anni 2008-2010, sia corrispondente all'effettivo e reale consuntivo del medesimo anno, anche al fine di accertare l'entità del fondo da assegnare alla predetta macroarea. (3-00365)
(10 febbraio 2009)

Misure a favore dei comuni colpiti dall'eruzione dell'Etna dell'ottobre 2002 - n. 3-00366

COMMERCIO, LO MONTE, LOMBARDO e LATTERI. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
nella notte fra il 26 e il 27 ottobre 2002, l'attività vulcanica dell'Etna è tornata a farsi sentire in maniera violenta ed improvvisa, con modalità tali da produrre gravi effetti e danni alle popolazioni che vivono nelle aree circostanti, in un comprensorio che conta oltre tredici comuni;
i diversi fronti lavici creatisi hanno prodotto nella loro discesa effetti che hanno interessato il patrimonio edilizio pubblico e privato. Inoltre, tale attività eruttiva è stata accompagnata e seguita da un'intensa attività sismica, che ha prodotto danni diffusi e di rilievo in un'area territoriale di significativa estensione;
i danni maggiori si sono registrati, soprattutto, in quelle aree interessate anche dal violento sisma di magnitudo fra il 7o e l'8o grado della scala Mercalli, che ha seguito le eruzioni laviche, che tutt'oggi ancora patiscono, da allora, le pesanti ricadute negative che l'evento calamitosoha prodotto nel tessuto socio-economico (con particolare riferimento al settore turistico e commerciale);
il suddetto evento calamitoso, oltre ad aver reso inagibili quasi tutti i plessi scolastici, numerose abitazioni private e diversi esercizi commerciali, ha prodotto danni irreversibili anche in aree rurali di particolare rilievo paesaggistico, come quello rivestito dai terrazzamenti di vigneti delle pendici etnee;
l'iter del processo di ricostruzione del comprensorio dei tredici comuni interessati è stato avviato grazie all'emanazione, nel novembre del 2002, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254, con la quale, per fronteggiare l'emergenza, si è dato ampio potere all'iniziativa dei sindaci dei comuni stessi per la realizzazione di un piano di interventi urgenti;
il ministero dell'economia e delle finanze, al fine poi di agevolare la ricostruzione del patrimonio edilizio e l'avvio delle imprese economiche, ha, con successivi decreti, prorogato la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei tredici comuni del catanese interessati direttamente dagli eventi sismici ed eruttivi;
un altro importante passo in avanti è stato poi compiuto grazie alla proroga (fino a tutto l'anno 2008) della dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe dovuto consentire il completamento dell'opera di ricostruzione degli edifici e delle strutture dell'intero territorio danneggiato dagli eventi vulcanici e sismici;
la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico è stata interamente ultimata grazie alla prontezza degli amministratori locali, che hanno dato esempio di buona gestione, ed alla congruità dei fondi stanziati dal Governo;
gli ultimi fondi, elargiti nel corso dell'anno 2008 dal dipartimento regionale per la protezione civile, non hanno consentito di portare avanti il progetto di ricostruzione e riqualificazione del territorio e di buona parte del patrimonio abitativo privato;
inoltre, l'assoluta assenza di ogni riferimento ed il mancato novero di fondi, destinati ai territori colpiti dai gravi fenomeni eruttivi dell'Etna dell'ottobre del 2002, nella legge finanziaria per il 2009, hanno gettato nello sconcerto gli amministratori di quelle aree, che vedono in tal modo sfumare il loro progetto di completamento della ricostruzione del tessuto urbanistico;
l'area interessata dai gravi fenomeni eruttivi e sismici dell'ottobre del 2002 coincide con una delle zone a più alto rischio sismico e ad alta densità abitativa del nostro Paese;
i test di simulazione di evacuazione a seguito di un evento sismico originato dall'Etna hanno evidenziato che le strade della viabilità primaria e secondaria della provincia di Catania, stante il loro stato di degrado, non costituiscono un'adeguata via di fuga per la popolazione -:
se e quando il Governo intenda adottare iniziative per ripristinare i fondi economici, al fine di dare piena attuazione alla suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254 del 2002, concedere un'adeguata proroga del termine di cessazione dello stato di emergenza per risolvere la crisi delle zone interessate e, di conseguenza, approntare un serio piano di interventi finalizzati alla prevenzione, alla messa in sicurezza di gran parte degli edifici e delle infrastrutture della zona, all'immediata ricostruzione delle abitazioni e delle strutture turistico-alberghiere distrutte dal terremoto e dalle colate laviche, al fine di andare incontro alle esigenze di un territorio che ancora oggi, a seguito di quella grave calamità naturale, soffre un profondo disagio socio-economico. (3-00366)
(10 febbraio 2009)

Circolare dell'agenzia delle entrate del 3 febbraio 2009 sulle modalità applicative delle disposizioni del decreto-legge n. 185 del 2008 relative al cosiddetto «bonus famiglia» - n. 3-00367

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, attribuisce un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito;
l'agenzia delle entrate il 3 febbraio 2009 ha emanato la circolare 2/E, con la quale fornisce chiarimenti sulle modalità applicative del già citato articolo l;
l'interpretazione letterale della norma, che riporta «ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito», fa ritenere che ogni soggetto componente il nucleo familiare debba essere residente in Italia per beneficiare del bonus;
nella citata circolare, l'agenzia delle entrate usa un'interpretazione più ampia, definendo che la residenza in Italia è necessaria esclusivamente per il richiedente e non per i familiari a carico di quest'ultimo, citando la generale definizione di familiare a carico dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi;
a parere degli interroganti, il testo letterale appare sufficientemente chiaro ed esplicito per non ricorrere ad un'interpretazione estensiva o analogica -:
quale sia il motivo per cui l'agenzia delle entrate abbia usato un'interpretazione estensiva di una norma che letteralmente risulta già chiara e considera ogni soggetto componente il nucleo familiare residente per accedere al beneficio del «bonus famiglia». (3-00367)
(10 febbraio 2009)

Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 27 gennaio 2009 concernente il patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 per le province e i comuni - n. 3-00368

GRAZIANO, LOVELLI, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, SCHIRRU, DAL MORO, MATTESINI, STRIZZOLO, PIZZETTI, MARGIOTTA, MARCHI, PICIERNO, GNECCHI, CASTAGNETTI, VANNUCCI, MOTTA, NARDUCCI, CUOMO, REALACCI, DE MICHELI e DE PASQUALE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i comuni italiani lamentano una fase di difficoltà finanziaria, dovuta al gravoso contributo loro imposto ai fini del risanamento dei conti pubblici, all'abolizione dell'ici sulla prima casa, alle regole sul patto di stabilità;
l'articolo 77-bis, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per il 2009, prevede che le entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dallepredette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non siano conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;
la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009, interpretando la citata norma, ne estende la portata, prevedendo che l'esclusione dei proventi straordinari debba essere applicata sia al saldo finanziario preso a base di riferimento - anno 2007 - che al saldo degli anni di gestione del patto - anni 2009/2011;
non consentire l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari per finanziare la spesa per investimenti significa cancellare dai bilanci degli enti locali una base di riferimento significativa e consistente;
il rispetto della circolare pubblicata per l'applicazione delle disposizioni relative al patto di stabilità interno, ad avviso degli interroganti, condiziona, nel senso di rendere impossibile, il rispetto delle regole dello stesso, con gravi ripercussioni sulle comunità e sui saldi di finanza pubblica -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, alla luce delle difficoltà segnalate dagli enti locali interessati e per evitare di compromettere il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, attivarsi con la massima urgenza, adottando iniziative e provvedimenti che evitino dannose ricadute territoriali e mettano gli enti in parola nella condizione di operare con continuo senso di responsabilità istituzionale. (3-00368)