XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 19 febbraio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 febbraio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bernardo, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Cambursano, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Renato Farina, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, La Russa, Lamorte, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Palumbo, Pescante, Picchi, Porta, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 febbraio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PICIERNO: «Disposizioni concernenti l'accesso ai corsi universitari e delega al Governo in materia di orientamento per le scelte relative all'istruzione superiore» (2218);
GIOACCHINO ALFANO: «Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di mobilità altamente sostenibile» (2219);
FUCCI e DISTASO: «Delega al Governo in materia di disciplina dell'accesso ai corsi universitari a numero chiuso» (2220).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LULLI ed altri: «Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani» (896) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Agostini.

La proposta di legge CATANOSO ed altri: «Autorizzazione alla sepoltura delle salme dei Re d'Italia Vittorio Emanuele III e Umberto II nel Pantheon in Roma» (1892) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Catone, Rosso e Sardelli.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Fucci ha comunicato, anche a nome del cofirmatario, di ritirare la seguente proposta di legge:
FUCCI e DISTASO: «Abrogazione dell'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di limiti all'accesso ai corsi universitari» (1811).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
CARLUCCI: «Modifica all'articolo 155-sexies del codice civile, in materia di ascolto dei figli minorenni nei procedimenti di separazione dei coniugi» (2154) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
LOLLI ed altri: «Disciplina dello sport di cittadinanza» (2022) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
BUTTIGLIONE ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di indicazioni anticipate di cura, di accesso alle cure palliative e di assistenza e cura dei pazienti affetti da malattie rare» (2038) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni.

In data 19 febbraio 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni d'iniziativa del deputato:
PISICCHIO: «Articoli 16 e 17: modifica della procedura di accertamento delle cause di incompatibilità direttamente previste da disposizioni costituzionali o di legge» (doc. II-bis, n. 1).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 febbraio 2009, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nel mese di dicembre 2008, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza 17 luglio 2008: De Pace n. 22728/03, in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'articolo 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 111) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 17 luglio 2008: Matteoni n. 65687/01, in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1 e dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, relativi, rispettivamente alla protezione della proprietà ed al diritto ad un equo processo con riferimento all'applicazione nella fattispeciedell'articolo 5-bis della legge n. 359 del 1992 (doc. CLXXIV, n. 112) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 18 settembre 2008: Laudanna n. 4289/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 113) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 23 settembre 2008: Ambrosino n. 32475/02, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 114) - alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione da un consiglio regionale

Il presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 16 febbraio 2009, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta dell'11 febbraio 2009, concernente «Impegno per contrastare tutte le forme di violenza contro le donne».
Questa documentazione è stata trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10, 13 e 16 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni, relative al conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri:
al dottor Alberto Di Ferrante, l'incarico di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
alla dottoressa Fiorenza Barazzoni, un incarico nell'ambito della struttura di supporto al ministro per la semplificazione normativa;

alla III Commissione (Affari esteri) la comunicazione concernente il seguente incarico:
alla dottoressa Alice Perlini, l'incarico di direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare in Firenze;

alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali:
al dottor Gaetano Blandini, l'incarico di direttore generale per il cinema.

Richiesta di un parere parlamentare su atti dei Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 26 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (63).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parereentro il 31 marzo 2009. La richiesta è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 marzo 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1305 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 207, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2198)

A.C. 2198 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la legge n. 154 del 2005 ha istituito la dirigenza penitenziaria prevedendo l'inquadramento nella medesima di tutti i direttori penitenziari (posizione C2-C3) e dei direttori coordinatori di Servizio sociale (C3), vale a dire circa oltre 500 persone;
da tale previsione normativa risultano esclusi gli ultimi 6 direttori penitenziari, posizione economica C2 (5 unità), più 1 unità di posizione economica C3, esclusione operata certamente non per volontà premeditata, ma per una mancata conoscenza, relativa alla loro provenienza in tale carriera, da parte del legislatore;
questi funzionari dello Stato sono rimasti esclusi con la motivazione di non essere transitati nella categoria per concorso diretto ma attraverso altre forme, previste peraltro per legge e per contratto;
tale personale (direttore penitenziario) ha svolto per anni le stesse funzioni, al pari di coloro che sono transitati nella dirigenza;
l'esclusione di detti direttori penitenziari (in totale 6) risulta profondamente ingiusta in quanto operata sulla base di un mero cavillo giuridico, poiché i predetti, pur non essendo pervenuti alla carriera di direttore penitenziario per concorso pubblico, erano pervenuti a tale carriera mediante disposizioni di legge e/o procedure concorsuali interne, assimilate per consolidato giurisprudenziale al concorso pubblico;
gli stessi hanno esercitato per molti anni le funzioni di direttore penitenziario e il loro mancato inquadramento comporta dispersione di professionalità (impedendo loro di esercitare le funzioni di direttore penitenziario riservate all'area della dirigenza), comunque utile all'economia gestionale delle carceri, che allo stato registrano una carenza di 26 dirigenti penitenziari, a cui si aggiungeranno a breve decine di dirigenti che andranno in pensione;
l'inserimento di tale personale nella dirigenza non determina grave ripercussione da un punto di vista finanziario, come da una puntuale verifica che avrebbeeffettuato l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, in quanto si tratta di poche unità di personale, che andrebbero a coprire posti di dirigenti attualmente scoperti in organico;
il provvedimento legislativo in argomento, oltre ad incidere sul piano della giustizia, in quanto eliminerebbe una forte discriminazione rispetto ai colleghi con i quali detto personale ha condiviso per anni lo svolgimento delle medesime funzioni, recupera adeguate professionalità che l'Amministrazione può prontamente utilizzare nella copertura delle direzioni degli istituti penitenziari vacanti che, in caso contrario, andrebbero disperse;
lo stesso Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, in funzione delle proprie finalità istituzionali, concorda con la necessità dell'adozione di una norma che sani questa situazione;
un adeguato intervento legislativo farebbe giustizia di un'ulteriore disparità di trattamento posta in essere dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria che con proprio provvedimento ha inquadrato nella dirigenza penitenziaria 7 direttori di servizio sociale transitati in tale ruolo non per concorso bensì per disposizione di legge,

impegna il Governo

ad adottare tutti i necessari provvedimenti affinché il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 2005, n. 154, rivestiva la qualifica di Direttore, posizione economica C2-C3, dell'ex profilo di direttore penitenziario e di direttore coordinatore penitenziario, nominato senza concorso e che ha assunto tale incarico per effetto di disposizioni di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro venga inquadrato, ai sensi della predetta legge, nel ruolo della dirigenza dell'amministrazione penitenziaria.
9/2198/1.Catanoso.

La Camera,
premesso che:
il sistema delle autonomie locali registra una notevole difficoltà economico-finanziaria in ordine agli assetti di stabilità di bilancio dopo la sentenza della Corte costituzionale afferente alle tariffe riferite al servizio di depurazione versate dagli utenti;
la sentenza della Corte costituzionale rende comunque difficile il rispetto delle procedure delle norme previste dalla «Legge Galli», che ha determinato una organica legislazione sul sistema idrico integrale e sulle connesse opere di depurazione, compromettendo in tal senso i bilanci comunali che si trovano nella condizione di restituire le somme incassate,

impegna il Governo

a considerare lo stato giuridico anomalo che si è verificato nei comuni con gli incassi delle tariffe di depurazione e ad assumere provvedimenti urgenti e immediati che possano sanare le situazioni giuridiche, in ordine a ciò, esaurite e già consolidate.
9/2198/2.Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
la società INPS Gestione immobiliare IGEI S.p.a è stata costituita il 12 febbraio 1992 a seguito dell'autorizzazione del 20 gennaio 1992 Prot. 222/D.G. del Ministero del lavoro di intesa con il Ministero del tesoro;
la compagine societaria è composta dall'INPS in quota 51 per cento, e il rimanente 49 per cento suddiviso tra soci privati (tra cui le società: Vianini Lavori S.p.a., BNL, Sovigest S.p.a.; Pirelli RE, Manutencoop);
nel maggio 1992 l'INPS sottoscrisse una convenzione con la quale affidava all'IGEI S.p.a. la gestione del suo interopatrimonio immobiliare, vietando alla società di partecipare a gare per la presa in gestione di immobili di altri enti o società rimanendo l'unico socio avente potere decisionale e di controllo;
il decreto legislativo n. 104 del 1996 in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, disponeva all'articolo 14, la liquidazione della IGEI S.p.a. a far data dal 31 dicembre 1996;
l'IGEI, ancorché società in liquidazione, ha continuato a gestire il patrimonio immobiliare dell'INPS - con l'autorizzazione dei Ministeri vigilanti - fino ad oggi;
il 29 marzo 2000 con delibera n. 246 il consiglio di amministrazione, segnalava ai ministeri competenti la situazione del personale IGEI S.p.a. affinché, nell'ambito della normativa vigente, fossero ricercate soluzioni idonee al recupero ed all'utilizzo del suo personale, anche mediante inserimento nei ruoli organici dell'INPS;
l'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la dismissione di società a partecipazione pubblica (tra cui potrebbe rientrare anche la IGEI S.p.a.), entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero entro il 30 giugno 2009;
la funzione e l'attività dell'IGEI sono destinate comunque ad esaurirsi in conseguenza del completamento dell'operazione-dismissione del patrimonio immobiliare disposto dalla legge;
attualmente la società in liquidazione IGEI S.p.a. impegna una forza lavorativa di 17 lavoratori a tempo indeterminato e un lavoratore a collaborazione a progetto, personale di comprovata professionalità e pluriennale esperienza nel settore della gestione immobiliare con età media di 45/55 anni, quindi difficilmente ricollocabili nel mondo lavorativo e, per lo più, con situazioni familiari di monoreddito;
i portieri degli immobili man mano dismessi sono stati assunti dall'INPS (e dagli altri enti previdenziali interessati alla dismissione) in forza di specifiche disposizioni di legge;
i commissari liquidatori della ex IGEI S.p.a., alla data odierna, secondo quanto risulta all'interrogante, non sono in grado di fornire informazioni al personale dipendente circa la futura destinazione e/o ricollocazione del personale ex IGEI. Questo, anche alla luce dell'attuale congiuntura economica che sta vivendo il nostro Paese, rappresenta un elemento di forte preoccupazione per i lavoratori e d'incertezza per il futuro delle loro famiglie,

impegna il Governo

ad esaminare con urgenza la situazione e ad assumere tutte le misure, anche legislative come nel caso dei portieri, utili a ricercare le soluzioni più idonee a favore del personale dipendente della IGEI S.p.a.
9/2198/3.Cazzola.

La Camera,
premesso che:
con sentenza n. 211 del 25 gennaio 2008 del Consiglio di Stato, in linea con un precedente parere dello stesso Consiglio di Stato e con l'orientamento espresso dai due enti previdenziali interessati (circolare INPDAP n. 46 del 27 luglio 2004 e comunicazione INPS del 10 settembre 2003) con effetto retroattivo, si è imposto il passaggio, ai fini della disciplina del rapporto previdenziale, dall'INPS all'INPDAP, per il personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti;
finora le autorità amministrative indipendenti, ai sensi delle leggi n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, hanno applicato la speciale disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, a sua volta, ha applicato, ai sensi della legge n. 287 del1990, lo specifico trattamento previdenziale (INPS) previsto per i dipendenti della Banca d'Italia;
l'effetto retroattivo dell'iscrizione ad un diverso ente previdenziale comporterebbe un elevato rischio di contenzioso con il personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti, che vedrebbe verosimilmente soccombenti le amministrazioni interessate;
attraverso il riconoscimento di un diritto di opzione per il mantenimento dell'attuale iscrizione previdenziale si determinerebbe il venir meno delle ragioni del contendere e dunque, in linea con il principio di ragionevolezza, che trova fondamento nei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nella pubblica amministrazione (articoli 3 e 97 della Costituzione);
l'introduzione di tale diritto di opzione, per quelle autorità amministrative indipendenti che non gravano, in tutto o in parte, sul bilancio dello Stato, non comporterebbe ulteriori oneri a carico dello stesso, in quanto:
il gettito contributivo non corrisposto all'INPDAP verrebbe comunque introitato dall'INPS;
il mancato gettito contributivo dell'INPDAP verrebbe ampiamente compensato dalla corrispondente mancanza di riconoscimento delle prestazioni pensionistiche, da parte del suddetto istituto;
gli effetti dell'opzione ridurrebbero anche i costi a carico delle autorità interessate dalla misura, le quali sopporterebbero minori oneri per il ricongiungimento, che per la retroattività della sentenza citata coinvolge il datore di lavoro in misura maggiore rispetto al dipendente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre apposite misure atte a consentire l'esercizio del diritto di opzione per il mantenimento della propria iscrizione presso l'INPS, al personale delle autorità amministrative indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249.
9/2198/4.Di Biagio, Cazzola.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del decreto-legge in esame dispone il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES);
il rinvio delle predette elezioni deve portare ad una revisione della legge istitutiva dei COMITES e, di conseguenza, ad una riforma del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE),

impegna il Governo:

ad incrementare, con i fondi resisi disponibili a seguito del rinvio delle elezioni, gli specifici capitoli di bilancio destinati all'assistenza degli italiani all'estero e/o allo studio ed alla diffusione della lingua italiana nel mondo;
ad approfondire ogni tentativo teso ad incrementare i fondi di bilancio destinato a questi specifici capitoli che, nella legge finanziaria 2009, hanno subito una forte contrazione mettendo spesso in estrema difficoltà le strutture consolari e scolastiche italiane all'estero.
9/2198/5.Zacchera.

La Camera,
premesso che:
nell'articolo 29 del disegno di legge in esame sono contenute diverse norme che modificano in maniera sostanziale la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). Tale materia fin dall'emanazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è stata sempre attribuita alla competenza amministrativa dei comuni che l'hanno disciplinata attraverso i propri regolamenti;
le modifiche introdotte dall'articolo 29 vanno pertanto ad incidere, di fatto, sui regolamenti comunali vigenti con conseguenze amministrative e possibili rischi di contenzioso. Inoltre sono state previste forme di sanzioni amministrative difficilmente applicabili sia per la mancata indicazione dell'autorità competente a irrogarle sia per l'impossibilità di conoscere in campo nazionale i casi di reiterazione delle violazioni che danno luogo a tali sanzioni,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni attuative allo scopo di rendere il più possibile effettive le norme richiamate in premessa.
9/2198/6.Osvaldo Napoli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene un insieme di misure differenziate ed assolutamente eterogenee;
il 2 febbraio 2009 l'Azienda FISA Italimpianti ha avviato la procedura di mobilità per 136 lavoratori, dei quali 78 della Sede di Genova con lettera di «Licenziamento per riduzione del personale ai sensi degli Artt. 24 e 4 della Legge 223/91»;
Fisia Italimpianti è una S.p.A. di proprietà al 100 per cento del gruppo Impregilo S.p.A..;
Fisia Italimpianti è una Azienda di Impiantistica proveniente dalla fusione di una parte del gruppo impiantistico genovese Italimpianti con la Fisia società di trattamento acque e fumi del gruppo FIAT di Torino;
al momento sono 2 i principali business della società: costruzione di impianti di dissalazione acqua di mare (prevalentemente in Medio Oriente) e costruzione di impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani (RSU) e relativa selezione preventiva;
Impregilo S.p.A. è una società di costruzioni di grandi opere civili che opera sia in Italia che all'estero;
FIBE è nata come società partecipata da Impregilo e da Fisia Italimpianti allo scopo di gestire gli impianti di smaltimento RSU della Regione Campania costruiti da Fisia Italimpianti e Impregilo. Per la precisione Fisia Italimpianti e Impregilo hanno costruito 7 impianti di selezione RSU e produzione di CDR (Combustibile Derivato da Rifiuto) e stanno ultimando il termovalorizzatore di Acerra (NA) che avrà lo scopo di bruciare i suddetti CDR;
le ditte costruttrici (Fisia Italimpianti e Impregilo) hanno realizzato a spese proprie la costruzione degli impianti di cui sopra e vantano a credito l'ammontare dei costi sostenuti, pari a circa 800 milioni di euro (dei quali circa 200 milioni vantati da Fisia Italimpianti);
il futuro di oltre 350 lavoratori è incerto a causa della suddetta mancanza di liquidità dell'azienda, causata principalmente dal mancato pagamento dei crediti relativi alla costruzione del termovalorizzatore di Acerra e di altri impianti realizzati in Campania, come sopra richiamato;
inoltre in azienda si assiste alla diminuzione del carico di lavoro, limitato, ad oggi, alle sole commesse già acquisite;
la carenza di liquidità, che per il suddetto blocco dei pagamenti perdura ormai da anni, ha ritardato irrimediabilmente la costruzione di 3 dissalatori in Dubai, Qatar e Kuwait con conseguenti perdite economiche e di immagine che, combinate con l'attuale crisi finanziaria mondiale, sta mettendo in ginocchio Fisia Italimpianti, ancora oggi unico leader italiano nel mondo di impianti di dissalazione acqua di mare,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti idonei a sbloccare ipagamenti a Fisia Italimpianti relativi alla costruzione del termovalorizzatore di Acerra per garantire il diritto dei lavoratori alla retribuzione e salvaguardare altresì una realtà produttiva che è esempio di altissima capacità tecnologica nel settore della dissalazione e trattamento acque.
9/2198/7.Zunino, Tullo, Rossa.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene un insieme di misure differenziate ed assolutamente eterogenee;
i dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Genova transitati in Autorità Portuale in continuità di rapporto di lavoro e previdenziale (articolo 23 della legge n. 84 del 1994) usufruiscono di uno speciale trattamento pensionistico disciplinato dalle norme transitorie applicabili al personale in servizio e in quiescenza alla data del 30 marzo 1977;
a decorrere dal 1 gennaio 1987, per effetto dell'articolo 13 della legge n. 26 del 1987, tale trattamento è confluito in apposito Fondo previdenziale presso l'Istituto della Previdenza Sociale (alimentato da un contributo aggiuntivo sulle retribuzioni corrisposte), che ha provveduto all'erogazione dei trattamenti previdenziali sostitutivi e integrativi previsti nei Regolamenti deliberati dall'Ente Portuale e successive variazioni approvate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
l'Inps è peraltro subentrato compiutamente nella gestione del trattamento Previdenziale in questione solo a partire dal 1999, con l'effetto che sino a tale anno l'Ente Portuale (prima il CAP quindi l'Autorità Portuale) ha elaborato e messo a disposizione dell'Inps stessa (e dei lavoratori interessati) la documentazione occorrente per la liquidazione dei trattamenti pensionistici ed, in particolare nei confronti dei molti dipendenti che - anche in relazione ai noti provvedimenti intervenuti tra il 1983 ed il 1998 - hanno accettato l'anticipato collocamento a riposo. I dipendenti, interessati al collocamento a riposo hanno avuto quali presupposti soggettivi sia i riconoscimenti di anzianità attribuita in merito alle disposizioni di legge ed alle specifiche deliberazioni dell'Ente Portuale, sia gli altri elementi retributivi costituenti lo stato di pensione che, come sopra ricordato, veniva trasmesso all'Inps per la liquidazione dei trattamenti;
appare evidente - anche in ragione del rilevante arco temporale intercorso dal collocamento a riposo - l'affidamento che i lavoratori interessati hanno posto nelle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nella gestione delle pratiche pensionistiche, affidamento che si ritiene debba trovare logica tutela anche nel presupposto della pensione erogata divenga definitiva entro un arco temporale di alcuni mesi (di regola entro 90 giorni) dal collocamento a riposo;
l'avvio, da parte dell'Inps Provinciale di pratiche tese al recupero di pensioni corrisposte da oltre dieci anni (in taluni casi da trent'anni) sembra contrastare con il principio generale di corretta gestione amministrativa, come disposto anche con la Legge 241/1990, tenuto altresì conto del «consolidarsi delle situazioni esistenti, fondato sull'affidamento nell'Amministrazione», come evidenziato dalla Corte dei Conti nella sentenza 7 agosto 2007, n. 7;
è il caso di ricordare come con lettera 29 marzo 2005, indirizzata alla sede provinciale, il direttore regionale dell'Inps precisava che «le sedi di conseguenza, si asterranno dall'entrare nel merito di quanto determinato dall'Autorità Portuale sino alla data del 31.12.1994» ed inoltre che «nel caso di dubbi su eventuali applicazioni la cui ritenuta difformità sia tale da creare conseguenze significative sullo sviluppo di periodi successivi a tale data, le Sedi provvederanno a chiedere all'Autorità Portuale dichiarazione di responsabilità a conferma dell'esattezza suquanto operato attenendosi alla risposta ricevuta»;
allo stato la situazione non risulta modificata e che, al contrario, nei confronti di molti lavoratori in pensione da oltre dieci anni sono state avviate azioni per recupero di quote significative di trattamento;
considerato infine che il Comitato dell'Autorità Portuale unanimemente così come il Consiglio Regionale della Liguria e il Consiglio Comunale di Genova si sono espressi al fine di risolvere positivamente questa controversia che coinvolge centinaia di lavoratori e le loro famiglie,

impegna il Governo

a predisporre misure urgenti, sin dal prossimo provvedimento utile, volte a garantire i criteri di applicazione adottati a tutto il 31 dicembre 1998 dall'Autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione delle pensioni, fatto salvo casi di errori meramente contabili.
9/2198/8.Tullo, Rossa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 1279-1280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito l'Ente Italiano per la Montagna (E.I.M.), ente di ricerca vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, e ha contestualmente soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT), trasferendo al nuovo ente i suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica;
il successivo comma 1282 ha disposto che al funzionamento dell'EIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo;
l'articolo 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008, specifica che il citato comma 1282 si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1o gennaio 2007;
come ricordato dal rappresentante del Governo nella seduta del 6 novembre 2008, rispondendo alla Camera all'interpellanza urgente 2-00171 (Quartiani ed altri), ha evidenziato che «la non chiara formulazione della disposizione contenuta al comma 1282 del richiamato articolo della legge finanziaria del 2007, ha sostanzialmente impedito al nascente Ente italiano della montagna di ottenere la quota del fondo ordinario per l'anno 2007, da attribuire all'IMONT, pari a 4.755.581,52 euro. A tutt'oggi, il trasferimento non è ancora avvenuto»;
sempre il rappresentante del Governo rispondendo alla Camera all'interrogazione con risposta in Commissione 5-00653 (on. Caparini ed altri) ha affermato che «si è pervenuti alla determinazione, d'intesa con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di destinare all'Ente Italiano della Montagna una dotazione di risorse pari a euro 2.800.000 annui»;
l'articolo 41, comma 15, del decreto-legge in esame, assegna finalmente all'Ente Italiano Montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 per l'anno finanziario 2009 a valere sulle risorse del Fondo ordinario per il funzionamento degli enti di ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
le risorse destinate all'EIM, allocate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono ricomprese nel bilancio dello Stato nell'ambito delle risorse del Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consigliodei ministri (UPB 21.3.3, cap. 2115 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze),

impegna il Governo

a provvedere, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria per il 2010, a dotare, in via ordinaria, il Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri delle necessarie risorse per il funzionamento dell'Ente Italiano per la Montagna, considerandolo quale destinatario delle risorse precedentemente attribuite all'IMONT.
9/2198/9.Quartiani, Caparini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 del decreto-legge in esame detta disposizioni in materia di servizio di noleggio con conducente;
in particolare, dette disposizioni prevedono che la sede del vettore e la rimessa siano poste esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
inoltre, viene richiesta, in caso di accesso all'interno di altro comune, una preventiva autocertificazione da cui risulti il rispetto dei requisiti di legge; è prescritto, altresì, l'ampliamento dei requisiti ivi previsti per conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio;
vengono aggiunte ulteriori disposizioni circa il divieto di sosta nelle stazioni pubbliche, nonché in ordine alle prenotazioni;
le nuove disposizioni introducono vere e proprie limitazioni al servizio di noleggio con conducente particolarmente gravose e tali da far sorgere più di qualche dubbio in ordine alla compatibilità di esse con i princìpi che presiedono alla tutela della concorrenza;
le nuove norme rischiano di determinare una situazione di crisi del settore in un momento già difficile per le famiglie e i lavoratori italiani,

impegna il Governo

a verificare la compatibilità della nuova disciplina introdotta in tema di servizio di noleggio con conducente con i principi che regolano la libera concorrenza anche investendo la competente Autorità in materia.
9/2198/10.Mariarosaria Rossi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene un insieme di misure differenziato ed assolutamente eterogeneo;
nel provvedimento in questione, dal Governo ritenuto urgente, non vi è traccia delle annunciate e attese norme che garantiscono ai lavoratori il pagamento delle pensioni erogate con i benefici dovuti all'esposizione all'amianto;
la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, aveva inizialmente previsto il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche ai lavoratori delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, in quanto coinvolti in processi di riconversione delle aziende interessate dalla messa al bando delle attività produttive;
il decreto-legge n. 169 del 1993, convertito dalla legge n. 271 del 1993, è in seguito intervenuto sulla disposizione richiamata, generalizzando sostanzialmente il beneficio pensionistico con l'estensione a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e gravando i lavoratori interessati dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alle agevolazioni;
le difficoltà applicative delle citate disposizioni hanno successivamente portatoall'emanazione di una nota dell'INAIL che, in data 23 novembre 1995, definiva le procedure da osservare per il riconoscimento del beneficio, disponendo, in particolare, l'emanazione di un «certificato di esposizione» sostanzialmente valido ad attestare la sussistenza del diritto al beneficio;
a seguito dell'emanazione della nota e dell'avvio delle nuove procedure, l'INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti «certificati di esposizione» per il riconoscimento dei benefici citati, fino a quando - nel 1999 - il Ministero del lavoro non ha provveduto all'adozione dei cosiddetti «atti di indirizzo», che hanno prodotto un nuovo inquadramento delle fattispecie, dando il via ad un elevatissimo contenzioso di fronte ai tribunali amministrativi regionali, soprattutto nel biennio 2001-2002;
l'incertezza normativa e i diversi orientamenti normativi hanno portato all'adozione di una «norma di salvaguardia» (articolo 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002) che ha sancito la validità - ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni - delle certificazioni già rilasciate «che saranno rilasciate» dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo;
dopo la richiamata disposizione, diverse norme (articolo 17 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003) si sono succedute per limitare o estendere il riconoscimento del beneficio e per definire le modalità procedurali per il medesimo riconoscimento fissando altresì nuovi termini ultimativi per la presentazione all'INAIL delle domande di rilascio del «certificato di esposizione»;
infine, in applicazione della legge n. 247 del 2007, il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha previsto la possibilità di estendere il riconoscimento del beneficio secondo specifiche modalità e condizioni;
nel corso degli anni il numero di domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto in importanti settori industriali è stato decisamente molto elevato;
una recente inchiesta avviata dalla procura di Genova ha fatto emergere una seria questione relativa alla concessione delle richiamate agevolazioni riscontrando irregolarità causate prevalentemente da interpretazioni errate o anomale della normativa vigente e degli atti di indirizzo ministeriali;
gli accertamenti avviati dalla procura di Genova hanno fatto emergere una seria questione relativa concessione delle richiamate concessioni e hanno dato impulso ad una serie di procedure di verifica da parte degli enti e istituti competenti (INPS e INAIL);
in particolare si è verificata - nel frattempo - la sospensione o la revoca di alcuni dei richiamati trattamenti pensionistici (in totale 29 casi) mentre numerosi lavoratori sono stati destinatari di comunicazioni di provvisorietà degli effetti delle certificazioni emesse dall'INAIL ai sensi della legge n. 257 del 1992 (si parla di qualche migliaio di casi);
al contempo gli enti competenti hanno inviato apposite richieste ai datori di lavoro dirette a confermare con specifica documentazione la sussistenza dei requisiti;
tale stato di cose ha ingenerato una situazione di grave incertezza, con effetti sociali devastanti,

impegna il Governo

a predisporre misure urgenti, sin dal prossimo provvedimento utile, volte a garantire che le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame siano valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, e a far rimanere validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'INAIL, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
9/2198/11.Rossa, Tullo, Damiano, Zunino, Andrea Orlando, Scandroglio, Biasotti, Cassinelli, Codurelli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene un insieme di misure differenziato ed assolutamente eterogeneo;
nel provvedimento in questione, dal Governo ritenuto urgente, non vi è traccia delle annunciate e attese norme che garantiscono ai lavoratori il pagamento delle pensioni erogate con i benefici dovuti all'esposizione all'amianto;
la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, aveva inizialmente previsto il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche ai lavoratori delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, in quanto coinvolti in processi di riconversione delle aziende interessate dalla messa al bando delle attività produttive:
il decreto-legge n. 169 del 1993, convertito dalla legge n. 271 del 1993, è in seguito intervenuto sulla disposizione richiamata, generalizzando sostanzialmente il beneficio pensionistico con l'estensione a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e gravando i lavoratori interessati dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alle agevolazioni;
le difficoltà applicative delle citate disposizioni hanno successivamente portato all'emanazione di una nota dell'INAIL che, in data 23 novembre 1995, definiva le procedure da osservare per il riconoscimento del beneficio, disponendo, in particolare, l'emanazione di un «certificato di esposizione» sostanzialmente valido ad attestare la sussistenza del diritto al beneficio;
a seguito dell'emanazione della nota e dell'avvio delle nuove procedure, l'INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti «certificati di esposizione» per il riconoscimento dei benefici citati, fino a quando - nel 1999 - il Ministero del lavoro non ha provveduto all'adozione dei cosiddetti «atti di indirizzo», che hanno prodotto un nuovo inquadramento delle fattispecie, dando il via ad un elevatissimo contenzioso di fronte ai tribunali amministrativi regionali, soprattutto nel biennio 2001-2002;
l'incertezza normativa e i diversi orientamenti normativi hanno portato all'adozione di una «norma di salvaguardia» (articolo 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002) che ha sancito la validità - ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni - delle certificazioni già rilasciate «che saranno rilasciate» dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo;
dopo la richiamata disposizione, diverse norme (articolo 17 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003) si sono succedute per limitare o estendere il riconoscimento del beneficio e per definire le modalità procedurali per il medesimo riconoscimento fissando altresì nuovi termini ultimativi per la presentazione all'INAIL delle domande di rilascio del «certificato di esposizione»;
infine, in applicazione della legge n. 247 del 2007, il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha previsto la possibilità di estendere il riconoscimento del beneficio secondo specifiche modalità e condizioni;
nel corso degli anni il numero di domande per il riconoscimento dell'esposizioneall'amianto in importanti settori industriali è stato decisamente molto elevato;
una recente inchiesta avviata dalla procura di Genova ha fatto emergere una seria questione relativa alla concessione delle richiamate agevolazioni riscontrando irregolarità causate prevalentemente da interpretazioni errate o anomale della normativa vigente e degli atti di indirizzo ministeriali;
gli accertamenti avviati dalla procura di Genova hanno fatto emergere una seria questione relativa concessione delle richiamate concessioni e hanno dato impulso ad una serie di procedure di verifica da parte degli enti e istituti competenti (INPS e INAIL);
in particolare si è verificata - nel frattempo - la sospensione o la revoca di alcuni dei richiamati trattamenti pensionistici (in totale 29 casi) mentre numerosi lavoratori sono stati destinatari di comunicazioni di provvisorietà degli effetti delle certificazioni emesse dall'INAIL ai sensi della legge n. 257 del 1992 (si parla di qualche migliaio di casi);
al contempo gli enti competenti hanno inviato apposite richieste ai datori di lavoro dirette a confermare con specifica documentazione la sussistenza dei requisiti;
tale stato di cose ha ingenerato una situazione di grave incertezza, con effetti sociali devastanti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate a consentire che le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame siano valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, e a far rimanere validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'INAIL, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
9/2198/11.(Nuova formulazione)Rossa, Tullo, Damiano, Zunino, Andrea Orlando, Scandroglio, Biasotti, Cassinelli, Codurelli.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del provvedimento in esame prevedono che le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applichino agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

impegna il Governo

a tenere in dovuta considerazione l'ipotesi di riconoscere nei futuri provvedimenti normativi, al fine di garantire quanto esposto in premessa, quanto sancito con il Protocollo di intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 12 febbraio 2009, in materia di interventi a sostegno al reddito ed alle competenze, nonché misure per il Fondo aree sottoutilizzate e la nettizzazione dei fondi comunitari.
9/2198/12.Angeli, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto mille proroghe 2008)successivamente convertito dalla legge n. 31 del 2008 prorogava di un anno il termine del dovere di alienazione previsto dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), riferito a quote azionarie in gruppi bancari popolari eccedenti il limite dello 0,5 per cento;
il decreto-legge in esame (cosiddetto mille proroghe 2009), all'articolo 41, comma 14, contempla l'ulteriore proroga di tale termine;
le condizioni di eccezionale crisi finanziaria richiedono una maggiore ricapitalizzazione del sistema bancario italiano nel suo complesso e un ulteriore differimento del termine eviterebbe un aggravio sia per il sistema bancario che per gli investitori, che non trarrebbero alcun beneficio da un'alienazione forzosa di quote azionarie;
l'approvazione della riforma delle banche popolari, da più parti auspicata e già attesa nello scorso anno, avrebbe consentito di superare le difficoltà descritte, in quanto contempla l'elevazione del menzionato limite azionario massimo detenibile con riguardo, in particolare, ai soggetti istituzionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare una circolare in linea con le intenzioni del legislatore e con la relazione di accompagnamento al decreto-legge in esame, articolo 41, comma 14, che prevede la proroga di un ulteriore anno rispetto a quanto già disposto dal decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, in deroga all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario); e in ogni caso a ritenere l'articolo 41, comma 14, del decreto-legge in esame da interpretarsi conformemente alla relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento. Ciò al fine di non arrecare inutili danni agli investitori e al sistema a seguito di operazioni di fusione e aggregazione, e garantire sullo specifico aspetto dei limiti azionari in gruppi bancari popolari un «ponte normativo» in attesa della riforma sulle banche popolari, che prevede la rimodulazione del suddetto limite per particolari soggetti quali organismi di investimento collettivi, fondi pensione, assicurazioni del ramo vita, fondazioni bancarie e non.
9/2198/13.Ravetto, Costa.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame - già nei 45 articoli originari e ancor più a seguito dell'inserimento al Senato di ulteriori otto articoli e numerosi commi aggiuntivi - reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate nella maggior parte dei casi dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie;
nel provvedimento sono altresì presenti numerose misure sia di carattere ordinamentale sia di natura finanziaria, volte a correggere ovvero a completare o integrare quanto disposto dai decreti-legge in materia economica n. 112 del 2008 e n. 185 del 2008 (quest'ultimo convertito in legge il 29 gennaio 2009) e dalla legge finanziaria per il 2009;
il fenomeno dei decreti «mille-proroghe» genera da numerosi fattori che hanno indotto tutti i recenti Governi a farne uso con cadenza semestrale o annuale;
tuttavia, in più sedi viene evidenziata la necessità di superare una pratica legislativa sicuramente non ortodossa, al fine di ricondurre lo strumento normativo alla sua finalità precipua di evitare la scadenza di termini - con l'accortezza di evitare di incidere su fonti secondarie - e ciò dovrebbe riguardare i soli casi in cui vi siano ragioni obiettive che suggeriscano uno slittamento del termine medesimo,evitando che esso operi come una sanatoria di mere inadempienze delle strutture burocratiche;
in particolare, nel parere espresso in data 17 febbraio 2009 dal Comitato per la legislazione si legge, in premessa, che «siffatta modalità di produzione normativa, connotata dalla sua incidenza - in modo puntuale e per finalità disparate - su un amplissimo spettro di materie, talune delle quali definite con gli strumenti di manovra finanziaria approvati dalle Camere in tempi recentissimi e, nel caso della legge finanziaria, non ancora vigenti al momento dell'emanazione del decreto (la legge finanziaria è entrata infatti in vigore il 1o gennaio 2009), configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualità del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi, anche in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione»;
questa specifica tipologia di decreti-legge rende sostanzialmente priva di reali contenuti l'istruttoria legislativa sia in sede parlamentare sia nel corso del procedimento endogovernativo, come testimoniato dalla assenza, in questo come in altri analoghi provvedimenti, delle relazioni AIR ed ATN, in difformità dalla disciplina di tali strumenti recentemente innovata da una direttiva e da un regolamento, entrambi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri in carica,

impegna il Governo:

a individuare strumenti, strategie e possibili soluzioni affinché, in una prospettiva di medio periodo, si possa definitivamente superare la pratica legislativa dei decreti legge «mille-proroghe» a cadenza periodica, nel cui contenuto originario - ed ancor più nel corso dell'esame parlamentare - finiscono per introdursi disposizioni sostanziali che ne ampliano l'ambito di intervento in misura tale da pregiudicare il pieno rispetto dei requisiti ordinamentali propri di tale strumento normativo, come definiti dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 e dall'articolo 77 della Costituzione e come interpretati e applicati dalla Corte costituzionale;
ad adottare, inoltre, modalità di svolgimento delle fasi di istruttoria e progettazione normativa che favoriscano la redazione delle relazioni sull'AIR e sull'ATN, nonché, ove ciò non sia possibile, la piena attuazione di quanto statuito, in particolare, dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, con riguardo ai contenuti necessari della relazione illustrativa che accompagna i provvedimenti di origine governativa.
9/2198/14.Occhiuto, Duilio, Zaccaria, Stradella.

La Camera,
premesso che:
alcune agenzie delle entrate hanno contestato a compagnie teatrali l'applicazione errata dell'IVA al 10 per cento su una parte del contratto stipulato con la committenza, richiedendo invece l'applicazione dell'IVA ordinaria del 20 per cento per quella parte del costo dello spettacolo riferita a scene, luci, impianto voce, ecc., ritenuta prestazione di servizi;
in realtà i contratti stipulati dalle compagnie teatrali con i vari teatri costituiscono contratti di scrittura tramite i quali le stesse si obbligano a rappresentare, ad un prezzo e per un periodo prefissato, i musical realizzati mettendo l'esercizio della propria arte al servizio dei committenti/organizzatori;
il pacchetto spettacolistico offerto dalle compagnie include quindi gli attori, le scene, i costumi, le luci, il disegno luci, l'impianto fonico ed il personale tecnico addetto al montaggio, alla gestione ed alla manutenzione delle scene, delle scenografie, delle luci e dell'impianto fonico. Tale pacchetto rappresenta un unicum che non può essere scisso in singole prestazioni di servizi e che viene offerto ai vari teatrisenza possibilità di essere modificato, né negli aspetti artistici, né in quelli tecnici;
la fusione di tutti gli elementi necessari per dar vita ad uno spettacolo teatrale (scenografie, luci, costumi ed artisti) rappresenta un prodotto artistico che non è in alcun modo scindibile nelle sue singole componenti, concretizzandosi in qualcosa di più della mera somma di beni, artisti e servizi singolarmente considerati;
le prestazioni tecniche (predisposizione delle luci, impianto sonoro e costumi) hanno anch'esse natura artistica essendo parte dello spettacolo;
è evidente che alla prestazione va applicata l'IVA al 10 per cento prevista per i «contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali» (n. 119, tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) come fanno tutte le compagnie teatrali italiane;
il tributo ha un carattere di neutralità trattandosi di una partita di giro;
tra l'altro il Governo, attraverso il decreto-legge in esame, articolo 35, commi 5 e 7, che recano agevolazioni fiscali per le associazioni sportive, è intervenuto per eliminare il contenzioso che si era creato tra le associazioni sportive dilettantistiche e le agenzie delle entrate in merito ai beneficiari del regime agevolato, dando con questo provvedimento una interpretazione chiara della volontà del legislatore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a dirimere il contenzioso in atto tra le compagnie teatrali e le agenzie delle entrate in relazione all'applicazione dell'IVA al 10 per cento sulla parte del contratto stipulato con la committenza che viene considerata «prestazione di servizi».
9/2198/15.Ceroni.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 ha istituito l'Ente Italiano per la Montagna (EIM), ente di ricerca vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali;
di conseguenza è stato soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT) e sono stati trasferiti all'EIM le funzioni, il patrimonio e l'organico del primo;
per il funzionamento dell'EIM è stato previsto un finanziamento sia con le risorse disponibili trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri nella misura assegnata all'IMONT sia con il concorso dei soggetti che parteciperanno all'attività del medesimo;
come si evince dalla risposta del rappresentante del Governo a un'interrogazione in commissione dell'on. Caparini, d'intesa con gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è deciso di destinare all'Ente Italiano della Montagna una dotazione pari a 2.800.000 euro annui;
il provvedimento in esame, all'articolo 41, comma 15, assegna all'EIM un contributo pari a 2.800.000 euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo ordinario per il funzionamento degli enti di ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

impegna il Governo

a prevedere in via ordinaria, nei disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 2010, le risorse necessarie all'Ente Italiano per la Montagna nell'ambito del Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, considerandolo come destinatario dei fondi in precedenza assegnati all'Istituto Nazionale della Montagna.
9/2198/16.Di Centa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 prevedeva l'attribuzione in favore di specifiche categorie di soggetti, tra cui i profughi giuliano dalmati, di una maggiorazione reversibile sulla pensione INPS di lire 30.000;
la legge finanziaria 2008 ha introdotto una nuova norma (articolo 2, comma 505) che nega la rivalutazione delle pensioni richieste ai sensi della legge n. 140 del 1985 successivamente alla data del 1o gennaio 1985;
l'INPS eroga ad oggi, in prima istanza, una pensione a titolo di maggiorazione di importo di 15,49 euro (lire 30.000) senza tenere conto della perequazione automatica per effetto della quale l'importo della pensione risulterebbe pari a 38 euro mensili, determinando così una conseguente disparità tra vecchi e nuovi pensionati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità dì abrogare il comma 505 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 in modo che le maggiorazioni reversibili delle pensioni a favore degli aventi diritto, tra cui i profughi giuliano dalmati, siano uguali per tutti.
9/2198/17.Pianetta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice privacy) demanda all'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'individuazione delle modalità per la manifestazione del consenso degli abbonati all'inclusione in elenchi telefonici cartacei ed elettronici pubblici e all'utilizzo dei dati per le finalità di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 7 del codice (invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale);
il suddetto sistema, definito in gergo tecnico opt-in, vieta l'utilizzo dei dati del consumatore per pubblicità, vendita o ricerche di mercato senza la sua esplicita autorizzazione, con la conseguenza di imporre gli adempimenti in termini di informativa e consenso ad una pluralità di operatori commerciali non coordinati tra di loro;
i provvedimenti adottati nel 2008 dal Garante, tesi a rafforzare il rispetto del divieto di ogni forma di marketing non previamente autorizzato, hanno promosso un maggior grado di tutela dei diritti di riservatezza dei consumatori ma, allo stesso tempo, hanno limitato il grado di libertà in capo alle aziende di contact center, mettendo a rischio i livelli occupazionali e, in prospettiva, inibendo lo sviluppo del settore in Italia;
l'articolo 44, comma 1-bis, del decreto in esame (come modificato in sede di conversione) è un tentativo di ampliare i margini di operatività del settore ma - per sua stessa natura - ha carattere di provvisorietà;
si rende opportuna una disciplina organica ed efficace della materia, che contemperi il diritto di privacy con la libertà economica delle imprese e la stessa possibilità dei consumatori di ricevere informazioni commerciali;
alcuni paesi europei, pur nel rispetto dell'articolo 12, comma 3, della direttiva UE n. 58 del 2002, hanno adottato un sistema cosiddetto di opt-out (opposizione esplicita al trattamento), che permette l'utilizzo dei dati dell'abbonato qualora quest'ultimo non abbia esplicitamente deciso di renderli indisponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre una modifica del decreto legislativo n. 196 del 2003, che preveda l'adozione di un sistema basato sull'opposizione esplicita al trattamento (cosiddetto opt-out), attraversol'istituzione presso l'Autorità garante per la protezione dei dati personali di un registro, al quale i consumatori possano iscriversi, anche telematicamente, e disponga su questa base l'aggiornamento periodico delle banche dati dei soggetti titolari dei trattamenti con fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9/2198/18.Della Vedova.

La Camera,
premesso che:
il comma 16-sexiesdecies del decreto-legge in esame prevede l'istituzione, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria, di un fondo con una dotazione di 3 milioni annui a decorrere dal 2009, per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzina e del gasolio per l'autotrazione;
tale misura è predisposta al fine di tutelare il buon funzionamento del mercato interno a fronte delle differenze di prezzi operati negli Stati confinanti e rappresenta, in ogni caso, un sostegno alle popolazioni locali;
nel resto del Paese, in particolare nelle regioni meridionali, la crisi economica sta duramente colpendo le famiglie e le imprese che, purtroppo, sono costrette a pagare prezzi sempre più elevati per quanto riguarda il costo della benzina e del gasolio per l'autotrazione,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di attuazione di provvedimenti tesi alla riduzione del costo della benzina e del gasolio per l'autotrazione nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, stante i costi aggiuntivi che su questi prodotti gravano, al fine di sostenere in maniera concreta le famiglie e le imprese.
9/2198/19.Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
la crisi economica che attanaglia il Paese sta creando situazioni di grossa difficoltà, soprattutto nel Mezzogiorno, nel settore agricolo;
con il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono state approntate modifiche tese ad affrontare la crisi del settore;
in materia di proroga delle agevolazioni previdenziali, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, si è scelta, per motivi economici, la data del 31 marzo 2009;
tale scelta, ad esempio, rischia di creare secondo le associazioni di settore, per via degli aumenti che si determineranno dal mese di aprile, una riduzione netta degli occupati nel settore di circa il 10 per cento;
le disposizioni previste nel decreto in esame aiutano sicuramente le cooperative agricole, ma vi è il rischio che risultino insufficienti se non si interviene in maniera più incisiva;
nella Regione Sicilia, ad esempio, vi è una crisi profonda nel settore delle viticolture che ha subito gravi danni dalla peronospora nella scorsa stagione, così come il settore cerealicolo che sta registrando un crollo del prezzo del grano di addirittura il 70 per cento nell'arco degli ultimi mesi con gravi danni per le produzioni del Mezzogiorno o ancora il settore olivicolo nella Regione Puglia;
tale situazione di crisi sta interessando tutto il mondo agricolo ma è ovviamente, stante le ben note difficoltà economiche, più preoccupante nelle aree del Mezzogiorno che sono più colpite dagli effetti devastanti della crisi attuale;
in questo senso prevedere l'introduzione, con particolare riferimento allezone agricole svantaggiate, di nuove norme di sostegno e agevolazione appare una strada obbligata ed urgente,

impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione di un tavolo permanente di confronto, con le associazioni del settore agricolo, al fine di dare vita a misure condivise atte a fronteggiare, con tempestività, la crisi del settore;
a prevedere la possibilità di emanare, entro tempi necessariamente stretti, un provvedimento che rafforzi e prolunghi, soprattutto nelle zone agricole svantaggiate site nelle aree «obiettivo 1», le agevolazioni previdenziali attualmente in vigore e si verifichi, al contempo, la possibilità di destinare maggiori risorse al settore agricolo che rischia di subire contraccolpi mortali dall'aggravarsi della crisi internazionale.
9/2198/20.Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

La Camera,
premesso che:
il comma 1-bis dell'articolo 44 prevede che i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005 possano essere lecitamente utilizzati per fini promozionali fino al 31 dicembre 2009;
quanto previsto dal comma 1-bis riferendosi a banche dati provenienti da elenchi telefonici pubblici anteriori al 1o agosto 2005 rischia di far utilizzare i dati relativi a soggetti che successivamente a quella data hanno formalmente e legittimamente richiesto di essere esclusi dai citati elenchi telefonici pubblici;
quanto previsto dal comma 1-bis ha sollevato le critiche di numerosi cittadini e associazioni dei consumatori che hanno richiesto comunque la garanzia della privacy;
pur comprendendo la ratio della norma appare in ogni caso necessario garantire i cittadini che hanno espresso la volontà di non rendere pubblici i propri dati,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione, che ai titolari del trattamento che hanno costituito banche dati prima del 1o agosto 2005 sia richiesto il non utilizzo dei dati relativi ai cittadini che hanno espresso la volontà di essere esclusi dagli elenchi telefonici pubblici successivamente alla data del 1o agosto 2005.
9/2198/21.Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 43-bis del decreto-legge in esame prevede, al comma 12, che gli enti previdenziali pubblici tornati nella disponibilità degli immobili possano procedere alla vendita diretta fatti salvi i diritti spettanti agli aventi diritto;
il comma 11 sancisce che il rimborso delle passività di cui al comma 6 dell'articolo 43-bis conclude l'operazione denominata Scip 2;
si stima che gli immobili invenduti che torneranno nella piena disponibilità degli enti previdenziali pubblici siano circa 22.000 e che il loro valore sia pari a 2,3 miliardi di euro;
il comma 12 dell'articolo 43-bis non prevede espressamente di proseguire nella vendita degli immobili ancora invenduti ma indica la mera possibilità per gli enti previdenziali pubblici di procedere alla vendita diretta;
qualora gli enti decidessero di non procedere alla vendita ai conduttori degli immobili rimasti invenduti solo per la inefficienza degli enti stessi e della Scip si creerebbe un danno per gli inquilini ancora non acquirenti rispetto a coloro che hanno potuto acquistare gli alloggi negli anni precedenti;
dalla relazione tecnica presentata dal Governo si evince che la passività della Scip è pari a 1,7 miliardi di euro, una cifra che sarebbe ampiamente compensata dalla vendita diretta agli inquilini dei 22.000 immobili rimasti invenduti che come detto risultano avere un valore di oltre 2,3 miliardi,

impegna il Governo:

ad intervenire nei confronti degli enti previdenziali pubblici affinché procedano e proseguano nella vendita diretta agli inquilini con i criteri fissati dai provvedimenti legislativi citati dal comma 12 dell'articolo 43-bis e affinché nei confronti di coloro impossibilitati all'acquisto, per età e condizioni soggettive e oggettive, si proceda al rinnovo dei contratti di locazione;

a concordare con gli enti previdenziali pubblici la possibilità di utilizzare il ricavato delle vendite e le unità immobiliari che rimarranno comunque invendute, al netto delle somme occorrenti per il rimborso delle eventuali passività di cui al comma 6 dell'articolo 43-bis, in programmi di realizzazione o acquisto o recupero di immobili da destinare alla locazione nell'ambito del piano di social housing previsto dal Governo, allo scopo di affrontare la grave emergenza abitativa vissuta nel nostro Paese, ma anche al fine di dotare gli enti stessi di una riserva tecnica capace di garantire le prestazioni previdenziali dei lavoratori ad essi iscritti, anche attraverso strumenti innovativi quali la creazione di appositi fondi immobiliari.
9/2198/22.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il comma 1-octies dell'articolo 29 del decreto-legge in esame, riguarda il rilascio del permesso di costruire subordinato all'obbligo dell'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come previsto dal comma 289, articolo 1, della legge finanziaria per il 2008;
il comma 289 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), sostituendo integralmente il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico in materia edilizia), aveva disposto infatti che, dal 1o gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali dovevano vincolare, per gli edifici di nuova costruzione, il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, e 5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati;
il suddetto comma 1-octies in esame, differisce al 1o gennaio 2010 la scadenza prevista al 1o gennaio 2009, entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero quindi dovuto subordinare il permesso a costruire all'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili;
la Commissione dell'Unione europea ha confermato che l'uso dell'energia nell'edilizia residenziale e commerciale rappresenta la quota principale del consumo finale totale di energia e delle emissioni di CO2 dell'UE, con una percentuale pari a circa il 40 per cento. L'ampio margine di risparmio energetico da sfruttare in tale settore potrebbe consentire all'UE, sempre secondo la Commissione, di ridurre dell'11 per cento il consumo finale di energia entro il 2020;
inoltre la Commissione ha presentato, in questo contesto, la comunicazione «Efficienza energetica: conseguire l'obiettivodel 20 per cento» (COM(2008)772), con la quale definisce la strategia per conseguire l'obiettivo del 20 per cento di risparmio energetico entro il 2020,

impegna il Governo:

a perseguire gli obiettivi posti dalla Unione europea relativamente alla riduzione del 20 per cento di risparmio energetico entro il 2020, anche alla luce del ruolo di primo piano che il settore dell'edilizia può svolgere nel raggiungimento dei suddetti obiettivi energetici, di incremento dell'efficienza e del risparmio energetico, anche e soprattutto attraverso l'incremento delle fonti di energia alternativa;

a non disporre - alla luce anche dell'importanza della norma oggetto di proroga - ulteriori differimenti del termine entro il quale i regolamenti edilizi comunali dovranno vincolare il rilascio del permesso di costruzione di nuovi edifici all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
9/2198/23.Piffari.

La Camera,
premesso che:
il comma 14 dell'articolo 35 del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2009 il termine - già prorogato più volte e fissato in ultimo al 30 giugno 2008 dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - per l'emanazione del decreto ministeriale che deve predisporre un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale;
sempre il comma 14 riscrive di fatto l'articolo 8-bis del suddetto decreto-legge n. 248 del 2007 (abrogato dal successivo comma 15 dell'articolo 35 provvedimento in esame), il quale, al fine di incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale a fini di trapianto, autorizzava la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio di cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale;
la conservazione di queste cellule staminali è molto importante, in quanto sono vere e proprie salvavita per combattere malattie molto gravi come leucemia, anemia, talassemia e altre rare patologie;
con la riscrittura dell'articolo 8-bis del suddetto decreto n. 248 del 2007, viene eliminato non solo il riferimento all'autorizzazione della raccolta autologa (che consente, per esempio, la possibilità di conservare per il proprio bambino le cellule staminali derivate), ma anche ogni riferimento alle strutture private tra quelle che possono essere autorizzate alla conservazione e allo stoccaggio di cordone ombelicale;
l'aver tolto il riferimento all'autorizzazione della raccolta autologa, significa peraltro impedire la possibilità di conservare il proprio materiale biologico e di utilizzarlo in caso di bisogno (a meno di non recarsi all'estero a pagamento), con la conseguenza che il cordone ombelicale possa solo essere donato,

impegna il Governo:

a provvedere in tempi rapidi all'emanazione del decreto ministeriale che deve predisporre un progetto per l'istituzione della rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale;
a garantire una rete realmente efficace di strutture per la conservazione e lo stoccaggio di cordone ombelicale;
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a reintrodurre l'autorizzazione alla raccolta autologa, anche alla luce del fatto che attualmente conla sola donazione e con le strutture attualmente esistenti moltissimi cordoni ombelicali vanno perduti.
9/2198/24.Palagiano, Mura.

La Camera,
premesso che:
l'ICI (imposta comunale sugli immobili) è un'imposta reale il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso - a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie - di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992);
il gettito del tributo è devoluto al comune nell'ambito del cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili oggetto di imposta;
per quanto riguarda l'area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
a norma dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, un'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso;
il contribuente, per conoscere se la sua area è ritenuta edificabile ai fini dell'ICI, può rivolgersi al comune competente perché venga attestato se l'area medesima è fabbricabile in base ai criteri descritti dal comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992;
molte aree fabbricabili non sono utilizzate esclusivamente a scopi edificatori da parte dei proprietari ma spesso sono utilizzate per attività dirette alla coltivazione. Quindi è necessaria una definizione, ai fini della applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, più puntuale e precisa di area fabbricabile,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere che un'area sia da considerare fabbricabile, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad una concessione edilizia.
9/2198/25.Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
in Italia le società partecipate da comuni, province, regioni e comunità montane sono più di quattromila mentre oltre tremila sono quelle controllate dagli enti locali con quote superiori al 50 per cento del capitale sociale;
gli amministratori sono ventiseimila e i componenti dei collegi sindacali dodicimila. Gli utili che hanno fatto registrare ammontano poco al di sotto di 1,5 miliardi, in virtù soprattutto dei buoni risultati ottenuti nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi idrici e nella fornitura del gas. Ciò è dovuto ai risultati delle società del Centro Nord (1,6 miliardi) le quali hanno potuto compensare le perdite di quelle del Sud (-147 milioni); peraltro, al netto dei contributi, erogati dagli enti locali, dallo Statoe dall'Unione europea, tali utili delle società controllate sarebbero notevolmente ridimensionati;
il fenomeno desta non poche preoccupazioni, sia per le risorse impegnate, sia per la mancanza di adeguati controlli (nella maggior parte degli enti locali non viene redatto un bilancio consolidato), con il conseguente rischio di notevoli passività occulte;
l'esternalizzazione di attività e servizi, che non risulta accompagnata da un corrispondente ridimensionamento degli apparati pubblici, ingenera il forte rischio di politiche clientelari nelle assunzioni e nelle attribuzioni degli incarichi di maggior rilievo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di ridurre il ricorso alla costituzione di società da parte degli enti locali.
9/2198/26.Messina.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede, all'articolo 19, la proroga di ulteriori sei mesi (al 30 giugno 2009) dell'entrata in vigore dell'istituto della class-action;
le disposizioni relative alla class action, l'azione collettiva a tutela di consumatori ed utenti, introdotte, dopo molta attesa, dalla legge finanziaria per il 2008, avrebbero dovuto avere piena efficacia già dal 1o luglio 2008; ma il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ne aveva disposto la sospensione dell'entrata in vigore fino al 1o gennaio 2009;
a seguito dell'ulteriore proroga introdotta dall'articolo 19 del decreto in esame siamo, dunque, ancora una volta in una fase di sospensione i cui contorni restano incerti;
anche la stessa class action nei confronti della Pubblica amministrazione, introdotta tra i principi e criteri direttivi del disegno di legge delega d'iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in merito all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, esaminato dalla Camera dei deputati nelle scorse settimane, non è «incisiva» come avrebbe dovuto essere: infatti, l'azione collettiva nei confronti della PA mira al ripristino del servizio e degli standard e non al risarcimento del danno;
tutelare i consumatori e difendere la qualità della vita significa promuovere uno sviluppo complessivamente sostenibile, eco-compatibile, equilibrato, ed adottare misure di tutela dei consumatori in tutti i campi: nella catena alimentare, nei trasporti, in tutti i servizi, nel sistema sanitario e nella prevenzione a tutela della salute, nell'e-commerce e nel trading on line, nell'ambito del credito e delle assicurazioni, e così via;
importante, al di là dei singoli interventi, è però fornire nuovi e più estesi strumenti di controllo e di intervento ai consumatori ed alle loro organizzazioni, e rafforzarne «il potere sociale», estendendo, anche per questa via, la partecipazione democratica dei cittadini;
l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dello scorso 16 febbraio, con cui ha multato due gestori telefonici per modifica unilaterale e sistematica dei piani tariffari senza fornire adeguate informative al consumatore, riporta alla ribalta il tema dell'urgenza della class action;
l'istituto del risarcimento collettivo, infatti, si adatterebbe perfettamente a casi come questi dove, per tali pratiche commerciali scorrette, la multa acquista un significato formale e non restituisce alle migliaia di utenti le cifre incassate automaticamente dai gestori, senza che i con- sumatoriavessero alcuna possibilità di essere informati e di scegliere,

impegna il Governo

a non adottare provvedimenti volti a differire ulteriormente l'entrata in vigore delle disposizioni sulla class action.
9/2198/27.Leoluca Orlando, Mura.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del provvedimento in esame proroga dal 1o gennaio 2009 al 16 maggio 2009 la decorrenza dell'applicazione di alcune disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
il complesso normativo del decreto legislativo n. 81 del 2008, salvo alcune eccezioni, è entrato in vigore il 15 maggio 2008;
riguardo al termine del 16 maggio 2009, la stessa relazione illustrativa del provvedimento in esame, osserva che è stata scelta tale data in quanto essa rappresenta il giorno successivo al termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del richiamato decreto legislativo n. 81. La proroga in oggetto, infatti, come osserva la medesima relazione illustrativa, è intesa anche a consentire una rimeditazione di alcuni problemi, posti dalle norme interessate;
il comma 1 dell'articolo 32, in particolare, proroga alla richiamata data la decorrenza dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008 concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all'assunzione;
la decorrenza dell'applicazione delle richiamate disposizioni era già stata prorogata dal 15 maggio 2008 al 1o gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Tra gli altri, la richiamata lettera r), prevede l'obbligo di comunicazione, all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
per l'inadempimento dei richiamati obblighi di comunicazione, è prevista, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, lettere i) ed l) dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, una sanzione amministrativa pecuniaria, i cui limiti minimi e massimi sono pari a 2.500 e 7.500 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni e a 1.000 e 3.000 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ad un giorno;
il comma 2 proroga invece, sempre alla stessa data del 16 maggio 2009, la decorrenza dell'applicazione di alcune norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di valutazione dei rischi;
il comma 2-bis modifica il termine previsto al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente il campo di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la modifica apportata il termine per l'individuazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle istituzioni menzionate nella norma ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo viene portato a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 81 del 2008, in luogo delprecedente termine di dodici mesi. Pertanto, il nuovo termine per l'adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010;
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono indicate le seguenti istituzioni:
forze armate e di polizia;
dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
servizi di protezione civile;
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, le amministrazioni destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
università, istituti di istruzione universitaria e istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica;
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;
organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
mezzi di trasporto aerei e marittimi;
archivi, biblioteche e musei, solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali;
il comma 2-ter modifica il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che fissava in dodici mesi il termine per l'adozione dei decreti con i quali vengono adottate le disposizioni necessarie ai fini del coordinamento della normativa recata nel decreto decreto legislativo n. 81 del 2008 con una serie di altre discipline concernenti:
le attività lavorative a bordo delle navi e quelle in ambito portuale;
le attività lavorative nel settore delle navi da pesca,
il trasporto ferroviario;
tale termine viene portato a ventiquattro mesi data di entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008: pertanto, anche qui il nuovo termine per l'adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010;
la Commissione dell'Unione europea ha proposto, nel febbraio 2007, una strategia per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nell'Unione europea dal 2007 al 2012, «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro» (COM(2007)62), il cui obiettivo principale è una riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, la Commissione mira a ridurre del 25 per cento l'incidenza degli infortuni sul lavoro a livello dell'UE, entro il 2012;
a pochi mesi dall'entrata in vigore di un provvedimento così articolato e complesso come il nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) è possibile procedere a un primo bilancio sul suo stato di attuazione;
al di là dei tanti proclami e delle tante buone dichiarazioni di principio, è possibile così scoprire come la materia che doveva costituire il nodo centrale delle nuove misure previste in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ossia la valutazione dei rischi, sia rimasta ad oggi pressoché inattuata;
nonostante l'assoluta rilevanza della materia in questione, l'articolo 306 del decreto legislativo n. 81, in deroga al principio generale di immediata efficacia dell'intero testo unico, aveva rinviato l'efficacia delle norme riguardanti l'attività di valutazione dei rischi (e delle relative disposizioni sanzionatorie) al decorso del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 2 agosto 2008, n. 129, aveva disposto un ulteriore differimento dell'efficacia delle disposizioni in tema di valutazione dei rischi al 1o gennaio 2009;
il rinvio ulteriore fino al 16 maggio 2009 di cui all'articolo 32 del provvedimentoin esame è particolarmente grave e insidioso, perché coincide in pratica con il termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008;
vengono rinviate addirittura al 15 maggio 2010 le norme concernenti forze armate, vigili del fuoco, penitenziari, trasporti marittimi, ferroviari e aerei, scuole di ogni ordine e grado;
dal sintetico quadro fin qui esposto, la desolante conclusione a cui si può giungere è la seguente: una materia di rilievo costituzionale (articolo 32 della Costituzione) quale la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è stata sistematicamente declassata a bene «disponibile», a mero oggetto di scambio e di mediazione con le imprese, le cui potenti lobbies sono state persino in grado di congelare l'efficacia di una importante riforma legislativa per quasi un anno;
per avere una idea della gravità delle omissioni qui denunciate è sufficiente riflettere sul numero degli infortuni e dei morti sul lavoro nel nostro Paese dall'inizio del 2008 fino al 22 dicembre: 1.027 morti, 1.027.436 infortuni, 25.685 invalidi;
siamo di fronte a una guerra «a bassa intensità» che ha ucciso oltre 8.000 lavoratori dal 2001 a oggi e che comporta un costo sociale di circa 42 miliardi di euro l'anno (pari al 3 per cento del PIL);
invece di potenziare le misure di prevenzione e di vigilanza, lo Stato ha deciso di ritirarsi dalla scena per un anno proprio nella materia che doveva costituire uno dei nodi centrali delle nuove misure previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
si tratta di concessioni gravi innanzitutto dal punto di vista delle loro implicazioni culturali. Si direbbe, riflettendo su tali produzioni legislative, che la sicurezza del lavoro sia materia sulla quale, in un'ottica di scambio, sia possibile chiudere gli occhi o (quantomeno) stare a temporeggiare;
l'ultimo rapporto del Censis segnala che l'Italia è il Paese europeo nel quale si muore di più sul lavoro, il doppio rispetto alla Francia e il 30 per cento in più rispetto a Germania e Spagna;
l'Italia conta un numero di vittime sul lavoro, in rapporto alla popolazione, pari a 1,62 per cento contro una media europea dello 0,97 per cento;
è davvero singolare, ancorché sconcertante, che le stesse forze politiche che in queste ultime settimane si sono attivate strumentalmente in difesa del diritto alla vita, nel bel mezzo di una ennesima recrudescenza delle morti bianche, accordino tolleranza nell'adeguamento alle norme poste a presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori,

impegna il Governo

a potenziare l'attività di controllo relativa alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro ed a considerare i nuovi limiti temporali come termini non più valicabili, entro i quali occorre agire - con ogni possibile anticipo - per la definitiva attuazione delle relative previsioni; in particolare, a considerare ultimative le proroghe di cui ai commi 2-bis e 2-ter, che rinviano di un anno il termine per l'adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori (quali, in particolare, forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei).
9/2198/28.Paladini.

La Camera,
premesso che:
nell'articolo 29 del decreto-legge in esame sono contenute diverse norme che modificano in maniera sostanziale la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
tale materia, fin dall'emanazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è stata sempre attribuita alla competenza amministrativa dei comuni che l'hanno disciplinata attraverso i propri regolamenti;
le modifiche introdotte dall'articolo 29 vanno pertanto ad incidere sui regolamenti comunali vigenti con conseguenze amministrative e possibili rischi di contenzioso;
inoltre sono state previste forme di sanzioni amministrative difficilmente applicabili sia per la mancata indicazione dell'autorità competente a irrogarle sia per l'impossibilità di conoscere in campo nazionale i casi di reiterazione delle violazioni che danno luogo a tali sanzioni,

impegna il Governo

a diramare disposizioni attuative allo scopo di evitare per quanto possibile i rischi di contenzioso con gli enti locali, nonché a trasmettere al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione sugli effetti di queste norme sulla liberalizzazione e concorrenzialità degli operatori del settore anche ai fini di una loro eventuale correzione.
9/2198/29.Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 43-bis del provvedimento in esame pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP) ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuata dalla stessa SCIP, trasferendo la proprietà degli immobili di SCIP ai soggetti originariamente proprietari degli stessi;
il trasferimento degli immobili appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi delle norme relative, e tale corrispettivo è versato alla SCIP. Gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili. In particolare, i soggetti originariamente proprietari degli immobili assolvono alla vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare, e possono modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita;
l'acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a mente del quale, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili;
si opera dunque la liquidazione della società SCIP 2, veicolo della più grande cartolarizzazione in Europa, lanciata dal Ministro dell'economia e delle finanze, on. Tremonti, nel 2002. Un monumento alla «finanza creativa»: Scip 2 incassò 6,7 miliardi di euro grazie a bond garantiti dalla futura vendita di un portafoglio di quasi 63 mila immobili di proprietà degli enti previdenziali;
questa operazione si chiude con 1,7 miliardi di obbligazioni da ripagare che finiranno a carico del bilancio pubblico e con poco meno della metà degli immobili (28 mila) invenduti;
già nel 2005 era stato necessario un prestito-ponte per coprire i mancati incassi delle vendite, e tra ottobre e gennaio, Scip non ha onorato le scadenze dei propri bond facendo scattare le clausole a tutela dei sottoscrittori, clausole che facevano alzare i rendimenti;
Scip 1, lanciata nel 2001 aveva prodotto un utile di 1,2 miliardi che gli stessi enti previdenziali presenti nella seconda operazione utilizzeranno per coprire in parte il buco di Scip 2;
vanno ricordate le tappe salienti della vicenda SCIP: la strada scelta allora dal Governo Berlusconi, tradotta nella legge n. 410 del 2001, si prefiggeva un obiettivo condivisibile, ma il tentativo di operare forzature giuridiche e tecniche, capaci di travolgere le regole e la prassi dell'ordinamento italiano, conteneva gli elementi di un pericoloso squilibrio e talvolta di marcata non equità, che si sono puntualmente manifestati nel tortuoso percorso delle dismissioni, soprattutto per ciò che riguarda quelle gestite dalla società SCIP 2;
l'intera operazione resta ancora contornata da una ridda di interrogativi insoluti che ne mettono in luce l'opacità, e determinano, soprattutto per ciò che riguarda la vicenda irrisolta degli immobili di pregio, una accentuata difformità di trattamento nelle condizioni di vendita, quindi nella possibilità offerta ai cittadini di esercitare in modo congruo ed equilibrato un proprio legittimo diritto;
a giugno 2001, mentre erano in corso le vendite degli immobili direttamente da parte degli Enti, il nuovo Governo Berlusconi blocca le operazioni, accusando le Amministrazioni degli Enti di ritardi e di inefficienze e di aver avuto nel corso degli anni una redditività del patrimonio immobiliare pari a zero;
il Ministro Tremonti - per ridurre il debito pubblico e per rispettare i parametri di Maastricht - sostenendone la necessità, l'urgenza e la convenienza, scommette sulle cartolarizzazioni immobiliari e mette a punto una nuova normativa il cui testo, ad avviso del presentatore, sembra scritto da un comitato d'affari di banche e immobiliari coordinato dal suo Ministero attraverso un gruppo di consulenti ed esperti;
per prima cosa, il Governo stabilisce che tutto il patrimonio immobiliare degli Enti (anche quello già individuato e pronto per il rogito notarile) deve essere cartolarizzato con operazioni finanziarie delegate completamente al Ministro dell'economia e delle finanze tagliando fuori il Ministero del lavoro;
a metà marzo 2003, viene anche soppresso l'Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali, istituito presso il Ministero del lavoro per il coordinamento e il controllo dei programmi di vendita;
millantando una convenienza per la finanza pubblica, il Governo ha sottratto di fatto la proprietà immobiliare agli Enti per trasferirla alla S.c.i.p. S.r.l.;
la cartolarizzazione consente al Governo di fare subito cassa e alle imprese immobiliari, riunite in consorzio, di mettere le mani sulla parte commerciabile del patrimonio in vendita. Infatti, per le società immobiliari che ben conoscono il sistema delle aste è già interessante partire con la gestione delle vendite di alloggi e unità commerciali libere;
le vendite con procedura d'asta vengono gestite all'interno degli stessi Consorzi, che modificando di volta in volta le stesse procedure accumulano ingenti guadagni. Sono gli anni in cui anche i «furbetti del quartierino», accumulano grande liquidità per le successive operazioni che li portano prima alla ribalta e poi ad essere inquisiti;
con le cartolarizzazioni lo Stato ha messo sul mercato un patrimonio immobiliare stimato complessivamente in circa 16,5 miliardi di euro. Se una buona fetta è stata comprata dagli inquilini con gli sconti, anche per gli immobiliaristi molti buoni affari non sono mancati;
ci si può legittimamente chiedere chi risponderà e quando dei risultati negativi, e se vi sarà mai un giudizio effettivo e serio di responsabilità;
le cartolarizzazioni pubbliche, certamente, sono state un grande affare, ma non per lo Stato. Esse sono state gestite in maniera poco trasparente dalle grandi banche d'affari scelte per organizzare tutte le relative procedure di attuazione;
l'obiettivo di riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è stato conseguito in misura molto limitata;
la gestione delle operazioni di cartolarizzazione è stata affidata al Dipartimento del tesoro che si è avvalso del supporto del consiglio degli esperti, formato anche da persone provenienti da grandi banche d'affari e che sono poi tornate ad assumere incarichi esterni all'amministrazione;
la pianificazione e la gestione strategica delle operazioni è stata di fatto esternalizzata, affidandola ai super consulenti, ed in particolare alle banche d'affari che operano a livello internazionale. Data la loro natura e i loro interessi, tali soggetti, da una parte, non hanno effettuato alcun monitoraggio dei costi e benefici pubblici e, dall'altra, sono stati comunque portati ad evidenziare soprattutto i vantaggi delle operazioni;
si può dubitare che siano stati fatti gli interessi pubblici, anche perché i processi di cartolarizzazione si sono svolti in condizioni di scarsissima trasparenza,

impegna il Governo

a fornire al Parlamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame una relazione dettagliata sulle operazioni Scip1 e Scip2 e sul trasferimento della proprietà degli immobili di SCIP agli enti previdenziali originariamente proprietari degli stessi.
9/2198/30.Borghesi.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge in esame è stata introdotta, senza nemmeno ascoltare le associazioni di categoria, una modifica alla legge n. 21 del 1992 che penalizza fortemente la categoria dei noleggiatori con conducente;
l'articolo su menzionato richiede, al fine di conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, l'obbligatoria disponibilità in base a valido titolo giuridico di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco con la prescrizione aggiuntiva, che devono essere situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
tale norma contrasta con il diritto al lavoro e la libera concorrenza;
l'articolo 85 del codice della strada già contrasta i fenomeni di illegalità collegati al servizio di noleggio con conducente, e prevede alcune sanzioni amministrative legate alla regolarità delle autorizzazioni;
la Federnoleggio-Confesercenti ha espresso forti critiche per l'applicazione di dette disposizioni, le quali comporterebbero la pratica impossibilità a lavorare per migliaia di imprese con conseguenze economiche gravi e la chiusura di 40.000 imprese circa nonché la perdita di oltre 200.000 posti di lavoro nel comparto del trasporto di persone;
decine di migliaia di aziende che in questi anni hanno investito e sviluppato capacità professionali, che hanno operato nel rispetto delle leggi esistenti, vengono oggi ingiustamente definite «abusive»,

impegna il Governo

ad intraprendere opportune iniziative nell'interesse della libera concorrenza del mercato, volte a garantire pari dignità alle diverse forme di autoservizio pubblico non di linea.
9/2198/31.Favia.

La Camera,
premesso che:
il comma 1023 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano impartite ad ANAS le direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, la piena separazione organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile delle attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali;
in data 30 luglio 2007 è stata emanata con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la direttiva prevista dal predetto articolo 1, comma 1023, della legge finanziaria per il 2007;
i commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 29 del decreto-legge in esame modificano la disciplina relativa all'affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali, al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici estendendo questa possibilità anche a forniture e servizi;
con tale decreto viene fatto saltare l'obbligo di gara per tutti i lavori pubblici introdotto nella precedente legislatura;
le norme del decreto in esame intervengono su discipline riguardanti le procedure di affidamento da parte dei concessionari e andrebbero acquisiti elementi di valutazione da parte del Governo circa la conformità delle previsioni introdotte all'ordinamento comunitario, al fine di evitare il rischio di eventuali sanzioni,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a garantire la piena trasparenza e conformità di tale previsione con la vigente disciplina europea in materia di appalti e di tutela della concorrenza.
9/2198/32.Misiti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 42-bis del decreto in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse dal 1o gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente alle violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari; tali violazioni possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia;
la norma in esame costituisce di fatto una proroga della sanatoria disposta nella stessa materia dall'articolo 1, comma 480, lettera c), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), di cui viene sostanzialmente riprodotto il testo. Tale disposizione sanava le violazione delle norme in materia di affissioni dei manifesti politici, fino al 1o gennaio 2005, dietro versamento di una imposta di 100 euro per anno e per provincia;
la normativa vigente in materia, in realtà, prevede sanzioni chiare e adeguate per le suddette violazioni; il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione di lire a 50 milioni di lire in caso di inosservanza delle norme relative all'affissione di manifesti di propaganda elettorale effettuata al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune, mentre il comma 3 dello stesso articolo 15 pone a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio;
è inammissibile che, in occasione della campagna elettorale, le norme sulleaffissioni vengano costantemente violate in attesa del «solito» meccanismo della «sanatoria», che interviene puntuale a seguito delle elezioni;
in occasione del prossimo turno elettorale del 6 e 7 giugno del 2009, valido per le elezioni amministrative ed europee, sarebbe auspicabile evitare lo spiacevole fenomeno delle affissioni abusive, in vista di una futura e probabile ennesima sanatoria,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di rendere la normativa e il relativo sistema sanzionatorio in merito all'affissione abusiva di manifesti di propaganda elettorale realmente effettivi, evitando in futuro l'introduzione di speciali sanatorie al riguardo.
9/2198/33.Rota.

La Camera,
premesso che,
nel provvedimento in esame, all'articolo 41-bis, si propongono misure specifiche nel settore del sostegno pubblico all'editoria;
tali misure producono in primo luogo un allargamento della platea dei beneficiari dei contributi pubblici, aumentando i soggetti per i quali non è richiesto il requisito della rappresentanza parlamentare per ottenere i contribuiti, questo è infatti il senso della modifica al riferimento legislativo presente nel comma, non più l'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ma invece il comma 2 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; di quanto ci fosse bisogno di allargare la platea dei beneficiari dei contributi pubblici sarebbe probabilmente stato utile discutere, quanto sia corretto farlo in un provvedimento come quello in esame, cioè in un decreto-legge recante proroghe, dovrebbe essere ancora di più oggetto di riflessione;
altrettanto necessario appare una attenta riflessione sulle ragioni che hanno portato a proporre, sempre nell'articolo 41-bis del decreto-legge in esame, la possibilità di estendere alle società fiduciarie la partecipazione di controllo delle società editrici, quando invece attualmente la legge lo impedisce esplicitamente;
nel nostro Paese esiste la necessità democratica di mantenere un adeguato pluralismo dell'informazione, ne siamo consapevoli e convinti, esistono posizioni dominanti che producono effetti di evidente conflitto di interessi e che agiscono in maniera tale da ridurre gli spazi di libertà nel nostro Paese, tale distorsione è particolarmente evidente proprio nel settore dell'informazione;
esiste dunque la necessità di garantire effettiva libertà e pluralità del sistema informativo italiano, tale principio non giustifica però, ed anzi ci impone l'obbligo di combattere, ogni forma di spreco di denaro pubblico, non è accettabile che la difesa del principio di libertà di stampa e di opinione legittimi la creazione di iniziative editoriali strumentali, create al solo scopo di ottenere finanziamenti pubblici e poi di fatto inesistenti sul mercato editoriale, non possiamo rischiare di finanziare con denaro pubblico giornali e testate virtuali, quando non del tutto finte;
quanto questo rischio sia reale lo dimostra la proposta avanzata dal Governo nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, di ridurre il finanziamento pubblico ai giornali politici, ma di fronte ad un panorama normativo complesso e frastagliato con una serie di disomogeneità evidenti esiste la necessità di intervenire in maniera limpida e coerente, soprattutto trasparente; bisogna intervenire per riordinare l'intero settore ed evitare lo spreco di denaro pubblico. È necessario farlo anche per rispetto a quelle testate e giornali veri costruiti sul lavoro di professionisti che non possono continuare ad essere affiancati e confusi in una platea indistinta popolata di testate egiornali virtuali di cui quasi nessuno conosce l'esistenza,

impegna il Governo

ad intervenire al più presto affinché l'intero settore dei finanziamenti pubblici all'editoria venga disciplinato in maniera organica, non attraverso regolamenti, ma con una legge quadro di riordino dell'intero settore, facendo in modo dunque che il confronto su questo tema si svolga in Parlamento.
9/2198/34.Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
la proroga disposta dall'articolo 11 del decreto-legge in esame riguarda la disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet, introdotta dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
allo scopo di ostacolare le comunicazioni telematiche aventi finalità terroristiche, il decreto-legge n. 144 del 2005, all'articolo 7, comma 1, ha stabilito che chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale vi siano apparecchi per comunicazioni telematiche a disposizione dei frequentatori è tenuto a chiederne licenza al questore;
l'efficacia temporale della disposizione introdotta nel 2005 era inizialmente limitata al 31 dicembre 2007. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
l'articolo in esame estende per ulteriori dodici mesi - fino al 31 dicembre 2009 - l'obbligo di richiesta di licenza al questore, posto in capo ai gestori di esercizi pubblici o circoli privati dotati di apparecchi per le comunicazioni telefoniche e Internet;
la ratio, come esplicitato nella relazione illustrativa del Governo, si rinviene nei perduranti motivi di allarme legati alla situazione internazionale nonché nelle risultanze di recenti operazioni di polizia sul territorio italiano;
è altresì in corso una riflessione politica in ordine alla previsione che quando si proceda per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistano concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, possa disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine;
si prevederebbe inoltre che i fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, debbano provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore, con la previsione che la violazione di tale obbligo comporti una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvederebbe il Ministero dello sviluppo economico;
tale ipotesi, del tutto generica e che prevede fattispecie molto ampie, rischierebbe di instaurare un'illeggittima censura sui contenuti dei siti presenti sulla rete,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, ferme restando le prerogative del Parlamento, affinché il complesso di tali iniziative non comporti limitazioni alla libertà di espressione, garantita dalla Costituzione, su internet.
9/2198/35.Di Pietro, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, non è stabilita alcuna proroga per l'emanazione dei decreti legislativi inerenti la riforma degli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, con la massima sollecitudine, la proroga del termine per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9/2198/36.Miglioli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, non è stabilita alcuna proroga per l'emanazione dei decreti legislativi inerenti la riforma degli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

affinché siano adottate ulteriori iniziative normative volte a disporre la proroga del termine per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9/2198/36.(Nuova formulazione)Miglioli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, non è stabilita alcuna proroga per l'emanazione dei decreti legislativi inerenti la disciplina per l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori impegnati in particolari lavori o attività usuranti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, con la massima sollecitudine, la proroga del termine per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9/2198/37.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, non è stabilita alcuna proroga per l'emanazione dei decreti legislativi inerenti la disciplina per l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori impegnati in particolari lavori o attività usuranti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate a prevedere, con tempestività, la proroga del termine per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9/2198/37.(Nuova formulazione)Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, all'articolo 6 è stabilito al 30 giugno 2009 il termine per l'applicazione delle procedure concorsuali nella pubblica amministrazione;
tale termine si presenta come estremamente ravvicinato e rischia di impedire alle amministrazioni di procedere effettivamente all'espletamento delle procedure concorsuali nei tempi richiesti;
la conseguenza di tale impedimento sarebbe l'impossibilità per gli aventi diritto di accedere ai concorsi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere con la massima sollecitudine la proroga del termine di cui all'articolo 6 al fine di permettere alle amministrazioni di procedere all'effettiva applicazione delle procedure concorsuali.
9/2198/38.Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, all'articolo 32 si prevede il rinvio di una serie di norme riguardanti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
la lunga serie delle morti sul lavoro ha assunto negli ultimi anni dimensioni drammatiche: solo nei primi mesi di questo anno, sono stati registrati circa cento morti, cento persone, che hanno lasciato le loro famiglie, mentre erano occupate sul posto di lavoro; se per il 2007 le stime approssimative indicano, soltanto nell'industria e nei servizi, che i morti sono stati 1050, occorre ricordare che il 2006 si è chiuso con 1341 decessi;
nel nostro Paese la cultura della sicurezza e della prevenzione è ancora oggetto di scarsi investimenti da parte delle imprese che investono nel settore risorse assolutamente insufficienti. Anche lo sviluppo di una vera e propria cultura della prevenzione e della sicurezza, tramite adeguati corsi di formazione, è ancora troppo poco sostenuta nei luoghi di lavoro in particolare tra gli addetti alle mansioni potenzialmente più pericolose;
oltre ai commi 1 e 2 che prevedono il rinvio dell'applicazione di norme contenute nel decreto legislativo riguardanti sia il rinvio delle comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e il divieto di visite mediche preventive all'assunzione, nonché la proroga al 16 maggio della valutazione dei rischi. Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti altri 2 commi che prevedono, il primo, la proroga da dodici a ventiquattro mesi delle data di entrata in vigore di disposizioni in materia di tutela delle salute e della sicurezza del luogo di lavoro per l'individuazione di effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato, il secondo l'adozione dei decreti legislativi per il coordinamento della normativa inerente al decreto legislativo in oggetto relativamente alle attività lavorative a bordo delle navi, delle navi da pesca e del trasporto ferroviario,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere con la massima sollecitudine l'effettiva ed integrale applicazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro così come prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9/2198/39.Boccuzzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono state introdotte numerose modifiche, tra le quali, all'articolo 41, il comma 16-terdecies, al fine di consentire la conclusione entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politiche socialmente attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati nelle Asu e nelle disponibilità dei comuni della Regione Sicilia per almeno un triennio;
a tal fine il comma citato prevede lo stanziamento di risorse pari a 55 milioni a decorrere dall'anno 2009;
tale cifra appare largamente sottostimata a fronte della platea di lavoratori aventi diritto e del numero di comuni potenzialmente coinvolti nelle procedure di stabilizzazione;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, con urgenza, l'aumento degli stanziamenti per la Regione siciliana, al fine di far fronte alle esigenze di carattere occupazionale riguardante i lavoratori impegnati in attività socialmente utili.
9/2198/40.D'Antoni.

La Camera,
premesso che:
l'attuale congiuntura di crisi economica globale necessita di interventi incisivi a sostegno delle imprese e a tutela dell'occupazione;
il comparto delle energie alternative viene percepito a livello mondiale come il grimaldello per uscire dalla crisi, per l'alto contenuto tecnologico che lo caratterizza e per gli effetti positivi che l'efficienza energetica può innescare sia in termini di occupazione che di risparmio di risorse;
l'assunzione di politiche ambientali ed in particolare energetiche in linea con gli obiettivi del protocollo di Kyoto e con le politiche dell'Unione Europea rappresenta una necessità ineludibile, sia nella prospettiva globale di tutela dell'ecosistema del pianeta e di contrasto ai mutamenti climatici, sia nella dimensione nazionale di una politica innovativa della ricerca scientifica, di produzioni competitive ad alto valore aggiunto e di promozione sul territorio, tra i cittadini e gli attori sociali ed economici, dei prodotti e delle tecnologie più avanzate nel campo dell'efficienza e del risparmio energetico;
gli ultimi dati, resi noti da una ricerca di Nomisma Energia, ci dicono che le aziende italiane operanti nei settori dell'energia eolica, fotovoltaica e delle biomasse hanno raggiunto nel 2008 un giro d'affari di 5,2 miliardi di euro, con un incremento del 44 per cento rispetto al 2007. L'occupazione che ruota intorno al settore ammonta a circa 60.000 addetti, e le associazioni di settore prevedono la creazione di 100.000 nuovi posti di lavoro in 10 anni;
il rinvio di un anno (cioè al 1o gennaio 2010), contenuto nell'articolo 29, comma 1-octies del provvedimento in discussione, della norma che vincola il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comporterà inevitabilmente dei danni economici e occupazionali alle aziende del settore;
risulterebbe incomprensibile ai cittadini e al mondo delle imprese una politica che penalizza un settore in crescita, tanto più in un periodo di crisi,

impegna il Governo

a predisporre con urgenza un piano di riconversione energetica degli edifici pubblici nazionali e locali, compresi gli edificiscolastici, i musei, i tribunali e quanto altro ricada nella proprietà pubblica, anche attraverso il ricorso agli strumenti dello sponsor e del project financing, assimilando tale intervento a quelli individuati come infrastrutture strategiche nazionali.
9/2198/41.Bocci, Mariani, Realacci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il comma 1-quinquiesdecies dell'articolo 29 del provvedimento in esame differisce di ulteriori nove mesi, dal 30 marzo al 31 dicembre 2009, il termine per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008;
detto termine era stato spostato appena poche settimane fa dal decreto-legge n. 162 del 2008, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;
la norma di cui si chiede l'ulteriore differimento vieta, pena la nullità delle clausole e la possibile attribuzione della responsabilità erariale, alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di non introdurre in provvedimenti futuri continui differimenti del divieto di devoluzione delle controversie a collegi arbitrali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di attivarsi piuttosto perché venga estesa quanto prima la competenza relativa ai contratti pubblici alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.
9/2198/42.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 21, così come novellato dall'altro ramo del Parlamento, dispone una irrituale e impropria attribuzione al Governo in materia di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, volta all'introduzione di un regime tariffario semplificato per le imprese elettriche con un numero di utenze inferiore a 5000;
tale previsione appare in palese contrasto con la natura indipendente di detta Autorità, determinando una indebita interferenza;
infatti, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481 del 1995 (legge istitutiva dell'Autorità), nel definire i compiti e le funzioni dell'AEEG, prevede che essa «stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente»;
la funzione di stabilire ed aggiornare le tariffe si configura, dunque, come uno dei più importanti compiti istituzionali attribuiti all'Autorità dalla sua legge istitutiva e si presenta come strettamente connessa proprio alla sua natura di Autorità indipendente;
il legislatore nell'ottica dell'apertura dei mercati energetici, ha voluto riservare la funzione di determinazione delle tariffe ad una istituzione indipendente, non legata a scelte contingenti e priva di situazioni di conflitto di interesse come quelle che derivano dalla partecipazione azionaria del Governo nelle principali imprese dominanti del settore, al fine di dar vita ad un quadro regolatorio stabile e certo, su cui gli operatori potessero fare affidamento, e dunque idoneo ad attirare investimenti e concorrenza, a vantaggio dei consumatori finali;
è la stessa legge istitutiva ad indicare ex ante i criteri che l'Autorità deve seguire nel determinare i regimi tariffari (articolo 2, comma 17: «l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap»), così da renderli certi e affidabili per il mercato, e a prevedere, secondo la medesima logica di trasparenza e affidabilità necessarie allo sviluppo di mercati dell'energia competitivi, che in tale attività l'Autorità debba «tenere separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio» (articolo 2, comma 12, lettera e);
nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'Autorità non opera in maniera avulsa dal contesto degli organi rappresentativi: l'articolo 2, comma 21 della citata legge n. 481 del 1995 prevede infatti che «Il Governo, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese»;
al termine di ogni anno, l'Autorità (articolo 2, comma 12, lettera i) «presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta», proprio al fine di rafforzare il legame e il regime di responsabilità della stessa Autorità verso gli organi rappresentativi della collettività;
in sostanza, è la stessa legge istitutiva a prevedere che il Governo disponga di un potere d'indirizzo nei confronti dell'Autorità, da esercitarsi nell'ambito del DPEF e non di interventi puntuali e prescrittivi con contenuti di carattere tecnico che incidono direttamente sull'esercizio della potestà tariffaria;
in via generale, l'attribuzione al Governo del compito di adottare, in materia tariffaria, «atti di indirizzo rivolti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato», non è compatibile con il ruolo di terzietà e indipendenza dell'Autorità così come delineato dalla legge n. 481 del 1995, e potrebbe rendere difficile per l'Autorità l'assolvimento dei doveri istituzionali ad essa attribuiti, compresi quelli mirati alla tutela dei consumatori, senza discriminazioni,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze della norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere l'applicazione della disposizione dell'articolo 21, comma 1-bis, al fine di garantire, per tutti gli utenti, la parità di trattamento e di impedire che venga intaccato il carattere di terzietà e indipendenza che la legge n. 481 del 1995 ha riservato all'Autorità.
9/2198/43.Vico, Lulli.

La Camera,
premesso che:
con le misure contenute nell'articolo 43-bis del provvedimento in esame, introdotto incidentalmente nell'altro ramo del Parlamento, si addiviene ad un vero e proprio cambiamento di strategia nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico, ponendo fine all'esperienza delle società SCIP;
tale scelta suscita notevoli preoccupazioni e perplessità circa le modalità con cui si è giunti alla revisione legislativa e, soprattutto, per quanto riguarda gli effetti finanziari complessivi che si produrranno per gli enti previdenziali e per le casse dello Stato;
in tale contesto, un ulteriore elemento di preoccupazione concerne la condizione delle migliaia di famiglie utilizzatrici di detti alloggi,

impegna il Governo:

affinché nelle procedure di alienazione degli alloggi da parte degli enti previdenziali pubblici loro pervenuti per effetto della liquidazione della SCIP siano tutelati e salvaguardati i diritti dei conduttori sia in relazione alla eventuale opzione positiva per l'acquisto dell'immobile sia nel caso di famiglie impossibilitate all'esercizio dell'opzione e aventi diritto al rinnovo del contratto;
vengano garantiti, in particolare, i diritti dei conduttori acquirenti per quanto concerne il prezzo di stima che non deve in alcun modo eccedere quello risultante all'atto dell'entrata in vigore della legge, senza penalizzazioni e illegittimi aumenti derivanti da nuove stime e valutazioni rese necessarie esclusivamente per la definizione del rapporto economico tra SCIP ed Enti previdenziali acquirenti, che costituirebbero, al contrario, violazione di diritti acquisiti e illegittima disparità di trattamento con tutti gli altri casi di alienazione nel tempo intervenuti in applicazione della legge n. 410 del 2001;
ad avviare immediate procedure di rinnovo del contratto con le modalità e i termini di durata previsti per gli aventi diritto di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 410 del 2001, assicurando al contempo il pieno riconoscimento delle garanzie e delle tutele previste dall'articolo 7-bis della legge n. 248 del 2005, in materia di sanatoria delle posizioni contrattuali e di positiva e stragiudiziale composizione del contenzioso esistente tra enti e conduttori.
9/2198/44.Motta, Miotto, Mariani, Mastromauro.

La Camera,
premesso che:
l'Unione Europea, che sovrintende al processo di privatizzazione di Tirrenia, ha riconosciuto nel Trattato di Amsterdam, la possibilità di una deroga per le realtà insulari e periferiche; all'articolo 158 del medesimo Trattato è stata allegata (numero 30) una «Dichiarazione sulle regioni insulari» nella quale si riconosce che queste soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola lo sviluppo economico e sociale;
tutto ciò ha portato, a livello istituzionale ed europeo, a rivedere le politiche di sviluppo rivolte alle regioni insulari e a prevedere politiche di sviluppo a livello comunitario, nazionale e locale che tengano conto di queste peculiarità, con particolare riferimento a programmi che privilegino il settore dei trasporti, della formazione e dei settori trainanti dell'economia, tra i quali assume una particolare rilevanza il settore turistico;
ai sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, si è definito che «un obbligo di servizio pubblico può essere imposto per garantire servizi regolari verso porti che collegano regioni periferiche della Comunità o rotte poco servite e considerate vitali per lo sviluppo economicodelle regioni interessate, nei casi in cui il libero gioco delle forze di mercato non garantirebbe un sufficiente livello del servizio»;
mediante l'osservanza di questi obblighi si mira a garantire il rispetto del principio di continuità territoriale e un livello sufficiente di servizi regolari di trasporto verso le isole minori, in modo da soddisfare le esigenze di sviluppo economico e sociale di queste ultime;
in ragione di ciò, la Commissione della Comunità Europea ha chiaramente affermato che il sistema di convenzioni pubbliche ai vettori marittimi può giustificarsi soltanto in riferimento a quelle linee, come quella relativa ai collegamenti con le isole minori, in cui il servizio non può essere svolto adeguatamente da imprese private;
secondo la giurisprudenza comunitaria, per aver diritto alla compensazione, gli obblighi di servizio pubblico devono essere fissati in anticipo e con precisione dalle autorità pubbliche senza lasciare all'impresa incaricata del servizio la libertà di determinare il numero delle frequenze da operare ovvero di decidere autonomamente se le convenga o no prestare tale servizio in funzione del mercato;
i servizi di collegamento marittimo con le isole minori «debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate» (comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 684 del 1974);
«il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola» (articolo 3 legge n. 169 del 1975);
le modifiche delle convenzioni vigenti sono ammesse solo quando «per esigenze economiche e sociali si ravvisi la necessità di migliorare il servizio» (articolo 4 legge n. 169 del 1975);
la natura delle isole della regione Sicilia, tutte abitate per l'intero anno, collocate in zone decentrate del Paese che da qualche tempo hanno avviato un processo di sviluppo ecosostenibile caratterizzato da un turismo ancora fortemente concentrato nella stagione estiva;
non esistono le condizioni per garantire un'attività di cabotaggio di natura privatistica, ma rimane necessario, almeno per un sufficiente numero d'anni, un sostegno pubblico a questo servizio decisivo sia per la qualità della vita dei cittadini sia per lo stesso sviluppo economico,

impegna il Governo

ad assumere sollecitamente le opportune iniziative a livello europeo finalizzate al rispetto del principio della continuità territoriale e a rispondere alla domanda di mobilità dei cittadini delle isole minori siciliane al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino (salute, istruzione, sicurezza, giustizia, lavoro), nonché l'uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione.
9/2198/45.Capodicasa, Antonino Russo, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
con le misure contenute nell'articolo 29, comma 1-quater del provvedimento in esame, introdotto incidentalmente nell'altro ramo del Parlamento, si addiviene ad una vera e propria riforma della disciplina dell'attività di noleggio con conducente, destando fondate perplessità circa le modalità con cui si è giunti alla revisione legislativa e dubbi sulla appropriatezza della soluzione delineata;
come paventato dalle associazioni delle imprese di noleggio, lo squilibrio che la nuova disciplina rischia di determinare, potrebbe comportare seri problemi operativi per le 40.000 imprese del settore e lamessa in forse di gran parte dei 200.000 posti di lavoro occupati in tali attività;
la disposizione in questione interviene sulla disciplina di una modalità di trasporto pubblico locale (legge 15 gennaio 1992, n. 21), ovvero su materia che dal 2001 è attribuita alla potestà residuale della Regione, a mente del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, agendo sul fronte della regolamentazione del mercato, ma nel senso di limitare la potenziale concorrenza tra le diverse modalità;
la Corte Costituzionale ha chiarito che la tutela della concorrenza «non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato e ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 14 del 2004);
la regolamentazione proposta deve valere per tutti i comuni italiani, mentre le situazioni locali sono molto diverse tra loro ed esistono comuni dove vigono accordi a dimensione sovracomunale di evidente utilità per i consumatori,

impegna il Governo:

a verificare, per quanto di sua competenza, che l'applicazione della nuova disciplina risulti compatibile con l'assetto istituzionale, eventualmente intervenendo tempestivamente per neutralizzarne le incongruenze;
a rispettare le autonomie comunali e regionali che abbiano diversamente deciso la regolamentazione nel loro territorio;
a monitorare gli effetti del nuovo regime, affinché non si producano conseguenze che possano mettere a repentaglio la stabilità di migliaia di imprese e di ancor più numerosi posti di lavoro, nonché penalizzare le esigenze di tanta parte dell'utenza, laddove non sussistono le condizioni per l'esercizio di servizi alternativi.
9/2198/46.Lenzi, Velo, Lovelli, Meta.

La Camera,
premesso che:
nell'articolo 29 del disegno di legge in esame sono contenute diverse norme che modificano in maniera sostanziale la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). Tale materia fin dall'emanazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è stata sempre attribuita alla competenza amministrativa dei comuni che l'hanno disciplinata attraverso i propri regolamenti;
le modifiche introdotte dall'articolo 29 vanno pertanto ad incidere, di fatto, sui regolamenti comunali vigenti con conseguenze amministrative e possibili rischi di contenzioso. Inoltre sono state previste forme di sanzioni amministrative difficilmente applicabili sia per la mancata indicazione dell'autorità competente a irrogarle sia per l'impossibilità di conoscere in campo nazionale i casi di reiterazione delle violazioni che danno luogo a tali sanzioni,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni attuative allo scopo di rendere il più possibile effettive le norme richiamate in premessa.
9/2198/47.Lovelli, Tullo, Lenzi, Velo, Meta.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 27, prevede, soprattutto dopo le modifiche introdotte nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, il differimento dei termini per la definizione di aspetti fondamentali per l'operatività delservizio ferroviario, nonché per la realizzazione di investimenti indispensabili per il mantenimento di standard accettabili di sicurezza e regolarità;
in particolare si prevede una dilazione dei tempi per l'emanazione dei decreti volti a ripartire i 960 milioni di euro destinati agli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. e per la ripartizione dei 480 milioni di euro destinati al finanziamento dei nuovi contratti di servizio;
la tempestività nell'erogazione di dette risorse appare fondamentale per assicurare il più rapido intervento di miglioramento del servizio, soprattutto per quanto riguarda il trasporto dei pendolari;
al riguardo, si segnala la mancanza di specifiche misure e conseguenti risorse finanziarie per finanziamento del cosiddetto servizio universale, rappresentato dai treni intercity,

impegna il Governo:

a provvedere con la massima sollecitudine, attraverso le opportune forme di concertazione con le regioni e le autonomie locali, all'emanazione dei suddetti provvedimenti attuativi e alla conseguente assegnazione delle corrispondenti risorse finanziarie;
ad individuare le opportune forme di rifinanziamento del servizio intercity.
9/2198/48.Velo, Lovelli, Meta.

La Camera,
premesso che:
la necessità di dotare il comparto sicurezza di uomini, mezzi e risorse necessarie a combattere i fenomeni della criminalità organizzata e urbana è esigenza condivisa;
i tagli alle risorse e le enormi difficoltà nel riconoscimento di un adeguato compenso agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine, pur fondandosi sulle note difficoltà economiche e finanziarie, debbono essere ridimensionati per esseri coerenti con la fissazione della questione sicurezza quale priorità dell'azione del Governo;
appare dunque difficilmente comprensibile come, di fronte all'esigenza di un rafforzamento strutturale del comparto sicurezza, si rinvii l'assunzione e l'immissione nei ruoli della polizia di Stato dei volontari in ferma breve che, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, risultino utilmente collocati nelle graduatorie;
tale soluzione appare, peraltro, economicamente più vantaggiosa e funzionalmente più rapida ed efficace dell'espletamento di nuovi concorsi, avendo i soggetti interessati un addestramento e un bagaglio di esperienza già valido,

impegna il Governo

a destinare le risorse necessarie e a prevedere che con opportuni provvedimenti normativi e regolamentari urgenti, prioritariamente rispetto ad altre situazioni, venga assicurata l'assunzione e l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato dei volontari delle Forze Armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997 n. 332 che abbiano ultimato la ferma.
9/2198/49.Minniti, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

La Camera,
premesso che:
le ricerche mediche volte ad accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'eventuale esposizione o contatto con uranio impoverito o altre nano particelle derivati da metalli pesanti o da altri agentipatogeni e l'insorgere di patologie tumorali non sono state ancora in grado di escludere o confermare la circostanza del legame tra le due cose;
tuttavia l'accertamento della sussistenza di tale nesso di causalità permane quale condizione per l'ottenimento, da parte di chi lamenta l'insorgenza di tali patologie per cause di servizio, dei fondi stanziati con la finanziaria del 2007 la cui erogazione dovrebbe essere disciplinata da un regolamento, non ancora emanato, e per la cui definizione si stanno prorogando i termini;
la mancanza del regolamento e il far gravare l'assolvimento di un difficile onere della prova sulla parte debole, nel caso di specie il cittadino che per cause di servizio, dopo aver rischiato la propria vita in una missione militare, richiede il ristoro di un gravissimo danno subito, congela o rende impossibile l'effettiva erogazione dei fondi stanziati in finanziaria,

impegna il Governo

ad emanare al più presto il regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi di cui all'articolo 2, comma 79 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, prevedendo nelle more un meccanismo di ampliamento del riconoscimento della causa di servizio ai casi in cui non sia escluso il nesso di causalità tra le patologie insorte e l'esposizione a particelle di uranio impoverito, di altri metalli pesanti o comunque altri agenti patogeni.
9/2198/50.Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

La Camera,
premesso che:
il Regolamento previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, interverrà sui criteri di erogazione dei contributi diretti all'editoria;
detto Regolamento è ancora in fase di definizione e dovendo successivamente passare al vaglio delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato prima della emanazione del Presidente della Repubblica, è prevedibile che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non sarà a breve;
in un settore così delicato come l'editoria no profit, particolarmente colpito dalla crisi, prevedere che detto Regolamento entri in vigore già sull'anno di bilancio delle imprese editrici in corso (2009) avrebbe effetti devastanti,

impegna il Governo

affinché nel dispositivo finale del regolamento di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia prevista l'entrata in vigore dai contributi diretti all'editoria (legge 7 agosto 1990, n. 250) aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.
9/2198/51.Levi, De Biasi, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), assegna contributi ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché di promuovere e sostenere manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero;
riconfermando una politica disinteressata al settore dello spettacolo, l'attualeGoverno ha decurtato con l'ultima legge finanziaria il Fondo di circa 200 milioni di euro;
negli ultimi mesi la forbice del Governo ha determinato la chiusura di più di 400 teatri, di molte strutture musicali e festival internazionali e il commissariamento di diverse fondazioni liriche;
in sede di discussione della legge 6 agosto 2008, n. 133 il Governo aveva già accolto un ordine del giorno (9/01386/266) con l'impegno di reperire risorse aggiuntive,

impegna il Governo

ad attuare una politica a sostegno del settore dello spettacolo e a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare risorse aggiuntive.
9/2198/52.De Biasi, Ginefra, Levi, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
è condivisibile la norma inserita al comma 1-bis che sancisce la validità dell'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale n. 85 del 2005;
la suddetta norma risolve una situazione più volte denunciata dai parlamentari del gruppo del Partito democratico attraverso emendamenti, interrogazioni in Commissione e con diversi ordini del giorno;
la norma in esame tralascia i docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005;
come i docenti ammessi con riserva con il decreto ministeriale 85 questi stessi hanno maturato l'anzianità di servizio di 360 giorni alla data di entrata in vigore del decreto e sono stati ammessi con riserva ai corsi abilitanti istituiti dalle università,

impegna il Governo

a non creare ulteriori situazione discriminatoria estendendo la validità dell'insegnamento anche ai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005.
9/2198/53.Siragusa.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 124 del 1999 trasferiva funzioni e personale dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione;
tale trasferimento ha coinvolto anche personale precario di Comuni e Province che svolgevano funzioni di personale ATA;
in particolare con compiti amministrativi, venivano trasferiti allo Stato un migliaio lavoratori ex articolo 23;
gli stessi venivano stabilizzati nel 2001 (D.I. 66/2001) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di 60 mesi. Alla scadenza, i suddetti lavoratori, invece dell'attesa assunzione (prevista come fase successiva alla stabilizzazione con il suddetto D.I. in presenza anche di posti vuoti in pianta organica) si ritrovarono invece in regime di proroga con scadenza 31 dicembre 2008 in base al decreto del 20 ottobre 2006 del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze;
la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 all'articolo 3, comma 94, lettera b), consentiva la progressiva stabilizzazione del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima (1o gennaio 2008) e che, alla stessa data, avesse già espletato attivitàlavorativa per almeno tre anni, non continuativi, (questi lavoratori ad oggi ne hanno maturati 8 anni e tutti continuativi), nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione. Entro il 30 aprile 2008 (termine ordinatorio) erano da redigere i piani di stabilizzazione di tale personale e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 marzo 2008 (termine prorogato al 30 giugno 2008 dal decreto-legge n. 248 del 2007) erano da individuare i requisiti e le modalità di attuazione, fermo restando che ai fini della stabilizzazione, a decorrere dal 2008, il fondo per la stessa stabilizzazione avrebbe dovuto essere incrementato;
per l'attuazione del suddetto disposto legislativo il Ministro avrebbe dovuto richiedere a breve alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ai ministri delle Riforme, dell'Economia e del Lavoro l'accesso al fondo per la stabilizzazione dei co.co.co utilizzati nelle istituzioni scolastiche in funzioni riconducibili ai profili professionali di assistente amministrativo o tecnico;
dal Verbale della riunione del 24 settembre 2008 tra le OO.SS. di categoria e il MIUR - Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio VIII, relativo alle questioni afferenti al Personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle Istituzioni Scolastiche si evince essere stata rappresentata anche l'obiettiva specificità della situazione degli interessati rispetto a quella dell'ordinario personale Co.Co.Co. a fronte in particolare, della circostanza che il personale in questione è transitato de jure all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'Amministrazione, preso atto di tutto quanto, ha ribadito nel Verbale la precipua, attenzione verso la questione di riferimento, confermando, in particolare, l'intervenuta richiesta al Ministro del Tesoro - da parte del Ministro della pubblica istruzione un università e ricerca - dell'appostamento, anche nell'emananda Legge finanziaria, delle necessarie risorse, quanto meno per il prossimo esercizio 2009;
sempre ai sensi della legge n. 124 del 1999 venivano trasferiti allo Stato con compiti ausiliari lavoratori socialmente utili riuniti in cooperative quale strumento transitorio in previsione della loro stabilizzazione prevista dalla normativa già allora vigente;
tali rapporti di lavoro dal 2000 ad oggi sono stati prorogati attraverso apposite convenzioni sottoscritte dai CSA;
in analoghe situazioni i lavoratori LSU mantengono convenzioni con Comuni ai sensi del comma 430 della legge n. 266 del 2005, che autorizza gli EE.LL. a prorogare le convenzioni «nelle more di una effettiva stabilizzazione occupazionale dei detti soggetti»;
tale disposizione riguarda soggetti provenienti dallo stesso bacino dei lavoratori delle cooperative in questione utilizzate attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 e successive modifiche e integrazioni;
anche il personale in questione con compiti di personale ATA è transitato de jure all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
la legge n. 266 del 2005 comma 245 per gli anni 2006, 2007, 2008 ha autorizzato la spesa di 370 milioni per la proroga delle attività di cui all'articolo 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e quindi dei lavoratori Cococo e ex Lsu riuniti in cooperativo;
né nel provvedimento in discussione né nella legge n. 133 si trova cenno del rifinanziamento per i prossimi anni delle attività fin qui svolte dalle fattispecie di lavoratori descritti in premessa;
la cessazione dei contratti di lavoro con gli lsu, con Cococo e con le cooperative ex LSU nonché con i lavoratori degli appalti storici, che svolgono a tutt'oggicompiti e funzioni ATA comporterebbe un danno serio per le istituzioni scolastiche, che rischierebbero nella maggior parte dei casi la chiusura,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di reperire gli stanziamenti, sia per l'anno in corso e che per i successivi, per la copertura finanziaria necessaria alla prosecuzione delle attività lavorative per lavoratori socialmente utili, Co.co.co. e cooperative ex lavoratori socialmente utili, nonché per i lavoratori degli appalti storici, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 124 del 1999;
a valutare l'opportunità di prevedere la stabilizzazione di tale personale.
9/2198/54.Pes, Siragusa, Antonino Russo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dettando una interpretazione «autentica» che stravolge l'articolo 8 della legge 124 del 1999; riduce le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli Enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnicopratici (ITP) e disconosce i diritti acquisiti di questi lavoratori;
la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e - secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» - ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori ATA e ITP della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;
considerato che:
l'articolo 3, comma 146 della legge finanziaria 2008 stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999,

impegna il Governo

a individuare, con urgenza, risorse finalizzate ad evitare situazioni di disparità tra lavoratori, ad adottare provvedimenti necessari ad inquadrare il suddetto personale nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza.
9/2198/55.De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
la proroga introdotta al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge in esame intende assicurare che al 1o settembre, data di inizio dell'anno scolastico, a tutte le cattedre vacanti sia assegnato personale di ruolo o personale supplente nominato per tutto l'anno o fino al termine dell'attività didattica, al fine di evitare spostamenti di personale ad anno scolastico iniziato;
il prorogare al 31 agosto tutte le operazioni legate al personale di ruolo (mobilità e immissioni in ruolo) risultanti propedeutiche all'individuazione delle cattedre vacanti in organico di diritto e di fatto, potrebbe comportare la proroga al mese di settembre inoltrato di tutte le altre operazioni relative al conferimento degli incarichi di supplenza ad esse legate;
un sesto del personale docente potrebbe non risultare in servizio all'inizio dell'anno scolastico e, quindi, escluso dalle scelte didattiche e programmatiche decisenei primi collegi docenti con grave pregiudizio per il corretto avvio dell'anno scolastico,

impegna il Governo

a garantire la nomina entro il 31 agosto anche di tutto il personale docente precario con contratto, al termine delle attività didattiche o per tutto l'anno sui posti disponibili individuati a tale data.
9/2198/56.Antonino Russo, De Torre.

La Camera,
premesso che:
gli effettivi del corpo dei vigili del fuoco sono attualmente carenti rispetto alle reali esigenze di servizio;
è più economico ed agevole coprire i posti vacanti attraverso il pieno utilizzo delle graduatorie degli idonei relativi a concorsi già espletati,

impegna il Governo

a prorogare fino al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001.
9/2198/57.Fallica, Moles.

La Camera
premesso che:
la situazione all'interno delle carceri per via del sovraffollamento e delle carenze di personale in particolare della polizia penitenziaria sta assumendo punte di evidente criticità; in Basilicata sono state indette iniziativa di protesta da parte degli agenti di polizia penitenziaria presso gli istituti di Matera, Potenza e Melfi; presso il comune di Pisticci (Matera) è stata realizzata una struttura penitenziaria; il penitenziario in questione è stato inaugurato il 15 ottobre 2005 dopo un iter lungo quasi tre lustri;
l'amministrazione comunale di Pisticci, su indicazione del Provveditorato regionale della Basilicata, Amministrazione penitenziaria, ha presentato al Ministero della giustizia un progetto di ampliamento dell'istituto, per una spesa complessiva di 4 milioni di euro;
con nota del 18 marzo 2008, il Ministero ha manifestato all'amministrazione comunale la propria intenzione di non procedere all'effettiva attivazione del carcere di Pisticci; la decisione del Ministero appare in palese contraddizione con l'attivazione di un piano straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui anche all'articolo 2, comma 278, della legge n. 244 del 2007;
la struttura di Pisticci rimane pertanto ad oggi inutilizzata per le finalità per le quali è stata realizzata;
è ovvio che saremmo di fronte ad uno sperpero di risorse pubbliche ingiustificato anche a fronte della necessità di fronteggiare il problema del sovraffollamento delle carceri,

impegna il Governo

a promuovere, in tempi rapidi, un incontro con l'amministrazione penitenziaria della Basilicata e con il comune di Pisticci, al fine di comprendere il futuro della struttura detentiva realizzata a Pisticci e definire quale destinazione attribuirle prima che l'incuria prenda il sopravvento.
9/2198/58.Gaglione, Burtone.

La Camera,
premesso che:
le gestioni elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 7, sono da tempo sottoposte a pesanti oneri di servizio, riconducibili in primo luogo alla ridotte dimensioni delle stesse aziende operatrici, che non potendo usufruire di economie di scala, stanno perdendo importanti quote di mercato;
la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 333/2007, in particolare, ha introdotto per le piccole gestioni con meno di 5.000 utenti stringenti obblighi tecnico burocratici di trasmissione di dati relativi alla qualità, anche commerciale, dei servizi;
la disciplina pone a carico dei piccoli distributori una complessa sorveglianza telematica e una relativa rendicontazione di interruzioni di brevissima entità del servizio, obbligando le imprese ad onerosi investimenti, senza prevedere alcun beneficio nei confronti degli utenti finali;
eccessivi appesantimenti burocratici derivano poi dall'introduzione di misure necessarie all'espletamento delle pratiche commerciali, la cui mancata osservanza comporta, in caso di verifica, l'applicazione di pesanti sanzioni, assolutamente insostenibili per le aziende minori;
le suddette incombenze stanno avendo pesanti ricadute sulle gestioni elettriche minori, costringendo molte di queste a sopportare un aumento dei costi considerevole, con gravi ripercussioni sugli utenti finali che potrebbero subire possibili aumenti dei costi tariffari,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di natura legislativa, affinché le gestioni elettriche con meno di 5000 utenti finali siano esonerate dagli obblighi citati in premessa.
9/2198/59.Comaroli.

La Camera,
premesso che:
gli attuali obblighi normativi imposti alle imprese elettriche minori rappresentano un serio ostacolo allo svolgimento del servizio elettrico e sono una delle cause primarie dell'aumento dei costi di gestione sostenuti dalle piccole aziende, i quali stanno facendo perdere competitività all'intero settore;
particolarmente gravi per il settore sono le disposizioni adottate con la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 164/08, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
la suddetta delibera stabilendo, in particolare, l'obbligo per tutte le gestioni elettrice di dotarsi di un call-center per la gestione delle chiamate pervenute telefonicamente, costringerebbe le piccole gestioni a sostenere degli alti costi aggiuntivi, che a lungo termine potrebbero ricadere sugli utenti finali del servizio;
l'articolo 52 della citata delibera disciplina la gradualità dell'applicazione delle misure relative alla qualità telefonica, prevedendo che le disposizioni si applichino a tutte le gestioni elettriche, ad eccezione delle sole misure relative alle indagini di soddisfazione e al calcolo di complessi punteggi di qualità, la cui applicazione può essere successiva alla data del 1o gennaio 2009 per le imprese con meno di 50.000 clienti finali;
la realtà in cui operano le aziende minori è influenzata dalle caratteristiche stesse dei territori locali in cui sono ubicate, le quali consentono la possibilità di instaurare con i cittadini, utenti del servizio, un rapporto di stretta vicinanza e assistenza garantendo standard di qualità del servizio estremamente elevati;
le aziende elettriche con meno di 5000 clienti sarebbero quindi costrette, per soddisfare gli obblighi di cui alla citatadirettiva, a sostenere oneri estremamente elevati per l'acquisto di server e software specializzati per la gestione del call-center, impiegati tuttavia per monitorare poche telefonate mensili,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di natura legislativa, affinché le gestioni elettriche con meno di 5000 utenti finali siano esonerate dagli obblighi citati in premessa: tali gestioni, infatti, subendo un considerevole aumento dei costi di gestione, rischiano di perdere efficienza e competitività, con negative ripercussioni sugli utenti finali del servizio.
9/2198/60.Fugatti.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni riguardanti il noleggio di vetture con conducente appaiono molto restrittive nei confronti di questo tipo di attività, che viene penalizzata da condizioni, vincoli ed adempimenti burocratici e formali molto restrittivi;
esisteva comunque la necessità di meglio conciliare l'attività del noleggio di vetture con conducente con quella dei taxi,

impegna il Governo

ad emanare, anche mediante ulteriori iniziative normative, misure tali da alleggerire, almeno in parte, i gravami ed i vincoli posti all'attività di autonoleggio con conducente, per conciliare in modo più equilibrato le esigenze delle categorie dei tassisti con quella degli autonoleggiatori con conducente, entrambe meritevoli di tutela.
9/2198/61.Renato Farina.

La Camera,
premesso che:
le montagne sono ambienti molto fragili, soggetti a condizioni climatiche sfavorevoli e difficili (precipitazioni eccessive, ampie variazioni delle temperature, radiazioni solari elevate), disastri naturali e caratterizzanti da suoli poveri e superficiali;
l'isolamento è una caratteristica di queste aree, la loro morfologia riduce l'accessibilità e rende difficile lo scambio con le pianure. La produzione agricola è spesso marginale e richiede manodopera intensiva e gli insediamenti produttivi sono penalizzati dalle difficoltà di collegamento;
al fine di arginare l'esodo dai piccoli paesi di montagna fortemente penalizzati ed emarginati dal processo produttivo è stato introdotto all'articolo 32 il comma 4 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), per l'esercizio 2004, la deduzione dal reddito d'impresa di 3.000 euro per le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro operanti in comuni di montagna fino ai 1.000 abitanti, non turistici, che siano stati soggetti a calo di popolazione;
i comuni che hanno usufruito della norma, sono stati 1227 su 8102, distribuiti in modo non omogeneo sul territorio nazionale, con una concentrazione territoriale nella Regione Piemonte e Regione Lombardia; solo il 13.6 per cento delle aziende individuali con fatturato superiore a 75.000 euro ha usufruito della deduzione di 3.000 euro, generando un impatto cumulato. complessivo di oltre 9 milioni di euro, rispetto ad un potenziale stimato - per difetto - di oltre 66,6 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riproporre la deduzione relativa al reddito d'impresa per le aziende individuali site nei comuni di montagna come già previsto nel comma 4, articolo 32, della legge n. 289 del 2002.
9/2198/62.Caparini.

La Camera,
premesso che:
nella notte fra il 26 e il 27 ottobre 2002, l'attività vulcanica dell'Etna è tornata a farsi sentire in maniera violenta ed improvvisa, con modalità tali da produrre gravi effetti e danni alle popolazioni che vivono nelle aree circostanti, in un comprensorio che conta oltre tredici comuni con effetti che hanno interessato il patrimonio edilizio pubblico e privato. Inoltre i danni maggiori si sono registrati, soprattutto in quelle aree interessate anche dal violento sisma di magnitudo fra il 7o e l'8o grado della scala Mercalli che ha seguito le eruzioni laviche, e che a tutt'oggi ancora patiscono, da allora, le pesanti ricadute negative che l'evento calamitoso ha prodotto nel tessuto socio-economico;
il suddetto evento calamitoso oltre ad aver reso inagibili quasi tutti i plessi scolastici, numerose abitazioni private e diversi esercizi commerciali, ha prodotto danni irreversibili anche in aree rurali di particolare rilievo paesaggistico come quello rivestito dai terrazzamenti di vigneti delle pendici etnee;
l'iter del processo di ricostruzione del comprensorio dei tredici comuni interessati è stato avviato grazie alla emanazione, nel novembre del 2002, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254, con la quale, per fronteggiare l'emergenza, si è dato ampio potere all'iniziativa dei sindaci dei comuni stessi per la realizzazione di un piano di interventi urgenti;
il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine poi di agevolare la ricostruzione del patrimonio edilizio e l'avvio delle imprese economiche, ha con successivi decreti, prorogato la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei tredici comuni del catanese interessati direttamente dagli eventi sismici ed eruttivi;
un altro importante passo in avanti è stato poi compiuto grazie alla proroga (fino a tutto l'anno 2008) della dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe dovuto consentire il completamento dell'opera di ricostruzione degli edifici e delle strutture dell'intero territorio danneggiato dagli eventi vulcanici e sismici;
la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico è stata in gran parte ultimata grazie alla prontezza degli amministratori locali, che hanno dato esempio di buona gestione, ed alla congruità dei fondi stanziati dal governo;
gli ultimi fondi, elargiti nel corso dell'anno 2008 dal Dipartimento regionale per la Protezione civile, non hanno consentito di portare avanti il progetto di ricostruzione e riqualificazione del territorio e di buona parte del patrimonio abitativo privato;
in relazione ai gravi fenomeni vulcanici predetti permane ancora una situazione di criticità. Proprio per questo motivo è stata emanata recentemente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ordinanza del 22 gennaio 2009, con la quale si tende ad adottare ogni iniziativa utile, per continuare ad assicurare sia il monitoraggio delle attività poste in essere in regime straordinario, sia il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità;
complessivamente, per gli interventi di edilizia privata sono state complessivamente raggiunte percentuali rilevanti di ricostruzione del patrimonio pari all'88,5 per cento, mentre per quanto attiene, invece, alle opere pubbliche, è terminato l'82 per cento delle opere finanziate;
a fronte di tale situazione, il Governo nel corso di un recente question-time, si è impegnato al ripristino del 100 per cento delle strutture danneggiate,

impegna il Governo:

a ripristinare i fondi economici al fine di dare piena attuazione della suddettaordinanza del Presidente del Consiglio n. 3254 del 2002;
a concedere un'adeguata proroga del termine di cessazione dello stato di emergenza per risolvere la crisi delle zone interessate e, di conseguenza, raggiungere l'obiettivo del ripristino del 100 per cento delle strutture danneggiate dall'evento calamitoso;
ad approntare un serio piano di interventi finalizzati alla prevenzione e alla messa in sicurezza di gran parte degli edifici e delle infrastrutture della zona.
9/2198/63.Commercio, Lombardo, Lo Monte, Latteri.

La Camera,
premesso che:
nella notte fra il 26 e il 27 ottobre 2002, l'attività vulcanica dell'Etna è tornata a farsi sentire in maniera violenta ed improvvisa, con modalità tali da produrre gravi effetti e danni alle popolazioni che vivono nelle aree circostanti, in un comprensorio che conta oltre tredici comuni con effetti che hanno interessato il patrimonio edilizio pubblico e privato. Inoltre i danni maggiori si sono registrati, soprattutto in quelle aree interessate anche dal violento sisma di magnitudo fra il 7o e l'8o grado della scala Mercalli che ha seguito le eruzioni laviche, e che a tutt'oggi ancora patiscono, da allora, le pesanti ricadute negative che l'evento calamitoso ha prodotto nel tessuto socio-economico;
il suddetto evento calamitoso oltre ad aver reso inagibili quasi tutti i plessi scolastici, numerose abitazioni private e diversi esercizi commerciali, ha prodotto danni irreversibili anche in aree rurali di particolare rilievo paesaggistico come quello rivestito dai terrazzamenti di vigneti delle pendici etnee;
l'iter del processo di ricostruzione del comprensorio dei tredici comuni interessati è stato avviato grazie alla emanazione, nel novembre del 2002, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254, con la quale, per fronteggiare l'emergenza, si è dato ampio potere all'iniziativa dei sindaci dei comuni stessi per la realizzazione di un piano di interventi urgenti;
il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine poi di agevolare la ricostruzione del patrimonio edilizio e l'avvio delle imprese economiche, ha con successivi decreti, prorogato la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei tredici comuni del catanese interessati direttamente dagli eventi sismici ed eruttivi;
un altro importante passo in avanti è stato poi compiuto grazie alla proroga (fino a tutto l'anno 2008) della dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe dovuto consentire il completamento dell'opera di ricostruzione degli edifici e delle strutture dell'intero territorio danneggiato dagli eventi vulcanici e sismici;
la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico è stata in gran parte ultimata grazie alla prontezza degli amministratori locali, che hanno dato esempio di buona gestione, ed alla congruità dei fondi stanziati dal governo;
gli ultimi fondi, elargiti nel corso dell'anno 2008 dal Dipartimento regionale per la Protezione civile, non hanno consentito di portare avanti il progetto di ricostruzione e riqualificazione del territorio e di buona parte del patrimonio abitativo privato;
in relazione ai gravi fenomeni vulcanici predetti permane ancora una situazione di criticità. Proprio per questo motivo è stata emanata recentemente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ordinanza del 22 gennaio 2009, con la quale si tende ad adottare ogni iniziativa utile, per continuare ad assicurare sia il monitoraggio delle attività poste in essere inregime straordinario, sia il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità;
complessivamente, per gli interventi di edilizia privata sono state complessivamente raggiunte percentuali rilevanti di ricostruzione del patrimonio pari all'88,5 per cento, mentre per quanto attiene, invece, alle opere pubbliche, è terminato l'82 per cento delle opere finanziate;
a fronte di tale situazione, il Governo nel corso di un recente question-time, si è impegnato al ripristino del 100 per cento delle strutture danneggiate,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a ripristinare i fondi economici al fine di dare piena attuazione della suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3254 del 2002;
ad adottare iniziative volte a prorogare il termine di cessazione dello stato di emergenza per risolvere la crisi delle zone interessate e, di conseguenza, raggiungere l'obiettivo del ripristino del 100 per cento delle strutture danneggiate dall'evento calamitoso;
a predisporre un adeguato programma di interventi finalizzati alla prevenzione e alla messa in sicurezza di gran parte degli edifici e delle infrastrutture della zona.
9/2198/63.(Nuova formulazione)Commercio, Lombardo, Lo Monte, Latteri.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) provvedeva ad anticipare l'entrata in vigore al 1o gennaio 2007 del decreto legislativo n. 252 del 2005 recante, tra le altre, norme relative al conferimento del TFR maturando a forme di previdenza complementare;
la medesima legge disponeva che il TFR maturando non conferito dai lavoratori ad una forma di previdenza complementare fosse versato, dalle aziende con più di 49 dipendenti, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile gestito dall'INPS per conto dello Stato;
le aziende suddette vengono private, in questo modo, di ingenti risorse altrimenti riservate all'autofinanziamento;
nell'attuale fase di crisi le imprese hanno problemi per l'approvvigionamento del credito necessario alle ordinarie attività di gestione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a sospendere, per tutto il 2009, l'applicazione dell'obbligo di versamento del TFR non optato all'INPS, allo scopo di favorire in via transitoria l'autofinanziamento delle imprese.
9/2198/64.Saglia, Cazzola.

La Camera,
premesso che:
il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie) dispone all'articolo 8 la revisione dei contenuti del suddetto Regolamento con cadenza almeno triennale;
l'allegato, di cui all'articolo 4, che individua le malattie rare per le quali è ammessa la rimborsabilità del Servizio sanitario nazionale, risulta alla luce delle attuali scoperte scientifiche gravemente incompleto;
le persone affette da malattie rare, in Italia calcolate in 2 milioni di unità, attendono con ansia la revisione del decretoministeriale 18 maggio 2001, n. 279 - poiché in più occasioni il Governo ha dichiarato l'intenzione di intervenire in tal senso - e, tuttavia, con riferimento all'articolo 34 riguardante interventi urgenti in materia di sanità e politiche sociali del decreto-legge in esame, non è stato possibile provvedere in fase emendativa all'introduzione di disposizioni riguardanti la disciplina normativa sulle malattie rare,

impegna il Governo

a predisporre con urgenza, con specifico provvedimento, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare incluse nell'allegato al decreto ministeriale 18 maggio 2001 n. 279 alla luce delle attuali evidenze scientifiche ed a predisporre un Piano nazionale delle malattie rare che risponda concretamente ai bisogni sempre più drammatici di chi soffre di queste gravi patologie.
9/2198/65.Bocciardo.

La Camera,
premesso che:
nella scorsa legislatura con il voto contrario del centro-destra, il Parlamento ha approvato all'interno dell'articolo 2 della Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), i commi 445, 446, 447, 448 e 449 che introducevano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori e ne prevedevano l'entrata in vigore decorsi 180 giorni e, dunque, a partire dal 29 giugno 2008;
la legge sull'azione collettiva rappresenta una grande innovazione per l'Italia che colma una pesante lacuna. La legge consente, finalmente anche nel nostro Paese, la difesa dei diritti di milioni di persone che subiscono quotidianamente piccole e grandi ingiustizie senza potersi adeguatamente difendere. La legge sull'azione collettiva, infatti, fornisce tutela giuridica ad una pluralità di interessati nei confronti di imprese molto grandi ma poco serie. Con questa legge tutti i consumatori danneggiati potrebbero riuscire a far valere i loro diritti, potendo finalmente agire, senza eccessive remore e senza dover affrontare grandi costi, nei confronti di colossi come banche, assicurazioni, compagnie telefoniche etc.;
l'adozione di questo provvedimento discendeva da un lungo dibattito, e raccoglieva le richieste avanzate da lungo tempo da tutte le maggiori associazioni dei consumatori facenti parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le stesse urgenze erano condivise da vasti settori della società civile, rimasta per troppo tempo privata di uno strumento in grado di rispondere efficacemente ai sempre più diffusi illeciti di massa nelle relazioni di consumo e di risparmio ed esposta a grandi rischi: valgano da esempio le note vicende della Cirio e della Parmalat. Il provvedimento, inoltre, veniva adottato tenendo in considerazione anche le legittime preoccupazioni espresse dallo stesso mondo imprenditoriale, e prevedeva così una serie di cautele necessarie ad evitare che dell'azione collettiva si potesse fare un uso distorto e indiscriminato. Tra questi elementi cautelativi vale la pena ricordare l'introduzione di un filtro preliminare effettuato da parte del giudice per scongiurare la proponibilità di azioni prive di ogni fondamento e, soprattutto, il restringimento relativo ai soggetti promotori della causa, in base al quale solo le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e i comitati dotati di stabilità e rappresentatività possono intentare una causa collettiva;
nonostante l'urgenza sentita da molti, e il comprovato equilibrio della legge, con il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, il Governo ha deciso di rinviare di 180 giorni l'entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria. Nel dicembre del 2008 il Governo ha rinviato di ulteriori 180 giorni l'entrata in vigore della legge, mostrando, ad avviso dei presentatori, di avere scarsissimo interesse nei confronti di uno strumento così impor- tanteper i consumatori. Nel frattempo il Governo ha proposto un testo base di riforma della legge che svilisce il ruolo delle associazioni dei consumatori e rende estremamente difficile l'esercizio dell'azione collettiva;
in data 27 Novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato il «Libro verde sui rimedi collettivi». In tale Libro si afferma che: «Gli elementi che contribuiscono all'efficacia e all'efficienza di un meccanismo di ricorso collettivo comprendono il sostegno politico e finanziario da parte dei governi, un'ampia copertura mediatica (che possono spingere gli operatori commerciali ad accettare le condizioni e che possono aiutare a reperire finanziamenti; in generale possono avere una funzione di deterrente per i contravventori), spese giudiziarie nulle o poco elevate, spese giudiziarie nulle o ridotte per i rappresentanti, soluzioni flessibili per quanto riguarda gli onorari dei legali e possibilità di evitare le formalità delle normali cause civili. D'altro canto, fra gli elementi che limitano l'efficacia e l'efficienza di un meccanismo di risarcimento collettivo citiamo i finanziamenti insufficienti, la mancanza di esperienza e di risorse da parte delle associazioni dei consumatori, il fatto che il rischio di dover pagare spese processuali elevate spesso ricade sull'organizzazione dei consumatori, la complessità dei meccanismi di risarcimento collettivo, requisiti molto severi in materia di ammissibilità e di qualifica (che ostacolano l'accesso ai meccanismi), le lungaggini procedurali e la capacità da parte dei convenuti di usare tattiche dilatorie, la mancanza di copertura mediatica, l'impossibilità di distribuire in maniera equa i risarcimenti, la dipendenza dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie dalla volontà dei commercianti di collaborare e il ricorso a un unico meccanismo di risarcimento collettivo per tutte le rivendicazioni, senza adattare il meccanismo al valore, alle esigenze e alle caratteristiche specifiche di ogni particolare reclamo» (N.COM (08) 794 DEF. DEL 27/11/2008),

impegna il Governo:

ad applicare i commi 445, 446, 447, 448 e 449 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, evitando di ricorrere ad ulteriori proroghe del termine di entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria;
al rispetto delle raccomandazioni contenute nel Libro verde sui rimedi collettivi della Commissione europea, nel caso in cui intendesse adottare provvedimenti di modifica della legge sull'azione collettiva approvata nella precedente legislatura.
9/2198/66.Peluffo, Lulli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede che le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applichino agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

impegna il Governo

a tenere in dovuta considerazione l'eventualità di introdurre, mediante ulteriori appositi provvedimenti normativi, una deroga relativa alle sanzioni citate, affinché non vengano applicate, nel periodo 2009 - 2010, neanche nel caso di interventi adottati dagli enti locali a sostegno del reddito e delle competenze di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione industriale, connessi alla crisi economica in atto, a beneficio di politiche attive di welfare e a tutela degli anziani non autosufficienti e dell'infanzia.
9/2198/67.Picchi, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
la legge 15 gennaio 1992, n. 21 disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
l'articolo 1-quater, introdotto nel presente disegno di legge da un emendamento del Governo nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni che apportano modifiche significative alla legge 15 gennaio 1992, numero 21;
tali modifiche, che introducono nuovi vincoli all'attività di noleggio con conducente che penalizzano inevitabilmente il settore, sono state formulate senza consultazione con i rappresentanti di categoria;
secondo quanto reso noto dalle associazioni di categoria queste norme «mettono a rischio le 50 mila imprese ed i 120 mila lavoratori» del comparto, presenti attualmente in Italia;
le novità normative apportate con il presente disegno di legge colpiscono una categoria già fortemente indebolita dalle ripercussioni della crisi economica internazionale e della recessione in atto;
da anni l'attività di noleggio di auto ed autobus con conducente si pone sia come integrazione agli altri settori del trasporto collettivo di persone promuovendo quindi il diritto alla mobilità, sia come supporto insostituibile del turismo a vantaggio dello sviluppo economico e sociale locale;
il noleggio con conducente sta acquistando quote sempre più consistenti nel mercato del trasporto pubblico ponendosi come alternativa o servizio sostitutivo all'uso del taxi e conseguentemente al potenziamento dell'offerta di mobilità alternativa al veicolo privato;
le norme introdotte dal disegno di legge in esame confliggono palesemente con il diritto comunitario. Nello specifico le limitazioni territoriali relative al servizio di noleggio con conducente contrastano con gli articoli 43 e 48 del Trattato CE (che sanciscono la libertà di trasferimento fra le imprese degli Stati membri e quindi il pieno diritto per le imprese costituite in un Paese europeo di aprire una filiale in un'altra nazione della Comunità Europea), con il regolamento CEE n. 2454 del 1992 (che consente espressamente ai vettori stabiliti in uno Stato membro e da questo autorizzato ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori di effettuare trasporti nazionali su strada nel territorio di altri Stati europei senza disporre di una sede o di un altro stabilimento) e con il regolamento CE 12/98 (che applica le stesse disposizioni liberalizzatrici del trasporto di persone su strada con particolare riferimento ai vettori di autobus);
è evidente che le norme introdotte dal presente disegno di legge creino notevoli discriminazioni, basate sia sulla nazionalità che sul luogo di stabilimento, penalizzando i noleggiatori con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune italiano rispetto a quelli con autorizzazione rilasciata da altri comuni appartenenti a Stati della Comunità Europea;
i provvedimenti introdotti dal presente disegno di legge sembrano poi in evidente contraddizione con i principi contenuti nell'articolo 117 della Costituzione (che attribuisce alla potestà residuale delle Regioni le competenze sul trasporto pubblico locale) e con gli articoli 1, 16 e 41 della stessa Carta costituzionale (che sanciscono la libera circolazione di persone e cose fra regioni e promuovono l'esercizio del lavoro in qualunque parte del territorio nazionale);
nonostante alcune leggi nazionali abbiano provveduto recentemente a regolamentare ampi settori del trasporto pubblico e del turismo, la specifica attività del noleggio con conducente è ancora priva di una disciplina organica che sia quindi in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea e con i provvedimenti di carattere locale assunti dalle dagli enti territoriali;
la natura stessa del disegno di legge in esame, «proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», non appare congrua ad introdurre rilevanti disposizioni normative per regolamentare un settore specifico, senza peraltro affrontare un articolato ed approfondito iter parlamentare;
si è tenuta mercoledì 18 febbraio 2009 una riunione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed i rappresentanti delle imprese di noleggio auto e bus con conducente;
da tale riunione è emersa la volontà del Governo di modificare la norme inerenti presenti nel disegno di legge in esame;
in tale riunione «è stato inoltre concordato di avviare un tavolo tecnico aperto alle categorie interessate per affrontare le problematiche relative alla legge n. 21 del 1992 e per individuare gli eventuali correttivi da applicare in particolare alle norme che riguardano i noleggiatori». Il primo incontro del tavolo è in programma martedì 3 marzo,

impegna il Governo:

a valutare le modalità più tempestive ed opportune atte a recepire le necessità urgenti manifestate dalle imprese del settore di noleggio con conducente introducendo a tal fine le modifiche normative allo scopo utili e necessarie;
a promuovere tutte le iniziative necessarie per approvare una legge quadro specifica sull'attività di noleggio con conducente che coordini le disposizioni vigenti in materia (sia a livello locale, regionale, nazionale ed europeo), recependo le indicazioni pervenute dal tavolo tecnico di concertazione.
9/2198/68.Ceccuzzi, Strizzolo, Fluvi.

La Camera,
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rappresenta il principale sistema di soccorso tecnico urgente del Paese, versa attualmente in uno stato di profondo disagio operativo dovuto alla carenza di fondi e di personale, tale da pregiudicare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati;
la pianta organica attuale conta 32.000 unità, di cui solo 24.000 sono gli operatori preposti al soccorso, mentre la restante parte è costituita da personale tecnico ed operativo;
gli addetti al soccorso sono suddivisi in quattro turni per coprire un servizio di 24 ore e, se si considera i riposi compensativi, le licenze, le malattie e soprattutto i continui infortuni, ne consegue che in Italia giornalmente sono circa soltanto 4.000 unità che garantiscono l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e la salvaguardia del territorio;
per far fronte alla continua emergenza i comandi provinciali sono costretti ad avvalersi spesso del personale «discontinuo», che figura ora come «volontario», ora come «precario»;
si tratta infatti di personale richiamato in servizio per una durata di venti giorni e fino ad un massimo di centosessanta giorni all'anno (ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 139 del 2006), un tempo impiegato solo dopo il verificarsi di grandi accadimenti emergenziali, oggi di routine per far fronte a vari servizi operativi;
con la stabilizzazione del personale discontinuo si avrebbe l'opportunità di sanare, almeno in parte e in tempi brevi, l'emergenza di organico esistente, ripristinando l'operatività minima di tutti i Comandi e distaccamenti permanenti presenti sul territorio;
tale intervento comporterebbe un risparmio per lo Stato, evitando di reperire risorse aggiuntive per il ripristino del turn over e garantendo l'assorbimento delpersonale già formato con anni di esperienza sul proprio territorio, il tutto in rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, funzionalità ed economicità della pubblica amministrazione;
recentemente sono stati assunti 1.135 vigili discontinui, che attualmente compongono il 66o corso VVP, attingendo dalla graduatoria approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996;
tale graduatoria conta allo stato attuale ancora circa 4.000 vigili discontinui che attendono di ottenere l'idoneità tramite una prova ginnico-motoria che consentirebbe, previa successiva visita medica, di essere immediatamente assunti in pianta stabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere, entro i limiti dettati dalla disciplina in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ad una stabilizzazione del personale discontinuo dei vigili del fuoco, anche mediante lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996.
9/2198/69.Volontè.

La Camera,
premesso che:
le Camere di commercio italiane all'estero (Ccie), sono attualmente presenti in 48 paesi con 140 uffici e annoverano oltre 24 mila imprese associate, di cui circa il 7 per cento sono aziende locali che operano o sono interessate ad operare con l'Italia realizzando attività volte ad agevolare l'accesso delle imprese italiane ai mercati esteri, promuovendo il made in Italy, ad instaurare contatti per la conclusione di affari, e a svolgere un'intensa azione di informazione, comunicazione, e monitoraggio delle tendenze settoriali, anche attraverso la pubblicazione di guide paese;
le risorse necessarie al funzionamento delle Ccie sono reperite prevalentemente attraverso l'autofinanziamento dei soci e per una parte residua, ma fondamentale, tramite un rimborso spese riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, le Ccie presentano annualmente un preventivo spese entro il 31 gennaio, relativamente alle attività da svolgere nell'anno in corso ed una domanda di rimborso al 31 marzo di ogni anno per rendicontare le attività svolte nell'anno precedente;
nel 2008, pur a fronte di appositi stanziamenti previsti a bilancio, le Ccie non hanno ricevuto dal Ministero dello sviluppo economico il rimborso delle spese relative alle attività svolte nel 2007;
per l'anno 2009, inoltre, è previsto un taglio di circa 10 milioni di euro al cofinanziamento delle spese che le Ccie hanno già sostenuto nel 2008;
a fronte dei tagli operati recentemente dal Governo, peraltro giunte in un momento di crisi economica, le attività delle Ccie a supporto delle iniziative commerciali e promozionali delle nostre imprese, e delle PMI in particolare, sono a forte rischio per mancanza di adeguate risorse;
il taglio ministeriale colpirà quasi esclusivamente le Ccie maggiormente organizzate e strutturate, che funzionano grazie ad un'ottima organizzazione del personale, e che nel tempo hanno ottenuto i maggiori risultati in termini di ritorno economico e d'immagine per le imprese del nostro Paese;
le Ccie hanno dimostrato in tutti questi anni di ottenere importanti risultati non solo sui mercati esteri, accompagnando ed assistendo le imprese italiane, ma anche attirando investimenti esteri in Italia,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a sostenere e rilanciare il ruolo delle Camere di commercioitaliane all'estero, anche in considerazione del ruolo strategico che tali associazioni possono svolgere a fronte della una crisi economica globale in atto.
9/2198/70.Ruggeri, Poli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga, sino al 31 dicembre 2009, la durata delle convenzioni attualmente in corso in cui sia parte la Tirrenia di Navigazione S.p.a. e le società da questa controllate, quali società di navigazione che assicurano i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, nonché eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari;
nonostante il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia inviato il 9 gennaio una lettera a Tirrenia e a Siremar dando precise direttive sul mantenimento dei collegamenti fino a diversa e successiva disposizione, si paventano ipotesi di razionalizzazione dei servizi di Tirrenia, per esigenze di bilancio;
le difficoltà dei collegamenti marittimi delle isole maggiori e soprattutto minori italiane sono ormai diventate una costante soprattutto nei mesi di bassa stagione, quando minore è l'interesse delle compagnie marittime e tale da rendere difficilmente raggiungibili molte delle isole minori persino per gli abitanti stessi;
il turismo costituisce la principale fonte di entrata dei comuni delle isole minori ed è necessario salvaguardare questo patrimonio naturale, che da solo costituisce una delle più pregiate risorse turistiche del Paese;
non solo, la flotta delle compagnie di navigazione evidenzia palesi segni di vetustà accompagnati da un servizio scadente e da norme igieniche spesso al di sotto degli standard minimi di un Paese moderno,

impegna il Governo

a perseguire l'obiettivo di realizzare la definitiva liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo ma, altresì, ad assicurare il principio della continuità territoriale e del riconoscimento degli oneri di servizio pubblico connessi alla garanzia di collegamenti alle isole, soprattutto di quelle minori, per le esigenze di sviluppo e di fabbisogni sociali e civili dei nostri concittadini isolani.
9/2198/71.Tassone, Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dispone che le azioni eccedenti il limite dello 0,50 per cento del capitale sociale di una banca popolare devono essere alienate entro un anno dalla contestazione da parte della banca partecipata della violazione del divieto;
il comma 14 dell'articolo 41 prevede per i soggetti che detenessero al 31 dicembre 2007 una partecipazione al capitale sociale di una banca popolare superiore allo 0,50 per cento il differimento di un anno del termine previsto dal citato articolo 30 del Testo unico bancario;
tale proroga si colloca nella prospettiva di una più generale riforma dell'ordinamento delle banche popolari che auspica l'innalzamento della percentuale di possesso delle azioni rispetto a quella vigente;
tuttavia, il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione appare non congruo nel caso in cui il superamento della percentuale di detenzione delle azioni avvenga in caso di aggregazioni mediante fusioni per incorporazione di banche costituite nella forma di S.p.A. in banche popolari o di concentrazioni tra investitori detentori di partecipazioni di banche popolari,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti volti a chiarire la norma citata in premessaper i casi suddetti in modo da evitare che le alienazioni delle azioni eccedenti comportino una dismissione delle partecipazioni eccedenti e conseguentemente ne derivino delle perdite per i soggetti interessati.
9/2198/72.Delfino, Volontè.

La Camera,
premesso che:
gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la facoltà di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1o gennaio 2002, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito;
il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto una riapertura dei termini per la rivalutazione agevolata dei terreni edificabili e delle partecipazioni;
tale norma è stata oggetto di numerose modifiche dirette a prorogare sia le scadenze per l'effettuazione dei versamenti dell'imposta sostitutiva e per la redazione e giuramento della perizia di stima, sia a differire il termine di riferimento per il possesso dei beni da rivalutare (articolo 39, comma 14-undecies, del decreto-legge n. 269 del 2003, articolo 6-bis del decreto-legge n. 355 del 2003, articolo 1, comma 376, della legge n. 311 del 2004, articolo 11-quaterdecies, comma 4, del decreto-legge n. 203 del 2005, articolo 1, comma 91, della legge n. 244 del 2007, articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2008 ed infine del decreto-legge n. 97 del 2008);
l'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 97 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 129 del 2008, ha prorogato da ultimo dal 20 luglio 2008 al 31 ottobre 2008 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1o gennaio 2008, nonché il termine fissato per la redazione e il giuramento della perizia di stima;
per quanto concerne le aree edificabili, uno dei maggiori ostacoli connessi ai trasferimenti dei terreni posseduti dai privati e finalizzati all'utilizzazione edificatoria è il prelievo fiscale che colpisce le plusvalenze;
ciò induce spesso il privato a dichiarare valori di trasferimento inferiori al reale, aumentando l'evasione e comportando problemi alle imprese acquirenti che devono contabilmente giustificare fuoriuscite finanziarie superiori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un'ulteriore riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e agricoli, con conseguente differimento dei termini di applicazione del regime fiscale sostitutivo, al fine di consentire il raggiungimento di una maggiore trasparenza dei valori delle transazioni immobiliari, una riduzione del costo dei terreni da edificare e un rilancio del comparto edile.
9/2198/73.Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto proroga sino al 31 dicembre 2009 l'utilizzo per fini promozionali dei dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 10 agosto 2005;
sono sempre più numerosi i cittadini che quotidianamente lamentano i disturbiarrecati alla loro vita privata da innumerevoli call center dai quali ricevono, di solito in orari meno opportuni, offerte commerciali di prodotti e/o servizi;
non sono isolati i casi in cui l'operatore-venditore telefonico induce con subdole insistenze talune tipologie di consumatori particolarmente vulnerabili (per situazioni di infermità mentale e/o fisica, o per l'età o per semplice ingenuità) a modificare il proprio abituale comportamento di consumo;
le reiterate e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza sono considerate «condotte aggressive» qualora non osservino quanto previsto dall'articolo 58 del Codice del consumo e ribadito dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali che recita: «L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato»;
nell'estate del 2008, il Garante per la protezione dei dati personali, in seguito ad un'indagine condotta con il Nucleo speciale funzione pubblica della Guardia di finanza, emetteva cinque provvedimenti con i quali obbligava i gestori telefonici e le società che operano attraverso i call center ad interrompere l'uso indebito di tutti i numeri telefonici utilizzati a scopo commerciale senza aver ricevuto, come previsto dalla normativa sopra richiamata, l'autorizzazione al trattamento da parte degli utenti,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative, data la rilevanza e la crescita esponenziale dei fenomeno descritto, volte a garantire il rispetto della riservatezza dei cittadini, avviando eventualmente anche un'indagine, attraverso la Polizia postale, sulle suddette pratiche commerciali aggressive ed illegittime che costituiscono un'inaccettabile turbativa della vita privata dei cittadini.
9/2198/74.Compagnon.

La Camera,
premesso che:
il 31 marzo prossimo scadrà la proroga concessa per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni, in favore delle aziende agricole operanti in territori montani e zone svantaggiate,
se tali benefici non saranno riconfermati, assumere un lavoratore in agricoltura costerà all'impresa agricola più del doppio del costo attuale con il conseguente crollo dell'occupazione del settore agricolo;
le imprese agricole sono utili al Paese sia perché sono un grande serbatoio occupazionale, sia perché concorrono al mantenimento dell'indotto, ma soprattutto perché svolgono un ruolo di presidio e di salvaguardia del territorio,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a estendere al 31 dicembre 2009 la proroga citata in premessa per impedire che nel mese di aprile si possa aprire una fase molto difficile e critica per le imprese agricole.
9/2198/75.Ruvolo, Naro.

La Camera,
premesso che:
la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, per le imprese agricole, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata per l'anno 2009 di 66 milioni di euro;
i dati presentati presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati dall'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI) rilevano, al contrario, che esiste un vero e proprio allarme rosso per i fondi assicurativi contro i rischi climatici e sanitari;
per la prima volta i costi delle polizze rischiano di gravare totalmente sulle imprese agricole;
oggi, infatti, secondo tali dati, servirebbero oltre 240 milioni di euro per il 2009 e se il Fondo 2008 non verrà integrato tempestivamente, gli agricoltori saranno costretti a pagare altri 100 milioni di euro per coprire il contributo previsto dai Piani assicurativi storici;

impegna il Governo

a garantire continuità all'unico strumento di difesa dalle calamità e di stabilizzazione del reddito per le imprese agricole attraverso la costituzione di un fondo di 240 milioni di euro per ogni anno solare.
9/2198/76.Naro, Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
il fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha rappresentato un efficace strumento per favorire la crescita del sistema nazionale della protezione civile, che come è noto è basato sul principio di sussidiarietà, dopo il trasferimento di compiti e funzioni dallo Stato centrale agli Enti locali, disposto con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione;
la professionalità e l'impegno degli addetti non sarebbero stati sufficienti, senza una adeguata dotazione economica, per raggiungere i livelli di efficienza ormai riconosciuti sia dai cittadini italiani sia a livello internazionale;
la pronta ed efficace risposta operativa ai numerosi eventi che si sono verificati in questi ultimi anni in Italia, resa possibile dalle dotazioni di materiali e mezzi, dalla preparazione del personale istituzionalmente addetto della protezione civile e dalla disponibilità e condivisione di procedure operative volta per volta affinate, ha consentito di ottenere una sempre miglior gestione delle emergenze;
tutto ciò ha comportato, oltre alla mitigazione del disagio, sebbene non delle sofferenze delle popolazioni colpite, la sostanziale riduzione del fabbisogno finanziario per assicurare la riparazione del danno e la ricostruzione, evitando, peraltro, l'uso di procedure di spesa emergenziali;
le regioni hanno utilizzato le risorse assegnate per:
dare sostegno alle organizzazioni di volontariato di protezione civile (associazioni o gruppi comunali) mediante attività di formazione ed aggiornamento permanenti, erogazione di servizi, messa a disposizione di attrezzature e materiale;
assicurare lo svolgimento di attività di formazione ed informazione della popolazione, con particolare riguardo a quella scolastica, sui possibili rischi incombenti sul territorio e sui comportamenti da tenere per mitigare le conseguenze; rafforzare il sistema territoriale di protezione civile (comuni, comunità montane, province) per garantire il regolare svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, monitoraggio ed intervento negli allarmi od emergenze;
realizzare progetti regionali per il miglioramento della preparazione e dell'operatività del personale, per l'adeguamento delle sedi operative, per l'implementazione delle dotazioni di materiali, attrezzature e mezzi;
il fondo regionale di protezione civile non è stato rifinanziato per gli anni 2009 e seguenti;
la sospensione dell'erogazione del fondo dello Stato alle Regioni pone in serio pericolo la prosecuzione delle attività di protezione civile da parte dei comuni, delle comunità montane e delle province, con gravi ripercussioni sulla tenuta dell'intero sistema e soprattutto sulla possibilità di sostegno alle organizzazioni di volontariato che tanto si prodigano per la sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare l'operatività del fondo regionale di protezione civile anche per l'anno 2009, prevedendone un adeguato stanziamento per consentire il regolare funzionamento della rete dei centri funzionali al fine di gestire prontamente ed efficacemente le situazioni emergenziali.
9/2198/77.Libè, Ciccanti, Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modifica in modo sostanziale le disposizioni in materia di valutazione dei rischi e il relativo apparato sanzionatorio per tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla loro dimensione o attività;
il provvedimento modifica anche l'ambito di applicazione della legislazione a protezione dei lavoratori con la conseguenza che le microimprese devono ora provvedere a modificare completamente i loro documenti per adempiere alle disposizioni in tema di valutazione dei rischi;
una tale dimensione di coinvolgimento di imprese, medici competenti, tecnici, consulenti e di tutte le altre figure della prevenzione sui luoghi di lavoro necessita sia di tempi adeguati per l'informazione, la comprensione, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, sia di tempi tecnici adeguati per l'elaborazione e l'attuazione delle modifiche necessarie ad agire nel rispetto del nuovo apparato legislativo;
entro il 9 aprile 2009 si attende, inoltre, l'emanazione di un decreto integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008 così come previsto dalla legge delega n. 123 del 2007, che modificherà l'attuale quadro delle disposizioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un differimento del termine previsto dall'articolo 306, comma 2, del decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di consentire alle imprese di provvedere puntualmente agli adempimenti suesposti, coerentemente con i tempi di emanazione delle disposizioni integrative e correttive previste.
9/2198/78.Poli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 44-bis introduce disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie;
sono valutate favorevolmente tali disposizioni in quanto dirette alla programmazione degli interventi di edilizia carceraria e alla semplificazione delle procedure anche attraverso l'individuazione di precise responsabilità;
è importante individuare, nell'ambito del programma di edilizia carceraria, delle opere necessarie con l'indicazione delle relative risorse finanziarie e dei tempi di realizzazione;
vi è l'opportunità di un coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti in ordine alla proposta delMinistro della giustizia per l'adozione dei decreti di attuazione del programma,

impegna il Governo

a fornire alle commissioni parlamentari competenti ogni utile informazione circa le linee di indirizzo che il Ministro della giustizia intende perseguire per una più rapida attuazione del programma degli interventi delle infrastrutture carcerarie.
9/2198/79.Contento.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge in esame reca disposizioni che, nel modificare la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, introducono vincoli assai stringenti per quanto concerne in particolare l'accesso al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione e le modalità di esercizio dell'attività, con la previsione dell'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
tali disposizioni, oltre a intervenire in modo dettagliato su materia sulla quale non è prevista una competenza legislativa statale, ostacolano gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente, con pesanti conseguenze per gli utenti e compromettono le condizioni essenziali di concorrenza nel settore dei servizi di trasporto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge in esame, al fine di assumere tutte le iniziative necessarie per rivedere tempestivamente la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente.
9/2198/80.Valducci, Moffa, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
la complessiva capienza attuale delle carceri italiane non soddisfa il crescente bisogno più volte evidenziato, di alloggiare detenuti e reclusi;
la scelta di nominare un Commissario straordinario con ampi poteri, operata con l'articolo 44-bis del decreto-legge in esame appare condivisibile nell'ottica di dare immediata e concreta risposta al senso di insicurezza avvertito dalla popolazione;
il programma di interventi consentirà la realizzazione di nuove strutture carcerarie e l'aumento di capienza di quelle esistenti;
appare parimenti condivisibile il fine di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;
gli interventi da realizzare debbono essere indirizzati anche al miglioramento delle condizioni di lavoro di quanti, appartenenti alla Polizia penitenziaria, operatori dell'area sociologica, educativa, nonché esperti penitenziari, prestano la loro attività all'interno delle strutture carcerarie;
l'attività di osservazione e trattamento carcerario nei confronti della persona detenuta, in ossequio al dettato normativo, deve svolgersi non solo attraverso la custodia, ma con l'ausilio di un qualificato intervento psicologico e criminologico;
nell'ottica di un superamento definitivo della finalità custodialistica, nell'ambito della previsione di cui all'articolo 27 della Costituzione, la privazione della libertà deve essere considerata il mezzo per conseguire il fine del recupero sociale del detenuto;
l'apporto conferito dagli esperti psicologi e criminologi di cui all'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) è di indubbia importanza perché consente una totale conoscenzadelle dinamiche personologiche e psicologiche che sono causa della devianza e fondamentali per la formulazione dei giudizi prognostici propedeutici al progetto di recupero sociale nel quadro di un trattamento il più possibile individualizzato;
per lo svolgimento di queste attività di osservazione e trattamento l'Amministrazione penitenziaria si avvale da tempo di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, ai sensi dell'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile intervento per continuare a garantire adeguatamente la somministrazione in favore della popolazione carceraria degli interventi specialistici degli esperti di cui all'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario diretti alla individuazione delle cause dei comportamenti devianti, alla loro rimozione attraverso il trattamento rieducativo ed al reinserimento sociale dell'individuo.
9/2198/81.Laboccetta.

La Camera,
premesso che:
con gli articoli 36 e 37 del decreto in esame sono state introdotte disposizioni e proroghe in ambito di docenza scolastica ed universitaria;
con il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono state introdotte rilevanti disposizioni in materia di reclutamento del personale docente universitario tese ad incentivare la ricerca ed in generale la qualità del lavoro svolto;
il Governo pone tra i suoi obiettivi il rafforzamento della ricerca universitaria ed il suo collegamento con il mondo produttivo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riservare una quota di posti pari ad almeno il 10 per cento nell'ambito dei concorsi per il reclutamento del personale docente universitario, a ricercatori e studiosi di chiara fama o che si siano contraddistinti nell'ambito della ricerca nazionale, comunitaria o internazionale.
9/2198/82.Mario Pepe (PdL).

La Camera,
premesso che:
l'articolo 37, comma 2-bis, del decreto-legge in esame proroga all'anno accademico 2010-2011 l'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008 che hanno introdotto la valutazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato;
è importante da una parte premiare il merito scolastico valorizzando l'intero percorso educativo dei giovani, dall'altra limitare al massimo le influenze negative che episodi di corruzione, spesso avvenuti nella realtà e al centro di inchieste giudiziarie in corso, ed errori nella formulazione dei test d'ingresso possono avere sull'avvio delle carriere degli studenti universitari,

impegna il Governo

in attesa dell'entrata in vigore della normativa sulla valutazione dei risultati scolastici, ad assumere tutti i provvedimenti necessari, per quanto di sua competenza, affinché i test d'ingresso ai corsi universitari a numero programmato siano al riparo da episodi di corruzione e da episodi di errore nella loro formulazione.
9/2198/83.Fucci.

La Camera,
premesso che:
con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 1, comma 5) e, successivamente, con l'approvazione del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, l'abitazione principale è stata esentata dal pagamento dell'ICI, con l'eccezione di una piccola minoranza di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);
il Governo, nel DPEF 2009-2013, ha assicurato l'integrale copertura finanziaria del minor gettito ICI ai comuni a partire dall'anno 2008;
in base alle disposizioni normative di cui sopra, nel 2009 il minore gettito verrà rimborsato ai comuni attraverso trasferimenti erariali pari a 2,604 miliardi di euro. In realtà, tenendo conto delle stime del gettito ICI sull'abitazione principale di fonte ISTAT, pari a 3,8 miliardi di euro, ANCI, pari a 3,3 miliardi di euro e del Servizio Bilancio del Senato, pari a 3,738 miliardi di euro, la copertura finanziaria per la compensazione del minor gettito ICI ai comuni è da ritenersi ampiamente insufficiente;
è stata ipotizzata un'erogazione di 440 milioni di euro aggiuntivi rispetto a quelli finora stanziati, a compensazione delle minori entrate comunali per effetto della abolizione dell'ICI sulla prima casa;
il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato modificato nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria per il 2009, disponendo che le risorse originate da una serie di operazioni di carattere straordinario (cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e vendita del patrimonio immobiliare) non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;
con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 la Ragioneria Generale dello Stato ha interpretato il dettato letterale del comma 8 in senso fortemente restrittivo, con il rischio di una vera e propria paralisi degli investimenti degli enti locali (che rappresentano una quota maggioritaria del totale degli investimenti pubblici),

impegna il Governo

a confrontarsi con le associazioni delle autonomie locali al fine di sbloccare gli investimenti degli enti locali, attraverso un'opportuna rivisitazione del comma 8, dell'articolo 77-bis, del decreto n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, anche in relazione all'esigenza di ulteriori risorse per la compensazione del minor gettito ICI prima casa.
9/2198/84.Misiani.

La Camera,
premesso che:
il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato modificato nel corso della discussione del disegno di Legge finanziaria per il 2009, disponendo che le risorse originate da una serie di operazioni di carattere straordinario (cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e vendita del patrimonio immobiliare) non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e deisaldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;
con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 la Ragioneria generale dello Stato ha interpretato il dettato letterale del comma 8 in senso fortemente restrittivo, con il rischio di una vera e propria paralisi degli investimenti degli enti locali (che rappresentano una quota maggioritaria del totale degli investimenti pubblici),

impegna il Governo

a confrontarsi con le associazioni delle autonomie locali al fine di sbloccare gli investimenti degli enti locali, attraverso un'opportuna rivisitazione del comma 8, dell'articolo 77-bis, del decreto n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
9/2198/84.(Nuova formulazione)Misiani, Marco Carra.

La Camera,
premesso che:
numerosi interventi legislativi, a partire dal 2003, hanno via via aggiornato i compiti e le Prerogative dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed in particolare:
legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, che attribuisce, inoltre, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione;
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante «Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica», che attribuisce - tra le diverse e nuove competenze - all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di determinare i criteri sulla base dei quali il Ministro delle attività produttive definisce le responsabilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacità produttiva;
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità», che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ulteriori rilevanti compiti in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili;
legge 23 agosto 2004 n. 239, «di riordino» dell'intero settore energetico, che ha novellato in maniera completa e sistematica le funzioni e le prerogative dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ampliandone organicamente il ruolo e i compiti in maniera così rilevante da doverne aggiornarne la dotazione organica del personale, portando da centoventi a centottanta unità il contingente del personale (120 di ruolo e 60 a tempo determinato);
articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 e il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire tariffe elettriche agevolate in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati (tariffa sociale);
articolo 11, comma 12, della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha esteso le attività dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al controllo di taluni settori del mercato di riferimento precedentemente esclusi;
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas - tra l'altro - il non indifferente compitodi adottare disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 giugno 2007 in materia di ricerca di sistema nel settore elettrico con riguardo, segnatamente, all'attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di funzioni sostitutive del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);
articolo 2, comma 165, lettera f-ter), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, in attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di svolgere anche una funzione paragiurisdizionale per la risoluzione delle controversie tra produttori di energia e gestori di rete, mediante decisioni vincolanti tra le parti;
decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008) recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», che, all'articolo 46-bis, ha attribuito ai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di individuare i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas;
legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, che all'articolo 23-bis, intervenendo in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, il compito di verificare la legittimità dei motivi per i quali gli enti locali ricorrono a modalità di affidamento del servizio non competitive (in house providing o affidamento diretto a società mista con gara per la scelta del socio), esprimendo un parere obbligatorio entro 60 giorni;
l'articolo 81, comma 18, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di vigilare sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta (5,5 punti percentuali dell'IRES) introdotta dai commi 16 e 17 dello stesso articolo;
considerato che si renderebbe necessaria una ridefinizione dell'organico funzionale dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas tale da garantire - nell'interesse dei consumatori - il pieno assolvimento delle nuove funzioni anche di controllo e garanzia del mercato di riferimento ad essa affidate;
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale di personale a tempo determinato e indeterminato sulla base dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e il numero complessivo delle risorse ad oggi previste per legge appare sottodimensionato al fine di porre l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nelle condizioni di garantire il pieno assolvimento dei compiti istituzionali ad essa via via affidati da leggi dello Stato, successive alla legge istitutiva citata,

impegna il Governo

a prevedere apposite misure che, nell'interesse del consumatore e della tutela del mercato di riferimento, garantiscano il pieno assolvimento dei compiti anche di garanzia e controllo affidati via via da leggi dello Stato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, attraverso una rideterminazione, secondo le effettive esigenze funzionali, delle unità di personale di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, tenendo altresì conto che la quota di personale a tempo determinato dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non possa eccedere il 10 per cento delle unità complessivamenteoccupate, fatto salvo eventuali rideterminazioni del numero complessivo delle risorse umane ad essa destinate che dovessero rendersi necessarie in conseguenza di eventuali assegnazioni di nuovi compiti.
9/2198/85.Nizzi.

La Camera,
premesso che:
i casi di violenza sessuale tra minorenni sono nell'ultimo periodo in forte aumento;
in questi episodi si è riscontrata una forte propensione dei ragazzi ad agire in gruppo contro le loro coetanee ed a documentare la violenza con video camere e cellulari per poi divulgarli tramite la rete internet e tra gli amici;
in particolare, gli inquirenti durante le indagini hanno più volte riferito di atteggiamenti di indifferenza da parte degli aggressori che sembrano non avere contezza della gravità e della efferatezza degli atti compiuti;

impegna il Governo

a garantire un percorso formativo obbligatorio nelle scuole, di contrasto alla «cultura dell'odio», con attività e/o corsi educativi contro la violenza sessuale e il disagio giovanile.
9/2198/86.Lorenzin.

La Camera,
premesso che:
il comma 1-octies dell'articolo 29 del provvedimento in esame differisce al 1o gennaio 2010 il termine entro il quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 prevedeva, a decorrere dal 1o luglio 2008, l'obbligo di certificazione energetica per la vendita di edifici con più di 1000 metri quadri calpestabili; l'obiettivo della norma era evidentemente finalizzato a dare vita ad un programma di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente attraverso il quale migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto e promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico;
l'articolo 35 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, eliminando, di conseguenza, l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita di unità immobiliari e, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione;
a seguito della citata modifica normativa è intervenuta l'Unione Europea esprimendo preoccupazioni riguardo la possibilità che il nuovo quadro normativo fosse in contrasto con direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;
in molti paesi europei la certificazione energetica degli edifici rappresenta un efficace elemento di riduzione del costo di gestione degli immobili, consentendo risparmi energetici molto consistenti, portando il consumo energetico per metro quadrato da valori superiori a 140 kWh/anno a circa 30 kWh/anno;
nel nostro paese il consumo energetico medio per abitazione è circa il doppio di altri paesi europei, nei quali èstata avviata da tempo una politica di efficientazione energetica degli edifici,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
ad intervenire nel settore dell'edilizia privata e pubblica a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente e a ripristinare al più presto tutti gli strumenti normativi finalizzati alla efficientazione energetica sia del patrimonio edilizio esistente che di quello di nuova realizzazione;
a ripristinare, in particolar modo, la certificazione energetica degli edifici nella compravendita degli immobili, già prescritta dalla direttiva 76/93/CE;

a garantire, in ogni caso, l'attuazione di standard costruttivi che tengano conto dell'esigenza di ridurre il consumo di energia degli immobili ad uso abitativo e che consentano di conseguenza una efficace razionalizzazione della spesa;
9/2198/87.Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene una serie di rilevanti disposizioni di proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, anche relative al settore delle infrastrutture e dei trasporti;
un settore particolarmente penalizzato dalla ultima legge Finanziaria 2009 risulta essere quello del trasporto lacuale, che ha subito per il triennio 2009-2011 un taglio di 14 milioni di euro di finanziamenti destinati alla navigazione, atteso che tale provvedimento ha comportato una serie di gravi conseguenze sull'organizzazione del trasporto lacuale sui tre principali laghi lombardi (Maggiore, Garda e di Como);
nonostante il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 55, il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, hanno previsto il trasferimento alle regioni competenti della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda, ad oggi non è stata data ancora attuazione a tale previsione;
la legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22, Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia, stabilisce che alle regioni e agli enti locali sono conferiti tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto o esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici;
la mancata attuazione delle suddette disposizioni normative ed il forte ridimensionamento pari al 40 per cento delle risorse a favore della navigazione comportano, allo stato attuale, il rischio di compromissione del trasporto lacuale in Lombardia, con pesanti ripercussioni sulla qualità del servizio e sulle potenzialità turistiche delle aree interessate, a danno dei lavoratori, dei cittadini e dell'economia dei territori coinvolti,

impegna il Governo:

ad adottare le ulteriori iniziative normative volte a ripristinare le risorse sottratte al settore della navigazione dall'ultima legge finanziaria, al fine di garantire la continuità del servizio navigazione sui laghi di Como e sugli altri laghi lombardi, di fondamentale importanza per i cittadini, i lavoratori ed il tessuto economico dei territori interessati;

a dare rapida attuazione al percorso di trasferimento alle regioni della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda, come già previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
9/2198/88.Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il Capo XI del presente provvedimento reca interventi in materia di sanità;
in tale ambito, si rende necessario investire in un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia nonché di ammodernamento tecnologico del patrimonio pubblico sanitario,

impegna il Governo

a potenziare le unità è di terapia intensiva neonatale, nonché ad incentivare l'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «Massa Tandem», a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.
9/2198/89.Binetti, Mosella, Miotto, Lenzi, Pedoto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 30 del presente provvedimento prevede la proroga fino al 31 dicembre 2009 dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, relativo all'individuazione delle condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di non introdurre in provvedimenti futuri norme volte a posticipare ulteriormente il termine di cui all'articolo 17, comma 4, del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, onde salvaguardare nel miglior modo possibile la salute dei cittadini.
9/2198/90.Bossa, D'Incecco, Murer, Livia Turco, Binetti, Miotto, Grassi, Lenzi, Pedoto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 35, comma 14, del presente provvedimento prevede un'ulteriore deroga fino al 31 dicembre 2009 per la predisposizione, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di una rete nazionale di banche per la conservazione del cordone ombelicale da parte delle strutture pubbliche;
la legge istitutiva della rete nazionale di banche per la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale risale all'ottobre 2005 e il termine ivi previsto era fissato entro i nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
un'ulteriore proroga, mal si giustifica visto che sono ormai passati quasi 40 mesi dall'approvazione della legge n. 219 del 21 ottobre 2005,

impegna il Governo:

a dare concreta attuazione alla realizzazione di una rete nazionali di banche per la conservazione di cordoni ombelicali da parte delle strutture pubbliche così come stabilito dall'articolo 10 della legge n. 219 del 21 ottobre 2005;

a recepire le direttive 2006/17CE (procedura di infrazione n. 2007/411) e 2006/86/CE (procedura di infrazione n. 2007/1127) che attuano alcune prescrizioni della direttiva 2004/23/CE relativa alla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani che si applica anche alle cellule staminali ematopoietiche del sangue del cordone ombelicale, visto anche il fatto che il 16 ottobre 2008 la Commissione europea ha deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia per il mancato recepimento delle direttive in oggetto.
9/2198/91.D'Incecco, Bossa, Murer, Grassi, Miotto, Livia Turco, Pedoto, Lenzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 43 bis del presente provvedimento pone fine all'operazione di cartolarizzazione degli immobili avviata nel 2002;
l'intera procedura per la chiusura di Scip comporta adempimenti che hanno importanti ricadute di natura economico-finanziaria su banche, enti previdenziali, inquilini, pensionati e lavoratori dipendenti,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento ogni mese, a partire dalla data di approvazione della presente legge, attraverso il Ministro dell'economia e delle finanze, sui risultati economico finanziari dell'intera operazione e sullo stato di avanzamento delle procedure previste dall'articolo 43-bis.
9/2198/92.Miotto, Misiani, Lenzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 31, ai commi 1-bis e 1-ter, estende ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati tra gli anni 1959-1965, l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
a tutt'oggi rimane inapplicato il comma 363 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 poiché non risulta ancora emanato il decreto attuativo, in quanto, come il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha esposto in relazione all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00756 in Commissione affari sociali si deve, sulla base «degli incontri tenuti con i rappresentanti delle associazioni interessate e di un documento tecnico redatto dalla Direzione Generale competente, predisporre uno schema di regolamento concernente la disciplina istruttoria di tale indennizzo, allo scopo di individuare criteri che permettano di stabilire, nel modo più sicuro possibile, il nesso causale tra il danno subito e l'assunzione del farmaco talidomide, tenendo necessariamente conto del lungo periodo di tempo trascorso dagli eventi e della conseguente difficoltà di reperire la documentazione sanitaria comprovante l'assunzione del farmaco in questione»,

impegna il Governo

a predisporre tutte le misure economiche e normative necessarie, affinché si possa dare, nel più breve tempo possibile, concreta attuazione a tutta la normativa esistente in materia di riconoscimento di un risarcimento economico a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.
9/2198/93.Livia Turco, Schirru, Binetti, Bossa, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto, Lenzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8-duodecies della legge n. 101 del 2008 prevede l'approvazione ex lege di tutti gli schemi di convenzione tra la società ANAS SpA, già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto n. 59 del 2008. L'articolo 8-duodecies della legge n. 101 del 2008, di fatto, trasforma in regolazione quanto contenuto negli schemi di convenzione già sottoscritti tra ANAS SpA e le società concessionarie autostradali;
in ragione dell'applicazione di tale normativa l'Antitrust ha segnalato, da un lato, gli effetti distorsivi derivanti dalla modalità di regolamentazione delle tariffe autostradali ivi prevista e, dall'altro, l'esigenza di lasciare spazio alla concorrenza per il mercato almeno per le tratte non ancora realizzate e per l'ampliamento della rete autostradale;
l'affidamento delle concessioni autostradali dovrebbe avvenire con l'ausilio di procedure ad evidenza pubblica e il periodo di affidamento non deve essere ingiustificatamente lungo, l'oggetto dell'affidamento non deve essere ingiustificatamente ampio;
il codice dei contratti prevedeva che le concessionarie di lavori pubblici potessero effettuare tramite imprese proprie e/o controllate fino al 70 per cento dei lavori oggetto della concessione; in considerazione però che tale circostanza si riferisce ai casi in cui il concessionario sia stato scelto tramite gara. Nel settore autostradale, invece, quasi tutte le concessioni sono state affidate tramite procedura negoziata;
i commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 29 del provvedimento in esame modificano la disciplina relativa all'affidamento dei lavori da parte dei concessionari autostradali, che li equiparava, sotto il profilo giuridico, ad amministrazioni aggiudicatrici, pur se esclusivamente per la parte dei lavori affidata a terzi e che dovrà essere pari ad almeno il 40 per cento dell'importo complessivo;
le nuove norme eliminano la citata equiparazione tra amministrazioni aggiudicatrici e concessionari e stabiliscono l'obbligo, per quei concessionari che non siano anche amministrazioni aggiudicatrici, di provvedere all'affidamento a terzi dei lavori in coerenza con le previsioni del Codice dei contratti pubblici;
la Corte dei Conti ha rilevato che la mancanza di precisi indirizzi legislativi e governativi, assunti in coerenza con le direttive europee, ha finora ostacolato l'assunzione da parte di ANAS di un ruolo di piena apertura al mercato, quale concessionario del servizio di manutenzione, costruzione, gestione e messa in sicurezza del sistema stradale ed autostradale italiano, e quindi - conclude la Corte dei Conti - «la collocazione di ANAS non appare adeguatamente definita con riguardo ai poteri di vigilanza, anche con riferimento alla vigilanza sul corretto uso delle pubbliche risorse inerenti il federalismo autostradale su base regionale, il quale, nonostante la sua rapida espansione presenta alcune normative e connessi problemi che non sono stati finora adeguatamente affrontati e vagliati.»,

impegna il Governo:

a valutare se il nuovo assetto normativo non presenti elementi di contrasto con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, onde evitare il rischio di incorrere in possibili sanzioni;

a valutare l'opportunità di attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutte quelle funzioni utili a verificare i rapporti tra concedenti e concessionari, esaminando periodicamente le tariffe e vigilando sulla ripartizione dei benefici derivanti dai miglioramenti di efficienza tra utenti dell'infrastruttura e concessionario stesso;

a procedere ad una verifica comparativa degli investimenti e dei costi digestione e manutenzione delle concessionarie volta a stimolare un confronto competitivo tra le medesime;

a destinare gli eventuali guadagni derivanti dai recuperi di produttività e dall'incremento del traffico superiore al livello preventivato anche a benefici tariffari;

a proporre al Parlamento elementi di verifica ed una stabile sede istituzionale rispetto al sistema concessorio di costruzione e gestione delle autostrade nel rispetto della normativa comunitaria.
9/2198/94.Viola, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il settore lattiero caseario delle produzioni Dop a lunga stagionatura vive un momento di grande crisi che incide pesantemente nel cuore delle produzioni più rappresentative del Made in Italy;
in particolare, la produzione di grana padano e di parmigiano reggiano rischiano di venire fortemente penalizzate, in particolare per il venir meno del sostegno europeo all'ammasso privato;
d'ora in poi spetterà agli Stati membri, se lo riterranno opportuno, finanziare il sostegno alla stagionatura dei formaggi DOP,

impegna il Governo

a finanziare con 30 milioni di euro il contributo per l'ammasso privato per la stagionatura dei prodotti lattiero-caseari DOP quali il Parmigiano reggiano ed il Grana Padano.
9/2198/95.Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il settore agricolo italiano è frutto dell'insieme delle peculiarità e delle difficoltà specifiche vissute dai singoli territori;
in tale prospettiva il Mezzogiorno ed territori montani particolarmente svantaggiati rivestono un'importanza cruciale per il settore primario e pertanto è necessario valutare con attenzione le misure utili a sostenere e rilanciare il comparto agricolo mediante un sostegno alle categorie produttive interessate;
risulterebbe particolarmente importante sostenere le categorie produttive del settore agricolo intervenendo sugli oneri di natura previdenziale gravanti sui datori di lavoro agricolo e sugli stessi lavoratori come già stabilito per il triennio 2006-2008 dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n.81 del 2006;
alla luce della riforma della Politica agricola comunitaria tale intervento non si configura come di natura assistenziale bensì ha una valenza strutturale per tali imprese e per il settore intero;
il decreto legge n. 171 del 2008 ha provveduto a prorogare di soli tre mesi, fino al 31 marzo 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure (più favorevoli) stabilite dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare per tutto il 2009 le agevolazioni in materia previdenziale per il settore agricolo nelle aree sottoutilizzate del paese nelle modalità previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decretolegge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.
9/2198/96.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la conversione del decreto in esame avrebbe potuto rappresentare, ad avviso dei presentatori, lo strumento per fornire risposte concrete ai problemi dei comparti dell'agricoltura e della pesca che attendono una soluzione;
al contrario questa occasione non è stata utilizzata dal Governo per definire le opportune politiche economiche di sostegno per il settore primario ormai in crisi strutturale;
permane da parte del Governo una sostanziale e reiterata disattenzione verso i problemi della agricoltura e della pesca che si è concretizzata nei provvedimenti sin qui approvati in tagli rilevanti o in misure di scarsa efficacia;
il settore agricolo è stato duramente penalizzato dai tagli operati con il decreto legge n. 112 che la successiva manovra finanziaria non è riuscita ad attutire, al contrario, ha reso evidente una contrazione delle spese in conto capitale per investimenti del 39,67 per cento (in termini assoluti si passa da uno stanziamento di 940,1 milioni di euro del 2008 a 568,2 milioni di euro per il 2009);
da più tempo gli addetti del settore primario denunciano il venir meno del sostegno contro gli eventi calamitosi attraverso il Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi che è stato rifinanziato con il decreto-legge n. 171 del 2008 per il solo 2008 con una cifra al di sotto delle necessità effettive (65 milioni di euro a fronte di necessità di impegni che sono per il 2008 sono nell'ordine dei 130 milioni di euro e per gli anni successivi in media di 200 milioni di euro);
il gruppo parlamentare del Pd attraverso emendamenti ed atti di indirizzo ha ripetutamente sollecitato il governo a provvedere al rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale con congrue risorse al fine di tutelare e rilanciare quella politica di razionalizzazione basata su una ridefinizione delle linee di fondo dell'intervento statale, con uno spostamento dal tradizionale approccio fondato su interventi di tipo contributivo e creditizio, ad un approccio teso a valorizzare la copertura assicurativa;
il decreto-legge in esame avrebbe rappresentato, ad avviso dei presentatori, la sede più opportuna per inserire le disposizioni di rifinanziamento per il 2009 del suddetto Fondo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2009 al fine di dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e potenziare il ruolo delle polizze assicurative contro i rischi connessi ad eventi atmosferici e calamitosi.
9/2198/97.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che.
l'olivicoltura nel Mezzogiorno, in particolare in Puglia e in Calabria, ha raccolto la sfida dei mercati internazionali, puntando sulla qualità del prodotto olio extravergine di oliva, attraverso un notevole sforzo finanziario con investimenti da parte delle aziende agricole meridionali;
la grave crisi del comparto olivicolo-oleario sta determinando una situazione ormai insostenibile per le aziende pugliesi, calabresi, e del Mezzogiorno a causa del continuo ribasso delle quotazioni del prezzo dell'olio extravergine e anche a seguito della siccità straordinaria che negli ultimi mesi ha interessato l'intero territorio. Tale crisi sta producendo ricadute pesantissime sulle economie locali e sull'occupazione. Moltissimi agricoltori oggi producono in perdita con l'aggravante di competere su mercati dove, oltretutto, si registrano frodi e contraffazioni;
è improcrastinabile, quindi, il monitoraggio di fenomeni che rischiano di annientare l'olivicoltura pugliese e calabrese, visto la presenza di olio extravergine di oliva sugli scaffali della grande distribuzione organizzata, a prezzi assolutamente non plausibili; a rendere la situazione ancora più preoccupante è anche l'aumento di oltre il 30 per cento delle importazioni di prodotti comunitari ed extracomunitari con contestuale diminuzione delle esportazioni;
tra il Ministro delle politiche agricole e gli Assessori regionali all'agricoltura di Puglia e Calabria si è avviata una interlocuzione per individuare misure adeguate a fronteggiare la grave crisi del comparto,

impegna il Governo:

ad attivare misure urgenti quali il pagamento immediato da parte della AGEA degli aiuti comunitari;
ad adottare le opportune iniziative al fine di ritirare dal mercato 300 mila quintali di olio extravergine di oliva da destinare agli aiuti alimentari per le famiglie indigenti;
ad attivare le misure previste dalla legge n. 102 del 2004, sulle calamità naturali, nonché ad adottare un provvedimento straordinario che preveda la riduzione dei contributi previdenziali e lo slittamento delle scadenze fiscali e creditizie;
ad istituire, attivando tutti gli enti preposti, un tavolo di coordinamento permanente per i controlli sulle sofisticazioni e sulle frodi e per il monitoraggio sulla legittimità delle importazioni di olio;
ad istituire una sede di confronto nazionale e regionale con i soggetti della distribuzione per individuare strategie condivise di rilancio del settore;
a prorogare e rifinanziare per l'anno 2009 la campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva prevista all'articolo 4-quaterdecies del decreto legge n. 171 del 2008.
9/2198/98.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
l'olivicoltura nel Mezzogiorno, in particolare in Puglia e in Calabria, ha raccolto la sfida dei mercati internazionali, puntando sulla qualità del prodotto olio extravergine di oliva, attraverso un notevole sforzo finanziario con investimenti da parte delle aziende agricole meridionali;
la grave crisi del comparto olivicolo-oleario sta determinando una situazione ormai insostenibile per le aziende pugliesi, calabresi, e del Mezzogiorno a causa del continuo ribasso delle quotazioni del prezzo dell'olio extravergine e anche a seguito della siccità straordinaria che negli ultimi mesi ha interessato l'intero territorio. Tale crisi sta producendo ricadute pesantissime sulle economie locali e sull'occupazione. Moltissimi agricoltori oggi producono in perdita con l'aggravante di competere su mercati dove, oltretutto, si registrano frodi e contraffazioni;
è improcrastinabile, quindi, il monitoraggio di fenomeni che rischiano diannientare l'olivicoltura pugliese e calabrese, visto la presenza di olio extravergine di oliva sugli scaffali della grande distribuzione organizzata, a prezzi assolutamente non plausibili; a rendere la situazione ancora più preoccupante è anche l'aumento di oltre il 30 per cento delle importazioni di prodotti comunitari ed extracomunitari con contestuale diminuzione delle esportazioni;
tra il Ministro delle politiche agricole e gli Assessori regionali all'agricoltura di Puglia e Calabria si è avviata una interlocuzione per individuare misure adeguate a fronteggiare la grave crisi
del comparto,

impegna il Governo:

ad adottare, con tempestività, iniziative volte a prevedere il pagamento immediato da parte della AGEA degli aiuti comunitari;
ad adottare iniziative affinché possano essere ritirati dal mercato 300 mila quintali di olio extravergine di oliva da destinare agli aiuti alimentari per le famiglie indigenti;
a dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 102 del 2004, sulle calamità naturali, nonché ad adottare un provvedimento straordinario che preveda la riduzione dei contributi previdenziali e lo slittamento delle scadenze fiscali e creditizie;
ad istituire, attivando tutti gli enti preposti, un tavolo di coordinamento permanente per i controlli sulle sofisticazioni e sulle frodi e per il monitoraggio sulla legittimità delle importazioni di olio;
a farsi parte attiva ai fini dell'istituzione di una sede di confronto nazionale e regionale con i soggetti della distribuzione per individuare strategie condivise di rilancio del settore;
ad adottare iniziative normative volte a prorogare e rifinanziare per l'anno 2009 la campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva prevista all'articolo 4-quaterdecies del decreto-legge n. 171 del 2008.
9/2198/98.(Nuova formulazione)Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
i commi dal 242 al 249 della legge finanziaria per il 2007, con l'obiettivo di incentivare la giusta spinta all'aggregazione delle imprese, assicurano nel biennio 2007-2008 uno sconto fiscale attraverso un meccanismo di esclusione dei primi 5 milioni di euro del disavanzo di concambio, che si traducono in pratica fino a 1,8 milioni di euro di beneficio fiscale;
questo meccanismo non incide in alcun modo sulle cooperative che realizzino le medesime operazioni societarie in quanto la legge ad esse applicabile per queste operazioni non prevede la formazione di un disavanzo di concambio, facendo così mancare alle cooperative un beneficio che invece risulterebbe molto utile per incentivare i processi aggregativi anche fra queste imprese che in molti settori sono ancora molto numerose e troppo piccole,

impegna il Governo

a predisporre una norma i cui effetti siano identici a quelli prodotti dai commi 242-249 della legge finanziaria per il 2008 sulle società di capitale, ma in grado di essere applicata alle cooperative che così potranno essere incentivate all'aggregazione.
9/2198/99.Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la conversione in legge del decreto-legge in esame avrebbe potuto, ad avviso dei presentatori, rappresentare lo strumento per fornire risposte concrete ai problemi di comparti dell'agricoltura e della pesca che attendono una soluzione;
al contrario questa occasione non è stata utilizzata dal Governo per definire le opportune politiche economiche di sostegno per il settore primario ormai in crisi strutturale;
permane da parte del Governo una sostanziale e reiterata disattenzione verso i problemi della agricoltura e della pesca che si è concretizzata nei provvedimenti sin qui approvati in tagli rilevanti o in misure di scarsa efficacia;
a titolo esemplificativo citiamo la manovra Finanziaria 2009, che reca i tagli più consistenti alle missioni di spesa relative all'agricoltura, alle politiche agroalimentari e alla pesca nell'ordine del 25 per cento sulla spesa corrente e del 40 per cento sulle spese di investimento;
il decreto-legge in esame non solo non offre soluzioni concrete ai problemi dei comparti dell'agricoltura e della pesca ma abroga alcune misure positive che grazie all'azione incisiva del gruppo PD nella Commissione agricoltura e nell'aula parlamentare erano state inserite nel sulla competitività nel settore agroalimentari (decreto-legge n. 171 del 2008) relative al beneficio del canone ricognitorio ed alla chiusura del contenzioso Inps in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo;
il citato decreto n. 171, aveva esteso il canone agevolato «a titolo ricognitorio» concesso alle cooperative e ai consorzi di pescatori anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese;
la norma aveva efficacia retroattiva e tale agevolazione si applicava a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, quindi, di fatto, il regime agevolativo sui canoni veniva applicato agli ultimi quattro anni di esercizio di tali imprese;
il Governo ha varato il decreto-legge in esame di «Proroga dei termini» che ha soppresso tali norme di agevolazione (l'articolo 4-quater della Legge 205) il 30 dicembre: lo stesso giorno in cui la legge di conversione del decreto n. 171, che conteneva le norme in questione (frutto di un lavoro comune tra maggioranza e opposizione), è stata promulgata;
il canone a titolo ricognitorio per le cooperative e i consorzi di pescatori è un canone demaniale di particolare favore: prevede infatti che i pescatori, per l'esercizio delle proprie attività in aree e fabbricati sul demanio marittimo, debbano corrispondere un canone annuo di sole lire 1.000, a titolo ricognitorio; è previsto, per le cooperative e i consorzi di pescatori, anche l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale dovuti, nonché si assumano l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati così agevolati;
il decreto in esame ha abrogato anche l'articolo 4-septiesdecies della legge 205, promulgata il 30 dicembre 2008;
il decreto n. 171 del 2008, appena convertito dalla legge n.205 del 30 dicembre 2008, con l'articolo 4-septiesdecies aveva introdotto un'interpretazione autentica dell'articolo 2, commi 506-507 della Finanziaria 2008 in materia di definizione di contenziosi con l'INPS;
l'interpretazione autentica della legge n. 205 prevedeva l'applicazione delregime di maggior favore introdotto dalla Finanziaria dell'anno scorso per accelerare la chiusura dei contenziosi con l'INPS non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito fossero ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato;
questa norma della Finanziaria 2008, per favorire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, autorizzava l'INPS a definire tali contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnassero al pagamento integrale dei contributi oggetto di contenzioso, senza sanzioni;
la chiusura dei contenziosi sugli sgravi contributivi all'agricoltura è un'annosa questione su cui si è più volte intervenuti poiché non è mai stata risolta definitivamente e la norma introdotta dalla legge n.205 del 2008, con l'articolo 4-septiesdecies, ora abrogato, contribuiva a risolvere la questione, estendendo la possibilità di definizione in via stragiudiziale ai procedimenti, anche conclusi, iniziati entro il 31 dicembre 2007,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti applicativi e le conseguenze derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare le misure di cui all'articolo 4-quater e 4-septiesdecies del decreto-legge n. 171 del 2008.
9/2198/100.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che
l'articolo 43-bis del provvedimento in esame prevede la liquidazione del patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione effettuata dalla Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. (SCIP) e del patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuata dalla stessa SCIP, trasferendo la proprietà degli immobili di SCIP ai soggetti originariamente proprietari degli stessi;
il corrispettivo del trasferimento degli immobili appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione, pari al valore degli immobili stessi, è versato alla SCIP, al netto delle passività per la SCIP derivanti da tale operazione;
gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili, nel rispetto delle procedure, per quanto compatibili, regolanti l'alienazione da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare;
le norme, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono prive di relazione tecnica e non è, pertanto, possibile definire un quadro finanziario complessivo dell'operazione e degli effetti sui saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno del settore statale e della PA, indebitamento netto) e sullo stock di debito delle amministrazioni pubbliche;
tuttavia, l'operazione di acquisizione immobiliare è registrata, ai fini dell'indebitamento netto, come un aumento degli investimenti fissi lordi e, non essendo prevista alcuna forma di compensazione della spesa in conto capitale, ne consegue necessariamente un peggioramento di tale saldo, poiché mentre le dismissioni immobiliari non rilevano ai fini dell'indebitamento netto strutturale, in quanto operazionistraordinarie, gli acquisti di immobili sono inclusi in tale saldo come spese per investimenti;
nella nota informativa del Governo, presentata al Parlamento il 6 febbraio 2009, viene evidenziato che il peggioramento dei saldi previsto per il 2009 riflette, per un importo pari a 1,9 miliardi, la revisione della strategia relativa agli investimenti immobiliari in considerazione del fatto che le condizioni del mercato immobiliare non sono favorevoli alla dismissione nel breve periodo di beni immobiliari;
è presumibile che il peggioramento del saldo coincida con quello derivante dagli effetti della disposizione in esame;
analogamente, l'operazione sembra determinare un effetto peggiorativo del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, poiché le modalità individuate per il pagamento del corrispettivo alla società SCIP utilizzano somme attualmente giacenti presso la tesoreria;
in sostanza, la previsione contenuta nel provvedimento in esame sancisce il completo fallimento della più grande cartolarizzazione mai fatta a livello europeo, realizzata dall'allora e attuale Ministro dell'economia: SCIP 2 incassò 6,7 miliardi di euro grazie a bond garantiti dalla futura vendita di quasi 63.000 immobili di proprietà degli enti previdenziali;
oggi l'operazione di «finanza creativa» si chiude con 1,7 miliardi di titoli da ripagare a spese del bilancio pubblico e circa 13.000 immobili invenduti, dopo che nel 2005 era stato necessario un prestito-ponte per coprire i mancati incassi delle vendite e dopo che tra ottobre e gennaio SCIP non ha onorato le scadenze dei titoli;
SCIP è stata costituita con un capitale sociale di 10.000 euro, con un azionariato diviso in parti uguali tra due fondazioni olandesi, la Stichting Thesaurum e la Stichting Pallatium, avente come amministratore unico uno sconosciuto cittadino britannico, Gordon Burrows; nel frattempo sono intervenute ulteriori società, circa 40, immobiliari e finanziarie, tutte rigorosamente controllate da altrettante società olandesi;
l'operazione di riacquisto riguarda per gran parte gli enti previdenziali e viene realizzata in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in virtù del quale, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. Non sono quantificabili gli effetti che la norma potrà avere sulla solidità degli enti previdenziali coinvolti;
in sostanza, con il decreto-legge in esame, il Ministro dell'economia, cercando di evitare il clamore che la gravità della vicenda, ad avviso dei presentatori, merita tenta di chiudere, senza troppo clamore, un'operazione che ha comportato guadagni solo per i privati a vario titolo coinvolti a scapito dello Stato, che aveva un patrimonio del valore complessivo, tra SCIP 1 e SCIP 2, di 16,2 miliardi di euro e che ha incassato dall'emissione di titoli 9 miliardi di euro, a fronte di elevatissimi costi di gestione da parte delle suddette società,

impegna il Governo

a presentare, entro tre mesi, alle Camere una puntuale relazione volta a ricostruire i dettagli economico-finanziari dell'operazione, indicando, in particolare, l'identità delle controparti, il numero e la natura dei contratti, il quadro finanziario complessivo dell'intera operazione, incluso il costo determinato dalla chiusura prevista dalla norma in questione, nonché una periodica verifica degli effetti del nuovo quadro normativo sul bilancio dello Stato e dei singoli enti coinvolti.
9/2198/101.Causi, Damiano, Baretta, Fluvi, Vico.

La Camera,
premesso che:
con il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) è stata data attuazione alla disposizione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 che stabilisce che la compartecipazione sul montante Irpef spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia si applichi anche alle ritenute operate sui redditi da pensione INPS dei soggetti residenti nella Regione;
in sede di prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate, negli anni 2008, 2009 e 2010 erano stati stanziati rispettivamente gli importi di 20, 30 e 30 milioni di euro;
nei documenti della finanziaria 2009-2011 non risultava alcuno stanziamento per l'anno 2011;
con il provvedimento in esame, al comma 11 dell'articolo 41, viene prorogato, anche per il 2011, lo stanziamento di 30 milioni di euro e ciò anche per dare copertura effettiva ad una previsione di entrata indicata nel bilancio 2011 della Regione Friuli Venezia Giulia altrimenti priva di efficacia;
sulla base di prudenti valutazioni sul gettito spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia - sempre in attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 - viene indicato in circa 150 milioni di euro annui l'ammontare della compartecipazione sulle ritenute fiscali applicate ai redditi da pensione INPS riscossi dai soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia e, pertanto, la Regione stessa vanta un credito di alcune centinaia di milioni di euro nei confronti dello Stato,

impegna il Governo:

ad attivare, in tempi brevi, un tavolo tecnico-politico con la Regione Friuli Venezia Giulia al fine di:
stabilire tempi e modalità che diano concreta e piena attuazione a quanto previsto dal richiamato comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007 n. 137;
aggiornare ulteriormente il protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto nel 2006 ed aggiornato una prima volta nel corso del 2007.
9/2198/102.Strizzolo, Maran, Rosato, Compagnon, Monai, Cuperlo.

La Camera,
premesso che:
la Cassa delle ammende, istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, con la sua pressoché totale inattività, non ha mai adempiuto alle sue finalità;
la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, ha condotto una indagine concernente «La gestione delle risorse finanziarie attribuite alla Cassa delle Ammende in attuazione delle finalità ad essa assegnate dalla legge» e tale indagine si è conclusa con una deliberazione del Collegio 1 della stessa sezione, il quale - accogliendo le proposte del relatore nella adunanza del 13 giugno 2008 - ha dato all'Ente sei mesi di tempo per adottare le misure necessarie a superare le «numerose anomalie, incongruenze e ritardi nell'espletamento e nella regolamentazione delle attività della Cassa delle ammende» riscontrate nel corso dell'indagine;
in particolare, la summenzionata relazione approvata dalla deliberazione, ha rilevato: a) la cospicua presenza, nel bilancio dell'ente, di somme non utilizzate, a fronte di una situazione di forte carenza di risorse del sistema penitenziario; b) l'estrema lentezza con quale vengono esaminati i progetti; c) l'esiguo numero dei progetti approvati; d) «la loro estensione tuttora parziale e limitata ai soggetti pubbliciistituzionali, pur prevedendo la legge la possibilità del finanziamento di progetti presentati da enti e soggetti privati»; e) la mancanza di un'adeguata pubblicità e informazione delle opportunità offerte dalla Cassa delle ammende; f) il mancato sostegno, da parte dell'ente, con specifici finanziamenti, dell'attività svolta dai consigli di aiuto sociale di cui agli articoli 74 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà;
è stata riscontrata la mancata operatività e, non di rado, la mancata costituzione dei consigli di aiuto sociale, come dimostrato da un'indagine (i cui risultati sono a disposizione) svolta dal Gruppo consiliare Radicali - lista Emma Bonino della Regione Piemonte nella scorsa legislatura;
la bassa percentuale di detenuti che lavorano, unita alla cronica esiguità delle risorse finanziarie destinate al loro reinserimento sociale, comporta un alto tasso di recidiva, come dimostrato dalle più recenti evidenze statistiche;
le misure volte al reinserimento sociale e alla riabilitazione dei detenuti, insieme all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, costituiscono lo strumento più significativo di contrasto alla recidiva e quindi di tutela e sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare le misure idonee a corrispondere ai rilievi sollevati dalla Corte dei conti e indicati in premessa, in particolare ai punti a) b) c) d) e) f);
a rendere operativi i consigli di aiuto sociale previsti dall'articolo 74 della legge n. 354 del 1975;
ad imprimere una forte spinta all'attività di valutazione e finanziamento dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nonché di aiuti alle loro famiglie.
9/2198/103.Bernardini.