XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 11 marzo 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 marzo 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, De Biasi, Donadi, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mazzuca, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Mussolini, Pescante, Pisicchio, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Fallica, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frassinetti, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Mussolini, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 marzo 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CARLUCCI: «Princìpi generali concernenti i servizi socio-educativi per la prima infanzia» (2270);
SCANDROGLIO: «Modifica all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di responsabilità processuale delle associazioni di protezione ambientale» (2271);
CODURELLI: «Modifiche all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e all'articolo 66 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per il riconoscimento dell'indennità di maternità in favore delle pescatrici autonome delle acque interne» (2272);
PISICCHIO: «Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili» (2273);
MATTESINI ed altri: «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme per la tutela dei consumatori» (2274).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge ZAZZERA ed altri: «Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione di un limite massimo relativo alle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale» (1923) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Borghesi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MANTINI ed altri: «Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni» (1709) Parere della X Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
TOMMASO FOTI: «Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (2143) Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
TOMMASO FOTI: «Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (2144) Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 1106. - «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato) (2262) Parere della VII Commissione.
IX Commissione (Trasporti):
GIORGIO MERLO: «Istituzione di un servizio medico permanente di pronto intervento per i treni a lunga percorrenza o a lunga durata di percorrenza» (2145) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).
XI Commissione (Lavoro):
OSVALDO NAPOLI: «Estensione della facoltà di esonero anticipato dal servizio, prevista dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai dipendenti delle comunità montane prossimi al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima» (2164) Parere delle Commissioni I e V.
XII Commissione (Affari sociali):
FUGATTI ed altri: «Modifica all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione del novero dei beneficiari dell'incremento pensionistico ivi previsto in favore degli invalidi civili» (2119) Parere delle Commissioni I, V e XI.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
COSENZA: «Introduzione dell'articolo 586-bis del codice penale, in materia di omicidio o lesione personale derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, e modifica all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dello straniero a seguito di condanna per il medesimo reato» (2241) Parere delle Commissioni IX e XII.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
COSENZA: «Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza» (2199) Parere delle Commissioni II, III, V, VII, XI e XIV.
Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
CENTEMERO: «Disciplina delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e delle iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero» (1676) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

In data 11 marzo 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa dei deputati:
Leone, Bindi, Lupi, Buttiglione, Colucci, Mazzocchi, Albonetti, Fallica, Gregorio Fontana, Lamorte, Milanato, Lucà, Lusetti, De Biasi, Bocci, Mura, Stucchi: «Articolo 12: Modifica della disciplina dei ricorsi in materia di tutela giurisdizionale» (Doc. II, n. 11).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, con lettera in data 9 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali, relativa all'anno 2008 (doc. LXVI, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 10 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 6452/09 - Progetto di relazione comune sull'occupazione 2008/2009, che è assegnato in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 6 marzo 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Arturo Diaconale a commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1341 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2009, N. 3, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO NELL'ANNO 2009 DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2227-A)

AC 2227-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.33, 2.34, 2.35, 2.37, 3.10, e sugli articoli aggiuntivi 1.031, 1.033, 1.034, 1.035, 1.036, 1.037, 1.038, 1.039, 1.041, 1.042, 1.043, 1.044, 1.045, 1.047, 1.048, 1.049, 1.052, 1,053, 1.054, 1.055, 1.056, 1.059, 1.060. 1.061, 1.063, 1.064, 1.065, 1.068, 1.069, 1.070, 1.071, 1.072, 1.075, 1.076, 1.077, 1.079, 1.080, 1.081, 1.084, 1.085, 1.086, 1.087, 1,088, 1.091, 1.092, 1.093, 1.095, 1.096, 1.097, 1.0100, 1.0101, 1.0102, 1.0103, 1.0104, 1.0107, 1.0108, 1.0109, 1.0111, 1.0112, 1.0113, 1.0116, 1.0118, 1.0120, 1.0122, 1.0124, 1.0126, 1.0127 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 2227-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009).

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;
c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;
d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;
f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;
n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed
alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

Articolo 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009).

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.
4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.
5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.
6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.
7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.
10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.
11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa
tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera d), e 16.
14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.
15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:
a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;
b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza;
3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;
4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.
17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo è anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

Articolo 3.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009).

1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.
4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.
5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

Articolo 4.
(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali).

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2227-A - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ottenuto almeno un rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi".

«Art. 1-ter. - (Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali). - 1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "mm 30".
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3"».

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non può essere superiore a 3.000».

All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE). - 1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

A.C. 2227-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
Art. 1-ter. - (Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali). - 1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "mm 30".
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3"».

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non può essere superiore a 3.000».

All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE). - 1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

A.C. 2227-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Non sono comprese quelle inammissibili e ritirate)

ART. 1.
(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009).

Sopprimerlo.
1. 10. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2009.
1. 11. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
al medesimo alinea, aggiungere, in fine, le parole:
e referendarie;
dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) lo scrutinio per le consultazioni referendarie avviene immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;»;
al comma 3, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie;
alla rubrica, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.
*1. 1. Vassallo, Lanzillotta, Piccolo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
al medesimo alinea, aggiungere, in fine, le parole:
e referendarie;
dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) lo scrutinio per le consultazioni referendarie avviene immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;»;
al comma 3, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie;
alla rubrica, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.
*1. 27. Di Pietro, Favia.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.

Conseguentemente:
al medesimo alinea, aggiungere, in fine, le parole:
e referendarie;
alla rubrica, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.
1. 28.(Parte ammissibile) Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Amici, Minniti, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ferma restando con le seguenti: fatta salva.
1. 21. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ore 15 con le seguenti: ore 16.
1. 12. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alle ore 22 del sabato con le seguenti: alle ore 21 del sabato.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: alle ore 22 della domenica con le seguenti: alle ore 21 della domenica.
1. 13. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ore 7 con le seguenti: ore 8.
1. 14. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: si considera giorno della votazione con le seguenti: il giorno della votazione è.
1. 23. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 15. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: previste dall'articolo con le seguenti: di cui all'articolo.
1. 24. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: dell'avvenuta con la seguente: della.
1. 25. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 16. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: che garantisca loro l'esercizio del voto.
1. 17. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.
1. 26. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ore 9 con le seguenti: ore 8.30.
1. 18. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: d'intesa con le seguenti: di concerto.
1. 19. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano partecipato alle elezioni attraverso la presentazione di proprie liste»;
b) al secondo periodo, le parole: «tra gli aventi diritto» sono soppresse;
c) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Fondo viene virtualmente ripartito tra i partiti e i movimenti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale. Hanno diritto all'effettivo rimborso solo i partiti e i movimenti che hanno ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi. La quota del fondo relativa ai partiti e ai movimenti che non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi costituiscono economie di bilancio.»
1. 028.(Nuova formulazione) Giachetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 2 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 033. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 2 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 034. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 035. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 036. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 037. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 038. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 039. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 041. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 042. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 043. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 044. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 045. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 047. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 048. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 049. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale o in una singola circoscrizione elettorale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi».
1. 051. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 052. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 053. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 054. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 055. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 056. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
1. 058. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 059. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 060. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 061. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 063. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 064. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 065. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
1. 013. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 068. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 069. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 070. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 071. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 072. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
1. 074. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 075. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 076. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 077. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 079. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 080. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 081. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
1. 083. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 084. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 085. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 086. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 087. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 088. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
1. 090. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 091. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 092. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 093. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 095. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 096. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 097. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
1. 099. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0100. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0101. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0102. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 0103. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0104. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
1. 0106. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0107. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 0108. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0109. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0111. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 0112. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0113. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
1. 0115. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 10 per cento».
1. 0116. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 5 per cento».
1. 0118. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi».
*1. 024. Amici, Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi».
*1. 0119. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «superato la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 9».
1. 017. Sposetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno l'1,5 per cento dei voti validi».
1. 025. Amici, Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 10 per cento».
1. 0120. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 5 per cento».
1. 0122. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi».
*1. 010. Tassone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi».
*1. 012. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi».
*1. 016. Sposetti, Amici, Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi».
*1. 022. Melchiorre, Tanoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 10 per cento».
1. 0124. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 5 per cento».
1. 0126. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi. La quota del fondo relativa ai partiti e ai movimenti che non hanno raggiunto il 3 per cento dei voti costituisce economia di spesa».
1. 026. Amici, Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi».
*1. 011. Tassone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi».
*1. 0129. Vassallo, Piccolo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0127. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 16, comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento per spese amministrative».
1. 031. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale» sono sostituite dalle seguenti: «alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero di voti validi ottenuti dalle liste che abbiano superato la soglia per accedere alla ripartizione dei seggi».
1. 014. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale» sono sostituite dalle seguenti: «alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero di voti validi».
1. 015. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le parole: «; dal citato fondo, prima della ripartizione, va detratta una quota pari in proporzione ai voti ottenuti dalle liste e ai movimenti che non hanno avuto diritto al rimborso».
*1. 023. Melchiorre, Tanoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le parole: «; dal citato fondo, prima della ripartizione, va detratta una quota pari in proporzione ai voti ottenuti dalle liste e ai movimenti che non hanno avuto diritto al rimborso».
*1. 030. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 1-ter.
(Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali).

Al comma 1, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti centimetri 4.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: mm 30 con le seguenti: mm 40.
1-ter. 10. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti centimetri 3,5.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: mm 30 con le seguenti: mm 35.
1-ter. 11. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire la parola: Tali con la seguente: I.
1-ter. 21. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: devono essere con la seguente: sono.
1-ter. 22. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti centimetri 4,5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti centimetri 4,5.
1-ter. 14. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti centimetri 4.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti centimetri 4.
1-ter. 15. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti centimetri 3,5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti centimetri 3,5.
1-ter. 16. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, sostituire le parole: devono essere con la seguente:sono.
1-ter. 23. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, sostituire le parole: devono essere con la seguente: sono.
1-ter. 24. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti centimetri 4.
1-ter. 20. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: In occasione delle con le seguenti: Allo scopo di consentire la partecipazione alle.
2. 31. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'anno 2009 con le seguenti: dall'anno 2009.
2. 11. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti:, nonché di istituti e scuole di ogni ordine e grado e di istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, comunità montane e loro consorzi ed associazioni, di istituti autonomi case popolari, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, di amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
2. 37. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per motivi aggiungere la seguente: indifferibili.
2. 12. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: qualora con le seguenti: esclusivamente nel caso in cui.
2. 32. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
2. 13. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di almeno con le seguenti: non inferiore a.
2. 14. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
2. 15. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, con i medesimi termini temporali, studenti temporaneamente iscritti ad istituti o università straniere, nel quadro di programmi di studio all'estero.
2. 10. Tassone.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
cittadini italiani dipendenti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle relative agenzie.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c-bis), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il loro rapporto di lavoro al servizio dell'organizzazione internazionale.
2. 34. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
funzionari, esperti e consulenti impegnati in missioni temporanee per organizzazioni internazionali.
2. 35. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: grandi.
2. 33. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: dichiarazione aggiungere le seguenti: sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pervenire la dichiarazione aggiungere le seguenti: sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. 16. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: trentesimo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: trentesimo.
2. 17. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: quarantesimo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: quarantesimo.
2. 18. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove.
2. 19. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la dichiarazione aggiungere le seguenti: sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pervenire la dichiarazione aggiungere le seguenti: sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. 20. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: diciotto giorni con le seguenti: quindici giorni.
2. 21. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: diciotto giorni con le seguenti: venti giorni.
2. 22. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, quinto periodo, sostituire le parole: decimo giorno con le seguenti: settimo giorno.
2. 23. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 9, sostituire le parole: il rispetto dei con la seguente: i.
2. 24. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 10, dopo le parole: le schede votate aggiungere le seguenti e giunte.
2. 25. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 17-bis, sostituire le parole il numero con le seguenti: la somma.
2. 26. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 17-bis, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 1.000.
2. 27. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 17-bis, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 1.500.
2. 28. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 17-bis, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 2.000.
2. 29. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 17-bis, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 2.500.
2. 30. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 3.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009).

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, con i medesimi termini temporali, studenti temporaneamente iscritti ad istituti o università straniere, nel quadro di programmi di studio all'estero.
3. 10. Tassone.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida per entrambe le votazioni. Agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.
3. 1. Vassallo, Lanzillotta.

ART. 4-bis.
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In attuazione dei medesimi impegni internazionali, il Governo garantisce la massima collaborazione all'OSCE, al fine di assicurargli la piena funzione di osservatore neutrale e indipendente, riguardo anche alle correlate procedure di monitoraggio dei mezzi di comunicazione e dei media in genere durante il periodo di campagna elettorale.
4-bis. 10. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

A.C. 2227-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del Trattato CEE stabilisce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni amministrative (sindacato, consiglio comunale e di quartiere) del cittadino comunitario nello Stato membro in cui risiede, a prescindere dal fatto che abbia o meno la cittadinanza del Paese di residenza, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
il cittadino comunitario che ha deciso di risiedere in un altro Stato membro deve essere coinvolto nelle deliberazioni degli enti locali in quanto inserito pienamente nel contesto socio politico locale;
il numero degli Stati dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) è aumentato negli ultimi anni con conseguente necessità di organizzare compiutamente e tempestivamente le attività di iscrizione dei cittadini comunitari ai registri elettorali previa una opportuna efficace campagna informativa in ordine a tale diritto,

impegna il Governo

a predisporre un'adeguata campagna informativa nei Paesi interessati affinché a tutti i cittadini comunitari sia garantito l'esercizio del diritto di voto e sia agevolata la loro partecipazione alle scelte politico amministrative.
9/2227-A/1.Lenzi, Zampa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 disciplina l'esercizio del diritto di voto alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali;
l'articolo 3 reca una disciplina analoga a quella introdotta dall'articolo 2, finalizzata a consentire il voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione, che si terranno nel corso del 2009;
considerata l'esigenza di garantire il diritto al voto anche per gli studenti, gli insegnanti nonché i docenti che si trovino all'estero per ragioni di studio o di lavoro,

impegna il Governo

ad estendere, con i medesimi termini temporali, il diritto di voto (sia per le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo che per le consultazioni referendarie) agli studenti temporaneamente iscritti ad istituti o università straniere, nel quadro di programmi di studio all'estero, nonché agli insegnanti e ai docenti che si trovino all'estero per ragioni professionali.
9/2227-A/2.Tassone.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Contenuti e prospettive dell'accordo relativo al cosiddetto «piano casa» recentemente sottoscritto da Governo e regioni - n. 3-00421

CICCHITTO, BOCCHINO e CERONI. - Al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che:
l'economia mondiale è alle prese con una crisi di proporzioni eccezionali;
da mesi tutti i Paesi sono impegnati nella predisposizione di misure adeguate per arginare gli effetti negativi della crisi, in particolare per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro, la contrazione dei consumi e il conseguente instaurarsi di un pericoloso clima di sfiducia;
il Governo italiano ha dimostrato di essere all'altezza della sfida, predisponendo, ben prima di altri Governi europei, una precisa strategia di intervento contro la crisi, finalizzata a fornire risposte concrete e immediatamente efficaci a difesa dell'occupazione, nonché a rilanciare gli investimenti strutturali, quale volano della ripresa economica;
il piano nazionale di edilizia abitativa, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è tra le misure più qualificanti della «strategia anticrisi» messa in campo dal Governo;
il 6 marzo 2009 il «piano casa», ex articolo 11 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, è entrato nella fase operativa: il Governo e le regioni, infatti, hanno concluso un accordo per avviare una nuova politica di edilizia residenziale pubblica per affrontare con continuità le emergenze che si manifestano nel Paese, attraverso l'assicurazione nel tempo di risorse statali adeguate e lo sviluppo di sinergie tra i diversi livelli istituzionali -:
quali siano i punti qualificanti dell'accordo concluso nei giorni scorsi tra il Governo e le regioni e quali siano le prospettive nel rapporto con le regioni stesse in ordine alle iniziative future.
(3-00421)

Iniziative per prevenire e contrastare la diffusione del disagio adolescenziale e delle relative forme di devianza - n. 3-00422

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro della gioventù. - Per sapere - premesso che:
i fatti di cronaca testimoniano l'incremento ormai costante del disagio adolescenziale e del malessere dei giovani, che impongono a tutti, in primo luogo alle istituzioni, il dovere di attuare concreti provvedimenti per cercare di ridurne e, se possibile, di eliminarne le cause;
molteplici sono le forme di manifestazione del disagio giovanile: l'incremento nel consumo di alcool tra giovani e giovanissimi; le devianze nel comportamento giovanile ed il correlato incremento dei fenomeni di violenza, anche a sfondo sessuale; il diffondersi del bullismo; la diffusione delle droghe anche sintetiche tra gli adolescenti; l'affermazione di nuove forme di dipendenza, da internet, videogame, webcam; la guida ad alta velocità in stato di ebbrezza, che spesso si traduce nelle note stragi del sabato sera; la diffusione dei disturbi del comportamento alimentare (bulimia, anoressia e obesità);
secondo i dati diffusi dall'Istat, il 61 per cento dei ragazzi italiani di età compresa tra i 15 e i 17 anni ammette di far uso di sostanze alcoliche, mentre la percentuale raggiunge il 78 per cento se l'indagine si sposta su un campione di età compresa fra i 18 e i 24 anni;
anche il consumo di droga non accenna a diminuire, attestandosi su percentuali doppie rispetto a quelle della popolazione adulta;
tali tendenze mostrano una correlazione anche con la diffusione, tra i giovani, di disturbi psichiatrici, che per il 15 per cento derivano da una dipendenza dalle droghe e per il 30 per cento da una dipendenza da alcool;
molte prefetture hanno stipulato, a livello locale, protocolli di intesa per la prevenzione ed il contrasto della devianza giovanile in ambito scolastico, con l'intento, tra le altre cose, di intensificare l'attività di prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti attraverso uno stretto raccordo tra dirigenti scolastici, forze di polizia, servizi socio-sanitari e comuni interessati;
tali iniziative locali devono trovare un proprio compimento in un piano programmatico nazionale, volto ad adeguare gli interventi educativi ed i progetti sociali alle nuove forme di disagio giovanile, che richiedono risposte ad ampio raggio e nuovi strumenti di intervento, adeguati, anche sotto il profilo della comunicazione, agli interessi della popolazione giovanile;
la diffusione delle forme di disagio giovanile, pur nelle diverse caratterizzazioni che esse assumono, rappresenta chiaramente un problema generale della nostra società contemporanea, che, anche a causa dell'indebolimento dei legami familiari e delle tradizionali forme di interazione comunitaria (la scuola, il quartiere, la parrocchia), ha abdicato a quel sistema valoriale su cui si fonda l'organizzazione della società -:
quale approccio programmatico e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare o abbia già avviato al fine di adeguare l'offerta di servizi educativi, assistenziali e ricreativi alle nuove esigenze dei giovani, al fine di prevenire e contrastare la diffusione delle forme di devianza relative all'età adolescenziale. (3-00422)

Misure a favore del settore agricolo, con particolare riferimento al comparto della produzione delle macchine agricole - n. 3-00423

DI PIETRO, PIFFARI, CIMADORO, DI GIUSEPPE e DONADI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la crisi economica che stiamo affrontando in questi mesi ha colpito in maniera diretta anche il comparto agricolo in tutti i suoi settori, compreso quello della meccanizzazione ed innovazione della produzione di macchine agricole, nel quale il nostro Paese vanta una forte tradizione a livello internazionale;
in pochi mesi il mercato internazionale ha subito una contrazione tra il 30 ed il 40 per cento, con riflessi pesanti anche sul piano occupazionale e sull'intero indotto, che conta non meno di 100 mila addetti;
come ha riportato la stampa, il presidente dell'Unacoma (Unione nazionale macchine agricole) ha denunciato «un'incapacità nazionale di approfondimento della politica agricola comunitaria e piani regionali di sviluppo rurale, ce ne sono 21 diversi, non coordinati e a volte così approssimativi da non contemplare la meccanizzazione agricola»;
il settore agricolo rappresenta per il nostro Paese una risorsa strategica, soprattutto in relazione all'altissima qualità su cui può contare. Attualmente Unacoma rappresenta un settore vincente della meccanica nazionale: si colloca al secondo posto a livello mondiale per produzione ed al primo posto per ampiezza di gamma;
appare necessario investire su politiche mirate di coordinamento regionale delle risorse a disposizione, in particolare focalizzando le potenzialità da sviluppare. In questo contesto il comparto della produzione delle macchine agricole riveste un ruolo cruciale: le imprese capofila, l'articolata filiera, la manodopera specializzata ed i know how esclusivi sono i fattori di questo successo. L'industria produttrice di macchine per l'agricoltura è uno dei comparti meglio sviluppati del made in Italy -:
quali siano le iniziative e gli interventi che il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali intende adottare ed in quali tempi per sostenere il coordinamento necessario tra le politiche regionali e i piani di intervento nazionale nei confronti del settore agricolo in generale e, in particolare, per tutelare adeguatamente il comparto della produzione delle macchine agricole, una delle principali risorse del nostro made in Italy.
(3-00423)

Dati e iniziative in relazione alla ripartizione territoriale dell'erogazione dei fondi della Cassa depositi e prestiti e al relativo impiego - n. 3-00424

LO MONTE, BELCASTRO, COMMERCIO, IANNACCONE, LATTERI, LOMBARDO, MILO e SARDELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Cassa depositi e prestiti eroga ogni anno 10 miliardi di euro in mutui per gli enti locali, per finanziare la realizzazione di opere pubbliche, e persegue la sua attività secondo due modalità: la gestione separata e la gestione ordinaria;
con la gestione separata, la Cassa depositi e prestiti eroga i prestiti, utilizzando la raccolta proveniente dal risparmio postale o dai buoni postali, che, come è noto, sono una forma di risparmio utilizzata prevalentemente nel Meridione;
nel primo semestre 2008, infatti, su un risparmio postale complessivo di 165 milioni, si registrano 67 milioni di euro, pari al 41 per cento, nel Mezzogiorno, 52 milioni di euro, pari al 31 per cento, nel Nord d'Italia e i restanti 45 milioni di euro, pari al 27 per cento, provengono dai fondi raccolti nelle regioni centrali;
il Governo, prima con la trasformazione dello statuto, poi con i commi 1 e 2 dell'articolo 22 del cosiddetto «decreto-legge anticrisi» (decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), ha iniziato un'opera di trasformazione per rendere la Cassa uno strumento strategico per finanziare le infrastrutture, per le grandi opere pubbliche, per l'housing sociale (edilizia sociale) e comunque per le priorità dettate dal Governo;
l'articolo 22 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai commi 1 e 2, stabilisce che il risparmio postale, assistito dalla garanzia dello Stato, può essere utilizzato «per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico previsto dallo statuto sociale della Cdp spa», ampliando fortemente quelle che erano le finalità della Cassa;
da un primo calcolo le risorse da utilizzare ammonterebbero ad una cifra tra i 90 e i 100 miliardi di euro;
ogni altra opera di interesse pubblico potrà così, di fatto, essere finanziata dal risparmio prevalentemente proveniente dalle regioni del Sud;
pur non potendo, per vincoli europei, tali fondi essere rigidamente vincolati a criteri di ripartizione territoriale, ciò nonostante è impensabile, stante anche la comune volontà politica di arrivare ad un federalismo fiscale, non pensare a finalità che abbiamo ripercussioni positive per l'economia del Mezzogiorno, alla quale sono state già sottratte quote rilevanti del Fondo per le aree sottoutilizzate -:
come siano stati impiegati a livello regionale, o comunque per macroaree, i fondi erogati dalla Cassa depositi e prestiti nel 2008 e se siano già disponibili i dati relativi all'entità del risparmio postale nel secondo semestre 2008, anche essi suddivisi per macroaree, e in che modo intenda il Governo far sì che vi sia un maggiore rispetto, nell'utilizzo degli stessi, delle quote raccolte, come risparmio postale, a livello regionale. (3-00424)

Iniziative per l'erogazione dei finanziamenti per l'ammodernamento della strada statale Olbia-Sassari, anche in vista del prossimo vertice G8 - n. 3-00425

SORO, BRESSA, CALVISI, FADDA, MARROCU, MELIS, PARISI, PES, SCHIRRU, QUARTIANI e GIACHETTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nel mese di luglio 2009 la regione Sardegna, e in particolare l'Isola della Maddalena, ospiterà il vertice del G8 con presidenza italiana;
tra le opere correlate allo svolgimento del vertice era stato previsto l'allargamento a quattro corsie del principale collegamento trasversale del nord della Sardegna e, cioè, della strada Olbia-Sassari, il cui tasso d'incidentalità per l'intensità di traffico e di mezzi pesanti è così elevato da rendere prioritario e urgente tale intervento;
le vicende relative ai finanziamenti per la realizzazione delle opere del G8 hanno visto un primo stanziamento pari a 100 milioni di euro, cui provvide il Governo Prodi all'inizio del 2008. A questo stanziamento ne seguì un secondo nell'agosto 2008, con l'ordinanza n. 3698 del nuovo Esecutivo, pari a 740 milioni circa. Di questi ultimi, 644 sono fondi regionali e comprendono un'anticipazione di 522 milioni di quote del Fondo per le aree sottoutilizzate della regione Sardegna e 96 milioni sono fondi statali. Con il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, però, lo stanziamento di 740 milioni venne drasticamente ridotto a 233 milioni, in quanto scomparve l'anticipazione dei 522 milioni di quote del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate, tra l'altro, alta realizzazione della Olbia-Sassari;
il 14 novembre 2008 il Sottosegretario Bertolaso, rispondendo all'interpellanza urgente presentata alla Camera dei deputati, a prima firma dell'onorevole Calvisi, nella quale si chiedevano chiarimenti sulla riduzione dei finanziamenti, rispondeva che la differenza di cifre tra la spesa immaginata nell'ordinanza dell'agosto 2008 e quella prevista dal successivo decreto-legge dipendeva esclusivamente dalla scelta operata dal Governo di demandare al Cipe, in una successiva riunione, l'approvazione delle delibere per le opere complementari al G8, in particolare per la Olbia-Sassari;
il 6 marzo 2009 si è riunito il Cipe, che ha deliberato un piano di interventi per 17,8 miliardi di euro, di cui 16,6 miliardi destinati alle grandi opere e 1,2 miliardi di euro per l'edilizia scolastica, ma nulla ha disposto per quanto attiene alla realizzazione degli otto lotti necessari per l'ammodernamento della tratta Olbia-Sassari -:
quale urgente intervento il Governo intenda assumere al fine rispettare gli impegni assunti con la regione Sardegna, garantendo i finanziamenti per l'ammodernamento della tratta Olbia-Sassari, anche al fine di assicurare l'ottimale organizzazione del vertice G8. (3-00425)

Orientamenti del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine al tempo prolungato nella scuola elementare, anche alla luce dei recenti dati sulle preiscrizioni per l'anno 2009-2010 - n. 3-00426

VIETTI, CIOCCHETTI, CAPITANIO SANTOLINI, DE POLI, PEZZOTTA, VOLONTÉ, GALLETTI, CICCANTI, COMPAGNON, OCCHIUTO e NARO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
secondo i dati diffusi dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi alle preiscrizioni di un campione di 900 classi elementari, solo il 3 per cento delle famiglie avrebbe scelto le 24 ore previste dalla nuova formula oraria introdotta dal decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
il 56 per cento delle famiglie avrebbe scelto il modello a 30 ore ed il 34 per cento quello che prevede le 40 ore settimanali;
poiché con il nuovo regolamento gli organici dei docenti sono stati calcolati su classi standard da 27 ore settimanali, il rischio reale è che a settembre 2009 il ministero non sarà in grado di garantire l'offerta di orario maggiormente richiesta dalle famiglie, quella delle 30 ore;
secondo il mensile Tuttoscuola, poiché gli iscritti alle prime classi sono oltre 500 mila, più di 250 mila famiglie (pari al 56 per cento che ha scelto il modello a 30 ore) dovranno accontentarsi di un orario settimanale inferiore;
stessa situazione per il 34 per cento delle famiglie che hanno scelto il tempo pieno per i loro bambini (attualmente è il 25 per cento, mostrando, quindi, un trend in crescita), alle quali non sarà facile garantire le 40 ore settimanali;
ancor più pessimistica la previsione di Tuttoscuola, secondo cui il tempo pieno, alle elementari, potrebbe toccare, dalla prima alla quinta, quota 700 mila iscritti, pronosticando per l'anno scolastico 2009/2010, «una possibile ulteriore espansione di questo particolare modello di tempo scuola, sempre più gradito alle famiglie»;
si tratta di una previsione basata su quanto già accaduto nel 2008/2009, quando, nonostante la diminuzione di alunni alla primaria (-8.300 unità), la richiesta di tempo pieno aumentò. Non solo il dato registra un'inversione di tendenza al Sud, meno avvezzo al servizio: nel 2008-2009 il tempo pieno ha toccato il 26,6 per cento degli alunni e si prevede un aumento per l'anno prossimo;
in definitiva, del 90 per cento di italiani che gradiscono un tempo medio lungo di 30-40 ore settimanali, risulterebbe soddisfatto un terzo, perché attualmente solo il 27 per cento di classi sono a 40 ore e il 3 per cento a 30 ore, per un totale complessivo del 30 per cento, mentre il 60 per cento si dovrebbe accontentare dell'orario breve di 27 ore;

è facilmente ipotizzabile che i costi per coprire questa differenza potrebbero ricadere sui comuni, già pesantemente provati dai tagli operati dal Governo -:
quali iniziative urgenti intenda adottare rispetto ad una situazione che potrebbe penalizzare ulteriormente le famiglie italiane, già alle prese con le difficoltà quotidiane causate dalla crisi economica, che hanno sempre fatto affidamento sul tempo prolungato e che si vedranno tolto un valido sistema di supporto per l'educazione scolastica dei loro figli. (3-00426)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2009, N. 11, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE, NONCHÉ IN TEMA DI ATTI PERSECUTORI (A.C. 2232)

A.C. 2232 - Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge in esame, che autorizza i sindaci ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale, è in contrasto con il fondamentale principio della primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della sicurezza pubblica, né è sufficiente ad evitare la violazione di tale principio il successivo decreto del Ministro dell'interno, previsto al comma 6, che dovrebbe regolamentare l'esistenza di tale forme di collaborazione;
l'articolo 5, che dispone una estensione a centottanta giorni del periodo di trattenimento nei CIE (centri di identificazione e di espulsione), attualmente fissato, nel massimo, in sessanta giorni, contrasta palesemente con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, poiché stabilisce che la durata maggiore o minore della detenzione amministrativa sia determinata in parte anche dalla maggiore o minore efficienza burocratica dei diversi paesi di origine, determinando così l'irragionevole discriminazione per cui un cittadino di uno Stato terzo, proveniente da un Paese maggiormente arretrato, potrebbe subire in virtù di questa sola condizione, un trattenimento pari ad un tempo superiore;
lo stesso articolo 5 appare in contrasto, quindi, con la direttiva comunitaria sul rimpatrio nella parte in cui la stessa prevede che il termine massimo di trattenimento di diciotto mesi valga solo per i casi di resistenza all'identificazione, caso, questo, evidentemente differente rispetto alla mera difficoltà nell'accertamento dell'identità,

delibera
di non procedere all'esame dell'AC 2232.
n. 1. Ferranti, Tenaglia, Amici, Zaccaria, Sereni, Bressa.

DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, TELEMATICHE E AMBIENTALI. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASTENSIONE DEL GIUDICE E DEGLI ATTI DI INDAGINE. INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE (A.C. 1415-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE JANNONE; CONTENTO; TENAGLIA ED ALTRI; VIETTI E RAO; BERNARDINI ED ALTRI (A.C. 290-406-1510-1555-1977)

A.C. 1415-A ed abb. - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
il testo del disegno di legge n. 1415 in materia d'intercettazioni di conversazioni, come risultante dall'esame in Commissione reca numerose aporie giuridiche, costituzionali e logiche;
il disegno di legge accomuna sotto lo stesso trattamento giuridico fenomeni tecnici diversi come la ripresa televisiva pubblica, le intercettazioni di conversazioni e l'acquisizione dei tabulati telefonici; esso richiede, quale presupposto per l'attivazione di tali strumenti investigativi, il presupposto che gli inquirenti dispongano già di gravi indizi di colpevolezza a carico di persone determinate;
lo stesso riformula la disciplina delle inutilizzabilità in modo assolutamente illogico; esso determina una lesione di vari principi costituzionali, quali anzitutto la ragionevolezza, ex articolo 3 della Costituzione;
è infatti del tutto irragionevole considerare alla stregua di un'intercettazione telefonica e ambientale la ripresa televisiva in pubblico o l' acquisizione dei tabulati. Queste ultime due tecniche sono usate ordinariamente dalla polizia giudiziaria per le verifiche preliminari e per l'identificazione delle persone su cui svolgere indagini. In particolare, la nuova disciplina precluderebbe l'uso delle telecamere nelle banche e negli stadi per individuare i facinorosi;
è altrettanto irragionevole e contrastante con ogni logica richiedere lo stesso requisito investigativo (i gravi indizi di colpevolezza) sia per un mezzo di ricerca della prova (le intercettazioni) sia per l'atto che di quella ricerca dovrebbe essere l'esito (l'eventuale misura cautelare o il rinvio a giudizio). L'introduzione di questo assurdo principio non porterebbe solo a non poter svolgere le intercettazioni ma neanche a emanare misure cautelari (quand'anche palesemente necessarie per la sicurezza dei cittadini) o a disporre il rinvio a giudizio;
il testo è - per gli stessi motivi - contrastante con l'obbligatorietà dell'azione penale: gli organi della pubblica accusa e le forze di polizia potrebbero solo svolgere indagini di stampo ottocentesco, mediante testimonianze e raccolta di prove documentali che generalmente la criminalità organizzata ed economica di oggi non consente. Si tratterebbe in buona sostanza di svuotare di ogni effettività il precetto sull'azione penale; ma se è svuotato il significato dell'azione penale, è svilito il diritto della vittima a chiedere giustizia, come invece gli assicura l'articolo 24 della Costituzione, che risulterebbe conseguentemente violato se il disegno di legge fosse approvato;
in definitiva, rinunciando a svolgere le intercettazioni, lo Stato rinuncerebbe all'esercizio stesso della giurisdizione penale, una delle sue principali funzioni sovrane, in violazione degli articoli 1 e 2 della Costituzione.
la disciplina proposta sugli obblighi di segretezza e di divieto di pubblicazione è del tutto incostituzionale, poiché limita in modo sproporzionato il diritto di cronaca e non consente quel controllo della pubblica opinione né sui titolari di cariche pubbliche eventualmente oggetto d'indagine né sui pubblici ufficiali che conducono le indagini, con grave e irreparabile danno per la trasparenza dell'esercizio delle pubbliche funzioni (sia quelle politico-amministrative sia quelle giudiziarie) e in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione;
in particolare, il testo all'esame dell'Aula del disegno di legge n. 1415 presenta inoltre seri profili di incostituzionalità, quali: l'articolo 1, al comma 2, prescrive che «se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» il capo dell'ufficio provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale. In tal modo l'indagato può denunciare (non importa se falsamente) il pubblico ministero che indaga su di lui e, per l'automaticità dell'iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, pure automaticamente ottenerne la rimozione dall'incarico, e così via fino a trovare quello che piace a lui. Questa disposizione contrasta con il combinato disposto degli articoli della Costituzione:
a) articolo 25, primo comma (dal quale si desume il principio per il quale il giudice precostituito per legge non può essere rimosso dalla trattazione del processo);
b) articolo 107, primo e quarto comma, per il quale i magistrati (compreso il P.M.) sono inamovibili per motivi diversi da quelli previsti nell'ordinamento giudiziario (e questa norma esula da tale previsione) ed al P.M. sono assicurate le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario (e nessuna norma prevede che l'indagato possa escludere unilateralmente dal processo un P.M.);
c) articolo 112, per il quale il pubblico ministero designato ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, non potendo esserne distratto «ad libitum» della persona nei confronti della quale sono in corso le indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale medesima;
d) articolo 27, secondo comma, per il quale l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, mentre la norma in questione fa discendere conseguenze sin dalla iscrizione (atto dovuto) nel registro degli indagati, e quindi senza alcun vaglio giudiziario;
e) articolo 111, per il quale la legge assicura la ragionevole durata del processo (principio col quale contrasta la norma in questione, prevedendo la possibilità che successive ed indefinite denuncie da parte dell'indagato possano impedirne la celere conclusione);
da questi principi costituzionali combinati, che tutelano volta a volta tanto la funzione quanto chi la esercita, emerge nitidamente che è costituzionalmente illegittima ogni disposizione che consentisse a chi è sottoposto ad indagine o è già parte in un processo penale di determinare unilateralmente il magistrato che deve o non deve esercitare la funzione giudiziaria nei suoi confronti attraverso un meccanismo di ipotetiche e successive esclusioni, come la disposizione in questione invece consentirebbe;
agli stessi motivi di incostituzionalità soggiace la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera b), con riferimento all'ipotesi in cui «il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato di cui all'articolo 379-bis del codice penale»;
affetta da illegittimità costituzionale è pure la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, che modifica il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, Essa determina il «buio tombale» su tutte le notizie, comunque qualificate (pubblicazione integrale, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto) di atti di indagine preliminare, «anche se non sussiste più il segreto». Tale disposizione confligge in particolare con le seguenti disposizioni costituzionali:
a) articolo 3 per irragionevolezza. Infatti, quella disposizione contrasta con i principi del processo penale accusatorio, in cui il segreto è funzionale al procedimento ed alle indagini; di modo che esso non ha più ragione di esistere quando il segreto cosiddetto interno non sussiste più perché gli atti sono stati portati a conoscenza delle parti. In particolare, essa si pone in contrasto con l'articolo 329, comma 1, dello stesso codice di procedura penale per il quale gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero sono coperti dal segreto «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza». E contrasta con il comma 7 dell'articolo 114 per il quale «è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto»;
b) articolo 21, che tutela il diritto di informare e di essere informati, che verrebbe vulnerato nel caso di buio assoluto su fatti talmente rilevanti da essere diventati oggetto di indagine e che potrebbero riguardare beni di primaria importanza, come la salute (recenti e drammatici casi giudiziari hanno portato all'attenzione situazioni di gravi abusi che la cittadinanza aveva il diritto di conoscere);
c) articolo 10 in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che a sua volta tutela appunto la libertà di espressione, che comprende «la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni» senza ingerenze, disposizione che la Corte europea di giustizia ha applicato con particolare energia a tutela del dovere di informare soprattutto quando siano in gioco i titolari di poteri pubblici (da ultimo nel «caso Dupuis»);
alla stessa censura di illegittimità costituzionale riferita all'articolo 21 della Costituzione soggiace la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, nella parte in cui sopprime la disposizione del comma 7 dell'articolo 114 del codice di procedura penale vigente che consente sempre la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (che l'articolo 329 definisce). Già la semplice soppressione rafforza una situazione di «buio democratico» che non trova albergo nella nostra Costituzione;
pure costituzionalmente illegittima è la disposizione del comma 4, sempre dell'articolo 3, nella parte in cui prevede che l'organo disciplinare debba disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione per un periodo fino a tre mesi. Infatti, tale disposizione, peregrina se riferita ad un codice di procedura, viola comunque l'autonomia degli specifici ordinamenti professionali e viola il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva, facendo discendere automaticamente pesanti conseguenze disciplinari dalla semplice iscrizione nel registro degli indagati;
inoltre l'articolo 4 presenta un'inaccettabile irragionevolezza, nel comma 2 del capoverso Art. 266, laddove prevede che le intercettazioni tra presenti possano essere effettuate solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa. Tale disposizione produce gravissime limitazioni in quanto impedisce forme usuali e produttive di intercettazione ambientale in luoghi come le caserme o i commissariati, i parlatoi o altri luoghi di ritrovo delle carceri, o altri luoghi pubblici, ove per definizione non può essere in atto alcuna attività criminosa, ovvero su cose di pertinenza di sospettati come gli autoveicoli, nei quali non necessariamente vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo un'attività criminosa; ed anche in quanto subordina l'autorizzazione alla sola eventualità in cui nel luogo ove è disposta «si stia svolgendo» un'attività criminosa, e non anche si sia svolta, o possa svolgersi, un'attività criminosa o anche rivolta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto della stessa. Ciò comporta la lesione del dettato costituzionale agli articoli 1 e 2 in quanto si limitano gravemente le funzioni della giurisdizione e della sicurezza, proprie della sovranità e poste a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, con particolare riguardo alle vittime;
parimenti irragionevole e lesiva delle disposizioni costituzionali sopra richiamate è la sottoposizione ad autorizzazione dell'intercettazione di «immagini mediante riprese televisive». Infatti, in tal modo si assimila irragionevolmente ad altre in cui c'è una captazione di conversazioni una ipotesi in cui tale captazione non c'è, come quando si fa il cosiddetto «pedinamento fotografico o cinematografico» ovvero si riprendono manifestazioni sportive o tumulti, ovvero semplicemente si collocano, per motivi di sicurezza, telecamere all'esterno di banche, supermercati o altri luoghi di afflusso. Se è vero che la giurisprudenza assimila gli elementi così acquisiti alle prove documentali e non alle intercettazioni, a maggior ragione è peregrina la previsione di tali operazioni accanto alle intercettazioni, per il rischio che possano essere considerate del tutto irragionevolmente assimilate alla stessa disciplina;
anche l'articolo 5 contiene numerose disposizioni contrarie al dettato costituzionale. In particolare:
a) la richiesta dell'esistenza di «gravi indizi di colpevolezza» come presupposto per l'autorizzazione all'intercettazione viola l'articolo 3 della Costituzione per irragionevolezza. Infatti, si tratta del medesimo presupposto richiesto dall'articolo 273 del codice di procedura penale perché taluno possa essere sottoposto a misure cautelari. Orbene, è irragionevole pretendere l'esistenza dello stesso requisito sia per l'emissione di una misura cautelare, sia per l'attivazione di un mezzo di ricerca della prova il cui risultato dovrebbe consentire l'emissione del provvedimento cautelare. Se non ci sono gravi indizi di colpevolezza non si possono emettere misure cautelari; se si limitano le intercettazioni non si possono acquisire i gravi indizi di colpevolezza. Si pensi ad un omicidio: scoperto il cadavere non si potrebbero disporre intercettazioni se non ci sono già gravi indizi di colpevolezza, che, se già ci fossero, legittimerebbero l'emissione di un provvedimento di misura cautelare senza necessità di intercettazioni. La ricerca della prova, comprese le intercettazioni, serve dunque ad individuare gli indagabili o ad orientare gli inquirenti verso di essi, e non ad intervenire a certezza raggiunta. Peraltro, tale limitazione rischia di vulnerare il diritto di difesa tutelato dal secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione con riferimento ai casi in cui la difesa stessa avesse interesse a far emergere telefonate o comunicazioni da essa ritenute decisive, che verrebbero ad essere precluse dalla disciplina prevista nel testo portato in Aula;
b) l'estrema limitatezza del tempo in cui si possono eseguire le intercettazioni (al massimo sessanta giorni complessivi) ne limita irragionevolmente la potenzialità, sia con riferimento a quanto di cui al precedente punto a), sia in relazione alla necessità di terminare le intercettazioni magari proprio nel momento nel quale si stesse venendo a capo di un'indagine per gravi reati. E ciò incide negativamente sul precetto costituzionale dell' obbligatorietà dell'azione penale, talora di fatto tendenzialmente precludendola;
c) nei procedimenti contro ignoti l'autorizzazione è subordinata alla richiesta della persona offesa quando riguardi le utenze o i luoghi nella disponibilità di essa. In tal modo si privatizza irragionevolmente l'esercizio dell'azione penale quando, magari, si procede per gravi reati perseguibili d'ufficio. Senza contare le ipotesi di reati plurioffensivi o di reati che offendono la collettività o lo Stato e non esiste quindi una persona offesa in senso tecnico. E senza considerare che spesso la stessa persona offesa è vittima di comportamento persecutori o intimidatori, volti anche ad evitare che la stessa collabori alle indagini;
d) in tutti i suddetti casi si verifica anche la lesione del dettato costituzionale agli articoli 1 e 2 in quanto si limitano gravemente le funzioni della giurisdizione e della sicurezza, proprie della sovranità e poste a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, con particolare riguardo alle vittime;
l'articolo 8, nel consentire l'utilizzazione di intercettazioni lecitamente disposte in altro procedimento per i soli reati previsti nell'articolo 51, comma 3-bis, e non anche per tutti gli altri in relazione ai quali è consentita l'intercettazione, che potrebbero rivestire una rilevante gravità e determinare un forte allarme sociale come la corruzione, l'estorsione o i reati di violenza in materia sessuale o di traffico illecito di sostanze stupefacenti, abbatte in maniera serissima le difese della collettività incidendo negativamente sulla sovranità e sull'esercizio delle funzioni della giurisdizione e della sicurezza; un ragionamento analogo occorre fare per l'articolo 9 nella parte in cui fa diventare inutilizzabili le intercettazioni se il fatto risulta diversamente qualificato, disposizione che determina anche inaccettabili diseconomie processuali;
la disposizione dell'articolo 15, abrogativa del comma 2 dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, determina una lesione dei diritto costituzionalmente tutelato all'informazione, come già sopra specificato in ordine al contenuto dell'articolo 2, comma 1, in assenza di necessità di segretezza al di fuori dei casi specificamente previsti per ragioni di sicurezza o di moralità pubblica;
anche l'articolo 20, che quale pone limitazioni alle spese le intercettazioni, contrasta con numerose disposizioni costituzionali:
a) con l'articolo 110 in rapporto all'articolo 104 in quanto, facendo dipendere esclusivamente dalla decisione del Ministro della giustizia - e cioè dall'autorità politico-amministrativa - il concreto esercizio della giurisdizione, deborda dalla semplice ipotesi di organizzazione dei servizi relativi alla giustizia per incidere sull'esercizio della giurisdizione, sostanzialmente limitando l'indipendenza e l'autonomia operativa dei giudice;
b) con l'articolo 112 in quanto la limitatezza dei mezzi posti a disposizione degli inquirenti, quando venissero a mancare (ed il Ministro potrebbe teoricamente ripartirli in modo da limitare le indagini soprattutto in particolari uffici ove si svolgono delicate indagini), di fatto pone limitazioni all'esercizio dell'azione penale, dal suo inizio fino alla conclusione delle indagini;
c) con gli articoli 1 e 2 in quanto può limitare limitare gravemente l'esercizio di funzioni pubbliche essenziali quali la giurisdizione e la sicurezza, in violazione dei principi di sovranità e di tutela dei diritti fondamentali delle persone, quali singoli e nelle formazioni sociali, in modo particolare riferite alle (potenziali) vittime,
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. 1415.
n. 1.(Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia.

La Camera,
premesso che:
la nuova disciplina che è contenuta nel provvedimento in esame sottopone l'uso delle intercettazioni telefoniche e degli strumenti ad esse assimilati ad un tale complesso di limitazioni e di condizioni che, al di là delle singole misure in cui si traduce, finisce per ridimensionare gravemente ed irragionevolmente le possibilità di ricorso a tale strumento di indagine e di acquisizione delle prove;
dall'applicazione delle nuove norme risulterebbe compromessa la funzione di repressione penale, spettante allo Stato al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e di restaurare la legalità violata: tali funzioni sono alla base della stessa esistenza dello Stato moderno e sono in più punti presupposte dalla Carta costituzionale, sia laddove la funzione di repressione penale è espressamente menzionata quale forma di limitazione delle principali libertà costituzionali (ad es. articoli 13, 14 e 15) e, al tempo stesso, quale garanzia per il pacifico godimento delle stesse, sia nelle norme che indirizzano e circoscrivono - e perciò stesso presuppongono e riconoscono - la repressione penale (articoli 25 e 27);
inoltre il testo in esame prevede che l'uso delle intercettazioni possa essere autorizzato solo in presenza di «gravi indizi di colpevolezza», il che significa che si potrà richiedere l'autorizzazione dell'intercettazione solo dopo che sia stato già individuato un colpevole: l'intercettazione servirebbe, dunque, solo a reperire riscontri alla ricostruzione accusatoria già effettuata dal pubblico ministero: la lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, come la libertà e segretezza delle comunicazioni (articolo 15 della Costituzione), sarebbe consentita quando, ormai, visto lo stato avanzato dell'indagine, essa non sarebbe più indispensabile. La proporzione tra il mezzo e il fine appare assai discutibile e sotto questo aspetto censurabile alla luce degli articoli 3 e 15 della Costituzione. È irragionevole che la compressione della libertà avvenga per finalità che non giustificano adeguatamente tale restrizione: una volta che il pubblico ministero abbia già reperito indizi di reità sembra più che ragionevole esigere che questi possa «blindare» l'indagine e garantire la maggiore saldezza dell'ipotesi accusatoria tramite strumenti diversi dalle intercettazioni e meno invasivi;
il provvedimento presenta, inoltre, profili chiaramente contrastanti con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, ravvisabili nella parte in cui compie una sostanziale equiparazione tra le intercettazioni telefoniche ed ambientali e le riprese di immagini acquisite in luoghi diversi da quelli privati, o addirittura nei luoghi pubblici: le semplici riprese visive in luogo pubblico non appartengono assolutamente al genus delle intercettazioni, ma sono sicuramente maggiormente assimilabili a quello delle prove documentali, e già incontrano il loro limite costituzionale nel principio della tutela della libertà domiciliare contenuto nell'articolo 14 della Costituzione;
il provvedimento in esame appare, altresì, in evidente contrasto con l'articolo 21 Costituzione, giacché vieta la pubblicazione, anche per riassunto, del contenuto degli atti di indagine anche laddove non sussista il segreto: si ottiene, in questo modo, l'assoluta opacità all'esterno di una fase nevralgica del procedimento penale, quella delle indagini, e si impedisce di fatto ai cittadini e all'opinione pubblica di conoscere e verificare fatti rilevanti della vita pubblica e di realizzare, tramite un corretto esercizio del diritto di cronaca e un legittimo accesso all'informazione, un controllo democratico dell'esercizio dei poteri di gestione dello Stato,
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. 1415.
n. 2. Ferranti, Tenaglia, Amici, Zaccaria, Garavini, Sereni, Bressa.

A.C. 1415-A ed abb. - Questione pregiudiziale di merito

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO

La Camera,
premesso che:
il testo del disegno di legge n. 1415 in materia d'intercettazioni di conversazioni, come risultante dall'esame in Commissione reca numerose aporie giuridiche, costituzionali e logiche;
in particolare il disegno di legge accomuna sotto lo stesso trattamento giuridico fenomeni tecnici diversi come la ripresa televisiva pubblica, le intercettazioni di conversazioni e l'acquisizione dei tabulati telefonici; richiede, quale presupposto per l'attivazione di tali strumenti investigativi, la necessità che gli inquirenti dispongano già di gravi indizi di colpevolezza a carico di persone determinate;
lo stesso disegno riformula la disciplina delle inutilizzabilità in modo assolutamente illogico; costituisce un intralcio decisivo per lo svolgimento delle indagini penali, proprio in un momento in cui l'allarme sociale per alcuni fenomeni delinquenziali è assai marcato. Si pensi ai ripetuti fenomeni di violenza sessuale, di pedofilia e di traffico di stupefacenti; rappresenterebbe se approvato un segnale di gravità inaudita nei confronti delle forze dell'ordine, le quali versano in una situazione già pesantemente pregiudicata dal punto di vista delle risorse finanziarie, logistiche e tecniche disponibili;
di recente si è anche constatato che la rete SKYPE offre una rete telefonica digitale che non può essere intercettata se la società che la gestisce (che ha sede a Lussemburgo) non collabora;
in buona sostanza, la lotta al crimine già al momento incontra crescenti difficoltà e non è quindi il momento di indebolirla ulteriormente; lo Stato deve inviare ai cittadini - attraverso le leggi che emana - messaggi di pubblica decenza e solidarietà a quanti si guadagnano onestamente da vivere e si confrontano con mezzi leciti con le difficoltà della presente situazione economica. Offrire alla criminalità organizzata e comune una regalia come questo disegno di legge equivarrebbe alla rinuncia alla lotta alla delinquenza,
delibera
di non procedere nell'esame dell'A.C. 1415.
n. 1.(Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba Donadi, Favia.