XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 19 marzo 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 marzo 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Evangelisti, Fallica, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 marzo 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GRANATA ed altri: «Organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne» (2302);
GALATI: «Disposizioni per il coordinamento e la promozione delle attività nel settore del turismo e istituzione del Ministero delle politiche turistiche» (2303);
COMMERCIO e LOMBARDO: «Norme per lo sviluppo delle politiche abitative di edilizia residenziale sociale, nonché modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di disciplina delle locazioni, e disposizioni per la realizzazione di programmi sperimentali di autorecupero e autocostruzione» (2304);
SARDELLI: «Istituzione di una casa da gioco nel comune di Fasano» (2305);
STRADELLA: «Disposizioni concernenti l'accesso alla professione di costruttore edile» (2306);
GARAGNANI: «Modifiche agli articoli 138 e 139 e introduzione dell'articolo 139-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento del danno biologico e del connesso danno morale» (2307);
PELUFFO e MINNITI: «Istituzione del Comitato di vigilanza e controllo sugli appalti relativi all'esposizione universale "EXPO Milano 2015"».

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge FEDI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri» (717) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Garavini.
La proposta di legge META ed altri: «Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa» (2128) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marchi.
La proposta di legge TOMMASO FOTI ed altri: «Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro» (2233) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Guido Dussin.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
MURER ed altri: «Modifica all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di durata del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario temporaneamente privo di un contratto di lavoro subordinato» (2189) Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
MANTINI: «Modifica all'articolo 301 del codice di procedura penale, in materia di estinzione delle misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie» (2090) Parere della I Commissione;
CASSINELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 2233 del codice civile e all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di diritti e onorari minimi e di compensi per gli avvocati» (2240) Parere delle Commissioni I e XIV.

VI Commissione (Finanze):
FORCOLIN ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernenti misure fiscali per fronteggiare la crisi del settore automobilistico» (2166) Parere delle Commissioni I, V, IX e X.

VII Commissione (Cultura):
RAZZI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nei programmi scolastici» (2071) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1117 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2105-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: RIA; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA; PANIZ (A.C. 452-692-748)

A.C. 2105-A Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.607 e 22.600 (Nuova formulazione) delle Commissioni e sui subemendamenti 0.19.600.1 Lo Monte e 0.22.600.1 Borghesi.

A.C. 2105-A Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Oggetto e finalità).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.
2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;
h) individuazione dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei princìpi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) rispetto dei princìpi di cui all'articolo 53 della Costituzione;
l) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
m) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
n) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
o) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;
p) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi di cui al numero 1);
3) valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
q) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
r) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;
s) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
t) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo
l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 17 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;
v) previsione che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h) o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
z) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;
aa) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
cc) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
ee) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
ff) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;
gg) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;
hh) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato da relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h), primo periodo. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 2.
(Oggetto e finalità).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ognuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve indicare, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le coperture degli oneri derivanti dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. 82. (ex 2. 62.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge recanti norme in materia di:
a) individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali, di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali e norme di principio per la legislazione regionale;
b) adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»;
c) disciplina e istituzione delle città metropolitane;
d) ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.
2. 83. (ex 2. 155.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, deve assicurare la coerenza normativa con quanto disposto dai decreti legislativi recanti norme di attuazione in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, istituzione delle città metropolitane e definizione della Carta delle autonomie locali.
2. 84. (ex 2. 156.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: adottati aggiungere le seguenti: con la partecipazione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale a ciò legittimati dalle relative disposizioni statutarie.
2. 85. (ex 2. 60.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: acquisiti i pareri della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere prescritto. Il parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione, decorso tale termine il Governo ne può prescindere. Il parere della Commissione di cui all'articolo 3 deve essere adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
2. 87. (vedi 2. 96.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: previa intesa da sancire in sede di con le seguenti: previo parere della.
2. 88. (vedi 2. 108.) Lanzillotta, Tabacci.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 3 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.
2. 89. (vedi 2. 26.) La Loggia, Giudice, Bernardo.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
medesimo periodo, dopo le parole:
all'articolo 3 e aggiungere le seguenti: il parere;
sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta:
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi al parere parlamentare della Commissione di cui all'articolo 3, trasmette alle Camere una relazione con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modifica al testo degli schemi di decreto. In tal caso, la Commissione di cui all'articolo 3 ha facoltà di esprimere un nuovo parere vincolante entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere adottati in via definitiva dal Governo solo in conformità al parere della Commissione di cui all'articolo 3.
2. 90. (vedi 2. 110.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il terzo e il quarto periodo;
all'articolo 3, comma 3, lettera
a), dopo le parole: esprime i pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
2. 91. (vedi 2. 57.) Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della Commissione di cui all'articolo 3 con le seguenti: vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 92. (vedi 2. 70.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti:, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti,

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente:
In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per gli aspetti finanziari il Governo ne può prescindere. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere della Commissione di cui all'articolo 3 o se il Governo non intende conformarsi al parere, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge recante le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo entro i successivi trenta giorni.
2. 93. (vedi 2. 79.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti:, della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. 94. (vedi 2. 69.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o di ottanta giorni nel caso in cui venga richiesta la proroga di cui al comma 4 dell'articolo 3.
2. 95. (vedi 2. 74.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le Commissioni parlamentari competenti possono chiedere una proroga nelle modalità e nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 3.
2. 96. (ex 2. 55.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.
2. 97. (ex 2. 101.) Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, che approva il parere sullo schema di decreto legislativo con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. 98. (ex 2. 47.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
2. 99. (ex 2. 49.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera con le seguenti: per l'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni di cui al comma 3.
2. 100. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora le Commissioni parlamentari competenti approvino nuovamente, con la maggioranza dei due terzi, le richieste di modifica non recepite dal Governo, il Governo è tenuto a conformarsi al parere parlamentare.
2. 101. (vedi 2. 109.) Lanzillotta, Tabacci, Mantini.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora le Commissioni parlamentari competenti insistano approvando nuovamente le richieste di modifica non recepite dal Governo, il Governo è tenuto a conformarsi al parere parlamentare.
2. 102. (vedi 2. 158.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: nuova trasmissione aggiungere le seguenti: ovvero di cinquanta giorni nel caso in cui venga richiesta la proroga di cui al comma 4 dell'articolo 3.
2. 103. (ex 2. 75.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel computo dei termini previsti per l'espressione dei pareri viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
2. 104. (ex 2. 157.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Governo deve, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, collaborare con le regioni e gli enti locali, anche al fine di individuare la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei costi e fabbisogni standard.
2. 105. (vedi 2. 63.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 5, sostituire le parole da: collaborazione fino alla fine del comma con le seguenti: e leale collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione delle funzioni fondamentali, dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, sui quali deve essere comunque acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 106. (vedi 2. 66.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. L'esercizio della delega di cui al comma 1 è modulato con più decreti legislativi che disciplinano, in fasi successive, i seguenti profili di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione:
a) costituzione di una banca dati in materia di entrate e di spese di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo i criteri di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo;
b) individuazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), delle funzioni fondamentali e non fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ferma restando la disciplina transitoria di cui agli articoli 22 e 23;
c) determinazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e del livello adeguato del servizio di trasporto pubblico locale;
d) quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali, con specifica indicazione delle metodologie adottate;
e) individuazione puntuale del paniere di tributi e compartecipazioni a tributi erariali di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione del sistema di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
f) definizione dei principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e del conseguente concorso di tali enti al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al prodotto interno lordo.

6-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione recante l'indicazione dei criteri e delle metodologie adottate ai fini della definizione dei fabbisogni standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
2. 107. (vedi 2. 65.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
2. 108. (vedi 2. 9.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 109. (vedi 2. 73.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 6 primo periodo, sostituire le parole da: i principi fondamentali fino alla fine del periodo con le seguenti: norme in materia di:
a) tributi delle regioni degli enti locali e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;
b) modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento;
c) determinazione dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni fissati con legge statale;
d) armonizzazione dei bilanci.
2. 110. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: bilanci pubblici aggiungere le seguenti: in linea con lo schema contabile previsto dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95).
2. 111. (ex 0. 2. 174. 1.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: primo periodo.
2. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 19.
2. 607. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome.
2. 112. (ex 2. 8.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.
(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dai medesimi decreti legislativi al fine della copertura finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alla Commissione di cui all'articolo 3 con propria relazione e assume conseguenti iniziative legislative ai sensi del comma 7. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dai predetti decreti legislativi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
2. 113. (ex 2. 160.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sopprimere il comma 7.
2. 114. (ex 2. 67.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive sono adottati, anche al fine di recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 3, nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. 115. (ex 2. 161.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Le leggi statali successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi ai principi e ai criteri direttivi generali contenuti nella presente legge.
2. 116. (ex 2. 102.) Rubinato, Fogliardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni). - 1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, predispone entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di sanità, assistenza ed istruzione così come definito dal comma 3 dell'articolo 8.
2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 5.
2. 01. (ex 2. 02.) Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

A.C. 2105-A Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
1-bis. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
1-ter. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
2. La Commissione assicura il raccordo con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, avvalendosi a tal fine della consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Esso è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni.
3. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5.

4. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
5. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

Sopprimerlo.
3. 1. (vedi 3. 17.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, comunque assicurando la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, presenti in Parlamento.
3. 5. (vedi 3. 19.) Bressa, Amici, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati con le seguenti: tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
3. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1-ter, dopo la parola: Commissione aggiungere le seguenti: e del Comitato di cui al comma 2.

Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere
, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 2 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 2 non spetta alcun compenso.
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, è composto da dodici membri dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.
3. 500.(nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Esso è composto da quattordici membri di cui sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province, quattro in rappresentanza dei comuni e due in rappresentanza delle regioni a statuto speciale.
3. 6. (ex 3. 2.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Esso è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle regioni a Statuto speciale, due in rappresentanza delle province e due in rappresentanza dei comuni.
3. 7. (ex 3. 3.) Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Esso è composto da dodici membri, di cui: sei in rappresentanza delle regioni, di cui tre appartenenti alle Assemblee regionali; due in rappresentanza delle province; quattro in rappresentanza dei comuni, di cui uno in rappresentanza dei comuni sotto i 5.000 abitanti e uno dei comuni delle aree metropolitane.
3. 8. (ex 3. 11.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: ed almeno uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. 9. (ex 3. 1.) La Loggia, Giudice, Lo Presti, Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I rappresentanti delle regioni nel Comitato esterno di cui al comma 2 sono nominati previo parere della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8, e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
3. 13. (ex 3. 20.) Duilio.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
3. 14. (ex 3. 14.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20 fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5.
3. 15. (ex 3. 23.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: paritetica.

Conseguentemente, all'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:
paritetica;
al medesimo periodo, sostituire le parole da: per metà fino alla fine del comma con le seguenti: per un terzo da rappresentanti tecnici dello Stato, per un terzo da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione nominati dalla Conferenza unificata e per un terzo da rappresentanti tecnici nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. Laddove non siano rinvenibili all'interno delle rispettive amministrazioni professionalità adeguate, i rappresentanti tecnici sono scelti all'esterno tra persone di indiscussa indipendenza e di comprovata professionalità. Partecipa alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
alla rubrica, sopprimere la parola:
paritetica.
3. 16. (vedi 4. 7.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) formula indirizzi al Governo ai fini dell'adozione di eventuali decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2.
3. 18. (ex 3. 24.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
3. 18.(Testo modificato nel corso della seduta) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.
(Approvato)

Sopprimere il comma 5.
3. 19. (ex 3. 16.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 5, sostituire le parole: al termine con le seguenti: dopo due anni dal termine.
3. 20. (ex 3. 27.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

A.C. 2105-A Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale).

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.
3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.
4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
* 4. 1. (ex 4. 2.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
* 4. 2. (ex 4. 5.) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: almeno due dei quali in rappresentanza delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 3. (ex 4. 1.) La Loggia, Giudice, Lo Presti, Bernardo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: statali, regionali e locali aggiungere le seguenti:, compreso l'ISTAT,
4. 4. (vedi 4. 4.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
* 4. 5. (ex 4. 9.) Duilio.
(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
* 4. 6. (ex 4. 9.) Zorzato, Milanato, Gava.
(Approvato)

A.C. 2105-A Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 17; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;
c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 15;
d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;
e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;
e-bis) la Conferenza mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;
f) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
g) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Conferenza permanente per il coordinamento delle funzioni amministrative e della finanza pubblica). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una Conferenza permanente per il coordinamento delle funzioni amministrative e della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», come organismo stabile di confronto per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative e il coordinamento della finanza pubblica.
2. La Conferenza è sede di condivisione delle basi informative, finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva in relazione all'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'esercizio delle funzioni amministrative e per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.
3. La Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.
4. La Conferenza promuove accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali, ai fini del trasferimento delle risorse che assicurino la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nell'esercizio di deleghe che il Governo attua per attribuire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.
5. Lo schema di decreto di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è trasmesso per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
5. 1. (vedi 5. 9.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo aggiungere le seguenti: non escluse le autonomie differenziate.
5. 2. (ex 5. 2.) Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo aggiungere le seguenti:, di cui almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale.
5. 3. (ex 5. 1.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento con le seguenti:, con determinazioni che devono essere recepite in sede di predisposizione ed approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche su base pluriennale, con particolare riferimento ai relativi livelli di pressione fiscale ed al loro coordinamento, ai livelli di indebitamento, al livello programmato dei saldi per ciascun livello di governo territoriale, al ricorso al debito.
5. 4. (vedi 5. 7.) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola trasparenza aggiungere le seguenti: sulla base di una attenta valutazione e quantificazione dei divari economici e dei diversi livelli di reddito pro capite inferiori alla media nazionale.
5. 5. (ex 5. 6.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 11, comma 1.
5. 6. (ex 5. 11.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera ff), della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività.
5. 7. (ex 5. 10.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavori della Conferenza partecipano in veste di osservatori due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designati d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. 9. (ex 5. 13.) Duilio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e ai consigli regionali e delle province autonome.
5. 11. (ex 5. 14.) Duilio.

A.C. 2105-A Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria).

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili».

A.C. 2105-A Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo II
RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'IVA, in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;
c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi;
per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

ART. 7.
(Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali).

Sostituirlo con i seguenti:
Art. 7. - (Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio dei rapporti finanziari tra Stato, regioni a statuto ordinario ed autonomie locali). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, per «territorio regionale» si intende l'insieme della regione, dei comuni, delle province e delle città metropolitane il cui operato è riferito al territorio di una determinata regione.
2. Al fine di adeguare le regole di finanziamento delle materie e delle funzioni svolte nei territori regionali dalle regioni a statuto ordinario e dalle autonomie locali al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle materie oggetto di finanziamento e perequazione con riferimento alle aree di intervento pubblico assegnate alla competenza legislativa regionale;
b) riferimento ai territori regionali nella determinazione dei fabbisogni di spesa e delle dotazioni finanziarie rilevanti ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di perequazione, indipendentemente dall'ente territoriale che in tale territorio ricade e dalla sua titolarità della suddetta spesa o della suddetta dotazione finanziaria;
c) definizione dei diversi sistemi di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario, da applicare alle spese correnti relative alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quinto comma, della Costituzione; tali spese sono:
1) spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
2) spese previste all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
3) spese non riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 1) e 2);
d) attribuzione ai territori regionali di risorse tributarie sufficienti a consentire, ad aliquote standard, il finanziamento delle spese in conto capitale degli enti territoriali che ricadono in tali territori, calcolato tenendo conto della media attualizzata delle spese per investimenti consuntivati nei dieci anni precedenti al primo anno di applicazione della riforma, delle capacità di autofinanziamento delle amministrazioni senza ricorso al debito e di un sistema di indicatori e di obiettivi finalizzato alla valutazione dei fabbisogni infrastrutturali del territorio di riferimento e dei costi necessari per la loro realizzazione;
e) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c), numeri 1) e 3);
f) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera c), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;
g) definizione delle modalità di finanziamento delle spese connesse alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, attraverso il ricorso a tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e mediante un sistema di perequazione statale che garantisca l'integrale copertura delle funzioni svolte e il graduale superamento della spesa storica attraverso l'individuazione di fabbisogni standard;
h) previsione che il sistema dei tributi propri regionali e locali e delle compartecipazioni ai tributi erariali non si discosti da quello vigente, fatta salva la possibilità di assegnare tributi esistenti ovvero di istituire nuovi tributi con riferimento all'introduzione di nuove funzioni esercitate in coerenza con il principio del beneficio;
i) previsione che, coerentemente con la lettera h), i tributi trasferiti, ovvero di nuova istituzione, facciano riferimento alle seguenti basi imponibili:
1) attività produttive e consumi per le regioni;
2) parco veicolare per le province;
3) popolazione fluttuante per le città metropolitane e per i comuni;
4) immobili e terreni per i comuni;
l) coerenza del sistema di finanziamento e perequazione di cui al presente articolo e agli articoli 9, 11 e 13 con l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

3. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato per le nuove competenze eventualmente previste nell'ambito della legislazione esclusiva, sono emanati, entro dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi sulla base dell'articolo 13, comma 1), lettera a), della medesima legge che disciplinano una fase transitoria della durata di non più di cinque anni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
7. 1. (nuova formulazione) (vedi 7. 20.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Mannino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le regioni dispongono di tributi propri e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;
7. 2. (vedi 7. 19.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: residuale con la seguente: esclusiva.
7. 3. (vedi 7. 14.) Lanzillotta.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2).
7. 4. (vedi 7. 15.) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1) con le seguenti: per i tributi di cui alla lettera b), numero 1).

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 2) con le seguenti: per i tributi di cui alla lettera b), numero 2).
7. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: normativa comunitaria aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo al riconoscimento dei carichi fiscali.
7. 5. (vedi 7. 10.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano, Volontè.

Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: sono definite in conformità al principio di territorialità con le seguenti: con riferimento al proprio territorio.
7. 6. (ex 7. 3.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: principio di territorialità aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 119 della Costituzione.
7. 7. (ex 7. 18.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la parola: presupposto con le seguenti: oggetto imponibile.
7. 8. (ex 7. 7.) Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
7. 9. (ex 7. 6.) Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto del valore aggiunto prodotto e non del costo del lavoro.
7. 10. (ex 7. 9.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) del luogo di vendita per i beni mobili registrati;.
7. 11.(Testo corretto) (ex 7. 2.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

A.C. 2105-A Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento).

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:
1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 15;
b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;
c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;
d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;
g) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;
h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;
i) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;
l) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).
3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Princìpi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento).

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le prerogative delle regioni a statuto speciale.
8. 1. (ex 8. 10.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: connesse a con le seguenti: connesse all'esercizio delle funzioni nelle.
8. 2. (vedi 8. 40.) Livia Turco, Miotto, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo di cui alla lettera a) numero 1, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione.
8. 7. (vedi 8. 11.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nel rispetto dei costi aggiungere le seguenti: e dei fabbisogni.
8. 8. (vedi 8. 38.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parole: in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali con le seguenti: con parere della Conferenza unificata.
8. 9. (ex 0. 8. 49. 1.) Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in condizioni aggiungere le seguenti: di uniformità,
8. 10. (vedi 8. 37.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e per assicurare omogeneità e uniformità nel livello delle prestazioni erogate in materia di sanità, assistenza e istruzione.
8. 12. (vedi 8. 17.) Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:
sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza, il trasporto pubblico locale e regionale e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).
all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera f).
8. 14. (vedi 8. 39.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) le spese di cui alla lettera a), numero 1, e quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, nelle quali rientrano anche quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono finanziate dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in misura non superiore al 30 per cento, dalla compartecipazione regionale all'IVA, dall'addizionale regionale all'IRPEF e dai tributi propri. Inoltre le suddette spese sono finanziate con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
8. 16. (vedi 8. 13.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3) con le seguenti: di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
8. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in modo da garantire il finanziamento integrale in ciascuna regione.
8. 18. (vedi 8. 35.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:; per le regioni meridionali, le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito di tributi propri e con quote del fondo perequativo, di cui alla presente legge, tali da garantire l'integrale finanziamento delle stesse.
8. 19. (vedi 8. 2.) Mario Pepe (PD).

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
8. 20. (ex 0. 8. 54. 1.) Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e di quelle riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9.
8. 22. (ex 8. 14.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: in una sola regione con le seguenti: sulla media dei costi pro-capite delle regioni che hanno finora garantito la migliore combinazione di prestazioni e risultati economici equilibrati.
8. 25. (ex 8. 12.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: in una sola regione con le seguenti: sulla media dei costi pro-capite della regione che ha finora garantito la migliore combinazione di prestazioni e risultati economici equilibrati.
8. 26. (ex 8. 9.) Cambursano, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: in una sola regione con le seguenti: nella regione che abbia ottenuto migliori risultati sia con riferimento alla spesa sia all'organizzazione e alla qualità del servizio offerto.
8. 27. (ex 8. 8.) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi derivati regionali, delle addizionali e delle compartecipazioni di cui alla lettera e) di cui all'articolo 7, comma 1, destinate al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media relativa a tali spese. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra regioni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), nell'insieme delle regioni.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) istituzione del Fondo perequativo a favore delle Regioni, alimentato dalla fiscalità generale; le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;
sopprimere la lettera b);
sostituire la lettera g) con la seguente:
g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma l, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente in ciascuna regione la differenza tra la capacità fiscale per abitante media di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), e la capacità fiscale per abitante effettiva determinata sulla base delle aliquote minime di cui al medesimo articolo 8, comma 1, lettera i);
g-bis) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.
8. 28. (vedi 8. 41.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi propri di cui alla lettera e) di cui all'articolo 7, comma 1, sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo della spesa storica per le spese di cui alla lettera a), numero 2).
8. 29. (vedi 8. 1.) Ria.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: 28 dicembre 1995, n. 549, aggiungere le seguenti: e attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP.
8. 601. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
8. 30. (ex 8. 18.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, dopo le parole: le spese aggiungere le seguenti: per gli interventi e le azioni finalizzati a determinare le condizioni di pari opportunità per tutti per l'esercizio del diritto allo studio sia per l'accesso all'istruzione che per il successo scolastico, quali borse di studio, libri di testo gratuiti e buoni libro, mense, trasporti, contrasto alla dispersione e all'abbandono, il sostegno agli alunni con particolari difficoltà nonché per il diritto allo studio universitario e.
8. 31. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

Al comma 3, sostituire le parole: lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite con le seguenti: i servizi, gli interventi e le azioni finalizzati a determinare le condizioni di pari opportunità per tutti per l'esercizio del diritto allo studio sia per l'accesso all'istruzione che per il successo scolastico, quali borse di studio, libri di testo gratuiti e buoni libro, mense, trasporti, contrasto alla dispersione e all'abbandono, il sostegno agli alunni con particolari difficoltà nonché per il diritto allo studio universitario e per lo svolgimento delle altre funzioni legislative e amministrative attribuite in materia di istruzione.
8. 32. (vedi 8. 43.) Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

Al comma 3, dopo le parole: le spese aggiungere le seguenti: per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio anche nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, nonché.
8. 33. De Pasquale, De Torre.

Al comma 3, dopo le parole: le spese aggiungere le seguenti: per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, nonché.
8. 34. De Pasquale.

Al comma 3, dopo le parole: le spese aggiungere le seguenti: per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio.
8. 35. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

Al comma 3, dopo le parole: le spese aggiungere le seguenti: per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio scolastico e universitario, nonché.
8. 36. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

A.C. 2105-A Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;
b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;
c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:
1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;
2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;
d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;
e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e h), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;
f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura;
g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:
1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;
2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;
h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

1-bis. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi costituzionali in vigore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario). - 1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione dei territori regionali, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), il finanziamento avviene mediante:
1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie al livello della capacità fiscale standardizzata, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente i fabbisogni correnti determinati in termini standard;
2) quote del fondo perequativo di cui alla lettera c), numero 1), in modo tale da garantire il finanziamento integrale dei fabbisogni correnti in ciascun territorio regionale;
b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), il finanziamento ordinario avviene mediante:
1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie, al livello della capacità fiscale standardizzata di riferimento, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni, che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente la propria spesa storica;
2) quote del fondo perequativo di cui alla lettera c), numero 2), in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;
c) nel bilancio dello Stato è istituito il fondo perequativo dei territori regionali delle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato dalla fiscalità generale e si articola in due parti:
1) la prima riguarda le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini standard relativi alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), e la capacità fiscale standardizzata, come definita alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, riferita ai tributi e alle compartecipazioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali destinati alla copertura di tali fabbisogni;
2) la seconda riguarda le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), della presente legge ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento, come definita alla lettera b), del comma 1 del presente articolo e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota di cui alla lettera b) e le basi imponibili dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), per ciascun territorio regionale;
d) nel bilancio dello Stato sono istituiti fondi perequativi corrispondenti a ciascun territorio regionale delle regioni a statuto ordinario, finanziati mediante il fondo perequativo dei territori regionali di cui alla lettera c). Le attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi corrispondono:
1) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini standard e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi e alle compartecipazioni delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane di tale territorio regionale destinati alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata secondo le modalità di cui alla lettera c), numero 1), del presente comma;
2) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui alla lettera c), numero 2), del presente comma. Nella determinazione delle attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi si tiene conto dei costi fissi più elevati relativi alla dimensione delle regioni più piccole attraverso l'assegnazione di trasferimenti aggiuntivi;
3) sia per spese di cui al numero 1) sia per spese di cui al numero 2), le capacità fiscali standardizzate sono determinate con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria delle singole regioni;
e) le attribuzioni dei fondi di cui alla lettera d) sono assegnate senza vincolo di destinazione.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 10;
sostituire il titolo del capo II con il seguente:
RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO, REGIONI A STATUTO ORDINARIO ED AUTONOMIE LOCALI.
9. 19. (vedi 7. 20.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: terzo aggiungere le seguenti: e quarto;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), dopo le parole: i livelli essenziali delle prestazioni aggiungere le seguenti: e per l'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale.
9. 1. (ex 9. 22.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: terzo aggiungere le seguenti: e quarto.
9. 2. (ex 9. 9.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: dal gettito fino alla fine della lettera con le seguenti: dalla fiscalità generale.
9. 3. (ex 9. 12.) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: dal gettito fino a: lettera i) con le seguenti: dalla fiscalità generale assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito derivante dall'aliquota riservata alle regioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quota del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
9. 4. (ex 9. 10.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9. 7. (ex 9. 3.) Ria.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ridurre adeguatamente con la seguente: annullare;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g) numero 2), sostituire la parola: ridurre con la seguente: annullare.
9. 8. (ex 9. 21.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ridurre adeguatamente, con la seguente: annullare.
9. 9. (ex* 9. 15.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico e territoriale.
9. 12. (ex** 9. 14.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: in modo da assicurare aggiungere le seguenti: mediante l'automatica determinazione in aumento o in diminuzione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA.
9. 13. (ex 9. 23.) Boccia, Galletti, Cambursano.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: all'evasione aggiungere le seguenti: e all'elusione.
9. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: per abitante del tributo regionale con le seguenti: complessivo per abitante dei tributi propri

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2):
sostituire le parole:
per abitante del tributo regionale con le seguenti: complessivo per abitante dei tributi propri
sostituire la parola: ridurre con la seguente: eliminare.
9. 16. (ex 9. 2.) Ria.

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni con le seguenti: dalla fiscalità generale.
9. 17. (ex 9. 13.) Lanzillotta.

Sopprimere il comma 1-bis.
9. 601. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 2105-A Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;
b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:
1) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);
2) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 4;
c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: finanziamento delle funzioni aggiungere la seguente: amministrative.
10. 1. (ex 10. 2.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
10. 2. (ex 10. 3.) Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base di fabbisogni standard ed in coerenza con i princìpi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni standard.
10. 3. (ex 10. 4.) Misiani, Giovanelli, Pizzetti, Orlando.

A.C. 2105-A Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo III
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;
2) spese relative alle altre funzioni;
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 15;
b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;
d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;
e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;
g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove associati con una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo III
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

ART. 11.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni e nelle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane). - 1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative connesse alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, attribuite alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono i criteri per ripartire le risorse assegnate ai fondi perequativi corrispondenti a ciascun nel territorio regionale fra i diversi enti effettivamente titolari delle funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), il riparto effettuato dallo Stato deve consentire a ciascun ente che svolge le corrispondenti funzioni amministrative il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali tenendo conto dei tributi propri derivati e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote standard. A tal fine, ciascun fondo perequativo degli enti compresi nel territorio regionale delle regioni a statuto ordinario è suddiviso in quattro componenti destinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni. Lo Stato trasferisce le risorse così determinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione secondo una scansione temporale prestabilita;
b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i criteri di riparto adottati da ciascuna regione a statuto ordinario sono determinati su proposta della regione approvata in sede di Consiglio delle autonomie dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato e dalla regione valutati ad aliquote standard. In caso di mancato accordo, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La regione attribuisce le risorse alla regione stessa, ai comuni, alle province e alle città metropolitane entro venti giorni dalla decisione sul riparto. In ogni caso, tali risorse non rientrano nella disponibilità della regione fino a che essa non abbia provveduto a trasferirle ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

2. Resta salva la facoltà per le regioni di provvedere a ulteriori forme di perequazione degli enti compresi nei rispettivi territori, sentito il Consiglio delle autonomie.
3. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui al comma 1 e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
11. 15. (vedi 7. 20.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;.
11. 1. (ex 11. 11.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e regionali.
* 11. 2. (ex *11.7) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e regionali.
* 11. 3. (ex *11. 12.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce.
11. 4. (ex 11. 16.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce con le seguenti: tenuto conto della dimensione demografica e territoriale dei comuni.
11. 5. (ex 11. 8.) Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: È assicurata la corrispondenza, secondo parametri standard di costi, delle risorse finanziarie alle funzioni fondamentali, alle altre funzioni pubbliche ed ai livelli essenziali di cui agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
11. 6. (ex 11. 5.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da:, con compartecipazione fino a: di tributi con le seguenti: istituiti con legge statale, con compartecipazione al gettito di tributi erariali e regionali.
11. 7. (ex 11. 15.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, in modo da garantire il finanziamento integrale in ciascuna regione.
11. 8. (ex 11. 13.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
11. 9. (ex 11. 10.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) definizione delle modalità per assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento delle ulteriori funzioni da trasferire ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ovvero delle funzioni già trasferite, in base alle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione alle quali non sia stato garantito, al momento del trasferimento, un finanziamento complessivo integrale;.
11. 10. (ex 11. 14.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle con le seguenti: subordinazione dell'effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le.
11. 11. (ex 11. 9) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle con le seguenti: forme di premialità per l'effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni in relazione al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondi i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le.
11. 12. (ex 11. 17.) Sereni, Bressa, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ove associati con con le seguenti: ove, associandosi, raggiungano.
11. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: ove associati aggiungere le seguenti:, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio delle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, nonché funzioni di polizia locale, istruzione pubblica, viabilità e trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizi sociali,
11. 13. (ex 0. 11. 19. 2.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) la decorrenza delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane determinate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d), che sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi è stabilita dalle norme che determinano i beni e le risorse finanziarie umane, strumentali ed organizzative da trasferire.
11. 14. (ex 11. 6.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

A.C. 2105-A Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;
b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;
e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;
g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;
i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;
l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali).

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: all'imposta sul reddito delle persone fisiche aggiungere le seguenti:, dalla compartecipazione al gettito di uno o più tributi regionali;

Conseguentemente, alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e ad uno o più tributi regionali.
12. 1. (ex 12. 16.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: con esclusione della fino alla fine della lettera con le seguenti: con previsione dell'integrale detrazione in misura forfetaria dall'imposta lorda ai fini IRPEF dell'imposta comunale sugli immobili dovuta in ragione d'anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stabilendo altresì che tale detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e che siano escluse dall'imposizione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in proprietà dei soggetti incapienti che non possono usufruire della detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF.
12. 2. (ex 12. 12.) Rubinato, Fogliardi, Duilio, Giovanelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
12. 3. (ex 12. 18.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) in particolare, per le finalità di cui alla lettera b), attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in misura non inferiore al 20 per cento;
12. 4. (ex 12. 19.) Baretta, Calearo Ciman, Rubinato, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Murer, Naccarato, Sbrollini, Tempestini, Federico Testa, Viola, Marco Carra.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di investimenti pluriennali nei servizi sociali.
12. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) trasferimento ai comuni della titolarità e dei proventi dell'imposizione sugli immobili e attribuzione agli stessi di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare, anche in relazione a una contestuale riforma del catasto;
12. 6. (ex 12. 20.) Baretta, Calearo Ciman, Rubinato, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Murer, Naccarato, Sbrollini, Tempestini, Federico Testa, Viola.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
12. 7. (ex 12. 14.) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: possano disporre con la seguente: dispongano.
12. 8. (ex 12. 13.) Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo al riconoscimento dei carichi fiscali.
12. 9. (ex 12. 11.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano, Volontè.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di attivare meccanismi fondati sul contrasto di interessi tra contribuenti diretti alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
12. 10. (ex 12. 21) Tabacci.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che i servizi non siano gestiti mediante affidamenti in house a società partecipate dai medesimi enti locali, e fermo restando il vincolo del livello massimo della pressione fiscale.
12. 11. (ex 12. 15.) Lanzillotta, Galletti, Cambursano, Quartiani, Mantini, Ciccanti, Tabacci, Borghesi.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: per quanto concerne aggiungere le seguenti: gli importi resi disponibili dallo Stato e.
12. 12. (ex 0. 12. 24. 1.) Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Rapporti finanziari Regioni-enti locali). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;
b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12;
c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale.
12. 01. (ex 12. 01.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

A.C. 2105-A Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 15, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;
c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;
d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;
f)
definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;
g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;
h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali).

Sopprimerlo.
13. 1. (ex 13. 9.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. - (Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato). - 1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative sulle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono che lo Stato assegna trasferimenti perequativi ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sulle spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative deve essere tale da rendere possibile in ciascun ente il pieno soddisfacimento dei fabbisogni correnti determinati in termini standard tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla Regione valutati ad aliquote standard;
b) sulle spese non riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative si ispira al criterio della perequazione della capacità fiscale tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote standard.
13. 16. (vedi 7. 20.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: da loro svolte aggiungere le seguenti: secondo le modalità previste dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;.
13. 2. (ex 13. 10.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:. Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, le aliquote dei tributi derivati, delle addizionali e delle compartecipazioni destinate al finanziamento delle spese corrispondenti a tali funzioni sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra comuni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese corrispondenti alle funzioni diverse da quelle fondamentali nell'insieme rispettivamente dei comuni e delle province;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire le parole da: e le città metropolitane fino alla fine della lettera, con le seguenti: di cui alla lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da ridurre adeguatamente la differenza tra la capacità fiscale per abitante media e la capacità fiscale per abitante effettiva di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.
13. 3. (vedi 13. 20.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) indicazione delle fonti di finanziamento dei fondi di cui alla lettera a).
13. 4. (ex 13. 5.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: tra i singoli enti aggiungere le seguenti:, ferma restando l'applicazione del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione,.
13. 5. (ex 13. 11.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
3) indicatori specifici di premialità finalizzati all'attuazione del principio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), per favorire unioni e fusioni tra comuni.
13. 6. (ex 13. 14.) Misiani, Giovanelli.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: ridurre con la seguente: annullare.
13. 7. (ex 13. 16.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: e alle province con le seguenti:, alle province e alle città metropolitane.
13. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:
h) qualora si realizzino nelle singole regioni gli accordi e le intese previste dalla lettera g), i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In assenza delle intese di cui alla lettera g), i fondi perequativi per gli enti locali sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti.
13. 8. (ex 13. 13.) Misiani, Giovanelli.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione. Nel caso in cui la Regione non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
* 13. 9. (ex* 13. 3.) Strizzolo.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione. Nel caso in cui la Regione non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
* 13. 10. (ex* 13. 7.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g), i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
** 13. 11. (ex ** 13. 4.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g), i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
** 13. 12. (ex **13. 12.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g), i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
** 13. 13. (ex **13. 15 e **13.18.) Graziano, Fontanelli, Marchi, Misiani, Marchignoli, Vannucci, De Micheli, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione. Nel caso in cui la Regione non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
13. 14. (ex 13. 2.) Ria.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 istituiscono, in favore dei comuni, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2010, la compartecipazione del venti per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
13. 15. (ex 13. 8.) De Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tassone, Baretta, Cambursano.

A.C. 2105-A Articolo 13-bis

ARTICOLO 13-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 13-bis.
(Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai princìpi della presente legge.

A.C. 2105-A Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo IV
FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 14.
(Finanziamento delle città metropolitane).

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i princìpi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo IV
FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE

ART. 14.
(Finanziamento delle città metropolitane)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni con le seguenti: propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni.
14. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che sostituiscono le corrispondenti province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano.
14. 1. (ex 14. 3.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

A.C. 2105-A Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo V
INTERVENTI SPECIALI

Art. 15.
(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;
c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;
e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo V
INTERVENTI SPECIALI

ART. 15.
(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - (Fondo speciale per gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione). - 1. In relazione alla necessità di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, la delega di cui all'articolo 2 è esercitata in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) lo Stato provvede a destinare risorse aggiuntive e ad effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;
b) le risorse relative agli interventi previsti dalla lettera a) sono iscritte annualmente in apposito allegato alla legge finanziaria;
c) gli stanziamenti definiti con ciascuna legge finanziaria per il triennio non sono modificabili dalle leggi finanziarie per gli esercizi successivi;
d) l'ammontare delle risorse di cui alle lettere a), b) e c), e la loro utilizzazione sono determinati d'intesa con la Conferenza unificata. Qualora l'intesa non sia raggiunta, delibera il Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. 1. (ex 15. 2.) Ria.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al deficit infrastrutturale, aggiungere le seguenti: ai territori ricadenti nell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
15. 2. (ex 15. 3.) Mario Pepe (PD), Occhiuto.

Al comma 1, lettera d), premettere le parole: impegno a coordinare e indirizzare adeguate risorse al superamento del divario economico del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, al fine di promuovere la piena valorizzazione delle risorse;
15. 5. (ex 15. 6.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: diretti aggiungere le seguenti:, fatte salve le erogazioni ordinarie,
15. 6. (ex 15. 5.) Mario Pepe (PD).

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
15. 7. (ex 15. 10.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) definizione della disciplina e dell'entità delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria.
15. 8. (ex 15. 8.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

A.C. 2105-A Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo VI
COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 16.
(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;
c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;
d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;
e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VI
COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

ART. 16.
(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: diversi livelli di governo aggiungere le seguenti:, nonché al coordinamento dei sistemi impositivi e i relativi adempimenti nei confronti del contribuente e all'utilizzo di criteri comuni di gestione, di identificazione del soggetto e degli immobili e di condivisione e utilizzo di banche dati informatiche,

Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
f)
lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane devono cooperare nella definizione dei propri interventi amministrativi in materia di dichiarazione, riscossione e controlli al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, di coordinarne i principi e i meccanismi applicativi, di unificare i criteri e la modulistica;
g) i livelli di governo devono utilizzare dati e applicazioni informatiche, in particolare per l'identificazione dei contribuenti e degli immobili, e accedere ad archivi informatici gestiti da enti diversi, al fine di evitare duplicazioni, soluzioni disomogenee e sovraccosti e di semplificare la gestione del sistema federale.
16. 1. (ex 16. 5.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16. 2. (ex 16. 1.) Ria.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: sanzionatori con le seguenti: di decadenza.
16. 3. (ex 16. 3.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: A tal fine la Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio, anche in contraddittorio con gli interessati, individua gli amministratori, anche non più in carica, responsabili dell'adozione degli atti che hanno prodotto la situazione di dissesto.
16. 4. (ex 16. 4.) Lanzillotta.

INTERPELLANZE URGENTI

A)

Dati definitivi sulle iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado e iniziative per soddisfare le richieste dei vari moduli orari avanzate dalle famiglie - n. 2-00336

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi sono stati resi noti dal Ministro interpellato i dati sulle iscrizioni degli alunni alle prime classi della scuola primaria per il prossimo anno scolastico 2009/2010, relativi ad un campione di circa 900 scuole rappresentative e distribuite su tutto il territorio nazionale;
da tali dati risulta che solo il 3 per cento delle famiglie che hanno iscritto i propri figli alla prima classe della scuola primaria ha scelto l'orario settimanale di 24 ore con il maestro unico, solo il 7 per cento ha scelto l'orario di 27 ore, ben il 56 per cento ha scelto l'orario con i moduli a 30 ore e oltre il 34 per cento ha scelto il tempo pieno con l'orario di 40 ore;
i dati dimostrano che è stata bocciata dalla quasi totalità delle famiglie italiane la scelta del Governo del maestro unico. Infatti, il decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, all'articolo 4, prevede che «le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali» e non il maestro unico di riferimento per tutte le tipologie di orario, come si ostina a dichiarare il Ministro interpellato;
in data 27 febbraio 2009, il Governo ha approvato, in attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i regolamenti relativi rispettivamente al primo ciclo dell'istruzione e alla rete scolastica;
i predetti regolamenti prevedono di attribuire alle scuole una dotazione organica di istituto in misura tale da garantire alle prime classi solo il personale corrispondente ad un orario settimanale medio di 27 ore settimanali;
è del tutto evidente che quanto previsto dai predetti regolamenti non si concilia con le richieste delle famiglie e che anzi impedisce di tener fede alle promesse più volte fatte dal Governo, non solo dal Ministro interpellato ma dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, di esaudire tali richieste non solo nella misura garantita nell'anno scolastico in corso, ma anche e soprattutto di far fronte alle eventuali maggiori richieste per il tempo pieno, fino ad un incremento del 50 per cento della sua attuale consistenza;
non sono stati ancora resi noti dati, seppur parziali, relativi alle iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria di primo grado -:
se intenda riferire al Parlamento sui dati definitivi sulle iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1o grado e sulle misure che intende attivare per soddisfare, come promesso, le richieste dei vari moduli orari avanzate dalle famiglie, con particolare riferimento alle 30 e alle 40 ore per la scuola primaria e al tempo prolungato per la scuola secondaria di primo grado, e se non ritenga al tal fine di adottare iniziative per la modifica dei regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri il 27 febbraio 2009.
(2-00336)
«Soro, Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, De Torre, Pes, Tocci, Siragusa, Antonino Russo, Bachelet, De Biasi, Mazzarella, Rossa, Lolli, Nicolais, Ginefra, Levi, Picierno, Fluvi, Cesare Marini, Mogherini Rebesani, Scarpetti, Agostini, Melis, Marrocu, Tidei, Carella, Enzo Carra, Marco Carra, Lulli, Naccarato, Lanzillotta, Lovelli, Pedoto, Trappolino, Ria, Grassi, Binetti, Ventura, Bossa».
(12 marzo 2009)

B)

Iniziative del Governo in merito alla situazione degli oppositori del regime iraniano e dei membri dell'Ompi attualmente residenti a Camp Ashraf, nel Nord dell'Iraq - n. 2-00334

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
a Camp Ashraf, nel Nord dell'Iraq, si trovano tuttora circa 3.500 rifugiati iraniani, oppositori del regime di Teheran e membri dell'Organizzazione dei mojahidin del popolo dell'Iran (Ompi), disarmati e sotto la protezione del diritto internazionale umanitario, in particolare della IV Convenzione di Ginevra;
dall'inizio di gennaio 2009 la protezione di Camp Ashraf è stata trasferita dalle forze armate degli Stati Uniti a quelle dell'Iraq;
in questo periodo, il Ministro per i diritti umani iracheno ha visitato due volte Ashraf, riaffermando l'impegno a rispettare la sicurezza dei residenti; tuttavia, il Commissario per la sicurezza nazionale Mowaffak al-Rubaie, notoriamente molto vicino al regime iraniano, ha dichiarato di volere «porre fine ad Ashraf»;
Mowaffak al-Rubaie ha dichiarato fin dal 2006 di volere imporre un blocco all'accesso di cibo, medicinali e combustibile per i residenti di Ashraf;
la riduzione progressiva di medicinali, equipaggiamenti medici e visite di specialisti ad Ashraf ha effettivamente accentuato i problemi per la salute dei residenti;
nel corso di una cerimonia tenutasi il 2 gennaio 2009 per il passaggio di consegne di una parte del territorio dalle forze armate statunitensi a quelle irachene, il Primo ministro iracheno Al-Maliki ha dichiarato che i membri dell'Ompi non potranno restare in Iraq;
in un'intervista alla rete televisiva del regime iraniano in lingua araba Al-Aalam, il Primo ministro Al-Maliki ha, inoltre, dichiarato a proposito dei rifugiati residenti ad Ashraf: «Non li costringeremo ad alcuna decisione contro la loro volontà, salvo che per una cosa: li costringeremo a non rimanere in Iraq»;
è universalmente noto che i membri dell'Ompi affronterebbero persecuzioni, tortura ed esecuzioni se dovessero essere consegnati al regime di Teheran;
il 19 gennaio 2009, il signor Al-Rubaie, nel corso di una visita a Teheran, ha attaccato più volte con varie dichiarazioni l'Ompi e i residenti di Ashraf;
il 23 gennaio 2009 l'agenzia France Press ha scritto da Teheran: «il consulente iracheno per la sicurezza nazionale ha affermato che l'Iraq pianifica di estradare i membri di un gruppo di opposizione iraniano che hanno "sangue iraniano sulle loro mani" ed ha aggiunto che il Governo iracheno avrebbe chiesto agli Stati Uniti e a diversi Stati europei di accettare nel loro territorio una parte dei residenti di Ashraf»;
Mowaffak Al-Rubaie ha ordinato alle forze armate irachene di non consentire l'accesso al campo di Ashraf ai familiari dei residenti e il 9 febbraio 2009 quindici familiari - inclusi quattro minori - sono stati effettivamente fermati all'ingresso del campo;
tutti questi episodi formano il quadro di un Camp Ashraf trasformato in un'enorme prigione, con gravi carenze di rifornimenti, isolamento dei residenti e minacce di espulsione, contrariamente al diritto internazionale umanitario;
con la risoluzione in commissione n. 7/00047, approvata con modifiche dalla III Commissione della Camera dei deputati il 3 dicembre 2008 (8-00019), il Governo si è impegnato a chiedere alle autorità irachene e statunitensi di tenere conto dell'esigenza di rigoroso accertamento di eventuali responsabilità di singoli appartenenti alla predetta Ompi e, al contempo, di garanzia dei diritti di difesa, in particolare di non rimpatriare in modo forzato verso l'Iran qualsiasi membro dell'opposizione, profugo o richiedente asilo iraniano, il quale correrebbe il grave rischio di subire persecuzioni, e di lavorare, in particolare, con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altri soggetti, al fine di trovare una soluzione duratura soddisfacente alla situazione delle persone attualmente ospitate presso il Camp Ashraf -:
se il Governo sia stato informato dal Governo iracheno circa tali sviluppi della situazione di Camp Ashraf e abbia ricevuto alcuna richiesta circa l'eventuale accoglienza in Italia di suoi residenti;
se il Governo abbia sollevato, in sede bilaterale con il Governo iracheno e con gli altri Governi interessati, la questione della necessità di assicurare un'effettiva protezione dei residenti di Ashraf, nel quadro del diritto internazionale umanitario e, in particolare, della IV Convenzione di Ginevra, e di smentire l'ipotesi di una loro espulsione.
(2-00334)
«Zamparutti, Ciccioli, Angeli, Bellanova, Beccalossi, Bernardini, Biava, Consolo, Cristaldi, Di Virgilio, Dima, Duilio, Fadda, Farina Coscioni, Lamorte, Lolli, Mancuso, Mazzocchi, Mecacci, Melis, Mosella, Angela Napoli, Piccolo, Porcu, Raisi, Saltamartini, Sbai, Schirru, Taddei, Tempestini, Tocci, Touadi, Tremaglia, Vannucci, Aracri, Barbaro, Malgieri, Mannucci, Proietti Cosimi, Castiello, Ceccacci Rubino, Landolfi, Moffa, Traversa, Granata, Luciano Rossi, Pizzolante, Berruti».
(11 marzo 2009)

C)

Intendimenti del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle operazioni di sviluppo in ambito internazionale assunte dalla società Eni Spa, con particolare riferimento a recenti orientamenti del comune di Roma, azionista di maggioranza del gruppo Acea - n. 2-00339

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
l'Acea è un gruppo industriale, il cui core business è concentrato nella produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica, di illuminazione pubblica e artistica e di servizi idrici integrati, a favore dei cittadini e delle imprese della città di Roma e di altre realtà territoriali;

la società è quotata in Borsa dal 1999, con un andamento di crescita che ha portato, dal 2003 ad oggi, a più che triplicare il valore del titolo;
nel 2001 il gruppo Acea ha acquistato da Enel spa il ramo distribuzione di energia elettrica nell'area di Roma e con tale operazione l'Acea distribuzione spa è divenuto il secondo operatore nazionale di distribuzione di energia elettrica;
nel 2002 il gruppo Acea ha costituito con la società belga Electrabel sa la joint venture AceaElectrabel, con il compito di operare nel campo della generazione, trading e vendita di energia elettrica e combustibili vari ai clienti liberi e vincolati;
questa joint venture industriale ha consentito ad Acea di decuplicare il suo potenziale di produzione elettrica;
il gruppo Acea è, inoltre, tradizionalmente specializzato nella gestione industriale del ciclo integrato delle acque, che, affiancato a quello della filiera dell'energia, ha portato la società ad essere uno dei maggiori operatori italiani di riferimento nei servizi di pubblica utilità;
nel corso degli ultimi mesi, in linea con le strategie adottate dalle più importanti imprese multiservizi del Paese, l'Acea ha avviato alcune iniziative per realizzare la piena integrazione del settore dell'elettricità con quello del gas;
nel mese di ottobre 2008 la società Eni ha acquisito dalla società Suez-Gaz de France la belga Distrigaz, rafforzando la propria leadership sul mercato del gas europeo;
tale acquisizione si è perfezionata prevedendo la cessione alla società francese di alcuni beni di proprietà dell'Eni, tra cui la società Romanagas;
la base economica del reciproco interesse allo sviluppo della rete romana si basava con ogni evidenza sulla consolidata partnership industriale fra Suez-Gaz de France ed Acea;
nel corso degli ultimi giorni, l'andamento del titolo azionario dell'Acea ha subito un forte rallentamento, registrando in data 2 marzo 2009 un crollo del 7,89 per cento e in data 3 marzo del 4,6 per cento, tanto da spingere la Consob a chiedere puntuali chiarimenti alla società in questione;
le joint venture tra Acea e Suez-Gaz de France sono a forte rischio in conseguenza di recenti orientamenti assunti dal comune di Roma, azionista di maggioranza assoluta del gruppo Acea, con ciò rischiando di compromettere anche l'accordo già siglato tra Eni e la società francese;
ci si chiede quali siano gli scenari industriali alternativi che possano rendere conveniente per Acea un cambiamento così radicale di rotta in termini di strategia industriale e quale impatto potrebbero avere tali scenari alternativi sulla gestione e sullo sviluppo della rete romana del gas -:
quali siano le valutazioni del Ministro interpellato sui fatti riportati in premessa e se intenda adottare apposite iniziative volte a garantire le operazioni di sviluppo in ambito internazionale già assunte dalla società Eni spa, che rischiano di essere compromesse da scelte adottate al di fuori di una strategia nazionale di sviluppo del settore del gas;
se intenda rendere noto, in caso di insuccesso dell'operazione concordata da Eni con Suez-Gaz de France, quali siano gli oneri e il presumibile danno finanziario e strategico a carico della società italiana e, conseguentemente, per il sistema Paese.
(2-00339)
«Causi, Sereni, Argentin, Bachelet, Carella, Coscia, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Giachetti, Madia, Meta, Morassut, Pompili, Recchia, Rugghia, Tidei, Tocci, Touadi, Veltroni».
(16 marzo 2009)

D)

Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione delle opere connesse all'Expo 2015 - n. 2-00331

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
il 6 marzo 2009 si è riunito il Comitato interministeriale per la programmazione economica;
nella seduta del Cipe sono stati approvati, tra gli altri, gli interventi nei sistemi metropolitani di Palermo, di Catania, del Sistema regionale campano, di Bari, di Cagliari, di Roma e di Milano, con particolare attenzione alle opere connesse all'Expo 2015, per un importo globale di 1.500 milioni di euro;
nelle sedute del Cipe del 18 dicembre 2008 e del 6 marzo 2009 il commissario Letizia Moratti è stato ascoltato sull'aggiornamento delle opere relative all'Expo 2015;
nella risposta all'interpellanza n. 2-00242, il Sottosegretario Giacomo Caliendo, delegato del Governo, nella sua risposta sulle opere connesse o necessarie di Expo 2015, dichiarava: «In relazione al quadro totale delle esigenze finanziarie emerge un fabbisogno finanziario residuo pari a 2.763,2 milioni di euro»;
tra le infrastrutture per Expo 2015 è previsto il potenziamento delle infrastrutture di collegamento a Malpensa, attraverso il raccordo tra le linee Rfi e Fnm per la connessione ferroviaria diretta tra la stazione Rfi di Rho-Pero e l'aeroporto di Malpensa e il collegamento nord Malpensa con il Sempione e Gallarate, che dovrebbe essere completato nel dicembre 2013, e il triplicamento della Rho-Gallarate, la cui ultimazione dei lavori è prevista per settembre 2014;
la Corte dei conti, nella «Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2008» del 16 gennaio 2009, ha richiamato l'attenzione sugli oneri relativi alla realizzazione delle opere connesse all'Expo Milano 2015, autorizzati dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008 per gli anni dal 2012 al 2015 «in misura largamente eccedente quelli autorizzati per gli anni compresi nel bilancio triennale 2009-2011»;
è passato ormai un anno da quando il Bureau international des expositions ha designato Milano quale sede per l'esposizione universale del 2015;
dopo le dimissioni di Paolo Glisenti, la Soge, società di gestione di Expo 2015, è praticamente inoperosa, a causa dell'incompleto assetto della governance -:
quali siano gli intendimenti del Governo per il raggiungimento dell'obiettivo Expo 2015;
circa l'importo di 1.500 milioni di euro approvato nella seduta del Cipe del 6 marzo 2009 per gli interventi nei sistemi metropolitani di varie città, quale parte di questa somma sia nel dettaglio destinata alla città di Milano ed a quali specifiche linee metropolitane;
quali siano le risorse a disposizione per le opere connesse e necessarie di Expo 2015 e, in particolare, se siano state reperite e dove le risorse necessarie a coprire il residuo fabbisogno finanziario quantificato, nella risposta dell'interpellanza richiamata in premessa, in 2.763,2 milioni di euro;
come e quando il Governo intenda attuare iniziative affinché la governance della Soge sia definita, al fine di sbloccare una situazione ferma ormai da un anno senza una realistica programmazione del futuro di Expo 2015;
se alla data di oggi, stante il ritardo accumulato nella messa in moto della società di gestione di Expo 2015, il Governo ritenga che vi siano opere o parte di esse che non potranno essere realizzate in tempo utile;
se sia intenzione del Governo finanziare le opere per il potenziamento di Malpensa, per le quali risulta ancora mancante il finanziamento dell'intero costo d'opera.
(2-00331)
«Peluffo, Fiano, Letta, Quartiani, Binetti, Braga, Marco Carra, Codurelli, Colaninno, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Lanzillotta, Lusetti, Mantini, Marantelli, Misiani, Mosca, Pizzetti, Pollastrini, Sanga, Soro, Zaccaria, Zucchi, Rampi, Martella, Calvisi».
(10 marzo 2009)

E)

Iniziative per consentire alle amministrazioni comunali di determinare il numero delle circoscrizioni in base al numero degli abitanti realmente residenti sul territorio - n. 2-00337

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
l'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal comma 29 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevede che i comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possano articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, a condizione che la popolazione media delle circoscrizioni non sia inferiore a 30.000 abitanti;
la norma in questione non prescrive quale debba essere il dato di popolazione da cui partire per determinare il numero delle circoscrizioni istituibili;
i comuni rientranti nella fascia che comprende tra i 100.000 e i 250.000 abitanti hanno, quindi, proceduto a rideterminare il numero delle proprie circoscrizioni in ottemperanza a tale previsione normativa;
poiché l'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non contiene alcun tipo di indicazione rispetto al dato della popolazione da prendere come base di calcolo e poiché il comma 2 dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo, nel disciplinare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute, prevede che, per quantificare la popolazione residente essa vada «calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane», alcuni comuni, precisamente Reggio Emilia e Perugia, hanno rideterminato il numero delle circoscrizioni, prendendo a riferimento la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente;
la scelta operata da queste amministrazioni deriva da una lettura dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, che riserva alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato la «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane»;
com'è noto, l'articolo 36, «organi di governo», del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce, al comma 1, che «sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco» e non cita le circoscrizioni;
l'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000, fonte primaria in materia di circoscrizioni di decentramento comunale, al comma 4, stabilisce che «gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento», operando una delegificazione ed un rinvio, che demanda all'autonomia normativa del comune il sistema elettorale delle circoscrizioni (come, peraltro, confermato da pareri del ministero dell'interno - dipartimento per gli affari interni e territoriali del 7 novembre 2005 e del 13 aprile 2007);
peraltro, la scelta di prendere come base di riferimento la popolazione calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, contenuta nell'articolo 156 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, era supportata da due pareri del ministero dell'interno in materia di indennità degli amministratori locali e di unioni di comuni, emanati in data 12 luglio 2008 e 26 aprile 2005;
le amministrazioni comunali in questione hanno proceduto a ridurre il numero delle circoscrizioni, prendendo in considerazione la popolazione residente al 31 dicembre 2007, privilegiando, dunque, un dato sostanziale rispetto ad un dato formale, quello riferito al censimento 2001, risalente a ben 7 anni fa;
con parere n. 0002750 del 27 febbraio 2009 pervenuto dal ministero dell'interno - dipartimento per gli affari interni e territoriali - direzione centrale per le autonomie - sportello delle autonomie al comune di Reggio Emilia si afferma che per il calcolo del numero delle circoscrizioni di decentramento comunale, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000, occorre prendere in considerazione il numero degli abitanti dell'ultimo censimento e non il numero dei residenti attuali;
a titolo di esempio, il comune di Reggio Emilia aveva una popolazione al 31 dicembre 2007 di oltre 162.000 abitanti, divenuti 165.500 al 31 dicembre 2008, il che consentiva di istituire 5 circoscrizioni: qualora si fosse utilizzato il dato del censimento 2001, che prevedeva circa 141.000 residenti, Reggio Emilia avrebbe potuto istituire solo quattro circoscrizioni, non tenendo conto di circa 25.000 nuovi residenti (165.500 al 31 dicembre 2008);
dunque, utilizzando il criterio relativo al dato del censimento, si potrebbe arrivare ad una situazione tale che, se pure un comune avesse visto diminuire il numero dei residenti rispetto al censimento 2001, quel comune potrebbe istituire un numero di circoscrizioni superiori a quello che sarebbe consentito, utilizzando la popolazione attuale;
sorprende, inoltre, dover rilevare che il parere espresso dagli uffici del ministero dell'interno, privilegiando l'aspetto formale rispetto a quello sostanziale, ad avviso degli interpellanti, di fatto vanifichi i principi del federalismo e dell'autonomia statutaria e normativa e i principi di autodeterminazione territoriale formalmente sostenuti in ogni occasione dal Governo -:
se non ritenga di doversi attivare direttamente, con apposite iniziative normative, anche con interventi di carattere interpretativo, in modo da salvaguardare i principi sopra ricordati e in modo da consentire alle amministrazioni comunali di autodeterminare il numero delle circoscrizioni in base al numero degli abitanti realmente residenti sul territorio dei comuni interessati.
(2-00337)
«Sereni, Marchi, Castagnetti, Cenni, Capodicasa, Cavallaro, La Forgia, Causi, Fontanelli, Meta, Mariani, Bocci, Andrea Orlando, Gozi, Recchia, Nannicini, Miglioli, Verini, Ceccuzzi, Marchignoli, Garofani, Levi, Giacomelli, Amici, Gentiloni Silveri, Rossomando, Gianni Farina, Sposetti, Boffa, Fassino».
(12 marzo 2009)