XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 1 aprile 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o aprile 2009.

Albonetti, Alessandri, Balocchi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lo Moro, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Angela Napoli, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Balocchi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lo Moro, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Angela Napoli, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 31 marzo 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CASSINELLI: «Modifica dell'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in materia di legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi» (2347);
GIANNI FARINA: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (2348).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 31 marzo 2009 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale» (2349).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CATANOSO ed altri: «Istituzione e regolamentazione del titolo di esperto in medicina manuale vertebrale» (1839) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vella.

La proposta di legge CATANOSO ed altri: «Autorizzazione alla sepoltura delle salme dei Re d'Italia Vittorio Emanuele III e Umberto II nel Pantheon in Roma» (1892) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pagano.

La proposta di legge BERRETTA ed altri: «Abilitazione dei laureati in scienze politiche e in altre materie equiparate all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nonché della filosofia, psicologia e scienze dell'educazione nella scuola secondaria superiore» (2091) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zampa.

La proposta di legge DI BIAGIO ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione dell'Albo dei mediatori interculturali» (2138) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angeli e Ria.

La proposta di legge CAPITANIO SANTOLINI ed altri: «Modifica della tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario, e disposizioni per l'incremento della pensione sociale e dell'assegno sociale» (2140) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tassone.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifica all'articolo 155-sexies del codice civile, in materia di ascolto dei figli minorenni nei procedimenti di separazione dei coniugi» (2154) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Catone.

La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di attività cinematografiche e audiovisive» (2244) è stata successivamente sottoscritta dai deputati De Corato e Malgieri.

Trasmissione dal Senato.

In data 31 marzo 2009 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368. - Senatori Ignazio Roberto MARINO ed altri; senatori TOMASSINI ed altri; senatori PORETTI e PERDUCA; senatrici CARLONI e CHIAROMONTE; senatori BAIO ed altri; senatore MASSIDDA; senatori MUSI ed altri; senatore VERONESI; senatori BAIO ed altri; senatore RIZZI; senatori BIANCONI ed altri; senatori D'ALIA e FOSSON; senatori CASELLI ed altri; senatori D'ALIA e FOSSON: «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2350).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
CODURELLI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della vittima civile di guerra» (2221) Parere delle Commissioni III e V;
AMICI e MARCO CARRA: «Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale» (2245) Parere delle Commissioni II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato» (2322) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
SAVINO ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi turistici» (2228) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
CARLUCCI ed altri: «Principi generali concernenti i servizi socio-educativi per la prima infanzia» (2270) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 27 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n, 20, la deliberazione n. 6 del 2009, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 20 marzo 2009, e la relativa relazione concernente l'attuazione della «clausola di salvaguardia» di cui all'articolo 62, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale dell'area I per il quadriennio normativo 2002-2005.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia nell'anno 2008 (doc. CXXXI, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di marzo 2009 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nelle Gazzette Ufficiali dell'Unione europea del 7 marzo 2009, C 55, e del 21 marzo 2009, C 69, sono state pubblicate le seguenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
2009/C 55/06 - Causa C-539/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 gennaio 2009 - Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Articolo 26, n. 3 - Numero di emergenza unico europeo - Informazioni relative all'ubicazione del chiamante - Messa a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso - Mancato recepimento nel termine prescritto) (doc. LXXXIX, n. 59) - alla IX Commissione (Trasporti);
2009/C 69/03 - Causa C-311/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) - Consiglio nazionale degli ingegneri/Ministero della giustizia, Marco Cavallera (Riconoscimento dei diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Omologazione di un titolo di studio - Ingegnere) (doc. LXXXIX, n. 60) - alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

La Commissione europea ha inviato progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi relativi al periodo dal 16 al 31 marzo 2009.

Tali atti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 31 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, RECANTE MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI INDUSTRIALI IN CRISI (A.C. 2187-A)

A.C. 2187-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA
sull'emendamento Dis.1.1 del Governo

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 8-quater, sopprimere il comma 4.

A.C. 2187-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici).

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.
2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500.
3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.4. Identico.
5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.
12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.
13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

Art. 2.
(Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici).

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1o luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Art. 3.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Art. 4.
(Aggregazione tra imprese).

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Art. 5.
(Rivalutazione sostitutiva immobili).

1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

Art. 6.
(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali).

1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

Art. 7.
(Controlli fiscali).

1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».
3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutati rispettivamente in euro 382 milioni per l'anno 2009, euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, euro 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;
b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;
c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonché con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2187-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 5, dopo le parole: «motociclo fino a 400 cc di cilindrata» sono inserite le seguenti: «ovvero non superiore a 60 kW»;
al comma 7, dopo le parole: «per le installazioni degli impianti a metano», sono inserite le seguenti: «sugli autoveicoli di categoria euro 0, euro 1 e euro 2,»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione".
9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
"232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente"»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
11-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, a quanto previsto dal comma 11-bis del presente articolo.
11-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria».

All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «ad alta efficienza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «di classe energetica non inferiore ad A+»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.»

All'articolo 3:
al comma 2:

al numero 10, le parole: «resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto»;
i numeri 14) e 15) sono soppressi;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quali quelle della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinati le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

All'articolo 4:
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione».

All'articolo 5:
al comma 1, la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al primo periodo è stabilito al 30 giugno 2009"».

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - (Misure per il settore turistico). - 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;
b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
c) a precisare, in conformità alla normativa vigente, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del citato decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993;
d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari e del tempo di utilizzo dei beni;
g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;
h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contributi sospesi ai sensi del precedente periodo sono versati, senza aggravio di spesa per interessi e in un'unica soluzione, alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009. Agli oneri per interessi derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All'articolo 6, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni del comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui all'articolo 3, comma 68, della medesima legge n. 244 del 2007, è prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte"».

All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole:
«è eseguito sulla base di criteri» sono sostituite dalle seguenti: «è eseguito prioritariamente sulla base di criteri»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base "Funzionamento" del programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - capitolo n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove si siano realizzate opere di carattere collettivo per smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.";
b) al comma 5 è premesso il seguente periodo: "Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. Agli oneri derivanti dal collocamento fuori ruolo si provvede rendendo contestualmente indisponibile un numero di incarichi dirigenziali effettivamente ricoperti corrispondente sul piano finanziario."
3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili per altri sei nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati".
3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:
"b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria".
3-quinquies. Al testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso";
b) il comma 2 dell'articolo 193, è sostituito dal seguente:
"2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila".
3-sexies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:
"Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate";
b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis è sostituito dal seguente:
"Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni";
c) il secondo comma dell'articolo 2445, è sostituito dal seguente:
"L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale."».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. (Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea) - 1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.
Art. 7-ter. (Misure urgenti a tutela dell'occupazione). 1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa".
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria o di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
3. In via sperimentale, per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'INPS è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».
5. Il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della legge 21 luglio 1991, n. 223.
8. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203".
9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: "tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali" sono soppresse;
b) al comma 1-bis, le parole: "secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: ", fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente";
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;
d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: 'al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223' sono inserite le seguenti: 'o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo';

10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "presso il fondo di provenienza" sono inserite le seguenti: "nel triennio precedente" e dopo le parole: "pari a 3.000 euro" sono aggiunte le seguenti: "e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1o gennaio 2009".
11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico";
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici";
3) alla lettera f), dopo le parole: "di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati" sono inserite le seguenti: ", da casalinghe";
4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio".

13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "parenti e affini sino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti e affini sino al quarto grado".
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B annesso al presente decreto relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa, nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica".
16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai princìpi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3.".

17. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,".
18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009.
19. Per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dai programmi operativi regionali (POR) già approvati dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.
20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei Programmi Operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari adattabilità ed occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183 del 1987.

Art. 7-quater. - (Patto di stabilità interno). - 1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per il 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il successivo mese di maggio, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi".

5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, resta ferma la potestà dell'amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse derivanti dallo svincolo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
9. Sono abrogati:
a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Restano invariate le previsioni di saldo di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.
12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "sentita" è sostituita dalle seguenti: "d'intesa con";
b) al comma 12, primo periodo, le parole: "sentite le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
c) al comma 12-bis, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.
14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
16. Per il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 le certificazioni di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere inviate entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

Art. 7-quinquies. - (Fondi). - 1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.
2. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi e gli importi da finanziare, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è attribuita nell'anno 2009 al fondo di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2009, pari a 400 milioni di euro, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri per l'anno 2012 derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gestite da Mediocredito Centrale Spa sul conto di tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis e 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
"b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituita dal comma 10 del presente articolo, come prevista in forza della delibera CIPE 6 marzo 2009, è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo.
12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese da quando le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7-sexies. - (Disposizioni in materia di trasporti). - 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 4 è soppresso;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza".

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "non oltre il 16 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 16 maggio".
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo 2008 del medesimo Gruppo. Nei confronti del personale del Gruppo Tirrenia possono essere riconosciute le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali previste ai sensi del presente decreto.
4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "80 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,".

Art. 7-septies. - (Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese). - 1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle more della concreta operatività delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo».

All'articolo 8:
comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente:
«Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:»;
alla lettera a), le parole: «rispettivamente quanto a euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni» sono soppresse;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5»;
alla lettera b), le parole: «quanto ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a»;

al comma 3, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto».

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis. - (Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) - 1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 2, 5 e 6 del presente articolo"».

A.C. 2187-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici).

Al comma 1, dopo le parole: euro 5 aggiungere le seguenti: dotate di filtro antiparticolato.
1. 1. Monai, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 140 grammi con le seguenti: 130 grammi.
1. 406. Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci.

Al comma 1, sostituire le parole: concesso un contributo di euro 1.500 con le seguenti: concessa l'esenzione definitiva dal pagamento della tassa automobilistica.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che la suddetta esenzione sia riconosciuta esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al comma 1.;
all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2010 e 20.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d-ter) quanto a 30.000.000 di euro per l'anno 2009, 30.000.000 di euro per l'anno 2010 e 30.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
1. 3. Borghesi, Monai.

Al comma 1, sostituire le parole: concesso un contributo di euro 1.500 con le seguenti: riconosciuta una detrazione di 1.500 euro dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento. La detrazione è da ripartire in due quote annuali di pari importo. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita della suddetta detrazione, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento definisce le modalità atte a garantire che le suddette detrazioni siano riconosciute esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al comma 1.
all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2010 e 20.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d-ter) quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2010 e 20.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
1. 2. Borghesi, Monai.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. All'onere derivante dall'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e a 40 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 4. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Coloro che effettuano la rottamazione di cui al comma 1 senza sostituzione possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro, di durata pari a tre annualità. Per l'applicazione del presente comma, valgono le disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1o febbraio 2008.
1. 6. Monai, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: concesso un contributo di euro 2500, con le parole: riconosciuto, per il periodo di imposta 2010, un credito di imposta di euro 2500, per l'acquisto degli autoveicoli di cui al presente comma.

Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che il suddetto credito d'imposta sia riconosciuto esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al comma 2.;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: incrementato fino a euro 4000 con le seguenti: integrato con un credito di imposta fino a euro 4000 per il periodo di imposta 2010;
all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) quanto a 40.000.000 di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d-ter) quanto a 40.000.000 di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4 dell'articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
1. 8. Borghesi, Monai.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con gas metano aggiungere la seguente: GPL.

Conseguentemente, all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
1. 12. Monai, Borghesi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e inferiori ai limiti previsti dal comma 1, per quanto riguarda l'eventuale seconda alimentazione.
1. 13. Monai, Borghesi.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per l'acquisto di autovetture ad alimentazione elettrica ad emissioni zero e per le autovetture alimentate ad idrogeno l'IVA è abolita. Per questa tipologia di veicoli è abolita anche la tassa di possesso. Per l'acquisto di autovetture ad alimentazione ibrida/elettrica l'IVA è ridotta al 10 per cento. Per queste tipologie di veicoli è abolita anche la tassa di possesso.
1. 408. Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Detto contributo è aumentato di euro 2000 per l'acquisto di autovetture ad alimentazione elettrica ad emissioni zero e per le autovetture alimentate ad idrogeno.
1. 407. Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche all'acquisto di quadricicli leggeri alimentati con batterie al litio di ultima generazione, entro un limite di autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 402. Galletti, Libè, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In alternativa alle agevolazioni previste al comma 3, è possibile scegliere la seguente agevolazione: per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'acquisto di veicoli a trazione esclusivamente elettrica e relative colonnine di ricarica, spetta una detrazione dall'imposta lorda degli importi rimasti a carico del contribuente, nella percentuale e fino a valori massimi della detrazione differenziati per tipologie di intervento e stabilite nell'Allegato 1, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Conseguentemente, aggiungere, il seguente:

ALLEGATO 1

Tabella 1. Entità del contributo per le diverse tipologie di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

Categorie Alimentazione/
propulsione
Definizioni-Note Codice
veicolo
Entità del contributo (su prezzo IVA esclusa) Contributo
massimo (euro)
Bicicletta a
pedalata assistita
Elettrica Con due ruote con velocità massima inferiore a 25 km/h A 30% 309,87
Ciclomotori e
motoveicoli
Elettrica Con due o tre ruote con velocità massima inferiore a 45 km/h B 30% 826,33
Con due o tre ruote con velocità massima superiore a 45 km/h C 30% 4.131,66
Con quattro ruote:
•  Quadricicli leggeri
    (ciclomotori)
D 35% 5.164,57
•  Motoveicoli E
Autoveicoli:
autovetture
Elettrica Fino a 5 posti a sedere compreso il conducente F 65% 15.493,71
Da 6 a 9 posti a sedere
compreso il conducente
G 65% 36.151,98
Ibrida Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile ed autonomia in puro elettrico non inferiore a 15 km H 60% 41.316,55
Senza funzionamento
elettrico autonomo
I 35% 7.746,85
Veicoli da
trasporto
Elettrica Con massa non superiore
a 3,5 t
L 65% 20.658,28
Con massa superiore a 3,5 t M 65% 41.316,55
Ibrida Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile N 60% 41.316,55
Senza funzionamentoelettrico autonomo O 35% 7.746,85
Macchine
operatrici
Elettrica Macchine
operatrici
P 50% 41.316,55
Alimentazione-Colonnina elettrica fissa 30% 300

Tabella 2. Entità del contributo per le diverse tipologie con alimentazione a gas naturale o GPL.

Veicoli Metano o GPL Veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL Q 30% 4.131,66
Bifuel Veicoli con alimentazione «bifuel», esclusi minibus R 20% 2.582,28

1. 411. Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'acquisto di autovetture, già prorogate dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1:
alinea, sostituire le parole:
euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni per l'anno 2011 con le seguenti: euro 238,6 milioni per l'anno 2010, euro 413,9 milioni di per l'anno 2011;
lettera a):
sostituire le parole:
euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: euro 138,6 milioni per l'anno 2010, euro 213,9 milioni di euro per l'anno 2011;
sostituire le parole:
nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro con le seguenti: nell'anno 2010 per 219,1 milioni di euro, nell'anno 2011 per 212,7 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 93,5 milioni di euro.
1. 18. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'acquisto di autovetture, già prorogate dall'articolo 29, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012. All'onere derivante dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 19. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d), f) e g).
1. 20. Anna Teresa, Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per l'acquisto dei suddetti veicoli, elettrici ad emissioni zero o ad idrogeno, l'IVA è abolita. Per l'acquisto dei suddetti veicoli, ad alimentazione ibrida/elettrica, l'IVA è ridotta al 10 per cento. Per queste tipologie di veicoli è abolita anche la tassa di possesso.
1. 410. Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Detto contributo è aumentato di euro 3500 per le medesime tipologie di veicoli se con alimentazione elettrica a emissioni zero o se alimentati ad idrogeno.
1. 409. Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 5» è concesso un contributo pari ad euro 4.000. Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria «EEV» per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1o ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Per le finalità di cui al presente comma il «Fondo per li proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009 provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 27. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1:
alinea, sostituire le parole:
euro 230,5 milioni per l'anno 2010 con le seguenti: euro 261 milioni per l'anno 2010;
lettera a):
sostituire le parole:
euro 130,5 milioni per l'anno 2010 con le seguenti: euro 161 milioni per l'anno 2010;
sostituire le parole: nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro con le seguenti: nell'anno 2010 per 241,5 milioni di euro, nell'anno 2011 per 205,8 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 78,7 milioni di euro.
1. 24. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 25. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 5, sostituire le parole: 400 cc con le seguenti: 650 cc.
1. 40. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, sostituire le parole: concesso un contributo di euro 500 con le seguenti: disposta l'esenzione definitiva dal pagamento della tassa automobilistica.

Conseguentemente:
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che l'esenzione di cui al comma 5, sia riconosciuta esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al medesimo comma.;
all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 4.000.000 di euro per l'anno 2009, 4.000.000 di euro per l'anno 2010 e 4.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
1. 43. Borghesi, Monai.

Al comma 5, sostituire le parole: concesso un contributo di euro 500 con le seguente: riconosciuta una detrazione di 500 euro dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento. La detrazione è da ripartire in due quote annuali di pari importo.

Conseguentemente:
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che le detrazioni di cui al comma 5, siano riconosciute esclusivamente per l'acquisto dei motocicli di cui al medesimo comma.
all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2010 e 5.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d-ter) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2010 e 10.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
1. 42. Borghesi, Monai.

Al comma 5, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 600.
1. 41. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è aumentato a 1000 euro nel caso di acquisto di motorino o scooter elettrico.
1. 412. Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di acquisto entro il 31 dicembre 2009 di una bicicletta, di un ciclomotore o di motociclo a trazione elettrica, nei limiti 5 milioni di euro, è previsto un contributo pari al:
a) 30 per cento del prezzo di listino, fino a un massimo di 300 euro, per una bicicletta a pedalata assistita elettricamente;
b) 30 per cento del prezzo di listino, fino a un massimo di 500 euro, per un ciclomotore o motociclo a trazione elettrica.

Conseguentemente,

Conseguentemente, all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «55 milioni».
1. 46. Monai, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di contribuire allo svecchiamento del parco agro-meccanico e incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di macchine agricole come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i contributi di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono concessi per gli anni 2009 e 2010, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1o agosto 2001, e nel limite massimo di 30 milioni per il 2009 e 20 milioni per il 2010.

Conseguentemente, all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni» e le parole: «30 milioni per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni per l'anno 2010».
1. 404. Monai, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Non meno del 50 per cento dei contributi recuperati, con le modalità di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalle ditte produttrici degli autoveicoli di cui al presente articolo, deve essere destinato al rimborso totale o parziale degli eventuali crediti vantati dalle imprese dell'indotto nei confronti delle suddette ditte costruttrici, e che hanno con le medesime contratti di fornitura di componentistica.
5-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis.
1. 405. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1 in veicoli elettrici, intendendo per veicolo elettrico un veicolo la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico di qualsiasi tipo alimentato da batterie di qualsiasi tipo, e per batteria un dispositivo che accumuli energia elettrica e reversibilmente la ceda, sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo:
a) i componenti elettrici devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano, l'Ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione europea alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni; le modifiche elettriche e meccaniche devono comunque rispettare la regola dell'arte della trazione elettrica e della tecnica automobilistica;
b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante antecedentemente alla trasformazione; la distribuzione spaziale delle masse comprimibili deve essere mantenuta con l'approssimazione del 30 per cento, quella delle masse incomprimibili entro il 15 per cento; forme e profili esterni non possono essere variati;
c) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) è certificata da apposita relazione, redatta e realizzata in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, è firmata da ingegnere iscritto all'albo professionale, ed è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate le modifiche previste nel presente comma, senza che le modifiche stesse siano state realizzate nel pieno rispetto delle lettere a), b) e c), è soggetto alle sanzioni di cui al comma 4;
e) un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni del presente comma, è da considerarsi un derivato del modello originario, inoltre può accedere a tutte le agevolazioni previste ai commi precedenti nonché ad altre incentivazioni di natura nazionale, locale, regionale e comunitaria eventualmente vigenti o successivamente emanate, riferite ai veicoli elettrici.
1. 413. Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci.
(Inammissibile)

Al comma 7, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 650.
1. 401. Libè, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 7, dopo le parole: sugli autoveicoli di categoria euro 0, euro 1 e euro 2 aggiungere le seguenti:, nonché su tutti gli autoveicoli nuovi o già in circolazione.
1. 400. Bragantini, Torazzi, Fava, Allasia, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire le modalità di trasporto a più basso impatto ambientale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, volto a riconoscere un contributo straordinario a favore delle imprese di distribuzione di carburante, finalizzato a favorire l'installazione di impianti di erogazione di metano o GPL per trazione.
7-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 7-bis.
7-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7-bis valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 403. Mariani, Bratti, Braga, Mastromauro.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per l'acquisto di veicoli di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, in alternativa al contributo previsto dai medesimi commi, le aziende produttrici concedono una rateizzazione quinquennale, senza interessi ed oneri accessori, per i veicoli del costo fino a 10 mila euro, a favore dei cittadini italiani e comunitari, il cui reddito calcolato secondo il parametro ISEE non sia superiore a 20 mila euro per i singoli, a 25 mila euro per nuclei familiari di due persone, a 30 mila euro con quattro o più persone.
10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite te modalità di attuazione del comma 10-bis.
1. 58. Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
17-bis. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2009, 10 milioni di euro nell'anno 2010 e 10 milioni di euro nell'anno 2011. Ai fini della presente disposizione, il contributo di cui al secondo periodo del predetto articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la medesima disciplina ivi prevista, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2009 e 10 milioni rispettivamente per gli anni 2010 e 2011, si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 62. Fogliato, Fugatti, Fava, Negro, Ranieri, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Allasia, Reguzzoni, Torazzi, Pini.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
17-bis. Ai fini del finanziamento di programmi per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico, il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per il 2009, 90 milioni di euro per il 2010, e 90 milioni di euro per il 2011.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
1. 61. Monai, Borghesi.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
17-bis. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «, nei limiti di euro 2 milioni» sono soppresse; le agevolazioni ivi previste sono prorogate fino al 31 dicembre 2009.
1. 414. Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
17-bis. L'articolo 2 del decreto interministeriale 24 maggio 2004, recante attuazione dell'articolo 17 della legge 1o agosto 2002, n. 166, in materia di contributi per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro delle infrastrutture e trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, vengono ripartite per un minimo del 60 per cento a favore dei vicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per un massimo dei 40 per cento in favore dei veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione "bifuel"».
1. 415. Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica non inferiore ad «A», esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1-bis. Le spese detraibili, di cui al comma 1, devono essere documentate mediante il rilascio di fattura o di scontrino «parlante», e nel caso di acquisto di elettrodomestici, integrato con indicazioni relative alla classe energetica di appartenenza e all'eventuale avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni per il 2010 e 100 milioni per il 2011;
d-ter) quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2010 e 20.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d-quater) quanto a 60.000.000 di euro per l'anno 2010 e 30.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.
aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;
2. 3. Monai, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ai contribuenti che fruiscono aggiungere le seguenti: della detrazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, nonché.

Conseguentemente, all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Per gli anni 2010 e 2011, la dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascun anno.
2. 5. Monai, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, effettuate con le stesse modalità,

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le spese detraibili di cui al presente comma devono essere documentate mediante il rilascio di fattura o di scontrino «parlante» e, nel caso di acquisto di elettrodomestici, integrato con indicazioni relative alla classe energetica di appartenenza e all'eventuale avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico.
2. 11. Monai, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: mobili con le seguenti: beni durevoli di prezzo unitario superiore a 300 euro.

Conseguentemente:
al medesimo periodo, sopprimere le parole:
, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera
d) aggiungere le seguenti:
d-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d-ter) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 50 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
2. 15. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai contribuenti, a fronte di spese sostenute e documentate fino al 31 dicembre 2010 per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare nella misura del 20 per cento. La detrazione, calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 5.000 euro, può essere ripartita fino a cinque quote annuali di pari importo, a scelta del contribuente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 168 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. 400. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai con le seguenti: nel quale sono definiti gli impegni assunti e le garanzie in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, al rispetto dei.
2. 203. Borghesi, Monai.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti di cui al presente comma comporta l'inserimento degli stessi in un apposito elenco da pubblicare nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. 208. Borghesi, Monai.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e seguenti, non cumulabile con l'agevolazione di cui al comma 1, spetta anche a chi acquista un immobile non «di lusso», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), per destinarlo ad abitazione principale propria e/o dei familiari, anche se tale immobile non è oggetto di ristrutturazione. A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato in misura pari a 220,5 milioni di euro per il 2010 e a 227,8 milioni di euro per il 2011.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, stimati pari a 220,5 milioni di euro per il 2010 e a 227,8 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. 33. Vannucci, Fluvi, Rubinato, Strizzolo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Interventi per il miglioramento dell'offerta turistica e di stimolo per il settore tessile). - 1. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi agli interventi agevolativi di cui al presente articolo, gli acquisti di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle suddette strutture ricettive, effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento.
2. Le spese effettuate per gli investimenti di cui al comma 1, sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei contribuenti che le hanno sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro, nella misura del 36 per cento.
3. La detrazione stabilita al comma 2 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
4. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate , fino al 31 dicembre 2009, gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 nonché le procedure di controllo prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione e di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto.
2. 04. Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

ART. 3.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1:
sopprimere la lettera
c);
dopo la lettera
d) aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
3. 1. Borghesi, Monai.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Fondo di garanzia di cui al presente comma, sono altresì assegnati 10 milioni per il 2009 e 50 milioni per il 2010.
3. 3. Borghesi, Monai.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Distretti produttivi). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei due periodi d'imposta successivi.
2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;
d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.

3. Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
5. L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro a decorrere dal 2009".

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1:
dopo la lettera
d), aggiungere la seguente: e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203.
3. 2. Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 362 sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2009» e sostituire le parole «alle Amministrazioni dello Stato» con le seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;
b) sostituire il comma 363 con il seguente: «363. La Cassa depositi e prestiti Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362 dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto»;
c) al comma 364 aggiungere infine il seguente capoverso: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono analogamente provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate in un periodo massimo di quindici anni a carico del Fondo da loro stesse istituito nonché a decorrere dal 2006 alla corresponsione degli oneri di gestione»;
d) al comma 365 sostituire le parole: «sono stabilite» con le seguenti «sono stabilite o integrate» e aggiungere in fine il seguente capoverso: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici»;
e) sostituire il comma 366 con il seguente: «366. Agli oneri di cui al comma 364 valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5».
3. 40. Borghesi, Monai.

Al comma 2, capoverso lettera a), sopprimere i numeri 5), 6), e 9).

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
numero 10), sopprimere le parole da:
in caso di osservanza fino alla fine del numero;
sopprimere i numeri 11) 12) e 13).

3. 4. Borghesi, Monai.

Al comma 2, capoverso lettera a), numero 10), sopprimere le parole da: in caso di osservanza fino alla fine del numero.
3. 406. Borghesi, Monai.

Al comma 2, capoverso lettera a), dopo il numero 13) aggiungere il seguente:
13-bis) Non possono aderire ai distretti produttivi né beneficiare delle disposizioni di cui alla presente lettera le imprese e i soggetti che hanno pendenze tributarie in essere contestazioni e accertamenti in corso relative ad adempimenti fiscali e previdenziali o qualora relativamente all'adesione dei medesimi soggetti alle norme sul condono fiscale di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni non abbiano conclusi tutti i versamenti rateali previsti.
3. 6. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 366 articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. 22. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il decreto di cui all'articolo l, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 12. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
*3. 405. Lulli, Fluvi, D'Antoni, Vico.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
*3. 406. Borghesi, Monai.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 per un importo complessivamente pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
3. 14. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:
4-bis. Per gli anni 2009 e 2010, le operazioni, nel limite massimo di 4 miliardi di euro per il biennio 2009-2010, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie. Le risorse di cui al presente comma possono essere altresì destinate alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Le predette operazioni possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.
4-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziari, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento delle operazioni di cui al comma 4-bis. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse, in via prioritaria privilegiando quelle di garanzia del credito, di consolidamento del debito delle imprese nonché quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
3. 401. Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: anche a favore aggiungere le seguenti: di programmi promossi da amministrazioni comunali con un numero di abitanti inferiori a 15.000, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, nonché
3. 400. Lo Monte, Iannaccone, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: in particolare quelle ubicate nelle aree svantaggiate.
3. 402. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese aggiungere le seguenti:, nonché dei consorzi fidi.
3. 404. Occhiuto, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Romano.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali operazioni devono essere effettuate in maniera proporzionale alla raccolta del risparmio relativa alle singole regioni.
3. 403. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - (Rinegoziazione prestiti delle imprese) - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica e all'applicazione di ricerca scientifica.
2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
4. La rinegoziazione è concessa dalle banche.
5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.
9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni per l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008.
3. 05. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - (Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate) - 1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:
Art. 2. - (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate) - 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:
a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;
d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;
e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal presente provvedimento, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascun anno 2010-2011 e 500 milioni di euro per ciascun anno 2012-2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate.
3. 013. D'Antoni, Boccia, Capodicasa, Cesare Marini, Ria, Bellanova, Vico, Oliverio, Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Zunino.
(Inammissibile)

ART. 3-bis.
(Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti vantati da tali fornitori, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo sono ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. 1 crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.
4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.
6. Agli oneri del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui, si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
7. Eventuali eccedenze derivante dalle disposizioni di cui al comma 6 rispetto agli oneri del presente articolo confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
3-bis. 403. Monai, Borghesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti vantati da tali fornitori, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo sono ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma I.
4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.
6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro annui si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.
3-bis. 404. Monai, Borghesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tali fornitori possono essere altresì sospesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi relativi agli adempimenti ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali.
3-bis. 400. Borghesi, Monai.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. A tali fornitori possono essere altresì sospese le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovute nei periodi d'imposta da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a quelli in corso per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria, che possono essere versate in modo rateale secondo le disposizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 20.
1-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, stimato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 1-quater.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.
3-bis. 401. Monai, Borghesi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. A tali fornitori possono essere altresì sospese le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovute nei periodi d'imposta da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a quelli in corso per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria, che possono essere versate in modo rateale secondo le disposizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 20.
1-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, stimato in 20 milioni di euro annui, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni annue di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
3-bis. 402. Monai, Borghesi.

ART. 4.
(Aggregazione tra imprese).

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 per un importo complessivamente pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 4. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000. n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

Conseguentemente, al comma 6 sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
4. 9. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un' istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000. n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
4. 8. Borghesi, Monai.

Al comma 6, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
4. 10. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».
4. 401. Colaninno, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Al fine di sostenere le imprese, e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2009, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.
4. 012. Fava, Fugatti, Nicola Molteni, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Alle aziende italiane controllate da aziende estere che sono soggette a procedure di fallimento si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
4. 013. Fava, Fugatti, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Fondo di solidarietà Nazionale) - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2009 della somma di euro 200 milioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 015. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Disposizione in materia di compensazioni IVA per il settore dell'export) - 1. In deroga al principio generale di cui all'articolo 30 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2009 e 2010 i soggetti di cui all'articolo 8, 8-bis e 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica possono accedere alle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 38-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica anche in presenza di un ammontare di operazioni non imponibili inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate stabilito all'articolo 30 comma 3 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti possono altresì effettuare la compensazione prevista all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento e per una ulteriore quota dell'eventuale eccedenza d'imposta derivante dall'anno 2008 il cui ammontare è determinato dal decreto di cui al comma 2.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le categorie interessate, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce l'ulteriore quota da ammettere alla compensazione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 negli anni di imposta 2009 e 2010.
4. 018. Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Riduzione dell'acconto IRPEF, IRES ed IRAP) - 1. La misura del primo acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni è ridotta di 20 punti percentuali. È conseguentemente incrementata di 20 punti percentuali la misura del secondo acconto dovuto dai predetti soggetti per il medesimo periodo di imposta.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 160 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. 019. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Regime transitorio in materia di svalutazione e accantonamento per rischi su crediti) - 1. Per il periodo di imposta 2009 le percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono rispettivamente elevate dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento e dal 5 per cento al 6 per cento.
4. 0400. De Micheli, Marchi, Lulli.

ART. 5.
(Rivalutazione sostitutiva immobili).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1. 1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».

2. Limitatamente alle aree edificabili, la rivalutazione di cui al precedente comma si applica esclusivamente ai terreni per i quali al 1o gennaio 2009 non sia stato approvato alcuno strumento attuativo, comunque denominato, del piano urbanistico generale adottato dal comune.
5. 400. Poli, Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. 1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
5. 401. Poli, Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. (Deducibilità interessi passivi per i distretti del tessile). 1. Considerata la straordinaria crisi economica che colpisce il sistema industriale, limitatamente agli esercizi 2009 e 2010, le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano alle imprese che operano nei distretti industriali del tessile e della calza, nonché delle imprese dell'indotto.
2. Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro.
5. 026. Fava, Simonetti, Nicola Molteni, Fugatti, Comaroli, Bragantini, Forcolin, Allasia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. (Norma di interpretazione autentica del comma 506 della legge 24 dicembre 2007 n. 244). 1. Il termine «contenziosi», contenuto nell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.
5. 025. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Sospensione dei pagamenti contributivi e tributari per le aziende contoterziste in crisi del settore tessile). - 1. Nei confronti delle imprese contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori a1 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo al rimborso.
2. Nei confronti delle medesime imprese di cui al primo comma sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
3. Non si dà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 2.
4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria nei confronti delle imprese contoterziste monocommittenti del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria. Per «imprese contoterziste monocommittenti» si intendono le imprese che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni successivi alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo incluse le modalità, anche rateali, per la corresponsione, a decorrere dell'anno 2010, dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione. Per le imprese di cui al comma 4 tale corresponsione avverrà dall'anno fiscale successivo a quello della fine dell'amministrazione straordinaria.
6. Agli oneri del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
5. 0402. Monai, Borghesi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Sospensione dei pagamenti contributivi e tributari per le aziende contoterziste in crisi del settore tessile). - 1. Nei confronti delle imprese contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo al rimborso.
2. Nei confronti delle medesime imprese di cui al primo comma sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
3. Non si dà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 2.
4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria nei confronti delle imprese contoterziste monocommittenti del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria. Per «imprese contoterziste monocommittenti» si intendono le imprese che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni successivi alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo incluse le modalità, anche rateali, per la corresponsione, a decorrere dell'anno 2010, dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione. Per le imprese di cui al comma 4 tale corresponsione avverrà dall'anno fiscale successivo a quello della fine dell'amministrazione straordinaria.
6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di curo annui si provvede, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni annuali di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
5. 0403. Monai, Borghesi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Sospensione dei pagamenti contributivi e tributari per le aziende contoterziste in crisi del settore tessile). - Nei confronti delle imprese contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo al rimborso.
2. Nei confronti delle medesime imprese di cui al primo comma sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
3. Non si dà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 2.
4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria nei confronti delle imprese contoterziste monocommittenti del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria. Per «imprese contoterziste monocommittenti» si intendono le imprese che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni successivi alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo incluse le modalità, anche rateali, per la corresponsione, a decorrere dell'anno 2010, dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione. Per le imprese di cui al comma 4 tale corresponsione avverrà dall'anno fiscale successivo a quello della fine dell'amministrazione straordinaria.
6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro annuali si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
7. Eventuali eccedenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 rispetto agli oneri del presente articolo, confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
5. 0404. Monai, Borghesi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Cartolarizzazione dei crediti pregressi a favore delle aziende contoterziste del settore tessile nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria). - 1. I crediti vantati dalle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3.
2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.
4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
5. 0405. Monai, Borghesi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Cartolarizzazione dei crediti pregressi a favore delle aziende contoterziste del settore tessile nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria). - 1. I crediti vantati dalle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3.
2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.
4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.
6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro si provvede per l'anno 2009, con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
7. Eventuali eccedenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 rispetto agli oneri del presente articolo, confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
5. 0406. Monai, Borghesi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - 1. Le aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 35 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, in deroga alle disposizioni previste dal comma 33 dell'articolo 1 della legge 244 del 2007, deducono interamente gli interessi passivi dall'imposta sul reddito delle società.
2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
5. 045. Ceccuzzi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - 1. Fatte salve le disposizioni ai commi 253 e 254 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente non si applica l'accertamento tramite studi di settore previsto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, relativo agli anni d'imposta compresi dal 2004 al 2010.
2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 20 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
5. 044. Ceccuzzi, Lulli, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - 1. Fatte salve le disposizioni ai commi 253 e 254 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 25 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente non si applica l'accertamento tramite studi di settore previsto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, relativo agli anni d'imposta compresi dal 2004 al 2010.
2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 20 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
5. 0400. Ceccuzzi, Lulli, Cenni, Gatti, Fontanelli, Sani, Sposetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,» sono aggiunte le seguenti: «purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
5. 050. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Certificazione dei crediti dei fornitori delle pubbliche amministrazioni). 1. Entro 60 giorni dalla richiesta di un'impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito vantato da tale impresa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Qualora entro il termine di cui al comma 1 la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.
3. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'impresa richiedente la certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1 esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.
4. La certificazione deve essere deliberata o dalla giunta dell'ente locale o dall'organo collegiale deliberativo.
5. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 053. Borghesi, Monai.
(Inammissibile)

ART. 5-bis.
(Misure per il settore turistico).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per l'anno 2009 in favore delle aziende operanti in territori colpiti da eventi calamitosi nel corso della stagione invernale è autorizzata la sospensione del pagamento dei tributi fino al 31 dicembre 2009.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
5-bis. 400. Burtone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per l'anno 2009 in favore delle aziende operanti in territori colpiti da eventi calamitosi è concesso un contributo straordinario per la promozione turistica in vista della imminente stagione estiva, pari a 5 milioni di euro, da ripartire attraverso un decreto interministeriale previo parere della Conferenza Stato-regioni.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, nei limiti di 5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
5-bis. 401. Burtone.

ART. 6.
(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. (Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali). 1. Entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e del veicoli commerciali di cui all'articolo 1, assicurando al fondo le risorse finanziarie necessarie a coprire le diverse tipologie di intervento.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione.
3. Con il medesimo decreto potranno essere altresì estese le garanzie di credito anche agli operatori delle reti di vendita di veicoli a motore, nonché prevedere forme di defiscalizzazione degli interessi passivi maturati per i soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, in particolare dei lavoratori atipici. In caso di perdita del posto di lavoro, limitatamente al periodo di disoccupazione, il fondo di garanzia interverrà a copertura dell'intero capitale residuo.
6. 1. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché per l'acquisto dei mobili, degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, degli apparecchi televisivi e dei computer di cui all'articolo 2.
6. 4. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Occhiuto, Romano.

Al comma 1-bis, capoverso 1-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, né per alcun altra finalità diversa dal presente articolo.
6. 400. Occhiuto, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Romano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di consentire operazioni di anticipazioni su crediti, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, su istanza del creditore di somme superiori a euro 10.000, dovute per somministrazioni, forniture e appalti, devono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo ed esigibile, dandone comunicazione all'istituto bancario indicato nell'istanza. Il creditore deve indicare nell'istanza il conto corrente su cui liquidare il credito».

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
a-bis) alla concessione, applicando un tasso di interesse non superiore al 70 per cento del loro prime rate, di anticipazione alle imprese sui crediti da esse vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, a condizione che le imprese presentino la seguente documentazione:
1) certificazione del credito da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del presente decreto legge;
2) certificazione da parte di Equitalia, da presentare ogni sei mesi, che non sussistano condizioni ostative a pagamenti a loro favore da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.
6. 0400. Boccia.
(Inammissibile limitatamente al comma 2)

ART. 7.
(Controlli fiscali).

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni per l'anno 2011.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
7. 101. Borghesi, Monai.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: alle spese relative aggiungere le seguenti: all'assunzione,
7. 102. Anna Teresa Formisano, Occhiuto, Pezzotta, Ruggeri, Romano.

Sopprimere il comma 1-ter.
7. 104. Anna Teresa Formisano, Occhiuto, Pezzotta, Ruggeri, Romano.

Sostituire il comma 1-ter, con il seguente:
1-ter. Le risorse stanziate per gli anni 2009, 2010 e 2011 dal comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
7. 105. Borghesi, Monai.

Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: 25.050.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 10 milioni, per l'anno 2009, per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 278 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici.
7. 402. Borghesi, Monai.

Al comma 1-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 25.050.000 euro.
7. 400. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
2-ter. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del periodo precedente non si applicano per i pagamenti effettuati entro il 2 ottobre 2006; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato».
2-quater. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del periodo precedente non si applicano per i pagamenti effettuati entro il 2 ottobre 2006; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato».
7. 403. Versace.
(Inammissibile)

Al comma 3-bis, sopprimere la lettera a).
*7. 121. Mariani.

Al comma 3-bis, sopprimere la lettera a).
*7. 401. Borghesi, Monai.

Al comma 3-bis, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: provvede in deroga fino a: servizi e forniture con le seguenti: può provvedere in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e devono essere motivati.
7. 404. Borghesi, Monai.

Sopprimere il comma 3-ter.
7. 131. Colaninno, Fluvi, Lulli.

Al comma 3-sexies, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le suddette società facciano ricorso a capitale proprio, il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma può essere innalzato alla quinta parte del capitale sociale».

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
b), sostituire l'alinea con il seguente: dopo il comma secondo dell'articolo 2357-bis, è aggiunto il seguente;
alla lettera c), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma aggiungere le seguenti:, secondo periodo.
7. 132. Lulli, Vico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Fondo strategico per gli investimenti). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire il Fondo strategico per gli investimenti, di seguito denominato FSI.
2. Le modalità di costituzione del FSI, la sua forma societaria e i criteri del suo funzionamento sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a verificare la fattibilità affinché altri soggetti esistenti a prevalente o totale partecipazione pubblica possano partecipare alla costituzione del FSI e in particolare la Cassa depositi e prestiti Spa.
4. Al FSI è assegnata la missione di intervenire con proprie risorse a sostegno di progetti industriali strategici per l'economia della nazione. Gli interventi del FSI prendono la forma di partecipazione azionaria di minoranza ovvero di altri strumenti finanziari di medio termine finalizzati al progetto selezionato. Almeno il 50 per cento delle risorse del FSI vanno distribuite ai progetti industriali promossi da piccole e medie imprese o loro consorzi e aggregazioni.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuale mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

6. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 5 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
7. 026. Causi, Lulli, Vico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Recupero delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero). - 1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta, in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
3. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009. n. 2, è abrogato.
7. 027. Borghesi, Monai.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Sospensione del limite di deducibilità degli interessi passivi). - 1. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è innalzato al 50 per cento.
7. 030. Colaninno, Lulli, Fluvi, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Modifiche al regime fiscale dei contribuenti minimi e riduzione ritenuta d'acconto). - 1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 1), le parole «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «70.000 euro»;
b) alla lettera b), le parole «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «45.000 euro».

2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge.
7. 031. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Svalutazione dei crediti e accantonamento dei rischi su crediti). - 1. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento»;
b) le parole: «nei diciotto esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove esercizi successivi».

2. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del nono esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
7. 032. Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Pagamenti della PA). - 1. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.
2. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti, ai sensi del comma 1, a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.
3. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione, da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale, disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.
4. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 3 è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.
7. 034. Causi, Fluvi, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Carella, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vico, Zunino, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. In deroga all'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, i residui delle spese in conto capitale per iniziative di incentivazione in favore delle imprese si intendono perenti se non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.
2. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, lettera a), dopo le parole: mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui aggiungere le seguenti:, anche perenti,
7. 0400. Giudice
(Inammissibile)

ART. 7-bis.
(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea).

Al comma 1, sostituire le parole da: l'efficacia fino alla fine del comma con le seguenti: è sospesa l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
7-bis. 401. Borghesi, Monai.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
7-bis. 5. Lovelli, Froner, Velo, Ceccuzzi, Bonavitacola, Fiano, Lenzi, Fluvi, Lulli, Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale e le possibili conseguenze occupazionali, in considerazione dell'esigenza di favorire una riduzione dei costi di produzione nonché di favorire le modalità di trasporto a più basso impatto ambientale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, volto a riconoscere un contributo straordinario, nella misura minima di 2 euro per chilometro, a favore delle spedizioni aggiuntive realizzate dalle imprese ferroviarie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo massimo di 18 mesi.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1-bis, nonché le procedure di calcolo per l'individuazione della quota aggiuntiva di trasporto ammessa al medesimo contributo.
1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le parole:, nonché misure per favorire il trasporto ferroviario delle merci.
7-bis. 400. Lovelli, Meta, Velo, Fiano, Bonavitacola, Mariani, Bratti.

ART. 7-ter.
(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).

Al comma 4, dopo le parole: anche senza soluzione di continuità aggiungere le seguenti:, prioritariamente in favore dei lavoratori impiegati in imprese che per i settori di appartenenza o dimensione, in base alla normativa vigente, risultano esclusi dall'applicazione degli ammortizzatori sociali.
7-ter. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Resta inteso che qualora si dovesse ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria oltre i limiti attualmente previsti, fino ad un massimo di 104 settimane nel triennio, il costo relativo è da imputarsi alla gestione ordinaria presso l'INPS e non alla somma di cui al primo periodo del presente comma. Resta ugualmente inteso che dal 1o gennaio 2009 il computo del ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria va svolto rapportando le ore fruite dai dipendenti dell'impresa rispetto a quelle teoricamente lavorabili, e determinando di conseguenza il numero di giornate ancora a disposizione per il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria.
*7-ter. 404. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Resta inteso che qualora si dovesse ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria oltre i limiti attualmente previsti, fino ad un massimo di 104 settimane nel triennio, il costo relativo è da imputarsi alla gestione ordinaria presso l'INPS e non alla somma di cui al primo periodo del presente comma. Resta ugualmente inteso che dal 1o gennaio 2009 il computo del ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria va svolto rapportando le ore fruite dai dipendenti dell'impresa rispetto a quelle teoricamente lavorabili, e determinando di conseguenza il numero di giornate ancora a disposizione per il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria.
*7-ter. 408. Borghesi, Monai.

Al comma 5, sostituire le parole: Il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, con le seguenti: Il comma 9 dell'articolo 19.
7-ter. 409. Borghesi, Monai.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di lavori in somministrazione a tempo determinato i requisiti per l'accesso agli ammortizzatori sociali, ordinari ed in deroga, di cui al presente comma si intendono riferiti ai periodi di lavoro svolti dal lavoratore, anche se alle dipendenze di diverse agenzie e anche se svolti presso diverse imprese utilizzatrici.
7-ter. 410. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per i prossimi ventiquattro mesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i datori di lavoro che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione a zero ore e riducono l'orario di lavoro a seguito di documentata riduzione degli ordini, è disposta l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali finalizzati a compensare la riduzione delle retribuzioni erogate ai lavoratori sia dipendenti che parasubordinati per la diminuita attività lavorativa. Per le finalità di cui al presente comma si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia S.p.A., di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. Eventuali eccedenze confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7-ter. 4. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per i prossimi ventiquattro mesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i datori di lavoro che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione a zero ore e riducono l'orario di lavoro a seguito di documentata riduzione degli ordini, è disposta l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali finalizzati a compensare la riduzione delle retribuzioni erogate ai lavoratori sia dipendenti che parasubordinati per la diminuita attività lavorativa.
7-ter. 5. Borghesi, Monai.

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede ulteriormente mediante l'introduzione, per l'anno 2009, di un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 8-bis.
7-ter. 7. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8, capoverso, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le seguenti: e nella misura del 40 per cento per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai 3 anni.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 20 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7-ter. 405. Mosca, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru, Mogherini Rebesani.

Al comma 8, capoverso, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le seguenti: e nella misura del 40 per cento per le lavoratrici ed i lavoratori con figli di età inferiore ai 3 anni, alternativamente nel caso di appartenenti al medesimo nucleo familiare,

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 30 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7-ter. 406. Mosca, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia; Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru, Mogherini Rebesani.

Al comma 8, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta altresì ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento ENPALS, operanti in regime di monocommittenza, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IVA che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000, nonché ai soci lavoratori».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede ulteriormente mediante l'introduzione, per l'anno 2009, di un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 8-bis.
7-ter. 6. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
8-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità di funzionamento dei Fondo di cui al comma 8-bis, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
8-quinquies. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma 8-bis, residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo «Convergenza» che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
8-sexies. Il microcredito, di cui al comma 8-bis, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
8-septies. Alla elargizione del prestito, di cui al comma 8-sexies, gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
8-octies. I servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8-novies. Le regioni in cui insistono le Aree di cui al comma 8-quinquies possono concorrere alle finalità di cui al comma 8-bis attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies.
8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 8-bis, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
8-undecies. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 8-bis si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.
7-ter. 10. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
8-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità di funzionamento dei Fondo di cui al comma 8-bis, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
8-quinquies. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma 8-bis, residenti nelle aree svantaggiate che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
8-sexies. Il microcredito, di cui al comma 8-bis, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
8-septies. Alla elargizione del prestito, di cui al comma 8-sexies, gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
8-octies. I servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8-novies. Le regioni possono concorrere alle finalità di cui al comma 8-bis attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies.
8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 8-bis, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
8-undecies. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, a copertura delle spese di cui al comma 8-decies, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro.
7-ter. 9. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
8-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 8-bis, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
8-quinquies. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma 8-bis, residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
8-sexies. Il microcredito, di cui al comma 8-bis, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
8-septies. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
8-octies. I servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8-novies. Le regioni di cui al comma 8-quinquies possono concorrere alle finalità di cui al comma 8-bis attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies.
8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 8-bis, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
8-undecies. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, a copertura delle spese di cui al comma 8-decies, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro.
7-ter. 8. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).
*7-ter. 400. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).
*7-ter. 411. Borghesi, Monai.

Al comma 9, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
1-ter. Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, si integra l'indennità di disoccupazione, ordinaria o con requisiti ridotti, prevedendo, da parte dei contratti collettivi e dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un'indennità pari al 20 per cento del salario mediamente percepito dal lavoratore nel semestre precedente il ricorso alla sospensione, da erogarsi da parte degli enti bilaterali a ciò preposti in forza delle intese costitutive e degli statuti. I citati contratti collettivi ed accordi interconfederali provvedono affinché le risorse a ciò destinate siano adeguate a garantire l'efficacia della disposizione in campo nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione. In caso di mancata costituzione degli enti, ovvero di mancata adesione agli stessi da parte dell'impresa, quest'ultima è tenuta a provvedere all'erogazione dell'integrazione di cui sopra.
7-ter. 415. Borghesi, Monai.

Al comma 9, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 9, primo periodo, le parole: «qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008» sono soppresse.
7-ter. 402. Burtone.

Sopprimere il comma 12.
7-ter. 11. Berretta, Damiano, Madia, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e da persone iscritte regolarmente nell'assicurazione obbligatoria.
7-ter. 414. Brugger, Zeller.

Al comma 12, sopprimere la lettera b).
7-ter. 412. Borghesi, Monai.

Al comma 12, sopprimere la lettera e).
7-ter. 413. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
14-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
14-ter. All'onere del comma 14-bis, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2009-2011. Alla restante parte dell'onere, pari a 51,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.
14-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-ter. 403. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Florio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo del comma 2, è aggiunto il seguente: «Nei confronti dello stesso personale, cui si applicano le norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 30 marzo 1977 di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 e le successive variazioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono confermati i criteri di applicazione adottati fino al 31 dicembre 1998 dal CAP e dall'Autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione, fatti salvi casi di errori meramente contabili».
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7-ter. 14. Zunino, Tullo, Rossa, Andrea Orlando.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Dal 1o settembre 2009, al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
7-ter. 20. Fioroni, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Antonino Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
20-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, i benefici di cui al presente articolo sono estesi alle aziende e ai consorzi operanti in materia di autotrasporto anche con meno di 15 dipendenti. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 30 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7-ter. 401. Burtone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
20-bis. Le somme periodicamente riversate dalla Svizzera, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, nella speciale contabilità separata dell'INPS per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani e ivi giacenti continueranno ad essere erogate ai lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera dopo il 1o giugno 2009, secondo i criteri e le procedure di cui alla legge n. 147 del 1997, anche oltre il periodo di validità dell'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e fino ad esaurimento dei fondi giacenti presso la suddetta contabilità separata.
7-ter. 407. Narducci, Braga.

ART. 7-quater.
(Patto di stabilità interno).

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: se non già.

Conseguentemente:
al comma 2:
sopprimere la lettera
b);
lettera
c), aggiungere in fine, le parole: Il valore medio corrispondente del triennio 2005-2007 deve essere rivalutato calcolando il coefficiente annuale medio del triennio 2005-2007. Tale coefficiente annuale si desume dalla tabella ISTAT «Coefficienti annuali per rivalutare somme di denaro da un determinato anno all'ultimo anno disponibile»;
sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti di 1,5 miliardi di euro da reperire mediante la procedura di cui al comma 3-bis. A tal fine gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il 15 giugno il Ministero dell'economia e delle finanze comunica agli enti locali l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per le misure di cui al comma 1 del presente articolo le risorse, per un ammontare massimo pari a 1,5 miliardi di euro, necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; alle missioni relative alle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca e all'innovazione; delle risorse destinate alla missione sviluppo e riequilibrio territoriale e alla missione competitività e sviluppo delle imprese del Ministero dello sviluppo economico; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
3-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
3-quater. I decreti di cui al comma 3 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti;
sopprimere il comma 7;
al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da:
e che rendono disponibili fino a: ai sensi del comma 3;
al comma 9, sopprimere le lettere
a) e b);
sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dell'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «non sono conteggiate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conteggiate».
7-quater. 7. De Micheli, Fontanelli, Misiani, Rubinato, Graziano, Vannucci, Benamati, Ria, Braga.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: se non già.

Conseguentemente:
al comma 2:
sopprimere la lettera
b);
lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Il valore medio corrispondente del triennio 2005-2007 deve essere rivalutato calcolando il coefficiente annuale medio del triennio 2005-2007. Tale coefficiente annuale si desume dalla tabella ISTAT «Coefficienti annuali per rivalutare somme di denaro da un determinato anno all'ultimo anno disponibile»;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a consentire il peggioramento del saldo programmatico per l'anno 2009 rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007 agli enti locali di cui al comma 2 per i pagamenti di cui al comma 1;
sopprimere il comma 7;
al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da:
e che rendono disponibili fino a: ai sensi del comma 3;
al comma 9, sopprimere le lettere
a) e b);
sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dell'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «non sono conteggiate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conteggiate».
7-quater. 8. Fluvi, Lulli, Quartiani, Fontanelli, Sereni, Bressa, Causi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2009 agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7-quater. 15. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
7-quater. 20. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dal patto di stabilità interno gli investimenti di ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali e gli investimenti per la sicurezza urbana.
7-quater. 24. Borghesi, Monai.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da:, i quali fino alla fine del comma.
7-quater. 27. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
7-quater. 4. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: 2007 con la seguente: 2008.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).
7-quater. 400. Pastore.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*7-quater. 30. Galletti, Occhiuto, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Romano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*7-quater. 33. Borghesi, Monai.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*7-quater. 34. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Il valore medio corrispondente del triennio 2005-2007 deve essere rivalutato calcolando il coefficiente annuale medio del triennio 2005-2007. Tale coefficiente annuale si desume dalla tabella ISTAT «Coefficienti annuali per rivalutare somme di denaro da un determinato anno all'ultimo anno disponibile».
7-quater. 38. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Sono comunque esclusi dal saldo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati, nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per spese relative ad interventi di bonifica e riqualificazione ambientale inseriti nei programmi regionali e finanziati esclusivamente con risorse derivanti da trasferimenti da parte di soggetti privati o dell'Unione europea.
7-quater. 17. Ceccuzzi, Mariani, Fluvi, Lulli, Cenni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 10 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.
3-ter. Conseguentemente per il 2009 il Fondo per le Aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è ridotto per un importo pari a 3 miliardi e 300 milioni di euro.
7-quater. 80. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'ampliamento dell'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009.
7-quater. 45. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I pagamenti effettuati dagli enti locali per la riduzione dello stock di debito per l'anno 2009 non sono computati ai fini del calcolo dell'obiettivo del miglioramento dei saldi.
7-quater. 48. Borghesi, Monai.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano i princìpi e perseguono gli obiettivi previsti dall'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito degli accordi riguardanti il patto di stabilità disciplinato dall'articolo 77-ter del medesimo decreto-legge, anche con riferimento ai propri enti strumentali e agli enti del Servizio sanitario regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia, agli enti locali afferenti al rispettivo territorio.
7-quater. 50. Brugger, Zeller.

Al comma 7, sostituire le parole da:, sia dalla base fino a: per il 2009, con le seguenti: dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento.
7-quater. 405. Borghesi, Monai.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:
dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «non sono conteggiate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conteggiate»;
sopprimere il comma 10.
7-quater. 54. Borghesi, Monai.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).
7-quater. 55. Galletti, Occhiuto, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Romano.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 2, comma 41, lettera f), della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle previste dall'articolo 61, comma 10.
9-ter. All'articolo 2, comma 48, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dopo le parole: »commi 20 e 21« sono aggiunte le seguenti: »nonché quelle di cui all'articolo 61, comma 10.
7-quater. 401. Pastore.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).
*7-quater. 57. Galletti, Occhiuto, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Romano.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).
*7-quater. 60. Borghesi, Monai.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. I saldi dei bilanci di previsione per l'anno 2009 dei comuni, approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono coerenti con le disposizioni del patto di stabilità interno di cui all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7-quater. 66. Borghesi, Monai.

Al comma 10, sostituire le parole: sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009 con le seguenti: dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento.
7-quater. 73. Galletti, Occhiuto, Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Romano.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo la parola: «predisporre» sono aggiunte le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».
7-quater. 403. Mariani, Bratti, Braga, Mastromauro.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
17-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. Le province attivate nel 2009 sono soggette alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2012, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2010. a partire dall'esercizio 2009 le province madri sono autorizzate ad escludere dalla rilevazione dei propri dati di spesa gli importi connessi all'attivazione della provincia figlia, coperti da entrate non utili ai fini della determinazione del saldo finale ovvero non coperti da rimborsi della provincia figlia. L'esclusione opera previa verifica del Ministero dell'interno.
17-ter. Le province madri, di cui al comma 17-bis, che, dall'esercizio 2009 e fino al 2012, devono ancora restituire al Ministero dell'interno una quota del proprio debito derivante dagli anni 1999-2002, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assumono l'onere residuale a carico del proprio bilancio, senza rivalsa parziale nei confronti della provincia figlia e, previa richiesta al Ministero dell'interno, possono restituire l'importo residuale, al 1o gennaio 2009, in nove rate costanti fino all'esercizio 2017, a modifica della rateizzazione in 10 anni decorrente dall'anno 2003, già prevista dal decreto ministeriale 17 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004».
7-quater. 402. Pastore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento». All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle parole «non superiore al 25 per cento».
7-quater. 82. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 56, è aggiunto il seguente:
«56-bis: I soggetti destinatari del Fondo debbono, trascorsi cinque anni dalla prima erogazione dell'anticipazione, rimborsare comunque quanto dovuto, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione».
7-quater. 83. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 56, è aggiunto il seguente:
«56-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a:
a) euro 100.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
b) euro 500.000 per tutti gli altri beneficiari».
7-quater. 84. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, si interpreta nel senso che, fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tasse sulle concessioni governative non sono dovute per i provvedimenti amministrativi e gli atti emessi in favore dei comuni, delle province e delle regioni.
7-quater. 404. Pastore.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:
Art. 7-quater.1. - 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE».

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7-quater. 036. Galletti, Occhiuto, Romano, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:
Art. 7-quater.1. - 1. In considerazione della gravità della crisi economico-finanziaria e della necessità di impiegare le risorse in maniera efficiente, le spese per investimenti sostenute con l'avanzo di amministrazione non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7-quater. 037. Galletti, Occhiuto, Romano, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 7-quinquies.
(Fondi).

Al comma 1, sostituire le parole: ai settori dell'istruzione con le seguenti: alle spese per il funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, alle spese per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
7-quinquies. 4. Fioroni, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Antonino Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

Al comma 1, sopprimere le parole: e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
a) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni per il 2009;
b) quanto a 70.000.000 di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 70.000.000 di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

4. L'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
7-quinquies. 8. Borghesi, Monai.

Al comma 1, sopprimere le parole: e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.
7-quinquies. 9. Anna Teresa Formisano, Occhiuto, Pezzotta, Ruggeri, Romano.

Al comma 2, dopo le parole: è disposto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
7-quinquies. 12. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
7-quinquies. 14. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la ripartizione territoriale del Fondo per le aree sottoutilizzate prevista dalla legislazione vigente.
7-quinquies. 15. La Loggia, Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Dall'anno 2009, 265 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 sono destinati alla proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-ter. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto 20 aprile 2001, n. 66, e successive modificazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.
4-ter. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.
7-quinquies. 400. Siragusa, Antonino Russo, Ghizzoni, Coscia, D'Antoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'anno 2012 la quota di incremento prevista dal comma 3, secondo periodo, dovrà essere utilizzata, per una quota non inferiore all'85 per cento, a favore dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo «Convergenza».
7-quinquies. 16. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per le finalità di cui al presente comma si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. Eventuali eccedenze confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7-quinquies. 18. Borghesi, Monai.

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la ripartizione territoriale del Fondo per le aree sottoutilizzate prevista dalla legislazione vigente.
7-quinquies. 19. La Loggia, Pagano.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I fondi di cui al presente comma, per una quota non inferiore all'85 per cento devono essere utilizzati per il sostegno e il finanziamento di piccole e medie imprese, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997 n. 266, ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo «Convergenza».
7-quinquies. 20. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di contrastare la situazione di crisi e intervenire a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese per facilitarne l'accesso al credito, le fondazioni bancarie possono derogare alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, limitatamente agli apporti di sostegno a Fondi di garanzia istituiti con legge statale o regionale finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.
7-quinquies. 401. Fluvi.

ART. 7-septies.
(Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese).

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies. - 1. A favore dei beneficiari delle agevolazioni previste ai sensi dall'articolo 4-quinquies, del decreto 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i cui termini sono stati prorogati dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, reso attuativo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2001 si provvede mediante il prelievo delle risorse garantite dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35 iscritte a bilancio al Capitolo 7299.
7-septies. 0400. Lovelli, Fiorio, Esposito.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
Art. 7-octies. - (Agevolazioni per le imprese operanti nelle aree montane). - 1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale e le possibili conseguenze occupazionali, in considerazione dell'esigenza di mantenere attivo un tessuto socio-economico nei territori montani del Paese, alle imprese operanti nelle aree montane, così come definite ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è riconosciuto il versamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi, dei contributi previdenziali relativi all'anno 2009.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7-septies. 0401. Motta, Mariani.

ART. 8.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 554, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni di cui alla presente lettera, si intendono a valere nel limite del 15 per cento delle economie derivanti dai suddetti provvedimenti di revoca totali o parziali delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992. Eventuali ulteriori risorse resesi necessarie, sono individuate a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e sul Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
8. 1. Borghesi, Monai.

ART. 8-bis.
(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Sopprimerlo.
8-bis. 400. Borghesi, Monai.

A.C. 2187-A - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Articolo 1.

1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonché del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, n. 5.

Articolo 1.

Al comma 5, dopo le parole: motociclo fino a 400 cc di cilindrata inserire le seguenti: ovvero non superiore a 60 kW.

Al comma 7, dopo le parole: per le installazioni degli impianti a metano, inserire le seguenti: sugli autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» e «euro 2».

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:
«c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione,»
9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione/carta provvisoria di circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente»,.

Articolo 2.

Al comma 1, sostituire le parole: ad alta efficienza energetica con le seguenti: di classe energetica non inferiore ad A+.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Articolo 3.

Al comma 2, numero 10), sostituire le parole: resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali con le seguenti: resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

4-ter. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito con i seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, si provvede, per la compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per aree sottoutilizzate, per gli importi di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 220 milioni di euro per l'anno 2010»;

b) al secondo periodo, le parole «per il potenziamento di tali attività,» sono abrogate.

4-quater. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo.

4-quinquies. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
4-sexies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis
(Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, e successive modificazioni.

Articolo 4.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

Articolo 5.

Al comma 1 la parola: sostitute è sostituita dalla seguente: sostituite.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B45OC, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, il termine del regime transitorio di cui al comma 1 è stabilito al 30 giugno 2009.».

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

Articolo 5-bis.

1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della Parte II dell'Allegato II alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5-ter.

1. All'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 11, le parole: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni», sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2009, 2010 e 2011 nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 30 anni». In fine, dopo le parole: «e professori universitari», sono inserite le seguenti: «nonché ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa»;
b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
11-bis. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi, nei casi in cui l'anzianità massima contributiva di 40 anni sia maturata prima della data di entrata in vigore del presente decreto ovvero maturi entro il 31 agosto 2009, il rapporto di lavoro, anche dei soggetti titolari di incarichi di livello dirigenziale generale diversi da quelli di cui agli articoli 5, comma 2, e 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, si risolve automaticamente alla data del 31 agosto 2009, salvo che l'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, decida motivatamente di trattenere in servizio il singolo dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dallo stesso in specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57 della legge 2412 del 2003, n. 350. La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, nonché a magistrati, professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. In considerazione delle preminenti esigenze di finanza pubblica, nei casi previsti dal presente comma l'indennità di buonuscita e i trattamenti ad essa assimilabili sono corrisposti successivamente al 1o gennaio 2013».

3-quater. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, disposta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima del 20 marzo 2009, nonché gli effetti dei preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

Articolo 6.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma I inserire i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma I si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge n. 244 del 2007, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.
1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge deI 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies, è aggiunto il seguente comma: «I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca Europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo».

Articolo 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è eseguito sulla base di criteri con le seguenti: «è eseguito prioritariamente sulla base di criteri».

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte corrente» - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a 1,2 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione già stabilita nel decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è destinato alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia dl cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.»;
b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente.».

3-ter. Al comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.».
3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative:
1) al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (offerta pubblica di acquisto totalitaria) è sostituita dalla seguente: «b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;».

3-quinquies. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 120, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso;
b) sostituire il comma 2 dell'articolo 193, con il seguente:
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4 e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiori a due mesi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

3-sexies. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni: sostituire il comma terzo dell'articolo 2357 del codice civile, con il seguente:
3. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate;
b) sostituire il comma secondo dell'articolo 2357-bis, con il seguente:
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni;
c) sostituire il comma secondo dell'articolo 2445 del codice civile, con il seguente:
«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, comma 3, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale».

Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Articolo 7-bis.
(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea).

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

Articolo 7-ter.
(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione e di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo, del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione" il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla predetta legge, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis della citata legge n. 223 del 1991.
8. All'articolo 19, dopo il comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infine il seguente: «2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al presente comma nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
9. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), sono eliminate le parole: «Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
b) al comma 1-bis, le parole «secondo quando precisato dal decreto di cui ai comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.»;
c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma: «1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;
d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono aggiunte le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.»;

10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole presso il fondo di provenienza sono inserite le seguenti «nel triennio precedente» e dopo le parole «pari a 3.000 euro» sono inserite le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS ai fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009».
11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», aggiungere le seguenti «, da casalinghe»;
d) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera: «i) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.».

13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sostituire le parole «parenti e affini sino al terzo grado» con le parole «parenti e affini sino al quarto grado».
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400,000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica»;
16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Le risorse del fondo perle aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al fondo di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.».
17. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».
18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità e Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 febbraio 2009.
18-bis. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal POR già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.
18-ter. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei Programmi Operativi FSE 2007/2013 - Assi prioritari Adattabilità ed Occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti Assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987».
18-quater. Al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le finalità di cui al successivo comma 551. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
18-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
18-sexies. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 3-bis sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

Articolo 7-quater.
(Patto di stabilità interno).

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Anci, all'Upi e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Sostituire l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, con il seguente:
«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

5. Per le operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13 comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
9. Sono abrogati:
a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3, del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.
12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti parole: «d'intesa con»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni».
c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.
14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea - con esclusione delle quote di finanziamento nazionale - relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

Articolo 7-quinquies.
(Fondi).

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonché dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa, Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo e dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009 è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo del presente articolo, nonché dell'articolo 3, comma 4-ter e dell'articolo 7-octies.
12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonché per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7-sexies.
(Disposizioni in materia di trasporti).

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo è soppresso;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo relativo al 2008 del medesimo Gruppo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.
4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614 nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».
6. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, è soppresso.

Articolo 7-septies.
(Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese).

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

Articolo 7-octies.
(Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a.).

1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2012.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;
b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla precedente lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000,00 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede alla scadenza pattuita a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.
4. I titolari di obbligazioni di cui ai comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a., ora in amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) una attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 5.
8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.
9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2008, n. 166 sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».
10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

Sostituire il comma 1 e il comma 3 con i seguenti:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4 ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1 valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270, 1 milione di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al Fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente decreto, nonché dell'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;
b) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;
c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.;
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di quote latte).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue confluiscono nel Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.
3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta;
b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;
c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.
7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3».

3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1o aprile 2009.

Articolo 8-ter.
(Istituzione del Registro nazionale dei debiti).

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.
4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 8-quater.
(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte).

1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

4. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 è sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 1611 del 22 gennaio 2009.

Articolo 8-quinquies.
(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte).

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.

8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.
9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.
10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
11. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione del presente articolo e degli adempimenti connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, relativo agli incarichi dirigenziali dell'AGEA, le parole: «con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte».
12. L'AGEA può rinnovare i contratti di cui al comma 11 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.

Articolo 8-sexies.
(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni degli articoli 8-quater e 8-quinquies sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

Articolo 8-septies.
(Disposizioni finanziarie).

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.
2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di acceso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006.

Articolo 8-octies.
(Interpretazione autentica dell'articolo 3, terzo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457).

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

Articolo 8-nonies.
(Proroga di agevolazioni previdenziali).

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti.
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8-decies.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro per l'anno 2009 con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 19,9 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8-undecies.
(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6.».
Dis. 1. 1. Governo.
(Le parti in grassetto sono
state dichiarate inammissibili)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonché del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, n. 5.

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario».

Articolo 1.

Al comma 5, dopo le parole: motociclo fino a 400 cc di cilindrata inserire le seguenti: ovvero non superiore a 60 kW.

Al comma 7, dopo le parole «per le installazioni degli impianti a metano,» inserire le seguenti «sugli autoveicoli di categoria euro 0, «euro 1» e «euro 2»».

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente: «c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione».
9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente».

Articolo 2.

Al comma 1, sostituire le parole: ad alta efficienza energetica con le seguenti: di classe energetica non inferiore ad A+.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Articolo 3.

Al comma 2, numero 10), sostituire le parole: resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali con le seguenti: resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.
4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo.
4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, e successive modificazioni.

Articolo 4.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

Articolo 5.

Al comma 1, la parola: sostitute è sostituita dalla seguente sostituite.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, il termine del regime transitorio di cui al comma 1 è stabilito al 30 giugno 2009.».

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Articolo 5-bis.
(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica).

1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della Parte II dell'Allegato II alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Articolo 6.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge n. 244 del 2007, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».
1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies, è aggiunto il seguente comma:
10-quinquies.1. «I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca Europea per gli Investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo».

Articolo 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è eseguito sulla base di criteri con le seguenti: è eseguito prioritariamente sulla base di criteri.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte corrente» - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a 1,2 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è destinato alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.»;
b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti,il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente.».
3-ter. Al comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.».
3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è apportata la seguente modificazione:
a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (offerta pubblica di acquisto totalitaria) è sostituita dalla seguente: «b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;».
3-quinquies. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 120, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso;
b) sostituire il comma 2 dell'articolo 193, con il seguente:
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4 e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiori a due mesi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.
3-sexies. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma terzo dell'articolo 2357 del codice civile, con il seguente:
3. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
b) sostituire il comma secondo dell'articolo 2357-bis, con il seguente:

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
c) sostituire il comma secondo dell'articolo 2445 del codice civile, con il seguente:

«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, comma 3, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale.».

Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Articolo 7-bis.
(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea).

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli Enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

Articolo 7-ter.
(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le Regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione e di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo, del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione" il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni dì cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla predetta legge, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis della citata legge n. 223 del 1991.
8. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 è aggiunto infine il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
9. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), sono eliminate le parole: «Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quando precisato dal decreto di cui ai comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.»;
c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma: «1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;
d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono aggiunte le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo».»;
10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole presso il fondo di provenienza sono inserite le seguenti «nel triennio precedente» e dopo le parole «pari a 3.000 euro» sono inserite le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1o gennaio 2009».
11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», aggiungere le seguenti: «, da casalinghe»;
d) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera: «h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati».
e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.».
13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sostituire le parole «parenti e affini sino al terzo grado» con le parole «parenti e affini sino al quarto grado».
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148; convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica»;
16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
3-bis. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al fondo di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta dei 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.».
17. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».
18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità e Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 febbraio 2009.
19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal POR già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.
20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei Programmi Operativi FSE 2007/2013 - Assi prioritari Adattabilità ed Occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle Regioni e delle Provincie Autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti Assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987».
21. Al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le finalità di cui al successivo comma 551. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207».

Articolo 7-quater.
(Patto di stabilità interno)
.

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Anci, all'Upi e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Sostituire l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, con il seguente:
«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

5. Per le operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13 comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
9. Sono abrogati:
a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3, del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data dei 31 luglio 2009.
12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti parole: «d'intesa con»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni».
c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.
14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la Regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea - con esclusione delle quote di finanziamento nazionale - relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

Articolo 7-quinquies.
(Fondi).

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonché dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata dei bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo e dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di curo per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009 è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo del presente articolo, nonché dell'articolo 3, comma 4-ter e dell'articolo 7-octies.
12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonché per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Articolo 7-sexies.
(Disposizioni in materia di trasporti).

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo relativo al 2008 del medesimo Gruppo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.
4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614 nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».

Articolo 7-septies.
(Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese)

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

Articolo 7-octies.
(Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia-Linee aeree italiane spa)
.

1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002 - 2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate.
b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla precedente lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000,00 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede alla scadenza pattuita a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.

4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) una attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria,nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 5.
8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.
9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2008, n. 166 sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».
10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

Sostituire il comma 1 e il comma 3 con i seguenti:
«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4 ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1 valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente decreto, nonché dell'articolo 11, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;
b) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;
c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di quote latte).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.
3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta;
b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;
c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.
7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3».

3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1o aprile 2009.

Articolo 8-ter.
(Istituzione del Registro nazionale dei debiti).

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.
4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 8-quater.
(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte).

1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

Articolo 8-quinquies.
(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte).

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.

8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.
9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.
10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 8-sexies.
(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni degli articoli 8-quater e 8-quinquies sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

Articolo 8-septies.
(Disposizioni finanziarie).

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.
2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006.

Articolo 8-octies.
(Proroga di agevolazioni previdenziali).

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti.
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8-novies.
(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6».
Dis. 1. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Governo.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per diffondere fra i giovani la cultura d'impresa e lo spirito d'iniziativa - 3-00462

CICCHITTO, BOCCHINO, POLIDORI e BALDELLI. - Al Ministro della gioventù. - Per sapere - premesso che:
l'attuale crisi economica rende più difficile per i giovani trovare un lavoro adeguato alla propria formazione ed alle proprie aspirazioni;
in tale situazione, è di grande importanza ed utilità diffondere, fra le giovani generazioni, la cultura d'impresa e lo spirito d'iniziativa imprenditoriale, come strumento essenziale sia per la promozione individuale, sia per dare un contributo alla ripresa economica del Paese -:
quali azioni il Governo abbia intrapreso e quali intenda avviare per diffondere, soprattutto fra i giovani, la cultura d'impresa e dello spirito d'iniziativa.
(3-00462)

Misure per evitare la riduzione dei posti di docenti in Veneto e nelle altre regioni del Nord e iniziative per garantire il cosiddetto «tempo lungo» - 3-00463

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il nuovo assetto organizzativo della scuola, come disciplinato dalla recente riforma della scuola di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e al decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, determinerà, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 una riduzione del personale docente, che potrebbe portare a un abbassamento dei livelli di tempo scuola;
l'organico di diritto dell'anno scolastico in corso (2008/2009) secondo i dati del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è composto, ad esempio, in Veneto da 52.722 docenti, in Piemonte da 49.615, in Lombardia da 100.906, in Toscana da 40.774, in Calabria da 33.301;
i suddetti criteri di calcolo applicati finora per la ripartizione di organico dei docenti tra le regioni hanno penalizzato particolarmente le regioni del Nord, con popolazione scolastica a forte e costante crescita e nelle quali, per andare incontro alle legittime aspettative organizzative ed educative delle famiglie, è stato incrementato consistentemente il tempo scuola, secondo i modelli del «tempo prolungato», «tempo pieno» o «tempo lungo»;
il tempo lungo (previsto dall'articolo 8 della legge n. 148 del 1990) è un'organizzazione didattica presente quasi esclusivamente in Veneto (e in alcune zone della pedemontana lombarda), con una consistenza numerica che supera le 1.000 unita;
ciò si è reso necessario per rispondere alle richieste delle famiglie di allargamento del tempo scuola e al fine di supplire all'impossibilità di istituzione di nuove classi di tempo pieno, che la citata legge n. 148 del 1990 «congelava» nel numero esistente nell'anno scolastico 1989/1990;
nelle classi del tempo lungo è prevista la presenza a scuola degli alunni per un orario che varia dalle 35 alle 38 ore settimanali distribuite su 5 giorni; si tratta di un'articolazione simile al tempo pieno ma che si differenzia dallo stesso per il numero di ore settimanali (40 ore nel tempo pieno) e per il numero di insegnanti assegnati alle classi (2 insegnanti per ogni classe al tempo pieno/mediamente 3 insegnanti ogni 2 classi nel tempo lungo);
l'organizzazione didattica del tempo lungo nella scuola è avvenuta utilizzando l'organico assegnato ai singoli istituti scolastici senza alcuna integrazione oraria;
in altre realtà scolastiche si applica un orario settimanale di 33/33,45 ore di attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari settimanali;
secondo le stime dell'organico di diritto 2009/2010, su posti assegnati in base alle circolari ministeriali per le iscrizioni 2009/2010, il Veneto perderà 5.000 docenti, scendendo ad un organico di 47.320 posti, rispetto alle diminuzioni registrate dal Piemonte (2.000), dalla Lombardia (1.000), dalla Toscana (1.000), dalla Calabria (2.000);
tale diminuzione azzererà in Veneto l'organizzazione didattica del «tempo lungo» e conseguentemente il diritto allo studio degli alunni e delle loro famiglie -:
quali misure intenda adottare il Governo per evitare la riduzione dei 5.000 posti docenti in Veneto e nelle altre regioni del Nord a forte crescita di popolazione scolastica, valutando, altresì, l'opportunità di applicare ai modelli orario indicati nello schema di regolamento, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», criteri correttivi, maggiormente estensivi, che garantiscano alle realtà scolastiche in parola il proseguimento del «tempo lungo», con l'articolazione di un orario compreso tra le 33 e le 38 ore di insegnamento settimanale.
(3-00463)

Iniziative per favorire il rilancio della produzione dello stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco e intendimenti del Governo circa l'ipotesi di raddoppiare il periodo di cassa integrazione guadagni - 3-00464

ANIELLO FORMISANO, DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MURA, MONAI, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PISICCHIO, PORCINO, PIFFARI, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI e ZAZZERA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
nello scenario della grave crisi finanziaria internazionale, divenuta inevitabilmente crisi economica, si inserisce il forte momento di crisi che sta attraversando il settore auto, che a sua volta è segno evidente delle difficoltà che attanagliano gli insediamenti produttivi e, in particolare, quelli del Mezzogiorno, come mette in risalto quanto sta accadendo a Pomigliano d'Arco negli stabilimenti della Fiat;
dal mese di settembre 2008, infatti, lo stabilimento Fiat «G.B. Vico» di Pomigliano d'Arco ricorre all'istituto assistenziale della cassa integrazione guadagni ordinaria per i suoi lavoratori ed il protrarsi del ricorso a tale istituto, in mancanza di reazioni rassicuranti e certe da parte dell'azienda, ha provocato un aumento della tensione e dei conflitti sociali;
lo stesso amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, ha recentemente messo in evidenza il grave momento dell'industria automobilistica dovuto ad un problema di capacità produttiva, affermando che la società torinese «non sarà più in grado di mantenere gli impegni assunti nel 2004 di non chiudere nessuno stabilimento italiano perché il mercato è cambiato»; Marchionne non ha parlato di stabilimenti più a rischio di altri, anche se non ha nascosto le difficoltà di Pomigliano d'Arco, a causa della minore domanda di autovetture di fascia medio-alta;
la crisi del settore automobilistico assume, quindi, nella specifica realtà aziendale di Pomigliano d'Arco, connotati particolarmente allarmanti, in quanto la sua missione produttiva è stata sino ad ora legata all'assemblaggio di modelli di autovetture ormai da considerare a fine percorso produttivo, stante la loro immissione sul mercato da ormai diversi anni;
i provvedimenti sino ad oggi adottati dal Governo, tesi a fronteggiare la crisi del comparto automobilistico, non hanno prodotto alcun risultato riscontrabile nello stabilimento del nolano, perché non mirati alla produzione di autovetture di alta gamma e non eco-compatibili, attualmente prodotte nel sito in oggetto;
le notizie che arrivano dall'insediamento della Fiat di Pomigliano d'Arco sono il segnale eloquente e il preannuncio dell'avvitarsi della crisi su stessa, con conseguenze disastrose sui livelli occupazionali e sulle prospettive di sviluppo, in un'area in cui la contemporanea crisi di altre aziende, quali Atitech, Salfim, Ibm, Tirrenia ed altre, determina una situazione esplosiva sotto l'aspetto sociale;
la decisione della proroga della cassa integrazione coinvolge quasi 5.000 operai e circa 500 impiegati, oltre a tutti i dipendenti dell'indotto e delle aziende fornitrici presenti su tutto il territorio, e contribuisce ad aggravare la precarietà di un elevato numero di posti di lavoro, cosa che si ripercuote anche nell'ambito dell'ordine pubblico;
tra l'altro, l'allarme lanciato dal parroco di San Felice in Pincis, a Pomigliano d'Arco, don Peppino Gambardella, parla di crisi di un indotto di altre 9 mila persone che direttamente o indirettamente vivono del lavoro della Fiat, sostenendo che nell'ultimo periodo sono state assai numerose le persone che si sono rivolte alla Caritas per ottenere un aiuto; si tratta di «situazioni di disperazione», che potrebbero avere conseguenze disastrose per l'aumento di fenomeni come l'usura, i furti, la delinquenza -:
se il Governo non ritenga necessario intervenire, d'intesa con le parti sociali e i vertici dell'azienda, per favorire il rilancio della produzione dello stabilimento «G. B. Vico» di Pomigliano d'Arco, anche con nuovi modelli eco-compatibili, e accelerare così l'uscita dall'attuale situazione di emergenza, consolidando la posizione dei lavoratori interessati, e nelle more non intenda raddoppiare le settimane di cassa integrazione guadagni, portandole da cinquantadue a centoquattro settimane. (3-00464)

Sussistenza dei presupposti per lo svolgimento della manifestazione di Forza Nuova prevista per il 5 aprile 2009 a Milano - 3-00465

FIANO, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, AMICI, DE BIASI, FARINONE, PELUFFO, POLLASTRINI, ZACCARIA, BORDO, D'ANTONA, FERRARI, FONTANELLI, GIOVANELLI, LANZILLOTTA, LO MORO, MINNITI, NACCARATO, PICCOLO, MAURIZIO TURCO e VASSALLO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il partito Forza Nuova ha indetto per domenica 5 aprile 2009 una manifestazione/convegno a Milano, dal titolo «La nostra Europa: popoli e tradizione contro banche e usura», denominato nel titolo stesso: «un grande evento politico internazionale», che vedrà la partecipazione del segretario Roberto Fiore e degli esponenti del Bnp (British national party), del Fn (Front national) e dell'Npd (Nationaldemokratische Partei Deutschlands);
nel sottotitolo dell'annuncio apparso su diverse pagine di internet ad opera degli organizzatori si legge: «le spranghe non ci piegheranno»;
il presidente della provincia di Milano ha chiesto la convocazione al prefetto, al sindaco e al questore di Milano del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, in modo da adottare per tempo tutte le misure più opportune per prevenire e contrastare azioni che potrebbero far vivere a Milano l'ennesima giornata di tensione e di violenza, ricordando cosa successe l'11 marzo 2006;
Forza Nuova si ispira in molti scritti all'esperienza della Guardia di ferro rumena, il più celebre movimento antisemita rumeno degli anni trenta;
l'Npd è un partito di chiara ispirazione neonazista;
per esempio, i suoi deputati nel Parlamento di Sassonia uscirono clamorosamente dall'aula quando l'assemblea celebrò un «minuto di silenzio», in ricordo delle vittime di Auschwitz;
il Bnp è un partito marcatamente razzista e anch'esso di ispirazione neonazista, del quale diversi membri sono stati arrestati in passato per atti di violenza contro immigrati, persone di colore, militanti di sinistra ed ebrei;
nell'ottobre 1990 il Bnp fu accusato di razzismo e xenofobia dal Parlamento europeo;
il 14 dicembre 2004 il suo principale esponente Griffin è stato arrestato per incitamento all'odio razziale;
lo stesso ha scontato tre anni di prigione per aggressione ad un insegnante ebreo;
il Fn è ben conosciuto e il suo leader Le Pen ha recentemente minimizzato l'esistenza delle camere a gas nei campi di sterminio e gran parte del Parlamento europeo sta lavorando per evitare che egli possa essere il deputato anziano che inaugura la nuova legislatura;
sono innumerevoli gli esponenti di questi partiti ad aver esposto tesi negazioniste;
mentre in Italia si preparano le iniziative per celebrare il 25 aprile, giorno della Liberazione dalla dittatura fascista e dal nazismo, Milano, città medaglia d'oro della Resistenza partigiana, rischia di essere trasformata nella capitale del neonazismo europeo -:
se ritenga che esistano i presupposti, sotto il profilo dell'ordine pubblico e del rispetto dei principi della nostra Costituzione, per consentire lo svolgimento della manifestazione prevista per il 5 aprile 2009. (3-00465)

Dati relativi allo stanziamento di risorse alla voce «ordine pubblico e sicurezza» del bilancio del ministero dell'interno - 3-00466

VIETTI, VOLONTÈ, TASSONE, MANNINO, RAO, OCCHIUTO, COMPAGNON, CICCANTI e NARO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nella giornata di lunedì 30 marzo 2008 si è svolta, presso il Viminale, una significativa manifestazione di protesta contro la politica in materia di sicurezza adottata dal Governo, che ha visto la partecipazione di tutte le sigle dei sindacati di polizia;
una tale manifestazione delle rappresentanze sindacali degli agenti di polizia, contro i tagli dei fondi alla sicurezza, non si era mai registrata nel passato, a testimonianza della realtà e importanza di un problema che il Governo sembra sottovalutare;
il Ministro interrogato ha replicato che «nel 2006 sono stati stanziati 6,9 miliardi di euro, nel 2007 e nel 2008 6,7 e nel 2009 7,4», rimarcando l'aumento delle risorse;
i dati forniti dal Ministro interrogato, tuttavia, sembrerebbero essere quelli contenuti nelle «Note preliminari dello stato di previsione del ministero dell'interno»;
in realtà non c'è stato alcun aumento di risorse di mezzi e di personale per le forze dell'ordine, anzi l'organico complessivamente nel 2009 subirà un decremento. Le assunzioni di 2500 unità, già previste dalla legge finanziaria per il 2009, verranno semplicemente anticipate di un mese, mentre nello stesso anno andranno in pensione circa 5000 unità, quindi il doppio dei nuovi assunti;
analogamente i 100 milioni assegnati al ministero dell'interno per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico vengono solo anticipati, in quanto già destinati al dicastero per le medesime finalità dalla stessa legge finanziaria, che nel solo 2009 ha previsto riduzioni per oltre 200 milioni di euro;
secondo il Siulp, all'inizio di marzo 2009, ad un dipendente in servizio presso la questura di Firenze è stato ordinato di partire in missione per la Sardegna per attività connesse con l'organizzazione del prossimo G8 e gli è stato chiesto di anticipare a proprie spese i costi della permanenza, con la previsione di rimborso dopo un anno;
stessa sorte ha subito il gruppo di intelligence della polizia scientifica di Palermo, che avrebbe anticipato, da settembre 2008 ad oggi, il denaro necessario per garantire alle squadre mobili delle questure dell'isola il supporto necessario alle indagini antimafia per le intercettazioni ambientali;
la manifestazione di lunedì 30 marzo 2008 davanti alla sede del ministero dell'interno, con la richiesta unanime di tutti i sindacati di polizia di più risorse e mezzi, al di là di qualsivoglia strumentalizzazione, non può, pertanto, essere liquidata sommariamente, ma va tenuta in massima considerazione, proprio perché fatta da chi ogni giorno vigila sulle strade sulla nostra sicurezza -:
a quanto ammonti l'esatto stanziamento delle risorse per la voce «ordine pubblico e sicurezza» del bilancio del ministero dell'interno, al fine di fornire un contributo di chiarezza e trasparenza agli agenti impegnati quotidianamente per garantire la sicurezza ai cittadini. (3-00466)

Iniziative urgenti per la ripartizione dei fondi per le aree sottoutilizzate destinati alla regione Sicilia e alle altre regioni del Sud, con riferimento ai piani attuativi regionali - 3-00467

LO MONTE, BELCASTRO, COMMERCIO, IANNACCONE, LATTERI, LOMBARDO, MILO e SARDELLI. - Al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che:
il federalismo è efficace se risponde ai bisogni e alle peculiarità dei territori e dei cittadini;
il Cipe avrebbe dovuto ripartire i fondi per le aree sottoutilizzate relativi ai piani attuativi regionali per la Sicilia e le altre regioni del Sud;
ad oggi sono stati approvati i piani attuativi di quasi tutte le regioni del Nord, mentre il Sud e la Sicilia in particolare non hanno visto ancora accolto dal Governo il piano di impiego delle risorse dei fondi per le aree sottoutilizzate come determinato dalle regioni meridionali;
appare contraddittorio che mentre si discute e si approva in Parlamento la legge sul federalismo fiscale si pretenda che a programmare gli interventi sia il Governo centrale;
da parte del Governo si assiste ad atteggiamenti che ritardano gli interventi strutturali di sviluppo per il Mezzogiorno;
la regione Sicilia attende dai fondi per le aree sottoutilizzate una somma di oltre 4 miliardi di euro già programmati e che sono indispensabili per procedere e sostenere lo sviluppo economico, ma questi devono riferirsi al piano attuativo regionale come definito dalla regione Sicilia -:
se il Governo non intenda procedere immediatamente alla ripartizione dei fondi per le aree sottoutilizzate relativi ai piani attuativi regionali destinati alla regione Sicilia e alle altre regioni del Sud, come definiti dalle citate regioni. (3-00467)