XVI LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di lunedì 6 aprile 2009

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:

La III Commissione,
premesso che:
nelle sedute dell'11 febbraio e del 25 marzo 2009 il Comitato permanente sui diritti umani della IIIa Commissione della Camera dei deputati ha esaminato la Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia nell'anno 2007;
il Comitato ha provveduto altresì ad audire, l'11 dicembre 2008 ed il 25 febbraio 2009, il ministro plenipotenziario Valentino Simonetti, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, che ha richiamato i principali impegni internazionali che vincolano il nostro Paese in tema di salvaguardia dei diritti umani e che sono stati rinnovati in sede di presentazione della candidatura italiana, nel marzo 2006, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di cui l'Italia è entrata ufficialmente a far parte il 9 maggio 2007;
il Consiglio dei diritti umani - che ha sostituito la pregressa Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite - si caratterizza per un metodo funzionale basato sulla cosiddetta «Revisione periodica universale» (Universal Periodic Review): un meccanismo in base al quale il Consiglio opera periodicamente un controllo sull'adempimento ed attuazione degli obblighi ed impegni in materia di diritti umani da parte di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite;
con il meccanismo di rotazione adottato, l'Italia sarà chiamata a fornire, nel febbraio 2010, un'ampia panoramica dei meccanismi e degli istituti preposti alla salvaguardia dei diritti umani e degli eventuali profili problematici connessi con la mancata attuazione dei richiamati adempimenti internazionali,

impegna il Governo

a dare concreta attuazione a tali impegni, promuovendo la presentazione di specifiche iniziative legislative riguardanti:
a) l'istituzione di una commissione nazionale indipendente per la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo, così come richiesto al nostro Paese sia nell'ambito delle Nazioni Unite che nell'ambito del Consiglio d'Europa;
b) la ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura, con la connessa istituzione di un organismo indipendente di controllo operante all'interno del nostro ordinamento;
c) l'introduzione di una disciplina che perfezioni l'adeguamento del nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale;
ad assicurare la massima collaborazione alla realizzazione della «revisione periodica» che il Consiglio dei diritti umani effettuerà nei riguardi del nostro Paese nei prossimi mesi;
a proseguire l'impegno profuso in seno alle Nazioni Unite per la moratoria universale della pena di morte.
(7-00141)«Pianetta».

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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

NACCARATO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
giovedì 2 aprile 2009 si è verificata una seconda frana sul colle della Rocca di Monselice, in provincia di Padova, a poca distanza di tempo da un primo sfaldamento avvenuto il 22 febbraio scorso sul lato sud-ovest del colle;
la causa scatenante di questo crollo è da individuarsi nelle abbondanti piogge che hanno interessato il sito negli ultimi giorni;
il nuovo fronte si è staccato dalla sommità della parete nord del colle della Rocca ed è lungo circa cinque metri. Dopo uno slittamento verso valle il materiale ghiaioso si è fermato sul primo terrazzamento del colle e due macigni sarebbero pericolanti;
il ripetersi di tali episodi di sfaldamento del colle stanno destando grande preoccupazione nella popolazione della città di Monselice, in particolare nei cittadini le cui abitazioni si trovano proprio ai piedi del colle della Rocca;
nel 2007 sul colle della Rocca sono iniziati i lavori per la costruzione di un ascensore sulla base di un progetto, finanziato dalla Giunta regionale del Veneto, attraverso un contributo dell'Unione europea pari a 3.000.000 di euro, che prevede l'escavazione di una galleria interna al colle per la cui realizzazione sarà necessario estrarre circa 4.500 metri cubi di materiale;
diverse associazioni ambientaliste della provincia di Padova hanno espresso forti preoccupazioni per i danni che i lavori possono arrecare all'equilibrio idrogeologico del colle della Rocca;
il colle della Rocca in passato è già stato fatto oggetto di estrazione di materiale lapideo e ulteriori escavazioni potrebbero comprometterne la consistenza;
nel corso dei lavori si sono evidenziate notevoli difficoltà causate dall'estrema friabilità della roccia;
i lavori sono stati interrotti nel maggio del 2008 dall'intervento dell'autorità giudiziaria che ha aperto un'indagine per accertare la conformità tra l'intervento in questione e le norme sulla programmazione urbanistica;
il colle della Rocca di Monselice è situato all'interno del Parco dei Colli Euganei;
il 27 settembre 2007, lo scrivente interrogava il Ministro dell'ambiente circa la legittimità della procedura intrapresa per la realizzazione dell'ascensore della Rocca e denunciava che gli interventi previsti nel progetto erano in contrasto con quanto previsto dal Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei;
manca peraltro un progetto di tutela e valorizzazione ambientale per il restauro conservativo dei beni archeologici e per la sistemazione degli accessi -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per la messa in sicurezza del colle della Rocca di Monselice al fine di evitare ulteriori frane che metterebbero ulteriormente in pericolo la popolazione;
quali iniziative intenda adottare per tutelare uno dei siti archeologici più importanti e significativi della provincia di Padova.
(4-02755)

LIVIA TURCO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, il rapporto di pubblico impiego conserva una propria significativa «specialità», anche dopo la sua privatizzazione, in quanto le relative tutele sono previste non solo nell'interesse

dei dipendenti, ma soprattutto a protezione dei più generali interessi pubblici alla imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare, con le recenti sentenze n. 103 del 2007 e n. 351 del 2008, la Corte ha riaffermato che se fosse lecito, per il datore di lavoro pubblico, sostituire ad libitum i dirigenti e interrompere anticipatamente gli incarichi dirigenziali, prima della scadenza e a prescindere dall'accertamento dei risultati conseguiti, verrebbero violati i primari principi costituzionali di imparzialità e buon andamento;
altresì, la direttiva comunitaria n. 2000/78/CE vieta «qualsiasi discriminazione diretta o indiretta» comprese le discriminazioni basate sull'età. Con la recente sentenza del 5 marzo 2009, causa C. 388/07, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che qualsiasi disposizione nazionale che stabilisca condizioni di licenziamento meno favorevoli per i lavoratori in ragione del raggiungimento dell'età di pensionamento costituisce una discriminazione diretta in ragione dell'età, la quale deve essere «oggettivamente e ragionevolmente» giustificata solo da finalità legittime e generali di politica sociale, il cui onere probatorio è posto a carico dello Stato, e sempre che i mezzi siano appropriati e necessari. Con la precisazione che tali finalità legittime, per il loro carattere d'interesse generale, devono essere diverse dai motivi puramente individuali propri della situazione del datore di lavoro - e della stessa pubblica amministrazione in tale veste - anche se finalizzati, ad esempio, alla «riduzione dei costi o il miglioramento della competitività»;
con riferimento alla recente riorganizzazione delle strutture centrali e regionali dell'Agenzia delle entrate, disposta con atto direttoriale prot. 2008/179932 del 27 novembre 2008 e divenuta operativa il 2 febbraio 2009, con atto direttoriale prot. 2008/191347 del 18 dicembre 2008, risulta necessario conoscere i seguenti elementi -:
quale sia il numero complessivo dei dirigenti e il numero complessivo degli incaricati di funzioni dirigenziali attualmente in servizio presso l'Agenzia delle entrate; il numero degli incarichi di funzioni dirigenziali attribuiti a personale non dirigente in concomitanza con la riorganizzazione;
quale sia il numero dei dirigenti ai quali, a seguito della riorganizzazione, sono stati attribuiti incarichi diversi rispetto a quelli precedentemente agli stessi affidati e se risponde al vero che i nuovi incarichi sono, allo stato attuale, in molti casi di livello inferiore a quelli ricoperti fino alla data della riorganizzazione o si qualificano come meri incarichi di studio;
quale sia il numero degli incarichi di studio che, in occasione della riorganizzazione, sono stati conferiti a dirigenti sia di prima che di seconda fascia;
quali siano le disposizioni normative che prevedono la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di affidare incarichi di studio a dipendenti, in particolare a dirigenti iscritti nei propri ruoli e quale sia la loro copertura finanziaria;
se sia vero che il conferimento di incarichi di livello inferiore non risulta essere stato in alcun modo motivato, salvo il generico riferimento al riassetto dell'Agenzia;
per quale motivo, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, non sia stata attivata, nella fase di riorganizzazione, la procedura di interpello;
se l'operazione di riorganizzazione nel suo complesso, basata sulla attribuzione, a un numero elevato di dirigenti che ricoprivano incarichi operativi, di incarichi di studio o di incarichi di livello inferiore a quello corrispondente alla retribuzione maturata nella posizione di provenienza, sia ragionevole anche sotto il profilo dell'aumento dei costi di gestione, tenuto conto che, contestualmente, sono stati conferiti incarichi dirigenziali a personale non

dirigente e se non risulti in tal modo leso il principio generale di accesso alla dirigenza tramite pubblico concorso;
quanti siano gli incarichi di dirigente di vertice attribuiti a soggetti privi di qualifica dirigenziale e non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e se risulti rispettata la percentuale massima del 10 per cento stabilita dall'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto per l'attribuzione di incarichi di vertice a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali;
quali amministrazioni abbiano applicato l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che, nella sua originaria formulazione, attribuiva alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente;
quali criteri l'Agenzia delle entrate, che ha dato applicazione alla norma predetta, abbia adottato per verificare il requisito dell'anzianità massima contributiva;
se la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni non determini, in ogni caso, una disparità di trattamento tra i dipendenti che abbiano, ad esempio, riscattato ai fini contributivi il periodo legale del corso di laurea rispetto a coloro che, trovandosi nella medesima condizione, non si siano avvalsi della facoltà di riscatto, nonché rispetto a coloro che hanno maturato, in strutture private o in altri enti pubblici, periodi contributivi non comunicati all'Agenzia, non essendo previsto alcun obbligo al riguardo;
in forza di quale disposizione normativa l'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 2 febbraio 2009, ha rimosso anticipatamente dai propri incarichi i dirigenti che - maturando 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2009 - hanno ricevuto il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro; e in base a quali criteri ha diversamente trattato le singole posizioni, considerato che alcuni dirigenti hanno potuto mantenere il precedente incarico, mentre ad altri è stato attribuito un incarico di livello inferiore o un incarico di studio;
se - considerato che il richiamato articolo 72, comma 11, è stato sostituito dall'articolo 6 della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha previsto la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro al maturare dei 40 anni di servizio effettivo - l'Agenzia delle entrate intenda revocare i preavvisi dati a dirigenti che non hanno maturato i 40 anni di servizio effettivo e reintegrare gli interessati nei precedenti incarichi di funzione, già attribuiti ad altri dirigenti o a personale non dirigente;
se i criteri di risoluzione del rapporto adottati dalla Agenzia delle entrate, anticipando in sostanza il limite del compimento del sessantacinquesimo anno di età, siano o meno coerenti con la politica del Governo in materia previdenziale, con gli indirizzi della Comunità europea, la direttiva 2000/78/CE, nonché con gli orientamenti da ultimo espressi dalla Corte di giustizia con la sentenza del 5 marzo 2009;
se risponda al vero che il Governo intende assumere iniziative normative volte a reintrodurre la risoluzione del rapporto di lavoro pubblico al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva e se non si ritenga che ciò costituirebbe una violazione di principi costituzionali, oltre che una discriminazione vietata dal diritto comunitario.
(4-02756)

SBAI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni, è giunta in Italia la notizia che l'Afghanistan ha varato una legge, che ratifica, di fatto, l'orientamento degli islamici sciiti circa i rapporti intrafamiliari, divulgata dai giornali inglesi

«Guardian» e «Indipendent», legge che, sebbene sia stata firmata, non sarebbe stata ancora pubblicata;
delle indiscrezioni raccolte dal documento preparato da «United Nations Development Fund for Women», il provvedimento legalizza lo stupro del marito di fatto obbligando la moglie a concedersi al marito senza opporre resistenza; vietando alle donne di uscire di casa, di cercare lavoro o anche di andare dal medico senza il permesso del consorte; affidando la custodia dei figli esclusivamente ai padri e ai nonni;
inoltre, il provvedimento assicurerebbe ai maschi maggiorenni i diritti sull'eredità, diseredando le donne. A queste condizioni sono previste delle deroghe, come il fatto che la moglie possa rifiutarsi al marito se è malata, e possa uscire di casa senza il permesso solo in caso di emergenza, deroghe tutte da verificare;
la legge, di fatto, elimina dalla punibilità il reato e il concetto stesso di stupro, perciò lo elimina dalle statistiche delle aggressioni e delle violenze domestiche perpetrate sulle donne, ridotte in schiavitù e violentate dai loro stessi mariti;
si possono immaginare le devastanti conseguenze sulle donne in un ordinamento giuridico afgano, favorevole, in tal modo, ai delitti contro la libertà e personalità individuale (riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù) e contro la libertà personale (sequestro di persona, violenza sessuale) ed ai maltrattamenti in famiglia, quindi ai delitti contro l'assistenza familiare;
l'Italia, come è noto, anche dai dati attinti dal sito del Ministero degli affari esteri, è impegnata in diversi programmi di cooperazione nel quadro della costruzione di un nuovo Afghanistan. In particolare, in collaborazione con il Governo afgano, guidato da Ahmid Karzai, l'Italia ha assunto il ruolo di Paese guida (lead country), per la ricostruzione dell'amministrazione della giustizia in un paese uscito da oltre venti anni di guerra e dal quinquennio fondamentalista del regime dei Taleban;
i ruoli di intervento sono diversificati in una sinergia comune: Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti, da parte loro, stanno coordinando le iniziative di cooperazione, rispettivamente, per una nuova polizia, un rinnovato impegno nella lotta al narcotraffico e la riabilitazione delle Forze armate. Il Giappone, infine, si occupa delle iniziative in materia di smobilitazione e reinserimento dei combattenti;
si tratta di cinque settori chiave per la sicurezza ed il progresso del nuovo Afghanistan. Il successo delle iniziative che si stanno realizzando, è fondamentale per garantire la solidità dello Stato afgano e per metterlo nelle migliori condizioni per liberarlo definitivamente dalla presenza delle organizzazioni terroristiche e del narcotraffico e dai retaggi anche giuridici contrari alle norme di diritto;
altrettanto importante è il ruolo d'intervento nel settore della giustizia, che compete al nostro Paese, per riabilitare l'ordinamento afgano da anni di violenze e soprusi;
per dare un sostegno - finanziario, accademico e logistico - alla nuova giustizia afgana, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri si è impegnata finanziariamente, quantificandone la somma in 10 milioni di euro l'anno, e si prevedono interventi nei tre filoni della redazione e aggiornamento dei testi normativi, della formazione degli operatori del diritto e della riabilitazione delle strutture. Tra le principali attività svolte nel campo dell'aggiornamento dei testi normativi, di particolare rilievo è la redazione del codice interinale di procedura penale, del codice minorile e della legge penitenziaria;
nel settore della formazione, le attività realizzate da IDLO e ISISC , partners della cooperazione italiana in Afghanistan, hanno coinvolto circa 800 operatori, anche

qualificati esperti, del settore (studenti di giurisprudenza, magistrati, procuratori, avvocati e poliziotti). Per quanto riguarda, infine, la riabilitazione delle infrastrutture, sono stati effettuati interventi presso la Corte d'appello di Kabul e la Facoltà di legge e scienze politiche dell'Università di Kabul e si prevede la realizzazione di un Centro nazionale per la formazione di operatori giuridici a Kabul;
l'impegno della Cooperazione italiana in Afghanistan riguarda anche altri ambiti d'intervento, per una risposta rapida alla crisi umanitaria alla fine del 2001 nonché ha adempiuto puntualmente, agli impegni assunti di fronte alla Comunità internazionale per il 2002 e per il 2003 e il 2004 (oltre al finanziamento dei programmi sulla giustizia);
è, quindi, un obiettivo importante e indifferibile, vista la situazione in cui versava il sistema-Afghanistan, attuare il processo di riforma dell'intero sistema giudiziario afgano, sia attraverso l'individuazione e la riabilitazione di un certo numero di strutture (giudiziarie e penitenziarie), formando adeguatamente il personale, sia attraverso la riforma dei codici e legislativa per trasformarlo in uno Stato di diritto;
lo studio e l'analisi della realtà dell'Afghanistan, anche nel tessuto sociale e culturale, nella fase ricostruttiva successiva alla caduta del regime integralista dei Taleban, ha portato la DGCS del Ministero degli affari esteri, a suddividere la riforma del sistema giuridico locale in quattro fasi, i cui risultati dovrebbero, auspicabilmente, portare ad un avvicinamento dei princìpi fondamentali, mutatis mutandis, ai canoni codicistici europei, di parità, equità e ragionevolezza;
la Cooperazione italiana in Afghanistan, sempre da fonti del Ministero degli affari esteri, ha instaurato relazioni con il Ministero della giustizia, la Procura Generale, la Corte Suprema e la Commissione giudiziaria. Il tutto, con l'ausilio della missione in Afghanistan delle Nazioni Unite (Unama, United Nations Assistance Mission to Afghanistan) e seguendo una metodologia basata essenzialmente su un approccio partecipativo, interattivo e inclusivo dei partecipanti alle varie classi di studio;
quindi, ci si aspettano e si auspicano risultati concreti da parte della nostra Nazione «Leader Country» per la ricostruzione dell'ordinamento giuridico afgano, per scongiurare introduzioni di leggi o provvedimenti derogatori alla punibilità di siffatti delitti contro la libertà e personalità individuale (riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù), contro la libertà personale (sequestro di persona, violenza sessuale), di maltrattamenti in famiglia (quindi di delitti contro l'assistenza familiare) e di lesione di quote ereditarie, il tutto contro il rispetto della tutela della famiglia e dei diritti e doveri che derivano dal vincolo coniugale (rispetto della moglie e della prole) -:
se il Governo sia a conoscenza di tale situazione e quali iniziative intenda porre in essere, nei confronti del Governo afgano e nell'ambito del ruolo di cooperazione svolto dall'Italia, a favore della ricostruzione di un nuovo Afghanistan anche nell'amministrazione della giustizia, per eliminare dall'ordinamento giuridico afgano, il provvedimento lesivo per le donne e mogli di cui alle premesse e, in generale, ogni normativa lesiva della libertà e personalità individuale della donna, della sua libertà personale e dei diritti successori, al fine di tutelare la famiglia e la moglie, dalla applicazione di misure inumane e contrarie ai più elementari principi del diritto anche internazionale.
(4-02757)

SBAI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante ha già presentato l'interrogazione a risposta scritta 4-01955 venerdì 19 dicembre 2008, nella seduta n. 108, tuttora senza risposta;

in detta interrogazione, qui interamente richiamata, oltre ad esporre tutto il quadro normativo nazionale in materia di minori stranieri non accompagnati e le varie e gravi problematiche applicative ad esso connesse, sia relativamente ai richiedenti asilo che ai non richiedenti, sono stati fatti attenti richiami al «pacchetto sicurezza pubblica»;
va tuttora ribadito che occorre sempre più urgentemente fare chiarezza sulla legislazione vigente sulle problematiche della tutela (dovrebbe essere sempre nominato un tutore al minore) e dell'affidamento dei minori stranieri; c'è confusione legislativa sulle autorità cui spetta l'obbligo di segnalazione e di procedere a detti istituti che, di fatto, non avvengono quasi mai, creando la necessità di rivedere i poteri del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico sull'immigrazione n. 286 del 1998;
ulteriori perplessità riguardano le intenzioni del Governo circa i rimpatri assistiti, che rischiano di colpire proprio i minori vittime di aguzzini senza scrupoli, che li riducono in schiavitù per l'esercizio della prostituzione minorile;
sicché, già nell'interrogazione precedente, erano state sollevate numerose ed articolate questioni la cui soluzione avrebbe portato ad un più elevato livello di protezione dei minori stranieri;
recenti fatti di cronaca, a tale proposito, rendono ancora più urgente e determinante la risposta del Governo, oltre alla piaga delle stragi in mare e degli scafisti, sul cui punto sono previste dal Governo severe pene per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ci si riferisce in particolare al respingimento di un minore, scappato dall'Iran dopo l'assassinio del padre da parte dei talebani, pervenuto dopo lunghe e penose traversie in Ancona;
in casi come questo dovrebbe trovare piena applicazione il decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o da apolidi. Tale decreto, all'articolo 2, definisce «rifugiato» il «cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251» e «minore non accompagnato»: «il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale»;
ma il punto più importante del provvedimento citato, ai presenti fini, è l'articolo 19 (Garanzie per i minori non accompagnati), secondo cui: «1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5. 2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione. 4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.»;
si richiede, perciò un più stringente controllo sull'applicazione di detto provvedimento e della prassi relativa alla domanda di asilo che è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora in base all'articolo 26 (istruttoria della domanda di protezione internazionale), secondo il quale: «1. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. [...] 5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore. 6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. 1 minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.»;
alla luce di tali nuovi elementi, appare oggi ancor più necessaria una risposta alla precedente interrogazione, dell'odierna interrogante, n. 4-01955 -:
quali iniziative e misure di protezione temporanea il Governo intenda adottare, per motivi umanitari, nei casi di minori non accompagnati che entrino alla frontiera ed esprimano la volontà di chiedere la protezione internazionale o il riconoscimento dello status di rifugiato e, in generale, per garantire a favore di detta categoria debole l'applicazione della normativa vigente nell'interesse precipuo dei minori, e segnatamente del decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, citato in premessa, in caso di domanda di protezione internazionale, relativamente alle garanzie per i minori non accompagnati, vigilando sull'operato delle preposte autorità, onde scongiurare il ripetersi di casi di respingimento di minori, in un Paese civile e osservante le normative nazionali ed internazionali a difesa dei minori.
(4-02758)

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BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

DE BIASI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il teatro degli Arcimboldi di Milano è gestito dalla Fondazione «I Pomeriggi Musicali»

ente primario di produzione musicale nella Regione Lombardi e istituzione concertistico orchestrale (legge n. 800/67) riconosciuta dal Ministro per i beni e le attività culturali;
la suddetta Fondazione ha ereditato dal Teatro della Scala, a cui originariamente era stata affidata la gestione, un teatro in condizioni molto difficili;
gli attuali gestori, dal 2005 ad oggi, su richiesta del Comune di Milano, hanno ripristinato gli impianti malfunzionanti - dal palcoscenico agli impianti luce e audio - e offerto una programmazione di qualità che ha registrato la presenza di personalità indiscusse del teatro e della musica internazionale da Peter Stein a Bob Wilson, da Brachetti a Leonard Cohen, da David Gilmour a Toni Waits, da Liza Minnelli a Burt Bacharach;
detta programmazione è stata possibile grazie ad un fecondo rapporto fra risorse pubbliche e soggetti privati;
il teatro degli Arcimboldi ha ottenuto risultati di pubblico e di incassi unanimemente riconosciuti come positivi totalizzando nella stagione 2007-2008 151 alzate di sipario per complessive 207.959 presenze, nella stagione 2008-2009 circa 200 alzate di sipario per un totale di presenze ad oggi di oltre 260.000, a fronte di un contributo complessivo di 2.200,000 euro del Comune di Milano e della Regione Lombardia a copertura di tutte le spese artistiche, di produzione, comunicazione, energia elettrica, riscaldamento;
da diversi mesi a questa parte, e con maggiore frequenza in questo ultimo periodo, si ascoltano notizie contraddittorie sul futuro del teatro degli Arcimboldi: una nuova fondazione, una fondazione che operi utilizzando la struttura dei Pomeriggi Musicali, una gara per i privati, una restituzione alla Scala;
si apprende da notizie di stampa che la Scala ha avanzato la proposta di gestire il teatro in questione con 154 alzate di sipario per un totale di contributi pubblici di 6.500.000 euro, di cui 1,5 milioni dal Comune, 2 dalla Regione e 3 dallo Stato;
tra le questioni irrisolte riguardanti il futuro del teatro vi è l'ipotesi più volte circolata e all'attenzione della Commissione Cultura del Comune di Milano dell'istituzione da parte del Comune e della Regione Lombardia di un'apposita nuova Fondazione -:
se la Fondazione Scala abbia avanzato la richiesta in questione; se non ritenga tale proposta onerosa per lo Stato;
se non ritenga inopportuna, considerata l'estrema esiguità delle risorse nel campo della cultura, l'immissione di finanziamenti pubblici in una nuova Fondazione in presenza di una Fondazione, quella dei Pomeriggi Musicali, che già opera con qualità e profitto insieme a soggetti privati;
se non ritenga più opportuno anche in virtù della fase di grave crisi economica, investire nuovi finanziamenti pubblici per il ripristino del FUS e non per attività già ben avviate e ben funzionanti.
(5-01266)

Interrogazione a risposta scritta:

SCALERA, GIOACCHINO ALFANO, PAGANO, IAPICCA, TORRISI, SOGLIA, PUGLIESE, DI CATERINA e CASSINELLI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
secondo alcune attendibili fonti, la società SAT (Società autostrada tirrenica), partecipata di Autostrade s.p.a., in virtù di una concessione che risulta essere anche all'attenzione della Commissione europea, avrebbe previsto il passaggio dell'Autostrada tirrenica nel cuore della Maremma e, più precisamente, attraverso la Valle d'Oro;
l'eventualità che tale ipotesi progettuale possa concretizzarsi determina una forte apprensione non solo tra le popolazioni

interessate ma, più complessivamente, nell'intera opinione pubblica nazionale e nella comunità scientifica e culturale del nostro Paese;
tale posizione è stata espressa, tra gli altri, dal professor Andrea Carandini, neo Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, che in una sua recente pubblicazione «Paesaggi d'Etruria» ha sottolineato la necessità di continuare a tutelare il patrimonio archeologico, paesistico e monumentale di quel territorio, miracolosamente risparmiato finora da ogni cementificazione;
il Ministro per le infrastrutture ha ripetutamente manifestato la sua costante attenzione verso problematiche di questo tipo -:
se i Ministri interessati non intendano intervenire rapidamente anche presso l'Ufficio Progettazione dell'ANAS per valutare, in tutti i suoi aspetti, le ricadute negative di quello che si annuncia come un danno irrimediabile al patrimonio culturale del nostro Paese.
(4-02748)

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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

TAGLIALATELA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, e al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la Campania ha stipulato con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze il «Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale», il cui articolo 3 prevede che, presso l'assessorato alla sanità della regione Campania sia istituito un nucleo di affiancamento composto, tra gli altri, da rappresentanti dei ministri interrogati;
per il tramite dei rispettivi rappresentanti del Nucleo di affiancamento, sono sottoposti a preventiva approvazione da parte dei citati Ministri i provvedimenti di spesa e di programmazione sanitaria concernenti, tra l'altro, la consistenza del personale, anche a tempo determinato, ed il trattamento economico del medesimo;
la Giunta regionale della Campania, con delibera n. 514 del 30 febbraio 2007, ha previsto il divieto di procedere presso le ASL e le aziende ospedaliere con assunzioni a tempo determinato e con altre forme di lavoro flessibile per gli anni 2007, 2008 e 2009;
presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno sono state effettuate alcune nomine di dirigenti medici e dirigenti ingegneri con contratto a tempo determinato. In particolare si segnalano: la delibera n. 390 del 23 agosto 2007, «dottor Pietro Paolo Elefante. Attività di collaborazione»; la delibera n. 621 del 28 dicembre 2007, «Servizio tecnico-manutentivo. Affidamento incarico ex articolo 15-septies decreto legislativo n. 502 del 1992»; la delibera n. 163 del 21 aprile 2008 «Organizzazione Staff Direzione Strategica: provvedimenti attuativi»; la delibera n. 167 del 24 aprile 2008 «Direzione medica di presidio. Affidamento incarico ex articolo 15 decreto legislativo e simili»;
l'Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale, con nota prot. 2008.0498975 dell'11 giugno 2008 ha espresso riserve per le quattro suddette delibere, in virtù delle vigenti normative nazionali e regionali che regolamentano il reclutamento del personale nelle ASL e nelle aziende ospedaliere;
sempre secondo la nota dell'Area Generale di coordinamento Piano Sanitario Regionale si presentano evidenti violazioni delle delibere di Giunta Regionale n. 514 del 2007 e n. 1900 del 2007 -:
se le procedure seguite presso l'Azienda San Giovanili di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno siano conformi a

quanto previsto dal Piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Campania e qualora ciò non sia avvenuto quali iniziative ulteriori si intendano adottare.
(4-02744)

ROSATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le difficoltà in cui versa il sistema del credito nel nostro Paese, analogamente a quelle che si manifestano a livello globale, stanno avendo pesanti ripercussioni sui processi economici generali e quindi sui bilanci delle famiglie, i quali richiedono perciò una tutela rafforzata;
i depositi bancari, in particolare, sono tutelati da uno specifico meccanismo di garanzia, che in Italia è il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e, in base al decreto-legge del 4 dicembre 1996 n. 659, si prevede che il limite massimo di rimborso, richiamato dallo Statuto del FITD, non può essere inferiore a 103.291,38 euro, per depositante;
il FITD non dispone tecnicamente delle risorse necessarie per effettuare i suoi interventi, in quanto le banche consorziate bensì si impegnano a versarle «su chiamata», qualora ciò si renda necessario, secondo una modalità di contribuzione ex post, che pone dei problemi circa la capacità finanziaria del Fondo rispetto a impegni di natura eccezionale quali quelli richiesti da una crisi bancaria sistemica;
il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, all'articolo 4, comma 1, recita: «ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
il citato decreto-legge, all'articolo 5, comma 1, recita: «con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e di attuazione del presente decreto»;
il medesimo decreto-legge, all'articolo 5, comma 1-ter recita: «il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto» -:
se, anche in considerazione dei repentini e poco prevedibili mutamenti che stanno contraddistinguendo l'attuale congiuntura economica e finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze abbia provveduto a redigere, con scrupoloso rispetto delle scadenze disposte dalla legge, il decreto attuativo inerente i criteri e le modalità di estensione della garanzia statale sui depositi bancari, e lo abbia quindi sottoposto al parere della Banca d'Italia;
se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga di assolvere tempestivamente all'obbligo, stabilito dalla legge di conversione n. 190 pubblicata il 6 dicembre 2008, di relazionare alle Camere ogni tre mesi sull'attuazione degli interventi effettuati in materia di sottoscrizione degli aumenti di capitale, di concessione della garanzia statale, di operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane.
(4-02745)

BUCCHINO e FEDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Ici) a favore, oltre che dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa «assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale»;
con la risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008, il Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, disponeva che l'esenzione va, inoltre, riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali. Nel concetto di «assimilazione» vanno ricomprese - è sostenuto nella risoluzione - tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali. Quindi tali unità immobiliari possono godere dell'esenzione dall'Ici nel caso in cui i regolamenti comunali ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale;
un elevato numero di comuni italiani si è dotato di un regolamento o ha emanato una delibera che prevede l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all'estero i quali quindi non hanno dovuto versare l'Ici per l'anno 2008;
tuttavia con la risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009 il Dipartimento delle finanze Direzione federalismo fiscale, del Ministero dell'economia e delle finanze, ha nuovamente chiarito, ancorché con molto ritardo rispetto all'entrata in vigore della normativa che ha disposto l'esenzione dall'Ici, quali sono le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale cui possono riferirsi i regolamenti o le delibere comunali;
la risoluzione n. 1 del Dipartimento delle finanze asserisce che dalla lettura della relazione illustrativa della normativa che ha introdotto l'esenzione dall'Ici (e cioè la legge n. 126 del 24 luglio 2008), le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
a) l'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
la risoluzione citata dispone inoltre che i comuni, in sede di predisposizione della certificazione del mancato gettito Ici accertato, derivante dalla disposizione di esenzione in questione, da presentare entro il 30 aprile 2009 devono tenere conto esclusivamente delle ipotesi di assimilazione su citate;
conseguentemente, secondo la nuova interpretazione del Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, del Ministero dell'economia e delle finanze, si evince che sono da escludere dall'assimilazione ad abitazione principale, e quindi dall'esenzione dall'Ici, le unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all'estero;
la risoluzione precisa infine che i comuni devono provvedere, al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'Ici relativa all'anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione;
è quindi evidente il rischio che molti comuni, sulla scorta di quanto previsto dalla risoluzione n. 1 del Dipartimento

delle finanze, Direzione federalismo fiscale, chiedano ora il pagamento pregresso del tributo Ici ai contribuenti italiani residenti all'estero i quali non avevano versato l'imposta comunale sugli immobili per il 2008 così come eventualmente previsto dal regolamento comunale ove è ubicata la loro unità immobiliare di proprietà -:
quali misure codesto ministero intenda adottare per tutelare i diritti dei contribuenti italiani residenti all'estero e proprietari di unità immobiliare in Italia equiparata dai regolamenti comunali a prima abitazione e quindi esente dall'imposta comunale sugli immobili;
se non ritenga necessario intervenire presso le autorità fiscali competenti per verificare quali siano i motivi per cui con la risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008, il Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, disponeva che l'esenzione va a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali e successivamente lo stesso Dipartimento, con risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009 limitava il concetto di assimilazione esclusivamente a quelle previste dalla legge n. 126/2008 smentendo se stesso e addirittura dando istruzioni ai Comuni di recuperare il tributo nei confronti dei soggetti - come gli italiani residenti all'estero - che avevano creduto sulla base delle precedenti indicazioni fornite dallo stesso Dipartimento di rientrare nelle condizioni di esenzione;
se intenda chiarire in maniera definitiva e non ambigua se i contribuenti italiani residenti all'estero proprietari di unità immobiliari in Italia non locate debbano pagare l'imposta comunale sugli immobili o possano essere esentati dai regolamenti comunali.
(4-02753)

...

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

RUGGHIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel Tribunale di Velletri, competente per un territorio di oltre 500 mila abitanti che rappresenta il primo bacino di utenza della provincia di Roma, nel giro di pochi anni, il numero dei procedimenti penali e civili si è quadruplicato;
all'ampliamento delle competenze territoriali, definito nel 2000, non è seguito l'adeguamento della pianta organica. Il Tribunale veliterno deve fare i conti con risorse economiche ridotte al minimo e con una forte carenza di personale amministrativo, in particolare di segretari e cancellieri;
i processi in attesa sono oltre 11 mila, con nuove sopravvenienze di circa 5 mila processi l'anno, per un quoziente di ricambio, calcolato tra il rapporto sopravvenienze e procedimenti conclusi, tra i peggiori del Lazio;
queste criticità, unite al progressivo aumento del carico di lavoro, producono un rallentamento dei tempi di decisione anche in cause che investono interessi di grande rilevanza sociale. A Velletri, la durata media dei procedimenti civili è di 1.315 giorni mentre quella dei procedimenti davanti al giudice di pace ha una media di 592 giorni;
in tale contesto risultano estremamente diminuite le risorse finanziarie a disposizione del Tribunale. Negli ultimi anni i finanziamenti del Ministero sono stati notevolmente e ulteriormente ridotti: per gli uffici sono passati da 63 mila a 27 mila euro, per l'acquisto della carta da 73 mila a 17 mila euro e per le automobili da 12 mila a 3 mila euro. A ciò si aggiunge la crescente inidoneità delle strutture e dei mezzi a disposizione, decisamente insufficienti a coprire le esigenze di un territorio così vasto ed impegnativo;

per di più l'assenza di adeguati magazzini costringe ad archiviare faldoni, contenenti atti di procedimenti penali e civili, nei corridoi adiacenti le stanze dei giudici e dei sostituti procuratori;
le difficoltà del Tribunale di Velletri, più volte segnalate dalla stampa e dai mass media, sono state rilevate anche dai sindacati. In particolare la Cgil Pomezia - Castelli, già nel settembre del 2004 e poi nei primi mesi di questo anno, ha denunciato la situazione del palazzo di giustizia, con specifico riferimento alla sezione lavoro che, a causa della mancanza di personale amministrativo, non risulterebbe in grado di espletare i procedimenti secondo i termini di legge;
il tribunale opera, sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione Parlamentare Antimafia, in un'area, soprattutto quella del litorale, caratterizzata da una preoccupante e crescente concentrazione di consorterie criminali: sono attive diverse 'ndrine delle varie famiglie della ndrangheta calabrese; c'è la presenza della cosa nostra catanese; ci sono i clan camorristici della campania, che vivono, secondo quanto accertato dalla Commissione Antimafia, «una vera e propria fase espansiva». Contro alcune di queste pericolose consorterie criminali sono inoltre pendenti due maxiprocessi -:
se il Ministro competente sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere al fine di provvedere con urgenza all'adeguamento degli organici e dei mezzi, dotando il Tribunale di Velletri delle necessarie e appropriate risorse finanziarie.
(3-00471)

Interrogazione a risposta scritta:

STUCCHI, CONSIGLIO, PIROVANO e VANALLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il comune di Grumello del Monte (Bergamo) è oggi il più importante della Valcalepio, come dimostrano i molti uffici pubblici a livello sovracomunale che vi operano, tra i quali la ex Pretura, ora Ufficio distaccato del Tribunale di Bergamo;
la circoscrizione territoriale di competenza del Tribunale di Grumello del Monte comprende trentanove comuni, per una popolazione complessiva di ben oltre le 140.000 unità, e circa 11.000 imprese;
il carico di lavoro annuo, ben superiore ad alcuni mandamenti che sono sedi centrali dei tribunali in altre province, stimato al 31 dicembre 2006 è secondo le statistiche ufficiali così suddiviso: 1048 cause civili, 27 procedimenti speciali, 88 cause in materia di locazione, 258 procedure esecutive, 168 tutele, 20 curatele, 48 amministrazioni di sostegno, 268 processi penali;
la sezione distaccata del Tribunale di Bergamo a Grumello del Monte versa oramai da anni in condizioni di gravissima carenza di organico, aggravatasi notevolmente col passare dei mesi, fino a giungere ad un inevitabile rallentamento di tutte le attività della cancelleria, oltre ad impedire il regolare svolgimento delle udienze penali;
gli enti locali coinvolti e i magistrati in servizio presso il Tribunale in questione, hanno più volte rappresentato presso le sedi competenti la grave carenza del personale;
risulta evidente che i cittadini, scoraggiati da tale situazione, tendono a rivolgersi alla sede principale del Tribunale, sita a Bergamo, con notevoli disagi a carico degli utenti, distribuiti in aree anche molto distanti dalla città -:
se il Ministro intenda verificare quanto sopra descritto, al fine di riconoscere ai numerosi utenti del Tribunale di Grumello (Bergamo) il diritto a ricevere un adeguato e decentrato servizio pubblico, provvedendo ad implementare l'organico con le unità di personale mancanti.
(4-02752)

TESTO AGGIORNATO ALL'8 APRILE 2009

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

RUGGHIA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il giorno 27 marzo 2009 presso la sala consiliare del Comune di Ciampino, è stata presentata la relazione sull'attività di monitoraggio acustico svolta da ARPA Lazio presso l'aeroporto «G.B. Pastine» di Roma Ciampino, nel corso dell'anno 2008;
sulla base dei dati forniti dal CRISTAL (centro regionale infrastrutture sistemi trasporti aereo del Lazio), istituito dall'ARPA per rendere più efficace l'azione di controllo in tema di rumore aeroportuale, risulta che nella fascia di rumore compresa tra 60 dBA e 65 dBA vivono 14.630 abitanti in 1777 edifici, mentre 2511 residenti per 260 edifici abitano nella fascia compresa tra 65 dBA e 75 dBA;
il limite di 65 dBA è considerato dalla legge come livello di attenzione sanitario. Oltre questo limite la normativa (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997) considera incompatibile la presenza di popolazione residente;
l'OMS nel rapporto sul rumore notturno ha considerato pericoloso per la salute il superamento dei 55 dBA;
ARPA Lazio ha calcolato uno scenario d'impatto acustico dell'aeroporto che riduce al minimo la popolazione esposta al livello superiore a quello di attenzione sanitario;
l'ipotesi di ottimizzazione di ARPA Lazio ha portato ad una stima pari a 60 voli giornalieri ammissibili sullo scalo;
attualmente il traffico sull'aeroporto Roma-Ciampino è di 162 movimenti aerei giornalieri, di questi 100 movimenti giornalieri sono effettuati dalle compagnie low cost;
nell'incontro dell'11 settembre 2008 con il sindaco di Ciampino Walter Perandini, dopo la divulgazione dei primi dati forniti dall'ARPA, il Ministro Matteoli ha rinviato alla conclusione dell'attività di monitoraggio la decisione di «affrontare la questione in modo risolutivo» riservando eventualmente lo scalo di Roma Ciampino esclusivamente ai voli istituzionali, anche prima della realizzazione del nuovo aeroporto di Viterbo prevista per l'anno 2011 -:
se non ritenga necessario, vista la grave e conclamata situazione di inquinamento acustico, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione, disporre il trasferimento dei voli civili dall'aeroporto di Ciampino a quello di Fiumicino, posto tra l'altro che è possibile, ai sensi del regolamento europeo 2048/92, ridistribuire i voli all'interno di uno stesso sistema aeroportuale.
(5-01261)

DELFINO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
le attività per l'inizio della costruzione del nuovo tunnel del Colle del Tenda rappresentano il coronamento degli sforzi, durati decenni, dei responsabili politici, istituzionali e del mondo economico italiani e francesi, per assicurare una migliore e sicura transitabilità del traforo;
al fine di seguire costantemente l'iter dei lavori è stato costituito il Comitato di Monitoraggio composto dai rappresentanti degli enti locali italiani e francesi nonché autorità istituzionali;
nell'ambito dei suoi lavori in corso è stata rappresentata la necessità di assicurare un treno navetta per tutto il periodo di costruzione del traforo al fine di evitare interruzioni all'importante traffico turistico-commerciale delle regioni coinvolte,

che creerebbero gravi disagi per gli utenti e danni rilevanti per il turismo invernale ed estivo;
nel corso del 2008 sono stati fatti attenti sopralluoghi sia sul versante francese che su quello italiano per valutare tecnicamente la possibilità di realizzare tale servizio;
una proposta che prevede il transito di navette senza perturbare l'orario ordinario dei treni è stata presentata da Trenitalia Cargo;
si ritiene assolutamente indispensabile programmare l'organizzazione di questo importante servizio sostitutivo;
si è già dato il via alla fase finale delle procedure che porterà all'apertura dei cantieri per la primavera del 2010 -:
quale iniziativa intenda assumere il Governo per sostenere le regioni e gli enti locali nel corso del 2009 nella realizzazione del servizio navetta citato in premessa;
se la proposta in parola avrà il necessario sostegno finanziario dei 2 paesi coinvolti, oltre che quello delle regioni interessate, stante che il costo previsto nella proposta presentata da Trenitalia Cargo ammonta a circa 4 milioni di euro l'anno.
(5-01262)

DELFINO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
da anni la Regione Piemonte ha analizzato e valutato gli interventi necessari per il rilancio dell'utilizzo della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza;
un recente studio promosso dalla Regione Piemonte con il Politecnico di Torino per il progetto Alcotra «Calipso» ha individuato i seguenti quattro interventi essenziali:
a) l'elettrificazione a 3000 V sulla tratta francese i cui costi, secondo la convenzione internazionale tra Italia e Francia per la ricostruzione dei danni bellici, dovrebbero essere sostenuti dall'Italia;
b) la sostituzione armamento in territorio francese, peraltro già in corso sulla linea verso Nizza;
c) la realizzazione dei terminali per il carico e scarico delle autovetture e veicoli di dimensioni compatibili con carri e sagoma nelle stazioni di Torino, Cuneo, Limone e Tenda o Breil;
d) l'eventuale inserimento di binario di incrocio nella galleria del Tenda o/e galleria di Bergue, in caso di traffico sostenuto;
è unanimemente condiviso dagli enti locali, regioni e dalle provincie interessate di Cuneo e di Torino, la necessità del rilancio di questa linea ferroviaria per la valorizzazione di un grande patrimonio infrastrutturale e per lo sviluppo economico dei territori, per una mobilità sostenibile, per la gestione dei flussi turistici regionali e per riassorbire una parte rilevante del traffico dei TIR che attualmente transitano attraverso il Colle del Tenda con indubbi benefici anche di carattere ambientale -:
quale sia la valutazione del Governo sul progetto Alcotra «Calipso» nonché quali iniziative siano state assunte con la Francia per un adeguamento del trattato franco-italiano su questa linea ferroviaria;
quale sia lo stato dei rapporti con le autorità regionali e locali e con le società ferroviarie competenti per la definizione di questo progetto ferroviario nonché per la sua realizzazione.
(5-01265)

Interrogazioni a risposta scritta:

CICCIOLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nel 1994 è stato appaltato un primo progetto per la realizzazione della bretella di Urbino, (variante della strada statale n. 73-bis di Bocca Trabaria, di 3,2 chilometri, costruiti in 2 distinti lotti, da località Bivio Borzaga a località «le Conce» di Urbino, in fase di ultimazione) al fine di collegare Urbino alla SGC Fano-Grosseto;
l'originario progetto prevedeva la costruzione di un manufatto a quattro corsie da realizzare nel fondovalle della cosiddetta Valle degli Angeli, con un tracciato naturale, coperto in gran parte dalla vegetazione, sicuro e scarsamente impattante sotto il profilo ambientale;
l'originario progetto prevedeva uno stanziamento Anas complessivo di 40 miliardi

di lire a finanziamento dell'intera opera, con consegna dei lavori in tre anni;
a seguito di alcune manifestazioni autodefinitesi «ecologiste», che hanno riscosso il sostegno dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino e di alcuni Comuni della zona (Fermignano e Urbino), i lavori sono stati sospesi, nonostante fossero già stati ultimati circa novanta piloni di sostegno del manufatto sopraelevato;
a distanza di circa dieci anni, su indicazione degli enti locali, è stato approvato un nuovo progetto, realizzato in due lotti, con numerose varianti tra cui: la realizzazione di due sole corsie invece di quattro, la costruzione di una galleria di 850 metri a singola canna, la costruzione di un viadotto sopraelevato e in curva pericoloso e gravemente impattante. Il costo del solo secondo lotto ammonta a 33,4 milioni di euro;
ciò comporta un grave allungamento dei tempi nella realizzazione dell'opera;
il progetto realizzato determina un impatto ambientale di gran lunga superiore rispetto al progetto originario;
inoltre il progetto attuato appare pericoloso, in ragione del fatto che l'uscita dal tunnel di «Cà Gulino» presenta alcune criticità a causa della costruzione in discesa e in curva -:
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia a conoscenza della situazione e quali siano:
a) le motivazioni della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) sottostanti alla realizzazione del nuovo progetto;
b) il costo complessivo dell'intera opera, comprendente: l'attuazione delle opere del progetto originario, l'attuazione del 1° e del 2° lotto del nuovo progetto;
c) lo stato di attuazione degli interventi compiuti per la messa in sicurezza delle opere realizzate nell'ambito dell'originario progetto.
(4-02743)

SCHIRRU e PES. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
come si apprende dalla stampa, la Sogeaor, la società di gestione dell'aeroporto di Fenosu conta quasi 510 mila euro di passivo nell'ultimo esercizio finanziario, 700 mila euro le perdite del bilancio certificate nel 2007, sette milioni spesi per ampliare la struttura e 18 dipendenti nell'organico per un aeroporto che non è mai decollato;
in una delle ultime sedute il presidente della società ha inserito all'ordine del giorno, oltre a una serie di adempimenti burocratici di fine anno, con la voce «provvedimenti e determinazioni», la richiesta di 25 nuove assunzioni di addetti da destinare alla sicurezza dello scalo;
le risorse per supportare questo sforzo finanziario arriverebbero anche dalla recentissima ricapitalizzazione della Società in gestione, decisa di recente anche dall'amministrazione provinciale di Oristano;
il Consiglio provinciale il 9 marzo 2009, con il solo voto della maggioranza, ha deciso l'aumento di capitale del SIL, stabilendo di impegnare una somma pari a centomila euro senza fornire alcune informazioni ed alcuni elementi conoscitivi in merito alla conduzione ed alla gestione della sopraccitata società;
l'amministrazione provinciale detiene già un pacchetto azionario pari al 37,02 per cento, impegno finanziario che mal si concilia con le disposizioni contenute nella finanziaria, laddove si dispone che «le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, né assumere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società»;
secondo alcune indiscrezioni la Società in gestione per assumere nuovi dipendenti si rifarebbe a un'apposita circolare dell'Enac che renderebbe queste

norme obbligatorie per motivi legati proprio alla sicurezza; sarebbe però, un paradosso l'assunzione di così tante persone per gestire la sicurezza di uno scalo che non ha l'autorizzazione al funzionamento. Basti pensare, a questo proposito, che al «Costa Smeralda» di Olbia, aeroporto internazionale, il servizio di vigilanza viene gestito da una cooperativa, esterna, di 45 persone. Se fossero vere queste indiscrezioni, questi nuovi accessi raddoppierebbero di fatto non solo l'organico dei dipendenti ma le stesse spese di gestione;
secondo i dati del traffico, nel 2007, lo scalo ha realizzato un risultato positivo, registrando un incremento del 68 per cento rispetto all'anno precedente, partendo però da un livello bassissimo. I 489 aerei privati transitati a Fenosu avevano trasportato complessivamente 733 passeggeri, esclusi gli equipaggi (più 648 per cento rispetto al 2006) -:
se le informazioni riportate dalla stampa sarda corrispondono alla verità e se non ritenga opportuno richiedere all'Enac l'autorizzazione al funzionamento dell'aeroporto al fine anche di superare la palese contraddizione dell'assunzione di personale.
(4-02751)

ZACCHERA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da notizie assunte dal portale di informazione del Comparto Difesa e Sicurezza GRNET.IT e da articoli pubblicati dalla stampa locale, nel corso dell'attività ispettiva sulla pesca di novellame svolta dal personale della delegazione di spiaggia (Guardia Costiera) di Bianco (Reggio Calabria), effettuata lo scorso 6 febbraio 2009 nel comune di Ferruzzano, otto marinai sarebbero stati oggetto di violenza da parte di una cinquantina di presunti pescatori, finché il maresciallo a capo del nucleo di polizia marittima della Guardia Costiera, allo scopo di evitare probabili lesioni gravi a danno dei suoi sottoposti, ha estratto la sua personale pistola esplodendo un colpo in aria a scopo intimidatorio. Il gesto ha sortito l'effetto sperato nell'attesa dell'arrivo degli agenti del locale commissariato;
la suddetta circostanza è purtroppo una delle tante alla quale è costretto a sottostare il personale della guardia costiera, che a causa della dipendenza funzionale da diversi dicasteri primo fra tutti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non trova ancora una giusta collocazione nelle forze di polizia;
nonostante l'esigenza di sicurezza, al quale il Governo sta facendo fronte con i vari provvedimenti normativi che coinvolgono anche l'Esercito, la Guardia Costiera svolge paradossalmente ancora l'attività di polizia avendo un ruolo ridotto, senza poter portare armi (eccezion fatta per chi, in modo azzardato, è costretto a portare la propria per difesa personale) ed è costretto a chiamare con il telefonino il 112 o 113 per procedere ad arresti con uno spreco non indifferente di risorse economiche ed umane, ponendo i militari Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria alla stessa stregua delle associazioni di volontariato;
lo stesso consiglio intermedio (massimo organismo di rappresentanza della Guardia Costiera) e tutti i Consigli di base, all'unanimità da anni chiedono una riforma tesa a risolvere i problemi riguardanti la tutela del personale - ivi compresa la dotazione dell'arma individuale d'ordinanza e il riconoscimento dell'attività operativa e di polizia -:
se sia intenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli Interni, ricordando la recente delega ricevuta con il decreto cosiddetto «Milleproroghe», di riconoscere alla Guardia Costiera il giusto ruolo di Forza di Polizia Marittima alla stessa stregua di quanto avviene per il Corpo Forestale dello Stato anche al fine di

tutelare il personale della Guardia Costiera durante la normale attività di Polizia Marittima.
(4-02754)

...

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:

ZAZZERA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
un articolo intitolato «Martina, nepotismo al comune» pubblicato il 21 gennaio 2008 sul sito di «PUNTORADIO», denuncia abusi di potere ed irregolarità nell'ambito della Giunta del Comune di Martina Franca (Taranto);
nel medesimo articolo Franco Mariella, consigliere comunale dell'Italia dei Valori espone chiaramente diverse ipotesi di illegittimità perpetrate dalla Giunta, nonché il tentativo di stabilizzare nel comune in qualità di funzionaria, la figlia di Francesco Paolo Ricci, dirigente della Ragioneria comunale, attraverso una procedura anomala;
si riportano integralmente le dichiarazioni del consigliere Mariella «... È un abuso di potere la deliberazione della giunta in ordine al piano triennale del fabbisogno del personale, perché è di esclusiva competenza del consiglio comunale. È una falsità l'aver fatto apparire la mobilità come l'unica procedura possibile per assumere del personale. Lo dimostra una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarendo che l'unico ostacolo alle assunzioni presso gli enti locali è il rispetto del patto interno di stabilità. E che le cose stiano così lo conferma il Comune di Monopoli, che ha proceduto alle assunzioni e ai concorsi favorendo quindi i giovani piuttosto che trasferire personale da altre amministrazioni come ha fatto il Comune di Martina. È un abuso di potere quello commesso dal sindaco che, quale autorità di gestione provvisoria del Parco delle Pianelle, ha dato indirizzo al dirigente del Personale di stabilizzare la figlia del dirigente di Ragioneria. È un altro abuso di potere aver proceduto alle stabilizzazioni in assenza del piano di stabilizzazione del personale che doveva essere concordato con i sindacati e approvato dal consiglio comunale nell'aprile 2008, come conferma la circolare dell'Associazione nazionale comuni italiani. Ancora un altro abuso è quello della giunta che ha ordinato al consiglio d'inserire nei bilanci la dotazione finanziaria necessaria al nuovo personale, mentre non può farlo perché il consiglio è sovrano. Sono delle falsità, infine, alcune affermazioni riportate in alcuni verbali sulla mobilità. La mia considerazione, poi, è che per poter stabilizzare la figlia d'un dirigente s'impone ai cittadini di sopportare una spesa complessiva annuale, per la stabilizzazione e la mobilità di ventidue persone, di circa un milione di euro. Mi spiego. Per stabilizzare due persone, tra cui la figlia di Ricci, il Comune deve assumerne altre venti in mobilità per rispettare i rapporti percentuali previsti dalla legge. Invece che fare le assunzioni per concorso, il Comune effettua le mobilità utilizzando come criterio di attribuzione di maggior punteggio la maggior distanza da Martina, mortificando quindi quei martinesi che lavorano in realtà vicine e conoscono le problematiche molto serie del nostro Comune. Detto in parole povere, chi viene da più lontano è più facilmente controllabile. C'è poi la questione del parere favorevole del dottor Ricci alla delibera di stabilizzazione e mobilità che sistema sua figlia a carico dei martinesi, la 288 del 14 ottobre 2008. In quel parere, Ricci afferma che si tratta d'un provvedimento programmatorio della giunta. Io chiedo: come fa il Comune a dare un premio di ottantamila euro l'anno a un dirigente che dimostra in un atto di non sapere che la programmazione è di competenza esclusiva del consiglio comunale? Non riesco a trovare una spiegazione diversa dalla sensazione che o sono soldi attribuiti in premio a un soggetto che non conosce la normativa sulle competenze

degli organi comunali, oppure quel soggetto gradiva che quella delibera fosse fatta dalla giunta perché altrimenti il consiglio avrebbe programmato un concorso invece che la mobilità e le stabilizzazioni. (...).»;
risulta inoltre che il 30 gennaio 2009 dieci consiglieri (su trenta) avrebbero richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico in cui trattare la questione dell'assunzione di personale, e che il Presidente del Consiglio Comunale, in difformità dall'articolo 39, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) non l'avrebbe accolta;
il Prefetto, con nota prot. 3269 del 23 febbraio 2009 avrebbe invitato il Presidente del Consiglio Comunale a convocare il Consiglio, precisando che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, documento preliminare e propedeutica a qualsiasi assunzione, necessita del l'approvazione del Consiglio Comunale;
nel fascicolo agli atti delle sedute del Consiglio del 12 e 24 marzo scorsi, nonostante ripetutamente richiesta da quasi tutti i consiglieri, non vi era alcuna documentazione relativa a tutta la vicenda e nel frattempo le stabilizzazioni sono state fatte in assenza del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale -:
di quali elementi disponga il Governo e se non intenda in particolare acquisire notizie, tramite il prefetto, circa la convocazione del Consiglio comunale per le finalità esposte in premessa, eventualmente valutando di procedere ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(5-01257)

Interrogazioni a risposta scritta:

CATANOSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il signor Augusto Pedone di Palermo, dopo aver ottenuto il diritto all'assunzione diretta nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito ad un ricorso alla giustizia amministrativa e dopo essere stato nominato in prova vice Ispettore antincendi è stato assegnato a Biella, sede di servizio lontana ben 1.500 chilometri da Palermo, città dove risiede con la famiglia;
il caso, già segnalato da Mirko Schio, Presidente di FER.VI.CR.e.Do. Onlus, associazione che raggruppa le vittime della criminalità, del dovere ed i loro familiari, è di particolare gravità dal momento che il signor Pedone è stato assunto in base alle norme che prevedono l'assunzione dei congiunti delle vittime del dovere, in quanto rimasto orfano di padre, Vigile del Fuoco, all'età di tre anni;
l'interrogante e la Federazione Nazionale Confsal Vigili del Fuoco ritengono profondamente ingiusto destinare un giovane di 30 anni, padre di una bambina di pochi mesi, a oltre 1.500 chilometri di distanza dal proprio domicilio non tenendo conto che si tratta di una persona già segnata da gravi problemi familiari;
da quel che risulta all'interrogante altri giovani, congiunti di vittime del dovere, sono stati costretti a rifiutare l'assunzione nei Vigili del Fuoco proprio perché trasferiti a grandi distanze dalla loro residenza. Sarebbe confortante sapere con certezza che con tali stratagemmi non si tratti di aggirare le normative che garantiscono alcuni diritti fondamentali goduti da persone che hanno visto i loro congiunti dare la vita per il bene del Paese;
c'è da aggiungere, inoltre, che tali situazioni non si verificano per casi analoghi che riguardano familiari di vittime del dovere appartenenti ad altri corpi di servitori dello Stato, quali ad esempio la Polizia di Stato a cui va sempre il nostro apprezzamento di cittadini e parlamentari, attuando in tal modo, a giudizio dell'interrogante una palese discriminazione nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -:
se intenda sollecitare gli organi dirigenti del Dipartimento nazionale dei vigili del Fuoco affinché il signor Pedone venga

assegnato in un reparto di Palermo o prossimo al capoluogo siciliano.
(4-02746)

LARATTA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il prossimo 7 aprile a Roma, alle ore 10, l'imprenditore e testimone di giustizia Giuseppe Masciari inizierà lo sciopero della fame e della sete;
Masciari che ha denunciato la 'ndrangheta, vive da 12 anni sotto il programma di protezione ed è stato costretto a cambiare radicalmente la sua vita;
il Tar Lazio, in data 23 gennaio 2009, dopo ben quattro anni di attesa, ha emesso la sentenza sul ricorso presentato dal Masciari nel 2004 contro la revoca del programma di protezione cui era sottoposto;
ad oggi, tale sentenza non trova attuazione da parte del competente Ministero dell'interno, nonostante la richiesta di ottemperanza -:
cosa intenda fare il Governo nei confronti di Giuseppe Masciari per ripristinare il diritto a vivere con sicurezza, e affinché sia messo in condizione di riprendere l'attività lavorativa;
se non ritenga urgente attuare la sentenza del Tar del Lazio;
quali siano le ragioni del ritardo nell'applicazione della stessa.
(4-02747)

TESTO AGGIORNATO ALL'8 APRILE 2009

...

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

DE PASQUALE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con la legge n. 136 del 2002, è stata riconosciuta l'equiparazione tra il diploma Isef e la laurea (triennale) classe 33 in Scienze motorie;
l'intento della suddetta norma ha un carattere ricognitivo della situazione precedente dimostrato anche dall'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione maturato già negli anni '90 (Cass. Sez. Lav. N. 2602/1992), secondo il quale il diploma rilasciato dagli Isef è equipollente alla laurea conferita dalle università, derivando l'equipollenza dallo stesso grado universitario dei due istituti di istruzione superiore;
inoltre, coerentemente, i Tribunali amministrativi regionali (Tar Lazio n. 9481/2006; Tar Umbria n. 9/2007; Tar Calabria, Catanzaro n. 2335/2005; Tar Puglia, Lecce n. 3427/2004; TAR Puglia, Lecce n. 7429/2004) hanno più volte riconosciuto il carattere meramente ricognitivo dell'equiparazione di cui alla legge 136/2002, argomentando anche dal percorso normativo di trasformazione degli Isef, disposta sulla base di un principio di continuità formativa e non di discontinuità tra vecchio ordinamento Isef e nuovo ordinamento dei corsi di laurea in Scienze motorie (vedi nota 30 aprile 2001 prot. n. 2165 del Ministero dell'università; risoluzione parlamentare del 16 novembre 2000);
l'allora Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nel corso di una audizione presso la Commissione Cultura, ha dichiarato «che l'istituzione della laurea in Scienze motorie non debba in alcun modo porre i diplomati degli Isef in una situazione di svantaggio, rispetto ai futuri laureati, dal punto di vista dell'accesso agli impieghi pubblici e privati e alle professioni. Ritiene però che a questa esigenza si possa provvedere con una norma che sancisca il pieno riconoscimento professionale al diploma degli Isef, garantendo una situazione di parità con i futuri laureati nell'accesso agli impieghi ed alle professioni. La nozione e la figura giuridica di pieno "riconoscimento professionale", ben distinto dal "riconoscimento accademico", è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, con il quale è stata recepita la direttiva europea n. 89/48. Un

tale riconoscimento sancisce il diritto di accedere anche per il futuro, a tutti gli impieghi e professioni cui può accedere un laureato, ma non dà titolo al proseguimento degli studi universitari (...);
senonché l'intento perseguito dal legislatore, in accoglimento anche delle raccomandazioni ministeriali sopra richiamate, con la legge n. 136 del 2002, è stato nell'attuazione pratica sostanzialmente capovolto;
infatti, si evince che mentre le università hanno ritenuto di dare ampio riconoscimento al diploma Isef ai fini dell'iscrizione alle lauree specialistiche classi 53/S, 75/S e 76/S ed ai fini dell'iscrizione alle SISS, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3528/2006 e con sentenza n. 209/2008, ha sostanzialmente svuotato di valore il riconoscimento di cui alla legge 136 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ed all'esercizio delle attività professionali, ritenendo che la legge n. 136 non abbia avuto effetto ricognitivo dell'equiparazione predetta, e che comunque la laurea classe 33 non sia sufficiente per la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesta la «laurea» (ad esempio, a quelli per dirigente scolastico);
appare palese che le sentenze del Consiglio di Stato vanificano lo scopo della legge n. 136, la quale era stata adottata dal legislatore al precipuo fine di chiarire che il diploma Isef è titolo idoneo per l'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni (ed anche in quella dirigenziale scolastica) per le quali sia richiesto il diploma di laurea, e per le quali quindi - come espressamente riconosciuto dal Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 4/2005 sia sufficiente la laurea (L) di primo livello (triennale);
in seguito all'orientamento abrogativo del Consiglio di Stato, attualmente i diplomati Isef sono esclusi dai concorsi per Dirigente scolastico e non hanno potuto far valere il proprio titolo per tutte le procedure di riqualificazione del pubblico impiego in cui i titoli andavano posseduti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 (giugno 2002);
il richiamato orientamento del Consiglio di Stato, contrastante - come si è detto - con quello dei Tar, della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, finisce per concretizzare un'interpretazione sostanzialmente «abrogativa» della legge n. 136 del 2002 -:
se il ministro interrogato non ritenga opportuno verificare e chiarire (anche a mezzo di iniziative normative recanti una interpretazione autentica) tale annosa questione che ormai da troppo tempo lede i diritti dei soggetti muniti di diploma Isef e di laurea triennale in Scienze motorie.
(5-01259)

Interrogazione a risposta scritta:

CATANOSO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la cosiddetta «Riforma Gelmini» sul riordino delle scuole tecniche prevede che gli Istituti tecnici aeronautici dovranno confluire nel settore tecnologico ad indirizzo «Trasporti e Logistica»;
dall'esame dell'articolazione del nuovo ordinamento, emerge che sostanzialmente tali istituti non potranno fornire un'adeguata formazione aeronautica in quanto nel biennio viene cancellata la disciplina «Esercitazioni Aeronautiche» sostituita solo a partire dal secondo anno dall'insegnamento della materia «Scienze e tecnologie applicate» con riferimento alle nuove discipline del secondo biennio e quinto anno, ma con un carico orario complessivo ridotto rispetto all'attuale materia e nessun chiaro riferimento alla cultura aeronautica;
nel triennio è prevista un'area d'indirizzo notevolmente depauperata e ridimensionata per la cancellazione delle discipline «Traffico aereo ed esercitazioni» e «Meteorologia ed esercitazioni» e la generalizzazione delle materie «Aerotecnica» e «Navigazione aerea ed esercitazioni», divenute «Meccanica e macchine» e «Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo», con gravi conseguenze dal punto di vista didattico se si pensa alla particolare tipologia di studi in riferimento a tutti i settori operativi aeronautici e al ruolo fondamentale che i curricula delle attuali suddette discipline d'indirizzo rivestono nel processo cognitivo dello studente. Inoltre, insieme alla ponderale riduzione del carico orario passando in media dalle attuali sedici ore a undici, viene introdotta nell'area d'indirizzo la materia «Logistica» con finalità non direttamente connesse al settore aeronautico. Ne consegue che la gestione della futura area d'indirizzo non permette per gli istituti aeronautici uno sviluppo organico, razionale ed efficace di un serio programma di insegnamento che risponda alle reali necessità del sistema produttivo del settore aeronautico e alle aspettative degli allievi e delle loro famiglie;
i tre istituti tecnici aeronautici statali di Catania, Roma e Forlì, sono sorti con l'intento di colmare una lacuna nel campo dell'istruzione tecnica a livello di scuola media superiore, conciliando le esigenze di una formazione culturale di base con quelle di una preparazione tecnico-professionale valida e definita da contenuti formativi idonei a facilitare l'inserimento dei giovani diplomati in tutte le attività del settore operativo aeronautico;
la formazione tecnico-professionale specifica è ottenuta da un connubio sinergico tra conoscenze di natura teorica e competenze di natura pratica in un unico percorso formativo garantito dalla presenza della disciplina «Esercitazioni aeronautiche» nel biennio e da materie tecnico-professionali del triennio quali «Navigazione aerea ed esercitazioni», «Traffico aereo ed esercitazioni», «Meteorologia ed esercitazioni», «Aerotecnica». Nell'area d'indirizzo le attività teoriche e pratiche sono correlate e svolte in modo parallelo mediante la presenza all'interno degli istituti di sofisticati laboratori specifici le cui attrezzature, in relazione al regolare e periodico aggiornamento dei docenti teorici e pratici, vengono costantemente adeguati alle esigenze e alle proposte innovative provenienti dal mondo operativo aeronautico;
l'I.T.Aer. «Arturo Ferrarin» di Catania ha dotato, di recente, il laboratorio di Meteorologia aeronautica di una sofisticata stazione meteorologica operativa computerizzata e di un sistema informatico per il collegamento diretto con il Meteosat. Si è realizzato anche un nuovo laboratorio di Aerotecnica con la presenza di una basilare galleria del vento che, oltre all'impiego pratico per lo studio dell'aerodinamica subsonica, è stata utilizzata anche dagli allievi dei due corsi IFTS espletati dall'istituto e certificati dall'Enac;
con lo stesso spirito di innovazione, nel 2008 è stato aggiornato il settore addestramento del laboratorio di Controllo del traffico aereo dotandolo di un sistema multimediale più aderente alla nuova realtà operativa per la cui realizzazione si è preso a modello la sala simulazione del centro di formazione Accademy Enav di Forlì e come ditta installatrice del sistema è stata scelta quella che ha realizzato, presso il Centro di formazione di Pratica di Mare, uno dei simulatori utilizzati per la formazione dei controllori del traffico aereo dell'Aeronautica militare. Segue, in breve, il rinnovamento del Link Trainer per la formazione degli allievi nella conoscenza dei sistemi strumentali e delle modalità d'impiego del mezzo aereo subordinato allo studio della Navigazione aerea: è stata espletata, difatti, la gara d'appalto per l'acquisto di un simulatore volo con certificazione Enac in grado anche di consentire l'espletamento di una parte dell'addestramento strumentale a coloro che dovranno acquisire la licenza di pilota commerciale;
il sistema formativo di cui si è dotato la scuola, oltre all'impegno dei docenti d'indirizzo sul continuo aggiornamento dei contenuti dei curricula, consente ai giovani diplomati di acquisire conoscenze e tecniche operative adeguate a quelle che vengono oggi richieste dagli operatori nei vari ambiti del settore aeronautico, avvicinando notevolmente i diplomati al mondo del lavoro come dimostrano i dati ufficiali nel seguito riportati;
il 50 per cento dei diplomati presso gli istituti aeronautici entra nel mercato del lavoro e il 40 per cento prosegue gli studi. Solo presso la sede Enav territorialmente più vicina (Catania) il 90 per cento degli esperti di assistenza al volo ed il 70 per cento dei controllori del traffico aereo sono diplomati presso l'I.T.Aer. «Ferrarin» di Catania. La Wind Jet S.p.A. ha impiegato 102 persone provenienti dal «Ferrarin» operanti nella Compagnia aerea e nella ditta di manutenzione dei velivoli della stessa;
inoltre, la figura professionale di perito aeronautico è, attualmente, molto richiesta sia dalle compagnie aeree sia dai vari enti pubblici del settore tra cui l'Enav;
è da evidenziare che, nel Meridione, oggi Catania è un polo aeronautico di elevata importanza nazionale e internazionale; sul suo territorio, infatti, coesistono realtà quali l'aeroporto «V. Bellini», l'aeroclub di Catania, unico nel meridione certificato Enac in grado di tenere corsi di formazione per titoli professionali, il 41o Stormo di Sigonella, il 2o Nucleo aereo della Guardia costiera, la base elicotteristica della Marina militare Maristaeli ed i reparti aerei della Guardia di finanza, dei carabinieri e dei vigili del fuoco;
dalla sinergia tra tutti questi enti è emersa la richiesta per l'apertura di un corso di laurea in «Scienze Aeronautiche» sul quale si discute già da qualche anno e proprio in questi giorni dovrebbe esserci la firma per un accordo tra l'Enac e l'Università degli Studi di Catania;
a giudizio dell'interrogante la riforma dovrebbe essere oggetto di opportune revisioni a favore dell'attuale area di indirizzo al fine di mantenere e possibilmente incrementare l'efficacia del processo formativo nel rispetto delle caratteristiche tipiche dell'istituto aeronautico -:
quali iniziative intende adottare il ministro interrogato per evitare il verificarsi delle problematiche esposte in premessa.
(4-02741)

...

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

CERA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
le aziende farmaceutiche, negli ultimi diciotto mesi, attraverso cessioni di ramo d'azienda fittizie, cassa integrazione e mobilità, hanno ridotto di 7000 unità il numero di informatori scientifici del farmaco;
attraverso le procedure previste di mobilità in corso e gli esuberi, già ampiamente preannunciati, altre migliaia di informatori perderanno il posto di lavoro entro i primi mesi del 2009;
la spesa farmaceutica esterna (farmaci erogati dalle farmacie private), sommata alla spesa dei farmaci a distribuzione diretta (farmaci erogati direttamente dalle ASL), totalizza una spesa farmaceutica

reale complessiva, superiore a quella realizzata nell'anno appena trascorso, se a ciò si aggiunge che sono stati lasciati inalterati i prezzi dei farmaci concordati sulla base di costi diversi, ne scaturisce un incremento di profitti per le aziende stesse, in contrasto con la politica adottata di tagli al personale giustificati con la crisi in atto del settore;
il mercato farmaceutico italiano è il 4o al mondo, anche se continua a trasferire sugli ammortizzatori sociali, i rischi di impresa legati alla crisi in atto -:
se non ritenga opportuno applicare iniziative urgenti e tempestive atte ad impedire che ulteriori licenziamenti massicci tra gli informatori scientifici contribuiscano ad accrescere la già grave situazione occupazionale italiana, soprattutto se alimentata anche da aziende non in crisi, che realizzano profitti elevati e che abbattono i propri costi di produzione, grazie ad un uso improprio degli ammortizzatori sociali.
(3-00470)

Interrogazioni a risposta scritta:

LARATTA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
a seguito del concorso pubblico per esami per il profilo professionale di ispettore del lavoro, bandito con D.D. 15 novembre 2004 (Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 93 del 23 novembre 2004) dall'allora Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati assegnati alle Direzioni provinciali del lavoro di Crotone e Vibo Valentia rispettivamente n. 7 e n. 4, ispettori del lavoro entrati in servizio in qualità di vincitori nel maggio del 2006;
complessivamente, tra il maggio 2006 ed il febbraio 2009 sono stati assunti n. 36 ispettori del lavoro, così distribuiti tra le varie Direzioni provinciali della Regione Calabria: 19 sono stati assegnati alla Direzione provinciale di Crotone, 9 alla Direzione provinciale di Vibo Valentia, 5 alla Direzione di Catanzaro, 2 a quella di Reggio Calabria, e 1 soltanto alla Direzione provinciale di Cosenza;
la provincia di Cosenza ha una superficie pari quasi alla metà dell'intera regione, ben 6.650 Kmq distribuita in 155 comuni con complessivi 732.869 abitanti. Il numero di imprese attive che insistono sul territorio è pari a 55.657, pari al 35 per cento del totale delle imprese calabresi (fonte: Movimprese) e gli occupati, nel 2007, erano 229.687 unità, pari al 38 per cento del totale occupati in Calabria. Attualmente, il personale ispettivo in forza presso la Direzione provinciale di Cosenza è così composto: 13 ispettori del lavoro, 18 accertatori del lavoro e 4 ispettori tecnici (esclusi gli ispettori del lavoro adibiti a mansioni amministrative);
appare del tutto evidente come la distribuzione degli ispettori del lavoro non rispecchi alcuna proporzionalità rispetto all'estensione territoriale delle cinque province calabresi al numero dei comuni alla popolazione in essi compresa e soprattutto, rispetto al tessuto economico delle cinque province. In particolare la provincia più piccola, Crotone, ha il numero di ispettori del lavoro più consistente, mentre la provincia più grande, Cosenza, ha il numero di ispettori più basso -:
quali criteri siano stati utilizzati dal Ministero per stabilire le assegnazioni dei neo ispettori alle cinque province calabresi e per quale ragione la provincia di Cosenza, che è la più estesa e popolata, e con un maggior numero, in termini assoluti e percentuali, di imprese attive ed occupati, oltre che la più carente di personale con qualifica di ispettore del lavoro, sia stata esclusa dall'assegnazione delle nuove assunzioni;
quali azioni il Governo intenda intraprendere per provvedere ad una più razionale distribuzione degli ispettori del lavoro nelle Direzioni provinciali della Calabria, sempre nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
(4-02740)

CAZZOLA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
gli enti di patronato che fanno riferimento, o sono emanazione diretta delle Organizzazioni Sindacali maggiormente riconosciute, si avvalgono di un meccanismo di finanziamento pubblico dello 0,226 per cento da applicare sulla base contributiva versata agli enti di previdenza;
il contributo pubblico di cui le organizzazioni sindacali beneficiano annualmente è in costante crescita, mentre l'attività svolta in favore dei lavoratori resta più o meno la medesima, va da sé che le organizzazioni sindacali dovrebbero disporre di significative risorse economiche derivanti dal finanziamento pubblico;
i Caaf delle organizzazioni sindacali rappresentano una importante voce di entrata nei bilanci di dette organizzazioni sindacali -:
se il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, intenda avviare, ed in caso contrario perché, una ricognizione ispettiva sui bilanci degli enti di patronato delle organizzazioni sindacali al fine di verificare se l'impiego dei proventi derivanti dal finanziamento pubblico sia in linea con gli obiettivi per cui viene erogato in base alle disposizioni di legge e non sia utilizzato per far fronte ai costi della normale attività sindacale.
(4-02750)

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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BRANDOLINI e OLIVERIO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che gli Stati Membri, in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo sia particolarmente scarso, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori, un aiuto finanziario nazionale aggiuntivo non superiore all'80 per cento dei contributi finanziari previsti dall'OCM del settore;
l'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007 dispone che il livello di organizzazione dei produttori (OP), in una regione di uno Stato Membro, è considerato particolarmente scarso quando le OP hanno commercializzato meno del 20 per cento del valore della produzione ortofrutticola regionale in ciascuno degli ultimi tre anni;
le regioni aventi un livello di organizzazione inferiore al 20 per cento sono Friuli Venezia-Giulia, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
il ministero, per il calcolo ufficiale del livello di aggregazione in ciascuna regione, ha preso come riferimento tutta la base produttiva aggregata, tenendo conto dei produttori soci sia delle OP con sede nelle regioni suddette sia delle OP con sede in altre Regioni ma che presentano produttori aderenti in Friuli Venezia-Giulia, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
è stato stanziato per l'aiuto nazionale dal ministero dell'economia e delle finanze l'importo di euro 25.479.079,81 ampiamente sufficiente a coprire le richieste di aiuto di tutte le OP che hanno produttori nelle regioni interessate;
la Commissione Europea ha ribadito con nota del 9 marzo 2009 n. 5592 che l'aiuto nazionale deve essere erogato alle OP che hanno commercializzato le produzioni ottenute dagli associati situati nelle Regioni a basso livello di aggregazione. Tale requisito, riportato nell'articolo 93 del Regolamento CE n. 1580/2007 del 21 dicembre 2007, era già stato esplicitato in modo chiaro nella nota interpretativa della Commissione - F.A.Q. n. 2008-34 -

pubblicata in ottobre 2008, in cui si evidenzia che, ai fini del calcolo del livello di organizzazione di produttori, non bisogna prendere la Regione in cui l'OP è riconosciuta o abbia la sede legale, bensì il livello di commercializzazione delle OP nel territorio in esame;
le OP interessate che hanno sede legale in altre Regioni ma con produttori localizzati nelle regioni a basso livello di aggregazione, hanno comunque presentato regolare domanda di aiuto nazionale nell'ambito del programma 2008, in conformità alla normativa, sostenendo le spese per investimenti nelle regioni a basso livello di aggregazione. Le richieste di aiuto sono state approvate dalle Regioni competenti con apposita determinazione -:
quali siano le motivazioni per le quali, nonostante le direttive stabilite dalla normativa comunitaria, il ministero per le politiche agricole e forestali:
a) con nota del 15 dicembre 2008, ha comunicato che l'aiuto sarà erogato alle sole OP con sede legale nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;
b) nella bozza di decreto «Aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli per l'anno 2008, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio» all'articolo 2 paragrafo 3 afferma che le OP beneficiarie dell'aiuto sono solo quelle incluse nell'allegato alla nota 13 ottobre 2008, n. 3922 ovvero solamente le OP con sede legale nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna -:
se il ministero non ritenga di dover provvedere ad integrare l'elenco allegato alla nota 13 ottobre 2008 n. 3922-ATPO con la quale è stata richiesta alla Commissione Europea l'autorizzazione alla concessione, per l'anno 2008, dell'aiuto finanziario nazionale inserendo anche le OP con sede in altre regioni ma che in conformità alla normativa comunitaria, presentano produttori nelle regioni a basso livello di organizzazione, tenuto conto che l'integrazione all'elenco delle OP con produttori aventi sede nelle regioni interessate ed erroneamente escluse, non rappresenterebbe una modifica alla richiesta originaria di autorizzazione e avrebbe comunque copertura finanziaria;
se non si ritenga necessario modificare la bozza di decreto che creerebbe oggettive discriminazioni territoriali impedendo l'accesso all'aiuto nazionale ai produttori operanti nelle sette regioni individuate che aderiscono ad OP riconosciute e/o aventi sede in altre regioni posto che qualora tali discriminazioni fossero confermate le Organizzazioni di Produttori dovranno necessariamente dare corso ai procedimenti occorrenti per tutelare i numerosi produttori delle regioni Sicilia, Puglia, Campania, Toscana, Marche e Friuli Venezia Giulia, ingiustamente esclusi dall'aiuto nazionale.
(5-01260)

CENNI, OLIVERIO, MARCO CARRA, DAL MORO, BRANDOLINI e TRAPPOLINO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
uno degli aspetti più rilevanti nei rapporti tra Stato e regioni, nel settore agricolo, riguarda l'utilizzo ed il controllo dei finanziamenti comunitari che, per disciplina nazionale e comunitaria, vede partecipi le regioni e gli organismi pagatori;
l'Unione europea sostiene infatti la produzione agricola dei Paesi della Comunità attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni, finanziate dal Feoga, vengono gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 (articolo 18);
con il decreto legislativo n. 165 del 1999 è stata istituita l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore. All'articolo 3, commi 2 e 3, dello stesso

decreto è disciplinata l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di servizi ed organismi per lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore;
in data 4 marzo 2004 è stato approvato un accordo, in sede di Conferenza Stato-regioni, che impegnava il Ministero competente ed Agea a ripartire alle regioni ed alle province autonome i finanziamenti per l'effettuazione dei controlli svolti nell'ambito degli interventi comunitari relativi soprattutto allo sviluppo rurale e la cui competenza era assegnata, per regolamento, agli organismi pagatori;
l'Agea, quale Organismo di Coordinamento, è, tra l'altro, incaricata della vigilanza e del coordinamento degli organismi pagatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005; di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee guida comunitarie; di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli organismi pagatori, monitorando le relative attività;
a distanza di circa 10 anni, soltanto sei Regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Basilicata e Toscana) e le due province autonome di Trento e Bolzano hanno assunto con propri organismi pagatori la piena responsabilità della gestione e del controllo dei finanziamenti comunitari destinati al mantenimento e allo sviluppo delle attività agricole;
la corretta applicazione del decreto legislativo n. 165 del 1999 trova, dunque, ancora molte resistenze, in particolare nelle regioni del centro-sud, e non sempre per responsabilità attribuibili al legislatore regionale considerato che in quasi ogni regione sono stati istituiti, con proprie leggi, organismi pagatori (Sardegna, Calabria, Marche, Sicilia) che ancora non hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale;
le regioni sopracitate, dunque, hanno fatto le loro scelte, le hanno sostenute con rilevanti risorse finanziarie dotandole dei necessari strumenti organizzativi;
la situazione sopra descritta, che si trascina da molti anni, mostra, ancora una volta, un Paese che viaggia a due velocità, le cui cause non sono da ricercare quindi soltanto nelle regioni, ma soprattutto nell'assenza di una reale ricerca di sviluppo del modello federalista;
vengono messe in atto azioni disorganiche che ostacolano la costituzione degli organismi pagatori, creando «svantaggi» per le regioni che hanno fatto questa scelta. Si richiama a questo proposito il venir meno degli impegni assunti nei confronti delle regioni nel 2004, un sostegno modesto, ma significativo per la crescita del Sistema di controllo coordinato tra organismi pagatori;
le rettifiche finanziarie comminate dalla Commissione Europea sono sempre più imputate ad una carenza sistematica nelle attività di controllo;
Agea, pur essendo dotata di autonomia finanziaria e contabile, non dispone di entrate proprie se non in misura trascurabile rispetto all'ammontare del suo bilancio. È infatti un ente a finanza derivata, e che per svolgere i compiti ad essa affidati dal legislatore nazionale e comunitario deve ricorrere quasi interamente ai trasferimenti da parte dello Stato (Ministero dell'economia e finanze) previsti nella legge finanziaria o in eventuali altre disposizioni normative;
la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009) stanzia a favore dell'Agea un importo di circa 176,5 milioni di euro, con una riduzione di quasi il 30 per cento rispetto ai circa 246 milioni di euro trasferiti all'Ente nell'anno 2008 e di oltre il 10 per cento persino rispetto al valore di circa 200 milioni di euro (già largamente insufficiente per far fronte alle esigenze dell'Agenzia) previsto nell'Allegato al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta «legge Brunetta»);
tale carenza di risorse finanziarie è ancora più grave poiché ai 70 milioni di

euro di riduzione di trasferimenti statali diretti va aggiunto un ulteriore importo di oltre 20 milioni di euro necessarie per il funzionamento e le attività istituzionali di Agecontrol S.p.A., la cui copertura era garantita fino al 2008 all'interno del bilancio dello Stato, mentre nel 2009 i relativi oneri saranno inevitabilmente a carico dell'Agenzia Agea in qualità di unico socio della società;
le minori risorse disponibili per Agea, per il 2009 rispetto al 2008, ammontano quindi in realtà a quasi 100 milioni di euro;
a fronte di uno stanziamento di 76,5 milioni di Euro nell'anno 2008, nel 2009 sul capitolo di spesa relativo ad «Ulteriori attività di controllo da parte di soggetti ed organismi esterni» sono stati stanziati appena 19 milioni di euro: una cifra quasi interamente utilizzata per coprire i costi della società Agecontrol;
vengono quindi del tutto a mancare i finanziamenti precedentemente destinati agli Assessorati regionali all'Agricoltura e agli Organismi pagatori regionali per le attività di controllo di loro competenza, nonché ai Centri di assistenza agricola (CAA) e ad altri organismi pubblici e privati in passato incaricati dall'Agea per l'effettuazione dei controlli richiesti dalla Commissione Europea;
tale stessa situazione di insufficienza dei fabbisogni finanziari si riproporrà inalterata nell'anno 2010, e addirittura notevolmente aggravata nel 2011, per il quale è stata prevista, nel bilancio pluriennale dello Stato, una ulteriore riduzione dei trasferimenti a favore degli enti pubblici;
questa gravissima situazione è stata segnalata, il 6 febbraio 2009 da una lettera inviata dal Presidente della Conferenza Stato-regioni Vasco Errani al Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti ed al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia;
tale missiva, rimarcando la grave situazione finanziaria venutasi a creare fra gli Organismi Pagatori Regionali per la mancata copertura finanziaria da parte di Agea delle prestazioni dei Centri di Assistenza Agricola, a causa dei tagli operati dalla legge finanziaria del 2008, sollecitava un intervento «per assicurare il finanziamento a queste spese di natura obbligatoria» e «per evitare pesanti ripercussioni sugli equilibri finanziari delle regioni che, in caso contrario, dovranno provvedere con proprie risorse alle obbligazioni in essere con i CAA»;
in questa situazione si delinea il rischio che, non potendo adempiere a quanto atteso dalle autorità comunitarie in merito alla quantità e qualità dei controlli, si possano determinare nei prossimi anni pesanti rettifiche finanziarie ed altrettante pesanti perdite per effetto del disimpegno automatico sui fondi dello sviluppo rurale, cifre assai più grandi dei fondi oggi negati agli organismi pagatori ed ai CAA per assicurare una corretta azione amministrativa di supporto alle autorità nazionali e regionali -:
quali iniziative urgenti intendano assumere per assicurare una più celere attuazione del disegno istituzionale federale, fornendo, nel contempo, continuità finanziaria adeguata ai processi organizzativi che sono analoghi più decisamente in questa direzione, ripristinando prioritariamente il concorso finanziario sulle attività di controllo svolte dagli organismi pagatori regionali;
quali siano i motivi reali che impediscono la costituzione degli organismi pagatori in tutte le regioni e se questi siano stati messi nelle condizioni di diventare immediatamente operativi;
quale apporto possa fornire una società quale è il Sin, rispetto ai problemi regionali sopra richiamati, la cui attività non può certo sopperire all'azione quotidiana di venti amministrazioni regionali che devono attraverso i propri programmi operativi assicurare risposte concrete ai loro territori ed ai loro imprenditori;
quali siano, infine, i motivi che hanno indotto il Ministro delle politiche agricole,

alimentari e forestali ad approvare, con decreto del 27 marzo 2008, la riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola, «al fine di», così recita nelle premesse il decreto, «migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli stessi svolta a favore delle imprese agricole» per poi, pochi mesi dopo (nota del 15 luglio 2008), vanificarne l'operatività tagliando drasticamente le risorse destinate all'Agea, da trasferire agli organismi pagatori, per la gestione dei fascicoli aziendali da parte dei CAA in attuazione del decreto legislativo 99/2004.
(5-01267)

CENNI, OLIVERIO, ZUCCHI, BRANDOLINI, MARCO CARRA, SANI e TRAPPOLINO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il 27 dicembre del 2007 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Paolo De Castro, ha richiesto alla competente Commissione europea Direzione Generale Ambiente l'inserimento della specie Storno nell'elenco delle specie cacciabili in Italia (all. II.2);
tale richiesta è stata reiterata dall'attuale Ministro delle politiche agricole e forestali Ministro Luca Zaia in data 26 giugno 2008;
nella seduta dell'8 luglio 2008 la Commissione XIII Agricoltura della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione (n. 7-00012) in cui sono stati evidenziati gli elevati danni all'agricoltura che negli ultimi periodi vengono ripetutamente provocati dagli storni e come tale specie, secondo le indicazioni scientifiche, goda di un buono stato di salute e non sussistano problemi per la sua conservazione. La risoluzione, riprendendo anche i contenuti di un ordine del giorno della Conferenza Stato-regioni approvato all'unanimità in data 20 dicembre 2007 e volto contrastare la diffusione indiscriminata di questo migratore, impegna il governo «ad attivarsi al più presto presso la Commissione europea per il reinserimento dello storno (sturnus vulgaris) nell'elenco delle specie cacciabili»;
su tale tematica, in data 16 settembre 2008 si è svolta, su richiesta della regione Liguria, una riunione tra: i rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole e forestali; dei rapporti con le regioni e delle politiche europee e la regione Liguria. Da tale riunione è emerso che la Commissione europea, per poter esaminare la proposta del reinserimento dello storno fra le specie cacciabili, era in attesa di una richiesta specifica del Governo italiano e non del solo del ministero competente;
la modifica dell'Allegato II.2 relativo alle specie non cacciabili della Direttiva n. 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici può permettere la caccia allo storno;
come è noto, molte regioni italiane ricorrono a deroghe temporanee, autorizzate dagli organismi competenti, per prevenire e contenere i danni a specifiche culture;
alcune regioni (come ad esempio la Lombardia), pur condividendo l'urgenza del reinserimento dello storno fra le specie cacciabili, hanno comunque espresso la necessità di evitare ulteriori iniziative legislative proprie, riguardanti la caccia in deroga, alla luce dei profili di illegittimità costituzionale sollevati per quelle già adottate -:
quali siano, ad oggi, in concreto, le procedure avviate dal Governo italiano, presso la Commissione europea, per escludere lo storno dalle specie non cacciabili, attraverso la modifica dell'Allegato II.2 della Direttiva n. 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici;
se siano state attivate allo scopo le procedure integrate fra i ministeri competenti indicati in premessa e la Conferenza Stato-regioni.
(5-01268)

Interrogazione a risposta scritta:

NASTRI e BECCALOSSI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
nell'anno 2008 l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha eseguito per le province di Novara, Vercelli e Torino una rideterminazione dell'uso del suolo (Refresh) con l'obiettivo di verificare la compatibilità delle domande di aiuto presentate dai produttori agricoli con i diversi regimi comunitari di aiuto;
tra le varie problematiche emerse, tale refresh ha portato a considerare come tare improduttive gli arginelli che delimitano le camere delle risaie, non tenendo conto che, da sempre, sono funzionali alla coltura e senza di essi la coltivazione del riso risulterebbe impossibile, come peraltro richiamato dall'articolo 30 del Reg. CE 796/2004;
le aziende, recentemente controllate in campo perché estratte quale campione da Agea, si ritrovano con dati di seminabilità inferiori o non conformi a quanto stabilito precedentemente;
esistono problemi di sovrapponibilità tra le ortofoto e le mappe catastali oltre che palesi errori interpretativi delle ortofoto stesse;
moltissime aziende si vedono bloccate le varie domande di aiuto comunitario creando così scompensi finanziari difficilmente gestibili nell'attuale contesto economico -:
se intenda intervenire presso Agea affinché sia fatto un tempestivo pagamento degli aiuti comunitari dovuti;
come il ministero intenda adoperarsi nelle sedi opportune perché gli arginelli delle risaie vengano considerati parte integrante della coltura e non «tare improduttive»;
quali siano le responsabilità degli organismi pagatori nel ritardo dei pagamenti dovuti per gli anni pregressi.
(4-02742)

TESTO AGGIORNATO AL 19 FEBBRAIO 2010

...

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:

FEDRIGA e SALVINI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
il CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) con prot. IDPA n. 90 del 27 febbraio 2009 ha bandito la selezione, per titoli e colloquio, di n. 1 unità con profilo professionale di operatore di amministrazione livello VIII presso la U.O. di Milano dell'Istituto per la dinamica processi ambientali;
l'articolo 2 del succitato bando, nel dettare i requisiti di ammissione, recita che «La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza»;
a parere dell'interrogante il predetto bando è a rischio di incostituzionalità, giacché concede il diritto a partecipare a concorsi/selezioni della pubblica amministrazione anche ai cittadini extracomunitari;
l'articolo 51 della Costituzione, infatti, dispone che «tutti i cittadini (...) possono accedere agli uffici pubblici (...)» con ciò intendendo il legislatore costituzionale, come precisato da interpretazioni giurisprudenziali, garantire e tutelare al meglio il pubblico interesse (cfr. sent. 43/1985-Cons. Stato, Sez. VI);
parimenti, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, recante il testo unico degli impiegati civili dello Stato, colloca la cittadinanza italiana fra i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato; la successiva produzione normativa (articolo 37 del

decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e da ultimo dal vigente articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) ha poi esteso l'accesso ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ponendo, comunque, il vincolo di non possibilità per i posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale e demandando ad un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri l'individuazione dei posti e delle funzioni per le quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana;
sulla questione relativa alla possibilità di accesso nella pubblica amministrazione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia è intervenuta anche la Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica-Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, che con parere n. 96 del 28 settembre 2004, dopo una dettagliata disamina della normativa vigente e del rapporto tra quella nazionale e quella di origine comunitaria, esprimeva un orientamento restrittivo, ribadendo la possibilità di accedere ai posti di lavoro «pubblici» per i soli cittadini italiani e per i cittadini dell'Unione nei limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (recante, appunto, regolamento dell'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni) -:
se il Ministro interrogato non concordi con l'interrogante circa i profili di incostituzionalità e di contrarietà alle disposizioni di legge vigente del bando di cui in premessa e, in caso di risposta affermativa, se non ritenga opportuno intervenire con provvedimenti di propria competenza al fine di dichiarare nullo o comunque di rettificare il bando medesimo.
(5-01264)

...

SVILUPPO ECONOMICO

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
la scelta di riavviare in Italia un programma di costruzioni di centrali nucleari è una decisione giusta e del tutto condivisibile;
è inevitabile, dopo la forzata interruzione della costruzione di impianti nucleari in Italia, stringere un patto di collaborazione con dei costruttori stranieri che forniscono la migliore tecnologia ad oggi disponibile;
è comunque indispensabile nell'interesse dello sviluppo tecnologico del nostro Paese che, parallelamente alla costruzione di nuovi impianti, vi sia anche la acquisizione e interiorizzazione di tecnologia nucleare da parte di imprese italiane;
va considerato il testo degli accordi stipulati con il Governo francese e con la società Areva circa la costruzione delle centrali ipotizzate -:
se e quali società italiane siano state o saranno chiamate a partecipare all'iniziativa e a quali fasi della costruzione;
quali siano le prevedibili ricadute scientifiche tecnologie e industriali per il nostro sistema economico.
(2-00354)«La Malfa».

Interrogazioni a risposta in Commissione:

ZAZZERA, MESSINA e MONAI. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in Italia si sta verificando una vera e propria rivoluzione energetica e ambientale che vede una crescita esponenziale di impianti ad energia pulita;

dalle ultime statistiche pubblicate da Legambiente nel nostro Paese si registra una notevole crescita di impianti di energia rinnovabile;
attualmente in 5991 comuni italiani è presente almeno un impianto, mentre appena un anno fa erano solo 3190;
la produzione di energia pulita è un mercato in pieno e vigoroso sviluppo, e investire nelle fonti rinnovabili appare una scelta senz'altro vantaggiosa;
basti considerare che i Comuni interessati dalla produzione di energia mediante impianti eolici sono 245 e, tra questi, 165 sono addirittura autonomi dal punto di vista elettrico perché producono più energia del loro fabbisogno;
in particolare, il rapporto di Legambiente stima che ammontano a 3861,9 i MW di impianti eolici esistenti nei 245 comuni italiani, e che le Regioni con il più alto numero di strutture sono la Sicilia, la Basilicata e la Puglia;
le Regioni più virtuose incentivano fortemente le imprese interessate alla produzione di energia rinnovabile, ad esempio la Puglia ha stanziato ben 4,5 milioni di euro per i piccoli impianti di produzione elettrica, mentre la Sicilia, per il Comune di Ragusa, ha dato in concessione superfici di edifici pubblici ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici. E data inoltre anche la possibilità di concessione gratuita mediante offerta al ribasso sul prezzo di cessione dell'energia consumata nell'edificio;
ma gli incentivi sono anche nazionali, e per citarne solo alcuni: 2 milioni di euro per le tecnologie pulite nei parchi italiani, tariffe onnicomprensive o diritto ai certificati verdi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, proroga di ulteriori tre anni della detrazione fiscale del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica e pannelli solari termici, stanziamento da parte del Ministero dell'ambiente di 17,6 milioni di euro per il fotovoltaico di pregio nelle scuole ed il solare termico per gli enti pubblici;
non da ultimo va citato l'importante accordo tra Legambiente e Banche di credito cooperativo, che consente finanziamenti davvero molto vantaggiosi per privati, aziende, enti pubblici, associazioni e condomini che intendano installare impianti da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica: importo finanziabile massimo: 200.000 euro, 100 per cento dell'importo, IVA compresa, con rimborso rateale, durata massima 20 anni, preammortamento massimo di 2 anni, e con tasso euribor a 6 mesi + massimo l'1 per cento;
a ben vedere l'energia eolica è poco dispendiosa e le spese per l'installazione degli impianti sono contenute rispetto ad altre soluzioni, inoltre il costo di esercizio è basso perché la fonte (vento) è gratuita;
recentemente si sono verificate preoccupanti speculazioni sul nuovo mercato dell'eolico;
il 17 febbraio 2009 nell'ambito delle indagini su dinamiche politiche e imprenditoriali relative alla realizzazione di parchi eolici in Sicilia, i militari del nucleo investigativo del Comando dei carabinieri della provincia di Trapani e gli agenti di polizia della Squadra mobile, su richiesta della Procura antimafia hanno eseguito 8 ordinanze di custodia cautelare;
il comunicato stampa Operazione Antimafia «Eolo» pubblicato dalla Questura di Trapani, sezione criminalità organizzata identifica gli arrestati:
Agate Giovan Battista, pluripregiudicato mafioso;
Aquara Antonio, imprenditore;
Campana Baldassare, responsabile dello sportello unico attività produttive del Comune di Mazara del Vallo;
Cuttone Antonio, imprenditore e consigliere comunale (FI);
Franzinelli Luigi, imprenditore;
Martino Vito, imprenditore, già assessore e consigliere comunale (FI);

Saladino Melchiorre, imprenditore;
Sucameli Giuseppe, architetto del Comune di Mazara del Vallo e in atto detenuto per associazione mafiosa;
le accuse a vario titolo riportate nel comunicato sopracitato sono:
reato di associazione di tipo mafioso «per aver consentito all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, e in particolare alla famiglia mafiosa di Mazara del Vallo il controllo di attività economiche, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici nel settore della produzione di energia elettrica mediante impianti eolici nonché allo scambio di voti politico-mafioso»;
concorso nella rivelazione di «notizie di ufficio secretate, concernenti lo schema di convenzione per la realizzazione di un parco eolico a cura della società «Enerpro», documento temporaneamente asportato dalla cassaforte ove era custodito e reso noto agli amministratori della concorrente società Sud Wind S.r.l. affinché quest'ultima presentasse una analoga convenzione a condizioni più vantaggiose»;
compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, «stabilendo una transazione corruttiva con Aquara Antonio e Franzinelli Luigi, rispettivamente amministratore unico e socio della Sud Wind S.r.l.»;
concorso nella pattuizione finalizzata alla corresponsione a «Martino Vito, - candidato nella lista di «FI» alle elezioni regionali siciliane 2006 - (di) un contributo di euro 30.000 senza la prescritta deliberazione dell'organo societario e senza l'iscrizione nel bilancio della società»;
nel comunicato, Carabinieri e Polizia rendono noto di «aver appurato che l'attività criminosa posta in essere da imprenditori e politici ha un imprimatur mafioso che ha orientato modalità e obiettivi dell'attività delittuosa allo scopo di controllare occultamente l'intero compatto produttivo nel territorio, anche mediante l'affidamento dei lavori necessari per la realizzazione degli impianti eolici (...) per un affare di centinaia di milioni di euro ai quali si aggiungono, per la stessa entità, gli ingenti finanziamenti regionali di cui le imprese in argomento hanno in ultimo beneficiato (...)»;
esponenti di Cosa Nostra avrebbero avuto un ruolo determinante nella strategia delittuosa, controllando e gestendo concessioni, appalti e autorizzazioni nel settore degli impianti eolici;
risulterebbe che a dare il via all'affare criminoso sia stato il mafioso di Mazara del Vallo Matteo Tamburello, garantendo la sua «protezione», mentre Melchiorre Saladino avrebbe avuto il compito di gestire l'operazione per la realizzazione del parco;
nell'ambito di una gara per l'autorizzazione a realizzare parchi eolici nel Comune di Mazara del Vallo, Luigi Tamburello avrebbe prescelto la società Sud Wind S.r.l., perché la più adatta a perseguire gli scopi dell'organizzazione mafiosa;
in cambio di soldi, il consigliere comunale di «FI» Vito Martino sul piano politico avrebbe favorito la società Sud Wind S.r.l. nell'assegnazione della convenzione per la costruzione del parco eolico, mentre Saladino avrebbe illecitamente carpito l'offerta della società concorrente Enerpro per modificare e rendere più competitiva la proposta della Sud Wind;
socio della Sud Wind S.r.l. è l'imprenditore Luigi Franzinelli, e l'impresa inoltre sarebbe appoggiata anche dal mafioso Giovan Battista Agate;
ma Luigi Franzinelli è collegato a diverse società, come la «Eolo Lazio srl», «Eolo Murge srl», «Esseolica srl», «Gioia Tower Corporation srl», «Sardeolica Srl», e altre ancora;
con fine corruttivo Franzinelli Luigi e Aquara Antonio, sempre socio nella Sud Wind S.r.l., avrebbero versato al consigliere

Martino Vito per il tramite di Melchiorre Saladino la somma di 150.000 euro;
la prima parte della tangente sarebbe stata versata in contanti mentre la restante elargita mediante auto di lusso;
nel dicembre del 2005 tra le due società concorrenti sopraggiunge accordo imprevisto che prevede l'unificazione dei due progetti e la realizzazione del parco viene assegnata ad una terza società, la «Eolica Del Vallo»;
il progetto criminoso però non si interrompe e Martino Vito avrebbe continuato ad esercitare la sua influenza in sede consiliare per favorire la «Eolica Del Vallo», con la quale nel frattempo la Sud Wind S.r.l. aveva stipulato un accordo per la cessione di un ramo d'azienda;
implicata nella vicenda anche la «Fri-El Green S.p.a.» di Bolzano, società interessata alla realizzazione di strutture eoliche, il cui dirigente è Gostner Josef;
attraverso Melchiorre Saladino e Vito Martino anche la Fri Ei Green S.p.a avrebbe beneficiato delle raccomandazioni politico-mafiose per introdursi nel business dei parchi eolici, mentre Luigi Franzinelli si sarebbe occupato dei giro di finanziamenti occulti;
Martino Vito nel 2006 era in campagna elettorale e proprio la Fri-El Green S.p.a. gli avrebbe promesso un contributo per le spese di 50.000 euro;
successivamente Gostner Josef, sollecitato da Luigi Franzinelli, avrebbe corrisposto ulteriori 30.000 euro direttamente sul conto bancario di Vito Martino;
l'identificazione delle persone e delle società coinvolte nell'inchiesta siciliana ha inoltre evidenziato preoccupanti legami con la realizzazione di impianti eolici anche nel territorio pugliese;
il comune pugliese di Minervino Murge peraltro in quest'ultimo anno sembra essersi distinto per l'incredibile incremento delle strutture energetiche eoliche (si posiziona come secondo nella classifica dei primi 100 Comuni dell'eolico);
una delle persone coinvolte nel processo penale che si avvierà nel 2010 dinanzi al Tribunale di Canosa di Puglia per la costruzione di strutture eoliche abusive nel comune di Minervino Murge e di una cabina-sottostazione nel Comune di Spinazzola, è indagato nell'operazione siciliana «Eolo» nonché titolare della Murgiaeolica S.r.l.;
i reati contestati sono di deturpamento di bellezze naturali, violazione della legge quadro sulle aree protette, del codice dei beni culturali e paesaggistici, assenza del permesso a costruire;
in particolare, la società Fri-El Green S.p.a. di Bolzano, che ha già costruito torri eoliche nelle Murge, avrebbe l'obiettivo di realizzare ulteriori strutture anche a Spinazzola e Poggiorsini, progetto già più volte sottoposto a procedura di VIA, incardinato in nuova procedura e su cui risultano presentate osservazioni per dubbi di legittimità;
il dirigente della Fri-El Green S.p.a., Josef Gostner, è anche socio della Murgiaeolica S.r.l., società interessata ad attività legate alla produzione di energia eolica nella Regione Puglia;
dalle succitate indagini, emergerebbe l'interesse della criminalità organizzata nel trasformare la realizzazione delle centrali coliche, finanziate con ingenti investimenti pubblici, in un vero e proprio business, attraverso joint venture tra imprenditoria, cosche e politici -:
di quali elementi dispongano i Ministri interrogati sulle vicende segnalate in premessa e se non si intendano adottare iniziative affinché la realizzazione e diffusione degli impianti eolici avvenga nel quadro di chiari indirizzi di politica energetica nazionale e comunitaria, nel rigoroso rispetto di criteri di trasparenza e dell'interesse pubblico;

quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare al fine di impedire che anche in Puglia, come in Sicilia, si verifichi l'ingerenza della criminalità organizzata nella realizzazione di impianti di energia alternativa.
(5-01258)

CALVISI. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
come noto, l'Italia assumerà nell'anno 2009 la Presidenza del G8, con rilevanti responsabilità organizzative in relazione alle dimensioni dell'evento, a cui parteciperanno le rappresentanze dei Paesi appartenenti al G8 - Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada e Russia - e che culminerà con il vertice del mese di luglio 2009, previsto nella regione Sardegna, nell'isola La Maddalena;
dato il livello istituzionale dei partecipanti e la risonanza mondiale dell'evento, è prevista la presenza di migliaia di persone tra cui giornalisti, tecnici, operatori della sicurezza ed altri soggetti impiegati per il corretto svolgimento della manifestazione, valutati complessivamente in circa cinquemila rappresentanti al seguito delle delegazioni straniere e 3.500 giornalisti, a cui dovranno aggiungersi 16 mila uomini delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e l'ordinato svolgimento dei lavori;
la particolare complessità organizzativa dell'evento sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricezione alberghiera e delle telecomunicazioni, comporta la realizzazione di molteplici interventi infrastrutturali;
le risorse finanziarie stanziate, a tutt'oggi, in favore della regione Sardegna, dal decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, che ammontano a soli 233 milioni di euro, dovevano essere trasferite dal Ministero dello sviluppo economico direttamente sulla contabilità speciale n. 5123 di cui all'articolo 8 dell'OPCM n. 3663 del 19 marzo 2008 intestata al soggetto attuatore (Struttura di missione incaricata, quale stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e complementari connessi al Vertice G8; la struttura stessa opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso il Dipartimento della protezione civile, fino allo svolgimento delle manifestazioni correlate all'evento);
tali risorse, peraltro, risultano ancora non trasferite alla contabilità speciale del soggetto attuatore incaricato di realizzare le opere;
tale circostanza ha determinato la necessità di cospicue anticipazioni di cassa da parte del commissario attuatore a valere sul Fondo della protezione civile, per far fronte ai pagamenti di opere già avviate;
quando mancano solo 60 giorni all'ipotizzato completamento dei lavori, la situazione gestionale appare confusa e frammentaria, se si tiene conto che, ad esempio, ancora non risultano approvati i relativi progetti definitivi ed esecutivi e che le opere sono state avviate sulla base del solo progetto preliminare;
le imprese incaricate stanno comunque portando avanti la realizzazione delle opere, che risulterebbero completate per oltre il 60 per cento, seppure la mancata approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi le costringa ad operare in uno stato di incertezza assoluta che può avere effetti preoccupanti sul rispetto dei tempi di ultimazione previsti, così come il ritardo nei pagamenti dei lavori - che tuttora ammontano a solo il 25 per cento del costo delle opere già eseguite - sta producendo gravi conseguenze economiche sia sulle imprese appaltatrici, sia sui subappaltatori sia sui fornitori. Il rischio di un blocco dei lavori comincia ad essere probabile;
ora si apprende, dagli organi di informazione, che ancora non sarebbe stata individuata una soluzione adeguata per il trasporto via mare di autorità e delegazioni;

tale complessivo stato di cose, desta molteplici preoccupazioni economiche e occupazionali per le imprese interessate, nonché imbarazzo e discredito per il nostro Paese nei confronti delle delegazioni estere interessate alla ordinata gestione dell'evento -:
quali siano le ragioni per il mancato trasferimento di fondi nella contabilità speciale del soggetto attuatore delle risorse previste dal citato decreto-legge 162;
quali misure si intendano adottare, con la massima urgenza, al fine di risolvere i numerosi contrattempi procedurali che stanno compromettendo l'ordinata gestione e realizzazione delle opere e dei servizi necessari allo svolgimento del G8 nell'isola della Maddalena;
quali atti si ritenga di dover assumere al fine di assicurare le imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, circa il tempestivo riconoscimento dei corrispettivi per i lavori già eseguiti.
(5-01263)

Interrogazione a risposta scritta:

POLI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
i «Nuovi Cantieri Apuania» di Marina di Carrara sono considerati all'avanguardia nella costruzione di navi di grande tonnellaggio, tanto da aver ricevuto recentemente l'apprezzamento per la propria attività anche dal Ministro Altero Matteoli, il quale in occasione del varo dell'ultima nave costruita, ha definito l'azienda «motivo di orgoglio per tutto il Paese»;
i Nuovi Cantieri Apuania, essendo un'azienda che non è in stato di crisi né economica né finanziaria, rappresentano non solo un'importante e strategico sito produttivo ed occupazionale ma, la loro attività si inserisce in maniera armonica anche in una possibile ed auspicabile prospettiva di sviluppo del trasporto marittimo integrato;
la forza lavoro occupata dai Nuovi Cantieri Apuania, compresa quella relativa alle ditte appaltatrici che svolgono la propria attività all'interno dei Cantieri stessi, è pari a circa 800 dipendenti, ai quali è necessario aggiungere la forza lavoro dell'indotto che un grande cantiere muove;
la perdita di tale importante sito produttivo determinerebbe una grave situazione economica con inevitabili ripercussioni sul tessuto sociale della provincia di Massa Carrara e dell'intero territorio della Regione Toscana;
l'attuale proprietà dei Cantieri, interamente pubblica, ha attivato una procedura di vendita senza aver definito con chiarezza il necessario percorso istituzionale per giungere alla formalizzazione della vendita stessa -:
se non ritenga opportuno convocare quanto prima un «tavolo istituzionale» con i rappresentati di tutti gli enti locali interessati, delle autorità portuali e delle associazioni sindacali dell'intero territorio con l'obiettivo di predisporre un percorso di alienazione per garantire la necessaria serenità ai lavoratori dell'azienda e all'intero indotto del territorio.
(4-02749)

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

BORDO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il gruppo Ferrovie allo Stato, per il tramite delle società controllate Trenitalia e Rete ferroviaria italiana, ha avviato un programma di razionalizzazione e riqualificazione del trasporto e della rete logistica ferroviaria i cui effetti si stanno dimostrando particolarmente penalizzanti per il Sud dell'Italia;
in Puglia, in particolare, all'avvenuta eliminazione dei treni Eurostar sulla linea Adriatica, si è aggiunta la soppressione di alcuni collegamenti di analoga categoria sulla tratta Lecce-Roma;
in provincia di Foggia, da ultimo, è stata soppressa una coppia di treni sulla tratta Foggia-Manfredonia, prevalentemente utilizzata da studenti e lavoratori pendolari, e si paventa il rischio della chiusura della biglietteria di Foggia, città di 160.000 abitanti e snodo di primaria importanza nel collegamento tra le dorsali Adriatica e Tirrenica;
i vertici di Trenitalia, a più riprese, hanno sollevato dubbi circa l'effettiva disponibilità dei fondi necessari per completare il raddoppio della tratta Lesina-Termoli, sull'Adriatica, ed avviare i lavori di realizzazione della linea ad alta capacità sulla tratta Bari-Napoli -:
quali azioni intenda intraprendere il Governo a tutela degli utenti del servizio di trasporto ferroviario e per garantire gli interventi di infrastrutturazione necessari al miglioramento della mobilità di persone e merci.
(4-02095)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
La società Trenitalia ha comunicato di non aver soppresso alcun collegamento Eurostar sulla linea adriatica ma ha sostituito il materiale rotabile di due coppie di Eurostar. I collegamenti 9410/9417 (Taranto-Milano e viceversa) e 9418/9415 (Lecce-Milano e viceversa) precedentemente effettuati con materiale rotabile ETR 500, dal mese di settembre 2008, sono realizzati con materiale rotabile del tipo Eurostar City.
L'impiego dei convogli Eurostar City per i collegamenti della Puglia con il nord che percorrono la direttrice adriatica, risponde all'esigenza di ottimizzare l'utilizzo del materiale rotabile disponibile. Gli ETR 500 sono stati concepiti e costruiti per viaggiare sulle linee ad alta velocità mentre il materiale Eurostar City è progettato per linee sino a 200 chilometri orari, come quella adriatica, la cui velocità massima consentita è di 180 km/h.
Tali interventi di specializzazione sono in corso su tutta la rete nazionale, come ad esempio tra Milano e Venezia, dove 5 coppie di treni Eurostar in precedenza effettuate con materiale rotabile ETR 500 sono attualmente realizzate con materiale Eurostar City.
Si tratta di treni completamente rinnovati che offrono un
confort in linea con quello della categoria Eurostar, gli interni

sono stati interamente riprogettati in funzione delle esigenze della clientela (nuove poltrone dotate di prese elettriche, ampio spazio per i bagagli, nuovo sistema di climatizzazione) e offrono analoghe prestazioni (stessi orari, fermate e velocità commerciali), peraltro, con una lieve riduzione di prezzo.
Anche per i collegamenti Eurostar sulla linea Lecce-Roma non è stata operata alcuna soppressione di treni ma con il nuovo orario ferroviario, in vigore dal 14 dicembre 2008, delle tre coppie di Eurostar in servizio tra Lecce e Roma due sono state velocizzate di 22 minuti e l'altra di circa un'ora (il primo treno del mattino da Lecce per Roma e l'ultimo del tardo pomeriggio da Roma per Lecce).
Inoltre, per quanto riguarda i collegamenti regionali Foggia-Manfredonia occorre premettere che la programmazione dei servizi regionali è di competenza delle singole regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da appositi contratti di servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili. Si evidenzia che, in attesa della definizione dei nuovi contratti di servizio e dell'adeguamento dei relativi corrispettivi, con l'orario in vigore dal 14 dicembre 2008, è stata attuata una riperimetrazione dei servizi, rimodulando lievemente i volumi d'offerta.
In tale ambito, sono stati sostituiti con bus che effettuano lo stesso percorso alcuni treni che presentavano frequentazioni bassissime, tra cui il regionale 8313 in partenza da Foggia per Manfredonia alle ore 5,20 e il regionale 8312 in partenza da Manfredonia per Foggia alle ore 5,53; la frequentazione media di entrambi i treni non ha mai superato i 20-25 viaggiatori.
Per quanto riguarda la paventata chiusura della biglietteria di Foggia, Trenitalia comunica che al momento non è ipotizzata alcuna chiusura.
Circa le questioni infrastrutturali, si fa presente che nell'ambito del contratto di programma 2007-2011 e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sono stati selezionati e pianificati i principali interventi di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria con l'obiettivo di sviluppare, nel prossimo decennio, ma con benefici già a breve termine, una rete che privilegia l'asse Roma-Napoli-ReggioCalabria-Palermo-Catania-Messina, il collegamento Napoli-Bari, la direttrice adriatica e l'itinerario Gioia Tauro-Sibari-Metaponto-Taranto-Bari nonché i relativi nodi ferroviari.
In particolare, sono previsti i seguenti interventi infrastrutturali.

Raddoppio Termoli-Lesina.
L'intervento, si sviluppa per circa 35 km, parte in affiancamento al binario esistente e parte in variante, comprende la realizzazione della nuova stazione di Chieuti.
Il progetto preliminare del raddoppio è stato inviato, nel 2003, all' approvazione del Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE) ai sensi della legge n. 443 del 2000. Nel 2004, in relazione alle richieste del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il progetto è stato modificato ed è stata nuovamente esperita la procedura di pubblicizzazione. Il Ministero dell'ambiente non ha ancora espresso alcun parere sul progetto, mentre il Ministero dei beni culturali ha espresso parere negativo. L'attivazione del raddoppio, il cui costo ammonta a 189 milioni di euro è prevista entro il 2015. Il contratto di programma 2007-2011 include in tabella A il progetto del raddoppio Pescara-Bari (di cui la tratta Termoli-Lesina è parte) con un costo complessivo di 501 milioni di euro.

Collegamento Napoli-Bari.
L'itinerario Napoli-Bari è interessato da interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento dei collegamenti sulla trasversale, estendendo verso sud-est i benefici del sistema Alta Velocità-Alta Capacità (AV/AC). L'itinerario è prevalentemente a semplice binario; da Vitulano ad Apice l'itinerario è stato raddoppiato.
In base a protocollo d'intesa sottoscritto il 27 luglio 2006 tra i Ministeri delle

infrastrutture e dei trasporti, le regioni Campania e Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana, sono previsti interventi di raddoppio delle tratte ferroviarie, parte in affiancamento e parte in variante. La riqualificazione dell'itinerario comprende:
interventi sulla linea Cancello-Napoli;
velocizzazione/raddoppio Cancello-Benevento;
nuova linea Apice-Orsara;
raddoppio in variante Orsara-Bovino;
raddoppio prevalente in affiancamento Bovino-Cervaro;
«bretella» di collegamento tra Cervaro e la linea Pescara-Bari a Foggia.

Con la sottoscrizione del primo atto integrativo all'intesa generale quadro Governo-regione Campania, in data 1o agosto 2008, le parti hanno deciso d'inserire l'intervento di velocizzazione e potenziamento della linea Napoli-Bari in legge obiettivo, ferma restando l'approvazione dell'intesa suddetta da parte del CIPE.

Interventi sulla linea Cancello-Napoli.
Gli interventi sono finalizzati all'integrazione della linea convenzionale con la linea AV/AC, hanno inizio dalla stazione di Napoli centrale interessano la stazione «Porta» di Campania Afragola e prevedono una variante di tracciato che lambendo il centro abitato di Acerra raggiunge Cancello. Il progetto preliminare dell'intervento è stato completato ed è in corso la sua integrazione con lo studio d'impatto ambientale, a cui farà seguito l'inoltro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le procedure di legge obiettivo con attivazione prevista nel 2017.
L'intervento è inserito nel contratto di programma 2007-2011 in tabella A «opere in corso» con un importo di 670 milioni di euro.

Velocizzazione/raddoppio Cancello-Benevento.
Tra Cancello e Benevento è prevista la realizzazione di una nuova linea in variante a doppio binario.
Dopo lo sviluppo dello studio di fattibilità è in corso l'integrazione del progetto preliminare a cui farà seguito l'inoltro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le procedure di legge obiettivo. Nel contratto di programma per la nuova linea Cancello-Benevento e per la bretella di Foggia è previsto un investimento di 1.490 milioni di euro di cui 391 milioni inseriti in tabella A, a carico dei quali è previsto, nell'arco di vigenza del citato contratto, il solo sviluppo della progettazione; ulteriori 1.099 milioni sono previsti in tabella B, per la realizzazione dell'intervento.
La programmazione dell'intervento e subordinata all'effettiva disponibilità dei finanziamenti occorrenti.

Raddoppio Apice-Orsara.
Tra le stazioni di Apice (87+758km) e Orsara (42+229km) è prevista la realizzazione del raddoppio della linea con caratteristiche di alta capacità. La nuova infrastruttura sarà realizzata completamente in variante rispetto alla linea esistente con una nuova stazione a servizio dell'Irpinia.
È in corso l'integrazione del progetto preliminare a cui farà seguito l'inoltro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le procedure di legge obiettivo. Nel contratto di programma per l'intervento è previsto un investimento di 2.210 milioni di euro di cui 297 milioni inseriti in tabella A, a carico dei quali è previsto nell'arco di vigenza del citato contratto il solo sviluppo della progettazione; ulteriori 1.913 milioni sono previsti in tabella B per la realizzazione.
La programmazione dell'intervento e subordinata all'effettiva disponibilità dei finanziamenti occorrenti.

Raddoppio Cervaro-Orsara.
Il raddoppio s'inquadra nell'ambito del potenziamento, con caratteristiche AV/AC,

dell'asse Napoli-Bari. La tratta Cervaro-Orsara di circa 33 km si sviluppa interamente in territorio pugliese; tra Cervaro e Bovino, il raddoppio è previsto prevalentemente in affiancamento mentre completamente in variante nella tratta Bovino-Orsara.
Il raddoppio Cervaro-Orsara ha un costo di circa 530 milioni di euro. L'intervento è inserito nel contratto di programma 2007-2011 in tabella A tra le opere previste per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della
line Caserta-Foggia, con avvio del tratto Bovino-Orsara oltre l'arco di Piano mentre per il tratto Cervaro-Bovino sono stati avviati i lavori. L'attivazione è programmata per il 2012.
La pianificazione della realizzazione del raddoppio nella tratta Orsara-Bovino è condizionata dall'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

Bretella di Foggia.
L'intervento previsto consiste nel ripristino della esistente bretella, di circa 1,6 km.
Sull'itinerario Napoli-Bari è prevista la realizzazione di una nuova linea in variante a doppio binario per il collegamento diretto tra la linea Napoli-Foggia e la linea Pescara-Bari. Nel contratto di programma 2007-2011, per la nuova linea Cancello-Benevento e per la bretella di Foggia, è inserito con un investimento di 1.490 milioni di euro, di cui 391 milioni inseriti in tabella A, a carico dei quali è previsto nell'arco di vigenza del citato contratto il solo sviluppo della progettazione; ulteriori 1.099 milioni sono previsti in tabella B per la realizzazione dell'intervento.
La programmazione dell'intervento è subordinata all'effettiva disponibilità dei finanziamenti occorrenti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

BURTONE, BERRETTA e SAMPERI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
in questi ultimi due mesi, in vasti territori della Sicilia si sono manifestati eventi atmosferici di inconsueta gravità sottoforma di persistenti e copiose piogge, gelate, grandinate, allagamenti, smottamenti e trombe d'aria di tale portata da compromettere irreparabilmente la produzione e le strutture agricole;
le province siciliane sono state letteralmente messe in ginocchio dalla violenza delle precipitazioni e milioni di euro di danni sono stati finora conteggiati dalle organizzazioni di categoria del settore agricolo per le centinaia di imprese agricole che rischiano il fallimento con conseguenze gravi dal punto di vista economico e sociale;
tali avversità, oltre a determinare danni ingenti agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti, hanno visto ridurre il numero delle giornate lavorative ai braccianti, impediti, ormai, a raggiungere il quorum lavorativo previsto per ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali;
i sindaci dei comuni danneggiati, hanno da tempo sollecitato l'Assessorato regionale all'agricoltura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali a riconoscere lo stato di eccezionalità degli eventi calamitosi che hanno disastrosamente investito la Sicilia;
tale riconoscimento consentirebbe alle aziende agricole di sopportare, anche se parzialmente, l'onere dei danni subiti e ai braccianti del settore di conservare il diritto a beneficiare della disoccupazione agricola (riconferma delle giornate maturate nell'anno 2003) e delle prestazioni previdenziali;
sta crescendo una preoccupante tensione tra i braccianti che rischiano di non beneficiare della disoccupazione agricola a causa del mancato riconoscimento dello stato di calamità -:
quali iniziative intenda adottare per sostenere le imprese agricole danneggiate e per provvedere, in tempi brevissimi, a riconoscere l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi atmosferici registrati

in Sicilia essendosi registrati danni alle strutture agricole.
(4-02183)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, concernente l'ondata di maltempo che ha colpito la regione Sicilia gli scorsi mesi di dicembre e gennaio, con gravi danni alle coltivazioni ed alle strutture produttive agricole, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo occorre prelinarmente fare presente che, per il sostegno alle imprese agricole colpite potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, qualora a conclusione dei rilevamenti da parte degli organi tecnici della regione Sicilia territorialmente competente, verranno accertati danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria.
Alla data odierna, ancora nessuna richiesta formale d'intervento è pervenuta a questa amministrazione.
Si assicura che non appena perveranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recentemente modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82, questo Ministero provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione dei decreti di declaratoria con i quali si dispone l'attivazione delle misure di aiuto.
Ai sensi della vigente normativa, a favore delle aziende agricole colpite, in relazione alla tipologia dei danni, potranno essere concessi i seguenti aiuti:
contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;
prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;
proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso.
contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

EVANGELISTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
in data 30 aprile 2007, l'associazione Verdi ambiente e società (VAS) Onlus, riconosciuta dal Ministero dell'ambiente con decreto del 29 marzo 1994, ai sensi degli articoli 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ha presentato richiesta all'Ente Parco nazionale delle Cinque terre di prendere visione dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
l'associazione in questione ha richiesto, altresì, le delibere di approvazione dei documenti contabili in ragione degli interessi di tutela ambientale, paesistica e naturalistica che la stessa associazione persegue e rispetto ai quali, per il territorio dell'Ente Parco nazionale delle Cinque terre, dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco, i predetti bilanci svolgono funzione strumentale, quali atti fondamentali di finanziamento delle iniziative di tutela;
in data 8 giugno 2007, l'Ente Parco ha respinto la domanda di accesso, nonostante con nota del 21 giugno 2007 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia comunicato che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, a tal proposito interpellata, aveva dichiarato ammissibile l'accesso ai bilanci dell'ente in oggetto da parte della predetta associazione VAS, invitando a consentire l'accesso entro un termine decorso il quale si sarebbe provveduto

in sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge;
avverso tali decisioni, l'Ente Parco ha presentato ricorso innanzi al giudice amministrativo contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, invitando il Ministero a non consentire l'accesso ai documenti e motivatamente ribadendo il proprio diniego sull'istanza;
analoga richiesta di accesso era stata presentata dall'associazione in parola, in data 21 marzo 2007, direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita la vigilanza sull'Ente Parco ai sensi della legge n. 394 del 1991, in quanto depositario di copia dei bilanci dell'Ente Parco in questione ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge;
la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel ritenere ammissibile l'accesso ai bilanci dell'Ente Parco nazionale delle Cinque terre, con due pareri, emessi il 3 maggio 2007 e il 14 giugno 2007, aveva considerato sia la legittimazione dell'associazione a visionare i suddetti bilanci, in quanto rappresentante di interessi diffusi, sia la fondatezza della richiesta nel merito -:
se e come si intenda dare seguito agli orientamenti espressi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in merito all'accessibilità ai documenti di cui in premessa;
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di chiarire che il diritto di accesso ad atti che interessano il settore dell'ambiente non può essere considerato meramente strumentale rispetto al diritto alla salubrità dell'ambiente, ma va inteso nell'ambito del diritto alle informazioni ambientali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 195 del 2005, e che quindi ne è titolare ciascun soggetto riconosciuto dalla legge a prescindere da un suo collegamento strumentale od accessorio ad altre situazioni di diritto;
se non si ritenga comunque di dover impartire agli enti parco vigilati, nel rispetto della autonomia loro concessa dalla legge, specifiche direttive volte ad accrescerne la trasparenza gestionale ed amministrativa, anche in relazione ad una più estesa applicazione di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del relativo regolamento attuativo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
se non si ritenga, infine, opportuno provvedere alla definizione, in via interpretativa ovvero mediante misure di carattere normativo, di una disciplina omogenea ed univoca che, nel rispetto dell'autonomia degli enti, assicuri alle associazioni che difendono e rappresentano interessi diffusi e collettivi in materia ambientale un prevalente diritto di accesso, con riferimento ai documenti aventi analoga o medesima natura di quelli oggetto dell'istanza di cui in premessa.
(4-01871)

Risposta. -In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, riguardante il diniego di accesso agli atti all'associazione Verdi ambiente e società da parte dell'ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, dopo un'attenta valutazione della normativa vigente e della giurisprudenza espressasi in materia, si rappresenta quanto segue.
In merito al fatto
se e come si intenda dare seguito agli orientamenti espressi dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi...; si può affermare che, seppur la commissione abbia dato parere positivo all'accesso ai documenti detenuti da un organico vigilante, tale parere è stato espresso nelle more della decisione del TAR Liguria del 27 settembre 2007 presso il quale pendeva il ricorso presentato dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, il quale si opponeva all'accesso dei propri bilanci consuntivi presentato dall'associazione ambientalista Verdi Ambiente e Società (VAS).


Il parere espresso dalla terza commissione verteva su un'altra sentenza espressa dal TAR Veneto (Sentenza 294 del 2007) per una situazione analoga a quale il giudice amministrativo adito, nell'interpretazione del decreto legislativo n. 195 del 2005, ritenne che nel caso di informazioni ambientali fosse corretto estendere il numero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni possibili.
Tale giurisprudenza però è stata superata dalla sentenza del TAR Liguria n. 1759 del 2007, con la quale l'organo giudicante ha stabilito che, seppur nei casi di informazione ambientale vada assicurata al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'articolo 22 della legge n. 241 del 1990, la richiesta di accesso ai documenti non può essere eccessivamente generica e non motivata o motivata non adeguatamente. Difatti, il Tar Liguria si è espresso affermando: «Posto che per «misure amministrative» debbono intendersi tutte le forme d'esercizio dell'attività amministrativa (cfr. C.G.C.E., VI, 17 giugno 1998, C-321/96), dall'articolo 2 del decreto legislativo, n. 195 del 2005 si ricava che le analisi ed i dati di carattere economico o contabile possono integrare un'informazione ambientale soltanto qualora vengano utilizzati nell'ambito dell'esercizio di un'attività amministrativa che incida o possa incidere concretamente sugli elementi dell'ambiente... (aria, atmosfera, acqua, suolo, eccetera) o sui fattori dell'ambiente... (energia, rumore, radiazioni, eccetera). Al fine di evitare forme di controllo sistematico e generalizzato sull'attività amministrativa...»
Per quanto sopra esposto è pertanto evidente che l'orientamento della commissione, espresso precedentemente alla sentenza del Tar Liguria, non tiene conto di quest'ultima pronuncia giurisprudenziale e di conseguenza non è più attuale, se non nella definizione data di «informazione ambientale» che, difatti, non viene messa in dubbio.
Sul secondo quesito, ossia su:
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di chiarire che il diritto di accesso ad atti che interessano il settore dell'ambiente... va inteso nell'ambito del diritto alle informazioni ambientali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 195 del 2005 e quindi ne è titolare ciascun soggetto riconosciuto dalla legge a prescindere un suo collegamento strumentale od accessorio ad altre situazioni di diritto; anche da quanto esposto al punto precedente è possibile desumere che è già riconosciuta una particolare tutela per il soggetto esercitante il diritto di accesso ai documenti di natura ambientale, tuttavia tale richiesta va formulata definendo nello specifico l'oggetto dell'istanza, mediante una chiara indicazione del nesso concreto dal quale si desuma l'incidenza della misura amministrativa sugli elementi o sui fattori ambientali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2005 (cfr., seppure con riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 1997, Consiglio di Stato, V, 14 febbraio 2003, n. 816; nello stesso senso T.A.R. Sicilia-Catania, I, 11 gennaio 2006, n. 11).
Con riguardo al terzo punto, ossia:
se non si ritenga comunque di dover impartire agli enti parco vigilati,... specifiche direttive volte ad accrescere la trasparenza gestionale ed amministrativa..., e necessario premettere che l'attività di vigilanza non comporta l'attribuzione in capo all'amministrazione vigilante di una sorta di potere assoluto nei confronti dell'amministrazione vigilata, ma ha ad oggetto atti deliberativi (e non ordinari di gestione che sono di competenza dei funzionari dell'ente vigilato) e si esaurisce, con l'eccezione di alcuni atti tassativamente individuati, in un controllo di legittimità e non di merito. Pertanto, esistendo già una legge che contempla le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti ed un decreto legislativo che ulteriormente definisce l'argomento nell'ambito ambientale è solo ad esclusiva discrezione dell'ente Parco adottare un ulteriore strumento come potrebbe essere un regolamento che definisca ulteriormente la problematica in questione.
In merito all'ultimo quesito, ossia se:
se non si ritenga, infine, opportuno prevedere alla definizione..., di una disciplina omogenea ed univoca che, ..., assicuri alle associazioni che difendono e rappresentano

interessi diffusi e collettivi in materia ambientale un prevalente diritto di accesso..., vista la natura particolare della materia ambientale, il legislatore ha ritenuto opportuno non solo agevolare l'accesso ai documenti ai portatori di interessi collettivi o diffusi, ma di far sì che l'autorità pubblica renda disponibili, le informazioni ambientali detenute «a chiunque ne faccia richiesta» ex articolo 3 comma 1, decreto legislativo n. 195 del 2005.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia.

TOMMASO FOTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
a giudizio dell'interrogante appare indispensabile addivenire ad un aggiornamento della normativa relativa ai controlli (revisioni annuali) da effettuarsi sugli autoveicoli pesanti con massa complessiva superiore ai 35 quintali;
in particolare ritiene l'interrogante che di tale onere si debbano investire le officine private autorizzate, in analogia a quanto avviene da tempo per le similari verifiche sulle autovetture (articolo 80 del Codice della Strada);
una decisione in tal senso determinerebbe alcuni significativi benefici che, qui di seguito, si evidenziano:
a) diminuzione del carico sulle unità tecniche della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (ormai giunte ad uno stato di grande difficoltà operativa) alle quali sarebbe demandato il solo onere, peraltro indispensabile, di ispezione e controllo per conto dello Stato;
b) assicurazione di un efficiente servizio all'utenza costituita ormai da ditte e consorzi di autotrasporto di notevoli dimensioni (si ricorda che, attualmente, le revisioni delle flotte vengono concentrate nel giorno di sabato il che comporta sia problemi di traffico sia impegni economici dovuti al pagamento di straordinari agli autisti);
c) creazione sia di figure professionali capaci di garantire la sicurezza dei controlli sia di un numero considerevole di nuovi posti di lavoro qualificati;
è solo il caso di far notare che gli automezzi industriali sono oggi macchine estremamente complesse il cui funzionamento è governato dall'elettronica e la cui manutenzione è ormai affidata a tecnici qualificati e specificatamente formati dalle case costruttrici (è sufficiente visitare l'officina di un concessionario per verificare di quale livello tecnologico siano i macchinari usati): solo detta specializzazione è in grado di garantire la sufficiente sicurezza di questi mezzi che circolano sulle strade con notevoli carichi -:
se non si ritenga di verificare la possibilità di affidare, in via sperimentale e ad un numero limitato di concessionari muniti delle idonee attrezzature (frenometri omologati e quant'altro previsto dalle norme), le verifiche annuali (revisioni) che qui interessano, fermo restando che le prove dovranno essere certificate da ingegneri abilitati all'esercizio della professione non dipendenti dei concessionari medesimi.
(4-02277)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
La circolazione dei veicoli pesanti, sotto il profilo delle sicurezza stradale, assume maggior rilievo rispetto ad altre categorie di veicoli, considerato il livello di prestazioni che i veicoli di massa superiore alle 3.5 tonnellate debbono assolvere anche in funzione della massa e delle dimensioni; difatti per tale tipologia di veicoli la norma prevede controlli periodici annuali invece dei controlli quadriennali e successivamente biennali previsti per le altre tipologie.
L'esperienza maturata nel controllo del parco circolante di cui trattasi da parte dei tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la loro preparazione tecnica

è assolutamente in linea con l'evoluzione tecnologica dei veicoli in parola; a tal proposito occorre precisare quale è l'attività che essi svolgono nel corso delle visite di revisione.
La revisione è l'insieme delle operazioni tecniche tese ad accertare il possesso dei requisiti di sicurezza che il veicolo deve possedere per garantire la sicurezza della circolazione dello stesso.
Dette operazioni, sono svolte tramite l'acquisizione di parametri tecnici dei dispositivi di cui il veicolo è dotato e senza operazioni di smontaggio di parti del veicolo stesso.
Nella sostanza tali parametri sono rilevabili con strumentazioni che operano esternamente al veicolo su dispositivi di cui lo stesso è dotato.
Così ad esempio l'efficienza frenante, rappresentativa del livello di frenatura del veicolo, è ottenuta ponendo il veicolo stesso su una apparecchiatura banco prova freni, l'efficienza dei corpi illuminanti è ottenuta con uno specifico apparecchio denominato provafari, che rileva la geometria e il valore della intensità luminosa, il rumore generato dal terminale allo scarico del veicolo e dal segnalatore acustico, è verificato con apposito apparecchio (fonometro) che rileva il valore della intensità sonora proveniente dalle suddette fonti.
Quanto detto, dimostra l'assoluta adeguatezza delle professionalità e delle attrezzature oggi disponibili per l'esecuzione delle prove di revisione da parte dei funzionari dello Stato, soprattutto in relazione a veicoli che presentano un notevole coefficiente di pericolosità sulla circolazione stradale.
Inoltre, si precisa che l'affidamento della revisione dei veicoli leggeri alle officine private (articolo 80 del codice della strada) garantisce sui veicoli pesanti un livello di operatività degli uffici della motorizzazione civile puntuale e tempestivo. Nella maggioranza dei casi le revisioni vengono eseguite in tempi assolutamente compatibili con le esigenze dell'utenza.
Peraltro, nei casi di vasti parchi veicolari, aziende di trasporto pubbliche e private, le operazioni di revisione vengono condotte, durante tutto l'arco della settimana, presso le sedi delle aziende medesime alla presenza di funzionari dell'amministrazione, evitando la movimentazione di notevoli flotte veicolari con un inevitabile risparmio dei costi aziendali e della riduzione dei valori inquinanti e di traffico.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

HOLZMANN. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
le ferrovie austriache e tedesche si sono dotate da tempo di locomotori politensionati mentre le Ferrovie hanno acquistato nuovi locomotori monotensionati e quindi non in grado di essere impiegati all'estero con conseguente allungamento dei tempi dei treni che varcano il confine ai quali vanno sostituite le motrici;
il ricondizionamento delle nuove motrici comporterebbe costi elevatissimi e quindi improponibili -:
quali ragioni tecniche abbiano portato le Ferrovie a scegliere locomotori monotensionati con le conseguenze che inevitabilmente ne deriveranno.
(4-02023)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Le Ferrovie dello Stato già dal 2000 si sono dotate di locomotive politensionate; le prime ad essere acquistate sono state le locomotive E 412, realizzate dal gruppo Bombardier, 20 delle quali attualmente svolgono servizio in Austria e in Germania.
Inoltre, sono in consegna 24 locomotive del tipo E 403 di fabbricazione Ansaldo predisposte per svolgere servizio in Austria e in Germania.
Nel piano d'impresa delle Ferrovie dello Stato è previsto l'acquisto di altre 40 locomotive interoperabili per le stesse finalità.
Infine, si fa presente che tutti i mezzi della società Cisalpino, al 50 per cento di proprietà di Trenitalia, possono circolare sia in Germania che in Svizzera e, inoltre,

si aggiungono nell'attuale parco altre 10 locomotive del tipo E 402 omologate per la Francia.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

LABOCCETTA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con ordinanza n. 183/08, il Sindaco del comune di Ischia (Napoli), stravolgendo la tradizionale regolamentazione della viabilità da e per il centro di Ischia, ha operato la installazione di barriere fisiche su Via Iasolino - varco del Platano, impedendo il transito di autobus e taxi (poi fatti filtrare con un anomalo sistema di transenne, vietato dal Codice della Strada e limitatamente ai soli possessori di licenza comunale, discriminando in tal modo i tassisti delle altre cinque municipalità isolane); tale chiusura veniva originariamente realizzata profittando di anomali interventi sulla carreggiata, sui quali appare opportuno all'interrogante avviare una inchiesta sulle modalità esecutive, il regime di committenza, la puntuale attività di collaudo a norma delle vigenti previsioni legislative sui contratti pubblici;
successivamente a questi interventi, che hanno deformato il manto stradale, realizzando delle incredibili sopraelevazioni di quota del medesimo fondo di strada, e la posa in opera di grate di scolo, per raccogliere le acque pluviali, con scelta caotica e priva di adeguato studio scientifico in merito all'impatto sulla logistica, sull'economia e sulla gestione dei flussi veicolari e pedonali, venivano collocate, cementandole, delle gigantesche e pesantissime fioriere, lungo tutta la strada, in senso orizzontale e, a lato di queste, ulteriori paletti verticali, il tutto rappresentando una invalicabile barriera al passaggio dei veicoli;
nonostante le segnalazioni del pericolo determinato da questi ostacoli, posti sulla pubblica via, specie in ordine al rischio di impossibilità di garantire soccorsi, in primis per quanto attiene alla tutela della vita e della salute umana e cioè, per il rischio poi tramutatosi in dramma reale, come appresso si dirà, di non poter consentire un rapido accesso alle autoambulanze in codice rosso, quindi, in attività di pronto soccorso per casi gravi, oltre alla difficoltà per gli stessi mezzi delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della protezione civile di immediato intervento;
in particolare, la signora Rosa Iacono, a nome dell'associazione Croce Rosa, che assicura interventi a mezzo di autoambulanze, aveva denunciato anzitempo tali pericoli, così come lo stesso quotidiano locale «Il Golfo» aveva con evidenza pubblicato nelle proprie cronache;
anche i Consiglieri Comunali del PDL avevano segnalato tali rischi, con istanze in ambito politico-amministrativo e manifestando pubblicamente, a mezzo stampa, tali preoccupazioni; purtroppo, come la stampa nazionale, con grandissima evidenza, addirittura con servizi nei telegiornali nazionali e con le prime pagine il giorno successivo, aveva pubblicato il caso di una ambulanza che, in codice rosso, perdeva minuti preziosi non potendo superare gli ostacoli fisici collocati sulla via Iasolino: i lucchetti, posti alla base dei paletti per garantire la ermetica chiusura della strada, non si aprivano, così come riportato dagli organi di stampa. Tale ritardo faceva sì che l'ambulanza giungesse sul luogo del soccorso quando la donna che necessitava dell'intervento medico urgente era deceduta;
la medesima chiusura di Via Iasolino ha comportato una profonda disorganizzazione del servizio di autobus sull'Isola d'Ischia, provocando enormi difficoltà all'utenza (e cioè ai tanti residenti specie meno abbienti, malati, anziani, disabili e non automuniti, nonché ai turisti che hanno vibratamente protestato contro i gestori delle strutture ricettive);
numerose sono state le manifestazioni di protesta, petizioni popolari,

istanze, affollatissime presenze nell'aula del Consiglio Comunale (tanto che in una di queste, fissata regolarmente, il Sindaco decideva di scappare, per non confrontarsi con la popolazione inferocita invece di svolgere una adeguata opera di informazione e di mediazione politica secondo le norme dell'ordinamento);
il clamore della chiusura della predetta Via Iasolino ha provocato una sentita sollevazione dei commercianti, fortemente penalizzati da un provvedimento che disincentiva l'arrivo nel comune di Ischia dei turisti, domiciliati negli altri cinque comuni isolani, con evidente perdita di clientela e conseguente calo brusco degli affari delle singole attività;
parimenti la stessa popolazione residente deve moltiplicare costi e disagi allorquando utilizza mezzi propri, costretta a chilometrici giri sulla cosiddetta variante esterna, strada tra le più pericolose e incidentate d'Italia, con lunghissime code e rallentamenti, specie nella confluenza della citata variante esterna della SS 270 con la via Michele Mazzella nei due sensi da e per il centro del comune di Ischia;
l'assurdità della chiusura al transito, con barriere fisiche, della Via Iasolino è testimoniata dal fatto che esistono documentazioni scientifiche e prove recenti del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e marino per il territorio dell'Isola d'Ischia, tanto che recentemente (2006) si è verificata una drammatica frana in area Monte Vezzi che ha visto la morte di quattro inermi cittadini;
il confinante comune di Casamicciola Terme è noto nel mondo per devastanti terremoti (1881 e 1883) e alluvioni (1910) e che tale territorio è posto a tre chilometri in linea d'aria dalla chiusura di questa arteria centrale, la sola che può consentire, in caso di emergenza, il deflusso rapido di un intenso traffico veicolare, permettendo la messa in sicurezza di migliaia di persone;
al verificarsi degli attracchi degli aliscafi, il notevole flusso di passeggeri si riversa immediatamente in strada e, cosa assai singolare, nel mentre la ordinanza sindacale n. 183/08 del Sindaco di Ischia impedisce il transito degli autobus pubblici, consente, invece, il passaggio, talvolta a grande velocità, di centinaia e centinaia di motorini, sicché la stessa concezione di isola pedonale è contraddetta da una misura in palese violazione del Codice della Strada laddove esso regolamenta l'istituzione di Zone a Traffico Limitato;
tali passeggeri, in arrivo od anche in partenza, sono costretti a pericolosi slalom tra file di taxi fermi o in manovra, togliendo visibilità a quanti hanno necessità di attraversare la strada per raggiungere l'altro marciapiede, il tutto facendo attenzione ad evitare i numerosi motorini che, nel frattempo, li lambiscono da ogni lato, con grave rischio per la propria incolumità personale;
per motivi, che a giudizio dell'interrogante appaiono essere clientelari, a seguito di minacce di sciopero, realmente proclamato e poi revocato e di trattative con taluni esponenti della categoria dei tassisti, veniva inventata una soluzione ancor più pittoresca e illegittima, cioè la installazione di una sbarra del tipo di quelle poste innanzi ai varchi dei condomini, capace di alzarsi previo utilizzo di un telecomando. Invero il Sindaco e il consigliere comunale Ferrandino Vincenzo, suo incaricato al traffico e corresponsabile politico-amministrativo di tale misura cautelare e caotica, a parere dell'interrogante sembrano avere scambiato il comune di Ischia per una sorta di condominio dove poter applicare regole arbitrarie anche contrarie alle leggi vigenti in materia di circolazione veicolare -:
se il provvedimento di chiusura della via Iasolino nel comune di Ischia, attuata con ostacoli e barriere fisiche, sia conforme alle normative vigenti, in particolare in materia di circolazione stradale, anche ai sensi dell'articolo 5 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;
se i competenti organi di controllo siano intervenuti per segnalare il pericolo

sulla detta strada e con quali risultanze e attività, e in particolare se il Prefetto di Napoli abbia attivato i suoi Uffici per svolgere gli opportuni accertamenti sulla grave vicenda che sta generando turbative dell'ordine pubblico, in particolare in considerazione del decesso di una donna per il ritardo dell'intervento della autoambulanza;
se risulti che in relazione a tale grave fatto siano state avviate indagini da parte della Magistratura;
quali provvedimenti intendano assumere in considerazione delle argomentazioni suesposte, in ordine al rischio per il territorio e per la pubblica incolumità, per sgombrare la Via Iasolino, strada di deflusso per migliaia e migliaia di persone al giorno, da tutti gli ingombri, gli ostacoli e i maldestri interventi sul fondo stradale, onde ripristinare la perfetta viabilità e sicurezza della strada.
(4-00888)

Risposta. - Si assicura, innanzitutto, che la questione sollevata dall'interrogante è stata risolta in quanto l'amministrazione comunale di Ischia ha provveduto ad eliminare le barriere poste - all'inizio della trascorsa stagione estiva - in via Iasolino, che pertanto adesso risulta libera alla circolazione.
In via generale si osserva, che secondo quanto disposto dal nuovo Codice della strada decreto legislativo n. 285 del 1992), con ordinanza del sindaco possono essere adottati provvedimenti di regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
In particolare, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, di detto decreto legislativo, la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, deve essere effettuata con delibera di Giunta comunale, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
In ordine poi alla vicenda segnalata nell'atto parlamentare, relativa al decesso della signora Rita Bonsignore, verificatosi il 14 luglio 2008, presso la propria abitazione in Ischia, per presunto arresto cardio-circolatorio, risulta che l'ambulanza del 118, giunta in via Iasolino per recarsi al domicilio della donna, ha dovuto necessariamente fermarsi per rimuovere i paletti metallici installati in attuazione del dispositivo di viabilità posti alla base dei paletti.
A causa di un difettoso funzionamento dei lucchetti e quindi dell'impossibilità di rimuovere gli stessi, il personale sanitario è stato costretto a spostare le fioriere posizionate sull'area, recuperando così un varco che consentisse il transito dell'automezzo, ma giunto al domicilio della donna, ne ha constatato il decesso.
Le forze dell'ordine hanno, quindi, proceduto al sequestro dei due paletti con i relativi lucchetti avviando, altresì, le opportune attività di indagine.
L'amministrazione comunale di Ischia, su invito della prefettura, ha provveduto ad eliminare le barriere poste all'inizio della trascorsa stagione estiva.
Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha reso noto che in merito alla vicenda non risultano iscritti procedimenti penali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

LANDOLFI, PETRENGA e PAGLIA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 30 settembre il presidente del consiglio provinciale di Caserta ha convocato per il giorno 13 ottobre 2008 alle ore 9,30 in prima convocazione e per il 14 ottobre 2008 alle ore 9,30 in seconda convocazione una seduta di consiglio provinciale per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico degli enti locali;
in data 13 ottobre 2008, in prima convocazione, verso le ore 11,00, dopo il relativo appello per la verifica del numero legale necessario per l'apertura della seduta, il presidente del consiglio provinciale, verificato il raggiungimento del quorum necessario per dichiarare la validità della seduta (19 consiglieri), ha dichiarato

aperta la seduta per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
nel corso della stessa seduta a causa dell'assenza di un numero pari ad undici consiglieri della maggioranza è venuto meno il numero legale utile per il prosieguo dei lavori dell'assise e che, pertanto, a seguito di richiesta della minoranza, il presidente del consiglio ha dovuto dichiarare sciolta la seduta con impossibilità da parte dell'assemblea di approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
l'assenza dei consiglieri provinciali integra una chiara manifestazione di volontà politica; in particolare, nel caso di specie, l'assenza dei consiglieri di maggioranza alla seduta per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio tale da far venir meno il numero legale utile per il prosieguo della seduta convocata per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio manifesta una chiara volontà da parte dei consiglieri di maggioranza di non approvare tale fondamentale documento contabile;
a conferma dell'assunto che precede, proprio di recente, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che «ai sensi del combinato disposto degli articoli 141 e 193 testo unico degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la mancata adozione della delibera con la quale si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio determina lo scioglimento del consiglio comunale. Salva infatti l'ipotesi in cui sia assolutamente impossibile l'esercizio delle funzioni pubbliche da parte del consiglio comunale a seguito di una calamità naturale, il decorso del termine previsto dal testo unico per l'approvazione di detta delibera impone alle amministrazioni statali l'esercizio del potere di scioglimento, senza che abbiano rilievo le circostanze successive»;
il prefetto di Caserta in linea con riferita esegesi del citato articolo 193 del testo unico degli enti locali, ha rappresentato all'amministrazione provinciale, che «in caso di inerzia del consiglio sull'adempimento contabile, è il prefetto, in via transitoria, a nominare un commissario ad acta per l'approvazione del provvedimento di equilibrio di bilancio. Tale adempimento riveste natura prodromica alla successiva procedura di scioglimento»;
il regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale di Caserta non prevede in questi casi la continuazione della seduta in seconda convocazione, tanto è vero che la presidenza del consiglio ha convocato una nuova seduta di consiglio provinciale per venerdì 17 ottobre 2008 in prima convocazione e per sabato 18 ottobre 2008 in seconda convocazione;
il testo unico degli enti locali prevede che la salvaguardia degli equilibri di bilancio debba essere approvata entro il 30 settembre dell'esercizio in corso ed in ogni caso le sedute deputate ad approvare tali documenti contabili non possono essere convocate oltre tale data;
in data 26 settembre con nota ufficiale il prefetto di Caserta ha diffidato l'amministrazione provinciale ad approvare entro il 30 settembre la salvaguardia degli equilibri di bilancio -:
quali iniziative urgenti intenda adottare in conformità a quanto stabilito dagli articoli 141 e 193 del testo unico degli enti locali nonché a quanto autorevolmente stabilito dal Consiglio di Stato nella succitata sentenza.
(4-01343)

Risposta. - In ordine alla questione rappresentata dall'interrogante, si fa presente che la prefettura di Caserta, il 26 settembre 2008, ha invitato il presidente della provincia e tutti i sindaci e commissari dei comuni del casertano a fornire notizie in merito all'osservanza del termine di scadenza, fissato per il 30 settembre 2008, per l'adozione della delibera di consiglio relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2008.
Com'è noto, il procedimento è disciplinato dall'articolo 1 della legge n. 140 del 28 maggio 2004, così come richiamato dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 244 del 24 ottobre 2007.


La disposizione prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, il prefetto nomina un commissario
ad acta e assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
Quindi, in base alla predetta disposizione, decorso il termine del 30 settembre 2008, la diffida prefettizia ai singoli consiglieri, costituiva il presupposto indispensabile all'attivazione del procedimento monitorio.
Nel caso in questione, il presidente del consiglio provinciale, con nota del 7 ottobre 2008, trasmetteva al prefetto di Caserta la convocazione dell'organo consiliare recante all'ordine del giorno la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La seduta del consiglio provinciale veniva sciolta dal presidente per mancanza del numero legale; si procedeva quindi ad una nuova convocazione per il 17 ottobre 2008. In questa seduta, come comunicato dal segretario generale della Provincia, il consiglio approvava la «Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2008».
Il consiglio provinciale ha proceduto, pertanto, all'adozione del predetto provvedimento entro i 20 giorni successivi al 30 settembre 2008, e cioè entro il termine massimo che poteva essere concesso nel caso in cui fosse stata avviata la procedura prefettizia di diffida.
La convocazione del consiglio ha, quindi, comportato la sospensione dell'avvio del procedimento monitorio, in un'ottica di leale collaborazione tra i vari soggetti istituzionali, che costituisce uno dei principi ispiratori delle cosiddette leggi Bassanini e della legge n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della Costituzione.
Il ricorso alla misura dello scioglimento dell'organo elettivo costituisce, infatti, l'
extrema ratio cui fare ricorso dopo aver esperito, con tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento giuridico, ogni utile iniziativa per riportare l'organo al normale funzionamento.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

GIULIO MARINI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 9 marzo 2006 la società Bioenergia e Ambiente srl (già Tuscania Bioenergia srl), ha presentato alla provincia di Viterbo regolare progetto definitivo per ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una centrale elettrica alimentata esclusivamente a biomasse vegetali/legnose da realizzare nel territorio del comune di Tuscania, ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 - (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) in linea con il Piano Energetico Regionale del Lazio;
il progetto ha ottenuto l'approvazione di massima da parte del comune di Tuscania con delibera di Consiglio Comunale numero 3 del 12 febbraio 2005;
in seguito alle due conferenze di servizi convocate dalla provincia di Viterbo in data 8 maggio 2006 e 19 giugno 2006, che si sono espresse favorevolmente al progetto stesso, la società Bioenergia e Ambiente ha integrato e apportato modifiche come indicato dal RUP;
il comune di Tuscania ha sollevato obiezione durante la Conferenza di Servizi del 19 giugno 2006 ma ha fatto pervenire copia della delibera alla Provincia solo in data 11 gennaio creando ritardo nel procedimento stesso;
con determinazione dirigenziale n. 41/29/G del 6 febbraio la provincia di Viterbo ha formalmente concluso il procedimento amministrativo instauratosi a seguito della presentazione della domanda

di autorizzazione da parte della società Bioenergia e Ambiente srl (già Tuscania Bioenergia srl), deliberando nell'ordine di: prendere atto della volontà negativa alla realizzazione della centrale espressa dalla nuova amministrazione comunale di Tuscania; concludere l'istruttoria con esito favorevole sotto l'aspetto tecnico; di non poter procedere all'adozione del provvedimento autorizzativo finale, stante il parere negativo del comune interessato;
detto provvedimento appare già gravemente viziato in quanto la Provincia di Viterbo aveva il dovere ed il potere di adottare comunque l'autorizzazione richiesta, essendo il relativo potere per legge delegato appunto alla sola Provincia, anche a prescindere da eventuali pareri di natura politica, negativi, di altre amministrazioni, peraltro nella fattispecie intervenuti tardivamente;
la società ha ricorso contro tale determinazione ed il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6426 del 2007 ha ritenuto illegittima tale motivazione del comune di Tuscania ed ha accolto l'istanza cautelare di primo grado ai fini del riesame;
alla luce di tale ordinanza la Provincia di Viterbo invece di riesaminare la determinazione dirigenziale ha indetto una nuova Conferenza dei Servizi per il 7 febbraio 2008, nella quale è stato riesaminato nuovamente tutto il progetto e si è conclusa con la richiesta di ulteriori chiarimenti tecnici;
la società è ricorsa nuovamente al Consiglio di Stato per la non ottemperanza della precedente ordinanza, in quanto è stato riesaminato l'intero progetto. Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2603 del 2008 ha accolto il ricorso;
il Rup in data 7 luglio ha chiesto direttive di carattere legale alla giunta provinciale che dovevano pervenire entro 15 giorni dalla richiesta altrimenti avrebbe proceduto tout court ma ad oggi non è stata emessa alcuna determinazione conclusiva;
andrebbe compreso quali siano motivi per i quali un progetto che soddisfa tutti i requisiti di legge, in linea con il Piano Energetico Nazionale e Regionale e con le direttive mondiali, nazionali e regionali sulla necessità della riduzione delle emissioni di C02, per combattere l'effetto serra, proprio in un periodo di così grandi difficoltà di sviluppo economico ed occupazionale finalizzato alla costruzione di una piccola centrale elettrica alimentata nella fattispecie da biomasse vegetali/legnose vergini, non venga portato a conclusione, visto che in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 2003 «le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» e per quali ragioni questo procedimento amministrativo sia durato circa undici mesi, quando in base al decreto legislativo n. 387 del 2003 articolo 12 comma 4 avrebbe dovuto concludersi in 180 giorni;
la nuova e la precedente amministrazione del comune di Tuscania (attualmente commissariato) non ha valutato le ricadute socio/economiche ed occupazionali, certamente positive, che interessano il territorio, contenute nell'apposita convenzione bilaterale approvata dalla precedente amministrazione comunale con delibera 22 del 18 maggio 2005 (poi abrogata dall'amministrazione comunale nella precedente consiliatura) -:
se il Commissario prefettizio non intenda dare definitivamente seguito alla determinazione del Consiglio di Stato consentendo la realizzazione della centrale elettrica.
(4-00909)

Risposta. - La Direzione centrale per le autonomie del ministero dell'interno con circolare n. 2/2006 del 7 dicembre 2006, ha chiarito quali sono i poteri che spettano al commissario straordinario nella gestione

provvisoria dei Comuni in attesa dell'insediamento degli organi ordinari.
Nella circolare viene ancora una volta affermato il principio che l'unico limite che incontra l'organo di gestione straordinaria è esclusivamente quello della opportunità, che deve essere esercitata tenendo presente l'esigenza di non precludere o, comunque, vincolare le scelte discrezionali degli organi neo eletti, soprattutto con riferimento ai provvedimenti di particolare impatto sulla vita della collettività locale.
Nei confronti della richiesta di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio nel territorio del comune di Tuscania dell'impianto di produzione di energia elettrica, l'amministrazione comunale di Tuscania ha manifestato il proprio dissenso, ritenendo che una centrale alimentata a biomasse con una potenza di 10 MW, fosse incompatibile con gli indirizzi e le linee guida approvate dalla Giunta e dal Consiglio provinciale di Viterbo in tema di biomasse.
Tali linee prevedono, infatti, per quel territorio una potenza totale massima di 5,3 MW. L'amministrazione comunale ha, inoltre, ritenuto che una centrale del tipo proposto e censurato dalla provincia fosse disarmonica rispetto agli interessi e alla vocazione socio economica del territorio e che si ponesse in una situazione di incompatibilità con il sistema urbanistico, con la rete della viabilità esistente, con le prospettive di sviluppo turistico del territorio.
Il progetto, evidentemente, appariva sovradimensionato in rapporto alle condizioni del territorio e contrario ai più diffusi standard scientifici.
Successivamente, come rappresentato dall'interrogante, la società interessata ha presentato due ricorsi al Consiglio di Stato, che sono stati accolti.
In proposito il commissario straordinario del comune di Tuscania ha fatto conoscere «che le determinazioni che hanno prima respinto l'istanza di autorizzazione e, poi, annullato l'intero procedimento finora svolto, sul presupposto che - guardando al momento della presentazione dell'istanza - la competenza ad esaminarla e a decidere per la sua eventuale approvazione spettava alla regione e non all'amministrazione provinciale, sono state adottate dall'Ufficio responsabile dell'Amministrazione provinciale e, pertanto, nulla può fare l'Amministrazione comunale per dare definitivamente seguito alla determinazione del Consiglio di Stato, consentendo la realizzazione della centrale elettrica», così come richiesto dall'interrogante.
Si soggiunge, infine, che tali determinazioni sono tuttora sottoposte alla valutazione degli organi della giustizia amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

MINASSO e RAISI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il toner utilizzato per le stampanti è una miscela composta da diverse sostanze;
allo stato delle conoscenze attuali due sostanze sono da considerare tossiche nel toner: il Nerofumo e lo Styrene. Lo Styrene può provocare malattie e tumori del sangue, come la leucemia; mentre il Nerofumo può provocare tumori alle vie urinarie e problemi polmonari;
i toner sono dotati di Schede di Sicurezza, che indicano la loro composizione. Ciononostante, tali schede hanno mancanze e/o anomalie, in quanto: (i) dovrebbero indicare lo spessore di tale polvere, dato che sono delle micropolveri, (ii) non viene riportato a una o più sostanze il codice CAS delle sostanze impiegate (il cod. CAS indica gli studi effettuati su tale sostanza e gli esperimenti condotti su animali da laboratorio, per verificare se sono cancerogeni); (iii) viene indicato che non è idrosolubile: è un aspetto delle sostanze contenenti carbone di non essere idrosolubile, ma anche di sostanze che contengono solventi; (iv) viene indicata un'incredibile tossicità orale, superiore a 5 grammi per ogni chilo di peso corporeo; (v) non viene data nessuna indicazione particolare;

inoltre i toner hanno un aspetto elettrostatico. Questo potere elettrostatico è dovuto all'aggiunta di una sostanza addittiva durante la preparazione del toner, quantità minima, da esentarne le aziende produttrici a segnalarne la presenza sulle schede di sicurezza;
alcuni documenti dell'OSHA (Occupational Safety and Health Administration USA) della fine degli anni '80 riportano la presenza di cromo esavalente nei toner (utilizzato come «agente di controllo delle cariche» o charge control agents), il cromo esavalente è ugualmente pericoloso, sia come caustico che come potente cancerogeno;
nel 2000 presso l'Università di Torino, alcuni studiosi avrebbero effettuato uno studio allergico provocato dai toner, da cui risulterebbe come il toner sia responsabile di produrre allergie sull'uomo, per mezzo di una sostanza chiamata quaternium-15 (un derivato dalla formaldeide), contenuto nei toner;
il quaternium-15 pare essere utilizzato come un conservante del toner stesso, per evitare la sua decomposizione nel tempo;
sempre a Torino, il CNR ha effettuato uno studio sul TNF (trinitrofluorenone), impiegato in alcuni toner di stampanti laser veloci;
sempre in Italia è stato fatto uno studio dall'ISPESL di Roma, sui danni derivanti dall'ozono emesso da queste apparecchiature di fotoriproduzione. L'ozono viene prodotto dai blocchetti corona, elementi dei fotocopiatori sottoposti ad elevate tensioni. È stata riscontrata una emissione elevata di ozono in grado di produrre problemi a livello polmonare, quando le macchine non vengono ciclicamente pulite e fatte operazioni di manutenzioni;
si è scoperto ultimamente come i nuovi apparecchi emettano delle particelle infinitesimali («nanoparticelle» che proprio per le loro dimensioni piccolissime, non sono trattenute già nel naso ma penetrano nelle vie respiratorie e si diffondono nel sangue e nei vari organi) di sostanze tossiche; vengono assorbite da chi, in uffici chiusi, si trova a lavorare per ore vicino a stampanti laser, fotocopiatrici e fax;
nel 1999, all'Università di Modena, si è scoperto che particelle inorganiche di dimensioni dal centomillesimo (10 micron) al miliardesimo di metro (1 nano), possono entrare nell'organismo attraverso inalazione ed ingestione e, trasportate dal sangue, finire in diversi organi dove restano imprigionate e da dove possono innescare tutta una serie di malattie classificate finora come criptogeniche, cioè di origine ignota. La pericolosità è maggiore se le polveri sottili hanno un diametro inferiore a 2,5 micron, indicato anche con PM 2,5 (Materiale Particolato);
ultimamente poi si è constatato che in numerose fotocopiatrici viene utilizzato unitamente al toner il developer;
il developer è una miscela di sostanze metalliche magnetiche (carrier) con il toner stesso. Serve in pratica a trattenere il toner nel gruppo di sviluppo. Il toner viene per primo trasferito sul drum o tamburo tramite un processo elettrostatico e poi sulla carta. Esistono due specie di toner, quelli che hanno bisogno del developer, e quelli in cui il developer è integrato nel toner stesso. Nelle fotocopiatrici utilizzanti il developer, esso viene messo nella macchina all'installazione e poi sostituito dopo un numero programmato di copie o assieme al drum dopo la sua usura. I toner quindi si dividono in: Toner Bicomponenti: mancano nella loro composizione del carrier. Il carrier rimane sempre nella macchina e non viene trasferito sui fogli fotocopiati. (Ci sono pure le schede di sicurezza dei developer) e Toner Monocomponenti: nella sua composizione è inserito anche il carrier. A differenza del carrier delle macchine bicomponenti, è molto più sottile, viene quindi anche trasferito sul foglio fotocopiato. In questi toner la composizione chimica è integrata quindi di metalli, come nichel, tungsteno, solfati ferrosi, eccetera;

su alcuni developer di macchine utilizzanti tamburo o drum al selenio, equivalente a diverse marche di fotocopiatrici e modelli, sono riportati dei codici CAS che sulle schede relative di sicurezza mancavano;
sulla bottiglia è riportato il codice CAS del nickel monossido (1313-99-1) indicato come semplice ferrite. Alcune disposizioni obbligano tutti i preparati aventi il nickel monossido in concentrazione complessivamente superiore a 0,1 per cento ad etichettatura R45, R46, R49. Le etichettature indicano con 1. R45 che può essere cancerogeno, 2. R46 che può essere mutageno, 3. R49 che può produrre il cancro per inalazione;
anche ad altri developer, è riportato lo stesso codice CAS del nickel monossido ed indicato sempre come ferrite. Come già stato detto è stato sotto inchiesta il cromo esavalente in alcuni toner utilizzato appunto come controllore di cariche, c'è il dubbio che i tre composti siano dei derivati del cromo 6;
la prima sostanza 84179-66-8, risulta anche positiva al test di AMES (file pdf), tale test ha mostrato proprietà mutagene del composto su dei batteri;
dei developer equivalenti sostituiscono il codice 1313-99-1 e l'altro 1314-13-2 (inerente all'ossido di zinco) con un solo codice 12645-50-0 e con la dicitura: Nikel-Zinc-Ferrite-Powder;
questo composto (12645-50-0) è utilizzato anche in altre marche costruttrici, è senza dubbio un derivato del nickel in questione;
è stato usato in passato un olio particolare al silicone, utilizzato per pulire i rulli fusori delle fotocopiatrici;
ancora oggi diverse fotocopiatrici a colori utilizzano quest'olio e diverse apparecchiature hanno dei feltrini imbevuti di tale olio sempre con lo scopo di tener puliti i rulli fusori, per evitare inceppamenti della carta che si può facilmente attaccare ai rulli fusori sporchi. Alcune schede di sicurezza indicano l'olio siliconico come dimetilpolisiloxano, inoltre indicano anche la capacità di questa sostanza che a temperature superiori a 150o, libera formaldeide. I forni dei fotocopiatori utilizzano temperature anche superiori ai 150o, per far fondere il toner sul foglio della carta;
alcuni organismi di controllo della salute precisano che non è cancerogeno, tantomeno considerato sospetto;
la formaldeide comunque è riconosciuta cancerogena dalla IARC e dal NIOSH-USA, ed è in grado di produrre tumori delle cavità nasali e delle prime vie aeree. Anche sul dimetilpolisiloxano o dimetilsiloxano polimero e sugli oli siliconici in genere sono stati effettuati degli studi tossicologici. Alcuni hanno evidenziato la capacità su animali di produrre varie malattie;
alcuni tamburi moderni OPC (Organic-Photo-Conductor), utilizzano sovente il diossido di titanio, la IARC considera il diossido di titanio (cas 13463-67-7) un possibile cancerogeno per gli esseri umani (gruppo 2b), talché in relazione allo smaltimento dei drum come rifiuti, potendo contenere sostanze come derivati dello stilbene (cas 89114-90-9), questi rifiuti possono creare effetti negativi all'ambiente -:
se sia a conoscenza della situazione sopra descritta, se non sia il caso di verificare per quanto di competenza, quali interventi intenda adottare per verificare se siano state applicate correttamente le normative vigenti.
(4-01812)

Risposta. - La problematica riguardante i rischi per la salute e i comportamenti corretti da adottare durante l'uso di stampanti laser e fotocopiatrici a causa della presenza dei toner e delle sostanze emesse durante l'impiego, ha costituito l'oggetto di una serie di studi e ricerche.
Le analisi sulla tossicità che possono sviluppare i componenti dei
toner riportate nella letteratura scientifica risultano effettuate attraverso sperimentazioni animali, e

classificano i toner nella categoria Granular Biopersistent Substances (GBS), ossia polveri granulari biopersistenti senza tossicità sostanziale specifica conosciuta.
Fino ad oggi singoli componenti specifici di tali polveri sono classificati, a livello internazionale ed europeo, solo come possibili cancerogeni, per inadeguata evidenza sull'uomo di tali effetti (Unione europea;
International Agency for Research on Cancer - IARC; American Conference of Industrial Hygienists - ACGIH).
Attualmente nell'ambito del sistema comunitario
Rapid Alert System for Non-Food Products (RAPEX), non sussistono notifiche che individuano i toner ad uso stampanti come prodotti pericolosi.
L'analisi della composizione chimica dei toner in commercio consente di rilevare oltre che carbonio, ferro e rame, anche piccole percentuali di altri elementi in tracce (quantità nell'ordine delle parti per milione-ppm), tra i quali risultano anche sostanze classificate cancerogene, come ad esempio il cadmio.
Va tenuto presente peraltro il diverso significato della classificazione di pericolosità in contrapposizione alla valutazione del possibile rischio per la salute umana e l'ambiente, in quanto il primo esprime le specifiche proprietà della sostanza, il secondo la probabilità che la sostanza interagisca con i soggetti.
Pertanto, per la valutazione di un effetto potenzialmente nocivo delle polveri di
toner, nell'ambito lavorativo rilevano le emissioni effettivamente liberate nelle operazioni di copia e stampa. Tali emissioni dipendono dalla composizione del materiale del toner e da fattori molto diversi, come il tipo di cartuccia, la temperatura di esercizio, la velocità di copia, la durata di utilizzo delle macchine, etc.
In Germania, ad esempio, l'Istituto professionale tedesco per la sicurezza sul lavoro
(Berufgenossenschaftliches Institut fur Arbeitssicherheit - B.I.A.) ha condotto misurazioni estese durante il funzionamento di stampanti laser o fotocopiatrici in bianco e nero e a colori, dimostrando che la polvere inalabile fluttua al massimo tra 60 e 80 microgrammi/metro cubo indipendentemente dal tipo di macchine utilizzate.
In particolare, le misurazioni di polvere di
toner, cobalto e nichel hanno mostrato che la concentrazione di polvere nell'aria effettivamente respirata dai lavoratori era comunque inferiore ai suddetti valori di fluttuazione.
Il valore limite dello statunitense
National Institute of Safety Health (NIOSH) propone per il Nerofumo Carbon Black un Threshold Limit Value (TLV) rispettivamente di 3,5 mg/m3 e, qualora siano presenti idrocarburi aromatici policiclici, riconosciuti cancerogeni, un valore di 0,1 mg/m3. Tali limiti sono espressi in milligrammi, attestati, quindi, su valori mille volte maggiori rispetto ai microgrammi misurati nei valori riscontrati.
Inoltre le concentrazioni dei diversi «Composti organici volatili» (COV), sviluppatisi durante l'uso, si collocano tutte nell'ordine di grandezza dell'inquinamento di fondo relativo alla popolazione generale, quindi al di sotto del valore limite di esposizione professionale.
Per quanto sopra precisato non può essere ritenuto probabile un effetto cancerogeno, anche se non può essere completamente escluso.
Tuttavia, non possono essere sottovalutati i possibili disturbi per la salute umana anche qualora siano rispettati i valori limite; pertanto il datore di lavoro deve osservare le adeguate misure precauzionali.
Va considerato che le persone con una iperreattività a specifica nasale o bronchiale possono infatti sviluppare sintomi e reazioni a specifiche di ipersensibilità, dovute ad un effetto irritativo delle emissioni. Tali reazioni sono eliminabili attraverso il miglioramento delle condizioni di igiene dell'ambiente di lavoro, come una migliore ventilazione dell'ufficio o lo spostamento della stampante e/o della copiatrice in una stanza separata, nonché la sostituzione delle vecchie stampanti e dei vecchi
toner con apparecchi e cartucce a bassa emissione, verificandone in modo programmatico lo stato di manutenzione.
In base al decreto ministeriale 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva

2001/58/CE, il responsabile dell'immissione nel mercato di una sostanza o di un preparato pericolosi (fabbricante, importatore o distributore) deve fornire gratuitamente al destinatario, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa di sicurezza (SDS), la quale unitamente al foglio illustrativo e all'etichetta contiene i dati necessari a tutte le valutazioni del rischio derivanti dall'utilizzo dei macchinari.
Qualora gli effetti indesiderati continuino ad essere segnalati anche dopo aver adottato i provvedimenti necessari, sono indicati ulteriori accertamenti nell'ambito della medicina del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si precisa inoltre che, per gli aspetti di competenza, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di non aver ricevuto alcuna segnalazione di incidenti causati dai
toner da parte di privati o di associazioni di consumatori.
Per maggiore completezza, si ritiene opportuno riportare la documentazione dell'Istituto superiore di sanità.
A seguito della entrata in vigore (1o giugno 2007) del regolamento REACH (CE) N. 1907/2006 sono state sviluppate, nell'ambito dei REACH Implementation Projects (RIP), le linee guida per l'applicazione di tale regolamento destinate sia alle Autorità Competenti sia all'Industria. In particolare la guida per l'identificazione dei requisiti relativi alle sostanze contenute negli articoli (RIP 3.8) riporta i criteri da utilizzare per distinguere gli articoli dai contenitori di sostanze o miscele di sostanze (preparati). Tra gli esempi di contenitori di sostanze o preparati la guida riporta le cartucce contenenti toner per fotocopiatrici e/o stampanti.
Di conseguenza si ritiene che le cartucce di toner rientrino nel campo di applicazione della normativa che regola il settore delle sostanze e dei preparati pericolosi (decreti legislativi rispettivamente n. 52 del 3 febbraio 1997 e n. 65 del 14 marzo 2003 e successivi aggiornamenti).
In base a quanto previsto dai decreti citati le cartucce per stampanti e/o fotocopiatrici devono rispettare i requisiti di classificazione, imballaggio ed etichettatura qualora in base alla composizione del
toner risultino contenere un preparato classificato come pericoloso e devono essere accompagnate dalla scheda di sicurezza se intese per uso professionale.
L'interrogazione in oggetto fa riferimento a svariati possibili componenti dei
toner dotati di caratteristiche tossicologiche diverse.
In generale i
toner sono costituiti da pigmenti e resine artificiali, come leganti, e nel caso del toner nero da carbon black comunemente chiamato nerofumo. Possono inoltre contenere altri additivi e coadiuvanti.
Si riportano di seguito informazioni sintetiche sugli ingredienti più comuni e sulle altre sostanze citate nella interrogazione stessa:

Carbon black (n. CAS 1333-86-4).

I tipi in commercio possono essere caratterizzati da particelle di diametro variabile e gradi di agglomerazione diversi. Contengono di solito idrocarburi policiclici aromatici responsabili della potenziale cancerogenicità.
L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS (IARC) ha valutato il carbon black nel 1996 classificandolo come «possibile cancerogeno per l'uomo» nel gruppo 2B in base alle evidenze derivanti dagli studi di cancerogenicità per via inalatoria sugli animali da laboratorio. Questa classificazione è stata riconfermata nel febbraio 2006 continuando la IARC a ritenere «inadeguata l'evidenza sull'uomo» a seguito dell'esame di tre differenti studi epidemiologici su lavoratori condotti in Germania, Regno Unito e Stati Uniti dai quali non si evidenziano correlazioni tra l'esposizione a carbon black e la mortalità dovuta a cancro polmonare. L'esposizione a carbon black avviene soprattutto durante la produzione e altri processi industriali ed è in genere inferiore a 1 mg/m3 come media pesata su 8 ore e a particelle non di

dimensioni ultrafine o nano particelle (Gardiner et al, 1992a,b: 1996, Smith and Musch, 1982.
Muranko et al, 2001, Harber et al., 2003o). Nella maggior parte dei prodotti il carbon black è inglobato in una matrice e l'esposizione dei consumatori ne risulta trascurabile (IARC 1996).

Cromo esavalente.

I composti del cromo esavalente rientrano nella voce di gruppo riportata nell'allegato I alla direttiva 67/548 come: «Composti di cromo(VI), esclusi bario cromato e quelli espressamente indicati nell'allegato I» con la seguente classificazione ed etichettatura:
Cancerogeno di categoria 2;
R49: Può provocare il cancro per inalazione;
R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
N; R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (Direttiva 96/54/CE).

Quaternium 15 (3-cloroallilocloruro di metenamina n. CAS 4080-31-3).

Questa sostanza risulta nociva per ingestione e contatto cutaneo essendo caratterizzata da una DL50 orale pari a 500 mg/kg per il ratto e da una DL50 cutanea pari a 565 mg/kg per il coniglio.
Risulta inoltre irritante e sensibilizzante per la pelle data la sua capacità di rilasciare formaldeide (Zina et al. 2000).

Trinitrofluorenone (n. CAS 129-79-3).

Il trinitrofluorenone non risulta pericoloso in base a studi di tossicità orale e cutanea per esposizione acuta su animali da laboratorio, ma risulta potenzialmente tossico per fegato e reni a seguito di esposizione ripetuta per via orale, con conseguente colorazione degli organi e dei tessuti. La sostanza è risultata mutagena al test di Ames (NTP toxicity report n. 13).

Nichel monossido (n. CAS 1313-99-1).

La sostanza risulta classificata ufficialmente come cancerogeno per l'uomo (categoria 1) per via inalatoria e sensibilizzante cutaneo. L'etichettatura deve riportare le seguenti frasi di rischio:
R49: Può provocare il cancro per inalazione;
R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
R 53: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (Direttiva 2001/59/CE).

Olio al silicone: dimetilpolisilossano o dimethicone (n. CAS 9006-65-9).

La sostanza è un principio attivo per farmaci ed è anche consentito negli alimenti e non presenta caratteristiche di tossicità. La possibile emissione di formaldeide a temperature superiori a 150o C non è riportata in letteratura se non da una scheda di sicurezza di una ditta produttrice.

Titanio diossido (n. CAS 13463-67-7).

La IARC ha classificato il diossido di titanio come «possibile cancerogeno per l'uomo» nel gruppo 2B in base alle evidenze derivanti dagli studi di cancerogenicità per via inalatoria sugli animali da laboratorio. (IARC 2006).
In conclusione non risulta possibile esprimere un parere univoco di pericolosità per la salute dei toner per stampanti e simili poiché è necessario considerare la composizione di questi caso per caso.
Si fa presente l'obbligo del rispetto delle norme di divieto o di restrizione per i toner contenenti sostanze riportate dalla direttiva

76/769/CEE e successivi aggiornamenti. Tale normativa vieta l'immissione sul mercato di preparati, destinati alla vendita al pubblico, contenenti più dello 0.1 per cento delle sostanze, classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 e di categoria 2 (ad esempio il monossido di nichel e il triossido di cromo). La lista delle sostanze soggette a restrizione è riportata in allegato alla direttiva succitata.
Si ribadisce l'obbligo di classificare ed etichettare i toner immessi sul mercato secondo la normativa vigente.
Per i toner che si classificano come pericolosi deve essere fornita la scheda di sicurezza in caso di uso professionale. La scheda di sicurezza deve essere fornita, su richiesta, anche per quelli che non si classificano come pericolosi che contengono più di 1 per cento di un componente classificato come pericoloso, oppure più di 0,1 per cento di una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
Oltre alla pericolosità dovuta ai vari componenti dei toner si deve considerare la possibilità che si formino sostanze pericolose durante l'uso di fotocopiatrici e/o stampanti.
In base a studi mirati alla stima della qualità dell'aria in zone occupate da tali apparecchiature è stata rilevata la presenza di sostanze quali l'ozono, la formaldeide, il benzene.
L'ozono è irritante per le vie respiratorie ed è un gas estremamente reattivo capace di trasformare sostanze organiche volatili in formaldeide. L'emissione di ozono risulta ridotta con l'uso di stampanti di nuova concezione. (Cabella 2005).
Secondo APAT (attuale ISPRA) è sconsigliato l'uso di carta pretrattata con formaldeide che potrebbe essere emessa durante le operazioni di stampa o copiatura. (http://www.apat.gov.it).
Alcuni studi riportano la possibile formazione di benzene e stirene, sostanze notoriamente cancerogene (Lee CW 2006).
Al fine di minimizzare i rischi connessi all'utilizzo dei toner si raccomanda quindi l'adozione di misure adeguate di prevenzione e di controllo in accordo con quanto previsto dalla attuale normativa (decreto legislativo n. 81 del 2008) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riferimenti.

IARC (1996). International Agency for Research on Cancer: Printing Processes and
Printing Inks, Carbon Black and Some Nitrocompounds. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic risk to Humans, Vol 65.
IARC (2006) International Agency for Research on Cancer: Titanium dioxide, Summary of data reported, February 2006. http://monographs.iarc.fr/ENG/Meetings/93titaniumdioxide.pdf.
IARC 2006 International Agency for Research on Cancer: Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert Butoxy-2-propanol IARC Monographs Vol. 88.
Gardiner K, Calvert IA, van Tongeren MJA & Harrington JM (1996). Occupational exposure to carbon black in its manufacture: data from 1987-1992. Ann Occup Hyg 40, 65-77.
Muranko HJ, Hethmon TA, and Smith RG (2001). «Total» and Respirable Dust Exposures in the U.S. Carbon Black Manufacturing Industry. Am. md. Hyg. Assoc. J. 62, 57-64.
Smith RG and Musch DC (1982). Occupational exposure to carbon black. A particulate sampling study. Amer. ind. Hyg. Assoc. J. 43, 925-930.
Direttiva 96/54/CE, della Commissione, del 30 luglio 1996, recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GUCE L 248 del) Zina et al. Allergic contact dermatitis from formaldehyde and quaternium-15 in photocopier toner. Contact Dermatitis, 2000, 43, 223-251).
NTP Technical Report on Toxicity Studies of Trinitrofluorenone (CAS No. 129-79-3)

Administered by Dermal Application and Dosed Feed to F344/N Rats and B6C3F1 Mice.
Direttiva 2001/59/ce della Commissione del 6 agosto 2001 recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GUCE L 225 del 21 agosto 2001).
Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento ...
c) alle sostanze e ai preparati in transito sottoposti a controllo il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU. L 262 del 27 settembre 1976).
Lee CW, Dai YT, Chien CH, Hsu DJ - Characteristics and health impacts of volatile organic compounds in photocopy centers. Environmental research 2006 Feb; 100 (2): 139-49.PMID: 16045905.
Renato Cabella - ISPESL Dipartimento Igiene del Lavoro: Apparecchiature da fotoriproduzione, il pericolo si chiama «ozono» - Ambiente e sicurezza sul Lavoro. Giugno 2005.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali: Ferruccio Fazio.

NASTRI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'elettrosmog (inquinamento da campi elettromagnetici), come dimostrato dalle più moderne ricerche scientifiche, è causa di notevoli pericoli per la salute;
l'esposizione a tale forma di inquinamento, tra l'altro, produce nell'uomo gravi patologie quali neoplasie, alterazioni del sistema immunitario, compromissione dell'attività neuromuscolare e neurale, riduzione nella produzione di liquido spermatico, affaticamento cronico, problemi al sistema visivo, disturbi del sonno, cefalea ed altro;
la stessa Commissione Internazionale per la Sicurezza Elettromagnetica (ICEMS) che ha tenuto a Benevento una conferenza internazionale dal titolo «Approccio precauzionale ai campi elettromagnetici: Razionale, Legislazione e Applicazione» dal 22 al 24 febbraio 2006, nel documento finale ha, tra l'altro, affermato che: «evidenze sperimentali epidemiologiche, in vivo e in vitro dimostrano che l'esposizione a specifici campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF) può aumentare il rischio di cancro nei bambini ed indurre altri problemi di salute sia nei bambini che negli adulti»;
attualmente, le installazioni di antenne di telefonia mobile sono spesso accompagnate dalle proteste dei cittadini, e ciò soprattutto quando le antenne sono collocate in prossimità di zone densamente popolate, di scuole, di ospedali;
a Oleggio Castello, appunto, è prossima l'installazione di una nuova antenna per la telefonia cellulare di Telecom Italia Mobile e l'impianto verrà realizzato nel terreno adiacente alla centrale urbana di Telecom, zona ad elevata densità abitativa in cui sorgono scuole, uffici ed alberghi;
la predetta installazione ha sollevato viva inquietudine fra i cittadini e gli amministratori locali circa i rischi di inquinamento elettromagnetico che potrebbe provocare il nuovo impianto con evidenti danni per la salute pubblica;
la normativa attualmente vigente, come anche questa ultima esperienza dimostra, sembra necessitare di correttivi intesi a contemperare l'esigenza di usufruire di strumenti di telecomunicazione con il diritto alla salute -:
di quali elementi informativi disponga il Governo circa gli effetti dell'elettrosmog, in generale, e più specificamente

nei pressi degli impianti come quello di Oleggio Castello;
quali iniziative e misure il Governo intenda promuovere qualora i dati a sua disposizione evidenziassero che l'impianto di Oleggio Castello, per la sua particolare collocazione o anche per altre caratteristiche, fosse da considerare pericoloso per l'incolumità pubblica;
quali iniziative normative il Governo intenda assumere per disciplinare l'installazione di antenne di telefonia mobile in zone densamente popolate.
(4-02060)

Risposta. - In merito a quanto indicato nell'interrogazione in esame, riguardante gli effetti sanitari associati ad esposizioni a campi elettromagnetici e, in particolare, l'installazione di una nuova antenna per telefonia mobile a Oleggio Castello, si rappresenta quanto segue.
Nel premettere che gli effetti di cui trattasi si distinguono in effetti a breve termine ed effetti a lungo termine, si precisa che gli effetti a breve termine derivano da una esposizione di breve durata, caratterizzata da elevati livelli di campo, mentre i temuti effetti a lungo termine vengono generalmente associati a esposizioni prolungate (si parla anche di anni) a livelli di campo molto inferiori rispetto a quelli connessi agli effetti a breve termine.
A livello europeo, l'International Commission non Ionizing Radiation Protection l'ICNIRP, con l'emanazione delle «Linee guida per la limitazione dell'esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz)», ha stabilito dei limiti di esposizione il cui rispetto garantisce l'assenza degli effetti sanitari a breve termine; infatti l'ICNIRP ha giudicato che l'induzione di tumori per effetto di esposizioni a lungo termine a campi elettromagnetici non sia stata accertata e, per questo motivo, nelle linee guida sopracitate ci si riferisce solo agli effetti a breve termine definendo quindi gli ambiti protezionistici.
L'Italia ha sostanzialmente recepito le indicazioni dell'ICNIRP dotandosi però di un quadro normativo più restrittivo funzionale anche alla protezione da possibili effetti a lungo termine; con questo fine ha definito un quadro protezionistico basato su valori di attenzione e obiettivi di qualità che si applicano ad aree sensibili in cui è possibile una permanenza prolungata degli individui (più di 4 ore). In sintesi, il nostro paese ha già adottato un approccio cautelativo di gestione dei rischi, nonostante lo stato attuale delle conoscenze sugli effetti a lungo termine non fornisca elementi a favore di interventi protezionistici più spinti.
Secondo l'articolo 14 della legge quadro n. 36 del 2001 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le competenze in materia di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale spettano alle amministrazioni provinciali e comunali, che le esercitano tramite le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e APPA).
Queste ultime stanno investendo molto a livello di attività di monitoraggio e controllo dei campi elettromagnetici soprattutto in aree sensibili, come possono essere quelle densamente popolate.
Come evidenziato da vari report ambientali (vedi osservatorio Campi elettromagnetici CEM sul sito www.agentifisici.apat.it oppure annuario dei dati ambientali sul sito http://annuario.apat.it) sono rarissimi i casi di superamento dei limiti di legge che risultano da queste campagne di misura e monitoraggio.
Per quanto riguarda l'esposizione negli ambienti di vita, i livelli di campo elettromagnetico si mantengono nella maggior parte dei casi ai di sotto dei limiti di legge vigenti; ciò vale sia per i campi ELF (Extremely low frequency - campi a frequenze molto basse) che per i campi elettromagnetici alle radiofrequenze.
Dal database osservatorio CEM, gestito dall'Istituto Superiore Protezione ricerca Ambientale ISPRA e popolato dai vari referenti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, risulta che in Piemonte nel solo anno 2007 sono stati effettuati circa 800 interventi di controllo sperimentali su impianti radiotelevisivi e stazioni radio base e 80 su elettrodotti e dal

1998 ad oggi i superamenti del valore di attenzione riscontrati sono stati 28 per la prima tipologia di impianti e 2 per la seconda tipologia; le relative azioni di risanamento sono per la quasi totalità dei casi concluse.
Occorre sottolineare che prima di qualunque attività inerente l'installazione di un nuovo ripetitore, l'
iter autorizzativo prevede, nell'ambito del più ampio processo di competenza dell'amministrazione comunale, l'emissione di un apposito parere tecnico da parte dell'agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente di competenza; parere tecnico che comporta l'effettuazione di misure in campo per la verifica preventiva del clima elettromagnetico nell'area interessata dalla nuova installazione e la valutazione modellistica del nuovo contributo, generalmente cautelativa nei confronti della popolazione esposta.
Si evidenzia, poi, che l'iniziativa normativa per la disciplina dell'installazione di antenne di telefonia mobile è in capo alle regioni, mediante leggi regionali di recepimento della norma nazionale, oppure ai comuni. Questi ultimi, in assenza di specifiche disposizioni regionali, provvedono spesso all'emanazione di un regolamento in materia, che definisce indirizzi urbanistici per la localizzazione di tali impianti, anche in termini di determinazione di aree di esclusione.
In merito al caso specifico, sulla scorta di quanto comunicato dal comune e dalla prefettura, si rappresenta che in data 8 aprile 2008, Telecom Italia S.p.A. ha chiesto al comune di Oleggio Castello l'autorizzazione ad installare un impianto radioelettrico su un proprio terreno, sito in via Monte Rosa, al civico n. 9/A.
In data 22 aprile 2008, il Centro regionale radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dell'ARPA del Piemonte di Ivrea, accertato, in via preventiva, il rispetto della normativa vigente, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto di cui trattasi. A tale riguardo, il dipartimento provinciale A.R.P.A di Novara, interpellato dalla prefettura, ha reso noto che, dalle valutazioni teoriche compiute, è emerso che i valori di campo elettrico nelle zone residenziali circostanti il sito interessato sono sempre inferiori a metà del valore di attenzione (6 Volt/metro) fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.
In data 5 maggio 2008, il responsabile del servizio tecnico comunale di Oleggio Castello ha rigettato l'istanza specificata in premessa, sulla base del parere contrario espresso, nella seduta del 28 aprile 2008, dalla commissione edilizia. Ciò, in quanto tale intervento sarebbe stato in contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente, giacché l'area in parola aveva una destinazione d'uso (area per servizi sociali ed attrezzature comunali) che non consentiva l'installazione di impianti elettrici da parte di enti pubblici o di società concessionarie di pubblici servizi.
Avverso tale decisione, Telecom Italia spa ha proposto ricorso al TAR del Piemonte che, con sentenza n. 2538 del 2008 in data 9 ottobre 2008, ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendolo non sufficientemente fondato.
In esecuzione di detta sentenza, il comune di Oleggio Castello, in data 20 novembre 2008, ha rilasciato a Telecom Italia spa l'autorizzazione richiesta ed il successivo 5 dicembre sono iniziati i lavori per l'installazione dell'antenna in questione.
In data 15 dicembre 2008, un gruppo di cittadini, ritenendo l'impianto potenzialmente dannoso per la salute, perché posizionato nel centro abitato, ha inoltrato al sindaco di Oleggio Castello una petizione, firmata da circa 250 persone, finalizzata ad ottenere la sospensione dei lavori.
Allo stato, l'antenna risulta installata su un traliccio alto 24 metri, che dista circa 100 metri dalle abitazioni più vicine e sul quale dovrebbe essere collocato prossimamente anche un ripetitore di Vodafone. A tale riguardo, l'ARPA ha fornito la propria disponibilità ad effettuare nuovi controlli, ad avvenuta attivazione degli impianti.
Si soggiunge che, lo scorso 20 febbraio, ha avuto luogo, presso il municipio di Oleggio Castello, un'assemblea pubblica, nel corso della quale, funzionari della Telecom, dell'Azienda sanitaria locale e dell'ARPA,

hanno illustrato alla cittadinanza le caratteristiche dell'impianto ed il relativo rispetto dei limiti di legge, nel tentativo di fugare i paventati timori per la salute e l'incolumità pubblica.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia.

PALAGIANO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il bacino del Vallone Porto, nel comune di Positano, rappresenta nel suo insieme un geosito di grande valore paesaggistico ed ambientale nel contesto geografico della Costiera amalfitana, già dal 1997 iscritta dall'UNESCO nell'elenco dei beni Patrimonio Mondiale dell'Umanità;
l'area è inserita in un sito di interesse comunitario (SIC IT8050051);
la zona, nel cuore del Parco dei Monti Lattari, è caratterizzata da importanti specie faunistiche e vegetazionali, anche in via di estinzione, ed è sottoposta a vincolo paesistico-ambientale;
la regione Campania ha erogato dei finanziamenti per i lavori di sistemazione idraulico-forestale per la mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico della rete idrografica del Vallone Porto-Arienzo nel comune di Positano;
per contrastare questo dissesto idrogeologico il Comune di Positano vorrebbe realizzare lunghe briglie in cemento armato, pavimentare un antico sentiero sterrato, eliminare tutte le essenze arboree lungo il letto del torrente, sistemare i versanti marginali l'asse del torrente tramite il taglio della vegetazione ripariale e la costruzione di palizzate e gabbionate a contenimento delle scarpate;
molti cittadini si sono mobilitati, anche attraverso una petizione, per impedire che il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico si realizzi in questi termini, compromettendo l'integrità dell'oasi di Vallone Porto;
il WWF Italia, insieme a Lega Ambiente ed Italia Nostra, ha commissionato diverse perizie geologiche, botaniche e zoologiche nell'area del Vallone Porto di Positano, che hanno dimostrato l'inefficacia, il danno ambientale e le numerose controindicazioni di questa opera -:
se il Governo sia a conoscenza di questa situazione e quali iniziative intenda intraprendere, affinché gli interventi di messa in sicurezza siano compatibili con le esigenze di tutela paesistica, ambientale e del patrimonio floro-faunistico della zona.
(4-01325)

Risposta. - In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, riguardante i lavori di sistemazione idraulico-forestale per la mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico della rete idrografica del vallone Porto Arienzo, nel Comune di Positano, si rappresenta quanto segue.
Il comune di Positano rientra nel territorio di competenza dell'autorità di bacino regionale destra Sele. Nell'ambito del Piano di assetto idrogeologico vigente, risultano individuate e perimetrate nel vallone Porto Arienzo numerose aree a pericolosità elevata e molto elevata e a rischio molto elevato da frana e da alluvione.
L'intervento di sistemazione della rete idrografica del vallone Porto Arienzo è stato programmato e finanziato dalla regione Campania con risorse complessive pari a 258.200,00 euro, trasferite, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 179 del 2002, da questo Ministero alla regione medesima con decreto ministeriale n. DEC/DT/2002/0282 del 4 dicembre 2002.
Pertanto, gli elementi informativi indicati di seguito sono stati comunicati dalla regione Campania - settore difesa del suolo, con nota prot. 2008. 1010303 del 2 dicembre 2008 e dal comune di Positano - ufficio tecnico area lavori pubblici, con nota prot. n. 16712 del 15 dicembre 2008.
La Regione ha avviato nel gennaio 2005 le procedure per la realizzazione dell'intervento

ed il comune ha approvato il progetto preliminare di «Sistemazione idraulico forestale vallone Porto Arienzo» con deliberazione di giunta comunale n. 41 del 16 giugno 2005.
Sulla base delle disposizioni contenute nel piano di assetto idrogeologico, l'autorità di Bacino si è espressa sul progetto nel dicembre 2005 con parere favorevole con prescrizione. L'Autorità di Bacino, in tale parere, evidenzia che «l'intervento è consentito ai sensi dell'articolo 32, comma 1, ed articolo 33 della disciplina normativa per il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico. Lo stesso intervento, pur non risultando esaustivo ai fini di una risoluzione delle criticità presenti contribuisce ad una mitigazione dell'attuale rischio pericolo idraulico. Detto intervento interessa un tratto del vallone Porto Arienzo di lunghezza circa 300 metri, posto a monte del tratto di foce oggetto di sistemazione da parte della comunità montana penisola amalfitana, e prevede:
la pulizia dell'alveo dai depositi detritico-alluvionali presenti e riprofilatura del fondo alveo;
la sistemazione dei versanti marginali l'asse del torrente, tramite la rimozione delle essenze morte o debolmente radicate;
la posa in opera di una gabbionata e di palizzate a contenimento delle scarpate in destra idraulica a monte della sezione n. 27;
la realizzazione di n. 3 briglie selettive del tipo a finestra;
la sistemazione di due sentieri esistenti, mediante l'impiego di pietrame calcareo.

L'area oggetto di intervento è un'area Sito d'Interesse Comunitario e, pertanto, è stato acquisito dal settore regionale competente un parere positivo sul progetto nell'agosto 2006.
La commissione Valutazione Impatto Ambientale regionale, infine, nella seduta del 1o febbraio 2007 ha espresso parere positivo sul progetto definitivo.
Nel luglio 2007, a causa dei ritardi registrati per l'acquisizione del parere di VIA, i lavori non erano ancora iniziati e la regione, sentita l'autorità di bacino, che ha ritenuto l'intervento ancora prioritario per la mitigazione del rischio idrogeologico, ha riprogrammato l'intervento medesimo attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa per non revocare il finanziamento concesso.
A seguito di osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste (WWF, Italia nostra, Legambiente, Associazioni locali), la VII commissione consiliare (Commissione ambiente) della regione Campania nella seduta del 15 gennaio 2008 ha stabilito di valutare di modificare il progetto tenendo conto delle osservazioni suddette ai fini della riduzione dell'impatto ambientale. Pertanto, il comune ha richiesto alla regione in data 24 gennaio 2008 una sospensione del nuovo termine d'incantieramento previsto dal protocollo d'intesa di cui sopra.
In data 29 febbraio 2008 il WWF, Italia nostra e legambiente hanno inoltrato un documento tecnico a tutti gli enti coinvolti. Non essendo pervenuto alcun parere sul documento, il comune, nel maggio 2008, ha comunicato di voler procedere alla pubblicazione del bando di gara. Successivamente alla pubblicazione del bando di gara, si sono svolte ulteriori riunioni tecniche, anche con rappresentanti della soprintendenza di Salerno e della regione, e in data 2 agosto 2008 si è deciso di apportare delle lievi modifiche al progetto (eliminazione gabbionate laterali e rivisitazione di alcune opere di difesa). Il verbale della riunione è stato inviato a tutti gli enti coinvolti non presenti alla riunione.
Il comune, nel giugno 2008, ha comunicato alla regione di essere in fase di gara richiedendo l'anticipazione del 10 per cento delle somme, al dicembre 2008 non ancora pagato.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia.

ROSATO, STRIZZOLO, MARAN e MONAI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nella procedura scelta di salvataggio dal rischio di fallimento della compagnia aerea Alitalia che è stata ispirata e sostenuta dal Governo, la società AirOne riveste un ruolo di estremo rilievo, quale partner industriale oltre che socio finanziario, condizionando tutta l'intera operazione, a partire dalla gestione degli esuberi a quello degli aerei da acquisire;
la transizione dalla vecchia Alitalia alla CAI è stata resa possibile grazie all'utilizzo di risorse pubbliche, come peraltro riconosciuto anche dalla Commissione europea, che ha considerato come aiuto di Stato, incompatibile con il mercato, il prestito-ponte di 300 milioni di euro di cui ha beneficiato Alitalia, ma soprattutto ingenti risorse pubbliche saranno necessarie per far fronte ai debiti della cosiddetta bad company;
già da settimane i viaggiatori italiani e stranieri continuano a subire danni a causa delle cancellazioni o dei ritardi dei voli Alitalia, situazione che stà suscitando grande preoccupazione anche per la programmazione delle prossime festività di fine anno;
uno degli effetti delle numerosissime cancellazioni dei voli Alitalia sta negli altissimi aumenti delle tariffe praticate da AirOne, che si trova nella condizione di trarre, quale socio della CAI, un doppio vantaggio economico annullando di fatto la concorrenza;
l'evidenza di questa situazione si può ricavare anche in base a quanto espresso dal consiglio di amministrazione dell'Enac, il quale se da un lato «raccomanda a tutti gli operatori aerei, in questa particolare fase di transizione, di garantire la continuità del servizio pubblico», dall'altro soprattutto raccomanda «di adottare pratiche commerciali rispettose delle esigenze di mobilità dei cittadini»;
gravi sono i riflessi di questo stato di cose sugli utenti del servizio di trasporto aereo nel Friuli-Venezia Giulia, che non solo hanno visto drasticamente ridotti i collegamenti tra l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e quello di Roma Fiumicino, sicuramente la rotta più importante e trafficata della regione, ma sono anche costretti a subire l'impennata delle tariffe praticate da AirOne, anche triplicate nel giro di poche settimane -:
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con tutto l'Esecutivo, intenda porre in atto un'opera di moral suasion, simile a quella che pure ha utilizzato e sta tuttora utilizzando nell'operazione CAI, intesa a mantenere accessibili le tariffe di servizi che, per quanto resi da società private, sono tuttavia di pubblico interesse;
in che modo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con gli strumenti a sua disposizione, intenda consentire l'ingresso anche di altre compagnie aeree che ne facessero richiesta nell'operatività sulla tratta Trieste-Roma, in modo da salvaguardare le basilari regole della concorrenza che vigono in un'economia di mercato e conseguentemente abbattendo le tariffe a vantaggio dei cittadini utenti.
(4-01813)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Il nuovo regolamento n. 1008 del 24 settembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per le prestazioni di servizi aerei nelle Comunità - dove sono confluiti i precedenti regolamenti nn. 2407, 2408 e 2409 del 1992 - ha confermato la libertà per gli operatori titolari di licenza di trasporto aereo di scegliere liberamente le rotte sulle quali operare e, altrettanto liberamente, di fissare le tariffe aeree per il trasporto passeggeri e merci.
La normativa comunitaria non consente agli Stati membri di intervenire presso le compagnie aeree per indirizzare politiche tariffarie e di traffico.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

SALVINI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a partire dall'autunno 2007 le carrozze revampizzate (ristrutturazione estesa a 1.500 carrozze e curata da Ansaldobreda e Corifer) cominciano ad essere inserite nelle composizioni dei treni degli Intercity plus Genova-Milano;
le nuove carrozze sono subito bocciate: i pendolari stimano che lo spazio per i viaggiatori sia diminuito del 28 per cento, mentre sia aumentata del 300 per cento la rumorosità. I nodi vengono al pettine con i primi caldi, perché le bocchette di aerazione non funzionano, la puzza delle frenate filtra negli abitacoli, i finestrini sono troppo piccoli e, soprattutto, l'aria condizionata non si sente;
lo stress tra i viaggiatori costretti ogni giorno ad oltre 3 ore di treno aumenta in modo esponenziale; alcuni di loro addirittura presentano certificati che dimostrano il peggioramento delle loro patologie. Parte la campagna del comitato Genova-Milano che, per settimane, martella Trenitalia;
i risultati alla fine ci sono e le carrozze scomode vengono ritirate;
alla fine dello scorso maggio i pendolari della linea Genova-Milano cominciano a fare i conti con il caldo e la scomodità delle carrozze Es City;
il 19 giugno la newsletter del comitato Genova-Milano (la voce di 1.200 pendolari) titolava così: «Le carrozze piombate di Moretti: tentata strage di 600 pendolari»;
a Genova l'eco della reazione di Trenitalia Spa al contenuto di quella (e di altre) newsletter è arrivata qualche giorno fa, quando i pendolari hanno scoperto di essere stati querelati per diffamazione a mezzo stampa dall'amministratore delegato di Fs, Mauro Moretti;
il leader dei pendolari a settembre ha scritto una lettera di scusa a Moretti e all'amministratore delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano, scuse peraltro non accettate da Trenitalia e da Fs;
gran parte del mondo politico e della società civile, pur stigmatizzando i toni e le parole utilizzate dal comitato dei pendolari, è sgomenta per la reazione da parte dei vertici dell'azienda e chiede il ritiro della querela -:
se non intendano effettuare un'operazione di moral suasion presso i vertici di Trenitalia e di FS, affinché ritirino la querela presentata agli esponenti del Comitato Pendolari ligure (tra cui uno risulta addirittura estraneo alla vicenda) al fine di evitare che al disagio che i lavoratori e gli studenti patiscono si aggiunga la beffa di una richiesta di danni.
(4-01601)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Il 4 luglio 2008, la società Trenitalia ha presentato una querela nei confronti di tre esponenti di comitati pendolari per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 595 del codice penale (diffamazione) in quanto i toni e i contenuti delle notizie diffuse dai medesimi a mezzo stampa sono risultati offensivi e lesivi per l'immagine della società e dei vertici aziendali.
Successivamente, a seguito delle scuse e delle precisazioni fornite da uno dei querelati, Trenitalia ha dichiarato la propria disponibilità a procedere alla remissione della querela presentata nei suoi confronti e, in data 17 dicembre 2008, è stata infatti rimessa la querela nei confronti di quest'ultimo.
Pertanto, il procedimento, attualmente in corso d'indagine, prosegue nei confronti degli altri due.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

SPECIALE e LUCIANO ROSSI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la città di Perugia, ricca di monumenti e di bellezze storiche ed artistiche di valore inestimabile, è considerata uno dei più bei comuni d'Italia e per le sue caratteristiche orografiche è finanche definibile una «città museo» a cielo aperto;
ogni anno essa è meta di numerosi turisti provenienti da ogni parte del mondo che affollano, oltre i tanti musei e locali siti culturali, anche i saloni della Galleria Nazionale dell'Umbria dove sono raccolte opere, dal XIII al XIX secolo, di grandi artisti quali Pinturicchio, il Perugino, Arnolfo di Cambio, Piero della Francesca;
il capoluogo umbro ospita tantissimi studenti (circa 20 mila) che frequentano una delle più antiche Università italiane fondata nel 1308 e una delle più prestigiose Università per stranieri d'Italia;
considerando, ad esclusione delle frazioni municipali, la sola parte dell'acropoli collinare, la popolazione perugina, che in totale è di circa 162 mila abitanti, giunge a contarne circa la metà, assestandosi sulle 90 mila presenze;
il sistema viario di Perugia ha un assetto antico che riflette l'intreccio di tradizioni infrastrutturali etrusche, romane e medioevali, sicchè non è dato identificare nel capoluogo umbro le problematiche connesse all'emergenza traffico tipiche delle grandi aree metropolitane (Roma, Milano, Palermo, Napoli);
l'amministrazione locale ha messo in campo una vera task force in tema di sicurezza stradale, in particolare installando apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni ai semafori, in prossimità di incroci dell'acropoli diffusamente considerati poco pericolosi;
il menzionato servizio di controllo stradale è stato affidato a società private con sede al di fuori della regione, senza verificare e monitorare gli eventuali vizi del sistema di rilevamento, in assenza di adeguata sperimentazione e di una efficace campagna di informazione. Altresì l'accensione delle apparecchiature è avvenuta nel mese di agosto, ossia nel periodo estivo di massimo svuotamento della città;
in due anni sono state comminate circa 31 mila sanzioni, con multe scattate in millesimi di secondi, imponendo, a torto o a ragione, l'immagine degli automobilisti perugini come i più indisciplinati d'Italia;
sono stati presentati oltre 10 mila ricorsi al Giudice di Pace che si è espresso a favore dell'accoglimento di tutte le istanze, sicché anche chi ha pagato la multa si prepara a chiedere la restituzione delle somme versate al Comune per i vizi accertati;
al riguardo, associazioni di categoria, comitati e singoli ricorrenti hanno sollecitamente adito Prefetto e Procura della Repubblica;
è stata richiesta da alcuni politici membri degli Enti Locali (Comune, Provincia e Regione) anche la convocazione urgente di un Consiglio Grande monotematico con all'ordine del giorno ponga la discussione in merito alla questione T-Red e oggi non è stata ancora deliberata la data di svolgimento;
sarebbe opportuno risarcire, i cittadini coinvolti nel sistema T-Red, poiché la sperimentazione del progetto, tra l'altro assegnato senza gara di appalto, nasconde punti e vizi di forma che fanno presumere un raggiro nei confronti degli automobilisti a discapito della tanto decantata sicurezza stradale -:
se effettivamente i T-Red tutelino la circolazione stradale agli incroci, evidenziando, previa indicazione dei relativi dati statistici, l'incidenza degli incidenti prima e dopo l'installazione degli stessi;
se corrisponda al vero che nell'ambito della stessa città vige una differente durata del giallo ai semafori a seconda del

punto ove si trovi il conducente, vale a dire 3 secondi in quelli dove c'è uno dei menzionati apparecchi di rilevazione e 6 secondi in quelli ove non ci sono, così da determinare notevole confusione negli automobilisti;
se nelle ipotesi di ricorsi indirizzati al Prefetto, intenda attivarsi per annullare tutte i verbali così elevati, attesa la sussistenza di reali presupposti di malfunzionamento e discrasie negli apparecchi rilevatori, nonostante l'originaria omologazione del Ministero dei trasporti;
se il Governo intenda revocare l'omologazione permettendo così lo smontaggio o la disattivazione degli apparecchi almeno fino a quando la questione non venga chiarita in sede giudiziaria con sentenza definitiva.
(4-01480)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2008, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Gli episodi lamentati dall'interrogante potrebbero discendere direttamente dalla inadempienza di alcune amministrazioni comunali qualora abbiano disapplicato sia l'articolo 11 comma 1 lettera
a) del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), appaltando illegittimamente a privati la gestione del servizio di polizia stradale relativo all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione, sia l'articolo 208 comma 4 del codice stesso, devolvendo la prevista quota alla fornitura di tale servizio e non, come prescritto, alla semplice fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia stradale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha peraltro già fornito alle amministrazioni comunali che ne hanno fatto richiesta le opportune indicazioni in merito ai contratti di noleggio delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni.
Pertanto, eventuali irregolarità nelle procedure di affidamento, di cui risponde l'amministrazione che ha proceduto alla stipula, devono invece essere segnalate alla competente autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Per quanto riguarda le sanzioni comminate, il numero indicato non appare particolarmente significativo in quanto, su di un arco operativo degli impianti semaforici di 16 ore, secondo il disposto di cui all'articolo 169 comma 1 del regolamento di esecuzione ed attuazione - decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, esso ammonterebbe a circa tre infrazioni l'ora sull'intero territorio comunale e per tutti i dispositivi installati.
In merito all'impiego di apparecchiature di rilevamento delle infrazioni stradali, si segnala che esso rientra nelle facoltà degli organi di polizia stradale, in applicazione dell'articolo 201 commi 1-
bis e 1-ter del codice.
Per quanto riguarda i tempi di giallo degli impianti semaforici, essi devono essere stabiliti secondo i principi dell'ingegneria del traffico, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 41 comma 10 del codice, e non possono essere variati a piacimento dalle amministrazioni comunali.
In proposito si osserva che lo studio prenormativo pubblicato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche il 10 settembre 2001 «Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali», al paragrafo 6.7.4 «Determinazione dei tempi di giallo», indica durate minime di 3, 4 e 5 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h; in presenza di traffico pesante è indicata una durata minima di 4 secondi anche per velocità di 50 km/h.
Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi minimi di 4 secondi su strade urbane e di 5 secondi su strade extraurbane.
In ogni caso, le durate effettive possono essere anche congruamente superiori a quelle indicate, in dipendenza delle dimensioni delle intersezioni e dei veicoli in arrivo, e devono derivare da una accurata progettazione da parte di professionisti esperti nella regolazione semaforica.


Non è previsto dai decreti di approvazione che i documentatori fotografici delle infrazioni alle intersezioni regolate da semaforo interferiscano con la durata dei cicli semaforici.
Per quanto concerne i ricorsi indirizzati al prefetto o al giudice di pace, l'eventuale annullamento dei verbali dipenderà dall'opportuna valutazione, da parte dell'autorità adita, delle situazioni segnalate dall'interrogante.
In ordine all'impiego dei dispositivi T-Red, non risulta che gli stessi siano difformi dal prototipo approvato.
Può altresì essere ipotizzabile che gli impianti semaforici da essi controllati siano stati utilizzati dalle amministrazioni comunali in maniera difforme a quanto previsto dal vigente codice; in tal caso le stesse amministrazioni risulterebbero pertanto sanzionabili ai sensi dell'articolo 45 commi 1 e 7 del codice.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

STAGNO D'ALCONTRES. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con interrogazione n. 4/00832 del 30 luglio 2008 a firma dell'onorevole Giuseppe Fallica è stato sollevato il problema della particolare pericolosità del fenomeno meteorologico denominato windshear per il traffico aereo facente capo all'aeroporto di Palermo Punta Raisi ed è stato sottolineato il ritardo dell'installazione degli strumenti tecnici indispensabili per fronteggiare tali pericoli e cioè il radar meteorologico TDWR unitamente ad altri due sistemi di rilevazione: LLWS e SODAR;
l'ampia ed articolata risposta fornita dal Ministro interrogato tratta l'intricata istruttoria tecnico-amministrativa fino ad ora espletata ai fini dell'installazione nell'aeroporto di Punta Raisi delle predette installazioni tecniche, ma non ha indicato i tempi previsti per l'entrata in funzione di tali indispensabili strumenti di sicurezza -:
in quali tempi, auspicabilmente molto brevi, saranno operativi all'aeroporto di Palermo Punta Raisi le nuove dotazioni strumentali necessarie per limitare i pericoli per la navigazione aerea derivanti dal windshear.
(4-01990)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Allo stato attuale non è possibile stabilire una data certa per l'entrata in funzione del radar meteorologico TDWR (Terminal Doppler Weather Radar), da installarsi presso l'ex centro della marina militare nel comune di Isola delle Femmine.
Nonostante la Conferenza dei Servizi appositamente convocata a Palermo in data 19 dicembre 2008 abbia ribadito il parere favorevole unanime della regione Sicilia, della provincia di Palermo, nonché di Gesap spa, dell'ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile e dell'ENAV Ente Nazionale Assistenza al Volo circa la realizzazione dell'opera in oggetto, il comune di Isola delle Femmine si è attivato per contrastarne il completamento motivando tale disaccordo con argomentazioni legate alla tutela e alla preservazione del patrimonio ambientale.
L'Enav ha ribadito che il sito prescelto è l'unico appropriato per un corretto funzionamento del radar in questione, il quale non presenta, in virtù della sua collocazione sopraelevata, rischi di esposizione a campi elettromagnetici pericolosi per l'uomo e la fauna in genere.
Pertanto, l'installazione dell'impianto in questione, prevista nel sito indicato dall'Enav, potrà avere effettivo inizio solo quando saranno superate le perplessità del comune di Isola delle Femmine.
L'Enav, inoltre precisa che l'installazione del sistema prevede, dall'inizio dei lavori al collaudo, un tempo massimo di sei mesi.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

STRADELLA e ARMOSINO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
Trenitalia ha confermato che a partire da domenica prossima, 14 dicembre 2008, sulla tratta Milano-Bologna, avverrà il taglio del nastro del nuovo sistema di percorrenza ad alta velocità;
il miglioramento del collegamento veloce sulla tratta Milano-Bologna rappresenta certamente un fatto positivo per il sistema dei trasporti nazionali; con Frecciarossa, quindi, il treno diventa la nuova grande metropolitana che l'Italia ha a disposizione per collegare le grandi città del nostro Paese;
tuttavia, apre però un contraddittorio pesante con il sistema ferroviario regionale: secondo quanto segnalato dai comitati dei pendolari e come riportato da alcune testate giornalistiche, in questa fase di transizione, il mancato completamento, nonché la mancata previsione delle infrastrutture destinate ad uso esclusivo dell'alta velocità, comporteranno necessariamente la condivisione delle strutture utilizzate quotidianamente dai treni locali che trasportano i pendolari, con evidenti ripercussioni sulla qualità e puntualità del servizio regionale;
in particolare, consultando il nuovo orario ferroviario sul sito web di Trenitalia, sembra ci sia un netto peggioramento del collegamento veloce Asti-Roma, che ha causato il taglio di alcuni Eurostar, attualmente ci sono due soluzioni per coprire questa tratta: 1) cambiare treno a Bologna, aggravio di prezzo del 50 per cento e materiale misto intercity eurostar (quindi più scadente), 2) senza cambio treno ma con materiale più scadente e con aggravio di prezzo e durata del viaggio più lunga; difatti i binari di questa tratta non saranno più sufficienti ad accogliere il nuovo volume di traffico ferroviario, facendo dirottare le tratte locali nelle stazioni periferiche, come nel caso, appunto, della linea Asti-Roma;
si annuncia, pertanto, un complessivo e significativo peggioramento delle condizioni del servizio ferroviario per i pendolari nei territori della regione piemontese, interessati dalla nuova tratta ad alta velocità, da Asti non esiste più un servizio ferroviario che consenta l'andata e ritorno a Roma in giornata, con un minimo di permanenza nella capitale stessa;
pur con un incremento dei prezzi la qualità del materiale ferroviario sul collegamento Asti-Roma, è peggiorato non garantendo le soluzioni (tavolini di dimensioni adeguate e prese elettriche), che consentono di lavorare durante i viaggi di notevole durata;
il sostegno del trasporto ferroviario locale ad uso dei pendolari deve rappresentare un obiettivo strategico di tutto il Paese, l'alta velocità dovrebbe concorrere al processo di miglioramento della mobilità ferroviaria e del trasporto locale, nell'interesse di un più equilibrato sviluppo del territorio, del contributo che da esso può derivare per il decongestionamento del traffico su strada e della riduzione dei consumi energetici -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e quali iniziative intenda assumere il Governo, per garantire che l'entrata in esercizio dell'alta velocità ferroviaria sulla tratta Milano-Bologna non causi disagi a chi si reca quotidianamente al lavoro con il treno, eventualmente sollecitando una soluzione affinché, anche con l'eventuale aumento delle tariffe, nel nuovo orario venga garantito un livello di servizio (in termini di materiale, tempi di percorrenza e viaggio senza cambiar treno), nel collegamento tra Asti e Roma, e se non ritenga, altresì, opportuno avviare un piano di interventi per il miglioramento della qualità di un servizio di trasporto come quello locale, che troppo spesso è stato ingiustificatamente trascurato.
(4-01851)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Con l'orario in vigore dal mese di giugno 2008, Trenitalia ha avviato una serie di

interventi finalizzati a realizzare una concreta differenziazione dei diversi prodotti offerti; per cui i treni Eurostar svolgono funzioni di collegamenti veloci tra i grandi nodi metropolitani, gli Intercity assicurano i collegamenti tra i centri di dimensioni intermedie (con caratteristiche differenti di servizio in termini di capillarità e tempi di percorrenza) mentre la mobilità di corto raggio è demandata ai servizi di trasporto regionale.
Inoltre, la predetta società con il nuovo orario ferroviario in vigore dal 14 dicembre 2008 ha attuato, su tutto il territorio nazionale, una riorganizzazione di alcuni servizi ferroviari di media/lunga percorrenza aventi un risultato economico negativo, specie per effetto delle frequentazioni insufficienti. Si tratta di treni operanti in regime di mercato effettuati a rischio d'impresa, senza alcuna contribuzione pubblica.
Nell'ambito di tale programma, è stata soppressa la coppia di Eurostar 9307-9300 Torino-Roma e viceversa, con fermata ad Asti.
Pertanto, in questo quadro la stazione di Asti risulta attualmente servita dai seguenti collegamenti giornalieri diretti da/per Roma:
6 collegamenti Intercity Plus;
1 coppia di Eurostar City 9799/9798 (ha sostituito gli ex Intercity Plus 527 «Modigliani» Torino-Napoli e 526 «Carignano» Roma-Torino) che utilizza nuovo materiale rotabile di livello qualitativo più elevato ed offre un maggior comfort di viaggio;
1 coppia di EXP Notte.

A questi collegamenti diretti, si aggiungono alcune soluzioni alternative di viaggio con interscambio; in particolare, nella fascia oraria del mattino, la clientela astigiana, per raggiungere Roma, potrà utilizzare l'Eurostar City 9763 in partenza da Asti alle 8.19 che arriva a Bologna alle 10.52, con interscambio in quest'ultima stazione con l'Eurostar 9393 (Bologna 11.25 - Roma 14.10); per il rientro serale, può essere utilizzato il treno Eurostar AV 9308 con partenza da Roma alle ore 18.00, con interscambio nella stazione di Genova Brignole con il treno regionale 2176 delle 22.24 con arrivo ad Asti alle 23.49.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

STRIZZOLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
sulla base del Regolamento CE 3118/93 è stata data facoltà ai vettori degli Stati Membri dell'Unione europea di effettuare trasporti di cabotaggio all'interno di ciascun altro Stato Membro, consistente nell'attivazione di trasporti da un punto all'altro del territorio della Unione europea da parte di vettore non residente, nel rispetto della normativa interna;
nel maggio 2004 sono entrati a far parte della UE dieci Stati della Europa Centro-orientale e, nel corso del 2007 altri due Stati;
sulla base di accordi bilaterali, soltanto alla Slovenia, a Cipro e a Malta è stata concessa la possibilità di eseguire attività di cabotaggio in altri Stati Membri, mentre dal maggio 2009 è previsto che di detta facoltà potranno avvalersi altri sette Stati Membri e dal maggio 2010 tale possibilità sarà estesa ai vettori di Bulgaria e Romania;
il Regolamento Comunitario prevede che, qualora in uno Stato Membro o in parti del suo territorio, per effetto del cabotaggio di vettori esteri si verifichi una grave turbativa del proprio mercato, sia possibile richiedere da parte dello Stato Membro la sospensione del regime per sei mesi prorogabile di altri sei;
l'applicazione del Regolamento Comunitario è attuata da ciascun Paese Membro con proprie disposizioni regolamentari e lo Stato italiano vi ha provveduto nel 2004 consentendo l'esercizio di una tale tipologia di trasporto per 30

giorni a veicolo ogni 60, corrispondenti a 6 mesi complessivi di attività nell'arco di un anno;
anche altri Paesi dell'UE hanno provveduto ad un tanto introducendo però, in taluni casi, vincoli assai più restrittivi, come ad esempio l'Austria, Paese confinante sia con l'Italia che con la Slovenia, ha posto un limite annuo massimo di 30 giorni di attività, in Francia tale limite è stato fissato in 45 giorni annui con altresì l'obbligo, per i vettori stranieri, della rappresentanza fiscale sul territorio francese;
vi è stato, soprattutto nell'area del nord-est, ed in particolare in Friuli Venezia Giulia, un impatto pesantemente negativo sulla competitività del mercato italiano nei confronti dei vettori di Paesi, quali la Slovenia, i cui vettori dispongono di condizioni - relative ai costi di esercizio - notevolmente più basse (già nel gennaio del 2008 il costo di esercizio di un autoarticolato italiano è superiore del 28 per cento rispetto ad un equivalente veicolo sloveno);
si è determinata una forte penetrazione delle imprese slovene sulle linee di traffico nazionali aventi per provenienza o destinazione il Friuli Venezia Giulia e il nord-est con due pesanti conseguenze:
a) una forte contrazione di imprese di autotrasporto di merci (solo in Friuli Venezia Giulia il 16,30 per cento in meno dal 2004 ad oggi secondo dati di Unioncamere);
b) dislocazione di molte imprese in Slovenia per le più favorevoli condizioni ivi praticate ai vettori con una conseguente perdita di posti di lavoro e di entrate erariali -:
quali iniziative intenda assumere il Governo in questo particolare settore che interessa migliaia di imprese medio-piccole per:
a) verificare la possibilità di applicare la clausola di salvaguardia e sospendere per sei mesi il cabotaggio dei vettori sloveni;
b) prorogare il divieto di esercizio del cabotaggio per i vettori dei Paesi di recente ingresso nella UE fintantoché non vi sarà un sostanziale allineamento dei costi di esercizio con quelli italiani o dei Paesi dell'Europa occidentale;
c) riformulare da subito le norme regolamentari italiane in maniera da non consentire il cabotaggio in generale per più di 30 giorni nell'arco dell'anno per ciascun vettore prevedendo l'obbligo della rappresentanza fiscale in Italia;
d) rafforzare i controlli nell'area confinaria del nord est con particolare attenzione alle arterie di ingresso da est in Friuli Venezia Giulia.
(4-02117)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Il trasporto di cabotaggio per conto di terzi può essere eseguito in Italia dalle imprese comunitarie titolari di licenza comunitaria.
L'Italia è stata uno dei primi Paesi ad avere fissato disposizioni di attuazione volte a precisare meglio l'ambiguità insita nel regolamento CEE n. 3118/93 riguardo al concetto di temporaneità dell'esecuzione delle operazioni di cabotaggio.
Infatti, già con decreto ministeriale 29 aprile 2004 e decreto dirigenziale 31 maggio 2004, si disponeva che tale attività potesse essere effettuata per un periodo non superiore a 15 giorni nell'arco di un mese di calendario e, comunque, per non più di 5 giorni consecutivi.
La Commissione Europea, non condividendo il contenuto di tali atti, chiese il ritiro dei citati decreti che l'Italia, traendo spunti dalla «comunicazione interpretativa della commissione sul cabotaggio», emanata nel 2005, abrogò sostituendoli contemporaneamente con il vigente decreto ministeriale 18 marzo 2005, recante «esposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo», e il successivo decreto dirigenziale attuativo 24 marzo 2005.

In base ad essi, le imprese stabilite nei Paesi comunitari o del SEE Spazio economico europeo possono effettuare cabotaggio con ciascuno dei loro veicoli, secondo le seguenti modalità:
ogni veicolo può effettuare un'attività massima di 30 giorni, siano o no consecutivi, in un arco di tempo mobile di 60 giorni consecutivi;
ciascun veicolo deve uscire dal territorio italiano o, comunque, essere assente dallo stesso almeno una volta ogni mese di calendario;
l'impresa ha l'obbligo di tenere a bordo di ogni veicolo, durante l'esecuzione del trasporto di cabotaggio, il corrispondente «libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio».

Anche sulla scorta dell'esperienza italiana, qualche altro paese ha introdotto successivamente regole nazionali più restrittive.
Nella sede comunitaria è in corso di discussione un nuovo regolamento comunitario sull'accesso al mercato del trasporto di merci, comprensivo del cabotaggio stradale. In tale sede il Consiglio dei ministri ha adottato una posizione comune, che è attualmente in fase di confronto con gli emendamenti del Parlamento europeo per tentare di trovare un'intesa che consenta l'approvazione di tale regolamento.
Fra i punti salienti della menzionata posizione comune sul cabotaggio, si rileva che essa prevede che, dopo la consegna delle merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata in uno stato membro, possono essere eseguiti, con lo stesso veicolo, oppure, nel caso di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante.
L'ultimo scarico in un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.
Il trasportatore deve produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale è arrivato nello Stato membro ospitante, nonché ogni trasporto di cabotaggio che vi abbia effettuato in seguito.
Per ogni operazione effettuata, le prove di cui al primo comma comprendono i dati seguenti:

a) il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
b) il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
c) il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna
previsto;

e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
f) il peso lordo o la quantità altrimenti espressa delle merci;
g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

Considerate le preoccupazioni che vengono avanzate in merito all'attività di cabotaggio che viene svolta nel nord-est dell'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto della proposta pervenuta dalla categoria del trasporto stradale di procedere all'emanazione di una disciplina sostitutiva di quella attualmente vigente in linea con i contenuti della citata posizione comune, ha elaborato un schema di decreto ministeriale che potrebbe seguire la falsariga dell'impostazione sopra delineata che si intende sottoporre in

tempi strettissimi al parere della competente sottocommissione della consulta generale dell'autotrasporto.
Tale disciplina, con l'ausilio di attenti controlli, consentirebbe di ridurre le possibilità di eseguire attività di cabotaggio in territorio italiano, considerata anche la prossima fine dei periodi transitori di divieto del cabotaggio, prevista al 1o maggio 2009 per 7 paesi diventati stati membri nel 2004. La stessa, inoltre, sarebbe simile a quella adottata in Spagna e in Germania.
In tal modo si verrebbe, almeno in parte, incontro alle esigenze sottostanti ai timori manifestati, in particolare per determinate regioni italiane.
In merito, invece, all'ipotesi di rifarsi all'articolo 7 del regolamento 3118/93, è necessario sottolineare che, salvo errore, la procedura in questione non sembra sia stata mai applicata da quando esiste una regolamentazione sul cabotaggio (1990) e si tratta quindi di una procedura che appare senza precedenti di possibile riferimento.
Inoltre, in caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, ai fini dell'adozione dei provvedimenti occorre fare ricorso alla Commissione comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti.
La grave perturbazione deve comportare il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un'eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada.
La decisione o meno di prendere misure di salvaguardia compete, quindi alla Commissione, anche se potrebbero, ove adottate, giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dal campo di applicazione del regolamento.
Le misure in questione rimarrebbero in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.
Le autorità competenti dello Stato interessato sarebbero tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti, informandone la Commissione.
Le decisioni della Commissione possono essere deferite da ciascuno Stato membro al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, potendo prendere una decisione diversa; alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità sopra detti.
Gli Stati membri interessati sono tenuti ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.
Come si vede, la procedura delle misure di salvaguardia è alquanto articolata e non può essere data per scontata, avendo inoltre proprie limitazioni temporali.
Pertanto, ogni valutazione in merito alla possibile percorrenza della medesima richiede un'attenta riflessione e necessita di congrui dati.
In merito, invece, alla richiesta di assumere iniziative opportune per differire l'ammissione di nuovi Stati membri all'attività di cabotaggio, si sottolinea che l'Italia ha fatto ricorso a tutte le facoltà previste dai trattati di adesione per i citati 7 paesi entrati nell'Unione europea a maggio 2004, per i quali ha sempre chiesto la proroga dei periodi transitori fino al limite massimo previsto (1o maggio 2009); si chiederà, inoltre, la proroga di un biennio del periodo transitorio triennale per Bulgaria e Romania, fino alla fine del 2011.
Per quanto riguarda la Croazia, Stato candidato all'adesione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ribadito con forza la necessità che si preveda un periodo transitorio adeguato prima di ammettere l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio stradale.
Naturalmente, i risultati finali dei negoziati, pur ritenendo abbastanza probabile la previsione di un periodo transitorio per tale paese, dipenderanno dal complesso equilibrio politico del trattato nel suo insieme.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

VENTUCCI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la strada provinciale n. 217 «Via dei Laghi» inizia dalla Via Appia Nuova all'altezza sud della cinta dell'aeroporto di Ciampino e fu realizzata negli anni venti periodo in cui iniziò l'attività di volo dello stesso aeroporto;
a distanza di cinquecento metri dall'inizio la suddetta Via dei Laghi incrocia il passaggio a livello della linea ferroviaria Ciampino-Velletri;
il predetto tratto di 500 metri costeggia la cinta aeroportuale che, a sua volta, dista meno di 100 metri dalla testata sud della pista di atterraggio e decollo dell'aeroporto;
la Via dei Laghi raccoglie il bacino di utenza di gran parte dei castelli romani per il traffico automobilistico dei pendolari impegnati nella città di Roma;
il suddetto passaggio a livello rimane frequentemente chiuso nelle ore di punta mattina, ore pranzo e sera, in quanto la linea Ciampino-Velletri funge da metropolitana di superficie collegando una sequela di centri abitativi sempre in espansione che ricadono sotto l'amministrazione dei Comuni dei Castelli Romani;
tale chiusura provoca un intasamento che, da un lato, inizia dalla Via Appia lungo i cinquecento metri che costeggiano la testata della pista aeroportuale, e dall'altro si prolunga per oltre un chilometro verso la città di Marino,
le soste degli automobilisti, il tempo da loro perso nell'attesa, e il carburante bruciato inutilmente ai danni del bilancio familiare sono guai del quotidiano, le ambulanze hanno difficoltà a compiere il loro tragitto verso l'ospedale di Marino, il più vicino della zona, senza danni per i malati a bordo;
sulla rete di recinzione è apposto un cartello che vieta la sosta, che tuttavia è obbligata per la chiusura del passaggio a livello;
il Comune di Ciampino ha presentato, dopo colloqui con il Demanio e l'ENAC, un progetto per la costruzione di una complanare alla Via dei Laghi per i 500 metri che costeggiano la cinta aeroportuale e alla distanza di 600 metri dalla testata della pista;
tale progetto riduce la possibilità di incidente catastrofico che oggi potrebbe accadere a causa di uscite di pista in decollo e atterraggio, con un non auspicabile impatto sulle auto in sosta;
la complanare di progetto supererebbe la linea ferroviaria Ciampino-Velletri con un cavalcavia al di fuori del cono di volo;
alla presenza dell'interrogante il Direttore del Demanio dette il proprio assenso verbale sul progetto comunale, unitamente ai dirigenti dell'ENAC convenuti negli uffici del Demanio militare;
a tutt'oggi i suddetti Enti non hanno rilasciato la prescritta autorizzazione;
nel luglio 2007 a San Paolo in Brasile accadde un incidente aereo in un aeroporto analogo a quello di Ciampino dove il pilota non riuscì a frenare e si trovò davanti una strada congestionata ai margini della testata della pista provocando dei morti tra gli automobilisti;
nei giorni scorsi, invece, sulla testata della pista dell'aeroporto di Ciampino si sono verificati due fuori pista, ad un Falcon 900 e ad un Boeing per fortuna senza conseguenze alle persone;
l'interrogante teme che l'inerzia degli enti citati potrebbe derivare dalla considerazione che mentre la «Via dei laghi», che scorre a cento metri dalla testata della pista, con grave pericolo per le auto in sosta, è stata costruita quasi un secolo fa

e pertanto non ci sono responsabili soggettivi, lo spostamento, anche qualora annullasse i rischi di un evento catastrofico, avrebbe un responsabile nella persona di colui che si trovasse a firmare l'autorizzazione necessaria per spostare la strada sempre in zona di cono di volo -:
quali siano le reali ragioni del mancato rilascio della citata autorizzazione e se i ministri interrogati avallino l'inerzia dei citati enti e quali iniziative intendano assumere al riguardo.
(4-01639)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Per quanto riguarda il protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero della difesa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 ottobre 2004 n. 17681, finalizzato al trasferimento al demanio pubblico dello Stato dei beni demaniali non più funzionali ai fini militari, tra cui l'aeroporto di Ciampino, non sono state ancora avviate le attività per procedere al relativo progetto di dismissione.
Il trasferimento amministrativo a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà operativo solo dopo la firma del relativo decreto interministeriale a cura del Ministero della difesa e, successivamente alla sua registrazione alla Corte dei conti, si avrà l'efficacia del possesso dei beni demaniali militari oggetto del transito.
Si prevede che nel corrente anno saranno avviati i lavori per procedere all'eventuale formalizzazione degli atti tecnici e del relativo decreto interministeriale di trasferimento dei beni demaniali militari al «demanio aeronautico civile».
Circa il progetto della complanare alla via dei Laghi, si rileva che non risulta pervenuto né si è al corrente di alcuna attività del comune di Ciampino in relazione a quanto esposto nel presente atto ispettivo. L'eventuale rilascio dell'autorizzazione, tra l'altro, deve essere formalizzata dal Ministero della difesa essendo tutt'ora il soggetto giuridico amministrativo di competenza sui beni demaniali in oggetto.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

ZACCHERA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la linea ferroviaria internazionale del Sempione, nel tratto tra Briga e Domodossola, è per accordo internazionale gestita dalle Ferrovie federali svizzere pur insistendo in parte sul territorio italiano;
in sede di recente rinnovo della convenzione ormai centenaria tra i due Stati si è insistito anche a livello parlamentare sul tener conto anche delle necessità del traffico locale ed in particolare di quello dei lavoratori frontalieri che quotidianamente dall'Ossola vanno a lavorare in Svizzera e che devono raggiungere in treno il Canton Vallese spesso senza altro mezzo di trasporto e del fatto che tali frontalieri sono di un numero superiore alle 500 unità;
si apprende che - come ampiamente ripreso dalla stampa locale - le FFS avrebbero previsto la soppressione di n. 5 coppie di treni destinati a questo servizio con comprensibile preoccupazione dei lavoratori interessati -:
quali iniziative abbia intrapreso il Governo, attraverso Trenitalia, circa il mantenimento del servizio dei treni frontalieri sulla linea internazionale del Sempione.
(4-01116)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione indicata in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
La tratta Domodossola-Iselle, posta sulla linea ferroviaria internazionale Domodossola-Briga, non è attualmente ricompresa né tra le linee oggetto del contratto di servizio con la regione Piemonte (non rientrando tra le direttrici di traffico assegnate alla regione Piemonte dal decreto legislativo 422 del 19 novembre 1997), né tra le linee internazionali oggetto di contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I collegamenti ferroviari, nonostante si svolgano in buona parte sul territorio nazionale, vengono interamente effettuati sulla base di un rapporto contrattuale con

Trenitalia dalle ferrovie svizzere con proprio materiale rotabile condotto e scortato da personale appartenente alle medesime ferrovie svizzere; ciò a causa dei vincoli che caratterizzano l'infrastruttura ferroviaria in territorio elvetico (la linea è alimentata con diverso voltaggio e la circolazione può avere luogo solo con materiale rotabile compatibile, condotto e scortato da personale con abilitazioni diverse da quelle in possesso dal personale di Trenitalia).
La società Trenitalia, il 14 dicembre 2008, ha disdetto la prestazione di noleggio treno completo prevista nel contratto stipulato con le ferrovie federali svizzere per l'effettuazione dei suddetti collegamenti ferroviari poiché dal 2001 il costo del servizio risulta totalmente a carico della stessa società, gravando pesantemente sul bilancio aziendale. Tuttavia, si fa presente che le ferrovie federali svizzere hanno ugualmente programmato lo svolgimento del servizio in questione che, pertanto, continua ad essere effettuato.
Peraltro, la regione Piemonte ha recentemente manifestato l'intendimento di provvedere, con risorse proprie, alla copertura dei costi del servizio di cui trattasi che sarà formalizzato nell'ambito del nuovo contratto di servizio in corso di definizione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

ZACCHERA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
lunghi tratti delle SS 33 del Sempione, n. 34 del Lago Maggiore e della SS 337 della Valle Vigezzo - nella provincia di Verbano Cusio Ossola - appaiono non ben mantenute dall'ANAS per quanto riguarda la pulizia dei cigli e delle cunette, lo sfalcio dei rovi e dei cespugli, la manutenzione dei riali e rii che scendono verso il ciglio stradale;
il fatto è stato segnalato e denunciato più volte dalla stampa locale soprattutto durante la stagione turistica, ma non sono stati notati segnali di miglioramento;
in particolare lungo la SS337 è apparso curioso - a chi percorre la statale - che la pulizia sia stata effettuata, ma solo in alcuni tratti tra le località di Re e di Ponte Ribellasca al confine svizzero, sospendendola in altri che pur ne avevano bisogno e senza così dare continuità ai lavori di pulizia e manutenzione -:
se non si ritenga indispensabile sollecitare l'ANAS ad un periodico intervento di manutenzione e pulizia, non solo per il normale decoro e controllo delle infrastrutture ma anche per evitare la caduta di sassi e massi dalle pareti rocciose, come molte volte è avvenuto in passato, circostanza favorita dalla crescita abnorme della vegetazione e dall'intasamento degli scarichi pluviali.
(4-01260)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
In riferimento alla scarsa manutenzione delle cunette e dei cigli stradali delle statali 33 «del Sempione», 34 «del lago Maggiore» e 337 «della Val Vigezzo» nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, si informa che il compartimento di Torino dell'Azienda nazionale autonoma strade (Anas) ha tempestivamente provveduto a pubblicate il bando di gara per l'appalto dei lavori di pulizia e sfalcio erba per tutta la rete di competenza.
Tuttavia, visto un ricorso al Tar Piemonte relativo alle procedure in itinere proposto da un'impresa partecipante alla gara e considerata una concomitante sentenza del Tar Lombardia riguardante analogo appalto, nel mese di giugno l'Anas ha provveduto ad annullare il bando e a riavviare le procedure di scelta delle imprese esecutrici.
La seconda procedura di scelta del contraente, una volta conclusa in data 18 luglio 2008, ha visto vincitrice per tutti e tre i centri di manutenzione in cui è suddivisa la rete Anas del Piemonte, l'impresa Ital Strade-Frontone S.r.l. con sede in Frontone (Pesaro Urbino) la quale avrebbe dovuto, secondo le prescrizioni contrattuali, iniziare i lavori entro luglio in contemporanea su tutti i nuclei di manutenzione.


La suddetta impresa si è resa responsabile di diverse inadempienze contrattuali e, nonostante precisi e tempestivi ordini di servizio da parte di Anas, non ha avviato le attività in nessun segmento della rete.
Il compartimento Anas di Torino ha pertanto revocato l'aggiudicazione dei servizi per tutti e tre i centri manutentori in data 8 settembre 2008. Detta revoca ha determinato l'incameramento della cauzione resa a garanzia, la segnalazione dell'impresa all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed un allungamento dei tempi.
In data 16 settembre 2008 la società stradale ha avviato nuove procedure di affidamento dei servizi di pulizia e sfalcio erba sulle strade in questione come previsto dalle normative vigenti.
L'Anas, nelle more dell'espletamento delle nuove gare di appalto ed al fine di eliminare comunque le situazioni di pericolo dovute alla presenza della vegetazione, ha provveduto a realizzare interventi puntuali e mirati ma necessariamente limitati nell'ambito dei lavori manutentori già in corso di esecuzione. Ed è proprio a tali interventi a cui probabilmente si riferiscono le affermazioni dell'interrogante.
Per quanto attiene le statali n. 32, n. 33, n. 34, n. 336, n. 337, n. 341, n. 659 e la tangenziale di Novara, l'aggiudicazione è avvenuta in data 23 settembre 2008 e la relativa consegna dei lavori è stata effettuata il 25 settembre 2008. Da tale data l'impresa incaricata ha operato secondo criteri di priorità ed urgenza partendo dalle statali 32, 33 e 34.
L'Anas fa sapere che la situazione lamentata dall'interrogante si è normalizzata nel mese di novembre.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

ZACCHERA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
per garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle Commissioni tributarie provinciali e regionali la legge stabilisce che non possono essere componenti delle anzidette Commissioni «coloro che, in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie tributarie» (articolo 8, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 545 del 1992);
per coloro che incorrono nell'anzidetto motivo di incompatibilità la legge espressamente prevede non la semplice sospensione ma addirittura la decadenza dall'incarico di giudice tributario (articolo 12 decreto legislativo n. 545 del 1992);
non troverebbe quindi giustificazione una certa tolleranza che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dimostrerebbe nei confronti di quei giudici tributari liberi professionisti che esercitano anche l'assistenza o la consulenza tributaria o che addirittura pubblicizzano la loro attività di «tributaristi» o di quei giudici tributari che, essendo notai, notoriamente esercitano anche la consulenza tributaria -:
se e quali iniziative intenda assumere il Presidente del Consiglio dei ministri (al quale la legge affida «l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari» articolo 29 decreto legislativo n. 545 del 1992) per garantire l'osservanza della legge e l'imparzialità delle commissioni tributarie.
(4-01845)

Risposta. - Con il documento di sindacato ispettivo in esame si segnala che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dimostrerebbe una certa tolleranza nei confronti di quei giudici tributari professionisti che esercitano anche l'assistenza o la consulenza tributaria o che addirittura pubblicizzano la loro attività di «tributaristi» o di quei giudici tributari che, essendo notai, notoriamente esercitano anche la consulenza tributaria.
Al riguardo, in via preliminare si osserva che in materia di incompatibilità dei giudici tributari, le cui cause sono indicate nell'articolo 8

del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, la legge riserva preminente competenza al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in quanto organo di autogoverno dei giudici tributari dotato di una spiccata autonomia ed indipendenza.
Infatti, l'articolo 12 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede quale conseguenza per il giudice tributario che versa in una causa d'incompatibilità la decadenza dall'incarico, così stabilisce: «La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza». Ciò comporta che il decreto ministeriale dichiarativo della decadenza, per essere adottato ed essere valido, deve necessariamente trovare il suo presupposto in una delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che tenga conto dell'accertamento effettuato in ordine alla causa di incompatibilità. Delibera che si connota per essere, comunque, un provvedimento amministrativo autonomo, direttamente impugnabile da parte del giudice tributario destinatario dei suoi effetti sfavorevoli.
Si evidenzia, altresì, che l'attività istruttoria necessaria per l'accertamento dell'incompatibilità è svolta autonomamente dall'organo di autogoverno dei giudici tributari, tenuto conto dei poteri che la legge gli riconosce (articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992) e che pertanto resta l'unico ufficio che compie una valutazione di merito in ordine all'esistenza dei presupposti della causa di incompatibilità stessa.
Tutto ciò premesso, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha fatto presente che appaiono immotivate le affermazioni contenute nel documento in esame, in quanto l'accertamento di eventuali cause di incompatibilità nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie costituisce propria attività istituzionale, rigorosamente assolta con procedimenti scaturenti da segnalazioni esterne o da iniziative autonome del Consiglio. Il predetto Consiglio ha, peraltro, rilevato che l'assenza di specifici riferimenti non consente di dare informazioni più precise.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.