XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 21 ottobre 2009

TESTO AGGIORNATO AL 24 NOVEMBRE 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 ottobre 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Buongiono, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Duilio, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Angela Napoli, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Buongiono, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fava, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Angela Napoli, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 ottobre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GUZZANTI: «Modifica all'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente l'interpretazione autentica di disposizioni relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità» (2837);
DI STANISLAO: «Istituzione di un fondo di garanzia per promuovere lo sviluppo del microcredito in Italia» (2838);
DI STANISLAO: «Istituzione del servizio di psicologia scolastica» (2839);
VELTRONI ed altri: «Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992» (2840);
LORENZIN: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di incompatibilità e regime di impegno dei ricercatori universitari non confermati» (2841);
BOSSA ed altri: «Modifica all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari conviventi di stranieri soggiornanti nel territorio nazionale» (2842);
FRONER: «Disposizioni per l'incremento dell'utilizzo del gas metano per autotrazione» (2843);
LULLI ed altri: «Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica» (2844).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LA LOGGIA ed altri: «Disposizioni in materia di età pensionabile dei professori universitari ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato» (2748) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Jannone e Sammarco.

La proposta di legge LA LOGGIA ed altri: «Modifica dell'articolo 689 del codice penale in materia di vendita o somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente» (2757) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sammarco.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

I Commissione (Affari costituzionali):
«Istituzione della "Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace"» (2799) Parere delle Commissioni III, IV, V e VII.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con due distinte lettere pervenute il 21 ottobre 2009, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con due decreti dell'8 ottobre 2009, l'archiviazione di atti relativi a procedimenti per ipotesi di responsabilità nei confronti rispettivamente del deputato Silvio Berlusconi, nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, e del deputato Roberto Maroni, nella qualità di ministro dell'interno pro tempore.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2010.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2010, è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal ministro per i beni e le attività culturali

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 19 ottobre 2009, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo, 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2008 dalla Fondazione «La Biennale di Venezia» (doc. CLXX, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 20 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, per la parte di propria competenza, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto per il credito sportivo (ICS) nell'anno 2008, corredata dal bilancio dell'Istituto riferito alla medesima annualità.
Questa documentazione è stata trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 20 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 13834/09 (REV1) - Preparazione della sessione del Consiglio «Ambiente» del 21 ottobre 2009: Posizione dell'Unione europea alla Conferenza di Copenhagen sul clima (7-18 dicembre 2009) - Progetto di conclusioni del Consiglio, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministero dell'interno, con lettere in data 13 e 15 ottobre 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Monterosso Calabro (Vibo Valentia), Volturara Irpinia (Avellino) e Tione degli Abruzzi (L'Aquila).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 12 e 16 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni, relative al conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri:
alla dottoressa Anna Siggillino, l'incarico di direttore dell'ufficio I per il coordinamento della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche pubbliche nell'ambito del dipartimento per il programma di Governo;

alla VII Commissione (Cultura) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
al dottor Cesare Angotti, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana;
al dottor Giorgio Bruno Civello, l'incarico di direttore della direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica; nell'ambito del dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;
al dottor Francesco De Sanctis, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
al dottor Guido Di Stefano, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia;
al dottor Mario Giacomo Dutto, l'incarico di direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, nell'ambito del dipartimento per l'istruzione;
al dottor Antonio Giunta La Spada, l'incarico di direttore della direzione generale per gli affari internazionali, nell'ambito del dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
al dottor Franco Inglese, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata;
alla dottoressa Maria Grazia Nardiello, l'incarico di direttore della direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni, nell'ambito del dipartimento per l'istruzione;
alla dottoressa Carmela Palumbo, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto;
al dottor Ugo Panetta, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;
alla dottoressa Lucrezia Stellacci, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia;
alla dottoressa Maria Domenica Testa, l'incarico di direttore della direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, nell'ambito del dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
alla dottoressa Maria Maddalena Novelli, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio;
al dottor Carlo Petracca, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo;
al dottor Luciano Chiappetta, l'incarico di direttore della direzione generale per il personale scolastico, nell'ambito del dipartimento per l'istruzione;
al dottor Antonio Coccimiglio, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per le Marche;
al dottor Francesco Mercurio, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria;
alla dottoressa Sabrina Bono, l'incarico di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
al dottor Marco Tomasi, l'incarico di direttore della direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, nell'ambito del dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;
al dottor Massimo Zennaro, l'incarico di direttore della direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, nell'ambito del dipartimento per l'istruzione;
al dottor Marco Ugo Filisetti, l'incarico di direttore della direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, nell'ambito del dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (130).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 30 novembre 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 novembre 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 134, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO ED EDUCATIVO PER L'ANNO 2009-2010 (A.C. 2724-A)

AC. 2724-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e sui subemendamenti 0.1.0700.1, 0.1.0702.1, 0.1.0702.2, 0.1.0702.3 e 0.1.0703.1.

AC. 2724-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.602 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:
sostituire le parole: si trasformano con le seguenti: si possono trasformare,

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1.

ULTERIORI PARERI DELLA V COMMISSIONE

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.1.0700.1;

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 1.308 e 1.310 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Commissione:
al comma 4-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sopprimere il comma 4-octies.

NULLA OSTA

sui subemendamenti 0.1.0702.1, 0.1.0702.2, 0.1.0702.3, 0.1.0703.1;

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 20 ottobre 2009 sugli emendamenti 1.308 e 1.310.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.602 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Sostituire le parole: si trasformano con le seguenti: si possono trasformare;

NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1.

A.C. 2724-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo».
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2724-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata»;
al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza temporanea di almeno centottanta giorni»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.
4-ter. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1o settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.
4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.
4-quinquies. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
4-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente».

A.C. 2724-A. - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta).

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, richiamata in vigenza dall'articolo 146 del CCNL scuola 2006-2009, i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio, n. 312, si applicano a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola».

1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere delle risorse di cui ai 4-septies, 4-octies e 4-novies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-novies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 316. Berretta, Boccia.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, richiamata in vigenza dall'articolo 146 del CCNL scuola 2006-2009, i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo. A tutto il personale non di ruolo del comparto scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, viene riconosciuto, al compimento del primo quadriennio di servizio, il conseguimento della seconda classe delle rispettive carriere stipendiali.»

1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 24,3 milioni per l'anno 2009 e a euro 38,7 milioni a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203.
1. 315. Rampi.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3 con le seguenti: di tutte le supplenze temporanee.
1. 307. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: non possono in alcun caso trasformarsi fino alla fine del comma, con le seguenti: possono trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del completamento del piano di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il trattamento economico del personale docente e ATA con contratto a tempo determinato resta disciplinato dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 485, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere delle risorse di cui ai successivi 4-septies, 4-octies e 4-novies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-novies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 317. Bellanova, Gatti, Boccia.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le seguenti: possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato secondo le modalità e i criteri fissati nel Piano triennale di cui al comma 4-septies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:
4-septies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, di concerto con la Conferenza Stato-regioni e sentite le organizzazioni sindacali, definiscono il Piano triennale per la stabilizzazione dei docenti e del personale ATA di cui al presente articolo.
1. 14. Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le seguenti: possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato secondo le modalità previste dal vigente sistema di reclutamento nazionale.
1. 312. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Ciccanti.

All'emendamento 1.602 della Commissione, sostituire le parole: si trasformano con le seguenti: possono trasformarsi e le parole: e delle con le seguenti: e sulla base delle.
0.1.602.1.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: si trasformano in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
1. 602. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole: in alcun caso.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. In deroga a quanto previsto al comma 1, il personale docente e ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2009 o che sia stato in servizio, con un contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9, dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale.
1. 31. Mattesini.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole: in alcun caso.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. In deroga a quanto previsto al comma 1, il personale docente e ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 15. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole: in alcun caso.
*1. 17. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole: in alcun caso.
*1. 18. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da : in alcun caso fino alla fine del comma, con le seguenti: trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
1. 313. Damiano.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole da: e consentire fino alla fine del comma.
*1. 22. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole da: e consentire fino alla fine del comma.
*1. 23. Codurelli.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole da: e consentire fino alla fine del comma.
*1. 311. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Libè.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con le seguenti:; resta fermo il disposto dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si applica, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola.
1. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con le seguenti:; resta fermo quanto previsto all'articolo 53, commi dal primo al quinto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si intende applicabile, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola.
1. 19. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con le seguenti:; resta ferma l'applicazione degli scatti stipendiali previsti dall'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si applica, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola.
1. 8. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con le seguenti:; resta fermo il disposto dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
*1. 7. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con le seguenti; resta fermo il disposto dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
*1. 25. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con il seguente periodo:. L'anzianità maturata con i contratti a tempo determinato è utile ai fini retributivi, dopo l'immissione in ruolo, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi.
1. 20. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con il seguente periodo:. L'anzianità maturata con i contratti a tempo determinato è utile ai fini retributivi, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi.
1. 21. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: e consentire con le seguenti: ma possono consentire.
1. 29. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: e consentire con le seguenti: ma possono consentire, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
1. 28. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola.
1.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1.1 si provvede a valere delle risorse di cui ai commi 4-septies, 4-octies e 4-novies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-novies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 318. Bobba.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, si applicano a tutto il personale docente che entra in ruolo.
1.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1.1 si provvede a valere delle risorse di cui ai commi 4-septies, 4-octies e 4-novies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-novies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 319. Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpretano nel senso che gli aumenti periodici di cui al terzo comma per ogni biennio di servizio prestato si applicano senza distinzioni a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola.
1. 304. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere le parole:
di cui al comma 2;
al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: precario della scuola.
1. 352. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: per l'anno scolastico 2009-2010.
*1. 43. Delfino, Poli, Capitanio Santolini.

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: per l'anno scolastico 2009-2010.
*1. 353. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 2, dopo le parole: per l'anno scolastico 2009-2010 ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e per l'anno scolastico 2010-2011.
1. 354. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 2, sostituire le parole da: inserito nelle graduatorie ad esaurimento fino alla fine del comma con le seguenti:
a)
docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
c) inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il personale di cui al comma 2 deve aver prestato servizio con incarico a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche o con supplenza temporanea, per un periodo non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico 2008-2009 o nell'anno scolastico 2007-2008 e non deve avere avuto la possibilità di stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non deve essere destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risultare collocato a riposo.
1. 363. Boccuzzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: inserito nelle graduatorie ad esaurimento fino alla fine del comma con le seguenti:
a)
docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
c) inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il personale di cui al comma 2 deve aver prestato servizio con incarico a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche o con supplenza temporanea, per un periodo non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico 2008-2009 e non deve avere avuto la possibilità di stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non deve essere destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risultare collocato a riposo.
1. 364. Coscia.

All'emendamento 1.600 della Commissione, parte consequenziale, dopo le parole: nel medesimo anno scolastico aggiungere le seguenti: ovvero nell'anno scolastico 2007-2008.
0. 1. 600. 1. Evangelisti, Giachetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza temporanea di almeno centottanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, aggiungere le seguenti: o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni.
1. 600. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009 con le seguenti: graduatorie ad esaurimento che, negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009.
1. 359. La Forgia.

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: nell'anno scolastico 2008-2009 con le seguenti: nell'anno scolastico 2007-2008 o nell'anno scolastico 2008-2009.
1. 350. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 2, ovunque ricorrano, dopo le parole: nell'anno scolastico 2008-2009 aggiungere le seguenti: o negli anni scolastici precedenti.
1. 351. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 2, dopo le parole: già destinatario di contratto a tempo determinato aggiungere le seguenti: o di supplenza temporanea.
1. 53. Rossa.

Al comma 2, dopo le parole: attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 aggiungere le seguenti: o che, comunque, abbia svolto 180 giorni di servizio nell'anno scolastico 2008-2009.
1. 57. Delfino, Poli, Capitanio Santolini.

Al comma 2, sopprimere le parole: per carenza di posti disponibili.
1. 355. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 2, sopprimere la parola: disponibili.
1. 356. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 2, sopprimere le parole: e non risulti collocato a riposo.
1. 358. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 2, sostituire le parole: e non risulti con le seguenti: ovvero non risulti.
1. 357. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 6, la parola: «1.650» è sostituita dalla seguente: «471», la parola: «2.538» è sostituita dalla seguente: «823», la parola: «3.188» è sostituita dalla seguente: «1.058».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, si provvede a valere delle risorse di cui ai successivi commi, 4-septies e 4-opties e 4-nonies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-nonies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e in una misura non inferiore a 800 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-nonies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 800 milioni di curo per l'anno 2011 e a 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 362. Mosca, Boccia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 6, la parola: «456» è sostituita dalla seguente: «50», la parola: «1.650» è sostituita dalla seguente: «471», la parola: «2.538» è sostituita dalla seguente: «823», la parola: «3.188» è sostituita dalla seguente: «1.058».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede quanto a euro 338 milioni per l'anno 2009, a euro 1179 milioni per l'anno 2010, a 1715 per il 2011 e per 2130 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
1. 361. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire agli studenti diversamente abili le appropriate ed adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione vigente si dà priorità, nell'utilizzo delle risorse del personale della scuola, a quanti svolgono attività di sostegno.
1. 62. Delfino, Poli, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Restano salvi i contratti che riportano come termine una data certa già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e resta garantita altresì la continuità di nomina in caso di proroga.
1. 360. De Pasquale.

Sopprimere il comma 3.
*1. 64. Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 3.
*1. 65. Antonino Russo.

Sopprimere il comma 3.
*1. 66. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, viene altresì impiegato in progetti finalizzati alla qualificazione dei piani dell'offerta formativa, prioritariamente riferiti a: innovazione didattica; aggiornamento e formazione degli insegnanti; efficace rapporto docenti/alunni che tenga conto delle garanzie per gli alunni diversamente abili e dell'incremento del tempo scuola individuale; corretta attuazione dell'accordo concordatario di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, prevedendo attività didattiche e formative alternative al detto insegnamento; prevenzione, con interventi specifici, delle situazioni di disagio sociale e contrasto dell'abbandono scolastico. I progetti di cui al presente comma, per l'anno scolastico 2009-2010, sono finanziati con uno stanziamento nazionale di 400 milioni di euro ripartito in appositi fondi inseriti nei bilanci degli uffici scolastici regionali. Al finanziamento delle scuole per i suddetti progetti possono concorrere anche stanziamenti resi disponibili da specifiche intese territoriali. In questo quadro l'amministrazione scolastica può promuovere, previo accordo quadro con la Conferenza unificata Stato-regioni, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti che prevedano attività a sostegno dell'autonomia scolastica. Il personale eventualmente necessario per lo sviluppo e la gestione dei suddetti progetti è individuato dai dirigenti scolastici attraverso le procedure ordinariamente utilizzate. L'eventuale ricorso a graduatorie comporta l'utilizzo di quelle previste dal presente decreto.
1. 400. Gnecchi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Previo accordo quadro con la Conferenza unificata Stato-regioni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può stipulare intese con le regioni volte all'attuazione di progetti mirati al successo formativo e alla prevenzione e alla risoluzione di situazioni di svantaggio e di dispersione scolastica, da attuarsi attraverso protocolli d'intesa con le istituzioni scolastiche, nei quali siano individuati i singoli interventi, da attuarsi in orario scolastico e/o extrascolastico. I fondi necessari, resi disponibili dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e/o dalle regioni, sono assegnati agli uffici scolastici regionali che li ripartiscono agli uffici scolastici provinciali sulla base dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche o dalle reti di scuole. Per l'attuazione di detti progetti è impegnato il personale precario di cui al comma 2, attraverso chiamata secondo graduatoria, assunto e retribuito secondo il vigente CCNL del comparto scuola statale. L'accordo quadro deve regolare le procedure e le modalità di intervento garantendo l'omogeneità degli accordi regionali.
1. 401. Picierno.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, è istituito un Fondo, da finanziare con il Fondo di cui al comma 9, dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale, in collaborazione con le regioni, per promuovere progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, di carattere straordinario, mediante l'utilizzo di lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità di partecipazione a carico del Fondo di cui al presente comma. Le medesime attività devono essere conformi ad un accordo quadro stipulato in sede di Conferenza unificata al fine di armonizzarne l'applicazione.
1. 402. Levi.

Al comma 3, dopo le parole: può promuovere aggiungere le seguenti:, previo accordo quadro con la Conferenza unificata Stato-regioni.
*1. 72. De Biasi.

Al comma 3, dopo le parole: può promuovere aggiungere le seguenti:, previo accordo quadro con la Conferenza unificata Stato-regioni.
*1. 403. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Galletti.

Al comma 3, dopo le parole: può promuovere aggiungere le seguenti:, previo accordo quadro con la Conferenza unificata Stato-regioni.
*1. 404. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, dopo le parole: in collaborazione con le regioni aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Stato-regioni,
1. 73. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole: dalle regioni medesime con le seguenti: al 50 per cento dalle regioni medesime e al 50 per cento dallo Stato.
1. 405. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Compagnon.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: rivolti agli studenti con handicap.
1. 75. Lucà.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: sui diritti umani nel mondo.
1. 76. Porta.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: di educazione stradale.
1. 77. Velo.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: per l'informazione sessuale degli studenti.
1. 78. Murer.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: per l'informazione sui vari strumenti di contraccezione.
1. 79. Bressa.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: sulle differenze di genere e gli orientamenti sessuali.
1. 80. Lenzi.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, legali e illegali.
1. 81. D'Incecco.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti.
1. 83. Pedoto.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: informativi sugli effetti delle varie sostanze stupefacenti, legali e illegali.
1. 82. Mosella.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: informativi sugli effetti delle varie sostanze stupefacenti.
1. 84. Sbrollini.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: informativi sugli effetti del tabagismo.
1. 85. Lovelli.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: informativi sugli effetti dell'attività motoria.
1. 86. Lolli.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: speciali di educazione fisica, rivolti agli alunni con difficoltà motorie.
1. 87. Burtone.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: di educazione civica.
1. 88. Rossomando.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: di recupero degli studenti con minore rendimento scolastico.
1. 89. Samperi.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: rivolti prioritariamente a studenti ripetenti.
1. 90. Cuperlo.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: rivolti a studenti con difficoltà di apprendimento.
1. 91. Farinone.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere la seguente: pedagogici.
1. 92. Miotto.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: educativi e didattici.
1. 93. Cenni.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere la seguente: educativi.
1. 94. Calgaro.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere la seguente: didattici.
1. 95. Servodio.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 7 mesi.
1. 105. Mogherini Rebesani.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 6 mesi.
1. 109. Genovese.

Al comma 3, sostituire le parole: a otto con le seguenti: fino a nove mesi.
1. 406. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le parole:, che prevedano attività di carattere straordinario.
1. 164. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le parole:, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione.
*1. 170. Mazzarella.

Al comma 3, sopprimere le parole:, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione.
*1. 171. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la parola: prioritariamente.
**1. 172. Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sopprimere la parola: prioritariamente.
**1. 173. Letta.

Al comma 3, sopprimere la parola: prioritariamente.
**1. 174. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Volontè.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante fino alla fine del comma, con le seguenti: con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL, a carico delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalle regioni. Il contributo dello Stato all'indennità aggiuntiva di cui al presente comma è complessivamente pari a 700 milioni di euro. La ripartizione del contributo statale tra le regioni è disposta in proporzione al numero di precari di cui al comma 2 di ogni singola regione. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 175. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante fino alla fine del comma, con le seguenti: con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL, a carico delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalle regioni. Il contributo dello Stato all'indennità aggiuntiva di cui al presente comma è complessivamente pari a 700 milioni di euro. La ripartizione del contributo statale tra le regioni è disposta in proporzione al numero di precari di cui al comma 2 di ogni singola regione.
1. 176. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante fino alla fine del comma, con le seguenti: con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL.
1. 178. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante fino a: un'indennità di partecipazione con le seguenti: con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL,
1. 177. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole: prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, con le seguenti: mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola.
1. 407. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le parole da:, percettori dell'indennità di disoccupazione fino alla fine del comma.
1. 179. Ghizzoni.

Al comma 3, sopprimere le parole:, percettori dell'indennità di disoccupazione.
1. 180. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
*1. 408. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
*1. 409. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Pezzotta.

Al comma 3, sostituire le parole: a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni con le seguenti:, a carico delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalle regioni. Il contributo dello Stato all'indennità di cui al presente comma è complessivamente pari a 700 milioni di euro. La ripartizione del contributo statale tra le regioni è disposta in proporzione al numero di precari di cui al comma 2 di ogni singola regione.
1. 183. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tutti i lavoratori della scuola, percettori dell'indennità di disoccupazione, è comunque assicurata l'applicazione dei benefici di cui al presente comma.
1. 410. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere i progetti di cui al comma 3, relativamente alle regioni meridionali ove è maggiore la presenza di personale docente e personale amministrativo senza contratto di supplenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cofinanzia i citati progetti con una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse destinate dalle citate regioni, utilizzando quota parte delle economie derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal presente decreto.
1. 185. Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008-2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede a valere delle risorse di cui ai commi, 4-septies, 4-octies e 4-novies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-novies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 250 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 411. Sarubbi.

Sopprimere il comma 4.
1. 186. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Al comma 4, sopprimere la parola: soli.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, nonché ai fini dell'attribuzione del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria dal 1o luglio 2010 per i docenti e dal 1o settembre 2010 per il personale ATA.
1. 189. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 4, sopprimere la parola: soli.
1. 511. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2010.
1. 194. Cazzola.
(Approvato)

Sopprimere i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
1. 500. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Sopprimere il comma 4-bis.
*1. 502. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato, Di Stanislao.

Sopprimere il comma 4-bis.
*1. 503. Pes.

Al comma 4-bis, sopprimere le parole: dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.
1. 504. Marantelli.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria.
1. 601. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4-ter.
1. 505. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Sopprimere il comma 4-quater.
1. 508. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Di Stanislao.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 4-novies.
4-octies. Ugualmente, a decorrere dallo stesso anno scolastico, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al comma 4-septies all'ufficio scolastico regionale competente.
4-novies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-septies e 4-octies, le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, possono richiedere ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici delle precitate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal decreto di cui al comma 4-decies sulla base della minore distanza dal luogo di residenza del soggetto.
4-decies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 4-octies, 4-novies e 4- decies.
1. 302. Goisis, Fedriga.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-decies.
4-octies. Ugualmente, a decorrere dallo stesso anno scolastico, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al comma 4-septies all'ufficio scolastico regionale competente.
4-novies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-septies e 4-octies, le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici delle precitate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal decreto di cui al comma 4-decies.
4-decies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 4-septies, 4-octies e 4-novies.
1. 302.(Testo modificato nel corso della seduta) Goisis, Fedriga.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. I dirigenti, i docenti e il personale ATA, che possono avvalersi dei vantaggi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono inseriti nella graduatoria di altra provincia, previa verifica della sussistenza dei requisiti da accertare, secondo le modalità di controllo stabilite dal decreto ministeriale 29 gennaio 2009 in materia di attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili.
1. 523. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonché la ricollocazione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «banca dati», sono aggiunte le seguenti: «, nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti,» e dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Italia lavoro S.p.A. e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori».
4-octies. Ai fini di cui al comma 4-septies, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati;
b) all'articolo 15, comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti sui siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro».
1. 303.Cazzola.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonché la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti di cui al comma 2, all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «banca dati», sono aggiunte le seguenti: «nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra in formazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e»; dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori» e le parole: «, e provvede» sono sostituite dalle seguenti: «. L'INPS provvede altresì al monitoraggio».
4-octies. Ai fini di cui al comma 4-septies, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati;
b) all'articolo 15, comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e al diffusione delle informazioni presenti sui siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro».
1. 303.(Testo modificato nel corso della seduta)Cazzola.
(Approvato)

Agli identici emendamenti 1.308 e 1.310, comma 4-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-octies.
0.1.308.600.La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sano stati assunti in servizio.
4-octies. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-septies, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.
*1. 308. Fallica, Grimaldi, Terranova, Stagno D'Alcontres, Minardo, Misuraca, Garofalo, Gibiino, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Torrisi, Boccia, Pagano, Lo Monte, Di Biagio, Antonino Foti.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sono stati assunti in servizio.
4-octies. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-septies, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.
*1. 310.Naro.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. All'articolo 427, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano».
1. 195.(Testo corretto) Zeller, Brugger.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. È autorizzata la spesa di 490 milioni di euro per l'anno 2010 per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-octies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies si provvede a valere delle risorse di cui ai commi, 4-novies e 4-decies.
4-novies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 490 milioni di euro per l'anno 2010.
4-decies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in una misura non inferiore a 490 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
1. 520. Nicolais, Siragusa, Boccia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto 20 aprile 2001, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.
4-octies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-septies, stimato in 7 milioni di euro per l'anno 2009 e in 45 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
1. 521. De Torre.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.
4-octies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-septies, nei limiti di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
1. 522. Siragusa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 25.000 unità di personale docente ed educativo e di 20.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 515. Cardinale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 20.000 unità di personale docente ed educativo e di 20.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 516. Giorgio Merlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 20.000 unità di personale docente ed educativo e di 15.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 517. Fiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 18.000 unità di personale docente ed educativo e di 12.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 518. Oliverio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 15.000 unità di personale docente ed educativo e di 10.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 519. Sarubbi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 10.000 unità di personale docente ed educativo e di 10.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 199. Santagata, Bratti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Facendo seguito a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la proroga, sino al 31 dicembre 2010, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale già impegnato in lavori socialmente utili presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, sulla base dei requisiti oggettivi di anzianità lavorativa effettivamente maturata, per assicurare la continuità nello svolgimento di attività riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle medesime istituzioni scolastiche.
1. 200. Giammanco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. In deroga a quanto previsto dal comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato che, in base alle fasce definite dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, entro e non oltre l'anno scolastico 2014-2015, esaurisca le graduatorie garantendo l'avvio di un sistema di reclutamento che privilegi il merito e la continuità didattica.
1. 524. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Occhiuto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 1000. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nei termini e nelle modalità fissati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 aprile 2010, possono inserirsi, a domanda, con riserva nelle graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2009-2011, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID, ABA), il secondo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, attivati nell'anno accademico 2008-2009, e coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2008-2009 e nell'anno accademico 2009-2010 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, e ai corsi quadriennali di didattica della musica. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno del relativo anno accademico corrispondente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e i docenti sono collocati nelle graduatorie nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
1. 01. Miglioli.

All'articolo aggiuntivo 1.0700 del Governo, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente, anche su posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre fino al termine delle attività didattiche, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi attualmente previsti, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
0. 1. 0700. 1. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Damiano, Maurizio Turco, Bellanova, Berretta, Pes, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnecchi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru, Ginefra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie). - 1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il disposto si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca annualmente sono individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.
5. A decorrere dal 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, viene annualmente definito anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché il riparto tra detta finalità e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, delle risorse complessivamente disponibili. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente comma.
6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2009, può avvalersi del disposto di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 0700.(Testo corretto)Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Libri di testo - Contenimento spese per le famiglie). - l. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo le parole: «salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze» sono aggiunte le seguenti: «, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da Internet».
1. 0701. Governo.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 1.0702 del Governo, sopprimere il comma 1.
0. 1. 0702. 1. Di Giuseppe, Paladini, Leoluca Orlando, Zazzera, Barbato, Evangelisti, Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 1.0702 del Governo, sopprimere il comma 2.
0. 1. 0702. 2. Paladini, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Zazzera, Barbato, Evangelisti, Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 1.0702 del Governo, comma 2, sopprimere la parola: sensibili.
0. 1. 0702. 3. Di Giuseppe, Paladini, Leoluca Orlando, Zazzera, Barbato, Evangelisti, Giachetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Anagrafe studenti). - l. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dopo le parole: «dei singoli studenti,» sono aggiunte le seguenti: «e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,».
2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.76 del 2005, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.»
1. 0702. Governo.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 1.0703 del Governo, comma 2, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.
0. 1. 0703. 1. Zazzera, Di Giuseppe, Paladini, Leoluca Orlando, Barbato, Evangelisti, Giachetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato). - l. Dopo il primo periodo dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è aggiunto il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.»
1. 0703. Governo.
(Approvato)

A.C. 2724-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nell'università italiana, ed in particolare nelle facoltà di medicina e chirurgia, lavorano medici che, con la qualifica di ricercatore confermato o di professore aggregato, svolgono numerosi ed essenziali compiti, fra i quali il tenere corsi di lezioni nella qualità di docente affidati ufficialmente dalle facoltà nei corsi di laurea magistrale, nei corsi di laurea triennale, nelle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e nei dottorati di ricerca;
i suddetti medici svolgono le funzioni di relatore di tesi di laurea, di specializzazione e di dottorati di ricerca oltre che membri delle commissioni di profitto di laurea e specializzazione;
essi svolgono, inoltre, una costante attività di ricerca documentata dalle loro pubblicazioni, un'attività assistenziale nei rispettivi settori scientifico-disciplinari in cui, spesso, sono le uniche figure in organico a far fronte alle carenze assolute ed alle priorità delle facoltà;
tutto questo personale accademico, non essendo considerato giuridicamente docente, non può essere eletto alla direzione nelle scuole di specializzazione, per cui la direzione viene affidata ad un docente di altro settore disciplinare con grave nocumento per gli studenti, a causa di scelte politico-culturali estranee alla disciplina di studio, oltre che agli stessi docenti,

impegna il Governo

affinché i ricercatori confermati ed i professori aggregati che a tutt'oggi sono in servizio nei rispettivi settori scientifico-disciplinari delle università di pertinenza con anzianità giuridica di quindici anni almeno, con documentata attività didattica riconosciuta dalla facoltà (incarico di insegnamento ufficiale) presso corsi di laurea e/o corsi di specializzazione, siano titolari di progetti di ricerca di ateneo e siano autori e/o coautori di pubblicazioni su riviste scientifiche autorevoli, vengano giudicati idonei al ruolo di professori associati previa valutazione di apposite commissioni, costituite da docenti dell'ateneo di appartenenza, per il giudizio di idoneità a professore associato.
9/2724-A/1.Catanoso.

La Camera,
premesso che:
la situazione della pubblica istruzione si presenta drammatica e incontrollabile nei suoi risvolti ordinamentali, didattico-educativi, organizzativi e sociali, compromettendo fortemente il patrimonio ed il prestigio della scuola accumulato in tanti anni di normale vita scolastica;
le risorse ipotizzate per tutto il corso degli studi sono risultate storicamente inadeguate ed insufficienti, nei vari documenti programmatici della pubblica istruzione, per risolvere in maniera definitiva, nella progressione degli anni, il problema del personale precario, docente e non, a fronte anche delle ricadute negative determinate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008;
nella scuola, nella ricerca, nell'innovazione didattica è necessario investire cospicue risorse per dare una svolta fondamentale alle tassonomie educative comprendendo anche il reclutamento, la qualificazione e l'inserimento nei ruoli organici del personale e ritenendo che il valore professionale e di competenza pedagogica del personale scolastico è la conditio essenziale per superare lo stato di incertezza e di preoccupante inerzia della vita scolastica nella sua complessità,

impegna il Governo

al di là degli interventi contingenti ed urgenti previsti dal presente disegno di legge di conversione per dare serenità al personale scolastico precario non impoverendo i loro redditi comunque compromessi da uno stato di incertezza finanziaria, ad adottare una proposta complessiva che a partire dalla sistemazione progressiva dei precari della scuola proceda a garantire tutti quegli interventi che consentano di restituire serenità alla scuola e alle famiglie, certezze normative al personale, chiarezza sulle scelte che devono riportare in un percorso ordinato la vita della scuola.
9/2724-A/2.Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 ha istituito il doppio punteggio per l'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, previsione già prevista dalla legge n. 90 del 1957 per le scuole elementari di montagna pluriclasse; il decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004 ha specificato che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare;
l'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso tale da indurne l'abrogazione in sede di legge finanziaria 2007 con effetto dal 1o settembre 2007;
con la sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 limitando il beneficio del doppio punteggio ai soli servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957;
ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha consultato l'Avvocatura generale dello Stato ed ha proceduto ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l'adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007;
in particolare, sono stati decurtati i punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato e sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo;
il Ministero della pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti, ha proceduto all'applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c), e 607 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1o settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007»;
il decreto direttoriale ha stabilito che «a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo»;
i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003/2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, ai docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna, con l'applicazione del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale 16 marzo 2007, non saranno attribuiti i punti previsti per legge;
la certezza del diritto e il rispetto della legalità impongono di tutelare i diritti dagli insegnanti che in base ad una legge al momento vigente hanno maturato la scelta di insegnare nelle scuole con sede in un comune di montagna;
l'articolo 136 della Costituzione recita che «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare le legittime aspettative dei docenti ai quali è stato decurtato il punteggio derivante dal servizio prestato in scuole di montagna intraprendendo ogni utile iniziativa tendente a garantire la continuità didattica agli studenti che frequentano le scuole nelle sedi disagiate dei comuni di montagna e tenere conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11 del 26 gennaio 2997, in virtù del citato articolo 136 della Costituzione.
9/2724-A/3.Caparini.

La Camera,
premesso che:
la razionalizzazione dell'organizzazione scolastica appare una scelta in linea con lo sviluppo di un sistema scolastico più adeguato e competitivo;
nel breve periodo appare comunque opportuno considerare di intervenire per attenuare i possibili effetti negativi in termini occupazionali sul personale della scuola, coordinando le diverse necessità del personale medesimo anche in ragione del diverso tipo di inquadramento e della differente età lavorativa e contributiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire nel più breve tempo possibile riconoscendo la possibilità al personale docente delle scuole statali, collocato nell'ultima fascia stipendiale, che entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1o settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, di beneficiare di un accredito contributivo figurativo di due anni, utile anche ai fini del raggiungimento del requisito minimo per ottenere il trattamento di pensione di anzianità e al personale docente già in possesso dei requisiti minimi previsti, che presenterà le dimissioni entro la predetta data, di incrementare di un anno l'anzianità contributiva maturata.
9/2724-A/4.De Girolamo.

La Camera,
premesso che:
è pregiudiziale allo sviluppo dell'autonomia scolastica la presenza di dirigenti scolastici con una solida formazione, in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi organizzativi e didattici e la programmazione di un'offerta formativa adeguata al territorio;
la formazione continua e le iniziative volte ad incrementare il bagaglio culturale dei dirigenti devono ritenersi un investimento in direzione della qualità del sistema scolastico;
è opportuno incoraggiare e favorire le esperienze formative dei dirigenti scolastici in particolare se maturate in settori differenti, ivi compresi i diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo:

ad introdurre, nei metodi di valutazione dei dirigenti scolastici, disposizioni che favoriscano la molteplicità delle esperienze e dei titoli di alta formazione universitaria;
a favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici escludendoli dai vincoli all'accesso, ai fini dell'immatricolazione, dei corsi di laurea e valutando la possibilità di esonerarli dal pagamento delle tasse universitarie.
9/2724-A/5.Ceccacci Rubino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;
la Carta sociale europea esige che gli Stati membri garantiscano il diritto all'educazione delle persone con handicap;
i principi contenuti nella sopra citata Carta si applicano a tutte le persone, indipendentemente dall'origine del loro handicap e indipendentemente dall'età, comprendendo dunque chiaramente sia i bambini che gli adulti con autismo;
l'autismo è una complessa sindrome che comporta gravi deficit nelle aree della comunicazione, dell'interazione sociale, e problemi di comportamento, che si manifestano attraverso l'isolamento dal mondo con assenza di risposta verbale e non verbale;
in Italia il disturbo autistico è considerato dalla scienza medica ufficiale ancora come un disturbo psichiatrico, e come tale quindi curato prevalentemente con terapia farmacologica;
l'attuale organizzazione dell'integrazione scolastica impedisce la completa applicazione delle conoscenze scientifiche sul trattamento e l'educazione del bambino con autismo, termine che indica la presenza di diverse menomazioni, in campo sociale, comunicativo e cognitivo, che creano «disabilità»; una disabilità che produce un handicap;
l'importanza dell'educazione per il trattamento delle disabilità dell'autismo e delle menomazioni associate, così come l'importanza dell'educazione per il trattamento delle disabilità in generale, è indiscussa. Sanità, scuola e servizi sociali, predisposti e dotati di risorse per svolgere questa funzione, non possono permettersi di ignorare e di tralasciare queste conoscenze;
si può senz'altro affermare che nella sfera delle conoscenze sul trattamento dei bambini autistici il trattamento di elezione è l'educazione: il bambino necessita di costruire specifiche abilità, in campo motorio, cognitivo, comunicativo, linguistico e sociale (dalla prossimità e dal contatto con altri alla soluzione dei problemi interpersonali, passando attraverso la riduzione dei comportamenti disturbanti);
la comunità educante contribuisce altresì ad insegnare al bambino a usare nell'ambiente reale le abilità apprese;
una figura di sostegno permanente e continuativa ha una notevole efficacia se il percorso educativo è attentamente strutturato, se l'ambiente e i modi di insegnare sono adattati alle caratteristiche di funzionamento delle persone con autismo; e quindi occorrono strategie che siano idonee ad affrontare deficit di linguaggio, di teoria della mente, di funzione esecutiva, di coerenza centrale;
sul piano operativo si ravvisano molteplici difficoltà. L'insegnante non struttura interventi precisi per un bambino perché non è preparato per interventi educativi per abilitare un bambino disabile. La struttura dell'intervento speciale è confusa dalla necessità di essere paralleli alla classe;
i tempi dell'insegnamento vanno quindi organizzati in modo individualizzato. E anche il personale deve essere esperto. Bambini che hanno bisogno di uno specifico, preciso e raffinato intervento vanno affidati a persone che siano in grado dì compiere precisi, specifici, raffinati interventi;
occorre sottolineare negativamente che l'insegnante di sostegno che lavora con bambini autistici non sempre riceve un'istruzione specifica;
l'insegnante di sostegno è solitamente un insegnante precario, che cambia ogni anno, e quindi non può maturare un'esperienza specifica; spesso non ha una esperienza con la disabilità, ma con tipi di disabilità diverse. Il tempo di lavoro segue i ritmi della classe normale, anche se il bambino fa attività diverse;
il caso emblematico dello studente autistico di Varese, che nel passaggio alla scuola secondaria dì primo grado non può contare sul docente dì sostegno di riferimento, ma sulla sensibilità della docente di lettere che cita l'epitaffio scritto dal medesimo ragazzo: «Qui giace un ragazzo troppo perdente per questo mondo di gente efficiente», deve far riflettere sulla carenza dell'organizzazione dell'integrazione scolastica;
il processo educativo nella società e nella scuola è caratterizzato da discontinuità e fratture sempre più evidenti. Il tema della «continuità» è più volte richiamato nella normativa scolastica e nei CCNL. In particolare, nella normativa in vigore, si prevede la permanenza nella sede assegnata ai neoimmessi in ruolo per almeno 2 anni nella stessa provincia e 3 anni nella provincia diversa. Purtroppo tale norma viene sistematicamente disattesa in quanto, in base a una discutibile e vecchia disposizione ministeriale, per il primo anno tale assegnazione viene definita «provvisoria» per cui i neoimmessi in realtà sono tenuti alla permanenza solo a partire dall'anno successivo, Va ricordato ancora che la legge n. 53 del 2003 (la cosiddetta «riforma Moratti») all'articolo 3, comma 1, lettera a), aveva previsto che «il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica» fossero «assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità»;
il predetto articolo non è mai stato applicato in quanto le organizzazioni sindacali hanno prodotto ricorso per l'abolizione di tale norma, poiché in base al decreto legislativo n. 165 del 2001 la questione è materia di contrattazione. Tale interpretazione ha avuto conferma da parte dell'agenzia ARAN, per cui l'articolo suddetto, a partire dall'anno 2006, è stato disapplicato;
la citata norma riguarda essenzialmente il personale «non di ruolo», poiché gli insegnanti che intendono usufruire della «mobilità» non sono soggetti a vincoli contrattuali;
la continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap è uno di quei diritti garantiti, anche se scarsamente rispettato. Sul tema della continuità non si può non evidenziare come, negli anni '90, si sia tentato con vari interventi, legislativi e regolamentari, di passare alle concrete azioni educative e didattiche generalizzate. La tematica e l'esigenza della continuità si sono progressivamente imposte nella cultura pedagogica solo quando sono risultati sempre più evidenti i danni della discontinuità del sistema educativo italiano;
il legislatore ha emanato una serie di norme specifiche sulla continuità, quali:
la premessa generale ai programmi didattici per la scuola primaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104;
gli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante la riforma dell'ordinamento della scuola elementare;
la parte II, punto 4, degli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
il decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 novembre 1992 allegato alla circolare n. 339 del 1992 sulla continuità educativa;
le suddette norme e direttive sono state oggetto di varie iniziative di aggiornamento, tra cui il piano nazionale di aggiornamento per le scuole elementari prima e per le scuole materne poi e il piano nazionale di aggiornamento su Continuità e valutazione nella scuola elementare;
gli studiosi a noi più vicini, e in particolare Bruner e Gardner, convergono nella stessa direzione: il processo educativo si inserisce nella continuità del processo di apprendimento, il quale trova nelle strutture concettuali degli ambiti disciplinari il fine-mezzo per la sua realizzazione,

impegna il Governo:

a prevedere nell'ambito della formazione iniziale dei docenti una specifica formazione per il sostegno degli alunni autistici;
ad ampliare la platea di personale docente di sostegno specializzato nel lavoro educativo con bambini autistici, in grado di svolgere il curriculum educativo per la riabilitazione;
in vista della definizione di un piano di immissione in ruolo, che, in relazione al blocco del nuovo precariato, esaurisca progressivamente le graduatorie permanenti ad esaurimento, a garantire la stabilizzazione dei docenti in possesso del titolo di specializzazione, conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, con l'obiettivo principale di rendere effettivo il diritto all'integrazione dell'alunno diversamente abile;
a rendere cogenti le norme in tema di continuità didattica, vincolando l'assunzione di docenti di sostegno ai disabili autistici per un intero ciclo scolastico.
9/2724-A/6.Reguzzoni, Goisis, Crosio, Volpi.

La Camera,
premesso che:
occorre riorganizzare i due enti nazionali sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di garantire la continuità del servizio scolastico relativamente a due aspetti fondamentali: quello della valutazione e quello della formazione del servizio dei docenti e al supporto dell'innovazione;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ipotizzava la costituzione di una agenzia nazionale sulla base del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, mentre l'INVALSI era costituito come istituto nazionale del comparto della ricerca; questa differenza non ha alcuna ragione funzionale e determina una minor autonomia di uno dei due istituti nazionali;
occorre ripristinare i due istituti nazionali mantenendo le stesse denominazioni e gli stessi acronimi, sottolineando così, anche nei confronti della scuola, la continuità dell'azione che i due istituti hanno sviluppato in questi anni;
è necessario, inoltre, consentire dopo quasi 10 anni dalla sua costituzione, ad INDIRE e alle sue articolazioni territoriali, di reclutare il personale con un meccanismo di compensazione limitando la spesa per i supplenti che attualmente coprono i posti del personale comandato;
è necessario consentire di stabilizzare il personale precario che opera ormai da anni presso INDIRE;
i due istituti dovranno rappresentare gli elementi fondanti del nuovo sistema nazionale di valutazione che dovrà essere completato con l'istituzione di un corpo indipendente ed autonomo di ispettori scolastici;
costituiscono i primi due elementi per la costruzione del sistema di valutazione:
la messa a disposizione di strumenti in grado di misurare gli apprendimenti da parte dell'INVALSI, la potenziata capacità di intervento qualificato da parte di INDIRE per sostenere l'innovazione e promuovere nuove modalità di formazione e servizio degli insegnanti;
risulta pertanto fondamentale, anche per realizzare il pieno sviluppo dell'autonomia scolastica consentendo alle scuole attraverso l'utilizzo di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti di attivare un processo di trasparenza verso l'utenza e di autovalutazione basata su dati oggettivi in grado di attivare processi di miglioramento della qualità e dell'intervento didattico, la costruzione di un sistema nazionale di valutazione moderno per un'istruzione di qualità,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte:
alla definizione di un organico Sistema nazionale di valutazione attraverso una più organica definizione delle finalità dell'INVALSI e dell'ex INDIRE e all'istituzione di un corpo degli ispettori secondo criteri di indipendenza, garantendo la necessaria indipendenza ed autonomia di intervento; l'INVALSI in particolare dovrà essere opportunamente potenziato nel personale in modo da corrispondere alle necessità di mettere a disposizione prove oggettive per la misurazione degli apprendimenti, anche in vista di azioni di valorizzazione del merito e di aggiornamento degli esami di Stato;
al ripristino di INDIRE come istituto di ricerca con carattere nazionale con articolazioni regionali, dedicato a promuovere e sostenere l'innovazione nella scuola e la formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti e del personale amministrativo;
alla riorganizzazione del corpo degli ispettori, assicurandone l'indipendenza pur nell'ambito degli obiettivi del sistema in modo da attivare iniziative di valutazione esterna delle scuole.
9/2724-A/7.Centemero.

La Camera,
premesso che:
il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concerne la facoltà dell'Amministrazione di collocare in quiescenza il personale che abbia compiuto una anzianità contributiva di 40 anni e che appartenga a classi di concorso o a posti per i quali è previsto esubero a livello provinciale;

la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 6647 dell'11 maggio 2009 ha fornito indicazioni sull'articolo 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, entrato in vigore il 20 marzo 2009, che ha modificato il requisito dell'anzianità massima contributiva di 40 anni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in «anzianità di servizio effettivo di 40 anni»;
in conseguenza del passaggio da «anzianità contributiva di 40 anni» a anzianità di servizio effettivo di «40 anni» si sono verificati spiacevoli casi in cui gli insegnanti hanno subìto un danno economico di notevole entità sia ai fini della buonuscita che ai fini della pensione in quanto solo per frazioni di anno (1 mese, 2 mesi, 3 mesi) non hanno potuto raggiungere l'anzianità contributiva nella carriera di insegnanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare gli strumenti più utili al fine di poter considerare anche queste frazioni di anno come servizio effettivamente prestato per consentire il raggiungimento dell'anzianità contributiva nel ruolo ed evitare a questi insegnanti non solo il danno materiale ma anche il danno morale.
9/2724-A/8.Castellani.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni ed avvalendosi anche delle risorse finanziarie messe a disposizione dalle stesse, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, della durata di tre mesi e prorogabili a otto, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione;
tali progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo del lavoratori precari della scuola di cui al comma 2 dell'articolo 1, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione;
a tali lavoratori può essere altresì corrisposta un'indennità di partecipazione la cui concessione ed il cui ammontare è rimesso alla piena discrezionalità dell'amministrazione scolastica nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalle regioni;
le disposizioni contenute nel predetto comma 3 disciplinano un intervento riferito a libere scelte delle singole regioni che hanno stipulato intese bilaterali con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
sono già stati stipulati accordi con alcune regioni, quali la Campania, la Lombardia, la Puglia, il Molise, il Veneto, la Sardegna e la Sicilia, per dare sostegno ai precari che non avranno riconfermato l'incarico annuale;
le organizzazioni sindacali e la Commissione affari regionali, considerando positivamente le intese MIUR - Regioni, sono favorevoli alla possibilità di allargare e generalizzare i rapporti convenzionali delle intese bilaterali con il MIUR ad un numero maggiore di regioni;
la previsione di impiego dei lavoratori precari della scuola percettori dell'indennità di disoccupazione rappresenta, pertanto, un'importante ed efficace disposizione normativa di contrasto alla disoccupazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare le più opportune politiche a sostegno di un allargamento delle intese MIUR - Regioni volte alla promozione dei progetti inerenti ad attività di carattere straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame e, dopo un'attenta valutazione del caso, a considerare la possibilità di evitare che la corresponsione e l'ammontare dell'indennità di partecipazione, di cui allo stesso comma 3, in favore dei lavoratori precari della scuola, sia rimessa alla piena discrezionalità dell'amministrazione scolastica competente.
9/2724-A/9.Frassinetti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;
sul versante estero, operano nelle scuole italiane e nelle sezioni italiane presso le scuole straniere 430 unità di personale di ruolo, di cui 10 dirigenti scolastici presso gli istituti statali, 410 docenti e 10 non docenti;
i docenti italiani operanti all'estero svolgono un imprescindibile ruolo di promozione e valorizzazione della cultura italiana all'estero, oltre che collante delle peculiarità valoriali e culturali delle comunità italiane oltre confine, garantendo la salvaguardia del mantenimento dell'identità culturale dei figli dei connazionali e dei cittadini di origine italiana, anche di seconda e terza generazione,

impegna il Governo

a valutare l'eventualità di introdurre in futuri provvedimenti, disposizioni a sostegno delle garanzie contrattuali degli insegnanti e docenti italiani impiegati presso le scuole italiane oltre confine, nonché a sostegno di rinnovati criteri di selezione e di destinazione degli stessi nella rete scolastica italiana all'estero.
9/2724-A/10.Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

La Camera,
premesso che:
il pesante taglio agli organici del personale docente ed ATA avviato con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133 non solo si ripercuote gravemente sulle condizioni di vita di migliaia di persone, ma anche sulla funzionalità del servizio scolastico;
i cosiddetti «contratti di disponibilità» previsti dal provvedimento al nostro esame, non intervengono sulla questione dei tagli indiscriminati nella scuola pubblica; tagli non solo di docenti e di personale tecnico amministrativo ma anche di tempo scuola, di interi istituti, di classi, del supporto agli studenti diversamente abili, delle risorse per la didattica ordinaria, di tutto quanto contribuisce a procurare efficacia e qualità alla funzione educativa e formativa;
di fatto i «contratti di disponibilità» rischiano di mortificare la dignità e la professionalità dei precari in quanto separano surrettiziamente la questione della tutela della scuola pubblica dalla questione occupazionale;
in questo modo si ledono sia i diritti degli studenti, in quanto non si salvaguardia il diritto allo studio, depotenziato nei tempi e nella qualità, sia i diritti dei lavoratori, privati, dopo anni di assunzioni a tempo determinato, di qualsiasi prospettiva di stabilizzazione;
in realtà i precari, da anni, garantiscono il funzionamento delle scuole, si tratta infatti di lavoratori qualificati, che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento, anche in scuole di specializzazione e master;
è più che mai necessario sostenere una politica di più ampia ed efficace stabilizzazione del lavoro nella scuola, anche al fine di garantire il diritto allo studio e ad una scuola qualitativamente migliore;
il diritto allo studio, costituzionalmente garantito risulta fortemente compromesso per gli alunni diversamente abili per i quali, nonostante un aumento delle certificazioni mediche, non c'è certezza di un sostegno adeguato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire il rispetto del diritto allo studio per gli alunni in situazione di handicap assicurando loro la possibilità di usufruire del maggior numero di insegnanti di sostegno specializzati, al fine di garantire loro una reale ed efficace azione di integrazione.
9/2724-A/11.Paladini.

La Camera,
premesso che:
le scelte effettuate dal Governo sugli organici, in tutti gli ordini di scuola, hanno prodotto una rilevante riduzione delle risorse professionali disponibili nelle istituzioni scolastiche che incide negativamente sulla funzionalità e sull'efficacia dei servizi e compromette l'attuazione dell'offerta formativa della scuola pubblica;
l'incremento generalizzato del numero di alunni per classe, in molti casi oltre i limiti di accoglienza delle aule e degli edifici scolastici, la diminuzione, in diversi territori, delle strutture disponibili per l'attività didattica, e la riduzione del personale docente e ATA, incidono negativamente sulla quantità e sulla qualità delle attività delle scuole;
la completa scomparsa nelle scuole di personale con ore a disposizione, utilizzabile anche per la sostituzione del personale assente per brevi periodi, e l'inadeguatezza delle risorse assegnate in fase di programmazione per le supplenze e delle modalità e procedure per la nomina dei supplenti, aggiungono difficoltà e producono problemi nella programmazione e nell'erogazione dei servizi;
il provvedimento all'esame, cosiddetto salva-precari, insufficiente quanto a risorse impegnate e soggetti coinvolti, appare inidoneo a contribuire alla soluzione dei problemi di erogazione del servizio scolastico;
le scuole non hanno ricevuto dallo Stato alcun finanziamento per il funzionamento per il 2009, anzi l'accumularsi di crediti delle scuole nei confronti del Ministero, non fa che aggravare la situazione di scarsa disponibilità di cassa di molte istituzioni scolastiche, esiste la possibilità che anche per il 2010 non sia previsto alcun finanziamento per le spese di funzionamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il ritiro dei tagli agli organici scolastici previsti dalla legge n. 133 del 2008, e ad attuare un piano straordinario di stabilizzazioni del personale precario con la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, per garantire l'occupazione, la qualità e l'unitarietà del sistema scolastico pubblico nazionale.
9/2724-A/12.Borghesi.

La Camera,
premesso che:
a causa dei numerosi tagli operati dai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112 e 1o settembre 2008, n. 137 - convertiti in legge rispettivamente dalle leggi 6 agosto 2008, n. 133 e 30 ottobre 2008, n. 169 - oltre che dalla Finanziaria per l'anno 2009, il settore dell'istruzione vive uno dei momenti più difficili della sua storia che sta avendo gravissime ripercussioni sull'intero Paese;
mentre la Finanziaria per l'anno 2007 prevedeva l'assunzione in tre anni di 150.000 docenti e 30.000 assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari - nonostante lo slittamento all'anno scolastico 2010/2011 dell'applicazione del regolamento sulle «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola», approvato il 27 febbraio 2009 dal Consiglio dei ministri, nonostante la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante le chiusure e gli accorpamenti delle strutture scolastiche - già da questo anno scolastico, a seguito della circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009 del ministro dell'istruzione università e ricerca, si è disatteso l'impegno contenuto nella precedente finanziaria e si sono operate meno del 20 per cento delle assunzioni utili (almeno i 100.000) al corretto inizio dei lavori;
il provvedimento al nostro esame non risolve le rilevanti questioni riguardanti il personale precario travolto dai tagli all'occupazione e dalla riduzione dell'offerta formativa; infatti a causa dei su menzionati ed indiscriminati tagli, operati dall'attuale Governo, non soltanto il personale docente, ma anche diverse migliaia di assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) non potranno svolgere il lavoro che, in molti casi, veniva svolto da anni;
la conseguenza immediata della politica di Governo è stata la cancellazione delle esperienze pedagogiche e didattiche più positive, apprezzate in tutta Europa, anzi ci troviamo con classi più affollate, con meno ore frontali e meno ore laboratoriali;
i cosiddetti «contratti di disponibilità» previsti dal provvedimento all'esame, altro non sono che una misura di sostegno al reddito, già in parte disponibile, a carico dell'INPS e nota come «disoccupazione ordinaria» che, di norma, viene erogata ai docenti disoccupati per la durata di 8 mesi (o per 12 mesi a chi abbia già superato i 50 anni), a questa dovrebbe aggiungersi il sostegno regionale;
inoltre, il meccanismo previsto dalla norma, che toglie una parte delle supplenze alle graduatorie di istituto per darle a coloro che hanno avuto un incarico annuale l'anno scorso e quest'anno sono rimasti senza cattedra; inevitabilmente creerà delle anomalie nelle graduatorie e potrebbe rappresentare un detonatore per altre conflittualità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di recuperare le dovute risorse finanziarie per portare il rapporto tra pensionamenti e nuove immissioni in ruolo dall'attuale 3/10 a 7/10 dando così prospettiva a tutto il personale della scuola che ha acquisito il diritto di essere stabilizzato con le graduatorie ad esaurimento.
9/2724-A/13.Zazzera.

La Camera,
premesso che:
l'incremento generalizzato del numero di alunni per classe, in molti casi oltre i limiti di accoglienza delle aule e degli edifici scolastici, la diminuzione, in diversi territori, delle strutture disponibili per l'attività didattica e la riduzione del personale docente e ATA, incidono negativamente sulla quantità e sulla qualità delle attività delle scuole;
le scuole, non hanno ricevuto dallo Stato alcun finanziamento per il funzionamento per il 2009; quindi si accumulano i crediti delle scuole nei confronti del Ministero e si aggrava la situazione di scarsa disponibilità di cassa di molte istituzioni scolastiche, è possibile che anche per il 2010 non sia previsto alcun finanziamento per le spese di funzionamento;
la situazione grave in cui versa la scuola non può essere affrontata con i tagli agli organici, ma richiede la costruzione di nuove politiche sul reclutamento e sulla formazione del personale scolastico;
la conseguenza immediata della politica di Governo è stata la cancellazione delle esperienze pedagogiche e didattiche più positive, apprezzate in tutta Europa, anzi ci troviamo con classi più affollate, con meno ore frontali e meno ore laboratoriali;
la sofferenza della scuola si legge, anche, guardando la realtà dei vari segmenti: dalla scuola dell'infanzia senza più identità, dove i bambini sono numeri da parcheggiare nelle sezioni, alla scuola primaria dove l'ottimo modello organizzativo è stato spazzato via per far posto ad un tempo scuola ridotto che reintroduce il doposcuola, e dove ogni docente è sempre più solo;
di fatto i precari, da anni, garantiscono il funzionamento delle scuole, trattandosi di lavoratori altamente qualificati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il ripristino delle ore di compresenza nella scuola primaria e dell'assetto modulare delle classi al fine di ristabilire l'organico 3 su 2 o 4 su 3 (3 insegnanti su due classi o 4 insegnanti su tre classi).
9/2724-A/14.Barbato.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame non risolve le rilevanti questioni riguardanti il personale precario travolto dai tagli all'occupazione e dalla riduzione dell'offerta formativa; infatti a causa dei su menzionati ed indiscriminati tagli, operati dall'attuale Governo, non soltanto il personale docente, ma anche diverse migliaia di assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) non potranno svolgere il lavoro che, in molti casi, veniva svolto da anni;
sono evidenti le ripercussioni negative che si riflettono sull'efficienza del servizio scolastico e la qualità dell'offerta formativa;
la politica attuata dal Governo incide sulla qualità dell'intero sistema formativo, determinando il licenziamento di migliaia di precari e l'esubero di tantissimi docenti di ruolo ed esasperando l'enorme sofferenza finanziaria delle scuole, nonostante si registri un aumento degli alunni rispetto allo scorso anno scolastico;
di fatto i precari, da anni, garantiscono il buon funzionamento delle scuole, si tratta infatti di lavoratori qualificati, che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento, anche in scuole di specializzazione e master;
la scuola deve continuare a garantire l'aggiornamento e la formazione del personale docente che intende acquisire ampliare o approfondire le proprie competenze professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento organico che, a verifica dei provvedimenti già approvati e mai realizzati, dia un senso e un orientamento chiaro ad una scuola in forte difficoltà, definisca il ruolo dei docenti, anche di quelli precari, indichi i nuovi livelli di formazione in un raccordo operativo e sinergico con le regioni per evitare discrasie e conflittualità tra i territori e le comunità delle varie regioni.
9/2724-A/15.Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
il fenomeno del precariato nella scuola italiana rappresenta un problema annoso che affligge il nostro Paese e che incide in modo negativo sulla qualità dei servizi offerti dalle scuole di ogni ordine e grado;
l'eccessiva mobilità dei docenti e il fenomeno del precariato possono essere superati attraverso la previsione di un sistema di reclutamento a livello regionale, che salvaguardi la competenza e la preparazione del corpo docente e garantisca la stabilità la qualità dei servizi offerti e la continuità didattica,

impegna il Governo

a definire un piano di immissione in ruolo che, in relazione al blocco del nuovo precariato, esaurisca progressivamente le graduatorie, con l'obiettivo di avviare un sistema di reclutamento regionale incentrato esclusivamente sui concorsi sulla base di titoli validi su tutto il territorio nazionale, che tuteli e valorizzi la competenza del personale docente e la continuità didattica, nell'ottica di un miglioramento della qualità dell'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche.
9/2724-A/16.Garagnani.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge A.C. 2724-A: «Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»;
considerato che:
ai sensi dell'articolo 1-sexsies, della legge n. 43 del 31 marzo 2005: «A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza»;
allo stato attuale nel nostro paese sono circa 126 gli insegnanti, inseriti in graduatorie provinciali, che prestano servizio, da diversi anni, come dirigenti scolastici incaricati, assicurando il servizio in sedi difficili e spesso disagiate, sia per distanze sia per complessità territoriale e di contesto sociale e rappresentando degnamente l'istituzione scolastica assegnata;
i suddetti presidi incaricati, malgrado vivano da anni una situazione di precarietà, hanno garantito, con la loro presenza, che sedi disagiate venissero affidate a reggenze che non sono state funzionali dal punto di vista della continuità didattica e gestionale, ma anche, come già ribadito, al buon funzionamento di plessi scolastici che operano in un difficile contesto sociale;
risultano a tutt'oggi vacanti molti posti di dirigente scolastico disponibili per le nomine in ruolo, tanto che molte sedi sono regolarmente assegnate a reggenza, cioè a dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato, che si vedono annualmente affiancare alla loro scuola un'altra istituzione scolastica senza dirigente scolastico;
i presidi incaricati, in pratica docenti di ruolo con incarico annuale da dirigente scolastico precario, svolgendo le loro funzioni da diversi anni, hanno acquisito capacità, competenze ed esperienze mettendole a disposizione di un'amministrazione che li ha, peraltro, incaricati, formati ed aggiornati con spese a carico dello Stato;
tale situazione è stata evidenziata anche da una relazione predisposta dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione;
il suddetto personale ha partecipato al corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, ma non ha potuto completare la procedura concorsuale per mancato superamento della fase preliminare di selezione o della prova finale, per una arbitraria ed illegittima valutazione della commissione giudicatrice, tra l'altro costituita illegittimamente in violazione della normativa vigente articolo 9, comma 4 della legge n. 487 del 1994, e per la illegittimità di tutti gli atti del concorso per assoluta carenza di istruttoria, tutti motivi per i quali hanno presentato regolare ricorso giurisdizionale ai Tar regionali,

impegna il Governo:

a predisporre un provvedimento, in sanatoria, al fine di inserire, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle relative graduatorie regionali, quei concorrenti che hanno partecipato alle prove del corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, e per i quali è ammessa la possibilità di nomina anche per la copertura di posti rimasti vacanti e disponibili in altra regione;
ad indire per i suddetti concorrenti un corso di formazione intensivo, anche on-line, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che preveda l'espletamento di una prova scritta e orale, da concludersi entro l'anno scolastico 2009-2010 e comunque prima che venga bandito il nuovo concorso ordinario.
9/2724-A/17.Iannaccone.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge A.C. 2724-A: «Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»;
considerato che:
ai sensi dell'articolo 1-sexsies, della legge n. 43 del 31 marzo 2005: «A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza»;
allo stato attuale nel nostro paese sono circa 126 gli insegnanti, inseriti in graduatorie provinciali, che prestano servizio, da diversi anni, come dirigenti scolastici incaricati, assicurando il servizio in sedi difficili e spesso disagiate, sia per distanze sia per complessità territoriale e di contesto sociale e rappresentando degnamente l'istituzione scolastica assegnata;
i suddetti presidi incaricati, malgrado vivano da anni una situazione di precarietà, hanno garantito, con la loro presenza, che sedi disagiate venissero affidate a reggenze che non sono state funzionali dal punto di vista della continuità didattica e gestionale, ma anche, come già ribadito, al buon funzionamento di plessi scolastici che operano in un difficile contesto sociale;
risultano a tutt'oggi vacanti molti posti di dirigente scolastico disponibili per le nomine in ruolo, tanto che molte sedi sono regolarmente assegnate a reggenza, cioè a dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato, che si vedono annualmente affiancare alla loro scuola un'altra istituzione scolastica senza dirigente scolastico;
i presidi incaricati, in pratica docenti di ruolo con incarico annuale da dirigente scolastico precario, svolgendo le loro funzioni da diversi anni, hanno acquisito capacità, competenze ed esperienze mettendole a disposizione di un'amministrazione che li ha, peraltro, incaricati, formati ed aggiornati con spese a carico dello Stato;
tale situazione è stata evidenziata anche da una relazione predisposta dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione;
il suddetto personale ha partecipato al corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, ma non ha potuto completare la procedura concorsuale per mancato superamento della fase preliminare di selezione o della prova finale, per una arbitraria ed illegittima valutazione della commissione giudicatrice, tra l'altro costituita illegittimamente in violazione della normativa vigente articolo 9, comma 4 della legge n. 487 del 1994, e per la illegittimità di tutti gli atti del concorso per assoluta carenza di istruttoria, tutti motivi per i quali hanno presentato regolare ricorso giurisdizionale ai Tar regionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un provvedimento, in sanatoria, al fine di inserire, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle relative graduatorie regionali, quei concorrenti che hanno partecipato alle prove del corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, e per i quali è ammessa la possibilità di nomina anche per la copertura di posti rimasti vacanti e disponibili in altra regione;
a valutare l'opportunità di indire per i suddetti concorrenti un corso di formazione intensivo, anche on-line, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che preveda l'espletamento di una prova scritta e orale, da concludersi entro l'anno scolastico 2009-2010 e comunque prima che venga bandito il nuovo concorso ordinario.
9/2724-A/17.(Testo modificato nel corso della seduta)Iannaccone.

La Camera,
premesso che:
il personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, impegnato in attività socialmente utili, riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (personale con funzioni ATA ex-LSU), vive da circa venti anni in una situazione di particolare incertezza, dal momento che, pur svolgendo rilevanti funzioni nell'ambito dell'amministrazione pubblica, non è stato ancora inquadrato nell'ambito di un definito e certo percorso di stabilizzazione;
anche per farsi carico di tale situazione, l'articolo 34 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha di recente prorogato a tutto il 2009 le attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra cui rientrano anche i soggetti citati; il problema dei lavoratori in questione è stato già posto all'attenzione della XI Commissione, che ha concluso l'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 78 con l'approvazione di un parere con osservazioni alle Commissioni V e VI, con la quale ha rimesso alle Commissioni di merito una valutazione circa la possibile concessione di un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2010, per il richiamato personale ex-LSU, con funzioni ATA, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; si segnala, in particolare, che il trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato - disposto con la legge 3 maggio 1999, n. 124, e attuato con il successivo decreto interministeriale n. 184 dello stesso anno - ha determinato di fatto un adeguamento dell'organico, aprendo le porte al trasferimento fra sedi - prima impossibili - e favorendo la progressione in carriera di personale precario ATA di nuova assunzione, sino al suo inquadramento in ruolo; tale mutamento di competenze è avvenuto a discapito del personale precario già da anni presente nell'istituzione scolastica, che è risultato in tal modo sistematicamente scavalcato da tale personale con pochi mesi di servizio, in palese contraddizione con le disposizioni legislative adottate dal legislatore, che riconoscono, al contrario, un titolo di preferenza al richiamato personale Co.Co.Co. con funzioni ATA (ex-LSU); tale personale Co.Co.Co. è divenuto, nel tempo, difficilmente sostituibile, avendo maturato nel settore della pubblica istruzione una rilevante esperienza, attraverso lo svolgimento continuativo di infungibili funzioni connesse alle attività scolastiche, che hanno comportato l'assunzione di responsabilità di fatto equiparabili a quelle proprie dei lavoratori subordinati;
la questione in oggetto coinvolge 490 lavoratori nella regione Sicilia, sulle complessive 970 unità dislocate sull'intero territorio nazionale, rientranti in una fascia anagrafica tra i 40 e i 50 anni, per i quali potrebbe prospettarsi una soluzione normativa tendente a favorirne una stabilizzazione part time, con conseguente automatico arretramento della loro posizione lavorativa, anche rispetto ad altri lavoratori precari - assunti invece a tempo pieno - con i quali si innescherebbe una selvaggia competizione al ribasso,

impegna il Governo

a prevedere, in tempi brevi, misure normative che consentano la proroga, sino al 31 dicembre 2010, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale già impegnato in lavori socialmente utili presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, sulla base dei requisiti oggettivi di anzianità lavorativa effettivamente maturata, per assicurare la continuità nello svolgimento di attività riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle medesime istituzioni scolastiche.
9/2724-A/18.Giammanco.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, aggiunge all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14, il comma 14-bis, che stabilisce l'impossibilità di trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze in contratti a tempo indeterminato;
i richiamati contratti a tempo determinato non consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell'immissione in ruolo;
la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES (Sindacato europeo), UNICE (Confindustria europea) e CEEP (Associazione europea delle imprese) sul lavoro a tempo determinato stabilisce che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato;
la Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza C-307/05 del 13 settembre 2007 ha stabilito che la nozione di «condizioni di impiego», dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato;
sopraddetta condizione, comporterebbe una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, in palese contraddizione con recenti sentenze adottate in ambito comunitario,

impegna il Governo

ad individuare strumenti tali da garantire l'attuazione della parità di trattamento tra le persone per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro.
9/2724-A/19.Ciccanti, Delfino, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto;
detti progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola;
a tali lavoratori può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni;
diventa sempre più necessario avviare un sistema di reclutamento in grado di privilegiare il merito e la continuità didattica a livello nazionale, e in conformità con i piani predisposti dalle regioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative, relative allo svolgimento dei progetti che fanno ricorso a lavoratori precari, volte ad individuare strumenti per un coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni.
9/2724-A/20.Tassone, Delfino, Compagnon, Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
da più parti è stata evidenziata la necessità di rivedere la materia relativa alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento alle situazioni di trasferimento nella graduatoria di altra provincia diversa da quella di provenienza;
vi è la necessità di completare rapidamente l'iter di adozione del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti e di definire un piano di immissione in ruolo, che, esaurisca progressivamente le graduatorie, evitando l'insorgere di nuovo precariato;
il percorso da seguire per ridurre il precariato è quello di rimuovere le condizioni che lo generano anche assicurando la copertura dei tanti posti vacanti che ancora oggi risultano nelle dotazioni organiche, portando a conclusione il piano di assunzioni varato con la Finanziaria 2007;
l'articolo 1, comma 4-bis, del testo in esame, inserito nel corso del dibattito in sede referente presso la Commissione di merito, prevede che l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di definire un piano di immissione in ruolo, che in base alle fasce definite dalla legge n. 124 del 1999, esaurisca le graduatorie garantendo l'avvio di un sistema di reclutamento che privilegi il merito e la continuità didattica.
9/2724-A/21.Delfino, Compagnon, Formisano, Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
il pesante «taglio» agli organici del personale docente ed ATA avviato con il decreto-legge 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si ripercuote gravemente sia sulla funzionalità del servizio scolastico, sia sulle condizioni di vita di migliaia di persone e delle loro famiglie;
la riduzione delle risorse complessive a disposizione del settore scolastico compromette seriamente la funzionalità delle scuole;
la norma citata al comma 1, dell'articolo 1, con il quale si stabilisce l'impossibilità, in qualsiasi caso, di trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze in contratti a tempo indeterminato contiene una evidente discriminazione tra diverse tipologie di insegnanti non di ruolo, in palese contraddizione con recenti sentenze adottate in ambito comunitario;
inoltre, il provvedimento al comma 2, prevede un meccanismo di tutela nei confronti di una sola parte di precari poiché esclude di fatto tutti coloro che da anni insegnano con supplenze temporanee e che non sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
con provvedimenti repentini e saltuari, quale è quello in esame, si rischia di indebolire la qualità del progetto formativo e dell'offerta educativa fornita dagli insegnanti precari agli alunni in genere, ma nello specifico a quelli diversamente abili, più bisognosi di continuità didattica e maggiormente necessitanti di docenti «formati» e in grado di dare loro opportunità di recupero pieno e integrale,

impegna il Governo

a rafforzare le politiche scolastiche e ad assumere tutte le iniziative necessarie ad incrementare, fin dalla prossima Legge finanziaria, le risorse per il diritto allo studio, con particolare riguardo agli insegnanti di sostegno e alle figure professionali a supporto degli stessi.
9/2724-A/22.Formisano, Delfino, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 143 del 2004, ha istituito il doppio punteggio per l'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna e delle piccole isole;
con la sentenza n. 11, del 26 gennaio 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 143 del 2004, limitando il beneficio del doppio punteggio ai soli servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957;
ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale il Ministero dell'istruzione ha consultato l'Avvocatura generale dello Stato ed ha preceduto ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l'adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007;
il decreto direttoriale ha stabilito che «a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal sistema informativo»;
l'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso, tale da indurne l'abrogazione in sede di Legge finanziaria 2007 con effetto dal 1o settembre 2007,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti che hanno prestato servizio in scuole di montagna e nelle piccole isole, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo risarcimento per i danni subiti, in considerazione anche dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007.
9/2724-A/23.Compagnon, Delfino.

La Camera,
premesso che:
la scuola italiana favorisce, la piena integrazione degli alunni con disabilità accanto ai loro compagni;
l'integrazione degli alunni con disabilità venne sancita dalla legge n. 517 del 1977, ma le competenze della scuola inclusiva richiedono continuo aggiornamento didattico, pedagogico, e l'apporto imprescindibile fornito dal personale che svolge attività di sostegno;
il pesante taglio agli organici del corpo docente avviato con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 agosto 2008, n. 133, ha colpito particolarmente la categoria degli insegnanti di sostegno;
il provvedimento in esame dispone che, le supplenze per l'anno scolastico 2009-2010 siano assegnate con precedenza assoluta, e a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie d'istituto, al personale docente e ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) già destinatario, nell'anno scolastico 2008-2009, di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, sempre che si tratti di personale che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili e non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo;
sono pervenute segnalazioni che denunciano l'insufficienza di posti in organico disponibili, che diano la possibilità di mantenere e migliorare il livello qualitativo delle prestazioni offerte agli studenti diversamente abili,

impegna il Governo

a garantire agli studenti diversamente abili le appropriate ed adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione vigente dando priorità, nell'utilizzo delle risorse del personale della scuola, a quanti svolgono attività di sostegno, monitorando altresì la reale disponibilità riservata agli istituti scolastici al fine di accertare il rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.
9/2724-A/24.Testa, Delfino, Capitanio Santolini, Formisano, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
le scuole paritarie, secondo quanto sancito dalla legge n. 62 del 2000, sono scuole che a tutti gli effetti sono inserite nel sistema scolastico italiano e che, quindi, erogano un servizio pubblico;
la libertà di educazione e di insegnamento, garantiscono un reale e concreto pluralismo istituzionale scolastico e ciò per un miglioramento delle istituzioni formative in direzione di una competitività tesa a migliorarne la qualità e a valorizzare il merito;
l'autonomia, la sussidiarietà, la parità scolastica sono princìpi costituzionali che in uno Stato più democratico, più libero, più solidale e più efficiente, come pure in un sistema educativo di istruzione e di formazione più moderno e più europeo, dovrebbero essere garantiti e promossi;
in data 6 maggio 2009 il Governo ha approvato la mozione Volontè ed altri n. 1-00152, che prevedeva tra l'altro, l'adozione di provvedimenti volti a garantire un'effettiva libertà di scelta della scuola da parte delle famiglie e iniziative atte a prevedere in tempi rapidi il ripristino integrale delle risorse sottratte alle scuole paritarie dalla manovra economica,

impegna il Governo

a prevedere ogni utile iniziativa volta a stanziare i fondi necessari per le scuole paritarie e ad assicurare in tempi rapidi l'erogazione delle risorse, così come previsto dalla mozione n. 1-00152 accolta dal Governo.
9/2724-A/25.Volontè, Delfino, Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, ha emanato il 29 gennaio 2009 il decreto di «Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili»;
il decreto era previsto espressamente dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, all'articolo 80, dispone un ingente Piano straordinario di verifica delle invalidità civili;
il decreto ministeriale, tra l'altro, dispone all'articolo 1, comma 6 che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti;
il provvedimento in esame prevede nuove modalità per l'inserimento nelle graduatorie in province diverse da quelle di residenza;
i dirigenti, i docenti e il personale ATA, aventi titolo, possono avvalersi dei benefici previsti dalla normativa vigente in materia di invalidità,
è opportuno che venga verificata la sussistenza dei requisiti che danno titolo ai benefici di cui si può disporre in materia di invalidità;

impegna il Governo

a definire modalità di accertamento che tutelino la dignità dei soggetti coinvolti tenendo conto dell'esperienza maturata nell'applicazione del decreto ministeriale 29 gennaio 2008 relativo al piano straordinario di verifica delle invalidità civili previsto dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e alla luce della normativa vigente in materia di invalidità.
9/2724-A/26.Capitanio Santolini, Delfino.

La Camera,
premesso che:
la riforma della scuola secondaria di II grado, già approvata in sede parlamentare, prevede, dall'A.S. 2010/2011 il riordino degli indirizzi negli istituti tecnici industriali prevedendo, tra l'altro, l'inserimento dell'indirizzo «industria mineraria» nella specializzazione «Chimica, materiali e biotecnologie»;
la stessa riforma prevede anche l'indirizzo «Costruzioni, territorio e ambiente»;
il profilo della specializzazione GEO 3 (Industria mineraria) è più affine a tale indirizzo in quanto ha peculiarità specifiche nel settore estrattive e delle costruzioni; nelle attività di esplorazione geognostica e geologica per la ricerca degli idrocarburi e della loro produzione; nelle attività di costruzioni in sotterraneo; negli interventi di controllo e valutazione del rischio idrogeologico e ambientale; nel campo delle infrastrutture in genere;
i decreti collegati alla legge di riordino degli ordinamenti scolastici non sono stati ancora emanati per la scuola secondaria di II grado e che è ancora possibile rivedere l'ipotesi di riordino degli Istituti tecnici con le relative confluenze degli attuati indirizzi nei nuovi proposti dalla riforma;
l'inserimento nell'indirizzo «Costruzioni territorio e ambiente» della specializzazione mineraria è fortemente auspicato dagli stessi Istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario (Agordo, Caltanissetta, Domodossola, Iglesias e Massa Marittima),

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito della riforma degli indirizzi degli istituti tecnici, l'inserimento della specializzazione mineraria nell'indirizzo «Costruzioni, territorio e ambiente».
9/2724-A/27.Sani.

La Camera,
premesso che:
il sistema di reclutamento degli insegnanti è fortemente centralizzato e rigido, non concede alcuna autonomia agli istituti scolastici, presentando diversi elementi di inefficienza;
attualmente le assunzioni sono basate sull'anzianità piuttosto che sulla verifica dei necessari requisiti professionali;
tra gli iscritti alle predette graduatorie permanenti ad esaurimento si è inserito anche un numero elevato di personale proveniente dal meridione d'Italia, che concorre nelle località dove è più facile l'accesso puntando poi a un progressivo avvicinamento al luogo originario di residenza, con grave pregiudizio per la continuità didattica degli studenti;
la legge 3 maggio 1999, n. 124, ha tentato di limitare il fenomeno delle richieste di trasferimento, stabilendo che queste possano essere presentate solo dopo un periodo di permanenza minima, due-tre anni scolastici, nel posto di ruolo, ma non sembra aver raggiunto l'obiettivo di ridimensionare in misura accettabile il problema;
l'Italia è il più vecchio di tutti i paesi censiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con una presenza di insegnanti con più di quaranta anni di anzianità che raggiunge, nella scuola secondaria inferiore, il 95 per cento; una percentuale molto più alta della media dei paesi, pari al 57 per cento;
la maggior parte dei paesi europei, tra paesi candidati e paesi membri dell'Unione europea, adotta sistemi decentrati per l'assunzione dei docenti, affidando in molti casi, come ad esempio nel Regno Unito e nei paesi nordici, un ruolo importante agli enti locali o ai consigli municipali. Il processo di copertura delle cattedre disponibili avviene prevalentemente a livello di singolo istituto, e in minore numero di casi a un livello amministrativo intermedio, consentendo così di reagire in modo flessibile alle oscillazioni nella richiesta di personale. In questi paesi, anche la nomina definitiva nel posto di ruolo è molto meno diffusa e si privilegiano contratti di tipo flessibile che spesso non implicano lo status di dipendente pubblico;
secondo il rapporto europeo, l'eccedenza di personale riguarda in particolare i paesi, come l'Italia, che ricorrono a un concorso a livello nazionale che non assicura però ai candidati che lo superano l'assegnazione di una cattedra di ruolo;
sempre secondo il rapporto europeo, l'assunzione centralizzata rappresenta la causa principale di una situazione di esubero del personale che va anche a scapito della qualità dell'istruzione;
l'esigenza di una scuola efficiente, in grado di dare risposte alle aspettative sociali e di sviluppo di un paese moderno, indubbiamente si pone come una questione centrale nell'ambito della competizione economica che ha assunto oramai caratteristiche di globalità e di sempre maggiore durezza. Si tratta di un problema che presuppone una visione strategica, non di breve periodo e in cui il capitale umano assume un'importanza ancora maggiore che in altri settori. Il sistema di selezione del personale è quindi fondamentale, ma in Italia proprio questo aspetto presenta gli elementi critici che ben conosciamo;
il problema dei precari, con tutti gli aspetti negativi che ad esso si collegano, non può ovviamente essere risolto ricorrendo esclusivamente a provvedimenti d'emergenza o alle sanatorie, poiché oltre a eludere il problema fondamentale di un serio accertamento dei requisiti professionali, c'è il rischio di dare risposte parziali, visti l'elevato numero dei precari oramai raggiunto;
il reclutamento dei docenti, così come attualmente concepito, inevitabilmente crea nuovi precari;
con la mozione n. 1-00235 il Governo si è impegnato ad attuare nel prossimo futuro una programmazione regionale, basata sull'assunzione di personale docente sui posti effettivamente disponibili, nell'ambito regionale o provinciale,

impegna il Governo

a rivedere il sistema di reclutamento del personale indirizzandolo verso procedure concorsuali regionali basate sulla selezione per merito.
9/2724-A/28.(Nuova formulazione). Goisis, Caparini, Fedriga, Maccanti, Rivolta, Grimoldi.

La Camera,
premesso che:
sulla base di una interpretazione restrittiva, affermatasi per prassi amministrativa, dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980, gli scatti stipendiali biennali ivi previsti a favore di tutto il personale non di ruolo della scuola vengono di fatto riconosciuti unicamente agli insegnanti non di ruolo di religione;
l'articolo 146 del CCNL del comparto scuola 2007-2009, attualmente in vigore, nell'indicare le norme del pubblico impiego da non considerare abrogate fa espresso riferimento all'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 così come i precedenti contratti collettivi;
recenti sentenze di tribunali (tra cui il tribunale di Roma) e giudici del lavoro, una delle quali passate in giudicato, hanno sancito la piena vigenza dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 e la sua applicabilità a tutto il personale non di ruolo della scuola, disponendo la liquidazione delle somme dovute da parte dell'amministrazione scolastica;
in assenza di un intervento chiarificatore del Governo il contenzioso è destinato inevitabilmente ad allargarsi;
l'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 concretamente praticata si pone in netto contrasto con la normativa comunitaria e con la sua interpretazione da parte della Corte di giustizia europea, esponendo il nostro Paese al rischio di procedure d'infrazione;
preso atto delle dichiarazioni rese nel corso della discussione in Assemblea da parte del sottosegretario Pizza, che ha assunto «l'impegno da parte del Governo di trovare delle soluzioni che risolvano la vexata quaestio dell'articolo 53»,

impegna il Governo

ad adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tutte le misure necessarie a sanare la situazione venutasi a creare per effetto della prassi applicativa dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980, al fine di assicurare parità di trattamento ai docenti non di ruolo della scuola che si trovano nelle medesime condizioni.
9/2724-A/29.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Farina Coscioni, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
sulla base di una interpretazione restrittiva, affermatasi per prassi amministrativa, dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980, gli scatti stipendiali biennali ivi previsti a favore di tutto il personale non di ruolo della scuola vengono di fatto riconosciuti unicamente agli insegnanti non di ruolo di religione;
l'articolo 146 del CCNL del comparto scuola 2007-2009, attualmente in vigore, nell'indicare le norme del pubblico impiego da non considerare abrogate fa espresso riferimento all'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 così come i precedenti contratti collettivi;
recenti sentenze di tribunali (tra cui il tribunale di Roma) e giudici del lavoro, una delle quali passate in giudicato, hanno sancito la piena vigenza dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 e la sua applicabilità a tutto il personale non di ruolo della scuola, disponendo la liquidazione delle somme dovute da parte dell'amministrazione scolastica;
in assenza di un intervento chiarificatore del Governo il contenzioso è destinato inevitabilmente ad allargarsi;
l'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 concretamente praticata si pone in netto contrasto con la normativa comunitaria e con la sua interpretazione da parte della Corte di giustizia europea, esponendo il nostro Paese al rischio di procedure d'infrazione;
preso atto delle dichiarazioni rese nel corso della discussione in Assemblea da parte del sottosegretario Pizza, che ha assunto «l'impegno da parte del Governo di trovare delle soluzioni che risolvano la vexata quaestio dell'articolo 53»,

impegna il Governo

ad adottare, tutte le misure necessarie a sanare la situazione venutasi a creare per effetto della prassi applicativa dell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980, al fine di assicurare parità di trattamento ai docenti non di ruolo della scuola che si trovano nelle medesime condizioni.
9/2724-A/29.(Testo modificato nel corso della seduta)Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Farina Coscioni, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il problema del precariato nella scuola ha origini lontane e che nel tempo si sono generate aspettative sempre crescenti che il sistema non era in grado di soddisfare e si è assistito ad un costante incremento del numero del personale con titolo per l'immissione in ruolo;
il Governo è intervenuto in un'ottica di razionalizzazione dell'intero sistema scuola in primo luogo con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 prevedendo la realizzazione di una serie di interventi finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio e consentendo una migliore utilizzazione delle risorse umane e la conseguente riduzione del fabbisogno di personale e della relativa spesa;
l'opera di razionalizzazione si muove sulla scia degli inviti di tutte le organizzazioni internazionali e che il recente rapporto Ocse per la prima volta ha approvato le iniziative intraprese dal Governo italiano in materia;
le risorse risparmiate sono state finalizzate ad investire sulla qualità della scuola per consentire anche di elevare gli stipendi degli insegnanti a un livello consono alla loro professionalità e al loro ruolo;
la razionalizzazione dell'organizzazione scolastica appare una scelta coerente e doverosa nell'ottica di un sistema formativo più adeguato e competitivo;
nel breve periodo appare opportuno intervenire per attenuare i possibili effetti negativi in termini occupazionali sul personale della scuola, in particolare su quello «precario»,

impegna il Governo

a proseguire nell'opera di valorizzazione ed ammodernamento del sistema scolastico italiano riformando definitivamente in un'ottica di sviluppo organico e sostenibile il reclutamento del personale docente e non docente legando la progressione della carriera al merito e bloccando l'insorgenza di nuovo precariato al fine di assicurare la formazione delle nuove generazioni.
9/2724-A/30.Moffa, Pelino, De Camillis, Foti, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
l'onere delle spese telefoniche della scuola dell'infanzia e primaria è stata attribuita rispettivamente dagli articoli 107 e 159 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 agli enti locali;
successivamente l'articolo 3 della legge n. 23 dell'11 gennaio 1996 ha esteso il predetto onere anche alla scuola di primo grado («i comuni e le province provvedono alle spese varie d'ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche»..);
il Consiglio di Stato, con parere n. 1784 del 25 settembre 1996, ha inoltre affermato che l'espressione «spese varie d'ufficio» contenuta nell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996 comprende tutto ciò che serve a far funzionare una scuola;
com'è noto, dopo il passaggio dalle ristrette graduatorie di circolo alle attuali graduatorie di fascia, più ampie, le scuole non possono prescindere per il conferimento di alcune supplenze dall'uso del telegramma dettato per telefono. Questo determinerebbe un forte incremento della spesa che, non essendo più telefonica ma telegrafica, non sarebbe di competenza dei comuni;
le procedure per i conferimenti di supplenza da sempre hanno previsto l'invio di telegrammi ai supplenti a cui viene proposta una supplenza. Pur non trattandosi, quindi, di una novità, quella dei telegrammi è diventata da alcuni anni una pesante spesa per le scuole, perché, a fronte di rifiuti di accettazione della supplenza o di assenza del supplente chiamato, le segreterie devono comunque inviare telegrammi ai candidati alle supplenze (ogni supplente ha diritto a iscriversi a 30 istituti); si può stimare che le spese per telegrammi possono arrivare in un anno scolastico a circa 50-60 milioni di euro;
si tratta di una stima di costi massimi, ma consente di valutare come una procedura burocratica possa portare a sprechi di risorse;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1972 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, secondo il quale i servizi di dettatura telefonica offerti dai vari gestori di telefonia, rimangono spesa postale e comportano la normale tassa telegrafica che, assolta dal gestore telefonico nei confronti del concessionario del servizio postale, viene poi addebitata sulla bolletta del telefono,

impegna il Governo

ad adoperarsi per alleggerire il gravame degli enti locali, attraverso soluzioni più idonee, consentendo alle scuole di utilizzare i mezzi informatici per l'invio di comunicazioni ufficiali certificate.
9/2724-A/31.Montagnoli.

La Camera,
premesso che:
la scuola è elemento essenziale per garantire i princìpi di uguaglianza, pari opportunità previste dall'articolo 3 della Costituzione;
l'articolo 34 della Costituzione impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo eventuali ostacoli;
la diffusione del servizio scolastico primario negli oltre 8.000 comuni del nostro Paese oltre che una grande ricchezza nazionale è elemento essenziale per garantire il diritto allo studio;
la presenza della scuola è spesso condizione essenziale per mantenere una comunità attiva nei piccoli centri ed in territori montani evitando lo spopolamento e il conseguente degrado;
il provvedimento in esame prevede disposizioni urgenti per garantire il servizio scolastico per il biennio 2009-2010,

impegna il Governo

ad indirizzare le azioni conseguenti al provvedimento in esame per garantire in via prioritaria il servizio scolastico primario nei piccoli comuni e nei paesi di montagna con particolare attenzione ai centri più isolati.
9/2724-A/32.Vannucci, Margiotta, Mariani, Braga, Froner, Fiorio, Calgaro, Zucchi, Realacci, Quartiani.

La Camera,
premesso che:
lavoratori precari, secondo gli ultimi dati resi noti dalla Cgia di Mestre, sono oltre 3,5 milioni di persone di cui il 58,7 per cento, ben oltre la metà, è costituito da donne. Un esercito di lavoratori instabili presente soprattutto nelle regioni del Sud e nel settore dei servizi;
le donne costituiscono anche la maggior parte del personale delle scuola e migliaia sono lavoratrici precarie non di ruolo cui è rivolto il provvedimento in oggetto;
i dati relativi all'occupazione femminile dimostrano che l'Italia si colloca ad un livello ben al di sotto della media europea - 46,3 per cento contro il 57,4 per cento - ed è assai lontana dal raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona 2010, che prevede il 60 per cento;
il nostro Paese non ha ancora recepito la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in questo momento all'esame delle Commissioni di merito;
l'approvazione della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009 n. 88) è stata preceduta, nelle Commissioni come nelle aule parlamentari, da un approfondito ed interessante dibattito che ha evidenziato la necessità che il nostro Paese attivi politiche positive per superare le condizioni di disparità occupazionale e retributiva tuttora esistenti;
tali politiche positive non sono oggetto di attenzione da parte del Governo, che, soprattutto nei confronti delle donne, sta attuando una politica fortemente lesiva del diritto al lavoro; innalzare il tasso di occupazione femminile, infatti, significa elevare il potenziale di crescita e garantire una più equa ripartizione delle risorse pubbliche, anche in funzione della sostenibilità futura dei sistemi previdenziali e di protezione sociale,

impegna il Governo

ad attuare misure, con particolare riferimento al personale della scuola la cui composizione è prevalentemente femminile, che non aumentino la grave piaga del precariato che colpisce in larga parte le donne.
9/2724-A/33.Codurelli, Gatti, Mattesini, Mosca, Gnecchi, Schirru, Rampi, Bellanova.

La Camera,
premesso che:
il processo di riforma dell'alta formazione artistica e musicale, avviato con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» ha attribuito alle istituzioni del settore l'autonomia statutaria, amministrativa, finanziaria, didattica e scientifica;
i principali effetti della riforma sono stati l'incremento e la diversificazione dell'offerta formativa che, a loro volta, hanno generato ulteriori e più complesse problematiche nella gestione amministrativa e contabile;
il nuovo assetto organizzativo richiede, pertanto, il supporto di un apparato amministrativo qualificato e stabile;
per tale ragione, già nell'anno accademico 2002/2003, le istituzioni hanno coperto i posti di organico vacanti con contratti a tempo determinato, sottoscritti con personale individuato a seguito di procedure concorsuali pubbliche (con la sola eccezione del profilo di coadiutore);
nel 2006, in attuazione dell'articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27 ed in attesa del regolamento sul reclutamento del personale, il Ministero ha assicurato funzionalità amministrativa attraverso l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario già in servizio presso di esse;
da allora, non essendo ancora intervenuto il suddetto regolamento ed essendosi verificate numerose cessazioni dal servizio si è inevitabilmente ricreata la presenza di personale a tempo determinato che aspira alla stabilizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire nel più breve tempo possibile al fine di procedere alla stabilizzazione del personale docente di cui in premessa, disponendo la trasformazione delle graduatorie di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004 n. 143 in graduatorie ad esaurimento, ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato per coloro che, inseriti nelle suddette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni;
a valutare l'opportunità di estendere tali benefici anche agli istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio;
a voler considerare l'opportunità di applicare la stessa disciplina anche al personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche dagli istituti di alta formazione artistica e musicale.
9/2724-A/34.Dima.

La Camera,
premessa la assoluta necessità di contrastare ogni abuso circa l'applicazione della legge n. 104 del 1992 a tutela e difesa dei veri portatori di handicap con particolare riferimento ai lavoratori della scuola,

impegna il Governo

ad emanare il previsto regolamento con le disposizioni necessarie alle eventuali motivate verifiche tenendo in conto una prevalenza di mobilità dei medici verificatori rispetto ai cittadini titolari di invalidità.
9/2724-A/35.Paolo Russo, Palumbo, De Camillis.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Orientamenti in merito alla riforma del sistema previdenziale, con particolare riferimento al tema dell'innalzamento dell'età pensionabile - 3-00716

VIETTI, COMPAGNON, CICCANTI, DELFINO, POLI, VOLONTÈ, NARO, PEZZOTTA, OCCHIUTO, GALLETTI, LIBÈ, TASSONE e ANNA TERESA FORMISANO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in più di un'occasione e, da ultimo, nel corso di una lezione tenuta al collegio Carlo Alberto di Moncalieri, il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha sollecitato una riforma previdenziale che preveda un innalzamento dell'età pensionabile, sottolineando che «tale aumento potrà contribuire, se accompagnato da azioni che consentano di rendere più flessibili orari e salari di lavoratori più anziani, a elevare il tasso di attività e a sostenere la crescita potenziale dell'economia»;
intervenendo a margine di un convegno a Siena, Lorenzo Bini Smaghi, membro del board della Banca centrale europea, ha affermato che una riforma delle pensioni in Italia «più tardi si farà e peggio sarà». Per Bini Smaghi, per riportare il debito pubblico a livello pre-crisi, è necessario «adeguare le pensioni alle aspettative di vita. Questo è stato fatto già in passato, ma non abbastanza». Per tornare a crescere, ha aggiunto Bini Smaghi, servono riforme strutturali;
nel rapporto sulla sostenibilità dei conti pubblici dei 27 Paesi membri dell'Unione europea, pubblicato la scorsa settimana, si chiede di alzare l'età pensionabile in linea con l'aumento delle aspettative di vita nell'Unione europea. Per la Commissione europea l'innalzamento dell'età pensionabile resta una priorità, rimarcando come «numerosi Paesi stanno valutando l'ipotesi di fare passi di questo tipo», anche perché «le persone stanno vivendo più a lungo e sono in salute più di prima» e se «le attuali politiche non vengono cambiate, l'età media alla quale le persone escono dal mercato del lavoro nell'Unione europea aumenterà solo di un anno, da 62 a 63 anni, entro il 2060»;
autorevolissimi esponenti della maggioranza, in un'intervista ad un quotidiano, hanno recentemente affermato che, sebbene «una riforma delle pensioni non si fa con un colpo di bacchetta magica», una riforma delle pensioni è necessaria «perché la situazione dei conti pubblici è quella che è, soprattutto con un debito in costante crescita»;
circa una settimana fa, pur non entrando nel dettaglio, poiché trattasi di un tema che coinvolge più Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, nella conferenza stampa tenuta dopo l'incontro con il Premier bulgaro Boiko Borisov, ha annunciato che presto il Governo si occuperà anche del problema delle pensioni;
il Ministro interrogato ha, invece, ribadito che «le pensioni non sono nelle attività prossime del Governo, anche perché noi la riforma l'abbiamo fatta solo due mesi fa e quindi pensiamo intanto ad applicarla» -:
se non ritenga opportuno valutare più attentamente le sollecitazioni provenienti da autorevoli istituzioni (Banca d'Italia, Banca centrale europea, Commissione europea), da esponenti della stessa maggioranza e dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri in tema di riforma delle pensioni, ritenuta fondamentale per il rilancio e lo sviluppo del Paese.
(3-00716)

Iniziative a favore dei lavoratori interessati dal piano di riorganizzazione dell'azienda Tenaris Dalmine - 3-00717

MISIANI, SANGA, FARINONE, VELO, MOSCA, SERENI, BRESSA, GIACHETTI, QUARTIANI, VICO, DAMIANO, LULLI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nella giornata di lunedì 28 settembre 2009 la direzione aziendale di Tenaris Dalmine - primo produttore italiano di tubi di acciaio senza saldatura per l'industria energetica, automobilistica e meccanica - ha presentato al coordinamento sindacale degli stabilimenti italiani il piano industriale 2010-2011, che prevede investimenti per 114 milioni di euro in due anni, con l'obiettivo di perseguire un «riposizionamento strategico» per l'azienda. Gli investimenti saranno concentrati sugli impianti strategici e sono destinati all'ampliamento delle gamme di prodotto, alla razionalizzazione impiantistica delle linee di finitura-filettatura, al miglioramento di produttività ed efficienza. L'implementazione del piano industriale richiede, secondo i vertici aziendali, un riassetto degli organici «coerente», con una prospettiva di produzione attestata nei prossimi anni su una media di 550 mila tonnellate all'anno, rispetto alla punta di 877 mila raggiunte nel 2008;
i fattori che hanno determinato questo mutamento sono, secondo l'azienda, l'incremento esponenziale della concorrenza internazionale, causato dall'aumento di capacità produttiva a livello mondiale. La Cina ha accresciuto del 55 per cento la sua capacità produttiva dal 2005 al 2009 e sta continuando ad investire in nuovi impianti: oggi la sua capacità è di 28 milioni di tonnellate di tubi senza saldatura l'anno, superiore al fabbisogno complessivo mondiale (pari a circa 27 milioni di tonnellate l'anno). A ciò si aggiunge il ridimensionamento strutturale dell'attività di alcuni settori industriali destinatari di tubi senza saldatura e il progressivo ed irreversibile calo di economicità di alcune tipologie di produzioni standard e scarsamente differenziate (come, ad esempio, i tubi di piccolo diametro per applicazioni meccaniche, per il settore automotive, per la termica);
il piano prevede la chiusura dello stabilimento di Piombino (Livorno), il forte ridimensionamento di quello di Costa Volpino (Bergamo) e Arcore (Monza-Brianza), il graduale disimpegno delle attività Fapi (tubi piccoli) a Dalmine (Bergamo) e una generale riorganizzazione che coinvolge tutta l'azienda. L'impatto occupazionale di queste scelte viene quantificato in 1.024 lavoratori in esubero (più di un terzo dei 2.814 dipendenti in forza negli stabilimenti italiani di Tenaris), con la previsione di 717 posti in meno a Dalmine e Sabbio (da 2.218 a 1.501 dipendenti), 119 a Costa Volpino (da 247 a 161), 64 ad Arcore (da 225 a 161) e 124 a Piombino;
la riorganizzazione produttiva ipotizzata da Tenaris Dalmine rappresenta una delle maggiori situazioni di crisi occupazionale in atto nel nostro Paese -:
quali iniziative intenda attivare, a partire dalla convocazione di un tavolo nazionale di confronto con l'azienda e le organizzazioni sindacali, allo scopo di tutelare i diritti e le prospettive dei lavoratori interessati dal piano di riorganizzazione di Tenaris Dalmine. (3-00717)

Orientamenti in merito all'eventualità di ampliare l'applicazione dell'istituto delle prestazioni di lavoro accessorio con particolare riferimento alle cooperative sociali che erogano servizi di assistenza domiciliare ed ospedaliera - 3-00718

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
talune interpretazioni restrittive da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro in ordine alla legittimità dell'utilizzo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - collaborazione coordinata a progetto stanno privando, di fatto, il settore dell'assistenza alla persona e dell'home care della possibilità di dare la giusta forma ed il corretto inquadramento giuridico ai rapporti di lavoro instaurati con talune tipologie di collaboratori ed operatori;
nel predetto settore dell'assistenza domiciliare operano, difatti, agenzie - per lo più costituite in forma di cooperative sociali - che selezionano e formano operatori qualificati, al fine di fornire assistenza domiciliare ed ospedaliera a soggetti in stato di bisogno (trattasi di anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti, ospedalizzati a causa di interventi, lungodegenti ed altri);
la valenza sociale che le agenzie in questione rivestono è indiscutibile e la tipicità di servizio che le medesime garantiscono - continuità dell'assistenza e professionalità dell'operatore - è circostanza che le contraddistingue dalle agenzie di somministrazione di manodopera, nonché dalle comunemente dette «badanti»;
la natura stessa dell'attività svolta, per tipologia e durata, e le caratteristiche dei fruitori del servizio - vale a dire cittadini con urgenti, occasionali e temporanee necessità di ricevere assistenza qualificata - impongono a chi offre questi servizi inevitabilmente il ricorso a forme contrattuali flessibili ed autonome;
il ricorso a dette fattispecie di lavoro nel settore in oggetto è stato, peraltro, riconosciuto pienamente legittimo da alcune pronunzie giurisprudenziali;
persino la direttiva del 18 settembre 2008 del Ministro interrogato, che ha fissato le linee guida cui i soggetti preposti alla vigilanza in materia di lavoro devono attenersi, ha rivisto con occhio critico i precedenti orientamenti, di cui alla circolare n. 4 del 2008, ritenendoli «non coerenti con l'impianto e le finalità della legge Biagi»;
ciononostante il personale di vigilanza dell'Inps persiste nell'intraprendere iniziative ispettive nei confronti delle agenzie e proprio la richiamata circolare n. 4 del 2008 è spesso invocata dagli ispettori a fondamento della riqualificazione dei rapporti di collaborazione di cui in oggetto in prestazioni di lavoro a carattere subordinato;
inoltre, nelle more dell'esito dei giudizi e dei ricorsi proposti dalle agenzie, l'Inps provvede inopinatamente alla cartolarizzazione del credito -:
quale sia l'orientamento del Ministro interrogato in merito all'eventualità di ampliare l'istituto delle prestazioni di lavoro accessorio, di cui agli articoli 70-74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, estendendo la possibilità di usufruirne anche alle cooperative sociali che erogano servizi di assistenza domiciliare, e, comunque, se non convenga sull'opportunità di emanare celermente provvedimenti di propria competenza atti a chiarire il quadro normativo in materia di utilizzo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nelle modalità a progetto o programma nel settore dell'assistenza domiciliare ed ospedaliera, al fine di uniformare il comportamento degli organi addetti alla vigilanza in materia di lavoro. (3-00718)

Iniziative di competenza in relazione al rispetto del piano di rientro dal deficit sanitario della regione Lazio, al fine del riequilibrio finanziario e della riqualificazione dell'assistenza sanitaria - 3-00719

DI VIRGILIO e BALDELLI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la regione Lazio continua a presentare maggiori costi per oltre 1,3 miliardi di euro rispetto ai finanziamenti ordinari, che determinano il permanere di un disavanzo strutturale elevato;
la medesima regione si trova al massimo livello di aliquote fiscali e incassa, in termini di irpef e di irap, circa 900 milioni all'anno, che penalizzano i cittadini e le imprese;
nonostante gli sforzi già fatti di razionalizzazione della spesa, che hanno inciso pesantemente sul sistema privato, per il 2009 vi è la necessità di realizzare ancora un aggiustamento finanziario significativo, sebbene anche per il 2009 la regione Lazio stia contando su 264 milioni di euro quale fondo transitorio e 836 milioni di euro per l'aumento irpef ed irap;
la gestione commissariale - decisa dal Governo Prodi - continua a essere quanto mai elusiva nell'attuazione del piano di rientro, con particolare riguardo alla razionalizzazione della rete ospedaliera, intervento strutturale di assoluto rilievo, dalla cui assenza a tutt'oggi dipende in larga misura il mancato raggiungimento degli obiettivi di contenimento sulle principali voci di spesa, quali quella relativa al personale e quella relativa all'acquisto di farmaci ospedalieri;
in questa situazione la rete ospedaliera del Lazio continua ad essere caratterizzata da piccoli ospedali, tecnologicamente arretrati, privi delle strutture minime di garanzia della salute dei cittadini, connessi ad un servizio 118 assolutamente insufficiente, con il risultato di mettere molte vite a forte rischio;
nel frattempo la regione ha in elaborazione uno schema di piano sanitario regionale, che ancora non dà indicazioni concrete per il superamento delle principali problematicità del servizio sanitario regionale e non definisce il quadro delle risorse necessarie;
il presidente della regione Lazio, e ancor più il vicepresidente, estraneo all'ufficio commissariale, si stanno recando in numerose località del Lazio, promettendo la realizzazione di nuove strutture ospedaliere e la stabilizzazione del personale precario, oltre che il mantenimento in esercizio di tutti gli ospedali, anche di quelli più piccoli;
questa situazione comporta una pesante responsabilità del commissario, che, nonostante lo straordinario aiuto economico concesso dallo Stato, non riesce a conseguire l'obiettivo del riequilibrio finanziario e della riqualificazione dell'assistenza sanitaria nella regione Lazio -:
quali azioni il Governo intenda adottare per evitare che, in mancanza di una reale attuazione del piano di rientro, la regione Lazio si trovi ad affrontare una pesante crisi finanziaria, che graverà sulla salute dei cittadini e sulle condizioni economiche della regione per i prossimi anni.(3-00719)

Intendimenti del Governo in merito alla disciplina del conflitto di interessi - 3-00720

DONADI, PALOMBA, FAVIA e CAMBURSANO. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
Raimondo Mesiano, giudice della decima sezione civile del tribunale di Milano, è stato oggetto, in data 15 ottobre 2009, di un servizio di Mattino 5, trasmissione in onda su una rete Mediaset;
il presidente della Federazione nazionale giornalisti ha parlato di «pestaggio mediatico dalle tv del Premier», sottolineando che Berlusconi di questo affondo mediatico al giudice della sentenza «lodo Mondadori» aveva già dato preavviso nei giorni precedenti;
da Benevento, in data 11 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva affermato «presto ne sentirete delle belle» sul conto del giudice Mesiano;
mentre il Presidente del Consiglio dei ministri continua a deprecare «l'uso criminoso» della televisione, dal video in questione risulta il «pedinamento» del giudice, filmato abusivamente nei suoi spostamenti privati (mentre passeggia per le vie di Milano, si fa radere dal barbiere o fuma una sigaretta su una panchina di un giardino pubblico), peraltro assolutamente normali, mentre vengono definiti nel servizio andato in onda «strani» e «stravaganti» tali comportamenti e addirittura ne viene commentato ironicamente l'abbigliamento;
un servizio, oltretutto, realizzato da un'emittente televisiva di proprietà del Presidente del Consiglio dei ministri su un giudice che aveva emesso da poco tempo una sentenza in una causa civile nei confronti di una società dello stesso gruppo imprenditoriale: una circostanza che testimonia del persistente conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei ministri in un settore delicato per la vita democratica del nostro Paese, quale quello dell'informazione;
si tratta, senza ombra di dubbio, di un servizio dal sapore di linciaggio politico e avente oltretutto movente denigratorio e delegittimante di una funzione essenziale per la civile convivenza in uno Stato di diritto, specchio della grave tensione che coinvolge le istituzioni del Paese;
si tratta non solo di una violazione inaudita della privacy di un privato cittadino, ma soprattutto risulta evidente che il servizio insinui una presunta devianza dello stesso Mesiano;
inoltre, sempre su Mesiano, il quotidiano Il Giornale, in spregio a tutte le regole deontologiche, ha pubblicato il racconto di un anonimo avvocato che tre anni fa avrebbe carpito in un ristorante alcune frasi dello stesso giudice a commento dei risultati delle politiche del 2006;
si sta assistendo ad una «denigrazione mediatica», che coinvolge le istituzioni del Paese, con il paventato rischio di alterare l'equilibrio tra i poteri dello Stato;
il presidente e il segretario dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara e Giuseppe Cascini, si sono detti «esterrefatti e indignati della gravissima campagna di denigrazione e di aggressione del giudice Mesiano, da parte dei giornali e delle televisioni del gruppo Mediaset e della famiglia Berlusconi» e in una lettera inviata al Presidente della Repubblica hanno dichiarato: «la magistratura italiana e l'Associazione nazionale magistrati sono vivamente preoccupate per la grave tensione che coinvolge le istituzioni del Paese e rischia di alterare l'equilibrio tra i poteri dello Stato»;
l'articolo 6, comma 2, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998) sancisce che: «la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie e i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica» -:
essendo stata lesa, anche in base a quanto ricordato in premessa, la dignità personale e professionale di un magistrato, i cui comportamenti del tutto normali vengono derisi e sbeffeggiati dal commentatore del servizio andato in onda, quali iniziative intenda assumere il Governo in merito all'esigenza ormai improcrastinabile di una regolamentazione adeguata del conflitto di interessi. (3-00720)

MOZIONI QUARTIANI, VOLONTÈ, EVANGELISTI ED ALTRI N. 1-00253 E BONIVER, STEFANI, IANNACCONE ED ALTRI N. 1-00254 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Mozioni

La Camera,
premesso che:
secondo le stime della Banca mondiale, l'impatto dell'attuale crisi finanziaria potrebbe spingere sotto la soglia della povertà oltre 53 milioni di persone in più nel 2009 e oltre 90 milioni nel 2010, portando il numero di coloro che soffrono la fame a oltre un miliardo;
nell'attuale congiuntura, lo sviluppo dei Paesi a basso reddito, soprattutto nell'Africa sub-sahariana, può essere sostenuto principalmente da risorse pubbliche, che devono essere rese disponibili subito per mitigare le conseguenze sociali drammatiche della crisi, come ribadito dai vertici internazionali del G8 dell'Aquila e del G20 di Pittsburgh;
in questo quadro, il ruolo che la cooperazione internazionale allo sviluppo riveste diventa ancora più essenziale per spezzare il drammatico ciclo dell'impoverimento, gestire le sfide della globalizzazione, arrestare il contagio sociale della crisi e accelerare la ripresa economica su basi più sostenibili;
la lotta alla povertà e la cooperazione allo sviluppo internazionale sono state, invece, messe ai margini dell'agenda politica, nonostante che i risultati di un recente sondaggio, effettuato da Oxfam international, indichino che il 72 per cento degli italiani crede che il Paese debba onorare gli impegni internazionali, aumentando significativamente l'aiuto pubblico allo sviluppo, e l'85 per cento degli italiani si è espresso contro una diminuzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano;
il disegno di legge finanziaria per il 2010 ha previsto un taglio degli stanziamenti pari al 56 per cento circa delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, scese ad un ammontare di circa 322 milioni di euro per l'anno 2009, secondo un disegno, delineato dai documenti di programmazione finanziaria per il prossimo triennio, di progressiva riduzione delle risorse pubbliche a favore dei Paesi in via di sviluppo;
tale cospicua decurtazione di risorse relega l'Italia agli ultimi posti nella classifica dei Paesi donatori quanto a percentuale di prodotto interno lordo riservato all'aiuto pubblico allo sviluppo - ridottasi già allo 0,19 per cento nel 2007 e pari, secondo i dati Ocse-Dac, ad appena lo 0,22 per cento del prodotto interno lordo italiano nel 2008 - e allontana definitivamente il nostro Paese dal rispetto degli impegni internazionali assunti, in particolare al G8 di Gleneagles, nonché in sede europea, che prevedrebbero di destinare almeno lo 0,51 per cento del proprio prodotto interno lordo entro il 2010 e lo 0,7 per cento entro il 2015 all'aiuto pubblico allo sviluppo;
nella giornata conclusiva dell'ultimo G8 dell'Aquila, i leader mondiali hanno rilevato che «l'effetto combinato di investimenti poco mirati in agricoltura e in sicurezza alimentare, l'aumento dei prezzi e la crisi economica» hanno fatto crescere la fame e la povertà nei Paesi in via di sviluppo, facendo peggiorare le già difficili condizioni di sussistenza di oltre 100 milioni di persone e allontanando il raggiungimento dei cosiddetti obiettivi del millennio, fissati dalle Nazioni Unite e volti a ridurre le morti per pandemie, la mortalità infantile e migliorare l'accesso all'istruzione, alle cure, alle risorse idriche;
gli obiettivi del millennio definiti dalle Nazioni Unite devono rimanere il quadro di riferimento stabile entro cui inserire gli sforzi nazionali e internazionali di cooperazione, garantendo così maggiore coerenza generale e maggiore efficacia all'aiuto pubblico allo sviluppo, attraverso l'indicazione di priorità condivise da parte di tutti i donatori;
a partire da queste considerazioni e nonostante le difficoltà conseguenti alla crisi economica e finanziaria mondiale, gli stessi leader del G8 hanno sottoscritto L'Aquila joint statement on global food security e preso l'impegno di promuovere la sicurezza alimentare e l'aiuto allo sviluppo rurale dei Paesi poveri, decidendo di incrementare gli aiuti all'agricoltura e alla sicurezza alimentare, con l'obiettivo, sottoscritto anche dal Governo italiano, di «mobilitare 20 miliardi di dollari in tre anni» attraverso una strategia per lo sviluppo agricolo sostenibile coordinata e integrata;
tali risorse, ripartite tra gli Stati sottoscrittori del documento dell'Aquila, configurandosi come aggiuntive rispetto a quelle già richieste dagli impegni internazionali assunti e prima indicati, impongono, pertanto, all'Italia uno sforzo finanziario ulteriore e notevole, in grado di recuperare, da una parte, il ritardo rispetto agli obiettivi dello 0,51 per cento del prodotto interno lordo per il 2010 e dello 0,7 per il 2015 e, dall'altro, di dare seguito ai nuovi impegni promossi dalla stessa presidenza italiana del G8;
le risorse dell'aiuto pubblico allo sviluppo, nelle percentuali indicate a livello internazionale come obiettivi da rispettare, si aggiungono e non vengono in ogni caso sostituite dalle nuove forme di finanziamento allo sviluppo, fondate anche su eventuali partnership pubblico/privato, secondo il cosiddetto whole country approach, che, per quanto interessanti e utili, mantengono limiti e profili da approfondire quanto al tema del coordinamento e della strategia di cooperazione nei singoli Paesi, nonché rispetto al tema del cosiddetto «aiuto legato», cioè condizionato all'acquisto di beni e merci italiane,

impegna il Governo:

a riportare stabilmente al centro della sua iniziativa politica e programmatica la questione della povertà globale, facendo della solidarietà internazionale e della promozione dello sviluppo economico e sociale parte integrante ed elemento distintivo della politica estera italiana, anche cooperando con il Parlamento per aggiornare gli strumenti legislativi e operativi della nostra cooperazione, anche sulla scorta dei lavori parlamentari prodotti nelle precedenti legislature;
a prevedere - nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2010 - quanto al finanziamento delle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (legge sulla cooperazione allo sviluppo), risorse non inferiori a 500 milioni di euro, anche attraverso un riequilibrio dei fondi stanziati tra canale diretto e bilaterale e canale multilaterale, rivedendo, altresì, le previsioni di spesa per i due anni successivi, in modo da invertire il trend di riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia e riavviare il percorso di avvicinamento all'obiettivo di destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2015 lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo;
a riferire, prima dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2010, in modo dettagliato in ordine agli stanziamenti previsti, ai centri di spesa e alle rispettive specifiche destinazioni delle risorse necessarie ad adempiere agli impegni assunti con la sottoscrizione de L'Aquila joint statement on global food security, nonché agli altri impegni internazionali assunti quanto alla partecipazione italiana a fondi internazionali di cooperazione allo sviluppo, a partire da quelli relativi alla lotta alle pandemie, e ad altre iniziative internazionali di cooperazione, al fine di consentire in modo trasparente al Parlamento di verificare l'effettivo volume complessivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano.
(1-00253)
«Quartiani, Volontè, Evangelisti, Maran, Pezzotta, Leoluca Orlando, Sereni, Tabacci, Borghesi, Bressa, Capitanio Santolini, Scilipoti, Giachetti, Binetti, Bobba, Palagiano, Calgaro, Causi, Fiano, Froner, Mogherini Rebesani, Rigoni, Sarubbi, Touadi, Vannucci, Zampa, Bossa».

La Camera,
premesso che:
secondo le stime della Banca mondiale, l'impatto dell'attuale crisi finanziaria potrebbe spingere sotto la soglia della povertà oltre 53 milioni di persone in più nel 2009 e oltre 90 milioni nel 2010, portando il numero di coloro che soffrono la fame a oltre un miliardo;
nell'attuale congiuntura, lo sviluppo dei Paesi a basso reddito, soprattutto nell'Africa sub-sahariana, può essere sostenuto principalmente da risorse pubbliche, che devono essere rese disponibili subito per mitigare le conseguenze sociali drammatiche della crisi, come ribadito dai vertici internazionali del G8 dell'Aquila e del G20 di Pittsburgh;
in questo quadro, il ruolo che la cooperazione internazionale allo sviluppo riveste diventa ancora più essenziale per spezzare il drammatico ciclo dell'impoverimento, gestire le sfide della globalizzazione, arrestare il contagio sociale della crisi e accelerare la ripresa economica su basi più sostenibili;
la lotta alla povertà e la cooperazione allo sviluppo internazionale sono state, invece, messe ai margini dell'agenda politica, nonostante che i risultati di un recente sondaggio, effettuato da Oxfam international, indichino che il 72 per cento degli italiani crede che il Paese debba onorare gli impegni internazionali, aumentando significativamente l'aiuto pubblico allo sviluppo, e l'85 per cento degli italiani si è espresso contro una diminuzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano;
il disegno di legge finanziaria per il 2010 ha previsto un taglio degli stanziamenti pari al 56 per cento circa delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, scese ad un ammontare di circa 322 milioni di euro per l'anno 2009, secondo un disegno, delineato dai documenti di programmazione finanziaria per il prossimo triennio, di progressiva riduzione delle risorse pubbliche a favore dei Paesi in via di sviluppo;
tale cospicua decurtazione di risorse relega l'Italia agli ultimi posti nella classifica dei Paesi donatori quanto a percentuale di prodotto interno lordo riservato all'aiuto pubblico allo sviluppo - ridottasi già allo 0,19 per cento nel 2007 e pari, secondo i dati Ocse-Dac, ad appena lo 0,22 per cento del prodotto interno lordo italiano nel 2008 - e allontana definitivamente il nostro Paese dal rispetto degli impegni internazionali assunti, in particolare al G8 di Gleneagles, nonché in sede europea, che prevedrebbero di destinare almeno lo 0,51 per cento del proprio prodotto interno lordo entro il 2010 e lo 0,7 per cento entro il 2015 all'aiuto pubblico allo sviluppo;
nella giornata conclusiva dell'ultimo G8 dell'Aquila, i leader mondiali hanno rilevato che «l'effetto combinato di investimenti poco mirati in agricoltura e in sicurezza alimentare, l'aumento dei prezzi e la crisi economica» hanno fatto crescere la fame e la povertà nei Paesi in via di sviluppo, facendo peggiorare le già difficili condizioni di sussistenza di oltre 100 milioni di persone e allontanando il raggiungimento dei cosiddetti obiettivi del millennio, fissati dalle Nazioni Unite e volti a ridurre le morti per pandemie, la mortalità infantile e migliorare l'accesso all'istruzione, alle cure, alle risorse idriche;
gli obiettivi del millennio definiti dalle Nazioni Unite devono rimanere il quadro di riferimento stabile entro cui inserire gli sforzi nazionali e internazionali di cooperazione, garantendo così maggiore coerenza generale e maggiore efficacia all'aiuto pubblico allo sviluppo, attraverso l'indicazione di priorità condivise da parte di tutti i donatori;
a partire da queste considerazioni e nonostante le difficoltà conseguenti alla crisi economica e finanziaria mondiale, gli stessi leader del G8 hanno sottoscritto L'Aquila joint statement on global food security e preso l'impegno di promuovere la sicurezza alimentare e l'aiuto allo sviluppo rurale dei Paesi poveri, decidendo di incrementare gli aiuti all'agricoltura e alla sicurezza alimentare, con l'obiettivo, sottoscritto anche dal Governo italiano, di «mobilitare 20 miliardi di dollari in tre anni» attraverso una strategia per lo sviluppo agricolo sostenibile coordinata e integrata;
tali risorse, ripartite tra gli Stati sottoscrittori del documento dell'Aquila, configurandosi come aggiuntive rispetto a quelle già richieste dagli impegni internazionali assunti e prima indicati, impongono, pertanto, all'Italia uno sforzo finanziario ulteriore e notevole, in grado di recuperare, da una parte, il ritardo rispetto agli obiettivi dello 0,51 per cento del prodotto interno lordo per il 2010 e dello 0,7 per il 2015 e, dall'altro, di dare seguito ai nuovi impegni promossi dalla stessa presidenza italiana del G8;
le risorse dell'aiuto pubblico allo sviluppo, nelle percentuali indicate a livello internazionale come obiettivi da rispettare, si aggiungono e non vengono in ogni caso sostituite dalle nuove forme di finanziamento allo sviluppo, fondate anche su eventuali partnership pubblico/privato, secondo il cosiddetto whole country approach, che, per quanto interessanti e utili, mantengono limiti e profili da approfondire quanto al tema del coordinamento e della strategia di cooperazione nei singoli Paesi, nonché rispetto al tema del cosiddetto «aiuto legato», cioè condizionato all'acquisto di beni e merci italiane,

impegna il Governo:

a riportare stabilmente al centro della sua iniziativa politica e programmatica la questione della povertà globale, facendo della solidarietà internazionale e della promozione dello sviluppo economico e sociale parte integrante ed elemento distintivo della politica estera italiana, anche cooperando con il Parlamento per aggiornare gli strumenti legislativi e operativi della nostra cooperazione, anche sulla scorta dei lavori parlamentari prodotti nelle precedenti legislature;
a prevedere - nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2010 - quanto al finanziamento delle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (legge sulla cooperazione allo sviluppo), risorse consistenti e volte al riequilibrio dei fondi stanziati tra canale diretto e bilaterale e canale multilaterale, rivedendo, altresì, le previsioni di spesa per i due anni successivi, in modo da invertire il trend di riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia e riavviare il percorso di avvicinamento all'obiettivo di destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2015 lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo;
a riferire, prima dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2010, in modo dettagliato in ordine agli stanziamenti previsti, ai centri di spesa e alle rispettive specifiche destinazioni delle risorse necessarie ad adempiere agli impegni assunti con la sottoscrizione de L'Aquila joint statement on global food security, nonché agli altri impegni internazionali assunti quanto alla partecipazione italiana a fondi internazionali di cooperazione allo sviluppo, a partire da quelli relativi alla lotta alle pandemie, e ad altre iniziative internazionali di cooperazione, al fine di consentire in modo trasparente al Parlamento di verificare l'effettivo volume complessivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano.
(1-00253)
(Nuova formulazione) «Quartiani, Volontè, Evangelisti, Maran, Pezzotta, Leoluca Orlando, Sereni, Tabacci, Borghesi, Bressa, Capitanio Santolini, Scilipoti, Giachetti, Binetti, Bobba, Palagiano, Calgaro, Causi, Fiano, Froner, Mogherini Rebesani, Rigoni, Sarubbi, Touadi, Vannucci, Zampa, Bossa, Realacci, Murer».

La Camera,
premesso che:
la cooperazione allo sviluppo, quale parte integrante della politica estera del nostro Paese, si fonda su due basi prioritarie: la prima è l'esigenza solidaristica di garantire a tutti gli abitanti del pianeta la tutela della vita e della dignità umana; la seconda vede nella cooperazione allo sviluppo il metodo per instaurare, migliorare e consolidare le relazioni tra i diversi Paesi e le diverse comunità. Questo scambio, oltre che far crescere la conoscenza reciproca necessaria a comprendere le reali necessità delle comunità locali destinatarie degli interventi, favorisce relazioni finalizzate ad una crescita economica, ma soprattutto sociale ed umana, rispettosa dell'ambiente e delle diverse culture e che sappia tutelare i beni comuni, come acqua, cibo ed energia, così da assicurare la crescita del benessere delle popolazioni e perseguire la pace tra i popoli;
gli aiuti italiani per la cooperazione allo sviluppo, nonostante la grave crisi economica internazionale, i vincoli europei del Trattato di Maastricht e l'urgenza del risanamento economico, sono stati nel 2008 pari allo 0,22 per cento del prodotto interno lordo, con un incremento di 850 milioni di dollari rispetto all'anno 2007. L'obiettivo resta quello di raggiungere lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo entro l'anno 2015. Per raggiungere questo obiettivo è necessario mirare a un'impostazione complessiva di sviluppo, che consiste nel creare le condizioni per mobilitare con efficacia tutte le sinergie del sistema-Paese ovvero tutti quei fattori che contribuiscono allo sviluppo sostenibile. In particolare, solo attraverso una sinergia di sforzi pubblici e privati si potranno aumentare le capacità del «sistema aiuti». Una maggiore e più complessiva compartecipazione del mondo economico e, in particolare, delle imprese potrà far raggiungere obiettivi come un più veloce radicamento delle attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo e l'esportazione di buoni modelli produttivi e di gestione. Esportare, infatti, buoni modelli produttivi, come quello dell'impresa italiana, non significa imporre, ma proporre modelli virtuosi di sviluppo privato. La sinergia tra pubblico e privato può così dare nuova spinta alla cooperazione e proporre nuova ricchezza, soprattutto per l'Africa;
il metodo di rendere più efficaci gli aiuti risulta essere importante proprio in questo periodo di crisi economica internazionale. Ovvero è fondamentale razionalizzare le risorse economiche e responsabilizzare di più i donatori e i beneficiari. È quanto stabilito dalla Dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto del 2005, firmata in ambito Ocse-Dac, che prevedeva già un criterio di reciproca responsabilità fra le istituzioni e i Paesi donatori e quelli beneficiari;
il nuovo modello di sviluppo dovrebbe guardare di più al destinatario che al flusso di risorse, mentre solitamente ci si preoccupa di più dell'elargizione e del fatto che il denaro sia arrivato o meno a destinazione. Vanno, quindi, introdotti un meccanismo più efficace di coordinamento a livello nazionale tra lo Stato, le regioni, gli enti locali ed i soggetti privati, maggiore qualità per gli aiuti pubblici e la cosiddetta accountability per le istituzioni finanziarie internazionali, cioè la certezza e la verifica dei fondi emessi per i Paesi poveri dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale;
la cooperazione è anche un investimento per il nostro futuro. Infatti, se si pensa allo sviluppo dei Paesi di origine dei flussi migratori, questo diviene uno strumento fondamentale per evitare che gli immigrati partano verso l'Europa e verso il nostro territorio. Quindi, le risorse impiegate nei Paesi di origine degli immigrati sono importanti perché determinano non solo un freno all'immigrazione sul nostro territorio, ma rientrano anche negli obiettivi fondamentali della scelta cooperativa;
l'Italia, anche in sede di G8, si è impegnata a contribuire a superare le cause del conflitto che in Africa assumono gli aspetti più cruenti delle lotte etniche e dell'oppressione religiosa, quest'ultima, purtroppo, riapparsa recentemente. Attraverso la cooperazione allo sviluppo, l'Italia si è adoperata a creare condizioni di vita migliori, lottando contro la povertà, l'analfabetismo, con l'unica consapevolezza che il fine dell'attività di cooperazione deve essere il rispetto della dignità dell'uomo. La creazione del partenariato globale per l'agricoltura e la sicurezza alimentare ha costituito uno dei temi chiave della presidenza italiana del G8, insieme alla salute, all'istruzione ed alle problematiche connesse con la governance dell'acqua e con un più equo accesso e condivisione di questa preziosa risorsa. Tutto ciò ha, infatti, una grande influenza sulla stabilità politica e sociale e sulla pace. Inoltre, sconfiggere le pandemie e le malattie endemiche e rafforzare i sistemi sanitari dei Paesi in via di sviluppo sono due degli obiettivi fondamentali per la cooperazione italiana, fra loro strettamente connessi. L'Italia si è impegnata attivamente sia sul piano bilaterale che multilaterale, con una convinta partecipazione ed un ruolo spesso primario in forme innovative di finanziamento per la sanità e la lotta all'aids, alla tubercolosi e alla malaria;
al G8 i Paesi più ricchi hanno deciso di stanziare 20 miliardi di dollari in tre anni per favorire un'agricoltura sostenibile nei Paesi poveri africani e garantire loro l'autosufficienza alimentare. Ora cambia totalmente la strategia di aiuto. Il denaro sarà destinato direttamente a specifici progetti di sviluppo, per non correre il rischio di conferirli a Governi inefficienti o corrotti. I Paesi del G8 hanno ribadito che sono la povertà e la mancanza di prospettive ad alimentare i conflitti e le guerre civili, ad incoraggiare traffici illeciti di armi, droga ed esseri umani, a fomentare il radicalismo ed il terrorismo;
l'Africa è la prima priorità della cooperazione allo sviluppo italiana, alla quale sono destinate molte risorse disponibili per interventi di cooperazione. La centralità dell'Africa per la cooperazione è stata ribadita in occasione del G8. È necessario, infatti, incoraggiare l'inclusione delle istituzioni africane in un quadro di responsabilità condivise, collaborazione ed impegno reciproco, con il fine di migliorare la crescita dei Paesi africani. È opportuno, infatti, rafforzare il dialogo politico tra i Paesi del G8 e l'Africa e allo stesso tempo lavorare per un coinvolgimento maggiore delle economie emergenti: Brasile, Cina, India, Messico, Sudafrica ed Egitto, con lo scopo ultimo di condividere maggiori responsabilità per il miglioramento della governance globale;
fondamentale è poi il rapporto con le organizzazioni non governative che sono strutture essenziali nell'attuazione degli interventi di emergenza e, più in generale, nel settore delle iniziative riguardanti la sicurezza alimentare e la lotta alla malnutrizione, che sono state alcune delle priorità essenziali della presidenza italiana del G8. L'importanza di questa tipologia di soggetti è, infatti, cresciuta nel corso degli anni ed oggi le organizzazioni non governative, anche grazie ad un evidente percorso di professionalizzazione e di specializzazione, hanno ormai ottenuto un grado di riconoscimento e legittimazione che le pone, a tutti gli effetti, come attori protagonisti nel settore della cooperazione internazionale;
nelle proposte di stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo contenute nel disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012» non figurano attualmente previsioni, sia pur graduali per i vincoli di finanza pubblica, di incrementi che possano indicare l'inizio di un percorso di progressivo avvicinamento del nostro Paese agli obiettivi internazionalmente fissati di rapporto aiuto pubblico allo sviluppo/reddito nazionale lordo;
sarebbe invece prezioso, per la credibilità e l'immagine internazionale dell'Italia e, soprattutto, al termine della nostra unanimemente apprezzata presidenza del G8 e in vista dell'esame che sarà svolto nel 2010 alle Nazioni Unite sullo stato di avanzamento degli obiettivi del millennio, fornire alla comunità internazionale una chiara conferma dell'inversione di tendenza verificatasi nel 2008 - con una percentuale di aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al reddito nazionale lordo dello 0,22 per cento - rispetto al 2007 (0,19 per cento);
come in più occasioni è stato ribadito anche al più alto livello di Governo, l'Italia ha reiterato la propria volontà di onorare gli impegni assunti, sebbene con la gradualità necessaria per i severi limiti posti dalle condizioni della finanza pubblica ed aggravati dagli effetti della crisi finanziaria internazionale, che non consentiranno di raggiungere nel 2010 la tappa intermedia di un rapporto dello 0,51 per cento fra aiuto pubblico allo sviluppo e reddito nazionale lordo, nella direzione dello 0,7 per cento nel 2015;
le stime più recenti, frutto di congiunte elaborazioni del ministero degli affari esteri e del ministero dell'economia e delle finanze, per il 2009, indicano attualmente un rapporto aiuto pubblico allo sviluppo/reddito nazionale lordo che potrebbe oscillare intorno allo 0,17 per cento, salendo allo 0,18 per cento nel 2010, ma tornando intorno allo 0,17 per cento nel 2011;
fondi di cooperazione del ministero degli affari esteri e le risorse umane preposte alla loro programmazione e gestione rivestono carattere strategico, sia per la visibilità della cooperazione italiana, in quanto consentono interventi bilaterali sul terreno, sia per la loro capacità di aggregare e mobilitare altre risorse facendo sistema, senza tralasciare l'importante ruolo che rivestono nel promuovere l'immagine e il prestigio dell'Italia;
per tali loro valenze possono contribuire anche al raggiungimento degli obiettivi di stabilità e di progresso socio-economico in aree d'importanza cruciale per la provenienza dei flussi d'immigrazione clandestina, spesso connessi a fenomeni di criminalità organizzata, che mettono a repentaglio la sicurezza del nostro Paese,

impegna il Governo:

a non interrompere, nell'esercizio finanziario in corso, il processo di graduale incremento del rapporto aiuto pubblico allo sviluppo/reddito nazionale lordo, registratosi nel 2008, anche mediante il versamento di contributi italiani pendenti, con particolare riferimento ai 130 milioni di euro dovuti al fondo globale per la lotta all'aids, alla tubercolosi e alla malaria (altrettanti saranno dovuti nel 2010), ai 30 milioni di dollari aggiuntivi per il fondo stesso, su cui il Presidente del Consiglio dei ministri si è positivamente espresso in occasione del vertice G8 dell'Aquila, a una prima quota di quanto l'Italia deve come adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione di Londra sugli aiuti alimentari e ad un primo versamento dei contributi per banche e fondi di sviluppo multilaterali, cui l'Italia si è impegnata;
a dare continuità a questo percorso anche nel triennio 2010-2012, verificando, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la fattibilità di un piano di riallineamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo che, a partire dal triennio in questione, porti gradualmente l'Italia verso il raggiungimento degli obiettivi internazionalmente fissati, sia pure in un arco temporale più esteso, dando attuazione agli impegni in tal senso confermati dal Governo stesso e conferendo, in tal modo, alla cooperazione del nostro Paese quella prevedibilità che è unanimemente giudicata uno dei canoni fondamentali dell'accountability sul piano internazionale;
a garantire tale continuità mediante l'integrazione, nell'ambito del citato piano di riallineamento, dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, anche con le risorse umane necessarie sul piano quantitativo e qualitativo;
sempre nell'ambito di tale piano di riallineamento, a considerare anche la necessaria dotazione delle risorse indispensabili a far fronte agli impegni assunti nei confronti del fondo globale, che nel 2010 chiamerà i donatori ad impegnarsi per il suo rifinanziamento nel triennio 2011-2013.
(1-00254)
«Boniver, Stefani, Iannaccone, Pianetta, Dozzo, Antonione, Baldelli, Pini, Marsilio, Nirenstein, Angeli, Biancofiore, Bonciani, Renato Farina, Lunardi, Malgieri, Migliori, Osvaldo Napoli, Nicolucci, Picchi, Repetti, Ruben, Zacchera».