XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 28 gennaio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 gennaio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Antoni, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 gennaio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BERARDI: «Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti» (3152);
TIDEI e CORSINI: «Modifiche all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché introduzione dell'articolo 1-ter della legge 13 febbraio 1953, n. 60, in materia di eleggibilità dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dei presidenti delle province e di compatibilità delle medesime cariche con il mandato parlamentare nazionale ed europeo» (3153).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge SBAI e CONTENTO: «Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab» (2422) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Abrignani, Gioacchino Alfano, Aprea, Aracu, Armosino, Ascierto, Baccini, Barani, Barba, Barbareschi, Barbato, Beccalossi, Berardi, Berruti, Bertolini, Bitonci, Bocciardo, Bonciani, Buonanno, Callegari, Cassinelli, Castellani, Castiello, Ceccacci Rubino, Ceroni, Ciccanti, Ciccioli, Compagnon, Consolo, Cristaldi, De Angelis, De Camillis, De Corato, De Girolamo, De Luca, Dell'Elce, Desiderati, Di Cagno Abbrescia, Di Caterina, Di Centa, Di Giuseppe, Di Virgilio, Dima, D'Ippolito Vitale, Distaso, Faenzi, Favia, Vincenzo Antonio Fontana, Forcolin, Anna Teresa Formisano, Antonino Foti, Tommaso Foti, Fucci, Garagnani, Germanà, Ghiglia, Giammanco, Gibiino, Gidoni, Girlanda, Gottardo, Holzmann, La Loggia, Laboccetta, Laffranco, Lamorte, Landolfi, Lanzarin, Lehner, Libè, Lisi, Lunardi, Maccanti, Mannucci, Giulio Marini, Marsilio, Antonio Martino, Mazzocchi, Mazzoni, Migliori, Milanato, Minardo, Minasso, Mistrello Destro, Montagnoli, Munerato, Murgia, Osvaldo Napoli, Nastri, Pagano, Palmieri, Palumbo, Paniz, Papa, Massimo Parisi, Pastore, Pecorella, Pezzotta, Pianetta, Picchi, Piso, Pizzolante, Polidori, Polledri, Proietti Cosimi, Pugliese, Raisi, Ravetto, Razzi, Repetti, Ria, Rivolta, Rondini, Luciano Rossi, Rosso, Rota, Ruvolo, Sammarco, Scandroglio, Scelli, Siliquini, Speciale, Stracquadanio, Stradella, Taddei, Tassone, Testoni, Toccafondi, Torazzi, Toto, Ventucci, Versace, Vessa e Vignali.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

XI Commissione (Lavoro):
NASTRI: «Agevolazioni contributive per favorire l'occupazione di lavoratori già titolari di un trattamento di pensione» (2970) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIII.

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
FARINA COSCIONI ed altri: «Disciplina dei casi di non punibilità delle pratiche di eutanasia» (3008) Parere delle Commissioni I e V.

Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):
«Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007» (3083) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, XII e XIV.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il presidente della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 28 gennaio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera, la relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivi 2007 e bilanci tecnici attuariali degli enti di previdenza sottoposti al controllo, approvata nella seduta del 27 gennaio 2010 dalla Commissione medesima (doc. XVI-bis, n. 2).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 25 gennaio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «Rossini opera festival», per gli esercizi dal 1997 al 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 166).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 26 gennaio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la determinazione n. 1 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 15 gennaio 2010 relativa al programma dell'attività della sezione per l'anno 2010.
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 27 gennaio 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, gli allegati da 1 a 5 alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (COM(2009)665 definitivo), che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il ministro per 1e politiche europee, con lettura in data 28 gennaio 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 5551/10 - Proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico - Testo modificato per conformarsi al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).
Il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2010)8 definitivo), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle Commissioni competenti in data 26 gennaio 2010.

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 22 gennaio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Termoli (Campobasso).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 13 e 14, della legge 15 luglio 2009, n. 94, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari (185).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 25 gennaio 2010, a pagina 2, seconda colonna, le righe dalla quinta alla nona devono intendersi sostituite dalle seguenti: «PAPA: "Introduzione dell'articolo 12-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, concernente la formazione professionale continua degli avvocati" (3141)».

TESTO AGGIORNATO AL 2 FEBBRAIO 2010

DISEGNO DI LEGGE - DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORI USURANTI, DI RIORGANIZZAZIONE DI ENTI, DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DI SERVIZI PER L'IMPIEGO, DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE, DI APPRENDISTATO, DI OCCUPAZIONE FEMMINILE, NONCHÉ MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO E DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO E DI CONTROVERSIE DI LAVORO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1441-QUATER-C)

A.C. 1441-quater-C - Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.
(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi della presente disposizione non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età».
2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi sono fissati rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi della presente disposizione non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età».
3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi della presente disposizione non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età».
4. All'articolo 145, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi della presente disposizione non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età»
5. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393 sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
30. 1. Lo Presti.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 20-quater:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse;
b) all'articolo 25-ter:
1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 33.
(Conciliazione e arbitrato).

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.
3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

5. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter, anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia».

6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

7. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se la parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter, anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

8. Le disposizioni degli articoli 410, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

9. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma.
10. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
11. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
12. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 76»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

13. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
14. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
15. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.
(Conciliazione e arbitrato).

Al comma 1, capoverso articolo 410, terzo comma, sopprimere le parole: a livello territoriale.
33. 17. (ex 33. 1.) Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso articolo 410, terzo comma, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: su base nazionale.
*33. 18. (ex 33. 2.) Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso articolo 410, terzo comma, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: su base nazionale.
*33. 19. (ex 33. 3.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 1, capoverso articolo 410, settimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: il lavoratore può farsi aggiungere le seguenti: rappresentare o.
33. 1. (ex 33. 4.) Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
33. 2. (ex 33. 5.) Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, capoverso articolo 411, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
33. 3. (ex 33. 6.) Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
33. 4. (ex 33. 7.) Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, capoverso articolo 412-quater, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel primo periodo al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà.
33. 5. (ex 33. 8.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Al comma 7, capoverso articolo 412-quater, decimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e autenticato.
33. 6. (ex 33. 9.) Delfino, Poli.

Al comma 7, capoverso articolo 412-quater, decimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, con le seguenti: all'articolo 1372.
33. 7. (ex 33. 10.) Poli, Delfino.

Sopprimere il comma 9.
*33. 8. (vedi 33. 12.) Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 9.
*33. 9. (vedi 33. 13.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: le parti contrattuali aggiungere le seguenti:, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,.
33. 10. (ex 33. 14.) Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatte salve le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro.
33. 11. (ex 33. 17.) Borghesi, Porcino.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
33. 12. (ex 33. 18.) Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole da: dodici mesi fino a: piena operatività con le seguenti: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti sociali per definire, anche attraverso un avviso comune, le modalità attuative.
33. 13. (vedi 33. 20.) Delfino, Poli.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole da: definisce fino alla fine del periodo con le seguenti: si attiva con le parti sociali per definire le modalità attuative delle disposizioni del presente comma, che possono avvenire anche attraverso un avviso comune tra le parti.
33. 14. (vedi 33. 21.) Delfino, Poli.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: sentite le parti sociali con le seguenti: d'intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
33. 15. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.
33. 16. (vedi 33. 22.) Delfino, Poli.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 34.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.
34. 1. (ex 34. 4.) Gatti, Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
*34. 2. (ex 34. 5.) Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
*34. 3. (ex 34. 6.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 4.
**34. 4. (vedi 34. 8.) Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
**34. 5. (vedi 34. 9.) Delfino, Poli.

Al comma 4, sopprimere le lettere c) e d).
34. 6. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
*34. 7. (ex 34. 11.) Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
*34. 8. (ex 34. 12.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 6.
34. 9. (ex 34. 13.) Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.
34. 10. (ex 34. 14.) Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 35.
(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica).

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.
(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica).

Al comma 1, capoverso articolo 13, comma 4, alinea, primo periodo, dopo la parola: notificato aggiungere la seguente:, entro quindici giorni,
35. 1. (ex 35. 1.) Borghesi, Paladini, Porcino.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 36.
(Indicatore di situazione economica equivalente).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.
3. È comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.
7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazione pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.
10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia del controlli previsti dal comma 10.
12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale»;
b) all'articolo 4-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»;
d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali».

2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 37.
(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

1. L'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). - 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.
3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia».

2. All'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».
3. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 38.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»;
b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter».

A.C. 1441-quater-C - Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39.
(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 40.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata».

A.C. 1441-quater-C - Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 41.
(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali).

1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.
(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le prestazioni previdenziali sono dovute al prestatore di lavoro, subordinato o a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, anche quando il datore di lavoro o committente non ha versato regolarmente i contributi dovuti all'istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria, salvo diverse disposizioni previste dalle leggi speciali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 53. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
41. 1. (ex 41. 1.) Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 42.
(Contribuzione figurativa).

1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.
(Contribuzione figurativa).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 53. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
42. 1. (ex 42. 1.) Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
42. 2. (ex 42. 2.) Paladini, Porcino, Borghesi.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 43.
(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili).

1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 44.
(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS).

1. A decorrere dal 1o giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.
4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 45.
(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali).

1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1o gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.
(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
45. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-C - Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 46.
(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale».

A.C. 1441-quater-C - Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 48.
(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 è sostituito dal seguente:
«28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;
b) il comma 30 è sostituito dal seguente:
«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo
117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

a) servizi per l'impiego;

b) incentivi all'occupazione;

c) apprendistato»;
c) il comma 81 è sostituito dal seguente:
«81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.
(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile).

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al comma 28, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
48. 1. (vedi 48. 1.) Porcino, Borghesi, Paladini.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: un anno.
48. 3. Delfino, Poli.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
a) al comma 30, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
48. 4. (vedi 48. 3.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. 5. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. 6. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: un anno.
48. 7. Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera c), capoverso, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.
48. 8. (vedi 48. 4.) Paladini, Porcino, Borghesi.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 49.
(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie).

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.
(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie).

Al comma 1, sostituire le parole: 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: rispettivamente per gli anni 2009 e 2010 con le seguenti: per l'anno 2010.
49. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1441-quater-C - Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 50.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
0a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:
a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;
c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo di lavoro nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;
f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei princìpi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei princìpi di accessibilità degli atti».

7. All'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo».

8. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

Sopprimerlo.
50. 1. (vedi 50. 1.) Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
50. 2. (ex 50. 3.) Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 3, lettera a), sopprimere le parole: che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate.
50. 3. (ex 50. 4.) Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere la lettera b).
50. 4. (ex 50. 5.) Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: attività di intermediazione con le seguenti: attività di diffusione e scambio di informazioni finalizzata a migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
50. 5. (ex 50. 6.) Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: senza finalità di lucro aggiungere le seguenti: ed a titolo gratuito, fermo restando il divieto di riscuotere qualsiasi forma di compenso dai prestatori di lavoro,
50. 6. (ex 50. 7.) Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4.»
50. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
50. 7. (ex 50. 12.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Gatti.

Sopprimere il comma 6.
50. 8. (ex 50. 16.) Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, capoverso 5-bis, sostituire le parole: una o più agenzie con le seguenti: le associazioni di rappresentanza.
50. 9. (ex 50. 17.) Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48.
50. 201. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 7.
*50. 10. Ghizzoni, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Nicolais, Mazzarella, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Sarubbi, Siragusa.

Sopprimere il comma 7.
*50. 11. Delfino, Capitanio Santolini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
50. 12. (vedi 50. 22.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Sostituire il comma 7 con il seguente
7. All'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I giovani che abbiano concluso con successo la scuola secondaria di primo grado e abbiano assolto positivamente il nono anno di istruzione obbligatoria, nell'ambito del percorso di istruzione e formazione professionale, anche sperimentale, di cui al presente comma, al compimento del 15o anno di età, possono assolvere il restante obbligo di istruzione nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In questo caso il monte ore di formazione esterna, di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stabilito nella misura di 500 ore, il cui svolgimento è di titolarità della struttura formativa accreditata di provenienza».
50. 13. Bobba.

Al comma 7, capoverso, sostituire le parole: si assolva anche con le seguenti: non può essere assolto.
50. 14. Delfino, Capitanio Santolini.

Al comma 7, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale modalità di assolvimento dell'obbligo è regolamentata con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i rapporti con le regioni, nonché con la Conferenza Stato-regioni, al fine di garantire il raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione e dell'inserimento lavorativo, innovando il contratto di apprendistato.
50. 15. Delfino, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 8.
50. 16. (ex 50. 24.) Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
50. 17. (vedi 50. 28.) Porcino, Borghesi, Paladini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.
50. 18. (vedi 50. 29.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Gatti.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 51

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 51.
(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS).

1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, può essere effettuata per più di due volte.
1-bis. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «dodici», le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.
(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS).

Sopprimerlo.
*51. 1. (vedi 51. 1.) Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
*51. 2. (vedi 51. 2.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a modificare, con proprio decreto, la disciplina di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 58, al fine di prevedere che la nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, possa essere effettuata per più di due volte.
51. 3. Lo Presti.

Sopprimere il comma 1-bis.
51. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 52

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 52.
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative).

1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative).

Sopprimerlo.
*52. 1. (ex 52. 2.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
*52. 2. (ex 52. 3.) Delfino, Poli.

Sopprimerlo.
*52. 3. (ex 52. 4.) Porcino, Borghesi, Paladini.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;
b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa» sono aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».
4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;
b) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 31, il comma 9 è abrogato;

d) alla tabella n. 1, alla riga denominata «Capitano»:
1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «6» è soppressa;
3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;
4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «52» è soppressa;
e) alla tabella n. 2, alla riga denominata «Capitano»:
1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «9» è soppressa;
3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «12» è sostituita dalla seguente: «10»;
4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «49» è soppressa.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, in materia di avanzamento al grado di maggiore, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

7-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.
8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.
(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa).

Al comma 6, sopprimere le parole:, in materia di avanzamento al grado di maggiore,.
29. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.

Conseguentemente:
al medesimo alinea, dopo la parola:
armonizzare aggiungere le seguenti:, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012;
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-C - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 47, comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.».

Conseguentemente si intende revocata la condizione volta alla soppressione dell'articolo 47, contenuta nel parere espresso in data 26 gennaio 2010.

A.C. 1441-quater-C - Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 47.
(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.
(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia).

Sopprimerlo.
47. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.
47. 301.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1441-quater-C - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea svolge da 16 anni meritorie attività volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato (dal 2005 attraverso AlmaLaurea Srl, società interamente controllata dal Consorzio e autorizzata all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale), ed a contribuire agli studi nel campo della qualità del capitale umano. Con la stessa filosofia e con i medesimi obiettivi opera da alcuni anni, sul terreno della scuola secondaria superiore, Alma Diploma;
la banca dati del Consorzio è costituita da 1,3 milioni di curricula vitae di laureati e si incrementa ogni anno di circa 180 mila unità. I curricula, periodicamente aggiornati con le esperienze di studio e lavoro compiute dopo il conseguimento del titolo, sono certificati dalle università e tradotti in inglese per accentuarne la visibilità sul mercato internazionale;
dal 1998, attraverso uno specifico servizio on line, sono stati consultati a pagamento da aziende pubbliche e private, italiane ed estere, oltre tre milioni di curricula certificati;
al Consorzio interuniversitario aderiscono 60 atenei del Paese che rappresentano oltre il 75 per cento dei laureati italiani;
il Consorzio restituisce, da 12 anni, Rapporti annuali di alto valore scientifico sulle perfomance di studio, le caratteristiche sociali e sul placement dei laureati, a uno, tre e cinque anni dalla laurea;
il 90 per cento dei laureati risponde ai questionari inviati da AlmaLaurea allo scopo di seguire l'evoluzione dei loro percorsi professionali;
il Consorzio ha ricevuto il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca il 25 marzo 2002;
il Consorzio, pur ricevendo un contributo del MIUR, è in grado di autofinanziare la propria attività in misura di circa il 67 per cento del fabbisogno complessivo;
AlmaLaurea Srl si finanzia totalmente attraverso le proprie attività;
il Consorzio gode di un ampio prestigio anche sul piano internazionale; ne sono la riprova le più recenti iniziative: l'invito a Stoccolma, a marzo 2010, della Swedish National Agency for Higher Education a presentare il modello AlmaLaurea alle università svedesi; l'avvio, in Marocco nel febbraio prossimo di uno dei tre progetti italiani dei 67 approvati a Bruxelles nell'ambito del programma TEMPUS, per la riproposizione della banca dati AlmaLaurea nelle università marocchine;
il Governo intende potenziare la Borsa continua del lavoro sul piano nazionale,

impegna il Governo

ad individuare ogni forma possibile di collaborazione con AlmaLaurea nella formazione e nel funzionamento della Banca continua del lavoro, allo scopo di utilizzare nel migliore dei modi le risorse e non disperdere energie preziose e qualificate, nell'impegno a favore dell'occupazione giovanile e del sistema produttivo nazionale.
9/1441-quater-C/1. Cazzola, Moffa, Antonino Foti, Ceccacci Rubino, Vassallo.

La Camera,
premesso che:
il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea svolge da 16 anni meritorie attività volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato (dal 2005 attraverso AlmaLaurea Srl, società interamente controllata dal Consorzio e autorizzata all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale), ed a contribuire agli studi nel campo della qualità del capitale umano. Con la stessa filosofia e con i medesimi obiettivi opera da alcuni anni, sul terreno della scuola secondaria superiore, Alma Diploma;
la banca dati del Consorzio è costituita da 1,3 milioni di curricula vitae di laureati e si incrementa ogni anno di circa 180 mila unità. I curricula, periodicamente aggiornati con le esperienze di studio e lavoro compiute dopo il conseguimento del titolo, sono certificati dalle università e tradotti in inglese per accentuarne la visibilità sul mercato internazionale;
dal 1998, attraverso uno specifico servizio on line, sono stati consultati a pagamento da aziende pubbliche e private, italiane ed estere, oltre tre milioni di curricula certificati;
al Consorzio interuniversitario aderiscono 60 atenei del Paese che rappresentano oltre il 75 per cento dei laureati italiani;
il Consorzio restituisce, da 12 anni, Rapporti annuali di alto valore scientifico sulle perfomance di studio, le caratteristiche sociali e sul placement dei laureati, a uno, tre e cinque anni dalla laurea;
il 90 per cento dei laureati risponde ai questionari inviati da AlmaLaurea allo scopo di seguire l'evoluzione dei loro percorsi professionali;
il Consorzio ha ricevuto il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca il 25 marzo 2002;
il Consorzio, pur ricevendo un contributo del MIUR, è in grado di autofinanziare la propria attività in misura di circa il 67 per cento del fabbisogno complessivo;
AlmaLaurea Srl si finanzia totalmente attraverso le proprie attività;
il Consorzio gode di un ampio prestigio anche sul piano internazionale; ne sono la riprova le più recenti iniziative: l'invito a Stoccolma, a marzo 2010, della Swedish National Agency for Higher Education a presentare il modello AlmaLaurea alle università svedesi; l'avvio, in Marocco nel febbraio prossimo di uno dei tre progetti italiani dei 67 approvati a Bruxelles nell'ambito del programma TEMPUS, per la riproposizione della banca dati AlmaLaurea nelle università marocchine;
il Governo intende potenziare la Borsa continua del lavoro sul piano nazionale,

impegna il Governo

a tener conto dell'esperienza di AlmaLaurea al fine di una possibile collaborazione nella formazione e nel funzionamento della Banca continua del lavoro, allo scopo di utilizzare nel migliore dei modi le risorse e non disperdere energie preziose e qualificate, nell'impegno a favore dell'occupazione giovanile e del sistema produttivo nazionale.
9/1441-quater-C/1. (Testo modificato nel corso della seduta). Cazzola, Moffa, Antonino Foti, Ceccacci Rubino, Vassallo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 30 del disegno di legge in esame fissa peculiari limiti anagrafici per gli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
le norme sul reclutamento degli atleti sono contenute in regolamenti di delegificazione e segnatamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 2002, per la Guardia di finanza; nel decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 2003 per la Polizia di Stato; nel decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2004 per l'Arma dei Carabinieri e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2005 per le Forze armate;
il Comitato per la legislazione ha reso, il 21 gennaio 2010, un parere che censura l'intervento di norme primarie su materie oggetto di delegificazione, in ragione della necessità di evitare modifiche frammentarie e non testuali sulle fonti secondarie, nonché dell'esigenza di assicurare che ogni norma che sia diretta a modificare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme modificate o derogate (come testualmente disposto all'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988);
i suddetti regolamenti di delegificazione non definiscono requisiti anagrafici specifici relativi al reclutamento degli atleti, limitandosi a richiamare semplicemente i requisiti fissati, in termini generali, dalle disposizioni di rango primario che disciplinano l'accesso ai corpi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
sottolineata dunque l'esigenza che requisiti anagrafici specificamente fissati per il reclutamento degli atleti siano previsti nei medesimi testi legislativi da ultimo richiamati,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative legislative volte a introdurre la disposizione concernente i limiti anagrafici minimi e massimi per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi nelle discipline di rango primario in cui attualmente sono previsti i requisiti anagrafici per il reclutamento del personale ovvero:
a) nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per la Guardia di Finanza;
b) nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, per l'Arma dei Carabinieri;
c) nella legge 23 agosto 2004, n. 226, per le Forze armate;
d) nel decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9/1441-quater-C/2. Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
il tema del lavoro e delle politiche occupazionali, più che mai al centro del dibattito istituzionale, deve essere la vera priorità delle autorità di governo che, a fronte del sempre più crescente livello di disoccupazione, deve attuare tutte le iniziative necessarie per uscire da un'economia ormai stagnante e per superare la piaga del precariato;
bloccare la stabilizzazione del personale precario della sanità, compatibile con gli obiettivi di contenimento della spesa, in quanto si tratta di dare continuità al lavoro di professionisti e di operatori già in servizio presso il servizio sanitario, è un atto gravissimo che mette a rischio numerosi posti di lavori e che non rispetta gli accordi presi,

impegna il Governo

a promuovere un piano straordinario di messa in ruolo del personale ausiliario e tecnico che ha operato per 35 mesi, secondo la tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative, nelle strutture sanitarie ed a predisporre un apposito elenco degli stessi operatori, da cui attingere da parte delle aziende sanitario-ospedaliere, per trasformare lo status di lavoratori precari a tempo determinato, previo esame e prove tecnico-attitudinali a fronte di una verificata congruità e disponibilità degli organici nelle aziende ospedaliere e sanitarie.
9/1441-quater-C/3. Mario Pepe (PD), Mattesini.

La Camera,
premesso che:
il tema del lavoro e delle politiche occupazionali, più che mai al centro del dibattito istituzionale, deve essere la vera priorità delle autorità di governo che, a fronte del sempre più crescente livello di disoccupazione, deve attuare tutte le iniziative necessarie per uscire da un'economia ormai stagnante e per superare la piaga del precariato;
bloccare la stabilizzazione del personale precario della sanità, compatibile con gli obiettivi di contenimento della spesa, in quanto si tratta di dare continuità al lavoro di professionisti e di operatori già in servizio presso il servizio sanitario, è un atto gravissimo che mette a rischio numerosi posti di lavori e che non rispetta gli accordi presi,

impegna il Governo

ad aprire un Tavolo con le regioni, al fine di dare indicazioni alle ASL per individuare le misure organizzative onde evitare di disperdere il patrimonio di lavoratori per i quali sono scaduti i contratti a tempo determinato.
9/1441-quater-C/3. (Testo modificato nel corso della seduta). Mario Pepe (PD), Mattesini.

La Camera,
premesso che:
il comma 8-bis dell'articolo 50 del provvedimento in esame stabilisce che l'obbligo decennale di istruzione previsto dalla legge finanziaria per il 2007 possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
i termini indicati dal comma 622 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha disposto l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione e l'innalzamento dell'età minima per poter lavorare, da 15 a 16 anni, non sono stati raccordati al comma 4, dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo della «legge Biagi», che consente ai giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni di aderire alla tipologia del rapporto di apprendistato di primo livello per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
tale particolare tipologia di apprendistato, volta all'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, a legislazione vigente risulta di difficile attuazione proprio a causa della sopra descritta discrepanza normativa che si aggiunge alle già gravi difficoltà di carattere istituzionale, sociale ed economico;
a differenza del contratto di apprendistato professionalizzante, che è oggi l'unica tipologia di apprendistato pienamente operativa, l'apprendistato per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione rappresenta una metodologia didattica triennale in assetto di lavoro volta a riscoprire, secondo le indicazioni comunitarie, il valore formativo e culturale del lavoro;
in diversi Stati europei quali la Germania, l'Austria, la Danimarca e la Svezia è già da tempo che vengono impiegate simili figure di lavoro e formazione al fine di favorire una efficace integrazione fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, raggiungendo degli ottimi risultati in termini di occupazione giovanile;
secondo attendibili e preoccupanti dati statistici forniti dall'Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), oggi in Italia i ragazzi tra i 14 e i 17 anni che abbandonano i percorsi di istruzione e formazione professionale, senza conseguire una qualifica o un titolo di studio, restando per diversi anni inoccupati, sono circa 126.000,

impegna il Governo

ad adottare le più opportune e decise iniziative per favorire un utilizzo sempre più virtuoso e diffuso del contratto di apprendistato per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione promuovendo un efficace interscambio tra istituti scolastici, mondo del lavoro e sistema delle imprese, assicurando al contempo un'attenta attività di monitoraggio e contrasto di quei fenomeni connessi all'uso improprio o illecito del contratto di apprendistato.
9/1441-quater-C/4. Frassinetti.

La Camera,
premesso che:
le malattie che portano alla dialisi sono malattie progressive e degenerative e quindi vedono, nel tempo, un graduale aumento delle giornate di trattamento dialitico;
ad oggi il lavoratore sottoposto al trattamento di dialisi ha diritto all'indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento ma qualora durante il trattamento dialitico subentri una nuova malattia, si sospende l'indennizzo del trattamento dialitico e si indennizza la nuova malattia come evento a sé stante, sommando le giornate di trattamento emodialico a quelle eventualmente sopravvenute;
la normativa italiana stabilisce un periodo massimo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all'interno dell'anno solare, restando esclusi da tale computo i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa, le assenze causate da infortunio sul lavoro, quelle da malattia professionale, tubercolare ed i periodi di malattia causata da responsabilità di terzi per i quali l'INPS abbia esperito, con esito positivo anche parziale, l'azione surrogatoria;
il trattamento differenziato tra lavoratore in dialisi e quello colpito da tubercolosi appare ingiustificato ed irragionevole; esso confligge, infatti, con gli articoli 3 e 6 della Costituzione in quanto per curarsi il lavoratore dovrebbe rinunciare alle ferie o alla retribuzione; vengono altresì violati gli articoli 3 e 32 in quanto sono palesi le discriminazioni tra le diverse malattie, ovvero quelle che rimangono escluse dai 180 giorni;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 67/1975 stabilisce che l'indennità di malattia dovrebbe essere attribuita in ragione di un'astensione dal lavoro che trovi ragione, diretta od indiretta, nella malattia del lavoratore e quindi anche solo nella necessità di fruire delle opportune cure. Una seconda sentenza della Corte Costituzionale, la n. 559/1987 afferma che si deve ritenere violato l'articolo 32 delle Costituzione, essendo evidente che l'impedimento alla fruizione delle cure nei tempi richiesti dalle esigenze terapeutiche si traduce in una violazione del diritto primario alla salute,

impegna il Governo

nell'ambito della delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi di cui all'articolo 24 del provvedimento in esame, a riconoscere anche ai lavoratori in trattamento dialitico, così come ad altri lavoratori in situazioni di analoga gravità, l'esclusione dal limite del periodo massimo di computo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all'interno dell'anno solare.
9/1441-quater-C/5. Mattesini, Cazzola.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e di gestione delle controversie di lavoro;
l'articolo 34 del provvedimento in esame al comma 5 mira a definire una disciplina differenziata per fattispecie contrattuali in realtà uguali, introducendo un'evidente disparità tra lavoratori, visto che casi simili sono trattati in maniera difforme e limitando le prerogative dei lavoratori precari in sede giurisdizionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa al fine di intervenire sulla materia ed a definire un'adeguata cornice normativa orientata a riconoscere al giudice investito la facoltà discrezionale di quantificare un equo risarcimento a favore dei lavoratori in caso di utilizzo fraudolento dei contratti a termine o di licenziamento non adeguatamente motivato da parte dei datori di lavoro.
9/1441-quater-C/6. Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 296 del 2006, all'articolo 1, comma 622, stabilisce che «l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni»;
l'innalzamento dell'obbligo di frequenza scolastica fino a 16 anni è stato deciso dal Parlamento dopo un lungo iter parlamentare, superando il generico concetto di «diritto all'istruzione fino a 16 anni» in precedenza contenuto in alcune misure di legge;
l'introduzione della scuola dell'obbligo, pubblica e gratuita, è stata una conquista fondamentale per la costruzione dell'Italia a partire dall'Unità e fino ai giorni nostri. Nel 1859 la legge Casati stabilì la gratuità dell'istruzione pubblica nelle scuole elementari; nel 1877 la legge Coppino introdusse l'obbligo scolastico fino a 9 anni di età, prevedendo sanzioni nei confronti di chi disattendeva la legge; nel 1904 la legge Orlando allungò l'obbligo scolastico fino al dodicesimo anno di età, con l'istituzione delle classi quinta e sesta; la legge n. 1859 del 1962 abolì la scuola di avviamento al lavoro con la creazione di una scuola media unificata. Si è trattato di un processo lungo 150 anni che con la legge n. 296 del 2006 è giunto ad un punto di quasi ideale compimento, mettendo l'Italia al pari di altri Paesi europei, dove peraltro la tendenza va verso l'innalzamento a 18 anni dell'età dell'obbligo scolastico;
al contrario tornare a ridurre di fatto l'obbligo scolastico a 15 anni, attraverso la previsione che l'ultimo anno dell'obbligo possa anche essere sostituito dall'apprendistato, è sbagliato dal versante formativo ed è altrettanto grave che si tenti in questo modo di superare surrettiziamente anche l'età minima per lavorare, fissata a 16 anni. In questo modo si bloccano gli sforzi fatti per accrescere il grado di civiltà e di democrazia reale nel nostro Paese. Al contempo far venire meno il diritto alla formazione rappresenta il fallimento di un'intera collettività soprattutto per i giovani più svantaggiati e non solo economicamente;
l'ISFOL ha certificato che attualmente solo il 17 per cento dei ragazzi apprendisti svolgono attività di formazione esterna - obbligatoria per legge - oltre a lavorare. Gli altri lavorano e basta. I contratti di apprendistato, nelle forme oggi previste, sono stati 644 mila nel 2008 e rappresentano uno dei più tradizionali strumenti di ingresso nel mercato del lavoro anche perché consentono ai datori di lavoro consistenti vantaggi. Si possono inquadrare i giovani a livelli retributivi più bassi rispetto al lavoro effettivamente svolto e godere di forti sgravi contributivi. E ciò può addirittura prolungarsi fino a quando un giovane compie 29 anni;
sempre secondo i dati dell'ISFOL, nel 2006 le attività di formazione esterna hanno interessato poco più di 8.800 apprendisti minori, scesi a 6.500 circa nel 2007, e la maggior parte di loro non hanno portato a termine il percorso formativo esterno obbligatorio di 240 ore. Questo percorso nel 2007 è stato approntato solo in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, le province di Trento e di Bolzano), una in meno dell'anno precedente (Marche). Mentre nello stesso anno hanno portato a termine il percorso formativo solo 2.834 adolescenti, meno della metà degli iscritti ai percorsi formativi. Si tratta, quindi, di un tipo di formazione che raggiunge solo una quota modesta, appena il 20 per cento, di adolescenti in apprendistato, e metà di essi lo abbandona. Per la restante parte degli adolescenti l'apprendistato è una forma di addestramento;
l'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina la materia dell'apprendistato, rinvia l'impegno di formazione «esterna od interna all'azienda» alle regolamentazioni regionali che, d'intesa con i Ministeri del lavoro e dell'istruzione, devono fissare il volume di una formazione congrua a consentire il raggiungimento degli standard formativi minimi per i percorsi di formazione professionale fissati dalla legge n. 54 del 2003. Nonostante qualche regione abbia avviato le regolamentazioni, le necessarie intese interistituzionali non sono mai intervenute né risultano in corso di definizione. È impossibile immaginare che la formazione sia realizzata dal datore di lavoro;
l'apprendistato non appare, quindi, uno strumento per far fronte al problema della dispersione scolastica che, secondo quanto indicato dai dati, nel 2008 ha interessato tra i 110 mila e i 126 mila ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Ocse, Banca mondiale, la stessa Unione europea e tutti i più recenti studi sul capitale umano chiedono di aumentare la permanenza a scuola degli adolescenti e ridurre la dispersione scolastica. La scuola è un diritto oltre che un obbligo, che impone alla politica di prevedere strumenti efficaci affinché esso sia reso esigibile ed appetibile. Invece il nostro sistema scolastico ha livelli di qualità bassissimi, al di sotto di tutti gli standard, soprattutto nel Mezzogiorno, e per esso non si pensa a nessun investimento adeguato. In questo modo si va in controtendenza rispetto al resto d'Europa e si tradisce la nostra Costituzione;
fornire l'apprendistato senza una formazione culturale più ampia, al di fuori della formazione del lavoro in senso stretto, significa andare a colpire soprattutto le classi più svantaggiate e le aree più disagiate dell'Italia. Un maggior livello di istruzione serve a rendere il lavoratore più flessibile e più ricettivo a programmi di formazione futura. Uno dei problemi più grandi del sistema economico e produttivo italiano è proprio la scarsa qualificazione dei tanti lavoratori che, entrati in azienda a 14 o 15 anni, hanno maturato una professionalità talmente specifica a un certo tipo di produzione, che poi diventa difficile riconvertirli o sottoporli a nuova formazione molti anni dopo,

impegna il Governo:

a sostenere la scuola pubblica dell'obbligo attraverso idonei investimenti che ne aumentino la qualità e la rendano appetibile, riducendo la dispersione scolastica, attraverso il coinvolgimento in via principale degli esperti e del personale che nella scuola vive e opera;
ad aumentare la spesa per la formazione professionale dei giovani, stimolando al contempo le imprese ad investire nella loro formazione;
a bloccare tutti i contratti di apprendistato che non adempiano agli obblighi di formazione interna ed esterna previsti dalla legge.
9/1441-quater-C/7. Di Giuseppe, Paladini, Porcino, Zazzera, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
è opportuno riportare il testo esatto della comunicazione della Commissione europea, in cui sono esposti i quattro principi della flessicurezza: «La flessibilità, da un lato, ha a che fare con i momenti di passaggio («transizioni») che contrassegnano la vita di un individuo: dal mondo della scuola a quello del lavoro, da un' occupazione a un'altra, tra la disoccupazione o l'inattività e il lavoro e dal lavoro al pensionamento. Essa non comporta soltanto una maggiore libertà per le imprese di assumere o licenziare e non implica che i contratti a tempo indeterminato siano un fenomeno obsoleto. La flessibilità significa assicurare ai lavoratori posti di lavoro migliori, la «mobilità ascendente», lo sviluppo ottimale dei talenti. La flessibilità riguarda anche organizzazioni del lavoro flessibili, capaci di rispondere con efficacia ai nuovi bisogni e alle nuove competenze richieste dalla produzione; riguarda anche una migliore conciliazione tra lavoro e responsabilità private. La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più che la semplice sicurezza di mantenere il proprio posto di lavoro [...]. Essa ha anche a che fare con adeguate indennità di disoccupazione per agevolare le transizioni. Essa comprende inoltre opportunità di formazione per tutti i lavoratori, soprattutto per quelli scarsamente qualificati e per i lavoratori anziani»;
l'Assemblea plenaria del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 30 settembre e 1o ottobre 2009 si è aperta mercoledì 30 settembre con un dibattito sull'occupazione e la formazione professionale nel contesto della crisi economica e un discorso del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso;
nel parere in oggetto il CESE sottolinea gli aspetti della flessicurezza da esso ritenuti, in questo periodo di crisi, particolarmente importanti per mantenere sul mercato del lavoro il maggior numero di persone, e per offrire a quelle che ne stanno fuori il massimo di opportunità per trovare al più presto una nuova occupazione. Datori di lavoro e lavoratori devono collaborare, nel quadro del dialogo sociale, per assicurare che il massimo numero possibile di lavoratori resti sul mercato del lavoro;
in questo periodo di profonda crisi e di forte crescita della disoccupazione, è più che mai necessario che la flessicurezza non venga interpretata come un insieme di misure studiate per rendere più facile il licenziamento dei lavoratori attualmente attivi, né per mettere a rischio la protezione sociale in generale e, più specificamente, quella a favore dei disoccupati. Le misure intese a migliorare la componente «sicurezza» (nel senso più ampio) della flessicurezza sono, in questo momento, la priorità;
il CESE sottolinea inoltre che le riforme del mercato del lavoro negli Stati membri devono evitare il continuo aumento dei posti di lavoro precari;
il CESE sottolinea altresì che la stessa flessicurezza può funzionare soltanto se i lavoratori hanno una buona formazione professionale e che la creazione di nuovi posti di lavoro è strettamente legata alle nuove competenze;
l'attuale crisi ha evidenziato l'importanza delle misure relative alla flessicurezza interna, che consentono alle imprese di adattarsi al forte declino del volume degli ordinativi senza essere costrette a licenziare i dipendenti. Le parti sociali devono promuovere i dispositivi di recupero/prestazione delle ore di lavoro e la gestione flessibile dell'orario lavorativo, strumenti che devono essere resi quanto più possibile attraenti per le imprese e i lavoratori;
la crisi evidenzia altresì l'importanza del dialogo sociale. Gli ultimi mesi hanno dimostrato il grande impegno delle parti sociali a trovare soluzioni congiunte a questi problemi urgenti. A livello europeo le parti sociali stanno attualmente negoziando un accordo quadro sui mercati del lavoro inclusivi. Un accordo futuro che possa avere un vero valore aggiunto per aiutare le persone più vulnerabili che hanno perso il lavoro durante la crisi a rientrare sul mercato del lavoro. Tenuto conto delle specificità nazionali e regionali e delle differenze tra settori industriali, secondo gli auspici del CESE, l'UE dovrebbe proseguire i suoi lavori in una prospettiva europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà;
è necessario delineare un processo post Lisbona (Lisbona 2010 plus) per dare una risposta agli interrogativi irrisolti e a quelli che emergeranno durante la crisi. A questo riguardo, la flessicurezza rivestirà certamente un ruolo importante, occorre trovare quindi, nell'applicazione della flessicurezza, un punto di equilibrio tra le sue diverse dimensioni;
oggi la preoccupazione principale di ciascuna impresa è quella di assicurarsi la sopravvivenza. Per i lavoratori interessati è essenziale rientrare sul mercato del lavoro non appena possibile: il CESE sottolinea la necessità di offrire loro un'assistenza rapida e di qualità. Gli Stati membri dal canto loro dovrebbero seriamente pensare a migliorare la quantità e la qualità del personale delle agenzie di collocamento, per aiutare le persone a rientrare quanto prima sul mercato del lavoro;
è necessario evitare che continui a crescere il numero di posti precari caratterizzati da un'eccessiva flessibilità a scapito della sicurezza, che negli ultimi anni è stato in costante aumento;
la preoccupazione maggiore è che il prevalere della flessibilità esterna possa giustificare anche una forte deregolamentazione delle relazioni contrattuali normali, portando all'aumento dei contratti di lavoro precari;
inoltre, i nuovi contratti hanno portato ad una riduzione del livello delle garanzie dei giovani lavoratori non solo sul fronte delle tutele, ma anche in termini di salario d'ingresso,

impegna il Governo:

a recepire le direttive del CESE e a trasferirle nella realtà del nostro Paese in piena crisi economica e a servirsi della flessicurezza ai fini delle ristrutturazioni nel contesto dello sviluppo globale;
a valutare, la necessità di ridisegnare i contratti di lavoro atipici nell'ottica di una maggiore protezione del lavoratore e dell'equiparazione dei diritti, di cui già godono i lavoratori a tempo indeterminato, al fine di spezzare il binomio flessibilità-precarietà.
9/1441-quater-C/8. Di Stanislao, Borghesi, Porcino, Paladini.

La Camera,
premesso che:
è opportuno riportare il testo esatto della comunicazione della Commissione europea, in cui sono esposti i quattro principi della flessicurezza: «La flessibilità, da un lato, ha a che fare con i momenti di passaggio («transizioni») che contrassegnano la vita di un individuo: dal mondo della scuola a quello del lavoro, da un' occupazione a un'altra, tra la disoccupazione o l'inattività e il lavoro e dal lavoro al pensionamento. Essa non comporta soltanto una maggiore libertà per le imprese di assumere o licenziare e non implica che i contratti a tempo indeterminato siano un fenomeno obsoleto. La flessibilità significa assicurare ai lavoratori posti di lavoro migliori, la »mobilità ascendente«, lo sviluppo ottimale dei talenti. La flessibilità riguarda anche organizzazioni del lavoro flessibili, capaci di rispondere con efficacia ai nuovi bisogni e alle nuove competenze richieste dalla produzione; riguarda anche una migliore conciliazione tra lavoro e responsabilità private. La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più che la semplice sicurezza di mantenere il proprio posto di lavoro [...]. Essa ha anche a che fare con adeguate indennità di disoccupazione per agevolare le transizioni. Essa comprende inoltre opportunità di formazione per tutti i lavoratori, soprattutto per quelli scarsamente qualificati e per i lavoratori anziani»;
l'Assemblea plenaria del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 30 settembre e 1o ottobre 2009 si è aperta mercoledì 30 settembre con un dibattito sull'occupazione e la formazione professionale nel contesto della crisi economica e un discorso del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso;
nel parere in oggetto il CESE sottolinea gli aspetti della flessicurezza da esso ritenuti, in questo periodo di crisi, particolarmente importanti per mantenere sul mercato del lavoro il maggior numero di persone, e per offrire a quelle che ne stanno fuori il massimo di opportunità per trovare al più presto una nuova occupazione. Datori di lavoro e lavoratori devono collaborare, nel quadro del dialogo sociale, per assicurare che il massimo numero possibile di lavoratori resti sul mercato del lavoro;
in questo periodo di profonda crisi e di forte crescita della disoccupazione, è più che mai necessario che la flessicurezza non venga interpretata come un insieme di misure studiate per rendere più facile il licenziamento dei lavoratori attualmente attivi, né per mettere a rischio la protezione sociale in generale e, più specificamente, quella a favore dei disoccupati. Le misure intese a migliorare la componente «sicurezza» (nel senso più ampio) della flessicurezza sono, in questo momento, la priorità;
il CESE sottolinea inoltre che le riforme del mercato del lavoro negli Stati membri devono evitare il continuo aumento dei posti di lavoro precari;
il CESE sottolinea altresì che la stessa flessicurezza può funzionare soltanto se i lavoratori hanno una buona formazione professionale e che la creazione di nuovi posti di lavoro è strettamente legata alle nuove competenze;
l'attuale crisi ha evidenziato l'importanza delle misure relative alla flessicurezza interna, che consentono alle imprese di adattarsi al forte declino del volume degli ordinativi senza essere costrette a licenziare i dipendenti. Le parti sociali devono promuovere i dispositivi di recupero/prestazione delle ore di lavoro e la gestione flessibile dell'orario lavorativo, strumenti che devono essere resi quanto più possibile attraenti per le imprese e i lavoratori;
la crisi evidenzia altresì l'importanza del dialogo sociale. Gli ultimi mesi hanno dimostrato il grande impegno delle parti sociali a trovare soluzioni congiunte a questi problemi urgenti. A livello europeo le parti sociali stanno attualmente negoziando un accordo quadro sui mercati del lavoro inclusivi. Un accordo futuro che possa avere un vero valore aggiunto per aiutare le persone più vulnerabili che hanno perso il lavoro durante la crisi a rientrare sul mercato del lavoro. Tenuto conto delle specificità nazionali e regionali e delle differenze tra settori industriali, secondo gli auspici del CESE, l'UE dovrebbe proseguire i suoi lavori in una prospettiva europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà;
è necessario delineare un processo post Lisbona (Lisbona 2010 plus) per dare una risposta agli interrogativi irrisolti e a quelli che emergeranno durante la crisi. A questo riguardo, la flessicurezza rivestirà certamente un ruolo importante, occorre trovare quindi, nell'applicazione della flessicurezza, un punto di equilibrio tra le sue diverse dimensioni;
oggi la preoccupazione principale di ciascuna impresa è quella di assicurarsi la sopravvivenza. Per i lavoratori interessati è essenziale rientrare sul mercato del lavoro non appena possibile: il CESE sottolinea la necessità di offrire loro un'assistenza rapida e di qualità. Gli Stati membri dal canto loro dovrebbero seriamente pensare a migliorare la quantità e la qualità del personale delle agenzie di collocamento, per aiutare le persone a rientrare quanto prima sul mercato del lavoro;
è necessario evitare che continui a crescere il numero di posti precari caratterizzati da un'eccessiva flessibilità a scapito della sicurezza, che negli ultimi anni è stato in costante aumento;
la preoccupazione maggiore è che il prevalere della flessibilità esterna possa giustificare anche una forte deregolamentazione delle relazioni contrattuali normali, portando all'aumento dei contratti di lavoro precari;
inoltre, i nuovi contratti hanno portato ad una riduzione del livello delle garanzie dei giovani lavoratori non solo sul fronte delle tutele, ma anche in termini di salario d'ingresso,

impegna il Governo

ad operare sulla scia della decisione dell'assemblea CESE al fine di evitare che la flessibilità si trasformi in precarietà, anche attraverso un'organica riforma degli ammortizzatori sociali.
9/1441-quater-C/8. (Testo modificato nel corso della seduta). Di Stanislao, Borghesi, Porcino, Paladini.

La Camera,
premesso che:
al comma 212 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stato introdotto un incremento e un ampliamento del cosiddetto «contributo unificato», vale a dire la cosiddetta tassa sui processi, anche alle cause di lavoro in Cassazione;
il pagamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo, fino ad ora, è stato dovuto nei processi civili e nel processo amministrativo, mentre ne risultavano esenti i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria;
con la previsione in questione,è stata modificata la legge 2 aprile 1958, n. 319, che riguarda proprio l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro: con la nuova formulazione, anche per queste controversie sarà dovuto il «contributo unificato»;
con l'introduzione di questa norma nella finanziaria 2010 è stato di fatto cancellato la gratuità del processo del lavoro, introducendo, una norma che ricadrà pressoché esclusivamente sui lavoratori, che dovranno d'ora in poi pagare per poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti;
la gratuità e l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro e previdenziali hanno costituito, fino ad ora, un vero e proprio pilastro del nostro ordinamento giuslavoristico, la cui cancellazione si risolve nella indebita frapposizione di un ostacolo all'accesso alla giustizia con inevitabili ricadute sulla tutela dei lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina relativa alle spese di giustizia, in una direzione più favorevole ai cittadini e ai lavoratori, al fine di garantire a tutti ed in particolare alle fasce sociali economicamente più deboli di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
9/1441-quater-C/9. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del disegno di legge in oggetto prevede la costituzione nella pubblica amministrazione del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
tale decisione costituisce una battuta d'arresto per la promozione della pari opportunità delle donne nei luoghi di lavoro a fronte della proficua attività svolta in questi anni dai comitati per le pari opportunità; in nome della «semplificazione», infatti, si smantella un organismo che è stato punto di riferimento per migliaia di lavoratrici, sostituendolo con un comitato che comprende genericamente la lotta alle discriminazioni ed al mobbing, senza alcun stanziamento aggiuntivo per la sua realizzazione; senza la riconferma del ruolo di promozione delle politiche di parità nei luoghi di lavoro;
la promozione dei diritti delle donne è stata, inoltre, ulteriormente attaccata dalla drastica riduzione di risorse operata in sede di approvazione del bilancio che, per l'anno in corso, ha previsto un decremento di 25,61 milioni di euro prevedendo per la promozione dei diritti e delle pari opportunità solo 4,31 milioni di euro;
tutto ciò sembra contrastare con quanto previsto dall'Unione europea che il 4 novembre 2009 ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2441) per non avere recepito correttamente la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
la Commissione europea infatti ritiene che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, che ha recepito la direttiva in questione, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, violino la normativa comunitaria in quanto:
1. non prevedono l'obbligo per tutti i datori di lavoro di prevedere «soluzioni ragionevoli» per tutte le categorie di disabili;
2. impongono al ricorrente, nei casi di ricorso per mancata applicazione del principio di parità del trattamento, una condizione ulteriore di «gravità» degli elementi di fatto idonei a fondare la presunzione dell'esistenza di atti, o comportamenti discriminatori, non prevista dalla direttiva;
i dati relativi all'occupazione femminile dimostrano che l'Italia si colloca ad un livello ben al di sotto della media europea - 46,3 per cento contro il 57,4 per cento - ed è assai lontana dal raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona 2010, che prevede il 60 per cento,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva promozione delle pari opportunità delle donne nei luoghi di lavoro, consentendo, peraltro, di raggiungere in tempi brevi gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona;
a prevedere lo stanziamento di risorse sufficienti per l'effettiva e piena promozione dei diritti delle donne e delle pari opportunità.
9/1441-quater-C/10.Rampi, Codurelli, Bellanova, Damiano, Schirru, Gatti, Madia, Santagata, Miglioli, Mattesini, Mosca, Berretta, Boccuzzi, Bobba, Gnecchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del disegno di legge in oggetto prevede la costituzione nella pubblica amministrazione del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
tale decisione costituisce una battuta d'arresto per la promozione della pari opportunità delle donne nei luoghi di lavoro a fronte della proficua attività svolta in questi anni dai comitati per le pari opportunità; in nome della «semplificazione», infatti, si smantella un organismo che è stato punto di riferimento per migliaia di lavoratrici, sostituendolo con un comitato che comprende genericamente la lotta alle discriminazioni ed al mobbing, senza alcun stanziamento aggiuntivo per la sua realizzazione; senza la riconferma del ruolo di promozione delle politiche di parità nei luoghi di lavoro;
la promozione dei diritti delle donne è stata, inoltre, ulteriormente attaccata dalla drastica riduzione di risorse operata in sede di approvazione del bilancio che, per l'anno in corso, ha previsto un decremento di 25,61 milioni di euro prevedendo per la promozione dei diritti e delle pari opportunità solo 4,31 milioni di euro;
tutto ciò sembra contrastare con quanto previsto dall'Unione europea che il 4 novembre 2009 ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2441) per non avere recepito correttamente la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
la Commissione europea infatti ritiene che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, che ha recepito la direttiva in questione, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, violino la normativa comunitaria in quanto:
1. non prevedono l'obbligo per tutti i datori di lavoro di prevedere «soluzioni ragionevoli» per tutte le categorie di disabili;
2. impongono al ricorrente, nei casi di ricorso per mancata applicazione del principio di parità del trattamento, una condizione ulteriore di «gravità» degli elementi di fatto idonei a fondare la presunzione dell'esistenza di atti, o comportamenti discriminatori, non prevista dalla direttiva;
i dati relativi all'occupazione femminile dimostrano che l'Italia si colloca ad un livello ben al di sotto della media europea - 46,3 per cento contro il 57,4 per cento - ed è assai lontana dal raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona 2010, che prevede il 60 per cento,

impegna il Governo

a rafforzare le iniziative per sostenere l'effettiva promozione delle pari opportunità delle donne nei luoghi di lavoro, consentendo, peraltro, di raggiungere in tempi brevi gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona.
9/1441-quater-C/10.(Testo modificato nel corso della seduta). Rampi, Codurelli, Bellanova, Damiano, Schirru, Gatti, Madia, Santagata, Miglioli, Mattesini, Mosca, Berretta, Boccuzzi, Bobba, Gnecchi.

La Camera,
premesso che:
l'istruzione è un diritto-dovere costituzionale tutelato e garantito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione;
in particolare il comma 1 dell'articolo 34 della Costituzione con l'enunciazione «La scuola è aperta a tutti» attribuisce alla collettività il diritto di ricevere una adeguata istruzione ed educazione quale elemento essenziale per lo sviluppo della propria personalità, attribuendo allo Stato l'onere di rimuovere ogni ostacolo o discriminazione all'accessibilità al diritto di istruzione;
il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è stato introdotto con l'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed è uno dei canali previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
tale peculiare contratto offre reali opportunità di conseguire il successo formativo attraverso una diversificazione dell'offerta, garantita anche dal pluralismo istituzionale, e con lo sviluppo del rapporto scuola-lavoro;
attraverso il comma 622 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'adempimento dell'obbligo di istruzione è stato innalzato a 10 anni, nel contesto del diritto-dovere, e conseguentemente l'accesso al lavoro è stato elevato da 15 a 16 anni, ed è disciplinato dal decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007;
sono circa 126 mila in Italia i giovani al di sotto dei sedici anni che non frequentano né la scuola, né la formazione professionale, né si trovano in condizione lavorativa, rappresentando una piaga sociale che il Paese stenta a superare;
in questi ultimi 6 anni, dopo l'avvio della sperimentazione dei percorsi triennali di formazione professionale che dal 2006 concorrono anche all'assolvimento dell'obbligo, al crescere dell'offerta formativa si è andata fortemente contraendo la platea dei giovani in dispersione, solo nel Lazio, tra il 2003 e il 2007 si è passati dal 16 al 12 per cento;
oggi sono quasi 150 mila i giovani che assolvono all'obbligo attraverso la formazione professionale, quintuplicando l'utenza che nel 2003 era di circa in 30 mila ragazzi;
nelle regioni in cui si è maggiormente investito in formazione, quali il Veneto, il Piemonte e la Lombardia, si è strutturato un sistema stabile e qualificato, con risultati incoraggianti di forte contrazione della dispersione;
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso l'apprendistato, pur essendo uno strumento efficace per consentire ai ragazzi di misurarsi con modalità nuove di apprendimento, non può in nessun caso sostituirsi al primario diritto all'istruzione, in quanto se è pur vero che la formazione nel contratto di apprendistato costituisce un elemento essenziale dello stesso, non può surrogarsi all'adempimento dell'obbligo di istruzione, senza nulla togliere all'importanza di tale strumento;
nel 2006, secondo l'ultimo rapporto Isfol, le attività di formazione esterna hanno interessato poco più di 8.800 apprendisti minori, scesi a 6.500 circa nel 2007 e hanno coperto solo in parte il percorso obbligatorio di 240 ore, realizzato nel 2007 solo in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, le Province di Trento e Bolzano), una in meno dell'anno precedente (Marche), interessando circa il 20 per cento, di adolescenti in apprendistato;
l'articolo 48 del decreto legislativo 276 del 2003 rinvia l'impegno di formazione «esterna od interna all'azienda» alle regolamentazioni regionali che, d'intesa con i Ministeri del lavoro e dell'istruzione, devono fissare il volume di una formazione congrua a consentire il raggiungimento degli standard formativi minimi per i percorsi di formazione professionale fissati dalla legge n. 54 del 2003; poiché tali previsioni, con le necessarie intese interistituzionali, sono intervenute ancora in poche regioni, appare opportuno favorirne l'implementazione;
un esempio positivo è rappresentato dal sistema di formazione professionale e di apprendistato vigente nella Provincia autonoma di Bolzano, anche con riferimento alle iniziative che si svolgono in una struttura scolastica o formativa accreditata (comma 622, legge n. 296 del 2006),

impegna il Governo a

1. rivedere il sistema di alternanza scuola-lavoro e, specificamente, le norme che regolano il contratto di apprendistato (di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 276 del 2003: espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione), al fine di potenziarne l'aspetto formativo, attraverso:
in congruo numero di ore di formazione, parametrato anche alle migliori esperienze europee e italiane, da svolgersi in strutture esterne: istituzioni scolastiche e enti formativi comunque accreditati ai sensi della vigente normativa;
un sistema di autorizzazioni alle aziende, di definizione delle qualifiche e dei requisiti per i tutor come già vigenti in alcune Province autonome del nostro Paese;
2. reiterare i percorsi sperimentali individuati dal comma 622 della legge n. 296 del 2006 per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a 16 anni, in modo che, anche attraverso l'incremento di risorse dedicate, sia possibile assolvere l'obbligo suddetto anche attraverso percorsi di apprendistato:
prevedendo tale percorso per gli studenti che abbiano concluso con successo la scuola secondaria di primo grado, compiuto 15 anni ed assolto positivamente il nono anno di istruzione obbligatoria nell'ambito del secondo ciclo, in un sistema predefinito e periodicamente monitorato di realtà formative;
ispirandosi, ove possibile e utile, alle modalità attuate con successo dalla Provincia autonoma di Bolzano grazie al comma 623 della succitata legge n. 296 del 2006;
istituendo modalità di accreditamento da parte del MIUR delle strutture formative da inserire in un elenco nazionale;
conferendo adeguate risorse umane e finanziarie all'accompagnamento dell'apprendista nel percorso scuola-lavoro;

adottando metodologie didattiche innovative mutuate dai modelli già funzionanti in Europa.
9/1441-quater-C/11. Moffa, Foti, Cazzola, Fedriga, Pelino, De Torre, De Pasquale, Delfino, Porcino, Bobba, Damiano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 26 del provvedimento in esame reca alcune modifiche alla disciplina in materia di permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap;
in particolare si interviene, circoscrivendo l'ambito di applicazione soggettivo, sul diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, per l'assistenza ad un familiare, parente o affine con handicap in situazione di gravità, e sulla possibilità di scelta della sede di lavoro, in relazione ad analoga esigenza;
i permessi non sono né possono essere considerati un «risarcimento» o una «compensazione» per la presenza di una persona disabile in famiglia, ma una opportunità in più per poter assistere e supportare materialmente la persona con grave disabilità o per poterle consentire di essere protagonista della propria vita;
le persone con handicap grave hanno bisogno di un'effettiva assistenza e le misure sino ad ora adottate si sono rilevate assolutamente inefficaci a contenere elusioni ed abusi relativi ai benefici previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ogni utile iniziativa normativa volta ad ampliare le possibilità di fruizione dei permessi per assistenza alle persone bisognose di tutele, modulando le condizioni di accesso a seconda del grado di parentela e a garantire l'adozione di controlli non indiscriminati, per verificare l'effettiva assistenza prestata da parte del lavoratore alla persona con handicap.
9/1441-quater-C/12.Delfino, Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:
sono circa 40 mila gli adolescenti che attualmente assolvono l'obbligo formativo attraverso l'apprendistato;
nel 2006, secondo lo studio dell'Isfol, le attività di formazione esterna hanno interessato poco più di 8.800 apprendisti minori, scesi a 6500 circa nel 2007. Esse hanno coperto in parte il percorso obbligatorio di 240 ore, realizzato nel 2007 solo in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Province di Trento e Bolzano);
si tratta di un tipo di formazione che, quindi, raggiunge, una quota modesta, appena il 20 per cento di adolescenti in apprendistato;
spesso la manodopera minorile non qualificata, viene sfruttata in prestazioni veramente usuranti incentivando la fuga e quindi la dispersione scolastica;
i dati esposti rilevano un'elevata percentuale di dispersione scolastica esistente nel Paese e l'esigenza di riconoscere anche in Italia la funzione formativa del lavoro, come previsto dalla cosiddetta legge Biagi che disciplina un serio tipo di apprendistato di stampo europeo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare sistemi di monitoraggio dell'offerta di formazione realizzata dalle aziende e a definire modelli di formazione professionale idonei al raggiungimento degli standards formativi indispensabili per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione con una efficace collaborazione in strutture di formazione professionale accreditate come in atto in analoghe esperienze europee e nella provincia autonoma di Bolzano.
9/1441-quater-C/13.Compagnon, Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare;
in particolare si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente impiegato per un periodo lavorativo successivo,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza interventi legislativi volti ad estendere la sanzione prevista per il contrasto al lavoro nero anche ai datori di lavoro che utilizzano il lavoro accessorio e che non adempiono alle disposizioni normative vigenti e a promuovere azioni di contrasto al lavoro nero attraverso controlli stratificati sul territorio.
9/1441-quater-C/14.Ciccanti, Delfino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 48, posticipa i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, scadute il 1o gennaio 2009;
nello specifico, esse riguardano anche la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile;
recenti rilevazioni Istat mostrano che l'Italia è in fondo alla classifica dell'Unione europea per il tasso di occupazione femminile pari al 46,1 per cento, inferiore a quello medio di 12 punti (la Strategia di Lisbona prevedeva per il 2010 il raggiungimento dell'obiettivo del 60 per cento di partecipazione della forza lavoro femminile);
il tasso di disoccupazione femminile del terzo trimestre è stato pari all'8,6 per cento e quello di inattività al 49,5 per cento, inoltre il 27 per cento delle donne italiane, quasi una su tre, lascia il lavoro dopo essere diventata madre,

impegna il Governo

a prevedere misure che agevolino la conciliazione dei tempi delle donne con figli con l'attività lavorativa, al fine di impedirne l'uscita dal mercato del lavoro globale.
9/1441-quater-C/15.Poli, Compagnon.

La Camera,
premesso che;
l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare;
nonostante i controlli effettuati sul territorio continuano ad essere numerosi i casi di sfruttamento nelle campagne di immigrati e clandestini da parte di persone che assoldano, su ordine di imprenditori, braccianti agricoli trattandoli come schiavi;
i violenti fatti di Rosarno hanno evidenziato come il problema dello sfruttamento dei lavoratori stranieri sia alimentato su un sistema di manodopera invisibile e clandestina;
un importante ruolo nella gestione del fenomeno illecito delle false assunzioni in agricoltura è svolto dai caporali che ormai da tempo svolgono la funzione di collettori di false assunzioni, mettendo in contatto i falsi braccianti con chi è pronto ad assumerli solo sulla carta dietro consistenti compensi,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative possibili a livello locale e nazionale, per contrastare i fenomeni di sfruttamento della manodopera e del caporalato promuovendo, a tale scopo, l'istituzione di un tavolo di trattative comune tra forze di polizia, enti locali, organizzazioni professionali dei produttori, dei coltivatori e dei consumatori e organizzazioni sindacali, al fine della realizzazione di più efficaci strumenti di controllo.
9/1441-quater-C/16.Tassone, Occhiuto, Poli, Delfino.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede una delega al Governo per la definizione dei lavori cosiddetti usuranti,

impegna il Governo

ad adottare, nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega, un meccanismo che preveda, a parità di maturazione dei requisiti per l'accesso ai benefici previsti, una priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici per i soggetti con figli a carico.
9/1441-quater-C/17.Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un riconoscimento economico a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta;
il decreto-legge n. 159 del 1o ottobre 2007, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, all'articolo 33 prevede, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2007; la Legge finanziaria 2008, all'articolo 2, comma 361, autorizza «per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, una spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008»;
la Legge finanziaria 2008, all'articolo 2, comma 362, prevede l'adozione di un decreto da parte del ministro della salute di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze per la definizione dei criteri in base ai quali i soggetti titolati possano accedere ai risarcimenti previsti, nonché al comma 363 l'estenzione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia;
il finanziamento previsto dall'articolo 49 del provvedimento in oggetto non dispone risorse aggiuntive ma semplicemente sposta risorse già programmate e stanziate, creando così problemi non indifferenti per queste persone che già soffrono e da anni aspettano un risarcimento che lo Stato tarda a dare;
a fronte poi dei problemi economici risultano, inoltre, esserci sull'intero territorio nazionale alcuni casi di danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, i quali non hanno potuto beneficiare degli effetti economici previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2 della legge n. 210 del 1992 e successive modificazioni, attesa l'insussistenza dei requisiti temporali previsti dall'articolo 3 della medesima legge e che a fronte della reiezione dell'istanza, sono stati avanzati alcuni ricorsi tramite l'Asl competente, indirizzati al Ministero della salute, Direzione generale prestazioni sanitarie, l'esito di molti dei quali risulta tuttora pendente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire la copertura al fine di rispondere definitivamente a queste situazioni aperte da troppo tempo senza per questo togliere già quanto previsto per i danneggiati da trasfusioni entro un tempo ragionevolmente breve, attraverso un idoneo coinvolgimento delle regioni, addivenendo ad una quantificazione del fenomeno, che ad oggi non hanno potuto beneficiare degli effetti economici previsti dall'articolo 2 della legge 210 del 1992, al fine di superare questa disparità avendo subito danni irreversibili per la vaccinazione obbligatoria.
9/1441-quater-C/18.Codurelli, Mattesini, Lenzi, Miotto, Duilio, Murer.

La Camera,
considerati:
le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità tra uomini e donne;
l'articolo 51 della Costituzione italiana;
l'esperienza dei comitati di pari opportunità nei luoghi di lavoro;
le normative in materia presenti nei contratti di lavoro,

impegna il Governo

in sede di applicazione dell'articolo 22 del provvedimento in esame relativo alla costituzione nella pubblica amministrazione del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» ad emanare un regolamento di indirizzo che valorizzi la pari opportunità tra uomini e donne come ambito distinto ed autonomo dalle pari opportunità nei confronti di tutti gli altri soggetti sottoposti a discriminazioni.
9/1441-quater-C/19.De Biasi, Milanato, Pelino, Amici.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene disposizioni che riguardano diversi settori della materia lavoristica, e, tra l'altro, interviene anche in materia di aspettative, permessi e occupazione femminile;
in particolare, andrebbe però evidenziata l'importanza di incentivare strumenti di flessibilità legati al rapporto di lavoro soprattutto per quei genitori che hanno la necessità di conciliare le mille esigenze legate alla crescita di un figlio con l'attività lavorativa professionale; si tratta di una difficoltà ben nota ai genitori, in particolare a coloro che non possono contare su una rete familiare cui far ricorso in situazioni di necessità;
uno di questi strumenti ben può essere individuato nel cosiddetto congedo parentale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la cui non retribuibilità ne comporta un utilizzo sicuramente misurato e commisurato, e che permette dunque allo Stato, senza oneri a carico, di andare incontro alle accresciute esigenze dei genitori nella società contemporanea, in un'ottica di politica di Governo vicina alla famiglia ed ai problemi concreti e quotidiani con cui la stessa deve fare i conti;
per rispondere maggiormente alle esigenze delle famiglie, si potrebbe ipotizzare un allargamento temporale del periodo in cui è possibile astenersi dal lavoro utilizzando l'istituto del congedo parentale (che, attualmente, può essere richiesto nei primi otto anni di vita del bambino), anche senza ampliare il numero massimo di giorni di congedo, in modo da non comportare ulteriori oneri per lo Stato;
si potrebbe ipotizzare, ad esempio, la possibilità per il genitore di utilizzare, in caso di necessità, il congedo parentale in un periodo che va quantomeno fino al completamento del ciclo della scuola primaria, ossia fino ai dieci anni di vita del bambino; secondo il sentire comune, infatti, per un genitore il passaggio alla scuola secondaria costituisce, nella maggioranza dei casi, il momento in cui si può fare affidamento su una più compiuta maturità del bambino e su una sua maggiore, responsabile, autonomia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un ampliamento della fascia temporale di utilizzazione del congedo parentale non retribuito, almeno fino al completamento del ciclo della scuola primaria del bambino.
9/1441-quater-C/20.De Camillis, Faenzi.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 21 si dispone l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51;
la conseguenza immediata dell'applicazione di tale norma è la cancellazione del processo attualmente pendente presso la procura di Padova a seguito della morte per mesotelioma pleurico di due militari che prestavano servizio in navi della marina militare imbottite di amianto;
le famiglie dei due militari deceduti sono state risarcite con un importo pari a 800 e 850 mila euro;
sono circa 500 i militari nel frattempo deceduti per la medesima patologia e che avrebbero potuto ottenere l'unificazione del processo a Padova per decisione della Corte costituzionale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative affinché il risarcimento alle famiglie dei circa 500 dipendenti della marina militare vittime dell'amianto sia equiparato al risarcimento già accordato ai due militari così come descritto in premessa.
9/1441-quater-C/21.Miotto, Naccarato, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 23 si ridisciplina per l'ennesima volta la normativa relativa all'età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario consentendogli di andare in pensione dopo 40 anni di effettivo servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di età;
rimane comunque in vigore il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-novies dell'articolo 17 della legge 102 del 2009, il quale prevede che l'amministrazione pubblica possa a sua discrezione mandare in pensione il personale al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, esclusi i dirigenti di struttura complessa;
i dirigenti medici e del ruolo sanitario potrebbero in base all'attuale modifica dell'articolo 23 permanere in servizio fino a 70 anni di età ma allo stesso tempo potrebbero essere collocati a riposo dall'amministrazione molto prima per via dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008;
la discrepanza tra le due norme in oggetto potrebbe comportare un inutile e dispendioso contenzioso tra l'amministrazione pubblica e il personale dirigente medico e del ruolo sanitario,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina in materia di età pensionabile del personale sanitario onde evitare sperequazioni tra il personale sanitario nonché ad emettere direttive affinché sia specificato che la normativa prevista dall'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni non sia applicabile ai dirigenti medici del ruolo sanitario per i quali è intervenuta l'attuale disciplina dell'articolo 23.
9/1441-quater-C/22.Lenzi, Miotto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 29, commi da 2 a 5, reca una serie di disposizioni in favore dei soggetti appartenenti all'Arma dei carabinieri;
con particolare riferimento al comma 5 del citato articolo 29, la V Commissione, nel parere espresso per l'Assemblea, ha segnalato l'opportunità di valutare possibili disallineamenti di tale disposizione rispetto alla vigente disciplina relativa agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia;
appare opportuno valorizzare anche tali categorie nell'ambito di un complessivo intervento volto a riconoscere l'impegno e i meriti degli appartenenti a tali ruoli, unanimemente considerati fondamentali per il Paese,

impegna il Governo

ad adottare, con la massima tempestività, e comunque non oltre trenta giorni, le opportune iniziative normative volte al riallineamento dei trattamenti di cui al citato articolo 29, commi da 2 a 5, in favore sia del Corpo della Guardia di finanza che delle Forze di polizia.
9/1441-quater-C/23.Fedriga, Moffa, Cazzola, Pelino, Antonino Foti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 29, commi da 2 a 5, reca una serie di disposizioni in favore dei soggetti appartenenti all'Arma dei carabinieri;
con particolare riferimento al comma 5 del citato articolo 29, la V Commissione, nel parere espresso per l'Assemblea, ha segnalato l'opportunità di valutare possibili disallineamenti di tale disposizione rispetto alla vigente disciplina relativa agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia;
appare opportuno valorizzare anche tali categorie nell'ambito di un complessivo intervento volto a riconoscere l'impegno e i meriti degli appartenenti a tali ruoli, unanimemente considerati fondamentali per il Paese,

impegna il Governo

ad adottare, con la massima tempestività, e comunque non oltre sessanta giorni, le opportune iniziative normative volte al riallineamento dei trattamenti di cui al citato articolo 29, commi da 2 a 5, in favore sia del Corpo della Guardia di finanza che delle Forze di polizia.
9/1441-quater-C/23.(Testo modificato nel corso della seduta). Fedriga, Moffa, Cazzola, Pelino, Antonino Foti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in tema di lavoro pubblico;
alla data del 30 settembre 2009, nella pianta organica del Corpo Forestale dello Stato nel ruolo degli ispettori si registra una vacanza di circa 615 unità e che più del 66 per cento dei 1100 comandi di stazione è priva della figura del comandante di stazione appartenente al ruolo degli ispettori;
il concorso interno per esami e titoli per la copertura di 183 posti di vice ispettore del Corpo Forestale dello Stato bandito con decreto del capo del Corpo il 20 dicembre 2004 - B.U. 29 dicembre 2004, si è concluso con la pubblicazione delle graduatorie il 10 novembre 2009, dopo un lungo, rigoroso e travagliato iter selettivo, ed ha proclamato idonei solo 415 candidati;
la Legge finanziaria anno 2008, all'articolo 1 comma 346 ha previsto anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale per il Corpo Forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010; con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi;
lo svolgimento di un eventuale nuovo concorso, porterebbe inevitabilmente un elevato dispendio di risorse economiche in un periodo di crisi dove è data sempre maggiore attenzione alla spesa, e sarebbe in contrasto con i principi di economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione, mentre l'ampliamento della graduatoria agli idonei non vincitori si configurerebbe come una strategia più oculata da parte dell'amministrazione che si ritroverebbe altri 230 ispettori in ruolo immediatamente disponibili, e senza ulteriore onere a carico dello Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, con adeguati provvedimenti, la copertura di ulteriori 300 posti del ruolo ispettore, altrimenti disponibili a concorso pubblico, attingendo dai 232 candidati risultati idonei non vincitori nell'attuale graduatoria.
9/1441-quater-C/24.Angeli, Di Biagio.

La Camera,
considerato che:
il comma 5 dell'articolo 29 del provvedimento in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 298 del 2000 in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
in particolare sono introdotte norme più favorevoli sia sulle modalità di avanzamento, che sul numero degli anni di anzianità necessari alla promozione;
il Corpo della Guardia di finanza, pur essendo anch'esso militarizzato, è escluso da analoga previsione; tale decisione potrebbe ingenerare un diffuso malcontento nel Corpo, in forza della ingiustificata ed immeritata esclusione, e più in generale dare la sensazione di una minore attenzione del Governo nei riguardi del Corpo della Guardia di finanza, che sta svolgendo un ruolo fondamentale nella lotta all'evasione fiscale, alla contraffazione ed alla criminalità finanziaria,

impegna il Governo

ad estendere, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa pubblica, le previsioni più favorevoli in materia di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri anche agli ufficiali della Guardia di finanza, al fine di eliminare ingiustificate disparità di trattamento.
9/1441-quater-C/25.Marinello, Marsilio, Antonione, Soglia, Gioacchino Alfano, Zorzato, Biancofiore.

La Camera,
premesso che:
la problematica dei «danneggiati da vaccinazioni obbligatorie», pur esistendo una disciplina legislativa che ha preso avvio quasi vent'anni fa con la legge n. 210 del 1992 (alla quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni legislative), registra tuttora molteplici situazioni meritevoli di attenzione in quanto non adeguatamente ricomprese nello spirito e nella lettera della legislazione vigente;
tenuto conto che, indipendentemente dalle questioni appena richiamate, anche le fattispecie che hanno trovato pieno riconoscimento, sia per ciò che attiene al nesso etiologico tra patologia e vaccinazione che per quel che concerne gli altri presupposti formali contemplati dalle norme ai fini dell'indennizzo, non sono state definitivamente soddisfatte sul piano finanziario;
considerato, più in particolare, che l'erogazione delle spettanze di cui all'articolo 4 della legge n. 229 del 2005, relative al riconoscimento di un assegno una tantum a titolo di arretrati, ha visto corrispondere a tutt'oggi un importo corrispondente a circa il 12 per cento di quanto dovuto,

impegna il Governo

a destinare le risorse di cui all'articolo 49 del provvedimento in esame, in via prioritaria alla corresponsione di detti arretrati, possibilmente visto il tempo trascorso, in un'unica soluzione.
9/1441-quater-C/26.Duilio, Burtone, Castellani, Farina Coscioni, Melis, Touadi, Mancuso, Bocciardo, Beccalossi, Ciccioli, Girlanda, Di Biagio, De Luca, Barani, Catone, Teresio Delfino, Vannucci, Di Virgilio, Maurizio Turco, Motta, De Pasquale, Zucchi, Madia, Castagnetti, Servodio.

La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
valutate, nel dettaglio, l'articolo 21 del disegno di legge, recante norme per il lavoro a bordo del naviglio di stato;
ricordato che, per quanto concerne i lavoratori marittimi, è tuttora irrisolta la questione relativa all'esposizioni all'amianto; con la legge n. 326 del 24 novembre 2003, infatti, è stato riconosciuto anche al personale marittimo esposto a fibre di amianto per un decennio il diritto alla concessione dei benefici previdenziali; tuttavia, pur avendo incluso la categoria dei marittimi nel decreto ministeriale 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 della citata legge n. 326 del 2003, gli stessi non riescono ad essere ancora oggi destinatari delle forme di tutela legislativa per l'esposizione all'amianto e ciò a causa delle oggettive difficoltà a reperire la documentazione necessaria attestante l'esposizione medesima;
rammentato, altresì, che l'IPSEMA - istituto deputato all'accertamento ed alla conseguente certificazione dell'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi ai fini della concessione del beneficio previdenziale, a seguito del trasferimento di competenze dall'Inail ai sensi del comma 567, dell'articolo 1, della legge n. 266 del 2005 (Finanziaria per l'anno 2006) - ha da tempo e ripetutamente segnalato la difficoltà di poter applicare al settore marittimo la disciplina generale dettata dal citato decreto ministeriale 27 ottobre 2004;
preso atto che il Ministero del lavoro, con nota del 20 aprile 2009, ha fornito indicazioni operative alle direzioni regionali e provinciali del lavoro per la ricostruzione del curriculum lavorativo, attraverso l'estratto matricolare, qualora sia impossibile procedere sulla base di elementi derivanti da accertamenti ispettivi, mancando riscontri oggettivi sia di natura documentale che testimoniale,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative utili, anche nel reperire le necessarie risorse, per affrontare la problematica esposta in premessa, che interessa circa trentamila lavoratori marittimi, emanando anche gli opportuni atti amministrativi chiarificatori.
9/1441-quater-C/27. Follegot, Fedriga.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme in materia di «lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
considerato che nello stesso provvedimento sono state introdotte norme intese a modificare la normativa vigente in materia di posizioni di Stato per gli ufficiali delle Forze armate e di carriera per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
tenuto conto che:
presso le competenti Commissioni della Camera è iniziata la discussione di un riordino complessivo delle carriere di tutto il personale del comparto sicurezza e difesa;
è assolutamente necessario evitare che nell'armonizzare le condizioni di Stato e le norme per l'avanzamento degli operatori del comparto sicurezza e difesa si determinino delle ingiustificate differenze che possono invece essere il risultato di interventi legislativi settoriali,

impegna il Governo

a presentare nelle Commissioni competenti un quadro completo ed esaustivo della situazione in atto, con particolare riferimento all'esistenza di eventuali disallineamenti, al fine di addivenire alla formulazione di una normativa in grado di coniugare l'esigenze di specificità con quelle di una adeguata armonizzazione in materia di condizioni di Stato e di avanzamento.
9/1441-quater-C/28. Rugghia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 relativo all'età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, introducendo ulteriori disposizioni derogatorie in materia di limiti di età per la permanenza in servizio di alcune categorie del personale sanitario, rischia di determinare una situazione di disparità tra professionalità analoghe, con possibili disfunzioni e diseconomie;
tra le questioni che appaiono emergere in tale disorganico contesto normativo, rientra senz'altro la condizione dei medici universitari convenzionati con il Sistema sanitario nazionale che verrebbero esclusi dalla fruizione di detta opportunità,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere l'intera disciplina in materia di limiti di età delle figure apicali operanti nel sistema sanitario, evitando disomogeneità e disparità di trattamento, nell'interesse generale dei cittadini e dei lavoratori interessati.
9/1441-quater-C/29. Pedoto.

INTERPELLANZE URGENTI

Tempi e modalità per la presentazione delle domande relative al «Programma per giovani ricercatori», stabiliti dal decreto ministeriale del 27 novembre 2009 - 2-00584

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale n. 45 del 23 settembre 2009, relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2009, all'articolo 6, destina 6.000.000 di euro al «Programma per giovani ricercatori», con l'intento di favorire con contratti a tempo determinato il rientro nelle università italiane di giovani ricercatori che operano stabilmente all'estero;
il decreto del Ministro interpellato del 27 novembre 2009, con cui si determinano i criteri di reclutamento e di selezione delle richieste, stabilisce che le domande devono essere presentate in rete entro e non oltre trenta giorni dalla data del medesimo decreto;
nel decreto ministeriale del 27 novembre 2009, registrato dalla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 (reg. 7, foglio 122) e pubblicato sul sito web del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca solo il 19 gennaio 2010, si stabilisce che le domande debbono essere presentate entro e non oltre il 29 gennaio 2010, riducendo di fatto a dieci giorni il tempo della presentazione delle domande che nel decreto iniziale è fissato in trenta giorni;
le domande devono contenere, oltre al curriculum vitae, all'elenco delle pubblicazioni scientifiche e all'autocertificazione di stabile permanenza all'estero, anche documenti più complessi, come il programma di ricerca che s'intende realizzare e le lettere di presentazione di due esperti stranieri -:
se il Ministro interpellato non intenda evitare che il laborioso iter burocratico e la ristrettezza dei tempi a disposizione per la preparazione della documentazione necessaria penalizzino i ricercatori interessati e riducano, di fatto, la platea dei possibili richiedenti;
se, di conseguenza, il Ministro interpellato non intenda disporre in tempo utile una ragionevole proroga del termine del 27 gennaio 2010, fissato per la presentazione delle domande.
(2-00584)
«Garavini, Lulli, Fedi, Bucchino, Mastromauro, Farinone, Narducci, Colaninno, Merloni, Giulietti, Boffa, Rossomando, D'Incecco, De Pasquale, Mosca, Cuperlo, Ferrari, Melandri, Picierno, Pierdomenico Martino, Pompili, Morassut, Tempestini, Porta, Pizzetti, Bossa, Samperi, Sereni, Scarpetti, Zampa, Cesare Marini, Ferranti, Mogherini Rebesani».

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di subappalto di lavori nelle zone terremotate dell'Abruzzo - 2-00565

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere - premesso che:
il decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163, relativo al «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, dispone all'articolo 118, commi 2, 5 e 8:
«2. La Stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. (...);
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2. n. 3. (...);
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. (...)»;
il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, noto come «decreto Abruzzo», recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata lo stesso giorno sulla Gazzetta ufficiale n. 97, dispone all'articolo 2:
(...) 9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento;
articoli di stampa hanno segnalato irregolarità nei subappalti, la presenza di ditte sospette e la non corretta esposizione dei cartelli nei cantieri, in particolare per le ditte subappaltatrici;
nel corso di ispezioni nei cantieri del Progetto «C.a.s.e.» sono state rilevate le posizioni di ben 132 ditte, nei confronti delle quali le forze di polizia hanno riscontrato la necessità di procedere ad approfondimenti per verificare eventuali ipotesi di violazioni delle disposizioni dell'articolo 118 del decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163, per subappalto non autorizzato: a quella data 6 ditte erano già state deferite all'autorità giudiziaria per tali ipotesi di reato e il dipartimento di protezione civile, come stazione appaltante, comunicò di aver subito revocato l'autorizzazione al subappalto nei confronti di una sola ditta subappaltatrice;
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2009, n. 3820, recante ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, all'articolo 2, comma 1, dispone:
«le autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento della protezione civile per il subappalto dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate o in corso di realizzazione per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009, hanno efficacia dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006» -:
se l'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, non costituisca un abuso del potere di ordinanza da parte del dipartimento di protezione civile, vanificando gli accertamenti e le verifiche su almeno 132 subappalti sospetti e rendendo inutilizzabili le prove già raccolte da parte delle forze dell'ordine.
(2-00565)
«Garavini, Vico, Villecco Calipari, Fogliardi, Cavallaro, Marchi, Zampa, De Micheli, Cesare Marini, Ferrari, Boccia, Duilio, Nannicini, Ceccuzzi, Lulli, Fluvi, Rubinato, Andrea Orlando, Morassut, Melis, Gatti, Vaccaro, Touadi, Bossa, Cesario, Misiani, Vannucci, Bratti, Porta, Fedi, De Biasi, Mastromauro, Mattesini, Boccuzzi, Lo Moro, Iannuzzi, Marchignoli, Genovese».

Elementi e iniziative in merito al recente crollo di un muro perimetrale nell'ambito degli scavi archeologici di Pompei, denunciato dall'associazione ambientalista Italia nostra - 2-00592

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:
secondo una denuncia dell'associazione ambientalista Italia nostra, in data 18 gennaio 2010 sarebbe avvenuto un crollo all'interno degli scavi archeologici di Pompei, con gravi danni a resti antichi, affreschi e muri;

il crollo sarebbe avvenuto in prossimità di via dell'Abbondanza, nell'insula adiacente alla Casa dei casti amanti, nel corso dei lavori di recupero dell'importante insediamento archeologico;

l'incidente sarebbe stato causato dallo smottamento, a causa della pioggia, di un terreno friabile su sui era poggiato un mezzo meccanico che sarebbe franato insieme al terreno, finendo su un muro perimetrale e danneggiando, così, sezioni importanti degli scavi archeologici;

sull'incidente non sarebbe stata prodotta tempestivamente la relazione al responsabile della Direzione delle antichità, in modo da accertare subito l'entità degli eventuali danni ai reperti;

la notizia del crollo sarebbe stata comunicata alla Direzione delle antichità e resa pubblica solo dopo la denuncia alla stampa dell'associazione ambientalista Italia nostra, peraltro ridimensionandone la portata e parlando di un ridotto smottamento, con il crollo di un muro perimetrale che non avrebbe interessato affreschi, né importanti resti archeologici;

a detta di chi ha visionato i luoghi nelle ore immediatamente successive allo smottamento, sarebbero in realtà crollati trenta metri di muro perimetrali e venti metri sottostanti, trascinando pareti con affreschi e danneggiando anche porzioni di resti, e solo per caso non ci sono state vittime, dal momento che nel cantiere, al momento della frana, essendo notte, non erano al lavoro gli operai;

il crollo potrebbe essere la conseguenza di lavori avviati frettolosamente, senza quella cautela che generalmente si adopera per interventi in siti archeologici, che per loro natura sono a rischio frane;

a detta di tecnici esperti, dislocare mezzi meccanici e pesanti su terreni instabili all'interno di un'area archeologica, senza un preventivo sondaggio della stabilità dei luoghi, può causare un incidente di questo tipo, che, quindi, non apparirebbe come l'effetto di un imprevisto, ma come l'immaginabile conseguenza di una imperizia;

l'area archeologica di Pompei è sottoposta dal luglio del 2008 a commissariamento straordinario da parte del Governo e attualmente commissario straordinario è Marcello Fiori -:

se il Governo sia informato sul grave fatto avvenuto negli scavi di Pompei di cui in premessa e se corrisponda al vero che la frana ha provocato il crollo di trenta metri di muro perimetrale, di venti metri di muro sottostante con danneggiamenti ad affreschi e resti archeologici;

se corrisponda al vero che non è stata allertata subito la Direzione delle antichità per visionare il luogo del crollo e stimare gli eventuali danni;

se e quali accertamenti siano stati compiuti sulla dinamica dell'incidente e se esso sia collegato ai lavori in corso alla Casa dei casti amanti;

se prima del posizionamento dei mezzi pesanti siano state compiute le dovute verifiche sulla staticità dei luoghi a tutela della sicurezza dei lavoratori e dell'integrità del sito;

se e quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che altri incidenti del genere possano avvenire e affinché si possa, finalmente, procedere ad una valorizzazione e rilancio dell'area archeologica, che il lungo commissariamento più che agevolare sembra allontanare.
(2-00592)
«Bossa, Pedoto, Picierno, Sarubbi, Mazzarella, Lenzi, Farina Coscioni, Graziano, Piccolo, Morassut, Coscia, Siragusa, Realacci, Grassi, Iannuzzi, D'Antona, Colombo, Marchignoli, Boffa, Cuperlo, Ciriello, Codurelli, Ginefra, Nicolais, Giovanelli, Viola, Marchi, Zunino, Froner, Cuomo, Ghizzoni, Duilio, Servodio, Bellanova, Vico, Villecco Calipari, Andrea Orlando, Livia Turco, Vaccaro, Maurizio Turco, Bordo, Vassallo, Sposetti, Capano, Bernardini, Tenaglia, Zamparutti, Burtone».

Iniziative a favore dei dipendenti del gruppo Mediaset con particolare riferimento all'esternalizzazione del reparto «Trucco, acconciatura e sartoria» - 2-00589

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
i dipendenti del gruppo Mediaset nei giorni scorsi hanno protestato per l'esternalizzazione del reparto «Trucco, acconciatura e sartoria»;
si tratta di 56 persone tra Roma e Milano che lavorano per il gruppo televisivo da anni, alcuni dalla fondazione del gruppo nel 1980;
le due giornate di sciopero effettuate nel mese di gennaio 2010 dagli addetti al reparto hanno visto la partecipazione per solidarietà dei loro colleghi che lavorano in produzione, nel montaggio e dei cameramen;
i giornalisti delle testate del gruppo (Tg5, Studio aperto, Tg4, Tgcom, Videonews, Sportmediaset), in un'assemblea svoltasi il 19 gennaio 2010, hanno rinnovato la propria solidarietà. I giornalisti toglieranno la loro firma da tutti i servizi del 20 gennaio 2010. Nel loro comunicato i comitati di redazione scrivono: «i giornalisti si uniscono alla richiesta dei lavoratori all'azienda di recedere dal progetto e di offrire ulteriori elementi di chiarezza a garanzia del percorso di sviluppo strategico e delle scelte produttive, organizzative ed occupazionali»;
infatti, la cessione a un'altra società viene vista come l'anticamera del licenziamento o comunque come la minaccia di un futuro alquanto incerto. I 3.796 dipendenti del gruppo Mediaset temono, malgrado le rassicurazioni della dirigenza del gruppo, che questa esternalizzazione sia solo l'inizio di un processo di smembramento più generale del gruppo stesso;
i dipendenti Mediaset sono così suddivisi: 1.870 sono dipendenti della Rti, 1.165 di Videotime, 517 di Elettronica industriale, 220 gli amministrativi, 24 quelli di Mediashopping. Il 72 per cento sono impiegati, il 14 per cento quadri, il 9 per cento giornalisti e il 5 per cento dirigenti. La gran parte del personale lavora a Milano (il 67 per cento), il 23 per cento a Roma, il restante 10 per cento in altre sedi;
il reparto «Trucco, acconciatura e sartoria» sarà ceduto alla Pragma service srl, un'azienda che, a quanto risulta agli interpellanti, ha appena 11 mila e 500 euro di capitale sociale;
i lavoratori e le organizzazioni sindacali temono che i lavoratori coinvolti nell'esternalizzazione siano destinati a perdere i benefici del contratto integrativo aziendale, tenendo presente che la realtà esterna alla Rai e a Mediaset consiste spesso in una totale deregolamentazione, nella pratica del lavoro nero, mal pagato, nella diffusione del precariato, nella mortificazione delle professionalità e nell'impoverimento delle retribuzioni;
il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri aveva assicurato, alla vigilia delle festività natalizie, che nessuno rischiava il proprio posto di lavoro in un'azienda sana come Mediaset. Il vicepresidente Piersilvio Berlusconi di recente ha annunciato l'acquisto di due emittenti televisive in Spagna, sottolineando la buona salute imprenditoriale del gruppo;
dopo l'incontro del 14 gennaio 2010 con le organizzazioni sindacali, Mediaset ha confermato la sua volontà di procedere alla cessione del reparto citato. La delegazione sindacale ha dichiarato la propria contrarietà al progetto ed ha obiettato che l'incertezza sugli sviluppi futuri della capacità produttiva del gruppo potrebbe fare ritenere la «cessione di ramo» un elemento rivelatore di una strategia di progressive esternalizzazioni -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro interpellato per salvaguardare la stabilità dell'occupazione dei lavoratori citati e se non intenda convocare le parti al fine di ottenere dal gruppo Mediaset la presentazione di un piano industriale nel quale siano indicate chiaramente le scelte produttive, organizzative ed occupazionali del gruppo stesso.
(2-00589)
«Di Pietro, Donadi, Paladini, Porcino, Zazzera, Monai».

Iniziative a favore dei lavoratori dell'Ordine S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, con particolare riferimento all'applicazione della procedura di cassa integrazione in deroga - 2-00591

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
circa un anno fa l'Ordine S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli aveva evidenziato la necessità di rientrare da un deficit di bilancio pari ad un milione e duecentomila euro di spese annue, individuando una probabile soluzione nel taglio del personale per cinquantanove lavoratori, su circa quattrocento lavoratori occupati all'interno della struttura sanitaria per riabilitazione psichiatrica;
dopo una trattativa lunga e difficile, sindacati e ordine avevano ridotto il numero delle persone a quarantatré, ipotizzando per alcune la cassa integrazione e per altre l'esternalizzazione volontaria; per nessuno in ogni caso era più prevista la mobilità secondo le procedure previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni;
in questo modo si erano evitate le lettere di licenziamento e si era tenuta aperta una porta per continuare la trattativa, che avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 15 dicembre 2009. In quella data, tuttavia, nonostante la disponibilità dei sindacati, l'Ordine non si è presentato per perfezionare l'accordo definitivo;
il 22 dicembre 2009 i sindacati avevano proposto all'Ordine di attivare la cassa integrazione in deroga, ricorrendo a modalità già sperimentate in alcune aziende lombarde, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dando la possibilità ai lavoratori, pur in cassa integrazione pagata dall'ente previdenziale, di restare al loro posto di lavoro e di riqualificarsi secondo le richieste dell'Ordine, che avrebbe provveduto ad integrare l'assegno di cassa integrazione in deroga con risorse proprie;
la portata innovativa della proposta stava nel fatto che, oltre ai posti di lavoro, la stessa avrebbe tutelato anche i degenti con malattie mentali, garantendogli un'indispensabile continuità assistenziale;
il 5 gennaio 2010, durante l'incontro tra le parti per discutere la proposta ed addivenire ad un accordo definitivo, l'Ordine ha abbandonato il tavolo negoziale, rifiutando l'ipotesi avanzata dai sindacati, poiché, ufficialmente, l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge sarebbe stato privo del decreto attuativo che il ministero del lavoro e delle politiche sociali, congiuntamente a quello dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto emanare dopo trenta giorni dall'approvazione della legge. In realtà il decreto attuativo sarebbe, allo stato, alla Corte dei conti per la relativa registrazione;
il 13 gennaio 2010 i sindacati sono stati ricevuti dal vice presidente della regione Lombardia, Gianni Rossoni, anche assessore al lavoro e alla formazione, che ha riconosciuto l'importanza della proposta sindacale, impegnandosi a perseguire questo progetto, nonché a convocare con urgenza l'Ordine per i necessari approfondimenti in vista di un possibile accordo che salverebbe quarantatré posti di lavoro;
la definizione dell'accordo permetterebbe poi all'Ordine di aumentare di ulteriori cinquanta posti letto la già cospicua dotazione, che salirebbe a quattrocentoundici posti letto complessivi. I cinquanta posti letto sarebbero accreditati per fattivo interessamento dell'azienda sanitaria locale di Lodi, che nella vicenda ha assunto un ruolo fondamentale di mediazione;
nelle more di questa lunga trattativa, proprio nel momento finale, l'Ordine ha inviato, inaspettatamente, 24 lettere di licenziamento ad altrettanti lavoratori, prevedendone l'invio anche ai restanti sui 59 in esubero -:
se il Ministro interpellato non ritenga opportuno, in considerazione del delicato momento e della necessità di salvaguardare i posti di lavoro e di garantire adeguata assistenza ai degenti, applicare, nel caso di specie, la procedura di cassa integrazione in deroga, al fine di dare quanto prima attuazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78.
(2-00591)«Gibelli, Cota».