XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 3 marzo 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 marzo 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, De Biasi, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, De Biasi, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 marzo 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LABOCCETTA: «Interpretazione autentica dei commi 25 e 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernenti la sanatoria di illeciti edilizi» (3260);
BITONCI: «Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale» (3261);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GAVA: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti la soppressione della circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (3262);
CERONI: «Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente il procedimento per la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale» (3263).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 2 marzo 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
CESARE MARINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno» (doc. XXII, n. 17).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BUTTIGLIONE e COMPAGNON: «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate» (3131) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbieri, Bosi, Capitanio Santolini, Catone, Occhiuto, Ria e Volontè.
La proposta di legge PAPA: «Introduzione dell'articolo 12-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, concernente la formazione professionale continua degli avvocati» (3141) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbieri, Cassinelli e Luciano Rossi.
La proposta di legge PEDOTO ed altri: «Disciplina delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari» (3224) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Boccia.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 3099, d'iniziativa dei deputati RAZZI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per l'introduzione del voto diretto mediante sistema elettronico per lo svolgimento delle elezioni e dei referendum in favore di tutti i cittadini italiani residenti all'estero».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
RAZZI ed altri: «Disposizioni per l'introduzione del voto diretto mediante sistema elettronico per lo svolgimento delle elezioni e dei referendum in favore di tutti i cittadini italiani residenti all'estero» (3099) Parere delle Commissioni III e V.

II Commissione (Giustizia):
LEHNER ed altri: «Abrogazione della legge 31 dicembre 1996, n. 678, recante proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite» (3169) Parere delle Commissioni I, III, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);
FERRARI: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale» (3176) Parere delle Commissioni I, XI e XII.

III Commissione (Affari esteri):
«Disposizioni concernenti l'Istituto diplomatico, l'ordinamento della carriera diplomatica e gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri» (Già articoli 14, 25 e 27 del disegno di legge 3209 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento e comunicato all'Assemblea il 2 marzo 2010) (3209-ter) Parere delle Commissioni I, V e XI.

VII Commissione (Cultura):
BUTTIGLIONE ed altri: «Istituzione della Fondazione nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili in Italia» (3126) Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
SANTELLI e STRACQUADANIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia» (3180) Parere della V Commissione.

Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
DI STANISLAO: «Istituzione dei consultori scolastici antidroga e altri interventi per il contrasto delle tossicodipendenze» (3168) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
VIOLA ed altri: «Disposizioni in materia di vigilanza sulle concessioni autostradali e sull'affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali» (3111) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI e XIV.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 2 marzo 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti e progetti di atti:
n. 6597/10 - Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
n. 6913/10 - Progetto di decisione della Commissione che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio, che è assegnato in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti:
n. 6500/10 - Progetto di relazione congiunta per il 2010 sulla protezione e sull'inclusione sociale, già trasmesso dal Governo in data 23 febbraio 2010 e assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) in data 24 febbraio 2010;
n. 6948/10 - Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomasse solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento (COM(2010)11 definitivo), già trasmesso dalla Commissione europea in data 26 febbraio 2010 e assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive) in data 1o marzo 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1o GENNAIO 2010, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHÉ DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA E PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 3097-B)

A.C. 3097-B - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

Art. 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

Art. 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

Art. 3.
(Regime degli interventi).

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente Capo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

Art. 4.
(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna).

1. Per fare fronte alle accresciute responsabilità in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, e al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, che dovrà essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.
2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. A tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro 7.169.600 a decorrere dall'anno 2012.
4. A decorrere dal 1o luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1o luglio 2011, in 105 euro.
5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 5.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 308.780.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 140.479.873 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 70.756.756 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.504.482 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 11.067.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 546.342 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 424.584 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 198.364 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 659.030 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.017.753 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 26.264.169 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.424.547 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 566.987 per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
15. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 13.263.606 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
16. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 110.425.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa complessiva di euro 9.323.500 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.900.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 823.500 nei Balcani.
18. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 3.827.910 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
19. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 851.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
20. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 64.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
21. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 658.982 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
22. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 8.220.842 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
23. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.398.398 e di euro 607.310 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 21, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
24. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 444.400 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 22, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
25. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 103.656 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
26. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 220.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e di euro 68.644 per la partecipazione alla JMOU costituita in Kosovo.
27. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all'articolo 2, comma 25, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
28. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).
29. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 48.485 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).
30. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 367.306 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 29.745 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
31. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali di cui al presente decreto a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di personale).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8 e 21, l'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, è corrisposta nella misura del 98 per cento.
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole: «Con decreto del Ministro della difesa,» sono inserite le seguenti: «ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,».

Art. 7.
(Disposizioni in materia penale).

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 8.
(Disposizioni in materia contabile).

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Capo III
DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 9.
(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa).

1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.
2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «dotazioni organiche del Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente.
3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefìci, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.
4. Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.
5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 3, pari complessivamente a euro 804.208.663 per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 750.000.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

Ministero
    Missione
2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 17.702.953
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 106.517
004 L'Italia in Europa e nel mondo 61.332
007 Ordine pubblico e sicurezza 444.371
008 Soccorso civile 312.853
011 Competitività e sviluppo delle imprese 784.384
013 Diritto alla mobilità 25.323
015 Comunicazioni 3.242.590
017 Ricerca e innovazione 134.849
022 Istruzione scolastica 1.144.028
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.068.344
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 3.503.834
030 Giovani e sport 984.759
031 Turismo 740.728
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 2.518.633
033 Fondi da ripartire 1.630.406
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2.837.576
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 5.424
011 Competitività e sviluppo delle imprese 50.100
012 Regolazione dei mercati 295.083
Ministero
    Missione
2010
015 Comunicazioni 811.879
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 788.833
017 Ricerca e innovazione 3.130
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 596
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale 101.506
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 53.768
033 Fondi da ripartire 727.257
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 784.411
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 21.946
025 Politiche previdenziali 11.113
026 Politiche per il lavoro 530.009
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 1.571
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 57.539
033 Fondi da ripartire 162.232
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 3.940.689
006 Giustizia 3.882.157
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 28.548
033 Fondi da ripartire 29.983
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 5.311.916
004 L'Italia in Europa e nel mondo 5.089.696
Ministero
    Missione
2010
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 173.731
033 Fondi da ripartire 48.489
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 10.170.734
004 L'Italia in Europa e nel mondo 8.830
017 Ricerca e innovazione 3.042
022 Istruzione scolastica 6.882.605
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 540.537
033 Fondi da ripartire 2.735.719
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 1.454.068
017 Ricerca e innovazione 9.882
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.141.175
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 49.304
033 Fondi da ripartire 253.706
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 3.590.406
007 Ordine pubblico e sicurezza 492.350
013 Diritto alla mobilità 826.209
014 Infrastrutture pubbliche e logistica 155.003
017 Ricerca e innovazione 66.379
019 Casa e assetto urbanistico 1.404.480
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 59.597
033 Fondi da ripartire 586.388
Ministero
    Missione
2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 1.252.113
007 Ordine pubblico e sicurezza 97.152
008 Soccorso civile 167.837
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 775.751
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 121.427
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 14.851
033 Fondi da ripartire 75.095
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 5.324.048
017 Ricerca e innovazione 68.487
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 4.403.821
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 6.686
033 Fondi da ripartire 845.054
MINISTERO DELLA SALUTE 1.839.750
017 Ricerca e innovazione 211.978
020 Tutela della salute 1.263.896
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 74.130
033 Fondi da ripartire 289.746
Totale complessivo 54.208.663

A.C. 3097-B - Modificazioni della Camera

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, le parole: «È autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Sono autorizzate», dopo le parole: «euro 14.184.085» sono inserite le seguenti: «e, dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari».

All'articolo 3, al comma 5, primo periodo, le parole: «il Ministero degli affari esteri può conferire» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010,».

All'articolo 4, al comma 3, le parole da: «in prova.» fino a: «cessazioni del personale,» sono sostituite dalle seguenti: «in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma,», e la cifra: «7.169.600» è sostituita dalla seguente: «7.615.600».

All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
c) per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato»;

al comma 2, al secondo periodo, le parole da: «valutato in euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»;
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:
"ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;
ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta;".
3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami".

3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo".

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

All'articolo 10, al comma 1:
all'alinea, le parole: «escluso l'articolo 4, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2,» e le parole: «euro 804.208.663» sono sostituite dalle seguenti: «euro 814.208.663»;
alla lettera a), le parole da: «riduzione» fino a: «"Fondo speciale"» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis)
quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;
alla lettera b), le parole da: «quelle relative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli stanziamenti iscritti nella missione "istruzione universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa».

A.C. 3097-B - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, le parole: «È autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Sono autorizzate», dopo le parole: «euro 14.184.085» sono inserite le seguenti: «e, dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari».

All'articolo 3, al comma 5, primo periodo, le parole: «il Ministero degli affari esteri può conferire» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010,».

All'articolo 4, al comma 3, le parole da: «in prova.» fino a: «cessazioni del personale,» sono sostituite dalle seguenti: «in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma,», e la cifra: «7.169.600» è sostituita dalla seguente: «7.615.600».

All'articolo 5, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. È autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.679.906 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)»;

al comma 17, le parole: «euro 9.323.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.643.594» e le parole: «euro 6.900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.220.094».

All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «alloggio gratuiti,» sono inserite le seguenti: «nella missione MINUSTAH» e dopo le parole: «commi 8» sono inserite le seguenti: «, 15-bis».

All'articolo 7, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle missioni militari per il sisma di Haiti del 12 gennaio 2010».

All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e del corrispondente personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
c) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori delle Forze di polizia è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1, lettere a) e c), è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato nonché del corrispondente personale delle Forze armate»;

al comma 2, al secondo periodo, le parole da: «valutato in euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di formazione dipendenti dal Ministero della difesa continuano ad avvalersi dei docenti civili già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di cui al primo periodo non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato»;
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:
"ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;
ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta;".
3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami".

3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo".

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

al comma 4, le parole: «il militare dal quale non poteva esigersi» sono sostituite dalle seguenti: «il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi».

All'articolo 10, al comma 1:
all'alinea, le parole: «escluso l'articolo 4, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2,» e le parole: «euro 804.208.663» sono sostituite dalle seguenti: «euro 814.208.663»;
alla lettera a), le parole da: «riduzione» fino a: «"Fondo speciale"» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis)
quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;
alla lettera b), le parole da: «quelle relative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli stanziamenti iscritti nella missione "istruzione universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa».

A.C. 3097-B - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 5.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

Al comma 17, sostituire le parole: euro 6.643.594 con le seguenti: euro 9.323.500.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole:
euro 4.220.094 con le seguenti: euro 6.900.000;
all'articolo 10, comma 1:
alinea, sostituire le parole:
euro 814.208.663 con le seguenti: euro 816.888.569;
dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
a-ter)
quanto a euro 2.679.906 per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 1. Tempestini, Rugghia.

ART. 9.
(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa).

Al comma 4, sostituire le parole: e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali con le seguenti: dal quale.
9. 1. Recchia.

A.C. 3097-B - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il sempre più frequente e continuato impiego operativo delle nostre Forze Armate all'estero, nell'ambito di operazioni internazionali di pace ha reso in gran parte inadeguato il complesso delle norme penali militari in vigore;
interventi frammentari intesi a modificare alcuni articoli dei codici penali militari per adeguarne il contenuto alle necessità contingenti rischiano di produrre effetti anche contraddittori,

impegna il Governo

a porre in atto tutte le iniziative utili a sottoporre al Parlamento, prima dell'ulteriore proroga delle missioni militari internazionali, una proposta di legge governativa per un nuovo codice penale militare adeguato alla realtà delle operazioni fuori area e alla mutata composizione delle nostre Forze armate dopo la sospensione del servizio militare di leva, che sia allo stesso tempo rispettoso del diritto umanitario internazionale e delle esigenze di una giusta tutela giurisdizionale nelle situazioni in cui sono chiamati ad operare i nostri militari.
9/3097-B/1. Rugghia, Villecco Calipari, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 1 del 2010, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.679.906 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH);
alla copertura finanziaria della predetta autorizzazione di spesa si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse - che passano da euro 6.900.000 a euro 4.220.094 - destinate al comandante del contingente militare italiano in Afghanistan per provvedere alle esigenze di prima necessità della popolazione locale;
le citate risorse, assumendo primaria importanza ai fini delle attività svolte dal contingente italiano a beneficio della popolazione locale, contribuiscono al buon funzionamento della missione in Afghanistan;
appare pertanto necessario ripristinare al più presto l'originario stanziamento previsto dall'articolo 5, comma 17, del citato decreto-legge,

impegna il Governo

a porre in atto ogni utile iniziativa normativa per ripristinare al più presto l'autorizzazione di spesa, quale risultante dal testo originario dell'articolo 5, comma 17, del decreto-legge n. 1 del 2010, destinata al comandante del contingente militare italiano in Afghanistan per provvedere alle esigenze di prima necessità della popolazione locale.
9/3097-B/2. Cirielli, Luciano Rossi, De Angelis, Mogherini Rebesani, Cicu.

La Camera,
premesso che:
lo schema di decreto ministeriale (atto del Governo n. 138) riguardante il piano pluriennale sugli alloggi della Difesa e relativo al regolamento sulle alienazioni degli alloggi ritenuti non più utili, dopo i pareri espressi dalle Commissioni Difesa e prima dal Consiglio di Stato, è ritornato al Ministero della Difesa per la stesura definitiva;
nel corso del passaggio parlamentare sono state fatte alcune aperture e di questo le Associazioni come il Comitato nazionale utenza e valorizzazione demanio militare di abitazione ne hanno dato atto,

impegna il Governo

ad adottare tutte quelle iniziative più idonee al fine di determinare:
a) l'ampliamento del numero di alloggi da alienare, da individuare nel corso della validità pluriennale, attraverso più elenchi (il piano ha la durata di oltre 10 anni), producendo l'effetto che il riavvio dei recuperi coatti avvenga solo al termine del Programma e non all'inizio;
b) la ridefinizione e la precisazione delle tutele previste per le famiglie di anziani o con redditi medio bassi.
9/3097-B/3. Vico.

La Camera,
premesso che:
il decreto legge n. 1 del 2010 è stato approvato dalla Camera lo scorso 9 febbraio e nel suo passaggio nell'altro ramo del Parlamento ha subito alcune modificazioni;
in particolare, una di queste modifiche ha riguardato l'autorizzazione di spesa pari a 2.679.906 euro, disposta dal nuovo comma 15-bis dell'articolo 15 del citato decreto, per l'invio fino al 30 giugno prossimo di personale dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione delle Nazioni Unite in Haiti (MINUSTAH), a seguito del grave sisma che ha colpito questo Paese lo scorso 12 gennaio;
tuttavia, questo impegno di spesa è stato assicurato riducendo per compensazione quella quota, prevista dal comma 17 dell'articolo 5, che passa da 6.900.000 a 4.220.094 euro, necessaria per dare continuità al nostro impegno in Afghanistan e per assicurare le esigenze di prima necessità della popolazione locale afgana,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire il ripristino dell' autorizzazione di spesa, così come già precedentemente prevista, a favore del nostro impegno in campo civile in Afghanistan a partire già dal semestre successivo al 30 giugno 2010.
9/3097-B/4. Di Stanislao, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
le nostre Forze armate all'estero sono da anni impegnate, in maniera continuativa, in operazioni internazionali di pace, è ciò ha reso necessario di volta in volta adeguare le norme penali militari attualmente in vigore che, soprattutto per quanto riguarda il codice penale militare di pace, hanno giocoforza mostrato limiti evidenti;
appare evidente che i nostri militari, operando in contesti ritenuti ad alto rischio, si trovano spesso in situazioni di estrema inadeguatezza di tali norme;
una commissione insediata presso il Ministero della difesa è da tempo impegnata a elaborare un nuovo testo del codice penale militare;
anche il Parlamento è da anni impegnato, vanamente, per giungere all'elaborazione di una riforma dei codici penali militari di pace e di guerra,

impegna il Governo

ad assicurare, prima della presentazione del prossimo decreto-legge di proroga delle missioni militari internazionali, l'adozione di un disegno di legge riguardante il nuovo codice penale militare più adeguato alla realtà delle operazioni internazionali nelle quali il nostro Paese si trova impegnato, anche in considerazione delle esigenze di garantire una migliore tutela giurisdizionale nelle situazioni in cui i nostri militari si trovano ad operare.
9/3097-B/5. Evangelisti, Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
la riforma della disciplina relativa all'invio delle missioni italiane all'estero, ormai numerose, appare sempre più necessaria;
gli articoli 78 e 87 della Costituzione sono, com'è noto, inadatti a disciplinare l'invio di tali missioni all'estero e in mancanza di una disciplina ad hoc si fa ricorso alla legge n. 25 del 1997 che per l'invio delle Forze Armate all'estero prevede una deliberazione del Governo, sottoposta all'esame del Consiglio Supremo di Difesa e approvata dal Parlamento;
nell'ultimo anno il Parlamento si è trovato a discutere e approvare decreti-legge di rifinanziamento di queste missioni, che di volta in volta hanno avuto carattere estemporaneo, semestrale, quadrimestrale e addirittura, nel caso dell'ultimo provvedimento approvato lo scorso dicembre, bimestrale, anche dovuti a problemi di copertura finanziaria;
le Commissioni riunite III e IV della Camera dei deputati hanno da poco terminato l'indagine conoscitiva in relazione alle 4 proposte di legge recanti disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali tese anche a disciplinarne il procedimento relativo,

impegna il Governo

ad adottare, prima della presentazione del prossimo decreto di proroga delle missioni internazionali, ogni iniziativa utile per la definizione di un testo unico di riforma della partecipazione italiana alle missioni internazionali.
9/3097-B/6. Leoluca Orlando, Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
la riforma della disciplina relativa all'invio delle missioni italiane all'estero, ormai numerose, appare sempre più necessaria;
gli articoli 78 e 87 della Costituzione sono, com'è noto, inadatti a disciplinare l'invio di tali missioni all'estero e in mancanza di una disciplina ad hoc si fa ricorso alla legge n. 25 del 1997 che per l'invio delle Forze Armate all'estero prevede una deliberazione del Governo, sottoposta all'esame del Consiglio Supremo di Difesa e approvata dal Parlamento;
nell'ultimo anno il Parlamento si è trovato a discutere e approvare decreti-legge di rifinanziamento di queste missioni, che di volta in volta hanno avuto carattere estemporaneo, semestrale, quadrimestrale e addirittura, nel caso dell'ultimo provvedimento approvato lo scorso dicembre, bimestrale, anche dovuti a problemi di copertura finanziaria;
le Commissioni riunite III e IV della Camera dei deputati hanno da poco terminato l'indagine conoscitiva in relazione alle 4 proposte di legge recanti disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali tese anche a disciplinarne il procedimento relativo,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile per la definizione di un testo unico di riforma della partecipazione italiana alle missioni internazionali.
9/3097-B/6.(Testo modificato nel corso della seduta)Leoluca Orlando, Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
a seguito del gravissimo terremoto che ha colpito Haiti, nel provvedimento in esame, è stato inserito al Senato un comma aggiuntivo all'articolo 5 con il quale è stata autorizzata fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.679.906 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH);
pur condividendo l'assoluta necessità di garantire la partecipazione italiana a tale missione, appare deprecabile che l'invio di 130 carabinieri ad Haiti sia stato finanziato con corrispondente riduzione delle risorse stanziate dall'articolo 5, comma 17, per interventi urgenti o acquisti da eseguire in economia, disposti nei casi di necessità ed urgenza dai comandanti dei contingenti militari in Afghanistan al fine di sopperire alle esigenze di prima necessità della popolazione afgana, compreso l'eventuale ripristino di servizi essenziali;
le risorse destinate a soddisfare le esigenze di prima necessità della popolazione afgana nonché quelle volte a finanziare interventi di cooperazione sono imprescindibili per sostenere e portare avanti quell'azione politica e sociale che renda efficace l'intervento militare in atto, sulla base della convinzione ormai consolidata sia a livello politico tra gli Stati partecipanti alla missione in Afghanistan, sia negli stessi ambienti militari che la soluzione della questione afgana deve essere cercata anche e soprattutto sul piano politico,

impegna il Governo

a ripristinare entro tempi certi tutte le risorse atte a garantire il soddisfacimento delle esigenze di prima necessità della popolazione afgana, compreso l'eventuale ripristino dei servizi essenziali, nonché a incrementare in generale le risorse destinate ad interventi di cooperazione finalizzati al sostegno del sett e sanitari e allo sviluppo e al consolidamento delle istituzioni locali.
9/3097-B/7. Tempestini, Rugghia, Recchia, Vannucci, Mogherini Rebesani.

La Camera,
premesso che:
a seguito del gravissimo terremoto che ha colpito Haiti, nel provvedimento in esame, è stato inserito al Senato un comma aggiuntivo all'articolo 5 con il quale è stata autorizzata fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.679.906 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH);
pur condividendo l'assoluta necessità di garantire la partecipazione italiana a tale missione, appare deprecabile che l'invio di 130 carabinieri ad Haiti sia stato finanziato con corrispondente riduzione delle risorse stanziate dall'articolo 5, comma 17, per interventi urgenti o acquisti da eseguire in economia, disposti nei casi di necessità ed urgenza dai comandanti dei contingenti militari in Afghanistan al fine di sopperire alle esigenze di prima necessità della popolazione afgana, compreso l'eventuale ripristino di servizi essenziali;
le risorse destinate a soddisfare le esigenze di prima necessità della popolazione afgana nonché quelle volte a finanziare interventi di cooperazione sono imprescindibili per sostenere e portare avanti quell'azione politica e sociale che renda efficace l'intervento militare in atto, sulla base della convinzione ormai consolidata sia a livello politico tra gli Stati partecipanti alla missione in Afghanistan, sia negli stessi ambienti militari che la soluzione della questione afgana deve essere cercata anche e soprattutto sul piano politico,

impegna il Governo

a reperire le risorse atte a garantire il soddisfacimento delle esigenze di prima necessità della popolazione afgana, compreso l'eventuale ripristino dei servizi essenziali, nonché a incrementare in generale le risorse destinate ad interventi di cooperazione finalizzati al sostegno del sett e sanitari e allo sviluppo e al consolidamento delle istituzioni locali.
9/3097-B/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Tempestini, Rugghia, Recchia, Vannucci, Mogherini Rebesani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2010, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prevede la non punibilità a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del militare e dell'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali,

impegna il Governo

ad assicurare che, in sede di attuazione, in ogni caso, l'articolo 9, comma 4, non precluda il diritto degli interessati a ottenere da parte dell'Amministrazione statale eventuali indennizzi e risarcimenti del danno connessi ai fatti indicati in premessa.
9/3097-B/8. Cicu, De Angelis, Luciano Rossi.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2, RECANTE INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI ENTI LOCALI E REGIONI (A.C. 3146-A)

A.C. 3146-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali).

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali».
2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Articolo 2.
(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province).

1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Articolo 3.
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni).

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

Articolo 4.
(Disposizioni per la funzionalità degli enti locali).

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
«23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012».

5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.
7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo».

8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;
e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».

9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3146-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 1:
le parole: «il secondo periodo è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti»;
le parole: «Per ciascuno degli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2011» e le parole: «nel corso dell'anno» sono soppresse;
dopo le parole: «dei rispettivi consigli.» sono aggiunti i seguenti periodi: «Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo in quell'anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia"»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 2, comma 185, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "pari a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a un quarto".
1-ter. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:
"185-bis. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Revisione delle circoscrizioni provinciali'".

1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare";
b) alla lettera a), dopo le parole: "difensore civico" è inserita la seguente: "comunale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di 'difensore civico territoriale' ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini";
c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
d) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti";
e) alla lettera e), le parole: "facendo salvi" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione dei Bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi".

1-quinquies. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:
"186-bis. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole: "ai comuni montani" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni appartenenti alle comunità montane";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
b) il terzo periodo è soppresso»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui al comma 185 si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «comma 1,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: ", sentita previamente la provincia interessata,";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro quindici giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato"».

All'articolo 3, al comma 1:
dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
dopo le parole: «in modo tale che» sono inserite le seguenti: «, ove siano maggiori,»;
dopo le parole: «in alcun caso, l'indennità» è inserita la seguente: «massima».

All'articolo 4:
i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. L'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:
"23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;
e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009".

4-bis. A decorrere dal 1o aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.
4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1o aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1903 alla data del 1o aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.
4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24:
1) le parole: "entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza," sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 maggio 2010,";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali";
b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
"24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere il certificato in questione.
24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso".

4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.
4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

4-septies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5";
b) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti:
"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo".

4-octies. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
"5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13".

4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate, secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica: "Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia", dopo la voce: "articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;" è inserita la seguente: "articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;"»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo".
8-ter. Al fine di assicurare l'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008 esclusivamente in regime di separazione contabile e giuridica rispetto alla gestione ordinaria del comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le specifiche disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si rendono applicabili alla gestione commissariale di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 8-bis del presente articolo, assicurando in ogni caso la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria e la destinazione esclusiva delle risorse della predetta gestione commissariale all'attuazione del piano di rientro e delle obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, consentendo l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari nei confronti della gestione commissariale ovvero di quella ordinaria esclusivamente per le obbligazioni rispettivamente imputabili, ai sensi del citato articolo 78. Fino al 31 dicembre 2011 non possono essere attivate nei confronti del comune di Roma le obbligazioni assunte nel piano di rientro e le delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi dell'articolo 206 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a fronte dei mutui e dei prestiti rientranti nel predetto piano»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica».

A.C. 3146-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali).

Sopprimerlo.
1. 169. Ria.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di enti locali). - 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi 183, 184, 185 e 186 sono abrogati.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011, 130 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 31. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di enti locali). - 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi 183, 184, 185 e 186 sono abrogati.
1. 170. Ria.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2, comma 183, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «2011 e 2012, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 32. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Lovelli.

Al comma 1, primo e secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti:, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: popolazione residente con le seguenti: spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto.
1. 180. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
1. 150. Lanzillotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la figura del direttore generale è soppressa nei comuni e nelle province. Nei comuni capoluogo di provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;
b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti.
d) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
e) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali.
*1. 6. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n.191, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la figura del direttore generale è soppressa nei comuni e nelle province. Nei comuni capoluogo di provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;
b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti.
d) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
e) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali.
*1. 168. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 1-bis.
**1. 151. Fontanelli, Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Lovelli.

Sopprimere il comma 1-bis.
**1. 163. Cambursano, Favia, Borghesi.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 185, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «pari a un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quinto».
1. 164. Favia, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia».
1. 500. Le Commissioni.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione del numero massimo degli assessori comunali e provinciali di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri comunali e provinciali sono computati il sindaco e il presidente della provincia.»
1. 152. De Pasquale.

Al comma 1-ter, capoverso 185-bis, alinea, premettere il seguente periodo: I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi.
1. 501. Le Commissioni.

Al comma 1-quater, lettera b), dopo le parole: difensore civico comunale aggiungere le seguenti:, per i comuni con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti,.
1. 153. Zaccaria, Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1-quater, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni sottoposti alla disciplina del patto di stabilità resta salva la possibilità di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico ove allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi.
1. 181. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1-quater, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) razionalizzazione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i seguenti principi: i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale; i comuni con popolazione al di sotto dei 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale; i comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità; sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
1. 154. Giovanelli, Fontanelli, Mattesini, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 1-quater, lettera c), dopo le parole: 250.000 abitanti aggiungere le seguenti: e per i comuni capoluogo di provincia.
1. 171. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Al comma 1-quater, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) soppressione dei circondari provinciali, ove istituiti;».
1. 8. Occhiuto, Galletti.

Al comma 1-quater, lettera d), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 250.000 abitanti.
1. 155. Lanzillotta.

Al comma 1-quater, lettera d), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 65.000 abitanti.
1. 156. Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 1-quater, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nei comuni capoluogo di provincia.
1. 172. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Al comma 1-quater, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che il regolamento comunale attribuisca alle circoscrizioni comunali medesime funzioni di gestione dei servizi di prossimità e non funzioni meramente consultive e partecipative.
1. 157. Lanzillotta.

Al comma 1-quater, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:. Negli enti sottoposti alla disciplina del patto di stabilità, il sindaco e il presidente della provincia possono conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
1. 182. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1-quater, sopprimere la lettera e).
*1. 158. Lanzillotta.

Al comma 1-quater, sopprimere la lettera e).
*1. 165. Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 1-quater, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) alla lettera e), le parole da: «facendo salvi» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto».
1. 502. Le Commissioni.

Al comma 1-quater, lettera e), dopo le parole: 27 dicembre 1953, n. 959 aggiungere le seguenti:, e dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 159. Lovelli.

Sopprimere il comma 1-quinquies.
*1. 160. Bressa, Baretta, Mariani, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Ceccuzzi, Graziano.

Sopprimere il comma 1-quinquies.
*1. 161. Fallica, Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 1-quinquies.
*1. 173. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Al comma 1-quinquies, capoverso Art. 186-bis, sostituire l'ultimo periodo, con i seguenti: Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 503.Le Commissioni.

Al comma 1-sexies, sopprimere la lettera a).
1. 162. Lanzillotta.

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:
1-septies. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, in particolare di quelli amministrativi, anagrafici, contabili e tecnici.
1-octies. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1-sexies è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
1-novies. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 166. Borghesi, Cambursano, Favia.
(Inammissibile)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e) con le seguenti: al comma 184.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il divieto di nomina del direttore generale di cui al comma 186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, opera esclusivamente nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti. Il divieto di istituzione delle circoscrizioni di decentramento opera nei comuni inferiori a 300.000 abitanti. Negli altri comuni le circoscrizioni di decentramento possono essere istituite solo a condizione che il regolamento comunale attribuisca ad esse funzioni di gestione dei servizi di prossimità e non funzioni meramente consultive o partecipative.
1. 2. Lanzillotta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e 186 fino alla fine del comma con le seguenti:, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha avuto luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
1. 174. Ria.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, lettera e), dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria».
1. 17. Marchi, Ghizzoni, Miglioli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine dell'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario prevista dal presente articolo, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali trasmettono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, la certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno. La predetta certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione ed è trasmessa, per la verifica di veridicità, alla Corte dei conti. Entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata.
1. 183. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la riduzione del contributo ordinario di cui al presente articolo non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro capite della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano avuto nel periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento e presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento e un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica ridotto del 20 per cento.
1. 184. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 187 dell'articolo 2 è abrogato.
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante la riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 35 milioni di euro, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

Tabella 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701).
Soccorso civile.
Protezione civile: decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 - cap. 7446/p);
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 - cap. 2184);
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sostegno al settore agricolo:
decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).
Diritti sociali, solidarietà e famiglia.
Sostegno alla famiglia: decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).
Promozione dei diritti e delle pari opportunità: decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).
Politiche previdenziali.
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati: Legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 - cap. 2156).
Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).
Giovani e sport.
Incentivazione e sostegno alla gioventù: decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106).
Turismo.
Sviluppo e competitività del turismo: decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107).
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.
Fondi da assegnare: legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy: legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico: decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).
Tutela della salute.
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana: decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527);
legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671).
Politiche per il lavoro
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito: legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali: legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione: decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236).
Istruzione universitaria.
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria: legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/P).
Sistema universitario e formazione post-universitaria: legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);
537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).
Fondi da assegnare: legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. - cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia: decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:
legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti: decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità: legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. - capp. 1644, 1646/p);
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste: legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).
Casa e assetto urbanistico.
Politiche abitative: legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza: regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 - cap. 4840).
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari: regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253);
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca: legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 - capitoli vari).
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione: decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.
Ricerca in materia di beni e attività culturali: decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici: legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442).
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo: legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. - capitoli vari).
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3610);
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611).
1. 43. Ceccuzzi, Nannicini, Cenni.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 2011.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 33. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Beretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Marchignoli, Benamati.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011.
2-ter. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
1. 28. Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 187, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, le parole: «e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» sono soppresse.
1. 27. Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai soli fini di cui al secondo periodo, senza determinare una nuova e diversa classificazione della »Montanità" a legislazione vigente, sono considerati comuni montani i comuni caratterizzati alternativamente da:
a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;
b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.
1. 29. Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, sono aggiunti i seguenti periodi: «È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale ordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco di comuni capoluogo di provincia o del Presidente della Provincia, verificatesi in data successiva a quelle previste dalla presente legge. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma, i comuni e le Province sciolte per infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa vigente».
1. 7. Galletti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale straordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco di comuni capoluogo di provincia o del presidente della provincia».
1. 175. Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Integrazioni al decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 165, in materia di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010). - 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, si verifichino tra il 25 gennaio e il 24 febbraio 2010, le elezioni si svolgono in una data ricompresa, secondo il regime ordinario, tra il 15 aprile e il 15 giugno 2010. Le dimissioni del presidente della provincia o del sindaco, qualora non ancora presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, diventano efficaci ed irrevocabili nel termine fissato dal comma precedente».
1. 01. Vassallo, Benamati, La Forgia, Lenzi, Marchignoli, Zampa, Naccarato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l'anno 2010 qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate dopo il 24 gennaio ed entro il 28 agosto, le elezioni dei consigli comunali e provinciali di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, si svolgono in un turno annuale straordinario da tenersi in una domenica compresa fra il 15 ottobre e il 15 novembre 2010».
1. 03. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province).

Sopprimerlo.
2. 9. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Lovelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 novembre 2010 inserire le seguenti:, su proposta delle province,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: anche in caso di mancata ridefinizione della tabella con le seguenti: dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, anche in assenza di una proposta delle province.
2. 2. Ciccanti, Tassone, Galletti, Ria.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2. 167. Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 8. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
2. 151. Cambursano, Borghesi, Favia.

ART. 3.
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro il 31 dicembre 2010 le Regioni riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi esistenti. Le Regioni medesime provvedono all'attribuzione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esercitate dai Consorzi accorpati o soppressi.
1-ter. Trascorso il termine di cui al comma 1-bis il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
3. 8. Borghesi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2010»
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.191.
3. 42. Cicu, Marrocu, Schirru, Calvisi, Fadda, Melis, Mereu, Murgia, Nizzi, Palomba, Arturo Parisi, Pes, Pili, Porcu, Testoni, Vella.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fermo il limite massimo di cui al comma 1, gli emolumenti a qualsiasi titolo spettanti ai consiglieri regionali sono graduati in tre fasce determinate in proporzione al numero degli abitanti delle Regioni. Il differenziale tra le singole fasce non è inferiore al 15 per cento.
3. 1. Lanzillotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per l'anno 2008, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.
3. 4. Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica) - 1. Al fine di consentire alle Regioni di procedere all'adozione dei Piani paesaggistici, all'articolo 159, comma i del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto il regime transitorio per l'autorizzazione paesaggistica, le parole: «31 dicembre 2009», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. 0150. Fallica.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Disposizioni per la funzionalità degli enti locali).

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
*4. 3. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
*4. 168. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
*4. 169. Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: L'incremento in base al tasso d'inflazione programmato del Fondo ordinario degli enti locali viene totalmente ripartito fra i comuni sottodotati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
4. 45. Nannicini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppresso.
4. 170. Ciccanti.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:
«23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.
23-ter. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati abbiano utilizzato nel 2009 o intendono utilizzare per procedere, anche in relazione a quanto disposto dal comma 23-bis, all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari provenga, in tutto od in parte, da trasferimenti statali pregressi del Ministero dell'interno, spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, ai predetti enti verranno corrisposti trasferimenti statali pregressi corrispondenti, al massimo, alla somma necessaria per le suddette operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari, anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al comma 23-bis e, comunque, nell'ambito di una integrazione degli stanziamenti di cassa relativi ai predetti trasferimenti statali che, annualmente, non potrà superare l'importo di euro 500 milioni. Col decreto di cui al comma 23-bis sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma ripartendo, ove necessario, la suddetta integrazione di cassa in proporzione agli importi richiesti dagli enti locali al Ministero dell'interno entro il termine del 30 aprile 2010 a pena di decadenza.

4.1. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come aggiunto dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 167. Marinello.

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 30 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis) si provvede: per l'anno 2010, per l'importo di 30 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, per l'importo di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; per l'anno 2012, per l'importo di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 171. Ceccuzzi, Cenni, Mariani, Nannicini, Sani.

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) un contributo a favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane in misura pari a 20 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis) si provvede:
a) per l'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) per l'anno 2011, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; e per l'importo di 10 milioni di euro, ai sensi del comma 4.2.
c) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

4.2. All'Elenco 1 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», la cifra: «113» è sostituita dalla seguente: «103»;
b) alla voce «Totale» la cifra: «213» è sostituita dalla seguente: «203».
4. 159. Vannucci, Baretta.

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 20 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis) si provvede: per l'anno 2010, per l'importo di 20 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, per l'importo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; per l'anno 2012, per l'importo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 172. Ceccuzzi, Cenni, Mariani, Nannicini, Sani, Lovelli.

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis) si provvede: per l'anno 2010, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; per l'anno 2012, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 173. Ceccuzzi, Cenni, Mariani, Nannicini, Sani, Lovelli.

Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere i seguenti:
«23-bis. I trasferimenti erariali corrisposti agli enti locali dallo Stato nell'anno 2010, per l'importo complessivo di euro 500 milioni, a titolo di pendenze maturate a seguito dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinate esclusivamente all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.
23-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 23-bis, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.».
4. 64. Marinello.

Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati intendono utilizzare per procedere all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, provenga, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti dall'applicazione dell'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, è disposta la corresponsione agli stessi enti interessati di una somma dei citati trasferimenti erariali pregressi corrispondente, al massimo, a quella occorrente per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.».
4. 62. Marinello.

Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati hanno utilizzato per procedere all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, era costituita, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, agli stessi enti interessati è corrisposta una somma dei citati trasferimenti erariali pregressi corrispondente, al massimo, a quella occorsa per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite all'esercizio finanziario 2009.».
4. 59. Marinello.

Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati hanno utilizzato per procedere all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, era costituita, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, agli stessi enti interessati è corrisposta una somma dei trasferimenti erariali pregressi di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondente, al massimo, a quella occorsa per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite all'esercizio finanziario 2009.».
4. 63. Marinello.

Al comma 4, dopo il capoverso comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari di cassa e di rendere effettivamente utilizzabile l'avanzo di amministrazione degli enti locali interessati, le economie eventualmente accertate per l'anno 2009 sullo stanziamento annuo di 30 milioni di euro di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono utilizzate con carattere di priorità per assegnare, ai comuni e alle province che hanno proceduto nell'esercizio 2009 all'estinzione anticipata dei mutui o prestiti obbligazionari, quote dei trasferimenti erariali pregressi di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondenti a quelle occorse per le suddette operazioni di estinzione anticipata.».
4. 174. Mannino.

Al comma 4-quater, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
4. 163. Brugger, Zeller, Bressa, Gnecchi.

Al comma 4-quater, lettera a), numero 2), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4. 165. Brugger, Zeller, Nicco, Bressa, Gnecchi.

Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.
*4. 156. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Fontanelli.

Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.
*4. 175. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.
*4. 176. Favia, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.
*4. 177. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di certificazione. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.
4. 72. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.
*4. 136. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.
*4. 204. Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.
*4. 205. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.
*4. 206. Graziano.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:
4-quater.1. All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «156 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».
4-quater.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-quater.1, pari a 344 milioni di euro, si provvede per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, per l'altro 50 per cento, mediante riduzione dello stanziamento di cui alla tabella C della citata legge n. 191 del 2009, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», voce "legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
4. 208. Favia, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quater.1. All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «156 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».
*4. 209. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quater.1. All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «156 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».
*4. 210. Osvaldo Napoli.

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: sono tenuti ad con le seguenti: possono.
**4. 155. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Fontanelli.

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: sono tenuti ad con le seguenti: possono.
**4. 179. Cambursano, Borghesi, Favia.

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: sono tenuti ad con le seguenti: possono.
**4. 180. Osvaldo Napoli.

Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: sono tenuti ad con le seguenti: possono.
**4. 181. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Al comma 4-sexies, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. 158. Rubinato, Duilio.

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-sexies.1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono messe a disposizione per l'anno 2010 con le medesime modalità di cui all'articolo citato.
4. 135. Ciccanti, Tassone, Galletti, Ria.

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-sexies.1. Le province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2010, i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.
4-sexies.2. Le province che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2007-2009 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 le spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione.
4. 126. Ciccanti, Tassone, Galletti, Ria.

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:
4-sexies.1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE».
4. 183. Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.
(Inammissibile)

Al comma 4-septies, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: hanno percepito aggiungere le seguenti: risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione di.
4. 157. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Fontanelli.

Al comma 4-septies, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: servizi pubblici locali aggiungere le seguenti:, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
*4. 104. Marchi, De Micheli, Fontanelli.

Al comma 4-septies, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: servizi pubblici locali aggiungere le seguenti:, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
*4. 184. Osvaldo Napoli.

Al comma 4-septies, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: servizi pubblici locali aggiungere le seguenti:, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
*4. 185. Cambursano, Borghesi, Favia.

Al comma 4-septies, lettera a), capoverso 9-bis, dopo le parole: servizi pubblici locali aggiungere le seguenti:, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
*4. 186. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 9-bis, aggiungere il seguente:
«9-ter. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011».
4. 116. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 7-quater, primo periodo, dopo le parole: Unione europea aggiungere le seguenti: e le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche,
4. 187. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese relative a:
1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;
2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;
3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici.
4. 192. Rubinato.

Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere i seguenti:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-septies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».
4. 112. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.

Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere il seguente:
«7-sexies. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».
4. 105. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.
(Inammissibile)

Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno 2009 e 2010 della regione Emilia Romagna e della provincia di Rimini sono escluse le spese sostenute dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.».
4. 110. Galletti, Ciccanti, Tassone.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione».
4. 115. Ciccanti, Tassone, Galletti, Ria.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:
«21-ter. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008».

Conseguentemente, dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:
4-septies.1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera b-bis) del comma 4-septies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
*4. 200. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:
«21-ter. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008».

Conseguentemente, dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:
4-septies.1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera b-bis) del comma 4-septies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
*4. 201. Graziano.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:
«21-ter. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008».

Conseguentemente, dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:
4-septies.1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera b-bis) del comma 4-septies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
*4. 202. Osvaldo Napoli.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:
«21-ter. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008».

Conseguentemente, dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:
4-septies.1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera b-bis) del comma 4-septies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
*4. 203. Favia, Cambursano, Borghesi.

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:
«21-ter. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61 è sospesa per l'anno 2009».
4. 120. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.
(Inammissibile)

Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:
«21-ter. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le disposizioni previste dal comma 20 del presente articolo e dal comma 10 dell'articolo 61».
4. 123. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:
4-septies.1. In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ove tali enti:
a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-septies.2. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.
4-septies.3. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-septies.1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. 182. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:
4-septies.1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:
«20-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio ove tali enti:
a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;
b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.
20-ter. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.»
4-septies.2. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-septies.1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. 194. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:
4-septies.1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:
a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;
b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;
c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.
4-septies.2. All'onere derivante dal comma 4-septies.1 si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto:

TABELLA 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria - decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. - cap. 2701).
Soccorso civile.
Protezione civile:
decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8. - cap. 7446/p);
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. - cap. 2184);
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
Sostegno al settore agricolo:
Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).
Diritti sociali, solidarietà e famiglia.
Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).
Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).
Politiche previdenziali.
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. - cap. 2156).
Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).
Giovani e sport.
Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106).
Turismo.
Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107).
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.
Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).
Tutela della salute.
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. - cap. 3453).
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. - cap. 3527);
legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. - cap. 3671).
Politiche per il lavoro.
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. - cap. 7236).
Istruzione universitaria.
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. - cap. 7273/P).
Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);
legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).
Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. - cap. 2668 e cap. 2815).
Soccorso civile:
legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. - capp. 1644, 1646/p);
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).
Casa e assetto urbanistico.
Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. - cap. 4840).
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. - cap. 1253);
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. - capitoli vari).
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.
Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. - cap. 1442).
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. - capitoli vari).
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1. - cap. 3610);
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. - cap. 3611).
4. 195. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

Sopprimere il comma 4-novies.
4. 150. Lanzillotta.

Al comma 4-novies, sostituire le parole da: in relazione fino a: 9 novembre 2001, n. 401, con le seguenti: per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza,
4. 190. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 4-novies, dopo le parole: 9 novembre 2001, n. 401, aggiungere le seguenti:, nonché gli interventi necessari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza,
4. 191. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 4-novies, dopo le parole: 9 novembre 2001, n. 401, aggiungere le seguenti: nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici necessari alla sicurezza stradale.
*4. 166. Borghesi, Favia, Cambursano.

Al comma 4-novies, dopo le parole: 9 novembre 2001, n. 401, aggiungere le seguenti: nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici necessari alla sicurezza stradale.
*4. 193. Rubinato.

Sopprimere il comma 4-decies.
4. 161. Mariani.

Al comma 4-decies, primo periodo, dopo le parole: 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ferme restando le quote riconosciute ai comuni, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è riconosciuta alle regioni e alle province una quota della differenza tra il ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati, per il conferimento nei fondi immobiliari, e il valore patrimoniale iniziale degli stessi, compresa, rispettivamente, tra il 3 e il 5 per cento e tra l'1 e il 3 per cento. Ai fini della valorizzazione degli immobili militari, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono riconosciute ai comuni, alle regioni e alle province le medesime quote previste dal presente comma e dall'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 188. Gioacchino Alfano.
(Inammissibile limitatamente
alla parte consequenziale)

Al comma 4-decies, sopprimere il secondo periodo.
4. 162. Mariani.

Al comma 4-decies, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La determinazione finale della conferenza dei servizi è recepita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni la cui approvazione, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale con le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
4. 189. Causi.

Al comma 4-decies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto del conferimento degli immobili ai fondi di investimento è riconosciuta al Ministero della difesa una quota non inferiore al 20 per cento del valore patrimoniale iniziale degli immobili stessi.
4. 160. Vannucci, Rugghia.

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:
4-undecies. L'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.
4. 207. Velo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:
4-undecies. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, i commi 8-octies e 8-novies sono sostituiti dai seguenti:
«8-octies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alle violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissione e pubblicità commesse dal 1o gennaio 2005 mediante affissioni di manifesti politici, ovvero di striscioni e mezzi similari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.
8-novies. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico del committente responsabile».
4. 211. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:
4-undecies. Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica» sono aggiunti i seguenti periodi: «La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla Provincia e alla Regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione».
4. 1. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:
4-undecies. I valori di chiusura dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo dicembre 2003, n. 389, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, rientrano nel bilancio di parte corrente dell'ente sottoscrittore. In particolare per gli enti locali, il valore di chiusura:
a) se positivo, si iscrive tra le entrate extratributarie (Titolo III), proventi diversi (Categoria 5), altri proventi diversi, voce economica 29 - codice gestionale 3513 della codifica SIOPE denominata Proventi da imprese e da altri soggetti privati;
b) se negativo, si iscrive tra le spese correnti (Titolo I), oneri straordinari della gestione corrente (intervento 08), voce economica 00 - codice gestionale 1802 della codifica SIOPE denominata Altri oneri straordinari della gestione corrente.
4. 214. Boccia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunta, in fine, la sezione «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2:
2010: 40;
2011: 40;
2012: 20»;
b) alla sezione «Altri interventi», sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009» sono soppresse;
2) le parole: «decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2» sono soppresse;
3) le parole «181, 113, 60» sono sostituite dalle seguenti: «141, 73, 40».
4. 215. Lolli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2, comma 187, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «il 30 per cento delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse».
4. 36. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: di cui un sesto aggiungere le seguenti: equamente assegnato alla provincia di Roma e.
4. 39. Ciccanti, Tassone, Galletti.

Al comma 8, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: La convenzione stabilisce in ogni caso che il Comune di Roma, anche in caso di mancato introito derivante dalle operazioni di conferimento, trasferimento o vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 estingue l'anticipazione entro il 31 dicembre 2010 utilizzando proprie risorse finanziarie o patrimoniali.
4. 151. Lanzillotta.

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) le risorse di cui alla lettera e) che si rendono disponibili per il bilancio consolidato dello Stato ai fini del patto di stabilità vengono messe immediatamente a disposizione dei bilanci dei Comuni sottodotati individuati ai sensi dell'articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
4. 44. Nannicini.

Subemendamento all'emendamento 4. 500 delle Commissioni

All'emendamento 4. 500 delle Commissioni, primo periodo, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo le parole: gestione ordinaria, tutte le aggiungere le seguenti: entrate di competenza e le.
0. 4. 500. 1. Rubinato, Quartiani.

Sostituire i commi 8-bis e 8-ter con il seguente:
8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il Sindaco di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientrante nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere sino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.
4. 500. Le Commissioni.

Sostituire i commi 8-bis e 8-ter con il seguente:
8-bis. L'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«Art. 78. - (Disposizioni urgenti per Roma capitale). - 1. L'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008 è garantita nell'ambito della gestione ordinaria del comune di Roma. Il comune di Roma si impegna a sottoscrivere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un accordo con il Governo, per la gestione del piano di rientro. Una nuova e definitiva versione del piano di rientro è redatta dal comune di Roma entro ulteriori sessanta giorni.
2. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato da una struttura tecnica di monitoraggio formata da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e da rappresentanti dell'ANCI, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-città e autonomie locali, rispettivamente, entro quindici e trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.
3. La sottoscrizione dell'accordo e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento previsto in base alla normativa vigente. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano.
4. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per il comune di Roma, che è obbligato a rimuovere i provvedimenti e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
5. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti comunali di spesa, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul piano di rientro, sono trasmessi alle strutture preposte alla sua verifica. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza, esprime un parere preventivo sui provvedimenti indicati nel piano di rientro».
4. 216. Causi, Argentin, Bachelet, Coscia, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Giachetti, Madia, Morassut, Pompili, Tocci.

Sostituire i commi 8-bis e 8-ter con i seguenti:
8-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è sostituito dal seguente: «Il piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con la situazione economico-finanziaria del comune di Roma e delle società da esso partecipate, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008, con le successive integrazioni proposte dal Commissario straordinario, è assunto al bilancio dello Stato.».
8-ter. I criteri e le modalità dell'assunzione da parte dello Stato del piano di rientro di cui al comma 8-bis sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze. I predetti decreti disciplinano anche le modalità organizzative relative alla gestione del piano di rientro. Ai soli fini della individuazione delle procedure di riconoscimento e di liquidazione della massa passiva si applica, in quanto compatibile, l'articolo 254 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-quater. A partire dal 1o aprile 2010 il sindaco di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario di Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; a partire dalla stessa data è nominato un Commissario straordinario di Governo, scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.
8-quinquies. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «anche non scadute», sono aggiunte le parole: «compresi gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 205-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
4. 49. Marsilio, Rampelli.

Sostituire il comma 8-bis, con il seguente:
8-bis. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cessa le sue funzioni con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per assolvere alla funzioni connesse all'attuazione del piano di rientro di cui al citato articolo 78 è nominato dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Commissario straordinario scelto tra personalità dotate di alta e consolidata competenza nei settori dell'amministrazione e della finanza pubblica.
4. 152. Lanzillotta.

Al comma 8-ter, primo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria e.
*4. 153. Lanzillotta.

Al comma 8-ter, primo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria e.
*4. 212. Causi, Argentin, Bachelet, Coscia, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Giachetti, Madia, Morassut.

Al comma 8-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
**4. 154. Lanzillotta.

Al comma 8-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
**4. 213. Causi, Argentin, Bachelet, Coscia, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Giachetti, Madia, Morassut, Pompili, Tocci, Boccia.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9.1. Il Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2010, 5 milioni per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per l'anno 2012.
9.2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, a 5 milioni di euro per l'anno 2011 e a 15 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: per l'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: e per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
9.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 61. Marinello.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9.1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia è assegnata per l'anno 2010 la somma di due milioni di euro.
9.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9.1, pari a due milioni di euro, per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 90. Codurelli, Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9.1. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
9.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9.1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 70. Giovanelli, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 128, comma 2, ultimo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
4. 2. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro» sono soppresse.
4. 87. Codurelli, Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Alle entrate del comune di Campione d'Italia derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
4. 88. Codurelli, Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
4. 89. Codurelli, Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche al regime impositivo sui rifiuti) - 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma: «4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»
b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente : «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «articolo 72. - (Riscossione) - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.».
4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
5. L'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della Sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 2009.
*4. 038. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche al regime impositivo sui rifiuti) - 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma: «4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»
b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente : «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «articolo 72. - (Riscossione) - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.».
4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
5. L'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della Sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 2009.
*4. 061. Graziano, Causi, Marchi, De Micheli, Fontanelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche al regime impositivo sui rifiuti) - 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma: «4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»
b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente : «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «articolo 72. - (Riscossione) - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.»
4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
5. L'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.
*4. 0150. Leo, Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Definizione e recupero della Tariffa di Igiene Ambientale) - 1. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa, sono iscritti di diritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o loro controllate, iscritte di diritto all'albo in virtù del comma che precede, devono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti per l'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente tale termine, le società decadranno dal potere di applicare e riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le annualità successive al 2010.
3. Le modificazioni del bilancio di previsione per il 2010 conseguenti alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 23 luglio 2009 adottate da parte degli enti locali che abbiano a tale data già approvato il regolamento comunale istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale e già affidato la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani agli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non costituirà innovazione del bilancio comunale ai fini del Capo III del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i provvedimenti per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme a tal fine indebitamente versate.
5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 0151. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti). - 1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. La compensazione di cui al comma 1 sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'IVA sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto nella Tabella A della presente legge finanziaria 2010, nell'ambito delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente.
4. 036. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa» sono soppresse.
4. 042. Tassone, Mantini, Ciccanti, Galletti, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti). - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 2), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti locali».
4. 04. Ciccanti, Tassone, Galletti, Ria.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 13-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. I comuni e le province sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tabella annessa al presente decreto».
4. 07. Ciccanti, Tassone, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Riversamento comuni alluvionati) - 1. All'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Allo stesso fine, i Comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato».
4. 043. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto) - 1. La lettera a) del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:
«a) Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:
"4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale"».
4. 037. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Semplificazione adempimenti). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell'interno, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dei Comuni, è autorizzato ad attribuire direttamente al soggetto costituito dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) per la realizzazione delle finalità di cui al comma 5, l'importo del contributo ivi previsto».
4. 01. Osvaldo Napoli, De Micheli, Galletti, Dal Lago, Bressa, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Modello unico di dichiarazione ambientale) - Al comma 2-quinquies dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «30 aprile 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2011» e le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2010»;
b) al secondo periodo, le parole da: «Per le dichiarazioni» fino a: «all'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, nonché entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009»;
c) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE, o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo l'Allegato IA del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.».
4. 0152. Fallica.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali). - 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Sanzioni in materia di tributi locali). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.
3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione».

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'articolo 4, comma 10 e l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. 035. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, le parole: «non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili alle norme paesaggistiche e alle prescrizioni degli strumenti paesaggistici».
4. 08. Tassone, Ciccanti, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 1, comma 434, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le parole: «fatta salva la destinazione delle aree stesse a finalità di pubblica utilità deliberata dal consiglio comunale».
4. 010. Ciccanti, Tassone, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale vincolo è derogato se sulle predette aree sono realizzate da soggetti privati opere di interesse pubblico senza fini di lucro, approvate dal consiglio comunale».
4. 011. Ciccanti, Tassone, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 1, coma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono concedere in deroga a terzi in diritto di superficie le predette aree, al solo fine della realizzazione di opere di interesse pubblico approvate dal consiglio comunale».
4. 012. Ciccanti, Tassone, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «corso-concorso» sono sostituite dalla seguente: «corso»;
b) al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il consiglio nazionale di amministrazione determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento.»;
d) il comma 7 è abrogato.
4. 055. Marinello, La Loggia, Pagano, Osvaldo Napoli, Cazzola, Germanà, Torrisi, Antonino Foti, Pelino, De Girolamo, Gioacchino Alfano, Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche all'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento.»;
b) il comma 7 è abrogato.

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'albo nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvede a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei del concorso pubblico per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al terzo corso-concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 6 marzo 2007, che sono ammessi a frequentare un successivo corso-concorso.
4. 054. Marinello, Pagano, Osvaldo Napoli, Cazzola, Germanà, Torrisi, Di Biagio, Pelino, Antonino Foti, De Girolamo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis - 1. Al comma 6-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei comuni, i loro consorzi e associazioni».
4. 051. Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino, Ria.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Interventi nelle zone del Belice) - 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2009 dall'articolo 2, comma 9, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2010 di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 056. Marinello.
(Inammissibile)

A.C. 3146-A - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dis. 1. 1. Governo.