XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 27 maggio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 maggio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Ippolito Vitale, Dal Lago, De Biasi, Delfino, Donadi, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Paniz, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Tabacci, Taddei, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Ippolito Vitale, Dal Lago, De Biasi, Delfino, Donadi, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Paniz, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Tabacci, Taddei, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 maggio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
COSENZA: «Disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del Paese di origine nelle etichette dei prodotti importati in Italia» (3506);
SCILIPOTI: «Norme riguardanti l'informazione scientifica sui farmaci» (3507);
VENTUCCI: «Modifiche all'articolo 156 del codice civile e all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di disciplina dei rapporti patrimoniali in caso di separazione dei coniugi e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» (3508);
CASSINELLI: «Modifiche all'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in materia di diritti e contributi a carico delle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica o concessionarie di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri» (3509);
SCILIPOTI: «Norme per l'applicazione del principio di precauzione in materia di uso del mercurio in odontoiatria» (3510);
LO PRESTI: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernenti il patrocinio a spese dello Stato» (3511);
MIGLIOLI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di utilizzo a fini terapeutici di farmaci contenenti derivati naturali e sintetici della cannabis indica» (3512);
CAPARINI: «Abrogazione dei commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni accessorie per la mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale» (3513).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge VELTRONI ed altri: «Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» (1591) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marco Carra.

La proposta di legge ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente la formazione di una graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria e in architettura nonché ai corsi di laurea delle professioni sanitarie» (3408) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ciocchetti.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 3481, d'iniziativa dei deputati FARINA COSCIONI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici».

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Damiano ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
DAMIANO: «Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e abrogazione dei commi 142 e 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernenti il contratto di somministrazione di lavoro» (3355).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 maggio 2010 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2144. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania» (approvato dal Senato) (3514).
Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
DONADI ed altri: «Modifiche all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di poteri, competenze e controlli relativi alle attività di protezione civile» (3419) Parere delle Commissioni V e VIII.

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
FARINA COSCIONI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici» (3481) Parere delle Commissioni I, II, IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VIII, X e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 25 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA), per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 202).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali.

Il ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 19 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA) negli anni compresi tra il 2005 e il 2008, con allegati il bilancio consuntivo e la relazione consuntiva riferiti alle medesime annualità, nonché i dati concernenti la consistenza dell'organico.
Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 21 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la relazione sullo stato di avanzamento delle attività riguardanti la bonifica ed il recupero ambientale dell'area ex industriale di Bagnoli, relativa al periodo compreso tra il 2006 e il 2009 (doc. CXXIX, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettera in data 26 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione - riferita all'anno 2009 - sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, unitamente al rapporto riferito alla medesima annualità, redatto dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 (doc. LXIX, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 25 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (9288/10) relativa all'ordine europeo di indagine penale, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla Il Commissione (Giustizia), con il parere dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione europea, in data 26 maggio 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2010)247 definitivo) e relativo allegato, che sono assegnati alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Apposizione della riserva di esame parlamentare su un progetto di atto dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera pervenuta il 21 maggio 2010, ha comunicato che è stata apposta in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea - ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 - la riserva di esame parlamentare in ordine alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 definitivo).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 24 e 25 maggio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Latina, Carinola (Caserta), Paduli (Benevento) e Feletto (Torino).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 7, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (221).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 26 giugno 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 giugno 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA (A.C. 3290-A ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 529-3478)

A.C. 3290-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3290-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ad adottare, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;

conseguentemente, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;
all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.;
all'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: riassegnate al Ministero dell'interno con le seguenti: riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.304, con le seguenti condizioni:
dopo la parola: istituzione aggiungere le seguenti: mediante ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e dopo la parola: reale aggiungere le seguenti:, limitatamente ai lavori superiori ad un determinato importo,;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.29, 1.85, 1.183, 1.184, 1.307 e 14.1 e sull'articolo aggiuntivo 10.0300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 3290-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;
b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);
c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:
1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
3) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;
4) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;
5) quando viene richiesta la misura della confisca:
5.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;
5.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
5.3) che i termini di cui al numero 5.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;
6) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;
b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:
1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;
2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano;
c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:
1) la revocazione possa essere richiesta:
1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;
3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;
d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;
e) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;
f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;
3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;
g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;
4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;
6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:
1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.
2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche; prevedere, altresì, che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi all'epoca del decesso; prevedere che le misure di prevenzione diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti;
b) prevedere che le misure di prevenzione personali possano essere applicate:
1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale, l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:
2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;
2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;
2.3) previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
2.4) previste dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;
c) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:
1) ai soggetti di cui alla lettera b) del presente comma, con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino a legittima provenienza;
2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;
3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui lettera b), numero 2) o dei suoi partecipanti;
d) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:
1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;
2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, o dei suoi appartenenti;
3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;
4) si trovino nelle condizioni di cui alla lettera s) ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento di cui alla lettera p), non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;
e) disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;
3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi a misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell'interessato;
4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;
5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;
6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:
6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;
6.2) ove si trova il bene da confiscare;
7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) della presente lettera se più sono i beni da confiscare essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;
8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7) della presente lettera;
f) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto;
g) disciplinare le indagini patrimoniali nel seguente modo:
1) prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;
3) prevedere che i soggetti titolari dei potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione;
h) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti citati;
2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e dei direttore della DIA, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di Corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere b), numeri 2) e 3), e c) del presente comma, con riferimento ai soggetti di cui alla lettera b), numeri 2) e 3), e d), numeri 1), 2) e 3) del presente comma, limitatamente ai reati di competenza distrettuale;
3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;
4) prevedere che, quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l'esercizio dell'azione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;
5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato;
i) prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:
1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;
2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari;
l) disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:
1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l'obbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;
2) che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;
3) che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fideiussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;
4) che, quali misure accessorie alla sorveglianza speciale, il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
5) che, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dai sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudizi ari a dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;
m) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:
1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;
2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;
3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui alla lettera b), n. 2) del presente comma, o di suoi appartenenti;
4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;
5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'unione stessa;
n) disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali;
2) prevedere che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
3) prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;
4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:
4.1) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
4.2) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;
4.3) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;
4.4) la data e la sottoscrizione;
5) prevedere che l'assenza delle indicazioni di cui al numero 4), punti 4.1), 4.2) e 4.4), determini la nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;
6) prevedere che, nel termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena di decadenza, l'incompetenza del tribunale e che, avverso l'ordinanza di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;
7) prevedere che, sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale, e che se la Corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;
8) prevedere che, salvo quanto previsto in casi particolari, il Presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio; quando venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;
9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed alloro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;
10) prevedere che l'udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o illegale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;
11) prevedere che il tribunale, anche d'ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;
12) prevedere che nel corso dell'udienza, il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni; il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto all'udienza;
13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;
14) prevedere che il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, nonché al soggetto delegato per l'esecuzione e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; prevedere le altre comunicazioni necessarie per l'alimentazione del circuito informativo finalizzato all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
15) prevedere l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;
16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;
17) prevedere che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti principi:
17.1) individuazione delle modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;
17.2) disciplina dei casi e dei modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;
17.3) previsione della possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;
17.4) perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la Corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
17.5) prorogabilità dei termini di cui al numero 17.4), anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;
17.6) non computabilità nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) dei periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione di impugnazioni;
17.7) previsione dell'ipotesi di presunzione di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;
17.8) previsione della nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione, da parte del proposto, dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, inefficacia dei pagamenti relativi all'azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro, salva a tutela dei terzi in buona fede;
17.9) previsione che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l'estensione del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente con riferimento alla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario;
17.10) previsione che la confisca si trascriva, scriva o annoti nelle forme del sequestro e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l'amministratore richieda la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese;
17.11) previsione che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;
17.12) previsione che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
o) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;
p) prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, rendano, all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;
q) prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:
1) il controllo giudiziario, stabilendo: l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al successivo punto 2);
2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:
2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione;
2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;
2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;
3) Il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria;
r) prevedere, in relazione alle misure di cui alla lettera q) del presente comma che:
1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le esigenze di cautela e sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura disposta;
2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno, il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;
3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria, risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca, stabilendo prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;
4) che, se nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera q), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;
s) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-bis del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera p) del presente comma, si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi al fine di:
1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle associazioni di cui alla lettera b), n. 2) del presente comma;
2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al n. 1);
3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui al numero 1);
4) evitare la commissione dei reati indicati alla lettera b);
t) prevedere, nel caso di cui alla lettera s), l'applicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera q);
u) prevedere la revoca della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:
1) che essa possa essere richiesta:
1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
2) che la revoca possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;
3) che la richiesta di revoca sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) che in caso di accoglimento della domanda di revoca, la restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;
5) che la revoca non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;
v) disciplinare i poteri e i doveri dell'amministratore giudiziario, prevedendo che:
1) l'amministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti in apposito Albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare complessità non rendano necessaria la nomina di altro soggetto, non iscritto all'albo; siano previsti casi di incompatibilità; si stabilita la possibilità di nomina di coadiutori, particolarmente qualificati;
2) all'amministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:
2.1) inventario e stima dei beni;
2.2) relazioni periodiche al giudice delegato;
2.3) custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende in sequestro;
2.4) tenuta della contabilità;
2.5) adempimento degli oneri fiscali;
2.6) resa del conto di gestione;
3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre a quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;
4) avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del testo unico, il pubblico ministero, il preposto e ogni altro interessato possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile; che l'istanza, se rigettata, non possa essere riproposta;
5) gli atti dell'amministrazione giudiziaria siano coperti da segreto d'ufficio fino al rendiconto di gestione;
z) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;
aa) prevedere che nelle controversie concernenti la procedura, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legale;
bb) prevedere che, dopo la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario coadiuvi il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi;
cc) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;
3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino e norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima delta sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;
5) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;
dd) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con la procedura, prevedendo:
1) che la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio generale secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
2) che la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca di esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa l'autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione, prevedendo in particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprietà, di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni e che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano, salvo il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nella procedura entro un termine da stabilirsi, comunque non inferiore a sessanta giorni, dalla data in cui a confisca diviene definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;
3.3) che il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento valore dei beni sequestrati, al netto delle spese della procedura, e che la previa escussione possa essere dimostrata anche tramite verbale di pignoramento negativo o perizia di parte, da equipararsi ad atto pubblico;
3.4) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne, costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il flesso di strumentalità e che nella valutazione della buona fede, il tribunale tenga conto, tra l'altro, delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e a formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;
3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;
ee) disciplinare i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, prevedendo in particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul 70 per cento del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal testo unico; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le norme previste per il procedimento di prevenzione;
4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa chiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versi in stato di insolvenza;
6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura dei fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;
ff) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;
gg) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;
hh) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;
ii) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati;
ll) prevedere le seguenti fattispecie criminose:
1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniarie, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;
2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi:
2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;
2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione: in quest'ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;
3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui all'articolo 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;
5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;
6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che:
6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi;
6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione;
7) prevedere, nei casi di cui di cui ai precedenti numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;
8) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;
9) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:
9.1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
9.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;
9.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;
mm) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata misura alla data di entrata in vigore del testo unico;
nn) procedere alla abrogazione di tutta le normativa incompatibile con il testo unico.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dello stesso testo unico.
1. 9. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 1, dopo le parole: ad adottare aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: un decreto fino alla fine del comma con le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente
: Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1. 24. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) mantenere l'attuale definizione di «associazione di tipo mafioso» prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, aggiornando le pene edittali nei seguenti termini:
1) prevedere per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione, pene da 10 a 24 anni di reclusione e per gli associati pene da 6 a 12 anni di reclusione;
2) prevedere circostanze aggravanti nelle ipotesi previste nella attuale formulazione dell'articolo 416-bis del codice penale, con aggravamento delle pene di cui al precedente numero 1) anche fino all'ergastolo;
b) introdurre con una specifica norma di legge l'autonoma ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, consistente nel fatto di chiunque, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a titolo di dolo diretto, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore ovvero articolazione territoriale e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima; estendere a tale fattispecie le pene previste per gli associati dall'articolo 416-bis del codice penale;
c) introdurre nell'ordinamento penale l'ipotesi di reato di «autoriciclaggio» attraverso la previsione della punibilità per i reati di «riciclaggio» e di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita», previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale anche dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, applicando all'autoriciclaggio le corrispondenti pene previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
d) prevedere regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia; in particolare prevedere:
1) la competenza per le indagini in capo alla procura della Repubblica presso il Tribunale della sede di Corte di appello;
2) la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della sede di Corte di appello;
3) dei limiti di durata delle indagini preliminari da un minimo di un anno ad un massimo di due anni;
4) la possibilità di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari, sulla base di sufficienti indizi di reato, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni per tutta la durata delle indagini preliminari;
5) la possibilità di acquisire tabulati telefonici per i dieci anni precedenti e di disporre videoriprese, anche domiciliari, con decreto motivato del pubblico ministero;
6) prevedere l'obbligo di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in caso di sussistenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero per ogni reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale.
1. 29. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: di contrasto alla criminalità fino alla fine della lettera, con le seguenti: di prevenzione della criminalità organizzata.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: leggi antimafia e delle misure di prevenzione con le seguenti: misure di prevenzione antimafia.
1. 315. Ferranti, Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: ivi compresa fino alla fine della lettera.
1. 179. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea nel settore in esame;
**1. 178. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea nel settore in esame;
**1. 180. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea;
**1. 178.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea;
**1. 180.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) l'introduzione della specifica fattispecie di reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
1. 300. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione secondo i seguenti criteri:
1) prevedere che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali;
2) prevedere che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
3) prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;
4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:
4.1) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
4.2) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;
4.3) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;
4.4) la data e la sottoscrizione;
5) prevedere che l'assenza delle indicazioni di cui al numero 4), punti 4.1), 4.2) e 4. 4) determini la nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;
6) prevedere che, entro il termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena di decadenza, l'incompetenza del tribunale e che, avverso l'ordinanza di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;
7) prevedere che, sul ricorso di cui al numero 6), la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale, e che se la Corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;
8) prevedere che, salvo quanto previsto in casi particolari, il Presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio; quando venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;
9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed ai loro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;
10) prevedere che l'udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o illegale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;
11) prevedere che il tribunale, anche d'ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;
12) prevedere che, nel corso dell'udienza, il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni; il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto all'udienza;
13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;
14) prevedere che il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, nonché al soggetto delegato per l'esecuzione e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; prevedere le altre comunicazioni necessarie per l'alimentazione del circuito informativo finalizzato all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
15) prevedere l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;
16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;
17) prevedere che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti principi:
17.1) individuazione delle modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;
17.2) disciplina dei casi e dei modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;
17.3) previsione della possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;
17.4) perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
17.5) prorogabilità dei termini di cui al numero 17.4), anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;
17.6) non computabilità nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) di tutti i periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione di impugnazioni;
17.7) previsione dell'ipotesi di presunzione di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;
17.8) previsione della nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione, da parte del proposto, dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, l'inefficacia dei pagamenti relativi all'azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro, salva la tutela dei terzi in buona fede;
17.9) previsione che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l'estensione del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente con riferimento alla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario;
17.10) previsione che la confisca si trascriva, iscriva o annoti nelle forme del sequestro e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l'amministratore richieda la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese;
17.11) previsione che, a seguito della confisca definitiva di prevenzione, i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;
17.12) previsione che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
1. 121. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:
1) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, limitando l'applicazione alle persone indiziate di uno dei reati per cui è consentita l'applicazione delle suddette misure preventive. Deve comunque essere prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti patrimoniali;
1. 181. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:; ridefinire in maniera organica la categoria dei destinatari di misure di prevenzione patrimoniali ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e limitare l'ambito di applicazione delle patrimoniali con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, precisando che le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale.
1. 182. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
1-bis) che l'iniziativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali venga attribuita in via esclusiva al procuratore distrettuale, salve le competenze del procuratore nazionale antimafia;
1-ter) che vengano istituite presso i capoluoghi distrettuali delle sezioni investigative specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione;
1-quater) che l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali possa avvenire a prescindere dall'applicazione delle misure di prevenzione personali;
1-quinquies) che l'applicazione delle misure di prevenzione personali sia vietata solo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa ai sensi del'articolo 166 del codice penale;
1. 183. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
1-bis) prevedere la possibilità di disporre intercettazioni nell'ambito delle indagini patrimoniali di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;
1-ter) aggiornare il catalogo dei soggetti nei cui confronti possono svolgersi indagini patrimoniali in coerenza con le presunzioni legali di fittizia intestazione o trasferimento;
1. 184. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) che la proposta di applicazione delle misure di prevenzione sia di competenza alternativa del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia competente per territorio, del direttore della Direzione nazionale antimafia o del Questore competente per territorio;
1. 30. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) che vengano istituite, presso i Tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto, delle sezioni specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione;
1. 307. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) che vengano istituite, presso i capoluoghi distrettuali, delle sezioni investigative interforze specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione;
1. 85. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) che sia razionalizzata la materia della competenza all'adozione delle misure di prevenzione patrimoniali, al fine di realizzare un coordinamento e di garantire maggiore snellezza ed efficacia al procedimento di prevenzione;
1. 306. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:
2-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.
2-ter. Che le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegua nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
1. 400. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) che il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali sia autonomo rispetto al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali;
1. 304. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) che l'iniziativa ed il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali possano essere adottati a prescindere dall'instaurazione del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali;
1. 308. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di indizi per uno dei reati per i quali è consentita l'applicazione delle suddette misure preventive e, per le sole misure personali, alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni.
1. 305. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni.
1. 305.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:
3) che le garanzie difensive dell'interessato vengano riconosciute sin dalla fase delle indagini, che l'udienza si svolga nel rispetto del principio del contraddittorio ed in forma pubblica, se così richiede l'interessato, che la disciplina del termini per l'impugnazione del decreto di applicazione delle misure di prevenzione risulti adeguato;
1. 74. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 5.2), aggiungere il seguente:
5.2.1) che, in relazione ai procedimenti patrimoniali particolarmente complessi, siano introdotte delle cause di sospensione dei termini di efficacia del sequestro in ragione di peculiari esigenze di acquisizione probatoria o di altre situazioni eccezionali specificamente previste, stabilendo che in ogni caso non possa essere superato il doppio dei termini previsti.
1. 302. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera a) dopo il numero 5.3), aggiungere il seguente:
5.4.) che i termini di efficacia della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni di cui all'articolo 3-quater della 31 maggio 1965, n. 575 siano della durata di un anno, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi.
1. 301. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) prevedere che le misure di prevenzione personali possano essere applicate:
1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale; l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, dei codice di procedura penale;
2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:
2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;
2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;
2.3) previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
2.4) previste dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto dei Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;
a-ter) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:
1) ai soggetti di cui alla lettera a-bis), con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino la legittima provenienza;
2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;
3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui lettera a-bis), numero 2) o dei suoi partecipi;
a-quater) prevedere che le misure di prevenzione patrimoni ali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici non economici, nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:
1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al comma 1, lettera a-bis), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;

2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera a-bis), o dei suoi appartenenti;
3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;
4) si trovino nelle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-bis del codice penale e non abbiano reso la denuncia ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento, non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;
a-quinquies) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti citati;
2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e del direttore della DIA, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere a-bis), numeri 2) e 3), a-ter), con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a-bis), numeri 2) e 3), e a-quater), numeri 1), 2) e 3), limitatamente ai reati di competenza distrettuale;
3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;
4) prevedere che quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l'esercizio dell'azione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;
5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato.
1. 22. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis
) disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;
3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell'interessato;
4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;
5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;
6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:
6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;
6.2) ove si trova il bene da confiscare;
7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) della presente lettera, se più sono i beni da confiscare ed essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;
8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7);
a-ter) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto.
1. 18. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:
1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;
2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;
3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni per delinquere di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale, associazioni finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani, associazioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni previste dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o di appartenenti a tali associazioni;
4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;
5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'Unione stessa.
1. 19. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano.
1. 600.Governo.
(Approvato)

Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e a tal fine introducendo previsioni normative atte a consentire la formulazione di attività rogatoriali, nella fase delle indagini a fini di prevenzione, volte alla individuazione dei beni da sottoporre a sequestro e confisca.
1. 26. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) che sussista una presunzione di fittizietà dei trasferimenti e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, nei confronti degli ascendenti, discendenti, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché parente entro il sesto grado ed affine entro il quarto grado;
1. 303. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
prevedere la revocazione della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:
1) che essa possa essere richiesta:
1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;
3) che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei caso di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) che in caso di accoglimento della domanda di revocazione la restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;
5) che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;
1. 20. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis)
prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, rendano, all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;
c-ter) prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:
1) il controllo giudiziario, stabilendo: l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e, direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al successivo punto 2);
2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:
2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente In costanza di amministrazione;
2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;
2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni In base alle quali è stata applicata;
3) il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria;
c-quater) prevedere, in relazione alle misure di cui alla lettera c-ter) che:
1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le esigenze di cautela e sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura disposta;
2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;
3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca, stabilendo prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;
4) che se nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera c-ter), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;
c-quinquies) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-bis del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera c-bis), si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi ai fine di:
1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle associazioni di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale, associazioni finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani, associazioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni previste dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o di appartenenti a tali associazioni;
2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al n. 1);
3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui al numero 1);
4) evitare la commissione dei reati indicati di cui al numero 1);
c-sexies) prevedere, nel caso di cui alla lettera c-quinquies), l'applicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera c-ter);
1. 10. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;
1. 15. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:
1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;
2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari.
1. 13. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera e), alinea, dopo le parole: tra il sequestro aggiungere le seguenti: e la confisca.
1. 601. Governo.
(Approvato)

Al comma 3, lettera e), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:
2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;
3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;
5) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;
1. 16. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:
1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l'obbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;
2) che, in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;
3) che, quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fideiussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;
4) che, quali misure accessorie alla sorveglianza speciale, il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
5) che, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudizi ari a dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro.
1. 14. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera f), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e a tal fine introducendo previsioni normative atte a consentire la definizione di buona fede dei creditori quando l'atto da cui il credito, avente data certa anteriore al sequestro, deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di funzionalità;
1. 27. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera f), numero 3.1), sostituire le parole: diritti reali o personali di godimento con le seguenti: diritti reali di godimento o di garanzia.
1. 309. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera f), dopo il numero 3.1), aggiungere il seguente:
3.1-bis) che, nel caso in cui il creditore sia un istituto bancario si proceda automaticamente a richiedere una verifica delle operazioni di rilascio dei finanziamenti ad opera della Banca d'Italia;
1. 28. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, lettera g), prima del numero 1), aggiungere il seguente:
01) che la tutela dei terzi si fondi sul rispetto del principio della buona fede; che il creditore sia ritenuto in buona fede quando l'atto da cui il credito deriva non è strumentale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di strumentalità;
1. 104. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) disciplinare le indagini patrimoniali nel seguente modo:
1) prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;
3) prevedere che i soggetti titolari dei potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione.
1. 17. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
i-bis) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;
i-ter) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;
i-quater) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;
i-quinquies) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;
i-sexies) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati.
1. 11. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) prevedere le seguenti fattispecie criminose:
1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;
2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi:
2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;
2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione: in quest'ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;
3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui all'articolo 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;
5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;
6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che:
6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi;
6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione;
7) prevedere, nei cast di cui di cui ai numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;
8) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;
9) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:
9.1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
9.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;
9.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;
1. 12. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 4, sostituire le parole: è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia con le seguenti:, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
1. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.
1. 602.Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì, ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma 4.
1. 31. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

A.C. 3290-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;
b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipula, all'approvazione e all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca dati medesima;
d) individuazione dei dati da inserire nella banca di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici ovvero ad altri elementi idonei ad identificare la prestazione;
e) previsione della possibilità di accedere alla banca dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipula, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;
h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;
m) introduzione dell'obbligo a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;
n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera m).

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche attraverso la revisione fino alla fine della lettera, con le seguenti: con contestuale previsione di generale necessità di acquisizione di informazioni prefettizie circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, per tutte le imprese interessate a contrattare con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, con gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o con altro ente pubblico e con le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, anche nella forma del subcontratto comunque denominato.
2. 13. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: conviventi con le seguenti: anche non conviventi e di coloro che comunque convivano.
2. 303. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) creazione presso il prefetto territorialmente competente, delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.
2. 10. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: procuratore nazionale antimafia aggiungere le seguenti: e per i procuratori distrettuali antimafia.
2. 302. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e previsione, con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, delle forme di accesso a tale banca dati da parte degli enti pubblici interessati, dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia.
2. 14. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, di una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, finalizzata ad acquisire in tempo reale informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli;
2. 304. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: ciascun lavoro aggiungere la seguente:, servizio.
2. 300. Paolini, Lussana, Brigandì, Nicola Molteni, Follegot.
(Approvato)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: un regolamento aggiungere le seguenti: da aggiornare periodicamente,.
2. 301. Paolini, Lussana, Brigandì, Nicola Molteni, Follegot.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: nell'attività d'impresa aggiungere le seguenti: in aggiunta a quelle previste dalla lettera f-bis),

Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) individuazione delle seguenti attività tra quelle suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa ai sensi di quanto previsto dalla lettera f):
1) attività di cava;
2) noli a caldo;
3) fornitura di calcestruzzo;
4) fornitura di bitume;
5) smaltimento di rifiuti;
6) lavori in terra;
7) trasporto a discarica.;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attività imprenditoriali di cui al comma 1, lettera f-bis), presso ogni prefettura sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al secondo periodo comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis acquistano efficacia dalla data di efficacia del regolamento di cui al comma 1, lettera f).
2. 305. Rao, Vietti, Ria.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: sanzioni aggiungere le seguenti: penali ed amministrative, comprensive della reclusione da comprendersi tra un minimo di un anno ed un massimo di sei anni e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. 15. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì, ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma 2.
2. 16. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale) - 1. All'articolo 379, primo comma, del codice penale le parole: «articoli 648, 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648 e 648-bis»;

2. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con a reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

3. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.
4. L'articolo 648-quater, al primo comma, le parole: «dagli articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: «di cui agli articoli 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 648-bis».
2. 01. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale) - 1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «e di omertà» sono sostituire dalle seguenti: «o di omertà».
b) all'ultimo comma le parole da: «anche alla camorra» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a tutte associazioni mafiose comunque denominate».
2. 03. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale) - 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso) - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità».
2. 02. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 416-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le parole: «o della corresponsione di altra utilità».
2. 0300. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifica dell'articolo 648-bis del codice penale concernente il reato di riciclaggio) - 1. All'articolo 648-bis del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. Non costituiscono attività di riciclaggio i meri atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione nonché l'utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».
2. 04. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Villecco Calipari.

A.C. 3290-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Tracciabilità dei flussi finanziari).

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari, relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto d'impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Tracciabilità dei flussi finanziari).

All'articolo 3, comma 1, primo periodo sostituire le parole: finanziamenti pubblici comunitari ed europei con le seguenti: finanziamenti pubblici anche europei.
3. 410. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché i concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole
: nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese che beneficiano di finanziamenti pubblici ed europei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari, relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. 305. Contento, Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Ferranti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: dedicati aggiungere le seguenti:, anche non in via esclusiva.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
conto dedicato aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;
al comma 4, dopo le parole:
conti dedicati aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;
al comma 7, dopo le parole:
conti correnti dedicati aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.
3. 306. Contento, Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Ferranti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: dedicati aggiungere le seguenti:, anche non in via esclusiva, fermo quanto previsto dal comma 5.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
conto dedicato aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;
al comma 4, dopo le parole:
conti dedicati aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;
al comma 7, dopo le parole:
conti correnti dedicati aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.
3. 306.(Testo modificato nel corso della seduta) Contento, Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Ferranti.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: dedicati aggiungere le seguenti:, anche in via non esclusiva, fermo quanto previsto dal comma 5,
3. 304. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di appalti, subappalti o subcontratti di importo complessivo non superiore ai 20.000 euro se riferito a lavori e 10.000 euro se riferito a servizi o forniture, il conto dedicato può essere sostituito dal conto corrente bancario o postale già acceso e utilizzato dall'impresa per la sua attività, fermo restando l'obbligo di riportare in ciascuna transazione il codice unico di progetto (CUP) ai sensi del comma 5.
3. 300. Paolini, Lussana, Brigandì, Nicola Molteni, Follegot.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di imprese artigiane, ditte individuali ovvero società di persone con un volume d'affari inferiore a 250.000 euro, riferito all'anno solare precedente a quello della data della commessa pubblica, in luogo del conto dedicato può essere utilizzato da parte dell'impresa, per ogni transazione finanziaria, un codice bancario di riconoscimento che riconduce inequivocabilmente al codice unico di progetto (CUP) dell'appalto principale.
3. 301. Paolini, Lussana, Brigandì, Nicola Molteni, Follegot.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di imprese artigiane, ditte individuali ovvero società di persone con un volume d'affari inferiore a 250.000 euro, riferito all'anno solare precedente a quello della data della commessa pubblica, il conto dedicato può essere sostituito dal conto corrente bancario o postale già acceso e utilizzato dall'impresa per la sua attività, fermo restando l'obbligo di riportare in ciascuna transazione il codice unico di progetto (CUP) ai sensi del comma 5.
3. 302. Paolini, Lussana, Brigandì, Nicola Molteni, Follegot.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando il divieto d'impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
3. 3. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
3. 3.(Testo modificato nel corso della seduta) Vietti, Rao, Ria, Tassone.
(Approvato)

All'articolo 3, comma 8, è aggiunto in fine il seguente periodo:
Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche e Poste s.p.a.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura territorialmente competente.

Conseguentemente all'articolo 6 comma 1, dopo la parola: inadempiente, sono aggiunte le seguenti: fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8.
3. 400. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 9, sostituire le parole da: che nei contratti sottoscritti fino a: nullità assoluta con le seguenti:, prima di concedere le eventuali autorizzazioni di sua competenza, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, ove non soggetta a preventiva autorizzazione.
3. 303. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

A.C. 3290-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

A.C. 3290-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Identificazione degli addetti nei cantieri).

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

A.C. 3290-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Sanzioni).

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Spa, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
3. Il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro per ciascun accredito. La stessa sanzione si applica per l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, nonché per l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale.
4. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Sanzioni).

Al comma 1, dopo le parole: comportano, a carico del soggetto inadempiente aggiungere le seguenti: la risoluzione di diritto del relativo contratto, subcontratto o affidamento, nonché.
6. 1. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 5 al 20 per cento con le seguenti: dal 20 al 100 per cento.
6. 2. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 5 al 20 per cento con le seguenti: dal 15 al 25 per cento.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
dal 2 al 10 per cento con le seguenti: dal 3 al 15 per cento;
al comma 3, sostituire le parole da: pari a 500 euro fino alla fine del comma con le seguenti: dal 2 al 10 per cento del valore di ciascun accredito.;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, nonché l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro.
6. 300. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché l'interdizione per le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, comma 1, dalla possibilità di concludere contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici per la durata di un anno.
6. 8. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Villecco Calipari.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate aggiungere le seguenti: tramite intermediari abilitati ma.
6. 3. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Al comma 2, sostituire le parole: su un conto corrente non dedicato con le seguenti: in violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo articolo 3, comma 1.
6. 302. Contento, Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni.

Al comma 2, sostituire le parole: dal 2 al 10 per cento con le seguenti: dal 10 al 50 per cento.
6. 4. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione dei Conto Unico di Progetto di cui all'articolo 3, comma 5.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1 effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
3-bis. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro.
6. 400. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: pari a 500 euro fino alla fine del comma con le seguenti: dal 2 al 10 per cento del valore di ciascun accredito.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, nonché l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro.
6. 301. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

A.C. 3290-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione).

1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.
3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.
6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»;
c) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità di cui i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».

A.C. 3290-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura).

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1»;
c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attività antidroga", è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quello degli eventuali ausiliari ed interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa»;
f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone»;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;
h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato»;
i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;
l) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia»;
m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto»;
n) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;
o) al comma 11 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:
«Art. 97. - (Attività sotto copertura). - 1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;
b) l'articolo 98 è abrogato.

3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime»;
b) all'articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo la parola: «esame» sono inserite le seguenti: «degli operatori sotto copertura e»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela ed alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;
3) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura).

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: delitti previsti dagli articoli 473, fino alla fine del capoverso, con le seguenti: reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
8. 2. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:
Art. 8-bis. - (Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale). - 1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.
2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.
3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
Art. 371-quater. - (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.
Art. 371-quinquies. - (Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.
2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:
a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
c) del nominativo del direttore della squadra;
d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;
e) degli atti da compiersi;
f) della durata delle indagini;
g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;
h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.
Art. 371-sexies. - (Adempimenti esecutivi). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.
2. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
3. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.
Art. 371-septies. - (Membri distaccati, rappresentanti ed esperti). - 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.
2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.
Art. 371-octies. - (Utilizzazione delle informazioni investigative). - 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.
Art. 8-ter. - (Modifiche all'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;».
Art. 8-quater. - (Disciplina e direzione dell'attività investigativa). - 1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
Art. 8-quinquies. - (Responsabilità civile per danni). - 1. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.
2. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.
Art. 8-sexies. - (Clausola di invarianza). - 1. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
8. 05. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

A.C. 3290-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti).

1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti).

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:
Art. 9-bis. - (Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti). - 1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:
a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altro delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengono dopo la concessione o l'erogazione, totale o parziale, dei contributi o dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.
Art. 9-ter. - (Sospensione delle concessioni o erogazioni). - 1. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni o incentivi:
a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere a) e b), della presente legge;
b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui all'articolo 9-bis della presente legge, emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dall'articolo 9-bis, comma 1, lettere a) e b).
Art. 9-quater. - (Accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione). - 1. La persona o l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 9-bis e delle cause di sospensione di cui all'articolo 9-ter della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
2. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.
3. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui all'articolo 9-bis richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
Art. 9-quinquies. - (Norma transitoria). - 1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni degli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater della presente legge non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. 08. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

A.C. 3290-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

1. Dopo l'articolo 353 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 353-bis. - (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.032».
10. 300. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Villecco Calipari.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. Al fine di sostenere e di incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, sulla base dell'istruttoria operata dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, stipula coperture assicurative in favore delle vittime di richieste estorsive che forniscono all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato un danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
2. La stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1, ovvero il rimborso dei premi assicurativi, è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, al fine di ristorarli da eventuali danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero da un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
3. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono stipulate a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44.
4. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di copertura assicurativa e al recupero delle somme già erogate nel caso in cui i soggetti indicati al comma 2, in relazione alle denunce presentate, abbiano reso dichiarazioni false o reticenti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 0300. Capodicasa, Samperi Causi, Marinello.

A.C. 3290-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 11.
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice).

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2. All'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

A.C. 3290-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Coordinamenti interforze provinciali).

1. Al fine di rendere più efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale antimafia stipulano uno o più protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Coordinamenti interforze provinciali).

Al comma 2, sostituire le parole: lo scambio informativo e razionalizzare l'attività investigativa con le seguenti:, sotto il coordinamento del procuratore distrettuale, lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per il contrasto patrimoniale e, in particolare,.
12. 1. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

A.C. 3290-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Stazione unica appaltante).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:
a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Stazione unica appaltante).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, all'articolo 17-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è soppresso
b) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati;

4. Al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 44-bis, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
13. 2. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, all'articolo 17-ter, i commi 6 , 7 e 8 sono abrogati;
4. Al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 44-bis, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
13. 1. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

A.C. 3290-A - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.
(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-septies è sostituito dal seguente:
«2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso».
2. All'articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia).

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: riassegnate al Ministero dell'interno con le seguenti: riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
14. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) alla assunzione, anche a tempo determinato, in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità posseduti;»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, previa valutazione selettiva di idoneità, nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanare a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

4. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera e-bis) e del comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotti dal comma 3 del presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
14. 1. Di Pietro, Messina, Barbato, Di Stanislao.

A.C. 3290-A - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere d), e) e f), sono sostituite dalle seguenti:
«d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;
b) al comma 3, le parole: «nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della Direzione investigativa antimafia».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata).

Al comma 1, lettera a), capoverso, premettere la lettera:
«0d) dal Procuratore nazionale antimafia;».
15. 1. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1993, n. 533). - 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al primo comma, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
Art. 6-ter. - La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.»

2. La rubrica del capo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».
3. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano a qualsiasi altro incarico esterno alle Camere con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea o del Presidente della Camera dei deputati ovvero dell'Assemblea o del Presidente del Senato della Repubblica.
4. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico».

5. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o tale dichiarazione risulti non veritiera».
6. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo non possono, con alcun mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n 212, in favore o in pregiudizio di candidati o simboli.
1-ter. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condanna del soggetto di cui al primo periodo, richiede a tale soggetto la prestazione dell'attività di cui al comma 1-bis.
1-quater. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo».

7. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per reati non colposi.
8. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 7 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di Governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al comma 7 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 8.
15. 0302. Di Pietro, Barbato, Messina, Di Stanislao.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,» sono soppresse.
2. All'articolo 58, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,» sono soppresse.
15. 0300. Bernardini, Turco Maurizio, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: «o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,» sono aggiunte le seguenti: «qualora sia stata applicata l'aggravante della ingente quantità prevista dall'articolo 80, comma 2,».
2. All'articolo 58, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,» sono aggiunte le seguenti: «qualora sia stata applicata l'aggravante della ingente quantità prevista dall'articolo 80, comma 2,».
15. 0301. Bernardini, Turco Maurizio, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Della Vedova.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: «o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,» sono aggiunte le seguenti: «salvo che sia stata applicata l'attenuante ad effetto speciale prevista dal comma 5 del medesimo articolo,».
2. All'articolo 58, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,» sono aggiunte le seguenti: « salvo che sia stata applicata l'attenuante ad effetto speciale prevista dal comma 5 del medesimo articolo,».
15. 0303. Bernardini, Turco Maurizio, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Della Vedova.

A.C. 3290-A - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3290 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A.C. 3290-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che tra i settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa rientrano le attività di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo e/o di bitume, lo smaltimento ed il trasporto di rifiuti, i lavori in terra, il trasporto a discarica e la gestione dei siti di discarica;
considerato che occorre sottoporre a stringenti forme di verifica antimafia il settore dell'indotto, legato alla fase realizzativa dell'opera, sottoponendo a verifica maggiormente incisiva tutte le attività più permeabili al rischio di infiltrazione mafiosa,

impegna il Governo

a) a istituire per le attività operanti nei suddetti settori, presso le prefetture, un elenco dei fornitori e dei prestatori dei servizi sopra indicati nei confronti dei quali deve essere sempre acquisita l'informazione antimafia prima dell'iscrizione nel suddetto elenco tenuto dal prefetto;
b) a promuovere le opportune iniziative affinché, per le cennate attività, il prefetto provveda a negare l'iscrizione nel caso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione ovvero proceda alla cancellazione dall'elenco ove l'iscrizione stessa sia già stata effettuata;
c) a prevedere, altresì, che la prefettura effettui gli accertamenti antimafia periodicamente ogni sei mesi e, in ogni caso, successivamente alla comunicazione di qualsiasi modifica dell'assetto societario;
d) ad imporre alle imprese l'obbligo di comunicare immediatamente alla prefettura le modifiche dell'assetto societario di cui al punto c), pena la decadenza dall'iscrizione.
9/3290-A/1. (Nuova formulazione).Vitali, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, (recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) per le elezioni regionali, e l'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per quanto riguarda quelle provinciali, comunali e circoscrizionali, sanciscono le ipotesi di incandidabilità di tutti coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati ovvero cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso;
nell'individuare i casi di incandidabilità, ciascuna delle citate norme rimanda a fattispecie di reato molto diverse tra loro: reati di associazione mafiosa; delitto di cui all'articolo 74 del testo unico sugli stupefacenti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti; i più gravi reati contro la pubblica amministrazione; i delitti concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; delitti non colposi puniti con una pena superiore ai due anni di reclusione; ogni altro reato per il quale sia stata applicata una pena superiore ai sei mesi di reclusione se, nel contempo, ricorra l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione;
in tutti i predetti casi l'eventuale elezione o nomina è considerata nulla; inoltre qualora le citate circostanze ostative si verifichino durante l'espletamento del mandato, l'interessato decade dal diritto alla carica (articolo 59, comma 6, del testo unico sugli enti locali);
le ipotesi che portano alla incandidabilità, in linea con la ratio e le finalità della legge n. 55 del 1990, che a sua volta si inserisce nel filone della cosiddetta legislazione antimafia, sono state dunque determinate dal legislatore sulla base della «gravità dei fatti»; fatti e delitti talmente gravi da comportare, per la persona investita del «manus publicum», la perdita della «dignità necessaria» allo svolgimento della funzione. Solo le predette esigenze e finalità possono infatti determinare restrizioni del diritto all'elettorato passivo, che la Costituzione assicura in via generale all'articolo 51 e che la stessa Corte costituzionale ha riportato nell'alveo dei diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della stessa Carta fondamentale;
pur avendo le citate disposizioni natura di norme eccezionali, attualmente, nell'ambito delle ipotesi di incandidabilità, vengono pacificamente ricondotti, attraverso una interpretazione estensiva del dettato normativo, anche i comportamenti meno gravi tra quelli tipicamente indicati dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; condotte cioè che nulla hanno a che fare con la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti (le sole che sono state presuntivamente, e ragionevolmente, ricollegate dal legislatore alle attività della criminalità), o che nulla hanno a che fare con eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti locali e, quindi, con la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la tutela della libera determinazione degli organi elettivi e con il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, e che, pertanto, difficilmente possono essere considerate sintomatiche di quella «capacità criminale degli eletti» idonea a risolvere il rapporto fiduciario con gli elettori ed a compromettere il corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica;
a seguito del richiamato orientamento interpretativo, molti esponenti radicali, fra i quali Marco Pannella, Sergio Stanzani e Rita Bernardini, ma anche Benedetto Della Vedova e Paolo Vigevano, non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali e comunali perché fermati e processati nel corso di iniziative pubbliche di disobbedienza civile intraprese per denunciare gli effetti criminogeni dell'attuale normativa sugli stupefacenti, la quale, fra l'altro, punisce la cessione a titolo gratuito (anche solo) di modiche quantità di hashish e marijuana. La citata preclusione si verifica sebbene nel corso dei vari processi sia sempre stata applicata agli imputati la meno grave fattispecie del fatto di lieve entità (articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), in alcuni casi essendo stata concessa al condannato persino l'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (articolo 62, primo comma, numero 1, del codice penale);
appare quanto mai evidente come il riconoscimento del fatto di lieve entità, così come previsto dall'articolo 73, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti, nonché dell' attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 1, del codice penale (aver agito spinto da motivi di particolare valore morale e sociale), siano circostanze che mal si conciliano con un giudizio di «indegnità morale» a ricoprire cariche elettive. In tutti questi casi la necessità di difendere lo Stato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, dagli intrecci mafia-politica, dalle corruttele e dai clientelismi propri di alcuni gravissimi reati, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione, che la legge n. 55 del 1990 e il testo unico sugli enti locali prendono in considerazione, non ha ragione di esistere,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative normative affinché, nell'ambito dei delitti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, l'accesso alle cariche pubbliche elettive presso gli enti locali venga limitato solo con riferimento alle più gravi attività di produzione o traffico di sostanze stupefacenti o, quantomeno, sia comunque garantito per il caso di condanna per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
9/3290-A/2. Bernardini, Turco Maurizio, Beltrandi, Mecacci, Farina Coscioni, Zamparutti.

La Camera,
premesso che;
in sede di esame in Commissione ed in Assemblea è stato affrontato il tema dell'opportunità di inserire nell'ordinamento la fattispecie penale volta a sanzionare la condotta di autoriciclaggio;
se correttamente formulata, tale disposizione potrebbe contribuire alla lotta alla criminalità organizzata permettendo di punire azioni rivolte proprio ad utilizzare i proventi dell'attività delittuosa in iniziative economiche lecite in quanto svincolate da ogni contesto criminale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni utile iniziativa legislativa per favorire l'introduzione dell'anzidetta fattispecie nell'ordinamento penale.
9/3290-A/3. Contento, Costa, Torrisi, Laboccetta, Bongiorno, Paglia, Ventucci, Papa.

La Camera
premesso che:
il settore agroalimentare del nostro Paese sta sperimentando, in modo sempre più pervasivo, la presenza di fenomeni di illegalità e di criminalità che alterano la libera e leale competizione tra le imprese del settore; tale situazione, particolarmente grave nelle regioni meridionali, si manifesta con pesanti elementi di condizionamento dell'attività economica, del controllo delle filiere di produzione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
il controllo dei mercati ortofrutticoli e florovivaistici da sempre si configura come un'attività particolarmente redditizia per le reti criminali organizzate: soprattutto al Sud, sono numerosi i segmenti della catena produttiva, commerciale e logistica che scontano le pressioni e le infiltrazioni della criminalità (dalla fornitura di materie prime agricole e di prodotti agricoli ai servizi di imballaggio merci, dalle attività di trasformazione e confezionamento del prodotto ai servizi logistici e di trasporto, a quelli di facchinaggio);
i gravi scontri di Rosarno tra popolazione residente e lavoratori immigrati costretti a lavorare in condizione di schiavitù sono solo il segnale di una situazione che sta degenerando in maniera incontrollata, i cui contorni si stanno allargando, condizionando tutto il comparto;
è di queste ultime settimane la notizia dello smantellamento, da parte della Dia di Napoli e della Squadra mobile di Caserta, di una presunta organizzazione criminale che imponeva il monopolio ai commercianti ed agli autotrasportatori di prodotti ortofrutticoli in tutto il Centro-Sud Italia, con la conseguente lievitazione dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli. In totale, secondo quanto riferito dagli organi inquirenti, sono state eseguite circa 70 ordinanze di custodia cautelare. Nel mirino di magistratura e investigatori sono finiti i vertici del clan camorristico dei Casalesi e dei Mallardo di Giugliano (Napoli) che, alleate con le famiglie mafiose siciliane dei Santapaola-Ercolano di Catania, imponeva il monopolio dei trasporti, con il conseguente incremento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli;
è noto che le pressioni e le infiltrazioni riguardano non solo le regioni meridionali (dal mercato ortofrutticolo di Gela a quello di Fondi, al mercato dei fiori di Pompei) ma anche il mercato ortofrutticolo di Milano è da tempo al centro delle polemiche per presunte infiltrazioni mafiose;
proprio le infiltrazioni della malavita nelle attività di autotrasporto, secondo autorevoli associazioni di categoria, sono la causa dell'incremento dei prezzi della frutta e della verdura che, dal campo alla tavola, possono scontare aumenti anche del 200 per cento, aumenti che si riflettono significativamente sulla capacità di acquisto dei consumatori italiani. Secondo le stesse fonti di categoria, in un Paese come l'Italia, dove oltre l'86 per cento dei trasporti commerciali avviene su gomma, la logistica incide per quasi un terzo sui costi di frutta e verdura,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti per spezzare il monopolio ed i cartelli criminali che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati agroalimentari italiani, penalizzando in maniera significativa i consumatori di prodotti agroalimentari italiani;
ad adottare, comunque, ogni iniziativa di sua competenza al fine di contrastare i fenomeni malavitosi e la presenza delle organizzazioni criminali nel settore agro-alimentare italiano.
9/3290-A/4. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Cenni, Brandolini, Agostini, Sani.

La Camera,
premesso che:
il riciclaggio e il cosiddetto «auto riciclaggio» costituiscono uno dei principali canali di impiego dei guadagni illeciti, attraverso i quali le associazioni criminali non solo occultano la provenienza delittuosa delle loro risorse, ma dai quali soprattutto traggono formidabili risorse economiche per potenziare sempre più la loro azione illegale;
infatti, è attraverso il riciclaggio che le mafie operano per ripulire il denaro sporco e per usare i proventi derivanti da attività illecite, illegali e criminali. Pensiamo allo spaccio di stupefacenti, al racket delle estorsioni, ai sequestri di persona, all'organizzazione dell'immigrazione clandestina, all'organizzazione della prostituzione e via di questo passo: il riciclaggio è usato per infiltrarsi nell'economia legale investendo in tal senso forti risorse;
le norme incriminatrici del riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale) escludono, tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, non consentendo quindi l'incriminazione del cosiddetto «autoriciclaggio» ;
nonostante, dunque, la rilevanza criminologica e il disvalore penale del cosiddetto autoriciclaggio, esso attualmente non assurge a illecito penale autonomo: l'autore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, infatti, punibile per il reato di riciclaggio, mentre potrà esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio;
tale esclusione suscita perplessità sia a livello istituzionale, sia nel contesto internazionale (essendo stata, ad esempio, censurata espressamente dal Fondo monetario internazionale nel «Detailed assessment report on anti-money laundering and combatting the financing of terrorism»);
è evidente, inoltre, la necessità di adeguare il sistema penale interno alle previsioni contenute nella terza direttiva europea antiriciclaggio (direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005), che all'articolo 1, nel definire le condotte di riciclaggio vietate, non contempla alcuna clausola di riserva riferita al reato presupposto;
la scelta di prescindere dalla clausola di riserva è stata compiuta da numerose legislazioni straniere (in particolare, quelle della Spagna e di tutti i paesi di common law) e risponde meglio all'attuale struttura del reato di riciclaggio, che, com'è noto, non contiene alcuna selezione dei delitti-presupposto ed ha progressivamente assunto un suo autonomo e rilevante disvalore;
infine va ricordato che, in sede di discussione del A.C. 2180, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, il Governo aveva accolto l'ordine del giorno Marchi n. 9/2180-A/56, che impegnava il Governo proprio all'introduzione delle norme suddette,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e nell'ambito delle proprie competenze, iniziative normative che prevedano come autonoma fattispecie delittuosa il comportamento di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, nonché l'irrogazione di pene qualitativamente e quantitativamente adeguate.
9/3290-A/5. Andrea Orlando, Ferranti, Garavini, Marchi, Veltroni, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Piccolo, Fiano, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Gianni Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Villecco Calipari.

La Camera,
premesso che:
da un esame del rapporto «Sos Impresa» emerge che la mafia è entrata a pieno titolo nel tessuto economico del Paese. Un ruolo assolutamente preminente della criminalità organizzata è ancora riscontrabile nel settore dei giochi e delle scommesse e nell'industria del divertimento;
secondo le stime Eurispes il fatturato dell'economia criminale è, nel suo complesso, di 175 miliardi di euro circa. Oltre agli introiti delle principali quattro organizzazioni criminali, l'Eurispes ha considerato anche il volume d'affari realizzato da realtà che contribuiscono all'economia illegale, ma che non hanno la stessa natura né la stessa struttura delle organizzazioni mafiose e che non sono ad esse riconducibili;
il gioco d'azzardo ed il gioco on line non regolamentato e le scommesse clandestine occupano un posto di rilievo all'interno del giro d'affari considerato. È stato stimato sulla base documentale Eurispes, e monitorando l'attività delle Forze di polizia, che il volume del gioco clandestino e delle scommesse illegali si attesterebbe intorno ai 23 miliardi di euro, che in termini percentuali rappresentano il 13,1 per cento dell'intero fatturato dell'economia criminale;
l'Eurispes stima inoltre che il gioco on line, che permette di effettuare scommesse sportive, scommesse ippiche, nonché di giocare a poker e di «grattare» virtualmente i «Gratta e Vinci», nella sua forma illegale raggiunga un volume d'affari di circa 5 miliardi di euro;
questo significa che se si dovessero considerare entrambi i mercati, quello legale e quello sommerso, ci si troverebbe di fronte ad un giro d'affari di 80 miliardi di euro l'anno, che corrispondono a circa il 5,1 per cento del Pil nominale atteso per il 2010;
nel rapporto «L'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia di alcune regioni del Nord Italia» il Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) si sofferma sul fenomeno evidenziando l'evoluzione del crimine legato al gioco come «serbatoio» per convertire flussi di denaro proveniente da estorsioni, prostituzione e traffico di droga. Un sistema che parte da lontano. Le «piazze» più ambite sono Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. La malavita calabrese ha trovato un nuovo grimaldello per scardinare il sistema economico romagnolo. I gruppi calabresi si sono infatti inseriti nel mercato clandestino del gioco d'azzardo: nel territorio di Forlì, ma anche nelle zone di Rimini, Riccione e Ravenna. Le bische una volta erano appannaggio esclusivo dei camorristi che avevano eletto la Riviera e Modena come punti d'eccellenza, ora c'è perfino concorrenza. I Casalesi sono presenti anche nella provincia di Rimini dove i gruppi camorristi gestiscono miriadi di bische clandestine che oggi sono controllate anche dalla 'ndrangheta, con Rimini territorio di «cellule di cosche crotonesi e reggine attirate dai ricchi mercati locali del gioco d'azzardo e del traffico di droga»;
«I soldi sporchi della mafia vengono ripuliti attraverso le scommesse», le parole di un pentito di Cosa nostra che recentemente ha parlato con i magistrati di Palermo. Il racket, naturalmente, il traffico di stupefacenti e anche le scommesse sono tra gli strumenti di cui l'organizzazione mafiosa si avvale. La mafia si finanzia anche grazie alle macchinette «mangiasoldi», alle slot-machine. Gioco d'azzardo e mafia è un binomio che influenza senza ombra dubbio l'economia attuale;
risulta necessaria una rete di monitoraggio dei «territori di gioco» per la prevenzione di atti criminosi connessi al gioco d'azzardo, sottoforma più o meno organizzata,

impegna il Governo:

ad avviare un'efficace cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti e a vario titolo interessati (Stato, legislatore, costruttori, concessionari, gestori, esercenti, giocatori e le varie Forze di polizia) al fine di contrastare il fenomeno del gioco illegale e delle operazioni mafiose ad esso collegate;
ad avviare un maggiore controllo del web, che continua ad essere terreno fertile per derive clandestine, ed il censimento più radicato di siti da sottoporre ad inibizione che risulta essere un valido strumento di contrasto all'offerta di gioco illegale.
9/3290-A/6. Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
da un esame del rapporto «Sos Impresa» emerge che la mafia è entrata a pieno titolo nel tessuto economico del Paese. Un ruolo assolutamente preminente della criminalità organizzata è ancora riscontrabile nel settore dei giochi e delle scommesse e nell'industria del divertimento;
secondo le stime Eurispes il fatturato dell'economia criminale è, nel suo complesso, di 175 miliardi di euro circa. Oltre agli introiti delle principali quattro organizzazioni criminali, l'Eurispes ha considerato anche il volume d'affari realizzato da realtà che contribuiscono all'economia illegale, ma che non hanno la stessa natura né la stessa struttura delle organizzazioni mafiose e che non sono ad esse riconducibili;
il gioco d'azzardo ed il gioco on line non regolamentato e le scommesse clandestine occupano un posto di rilievo all'interno del giro d'affari considerato. È stato stimato sulla base documentale Eurispes, e monitorando l'attività delle Forze di polizia, che il volume del gioco clandestino e delle scommesse illegali si attesterebbe intorno ai 23 miliardi di euro, che in termini percentuali rappresentano il 13,1 per cento dell'intero fatturato dell'economia criminale;
l'Eurispes stima inoltre che il gioco on line, che permette di effettuare scommesse sportive, scommesse ippiche, nonché di giocare a poker e di «grattare» virtualmente i «Gratta e Vinci», nella sua forma illegale raggiunga un volume d'affari di circa 5 miliardi di euro;
questo significa che se si dovessero considerare entrambi i mercati, quello legale e quello sommerso, ci si troverebbe di fronte ad un giro d'affari di 80 miliardi di euro l'anno, che corrispondono a circa il 5,1 per cento del Pil nominale atteso per il 2010;
nel rapporto «L'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia di alcune regioni del Nord Italia» il Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) si sofferma sul fenomeno evidenziando l'evoluzione del crimine legato al gioco come «serbatoio» per convertire flussi di denaro proveniente da estorsioni, prostituzione e traffico di droga. Un sistema che parte da lontano. Le «piazze» più ambite sono Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. La malavita calabrese ha trovato un nuovo grimaldello per scardinare il sistema economico romagnolo. I gruppi calabresi si sono infatti inseriti nel mercato clandestino del gioco d'azzardo: nel territorio di Forlì, ma anche nelle zone di Rimini, Riccione e Ravenna. Le bische una volta erano appannaggio esclusivo dei camorristi che avevano eletto la Riviera e Modena come punti d'eccellenza, ora c'è perfino concorrenza. I Casalesi sono presenti anche nella provincia di Rimini dove i gruppi camorristi gestiscono miriadi di bische clandestine che oggi sono controllate anche dalla 'ndrangheta, con Rimini territorio di «cellule di cosche crotonesi e reggine attirate dai ricchi mercati locali del gioco d'azzardo e del traffico di droga»;
«I soldi sporchi della mafia vengono ripuliti attraverso le scommesse», le parole di un pentito di Cosa nostra che recentemente ha parlato con i magistrati di Palermo. Il racket, naturalmente, il traffico di stupefacenti e anche le scommesse sono tra gli strumenti di cui l'organizzazione mafiosa si avvale. La mafia si finanzia anche grazie alle macchinette «mangiasoldi», alle slot-machine. Gioco d'azzardo e mafia è un binomio che influenza senza ombra dubbio l'economia attuale;
risulta necessaria una rete di monitoraggio dei «territori di gioco» per la prevenzione di atti criminosi connessi al gioco d'azzardo, sottoforma più o meno organizzata,

impegna il Governo:

a proseguire un'efficace cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti e a vario titolo interessati (Stato, legislatore, costruttori, concessionari, gestori, esercenti, giocatori e le varie Forze di polizia) al fine di contrastare il fenomeno del gioco illegale e delle operazioni mafiose ad esso collegate;
ad avviare un maggiore controllo del web, che continua ad essere terreno fertile per derive clandestine, ed il censimento più radicato di siti da sottoporre ad inibizione che risulta essere un valido strumento di contrasto all'offerta di gioco illegale.
9/3290-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta). Di Stanislao.

La Camera,
premesso che occorre coniugare l'esigenza di semplificare le procedure volte al rilascio della documentazione antimafia con quella di assicurare, comunque, l'approfondito accertamento preventivo sull'assenza di motivi interdittivi al rilascio della certificazione liberatoria antimafia;
rilevato che, a tal fine, sarebbe opportuno sottoporre a revisione anche i limiti di valore oltre i quali è sempre necessario acquisire complete informazioni circa l'insussistenza delle cause di decadenza o di divieto;
considerato, altresì, che occorre prevedere stringenti forme di verifica antimafia da adottare nei confronti del settore dell'indotto, legato alla fase realizzativa dell'opera, sottoponendo a verifica maggiormente incisiva tutte le attività più permeabili al rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal valore del contratto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare e semplificare le procedure di rilascio della documentazione antimafia introducendo l'obbligo dell'effettuazione delle verifiche antimafia, nella forma più rigorosa delle informazioni del prefetto, all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa tra le quali rientrano, tra le altre, le attività di estrazione di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo e/o di bitume, lo smaltimento ed il trasporto di rifiuti, il trasporto a discarica la gestione dei siti di discarica.
9/3290-A/7. Ria.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 3290-A, recante norme per il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
premesso che:
la criminalità organizzata ha, soprattutto negli ultimi anni, individuato nel traffico e nello smaltimento illecito dei rifiuti, nell'abusivismo edilizio e nelle attività di escavazione, una fonte straordinaria di guadagno, un vero e proprio grande business che si va ad aggiungere e a saldarsi alle attività più «tradizionali», come il racket, l'estorsione, il traffico di droga;
lo smaltimento illegale di rifiuti tossici o di scorie nucleari da parte di aziende che hanno ricevuto l'appalto per la loro depurazione, gestione e messa in sicurezza è considerato uno dei campi più lucrosi e pericolosi di attività delle ecomafie;
anche l'abusivismo edilizio non conosce tregua: 28 mila nuove case illegali e un'infinità di reati urbanistici, soprattutto nelle aree di maggior pregio per non parlare del saccheggio del patrimonio culturale, boschivo, idrico, agricolo e faunistico: si parla di un giro di affari da capogiro, e la progressiva ma inesorabile devastazione del territorio è che ciò che ne consegue è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti,

impegna il Governo

ad attivarsi, nell'ambito delle sue proprie prerogative, per l'introduzione nel codice penale di norme relative ai reati contro l'ambiente che prevedano e sanzionino in modo idoneo le condotte di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico illecito di rifiuti e di frode in materia ambientale al fine di dotare le Forze dell'ordine e la magistratura degli strumenti giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente, per «disarmare» la criminalità organizzata e fermare la distruzione del territorio, nonché per adeguare il nostro sistema penale alle previsioni normative degli altri partner europei.
9/3290-A/8. Garavini, Orlando, Ferranti, Veltroni, Bordo, Piccolo, Burtone, Genovese.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 3290-A, recante norme per il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
premesso che:
l'analisi dell'attività giudiziaria svolta nell'ultimo decennio dimostra, in modo ormai inequivocabile e ampiamente condiviso, che l'infiltrazione malavitosa, più che i contratti principali, sui quali comunque devono rimanere i controlli e le certificazioni attualmente in essere, riguarda i sub-contratti, soprattutto quelli relativi a specifiche attività economiche che sono espressione del controllo del territorio esercitato dalle organizzazioni criminali;
la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente disegno di legge, che prevede di estendere la certificazione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 indipendentemente dal valore del contratto alle attività che saranno individuate con un apposito regolamento, appare insufficiente a garantire un reale contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti;
questo anche in considerazione delle differenti procedure e modalità previste dal citato articolo 10 legge 575 del 1965 rispetto a quelle, molto più puntuali e significative, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
indipendentemente, quindi, dalle risultanze del citato regolamento attuativo, risulta indifferibile l'immediata individuazione, con relativo assoggettamento alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, di quelle attività economiche nelle quali le infiltrazioni della criminalità organizzata sono già ampiamente dimostrate;
tali attività risultano essere, ad esempio, le attività di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo, la fornitura di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i lavori in terra, il trasporto a discarica;
molto spesso i soggetti che operano nelle citate attività si trovano ad agire sul territorio in regime di monopolio naturale, oppure tramite «cartelli», rendendo inevitabile il rapporto tra loro e le imprese che operano in quei territori,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie prerogative, al fine di garantire l'efficacia dei controlli proprio in quelle attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni malavitose, a prevedere la creazione, presso ogni prefettura, di elenchi a cui devono iscriversi i fornitori e prestatori di servizi per l'esercizio delle attività prima ricordate, assoggettandoli alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998.
9/3290-A/9. Ferranti, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Farina, Concia, Tidei, Vaccaro.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 3290-A, recante norme per il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
al fine di prevenire e combattere i casi di infiltrazioni mafiose e di corruzione sia a livello istituzionale nazionale che regionale e locale, e al fine di estendere una parte che riteniamo essenziale delle norme previste dal testo unico degli enti locali in materia di cause ostative alla candidatura anche per le cariche elettive nazionali,

impegna il Governo

ad attivarsi, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e nell'ambito delle proprie competenze a favorire l'introduzione di norme che prevedano l'incandidabilità alle elezioni, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di decadenza dal mandato per coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti di produzione, traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-ter, nonché per tutti i delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 e per coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.
9/3290-A/10. Letta, Andrea Orlando, Garavini, Bordo, Veltroni, Ferranti, Bossa, Piccolo, Burtone, Genovese.

La Camera,
premesso che:
la XIII Commissione agricoltura ha avviato un'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo, a ciò sollecitata soprattutto dai gravi fatti di Rosarno e ancor prima di Castelvolturno, che hanno indotto ad una riflessione più ampia sulla situazione delle nostre imprese agricole, che - soprattutto in una situazione di crisi economica - mostrano preoccupanti elementi di fragilità;
nell'ambito di tale indagine, la Commissione ha proceduto all'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, che hanno confermato la presenza di forti organizzazioni criminali in tutte le fasi della filiera agricola, a partire dalla intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e dalla gestione parallela ed illegale di un vero e proprio mercato della previdenza;
il caporalato di oggi non è più retaggio di un'agricoltura arretrata, ma il frutto dello sviluppo moderno e intensivo della nostra agricoltura, che vede carenza di manodopera a livello locale nei periodi dei grandi lavori stagionali e la crescente sostituzione dei lavoratori italiani con lavoratori stranieri, tra questi spesso molti sono clandestini;
questi fenomeni costituiscono una gravissima lesione, prima ancora che delle regole di ordine contrattuale e legislativo, dei diritti e della dignità della persona, traducendosi in forme insopportabili di sfruttamento o in vere e proprie forme di riduzione in schiavitù e di tratta di esseri umani; peraltro, i lavoratori difficilmente possono difendersi e far valere i propri diritti, essendo spesso stranieri in condizioni di clandestinità;
di fronte alla gravità di questi fenomeni, che costituiscono uno dei più appetibili e meno rischiosi settori di attività per la criminalità organizzata, manca tuttavia una adeguata normativa di carattere penale in grado di colpire le forme più gravi di caporalato e di sfruttamento e i consistenti patrimoni ad esse connessi,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per definire una normativa penale adeguata a colpire i gravi fenomeni di criminalità organizzata che si registrano nel mercato del lavoro agricolo, anche sanzionando il caporalato come reato contro la persona e prevedendo le misure necessarie per colpire i patrimoni e i mezzi delle organizzazioni coinvolte.
9/3290-A/11. Zucchi, Cenni, Agostini, Brandolini, Fiorio, Oliverio, Carra, Sani, Trappolino, Cuomo, Mario Pepe, Servodio, Vannucci, Dal Moro.

La Camera,
esaminato l'A.C. 3290-A, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
premesso che l'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
ricordato che nella relazione illustrativa si legge che «si rende, pertanto, necessario e non più differibile un intervento volto a fornire una sistemazione organica all'intera materia, eliminando lacune e contraddizioni. Un'operazione meramente compilativa, peraltro, non consentirebbe di ottenere l'ambizioso risultato che si è prefisso questo Governo...»;
evidenziato che il comma 3 dell'articolo 1 elenca i principi e criteri direttivi esclusivamente in riferimento alle misure di prevenzione, mentre il comma 2 non esplicita i principi e criteri direttivi della delega relativi alla legislazione antimafia;
richiamato il parere reso dal Comitato per la legislazione il 19 maggio 2010 secondo cui «all'articolo 1 - che delega il Governo all'adozione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, includendo dunque due oggetti: la legislazione antimafia e le misure di prevenzione - si proceda ad esplicitarne i principi e criteri direttivi relativamente al profilo della ricognizione, armonizzazione e coordinamento della normativa antimafia...»,

invita il Governo

nell'adozione del suddetto codice, per la parte relativa alla disciplina attualmente recata nei codici penale e di procedura penale e della ulteriore normativa in materia di contrasto alla criminalità organizzata attualmente vigente, ad astenersi da interventi di carattere innovativo che non siano strettamente necessari e consequenziali a esigenze di mero coordinamento normativo.
9/3290-A/12. Lo Presti, Pecorella, Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame rappresenta un Piano straordinario contro le mafie qualificandosi come iniziativa legislativa, di valenza riformatrice, nell'ambito dell'obiettivo strategico di lotta alla criminalità organizzata;
nelle prospettive del Governo vi è l'intenzione di predisporre una strategia integrata, orientata a rintracciare adeguati strumenti normativi volti alla disfatta della criminalità organizzata,

impegna il Governo

ad attenersi, nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del provvedimento in esame, a principi e criteri direttivi orientati alla previsione di un inasprimento delle pene edittali per il reato di associazione di tipo mafioso, all'introduzione di un'autonoma ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, all'introduzione nell'ordinamento penale dell'ipotesi di reato di «autoriciclaggio» e alla previsione della definizione di regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia.
9/3290-A/13. Granata, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame rappresenta un Piano straordinario contro le mafie qualificandosi come iniziativa legislativa, di valenza riformatrice, nell'ambito dell'obiettivo strategico di lotta alla criminalità organizzata;
nelle prospettive del Governo vi è l'intenzione di predisporre una strategia integrata, orientata a rintracciare adeguati strumenti normativi volti alla disfatta della criminalità organizzata,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa diretta a prevedere l'inasprimento delle pene edittali per il reato di associazione di tipo mafioso, l'introduzione di un'autonoma ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, l'introduzione nell'ordinamento penale dell'ipotesi di reato di «autoriciclaggio» e la previsione della definizione di regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia.
9/3290-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta). Granata, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
il concorso esterno in associazione di tipo mafioso non risulta regolamentato da alcuna fattispecie penale;
che d'altro canto si tratta di contestazione assai usuale e ricorrente;
che tale situazione dà spesso origine a gravi problemi interpretativi che pertanto è necessario impegnare il Governo a formulare una specifica ipotesi di reato a mezzo di specifica fattispecie, diversa dall'articolo 416-bis del codice penale oggi vigente,

impegna il Governo

ad assumere autonoma iniziativa legislativa tesa a tipizzare il concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
9/3290-A/14. Franzoso, Vitali, Sisto, Terranova, Brigandì, Lehner, Ventucci.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C.3290, recante norme per il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
premesso che:
la nuova figura di reato di scambio elettorale politico mafioso, previsto dall'articolo 416-ter del codice penale circoscrive all'irrogazione di denaro la controprestazione che chi ottiene la promessa di voti da parte della mafia effettua a vantaggio di quest'ultima;
tenuto conto della realtà criminologica e in particolare del fatto che, solitamente, il politico «appoggiato» ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori differenti dal denaro (possono essere appalti, posti di lavoro, agevolazioni di vario tipo),

impegna il Governo

ad attivarsi, nell'ambito delle sue proprie prerogative, e nel rispetto dell'autonomia del Parlamento, per introdurre norme che prevedano un ampliamento dell'applicabilità della pena stabilita dall'articolo 416-ter del codice penale oltre che alla controprestazione in denaro anche ad altre utilità.
9/3290-A/15. Samperi, Ferranti, Garavini, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Farina, Concia, Tidei, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

La Camera,
considerato che:
sotto il profilo antropologico le mafie sono essenzialmente un fenomeno tribale nel quale il potere, l'acquisizione della ricchezza, il controllo del territorio e la compattezza del gruppo rispetto alle sollecitazioni esterne sono prevalenti rispetto alle idee di giustizia, di eguaglianza e di distribuzione della ricchezza che sono tipiche delle società moderne occidentali;
oltre ai fenomeni mafiosi storici che affliggono l'Italia, negli ultimi decenni si sono costituite o si sono insediate nel nostro Paese organizzazioni criminali straniere, la cui presenza è da anni segnalata nelle relazioni al Parlamento dei Ministeri preposti e nei rapporti che pervengono alla Commissione antimafia; queste organizzazioni si stanno ampliando in termini di potere, mobilità sul territorio e disponibilità economiche, talvolta in accordo, talaltra in conflitto con i gruppi mafiosi originari;
gli studiosi delle scienze umane distinguono tra «predone stanziale» e «predone di passaggio»: nel primo caso il mafioso locale è sostanzialmente equiparabile al feudatario medioevale, che sfrutta duramente il territorio, ma tende a lasciare quel tanto di ricchezza e di pace sociale necessari ad uno sfruttamento prolungato nel tempo; i «predoni di passaggio» sono sostanzialmente simili ad un orda barbarica, che distrugge tutto quello che incontra e devasta il territorio prelevando ogni ricchezza possibile;
ci troviamo quindi ad affrontare un doppio fenomeno criminale, il primo assolutamente pervasivo, il secondo per ora limitato, ma assolutamente pernicioso; le mafie straniere gestiscono attività criminali quali la tratta degli schiavi e delle schiave sessuali, quanto meno per quel che riguarda l'importazione, il traffico di organi, l'agropirateria, il mercato del falso; condividono più o meno pacificamente con la mafia nostrana il mercato della droga; sono impegnate in attività di elevato allarme sociale, che spesso assumono aspetti di assoluta brutalità, quali furti e rapine a danno dei cittadini,

impegna il Governo

ad individuare risorse e strumenti di lotta specifici per la lotta alle mafie straniere, sia per quel che riguarda le disposizioni dell'articolo 1 in materia di redazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, coinvolgendo allo scopo anche i nostri servizi di intelligence;
a valutare la possibilità di estendere la misura dell'espulsione dal territorio nazionale, nei termini previsti dall'attuale normativa sul terrorismo internazionale, ai riconosciuti membri delle organizzazioni di cui all'articolo 416-bis, o rei di concorso esterno alle stesse;
a valutare la possibilità di costituire un apposito Osservatorio sul fenomeno delle mafie straniere, nel quale confluiscano informazioni raccolte dai Ministeri della giustizia, dell'interno, degli esteri e dai nostri servizi di intelligence o, in ogni caso, prevedere apposite sezioni dedicate al fenomeno, nei documenti che le amministrazioni redigono sul problema mafioso.
9/3290-A/16. Marinello, Biancofiore, Soglia.

La Camera,
considerato che:
le disposizioni sui pentiti hanno consentito di indebolire il fenomeno mafioso e di conoscere la struttura, le capacità e le modalità operative dei gruppi criminali;
tali disposizioni hanno dispiegato appieno i loro effetti positivi quando sono state confortate dagli opportuni riscontri; viceversa hanno dato un risultato negativo quando tali riscontri sono mancati e quando i magistrati hanno dovuto operare con «dichiarazioni a tempo» o con versioni differenziate degli stessi fatti, rilasciate da un unico soggetto;
nella lotta alle organizzazioni mafiose, che sono strutture chiuse ed impermeabili, il pentito può costituire la base necessaria per l'avvio delle indagini,

impegna il Governo

ad introdurre norme che favoriscano l'uscita dalle organizzazioni criminali e rendano appetibile ai loro ex membri la collaborazione con le forze dell'ordine;
a valutare la possibilità di introdurre disposizioni sanzionatorie per i soggetti le cui dichiarazioni non siano supportate da un minimo di riscontro di prova o che forniscano ingiustificatamente più versioni degli stessi fatti.
9/3290-A/17. Romele.

La Camera,
nell'intento di tutelare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenendo i fenomeni di corruzione e di infiltrazione mafiosa e assicurando, per quanto riguarda i contratti pubblici, la necessaria efficacia e trasparenza, nonché il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica,

impegna il Governo

a) a promuovere le opportune iniziative affinché tutti i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siano resi tempestivamente disponibili, attraverso forme di cooperazione applicativa, dalle stazioni appaltanti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per essere inseriti nelle proprie banche dati;
b) a valutare, inoltre, l'opportunità di prevedere la pubblicazione da parte della suddetta Autorità, per ogni contratto, dei bandi e degli avvisi di gara, degli aggiudicatari e dell'elenco dei partecipanti, dell'inizio dell'esecuzione del contratto, delle sospensioni, delle varianti, delle imprese subappaltatrici, della durata e degli importi finali del contratto, nonché dei dati relativi al contenzioso ed al relativo esito, ivi compresi gli eventuali arbitrati.
9/3290-A/18. Torrisi.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del provvedimento è stato affrontato il tema dell'opportunità di inserire nell'ordinamento la fattispecie penale volta a sanzionare la condotta di autoriciclaggio;
l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2006/70/CE e della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha definito il «riciclaggio», intendendolo come la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni, nonché l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. Rientrano in tale condotta anche l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, nonché la partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;
risulta quindi evidente come rispetto all'origine-delittuosa dei capitali oggetto di movimentazione ed ai fini degli obblighi di segnalazione in capo agli intermediari finanziari e non finanziari, l'elemento nuovo introdotto dal legislatore del 2007 rispetto alla nozione penalistica consista nella mancanza dell'inciso «fuori dei casi di concorso nel reato». Ciò determina la rilevanza delle cosiddette condotte di «autoriciclaggio». In tale linea, con circolare dell'agosto 2008 del comando generale della Guardia di finanza ai reparti operativi si è già evidenziato l'obbligo della segnalazione dell'operazione sospetta, anche quando il reato presupposto e quello di riciclaggio sono commessi dal medesimo soggetto;
tuttavia, l'autoriciclaggio, in quanto tale, non ha ancora autonoma rilevanza nel nostro ordinamento penale vigente. L'autore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, quindi, punibile per il reato di riciclaggio, mentre può esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio;
tale scelta legislativa si fonda sulla considerazione che per coloro che partecipano alla realizzazione del delitto presupposto l'utilizzo degli oggetti di provenienza illecita rappresenti la naturale prosecuzione della condotta criminosa e non assume diverso e autonomo rilievo penale,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative volte a consentire di intervenire sull'apparato sanzionatorio antiriciclaggio prevedendo, per le violazioni amministrative, fattispecie chiare e coerenti; procedure rapide; sanzioni pecuniarie realistiche ed efficaci.
9/3290-A/19. Barbato.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del provvedimento è stato affrontato il tema dell'opportunità di inserire nell'ordinamento la fattispecie penale volta a sanzionare la condotta di autoriciclaggio;
anche nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio socio-economico sulla criminalità costituito presso il CNEL è emerso un ampio consenso circa l'esigenza di introdurre il «conto dedicato» quale strumento idoneo a consentire la verifica dell'operatività delle imprese beneficiarie di finanziamenti pubblici agevolati;
le misure adottate, volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso un conto dedicato, si integrano pienamente nell'ambito dei presidi antiriciclaggio già esistenti presso gli intermediari. Le banche e Poste Italiane Spa sono, pertanto, chiamate a valutare con la massima attenzione l'operatività inerente i conti dedicati al fine di rilevare eventuali operazioni sospette di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007; possibili anomalie sotto il profilo soggettivo e oggettivo che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. Nella valutazione assumono centralità le informazioni riguardanti gli assetti proprietari, l'origine e la destinazione dei fondi e le effettive finalità economico finanziarie sottostanti alle transazioni poste sotto monitoraggio. Sotto un profilo più generale, resta fermo che gli intermediari sono tenuti a monitorare con particolare attenzione l'attività riferibile a soggetti coinvolti in operazioni comunque riconducibili all'affidamento di appalti pubblici o, in genere, a finanziamenti pubblici, al fine di rilevare eventuali operazioni sospette;
le valutazioni, ormai prevalenti, circa la necessità di introdurre misure che favoriscano la perseguibilità del reato di riciclaggio, senza peraltro aggravare ingiustificatamente le sanzioni verso i responsabili di condotte aventi ridotta pericolosità sociale, debbono indurre il Parlamento ad accelerare la discussione in materia, ferma restando la necessità di pervenire, anche successivamente, ad un ancor più soddisfacente coordinamento con la normativa comunitaria;
verrebbero in tal modo accolti i rilievi formulati dal Fondo monetario internazionale, che già nel 2005 aveva sollecitato all'Italia un intervento legislativo in tal senso, anche alla luce dei positivi risultati giudiziari conseguiti in altri ordinamenti, quello tedesco e quello britannico tra tutti;
il provvedimento in esame sembra la sede ideale, considerata l'attinenza con la materia trattata,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative volte alla redazione di un testo unico antiriciclaggio.
9/3290-A/20. Favia.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del provvedimento emerge che la scelta di tracciare i flussi finanziari canalizzandoli in un conto dedicato si integra pienamente nell'ambito dei presidi antiriciclaggio;
le banche e le Poste Italiane Spa sono chiamate a valutare con la massima attenzione, ai fini della segnalazione di eventuali operazioni sospette, l'operatività relativa ai «conti dedicati»;
per agevolare tali valutazioni, uno schema deve descrivere possibili anomalie che, sotto i profili soggettivo e oggettivo, potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali: assumono in particolare rilievo le informazioni riguardanti, gli assetti proprietari e la destinazione dei fondi, le effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni sottoposte a monitoraggio;

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative volte alla elaborazione e diffusione di uno schema rappresentativo che configuri i comportamenti anomali sul piano economico e finanziario connessi con la concessione di finanziamenti pubblici comunitari e nazionali.
9/3290-A/21. Monai.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del provvedimento è stato affrontato il tema delle individuazioni delle attività a rischio di infiltrazioni da parte delle associazioni criminali;
la realtà dimostra, altresì, che l'infiltrazione malavitosa riguarda più i sub-contratti che i contratti principali;
il fatto che i condizionamenti possano più agevolmente intervenire prevalentemente «a valle» del contratto principale, sembra anche confermare che il fenomeno mafioso si manifesta attraverso il controllo capillare del territorio, mediante l'esercizio di specifiche attività economiche (commerciali e imprenditoriali) e, quindi utilizzando attività economiche, di facile accesso e non particolarmente complesse, anche ai fini di riciclaggio del denaro sporco;
si tratta di quelle attività strutturalmente radicate sul territorio e potenzialmente idonee ad intercettare qualsiasi intervento nelle specifiche zone di influenza di ogni singola organizzazione criminale;
nelle situazioni, peraltro molto frequenti, in cui alcuni soggetti si trovano ad operare sul territorio in regime di monopolio «naturale» il rapporto tra contraente, ovvero i suoi sub-contraenti, e tali soggetti diviene inevitabile;
e poiché colui che diffonde il contagio è soggetto che, prima di radicarsi su quel territorio, ha dovuto ottenere a sua volta autorizzazioni, permessi e concessioni da parte delle autorità pubbliche per poter avviare l'attività economica che gli consente di condizionare chiunque sia costretto ad avvalersi del suo apporto e, inoltre interseca periodicamente l'Autorità pubblica ogni qualvolta deve avanzare una richiesta di rinnovo delle autorizzazioni medesime, è evidente che proprio questi momenti dovrebbero rappresentare gli snodi cruciali a partire dai quali avviare una completa bonifica del territorio;
fra le attività «a rischio» strettamente connesse al territorio e quindi vulnerabili alle interferenze della criminalità organizzata rientrano:
l'esercizio di attività di cava;
i noli a caldo;
le forniture di calcestruzzo;
la fornitura di bitume;
lo smaltimento dei rifiuti;
i movimenti di terra verso terzi;
le discariche,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative volte alla individuazione chiara delle aree economiche maggiormente vulnerabili rispetto alla criminalità organizzata e concentrare l'applicazione della norma stessa a quegli operatori economici individuati nell'ambito delle attività «a rischio» strettamente connesse al territorio e quindi vulnerabili alle interferenze della criminalità organizzata.
9/3290-A/22. Di Pietro.

La Camera,
premesso che,
la mafia di oggi è quella della grande finanza, della politica, dei colletti bianchi, dei grandi patrimoni, ed è quella la mafia da combattere e sulla quale incidere;
è la mafia degli appalti, delle forniture pubbliche, la mafia dei poteri d'urgenza, perché quando si agisce a trattativa privata, anche in situazioni che urgenti non sono, si dà la possibilità alla mafia di intervenire, di entrare negli appalti e nelle forniture, avvantaggiandosene in maniera illecita; oggi si prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi del Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali in esecuzione degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge n. 207 del 2008 - Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie;
al fine di accelerare la realizzazione del Piano carceri, si è introdotta anche una deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti che potranno aumentare dall'attuale 30 per cento fino al 50 per cento;
tale previsione è introdotta «in deroga all'articolo 118» del decreto legislativo 163 del 2006, cosiddetto Codice appalti. Si ricorda che ai sensi del comma 2 del citato articolo 118 del Codice appalti relativo a tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, è il regolamento che definisce la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. Il regolamento attualmente ancora vigente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999, prevede all'articolo 141 sul subappalto, ribadisce che la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria aumentare dall'attuale 30 per cento fino al 50 per cento;
l'articolo 44-bis del decreto-legge n. 207 del 2008, i commi 1, 2 e 6, attribuiscono poteri straordinari al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria tra i quali (articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008) di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa legislativa volta a escludere il ricorso a procedure a trattativa privata, nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti collegate alla realizzazione dei piano carceri.
9/3290-A/23. Paladini.

La Camera,
premesso che,
la mafia di oggi è quella della grande finanza, della politica, dei colletti bianchi, dei grandi patrimoni, ed è quella la mafia da combattere e sulla quale incidere;
è la mafia degli appalti, delle forniture pubbliche, la mafia dei poteri d'urgenza, perché quando si agisce a trattativa privata, anche in situazioni che urgenti non sono, si dà le possibilità alla mafia di intervenire, di entrare negli appalti e nelle forniture, avvantaggiandosene in maniera illecita;
si tratta di ribaltare il meccanismo certificativo, con la creazione delle white list. Sarebbe un modo per una maggiore affidabilità dell'impresa ed alla sua inclusione, salvo prova contraria, in un'area di legalità. L'imprenditore ha necessità di fiducia, lo Stato gliela concede purché questi elimini ogni opacità nella gestione. I controlli approfonditi e sistematici, sono, per converso, riservati alle imprese che non aderiscono a questo standard di protocolli;
occorre prevedere, infatti, la creazione di white list di imprese. Si tratta di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori. Pertanto si tratta di elenchi presenti presso il prefetto territorialmente competente, in cui sono presenti aziende pulite, con tutti i requisiti per partecipare alle gare pubbliche. C'è poi «la tracciabilità piena e integrale delle risorse economiche che viaggiano in una gara pubblica»;
come hanno ormai da tempo accertato innumerevoli inchieste giudiziarie, la criminalità organizzata si infiltra nel settore edilizio prevalentemente attraverso il canale delle forniture: materiali di cava, calcestruzzo, bitume, movimenti di terra. Per non parlare dello smaltimento dei rifiuti e delle discariche. Tutte attività sostanzialmente incontrollabili con gli attuali meccanismi, perché riguardano il rapporto diretto fra il fornitore e il costruttore, il quale raramente è nelle condizioni di scegliere: il calcestruzzo e il bitume non possono essere trasportati per centinaia di chilometri, così chi li produce ha il monopolio naturale nell'area di propria competenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità della creazione presso il prefetto territorialmente competente, delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.
9/3290-A/24. Messina.

La Camera,
premesso che:
in Italia il voto di scambio politico-mafioso è un reato ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale;
forme gravi, quanto efficaci, di «voto di scambio» sono quelle per cui viene sfruttata, nel corso di consultazioni elettorali, l'influenza che gli ambienti mafiosi esercitano su gran parte della popolazione per far confluire i voti su una determinata parte politica che ha favorito, con leggi o con la concessione di appalti per la costruzione di opere pubbliche, lo sviluppo delle attività imprenditoriali della mafia;
questo fenomeno ha avuto inizio alla fine degli anni cinquanta quando la mafia si è trasformata in una grossa azienda multinazionale e si è radicata nel settore delle costruzioni e della finanza internazionale;
questo ovviamente può avvenire anche attraverso gruppi che hanno una qualsiasi influenza, imprenditori, enti religiosi, sindacati, associazioni; ciò che però rende l'atto illegale e spregevole è l'abuso di potere teso a elargire favori, spesso illegali, in cambio del voto o anche la coercizione al voto da parte di chi ha, non un'influenza, bensì un potere sociale che gli permette il ricatto;
occorre integrare la normativa del codice penale prevista dall'articolo 416-ter al fine di estendere la pena stabilita per lo scambio elettorale politico mafioso anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo articolo 416-bis;
occorre prevedere inoltre che, oltre alla erogazione di denaro, anche il trasferimento di qualunque altra utilità possa rientrare tra le finalità dei delitto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per rendere più incisiva la lotta alla criminalità organizzate, di attivarsi affinché con ogni provvedimento normativo, sia estesa l'applicabilità del terzo comma dell'articolo 416-bis, anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità.
9/3290-A/25. Barbato.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione, diretto a realizzare una esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;
l'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa è affidata alla interpretazioni talora contraddittorie della giurisprudenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nell'ordinamento penale una formulazione specifica, autonoma e tassativa del reato di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso.
9/3290-A/26. Vietti.

La Camera,
premesso che;
alla luce del dibattito che si è svolto in Aula sul provvedimento in esame è emersa l'opportunità di procedere ad un aggiornamento delle pene edittali previste dall'articolo 416-bis, riguardante l'associazione di tipo mafioso,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso l'adozione di provvedimenti successivi anche di tipo legislativo, la possibilità di introdurre modifiche volte ad aggiornare le misure delle pene edittali attualmente previste nella formulazione vigente del 416-bis nonché a valutare anche l'opportunità di introdurre circostanze aggravanti con relativo aggravamento delle pene relative.
9/3290-A/27. Mantini.