XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 23 novembre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 novembre 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Chiappori, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Dozzo, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Narducci, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Rugghia, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vegas, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Chiappori, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Dozzo, Fallica, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Narducci, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Valducci, Vegas.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 22 novembre 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
NASTRI: «Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (3888).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

III Commissione (Affari esteri):
S. 2178. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3356-B) Parere delle Commissioni I, V e VI;
S. 2095. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002» (approvato dal Senato) (3881) Parere delle Commissioni I, V e VI;
S. 2402. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008» (approvato dal Senato) (3882) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X.

Trasmissione di relazioni dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettere in data 18 e 22 novembre 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, la «Relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito» (doc. XXIII, n. 3) e la «Relazione sull'archivio dei rapporti finanziari» (doc. XXIII, n. 4).

Tali documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 15 novembre 2010, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno TULLO ed altri n. 9/2936-A/218, concernente la conferma per l'anno 2010 dei fondi destinati al sostegno del reddito dei lavoratori dello stabilimento Ilva di Genova Cornigliano, e FALLICA ed altri n. 9/2936-A/225, riguardante la salvaguardia dei livelli occupazionali dello stabilimento FIAT di Termini Imerese, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 novembre 2010, ha inviato la relazione deliberata dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in ordine al decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province.

Tale relazione è trasmessa, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Essa è altresì trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 22 novembre 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili (COM(2010)664 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio (COM(2010)672 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura (COM(2010)673 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il 116 000, la linea europea di assistenza telefonica diretta per minori scomparsi (COM(2010)674 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 22 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del consigliere Antonio Catricalà a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (82) nonché dei consiglieri Luigi Carbone (83), del dottor Guido Pier Paolo Bortoni (84), della professoressa Valeria Termini (85) e del dottor Alberto Biancardi (86) a componenti della medesima Autorità.

Tali richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 22 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina dell'onorevole Giuseppe Vegas a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (87) nonché del consigliere Paolo Troiano (88) a componente della medesima Commissione.

Tali richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 11 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali (296).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 dicembre 2010.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2010 (297).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 dicembre 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, FATTO A BRUXELLES IL 23 GIUGNO 2010. PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO SUPPLEMENTARE SPETTANTE ALL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO (A.C. 3834-A)

A.C. 3834-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010.

A.C. 3834-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

A.C. 3834-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia).

1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all'Italia fino al termine della legislatura 2009-2014, è assegnato in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, come sostituito dal Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.

A.C. 3834-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare).

1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009:
a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), sesto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;
b) attribuisce il seggio assegnato ai sensi della lettera a) del presente comma nella circoscrizione in cui la lista di cui alla medesima lettera a) risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;
c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4), della citata legge n. 18 del 1979;
d) redige apposito verbale di tutte le operazioni in quattro esemplari: il primo
esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è individuato il seggio supplementare; il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;
e) invia attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo).

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
applica le disposizioni di cui all'articolo 21, primo comma, n. 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, assumendo 73 come numero di seggi da attribuire e assegna il seggio supplementare alla lista che ottiene un seggio in più rispetto alla ripartizione di 72 seggi già effettuata dal medesimo Ufficio a seguito delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009;
4. 1. Lorenzin, Vanalli, Bernini Bovicelli, Paniz, Sbai, De Girolamo, Stasi, Cristaldi, Bertolini, Calabria, Orsini, Moles, Gregorio Fontana, Bonciani, Nirenstein, Del Tenno, Stagno D'Alcontres, Fallica, Grimaldi, Cicu, Terranova, La Loggia, Boniver, Pianetta.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) per realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, anche in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale dell'8 luglio 2010, n. 271, attribuisce il seggio assegnato alla lista ai sensi della lettera a) nella circoscrizione in cui si è verificato il massimo scostamento in diminuzione tra il numero di seggi spettanti alla circoscrizione, come determinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 1o aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 18 del 1979, e il numero di seggi già attribuiti alle liste;
c) proclama eletto il candidato che, nella lista e nella circoscrizione come individuate dalle lettere a) e b), segue l'ultimo degli eletti nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 20, primo comma, n. 4) della legge n. 18 del 1979, come risultante a seguito delle proclamazioni già effettuate.
4. 2. Lorenzin, Bernini Bovicelli, Paniz, De Girolamo, Sbai, Stasi, Bertolini, Calabria, Orsini, Gregorio Fontana, Bonciani, Boniver, Pianetta.

A.C. 3834-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3834-A - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge di ratifica all'esame dell'Aula della Camera si autorizza il Capo dello Stato a ratificare il Protocollo, siglato a Bruxelles il 23 giugno 2010, che stabilisce l'incremento temporaneo di 18 seggi del Parlamento europeo, uno dei quali attribuito all'Italia, disponendo che spetti agli Stati membri designare i rispettivi membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto;
la disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo contenuta nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni si basa sull'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi e sulla distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione;
da anni e con tutti i mezzi parlamentari i rappresentanti delle minoranze linguistiche sollevano il problema della loro rappresentanza in seno al Parlamento europeo. Infatti è sempre stata nostra intenzione porre rimedio al fatto che le minoranze linguistiche non possano, per avere qualche possibilità di successo, candidare propri esponenti autonomamente, dovendo chiedere ad altre forze politiche di associare la propria lista alla loro;
infatti per favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo, la legge vigente prevede che le liste di candidati presentate da partiti o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un'altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno. Tuttavia, nel caso in cui con questo sistema non risulti eletto alcun candidato della lista di minoranza linguistica collegata, l'ultimo seggio viene assegnato a quello, tra i candidati di minoranza linguistica, che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché essa non sia inferiore a 50.000,

impegna il Governo

a favorire una modifica normativa che consenta l'elezione di candidati, presentati da partiti o gruppi politici rappresentanti delle minoranze linguistiche, senza necessità di collegamento con una lista presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
9/3834-A/1.Zeller, Brugger, Nicco.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1905 - NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3687-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TASSONE ED ALTRI; GHIZZONI ED ALTRI; BARBIERI; GRIMOLDI ED ALTRI; BARBIERI; MARIO PEPE (PdL); NARDUCCI ED ALTRI; GRASSI ED ALTRI; PICIERNO; FUCCI ED ALTRI; GARAGNANI ED ALTRI; GARAVINI ED ALTRI; FIORONI ED ALTRI; GOISIS; CARLUCCI; LA LOGGIA ED ALTRI; LORENZIN ED ALTRI; ANNA TERESA FORMISANO (A.C. 591-1143-1154-1276-1397-1578-1828-1841-2218-2220-2250-2330-2458-2460-2726-2748-2841-3408)

A.C. 3687-A - Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
al comma 2 dell'articolo 1 si riconosce alle «università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca» la facoltà di «sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo» (in pratica gli atenei più virtuosi si vedrebbero attribuita la possibilità di esercitare un grado maggiore di autonomia statutaria rispetto agli altri);
tuttavia, tale maggiore autonomia non sarebbe solo condizionata al soddisfacimento di requisiti fissati e verificati con atti ministeriali, ma sarebbe anche subordinata alla stipula di specifici accordi di programma con il Ministero;
tale previsione contrasta con l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, il quale dispone che le università «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»;
i limiti alla autonomia ordinamentale delle università possono essere dunque definiti in maniera più o meno stringente, ma solo dalla legge, e che la legge ordinaria non può trasferire la potestà di interferire sulla autonomia ordinamentale delle università al Governo; rilevato che peraltro verrebbe in questo modo utilizzato l'accordo di programma per una finalità diversa da quella propria di questo istituto, che consiste nella identificazione di obiettivi condivisi, con scadenze temporali predeterminate, sostenuti da risorse aggiuntive conferite dal ministero; considerato che l'articolo 4 del testo in esame prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per il merito destinato ad erogare premi di studio, premi di studio o finanziamenti secondo criteri stabiliti in decreti ministeriali di natura non regolamentare;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 304 del 2004, ha qualificato le norme riguardanti il prestito fiduciario agli studenti come disposizioni di principio in materia di istruzione, materia cioè a competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
la stessa Corte ha dunque ritenuto costituzionalmente illegittime le norme riguardanti la gestione del relativo fondo in quanto riservavano ogni potere decisionale ad organi dello Stato, laddove invece tale disciplina di dettaglio avrebbe richiesto un coinvolgimento delle Regioni;
l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione pone una riserva di legge relativa nei confronti delle fonti di autonomia universitaria (sia pure accordabile dallo Stato «in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, che tuttavia, non sia irrazionale», come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 145 del 1985);
tale riserva è comunque tradizionalmente intesa come assoluta nei confronti del Legislativo e che, anche considerandola «aperta» a svolgimenti da parte dell'amministrazione», richiede che un'eventuale attività normativa secondaria sia limitata «a integrarle e svolgerle in concreto i contenuti sostanziali» della legge e sia collocata «in un contesto di scelte normative sostanziali predeterminate, tali che il potere dell'amministrazione sia circoscritto secondo limiti e indirizzi ascrivibili al legislatore» (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998); considerato che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 dispone che i regolamenti di delegificazione sono emanati nelle materie «non coperte da riserva assoluta di legge»;
per la disciplina della materia il disegno di legge fa un ampio e disinvolto rinvio, oltre che alla delega legislativa, a fonti secondarie tipiche ed atipiche, attraverso autorizzazioni alla delegificazione (peraltro senza compiere la ricognizione delle disposizioni vigenti destinate ad essere abrogate richiesta invece ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, come segnalato dal Comitato per la legislazione nel parere del 29 settembre 2010) ed il rinvio a decreti ministeriali di natura non regolamentare;
l'autorizzazione al ricorso a regolamenti di delegificazione per disciplinare il trattamento economico di professori e ricercatori nonché la disciplina delle procedure finalizzate al conseguimento della «abilitazione scientifica nazionale» si pone in contrasto con il principio della riserva assoluta nei confronti del legislativo di cui all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e comunque non soddisfa i requisiti di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998;
il ricorso a decreti ministeriali qualificati come non regolamentari appare un mezzo per eludere i vincoli normativi e procedimentali posti dalla legge n. 400 del 1988,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3687-A.
n. 1. Vassallo, Ghizzoni, Lenzi, Zaccaria, Bressa, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

A.C. 3687-A - Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria).

1. La dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di una somma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
3. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
4. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
24. 0201. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti del pubblico impiego).

1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento continuo della dirigenza del pubblico impiego, con particolare attenzione alla dirigenza degli enti locali, il Ministero dell'istruzione università e ricerca può concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche o private in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del fondo università pubbliche o private, consorzi o fondazioni tra università o enti locali, anche appositamente costituiti per le finalità di cui al presente articolo, in numero massimo di 2 sul territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministero dell'istruzione università e ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.
4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2020, si provvede per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24. 0202. Goisis.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti del pubblico impiego).

1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso il Ministero dell'istruzione università e della ricerca il Fondo per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti del pubblico impiego. A valere su detto fondo il Ministro può concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche operate in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del fondo, università pubbliche, private, consorzi o fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite per le finalità di cui al presente articolo di un numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una risiedente nelle aree delle regioni obiettivo 1.
3. Con decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data in vigore della presente legge sono stabiliti, i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2020.
5. All'onore derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24. 0203. Boccia, Marantelli.

A.C. 3687-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti della Commissione 1. 500, 2. 500, 2. 501, 2. 502, 2. 503, 2. 504, 2. 505, 4. 500, 5. 500, 5. 501 e 5. 502.

A.C. 3687-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e riferiti agli articoli da 1 a 5 e sugli emendamenti 1.500, 2.500, 2.501, 2.502, 2.503, 2.504, 2.505, 4.500, 5.500, 5.501 e 5.502 e sui subemendamenti 0.2.504.1 e 0.2.505.1.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.503, 5.19, 5.209 e 5.200, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
all'emendamento 2.503, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
agli identici emendamenti 5.19 e 5.209, aggiungere, in fine, le parole:, già disponibili a legislazione vigente,
all'emendamento 5.206, aggiungere, in fine, le parole:, già disponibili a legislazione vigente,

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.11, 1.15, 1.203, 2.14, 2.19, 2.32, 2.37, 2.46, 2.49, 2.50, 2.51, 2.55, 2.63, 2.71, 2.90, 2.92, 2.93, 2.117, 2.220, 3.11, 3.12, 3.16, 3.201, 3.202, 3.203, 4.4, 4.6, 4.7, 4.14, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.28, 4.200, 4.202, 4.203, 4.204, 4.206, 5.14, 5.20, 5.22, 5.24, 5.39, 5.201, 5.203, 5.204, 5.206, 5.212, 5.215, 5.216, 5.220, e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 1.03, 1.0200, 2.0200, 3.02, 3.0206, 5.0200, 5.0201 e 5.0202, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3687-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 1.
(Princìpi ispiratori della riforma).

1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princìpi di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell'articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.
4-bis. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.
5. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

ART. 1.
(Princìpi ispiratori della riforma).

Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: In relazione a ciò ogni università definisce, mediante modifica statutaria, la propria autonoma organizzazione, ivi comprese le modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, prevedendo: a) come struttura obbligatoria di organizzazione della ricerca e della didattica il dipartimento; b) come struttura di coordinamento e di valutazione delle attività svolte dai dipartimenti la facoltà o scuola; c) come organi di governo e di valutazione generale il rettore, il senato accademico con funzioni d'indirizzo accademico, un consiglio di amministrazione con funzioni di gestione amministrativa, il collegio dei revisori dei conti e un nucleo di valutazione delle attività di ricerca e di didattica, a composizione esterna all'università; d) come metodo di governo l'adozione di provvedimenti che premino o penalizzino le strutture interne ed il personale secondo il raggiungimento di obiettivi di efficacia nelle attività istituzionali, in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5. Ove un'università non abbia conseguito la stabilità e sostenibilità di bilancio, né risulti aver raggiunto elevati livelli nel campo della didattica della ricerca, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», concorda con l'università un piano di rientro e misure rivolte ad allinearsi agli obiettivi di efficacia ed efficienza. Ove l'università non dia seguito con proprie determinazioni al piano concordato, il Ministro dispone la nomina di un commissario ad acta che dia esecuzione al piano e che definisca con proprie determinazioni l'organizzazione, ivi compresa la composizione degli organi di governo, secondo i principi di cui all'articolo 2. Il decreto ministeriale di nomina determina la durata dell'incarico commissariale.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, alinea, dopo le parole: Le università statali aggiungere le seguenti: di cui al comma 2 dell'articolo 1.
1. 203. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla sperimentazione di specifici modelli organizzativi e funzionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coerenza con la programmazione, gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario;
b) integrazione con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei diversi territori, sentito, per quanto di competenza, il coordinamento regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, anche al fine di acquisire specifiche risorse aggiuntive da parte degli enti regionali o provinciali;
c) programmazione e selezione degli accessi studenteschi ai corsi di studio attivati nel territorio di riferimento con particolare riguardo a un'equilibrata e razionale distribuzione della domanda studentesca;
d) valorizzazione e razionale integrazione delle specificità didattiche e di ricerca delle diverse sedi universitarie sul territorio nazionale;
e) tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale, avvio di appositi piani pluriennali di progressivo riequilibrio finanziario in presenza di casi di discostamento dai parametri e dagli indicatori nazionali di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, mediante il ricorso a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento»;
sopprimere il comma 5.
1. 6. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell'articolo 2, fatte salve le modalità di composizione e costituzione degli organi di governo di cui all'articolo 2. I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti sono definiti con decreto legislativo emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 5.

Conseguentemente, all'articolo 5:
comma 1, dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
e)
valorizzazione dell'autonomia organizzativa ed ordinamentale delle università;
comma 2, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) ed e);
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i criteri per l'ammissione alla sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettere a) e b);
b) escludere dalla sperimentazione gli atenei che non abbiano adeguato la propria contabilità ai dettati di cui al comma 4 o che siano incorsi nei precedenti cinque anni in una delle sanzioni previste dal medesimo comma;
c) attribuire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) il compito di verificare periodicamente i risultati conseguiti dagli atenei ammessi alla sperimentazione.
1. 200. Mazzarella.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:
I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti sono definiti con decreto legislativo emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 5.
all'articolo 5:
comma 1, dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
e)
valorizzazione dell'autonomia organizzativa ed ordinamentale delle università;
comma 2, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) ed e);
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i criteri per l'ammissione alla sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettere a) e b);
b) escludere dalla sperimentazione gli atenei che non abbiano adeguato la propria contabilità ai dettati di cui al comma 4 o che siano incorsi nei precedenti cinque anni in una delle sanzioni previste dal medesimo comma;
c) attribuire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) il compito di verificare periodicamente i risultati conseguiti dagli atenei ammessi alla sperimentazione.
1. 201. Vassallo.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti sono definiti con decreto legislativo emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 5.
1. 202. Vassallo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: campo della didattica e della ricerca aggiungere le seguenti:, misurati sulla base di criteri predeterminati da accordi di programma preventivi e ripetuti per almeno cinque anni consecutivi.
1. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli accordi sono stipulati previo parere dell'ANVUR e delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 204. Tocci, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: per l'ammissione alla sperimentazione aggiungere le seguenti:, la durata, gli effetti, le sanzioni per la perdita dei requisiti.
1. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: alle libere università dello Stato con le seguenti: al sistema universitario della Repubblica.
1. 205. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.
(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: dell'autonomia delle università aggiungere le seguenti:, sentiti il CUN e la CRUI.
1. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, assicurando che la misura proporzionale di accesso al fondo di finanziamento ordinario di ciascun ateneo, risultante dai processi di valutazione delle attività e dei programmi, sia comunicata all'ateneo in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente al quale le risorse si riferiscono.
1. 206. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, definiti ai sensi del comma 4.
1. 500. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 5.
1. 13. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Fondo di finanziamento ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i Paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.
2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1.
3. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
4. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2011 e 2012, al 15 per cento negli anni 2013 e 2014 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5 per cento negli anni 2011 e 2012, al 7,5 per cento negli anni 2013 e 2014 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennale stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.
1. 02. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Fondo di finanziamento ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i Paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.
2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1.
3. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
4. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2011 e 2012, al 15 per cento negli anni 2013 e 2014 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5 per cento negli anni 2011 e 2012, al 7,5 per cento negli anni 2013 e 2014 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennale stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 8.
8. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediaria finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
9. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 8, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
1. 0200. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Zazzera, Granata, Vassallo, Naccarato, Miotto, Rubinato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Fondo di finanziamento ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.
2. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2011 e 2012, al 15 per cento negli armi 2013 e 2014 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali Assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
1. 03. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Boffa.

(A.C. 3687-A - Articolo 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Organi e articolazione interna delle università).

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
5-bis) direttore generale;

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera m) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane;
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi e di funzioni di controllo sulla validità scientifica e didattica dell'attività; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 5-bis), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), e dell'articolo 21, comma 2, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;
i-bis) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla vita pubblica;
l) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
m) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;
n) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
o) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;
p) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
q) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 20, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza;

s) attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e p), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.

3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione, nel rispetto dei princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno espletando il primo mandato, è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) ed l), sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
10-bis. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. In prima applicazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'eventuale rinnovo consecutivo degli stessi sono comunque portati a compimento, fermo restando il disposto del comma 1, lettera d).
11. Il rispetto dei princìpi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Organi e articolazione interna delle università).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli statuti disciplinano l'organizzazione e il sistema di governo dell'ateneo, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 1.
2. 45. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Boffa.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Le università statali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a modificare, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i propri statuti in materia di organi, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
2. 53. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: non statali e telematiche.
*2. 72. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti:, non statali e telematiche.
*2. 86. Zazzera, Leoluca Orlando, Palagiano, Di Giuseppe.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il termine di cui al comma 5.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme di cui ai commi 1 e 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, e sono emanati secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168
2. 231. Capitanio Santolini, Lusetti,Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
2. 57. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2.
2. 207. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) direttore generale.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla medesima lettera, sopprimere il numero 5-bis);
alla lettera
e), sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: direttore generale;
alla lettera h), sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: direttore generale;
sopprimere le lettere i), i-bis) ed l);
alla lettera m), sopprimere le parole: del consiglio di amministrazione, su proposta del;
alla lettera n):
sopprimere le parole:
, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione,
sopprimere le parole da: partecipazione del direttore fino alla fine della lettera;
alla lettera r), sopprimere le parole: e del consiglio di amministrazione, le parole: e al consiglio di amministrazione e le parole: e del consiglio di amministrazione;
al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: direttore generale;
all'articolo 10:
al comma 3, sostituire le parole:
consiglio di amministrazione con le seguenti: direttore generale;
al comma 4, sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: direttore generale;
al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: direttore generale;
all'articolo 17, comma 1, lettera d), sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: direttore generale;
all'articolo 21, comma 2, lettera d), sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: direttore generale.
2. 89. Zazzera, Borghesi, Palagiano, Di Giuseppe.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5-bis.
2. 208. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, sopprimere le lettere da b) a s).

Conseguentemente, sostituire i commi 2, 3, 4 e 5, con i seguenti:
2. Gli statuti organizzano e disciplinano l'ordinamento interno degli atenei, le modalità di composizione e le funzioni degli organi e delle strutture. In particolare gli statuti disciplinano tutte le forme di organizzazione dell'attività di ricerca e della didattica. I nuovi statuti devono essere emanati entro il 2011.
3. Il Governo riferisce al Parlamento, entro due anni, sullo stato di attuazione della presente legge, proponendo l'abrogazione delle norme divenute incompatibili con il sistema di valutazione dei risultati e i nuovi assetti statutari degli atenei.
4. Successivamente le norme residue sono ricomprese nel testo unico della legislazione universitaria.
5. In coerenza con le funzioni dell'ANVUR e dei nuovi ordinamenti universitari, il Governo presenta al Parlamento un regolamento organizzativo del Ministero riducendo conseguentemente strutture, organici e funzioni.

sopprimere il comma 6;

al comma 7, sopprimere le parole:, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo;

sopprimere i commi 9 e 10.
2. 119. Tocci, De Torre, Ghizzoni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e delle funzioni di indirizzo fino alla fine della lettera con le seguenti:, della funzione di proposta della programmazione strategica triennale di ateneo, dell'alta vigilanza sulle infrastrutture dell'università, del dovere di curare l'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, del dovere di curare il conseguimento della missione istituzionale dell'università, della cura dei rapporti con enti e istituzioni e ogni altra funzione attribuita dalla legge.
2. 97. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: scientifiche e didattiche aggiungere le seguenti:; della presidenza del consiglio di amministrazione.
2. 44. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: ordinari con le seguenti: di ruolo di prima e seconda fascia a tempo pieno.
2. 98. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: le università italiane con le seguenti: il medesimo ateneo.
*2. 38. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: le università italiane con le seguenti: il medesimo ateneo.
*2. 87. Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: le università italiane con le seguenti: ciascuna università.
2. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Partecipano alle elezioni i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale equiparato, gli studenti che fanno parte di organismi di articolazioni interne alle università definiti dagli statuti, del senato accademico e del consiglio di amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo.
2. 99. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

All'emendamento 2.503 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,.
0. 2. 503. 1. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), alla fine, è aggiunto il seguente periodo:
. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso;
2. 503. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole:, non rinnovabile aggiungere le seguenti:, ovvero per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta.
2. 200. Vignali.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) attribuzione al senato accademico di distinte funzioni deliberative, consultive e propositive. Per quanto riguarda le funzioni deliberative prevedere l'approvazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio in coerenza con la programmazione triennale; le decisioni per l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle strutture di raccordo di cui alla lettera c) del comma 2; la disciplina dei dottorati di ricerca; il codice deontologico; i regolamenti in materia didattica e ricerca; per quanto riguarda le funzioni consultive prevedere il parere: sulla programmazione strategica triennale di ateneo; sul bilancio consuntivo annuale; sulla relazione annuale del nucleo di valutazione; per quanto riguarda le funzioni propositive prevedere: la possibilità di proporre la al corpo elettorale la mozione di sfiducia del rettore dopo il primo anno di mandato con la maggioranza qualificata dei 3/4 per gravi inadempienze amministrative, contabili, disciplinari, regolamentari.
2. 101. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: attribuzione al senato accademico aggiungere le seguenti: delle funzioni di indirizzo strategico.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere la parola: favorevole.
2. 202. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: a formulare fino alla fine della lettera con le seguenti: di elaborazione dell'indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca, nonché della competenza ad approvare lo statuto, i regolamenti di ateneo in tema di ricerca, di didattica e delle attività degli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture di cui al comma 2, lettera c), a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi.
2. 74. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: della competenza a formulare proposte fino a: previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; con le seguenti: delle funzioni di elaborazione e approvazione dei piani strategici delle attività e di indirizzi culturali, didattici e di ricerca, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione, e di quelle di auto-valutazione e di controllo della qualità dei risultati delle attività dell'ateneo, che esercita sulla base delle analisi del nucleo di valutazione; della competenza a deliberare i regolamenti di ateneo garantendo la libertà didattica e di ricerca dei docenti e i diritti degli studenti, e a formulare proposte e pareri in riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. 41. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica e di ricerca con le seguenti: delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca.
2. 40. Ghizzoni, Lenzi, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

All'emendamento 2. 504. della Commissione, seconda parte consequenziale, dopo le parole: strutture di cui al comma 2, lettera c); aggiungere le seguenti: a formulare il regolamento di ateneo.
0. 2. 504. 1. Contento, Baldelli.

All'emendamento 2. 504. della Commissione, seconda parte consequenziale, dopo le parole: strutture di cui al comma 2, lettera c); aggiungere le seguenti: ad approvare il regolamento di ateneo.
0.2.504.1.(Testo modificato nel corso della seduta) Contento, Baldelli.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: di didattica e di ricerca con le seguenti; di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera: dopo le parole: nonché di attivazione aggiungere la seguente:, modifica;
sostituire le parole da: e sedi e di funzioni di controllo fino a: consiglio di amministrazione con le seguenti:, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4;
dopo le parole: esprimere parere aggiungere la seguente: obbligatorio.
2. 504. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: con riferimento al con le seguenti: nell'ambito delle risorse e degli obiettivi definiti dal.
2. 4. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: scientifica e didattica dell'attività; aggiungere le seguenti: a formulare il regolamento di ateneo;
2. 201. Contento.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole:, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
2. 23. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ad esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10.
2. 5. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e non superiore a trentacinque unità.
2. 103. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: e non superiore a trentacinque unità fino alla fine della lettera con le seguenti:, compresi il rettore, i presidi delle strutture di raccordo di cui al comma 2, lettera c), e una rappresentanza elettiva degli studenti e dei docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. Partecipano con voto consultivo i direttori di dipartimento che non siano eletti e i presidi delle strutture di raccordo di cui al comma 2, lettera c).
2. 102. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: e non superiore a trentacinque unità fino alla fine della lettera con le seguenti:, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. Ne fanno comunque parte il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti.
2. 24. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: trentacinque unità fino alla fine della lettera con le seguenti: quarantadue unità per atenei con oltre 80.000 studenti e con dimensioni più limitate negli atenei con minor numero di studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, tra i quali direttori di dipartimento rappresentativi delle diverse macro-aree disciplinari; previsione di una rappresentanza elettiva degli studenti pari al quindici per cento delle altre componenti;
2. 211. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: compresi il rettore aggiungere le seguenti:, i presidi delle strutture di raccordo di cui al comma 2, lettera c).
2. 209. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: e una rappresentanza elettiva fino alla fine della lettera con le seguenti:, una rappresentanza elettiva degli studenti pari almeno ad un ottavo dei componenti, un rappresentante del personale tecnico amministrativo e un rappresentante scelto tra i soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore dell'ateneo; composizione per almeno un terzo con professori ordinari, ivi compresi i direttori di dipartimento e almeno un terzo tra professori associati e ricercatori.
2. 88. Borghesi, Zazzera, Leoluca Orlando, Di Giuseppe, Palagiano.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali.
2. 212. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: partecipazione con voto consultivo dei direttori di dipartimento che non siano eletti e dei presidi delle strutture di raccordo di cui al comma 2, lettera c).
2. 210. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire le lettere h) e i) con le seguenti:
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), e dell'articolo 21, comma 2, lettera d);
i) il consiglio di amministrazione è costituito su base elettiva ed è presieduto dal rettore che ne è membro di diritto. Il consiglio di amministrazione comprende al suo interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dell'organo deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. Del consiglio di amministrazione fanno parte anche membri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli statuti; nell'ambito di tali membri non sono computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo;
2. 203. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) attribuzione al consiglio di amministrazione di funzioni deliberative per: approvazione del bilancio triennale ed annuale, sia preventivo sia consuntivo; approvazione, su proposta del rettore, della programmazione strategica triennale di ateneo; vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; approvazione di contratti e convenzioni; approvazione della pianta organica di ateneo; controllo e vigilanza sul servizio di cassa; nomina del direttore generale su proposta del rettore; approvazione dei bandi di concorso per il reclutamento del personale; ratifica delle proposte di chiamata dei docenti.
2. 106. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di gestione amministrativa, di approvazione, in attuazione degli indirizzi strategici culturali, didattici e di ricerca approvati dal senato accademico, della programmazione finanziaria, del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuali e triennali e del personale previo parere obbligatorio del senato accademico, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.
2. 25. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione, programmazione operativa e attuazione degli indirizzi strategici in materia di didattica e di ricerca elaborati dal senato accademico; di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
2. 75. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: indirizzo strategico con le seguenti: attuazione degli indirizzi strategici definiti dal senato accademico.
*2. 30. Ghizzoni, Lenzi, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Siragusa, Vassallo, Naccarato, Miotto, Rubinato, Tocci.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: indirizzo strategico con le seguenti: attuazione degli indirizzi strategici definiti dal senato accademico.
*2. 213. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: triennale e del personale aggiungere le seguenti:, previo parere obbligatorio del senato accademico,
2. 26. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi.
2. 59. Naccarato, Miotto, Rubinato, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: deliberare, previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
*2. 27. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: deliberare, previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
*2. 214. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: il regolamento di amministrazione fino a: previo parere con le seguenti:, su proposta del senato accademico, il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere vincolante.
2. 58. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma.
2. 60. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10.
2. 9. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i)
i componenti, nel numero massimo di undici, compresi il rettore che è membro di diritto e un rappresentante degli studenti, sono nominati per i due terzi dal senato accademico e il restante terzo è designato dai membri già nominati e sottoposto all'approvazione del senato. Le nomine di competenza dei membri già eletti vengono effettuate a seguito di avviso pubblico tra personalità italiane o straniere esterne all'ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e elevata esperienza professionale. Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente deve attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere.

Conseguentemente, sopprimere la lettera i-bis).
2. 118. Ghizzoni, Lenzi, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: consiglio di amministrazione aggiungere la seguente: è stabilita dallo statuto, di norma.
2. 76. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: undici componenti fino alla fine della lettera con le seguenti: quindici componenti, incluso il rettore, con rappresentanze stabilite dallo statuto e tra queste comunque quella degli studenti pari al quindici per cento delle altre componenti; possibile previsione nello statuto di posti riservati a personalità esterne all'università, di alta qualificazione scientifico-culturale o di fondazioni o associazioni no profit; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale del consiglio;

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire, ovunque ricorra, la parola: undici con la seguente: quindici.
2. 215. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: inclusi con la seguente: incluso.
2. 217. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: componente di diritto aggiungere le seguenti: che lo presiede.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: previsione che il presidente fino a: da consiglio stesso.
2. 28. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ed una rappresentanza elettiva degli studenti con le parole: una rappresentanza elettiva degli studenti e una rappresentanza elettiva del personale amministrativo.
2. 80. Vassallo.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: designazione o scelta con la seguente: elezione.
2. 10. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: dallo statuto aggiungere le seguenti: tra candidature individuate.
2. 11. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso.
2. 216. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 1, lettera i-bis), sostituire le parole: nell'accesso alla vita pubblica con le seguenti: nell'accesso agli uffici pubblici.
2. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo.
2. 62. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, sostituire le lettere m) e n) con la seguente:
m)
individuazione della figura responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; a tale scopo lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, nomini un direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
2. 63. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: funzioni dirigenziali aggiungere le seguenti:, responsabilità di gestione o controllo in strutture di dimensioni economico-organizzative pari a quelle dell'ateneo.
2. 12. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: su proposta del rettore aggiungere le seguenti:, sentito il parere del senato accademico.
2. 13. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) scelta del direttore generale con bando europeo, di selezione nazionale per titoli, effettuata da una commissione nominata dal senato accademico fra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali non aventi alcun rapporto di lavoro con l'ateneo;
2. 90. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo con le seguenti: secondo le direttive fissate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
2. 64. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: senato accademico.
2. 91. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) previsione di una certificazione contabile a cadenza almeno triennale rilasciata da società iscritta all'albo delle società di revisione previsto dalla legge.
2. 14. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: in prevalenza.
2. 110. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: esterni all'ateneo aggiungere le seguenti:, il cui curriculum sia reso pubblico sul sito dell'università.
2. 218. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: esterni all'ateneo aggiungere le seguenti:; ne fa parte un rappresentante del consiglio degli studenti.
2. 65. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 1, lettera p), dopo la parola: coordinatore aggiungere la seguente: con ruolo consultivo.
2. 109. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, sostituire lettera r) con la seguente:
r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche e di componente di altri organi dell'università, con le seguenti eccezioni: per il rettore esclusione del divieto per la partecipazione al senato accademico e, se previsto dallo statuto, al consiglio d'amministrazione; per i direttori di dipartimento: esclusione del divieto per la partecipazione allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte, ed al consiglio di dipartimento; divieto per tutti i componenti del senato accademico e del consiglio d'amministrazione di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; sanzione della decadenza dalla carica per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza.
2. 15. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte, con le seguenti: , i presidi delle strutture di cui al comma 2, lettera c), ed i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico.
2. 111. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: salvo che del consiglio di dipartimento aggiungere le seguenti:; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione.
2. 112. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
2. 501. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
t)
i poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:
1) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie dei corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;
2) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome sia con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo di valutazione;
3) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti.
2. 66. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione ad un'unica struttura interna dipartimentale, nella quale i docenti si incardinano in base a obiettivi scientifici, di ricerca e didattici, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessoriate;
b) previsione che lo statuto dell'ateneo stabilisca il numero minimo di professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato che compongono il dipartimento;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni;
d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo;
e) previsione della possibilità di darsi un'articolazione organizzativa in tema semplificata, cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera e), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza di altri componenti individuati negli statuti;
g) istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi studio;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettera f) ed i), ed al presente comma, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.
2. 37. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
2. 54. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) riorganizzazione dei dipartimenti, in osservanza dell'autonomia universitaria, nel rispetto della pluralità di tipologie oggi esistenti (disciplinari per settori scientifici omogenei, tematici per progetti di ricerca pluriennali interni o infrafacoltà), raccomandando agli organi accademici cui spetta la responsabilità statutaria dell'organizzazione dell'ateneo di assicurare che a ciascuno di essi afferisca un congruo numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato. La congruità delle afferenze è fissata con decreto rettorale in proporzione al numero complessivo del personale docente dell'ateneo.
2. 56. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: che a ciascuno fino alla fine della lettera con le seguenti: a ciascuno di essi l'afferenza di un numero adeguato di professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato.
2. 55. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: a ciascuno fino alla fine della lettera con le seguenti: ciascuno di essi corrisponda ad una delle 14 aree CUN previste dalla legislazione vigente.

Conseguentemente,
all'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Previa intesa tra le strutture interessate e autorizzazione del rettore, il professore e il ricercatore, ferma restando l'afferenza al dipartimento nel quale è collocata la propria area C.U.N, può svolgere l'attività scientifica, in tutto o in parte, in altro dipartimento o in centri di ricerca che siano previsti nello statuto dell'ateneo.
all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I professori in servizio all'atto della data di entrata in vigore della presente legge possono essere autorizzati con provvedimento rettorale, in relazione all'opportunità della prosecuzione di collaborazioni scientifiche in atto, ad afferire a un dipartimento diverso da quello corrispondente alla propria area C.U.N., per un periodo massimo indicato nel provvedimento stesso.
2. 221. Bachelet, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Zazzera, Granata, Vassallo, Naccarato, Miotto, Rubinato.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: non inferiore a trentacinque fino a superiore a mille unità con le seguenti: determinato in relazione alla dimensione degli atenei secondo la classificazione operata dal CIVR in mega atenei, grandi atenei, medi atenei e piccoli atenei.
2. 92. Palagiano, Borghesi, Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: omogenei con le seguenti: appartenenti al macrosettore di cui all'articolo 15, comma 1.
2. 70. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per fini o metodi o funzionali all'organizzazione della ricerca e della didattica; determinazione delle modalità di gestione dei corsi di studio che prevedano l'apporto di docenti di dipartimenti diversi, assicurando la funzionalità organizzativa e la partecipazione collegiale di tutti i docenti interessati.
2. 77. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Graziano, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per fini o metodi funzionali all'organizzazione della ricerca e della didattica.
2. 114. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine,le parole:; previsione di costituire società di servizi del dipartimento o tra dipartimenti, per lo svolgimento di attività professionali e di consulenza per conto terzi, sulla base di un regolamento interno.
2. 95. Mantini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; in deroga, possono essere costituiti dipartimenti intitolati alle discipline riguardanti la lingua e la letteratura nazionali, con un numero minimo, definito a statuto, di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.
2. 71. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; nel caso di dipartimenti formati da professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato afferenti a settori scientifico-disciplinari totalmente ricadenti in una singola area CUN, di consistenza nazionale inferiore a 1.500 unità, i suddetti limiti sono ridotti rispettivamente a venticinque e trenta.
*2. 219. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Granata, Vassallo, Naccarato, Miotto, Rubinato.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; nel caso di dipartimenti formati da professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato afferenti a settori scientifico-disciplinari totalmente ricadenti in una singola area CUN, di consistenza nazionale inferiore a 1.500 unità, i suddetti limiti sono ridotti rispettivamente a venticinque e trenta.
*2. 220. Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) previsione della possibilità di derogare alle modalità di riorganizzazione dei dipartimenti di cui alla lettera b) in relazione a specificità disciplinari individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'ANVUR.
2. 51. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i).
2. 115. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) le università possono istituire strutture autonome responsabili del coordinamento e della gestione delle attività didattica, di ricerca e dei servizi comuni e possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente e ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, elette secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo. In coerenza con la programmazione strategica sono di competenza di tali strutture le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti.
2. 50. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate con le seguenti: strutture di raccordo denominate facoltà o scuole.
2. 222. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: comunque denominate, aggiungere le seguenti: formate da tre rappresentanti per ciascun dipartimento eletti dai componenti del medesimo.
2. 116. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: previsione che, ove vi siano strutture con peculiari compiti didattici, formativi e di ricerca o con una missione peculiare, principalmente nel settore medico-scientifico, possa essere realizzata, in via sperimentale, una forma di autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria.
2. 223. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 2, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i).
2. 117. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole:, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici.
2. 49. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: composto dai direttori fino alla fine della lettera con le seguenti: presieduto dal preside o direttore della facoltà o scuola e composto dai direttori di dipartimento o di loro rappresentanza in relazione al loro numero, e da rappresentanze dei docenti di ruolo, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dei corsi di dottorato e dei corsi di studio, come definite dallo statuto.
2. 224. Capitanio Santolini, Lusetti, Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: rappresentanza elettiva degli studenti aggiungere le seguenti: e dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che prestino la loro collaborazione presso la medesima struttura.
2. 48. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato.
2. 502. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) istituzione, con modalità autonomamente determinate, di una figura, membro dell'organo deliberante di cui sopra, preposta alla gestione delle attività formative svolte all'interno dei corsi di studio.
2. 47. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Naccarato, Miotto, Rubinato, Tocci.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole:, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*2. 46. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole:, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*2. 93. Leoluca Orlando, Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe, Palagiano.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: docenti-studenti, aggiungere le seguenti: comprensiva altresì della componente dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di ricerca di cui all'articolo 21.
2. 204. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: della qualità della didattica aggiungere le seguenti: nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori.
2. 205. Contento.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: f), i) e p) con le seguenti: f) ed i).
2. 78. Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m)
introduzione di sanzioni da erogare in caso di violazioni del codice etico.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, vengono portate in discussione, su proposta del rettore, al senato accademico per le proposte o deliberazioni del caso.
2. 225. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: comunità universitaria, aggiungere le seguenti: assicura, nel rispetto della normativa vigente, la tutela della libertà di insegnamento e di ricerca.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: conflitto di interessi aggiungere le seguenti: di nepotismo e favoritismo.
2. 69. Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme di cui ai commi l e 2 entro un anno dalla data della entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico, integrato ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di sessanta giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario finché non abbia provveduto all'adeguamento.
2. 52. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Melandri, Picierno, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Vassallo, Tocci.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. 31. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 32. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione con le seguenti: dodici eletti dai professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo, in misura pari a cinque professori ordinari, quattro professori associati e tre ricercatori, assicurando comunque la presenza di almeno quattro appartenenti ai settori giuridici, economico-aziendali, socio-politologici.
2. 206. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tra il personale dell'università.
2. 33. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole:, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
2. 34. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di sessanta giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia provveduto all'adeguamento.
2. 232. Capitanio Santolini, Lusetti,Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: entro tre mesi.
2. 17. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 7, sostituire le parole:, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso con le seguenti:. In sede di prima applicazione della presente legge, il controllo sullo statuto di cui al primo periodo, in deroga al termine previsto dal citato articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, avviene.
2. 22. Zaccaria.

Al comma 8, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2. 35. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

All'emendamento 2. 505. della Commissione, sopprimere la parte consequenziale.
0. 2. 505. 1. Della Vedova, Bocchino.

Al comma 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli organi collegiali delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto».

Conseguentemente, al comma 10-bis, il secondo periodo è soppresso.
2. 505. La Commissione.

Al comma 9, sopprimere il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo.
2. 227. Capitanio Santolini, Lusetti, Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 9, quinto periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: sono stati eletti ovvero.
2. 226. Vignali.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando che il mandato rettorale cessa in ogni caso all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno d'età.
2. 228. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.

Sopprimere il comma 10.
2. 229. Favia, Zazzera.

Al comma 10-bis, sopprimere il secondo periodo.
2. 230. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.

Sopprimere il comma 11.
2. 36. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni per l'equiparazione dello status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi medici e non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria). - 1. A decorrere dall'anno accademico 2010/2011 ai laureati appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi e, altresì, alle ulteriori categorie sanitarie eccedenti l'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria disciplinate dal decreto ministeriale 1o agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 novembre 2005 - Supplemento ordinario n. 176, recante disposizioni sul «Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria», è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Ai fini della formazione e dell'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, in conformità con la direttiva europea 82/76/CEE, ai laureati di cui al comma 1, ammessi alle scuole di specializzazione, è altresì estesa l'applicazione degli articoli 34, 38, 39, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 40 e dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione.
2. 0200. D'Anna, Vaccaro.
(Inammissibile)