XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 16 dicembre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 dicembre 2010.

Albonetti, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Renato Farina, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, Lamorte, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Migliavacca, Migliori, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vegas, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Renato Farina, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, Lamorte, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vegas, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 dicembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BELTRANDI ed altri: «Modifica dell'articolo 41 della Costituzione, concernente la libertà d'iniziativa economica e il principio della concorrenza» (3967);
MAURIZIO TURCO ed altri: «Istituzione della Giornata della memoria delle vittime italiane di reati di pedofilia commessi da religiosi» (3968).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 15 dicembre 2010 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)» (3969).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MOTTA ed altri: «Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché delega al Governo per la ridefinizione della disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (3690) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Ippolito Vitale.

La proposta di legge LANZILLOTTA ed altri: «Modifica degli articoli 19 e 74 e abrogazione dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, delega al Governo per la riorganizzazione e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali e degli uffici statali decentrati e istituzione di un fondo per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica» (3742) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mantini.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 7 dicembre 2010, ha comunicato che la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni, che sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (COM(2010)498 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 24);
sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (COM(2010)506 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 25).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 15 dicembre 2010, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data alle mozioni CASINI ed altri n. 1/00402, CICU ed altri n. 1/00404, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio 2010, e DI STANISLAO ed altri n. 1/00403, accolta in parte dal Governo ed approvata in parte dall'Assemblea nella medesima seduta, concernenti le risorse destinate al settore della difesa, nonché all'ordine del giorno MARSILIO n. 9/3638/26, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, riguardante il rispetto dei parametri di reddito nel calcolo del canone di locazione degli alloggi di servizio.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 15 dicembre 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015 - Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa (COM(2010)743 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)746 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (COM(2010)755 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto - Documento di accompagnamento della comunicazione della Commissione - Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari (SEC(2010)1497 definitivo), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 10 dicembre 2010, ha trasmesso una segnalazione sul progetto di legge recante «Nuova disciplina delle professione forense» (atto Camera n. 3900).

La suddetta documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2010, N. 196, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUBENTRO DELLE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI DELLA REGIONE CAMPANIA NELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI (A.C. 3909-A)

A.C. 3909-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.201 della Commissione e sui relativi subemendamenti 0.1.201.1 Mariani e 0.1.201.2 Anna Teresa Formisano, nonché sull'emendamento 1.400 della Commissione e sul relativo subemendamento 0.1.400.1 Margiotta.

A.C. 3909-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti).

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso)», «e località Cava Vitiello» e «; Serre (SA) - località Valle della Masseria» sono soppresse.
2. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, può procedere, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina di commissari straordinari che, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed, a tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla metà.
3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti, all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER 19.05.03»;
b) è infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 90 del 2008, è inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di cui al comma 1 è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.».
5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.».
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.».
7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.
(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti).

1. Al personale non collocato nell'ambito della dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti, determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano ad applicarsi, non oltre il termine del 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 13, in vista del loro reimpiego.
2. Le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione del presente comma non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3.
(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale).

1. Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007/2013.
2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3909-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 2:
al primo periodo, le parole:
«Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero, alla produzione o alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nella regione Campania,» e dopo le parole: «nomina di commissari straordinari che» sono inserite le seguenti: «abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche i quali»;
al secondo periodo, le parole da: «Si applicano le disposizioni» fino a: «predetto decreto-legge,» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,»;
al terzo periodo, dopo le parole: «di nulla osta» sono inserite le seguenti: «, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma,».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale). - 1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
b) al comma 5-bis, le parole: "Per l'anno 2010" e le parole: "30 settembre 2010" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011" e "30 settembre 2011";
c) al comma 5-ter, le parole: "Per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011";
d) al comma 5-quater, le parole: "A decorrere dal 1o gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1o gennaio 2012".

2. A decorrere dal 1o gennaio 2011, la regione Campania, su richiesta della provincia, può deliberare la cessazione, nel territorio provinciale, del regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo».

All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011"»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Al fine di preservare un adeguato livello occupazionale, nel rispetto di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con specifico riferimento alla possibilità di attivare, per il necessario periodo di transizione, ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le società provinciali delle province della regione Campania devono provvedere a riassorbire il personale proveniente dai disciolti consorzi in linea con le esigenze prospettate nei rispettivi piani industriali, secondo la contrattazione collettiva di categoria. Le pubbliche amministrazioni provvedono nel contempo, in deroga a quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, al riassorbimento del personale che dovesse risultare in esubero, nonché di quello in sovrannumero rispetto alle esigenze dei citati piani industriali delle rispettive società provinciali, secondo un piano predisposto dalla regione Campania di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali"».

A.C. 3909-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è possibile individuare nessun'altra area senza il consenso e la determinazione della provincia e dei territori interessati.
1. 70. Mario Pepe (PD).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della regione, sentite le province, i comuni interessati e il Governo, è autorizzato altresì ad individuare ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore».
1. 88. Bocchino, Moroni, Di Biagio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della regione, sentite le province e il Governo, è autorizzato altresì ad individuare ulteriori aree dove eventualmente realizzare siti da destinare a discarica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore».
1. 6. Libè, Dionisi, Mondello.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: le Province e.

Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e delle Province interessate con le seguenti: e dei Comuni interessati.
1. 74. Bocchino, Della Vedova, Moroni, Scalia.

Subemendamenti all'emendamento 1. 201. della Commissione

All'emendamento 1. 201. della Commissione, sostituire le parole: fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato con le seguenti: nei prefetti delle province nel cui territorio ricadono gli impianti.
0. 1. 201. 1. Mariani, Margiotta, Bratti, Bonavitacola, Iannuzzi, Giachetti.

All'emendamento 1. 201. della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti.
0. 1. 201. 2. Anna Teresa Formisano, Nunzio Francesco Testa, Compagnon.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nomina di commissari straordinari aggiungere le seguenti: da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato.
1. 201. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nomina di commissari straordinari aggiungere le seguenti: individuati nell'ambito di personalità di elevata e riconosciuta indipendenza, imparzialità e competenza, e.
1. 26. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche aggiungere le seguenti: e non abbiano ricoperto cariche politiche nei tre anni precedenti la nomina.
1. 17. Bonavitacola, Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ad individuare aggiungere le seguenti:, d'intesa con i Comuni interessati,
1. 19. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le aree occorrenti aggiungere le parole: d'intesa con il Comune ove ricade l'impianto.
1. 20. Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le aree occorrenti aggiungere le seguenti:, previa esclusione di quelle province che hanno già messo a disposizione aree idonee nel quadro dello smaltimento regionale e fatta salva la quota parte dei rifiuti di propria produzione.
1. 71. Mario Pepe (PD).

All'emendamento 1.400 della Commissione, sostituire le parole da: il commissario fino alla fine del periodo con le seguenti: il Presidente della Regione.
0. 1. 400. 1. Margiotta, Iannuzzi, Bratti, Mariani, Quartiani.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica provvede, sentite le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia.
1. 400.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora non si provveda alla nomina dei suddetti commissari straordinari, i compiti e le disposizioni di cui al presente comma sono assegnati al medesimo Presidente della regione.
*1. 21. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora non si provveda alla nomina dei suddetti commissari straordinari, i compiti e le disposizioni di cui al presente comma sono assegnati al medesimo Presidente della regione.
*1. 86. Mariani, Iannuzzi, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo, con il seguente: I predetti commissari possono avvalersi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.
1. 22. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
1. 82. Libè, Dionisi.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire il quinto e il sesto periodo, con il seguente: I termini dei procedimenti e le procedure devono essere tali da garantire il rispetto della normativa europea.
1. 23. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Piffari, Barbato.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: il bilancio dello Stato con le seguenti: la finanza pubblica.
1. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione del termovalorizzatore di Salerno il commissario straordinario è individuato nella persona del sindaco.
1. 32. Margiotta, Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: biostabilizzazione con la seguente: stabilizzazione.
1. 33. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: previa autorizzazione regionale aggiungere le seguenti: e rilascio di certificazione di idoneità tecnica da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
1. 34. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:. Al fine di verificare la reale idoneità dei livelli di stabilizzazione raggiunti dai suindicati rifiuti, qualora impiegati per le finalità di cui al precedente periodo, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania è tenuta a effettuare sopralluoghi e campionamenti sui medesimi rifiuti, al fine di certificare la loro compatibilità con l'impiego suddetto.
1. 35. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La Regione Campania dovrà aumentare i controlli per i termovalorizzatori ed i gassificatori presenti nel proprio territorio; i valori delle emissioni prodotte da questi impianti saranno disponibili sul portale della Regione e andranno aggiornati periodicamente. I sistemi di controllo dei «fumi» saranno continuamente monitorati. In tutte le discariche della Campania andranno aumentate notevolmente le centraline per il controllo dell'aria e andranno incrementati i test sull'acqua e sulle falde, anche i risultati di queste analisi saranno pubblicati sul sito. La Regione Campania si costituirà parte civile in tutti i processi per reati ambientali riguardanti il suo territorio.
1. 28. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e di impianti in genere per la produzione di biogas.
1. 85. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 5.
1. 29. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: stabiliti fino alla fine del comma, con le seguenti: previsti dal Piano e dalla legge regionale, il Prefetto diffida il comune a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata entro tre mesi dalla diffida stessa. Decorso il termine stabilito dalla diffida, il Prefetto attiva le procedure per la nomina del commissario ad acta
1. 83. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: stabiliti fino a: Campania con le seguenti: previsti dal Piano e dalla legge regionale e tenendo presenti i tempi di cui all'articolo 2.
1. 38. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: il Prefetto diffida fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
1. 77. Barbato, Piffari.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: diffida fino a: Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto.
1. 31. Libè, Dionisi, Mondello.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 39. Libè, Dionisi.
(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Allo scopo di consentire lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo piano regionale dei rifiuti conforme ai pertinenti obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea in materia ambientale, e in deroga alla normativa regionale relativa all'obbligo della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito provinciale, il Presidente della Regione, nel rispetto del principio di solidarietà tra le province campane, sentiti i Presidenti delle province e gli enti locali interessati, individua, anche in virtù delle prerogative di cui al comma 2, i siti da destinare a discarica, nonché gli impianti e gli stabilimenti per il conferimento, il trattamento, la trasformazione e il recupero dei medesimi rifiuti, anche differenziati, sulla base della loro funzionalità, capacità ricettiva e ubicazione. I comuni sono comunque obbligati a conferire prioritariamente i rifiuti presso gli impianti ubicati negli ambiti territoriali più vicini.
1. 40. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2010, concernente la rimozione del sindaco e il conseguente scioglimento del consiglio comunale di Camigliano, in provincia di Caserta, si intende revocato in quanto, alla luce delle disposizioni di cui al comma 6, vengono a mancare i presupposti della rimozione del sindaco medesimo.
1. 78. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palagiano, Picierno.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti:, dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
1. 41. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 42. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: smaltimento dei rifiuti aggiungere le seguenti: urbani indifferenziati.
1. 43. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di ulteriore necessità il Governo, attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza, è autorizzato a promuovere accordi internazionali bilaterali per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati della Campania in altri Paesi.
1. 84. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sindaci dei comuni campani, con particolare riferimento a quelli della provincia di Napoli, con la minore percentuale di raccolta differenziata raggiunta, adottano un piano di raccolta differenziata domiciliare, individuando allo scopo i beni strumentali e le modalità tecniche finanziarie e organizzative, volte ad assicurare la necessaria efficacia della suddetta raccolta.
7-ter. Alle attività di raccolta di cui al comma 7-bis, i comuni possono impiegare, previo accordo con le parti sociali, il personale in esubero di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, che continua, a tal fine, a percepire il trattamento di sostegno al reddito fino alla scadenza, come prevista dal medesimo articolo. Possono altresì essere riconosciute integrazioni al suddetto trattamento, con oneri a carico del bilancio dei relativi comuni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: la regione Campania è autorizzata fino alla fine del comma con le seguenti: con particolare riferimento alle modalità organizzative e ai beni strumentali necessari ad incentivare la raccolta differenziata domiciliare, la regione Campania è autorizzata a disporre delle necessarie risorse finanziarie nel limite di 400 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 45. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai fini dell'individuazione dei siti di discariche occorrenti per fronteggiare la fase emergenziale, ferma restando l'applicazione della vigente disciplina disposta con il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, il Presidente della Regione Campania esercita le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
7-ter. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione Campania promuove una conferenza di servizi con la partecipazione dei Presidenti delle Province della Campania, con la quale vengono definite modalità procedurali e temporali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7-bis.
1. 46. Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per gli enti locali della regione Campania i termini del 31 dicembre 2011, stabiliti dall'articolo 23-bis, comma 8, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla cessazione delle gestioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti, affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta «in house», sono prorogati al 31 dicembre 2012.
1. 47. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
2. È in facoltà dei Comuni, singolarmente o in forma associata, ove ne valutino l'opportunità e la convenienza secondo i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, regolare la gestione di segmenti del ciclo, ivi comprese le relative dotazioni impiantistiche, mediante apposite convenzioni con le Province, che vi provvedono anche a mezzo delle società provinciali costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale.
4. È fatta salva in capo ai soggetti attuatori la titolarità della gestione degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la facoltà di singoli comuni di realizzare e gestire impianti di compostaggio d'utenza comunale.
1. 01. Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Esercizio di funzioni per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e disposizioni in materia di relative entrate tributarie e tariffarie). - 1. I comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
2. Nella fase transitoria fino all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le competenze in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata ambientale (TIA) sono esercitate dai comuni della regione Campania. Le quote di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.
1. 02. Barbato, Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palagiano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - I comuni della regione Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
2. Nella fase transitoria fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale.
*1. 05. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - I comuni della regione Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
2. Nella fase transitoria fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale.
*1. 070. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. La Regione Campania è tenuta ad approvare il «Piano regionale per la prevenzione e riduzione dei rifiuti» contestualmente al «Piano regionale per la gestione dei rifiuti» di cui al decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.
1. 03. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Amministratori delle gestioni dei rifiuti). - 1. Gli amministratori delle società o degli enti costituiti dai comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, sono individuati, con priorità, tra i sindaci dei comuni della Regione Campania, anche rimossi dalla carica elettiva, che abbiano realizzato nel proprio comune una raccolta differenziata, a norma dell'articolo 11 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, almeno pari al 55 per cento dei rifiuti urbani nel periodo compreso tra maggio 2007 e aprile 2010.
1. 072. Rubinato, Picierno.

ART. 1-bis.
(Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale).

Sopprimerlo.
1-bis. 70. Bocchino, Della Vedova, Moroni, Cosenza, Scalia.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 5-bis, le parole: «Per l'anno 2010», le parole: «30 settembre 2010» e le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011», «30 settembre 2011» e «per gli anni 2010 e 2011».
1-bis. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
1-bis. 71. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Approvato)

ART. 2.
(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti).

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Sopprimere il comma 2-bis.
*2. 73. Togni, Lanzarin.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2-bis.
*2. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 2-bis, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: le società provinciali fino alla fine del capoverso con le seguenti: i soggetti subentranti nelle attività già svolte dai disciolti consorzi di bacino provvedono obbligatoriamente a riassorbire il personale proveniente dai disciolti consorzi in linea con le esigenze prospettate nei rispettivi piani industriali, secondo la contrattazione collettiva di categoria. La Regione Campania, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce nel piano regionale di gestione dei rifiuti le misure dirette al riassorbimento del personale che dovesse risultare in esubero, nonché di quello in sovrannumero rispetto alle esigenze dei citati piani industriali.
2. 71. Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2-bis, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il riassorbimento del personale di cui al presente comma deve essere finalizzato alla gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento allo sviluppo della raccolta differenziata domiciliare.
2. 72. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Il Governo redige annualmente un rendiconto contabile delle attività dei consorzi di cui al presente articolo, ricomprendendo, a tal fine, la ricostruzione e l'accertamento della situazione economico-patrimoniale delle precedenti forme consortili, nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla loro trasformazione.
2. 6. Bratti, Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

ART. 3.
(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale).

Al comma 1, sostituire le parole da: 150 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 400 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. 1. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. I comuni della Regione Campania possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2011-2013 gli investimenti in conto capitale nel settore della gestione integrata dei rifiuti, fino alla concorrenza massima di 300 milioni di euro totali, da ripartire nel triennio sulla base di un programma di pagamenti approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze.»

1-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1-bis, nel limite di 300 milioni di euro per il triennio 2011-2013, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 29 dicembre 2009, n. 191.
3. 70. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione Campania emana un bando per l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 che devono essere così ripartiti:
a) nel limite di 50 milioni di euro per la realizzazione, il completamento o l'acquisto da parte di gestori del ciclo rifiuti di impianti di supporto al ciclo di valorizzazione delle raccolte differenziate (o al cofinanziamento di impianti pianificati e non costruiti), e, preferibilmente, per la costruzione di impianti di compostaggio della frazione organica di rifiuti urbani anche nella fattispecie di quelli indicati all'articolo 1 comma 4 (impianti di digestione anaerobica);
b) nel limite di 100 milioni di euro per lo sviluppo delle raccolte differenziate, dando priorità ai sistemi domiciliari per la raccolta degli imballaggi e della frazione organica dei rifiuti.

1-ter. Nell'attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1-bis hanno priorità i comuni della Regione Campania che abbiano superato il 50 per cento della raccolta differenziata.
3. 71. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: 282 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 400 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. 6. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga alle previsioni di legge, per garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché per finanziare lo sviluppo della raccolta differenziata, i comuni della Regione Campania possono accendere mutui, eventualmente destinati alla ricapitalizzazione delle società partecipate.
3. 9. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le competenze in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata ambientale (TIA) sono esercitate dai comuni della regione Campania. La TARSU e la TIA sono determinate dai comuni avuto riguardo all'obbligo di garantire, con oneri a carico dell'utenza, l'integrale copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti.

2. Le quote di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.
3. 01. Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le competenze in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata ambientale (TIA) sono esercitate dai comuni della regione Campania.
2. Le quote di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.
3. 074. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Immediato avvio, nella Regione Campania, del programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto di merci che non siano biodegradabili). - 1. Alla luce dei gravi danni provocati all'ambiente dalla dispersione nel suolo e nel mare della plastica e della necessità di prevenire la produzione di rifiuti da imballaggi di plastica, la Regione Campania è destinataria in via prioritaria della realizzazione, già prevista a partire dal 1o gennaio 2011, del programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto di merci che non siano biodegradabili, di cui all'articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 96.
3. 03. Cosenza, Scalia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Programma sperimentale per l'applicazione nella Regione Campania del sistema della «fiscalità ambientale»). - 1. Alla luce dell'inderogabile necessità di introdurre in Campania un sistema che incentivi la tutela dell'ambiente attraverso una minore tassazione per i comportamenti virtuosi quali la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti e una maggiore tassazione per i comportamenti dannosi, è istituito un tavolo tecnico tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Campania finalizzato a redigere, entro il 31 dicembre 2011, un programma sperimentale per la prima applicazione, sul territorio della Regione Campania, del sistema della fiscalità ambientale.
3. 04. Cosenza, Scalia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. I comuni della Campania devono conseguire un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel triennio 2011-2013 almeno nelle seguenti misure: 40 per cento entro il 31 dicembre 2011; 50 per cento entro il 31 dicembre 2012; 60 per cento entro il 31 dicembre 2013.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni della regione Campania che non hanno già conseguito la percentuale del 60 per cento di cui al comma 1 sottopongono alla regione Campania un apposito programma operativo triennale, anche a integrazione e aggiornamento di programmi già approvati. Nei comuni ad alta concentrazione insediativa il programma motiva eventuali ragioni ostative al rispetto degli obiettivi d'incremento nella misura di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di conseguire alla scadenza del triennio una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 50 per cento.
3. La regione approva i programmi di cui al comma 2 su parere dell'ARPAC che, nell'esercizio delle funzioni di supporto di cui all'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, garantisce un adeguato e tempestivo monitoraggio sull'attuazione del programma medesimo e redige, a cadenza semestrale, una relazione sul suo stato di attuazione, trasmessa al comune interessato, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla regione Campania.
4. In presenza di persistenti e gravi inadempimenti nel rispetto del programma, il prefetto assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma medesimo; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del prefetto, il Ministro dell'interno dispone con proprio decreto la rimozione del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale con le procedure di cui all'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Sono fatte salve le procedure partecipative di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni.
3. 071. Realacci, Bonavitacola, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

INTERPELLANZA URGENTE

Intendimenti del Governo in ordine alle problematiche relative all'applicazione della normativa in materia di benefici per l'accesso al lavoro a seguito dell'introduzione della disciplina di cui al decreto-legge 6 giugno 2010 n. 102 - 2-00900

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, per sapere - premesso che:
il decreto-legge 6 giugno 2010, n. 102, recante «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia», convertito dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, prevede, tra l'altro, all'articolo 5, comma 7, che per il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, a causa di vari atti meritori, non si applichi per l'assunzione al lavoro la quota specifica loro riservata dell'1 per cento sui montanti previsti per i cittadini disabili dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
tale quota di riserva a favore di familiari, ancorché non disabili, di cittadini che hanno compiuto azioni di alto senso civico e che, quindi, senza ombra di dubbio, sono pienamente meritevoli di adeguate tutele anche per l'avviamento al lavoro, era prevista dall'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ma il suo inserimento nel contesto di una normativa sulle persone con disabilità trovava giustificazione, anche giuridica, dall'essere una norma «ponte», come si evince dallo stesso tenore letterale dell'incipit del medesimo comma 2 che recita: «in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché...»;
viceversa, a ragione di tale esclusione ed in virtù del fatto che tali soggetti hanno diritto al collocamento obbligatorio in base alla legge n. 407 del 1998, si tenta di immettere una categoria di non disabili nella disciplina generale delle quote della legge n. 68 del 1999, il cui titolo «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» delimita il campo di applicazione, con la conseguenza, per ragioni di tutta evidenza, che il mondo datoriale preferirà, per assolvere agli obblighi della legge, ricorrere a cittadini non disabili, che, se pur pienamente meritori di adeguate tutele, non dovrebbero essere messi in concorrenza con gli altri cittadini disabili. Ciò aggraverà ancora di più il dato sull'occupazione delle persone con disabilità in età lavorativa che, come dall'ultimo rapporto ISTAT «La disabilità in Italia» (periodo di riferimento: anni 2004-2005), è meno del 18 per cento contro il 54 per cento delle persone non disabili. Viceversa, ogni azione finalizzata ad incrementare l'occupazione dei cittadini con disabilità consentirebbe di riversare le risorse economiche dell'attuale sistema di welfare loro dedicato, esclusivamente a favore dei disabili inabili al lavoro, rendendo più congrui i livelli molto bassi dei sussidi ora erogati, il tutto senza aggravio di spesa pubblica -:
quali iniziative urgenti, anche normative, intendano tempestivamente intraprendere per ovviare alle gravi problematiche derivanti dalla previsione dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 del 2010, che, nei fatti, ad avviso degli interpellanti, stravolge le finalità della stessa legge n. 68 del 1999, riassunte efficacemente fin dal titolo della medesima «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», posto che tale stravolgimento, presentando anche delle fortissime criticità di ordine giuridico, darà luogo a prevedibili e molteplici azioni giurisdizionali, basate sulla dubbia legittimità sul piano tecnico-giuridico dell'inserimento di una categoria di non disabili in una disciplina speciale, quale è quella dettata dalla legge n. 68 del 1999, la cui specialità è data dal fatto di riguardare i disabili, elemento sui cui peraltro si fonda costituzionalmente la possibilità di tale legge di dettare una disciplina fortemente derogatoria rispetto all'accesso al mondo del lavoro.
(2-00900)
«Farina Coscioni, Livia Turco, Maurizio Turco, Murer, Grassi, Beltrandi, Mecacci, Duilio, Melis, Burtone, Baretta, Calvisi, Bossa, Schirru, Ferrari, Fiano, Touadi, Cesare Marini, Benamati, Sbrollini, Lolli, Fadda, Mario Pepe (PD), Tullo, Marrocu, Bobba, Capano, Bellanova, Laratta, Berretta».
(1o dicembre 2010)