XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 7 marzo 2011

TESTO AGGIORNATO AL 14 MARZO 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 marzo 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Crimi, Crosetto, D'Alema, Della Vedova, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Stucchi, Tremonti, Vitali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Della Vedova, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Stucchi, Tremonti, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DI PIETRO e PALOMBA: «Modifica all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati» (4127);
RAZZI: «Disposizioni per favorire la ricerca e la produzione dei farmaci destinati alla cura delle malattie rare ed erogazione dei medesimi a totale carico del Servizio sanitario nazionale» (4128);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MARIO PEPE (IR): «Modifica degli articoli 70 e 82 della Costituzione, in materia di semplificazione del procedimento legislativo e di disciplina delle funzioni di indirizzo politico, di controllo e di inchiesta del Parlamento» (4129).

In data 3 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MONTAGNOLI: «Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti alla rieleggibilità alle cariche di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e di presidente della provincia» (4131);
VIOLA: «Norme per la valorizzazione e il decentramento amministrativo in favore dei territori confinanti con le regioni a statuto speciale» (4132);
FARINA COSCIONI ed altri: «Disposizioni concernenti gli effetti civili delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici» (4133);
BIANCONI: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni» (4134).

In data 4 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROIETTI COSIMI ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure per l'adozione di minori stranieri» (4136);
PROIETTI COSIMI ed altri: «Modifica dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure di affidamento preadottivo nelle adozioni nazionali» (4137);
CAVALLOTTO ed altri: «Istituzione del Fondo per il sostegno delle vittime di reati, mediante destinazione dei proventi percepiti dalle persone condannate per gravi reati come corrispettivo per l'uso della propria immagine o di informazioni sulla loro attività criminale» (4138);
MAGGIONI: «Modifiche agli articoli 1130 e 2770 del codice civile e all'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di amministrazione dei condominii e dei relativi crediti» (4139);
MILO: «Disposizioni per la sospensione dell'esecuzione delle demolizioni di immobili nella regione Campania a seguito di sentenza penale di condanna» (4140).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge FUCCI ed altri: «Norme per lo svolgimento di servizi di utilità sociale da parte delle persone anziane» (2753) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Laura Molteni.

La proposta di legge VIGNALI ed altri: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» (2754) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giulio Marini e Migliori.

Trasmissioni dal Senato.

In data 2 marzo 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 2124. - Senatori BERSELLI ed altri: «Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini» (approvata dal Senato) (4130).

In data 3 marzo 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2170. - «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009» (approvato dal Senato) (4135).

In data 4 marzo 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:
S. 2146. - GRIMOLDI ed altri: «Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca» (approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (2064-B);
S. 2281. - LEVI ed altri: «Nuova disciplina del prezzo dei libri» (approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (1257-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
BORGHESI ed altri: «Disposizioni concernenti la limitazione della dotazione e l'uso di autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni» (3946) Parere delle Commissioni II, V, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
DI PIETRO e PALOMBA: «Modifica all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati» (4127) Parere delle Commissioni I, V e XIV;
S. 2124. - Senatori BERSELLI ed altri: «Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini» (approvata dal Senato) (4130) Parere delle Commissioni I, V e XI.

III Commissione (Affari esteri):
S. 2170. - «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009» (approvato dal Senato) (4135) Parere delle Commissioni I, V e VI.

VII Commissione (Cultura):
S. 2281. - LEVI ed altri: «Nuova disciplina del prezzo dei libri» (approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (1257-B) Parere delle Commissioni I, V e X;
S. 2146. - GRIMOLDI ed altri: «Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi »Regina Margherita« di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca» (approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (2064-B) Parere delle Commissioni I e V;
BARBIERI ed altri: «Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale» (4071) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MARIO PEPE (IR): «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari» (4081) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e XIV.

X Commissione (Attività produttive):
LULLI ed altri: «Norme per l'adozione di un programma strategico nazionale di interventi nonché delega al Governo e altre disposizioni in materia di misure di sostegno in favore delle micro, piccole e medie imprese e di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (4047) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
STRADELLA ed altri: «Disposizioni in materia di disciplina delle attività di manutenzione di camini e impianti fumari e di riscaldamento» (4073) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
DI PIETRO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, e della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, modifiche al codice penale, al codice civile e altre disposizioni contro la corruzione» (3859) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X e XI.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1o marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n.146, copia di un ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 febbraio 2011, relativa allo sciopero del personale navigante piloti e assistenti di volo del gruppo Alitalia CAI - Air One, programmato per il giorno 14 febbraio 2011.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei Conti - sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali - con lettera in data 25 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.20, la delibera n.4 del 2011, con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione speciale n.1 del 2011 concernente il quadruplicamento della linea ferroviaria Padova-Mestre.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 2 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 1 del 2011, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 14 ottobre 2010, e la relativa relazione concernente l'utilizzazione del TFR da parte dell'amministrazione statale e le misure adottate a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere del 1o e del 2 marzo 2011, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Farina Coscioni ed altri n. 0/44 e abb.-B/IX/32, concernente l'effettiva adozione in Italia del modello di contrassegno unificato disabili europeo per la circolazione e la sosta veicolare, accolto dal Governo nella seduta della IX Commissione (Trasporti) del 21 luglio 2009, Bergamini ed altri n. 0/44 e abb.-B/IX/1, concernente l'introduzione di un apposito contrassegno per gli autoveicoli alimentati con combustibile gassoso, Garofalo ed altri n. 0/44 e abb.-B/IX/12, riguardante l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», Torazzi ed altri n. 0/44 e abb.-B/IX/14, concernente la lunghezza massima di autosnodati e filosnodati, accolti dal Governo nella seduta della IX Commissione (Trasporti) del 14 luglio 2010 e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Montagnoli ed altri n. 9/3638/88, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, riguardante il finanziamento della progettazione del collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 2 marzo 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni Bersani ed altri n. 1/00471, Cicchitto ed altri n. 1/00499, Galletti ed altri n. 1/00500, Reguzzoni ed altri n. 1/00501, Commercio ed altri n. 1/00502, Sardelli ed altri n. 1/00505, Tabacci ed altri n. 1/00507 e Bocchino ed altri n. 1/00509, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 2010, concernenti iniziative in materia di riforma del sistema fiscale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 24 febbraio 2011, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data all'ordine del giorno Bernardini ed altri n. 9/3402/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 giugno 2010, concernente l'attuazione dello speciale programma di sostegno alle vittime del reato della tratta di esseri umani e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno Osvaldo Napoli ed altri n. 9/3638/12 e Fontanelli ed altri n. 9/3638/251, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, sulla definizione di città metropolitana ai fini dell'applicazione del regime indennitario per i consiglieri circoscrizionali, nonché alla mozione Santelli ed altri n. 1/00356, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 2010, riguardante iniziative in materia di politiche migratorie e di integrazione, nonché per il contrasto al lavoro irregolare.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 1o e 3 marzo 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sulla valutazione intermedia del programma «Europa per i cittadini» 2007-2013 (COM(2011)83 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (COM(2011)89 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 2 marzo 2011, ha trasmesso una segnalazione - indirizzata al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249 - in merito ai limiti antitrust per stampa e tv e alla rilevanza della prima anche ai fini della legge n. 215 del 2004.

Questa documentazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La CONSIP Spa, con lettere in data 23 e 28 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 2 marzo 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Franco Iezzi a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Majella.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 3 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del comandante Cesare Arnaudo (109), del professor Michele Gasparetto (110) e della professoressa Elda Turco Bulgherini (111) a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Tali richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 17, commi 3 e 4, della legge 4 giugno 2010, n.96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (335).

Tale richiesta, in data 3 marzo 2011, è stata assegnata, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 aprile 2011. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2, dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 marzo 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (336).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 aprile 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 marzo 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante proroga degli incarichi del presidente della Fondazione «La Triennale di Milano» e del commissario straordinario della Fondazione «Teatro San Carlo di Napoli» (337).

Tale richiesta è assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. È altresì assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 marzo 2011.

Il ministro della salute, con lettera in data 1o marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (338).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 marzo 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: IGNAZIO ROBERTO MARINO ED ALTRI; TOMASSINI ED ALTRI; PORETTI E PERDUCA; CARLONI E CHIAROMONTE; BAIO ED ALTRI; MASSIDDA; MUSI ED ALTRI; VERONESI; BAIO ED ALTRI; RIZZI; BIANCONI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON; CASELLI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2350-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BINETTI ED ALTRI; ROSSA ED ALTRI; FARINA COSCIONI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; POLLASTRINI ED ALTRI; COTA ED ALTRI; DELLA VEDOVA ED ALTRI; ANIELLO FORMISANO ED ALTRI; SALTAMARTINI ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI; PALAGIANO ED ALTRI (A.C. 625-784-1280-1597-1606-1764-BIS-1840-1876-1968-BIS-2038-2124-2595)

A.C. 2350-A - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame fa esplicito riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, a voler sottolineare che la legge in esame si muove nell'ambito e nel rispetto della Costituzione;
in realtà, negli articoli successivi del testo, sono presenti norme in palese conflitto con tali articoli della nostra Carta. E di essi viene data una interpretazione incompatibile con la stessa lettera della Costituzione, il cui significato in questa materia è stato chiaramente e ripetutamente messo in evidenza dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione;
l'articolo 32 della Costituzione, stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». È evidente quindi l'imperativa indicazione di detto articolo 32, che vieta appunto qualsiasi trattamento che possa violare «il rispetto della persona umana»;
nell'ambito della libertà della persona e dei diritti costituzionalmente riconosciuti, deve quindi intendersi consentito il diritto al rifiuto e/o all'interruzione dei trattamenti sanitari, che non può essere disatteso nel nome di un supposto dovere pubblico di cura, a meno di non voler affermare l'idea di uno Stato illiberale, peraltro ripudiata dai costituenti;
unicamente in tale direzione può volgere una corretta lettura del dettato costituzionale, secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale «diritto dell'individuo e interesse della collettività», laddove l'intervento sociale si colloca in funzione del rispetto della persona e della sua sfera di autodeterminazione;
la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 471 del 1990, ha ribadito il «valore costituzionale dell'inviolabilità della persona costruito come libertà», che comprende il «potere della persona di disporre del proprio corpo»;
va peraltro rilevato che tutte le norme costituzionali a presidio di diritti primari - tra cui proprio l'articolo 32 - si intendono imperative e di immediata operatività anche senza intervento alcuno del legislatore ordinario. Sul punto si è chiaramente espressa la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza 8 ottobre 2008, n. 334;
il diritto di rifiutare trattamenti medici, oltre a essere espressamente riconosciuto all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, è desumibile sia dall'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti dell'uomo. È infine parte integrante dei diritti inviolabili della persona, di cui all'articolo 2 della nostra Carta costituzionale. La vita umana è anch'essa oggetto di un diritto fondamentale, riconducibile all'area dei diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, ma la sua tutela non può però estendersi sino al punto di limitare il diritto (altrettanto fondamentale) di rifiutare un trattamento medico;
il rifiuto di ricevere cure è quindi principio che non può essere messo in discussione, e deve perciò essere rispettata la volontà di chi, nella futura eventualità di trovarsi in uno stato di incapacità permanente di intendere e volere, dichiara di rifiutare la prosecuzione di qualsiasi trattamento;
la «dichiarazione anticipata di trattamento», prevista dall'articolo 3 del provvedimento in esame, dà la stessa facoltà di decidere sulle cure del «consenso informato» - previsto dall'articolo 2 del medesimo testo - e non amplia in alcun modo questo diritto di decidere in una direzione non consentita dalla normativa vigente e dai codici di deontologia medica, ma rimane strettamente nell'ambito dell'esercizio del diritto all'autodeterminazione nelle situazioni di sopravvenuta incapacità;
al contrario, la prevista esclusione dell'alimentazione e dell'idratazione dalla suddetta dichiarazione anticipata di trattamento (considerati dalla gran parte della comunità scientifica non mero «sostegno vitale», ma terapia medica a tutti gli effetti), di cui al medesimo articolo 3 della proposta di legge in esame, e il ruolo che viene assegnato al medico quale responsabile ultimo delle decisione, anche qualora questa preveda che le terapie debbano continuare contro la stessa volontà del paziente, sono perciò incostituzionali, in quanto in palese violazione non solo dell'articolo 32, ma anche degli articoli 13 e 3 della nostra Carta, circa la libertà individuale, il rispetto della dignità della persona e l'uguaglianza tra i cittadini;
l'articolo 13 della Costituzione afferma infatti che «la libertà personale è inviolabile», rafforzando il riconoscimento alla libertà e indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
se la Costituzione ci ricorda che ogni persona è libera e arbitro supremo delle cure da tributare al proprio corpo, e ha il diritto di rifiutare qualsiasi terapia, ne segue che il dovere del medico di curare non può che essere conseguentemente quello di rispettare la volontà del paziente;
ed è proprio nel ruolo che viene assegnato al medico dal provvedimento in esame che si ravvisa il contrasto non solo - come abbiamo visto - con l'articolo 32 della Costituzione, ma anche con l'articolo 3 della medesima, che sancisce formalmente «che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge»;
la palese disparità di trattamento - sottesa al testo in esame - tra chi è nella condizione di poter decidere coscientemente e autonomamente, e chi, invece, si trova in una condizione di incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario, e si vede protratte le «cure» anche oltre la sua volontà precedentemente manifestata, viola infatti in modo evidente il principio di uguaglianza espressamente indicato dalla Costituzione e in particolare dal suindicato articolo 3;
la violazione dell'articolo 3 della Costituzione è infatti ravvisabile nella previsione, contenuta al comma 1 dell'articolo 7, laddove si stabilisce che «le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno»;
al medico spetta così la responsabilità della decisione ultima, che può quindi anche essere in contrasto con la stessa volontà del paziente, qualora precedentemente espressa. A rafforzare questa previsione - di evidente incostituzionalità - interviene lo stesso articolo 3 del provvedimento, ove si stabilisce che nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto «dichiara il proprio orientamento» circa l'attivazione o meno di trattamenti sanitari alla sua persona. Dalla scelta del legislatore di utilizzare nel testo la formula «dichiara il proprio orientamento», piuttosto che «dichiara la propria volontà», in merito ai futuri trattamenti sanitari, discende con tutta evidenza la volontà nel ribadire la possibilità di poter attivare un intervento che prescinda dalla autonoma volontà espressa dalla persona. Insomma, la «dichiarazione anticipata», viene indicata come espressione di un «orientamento» da parte del medesimo soggetto e non come un chiaro «atto di volontà»;
peraltro il diritto, irrinunciabile e non comprimibile, del medico curante all'obiezione di coscienza, necessita di un completamento tramite la previsione di un vincolo a carico delle strutture sanitarie di mettere comunque in atto quanto deciso dal collegio dei medici di cui al medesimo articolo. In assenza di tale vincolo il diritto all'autodeterminazione del paziente rischia infatti di risultare unilateralmente sacrificato, determinando in questo caso un'ulteriore grave ed evidente incostituzionalità;
dalle considerazioni suesposte tutto il provvedimento risulta così inficiato da una palese incostituzionalità, in quanto limita la libertà di cura e il fondamentale diritto all'autodeterminazione, nonché il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, «aprendo la porta» a molti contenziosi giuridici e future probabili bocciature da parte della Corte costituzionale, così come sta di fatto già avvenendo con la legge 19 febbraio 2004, n. 40, sulla fecondazione artificiale,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 2350-A ed abb.
n. 1. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
la Costituzione della Repubblica italiana, anche alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza costituzionale e segnatamente, con riferimento ai temi in questione, in questo caso, con le sentenze n. 238 del 1996 e n. 438 del 2008, impone di bilanciare nelle concrete scelte legislative i vari diritti fondamentali coinvolti senza sacrificarne unilateralmente nessuno, pena la negazione, di fatto, della natura fondamentale del diritto stesso;
l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza impone al legislatore di salvaguardare, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità politica in cui si esprime il bilanciamento tra i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, il loro «contenuto essenziale», anche qualora sia necessario prevedere talune limitazioni a tali beni giuridici;
la proposta di legge in discussione suscita talune perplessità in punto di legittimità costituzionale e comunitaria;
in particolare, il diritto fondamentale all'autodeterminazione, nonostante il richiamo ad esso operato in varie norme della proposta di legge - in primis dal rinvio di cui all'articolo 1, comma 1, alinea, al combinato disposto «dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione» - appare unilateralmente sacrificato all'articolo 7, comma 2;
relativamente al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, il divieto assoluto, in capo al medico, di ottemperare in qualsiasi caso a dichiarazioni di volontà che determinino la morte del paziente, lede il diritto inviolabile all'autodeterminazione della persona in ordine alle scelte terapeutiche, in contrasto con il principio di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza. La norma finirebbe infatti paradossalmente per imporre al medico di procedere finanche a trattamenti che configurino ipotesi di accanimento terapeutico, in palese contrasto, peraltro, con il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f);
il carattere fondamentale e inviolabile del diritto all'autodeterminazione in ordine alla cura, da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 438 del 2008, impone invero l'obbligo, in capo allo Stato, di consentire a ciascuno l'espressione delle proprie volontà in merito ad ogni tipo di trattamento sanitario, garantendone la vincolatività. Lo stesso diritto sarebbe violato dall'attribuzione di un carattere meramente orientativo - e non vincolante - alla dichiarazione anticipata di trattamento, come previsto all'articolo 7, commi 1 e 2;
desta infine forte perplessità il richiamo, da parte dell'articolo 1, comma 1, lettera c), alle norme incriminatrici di taluni delitti contro la persona previsti dal codice penale, nella misura in cui il riferimento ad «ogni forma» di eutanasia o di assistenza o aiuto al suicidio sembrerebbe estendere la sfera di applicazione delle fattispecie, senza tuttavia disciplinare le relative condotte, con il rischio, che ne consegue, della violazione dei principi di stretta legalità, tassatività, determinatezza e precisione della norma incriminatrice, di cui all'articolo 25, comma secondo, della Costituzione;
con riferimento all'articolo 3, comma 5, l'esclusione, in via assoluta, della possibilità di comprendere l'alimentazione e l'idratazione nel contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento rappresenta una lesione del contenuto essenziale del diritto inviolabile all'autodeterminazione terapeutica di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione. Il carattere fondamentale di tale diritto, che si esprime attraverso la prestazione del consenso informato, è stato più volte enunciato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze nn. 471 del 1990 e 438 del 2008);
l'articolo 3, comma 5, si pone, altresì, in evidente contrasto con l'articolo 8, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti umani, come si evince dalla giurisprudenza di Strasburgo, (cfr., per tutte, CEDU, 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito), secondo cui l'imposizione di un trattamento medico senza il consenso di un paziente adulto e consapevole violerebbe tra l'altro i diritti protetti dall'articolo 8.1 della Convenzione (diritto all'autodeterminazione relativamente alla propria vita privata);
inoltre l'articolo 3, comma 5, ultimo periodo prevede che alimentazione e idratazione «non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento»; tuttavia, privare la persona che le ritenga incompatibili con la propria dignità, che responsabilmente decida di lasciare andare la propria vita verso il suo epilogo naturale, della possibilità di disporre in merito, comporta la violazione del principio di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione; ciò, anche in considerazione del fatto che l'idratazione e la nutrizione sono trattamenti sanitari, che, in quanto tali, devono necessariamente essere subordinati alla prestazione del consenso informato da parte del paziente. La giurisprudenza ha, più volte, fatto riferimento all'alimentazione e all'idratazione artificiali quali «prestazioni poste in essere da medici, che sottendono un sapere scientifico e che consistono nella somministrazione di preparati implicanti procedure tecnologiche» (cfr. Cassazione sezione I civile, sentenza n. 21748 del 2007; TAR Lombardia, sentenza n. 214 del 2009);
da ultimo, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, se approvata, introdurrebbe all'interno del nostro ordinamento giuridico una disciplina normativa pienamente lesiva del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione ed invero tutti i criteri interpretativi - quello letterale, quello sistematico, quello teleologico e quello storico - confermano l'esistenza nel nostro ordinamento costituzionale della regola del rifiuto, da parte del diretto interessato, di un qualsiasi trattamento, fosse anche salvavita. Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di incapacità del paziente, «l'istanza personalistica alla base del principio del consenso informato ed il principio di parità di trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità, impongono di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che deve informare in ordine alla diagnosi e alle possibilità terapeutiche, e paziente che, attraverso il legale rappresentante, possa accettare o rifiutare i trattamenti prospettati» (Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 21748 del 2007). Il soggetto incapace, infatti, è, al pari di un qualsiasi individuo nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali riconosciuti a livello costituzionale, non solo in quello alla vita ma anche nel diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedere autonomamente. Il disegno di legge in questione, pertanto, nel prevedere che alimentazione e idratazione non possano essere sospese dalle persone che assistono soggetti non in grado di provvedere a se stessi, e ciò sempre e comunque, ossia quand'anche la persona incapace abbia in precedenza espresso, al riguardo, un valido ed univoco rifiuto, si pone in insanabile conflitto con l'articolo 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), posto che norme di rango secondario non possono in alcun modo circoscrivere la portata della citata disposizione costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 2350-A ed abb.
n. 2. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Bernardini, Mecacci, Beltrandi, Zamparutti.