XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 9 marzo 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 marzo 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fassino, Fava, Fitto, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito, Volontè, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Bruno, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fassino, Fava, Ferranti, Fitto, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Leoluca Orlando, Paniz, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Ruben, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito, Volontè, Zaccaria, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BOSSA e MIOTTO: «Esclusione delle somme destinate alla prestazione di servizi sociali dall'assoggettabilità ad esecuzione forzata nei riguardi degli enti locali» (4145);
PIONATI: «Disposizioni per l'istituzione dello sportello unico per la famiglia» (4146);
BERNARDINI ed altri: «Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica» (4147);
BERNARDINI ed altri: «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati» (4148);
COMAROLI e FUGATTI: «Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato» (4149);
POLI ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina della pensione di reversibilità in favore dei superstiti e la rivalutazione automatica dei trattamenti di pensione» (4150);
DI PIETRO: «Divieto di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali» (4151);
NASTRI: «Istituzione di un fondo per il finanziamento di misure di sostegno in favore del comparto agricolo» (4152);
META ed altri: «Istituzione dell'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto e della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, delega al Governo per la disciplina della medesima e disposizioni concernenti lo sportello telematico del diportista» (4153);
IANNACCONE e MILO: «Modifiche all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di microcredito» (4154);
POLIDORI: «Disposizioni per la razionalizzazione della gestione delle acque e istituzione di un comitato per il riordino delle norme in materia di distribuzione delle risorse idriche per usi potabili e di raccolta delle acque reflue» (4155).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CIRIELLI: «Modifiche all'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino» (1897) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Di Centa e Renato Farina.

La proposta di legge MOGHERINI REBESANI ed altri: «Disposizioni per la diffusione della cultura della difesa attraverso la promozione della pace, della solidarietà e del disarmo» (3287) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bossa.

La proposta di legge GATTI ed altri: «Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro» (3409) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Pasquale.

La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione» (4117) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barani, Barba, Bergamini, Biasotti, Bosi, Calearo Ciman, Marco Carra, Cassinelli, Cattaneo, Cirielli, Colucci, Corsaro, Cosenza, Dal Moro, Damiano, De Angelis, De Camillis, De Corato, Delfino, Di Biagio, Di Cagno Abbrescia, Di Virgilio, Dima, Divella, Ferrari, Fucci, Garofalo, Golfo, Grassi, Lisi, Mancuso, Marcazzan, Cesare Marini, Mazzoni, Mereu, Migliori, Minasso, Miotto, Muro, Nastri, Nicolais, Nucara, Pagano, Paglia, Palagiano, Pelino, Porcu, Porta, Razzi, Ruben, Sanga, Scandroglio, Traversa, Ventucci e Zacchera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
BITONCI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela e valorizzazione delle parlate locali» (4098) Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
DI PIETRO: «Disposizioni per l'istituzione del luogo elettivo di nascita» (4066) Parere delle Commissioni I, III e V.

VII Commissione (Cultura):
ABRIGNANI: «Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di obbligo di utilizzo del casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard» (4043) Parere delle Commissioni I, II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
JANNONE: «Disposizioni in favore dell'agricoltura sociale» (4088) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
RENATO FARINA: «Modifica all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di condizioni per l'interruzione volontaria della gravidanza» (4095) Parere della I Commissione.

Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro):
FEDRIGA ed altri: «Disposizioni per l'avvio di nuove imprese e per il sostegno dell'occupazione giovanile e femminile, nonché delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato» (4119) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 8 marzo 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (COM(2011)102 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione congiunta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale (COM(2011)200 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

La presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 4 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto n. 26 del presidente della regione stessa in data 28 febbraio 2011, con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Olbia e nominato il relativo commissario straordinario.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta dell'8 marzo 2011, a pagina 4, seconda colonna, alla quinta riga, dopo la parola: «V», si intende inserita la seguente: «, XIV».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CAPARINI ED ALTRI; CIRIELLI: INCENTIVI PER FAVORIRE, NELLE REGIONI DELL'ARCO ALPINO, IL RECLUTAMENTO DI MILITARI VOLONTARI NEI REPARTI DELLE TRUPPE ALPINE (A.C. 607-1897-A)

A.C. 607-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 607-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, dopo le parole: patto di stabilità interno aggiungere le seguenti: 2, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1,22, 1,25 e 1.26 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 607-A - Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: delle truppe alpine con le seguenti: dei volontari di truppa delle forze armate.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: e che prestano servizio in reparti alpini con le seguenti: o che prestano servizio in reparti;
al titolo, sostituire le parole da:, nelle regioni fino alla fine del titolo con le seguenti: il reclutamento di militari volontari nei reparti delle Forze armate.
1. 22. Recchia, Garofani, Fiano, Mogherini Rebesani, Rosato, Rugghia, Villecco Calipari, Laganà Fortugno, La Forgia, Vico, Gianni Farina.

All'emendamento 1.201 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e negli altri reparti e specializzazioni delle Forze Armate.
0. 1. 201. 1. Rugghia, Garofani, Fiano, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Gianni Farina, Vico, Franceschini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli stessi benefici possono essere riconosciuti, alle medesime condizioni, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in rafferma e a quelli dei vigili del fuoco da parte delle regioni e degli enti locali dove risultano residenti. I benefici di cui al presente comma sono compensati con trasferimenti di pari ammontare a carico del bilancio dello Stato nel limite annuo di spesa di 400mila euro. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione lineare della dotazione di parte corrente di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, alla voce: decreto legislativo 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
1. 25. Rosato, Rugghia, Garofani, Fiano, Mogherini Rebesani, Recchia, Villecco Calipari, Laganà Fortugno, La Forgia, Vico, Gianni Farina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stessi benefici possono essere riconosciuti, alle medesime condizioni, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in rafferma e a quelli dei vigili del fuoco da parte delle regioni e degli enti locali dove risultano residenti.
1. 26. Rosato, Recchia, Rugghia, Garofani, Fiano, Mogherini Rebesani, Villecco Calipari, Laganà Fortugno, La Forgia, Vico, Gianni Farina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di valorizzare l'attività di concorso negli interventi di protezione civile è istituito nello Stato di previsione del Ministero della difesa un Fondo con una dotazione di 200 mila euro annui destinato all'Associazione nazionale carabinieri.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
200 mila euro con le seguenti: 400 mila euro;
alla rubrica, sostituire le parole:
per l'Associazione nazionale alpini con le seguenti: a favore di associazioni che operano in attività di protezione civile.
3. 20. Rosato, Recchia, Villecco Calipari, Rugghia, Garofani, Fiano, Mogherini Rebesani, Laganà Fortugno, Vico, La Forgia, Gianni Farina.

PROPOSTA DI LEGGE: DI STANISLAO: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA DIFESA ATTRAVERSO LA PACE E LA SOLIDARIETÀ (A.C. 2596-A) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MOGHERINI REBESANI ED ALTRI (A.C. 3827)

A.C. 2596-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2596-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2596 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla crescita della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, intesa come l'insieme delle conoscenze poste alla base della condivisione consapevole dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione e dell'azione delle Forze armate, nonché del valore che assumono a tal fine gli accordi sul disarmo, il controllo degli armamenti e le misure di cooperazione e di fiducia reciproca tra gli Stati.

A.C. 2596-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2596 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Iniziative culturali).

1. Nell'ambito delle attività previste per la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, le amministrazioni pubbliche possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche mediante il coinvolgimento di enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi, iniziative per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono in particolare rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

A.C. 2596-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2596 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Premio nazionale per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).

1. Il Ministero della difesa istituisce un premio nazionale annuale per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, da assegnare a persone nonché a enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi che si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie per la promozione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
2. Il premio nazionale è conferito nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, dal Ministro della difesa su proposta del Comitato di cui all'articolo 4.

A.C. 2596-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2596 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Istituzione del Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
2. Il Comitato è formato da cinque componenti, il cui mandato ha la durata di tre anni, scelti tra personalità che si sono distinte nelle attività di promozione della cultura della difesa, della pace e della tutela dei diritti umani, nonché tra esperti e studiosi della materia.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Il Comitato è costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per la partecipazione al Comitato non spettano emolumenti, indennità o rimborsi di spese.
5. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) formulare al Ministro della difesa la proposta per la definizione del contenuto del premio nazionale di cui all'articolo 3 e per il relativo conferimento;
b) proporre il conferimento del patrocinio del Ministero della difesa alle iniziative di cui all'articolo 2 giudicate di particolare rilevanza, senza corresponsione di contributi o altre forme di sostegno finanziario.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

A.C. 2596-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2596 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione del premio e garantisce il necessario supporto per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Politiche e valutazioni del Governo sulla scuola pubblica e sull'operato del personale scolastico ivi impegnato - 3-01500

FRANCESCHINI, GHIZZONI, MARAN, VENTURA, VILLECCO CALIPARI, AMICI, BOCCIA, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI, ROSATO, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, MELANDRI, NICOLAIS, PES, ROSSA, ANTONINO RUSSO e SIRAGUSA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione del recente congresso dei Cattolici riformisti, ha affermato, citando il programma elettorale nel 1994 (a suo dire valido ancora oggi) che: «Libertà vuol dire avere la possibilità di educare i propri figli liberamente, e liberamente vuol dire non essere costretti a mandarli in una scuola di Stato, dove ci sono degli insegnanti che vogliono inculcare principi che sono il contrario di quelli che i genitori vogliono inculcare ai loro figli, educandoli nell'ambito della loro famiglia»;
di fronte all'ondata di critiche il Presidente del Consiglio dei ministri è corso ai ripari, dichiarando di essere stato frainteso e il Ministro interrogato si è sentito in dovere di precisare e di interpretare le parole del Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che: «Il pensiero di chi vuol leggere nelle parole del Premier un attacco alla scuola pubblica è figlio della erronea contrapposizione tra scuola statale e scuola paritaria». «Per noi, e secondo quanto afferma la Costituzione italiana, la scuola può essere sia statale, sia paritaria. In entrambi i casi è un'istituzione pubblica, cioè al servizio dei cittadini»;
l'Esecutivo, come abitudine ormai frequente, può anche reinterpretare e giustificare le parole del proprio Presidente del Consiglio dei ministri, ma i dati sui tagli alla scuola statale inflitti dal Governo, di fatto, dimostrano chiaramente la volontà di indebolirne la funzione: infatti, l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha disposto una draconiana decurtazione di poco meno di 8 miliardi di euro in tre anni, pari alla cancellazione di posti di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ata) pari a 42.105 cattedre e 15.167 posti di ata nell'anno scolastico 2009/10, a cui si aggiungono, nell'anno scolastico 2010/11, 25.560 posti di docenti e 15.167 ata e dal prossimo settembre 2011 oltre 34 mila posti, di cui circa 19.700 del personale docente e 15 mila ata;
le richiamate dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, per un verso, appaiono agli interroganti come un rozzo tentativo per recuperare credibilità nei confronti di alcuni ambienti, dall'altro denotano un approccio del tutto distorto riguardo al ruolo della scuola e delle stesse famiglie, che in nessun caso, né l'una, né le altre possono essere ridotte ad agenzie finalizzate a «inculcare» valori, anziché rispettivamente a istruire ed educare;
non sembra accettabile un giudizio così ideologicamente sommario e superficiale, che evidenzia un disprezzo per il lavoro e per l'impegno di centinaia di migliaia di docenti e personale scolastico, che quotidianamente svolgono con passione e grande professionalità la difficile funzione educativa e si fanno carico di rendere realmente esigibile il diritto allo studio previsto dalla Costituzione, pur nelle difficoltà crescenti determinate da una politica governativa che nega il valore del sapere e la sua funzione sociale e democratica -:
sulla base di quali elementi si possano esprimere giudizi tanto screditanti per la scuola statale e per l'operato del personale scolastico ivi impegnato. (3-01500)

Intendimenti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca circa l'elaborazione di un piano di immissioni in ruolo degli insegnanti che tenga conto dei requisiti maturati dai precari inseriti nelle graduatorie - 3-01501

DI PIETRO, DI GIUSEPPE e ZAZZERA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi anni, in particolare, a partire dalla pubblicazione del decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 42, si è assistito ad un progressivo proliferare di ricorsi contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
in numerose circostanze i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna nei confronti dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai danni dei lavoratori precari della scuola, che, pur in un clima di esasperante ostilità (si pensi alle numerose dichiarazioni del Ministro interrogato che, mentre taglia 135.000 precari in 3 anni, si permette di parlare della scuola come «ammortizzatore sociale», del Ministro Brunetta che parla dei docenti definendoli «insegnanti fannulloni», delle recentissime affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri al congresso dei Cristiani riformisti, che dice «gli insegnanti educano a valori diversi da quelli delle famiglie», che poi sono quelli della Costituzione), hanno continuato a garantire il funzionamento della scuola pubblica;
è recentissima la sentenza n. 41 della Corte costituzionale, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, sottolinea la natura meritocratica delle graduatorie istituite «per individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito» e si esprime con chiarezza contro gli inserimenti dei docenti «in coda», che comportano «il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica»;
la suddetta sentenza della Corte costituzionale rischia di dar vita ad una nuova ondata di ricorsi da parte di chi, in un modo o nell'altro, a causa della riconosciuta illegittimità dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è visto negato il diritto ad un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
la tensione dei lavoratori precari della scuola è ulteriormente esasperata dalla politica dei tagli al sistema di istruzione perpetrata dall'attuale Governo attraverso il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, all'articolo 64, comma 4, recante «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola», prevede una sensibile riduzione degli organici;
l'attuale regime di tagli, che continua ad essere vigente nonostante i devastanti effetti prodotti, ha stravolto completamente il piano programmatico di assunzioni del Governo Prodi, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 605, lettera c), in virtù del quale le graduatorie dei precari della scuola venivano trasformate in graduatorie permanenti ad esaurimento;
tale piano programmatico aveva lo scopo di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato era predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ata) per complessive 20.000 unità;
la smisurata quantità di ricorsi effettuati dai precari della scuola per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in occasione della scadenza dei termini imposti dal cosiddetto collegato lavoro (legge n. 183 del 2010), rende ormai improcrastinabile la ricerca di una strategia risolutiva che ponga fine alla situazione di allarmante instabilità delle istituzioni scolastiche, causa prima della discontinuità didattica;
tali ricorsi si appellano alla normativa del diritto comunitario (direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999), volta a limitare l'illegittimo utilizzo protratto nel tempo dei contratti a tempo determinato;
il tribunale di Siena, sezione lavoro, nella sentenza n. 699 del 27 settembre 2010, ha riconosciuto del resto che la stipula dei contratti a tempo determinato nella scuola, finalizzati alla copertura di posti vacanti, appare un abuso, in quanto destinata a soddisfare bisogni ordinari di lavoro «correnti, immutati nel tempo, permanenti e durevoli, tutt'altro quindi che eccezionali o temporanei» -:
se, a fronte di tale situazione, il Ministro interrogato, avendo come obiettivo l'esaurimento delle graduatorie permanenti, intenda elaborare un piano di immissioni in ruolo che parta da una valutazione attenta e responsabile dei requisiti maturati dai precari inseriti nelle graduatorie (e che, quindi, hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento di prove selettive concorsuali concluse con un esame di Stato finale), tenendo in considerazione le normative stabilite dal diritto comunitario. (3-01501)

Tempi e modalità di attuazione del piano per il Sud - 3-01502

COMMERCIO. - Al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. - Per sapere - premesso che:
nell'estate del 2009 campeggiavano sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali i proclami mediatici del Governo su «nuovi piani Marshall» e «piani straordinari per il rilancio del Mezzogiorno». Si sarebbe dovuto trattare di una grande scommessa per il Mezzogiorno, di un progetto di particolare valore politico e sociale, che avrebbe dovuto portare, secondo il Governo, nel giro di dieci anni, lo sviluppo del Sud nella media nazionale, fronteggiando la delocalizzazione e trasformando l'intera area del Meridione in un polo di attrazione internazionale;
il 25 gennaio 2010 il Governo, per bocca dell'allora Ministro Scajola, dichiarava che entro un mese avrebbe varato il piano decennale per il Sud e che lo stesso sarebbe stato operativo entro l'estate del 2010;
alla ripresa dalla pausa estiva il Governo ha fatto rientrare il «piano per il Sud» tra i cinque punti sui quali ha chiesto il 29 settembre 2010 la fiducia al Parlamento;
il 26 novembre 2010 viene presentato al Consiglio dei ministri, con un nuovo grande impatto mediatico, un documento programmatico denominato «piano per il Sud», articolato su otto punti: infrastrutture, ricerca, scuola, giustizia, sicurezza, pubblica amministrazione e servizi pubblici, incentivi alle imprese, Banca del Sud;
il 26 gennaio 2011, nel corso dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea, con la quale si chiedeva quale fosse a quella data il reale stato di attuazione del piano per il Sud, il Ministro interrogato rispondeva che: «Il percorso di attuazione è in fase avanzata perché i provvedimenti correlati sono già stati oggetto di un confronto con le parti sociali e anche della valutazione e del voto all'interno della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-regioni, tutte cose che consentono, oggi, al Governo di poterne indicare una tempistica più rapida sul fronte dell'attuazione e per questo è stata attivata, insieme con i Ministeri competenti, una serie di tavoli per definire in modo specifico gli interventi entro il prossimo mese di febbraio 2011»;
in quella data, il Ministro interrogato affermava, altresì, che: «I prossimi giorni saranno decisivi in questa direzione. Febbraio sarà il mese nel quale i primi importanti provvedimenti troveranno una loro approvazione finale e, quindi, la fase di attuazione troverà un suo concreto avviamento nel merito delle indicazioni manifestate dal Governo in più circostanze»;
il 2 febbraio 2011 il Ministro interrogato, rispondendo ad un analogo atto di sindacato ispettivo, alla domanda su quali fossero gli sviluppi del procedimento di attuazione del piano per il Sud, affermava: «Nel mese di febbraio il Governo proporrà i primi atti concreti in questo senso, rispettando la tabella di marcia indicata nell'approvazione del piano nei mesi scorsi»;
non risulta all'interrogante che ci siano ad oggi ulteriori sviluppi rispetto alla tabella di marcia delineata dal Ministro interrogato, facendo così accrescere il timore che si sia trattato solamente di una grande operazione mediatica;
secondo l'ultima esternazione del Ministro interrogato sull'argomento: «Dal 1o di marzo ci sarà l'approvazione definitiva delle delibere Cipe sugli interventi regionali e nazionali» -:
quale sia ad oggi il reale stato di attuazione del piano per il Sud e se sia stata finora rispettata la tabella di marcia esposta al Parlamento dal Ministro interrogato. (3-01502)

Chiarimenti in merito agli effetti per i lavoratori della qualificazione del giorno festivo del 17 marzo 2011 - 3-01503

DI BIAGIO. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, limitatamente al 2011 dichiara il 17 marzo «giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260»;
l'articolo 1, comma 2, del sopra indicato decreto dichiara, altresì, che: «Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011»;
per l'anno 2011 la ricorrenza del 150o anniversario dell'Unità d'Italia viene dichiarato «giorno festivo», nel senso «della osservanza del completo orario festivo», a norma degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e, a distanza di un comma, disciplinata alla stregua di un giorno di ferie obbligatorio, figurativamente compensato dalla festività soppressa del 4 novembre;
questa contraddizione ha comportato un'evidente confusione sul piano normativo, che non può considerarsi risolta sul piano interpretativo dalla relazione tecnica del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo cui «l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo»;
la confusione ha portato alcune amministrazioni locali - come Novara - ad adottare e poi revocare determinazioni nel senso della giornata di ferie «obbligata» e altre - come Torino e Pavia - ad adattarsi all'interpretazione del Dipartimento della funzione pubblica;
a tali criticità afferenti ai lavoratori della pubblica amministrazione si aggiungono quelle relative, invece, ai lavoratori del settore privato; per quanto riguarda determinate categorie professionali, a quanti prestano lavoro in occasione della citata festività nazionale (in quanto festività nazionale una tantum) dovrebbe essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario, con conseguenti maggiori oneri a carico delle imprese e, dunque, in violazione del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge;
le sopra indicate criticità dimostrano la scarsa chiarezza del portato normativo e lasciano emergere un conseguente stato di grave incertezza, poiché quella della giornata di ferie «obbligata» rappresenta, per definizione, una contraddizione in termini, non potendo essere disposta da parte del datore di lavoro, o per legge, senza o contro la disponibilità del dipendente -:
se non si ritenga di adottare le iniziative utili a risolvere la contraddizione di cui in premessa, rendendo la disciplina di questo «giorno festivo» congruente con la sua implicazione contrattuale, anche per evitare contenziosi che potrebbero conseguire a quella che l'interrogante ritiene l'impropria qualificazione del giorno festivo del 17 marzo 2011. (3-01503)

Orientamenti in ordine alla determinazione dei cosiddetti «criteri di pesatura» della popolazione per il riparto delle risorse destinate al funzionamento del Servizio sanitario nazionale - 3-01504

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il meccanismo di determinazione e riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale rappresenta la risultante di due distinti procedimenti di cooperazione tra lo Stato e le regioni: il primo procedimento è quello relativo alla determinazione del fabbisogno sanitario nazionale, che viene concordato tra lo Stato centrale e le regioni con apposito accordo o intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (il cosiddetto patto per la salute); il secondo procedimento è quello relativo alla determinazione del fabbisogno regionale con un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, successivamente recepito dal Cipe;
secondo l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 56 del 2000, la determinazione delle risorse da erogare a ciascuna regione a copertura della spesa sanitaria deve essere effettuata tenendo presenti più aspetti: il fabbisogno sanitario; la popolazione residente; la capacità fiscale; la dimensione geografica di ciascuna regione. In via di prassi, tuttavia, gli accordi Stato-regioni hanno di fatto determinato il riparto del fabbisogno nazionale sulla base del solo criterio del fabbisogno sanitario;
in particolare, per l'anno 2011 la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale è stata predisposta inglobando i valori del livello di finanziamento ordinario a carico del bilancio dello Stato, come definiti dalla normativa vigente dopo la sottoscrizione del nuovo patto per la salute 2010-2012;
anche per l'esercizio finanziario in corso si è seguito il consueto meccanismo di riparto basato sul criterio della quota capitaria ponderata, che computa la popolazione residente (calcolata sulla base dei dati per classi di età forniti dall'Istat al 1o gennaio 2010, corretta), correggendola con i parametri dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 622 del 1996, per rappresentare, in particolare, la frequenza per consumi sanitari per età e sesso;
le correzioni alla quota capitaria di cui sopra rappresentano, di fatto, uno strumento che, nella concertazione interregionale, consente di rimodulare il riparto orientandolo a favore di quelle regioni che presentano maggiori esigenze assistenziali o si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica-finanziaria: così, per molti anni, la proposta finale di riparto adottata in sede di conferenza dei presidenti delle regioni ha attribuito ad alcune regioni (storicamente, la Liguria, la Calabria, la Basilicata, l'Abruzzo, il Molise e la Campania) quote più elevate di quelle originariamente previste nella proposta di riparto del Ministero della salute, scomputando tale maggiore quota da quella di altre regioni (storicamente, la Lombardia, il Veneto e il Lazio); dal 2007, invece, tali correzioni finali sono state di regola orientate a favore delle regioni impegnate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari;
il riparto del fabbisogno sanitario per l'anno 2011 assume un'importanza per molti versi strategica nella prospettiva della futura applicazione del meccanismo di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard previsto dalla legge delega n. 42 del 2009 e del relativo schema di decreto attuativo, rispetto al quale, in data 16 dicembre 2010, si è acquisita l'intesa in seno alla Conferenza unificata;
nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale, la pesatura della popolazione inserita nella proposta di riparto 2011 rappresenta un importante elemento di dibattito in sede regionale. Le regioni, infatti, stentano a raggiungere un accordo condiviso, in quanto alcune di loro per la prima volta vorrebbero introdurre quale criterio di correzione della quota capitaria il cosiddetto «indice di deprivazione», un indice statistico atto a rappresentare le condizioni socio-economiche in cui versano i cittadini;
su richiesta delle regioni, l'Agenas, sulla base dei dati di consumo ospedaliero ed ambulatoriale desunti dal nuovo sistema informativo del Ministero della salute (nsis), ha elaborato uno studio sul predetto indice di deprivazione, che è stato messo a disposizione delle regioni, ma non del Ministero della salute; nello studio dell'Agenas si sostiene, tuttavia, che la popolazione e la correzione per sesso ed età restano i criteri fondamentali da applicare per il riparto;
l'applicazione di tale indice di deprivazione solleva non pochi problemi di ordine sia politico che istituzionale, in quanto gli indicatori di deprivazione misurano dati statistici (in particolare, quelli relativi al livello di istruzione e alle condizioni reddituali) per molti versi opinabili, che attengono più alla sfera sociale che a quella sanitaria; in altri termini, non è scientificamente provata la diretta correlazione tra le condizioni di deprivazione, lo stato di salute dei cittadini e, quindi, i bisogni sanitari rilevati a livello regionale da soddisfare attraverso l'attribuzione alle aree deprivate di maggiori risorse finanziarie;
il Ministero della salute non ha al momento ricevuto dalle regioni alcuna proposta tecnica alternativa a quella originariamente presentata, situazione questa che rischia di inibire il raggiungimento di un accordo sul riparto delle risorse finanziarie destinate al servizio sanitario nazionale per l'anno 2011;
in sede di acquisizione dell'intesa Stato-regioni del 16 dicembre 2010 sullo schema di decreto legislativo in materia di costi standard, le regioni hanno proposto un emendamento all'articolo 22, comma 6, del suddetto decreto che sopprime la lettera e), la quale prevedeva che l'applicazione del costo standard a livello regionale per la popolazione pesata avvenisse secondo criteri fissati in Conferenza Stato-regioni, tenendo conto anche di «indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari»;
la possibilità di una successiva revisione di tali criteri di pesatura della popolazione, una volta che il nuovo sistema di riparto delle risorse basato sui fabbisogni standard sarà entrato a regime, è comunque prevista dall'articolo 23 del predetto schema di decreto, il quale stabilisce che: «Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'articolo 22 possono essere rideterminati previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale» -:
quale sia l'orientamento del Ministro interrogato rispetto alla problematica di cui in premessa e, in particolare, se il Ministro interrogato non ritenga opportuno rinviare alla fase attuativa dell'emanando schema di decreto legislativo sui fabbisogni standard nel settore sanitario la rideterminazione dei criteri di pesatura della popolazione per il riparto delle risorse destinate al funzionamento del servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo all'inserimento dell'indice di deprivazione. (3-01504)

Misure per la valorizzazione dell'attività dei ristoranti italiani all'estero e per la promozione della tradizione enogastronomica italiana - 3-01505

RAZZI e SARDELLI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la cucina, l'attenzione per il cibo e lo stare a tavola costituiscono elementi distintivi della cultura italiana;
esistono decine di migliaia di ristoranti siti fuori dal territorio nazionale che si ispirano alla tradizione enogastronomica e culinaria italiana e tali esercizi sono frequentati da milioni di clienti in tutto il mondo;
un elevato numero di tali esercizi si avvale di riferimenti impropri all'italianità, pur non rispettando la cultura enogastronomica e la tradizione culinaria italiane, esclusivamente al fine di ottenerne un vantaggio commerciale;
è, perciò, necessario offrire uno strumento di tutela a favore dei ristoratori esercenti all'estero, che dimostrano di conoscere, rispettare, valorizzare e diffondere la tradizione enogastronomica italiana e i prodotti agroalimentari di qualità che la caratterizzano;
la tradizione enogastronomica italiana, basata sui principi della dieta mediterranea, di recente dichiarata dall'Unesco patrimonio immateriale dell'umanità, va protetta dalle imitazioni e dalle contraffazioni per salvaguardarne la storia, la cultura, la qualità e la genuinità;
i ristoranti di cucina italiana all'estero possono costituire un canale privilegiato per far conoscere e diffondere i prodotti agroalimentari di qualità italiani, incentivando in tale maniera l'incremento delle esportazioni di tali prodotti;
l'incremento delle esportazioni di prodotti agroalimentari di qualità, riconosciuti ed apprezzati in tutto il mondo, potrebbe costituire il volano per il rilancio del sistema agroalimentare italiano -:
quali iniziative il Ministro interrogato abbia intenzione di mettere in campo al fine di valorizzare il lavoro dei ristoranti italiani all'estero, promuovendo al contempo la tradizione enogastronomica italiana e i prodotti di qualità che ne costituiscono l'essenza. (3-01505)

Elementi in merito alla recente proroga relativa al pagamento delle multe sulle quote latte - 3-01506

LIBÈ, DELFINO, GALLETTI, CICCANTI, COMPAGNON, VOLONTÈ, NARO, RAO, OCCHIUTO e CERA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 2, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, prevede un ulteriore differimento, al 30 giugno 2011, dei termini per il pagamento degli importi previsti dai piani di rateizzazione delle multe sulle quote latte di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
secondo un'agenzia di stampa Ansa del 22 febbraio 2011, tuttavia, quasi diecimila allevatori, sugli 11.558 interessati, hanno deciso di pagare comunque la propria rata di multa sulle quote latte e di non usufruire della dilazione di sei mesi offerta dal decreto-legge n. 225 del 2010;
l'agenzia riferisce che, dei 27,297 milioni di euro complessivi dovuti dagli allevatori, ne sono già stati versati, al 31 gennaio 2011, poco più di 20 milioni (esattamente 20,145) e che la maggioranza dei «virtuosi» (9.740 allevatori) è costituita da quelle imprese che si sono messe in regola con il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il cui piano di ammortamento delle multe dovute prevede rate annuali, e non avevano potuto approfittare della prima proroga di sei mesi (da luglio al 31 dicembre 2010) andata ad esclusivo vantaggio di quegli allevatori (232) che avevano aderito nel 2010 alla sanatoria prevista dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 voluta dall'allora Ministro Zaia;
la proroga prevista dal decreto-legge n. 225 del 2010 riguarderebbe, dunque, un ammontare complessivo di poco più di 7 milioni di euro (7,252 milioni). Trattandosi, poi, di una proroga di sei mesi di una multa che dovrà essere comunque pagata - sottolinea la fonte dell'agenzia di stampa che vuole restare anonima - la copertura finanziaria necessaria alla misura non sarebbe di 5 milioni di euro, come previsto, ma riferiti solo agli interessi dovuti per la moratoria pari a poco più di 200.000 euro, calcolando un interesse di mercato del 6 per cento -:
se tali notizie corrispondano al vero e quanti e chi siano gli allevatori interessati alla proroga. (3-01506)

Iniziative per tutelare e rilanciare il comparto vitivinicolo - 3-01507

BALDELLI e BIAVA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
saranno di circa 114 mila ettolitri i volumi di vini a denominazione di origine (do) e ad indicazione geografica (ig) che saranno sottoposti a distillazione di crisi, il procedimento che consiste nella possibilità per i produttori di distillare le eccedenze di produzione;
questi 114 mila ettolitri di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica sono concentrati per lo più in particolari aree che hanno manifestato una certa sofferenza di mercato, quali Piemonte, Calabria, Lazio, Sardegna, Marche e Puglia;
per i vini comuni il quantitativo massimo ipotizzabile si attesta a circa 135 mila ettolitri, in massima parte riferibili alla regione Puglia;
a fronte di tali quantitativi, la spesa prevista è stimabile intorno ai 7 milioni di euro per i vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica e a 2,9 milioni di euro per quelli comuni, per un costo complessivo pari al 10 per cento dello stanziamento assegnato al programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo -:
quale sia la valutazione dello stato di salute complessivo del comparto vitivinicolo da parte del Ministro interrogato, alla luce dei dati citati nella premessa, e quali siano le iniziative promosse per tutelare e rilanciare questo importante settore dell'economia italiana. (3-01507)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: IGNAZIO ROBERTO MARINO ED ALTRI; TOMASSINI ED ALTRI; PORETTI E PERDUCA; CARLONI E CHIAROMONTE; BAIO ED ALTRI; MASSIDDA; MUSI ED ALTRI; VERONESI; BAIO ED ALTRI; RIZZI; BIANCONI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON; CASELLI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2350-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BINETTI ED ALTRI; ROSSA ED ALTRI; FARINA COSCIONI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; POLLASTRINI ED ALTRI; COTA ED ALTRI; DELLA VEDOVA ED ALTRI; ANIELLO FORMISANO ED ALTRI; SALTAMARTINI ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI; PALAGIANO ED ALTRI (A.C. 625-784-1280-1597-1606-1764-BIS-1840-1876-1968-BIS-2038-2124-2595)

A.C. 2350-A - Questione sospensiva

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,
premesso che:
la legge sulla disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento non è una legge qualsiasi, perché la manifestazione della propria volontà è il veicolo attraverso il quale il soggetto disponente pianifica non solo le proprie cure, ma rende noto quale sia l'insieme dei suoi valori, delle sue convinzioni etiche morali, delle sue idee filosofiche, del suo credo religioso, in una parola della sua personale concezione dell'identità e della dignità umana in condizione di incoscienza permanente e incapacità di intendere e volere;
fare una legge sul testamento biologico e farla bene è un compito arduo, perché è un istituto nuovo che proietta l'autonomia del soggetto sulla sua sfera personale e non più soltanto su quella patrimoniale e perché è funzionalmente rivolta alla regolazione, per il tempo della sopravvenuta incapacità, di propri interessi e diritti fondamentali;
soprattutto il testamento biologico non deve servire a dire cosa sia la «vita» dal punto di vista del medico, bensì cosa sia «vita» per il paziente, elemento fondante per ogni decisione che, alla luce del principio della volontà dei trattamenti sanitari introdotto dall'articolo 32 della Costituzione, deve essere affidata all'alleanza terapeutica medico-malato (o fiduciario); ma perché questa alleanza sia efficace e reale, le dichiarazioni anticipate di trattamento non possono risolversi in uno strumento inutile, contraddittorio, di fatto ininfluente sulla condizione del dichiarante, come invece è, nei fatti, la proposta oggi all'esame dell'Assemblea;
questo provvedimento, nel tentativo di combinare normativamente il valore della vita con quello della salvaguardia della libertà e della dignità della persona umana, prevede norme talmente farraginose, se non a volte palesemente irragionevoli, e comunque inadeguate a comprendere la molteplicità dei casi che si possono verificare, da causare una proliferazione di ricorsi giudiziari, l'esatto contrario rispetto a quanto invece si vorrebbe perseguire;
la presente proposta, in virtù delle scelte normative fatte, introducendo la categoria dell'incapacità di intendere e di volere, finisce con il ridurre a una prospettiva indistinta sia il confine con l'eutanasia, sia quello con l'accanimento terapeutico, non risolvendo i problemi presenti, anzi rendendoli più complicati e inestricabili;
quando la tecnica consente di varcare il sottile confine tra l'essere e l'esistere, ci si deve costringere a interagire sul significato ultimo della sofferenza e del vivere, e non pare questo un tema che si possa decidere a colpi di maggioranza in un clima di scontro politico;
pertanto è opportuno, anche alla luce del fatto che nel Paese non si riscontra una pressante domanda sociale su questo tema, consentire un ulteriore approfondimento della materia, come attesta il vivace dibattito culturale ancora in corso, anche al fine di favorire un contesto più adatto alla delicatezza delle questioni in esame,

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge n. 2350-A ed abbinate per un periodo di un anno.
n. 1. Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Giachetti, Quartiani, Rosato, Bressa, Miotto.