XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 3 maggio 2011

TESTO AGGIORNATO AL 19 MAGGIO 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 maggio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Valducci, Vito, Volpi.

(Alla ripresa notturna della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Valducci, Vito, Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 aprile 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MURER: «Disposizioni concernenti il regime giuridico e per la valorizzazione delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano Lagunare e Grado» (4313);
MELIS: «Istituzione della corte d'appello e della procura generale della Repubblica di Sassari» (4314);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MANTINI: «Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione in tema di istituzione del Senato federale della Repubblica, di riduzione del numero dei parlamentari e delle province, di sfiducia costruttiva, di referendum, di ridefinizione delle competenze legislative e di tutela dell'interesse nazionale, nonché di garanzie dei parlamentari e di composizione del Consiglio superiore della magistratura» (4315);
MAZZONI ed altri: «Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di svolgimento di manifestazioni musicali in spazi non attrezzati» (4316);
SCALERA ed altri: «Disposizioni per la conservazione e la valorizzazione dell'Emeroteca-Biblioteca Tucci di Napoli» (4317);
SCALERA ed altri: «Disposizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale dell'ex Real Polverificio Borbonico di Scafati» (4318);
SCALERA ed altri: «Disposizioni per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del complesso monumentale di Santa Maria del Quadruviale di Cava de' Tirreni» (4319);
PATARINO ed altri: «Modifiche agli articoli 51 e 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli e di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore» (4320);
MANTINI: «Istituzione dell'Ordine professionale degli ingegneri tecnici e delega al Governo per la relativa disciplina» (4321).

In data 29 aprile 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SIRAGUSA e GHIZZONI: «Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai partecipanti al concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009» (4322);
BELLOTTI: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di porto d'armi» (4323);
COSENZA: «Disposizioni per la riduzione e la certezza dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni» (4324).

In data 2 maggio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ALESSANDRI: «Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione» (4325);
GIAMMANCO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per favorire l'adozione nazionale dei minori da parte delle persone affidatarie» (4326);
SALTAMARTINI: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia» (4327).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia» (3810) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Beccalossi.

La proposta di legge CAPARINI ed altri: «Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età» (3924) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Molgora e Romele.

La proposta di legge CARLUCCI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità dei libri di testo scolastici» (4101) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Beccalossi.

La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Norme generali sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative» (4202) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Beccalossi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
LENZI ed altri: «Disposizioni per lo svolgimento di elezioni primarie per la formazione delle liste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (4170) Parere delle Commissioni II, V, VII e XII;
SARDELLI ed altri: «Modifica all'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione dei contrassegni» (4216);
DI PIETRO: «Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate» (4253) Parere della II Commissione;
FRANCESCHINI e BRESSA: «Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum» (4294) Parere delle Commissioni II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
LUCÀ ed altri: «Introduzione dell'articolo 432-bis del codice civile, in materia di disposizioni per la tutela temporanea della salute in caso di impossibilità di provvedervi personalmente» (4126) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);
ROSSA ed altri: «Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e alla legge 13 ottobre 2010, n. 175, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione» (4171) Parere della I Commissione;
RIA ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure per l'adozione dei minori» (4226) Parere delle Commissioni I, III, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MONTAGNOLI ed altri: «Istituzione in Verona di una sezione distaccata della Corte d'appello e di una sezione distaccata della Corte di Assise d'appello di Venezia» (4264) Parere delle Commissioni I, V e XI;
GIAMMANCO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per favorire l'adozione nazionale dei minori da parte delle persone affidatarie» (4326) Parere delle Commissioni I e XII;
SALTAMARTINI: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia» (4327) Parere delle Commissioni I, V e XII.

VI Commissione (Finanze):
MASTROMAURO ed altri: «Agevolazioni fiscali per incentivare l'aggregazione tra imprese» (4246) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV;
TORAZZI ed altri: «Agevolazioni fiscali per favorire la competitività del settore della meccanica strumentale» (4247) Parere delle Commissioni I, II, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e XIV.

VII Commissione (Cultura):
ANTONINO RUSSO ed altri: «Disposizioni per l'istituzione di una fondazione intitolata a Danilo Dolci e per la valorizzazione della sua figura e della sua opera» (4234) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
LANZARIN ed altri: «Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie» (4240) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
MONTAGNOLI ed altri: «Modifiche alla disciplina relativa alla circolazione dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità» (4232) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
BRANDOLINI ed altri: «Modifica all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta da parte delle cooperative agricole» (4257) Parere delle Commissioni I, V e XIII.

XIII Commissione (Agricoltura):
NASTRI: «Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente la qualificazione di imprenditore agricolo professionale» (4256) Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
VESSA: «Disposizioni per lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili mediante l'adozione di un Piano energetico ambientale nazionale» (4255) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 27 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 303).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 27 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «La Triennale» di Milano, per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 304).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 28 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (INVITALIA), per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 305).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ha trasmesso un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 10 marzo 2011, recante osservazioni e proposte concernenti il tema «semestre europeo 2011 - Piano di stabilità e convergenza (PSC), Programma nazionale di riforma (PNR).

Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea.

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 28 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate:
n. 81/2010 del 18 novembre 2010, concernente «Legge n. 443 del 2001. Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) 2010-2013» - alla VIII Commissione (Ambiente);
n. 85/2010 del 18 novembre 2010, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Linea AV-AC Milano-Verona. Autorizzazione avvio realizzazione per lotti costruttivi» - alla IX Commissione (Trasporti);
n. 107/2010 del 18 novembre 2010, concernente «Riparto fondi assegnati al settore agricolo, articolo 2, comma 55, della legge n. 191 del 2009» - alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettera in data 20 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la relazione contenente i dati relativi alla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche a consorzi e società, relativa all'anno 2009 (preventivo-consuntivo) (doc. CCXXVI, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni, la relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale relativa all'anno 2009 e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni dal 2000 al 2008 (doc. LXIV, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relativa agli anni 2009 e 2010 (doc. LXXXIII, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di aprile 2011 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 28 e 29 aprile e 2 maggio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio-Valutazione dell'attuazione e dell'impatto delle misure adottate in conformità alla direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (COM(2011)232 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Apertura e neutralità della rete internet in Europa (COM(2011)222 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Valutazione dell'applicazione della direttiva sulla conservazione dei dati (direttiva 2006/24/CE) Europa (COM(2011)225 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e concernente la conclusione dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i sui Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato (COM(2011)238 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 26 e 27 aprile 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Valentano (Viterbo), Rittana (Cuneo) e Platì (Reggio Calabria).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizioni degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia e il gas, con lettera in data 22 aprile 2011, ha trasmesso una segnalazione in materia di servizio di maggior tutela dell'energia elettrica.
La suddetta documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 29 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere relativo a presunte distorsioni nella formazione dei prezzi all'ingrosso nel settore cunicolo italiano.

Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15, 28 e 29 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri:
al dottor Saverio Lo Russo, l'incarico di coordinatore dell'ufficio II - Attività giuridiche e politiche regionali, nell'ambito del dipartimento per gli affari regionali;
alla dottoressa Paola D'Avena, l'incarico di coordinatore dell'ufficio per gli affari amministrativi, gli studi e le relazioni esterne, nell'ambito del dipartimento per le riforme istituzionali;
alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
alla dottoressa Loredana Durano, l'incarico di direttore del servizio studi dipartimentale, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
al dottor Biagio Mazzotta, l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale del bilancio del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2011, N. 26, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE ANNUALI (A.C. 4219)

A.C. 4219 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4219 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Assemblea annuale).

1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, è consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.
2. È altresì consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-ter, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché non sia ancora decorso, con riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'articolo 83-sexies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. È consentita la presentazione di nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla normativa di attuazione dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora sia stata convocata con il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa può essere parimenti rinviata alla nuova data.

Art. 2.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4219 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Assemblea annuale).

Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1. - (Investimenti esteri sottoposti ad autorizzazione preventiva). - 1. Sono sottoposti ad un'autorizzazione preventiva da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, gli investimenti esteri realizzati in Italia in un attività che, anche a titolo occasionale, partecipa all'esercizio dell'autorità pubblica oppure riguarda uno dei seguenti comparti:
a) attività concernenti l'ordine e la sicurezza pubblici o di interesse per la difesa nazionale;
b) attività di ricerca, di produzione o di commercializzazione di armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive.

2. Le attività di cui al comma 1 sono definite dagli articoli 1-bis, comma 2, e 1-ter, comma 3.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può comprendere condizioni volte a garantire che l'investimento non danneggi gli interessi nazionali di cui al medesimo comma 1. L'articolo 1-quater, comma 6, stabilisce la natura di tali condizioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora rilevi che un investimento estero è o è stato realizzato non rispettando le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, può ingiungere all'investitore di non dare seguito all'operazione, di modificarla o di ristabilire a proprie spese la situazione anteriore. A tale ingiunzione si può dare corso solo dopo che l'amministrazione ha richiesto all'investitore di fare conoscere entro quindici giorni le proprie osservazioni. Nel caso di non rispetto dell'ingiunzione, il Ministro può punire l'investitore, senza pregiudizio del ristabilimento della situazione anteriore, con una sanzione fino ad un massimo pari al doppio del valore dell'investimento irregolare. L'importo della sanzione deve essere proporzionato alla gravità delle irregolarità commesse.

Art. 1-bis. - (Disposizioni riguardanti investimenti esteri provenienti da paesi terzi). - 1. Ai sensi del presente articolo l'investitore realizza un investimento quando:
a) acquisisce il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia;
b) ovvero acquisisce direttamente o indirettamente tutto o parte di un ramo di attività di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia;
c) ovvero supera la soglia del 30 per cento di possesso diretto o indiretto del capitale e dei diritti di voto di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia.

2. Gli investimenti esteri di cui al comma 1 del presente articolo, realizzati da persone fisiche di nazionalità di un Paese non comunitario, da una società la cui sede sociale sia ubicata in uno dei medesimi Paesi oppure da una persona fisica di nazionalità italiana che vi risiede, necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 se realizzati nelle seguenti attività:
a) attività nel settore dei giochi che prevedono guadagni monetari;
b) attività regolamentate di sicurezza privata;
c) attività di ricerca, sviluppo o produzione relativa agli strumenti atti a fronteggiare l'utilizzazione illecita di agenti patogeni o tossici;
d) attività riferite ad attrezzature concepite per l'intercettazione della corrispondenza e l'intercettazione a distanza delle conversazioni;
e) attività di valutazione e certificazione della sicurezza dei prodotti e dei sistemi delle tecnologie dell'informazione;
f) attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi nel settore della sicurezza dei sistemi informativi esercitati da una società che li fornisca ad un operatore pubblico o privato che gestisce installazioni critiche;
g) attività relative a taluni beni e tecnologie a duplice uso civile/militare;
h) servizi di crittologia;
i) attività coperte da segreto di Stato;
j) attività di ricerca, produzione o commercio di armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive destinate a scopi militari;
k) attività esercitate da imprese che hanno concluso un contratto di studio o di fornitura di attrezzature per il ministero della Difesa italiano, sia direttamente che in sub-appalto, per la realizzazione di un bene o di un servizio relativo ad uno dei settori di cui dalla lettera g) alla lettera j) di cui sopra.

Art. 1-ter. - (Disposizioni riguardanti investimenti esteri provenienti da Paesi membri della Comunità europea). - 1. Ai sensi del presente articolo l'investitore realizza un investimento quando:
a) acquisisce il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia;
b) acquisisce direttamente o indirettamente tutto o parte di un ramo di attività di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo, realizzati nelle attività di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettere da h) a k), da persone fisiche di nazionalità di uno dei Paesi membri della Comunità europea, da una società la cui sede sociale sia ubicata in uno dei medesimi Paesi oppure da una persona fisica di nazionalità italiana che vi risiede, necessitano di un autorizzazione ai sensi dell'articolo 1.
3. Gli investimenti esteri di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, realizzati da persone fisiche di nazionalità di uno dei Paesi membri della Comunità europea, da una società la cui sede sociale sia ubicata in uno dei medesimi Paesi oppure da una persona fisica di nazionalità italiana che vi risiede, necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 se realizzati nelle seguenti attività:
a) attività relative ai giochi nella misura in cui è necessario il controllo dell'investimento ai fini del contrasto al riciclaggio di capitali;
b) attività di sicurezza privata qualora le società che le esercitano:
forniscano il servizio ad una pubblica amministrazione o ad una società privata considerata di importanza vitale per la sicurezza nazionale; ovvero partecipano direttamente e specificatamente a delle missioni per quanto concerne la sicurezza del trasporto aereo e marittimo;
ovvero intervengono nelle zone protette o riservate ai fini della difesa nazionale;
c) attività di ricerca, sviluppo o di produzione, quando esse riguardano esclusivamente:
agenti patogeni, zoonosi, tossine ed i loro elementi genetici così come i loro prodotti derivati, citati nei punti 1C351 e 1C352a.2 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso;
mezzi di contrasto agli agenti proibiti dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata dalla legge 18 novembre 1995, n. 496, quando il controllo dell'investimento rappresenta un'esigenza per la lotta al terrorismo e per la prevenzione delle sue conseguenze sanitarie;
d) attività di ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione di materiali concepiti per l'intercettazione delle corrispondenze e l'ascolto a distanza delle conversazioni, nella misura in cui il controllo dell'investimento rappresenta una necessità per il contrasto del terrorismo e della criminalità;
e) attività di valutazione e certificazione della sicurezza offerta dai prodotti e dai sistemi relativi alle tecnologie dell'informazione, quando le società che le esercitano forniscono le loro prestazioni alle pubbliche amministrazioni, nella misura in cui il controllo dell'investimento è richiesto dall'esigenza della lotta al terrorismo ed alla criminalità;
f) attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi nel settore della sicurezza dei sistemi informativi esercitati da una società che li fornisca ad un operatore pubblico o privato che gestisce un'installazione di importanza vitale per la sicurezza nazionale;
g) attività relative ai beni ed alle tecnologie duali, elencate nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 citato, esercitate a beneficio di società che interessano la sicurezza nazionale.

Art. 1-quater. - (Disposizioni comuni). - 1. L'autorizzazione prevista dagli articoli 1-bis e 1-ter si ritiene acquisita qualora l'investimento viene realizzato da società appartenenti tutte al medesimo gruppo, cioè da società di cui lo stesso azionista detiene, direttamente o indirettamente, il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto. L'autorizzazione non è da ritenersi acquisita allorquando l'investimento ha per oggetto il trasferimento all'estero di tutto o di una parte del ramo di una delle attività di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e all'articolo 1-ter, comma 3.
2. L'autorizzazione è ugualmente da ritenersi acquisita, per gli investimenti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), non essendo necessaria la richiesta preventiva, quando l'investitore che supera la soglia del 30 per cento di possesso diretto o indiretto del capitale o dei diritti di voto di una società avente sede sociale in Italia è stato già autorizzato ai sensi del presente articolo ad acquisirne il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
3. Nel caso in cui la domanda preventiva di autorizzazione sia stata presentata nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, la ricevuta menziona che la richiesta è senza oggetto.
4. L'investitore, prima di realizzare uno specifico investimento, può interpellare per iscritto il Ministro dell'economia e delle finanze per sapere se quell'investimento è soggetto ad una procedura di autorizzazione. Il Ministro deve rispondere entro due mesi. L'assenza di risposta non esime dalla richiesta di autorizzazione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze si pronuncia entro due mesi dalla data della richiesta di autorizzazione. In caso di mancata risposta l'autorizzazione si ritiene concessa. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le modalità per la richiesta di autorizzazione.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere l'autorizzazione con una o più condizioni ai fini della salvaguardia degli interessi nazionali come definiti dall'articolo 1. Tali condizioni riguardano principalmente la continuità delle attività, delle capacità industriali e di ricerca e sviluppo nonché dei saperi professionali collegati, la sicurezza degli approvvigionamenti oppure l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali della società la cui sede sociale è stabilita sul territorio italiano come titolare o sub-appaltatore nell'ambito di contratti riguardanti la sicurezza pubblica, gli interessi della difesa nazionale oppure la ricerca, la produzione o il commercio concernenti armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive. Nel caso in cui l'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta viene esercitata solo a titolo provvisorio, il Ministro può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla cessione di quest'attività ad una società indipendente dell'investitore estero. Le condizioni di cui al presente comma sono stabilite nel rispetto del principio di proporzionalità.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze rifiuta con decisione motivata l'autorizzazione all'investimento:
a) se esiste una seria presunzione che l'investitore sia suscettibile di commettere uno dei seguenti reati: reati collegati al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, riciclaggio dei proventi di attività criminose, terrorismo, corruzione, partecipazione ad un'associazione criminale;
b) ovvero quando il rispetto delle condizioni di cui al comma 6 non sia sufficiente da solo a garantire la salvaguardia degli interessi nazionali come definiti dall'articolo 1 allorquando:
1 - la continuità delle attività, delle capacità industriali e di ricerca e sviluppo nonché dei saperi professionali collegati non siano garantiti;
2 - la sicurezza degli approvvigionamenti non sia garantita;
3 - sia compromessa l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali della società la cui sede sociale è stabilita sul territorio italiano come titolare o sub-appaltatore nell'ambito di contratti riguardanti la sicurezza pubblica, gli interessi della difesa nazionale oppure la ricerca, la produzione o il commercio concernenti armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive.

8. La scadenza temporale entro la quale l'investitore deve ristabilire la situazione anteriore in applicazione del comma 4 dell'articolo 1 è comunicata dal Ministro dell'economia e delle finanze e non può eccedere i dodici mesi.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze per istruire la pratica relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo, può fare ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale tra le amministrazioni finanziarie per verificare le informazioni fornite dagli investitori esteri con particolare riguardo a quelle sulla provenienza delle risorse finanziarie.
1. 1. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 2364, secondo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;
b) il secondo periodo è abrogato.

1-bis. All'articolo 154-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
1. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, sopprimere le parole:, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.
1. 3. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rinvio dell'assemblea ai sensi del presente comma non dà luogo ad azione di responsabilità ai sensi degli articoli 2392 e 2395 del codice civile.
1. 4. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

A.C. 4219 - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame prevede una deroga implicita alle disposizioni vigenti volta a modificare, in sede di prima applicazione, la disciplina dettata dall'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), al fine di consentire ad alcune tipologie di società quotate in borsa di avvalersi della possibilità di convocare l'assemblea annuale entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche ove tale facoltà non sia prevista dallo statuto della società;
la normativa vigente dettata dall'articolo 2364, comma 2 del codice civile prevede che l'assemblea ordinaria sia convocata, almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
al fine di evitare la concentrazione nello stesso periodo di tempo di molte assemblee societarie, che costituirebbe un ostacolo oggettivo all'effettiva partecipazione degli azionisti alle assemblee medesime, è opportuno estendere la portata del provvedimento a tutte le assemblee societarie e per il periodo di imposta a decorrere dalla chiusura dell'esercizio sociale 2010;
la misura urgente prevista nel Decreto legge prende efficacia dalla necessità, di ritardare in particolare la convocazione dell'assemblea degli azionisti della società quotata Parmalat Spa al fine di contrastare la possibilità di acquisizione di un marchio italiano da parte di una società francese leader nel settore agroalimentare in tal modo lasciando ulteriore margine di tempo alla costituzione di una eventuale cordata di imprese di nazionalità italiana interessate all'acquisizione,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad estendere a centottanta giorni il termine previsto dall'articolo 2364, comma 2 del codice civile.
9/4219/1. Fluvi.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 MARZO 2011, N. 27, RECANTE MISURE URGENTI PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI UNA TANTUM AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (A.C. 4220-A)

A.C. 4220-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da:, nonché dei risparmi fino a: Amministrazioni interessate;
all'articolo 1, sopprimere il comma 2-bis;
all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente con le seguenti: assegni una tantum;

e con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.10, 1.13, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e sugli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 4220-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, con i Ministri della difesa e dell'interno:
a) a favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;
b) a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia.
3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonché degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4220-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia, nonché dei risparmi di gestione conseguiti sui bilanci ordinari delle Amministrazioni interessate»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le somme del fondo di cui al comma 1, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'anno successivo, anche ad incremento della dotazione prevista per il medesimo anno, secondo modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 8, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013»;
al comma 3, le parole: «una tantum» sono sostituite dalle seguenti: «perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente,».

Al titolo, le parole: «una tantum» sono sostituite dalle seguenti: «perequativi individuali».

A.C. 4220-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 115 milioni con le seguenti: 122 milioni.
1. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno con le seguenti: con successivi provvedimenti legislativi.
1. 2. Zaccaria.

Al comma 2, sostituire le parole da: corrispondenti alle minori spese fino a: Fondo unico giustizia, nonché dei risparmi di gestione con le seguenti: derivanti dai risparmi di gestione.
1. 3. Rugghia, Bressa, Garofani, Naccarato, Villecco Calipari, Minniti, Giacomelli, Amici, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Al comma 2, sopprimere le parole da:, nonché dei risparmi fino a: amministrazioni interessate.
1. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia.
1. 500.Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Il secondo periodo dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «La misura e la ripartizione dei trattamenti di cui al presente articolo sono individuate mediante l'attuazione delle procedure di concertazione e contrattazione e recepite con separati decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 12 maggio 1995».

Conseguentemente, al comma 2-bis, sopprimere le parole: con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto.
1. 15. Rugghia, Bressa, Garofani, Naccarato, Villecco Calipari, Minniti, Giacomelli, Amici, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 8, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, al comma 2-bis, sopprimere le parole: con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto.
1. 18. Zaccaria.

Sopprimere il comma 2-bis.
1. 301.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: di assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente, con le seguenti: del trattamento economico.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: di assegni perequativi individuali con le seguenti: del trattamento economico.
1. 10. Villecco Calipari, Recchia, Rugghia, Bressa, Garofani, Naccarato, Minniti, Giacomelli, Amici, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rosato, Rigoni, Vico.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente con le seguenti: una tantum.
1. 302.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 3, sostituire la parola: perequativi con le seguenti: fissi e continuativi.
1. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: dell'emolumento corrispondente, al personale aggiungere le seguenti:, non direttivo e non dirigente,

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: anche con riferimento al aggiungere la seguente: medesimo.
1. 14. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'entità, la ripartizione e i tempi di erogazione dei trattamenti devono essere individuati attraverso le procedure di concertazione e contrattazione e recepite da appositi decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 12 maggio 1995.
1. 17. Paladini, Di Stanislao, Favia.

Sostituire il comma 4, con i seguenti:
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2011 dalle disposizioni di cui al successivo comma 4-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
1. 19. Di Stanislao, Favia, Borghesi.

Al comma 4, sostituire le parole da: riduzione fino alla fine del comma con le seguenti: aumento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 115 milioni di euro all'anno per gli anni 2011, 2012 e 2013.
1. 20. Naccarato, Garofani, Rugghia, Bressa, Villecco Calipari, Minniti, Giacomelli, Amici, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Al comma 4, sostituire le parole: di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 con le seguenti: riferita al Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale.
1. 21. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. In attesa dei provvedimenti normativi previsti dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'articolo 9, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al personale di cui al comma precedente, che alla data del 1o gennaio 2011 abbia maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, in ordine di ruolo, il grado di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti.»
1. 22. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Le pensioni privilegiate ordinarie, integrate dall'aumento sulla pensione ordinaria maturata del 20 per cento ai titolari di 1a categoria - grandi invalidi - e del 10 per cento ai titolari dalla 2a all'8a categoria per invalidità, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono, rispettivamente, nella misura dell'80 per cento e del 90 per cento annuo.
*1. 02. Di Stanislao.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Le pensioni privilegiate ordinarie, integrate dall'aumento sulla pensione ordinaria maturata del 20 per cento ai titolari di 1a categoria - grandi invalidi - e del 10 per cento ai titolari dalla 2a all'8a categoria per invalidità, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono, rispettivamente, nella misura dell'80 per cento e del 90 per cento annuo.
*1. 03. Paglia.
(Inammissibile)

A.C. 4220-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame attribuisce un giusto e doveroso riconoscimento alla specificità delle forze del comparto sicurezza e difesa;
per assicurare il funzionamento dell'apparato delle forze dell'ordine occorre stanziare risorse che siano adeguate, anche da destinare alle indennità e alla remunerazione delle prestazioni straordinarie del personale e le disposizioni introdotte dal presente decreto-legge compensano i tagli operati con i precedenti decreti;
tuttavia, alla copertura finanziaria del provvedimento si provvede mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo, altro argomento che sta molto a cuore agli operatori delle forze dell'ordine e su cui le commissioni competenti sono in procinto di pronunciarsi;
gli assegni una tantum, però, sono destinati a tutto il personale dirigente e non;
la sensazione da parte dei nostri operatori è che la copertura finanziaria del provvedimento sia a carico della stessa categoria con l'aggravante che nel proprio ambito il personale non direttivo paghi anche per quello direttivo;
a giudizio del sottoscritto e del sindacato «Nuova Federazione Autonoma» di Polizia, detto assegno avrebbe dovuto essere erogato al solo personale non direttivo per ovvi motivi «stipendiali», essendo gli stipendi dei dirigenti ben più congrui dei semplici e ben più numerosi operatori;
entrambi siamo certi che il Governo stia già provvedendo ad ovviare alla problematica e, così, fugare ogni dubbio,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di un intervento normativo al fine di trovare fonti di finanziamento che consentano di reintegrare il fondo cui oggi si è costretti ad attingere e di ripristinarne la consistenza.
9/4220-A/1. Catanoso.

La Camera,
premesso che:
con il provvedimento in esame si prevede alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa di una più completa definizione degli adeguamenti stipendiali e del procedimento di riordino delle carriere; e sono anche da definire e completare diversi programmi edilizi in favore del suddetto personale;
in particolare con all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è stato avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata; il programma prevedeva anche la velocizzazione dei procedimenti per l'acquisizione delle aree ove realizzare gli immobili;
a tal fine con l'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato stabilito che le parti interessate sottoscrivessero un Accordo di programma entro il 2007 al fine di individuare le aree e prenotare le risorse;
numerosi interventi edilizi in favore dei Corpi militarizzati dello Stato sono stati tuttavia concordati dopo la data del 31 dicembre 2007 e quota delle risorse disponibili è stata utilizzata per altre tipologie di intervento edilizio (articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cosiddetto «piano casa»),

impegna il Governo:

a valutare le disponibilità esistenti in favore degli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
a posticipare la data ultima per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al 31 dicembre 2013, individuando, se del caso, le ulteriori risorse necessarie.
9/4220-A/2. Pelino, Bianconi.

La Camera,
premesso che:
con il provvedimento in esame si prevede alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa di una più completa definizione degli adeguamenti stipendiali e del procedimento di riordino delle carriere; e sono anche da definire e completare diversi programmi edilizi in favore del suddetto personale;
in particolare con all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è stato avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata; il programma prevedeva anche la velocizzazione dei procedimenti per l'acquisizione delle aree ove realizzare gli immobili;
a tal fine con l'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato stabilito che le parti interessate sottoscrivessero un Accordo di programma entro il 2007 al fine di individuare le aree e prenotare le risorse;
numerosi interventi edilizi in favore dei Corpi militarizzati dello Stato sono stati tuttavia concordati dopo la data del 31 dicembre 2007 e quota delle risorse disponibili è stata utilizzata per altre tipologie di intervento edilizio (articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cosiddetto «piano casa»),

impegna il Governo:

a valutare le disponibilità esistenti in favore degli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
a valutare la possibilità di posticipare la data ultima per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al 31 dicembre 2013, individuando, se del caso, le ulteriori risorse necessarie.
9/4220-A/2.(Testo modificato nel corso della seduta) Pelino, Bianconi.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, si è istituito un fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Polizia penitenziaria, che sono stati interessati dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali, con la dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
con il decreto-legge in esame il Governo ha ritenuto di dover adottare un parziale rimedio ai negativi effetti economici introdotti dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di rispondere alle condivisibili proteste dei sindacati delle forze di polizia;
la scelta di prelevare le risorse economiche destinate a finanziare l'atteso provvedimento di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle forze armate e delle forze di polizia, peraltro assolutamente insufficienti a garantire una adeguata copertura economica del decreto-legge in conversione, si è rivelata assolutamente non gradita al personale destinatario del provvedimento che vede in tal modo sfumare quell'atteso provvedimento che avrebbe consentito di riequilibrare all'interno dei singoli ordinamenti le progressioni di carriera e quindi i relativi trattamenti economici;
le somme reperite per la copertura finanziaria del decreto-legge in conversione verranno impiegate nella misura dell'80 per cento per il pagamento degli istituti economici del personale dei ruoli direttivi e dei dirigenti, mentre solo il restante 20 per cento verrà corrisposto ai reali destinatari che inoltre non vedranno mai realizzato l'atteso provvedimento di riordino delle loro carriere;
il crescente impegno che su ogni fronte e per ogni emergenza viene richiesto ai cittadini in divisa merita una discussione più ampia, non limitata alle scadenze collegate alle missioni internazionali o alle guerre in atto;
i radicali e il partito per la tutela dei diritti dei militari hanno proposto più volte di orientare la ricerca di adeguate risorse verso una più attenta riduzione delle spese destinate all'acquisizione di nuovi e ritenuti non impiegabili armamenti e sistemi d'arma, ovvero tramite la sospensione per il triennio 2011-2013 del Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale;
la situazione di crisi internazionale richiede una comune convergenza sui necessari risparmi di spesa da adottare e questi non possono comunque riguardare il trattamento economico del personale militare e delle Forze di polizia e del soccorso pubblico,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile azione per reintegrare il fondo destinato al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e di polizia tramite una riduzione delle spese destinate all'acquisizione di nuovi e ritenuti non impiegabili armamenti e sistemi d'arma;
ad assumere le iniziative di propria competenza perché sia avviata la discussione di progetti di legge inerenti il riordino delle carriere dei ruoli non direttivi e non dirigenti che sono state presentate nei due rami del Parlamento.
9/4220-A/3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
con il provvedimento in esame si prevede alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa di una più completa definizione degli adeguamenti stipendiali e del procedimento di riordino delle carriere e della dirigenza; resta anche da definire il «collo di bottiglia» rappresentato dagli sbocchi di carriera ai gradi apicali dei direttivi militari;
in particolare in materia di promozione per anzianità dei tenenti colonnelli al grado di colonnello e loro collocamento a disposizione è opportuno definire un principio di eguaglianza retributiva per gli ufficiali, all'atto del raggiungimento senza demerito delle soglie temporali previste, equiparandolo al trattamento economico complessivo spettante ai colonnelli ed ai generali di brigata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di ordinamento militare, nel senso di prevedere che in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate, stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali e il relativo assegno di valorizzazione dirigenziale siano conferite a tutti gli ufficiali giudicati idonei;
a valutare la possibilità di incrementare ulteriormente il fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzando le nuove risorse all'armonizzazione dell'accesso alla dirigenza nel ruolo a disposizione delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
9/4220-A/4.(Nuova formulazione). Marinello, Gioacchino Alfano, Palmieri, Garofalo, Minardo, Germanà, Pagano.

La Camera,
premesso che:
vi è il concreto pericolo che giunga alla chiusura definitiva il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Ferrara;
il predetto nucleo sommozzatori di Ferrara è stato istituito con decreto ministeriale n. 4067 del 1974 e da allora ha eseguito numerosissimi interventi sia nella regione Emilia Romagna e sia nelle regioni limitrofe e confinanti tra cui le Marche, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia;
la presenza dei sommozzatori dei Vigili del fuoco è fondamentale per il territorio della provincia di Ferrara classificato ad alto rischio acquatico vista la presenza del Fiume Po e degli oltre 400 chilometri di canali attigui alle strade oltre il tratto di litorale adriatico esteso per oltre 40 chilometri da Goro a Lido di Spina;
attualmente il nucleo sommozzatori di Ferrara è composto da 4 unità con una dotazione di un furgone, un fuoristrada ed un gommone abilitato alla navigazione fino a 12 miglia, perfettamente equipaggiati con mute individuali e mute antinquinamento ad isolamento totale;
a seguito del processo di riorganizzazione dei nuclei dei sommozzatori attivato in applicazione del decreto ministeriale 20 dicembre 2001, n. 23, si è prevista la progressiva messa ad esaurimento del personale del nucleo di Ferrara, passando dalle iniziali 9 persone stabilite nel 1994 alle attuali 4;
inoltre si vorrebbe costituire a Ferrara, a scapito dell'attuale servizio di sommozzatori, quello di soccorritori acquatici, ma queste figure oltre a non poter agire in maniera effettiva in quanto previsti in numero di 3 unità e quindi impossibilitati a formare una squadra, si troverebbero a lavorare in ambienti altamente inquinati senza avere le competenze e gli idonei dispositivi di protezione individuale necessari a salvaguardarne la salute;
il servizio che svolge il nucleo sommozzatori di Ferrara non ha un impatto critico per la spesa pubblica, anzi i costi che genera in rapporto ai servizi che svolge sono quasi non significativi: 0.006 euro/anno per ogni cittadino dell'Emilia Romagna o 0.07 euro/anno per ogni cittadino della provincia di Ferrara;
si deve sottolineare che a causa dell'alto grado di inquinamento delle acque della provincia di Ferrara il nucleo sommozzatori di Ferrara non può essere smantellato e sostituito con un semplice servizio di soccorritori subacquei;
per preservare ed incrementare l'efficienza del nucleo sommozzatori di Ferrara, sarebbe sufficiente assegnarvi appena altre 2 unità di sommozzatori con oneri impercettibili, ma a fronte di un servizio di elevatissima valenza ambientale e di sicurezza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative in favore del Corpo dei vigili del Fuoco ed in particolare a valutare la possibilità di intervenire in favore del mantenimento del nucleo sommozzatori di Ferrara e nell'ambito dell'applicazione del decreto legge n. 27 del 2011, a verificare l'assegnazione di 2 unità di sommozzatori per il suddetto nucleo in modo da rafforzarne l'efficacia operativa.
9/4220-A/5. Alessandri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha congelato, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;
l'articolo 8, comma 11-bis, del predetto decreto-legge ha disposto l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9, comma 21, del medesimo decreto-legge;
il provvedimento in esame dispone l'incremento, nella misura di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, del richiamato fondo che risulta ampiamente insufficiente a perseguire le finalità perequative individuate dal legislatore al fine di tenere nella dovuta considerazione le specificità del comparto sicurezza e difesa;
nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni di merito, al fine di dare più compiuta attuazione alle istanze perequative ad esso sottese, era stato previsto che il fondo di cui al citato articolo 8, comma 11-bis, fosse destinato ad erogare al personale non più assegni una tantum, bensì assegni perequativi individuali aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente e che il fondo stesso potesse essere alimentato con quota parte dei risparmi di gestione conseguiti sui bilanci ordinari delle amministrazioni interessate, facendo salva la possibilità di impegnare le somme del fondo non impegnate in un esercizio nell'esercizio successivo;
tali previsioni, pienamente rispondenti alle finalità del provvedimento, nonché allo scopo originariamente perseguito dall'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge, sono state tuttavia ritenute suscettibili di determinare una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione da parte della Commissione bilancio, anche in considerazione della necessità di rispettare pienamente gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica perseguiti attraverso il decreto-legge n. 78 del 2010, e sono state conseguentemente espunte dal testo del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, a riconsiderare nel suo complesso la questione della perequazione dei trattamenti economici del personale del comparto sicurezza e difesa, assicurando piena ed effettiva tutela sul piano economico e normativo al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9/4220-A/6. Cirielli, Mariarosaria Rossi, La Loggia, Tassone, Cicu, Stasi, Moles, Fallica, Luciano Rossi, Ascierto, Giulio Marini, Holzmann, De Angelis, Speciale, Mazzoni, Santelli.

La Camera,
premesso che:
con il provvedimento in esame si prevede alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
considerato che straordinari e indennità varie contrattualmente previste sono pagate con grandissimo ritardo penalizzando i lavoratori del comparto,

impegna il Governo

a corrispondere, entro 30 giorni, tutte le indennità accessorie in arretrato da oltre 90 giorni alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9/4220-A/7. Rosato.

MOZIONI FRANCESCHINI ED ALTRI N. 1-00633, GALLETTI, DELLA VEDOVA, VERNETTI, LO MONTE E LA MALFA N. 1-00634, DI PIETRO ED ALTRI N. 1-00635, REGUZZONI, CICCHITTO E SARDELLI N. 1-00636 E MECACCI ED ALTRI N. 1-00637 CONCERNENTI L'IMPEGNO ITALIANO IN LIBIA

Mozioni

La Camera,
richiamata la risoluzione n. 6/00072 approvata il 24 marzo 2011 dalla Camera dei deputati;
preso atto delle comunicazioni rese dal Governo alle Commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato in data 27 aprile 2011;
considerato il drammatico aggravarsi della situazione umanitaria in Libia, con particolare riguardo alle aree oggetto di pesanti e indiscriminati bombardamenti da parte delle truppe del colonnello Gheddafi, specie nell'area di Misurata e Zintan, dove si stanno consumando vere e proprie stragi di civili,

impegna il Governo

a continuare nell'adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare una concreta protezione dei civili - in coerenza con le deliberazioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le conseguenti deliberazioni del Parlamento italiano - mantenendo, altresì, costantemente aggiornate le Camere sulla quotidiana evoluzione del contesto libico.
(1-00633)
«Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato, Tempestini, Rugghia».
(28 aprile 2011)

La Camera,
preso atto delle relazioni dei Ministri Frattini e La Russa svolte in data 27 aprile 2011 di fronte alle Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato in merito all'evoluzione della situazione in Libia;
ritenendo che le nuove modalità proposte di utilizzo dell'aviazione militare italiana siano coerenti con la risoluzione n. 1973 del 17 marzo 2011 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che autorizza gli Stati membri ad adottare ogni misura possibile per proteggere la popolazione civile dagli attacchi dell'esercito di Gheddafi;
ritenendo altresì che tale scelta è necessaria al fine di rispondere alla gravissima emergenza umanitaria in corso in diverse città libiche, come Misurata e Zintan, oramai da oltre due mesi sotto assedio da parte dell'esercito libico;
valutando positivamente il riconoscimento da parte del Governo italiano del Consiglio nazionale di transizione libico come rappresentante legittimo del popolo libico,

impegna il Governo:

ad aumentare la flessibilità operativa dei propri velivoli con azioni mirate contro specifici obiettivi militari selezionati sul territorio libico, partecipando così su di un piano di parità alle operazioni alleate, per assicurare la protezione della popolazione civile della regione, nello scrupoloso rispetto della risoluzione n. 1973 del 17 marzo 2011;
a tenere costantemente informato il Parlamento.
(1-00634)
«Galletti, Della Vedova, Vernetti, Lo Monte, La Malfa, Bosi».
(28 aprile 2011)

La Camera,
premesso che:
l'intero bacino mediterraneo è investito da una crisi politica, sociale ed economica sfociata in rivolte a carattere violento;
contro i regimi autoritari dei Paesi arabi, infatti, si sono verificati significativi moti popolari che, accesisi in Algeria, si sono tumultuosamente estesi in Tunisia e in Egitto, con la conseguente caduta e fuga del presidente Ben Alì e del presidente Mubarak, in Bahrein, nello Yemen, in Siria;
anche in Libia si sono verificate significative sollevazioni contro il regime del colonnello Gheddafi, ma in questo Paese la crisi risulta essere molto più grave; dal 15 febbraio 2011, infatti, la ribellione popolare e le risposte del regime sono sfociate in vera e propria guerra civile;
il Consiglio di sicurezza dell'Onu, in conseguenza della feroce repressione delle proteste in Libia, ha adottato all'unanimità, il 27 febbraio 2011, la risoluzione 1970/2011 con l'adozione di misure contro Muammar Gheddafi e i suoi sodali: il blocco di tutti i loro beni all'estero, il divieto di viaggio e l'embargo di vendita di armi;
tuttavia, la situazione è costantemente precipitata e la violenta reazione militare delle forze governative libiche, attraverso ripetuti bombardamenti dell'aviazione sulla popolazione civile, ha scosso la comunità internazionale che solo a questo punto, tra ritardi e indecisioni, si è mossa alla ricerca di una soluzione con la convocazione di una riunione dei Ministri degli esteri del G8 a Parigi, imperniata soprattutto sull'imposizione di una no fly zone sulla Libia;
il 17 marzo 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato un'altra risoluzione, la 1973/2011, con il voto favorevole di 10 Paesi, Francia, Gran Bretagna, Usa, Bosnia, Gabon, Nigeria, Sudafrica, Portogallo, Colombia e Libano, e l'astensione di Russia, Cina, Germania, Brasile e India; la risoluzione ha autorizzato l'applicazione di una no fly zone sulla Libia e ha acconsentito alla messa in campo di «tutti i mezzi necessari» per proteggere i civili dalle forze del leader libico Muammar Gheddafi;
le Commissioni affari esteri e difesa della Camera e del Senato hanno rispettivamente approvato il 18 marzo 2011 due risoluzioni di identico contenuto che danno mandato al Governo ad agire in base alla risoluzione dell'Onu sulla Libia; le suddette risoluzioni hanno autorizzato il Governo a mettere in campo le misure necessarie a proteggere i civili e la concessione dell'uso delle basi militari in territorio italiano, in piena adesione alla risoluzione n. 1973 dell'Onu sulla Libia;
come è noto, a seguito di quanto sopra esposto è scattata l'operazione Odissey dawn (Odissea all'alba), cui partecipano al momento Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia e Canada;
con il passare del tempo, la comunità internazionale impegnata in questa operazione si è resa conto dell'impasse che si è determinata in quella regione, anche in ragione del fatto che è stato escluso, giustamente, qualsiasi intervento di occupazione terrestre da parte di truppe straniere;
il nostro Governo ha espresso, in tale contesto, di volta in volta posizioni diverse su come agire e su che tipo di presenza garantire per consentire il passaggio della Libia verso istituzioni democratiche;
è di pochi giorni fa, infatti, una dichiarazione del Ministro degli affari esteri Frattini il quale ha affermato che quella in atto è «una situazione difficile sul terreno ed ecco perché occorre andare fino in fondo. Esclusa l'azione di terra, o colpiamo con singole azioni aeree i carri armati di Gheddafi o lasciamo consapevolmente e volontariamente uccidere civili a centinaia e a migliaia. Per questo non possiamo tirarci indietro, la nostra leale collaborazione con gli alleati porterà un contributo decisivo»;
in tal modo, dunque, il Governo con propria iniziativa ha deciso, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, di ampliare la natura stessa della risoluzione di maggioranza approvata il 24 marzo 2011 alla Camera dei deputati, travalicando i limiti della stessa verso un deciso coinvolgimento militare;
un voto parlamentare, alla luce della gravissima lacerazione politica interna alla maggioranza, si rende necessario anche allo scopo di verificare se il Governo disponga ancora di una propria maggioranza in politica estera,

impegna il Governo

a circoscrivere la natura e l'estensione della presenza italiana nella missione deliberata nell'ambito della risoluzione 1973/2011 dell'Onu, escludendo esplicitamente la partecipazione attiva del nostro Paese ai bombardamenti contro obiettivi sul suolo libico.
(1-00635)
«Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Di Stanislao, Borghesi, Leoluca Orlando».
(3 maggio 2011)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
considerati i contenuti della risoluzione dell'Onu 1973/2011 e della risoluzione 6-00071, approvata il 24 marzo 2011 dalla Camera dei deputati, nonché delle comunicazioni rese dal Governo alle Commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato in data 27 aprile 2011;
tenuto conto dei rilevanti fenomeni migratori dalle coste del Nord Africa e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2011 nella causa C-61/11 Ppu, in relazione al reato di immigrazione clandestina;
considerato che una maggiore flessibilità operativa dei nostri velivoli, che consenta azioni mirate contro specifici obiettivi militari selezionati sul territorio libico, potrebbe determinare il rischio concreto: di nocumento anche alle popolazioni civili, di un incremento dei flussi migratori, di maggiori oneri per lo Stato italiano e di conseguente incremento della pressione fiscale per i cittadini,

impegna il Governo:

ad intraprendere immediatamente una decisa e forte azione politica sul piano internazionale finalizzata ad una soluzione, per via diplomatica, della crisi libica che ristabilisca condizioni di stabilità, pace e rispetto dei diritti umani, ponendo fine alla fase militare e ai bombardamenti;
ad escludere, per il futuro, qualunque partecipazione italiana ad azioni di terra sul suolo libico;
in accordo con le organizzazioni internazionali ed i Paesi alleati a fissare un termine temporale certo, da comunicare al Parlamento, entro cui concludere le azioni mirate contro specifici obiettivi militari selezionati sul territorio libico, di cui in premessa, che comunque debbono attuarsi nel pieno rispetto dell'articolo 11 della Costituzione ed esclusivamente come strumento di difesa rispetto ad atti ostili, reali, concreti ed attuali rivolti contro i nostri velivoli ovvero contro la popolazione civile ed in condizioni di assoluta sicurezza per la popolazione civile stessa e per i nostri operatori;
a non determinare ulteriori aumenti della pressione tributaria finalizzati al finanziamento della missione in questione;
a dare esecuzione al piano di razionalizzazione delle missioni già in corso, da attuarsi, in accordo con le organizzazioni internazionali e i Paesi alleati, attraverso una graduale e concordata riduzione degli impegni del nostro Paese;
ad intraprendere ogni iniziativa finalizzata al superamento delle criticità conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui in premessa;
a confermare gli impegni internazionali dell'Italia e a dare piena attuazione alla risoluzione n. 6-00071 di cui in premessa, promuovendo il reale concorso di tutti i Paesi alleati rispetto alle ondate migratorie in essere, all'asilo dei profughi e al contrasto dell'immigrazione irregolare.
(1-00636)
«Reguzzoni, Cicchitto, Sardelli».
(3 maggio 2011)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato nelle settimane scorse due risoluzioni ai sensi del capitolo VII della Carta dell'Onu per condannare e porre fine alla repressione violenta da parte delle forze militari del Governo libico nei confronti dei movimenti di opposizione che chiedevano riforme democratiche e la fine di un regime dittatoriale al potere da oltre 40 anni;
l'adozione di tali risoluzioni rappresenta un'importante attuazione del principio della responsabilità di proteggere le popolazioni civili, adottato all'unanimità dal summit Onu del 2005;
analoghe condanne nei confronti del Governo libico sono giunte anche dalla Lega araba e dall'Unione africana;
tale repressione è avvenuta su larga scala ed è stata, ed è tuttora, tale da poter configurare la commissione di crimini contro l'umanità ai sensi del diritto internazionale;
fonti del Dipartimento di Stato americano parlano di un numero di vittime civili tra le 10.000 e le 30.000, in particolare nella città di Misurata che è da oltre un mese sotto assedio;
con la prima risoluzione, la n. 1970, il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha, tra l'altro, imposto sanzioni personali ed economiche nei confronti degli esponenti del Governo libico responsabili delle violenze nei confronti dei civili, e ha dato mandato alla Corte penale internazionale di indagare sui crimini commessi in Libia, in particolare ai danni della popolazione civile;
a seguito del mancato rispetto della risoluzione n. 1970 da parte delle autorità libiche, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha, tra l'altro, autorizzato con la seconda risoluzione, la n. 1973, gli Stati membri dell'Onu a prendere tutte le misure necessarie «per proteggere i civili e le aree popolate da civili sotto minaccia di attacco in Libia», inclusa l'attuazione di una no fly zone;
con l'adozione di tale risoluzione e con il successivo intervento armato di una serie di Paesi membri della Nato - anche in collaborazione con le forze armate italiane e con l'uso delle basi militari situate nel territorio italiano - è stato possibile fermare l'avanzata verso est delle forze armate libiche che erano giunte alla periferia della città di Bengasi, sede del Consiglio nazionale libico, istituito per dare rappresentanza all'opposizione al regime libico;
il Parlamento italiano, con la risoluzione n. 6-00072 ha già impegnato il Governo a dare attuazione ai contenuti delle risoluzioni n. 1970 e n. 1973 del Consiglio di sicurezza, inclusa quindi la possibilità di attacchi armati per via aerea;
il Governo libico ha fatto e sta facendo ampio uso dei mezzi di informazione per attività di propaganda e per fomentare la violenza contro i civili libici che si oppongono al suo regime;
nella conduzione dell'intervento militare occorre garantire la massima protezione della popolazione civile libica e prevederne una costante e puntuale informazione sugli obiettivi dello stesso nelle zone controllate dal regime, anche mettendo fuori uso gli strumenti di propaganda mediatica utilizzati da Gheddafi e dalle autorità libiche;
in Libia vivono decine di migliaia di profughi provenienti da tutta l'Africa che stanno soffrendo una gravissima crisi umanitaria e che mettono a rischio la loro vita cercando di attraversare il canale di Sicilia pur di fuggire al conflitto;
i finanziamenti alla cooperazione civile internazionale sono stati tagliati radicalmente in questa legislatura passando dai 732 milioni di euro del 2008 ai 176 milioni di euro del 2011, riducendo drasticamente le possibilità di intervento a sostegno di attività di formazione democratica e dello stato di diritto nei Paesi in via di sviluppo;
il rapporto sui diritti umani nel mondo approvato dal Parlamento europeo nel 2008, nel quale si afferma che esso «considera la difesa non violenta dei diritti dell'uomo lo strumento più adeguato per il pieno godimento, l'affermazione, la promozione, il rispetto dei diritti dell'uomo fondamentali» è rimasto inattuato e non sono attualmente previsti programmi di cooperazione internazionale italiana a favore della difesa nonviolenta dei diritti dell'uomo,

impegna il Governo:

a garantire la piena attuazione delle risoluzioni n. 1970 e n. 1973 del 2011 del Consiglio di sicurezza dell'Onu;
a prevedere misure di sostegno straordinario, nell'ambito della cooperazione civile e in coordinamento con gli altri Paesi alleati a partire dall'Unione europea, per garantire la piena informazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione - anche delle zone della Libia controllate dalle autorità di Gheddafi - sulla natura di quel regime, sui crimini da esso commessi e sugli obiettivi di promozione della democrazia e dei diritti umani dell'intervento della Nato, anche mettendo fuori uso le strutture di propaganda mediatica utilizzate dalle autorità libiche;
a prevedere, di concerto con l'Unione europea, interventi umanitari anche in Libia, oltre a quelli in corso in Tunisia, per la protezione dei profughi e dei richiedenti asilo, in modo da garantirne la protezione;
a predisporre un piano di rilancio straordinario della cooperazione civile internazionale, anche con iniziative da prendersi in sede di Consiglio europeo, attraverso l'individuazione di programmi e progetti per dare concreta attuazione al concetto della «difesa non violenta dei diritti dell'uomo e della democrazia» approvato dal Parlamento europeo nel 2008, in Libia e in tutto il Medio oriente.
(1-00637)
«Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti, Touadi, Gozi, Sarubbi, Colombo, Melandri, De Pasquale, Duilio, Zampa».
(3 maggio 2011)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)