XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 8 giugno 2011

TESTO AGGIORNATO ALL'11 LUGLIO 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 giugno 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castiello, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Consolo, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Duilio, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Antonino Foti, Franceschini, Frassinetti, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Messina, Miccichè, Migliavacca, Moffa, Mura, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Castiello, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Consolo, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Duilio, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Antonino Foti, Franceschini, Frassinetti, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Messina, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Moffa, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 giugno 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PAGANO ed altri: «Abrogazione del comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 2935 del codice civile in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente» (4403);
COMMERCIO: «Norme per favorire il recupero e il reinserimento delle lavoratrici vittime di infortuni sul lavoro» (4404);
DIMA ed altri: «Disposizioni per favorire il sostegno di alunni con disabilità» (4405);
DIMA ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Certosa di Serra San Bruno» (4406);
SBROLLINI ed altri: «Norme in favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari nonché in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto» (4407);
SBROLLINI ed altri: «Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto» (4408);
MARIO PEPE (IR) e MARMO: «Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, e al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e le cariche di presidente della provincia e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti» (4409).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale» (4100) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bertolini.
La proposta di legge RIGONI ed altri: «Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti alla rieleggibilità alle cariche di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e di presidente della provincia» (4266) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Peluffo.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

XII Commissione (Affari sociali):
PEDOTO ed altri: «Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi e della Giornata nazionale per la lotta contro l'endometriosi» (4345) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

Il presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 7 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
sentenza n. 174 del 7 giugno 2011 (doc. VII, n. 630) con la quale:
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 1o-3 giugno 2011, per l'abrogazione dei commi 1 ed 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 7 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia, per gli esercizi dal 2007 al 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 319).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 7 giugno 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale - Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa (COM(2011)287 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020 (COM(2011)311 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2011)290 definitivo), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 6 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è stata altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 giugno 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: GUIDO DUSSIN ED ALTRI: SISTEMA CASA QUALITÀ. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.C. 1952-A)

A.C. 1952-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1952-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole:, senza oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi, All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.31, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al capoverso comma 2-bis, inserire, infine, il seguente periodo: Ai componenti dell'Osservatorio di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento o rimborso spese. Alle spese per il funzionamento del suddetto Osservatorio si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1».

Conseguentemente, si intende revocato il parere sull'emendamento 8.31, espresso nella seduta del 7 giugno 2011.

A.C. 1952-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4
(Oggetto della certificazione).

1. La certificazione del sistema «casa qualità» comprende la valutazione su:
a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;
b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;
c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

2. Non rientrano nella certificazione del sistema «casa qualità» la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e di stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Oggetto della certificazione).

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) soddisfacimento dei requisiti di sicurezza antisismica, comfort e fruibilità degli alloggi.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Art. 6. - (Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza antisismica, comfort e fruibilità degli alloggi). - 1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza antisismica, comfort e fruibilità degli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri, secondo punteggi che tengano conto del grado di soddisfacimento dei requisiti di sicurezza antisismica, di fruibilità relativi alle caratteristiche di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli spazi interni ed esterni degli alloggi, anche in riferimento alle funzioni di automazione degli impianti a vantaggio degli anziani e degli utenti diversamente abili, all'utilizzo di sistemi di domotica e di automazione intelligenti, nonché al livello di benessere microclimatico degli ambienti.
4. 32. Braga, Morassut, Motta, Mariani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) soddisfacimento dei requisiti di comfort;
4. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1952-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori).

1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diversi fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:
a) protezione dal rischio di incendio, anche mediante l'utilizzo di sensori per la rilevazione di fughe di gas e della presenza di fumi;
b) protezione da intrusioni e da atti vandalici, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
c) benessere ambientale e salvaguardia dell'ambiente, con riferimento alle seguenti componenti dell'ambiente esterno: suolo, acqua, atmosfera, rumore, paesaggio, ecosistema, inquinamento elettromagnetico e radiazioni, mediante l'analisi, anche attraverso sensori, e la verifica dei relativi livelli di prestazione;
d) benessere microclimatico relativo alle seguenti prestazioni degli ambienti interni degli edifici: luminosità, condizioni termoigrometriche, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, protezione da gas tossici o pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose, dall'inquinamento elettromagnetico interno, mediante l'analisi e la verifica dei relativi livelli di prestazione;
e) collegamento con servizi di trasporto e mobilità;
f) tutela della riservatezza;
g) accessibilità, visitabilità ed adattabilità degli spazi esterni ed interni agli edifici anche in riferimento alle funzioni di automazione degli impianti a vantaggio degli anziani e degli utenti deboli o diversamente abili;
h) accessibilità e fruibilità degli spazi interni agli edifici, anche in ordine alla visibilità, alla adattabilità dello spazio, alla ospitalità e al lavoro a domicilio, nonché in riferimento all'utilizzo di sistemi di domotica e di automazione intelligenti, nonché di impianti tecnologici e centralizzati installati e di programmi di manutenzione;
i) prevenzione di incidenti;
l) utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico, anche in considerazione della classificazione acustica degli edifici;
m) utilizzo e recupero di materiali riciclati e di materiali caratteristici locali adeguatamente certificati;
n) rapporto tra superficie utile dell'abitazione assegnata a servizi e superficie utile residenziale;
o) disponibilità e fruibilità di spazi comuni condominiali per l'infanzia e per attività collettive;
p) durevolezza dei materiali, degli impianti e delle finiture in funzione della specifica garanzia prestata;
q) controllo della produzione e gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata e di gestione delle fasi di smaltimento anche delle acque di scarico;
r) aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio;
s) facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;
t) risparmio di risorse, diverse da quelle previste dall'articolo 5, come le risorse idriche e i materiali da costruzione;
u) utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE;
v) realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e successivi aggiornamenti e alla normativa nazionale vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e della presenza di fumi.
6. 32. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: suolo fino a: paesaggio con la seguente: rumore.
6. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, dall'inquinamento elettromagnetico interno.
6. 33. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) igiene e salubrità interna dell'aria, attraverso il rinnovo d'aria, anche naturale, affinché i tassi di inquinamento atmosferico interno non costituiscano alcun pericolo per la salute;
6. 31. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).
6. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
6. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).
6. 34. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: articolato con parametri relativi a edifici esistenti e a quelli di nuova realizzazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di comfort.
6. 102. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con riferimento ai requisiti di rumore e di acustica, di cui al comma 1, lettere c) e d), si applica la norma UNI 11367/2010.
6. 30. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con riferimento al risparmio di risorse idriche, di cui al comma 1, lettera t), va valutato l'utilizzo sostenibile dell'acqua e quindi il risparmio e l'uso differenziato dell'acqua potabile e non potabile, soprattutto in ambito domestico, attraverso - tra l'altro - il ricircolo per usi non potabili delle «acque grigie» e il loro conseguente reimpiego.
6. 4. Piffari, Cimadoro.

A.C. 1952-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8
(Attività di certificazione).

1. La dichiarazione che l'unità immobiliare ovvero l'organismo edilizio in cui è l'unità immobiliare è inserita risponde ai requisiti stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 3, ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità», è sottoscritta dal richiedente e dal progettista ed è presentata agli enti di cui al comma 2, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o la dichiarazione di inizio attività, ai fini delle attività di vigilanza. Dopo l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione stessa apportandovi eventuali modifiche.
2. Le regioni ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 1 e al rilascio della certificazione «casa qualità», tramite personale tecnico interno o esterno agli enti medesimi, accreditato secondo il sistema di cui al comma 1 dell'articolo 3. Tale attività viene svolta anche mediante richiesta di documentazione e di informazioni, nonché mediante svolgimento di ispezioni e di controlli negli edifici e nei cantieri, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le spese relative alla certificazione e quelle relative alle ispezioni e ai controlli sono poste a carico del soggetto richiedente. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» corrispondono, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di revoca della certificazione del sistema "casa qualità", qualora interventi successivi sull'immobile abbiano comportato il venir meno dei requisiti in virtù dei quali l'immobile ha potuto precedentemente beneficiare della suddetta certificazione. In caso di revoca, decadono immediatamente gli incentivi e le agevolazioni concessi ai sensi della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Attività di certificazione).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detta certificazione è tenuta a cura del proprietario dell'immobile.
8. 30. Piffari, Cimadoro.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai fini delle attività di vigilanza e di certificazione, gli enti di cui al comma 2 organizzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno presso gli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale o anche attraverso la scuola di specializzazione dell'ISPRA e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Essi inoltre possono predisporre, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema «casa qualità» di cui alla presente legge.
2-ter. Per i corsi di formazione di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 2-bis si provvede:
a) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno si provvede al riparto tra le regioni dei suddetti 10 milioni di euro;
b) mediante le maggiori entrate derivanti dalle spese di certificazione sostenute dal soggetto richiedente di cui al comma 2.

2-quinquies. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del sistema «casa qualità» nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali dei rispettivi Ministeri individuate nel limite massimo di dieci unità. L'Osservatorio, cui partecipano anche le regioni secondo le modalità definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del sistema «casa qualità». L'Osservatorio può porre in atto indagini conoscitive inerenti il funzionamento del sistema «casa qualità» e, a tale scopo, invitare gli organismi tecnici del settore.
2-sexies. L'Osservatorio trasmette al Parlamento i dati raccolti e le risultanze delle indagini effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, segnalando, in particolare, eventuali problematiche applicative ed eventuali necessità di adeguamento dei metodi di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico.
8. 32. Braga, Morassut, Motta, Mariani, Benamati.

All'emendamento 8.100 della Commissione, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: senza oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
0. 8. 100. 100.La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini delle attività di vigilanza e di certificazione, gli enti di cui al comma 2 promuovono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno presso gli enti bilaterali del settore edile costituiti ad iniziativa delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale o anche attraverso la scuola di specializzazione dell'ISPRA o l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Essi inoltre possono predisporre, senza oneri per la finanza pubblica, specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema «casa qualità» di cui alla presente legge.
8. 100.(Testo corretto)La Commissione.
(Approvato)

All'emendamento Piffari 8.31, capoverso comma 2-bis, inserire in fine il seguente periodo: Ai componenti dell'Osservatorio di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento o rimborso spese. Alle spese per il funzionamento del suddetto Osservatorio si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
0. 8. 31. 100.La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del sistema «casa qualità». L'Osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, secondo le modalità definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del sistema «casa qualità»; sulla base di tali dati, esso cura la predisposizione di un rapporto annuale.
2-ter. Nel rapporto annuale di cui al comma 2-bis, l'Osservatorio segnala le eventuali problematiche applicative insorte e l'eventuale necessità di adeguamento dei metodi di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico.
8. 31. Piffari, Cimadoro.
(Approvato)

A.C. 1952-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo globale di energia nell'Unione Europea. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti e necessarie per ridurre la dipendenza energetica e le emissioni di gas a effetto serra;
il settore edilizio ha la possibilità di contribuire per il 50 per cento al taglio delle emissioni, ossia ha un impatto potenziale nella lotta ai gas serra superiore a quello ottenibile con l'adozione delle rinnovabili. L'edilizia, infatti, incide per il 40-42 per cento sul totale della bolletta energetica nazionale e per il 32 per cento sulle emissioni di gas serra;
si calcola che nel nostro Paese quattro edifici su cinque siano inefficienti dal punto di vista energetico: si tratta, quindi, di 23 milioni di costruzioni il cui recupero potrebbe costituire una spinta importante per l'economia italiana;
prendendo in considerazione due report di settore, uno commissionato da Eurima e l'altro da Greenpeace, si evince che gli edifici nella Ue a 15 consumano 270 miliardi di euro ogni anno per mancanza di misure basiche di efficienza energetica, come tetti e pareti isolanti, e che un milione di euro di investimenti in efficienza energetica in genere comporta da 8 a 14 posti di lavoro in più ogni anno;
è necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell'edilizia e che la certificazione acquisti un ruolo propositivo non solamente nella costruzione di edifici nuovi, ma anche nella ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente;
il 9 luglio scorso è entrata in vigore la nuova direttiva europea 2010/31/CE in materia di prestazione energetica nell'edilizia;
la direttiva 2010/31/CE stabilisce, altresì, che gli Stati provvedano affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano «edifici a energia quasi zero», cioè ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo sia coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco o nelle vicinanze. Gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero a partire dal 31 dicembre 2018;
nella direttiva è sottolineata l'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e incentivi per favorire l'efficienza energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. Pertanto gli Stati membri dovranno redigere entro il 30 giugno 2011 un elenco delle misure e degli strumenti esistenti e proposti,

impegna il Governo:

a recepire interamente la direttiva del Parlamento europeo sulla prestazione energetica nell'edilizia;
ad incentivare le aziende attive nel settore a proporre ed utilizzare materiale dalle migliori caratteristiche dal punto di vista della compatibilità ambientale e dell'attenzione ai costi sul ciclo di vita delle costruzioni;
ad adottare tutti gli interventi necessari al fine di realizzare gli standard qualitativi di certificazione attinenti la sostenibilità degli interventi di costruzione di nuovi edifici, nonché di ristrutturazione di quelli già esistenti.
9/1952-A/1.Di Stanislao, Piffari, Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame costituisce un importante passo avanti della legislazione in materia edilizia e ha l'ambizioso obiettivo di migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'introduzione di «un vero e proprio marchio di qualità» da applicare agli edifici residenziali che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo;
a tal fine viene istituito un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità»; in tal modo si intende pervenire all'armonizzazione delle norme nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e il benessere delle persone;
la norma è una vera e propria legge quadro in materia, il cui campo di applicazione riguarda sia le nuove costruzioni, sia la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, sia gli ampliamenti volumetrici e la sua effettiva applicazione è legata all'approvazione degli strumenti attuativi, sia dei parametri per la classificazione degli immobili e la conseguente attribuzione della certificazione di qualità, sia - e soprattutto - di adeguate risorse economiche,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito di prossimi provvedimenti, l'individuazione di adeguate risorse finanziare aggiuntive e che non intacchino il sistema delle detrazioni del 55 per cento per gli interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici, in modo da sostenere convintamente la diffusione del sistema casa qualità, anche attraverso l'introduzione di incentivi ad hoc.
9/1952-A/2.Braga, Morassut, Motta, Mariani.

La Camera,
premesso che:
al fianco della certificazione energetica oggetto del provvedimento in esame, e in sinergia con essa, è necessario creare forme di certificazione relative allo stato di sicurezza e solidità strutturale degli immobili attraverso la tenuta di registri di manutenzione che consentano di conoscere, dal punto di vista strutturale, la storia di un fabbricato dalla sua nascita e passando poi per i lavori cui viene successivamente sottoposto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di studiare provvedimenti finalizzati a istituire registri di manutenzione in cui annotare obbligatoriamente tutti gli interventi di manutenzione strutturale effettuati negli immobili.
9/1952-A/3.Cosenza.

La Camera,
premesso che:
in riferimento al sistema casa qualità, al fianco della certificazione energetica oggetto del provvedimento in esame, e in sinergia con essa, è necessario creare forme di certificazione relative allo stato di sicurezza e solidità strutturale degli immobili attraverso la tenuta di registri di manutenzione che consentano di conoscere, dal punto di vista strutturale, la storia di un fabbricato dalla sua nascita e passando poi per i lavori cui viene successivamente sottoposto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di studiare provvedimenti finalizzati a istituire registri di manutenzione in cui annotare obbligatoriamente tutti gli interventi di manutenzione strutturale effettuati negli immobili.
9/1952-A/3.(Testo modificato nel corso della seduta)Cosenza.

La Camera,
preso atto della positività delle norme che portano alla costruzione di abitazioni di qualità;
identificando il risparmio energetico come elemento qualificante di miglioramento dei sistemi costruttivi;
rilevata l'importanza che le detrazioni fiscali di fatto comportano per le scelte costruttive e che pertanto esse debbano mantenersi nella legislazione vigente,

impegna al Governo

a continuare in una politica di riduzioni fiscali per chi utilizzerà le migliori caratteristiche costruttive atte a migliorare la resa ed il risparmio energetico degli edifici nuovi e ristrutturati.
9/1952-A/4.Zacchera, Papa, Cassinelli, Costa, Sisto, Torrisi, Laboccetta, Lisi.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MELCHIORRE ED ALTRI; GOZI ED ALTRI; DI PIETRO ED ALTRI; BERNARDINI ED ALTRI: NORME PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO ISTITUTIVO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (A.C. 1439-1695-1782-2445-A)

A.C. 1439-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché sugli emendamenti 10.100 e 15.100 della Commissione.

A.C. 1439-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 20, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità con le quali le somme, i beni e le utilità confiscate ai sensi del presente comma sono trasferite alla Corte penale internazionale

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 1439-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Obbligo di cooperazione).

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Obbligo di cooperazione).

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - 1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «Statuto», lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998;
b) per «cooperazione con la Corte penale internazionale», la cooperazione internazionale e l'assistenza giudiziaria, previste nel capitolo IX dello Statuto, nonché l'esecuzione dei provvedimenti emessi dalla Corte penale internazionale, prevista nel capitolo X dello Statuto;
c) per «Corte», ove non diversamente stabilito, la Corte penale internazionale istituita con lo Statuto;
d) per «regolamento di procedura e prova», il testo delle regole procedurali e di ammissibilità delle prove adottato dall'Assemblea degli Stati parte ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto.
1. 010. Di Pietro, Palomba.

A.C. 1439-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONEArt. 2.
(Attribuzioni del Ministro della giustizia).

1. Il Ministro della giustizia cura i rapporti di cooperazione con la Corte penale internazionale previa intesa, ove occorra, con i Ministri interessati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Riceve le richieste provenienti dalla Corte, vi dà seguito e presenta ad essa atti e richieste.
2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.
3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga nei tempi e con le modalità dovuti.

A.C. 1439-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Norme applicabili).

1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.
2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Norme applicabili).

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le richieste della Corte sono redatte in forma scritta in conformità a quanto previsto dall'articolo 87, paragrafo 2, dello Statuto. Le richieste e la documentazione allegata sono accompagnate da una traduzione nella lingua italiana.
2-ter. Gli atti e i documenti trasmessi alla Corte in esecuzione di una richiesta di cooperazione sono accompagnati da una traduzione in una delle lingue di lavoro della medesima Corte.
3. 10. Di Pietro, Palomba.

A.C. 1439-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria).

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta.
3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.
5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
6. Nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma assiste il Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attività da eseguire nel territorio dello Stato.

A.C. 1439-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Trasmissione di atti e documenti).

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti riservati che sono stati acquisiti all'estero. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.
2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti possa compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione è sospesa. In tale caso si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.
4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

A.C. 1439-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Immunità temporanea nel territorio dello Stato).

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la presenza nel territorio dello Stato di un testimone o di un imputato che si trova all'estero, lo stesso non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettato ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato.
2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

A.C. 1439-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Patrocinio a spese dello Stato).

1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Patrocinio a spese dello Stato).

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Collaborazione in materia di protezione di vittime, testimoni e loro congiunti) - 1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste di collaborazione che la Corte formula ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto per la protezione di vittime, testimoni e loro congiunti, trasmettendo le stesse al Ministro dell'interno.
2. Nei confronti delle persone indicate al comma 1 si applicano le misure di protezione e di assistenza previste dalla legge.
7. 010. Di Pietro, Palomba.

A.C. 1439-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Richieste alla Corte penale internazionale).

1. Quando l'autorità giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale.
2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.

A.C. 1439-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale).

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.

A.C. 1439-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
CONSEGNA

Art. 10.
(Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna).

1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.
2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione.
3. La Corte penale internazionale è informata di ogni richiesta formulata dalla persona nei cui confronti è stata eseguita la misura, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, dello statuto.
4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna).

Al comma 2, dopo le parole: ricorso per cassazione aggiungere le seguenti: anche nel merito.
10. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1439-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Revoca della misura cautelare ai fini della consegna).

1. La misura cautelare è sempre revocata:
a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;
b) se la corte d'appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;
c) se è decorso il termine indicato nell'articolo 12, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;
d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna può essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera a).

A.C. 1439-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Procedura per la consegna).

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.
2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, lettera c), dello statuto.
3. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;
b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;
c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione della Corte penale internazionale;
d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.
4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.
5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche per il merito. Esso ha effetto sospensivo.
6. La Corte penale internazionale può assistere all'udienza per mezzo di un proprio rappresentante.
7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.
(Procedura per la consegna).

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Principio di specialità. Estensione della consegna. Consegna successiva). - 1. La consegna dell'imputato alla Corte e l'estensione della consegna già concessa sono subordinate alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna stessa e diverso da quello per il quale essa è stata concessa o estesa, la persona non sia sottoposta a procedimento né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza da parte della Corte.
2. Il Ministro della giustizia può richiedere alla Corte che la persona consegnata o trasferita in uno Stato estero per l'esecuzione della pena non sia sottoposta a procedimento o a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la consegna stessa è stata concessa o estesa.
3. La persona condannata, nei cui confronti viene data esecuzione, nel territorio dello Stato italiano, a una pena detentiva per una sentenza pronunciata dalla Corte, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, salvo che vi sia il consenso della stessa Corte.
4. Qualora, a carico della persona nei cui confronti viene data esecuzione, nel territorio dello Stato italiano, a una pena detentiva per una sentenza pronunciata dalla Corte, debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, il Ministro della giustizia, a richiesta dell'autorità giudiziaria, acquisisce il consenso della Corte.
5. La persona indicata al comma 1 non può essere estradata verso uno Stato estero senza il consenso della Corte. Qualora uno Stato estero abbia richiesto l'estradizione di tale persona il Ministro della giustizia acquisisce il consenso della Corte.
6. In caso di nuova richiesta di consegna, presentata dopo la consegna della persona e avente ad oggetto un fatto diverso da quello per il quale la consegna è già stata disposta, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 94 dello Statuto.
7. Non si fa luogo a giudizio davanti alla corte di appello di Roma se la persona consegnata ha espresso il proprio consenso all'estensione della consegna.
8. In caso di richiesta di estradizione, presentata dopo la consegna della persona alla Corte e il trasferimento della stessa allo Stato estero di esecuzione della pena, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 710 del codice di procedura penale. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza della corte di appello di Roma, ne trasmette copia alla Corte.
12. 010. Di Pietro, Palomba.

A.C. 1439-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Applicazione provvisoria della misura cautelare).

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:
a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;
b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.
2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 10.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro sessanta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello statuto.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Applicazione provvisoria della misura cautelare).

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis - (Arresto da parte della polizia giudiziaria) - 1. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona nei confronti della quale la Corte ha formulato domanda ai sensi degli articoli 58, paragrafo 5, 59, paragrafo 1, e 92 dello Statuto, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13 della presente legge. La stessa polizia provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
2. L'organo di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto della persona ricercata la pone immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto ovvero di un magistrato della corte stessa da questi delegato, mediante trasmissione del relativo verbale, informandone senza ritardo il Ministro della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte che ne ha fatto richiesta l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione degli atti e della documentazione occorrente.
4. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato il presidente della corte di appello ovvero un magistrato della corte stessa da questi delegato, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza, disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.
5. La misura cautelare coercitiva di cui al comma 4 del presente articolo cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione, non provvede ai sensi dell'articolo 13.
6. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia.
13. 010. Di Pietro, Palomba.

A.C. 1439-A - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Art. 14.
(Giudice competente).

1. La corte d'appello di Roma è il giudice competente ai sensi dell'articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale.

A.C. 1439-A - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano).

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.
2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia comunica alla medesima Corte senza ritardo se la designazione è stata accettata.
3. Il Ministro della giustizia trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 delle Regole di procedura e prova della Corte penale internazionale unitamente alla traduzione in lingua italiana.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

ART. 15.
(Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano).

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.
2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla Corte di Appello.
3. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.
5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della giustizia comunica alla Corte senza ritardo se la designazione è stata accettata ed in caso positivo trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 delle Regole di procedura e prova della Corte penale internazionale unitamente alla traduzione in lingua italiana.
15. 100. La Commissione.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.
2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma la richiesta, unitamente ad una copia della sentenza e della traduzione in lingua italiana della medesima, con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla Corte di Appello.
3. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.
5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della giustizia comunica alla Corte senza ritardo se la designazione è stata accettata ed in caso positivo trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 delle Regole di procedura e prova della Corte penale internazionale unitamente alla traduzione in lingua italiana.
15. 100.(Testo modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. La sentenza della Corte non può essere riconosciuta quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile ai sensi dello Statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività della Corte;
b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile.
15. 10. Di Pietro, Palomba.

A.C. 1439-A - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Regime penitenziario).

1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale è regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e della presente legge, in conformità allo statuto e alle Regole di procedura e prova della stessa Corte.

2. Il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte penale internazionale, può disporre l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.
3. L'esame dei detenuti nei cui confronti è stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo può avvenire nei luoghi e secondo le modalità previsti dagli articoli 145-bis e 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.

A.C. 1439-A - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Controllo sull'esecuzione della pena).

1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità di esercizio del potere di controllo sull'esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa Corte.
2. Con le modalità concordate ai sensi del comma 1 sono definite le forme e le modalità per assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale.
3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte penale internazionale le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla libertà personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.
4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia può chiedere alla stessa Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.
(Controllo sull'esecuzione della pena).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il procedimento rimane sospeso per un termine di quarantacinque giorni. In ogni caso l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa fino a quando la Corte non ha espresso il suo consenso.
17. 10. Di Pietro, Palomba.

A.C. 1439-A - Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Informazioni alla Corte penale internazionale).

1. Quando il condannato è deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.
2. Il Ministro della giustizia informa altresì la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione della pena.
3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.

A.C. 1439-A - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Luogo di detenzione).

1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.
(Luogo di detenzione).

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis - (Impossibilità di esecuzione della sentenza). - 1. Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, risulta impossibile l'esecuzione della pena, il Ministro della giustizia ne informa senza ritardo la Corte.
19. 010. Di Pietro, Palomba.

A.C. 1439-A - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione).

1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto in esse stabilito.
2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.
3. Quando non è possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale.
5. Le somme, i beni e le utilità confiscate sono messe a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia.
6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.

A.C. 1439-A - Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione).

1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni o di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte penale internazionale, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.

A.C. 1439-A - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Disposizione in materia di giurisdizione).

1. Per i fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.
2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.
3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministro della giustizia sono esercitate d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all'ordinamento penitenziario militare.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.
(Disposizione in materia di giurisdizione).

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte). - 1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 321 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale si applicano anche ai giudici, al procuratore generale, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte e della procura della Corte medesima, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o degli agenti della Corte stessa, nonché ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del citato Trattato istitutivo della Corte.
22. 021. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Oltraggio a un magistrato della Corte). - 1. Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 del codice penale si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti della Corte, dei giudici, del procuratore generale, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte e della procura della Corte medesima, delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, nonché ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del citato Trattato.
22. 022. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Atti di ritorsione).- 1. Chiunque commette atti di ritorsione nei confronti di una persona che esercita le sue funzioni presso la Corte o per conto di questa e in conseguenza delle funzioni esercitate dalla Corte medesima o da altri, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
22. 023. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Calunnia) - 1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta alla Corte, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
22. 024. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (False informazioni al procuratore generale presso la Corte) - 1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale per reati per cui procede la Corte, richiesto dal procuratore generale presso la Corte medesima di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa in relazione ai fatti sui quali viene sentito è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 371-bis, commi secondo e terzo, del codice penale.
22. 025. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Falsa testimonianza) - 1. Chiunque, deponendo come testimone davanti alla Corte, afferma il falso o nega il vero ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato è punito con la reclusione da due a sei anni.
22. 026. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Frode processuale) - 1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale per reati per cui procede la Corte, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, muta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone è punito, qualora il fatto non sia previsto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
22. 027. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati alla Corte) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o in atti destinati a essere prodotti alla Corte condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato o al condannato.
2. Si applica, in quanto compatibile, l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 374-bis del codice penale.
22. 017. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Intralcio alla giustizia) - 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla Corte, ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al procuratore generale presso la Corte o al difensore nel corso dell'attività investigativa, ovvero alla persona chiamata a svolgere attività di perito, di consulente tecnico o di interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli articoli 41 e 42, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte della metà.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche qualora l'offerta o la promessa sia accettata ma la falsità non sia commessa.
3. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
22. 018. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Favoreggiamento personale) - 1. Chiunque, dopo che è stato commesso un reato di competenza della Corte e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni degli organi della medesima Corte o a sottrarsi alle ricerche di questa è punito con la reclusione da due a quattro anni.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 378, quarto comma, del codice penale.
22. 019. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Patrocinio o consulenza infedele) - 1. Il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata davanti alla Corte, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. La pena di cui al comma 1 è aumentata:
a) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria;
b) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
22. 020. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Sterilizzazione forzata). - 1. Chiunque priva una o più persone della capacità di procreare è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.
22. 010. Ferranti, Gozi, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Tortura). - 1. Chiunque procura a una persona di cui ha il controllo o la custodia gravi dolori o sofferenze fisiche o psichiche è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Non si considerano tortura i dolori e le sofferenze derivanti esclusivamente dalla legittima detenzione in quanto tale o che sono ad essa inscindibilmente connessi.
22. 011. Ferranti, Gozi, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Arruolamento forzato). - 1. Chiunque costringe una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali a prendere parte alle operazioni militari contro il proprio Paese o contro le sue Forze armate ovvero comunque la costringe a prestare servizio nelle Forze armate di una parte avversa è punito con la reclusione da sette a dieci anni.
22. 012. Ferranti, Gozi, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Diniego del giusto processo). - 1. Chiunque priva una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali del diritto a un giusto e regolare processo, negandole le garanzie previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali applicabili, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.
22. 013. Ferranti, Gozi, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Danni ambientali). - 1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che avrà come effetto collaterale diffusi, gravi e durevoli danni all'ambiente, manifestamente sproporzionati rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
2. Se l'attacco determina la distruzione del patrimonio biologico di un ecosistema, l'avvelenamento non temporaneo dell'atmosfera o delle risorse idriche ovvero una catastrofe ecologica si applica la reclusione da dieci a diciotto anni.
22. 014. Ferranti, Gozi, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Dispersione dei beni culturali). - 1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, usa ovvero esporta, rimuove o trasferisce beni culturali fuori dai territori occupati è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
2. Chiunque omette le misure necessarie per impedire l'esportazione di beni culturali dai territori occupati ovvero il sequestro e la restituzione dei beni importati dai medesimi territori è punito con la reclusione da tre a sette anni.
3. Chiunque illecitamente si appropria, saccheggia o commette atti di vandalismo su beni culturali protetti dalle norme di diritto internazionale è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
4. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la stessa pena se commessi sul territorio italiano ovvero su un altro territorio non occupato.
22. 015. Ferranti, Gozi, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Mercenari). - 1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non è né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate di una delle parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle Forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a sette anni.
2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa a un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non è né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate dello Stato né essere stato inviato in missione militare ufficiale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a otto anni.
3. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti dai commi 1 e 2 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a quattordici anni.
4. Non è punibile chi ha commesso i fatti previsti dal presente articolo con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.
5. Tutte le regole relative al diritto internazionale dei conflitti armati sono applicabili, in quanto compatibili, ai mercenari, ai quali sono equiparati coloro che rivestono funzioni militari o paramilitari nel quadro di un conflitto armato.
22. 016. Ferranti, Gozi, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

A.C. 1439-A - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A.C. 1439-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la Corte penale internazionale ha giurisdizione sovranazionale e può processare individui responsabili di crimini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, crimini di aggressione commessi sul territorio e/o da parte di uno o più residenti di uno Stato Parte, nel caso in cui lo Stato in questione non abbia le capacità o la volontà di procedere in base alle proprie leggi e in armonia con il diritto internazionale;
oggi il cyber-terrorismo, ovvero attentati terroristici per via telematica, è una realtà attuale, un nuovo temibile nemico che la comunità internazionale deve combattere. I governi sono giustamente in allerta e secondo molte persone esso potrà portare ad un cambiamento radicale della guerra del terrore;
la divulgazione da parte dei terroristi dei loro bollettini per via telematica dimostra che anch'essi utilizzano sempre più sovente il computer e non è da escludere che ci siano dei veri e propri esperti nei vari gruppi o cellule. Non è sottointeso che sia semplice penetrare nei sistemi delle istituzioni occidentali, ma al fine di escludere tale ipotesi è necessaria la preparazione e la capacità di impedirlo. Perseguire scopi terroristici su internet comporta necessariamente il coinvolgimento di personale addestrato per evitarli;
durante il vertice Nato di Lisbona del 19 e 20 novembre scorso, i 28 membri dell'Alleanza, pur riconoscendo che lo scenario globale è ancora attraversato da minacce di tipo convenzionale, hanno sottolineato la rapida ascesa di minacce asimmetriche e non-statuali. Tra queste, il cyber-terrorismo, così come l'utilizzo della rete informatica per affondare colpi letali, figurano tra le principali minacce identificate dal nuovo concetto strategico dell'Alleanza atlantica;
soltanto in Italia, il numero delle frodi telematiche accertate è passato da 12.700 nel 2004 a circa 30.000 nel 2008. Particolarmente allarmanti sono le statistiche relative all'accesso abusivo in reti private o aziendali, che in molti casi configurano il reato di spionaggio industriale, violazione del diritto d'autore o sottrazione di marchi, brevetti e opere dell'ingegno. Al giro d'affari per questo tipo di reati vanno associate le numerose perdite sofferte dal sistema industriale, costretto ad intervenire con aggiornamenti delle misure di schermatura o di «riparazione» dei danni subiti. Un costo che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) americano stima in 400 miliardi di dollari;
gli internauti e gli operatori economici sono i bersagli privilegiati di una congerie di criminali dal profilo molto diverso: dagli hacker, eroi o anti-eroi della pubblicistica in rete, fino a strutture ben organizzate e aggressive, che originano dalle mafie transnazionali, dalle reti di criminalità finanziaria e anche dalle reti terroristiche;
le reti informatiche diventeranno dunque, nei prossimi anni, fonti di concrete minacce sia alla sicurezza internazionale sia a quella dei singoli Paesi;
uno dei limiti dei tribunali penali internazionali esistenti è che essi non sono competenti a pronunciarsi sul terrorismo; gli estensori dello Statuto della Corte penale internazionale, infatti, hanno ritenuto opportuno non affidare alla Corte la competenza a giudicare su reati di terrorismo, lasciando così a ogni Stato o a gruppi di stati alleati il potere di perseguire atti terroristici,

impegna il Governo

a farsi portavoce con gli altri Stati della necessità di introdurre tra le competenze della Corte penale internazionale il terrorismo, e nello specifico, il cyber terrorismo, ritenuto uno dei più gravi crimini internazionali attuali.
9/1439-A/1.Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
la Corte penale internazionale ha giurisdizione sovranazionale e può processare individui responsabili di crimini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, crimini di aggressione commessi sul territorio e/o da parte di uno o più residenti di uno Stato Parte, nel caso in cui lo Stato in questione non abbia le capacità o la volontà di procedere in base alle proprie leggi e in armonia con il diritto internazionale;
oggi il cyber-terrorismo, ovvero attentati terroristici per via telematica, è una realtà attuale, un nuovo temibile nemico che la comunità internazionale deve combattere. I governi sono giustamente in allerta e secondo molte persone esso potrà portare ad un cambiamento radicale della guerra del terrore;
la divulgazione da parte dei terroristi dei loro bollettini per via telematica dimostra che anch'essi utilizzano sempre più sovente il computer e non è da escludere che ci siano dei veri e propri esperti nei vari gruppi o cellule. Non è sottointeso che sia semplice penetrare nei sistemi delle istituzioni occidentali, ma al fine di escludere tale ipotesi è necessaria la preparazione e la capacità di impedirlo. Perseguire scopi terroristici su internet comporta necessariamente il coinvolgimento di personale addestrato per evitarli;
durante il vertice Nato di Lisbona del 19 e 20 novembre scorso, i 28 membri dell'Alleanza, pur riconoscendo che lo scenario globale è ancora attraversato da minacce di tipo convenzionale, hanno sottolineato la rapida ascesa di minacce asimmetriche e non-statuali. Tra queste, il cyber-terrorismo, così come l'utilizzo della rete informatica per affondare colpi letali, figurano tra le principali minacce identificate dal nuovo concetto strategico dell'Alleanza atlantica;
soltanto in Italia, il numero delle frodi telematiche accertate è passato da 12.700 nel 2004 a circa 30.000 nel 2008. Particolarmente allarmanti sono le statistiche relative all'accesso abusivo in reti private o aziendali, che in molti casi configurano il reato di spionaggio industriale, violazione del diritto d'autore o sottrazione di marchi, brevetti e opere dell'ingegno. Al giro d'affari per questo tipo di reati vanno associate le numerose perdite sofferte dal sistema industriale, costretto ad intervenire con aggiornamenti delle misure di schermatura o di «riparazione» dei danni subiti. Un costo che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) americano stima in 400 miliardi di dollari;
gli internauti e gli operatori economici sono i bersagli privilegiati di una congerie di criminali dal profilo molto diverso: dagli hacker, eroi o anti-eroi della pubblicistica in rete, fino a strutture ben organizzate e aggressive, che originano dalle mafie transnazionali, dalle reti di criminalità finanziaria e anche dalle reti terroristiche;
le reti informatiche diventeranno dunque, nei prossimi anni, fonti di concrete minacce sia alla sicurezza internazionale sia a quella dei singoli Paesi;
uno dei limiti dei tribunali penali internazionali esistenti è che essi non sono competenti a pronunciarsi sul terrorismo; gli estensori dello Statuto della Corte penale internazionale, infatti, hanno ritenuto opportuno non affidare alla Corte la competenza a giudicare su reati di terrorismo, lasciando così a ogni Stato o a gruppi di stati alleati il potere di perseguire atti terroristici,

impegna il Governo

a farsi portavoce presso gli altri Stati della necessità di introdurre tra le competenze della Corte penale internazionale il terrorismo, e nello specifico, il cyber terrorismo, ritenuto uno dei più gravi crimini internazionali attuali.
9/1439-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
il 26 giugno prossimo sarà la Giornata internazionale dell'ONU contro la tortura;
la tortura, così come il genocidio, sono considerati crimini contro l'umanità dal diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante costituisce oggetto di molteplici convenzioni internazionali ratificate anche dal nostro Paese;
in particolare, con l'adozione e l'entrata in vigore dello Statuto di Roma, il reato di tortura è entrato a far parte di quelli compresi nella giurisdizione della Corte penale internazionale che ha il compito di perseguire a livello internazionale i colpevoli dei reati di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità;
l'inserimento della tortura tra i crimini rientranti nella giurisdizione della Corte penale internazionale ha testimoniato la necessità di intervenire a livello globale per sradicare un fenomeno criminale ancora purtroppo ampiamente diffuso;
in questo senso già si era mossa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, che, all'articolo 1 aveva definito il crimine della tortura come qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitte da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito;
in base all'articolo 4 di tale Convenzione vi è un obbligo giuridico internazionale ad oggi inadempiuto dal nostro Paese, ossia l'introduzione del reato di tortura nel codice penale, più volte sollecitato sia dal Comitato dei diritti dell'uomo istituito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni unite il 19 dicembre 1966 e ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, sia dal Comitato istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 7, il quale nell'esame dei due rapporti periodici sull'Italia ha sottolineato come fosse necessario supplire a tale lacuna normativa; la proibizione della tortura è anche esplicitamente prevista all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 7 del citato Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
l'esplicita previsione del reato di tortura, oltre a corrispondere a un obbligo giuridico internazionale, costituisce un forte messaggio simbolico in chiave preventiva: significa chiarire con nettezza quali sono i limiti dell'esercizio della forza e quali sono i limiti dell'esercizio dei pubblici poteri rispetto a esigenze investigative o di polizia,

impegna il Governo

a predisporre con la massima urgenza un disegno di legge volto ad introdurre il reato di tortura nel nostro codice penale.
9/1439-A/2.Bernardini, Mecacci, Beltrandi, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
rilevato che:
il testo unificato, volto ad adeguare l'ordinamento italiano alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Statuto), si limita a disciplinare i rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'autorità italiana e la Corte penale internazionale (Corte), per quanto lo Statuto individui specificamente agli articoli da 6 ad 8 gli specifici reati in ordine ai quali è competente la Corte;
l'urgenza di adeguare senza ulteriori rinvii l'ordinamento italiano allo Statuto non consente di approfondire in maniera sufficientemente adeguata la questione inerente alla formulazione delle fattispecie penali di competenza della Corte, tra cui quelle sull'articolo 70, le quali peraltro sono in massima parte già riconducibili a figure di reato previste dall'ordinamento italiano, per quanto i reati di competenza della Corte abbiano un ambito di applicazione limitato ad atti commessi: nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (crimini di genocidio); nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco (crimini contro l'umanità); come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala (crimini di guerra);
ritenuto che:
dall'attuazione parziale dello Statuto potrebbe comunque derivare il rischio che una sentenza della Corte non sia riconoscibile dall'Italia per mancanza di doppia incriminazione;
l'esigenza di scongiurare il predetto rischio, che si tradurrebbe in una grave inadempienza ad obblighi internazionali da parte dell'Italia, impone di far coincidere pienamente ed in modo inequivoco i crimini di competenza della Corte con reati previsti dalla legislazione interna;
la predetta esigenza è particolarmente sentita per i reati previsti dallo Statuto, ma non specificatamente dall'ordinamento penale interno, anche per diversità di fattispecie o di circostanze, come, ad esempio, il reato sui «mercenari»; i reati di arruolamento forzato, sterilizzazione forzata, diniego del giusto processo, uso di scudi umani, danni ambientali, dispersione di beni culturali e di tortura,

impegna il Governo

a verificare puntualmente se dall'approvazione del testo unificato in esame possa derivare il rischio di non poter riconoscere in Italia alcune sentenze della Corte qualora queste fossero relative a reati per i quali non vi sia la doppia incriminazione e, quindi, ad adottare, celermente, tutte le iniziative normative opportune affinché coincidano pienamente ed in modo inequivoco i crimini di competenza della Corte con reati previsti dalla legislazione interna.
9/1439-A/3. Ferranti, Rao, Ciriello, Touadi.

La Camera,
rilevato che:
il testo unificato, volto ad adeguare l'ordinamento italiano alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Statuto), si limita a disciplinare i rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'autorità italiana e la Corte penale internazionale (Corte), per quanto lo Statuto individui specificamente agli articoli da 6 ad 8 gli specifici reati in ordine ai quali è competente la Corte;
l'urgenza di adeguare senza ulteriori rinvii l'ordinamento italiano allo Statuto non consente di approfondire in maniera sufficientemente adeguata la questione inerente alla formulazione delle fattispecie penali di competenza della Corte, tra cui quelle sull'articolo 70, le quali peraltro sono in massima parte già riconducibili a figure di reato previste dall'ordinamento italiano, per quanto i reati di competenza della Corte abbiano un ambito di applicazione limitato ad atti commessi: nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (crimini di genocidio); nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco (crimini contro l'umanità); come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala (crimini di guerra);
ritenuto che:
dall'attuazione parziale dello Statuto potrebbe comunque derivare il rischio che una sentenza della Corte non sia riconoscibile dall'Italia per mancanza di doppia incriminazione;
l'esigenza di scongiurare il predetto rischio, che si tradurrebbe in una grave inadempienza ad obblighi internazionali da parte dell'Italia, impone di far coincidere pienamente ed in modo inequivoco i crimini di competenza della Corte con reati previsti dalla legislazione interna;
la predetta esigenza è particolarmente sentita per i reati previsti dallo Statuto, ma non specificatamente dall'ordinamento penale interno, anche per diversità di fattispecie o di circostanze, come, ad esempio, il reato sui «mercenari»; i reati di arruolamento forzato, sterilizzazione forzata, diniego del giusto processo, uso di scudi umani, danni ambientali, dispersione di beni culturali e di tortura,

impegna il Governo

a verificare puntualmente se dall'approvazione del testo unificato in esame possa derivare il rischio di non poter riconoscere in Italia alcune sentenze della Corte qualora queste fossero relative a reati per i quali non vi sia la doppia incriminazione e, quindi, ad adottare, entro sei mesi, tutte le iniziative normative opportune affinché coincidano pienamente ed in modo inequivoco i crimini di competenza della Corte con reati previsti dalla legislazione interna.
9/1439-A/4.Gozi.

La Camera,
rilevato che:
il testo unificato, volto ad adeguare l'ordinamento italiano alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Statuto), si limita a disciplinare i rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'autorità italiana e la Corte penale internazionale (Corte), per quanto lo Statuto individui specificamente agli articoli da 6 ad 8 gli specifici reati in ordine ai quali è competente la Corte;
l'urgenza di adeguare senza ulteriori rinvii l'ordinamento italiano allo Statuto non consente di approfondire in maniera sufficientemente adeguata la questione inerente alla formulazione delle fattispecie penali di competenza della Corte, le quali peraltro sono in massima parte già riconducibili a figure di reato previste dall'ordinamento italiano, per quanto i reati di competenza della Corte abbiano un ambito di applicazione limitato ad atti commessi: nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (crimini di genocidio); nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco (crimini contro l'umanità); come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala (crimini di guerra);
l'urgenza di adeguamento suppone altresì l'esigenza di integrazione del testo con una normativa processuale adeguata e con l'estensione all'attività della Corte di quanto previsto dall'articolo 70 dello Statuto;
ritenuto che:
dall'attuazione parziale dello Statuto potrebbe comunque derivare il rischio che una sentenza della Corte non sia riconoscibile dall'Italia per mancanza di doppia incriminazione;
l'esigenza di scongiurare il predetto rischio, che si tradurrebbe in una grave inadempienza ad obblighi internazionali da parte dell'Italia, impone di far coincidere pienamente ed in modo inequivoco i crimini di competenza della Corte con reati previsti dalla legislazione interna;
la predetta esigenza è particolarmente sentita per i reati previsti dallo Statuto, ma non specificatamente dall'ordinamento penale interno, anche per diversità di fattispecie o di circostanze, come, ad esempio, il reato sui «mercenari»; i reati di arruolamento forzato, sterilizzazione forzata, diniego del giusto processo, uso di scudi umani, danni ambientali, dispersione di beni culturali, e di tortura,

impegna il Governo

a verificare puntualmente quali ulteriori interventi nelle materie sopra precisate siano necessari per una più completa disciplina di adeguamento e se dall'approvazione del testo unificato in esame possa derivare il rischio di non poter riconoscere in Italia alcune sentenze della Corte qualora queste fossero relative a reati per i quali non vi sia la doppia incriminazione e, quindi, ad adottare, con grande sollecitudine, tutte le iniziative normative opportune affinché coincidano pienamente ed in modo inequivoco i crimini di competenza della Corte con reati previsti dalla legislazione interna.
9/1439-A/5.Palomba.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative del Governo per promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla consultazione referendaria di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011 - 3-01691

MESSINA, DONADI, DI PIETRO, LEOLUCA ORLANDO, EVANGELISTI, BORGHESI, FAVIA, PALOMBA, DI STANISLAO, CAMBURSANO, BARBATO, ZAZZERA, PIFFARI, MONAI, CIMADORO, PALADINI, ANIELLO FORMISANO, MURA, PALAGIANO, DI GIUSEPPE, ROTA e PORCINO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
sono state raccolte milioni di firme di cittadini da parte dei comitati che hanno promosso i quesiti referendari contro il nucleare, per l'acqua pubblica e per una legge uguale per tutti senza privilegi per la casta;
il Governo, ad avviso degli interroganti, ha tentato nei fatti in tutti i modi di ostacolare l'espressione della volontà dei cittadini tramite i referendum;
dopo che la Corte di Cassazione ha dato il via libera ai referendum, il Governo ha rifiutato di riunire in un unico giorno, l'election day, le elezioni amministrative con la consultazione referendaria, con un aggravio per la finanza pubblica di 300-400 milioni di euro che si potevano in tal modo risparmiare, ed ha rinviato il voto sui quesiti referendari all'ultimo week-end previsto dalla legge, il tutto al fine di rendere più difficile il raggiungimento del quorum per la validità della consultazione referendaria stessa;
il Governo ha poi provato ad evitare che si tenesse la consultazione referendaria in relazione ad almeno uno dei quesiti referendari, quello relativo al nucleare - il più sentito dall'opinione pubblica dopo il grave incidente alla centrale nucleare di Fukushima in Giappone - prima con una moratoria di un anno per l'attuazione del programma nucleare, poi con l'abrogazione rivelatasi, ad avviso degli interroganti, fittizia delle norme che reintroducevano la produzione di energia nucleare in Italia impedita nel nostro Paese dal referendum del 1987;
il Governo si è così spinto fino a promuovere una clamorosa abrogazione, con voto di fiducia, delle stesse norme che aveva fatto approvare nel 2009, sempre con voto di fiducia, con l'obiettivo di riportare il «nucleare» in Italia. La legge fatta approvare nel 2009 dal Governo aveva tentato di costringere le regioni ad accettare le centrali nucleari comunque, aveva cancellato ogni ruolo dei comuni e delle popolazioni locali ed aveva previsto la militarizzazione dei siti prescelti per evitare sul nascere, ad avviso degli interroganti, ogni forma di controllo democratico;
il ritorno al «nucleare» era stato pubblicizzato dal Governo come una scelta storica, una svolta. Eppure, anche la stragrande maggioranza dei candidati del centrodestra alle regionali del 2010 ha dichiarato che nel suo territorio non voleva centrali. Dopo Fukushima il peso dei contrari è ulteriormente cresciuto, come conferma il risultato del referendum in Sardegna (60 per cento di votanti e oltre il 97 per cento di contrari al nucleare);
senza dimenticare che proprio questo Governo, a giudizio degli interroganti, ha messo in difficoltà il settore delle fonti rinnovabili con l'inaccettabile decreto che ha emanato a marzo 2011 e non sufficientemente corretto con l'ultimo. Un settore che stava andando bene e recuperando ritardi è stato messo seriamente in difficoltà con una scelta, secondo gli interroganti, poco responsabile;
quello che agli interroganti appare un maldestro tentativo di fingere di abbandonare il «nucleare», tenendosi aperta una strada per tornare al «nucleare» in futuro, una volta calmate le acque, è stato respinto dalla stessa Corte di Cassazione che il 1o giugno 2011 ha opportunamente trasferito il quesito sui commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011;
in particolare, scrive la Suprema Corte, l'articolo 5, comma 1, del cosiddetto decreto-legge «omnibus» apre «nell'immediato al nucleare (solo apparentemente cancellato dalle dichiarate abbreviazioni contenute in un provvedimento che completa le sue stesse previsioni abrogative con una nuova disciplina che conserva e anzi amplia le prospettive e i modi di ricorso alle fonti nucleari di produzione energetica)»;
nelle dieci pagine di motivazione depositate all'ufficio centrale per il referendum i giudici sottolineano che sempre all'articolo 5 «la norma pone in essere il meccanismo di temporanea sospensione» che è in realtà «regolativa di un rinvio (non di una abrogazione o eliminazione della scelta nucleare) libero da qualsiasi vincolo temporale e rimette la ripresa del nucleare secondo quanto si afferma nel successivo comma 8 dell'articolo 5 ad un provvedimento adottabile dal Consiglio dei ministri entro il termine di 12 mesi. L'espressione »entro 12 mesi« è spazio di tempo che non a caso ripropone il tempo di moratoria contemplato dal decreto-legge modificato, rivelando con ciò una costanza di intenti energetici nuclearisti e di tempi di loro realizzazione»;
in altre parole con il decreto-legge «omnibus» convertito in legge «non si espunge il nucleare dalle scelte energetiche nuovamente disciplinate, che era e resta obiettivo della richiesta di referendum». Inoltre, sottolineano ancora i giudici: «Il riferimento generico, da parte del legislatore, alla necessità di diversificazione delle fonti di energia, include la scelta di fonti nucleari invece escluse dalla volontà referendaria»;
il Governo ha fatto a questo punto un ulteriore ricorso alla Corte costituzionale, sostenendo che non spetta all'ufficio centrale della Corte di Cassazione, ma semmai alla Corte costituzionale valutare la persistenza delle condizioni per consentire lo svolgimento del referendum, in presenza di una modifica legislativa;
l'Esecutivo ha operato affinché calasse quello che agli interroganti appare un vero e proprio silenzio dei media sulla consultazione referendaria. In particolare, le emittenti televisive Rai 1 e Canale 5 (quest'ultima un'emittente di proprietà del Presidente del Consiglio dei ministri) hanno fornito un'informazione pressoché nulla ai propri telespettatori sulla scadenza referendaria di domenica e lunedì prossimi;
il Presidente del Consiglio dei ministri, lunedì 6 giugno 2011, ha affermato in maniera, ad avviso degli interroganti, piuttosto ipocrita che «il Governo si astiene dal prendere qualsiasi posizione al riguardo e si adeguerà alla volontà dei cittadini» -:
se il Governo non intenda invitare pubblicamente, come sarebbe suo dovere, tutti i cittadini elettori a recarsi alle urne in massa per la consultazione referendaria di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.
(3-01691)

Iniziative di competenza nei confronti di Poste italiane S.p.A. per il rispetto degli obblighi previsti dal contratto di programma in ordine ai livelli di qualità dei servizi e al soddisfacimento delle esigenze degli utenti - 3-01692

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi giorni si sono verificati in tutto il territorio italiano, con preoccupante insistenza, gravissimi disservizi postali imputabili a problemi di software, che hanno causato notevoli disagi alla cittadinanza e provocato le accese rimostranze di tutti quei cittadini che non hanno visto tutelata la garanzia di uno dei servizi pubblici essenziali, come quello postale;
il sistema informatico, introdotto il 1o giugno 2011, ha manifestato da subito gravi problemi ed ha reso impossibile adempiere alle normali operazioni postali, come ritirare le pensioni, spedire e ricevere raccomandate urgenti, pagare bollettini e multe nei termini di scadenza, causando, quindi, danni anche economici ai cittadini;
sul sito di Poste italiane si legge che la società ha una «visione strategica, accompagnata da un programma di investimenti per tecnologie, infrastrutture e formazione, che ha permesso all'azienda di elevare in breve tempo e in maniera significativa gli standard di efficienza, di aumentare ulteriormente il grado di professionalità dei propri addetti, di riqualificare gli uffici postali, di incontrare il crescente apprezzamento dei clienti e di chiudere i bilanci in utile»;
le interminabili code di utenti negli uffici postali e l'inaccettabile paralisi del sistema informatico di questi giorni hanno reso evidente, nei fatti, che la società Poste italiane non riesce a conseguire gli obiettivi di qualità espressi con chiarezza nel contratto di programma stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e pubblicati sul sito internet della società;
negli ultimi anni la società Poste italiane spa ha avviato un processo di razionalizzazione degli uffici postali, procedendo sia alla chiusura, sia alla riduzione degli orari di apertura degli stessi in diverse aree del territorio nazionale, aggravando così le difficoltà nella gestione operativa degli uffici e generando una diminuzione della qualità del servizio fornito alla clientela;
molti uffici dei piccoli centri, soprattutto montani, rispettano orari significativamente ridotti, aprendo solo alcuni giorni a settimana e solo per alcune ore, provocando, quindi, già nella situazione attuale, gravi disfunzioni nell'offerta del servizio ai cittadini delle piccole frazioni per le quali gli uffici postali rappresentano uno dei pochi servizi pubblici essenziali;
la chiusura degli uffici postali si traduce, inevitabilmente, in enormi disagi, soprattutto per i residenti anziani, che costituiscono la maggioranza della popolazione dei piccoli comuni e che, non avendo in molti casi né sostegno familiare, né trasporto pubblico, si trovano a non poter usufruire con la dovuta comodità di servizi essenziali, quali il pagamento delle bollette o la riscossione della pensione, e sono costretti a frequenti e difficili spostamenti;
il decreto legislativo n. 261 del 1999, adottato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che stabilisce regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, riconosce carattere di attività di preminente interesse generale alla fornitura dei servizi postali, nonché alla realizzazione ed all'esercizio della rete postale pubblica;
le Poste italiane spa sono una società di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha ricevuto quest'anno dallo Stato circa 300 milioni di euro, al fine di assicurare la fornitura su tutto il territorio nazionale delle prestazioni comprese nel servizio universale, pena una multa fino a 1.500.000 euro, come previsto dall'articolo 13 dell'attuale contratto di programma -:
quali iniziative, per quanto di sua competenza, il Ministro interrogato intenda adottare presso la società Poste italiane spa, affinché venga garantito, come previsto dal decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, il rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di programma relativamente alle obbligazioni e alle responsabilità dell'ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi e al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, anche rivalutando le decisioni unilaterali della società di chiudere molti uffici postali dei piccoli comuni, e quali azioni intenda intraprendere nei confronti di Poste italiane in seguito ai gravi disservizi postali verificatisi in questi giorni su tutto il territorio nazionale, anche valutando la possibilità di partecipare ad un tavolo di conciliazione fra la società e gli utenti danneggiati, affinché si preveda un risarcimento, a carico di Poste italiane, per i cittadini che hanno subito danni economici, oltre a non veder garantito il proprio diritto ad usufruire di un servizio di preminente interesse generale, come stabilito dal decreto legislativo n. 261 del 1999. (3-01692)

Iniziative in merito ai recenti disservizi verificatisi negli uffici postali, in relazione all'aggiornamento del software per le operazioni di sportello - 3-01693

LUSETTI, GALLETTI, LIBÈ, ANNA TERESA FORMISANO, PEZZOTTA, RUGGERI, CICCANTI, COMPAGNON, NARO e VOLONTÈ. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
dal 1o giugno 2011 si sono registrati presso i 14 mila uffici postali inaccettabili disservizi a causa del cambiamento del sistema operativo utilizzato per le operazioni di sportello;
Poste italiane spa si è scusata con i clienti scaricando la colpa sul software dei sistemi Ibm e Hp, i cui tecnici sono al lavoro per risolvere il black out registratosi in questi giorni;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è intervenuta chiedendo di fare chiarezza. Secondo il commissario Gianluigi Magri, che ha stigmatizzato l'inaccettabile perdurare del disservizio e la mancanza di una chiara disanima degli avvenimenti anche per individuare le specifiche responsabilità, «simili incredibili episodi minano la capacità di garantire un pubblico servizio e la credibilità di chi dovrebbe garantirlo»;
Poste italiane spa, su richiesta di alcune associazioni dei consumatori, ha comunicato di voler aprire un tavolo di conciliazione sui disagi sostenuti dalla clientela per i citati disservizi;
oltre al disagio delle code, soprattutto per le persone anziane che in questi giorni si sono recate presso gli sportelli per il ritiro delle pensioni, questa situazione comporterà delle conseguenze per coloro, imprese o semplici cittadini, che dovevano saldare alla scadenza le bollette per servizi o multe e che, invece, non hanno potuto effettuare tali pagamenti;
questa vicenda ripropone il problema del controllo del mercato liberalizzato dei servizi postali. L'istituzione dell'Agenzia di regolamentazione, che svolge le funzioni di autorità, non ancora operativa, rende il mercato completamente privo di alcuna vigilanza -:
se non ritenga di sollecitare una rapida ripresa della funzionalità del servizio postale e, una volta accertate le responsabilità di tale disservizio, vigilare sui rimborsi per i disagi arrecati alla clientela. (3-01693)

Chiarimenti in merito alla procedura di accesso alla tariffa incentivante a favore dei produttori di energia elettrica da fonte fotovoltaica - 3-01694

SARDELLI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo sulle fonti rinnovabili è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 in attuazione della direttiva 2009/28/CE e si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta a ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di anidride carbonica, definendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari al raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energie e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
in data 5 maggio 2011 il Ministero dello sviluppo economico ha licenziato un decreto volto a regolamentare il cosiddetto quarto conto energia relativo al settore della produzione elettrica dalla fonte solare e fotovoltaica, definendo nuovi schemi di incentivazione e, prioritariamente, nuovi meccanismi di accesso per gli operatori alle tariffe incentivanti, al fine di regolamentare e limitare la spesa massima annua fino al 2016;
il nuovo schema, cosi delineato, definisce una procedura di accesso alla tariffa incentivante che prevede per i «grandi impianti» l'accesso ad un registro, da istituirsi a cura del Gestore dei servizi energetici (GSE). La volontà sottesa all'approvazione di tale schema di accesso alle tariffe dovrebbe essere individuata, per lo più, nell'esigenza di controllare il mercato del fotovoltaico, monitorando la crescita dello stesso ed introducendo un meccanismo di riduzione, graduale e rapido, del valore dell'incentivo;
in data 16 maggio 2011 il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato le «regole tecniche per l'iscrizione al registro», pubblicando sul proprio sito informatico un documento che, a parere di molti imprenditori del settore, lascia ampi spazi di interpretazione sul concreto funzionamento dello schema sopra riportato;
tale situazione di incertezza rischia di indebolire ulteriormente un settore che, è utile ricordare, attraversa un momento molto delicato, essendo stato oggetto di modifiche in corso d'opera in materia di incentivi;
in particolare, si registra una palese contraddizione tra il decreto del quarto conto energia e le regole tecniche pubblicate dal Gestore dei servizi energetici, con particolare riferimento all'articolo 6, comma 4, del decreto, che recita testualmente: «In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto». Tale previsione era stata evidentemente interpretata come intenzione da parte del Ministero dello sviluppo economico di tutelare i diritti acquisiti a garanzia di quegli investimenti, in corso d'opera, che non fossero in grado di accedere al registro per esubero di domande. Contrariamente, il Gestore dei servizi energetici ha previsto, nell'articolo 5 delle regole tecniche di recente emanazione, il seguente dispositivo: «Si sottolinea che la tariffa incentivante spettante agli impianti è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, purché l'impianto stesso sia stato iscritto nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento. Ai grandi impianti, entrati comunque in esercizio dal 31 agosto 2011 al 31 dicembre 2012, senza essere iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento, per i quali i soggetti responsabili chiederanno l'ammissione agli incentivi a partire dal 2013, sarà attribuita una data convenzionale di entrata in esercizio per la determinazione della spettante tariffa, coincidente con il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al GSE successivamente al primo gennaio 2013. Rimane valida l'obbligo della comunicazione al GSE della richiesta di incentivazione entro 15 giorni dalla suddetta data convenzionalmente individuata», che determina l'impossibilità reale per chi non dovesse accedere al registro di poter completare il proprio investimento;
tale intervento del Gestore dei servizi energetici sembrerebbe all'interrogante essere in netto contrasto con il dettato normativo sopra menzionato e, soprattutto, andrebbe a ledere in maniera definitiva un settore importante del nostro comparto produttivo;
allo stesso tempo appare non chiaro l'ambito di applicabilità dell'articolo 12, comma 5, che recita: «Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza»;
tale previsione, infatti, considerate la sua non chiara portata e l'incertezza della data in cui verranno pubblicati gli ulteriori requisiti tecnici, pone gli operatori che ricadono o potrebbero ricadere nei limiti di intervento del dispositivo sopra menzionato nell'impossibilità di iscriversi al registro -:
se non si ritenga opportuno confermare con urgenza quanto riportato nel decreto a tutela di tutti quegli operatori che, investendo con mezzi propri, hanno la necessità di vedere assicurata la certezza della tariffa a cui saranno assoggettati a partire esclusivamente dalla data di entrata in esercizio degli impianti, mentre si potrà determinare la sottoscrizione della cosiddetta convenzione con il Gestore dei servizi energetici alla data di iscrizione al primo registro utile, preservando in tal modo il controllo di spesa e garantendo la certezza degli investimenti, e se non si ritenga opportuno prevedere una modifica dei termini di registrazione per gli impianti ricadenti nell'articolo 12, comma 5, al fine di garantire una totale par condicio a tutti gli operatori in corso di registrazione. (3-01694)

Chiarimenti in merito alla sperimentazione della cosiddetta social card in favore degli enti caritativi - 3-01689

LENZI, MIOTTO, VANNUCCI, MARAN, QUARTIANI, GIACHETTI, ARGENTIN, BOSSA, BUCCHINO, BURTONE, D'INCECCO, GRASSI, MURER, PEDOTO, SARUBBI, SBROLLINI e LIVIA TURCO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nella trasmissione Report di domenica 5 giugno 2011 il Ministro interrogato ha risposto a domande sulla carta acquisti detta social card e, in particolare, sulla sperimentazione che prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro a favore di enti caritativi nei comuni con più di 250.000 abitanti;
ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, «la sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi come selezionati. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto»;
il Ministro interrogato ha dichiarato nell'intervista che gli utenti della sperimentazione dovranno avere un isee familiare pari a 3.000 euro annui, una cifra evidentemente non in grado di garantire la sopravvivenza. Par di comprendere che si pensa a persone in condizione di estrema povertà probabilmente anche senza fissa dimora e prive di reddito, persone che difficilmente si dotano della certificazione richiesta dall'isee;
non si comprende se nei territori dei comuni sopra i 250.000 abitanti sarà garantita comunque la carta acquisti, secondo i precedenti parametri, ai bambini sotto i tre anni e ai pensionati aventi i requisiti reddituali già previsti o, invece, se la sperimentazione sostituisce quanto fatto precedentemente;
dall'intervista rilasciata dal Ministro interrogato si evince che i comuni interessati dalla sperimentazione sarebbero già stati coinvolti nella scelta degli enti caritativi, definizione questa ancora non presente nel nostro ordinamento. Tale coinvolgimento è necessario in virtù del decreto ministeriale da emanarsi ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e che deve fissare «le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato»;
la ripetuta affermazione del Ministro interrogato di contrarietà alla costituzione di un diritto soggettivo sociale, a favore di un'idea di sussidiarietà che si vorrebbe contrapposta al riconoscimento di diritti, fa ritenere che l'intervento si configuri come un sostegno economico alla pregevole azione degli enti individuati e non si comprende, quindi, che scopo avrebbe la distribuzione di altre carte acquisti ai poveri utilizzatori delle mense -:
se quanto riportato in premessa corrisponda compiutamente alle intenzioni del Governo. (3-01689)

Iniziative urgenti per garantire il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero in relazione alle prossime consultazioni referendarie - 3-01695

DI BIAGIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
ai sensi della normativa vigente anche gli italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire), nonché particolari categorie di italiani temporaneamente all'estero, come disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 37 del 2011, possono partecipare alle consultazioni referendarie indette in Italia il 12 e il 13 giugno 2011, esprimendo il proprio voto per corrispondenza;
entro il 25 maggio 2011 ciascun consolato italiano di riferimento ha inviato a ciascuno degli elettori sopra indicati, presso il domicilio, il plico elettorale contenente le schede e le istruzioni sulle modalità di voto;
stando alla normativa di riferimento, le schede votate dagli italiani residenti all'estero pervenute ai consolati entro le ore 16 del 9 giugno 2011 verranno poi trasmesse in Italia, dove avrà luogo lo scrutinio a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione estero, istituito presso la corte di appello di Roma;
in virtù delle criticità sorte in merito all'opportunità di sottoporre o meno il quesito n. 3 del pacchetto referendario, in seguito all'approvazione del cosiddetto decreto-legge omnibus (decreto-legge n. 34 del 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, in data 1o giugno 2011 l'ufficio elettorale della Corte di Cassazione ha stabilito che le modifiche apportate dal Governo alle norme sul nucleare non precludono la celebrazione della consultazione popolare;
nello specifico, la Corte di Cassazione ha accolto una specifica istanza secondo la quale sarebbe stato opportuno trasferire i quesiti referendari sulle nuove norme relative al nucleare contenute nel decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, con la conseguenza che la richiesta di abrogazione riguarderà le nuove norme sulla produzione di energia nucleare contenute nel provvedimento, in particolare all'articolo 5, commi 1 e 8, della citata legge;
la sopra indicata riformulazione, sebbene si configuri come meramente formale, comporta inevitabilmente la ristampa delle schede apportanti il quesito n. 3 sottoposto ai cittadini italiani in patria il 12 e 13 giugno 2011;
come indicato in premessa, i cittadini italiani oltre confine hanno avuto modo già di esprimersi sul medesimo quesito, così come originariamente formulato, e l'ipotesi di riformulazione decretata dalla Corte di Cassazione, che imporrebbe la ristampa delle schede anche per le consultazioni oltre confine, non potrebbe avere luogo essendo i tempi piuttosto ristretti;
l'attuale impasse operativa e la conseguente configurazione dei voti già espressi dai circa 4 milioni di italiani residenti oltre confine potrebbero inevitabilmente compromettere la validità delle stesse preferenze già espresse e depositate presso le sedi consolari coinvolte;
in data 1o giugno 2011 il Ministero degli affari esteri ha comunicato alla rete diplomatico-consolare che - in attesa di direttive dal Ministero dell'interno - il procedimento finora rimane invariato, pertanto l'elettore che non abbia ancora votato, qualora interessato, può esprimere il proprio voto anche sul quesito relativo all'energia nucleare;
alle criticità sopra indicate, vanno ad aggiungersi refusi di natura amministrativa che stanno coinvolgendo la gestione dei plichi elettorali: infatti, a causa di errori di archivio molte schede sono state inviate alle donne italiane residenti oltre confine ed iscritte all'Anagrafe degli italiani all'estero indicando però il loro cognome da nubili, con la conseguenza che ad oggi sono migliaia i plichi mai recapitati o ritornati presso i consolati, in considerazione del fatto che in Paesi, come Germania, Belgio e Australia, le donne coniugate assumono il cognome del marito e, dunque, il domicilio indicato sui plichi non coincide con il nominativo corrispondente;
la riformulazione del quesito sul nucleare all'estero, che sarebbe impensabile visti i tempi, unita al problema dei plichi mai recapitati, rischia non solo di pregiudicare un diritto imprescindibile per i nostri connazionali, ma anche di inficiare il risultato referendario, compromettendo il raggiungimento del quorum;
sarebbe auspicabile, in ragione del carattere straordinario di quanto verificatosi in questi giorni sul versante della gestione del terzo quesito referendario, che venisse mantenuta - per ragioni di opportunità e di praticità - la formulazione originaria almeno oltre confine, al fine di esorcizzare ogni possibile invalidamento delle legittime preferenze espresse dai nostri connazionali oltre confine -:
quali iniziative a carattere urgente si intendano predisporre al fine di garantire la legittima espressione del diritto di voto in capo ai nostri connazionali nell'ambito delle consultazioni referendarie di cui in premessa, eventualmente attraverso la salvaguardia delle preferenze già espresse e la rettifica degli errori di procedura maturati nelle dinamiche di trasmissione dei plichi elettorali presso i domicili dei connazionali residenti oltre confine. (3-01695)

Iniziative per accelerare la crescita dell'economia italiana - 3-01696

LA MALFA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
una riforma fiscale come quella di cui discute il Governo, oltre a presentare il problema della copertura finanziaria, ad avviso dell'interrogante richiede alcuni anni per la sua completa attuazione e sarebbe del tutto inutile ai fini di sollevare l'economia italiana dall'attuale perdurante stato di stagnazione -:
che cosa dunque il Governo intenda fare subito per accelerare la crescita dell'economia italiana. (3-01696)