XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 29 giugno 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 giugno 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Misiti, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Catone, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Misiti, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 giugno 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
OSVALDO NAPOLI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi giornalieri e di congedo per la malattia del figlio in caso di parto prematuro« (4459);
GIANNI: «Modifica all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, in materia di nomina degli scrutatori di seggio elettorale» (4460);
GIANNI: «Divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici con i compensi derivanti da rapporti di consulenza o dalla partecipazione agli organi di amministrazione di società ed enti pubblici o privati» (4461);
GIANNI: «Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione tra lo Stato e le regioni della quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF di competenza statale» (4462);
MARINELLO ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di famiglia» (4463);
DEL TENNO: «Introduzione della sezione I-bis del capo I del titolo II del libro V del codice civile, concernente l'imprenditore individuale a responsabilità limitata» (4464);
IANNUZZI ed altri: «Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa, nonché disposizione in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada» (4465);
BOCCI ed altri: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette» (4466);
VANNUCCI e BRANDOLINI: «Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna» (4467).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale» (4100) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Traversa e Vella.

La proposta di legge RIGONI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (4206) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zampa.

La proposta di legge OCCHIUTO ed altri: «Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 25 maggio 1970, n. 352, concernente l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione» (4343) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gianni.

La proposta di legge LAGANÀ FORTUGNO ed altri: «Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione» (4380) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fadda e Giovanelli.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
ROSATO ed altri: «Norme in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui e delega al Governo per l'adeguamento del ruolo organico e della pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (4336) Parere delle Commissioni V, IX e XI.

XI Commissione (Lavoro):
DI PIETRO ed altri: «Disposizioni concernenti i concorsi pubblici e l'assunzione dei vincitori di concorso, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» (4455) Parere delle Commissioni I, II, V e VII.

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
SBROLLINI ed altri: «Norme in favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari nonché in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto» (4407) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

In data 28 giugno 2011 - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 - dalla Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (proc. penale n. 1316/09 RG App) a carico del deputato Carmine Santo Patarino, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 24 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali, relativa all'anno 2010 (doc. CCVIII, n. 39).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 28 giugno 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Relazione della Commissione - Relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma di finanziamento «Giustizia civile» (COM(2011)351 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) (COM(2011)353 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC(2011)763 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei prìncipi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 29 giugno 2011;
Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano - Progetto presentato a norma dell'articolo 31 del Trattato Euratom e trasmesso per parere del Comitato economico e sociale europeo (COM(2011)385 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, relative alle domande EGF/2010/027 - NL/Brabante settentrionale - Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi (COM(2011)386 definitivo), EGF/2010/028 - NL/Overijssel - Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi (COM(2011)387 definitivo), EGF/2010/029 - NL/Olanda meridionale e Utrecht - Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi (COM(2011)388 definitivo), ed EGF/2010/030 - NL/Olanda settentrionale e Flevoland - Divisione 18, presentata dai Paesi Bassi (COM(2011)389 definitivo), che sono assegnate in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

La presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 23 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto n. 15/E del presidente della regione stessa in data 13 maggio 2011, con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Olbia e nominato il relativo commissario straordinario.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

Il presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con lettera in data 24 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2010 dall'Istituto stesso in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole (doc. XCII, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 28 giugno 2011, alla pagina 4, prima colonna, dopo la venticinquesima riga, si intendono inserite le seguenti comunicazioni:

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 24 giugno 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
BACCINI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e sulla fuga di notizie relative a indagini giudiziarie in corso» (doc. XXII, n. 24).
Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 23 giugno 2011 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010» (4454).
Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione» (4106) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nola.

La proposta di legge LOLLI ed altri: «Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo economico-sociale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché per la prevenzione dei rischi sismici» (4107) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Marco Carra, Castagnetti, Esposito, Fontanelli, Ginoble, Marantelli, Marchignoli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Sanga, Tenaglia, Vannucci e Viola.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4382, d'iniziativa dei deputati Giovanelli ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nonché per la funzionalità e la razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione e delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche».

Nell'Allegato A al resoconto della seduta 28 giugno 2011, alla pagina 6, seconda colonna, diciottesima riga, le parole: «anno 2009» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «anno 2010».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2322 - DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2010 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4059-A/R)

A.C. 4059-A/R - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, nonché sugli emendamenti 1.500 e 1.501 del Governo.

A.C. 4059-A/R - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 10.150 e 10.300 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al capoverso lettera i-bis), sostituire il numero 6) con il seguente:
6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 41.0202
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: una banca dati nazionale e di con le seguenti: l'implementazione della banca dati del farmaco umano del Ministero della salute e.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 10.1, 11.50, 13.154. 17.53, 18.50, 18.51, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.151, 24.51, 25.156, 33.57, 33.58 e sull'articolo aggiuntivo 24.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4059-A/R - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSI ALLEGATI A E B NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

2010/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.

2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE.

2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio.

2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE.

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza.

2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Conseguentemente:
al medesimo comma, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Procedura d'infrazione n. 2006/2378). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, che sostituisce la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche in considerazione di quanto dispone l'articolo 10 della direttiva, al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) stabilizzare gli incentivi temporanei previsti dalla legislazione vigente per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della prestazione energetica per la climatizzazione invernale; agli interventi sugli edifici esistenti o su parti di essi o su singole unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e finestre comprensive di infissi; all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
b) prevedere che gli incentivi per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica sul patrimonio edilizio esistente spettino alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

2. Il comma 2-bis, dell'articolo 35 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
2-ter. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso».
b) all'articolo 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.
7-ter. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore».

4. L'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, è abrogato.
1. 1. Mariani, Gozi, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
*1. 4. Mariani, Gozi, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
*1. 7. Piffari, Monai, Cimadoro, Porcino.

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Conseguentemente:
al medesimo comma, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/73/UE, recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2 della presente legge e secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e lasciando invariate le competenze in materia attribuite alla Commissione nazionale per la società e la borsa secondo quanto previsto dal citato testo unico;
b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva in esame e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione degli oneri che gravano sugli emittenti, senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari e armonizzando le responsabilità sull'informativa da prospetto a quanto previsto dagli altri Stati membri secondo le disposizioni della Direttiva;
c) apportare alla disciplina vigente in materia le modificazioni occorrenti perché, in armonia con le disposizioni comunitarie applicabili, sia possibile procedere alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi e degli altri adempimenti sulla base delle caratteristiche e differenze esistenti tra i vari mercati e delle specificità degli strumenti finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità ed anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o comunitari, coordinando la disciplina con quella dei titoli diffusi, in maniera da non disincentivare gli emittenti esteri a richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e da non penalizzare questi ultimi nella competizione internazionale, nonché in maniera da considerare l'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che fanno ricorso alla negoziazione delle proprie obbligazioni sui predetti mercati;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 301.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/73/UE, recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2 della presente legge e secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e lasciando invariate le competenze in materia attribuite alla Commissione nazionale per la società e la borsa secondo quanto previsto dal citato testo unico;
b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva in esame e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione degli oneri che gravano sugli emittenti, senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari e armonizzando le responsabilità sull'informativa da prospetto a quanto previsto dagli altri Stati membri secondo le disposizioni della Direttiva;
c) apportare alla disciplina vigente in materia le modificazioni occorrenti perché, in armonia con le disposizioni comunitarie applicabili, sia possibile procedere alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi e degli altri adempimenti sulla base delle caratteristiche e differenze esistenti tra i vari mercati e delle specificità degli strumenti finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità ed anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o comunitari, coordinando la disciplina con quella dei titoli diffusi, in maniera da non disincentivare gli emittenti esteri a richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e da non penalizzare questi ultimi nella competizione internazionale, nonché in maniera da considerare l'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che fanno ricorso alla negoziazione delle proprie obbligazioni sui predetti mercati;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 150. Bernardo.

Al comma 1, allegato A, aggiungere la seguente direttiva:
2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.
1. 501. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, allegato B, sopprimere le seguenti direttive:
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione;
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
1. 500. Governo.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 1. 300 della Commissione

All'emendamento 1. 300 della Commissione, parte consequenziale, sopprimere il primo capoverso.
0. 1. 300. 300. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele".

Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, dopo la direttiva 2010/53/UE, aggiungere le seguenti:
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
1. 300. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - termine di recepimento: 24 dicembre 2010;

Conseguentemente, dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto princìpi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;
b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;
c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;
d) modificare la disciplina interna alla luce della considerazione che la direttiva 2008/115/CE contempera l'interesse statale all'effettività dell'espulsione di stranieri irregolari con il rispetto della loro libertà personale, disegnando una procedura di rimpatrio, attraverso misure gradatamente coercitive che solo come extrema ratio culminano nel trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione, o in istituti penitenziari, nei quali gli stranieri - secondo la direttiva - devono essere tenuti separati dai detenuti ordinari, per un limite di tempo non eccedente i diciotto mesi, e comunque solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di rimpatrio;
e) rendere effettivo il diritto al rimpatrio volontario, riconosciuto e garantito dalla direttiva, in particolare assicurando che la previsione normativa di sanzioni penali in caso di presenza o permanenza irregolare sul territorio dello Stato non si traduca nell'impossibilità per il cittadino privo di permesso di soggiorno di fare richiesta di rimpatrio volontario;
f) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;
g) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;
h) anche alla luce di recenti sentenze giurisprudenziali, modificare la disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, laddove si prevede che l'accompagnamento alla frontiera sia l'atto cui ricorrere in primis per assicurare l'allontanamento dallo Stato dei cittadini, mentre la direttiva dispone che il fine dell'allontanamento sia raggiunto a seguito della notificazione di una decisione di rimpatrio e sia concesso un termine compreso tra i sette e i trenta giorni per il rimpatrio volontario;
i) anche alla luce di recenti sentenze giurisprudenziali, modificare l'articolo 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, laddove prevedono un termine di soli cinque giorni per ottemperare all'ordine di allontanamento emanato dal questore - e la cui inottemperanza è penalmente sanzionata - termine che è inferiore al termine minimo di sette giorni stabilito dalla direttiva per la decisione di rimpatrio;
l) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;
m) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, prevedendo la possibilità di applicare misure sufficienti ma meno coercitive del trattenimento, in tutti gli altri casi;
n) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;
o) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;
p) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;
q) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;
r) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;
s) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.
1. 52. Zaccaria, Gozi, Farinone, Bressa, Zampa, Amici, Sarubbi, Pes, De Pasquale, Gatti, Evangelisti, Strizzolo, Zazzera, Binetti, Capitanio Santolini, Zampa, Nunzio Francesco Testa, Di Giuseppe, Granata, Ginefra, Schirru, Ghizzoni, Sbrollini, De Torre, Rampi, Narducci.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Conseguentemente, dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto princìpi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;
b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;
c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;
d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;
e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;
f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;
g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;
h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;
i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;
l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;
m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;
n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;
o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera n), si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 21. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Sarubbi, Colombo.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
*1. 53. Gozi, Zaccaria, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Quartiani, De Pasquale, Pes.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
*1. 55. Porcino, Favia, Borghesi.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
1. 51. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, De Pasquale.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);
1. 54. Borghesi, Porcino, Cambursano, Cimadoro, Ciccanti, Favia, Vico, Anna Teresa Formisano, Marco Carra, Misiani, Gozi, Nannicini, De Pasquale.
(Approvato)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Tempi di attuazione del piano per il Sud ed elementi in merito ai connessi provvedimenti ed opere infrastrutturali - 3-01714

IANNACCONE, BELCASTRO, PORFIDIA e D'ANNA. - Al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. - Per sapere - premesso che:
tra le priorità dell'attuale maggioranza di Governo, com'è noto, vi è il rilancio delle regioni del Sud non in termini assistenziali, ma attraverso un piano di infrastrutture e di incremento delle attività produttive;
lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha posto all'ordine del giorno l'urgenza di attuare il cosiddetto piano per il Sud;
da sempre, come parlamentari eletti nel Mezzogiorno, gli interroganti hanno ribadito e proposto una serie di misure che agevolassero l'economia nelle regioni del Sud, convinti che questa parte del Paese possa rappresentare seriamente la nuova locomotiva economica per fare uscire definitivamente l'Italia dalla crisi;
ancor di più oggi, in una situazione in cui viene ribadito dalle ultime rilevazioni dell'Istat che il sistema economico in questo Paese continua a viaggiare a due velocità, si rende necessario intervenire con urgenza -:
quali siano i tempi entro i quali si intenda attuare il piano per il Sud e quali siano i provvedimenti e le opere infrastrutturali che rappresenteranno gli elementi trainanti di tale progetto e come si intendano coinvolgere le regioni del Meridione all'interno dell'attuazione del suddetto piano. (3-01714)
(28 giugno 2011)

Iniziative per la modifica della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni - 3-01715

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il mondo della fornitura, soprattutto nell'attuale fase economica, sta attraversando un momento critico dovuto alla concreta difficoltà che le aziende hanno di veder soddisfatti in tempi ragionevoli i propri crediti;
le piccole imprese, già fortemente provate dalle difficoltà di accesso al credito bancario, accusano più delle grandi i ritardi nei pagamenti, rischiando la propria stessa sopravvivenza, con conseguenze dannose per l'intera filiera produttiva;
alcuni fornitori sono riusciti a scongiurare il fallimento mettendosi in rete ed aggregandosi con le grandi aziende, ma si tratta di una percentuale molto bassa, mentre la maggior parte delle aziende rischia di essere tagliata fuori dal mercato per mancanza di liquidità;
nell'Unione europea occorrono in media 63 giorni per il pagamento di una fattura da parte della pubblica amministrazione, con una media di 36 giorni in Germania, di 30 giorni in Norvegia e di 24 giorni in Finlandia, mentre i giorni si riducono in media a 55 per il pagamento da parte di una impresa privata;
il 24 gennaio 2011 il Consiglio europeo ha approvato in via definitiva la nuova direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che intende garantire alle imprese creditrici gli strumenti per esercitare pienamente ed efficacemente i loro diritti quando sono pagate in ritardo;
in Italia, il debito accumulato dalla pubblica amministrazione verso i fornitori ammonta a 60 miliardi di euro. I tempi medi di pagamento nella pubblica amministrazione sono di 186 giorni, mentre l'impresa privata paga mediamente in 96 giorni;
il perpetuarsi del fenomeno dei ritardi di pagamento, soprattutto da parte della pubblica amministrazione, rischia di generare danni irreparabili al nostro tessuto imprenditoriale, che verrebbe privato delle risorse necessarie da investire nella crescita e nello sviluppo;
l'economia francese sta traendo un notevole beneficio dall'istituzione della figura del «mediatore della sub-fornitura» dislocato presso il Ministro dell'industria e incaricato di difendere le piccole e medie imprese dall'oppressione delle grandi che ritardano i pagamenti di fornitura -:
se sia nelle intenzioni del Ministro interrogato adottare quanto prima iniziative normative di modifica dell'attuale disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni, anche attraverso modifiche alle disposizioni relative al patto di stabilità, volte a garantire alle imprese creditrici gli strumenti per esercitare pienamente ed efficacemente i loro diritti, anche tenendo conto delle positive esperienze raggiunte in altri paesi dell'Unione europea, come, ad esempio, in Francia. (3-01715)
(28 giugno 2011)

Iniziative per prevenire l'immissione sul mercato di giocattoli non corrispondenti ai requisiti di sicurezza - 3-01716

BALDELLI e GAVA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
periodicamente i media diffondono notizie sul sequestro o il ritiro dal mercato di notevoli quantità di giocattoli potenzialmente dannosi per la salute dei bambini;
si stima che il 12 per cento dei giocattoli messi in commercio su scala mondiale siano contraffatti;
il fenomeno dei giocattoli pericolosi e/o contraffatti è in costante crescita in tutta Europa;
soltanto in Italia, nel 2010 la Guardia di finanza ha sequestrato ben 8,8 milioni di giocattoli pericolosi (+55,8 per cento rispetto al 2009) e 10,3 milioni di giocattoli contraffatti (-7,6 per cento in confronto al 2009);
nei primi 2 mesi del 2011 sono stati sequestrati già oltre 2,17 milioni di giocattoli pericolosi e più di 745 mila giocattoli contraffatti;
sono 6.664 le sedi d'impresa attive sul territorio nazionale nel comparto della commercializzazione e fabbricazione dei giocattoli;
l'immissione sul mercato di giocattoli contraffatti, spesso venduti anche sotto costo, oltre a mettere in pericolo la salute dei bambini, provoca un danno economico alle tante imprese che operano onestamente e diligentemente nel settore;
la direttiva 2009/48/CE impone obblighi di controllo più rigidi rispetto al passato a tutte le figure coinvolte nella commercializzazione dei giocattoli, tra cui fabbricanti, importatori e distributori -:
quali siano le iniziative del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, per prevenire l'immissione sul mercato di giocattoli non corrispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e per tutelare sia i consumatori che le aziende che operano diligentemente e professionalmente in questo importante settore dell'economia italiana. (3-01716)
(28 giugno 2011)

Intendimenti del Governo circa la riduzione della dotazione e dell'utilizzo delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni, in relazione alla tutela ed alla protezione di personalità pubbliche - 3-01719

CIMADORO e PIFFARI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il contenimento dei costi della politica e della spesa pubblica in generale rappresenta un tema fortemente sentito da parte dall'opinione pubblica, soprattutto in un momento storico, come quello attuale, in cui precarietà, licenziamenti, cassa integrazione, disoccupazione, famiglie in difficoltà e imprese sull'orlo del fallimento costituiscono ormai esperienza quotidiana per milioni di persone;
tra i costi della politica avvertiti dai cittadini italiani come particolarmente ingiusti e immotivati appaiono, tra gli altri, e senza alcun dubbio, come si rileva da numerosi articoli di stampa nazionale e locale, quelli relativi all'assegnazione delle cosiddette auto blu o dei servizi di scorta personale nei confronti di numerosissime personalità pubbliche;
da uno specifico allegato alla relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione presentata il 20 ottobre 2011 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta, emerge chiaramente come il costo per il parco auto in dotazione alla pubblica amministrazione pesi in maniera particolarmente significativa sui bilanci delle pubbliche amministrazioni. In particolare, secondo i dati raccolti ed elaborati da Formez PA, il parco auto delle pubbliche amministrazioni risulta composto da circa 86.000 autovetture (escluse quelle con targhe speciali e/o dedicate a finalità di sicurezza e vigilanza). Di queste, 5.000 sono «blu blu» (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali); 10.000 «blu» (di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali) e circa 71.000 «grigie» (senza autista, a disposizione degli uffici per attività strettamente operative). Nella pubblica amministrazione centrale (Ministeri, agenzie, università, enti pubblici) sono presenti circa 3.000 auto «blu blu», 5.500 auto «blu» e un numero molto limitato di auto «grigie» (1.500). Nelle amministrazioni regionali e locali si concentra, al contrario, la quasi totalità delle auto «grigie» (oltre 70.000), circa 2.00 auto «blu blu» e 4.000 auto «blu». Le autovetture risultano in larga misura di proprietà: 81 per cento per le amministrazioni locali e 57 per cento per le amministrazioni centrali. Dal monitoraggio emerge, inoltre, che la spesa media annuale onnicomprensiva (consumi, ammortamento, stazionamento e personale) è di circa 138.000 euro per ogni auto «blu blu», di 79.800 euro per ogni auto «blu» e di 16.100 euro per ogni auto «grigia». Ne consegue, come si legge nella citata relazione al Parlamento, che la spesa totale dell'intero parco autovetture risulti quindi pari a 1 miliardo di euro e che il costo complessivo di tutto il personale addetto al parco autovetture sia di circa 2 miliardi di euro, cui si aggiunge almeno 1 miliardo di euro per le autovetture dedicate ai servizi speciali e di vigilanza urbani nei quali sono impegnate altre 12.000 unità. In conclusione, i costi sopportati dallo Stato e, quindi, dai contribuenti per garantire la funzionalità del parco auto in dotazione alla pubblica amministrazione ammonta almeno a 4 miliardi di euro l'anno, anche se, secondo altre rilevazioni, potrebbero raggiungere la cifra di ben 5 miliardi euro;
nel nostro Paese, ogni giorno, migliaia di dipendenti pubblici appartenenti alle Forze dell'ordine sono impiegati per proteggere centinaia di personalità sotto tutela. Una stima ufficiosa pubblicata sul settimanale L'Espresso del 10 gennaio 2011 ha rilevato addirittura che per le scorte personali vengono mobilitati più di 4000 uomini con 2000 vetture e che tutto questo tra stipendi, auto e carburante gravi sull'erario per oltre 250 milioni di euro l'anno -:
quali provvedimenti urgenti il Governo intenda assumere, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di limitare drasticamente la dotazione e l'utilizzo delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni garantendo che le misure tese ad assicurare la tutela e la protezione delle personalità pubbliche vengano assunte nei confronti di soggetti realmente esposti a effettive situazioni di rischio, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002 n. 133. (3-01719)
(28 giugno 2011)

Orientamenti del Governo in ordine alla nomina del Ministro per le politiche europee - 3-01717

PISICCHIO. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
da sette mesi e 20 giorni, dal 17 novembre del 2010, data in cui il Ministro Ronchi rassegnò le sue dimissioni, l'Italia è senza Ministro per le politiche europee;
nel corso di questi lunghi mesi si sono verificati eventi internazionali di decisiva importanza, suscettibili di provocare effetti rilevantissimi sul piano politico, sociale, energetico, economico in Europa e, naturalmente, in Italia, come la crisi libica, il disastro nucleare in Giappone e la straordinaria pressione dei flussi immigratori sulle coste italiane provenienti dal Maghreb, senza che il Governo riuscisse a garantire il necessario presidio rappresentato dal dicastero che ebbe come primo Ministro della sua storia il senatore Andreotti nel 1987;
la quasi totalità delle politiche legislative del Governo centrale e dei governi regionali è ormai legata all'Unione europea, circostanza questa che concorre a conferire al dicastero una valenza strategica nell'ambito del Governo;
la perdurante vacatio del Ministro per le politiche europee - che con i suoi 200 giorni ha superato di gran lunga, nella niente affatto commendevole gara dei ministeri privi di Ministro, i 153 giorni registrati dalle dimissioni di Scajola alla nomina di Romani a Ministro dello sviluppo economico nell'autunno del 2010 - incrocia, peraltro, una situazione di preoccupante, e forse conseguente, perdita di peso dell'Italia nelle istituzioni europee;
a parte la recente felicissima eccezione di Mario Draghi al vertice della Banca centrale europea, eccezione intrisa di un riconosciuto intuitu personae, per il resto appare preoccupante la residualità del nostro Paese in Europa: l'assenza dai top level è pericolosamente riscontrata sia in sede politica, con l'assenza dell'Italia dai vertici dei gruppi parlamentari, sia in sede istituzionale, con la residualità nella gestione dei portafogli importanti della Commissione europea, come quello dell'energia in capo alla Germania, del mercato interno (Francia), della concorrenza (Spagna), dell'Alto rappresentante della politica estera (Gran Bretagna), mentre tra i 29 capi delegazione dell'Unione europea all'estero, all'Italia sono toccate l'Albania e l'Uganda -:
se non si ritenga urgente intervenire con la nomina di un nuovo Ministro per le politiche europee, oltre che per la indifferibile necessità di svolgimento di ogni utile attività connessa alla sua rilevantissima funzione, anche per contrastare con un'incisiva presenza politica in sede comunitaria un innegabile processo di marginalizzazione che sembra toccare all'Italia, uno dei quattro maggiori Paesi europei e tra i fondatori dell'Europa. (3-01717)
(28 giugno 2011)

Intendimenti in merito all'utilizzo del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Palazzo San Gervasio (Potenza) come centro di identificazione ed espulsione - 3-01720

VILLECCO CALIPARI, MARAN, AMICI, GIACHETTI, QUARTIANI, TOUADI, MARGIOTTA, LIVIA TURCO e LUONGO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la trasformazione in centri di identificazione ed espulsione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo (cara), creati per gestire «l'emergenza profughi» successiva agli sconvolgimenti del bacino del Mediterraneo, è diventata operativa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa ordinanza emanata dal Ministero dell'interno;
tra questi il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, è stato dichiarato formalmente centro di identificazione ed espulsione (cie), almeno fino al 31 dicembre 2011;
il centro, che era stato allestito e gestito dalla Croce rossa, ospitava circa 600 tunisini dai 18 ai 35 anni, la maggior parte dei quali, arrivati in Italia prima del 5 aprile 2011, ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo ed è stata accompagnata alle stazioni ferroviarie di Melfi, Potenza o Foggia;
allo stato sono circa 56 le persone rimaste in quello che è stato trasformato repentinamente in un centro di identificazione ed espulsione: la struttura, costruita e allestita in fretta e furia, scavalcando tutte le normative edilizie e di sicurezza, è stata, nei fatti, trasformata da campo di accoglienza a luogo di reclusione, con conseguente e pressoché immediato allontanamento di stampa e televisioni;
in seguito, a stretto giro di posta, anche la Croce rossa è stata fatta uscire dalla struttura;
il centro di identificazione ed espulsione è gestito interamente dalle forze dell'ordine e da una società privata, la Connecting people, un consorzio d'imprese con sede a Trapani che gestisce per conto del Ministero dell'interno praticamente tutti i centri di identificazione ed espulsione presenti sul territorio nazionale;
le condizioni in cui sono costretti a vivere i reclusi nel centro di identificazione ed espulsione di Palazzo San Gervasio sono assolutamente inumane, anche considerata la totale inadeguatezza della struttura, che non è dotata di servizi igienici adeguati all'accoglienza di centinaia di persone, né delle minime condizioni necessarie alla vivibilità del centro: non si sa, inoltre, se all'interno sia assicurato un presidio medico permanente, il cibo sembra sia scarso e il vestiario è stato donato interamente dalla raccolta indumenti a cui hanno contribuito la popolazione e la Caritas;
non si ha, inoltre, alcuna assicurazione che i tunisini siano stati informati in merito alla possibilità di fare comunque richiesta di asilo politico e, intorno al campo, che era circondato da una blanda recinzione in ferro, è stato costruito un muro in cemento armato alto alcuni metri;
nessuna associazione ha ancora potuto avere accesso al nuovo centro di identificazione ed espulsione, neppure l'Alto commissariato Onu per i rifugiati, né i migranti hanno potuto avere colloqui con avvocati di fiducia, poiché i legali che possono avere accesso al centro di identificazione ed espulsione vengono «filtrati» dal giudice di pace competente che ha assegnato solo ed esclusivamente avvocati d'ufficio;
dal 1o aprile 2011 una circolare firmata dal Ministro interrogato (protocollo n. 1305 del 1o aprile 2011), indirizzata ai prefetti, ha previsto che «in considerazione del massiccio afflusso di immigrati provenienti dal Nord Africa e al fine di non intralciare le attività loro rivolte, l'accesso alle strutture presenti su tutto il territorio nazionale, di cui alla circolare n. 1305 del 24 aprile 2007, è consentito, fino a nuova disposizione, esclusivamente alle seguenti organizzazioni: Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), Croce rossa italiana (Cri), Amnesty international, Medici senza frontiere, Save the children, Caritas, nonché a tutte le associazioni che hanno in corso con il Ministero dell'interno progetti in fase di realizzazione nelle strutture di accoglienza, finanziati con fondi nazionali ed europei», introducendo, ad avviso degli interroganti proditoriamente, un meccanismo ad excludendum, che non consente l'accesso alla stampa nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo politico, e mettendo in atto, tra l'altro, una gravissima riduzione dei diritti d'informazione e una violazione del principio costituzionale della libertà di stampa, di cui all'articolo 21 della Costituzione;
i migranti «ospitati» nella struttura di Palazzo San Gervasio, ad avviso degli interroganti, sono, a tutti gli effetti, dei reclusi e, allo scadere della loro detenzione nel centro di identificazione ed espulsione, verranno rimpatriati, in quanto, a causa del loro arrivo successivo alla data del 5 aprile 2011, non potranno neanche usufruire dei permessi di soggiorno temporanei, con una grave violazione del principio di uguaglianza;
la Corte di giustizia europea, con una sentenza del 28 aprile 2011, «Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - articoli 15 e 16 - Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro», ha stabilito che l'Italia non può punire con la reclusione gli immigrati irregolari che non rispettino l'ordine di abbandonare il Paese;
secondo i giudici europei la detenzione dei cittadini irregolari rischia di compromettere la politica europea in materia di allontanamento e di rimpatrio per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali;
la scelta di aprire i tre nuovi centri di identificazione ed espulsione, tra l'altro, si scontra con i numeri dell'immigrazione che il Commissario agli affari interni dell'Unione europea, Cecilia Malmstrom, ha esposto nel corso della presentazione del piano per una politica comune europea in materia di immigrazione: a fronte delle 650mila persone fuggite dalla Libia, soltanto 25mila sono arrivate in Italia. «La temporanea reintroduzione di controlli limitati dei confini interni», ha spiegato la Commissaria in riferimento alla tanto discussa «area Schengen», è possibile «in circostanze particolarmente eccezionali» e un'eventuale decisione - che di fatto rappresenterebbe una sospensione temporanea degli accordi di Schengen - per Bruxelles dovrebbe essere presa in considerazione come «ultima risorsa» e decisa «a livello europeo» -:
se il Ministro interrogato, alla luce dei fatti esposti, non ritenga di dover procedere all'immediata chiusura di quello che è diventato il centro di identificazione ed espulsione di Palazzo San Gervasio, interrompendo immediatamente i lavori per il suo ampliamento, che sono già iniziati. (3-01720)
(28 giugno 2011)

Iniziative di competenza per assicurare cure adeguate ed una migliore qualità di vita per coloro che hanno subito interventi di stomia - 3-01718

NUNZIO FRANCESCO TESTA, BINETTI, DE POLI, GALLETTI, CICCANTI, COMPAGNON, VOLONTÈ, NARO, CALGARO e ANNA TERESA FORMISANO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la Commissione oncologica nazionale ha accertato che il carcinoma colorettale (ccr) è la seconda causa di morte nei Paesi industrializzati dopo la neoplasia del polmone; infatti, in Europa, ogni anno muoiono per il carcinoma colorettale 95.000 persone, di cui 19.000 nella sola Italia, e i tassi più elevati di mortalità si registrano nel centro-nord del Paese;
gli stomizzati, nella maggior parte dei casi, sono malati di cancro che, per aver salva la vita, devono necessariamente subire l'asportazione di organi di vitale importanza, quali il retto o la vescica, e di entrambi gli organi in talune situazioni;
si tratta di interventi chirurgici con postumi fortemente invalidanti, quali l'incontinenza fecale, urinaria, le dermatiti, i disturbi sessuali, il rallentamento dei riflessi psico-motori e altro. Tutti fattori, questi, che sono all'origine di quotidiane difficoltà d'impatto clinico, psicologico e sociale (ad esempio, isolamento e vergogna dell'accettare le nuove condizioni di vita);
tuttavia, pur essendo secondi per mortalità, gli stomizzati non ricevono la dovuta attenzione da parte delle istituzioni, a causa della cronica carenza di risorse economiche: ne deriva la mancanza di adeguati interventi di prevenzione oncologica, cura, riabilitazione, come pure della libera scelta e della gratuità dei dispositivi medici adeguati (fornitura protesica: sacche, placche, cateteri, sonde, sacche di scarico, pannoloni e altro) nonché della possibilità della rimborsabilità farmacologica;
la maggioranza delle regioni italiane da tempo ha legiferato o deliberato in materia (Veneto, Campania, Abruzzo, Piemonte, Marche, Toscana e altre), ma spesso in modo disomogeneo o poco funzionale;
è, pertanto, necessaria una legge nazionale che assicuri e armonizzi nel territorio la «qualità di vita» di queste persone, anche perché non sempre le leggi regionali assicurano alle stesse i livelli essenziali di assistenza e una migliore «qualità della vita»;
da oltre tre legislature si tenta di approvare una legge in favore di questi soggetti, ma per ragioni di ordine economico ben poco si è riuscito a risolvere nonostante, da anni, le associazioni di categoria con grande slancio stimolino la costituzione di appositi «centri riabilitativi» e campagne di informazione ad hoc -:
quali urgenti iniziative di propria competenza intenda mettere in campo al fine di fornire a questi nostri sfortunati concittadini la dovuta attenzione ed assistenza. (3-01718)
(28 giugno 2011)

Trasferimento di una base radar della Nato dall'Italia alla Spagna - 3-01721

RAISI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il 13 giugno 2011 si è tenuta a Bruxelles la riunione dei vertici della difesa della Nato, a cui il Ministro interrogato è arrivato con abbondante ritardo per evitare, come egli stesso ha dichiarato, di partecipare alla discussione relativa alla missione in Libia;
il vertice ha affrontato anche il tema della riduzione dei centri Nato in Europa e, in questo quadro, ha deliberato il trasferimento del Caoc (Combinated air operation centre) di Poggio Renatico presso la base spagnola di Torrejon e il conseguente spostamento presso la base italiana del Daccc (Deployable air command control center) inizialmente proposto alla Spagna;
la conseguenza di questo scambio - di fatto imposto, secondo le ricostruzioni giornalistiche, dal Ministro della difesa spagnolo Carmen Chacón - è che la sicurezza della spazio aereo italiano sarà affidato alle forze militari spagnole, mentre l'Italia dovrebbe ospitare un sistema di controllo aereo mobile, in via di costituzione e, per ammissione dello stesso Ministro interrogato, non operativo prima dei prossimi due o tre anni;
il sacrificio di una base radar responsabile della difesa dello spazio aereo che comprende Italia, Ungheria, Croazia, Slovenia e Albania a vantaggio di una struttura militare oggi ferma alla fase progettuale è stata presentata dal Ministro interrogato come prova della responsabile lungimiranza dell'Esecutivo;
nel rispondere alle critiche e alle obiezioni, il Ministro interrogato ha spiegato che la scelta del Governo ha consentito di rimodulare (sulla carta) da 185 a 280 unità di personale la dotazione della nuova struttura, senza considerare la rilevanza - anche in termini occupazionali - per il sistema economico locale dei servizi e delle forniture legate, fino ad oggi, al Caoc (Combinated air operation centre) di Poggio Renatico -:
se non ritenga che l'accordo seguito a quella che ha definito «l'impuntatura della Spagna» - cioè di un Paese che impegna nelle missioni militari all'estero circa un terzo dei militari impiegati dall'Italia - non sminuisca il ruolo politico e strategico dell'Italia e non comporti una perdita secca per il prestigio del nostro Paese. (3-01721)
(28 giugno 2011)

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: MUSSOLINI; BINDI ED ALTRI; PALOMBA E BORGHESI; CAPANO E FERRANTI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BINETTI ED ALTRI; BRUGGER E ZELLER: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (A.C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-A)

A.C. 2519-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 2519-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DA PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 2.0102, 2.0100 e 2.0101, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101 e 2.0102;

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.90;

Conseguentemente si intende revocato il parere contrario sugli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101 e 2.0102, espresso nella seduta del 28 giugno 2011.

A.C. 2519-A - Proposta emendativa dichiarata inammissibile

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».
3. 100. Montagnoli, Lussana.