XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 13 settembre 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 settembre 2011.

Albonetti, Alessandri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lo Monte, Leone, Lombardo, Lupi, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Misiti, Moffa, Nucara, Leoluca Orlando, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Zacchera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
NASTRI: «Istituzione del servizio civile nazionale nel settore agricolo» (4541) Parere delle Commissioni IV, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Modifica alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (4555) Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: «Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi» (4597) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
CAMBURSANO: «Disciplina dei rapporti di lavoro dipendente e disposizioni in materia di previdenza e di protezione sociale dei lavoratori» (4546) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
REALACCI ed altri: «Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici» (4435) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIV.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 13 settembre 2011, ha trasmesso il testo di due voti, approvati, rispettivamente, dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nella seduta del 12 ottobre 2010 e dal consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 4 maggio 2011, in merito all'introduzione di un meccanismo denominato «Borsa dei transiti alpini» (BTA), quale strumento idoneo alla regolamentazione del traffico merci su strada su tutte le tratte alpine a disposizione.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 12 settembre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività dell'unità centrale EURODAC nel 2010 (COM(2011)549 definitivo), che è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 9 settembre 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cesano Maderno (Monza-Brianza), Illasi (Verona), Mirano (Venezia) e San Giovanni del Dosso (Mantova).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il parlamento, con lettera in data 5 settembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (402).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 13 ottobre 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 settembre 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2887 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO. DELEGA AL GOVERNO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4612)

A.C. 4612 - Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,
premesso che:
il Governo non è intervenuto con tempestività ed adeguatezza in ordine alle riforme strutturali promesse, ha sottovalutato la durata e gli effetti della crisi economica, è stato reticente sulle sue ricadute, è responsabile del ritardo e dell'insufficienza dell'azione politica ed economica, che ha già compromesso la credibilità del Paese e mina la sua permanenza al tavolo delle grandi nazioni;
nella presenza di non poche norme nel decreto-legge in esame - prive dei requisiti della necessità e dell'urgenza, non coerenti con gli obiettivi di contenimento della spesa e neutrali rispetto alla stabilizzazione finanziaria, di carattere ordinamentale - si intravede l'utilizzo strumentale di un provvedimento, emanato per far fronte ad una grave emergenza economica e finanziaria, per l'introduzione surrettizia ed unilaterale di materie ed aspetti rilevanti dell'ordinamento, che avrebbero necessitato di ampio e meditato confronto parlamentare; nei decreti-legge, svincolati dalle norme costituzionali, appaiono confluire, molto semplicemente, le questioni sulle quali il Governo non intende perdere tempo;
diverse disposizioni del decreto-legge generano perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale:
all'articolo 2, è del tutto evidente l'incostituzionalità della disposizione con la quale si opera una decurtazione secca del trattamento economico dei soli dipendenti pubblici, in violazione dei principi di eguaglianza e di progressività del sistema fiscale, in palese contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione;
la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, che affida ampi poteri all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decreti dirigenziali la definizione di nuove modalità per lo svolgimento di giochi e finanche la misura del prelievo erariale unico, rimette ad una fonte secondaria emanata da un'autorità amministrativa la determinazione dell'entità di una prestazione di natura patrimoniale, violando la riserva assoluta di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, che preclude a fonti diverse dalla legge ogni intervento circa la determinazione dei tributi;
l'articolo 9, che modifica le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, l'articolo 10, sui fondi interprofessionali per la formazione continua, e l'articolo 11, in materia di tirocini, sono privi dei requisiti di necessità e urgenza - in particolare, in ordine alla questione dei tirocini formativi, la giurisprudenza costituzionale ne ha indicato la competenza regionale;
il provvedimento in esame ha inaugurato una nuova forma di revisione costituzionale, in progress, ad onta del dettato di cui all'articolo 138 della Costituzione; nel testo originario del decreto-legge si leggeva, all'articolo 3, la seguente formulazione: «In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:» cui fa seguito l'individuazione espressa dei vincoli e dei divieti che soli circoscrivono le suddette libertà ed iniziativa economica;
la suddetta norma, pur fugacemente modificata nel maldestro incipit, mantiene intatta la sua pericolosità di norma di rango primario «decostituzionalizzante» - come avvertito da un esperto e noto giurista - senza che sia toccata una virgola del dettato costituzionale, in spregio ai modi e ai tempi prescritti dall'articolo 138; nel nostro Paese il processo di revisione costituzionale può svolgersi esclusivamente ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione: la violazione costituzionale della suddetta disposizione non è solo manifesta, è intenzionale;
gravemente lesive di principi ed articoli costituzionali risultano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8:
in ordine al comma 1 dell'articolo 3, la decorrenza della disposizione è legata ad un termine - un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - in netta contraddizione con i requisiti di necessità ed urgenza imposti dalla Costituzione per i decreti-legge; inoltre - altro effetto abnorme, i divieti recati dalle leggi vigenti non saranno più condizione sufficiente per ritenere che l'iniziativa e l'attività economica privata non siano libere: occorrerà anche che la disposizione normativa recante il divieto appartenga ad una precisa tipologia di atti di rango primario, incidenti sulle materie indicate, con larga imprecisione, dalle lettere da a) ad e) del medesimo comma 1;
l'11 novembre 2010 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi aveva inviato alle parti sociali, impegnandosi a vararla al più presto, la bozza del disegno di legge delega «per la predisposizione di uno Statuto dei lavori», previa identificazione di «un nucleo di diritti universali ed indisponibili» e, conseguentemente, «della rimanente area di tutele», rimodulabili dalla contrattazione collettiva; ora, l'articolo 8 del provvedimento in esame - oculatamente e tempestivamente inserito sulla scia dell'emergenza finanziaria - regola la contrattazione collettiva di lavoro, estendendo quella aziendale a scapito di quella nazionale;
nel metodo, l'introduzione dell'articolo 8 riflette un abuso costituzionale, in quanto norma priva dei requisiti della necessità e dell'urgenza, estranea agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di stabilizzazione finanziaria, manifestamente illegittima nel metodo e nel merito;
nel merito, la lesione perpetrata con l'articolo 8 ha dimensioni colossali: la libertà e la dignità del lavoro sono considerate ostacolo alla produttività dell'impresa ed alla sua capacità competitiva, così come è considerato un ostacolo un sindacato autonomo; in luogo delle misure per la crescita, al posto degli investimenti in ricerca, innovazione, istruzione e qualità, al posto della politica industriale ed energetica, il Governo offre il declassamento, nella gerarchia degli interessi meritevoli della tutela dello Stato, delle lavoratrici e dei lavoratori;
l'articolo 8 cancella l'impalcatura che sorregge lo Statuto dei lavoratori, fa carta straccia del Contratto nazionale e viola la Costituzione, da cui emana l'input per definire norme che riequilibrino la differenza di potere tra chi lavora e l'impresa, in modo che quella differenza non diventi arbitrio ed il lavoro non sia servitù;
l'articolo 8 prevede che a livello aziendale, nei contratti definiti «di prossimità», si possono definire accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi anche a livello territoriale - definizione tecnicamente ambigua e giuridicamente indefinita - e quegli accordi possono prevedere norme diverse da quelle contenute nelle leggi su ogni questione;
superando dunque la legge-delega ed esautorando il Parlamento, l'ambito di contrattazione aziendale viene esteso, potendosi spingere a regolare praticamente l'intera organizzazione del lavoro, nonché le modalità di assunzione e di recesso - che pudicamente sostituisce la parola «licenziamento» - dal rapporto di lavoro: è dubbio che la contrattazione possa sostituire un'adeguata disciplina normativa - e ciò è stato rilevato anche dalla Banca d'Italia - lasciando alle parti la disponibilità dei diritti dei lavoratori; è probabile che in tal modo vengano compromessi e compressi diritti costituzionalmente indisponibili;
i precedenti - prova ne siano i contratti aziendali Fiat - lasciano prevedere che l'ammissibilità delle cosiddette clausole di responsabilità e la possibilità di definire le «conseguenze» del «recesso» aprono la porta alla negoziazione anche dei diritti del lavoro che la Costituzione tutela direttamente e che non possono essere contrattualizzati;
i principi e gli articoli costituzionali in materia di lavoro - a cominciare dall'articolo 1, fondamento ed essenza della nostra Repubblica - sono i perni del nostro ordinamento democratico, violato dalle disposizioni di cui all'articolo 8: esse sono affette da molti vizi di incostituzionalità - sufficienti ad inficiare, in base ai principi del nostro ordinamento, l'intero provvedimento - ed appaiono, in ordine di tempo, quali ultimi episodi delle persistenti torsioni cui il Governo sottopone, ad avviso dei sottoscrittori, il nostro sistema democratico, facendo e perseverando nel fare ciò che la Costituzione gli vieta, con ciò svuotando le istituzioni ed inficiando le regole democratiche;

considerata, in definitiva, la palese, ancorché latente, violazione degli articoli 1, comma primo, 2, 3, 4, 23, 31, 35, 37, 41, 45 e 53 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4612.
n. 1. Donadi, Di Pietro, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera.

A.C. 4612 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4612 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e)
assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q)
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Articolo 1.
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).

1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce «indebitamento», riga «totale», per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce «saldo netto da finanziare». L'importo previsto, per l'anno 2012, al primo periodo del presente comma può essere ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto.
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: «e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate».
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: «del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013»; nel medesimo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.»;
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: «30 settembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»; nel medesimo periodo, le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013».

7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo può essere disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate annuali posticipate. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma».
8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «per gli anni 2013 e successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e successivi»;
b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
c) alla lettera b), le parole: «per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per l'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di euro per l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2013»;
e) alla lettera d), le parole: «per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2013».

9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo è soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole «di cui a primi due periodi» con le seguenti: «di cui al primo periodo».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»;
c) al comma 2, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 può essere complessivamente ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione è distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: «Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma è ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse è attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.».
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.».

15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola «emesse» sono aggiunte le parole «o contratte» e dopo le parole «concedere prestiti», sono aggiunte le seguenti: «o altre forme di assistenza finanziaria».
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere in servizio il dipendente»; nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», è sostituita dalla seguente: «dipendente»;
b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono sostituite dalle seguenti: «La disponibilità al»;
c) al quarto periodo, le parole: «presentano la domanda», è sostituita dalle seguenti: «esprimono la disponibilità».

18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.».
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole «2020», «2021», «2022», «2023», «2024», «2025», «2031» e «2032» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021», «2027» e «2028».
21. Con effetto dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «anno scolastico e accademico» inserire la seguente: «dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,».

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione consiliare di cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 è sufficiente una determina dirigenziale del Comune».
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 è integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.
31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196, con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1o ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.».

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di entrate).

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità assoggettate alla riduzione prevista dall'articolo 13, comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle contenute nei soppressi articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
«2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.».

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1o gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1o gennaio 2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1o gennaio 2012.
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori»;
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
3) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»;
4) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «quattro noni» sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»;

14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.».
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle parole «comma 1-bis»;
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, è sostituito dal seguente:
«Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.».

16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole «e 1-ter» sono soppresse.
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonché alle garanzie prestate.».
18. Nel decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter è abrogato;
2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»;
3) nel comma 2, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis»;
b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle parole «comma 1-bis»;
c) all'articolo 5, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis».

19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»;
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»;
2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per cento», ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;».

20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1o gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla data del 1o gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 è esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e può essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva è versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 29 a 32.
35. All'ultimo periodo del comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola «446» sono aggiunte le seguenti: «e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente». All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole «o aree territoriali» sono aggiunte le seguenti: «, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale.».

Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Articolo 3.
(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche).

1. In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i princìpi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.
4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai princìpi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione o di una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
l) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per la concorrenza ed il mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836, previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che può essere destinata agli enti territoriali interessati, in relazione alla complessità e ai tempi dell'eventuale valorizzazione. Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di verifica negativa della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, i proventi di cui alla presente lettera sono riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato».

Articolo 4.
(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea).

1. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito «servizi pubblici locali», liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefìci per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al commi 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house».
14. Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
15. Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette «in house» e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.
22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.
27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1o ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.
34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.
35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.
(Norme in materia di società municipalizzate).

1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies.

Articolo 6.
(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni).

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:
a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

3. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
4. All'articolo 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono soppresse le seguenti parole: «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».
5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitori a dei cittadini nei confronti dello Stato.

Articolo 7.
(Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas).

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»;
b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
«c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale»;
c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica» sono soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Articolo 8.
(Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Articolo 9.
(Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni).

1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

Articolo 10.
(Fondi interprofessionali per la formazione continua).

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «si possono articolare regionalmente o territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».

Articolo 11.
(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini).

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.

Articolo 12.
(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Articolo 13.
(Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum).

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai membri degli organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo;
b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

3. La carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Tale incompatibilità si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data».

Articolo 14.
(Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali).

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1o gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; i componenti tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

Articolo 15.
(Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori).

1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati.
2. Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle Province soppresse esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione al fine di essere aggregati ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale.
3. In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1 ovvero nel caso in cui entro il medesimo termine non sia ancora entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni provinciali, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del Ministro dell'Interno, sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3 del presente articolo.
6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse; con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.

Articolo 16.
(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni).

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, il Sindaco è il solo organo di governo e sono soppressi la Giunta ed il Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, dell'unione municipale.
2. Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o il nominativo sulla scheda elettorale. È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si applica l'articolo 71 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità e per la presentazione della candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
3. L'unione municipale è costituita dai comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente nel territorio dell'unione municipale è pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui al comma 9, lettera a). I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.
5. Gli organi dell'unione municipale sono l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale. L'assemblea municipale è costituita dai sindaci dei comuni costituenti l'unione municipale ed esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge, nel suo seno, il Presidente dell'unione municipale, al quale spettano, sul territorio dell'unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite dall'articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai Sindaci dei comuni facenti parte dell'unione municipale le attribuzioni di cui all'articolo 54 del citato Testo unico. Il Presidente dell'unione municipale nomina, fra i componenti l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.
6. Lo statuto dell'unione municipale individua le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i rapporti.
7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, è disciplinato il procedimento di prima costituzione dell'unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui al comma 1 e la costituzione dell'unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto stabilisca per i Comuni interessati un termine per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta al fine di provvedere alla convocazione dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.
9. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

10. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009».
11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
12. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.
13. All'articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a), del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
14. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Articolo 17.
(Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settanta, oltre al presidente e al segretario generale, secondo la seguente ripartizione:
a) dodici esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Fra essi l'Assemblea nomina un vicepresidente;
b) quarantotto rappresentanti di vertice delle categorie produttive, dei quali ventiquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti attivi, sei rappresentanti dei lavoratori autonomi attivi e diciotto rappresentanti delle imprese. Fra essi l'Assemblea nomina due vicepresidenti;
c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Fra essi l'Assemblea nomina un vicepresidente.».
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.».

2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. È altresì abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovi rappresentanti delle categorie produttive di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dal precedente comma 1.

Articolo 18.
(Voli in classe economica).

1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché» sono soppresse.

Articolo 19.
(Disposizioni finali).

1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, all'articolo 2 comma 1, all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a 4.154,6 milioni di euro per l'anno 2012 a 1.280 milioni di euro per l'anno 2013, 1.289 milioni di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto a 1.330 milioni per l'anno 2013 ed a 1.439 milioni per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 20.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4612 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

A.C. 4612 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

ART. 01.
(Revisione integrale della spesa pubblica).

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: consolare e.
01. 2. Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nell'ambito del Documento di economia e finanza 2012 e della relativa Nota di aggiornamento, come risultanti dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015 mediante i quali viene data attuazione alle riorganizzazioni di cui al comma 1.

Conseguentemente al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dà inizio fino alla fine del comma, con le seguenti:, nel quadro di attività di «spending review» di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche sulla base dell'analisi della valutazione della spesa di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, introduce, per le amministrazioni periferiche dello Stato, specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini dell'allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.
01. 1. Cambursano.

ART. 1.
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).

Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1. - (Disposizioni in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione). - 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella Decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.
3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.
Art. 1.1. - (Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e base imponibile IRAP). - 1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2012 in 23 miliardi di euro.
2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1o gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi o creano nuova occupazione, ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie per le quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nei rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per i successivi. Per le aree svantaggiate del Mezzogiorno tale credito d'imposta può essere collegato a uno schema «tre per quindici» e cioè all'introduzione di una unica aliquota pari al 15 per cento da applicarsi sui redditi ai fini IRPEF dei lavoratori e in riferimento agli oneri per contributi sociali, e del 15 per cento sull'IRES delle imprese. Il credito d'imposta, pertanto, può essere fatto valere per la copertura della differenza tra le aliquote ordinarie e quelle di vantaggio introdotte per un numero di anni corrispondente all'esaurimento dei credito d'imposta. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.
5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1.
Art. 1.1.1. - (Deduzione per carichi di famiglia). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo, numero 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro».
2. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto».
3. La deduzione di cui al comma 1 è stabilita in 3.000 euro per l'anno di imposta 2012, in 3.000 euro per l'anno di imposta 2013 e di 5.000 euro a decorrere dall'anno di imposta 2014.
4. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2012 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 1.1.
Art. 1.1.1.1. - 1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 10 il comma 6 è abrogato. Conseguentemente nel triennio 2012-2014 si applicano le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, al netto di quelli destinati agli interventi a favore delle famiglie e delle imprese di cui ai precedenti articoli 1.1 o 1.1.1, e comunque per un importo non inferiore a 18 miliardi di euro nel 2012, 22 miliardi di euro nel 2013 e 25 miliardi a decorrere dal 2014 sono destinati esclusivamente alla riduzione del deficit pubblico nel 2012, al suo azzeramento nel 2013 e alla determinazione di un avanzo nel 2014.
Art. 1.1.1.1.1. - 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

2. Al maggiore onere derivante dal comma 1 si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 1.1.

Conseguentemente:
all'articolo 2, sopprimere i commi 1, 2, 3, 5 e da 35-
bis a 36-vicies quater;
sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 5-
bis, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18;
all'articolo 19, sopprimere il comma 1.

1. 28. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Al comma 01, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 1,

Conseguentemente:
al medesimo periodo, dopo le parole:
pervenire ad una aggiungere la seguente: ulteriore;
al comma 02, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: I decreti di cui al presente comma, che devono riguardare variazioni relative all'esercizio finanziario in corso, perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o di altro disegno di legge da approvare nell'ambito nel medesimo esercizio finanziario.
1. 29. Cambursano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: «, limitatamente all'anno 2012». Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Restano escluse dalle riduzioni disposte ai commi precedenti le risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 31 ottobre 2011 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
5-ter. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
5-quater. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
5-quinquies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
5-sexies. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
5-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
5-octies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
1. 74. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo le parole «destinate alla ricerca» sono inserite le seguenti: «al funzionamento degli Enti parco nazionali, delle Aree marine protette e delle altre aree protette di rilevanza nazionale,».
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dall'anno 2012.
1. 79. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole:, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca aggiungere le seguenti: e degli enti parco,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19.1. - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato al sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6 del 2010 e n. 6 del 2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».
1. 78. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e determinato».
1. 9. Di Biagio.
(Inammissibile)

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: al comma 1-ter, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «all'allegato C-bis» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, in materia di detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, e di quelli di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, in materia di detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale,» e.
1. 102. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013 aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli relativi ai familiari a carico ed all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Norme in materia di imposta sui grandi patrimoni immobiliari). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.
4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.
1. 73. Baretta, Fluvi.

Al comma 6 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'Allegato C-bis, elenco delle disposizioni vigenti recanti esenzioni e riduzioni del prelievo obbligatorio, relativo all'articolo 40 comma 1-ter del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso il punto 93.
1. 8. Di Biagio.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «2011» è aggiunta la seguente: «2012»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013».

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
1. 7. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:
a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b)
rispetto degli indicatori di deficitarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009;
c) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
d) squilibrio della parte corrente del bilancio;
e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale;
f) riduzione del debito.

2.1. Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al comma 2:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2.1.1. Annualmente, i criteri di virtuosità possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità».
1. 80. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo, a carico delle finanze pubbliche, a titolo di emolumenti, indennità, rimborsi o retribuzioni, annualmente corrisposto a soggetti titolari di rapporti di lavoro di qualsiasi genere con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può essere superiore al trattamento economico onnicomprensivo percepito annualmente dai componenti del Parlamento nazionale in carica. Per la definizione di «trattamento economico onnicomprensivo» si rinvia a quanto in precedenza previsto dall'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il limite suddetto deve essere rispettato anche nell'ipotesi di esercizio di più incarichi da parte di uno stesso soggetto. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli arbitri, ai presidenti e ai membri di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1. 104. Del Tenno.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'articolo 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5 è abrogato.
Conseguentemente:

sopprimere il comma 9.

dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater. - (Imposta sui grandi patrimoni). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.
4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.
1. 81. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 8, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) alla lettera a) le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno 2012 e 2013»;
c) alla lettera b) le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013».

Conseguentemente:
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In ossequio al principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini e di leale collaborazione istituzionale, gli incrementi del concorso alla stabilizzazione della finanza pubblica posti a carico delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono tenere in ogni caso conto della popolazione residente a livello regionale e provinciale e delle superfici territoriali. I criteri di tale ripartizione devono essere concertati con gli Enti interessati e, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, devono essere definiti nel rispetto delle prerogative statutarie.
dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta dello 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».
1. 10. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Al comma 8, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) la lettera d) è abrogata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Imposta sui grandi patrimoni). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.
1. 82. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Per gli anni 2012 e 2013 sono esclusi dal computo del patto di stabilità interno, per le regioni ad obiettivo convergenza, le quote di cofinanziamento a carico dei bilanci delle Regioni o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi, di cui all'articolo 1, comma 129, lettera c) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, destinate alla realizzazione dei Programmi operativi regionali ai fini della realizzazione di progetti d'investimento nell'ambito dei Fondi strutturali 2007/2013.
8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
*1. 2. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Per gli anni 2012 e 2013 sono esclusi dal computo del patto di stabilità interno, per le regioni ad obiettivo convergenza, le quote di cofinanziamento a carico dei bilanci delle Regioni o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi, di cui all'articolo 1, comma 129, lettera c) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, destinate alla realizzazione dei Programmi operativi regionali ai fini della realizzazione di progetti d'investimento nell'ambito dei Fondi strutturali 2007/2013.
8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
*1. 11. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2001, n. 111, i commi da 2 a 2-quater sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 e di ripartire tra gli enti del singolo livello di governo l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:
a) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
b) percorso di convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
c) riduzione del debito;
d) squilibrio della parte corrente del bilancio;
e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale.

2-bis. I comuni virtuosi sono individuati per fasce demografiche così come fissate dall'articolo 156 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e mediante accorpamento delle fasce individuate alle lettere m) e n), e aree geografiche. Gli obiettivi del patto di stabilità e la distribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio sono ripartiti in relazione al posizionamento dei comuni sulla base dei parametri indicati.
2-ter. Annualmente, i criteri di virtuosità di cui al decreto del comma 2, possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità».
1. 55. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per l'anno 2012, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente agli enti locali virtuosi che hanno rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2009, non sono considerate le spese in conto capitale complessivamente sostenute per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Imposta sui grandi patrimoni). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.
1. 83. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 12-bis, sopprimere le parole:, per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Conseguentemente, al comma 12-ter:
dopo la lettera
a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«I comuni possono accedere alla Banca dati dell'anagrafe tributaria in attuazione del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212, sia per integrare l'accertamento a seguito della segnalazione di cui al precedente comma sia per sollecitare l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate verso contribuenti nei cui confronti non si sia ancora proceduto ovvero che risultano non aver presentato la dichiarazione».
lettera b), sostituire le parole: ed il consiglio con le seguenti: o il consiglio;
lettera c), sostituire le parole: ed il consiglio con le seguenti: o il consiglio;
lettera e), capoverso, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti:, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,.
1. 84. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 13, dopo le parole: 15 luglio 2011, n. 111, aggiungere le seguenti: al primo periodo, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 euro» e.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
dopo le parole:
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica aggiungere il seguente periodo:. Non costituisce criterio premiale l'aumento delle tariffe e dei ticket nel trasporto pubblico locale;
sopprimere le parole da:
Il 50 per cento fino alla fine del comma;
dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 13, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
1. 101. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 29 sono aggiunti i seguenti:
«29-bis. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla redazione di un Piano di riforma, da trasmettere alle Camere per le conseguenti determinazioni, relativo agli enti vigilati e controllati dal medesimo Ministero, al fine di verificare le modalità per procedere al loro riordino e alla loro riduzione. Nel Piano sono inoltre evidenziate le aree di attività di ciascun ente, le sovrapposizioni operative e organizzative e le eventuali duplicazioni delle funzioni e delle attività, anche con riferimento alle strutture di livello regionale che svolgono compiti analoghi, e le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate. Il Piano deve altresì: a) delineare un disegno strategico che indichi gli obiettivi economici per il settore e di ruolo dello stesso rispetto a interessi di carattere più generale; b) indicare un numero limitato e selettivo di strumenti connotati da forti livelli di specializzazione, sulla base del principio di sussidiarietà; c) ridefinire complessivamente un sistema di governance del settore, indicando i rispettivi ruoli dello Stato e delle Regioni e degli enti locali, nonché la responsabilità degli operatori economici nella gestione operativa ed economica delle filiere agricolo-alimentari.
29-ter. Al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti Enti vigilati provvedono a pubblicare in modo facilmente accessibile gli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul sito internet del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali:
a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio;
b) l'organigramma degli Enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio e di conclusione e dei relativi costi;
c) l'anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi amministrativi e dei dirigenti.».
1. 77. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. All'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5. La titolarità di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche».
16-ter. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10. La titolarità di contratti per attività di ricerca a tempo determinato ai sensi del presente articolo comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche».
1. 62. Di Stanislao.

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 71. Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Unificazione degli enti previdenziali). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituito l'Istituto di previdenza generale, di seguito denominato «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

2. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS in essere alla data del 1o gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.
4. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi sessanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Lo statuto di cui al comma 4 definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri; il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali del lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il consiglio di indirizzo e di vigilanza dura in carica quattro anni;
d) il collegio dei sindaci, composto da tre membri, due nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

6. Alla costituzione degli organi di cui al comma 5 si provvede a decorrere dal 1o gennaio 2013. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione delle strutture e delle procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2012, un piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e per la piena attuazione delle disposizioni del presente articolo, da avviare entro il 30 settembre 2012. Il piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
sostituire l'articolo 16 con il seguente:
Art. 16. - (Unioni di comuni). - 1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di Comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:
a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;
c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;
f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
l) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
m) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
n) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
o) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. In ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
4. La Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituende Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.
5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'Interno nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina.
6. All'articolo 32 del citato Testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituende Unioni, potrà essere modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.
3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse».

7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario ad hoc che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina.
1. 63. Donadi, Borghesi, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Sostituire il comma 20 con i seguenti:
20. All'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e do adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente aumentati di un anno a decorrere dal 1o luglio 2013, nonché di un ulteriore anno per ogni anno e mezzo successivo, fino all'elevazione a 65 anni di età».
20-bis. La Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni è sostituita dalla Tabella contenuta nell'Allegato 1 al presente decreto.
20-ter. Le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per le politiche sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sono finalizzate a) alla promozione di misure di sostegno alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, nonché b) al finanziamento di uno schema di prestiti contributivi intesi a consentire la formazione di carriere contributive continue ai lavoratori dipendenti e c) alla riduzione degli oneri gravanti sulle imprese a seguito della riforma del sistema di relazioni industriali nonché, in subordine, al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono finalizzate alla graduale riduzione degli oneri contributivi e fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

ALLEGATO 1

  Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'Inps
  (1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 1 (2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 2
2009 (dal 1/7/2009
al 31/12/2009)
95 59 96 60
2010 95 59 96 60
2011 96 60 97 61
dal 2012 100 65 100 65

1. 30. Merloni, Cambursano.

Sostituire il comma 20 con il seguente:
20. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguono l'accesso alla pensione di vecchiaia con il requisito anagrafico di sessantuno anni. Il requisito anagrafico di sessantuno anni è incrementato di un anno di età, ogni diciotto mesi a partire dal 1o gennaio 2012, sino al raggiungimento di 65 anni di età a decorrere dal 1o gennaio 2018. Le risorse derivanti dal presente comma, relativamente al solo periodo 2012-2016, affluiscono al Fondo per le politiche sociali e sono integralmente finalizzate alla promozione di misure di sostegno alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché alla graduale adozione di un sistema fiscale di vantaggio per le famiglie con figli. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al precedente periodo utilizzate a tal fine in ciascuna annualità. Il Fondo per le politiche sociali è ridenominato in: «Fondo per le politiche sociali e familiari».
1. 3. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2012 il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si consegue esclusivamente con il requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011, nonché nei confronti:
a) dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
b) dei lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni; dei titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) dei lavoratori di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui al comma 1 del medesimo decreto per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, negli ultimi dieci di attività lavorativa.
20-ter. Le risorse derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per le politiche sociali e sono integralmente finalizzate a favorire l'occupazione e al finanziamento di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito e delle politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati al finanziamento di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito e delle politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al precedente periodo utilizzate a tal fine in ciascuna annualità.
1. 4. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 20 confluiscono in un Fondo a sostegno del lavoro femminile, appositamente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per interventi dedicati a politiche di sostegno alla maternità, al riconoscimento del valore economico delle attività di cura e familiari svolti soprattutto dalle donne, per l'innalzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro, per l'eliminazione delle differenze salariali e contributive tra lavoro maschile e femminile e per favorire la continuità lavorativa femminile. La dotazione del predetto Fondo è di 90 milioni di euro nell'anno 2015, di 275 milioni di euro nell'anno 2016, 400 milioni di euro nell'anno 2017, 507 milioni di euro nell'anno 2018, 630 milioni di euro nell'anno 2019, 675 milioni di euro nell'anno 2020, 720 milioni di euro nell'anno 2021.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 1-
ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Unificazione degli enti previdenziali). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituito l'Istituto di previdenza generale, di seguito denominato «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

2. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS in essere alla data del gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.
4. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi sessanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Lo statuto di cui al comma 4 definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri; il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali del lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il consiglio di indirizzo e di vigilanza dura in carica quattro anni;
d) il collegio dei sindaci, composto da tre membri, due nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

6. Alla costituzione degli organi di cui al comma 5 si provvede a decorrere dal gennaio 2013. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione delle strutture e delle procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dell'INPS, dell'ENPDAP e dell'ENPALS, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2012, un piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e per la piena attuazione delle disposizioni del presente articolo, da avviare entro il 30 settembre 2012. Il piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
sostituire l'articolo 16 con il seguente:
Art. 16. - (Unioni di comuni). - 1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:
a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;
c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;
f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
l) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
m) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
n) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
o) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

2. In ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituende Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.
5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'Interno nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina.
6. All'articolo 32 del citato Testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituende Unioni, potrà essere modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.
3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse».

7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario ad hoc che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina.
1. 64. Donadi, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le economie di spesa di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento del Fondo per le politiche sociali e familiari finalizzate alla non autosufficienza e alla realizzazione di azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, anche di natura fiscale e previdenziale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 dicembre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla realizzazione delle finalità di cui al comma 11-bis con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 3 utilizzate a tal fine in ciascuna annualità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Imposta sui grandi patrimoni).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700,000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.
1. 76. Lenzi, Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19-bis aggiungere il seguente:
Art. 19-ter. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
7. Dall'attuazione del commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
4-bis. L'uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n, 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
4-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-quater devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

10. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
11. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazioni, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
17. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 allo scopo di:
a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

18. Ai fini di cui al comma 17, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
19. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
20. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.
21. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.
22. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
23. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 18 a 23, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.
24. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
25. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente deduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
1. 75. Baretta, Damiano, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Sopprimere il comma 24.
1. 6. Di Biagio.

Sopprimere i commi 26, 26-bis e 26-quater.
1. 72. Causi.

Sopprimere il comma 32.
1. 70. Ghizzoni.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. Nelle more della definitiva individuazione da parte del Ministero della difesa degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, individuazione già parzialmente operata, giusto decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 22 novembre 2010 della Direzione generale dei Lavori e del Genio del Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro con proprio decreto disciplina:
a) i termini e le modalità di sospensione del recupero forzoso a carico di conduttori sine titulo in godimento di unità abitative in atto non incluse fra quelle di prevista alienazione;
b) la conferma dei canoni di locazione applicati ai conduttori prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della Difesa n. 122 del 16 marzo 2011 concernente «Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo», per tutta la durata della sospensione dei recuperi forzosi.
1. 5. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 33-bis, aggiungere il seguente:
33-ter. Al fine di conseguire un significativo contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'azienda Autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, senza necessità di sostenere ulteriori costi per avviare nuove procedure concorsuali, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria.
1. 65. Piffari, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 33-bis aggiungere i seguenti:

33-ter. All'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma:
«7. Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione.».

33-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del comma 33-ter sono versati al bilancio dello Stato.
1. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. A decorrere dal 1o gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.
1. 14. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 33-bis aggiungere i seguenti:
33-ter. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«Art. 1621. - (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari) - 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della Difesa.
2. In coordinamento con l'ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare».
33-quater. Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.
1. 15. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. L'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 30 settembre 2011 sono abrogati. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 17.300.000, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 16. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. L'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. Per l'anno 2012 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 7.500.000, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 17. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti in del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 18. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. Gli articoli 986, 987, 988, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.
1. 19. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 326.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 20. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.
1. 21. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. L'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è abrogato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 992.000 per l'anno 2011, euro 261.000 per l'anno 2012 ed euro 261.000 per l'anno 2013, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 22. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. L'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e i commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 23. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere i seguenti:
33-ter. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedimentali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3.»;
«6. I termini procedimentali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato.».

33-quater. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi In attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.
1. 24. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 dell'articolo 39 è sostituito con il seguente: «7. Il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti In esubero può transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, o di altre amministrazioni, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nei ruoli civili delle amministrazioni di cui al precedente periodo conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze, che tenga conto dell'età anagrafica, della categoria, spedalità e delle qualifiche possedute dal militare, nonché dell'incarico e delle mansioni svolte al momento della presentazione della domanda di transito. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento.»
1. 25. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 25.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 26. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 27. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
33-ter. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti generali dello Stato, gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari di grado della camera diplomatica collocati in posizione di fuori ruolo o semplicemente autorizzati all'espletamento di incarichi, mantengono esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
1. 100. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 33-bis aggiungere i seguenti:
33-ter. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121;
b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.

33-quater. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 33-ter sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
33-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 33-ter, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
33-sexies. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
«Per espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».

33-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 33-bis i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi, valutabili in euro 4.000.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 103. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Obbligo di dichiarazione ICI per gli immobili esenti). - 1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7», sono soppresse.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, che non abbiano già presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con riferimento a tutti o a parte degli immobili posseduti, in forza del testo del comma 4 dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, vigente fino all'entrata in vigore della modifica di cui al presente articolo, sono tenuti ad effettuare tale adempimento entro il 30 novembre 2011, con riferimento agli immobili posseduti al 1o gennaio 2011, secondo le modalità di cui all'articolo 10 citato; in caso di omessa o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.
1. 02. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Maggiori entrate derivanti dall'alienazione delle chiese e degli edifici di culto appartenenti al Fondo edifici di culto per la riduzione del debito pubblico). - 1. Sono abrogati gli articoli da 54 a 65 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Conseguentemente si dispone l'alienazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, delle chiese e degli edifici di culto appartenenti al patrimonio del Fondo edifici di culto FEC.
2. La Santa Sede può avvalersi della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni immobili da alienarsi ai sensi del comma precedente. La Santa Sede comunica la sua intenzione di avvalersi di tale facoltà entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
3. I proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio di cui al comma 1 sono destinati alla riduzione del debito pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1. 03. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dal divieto di esenzioni o riduzioni fiscali in favore delle attività commerciali svolte anche da enti senza fine di lucro). - 1. È abrogata ogni norma che preveda esenzioni o riduzioni fiscali e tributarie a favore di qualsiasi soggetto svolgente un'attività commerciale, ancorché il fine di lucro non connoti in modo principale l'attività della persona giuridica beneficiaria dell'esenzione o della riduzione stessa.
1. 05. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Divieto di utilizzo delle quote destinate allo Stato a soggetti che già percepiscono quote di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 20 maggio 1985). - 1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, alla fine del punto 48 del titolo, aggiungere il seguente periodo: Le quote destinate allo Stato non possono essere utilizzate in favore di soggetti che già percepiscono quote di cui all'articolo 47.
1. 07. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Norme per il recepimento della direttiva 2011/7/UE, inerente il fenomeno del ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) le richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

3. Si intende per:
a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) «imprenditore»: ogni soggetto, diverso dalle pubbliche amministrazioni esercente un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi o di una qualsiasi professione intellettuale. In particolare essi si dividono in: produttori, fornitori di servizi, grossisti e importatori;
d) «interessi di mora»: gli interessi legali o negoziati, concordati tra imprese;
e) «interessi legali»: gli interessi di mora quali interessi semplici a un tasso ottenuto sommando al tasso di riferimento dieci punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali o il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni;
g) «ritardi di pagamento»: l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali di cui al comma 7, o al comma 13;
h) «riserva di proprietà»: l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo, secondo le disposizioni previste all'articolo 1523 del codice civile;
i) «prodotti alimentari deteriorabili»: quelli definiti tali con decreto del Ministro dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.

4. Il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in oggetto, maggiorato di dieci punti percentuali. Il tasso di interesse di riferimento applicabile è:
a) per il primo semestre dell'anno quello in vigore il 1o gennaio dell'anno stesso;
b) per il secondo semestre dell'anno quello in vigore il 1o luglio dell'anno dell'anno stesso.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze da notizia del tasso di interesse di cui al comma 1, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
6. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che sia necessario un sollecito, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

7. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, gli interessi di mora di cui al medesimo comma, decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento ai sensi di quanto stabilito al comma 20, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono fissati nel contratto, gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, entro uno dei termini seguenti:
a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;
b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi stessi;
c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

8. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In tali casi il saggio di interesse di cui al comma 7, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
9. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi non giudiziali sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
10. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8, e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore uno dei seguenti importi:
a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;
b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;
c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

11. Gli importi di cui al comma 10 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
12. Nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni, somministrazioni e appalti 0 la prestazione di servizi in favore delle pubbliche amministrazioni contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali, senza che sia necessario un sollecito, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

13. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 12, gli interessi di mora iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti al comma 32, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi iniziano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:
a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente alla data stessa dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

14. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 13, lettera c), non può eccedere i trenta giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara o nel contratto.
15. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere quello previsto dal comma 13, lettera b), fatti salvi accordi specifici tra il debitore e il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo.
16. Nel caso in cui gli interessi di mora sono dovuti, il creditore ha il diritto di ricevere un risarcimento forfettario pari ai 5 per cento dell'importo dovuto. Tale risarcimento si intende aggiunto agli interessi di mora.
17. Il tasso di interesse di riferimento applicabile alle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ad autorità pubbliche è quello previsto al comma 21.
18. Qualsiasi transazione commerciale avente quali parti produttori, fornitori di servizi, grossisti o importatori comporta l'obbligo di comunicazione, in capo agli stessi soggetti, delle proprie condizioni generali di vendita a qualunque acquirente di prodotti o richiedente di prestazioni o di servizi che ne fa la richiesta per un'attività professionale. Tali condizioni costituiscono la base per la negoziazione commerciale e comprendono:
a) le condizioni di vendita;
b) il listino dei prezzi unitari;
c) le riduzioni di prezzo;
d) le condizioni di pagamento.

19. Le condizioni generali di vendita possono essere differenziate secondo le categorie di acquirenti dei prodotti o di richiedenti delle prestazioni o dei servizi. In tale caso, l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 18 riporta le condizioni generali di vendita applicabili agli acquirenti di prodotti o ai richiedenti di prestazioni di servizi di una stessa categoria. Qualsiasi produttore, fornitore di servizi, grossista o importatore può stabilire, con un acquirente di prodotti o con un richiedente di prestazioni di servizi, particolari condizioni di vendita che non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione.
20. Salvo disposizioni contrarie indicate nelle condizioni di vendita o stabilite tra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è stabilito al trentesimo giorno a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione richiesta.
21. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
22. I professionisti di un settore, clienti e fornitori, possono decidere congiuntamente di ridurre il termine massimo di pagamento stabilito dal comma 21. Essi possono inoltre proporre di considerare la data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione di servizi come termine iniziale. A tale fine le rispettive organizzazioni professionali concludono appositi accordi. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il nuovo termine massimo di pagamento a tutti gli operatori del settore o, eventualmente, è convalidata la nuova modalità di calcolo ed è estesa agli operatori stessi.
23. I commi da 18 a 22 non si applicano ai settori del trasporto stradale delle merci, del nolo di veicoli con o senza conducente, per la commissione di trasporto nonché per le attività di spedizioniere, di agente marittimo e di trasporto aereo, di sensale di trasporto e di spedizioniere doganale. I termini di pagamento convenuti non possono in alcun caso oltrepassare trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura.
24. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che, in caso di ritardo, sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data. Salvo disposizione contraria, che non può tuttavia fissare un tasso di interesse inferiore a sei volte il tasso di interesse legale, il tasso applicabile è uguale al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea nella sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorato di dieci punti percentuali. Le penalità di mora sono esigibili senza che sia necessario un sollecito.
25. La comunicazione prevista dal comma 18 è effettuata con qualsiasi mezzo conforme agli usi della professione.
26. Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dai commi 20 e 21 nonché il fatto di fissare un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizioni della presente legge, sono puniti con un'ammenda, compresa tra 5.000 e 15.000 euro.
27. Accordi interprofessionali in uno specifico settore possono definire un termine di pagamento massimo superiore a quello previsto dai commi 20 e 21, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) il superamento del termine legale è motivato per ragioni economiche obiettive e specifiche relative al settore interessato, in particolare per quel che riguarda i termini di pagamento verificati in tale settore nell'anno 2009 o a causa della particolare situazione di rotazione delle merci;
b) l'accordo prevede l'avvicinamento progressivo del termine in deroga verso il termine legale con la previsione del pagamento degli interessi di mora, in caso di mancato rispetto del termine di deroga stabilito nell'accordo stesso;
c) la durata dell'accordo è limitata e non supera il termine del 1o gennaio 2013.

28. Gli accordi di cui al comma 27 possono essere conclusi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è adottato, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a estendere il termine in deroga previsto dai predetti accordi a tutti gli operatori la cui attività è riconducibile alle organizzazioni professionali che hanno sottoscritto l'accordo.
29. Se in un determinato settore di attività non è stato possibile sottoscrivere un accordo interprofessionale, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fondato su un'analisi delle condizioni specifiche del settore, è possibile prorogare tale scadenza a una data successiva.
30. In caso di ordini definiti aperti, in cui il committente non assume alcun impegno vincolante riguardo alla quantità dei prodotti o allo scadenzario delle prestazioni o delle consegne, si applica la normativa in materia di controlli sulle transazioni commerciali vigente prima della data del 1o settembre 2010.
31. Una clausola contrattuale relativa alla data del pagamento, o al tasso di interesse di mora, o ai costi di recupero, è nulla e dà diritto al risarcimento del danno se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essa risulta gravemente iniqua nei confronti del creditore.
32. Ai fini della determinazione di clausole che risultano gravemente inique ai danni del creditore, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresa la corretta prassi, o uso commerciale, e la natura del prodotto o del servizio.
33. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale impone ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
34. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.
35. Devono tenersi, inoltre, in considerazione eventuali cause oggettive che hanno indotto il debitore al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel comma 7, lettera b), nel comma 8, o nel comma 13, lettera b).
36. Le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora sono sempre considerate gravemente inique.
37. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dei commi 34, 35 e 36, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o a eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

38. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
39. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 37 e 38, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da 1.000 a 2.000 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
40. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
41. Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è abrogato.
42. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
43. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
1. 08. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Destinazione di risorse al FAS finalizzate al rinnovo del parco veicoli destinati al trasporto pubblico locale).

1. Al fine di consentire alle Regioni il rinnovo del parco veicoli destinati al trasporto pubblico locale, nonché di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia, conformemente alla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, nell'ambito di un programma nazionale per il trasporto urbano, da definire d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono destinati al Fondo per le aree sotto utilizzate 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.
3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.
3-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. 3-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».
1. 09. Monai, Borghesi, Cambursano, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Introduzione utilizzo software libero negli uffici della PA). - 1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;»
1. 010. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Introduzione del principio di preferenza per il software libero e obbligo di motivazione per l'eventuale mancato utilizzo). - 1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In quest'ultimo caso il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la pubblica amministrazione di modificare i programmi per elaboratore in modo da adattarli alle proprie esigenze; la pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero deve motivare analiticamente la ragione della scelta.»
1. 011. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Censimento, auto recupero e assegnazione degli immobili).

1. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli immobili di proprietà pubblica, non destinati a finalità di edilizia economica e popolare, presenti nel rispettivo territorio, e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e di fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.
2. Dal censimento di cui al comma 1 sono esclusi gli immobili istituzionalmente adibiti ad edilizia economica e popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi delle case popolari; nel censimento sono ricompresi gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.
3.1 comuni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato nonché di recupero e di manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo.
4. I programmi di cui al comma 3 sono realizzati direttamente dal comune e, per una quota da definire nell'ambito dei programmi stessi, da cooperative di autorecupero costituite da cittadini, residenti nel comune, privi di abitazione o sottoposti a procedura di sfratto.
5. I comuni, nell'ambito dei piani integrati sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, individuano gli immobili di loro proprietà e di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati, da acquisire e da recuperare con l'apporto dei cittadini associati nelle cooperative di autorecupero di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge. I predetti immobili possono essere individuati anche al di fuori dei piani integrati ed essere oggetto di un programma specifico di recupero promosso dal comune, dalla regione o dalla provincia nel cui territorio insiste l'immobile da recuperare.
6. Al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero di cui all'articolo 2, il comune emana un avviso pubblico di gara per l'assegnazione di alloggi da ristrutturare, rivolto alle cooperative di autorecupero.
7. L'avviso pubblico di cui al comma 1 indica:
a) gli immobili soggetti al recupero, con relative ubicazione e descrizione;
b) un progetto preliminare e il computo di massima delle opere da eseguire;
c) i tempi per la conclusione dei lavori di recupero;
d) lo schema di convenzione, di cui all'articolo 4, con l'indicazione delle opere da realizzare a carico dell'ente proprietario e di quelle da realizzare a carico delle cooperative di autorecupero, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 5;
e) i requisiti che le cooperative di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla gara di assegnazione degli immobili da recuperare, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6;
f) i criteri per la scelta della cooperativa di autorecupero, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6;
g) il regime giuridico cui è sottoposto il contratto di locazione con l'indicazione dei soci assegnatari, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4.

8. Entro novanta giorni dalla data di chiusura del bando, il comune rende pubblico l'elenco delle cooperative di autorecupero a cui sono assegnati gli immobili indicati nel medesimo bando.
9. Le cooperative di autorecupero alle quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3, procedono all'assegnazione degli alloggi dei medesimi immobili a coloro che posseggono i requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata, secondo criteri stabiliti dall'assemblea dei soci.
10. Qualora entro i termini di cui al comma 4 le cooperative di autorecupero non abbiano proceduto all'assegnazione degli alloggi, vi provvede il comune sulla base dei criteri di assegnazione previsti dalla normativa regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.
11. Gli immobili da recuperare ad uso abitativo sono assegnati alle cooperative di autorecupero o ai consorzi tra le stesse mediante una convenzione con la quale la cooperativa o il consorzio di cooperative si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite la partecipazione diretta dei soci agli oneri economici e il loro apporto lavorativo diretto, fatto salvo il diritto di rivalersi del valore delle opere eseguite sul canone di locazione.
12. Nella convenzione di cui al comma 1 sono stabiliti:
a) il valore, valutato in base ai capitolati di appalto per lavori analoghi, delle opere a carico delle cooperative di autorecupero o dei consorzi tra le stesse;
b) l'ammontare del canone di locazione per singolo alloggio, definito sulla base della normativa regionale vigente in materia di determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;
c) i tempi assegnati al socio assegnatario per scontare in conto canone di locazione il valore delle opere realizzate;
d) gli impegni dell'amministrazione comunale nella realizzazione di parte degli interventi di recupero;
e) le penali e i motivi della rescissione del contratto in caso di inadempienze.

13. La cooperativa di autorecupero o il consorzio tra cooperative è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero. Dalla data della fine dei lavori, di cui si dà atto con verbale firmato dal presidente della cooperativa o del consorzio e da un rappresentante dell'amministrazione comunale, i soci assegnatari sono direttamente responsabili del pagamento degli oneri, delle spese accessorie e del canone di locazione.
14. Il progetto di recupero è redatto a cura degli uffici tecnici dell'amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa di autorecupero o con il consorzio tra cooperative. L'amministrazione comunale può delegare la redazione del progetto direttamente alla cooperativa o al consorzio; in tale caso il valore del progetto è computato per il 50 per cento a carico della cooperativa di autorecupero o del consorzio e per il restante 50 per cento a carico dell'amministrazione comunale.
15. Sono di competenza dell'amministrazione comunale i lavori relativi alle parti comuni e strutturali dell'edificio, e in particolare quelli relativi alle fondazioni, alle coperture, agli interventi di consolidamento e di rifacimento dei solai, al rifacimento delle facciate, alla riparazione o della sostituzione dei serramenti esterni, al rifacimento degli impianti o al loro adeguamento alla normativa vigente nonché gli atti per l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli immobili.
16. Sono di competenza delle cooperative di autorecupero o dei consorzi tra le stesse le opere interne agli alloggi, e in particolare quelle concernenti le pavimentazioni, le tramezzature, i rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature, i serramenti interni, gli impianti tecnologici interni alle abitazioni, compresa la loro messa a norma, e le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici.
17. Nell'ambito della convenzione stipulata, ai sensi dell'articolo 4, tra la cooperativa di autorecupero o il consorzio tra cooperative e l'amministrazione comunale, con apposito capitolato di appalto sono individuati i lavori di competenza della cooperativa o del consorzio.
18. La direzione dei lavori è di competenza della cooperativa di autorecupero o del consorzio tra cooperative, sotto la diretta sorveglianza dell'amministrazione comunale.
19. Il valore del lavoro erogato dai soci della cooperativa di autorecupero o del consorzio tra cooperative ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è computato sulla base della paga oraria prevista dai contratti di categoria dei lavoratori dipendenti relativamente alle mansioni corrispondenti.
20. Gli oneri per i materiali e ogni altro onere aggiuntivo relativo ai lavori di competenza delle cooperative di autorecupero o dei consorzi tra le stesse sono posti a carico delle cooperative o dei consorzi.
21. Le cooperative di autorecupero o i consorzi tra le stesse possono, al fine di realizzare l'intervento, ricorrere a ditte o a professionisti per una parte dei lavori non superiore al 20 per cento del valore dei lavori stessi.
22. Le cooperative di autorecupero devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere formate da soci, in numero superiore a quello delle unità immobiliari da assegnare, in possesso di un reddito non superiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia agevolata e non proprietari di un'altro immobile o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico di cui all'articolo 3, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura come cooperative o consorzi con finalità specifiche di autorecupero di immobili;
c) essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, all'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) prevedere, nell'atto costitutivo, l'autorecupero come finalità principale e, nello statuto, i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi ai singoli soci.

23. I criteri per la scelta della cooperativa di autorecupero o del consorzio tra cooperative a cui assegnare l'immobile da recuperare devono tenere conto, in caso di parità di valutazione, dell'utilizzazione di materiali a tecnologia biocompatibile.

24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sui rispettivi fondi per i programmi di edilizia economica e popolare, definiscono la quota di stanziamento destinata all'autorecupero di immobili in degrado da destinare ad uso abitativo ai sensi della presente legge.
25. I comuni presentano i programmi di autorecupero di cui alla presente legge alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, che li approvano entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione.
26. I programmi di autorecupero presentati dai comuni ai sensi del comma 2 devono contenere una scheda, per ogni immobile interessato, con la quantificazione della spesa prevista, suddivisa tra gli interventi di competenza dell'amministrazione comunale e gli interventi di competenza delle cooperative di autorecupero o dei consorzi tra le stesse.
27. Contestualmente all'approvazione dei programmi di cui ai commi 2 e 3, la regione o la provincia autonoma assegna, nell'ambito dei rispettivi fondi per l'edilizia economica e popolare, finanziamenti ai comuni presentatori dei programmi medesimi. Contestualmente, la regione o la provincia autonoma dispone l'erogazione dei fondi relativi all'accensione dei mutui agevolati da concedere alle cooperative di autorecupero o ai consorzi tra le stesse assegnatarie degli interventi.
28. Le cooperative di autorecupero o i consorzi tra le stesse hanno accesso ai fondi destinati ai singoli interventi sulla base degli immobili ad esse assegnati per il recupero dall'amministrazione comunale.
29. I comuni possono comunque procedere agli interventi di autorecupero di cui alla presente legge anche con fondi propri e senza il ricorso a mutui agevolati per le cooperative di autorecupero o per i consorzi tra le stesse.
1. 012. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Esercizio della difesa nelle controversie minori in materia di lavoro ed amministrativa).

1. All'articolo 417, comma 1, del codice di procedura civile, le parole «euro 129,11» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquemila».
2. All'articolo 23 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei giudizi in materia di silenzio e di ottemperanza».
1. 013. Di Stanislao.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Soppressione delle norme che stabiliscono l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è abrogato.
1. 014. Borghesi, Cambursano, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina). - 1. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è abrogato.
2. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.
3. Alla tabella E allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, la voce relativa alla legge n. 191 del 2009, articolo 2, comma 204, è soppressa.
1. 015. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Soppressione della società «Difesa Servizi Spa» e riduzioni spese militari). - 1. L'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e lo statuto della società «Difesa servizi Spa», di cui il decreto del ministro della difesa 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011 sono abrogati.
2. Nelle more della costituzione di un esercito europeo, il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di riordino delle Forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti, per ottenere un risparmio annuo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
3. Qualora entro la data indicata al comma 2 non sia emanato il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma, il Ministro dell'economia e delle finanze riduce di pari importo le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti nel bilancio del Ministero della difesa come spese rimodulabili.
4. Per gli anni 2012 e 2013 il finanziamento previsto per gli interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia non può superare lo stanziamento per tale voce previsto per l'anno 2011 diminuito del 20 per cento.
5. A decorrere dall'anno 2014, la riduzione di cui al comma 4 è aumentata di un ulteriore 10 per cento.
6. Le riduzioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli interventi di cooperazione allo sviluppo.
7. Nell'ambito degli interventi correttivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza operativa delle Forze armate, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, ciascuno per la parte di sua competenza, individuano, anche in relazione agli impegni assunti in ambito internazionale, le misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma, condotta sulla base di un riesame delle più immediate esigenze operative e delle prioritarie esigenze di sicurezza dei contingenti impegnati fuori area.
8. Le spese di cui al comma 7 nel triennio 2012-2014 non possono comunque superare l'ammontare per l'anno 2010 di tali spese ridotto del 30 per cento.
1. 016. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nell'anno 2009, incrementata del tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2012, per le spese delle pubbliche amministrazioni centrali e dei Ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, volte ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 1. La disposizione del presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono rilevanti ai fini del patto di stabilità.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
1. 017. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Abrogazione delle pensioni di anzianità). - 1. A decorrere dal primo gennaio 2012, ogni lavoratore acquisisce il diritto al trattamento pensionistico e previdenziale esclusivamente al momento del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, qualsiasi sia l'anzianità contributiva acquisita dal lavoratore stesso nel corso della carriera lavorativa.
1. 018. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Innalzamento età pensionabile). - 1. All'articolo 1, comma 6, lettera b), alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «60 anni» sono sostituite dalle seguenti: «61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2013, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
2. All'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, le parole: «e 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «o a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2013, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
3. Le Tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono sostituite dalle Tabelle A e B di cui all'allegato 1 annesso.

Allegato 1
(Articolo 1.1 comma 3)

«TABELLA A
(Articolo 1, comma 6)

  Età anagrafica
Anno Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2012 60 60

TABELLA B
(Articolo 1, commi 6 e 7)»

  Lavori dipendenti pubblici e privati Lavori autonomi iscritti all'INPS
  (1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 1 (2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 2
2012 95 60 96 61
2013 95 61 96 62
2014 96 61 97 62
2015 96 62 97 63
2016 97 62 98 63
2017 97 63 98 64
2018 97 63 98 64
2019 97 64 98 65
2020 97 64 98 65
dal 2021 97 65 98 65

1. 019. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Introduzione, in via sperimentale, della facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. 1 lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014 hanno facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età di cui al comma 2, dandone preavviso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia.
2-ter. Quando è stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto di cui al comma 2-bis, gli obblighi contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché alle forme sostitutive della medesima, sono ridotti di due terzi. Il trattamento pensionistico a cui il lavoratore ha diritto al momento del pensionamento è pari a quello che sarebbe stato attivato se non fosse stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto, con la sola aggiunta di quanto spettante a titolo di perequazione automatica, maturato nel frattempo. È altresì erogata una pensione supplementare corrispondente alla sommatoria dei contributi ridotti versati nel periodo di prosecuzione del rapporto.
2-quater. Decorso il termine previsto per il pensionamento di vecchiaia del dipendente per raggiunti limiti di età, quando questi ha esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendogli, in aggiunta al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. L'indennità aggiuntiva non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del secondo anno successivo alla scadenza del termine originariamente previsto per il pensionamento del dipendente».

2. Con riferimento a ciascuno dei tre anni di applicazione, in via sperimentale, della disciplina prevista dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, introdotti dal comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento, entro il primo trimestre dell'anno successivo, una relazione sugli effetti economici e sociali dell'applicazione della disciplina stessa.
1. 021. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Disposizioni in materia di liberalizzazione della dispensazione dei medicinali). - 1. Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 32, primo comma, e dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ha la finalità di garantire e di favorire l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali nonché, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 41, primo e terzo comma, e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, di favorire l'accesso all'esercizio della professione dei farmacisti.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma l, la legge attribuisce alle regioni, nel rispetto e a garanzia del diritto alla salute, la responsabilità di verificare i titoli professionali necessari per l'esercizio dell'attività professionale di farmacista e di verificare la corretta applicazione dei parametri ubicativi delle farmacie non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al comma 4, ferma restando la non applicabilità di restrizioni tendenti a predeterminare, normativamente e amministrativamente, il numero di esercizi da autorizzare sul territorio di competenza.
3. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritto all'albo professionale dei farmacisti.
4. Sono dispensabili esclusivamente in farmacia i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
5. L'organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio, in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e dei commi 1 e 2 del presente articolo, è stabilita dalle regioni e distingue le farmacie in farmacie convenzionate con il SSN e farmacie non convenzionate con il SSN.
6. Sono considerate convenzionate con il SSN le farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. Sono farmacie non convenzionate con il SSN gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma l, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, all'azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), sono in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero della salute e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.
8. L'autorizzazione della ASL è rilasciata sulla base dell'ispezione preventiva, atta a verificare l'idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.
9. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata a una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
10. Decorso un mese dall'invio della comunicazione prevista al comma 7, ai sensi della disciplina del silenzio assenso prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato.
11. Nella comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici vigenti, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla Farmacopea ufficiale.
12. È riconosciuto a ogni cittadino il diritto alla libera scelta tra la farmacia convenzionata e la farmacia non convenzionata con il SSN.
13. Possono essere titolari di una farmacia non convenzionata con il SSN, in qualità di persona fisica ovvero di socio di società di persone o di società cooperative a responsabilità limitata, i cittadini di cui ai commi 3, 4 e 5 che non hanno compiuto i sessantacinque anni di età alla data di invio delle comunicazioni di cui al comma 7.
14. L'accesso alla titolarità di cui al comma 13 è riservato ai farmacisti che hanno conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che hanno almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.
15. Sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione della ASL gli esercizi di vicinato la cui titolarità è riferita a un soggetto giuridico attualmente titolare di farmacia convenzionata con il SSN, in qualità di persona fisica ovvero di socio di società di persone o di società cooperative a responsabilità limitata, ubicata nella stessa regione. Parimenti l'acquisizione della titolarità di una farmacia convenzionata con il SSN determina per lo stesso soggetto giuridico il ritiro dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.
16. Alle farmacie non convenzionate con il SSN si applicano gli articoli 3 e 7, commi da 1 a 4-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni.
17. I medicinali prescritti dal medico su ricettario del SSN sono dispensabili esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
18. Nelle farmacie non convenzionate con il SSN possono essere dispensati, fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. È facoltà della farmacia non convenzionata, previa comunicazione da inviare alla ASL competente per territorio, di dotarsi di un laboratorio galenico per la preparazione di galenici officinali e magistrali da dispensare in regime non convenzionale limitatamente ai preparati officinali non sterili su scala ridotta e a preparati magistrali non sterili. Le farmacie non convenzionate sono tenute ad attenersi alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute del 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004.
19. Alle farmacie convenzionate con il SSN e alle farmacie ospedaliere sono riservati l'uso della denominazione «farmacia» e dell'insegna a croce di colore verde.
20. Alle farmacie non convenzionate con il SSN sono riservati l'uso della denominazione «farmacia non convenzionata con il SSN» e dell'insegna a croce di colore rosso.
21. Alla data di entrata in vigore del presente articolo, ciascuna regione provvede, attraverso la ASL competente per territorio, a rilasciare l'autorizzazione di sede farmaceutica non convenzionata al SSN agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma l, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che alla data del 30 giugno 2008 risultano essere registrati nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) - Tracciabilità del farmaco e che hanno dato comunicazione al comune di competenza, ai sensi degli articoli 7 e 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
22. L'accesso alla titolarità degli esercizi di cui al comma 21 è riservato ai farmacisti che hanno conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che hanno almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.
23. La trasformazione in farmacia non convenzionata con il SSN è consentita agli esercizi di vicinato di cui al comma 21, il cui farmacista titolare ha conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che ha almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.
24. Per gli esercizi che non rispondono ai requisiti di cui al comma 23 la trasformazione in farmacia non convenzionata con il SSN è subordinata alla partecipazione da parte del farmacista titolare dell'esercizio a un corso di preparazione con frequenza obbligatoria, organizzato dagli Ordini provinciali dei farmacisti, della durata massima di sei mesi, nel quale sono approfondite la normativa e le procedure relative a ricette a pagamento, stupefacenti, farmacovigilanza, sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP), tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, nonché osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
25. Gli esercizi farmaceutici di vicinato di cui al comma 21, prima della trasformazione in farmacie non convenzionate con il SSN, devono rispondere ai requisiti previsti al comma 23. Sono esclusi da quanto disposto nel presente articolo, decorso un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli esercizi farmaceutici di vicinato di cui al comma 7.
26. Chiunque apre una farmacia non convenzionata con il SSN o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione rilasciata dalla ASL, di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11, è punito con l'ammenda da euro 50.000 a euro 100.000.
27. Nei casi di cui al comma 26 l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia non convenzionata con il SSN.
28. Al terzo comma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) all'assistenza farmaceutica, alla vigilanza sulle farmacie convenzionate e non convenzionate con il SSN, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»,

29. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
30. Le farmacie non convenzionate con il SSN sono soggette alle norme in materia di vigilanza contenute negli articoli 51 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e 14, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come da ultimo modificato dal comma 28 del presente articolo.
31. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 022. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Riduzione del trattamento pensionistico per i lavoratori che hanno acquisito il diritto alla pensione con un'anzianità lavorativa inferiore ai venti anni). - 1. Ai lavoratori dipendenti che abbiano acquisito il diritto al trattamento pensionistico in base ad una contribuzione derivante dalla prestazione di un servizio lavorativo effettivo, il cui periodo sia inferiore a venti anni, è ridotta la retribuzione pensionistica per un importo pari al 10 per cento dell'importo totale, con l'eccezione dei casi in cui tale requisito non sia stato raggiunto per motivi imputabili ad invalidità, infermità o cause di servizio.
1. 024. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Cessione del pacchetto azionario di società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione statale). - 1. Entro il 12 gennaio 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, delle società per azioni in proprietà e possesso del Ministero medesimo.
2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nei settori in cui operavano le società partecipate e dismesse dallo Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.
1. 034. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Cessione del pacchetto azionario delle seguenti società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze: Eni, Enel, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Finmeccanica, Fintecna, Cassa depositi e prestiti, Rai Radio Televisione Italiana e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalle dismissione delle società non più sottoposte al controllo statale). - 1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, delle seguenti società per azioni in proprietà e possesso del Ministero medesimo: Eni, Enel, Poste, Ferrovie dello Stato, Finmeccanica, Fintecna, Cassa depositi e prestiti, Rai Radio Televisione Italiana.
2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nei settori in cui operavano le società partecipate e dismesse dallo Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.
1. 033. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Rai Radio Televisione Italiana e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa). - 1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Rai Radio Televisione Italiana in proprietà e possesso del Ministero medesimo.
2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.
1. 025. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Cassa depositi e prestiti e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa). - 1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni cassa depositi e prestiti in proprietà e possesso del Ministero medesimo.
2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.
1. 026. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Fintecna e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa). - 1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Fintecna in proprietà e possesso del Ministero medesimo.
2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.
1. 027. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Finmeccanica e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa). - 1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Finmeccanica in proprietà e possesso del Ministero medesimo,
2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.
1. 028. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Ferrovie dello Stato e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa). - 1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Ferrovie dello Stato in proprietà e possesso del Ministero medesimo.
2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.
1. 029. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Poste Italiane e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa). - 1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Poste italiane in proprietà e possesso del Ministero medesimo.
2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.
1. 030. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Enel, e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa). - 1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Enel in proprietà e possesso del Ministero medesimo.
2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.
1. 031. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Eni, e contemporanea liberalizzazione dei settore di mercato interessato dalla dismissione stessa). - 1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Eni in proprietà e possesso del Ministero medesimo.
2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede allo scadere del termine finale l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.
1. 032. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. La legge 3 giugno 1999, n. 157 è abrogata.
1. 035. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Barbato.

ART. 1-ter.
(Calendario del processo civile).

Sopprimere il comma 2.
1-ter. 1. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione). - 1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà del ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
*1-ter. 01. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione). - 1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà del ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
*1-ter. 07. Cambursano, Borghesi, Cimadoro.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione). - 1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà del ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
*1-ter. 0101. Melchiorre, Tanoni.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento civile). - 1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà notizia, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'articolo 135-bis, alle parti che si sono costituite. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso.
Ove per qualunque motivo non si potesse procedere con le modalità di cui al precedente comma, il cancelliere dà notizia del deposito della sentenza alle parti che si sono costituite mediante biglietto contenente il dispositivo»;
b) all'articolo 134, il comma terzo è sostituito dal seguente:
«L'avviso di cui al secondo comma va preferibilmente effettuato a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'articolo 135-bis. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso»;
c) dopo l'articolo 135, è aggiunto il seguente:
«Art. 135-bis. - (Comunicazioni e notificazioni). - Tutte le comunicazioni e le notificazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti costituite, al consulente ed agli altri ausiliari del giudice sono effettuate dalla cancelleria del giudice a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della Giustizia e dai consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello.
Le comunicazioni e le notificazioni a mezzo posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione da parte dell'ufficio notificatore della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico.
In caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, la copia della comunicazione inviata e della ricevuta di consegna dell'atto prendono luogo della relazione di notificazione»;
d) all'articolo 136, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Il cancelliere, ove le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice ed ai testimoni non possano essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, provvede con biglietto di cancelleria in carta non bollata.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»;
e) all'articolo 137, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le notificazioni, quando non sono eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere»;
f) l'articolo 170 è sostituito dal seguente:
«Art. 170. - Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno, a mezzo di posta elettronica certificata, al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. Si applicano, in quanto compatibili, i commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis.
Se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente una sola comunicazione o notificazione a mezzo di posta elettronica certificata. Ove non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente, ove non sia possibile effettuarle a mezzo di posta elettronica certificata, si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante posta elettronica certificata. Si applicano, in quanto compatibili, i commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis. Ove, per qualunque motivo, non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, la comunicazione avviene mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore»;
g) all'articolo 368, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Il decreto è notificato alle parti ed al procuratore della repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo ufficiale giudiziario. Si applicano, in quanto compatibili, i commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis.
Il pubblico ministero comunica a mezzo posta elettronica certificata il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Il capo dell'ufficio giudiziario sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero a mezzo di posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta. Si applicano, in quanto compatibili, i commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis»;
h) l'articolo 489 è sostituito dal seguente:
«Art. 489. - Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti ed ai creditori intervenuti si fanno a mezzo di posta elettronica certificata, secondo quanto disposto dall'articolo 170. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis.
Ove per qualunque motivo non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, le notificazioni e le comunicazione ai creditori pignoranti ed ai creditori intervenuti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, rispettivamente, nell'atto di precetto e nella domanda di intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione»;
i) al primo comma dell'articolo 645, dopo le parole «con atto di citazione notificato al ricorrente» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo di posta elettronica certificata. Si applicano, in quanto compatibili, i commi secondo e terzo dell'articolo 135-bis. Ove non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata l'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al ricorrente».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i consigli dell'ordine forense, stabilisce i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata, fissando le regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, ai fini di quanto previsto dal comma 1. A tal fine, con i medesimi decreti sono definite le modalità di collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di ogni altra collaborazione ritenuta utile.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, con decreto dei Ministri della giustizia e della difesa, sono stabiliti i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera f).
4. Il Ministro della giustizia adotta le opportune iniziative al fine di sollecitare tutte le pubbliche amministrazioni alla conclusione di protocolli d'intesa ed alla emanazione di regole tecniche per la predisposizione di sistemi di posta certificata, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
5. Per quanto previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
6. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello predispongono i sistemi informatici di posta certificata previsti dal presente articolo, in esecuzione dei predetti decreti ed applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
7. Ogni avvocato iscritto all'albo professionale riceve, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata, gestito dal consiglio dell'ordine forense, ai fini previsti dal presente articolo. Il consiglio dell'ordine forense cura il regolare funzionamento del sistema di posta elettronica certificata, predisponendo tutte le cautele volte alla corretta e sicura esecuzione delle connesse attività.
8. Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dal comma 1 del presente articolo, relative alle notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, entrano in vigore dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2, e decorso il termine previsto dal comma 3.
9. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-ter. 02. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale). - 1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti e salvo quanto previsto dalle norme del presente titolo, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni»;
b) all'articolo 148, al comma 3 è premesso il seguente:
«2-bis.1 Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, le notificazioni o gli avvisi ai difensori sono preferibilmente notificati dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del pubblico ministero a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della giustizia e dai consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico»;
c) all'articolo 151, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 2-bis.1, il pubblico ministero può disporre che le notificazioni o gli avvisi di atti del suo ufficio siano eseguiti dalla segreteria o dalla polizia giudiziaria a mezzo di posta elettronica certificata, quando siano diretti a soggetti pubblici o privati che risultino forniti di tale sistema informatico. In tal caso l'atto si intende notificato al momento della ricezione, da parte dell'organo notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico»;
d) all'articolo 153, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le notificazioni al pubblico ministero possono altresì essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, qualora il soggetto che provvede alla notificazione sia dotato di tale sistema di certificazione»;
e) all'articolo 156, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La notificazione all'imputato detenuto nei modi previsti dai precedenti commi può essere sostituita da notificazione a mezzo di posta elettronica certificata. In tal caso, l'autorità giudiziaria invia, attraverso la cancelleria, la segreteria o la polizia giudiziaria, l'atto da notificare al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci, che provvede alla notifica e all'esito trasmette con lo stesso mezzo la relazione di notificazione all'autorità giudiziaria richiedente»;
f) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. In tal caso si procede sempre a mezzo di posta elettronica certificata con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1, salvo giustificato motivo»;
g) all'articolo 158, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che, nel caso previsto dal comma 1, la notifica sia effettuata dalla cancelleria, dalla segreteria o dalla polizia giudiziaria a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della giustizia e dal Ministero della difesa, e trasmettendo copia dell'atto presso l'ufficio del comandante, il quale informa l'interessato nei modi di cui al comma 1 e all'esito trasmette con lo stesso mezzo la relazione di notificazione all'autorità giudiziaria richiedente»;
h) al comma 1 dell'articolo 159 sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1»;
i) all'articolo 161, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori, preferibilmente con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1, anche se vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio»;
l) al comma 1 dell'articolo 165 sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1»;
m) l'articolo 167 è sostituito dal seguente:
«Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, fatte salve le modalità previste dall'articolo 151 e salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149»;
n) all'articolo 168, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, la copia della comunicazione inviata e della ricevuta di consegna dell'atto prendono luogo della relazione di notificazione»;
o) al comma 1 dell'articolo 171, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se non sono state osservate le modalità previste dalla legge e dalle norme del presente titolo in materia di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i consigli dell'ordine forense, stabilisce i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata, fissando le regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, ai fini di quanto previsto dal presente articolo. A tal fine, con i medesimi decreti sono definite le modalità di collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di ogni altra collaborazione ritenuta utile.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, con decreto dei Ministri della giustizia e della difesa, sono stabiliti i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera g).
4. Il Ministro della giustizia adotta le opportune iniziative al fine di sollecitare tutte le pubbliche amministrazioni alla conclusione di protocolli d'intesa ed alla emanazione di regole tecniche per la predisposizione di sistemi di posta certificata, ai fini dell'applicazione del presente articolo.
5. Per quanto previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
6. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello predispongono i sistemi informatici di posta certificata previsti dal presente articolo, in esecuzione dei predetti decreti ed applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
7. Ogni avvocato iscritto all'albo professionale riceve, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata, gestito dal consiglio dell'ordine forense, ai fini previsti dal presente articolo. Il consiglio dell'ordine forense cura il regolare funzionamento del sistema di posta elettronica certificata, predisponendo tutte le cautele volte alla corretta e sicura esecuzione delle connesse attività.
8. Qualora, entro il termine previsto al comma 6, il consiglio dell'ordine forense non abbia predisposto i sistemi di posta certificata, nonché in ogni ipotesi di mal funzionamento del sistema connesso, dipendente da mancata o carente manutenzione in violazione del comma 7, le notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata possono essere sostituite con il deposito dell'atto da notificare al difensore presso la sede del consiglio dell'ordine forense.
9. Le modifiche al codice di procedura penale introdotte dal comma 1 del presente articolo, relative alle notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, entrano in vigore dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2, e decorso il termine previsto dal comma 6.
10. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-ter. 03. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Riduzione e controllo della spesa pubblica per contratti di lavori, servizi e forniture).

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla «Anagrafe unica», e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.
2. È istituito un Sistema unico di codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla legge di conversione del presente decreto.
5. Agli oneri di cui al comma 1, relativi all'istituzione dell'«Anagrafe unica», pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione del sistema di gestione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
1-ter. 04. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato). - 1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci ami. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.
2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.
1-ter. 06. Giachetti.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Imposta sui grandi patrimoni). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater.
1-ter. 05. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Modifica all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di rapporto tra separazione dei coniugi e domanda di scioglimento del matrimonio). - All'articolo 3, comma 1, numero 2), della legge lo dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) i coniugi hanno svolto, con esito negativo, un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace ai sensi dell'articolo 322 del codice di procedura civile e in tale sede il giudice di pace ha accertato l'esistenza di una crisi coniugale grave, che non è stato possibile risolvere con tecniche conciliative. Tale accertamento, che è condizione di ammissibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere compiuto dal giudice di pace nell'ambito del procedimento previsto dal citato articolo 322 del codice di procedura civile, su istanza di almeno uno dei coniugi, valendosi dell'opera di un ausiliario scelto tra psicologi, medici o avvocati professionisti, specializzati in problematiche familiari e di mediazione familiare».
1-ter. 0100. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Disposizioni in materia di entrate).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
2.1. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 euro si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

2.2. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.
2.3. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
2.4. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
2.5. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
2.6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2.6 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che nel periodo d'imposta sottoscrivano, per un importo complessivo non inferiore al 300 per cento del valore del maggior prelievo che si sarebbe determinato a seguito dell'applicazione delle medesime disposizioni, titoli di stato poliennali di durata non inferiore a dieci anni al portatore che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere alla pari con un tasso annuo di rendimento non superiore al minore tra il tasso d'interesse fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento principali vigente alla data dell'emissione e il tasso d'interesse medio annuo di analoghi titoli emessi dalla Repubblica federale di Germania.
2. 16. Baretta.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Per favorire la realizzazione degli obiettivi individuati dal presente provvedimento, per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, sui patrimoni mobiliari ed immobiliari è dovuta una imposta così determinata:
a) 0,3 per cento del valore dei patrimoni mobiliari e immobiliari per la parte eccedente i 6 milioni di euro fino 10 milioni di euro;
b) 0,5 per cento del valore dei patrimoni mobiliari e immobiliari per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 15 milioni di euro;
c) 0,7 per cento del valore dei patrimoni mobiliari e immobiliari per la parte eccedente i 15 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.
2. 102. Melchiorre, Tanoni.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 200.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle contenute nei soppressi articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
2. 19. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori a 10 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,5 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad 1 milione di euro. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.
2. 1. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2.1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 10 milioni è dovuta, a partire dall'anno d'imposta 2011, un'imposta pari allo 0,5 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.
2.2. A partire dall'anno 2014 le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per l'eccellenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio, e sono integralmente finalizzate alla promozione di iniziative, individuate su base strettamente competitiva, nei settori dell'istruzione universitaria e della ricerca, della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
2. 3. Cambursano, Merloni, Barbato.

Sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011, oppure possono essere versate in un massimo di tre rate annuali o di sei rate semestrali: in tal caso l'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 30 novembre 2011;
b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 dicembre 2011;
c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l'inefficacia della definizione;
d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012, ovvero fino al termine del 31 dicembre 2013, per le liti definite con il pagamento in un massimo di 3 rate annuali o 6 rate semestrali. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, nel caso di rateazione. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
f) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
3-ter. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 3-bis, lettera b), la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 3-bis, lettera a), comporta l'immediata decadenza dalla concessione.
3-quater. Parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis non inferiori a 1 miliardo di euro, confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate al Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. 28. Barbato.

Sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:
Art. 12-bis. - (Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.
2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.
6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
Art. 12-ter. - (Trattamento economico dei parlamentari). - 1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.
2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.
4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato fino ad un limite massimo complessivo di 2.000 euro mensili e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime. Tale limite massimo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.
5. Il limite massimo di cui al comma 4 viene ridotto per ogni giorno di assenza del parlamentare. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità della riduzione.
6. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da «possono altresì» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata e che nella stessa giornata partecipa ad almeno una delle riunioni della commissione permanente di cui è membro se convocata».
7. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 2.000 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.
8. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari.
9. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Art. 12-quater. - (Indennità e rimborsi dei Ministri). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale o europeo, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale o di quello europeo non è riconosciuto nessun trattamento economico né alcun rimborso per le spese di trasporto, di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti delle rispettive assemblee parlamentari.
Art. 12-quinquies. - (Riduzione del numero dei ministri). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.

Art. 12-sexies. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici».
Art. 12-septies. - (Giornata elettorale). - 1. A decorrere dall'anno 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché quelle referendarie, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
Art. 12-octies. - (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici). - 1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».
Art. 12-novies. - (Eliminazione contributi all'editoria). - 1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», è abrogato.
2. La legge 7 agosto 1990, n 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefìci di cui all'articolo 11 della legge stessa», è abrogata.
3. Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», sono abrogati.
Art. 12-decies. - (Economie negli Organi costituzionali, di Governo e negli apparati politici). - 1. A decorrere dall'anno 2012, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2011 riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale. Le Regioni delibereranno riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.
3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
Art. 12-undecies. - (Riorganizzazione ed accorpamento delle Province in attesa dell'abolizione delle Province). - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ed in attesa dell'abolizione delle Province, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.
2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.
Art. 12-duodecies. - (Modifiche alle disposizioni concernenti le Autorità indipendenti). - 1. Il comma 30 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:
«30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a cinque, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di una volta».
2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,» sono soppresse;
b) il comma 18 è sostituito dal seguente:
«18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.»;
c) al comma 19, le parole: «in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo»;
d) al comma 21, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del comma 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato».
Art. 12-terdecies. - (Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione). - 1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilita nelle seguenti misure:
a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.
5. La lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.
6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.
9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni della legge di conversione del presente decreto. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.
10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Art. 12-quaterdecies. - (Voli blu). - 1. L'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 - (Voli blu). - 1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto al comma 1 devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali ed alla assoluta indisponibilità di sufficienti ed adeguati voli di linea, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio espressamente delegato, che ne assumono la responsabilità contabile.
3. Le eccezioni sono rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con aggiornamento mensile ed indicazione analitica di tutti i soggetti che hanno partecipato al volo e dei motivi che hanno giustificato l'eccezione e la partecipazione, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
4. Non possono mai partecipare a voli di Stato soggetti esterni all'amministrazione pubblica, che vi collaborino a qualunque titolo.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica entro il 31 marzo di ogni anno alla Corte dei conti l'elenco dei voli di Stato, allegando idonea documentazione. La Corte dei conti può in ogni momento richiedere atti ed informazioni al riguardo. In caso di voli coperti da segreto di Stato, il relativo elenco viene trasmesso ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il relativo controllo.
6. Il presente articolo si applica a tutti i voli effettuati con aeromobili di ogni tipo in dotazione ovvero in uso, a qualsiasi titolo, ad ogni amministrazione pubblica, comprese le forze di polizia ed i servizi di informazione per la sicurezza. Fanno eccezione i soli voli compiuti per servizi istituzionali di pubblica sicurezza e polizia.».
Art. 12-quinquiesdecies. - (Soppressione delle comunità montane). - 1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma l del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
Art. 12-sexiesdecies. - (Soppressione dei consorzi di bonifica). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.
2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.
Art. 12-septiesdecies. - (Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.
2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.
4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 12-duodevicies. - (Soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma l sono attribuiti alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 12-undevicies. - (Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti, mentre nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».
Art. 12-vicies. - (Modifica dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli). - 1. L'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Composizione dei Consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) da 35 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
c) da 30 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
d) da 15 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;
e) da 10 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
f) da 8 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
g) da 6 membri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e:
a) da 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 24 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 1.000.000 e 1.400.000 abitanti.

3. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.».
Art. 12-vicies semel. - (Modifiche all'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali). - 1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modificazioni seguenti:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei Comuni con popolazione superiore a 500.000;
b) non superiore a 6 per le Province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le Province a cui sono assegnati 30 consiglieri»;

2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti sono organi il Consiglio e il Sindaco, il quale può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri.».
Art. 12-vicies bis. - (Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»). - 1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreti legislativi di cui al comma 1» e le parole: «dai medesimi commi» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo comma».

2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché istituzione degli sportelli unici "Promo-Italia"). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia di cui alla lettera a), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni esercitate dall'ICE antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 14, commi da 17 a 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nonché dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottato ai sensi del presente comma:
1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);
2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST);
3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);
4) FINEST Spa;
5) camere di commercio italiane all'estero;
6) istituti italiani di cultura all'estero;
b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera a) nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero adottato ai sensi della medesima lettera;
d) riunificazione organizzativa e funzionale nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera a) degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:
1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;
3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;
4) realizzazione di attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;
5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia", quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero. Previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 14, commi da 17 a 27 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, della INFORMEST, della FINEST Spa, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);
6) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;
7) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, istituito ai sensi della lettera a), in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" di cui al numero 5).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma.
3. I commi da 17 a 27 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, sono abrogati».
Art. 12-vicies ter. - (Soppressione di ulteriori enti). - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi i seguenti enti:
1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;
2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;
3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;
4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Temi;
27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano;
31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce;
34) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
35) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Mella» di Brescia;
36) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;
37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);
38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (Perugia);
39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (MO);
40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (PD);
41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria.
Art. 12-vicies quater. - (Contratti di conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e affidamento di studi ed incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. I provvedimenti di cui alle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per i rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».
2. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2011.
Art. 12-vicies quinquies. - (Sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico). - 1. Il comma 5, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, sono costituiti in forma monocratica. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli».

2. I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.
3. I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
Art. 12-vicies sexies. - (Riduzione stipendi manager pubblici). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il doppio del valore del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.
Art. 12-vicies septies. - (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). - 1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
3. A decorrere dall'anno 2012 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2012 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.
Art. 12-vicies octies. - (Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e l'istituzione di un «Palazzo Italia» a Bruxelles). - 1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto, il Ministro per le politiche europee coordina, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata «Palazzo Italia», situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.
3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
Art. 12-vicies novies. - (Rideterminazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta erariale unica sui giochi e le scommesse).- 1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
2. 32. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.
(Inammissibile limitatamente al capoverso 12-ter, comma 6 e al capoverso 12-viciesbis, comma 2)

Sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:
Art. 12-bis. - (Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.
2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.
6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
Art. 12-ter. - (Trattamento economico dei parlamentari). - 1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.
2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.
4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato fino ad un limite massimo complessivo di 2.000 euro mensili e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime. Tale limite massimo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.
5. Il limite massimo di cui al comma 4 viene ridotto per ogni giorno di assenza del parlamentare. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità della riduzione.
6. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da «possono altresì» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata e che nella stessa giornata partecipa ad almeno una delle riunioni della commissione permanente di cui è membro se convocata».
7. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 2.000 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.
8. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari.
9. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Art. 12-quater. - (Indennità e rimborsi dei Ministri). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale o europeo, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale o di quello europeo non è riconosciuto nessun trattamento economico né alcun rimborso per le spese di trasporto, di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti delle rispettive assemblee parlamentari.
Art. 12-quinquies. - (Riduzione del numero dei ministri). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.
Art. 12-sexies. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici».
Art. 12-septies. - (Giornata elettorale). - 1. A decorrere dall'anno 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché quelle referendarie, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
Art. 12-octies. - (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici). - 1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».
Art. 12-novies. - (Eliminazione contributi all'editoria). - 1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», è abrogato.
2. La legge 7 agosto 1990, n 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefìci di cui all'articolo 11 della legge stessa», è abrogata.
3. Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», sono abrogati.
Art. 12-decies. - (Economie negli Organi costituzionali, di Governo e negli apparati politici). - 1. A decorrere dall'anno 2012, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2011 riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale. Le Regioni delibereranno riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.
3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
Art. 12-undecies. - (Riorganizzazione ed accorpamento delle Province in attesa dell'abolizione delle Province). - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ed in attesa dell'abolizione delle Province, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.
2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.
Art. 12-duodecies. - (Modifiche alle disposizioni concernenti le Autorità indipendenti). - 1. Il comma 30 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:
«30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a cinque, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di una volta».

2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,» sono soppresse;
b) il comma 18 è sostituito dal seguente:
«18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.»;
c) al comma 19, le parole: «in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo»;
d) al comma 21, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del comma 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato».
Art. 12-terdecies. - (Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione). - 1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilita nelle seguenti misure:
a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.
5. La lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.
6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.
9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni della legge di conversione del presente decreto. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.
10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Art. 12-quaterdecies. - (Voli blu). - 1. L'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 - (Voli blu). - 1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto al comma 1 devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali ed alla assoluta indisponibilità di sufficienti ed adeguati voli di linea, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio espressamente delegato, che ne assumono la responsabilità contabile.
3. Le eccezioni sono rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con aggiornamento mensile ed indicazione analitica di tutti i soggetti che hanno partecipato al volo e dei motivi che hanno giustificato l'eccezione e la partecipazione, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
4. Non possono mai partecipare a voli di Stato soggetti esterni all'amministrazione pubblica, che vi collaborino a qualunque titolo.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica entro il 31 marzo di ogni anno alla Corte dei conti l'elenco dei voli di Stato, allegando idonea documentazione. La Corte dei conti può in ogni momento richiedere atti ed informazioni al riguardo. In caso di voli coperti da segreto di Stato, il relativo elenco viene trasmesso ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il relativo controllo.
6. Il presente articolo si applica a tutti i voli effettuati con aeromobili di ogni tipo in dotazione ovvero in uso, a qualsiasi titolo, ad ogni amministrazione pubblica, comprese le forze di polizia ed i servizi di informazione per la sicurezza. Fanno eccezione i soli voli compiuti per servizi istituzionali di pubblica sicurezza e polizia.».
Art. 12-quinquiesdecies. - (Soppressione delle comunità montane). - 1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma l del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
Art. 12-sexiesdecies. - (Soppressione dei consorzi di bonifica). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.
2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.
Art. 12-septiesdecies. - (Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.
2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.
4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 12-duodevicies. - (Soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma l sono attribuiti alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 12-undevicies. - (Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti, mentre nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».
Art. 12-vicies. - (Modifica dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli). - 1. L'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Composizione dei Consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) da 35 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
c) da 30 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
d) da 15 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;
e) da 10 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
f) da 8 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
g) da 6 membri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e:
a) da 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 24 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 1.000.000 e 1.400.000 abitanti.

3. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.».
Art. 12-vicies semel. - (Modifiche all'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali). - 1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modificazioni seguenti:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei Comuni con popolazione superiore a 500.000;
b) non superiore a 6 per le Province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le Province a cui sono assegnati 30 consiglieri»;

2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti sono organi il Consiglio e il Sindaco, il quale può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri.».
Art. 12-vicies bis. - (Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»). - 1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreti legislativi di cui al comma 1» e le parole: «dai medesimi commi» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo comma».

2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché istituzione degli sportelli unici "Promo-Italia"). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia di cui alla lettera a), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni esercitate dall'ICE antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 14, commi da 17 a 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nonché dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottato ai sensi del presente comma:
1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);
2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST);
3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);
4) FINEST Spa;
5) camere di commercio italiane all'estero;
6) istituti italiani di cultura all'estero;
b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera a) nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero adottato ai sensi della medesima lettera;
d) riunificazione organizzativa e funzionale nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera a) degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:
1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;
3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;
4) realizzazione di attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;
5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia", quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero. Previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 14, commi da 17 a 27 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, della INFORMEST, della FINEST Spa, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);
6) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;
7) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, istituito ai sensi della lettera a), in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" di cui al numero 5).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma.
3. I commi da 17 a 27 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, sono abrogati».
Art. 12-vicies ter. - (Soppressione di ulteriori enti). - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi i seguenti enti:
1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;
2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;
3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;
4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Temi;
27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano;
31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce;
34) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
35) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Mella» di Brescia;
36) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;
37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);
38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (Perugia);
39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (MO);
40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (PD);
41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria.
Art. 12-vicies quater. - (Contratti di conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e affidamento di studi ed incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. I provvedimenti di cui alle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per i rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».
2. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2011.
Art. 12-vicies quinquies. - (Sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico). - 1. Il comma 5, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, sono costituiti in forma monocratica. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli».
2. I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.
3. I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
Art. 12-vicies sexies. - (Riduzione stipendi manager pubblici). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il doppio del valore del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.
Art. 12-vicies septies. - (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). - 1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
3. A decorrere dall'anno 2012 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2012 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.
Art. 12-vicies octies. - (Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e l'istituzione di un «Palazzo Italia» a Bruxelles). - 1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto, il Ministro per le politiche europee coordina, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata «Palazzo Italia», situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.
3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
2. 33. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.
(Inammissibile limitatamente al capoverso 12-ter, comma 6, e al capoverso 12-viciesbis, comma 2)

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Le entrate derivanti dall'attuazione del comma 2-bis confluiscono integralmente nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Conseguentemente, al comma 36, primo periodo, dopo le parole: all'Erario aggiungere le seguenti:, salvo quanto disposto dal comma 2-quater del presente articolo.
2. 26. Cambursano, Merloni.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
3-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 3-ter sono attribuite per 880 milioni di euro a decorrere dal 2012 alle finalità di cui all'articolo 12-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Soppressione dei ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale). - 1. All'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014»;
b) le parole: «105 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.883 milioni di euro»;
c) le parole: «al periodo compreso tra il 1o giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «al periodo compreso tra il 1o giugno ed il 31 dicembre 2011 ed agli anni 2012, 2013 e 2014»;
d) l'ultimo periodo è soppresso.
2. 9. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.
(Inammissibile limitatamente al comma 3-quater e alla parte consequenziale)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
3-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 3-ter sono attribuite per 80 milioni di euro a decorrere dal 2012 al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al fine di inserire la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo tra i livelli essenziali dei servizi sanitari, e per 800 milioni di euro alla riduzione del saldo di finanza pubblica per i comuni sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall'anno 2012.
2. 18. Nannicini, Baretta.
(Inammissibile limitatamente al comma 3-quater).

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano nei confronti dei soggetti che, negli anni 2012, 2013 e 2014 effettuano investimenti superiori del 10 per cento alla media degli investimenti realizzati nel biennio 2009 e 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
2. 100. Quartiani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.
3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.
3-ter. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
3-quater. Una quota non inferiore al 3 per cento del prelievo erariale unico è destinata annualmente, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'attuazione di misure di contrasto al fenomeni di ludopatia connessi al gioco.
2. 27. Cambursano, Borghesi, Barbato.
(Inammissibile limitatamente al comma 3-quater).

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.
3-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica (CIT) istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Ai procuratori generali presso la corte di appello e al procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Ufficio per il processo). - 1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzatevi denominate: «Ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato del provvedimenti emessi. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio del processo sono previste unità operative assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili per l'ufficio per il processo, dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento di funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali; di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione; di collaborare all'espletamento degli incombenti strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.
2. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i Presidenti di sezione o i Procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura o i provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal dirigente titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.
3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria è autorizzato:
a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nel ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2011 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2012 e le restanti unità da assumere negli anni 2011 e 2012;
b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa del dipendenti nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2011;
c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine e nei termini di cui alla precedente lettera b), ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2011.

4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.
5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con la quota residua del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché con le misure di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 2.
2. 20. Di Pietro, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.
3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dal soggetti passivi di imposta in relazione al singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Detrazione delle spese sostenute per lavori di manutenzione e di riparazione effettuati da prestatori d'opera presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale). - 1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera i-octies), è aggiunta la seguente:
«i-novies) le spese sostenute, per un importo non superiore a 2.000 euro annui, per l'effettuazione, presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di lavori di manutenzione e di riparazione, effettuati, a qualunque titolo, da prestatori d'opera. Dette spese devono essere certificate da fattura contenente la specificazione della natura e dalla qualità dei lavori eseguiti e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».
2. 15. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Sostituire i commi 4 e 4-bis con i seguenti:

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
b) al comma 5, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
c) al comma 8, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro»;
d) al comma 12, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
e) al comma 13, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro».

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese».

4-ter. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro.
4-quater. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1o dicembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.
2. 12. Baretta, Fluvi.

Sostituire comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
b) al comma 5, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
c) al comma 8, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro»;
d) al comma 12, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
e) al comma 13, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro».

4.1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».

4.2. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è abrogato.
4.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.
4.4. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del citato decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso dell'eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
4.5. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
4.6. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
4.7. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 4.5 sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso.
4.8. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'Iva, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 36-bis a 36-quater.
2. 21. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. All'articolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».
2. 10. Garavini.

Al comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: azione coattiva aggiungere le seguenti:, comprensiva di misure volte anche alla confisca dei beni, ai sensi dell'articolo 322-ter del codice penale, e.
2. 101. Garavini.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-quater. Entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'Amministrazione finanziaria dello Stato italiano, senza indicarne l'entità.
5-quinquies. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 30 giugno 2012, il Governo italiano conclude con il Governo della Confederazione Svizzera un accordo, nel rispetto dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea e della direttiva del Consiglio 2003/48/CE, che replichi i contenuti della bozza di convenzione fiscale parafata del 10 agosto 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania e di quella del 24 agosto 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito.
5-sexies. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma 5-quater, si applicano le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 5-quinquies concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera.
5-septies. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 5-quater, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera, previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 5-quinquies concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera, sono aumentate del 50 per cento in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 5-quater sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta.
5-octies. Quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 5-quater a 5-septies, sono destinate, per l'anno 2012, all'esclusione dal Patto di stabilità delle spese in conto capitale complessivamente sostenute dagli enti locali virtuosi per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile.
2. 17. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-quater. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.
5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-quater, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.
2. 13. Baretta, Fluvi, Rubinato.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato gettito, della quota spettante alla Regione siciliana, derivante dalla riduzione dal 27,5 per cento al 20 per cento dell'aliquota sulle rendite finanziarie relative a depositi di conto corrente, liberi o vincolati, e quelli postali, è compensato con un aumento, di pari importo, dei trasferimenti statali alla Regione stessa.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 35-octies, aggiungere il seguente:

35-novies. All'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse.
2. 5. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Sopprimere i commi 29 e 30.
2. 31. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Sopprimere il comma 35-octies.
2. 11. Fedi, Garavini.

Sostituire il comma 36 con il seguente:
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanze dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate confluiscono, nell'esercizio successivo, in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono integralmente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.
*2. 2. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Sostituire il comma 36 con il seguente:
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanze dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate confluiscono, nell'esercizio successivo, in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono integralmente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.
*2. 4. Merloni, Cambursano.

Dopo il comma 36-quinquies, aggiungere il seguente:
36-quinquies.1. All'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il numero 6-sexies è soppresso.
2. 29. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 36-novies, aggiungere i seguenti:
36-novies.1. Le società e gli enti, anche privati, iscritti in un pubblico registro che possiedono i beni, indicati nel decreto da emanarsi ai sensi del comma 36-novies.6, devono indicare gli estremi identificativi della o delle persone fisiche che esercitano, anche in linea di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni in questione.
36-novies.2. I beni, indicati nel decreto da emanarsi ai sensi del comma 36-novies.6, esistenti nel territorio dello Stato e acquisiti o posseduti da società od enti non residenti o entità giuridiche comunque non soggette ad iscrizione in pubblici registri, devono essere accompagnati, al momento della loro iscrizione, dalla indicazione della o delle persone fisiche che esercitano, anche in linea di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
36-novies.3. L'indicazione della persona o delle persone fisiche indicate nel commi 36-novies.1 e 36-novies.2 deve essere effettuata per la prima volta entro il 30 giugno 2012, e ribadita successivamente entro il 30 giugno di ogni anno.
36-novies.4. I gestori dei pubblici registri indicati nei commi precedenti devono comunicare le risultanze loro pervenute all'Agenzia delle entrate con cadenza semestrale.
36-novies.5. Le disposizioni previste ai commi 36-novies.1 e 36-novies.2 non si applicano alle società od enti aventi più di 15 soci o partecipanti.
36-novies.6. Il direttore dell'Agenzia delle entrate è delegato ad emanare, entro il 30 aprile 2012, un decreto con il quale sono individuate, per tipologia e valore, le categorie di beni cui si applicano i commi 36-novies.1 e 36-novies.2.
36-novies.7. I beni le cui indicazioni, ancorché richieste dai commi 36-novies.1 e 36-novies.2, vengano omesse o formulate con riferimento a persone fisiche i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, risultino palesemente squilibrate rispetto al valore dei medesimi sono sottoposti a confisca. Il procedimento di confisca è affidato agli incaricati della riscossione dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi della persona o delle persone in testa alle quali è verificato il palese squilibrio si considerano infedeli al sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Lo squilibrio si considera palese quando il valore complessivo dei beni riferito, anche pro quota, a ciascuna persona fisica supera la somma dei redditi da questa dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, maggiorati degli eventuali redditi soggetti ad imposizione in forma sostitutiva. Dal valore complessivo dei beni è dedotto l'ammontare derivante da eventuali donazioni indirette sempreché vengano fornite adeguate informazioni relative al donante.
2. 7. Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 36-duodecies, aggiungere il seguente:
36-duodecies.1. Alle società partecipate integralmente o parzialmente dallo Stato è fatto divieto di localizzare le proprie sedi ed avere il proprio domicilio fiscale negli Stati e nei territori aventi regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 107, del 10 maggio 1999. Tale divieto si applica altresì al possesso di quote di società partecipate integralmente o parzialmente dai medesimi soggetti di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 36-undevicies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo sussiste altresì per i rapporti con operatori finanziari esteri.
2. 34. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 36-duodevicies, aggiungere il seguente:
36-duodevicies.1. Al fine di semplificare nonché rendere trasparente e tracciabile il procedimento di fatturazione e registrazione elettronica delle operazioni imponibili nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli altri enti pubblici nazionali, in osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del regolamento di attuazione della fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. 35. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 36-vicies semel, lettera h), dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto e nei casi in cui l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro, trovano applicazione le misure coattive, comprensive delle misure volte alla confisca dei beni, ai sensi dell'articolo 322-ter del codice penale, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati.»
2. 103. Garavini.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:
36-vicies quinquies. Al fine di consentire all'Amministrazione della giustizia di fronteggiare l'incremento di attività derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono determinate, fermo quanto disposto dal comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria da riassegnare:
a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura pari al 49 per cento da devolvere al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato».
2. 30. Palomba, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:
36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. 43. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:
36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. 42. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:
36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. 41. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:
36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. 40. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:
36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. 39. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:
36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. 38. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:
36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. 37. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:
36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. 36. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 36-vicies quater, aggiungere il seguente:
36-vicies quinquies. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 27, comma 3, lettera i), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. 44. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e conseguente aumento del gettito fiscale). - 1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nullaosta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del governo competente, mediante presentazione di una dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro;
b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della domanda di nulla osta, presentata ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio territoriale del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui ai comma 4 del presente articolo, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del governo competente verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione stessa e la questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui essa è riferita.
5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale dei governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio dei permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura-ufficio territoriale del governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.
8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
10. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo.
2. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Riforma degli assetti proprietari del sistema bancario italiano e liberalizzazione dei settore mediante il superamento del sistema di controllo delle banche da parte delle Fondazioni bancarie). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private, disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, deve essere istituita senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato entro il 1o gennaio 2012. Dalla data di istituzione, la nuova autorità attua, altresì, un processo di graduale e progressivo superamento del presente assetto proprietario delle imprese bancarie che autorizza le fondazioni bancarie ad assumere il controllo, diretto o indiretto, delle società bancarie, nonché il controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati, realizzando un processo di liberalizzazione del settore bancario stesso ispirato ai principi di concorrenza».
2. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Divieto del diritto di voto per banche che posseggano quote maggiori del 15 per cento del capitale azionario di imprese operanti in settori non bancari o finanziari). - 1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Le banche e gli intermediari finanziari che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti».
2. 03. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Gli articoli 23, 24, 25, 26, 26-ter, 27, 27-ter e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. 04. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi cattolici adibiti anche ad attività commerciali). - 1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.
*2. 05. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi cattolici adibiti anche ad attività commerciali). - 1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.
*2. 014. Borghesi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Semplificazioni di materia di esenzione dall'ICI). - 1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2005, n. 248 è abrogato.
2. 035. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Aumento dei canoni di concessione). - 1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2011. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1o gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al gennaio 2012.
2. La misura minima del canone di 338,39 euro di cui al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2011, è elevata a 1.000 euro. Si applica la misura minima di 1.000 euro alle concessioni per le quali la misura annua, determinata ai sensi del comma 1, risulta inferiore alla misura stabilita dal periodo precedente.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2012, il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2012, al pagamento di un canone annuo di concessione:
a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

4. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni stradali statali sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2011. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni stradali statali rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1o gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1o gennaio 2012.
5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e di sorgente secondo i criteri del documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 16 novembre 2006.
6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati incrementi del gettito nel caso in cui le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare i canoni di concessione per le acque minerali entro il termine di cui al comma 5.
7. A decorrere dall'anno 2012 i contributi previsti dall'articolo 5 dell'Allegato n. 10 annesso al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono aumentati del 10 per cento.
8. È fatto divieto ai titolari delle concessioni richiamate ai commi precedenti di traslare l'onere derivante dall'aumento dei canoni sugli utenti dei servizi oggetto di concessione.
2. 06. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e delle società, nonché rettifica delle dichiarazioni pregresse ad effetto immediato). - 1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'ISEE.
3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'autodeterminazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti, che possono trasmetterle on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.
4. L'ufficio delle imposte, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica è notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.
7. Entro trenta giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'ufficio delle imposte la documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.
8. L'ufficio delle imposte, se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente, procede a una nuova rettifica a modifica della precedente comunicandola al medesimo contribuente.
9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 7, l'ufficio delle imposte provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta determinata in maniera sintetica con le procedure di cui al presente articolo.
10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte a un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
11. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, l'ufficio delle imposte può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intende aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatta salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che può provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.
12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centottanta giorni dalla data del ricorso al fine di verificare la possibilità di addivenire a una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente è considerata valida.
13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui ai commi da 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Si applicano le procedure stabilite dal presente articolo».

2. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. 07. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Contrasto all'evasione fiscale). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*2. 08. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Contrasto all'evasione fiscale). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*2. 021. Baretta, Fluvi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Misure miranti al rafforzamento della riscossione). - 1. Le disposizioni del presente articolo, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.
2. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «può essere operato al massimo con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «può essere operato solo con cadenze sorteggiate» e, di conseguenza, al comma 2, lettera a), punto 3) le parole: «e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;» sono sostituite dalle seguenti: «e della non ripetizione per periodi di tempo sorteggiati nell'ambito della programmazione periodica e del coordinamento degli accessi di cui al punto 2);».
3. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
«m) attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, intimazione di cui il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità;»;
b) al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni.»;
c) al comma 2, lettera n), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-bis) al comma 1, lettera a), le parole: "devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta" sono sostituite dalle seguenti "possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta"»;
d) al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b-bis) l'intimazione di cui alla lettera a) viene decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolvesse al favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e pagati indebitamente dal contribuente."».

4. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies) e gg-septies) sono abrogate;
b) la lettera gg-quinquies) è sostituita dalla seguente:
«gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, di un sollecito di pagamento notificato a norma delle leggi vigenti, anche a mezzo di posta raccomandata decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento.».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire una o più aste per la cessione con il metodo della cartolarizzazione delle cartelle esattoriali accertate e non riscosse a partire dall'anno 2000 e fino al 31 dicembre 2010, ponendo come base minima una somma da anticipare all'erario in quattro rate annuali rispettivamente pari a 5 miliardi per l'anno 2012, 10 miliardi per l'anno 2013 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e pari al 30 per cento del valore dei ruoli dedotte le somme già riscosse.
6. Ai soggetti che si aggiudicano le aste di cui al comma 1 sono attribuiti per la riscossione delle cartelle esattoriali cartolarizzate i poteri assegnati dalle norme vigenti, come modificate dalla presente legge, alle pubbliche amministrazioni e alla società Equitalia spa.
2. 09. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
2. 010. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i commi da 8 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 9 in modo tale da garantire che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato del digitale che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione per i servizi innovativi quali la banda larga.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il termine previsto dal comma 8, sono avviate le procedure di evidenza pubblica competitiva finalizzate all'assegnazione delle frequenze analogiche liberate progressivamente a seguito dell'adozione della tecnologia digitale terrestre, riservandone una quota significativa ai servizi innovativi di telecomunicazione. La base d'asta delle procedure richiamate è determinata tenendo in considerazione i possibili utilizzi commerciali delle frequenze, nonché della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea».

2. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, comma 13, primo periodo, le parole: «da 8 a 12» sono sostituite dalle seguenti: «8 e 9».
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, l'AGCOM, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS della medesima Autorità, del 28 giugno 2010, a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma.
2. 017. Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Eliminazione dall'imponibile dell'Irap del costo del lavoro per le imprese private). - 1. A decorrere dall'anno fiscale 2012 e fino all'anno 2014 la quota di imposta regionale sulle attività produttive calcolata assumendo come imponibile l'ammontare delle somme versate a titolo di contributi obbligatori previdenziali dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituisce credito d'imposta.
2. A decorrere dall'anno fiscale 2012 e fino all'anno 2014 la quota di imposta regionale sulle attività produttive calcolata assumendo come imponibile l'ammontare delle somme corrispondenti al costo del lavoro complessivo sostenuto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituisce credito d'imposta.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati dai soggetti passivi dell'imposta in relazione al pagamento delle imposte erariali a loro carico e delle imposte da loro trattenute come sostituti d'imposta.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone le misure attuati ve del presente articolo.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle seguenti misure:
a) a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014 è introdotto un contributo straordinario dell'1 per cento sul patrimonio immobiliare di valore superiore a 5 milioni di euro. Sono soggetti al pagamento del contributo straordinario sul patrimonio le società di capitali, gli istituti di credito, le assicurazioni, le fondazioni, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, sia in contabilità ordinaria che in semplificata e le persone fisiche. Non sono soggetti al contributo gli immobili di cui sono proprietari gli enti pubblici per fini istituzionali o statutari, Il contributo straordinario si applica alla data di chiusura del periodo di imposta o al patrimonio al 31 dicembre di ogni anno, con la predetta aliquota dell'1 per cento. Il contributo straordinario non è deducibile dalle imposte sui redditi né dall'imposta regionale sulle attività produttive. Il contributo straordinario non è dovuto se il soggetto è sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta IRES e sono dovuti gli acconti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione del contributo straordinario sul patrimonio immobiliare di cui al presente comma;
b) è aumentata di due punti percentuali l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 20 per cento di cui alla tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi l'articolo 6, comma 7, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, e l'articolo 1, comma 261, lettera g) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e pertanto, con la medesima decorrenza di cui al presente comma, riacquistano vigore le disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) della citata Tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
d) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
e) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alle lettere b) e c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010;
f) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
2. 011. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del citato decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1 sono destinate per il 30 per cento alla liquidazione dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2011 ed in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, e per il 70 per cento a consentire alle province e ai comuni con più di 5.000 abitanti di escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 relativi ai debiti iscritti nel conto dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2010.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del comma 2.
2. 020. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Garavini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). - 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 del presente decreto.
2. 012. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Società di rating). - 1. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di manipolazione del mercato tali da determinare alterazione del prezzo dei prodotti finanziari, la Commissione nazionale per le società e la borsa verifica entro quindici giorni la sussistenza in capo alle società che esercitano attività di rating dei requisiti di cui al regolamento (CE) 1060/2009 del 16 settembre 2009 con particolare riferimento agli obblighi di registrazione, per la conseguente adozione, in termini di somma urgenza, dei provvedimenti di propria competenza.
2. 013. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Dopo l'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«Art. 94-bis. - (Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione) - 1. Per i soggetti di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di O.I.C.R. e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.
2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.
3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi.
4. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dell'articolo 96" è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti".
5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato e per quelle relative a titoli mediante i quali è acquisito o integrato il controllo o il collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al presente comma al momento della conclusione delle stesse. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del presente comma, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al primo periodo del presente comma per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.
7. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo.
2. 016. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. L'articolo 12, comma 1, della legge n. 289 del 2002 è così modificato: «1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, di ammontare non superiore a duecentocinquantamila euro, emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2010, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso».
2. 018. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Comunicazione annuale della consistenza dei rapporti finanziari). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e i relativi contenuti tecnici.
3. I dati comunicati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. 022. Baretta, Fluvi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
4. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
5. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 4, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.
7. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 4 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
8. L'imposta di cui al comma 3 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
9. Il valore complessivo dell'imposta di cui al comma 3 è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.
10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro; la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133; l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti: «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);.

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1o gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da cinque membri e dura in carica quattro anni;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno del componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1o gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal gennaio 2012:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, le maggiori risorse di cui all'articolo 2-bis, valutate in 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinate, fino a concorrenza degli oneri, alla copertura delle seguenti disposizioni:
dopo l'articolo 7-bis, aggiungere i seguenti:
Art. 7-ter. - (Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a trentacinque anni di età che non siano già titolari o soci di altre società e da disoccupati di lungo periodo, come individuati dal regolamento di cui al comma 4, sono esentate dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
3. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.
4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 7-quater. - (Credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Aumento del costo del lavoro a tempo determinato finalizzato al finanziamento della formazione permanente del lavoratori precari. Limiti all'utilizzo di lavoratori a tempo determinato. Sostegno al reddito del lavoratori economicamente dipendenti. Credito all'iniziativa imprenditoriale del giovani. Fondo di garanzia per l'autonomia dei giovani). - 1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso, per il quinquennio 2011-2015, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, per la durata di tre anni dall'assunzione.
2. In caso di lavoratori rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti compatibili con il mercato comune, ivi incluse le lavoratrici svantaggiate per genere ai sensi del medesimo regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ogni lavoratore e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2002.
3. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 12 gennaio 2012, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
5. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
6. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o rientrino nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1o novembre 2010 al 31 dicembre 2010, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i lavoratori a tempo determinato e per i lavoratori e le lavoratrici che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, anche a progetto, senza vincolo di subordinazione l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è incrementata di un punto percentuale.
9. Un terzo dell'importo derivante dall'incremento dell'aliquota contributiva di cui al comma 8 è destinato al «Fondo per la formazione dei lavoratori a tempo determinato», a tal fine istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento delle misure per il sostegno al reddito e il reinserimento dei medesimi lavoratori.
10. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:
«1. Salve le ragioni di carattere sostitutivo, è consentita l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nella misura massima del 20 per cento dei lavoratori impiegati presso lo stesso datore di lavoro, ovvero nella misura prevista dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che almeno il 50 per cento dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nei trentasei mesi precedenti sia stato convertito in contratti di lavoro a tempo indeterminato».

11. Nelle more della riforma in senso universalistico del sistema degli ammortizzatori sociali, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, è riconosciuta, nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione, pari all'80 per cento del reddito percepito l'anno precedente, e comunque non superiore a 12.000 euro, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito lordo non superiore a 24.000 euro e non inferiore a 2.000 euro;
b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'assicurazione del credito a valere sul Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa nella misura del 100 per cento, limitatamente ai seguenti soggetti:
a) imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore a trentacinque anni e non sia già titolare d'impresa, socio o detentore di partecipazioni al capitale di altre società;
b) società cooperative o di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani in età non superiore a trentacinque anni che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società;
c) società di capitali, le cui quote di partecipazione spettino per almeno due terzi a giovani in età non superiore a trentacinque anni, che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società, e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i due terzi da giovani fino a trentacinque anni di età.

13. I requisiti soggettivi di cui al comma 12 devono essere posseduti alla data di richiesta dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo.
14. Allo scopo di favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani, dotato di personalità giuridica, di seguito denominato «fondo», con la dotazione annuale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 19.
15. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a favore di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni per le seguenti finalità:
a) l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o non profit, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale;
b) il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, corsi di alta formazione artistica e musicale, corsi di specializzazione post-laurea e master, in Italia e all'estero;
c) il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.

16. Sono altresì ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in relazione alle esigenze di sostegno connesse alle cadute di reddito per intermittenza o discontinuità dell'attività lavorativa.
17. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di 25,000 euro.
18. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.
19. La garanzia del fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile. Nel caso in cui il giovane investa una quota del capitale maturato nell'ambito della dote nel progetto formativo, professionale o imprenditoriale per il quale richiede il finanziamento, la prestazione di garanzie si intende riconosciuta nella misura del 100 per cento limitatamente all'importo corrispondente a tale quota.
20. La garanzia del fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n, 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
21. Le convenzioni di cui al comma 19 possono prevedere che la prestazione di garanzia del fondo si applichi anche all'emissione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e parametrati a quelli dei titoli di debito pubblico, come stabiliti ai sensi del regolamento di cui al comma 23, finalizzata alla raccolta di risorse da destinare al finanziamento dei soggetti di cui al comma 15.
22. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
23. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di rilascio e di operatività delle garanzie.
2. 023. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
4. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
5. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 4, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.
7. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 4 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
8. L'imposta di cui al comma 3 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
9. Il valore complessivo dell'imposta di cui al comma 3 è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.
10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro; la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133; l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti: «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);.

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1o gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da cinque membri e dura in carica quattro anni;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno del componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1o gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal gennaio 2012:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, le maggiori risorse di cui all'articolo 2-bis, valutate in 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, sono destinate, fino a concorrenza degli oneri, alla copertura della seguente disposizione:
dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. - (Misure fiscali a sostegno delle lavoratrici con figli). - 1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c), c-bis) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:
a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;
b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;
c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.000 euro.

1-sexies. Le detrazioni di cui al comma 1-quinquies spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-quinquies per i figli di età superiore a otto anni.
1-septies. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1-quinquies è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
1-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies del presente articolo.
1-novies. A due anni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro delle pari opportunità relazionano al Parlamento, per i rispettivi profili di competenza, circa gli effetti della presente disciplina nelle aree ammesse al beneficio, nonché circa l'efficacia stimata e la sostenibilità finanziaria della sua estensione a tutto il territorio nazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti legislativi conseguenti.
2. 024. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a coordinare le decorrenze previste dalla normativa vigente in materia di federalismo fiscale municipale.
2. 0100. Duilio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di entrate per il Comune di Milano). - 1. Ferme restando le altre misure di contenimento della spesa previste nel presente decreto, in considerazione della specificità di Milano quale area metropolitana e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al Comune di Milano si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria del medesimo comune.
2. 0101. Duilio.

Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

ART. 3.
(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche).

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una riforma degli ordinamenti professionali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, comma 5, della Costituzione unicamente per l'accesso alle professioni regolamentate, garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;
b) rivedere il numero di ordini professionali e le riserve legali di attività allo scopo di ridurne il numero e limitarne l'esistenza ai soli casi in cui ciò sia strettamente necessario alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti;
c) garantire che gli ordini professionali assicurino la qualità e l'affidabilità delle prestazioni offerte dai propri iscritti. A tal fine, gli ordini esercitano le funzioni connesse alla verifica del rispetto degli obblighi deontologici da parte dei propri iscritti, con esclusione di qualsiasi attribuzione regolamentare, di indirizzo o di verifica precedente o successiva sulle scelte di natura economica o organizzativa degli iscritti;
d) garantire che il tirocinio per l'accesso alla professione preveda l'effettivo svolgimento dell'attività formativa. Prevedere che al tirocinante sia corrisposto un equo compenso. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, il tirocinio potrà essere svolto in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale specialistica;
e) prevedere l'istituzione di un organo nazionale di disciplina e di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, la cui composizione preveda la partecipazione anche di soggetti diversi dai professionisti iscritti, ai quali affidare l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari. Prevedere che la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale sia incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o di capitali o di associazioni tra professionisti, fermo restando che li medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. Possono acquisire partecipazioni, anche di maggioranza o totalitarie, al capitale sociale delle società di capitali anche soci di mero investimento.

3. È libera la pubblicità informativa, effettuata con ogni mezzo ed avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Si applicano alla pubblicità dei servizi professionali le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 145 del 2007, n. 146 del 2007 e n. 206 del 2005.
4. A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.
3. 500. Merloni, Cambursano.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi da 5-bis sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni, le disposizioni dei presenti commi non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
5-bis. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.
5-ter. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
5-quater. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.
5-quinquies. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
5-sexies. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
5-septies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:
a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;
c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di Informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

5-octies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
5-novies. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
5-decies. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.
5-undecies. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.
5-duodecies. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.
5-terdecies. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.
5-quaterdecies. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
5-quinquiesdecies. Le associazioni professionali di cui al comma 5-quaterdecies possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.
5-sexiesdecies. Ai fini della registrazione di cui al comma 5-quinquiesdecies del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai princìpi e criteri di cui al comma 5-septies devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
5-septiesdecies. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
5-duodevicies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 5 a 5-septiesdecies.
*3. 8. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi da 5-bis a 5-undecies sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
5-bis. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.
5-ter. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
5-quater. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.
5-quinquies. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
5-sexies. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
5-septies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:
a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;
c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

5-octies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
5-novies. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
5-decies. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.
5-undecies. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.
5-duodecies. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.
5-terdecies. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.
5-quaterdecies. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
5-quinquiesdecies. Le associazioni professionali di cui al comma 5-quaterdecies possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.
5-sexiesdecies. Ai fini della registrazione di cui al comma 15 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui al comma 5-septies devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
5-septiesdecies. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
5-duodevicies. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 5 a 5-septiesdecies.
*3. 27. Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. L'accesso alle professioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma quinto, della Costituzione è libero e non può essere assoggettato a restrizioni numeriche o territoriali. Gli ordini professionali si organizzano secondo principi di autonomia, assicurano la formazione e l'aggiornamento permanente degli iscritti, tutelano il diritto del cliente a fruire di prestazioni di adeguato standard professionale e di assicurazione nei confronti dei danni potenzialmente derivanti dall'imperizia del professionista, vigilano sul rispetto delle regole deontologiche. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro della giustizia con proprio decreto da adottare d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, emana norme volte a garantire, nelle diverse professioni, l'effettività dei suddetti principi, nonché le modalità di remunerazione e di durata del tirocinio, la forma di impiego dei giovani professionisti tale da assicurare tutela dei diritti ed equità dei compensi, possibilità di istituire società di professionisti.
3. 4. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:
0a)
il numero di ordini professionali e le riserve legali di attività verranno rivisti allo scopo di ridurne il numero e limitarne l'esistenza ai soli casi in cui ciò sia strettamente necessario alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti;
3. 501. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
il compenso spettate al professionista non è basato sull'esistenza di tariffe fisse o minime e può essere parametrato, con apposita pattuizione tra le parti, al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere note al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
3. 502. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: deroga alle tariffe aggiungere le seguenti: a condizione, in coerenza con l'articolo 36 della Costituzione, che sia assicurato un compenso proporzionato all'opera prestata.
3. 503. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, lettera d), quarto periodo, sopprimere le parole: quando il committente è un ente pubblico,
3. 504. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis)
gli ordini professionali dovranno garantire la qualità e l'affidabilità delle prestazioni offerte dai propri iscritti. A tal fine gli ordini esercitano le funzioni connesse alla verifica del rispetto degli obblighi deontologici da parte dei propri iscritti, con esclusione di qualsiasi attribuzione regolamentare, di indirizzo o di verifica precedente o successiva sulle scelte di natura economica o organizzativa degli iscritti.
3. 505. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) previsione di un organo nazionale di disciplina e di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, la cui composizione preveda la partecipazione anche di soggetti diversi dai professionisti iscritti, ai quali affidare l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
3. 506. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa la pubblicità comparativa o meramente elogiativa.
3. 507. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. All'articolo 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».
3. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 12, capoverso lettera d) sostituire le parole: È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente con le seguenti: da definire con uno più decreti del Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. 6. Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
12-ter. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
12-quater. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
12-quinquies. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-quater, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
12-sexies. Negli esercizi commerciali di cui al comma 12-quinquies la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.
3. 10. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
12-ter. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
12-quater. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
12-quinques. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-quater, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
12-sexies. Negli esercizi commerciali di cui al comma 12-quinquies la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.
12-septies. Agli esercizi commerciali di cui al comma 12-quinquies si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
12-octies. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
3. 30. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
12-ter. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
12-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 12-ter sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
12-quinquies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature selfservice e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti»;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

12-sexies. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico Spa assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:
a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

12-septies. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico Spa svolge le attività di cui al comma 12-sexies.
3. 11. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
12-ter. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».
12-quater. CONSAP Spa è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.
12-quinquies. Ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP Spa è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP Spa, l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-quater. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP Spa seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 12-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
12-sexies. Al fine di tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della vigente normativa in materia di attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli articoli da 23 al 27 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) le citate attività sono soggette alla sola comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato in cui l'impresa ha sede legale all'Isvap delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario;
b) l'impresa può insediare la sede secondaria nel nostro Paese o nominare una persona indipendente incaricata di agire per conto dell'impresa stessa, anche in regime di prestazione di servizi senza dovere ricevere la comunicazione dell'Isvap;
c) l'impresa non è tenuta a nominare un rappresentante nel nostro Paese incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.

12-septies. Il Governo invia il testo del decreto di cui al comma 12-sexies alle Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni.
3. 29. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina, Cimadoro, Monai.
(Inammissibile limitatamente ai commi 12-sexies e 12-septies)

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
12-ter. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo, L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».
12-quater. CONSAP Spa è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.
12-quinquies. Ai sensi dell'articolo 58 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP Spa è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP Spa, l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-quater. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP Spa seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 12-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
3. 12. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
12-ter. All'articolo 5 del decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 dell'11 novembre 1983, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, dopo le parole: «datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «pubblici e privati»;
b) dopo comma 12-bis è aggiunto il seguente: «12-ter. Le liste speciali di cui al comma 12, costituite dall'INPS ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasformate in liste speciali permanenti, formate da quei medici che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nelle suddette liste da almeno cinque anni».
c) al comma 13, dopo le parole: «e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «e le Organizzazioni Sindacali rappresentative della categoria».
3. 508. Porcino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290).

1. Il comma 373 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i commi 905 e 906 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e del gas naturale» e le parole: «e di gas naturale» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, nonché qualsiasi altro soggetto o ente pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 31 dicembre 2011, quote superiori al 20 per cento e, a decorrere dal 31 dicembre 2017, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti nazionali o locali di trasporto di gas naturale ovvero che sono proprietarie o che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale»;
c) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
3. 07. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al fine di garantire gli assetti concorrenziali nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono stabilite, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni volte all'attuazione dell'obbligo di cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. In ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna società operante nel settore, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nel medesimo settore, è tenuta a dismettere le quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale.
2. Al fine di contribuire alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di un mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconcessione, Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata, al sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, ad assumere partecipazioni, anche di controllo, nelle società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. stessa.
3. 013. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Liberalizzazione dell'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserire il seguente:
«3-bis. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente: «Art. 22. - (Apertura di sale cinematografiche). - 1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di apertura, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, l'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche è svolta senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;
b) una programmazione della distribuzione territoriale delle sale, in rapporto alla popolazione, al numero degli schermi presenti nel territori regionale, provinciale o comunale, all'ubicazione delle sale in rapporto a quelle operanti in comuni limitrofi, a distanze minime obbligatorie tra sale, al livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza».
3. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici e universitari).

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
3. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.
4. Nell'esercizio della propria autonomia le università possesso stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Con la medesima decorrenza di cui al comma 6 sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente articolo e, in particolare:
a) all'articolo 172, secondo comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono soppresse le parole da «cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso l'università i titoli accademici» fino alla fine dell'articolo;
b) l'articolo 16, comma 4, lettera e), della legge 9 maggio 1989, n. 168 è soppresso;
c) l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 sono soppressi;
d) al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 161, comma 1, sono soppresse le parole «siano muniti di diploma di laurea e»;
2) all'articolo 173, comma 1, sono soppresse le parole «muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed»;
3) all'articolo 182, comma 1, sono soppresse le parole «muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado»;
4) all'articolo 190, comma 1, sono soppresse le parole «abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e».
3. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
2. Le risorse realizzate mediante la predetta gara sono impiegate per lo sviluppo della banda larga nelle regioni del Mezzogiorno.
3. 03. Commercio, Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci.
(Inammissibile limitatamente al comma 2)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
2. Le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1 sono interamente destinate a garantire la copertura della quota nazionale di finanziamento dei fondi strutturali europei.
3. 016. D'Antoni.
(Inammissibile limitatamente al comma 2)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Liberalizzazione delle vendite sottocosto).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «le vendite sottocosto e» sono soppresse;
b) al comma 3 aggiungere le seguenti parole: «ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 18 sulle vendite sottocosto».
3. 04. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Liberalizzazione della vendita di giornali quotidiani e periodici).

1. All'articolo 3, comma 1, capoverso del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «e di somministrazione di alimenti e bevande», sono inserite le seguenti: «nonché l'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici».
3. 05. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Liberalizzazione del prezzo dei libri).

1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, sono abrogati.
3. 06. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Princìpi generali a salvaguardia della concorrenza all'interno del mercato della raccolta pubblicitaria operante nel sistema delle comunicazioni visive e sonore e poteri di accertamento e sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il sistema delle comunicazioni sonore e televisive, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai principi di tutela della concorrenza nel mercato della pubblicità, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, anche attraverso soggetti controllati o collegati, assicurando la massima trasparenza degli assetti societari.
2. I soggetti esercenti attività radiotelevisiva in ambito nazionale, a qualunque titolo, possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al primo periodo sono quelli derivanti da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni nonché i ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione.
3. I soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e via satellite. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui al presente comma si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta.
4. I soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale o comunque esercenti a qualunque titolo in ambito nazionale attività radiofoniche possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico.
5. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2017, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
6. I soggetti che comunque detengono, anche attraverso soggetti controllati o collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e dalla diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali o periodici, fermo restando il rispetto dei limiti per ogni singolo settore.
7. Ai fini di cui al comma 6, si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica; comunicazione audiovisiva anche per il tramite della rete internet; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
8. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel mercato delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato, non possono conseguire nel settore della radiotelevisione e dei media affini ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulle caratteristiche strutturali del mercato delle pubblicità nel sistema delle comunicazioni sonore e televisive al fine di garantire e tutelare la libera concorrenza.
10. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi ha interesse o, periodicamente, d'ufficio, verifica che non si costituiscano, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi precedenti.
11. Qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti che un'impresa o un gruppo di imprese si trovi nella condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti previsti nei commi precedenti, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti mediante la riduzione della quota di proventi raccolti, nelle misura necessaria a non superare i limiti. Qualora riscontri l'esistenza di una posizione dominante, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché essa sia sollecitamente rimossa, proponendo alle imprese che si trovano in posizione dominante di adottare la rimozione e stabilendo nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore a dodici mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute.
12. Sono fatti salvi i poteri e le competenze attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le competenze attribuite dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.
3. 08. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure in favore dell'attività dei giovani professionisti, dell'accesso e del libero esercizio della professione forense, di dottori commercialisti ed esperti contabili e a tutela della concorrenza nei servizi professionali).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «le disposizioni legislative e regolamentari» sono inserite le seguenti: «anche speciali o riferite a determinate categorie di professionisti»;
2) alla lettera a), le parole: «l'obbligatorietà» sono sostituite dalle seguenti: «la fissazione»;
3) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli ordini non possono vietare in generale la pubblicità su categorie di mezzi di comunicazione per ragioni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro della professione. Ogni valutazione operata da parte degli ordini deve essere riferita al caso concreto e specifico e deve essere motivata dal mancato rispetto del buon costume o della veridicità o della continenza o della trasparenza dei messaggi;»;
4) alla lettera c), dopo le parole: «da parte di società di persone» sono inserite le seguenti: «o di capitali» e le parole: «l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che» sono soppresse;
5) dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:
c-bis) il divieto di esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui e il divieto per il medesimo professionista di partecipare a più di una società»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è consentita la gestione di pratiche giudiziali da parte di società di professionisti appartenenti a discipline e ad albi diversi, fermo restando che la rappresentanza in giudizio è in quel caso effettuata personalmente dai soli soci o dipendenti che sono abilitati all'esercizio della professione forense ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36».
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. E abrogata ogni norma legislativa o regolamentare che imponga minimi contributivi obbligatori annui a carico di ogni iscritto alle casse di previdenza professionali e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla cassa di riferimento».

2. Il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile si interpreta nel senso che la disciplina prevista per la determinazione del compenso è relativa a rapporti di tipo privatistico tra le parti di un contratto e non attribuisce alcun potere agli ordini professionali in termini di verifica della corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all'importanza dell'opera.
3. È data facoltà agli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale. Ciascun ordine professionale stabilisce le modalità di accesso al praticantato anticipato.
4. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «È abilitato all'iscrizione all'albo degli avvocati chiunque abbia svolto regolarmente la pratica professionale a sensi di quanto previsto dall'articolo 17, primo comma, numero 5, del presente decreto, e abbia conseguito il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37»;
b) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui,» e le parole: «di giornalista professionista,» sono soppresse;
c) all'articolo 8, secondo comma, le parole: «per un periodo non superiore a sei anni,» sono soppresse;
d) all'articolo 17, primo comma, il numero 6 è soppresso;
e) gli articoli da 19 a 24 sono abrogati.

5. Il capo II del titolo I del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, le lettere b) e c) del comma 1 sono soppresse;
b) all'articolo 36:
1) la lettera b) del comma 3 è soppressa;
2) la lettera b) del comma 4 è soppressa;
c) il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale»;
d) gli articoli 45, 46 e 47 sono abrogati.
3. 09. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis. - (Liberalizzazione dei servizi postali). - 1. Al fine di garantire il pieno completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali nel rispetto della normativa comunitaria, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, di attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità. Il decreto si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;
b) trasferimento delle funzioni esercitate dall'Agenzia di cui alla lettera a) in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nonché integrazione delle relative competenze in materia di regolamentazione del settore postale;
c) previsione di un affidamento diretto di breve durata del servizio universale in capo a Poste Italiane S.p.A, e comunque non superiore a 2 anni, al fine di consentire lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che consenta la piena realizzazione di un mercato concorrenziale nel settore postale che consenta l'accesso al servizio anche da parte di operatori già presenti sul mercato o potenziali nuovi entranti, senza pregiudicare il ruolo di vigilanza sociale che il servizio postale universale è chiamato ad adempiere nell'ambito del territorio nazionale ed in particolare nelle aree più disagiate del Paese;
d) designazione del fornitore del servizio universale nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e non già sulla base del criterio dell'eventuale pregresso rapporto con la pubblica amministrazione nel settore specifico.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia da esprimere entro un mese dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.».
3. 010. Monai, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis. - (Liberalizzazione del mercato dei trasporti). - 1. Al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del mercato dei trasporti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, di seguito denominata "Autorità", avvalendosi di un'apposita sezione distaccata, svolge funzioni di regolamentazione nel settore dei trasporti, promuovendo e garantendo lo sviluppo di:
a) condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;
b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi nei settori del trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale;
c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. La sezione di cui al comma 1 è costituita attingendo a personale comandato, in numero non superiore alle trenta unità, proveniente dalle amministrazioni competenti nei settori del trasporto indicati al comma 1, lettera b), e caratterizzato da profili professionali individuati dall'Autorità stessa in relazione alle specifiche capacità tecniche.
3. Allo scopo di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, l'Autorità, previa consultazione pubblica, adotta un'idonea regolamentazione, volta a:
a) verificare che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale rispettino i principi della concorrenza e della trasparenza;
b) assicurare che la prestazione del servizio di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale avvenga in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili;
c) formulare ai soggetti competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
d) assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
e) garantire un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori del servizio di trasporto;
f) assicurare che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti;
g) determinare i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati;
h) svolgere ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto;
i) ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati;
l) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità.

4. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera e), sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, lettera l) del presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori».
3. 014. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dismissione del patrimonio immobiliare).

1. Il Ministro della difesa rende noti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi, distinti per territorio regionale, dei beni immobili in uso al Ministero della difesa non necessari a scopi istituzionali e che non sono stati avviati a procedure di valorizzazione, i quali possono essere trasferiti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, a Comuni, Province, Regioni. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione degli elenchi possono essere presentati all'Agenzia del demanio progetti di valorizzazione finalizzati all'alienazione dei beni immobili di cui al precedente periodo da parte di soggetti pubblici o privati, contenenti le necessarie autorizzazioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali progetti possono prevedere l'utilizzo di fondi d'investimento immobiliari chiusi compartecipati da Stato ed enti pubblici locali e regionali, ai sensi del citato articolo 33, ovvero prevedere procedure dirette di alienazione attraverso gare ad evidenza pubblica. In nessun caso un bene immobiliare inserito nei progetti di valorizzazione di cui al periodo precedente può essere conferito al fondo o avviato ad alienazione prima della definitiva approvazione dell'autorizzazione urbanistica. Ciascun progetto di valorizzazione deve contenere la destinazione ad usi pubblici ovvero alla realizzazione di unità immobiliari da immettere sul mercato degli affitti a canoni sostenibili di una quota non inferiore al trenta per cento delle cubature autorizzate e delle superfici coinvolte.
2. L'Agenzia del demanio coordina la valutazione dei progetti di cui al precedente comma, sulla base di criteri stabiliti previa intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i progetti valutati positivamente, l'Agenzia del demanio, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti di valorizzazione di cui al comma 1, dispone il trasferimento dei beni nella proprietà degli enti pubblici locali e regionali, ovvero dei fondi pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato. I beni contenuti negli elenchi di cui al precedente comma 1 per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione, ovvero se presentati non abbiano ricevuto una valutazione positiva, vengono inseriti negli elenchi del beni trasferibili secondo le ordinarie procedure disposte dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 gli enti pubblici locali o regionali possono procedere alla dismissione di parti del loro patrimonio immobiliare. Anche in tale caso il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato.
4. Nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la previsione di cui all'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle regioni, agli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con esclusione del settore idrico. La partecipazione al programma di dismissioni consente l'accesso al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto. La mancata partecipazione comporta l'aumento del 5 per cento del concorso dell'ente al patto di stabilità interno, che si eleva al 15 per cento nel caso delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo che la mancata partecipazione sia adeguatamente motivata con relazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 febbraio 2012 e dal medesimo autorizzata. Le modalità di dismissione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione.
5. Nel caso di infrastrutture caratterizzate da monopolio naturale, quali porti ed aeroporti, la dismissione non può superare il 49 per cento delle quote azionarie ma può prevedere la cessione dei compiti gestionali e operativi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite normative di regolazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche locali nei settori ancora privi di regolazione, ivi compresa l'istituzione di apposite agenzie di regolamentazione aventi carattere federale.
6. Dalle misure di cui al presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2016 da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Conseguentemente:
1) all'articolo 4, comma 32, sopprimere la lettera d);
2) all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole da: rispettivamente fino a: dicembre 2013 e da in società fino a: rilevanza economica.
3. 015. Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Tutela della concorrenza nel settore del credito). - 1. All'articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Recesso e portabilità dei conti correnti»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».
3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.
5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.
6. Il comma 61, dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente: «61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».
*3. 017. Messina, Borghesi, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Tutela della concorrenza nel settore del credito). - 1. All'articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Recesso e portabilità dei conti correnti»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».
3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.
5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.
6. Il comma 61, dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: 61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente.
*3. 021. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.».
3. 019. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

ART. 4.
(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea).

Sopprimerlo.
4. 4. Baretta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Causi.

Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:
1. Gli enti locali gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica secondo criteri di economicità ed efficienza conformandosi ai principi e alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea. Conseguentemente la gestione dei predetti servizi può avvenire: a) attraverso il modello in house mediante affidamento della gestione ad un organismo pubblico sul quale - a termini della normativa e giurisprudenza comunitaria - l'ente locale affidatario eserciti un controllo diretto analogo a quello da esso esercitato sulle proprie strutture interne con conseguente esclusione dell'affidamento a società sotto qualsiasi forma costituite; b) mediante l'affidamento della gestione a imprenditori o società in qualsiasi forma costituite identificati mediante procedura competitiva. In tali casi si applicano i commi 9, 10, 11 del presente articolo.
2. In tutti i casi di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano i commi da 18 a 26 del presente articolo.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, al fine di evitare che le inefficienze e le diseconomie della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica siano finanziate mediante ricorso all'imposizione locale con conseguente aggravio tributario a carico dei contribuenti, le imposte, tasse e addizionali previste dagli articoli 4, 5, e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 possono essere introdotte esclusivamente dagli enti locali che abbiano proceduto all'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica mediante procedura competitiva. Gli aumenti tariffari dei servizi pubblici locali, qualora siano gestiti mediante il modello in house, possono essere deliberati dagli enti locali solo nei casi in cui il sistema tariffario sia regolato da un organismo o autorità indipendente.
4. 7. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente articolo le gestioni di servizi pubblici locali secondo il modello in house, che siano conformi al diritto comunitario, purché, previo parere favorevole dell'organo di revisione con apposito atto, l'organo competente dimostri:
a) assenza in un'ottica dinamica di perdite per la società;
b) l'assenza di aggravi di spesa per gli enti pubblici proprietari;
c) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. Al fine della chiusura dei bilanci in utile, sono ammesse altresì le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
d) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
e) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media di settore;
f) il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa inferiore alla media di settore;
g) il raggiungimento anticipato degli obiettivi della normativa di settore rispetto alle scadenze stabilite.
4. 1. Rubinato.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Dismissione del patrimonio delle Regioni, delle Province e dei Comuni).

1. I Comuni, le Provincie e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali o affittato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2012, anche trasferendo alla Cassa depositi e prestiti unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, Provincie e Regioni.
2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa depositi e prestiti.
3. All'articolo 20, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «autonomia finanziaria» sono sostituite con le seguenti: «autonomia e sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alla incidenza degli oneri del servizio del debito sulla spesa corrente».
4. 02. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Vendita delle società municipalizzate con esclusione di quelle che offrono servizi idrici e contestuale liberalizzazione del settore in cui opera la società).

1. Entro il 31 dicembre 2013, gli enti locali devono rispettare i principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, realizzano la gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito «servizi pubblici locali», liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità attiva. Le procedure di vendita e dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico ovvero degli enti strumentali dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale come definite all'articolo 114, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 deve avvenire in tutti i casi in cui l'ente locale cui abbia la proprietà di un pacchetto azionario da cui si evince la partecipazione di maggioranza, di controllo o di minoranza delle stesse.
2. La liberalizzazione del settore in cui operava la società ceduta deve avvenire in corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie. È quindi abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nei settori in cui operavano le società municipalizzate partecipate e dismesse dagli enti locali territoriali. Da tale disciplina è esclusa ogni società che fornisca un servizio pubblico locale idrico.
3. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti pubblici interessati dal provvedimento sono tenuti a redigere una relazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione attiene allo stato di attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. La relazione deve essere pubblicata nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. La relazione deve comunque essere redatta per motivare in quella sede, allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Fermo restando i limiti stabiliti al comma 1, l'eventuale ritardo è consentito esclusivamente nel caso in cui esso sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento. Nel caso di inadempienza non imputabile alle condizioni oggettive sopra descritte, l'ente pubblico è tenuto a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal 31 dicembre 2013, l'importo corrispondente al valore attuale delle azioni in proprietà dell'ente stesso. Se entro tale ulteriore termine la somma così individuata non viene versata, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando si effettua la vendita.
4. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Dismissioni di partecipazioni dello Stato).

1. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali, onde realizzare un complesso di entrate straordinarie per una somma pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012, pari a 1,5 miliardi per l'anno 2013, e pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
2. I programmi di dismissione di cui al comma 1, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione dei citati programmi.
3. Il programma di cui al comma 1 può avvenire anche con il conferimento delle quote azionarie da dismettere ad una o più società costituite da capitali privati mediante procedimento di cartolarizzazione che assicuri all'atto di tale conferimento almeno l'ottanta per cento del valore di mercato delle partecipazioni cedute.
4. Dal programma di alienazione di cui al comma 1 sono escluse le partecipazioni in società operanti nei settori del servizio idrico.
5. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.
6. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo al netto degli oneri inerenti alle medesime.
7. Allo scopo di intervenire tempestivamente per concorrere al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica definiti nel documento di economia e finanza per il triennio 2012-2014, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 59, assicurano introiti pari a 300 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, un miliardo di euro per l'anno 2013 e tre miliardi per ciascuno degli anni 2014-2015, derivanti dalla dismissione di partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici, con esclusione del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente, finalizzato al ripianamento dei debiti, ove accertati, o alla spesa per investimenti se eccedenti ai fini di tale ripianamento.
8. Le entità delle dismissioni di cui al comma 1 che ciascuna Regione, ciascuna Provincia autonoma e ciascun ente locale devono conseguire sono stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
9. Qualora non si realizzassero i proventi di cui al precedente comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente.
4. 03. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per favorire l'emersione delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e delle relative pertinenze).

1. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 2, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.
5. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 1, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e 11 comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
4. 04. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

ART. 5.
(Norme in materia di società municipalizzate).

Sopprimerlo.
5. 1. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei limiti fino a: per l'anno 2014 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro per l'anno 2013 e 500 milioni di euro per l'anno 2014,.

Conseguentemente:
a)
al medesimo comma:
1) sostituire le parole da: rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 fino a: predetti Dicasteri con le seguenti: ad interventi di acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie e di veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto pubblico locale su gomma e ad interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza del territorio.
2) sopprimere il quarto e quinto periodo;
b) dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
5. 501. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture gravemente danneggiate dal sisma del 15 dicembre 2009 che ha colpito parte del territorio della regione Umbria, e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto 22 dicembre 2009 del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione del Piano di interventi straordinari già approvato dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza 3 marzo 2010, n. 3853, del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 1, comma 25 del presente decreto.
5. 2. Sereni, Bocci, Gozi, Trappolino, Verini.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi e per il risarcimento dei danni alle imprese cd ai soggetti privati nei territori della regione Marche colpiti dall'alluvione del 2 marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza conseguente a calamità naturale con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 500. Cavallaro.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente: «5-septies. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo aver verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisca le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità.».
5. 3. Vannucci.

ART. 5-bis.
(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud).

Al comma 1, dopo le parole: regioni dell'obiettivo convergenza aggiungere le seguenti: e di quelle che, ai fini della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, beneficiano di un regime di sostegno transitorio a titolo di phasing in nell'obiettivo Competitività e occupazione;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: commi 126 e 127, con le seguenti: commi 126, 127 e 132.
5-bis. 1. Calvisi.

Al comma 2, dopo le parole: restanti regioni aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle a statuto speciale.
5-bis. 500. D'Antoni.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Soppressione dei consorzi di bonifica e delle autorità d'ambito territoriale ottimale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.
2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, e successive modificazioni.
5. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi dei comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. 03. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche e obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di multi-utilities, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 1, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 2.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 2.
5-bis. 01. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Dismissioni di immobili).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce con proprio decreto un programma quadriennale di alienazioni delle proprietà immobiliari pubbliche con procedure di evidenza pubblica conformi al diritto comunitario, con esclusione dei beni vincolati, tutelati, ovvero di interesse culturale, storico, artistico, archeologico, architettonico, paesaggistico e ambientale, che assicuri un introito pari a un miliardo di euro per l'anno 2012, 5 miliardi per l'anno 2013, 8 miliardi per l'anno 2014 e 10 miliardi per l'anno 2015. Tali introiti sono conferiti, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà delle amministrazioni centrali, al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mentre sono finalizzati al ripianamento dei debiti delle autonomie locali, ove accertati, o alla spesa per investimenti delle medesime, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali.
2. Qualora non siano attivate le procedure di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ed agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente al valore degli immobili.
5-bis. 02. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 97, il periodo: «L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali» è sostituito dal seguente: «L'esclusione opera anche per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali».
2. All'onere derivante dal presente articolo, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
5-bis. 0500. Gozi, D'Antoni.

ART. 6.
(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni).

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di garantire un congruo periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 1o aprile 2012, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, congiuntamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento, previa predisposizione di protocolli per la corretta esecuzione di tali operazioni, con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Successivamente, in caso di esito positivo delle sopra esposte verifiche, per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI, sarà individuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e non potrà, in ogni caso, essere antecedente al 1o giugno 2012.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, viene individuato, tra i gestori e controllori del sistema, un responsabile del procedimento, unitamente alle modalità per effettuare ricorsi amministrativi ed esposti o reclami su eventuali disfunzioni.
6. 500. Melchiorre, Tanoni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e per le imprese e per gli altri soggetti obbligati all'iscrizione al sistema SISTRI. In considerazione della mancata operatività del sistema SISTRI, il contributo già versato dai predetti soggetti per gli anni 2010 e 2011 è imputato alle annualità successive, a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema.

Conseguentemente, dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
3-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono individuate norme di semplificazione e relative istruzioni tecniche ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sulla base dei seguenti criteri:
a) possibilità di effettuare tutti gli adempimenti gestionali mediante le associazioni di categoria o il gestore del servizio pubblico incaricato in luogo del produttore iniziale; a tal fine sono previste modalità tecniche di accesso al SISTRI che consentano ai soggetti incaricati di adempiere agli obblighi previsti, anche attraverso sistemi di interoperabilità secondo i normali standard tecnologici semplificando e velocizzando le procedure;
b) adozione di modalità semplificate specifiche per i conferimenti presso piattaforme fisse, o presso piattaforme mobili o mezzi di trasporto attrezzati alla ricezione dei rifiuti che stazionano temporaneamente in aree preposte, con particolare semplificazione per i conferimenti effettuati nei limiti di cui all'articolo 212, comma 8, primo capoverso, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; a tal fine sono previste le modalità affinché la tracciabilità dei conferimenti sia garantita dal soggetto gestore della piattaforma senza ulteriori obblighi per i produttori iniziali;
c) introduzione di semplificazioni per i circuiti organizzati nella forma della microraccolta presso i singoli produttori di rifiuti, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo modalità che tengano conto della molteplicità dei soggetti produttori e della varietà dei rifiuti conferibili per ciascun ciclo di microraccolta; a tal fine sono previste le modalità affinché la tracciabilità dei conferimenti sia garantita dal soggetto gestore della microraccolta stessa senza ulteriori obblighi per i produttori iniziali;
d) adozione di modalità semplificate e adeguate nei casi in cui i rifiuti siano prodotti al di fuori dell'unità locale dalle attività di cui all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) sono fatte salve le modalità di gestione semplificate disposte con accordi e contratti di programma di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
6. 3. Rubinato.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
6-quater. Al comma 61 della legge 21 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunti i seguenti periodi: «Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota - prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
6. 6. Di Pietro, Donadi, Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

ART. 6-ter.
(Fondo di rotazione per la progettualità).

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 6-quater.
(Proroga della riscossione dei tributi non versati nella Regione Abruzzo).

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n, 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2013.
2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2013 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014 Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19.1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 3.
5. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
6. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
7. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
8. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
9. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
10. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 3 a 8, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
11. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.
4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6 del 2010 e n. 6 del 2011 recanti Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
12. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
13. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
14. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
15. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
16. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
17. Dall'attuazione dei commi da 11 a 16 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
18. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:
a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

19. Ai fini di cui al comma 18, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
20. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 19 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
21. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.
22. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.
23. Al fine di far valere i diritti di cui ai commi 21 e 22 è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
24. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 18 a 23, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.
25. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
26. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
6-ter. 01. Lolli, Tenaglia, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 6-quater. - (Misure per la tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture). - 1. L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.
2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità» aggiungere le seguenti: «con esclusione di ogni altro genere di appalto di opere servizi e forniture».
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere f), g), l), m) e dd) sono soppresse.».
6-ter. 02. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
Art. 6-quater - (Istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato «Fondo», al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
2. La CDP Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione annua pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti in favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto ad istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine, la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2012, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.
4. La CDP Spa predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo discendono oneri pari ad un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui ai commi da 7 a 10.
7. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
8. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
9. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
11. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 9.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: 4 punti con le seguenti: 5 punti.
6-ter. 03. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 6-ter aggiungere il seguente:
Art. 6-quater - (Riduzione del debito degli enti locali). - 1. I Comuni, le Province e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali o affittato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2012, anche trasferendo alla Cassa depositi e prestiti SpA unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, Province e Regioni.
2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA.
3. In assenza di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali o affittato a terzi, i Comuni, le province e le Regioni che dispongono di partecipazioni di controllo di società di capitali che gestiscano servizi di pubblica utilità debbono provvedere all'estinzione dei mutui anche attraverso il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti SpA di dette partecipazioni di controllo.
4. Nei casi previsti dal comma 3, il trasferimento avverrà previa valutazione redatta da società specializzata indicata dalla Cassa depositi e prestiti SpA.
5. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera d) le parole «autonomia finanziaria» sono sostituite dalle seguenti «autonomia e sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alla incidenza degli oneri del servizio del debito sulla spesa corrente».
6-ter. 04. Merloni, Cambursano.

ART. 7.
(Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas).

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2. 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008. n. 185. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. 1. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, le parole: 4 punti percentuali, sono sostituite dalle seguenti: 5 punti percentuali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme in materia di esenzione per gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra).

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, l'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
7. 27. Di Giuseppe, Messina.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'esenzione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di parte del gettito per misure a sostegno degli utenti dei mezzi pubblici.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 1.801,75 milioni di euro per l'anno 2012 e 901,75 milioni.
7. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di parte del gettito per misure provvisorie a sostegno delle piccole e medie imprese beneficiarie che operano nel settore per l'adozione di materiale rotabile e sistemi di gestione del traffico ad alta efficienza energetica.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 1.801,4 milioni di euro per l'anno 2012 e 901,4 milioni.
7. 4. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 52, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di parte del gettito per misure provvisorie a sostegno delle piccole e medie imprese beneficiarie che operano nel settore per l'adozione di materiale rotabile e sistemi di gestione del traffico ad alta efficienza energetica.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 1.816,2 milioni di euro per l'anno 2012 e 916,2 milioni.
7. 5. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 16-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 1.835,8 milioni di euro per l'anno 2012 e 935,8 milioni.
7. 6. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui all'articolo 2, comma 11 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 1.860 milioni di euro per l'anno 2012 e 960 milioni.
7. 7. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e disposizioni collegate. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di una quota parte del gettito per misure provvisorie di sostegno alle piccole e medie imprese di autotrasporto affinché siano adottati mezzi a basso consumo.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 1.895 milioni di euro per l'anno 2012 e 995 milioni.
7. 8. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 2.041,28 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.141,28 milioni.
7. 9. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui alla Tabella A, punto 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, salvo che per le aziende che svolgono collegamenti obbligati con le isole. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è inoltre delegato a decidere misure provvisorie di sostegno per le piccole e medie imprese che operano nel settore della pesca.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 2.292 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.392 milioni.
7. 10. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di parte del gettito per misure provvisorie a sostegno alle piccole e medie azione che operano nel settore agricolo e assimilati affinché siano adottati mezzi a basso consumo e ad alta efficienza energetica.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 2.616,80 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.716,80 milioni.
7. 11. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui alla Tabella A, punto 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 3.413,59 milioni di euro per l'anno 2012 e 2515,59 milioni.
7. 12. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 12, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è delegato a decidere la destinazione di parte del gettito per misure provvisorie a sostegno dei soggetti beneficiari affinché siano adottati mezzi a basso consumo.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 1.814,2 milioni di euro per l'anno 2012 e 914,2 milioni.
7. 13. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'agevolazione di cui all'articolo 21, comma 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.
7. 14. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.
7. 15. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni con le seguenti: 1.800,22 milioni di euro per l'anno 2012 e 900,22 milioni.
7. 16. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'esenzione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.
7. 17. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'agevolazione di cui all'articolo 52, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.
7. 18. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'agevolazione di cui all'articolo 52, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.
7. 19. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla tabella A, punto 11 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.
7. 20. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 8 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, ad eccezione che per le attività che attengono alla ricerca.
7. 21. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa la riduzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.
7. 22. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'agevolazione di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è delegato ad adottare misure provvisorie di sostegno per le piccole e medie imprese che operano nel settore.
7. 23. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'esenzione dell'accisa di cui alla Tabella A, punto 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.
7. 26. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui alla Tabella A, punto 15, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.
7. 25. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È soppressa l'esenzione dall'accisa di cui alla Tabella A, punto 16, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche.
7. 24. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-bis.

«1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4-quinquies dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:
1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.
3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca una oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 dei codice civile.».

2. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sopprimere la lettera h).
3. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.
4. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.
5. Le misure di cui al comma 4 possono consistere:
a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;
b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;
c) nella progressiva riduzione dell'imposta regionale per le attività produttive.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabilite le modalità applicative del comma 5, l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo, garantendo un congruo periodo per la transizione al nuovo assetto del settore. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 8.
8. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b), le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
c) alla lettera e), le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 percento»;
d) alla lettera d), le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
e) alla lettera e), le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

9. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, e destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma.
10. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca».
11. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.
12. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.
13. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna.
14. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Nei trasporti nazionali e internazionali il risarcimento dovuto dal vettore per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata non può essere superiore all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'indennizzo viene calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta ed il limite di responsabilità e stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».
7-bis. 024. Borghesi, Cambursano, Monai.
(Inammissibile limitatamente ai commi da 2 a 14)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Misure sui ritardati pagamenti della PA).

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita, per iniziativa della CDP Spa, in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società, di seguito denominata «Impresa Sicura Spa», presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato «Fondo». Il capitale sociale di impresa sicura Spa, cui CDP Spa concorre utilizzando fondi anche rivenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alla dotazione del Fondo, CDP Spa concorre pro quota, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie anche di cartolarizzazione di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.
2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad Impresa Sicura Spa che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.
3. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa Sicura Spa e le amministrazioni pubbliche titolari del debito.
7-bis. 01. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

1. Per gli interventi per la difesa del suolo e per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, con particolare attenzione agli edifici scolastici, nonché per la demolizione dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio sismico e idrogeologico, sono stanziati 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinati alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli eurofighter Typhoon.
7-bis. 02. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
7-bis. 03. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

1. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, ultimo periodo, è così sostituito: «L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara»;
b) il comma 1-bis, è sostituito dal seguente comma:
«1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della progettazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore, ai sensi del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5»;
c) conseguentemente, all'articolo 111, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la parola: «esecuzione», aggiungere le seguenti: «, nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione validata»;
d) nonché, all'articolo 56, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, aggiungere, dopo la parola: «stazione appaltante» le seguenti: «, nonché all'appaltatore, nei casi di cui all'articolo 240-bis, comma 1-bis del Codice».
7-bis. 04. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Misure per favorire la competitività delle imprese agricole).

1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni delle organizzazioni di produttori di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:
a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;
b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dei prodotti degli associati;
c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collaborazione commerciale degli stessi in altri Paesi;
d) pianificazione della produzione, prevenzione e gestione delle crisi.

3. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dall'anno 2011, un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 20 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione. Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e i criteri le modalità di ripartizione delle risorse appositamente stanziate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 14. 6. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:
a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

7. Ai fini di cui al comma 6, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
8. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 7 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
9. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.
10. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.
11. Al fine di far valere i diritti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
12. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.
13. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
14. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
7-bis. 05. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

1. La fiscalità di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, si applica anche ai soggetti che avviano attività d'impresa nel settore dell'agricoltura, anche in forma associata, e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.
4. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.
4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 20011, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n 612010 e n. 612011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».
7-bis. 06. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Misure di semplificazione a sostegno della competitività del settore agricolo).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione».

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

3. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, il numero di codice fiscale dei lavoratori, la data presunta di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte, il livello di inquadramento, e il riferimento al contratto collettivo applicato. A ciascun lavoratore è consegnata copia della comunicazione di assunzione, secondo la legislazione vigente.».

4. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La richiesta si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego nel termine, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente, e regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici con al meno 51 giornate;
b) il lavoratore stagionale abbia rispettato nell'anno precedente le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro».

5. Per favorire la semplificazione del sistema dei controlli a carico delle imprese soggette a certificazione, all'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano a) il controllo igienico sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;
b) il controllo relativo agli aspetti ambientali, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal Comune per le industrie insalubri».
b) il comma 4 è abrogato.

6. Al fine di semplificare le procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente in merito i soggetti richiedenti i contributi, promuovono ed attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate.»;
b) al comma 8 è soppressa la parola: «prioritariamente».

7. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli Organismi Pagatori interessati sono obbligati a predisporre in merito le adeguate procedure di gestione delle istanze, mettendo a disposizione degli utenti le circolari esplicative ed applicative correlate».
7-bis. 07. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Misure a favore del ricambio generazionale nel settore agricolo e banca delle terre agricole).

1. Allo scopo di facilitare il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale è istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli nelle disponibilità di enti pubblici, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime.
3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
4. Nel sito internet dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili privati e pubblici e sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi.
5. Presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Nucleo operativo per la mediazione, di seguito denominato «Nucleo», con lo scopo di favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari, nonché di garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti nonché sugli aspetti tecnici ed economici proprio di ciascuna attività.
6. Il Nucleo è articolato in sottosezioni regionali, provinciali e, ove necessario, comunali. Le sottosezioni del Nucleo di cui al primo periodo agiscono secondo le linee guida stabilite dal Nucleo medesimo e di concetto con esso, avvalendosi delle strutture territoriali già esistenti.
7. Per le finalità di cui al comma 5, l'ISMEA stipula apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti.
8. Al fine di rendere fruibile a livello territoriale la Banca, l'ISMEA predispone un Piano per la formazione e l'assistenza tecnica, consultabile anche sul sito internet dell'ISMEA.
9. I subentranti e i precedenti proprietari possono stipulare un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.
10. Ai fini di cui al comma 9, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è indicato un termine massimo della durata di cinque anni.
11. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».
12. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmini di attività d'uso delle terre pubbliche nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.
13. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e VISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 12.
14. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Qualora i beni di cui al comma 3 siano terre demaniali a vocazione agricola, sono assegnati attraverso la mediazione del Nucleo operativo istituito presso l'ISMEA a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, con le modalità stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 3.
3-ter. Le regioni e gli enti locali che sono titolari della proprietà di terreni agricoli destinano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età qualora si tratti di terre demaniali a vocazione agricola».

15. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola» e sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;
b) al comma 2-bis, la parola: «subentranti» è soppressa;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7-bis. 08. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

1. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Al comma 1 sopprimere la lettera b);
2) Al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: «in servizio o» sono soppresse;
3) Al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: «in servizio o» sono soppresse;
4) Al comma 2 lettera c) i numeri 1, 3 e 4 sono soppressi;
5) Al comma 2 lettera e) sopprimere il numero 1;
6) Al comma 2 sopprimere la lettera d);
7) Al comma 2 sopprimere la lettera f);
8) Al comma 2 lettera g) numero 3, secondo periodo, dopo le parole: «delle cause di incompatibilità» aggiungere le seguenti: «o in caso della mancanza dei requisiti richiesti dagli articoli 4, comma 1, lettera a) e all'articolo 5, comma 1, lettera a)»;
9) Al comma 2 lettera g) numero 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «i giudici che si trovano in una situazione di incompatibilità possono entro 15 settembre 2011 chiedere il trasferimento a domanda ai posti vacanti presso altra commissione tributaria»;
10) Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
11) Sostituire il comma 7 con il seguente:
«Al fine di rispondere all'esigenza di ricollocare il personale dell'Amministrazione della difesa in situazione di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento alle sedi giudiziarie e alle soprintendenze in carenza di organico, tramite separati accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli dell'esercito in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, negli organici dei dicasteri indicati. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte degli stessi dicasteri, circa le esperienze professionali e i titoli di studio vantati dagli interessati e diretta ad accertare l'idoneità a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le amministrazioni di destinazione. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dei beni culturali, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con gli accordi di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento».
12) Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La parte ricorrente con l'istanza prevista dall'articolo 33, deve proporre all'altra parte la conciliazione della controversia;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. La conciliazione ha luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza nella quale la commissione, nel caso non si sia raggiunto l'accordo fra le parti, può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5».
c) il comma 4 è abrogato».
13) Sostituire il comma 12, con i seguenti:
«12. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione della finanza pubblica e al rilancio della competitività economica del Paese, l'Agenzia delle entrate provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione relativa alla situazione tributaria relativa al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento e alla conseguente formulazione di un elenco dei soggetti inadempienti.
12-bis. Ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-ter, che non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute all'erario per effetto dell'adesione ai condoni e alle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ancorché prescritte, si applica un'imposta straordinaria aggiuntiva sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto della sanatoria di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con un'aliquota 20 per cento delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati.
12-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 12, sono assegnate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate all'adozione di misure permanenti finalizzate, per una quota pari al 50 per cento alla riduzione dell'indebitamento netto e per la restante quota all'adozione di misure per lo sviluppo delle imprese, con priorità di intervento per le imprese innovative».
14) Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
«13-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere gg-ter, gg-quater, gg-sexies e gg-septies, sono soppresse;
b) dopo la lettera gg-undecies) aggiungere la seguente:
«gg-duodecies):
1) Con decorrenza dal 1o gennaio 2012 i comuni, le unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti che non intendono effettuare direttamente o per tramite di società da loro istituite nei modi di legge, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, possono affidare le relative attività al Servizio per la riscossione delle entrate locali, di cui al successivo numero 2), mediante apposita convenzione;
2) Il Servizio per la riscossione delle entrate locali esercita le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali della lettera gg-quater, in qualità di concessionario dell'ente locale affidante;
3) L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le attività strumentali al Servizio per la riscossione delle entrate locali, costituendo apposito soggetto giuridico avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'Associazione stessa. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di costituzione del predetto soggetto giuridico, nonché di effettuazione della riscossione coattiva e delle attività connesse e complementari in materia di entrate degli enti locali.
c) Dopo il comma 2-novies aggiungere il seguente:
«2-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante versamento diretto al Comune di cui all'articolo 4, a mezzo conto corrente postale intestato a detto Comune, o mediante l'utilizzo di un modello di versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto dirigenziale, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli per il versamento dell'imposta al Comune».
Le modifiche indicate entrano in vigore con decorrenza dal 1o gennaio 2012».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a euro trecento».
7-bis. 09. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.
(Inammissibile limitatamente al comma 1, numeri da 1 a 12 e numero 14)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

1. L'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, la celere definizione delle controversie e la trasparenza dell'attività amministrativa e la tutela della concorrenza). - 1. I presidenti degli uffici giudiziari acquisiti i contributi dei magistrati dell'ufficio e, in quanto possibile, dei presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le relazioni dei dirigenti amministrativi entro il 31 gennaio di ogni triennio redigono un programma per la gestione del contenzioso civile, amministrativo e tributario pendenti. Il programma, per la magistratura ordinaria, è trasmesso per il parere al consiglio giudiziario competente, che si pronunzia entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento. Per le altre magistrature il parere è espresso dagli organi territoriali di autogoverno, ove esistenti i presidenti degli uffici giudiziari effettuano una verifica annuale della programmazione in atto, fornendo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, un aggiornamento dei risultati progressivamente raggiunti ovvero delle difficoltà e criticità riscontrate che ne hanno impedito o rallentato il conseguimento.
2. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi, e tributari concretamente raggiungibili nel triennio in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto degli standard di rendimento dei magistrati, così come individuati dal Consiglio superiore della magistratura ovvero dagli organi di auto governo delle altre magistrature, della concreta situazione dell'organico dell'ufficio giudiziario;
c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, e in subordine della natura e del valore della stessa, e dell'adozione delle tecnologie dell'informazione della comunicazione, in attuazione dei princìpi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Con il medesimo programma di cui al comma 1 si dà atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per il triennio precedente ovvero sono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
4. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto delle priorità indicate nel programma di cui al comma 1.
5. I programmi previsti dal presente articolo, completato l'iter di formazione, sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per essere valutati ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ovvero agli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e militare per le valutazioni e gli interventi di competenza.
6. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai laureati in materie giuridiche, selezionati in base ai titoli, tra cui il tempo impiegato a conseguire la laurea magistrale, la votazione riportata e l'argomento della tesi, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
7. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e approfondimento, nel rispetto dei doveri di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività. Ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 6. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 6 di terzi finanziatori.
8. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 ottobre 2011, un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'obbiettivo della istituzione dell'ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti principi:
a) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e approfondimento, nelle attività preparatorie dell'udienza, di udienza e successiva all'udienza;
b) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del processo telematico;
c) partecipazione all'ufficio del processo del personale amministrativo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvocati.

9. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia e il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 dicembre 2011, un Piano straordinario di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, sulla base dei seguenti principi e con i seguenti obbiettivi:
a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:
1) l'ampliamento della competenza territoriale e la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie con trasferimento di porzioni di territorio dai tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;
2) l'accorpamento delle sedi più piccole, tra loro o all'ufficio territorialmente contiguo, dei tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;
3) l'accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio e lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;
b) tenere conto, ai fini indicati dalla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per magistrato n pianta organica rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;
c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari; anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;
d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e rispettate le finalità di cui alla lettera e);
e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per realizzare le finalità di cui alla lettera e), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari di pace e amministrativo;
f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori e la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato; prevedere, in decorso a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i 75.000 abitanti;
g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, trasferendola definitivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

10. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:
«23-bis. Le risorse del predetto fondo sono ripartite come segue:
a) il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
b) il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
c) il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze».

11. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati.
12. Le risorse residue e non ancora ripartite, del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative all'esercizio 2009, sono attribuite per un ammontare pari al 90 per cento al Ministero della giustizia e per il restante 10 per cento al Ministero dell'interno.
13. Ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale della magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.
14. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:
«Art. 240. - (Divieto di accordo bonario e divieto di arbitrato). - 1. È fatto divieto di ricorrere all'accordo bonario per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico.
2. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti»;
b) gli articoli 241, 242 e 243 sono abrogati.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo non si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
16. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 10e 11 del presente articolo e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare all'istituzione dell'ufficio per il processo di cui al comma 8 del presente articolo ed al potenziamento del processo telematico.
17. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:
a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;
e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 17.
19. La violazione dei divieti di cui al comma 17 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.
20. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
21. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 20 al bilancio del Ministero della giustizia che li destina al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma successivo.
22. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
23. I commi 20, 21 e 22 non si applicano agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».
24. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.
25. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al comma 2, le parole: «e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «si applica».
26. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,».
27. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
28. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, delle emergenze possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.
29. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.
30. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
31. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
32. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 30.
33. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.
34. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 33 avviene tenendo conto:
a) dell'esperienza professionale già maturata;
b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
c) del principio di rotazione.

35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dai commi 33 e 34.
36. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 37 e 38.
37. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.
38. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 37 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.
39. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui ai commi 33, 34, 35, 36, 37 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.
40. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 39 affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 10 e 11 del presente articolo e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare all'istituzione dell'ufficio per il processo di cui al comma 8 del presente all'articolo 2, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 49 de decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate e seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
b) al comma 5, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
c) al comma 8, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
d) al comma 12, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
e) al comma 13, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».
7-bis. 010. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di processi di internazionalizzazione delle imprese).

1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese e di implementare con adeguati strumenti le politiche pubbliche di sostegno a tale processo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. Le funzioni in precedenza attribuite all'ICE e le inerenti risorse di personale, il cui numero complessivo è determinato con il decreto di cui al comma 18-ter, nonché quelle finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione di quanto previsto al comma 18-bis, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero degli affari esteri, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ed entro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero dello sviluppo economico per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione o di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché quelle destinate alla copertura dei costi relativi al personale di cui al primo periodo, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite a decorrere dal 2012 In un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Per gli anni successivi al 2013 la dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
18-bis. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite. Le relative risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento delle Sezioni sono trasferite, in accordo al comma 18, al Ministero degli affari esteri. Le unità di personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, sono attribuite alle Sezioni per la promozione degli scambi in seno alle Rappresentanze diplomatico-consolari in aggiunta ai contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1o gennaio 1967, n. 18, mantenendo i rispettivi regimi contrattuali. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi è gerarchicamente subordinata al Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione.
18-ter. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Ministero degli affari esteri tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui ai commi 18 e 18-bis, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse. Con il medesimo decreto sono definite le modalità attuative attraverso cui il Ministero degli affari esteri esercita le attività e le funzioni già attribuite al soppresso ICE dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68, come nei commi successivi.
18-quater. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduta dal Ministro dello sviluppo economico e composta, oltre che dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze o da persone dagli stessi designate, da un rappresentante, rispettivamente, di R.ETE. Imprese Italia, della Confederazione generale dell'industria italiana, e della Associazione bancaria italiana. I poteri di Indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico.
18-quinquies. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza operativa alle imprese italiane all'estero, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è istituita l'Agenzia per la promozione degli scambi. All'Agenzia è trasferita una quota delle risorse di cui al Fondo indicato al comma 18, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti e le funzioni, di seguito riportati:
a) assistenza e consulenza all'internazionalizzazione delle imprese;
b) servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;
c) promozione della formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese;
d) assistenza e la consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export.

18-sexies. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico che annualmente relaziona al Parlamento sull'attività. Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
18-septies. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal direttore, che lo presiede, e da otto componenti designati rispettivamente: due dal Ministro dello sviluppo economico, uno ciascuno dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da Rete Imprese Italia, dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni. L'Agenzia provvede all'organizzazione delle proprie strutture e della rete estera.
18-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti al Ministero degli affari esteri, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche, le risorse umane, strumentali e finanziarie non oggetto di tale decreto sono definitiva mente acquisite al Ministero dello sviluppo economico. Con autonomo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi trenta giorni si provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito a tale ultimo ministero.
18-novies. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sono fatti salvi gli atti relativi al rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 18-octies con i quali sono in particolare individuate le articolazioni del Ministero degli affari esteri necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti e alla costituzione dell'Agenzia, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati.
Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il Ministro degli affari esteri nomina un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.
18-decies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7-bis. 011. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Incentivi per gli interventi diretti alla riqualificazione energetica degli edifici).

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 11, tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
5. Ai maggiori oneri di cui ai comma da 1 a 4, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2012 e ad 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte delle risorse di cui ai commi da 6 a 19.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 6, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.
9. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono Il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
11. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
12. Dall'attuazione del commi da 8 a 11 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
13. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Governo.
14. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
15. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
16. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
17. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
18. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
19. Dall'attuazione dei commi da 13 a 18 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
7-bis. 012. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti).

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è attribuito, per l'anno 2012, a ciascuna autorità portuale l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2013, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.
3. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.
4. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
5. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con Istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
7. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, al sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999; n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n.6/2010 e n.6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
7-bis. 013. Meta, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Velo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nei primi sei mesi dell'anno 2011 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2010, il limite massimo dei crediti di imposta e del contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1o gennaio 2012.
2. Alle imprese, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2012, 2013 e 2014 un credito di imposta nella misura del 30 per cento del valore degli investimenti realizzati nel corso degli ultimi 15 anni in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012/2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui ai commi da 4.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.
7. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
9. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
10. Dall'attuazione dei commi da 6 a 9 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
7-bis. 014. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

1. Al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica e la ricerca industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge, con priorità di intervento nelle aree sottoutilizzate.
2. Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui ai commi da 3 a 9.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.
6. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
8. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
9. Dall'attuazione del commi da 5 a 8 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
7-bis. 015. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Potenziamento delle strutture sanitarie nel Mezzogiorno).

1. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e di migliorare l'offerta di servizi sanitari nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete dei servizi territoriali, anche al fine di ridurre l'emigrazione sanitaria è disposta l'assegnazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, per la realizzazione di un programma di investimenti anche per strutture fisiche e per beni strumentali coerenti con i Piani di riordino approvati ed in linea con gli indirizzi nazionali.
2. I programmi di investimento possono essere proposti dalle Regioni meridionali che hanno adottato misure, se necessarie, per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio e per garantire il rientro dai deficit sanitari.
3. I programmi di investimento sono approvati, previa intesa tra Stato e Regioni e nei limiti spesa in essa contenuti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 5 e 6 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 7 e 8.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico del soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
8. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al completa mento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionate della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza, la rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79.
7-bis. 016. D'Antoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Programma straordinario di opere ed interventi tesi ad accrescere i beni pubblici nelle regioni meridionali).

1. Entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, vara un programma straordinario di opere pubbliche, cantierabili in sei mesi, da realizzarsi nelle regioni meridionali, e coerenti con gli obiettivi di servizio 2007-2013 dei fondi strutturali e con il federalismo fiscale. In particolare le opere da finanziare devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) aumentare la dotazione di strutture per servizi essenziali;
b) esprimere una diretta e funzionale relazione per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di servizio di cui alla programmazione delle risorse comunitarie 2007-2013;
c) realizzare i migliori standard di qualità, compresa la sicurezza statica, antisismica e implantistica, nonché l'efficienza energetica delle strutture destinate alle funzioni pubbliche, con priorità per le scuole e le strutture sanitarie e socio-assistenziali coerenti con i piani di riordino varati dalle Regioni per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio;
d) favorire la raccolta differenziata con impianti efficienti, per tecnologie impiegate e per processi gestionali, per il compostaggio della parte umida dei rifiuti e per la valorizzazione dei rifiuti differenziati;
e) realizzare la gestione industriale del servizio idrico integrato garantendo qualità nei processi di potabilizzazione e di depurazione della totalità delle acque restituite ai corpi idrici;
f) favorire la mobilità urbana ed extraurbana sostenibile anche attraverso lo sviluppo delle reti ferrate e delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in grado di migliorare la mobilità inframeridionale;
g) migliorare le condizioni di esercizio delle ferrovie meridionali attraverso interventi di miglioramento della rete, con priorità per i sistemi di sicurezza, e l'impiego di nuovo materiale rotabile;
h) potenziare le università attraverso l'offerta formativa e i servizi di residenzialità, costituendo almeno un polo di eccellenza, secondo gli standard nazionali, in ciascuna regione, anche per attrarre utenza dall'area di futuro libero scambio dell'area mediterranea.

2. Al fini di cui al comma 1, è stanziato 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del programma straordinario di opere pubbliche non vengono computate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle amministrazioni responsabili dei relativi procedimenti.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 4 e 5 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 6 e 7.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertita, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
7. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione del compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79.
7-bis. 017. D'Antoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria le risorse stanziate nella legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità 2011, sono incrementate di 80 milioni per gli anni 2012 e 2013. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. All'articolo 74, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera e) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
3. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».
7-bis. 018. Levi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Iva settore turismo).

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, in via transitoria, nel periodo fra il 19 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, nonché alle altre prestazioni e servizi turistico-balneari si applica l'aliquota IVA ridotta nella misura del 7 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli ambiti di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Al termine del periodo transitorio, il Governo, tenuto conto degli effetti delle disposizioni di cui al comma 1, adotta le iniziative necessarie, in sede europea, per il riconoscimento dell'aliquota iva ridotta in favore del settore del turismo.
4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere, fino a concorrenza dei medesimi, sulle maggiori entrate di cui ai commi da 5 a 13 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 14 a 16.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
8. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
9. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 8, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

10. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 8.
11. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 8 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
12. L'imposta di cui al comma 8 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
13. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.
14. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro, la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 eseguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
15. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali del servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza, la rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
16. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1o gennaio 2012:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
7-bis. 019. Marchioni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono stanziati 2 miliardi di euro in ragione di anno, da destinare:
a) per un ammontare pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione delle risorse del Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
b) per un ammontare pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 al miglioramento e al potenzia mento della dotazione infrastrutturale di porti, aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica;
c) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione dei contributi annui dovuti dallo Stato ad ANAS Spa per investimenti relativi ad opere ed interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione;
d) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale. Per trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto di linea effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia;
e) per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione degli stanziamenti per la realizzazione e il completamento dei corridoi ferroviari n. 1 e n. 8;

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 3 e 4 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 5 a 8.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle difettive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni-Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», al fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
6. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali del servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. AI termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1o gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti al dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con Il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
d) il Collegio del sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1o gennaio 2012 lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

8. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali la Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1o gennaio 2012:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 1 risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
7-bis. 020. Mariani, Meta, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile limitatamente al comma 1)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Soggetti danneggiati dagli eventi bellici libici).

1. A seguito degli eventi bellici verificatisi in Libia, è disposta a cura del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri una ricognizione delle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in quel Paese: la ricognizione prende in esame la posizione delle persone fisiche e giuridiche che hanno dovuto interrompere le proprie attività con abbandono dei siti e degli impianti e conseguente rimpatrio delle maestranze a partire dal mese di febbraio dell'anno 2011. La ricognizione stima i danni riferiti a cantieri e stabilimenti abbandonati, gli oneri per mancati pagamenti di crediti maturati, gli impegni doganali fiscali e contributivi non assolti per causa di forze maggiore e le spese sostenute per il periodo di inattività, ivi comprese quelle del personale forzatamente inattivo.
2. Con successivo provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a valere sulle risorse finanziarie previste dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, non impegnate per le finalità della medesima legge, determina i rimborsi a favore delle persone fisiche e giuridiche interessate dalla presente norma fissando i criteri per la documentazione dei danni subiti, le modalità di richiesta dei risarcimenti e la ripartizione tra i soggetti interessati, nel limite delle risorse disponibili e verificando le eventuali coperture assicurative esistenti.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 può prevedere, nel limite delle medesime risorse, la sospensione temporale delle obbligazioni fiscali dei soggetti coinvolti per la quota parte riferita alle attività in Libia nonché per gli impegni doganali riferibili ad operazioni verso la Libia fino alla normalizzazione dei rapporti tra l'Italia e la Libia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire la sospensione delle azioni legali riferite a richieste di rientro per finanziamenti, mutui bancari ed ipotecari di qualsiasi genere e natura, fidi e finanziamenti specifici per le attività svolte in Libia erogati da istituti bancari.
7-bis. 021. Vannucci.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. - (Assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva) - 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
7-bis. 022. Gentiloni Silveri, Meta, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Velo.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. - 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione del documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.
La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;
c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:
«Art. 2625. - (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni».
2. L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati; ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

3. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, le parole: «e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» sono soppresse.
4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse.
b) all'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.
7-bis. 025. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. - (Contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili). - 1. È istituito, a decorrere dall'anno di imposta 2012, un contributo ecologico, di seguito, «contributo» sui consumi di combustibili fossili impiegati in processi di combustione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 ottobre 2011 sono adottate le modalità di fissazione e riscossione del contributo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) al fine di produrre effetti economici analoghi a quanto avviene per le attività incluse nel sistema ETS (Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE), l'aliquota è modulata sulla base:
delle emissioni di gas-serra dello specifico processo di combustione;
del prezzo di mercato dei permessi ad emettere gas serra;
di un fattore moltiplicativo crescente per i primi 3 anni di applicazione del contributo e poi fisso al valore del terzo anno e pari rispettivamente a 0,8; 1; 1,2;
b) dal contributo sono esentati i soggetti esercenti attività incluse nella Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE (ETS) limitatamente allo svolgimento di operazioni direttamente funzionali a tali attività;
c) il gettito derivante dal contributo è finalizzato a ridurre la maggiore imposizione sui redditi delle persone fisiche di cui al precedente comma 1;
d) il contributo si configura come strumento organico al nuovo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2011 in ottemperanza alla direttiva 2006/32/CE, al fine di ridurre i costi di implementazione del piano stesso;
e) sono previste forme di deducibilità del contributo sui combustibili per autotrazione riservate alle sole persone fisiche che dimostrino di non avere alternative al pendolarismo lavorativo in automobile, per quantità limitate e in misura parametrata in modo decrescente al reddito.
7-bis. 026. Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter - (NMVOC - Composti Organici Volatili Non Metanici) - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2012, viene istituita una tassa sulle emissioni di NMVOC (Composti Organici Volatili Non Metanici) pari a 50 euro a tonnellata/anno con progressione negli anni seguenti: 100 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1o gennaio 2013, 150 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1 gennaio 2014 e 200 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Sono soggetti alla normativa gli stabilimenti produttivi regolamentati e monitorati dalla Direttiva IPPC del 2008 (2008/1/CE).
Il gettito, calcolato in 200 milioni di euro, derivante dal tributo è finalizzato a ridurre la maggiore imposizione sui redditi delle persone fisiche.
7-bis. 027. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-quater - (SO2/NOX) - 1. Il comma 385 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di modifica dell'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (502) aumenta secondo la seguente progressione: 150 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1 gennaio 2012; 200 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1o gennaio 2013, 250 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1o gennaio 2014 e 300 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1o gennaio 2015. La tassa sulle emissioni di ossidi da azoto (Nox) aumenta secondo la seguente progressione: 250 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1o gennaio 2012; 350 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1o gennaio 2013, 400 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1o gennaio 2014 e 475 euro per tonnellata/anno a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Sono soggetti alla normativa gli stabilimenti produttivi regolamentati e monitorati dalla Direttiva IPPC del 2008 (2008/7/CE).
Il gettito, calcolato in 80 milioni di euro per SO2 e in 250 milioni di euro per NOX, derivante dal tributo è finalizzato a ridurre la maggiore imposizione sui redditi delle persone fisiche.
7-bis. 028. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

ART. 8.
(Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Sopprimerlo.
*8. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
*8. 3. Borghesi, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Misure di sostegno al sistema delle relazioni industriali e per la coniugazione della flessibilità delle strutture produttive con la sicurezza economica e professionale dei lavoratori). - 1. Il contratto collettivo aziendale stipulato da un'organizzazione o coalizione sindacale rappresentativa della maggioranza dei lavoratori interessati, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina della materia contenuta in un accordo stipulato dalle confederazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative di cui non sia cessata la vigenza, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.
2. Il contratto collettivo aziendale di cui al primo comma può disporre che, salva la disciplina vigente in materia di licenziamenti nulli in quanto dettati da motivi discriminatori, o intimati per ragione di matrimonio, o nel periodo di inibizione per la tutela della lavoratrice madre, i rapporti di lavoro dipendente costituiti dopo la stipulazione - intendendosi per tali tutti quelli qualificabili come rapporti di lavoro subordinato, nonché gli altri rapporti di collaborazione continuativa, di associazione in partecipazione, o di lavoro associato in cooperativa o in società commerciale, nei quali il prestatore tragga dal rapporto più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che la retribuzione annua lorda superi i 50.000 euro - siano assoggettati a una disciplina contrattuale della stabilità e della cessazione del rapporto che:
a) in riferimento al licenziamento disciplinare di cui sia accertata l'illegittimità o comunque difetto di giustificazione attribuisca a entrambe le parti la possibilità di opzione tra la reintegrazione e un indennizzo aggiuntivo;
b) in riferimento al licenziamento per motivo economico od organizzativo sostituisca il controllo giudiziale circa il motivo con l'obbligo per l'impresa di pagare al lavoratore un'indennità di licenziamento e di erogare al lavoratore un trattamento complementare di disoccupazione e l'assistenza necessaria per il reperimento della nuova occupazione.
8. 6. Cambursano, Merloni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Misure di sostegno al sistema delle relazioni industriali e per la coniugazione della flessibilità delle strutture produttive con la sicurezza economica e professionale dei lavoratori). - Il contratto collettivo aziendale stipulato da un'organizzazione o coalizione sindacale rappresentativa della maggioranza dei lavoratori interessati, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina della materia contenuta in un accordo stipulato dalle confederazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.
2. Il contratto collettivo aziendale di cui al primo comma può disporre che, salva la disciplina vigente in materia di licenziamenti nulli in quanto dettati da motivi discriminatori, o intimati per ragione di matrimonio, o nel periodo di inibizione per la tutela della lavoratrice madre, i rapporti di lavoro dipendente costituiti dopo la sua stipulazione - intendendosi per tali tutti quelli qualificabili come rapporti di lavoro subordinato, nonché gli altri rapporti di collaborazione continuativa, di associazione in partecipazione, o di lavoro associato in cooperativa o in società commerciale, nei quali il prestatore tragga dal rapporto più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che la retribuzione annua lorda annua superi i 40.000 euro - siano assoggettati a una disciplina contrattuale della stabilità e della cessazione del rapporto che:
a) in riferimento al licenziamento disciplinare di cui sia accertata l'illegittimità o comunque difetto di giustificazione attribuisca a entrambe le parti la possibilità di opzione tra la reintegrazione e un indennizzo aggiuntivo;
b) in riferimento al licenziamento per motivo economico od organizzativo sostituisca il controllo giudiziale circa il motivo con l'obbligo per l'impresa di pagare al lavoratore un'indennità di licenziamento e di erogare al lavoratore un trattamento complementare di disoccupazione e l'assistenza necessaria per il reperimento della nuova occupazione.
8. 5. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. Il contratto collettivo aziendale, stipulato dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, per le materie, secondo le regole e le procedure previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.
8. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 9.
(Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni).

Sopprimerlo.
*9. 1. Schirru, Gatti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Sopprimerlo.
*9. 2. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. È vietato predispone unità lavorative speciali destinate esclusivamente all'occupazione di persone assunte ai sensi della presenta norma. E vietato impiegare una percentuale superiore al 15 per Cento di persone assunte ai sensi della presente legge nelle singole imprese o nelle singole unità produttive che si avvalgano della modalità di compensazione indicata nell'articolo 5, commi 8, 8-bis e 8-ter».
1-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5, commi 8, 8-bis e 8-ter della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1-bis, è costituito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Comitato tecnico incaricato di definire linee guide applicative e rilevare, per i primi tre anni, l'andamento qualitativo e quantitativo derivante dall'applicazione della nuova disposizione. Al Comitato tecnico, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, partecipano rappresentati nominati dalla Conferenza Stato-regioni, rappresentati delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle persone con disabilità. I dati evidenziati confluiscono nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 21 della stessa legge 12 marzo 1999, n. 68.
9. 3. Schirru, Gatti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

ART. 11.
(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Fatta eccezione per, aggiungere le seguenti: i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale o umanitaria.
11. 1. Gatti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti promotori di cui al comma 1, devono garantire, nei limiti delle risorse disponibili, adeguati contributi economici ai tirocinanti che tengano conto delle condizioni economiche, sociali e lavorative nonché della residenza in aree svantaggiate e di eventuale onere sostenuto a seguito di trasferimento della residenza o domicilio in altra regione da parte di un lavoratore o praticante nell'espletamento del tirocinio formativo o di orientamento di cui al comma 1.
11. 2. Di Biagio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Disposizioni riguardanti le graduatorie ad esaurimento del personale docente). - 1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per il biennio 2009-2010», sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009-2011 e per il triennio 2011-2014»;
2) le parole: «nell'anno accademico 2007-2008», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009»;
b) al comma 2:
1) le parole: «il primo corso», sono sostituite dalle seguenti: «il primo, il secondo e il terzo corso»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007-2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica», sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria»;
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati», sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011-2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma i del presente articolo.
3. L'abilitazione conseguita all'estero consente l'inserimento nelle suddette soltanto dopo il superamento di una sessione riservata di esami di stato che è disposta ogni tre anni senza alcun onere per la finanza pubblica con regolamento adottato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione.
4. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. È abrogato il comma 4-quater dell'articolo 1 introdotto dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.
11. 02. Di Stanislao.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis - (Disposizioni a favore dello sviluppo e dell'occupazione nel settore ittico) - 1. Al fine di favorire le azioni a sostegno dello sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 35, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le somme non utilizzate derivanti dal completamento delle procedure di spesa, nel limite di 5 milioni di euro, relative alle misure di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 giugno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che, per tali importi, non vengono utilizzate per le finalità di cui al medesimo decreto 10 giugno 2010, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, così come disposto dall'articolo 2, comma 5-undecies, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2011, n. 10.
11. 01. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

ART. 12.
(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - 1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis. - (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assume, impiega o comunque utilizza una persona o ne organizza l'attività lavorativa con violenza, minaccia inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità ovvero mediante la dazione o la promessa a chi ha autorità sulla persona di denaro o altri vantaggi, costringendola a prestazioni lavorative che ne comportano grave sfruttamento, è punito con la reclusione da tre a otto anni e la multa da 2000 a 8.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque svolge attività di intermediazione al lavoro o comunque recluta, avvia o destina al lavoro presso altri manodopera, da utilizzare ed effettivamente impiegata nelle condizioni di sfruttamento di cui al comma 1.
Costituiscono indice di grave sfruttamento, anche separatamente valutabili, ai fini dei commi i e 2 una o più delle seguenti circostanze:
a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
b) la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo giornaliero e settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
c) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto riguarda più di tre persone ovvero minori in età non lavorativa ovvero stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato ovvero se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
«Art. 603-ter - (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i medesimi delitti importa altresì l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento per un periodo di due anni, aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

2. All'articolo 416, comma 6, del codice penale sostituire le parole: «e 602» con le seguenti: «, 602 e 603-bis».
3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,» sono inserite le seguenti: «603-bis,».
12. 1. Bellanova, Damiano, Gatti, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi) - 1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;
2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati»;
b) il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni»;
c) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;
d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate».

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;
3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;
b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».
12. 01. Di Pietro, Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

ART. 13.
(Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per gli anni 2011, 2012 e 2013.
13. 9. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Al comma 2 sopprimere la lettera a)
13. 502. Cavallaro.

Al comma 2 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
a) ai parlamentari che hanno redditi di qualunque natura diversa da quella derivante dall'attività parlamentare superiori al venticinque per cento dell'indennità parlamentare si applica una riduzione dell'indennità del venticinque per cento. La riduzione si applica a partire dall'anno immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I regolamenti e le disposizioni parlamentari in materia entro sessanta giorni ridetermineranno l'erogazione delle indennità e dei rimborsi sulla base dei principi:
1) della corresponsione di una parte non inferiore al cinquanta per cento dei medesimi secondo il principio dell'effettiva presenza nei lavori d'Aula e delle Commissioni;
2) del contenimento di indennità aggiuntive per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
3) del contenimento delle spese per il funzionamento dei gruppi parlamentari;
4) del divieto di costituzione di gruppi parlamentari diversi da quelli che fanno riferimento a gruppi politici presentatisi nelle consultazioni elettorali salvo il gruppo misto;
5) del rimborso di spese ed indennizzi solo se effettivamente affrontate e documentati o se preventivamente forfetizzati secondo costi standard di beni e servizi;
6) della necessità di definire e porre a carico delle Camere il costo effettivo dei collaboratori ed assistenti parlamentari dei deputati, il cui status economico e giuridico dovrà essere regolato entro il medesimo termine.
13. 500. Cavallaro.
(Inammissibile limitatamente alle parti che incidono direttamente sull'autonomia costituzionale delle Camere e in particolare quindi ai numeri 4) e 6))

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo.
13. 15. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. 10. Donadi, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che percepiscano qualsiasi altro reddito in misura uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1.
13. 7. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento
13. 501. Cavallaro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La carica di parlamentare o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun emolumento per la carica sopravvenuta e, se corrisposto, esso è recuperato dopo la dichiarazione di decadenza.
13. 17. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali. A decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma del Senato in senso federale la carica di membro della Camera dei deputati è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali. Resta fermo altresì il divieto di cumulo con ogni altro emolumento previsto dall'articolo 83 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.
13. 1. Rubinato.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sono incompatibili con qualsiasi altra carica fino a: legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni con le seguenti:, a decorrere dal 1o gennaio 2012, sono incompatibili con i seguenti incarichi elettivi o di nomina:
1. parlamentare europeo;
2. consigliere e assessore regionale;
3. consigliere e assessore provinciale;
4. consigliere e assessore comunale;
5. sindaco, presidente di provincia e presidente di regione;
6. membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi ordine e grado di enti sovra-comunali;
7. membro di consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico.
13. 8. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Bressa, Amici, Zaccaria, Giovanelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di natura monocratica.
*13. 2. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di natura monocratica.
*13. 11. Favia, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 20.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo comma:
secondo periodo, sopprimere le parole: data di indizione delle elezioni relative alla;
quarto periodo, sostituire le parole: per la carica sopraggiunta con le seguenti: per la carica incompatibile con il mandato parlamentare.
13. 510. Cera, Carlucci, Rubinato.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo comma:
secondo periodo, sopprimere le parole: data di indizione delle elezioni relative alla;
quarto periodo, sostituire le parole: per la carica sopraggiunta con le seguenti: per la carica incompatibile con il mandato parlamentare.
13. 18. Cera, Carlucci, Rubinato.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, nonché con l'incarico di assessore nelle giunte regionali, provinciali e comunali, e con gli incarichi di vertice o la posizione di componente, comunque denominato, degli organismi, enti e istituzioni di cui all'allegato A del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
13. 3. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro di Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Le incompatibilità di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
13. 4. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le cause di incompatibilità di cui al presente comma devono essere rimosse entro trenta giorni dalla loro insorgenza, a pena di decadenza dalle cariche di deputato e di senatore.
13. 5. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. La carica di parlamentare è incompatibile con l'esercizio dell'attività di imprenditore e della libera professione.
3-ter. I membri del Parlamento per i quali sussista o si determini l'incompatibilità prevista dal precedente comma debbono, entro il 31 gennaio 2012, optare fra l'esercizio dell'attività di imprenditore e della libera professione ed il mandato parlamentare.
13. 13. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «della Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «e per le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi,»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data».
4-bis. All'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Qualora la data di svolgimento delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sia fissata nell'intervallo temporale di cui al primo comma, la data di convocazione degli elettori coincide con la data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».
13. 6. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché quelle referendarie si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data».
13. 14. Favia, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Riordino del sistema nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) - 1. Il sistema nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2011 verrà riordinato in base alla progressiva abolizione del monopolio INAIL in materia, fermo restando il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Conseguentemente:
a) il mercato delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro sarà liberalizzato;
b) sarà garantito l'accesso e l'esercizio dell'attività di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte di imprese private di assicurazione o di riassicurazione nel rispetto dei criteri e requisiti, in quanto compatibili, definiti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) a carico dei datori di lavoro permarrà l'obbligo di stipulare, con oneri interamente a proprio carico, una polizza assicurativa per tutti i lavoratori da essi dipendenti, come individuati dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
d) per il mercato residuale, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo assicurativo da parte dei datori di lavoro che non abbiano avuto accesso alla sottoscrizione di un contratto con imprese private di assicurazione, rimarrà in vigore la disciplina contenuta all'articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
e) dall'attuazione della presente disposizione normativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
13. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.
2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.
6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
13. 02. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Indennità, rimborsi e riduzione dei Ministri) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale o europeo, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento.
2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale o europeo non è riconosciuto nessun trattamento economico né alcun rimborso per le spese di trasporto, di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti della rispettiva assemblea parlamentare.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, con il disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.
13. 03. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, sono autonomamente deliberate, entro il 31 dicembre 2011, riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Le Regioni delibereranno riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012 i compensi spettanti ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, e ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso dell'anno 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.
3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
13. 04. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati.
2. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.000 euro».
13. 05. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Modifiche alla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di riduzione dei rimborsi elettorali) - 1. All'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto di un ulteriore 30 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 50 per cento»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore all'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto».
13. 06. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione) - 1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:
a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 e sono poste in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.
5. La lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.
6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.
9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.
10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
13. 07. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

ART. 14.
(Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali).

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.
4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996. n. 662.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6 del 2010 e n. 6 del 2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
4-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-quater devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
14. 2. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Sopprimere il comma 2.
14. 1. Calvisi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Accorpamento o soppressione di enti intermedi e strumentali) - 1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.
2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. 01. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Ricognizione a fini soppressivi degli enti strumentali delle Regioni) - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti strumentali e di quelli dotati i indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare difformità tra gli enti costituzionalmente previsti e quelli esistenti ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre del 50 per cento i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni.
14. 02. Cambursano, Borghesi.

ART. 15.
(Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - (Riduzione del numero delle Province, trasformazione delle Province in enti di secondo livello e dimezzamento degli assessori e dei consiglieri provinciali) - 1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, sono soppresse le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e i rispettivi territori sono aggregati alle province limitrofe sulla base di criteri di prossimità, di conformità orografica e di assetto delle infrastrutture di collegamento al capoluogo.
2. A decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.
3. L'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - (Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale). - 1. Il presidente della provincia è eletto dai componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio della provincia. A tal fine è costituito, presso il capoluogo della provincia, un apposito seggio elettorale.
2. Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i Sindaci in carica dei comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale tutti coloro che esercitano l'elettorato attivo ai sensi del comma 1.
3. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del presidente della provincia.
4. Con la lista di candidati al consiglio provinciale devono essere anche presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativa da affiggere all'albo pretorio.
5. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti dei medesimi consiglieri.
6. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia.
7. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
8. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuare la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
9. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidate alla carica di presidente della provincia ad essa collegato.
Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ...fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
11. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri provinciali seconda l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della provincia della lista medesima.
12. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a presidente della provincia collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.
13. In caso di decesso di un candidato alla carica di presidente della provincia, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale.
14. Per le attività istituzionali relative all'Ente Provincia, il presidente percepisce l'indennità di funzione per la carica di sindaco, aumentata del 30 per cento. Gli assessori provinciali e i consiglieri provinciali eletti percepiscono un gettone di presenza in relazione all'attività svolta.
15. L'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
15. 500. Ria.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - (Riduzione ed accorpamento delle Province). - 1. In attesa della revisione costituzionale concernente l'abrogazione delle province, sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al gennaio 2009, inferiore a un milione di abitanti.
2. Non possono, in ogni caso, essere istituite nuove Province.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse possono assumere, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.
4. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 3 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, al sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.
6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 5 con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia di aggregazione.
7. Nel caso in cui dall'applicazione del presente articolo consegue la soppressione di tutte le province nel territorio regionale le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse.
8. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.
9. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale non provvedano all'adeguamento interno, in armonia con quanto previsto dal presente articolo.
15. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - (Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori). - 1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 2 milioni di abitanti.
2. Le funzioni esercitate dalle Province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse. Con decreto del Ministro dell'interno sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse adeguati.
3. Non possono, in ogni caso, essere istituite province in regioni con popolazione inferiore a 2 milioni di abitanti.
4. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. La soppressione delle province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse; con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.
15. 3. Merloni, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - (Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori). - 1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le Province la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia inferiore a 500.000 abitanti.
2. Le funzioni esercitate dalle Province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse. Con decreto del Ministro dell'interno sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
3. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 2 milioni di abitanti.
4. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento alla unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse
15. 2. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Disciplina delle città metropolitane) - 1. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) le funzioni delle province;
b) le funzioni dei comuni ove, nell'ambito della città metropolitana, non siano esistenti enti come tali riconosciuti;
c) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
d) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;
e) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
f) la mobilità e la viabilità metropolitane;
g) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
h) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, o esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
3. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.
4. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 3 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui ai periodo precedente, può prevedere che il sindaco metropolitano sia scelto tra i sindaci dei comuni che ne fanno parte, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili.
15. 01. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Soppressione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e aggregazione dei territori ai comuni limitrofi) - 1. Ai fini dell'esercizio ottimale delle funzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in attuazione degli articoli 114 e seguenti della Costituzione, con i quali si demanda al legislatore statale il compito di configurare l'assetto delle istituzioni territoriali in modo da organizzare la gestione delle funzioni amministrative secondo i princìpi della proporzionalità e dell'adeguatezza, nonché di semplificare il sistema amministrativo e di dare effettività ai princìpi di responsabilità e di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1o gennaio 2012:
a) sono soppressi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed aggregati i rispettivi territori ai comuni limitrofi sulla base di criteri di prossimità, di conformità orografica e di assetto delle infrastrutture di collegamento al capoluogo;
b) è disposta la revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato mediante la riorganizzazione degli stessi sulla base della nuova articolazione comunale.

2. Il Governo provvede, con appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 a disciplinare le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
15. 03. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Esclusione del conteggio dei dividenti delle società municipalizzate dai bilanci degli enti locali ai fini del corretto funzionamento del patto di stabilità interno). - 1. A decorrere dal 2012, per le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, nel saldo finanziario rilevante ai finì del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le entrate derivanti da dividenti relativi a partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali. Sono ridotti in misura proporzionale, per il conseguente onere finanziario, tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
15. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 16.
(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. - (Unioni di comuni). - 1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, all'unione di comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:
a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;
c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;
f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
l) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
m) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
n) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
o) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte tramite l'unione. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
4. La regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottima le e omogenea per definire le unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei comuni, nonché lo Statuto adottato dalle costituende unioni. L'adesione all'unione ha una validità pari ad almeno cinque anni.
5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'interno nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro centottanta giorni dalla sua nomina.
6. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione possono essere modificati con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse e stabilisce la sede dell'unione da situare presso uno dei comuni della medesima unione.
3. Lo statuto prevede che il consiglio dell'unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni dell'unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il consiglio elegge il presidente tra i sindaci dei comuni dell'unione. Il consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione. Le giunte dei singoli comuni che aderiscono all'unione sono soppresse».

7. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dall'adozione del piano regionale. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto entro 180 giorni dalla sua nomina».
16. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutte le funzioni amministrative aggiungere le seguenti: ad esclusione delle finzioni del sindaco di cui all'articolo 54 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e delle funzioni a lui attribuite come organo monocratico dell'ente.

Conseguentemente:
al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: Decorsi cinque anni dalla loro istituzione,;
al comma 12 aggiungere, in fine, le parole: e le funzioni ad esso attribuite quale organo monocratico dell'ente;
al comma 13, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: garantendo la rotazione di tutti i Sindaci dell'Unione durante l'arco della legislatura;
al comma 17:
sostituire la lettera b) con la seguente: b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 9 consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;.
sopprimere la lettera c);
alla lettera d), sostituire le parole:
dieci consiglieri con le seguenti: dodici consiglieri
sopprimere i commi 19 e 20
16. 1. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
16. 505. Del Tenno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono sospese le iniziative relative alla istituzione dei nuovi comuni.
16. 501. Galletti, Naro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni previste dal presente articolo per le unioni di cui al comma 1, si applicano anche alle unioni di Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, costituite da oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 502. Ria.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti i consiglieri comunali non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza.
16. 3. Cesare Marini.

Sopprimere il comma 18.
16. 500. Giovanelli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Il comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è sostituito dai seguenti:
«5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
5-bis. A decorrere dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed Istituti di credito di cui al decreto legislativo I settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche non può superare di una volta e mezzo il valore del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento».
16. 02. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale) - 1. All'articolo 17 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente:
5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti; nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente della circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità.
16. 03. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. in materia di composizione dei consigli).

1. L'articolo 37 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) da 35 membri nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
c) da 30 membri nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore sono capoluoghi di provincia;
d) da 15 membri nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;
e) da 10 membri nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 1.000.000 e 1.400.000 abitanti.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
16. 04. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Soppressione delle comunità montane e dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani). - 1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del suddetto testo unico n. 267 del 2000, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati consorzi BIM, sono soppressi.
6. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 5 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
7. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.
8. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 5 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
16. 05. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

ART. 17.
(Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»). - 1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreti legislativi di cui al comma 1» e le parole: «dai medesimi commi» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo comma».

2. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Delega al governo in materia di promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, nonché di istituzione degli sportelli unici "Promo-Italia"). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia di cui alla lettera a), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni esercitate dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottato ai sensi del presente comma:
1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);
2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa);
3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);
4) FINEST Spa;
5) Convention Bureau Nazionale Spa;
6) camere di commercio italiane all'estero;
b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera a) nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero adottato ai sensi del presente articolo;
d) riunificazione organizzativa e funzionale nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera a) degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:
1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero;
3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;
4) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia", quali strutture in grado di consentire una più efficace azione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero. Previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, della INFORMEST, della FINEST Spa e delle camere di commercio italiane all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);
5) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;
6) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" di cui al numero 4).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma.
3. I commi da 17 a 27 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
17. 01. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Istituto di previdenza generale). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto».
2. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del gennaio 2012. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.
5. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
6. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, del datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7. Alla costituzione degli organi di cui al comma 6 si provvede a decorrere dal 1o gennaio 2012.
8. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali.
9. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
17. 03. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

ART. 18.
(Voli in classe economica).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Voli blu) - 1. L'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2001, n. 111, è sostituito da seguente:
«Art. 3. - (Voli blu). 1. I voli di Stato sono limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale».
18. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis - (Alloggi di enti previdenziali pubblici) - 1. Sono estesi i diritti opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà degli enti residenziali pubblici che risultino privi del titolo alla data del 31 dicembre 2009, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti. Sono esclusi dal beneficio i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse da quelle previste dall'articolo 633 del codice penale.
18. 01. Morassut.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis - (Alienazione di alloggi di enti previdenziali pubblici) - 1. Le procedure di alienazione a favore dei conduttori degli alloggi di enti previdenziali pubblici attualmente di proprietà dell'INPS sono concluse entro il 31 dicembre 2012 sulla base di quanto stabilito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e agli stessi patti e condizioni fissate dalla medesima legge.
18. 02. Morassut.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis - (Alloggi di enti previdenziali pubblici) - 1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2009.
2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: posizione debitoria maturata al 30 dicembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: posizione debitoria maturata al 30 dicembre 2009.
18. 03. Morassut.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis - (Disposizione per favorire l'occupazione femminile) - 1. Il secondo periodo del comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f) punto XI del regolamento (CE) n. 2204 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2013, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.»
2. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:
«Art. 56-bis. - (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). - 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) l'aliquota dell'addizionale, di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo. Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, del presente decreto-legge le parole: «4 punti percentuali», sono sostituite con le seguenti: «5 punti percentuali»;
b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento», sono sostituite con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «ella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
18. 04. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

A.C. 4612 - Proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:
2. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, le circoscrizioni giudiziarie sono modificate nei termini seguenti:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono soppressi tutti i tribunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non hanno sede nelle città capoluogo di provincia e sono contestualmente istituiti tribunali provinciali in ogni città che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge è capoluogo di provincia, con competenza territoriale sull'intero territorio provinciale ad esclusione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), a Cagliari è istituito un tribunale interprovinciale, con competenza sulle province di Cagliari, di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano;
c) nel termine indicato alla lettera a) è istituito, presso il tribunale di sorveglianza presente nella città sede di distretto di Corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello, l'ufficio di sorveglianza distrettuale, con competenza su tutto il territorio del distretto di corte di appello o della sezione distaccata e contestualmente sono soppressi tutti gli altri uffici di sorveglianza;
d) nel medesimo termine di cui alla lettera a) il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, determina con proprio decreto le nuove piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali provinciali e alle procure della Repubblica presso i tribunali provinciali, nonché agli uffici di sorveglianza distrettuali, tenendo conto dei carichi di lavoro arretrati dei tribunali esistenti e di quelli soppressi, ed in particolare delle sopravvenienze civili e penali degli ultimi tre anni, del numero di abitanti della circoscrizione giudiziaria e della necessità di contrasto alla criminalità organizzata e, per gli uffici di sorveglianza distrettuali, anche alla media della popolazione carceraria nel territorio di riferimento relativamente all'ultimo triennio;
e) l'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato;
f) alla data del 1o gennaio 2012 tutte le sezioni distaccate dei tribunali sono soppresse e le loro competenze assorbite dai tribunali provinciali, ad eccezione delle sezioni distaccate di Capri, Ischia, Lipari e Portoferraio e di quelle situate nel distretto di corte di appello di Cagliari e della sezione distaccata di corte di appello di Sassari. Il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentito il Consiglio superiore della magistratura, può istituire ulteriori sezioni distaccate nel numero massimo di cento, da localizzare prioritariamente nelle città già sede dei tribunali soppressi.

3. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari soppressi sono trattati dagli uffici giudiziari che ne assorbono la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al precedente comma si intende fissata davanti all'ufficio giudiziario che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, lettera a), il Ministro della giustizia determina con propri decreti gli organici del personale amministrativo dei tribunali provinciali, delle relative procure della Repubblica e degli uffici di sorveglianza distrettuali, anche assegnando a detti uffici il personale già in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi.
Dis. 1. 2. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Moroni, Lo Presti, Lanzillotta, Tabacci, Commercio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:
1) l'ampliamento della competenza territoriale e la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie con trasferimento di porzioni di territorio dai tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;
2) l'accorpamento delle sedi più piccole, tra loro o all'ufficio territorialmente contiguo, dei tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;
3) l'accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio e lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;
b) tenere conto, ai fini indicati dalla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per magistrato in pianta organica rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;
c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;
d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e rispettate le finalità di cui alla lettera c);
e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per realizzare le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari di pace e amministrativo;
f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori e la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato; prevedere, in decorso a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i 75.000 abitanti;
g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, trasferendola definitivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Dis. 1. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Dis. 1. 100. Cavallaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
Dis. 1. 101. Cavallaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
Dis. 1. 102. Cavallaro.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
l-bis)
disporre attraverso i proprio uffici, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e sentiti il CSM, il CNF e l'OUA, gli ordini professionali territoriali, l'ANCI e le amministrazioni locali interessate prima di avviare la modifica delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari inquirenti e giudicanti, uno studio basato:
1) sulla ricognizione dei costi e dei risparmi effettiva anche in termini di bilancio sociale e di costi indiretti a carico dei cittadini utenti, derivanti dalle ipotesi di diversa articolazione territoriale rispetto a quella in essere;
2) sulla verifica dell'attuale tempestività nell'erogazione del servizio giustizia ai cittadini e sulle ipotesi previsionali di efficienza ed efficacia del servizio giustizia nelle ipotesi di riassetto territoriale programmato;
3) sul principio della sussidiarietà e prossimità del servizio giustizia;
4) sull'eventuale possibile partecipazione degli enti territoriali interessati ai costi del servizio giustizia;
5) sul principio dell'appartenenza dei magistrati e del personale al costituendo sistema distrettuale giudiziario e non alle singole sedi territoriali, con facoltà di mobilità integrale all'interno di tale sistema;
6) sul principio dell'assoluta separazione delle funzioni organizzative e di amministrazione, anche in riferimento alla celebrazione dei giudizi e delle procedure e funzioni giudicanti ed inquirenti, con divieto assoluto di cumulo fra tali funzioni e con assegnazione esclusiva a personale non giudicante ed inquirente delle funzioni di amministrazione ed organizzazione degli uffici, senza dipendenza o vincolo gerarchico con i titolari di finzioni direttive e semidirettive giudiziarie degli uffici giudiziari;
l-ter) rideterminare secondo i principi di cui alle precedenti lettere l'assetto territoriale degli uffici giudiziari inquirenti e indicanti sul territorio delle singole regioni e dei relativi distretti e definire su tale gestione del personale e della magistratura inquirente e giudicante.
Dis. 1. 103. Cavallaro.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 2. - (Riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e innalzamento dell'età pensionistica) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro per le pari opportunità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a introdurre, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, una nuova disciplina organica del sistema degli ammortizzatori sociali. Dall'attuazione della delega non possono derivare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. La delega di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare:
a) i trattamenti in caso di sospensione temporanea del lavoro dipendente per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro;
b) i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
c) l'estensione volontaria dei trattamenti di cui alla lettera b) ai lavoratori autonomi;
d) l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati;
e) la disciplina dei contributi sociali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo si conforma ai princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2 e, con riferimento a ciascuno degli oggetti di delega previsti dal comma 2 del presente articolo, anche ai principi e criteri direttivi particolari previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
4. Sono esclusi dalla delega di cui al comma 1 gli interventi di tipo assistenziale previsti nei casi in cui non sia riconosciuto il diritto ai trattamenti di cui al comma 2, lettere a) e b).
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) definizione di un sistema a due livelli: il primo relativo ai trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro; il secondo relativo ai trattamenti in caso di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione esteso a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore pubblico e del settore privato;
b) introduzione di un unico istituto per ciascuno dei due livelli previsti alla lettera a), volto a sostituire, il primo, la cassa integrazione guadagni ordinaria, il secondo, l'indennità di disoccupazione ordinaria, la cassa integrazione guadagni straordinaria, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione speciale edile e le concessioni in deroga;
c) introduzione di misure volte a evitare che i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, di cui alla lettera a), numero 1), siano utilizzati come sostitutivi del licenziamento, apportando, in particolare, modifiche alla normativa vigente che prevedano la riduzione della durata e dei tassi di copertura rispetto all'ultimo stipendio, il divieto di utilizzo «a zero ore» e l'esclusione della possibilità di deroghe;
d) estensione dei trattamenti di cui alla lettera a) ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale e al settore di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;
e) previsione che le singole categorie di lavoratori autonomi, qualora decidano volontariamente che i propri associati versino i contributi per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente, possano beneficiare del trattamento in caso di cessazione dell'attività, comprensivo degli sgravi contributivi e dei contributi previsti a favore delle imprese che li assumono. Per i lavoratori parasubordinati, e in particolare per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti previsti dalla presente lettera è obbligatoria;
f) previsione che il tasso di copertura dei trattamenti di cui alla lettera a) rispetto all'ultimo stipendio, nonché la loro durata, siano equi e tali da consentire l'effettiva attivazione degli strumenti per la ricerca di una nuova occupazione e per la partecipazione a percorsi formativi;
g) previsione che l'erogazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro sia legata in modo vincolante a politiche per il reinserimento dei lavoratori e che l'erogazione di tale indennità sia strettamente vincolata alla sottoscrizione da parte del lavoratore disoccupato di un patto di servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che lo impegni alla ricerca attiva del lavoro, ad accettare congrue offerte di lavoro e a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi competenti e preveda la sospensione o la decadenza dal beneficio nel caso in cui il medesimo lavoratore rifiuti i percorsi formativi o le convocazioni del servizio per l'impiego o le offerte di lavoro congrue al suo profilo professionale, anche a termine;
h) previsione che l'autorizzazione all'erogazione dei trattamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il coordinamento e l'assistenza tecnica delle politiche attive rivolte ai suoi beneficiari e l'applicazione delle sanzioni siano affidati a un'agenzia nazionale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, integrata con rappresentanti delle regioni, avente tra i propri fini istituzionali l'aumento delle condizioni di occupabilità dei disoccupati e la riduzione dei tempi di rientro nel mercato del lavoro, al fine di contenerli entro i termini di durata dei sussidi;
i) riconoscimento alle imprese che dispongono licenziamenti della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per il trattamento di disoccupazione qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mobilità una congrua offerta di lavoro;
l) previsione della possibilità per le regioni di disporre benefici più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla presente legge, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:
a) introduzione di un unico trattamento di integrazione della retribuzione in caso di sospensione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, esteso a tutti i lavoratori dipendenti, anche in imprese con meno di quindici addetti, limitato strettamente ai casi di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva dovuta a eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) previsione che l'integrazione salariale possa essere disposta fino a un massimo di tre mesi continuativi, escludendo la possibilità di sospensioni «a zero ore» e di deroghe;
c) garanzia di un'integrazione del salario pari al 65 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprensiva degli oneri figurativi, per i primi sei mesi di disoccupazione;
d) esclusione dal diritto al trattamento previsto dal presente comma dei lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;
e) previsione che il beneficiario del trattamento, in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva, non possa successivamente beneficiare, prima di dodici mesi, dell'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 4 e che comunque il prestatore di lavoro non possa ricevere il trattamento previsto dal presente comma e l'indennità di disoccupazione per una durata complessivamente superiore a ventisette mesi nell'arco di un quinquennio;
f) riconoscimento della possibilità di erogazione di un sussidio integrativo a carico dell'impresa.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:
a) istituzione di un unico trattamento assicurativo per lo stato di disoccupazione, denominato «indennità di disoccupazione», sostitutivo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, della cassa integrazione guadagni straordinaria, dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione speciale edile e delle concessioni in deroga previsti dalla normativa vigente, esteso a tutti coloro che, a prescindere dal settore e dall'attività, sono passati dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;
b) previsione che abbiano diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti, del settore privato e del settore pubblico, assicurati da almeno due anni, nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati che abbiano versato i contributi conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, che abbiano maturato dodici contributi mensili o cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, che abbiano perso il posto di lavoro per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa. Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, per i lavoratori del settore edile, per i collaboratori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché per i detenuti che abbiano maturato i contributi prima dell'arresto o in carcere, i requisiti di cui al periodo precedente sono ridotti a dieci contributi mensili o a quarantatré contributi settimanali per il lavoro prestato nei due anni precedenti la data di licenziamento;
c) estensione dell'indennità di disoccupazione ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale e al settore di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;
d) garanzia di un sussidio pari al 65 per cento dell'ultimo salario lordo percepito per i primi sei mesi di disoccupazione e pari al 55 per cento dell'ultimo salario lordo percepito dal settimo al diciottesimo mese nonché di un reddito minimo, aggiornato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in relazione all'andamento dei prezzi rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pari a 500 euro per la durata massima di sei mesi, a favore di chi abbia accumulato un periodo di permanenza nello stato di disoccupazione superiore a diciotto mesi;
e) previsione che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione sia vincolata alla sottoscrizione da parte del disoccupato, entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un patto di servizio che stabilisca i reciproci obblighi del servizio competente e del disoccupato, che impegni quest'ultimo all'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, alla ricerca attiva del lavoro, a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi per l'impiego o dalle agenzie per il lavoro accreditate. Nel caso in cui lavoratore rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente senza giusto motivo, oppure non accetti le offerte di lavoro congrue rispetto al suo profilo professionale, anche a termine, con le garanzie e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, prevedere la sospensione per almeno tre mesi o la decadenza dal trattamento di disoccupazione in relazione alla gravità dell'addebito, stabilendo i casi in cui sono disposti i due tipi di sanzione;
f) previsione che la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione debba essere presentata dal lavoratore al centro per l'impiego competente, contestualmente alla dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro e alla sottoscrizione del patto di servizio di cui alla lettera e);
g) previsione che il patto di servizio definisca: i servizi erogati dal centro per l'impiego o da un soggetto pubblico o privato accreditati; gli impegni assunti dal lavoratore per la ricerca attiva di una nuova occupazione e per la partecipazione a interventi formativi o a progetti proposti dai servizi per l'impiego; i doveri del lavoratore, in particolare per quanto riguarda la sua immediata disponibilità all'accettazione di una congrua offerta di lavoro; le sanzioni in caso di inadempienza, ai sensi di quanto previsto alla lettera e);
h) previsione che il centro per l'impiego, dopo aver verificato la conformità formale della domanda del lavoratore alle disposizioni di legge, comunichi all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 6 i dati anagrafici e professionali del medesimo lavoratore ai fini della loro successiva trasmissione all'INPS per la valutazione di merito e per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione;
i) previsione che il centro per l'impiego comunichi, altresì, all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati i nominativi dei lavoratori inadempienti, ai sensi di quanto previsto alla lettera e);
l) previsione che l'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati notifichi all'INPS i nominativi dei lavoratori inadempienti e i motivi dell'inadempienza, affinché l'Istituto provveda a sospendere l'erogazione del sussidio o a sancirne la decadenza, valutate le comunicazioni ricevute dalla medesima Agenzia, dandone comunicazione agli interessati;
m) previsione che l'impresa o l'agenzia per il lavoro che assume un lavoratore disoccupato beneficiario dell'indennità di disoccupazione abbia diritto, oltre che agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità, di un contributo pari al 100 per cento del sussidio residuale maturato dal lavoratore nel caso di assunzione a tempo indeterminato e di un contributo pari al 50 per cento del sussidio residuale maturato nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo di almeno due anni; riconoscimento, altresì, alle imprese che dispongono un licenziamento della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per l'indennità di disoccupazione dovute qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mobilità un'offerta di lavoro, anche a termine, adeguata al suo profilo professionale.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:
a) previsione che anche i lavoratori autonomi possano beneficiare dei trattamenti previsti in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4 quando le associazioni di categoria di appartenenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, abbiano deciso di procedere volontariamente al versamento dei relativi contributi, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente dal punto di vista finanziario;
b) previsione che le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi individuate alla lettera a) possano gestire le attività attribuite ai centri per l'impiego, fatte salve le competenze in materia di erogazione e di sospensione dei sussidi attribuite all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 6;
c) prevedere che l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti di disoccupazione sia obbligatoria per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), ai fini dell'istituzione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:
a) previsione che il ruolo di Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, di seguito denominate «Agenzia», sia affidato all'agenzia tecnica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali «Italia Lavoro Spa»;
b) previsione che l'Agenzia, operando in accordo con le regioni, persegua le finalità di promuovere lo sviluppo delle politiche attive per l'occupabilità, per il reinserimento dei lavoratori aventi diritto ai trattamenti di cui agli articoli 3 e 4, per la riduzione dei tempi medi di rientro nel mercato del lavoro e per la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego fissati dallo Stato per tutto il territorio nazionale;
c) assegnazione all'Agenzia dei compiti di gestire e di coordinare il processo di erogazione dell'indennità di disoccupazione, in collaborazione con le regioni e con le province; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per la progettazione e per l'erogazione dei servizi per la formazione e per il ricollocamento dei beneficiari del trattamento di disoccupazione, quali accoglienza, percorsi di orientamento, adeguamento delle competenze professionali, accompagnamento professionale, promozione dell'occupazione anche attraverso la creazione d'impresa, in conformità con quanto stabilito dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste dalla medesima legge, nonché, per quanto di propria competenza, con atti di indirizzo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle regioni; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per rafforzare i servizi rivolti alle imprese, quali analisi dei fabbisogni professionali, consulenza sul sistema delle convenienze, preselezione, nonché per l'inserimento, ove richiesto dall'impresa, degli annunci di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per elevare la qualità dei servizi erogati ai disoccupati e alle imprese, per innalzarne gli standard di efficacia e di efficienza, nonché per il coinvolgimento operativo di tutti gli attori della rete dei servizi pubblici e privati per l'impiego, in conformità con quanto stabilito, per quanto di propria competenza, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle regioni; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per rafforzare i servizi rivolti alle imprese, quali analisi dei fabbisogni professionali, consulenza sul sistema delle convenienze, preselezione, nonché per l'inserimento, ove richiesto dall'impresa, degli annunci di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per elevare la qualità dei servizi erogati ai disoccupati e alle imprese, per innalzarne gli standard di efficacia e di efficienza, nonché per il coinvolgimento operativo di tutti gli attori della rete dei servizi pubblici e privati per l'impiego, in conformità con quanto stabilito, per quanto di propria competenza, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
d) previsione di forme e modalità di rappresentanza delle regioni nell'ambito degli organismi dirigenti o d'indirizzo dell'Agenzia;
e) previsione che l'Agenzia tenga un elenco aggiornato, in collaborazione con i centri per l'impiego, dei nominativi e dei curriculum dei lavoratori disoccupati che hanno sottoscritto il patto di servizio nella borsa continua nazionale del lavoro di cui alla lettera c), registrando tutte le variazioni sullo stato occupazionale, fatto salvo il diritto dell'interessato di aggiornare la propria scheda anagrafico-professionale, con esclusione della possibilità di non rendere pubblica la propria disponibilità a ricevere offerte di lavoro;
f) affidamento all'Agenzia del compito di creare un sistema informativo di monitoraggio e valutazione, statistici e qualitativi, delle attività di gestione dell'indennità di disoccupazione, delle attività di reinserimento dei disoccupati, dell'efficacia e del gradimento delle politiche attive per il lavoro da parte dei disoccupati beneficiari del trattamento di disoccupazione e delle imprese, che comprenda anche un'analisi delle sanzioni erogate nei confronti dei lavoratori inadempienti, attraverso un rapporto semestrale da trasmettere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Parlamento, alle regioni e alle province;
g) istituzione di un fondo, da finanziare tramite la fiscalità generale, per rafforzare il sistema dei servizi pubblici per l'impiego e per assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo l, comma 2, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:
a) determinazione dell'entità dei contributi sociali, proporzionali alle retribuzioni, a carico delle imprese e dei lavoratori, con l'obiettivo di garantire, entro l'anno 2012, l'autosufficienza finanziaria del sistema dei trattamenti di cui agli articoli 3, 4 e 5, intesa come capacità di copertura dei fabbisogni finanziari senza ricorso alla fiscalità generale;
b) possibilità di adottare, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a) e fino alla data ivi prevista, uno o più decreti legislativi correttivi o integrativi, anche a cadenza annuale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge;
c) previsione che le risorse finanziarie derivanti dal versamento dei contributi sociali per i trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 confluiscano in due appositi fondi, denominati «Fondo per i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro» e «Fondo per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro», assicurando una netta separazione, contabile e gestionale, tra le risorse allocate in tali Fondi e quelle volte a finanziare le altre forme di integrazione e di sostegno del reddito.

10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma l, lettere b) e c), agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, non superiori a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa previdenziale ai sensi di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
11. All'articolo 1, comma 6, lettera b), alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «60 anni» sono sostituite dalle seguenti: «61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2013, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
12. All'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, le parole: «e 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «o a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2013, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
13. Le Tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono sostituite dalle Tabelle A e B di cui all'allegato 1 annesso.

Allegato 1
(Articolo 14)

«TABELLA A
(Articolo 1, comma 6)

  Età anagrafica
Anno Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2012 60 60

TABELLA B (Articolo 1, commi 6 e 7)

  Lavori dipendenti pubblici e privati Lavori autonomi iscritti all'INPS
  (1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 1 (2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in comma 2
2012 95 60 96 61
2013 95 61 96 62
2014 96 61 97 62
2015 96 62 97 63
2016 97 62 98 63
2017 97 63 98 64
2018 97 63 98 64
2019 97 64 98 65
2020 97 64 98 65
dal 2021 97 65 98 65

Dis. 1. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)