XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 28 settembre 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 settembre 2011.

Albonetti, Alessandri, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Castagnetti, Catone, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Zaccaria.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Bruno, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Zaccaria.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 settembre 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
RAZZI: «Introduzione dell'obbligo di dotare gli autoveicoli di nuova costruzione di congegni universali per l'uso di apparecchi telefonici con modalità a viva voce» (4643);
LUSSANA: «Disposizioni concernenti lo svolgimento di lavoro civico non retribuito da parte dei detenuti ai fini della riduzione della pena» (4644);
NASTRI: «Disciplina degli itinerari turistici denominati 'percorsi delle castagne'» (4645);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BERSANI ed altri: «Modifiche agli articoli 53, 81, 119 e 123 e introduzione del titolo I-bis della parte seconda della Costituzione, in materia di equità tra le generazioni e di stabilità di bilancio» (4646);
GIRLANDA: «Introduzione dell'obbligo di distinta indicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei prezzi esposti e negli scontrini fiscali relativi alla vendita dei beni interessati dall'aumento dell'aliquota ordinaria disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» (4647);
GHIZZONI e TOCCI: «Deroga al limite di rapporto tra le spese per il personale e i trasferimenti statali a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativamente all'attuazione del piano per la chiamata di docenti di seconda fascia previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240» (4648);
SIRAGUSA ed altri: «Disposizioni concernenti il riconoscimento dei benefìci spettanti alle persone disabili o affette da malattia oncologica agli effetti della collocazione nelle graduatorie per l'assunzione del personale scolastico» (4649).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GIRLANDA ed altri: «Disposizioni per l'istituzione di refettori comuni negli istituti penitenziari» (4543) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ciccioli, Divella, Formichella e Raisi.

La proposta di legge POLLEDRI: «Disposizioni per sostenere la capitalizzazione e il finanziamento delle piccole e medie imprese» (4636) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive):
PICCHI: «Modifica dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per la reintroduzione del diritto di brevetto in favore delle università e delle pubbliche amministrazioni aventi compiti istituzionali di ricerca» (4347) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.

Assegnazione del disegno di legge comunitaria e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento.

A norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011» (4623).

A norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del regolamento, è altresì assegnata alla XIV Commissione, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2010 (doc. LXXXVII, n. 4).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 21 settembre 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni DI STANISLAO ed altri n. 1/00622, sulla quale il Governo si è rimesso all'Assemblea, e REGUZZONI ed altri n. 1/00682, accolta dal Governo, approvate dall'Assemblea nella seduta del 21 luglio 2011, concernenti iniziative per l'incremento dei controlli relativi alle pensioni di invalidità.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 28 settembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate:
n. 3/2011 del 23 marzo 2011, concernente «Utilizzo delle risorse FAS per il ripiano dei disavanzi sanitari delle regioni Abruzzo, Campania e Lazio (legge n. 191 del 2010, articolo 2, comma 90)» - alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 6/2011 del 5 maggio 2011, concernente «Presa d'atto dell'accordo di programma 4 agosto 2010 "per la realizzazione della piattaforma portuale d'altura al largo di Malamocco e l'estromissione dei petroli dalla laguna di Venezia"» - alla IX Commissione (Trasporti);
n. 45/2011 del 5 maggio 2011, concernente «Relazione sul sistema Monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e Codice unico progetto (CUP) relative al primo e al secondo semestre 2010» - alla VIII Commissione (Ambiente);
n. 46/2011 del 5 maggio 2011, concernente «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (legge n. 289 del 2002, articolo 80, comma 21). Relazione semestrale al 30 giugno 2010 sullo stato di avanzamento del 1° e 2° programma stralcio» - alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente);
n. 50/2011 del 5 maggio 2011, concernente «Assegnazione di risorse per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di depurazione e di collettamento fognario nei comuni di Montereale e Capitignano (bacino del fiume Aterno-Pescara)» - alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 26 settembre 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Carolei (Cosenza), Castel Volturno (Caserta), Landiona (Novara), Palmi (Reggio Calabria) e San Salvo (Chieti).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE CLINICA E PER LA RIFORMA DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA (A.C. 4274-A)

A.C. 4274-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
PROFESSIONI SANITARIE

ART. 10.
(Riordino delle disposizioni normative in materia di attività idrotermali).

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 10.0100 (Nuova formulazione) della commissione

All'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: senza mutamento comunque della natura giuridica del rapporto di formazione specialistica e fermo restando che il relativo contratto non può dar in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del predetto Servizio sanitario nazionale né all'instaurazione con lo stesso di alcun rapporto di lavoro.
0. 10. 0100. 2. Palumbo.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione finale del medico in formazione specialistica resta di competenza della scuola di specializzazione.
0. 10. 0100. 1.(nuova formulazione) Binetti, Compagnon.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: o corrispettivi fino a: legislazione vigente con le seguenti:, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi.
0. 10. 0100. 3. Palumbo.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, comma 4, sostituire le parole: non devono derivare con le seguenti: si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza.
0. 10. 0100. 4. Palumbo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di formazione medico specialistica). - 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica ammessi al biennio conclusivo del corso, all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. L'inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su base volontaria, non può dar luogo a indennità o corrispettivi, comunque denominati, diversi da quelli spettanti a legislazione vigente e comporta la graduale assunzione delle responsabilità assistenziali secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione.
3. L'accordo di cui al comma 1 disciplina altresì la partecipazione del medico in formazione alle attività ordinarie delle unità operative di assegnazione, nonché le modalità per consentire l'applicazione delle nuove disposizioni anche ai medici in formazione alla data dell'accordo medesimo.
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 0100.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4274-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 11.
(Abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale).

1. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale).

Sopprimerlo.
11. 1. Pedoto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. Al fine di ridurre la spesa e di razionalizzare l'utilizzazione del personale addetto alle attività sanitarie nelle aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il personale universitario tecnico amministrativo convenzionato, operante presso le AOU può produrre domanda al rettore in ordine alle seguenti opzioni:
a) assegnazione alla AOU di riferimento nella posizione e funzione ricoperta alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) permanenza nell'assegnazione funzionale di tipo convenzionale presso la AOU di riferimento nella posizione e funzione ricoperta all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le opzioni di cui al presente articolo devono essere rese al rettore nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rettore, in relazione alle opzioni presentate, decreta l'assegnazione di detto personale all'azienda, ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria prende atto di tali opzioni e del decreto rettorale e provvede all'inserimento di detto personale nella dotazione organica dell'azienda. La mancata presentazione della domanda equivale all'opzione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le aziende ospedaliero-universitarie rimborsano all'università di riferimento, quali costi da questa sostenuti, gli oneri contrattuali del personale di cui al comma 1, lettere a) e b), relativamente al trattamento fondamentale. Resta ferma l'appartenenza del personale di cui al comma 1, lettere a) e b), sotto il profilo contrattuale al comparto università.
4. Al personale universitario che svolge attività assistenziali con equiparazione del trattamento economico alla dirigenza del SSN delle aree III e IV, compreso il personale delle elevate professionalità (EP), fermo restando le prerogative derivanti dal proprio stato giuridico universitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente ai medici universitari inquadrati nella categoria di elevata professionalità (EP) il rettore acquisisce altresì l'opzione degli interessati tra l'equiparazione al personale ospedaliero o ai ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, previo parere favorevole sul curriculum scientifico di una commissione di professori di ruolo a tal fine nominata dal rettore per ciascuna macro-area disciplinare; ai medici universitari di cui al presente comma ed ai ricercatori universitari strutturati è consentita, in quanto dirigenti sanitari, la permanenza in servizio secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.
11. 0100. La Commissione.

A.C. 4274-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Modifiche al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di servizi erogati dalle farmacie).

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole: «di personale infermieristico» sono inserite le seguenti: «e di fisioterapisti»;
b) alla lettera e), dopo le parole: «prestazioni analitiche» sono inserite le seguenti: «e strumentali».

2. Alla lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), primo periodo, dopo le parole: «di personale infermieristico» sono aggiunte le seguenti: «e di fisioterapisti»;
b) al numero 5), dopo le parole: «prestazioni analitiche» sono inserite le seguenti: «e strumentali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Modifiche al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di servizi erogati dalle farmacie).

Sopprimerlo.
12. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a)
alla lettera a), numero 4), dopo la parola: «fisioterapisti» sono aggiunte le seguenti: «e di masso fisioterapisti».

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
a), dopo la parola: fisioterapisti aggiungere le seguenti: e di masso fisioterapisti;
al comma 2:
premettere la seguente lettera:
0a)
al numero 1.4), dopo la parola: «fisioterapisti» sono aggiunte le seguenti: «e di masso fisioterapisti»;
lettera a), dopo la parola: fisioterapisti aggiungere le seguenti: e di masso fisioterapisti.
12. 30. Laura Molteni, Rivolta.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: fisioterapisti aggiungere le seguenti: e dietisti.
12. 1. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12.31. Pedoto.

Sopprimere il comma 2.
12. 32. Pedoto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) la dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
a-bis) la dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362;
a-ter) negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a-quater), e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
a-quater) negli esercizi commerciali di cui alla lettera a-ter) la vendita dei medicinali prevista ai sensi della medesima lettera a-ter) deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico».
12. 33. Miotto, Fontanelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio».
12. 34. Miotto.

A.C. 4274-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 102. - 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 20.000 euro».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 20.000 euro con le seguenti: da 30.000 euro a 100.000 euro.
13. 1. Calgaro, Binetti, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 20.000 euro con le seguenti: da 10.000 euro a 50.000 euro.
13. 1.(Testo modificato nel corso della seduta). Calgaro, Binetti, Nunzio Francesco Testa.
(Approvato)

A.C. 4274-A - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
SANITÀ ELETTRONICA

Art. 14.
(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico).

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE è istituito dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.
4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
5. La consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvi i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome nonché dal Ministero della salute, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e criteri di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti con il regolamento di cui al comma 7, in conformità ai princìpi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sentita la DigitPA, sono stabiliti: i contenuti del FSE, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, nonché l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo nel rispetto delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo III
SANITÀ ELETTRONICA

ART. 14.
(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico).

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: casi di emergenza sanitaria aggiungere le seguenti: e di trattamento sanitario obbligatorio.
14. 33. Lenzi, Miotto, Pedoto, Grassi.
(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: attribuite dalla legge, aggiungere le seguenti: anche senza il consenso dell'interessato, utilizzando dati aggregati ed anonimizzati alla fonte, cioè.
14. 3. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.
(Approvato)

Al comma 7, dopo le parole: nonché l'interoperabilità aggiungere le seguenti: e l'accessibilità dei dati, con particolare attenzione alle problematiche degli open data,
14. 34. Lanzillotta, Mosella.

Al comma 7, dopo le parole: a livello aggiungere le seguenti: municipale, comunale,
14. 30. Patarino.

Al comma 7, dopo le parole: a livello aggiungere la seguente: comunale,.
14. 30.(Testo modificato nel corso della seduta). Patarino.
(Approvato)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di consentire la connessione del FSE con i punti unici di accesso recentemente istituiti sulla base di accordi tra regioni e comuni per garantire una risposta unifica sul territorio alle problematiche di tipo socio-sanitario.
14. 31. Patarino.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e il collegamento del fascicolo sanitario elettronico alle informazioni detenute dai comuni per garantire una risposta uniforme sul territorio alle esigenze socio-sanitarie.
14. 31.(Testo modificato nel corso della seduta) Patarino.
(Approvato)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Informazione agli assistiti). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'istituzione di un portale on line accessibile e disponibile, su terminali dedicati, presso le aziende del Servizio sanitario nazionale, le università e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, con i resoconti dell'attività svolta e con informazioni puntuali circa il personale in servizio, le patologie trattate, le liste d'attesa, i tempi medi di degenza, i dati relativi a complicanze, mortalità e morbilità, al fine di consentire una scelta informata del luogo di cura da parte degli assistiti.
14. 030. Patarino.

A.C. 4274-A - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Assistenza sanitaria on line).

1. Il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvia con le regioni e con le province autonome un tavolo tecnico per l'implementazione e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e di teleconsulto. Ai componenti del tavolo tecnico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Assistenza sanitaria on line).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - (Progetto pilota per la realizzazione dell'assistenza sanitaria on-line). - 1. Il Ministero della salute è autorizzato ad avviare un progetto pilota di telemedicina, ossia un servizio sanitario praticato a distanza grazie agli attuali strumenti tecnologici, attivabile prioritariamente nelle aree più isolate o svantaggiate del territorio nazionale, o dove è maggiore la carenza del personale medico. Per telemedicina si intende:
a) la possibilità di effettuare alcune visite a distanza, durante le quali un professionista del settore può essere presente presso il paziente e, in caso, assistere il medico nel corso della televisita;
b) i teleconsulti, che consentono al medico o al paziente di sollecitare a distanza il parere di uno o più specialisti nei diversi rami della medicina sulla base delle informazioni mediche relative al paziente in cura;
c) la telesorveglianza (vigilanza a distanza su dialisi, elettrocardiogramma, curve glicemiche e simili), che permette di interpretare a distanza i dati necessari al controllo medico del paziente e di assumere eventualmente le opportune decisioni relative al ricovero del paziente. La registrazione e la trasmissione dei dati possono essere automatizzate dal paziente stesso o da un professionista del settore medico o paramedico;

d) la teleassistenza sanitaria (aiuto a distanza per un atto medico-sanitario), che permette ad un medico di assistere a distanza un altro professionista nella realizzazione di un atto medico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentite le parti sociali e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative e i criteri per l'attuazione del progetto pilota di cui al presente articolo.
15. 1. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tavolo tecnico per aggiungere le seguenti: la ricognizione,
15. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'implementazione con le seguenti: lo sviluppo.
15. 30. Palumbo.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Per favorire gli obiettivi del comma 1, il Ministero della salute istituisce un censimento nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto, censendo quali strutture sanitarie operano queste attività, su quali patologie, con quali tecnologie e/o prodotti.
3. Il Ministero della salute, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, avvia lo studio e l'introduzione delle attività di telemedicina e teleconsulto nel nomenclatore tariffario nazionale per prestazioni sanitarie on line.
15. 31. Lanzillotta, Mosella.

A.C. 4274-A - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici).

1. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici sono istituiti a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
2. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 1 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'aggiornamento dei dati è consultabile ed è reso pubblico secondo criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 4.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con legge regionale registri di patologia, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 2.
4. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
5. I contenuti del regolamento di cui al comma 4 devono in ogni caso informarsi ai princìpi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici).

Al comma 1, dopo la parola: registri aggiungere le seguenti: di tumori,.

Conseguentemente:
al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:
registri aggiungere le seguenti: di tumori,
al comma 3, dopo la parola: registri aggiungere le seguenti: di tumori,
alla rubrica, dopo la parola: mortalità aggiungere le seguenti:, di tumori.
16. 30. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, sostituire le parole: di patologia con le seguenti: di tumori e di altre patologie.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: di patologia con le seguenti: di tumori e di altre patologie.
16. 30.(Testo modificato nel corso della seduta). Palagiano, Mura, Zazzera.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: acquisito il parere della con le seguenti: d'intesa con la.
16. 101. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: acquisito il parere della con le seguenti: d'intesa con la.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano e aggiungere le seguenti: acquisito il parere.
16. 101.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: L'aggiornamento dei dati è consultabile ed è reso pubblico con le seguenti: I dati aggiornati sono consultabili e resi pubblici.
16. 102. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole:, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
16. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: avere accesso ai registri di cui al presente articolo aggiungere le seguenti:, attraverso l'assegnazione di un apposito codice identificativo,
16. 4. Palagiano, Mura, Zazzera.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, e all'articolo 16 si applicano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dei principi fondamentali disciplinati dalla presente legge.
16. 0100. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 17. - (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, si applicano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dei principi fondamentali disciplinati dalla presente legge.
16. 0100.(Testo modificato nel corso della seduta). La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4274-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
per le attività sportive qualificate «non agonistiche» è sufficiente che gli atleti siano in possesso del certificato per l'idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica e tale certificato viene rilasciato dal medico di base, mentre per le attività qualificate «agonistiche» gli atleti sono obbligati a munirsi di un certificato che attesti la loro idoneità medico-sportiva e questa viene certificata solamente dopo il superamento della visita che comprende gli esami previsti per legge;
la distinzione sopra menzionata è a volte labile e questo può dare luogo a pericoli anche gravi per la salute dei cittadini, soprattutto per quanto concerne le attività occasionali competitive non agonistiche, come le gare organizzate e gestite dalle associazioni sportive al proprio interno (per esempio, tornei interni, giochi, gare sociali, gare di sci di fondo, feste sportive, ecc.), anche se organizzate con il supporto tecnico (arbitri, classifiche);
ogni anno si verifica un numero imprecisato di cosiddette «morti bianche», causate da attività competitive non agonistiche che si potrebbero evitare con una accurata diagnosi medico-sportiva preventiva, come nei casi degli atleti che svolgono attività agonistica,

impegna il Governo

a disciplinare con norme precise e tassative anche le garanzie sanitarie per coloro che partecipano in modo del tutto amatoriale a gare o tornei sportivi, prevedendo l'obbligo di necessari approfondimenti clinici, che una visita medico-sportiva può assicurare, come nel caso delle attività agonistiche degli atleti professionisti.
9/4274-A/1. Barani.

La Camera,
premesso che:
in tema di sanità l'obiettivo principale deve essere quello di rimettere la persona al centro dell'interesse sanitario rifiutando l'ospedalocentrismo, investendo sul personale e nelle attività socio sanitarie di prevenzione a tutti i livelli;
operare annualmente sulla base di piani esecutivi per l'attivazione immediata di medicina territoriale, laddove siano stati soppressi reparti e centri, può contribuire ad assicurare a tutti i cittadini accesso e mobilità a tutta la rete ospedaliera locale;
tra gli obiettivi dell'Unione europea fissati nell'Agenda digitale per il 2015 rientra la possibilità per i cittadini di accedere ai propri dati medici direttamente on line;
attualmente solo il 4 per cento degli ospedali offre questa disponibilità, secondo l'ultimo sondaggio della Commissione europea condotto su un campione di 906 strutture sanitarie pubbliche e private. La situazione varia da Paese a Paese, sia rispetto alla quantità dei servizi telematici offerti che relativamente alla loro qualità;
per quanto riguarda la possibilità di prenotazione on line delle visite mediche, dall'indagine emerge che il servizio è presente nel 71 per cento degli ospedali, ma solo l'11 per cento dà ai propri pazienti l'opportunità di accedervi direttamente, senza l'intermediazione di medici e personale amministrativo;
il servizio di prescrizioni mediche on line, invece, è presente nel 30 per cento delle strutture, ma per l'87 per cento dei casi viene usato per connettere l'ospedale con la farmacia presente nella struttura;
l'interconnessione e lo scambio telematico di informazioni tra le varie strutture sanitarie, infine, è ancora estremamente raro, con oltre il 54 per cento degli ospedali che non comunicano tra loro;
in Italia solo il 25 per cento dei laboratori scambia i risultati delle analisi mediche svolte, con medie ancora più basse relativamente ai risultati delle analisi radiologiche. Rispetto alla media europea, comunque, l'Italia offre più servizi di telemonitoraggio dei pazienti, ma non abbastanza infrastrutture wireless, prescrizioni mediche on line e reti internet veloci,

impegna il Governo:

a sviluppare ulteriormente i servizi di e-health fornendo tutti gli strumenti e le tecnologie necessarie;
a valutare l'opportunità di istituire, sull'esempio della sanità inglese, i comitati di cittadini per la salute pubblica, che per ogni ASL possano coadiuvare il lavoro dei direttori generali con scelte che da un lato salvaguardino la spesa, dall'altro studino insieme con i cittadini i servizi di risposta ai nuovi bisogni.
9/4274-A/2. Di Stanislao, Palagiano, Mura.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame, reca norme in ordine a materie eterogenee e regola profili di discipline riconducibili alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, la ricerca scientifica, le professioni;
occorre coordinare la disciplina recata dal disegno di legge con i provvedimenti in corso di esame in materia di riforma delle professioni, con specifico riferimento anche ai disegni di legge in corso d'esame al Senato, vertenti su materie affrontate, ad esempio, dall'articolo 16 del testo in esame, inerente l'istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici;
le risposte alle domande relative all'andamento dei tumori sul territorio, ai tempi di sopravvivenza, alle modalità di diagnosi, all'indice di mortalità, all'aumento o alla diminuzione di una determinata patologia oncologica rispetto agli anni precedenti sono indispensabili ai fini della programmazione sanitaria, delle politiche per la prevenzione e per il controllo delle patologie oncologiche, della valutazione degli interventi, nonché della necessità di dare informazioni ed indicazioni corrette ed esaurienti ai cittadini malati di tumore; solo grazie ai registri tumori è possibile avere questo tipo di informazioni,

impegna il Governo

a garantire e vigilare che i registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici siano sempre facilmente consultabili e a sollecitare le regioni affinché avviino procedure in grado di stimare adeguatamente le modalità di tenuta dei registri.
9/4274-A/3. Binetti, Nunzio Francesco Testa.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame, reca norme in ordine a materie eterogenee e regola profili di discipline riconducibili alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, quali la tutela della salute, la ricerca scientifica e le professioni;
il glioblastoma multiforme (GBM) è un rumore raro (in Europa l'incidenza annuale è circa 1 su 100 mila) e i tassi di sopravvivenza sono disponibili dai registri basati sulla popolazione di 18 Paesi nello studio ISUROCARE. La sopravvivenza relativa per pazienti adulti con diagnosi di GBM durante il periodo 1990-94 è stata del 25 per cento ad un anno, del 5 per cento a tre anni e 3 per cento a cinque anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un centro di monitoraggio in grado di fornire maggiori informazioni ai fini diagnostici e terapeutici sul ghoblastoma multiforme (GBM)
9/4274-A/4. Nunzio Francesco Testa, Binetti.

La Camera,
premesso che:
in relazione alla nuova disciplina per la costituzione della rete formativa delle scuole di specializzazione dell'area medica;
condividendo la permanenza delle scuole nell'ordinamento universitario, con il contratto-tipo proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
condividendo, inoltre, l'innovazione relativa all'inserimento dei medici in formazione specialistica ammessi al biennio conclusivo del corso all'interno delle aziende del servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa;
condividendo, altresì, la partecipazione del medico in formazione alle attività ordinarie delle unità operative di assegnazione, nonché le modalità per consentire l'applicazione delle nuove disposizioni anche ai medici in formazione alla data dell'accordo medesimo;
esprimendo, peraltro, la preoccupazione che l'attività di specializzazione sia utilizzata impropriamente per vicariare le piante organiche delle strutture ospedaliere,

impegna il Governo

affinché nei decreti attuativi si tengano in massima considerazione le esigenze degli specializzandi, che debbono avere una formazione professionalizzante in analogia con la «residency» dei paesi europei, e non debbono comunque essere utilizzati come «forza lavoro» di qualificazione iniziale a decremento delle piante organiche ospedaliere.
9/4274-A/5. Palumbo, Di Virgilio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di riordino delle professioni sanitarie;
tra le discipline non convenzionali emergenti in campo sanitario figura l'osteopatia, disciplina ancora priva di un riconoscimento giuridico ufficiale quale professione sanitaria, nonostante la crescente diffusione in ambito medico e il crescente interesse per una formazione specifica in materia;
l'esecuzione di tale pratica, che tratta alcune fisiologiche disfunzioni tramite la manipolazione, è attualmente consentita, dalla normativa nazionale, unicamente a chi abbia l'abilitazione all'esercizio della medicina;
in molti Paesi europei sono allo studio dei provvedimenti per regolamentare l'esercizio autonomo della professione osteopatica, secondo quanto già avviene negli Stati Uniti, dove essa si è sviluppata da tempo come professione sanitaria autonoma e vanta la presenza di numerose scuole di eccellenza e corsi di laurea sulla materia;
in mancanza di una definizione giuridica sul territorio italiano, il conseguimento di un eventuale titolo all'estero non ha alcuna possibilità di ottenere un riconoscimento, delineando di fatto per coloro che hanno intrapreso la difficile scelta di formarsi in questa disciplina all'estero una impossibilità di vedere riconosciuti i propri sforzi e gli anni di studio;
a seguito delle lacune normative evidenziate, sono sorte molte associazioni sul territorio italiano che raccolgono l'iscrizione di tutti coloro che hanno acquisito una formazione in tale ambito e desidererebbero esercitare la professione;
tali associazioni, d'intesa con le associazioni operanti in ambito europeo, reclamano un riconoscimento legale dell'osteopatia, che possa tutelare le professionalità già esistenti dal rischio di incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione;
un intervento normativo di definizione giuridica e conseguente regolamentazione consentirebbe altresì di tutelare i pazienti dal rischio di truffe e di cadere in mani dunque potenzialmente dannose, per l'assenza di un'adeguata preparazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di avviare l'iter più appropriato per procedere ad una definizione giuridica dell'osteopatia quale professione sanitaria, proponendo, nell'ambito della sue competenze, la sollecita calendarizzazione delle eventuali proposte di legge già depositate in materia.
9/4274-A/6. Di Biagio.

La Camera,
tenuto conto della nuova disciplina della rete formativa per scuole di specializzazione dell'Area medico-chirurgica ed in relazione alla previsione dell'inserimento degli specializzandi che frequentano il biennio conclusivo all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale;
considerato che sempre più spesso gli specializzandi dell'area medico-chirurgica vengono impropriamente utilizzati per vicariare le piante organiche carenti delle strutture sanitarie ospedaliere,

impegna il Governo

a prestare la massima attenzione e chiarezza nell'elaborazione dei decreti attuativi affinché la formazione degli specializzandi sia il più possibile professionalizzante e non integrativa o vicariante di piante organiche carenti.
9/4274-A/7. Castellani.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni le facoltà di medicina delle università italiane hanno istituito corsi di laurea per specializzazioni sanitarie di vario tipo che laureano esperti professionali nei multiformi settori della medicina che non hanno, ad oggi, ancora trovato un adeguato riconoscimento (ad esempio: scienze motorie e riabilitative),

impegna il Governo

in fase di espletamento degli atti connessi alla delega, di cui al provvedimento in oggetto, a comprendere tra le professioni sanitarie tutte quelle riferite a lauree rilasciate dalle facoltà di medicina d'Italia.
9/4274-A/8. Bosi.

La Camera,
premesso che:
nella società moderna un ruolo sempre più centrale sta assumendo la professione di psicologo;
spesso alla base di alcuni malesseri fisici vi sono anche motivazioni di natura psicologica;
comprendere l'origine multifattoriale della causa della malattia può prevenire ulteriori disagi con benefici per il Sistema sanitario nazionale;
il lavoro dello psicologo può essere di aiuto nella prevenzione e promozione della salute, obiettivi, questi, raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel Sistema sanitario nazionale, al pari del medico di base anche lo psicologo di base e comunque a studiare forme di lavoro integrato tra le due figure professionali.
9/4274-A/9. Antonio Pepe.

La Camera,
premesso che:
dal 1999 il Nomenclatore Tariffario è in attesa di revisione che, secondo lo stesso decreto ministeriale n. 322 del 1999, sarebbe dovuta avvenire entro il 2000, ma anche in violazione di questa norma ciò non e mai avvenuto;
in tal modo l'accesso all'innovazione in materia di protesi, dispositivi e opportunità di moderni percorsi riabilitativi basati su nuove tecnologie e stata in tutti questi anni quanto meno limitata se non compromessa;
nell'aprile 2008, a seguito del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero della salute, il rinnovo del Nomenclatore Tariffario è stato approvato dal Governo pro tempore ma non è stato perfezionato perché nel maggio dello stesso anno l'attuale Governo ne ha fermata l'applicazione, rilevando la mancata «bollinatura» da parte della Ragioneria dello Stato del provvedimento che contiene il rinnovo;
nel provvedimento sospeso la nuova versione del Nomenclatore è inserita nel più generale rinnovo dei LEA (livelli essenziali di assistenza);
da allora dichiarazioni pubbliche di diversi responsabili di Governo in materia di salute hanno più volte assicurato che tale rinnovo sarebbe avvenuto di lì a pochi mesi o settimane;
ad oggi la versione del Nomenclatore in vigore per i cittadini è ancora quella del 1999 (che peraltro classifica prodotti risalenti spesso ai primi anni '90) e ciò significa che in molti casi i cittadini per disporre di ausili moderni, debbono pagare di persona quello che sarebbe loro diritto avere gratuitamente ma che formalmente non fa parte del vecchio Nomenclatore;
nel 2007 e nel 2008 sono stati comunque stanziati 10 milioni di euro a beneficio delle regioni, finalizzati alla fornitura di «comunicatori» di ultima generazione che consentono a soggetti con gravi patologie e disabilità progressive e con compromissione della parola di comunicare tramite sistemi (anche a comando oculare) di sintetizzazione della voce e di interazione con il mondo esterno;
due anni fa autorevoli fonti del Ministero competente hanno assicurato a parlamentari e esponenti di associazioni di malati che il reale impiego di tali stanziamenti ripartiti fra le regioni sarebbe stato comunicato e pubblicizzato anche su internet in modo da rendere meglio accessibile l'informazione agli utenti e più semplice le loro eventuali richieste, regione per regione;
queste assicurazioni non si sono concretizzate ed anzi si hanno notizie di scarsa informazione per gli utenti e poca trasparenza di gestione che hanno portato a volte alla fornitura di sistemi tecnicamente inadeguati e spesso ad una forte carenza di assistenza;
la spesa sanitaria totale supera ormai il 9 per cento del PIL ed è leggermente superiore alla media di quella dei paesi OECD e dunque non hanno ragione di essere eventuali opposizioni di copertura relativamente al rinnovo dei LEA e del Nomenclatore;
permane particolarmente grave la situazione dei malati di SLA e di altre patologie degenerative del sistema neuromuscolare: in molti casi essi sono letteralmente prigionieri del proprio corpo e non riescono a comunicare all'esterno, manifestare volontà e pensiero perché privi di sistemi di nuova generazione che permetterebbero invece diritto di parola e di espressione;
negli ultimi anni malati di SLA hanno intrapreso iniziative non violente e gandhiane miranti a far cessare questa situazione di isolamento, abbandono e violazione dei più elementari diritti costituzionali all'assistenza e a questa azione si sono affiancati associazioni di malati, parlamentari di ogni orientamento e cittadini comuni che a centinaia hanno sostenuto tali richieste anche con digiuni di proposta e di dialogo nei confronti del Governo;
le situazioni di assistenza per i malati affetti da gravi patologie del sistema neuromuscolare sono molto diverse da regione a regione e solo in alcune regioni esistono centri e forme di assistenza quantitativamente e qualitativamente sufficienti;
è stato accolto dal Governo, nella seduta del 19 novembre 2010, l'ordine del giorno 9/3778/134, che impegnava lo stesso ad emanare il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'introduzione dei nuovi LEA entro e non oltre la fine del mese di novembre 2010, per cui appare necessario rendere effettiva e operativa per gli utenti l'approvazione della nuova versione dei LEA e del Nomenclatore entro il mese di novembre 2011,

impegna il Governo:

a comunicare, entro novembre 2011, l'effettivo utilizzo dei finanziamenti stanziati per i «comunicatori» di nuova generazione, regione per regione;
a rendere facilmente accessibili a tutti, anche su su internet, le modalità di accesso alla loro utilizzazione, individuando dei responsabili regione per regione cui gli utenti possano riferirsi tramite canali e modalità semplici e rapide;
a verificare, entro maggio 2012, le reali condizioni di assistenza, anche domiciliare, presenti nelle varie regioni;
ad intervenire nelle regioni in cui il servizio sia assente o carente con commissari ad hoc che assicurino ai cittadini affetti da SLA o da patologie simili e alle loro famiglie l'effettivo godimento dei diritti costituzionali di parola, di espressione del pensiero e di una assistenza adeguata.
9/4274-A/10. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti, Mecacci, Bernardini, Beltrandi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede l'incompatibilità degli organi collegiali degli ordini delle professioni sanitarie, tra l'essere componente dell'organo amministrativo (commissione albo medici e commissione albo odontoiatri) e i componenti dell'organo disciplinare;
la legge previgente imponeva il rinnovo degli ordini stabilendo che il potere disciplinare è esercitato dagli eletti nelle commissioni,

impegna il Governo

a disciplinare il mantenimento degli organi in carica fino alla promulgazione dei decreti delegati di attuazione della legge delega, per non lasciare vuoti normativi e riallineare i rinnovi alle nuove norme.
9/4274-A/11. De Nichilo Rizzoli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è una legge delega che affida al Governo l'impegno di assumere decreti legislativi attuativi di sostegno e di controllo della sperimentazione clinica dei medicinali;
la sperimentazione clinica dei medicinali è richiesta non solo dal punto di vista tecnico-farmacologico ma anche dal punto di vista morale e sanitario in quanto permette di predisporre farmaci sempre più appropriati ed efficaci con il controllo e l'intervento valutativo dei comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coinvolgere le regioni, interlocutrici essenziali della materia sanitaria in coerenza con le norme della Costituzione, al fine di costituire in ogni azienda sanitaria o ospedaliera un presidio tecnico-sanitario adeguato, onde recepire ed attuare le direttive e le decisioni che verranno assunte dal Comitato Nazionale delle Politiche in materia di sperimentazione clinica dei medicinali.
9/4274-A/12. Giorgio Merlo, Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
gli istituti di ricerca, di ricovero e di cura hanno una forte valenza riabilitativa e curativa nei vari territori, applicando in maniera simbiotica la cura e la riabilitazione attraverso avanzati codici di ricerca;
gli istituti di cui sopra si sono fortemente radicati nei vari territori ed, essendo istituti accreditati nonché controllati dalle regioni, esercitano con molto impegno la ricerca, applicando i risultati della medesima concretamente ai pazienti che presentano acute patologie e forti difficoltà di ripresa e coinvolgendo nel lavoro di ricerca e di sperimentazione giovani e nuove risorse professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare i piani di ricerca e le proposte di sperimentazione con particolare priorità agli istituti di ricerca e di cura a carattere scientifico pubblici o accreditati dalle regioni soprattutto nelle materie di ricerca, di cura e di riabilitazione, essendosi verificato un incremento di ricovero e di cura di pazienti affetti da patologie gravemente debilitanti ed avendo bisogno di ulteriori risorse finanziarie per fronteggiare i notevoli costi di gestione.
9/4274-A/13. Mario Pepe (PD), Giorgio Merlo.

La Camera,
premesso che:
l'idea della telemedicina viene da lontano e l'Italia vanta esperienza pluriventennale sull'argomento;
alla lunga esperienza maturata non corrisponde una crescita omogenea sul piano tecnologico e territoriale, infatti, le esperienze concrete fin qui maturate, rimangono spesso patrimonio di territori o realtà circoscritte;
ciò rende necessaria una fase di studio delle esperienze realizzate, in modo da favorirne la conoscenza e la diffusione;
questa fase deve essere preceduta da un attento censimento delle esperienze maturate come punto di partenza di qualunque evoluzione si voglia proporre al sistema;
l'obiettivo della realizzazione delle attività di telemedicina e teleconsulto sul territorio nazionale rende necessaria la definizione di un sistema normativo e di rendicontazione economica delle prestazioni che le renda praticabili e remunerabili, in analogia con quanto definito per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri in regime di degenza,

impegna il Governo

a rafforzare e migliorare, anche attraverso i fondi destinati alla ricerca - in accordo con la Conferenza Stato-regioni - l'avvio, lo studio e l'introduzione delle attività di telemedicina e teleconsulto nel nomenclatore tariffario nazionale per prestazioni sanitarie on line.
9/4274-A/14. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Tabacci, Vernetti.

La Camera,
considerato che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di una specifica sanzione per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, consistente nella confisca delle cose e degli strumenti che servirono o che furono destinati a commettere il reato;
la sanzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 348 che prevede per chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516;
l'ordinamento prevede ulteriori norme contro l'abusivo esercizio di arti sanitarie ausiliarie (odontotecnici, ottici, ortopedici, ernisti, infermieri abilitati) come elencati nell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Tali illecite attività sono punite ai sensi dell'articolo 141 del testo unico medesimo, con una sanzione esigua: la chiusura dei locali e il sequestro delle attrezzature, salvo il rinvio all'articolo 348 del codice penale;
appare auspicabile una riforma dell'articolo 348 del codice penale, introducendo nuove disposizioni che «ritaglino» e puniscano più severamente quei fatti che appaiono in effetti più gravi, in quanto mettono in pericolo la salute degli utenti, impedendo, per quanto possibile, la reiterazione dei reati;
un ulteriore comportamento illecito si è venuto diffondendo nelle professioni mediche: la figura del medico che, titolare fittizio dello studio, offre copertura formale all'illegale esercizio dell'attività professionale di altra persona. Attualmente questo soggetto, di per sé abilitato all'esercizio della professione, è chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice;
le sanzioni a carico di tali figure che violano la fede pubblica sono pertanto da ritenersi «bagattellari», cioè talmente ridotte da non costituire alcuna deterrenza per coloro che intendono proseguire nell'attività illecita,

impegna il Governo:

a valutare una modifica dell'articolo 348 del codice penale tendente ad incrementare fortemente la sanzione pecuniaria per l'esercizio abusivo di una professione;
a valutare una modifica dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 tendente ad incrementare fortemente la sanzione pecuniaria per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
9/4274-A/15. Marinello.

La Camera,
tenuto conto che la legge n. 409 del 1985 ha considerato che la professione di odontoiatra è distinta da quella di medico chirurgo così come stabilito dalla normativa comunitaria e ribadito nella giurisprudenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte costituzionale;
rilevato che l'attuale assetto istituzionale della FNONCEO e dei relativi ordini professionali non è tale da soddisfare le esigenze di autonomia professionale,

impegna il Governo

a fare chiarezza sulle reciproche competenze e ad ampliare nell'attuazione della delega i compiti e le funzioni degli organismi nazionali e locali afferenti alla professione di odontoiatra, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 409 del 1985.
9/4274-A/16. Naro, Nunzio Testa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in oggetto prevede l'abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri ai profili professionali dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, in ragione dell'istituzione dello specifico corso di laurea in odontoiatria;
tale disposizione determina, nei fatti, un diverso regime di favore per i soli laureati in odontoiatria per l'accesso ai suddetti profili dirigenziali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 11, al fine di adottare iniziative normative volte ad evitare che si creino disparità di trattamento con gli altri profili professionali.
9/4274-A/17. Pedoto.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano;
tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà ispirare rientra anche la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione del provvedimento in oggetto;
la destinazione di detti introiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera o), numero 3, dovrà essere riassegnata a non meglio precisati «pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute»;
per il perseguimento della finalità del miglioramento e dell'appropriatezza della ricerca e della sperimentazione clinica, l'attività di formazione medica del personale sanitario riveste un ruolo prioritario e irrinunciabile,

impegna il Governo

a prevedere, nell'emanazione dei provvedimenti attuativi della citata delega, che le eventuali maggiori risorse derivanti dall'applicazione del nuovo regime sanzionatorio siano finalizzate al potenziamento delle attività di formazione medica del personale sanitario.
9/4274-A/18. Grassi, Pedoto.

La Camera,
premesso che:
il decreto ministeriale 7 settembre 1976 recita quanto segue: «Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego in enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull'ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitario ausiliario e di terapista della riabilitazione.»;
la legittimità della professione di massofisioterapista è oggi molto più chiara rispetto al passato e il percorso giurisprudenziale concernente il massofisioterapista è limpido e coerente;
sebbene la professione sanitaria non riordinata del massofisioterapista (a formazione sia biennale che triennale, svolta in corsi di formazione regolarmente autorizzati ed attuativi della citata legge n. 403 del 1971) sia «figura ontologicamente diversa da quella del fisioterapista a formazione universitaria», il Consiglio di Stato ha affermato chiaramente che «...non v'è l'ombra di dubbio che il legislatore dal 1971 ha riconosciuto all'attività del massaggiatore-massofisioterapista la natura di professione sanitaria ausiliaria», affermando altresì che «sotto il profilo sistematico, poi, non sembra dubitabile la sostanziale equiparazione tra la figura professionale del massofisioterapista e quella degli altri operatori con funzioni di riabilitazione espressamente considerati dalla disposizione»;
la legge 26 febbraio 1999, n. 42 ha disciplinato - anche rispetto alle previsioni di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 intervenuto ad individuare il profilo professionale ed il percorso formativo del fisioterapista - e nei confronti di tutte le professioni sanitarie il passaggio dal cosiddetto ordinamento vecchio al nuovo, stabilendo, anche attraverso il successivo strumento attuativo costituito dal decreto ministeriale 27 luglio 2000, l'equipollenza dei titoli conseguiti ante 1999 al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase; dunque alla luce dell'articolo 1 legge n. 42 del 1999 è venuta meno così la precedente distinzione fra «professioni sanitarie» e «professioni sanitarie ausiliarie», che, pertanto, queste ultime sono disciplinate come professioni sanitarie;
a tutt'oggi non è ancora intervenuto alcun provvedimento di individuazione e riordino della figura del massofisioterapista, né sono intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione;
un'ulteriore e recentissima pronuncia del Consiglio di Stato ritiene infatti «che quella professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione». La medesima sentenza ribadisce anche la piena operatività in materia del principio, peraltro di rango costituzionale, del cosiddetto «doppio canale di formazione» tra formazione professionale regionale e quella statale, con conseguente indiscussa validità ed efficacia dei titoli di massofisioterapista, rilasciati in sede di formazione professionale;
un'ulteriore e recentissima pronuncia del Consiglio di Stato - sentenza n. 5225/2007, sancisce «che quella professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione». La medesima sentenza ribadisce anche la piena operatività in materia del principio, peraltro di rango costituzionale, del cosiddetto «doppio canale di formazione» tra formazione professionale regionale e quella statale, con conseguente indiscussa validità ed efficacia dei titoli di massofisioterapista, rilasciati in sede di formazione professionale;
considerato che:
le associazioni più rappresentative ed il sindacato dei massofisioterapisti hanno già palesato la precisa volontà di impugnare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2011 poiché in sede di recepimento dell'Accordo siglato il 10 febbraio 2011, in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, esso ha introdotto arbitrariamente, nel campo di applicazione della legge n. 42 del 1999 (articolo 6), un principio di discriminazione tra soggetti in possesso dello stesso titolo di studio, in espressa violazione di quanto statuito dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 19 luglio 2011; il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non ha in alcun caso forza di legge, né può certamente derogare a fonti normative primarie che a tutt'oggi regolano la materia (con riferimento sia all'istituzione della figura professionale e del percorso formativo, che al relativo mansionario), o tanto meno ai citati principi di rango costituzionale;
alla luce della soprarichiamata sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 19 luglio 2011, in base alla quale, conformemente con quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, viene statuito che «spetta solo alla legge dello Stato creare nuove professioni ed introdurre eventuali diversificazioni nell'ambito di figure professionali già esigenti,

impegna il Governo

in esecuzione della legge n. 403 del 1971 a garantire lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per massofisioterapisti non vedenti e a riconoscere attraverso un'adeguata comunicazione istituzionale tutte le funzioni legittimamente svolte dal massofisioterapista, con riguardo sia all'individuazione del suo profilo professionale, sia al relativo titolo di studio e percorso formativo.
9/4274-A/19. Laura Molteni, Reguzzoni, Bonino, D'Amico, Maggioni, Consiglio, Isidori, Paolini, Chiappori, Torazzi, Vanalli, D'Anna, Ciccioli, Scandroglio, Desiderati, Marmo, Togni, Rivolta, Gidoni, Allasia, Dozzo, Stucchi, Cavallotto, Pini, Di Vizia, Paniz.

La Camera,
premesso che:
tra il 31 marzo e il 23 novembre 2015 si svolgerà a Milano l'Expo 2015;
l'evento, che porterà oltre 20 miliardi di euro d'investimento in infrastrutture, determinerà la creazione di 70.000 posti di lavoro e la presenza di circa 175 paesi espositori;
nei sei mesi dell'Expo, si stima l'arrivo di circa 29 milioni di turisti, con una media giornaliera di 160.000 visitatori; 7.000 saranno gli eventi realizzati, per un investimento di circa 892 milioni di euro;
le cifre sopra richiamate testimoniano la portata della manifestazione, che evidentemente richiede l'adozione a livello regionale di misure di potenziamento dei servizi di soccorso territoriale della regione Lombardia;
in particolare, sarebbe opportuno prevedere l'adeguamento dei mezzi di soccorso, del personale e delle risorse finanziarie a disposizione del sistema di emergenza urgenza della regione, organizzato nell'ambito dell'Azienda regionale emergenza urgenza AREU 118, che evidentemente sono commisurate alla popolazione residente in Lombardia e quindi rischiano di risultare inadeguate rispetto alle incrementate esigenze di gestione dell'emergenza ed urgenza connesse allo svolgimento della manifestazione,

impegna il Governo

al fine di far fronte alle situazioni di emergenza ed urgenza connesse allo svolgimento della manifestazione Expo Milano 2015, a valutare lo stanziamento, per il prossimo triennio, di un contributo straordinario all'Azienda regionale emergenza urgenza AREU 118 della regione Lombardia, finalizzato al potenziamento dei servizi di soccorso sanitario territoriale.
9/4274-A/20.Vanalli, Reguzzoni, Laura Molteni, Stucchi, Bonino, Gidoni, Torazzi, Rivolta, D'Amico, Consiglio, Isidori, Paolini, Rondini, Chiappori, Marmo, Di Vizia, Desiderati, Maggioni, Renato Farina, Paniz, Scandroglio, Allasia, D'Anna, Dozzo.

La Camera,
premesso che:
è esperienza comune, nella pratica medica, che lo stesso farmaco somministrato alla stessa dose possa essere efficace nella maggioranza dei pazienti, ma scarsamente efficace e/o indurre reazioni avverse (ADR = Adverse Drug Reactions) - a volte anche gravi - in alcuni dei soggetti trattati. Si stima, infatti, che i farmaci di maggior consumo (per esempio antipertensivi, ipolipemizzanti e antidepressivi) siano pienamente efficaci solo nel 25-50 per cento dei pazienti;
sebbene i costi diretti e indiretti delle ADR siano difficili da stimare, si è valutato che negli Stati Uniti il costo sia compreso tra 30 e 130 miliardi di dollari all'anno;
una delle più importanti cause che predispongono all'insorgenza di ADR è l'assetto genetico del paziente. Si ritiene che circa il 90 per cento dei geni nell'uomo contenga variazioni di sequenza nucleotidica, denominate polimorfismi, che possono modificare qualitativamente o quantitativamente il prodotto proteico codificato da un determinato gene e possono causare variabilità di risposta ai farmaci;
le moderne tecniche di biologia molecolare consentono oggi di identificare agevolmente questi polimorfismi, a costi spesso inferiori rispetto ai comuni esami diagnostici. L'identificazione di un particolare polimorfismo, associato a reazioni avverse, prima che il farmaco venga somministrato, permetterebbe la scelta di strategie terapeutiche alternative che potrebbero prevedere 1) l'impiego di un farmaco della stessa classe non influenzato nella sua azione dal polimorfismo, 2) la riduzione della dose del farmaco inizialmente prescelto, 3) un più approfondito e prolungato monitoraggio del farmaco e del paziente o 4) l'impiego di un farmaco alternativo;
in questo contesto è nata la farmacogenetica, disciplina della farmacologia che studia come l'azione dei farmaci possa essere influenzata dall'assetto genetico dei pazienti, permettendo una personalizzazione del trattamento su basi razionali; la farmacogenetica studia le possibili relazioni esistenti tra caratteristiche dei geni e la risposta individuale ad una terapia farmacologica sia in termini di efficacia che di tollerabilità. Essa ha dunque come oggetto principale il farmaco, il che la rende concettualmente e sostanzialmente diversa dalla genetica che invece ha come oggetto la malattia;
la farmacogenetica non è ancora entrata in maniera diffusa nella pratica clinica quotidiana, sebbene una buona parte delle sperimentazioni farmacologiche contempli uno studio farmacogenetico associato, proprio nell'auspicio di potere identificare fin dall'inizio i soggetti che potrebbero avere vantaggi o meno dallo specifico trattamento farmacologico. Inoltre, per alcuni farmaci già in commercio è previsto il suggerimento all'esecuzione di test farmacogenetici per ottimizzarne l'impiego;
l'aspetto sicuramente preoccupante che accompagna la diffusione della farmacogenetica sono le informazioni ottenibili in internet ed accessibili a tutti; sono presenti sul mercato almeno 12 aziende che vendono direttamente ai privati test farmacogenetici, sicuramente al di fuori di ogni contesto clinico e terapeutico controllato, ma probabilmente anche di dubbia applicabilità anche perché non inseriti in un contesto di linee guida e controlli di qualità;
questa carenza legislativa ha fatto si che i test farmacogenetici nel nostro Paese venissero gestiti unicamente dal genetista, il quale manca della competenza necessaria per affrontare un problema che in buona sostanza è farmacologico e non semplicemente genetico,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di iniziative anche normative finalizzate a regolare e promuovere la diffusione delle attività di ricerca e di assistenza nel settore della farmacogenetica, attraverso il perseguimento di questi obiettivi fondamentali:
a) la definizione di test farmacogenetico;
b) l'identificazione delle figure professionali con competenze farmacologiche abilitate all'esecuzione, all'interpretazione e alla refertazione del test farmaco genetico;
c) la definizione delle regole che delimitano i confini di una sperimentazione farmacogenetica nell'uomo, sia nella sperimentazione che nella pratica clinica assistenziale in termini di privacy, richiesta del consenso informato, accesso alle informazioni, in una prospettiva che consideri il test farmacogenetico diverso dal test genetico e preveda normative specifiche;
d) la definizione di regole e strumenti che consentano ai soli fini di salute pubblica la conservazione ed utilizzo del dato farmacogenetico;
e) la creazione, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco e la Società italiana di farmacologia (SIF), di un Osservatorio che controlli e favorisca lo sviluppo della farmacogenetica nel nostro Paese, soprattutto in termini di utilizzazione nelle strutture cliniche.
9/4274-A/21.Rondini, Reguzzoni, Laura Molteni, Dozzo, Togni, Rivolta, D'Amico, Bonino, Gidoni, Consiglio, Maggioni, Desiderati, Vanalli, Stucchi, Isidori, Chiappori, Paolini, Marmo, Torazzi, Di Vizia, Ciccioli, D'Anna, Paniz.

La Camera,
premesso che:
i medicinali omeopatici sono ad oggi disciplinati dal decreto legislativo n. 219 del 2006 «Codice Comunitario per i medicinali per uso umano»;
il decreto legislativo n. 219 del 2006 ha perseguito l'obiettivo di garantire la sicurezza dei prodotti immessi in commercio, subordinando i medicinali omeopatici a disposizioni specifiche, con procedure diversificate a seconda della tipologia di autorizzazione;
l'articolo 16, comma 1 indica alcuni fondamentali requisiti di sicurezza necessari ai fini della procedura semplificata di registrazione; il comma 2 prevede che con decreto del ministro della salute sono adottati eventuali nuovi parametri concernenti la sicurezza del medicinale omeopatico in sostituzione o a integrazione di quelli previsti dalla lettera c) del comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Comunità europea; Si rileva come tale comma non sia previsto dalla direttiva europea 2001/83/CE;
l'Agenzia italiana del farmaco, in attuazione all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 219 del 2006, ha reso pubblico il modello secondo il quale dovranno essere conformi le domande di registrazione semplificate dei medicinali omeopatici. I criteri per la compilazione sul suddetto modello sono stati specificati nelle linea guida «Informazioni da riportare nel modulo 3 del CTD del dossier dei medicinali omeopatici», pubblicata sul portale AIFA in data 26 marzo 2009;
sul sito dell'AIFA si afferma che la linea guida sulla qualità non prevede una distinzione tra domanda di registrazione semplificata e ordinaria «poiché nessuna diversificazione o distinzione è prevista al riguardo sia dalle norme nazionali che da quelle comunitarie»; in via di fatto, tuttavia, tali linee guide finiscono per sottoporre le procedure di registrazione semplificata a requisiti di sicurezza ulteriori a quelli prescritti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 219 del 2006, con ciò indirettamente violando quanto previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 16,

impegna il Governo

a garantire il puntuale rispetto delle procedure e dei soli requisiti sostanziali per la registrazione semplificata dei medicinali omeopatici così come previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 219 del 2006.
9/4274-A/22.Rivolta, Reguzzoni, Laura Molteni, D'Amico, Bonino, Gidoni, Consiglio, Maggioni, Desiderati, Vanalli, Stucchi, Isidori, Rondini, Chiappori, Paolini, Marmo, Torazzi, Di Vizia, Ciccioli, D'Anna, Togni, Dozzo, Paniz.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 della Costituzione istituisce un legame indissolubile tra il diritto alla salute e quello di scegliere le cure e i luoghi di cura in modo libero ed informato,

impegna il Governo

a promuovere con appositi provvedimenti, di concerto con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'istituzione di portale on line accessibile e disponibile, su terminali dedicati, presso le aziende del Servizio sanitario nazionale, le Università e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, con i resoconti dell'attività svolta e con informazioni puntuali circa il personale in servizio, le patologie trattate, le liste d'attesa, i tempi medi di degenza, i dati relativi a complicanze, mortalità e morbilità, al fine di consentire su tutto il territorio nazionale una scelta informata del luogo di cura da parte degli assistiti.
9/4274-A/23.Patarino.

La Camera,
premesso che:
al fine di razionalizzare l'utilizzazione del personale universitario addetto alle attività sanitarie nelle aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999,

impegna il Governo

ad assumere iniziative anche legislative al fine di:
1) consentire al personale universitario tecnico amministrativo convenzionato di optare tra l'assegnazione alla AOU di riferimento o la permanenza nell'assegnazione funzionale di tipo convenzionale;
2) di prevedere per il personale universitario che svolge attività assistenziale, compreso il personale delle elevate professionalità (EP), l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e, per il solo personale delle EP, la facoltà di opzione tra l'equiparazione al personale ospedaliero oppure ai ricercatori universitari.
9/4274-A/24.Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
in tema di sanità, con particolare riguardo alla possibilità di accesso alle cure più adeguate per i malati di CIDP, polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante, nella seduta del 9 febbraio 2011 è stata presentata dallo scrivente una interrogazione al ministro della salute;
in risposta a tale interrogazione - n. 3-01447 - il ministro evidenziava l'ipotesi di istituire un tavolo tecnico per approfondire l'impiego delle immunoglobuline per uso endovenoso nella terapia di trattamento della patologia in oggetto e le eventuali criticità del caso;
la CIDP è una grave patologia del sistema nervoso periferico dal risvolto doloroso e invalidante, che si trova iscritta nell'elenco delle malattie rare del Ministero della salute - allegato 1 del decreto ministeriale n. 279 del 2001 - codice di esenzione RFO180;
allo stato attuale le associazioni dei pazienti affetti da CIDP continuano a riferire di ripetuti disagi legati all'impossibilità di accedere al trattamento con immunoglobuline, che in molti paesi europei è considerato di prima linea, come testimonia l'ampia letteratura in materia;
i pazienti si confrontano dunque con gravi restrizioni nell'accessibilità o disponibilità del farmaco corrispondente all'oggettivo e sofferto aggravamento di una situazione già di per sé non facile;
nonostante la situazione evidenziata interessi una grave carenza nel nostro sistema sanitario nazionale, con conseguente aggravamento della situazione per i malati di CIDP, non risulta allo scrivente che sia stato istituto alcun tavolo tecnico in merito,

impegna il Governo

a provvedere alla istituzione, già ventilata dal Ministero, del tavolo tecnico per approfondire il problema e porre rimedio alle gravi situazioni di disagio affrontate dai pazienti.
9/4274-A/25.Muro, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del disegno di legge in esame, prevede che il Ministero della salute avvii con le regioni e con le Province autonome un tavolo tecnico per implementare e omogeneizzare le attività di telemedicina e di teleconsulto sul territorio nazionale, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti. Una norma certamente importante che però andrebbe integrata e resa più stringente al fine di garantirne maggiormente una sua concretizzazione sul territorio;
quella che comunemente viene chiamata «telemedicina» consente la trasmissione in tempo reale di informazioni mediche e scientifiche con modalità telematica/informatica tra medico e cittadino (telediagnosi e teleassistenza) o tra professionisti del settore, al fine di migliorare l'esercizio delle attività mediche, assistenziali e di condivisione di conoscenze medico-scientifiche;
secondo la Commissione Europea, la telemedicina è «l'integrazione, monitoraggio e gestione dei pazienti, nonché l'educazione dei pazienti e del personale, usando sistemi che consentano un pronto accesso alla consulenza di esperti ed alle informazioni del paziente, indipendentemente da dove il paziente o le informazioni risiedano»;
la telemedicina consente di effettuare:
a) le visite a distanza, durante le quali un professionista del settore può essere presente presso il paziente e, in caso, assistere il medico nel corso della televisita;
b) i teleconsulti, che consentono al medico o al paziente di sollecitare a distanza il parere di uno o più specialisti nel diversi rami della medicina sulla base delle informazioni mediche relative al paziente in cura;
c) la telesorveglianza (vigilanza a distanza su dialisi, elettrocardiogramma, curve glicemiche ecc.), che permette di interpretare a distanza i dati necessari al controllo medico del paziente e di assumere eventualmente le opportune decisioni relative al ricovero del paziente. La registrazione e la trasmissione dei dati possono essere automatizzati dal paziente stesso o da un professionista del settore medico o paramedico;
d) la teleassistenza sanitaria (aiuto a distanza per un atto medico-sanitario), che permette ad un medico di assistere a distanza un altro professionista nella realizzazione di un atto medico;
lo sviluppo delle attività di telemedicina e di teleconsulto è chiaramente auspicabile prioritariamente con riferimento alle aree più isolate o svantaggiate del territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un progetto pilota di telemedicina, da attivare prioritariamente nelle aree più isolate o svantaggiate del territorio nazionale, o dove è maggiore la carenza del personale medico.
9/4274-A/26.Palagiano, Mura, Zazzera.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative relative alla carenza di personale sanitario e alle modalità di accesso alle facoltà di medicina e chirurgia - 3-01849

LO MONTE, COMMERCIO, LOMBARDO e OLIVERI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
i dati oggettivi di previsione (piano sanitario nazionale 2011-2013) dimostrano che esiste in Italia una forte concentrazione di personale medico nella fascia di età superiore o uguale ai 60 anni, per cui è possibile stimare che circa 17 mila medici lasceranno il servizio sanitario nazionale entro il 2015;
a partire dal 2013 è ipotizzabile, avuto riguardo al numero medio di laureati in medicina e chirurgia per l'anno accademico e la quota di questi che viene annualmente immessa nel servizio sanitario nazionale, un saldo negativo fra pensionamenti e nuove assunzioni;
tale scenario risulterà ancora più marcato nelle regioni impegnate con i piani di rientro a causa del blocco delle assunzioni;
anche per l'anno accademico 2011-2012 la programmazione nazionale dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia non si è svolta secondo i criteri, le analisi e le stime ponderate dell'effettivo fabbisogno;
lo stesso rilevamento del fabbisogno formativo, ancora una volta, è stato accertato oltre la naturale scadenza del 30 aprile 2011, con la conseguenza che i Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno dovuto adottare il provvedimento che stabiliva il numero degli studenti iscrivibili e la relativa ripartizione fra le università soltanto in base ai dati forniti dalle regioni e della «potenzialità formativa» dichiarata dagli atenei;
infatti, nel corso di una riunione tecnica svoltasi l'11 maggio 2011, «le regioni e le province autonome ed il Ministero della salute, in considerazione dell'urgenza di perfezionare l'accordo in oggetto, hanno concordato di eliminare la tabella relativa al confronto fabbisogni associazioni vs regioni»;
nonostante la gravità di tale omissione, il Ministero della salute ha comunque effettuato, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2011-2012, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;
dalle tabelle predisposte Ministero della salute il 27 aprile 2011 il fabbisogno formativo, suddiviso per regioni e province autonome, di medici chirurghi risultava di 10.566 unità (secondo le associazioni rappresentative di gran lunga superiore);
com'è noto, per medicina, rispetto alla media di 7.500 posti annui degli ultimi 14 anni, durante i quali il totale è stato di 104.000 invece dei 130.000 stimati con il turnover al 2,7 per cento, per l'anno accademico 2011-2012 sarebbe stata necessaria un'offerta formativa di almeno 11.000 posti, ovvero l'aggiunta di almeno 1.500 ai 9.500 posti dell'anno accademico 2010-2011;
a conclusione di tale tortuoso procedimento i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute hanno quantificato in 9.501 i posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2011-2012;
il Ministro interrogato, ancora un anno fa, nel corso dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata (n. 3-01223) aveva affermato che: «Per quanto concerne poi la professione medica il concetto è diverso, perché il trend è invece in costante diminuzione. Si stima che a partire dal 2014 il numero dei medici comincerà a decrescere, e che nel 2018 avremo 22 mila professionisti in meno; quindi i Ministeri, le regioni e la Federazione dei medici hanno chiesto un aumento dell'offerta formativa, cui l'università ha risposto progressivamente incrementando il numero da 7.366 dell'anno accademico 2007-2008 a 8.800 per il prossimo anno. Dunque, come si vede, entrambi i Ministeri, e il nostro in particolare, sono impegnati con queste iniziative e con altre iniziative innovative, in sinergia con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di promuovere politiche attive per fronteggiare la carenza di personale sanitario»;
a causa del sistema di rilevamento del fabbisogno, verosimilmente approssimativo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011, è già stato costretto ad ampliare, in modo forfettario (10 per cento) e con buona pace dei criteri di rilevamento, il numero di posti per immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia;
gli atenei, inspiegabilmente, a fronte di precedenti comunicazioni circa il numero massimo di posti per l'offerta formativa, nulla hanno obiettato con riferimento ai predetti ampliamenti;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2009, seppure con riferimento ai corsi di laurea in odontoiatria (medesimi criteri con numero chiuso) ha inviato, tra gli altri, al Parlamento, a sensi dell'articolo 21 della legge n. 287 del 1990, una segnalazione circa le modalità di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea, auspicando «il massimo ampliamento possibile dei posti universitari disponibili» e rendere «trasparente il relativo processo decisionale»;
anche per l'anno accademico 2011-2012, stante l'evidente insufficienza del numero dei posti assegnati dal Ministero della salute rispetto all'effettivo, reale ed accertato fabbisogno formativo, risulta doveroso un ampliamento del 20 per cento dei posti per immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia -:
quali immediate iniziative intenda adottare al fine di attenuare la carenza strutturale di personale medico e di migliorare il sistema di rilevamento (criteri ed analisi) del fabbisogno formativo delle facoltà di medicina e chirurgia, nonché dei corsi di laurea in area sanitaria. (3-01849)

Iniziative volte a promuovere attività di formazione rivolte ai medici specialistici e agli altri operatori sanitari per la diagnosi precoce dell'Alzheimer e delle altre demenze - 3-01850

BINETTI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, DE POLI, GALLETTI, COMPAGNON, CICCANTI, VOLONTÈ, NARO, DELFINO, OCCHIUTO, CAPITANIO SANTOLINI, ANNA TERESA FORMISANO e CALGARO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
si è celebrata in questi giorni la diciottesima giornata mondiale sull'alzheimer che ha dato il via a livello mondiale ad una doverosa campagna di sensibilizzazione;
nel mondo si stimano 36 milioni di malati di alzheimer e di altre demenze, un milione nel nostro Paese, 20 mila nella sola città di Milano. Tre quarti dei 36 milioni non ricevono una diagnosi;
il rapporto mondiale alzheimer 2011, intitolato «I benefìci di diagnosi e interventi tempestivi», presentato in questi giorni dalla federazione alzheimer Italia in concomitanza con la diciottesima giornata mondiale, rileva che la mancata diagnosi è spesso il risultato del falso convincimento che la demenza faccia parte del normale invecchiamento e che non ci sia nulla da fare;
a stilare lo studio presentato nel rapporto mondiale alzheimer 2011 è stata un'equipe di ricercatori coordinati da Martin Prince, docente all'istituto di psichiatria del King's college di Londra. L'indagine mette in luce un dato allarmante: quasi tutti i casi di demenza - i cui sintomi sono l'alterazione della memoria, pensiero, ragionamento, linguaggio, orientamento, personalità e comportamento severo - sono stati riconosciuti e quindi curati con grave ritardo. Da qui, il peggioramento dei sintomi del paziente, così come dello stress dei familiari che lo affiancano;
la conseguenza di quanto evidenziato è costituita dalle pesanti ricadute nel sistema sanitario e nella società. Facendo ricorso alla prevenzione, i Governi nazionali potrebbero risparmiare 10 mila dollari per malato all'anno. La percentuale maggiore, seppure del 20-50 per cento, dei casi diagnosticati in tempo si concentra negli Stati ricchi. Mentre in quelli poveri, ciò accade soltanto per il 10 per cento delle situazioni;
l'urgenza di «strategie nazionali» ad hoc mirate alla «diagnosi tempestiva» e a un «percorso di cura» è legata alle dimensioni crescenti di questa patologia che sta divenendo una vera e propria emergenza sociale, così come hanno avuto modo di precisare gli studiosi interpellati;
il rapporto 2011 rileva, inoltre, che farmaci e trattamenti psicologici migliorano le capacità cognitive, l'autonomia e la qualità di vita dei soggetti nella fase iniziale della patologia;
è necessario, altresì, promuovere ogni utile iniziativa atta a migliorare i servizi creando una rete assistenziale intorno al malato e alla sua famiglia e che non li lasci soli ad affrontare il lungo e difficile percorso della malattia -:
quali siano le iniziative di competenza previste, da attuare tempestivamente, atte a promuovere attività di formazione rivolte non solo ai medici specialistici e ai medici di medicina generale, ma anche agli altri operatori sanitari, per la pronta individuazione della demenza, impedendo che il fenomeno venga sottovalutato e fatto rientrare nel normale processo di invecchiamento dell'essere umano. (3-01850)

Iniziative di competenza volte a garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura di diabete e obesità - 3-01851

BALDELLI e PALUMBO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'Organizzazione mondiale della sanità ha calcolato che 36 dei 57 milioni di morti che ogni anno si verificano nel mondo dipendono da patologie non trasmissibili legate allo stile di vita: diabete (spesso dovuto all'obesità), patologie cardiovascolari, cancro, malattie respiratorie indotte dal fumo o dall'inquinamento;
in tutto il mondo obesità e diabete, soprattutto di tipo 2, sono in preoccupante aumento e rientrano a pieno titolo tra le malattie cronico-degenerative più impattanti sulla salute dei cittadini;
le proiezioni dell'Organizzazione mondiale della sanità prevedono per il 2015 circa 2,3 miliardi di individui in sovrappeso, più di 700 milioni di obesi e parallelamente più di 300 milioni di diabetici;
in Italia il diabete colpisce oltre il 5 per cento della popolazione: più di quattro milioni di persone, se si considera quell'1-2 per cento di diabetici che non sanno di esserlo;
nel 1998, la malattia incideva sulle casse dello Stato per circa 5 miliardi di euro, pari al 6,7 per cento della spesa sanitaria totale; nel 2006, a fronte di quasi un raddoppio, dal 3 al 5 per cento del numero di malati, si è passati a oltre 8 miliardi, circa l'8 per cento della spesa sanitaria, mentre per il 2011 sono previsti costi che supereranno i 10 miliardi di euro: più che raddoppiati, quindi, in meno di 15 anni;
in Italia sono, secondo le ultime stime, circa 5 milioni gli obesi, a cui si aggiungono almeno 20 milioni di persone in sovrappeso;
l'aumento delle percentuali di incidenza del diabete e dell'obesità sul totale della popolazione italiana comporta un danno per la salute pubblica e per le casse delle Stato-:
quali siano le iniziative intraprese dal Ministero della salute per definire i criteri appropriati per la prevenzione, la diagnosi e la cura di diabete e obesità, patologie croniche strettamente correlate tra loro.
(3-01851)

Iniziative di competenza del Governo in relazione ad alcune dichiarazioni del Ministro per le riforme per il federalismo - 3-01853

DI PIETRO. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
i recenti proclami lanciati dal leader Umberto Bossi dal palco della festa della Lega Nord sono da ascriversi, ad avviso dell'interrogante, a delitti di vilipendio politico, ambito che ricomprende i reati puniti dagli articoli 290, 291 e 292 del codice penale: rispettivamente, il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, il vilipendio alla nazione italiana, il vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato;
il delitto di cui all'articolo 291 (vilipendio alla Nazione) si differenzia da quello previsto dal precedente articolo 290 (vilipendio alla Repubblica) perché oggetto del vilipendio è la Nazione italiana, cioè «la comunità degli italiani, in quanto costituisce una unità etnica e sociale, originata dalla comunione millenaria di lingua, di costumi, di bisogni e di aspirazioni» (Antolisei, manuale di diritto penale); «la previsione di tali reati risponde all'esigenza di evitare che le istituzioni, le entità e i simboli considerati siano scalfiti nella loro considerazione generale, con conseguente pregiudizio del principio di autorità» (così la «Relazione ministeriale al progetto definitivo di codice penale», 1930);
i suddetti proclami, rilanciati dagli organi della stampa, risultano del seguente tenore: «In Padania milioni di persone sono disposte a combattere per la libertà della Padania. È grande l'esercito della Padania (...) Piano piano non possiamo illuderci di fare senza la secessione»; «La Padania esiste e paga per tutti»; «Proporremo un referendum per la secessione»; «Quelli che mettono fuori il tricolore sono somari»;
a completezza del florilegio, sono da aggiungersi le parole rivolte dal leader della Lega Nord ai giornalisti presenti, parole, ad avviso dell'interrogante, velate di antica minaccia squadrista: «Io lo dico ai giornalisti: prima o poi prenderete una mano di botte»;
nel corso degli anni, le dichiarazioni del leader Umberto Bossi, non nuovo ad estremismi verbali, sono state derubricate a battute di spirito, ad espressioni che farebbero parte di un supposto e ormai tollerato folklore, ma, ad avviso dell'interrogante, tale esuberanza linguistica, oltre che sulla verifica dei presupposti di reato, induce a riflettere sulla sua compatibilità con la carica di Ministro della Repubblica e con lo spirito costituzionale, ai sensi del vigente articolo 54 della Costituzione, laddove è prescritto che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore;
ad avviso dell'interrogante, le incessanti esternazioni, in un crescendo di volgarità ed aggressività antistorica, rischiano di avere conseguenze drammatiche in ordine alla coesione sociale ed all'unità dello spirito repubblicano che fonda ed informa il Paese e la sua Costituzione; esse potrebbero sembrare di carattere solamente nazionale, ma rimbalzano anche fuori dal nostro Paese - come si evince facilmente scorrendo la stampa internazionale degli ultimi mesi - mettendone in pericolo la già precaria credibilità, in un momento storico in cui il prestigio e l'autorevolezza del nostro Paese a livello internazionale sono già ai minimi storici -:
quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo, anche nel suo massimo vertice, per porre fine a tali atteggiamenti che, ad avviso dell'interrogante, risultano incompatibili con il ruolo di Ministro della Repubblica. (3-01853)

Intendimenti in ordine alla stipula di un accordo con la Confederazione elvetica per l'introduzione di un meccanismo di prelievo da applicare ai cittadini italiani non residenti in Svizzera che vi detengano capitali o beni patrimoniali - 3-01854

VANNUCCI, BOCCIA, VENTURA, MARAN, NARDUCCI, GIANNI FARINA, QUARTIANI e GIACHETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sono stati siglati recentemente due accordi bilaterali, fra Svizzera e Germania e fra Svizzera e Gran Bretagna, relativi all'introduzione di un meccanismo di prelievo, in forma anonima, più ampia dell'attuale «euroritenuta», da applicare ai cittadini tedeschi e britannici non residenti in Svizzera ma che detengono conti correnti, capitali o altri beni patrimoniali nella Confederazione elvetica;
tali accordi prevedono l'applicazione di un'aliquota del 27 per cento su redditi da capitale, dividendi ed interessi, quale prelievo alla fonte da riconoscere allo Stato di residenza dei contribuenti interessati, nel caso in cui i contribuenti stessi optino per non dichiarare il patrimonio detenuto all'estero e mantenere in tal modo il segreto;
nel caso invece in cui il contribuente non richieda di mantenere la riservatezza sulle proprie attività detenute all'estero, si prevede la sottoposizione al normale regime di tassazione nel Paese di residenza;
in tale contesto si prevede inoltre un prelievo, mediamente del 25 per cento, variabile (in un ambito compreso tra il 19 e il 34 per cento) a seconda degli importi e della durata della detenzione all'estero delle attività, per sanare le violazioni relative alla mancata dichiarazione delle attività detenute all'estero;
sulla base di questi accordi, i quali saranno operativi a partire dal 2013, è previsto il versamento da parte della Svizzera ai predetti due Paesi, a titolo di anticipo sul gettito futuro di tale imposta, di un ammontare pari a 500 milioni di franchi svizzeri per quanto riguarda la Gran Bretagna, e di 2 miliardi di franchi svizzeri per quanto riguarda Germania, che sarà recuperato in seguito a valere sul gettito dell'imposta stessa;
da recenti stime si apprende che i capitali italiani che si trovano in Svizzera non dichiarati al fisco ammontano a circa 200 miliardi di euro, con un mancato gettito per l'erario statale quantificato in oltre 50 miliardi di euro;
se si applicassero a tali cespiti le medesime aliquote di tassazione previste dai citati accordi bilaterali fra Svizzera, Germania e Gran Bretagna, si potrebbero incassare ingenti risorse e regolamentare una pratica illegale piuttosto diffusa e altamente dannosa per il fisco italiano;
l'esperienza della normativa sul cosiddetto «scudo fiscale», adottata nel corso della XVI legislatura dal Governo, è risultata, secondo gli interroganti, altamente negativa e diseducativa, oltre che poco redditizia per lo Stato rispetto alle effettive potenzialità di gettito;
diversa appare invece l'impostazione dei due accordi sopra richiamati, ai quali si aggiungeranno probabilmente analoghi accordi con molti altri Paesi, tra i quali gli Stati Uniti d'America, che dimostrano una forte attenzione su tale tema;
un'iniziativa in tal senso da parte dello Stato italiano potrebbe risultare utile per migliorare lo stato dei rapporti fra Svizzera e Italia, che appaiono deteriorati dalle improvvide dichiarazioni e dalle inutili «prove muscolari» del Governo italiano -:
se il Governo, attraverso il Ministro interrogato, intenda giungere alla stipulazione di un accordo con la Confederazione svizzera sulla falsariga di quelli firmati dalla Germania e dalla Gran Bretagna, se tale ipotesi possa essere ostacolata da pregresse frizioni nei rapporti tra Italia e Svizzera, quali iniziative siano state finora intraprese per definire tale accordo ed entro quali tempi ritenga possibile giungere a questo fondamentale obiettivo.
(3-01854)

Iniziative del Governo in ordine ai sequestri delle navi Savina Caylyn e Rosaria D'Amato e alla liberazione degli ostaggi - 3-01855

MURO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
dal mese di febbraio 2011 sono state poste sotto sequestro, unitamente agli equipaggi, la moto nave «Savina Caylyn» e, dal mese di aprile 2011, la moto nave «Rosalia D'Amato»;
nonostante le numerose rassicurazioni arrivate dal Governo, e nonostante l'assoluta ragionevolezza dimostrata dalle famiglie degli undici marittimi italiani sequestrati, il tempo intercorso dal sequestro non risulta più tollerabile;
a sostegno delle legittime aspettative dei marittimi e delle loro famiglie si sono mobilitati cittadini ed istituzioni, che il 7 settembre 2011 sono intervenuti a Roma ad una manifestazione molto partecipata, a margine della quale le famiglie hanno incontrato i vertici istituzionali e, in particolare, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianni Letta;
ad oggi, non sembra essere stata messa in opera dal Governo, e soprattutto dall'armatore, alcuna azione significativa;
nei giorni scorsi sono giunte telefonate allarmanti alle famiglie da parte dei marittimi sequestrati, i quali dichiarano di essere allo stremo delle forze e sotto la costante minaccia di torture;
in una situazione così critica, appare all'interrogante «pilatesco» il comunicato del Ministero degli affari esteri dal quale si evince, dietro burocratiche e vaghe frasi di circostanza, che di fatto si intenderebbe scaricare sulle famiglie l'onere di una scelta sul da farsi al fine della liberazione dei marittimi;
l'interrogante, insieme ad altri parlamentari, ha più volte sollecitato il Governo ad impegnarsi più attivamente e concretamente per liberare i nostri connazionali, anche in considerazione del fatto che le navi sono, secondo la legge vigente, territorio italiano ovunque si trovino -:
quali iniziative il Governo, per quanto di sua competenza, intenda porre in essere per ottenere l'immediata liberazione dei cittadini italiani sequestrati.
(3-01855)

Orientamenti del Governo in merito allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel Mezzogiorno, al fine di rilanciarne l'economia - 3-01852

RUVOLO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'ultima indagine dello Svimez sulla condizione del Meridione d'Italia restituisce un quadro estremamente preoccupante, a conferma di quanto la crisi globale stia penalizzando fortemente quest'area del Paese;
in tale indagine si conferma che nel 2011 il prodotto interno lordo italiano dovrebbe far registrare un incremento dello 0,6 per cento e che il Nord e il Sud continueranno a prendere strade diverse: il prodotto interno lordo del Centro-Nord è previsto allo 0,8 per cento, quello del Mezzogiorno allo 0,1 per cento, con la conseguenza che, per «il secondo anno consecutivo, nel Mezzogiorno si registrerà una stagnazione economica, dopo il forte calo del prodotto interno lordo nel biennio di crisi 2008-2009»;
tutte le regioni meridionali presentano valori inferiori al dato medio nazionale e oscillano tra un valore minimo del -0,1 per cento della Calabria e un valore massimo del + 0,5 per cento di Basilicata e Abruzzo; in mezzo, Molise e Campania segnano + 0,1 per cento, la Puglia + 0,3 per cento, Sicilia e Sardegna ferme allo zero per cento;
lo stesso discorso vale per il tasso di disoccupazione che cresce in tutto il Paese, ma che colpisce in maniera particolare, ancora una volta, il Mezzogiorno, con una vera e propria emergenza che riguarda i giovani. Nel Sud il tasso di occupazione giovanile (15-34 anni) è giunto nel 2010 ad appena il 31,7 per cento (nel 2009 era del 33,3 per cento): praticamente al Sud lavora meno di un giovane su tre;
altrettanto drammatica è la situazione per le giovani donne, ferme nel 2010 al 23,3 per cento, 25 punti in meno rispetto al Nord del Paese (56,5 per cento);
tale situazione è ben presente al Governo che ha approvato un piano per il Sud nella consapevolezza che ogni ipotesi di ripresa e di rilancio economico del Paese non può essere prospettata se non attraverso la possibilità di fare svolgere al Mezzogiorno un ruolo primario;
è innegabile che tra le risorse possibili sulle quali puntare per il rilancio economico e la ripresa dell'occupazione nel Sud vi sia, proprio per la posizione geografica di tale territorio, la produzione di energia da fonti rinnovabili;
in tal senso appare necessario prospettare delle politiche che incrementino gli investimenti e siano di sostegno a tale produzioni -:
quali siano i programmi e i finanziamenti che si intendono destinare al Mezzogiorno per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili alternative e se siano stati fatti studi di settore sulla ricaduta positiva a livello occupazione che si potrebbe determinare in questo settore.
(3-01852)

Dati relativi all'applicazione delle disposizioni della «riforma Brunetta» in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva nel pubblico impiego - 3-01848

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
il sistema della pubblica amministrazione è stato interessato, nell'ultimo biennio, da un rilevante processo riformatore, nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, per un verso, e dell'ottimizzazione della produttività del lavoro e dell'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, per l'altro;
la legge n. 15 del 2009 ed i decreti legislativi attuativi della medesima - il tutto comunemente noto come «riforma Brunetta» - hanno dettato numerose nuove disposizioni aventi per obiettivo la lotta all'assenteismo, la riforma della dirigenza, la responsabilità disciplinare, la premialità, la trasparenza ed il controllo;
nella fattispecie, sono state oggetto di revisione normativa le prescrizioni in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui al testo unico sul pubblico impiego (articoli 33, 34, 34-bis, del decreto legislativo n.165 del 2001);
nel comparto pubblico gli esuberi di personale sono gestiti secondo una peculiare procedura che pone in capo alle amministrazioni interessate l'obbligo di informare preventivamente le organizzazioni sindacali, con una comunicazione che contenga: le ragioni che determinano la situazione di eccedenza; i motivi tecnici e organizzativi che impediscono di adottare misure di riassorbimento entro la medesima amministrazione; le caratteristiche quantitative e professionali del personale in esubero e di quello normalmente impiegato; il compito di ricollocare il personale eccedente presso altre amministrazioni è affidato sia alla contrattazione decentrata, ossia agli accordi gestionali stipulati al termine delle procedure di mobilità, sia alla contrattazione nazionale di comparto, mediante le clausole per la gestione delle eccedenze attraverso il «passaggio diretto». Tale procedura di mobilità collettiva si applica solo qualora l'eccedenza riguardi un numero di almeno dieci dipendenti, mentre per eccedenze inferiori alle dieci unità si applica direttamente il collocamento in disponibilità dei dipendenti in sovrannumero, con un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale;
la novella significativa apportata dalla «riforma Brunetta» alla predetta procedura è la previsione di una responsabilità per danno erariale in capo al dirigente responsabile in caso di mancata individuazione delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 -:
quali siano i dati numerici, ripartiti per regione, delle eccedenze di personale rilevate in forza delle citate disposizioni e, in caso di mancata attuazione della norma, quali ne siano le ragioni e conseguentemente quante procedure per danno erariale siano state avviate. (3-01848)

MOZIONE FRANCESCHINI ED ALTRI N. 1-00694, PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 115, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, ONOREVOLE FRANCESCO SAVERIO ROMANO

Mozione

La Camera,
premesso che:
in data 13 luglio 2011 la procura di Palermo, ottemperando all'ordine di imputazione coatta del competente giudice per le indagini preliminari, ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio del Ministro Francesco Saverio Romano, imputato, quindi, formalmente di concorso in associazione mafiosa;
considerato che:
il Ministro ha manifestato la volontà di non dimettersi volontariamente, come sarebbe auspicabile per la credibilità dell'azione di governo;
per tali motivi:
visto l'articolo 94 della Costituzione;
visto l'articolo 115 del regolamento della Camera dei deputati;
esprime la propria sfiducia al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Francesco Saverio Romano.
(1-00694)
«Franceschini, Bersani, Ventura, Madia, Ghizzoni, Damiano, Giovanelli, Capodicasa, Lenzi, Maran, Gentiloni Silveri, Quartiani, Veltroni, Lo Moro, Berretta, Gatti, Miotto, Calvisi, Rossa, Zunino, Pes, Mattesini, Trappolino, Gozi, Melis, Soro, D'Antoni, Froner, Oliverio, Lovelli, Zucchi, Vassallo, Brandolini, Miglioli, De Torre, Nannicini, Marantelli, Picierno, Bucchino, D'Antona, D'Alema, Rosato, Pierdomenico Martino, Levi, Capano, Federico Testa, Bachelet, Gianni Farina, Concia, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Servodio, Benamati, Meta, Colombo, Rampi, Ginoble, Sbrollini, Fiano, Giacomelli, Villecco Calipari, Coscia, Bobba, Strizzolo, Schirru, Motta, Sarubbi, De Micheli, Arturo Mario Luigi Parisi, Pizzetti, Vico, Verini, Carella, Touadi, De Biasi, Mario Pepe (PD), Cuperlo, Mosca, Cavallaro, Bellanova, Sereni, Codurelli, Pedoto, Pistelli, Letta, Vannucci, Marchi, Mogherini Rebesani, Marchioni, Marchignoli, Albini, Murer, Sani, Fontanelli, Agostini, Gnecchi, Morassut, Lucà, Baretta, Velo, Cenni, Mazzarella, Mariani, Boffa, Antonino Russo, Lulli, Fadda, Pompili, Garofani, Sposetti, Scarpetti, Rugghia, Amici, Fluvi, Dal Moro, Losacco, Fassino, Fiorio, Bindi, Marco Carra, Corsini, Braga, Siragusa, Tocci».