XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 1 febbraio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o febbraio 2012.

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Bosi, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, La Malfa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Bosi, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, La Malfa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

In data 31 gennaio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:
SANTORI: «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno, nonché deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e il coordinamento normativo» (4919);
SANTORI: «Disposizioni per la promozione e il sostegno della musica popolare e amatoriale» (4920).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TORAZZI ed altri: «Modifiche agli articoli 5, 11, 83 e 135 della Costituzione, in materia di accesso alle cariche direttive nell'amministrazione dello Stato, di relazioni internazionali, di elezione del Presidente della Repubblica e di composizione della Corte costituzionale» (4846) - Parere delle Commissioni II, III e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 gennaio 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Mandatoriccio (Cosenza), a valere sul contributo concesso nel 2008 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, per lavori di consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza del versante Tormo su area R4 nel centro abitato del medesimo comune.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro per gli affari europei.

Il ministro per gli affari europei, con lettera in data 26 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, aggiornato al 31 dicembre 2011 (doc. LXXIII-bis, n. 10).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 gennaio 2012, ha trasmesso i seguenti documenti:
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2010 (doc. LV, n. 5);
ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione - predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi, riferita all'anno 2010 (doc. LV, n. 5-bis).

Questi documenti - che saranno stampati - sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la relazione sui flussi finanziari con l'Unione europea, riferita al terzo trimestre 2011 (doc. CCXVIII, n. 11).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 1o febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 66/2011 del 3 agosto 2011, concernente «Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Gruppo SEDA Italy Spa».

Tale delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (COM(2012)15 definitivo), che, in data 26 gennaio 2012, è stata assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

La Commissione europea, in data 31 gennaio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito del riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente sostante prioritarie in materia di acque (COM(2011)875 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (COM(2011)876 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1546 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° febbraio 2012;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (COM(2012)21 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in relazione all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (COM(2012)34 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011)874 definitivo), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 14 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° febbraio 2012.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di gennaio 2012 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 6 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (440).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 febbraio 2012.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 6 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (441).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 febbraio 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2011 (A.C. 4623-A)

A.C. 4623-A - Proposte emendative dichiarate inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6, all'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno competenza esclusiva in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, solo compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».
1. 50. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:
«43-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso in cui il diritto sia oggetto di accertamento giudiziale, qualora il relativo giudizio sia già pendente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».
3. 050. Tassone, Lusetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009 e garantire la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del design industriale con le disposizioni contenute nella direttiva 98/71, l'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.»
5. 055. Porcino, Messina.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - Modifica all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009). - 1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata al diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli ed allora divenute di pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.»
5. 052. Formichella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Taglie minime). - 1 L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - (Sottotaglia). - 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.
5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali».

2. All'articolo 15, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti comunitari vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».
*5. 056. Agostini, Sani, Oliverio, Brandolini, Zucchi, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Taglie minime). - 1 L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - (Sottotaglia). - 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.
5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali».
2. All'articolo 15, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti comunitari vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.»
*5. 058. Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente
Art. 5 bis. - (Definizione Programmi di intervento strutturale SFOP 1994/1999). - 1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, commi 5-decies, 5-undecies e 5-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. 057. Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente
Art. 5-bis. - (Vendita diretta per gli imprenditori ittici). - 1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.
2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici dell'acquacoltura, singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per reati in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal Titolo V del Regolamento CE 1224/09, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
5. 059. Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa). - 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene»;
b) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, gli obiettivi di qualità di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire gli obiettivi di qualità entro il 31 dicembre 2012.»;
c) all'articolo 9, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento degli obiettivi di qualità e dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto»;
d) all'articolo 19, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'allegato XIII»;
e) nell'allegato XIII, sostituire le parole: «valori obiettivo» e «valore obiettivo» con le seguenti: «obiettivi di qualità» e «obiettivo di qualità».
9. 050. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che la gestione unica del servizio idrico integrato spetti ai comuni, in forma singola o associata, e sia esercitata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune.
12. 51. Messina, Piffari, Porcino, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica). - 1. Al fine di utilizzare le reti di comunicazione elettronica quale strumento per la diffusione del Made in Italy e per la creazione di valore nel rispetto della proprietà intellettuale e per tutela dei marchi e dei brevetti, il Ministro dello sviluppo economico promuove forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nei settori manifatturieri e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico favorisce anche la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione, ne dà comunicazione agli organi comunitari al fine di verificarne la conformità ai regolamenti e alle direttive dell'Unione europea e contribuisce a verificarne la diffusione, riscontrarne l'applicazione e garantirne il rispetto. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti del Ministero dello sviluppo economico, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Le modifiche introdotte non generano maggiori oneri a carico dello Stato.
18. 55. Palmieri, Formichella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica). - 1. Al fine di utilizzare le reti di comunicazione elettronica quale strumento per la diffusione del Made in Italy e per la creazione di valore nel rispetto della proprietà intellettuale e per tutela dei marchi e dei brevetti, il Ministro dello sviluppo economico promuove forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nei settori manifatturieri e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico favorisce anche la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione, ne dà comunicazione agli organi comunitari al fine di verificarne la conformità ai regolamenti e alle direttive dell'Unione europea e contribuisce a verificarne la diffusione, riscontrarne l'applicazione e garantirne il rispetto. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti del Ministero dello sviluppo economico, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori.
18. 56. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - (Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217). - All'articolo 20 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: «del Ministro per le politiche europee» sono aggiunte le seguenti: «, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e dopo le parole: «i Ministri degli affari esteri» sono aggiunte le seguenti: «, della salute».
23. 050. Maggioni, Callegari.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:
«Il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità».
30. 050. Pini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. Fino al 31 dicembre 2013 gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario non sono soggetti agli adempimenti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
30. 051. Dussin.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

1. Dopo l'articolo 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è inserito il seguente:
«Art. 61-bis. - (Prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra). - 1. Al fine di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, sono consentite agli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati le seguenti attività, fermo restando le competenze già contemplate dalle vigenti leggi:
a) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni civili in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, che presentino volumetria pari o inferiore a 5.000 metri cubi fuori terra ed abbiano le seguenti dimensioni strutturali, con esclusione dei sottotetti, qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili:
1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di tre piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;
2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di due piani fuori terra, oltre ai due piani interrati o seminterrati;
b) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni destinate ad attività agricole, produttive, commerciali, terziarie, ricettive e ad esse assimilabili, in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, anche a struttura prefabbricata, che abbiano le seguenti dimensioni strutturali:
1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 10.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;
2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 6.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le norme per la sua attuazione».
30. 053. Consiglio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE). - 1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 7-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

2. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
3. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere non vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».
30. 054.(versione corretta) Pini.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157). - 1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte seconda, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 7, la parola: «inamovibile» è soppressa;
b) all'articolo 14, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.
4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 2012 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.»
c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) lettera a), le parole: «quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur)» sono soppresse;
1.2) lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «storno (Sturnus vulgaris), fringuello (Fringilla coelebs);
1.3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur)»;
2) al comma 2, il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
d) il comma 4 dell'articolo 19-bis è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria».
e) all'articolo 23, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni ed i portatori di handicap».
f) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), le parole: «da euro 1.032 a euro 6.197» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 8.000»;
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».
g) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca di tali richiami»;
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 619 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-bis, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie. La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.238».
30. 055. Pini.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385). - 1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari».
30. 056. Fugatti.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Prodotti alimentari destinati al consumo umano). - 1. Tutti gli additivi ed estratti alimentari autorizzati e le loro condizioni di utilizzazione sono armonizzati a livello europeo, al fine di proteggere la salute dei consumatori e garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno dell'Unione europea.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti e direttive in merito all'utilizzo nella produzione e conseguente commercializzazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano tal quali, ovvero quali ingredienti, ovvero quali additivi e/o estratti alimentari utilizzati come ingredienti durante la produzione o la preparazione di prodotti alimentari, sono immediatamente applicabili all'interno del territorio della Repubblica italiana senza necessità di recepimento e/o di atti amministrativi.
30. 057. Consiglio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010. n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/C, relativa ai servizi nel mercato interno). - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché alle attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico balneare, ivi comprese le attività connesse con l'esercizio di impresa turistico-ricettiva all'aria aperta, quali i campeggi, i ristoranti, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione».
30. 059. Pini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008). - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori gli imprenditori agricoli ed i soggetti ad essi equiparati sulla base del nostro ordinamento, per l'esercizio delle attività descritte dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le attività connesse, ad eccezione di quelle per le quali lo Stato membro deve assicurare la riscossione di una tassa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CE/882/2004 ed espressamente indicate negli allegati IV e V del medesimo regolamento comunitario.
30. 060. Pini.

A.C. 4623-A - Parere della I Commissione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 4623-A - Parere della V Commissione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 7, comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «e sua destinazione» fino alla fine della lettera con le seguenti: «calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento».
Sopprimere l'articolo 12.
Sopprimere l'articolo 13.
Sopprimere l'articolo 14.
All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «garantire» fino a: «congrui finanziamenti» e le parole: «anche tramite corsi di approfondimento all'interno di centri di ricerca e università, integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;
al comma 1, sopprimere le lettere g) e h);
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Dall'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
All'articolo 27, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «una banca dati nazionale» con le seguenti: «l'implementazione della banca dati del farmaco umano del Ministero della salute»;

e con la seguente condizione:
all'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «mediante le risorse già previste a legislazione vigente»;

e con la seguente osservazione:
si raccomanda l'approvazione degli emendamenti 17.100, 26.100 e 29.100, volti a sopprimere gli articoli 17, 26 e 29, in quanto recano disposizioni di contenuto identico, rispettivamente, a quello degli articoli 83, 69 e 68 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 5.060, con la seguente condizione:
sopprimere la lettera f);

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 12.51, 14.50, 14.51, 14.52 e sugli articoli aggiuntivi 5.050, 5.053, 5.054, 5.057, 5.061, 5.063, 9.050, 30.051, 30.052, 30.054 (versione corretta), limitatamente al comma 1 del capoverso ART. 30-bis, 30.055, 30.059 e 30.060, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4623-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive contenute negli allegati A e B annessi alla presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive contenute negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive contenute negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di recepimento);

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 74/3 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento);
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);
2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (scadenza 1o gennaio 2012);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);
2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (scadenza 8 marzo 2012);
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (scadenza 9 luglio 2012);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (scadenza 11 maggio 2013);
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (scadenza 27 febbraio 2012);
2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (scadenza 5 agosto 2012);
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (scadenza 31 dicembre 2012);
2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (scadenza 27 agosto 2012);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (scadenza 10 novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (scadenza 27 ottobre 2013);
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (scadenza 19 maggio 2012);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - (scadenza 7 gennaio 2013);
2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (scadenza 21 luglio 2012);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (scadenza 1o gennaio 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (scadenza 6 aprile 2013).
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (scadenza 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (scadenza 23 agosto 2013).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Al comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:
2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (scadenza 1o gennaio 2012);
1. 101. La Commissione.
(Approvato)

All'emendamento 1.100 della Commissione, sopprimere la seguente direttiva:
2011/76/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture;
0. 1. 100. 1. Maggioni.

Al comma 1, allegato B, aggiungere le seguenti direttive:
2011/65/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione);
2011/76/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture;
2011/82/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6, all'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno competenza esclusiva in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, solo compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».
1. 50. Brugger, Zeller.

A.C. 4623-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. In aggiunta ai princìpi e criteri direttivi contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

A.C. 4623-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione europea attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea).

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:
«43-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso in cui il diritto sia oggetto di accertamento giudiziale, qualora il relativo giudizio sia già pendente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».
3. 050. Tassone, Lusetti.

A.C. 4623-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

A.C. 4623-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive dell'Unione europea, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i princìpi fondamentali delle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o di altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i reati relativi alla tratta di esseri umani siano configurati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, in particolare prevedendo come reati dolosi il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento, punendo altresì l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati;
b) prevedere che per i suddetti reati le pene siano stabilite come delineate dall'articolo 4 della direttiva, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti;
c) prevedere che le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva, secondo le modalità delineate nell'articolo 5 della direttiva e con l'applicazione delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive come sancite nell'articolo 6;
d) prevedere che le autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui alla lettera a);
e) prevedere che le indagini e l'azione penale siano condotte secondo quanto delineato nell'articolo 9 della direttiva, in particolare prevedendo strumenti investigativi efficaci quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi;
f) prevedere che le misure di sostegno dei minori vittime della tratta di esseri umani siano disposte ai sensi degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva, e nelle indagini e nei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 15 della direttiva;
g) prevedere adeguate misure necessarie per scongiurare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani, come delineato dall'articolo 18 della direttiva;
h) prevedere che l'autorità cui è affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e di presentare relazioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, sia individuata nel Ministero dell'interno;
i) prevedere il coordinamento della strategia dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani, secondo l'articolo 20 della direttiva e avvenga nella forma della cooperazione giudiziaria diretta.
2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 051. Maggioni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii) della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e per le misure di confisca di cui all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005;
d) prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati;
e) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;
f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;
g) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;
h) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
i) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
m) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;
n) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
o) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;
3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;
4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);
5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
p) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b);
q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:
1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;
2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;
3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;
4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;
r) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
s) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;
4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
t) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;
u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;
z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.
2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 050. Garavini, Ferranti, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Samperi, Gianni Farina.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che si possa dare riconoscimento ed esecuzione alle decisioni irrevocabili di condanna ad una sanzione pecuniaria adottate da uno Stato membro contro la persona fisica o giuridica la quale disponga di beni o di un reddito nel territorio italiano, o vi abbia la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, vi abbia la propria sede statutaria;
b) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa chiedere il riconoscimento delle decisioni irrevocabili di condanna ad una sanzione pecuniaria allo Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale la decisione è adottata disponga di beni o di un reddito, o vi abbia la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, vi abbia la propria sede statutaria;
c) prevedere che le definizioni di «decisione» e di «sanzione pecuniaria» siano quelle di cui all'articolo 1;
d) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
e) prevedere che l'autorità italiana competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente nella figura del pubblico ministero individuato dall'articolo 655 del codice di procedura penale;
f) prevedere che le autorità italiane possano avanzare richiesta di riconoscimento nelle forme previste dall'articolo 4 della decisione quadro e che i requisiti di contenuto del certificato siano conformi al modello allegato alla decisione quadro;
g) prevedere che il pubblico ministero competente per l'esecuzione della pena, quando risulti che la persona nei cui confronti sia stata imposta una sanzione pecuniaria disponga di beni o di un reddito in un altro Stato membro, o vi abbia la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, vi abbia la propria sede statutaria, si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo e possa, a tal fine, avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;
h) prevedere che la ricezione dei provvedimenti di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di permettere la più celere individuazione dell'autorità italiana competente; prevedere che l'autorità estera possa scegliere altresì di inviare la richiesta all'autorità centrale italiana;
i) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere g) ed h), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
l) prevedere che l'autorità italiana competente per il riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie richieste da uno Stato membro sia la Corte d'appello del distretto in cui risiede la persona nei cui confronti deve essere eseguita la sanzione;
m) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
n) prevedere che il procedimento di riconoscimento avvenga senza particolari formalità e senza necessità di contraddittorio orale con l'interessato; prevedere che il riconoscimento debba avvenire nel termine di tre mesi;
o) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro;
p) prevedere che, nel rispetto del principio di leale cooperazione, la Corte d'appello competente possa rifiutare l'esecuzione di una sanzione pecuniaria quando:
1) il certificato di cui all'articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione;
2) esiste in uno degli Stati membri una decisione irrevocabile per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona, purché la decisione abbia ricevuto esecuzione o sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo le leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
3) al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro, la decisione si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legge italiana;
4) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legge italiana e la decisione di condanna attiene a fatti che ricadono nella giurisdizione dello Stato italiano;
5) la decisione si riferisce a fatti che sono compiuti interamente o in parte nel territorio italiano, sempre che per i medesimi fatti non fosse possibile, o non sia più possibile, l'esercizio dell'azione penale;
6) esiste un'immunità ai sensi della legge italiana che rende impossibile l'esecuzione della decisione;
7) la sanzione è stata inflitta a una persona fisica che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile per gli atti a seguito dei quali è stata emessa la decisione;
8) la decisione è stata assunta a seguito di un procedimento in cui la persona condannata non è comparsa personalmente e dal certificato non risulta che sia stata debitamente informata secondo la legislazione dello Stato della decisione, oppure, in caso di procedura scritta senza contraddittorio, dal certificato non risulta che la persona ha dichiarato di non opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione;
9) la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 euro;
q) prevedere che nei casi di cui ai numeri 1, 4 e 8 della lettera p), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, la Corte d'appello consulti con i mezzi appropriati l'autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chieda di fornire senza indugio le ulteriori informazioni necessarie;
r) prevedere che, in caso di riconoscimento della sanzione pecuniaria, qualora i fatti sottostanti fossero punibili anche nello Stato italiano e la sanzione risulti superiore al massimo previsto per le equivalenti fattispecie italiane, la Corte d'appello possa ridurre l'ammontare della sanzione;
s) prevedere che l'interessato possa presentare incidente di esecuzione contro la decisione di riconoscimento adottata al di fuori dei casi previsti dalla decisione quadro o in violazione di una delle regole previste dalle lettere p) e r) e che l'esecuzione della pena pecuniaria sia sospesa qualora l'istanza sia giudicata ammissibile;
t) prevedere che lo Stato membro richiedente sia immediatamente informato delle decisioni assunte dalla Corte d'appello, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della decisione quadro;
u) prevedere che all'esecuzione della sanzione pecuniaria riconosciuta in Italia si applichino le norme della legislazione italiana;
v) prevedere, in conformità all'articolo 10 della decisione quadro, che la sanzione pecuniaria possa essere convertita in pena detentiva o in altra sanzione alternativa;
z) prevedere che, in conformità all'articolo 11 della decisione quadro, l'amnistia estingua il reato e la grazia estingua la pena, anche quando concesse dalle competenti autorità dello Stato estero;
aa) prevedere come ipotesi di cessazione dell'esecuzione quelle di cui all'articolo 12 della decisione quadro;
bb) prevedere, fatti salvi accordi bilaterali con lo Stato membro richiedente, che le somme ottenute in seguito all'esecuzione delle decisioni spettino allo Stato italiano;
cc) prevedere la cessazione della procedura di riconoscimento in caso di pagamento spontaneo della sanzione allo Stato di decisione, fatta salva la ripetizione presso lo Stato richiedente delle spese sostenute dallo Stato italiano;
dd) prevedere che possa essere disposta la temporanea sospensione della procedura per effettuare la traduzione del certificato, se in lingua diversa dall'italiano, dall'inglese o dal francese.
5. 061. Ferranti, Andrea Orlando, Garavini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009 e garantire la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del design industriale con le disposizioni contenute nella direttiva 98/71, l'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.»
5. 055. Porcino, Messina, Paladini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - Modifica all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009). - 1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata al diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli ed allora divenute di pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.»
5. 052. Formichella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2010/18/Ue del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'Accordo-quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/18/Ue del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale, concluso il 18 giugno 2009 dalle organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge:
a) in aderenza all'Accordo-quadro che contempla la non trasferibilità di un periodo minimo di congedo parentale da un genitore all'altro, attribuendo in forma non cedibile almeno uno dei quattro mesi previsti nell'arco di otto anni, modificare e integrare il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di stabilire l'obbligatorietà del congedo di paternità e di un periodo di fruibilità dello stesso, in modo continuativo o frazionato, per i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato, nonché per i lavoratori autonomi, e che sia tale da corrispondere al periodo minimo non trasferibile, di cui alla clausola 2, punto 2, del suddetto accordo;
b) al fine di incentivare la concreta fruibilità del congedo di paternità, prevedere che per il periodo minimo di congedo, stabilito ai sensi della lettera a), la retribuzione venga fissata al 100 per cento della retribuzione mensile spettante;
c) prevedere l'estensione applicativa della disciplina in materia di congedi parentali, comprensiva del congedo obbligatorio di paternità di cui alla lettera a), anche ai soggetti non tutelati dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai lavoratori atipici o con contratti a termine, in coerenza con quanto contenuto nella clausola 2, punto 1, dell'accordo, laddove stabilisce che l'Accordo trovi attuazione in favore di tutti i lavoratori di ambo i sessi, con un contratto o rapporto di lavoro definito dalla legge, dalla contrattazione collettiva e/o dalle prassi vigenti negli Stati membri, senza che venga esclusa dall'ambito di applicazione nessuna particolare fattispecie lavorativa;
d) prevedere congedi supplementari per i parti plurimi, prematuri, e per le nascite di bambini con handicap;
e) al fine di agevolare la ripresa dell'attività professionale dopo i periodi di congedo parentale, obbligatorio o facoltativo, e di promuovere una maggiore conciliazione dei tempi di lavoro e di condivisione del lavoro di cura - in aderenza alla clausola 6 dell'accordo - prevedere, sia per il settore pubblico che per quello privato, specifiche misure di sostegno per un graduale reinserimento delle madri lavoratrici al rientro dell'attività lavorativa, comprendenti il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro flessibile o a tempo parziale, per un periodo di tempo predeterminato.
5. 053. Gozi, Farinone, Mosca.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Taglie minime). - 1 L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - (Sottotaglia). - 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.
5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali».

2. All'articolo 15, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti comunitari vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».
*5. 056. Agostini, Sani, Oliverio, Brandolini, Zucchi, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Taglie minime). - 1 L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - (Sottotaglia). - 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.
5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali».
2. All'articolo 15, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti comunitari vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.»
*5. 058. Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente
Art. 5 bis. - (Definizione Programmi di intervento strutturale SFOP 1994/1999). - 1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, commi 5-decies, 5-undecies e 5-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. 057. Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente
Art. 5-bis. - (Vendita diretta per gli imprenditori ittici). - 1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.
2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici dell'acquacoltura, singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per reati in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal Titolo V del Regolamento CE 1224/09, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
5. 059. Ciccanti, Delfino.

A.C. 4623-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

1. L'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Introduzioni e reintroduzioni). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D annesso al presente regolamento e delle specie di cui all'Allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o di ripopolamento sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
3. È vietata l'introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.
4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.
5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.
6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzi l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati princìpi di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dell'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
7. Nel decreto di cui al comma 1 è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Introduzioni e reintroduzioni). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o di ripopolamento sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
3. È vietata l'introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.
4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.
5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.
6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzi l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati princìpi di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dell'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
7. Nel decreto di cui al comma 1 è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.
8. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
6. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso «Art. 12», comma 4, sopprimere la parola:, economiche.
6. 50. Maggioni.

Al comma 1, capoverso «Art. 12», comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: dai soggetti privati ovvero.
6. 51. Maggioni.

A.C. 4623-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;
b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (CE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005 e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: mediante le risorse già previste a legislazione vigente.
7. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: e sua destinazione fino alla fine della lettera con le seguenti: calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento.
7. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 4623-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Designazione dell'origine). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.
4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Identificazione delle partite). - 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi). - 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: «inflazione» è sostituita dalla seguente: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo».

A.C. 4623-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;
d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e per i controlli;
e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
9. 50. Dussin, Alessandri, Lanzarin, Togni.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;
9. 51. Dussin, Alessandri, Lanzarin, Togni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa). - 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene»;
b) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, gli obiettivi di qualità di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire gli obiettivi di qualità entro il 31 dicembre 2012.»;
c) all'articolo 9, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento degli obiettivi di qualità e dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto»;
d) all'articolo 19, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'allegato XIII»;
e) nell'allegato XIII, sostituire le parole: «valori obiettivo» e «valore obiettivo» con le seguenti: «obiettivi di qualità» e «obiettivo di qualità».
9. 050. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

A.C. 4623-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Modifica all'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale).

1. All'articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «ad ogni effetto» sono inserite le seguenti: «ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Modifica all'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale).

Sopprimerlo.
10. 50. Piffari, Porcino, Borghesi, Paladini.

Al comma 1, dopo le parole: o parere aggiungere le seguenti: di settore.
10. 51. Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Approvato)

A.C. 4623-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono tali informazioni»;
e) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono inserite le seguenti: «, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,»;
f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
g) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dai seguenti:

«1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi del citato articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché sui termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa a una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni e dei mezzi utilizzati per la divulgazione.

1-bis. L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità stessa in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione, presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;
h) l'articolo 8, comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede a informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;
i) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
l) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
m) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o da esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore»;
n) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;
o) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
p) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15,»;
q) all'articolo 17, comma 1, la parola: «successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».

A.C. 4623-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680, nonché a evitare rischi di procedure d'infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE. Il decreto legislativo tiene conto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione, piano di gestione del rischio idrogeologico, piano di gestione dei bacini idrografici e piano di tutela, anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e di snellire il procedimento di adozione e di approvazione degli stessi, con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale nonché del riesame e dell'aggiornamento degli stessi piani;
b) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;
c) riordino e razionalizzazione delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico;
d) riordino e aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

Sopprimerlo.
12. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piano di gestione del rischio idrogeologico, piano di gestione dei bacini idrografici e piano di tutela con le seguenti: quali il piano di gestione del rischio idrogeologico, il piano di gestione dei bacini idrografici e il piano di tutela.
12. 100. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito di un rafforzamento dei livelli di tutela ambientale, previsti dalla vigente legislazione in materia.
12. 50. Piffari, Porcino, Borghesi, Paladini.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che la gestione unica del servizio idrico integrato spetti ai comuni, in forma singola o associata, e sia esercitata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune.
12. 51. Messina, Piffari, Porcino, Borghesi, Paladini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1, e la conseguente revisione e riordino della normativa ambientale, devono comunque garantire un rafforzamento complessivo dei livelli di tutela ambientale e della salute previsti dalla vigente legislazione in materia.
12. 52. Piffari, Porcino, Borghesi, Paladini.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 con le seguenti: di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.
12. 53. Maggioni.

A.C. 4623-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti concernenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4, e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e a integrazione di quelli introdotti dalla citata legge n. 447 del 1995;
c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;
d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;
e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

Sopprimerlo.
13. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
emanazione di una disciplina transitoria per le attività svolte o in fase di svolgimento da parte del gestore infrastrutture ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000, recante criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, in conseguenza della definizione dei nuovi descrittori acustici di cui alla lettera b);

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
c), aggiungere, in fine, le parole: realizzati in coerenza con i criteri indicati nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, i Ministri competenti si avvalgono del supporto tecnico dei gestori delle infrastrutture dei trasporti, come definite dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459.
13. 50. Margiotta.

A.C. 4623-A - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

1. Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
b) «impresa», ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o gli interessi a un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
e) «interessi legali di mora», gli interessi semplici di mora a un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento», il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto», la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, compresi le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
h) «riserva di proprietà», l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
i) «titolo esecutivo», ogni decisione, sentenza od ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o da un'altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consente al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi a un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.
4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui devono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.
5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:
a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedono il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore almeno un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che eccede tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore ha eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato e a una società di recupero dei crediti.
11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare:
a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;
c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.
14. Al fine di stabilire mezzi efficaci e idonei per impedire il ricorso a clausole contrattuali e a prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.
15. Al fine di assicurare la piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di promuovere l'adozione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronta la questione dei ritardi di pagamento e contribuisce a sviluppare una cultura di pagamento rapido.
17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fino a quando non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.
18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o a un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
19. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.
20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
21. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva 2011/7/UE, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Sopprimerlo.
14. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 21, sostituire le parole da: il termine di due mesi fino a: direttiva medesima con le seguenti: due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE.

Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
22. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 21.
14. 51. Stradella.

A.C. 4623-A - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Modifica all'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori).

1. All'articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno».

A.C. 4623-A - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di centri di ricerca e università, integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;
d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti bellici;
f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;
g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;
h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi;
i) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: garantire fino a: congrui finanziamenti.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
medesima lettera, sopprimere le parole da:
anche tramite corsi fino a: a carico della finanza pubblica;
sopprimere le lettere
g) e h);

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
16. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: garantire aggiungere le seguenti: lo sviluppo, la validazione e.
16. 52. Brambilla.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: (principio delle 3R) con le seguenti: (secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: delle 3R con le seguenti: della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento.
16. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
16. 58. Patarino, Raisi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di cui alla lettera b).
16. 54. Ceccacci Rubino, Giammanco, Catanoso, Frassinetti, Mancuso, Mannucci, Repetti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole:, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari,
*16. 50. Palagiano, Paladini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole:, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari,
*16. 55. Ceccacci Rubino, Frassinetti, Giammanco, Catanoso, Mancuso, Mannucci, Repetti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole:, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti bellici con le seguenti: e di esperimenti bellici, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari.
16. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti con le seguenti: ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini.
*16. 51. Palagiano, Paladini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti con le seguenti: ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini.
*16. 56. Ceccacci Rubino, Repetti, Giammanco, Catanoso, Frassinetti, Mancuso, Mannucci.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: alta formazione aggiungere la seguente: post-universitaria.
16. 57. Ceccacci Rubino, Mancuso, Giammanco, Catanoso, Frassinetti, Mannucci, Repetti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:, a meno che non risultino obbligatori sulla base di legislazioni o di farmacopee nazionali o internazionali.
16. 59. Patarino, Raisi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l)
tenere fermo, senza eccezione alcuna, il divieto di utilizzare animali randagi per la sperimentazione, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
16. 53. Brambilla.

A.C. 4623-A - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2010/4188, il comma 1-bis dell'articolo 68 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).

Sopprimerlo.
17. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4623-A - Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall'attività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «autorità competenti» sono inserite le seguenti: «o di qualunque soggetto interessato».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:
a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio.

3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

Sopprimerlo.
*18. 50. Palmieri, Formichella, Garofalo.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*18. 51. Porcino, Borghesi, Paladini.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*18. 52. Perina, Della Vedova.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*18. 53. Lanzillotta.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*18. 54. Gozi, Velo, Gentiloni Silveri, Losacco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Marco Carra, Peluffo.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*18. 59. Rao.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica). - 1. Al fine di utilizzare le reti di comunicazione elettronica quale strumento per la diffusione del Made in Italy e per la creazione di valore nel rispetto della proprietà intellettuale e per tutela dei marchi e dei brevetti, il Ministro dello sviluppo economico promuove forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nei settori manifatturieri e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico favorisce anche la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione, ne dà comunicazione agli organi comunitari al fine di verificarne la conformità ai regolamenti e alle direttive dell'Unione europea e contribuisce a verificarne la diffusione, riscontrarne l'applicazione e garantirne il rispetto. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti del Ministero dello sviluppo economico, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Le modifiche introdotte non generano maggiori oneri a carico dello Stato.
18. 55. Palmieri, Formichella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica). - 1. Al fine di utilizzare le reti di comunicazione elettronica quale strumento per la diffusione del Made in Italy e per la creazione di valore nel rispetto della proprietà intellettuale e per tutela dei marchi e dei brevetti, il Ministro dello sviluppo economico promuove forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nei settori manifatturieri e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico favorisce anche la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione, ne dà comunicazione agli organi comunitari al fine di verificarne la conformità ai regolamenti e alle direttive dell'Unione europea e contribuisce a verificarne la diffusione, riscontrarne l'applicazione e garantirne il rispetto. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti del Ministero dello sviluppo economico, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori.
18. 56. Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico). - 1. All'articolo 16, comma 1, alinea, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, le parole «che detto prestatore» sono sostituite dalle seguenti «che per detto prestatore sussistano entrambe le seguenti condizioni».
18. 58. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, anche in relazione fino alla fine della lettera.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere la lettera
b);
al comma 2, capoverso 3-
bis, sopprimere la lettera b).
18. 57. Gozi, Losacco, Velo, Gentiloni Silveri.

A.C. 4623-A - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea;
d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al mede simo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, con riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 4623-A - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, dopo la lettera d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
«d-bis) alle cessioni, effettuate fino al 30 giugno 2015, di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis), numeri 1) e 2), q) e u), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».

2. Al fine di contrastare l'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto, al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-ter) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;
d-quater) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 2004».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

A.C. 4623-A - Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE).

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
e) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.

A.C. 4623-A - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Designazione degli aromi). - 1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti, gli aromi sono designati con i seguenti termini:
a) "aromi", o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma, se il componente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f) e h), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
b) "aroma di affumicatura", o "aromatizzanti di affumicatura" prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti, ovvero aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio, se il componente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.
2. Il termine "naturale" per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".
4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina".
5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la menzione: "Tenore elevato di caffeina" deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda. Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffè" o "tè"».

A.C. 4623-A - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle disposizioni vigenti in materia;
b) tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione e informazione del consumatore e tutela della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;
d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e di riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;
e) applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
23. 50. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
23. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Brugger, Zeller.
(Approvato)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - (Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217). - All'articolo 20 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: «del Ministro per le politiche europee» sono aggiunte le seguenti: «, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e dopo le parole: «i Ministri degli affari esteri» sono aggiunte le seguenti: «, della salute».
23. 050. Maggioni, Callegari.

A.C. 4623-A - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462).

1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:
«5. I dati di cui al comma 1 sono inseriti nella relazione sul piano integrato di controllo nazionale pluriennale elaborato, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dal Ministero della salute, che ne cura la trasmissione annuale al Parlamento».

A.C. 4623-A - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione).

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Cooperazione). - 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.
2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative concernenti la struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Molise - 3-02063

DI PIETRO, DI GIUSEPPE e PALAGIANO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nel luglio del 2009 il Governo Berlusconi - in applicazione dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 - nominava il presidente della regione Molise, Michele Iorio, quale commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari;
a seguito della gestione fallimentare e del mancato rispetto del piano di rientro, il 9 ottobre 2009 al commissario ad acta Iorio veniva affiancata, in qualità di sub-commissario, la dottoressa Isabella Mastrobuono (già direttore sanitario del Policlinico Tor Vergata di Roma);
nei numerosi tavoli tecnici riunitisi negli ultimi due anni veniva evidenziato come la suddetta struttura commissariale, guidata da Michele Iorio e dalla dottoressa Mastrobuono, non avesse di fatto rispettato le indicazioni e gli indirizzi del Governo e, soprattutto, non avesse mantenuto gli impegni previsti dal suddetto piano di rientro dal deficit sanitario regionale;
peraltro, sulla dottoressa Mastrobuono pende un rinvio a giudizio da parte del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Roma per abuso d'ufficio per fatti che risalgono al 2008 nella sua qualità di manager del Policlinico di Tor Vergata di Roma;
il 31 maggio 2011 la medesima sub-commissario Isabella Mastrobuono viene affiancata da un secondo sub-commissario, il dottor Mario Morlacco;
al dottor Morlacco vengono affidati quasi tutti gli interventi che nel provvedimento di commissariamento del 24 luglio 2009 il Governo aveva assegnato al commissario Iorio e successivamente al sub-commissario Mastrobuono;
infine, il 21 gennaio 2012 si arriva alla nomina del dottor Nicola Rosato come ennesimo sub-commissario in sostituzione della dottoressa Isabella Mastrobuono;
attualmente, quindi, la struttura commissariale per la sanità molisana torna a essere composta da ben tre persone: il commissario Iorio, presidente della regione, il sub-commissario Mario Morlacco, nominato circa 9 mesi fa, e il dottor Nicola Rosato, ennesimo sub-commissario succedutosi alla dottoressa Mastrobuono;
nel frattempo, il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno confermato lo stato di criticità dell'intero servizio sanitario regionale: un disavanzo non coperto per l'anno 2011, stimato in 22,5 milioni di euro, e un disavanzo complessivo incrementato della perdita pregressa rideterminata, pari a circa 49,6 milioni di euro. Insomma il trend del disavanzo sanitario regionale continua a essere negativo -:
se il Governo non ritenga necessario procedere a un ridimensionamento del numero dei commissari e sub-commissari coinvolti, prevedendo una revisione degli incarichi conferiti al presidente-commissario Iorio e ai due attuali sub-commissari, a favore della nomina di un'unica figura di alto profilo di commissario super partes.(3-02063)
(31 gennaio 2012)

Iniziative di competenza per l'adozione di uniformi modelli di regolamentazione del nuovo contratto di apprendistato sull'intero territorio nazionale - 3-02064

POLI, GALLETTI, ANNA TERESA FORMISANO, PEZZOTTA, RUGGERI, CICCANTI, COMPAGNON, NARO e VOLONTÈ. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato, sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e nell'articolo 46 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto collegato lavoro), rinvia alle regioni la regolamentazione della materia, fissando il termine di sei mesi entro cui procedere all'emanazione delle nuove disposizioni e la contestuale abrogazione di quelle che continuano a trovare applicazione;
il 25 aprile 2012 scadrà il termine citato, ma, allo stato, solo la giunta della regione Lazio ha elaborato una proposta di legge per i tre livelli di contratto, che dovrà essere, però, esaminata dal consiglio regionale, mentre le altre regioni non hanno ancora avviato l'iter;
è singolare che tale ritardo si registri in regioni come Lombardia e Veneto, che hanno il più alto numero di apprendisti;
i nuovi livelli di apprendistato rappresentano un'occasione molto importante, sia per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, soprattutto in questo periodo di scarse opportunità, che per consentire alle imprese di organizzare al loro interno la formazione e di accedere alle agevolazioni previste in termini di sgravi contributivi ed avere un numero di apprendisti pari a quello dei dipendenti in servizio;
sarebbe opportuno che le regioni adottassero modelli uniformi di regolamentazione, evitando soluzioni a «macchia di leopardo» su tutto il territorio nazionale -:
se non ritenga, per quanto di competenza, di adoperarsi affinché le regioni procedano senza ulteriori ritardi all'emanazione della regolamentazione del nuovo contratto di apprendistato, quanto più possibile uniforme secondo le linee indicate dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per fornire ai giovani e alle imprese un'irrinunciabile occasione di impiego.(3-02064)
(31 gennaio 2012)

Iniziative relative a richieste di ripetizione di indebito avanzate dall'INPS per somme erroneamente corrisposte per periodi che vanno dal gennaio 1993 alla prima metà del 2003 - 3-02065

DUILIO, BELLANOVA, MELIS, LENZI, MARAN, QUARTIANI, GIACHETTI, DAMIANO, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con lettere (a quanto sinora risulta) del mese di dicembre 2011, ha indirizzato a numerosi titolari di pensione la richiesta di ripetizione di indebito per somme erroneamente corrisposte per periodi che vanno dal gennaio 1993 alla prima metà del 2003;
la motivazione addotta a fondamento di tale pretesa è stata genericamente indicata nella (tautologica) espressione «a seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta»;
la lettera di richiesta, con formula burocraticamente asettica, si limita ad informare che può essere presentato ricorso amministrativo «esclusivamente on line» entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, in via diretta se il titolare possiede codice pin ovvero tramite i patronati e gli intermediari autorizzati dall'Inps;
dinanzi ad un mancato esito del ricorso amministrativo, il destinatario della richiesta può proporre azione giudiziaria da notificare all'Inps;
in caso di mancato riscontro, l'istituto procederà al recupero coattivo del credito;
la richiesta non tiene in alcun conto della situazione reddituale, sociale e familiare dei titolari di pensione, nonostante sia ampiamente consolidata, in alcune fattispecie, l'applicazione del principio del cosiddetto affidamento, secondo il quale la pretesa della pubblica amministrazione, fondata sul principio dell'autotutela della stessa in caso di errore, deve conciliarsi con la situazione reale del cittadino che sul reddito pensionistico faccia affidamento per condurre una vita minimamente libera e dignitosa;
la stessa richiesta, peraltro solo genericamente motivata, non menziona alcuna possibilità di rateazione, pur in presenza di una pretesa in molti casi di assoluta consistenza;
l'istituto previdenziale, interessato per le vie brevi nell'ufficio del presidente, non ha ritenuto di fornire riscontro alle informazioni richieste;
organi di stampa riferiscono situazioni diffuse di allarme sociale per il comportamento dell'Inps (allarme sociale sfociato in almeno un caso, sempre secondo organi stampa, nel suicidio di una persona anziana raggiunta dalla comunicazione in parola) -:
quali urgenti iniziative intenda assumere per acquisire gli elementi utili alla definizione delle dimensioni e la diffusione del fenomeno e per individuare le ragioni che hanno determinato i suddetti errori di calcolo - in molti casi risalenti a circa venti anni addietro - anche al fine di adottare gli opportuni atti di indirizzo all'istituto previdenziale o apposite iniziative normative, volti a rimediare al procurato allarme sociale che si è determinato, nonché per attutire se non eliminare non sopportabili decurtazioni reddituali a molte persone e famiglie che percepiscono pensioni di importi comunque modesti.
(3-02065)
(31 gennaio 2012)

Orientamenti del Governo in merito alla predisposizione - tramite il coordinamento di tutti i soggetti interessati - di un piano straordinario per il Mezzogiorno volto a contrastare la grave crisi occupazionale - 3-02066

GIANNI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la disoccupazione nel Sud sta raggiungendo livelli insostenibili; gli ultimi dati ufficiali ci rappresentano una situazione drammatica, con il rischio di estinzione dell'intero comparto industriale;
ai 248 mila disoccupati ufficiali in Sicilia se ne devono aggiungere, secondo il rapporto Svimez, altri 326 mila nascosti;
nel 2010 in Sicilia, se si considerano anche coloro che, pur non facendo azioni dirette di ricerca di occupazione, sono disponibili a lavorare, il tasso di disoccupazione sarebbe più che raddoppiato, passando dal 14,7 ufficiale al 28,9 reale;
la situazione dell'occupazione giovanile e femminile è ancora, se possibile, più drammatica: nel 2010 il tasso di occupazione di giovani (età compresa tra 15 e 34 anni) è sceso nel Mezzogiorno al 39,9 per cento e in Sicilia al 38,8 per cento, contro una media nazionale del 52 per cento;
dal 2008 al 2010 le perdite di occupazione si sono concentrate sulle fasce giovanili e, per quanto riguarda l'occupazione giovanile, solo una giovane donna su cinque in Sicilia lavora;
questi dati, già di per sé drammatici, diventano grotteschi se inseriti dentro una situazione di crisi economica che sta portando molte aziende a chiudere, con prospettive di lavoro sempre più precarie e irraggiungibili per le migliaia di giovani disoccupati del Sud e della Sicilia, in particolare;
a tutto ciò si deve aggiungere il blocco quasi totale dei lavori di realizzazione delle infrastrutture nel Sud, con la chiusura di grandi complessi industriali e con aziende a controllo pubblico, come l'Enel e l'Eni, che prima hanno prodotto inquinamento in varie aree della Sicilia con le loro produzioni e che adesso non chiariscono se, come e quando abbiano intenzione di rilanciare le proprie produzioni nell'isola;
nel caso dell'Enel, tale azienda non chiarisce, ad esempio, cosa si ritenga di fare e come intenda intervenire in centrali elettriche, come quella di Porto Empedocle, Milazzo e Augusta, che risultano essere altamente inquinanti e per le quali si dovrebbe dare avvio a processi di trasformazione produttiva;
nel campo delle produzioni agricole, dopo annate che si sono rivelate disastrose per molti operatori del settore, le ultime decisioni in materia di introduzione dell'imu e del gasolio rischiano di determinare il collasso finale per molte piccole e medie imprese se non saranno attivate agevolazioni atte a facilitare la ripresa della produttività, a partire anche dalla possibilità di prevedere agevolazioni nella realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici -:
se non ritenga opportuno, stante la grave crisi occupazionale che rischia di paralizzare il Meridione e la Sicilia in particolare, attivare un coordinamento presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con tutti i ministeri e le istituzioni competenti, nonché con i grandi gruppi industriali a partecipazione statale attualmente presenti con le loro produzioni nel Mezzogiorno, al fine di realizzare un piano straordinario che possa effettivamente ridare speranza e lavoro a popolazioni che, per prime, stanno subendo gli effetti devastanti dell'attuale crisi economica.(3-02066)
(31 gennaio 2012)

Intendimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in merito agli adempimenti in materia di controversie di lavoro previsti dai commi 10 e 11 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2010 - 3-02067

CAZZOLA, BALDELLI e SCANDROGLIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nelle relazioni presentate in occasione delle recenti inaugurazioni dell'anno giudiziario è stato ovunque rilevato un netto incremento (talvolta fino al 30 per cento) delle controversie di lavoro;
questo dato contribuisce certamente a creare nuovi problemi a quella giustizia civile, il cui sovraccarico rappresenta un elemento di svantaggio per la competitività dell'apparato produttivo italiano e per la sua capacità di attirare nuovi investimenti, soprattutto di capitali stranieri;
in sede di decreto-legge sulle liberalizzazioni, il Governo ha proposto di istituire un tribunale per le imprese, al fine di accelerare i tempi del render giustizia;
la legge n. 183 del 2010 (il cosiddetto collegato lavoro) ha previsto, all'articolo 31, comma 10, la facoltà delle parti sociali di dar vita a procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale, a cui i lavoratori si obbligano a ricorrere tramite la sottoscrizione, libera e volontaria, di una clausola compromissoria, in modo che le controversie di lavoro (con l'esclusione esplicita di quelle attinenti la risoluzione del rapporto di lavoro) possano avere sollecita composizione stragiudiziale;
il successivo comma 11 prevede che, trascorso un anno senza che siano intervenute intese negoziali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sia tenuto ad esercitare nei sei mesi successivi un'azione di mediazione, a conclusione della quale, perdurando la mancata iniziativa delle parti, spetti al Ministro stesso definire, in via sperimentale, una soluzione con proprio decreto -:
se, come e quando il Ministro interrogato intenda attivarsi secondo le modalità prescritte, trattandosi di un impegno derivante da una legge dello Stato e considerando il tempo trascorso nell'inerzia delle parti sociali.(3-02067)
(31 gennaio 2012)

Iniziative per garantire un adeguato servizio di trasporto aereo per i passeggeri che viaggiano tra la Sicilia e gli altri aeroporti nazionali, anche alla luce di notizie di stampa relative all'acquisizione delle compagnie Wind jet e Blu express-Panorama da parte di Alitalia - 3-02068

TERRANOVA, FALLICA, GRIMALDI, MICCICHÈ, STAGNO D'ALCONTRES, IAPICCA, PUGLIESE, SOGLIA e MISITI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
si è appreso dalla stampa che il consiglio di amministrazione di Alitalia avrebbe deliberato l'acquisizione di Wind jet e di Blu express-Panorama;
tale operazione, nonostante la sua rilevanza per l'industria dell'aviazione commerciale italiana e per l'intero trasporto aereo del nostro Paese, continua a non essere conosciuta neppure nelle linee generali, suscitando perplessità evidenziate anche dal presidente dell'Enac;
il rischio, soprattutto per gli aeroporti della Sicilia ben assistiti da queste compagnie aeree, soprattutto nei collegamenti di mobilità Nord-Sud (ovvero verso Roma e Milano, peraltro a tariffe cosiddette low cost), è che questa operazione possa determinare una concentrazione nella mani di Alitalia, a scapito della funzionalità dei collegamenti e, soprattutto, dei costi di trasporto. Circostanza assai più grave se si tiene conto che dalla Sicilia, a causa anche della mancanza d'investimenti effettuati nell'alta velocità ferroviaria, non ci sono sistemi di trasporto alternativi ed efficienti per raggiungere il Centro e il Nord Italia;
sull'aeroporto di Palermo, Wind jet e Blu express-Panorama hanno trasportato nel 2011 circa 900 mila passeggeri. Questo significa che, a seguito della loro acquisizione, la quota di mercato di Alitalia passerebbe a 2,7 milioni di passeggeri, passando dal 43 al 65 per cento del traffico domestico. La compagnia finirebbe ad operare in regime di monopolio, in particolare per i voli su Roma;
già oggi, Alitalia si sta caratterizzando per una politica di eccessiva ottimizzazione delle rotte dalla Sicilia - dove già opera in posizione di leader del traffico domestico - al fine di sostenere le rotte Roma/Milano;
ad esempio, dal 10 novembre 2011 (inizio della winter 2011) al 26 gennaio 2012 (ultimo dato disponibile), a fronte di 3.210 voli programmati, Alitalia ha operato effettivamente n.2.598 voli: in pratica, ne sono stati cancellati 612, pari al 19 per cento;
questo è solo uno dei tanti esempi delle riduzioni di servizio di Alitalia in Sicilia. Un altro esempio: nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2012, Alitalia ha cancellato 78 voli da e per Palermo -:
quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere per evitare che quanto sopra esposto possa danneggiare i passeggeri che viaggiano tra la Sicilia e gli altri aeroporti nazionali.
(3-02068)
(31 gennaio 2012)

Intendimenti del Governo in merito ai tempi di approvazione del progetto preliminare del primo tronco del prolungamento della A27 - Passante Alpe Adria - Belluno - Cadore - 3-02069

DOZZO, DUSSIN, GIDONI, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il riconoscimento dei grandi vantaggi economici che apporterebbe a tutto il Paese e, in particolare al Veneto, ma anche all'Alto Adige, la realizzazione di un asse stradale a scorrimento veloce di collegamento diretto tra Venezia e Monaco di Baviera è maturato già dall'inizio degli anni '50;
nel 1972 è stato inaugurato il primo tratto della A27, tra Mestre e Vittorio Veneto, e nel 1995 il secondo tratto tra Vittorio Veneto e Pian di Vedoia;
a seguito della mancata intesa con l'Austria per l'attraversamento del territorio austriaco con un asse autostradale a scorrimento veloce e la contestuale richiesta della prosecuzione dell'autostrada A27 da parte del mondo imprenditoriale e industriale locale, la regione Veneto ha promosso un protocollo di intesa in materia di infrastrutture firmato dal Governo italiano, dalle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e dall'Anas, per realizzare, con i meccanismi del project financing, la prosecuzione della A27, attraverso una bretella di collegamento con l'autostrada A23 diretta a Tarvisio;
l'opera, identificata come completamento della A27 Alemagna e collegamento con la A23, è stata inserita nell'8o allegato infrastrutture della «legge obiettivo» quale infrastruttura strategica per il Paese ed è stata suddivisa in 3 tronchi funzionali ai fini del finanziamento e realizzazione:
a) tronco A - da Pian di Vedoia a Pieve di Cadore-Caralte;
b) tronco B - da Caralte a Forni di Sopra;
c) tronco C - da Forni di Sopra alla A23 nel comune di Tolmezzo;
il progetto preliminare del primo tronco di circa 20 chilometri, per un costo pari a 1,2 milioni di euro, è in fase avanzata di approvazione con il titolo «Passante Alpe Adria - Belluno - Cadore»; il soggetto competente è la regione Veneto;
il tracciato del progetto, che per oltre la metà scorre in galleria, si sviluppa attraverso un territorio che si estende dalla zona a nord di Belluno, dalla località Pian di Vedoia, fino alla località Pian De l'Abate a sud di Caralte (comune di Perarolo di Cadore);
il project financing è stato presentato da un gruppo di imprenditori privati alla regione Veneto, è coerente con la programmazione regionale ed ha avuto ampio consenso da parte degli enti locali; l'iniziativa sta seguendo l'iter di legge per l'approvazione come opera della «legge obiettivo»;
il progetto è stato presentato a luglio 2010 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la valutazione d'impatto ambientale ed è stato ripubblicato per la consultazione del pubblico, anche ai fini della valutazione d'incidenza, a settembre 2011;
la regione Veneto è in attesa dell'esito della valutazione d'impatto ambientale speciale e dell'approvazione del progetto preliminare da parte del Cipe per poter indire, come da legge, la gara europea per la concessione dell'infrastruttura;
la realizzazione celere del primo tronco di prolungamento della A27 «Passante Alpe Adria - Belluno - Cadore» è importantissimo per la regione Veneto, in quanto l'opera è vista come un grande passo del Veneto e del bellunese verso l'Europa, che avvicinerà ulteriormente al mondo intero le Dolomiti, patrimonio ambientale dell'umanità;
tale primo tronco di prolungamento della A27 non solo si presenta funzionale sia per il collegamento con l'Austria, in prosecuzione verso nord con la viabilità ordinaria, sia per il collegamento con la A23, in prosecuzione verso est con la futura bretella, ma è anche autonomo e funzionale per il Cadore e la Cortina;
il nostro Paese non potrebbe essere accusato di aver frazionato l'opera, secondo il sistema, peraltro, già comunemente usato per le grandi opere della «legge obiettivo», con il presunto scopo di eludere le norme comunitarie sulla valutazione d'impatto ambientale e sulla pubblicità; in primo luogo, perché l'opera è comunque valutata in un procedimento di valutazione d'impatto ambientale e, in secondo luogo, perché il primo tratto si presenta autonomo e funzionale per il territorio nello stato attuale, in quanto evita il brusco riversamento dell'attuale traffico della A27 sulla viabilità locale, prolungando la viabilità scorrevole fino al Cadore;
tale primo tronco, infatti, rappresenta un supporto indispensabile per l'industria bellunese e veneta, è una soluzione improcrastinabile per porre fine alle lunghe code che si formano sulla strada statale n. 51 in certi periodi dell'anno, a causa dell'attuale troncatura della A27, ed è funzionale per collegare il Cadore e Cortina, nonché la provincia di Bolzano, con il resto del Veneto;
peraltro, la legge n. 191 del 2009, all'articolo 2, comma 232, con apposita procedura, ha previsto l'ulteriore frazionamento delle opere della «legge obiettivo», per lotti costruttivi, anziché per lotti funzionali, al fine di permetterne il finanziamento da parte del Cipe, vista la ristrettezza delle risorse pubbliche a disposizione;
il Governo, con gli ultimi decreti-legge, punta sulla promozione e agevolazione del sistema del project financing, allo scopo di sopperire, attraverso i finanziamenti dei privati, alla restrizione delle risorse pubbliche e permettere la realizzazione comunque delle infrastrutture indispensabili per il Paese;
il passante Alpe Adria - Belluno - Cadore, interamente finanziato da privati, si presenta autonomo e corrispondente agli obiettivi del Governo; un eventuale blocco dell'attuale progetto, in attesa dell'individuazione di ulteriori finanziatori privati, che si propongano per la realizzazione dei due successivi tratti da Caralte a Forni di Sopra e da Forni di Sopra alla A23, metterebbe in crisi la realizzazione dell'opera -:
quali siano gli intendimenti del Governo per la celere approvazione del progetto preliminare del primo tronco del prolungamento della A27 - Passante Alpe Adria - Belluno - Cadore e che tempi si prevedano.(3-02069)
(31 gennaio 2012)

Intendimenti del Governo in merito alla verifica e alla revisione degli elenchi dei soggetti istituzionali sotto scorta - 3-02070

DI BIAGIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
durante gli ultimi mesi di attività dell'Esecutivo Berlusconi risultano essere state autorizzate dal Ministero dell'interno servizi di scorta di sicurezza a specifici parlamentari, la cui configurazione partitica il più delle volte risultava paradossalmente collocarsi tra le fila di coloro che, in maniera del tutto innovativa rispetto al loro passato politico, avevano espresso vicinanza e supporto al Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore;
la sopra indicata questione è stata oggetto di speculazione mediatica, di malcontento sociale e segnatamente di mancati riscontri da parte dei diretti interessati;
ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n.133, è rimesso all'Autorità nazionale di pubblica sicurezza la competenza ad adottare i provvedimenti ed impartire le direttive per la tutela e la protezione delle persone esposte a particolari situazioni di rischio di natura terroristica o correlate al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o di parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici o biologici o correlate ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere;
per cui, a monte di tali autorizzazioni vi è l'esigenza di garantire un adeguato livello di protezione a chi svolge attività pubbliche particolarmente sensibili o a chi è esposto a rischi di varia natura attinenti alla propria sicurezza personale e famigliare;
i suddetti presupposti risultano all'interrogante comprensibili e meritevoli, ma ha suscitato profonde perplessità il moltiplicarsi di tali autorizzazioni ai citati parlamentari, spesso prive di alcun fondamento attinente alla sopra indicata normativa;
tale esigenza di sicurezza che sembra aver colpito alcuni parlamentari, segnatamente a partire dai primi mesi del 2011, ha condotto all'incremento della spesa annua destinata ai servizi di scorta, che ammonterebbe, secondo quanto denunciato da sindacati e associazioni di polizia, a circa 100 milioni di euro;
inoltre, come da mesi segnalano le stesse forze dell'ordine, in riferimento alle quali il Governo uscente ha inflitto pesanti tagli e ridimensionamenti delle risorse, la moltiplicazione delle scorte politiche nella sola città di Roma ha permesso che venissero destinate a tale uso buona parte delle volanti operative nel quotidiano controllo del territorio;
tale tendenza ha legittimato una sproporzione, ad avviso dell'interrogante, vergognosa tra volanti e uomini destinati alla tutela dello Stato e quelle destinate ai presidi del territorio e alla tutela della cittadinanza, loro funzione primaria;
secondo i sindacati di polizia nella sola città di Roma sarebbero soltanto 50 le volanti delle forze dell'ordine impiegate nella pattuglia del territorio, contro 300 dedicate ai servizi di scorta a circa duemila personalità rientranti nelle categorie «a rischio»;
ulteriori criticità emergono in merito alla mancata revoca dei servizi di sicurezza anche quando la potenziale minaccia sembra essere stata superata: il risultato è che molte delle attuali volanti da strumento di sicurezza personale si sono trasformate in status symbol;
molti dei parlamentari «scortati» e vicini all'ex maggioranza hanno dichiarato di essere stati minacciati (né più né meno di quanto succede per ogni singolo parlamentare) e di aver considerato la scorta come «una condanna», piuttosto che come un premio;
l'apparente mancanza di requisiti normativamente validi in capo ai sopra indicati referenti, a cui è stata riconosciuto il servizio di scorta, ha alimentato il dubbio nell'interrogante e nell'opinione pubblica che le volanti a loro riconosciute fossero un infondato quanto dispendioso privilegio, che attualmente non sembrerebbe essere stato archiviato, nonostante non sia più in carica il Governo che l'ha concesso;
tra le linee programmatiche del neo Governo vi è l'improrogabile lotta agli sprechi con la definizione di interventi finalizzati al contenimento dei costi delle cariche elettive, attraverso il principio della sobrietà -:
se si intenda accertare l'eventuale necessità di riconoscere in capo a personalità parlamentari il servizio di scorta di sicurezza attualmente vigente e se si intenda avviare una revisione di tutti gli elenchi dei referenti istituzionali sotto scorta, al fine di procedere con la verifica delle reali esigenze di protezione e di sicurezza di tali profili, così come sancito dalla normativa in materia.(3-02070)
(31 gennaio 2012)