XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 14 febbraio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 febbraio 2012.

Albonetti, Alessandri, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci, Vernetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vernetti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 febbraio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PISICCHIO e GIULIETTI: «Introduzione dell'articolo 65-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione» (4941);
D'IPPOLITO VITALE: «Disciplina dell'attività di relazione, per fini non istituzionali o di interesse generale, svolta nei riguardi dei membri delle Assemblee legislative e dei titolari di funzioni presso enti e amministrazioni pubbliche» (4942);
CALVISI ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e altre disposizioni in materia di riscossione coattiva delle imposte, di interessi e sanzioni, nonché di reclutamento dei messi notificatori esattoriali» (4943);
MINARDO: «Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi e dei procedimenti di riscossione nei riguardi delle imprese di autotrasporto, di pesca, agricole e artigiane aventi sede nella Regione siciliana» (4944).

In data 10 febbraio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CATANOSO GENOESE: «Disposizioni concernenti la delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile» (4948);
SAVINO: «Istituzione della Giornata nazionale della donazione di midollo osseo» (4949).

In data 13 febbraio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GALLI: «Disciplina del rimborso delle spese per le campagne elettorali e referendarie, nonché disposizioni in materia di personalità giuridica dei partiti e movimenti politici, di pubblicità e controllo dei loro bilanci e di erogazioni liberali in favore dei medesimi. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sul finanziamento e sulle agevolazioni in favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e degli eletti a cariche politiche» (4950);
FERRANTI: «Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie» (4951).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 9 febbraio 2012 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
dai ministri degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute:
«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione» (4945);
dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010» (4946).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 9 febbraio 2012 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Interventi di tutela dal fenomeno della subsidenza dei territori delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (4947).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MATTESINI ed altri: «Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla» (2287) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sbrollini.

La proposta di legge CENNI ed altri: «Norme per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale e istituzione dell'Agenzia per la parità, per la non discriminazione tra i generi e per la tutela della dignità della donna nell'ambito della pubblicità e della comunicazione» (4424) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marco Carra.

La proposta di legge CONCIA: «Istituzione di un Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza e il bullismo nelle scuole presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» (4788) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Raisi e Torrisi.

La proposta di legge FERRANTI: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato» (4906) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bucchino, Gnecchi e Rossomando.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
MOFFA ed altri: «Statuto dei componenti del Parlamento. Disposizioni per l'attuazione degli articoli 67 e 69 della Costituzione» (4889) Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI;
GALLI e LEHNER: «Principi di deontologia e disposizioni in materia di accettazione di doni da parte dei titolari di cariche pubbliche, dei loro collaboratori e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (4908) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):

JANNONE: «Modifica all'articolo 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di azione di regresso del fideiussore nel caso di insolvenza dello spedizioniere doganale» (4884) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X.
VI Commissione (Finanze):

CAMBURSANO: «Modifiche agli articoli 116 e 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di pubblicità dei tassi delle operazioni di finanziamento e di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra le banche o gli intermediari finanziari e i clienti, all'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalle fondazioni di origine bancaria, e all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di soppressione della Commissione per la tutela del risparmio» (4910) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.
VII Commissione (Cultura):
CAPITANIO SANTOLINI: «Disposizioni concernenti l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché la riforma dello stato giuridico dei docenti» (4896) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
POLI e RUGGERI: «Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di limiti dimensionali dell'impresa artigiana» (4897) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
DI BIAGIO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale» (4870) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 7 febbraio 2012, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma «L'Europa per i cittadini» (COM(2011)884 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 121), che è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Diritti e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 (COM(2011)758 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 122), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee (COM(2011)903 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 123), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (COM(2011)877 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 124), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 8a Commissione (Lavori pubblici) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 125), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 8a Commissione (Lavori pubblici) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (COM(2011)657 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 126), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 8a Commissione (Lavori pubblici) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i princìpi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (COM(2011)659 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 127), che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 15 del 23-26 gennaio 2012 (doc. VII, n. 719)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dalla Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848:
alla XI Commissione (Lavoro);

sentenza n. 16 del 23-26 gennaio 2012 (doc. VII, n. 720)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sollevata, in relazione all'articolo 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XIII Commissione (Agricoltura);

sentenza n. 21 del 25 gennaio-9 febbraio 2012 (doc. VII, n. 723)
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), sollevata, in riferimento all'articolo 24, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965, sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere:
alla II Commissione (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 26 gennaio 2012, sentenza n. 14 del 23 - 26 gennaio 2012 (doc. VII, n. 718), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica all'articolo 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della riserva naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana e istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri»:
alla VIII Commissione (Ambiente);
con lettera in data 7 febbraio 2012, sentenza n. 18 del 23 gennaio - 7 febbraio 2012 (doc. VII, n. 721), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15-bis, comma 4, della legge della regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), introdotto dall'articolo 3 della legge della regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6 recante «Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell'attività», nella parte in cui prevede che la cessione dell'attività «non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa»:
alla X Commissione (Attività produttive);

con lettera in data 9 febbraio 2012, sentenza n. 20 del 25 gennaio - 9 febbraio 2012 (doc. VII, n. 722), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011); dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della regione Abruzzo n. 39 del 2010, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri; dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge della regione Abruzzo n. 39 del 2010, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge della regione Abruzzo n. 39 del 2010, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della regione Abruzzo n. 39 del 2010, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fermi», per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 379).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG), per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 380).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 381).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 8 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.259 del 1958 (doc. XV, n.382).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 9 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per gli esercizi 2009 e 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 383).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 10 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Luce Spa, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 384).
Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 10 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 385).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le relazioni concernenti l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relative al secondo semestre 2010 (doc. CCXXXVII, n. 3) e al primo semestre 2011 (doc. CCXXXVII, n. 4).

Questi documenti - che saranno stampati - sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 13 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 2010, n. 38, la relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della suddetta legge, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (doc. CCXXXVIII, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Commissione europea, in data 10 febbraio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa che, in data 13 febbraio 2012, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (COM(2012)48 final);
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (COM(2012)49 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)51 final);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)52 final).

I predetti progetti COM(2012)48 final, COM(2012)49 final, COM(2012)51 final e COM(2012)52 final sono stati altresì assegnati alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 febbraio 2012.

La Commissione europea, in data 9, 13 e 14 febbraio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazioni intermedie sui progressi compiuti secondo il meccanismo di cooperazione e verifica, rispettivamente, dalla Romania (COM(2012)56 final) e dalla Bulgaria (COM(2012)57 final), che sono assegnate in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Salvaguardare la privacy in un mondo interconnesso - Un quadro europeo della protezione dei dati per il XXI secolo (COM(2012)9 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)10 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 febbraio 2012;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)11 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 febbraio 2012;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni basata sull'articolo 29, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (COM(2012)12 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto della fondazione europea (FE) (COM(2012)35 final) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)2 final), che sono assegnati in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 febbraio 2012;
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (COM(2012)39 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo e attività in corso (COM(2012)46 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa (COM(2012)60 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Fintecna Spa, con lettera in data 2 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Valle d'Aosta.

Il Garante del contribuente della regione Valle d'Aosta, con lettera in data 2 febbraio 2012, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2011, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.
Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 7 febbraio 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n.14:
della nomina dell'avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano;
della nomina del signor Cesare Veronico a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia.

Tali Comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3074 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 211, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA TENSIONE DETENTIVA DETERMINATA DAL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4909).

A.C. 4909 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri prevede, tra l'altro, la decurtazione di somme già stanziate nelle precedenti finanziarie a sostegno della categoria dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue infetto;
nel presente provvedimento, con l'articolo 3-ter, comma 7, lettera b), si preleva la somma di ventiquattro milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007;
fino ad oggi, tali soggetti non sono stati in alcun modo risarciti, anche a causa di inspiegabili ritardi e rinvii normativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare corso a quanto già stabilito dallo schema di decreto-legge recante «disposizioni urgenti in materia di indennizzi per danno da trasfusione, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie» (DAGL/51671/10.3.1) il cui esame, iniziato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, non è stato mai concluso.
9/4909/1. Patarino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13, quinto comma, della Costituzione riserva alla legge il compito di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva; l'articolo 27, secondo comma, della stessa Costituzione considera l'imputato «non colpevole» fino alla condanna definitiva; per giunta, lo stesso principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva - insieme al diritto a un giusto e rapido processo - è ribadito da una serie di altre norme internazionali pattizie vincolanti per l'Italia (articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e articolo 14, paragrafo 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge n. 881 del 1977);
«la legge» a cui il citato articolo 13, quinto comma, della Costituzione fa rinvio, nello stabilire i limiti massimi di custodia cautelare preventiva (prima cioè di qualsiasi condanna definitiva e ad accertamento giudiziario in corso), dovrebbe essere improntata ai principi richiamati, che impongono - innanzitutto al legislatore ordinario - delle precise regole di condotta, cioè, per l'appunto, delle scelte legislative conformi, da un lato, alla presunzione d'innocenza e, dall'altro lato, al diritto a un giusto e rapido processo;
a fronte di questa situazione, il codice di procedura penale prevede invece la possibilità di dilatare i termini di custodia cautelare, per i reati più gravi, ma pur sempre in una situazione di presunta innocenza di un individuo, fino a nove anni, cioè fino a 108 mesi, ovvero fino a 3.285 giorni in attesa di una sentenza definitiva!
si tratta di una scelta assolutamente indegna per un qualsiasi Paese che voglia dirsi civile: fino a nove anni di carcere, senza che vi sia stato un accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, e dunque con tutte le garanzie di forma e di sostanza del processo penale, che per sua stessa natura (oltre che per l'imposizione di norme sovraordinate) dovrebbe essere innanzitutto rapido;
secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2011 riferiti dagli Uffici per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo del D.A.P., in quasi tutti gli istituti di pena presenti in Italia il numero dei detenuti risulta superiore alla capienza ottimale: su 45.000 posti disponibili i detenuti in carcere risultano essere 67.000. La circostanza più allarmante è che 27.251 di questi sono in attesa di una condanna definitiva e 13.625 ancora attendono la conclusione del primo grado di giudizio; in pratica il 42 per cento dei reclusi - ossia una percentuale quasi doppia rispetto a quella della media europea - è in attesa di giudizio e quasi la metà di loro verrà assolta all'esito del processo; il che significa che il ricorso sempre più frequente alla misura cautelare in carcere e la lunga durata dei processi - dato abnorme e anomalia tipicamente italiana - costringe centinaia di migliaia di presunti innocenti a scontare lunghe pene in condizioni spesso illegali e disumane;
nel corso del convegno: «Giustizia! In nome del popolo sovrano», svoltosi lo scorso 28 e 29 luglio presso il Senato della Repubblica, il dott. Ernesto Lupo, primo presidente della Corte di Cassazione, ha dichiarato: « [....] Tenere sempre presente la concreta realtà carceraria può e deve costituire un efficace antidoto all'uso non necessitato della custodia cautelare e contribuire a far diminuire il dato percentuale dei detenuti imputati, oggi ancora elevato, per quanto inferiore a quello degli anni passati. [...] Il carcere, in queste condizioni, rischia di essere un fattore generatore di illegalità, in contrasto palese e inaccettabile con la sua fisionomia normativa [....]»;
dai dati sopra riportati emerge una stretta connessione tra il sovraffollamento degli istituti di detenzione e un ricorso con ogni probabilità smodato allo strumento della custodia cautelare in carcere, la cui funzione ha subito una radicale trasformazione: da istituto con funzione prettamente cautelare in carcere, ancorché nell'ottica di un'esigenza di prevenzione dei reati e di tutela da forme di pericolosità sociale, è diventata una vera e propria forma anticipatoria della pena con evidente violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza;
tale pratica discorsiva è favorita in particolare dall'ampia discrezionalità che, nonostante il canone costituzionale di tassatività ed il tentativo del legislatore di circoscriverne la portata, risulta tuttora riconosciuta all'autorità giudiziaria, soprattutto all'atto del riconoscimento della sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di rito. L'asserita pericolosità sociale della persona sottoposta a misura cautelare della custodia in carcere sovente finisce, infatti, per costituire un comodo veicolo per imporre limitazioni alla libertà personale ad eruendam veritatem,

impegna il Governo

ad attuare, con il più ampio confronto con le forze politiche presenti in Parlamento, una riforma davvero radicale in materia di custodia cautelare preventiva che preveda la riduzione dei tempi di custodia cautelare, nonché del potere della magistratura nell'applicazione delle misure cautelari personali a casi tassativamente previsti dal legislatore, previa modifica dell'articolo 280 del codice di procedura penale.
9/4909/2. Bernardini, Lehner, Mecacci, Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Gianni, Renato Farina.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13, quinto comma, della Costituzione riserva alla legge il compito di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva; l'articolo 27, secondo comma, della stessa Costituzione considera l'imputato «non colpevole» fino alla condanna definitiva; per giunta, lo stesso principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva - insieme al diritto a un giusto e rapido processo - è ribadito da una serie di altre norme internazionali pattizie vincolanti per l'Italia (articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e articolo 14, paragrafo 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge n. 881 del 1977);
«la legge» a cui il citato articolo 13, quinto comma, della Costituzione fa rinvio, nello stabilire i limiti massimi di custodia cautelare preventiva (prima cioè di qualsiasi condanna definitiva e ad accertamento giudiziario in corso), dovrebbe essere improntata ai principi richiamati, che impongono - innanzitutto al legislatore ordinario - delle precise regole di condotta, cioè, per l'appunto, delle scelte legislative conformi, da un lato, alla presunzione d'innocenza e, dall'altro lato, al diritto a un giusto e rapido processo;
a fronte di questa situazione, il codice di procedura penale prevede invece la possibilità di dilatare i termini di custodia cautelare, per i reati più gravi, ma pur sempre in una situazione di presunta innocenza di un individuo, fino a nove anni, cioè fino a 108 mesi, ovvero fino a 3.285 giorni in attesa di una sentenza definitiva!
si tratta di una scelta assolutamente indegna per un qualsiasi Paese che voglia dirsi civile: fino a nove anni di carcere, senza che vi sia stato un accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, e dunque con tutte le garanzie di forma e di sostanza del processo penale, che per sua stessa natura (oltre che per l'imposizione di norme sovraordinate) dovrebbe essere innanzitutto rapido;
secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2011 riferiti dagli Uffici per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo del D.A.P., in quasi tutti gli istituti di pena presenti in Italia il numero dei detenuti risulta superiore alla capienza ottimale: su 45.000 posti disponibili i detenuti in carcere risultano essere 67.000. La circostanza più allarmante è che 27.251 di questi sono in attesa di una condanna definitiva e 13.625 ancora attendono la conclusione del primo grado di giudizio; in pratica il 42 per cento dei reclusi - ossia una percentuale quasi doppia rispetto a quella della media europea - è in attesa di giudizio e quasi la metà di loro verrà assolta all'esito del processo; il che significa che il ricorso sempre più frequente alla misura cautelare in carcere e la lunga durata dei processi - dato abnorme e anomalia tipicamente italiana - costringe centinaia di migliaia di presunti innocenti a scontare lunghe pene in condizioni spesso illegali e disumane;
nel corso del convegno: «Giustizia! In nome del popolo sovrano», svoltosi lo scorso 28 e 29 luglio presso il Senato della Repubblica, il dott. Ernesto Lupo, primo presidente della Corte di Cassazione, ha dichiarato: « [....] Tenere sempre presente la concreta realtà carceraria può e deve costituire un efficace antidoto all'uso non necessitato della custodia cautelare e contribuire a far diminuire il dato percentuale dei detenuti imputati, oggi ancora elevato, per quanto inferiore a quello degli anni passati. [...] Il carcere, in queste condizioni, rischia di essere un fattore generatore di illegalità, in contrasto palese e inaccettabile con la sua fisionomia normativa [....]»;
dai dati sopra riportati emerge una stretta connessione tra il sovraffollamento degli istituti di detenzione e un ricorso con ogni probabilità smodato allo strumento della custodia cautelare in carcere, la cui funzione ha subito una radicale trasformazione: da istituto con funzione prettamente cautelare in carcere, ancorché nell'ottica di un'esigenza di prevenzione dei reati e di tutela da forme di pericolosità sociale, è diventata una vera e propria forma anticipatoria della pena con evidente violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza;
tale pratica discorsiva è favorita in particolare dall'ampia discrezionalità che, nonostante il canone costituzionale di tassatività ed il tentativo del legislatore di circoscriverne la portata, risulta tuttora riconosciuta all'autorità giudiziaria, soprattutto all'atto del riconoscimento della sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di rito. L'asserita pericolosità sociale della persona sottoposta a misura cautelare della custodia in carcere sovente finisce, infatti, per costituire un comodo veicolo per imporre limitazioni alla libertà personale ad eruendam veritatem,

impegna il Governo

a realizzare, con il più ampio confronto con le forze politiche una riforma in materia di custodia cautelare che attivi il principio del minor sacrificio possibile della libertà personale in linea con i princìpi espressi dalla Corte costituzionale.
9/4909/2.(Testo modificato nel corso della seduta) Bernardini, Lehner, Mecacci, Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Renato Farina, Gianni.

La Camera,
premesso che:
il 12 gennaio 2010 l'Assemblea della Camera aveva approvato 12 punti della mozione radicale sulle carceri che aveva ricevuto il sostegno di decine di deputati di maggioranza e di opposizione;
i 12 punti approvati impegnavano il Governo ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte ad attuare, con il più ampio confronto con le forze politiche presenti in Parlamento, una riforma davvero radicale in materia di custodia cautelare preventiva, di tutela dei diritti dei detenuti, di esecuzione della pena e, più in generale, di trattamenti sanzionatori e rieducativi, che preveda:
1) la riduzione dei tempi di custodia cautelare, perlomeno per i reati meno gravi, nonché del potere della magistratura nell'applicazione delle misure cautelari personali a casi tassativamente previsti dal legislatore, previa modifica dell'articolo 280 del codice di procedura penale;
2) l'introduzione di meccanismi in grado di garantire una reale ed efficace protezione del principio di umanizzazione della pena e del suo fine rieducativo, assicurando al detenuto un'adeguata tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei suoi diritti;
3) il rafforzamento sia degli strumenti alternativi al carcere previsti dalla cosiddetta legge «Gozzini», da applicare direttamente anche nella fase di cognizione, sia delle sanzioni penali alternative alla detenzione intramuraria, a partire dall'estensione dell'istituto della messa alla prova, previsto dall'ordinamento minorile, anche al procedimento penale ordinario;
4) l'applicazione della detenzione domiciliare, quale strumento centrale nell'esecuzione penale relativa a condanne di minore gravità, anche attraverso l'attivazione di serie ed efficaci misure di controllo a distanza dei detenuti;
5) l'istituzione di centri di accoglienza per le pene alternative degli extra-comunitari, quale strumento per favorirne l'integrazione ed il reinserimento sociale e quindi ridurre il rischio di recidiva;
6) la creazione di istituti «a custodia attenuata» per tossicodipendenti, realizzabili in tempi relativamente brevi anche ricorrendo a forme di convenzioni e intese con il settore privato e del volontariato che già si occupa dei soggetti in trattamento;
7) la piena attuazione del principio della territorialità della pena previsto dall'ordinamento penitenziario, in modo da poter esercitare al meglio tutte quelle attività di sostegno e trattamento del detenuto che richiedono relazioni stabili e assidue tra quest'ultimo, i propri familiari e i servizi territoriali della regione di residenza;
8) l'adeguamento degli organici del personale penitenziario ed amministrativo, nonché dei medici, degli infermieri, degli assistenti sociali, degli educatori e degli psicologi, non solo per ciò che concerne la loro consistenza numerica, ma anche per ciò che riguarda la promozione di qualificazioni professionali atte a facilitare il reinserimento sociale dei detenuti;
9) il miglioramento del servizio sanitario penitenziario, dando seguito alla riforma della medicina penitenziaria già avviata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo aprile 2008, in modo che la stessa possa trovare, finalmente, effettiva e concreta applicazione;
10) l'applicazione concreta della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cosiddetta legge «Smuraglia»), anche incentivando la trasformazione degli istituti penitenziari, da meri contenitori di persone senza alcun impegno ed in condizioni di permanente inerzia, in soggetti economici capaci di stare sul mercato e, come tali, anche capaci di ritrovare sul mercato stesso le risorse necessarie per operare, riducendo gli oneri a carico dello Stato e, quindi, della collettività;
11) l'esclusione dal circuito carcerario delle donne con i loro bambini, ad oggi palesemente ancora non risolto nonostante l'intervento del Parlamento;
12) una forte spinta all'attività di valutazione e finanziamento dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nonché di aiuti alle loro famiglie, prevista dalla legge istitutiva della Cassa delle ammende;
poiché i punti approvati più di due anni fa sono ancora di stringente attualità atteso che le condizioni nei penitenziari italiani sono addirittura peggiorate: essendo aumentato il numero dei detenuti che sono passati da 64.791 al 31 dicembre 2009 ai quasi 67.000 del 31 dicembre 2011; essendo drammaticamente permanente il numero delle morti in carcere e degli altri eventi critici, ivi compresi i tentati suicidi, gli atti di autolesionismo, le aggressioni al personale; permanendo la carenza di 7.000 unità nel corpo degli agenti di polizia penitenziaria; essendo stati tagliati di un ulteriore 40 per cento i già esegui fondi stanziati per il lavoro in carcere (mercedi), la manutenzione ordinaria degli edifici, il monte ore delle prestazioni degli psicologi, i capitoli di spesa per i sussidi ai detenuti indigenti, per le dotazioni di generi per la pulizia personale e per la pulizia delle celle,

impegna il Governo:

a dare attuazione agli impegni già assunti più di due anni fa con le mozioni allora approvate;
a rendere costantemente conto, anche rispondendo agli atti di sindacato ispettivo presentati, dell'attuazione degli impegni presi.
9/4909/3. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Lehner.

La Camera,
premesso che:
la data del 1o febbraio 2013 per il superamento definitivo degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) è una data non compatibile con quanto previsto nei commi successivi che articolano un processo di assegnazione di fatto ai Dipartimenti di salute mentale (che peraltro non operano h24) e non sono attualmente in grado di assicurare, causa ristrettezze economiche e logistiche, né continuità terapeutica né vigilanza adeguata, con il rischio concreto che durante le giornate festive così come accade già l'ex detenuto psichiatrico si trovi a frequentare il pronto soccorso degli ospedali;
per scongiurare altresì il concreto pericolo di una sovrapposizione tra pazienti psichiatrici che hanno commesso efferati atti criminali, con pazienti con disturbi mentali, quando non addirittura con l'abbandono dello stesso ex ricoverato dell'OPG alle famiglie già provate sia dal punto di vista affettivo che economico dalla tragedia che vivono;
il tempo medio per il finanziamento e la progettazione per adeguare o costruire strutture idonee richiede almeno 36 mesi,

impegna il Governo

a modulare il termine perentorio del 1o febbraio 2013 per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari secondo le condizioni di sicurezza strutturale e organizzativa delle rispettive regioni.
9/4909/4. Mussolini, Scandroglio, Ciccioli, Di Virgilio, Garagnani, Mancuso, Barani, De Luca, Renato Farina, Mazzuca.

La Camera,
premesso che:
è assolutamente necessario approntare riforme sostanziali del sistema carcerario che impongono dei tempi non certamente brevi e che con il decreto legge in esame il Governo ha solo individuato una serie di misure non certamente esaustive ma nemmeno veramente efficaci per alleviare la cosiddetta emergenza carceri;
l'articolo 3 del decreto-legge ha innalzato da 12 a 18 mesi la soglia di pena residua per l'accesso alla detenzione presso il domicilio; per effetto di tale modifica, il numero dei detenuti che potranno essere ammessi alla detenzione domiciliare potrà quasi raddoppiare; agli oltre 3800 detenuti fino ad oggi effettivamente scarcerati se ne potranno aggiungere altri 3327;
l'ordine e la sicurezza dei cittadini, devono essere considerati beni primari che lo Stato deve garantire prima di ogni cosa,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per verificare la non pericolosità sociale dei beneficiari della detenzione domiciliare attraverso una attenta valutazione della condotta del soggetto durante la permanenza in carcere valutando l'opportunità di sottoporli a test psicologici da cui risulti evidente la loro attitudine al ravvedimento e al reinserimento nella società civile.
9/4909/5. Garagnani.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento «Emergenza nelle carceri» è un importante passo in avanti in una materia delicata e molto controversa che attiene il contemperamento di diritti fondamentali;
in ogni caso tale provvedimento non può e non deve essere esaustivo della materia sottoposta finalmente all'attenzione del Parlamento che ha l'obbligo di affrontare il tema in maniera organica e sistemica;
va affrontata la problematica della carcerazione preventiva che comporta una
massiccia e non sempre giustificata carcerazione: infatti i detenuti nella carceri italiane sono oltre 67.000 di cui circa, il 28 per cento è in attesa di giudizio. Le statistiche, a cinque anni dall'indulto, hanno verificato che solo il 30 per cento è tornato a delinquere. Mentre il dato è capovolto per coloro che tutta intera la pena: ben il 70 per cento torna a commettere delitti nello stesso arco temporale. Ciò a prova di quel che è risaputo: le carceri, ignobilmente sovraffollate, sono una scuola di criminalità e non, come vuole la nostra Costituzione, un luogo di riabilitazione;
pertanto è opportuno verificare la fattibilità di un uso stabile del braccialetto elettronico che consenta una più facile detenzione agli arresti domiciliari per i reati che non destino particolare allarme sociale;
in tale ottica vanno esaminate le modalità utilizzate in altri paesi occidentali che comportano notevoli abbattimenti dei costi rispetto a quelli italiani;
il processo di privatizzazione delle carceri non sia un ineluttabile traguardo a cui lo Stato tenda ma sia viceversa subordinato alla verifica seria ed operosa, sulle possibilità di consentire alla Amministrazione penitenziaria di riconvertire il proprio ruolo garantendo ai detenuti di diventare parte attiva di un processo produttivo e non oggetto nelle mani di imprenditori che utilizzando mano d'opera a basso costo possano privilegiare gli utili di impresa alla finalità rieducative stabilite dalla Carta costituzionale,

impegna il Governo:

1) ad affrontare la problematica della carcerazione preventiva con una normativa organica che preveda le misure alternative quali l'utilizzo del braccialetto elettronico e la previsione di ipotesi di reato per le quali è obbligatoria la custodia cautelare in carcere rispetto alla misura degli arresti domiciliari e ciò anche per l'espiazione di residui di pene divenute definitive;
2) a prospettare una pianificazione che consenta all'Amministrazione penitenziaria di riconvertire il proprio ruolo utilizzando la produttività dei detenuti quale risorsa sia economica sia più propriamente riabilitativa degli stessi.
9/4909/6. Muro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento «Emergenza nelle carceri» è un importante passo in avanti in una materia delicata e molto controversa che attiene il contemperamento di diritti fondamentali;
in ogni caso tale provvedimento non può e non deve essere esaustivo della materia sottoposta finalmente all'attenzione del Parlamento che ha l'obbligo di affrontare il tema in maniera organica e sistemica;
va affrontata la problematica della carcerazione preventiva che comporta una
massiccia e non sempre giustificata carcerazione: infatti i detenuti nella carceri italiane sono oltre 67.000 di cui circa, il 28 per cento è in attesa di giudizio. Le statistiche, a cinque anni dall'indulto, hanno verificato che solo il 30 per cento è tornato a delinquere. Mentre il dato è capovolto per coloro che tutta intera la pena: ben il 70 per cento torna a commettere delitti nello stesso arco temporale. Ciò a prova di quel che è risaputo: le carceri, ignobilmente sovraffollate, sono una scuola di criminalità e non, come vuole la nostra Costituzione, un luogo di riabilitazione;
pertanto è opportuno verificare la fattibilità di un uso stabile del braccialetto elettronico che consenta una più facile detenzione agli arresti domiciliari per i reati che non destino particolare allarme sociale;
in tale ottica vanno esaminate le modalità utilizzate in altri paesi occidentali che comportano notevoli abbattimenti dei costi rispetto a quelli italiani;
il processo di privatizzazione delle carceri non sia un ineluttabile traguardo a cui lo Stato tenda ma sia viceversa subordinato alla verifica seria ed operosa, sulle possibilità di consentire alla Amministrazione penitenziaria di riconvertire il proprio ruolo garantendo ai detenuti di diventare parte attiva di un processo produttivo e non oggetto nelle mani di imprenditori che utilizzando mano d'opera a basso costo possano privilegiare gli utili di impresa alla finalità rieducative stabilite dalla Carta costituzionale,

impegna il Governo:

1) ad affrontare la problematica della carcerazione preventiva con una normativa organica che preveda le misure alternative quali l'utilizzo del braccialetto elettronico;
2) a prospettare una pianificazione che consenta all'Amministrazione penitenziaria di riconvertire il proprio ruolo utilizzando la produttività dei detenuti quale risorsa sia economica sia più propriamente riabilitativa degli stessi.
9/4909/6.(Testo modificato nel corso della seduta) Muro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 27 della Costituzione è teso a caratterizzare la pena nel senso della «umanità» e della «rieducazione». Tale intendimento può essere realizzato non solo se si garantiscono condizioni di decenza abitativa e di sostegno formativo all'interno delle carceri, ma se si impedisce l'isolamento del mondo dei «ristretti» dal mondo dei liberi;
a sua volta la comunità esterna al carcere deve educarsi a guardare ai detenuti e alla loro condizione come qualcosa che attiene alla civiltà stessa del nostro Paese,

impegna il Governo

a favorire, attraverso circolari esplicative in tal senso dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, la visita negli istituti di pena di scolaresche accompagnate da parlamentari o comunque aventi diritto ex articolo 67. Ovviamente non in modo indiscriminato ma studiando un percorso che consenta proficui rapporti tra la «città della scuola» e il «pianeta carcere».
9/4909/7. Renato Farina, Centemero, Toccafondi, De Nichilo Rizzoli.

La Camera,
rilevato come l'articolo 3 del decreto consenta, per i reati meno gravi, la possibilità di scontare presso il domicilio le pene detentive non superiori a 18 mesi;
ricordato che tale disposizione risulta pur sempre inserita nel contesto della legge 26 novembre 2010 n. 199, provvedimento approvato sia dalle forze politiche che sostenevano la maggioranza sia dalle forze di opposizione di allora, il cui articolo 1 circoscrive l'efficacia delle norme, tra l'altro, «fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario»;
rammentato che il Piano straordinario penitenziario risulta finanziato per un importo complessivo di ben 675 milioni di euro e che il governo attualmente in carica è intervenuto separando la responsabilità del commissario straordinario investito dell'attuazione rispetto a quella del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e procedendo alla sostituzione di entrambi;
considerato che, indipendentemente dalle relazioni precedentemente depositate - tra l'altro risalenti alla metà dell'anno scorso - diverse forze politiche che hanno sostenuto la necessità di procedere alla realizzazione del Piano hanno avanzato la richiesta di disporre di informazioni puntuali ed aggiornate circa lo stato di attuazione dei medesimo sollecitando altresì i conseguenti adempimenti,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di accelerare la realizzazione del piano straordinario per l'edilizia penitenziaria nonché ad adoperarsi, qualora la competente Commissione della Camera ne faccia richiesta, affinché il commissario ed il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, recentemente incaricati, riferiscano in tempi brevi sullo stato delle procedure e sulle prospettive di accelerazione delle stesse presso la citata Commissione.
9/4909/8. Contento, Costa, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
garantire condizioni di detenzione decenti e l'accesso a strutture di preparazione al reinserimento favoriscono la diminuzione del numero di recidivi. Le condizioni di detenzione e la gestione delle carceri spettano principalmente agli Stati membri dell'UE, ma carenze, come il sovraffollamento delle carceri e le asserzioni in merito al cattivo trattamento dei detenuti, possono pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE;
secondo le stime, la popolazione carceraria complessiva dell'UE nel 2009-2010 era pari a 633.909 unità e il Libro verde della Commissione contenente tale dato dipinge un quadro allarmante per quanto riguarda; il sovraffollamento delle carceri; l'aumento della popolazione carceraria; l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti; l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio; i detenuti con disturbi mentali e psicologici; i numerosi casi di decesso e suicidio;
secondo quanto descritto nel Libro verde della Commissione europea pubblicato a giugno 2011 le carceri europee versano in una «situazione allarmante», fatta di prigioni sovraffollate, con una popolazione carceraria in continua crescita, e un numero crescente di cittadini stranieri detenuti, di detenuti in attesa di giudizio, di quelli con disturbi mentali e di numerosi casi di suicidio;
il libro verde menziona l'Italia, con Bulgaria, Cipro, Spagna e Grecia, fra i paesi con il maggior sovraffollamento carcerario e, con Lussemburgo e Cipro, fra quelli con il maggior numero di detenzioni in attesa di giudizio;
la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 3) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri obblighi non solo negativi, proibendo di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ma anche positivi richiedendo loro di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano conformi alla dignità umana e che inchieste approfondite ed efficaci abbiano luogo in caso di violazione di tali diritti;
solo 16 Stati membri hanno ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, mentre sette l'hanno siglato ma non ancora ratificato. (Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito l'hanno ratificato; Austria, Belgio, Grecia, Finlandia, Irlanda, Italia e Portogallo l'hanno firmato ma non ratificato);
l'Unione Europea sta esortando tutti gli Stati che ancora non l'hanno fatto a ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che stabilisce un sistema di visite regolari presso i luoghi di detenzione predisposto da organismi internazionali e nazionali, affidando a questi ultimi anche compiti di ispezione e controllo nonché ricorso per i detenuti e ad elaborare una relazione pubblica annuale per i rispettivi parlamenti,

impegna il Governo:

a promuovere il miglioramento delle strutture carcerarie al fine di dotarle di idonee attrezzature tecniche, ampliare lo spazio disponibile e renderle funzionalmente in grado di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, garantendo comunque un elevato livello di sicurezza;
ad avviare maggiori iniziative atte a contrastare il fenomeno del suicidio nelle carceri e a svolgere sistematicamente inchieste imparziali allorché un detenuto muore in carcere;
ad attuare meccanismi di sorveglianza nazionale efficaci e indipendenti per le carceri e i centri di detenzione;
a mettere in campo tutte le iniziative atte ad allineare l'Italia agli standard minimi comuni all'Unione Europea sulle condizioni di detenzione.
9/4909/9. Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
garantire condizioni di detenzione decenti e l'accesso a strutture di preparazione al reinserimento favoriscono la diminuzione del numero di recidivi. Le condizioni di detenzione e la gestione delle carceri spettano principalmente agli Stati membri dell'UE, ma carenze, come il sovraffollamento delle carceri e le asserzioni in merito al cattivo trattamento dei detenuti, possono pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE;
secondo le stime, la popolazione carceraria complessiva dell'UE nel 2009-2010 era pari a 633.909 unità e il Libro verde della Commissione contenente tale dato dipinge un quadro allarmante per quanto riguarda; il sovraffollamento delle carceri; l'aumento della popolazione carceraria; l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti; l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio; i detenuti con disturbi mentali e psicologici; i numerosi casi di decesso e suicidio;
secondo quanto descritto nel Libro verde della Commissione europea pubblicato a giugno 2011 le carceri europee versano in una «situazione allarmante», fatta di prigioni sovraffollate, con una popolazione carceraria in continua crescita, e un numero crescente di cittadini stranieri detenuti, di detenuti in attesa di giudizio, di quelli con disturbi mentali e di numerosi casi di suicidio;
il libro verde menziona l'Italia, con Bulgaria, Cipro, Spagna e Grecia, fra i paesi con il maggior sovraffollamento carcerario e, con Lussemburgo e Cipro, fra quelli con il maggior numero di detenzioni in attesa di giudizio;
la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 3) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri obblighi non solo negativi, proibendo di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ma anche positivi richiedendo loro di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano conformi alla dignità umana e che inchieste approfondite ed efficaci abbiano luogo in caso di violazione di tali diritti;
solo 16 Stati membri hanno ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, mentre sette l'hanno siglato ma non ancora ratificato. (Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito l'hanno ratificato; Austria, Belgio, Grecia, Finlandia, Irlanda, Italia e Portogallo l'hanno firmato ma non ratificato);
l'Unione Europea sta esortando tutti gli Stati che ancora non l'hanno fatto a ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che stabilisce un sistema di visite regolari presso i luoghi di detenzione predisposto da organismi internazionali e nazionali, affidando a questi ultimi anche compiti di ispezione e controllo nonché ricorso per i detenuti e ad elaborare una relazione pubblica annuale per i rispettivi parlamenti,

impegna il Governo:

a promuovere il miglioramento delle strutture carcerarie al fine di dotarle di idonee attrezzature tecniche, ampliare lo spazio disponibile e renderle funzionalmente in grado di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, garantendo comunque un elevato livello di sicurezza;
ad avviare maggiori iniziative atte a contrastare il fenomeno del suicidio nelle carceri e a svolgere sistematicamente inchieste imparziali allorché un detenuto muore in carcere;
a mettere in campo tutte le iniziative atte ad allineare l'Italia agli standard minimi comuni all'Unione Europea sulle condizioni di detenzione.
9/4909/9.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
in data 25 gennaio 2011 in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione abitativa determinata dal sovraffollamento delle carceri è stato approvato dall'assemblea del Senato della Repubblica l'emendamento 3.0.4 riguardante le disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.);
tra tutti gli OPG esistenti, particolarmente complessa appare la situazione dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto dove si registra una situazione drammatica sia per il sovrannumero di detenuti ricoverati (sia detenuti prosciolti per incapacità di intendere e volere sia detenuti afflitti da disturbi psichiatrici conclamati) sia per la riduzione costante del personale con la relativa diminuzione delle prestazioni sanitarie previste;
a questo si aggiungono sia una situazione complessiva della struttura che, stante la mancanza di risorse economiche adeguate, è sempre più fatiscente e inadeguata sia il mancato trasferimento al Servizio sanitario regionale, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008, dell'area sanitaria dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, compreso il personale, medico e paramedico, attualmente dipendente dal Ministero della giustizia;
solo con tale trasferimento si potrebbe raggiungere la chiusura dell'OPG in oggetto così come previsto dal decreto-legge,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità, dopo gli opportuni riscontri con le Istituzioni Locali e Regionali per quanto loro di competenza, di arrivare al transito dell'area sanitaria dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario pi Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008 in materia di «Passaggio della sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale», così come è già avvenuto nelle altre Regioni interessate;
a prevedere la possibilità, dopo la prevista chiusura, di trasformare l'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo i necessari adeguamenti strutturali, in Istituto penitenziario ordinario, magari inserito nel circuito della medio-bassa sicurezza, rendendo così possibile il mantenimento di un importante presidio di legalità in un territorio assai problematico sotto questo versante e salvaguardando, al contempo, gli attuali livelli occupazionali.
9/4909/10. Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
in data 25 gennaio 2011 in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione abitativa determinata dal sovraffollamento delle carceri è stato approvato dall'assemblea del Senato della Repubblica l'emendamento 3.0.4 riguardante le disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.);
tra tutti gli OPG esistenti, particolarmente complessa appare la situazione dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto dove si registra una situazione drammatica sia per il sovrannumero di detenuti ricoverati (sia detenuti prosciolti per incapacità di intendere e volere sia detenuti afflitti da disturbi psichiatrici conclamati) sia per la riduzione costante del personale con la relativa diminuzione delle prestazioni sanitarie previste;
a questo si aggiungono sia una situazione complessiva della struttura che, stante la mancanza di risorse economiche adeguate, è sempre più fatiscente e inadeguata sia il mancato trasferimento al Servizio sanitario regionale, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008, dell'area sanitaria dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, compreso il personale, medico e paramedico, attualmente dipendente dal Ministero della giustizia;
solo con tale trasferimento si potrebbe raggiungere la chiusura dell'OPG in oggetto così come previsto dal decreto-legge,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità, dopo gli opportuni riscontri con le Istituzioni Locali e Regionali per quanto loro di competenza, di arrivare al transito dell'area sanitaria dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario pi Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008 in materia di «Passaggio della sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale», così come è già avvenuto nelle altre Regioni interessate;
a valutare la possibilità, dopo la prevista chiusura, di trasformare l'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo i necessari adeguamenti strutturali, in Istituto penitenziario ordinario, magari inserito nel circuito della medio-bassa sicurezza, rendendo così possibile il mantenimento di un importante presidio di legalità in un territorio assai problematico sotto questo versante e salvaguardando, al contempo, gli attuali livelli occupazionali.
9/4909/10.(Testo modificato nel corso della seduta) Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito (Causa Sulejmanovic c. Italia - Seconda Sezione - sentenza 16 luglio 2009 - ricorso n. 22635/03) che, sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto all'interno della propria cella ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio costituisce violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti;
con riferimento ad un profilo connesso a quello sopra richiamato, l'Italia è inoltre sottoposta dal 2001 ad un monitoraggio periodico, da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, delle misure adottate per risolvere il problema strutturale della lentezza della giustizia;
a tale riguardo il 2 dicembre 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha invitato, con la risoluzione CM/ResDH(2010)224, il Governo italiano a modificare la legge n. 89 del 2001 (c.d. «legge Pinto») in modo da accelerare la corresponsione degli indennizzi per eccessiva durata dei processi previsti da tale legge;
la risoluzione faceva seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 21 dicembre 2010 (Causa Gaglione ed altri c. Italia) che ha constatato in 475 casi la violazione della Convenzione Europea da parte dello Stato italiano per i ritardi nella corresponsione dell'indennizzo, sentenza richiamata anche dalla Relazione del Governo sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano (anno 2010) trasmessa al Parlamento il 28 giugno 2011;
l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, stabilisce che «L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali»;
il programma di Stoccolma per Io spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede un impegno particolare dell'UE in materia di detenzione;
sulla base di tale programma il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato il documento «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione» (COM(2011)327);
il documento ribadisce che, sebbene le questioni sulla detenzione rientrino nella competenza degli Stati membri, le condizioni di detenzione possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione. In questo quadro, il Libro verde ha inteso approfondire il tema dell'interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del riconoscimento reciproco adottati a livello UE (quali ad esempio il Mandato d'arresto europeo e l'Ordinanza cautelare europea), avviando una consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 30 novembre;
in particolare, oggetto di consultazione è stata la richiesta di informazioni circa le misure alternative alla custodia cautelare e alla detenzione previste dagli ordinamenti nazionali e circa l'opportunità di promuovere tali misure a livello UE e/o di stabilire norme minime nell'ambito dell'Unione europea che regolino la durata massima della custodia. Ulteriori quesiti hanno riguardato la possibilità di migliorare il controllo delle condizioni di detenzione da parte degli Stati membri e di incoraggiare le amministrazioni penitenziarie a lavorare in rete e a stabilire le migliori pratiche;
il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE, nella quale ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri;
il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione nonché standard uniformi per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate;
constatato che il provvedimento contiene alcune prime misure volte ad «allentare» la tensione detentiva, in attesa di provvedimenti maggiormente strutturali;
visto il parere espresso in sede consultiva dalla XIV Commissione il 7 febbraio 2012,

impegna il Governo

ad individuare un percorso legislativo idoneo a garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'Italia in sede europea concernenti la situazione carceraria e la inadeguatezza del sistema giudiziario.
9/4909/11. Gottardo, Gozi.

La Camera,
premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 è stato prorogato, al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale;
il sistema carcerario italiano, infatti, ha raggiunto livelli di sovraffollamento non più tollerabili: secondo un recente rapporto Eurispes, che richiama i dati del Ministero della giustizia, il numero complessivo dei detenuti presenti negli istituti di pena alla fine del 2010 era pari a 67.961, a fronte di una capienza massima pari a 45.022 condannati, con un tasso di sovraffollamento del 151 per cento; tale situazione di estrema criticità è ad oggi sostanzialmente invariata nel suo ordine di grandezza;
il sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale - causato anche dall'inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena - oltre a determinare un peggioramento delle condizioni di vita dei detenuti, produce evidenti effetti negativi dal punto di vista della tutela dei diritti degli stessi reclusi, per cui l'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle infrastrutture penitenziarie costituiscono, oggi, misure indispensabili non più procrastinabili;
al fine di fronteggiare la situazione di estrema criticità in atto ed assicurare, così, la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti è, quindi, quanto mai urgente procedere tempestivamente all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie nonché ad opportuni interventi di adeguamento e di manutenzione di quelle esistenti;
è importante sottolineare, al riguardo, che la maggior parte degli istituti penitenziari si trova, dal punto di vista strutturale ed impiantistico, in preoccupanti condizioni di «precarietà e fatiscenza» dovuti, soprattutto, alla vetusta degli edifici e alla carenza dei fondi sui capitoli di bilancio destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
il provvedimento in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e penitenziario prevalentemente volte a ridurre lo stato di tensione detentiva derivante dal sovrappopolamento degli istituti penitenziari: in particolare - per far fronte alle necessità di edilizia carceraria - l'articolo 4 dispone l'integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie, autorizzando la spesa di euro 57.277.063 (a valere sulla competenza dell'anno 2011),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare almeno il 30 per cento delle somme stanziate dalla legge 23 dicembre 200 n. 191 (Finanziaria 2010) e dei successivi stanziamenti per il «Piano carceri» ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture carcerarie esistenti e di adottare procedure volte a garantire un utilizzo quanto mai tempestivo e celere di tali risorse.
9/4909/12. Granata, Della Vedova, Briguglio, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario per limitare la gravissima condizione di sovrappopolamento delle carceri;
al fianco del problema dell'inadeguatezza e delle carenze strutturali delta gran parte del centri detentivi presenti in Italia vi è paradossalmente, in alcune occasioni, quello relativo al mancato sfruttamento pienamente efficiente di alcune strutture moderne e, pur non di enormi dimensioni, in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri più in difficoltà;
un esempio significativo è offerto dal carcere di Spinazzola (BT), struttura specializzata nella detenzione di sex offender davvero all'avanguardia e in grado di contemperare da un lato le garanzie di sicurezza per i cittadini e dall'altra la realizzazione del principio costituzionale del reinserimento nella società dei detenuti;
nei mesi scorsi, in virtù del plano di razionalizzazione del costi portato avanti dal Ministero della giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) aveva deciso di chiudere la struttura di Spinazzola alla luce dello scarso numero di detenuti lì presenti;
tale decisione diede il via a molte proteste sia da parte del territorio che delle istituzioni locali e regionali nella consapevolezza che fosse uno sperpero chiudere una delle poche strutture carcerarie d'eccellenza di tutto il Paese e non utilizzarla per contribuire, ad esempio, a decongestionare altri carceri che al contrario registrano situazione di estremo disagio;
a seguito di un attento e scrupoloso lavoro condotto sia alla Camera che al Senato dai parlamentari del territorio, sia con contatti diretti con i vertici politici del Ministero con il DAP, nello scorso ottobre il direttore di quest'ultimo comunicò la decisione di mantenere in funzione il carcere di Spinazzola alla luce delle sue caratteristiche di eccellenza e della sua grande utilità nel contesto generale delle strutture carcerarie italiane, ipotizzando così un suo utilizzo per alleggerire il peso del sovraffollamento delle altre carceri pugliesi anche per detenuti non rientranti nella categoria dei sex offender;
da allora il provvedimento del DAP, senz'altro anche per la fase di transizione alla guida del Ministero della giustizia a causa del cambio di Governo, è però rimasto fermo e non ha ricevuto la necessaria controfirma da parte del Ministro competente;
sarebbe quindi necessario sbloccare questa impasse alla luce delle considerazioni e del dati sul sovraffollamento della grande maggioranza delle carceri italiane che il Ministro della Giustizia ha offerto al Parlamento, nelle sedute di Camera e Senato del 17 gennaio 2012, nella sue comunicazioni sull'amministrazione della giustizia,

impegna il Governo:

a tenere nel giusto conto, nell'azione di contrasto al sovraffollamento nelle carceri italiane, il tema di un migliore impiego, ove esse sono presenti, di quelle strutture carcerarie di eccellenza sottoutilizzate;
nello specifico, a valutare l'opportunità di approvare definitivamente la proposta del DAP per la riapertura del carcere di Spinazzola, nella consapevolezza che esso possa offrire un contributo significativo alla più complessiva opera del Governo per dare soluzione al problema del sovraffollamento detentivo nel nostro Paese.
9/4909/13. Fucci, Distaso.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario per limitare la gravissima condizione di sovrappopolamento delle carceri;
al fianco del problema dell'inadeguatezza e delle carenze strutturali delta gran parte del centri detentivi presenti in Italia vi è paradossalmente, in alcune occasioni, quello relativo al mancato sfruttamento pienamente efficiente di alcune strutture moderne e, pur non di enormi dimensioni, in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri più in difficoltà;
un esempio significativo è offerto dal carcere di Spinazzola (BT), struttura specializzata nella detenzione di sex offender davvero all'avanguardia e in grado di contemperare da un lato le garanzie di sicurezza per i cittadini e dall'altra la realizzazione del principio costituzionale del reinserimento nella società dei detenuti;
nei mesi scorsi, in virtù del plano di razionalizzazione del costi portato avanti dal Ministero della giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) aveva deciso di chiudere la struttura di Spinazzola alla luce dello scarso numero di detenuti lì presenti;
tale decisione diede il via a molte proteste sia da parte del territorio che delle istituzioni locali e regionali nella consapevolezza che fosse uno sperpero chiudere una delle poche strutture carcerarie d'eccellenza di tutto il Paese e non utilizzarla per contribuire, ad esempio, a decongestionare altri carceri che al contrario registrano situazione di estremo disagio;
a seguito di un attento e scrupoloso lavoro condotto sia alla Camera che al Senato dai parlamentari del territorio, sia con contatti diretti con i vertici politici del Ministero con il DAP, nello scorso ottobre il direttore di quest'ultimo comunicò la decisione di mantenere in funzione il carcere di Spinazzola alla luce delle sue caratteristiche di eccellenza e della sua grande utilità nel contesto generale delle strutture carcerarie italiane, ipotizzando così un suo utilizzo per alleggerire il peso del sovraffollamento delle altre carceri pugliesi anche per detenuti non rientranti nella categoria dei sex offender;
da allora il provvedimento del DAP, senz'altro anche per la fase di transizione alla guida del Ministero della giustizia a causa del cambio di Governo, è però rimasto fermo e non ha ricevuto la necessaria controfirma da parte del Ministro competente;
sarebbe quindi necessario sbloccare questa impasse alla luce delle considerazioni e del dati sul sovraffollamento della grande maggioranza delle carceri italiane che il Ministro della Giustizia ha offerto al Parlamento, nelle sedute di Camera e Senato del 17 gennaio 2012, nella sue comunicazioni sull'amministrazione della giustizia,

invita il Governo:

a tenere nel giusto conto, nell'azione di contrasto al sovraffollamento nelle carceri italiane, il tema di un migliore impiego, ove esse sono presenti, di quelle strutture carcerarie di eccellenza sottoutilizzate;
nello specifico, a valutare l'opportunità di approvare definitivamente la proposta del DAP per la riapertura del carcere di Spinazzola, nella consapevolezza che esso possa offrire un contributo significativo alla più complessiva opera del Governo per dare soluzione al problema del sovraffollamento detentivo nel nostro Paese.
9/4909/13.(Testo modificato nel corso della seduta) Fucci, Distaso.

La Camera,
premesso che:
la situazione abitativa delle carceri presenta aspetti drammatici di sovraffollamento;
tutti i tentativi tradizionali del Governo e del Parlamento, come indulto e amnistia di ridurre il numero dei detenuti sotto la soglia della capienza delle strutture carcerarie, non hanno avuto esito positivo;
l'attuale provvedimento si propone di svuotare le carceri senza tuttavia poter incidere in via definitiva sulla riduzione numerica dei detenuti perché le strutture carcerarie attuali non lo consentirebbero e le stesse modifiche introdotte al Senato ne limitano di fatto le possibilità;
la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari è prevista nel decreto legge alla data del 1o febbraio 2013,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di presentare direttamente o sostenere provvedimenti normativi di iniziativa parlamentare al fine di favorire l'ampliamento dell'uso della custodia domiciliare e delle camere di sicurezza del circondario opportunamente ristrutturate e gestite da personale specializzato e incrementare in modo consistente la possibilità di lavoro socialmente utile ed esterno all'istituto carcerario anche dei detenuti condannati in via definitiva per reati non gravi.
9/4909/14. Misiti, Miccichè, Fallica, Terranova, Pugliese, Soglia, Iapicca, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

La Camera,
sottolineata la necessità di intervenire ulteriormente e prontamente per ridurre il sovraffollamento delle carceri che continua a costituire una necessità ineludibile;
sottolineata altresì la necessità che anche in carcere sia garantito il massimo rispetto dei diritti inviolabili delle persone e della loro dignità, in modo adeguato alle condizioni in cui si trovano; considerato che in presenza di gravi condizioni nosologiche del detenuto, la permanenza in carcere non è, alle condizioni date, compatibile con l'adeguatezza delle cure e con le condizioni di rispetto della dignità della persona umana,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile e tempestiva iniziativa affinché sia prevista un'integrazione dell'ordinamento penitenziario in base a cui con decreto del Ministro della salute, adottato, entro tre mesi, di concerto con il Ministro della Giustizia, siano individuate le situazioni nosologiche che, per il tipo di patologia e di gravità, risultino incompatibili con il regime di detenzione in carcere; e quando un detenuto si trovi in una delle predette situazioni nosologiche, una volta certificate dalla struttura sanitaria competente, si produca, ipso iure, l'incompatibilità delle medesime con il regime di detenzione in carcere;
a prevedere altresì che le modalità di prosecuzione della detenzione in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ovvero presso il domicilio, che risultino compatibili con la situazione nosologica siano stabilite dal medico competente.
9/4909/15. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
rilevato che l'esigenza di convertire il decreto-legge in esame diretto a ridurre, sia pure in parte, il drammatico sovraffollamento carcerario ha prevalso, per ragioni di responsabilità politica, sull'esigenza di apportarvi modifiche che avrebbero reso necessario un ulteriore passaggio al Senato e quindi, in considerazione della ravvicinata scadenza del termine di conversione, avrebbero messo in pericolo la conversione stessa;
ricordato che nel corso dell'esame in sede referente il Ministro della giustizia ha dichiarato che il testo trasmesso dal Senato potrebbe essere sicuramente migliorato approvando alcuni emendamenti, ma allo stesso tempo ha anche ribadito la necessità di evitare qualsiasi rischio che possa comportare la mancata conversione del decreto-legge;
ritenuto che tra le disposizioni che suscitano non solo perplessità ma addirittura preoccupazioni vi sono gli articoli 3-bis e 3-ter, introdotti dal Senato, relativi rispettivamente all'applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione anche ai procedimenti definiti con sentenza passata in giudicato tra il 1o luglio 1988 e il 24 ottobre 1989 ed alla soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari;
sottolineato come materie estremamente delicate, quali quelle oggetto dei predetti articoli, dovrebbero essere oggetto di un esame certamente più approfondito di quello che può essere effettuato in relazione ad un emendamento inserito in un decreto-legge da parte dell'altro ramo del Parlamento;
osservato in relazione all'articolo 3-bis che appare di difficile giustificazione razionale, come peraltro evidenziato dalla Commissione affari costituzionali nel parere espresso, l'individuazione della data del 10 luglio 1988 come limite di applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
ritenuto necessario modificare tale disposizione facendo venir meno qualsiasi dubbio di costituzionalità della medesima;
ritenuta condivisibile la finalità dell'articolo 3-ter di superare gli ospedali psichiatrici giudiziari con la contestuale acquisizione, da parte dei servizi sanitari regionali, delle funzioni di cura e riabilitazione delle persone sottoposte a misure di sicurezza;
auspicato che il Governo, nella predisposizione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3-ter, acquisisca il consenso degli enti locali e promuova altresì un confronto con i servizi sociali, le aziende sanitarie e soprattutto con i Dipartimenti di salute mentale affinché la soppressione degli OPG sia effettuata senza il rischio di abbandonare al loro destino le persone internate, le quali hanno comunque bisogno di cura ed assistenza anche al fine di evitare che facciano del male a loro stesse o agli altri;
ritenuto che nel caso in cui le predette condizioni non sussistessero in vista della data prefissata del 1o febbraio 2013 sia opportuno differire di almeno sei mesi la medesima,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative legislative necessarie affinché sia individuata una data ragionevole che possa essere utilizzata come limite temporale oltre il quale non possano trovare applicazione retroattiva le disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione ovvero sia eliminato qualsiasi termine di tal senso individuando specifici requisiti soggettivi o oggettivi quali presupposti della applicazione retroattiva della predetta disposizione;
a verificare puntualmente l'effettivo stato di realizzazione di tutti presupposti necessari affinché si possa procedere entro il 1o febbraio 2013 alla soppressione degli OPG salvaguardando pienamente sia gli interessi sanitari e sociali del singolo soggetto sottoposto a misura di sicurezza sia quelli della collettività di ordine pubblico, differendo di almeno sei mesi tale data qualora la verifica dia esito negativo.
9/4909/16. Costa, Ferranti, Rao, Angela Napoli, Marco Carra.

La Camera,
rilevato che l'esigenza di convertire il decreto-legge in esame ha di fatto impedito la possibilità di modificare il testo trasmesso dal Senato, in quanto le modifiche avrebbero reso necessario un ulteriore passaggio al Senato e quindi, in considerazione della ravvicinata scadenza del termine di conversione, avrebbero messo in pericolo la conversione stessa;
condivisa l'esigenza di decongestionare le carceri anche attraverso modifiche normative, quale ad esempio quella dell'articolo 558 del codice di procedura penale, volte a ridurre sensibilmente il fenomeno delle cosiddette porte girevoli;
ritenuto che le modifiche alla normativa vigente contenute nel decreto-legge debbano comunque essere verificate nella loro applicazione pratica dandone notizia al Parlamento,

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge una relazione alla Camere fatta dal Ministro della giustizia, d'intesa, per la parte di competenza, con il Ministro dell'interno, sugli effetti derivanti dalla applicazione del novellato articolo 558 del codice di procedura penale, sia ai fini dei minor numero di ingressi in carcere, che della conseguente quantificazione dei risparmi di spesa, che alle eventuali difficoltà operative e organizzative riscontrate presso gli uffici giudiziari e presso gli uffici di polizia giudiziaria, anche con riferimento gli standard di sicurezza, igiene, salubrità, rispetto della riservatezza e idoneità delle strutture in cui vengono custodite le persone arrestate, su disposizione del pubblico ministero.
9/4909/17. Ferranti, Rao, Angela Napoli.

La Camera,
rilevato che l'esigenza di convertire il decreto-legge in esame ha di fatto impedito la possibilità di modificare il testo trasmesso dal Senato, in quanto le modifiche avrebbero reso necessario un ulteriore passaggio al Senato e quindi, in considerazione della ravvicinata scadenza del termine di conversione, avrebbero messo in pericolo la conversione stessa;
rilevato come dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge possa derivare un significativo aggravio dei compiti affidati al personale della giustizia e della polizia giudiziaria, che, in assenza di ulteriore assunzione di personale, si traduce necessariamente in attività lavorativa straordinaria che dovrà essere retribuita,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa necessaria affinché si preveda, per il compenso degli straordinari effettuati dal personale della giustizia e della polizia giudiziaria in relazione a quanto stabilito dagli articoli i e 2 del decreto, lo stanziamento di una somma del Fondo Unico Giustizia con priorità nella quota parte destinata ai rispettivi Ministeri della giustizia e dell'interno.
9/4909/18. Rao, Andrea Orlando, Angela Napoli.

La Camera,
rilevato che l'esigenza di convertire il decreto-legge in esame ha di fatto impedito la possibilità di modificare il testo trasmesso dal Senato, in quanto le modifiche avrebbero reso necessario un ulteriore passaggio al Senato e quindi, in considerazione della ravvicinata scadenza del termine di conversione, avrebbero messo in pericolo la conversione stessa;
rilevato come il sovraffollamento delle carceri sia reso ancor più drammatico dalla carenza di personale civile penitenziario, quali ad esempio educatori, assistenti del servizi sociali e psicologi, che sarebbe in grado di rendere lo stato di detenzione maggiormente conforme alla funzione rieducativa della pena;
ritenuto pertanto necessario procedere quanto prima all'assunzione di personale civile dell'amministrazione penitenziaria, sanando peraltro un errore fatto dal Parlamento all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, laddove viene fatto riferimento al «Corpo della polizia penitenziaria» anziché al «personale dell'amministrazione penitenziaria»;
ritenuto che ai maggiori oneri derivanti, valutabili in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si possa provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta ad escludere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria e non solo quello appartenente al Corpo della polizia penitenziaria.
9/4909/19. Samperi, Rao, Angela Napoli.

La Camera,
premesso che:
con il provvedimento in esame si interviene su molti aspetti del sistema penitenziario;
il provvedimento è coerente con il principio di rieducazione e con l'obiettivo di reinserimento sociale ed economico dei detenuti;
l'educazione al lavoro, la formazione, l'apprendimento di un mestiere sono condizioni essenziali per il raggiungimento dell'obiettivo del reinserimento;
il Parlamento ha ricevuto la relazione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Franco Ionta, relativa allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative e corsi di formazione professionale per qualifiche richiesta da esigenze territoriali legge 22 giugno 2000 n. 193 articolo 5 comma 3 - anno 2011, trasmessa dal Ministro il 28 dicembre 2011;
l'ordinamento penitenziario prevede all'articolo 20 che negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale, allo scopo di favorire il loro reinserimento sociale nel rispetto dell'articolo 27 del dettato costituzionale che stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;
lo stesso ordinamento indica all'articolo 17 che la finalità del reinserimento socio-lavorativo dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'opera rieducativa;
presso 39 istituti penitenziari della Repubblica (un quinto del totale) sono attive colonie e stabilimenti agricoli, dotati di impianti e attrezzature specifiche finalizzati alla formazione professionale dei reclusi nel settore dell'agricoltura (e nei settori connessi) e al loro inserimento lavorativo presso imprese e società cooperative del settore;
gli impianti predisposti negli istituti si sono dimostrati in molti casi strumento di intervento efficace al perseguimento delle finalità dell'ordinamento penitenziario, permettendo un regolare svolgimento delle attività didattiche e pratico-operative in condizioni di sicurezza e di funzionalità e garantendo gli spazi, le strutture logistiche e le strumentazioni tecniche necessarie al completamento dei cicli didattici;
dette iniziative hanno ottenuto tangibili risultati offrendo nel tempo una collocazione lavorativa per numerosi detenuti inseriti all'interno dei programmi rieducativi, con l'evidente vantaggio di un drastico abbattimento del pericolo di ricaduta in condotte criminose degli interessati;
la realtà agricola presenta caratteristiche che possono diventare, se ben organizzate, una vera e propria risorsa per le politiche di inclusione e di assistenza. L'agricoltura può erogare infatti, oltre ai propri prodotti, anche servizi relazionali e sociali che possono contribuire a migliorare la qualità della vita di alcune fasce marginali della popolazione, quali sono le persone sottoposte ad esecuzione penale;
che il trattamento riabilitativo e la responsabilizzazione di tali fasce marginali di popolazione trova maggiore incentivo in un impegno lavorativo quale quello agricolo, in cui la persona ha un rapporto diretto con il «prodotto» del proprio lavoro e la verifica del risultato è immediata, contrariamente a quanto avviene con lavori ripetitivi ed automatici;
significative sono le esperienze che si registrano nella regione Marche con punti di eccellenza nel carcere di Macerata Feltria (PU) e Barcaglione di Ancona per i quali l'attività degli stabilimenti agricoli presenta bilanci ampiamente positivi anche dal punto di vista economico;
la mancata assegnazione di fondi sul capitolo di spesa n. 7361 articolo 2, (escludendo le poche risorse stanziate per il mantenimento degli allevamenti) rischia di azzerare, oltre a qualsiasi progetto di sviluppo futuro, gli stabilimenti agricoli penitenziari nel loro insieme. Verrebbero così cancellate realtà produttive efficienti, dotate delle strutture e delle strumentazioni tecniche, dei mezzi meccanici e delle utensilerie necessarie alla conduzione delle proprie attività; andrebbero perdute le reti di relazioni pazientemente costituite e consolidate dalle direzioni nel corso degli anni, fatte di scambi di informazioni e di protocolli d'intesa con amministrazioni comunali, provinciali e regionali, comunità montane, mondo dell'imprenditoria, delle cooperative sociali e delle università; andrebbe perduto anche il patrimonio di migliaia di cittadini delle comunità esterne che hanno imparato ad avvalersi degli istituti di pena in quanto risorsa per il territorio;
la mancanza di finanziamenti, oltre a prefigurare un inevitabile danno erariale derivante, in assenza di detenuti preposti alla gestione e alle manutenzioni ordinarie delle fattorie, dalla svalutazione e il deperimento delle piante dei vivai, del deterioramento delle strutture, dalle mancate entrate derivanti dalle vendite e dalla incuria e la conseguente improduttività delle coltivazioni, si dimostra quindi un pessimo investimento anche sul piano umano, oltre che della sicurezza,

impegna il Governo

nell'ambito dei fondi disponibili assegnati all'Amministrazione penitenziaria a prevedere le risorse sufficienti affinché rimangano operative le colonie e gli stabilimenti agricoli presenti in numerosi istituti penitenziari italiani evitando che si crei un considerevole danno erariale e non si persegua fino in fondo l'obiettivo primario della detenzione ai fini della riabilitazione e del reinserimento.
9/4909/20. Vannucci.

La Camera,
premesso che:
una recente inchiesta sugli ospedali psichiatrici giudiziari ha rivelato l'estremo degrado in cui versavano i detenuti-pazienti ricoverati, in flagrante contraddizione con i più elementari diritti non solo dei malati ma anche dei detenuti;
l'articolo 3-bis prevede la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1o febbraio 2013; spetterà al Ministro della salute individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli OPG;
a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali;
la norma segna un passo importante di civiltà giuridica, atteso da anni e non più rinviabile, segno di una rinnovata attenzione alle garanzie e ai diritti fondamentali delle persone,

impegna il Governo:

ad agevolare l'istituzione di nuove case famiglia adeguate alla tipologia dei nuovi soggetti che le occuperanno, in modo particolare valutando fin da ora quale sia profilo professionale più idoneo per il coordinamento delle nuove strutture dedicate all'accoglienza e al possibile recupero delle persone;
a predisporre il prima possibile iniziative di formazione per il personale che dovrà prendersene cura, avendo presente la complessità del profilo richiesto, in cui dovranno convergere le competenze proprie degli infermieri psichiatrici, dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, dei terapisti della riabilitazione, ma anche la capacità di supervisione e di controllo;
a verificare l'opportunità di impegnare in maniera equilibrata le risorse disponibili, non solo per curare malati considerati potenzialmente «pericolosi», ma anche per garantire la sicurezza sociale delle persone con cui potranno e dovranno interagire, a cominciare dalle loro famiglie e da chi li assisterà.
9/4909/21. Binetti.

La Camera,
premesso che:
il testo del decreto-legge in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario per limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri;
la questione viene affrontata solo limitatamente al tempo intercorrente tra l'arresto in flagranza di reato e la relativa udienza di convalida, il che rappresenta solo parzialmente le problematiche connesse alla condizione dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari;
l'argomento necessita di una trattazione più ampia, di taglio sistematico, che si occupi di risolvere non solo le situazioni temporanee di sovraffollamento, relative agli arresti in flagranza appunto, ma anche e soprattutto il problema del sovrannumero cronico dei detenuti in rapporto allo spazio vitale spettante a ciascuno per garantire gli standard minimi di salute e sicurezza;
l'eccessiva presenza di detenuti nelle carceri italiane, rispetto al numero teoricamente previsto e consentito dalle strutture esistenti ed utilizzate, dipende non tanto dagli arresti in flagranza, quanto dall'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere;
già la disposizione di cui all'articolo 59 della legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario prevede specificamente la separazione fisica, in istituti diversi, degli imputati sottoposti a misura cautelare da quelli condannati in via definitiva e che tale previsione è stata dettata dal legislatore per salvaguardare la differente posizione umana e giuridica di soggetti comunque internati;
l'VIII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione (2011) a cura dell'Associazione Antigone evidenzia la presenza di decine di «carceri fantasma», ossia «istituti penitenziari che negli ultimi venti anni e più sono stati costruiti, spesso ultimati, a volte anche arredati e vigilati, che però sono inutilizzati o sotto utilizzati o anche in totale d'abbandono»,

impegna il Governo

a individuare misure di contrasto al sovraffollamento delle carceri di tipo cronico, valutando a tal fine l'opportunità di utilizzare gli istituti penitenziari già costruiti e non funzionanti, con l'ulteriore possibilità di dare attuazione all'articolo 59 della legge sull'ordinamento penitenziario, differenziando gli istituti di custodia preventiva dagli istituti per l'esecuzione delle pene.
9/4909/22. Ria.

La Camera,
premesso che:
le donne in carcere hanno difficoltà di accesso alle opportunità di studio e lavoro, difficoltà riconducibili alla mancanza di risorse e alle pratiche discriminatorie poste in essere dal personale delle strutture carcerarie;
è quanto emerge dalla missione conoscitiva in Italia di Rashida Manjoo, relatrice speciale dell'Onu per la violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, soprattutto a proposito di politiche detentive;
Manjoo ha visitato le prigioni femminili di Napoli e Roma (oltre che istituti di detenzione minorile, ospedali psichiatrici giudiziari e centri di identificazione ed espulsione degli immigrati), verificando la condizione di cronico sovraffollamento che in taluni casi supera il 50 per cento in più della capienza reale delle strutture;
il problema principale resta l'accesso all'istruzione e al lavoro: con il taglio dei fondi, si è estremamente limitato il campo d'azione delle associazioni in grado di assistere le detenute in questo senso,

impegna il Governo

ad adottare misure finalizzate ad incrementare le opportunità di formazione per le donne detenute.
9/4909/23. D'Ippolito Vitale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3-bis prevede la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1o febbraio 2013; spetterà al Ministro della salute individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli OPG;
a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali,

impegna il Governo

ad una ulteriore e più puntuale verifica degli oneri di spesa conseguenti alla gestione di questi nuovi apparati, tenendo conto che gli OPG non erano valutati nella spesa del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso il quale è ripartita la spesa sanitaria regionale.
9/4909/24. Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge in esame («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri»), all'articolo 4, sono presenti norme per l'integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie. Nello specifico, il comma 1, stanzia finanziamenti «al fine di fronteggiare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale»;
è presente in località Ciuciano Ranza nel comune di San Gimignano (provincia di Siena) una casa di reclusione maschile; si tratta del carcere più grande dell'intera provincia;
la categoria della casa di reclusione, in relazione soprattutto alla presenza di detenuti con condanne definitive e per reati gravi e di ergastolani appartenenti ad associazioni criminali, richiede una sorveglianza attenta e continua che rischia di essere incompatibile con l'attuale carenza di personale in servizio;
secondo quanto reso noto da organizzazioni sindacali e certificato dalla dirigenza del carcere in occasione delle ripetute visite dei parlamentari senesi alla struttura, sono attualmente presenti circa 410 detenuti (cui oltre 100 in regime di alta sicurezza): a fronte di una capienza «tollerabile» indicata dal Dap - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di 217 posti;
la carenza di organico degli agenti di polizia penitenziaria risulterebbe di oltre il 40 per cento: sono attualmente effettivamente operative circa 130 unità di polizia penitenziaria (a fronte delle 233 unità previste dall'apposito decreto ministeriale del 2001);
lo stesso Provveditore regionale della Toscana dei dipartimento di amministrazione penitenziaria, dottoressa Maria Pia Giuffrida, che ha visitato il carcere di Ranza in alcune occasioni, in una nota ufficiale (in data 24 novembre 2010) ha ribadito la grave carenza d'organico presente al penitenziario di Ranza e la mancanza, nel dettaglio, di 12 unità di ispettori, di 16 unità di sovrintendenti e di 60 unità di agenti;
questa prolungata e manifesta riduzione di organico contrasta palesemente con gli impegni assunti da tempo dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che, nella persona del dirigente, dottor Massimo De Pascalis, aveva assicurato (visitando anch'esso la struttura) l'impegno del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per l'assunzione anticipata di agenti utile a rendere più sostenibile la gestione del carcere di Ranza;
tale situazione di difficoltà è stata rappresentata e ufficializzata più volte anche dalla dottoressa Rita Barbera, direttore supplente del carcere fino al mese di luglio 2010;
in tale contesto va infatti segnalato che l'istituto di pena in questione, per alcuni anni, non ha avuto un direttore stabile, ma è stato amministrato per mezzo di incarichi temporanei da dirigenti spesso già assegnati ad altre case di reclusione, contesto che non ha contribuito ad una puntuale ed efficace gestione del penitenziario;
questa situazione complessiva costringe il personale a continui turni straordinari che, oltre a ripercuotersi sulla qualità della vita degli agenti e dei loro familiari, potrebbe comportare gravi rischi per la conduzione della casa di reclusione e per la sicurezza di personale e detenuti;
alle pesanti ragioni di sopraffollamento e sottorganico, vanno aggiunte carenze strutturali che l'edificio che ospita il carcere presenta, da anni e che pongono a dura prova il corretto svolgimento delle attività previste, oltre a non garantire la tutela dei diritti di detenuti e personale impiegato. Tali problematiche, riguardano la disposizione logistica della struttura (costruita ad un livello inferiore rispetto alla strada provinciale che lo sovrasta e che la espone conseguentemente a pericoli), la stabilità (testimoniata da continui cedimenti), gli aspetti igienico-sanitari (aggravati dalla carenza cronica di acqua, il cui approvvigionamento avviene soltanto attraverso alcuni pozzi e non tramite l'allacciamento all'acquedotto), la mancanza di collegamenti pubblici tra il carcere e gli insediamenti urbani territoriali vicini;
tali problematiche sono state già state segnalate in numerose occasioni al Ministero della Giustizia: con l'interrogazione a risposta scritta n. 4/00134 del 20 maggio 2008, a prima firma del deputato Franco Ceccuzzi e, successivamente, con l'interrogazione a risposta scritta n. 4/02432 del 9 marzo 2009, e con l'interrogazione a risposta in Commissione del 17 novembre 2010 entrambe (queste ultime tre) a prima firma del deputato Susanna Cenni;
se all'atto di sindacato ispettivo n. 4/00134, il Ministro della giustizia aveva risposto in forma scritta il primo dicembre 2008, segnalando le misure messe in campo dal suo dicastero per risolvere i problemi (annunci che, a quanto risulta agli interpellanti, si sono poi rivelati infondati a fronte di un peggioramento complessivo della situazione sopra esposta), le altre interrogazioni sono rimaste ancora senza risposta;
tra le iniziative parlamentari va inoltre citata l'interpellanza urgente numero 2-00901 (a prima firma on. Susanna Cenni) discussa il 13 gennaio 2011, ma a cui non sono seguiti interventi strutturali organici ed efficaci da parte del Ministero competente;
nonostante le grandi difficoltà sopra descritte il senso di responsabilità del personale del penitenziario di Ranza ha consentito di sventare ripetuti tentativi di suicidio posti in atto dai detenuti; il tempestivo ed efficace intervento del personale presente ha inoltre evitato altri gravi episodi, tra cui alcuni tentativi di evasione;
le problematiche sopra richiamate sono state sottoposte dettagliatamente e ripetutamente poste all'attenzione del precedente Ministro della Giustizia con lettere inviate dai parlamentari Susanna Cenni e Franco Ceccuzzi, dagli enti locali territoriali e dalla Regione Toscana, dalla stessa DAP Toscana, ed in modo particolare dallo stesso sindaco del Comune di San Gimignano, anche attraverso consigli comunali tematici aperti nei quali il sindaco ha ripetutamente sottolineato come «la sicurezza di Ranza» sia "compromessa da fattori denunciati da anni, senza che il Governo e l'amministrazione penitenziaria abbiano mai preso adeguati provvedimenti;
il Comune e la Provincia di Siena si sono attivati nell'ambito delle proprie competenze per piccoli interventi legati ai servizi, all'istruzione dentro all'istituto;
ancora in questi giorni caratterizzati dalla pesantissima perturbazione che ha interessato buona parte d'Italia, il carcere di Ranza è rimasto senza acqua calda, essendo l'impianto guasto da mesi;
almeno l'intervento sull'acquedotto, viste le verifiche svolte dall'amministrazione comunale (sulle quali la Direzione Regionale Penitenziaria è stata informata nell'estate scorsa), sarebbe possibile senza enormi investimenti,

impegna il Governo

a intraprendere, dopo anni di emergenza e di criticità irrisolte, iniziative urgenti affinché venga attuato presso il carcere di Ranza un intervento reale, tempestivo ed efficace, sia sull'urgenza non più rinviabile dell'approvvigionamento idrico, sia a livello strutturale che di organico, utilizzando a tale scopo le risorse economiche necessarie previste dal disegno di legge in esame.
9/4909/25. Cenni.

La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge in esame, all'articolo 4, sono presenti norme per l'integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie. Nello specifico, il comma 1, stanzia finanziamenti «al fine di fronteggiare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale»;
il carcere di Asti (l'unico della provincia) presenta da anni gravi ed irrisolte carenze strutturali tali da pregiudicare la sicurezza e la salubrità dei luoghi e comportare gravi rischi per la conduzione della casa di reclusione e per la sicurezza di personale e detenuti. Una situazione più volte evidenziata attraverso atti di sindacato ispettivo (ultimo in ordine di tempo l'Interrogazione a risposta in Commissione numero 5-05111);
il carcere di Asti presenta inoltre un cronico sovraffollamento dei detenuti con una popolazione che supera attualmente le 400 unità a fronte di una capienza massima di 300. Va inoltre sottolineato come l'organico attuale degli agenti è di soltanto 126 poliziotti nonostante i 267 previsti;
risultano trattenuti presso il carcere di Asti più di 100 detenuti in regime di alta sicurezza per associazione mafiosa e terroristica;
risultano compromesse, per mancanza di personale e di fondi, le attività di rieducazione che negli anni scorsi erano state intraprese con estrema difficoltà dalla direzione del carcere;
il personale civile, quali educatori, psicologi, volontari e amministrativi, sono anch'essi in quantità esigua rispetto alle reali esigenze derivanti dal numero dei detenuti;
il sovraffollamento e la promiscuità, oltre ad uno svilimento della dignità della persona, possono portare anche ad un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza della città;
più volte sono state effettuate sollecitazioni da parte dell'istituto medesimo e della prefettura di Asti affinché fosse alleviato il carico di lavoro e di rischio che risulta insostenibile per i lavoratori che operano in situazione di estremo disagio;
più volte sono giunte rassicurazioni da parte della direzione centrale e del Ministero della giustizia in merito all'alleggerimento del carico del lavoro e alla sicurezza del personale che ora risulta fortemente a rischio,

impegna il Governo

a intraprendere, dopo anni di emergenza e di criticità irrisolte, iniziative urgenti affinché venga attuato presso il carcere di Asti un intervento tempestivo ed efficace, sia a livello strutturale che di organico, utilizzando a tale scopo le risorse economiche necessarie previste dal disegno di legge in esame.
9/4909/26. Fiorio.

La Camera,
premesso che:
la Casa Circondariale di Parma ha una capienza regolamentare di 382 detenuti ma ne ospita attualmente 631 a cui se ne sono aggiunti nei giorni scorsi ulteriori 80 trasferiti dal Carcere di Modena che dovrà chiudere per lavori di ristrutturazione;
nel territorio regionale, il Carcere di Parma è l'unico di massima sicurezza (ospita 83 detenuti in regime di alta sicurezza e 56 in 41-bis), l'unico che possiede un centro diagnostico terapeutico, l'unico in Italia a ospitare paraplegici (attualmente 9 detenuti);
l'annunciato invio, da parte del Ministero della giustizia, di 23 agenti appartenenti al GOM (il Carcere di Parma, pur essendo di massima sicurezza ne è sempre stato sprovvisto) non sarà sufficiente ad ovviare alla carenza di personale del Reparto di polizia penitenziaria che, a fronte di una previsione organica di 479 unità, vede effettivamente in servizio appena 316 agenti. Tale carenza risulta ancor più allarmante alla luce del significativo sovraffollamento di detenuti e della imminente riapertura di due sezioni detentive recentemente ristrutturate;
analoghe sono le carenze di organico per quanto riguarda educatori (ne risultano in servizio 3 su 9) e psicologi;
nelle scorse settimane le rappresentanze sindacali hanno anche denunciato una consistente riduzione delle forniture necessarie per l'igiene personale e delle strutture,

impegna il Governo

ad adottare tutte le azioni utili al fine di integrare, rendendola adeguata alla situazione di forte sovraffollamento, la dotazione organica del Reparto di polizia penitenziaria e del personale civile (educatori, psicologi, eccetera) in servizio presso il Carcere di Parma e ad assicurare le forniture necessarie al funzionamento quotidiano della Casa circondariale di Parma.
9/4909/27. Motta.

La Camera,
premesso che:
la situazione in cui sono costretti ad operare i volontari degli istituti penitenziari italiani è estremamente difficile;
si tratta di miglia di operatori - la cui attività è volta alla risocializzazione del detenuto - che svolgono il proprio servizio nelle carceri italiane, sopperendo a necessità e carenze di organico;
attualmente sono oltre 200 le associazioni di volontariato attive negli istituti penitenziari con iniziative e progetti che rappresentano un valido ed insostituibile contributo al reinserimento sociale dei detenuti;
l'ordinamento penitenziario italiano (di cui alla legge n. 354 del 1975) disciplina l'attività di volontariato agli articoli 17 e 78;
l'attuale situazione di grave sovraffollamento riduce tuttavia enormemente gli spazi per svolgere le attività previste, diminuendo così l'efficacia dell'intervento dei volontari. La carenza poi di personale penitenziario fa sì che spesso le attività siano enormemente limitate per motivi di sicurezza;
inoltre, la grave carenza di educatori, assistenti sociali e psicologi, fa si che molto spesso i volontari suppliscano alla mancanza di tali figure professionali;
la potenzialità rieducativa del carcere va di pari passo con le opportunità che tale istituzione offre per realizzare scambi interpersonali, consentendo, ad esempio, il più liberamente possibile l'azione dei volontari;
in alcune strutture penitenziarie del Paese gli spazi vitali sono scarsi e quasi inesistenti quelli di recupero e ricreativi, mentre i rapporti col volontariato e associazionismo esterni sono quasi del tutto inesistenti;
questo stato di cose produce spesso atti di autolesionismo dei detenuti;
il volontariato penitenziario struttura ed organizza il proprio intervento in diversi settori: attività interna agli istituti, attività con le famiglie, attività con i soggetti in misura alternativa, attività esterne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
molte realtà associative, a causa di carenza di fondi, sono costrette a ridurre parte delle loro attività,

impegna il Governo:

ad incentivare e sostenere, nell'ambito dell'elaborazione di un «piano sociale straordinario per le carceri», di sostegno al reinserimento sociale per coloro che escono o che potrebbero uscire dagli istituti di pena, l'attivazione del terzo settore e dell'associazionismo;
a prevedere, all'interno di un piano di reclutamento di contingente di polizia penitenziaria e del personale amministrativo mancante, l'incremento degli organici di psicologi e assistenti sociali e altro personale specializzato.
9/4909/28. Verini.

La Camera,
premesso che:
dai dati riportati dal RAPPORTO OMBRA, elaborato dalla piattaforma italiana «Lavori in Corsa: 30 anni CEDAW», che richiamano un'indagine ISTAT, apprendiamo che il 55,2 per cento del totale delle donne italiane con un età tra i 14 e i 59 anni ha subito una molestia sessuale nel corso della vita;
per quanto riguarda invece le violenze sessuali, è più difficile fornire un quadro della situazione perché secondo l'ISTAT soltanto il 7,4 per cento delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto: vi è quindi un sommerso altissimo che sfugge alle statistiche ufficiali, soprattutto per quanto riguarda gli stupri in famiglia;
in Italia solo nel 2010 i casi di femminicidio sono stati 127: il 6,7 per cento in più rispetto all'anno precedente, e si parla solo degli omicidi, ma anche i numeri che riguardano gli stupri, le violenze domestiche, lo stalking, le violenza di gruppo e i maltrattamenti in famiglia sono impressionanti e in continua crescita: la maggior parte delle vittime è italiana (78 per cento), così come la maggior parte degli uomini che le hanno uccise (79 per cento): solo una minima parte di questi delitti è avvenuta per mano di sconosciuti, nella restante parte dei casi è avvenuto per mano di un altro parente della vittima o comunque di persona conosciuta;
si tratta di un fenomeno complesso, purtroppo in evidente crescita, di fronte al quale bisogna allentare la morsa discriminatoria che è strutturale in questo Paese, e avere un approccio che passi sì dall'aspetto repressivo, ma anche da una rete integrata di prevenzione, rieducazione, e da proposte immediate quali ad esempio il potenziamento dei centri antiviolenza, che hanno subito pesantissimi tagli e il cui piano di finanziamento è una tantum, e vale per un anno, un anno e mezzo;
uno degli approcci possibili è rappresentato da una strategia coordinata che passi anche, ad esempio, per l'allungamento dei termini di prescrizione per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e per lo stupro di gruppo, quest'ultimo ancor più alla luce della sentenza della Corte di cassazione di pochi giorni fa, che ad avviso dei presentatori rappresenta uno spaventoso passo indietro nella lotta alla violenza contro le donne, che ha stabilito non essere obbligatorio il carcere in presenza di reato per stupro di gruppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere programmi integrati, volti alla riabilitazione e alla rieducazione dei soggetti criminali detenuti per reati sessuali nei nostri istituti penitenziari e di sostenere e farsi promotore di misure che tendano a rafforzare la tutela apprestata dall'ordinamento alle vittime di reati di violenza sessuale.
9/4909/29. Villecco Calipari, Amici, Lenzi, Capano, Cenni, Cilluffo, Concia, Samperi, Moroni, Di Girolamo, Servodio, Froner, Rossa, Motta, Codurelli, Ghizzoni, Anna Teresa Formisano, Murer, Madia, Albini, Capitanio Santolini, De Pasquale, Gnecchi, Di Giuseppe, Sbrollini, Binetti, Rubinato, Pes, Gatti, Cardinale, Coscia, Picierno, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
dai dati riportati dal RAPPORTO OMBRA, elaborato dalla piattaforma italiana «Lavori in Corsa: 30 anni CEDAW», che richiamano un'indagine ISTAT, apprendiamo che il 55,2 per cento del totale delle donne italiane con un età tra i 14 e i 59 anni ha subito una molestia sessuale nel corso della vita;
per quanto riguarda invece le violenze sessuali, è più difficile fornire un quadro della situazione perché secondo l'ISTAT soltanto il 7,4 per cento delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto: vi è quindi un sommerso altissimo che sfugge alle statistiche ufficiali, soprattutto per quanto riguarda gli stupri in famiglia;
in Italia solo nel 2010 i casi di femminicidio sono stati 127: il 6,7 per cento in più rispetto all'anno precedente, e si parla solo degli omicidi, ma anche i numeri che riguardano gli stupri, le violenze domestiche, lo stalking, le violenza di gruppo e i maltrattamenti in famiglia sono impressionanti e in continua crescita: la maggior parte delle vittime è italiana (78 per cento), così come la maggior parte degli uomini che le hanno uccise (79 per cento): solo una minima parte di questi delitti è avvenuta per mano di sconosciuti, nella restante parte dei casi è avvenuto per mano di un altro parente della vittima o comunque di persona conosciuta;
si tratta di un fenomeno complesso, purtroppo in evidente crescita, di fronte al quale bisogna allentare la morsa discriminatoria che è strutturale in questo Paese, e avere un approccio che passi sì dall'aspetto repressivo, ma anche da una rete integrata di prevenzione, rieducazione, e da proposte immediate quali ad esempio il potenziamento dei centri antiviolenza, che hanno subito pesantissimi tagli e il cui piano di finanziamento è una tantum, e vale per un anno, un anno e mezzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere programmi integrati, volti alla riabilitazione e alla rieducazione dei soggetti criminali detenuti per reati sessuali nei nostri istituti penitenziari.
9/4909/29.(Testo modificato nel corso della seduta) Villecco Calipari, Amici, Lenzi, Capano, Cenni, Cilluffo, Concia, Samperi, Moroni, Di Girolamo, Servodio, Froner, Rossa, Motta, Codurelli, Ghizzoni, Anna Teresa Formisano, Murer, Madia, Albini, Capitanio Santolini, De Pasquale, Gnecchi, Di Giuseppe, Sbrollini, Binetti, Rubinato, Pes, Gatti, Cardinale, Coscia, Picierno, Siragusa, Lo Moro.

La Camera,
premesso che:
le drammatiche condizioni delle carceri italiane si riflettono, inesorabilmente, anche sui soggetti più fragili del sistema, e purtroppo non fanno certo eccezione i minori;
al di là della volontà di chi vi opera con dedizione ed energie, spessissimo in condizioni di grave carenza di organico e all'interno di sedi inadatte e prive delle necessarie risorse, va rilevato, purtroppo che ormai anche la maggior parte delle carceri minorili sono diventate luoghi «di detenzione della miseria»;
la condizione dei più esposti rispetto alla deprivazione dei diritti dà la misura della esatta condizione generale di una popolazione: e la condizione dell'infanzia in generale in Italia oggi è piena espressione delle contraddizioni e dei rischi del nostro Paese;
nelle carceri minorili, spesso, esplode il conflitto tra il diritto di bambini e ragazzi all'identità e al suo pieno sviluppo nelle migliori condizioni economiche, sociali e culturali: l'infanzia è infatti al centro delle attenzioni espresse delle persone, dalle famiglie, dalla società e dalla politica a parole, ma nei fatti si verificano più che in altri tempi fenomeni crescenti di povertà economica e culturale, di abbandono, di sfruttamento e di emarginazione,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie competenze ad adottare tutte le misure utili e necessarie al fine di rendere il sistema della giustizia minorile sempre più efficiente ed in grado di garantire nella loro pienezza i diritti dei minori, munendolo delle necessarie risorse in termini finanziari e di dotazione di personale, nonché ad adoperarsi affinché vengano privilegiate in ogni caso possibile tutte le misure alternative alla detenzione.
9/4909/30. Zampa, Ghizzoni, Lo Moro.

La Camera,
premesso che:
l'A.C. 4909-A «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri» prevede all'articolo 3-ter il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1o febbraio 2013 in applicazione delle norme già esistenti;
in particolare l'articolo 5 del DPCM 1o aprile 2008, per dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, ha previsto che le regioni disciplinino gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida che per il superamento degli OPG stabiliscono che il passaggio di competenze delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale si modelli su un assetto organizzativo in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza;
il principio di territorialità costituisce il fondamento che motiva il decentramento degli OPG e rende possibile la differenziazione nella esecuzione della misura di sicurezza;
al comma 2 dell'articolo 3-ter si prevede che entro il 31 marzo 2012 il Ministro della Salute di concerto con il Ministro della giustizia e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni adotti un decreto di natura non regolamentare per individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
al comma 4 dell'articolo 3-ter si prevede che a partire dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno delle nuove strutture individuate dal medesimo articolo mentre le persone che hanno cessato di essere pericolose devono senza indugio essere dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale;
il comma 5 dell'articolo 3-ter autorizza tutte le regioni e le province autonome ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica;
i commi 6 e 7 dispongono in ordine alla copertura finanziaria ed in particolare il comma 7 per l'assunzione di personale di cui al comma 5, individua tra le altre risorse anche 24 milioni di euro destinati precedentemente a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario così come previsto dall'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007;
tale individuazione di risorse di fatto mette in pericolo il diritto alle persone danneggiate in ambito sanitario di poter ottenere l'indennizzo che di legge gli spetta,

impegna il Governo:

ad erogare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le Aziende sanitarie locali e i relativi DSM e Servizi Sociosanitari, i finanziamenti di parte corrente già previsti dal comma 7 del decreto in oggetto, in maniera proporzionale al numero degli internati presenti, allo scopo di finanziare progetti terapeutici riabilitativi individualizzati a favore degli attuali internati negli OPG, in modo tale che i Dipartimenti di salute mentale di origine possano prendere in carico, attraverso le strutture e i servizi già oggi presenti e disponibili i soggetti dimessi dagli OPG, stabilendo così criteri, vincoli e tempistiche di concerto con le Regioni;
alla revisione, ormai non più procrastinabile, degli articoli del codice penale e di procedura penale inerenti a imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare per il superamento degli attuali OPG, risorse economiche e finanziarie alternative ai 24 milioni attualmente reperiti con la riduzione di fondi previsti per i soggetti danneggiati in ambito sanitario.
9/4909/31. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Fontanelli, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Ghizzoni, Marco Carra.

La Camera,
premesso che:
l'A.C. 4909-A «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri» prevede all'articolo 3-ter il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1o febbraio 2013 in applicazione delle norme già esistenti;
in particolare l'articolo 5 del DPCM 1o aprile 2008, per dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, ha previsto che le regioni disciplinino gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida che per il superamento degli OPG stabiliscono che il passaggio di competenze delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale si modelli su un assetto organizzativo in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza;
il principio di territorialità costituisce il fondamento che motiva il decentramento degli OPG e rende possibile la differenziazione nella esecuzione della misura di sicurezza;
al comma 2 dell'articolo 3-ter si prevede che entro il 31 marzo 2012 il Ministro della Salute di concerto con il Ministro della giustizia e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni adotti un decreto di natura non regolamentare per individuare gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
al comma 4 dell'articolo 3-ter si prevede che a partire dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno delle nuove strutture individuate dal medesimo articolo mentre le persone che hanno cessato di essere pericolose devono senza indugio essere dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale;
il comma 5 dell'articolo 3-ter autorizza tutte le regioni e le province autonome ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica;
i commi 6 e 7 dispongono in ordine alla copertura finanziaria ed in particolare il comma 7 per l'assunzione di personale di cui al comma 5, individua tra le altre risorse anche 24 milioni di euro destinati precedentemente a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario così come previsto dall'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007;
tale individuazione di risorse di fatto mette in pericolo il diritto alle persone danneggiate in ambito sanitario di poter ottenere l'indennizzo che di legge gli spetta,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di erogare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le Aziende sanitarie locali e i relativi DSM e Servizi Sociosanitari, i finanziamenti di parte corrente già previsti dal comma 7 del decreto in oggetto, in maniera proporzionale al numero degli internati presenti, allo scopo di finanziare progetti terapeutici riabilitativi individualizzati a favore degli attuali internati negli OPG, in modo tale che i Dipartimenti di salute mentale di origine possano prendere in carico, attraverso le strutture e i servizi già oggi presenti e disponibili i soggetti dimessi dagli OPG, stabilendo così criteri, vincoli e tempistiche di concerto con le Regioni;
a valutare la possibilità di modificare gli articoli del codice penale e di procedura penale inerenti a imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare per il superamento degli attuali OPG, risorse economiche e finanziarie alternative ai 24 milioni attualmente reperiti con la riduzione di fondi previsti per i soggetti danneggiati in ambito sanitario.
9/4909/31.(Testo modificato nel corso della seduta) Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Fontanelli, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Ghizzoni, Marco Carra.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni del provvedimento in esame prevedono, tra l'altro, che la custodia dell'arrestato avvenga, in via ordinaria, presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto, in strutture che risultano essere già esistenti presso gli uffici di polizia dislocati sul territorio;
le disposizioni inoltre prevedono una modifica della legge n. 199 del 2010 riconoscendo l'innalzamento della soglia di pena detentiva residua per l'accesso alla detenzione presso il domicilio da un anno a 18 mesi;
quanto introdotto con le succitate disposizioni prevede un rafforzamento del personale deputato al controllo e alla vigilanza dei detenuti in regime di detenzione domiciliare e dei soggetti arrestati e custoditi nelle camere di sicurezza;
i capitoli di spesa riguardanti le forze dell'ordine sono stati oggetto di decurtazioni e tagli nell'ambito di provvedimenti di natura finanziaria, che mal conciliano con il potenziamento del ruolo delle medesime nelle disposizioni introdotte dal provvedimento;
nella fattispecie nell'ultima legge di stabilità è stato operato un taglio di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nella misura del 50 per cento per la Polizia di Stato e del 50 per cento per l'Arma dei carabinieri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare le potenzialità della Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza, attraverso un riadeguamento delle risorse finanziarie a queste destinate e la possibilità di procedere con nuove assunzioni al fine di poter far fronte in maniera adeguata e fattiva alle nuove responsabilità in capo alle forze dell'ordine derivanti dalle disposizioni introdotte.
9/4909/32. Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni del provvedimento in esame prevedono, tra l'altro, che la custodia dell'arrestato avvenga, in via ordinaria, presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto, in strutture che risultano essere già esistenti presso gli uffici di polizia dislocati sul territorio;
le disposizioni inoltre prevedono una modifica della legge n. 199 del 2010 riconoscendo l'innalzamento della soglia di pena detentiva residua per l'accesso alla detenzione presso il domicilio da un anno a 18 mesi;
quanto introdotto con le succitate disposizioni prevede un rafforzamento del personale deputato al controllo e alla vigilanza dei detenuti in regime di detenzione domiciliare e dei soggetti arrestati e custoditi nelle camere di sicurezza;
i capitoli di spesa riguardanti le forze dell'ordine sono stati oggetto di decurtazioni e tagli nell'ambito di provvedimenti di natura finanziaria, che mal conciliano con il potenziamento del ruolo delle medesime nelle disposizioni introdotte dal provvedimento;
nella fattispecie nell'ultima legge di stabilità è stato operato un taglio di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nella misura del 50 per cento per la Polizia di Stato e del 50 per cento per l'Arma dei carabinieri,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di incrementare le potenzialità della Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza, attraverso un riadeguamento delle risorse finanziarie a queste destinate e la possibilità di procedere con nuove assunzioni al fine di poter far fronte in maniera adeguata e fattiva alle nuove responsabilità in capo alle forze dell'ordine derivanti dalle disposizioni introdotte.
9/4909/32.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
l'entrata in vigore delle norme di cui al decreto-legge in esame - e in particolare delle disposizioni che reintroducono l'utilizzo delle camere di sicurezza al posto degli istituti di pena -, hanno determinato incertezza operativa tra le forze di polizia e fra esse e l'autorità giudiziaria;
infatti, ci sono presidi di polizia - quelli costruiti da vent'anni a oggi - che sono privi delle camere di sicurezza; quelli che ne dispongono le avevano da tempo destinate ad altro, sì che vi sono difficoltà per il loro riadattamento; gli appartenenti alle forze di polizia (con esclusione della polizia penitenziaria) non sono stati formati per svolgere compiti di custodia nei loro presidi di soggetti tratti in arresto;
l'esito di tutto ciò, nel primo mese e mezzo di applicazione delle nuove misure, pare essersi tradotto, in base alle informazioni attinte sul territorio, in un calo del numero degli arresti in flagranza, preferendo al loro posto la denuncia a piede libero; quindi, in un corrispondente calo del livello di sicurezza, derivante dalla permanenza in libertà di persone che, nel contesto normativo antecedente, sarebbero state tratte in arresto; a ciò si aggiunge il disagio nel dover comunque organizzare ex novo il servizio delle camere di sicurezza, distogliendo risorse umane e finanziarie dai compiti propri delle forze di polizia, in un momento in cui i tagli impongono l'uso più razionale delle risorse medesime;
l'aver individuato per una fascia di arrestati la misura degli arresti domiciliari e l'aumento fino a 18 mesi del termine di detenzione domiciliare in presenza di condanna definitiva si traduce in un incremento dei controlli domiciliari da parte delle stesse forze di polizia;
si rende quindi necessario conoscere dettagliatamente gli effetti delle norme già in vigore e di quelle che la Camera sta per approvare con particolare riferimento: a) al confronto fra il numero degli arrestati in flagranza nel periodo di applicazione e il numero degli arrestati nel mese precedente; b) al numero delle camere di sicurezza disponibili e alle condizioni nelle quali si trovano; c) alle spese finora sostenute per tale allestimento e a quelle che si prevede debbano sostenersi per la piena funzionalità del nuovo sistema; d) al numero di unità di polizia di Stato e di Carabinieri impegnati quotidianamente per la sorveglianza e per la funzionalità delle camere di sicurezza, dal momento dell'entrata in vigore del decreto, ai compiti dai quali per tale impiego sono stati sottratti; e) al numero di unità di polizia di Stato e di Carabinieri impegnati in quantità maggiore rispetto a quelli attuali per i controlli sulla detenzione domiciliare;
è altresì necessario avere una informativa periodica sulle voci di cui al capo precedente,

impegna il Governo:

a riferire nei giorni immediatamente successivi alla approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, in ordine alle voci indicate nel penultimo capoverso della premessa;
a riferire ogni sei mesi sulle medesime voci.
9/4909/33. Mantovano, Pagano, Ascierto, Di Pietro, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito (Causa Sulejmanovic c. Italia - Seconda Sezione - sentenza 16 luglio 2009 - ricorso n. 22635 del 2003) che, sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto all'interno della propria cella ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio costituisce violazione dell'articolo 3 delta Convenzione europea del diritti bell'uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti;
l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, stabilisce che «L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali»;
il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede un impegno particolare dell'UE in materia di detenzione;
sulla base di tale programma il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato il documento «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione» (COM(2011)327);
il documento ribadisce che, sebbene le questioni sulla detenzione rientrino nella competenza degli Stati membri, le condizioni di detenzione possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione. In questo quadro, il Libro verde ha inteso approfondire il tema dell'interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del riconoscimento reciproco adottati a livello UE (quali ad es. il Mandato d'arresto europeo e l'Ordinanza cautelare europea), avviando una consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 30 novembre;
in particolare, alcuni quesiti hanno riguardato la possibilità di migliorare il controllo delle condizioni di detenzione da parte degli Stati membri e di incoraggiare le amministrazioni penitenziarie a lavorare in rete e a stabilire le migliori pratiche;
il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE, nella quale ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri;
il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione nonché standard uniformi per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche legislativa, volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'Italia in sede europea, incrementando le risorse a disposizione della ristrutturazione e dell'ammodernamento delle carceri.
9/4909/34. Rota.

La Camera,
premesso che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito (Causa Sulejmanovic c. Italia - Seconda Sezione - sentenza 16 luglio 2009 - ricorso n. 22635 del 2003) che, sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto all'interno della propria cella ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio costituisce violazione dell'articolo 3 delta Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti;
l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, stabilisce che «L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali»;
il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede un impegno particolare dell'UE in materia di detenzione;
sulla base di tale programma il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato il documento «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione» (COM(2011)327);
il documento ribadisce che, sebbene le questioni sulla detenzione rientrino nella competenza degli Stati membri, le condizioni di detenzione possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione. In questo quadro, il Libro verde ha inteso approfondire il tema dell'interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del riconoscimento reciproco adottati a livello UE (quali ad esempio il Mandato d'arresto europeo e l'Ordinanza cautelare europea), avviando una consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 30 novembre;
in particolare, oggetto di consultazione è stata la richiesta di informazioni circa le misure alternative alla custodia cautelare e alla detenzione previste dagli ordinamenti nazionali e circa l'opportunità di promuovere tali misure a livello UE e/o di stabilire norme minime nell'ambito dell'Unione europea che regolino la durata massima della custodia. Ulteriori quesiti hanno riguardato proprio la possibilità di migliorare il controllo delle condizioni di detenzione da parte degli Stati membri e di incoraggiare le amministrazioni penitenziarie a lavorare in rete e a stabilire le migliori pratiche;
il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE, nella quale ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri;
il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche legislativa, volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'Italia in sede di Unione europea, nonché quelle derivanti dalla partecipazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, concernenti la situazione carceraria, in particolare prevedendo il riconoscimento a ciascun detenuto all'interno della propria cella di uno spazio minimo atto ad evitare che la carcerazione si trasformi in un trattamento inumano e degradante.
9/4909/35. Porcino.

La Camera,
premesso che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito (Causa Sulejmanovic c. Italia - Seconda Sezione - sentenza 16 luglio 2009 - ricorso n. 22635 del 2003) che, sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto all'interno della propria cella ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio costituisce violazione dell'articolo 3 delta Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti;
con riferimento ad un profilo connesso a quello sopra richiamato, l'Italia è inoltre sottoposta dal 2001 ad un monitoraggio periodico, da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, delle misure adottate per risolvere il problema strutturale della lentezza della giustizia;
a tale riguardo il 2 dicembre 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha invitato, con la risoluzione CM/ResDH(2010)224, il Governo italiano a modificare la legge n. 89 del 2001 (cosiddetta «legge Pinto») in modo da accelerare la corresponsione degli indennizzi per eccessiva durata dei processi previsti da tale legge;
la risoluzione faceva seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 21 dicembre 2010 (Causa (paglione ed altri c. Italia) che ha constatato in 475 casi la violazione della Convenzione Europea da parte dello Stato Italiano per i ritardi nella corresponsione dell'indennizzo, sentenza richiamata anche dalla Relazione del Governo sullo stato di esecuzione delle pronunce dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano (anno 2010) trasmessa al Parlamento il 28 giugno 2011;
il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione nonché standard uniformi per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche legislativa, volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'Italia in sede europea, per modificare la legge n. 89 del 2001 (cosiddetta «legge Pinto») in modo da accelerare la corresponsione degli indennizzi per eccessiva durata dei processi previsti da tale legge.
9/4909/36. Monai.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto l'articolo 3-bis, che dispone l'applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale anche ai procedimenti definiti con sentenza passata in giudicato tra il 1o luglio 1988 e il 24 ottobre 1989 (data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale);
la misura appare suscettibile di determinare profili critici, creando una irragionevole disparità di trattamento, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nei confronti dei soggetti potenzialmente beneficiari della norma i cui procedimenti siano stati definiti prima del 1o luglio 1988;
nel corso dell'esame presso il Senato non sono state chiarite le ragioni della scelta del termine del 1o luglio 1988, al fine di verificare se sia prefigurabile un contenzioso da parte dei soggetti detenuti ingiustamente nei casi in cui la sentenza sia passata in giudicato prima della data indicata;
il parere favorevole, espresso dal rappresentante del Governo sull'introduzione del nuovo articolo, sembrerebbe dovuto esclusivamente, per sua espressa dichiarazione, ad un atto di remissione alla volontà parlamentare;
nel corso dell'esame in seconda lettura il rappresentante del Governo ha dichiarato, in seguito alla sollecitazione avanzata in sede di Commissione Bilancio, «di non disporre di elementi per chiarire la scelta di fare riferimento, nell'articolo 3-bis, comma 1, alla data del 1o luglio 1988»;
il parere della I Commissione, pur favorevole, ha indicato quale condizione la soppressione dell'articolo 3-bis,

impegna il Governo

a valutare attentamente la disposizione di cui all'articolo 3-bis, al fine di adottare le ulteriori misure, anche legislative, volte a sopprimerla, onde prevenirne le ripercussioni giudiziarie, di legittimità costituzionale ed anche finanziarie.
9/4909/37. Favia.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto l'articolo 3-bis, che dispone l'applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale anche ai procedimenti definiti con sentenza passata in giudicato tra il 1o luglio 1988 e il 24 ottobre 1989 (data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale);
la misura appare suscettibile di determinare profili critici, creando una irragionevole disparità di trattamento, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nei confronti dei soggetti potenzialmente beneficiari della norma i cui procedimenti siano stati definiti prima del 1o luglio 1988;
nel corso dell'esame presso il Senato non sono state chiarite le ragioni della scelta del termine del 1o luglio 1988, al fine di verificare se sia prefigurabile un contenzioso da parte dei soggetti detenuti ingiustamente nei casi in cui la sentenza sia passata in giudicato prima della data indicata;
il parere favorevole, espresso dal rappresentante del Governo sull'introduzione del nuovo articolo, sembrerebbe dovuto esclusivamente, per sua espressa dichiarazione, ad un atto di remissione alla volontà parlamentare;
nel corso dell'esame in seconda lettura il rappresentante del Governo ha dichiarato, in seguito alla sollecitazione avanzata in sede di Commissione Bilancio, «di non disporre di elementi per chiarire la scelta di fare riferimento, nell'articolo 3-bis, comma 1, alla data del 1o luglio 1988»;
il parere della I Commissione, pur favorevole, ha indicato quale condizione la soppressione dell'articolo 3-bis,

impegna il Governo

a valutare attentamente la disposizione di cui all'articolo 3-bis, al fine di adottare le ulteriori misure, anche legislative, volte a rivederla, onde prevenirne le ripercussioni giudiziarie, di legittimità costituzionale ed anche finanziarie.
9/4909/37.(Testo modificato nel corso della seduta) Favia.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge C. 4909 reca interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri;
ancora una volta, nell'individuare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3-ter, introdotto in sede di approvazione al Senato per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, si deve purtroppo constatare come, nel caso della lettera a) del comma 7 del citato articolo, venga disposta una riduzione di 7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi del Ministero degli affari esteri;
la predetta riduzione è destinata inevitabilmente a incidere sui già esigui fondi della cooperazione allo sviluppo, in modo tale da rendere impossibile garantire l'adempimento degli impegni già assunti a livello internazionale;
è inaccettabile che il bilancio del Ministero degli affari esteri continui a essere non solo ridotto in sede di previsione annua, ma anche fatto oggetto di successivi e inopinati tagli, così da ridimensionare drasticamente i mezzi a disposizione per la politica estera e la proiezione internazionale dell'Italia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui alla citata lettera a), al fine di rivedere la propria decisione relativamente a quanto previsto dalla lettera a) del comma 7 dell'articolo 3-ter del provvedimento in esame nel senso di sopprimerla e nel contempo a individuare una copertura sostitutiva al di fuori dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in maniera tale da non compromettere la realizzazione degli obiettivi di politica estera e degli impegni internazionali assunti dall'Italia.
9/4909/38. Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede diverse misure per il contrasto della tensione detentiva dovuta al sovraffollamento delle carceri;
al 31 dicembre 2011 è scaduto il contratto che il Ministero dell'interno stipulò nel 2003 con Telecom per la gestione di 400 braccialetti elettronici (per il controllo dei detenuti agli arresti domiciliari) rimasti poi sostanzialmente inutilizzati;
almeno in teoria, si trattava di un valido strumento per provare ad arginare il sovraffollamento delle carceri: un detenuto costa circa 250 euro al giorno e in Italia se ne contano circa 66 mila;
secondo i sindacati di polizia, sono appena una decina, infatti, quelli entrati in funzione da allora. Un flop costato poco meno di 11 milioni di euro l'anno, che sommati fanno un carcere nuovo di zecca: 10,369 milioni di euro per il 2003, più un canone annuo di 10,9 milioni dal 2004 al 2011. Ovvero svariate decine di milioni di euro a braccialetto;
facendo un calcolo approssimativo (anche perché il ministero non ha rilasciato un dato puntuale sul numero di strumenti in funzione) ogni braccialetto utilizzato è costato, fin qui, la bellezza di circa 9 milioni;
in cambio di questa cifra l'azienda di telefonia si era impegnata a installare i «Personal Identification Device» e a fornire l'assistenza necessaria allestendo una piattaforma tecnologica ad hoc;
per monitorare i braccialetti fantasma (delle dimensioni di un orologio da polso, in plastica nera ipoallergenica e resistenti all'acqua) è stata anche allestita una centrale di controllo a Oriolo Romano collegata con tutte le questure d'Italia. La centrale «è operativa 24 ore su 24 a prescindere dal numero di braccialetti utilizzati», ha riferito lo scorso anno alla commissione Giustizia della Camera il direttore del Public Sector di Telecom Gianfilippo d'Agostino;
scarsa la domanda d'impiego, anche perché avvocati e magistrati sanno a malapena che i braccialetti esistono, così a nessuno o quasi è mai venuto in mente di farne richiesta;
il Viminale ha già rinnovato il contratto con Telecom, anche se il Ministro della giustizia ha in seguito chiesto l'annullamento del nuovo contratto perché troppo oneroso per lo Stato. Secondo il Vice Capo della polizia Cirillo, il braccialetto elettronico costerebbe «più di un braccialetto di Bulgari»;
i braccialetti erano 400 fino al 2011, saranno 2.000 fino al 2018. Ma costeranno meno: 11 milioni di euro il canone annuo pagato a Telecom dal 2003 al 2011; 9 milioni quello che verrà corrisposto da gennaio al 2018,

impegna il Governo

a procedere alla revoca di tale contratto di fornitura;
a valutare il reale beneficio economico dell'introduzione di tali dispositivi ed a presentare al Parlamento adeguata documentazione relativa ai dispositivi citati insieme ad una realistica valutazione dei risparmi complessi eventualmente attesi;
e, in caso di valutazione complessivamente positiva in merito all'introduzione dei braccialetti elettronici, a procedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura mediante regolare gara d'appalto.
9/4909/39. Borghesi, Palomba, Monai, Nicola Molteni.

La Camera,
premesso che:
la situazione penitenziaria merita particolare attenzione e non può essere considerata avulsa dal contesto sociale;
la preoccupante ed allarmante situazione del sovraffollamento delle nostre carceri costituisce oggi uno dei problemi principali del sistema penitenziario;
il Consiglio d'Europa ha elaborato una serie di raccomandazioni capaci di avere effetti per un forte contenimento del problema, raccomandazioni di rispetto dei diritti umani che hanno come conseguenza una riduzione dell'area penitenziaria;
in effetti, oggi, la pena carceraria, lungi dall'essere utilizzata quale estrema ratio da tutti auspicata, è spesso la principale, se non la sola, sanzione utilizzata;
tale situazione scaturisce in più o meno gravi violazioni dei diritti umani delle persone detenute;
allo stato la popolazione penitenziaria presenta un esubero, rispetto alle reali capienze delle strutture carcerarie, di 23.000 unità e, di contro, il personale dell'amministrazione penitenziaria lavora in uno stato di grande emergenza, con una carenza di organico di circa 7.000 unità;
aumentano sempre più i casi di suicidi nelle carceri, sia da parte di detenuti che di agenti della polizia penitenziaria;
lo Stato, prendendo in carico un individuo, si assume la protezione della sua vita; s'impone una immediata riflessione sulla necessità di incidere sulla «cultura» del regime detentivo nelle nostre carceri e di valutare interventi indispensabili con la integrazione e risocializzazione reale dei detenuti;
va, altresì, rivisto il principio della sanzione detentiva come unica misura che protegga la società dal crimine, per una seria applicazione del dettato di cui all'articolo 27 della Costituzione, con l'applicazione di altre tipologie di sanzioni efficaci e detenenti, realizzando una reale speciale prevenzione della pena,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a istituire una commissione di studio formata da esperti, che in tempi brevi formuli delle proposte immediatamente operative perché la sanzione, rispondendo al giusto momento punitivo, si integri concretamente al dettato costituzionale inerente all'ineludibile momento rieducativo, anche attraverso la commutazione delle pene detentive e la comminazione delle medesime già in sede di giudizio.
9/4909/40. Zazzera.

La Camera;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a istituire una commissione di studio formata da esperti, che in tempi brevi formuli delle proposte immediatamente operative perché la sanzione, rispondendo al giusto momento punitivo, si integri concretamente al dettato costituzionale inerente all'ineludibile momento rieducativo, anche attraverso la commutazione delle pene detentive e la comminazione delle medesime già in sede di giudizio.
9/4909/40.(Testo modificato nel corso della seduta) Zazzera.

La Camera;
premesso che:
secondo le stime, la popolazione carceraria complessiva dell'UE nel 2009-2010 era pari a 633.909 unità e il Libro verde della Commissione contenente tale dato dipinge un quadro allarmante per quanto riguarda: il sovraffollamento delle carceri; l'aumento della popolazione carceraria; l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti; l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio; i detenuti con disturbi mentali e psicologici; i numerosi casi di decesso e suicidio;
secondo quanto descritto nel Libro verde della Commissione europea pubblicato a giugno 2011 le carceri europee versano in una «situazione allarmante», fatta di prigioni sovraffollate, con una popolazione carceraria in continua crescita, e un numero crescente di cittadini stranieri detenuti, di detenuti in attesa di giudizio, di quelli con disturbi mentali e di numerosi casi di suicidio;
il Libro verde menziona l'Italia, con Bulgaria, Cipro, Spagna e Grecia, fra i paesi con il maggior sovraffollamento carcerario e, con Lussemburgo e Cipro, fra quelli con il maggior numero di detenzioni in attesa di giudizio,

impegna il Governo

a provvedere, con urgenza, per colmare le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie in generale e delle case circondariali femminili in particolare, con riferimento all'intero organico degli operatori penitenziari, compresi psicologi ed educatori, previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo altresì alla stabilizzazione delle lavoratrici precarie e delle puericultrici in particolare, anche in considerazione della loro peculiare esperienza e professionalità.
9/4909/41. Cimadoro.

La Camera;
premesso che:
garantire condizioni di detenzione decenti e l'accesso a strutture di preparazione al reinserimento favorisce la diminuzione del numero di recidivi. Le condizioni di detenzione e la gestione delle carceri spettano principalmente agli Stati membri dell'UE, ma carenze, come il sovraffollamento delle carceri e le asserzioni in merito al cattivo trattamento dei detenuti, possono pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE;
la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 3) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri obblighi non solo negativi, proibendo di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ma anche positivi richiedendo loro di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano conformi alla dignità umana e che inchieste approfondite ed efficaci abbiano luogo in caso di violazione di tali diritti,

impegna il Governo

a sostenere ed adottare le iniziative idonee ad escludere il personale pedagogico dalla riduzione della pianta organica e dal blocco delle assunzioni prendendo coscienza che non pub esserci alcun miglioramento delle condizioni di detenzione senza l'investimento nel personale che lavora negli istituti penitenziari.
9/4909/42. Piffari.

La Camera;
premesso che:
la situazione di strutturale carenza di personale all'interno degli istituti penitenziari italiani, è oggi particolarmente allarmante in un contesto di grave sovraffollamento delle carceri. Basti pensare che la pianta organica ministeriale prevede 1.331 educatori e 1.507 assistenti sociali, mentre in servizio al primo settembre risultavano 1.031 educatori e 1.105 assistenti sociali ossia circa un operatore ogni sessanta detenuti;
la strutturale carenza di educatori potrebbe determinare tra l'altro un rallentamento della concessione di misure alternative, se non addirittura uno stallo di tali procedure. In questa chiave l'investimento in risorse umane risulta propedeutico e necessario per l'effettiva attuazione del provvedimento;
d'altra parte senza l'incremento di ulteriori unità di personale pedagogico l'attuale situazione di grave disagio non potrà mai essere risolta né potrà trovare risoluzione la drammatica condizione in cui versano i figli di detenute madri nelle carceri italiane,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti tesi alla assunzione all'interno delle strutture penitenziarie di professionisti altamente qualificati che possano operare nel recupero delle piene capacità genitoriali delle madri detenute, nella facilitazione del rapporto tra madre e bambino ed eventuali altri figli all'esterno e al fine di contribuire quotidianamente al benessere psicologico delle detenute madri e dei loro bambini.
9/4909/43. Barbato.

La Camera,
premesso che:
il problema del sovraffollamento delle carceri e delle drammatiche condizioni di vita dei detenuti impone di intervenire rapidamente non solo con riguardo al tema dell'edilizia penitenziaria, ma anche con riguardo ai più grandi e complessi temi della funzione rieducativa della pena, delle modalità di esecuzione della condanna, della funzionalità dei programmi trattamentali, dell'effettiva applicazione delle misure alternative, della predisposizione di programmi di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti,

impegna il Governo

a predisporre le risorse necessarie al mantenimento, all'assistenza e alla rieducazione dei detenuti, attività che e necessario rafforzare e promuovere, in quanto, peraltro, particolarmente rilevanti ai fini della riduzione delle probabilità di recidiva.
9/4909/44. Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
il problema del sovraffollamento delle carceri e delle drammatiche condizioni di vita dei detenuti impone di intervenire rapidamente non solo con riguardo al tema dell'edilizia penitenziaria, ma anche con riguardo ai più grandi e complessi temi della funzione rieducativa della pena, delle modalità di esecuzione della condanna, della funzionalità dei programmi trattamentali, dell'effettiva applicazione delle misure alternative, della predisposizione di programmi di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre le risorse necessarie al mantenimento, all'assistenza e alla rieducazione dei detenuti, attività che e necessario rafforzare e promuovere, in quanto, peraltro, particolarmente rilevanti ai fini della riduzione delle probabilità di recidiva.
9/4909/44.(Testo modificato nel corso della seduta) Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
nell'individuare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3-ter, introdotto dal Senato per conseguire il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la lettera b) del comma 7 del medesimo articolo dispone una riduzione di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
la predetta riduzione è destinata ad incidere sul fondo istituito dal governo Prodi con la finanziaria 2008 per risarcire le persone colpite da trasfusione con sangue infetto;
circa 6.000 famiglie stiano attendendo questi risarcimenti,

impegna il Governo

a valutare di adottare ogni iniziativa legislativa atta alla individuazione di ulteriori ed equivalenti risorse per rifinanziare il fondo di cui alla premessa per un importo corrispondente per non compromettere le risorse destinate a soggetti infermi danneggiati dallo Stato.
9/4909/45. Mura, Palagiano, Duilio, Volpi, Lo Moro, Livia Turco.

La Camera,
premesso che:
il tema della riforma strutturale della giustizia e dei rimedi da porre alla gravissima situazione in cui versa il sistema carcerario del nostro Paese deve essere al centro di una approfondita riflessione da parte del Parlamento,

impegna il Governo

a rafforzare la rete di servizi integrati a sostegno delle detenute madri e dei loro figli al fine di alleggerire, con l'apporto dei più appropriati specialismi, il trauma nei bambini e gli esiti devastanti per la loro crescita che ne conseguono.
9/4909/46. Di Giuseppe, D'Ippolito Vitale.

La Camera,
premesso che:
il tema della riforma strutturale della giustizia e dei rimedi da porre alla gravissima situazione in cui versa il sistema carcerario del nostro Paese deve essere al centro di una approfondita riflessione da parte del Parlamento;
la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 3) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri obblighi non solo negativi, proibendo di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ma anche positivi richiedendo loro di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano conformi alla dignità umana e che inchieste approfondite ed efficaci abbiano luogo in caso di violazione di tali diritti,

impegna il Governo

a prevedere scadenze certe, rapide ed improrogabili entro le quali con adeguati provvedimenti dimezzare il numero dei procedimenti penali pendenti e ricondurre il numero dei detenuti all'interno della capienza regolamentare dei nostri istituti di pena.
9/4909/47. Palomba.

La Camera,
premesso che:
il tema della riforma strutturale della giustizia e dei rimedi da porre alla gravissima situazione in cui versa il sistema carcerario del nostro Paese deve essere al centro di una approfondita riflessione da parte del Parlamento;
la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 3) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri obblighi non solo negativi, proibendo di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ma anche positivi richiedendo loro di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano conformi alla dignità umana e che inchieste approfondite ed efficaci abbiano luogo in caso di violazione di tali diritti;
è sempre più necessario dar luogo ad interventi strutturali sulle pene e sulla esecuzione delle stesse. La politica della decarcerizzazione, assegnando alle misure restrittive in carcere una funzione residuale, dovrebbe prevedere oltre ad una ragionevole ed opportuna depenalizzazione, un sistema più articolato di sanzioni alternative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, norme che garantiscano misure alternative al carcere rispetto a determinati reati, così da offrire immediatamente un primo rilevante rimedio al problema del sovraffollamento, nonché a fornire in tempi stretti una risposta articolata e capace di incidere profondamente sul problema del sovraffollamento, attraverso la depenalizzazione di alcuni reati.
9/4909/48. Messina.

La Camera,
premesso che:
il tema della riforma strutturale della giustizia e dei rimedi da porre alla gravissima situazione in cui versa il sistema carcerario del nostro Paese deve essere al centro di una approfondita riflessione da parte del Parlamento;
la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 3) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri obblighi non solo negativi, proibendo di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ma anche positivi richiedendo loro di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano conformi alla dignità umana e che inchieste approfondite ed efficaci abbiano luogo in caso di violazione di tali diritti;
è sempre più necessario dar luogo ad interventi strutturali sulle pene e sulla esecuzione delle stesse. La politica della decarcerizzazione, assegnando alle misure restrittive in carcere una funzione residuale, dovrebbe prevedere oltre ad una ragionevole ed opportuna depenalizzazione, un sistema più articolato di sanzioni alternative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere norme che garantiscano misure alternative al carcere rispetto a determinati reati, così da offrire immediatamente un primo rilevante rimedio al problema del sovraffollamento, nonché a fornire una risposta articolata e capace di incidere profondamente sul problema del sovraffollamento, attraverso la depenalizzazione di alcuni reati.
9/4909/48.(Testo modificato nel corso della seduta) Messina.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in conversione, all'articolo 1, contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario prevedendo, tra l'altro, che la custodia dell'arrestato avvenga, in via ordinaria, presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto, ovvero in strutture che risultano essere già esistenti presso gli uffici di polizia dislocati sul territorio. All'articolo 3, inoltre, si prevede l'innalzamento da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva residua per l'accesso alla detenzione presso il domicilio;
entrambe le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame appaiono connesse ad un necessario incremento dell'impiego di personale delle forze di polizia per la vigilanza dei detenuti beneficiari della detenzione domiciliare negli ultimi 18 mesi di condanna, oltre che per il controllo dei soggetti arrestati e custoditi nelle camere di sicurezza;
valutato che l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge in esame precisa che con apposito decreto interministeriale da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, si provveda, in sede di consuntivazione delle spese di custodia sostenute dalle Forze di polizia, ad individuare la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno;
appare tuttavia evidente come l'applicazione fattiva delle disposizioni in oggetto non possa che comportare ulteriori aggravi all'attività del personale delle forze di polizia, per i nuovi controlli intra moenia ed extra moenia, in considerazione della perdurante carenza organica degli operatori da impiegare negli ordinari compiti istituzionali, con particolare riguardo al presidio della sicurezza del territorio, che necessita sempre più di professionalità adeguate, sia sotto il profilo numerico, che sotto quello concernente l'idoneità fisica rispetto a tali funzioni;
considerato, in fine, che la problematica di sovraffollamento carcerario non può essere affrontata né risolta attraverso provvedimenti oblativi della pena o del reato, quali l'amnistia o l'indulto,

impegna il Governo

a provvedere, con somma urgenza, all'assunzione di nuovo personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di Finanza, anche in relazione ai nuovi compiti connessi alla minore presenza di detenuti nelle strutture penitenziarie, valutati i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione di misure detentive di carattere alternativo.
9/4909/49. Di Pietro.

La Camera,
premesso che:
il testo del decreto-legge in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario per limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri e ulteriori fondi per l'edilizia carceraria;
dall'VIII Rapporto nazionale sulle condizioni dei detenuti presentato alla fine dello scorso anno dall'associazione Antigone risulta che vi siano penitenziari costruiti, spesso ultimati, a volte anche arredati e mai utilizzati. Secondo questo rapporto ben 38 sarebbero le strutture in queste condizioni tra cui il carcere di Irsina (Matera) è costato 3,5 miliardi di lire negli anni Ottanta ma è stato in funzione soltanto un anno. Il carcere di San Valentino (Pescara) è costruito da quasi vent'anni mai utilizzato è ora in stato di abbandono. Il carcere di Bovino (Foggia) una struttura da 120 posti pronta, ma mai aperta. Il carcere di Accadia, penitenziario ultimato nel 1993 ma mai adoperato. Il carcere di Revere (Mantova), dopo vent'anni dall'inizio dei lavori di costruzione, il carcere con capienza di 90 detenuti è ancora incompleto. Il carcere di Agrigento sottoutilizzato. L'istituto penitenziario di Castelnuovo della Daunia (Foggia) arredato da 15 anni e il carcere di Monopoli (Bari) dove non ci sono mai stati i detenuti, ma sono stati sfrattati degli occupanti abusivi che vivevano nelle celle in abbandono da 30 anni;
i penitenziari sopra elencati giacciono inutilizzati nonostante una situazione carceraria di sovraffollamento che ha portato alla condanna dell'Italia davanti alla CEDU,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti nell'immediato futuro volti a garantire ogni adeguamento tecnico e strutturale, nonché organizzativo e gestionale, allo scopo di utilizzare i penitenziari che sono aperti e strutturalmente idonei, e che sono a disposizione della polizia penitenziaria, ma mai entrati in funzione.
9/4909/50. Paladini.

La Camera,
premesso che:
il testo del decreto-legge in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario per limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri e ulteriori fondi per l'edilizia carceraria;
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi controproducenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000 unità;
si rende improcrastinabile adottare interventi di riorganizzazione del circuito penitenziario che, attraverso sinergie tra il Ministero della giustizia, le regioni e gli enti locali, nonché in parallelo rispetto al processo di federalismo demaniale, sappiano adeguare il sistema penitenziario alle effettive esigenze della fase esecutiva della pena, a garanzia delle sue funzioni tipiche;
lo strumento del «Piano carceri», laddove definito ed attuato in cooperazione con gli enti territoriali competenti e preordinato al riequilibrio territoriale della rete carceraria, può consentire di evitare il ricorso a misure di clemenza relativa, come quelle alternative alla detenzione, soprattutto nei casi in cui queste si rivelano non proporzionate alla gravità del reato commesso,

impegna il Governo

a considerare prioritaria la realizzazione del «Piano carceri», quale strumento di programmazione coordinata tra il Ministero della giustizia, le regioni e gli enti locali territorialmente competenti nel settore dell'edilizia penitenziaria, finalizzato a modernizzare la rete esistente delle strutture carcerarie, ad adeguarla alle effettive esigenze del sistema giudiziario e ad omogeneizzarne la dislocazione nelle diverse aree del territorio nazionale.
9/4909/51. Leoluca Orlando.

La Camera,
premesso che:
il testo del decreto-legge in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario per limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri e ulteriori fondi per l'edilizia carceraria;
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi controproducenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000 unità;
si rende improcrastinabile adottare interventi di riorganizzazione del circuito penitenziario che, attraverso sinergie tra il Ministero della giustizia, le regioni e gli enti locali, nonché in parallelo rispetto al processo di federalismo demaniale, sappiano adeguare il sistema penitenziario alle effettive esigenze della fase esecutiva della pena, a garanzia delle sue funzioni tipiche;
lo strumento del «Piano carceri», laddove definito ed attuato in cooperazione con gli enti territoriali competenti e preordinato al riequilibrio territoriale della rete carceraria, può consentire di evitare il ricorso a misure di clemenza relativa, come quelle alternative alla detenzione, soprattutto nei casi in cui queste si rivelano non proporzionate alla gravità del reato commesso,

impegna il Governo

a predisporre un sistema permanente di controllo sui servizi di assistenza sanitaria erogati ai detenuti, al fine di monitorarne l'andamento e di verificarne l'impatto, in termini assistenziali e finanziari, sulle strutture sanitarie territoriali di riferimento.
9/4909/52. Palagiano, Mura.

La Camera,
premesso che:
il testo del decreto-legge in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario per limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri e ulteriori fondi per l'edilizia carceraria;
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi controproducenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000 unità;
si rende improcrastinabile adottare interventi di riorganizzazione del circuito penitenziario che, attraverso sinergie tra il Ministero della giustizia, le regioni e gli enti locali, nonché in parallelo rispetto al processo di federalismo demaniale, sappiano adeguare il sistema penitenziario alle effettive esigenze della fase esecutiva della pena, a garanzia delle sue funzioni tipiche;
lo strumento del «Piano carceri», laddove definito ed attuato in cooperazione con gli enti territoriali competenti e preordinato al riequilibrio territoriale della rete carceraria, può consentire di evitare il ricorso a misure di clemenza relativa, come quelle alternative alla detenzione, soprattutto nei casi in cui queste si rivelano non proporzionate alla gravità del reato commesso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre un sistema permanente di controllo sui servizi di assistenza sanitaria erogati ai detenuti, al fine di monitorarne l'andamento e di verificarne l'impatto, in termini assistenziali e finanziari, sulle strutture sanitarie territoriali di riferimento.
9/4909/52.(Testo modificato nel corso della seduta) Palagiano, Mura.

La Camera,
premesso che:
il testo del decreto-legge in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario per limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri e ulteriori fondi per l'edilizia carceraria;
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi controproducenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000 unità;
si rende improcrastinabile adottare interventi di riorganizzazione del circuito penitenziario che, attraverso sinergie tra il Ministero della giustizia, le regioni e gli enti locali, nonché in parallelo rispetto al processo di federalismo demaniale, sappiano adeguare il sistema penitenziario alle effettive esigenze della fase esecutiva della pena, a garanzia delle sue funzioni tipiche;
lo strumento del «Piano carceri», laddove definito ed attuato in cooperazione con gli enti territoriali competenti e preordinato al riequilibrio territoriale della rete carceraria, può consentire di evitare il ricorso a misure di clemenza relativa, come quelle alternative alla detenzione, soprattutto nei casi in cui queste si rivelano non proporzionate alla gravità del reato commesso;
in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, dal 14 giugno 2008 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia. Il decreto in esame, nel disciplinare, in attuazione dell'articolo 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria, ha in particolare disposto a favore del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, per il funzionamento della medicina penitenziaria, le seguenti risorse: 157,8 milioni di euro per l'anno 2008; 162,8 milioni di euro per l'anno 2009; 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che, nell'assolvimento delle funzioni di medicina penitenziaria trasferite al Servizio sanitario nazionale, spetta alle regioni disciplinare gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie locali in conformità ai principi definiti dalle linee guida dettate dal medesimo decreto;
è necessario promuovere l'attivazione di un sistema permanente di monitoraggio sull'attuazione del predetto trasferimento e sull'adeguatezza delle relative risorse, in rapporto anche alla dislocazione territoriale delle strutture carcerarie, al fine di evitare che eventuali disavanzi gestionali siano poste a carico delle Regioni territorialmente competenti,

impegna il Governo

a promuovere la cooperazione tra il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute, al fine di migliorare le condizioni di permanenza in carcere dei detenuti, sia favorendo lo svolgimento all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari di attività lavorative sinergiche con il mercato del lavoro ed utili alla collettività, sia completando il processo di trasferimento delle funzioni di medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale.
9/4909/53. Donadi.

La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo e in particolare le norme contenute nell'articolo 3-ter, finalizzate alla definitiva chiusura e superamento, entro il 1o febbraio 2013, degli ospedali psichiatrici giudiziari e a far si che dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie regionali e che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose dovranno essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali;
considerato che per il trattamento dei futuri ex internati OPG sono necessarie figure professionali altamente qualificate;
considerato che ad oggi non sono stati posti in essere percorsi formativi adeguati per qualificare il personale sanitario da adibire alle future strutture previste dal decreto e da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale degli ex internati OPG,

impegna il Governo

ad un approfondito esame della norma e delle sue implicazioni, al fine di evitare che le misure ivi previste vengano esercitate da personale sanitario regionale non adeguatamente qualificato e formato per garantire un corretto percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG.
9/4909/54. Rondini, Bitonci.

La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo e in particolare le norme contenute nell'articolo 3-ter, finalizzate alla definitiva chiusura e superamento, entro il 1o febbraio 2013, degli ospedali psichiatrici giudiziari e a far si che dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie regionali e che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose dovranno essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali;
considerato che per il trattamento dei futuri ex internati OPG sono necessarie figure professionali altamente qualificate;
considerato che ad oggi non sono stati posti in essere percorsi formativi adeguati per qualificare il personale sanitario da adibire alle future strutture previste dal decreto e da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale degli ex internati OPG,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di adottare un approfondito esame della norma e delle sue implicazioni, al fine di evitare che le misure ivi previste vengano esercitate da personale sanitario regionale non adeguatamente qualificato e formato per garantire un corretto percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG.
9/4909/54.(Testo modificato nel corso della seduta) Rondini, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
con le disposizione del decreto-legge in esame di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
il controllo delle persone che scontano la pena presso il loro domicilio può anche essere svolto attraverso l'impiego di strumenti atti al controllo a distanza,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di valutare l'opportunità di introdurre, o comunque ripristinare, misure che consentano, attraverso l'adozione di strumenti atti al controllo a distanza, la verifica che l'esecuzione della pena, da parte dei detenuti, sia effettivamente scontata presso il proprio domicilio.
9/4909/55. Allasia, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame destina fondi significativi per consentire l'applicazione anche ai procedimenti penali definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale delle norme da quest'ultimo previste, in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
con le disposizioni del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare all'Arma dei carabinieri, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica; da tempo gli organici dell'arma dei carabinieri risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare all'Arma dei carabinieri così da consentire, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti, un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto-legge.
9/4909/56. Buonanno.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame destina fondi significativi per consentire l'applicazione anche ai procedimenti penali definiti dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale delle norme da quest'ultimo previste, in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
con le disposizioni del decreto-legge in esame di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare dell'arma dei carabinieri, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarma sociale nell'opinione pubblica;
al fine di consentire in modo capillare il controllo del territorio è necessario dotare di ulteriori mezzi di trasporto delle forze di polizia, ed in particolare dell'Arma dei carabinieri,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziarie all'Arma dei carabinieri così da consentire una maggiore dotazione di mezzi di trasporto al fine di consentire un maggior e più capillare controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto-legge.
9/4909/57. Bonino.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame all'articolo 3-ter, comma 7, lettera a), dispone una riduzione di 7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili del Ministero degli affari esteri così come previsto nell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196, del 2009;
il ricorso alle dotazioni di spesa rimodulabili per 7 milioni di euro, oltre ad essere difficilmente compatibile con la legge di contabilità, potrà determinare una drastica ed insostenibile riduzione della dotazione finanziaria afferente ai capitoli della cooperazione internazionale e della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero del bilancio del Ministero degli affari esteri, già oggetto di pesantissimi tagli, tanto che un ulteriore ridimensionamento comprometterebbe gravemente la proiezione internazionale dell'Italia, l'adempimento degli impegni già assunti in sede internazionale e danneggerebbe irrimediabilmente la comunità italiane all'estero;
il prelievo di 7 milioni di euro prefigura una ingiustificata concentrazione su di un solo Ministero all'onere di copertura finanziaria che avrebbe dovuto essere suddiviso più equamente tra le diverse amministrazioni, specialmente quelle più direttamente interessate alle politiche specifiche attivate dal decreto-legge in esame;
nel corso del dibattito al Senato, in Commissione bilancio e in Aula, sono state sollevati diversi dubbi sulla copertura in parola, e la Commissione esteri alla Camera ha espresso parere favorevole al disegno di legge in esame condizionandolo al fatto che «sia soppressa la lettera a) del comma 7 dell'articolo 3-ter, e sia al contempo individuata una copertura sostitutiva al di fuori dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che comprometta la realizzazione degli obiettivi di politica estera e degli impegni internazionali assunti dall'Italia»;
il Governo, in seguito all'esito positivo del voto di fiducia sulla cosiddetta manovra economica «salva Italia», recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», ha accolto l'Ordine del giorno presentato dall'onorevole Franco Narducci teso a impegnare il Governo «a valutare la possibilità di reperire risorse supplementari per implementare il cap. 3153 da destinare agli Enti Gestori e assicurare la continuità dell'insegnamento linguistico per i ragazzi in età scolare, figli di italiani emigrati, contribuendo così a mantenere vivo il legame con l'Italia e a promuovere il nostro sistema Paese nel mondo»,

impegna il Governo

a reperire, con urgenza, in un successivo provvedimento legislativo, risorse finanziarie adeguate al fine di compensare la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili del Ministero degli affari esteri prevista dal presente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 211 del 2011, anche mediante il ricorso a una più equa ripartizione delle somme previste tra le diverse amministrazioni centrali dello Stato.
9/4909/58. Narducci, Tempestini, Garavini.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame destina fondi significativi per consentire l'applicazione anche ai procedimenti penali definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale delle norme da quest'ultimo previste, in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
con le disposizioni del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare della polizia di Stato, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
da tempo gli organici della polizia di Stato risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare affinché consenta al Ministero dell'interno di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalla norme del presente decreto-legge, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti.
9/4909/59. Forcolin, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame destina fondi significativi per consentire l'applicazione anche ai procedimenti penali definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale delle norme da quest'ultimo previste, in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
con le disposizioni del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare della polizia di Stato, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
da tempo gli organici della polizia di Stato risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare affinché consenta al Ministero dell'interno di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalla norme del presente decreto-legge, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti.
9/4909/59.(Testo modificato nel corso della seduta) Forcolin, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in parola destina fondi significativi per consentire l'applicazione anche ai procedimenti penali definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale delle norme da quest'ultimo previste, in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
con le disposizioni del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare alla polizia di Stato, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
al fine di consentire in modo capillare il controllo del territorio è necessario dotare di ulteriori mezzi di difesa le forze di polizia, ed in particolare alla polizia di Stato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare alla polizia di Stato così da consentire una maggiore dotazione di mezzi di difesa al fine di consentire un maggior e più capillare controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto-legge.
9/4909/60. Crosio, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
con le disposizioni del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
attraverso la riduzione consistente del «servizio scorte» si consentirebbe un'ulteriore aumento delle forze di polizia presenti sul territorio, così da contrastare l'aumento endemico di criminalità causato dalla «liberazione» anticipata dei detenuti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per ridurre considerevolmente il «servizio scorte» così da permettere che un maggior numero di personale della polizia di stato possa presidiare il territorio in modo da consentire, attraverso maggiori controlli, che effettivamente i detenuti scontino la pena residua presso il proprio domicilio.
9/4909/61. Dal Lago, Bitonci.

La Camera,
valutate negativamente le misure introdotte ed evidenziato che il problema del sovraffollamento delle carceri dovrebbe essere affrontato con misure strutturali, tra le quali un nuovo piano di edilizia penitenziaria e la sottoscrizione di accordi bilaterali che consentano ai detenuti stranieri di scontare la pena presso i rispettivi Paesi d'origine,
premesso che:
la pena detentiva svolge diverse e non sovrapponibili funzioni: da quella retributiva in senso stretto a quella di prevenzione generale e speciale;
è proprio attraverso il sistema penitenziario che si deve garantire un adeguato bilanciamento tra le funzioni essenziali della pena detentiva e l'obiettivo della rieducazione del condannato nella fase esecutiva;
il lavoro di pubblica utilità dei detenuti sarebbe utile anche per favorire la rieducazione culturale e il reinserimento lavorativo e sociale di persone che trascorrono il tempo da reclusi inattivi, e sono percepiti come un peso sociale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per incentivare la prestazione di un lavoro di pubblica utilità da parte del condannato, da svolgersi per il periodo corrispondente alla pena da eseguire presso il domicilio, volta a fornire supporto nel processo di conservazione e valorizzazione del territorio. In particolare, la prestazione, non retribuita e da realizzarsi in collaborazione con gli enti locali e di volontariato interessati, può consistere in attività di tutela della fauna e della flora territoriale, prevenzione del randagismo e salvaguardia del patrimonio boschivo.
9/4909/62. Callegari, Bitonci.

La Camera,
valutate negativamente le misure introdotte che non garantiscono certezza della pena causando una generale apprensione da parte dei cittadini legata alla mancanza di sicurezza e al maggior rischio criminalità;
premesso che:
la pena detentiva svolge diverse e non sovrapponibili funzioni: da quella retributiva in senso stretto a quella di prevenzione generale e speciale;
è proprio attraverso il sistema penitenziario che si deve garantire un adeguato bilanciamento tra le funzioni essenziali della pena detentiva e l'obiettivo della rieducazione del condannato nella fase esecutiva;
il lavoro di pubblica utilità dei detenuti sarebbe utile anche per favorire la rieducazione culturale e il reinserimento lavorativo e sociale di persone che trascorrono il tempo da reclusi inattivi, e sono percepiti come un peso sociale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per incentivare la prestazione di un lavoro di pubblica utilità da parte del condannato, da svolgersi per il periodo corrispondente alla pena da eseguire presso il domicilio, volta a fornire supporto nelle attività agricole svolte dagli enti regionali che operano nei settori agricolo, forestale e agroalimentare e nelle attività di diffusione di materiale informativo dedicato alla promozione ed incentivazione del consumo di «alimenti a km zero».
9/4909/63. Negro, Bitonci.

La Camera,
apprezzando il tentativo del Governo di migliorare la condizione umana in cui si trovano le persone recluse negli ospedali psichiatrici giudiziari, predisponendo il loro trasferimento in strutture più moderne e meglio attrezzate;
esprimendo tuttavia preoccupazione rispetto al rischio che nella predisposizione delle nuove strutture destinate ad accogliere le persone attualmente ospitate negli ospedali psichiatrici giudiziari vengano trascurati gli aspetti connessi ai pericoli per la sicurezza che queste persone obiettivamente rappresentano per la società,

impegna il Governo

a considerare il più attivo coinvolgimento dei tecnici delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nella fase di progettazione delle nuove strutture.
9/4909/64. Cavallotto, Bitonci.

La Camera,
prendendo atto delle condizioni che stanno determinando la scelta del Governo di provvedere ad una sorta di amnistia mascherata, che porrà anticipatamente in libertà un consistente quantitativo di ospiti del sistema carcerario nazionale;
esprimendo preoccupazione per il prevedibile aumento delle attività microcriminali sul territorio che deriverà dalla misura liberale adottata;
ritenendo che il probabile incremento delle attività microcriminali sul territorio possa sottoporre le Forze dell'ordine ad un sensibile aggravio degli oneri connessi al mantenimento dell'ordine pubblico, specialmente nei piccoli comuni,

impegna il Governo

a potenziare nella misura del possibile, ed al più presto, in uomini e mezzi le dotazioni dei presidi territoriali delle Forze dell'ordine, privilegiando quelli che si occupano dei Comuni di minori dimensioni.
9/4909/65. Desiderati, Bitonci.

La Camera,
rilevando il carattere sistematico con il quale il problema rappresentato dal sovraffollamento delle carceri viene risolto ricorrendo a misure di clemenza variamente configurate;
evidenziando come, a dispetto della presenza sul territorio nazionale di grandi organizzazioni criminali, la popolazione carceraria italiana sia sensibilmente inferiore a quella che si riscontra in altri Paesi di primo piano dell'Unione Europea;
come in Gran Bretagna, ad esempio, risultino attualmente recluse quasi 88 mila persone, a fronte di una capacità carceraria idonea ad assicurare la custodia di più di 89 mila individui;
sottolineando altresì, come non risponda a criteri di efficienza ed efficacia combattere il crimine senza prevedere di dotare il Paese di una capacità di custodia carceraria adeguata alla sfida da raccogliere,

impegna il Governo

a dare pienamente corso al piano di edilizia carceraria definito dal Governo Berlusconi e comunque ad investire risorse adeguate al fine di dotare l'Italia di una capacità di custodia paragonabile a quella raggiunta dal sistema britannico.
9/4909/66. Di Vizia, Bitonci.

La Camera,
evidenziando una volta di più il carattere di eccezionalità delle misure che contemplano la conclusione anticipata della reclusione;
temendo sulla base dei precedenti degli ultimi anni, che le misure contemplate dal provvedimento all'esame del Parlamento possano essere reiterate in futuro, spesso interessando le medesime persone che hanno fruito dell'atto di clemenza;
ritenendo comunque indispensabile prevedere più incisivi meccanismi di deterrenza dell'intenzione criminale,

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione di misure che introducano aggravanti nel caso in cui un reato sia commesso da persona che abbia beneficiato negli ultimi cinque anni di provvedimenti di clemenza comunque motivati.
9/4909/67. Dozzo, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3-ter del decreto-legge in esame prevede la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1o febbraio 2013 e, a partire dal marzo dello stesso anno, la misura di sicurezza potrà essere eseguita esclusivamente nelle strutture sanitarie individuate dalle Regioni;
l'eventuale chiusura di queste strutture avrebbe ovvie ricadute anche per i Comuni dove sono oggi localizzate tali strutture, i quali dovrebbero certamente rafforzare, all'interno delle proprie strutture comunali, i servizi di assistenza sociale al fine di gestire al meglio le richieste di assistenza per le persone ora ricoverate presso gli ospedali psichiatrici;
i comuni sono oggi già gravati, anche in ragione degli ultimi provvedimenti governativi, da evidenti difficoltà economiche e finanziarie e, anche alla luce della crisi economica internazionale, devono oggi affrontare ingenti spese correnti per sostenere il disagio sociale derivante dalla crisi economica medesima,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della norma citata in premessa al fine di rivedere la norma oggi prevista in materia di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari considerando adeguatamente le ripercussioni che questa avrebbe per la gestione dei servizi sociali negli enti locali interessati dal provvedimento.
9/4909/68. Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame dispone l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva per il condannato, per il periodo corrispondente alla pena, nel limite massimo di cui all'articolo 1;
la pena detentiva assolve la determinante funzione di prevenzione generale e speciale,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte ad assicurare che l'esecuzione della pena presso il domicilio consista nella prestazione di un lavoro non retribuito da parte del condannato a favore della collettività, da svolgersi presso le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato presenti nel luogo di domicilio, per un periodo corrispondente alla esecuzione della pena detentiva.
9/4909/69. Bragantini, Forcolin, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in titolo e in particolare le norme contenute nell'articolo 3-ter, finalizzate alla definitiva chiusura e superamento, entro il 1o febbraio 2013, degli ospedali psichiatrici giudiziari e a far si che dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie regionali e che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose dovranno essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali;
esaminati i tempi per la realizzazione delle disposizioni del decreto che risultano essere troppo ridotti per poter valutare il corretto percorso di applicazione della norma al fine di offrire le necessarie e appropriate risposte sanitarie e sociali a queste problematiche; considerato che ad oggi non solo non esistono strutture adeguate e/o intermedie nelle regioni, né tantomeno sono state poste in essere gare di appalto per la costruzione delle strutture edilizie così come previste dalla norma;
considerato che ad oggi non sono stati posti in essere percorsi formativi adeguati per qualificare il personale sanitario da adibire alle future strutture previste dal decreto e da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale degli ex internati OPG;
considerato che la competenza in materia non può essere affidata interamente alle Regioni, così come previsto dal decreto in esame, posto che la questione relativa all'esecuzione di misure di sicurezza afferisce a competenze specifiche in materia di giustizia e non solo di sanità, implicando necessariamente, oltre all'ausilio di personale sanitario preventivamente formato allo scopo, l'ausilio delle forze dell'ordine e del personale giudiziario a ciò preposti,

impegna il Governo

ad intraprendere un approfondito esame delle problematiche e delle ricadute sulle strutture territoriali connesse alla chiusura degli OPG, a mezzo di un'indagine conoscitiva che preveda anche il confronto progettuale con le Regioni in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, prevedendo la possibilità dell'estensione temporale del termine entro il quale decidere la chiusura degli OPG, nonché delle disposizioni inserite nel decreto, al fine di evitare da un lato gli effetti negativi di ricaduta sociale a scapito dei cittadini, di emarginazione sociale e di impatto sociale destabilizzante per i futuri ex internati OPG e di evitare altresì che le misure ivi previste vengano poste completamente a carico delle strutture sanitarie regionali, prive delle necessarie competenze in materia di giustizia.
9/4909/70. Fabi, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
la casa circondariale di Brescia Canton Mombello è ospitata in una struttura costruita nel 1915 ormai obsoleta, degradata, inadeguata e sovraffollata;
oltre al problema di sovraffollamento delle carceri e di una necessaria ed urgente ristrutturazione della struttura, esiste una cronica carenza di organico del personale penitenziario;
la riforma delle sistema carcerario si deve avviare con un provvedimento organico che incida, tra le altre cose, sul personale e sulle dotazioni dei mezzi materiali mentre si pensa, e questo provvedimento ne è un esempio, solamente a varare una amnistia mascherata per risolvere il problema di sovraffollamento delle carceri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare risorse finanziarie e di personale finalizzate al miglioramento delle condizioni della casa circondariale di Brescia o meglio di dotare la città di una nuova infrastruttura carceraria idonea, che vada a sostituire quella obsoleta, al fine di rendere più accettabili le condizioni di detenzione.
9/4909/71. Caparini, Volpi, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
la situazione delle carceri italiane è da considerarsi senz'altro una delle grandi emergenze nazionali;
il Parlamento è chiamato a discutere di una situazione disperata, del dramma che ogni giorno vivono decine di migliaia di detenuti, senza però trovare una soluzione più adattata al problema se non quella di prevedere una forma di amnistia mascherata;
da anni una nuova ala del carcere Gleno di Bergamo è pronta, ma è chiusa perché non ci sono agenti sufficienti;
nelle carceri orbitano non solo i detenuti ma anche gli agenti di polizia penitenziaria, il personale medico, gli psicologi, e le tante persone che con grande spirito di servizio, che va ben oltre la propria professionalità e le proprie mansioni, operano in questo mondo,

impegna il Governo

a stanziare fondi necessari per poter potenziare l'organico degli agenti di polizia penitenziaria nella Casa circondariale di Bergamo, per essere più adeguato a gestire la situazione nel carcere, e per un maggiore impiego di figure professionali che sono indispensabili per la vita dei detenuti, quali gli educatori e gli psicologi.
9/4909/72. Stucchi, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
nel condividere la finalità che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
la rieducazione resta, nella stragrande maggioranza dei casi, un obiettivo disatteso in quanto sono troppi i detenuti in rapporto alla capienza degli istituti di pena, è insufficiente l'organico del personale di polizia penitenziaria, sono pessime le condizioni igienico-sanitarie, sono pochi gli educatori, gli operatori sociali, gli psicologi;
nell'affermare l'assoluta contrarietà e ferma opposizione a qualunque tipo di indulto, diretto o indiretto, manifesto o mascherato;
si rende necessario prevede una notevole implementazione dell'edilizia carceraria attraverso la costruzione di nuove carceri e l'ampliamento di quelle esistenti;
nel riaffermare il principio per cui chi sbaglia paga e sconta tutta la pena e che il penitenziario deve essere non solo un luogo di espiazione della pena ma soprattutto un posto dove con attività culturali, lavorative e sociali, ci si riabilita alla vita nella società,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una maggiore concertazione degli interventi e collaborazione con gli enti locali, che sono quelli che per primi subiscono l'impatto con gli istituti penitenziari e conoscono meglio le esigenze del territorio, al fine sia di un miglioramento della condizione lavorativa degli agenti penitenziari che di vita dei detenuti per un loro reinserimento nella società.
9/4909/73. Pini, Bitonci.

La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
esaminato, in particolare, il contenuto dell'articolo 4, che autorizza la spesa di euro 57.277.063 per l'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle strutture penitenziarie, andando a diminuire le autorizzazioni di spesa relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille sull'IRPEF;
considerato che la quota dell'otto per mille riservata allo Stato è utilizzata per la conservazione dei beni culturali, per fronteggiare le necessità di eventuali calamità naturali, per combattere la fame nel mondo e per aiutare i rifugiati politici;
considerata la scarsità di risorse economiche a disposizione delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, che rendono difficile l'erogazione anche dei servizi essenziali rivolti alla persona;
considerato che i contribuenti, nel momento in cui scelgono la destinazione della quota dell'otto per mille, mirano a finanziare interventi umanitari o interventi rivolti alla conservazione dei beni architettonici;
preso atto che la Commissione VI, durante l'esame del provvedimento, ha effettuato osservazioni sull'opportunità di utilizzare a tal fine i fondi destinati all'otto per mille,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le modalità di finanziamento degli interventi di adeguamento, messa a norma e potenziamento delle strutture penitenziarie, senza andare ad erodere la quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato.
9/4909/74. Comaroli, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2012, è stata pubblicata l'O.P.C.M. n. 3995 che dispone la nomina del Prefetto Angelo Sinesio a Commissario delegato per il superamento della situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale in sostituzione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia di cui all'articolo 1 comma 1 dell'O.P.C.M. 19 marzo 2010 n. 3861;
secondo i mezzi stampa, il Prefetto Angelo Sinesio è indicato come uomo di fiducia del Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri;
per la prima volta il capo del Dac non è un Magistrato ma un Prefetto e per la prima volta il piano carceri verrà guidato da un uomo che non dipende dal Ministero della Giustizia bensì dal Ministero dell'Interno;
sembrerebbe evidente che il nuovo commissario Sinesio non ha esperienze sul «piano carceri» già avviato da un anno e mezzo dal Ministero della Giustizia, con procedure di gara in corso (ne sono state bandite per circa 70 milioni e ne restano da bandire per circa 600 milioni) e con impiego di personale del Dap;
i poteri del Commissario delegato sono stati ampliati con nuove deroghe in materia di lavori pubblici e di edilizia;
occorre la prosecuzione ininterrotta e urgente del Piano carceri per migliorare la vergognosa situazione dei detenuti e degli agenti penitenziari e mettere in atto misure strutturali contro il sovraffollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a garantire la non dispersione delle professionalità del Ministero della Giustizia, maturate negli ultimi anni presso il Dap, ai fini della celere attuazione del piano carceri.
9/4909/75. Alessandri, Bitonci.

La Camera,
vagliato il provvedimento in titolo e considerati gli obiettivi che lo stesso intende perseguire;
preso atto dell'impatto in termini di sicurezza che le norme in esso contenute avranno sulle famiglie, sui cittadini e, più in generale, sul territorio;
tenuto conto delle stime fatte dal Ministero, secondo cui a seguito della conversione in legge del provvedimento all'esame uscirebbero dal carcere 3.500 detenuti condannati con sentenza definitiva per aver commesso un reato,

impegna il Governo

a prevedere in sede di Conferenza Stato-Regioni l'istituzione di un tavolo di confronto per la sicurezza sul territorio.
9/4909/76. Munerato, Bonino, Fedriga, Caparini, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
è stato nominato con ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3995 del 13 gennaio 2012 un commissario straordinario per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale;
il commissario delegato è autorizzato a derogare ad una serie di disposizioni normative relative agli appalti pubblici e il settore edile,

impegna il Governo

ad assicurare la necessaria trasparenza nell'attuazione dei piani e dei programmi che verranno attuati ai sensi dell'ordinanza 3995 in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici.
9/4909/77. Lanzarin, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni il Parlamento ha approvato una serie di provvedimenti di urgenza per fronteggiare l'emergenza da sovraffollamento carceri, che tuttavia non hanno conseguito gli effetti sperati, visto che la popolazione carceraria è passata dai 39.005 detenuti del 2006 ai 68.258 del 2010 a fronte di un parco immobiliare delle carceri che rimasto pressoché immutato;
occorre proseguire sul percorso già tracciato dal precedente Governo, con l'adozione di misure strutturali come il «Piano Carceri», per costruire, completare e potenziare le strutture penitenziarie del nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare le occorrenti misure strutturali per proseguire l'attuazione del Piano Carceri per fronteggiare lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.
9/4909/78. Dussin, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il presente decreto intende risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri;
l'utilizzo dei detenuti in lavori socialmente utili può contribuire a ridurre l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale;
l'utilizzo dei detenuti in tali lavori di pubblica utilità e di salvaguardia dell'ambiente si è dimostrato valido ed efficace in più occasioni, a seguito di apposite intese tra gli enti locali e i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia;
la situazione di rischio idrogeologico del territorio italiano è nota e conclamata;
uno studio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare evidenzia che il 9,8 per cento della superficie nazionale è ad alta criticità idrogeologica e che sono 6.633 i comuni interessati pari all'81,9 per cento dei comuni italiani. In particolare, il 24,9 per cento dei comuni è interessato da aree a rischio frana, il 18,6 per cento da aree a rischio alluvione e il 38,4 per cento da aree a rischio sia di frana che di alluvione;
in tale situazione risulta indispensabile la manutenzione del territorio e la pulizia e il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per attuare d'intesa con le regioni e i comuni interessati piani di intervento che prevedano l'impiego di detenuti, previa dotazione di braccialetto elettronico, in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia dell'ambiente e del territorio e sopratutto per fronteggiare il rischio idrogeologico, attraverso la pulizia e il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua.
9/4909/79. Togni, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati insoddisfacenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000 unità;
contribuisce al sovraffollamento dei penitenziari la presenza di detenuti di origine straniera che raggiungono circa il 40 per cento del totale e addirittura il 70 per cento nelle regioni del Nord,

impegna il Governo

a proseguire ed ulteriormente sviluppare la politica di sottoscrizione di Accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, al fine di consentire che i detenuti stranieri condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro Paese di origine, in particolare applicando la risoluzione del 3 luglio 2009 sulla «Cooperazione per l'esecuzione delle condanne penali» contenuta nella dichiarazione di Vilnius dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE.
9/4909/80. D'Amico, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi controproducenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000 unità;
contribuisce al sovraffollamento dei penitenziari la presenza di detenuti di origine straniera che raggiungono circa il 40 per cento del totale e addirittura il 70 per cento nelle regioni del Nord;
restano pochi i Paesi con cui l'Italia ha una convenzione bilaterale che consenta le estradizioni per scontare la pena nel Paese d'origine,

impegna il Governo

a proseguire ed ulteriormente sviluppare la politica di sottoscrizione di Accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, con particolare riferimento al Marocco, paese da dove provengono circa il 20 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro Paese di origine.
9/4909/81. Consiglio, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi controproducenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000 unità;
contribuisce al sovraffollamento dei penitenziari la presenza di detenuti di origine straniera che raggiungono circa il 40 per cento del totale e addirittura il 70 per cento nelle regioni del Nord;
restano pochi i Paesi con cui l'Italia ha una convenzione bilaterale che consenta le estradizioni per scontare la pena nel Paese d'origine,

impegna il Governo

a proseguire ed ulteriormente sviluppare la politica di sottoscrizione di Accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, con particolare riferimento alla Tunisia, paese da dove provengono circa il 13 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro Paese di origine.
9/4909/82. Fava, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi controproducenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000 unità;
contribuisce al sovraffollamento dei penitenziari la presenza di detenuti di origine straniera che raggiungono circa il 40 per cento del totale e addirittura il 70 per cento nelle regioni del Nord;
restano pochi i Paesi con cui l'Italia ha una convenzione bilaterale che consenta le estradizioni per scontare la pena nel Paese d'origine,

impegna il Governo

a proseguire ed ulteriormente sviluppare la politica di sottoscrizione di Accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, con particolare riferimento alla Romania, paese da dove provengono circa l'11 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro Paese di origine.
9/4909/83. Fedriga, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi controproducenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000 unità;
contribuisce al sovraffollamento dei penitenziari la presenza di detenuti di origine straniera che raggiungono circa il 40 per cento del totale e addirittura il 70 per cento nelle regioni del Nord;
restano pochi i Paesi con cui l'Italia ha una convenzione bilaterale che consenta le estradizioni per scontare la pena nel Paese d'origine,

impegna il Governo

a proseguire ed ulteriormente sviluppare la politica di sottoscrizione di Accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, con particolare riferimento alla Nigeria, paese da dove provengono circa il 5 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro Paese di origine.
9/4909/84. Fogliato, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi controproducenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000 unità;
contribuisce al sovraffollamento dei penitenziari la presenza di detenuti di origine straniera che raggiungono circa il 40 per cento del totale e addirittura il 70 per cento nelle regioni del Nord;
restano pochi i Paesi con cui l'Italia ha una convenzione bilaterale che consenta le estradizioni per scontare la pena nel Paese d'origine,

impegna il Governo

a proseguire ed ulteriormente sviluppare la politica di sottoscrizione di Accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, con particolare riferimento all'Egitto, paese da dove provengono circa il 3 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro Paese di origine.
9/4909/85. Follegot, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
è necessaria una politica di potenziamento, formazione e valorizzazione della professionalità del personale della polizia penitenziaria, sottoposto a carichi di lavoro fortemente penalizzanti;
si conferma insufficiente l'azione del Governo in materia di personale di Polizia penitenziaria, settore nel quale la crescente carenza di personale non appare risolta con il debole provvedimento tampone adottato,

impegna il Governo

a reperire le necessarie risorse finanziarie per salvaguardare e adeguare i livelli retributivi degli operatori del settore carcerario, anche in relazione alle mansioni di tipo straordinario che svolgono quotidianamente con spirito di sacrificio.
9/4909/86. Fugatti, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
i reiterati tentativi di risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili ed anzi controproducenti considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi con una crescita media mensile da 800 a 1000 unità;
contribuisce al sovraffollamento dei penitenziari la presenza di detenuti di origine straniera che raggiungono circa il 40 per cento del totale e addirittura il 70 per cento nelle regioni del Nord;
restano pochi i Paesi con cui l'Italia ha una convenzione bilaterale che consenta le estradizioni per scontare la pena nel Paese d'origine,

impegna il Governo

a proseguire ed ulteriormente sviluppare la politica di sottoscrizione di Accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, con particolare riferimento ai paesi della ex Jugoslavia, paese da dove provengono circa il 2 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro Paese di origine.
9/4909/87. Gidoni, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il fenomeno del sovraffollamento è aggravato dal progressivo aumento dei detenuti stranieri che negli istituti penitenziari del Nord del Paese raggiungono percentuali ben superiori a quelle dei detenuti italiani, confermando una correlazione tra il fenomeno dell'immigrazione clandestina e i tassi di delittuosità: rispetto ai 65.067 detenuti ad oggi presenti nelle 204 strutture penitenziarie, ben 24.152 sono stranieri,

impegna il Governo

nell'ambito di una politica di sottoscrizione con i paesi di origine dei detenuti stranieri per favorire il rientro, a promuoverne un attento monitoraggio, per garantire effettività agli impegni assunti in tema di esecuzione della pena in condizioni di reciprocità.
9/4909/88. Giancarlo Giorgetti, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il fenomeno del sovraffollamento è aggravato dal progressivo aumento dei detenuti stranieri che negli istituti penitenziari del Nord del Paese raggiungono percentuali ben superiori a quelle dei detenuti italiani, confermando una correlazione tra il fenomeno dell'immigrazione clandestina e i tassi di delittuosità: rispetto ai 65.067 detenuti ad oggi presenti nelle 204 strutture penitenziarie, ben 24.152 sono stranieri,

impegna il Governo

ad attivarsi per garantire la piena applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
9/4909/89. Goisis, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
lo strumento del «Piano carceri», laddove definito ed attuato in cooperazione con gli enti territoriali competenti e preordinato al riequilibrio territoriale della rete carceraria, può consentire di evitare il ricorso a misure di clemenza relativa, come quelle alternative alla detenzione, soprattutto nei casi in cui queste si rivelano non proporzionate alla gravità del reato commesso,

impegna il Governo

a considerare prioritaria la realizzazione del «Piano carceri», quale strumento di programmazione coordinata tra il Ministero della giustizia, le regioni e gli enti locali territorialmente competenti nel settore dell'edilizia penitenziari a, finalizzato a modernizzare la rete esistente delle strutture carcerarie, ad adeguarla alle effettive esigenze del sistema giudiziario e ad omogeneizzarne la dislocazione nelle diverse aree del territorio nazionale.
9/4909/90. Grimoldi, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il sistema penitenziario italiano continua a soffrire per il sovraffollamento dato che le 206 carceri italiane contengono 67000 detenuti, a fronte di 45.000 posti regolamentari;
i detenuti stranieri presenti nelle carceri, al 31 dicembre 2011, ammontavano a oltre 24 mila unità,

impegna il Governo

a migliorare durante il periodo di detenzione le modalità di identificazione dei detenuti extracomunitari e di acquisizione dei documenti abilitativi al rimpatrio onde rendere possibile l'immediata espulsione una volta avvenuta la scarcerazione, senza necessità di trattenimento nei Centri di identificazione.
9/4909/91. Paolini, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
si rende improcrastinabile adottare interventi di riorganizzazione del circuito penitenziario che, attraverso sinergie tra il Ministero della Giustizia, le Regioni e gli Enti locali, nonché in parallelo rispetto al processo di federalismo demaniale, sappiano adeguare il sistema penitenziario alle effettive esigenze della fase esecutiva della pena, a garanzia delle sue funzioni tipiche,

impegna il Governo

a procedere nella realizzazione del Piano carceri in sinergia con il processo di federalismo demaniale prefigurato nella legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, aI fine di consentire che, nel quadro unitario delle regole sul funzionamento del sistema penitenziario definite dal Ministero della giustizia, sia comunque promosso il coinvolgimento degli enti locali territorialmente competenti nella gestione dell'edilizia penitenziaria quale strumento di prevenzione dello stato di isolamento ed abbandono di queste realtà rispetto al contesto di riferimento.
9/4909/92. Nicola Molteni, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
si rende improcrastinabile adottare interventi di riorganizzazione del circuito penitenziario che, attraverso sinergie tra il Ministero della Giustizia, le Regioni e gli Enti locali, nonché in parallelo rispetto al processo di federalismo demaniale, sappiano adeguare il sistema penitenziario alle effettive esigenze della fase esecutiva della pena, a garanzia delle sue funzioni tipiche,

impegna il Governo

a procedere nella realizzazione del Piano carceri promuovendo il coinvolgimento degli enti locali territorialmente competenti nella gestione dell'edilizia penitenziaria quale strumento di prevenzione dello stato di isolamento ed abbandono di queste realtà rispetto al contesto di riferimento.
9/4909/92.(Testo modificato nel corso della seduta) Nicola Molteni, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
è proprio attraverso il sistema penitenziario che si deve garantire un adeguato bilanciamento tra le funzioni essenziali della pena detentiva e l'obiettivo della rieducazione del condannato nella fase esecutiva, attraverso il reinserimento lavorativo e sociale del detenuto,

impegna il Governo

a promuovere la cooperazione tra il Ministero della giustizia, il Ministero al lavoro e alle politiche sociali ed il Ministero della salute, al fine di migliorare le condizioni di permanenza in carcere dei detenuti, sia favorendo lo svolgimento all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari di attività lavorative sinergiche con il mercato del lavoro ed utili alla collettività, sia completando il processo di trasferimento delle funzioni di medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale.
9/4909/93. Lussana, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
per fronteggiare la situazione delle carceri italiane sono necessari interventi strutturali in grado di risolvere la deficienza organica del Corpo di polizia penitenziaria;
sotto questo punto di vista l'intervento proposto dal Governo risulta assolutamente insufficiente; non si arresta la relazione inversamente proporzionale tra numero dei detenuti e personale penitenziario,

impegna il Governo

ad adeguare le piante organiche riferite al personale di Polizia penitenziaria, avviando un nuovo ed effettivo piano di assunzioni di almeno 6000 unità, che garantisca le risorse professionali necessarie all'attivazione delle strutture penitenziarie.
9/4909/94. Rainieri, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
la popolazione delle carceri continua dunque a crescere, con tutte le relative conseguenze, mentre gli agenti penitenziari sono costretti a lavorare in condizioni sempre peggiori;
sono frequenti gli attacchi violenti al personale, che ormai in molti casi è demotivato, stanco per l'eccessivo carico di lavoro e comunque non adeguatamente retribuito,

impegna il Governo

a convocare i sindacati di Polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il personale penitenziario al fine di un confronto concreto e costruttivo sulle problematiche delle carceri in Italia e degli operati.
9/4909/95. Reguzzoni, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
la situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane è connessa al problema delle pendenze penali, che ammontano all'incirca a 4 milioni di procedimenti;
sarebbe necessario intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di sistema, intervenendo sulla struttura del procedimento penale per eliminare gli ostacoli alla celere celebrazione dei processi, in modo da risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole durata e porre rimedio alle gravi carenze strutturali;
in tale contesto, l'inadeguatezza dell'azione governativa appare evidente dalla palese mancata adozione di provvedimenti per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale,

impegna il Governo

ad attivare la predisposizione di interventi normativi finalizzati ad una maggiore efficienza ed incisività del sistema processuale penale capaci di incidere efficacemente sul sistema processuale e di voler offrire contributi migliorativi di assoluto rilievo per la rapida celebrazione dei processi, causa principale del sovraffollamento delle strutture penitenziarie.
9/4909/96. Isidori, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
la situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane è connessa al problema delle pendenze penali, che ammontano all'incirca a 4 milioni di procedimenti;
sarebbe necessario intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di sistema, intervenendo sulla struttura del procedimento penale per eliminare gli ostacoli alla celere celebrazione dei processi, in modo da risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole durata e porre rimedio alle gravi carenze strutturali,

impegna il Governo

ad attivare la predisposizione di interventi normativi finalizzati ad una maggiore efficienza ed incisività del sistema processuale penale capaci di incidere efficacemente sul sistema processuale e di voler offrire contributi migliorativi di assoluto rilievo per la rapida celebrazione dei processi, causa principale del sovraffollamento delle strutture penitenziarie.
9/4909/96.(Testo modificato nel corso della seduta) Isidori, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3-ter che prevede il 1o febbraio 2013 quale termine temporale per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; considerato che tra le norme di copertura finanziaria delle predette disposizioni si prevede di sottrarre 60 milioni di euro dalle risorse per gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (ex articolo 20, legge 67/1988) e 60 milioni di euro dalle risorse del fondo infrastrutture strategiche (ex articolo 32, decreto-legge 98/201 1),

impegna il Governo:

a voler considerare l'opportunità di ripristinare il Fondo per il prossimo futuro integrandolo con nuove risorse;
ad intervenire nel realizzare risparmi di spesa prevalentemente sul rinnovo del Parco tecnologico della diagnostica evitando risparmi nel settore relativo agli stati terminali e alle cure palliative.
9/4909/97. Polledri, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
in un contesto dominato dalla contrazione delle risorse, resta incomprensibile la notizia secondo cui, proprio nelle scorse settimane il Ministro dell'Interno Cancellieri ha provveduto alla firma della Convenzione con Telecom per confermare vari servizi di comunicazione elettronica, compreso quello dei tanti discussi braccialetti elettronici, fino ad oggi scarsamente applicati e con costi elevatissimi;
nella citata convenzione, il costo per i braccialetti si attesterebbe intorno ai 9 milioni di euro;
l'adozione della suddetta convenzione, per la parte relativa agli strumenti tecnici di controllo a distanza, sarebbe stata determinata da un supposto impatto deflattivo sul sovraffollamento;
prima del suddetto rinnovo non è stata effettuata opportuna verifica della effettiva efficacia di tali strumenti,

impegna il Governo

a comunicare al Parlamento le relative risultanze applicative, visto il cospicuo impiego di risorse, dopo aver proceduto celermente ad una approfondita verifica di costi e benefici degli strumenti di controllo a distanza.
9/4909/98. Torazzi, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
l'obiettivo dichiarato dell'intervento legislativo in esame è quello di arginare il sovraffollamento carcerario senza sospendere l'esecuzione della pena, attraverso la forma introdotta precedentemente che prevede la possibilità di trascorre ai domiciliari il residuo di pena;
il presente provvedimento si pone come intervento emergenziale, con previsione limitata temporalmente delle norme in esso contenute;
la concessione di poter scontare agli arresti domiciliari coloro che vengono arrestati in flagranza di reato costituisce un cedimento nei confronti della criminalità e del principio di certezza della pena;
il problema legato al sovraffollamento deve avere una soluzione strutturale e duratura nel tempo, diretta a svolgere quella funzione essenziale della detenzione, che è principalmente afflittiva,

impegna il Governo

ad indicare chiaramente al Parlamento quali riforme strutturali voglia attuare in via prioritaria per garantire la certezza della pena.
9/4909/99. Pastore, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
nelle carceri del nostro paese vi sono 68.000 detenuti, di cui 30.000 sono in carcere da presunti innocenti: 38.000 persone sono in carcere in base ad una sentenza definitiva ed altre 30.000 in base ad altri titoli che non sono sentenze di condanna definitiva;
il 36 per cento dei detenuti (pari a 24.600 persone) è di origine straniera e costa circa 2.755.200 euro al giorno a totale carico del bilancio dello Stato;
ove tali detenuti fossero liberati dalle carceri attraverso accordi di riammissione o attraverso un incentivo ai magistrati ad applicare la misura dell'espulsione in sostituzione della pena della reclusione (che invece viene applicata solo in circa 1.000 casi, come evidenziano i dati fornitici ieri dal Ministro in allegato alla sua relazione), il problema del sovraffollamento delle carceri potrebbe essere risolto sicuramente in modo più efficace e serio,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare provvedimenti che prevedano misure incentivanti per i magistrati che, ove le circostanze lo consentano, applichino per i condannati stranieri l'espulsione in sostituzione della pena della reclusione.
9/4909/100. Montagnoli, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame, intervenendo sull'articolo i della legge n. 199 del 2010, innalza da 1 2 a 1 8 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio ivi prevista;
tale previsione apparirebbe maggiormente efficace e condivisibile ove l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva fosse permessa solo subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e ad ogni modo solo se l'accesso al beneficio fosse necessariamente concesso col presupposto che il detenuto abbia già scontato la parte più consistente della propria pena detentiva,

impegna il Governo

a provvedere all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3 del provvedimento tramite la contestuale attivazione di controlli stringenti sulla pericolosità dei detenuti potenziali destinatari del beneficio.
9/4909/101. Maggioni, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede tra le proprie principali misure, la detenzione in luoghi diversi da quelli a ciò deputati in caso di arresto per i reati meno gravi e di competenza del tribunale monocratico;
l'uso di tali luoghi alternativi, tra cui le camere di sicurezza, dovrebbero essere limitate a casi di stretta necessità;
i temperamenti detentivi in questione potrebbero riverberare impatti negativi sui compiti propri delle forze di polizia, che altrimenti potrebbero essere distolte dai loro principali adempimenti posti a tutela della sicurezza pubblica, anche in ragione delle note carenze di organico,

impegna il Governo

a valutare la necessità di chiarire con opportuni provvedimenti che tra le risorse che saranno trasferite dal Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto legge, sia ricompreso anche il ristoro delle spese di gestione delle strutture delle forze di polizia allo scopo interessate e i maggiori oneri per il personale, con specifico riguardo alle missioni e alle prestazioni di lavoro straordinario.
9/4909/102. Meroni, Bitonci.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la necessità di chiarire con opportuni provvedimenti che tra le risorse che saranno trasferite dal Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto legge, sia ricompreso anche il ristoro delle spese di gestione delle strutture delle forze di polizia allo scopo interessate e i maggiori oneri per il personale, con specifico riguardo alle missioni e alle prestazioni di lavoro straordinario.
9/4909/102.(Testo modificato nel corso della seduta) Meroni, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
le norme contenute nell'articolo 3-ter, sono finalizzate alla definitiva chiusura e superamento, entro il 1o febbraio 2013, degli ospedali psichiatrici giudiziari e a far sì che dal 31 marzo 20 1 3 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie regionali e prevedono che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose dovranno essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali;
tra le norme di copertura finanziaria delle suddette disposizioni si prevede una riduzione di 24 milioni di euro dello stanziamento a titolo di indennizzo, previsto dall'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da somministrazione di emoderivati,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative per garantire che il fondo per i soggetti danneggiati da trasfusioni o da somministrazione di emoderivati venga reintegrato al più presto.
9/4909/103. Martini, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
esaminato li provvedimento in titolo e in particolare le norme contenute nell'articolo 3-ter, finalizzate alla definitiva chiusura e superamento, entro il 1o febbraio 2013, degli ospedali psichiatrici giudiziari e a far si che dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie regionali e che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose dovranno essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali;
preso atto che negli OPG sono internate persone pericolose per sé e per gli altri, compresi gli autori di delitti efferati;
considerato che con la chiusura degli OPG, mancando le strutture sanitarie territoriali regionali e il personale adeguatamente qualificato per la presa in carico degli ex internati;
considerato e che gli obiettivi sottostanti al decreto non possono venire raggiunti nei tempi indicati dal medesimo;
considerato che deve essere sempre rispettata la dignità delle persone, comunque e in ogni luogo per i detenuti malati psichiatrici pericolosi che hanno commesso delitti efferati e per i cittadini che devono essere rispettati nella loro esigenza di sicurezza sociale;
considerato che, in molti casi, gli internati OPG sono affetti da patologie complesse e delicate, da affrontare con perizia e in strutture altamente specializzate, e che a causa di queste possano essere pregiudicati i rapporti interpersonali e le relazioni sociali dei pazienti, con la conseguenza di situazioni di pericolo sia per la loro sicurezza, sia per quella delle persone con le quali i medesimi si relazionano,

impegna il Governo

ad un approfondito esame della norma, delle sue implicazioni e della tempistica di applicazione della medesima, al fine di evitare che le misure in essa previste possano costituire, in determinati casi, un detrimento sia per la cura e il trattamento dei pazienti affetti da tali gravi patologie e il loro reinserimento sociale, sia per i loro familiari e le persone con cui entrano in relazione.
9/4909/104. Laura Molteni, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
esaminato li provvedimento in titolo e in particolare le norme contenute nell'articolo 3-ter, finalizzate alla definitiva chiusura e superamento, entro il 1o febbraio 2013, degli ospedali psichiatrici giudiziari e a far si che dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie regionali e che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose dovranno essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali;
preso atto che negli OPG sono internate persone pericolose per sé e per gli altri, compresi gli autori di delitti efferati;
considerato che con la chiusura degli OPG, mancando le strutture sanitarie territoriali regionali e il personale adeguatamente qualificato per la presa in carico degli ex internati;
considerato che deve essere sempre rispettata la dignità delle persone, comunque e in ogni luogo per i detenuti malati psichiatrici pericolosi che hanno commesso delitti efferati e per i cittadini che devono essere rispettati nella loro esigenza di sicurezza sociale;
considerato che, in molti casi, gli internati OPG sono affetti da patologie complesse e delicate, da affrontare con perizia e in strutture altamente specializzate, e che a causa di queste possano essere pregiudicati i rapporti interpersonali e le relazioni sociali dei pazienti, con la conseguenza di situazioni di pericolo sia per la loro sicurezza, sia per quella delle persone con le quali i medesimi si relazionano,

impegna il Governo

ad un approfondito esame della norma, delle sue implicazioni e della tempistica di applicazione della medesima, al fine di evitare che le misure in essa previste possano costituire, in determinati casi, un detrimento sia per la cura e il trattamento dei pazienti affetti da tali gravi patologie e il loro reinserimento sociale, sia per i loro familiari e le persone con cui entrano in relazione.
9/4909/104.(Testo modificato nel corso della seduta) Laura Molteni, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in parola destina fondi significativi per consentire l'applicazione anche ai procedimenti penali definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale delle norme da quest'ultimo previste, in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
con le disposizione del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentita che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare alla polizia di stato, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
al fine di consentire in modo capillare il controllo del territorio è necessario dotare di ulteriori mezzi di difesa le forze di polizia, ed in particolare alla polizia di Stato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare alla polizia di stato così da consentire una maggiore dotazione di mezzi di difesa al fine di consentire un maggior e più capillare controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto-legge.
9/4909/105. Stefani, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in parola destina fondi significativi per consentire l'applicazione anche ai procedimenti penali definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale delle norme da quest'ultimo previste, in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
con le disposizione del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentita che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio,

impegna il Governo

a valutare quali siano le iniziative necessarie per consentire una maggiore dotazione di mezzi di difesa al fine di consentire un maggior e più capillare controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto-legge.
9/4909/105.(Testo modificato nel corso della seduta) Stefani, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in parola destina fondi significativi per consentire l'applicazione anche ai procedimenti penali definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale delle norme da quest'ultimo previste, in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
con le disposizione del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare della polizia locale, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
da tempo gli organici delle forze di polizia locale risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare affinché si consenta alle amministrazioni comunali di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto-legge attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti.
9/4909/106. Vanalli, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
con le disposizione del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
occorre, al fine di non consentire ulteriori misure «mascherate» di indulto o similari, che di fatto, da un lato, provocano grave allarme sociale, e dall'altro lato, denotano come lo Stato non è in grado di eseguire concretamente le pene inflitte, modificare l'attuale sistema processuale che non consente una giustizia in temi rapidi, certi e ragionevoli;
per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare ulteriori risorse finanziarie al fine di consentire la definitiva implementazione del processo cosiddetto telematico, anche, ed in particolar modo, nel settore penale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare atte a consentire la definitiva implementazione del processo cosiddetto telematico, anche, ed in particolar modo, nel settore penale.
9/4909/107. Simonetti, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
con le disposizione del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio,

invita il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare atte a consentire la definitiva implementazione del processo cosiddetto telematico, anche, ed in particolar modo, nel settore penale.
9/4909/107.(Testo modificato nel corso della seduta) Simonetti, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
con le disposizione del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
attraverso la riduzione consistente del «servizio scorte» si consentirebbe un'ulteriore aumento delle forze di polizia presenti sul territorio, così da contrastare l'aumento endemico di criminalità causato dalla «liberazione» anticipata dei detenuti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per ridurre considerevolmente il «servizio scorte» così da permettere che un maggior numero di personale dell'arma dei carabinieri possa presidiare il territorio in modo da consentire, attraverso maggiori controlli, che effettivamente i detenuti scontino la pena residua presso il proprio domicilio.
9/4909/108. Volpi, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
attraverso la riduzione consistente del «servizio scorte» si consentirebbe un'ulteriore aumento delle forze di polizia presenti sul territorio, così da contrastare l'aumento endemico di criminalità causato dalla «liberazione» anticipata dei detenuti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative anche attraverso una razionalizzazione del «servizio scorte» così da permettere che un maggior numero di personale dell'arma dei carabinieri possa presidiare il territorio in modo da consentire, attraverso maggiori controlli, che effettivamente i detenuti scontino la pena residua presso il proprio domicilio.
9/4909/108.(Testo modificato nel corso della seduta) Volpi, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
l'impianto del provvedimento è volto a prevedere la custodia del condannato nel domicilio o in subordine nelle camere di sicurezza come regola applicativa generale;
nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati è emersa con chiarezza l'inadeguatezza delle camere di sicurezza e le difficoltà delle forze dell'ordine nell'applicazione, in particolare, dell'articolo i del provvedimento,

impegna il Governo

a prendere atto dei rilevanti dati evidenziati in audizione dai sindacati delle Forze di Polizia che hanno osservato come le camere di sicurezza sul territorio siano inidonee a sopportare il carico di detenuti derivante dall'applicazione delle citate disposizioni e a valutare la conseguente esigenza di assicurare maggiore tutela ai diritti fondamentali dei detenuti, così come quelli delle persone arrestate.
9/4909/109. Molgora, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in parola destina fondi significativi per consentire l'applicazione anche ai procedimenti penali definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale delle norme da quest'ultimo previste, in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
con le disposizione del decreto-legge in parola di fatto si attua un «indulto mascherato», giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino ad un anno e mezzo, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare della polizia locale, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
al fine di consentire in modo capillare il controllo del territorio è necessario dotare di ulteriori mezzi di trasporto delle forze di polizia, ed in particolare la polizia locale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche con la modifica del patto si stabilità interno, per destinare ulteriori risorse finanziare affinché si consenta alle amministrazioni comunali di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto-legge, attraverso una maggiore dotazione di mezzi di trasporto destinati ai propri corpi di polizia.
9/4909/110. Rivolta, Bitonci.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento, all'articolo 3-ter, reca disposizioni volte al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
in particolare il comma 5 del suddetto articolo 3-ter, consente l'assunzione di personale qualificato da parte di Regioni e Province autonome in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, e dunque dispone, in termini generici, una deroga alla normativa vigente, non risultando espressamente indicate le norme derogate,

impegna il Governo

a valutare la congruità della disposizione di cui all'articolo 3-ter, comma 5, la quale, consentendo alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, di assumere ulteriore personale qualificato, è tale da determinare una deroga alle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa pubblica ed in particolare della spesa riferita al personale ed un aggravio di costi a carico della già sofferente finanza pubblica.
9/4909/111. Chiappori, Bitonci.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3075 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DISCIPLINA DEL PROCESSO CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4933-A)

A.C. 4933-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

A.C. 4933-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 15.2, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 4933-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 1.
(Finalità e definizioni).

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 11.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

Articolo 2.
(Presupposti di ammissibilità).

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta è ammissibile quando il debitore:
a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Articolo 3.
(Contenuto dell'accordo).

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Articolo 4.
(Deposito della proposta di accordo).

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

Articolo 5.
(Procedimento).

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, nonché, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 6.
(Raggiungimento dell'accordo).

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell'omologazione è sufficiente che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Articolo 7.
(Omologazione dell'accordo).

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Articolo 8.
(Esecuzione dell'accordo).

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Articolo 9.
(Impugnazione e risoluzione dell'accordo).

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Articolo 10.
(Organismi di composizione della crisi).

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.
4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso.
7. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
8. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 11.
(Disposizioni transitorie).

1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

Capo II
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Articolo 12.
(Modifiche alla disciplina della mediazione).

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.»;
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».

Articolo 13.
(Modifiche al codice di procedura civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;

b) all'articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».

Articolo 14.
(Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

1. All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;
c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

Articolo 15.
(Proroga dei magistrati onorari).

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1o gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 16.
(Modifiche alla disciplina delle società di capitali).

1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;
b) dopo il comma 13, è inserito il seguente:
«13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».

2. All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».

Articolo 17.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4933-A - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Il capo I è sostituito dal seguente:

«Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

Sezione I
PROPOSTA DEL CONSUMATORE

Art. 1. - (Finalità e definizioni). - 1. Il consumatore, al fine di porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-novies con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 3.
2. Ai fini del presente capo, si intende per "sovraindebitamento del consumatore" una situazione di definitiva incapacità della persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 2. - (Presupposti di ammissibilità della proposta). - 1. Il piano proposto dal consumatore in stato di sovraindebitamento, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, prevede scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, e indica le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti, nonché le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la
liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuare in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. La proposta non è ammissibile:
a) quando il consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) quando nei confronti del consumatore è stato adottato uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 8;
c) quando la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Art. 3. - (Contenuto della proposta di piano). - 1. La proposta di piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità del piano.
3. Nella proposta sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. La proposta è accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

Art. 4. - (Deposito della proposta). - 1. La proposta è depositata presso il tribunale del luogo ove il consumatore ha la residenza ed è corredata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.
2. Alla proposta sono allegati l'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla concreta fattibilità del piano avuto riguardo anche all'elenco dei beni mobili o immobili che i terzi garanti mettono a disposizione per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art. 5. - (Procedimento di omologazione). - 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori, presso la residenza o la sede legale degli stessi, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Qualora la sola incompletezza dei documenti di cui all'articolo 4 determini la impossibilità di ammissione alla procedura, il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e produrre nuovi documenti.
2. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, risolta ogni altra contestazione, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-novies, presso gli uffici competenti.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione II del presente capo.
4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato provvedimento.

Art. 6. - (Effetti dell'omologazione). - 1. Dalla data dell'omologazione e per un periodo non superiore a tre anni i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
2. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 5, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni e i crediti oggetto del piano.
3. Durante il periodo previsto dal comma 1, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
4. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
5. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è richiesto al tribunale e si applica l'articolo 5, comma 4.

Art. 7. - (Esecuzione del piano omologato). - 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dal piano, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il debitore o per i terzi garanti il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il piano, il debitore deve darne prontamente notizia all'organismo di composizione della crisi che verifica con i creditori la possibilità di apportare una modifica al piano previa autorizzazione del giudice. Se l'esecuzione del piano diviene impossibile, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione del piano qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
5. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 8. - (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione). - 1. L'omologazione del piano è revocata quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti nella misura prevista dal piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'omologazione del piano è altresì revocata se risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o se, in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta. Il giudice provvede d'ufficio e si applica l'articolo 5, comma 4.
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti della omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
b) se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal piano.
4. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dal comma 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Sezione II
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 9. - (Liquidazione dei beni). - 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi disciplinata dalla sezione I del presente capo, il consumatore che versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.
2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4.
3. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e ove quest'ultimo abbia fatto accesso alla procedura di liquidazione negli ultimi cinque anni.
4. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Art. 10. - (Conversione della procedura di composizione in quella di liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, con decreto avente il contenuto di cui al comma 2 dell'articolo 11, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione I in quella di liquidazione del patrimonio del debitore nell'ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano ai sensi dell'articolo 8.
2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 4 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.

Art. 11. - (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 5, comma 4.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, nomina un liquidatore, da individuare in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) dispone che non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto a cura del liquidatore presso gli uffici competenti;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

Art. 11-bis. - (Inventario ed elenco dei creditori). - 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 4, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 11-ter;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui saranno comunicati al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 11-ter. - (Domanda di partecipazione alla liquidazione). - 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:
a) l'indicazione delle generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 11-quater. - (Formazione del passivo). - 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 11-ter e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 5, comma 4.

Art. 11-quinquies. - (Liquidazione). - 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La liquidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità al programma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 11 e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Art. 11-sexies. - (Azioni del liquidatore). - 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2. Il liquidatore può promuovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.

Art. 11-septies. - (Beni e crediti sopravvenuti). - 1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 9 non costituiscono oggetto della stessa.

Art. 11-octies. - (Creditori posteriori). - 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), sono esclusi dalla procedura.

Sezione III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11-novies. - (Organismi di composizione della crisi). - 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2 con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso regolamento sono disciplinate la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni I e II del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni I e II del presente capo.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 7, comma 1, o 11, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di prevenzione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche sulla veridicità dei dati e l'attestazione di cui al comma 6, nonché gli accertamenti necessari per la redazione della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, sono effettuati per il tramite dell'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 11-decies. - (Esdebitazione). - 1. Il consumatore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e non soddisfatti, a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 11-undecies;
d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione II è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il decreto.
5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 11-undecies. - (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano;
d) dopo il deposito della proposta di piano, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
4. Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro».

Dopo il capo I è inserito il seguente:

«Capo I-bis
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 11-duodecies. - (Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento). - 1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: "Procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio";
b) dopo la rubrica del capo II è inserita la seguente partizione: "Sezione I - Accordo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento";
c) all'articolo 6, comma 2, le parole: "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la" sono soppresse;
d) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, e indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti nonché le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuare in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: "procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti procedure concorsuali";
2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo";
2.3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) non ha subìto in precedenza provvedimenti di revoca, annullamento o risoluzione, per cause a lui imputabili, di accordi di composizione della crisi omologati";
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b) e b-bis), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può accedere alla procedura di cui alla presente sezione";
e) all'articolo 8:
1) al comma 1, la parola: "redditi" è sostituita dalla seguente: "crediti";
2) al comma 2, dopo le parole: "Nei casi in cui i beni" la parola: "o" è sostituita dalla seguente: "e";
3) il comma 4 è abrogato;
f) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole: "luogo di residenza o sede" è inserita la seguente: "principale";
2) al comma 3, dopo le parole: "degli ultimi tre esercizi," sono inserite le seguenti: "ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,";
g) all'articolo 10:
1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "i requisiti previsti dagli articoli 7" è inserita la seguente: ", 8" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportate integrazioni al piano e produrre nuovi documenti";
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto di cui al comma 1 deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 15, presso gli uffici competenti";
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 3 e fino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono nulli";
h) all'articolo 11:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "almeno trenta giorni prima della scadenza del termine assegnato dal giudice con il decreto di cui all'articolo 10, comma 3; in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta negli esatti termini in cui è stata loro comunicata";
2) al comma 2, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione";
3) al comma 5, dopo le parole: "i pagamenti dovuti" sono inserite le seguenti: "secondo il piano"; le parole: "Agenzie fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "amministrazioni pubbliche" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato";
i) all'articolo 12:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, abbia verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non abbia aderito o che risulti escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione II";
2) al comma 3, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a tre anni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni ed i crediti oggetto del piano";
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è richiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in composizione monocratica ed il reclamo, anche avverso il provvedimento di rigetto, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento";
4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";
l) all'articolo 13, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi";
m) all'articolo 14:
1) al comma 2, dopo le parole: "se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile" è inserita la seguente: "anche";
2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma il tribunale provvede in composizione monocratica";
n) dopo l'articolo 14, è inserita la seguente sezione:

"Sezione II
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14-bis. - (Liquidazione dei beni). - 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi il debitore, che versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), anche se imprenditore agricolo, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.
2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario dei beni del debitore, contenente specifiche indicazioni in merito allo stato di possesso di ciascuno di essi, e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
5. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Art. 14-ter. - (Conversione della procedura di composizione in quella di liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, con decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quater, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione I in quella di liquidazione del patrimonio nelle ipotesi di revoca, annullamento o risoluzione dell'accordo omologato, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 14.
2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 9 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.

Art. 14-quater. - (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-bis, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuare in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

Art. 14-quinquies. - (Inventario ed elenco dei creditori). - 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-sexies;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui saranno comunicati al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-sexies. - (Domanda di partecipazione alla liquidazione). - 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:
a) l'indicazione delle generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-septies. - (Formazione del passivo). - 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-sexies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-quinquies, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

Art. 14-octies. - (Liquidazione) - 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La liquidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità del programma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Art. 14-novies. - (Azioni del liquidatore). - 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquidazione e
comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-octies, comma 2. Il liquidatore può altresì promuovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.

Art. 14-decies. - (Beni e crediti sopravvenuti). - 1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-bis non costituiscono oggetto della stessa.

Art. 14-undecies. - (Creditori posteriori). - 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quater, comma 2, lettera c), sono esclusi dalla procedura";
o) all'articolo 15 è premessa la seguente partizione: "Sezione III - Disposizioni comuni";
p) gli articoli 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 15. - (Organismi di composizione della crisi). - 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2 con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni I e II del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni I e II del presente capo.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quater, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti, in considerazione del valore della procedura, i criteri di determinazione delle indennità applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di prevenzione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche sulla veridicità dei dati e l'attestazione di cui al comma 6, nonché gli accertamenti necessari per la redazione della relazione di cui all'articolo 14-bis, comma 3, sono effettuati per il tramite dell'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 16. - (Esdebitazione). - 1. Il debitore è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e non soddisfatti, a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 19;
d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione II è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il decreto.
5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica";
q) l'articolo 17 è abrogato;
r) all'articolo 18:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Accesso a banche dati ai fini della composizione delle crisi da sovraindebitamento";
2) al comma 1, le parole da: "contenuti" fino a: "pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "strettamente necessari ai fini della composizione della crisi, contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie e nelle centrali rischi";
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità e i livelli di accesso selettivo ai dati di cui al comma 1 del presente articolo, nonché adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per il trattamento e la conservazione dei dati stessi, ai sensi del comma 2";
s) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura di cui alla sezione I del presente capo, effettua pagamenti non previsti nel piano;
d) dopo il deposito della proposta di accordo, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui all'articolo 14-bis, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
4. Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro";
t) l'articolo 20 è abrogato.

2. Le modificazioni apportate alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, dal comma 1 del presente articolo entrano in vigore il 29 febbraio 2012».

L'articolo 12 è soppresso.

All'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» ed è aggiunta la seguente lettera:
«b-bis)
all'articolo 769, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
"Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte"».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183). - 1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato».

All'articolo 16:
al comma 1, la lettera a) è soppressa;
il comma 2 è soppresso.

A.C. 4933-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono soppressi.

L'articolo 12 è soppresso.

All'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» ed è aggiunta la seguente lettera:
«b-bis)
all'articolo 769, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
"Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte"».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183). - 1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato».

All'articolo 16:
al comma 1, la lettera a) è soppressa;
il comma 2 è soppresso.

A.C. 4933-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 13.
(Modifiche al codice di procedura civile).

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13. 10. Abrignani, Cassinelli.

ART. 15.
(Proroga dei magistrati onorari).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3200 posti. La pianta organica degli uffici del giudice di pace è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature amministrative e contabili».
15. 1. Rao, Ria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quinquies. Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i giudici di pace in servizio che hanno ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis del presente articolo sono rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età».
15. 2. Rao, Ria.