XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 22 febbraio 2012

TESTO AGGIORNATO AL 23 FEBBRAIO 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 febbraio 2012.

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Frattini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Picchi, Pisicchio, Stefani, Tempestini, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 febbraio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CAMBURSANO: «Modifiche al codice civile, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti i reati di false comunicazioni sociali, di impedito controllo, di falso in prospetto e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale» (4979);
DI STANISLAO: «Modifiche agli articoli 1895 e 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di provvidenze per i familiari di militari vittime del servizio» (4980).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VASSALLO ed altri: «Modifiche agli articoli 48, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 96, 121, 122, 123, 126, 128, 135, 136 e 138 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di bicameralismo» (4915) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
SANTORI: «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno, nonché deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e il coordinamento normativo» (4919) Parere delle Commissioni III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
MURO e PERINA: «Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro» (4958) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X.

IX Commissione (Trasporti):
GENTILONI SILVERI ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali» (4891) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 17 febbraio 2012, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno DI STANISLAO ed altri n. 9/4591/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 ottobre 2011, concernente la situazione degli apolidi «Bidun» in Kuwait, ed alla risoluzione conclusiva NIRENSTEIN ed altri n. 8/00155, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 6 dicembre 2011, concernente il programma nucleare iraniano.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 22 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle Commissioni sottoindicate:
n. 67/2011 del 3 agosto 2011, concernente «Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Prokemia» - alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive);
n. 79/2011 del 30 settembre 2011, concernente «Presa d'atto del programma attuativo regionale (PAR) della regione Abruzzo - Fas 2007-2013 (delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011)» - alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto della fondazione europea (FE) (COM(2012)35 final), assegnata in sede primaria, in data 14 febbraio 2012, alla II Commissione (Giustizia), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di semplificazione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (COM(2012)42 final), assegnata in sede primaria, in data 20 febbraio 2012, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Calcolo ad alte prestazioni: il posto dell'Europa nella corsa mondiale (COM(2012)45 final), assegnata in sede primaria, in data 16 febbraio 2012, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (COM(2012)48 final), assegnata in sede primaria, in data 13 febbraio 2012, alla XII Commissione (Affari sociali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (COM(2012)49 final), assegnata in sede primaria, in data 13 febbraio 2012, alla XII Commissione (Affari sociali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)51 final), assegnata in sede primaria, in data 13 febbraio 2012, alla XII Commissione (Affari sociali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)52 final), assegnata in sede primaria, in data 13 febbraio 2012, alla XII Commissione (Affari sociali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings, Spagna) (COM(2012)53 final), assegnata in sede primaria, in data 20 febbraio 2012, alla XI Commissione (Lavoro);
Libro bianco - Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili (COM(2012)55 final), assegnata in sede primaria, in data 20 febbraio 2012, alla XI Commissione (Lavoro).

La Commissione europea, in data 21 febbraio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica moldova, dall'altro (COM(2012)20 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione - Relazione sul meccanismo di allerta - Relazione preparata conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2012)68 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Consiglio europeo - Ostacoli al commercio e agli investimenti - Relazione 2012 (COM(2012)70 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Fintecna Spa, con lettera in data 15 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente un atto comportante spesa per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo del destinatario e dell'importo del relativo compenso.
Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. DIFFERIMENTO DI TERMINI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 4865-B)

A.C. 4865-B - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.
3. All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni».

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga termini in materia di assunzioni).

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.
3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 2.
(Proroga Commissario straordinario C.R.I.).

1. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

Articolo 3.
(Proroghe in materia di verifiche sismiche).

1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.

Articolo 4.
(Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI).

1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «Per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano».

Articolo 5.
(Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra).

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012».

Articolo 6.
(Proroga dei termini in materia di lavoro).

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni»;
b) al comma 1-ter, le parole «biennio 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2009-2012»;
c) al comma 2, le parole: «per il biennio 2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni».

2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 7.
(Proroghe in materia di politica estera).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

Articolo 8.
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa).

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2012»;
b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: «dal 2012» e «Fino al 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal 2013» e «Fino al 2012»;
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: «sino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2013».

2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2011-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2013-2014».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Articolo 9.
(Programma triennale della pesca).

1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia sanitaria).

1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole «dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 3 luglio 2013».
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 31 dicembre 2012.
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-undecies, le parole: «1 gennaio 2012» sono sostituite dalla seguenti parole «1 gennaio 2013»;
b) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalla seguenti parole «per gli anni 2010, 2011 e 2012».

2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2012».
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1o aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 marzo 2012».

Articolo 12.
(Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis).

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia ambientale).

1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2 aprile 2012.»
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2 luglio 2012».
5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Articolo 14.
(Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Articolo 15.
(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno).

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «sino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».
7. Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.

Articolo 16.
(Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo).

1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Articolo 17.
(Infrastrutture carcerarie).

1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.

Articolo 18.
(Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA).

1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

Articolo 19.
(Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili).

1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
b) all'articolo 8, comma 7, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
c) all'articolo 11, comma 3, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
d) all'articolo 11, comma 4, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
e) all'articolo 12, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»
g) all'articolo 16, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
h) all'articolo 18, comma 1, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
i) all'articolo 23, comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012» e le parole: «a partire dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2013».

Articolo 20.
(Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF).

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

Articolo 21.
(Proroga di norme nel settore postale).

1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

Articolo 22.
(Continuità degli interventi a favore delle imprese).

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 23.
(Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria).

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Articolo 24.
(Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato).

1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2012» e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

Articolo 25.
(Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale).

1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
5. È altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 26.
(Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica).

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee».

Articolo 27.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni).

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: «Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».
2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.».

Articolo 28.
(Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.).

1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 29.
(Proroghe di termini in materia fiscale).

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: «nel 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2012».
2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:
a) dal 1o gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1o gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1o gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.
4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1o ottobre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2012».
7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2011» e «dall'anno 2010» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «gennaio 2014» e «dall'anno 2013».
8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
9. Il termine del 1o gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.
13. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) al comma 34, le parole: «entro il 30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012»;
b) al comma 37, le parole: «entro il 30 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012».

14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000.».

Articolo 30.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4865-B - Modificazioni della Camera

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

All'articolo 1:
al comma 4, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
al comma 5, le parole:
«e successive modificazioni» sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 2:
al comma 1, le parole:
«commissario. straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario».

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole:
«legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 6:
al comma 2, la parola:
«DPCM» è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012.
2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 60 anni di età". Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per ma ternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-quater del presente articolo. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri».

All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto»;
alla lettera c), le parole: «dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2015»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a carico della finanza pubblica».

All'articolo 10:
al comma 2:
dopo le parole:
«legge 3 agosto 2007, n. 120,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;
le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;

al comma 3:
le parole:
«libero professionale» sono sostituite dalle seguenti: «libero-professionale»;
le parole:
«ai sensi dell'articolo 1 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del»;
le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
al comma 4, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;
al comma 5, le parole: «La disposizione di cui all'articolo 64» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall'articolo 64, comma 1,».

All'articolo 11:
al comma 1:
alle lettere
a) e b), le parole: «dalla seguenti parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
alla lettera a), le parole: «1 gennaio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
il secondo periodo è soppresso;
al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Proroga in materia di impianti funiviari). - 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "proroga di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni".
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: "due anni - articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni". Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: "articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - Settore funiviario".
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».

All'articolo 13:
al comma 1, la parola: «Presidenti» è sostituita dalla seguente: «presidenti»;
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 3, le parole: «2 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "al 1o giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2012"»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011", le parole: "30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012";
c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012";
d) il comma 5-quater è abrogato;
al comma 6, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 7, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale). - 1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25».

All'articolo 14:
al comma 1, primo periodo, le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» e le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. È differita al 1o gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2012-2013.
2-quater. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia.
2-quinquies. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina). - 1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 15:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 10.311.907» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
al comma 3, le parole: «Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010 e 2012".
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 4, le parole: «regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al regio decreto» e dopo le parole: «n. 773,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 5, le parole:
«è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente prorogato»;
al comma 7, le parole: «stabilito dall'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «indicato nell'articolo 23» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri,»;
al comma 8, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto».

All'articolo 16:
al comma 1, le parole:
«sulla base verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di verifiche».

All'articolo 17:
al comma 1, dopo le parole:
«legge 27 febbraio 2009, n. 14,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole:
«legge 27 febbraio 2009, n. 14» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni».

All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera
b), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
c), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
d), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
e), dopo le parole: «all'articolo 12,» sono inserite le seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
f), le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'entrata in vigore»;
alla lettera
g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
h), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
alla lettera
l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono aggiunte le seguenti: ", e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».

All'articolo 20:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere da parte delle amministrazioni statali interessate.
1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell'IRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività».

All'articolo 21:
al comma 1, dopo le parole:
«legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 2, le parole:
«dell'articolo 2 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2 del decreto-legge»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004».

All'articolo 22:
al comma 1, dopo le parole:
«legge 26 novembre 1993, n. 489,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
"9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".
1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Protezione accordata al diritto d'autore) - 1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: "e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e a quelli da essi fabbricati nei quindici anni successivi a tale data"».

All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole:
«decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

All'articolo 24:
al comma 1, dopo le parole:
«legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,», le parole: «periodo tredicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dodicesimo periodo» e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

All'articolo 25:
al comma 6, terzo periodo, dopo le parole:
«Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - (Indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7). - 1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, a copertura dell'onere di cui al presente comma, sono prorogate per il medesimo periodo le misure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 26:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«legge 24 novembre 2006, n. 286,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

All'articolo 27:
al comma 1, le parole:
«Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la parola: «efficientamento» è sostituita dalle seguenti: «incremento dell'efficienza».

All'articolo 28:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole:
«Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna). - 1. Le risorse disponibili per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 - Fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna - dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, nonché le risorse pari a 1 milione di euro, per l'anno 2011, accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, per l'applicazione del citato articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, restano destinate alla medesima finalizzazione fino alla definizione delle modalità di erogazione stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 29:
al comma 2, lettera
b), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 3, le parole:
«decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011 e 2012";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013".

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 8, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248," sono inserite le seguenti: "e la società Riscossione Sicilia Spa".
8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni»;
al comma 9, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 11, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi»;
al comma 12, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze,»;
al comma 14 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,»;
al comma 15, primo periodo, dopo la parola: «Genova» sono inserite le seguenti: «e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda,»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "1o maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
b) alla lettera a), le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012".

16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.
16-quater. Nelle more della completa attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'applicabilità del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello dell'eventuale esito negativo della verifica di cui al citato comma 10 dell'articolo 12.
16-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.
16-sexies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla data del 20 gennaio 2009".
16-septies. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
"204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;
b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui al presente comma".

16-octies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-septies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16-decies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: "30 giugno 2012", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"».

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. - (Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania). - 1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"».

A.C. 4865-B - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 4, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente»;
al comma 5, le parole: «e successive modificazioni» sono soppresse;
il comma 6 è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2015.
6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle finalità dell'elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente: "Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

All'articolo 2:
al comma 1, le parole:
«commissario. straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre). - 1. Dal 1o luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9».

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole:
«legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 6:
al comma 2, la parola:
«DPCM» è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012.
2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 60 anni di età". Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-decies del presente articolo e all'articolo 15, comma 8-bis, del presente decreto. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro per l'anno 2012, 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili».
2-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni";
b) al comma 15, primo periodo, le parole: "in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014," sono sostituite dalle seguenti: "in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,".

2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-decies. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012".
2-undecies. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
"14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefìci in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri».

All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 26-sexies, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi"».

All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto»;
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: "ufficiali, sottufficiali e volontari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti";
01a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: "immediatamente rieleggibili una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "rieleggibili due sole volte"»;
alla lettera c), le parole: «dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2015»;
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) all'articolo 2257, comma 1, le parole: "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2012";
c-ter) all'articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012"»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a carico della finanza pubblica».

All'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici). - 1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "anni 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2009-2012".
2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la parola: "AGEA" sono inserite le seguenti: "sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o"».

All'articolo 10:
al comma 2:
dopo le parole:
«legge 3 agosto 2007, n. 120,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;
le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;

al comma 3:
le parole:
«libero professionale» sono sostituite dalle seguenti: «libero-professionale»;
le parole:
«ai sensi dell'articolo 1 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del»;
le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
al comma 4, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;
al comma 5, le parole: «La disposizione di cui all'articolo 64» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall'articolo 64, comma 1,».

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l'adeguamento strutturale per l'ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali autorizzate all'AIFA, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate, possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle risorse.
5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 2 milioni di euro, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della salute».

All'articolo 11:
al comma 1:
la lettera
a) è soppressa;
alla lettera b), le parole: «dalla seguenti parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine del 30 giugno 2012, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del codice della navigazione. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: "da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo," sono soppresse»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
il secondo periodo è soppresso;
al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «Entro la data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 luglio 2012»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».
6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2012". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: "2011", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2012". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali.
6-septies. All'articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio". L'articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.
6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla predetta proroga per l'anno 2012 in termini di indebitamento netto per l'importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Proroga in materia di impianti funiviari). - 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "proroga di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni".
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: "due anni - articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni". Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: "articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - Settore funiviario".
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».

All'articolo 13:
al comma 1, la parola: «Presidenti» è sostituita dalla seguente: «presidenti»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"»;
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 3, le parole: «2 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "al 1o giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2012"»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011", le parole: "30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012";
c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012";
d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
"5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi"»;
al comma 6, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 7, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale). - 1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25».

All'articolo 14:
al comma 1, primo periodo, le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» e le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. È differita al 1o gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.
2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale.
2-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011.
2-sexies. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina). - 1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 15:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 10.311.907» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
al comma 3, le parole: «Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010 e 2012".
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma»;
al comma 4, le parole: «regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al regio decreto» e dopo le parole: «n. 773,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 5, le parole:
«è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente prorogato»;
al comma 7, le parole: «stabilito dall'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «indicato nell'articolo 23», dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri,» e le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di due anni»;
al comma 8, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012».

All'articolo 16:
al comma 1, le parole:
«sulla base verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di verifiche».

All'articolo 17:
al comma 1, dopo le parole:
«legge 27 febbraio 2009, n. 14,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole:
«legge 27 febbraio 2009, n. 14» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - (Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi). - 1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1o aprile 2012"».

All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera
b), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
c), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
d), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
e), dopo le parole: «all'articolo 12,» sono inserite le seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
f), le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'entrata in vigore»;
alla lettera
g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
h), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
alla lettera
l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono aggiunte le seguenti: ", e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».

All'articolo 20:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento, da parte delle amministrazioni statali interessate, dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere, ivi inclusi quelli già stipulati dall'Agenzia del demanio alla quale subentrano le amministrazioni interessate a far data dal 1o gennaio 2012.
1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell'IRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività».

All'articolo 21:
al comma 1, dopo le parole:
«legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 2, le parole:
«dell'articolo 2 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2 del decreto-legge»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 22:
al comma 1, dopo le parole:
«legge 26 novembre 1993, n. 489,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
"9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".
1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Protezione accordata al diritto d'autore) - 1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: "e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data"».

All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole:
«decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2012";
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011».

All'articolo 24:
al comma 1, dopo le parole:
«legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,», le parole: «periodo tredicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dodicesimo periodo» e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

All'articolo 25:
al comma 6, terzo periodo, dopo le parole:
«Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - (Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7). - 1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 1 è inserito il seguente:
"1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011";
b) al numero 2), la parola: "2011" è sostituita dalla seguente: "2012".

2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 26:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«legge 24 novembre 2006, n. 286,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis. - (Proroga delle disposizioni in favore della SVIMEZ). - 1. Per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 51 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è integrato di 500.000 euro.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All'articolo 27:
al comma 1, le parole:
«Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la parola: «efficientamento» è sostituita dalle seguenti: «incremento dell'efficienza».

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis. - (Consorzio laghi prealpini). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni "Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore", "Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e "Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como" sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, la denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini"».

All'articolo 28:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole:
«Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

All'articolo 29:
al comma 2, lettera
b), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 3, le parole:
«decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011 e 2012";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013".

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 8, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248," sono inserite le seguenti: "e la società Riscossione Sicilia Spa".
8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni»;
al comma 9, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 11, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi»;
11-ter. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi»;
al comma 12, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze,»;
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1o marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica»;
al comma 14 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,»;
al comma 15, primo periodo, dopo la parola: «Genova» sono inserite le seguenti: «e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "1o maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
b) alla lettera a), le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012".

16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.
16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.
16-quinquies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla data del 20 gennaio 2009".
16-sexies. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
"204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;
b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui al presente comma".

16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-sexies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: "30 giugno 2012", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"».
16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l'esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
16-undecies. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita dai comuni.
16-duodecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola: "2012" è sostituita dalla seguente: "2013";
b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla lettera b), le parole: "nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2013".

16-terdecies. La possibilità per le imprese assicurative di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, è prorogata fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. A tal fine e conseguentemente, all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 13, dopo le parole: "i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali," sono inserite le seguenti: "diversi dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,";
b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far data dall'esercizio 2012;
c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti:
"15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 15-quater, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.
15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.
15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-sexies.
15-octies. L'ISVAP disciplina con regolamento modalità e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell'impresa che si avvale delle citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell'impresa stessa oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio"».

Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. - (Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania). - 1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2012";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI";
c) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"».

Art. 29-ter. - (Proroga del Commissario straordinario per l'assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009) - 1. Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 29-quater. - (Dirigenti AGEA) - 1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. All'onere, pari ad euro 530.000, provvede l'AGEA con risorse proprie. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

A.C. 4865-B - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Proroga termini in materia di assunzioni).

Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008,
1. 34. Lussana, Vanalli, Simonetti.

Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
1. 38. Pastore, D'Amico.

Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di ventiquattro mesi.
1. 36. Volpi, Polledri.

Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di diciotto mesi.
1. 35. Vanalli, Bitonci.

Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
1. 37. Bragantini, Bitonci.

Al comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: buon andamento aggiungere le seguenti:, imparzialità, efficacia.
1. 40. Bitonci, Pastore.

Al comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: buon andamento aggiungere la seguente:, imparzialità.
1. 39. Meroni, Simonetti.

Al comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: buon andamento aggiungere la seguente:, efficacia.
1. 41. Simonetti, Volpi.

Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire la parola: dalle con la seguente: alle.
1. 42. Polledri, Vanalli.

Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire la parola: riportato con la seguente: ottenuto.
1. 43. D'Amico, Vanalli.

Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire la parola: accedere con le seguenti: essere ammessi.
1. 44. Montagnoli, Bragantini, Simonetti.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole:, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate.
1. 1. Fedriga, Simonetti, Bragantini.

Al comma 6-bis, sopprimere la parola: già ovunque ricorra.
1. 47. Lussana, Bitonci, Volpi.

Al comma 6-bis, sostituire la parola: avviati con la seguente: intrapresi.
1. 46. Fogliato, Pastore, Polledri.

Al comma 6-bis, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 2. Fedriga, Simonetti, Bragantini.

Al comma 6-quater, sostituire la parola: funzionali con la seguente: programmatiche.
1. 48. Volpi, Simonetti.

Al comma 6-quater, sostituire le parole: è consentita fino al 31 dicembre 2015 con le seguenti: è prorogata di quattro anni.
1. 53. Meroni, Bitonci.

Al comma 6-quater, sostituire le parole: è consentita fino al 31 dicembre 2015 con le seguenti: è prorogata di tre anni.
1. 54. Bitonci, Vanalli.

Al comma 6-quater, sostituire la parola: consentita con la seguente: autorizzata.
1. 49. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 6-quater, sostituire la parola: consentita con la seguente: permessa.
1. 50. Vanalli, D'Amico.

Al comma 6-quater, sostituire la parola: consentita con la seguente: prorogata.
1. 51. Pastore, Polledri.

Al comma 6-quater, sostituire la parola: consentita con la seguente: differita.
1. 52. Bragantini, Simonetti.

Al comma 6-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
1. 55. Simonetti, Volpi.

Al comma 6-quinquies, sostituire le parole: Al fine di prorogare gli interventi con le seguenti: Per le finalità.
1. 56. Polledri, Vanalli.

Al comma 6-quinquies, sostituire le parole: dell'elenco con le seguenti: previste nell'elenco.
1. 57. D'Amico, Meroni.

ART. 2-bis.
(Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre).

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 1o maggio.
2-bis. 9. Bragantini, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 15 maggio.
2-bis. 8. Volpi, Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 20 maggio.
2-bis. 7. Pastore, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 30 maggio.
2-bis. 6. Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 31 maggio.
2-bis. 5. Lussana, D'Amico, Volpi.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 1o giugno.
2-bis. 1. Fugatti, Polledri, Volpi.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 15 giugno.
2-bis. 2. Montagnoli, Bragantini, Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 20 giugno.
2-bis. 3. Fedriga, D'Amico, Volpi.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 30 giugno.
2-bis. 4. Fogliato, Bragantini, Bitonci.

Al comma 1, sostituire la parola: partire con la seguente: decorrere.
2-bis. 10. Meroni, Simonetti.

Al comma 1, dopo la parola: stagione aggiungere le seguenti: di attività.
2-bis. 11. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1, sostituire la parola: svolge con la seguente: esercita.
2-bis. 13. D'Amico, Bragantini.

Al comma 1, sopprimere la parola: necessariamente.
2-bis. 12. Simonetti, Volpi.

Al comma 1, sostituire le parole: le funzioni e i compiti con le seguenti: le competenze.
2-bis. 15. Fugatti, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, sopprimere le parole: e i compiti.
2-bis. 14. Polledri, Pastore.

Al comma 1, dopo la parola: assegnati aggiungere le seguenti: nell'ambito delle previsioni.
2-bis. 16. Montagnoli, Volpi, Simonetti.

ART. 6.
(Proroga dei termini in materia di lavoro).

Al comma 2-ter, sostituire le parole: entro il con le seguenti: anche dopo il.
6. 55. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: entro il con le seguenti: successivamente al.
6. 56. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-ter, sostituire la parola: entro il con le seguenti: anche oltre il.
6. 57. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: entro il con le seguenti: anche in seguito al.
6. 58. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-quinquies, dopo le parole: del presente decreto aggiungere la seguente: legge.
6. 50. Fedriga, Meroni, Polledri.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:
«e-bis) ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, i quali maturino il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. Il diritto di cui alla presente lettera può essere goduto da un solo familiare convivente, che sia genitore, marito o moglie, partner stabile, figlio o figlia, fratello o sorella, per ciascuna persona disabile presente all'interno del nucleo familiare. Il diritto di cui al presente comma non è riconosciuto se il familiare disabile sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei dieci anni precedenti la maturazione del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento, ovvero risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in un istituto specializzato. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione del trattamento pensionistico in base alle previgenti disposizioni, i soggetti di cui alla presente lettera presentano un'apposita domanda al proprio ente pensionistico. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale le certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, come definito dalla presente lettera, rilasciate dalle commissioni mediche preposte, nonché la certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell'articolo 2.»;

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 15, primo periodo, le parole: «in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «in 280 milioni di euro per l'anno 2013, 710 milioni di euro per l'anno 2014, 1.200 milioni di euro per l'anno 2015, 1.320 milioni di euro per l'anno 2016, 1.130 milioni di euro per l'anno 2017, 710 milioni di euro per l'anno 2018, 400 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi»;
sostituire il comma 2-octies con i seguenti:
2-octies. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013, 80 milioni di euro per l'anno 2014, 160 milioni di euro per l'anno 2015, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2013 dalle disposizioni di cui al comma 2-octies.1 rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2-octies.1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
6. 200. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano, Mura, Favia.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:
e-bis) ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
6. 69. Fedriga, Caparini, Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis) dopo le parole: ai lavoratori aggiungere le seguenti: ed alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, ovvero ai lavoratori ed alle lavoratrici autonomi.
6. 62. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), dopo le parole: ai lavoratori aggiungere le seguenti: dipendenti pubblici e privati, ed ai lavoratori autonomi.
6. 61. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), dopo le parole: ai lavoratori aggiungere le seguenti: ed alle lavoratrici.
6. 60. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: alla data del 31 ottobre 2011 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 64. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: alla data del 31 ottobre 2011 con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2011.
6. 63. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-septies, capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: risultano essere con la seguente: sono.
6. 2. Fedriga, Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-septies, capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: assistere con la seguente: accudire.
6. 3. Lussana, Meroni, D'Amico.

Al comma 2-septies, capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: assistere con le seguenti: prestare assistenza ai.
6. 4. Fogliato, Pastore, Polledri.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), dopo le parole: assistere figli aggiungere le seguenti: ovvero parenti fino al quarto grado.
6. 65. Fedriga, Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), dopo le parole: assistere figli aggiungere le seguenti: o familiari entro il quarto grado di parentela.
6. 66. Fedriga, Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis) dopo le parole: assistere figli aggiungere le seguenti: o coniuge.
6. 67. Fedriga, Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-septies, capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: con con la seguente: aventi.
6. 5. Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-septies, capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: maturino con le seguenti: abbiano maturato.
6. 6. Volpi, Simonetti.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla con le seguenti: nei ventiquattro mesi successivi alla.
6. 73. Fedriga, Simonetti, Bragantini.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.
6. 68. Fedriga, Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-septies, capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: due anni.
6. 7. Pastore, Polledri.

Al comma 2-septies, capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: dalla data di inizio con le seguenti: dall'inizio.
6. 8. Bragantini, Simonetti.

Al comma 2-septies, capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: predetto con la seguente: medesimo.
6. 9. Meroni, Bitonci.

Al comma 2-septies, capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: requisito contributivo con le seguenti: la condizione contributiva.
6. 10. Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), dopo le parole: requisito contributivo aggiungere la seguente: minimo.
6. 51. Fedriga, Meroni, Polledri.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: indipendentemente con le seguenti: a prescindere.
6. 52. Fedriga, Meroni, Polledri.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ed integrazioni.
6. 72. Fedriga, Simonetti, Bragantini.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria,
6. 53. Fedriga, Meroni, Polledri.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso e-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In alternativa i predetti lavoratori possono accedere al pensionamento con i requisiti di cui al comma 10 del presente articolo senza l'applicazione della riduzione percentuale ivi prevista.
6. 70. Fedriga, Caparini, Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso lettera e-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i soggetti di cui alla presente lettera non maturino i requisiti per il pensionamento entro il termine di cui al primo periodo, possono andare in pensione anticipata senza l'applicazione della riduzione percentuale di cui al comma 10 del presente articolo.
6. 71. Fedriga, Caparini, Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-septies, lettera a), capoverso, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
«e-ter) ai lavoratori sia del settore pubblico sia del settore privato che, da un periodo non inferiore ai venti anni, si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari conviventi disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, i quali, entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente disposizione sulla Gazzetta Ufficiale, avrebbero raggiunto i requisiti del pensionamento secondo la vecchia normativa antecedente alla recente riforma previdenziale, indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni. Il diritto previdenziale di cui alla presente lettera è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato nei 20 anni di cui al primo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in un istituto specializzato, ad eccezione dei casi in cui vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.»
6. 201. Delfino.

Al comma 2-octies, dopo la parola: oneri aggiungere la seguente: finanziari.
6. 11. Simonetti, Bragantini.

Al comma 2-octies, sostituire le parole: derivanti dal con le seguenti: di cui al.
6. 12. Polledri, Volpi.

Al comma 2-octies, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutati in.
6. 13. D'Amico, Meroni.

Al comma 2-novies, sostituire la parola: è con le seguenti: si considera.
6. 14. Montagnoli, Volpi, Simonetti.

Al comma 2-novies, sostituire la parola: occorrenti con la seguente: necessarie.
6. 15. Fugatti, Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-novies, dopo la parola: occorrenti aggiungere le seguenti: e necessarie.
6. 16. Lussana, Bragantini, Simonetti.

Al comma 2-novies, sostituire la parola: occorrenti aggiungere le seguenti: e conseguenti.
6. 17. Fogliato, Meroni, D'Amico.

Sopprimere il comma 2-decies.
6. 202. Borghesi.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sopprimere le parole: della disposizione.
6. 20. Volpi, Simonetti.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire le parole: della disposizione di cui al con la seguente: del.
6. 19. Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire le parole: sono prorogati con le seguenti: si intendono differiti.
6. 21. Pastore, Polledri.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire la parola: erogati con la seguente: pagati.
6. 22. Bragantini, Bitonci.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data.
6. 46. Fedriga, Simonetti, Bragantini.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire la parola: senza con la seguente: con.
6. 47. Fedriga, Simonetti, Bragantini.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire la parola: corresponsione con la seguente: elargizione.
6. 24. Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire la parola: corresponsione con la seguente: pagamento.
6. 25. Simonetti, Volpi.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sopprimere la parola: eventuali.
6. 26. Polledri, Pastore.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire la parola: rate con la seguente: mensilità.
6. 27. D'Amico, Meroni.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, primo periodo, sostituire la parola: predetta con la seguente: suindicata.
6. 28. Fugatti, Meroni, Bitonci.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire la parola: benefici con la seguente: trattamenti.
6. 29. Montagnoli, Meroni, Simonetti.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire le parole: in questione con la seguente: predetti.
6. 30. Fogliato, Pastore, Polledri.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire le parole: in questione con le seguenti: in oggetto.
6. 54. Fedriga, Meroni, Polledri.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire la parola: decadono con le seguenti: vengono meno.
6. 31. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire la parola: integrale con la seguente: totale.
6. 32. Lussana, Bragantini, Simonetti.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire la parola: restituzione con la seguente: rimborso.
6. 33. Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire la parola: percepite con la seguente: incassate.
6. 34. Volpi, Simonetti.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire la parola: percepite con la seguente: riscosse.
6. 35. Pastore, D'Amico.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, dopo le parole: delle somme percepite aggiungere le seguenti: maggiorate dell'interesse legale annuo.
6. 48. Fedriga, Meroni, Polledri.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire le parole: stati conseguiti in base ad con le seguenti: conseguenza di.
6. 38. Bitonci, Vanalli.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire la parola: conseguiti con la seguente: ottenuti.
6. 36. Bragantini, Bitonci.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire le parole: in base ad con le seguenti: per effetto di.
6. 37. Meroni, D'Amico.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire le parole: accertati con con le seguenti: determinati da.
6. 40. Polledri, Pastore.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, sostituire le parole: accertati con con le seguenti: derivanti da.
6. 41. D'Amico, Meroni.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, secondo periodo, dopo la parola: definitiva aggiungere le seguenti: passata in giudicato.
6. 39. Simonetti, Meroni, Fedriga, Polledri.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, terzo periodo, dopo le parole: All'onere aggiungere la seguente: finanziario.
6. 42. Fugatti, Vanalli, Bitonci.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, terzo periodo, sostituire le parole: derivante dal con le seguenti: conseguente al.
6. 43. Montagnoli, D'Amico, Volpi.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, terzo periodo, sostituire la parola: valutato con la seguente: stimato.
6. 44. Fedriga, Bragantini, Simonetti.

Al comma 2-undecies, capoverso 14-bis, terzo periodo, sostituire le parole: a decorrere con le seguenti: a far data.
6. 45. Fogliato, Vanalli, Bitonci.

ART. 8.
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa).

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
8. 1. Gidoni, Chiappori, Pastore, D'Amico.

Al comma 1, lettera 0a), sostituire le parole: B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovraintendenti e D) con le seguenti: B) marescialli e sergenti/ispettori e sovraintendenti e C).
8. 2. Gidoni, Chiappori, Pastore, D'Amico.

Al comma 1, sopprimere la lettera 01a).
8. 3. Gidoni, Chiappori, Volpi, Simonetti.

Al comma 1, lettera 01a), sostituire le parole: rieleggibili due sole volte con le seguenti: non rieleggibili.
8. 7. Gidoni, Chiappori, Volpi, Bitonci.

Al comma 1, lettera 01a), dopo le parole: rieleggibili due sole volte aggiungere le seguenti: salvo che il loro mandato non sia già stato prorogato di un periodo superiore ai sei mesi.
8. 4. Gidoni, Chiappori, Volpi, D'Amico.

Al comma 1, lettera 01a), dopo le parole: rieleggibili due sole volte aggiungere le seguenti: Non possono tuttavia concorrere al rinnovo degli organismi di rappresentanza coloro che hanno beneficiato della proroga del loro mandato a qualsiasi titolo per un periodo di almeno sei mesi, limitatamente al Consiglio di appartenenza.
8. 5. Gidoni, Chiappori, Meroni, Bitonci.

Al comma 1, lettera 01a), dopo le parole: rieleggibili due sole volte aggiungere le seguenti: salvo che il loro mandato non sia già stato prorogato di un periodo superiore agli otto mesi.
8. 6. Gidoni, Chiappori, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, lettera 01a), sostituire le parole: due sole volte con le seguenti: una sola volta, con l'interruzione di almeno un mandato.
8. 9. Gidoni, Chiappori, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, lettera 01a), sostituire le parole: due sole volte con le seguenti: una sola volta.
8. 8. Gidoni, Chiappori, Meroni, Simonetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis)
8. 14. Gidoni, Chiappori, Volpi, Simonetti.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: 30 maggio 2012 con le seguenti: 1o luglio 2012.
8. 16. Gidoni, Chiappori, Pastore, D'Amico.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: 30 maggio 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
8. 15. Gidoni, Chiappori, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, alla lettera c-bis), dopo le parole: 30 maggio 2012 aggiungere le seguenti: I componenti degli organismi di rappresentanza soggetti al regime di proroga previsto nel presente articolo non possono partecipare in qualità di candidati al loro rinnovo.
8. 17. Gidoni, Chiappori, Pastore, Polledri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c-ter).
8. 18. Gidoni, Chiappori, Volpi, Simonetti.

Al comma 1, lettera c-ter), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
«1-bis.
I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 30 giugno 2012».
8. 19. Gidoni, Chiappori, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, lettera c-ter), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: o comunque entro sessanta giorni dal rientro nel territorio nazionale nel caso di unità rischierate all'estero nel quadro di missioni militari multinazionali alle quali l'Italia partecipi con proprie truppe.
8. 20. Gidoni, Chiappori, Pastore, D'Amico.

Al comma 1, lettera c-ter), alla fine del capoverso 1-bis aggiungere le seguenti parole: o comunque entro sessanta giorni dallo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali o comunali qualora indette nel territorio di residenza delle unità militari chiamate a rinnovare i consigli di rappresentanza.
8. 21. Gidoni, Chiappori, Volpi, Simonetti.

ART. 9.
(Programma triennale della pesca).

Al comma 1-bis, sostituire la parola: esecuzione con la seguente: ottemperanza.
9. 7. Lussana, Volpi, Bitonci.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: favorire con la seguente: promuovere.
9. 8. Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: favorire con la seguente: incentivare.
9. 9. Volpi, Simonetti.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: le azioni con le seguenti: i programmi.
9. 11. Bragantini, Polledri.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: le azioni con le seguenti: gli obiettivi.
9. 12. Meroni, D'Amico.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: azioni con la seguente: attività.
9. 10. Pastore, D'Amico.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: sviluppo con la seguente: incremento.
9. 13. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: sviluppo con la seguente: potenziamento.
9. 14. Simonetti, Volpi.

Al comma 1-bis, dopo la parola: concorrenza aggiungere le seguenti:, della crescita innovativa.
9. 16. Polledri, Volpi.

Al comma 1-bis, dopo la parola: concorrenza aggiungere le seguenti:, della crescita.
9. 15. D'Amico, Pastore.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: il sostegno all'occupazione con le seguenti: l'incremento dell'occupazione.
9. 18. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: il sostegno all'occupazione con le seguenti: l'aumento dell'occupazione.
9. 19. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: il sostegno con le seguenti: l'aiuto.
9. 17. Fugatti, Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: in attuazione.
9. 20. Lussana, Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: delle competenze.
9. 21. Fogliato, Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: in coerenza con la con le seguenti: in adempimento della.
9. 22. Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: normativa con la seguente: legislazione.
9. 23. Volpi, Simonetti.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: consentita.
9. 24. Pastore, D'Amico.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: ammessa.
9. 25. Bragantini, D'Amico.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: il completamento delle con le seguenti: per portare a termine le.
9. 26. Meroni, Simonetti.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: attuate con la seguente: realizzate.
9. 27. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: attuate con la seguente: svolte.
9. 28. Simonetti, Volpi.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: di cui con la seguente: indicati.
9. 29. Polledri, Bragantini.

Al comma 1-ter, dopo le parole: All'onere aggiungere la seguente: finanziario.
9. 30. D'Amico, Bitonci.

Al comma 1-ter, sostituire la parola: derivante con la seguente: conseguente.
9. 31. Fugatti, Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: pari a con le seguenti: individuato in.
9. 32. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: pari a con le seguenti: determinato in.
9. 1. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-ter, sostituire la parola: mediante con la seguente: con.
9. 2. Fogliato, Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-ter, sostituire la parola: stanziamenti con la seguente: versamenti.
9. 3. Lussana, Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-ter, sostituire la parola: relativi con la seguente: riferiti.
9. 4. Vanalli, D'Amico.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: dei programmi con le seguenti: degli obiettivi.
9. 5. Volpi, Simonetti.

Al comma 1-ter, dopo la parola: programmi aggiungere le seguenti: di competenza.
9. 6. Pastore, Polledri.

ART. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici).

Al comma 2, sostituire le parole: sulla base di con le seguenti: in conformità ad.
9-bis. 2. Meroni, D'Amico.

Al comma 2, sostituire la parola: apposite con la seguente: determinate.
9-bis. 3. Bitonci, Volpi.

Al comma 2, sostituire le parole: di apposite con le seguenti: delle prestabilite.
9-bis. 5. D'Amico, Meroni.

Al comma 2, sostituire la parola: apposite con la seguente: specifiche.
9-bis. 4. Simonetti, Bragantini.

Al comma 2, sostituire le parole: all'uopo con le seguenti: allo scopo.
9-bis. 1. Bragantini, Bitonci.

Al comma 2, sostituire la parola: stipulate con la seguente: sottoscritte.
9-bis. 6. Polledri, Pastore.

Al comma 2, sostituire la parola: stipulate con la seguente: contratte.
9-bis. 7. Fugatti, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2, sostituire la parola: stipulate con la seguente: siglate.
9-bis. 8. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Al comma 2, sostituire la parola: stipulate con la seguente: concertate.
9-bis. 9. Fogliato, Bitonci, Vanalli.

ART. 10.
(Proroga di termini in materia sanitaria).

Sopprimere il comma 5-bis.
*10. 200. Barani.

Sopprimere il comma 5-bis.
*10. 202. Laura Molteni, Martini.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: Al fine con le seguenti: Allo scopo.
10. 1. Lussana, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: Al fine con le seguenti: Con l'obiettivo.
10. 2. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: completare con le seguenti: portare a termine.
10. 3. Polledri, Vanalli.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: completare con la seguente: realizzare.
10. 4. Volpi, Simonetti.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: completare con la seguente: compiere.
10. 5. Pastore, Simonetti.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: il processo con le seguenti: l'iter.
10. 6. Bragantini, Bitonci.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: il processo con le seguenti: la fase.
10. 7. Meroni, D'Amico.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: conseguire con la seguente: realizzare.
10. 8. Bitonci, Volpi.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: conseguire con la seguente: ottenere.
10. 9. Simonetti, Bragantini.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: l'adeguamento con le seguenti: l'obiettivo.
10. 10. D'Amico, Meroni.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: l'adeguamento con le seguenti: l'implementazione.
10. 11. Polledri, Pastore.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: funzioni con la seguente: competenze.
10. 12. Fugatti, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: l'armonizzazione con le seguenti: il coordinamento.
10. 13. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-bis, dopo la parola: procedure aggiungere le seguenti: e della tempistica.
10. 14. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: europee con le seguenti: dell'Unione europea.
10. 15. Lussana, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: le procedure concorsuali autorizzate con le seguenti: i procedimenti concorsuali ammessi.
10. 17. Vanalli, Polledri.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: autorizzate con la seguente: ammesse.
10. 16. Fogliato, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-bis, dopo le parole: ai sensi aggiungere le seguenti: e per gli effetti.
10. 18. Volpi, Simonetti.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo con le seguenti: di cui all'articolo.
10. 19. Pastore, D'Amico.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: non ancora avviate con le seguenti: in attesa di avvio.
10. 22. Bitonci, Bragantini.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: non ancora avviate con le seguenti: in attesa di essere intraprese.
10. 23. Simonetti, Vanalli.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: non ancora avviate con le seguenti: in attesa di inizio.
10. 24. D'Amico, Volpi.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: avviate con la seguente: intraprese.
10. 20. Bragantini, Polledri.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: avviate con la seguente: iniziate.
10. 21. Meroni, D'Amico.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: bandite con le seguenti: sottoposte a bando.
10. 25. Polledri, Meroni.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: tre mesi.
10. 26. Fugatti, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: data di.
10. 27. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-bis, sostituire la parola: decreto con le seguenti: decreto-legge.
10. 28. Lussana, Bitonci, Vanalli.

Sopprimere i commi 5-ter e 5-quater.
*10. 201. Barani.

Sopprimere i commi 5-ter e 5-quater.
*10. 203. Laura Molteni, Martini.

Sopprimere i commi 5-ter e 5-quater.
*10. 204. Borghesi, Favia.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: Al fine con le seguenti: Allo scopo.
10. 29. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: Al fine con le seguenti: Con l'obiettivo.
10. 30. Fogliato, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: assicurare con la seguente: favorire.
10. 31. Vanalli, Simonetti.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: assicurare con la seguente: promuovere.
10. 32. Pastore, Polledri.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: assicurare con la seguente: consentire.
10. 33. Volpi, Bitonci.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: la prosecuzione con le seguenti: il proseguimento.
10. 34. Meroni, Polledri.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: la prosecuzione con le seguenti: lo svolgersi.
10. 35. Bragantini, D'Amico.

Al comma 5-ter, primo periodo, dopo la parola: cura aggiungere la seguente:, indagine.
10. 36. Bitonci, Volpi.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: svolte con la seguente: compiute.
10. 37. Simonetti, Meroni.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: svolte con la seguente: realizzate.
10. 38. D'Amico, Pastore.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: svolte con la seguente: intraprese.
10. 39. Polledri, Pastore.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: la spesa prevista con le seguenti: l'ammontare previsto.
10. 40. Fugatti, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: la spesa prevista con le seguenti: l'ammontare calcolato.
10. 41. Simonetti, Volpi.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: prevista con la seguente: contabilizzata.
10. 42. D'Amico, Meroni.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: prevista con la seguente: indicata.
10. 43. Polledri, Volpi.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: della finalizzazione prevista con le seguenti: degli obiettivi previsti.
10. 44. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 250, con le seguenti: dell'articolo 2, comma 250.
10. 45. Fugatti, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: ammessa.
10. 46. Fogliato, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: consentita.
10. 47. Lussana, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: contabilizzata.
10. 48. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: nel limite con le seguenti: nell'ammontare massimo.
10. 49. Vanalli, Bitonci.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: dei medesimi con le seguenti: degli stessi.
10. 50. Pastore, D'Amico.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: dare con la seguente: assicurare.
10. 51. Volpi, Simonetti.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: dare con la seguente: consentire.
10. 52. Bragantini, Bitonci.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire la parola: soprattutto con le seguenti: in particolare.
10. 53. Meroni, D'Amico.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: alle attività con le seguenti: a tutte le attività.
10. 54. Bitonci, Bragantini.

Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire le parole: Resta fermo con le seguenti: È fatto salvo.
10. 55. Simonetti, Meroni.

Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: disposto.
10. 56. D'Amico, Volpi.

Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: indicato.
10. 57. Polledri, Volpi.

Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: stabilito.
10. 58. Fugatti, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire le parole: dal citato con le seguenti: dall'indicato.
10. 60. Lussana, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire la parola: citato con la seguente: suindicato.
10. 59. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire le parole: la destinazione con le seguenti: l'assegnazione.
10. 61. Fogliato, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-quater, alinea, dopo le parole: All'onere aggiungere la seguente: finanziario.
10. 62. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-quater, alinea, sostituire la parola: derivante con la seguente: conseguente.
10. 63. Vanalli, Simonetti.

Al comma 5-quater, alinea, sostituire la parola: derivante con la seguente: determinato.
10. 64. Volpi, D'Amico.

Al comma 5-quater, alinea, sostituire le parole: pari a con le seguenti: determinato in.
10. 65. Pastore, Polledri.

Al comma 5-quater, alinea, sostituire le parole: pari a con le seguenti: stabilito in.
10. 66. Bragantini, Simonetti.

Al comma 5-quater, alinea, sostituire le parole: pari a con le seguenti: previsto in.
10. 67. Meroni, Bitonci.

Al comma 5-quater, alinea, sostituire le parole: pari a con le seguenti: contabilizzato in.
10. 68. Bitonci, Pastore.

Al comma 5-quater, alinea, sostituire la parola: provvede con le seguenti: fa fronte.
10. 69. Simonetti, Meroni.

Al comma 5-quater, alinea, sostituire la parola: provvede con la seguente: adempie.
10. 70. Polledri, Pastore.

Al comma 5-quater, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo con le seguenti: ai sensi dell'articolo.
10. 71. D'Amico, Volpi.

Al comma 5-quater, lettera a), sostituire la parola: relativa con la seguente: riferita.
10. 72. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-quater, lettera b), sostituire le parole: degli stanziamenti con le seguenti: dei versamenti.
10. 73. Fugatti, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-quater, lettera b), sostituire la parola: relativi con la seguente: riferiti.
10. 74. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-quater, lettera b), sostituire la parola: relativi con la seguente: imputati.
10. 75. Fogliato, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-quater, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo con le seguenti: ai sensi dell'articolo.
10. 76. Lussana, Bitonci, Vanalli.

Al comma 5-quater, lettera b), sostituire le parole: dei programmi con le seguenti: delle attività programmate.
10. 77. Vanalli, Bitonci.

Al comma 5-quater, lettera b), sostituire le parole: dei programmi, con le seguenti: degli obiettivi.
10. 78. Volpi, Simonetti.

ART. 11.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

Al comma 2, penultimo periodo, sostituire la parola: predetto con la seguente: suindicato.
11. 3. Bragantini, Polledri.

Al comma 2, penultimo periodo, sostituire la parola: predetto con la seguente: prefissato.
11. 4. Bitonci, Pastore.

Al comma 2, penultimo periodo, sostituire le parole: si provvede all'individuazione con le seguenti: si effettua l'individuazione.
11. 1. Pastore, Bitonci.

Al comma 2, penultimo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo con le seguenti: ai sensi dell'articolo.
11. 2. Meroni, Simonetti.

Al comma 6-quinquies, sopprimere il primo periodo.
11. 200. Borghesi.

Al comma 6-quinquies, secondo periodo, sostituire la parola: prorogato, con la seguente: differito.
11. 5. Simonetti, Bragantini.

Al comma 6-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012, con le seguenti: di un anno.
11. 6. Polledri, Meroni.

Al comma 6-quinquies, quarto periodo, sostituire le parole: Al fine di attuare con le seguenti: Con l'obiettivo di realizzare.
11. 8. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Al comma 6-quinquies, quarto periodo, sostituire la parola: attuare con la seguente: realizzare.
11. 7. D'Amico, Meroni.

Al comma 6-quinquies, quarto periodo, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: contabilizzata.
11. 9. Fugatti, Bitonci, Vanalli.

Al comma 6-quinquies, quarto periodo, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: ammessa.
11. 10. Lussana, Bitonci, Vanalli.

Al comma 6-quinquies, quarto periodo, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: consentita.
11. 11. Fedriga, Bitonci, Vanalli.

Al comma 6-quinquies, quinto periodo, dopo la parola: onere aggiungere la seguente: finanziario.
11. 12. Fogliato, Bitonci, Vanalli.

Al comma 6-quinquies, quinto periodo, sostituire la parola: derivante con la seguente: conseguente.
11. 13. Vanalli, Simonetti.

Al comma 6-quinquies, quinto periodo, sostituire la parola: attuazione con la seguente: esecuzione.
11. 14. Volpi, Polledri.

Al comma 6-quinquies, quinto periodo, sostituire le parole: pari a con le seguenti: individuato in.
11. 15. Pastore, D'Amico.

Al comma 6-quinquies, quinto periodo, sostituire le parole: pari a con le seguenti: stabilito in.
11. 16. Bragantini, Bitonci.

ART. 13.
(Proroga di termini in materia ambientale).

Sopprimere il comma 1-bis.
13. 200. Borghesi, Favia, Mura.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012.
13. 2. Vanalli, D'Amico.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 maggio 2012.
13. 3. Bitonci, Meroni.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
13. 1. Montagnoli, Vanalli, Bitonci.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 luglio 2012.
13. 4. Fugatti, Pastore, Polledri.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 20 luglio 2012.
13. 5. Fogliato, Volpi, Simonetti.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 luglio 2012.
13. 6. Bragantini, Bitonci.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 agosto 2012.
13. 7. Fabi, Vanalli, D'Amico.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 agosto 2012.
13. 8. Pastore, Simonetti.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 settembre 2012.
13. 9. Volpi, Bitonci.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 settembre 2012.
13. 10. D'Amico, Vanalli.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 ottobre 2012.
13. 11. Polledri, Meroni.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 ottobre 2012.
13. 12. Simonetti, Pastore.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 novembre 2012.
13. 13. Montagnoli, Vanalli, Polledri.

Al comma 5, lettera d), capoverso comma 5-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 novembre 2012.
13. 14. Fedriga, Meroni, D'Amico.

ART. 13-bis.
(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13-bis. - (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale). - 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015, disposta dall'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.
13-bis. 3. Vanalli, Bitonci, Pini.

Al comma 1, dopo le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle già scadute alla data del 31 dicembre 2011, ma la cui attività di gestione imprenditoriale risulti comunque in essere alla medesima data del 31 dicembre 2011.
13-bis. 1. Favia, Borghesi, Mura.

ART. 14.
(Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).

Al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A aggiungere le seguenti:, ai docenti abilitati che hanno frequentato i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21/2005 e n. 85/2005.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella fascia aggiuntiva, di cui al presente comma, possono essere inseriti con riserva coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione.
14. 4. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura, Favia.

Al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A aggiungere le seguenti:, ai docenti abilitati che hanno frequentato i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21/2005 e n. 85/2005.
14. 5. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura, Favia.

Al comma 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Possono altresì essere inseriti nella fascia aggiuntiva di cui al presente comma, coloro che nel 2007, pur essendo in possesso dei titoli necessari, non hanno prodotto domanda di iscrizione entro i termini stabiliti dal DDG 16 marzo 2007; l'inserimento è consentito anche a chi, essendo in possesso dei titoli necessari, non ha provveduto ad aggiornare o confermare la propria posizione al momento della riapertura biennale delle stesse nel 2009, entro i termini stabiliti del decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, o nel 2011, entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011.
14. 1. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura, Favia.

Al comma 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella fascia aggiuntiva, di cui al presente comma, possono essere inseriti con riserva coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione.
14. 3. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura, Favia.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contestualmente all'istituzione della fascia aggiuntiva alle graduatorie di cui al presente comma, si procede a dare avvio ad un piano di assunzioni che permetta l'assorbimento, entro il 2016, di coloro che risultino iscritti nelle suddette graduatorie, al fine di garantire sia ai vecchi che ai nuovi iscritti la stabilizzazione lavorativa.
14. 2. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura, Favia.

ART. 15.

Sopprimere il comma 3-quinquies.
15. 33. Borghesi, Favia, Mura.

Al comma 3-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
15. 1. Bitonci, Volpi.

Al comma 3-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 luglio 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 luglio 2012.
15. 2. Vanalli, Simonetti, Fugatti, Meroni, Bitonci.

Al comma 3-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 luglio 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 luglio 2012.
15. 4. Fogliato, Pastore, D'Amico.

Al comma 3-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 agosto 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 agosto 2012.
15. 5. Fugatti, Meroni, Bitonci.

Al comma 3-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 agosto 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 agosto 2012.
15. 6. Pastore, Simonetti.

Al comma 3-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 settembre 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 settembre 2012.
15. 7. Pastore, Simonetti, Polledri, Bragantini.

Al comma 3-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 settembre 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 settembre 2012.
15. 9. Simonetti, Vanalli.

Al comma 3-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 ottobre 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 15 ottobre 2012.
15. 10. Montagnoli, Meroni, Bitonci.

Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: al 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
15. 34. Mura, Borghesi, Favia.

Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di dieci mesi.
15. 32. Fedriga, Meroni, D'Amico.

Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di un anno.
15. 31. Fogliato, Volpi, Simonetti.

Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di quattordici mesi.
15. 30. Fugatti, Vanalli, Polledri.

Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di quindici mesi.
15. 29. Volpi, Bitonci.

Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di sedici mesi.
15. 27. Fabi, Pastore, D'Amico.

Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di diciotto mesi.
15. 26. Bragantini, Bitonci.

Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di venti mesi.
15. 28. Pastore, Simonetti.

Al comma 7, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di ventidue mesi.
15. 25. Vanalli, Simonetti.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 gennaio 2013.
15. 11. Bitonci, Pastore.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 febbraio 2013.
15. 12. Vanalli, D'Amico.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 28 febbraio 2013.
15. 13. Bragantini, Polledri.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 marzo 2013.
15. 14. Fabi, Volpi, Simonetti.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 marzo 2013.
15. 15. Fugatti, Vanalli, Bitonci.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 aprile 2013.
15. 16. Fogliato, Meroni, D'Amico.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 aprile 2013.
15. 17. D'Amico, Pastore.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 maggio 2013.
15. 18. Polledri, Volpi.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 maggio 2013.
15. 19. Simonetti, Bragantini.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 giugno 2013.
15. 20. Fedriga, Polledri, Vanalli.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2013.
15. 21. Montagnoli, Meroni, Bitonci.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 luglio 2013.
15. 22. Bitonci, Pastore.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2013.
15. 23. Vanalli, Simonetti.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 agosto 2013.
15. 24. Bitonci, Pastore.

ART. 18-bis.
(Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi).

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 1o marzo 2012.
18-bis. 1. Fabi, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 2 marzo 2012.
18-bis. 2. Pastore, Bitonci.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 3 marzo 2012.
18-bis. 3. Volpi, Polledri.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 4 marzo 2012.
18-bis. 4. D'Amico, Meroni.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 5 marzo 2012.
18-bis. 5. Polledri, Pastore.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 6 marzo 2012.
18-bis. 6. Simonetti, Volpi.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 7 marzo 2012.
18-bis. 7. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 8 marzo 2012.
18-bis. 8. Montagnoli, Meroni, D'Amico.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 9 marzo 2012.
18-bis. 9. Vanalli, Polledri, Fugatti, Pastore.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 10 marzo 2012.
18-bis. 11. Bragantini, D'Amico.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 11 marzo 2012.
18-bis. 12. Fabi, Volpi, Simonetti.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 12 marzo 2012.
18-bis. 13. Pastore, D'Amico.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 13 marzo 2012.
18-bis. 14. Volpi, Bitonci.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 14 marzo 2012.
18-bis. 15. D'Amico, Meroni.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 15 marzo 2012.
18-bis. 16. Polledri, Pastore.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 16 marzo 2012.
18-bis. 17. Fogliato, Volpi, Simonetti.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 17 marzo 2012.
18-bis. 18. Fedriga, Bragantini, Simonetti.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 27 marzo 2012.
18-bis. 28. Simonetti, Bragantini.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 18 marzo 2012.
18-bis. 19. Montagnoli, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 19 marzo 2012.
18-bis. 20. Fugatti, Pastore, Polledri.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 20 marzo 2012.
18-bis. 21. Fogliato, Simonetti.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 21 marzo 2012.
18-bis. 22. Bragantini, Bitonci.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 22 marzo 2012.
18-bis. 23. Fabi, Vanalli, D'Amico.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 23 marzo 2012.
18-bis. 24. Pastore, Polledri.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 24 marzo 2012.
18-bis. 25. Volpi, D'Amico.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 25 marzo 2012.
18-bis. 26. D'Amico, Meroni.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: 1o aprile 2012 con le seguenti: 26 marzo 2012.
18-bis. 27. Polledri, Pastore.

ART. 22-bis.
(Protezione accordata al diritto d'autore).

Sopprimerlo.
22-bis. 1. Torazzi, Dal Lago, Vanalli, Bitonci.

ART. 23.
(Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria. Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011).

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera a);

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi del articolo 2389, terzo comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile che non potrà risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa, e che dovrà essere corrisposta in misura proporzionale al raggiungimento di specifici obiettivi legati al conseguimento di utili di esercizio o di riduzione di perdite determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. In ogni caso gli emolumenti determinati ai sensi del presente comma, considerati complessivamente sia in riferimento alla parte fissa sia alla parte variabile della stessa retribuzione, non possono superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione».
23. 200. Borghesi, Mura, Favia.

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera a);

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli emolumenti determinati ai sensi del presente comma, considerati complessivamente sia in riferimento alla parte fissa sia alla parte variabile della stessa retribuzione, non possono superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.
23. 1. Donadi, Borghesi, Mura, Favia.

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).
23. 2. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2012.
23. 3. Montagnoli, Meroni, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 29 febbraio 2012.
23. 4. Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 1o marzo 2012.
23. 5. Fugatti, Pastore, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 2 marzo 2012.
23. 6. Fogliato, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 3 marzo 2012.
23. 7. Fabi, Pastore, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 4 marzo 2012.
23. 8. Pastore, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 5 marzo 2012.
23. 9. Volpi, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 6 marzo 2012.
23. 10. D'Amico, Meroni.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 7 marzo 2012.
23. 11. Polledri, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'8 marzo 2012.
23. 12. Simonetti, Vanalli.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 9 marzo 2012.
23. 13. Montagnoli, Pastore, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 10 marzo 2012.
23. 14. Fedriga, Volpi, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'11 marzo 2012.
23. 15. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 12 marzo 2012.
23. 16. Vanalli, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 13 marzo 2012.
23. 17. Fugatti, Pastore, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 14 marzo 2012.
23. 18. Fogliato, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 15 marzo 2012.
23. 19. Pastore, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 16 marzo 2012.
23. 20. Volpi, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 17 marzo 2012.
23. 21. D'Amico, Volpi.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 18 marzo 2012.
23. 22. Polledri, Bragantini.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 19 marzo 2012.
23. 23. Simonetti, Vanalli.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 20 marzo 2012.
23. 24. Fedriga, Meroni, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 21 marzo 2012.
23. 25. Montagnoli, Pastore, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 22 marzo 2012.
23. 26. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 23 marzo 2012.
23. 27. Vanalli, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 24 marzo 2012.
23. 28. Bragantini, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 25 marzo 2012.
23. 29. Fugatti, Meroni, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 26 marzo 2012.
23. 30. Fogliato, Volpi, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 27 marzo 2012.
23. 31. Volpi, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 28 marzo 2012.
23. 32. D'Amico, Pastore.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 29 marzo 2012.
23. 33. Polledri, Volpi.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 30 marzo 2012.
23. 34. Simonetti, Vanalli.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 31 marzo 2012.
23. 35. Fedriga, Meroni, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 1o aprile 2012.
23. 36. Montagnoli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 2 aprile 2012.
23. 37. Bitonci, Bragantini.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 3 aprile 2012.
23. 38. Vanalli, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 4 aprile 2012.
23. 39. Bragantini, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 5 aprile 2012.
23. 40. Fabi, Pastore, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 6 aprile 2012.
23. 41. Pastore, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 7 aprile 2012.
23. 42. Fugatti, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'8 aprile 2012.
23. 43. Fogliato, Meroni, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 9 aprile 2012.
23. 44. Polledri, Pastore.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 10 aprile 2012.
23. 45. Simonetti, Volpi.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'11 aprile 2012.
23. 46. Fedriga, Volpi, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 12 aprile 2012.
23. 47. Montagnoli, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 13 aprile 2012.
23. 48. Bitonci, Meroni.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 14 aprile 2012.
23. 49. Vanalli, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 15 aprile 2012.
23. 50. Bragantini, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 16 aprile 2012.
23. 51. Fabi, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 17 aprile 2012.
23. 52. Pastore, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 18 aprile 2012.
23. 53. Volpi, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 19 aprile 2012.
23. 54. Fugatti, Pastore, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 20 aprile 2012.
23. 55. Fogliato, Volpi, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 21 aprile 2012.
23. 56. Simonetti, Meroni.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 22 aprile 2012.
23. 57. Fedriga, Vanalli, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 23 aprile 2012.
23. 58. Montagnoli, Bragantini, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 24 aprile 2012.
23. 59. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 25 aprile 2012.
23. 60. Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 26 aprile 2012.
23. 61. Bragantini, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 27 aprile 2012.
23. 62. Fabi, Volpi, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 28 aprile 2012.
23. 63. Pastore, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 29 aprile 2012.
23. 64. Volpi, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 30 aprile 2012.
23. 65. D'Amico, Bragantini.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 1o maggio 2012.
23. 66. Fugatti, Volpi, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 2 maggio 2012.
23. 67. Fogliato, Volpi, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 3 maggio 2012.
23. 68. Fedriga, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 4 maggio 2012.
23. 69. Montagnoli, Pastore, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 5 maggio 2012.
23. 70. Fugatti, Volpi, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 6 maggio 2012.
23. 71. Fogliato, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 7 maggio 2012.
23. 72. Bragantini, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'8 maggio 2012.
23. 73. Fabi, Meroni, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 9 maggio 2012.
23. 74. Pastore, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 10 maggio 2012.
23. 75. Volpi, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro l'11 maggio 2012.
23. 76. D'Amico, Vanalli.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 12 maggio 2012.
23. 77. Polledri, Vanalli.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 13 maggio 2012.
23. 78. Simonetti, Volpi.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 14 maggio 2012.
23. 79. Fedriga, Pastore, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 15 maggio 2012.
23. 80. Montagnoli, Simonetti, Vanalli.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 16 maggio 2012.
23. 81. Bitonci, Pastore.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 17 maggio 2012.
23. 82. Fugatti, Volpi, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 18 maggio 2012.
23. 83. Fogliato, Bragantini, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 19 maggio 2012.
23. 84. Fabi, Meroni, D'Amico.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 20 maggio 2012.
23. 85. Pastore, Simonetti.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 21 maggio 2012.
23. 86. Volpi, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 22 maggio 2012.
23. 87. D'Amico, Meroni.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 23 maggio 2012.
23. 88. Polledri, Pastore.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 24 maggio 2012.
23. 89. Simonetti, Volpi.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 25 maggio 2012.
23. 90. Fedriga, Bragantini, Polledri.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 26 maggio 2012.
23. 91. Montagnoli, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 27 maggio 2012.
23. 92. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 28 maggio 2012.
23. 93. Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le seguenti: entro il 29 maggio 2012.
23. 94. Bragantini, Simonetti.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 5 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 95. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 6 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 96. Fugatti, Meroni, D'Amico.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 7 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 97. Fogliato, Pastore, D'Amico.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore all'8 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 98. Volpi, Bitonci.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 9 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 99. D'Amico, Bragantini.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 10 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 100. Polledri, Pastore.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore all'11 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 101. Simonetti, Volpi.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 12 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 102. Fedriga, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 13 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 103. Montagnoli, Pastore, Polledri.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 14 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 104. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 15 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 105. Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 16 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 106. Bragantini, Simonetti.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 17 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 107. Fabi, Meroni, D'Amico.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 18 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 108. Pastore, Polledri.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 19 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 109. Fugatti, Volpi, Simonetti.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 20 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 110. Fogliato, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 21 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 111. Polledri, Pastore.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 22 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 112. Simonetti, Meroni.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 23 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 113. Montagnoli, Bitonci, Volpi.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 24 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 114. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 25 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 115. Vanalli, Bitonci.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 26 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 116. Bragantini, Simonetti.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 27 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 117. Fabi, Meroni, Polledri.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 28 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 118. Pastore, Polledri.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 29 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 119. Volpi, Simonetti.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può comunque risultare superiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi».
23. 120. Fugatti, D'Amico, Volpi.

ART. 26-bis.
(Proroga delle disposizioni in favore della SVIMEZ).

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 28-bis:
comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 1 milione e 500 mila euro;
comma 2, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 1 milione e 500 mila euro.
26-bis. 35. Vanalli, Bitonci.

Sopprimerlo.
26-bis. 1. Fogliato, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
26-bis. 2. Simonetti, Bragantini.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 55.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 55.000 euro.
26-bis. 3. Fedriga, Meroni, Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.
26-bis. 5. Montagnoli, Pastore, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 65.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 65.000 euro.
26-bis. 6. Bitonci, Volpi.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
26-bis. 7. Vanalli, D'Amico.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 75.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 75.000 euro.
26-bis. 8. Bragantini, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 80.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 80.000 euro.
26-bis. 9. Fabi, Volpi, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 85.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 85.000 euro.
26-bis. 10. Pastore, D'Amico.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 90.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 90.000 euro.
26-bis. 11. Volpi, Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 95.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 95.000 euro.
26-bis. 12. D'Amico, Bragantini.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
26-bis. 13. Polledri, Meroni.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 105.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 105.000 euro.
26-bis. 14. Fugatti, Bragantini, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 110.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 110.000 euro.
26-bis. 15. Fedriga, Meroni, D'Amico.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 115.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 115.000 euro.
26-bis. 16. Montagnoli, Vanalli, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 120.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 120.000 euro.
26-bis. 17. Fogliato, Volpi, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 125.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 125.000 euro.
26-bis. 18. Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 130.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 130.000 euro.
26-bis. 19. Bragantini, D'Amico.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 135.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 135.000 euro.
26-bis. 20. Fabi, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 140.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 140.000 euro.
26-bis. 21. Pastore, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 145.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 145.000 euro.
26-bis. 22. Volpi, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.
26-bis. 23. D'Amico, Meroni.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 155.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 155.000 euro.
26-bis. 24. Polledri, Pastore.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 160.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 160.000 euro.
26-bis. 25. Simonetti, Volpi.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 165.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 165.000 euro.
26-bis. 26. Fedriga, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 170.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 170.000 euro.
26-bis. 27. Fugatti, Meroni, D'Amico.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 175.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 175.000 euro.
26-bis. 28. Montagnoli, Bragantini, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 180.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 180.000 euro.
26-bis. 29. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 185.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 185.000 euro.
26-bis. 30. Fogliato, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 190.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 190.000 euro.
26-bis. 31. Bragantini, Volpi, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 195.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 195.000 euro.
26-bis. 32. Fabi, Meroni, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
26-bis. 33. Pastore, Polledri.

ART. 27-bis.
(Consorzio laghi prealpini).

Sopprimerlo.
27-bis. 1. Borghesi, Mura, Favia.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da:, anche in deroga fino a: 30 luglio 2010, n. 122.
27-bis. 2. Mura, Borghesi, Favia, Piffari.

ART. 29.
(Proroghe di termini in materia fiscale).

Sopprimere il comma 11-ter.
29. 1. Favia, Borghesi, Mura.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di trentasei mesi.
29. 14. Volpi, Simonetti.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di trentaquattro mesi.
29. 13. Pastore, Polledri.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di trentadue mesi.
29. 12. Pastore, D'Amico.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di trenta mesi.
29. 11. Fogliato, Volpi, Simonetti.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di ventotto mesi.
29. 10. Fugatti, Vanalli, D'Amico.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di ventisei mesi.
29. 9. Vanalli, Bitonci.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di ventiquattro mesi.
29. 8. Bitonci, Vanalli.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di ventidue mesi.
29. 7. Montagnoli, Meroni, Bitonci.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di venti mesi.
29. 6. Fedriga, Volpi, Simonetti.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di diciotto mesi.
29. 5. Simonetti, D'Amico.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di sedici mesi.
29. 4. Polledri, Pastore.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di quindici mesi.
29. 3. D'Amico, Vanalli.

Al comma 11-ter, sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di quattordici mesi.
29. 2. Volpi, Simonetti.

Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: e nel territorio della Provincia di Matera.
29. 15. Polledri, Volpi.

ART. 29-bis.
(Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania).

Sopprimerlo.
29-bis. 200. Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
29-bis. 2. Bitonci, Vanalli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 29 febbraio 2012.
29-bis. 4. Bragantini, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 marzo 2012.
29-bis. 3. Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 15 aprile 2012.
29-bis. 5. Fabi, Vanalli, Bitonci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012.
*29-bis. 1. Borghesi, Mura, Favia, Zazzera.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012.
*29-bis. 6. Fugatti, Meroni, D'Amico.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 15 maggio 2012.
29-bis. 7. Fogliato, Pastore, Polledri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 maggio 2012.
29-bis. 8. D'Amico, Bragantini, Volpi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 15 giugno 2012.
29-bis. 10. Polledri, Vanalli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
29-bis. 11. Simonetti, Meroni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 15 luglio 2012.
29-bis. 12. Fedriga, Pastore, D'Amico.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 luglio 2012.
29-bis. 13. Fabi, Vanalli, Bitonci.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è differito al 30 giugno 2012 con le seguenti: è prorogato di quattro mesi.
Dis. 1. 26. Meroni, Bitonci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è differito al 30 giugno 2012 con le seguenti: è prorogato di cinque mesi.
Dis. 1. 24. Pastore, Polledri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 28 febbraio 2012.
Dis. 1. 20. Fogliato, Bragantini, Simonetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 29 febbraio 2012.
Dis. 1. 19. Fedriga, Pastore, D'Amico.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 1o marzo 2012.
Dis. 1. 18. Montagnoli, Meroni, D'Amico.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 15 marzo 2012.
Dis. 1. 17. Fugatti, Pastore, Bitonci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 20 marzo 2012.
Dis. 1. 16. Polledri, Pastore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 30 marzo 2012.
Dis. 1. 15. D'Amico, Meroni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 1o aprile 2012.
Dis. 1. 14. Simonetti, Volpi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 15 aprile 2012.
Dis. 1. 13. Bitonci, Vanalli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 20 aprile 2012.
Dis. 1. 12. Meroni, D'Amico.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012.
Dis. 1. 11. Pastore, Simonetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 1o maggio 2012.
Dis. 1. 10. Bragantini, Bitonci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 15 maggio 2012.
Dis. 1. 9. Volpi, Meroni, D'Amico.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 20 maggio 2012.
Dis. 1. 8. Vanalli, D'Amico.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 30 maggio 2012.
Dis. 1. 7. Lussana, Bragantini, Bitonci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 maggio 2012.
Dis. 1. 6. Fogliato, Volpi, Bitonci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 1o giugno 2012.
Dis. 1. 3. Montagnoli, Vanalli, Bitonci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 15 giugno 2012.
Dis. 1. 4. Fugatti, Meroni, D'Amico.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 20 giugno 2012.
Dis. 1. 5. Fedriga, Pastore, Polledri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di sussidiarietà aggiungere le seguenti:, differenziazione, adeguatezza.
Dis. 1. 27. Bitonci, Meroni.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di sussidiarietà aggiungere le seguenti:, differenziazione.
Dis. 1. 28. Simonetti, Volpi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di sussidiarietà aggiungere le seguenti:, adeguatezza.
Dis. 1. 29. D'Amico, Pastore.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, ove rinvenibile.
Dis. 1. 30. Polledri, Volpi.

Al comma 3, capoverso «5-bis», sopprimere le parole: aventi sedi nelle province.
Dis. 1. 33. Fogliato, Bragantini, D'Amico.

Al comma 3, capoverso «5-bis», sostituire le parole: tre anni con le seguenti: ventiquattro mesi.
Dis. 1. 31. Fugatti, Vanalli, Bitonci.