XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 20 marzo 2012

TESTO AGGIORNATO ALl'11 APRILE 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 marzo 2012.

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Lussana, Malgieri, Maran, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Paniz, Arturo Mario Luigi Parisi, Pisicchio, Rigoni, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Lussana, Maran, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pescante, Pisicchio, Rigoni, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 marzo 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CENTEMERO: «Norme concernenti l'organizzazione e l'autogoverno delle istituzioni scolastiche» (5061);
OLIVERIO: «Attribuzione dell'indennità di accompagnamento ai malati oncologici durante il periodo delle cure chemioterapiche e radioterapiche» (5062).
Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente:

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PIONATI: «Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di criteri per l'erogazione della diaria e dei rimborsi di spese spettanti ai membri del Parlamento» (4964) Parere della V Commissione;
PIONATI: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente l'erogazione dei rimborsi per le spese elettorali documentate sostenute da movimenti o partiti politici» (4985) Parere della V Commissione.

II Commissione (Giustizia):
GRIMALDI ed altri: «Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, in materia di esercizio della prostituzione» (4992) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
III Commissione (Affari esteri):
S. 850. - Senatori LI GOTTI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999» (approvata dal Senato) (5058) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

XII Commissione (Affari sociali):
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale» (4772) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 15 marzo 2012, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 7a Commissione (Istruzione) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (COM(2011)785 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 130), che è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)750 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 134), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 7a Commissione (Istruzione) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus per tutti», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011)788 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 140), che è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (COM(2011)928 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 141), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2011)934 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 142), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 16 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ANAS Spa, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 398).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere del 14 e del 15 marzo 2012, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno REALACCI ed altri n. 9/4059-AR/40, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea, che lo ha approvato nella seduta del 26 luglio 2011, concernente la presentazione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di matrici di materiali di riporto, TADDEI ed altri n. 9/4829-A/74, riguardante la trasformazione dell'Ente irrigazione della Puglia, della Basilicata e dell'Irpinia (EIPLI) in un nuovo soggetto giuridico, e Nicola MOLTENI ed altri n. 9/4829-A/180, concernente la soppressione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, nonché alla risoluzione conclusiva COSENZA n. 8/00153, accolta dal Governo ed approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) nella seduta del 26 ottobre 2011, concernente iniziative per il buon funzionamento degli impianti di depurazione in Campania e nelle altre regioni del Sud.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente) competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera del 19 marzo 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva Paolo Russo ed altri n. 8/00128, accolta dal Governo ed approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) nella seduta del 22 giugno 2011, concernenti interventi per sostenere e valorizzare la castanicoltura.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 19 marzo 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, il progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2012 stato delle spese per Sezione III - Commissione (COM(2012)125 final) e la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea COM(2012)126 final), che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente per il Molise.

Il Garante del contribuente per il Molise, con lettera in data 14 marzo 2012, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2011, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 5, e 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (446).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 aprile 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 9 aprile 2012.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 18 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima (447).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 aprile 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 9 aprile 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3110 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5025)

A.C. 5025 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Fugatti 20.1 e Commercio 21.3 e sugli articoli aggiuntivi Fugatti 47.02 e Caparini 97-bis.04

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 5025 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sopprimere l'articolo 56, comma 1-bis;

e con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 24-bis, per garantire il pieno rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, l'ammontare dell'onere derivante dall'articolo 21, comma 19-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, come inserito dal provvedimento in esame, dovrebbe essere indicato espressamente, quantomeno nella relazione tecnica, e si dovrebbe chiarire che a tale onere si provvede a valere sulle risorse spettanti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come integrate ai sensi del comma 19-bis del medesimo articolo 21;
si valuti l'opportunità di individuare in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, i requisiti per il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alla compensazione, alla cessione di credito e alla transazione, prevedendo eventualmente anche l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze, alfine di assicurare una più puntuale garanzia dei saldi di finanza pubblica;
si valuti l'opportunità di verificare, in sede applicativa, gli effetti della determinazione dei diritti aeroportuali ai sensi dell'articolo 76, comma 2, con particolare riferimento all'individuazione degli eventuali valori di subentro;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.10, 1.33, 2.3, 2.10, 2.11, 2.14, 2.17, 2.20, 2.25, 3.1, 3.3, 5-bis.2, 5-bis.4 e 9-bis.7 e sugli articoli aggiuntivi 01.09, 1.01, 1.03, 1.04, 3.09, 4.08, 4.09, 8.020, 9.01 e 9.03 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 5025 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
CONCORRENZA

Capo I
NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI

Art. 1.
(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei princìpi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i princìpi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.
4. Le Regioni, le Province ed i Comuni si adeguano ai princìpi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Art. 2.
(Tribunale delle imprese).

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»;
b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»;
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:
a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».

2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:
«4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 3.
(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata).

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2463-bis.
(Società semplificata a responsabilità limitata).

La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.
La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.».

Dopo il primo comma dell'articolo 2484 del codice civile, è inserito il seguente: «La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.».
2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Art. 4.
(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;
b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici.
3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Capo II
TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 5.
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie).

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:
«Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno».
5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.»

Art. 6.
(Norme per rendere efficace l'azione di classe).

1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a), la parola «identica» è sostituita dalle seguenti «del tutto omogenea»;
- la lettera b), la parola «identici» è sostituita dalle seguenti: «del tutto omogenei»;
- alla lettera c) la parola «identici» è sostituita dalle seguenti «del tutto omogenei».
b) al comma 6:
- al secondo periodo, la parola «identità» è sostituita dalle seguenti: «l'evidente omogeneità».

Art. 7.
(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) "microimprese»: entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.»;

2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».

Art. 8.
(Contenuto delle carte di servizio).

1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.
2. Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.

Capo III
SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 9.
(Disposizioni sulle professioni regolamentate).

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) è soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.
(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi).

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «le piccole e medie imprese socie» inserire le parole: «e i liberi professionisti soci».

Art. 11.
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci).

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attività svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole «due anni» sono sostituite dalle parole «sei mesi».
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: «sostituibile con equivalente generico», ovvero, «non sostituibile», nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole «è possibile», sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e».
10. L'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
11. È istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennità che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o più farmacisti collaboratori.

Art. 12.
(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti).

1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni successivi, è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
«Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa».

5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.».

6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole «stesso distretto» aggiungere: «di Corte d'Appello».

7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
«a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.».

8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, le parole «di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il notaio ha sede».
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 13.
(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili).

1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.

Art. 14.
(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese).

1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 15.
(Disposizioni in materia di separazione proprietaria).

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in Snam S.p.A., è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 16.
(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche).

1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attività di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Art. 17.
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti).

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento».

3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.».
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012»;
c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: «I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.»
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal Comune competente.».

5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo».
6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.

Art. 18.
(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati).

1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le parole «o collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.».

Art. 19.
(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti).

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Art. 20.
(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole «in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato» sono abrogate, le parole «due esercizi annuali» sono sostituite dalle parole «tre esercizi annuali» e il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza.»

Art. 21.
(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).

1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei princìpi di mercato.
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: «Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente» e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In esito alla predetta analisi, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile.»
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante «Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt».
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1o marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso.

Art. 22.
(Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas).

1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori è sanzionato da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.
(Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale).

1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

Art. 24.
(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari).

1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti e alle altre attività previste a legislazione vigente che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è sostituito dal seguente comma:
«104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.».

Capo V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 25.
(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali).

1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
A) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali).

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.
3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.
4. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
5. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.».

2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascuna anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.»;
b) al comma 8 dopo le parole «seguenti atti» sono inserite le seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.».

B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dopo le parole «libera prestazione dei servizi,» e prima delle parole «verificano la realizzabilità» inserire le parole: «dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale».
2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee».

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.».

4. Al comma 11, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;».
5. Al comma 13 le parole: «somma complessiva di 900.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva di 200.000 euro annui».
6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in fine le parole «alla data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione "in house" può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis.». In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni»;
b) alla lettera b) in fine le parole «alla data del 30 giugno 2012» sono sostituite con le seguenti: «alla data del 31 marzo 2013».

7. Dopo il comma 32-bis è inserito il seguente: «32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.».
8. Al comma 33-ter, le parole «Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012».
9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422»;
b) in fine è inserito il seguente periodo: «Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.».

2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole «la realizzazione», sono sostituite le parole «dell'intero» con la seguente: «del» e dopo le parole «servizio,» sono inserite le seguenti: «che può essere»;
b) al comma 4, lettera b) le parole «e smaltimento» sono sostituite con le seguenti: «avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento»;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.».

3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «svolto in regime di privativa dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148».
4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Art. 26.
(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio»;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti «acquisiti i»
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.»
3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole «comma 3, lettera h)», sono inserite le seguenti: «in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220»
b) all'articolo 265, il comma 5 è soppresso
c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: da 10.000 a 60.000 euro»

Capo VI
SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI

Art. 27.
(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base).

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 è soppresso;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente: «L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1o giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza»;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;
d) è inserito il comma 10 bis: «Fino all'esito della valutazione di efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è dettata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10».

2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.

Art. 28.
(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari).

1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Art. 29.
(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica).

1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.

Art. 30.
(Repressione delle frodi).

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Art. 31.
(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada).

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.
(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni).

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135».
3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».

Art. 33.
(Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti).

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».

Art. 34.
(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto).

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Art. 35.
(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica).

1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.

2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalità di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l'anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilità organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilità organizzativa e la continuità delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonché per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.
10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.

Capo VII
TRASPORTI

Art. 36.
(Regolazione indipendente in materia di trasporti).

1. In attesa dell'istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenta entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto un apposito disegno di legge, all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuite, sino all'istituzione della Autorità di regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali, le funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.
2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39;
8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefìci anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;
b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
e) consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori»;
b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole «individuata ai sensi del medesimo comma»;
c) al comma 5, sono soppresse le parole «individuata ai sensi del comma 2»;
d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole «individuata dal comma 2»;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis) L'Autorità può avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.».

2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte le seguenti parole: «secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione».

Art. 37.
(Misure per il trasporto ferroviario).

1. L'Autorità di cui all'articolo 37 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L'Autorità dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorità predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «ed i contratti collettivi nazionali di settore» sono soppresse;
b) la lettera b-bis) è soppressa.

Capo VIII
ALTRE LIBERALIZZAZIONI

Art. 38.
(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade).

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole «sono previste» inserire le parole «, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti».

Art. 39.
(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore).

1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Art. 40.
(Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti).

1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identità elettronica sul territorio nazionale».
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
«rilasciate a partire dal 1o gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche»
b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.»
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.»

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il «Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell'INA, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali può stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni.
6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalità i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
9. Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II
INFRASTRUTTURE

Capo I
MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Art. 41.
(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
3. Le obbligazioni, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 42.
(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche).

1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui è data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.».

Art. 43.
(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie).

1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.
2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalità sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.
3. Se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell'Economia, il concessionario prevede che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrativa contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.

Art. 44.
(Contratto di disponibilità).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:
«15-bis.1. Il "contratto di disponibilità" è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.»;
b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: «la locazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «il contratto di disponibilità,»;
c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: «della locazione finanziaria per i lavori» sono aggiunte le seguenti: «e del contratto di disponibilità»;
d) dopo l'articolo 160-bis, è inserito il seguente:
«Art. 160-ter (Contratto di disponibilità). 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.
4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.
6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti».

Art. 45.
(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico).

1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato dai seguenti elementi:
a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastruttura realizzate con il finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;
e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.

Art. 46.
(Disposizioni attuative del dialogo competitivo).

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
«18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo».

Art. 47.
(Riduzione importo «opere d'arte» per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949).

1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:
- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.»
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

Art. 48.
(Norme in materia di dragaggi).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis
(Disposizioni in materia di dragaggio)

1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.
2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 aprile 1998, n. 88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.
3. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesimo. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.
8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalità di cui al comma 7.
10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Art. 49.
(Utilizzo terre e rocce da scavo).

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 50.
(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.»;
b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: «equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro».

Art. 51.
(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni).

1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Art. 52.
(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»;
b) all'articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità»;
c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: «inferiore a un milione di euro, previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno», e, dopo le parole: «superiore a un milione di euro, previa approvazione» sono inserite le seguenti: «almeno della».

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: «Il progetto è redatto,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e».

Art. 53.
(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali).

1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.».
4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, le parole: «ed i collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»;
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «dei collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali».

Art. 54.
(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche).

1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I comuni, le province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalità di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.».

Art. 55.
(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo).

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare» sono inserite le seguenti «ovvero il progetto definitivo».

Capo II
MISURE PER L'EDILIZIA

Art. 56.
(Norma nel settore edilizio).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori».

Art. 57.
(Ripristino IVA per housing sociale).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»
b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;»
all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano sia locazioni,» sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole «dell'articolo 19-bis, sia locazioni» sono inserite le seguenti: «o cessioni»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008»

Art. 58.
(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa).

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:
«Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Capo III
MISURE PER LA PORTUALITÀ E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA

Art. 59.
(Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali).

1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unione Europea,» sono inserite le seguenti parole: «nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, il 25 % dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento all'intero sistema portuale.
2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter.».

Art. 60.
(Regime doganale delle unità da diporto).

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo.»
2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «o extraeuropei».

Art. 61.
(Anticipo recupero accise per autotrasportatori).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare»;
2) al comma 6, le parole «dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo»;
b) all'articolo 4, comma 3, le parole «entro l'anno solare in cui è sorto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto».

2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è ridotta di 26,4 milioni di euro.
4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è sempre rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 30 le parole «sulla benzina senza piombo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla benzina con piombo»
b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
«30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.»

Art. 62.
(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.

Art. 63.
(Attivazione nuovi «contratti di filiera»).

1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 22 novembre 2007.
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 64.
(Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929).

1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola «regionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni».
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole «la propria attività», sono aggiunte le seguenti: «di assunzione di rischio per garanzie».

Art. 65.
(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo).

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.

Art. 66.
(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni è abrogato.

Articolo 67.
(Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca).

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
a) promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori;
d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
f) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai princìpi della legislazione vigente in materia;
g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.

2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003.»

TITOLO III
EUROPA

Capo I
ARMONIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 68.
(Repertorio nazionale dei dispositivi medici).

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.

Art. 69.
(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

Art. 70.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree).

1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-bis, e degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.

Capo II
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 MARZO 2009 CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI

Art. 71.
(Oggetto e ambito di applicazione).

1. Il presente Capo stabilisce i princìpi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorità previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Art. 72.
(Definizioni).

1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;
d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.

Art. 73.
(Autorità nazionale di vigilanza).

1. Nelle more dell'istituzione dell'autorità indipendente di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto le funzioni dell'Autorità di vigilanza sono svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 71, comma 3, attribuite all'Autorità di vigilanza, nell'ambito dell'ENAC è istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente decreto, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza dell'Autorità di vigilanza, l'attività della Direzione, di cui al comma 2, è separata dalle altre attività svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati.
4. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.
5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell'Autorità di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, è fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalità previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonché all'eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto è ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente Capo.

Art. 74.
(Reti aeroportuali).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.
2. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i princìpi di cui al successivo articolo 80, comma 1.
3. L'Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, può consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 77.

Art. 75.
(Non discriminazione).

1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai princìpi di pertinenza, obiettività e trasparenza.

Art. 76.
(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione).

1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza, nel rispetto dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai princìpi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione.
3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorità individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

Art. 77.
(Trasparenza).

1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono:
a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;
d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti;
h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto.

3. L'Autorità di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:
a) le previsioni del traffico;
b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.

Art. 78.
(Norme di qualità).

1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.
2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

Art. 79.
(Differenziazione dei servizi).

1. L'Autorità di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.
2. L'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità dell'aeroporto, l'accesso è stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorità di vigilanza.

Art. 80.
(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva).

1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti princìpi di:
a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
b) consultazione degli utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.

2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei princìpi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.
4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.
5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
6. L'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.

Art. 81.
(Aeroporti militari aperti al traffico civile).

1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.

Art. 82.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
ALTRE MISURE DI ARMONIZZAZIONE

Art. 83.
(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso.

Art. 84.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole «provenienti o dirette all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea».
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3 bis) I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.»;
c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole «Aliquota per traffico di cabotaggio» sono sostituite dalle seguenti: «Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario».

Art. 85.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211).

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comitato etico» è inserita la seguente: «coordinatore»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comitato etico» è inserita la seguente: «coordinatore»;
c) al comma 3, le parole «Il parere favorevole può essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilità locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento»;
d) al comma 3, le parole da «I comitati etici dei centri partecipanti» a «protocollo» sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «comitato etico» è inserita la seguente: «coordinatore»;
f) al comma 4, dopo le parole «comitato etico» è inserita la seguente: «coordinatore».

Art. 86.
(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione).

1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.
2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà adeguata pubblicità alla scelta, motivandola anche in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.
5. Le attività di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 87.
(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti).

1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.».
2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.».

Art. 88.
(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione).

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, nonché alle società il cui capitale sociale» fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, è corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 89.
(Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09).

1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalità inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Art. 90.
(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese).

1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «armonizzati UE» sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente «b) avere sede operativa in Italia;»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente «c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;»;
c) al comma 5:
1) dopo la parola «modalità» sono inserite le seguenti «attuative e»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.».

Art. 91.
(Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141).

1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: «2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai princìpi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 92.
(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.».
2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.».
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 93.
(Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica).

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.».

Art. 94.
(Domanda di sgravio dei diritti doganali).

1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 95.
(Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole: «, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria» sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: «di cui all'articolo 27,» inserire le seguenti: «comma 3, terzo periodo e»;
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole «operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono inserite le seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;
d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: «18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 è abrogato.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.

Art. 96.
(Residenza OICR).

1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificato:
a) al comma 1 la lettera c) è così sostituita. «c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato»;
b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole «Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato» sono aggiunte le seguenti parole «gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e»;
c) il comma 5-quinquies è così sostituito: «5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni».

Art. 97.
(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonché al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro).
1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attività indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate.
6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
- formazione del personale in conformità alle modalità definite dagli Stati membri.

7. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre autorità nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le attività di cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificati e integrati dal presente articolo.
9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonché, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, così come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per sé inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9a, da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorità di controllo competente perché valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo.»
b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità).
1.
La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorità competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorità Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonché quando le verifiche cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformità ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di sé le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Se è disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote già trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non è stata riconosciuta la falsità in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente.
5. Alla Banca d'Italia non è dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n. 154 e dall'articolo 8 della presente legge.
7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).
1.
Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorità pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorità soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 152 è sostituito dal seguente:
«152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
b) il comma 153 è sostituito dal seguente:
«153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.».
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
«153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni.».

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 98.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5025 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

A.C. 5025 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese).

All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In sede di attuazione delle norme del presente decreto, finalizzate a favorire i consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza e della competitività, si tiene conto prioritariamente del numero dei componenti il nucleo familiare, assumendolo come parametro di maggior favore. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
01. 09. Galletti, Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Cera, Ruggeri.

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione di atto di indirizzo da parte delle Commissioni parlamentari competenti che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. Qualora l'espressione del parere non avvenga entro il termine previsto, lo stesso si intende rilasciato positivamente.
1. 4. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: 41 aggiungere le seguenti:, primo comma,
1. 22. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: e sussidiarietà.
1. 24. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: o ritardano aggiungere le seguenti:, in contrasto con il principio di sussidiarietà,
1. 25. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 2, sopprimere le parole: con l'utilità sociale,
1. 23. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti.
1. 18. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 settembre 2012.
1. 17. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella predisposizione dei regolamenti di cui al presente comma è assicurata la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese nel rispetto del principio previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
1. 9. Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Sopprimere il comma 4.
1. 26. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
1. 27. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
1. 28. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 settembre 2013.
1. 13. Meroni, Laura Molteni.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
1. 11. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 5, sostituire le parole: trasporto pubblico di persone e cose non di linea con le seguenti: trasporto di persone e di cose su autoveicoli non di linea.
1. 14. Montagnoli, Laura Molteni.

Al comma 5, dopo le parole: trasporto pubblico aggiungere la seguente: locale.
1. 29. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale accessorio presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza.
1. 5. Fedriga, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nell'esercizio dell'attività di estetista, all'articolo 12, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Chiunque esercita l'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.
2-ter. Chiunque richiede prestazioni a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente regge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro».
1. 7. Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole: «in aggiunta a quelli festivi,» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale connesse con le prevedibili condizioni di traffico con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso»;
b) sopprimere le parole: «c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b)».
1. 16. Desiderati, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione degli imprenditori agricoli,».
1. 8. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente».
1. 6. Volpi, Laura Molteni.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il criterio dell'IVA ad esigibilità differita, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si estende a tutte le transazioni effettuate tra soggetti privati.
1. 10. Fava, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non sono applicabili ai posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio a dettaglio su aree pubbliche».
b) all'articolo 16, il comma 4 è soppresso.
c) all'articolo 70, comma 1, le parole: «a società di capitali regolarmente costituite o cooperative» sono soppresse.
1. 33. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
1. 15. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Perentorietà dei termini).

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo».
1. 02. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regime dei minimi).

1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppresso e sostituito dai seguenti:
«98. Per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente ai 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 è ridotta al 5 per cento.
98-bis. Il beneficio d cui ah precedente comma 98 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica ai giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e ai lavoratori in mobilità a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

98-ter. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi; è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
98-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 98 a 98-quater.
98-quinquies. L'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
98-sexies. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"».
96-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».
1. 01. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio al dettaglio su aree pubbliche»;
b) il comma 5 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie»; In via transitoria, la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadute o in scadenza nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e prima che venga approvata l'intesa di cui sopra è prorogata fino al 31 dicembre 2019.
1. 03. Fugatti, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Zone a burocrazie zero in via sperimentale).

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.
3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi".
1. 04. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il numero 4) è soppresso e al numero 6) le parole: «nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,».
1. 06. Maggioni, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte Le parti interessate.
4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.»;
b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».
1. 07. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Tribunale delle imprese).

Sopprimerlo.
2. 20. Lussana, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire l'alinea con il seguente: sono aggiunti i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1-bis aggiungere il seguente:
«1-ter. Al fine di assicurare la funzionalità delle sezioni specializzate, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati».
2. 2. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione con le seguenti: del capoluogo di distretto delle corti di appello.
2. 3. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Prima della costituzione delle sezioni specializzate di impresa si procede alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, prevedendo altresì il mantenimento delle sezioni distaccate di tribunale con bacino di utenza non inferiore alle 300.000 unità.
2. 24. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della costituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al periodo precedente, si procede altresì ad individuare come sede delle medesime le sezioni distaccate di tribunale con bacini di utenza non inferiore alle 300.000 unità in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148.
2. 25. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al fine di provvedere alla destinazione di un adeguato numero di magistrati alle sezioni specializzate in materia di impresa, si applicano le procedure di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. 4. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo il capoverso comma 1-bis aggiungere i seguenti:
«1-ter. Nelle more della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al comma 1, si procede al riordino delle sezioni distaccate di tribunale di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011 n. 148.
1-quater. Nell'ambito della riorganizzazione delle sedi giudiziarie di cui al comma precedente, sono mantenute le sezioni specializzate attualmente operanti sui territori distrettuali con più di 300 mila abitanti».
2. 21. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo il capoverso comma 1-bis aggiungere i seguenti:
«1-ter. Nelle more della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al comma 1, si procede al riordino delle sezioni distaccate di tribunale di cui all'articolo 1 comma 2 dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.
1-quater. Nell'ambito della riorganizzazione delle sedi giudiziarie di cui al comma precedente, sono mantenute le sezioni specializzate attualmente operanti su territori con un bacino di utenza non inferiore ai 300 mila abitanti».
2. 26. Stefani, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo il capoverso comma 1-bis aggiungere il seguente:
«1-ter. Nelle more della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al comma 1, si procede al riordino delle sezioni distaccate di tribunale di cui all'articolo 1 comma 2 dalla legge 14 settembre 2011 n. 148».
2. 22. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sezioni specializzate sono altresì composte rispettivamente da un numero non inferiore a due, quattro, sei membri, scelti tra avvocati con quindici anni di effettivo esercizio nella professione e professori ordinari di università in materie giuridiche, con almeno quindici anni nel ruolo.
2. 20-bis. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2. 6. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 5. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e all'articolo 2545-septies.
2. 7. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere la lettera f).
2. 8. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3, comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) relative all'applicazione della legge 6 maggio 2004, n. 129, recante norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale.
2. 28. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera d), capoverso: «Art. 3», sopprimere il comma 3.
2. 9. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
2. 14. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Sopprimere i commi 3 e 4.
*2. 10. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Sopprimere i commi 3 e 4.
*2. 17. Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 3, capoverso, «1-ter», primo periodo, dopo le parole: «è raddoppiato» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle controversie in materia di diritto d'autore, per le quali resta invariato».
2. 11. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per essere destinata alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile.
2. 12. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Pubblicità delle aste giudiziarie).

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale», aggiungere le seguenti: «Il giudice dispone, in fine, che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle emittenti televisive locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie e aventi maggiori ascolti certificati Auditel».
2. 02. Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Condotta formalmente autorizzata).

1. Dopo l'articolo 51 del codice penale, è inserito il seguente: «Articolo 51-bis (Condotta formalmente autorizzata). - Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l'atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione Fautore della condotta autorizzata ha partecipato».
2. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente: «Articolo 44-bis (Esclusione del reato). - Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato».
2. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata). - 1. I costi dei servizi notarili richiesti per la costituzione delle società a responsabilità limitata i cui soci sono persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, non possono superare l'importo di un euro.
*3. 11. Forcolin, Laura Molteni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata). - 1. I costi dei servizi notarili richiesti per la costituzione delle società a responsabilità limitata i cui soci sono persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, non possono superare l'importo di un euro.
*3. 2. Cambursano.

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», primo comma, sopprimere le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni alla data della costituzione».
3. 3. Cambursano.

Al comma 1, capoverso «Art 2463-bis», primo comma, sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quaranta anni.
3. 1. Polidori.

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», secondo comma, sostituire l'alinea con il seguente: «L'atto costitutivo è redatto con scrittura privata e deve indicare:».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.
3. 12. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, capoverso «Art. 2463» secondo comma, numero 3), sostituire le parole: ad 1 euro con le seguenti: a 1.000 euro.
3. 8. Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», secondo comma, numero 3), sopprimere le parole: e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto dall'articolo 2463, secondo comma, numero 4).
3. 10. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali). - 1. A partire dal 1o gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente articolo.
2. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
3. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.
3. 09. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Procedura semplificata di trasferimento di quote di Srl). - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. 013. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:
«2477. Sindaco e revisione legale dei conti.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.
La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

2. L'articolo 2397 del codice civile è così sostituito:
«2397. Composizione del collegio.
Per le società aventi capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e per le società quotate in mercati regolamentati, il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Per le società aventi capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro l'organo di controllo è composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».
3. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche).

Sopprimerlo.
4. 2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite».
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA».
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «5. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti: «e la conferenza di servizi,».
4. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 61 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, i commi 3 e 4 sono soppressi.
4. 03. Bragantini, Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, al capoverso «comma 9-bis», sopprimere il secondo periodo.
4. 02. Torazzi, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, sostituire le parole: «nei due giorni lavorativi successivi», con le seguenti: «nei trenta giorni successivi».
4. 04. Bragantini, Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale e in caso di dichiarazioni false e mendaci, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge».
4. 06. Callegari, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: «d'ufficio», sostituire le parole: «sussistendone le ragioni di interesse pubblico», con le seguenti: «solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale».
4. 05. Callegari, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.
2. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. 08. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale).

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 09. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Le aziende, le società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria, dall'entrata in vigore del presente decreto legge non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di Categoria.
4. 010. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Nuove modalità per la valutazione dei titoli aventi valore legale nei concorsi pubblici per titoli ed esami).

1. I titoli universitari rilasciati dalle Università statali o private autorizzate a rilasciare titoli avente valore legale, sono requisito necessario per accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, e per l'accesso a livelli qualificati nel Pubblico Impiego.
2. In tutti i concorsi per titoli ed esami, indetti per l'accesso alla Pubblica amministrazione o agli ordini professionali, la determinazione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli universitari, di carriera e di cultura del vincitore del pubblico concorso è effettuata nel modo seguente:
a) 20 per cento per i titoli;
b) 80 per cento per le prove d'esame.

3. Le norme di cui al comma 2 si applicano a coloro che partecipano ai concorsi per titoli ed esami banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto legge.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca e della funzione pubblica, sono emanate le necessarie disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, con riguardo ai criteri contenuti nel presente articolo di legge.
4. 011. Grimoldi, Goisis, Rivolta, Cavallotto, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie).

Sopprimerlo.
*5. 1. Cambursano.

Sopprimerlo.
*5. 3. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso Art. 37-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: trenta.
5. 8. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, capoverso Art. 37-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: quarantacinque.
5. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, capoverso Art. 37-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: sessanta.
5. 6. Pini, Laura Molteni.

Al comma 1, capoverso Art. 37-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio dell'azione inibitoria ai sensi dell'articolo 37 non preclude il contestuale esercizio dell'azione civile presso il giudice competente».
5. 2. Palomba, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai presente articolo si applicano anche ai contratti per adesione stipulati con istituti di credito».
5. 9. Dozzo, Laura Molteni.

ART. 5-bis.
(Finanziamento e risorse dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Al comma 1, capoverso 7-ter, primo periodo, sostituire le parole: del fatturato risultante con le seguenti: dei ricavi al netto delle imposte risultanti.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 7-quater, terzo periodo, sostituire le parole: dello 0,5 per mille del fatturato risultante con le seguenti: dello 0,05 per mille dei ricavi al netto delle imposte.
5-bis. 2. Di Biagio.

Al comma 1, capoverso 7-ter, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 40 milioni.
5-bis. 1. Cambursano.

Al comma 1, capoverso 7-ter, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.
5-bis. 4. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Sopprimere il comma 3.
5-bis. 5. Cavallotto, Laura Molteni.

Sopprimere il comma 4.
5-bis. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

ART. 5-ter.
(Rating di legalità delle imprese).

Dopo l'articolo 5-ter, aggiungere il seguente:
«5-quater. (Attribuzione all'organo di controllo delle società di capitali delle funzioni dell'organismo di vigilanza previsto in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
5-ter. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Norme per rendere efficace l'azione di classe).

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
b) all'articolo 133, il terzo comma è soppresso;
e) all'articolo 134, il terzo comma è soppresso;
d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»;
3) il quarto comma è abrogato;
e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono abrogate;
f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da «anche a mezzo telefax» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.» sono abrogate;
g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;
h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;
i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo le parole «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;
l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;
b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo le parole «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;
2) al comma 1 le parole «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono abrogate;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;
d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ovvero, se ciò non è possibile, consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario»;
3) al comma 3, le parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «In entrambi i casi di cui ai commi 1-bis e 2».
4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».
6. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica della disciplina del contributo unificato nel processo civile).

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato».
6. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in attuazione dell'articolo 34, commi 2 e 3, lettere d) ed e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, è soppressa la lettera b).
7. 1. Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:
f-ter) gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3 comma 22, stabiliti in Italia, diversi da quelli previsti dal presente comma, indipendentemente dalla forma giuridica assunta.
7. 2. Cambursano.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Contenuto delle carte di servizio).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: anche locali aggiungere le seguenti:, sentite le associazioni dei Consumatori.
8. 1. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: definiscono aggiungere le seguenti:, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
8. 2. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento» e le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
8. 09. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Pubblicità delle aste giudiziarie).

1. All'articolo 490 codice di procedura civile, dopo le parole «forme della pubblicità commerciale.» è inserito il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)».
8. 07. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata).

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale».
8. 08. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Al fine di migliorare le informazioni al consumatore e al produttore sui prezzi praticati dalle imprese che appartengono alla grande distribuzione organizzata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'adozione presso ogni punto vendita della grande distribuzione organizzata di una cartellonistica di pubblicazione dei prezzi medi di acquisto all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, della carne e del pesce, da aggiornarsi settimanalmente.
8. 010. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deposito contratti sottoscritti con firma digitale).

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
«I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante».
8. 011. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 48 comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «la vendita è effettuata» sono aggiunte le parole: «, in via prioritaria,».
8. 018. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in termini di concorrenza e di libera circolazione di merci e persone, tenuto conto della necessità di garantire la pubblica sicurezza, l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.
8. 019. Consiglio, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:
a) 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
b) 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
c) 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;
d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli.

2. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, dal momento della stipula e sino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote irpef ordinarie, ridotte:
a) di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
c) di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;
d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.
8. 020. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «pari o superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 60 per mille».
8. 021. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, dopo le parole «maggiormente innovative» sono inserite le seguenti: «, nonché di programmi in lingua inglese o comunque finalizzati all'insegnamento della lingua inglese».
8. 022. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Disposizioni sulle professioni regolamentate).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel con le seguenti: L'articolo 2233, secondo comma, del codice civile è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: con riferimento a parametri fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: secondo equità.
9. 6. Cambursano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: organo giurisdizionale aggiungere le seguenti: o quando il committente è un ente pubblico.
9. 3. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I parametri sono approvati ogni due anni con decreto del Ministro vigilante sentiti i Consigli nazionali degli ordini, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.
2-ter. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.
2-quater. È sempre dovuto il rimborso delle spese vive e sostenute.
9. 7. Cambursano.

Al comma 3, dopo le parole: limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali aggiungere le seguenti: o quando il committente è un ente pubblico.
9. 4. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Al comma 3, sopprimere le parole: e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 5. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: nelle forme previste dall'ordinamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: con un preventivo di massima.
9. 11. Cambursano.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: La misura definitiva del compenso per le prestazioni professionali, determinata al termine dell'incarico, potrà subire variazioni in aumento ovvero in diminuzione rispetto al preventivo. Tali margini di variazione sono stabiliti nel massimo e nel minimo con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine previsto al comma 2.
9. 18. Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
9. 19. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
9. 23. Paolini, Laura Molteni.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: dopo i primi sei mesi di tirocinio.
9. 24. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: dopo i primi sei mesi di tirocinio con le seguenti: di importo comunque non inferiore a 400 euro mensili.
9. 21. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: i primi sei mesi con le seguenti: il primo mese.
9. 26. Isidori, Laura Molteni.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
9. 25. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a diciotto mesi;, per i primi sei mesi, il tirocinio può con le seguenti: non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali.
9. 27. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
*9. 8. Cambursano.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
*9. 29. Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
9. 9. Cambursano.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: laurea di primo livello aggiungere le seguenti:, ove abilitante all'esercizio della professione,
9. 28. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:, all'esito del corso di laurea.
9. 10. Cambursano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:
3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;
b) all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei tributi, senza che l'efficacia esecutiva del ruolo risulti sospesa.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3 bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può provvedere alla riscossione coattiva del credito e degli accessori mediante iscrizione a ruolo senza che ricorrano i presupposti dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo.
3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, ai notaio medesimo.
b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto.»
c) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto.
d) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:
«Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.».
e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione».
9. 01. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Torazzi, Comaroli, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. All'articolo 769, codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione notaio scelto dalla stessa parte.»
9. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Nei casi in cui il notaio assume la funzione di sostituto d'imposta, i soggetti passivi dell'imposta sono sgravati da qualsiasi responsabilità verso l'erario per il mancato o insufficiente versamento o per l'errato calcolo dell'imposta stessa.
9. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 9-bis.
(Società tra professionisti).

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 4, lettera b), le parole: «ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento» sono soppresse;
9-bis. 1. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
al comma 4 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) obbligo di iscrizione della società all'albo o agli albi professionali inerenti la professione o le professioni esercitate»;
9-bis. 2. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «le società» sono inserite le seguenti: «iscritte all'albo professionale inerente la professione esercitata»;
b) alla lettera b) dopo le parole: «che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'iscrizione all'albo professionale inerente la professione esercitata».
9-bis. 3. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis)
dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
"12-bis. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti."».
9-bis. 6. Gidoni, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis)
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
"12-bis. Il reddito delle società tra professionisti viene determinato secondo il principio di cassa"».
9-bis. 7. Gidoni, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 10.
(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: «di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,».
10. 2. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 11.
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria).

Al comma 1, lettera a), capoverso sostituire le parole: 3.300 abitanti con le seguenti: 3.000 abitanti.
11. 53. Cambursano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1.500 metri con le seguenti: 700 metri.
11. 100. Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 2, comma 2, sostituire le parole: in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto centrale di statistica con le seguenti: sulla base della popolazione effettivamente residente estratta dall'anagrafe del comune all'atto della revisione.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 con le seguenti: sulla base della popolazione attualmente residente estratta dalla propria anagrafe.
11. 39. Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nei comuni, frazioni decentrate di comuni, quartieri decentrati privi di servizio farmaceutico, con popolazione inferiore a mille abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta del sindaco, effettuata con apposita delibera del consiglio comunale, possono istituire un Dispensario farmaceutico che viene affidato in gestione alla farmacia più vicina.
11. 43. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: o siano state già fissate le date delle prove.
11. 27. Palagiano, Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Sopprimere il comma 7.
11. 40. D'Ippolito Vitale, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:, di età non superiore ai 40 anni,
11. 41. D'Ippolito Vitale, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 50 anni.
11. 5. Razzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1.000 abitanti è riconosciuta una maggiorazione dell'80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da l.000 a 2.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per cento; per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l'attività di collaboratore di farmacia rurale sussidiata, sono riconosciute le maggiorazioni come previste ai due precedenti periodi ridotte di un decimo.
11. 28. Palagiano, Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 11, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
11. 29. Palagiano, Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: Inoltre, sempre al medesimo comma 1, le parole: «e di quelli somministrabili per via parenterale» sono soppresse.
11. 30. Palagiano, Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Sopprimere il comma 16.
11. 38. Laura Molteni.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di rinvio a giudizio per i fatti disciplinati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva».
11. 31. Palagiano, Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Al fine di favorire l'accesso ai medicinali omeopatici, l'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 2190, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 20. - ( Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici) - 1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. In sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 i cui all'allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui ai periodi precedenti l'Agenzia italiana del farmaco richiede una dichiarazione autocertificativa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda titolare, recante: a) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni; b) l'indicazione dei fornitori dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati; c) le eventuali segnalazioni di farmaco vigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX del presente decreto; d) elementi comprovanti la sicurezza del medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica.
2. Ai fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia italiana del farmaco, determinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 maggio 2012.
3. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, si applicano le disposizioni previste dal Titolo IX del presente decreto.
4. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono ammissibili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.
11. 25. Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. - (Prescrizioni mediche, confezioni di farmaci e tracciabilità dei prodotti farmaceutici). - 1. Ogni medico deve indicare sulla ricetta la posologia e la durata della somministrazione del farmaco.
2. La farmacia deve poter distribuire al paziente la quantità prescritta dal medico.
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttivi dei principi attivi.
4. Il Ministero della salute definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2012.
11. 04. Cambursano.

ART. 12.
(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti).

Al comma 1, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: duemilacinquecento.
12. 3. Cambursano.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: seicento.
12. 4. Follegot, Laura Molteni.

Al comma 3, sesto periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
12. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2015 con le seguenti: dall'anno 2014.
12. 5. Chiappori, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riforma degli ordinamenti professionali).

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole da: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati» a «i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
12. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è inserito il seguente:
«Art. 61-bis. - (Prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra). - 1. Al fine di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, sono consentite agli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati le seguenti attività, fermo restando le competenze già contemplate dalle vigenti leggi:
a) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni civili in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, che presentino volumetria pari o inferiore a 5.000 metri cubi fuori terra ed abbiano le seguenti dimensioni strutturali, con esclusione dei sottotetti, qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili:
1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di tre piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;
2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di due piani fuori terra, oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;
b) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni destinate ad attività agricole, produttive, commerciali, terziarie, ricettive e ad esse assimilabili, in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, anche a struttura prefabbricata, che abbiano le seguenti dimensioni strutturali:
1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 10.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;
2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 6.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le norme per la sua attuazione».
12. 04. Pini, Consiglio, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 13.
(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - (Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.
13. 1. Cambursano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del presente decreto fino alla fine del comma con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, alla media dei prezzi europei.
13. 2. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: gradualmente.
13. 3. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'Autorità per l'energia, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto ridetermina il bonus elettrico e per il gas prevedendo l'estensione del beneficio ai soggetti con ISEE pari a 25.000 euro, tenendo conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico.
1-ter. Nella rideterminazione delle tariffe elettriche e per il gas destinate alle famiglie, l'Autorità per l'energia tiene conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico. Dall'attuazione del comma 1-bis e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 4. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 15.
(Disposizioni in materia di separazione proprietaria).

Sopprimerlo.
15. 7. Fava, Laura Molteni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15. - (Modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e altre disposizioni in materia di proprietà delle reti di trasporto di gas naturale). - 1. Il comma 373 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i commi 905 e 906 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e del gas naturale» e le parole: «e di gas naturale» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima società, né alcuna società a controllo pubblico, anche indiretto, né alcun altro soggetto o ente pubblico può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 31 dicembre 2012, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti nazionali o locali di trasporto di gas naturale ovvero che sono proprietarie o che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale.»;
c) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
15. 6. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: e di distribuzione dalle altre con le seguenti:, di distribuzione e delle altre.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma, sostituire le parole:
conforma la società SNAM S.p.a. con le seguenti: conformano la società SNAM S.p.a. e le società di stoccaggio da essa controllate;
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto è altresì assicurata la separazione e la piena terzietà della società Stogit S.p.a.
15. 3. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: per adottare, entro diciotto mesi con le seguenti: entro il 28 febbraio 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, prevedendo l'inclusione fra le attività oggetto di separazione proprietaria di tutte le attività di rete, stoccaggio e rigassificazione.
15. 1. Cambursano.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.
15. 4. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel termine ivi previsto ed in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è altresì disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale.
1-ter. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su un gestore o un sistema di stoccaggio del gas naturale»;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sull'attività di stoccaggio del gas naturale»;
c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, sia all'interno di un gestore o di un sistema di stoccaggio del gas naturale».
15. 5. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

ART. 16.
(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche).

Sopprimerlo.
16. 1. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: terrestri e acquatici aggiungere le seguenti: ed in conformità alle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'ambiente marino.
16. 2. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*16. 4. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*16. 7. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti:, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
16. 3. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: previa intesa sancita con la Regione o le Regioni interessate.
16. 6. Goisis, Laura Molteni.

Al comma 1, sostituire le parole: da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: da emanare, d'intesa con la Regione o le Regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9,.
16. 8. Munerato, Laura Molteni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità per assicurare idonee procedure di informazione e consultazione delle comunità interessate dagli insediamenti degli impianti produttivi, attraverso il potenziamento delle procedure di consultazione pubblica, nel rispetto delle direttive comunitarie.
16. 5. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare ai residenti nelle regioni interessate dalla presenza di impianti di rigassificazione di naturale liquefatto i benefici di cui all'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono adottate misure affinché i residenti nei territori delle stesse regioni possano ottenere una riduzione del prezzo di acquisto del metano per autotrazione presso le stazioni di servizio ubicate nel territorio delle stesse regioni che dispongono di impianti per la distribuzione di metano.
2-ter. Le misure di cui al precedente comma possono essere disposte anche a valere sui corrispettivi relativi al vettoriamento sulle reti di trasporto e di distribuzione del gas metano, senza oneri per il bilancio dello Stato, anche mediante versamento sul fondo di cui allo stesso articolo 45, comma 2.
16. 9. Rainieri, Laura Molteni.

ART. 17.
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti).

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al fine di promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti e impianti multimarca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera, devono dismettere ad un prezzo equo, definito dall'autorità per i trasporti di cui all'articolo 36 del presente decreto, almeno il venti per cento degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui sono proprietari a singoli operatori indipendenti ovvero associati in società ovvero in cooperative.
17. 17. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al fine di promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti e impianti multimarca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i proprietari di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti non possono essere in alcun modo riconducibili a soggetti che siano nel contempo o singolarmente produttori, fornitori e raffinatori.
17. 16. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzazione petrolifera aggiungere le seguenti: ovvero della relativa licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Conseguentemente:
a) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio con le seguenti: modalità, termini, condizioni economiche e uso del marchio sono rimesse alla preventiva negoziazione tra le parti, nel caso di gestori titolari dell'autorizzazione petrolifera, ovvero nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Nel caso in cui, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati stipulati accordi previsti dal periodo precedente, ciascuna delle parti, precedentemente individuate, può chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione delle suddette condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla medesima Autorità nel rispetto del principio di equità;
b) dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: A questo scopo i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo, da qualunque produttore o rivenditore ovvero attraverso il servizio assicurato da Acquirente Unico Spa, che, allo scopo di favorire, nella fase di avvio, le condizioni più concorrenziali di approvvigionamento, assicura ai suddetti gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, con modalità e condizioni sottoposte alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, il servizio di:
a) acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione;
b) affitto o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a).
17. 15. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzazione petrolifera aggiungere le seguenti: ovvero della relativa licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.
17. 10. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A questo scopo i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo, da qualunque produttore o rivenditore ovvero attraverso il servizio assicurato da Acquirente Unico Spa, che, tenuto conto delle innovazioni introdotte dal presente articolo ed allo scopo di favorire, transitoriamente ed almeno nella fase di avvio, le condizioni più concorrenziali di approvvigionamento garantisce ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, con modalità e condizioni sottoposte alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, l'offerta del servizio di:
a) acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione;
b) affitto o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a).
17. 11. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di favorire il più efficiente livello di competitività all'interno dell'intera rete distributiva e le migliori condizioni per i consumatori, oltreché nel rispetto delle normative comunitarie in materia, nonché in applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il fornitore che intenda avvalersi della facoltà di fissare clausole contrattuali di esclusiva nell'approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che non siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera ha l'obbligo di cedere i prodotti carburanti, su cui grava tale suddetto vincolo esclusivo, alle migliori condizioni economiche, finanziarie e logistiche esistenti sul libero mercato e, comunque, alle suddette migliori condizioni che il fornitore applica sul libero mercato in assenza del vincolo di fornitura esclusiva, al momento di ogni singola fornitura, nel medesimo stadio distributivo e nello specifico bacino di utenza in cui insiste l'impianto. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono clausola inserita automaticamente nei contratti esistenti tra fornitore e gestore, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.
17. 9. Cambursano.

Al comma 2, capoverso comma 14, aggiungere, in fine, le parole:, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, nel quale vengono negoziati, con listini almeno settimanali, prodotti petroliferi destinati all'autotrazione.
17. 12. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 4, lettera a) capoverso comma 8, lettera b), dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: norme e prescrizioni tecniche, aggiungere le seguenti: di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
*17. 5. Bonciani.

Al comma 4, lettera a) capoverso comma 8, lettera b), dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Conseguentemente, al la medesima lettera, dopo le parole: norme e prescrizioni tecniche, aggiungere le seguenti: di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
*17. 13. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 4, lettera a) capoverso comma 8, lettera b), dopo le parole: rivendita di tabacchi aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Conseguentemente, al la medesima lettera, dopo le parole: norme e prescrizioni tecniche, aggiungere le seguenti: di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
*17. 18. Simonetti, Laura Molteni.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della normativa ambientale e urbanistico-edilizia.
17. 14. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

ART. 18.
(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati).

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali,.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: fuori dai centri abitati.
*18. 2. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali,.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: fuori dai centri abitati.
*18. 4. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Alla rubrica, sopprimere le parole: fuori dei centri abitati.
18. 1. Cambursano.

ART. 19.
(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti).

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
*19. 1. Cambursano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
*19. 3. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

ART. 20.
(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 11, comma 10, le parole: «trentacinque giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni»;.
20. 2. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 128, comma 11, dopo le parole: «i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati» sono aggiunte le seguenti: «per almeno 30 giorni».
20. 3. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola: «elettrici» sono aggiunte le seguenti: «e a propulsione ibrida»;
b) al primo comma, dopo la parola: «elettrico» sono inserite le seguenti: «, nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la parte di potenza relativa ai motore elettrico».
1-ter. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n, 449, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica».
1-quater. L'agevolazione disposta ai sensi del comma precedente si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.
1-quinquies. A compensazione della perdita di gettito subita dalle regioni e dalle province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dalla presente legge in materia di tassa automobilistica, è corrisposta la somma di 70.000 euro, da ripartire fra le regioni e le province autonome, per il 2012 e ciascuno degli anni successivi, proporzionalmente alla perdita di gettito subita da ciascuna regione e provincia autonoma.
1-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-quinquies, valutato in 70.000 euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei medesimi territori.
20. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 21.
(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Al fine di utilizzare al meglio l'energia prodotta dalle nuove centrali ed evitare strozzature e congestioni di rete dovute all'obsolescenza e alle carenze strutturali della rete di trasporto dell'energia elettrica, che comportano perdite di rete, causando un eccessivo differenziale tra i prezzi spuntati alla borsa elettrica relativamente alle Regioni Sicilia e Calabria con conseguenti maggiori oneri in bolletta e minore concorrenza sul mercato elettrico, il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano per l'efficientamento dell'infrastruttura elettrica di Sicilia e Calabria.
21. 3. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della maggiore efficienza in campo energetico, alle tariffe incentivanti sulla produzione di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, fissate dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è applicato un correttivo perequativo, stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, collegato ai gradi-giorni delle zone climatiche elencate nell'Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale.
21. 2. Torazzi, Laura Molteni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine si specifica che ai fini della autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti alimentati a biomasse, biogas e biocombustibili di potenza inferiore ad 1 MWe sono equiparati ad impianti termici di pari potenza»;
b) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerativo, realizzati in sostituzione di centrali termiche esistenti a fonti fossili, nei limite della potenza termica sostituita e comunque non superiore a 10 MW termici».
21. 5. Di Biagio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «decreto legislativo 387/2003» sono aggiunte le seguenti: «o titolo autorizzativo equivalente»;
b) dopo le parole: «trovi applicazione la normativa» aggiungere la seguente: «nazionale»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di richiesta di qualifica IAFR per impianto in esercizio, in luogo della documentazione autorizzativa sopra indicata, si allega dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal produttore in merito alla sussistenza delle autorizzazioni necessarie».
21. 4. Di Biagio.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Gli interventi di edilizia abitativa, ivi compreso il patrimonio immobiliare esistente, come definiti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che a seguito della certificazione ottenuta dall'ENEA ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, risultino autosufficienti ai fini del fabbisogno energetico è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento delle spese complessive sostenute, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Il contributo è cumulabile con le altre agevolazioni previste ai sensi della normativa vigente.
6-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le spese urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
21. 1. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 22.
(Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare un decreto Ministeriale al fine di consentire ai cittadini una lettura dei dati della fatturazione del costo del servizio erogato dagli enti e dalle società erogatrici dell'energia elettrica e del gas più immediata.
22. 1. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 23.
(Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale).

Al comma 1 sopprimere le parole: sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura di VAS di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è comunque.
23. 3. Dussin, Laura Molteni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli aggiornamenti e le modifiche sostanziali al piano triennale devono essere coerenti con i vincoli ambientali stabiliti dalla normativa comunitaria e comunque sottoposti a valutazione ambientale strategica.
23. 1. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nei casi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, si definisce autoproduttore la persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, utilizzi l'energia in misura non inferiore al 70 per cento per uso proprio ovvero per uso di persone fisiche e giuridiche, destinatarie di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 39 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, i cui apparati di consumo sono connessi per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi all'impianto di produzione.
23. 5. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica).

1. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'esito della conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte.
23. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:
«5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 11, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le altre reti elettriche private senza obbligo di connessione di terzi, cui si applica l'articolo 33, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99».
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«6. Il comma 27 dell'articolo 30 e il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono soppressi».
3. L'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relativo ai sistemi efficienti di utenza è così modificato:
"t) sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo.
23. 02. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Iniziative a favore dei servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale).

1. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2009 n. 99, il comma 2 è abrogato.
23. 03. Di Biagio.
(Inammissibile)

ART. 24.
(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari).

Sopprimerlo.
24. 2. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni

Conseguentemente:
a) al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli atti relativi alla procedura di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990. n. 241 e della normativa ambientale. Delle osservazioni e proposte tecniche l'amministrazione procedente deve tenere conto ai fini della conclusione della procedura.
24. 3. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: previste dalle normative vigenti aggiungere le seguenti:, nonché le eventuali osservazioni di cittadini ed associazioni,
24. 4. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'approvazione dei progetti di cui al comma 1, si procede d'intesa con la Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune o dei Comuni interessati.
24. 5. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.
24. 6. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: amministrazioni competenti con le seguenti: amministrazioni centrali e locali interessate.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, dopo la parola: radioprotezione aggiungere le seguenti: delle amministrazioni interessate.
24. 7. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le sententi: sessanta giorni.
24. 8. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.
24. 9. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Per il rilascio dell'autorizzazione, si procede d'intesa con la Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune o dei Comuni interessati. Resta ferma la valutazione di impatto ambientale.
24. 11. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 4, sopprimere il primo e l'ultimo periodo.
24. 10. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
24. 12. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il consiglio comunale competente si pronuncia sulla variante urbanistica entro sessanta giorni dall'autorizzazione, informandone la regione ed il Ministero dello sviluppo economico.
24. 13. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto obbligo all'Amministrazione procedente di tener conto dell'eventuale parere motivato negativo del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere.
24. 14. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Sogin e Ministeri interessati devono tener conto, ai fini di cui ai commi 3, 4 e 5, delle osservazioni di comuni province e regioni».
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni partecipano alla predisposizione della Carta, che è approvata previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza Unificata»;
c) al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «Presidente della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata e»;
d) al comma 11, dopo la parola: «individua» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la regione interessata e previo parere favorevole della Conferenza unificata,»;
e) dopo il comma 16, è inserito il seguente:
«16-bis. Ai fini di cui ai commi 14, 15 e 16 è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata».
24. 15. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 7, sostituire le parole: sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri con le seguenti: dodici mesi dalla definizione dei medesimi criteri e previa consultazione pubblica.
24. 16. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24.1. - (Modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010). - 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai fini della selezione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Parco tecnologico è acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata e con le regioni interessate.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Sogin e Ministeri interessati devono tener conto, ai fini di cui ai commi 3, 4 e 5, delle osservazioni di comuni province e regioni»;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni partecipano alla predisposizione della Carta, che è approvata previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza Unificata";
c) al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: "Presidente della Repubblica," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata e";
d) al comma 11, dopo la parola: "individua" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la regione interessata e previo parere favorevole della Conferenza unificata»;
e) dopo il comma 16, è inserito il seguente:
«16-bis. Ai fini di cui ai commi 14, 15 e 16 è acquisita l'intesa della Conferenza Unificata».
24. 01. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

ART. 24-bis.
(Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas).

Sopprimerlo.
24-bis. 3. Fava, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Laura Molteni.

Al comma 1, capoverso 19-bis, sostituire le parole: all'uno per mille con le parole: allo 0,0005 per mille.
24-bis. 2. Togni, Laura Molteni.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 19-ter.
24-bis. 4. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, capoverso 19-ter sostituire la parola: quaranta con la seguente: dieci.
24-bis. 7. Pastore, Laura Molteni.

Al comma 1, capoverso 19-ter, sostituire la parola: quaranta con la seguente: venti.
24-bis. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, capoverso 19-ter, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta.
24-bis. 5. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

ART. 24-ter.
(Gare per le concessioni idroelettriche).

Sopprimerlo.
24-ter. 2. Molgora, Laura Molteni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, al primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012».
24-ter. 1. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 25.
(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali).

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a rete.
25. 44. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole da: e rete di rilevanza economica fino alla fine del comma con le seguenti: in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale o regionale per il servizio idrico integrato e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale o regionale per il servizio idrico integrato e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
25. 16. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
e omogenei aggiungere le seguenti: individuati secondo criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, e sopprimere le parole: e di differenziazione;
b) al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: e omogenei aggiungere le seguenti: individuati secondo criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, e sopprimere le parole: e di differenziazione;
c) al comma 4, sopprimere le parole da: ovvero ai relativi gestori sino alla fine del periodo.
25. 49. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
25. 29. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 30 settembre 2012.
25. 25. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sopprimere le parole: La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: di dimensione diversa da quella provinciale.
25. 34. Stucchi, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 maggio 2012 con le parole: entro il 31 dicembre 2017.
25. 32. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
25. 28. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le aggregazioni di comuni già organizzate per lo svolgimento di servizi pubblici locali e esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, che hanno chiuso in utile i due ultimi bilanci consuntivi.
25. 33. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Le società affidatarie in house nonché tutte gli affidamenti diretti che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera b), c) e d) del successivo articolo 4, comma 32, che alla data del presente decreto abbiano il bilancio degli ultimi due anni di esercizio in perdita, decadono dall'affidamento del servizio senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Analogamente decadono le società che all'approvazione del bilancio 2012 abbiano una posizione finanziaria netta superiore a 3/5 del fatturato».
25. 21. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Le società affidatarie in house nonché tutte gli affidamenti diretti che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera b), e) e d) del successivo articolo 4, comma 32, che alla data del presente decreto abbiano il bilancio degli ultimi due anni di esercizio in perdita, decadono dall'affidamento del servizio senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Analogamente decadono le società che alla data di approvazione del bilancio 2012 che abbiano un rapporto posizione finanziaria netta/MOL maggiore di 3,5».
25. 20. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, sopprimere il comma 5.
25. 26. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, sopprimere il comma 6.
25. 27. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 6, secondo periodo dopo le parole: medesime società aggiungere le seguenti:, con esclusione di quelle operanti nei settori soggetti a regolazione e controllo da parte di un'autorità indipendente.
25. 17. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per il solo servizio idrico integrato, in coerenza con l'esito referendario, si potrà procedere alla liberalizzazione del servizio solo qualora l'iniziativa pubblica non risulti idonea a garantire i bisogni della comunità e gli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria di riferimento in materia di obiettivi di qualità ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
25. 19. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2 e 3.
25. 39. Allasia, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5.
25. 40. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) al comma 15 dopo le parole: «e le società a partecipazione mista pubblica e privata» sono inserite le seguenti: «a partecipazione pubblica maggioritaria»;.
25. 35. Negro, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

5-bis) al comma 17, le parole le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, sono sostituite con le seguenti: «le società a partecipazione pubblica maggioritaria che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto»;.
25. 36. Negro, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), numero 6, sostituire il numero 6.1 con il seguente:
6.1 a) alla lettera a, in fine, le parole: «alla data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni in affidamento diretto a società a totale o prevalente capitale pubblico e gestioni in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata di tale affidamento all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2013.
25. 45. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera b), numero 6.1, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2012, aggiungere le parole: e sono aggiunte le parole: ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora si tratti di società in house che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre bilanci consuntivi.
25. 42. Nicola Molteni, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, dopo le parole: la soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla società in house, devono essere perfezionati, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
25. 13. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, dopo le parole: In tal caso il contratto di servizio, aggiungere le seguenti: su cui dovrà essere reso il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
25. 14. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera b), numero 6.1, dopo le parole: non potrà in ogni caso essere superiore a tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2013, aggiungere le seguenti: il contratto di servizio tra l'azienda risultante dalla integrazione operativa non dovrà comportare per i singoli enti locali soci o consorziati maggiori oneri rispetto agli oneri sostenuti con l'azienda in house che operava prima della integrazione operativa. A tal fine il valore medio annuo cui fare riferimento è riferito al periodo 2008-2010.
25. 15. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7, aggiungere il seguente:
7-bis) al comma 33, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "il divieto di cui al primo periodo non si applica, altresì, ai soggetti per i quali è previsto un periodo transitorio dal comma 32, per tutta la durata di tale periodo e per l'eventuale fase successiva in cui sono tenuti a garantire la prosecuzione delle attività ai sensi del comma 32-ter;.
25. 37. Negro, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7, aggiungere il seguente:
7-bis) Al comma 33, il terzo periodo è sostituito con il seguente: I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette per l'affidamento di servizi pubblici, a condizione che, per i servizi locali da essi gestiti, sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.
25. 38. Negro, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 9) con il seguente:

9) il comma 34 è sostituito dal seguente.
«34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento Ce n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 e in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99».
25. 22. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 9.3), aggiungere il seguente:
9.4) le parole da: «il servizio idrico integrato» fino a: «27» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al servizio idrico integrato, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio».
25. 18. Buonfiglio, Ronchi, Scalia, Urso.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario «in house» qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:
a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;
d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:
1) raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;
3) quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.«
2-ter. Per le società di cui al precedente comma 2-bis non trovano applicazione:
a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;
b) l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;
c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010;

2-quater. Le società di cui al precedente comma 2-bis non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.»
25. 46. Lanzarin, Laura Molteni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 4, comma 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
25. 43. Crosio, Laura Molteni.

Al comma 7 sostituire le parole: minimo di euro 5.000 con le seguenti: minimo di euro 10.000 e le parole: massimo di euro 500.000 con le seguenti: massimo di euro 1.000.000.
25. 50. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70)
.

1. Al comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 780, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
2:
a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis predispone la metodologia per il calcolo del costo finanziario della fornitura del servizio e per la revisione periodica della tariffa, sulla base delle normative dell'Unione Europea tenendo conto dei seguenti princìpi: introduzione nella tariffa di elementi di progressività anche al fine di tenere conto delle esternalità connesse ad un uso eccessivo della risorsa; definizione del Costo finanziano degli interventi previsti dal piano d'ambito tenendo conto delle diverse potenziali modalità di finanziamento e delle loro possibili composizioni; individuazione dei parametri che consentano di fissare la composizione ottimale tra le diverse modalità di finanziamento, tenendo conto dei mezzi propri, di quelli di terzi e dell'indebitamento; individuazione di parametri che impediscano remunerazioni in eccesso rispetto al costo opportunità della provvista finanziati, tenendo conto delle varie modalità che questa può assumere; predisposizione di valutazioni comparative sui costi del servizio e definizione dei costi standard; introduzione di criteri di incentivi e disincentivo nei meccanismi di adeguamento tariffario che tengano conto del confronto tra i costi storici e i costi standard»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente
e) autorità competenti nel rispetto dei parametri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e definisce e aggiorna gli indici economico-finanziari, di cui alla lettera d-bis), in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario e la bancabilità del piano d'ambito»:
25. 01. Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - (Norme di razionalizzazione del servizio riscossioni) - All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n.106, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
b) alla lettera gg-sexies le parole « il legale rappresentante della società» sono sostituite dalle seguenti : «i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
25. 0100. Polledri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, al fine di garantire la massima concorrenza nel settore, accelerare il processo di liberalizzazione e conseguentemente sostenere la ripresa dello sviluppo attraverso il celere avvio di lavori aventi ad oggetto la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture energetiche, con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per un periodo di 5 anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, è consentito ai comuni, singoli o fra loro aggregati nelle forme previste dalla legislazione in materia di enti locali, indire la procedura di gara per l'affidamento al nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas per sub-ambiti in applicazione dei criteri fissati al successivo comma 5».
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La facoltà di cui al comma 4 di indire gare per sub-ambiti è riconosciuta esclusivamente al verificarsi, congiuntamente, delle seguenti condizioni:
a) nel caso di aggregazioni fra più comuni, gli stessi siano ricompresi nel medesimo ambito territoriale definito con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) la gara (per singolo comune o per aggregazione di comuni), al fine di rendere più agevole e celere l'eventuale coordinamento tra gli enti locali senza tuttavia determinare una eccessiva frammentazione dell'ambito territoriale individuato con decreto ministeriale, dovrà riguardare un numero complessivo di utenti del sub-ambito non inferiore a 20.000;
c) tra i comuni (singoli o aggregati) aderenti al sub-ambito ed i gestori uscenti di ciascun comune dovrà essere stato raggiunto, in via bonaria, l'accordo definitivo sul valore dell'indennizzo, determinato secondo quanto previsto in materia dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226, da riconoscersi al gestore uscente e da porre, nell'ambito del bando di gara, a carico del gestore subentrante;
d) il bando di gara, ovvero la lettera d'invito in caso di ricorso a procedura ristretta, oltre al valore definitivo dell'indennizzo di cui alla precedente lettera e), dovrà contenere tutti gli elementi essenziali per il corretto svolgimento della gara tra cui, a titolo esemplificativo, gli obiettivi di ammodernamento e potenziamento del servizio, i criteri di valutazione delle offerte, tutti gli elementi tecnico-economici dell'affidamento, così come individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011 n. 226.

4-ter. Alla scadenza degli affidamenti dei sub-ambiti di cui ai commi precedenti, la gestione dei comuni ai medesimi aderenti passa al gestore dell'ambito territoriale di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nel quale gli stessi rientrano, alle condizioni e con le modalità stabilite nel relativo bando».
25. 06. Libè, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni.
25. 07. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Risorse trasporto pubblico locale).

1. All'articolo 1, comma 296, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».
25. 08. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente disposto, nel caso di costituzione di società miste per la gestione dei servizi idrici, la quota di capitale sociale da cedere ai privati viene determinata dall'ente pubblico gestore con la finalità di garantire il massimo livello di servizio, di efficienza ed economicità, raggiungibili con una gestione in partenariato pubblico privato.
25. 09. Bonino, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n. 196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico.
2. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80 per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 9-bis.
25. 010. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) concessione di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
f-ter) concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibite a cantieri navali nonché per l'esercizio delle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di navi;
f-quater) concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti, pertinenze e zona del mare territoriale per l'esercizio dell'attività di pesca, acquacoltura e mitilicoltura;
f-quinquies) concessione demaniale su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile».

8-ter. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere f-bis), f-ter) ed f-quater) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal comma 8-bis, sono destinate alla riduzione del debito pubblico.
25. 011. Pini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Liberalizzazione del Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 marzo 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.
2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della Legge 3 maggio 2004, n.112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. I programmi di servizio pubblico sono finanziati coi ricavi pubblicitari che l'emittente ottiene dalla vendita degli spot nei programmi stessi.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
25. 012. Caparini, Forcolin, Torazzi, Comaroli, Fava, Fugatti, Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 26.
(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi).

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 3,

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato, anche su tutto il territorio nazionale;»;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) attuare anche in forma associata un sistema cauzionale, anche facoltativo, di restituzione dei propri imballaggi secondo criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
26. 4. Fabi, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, con le seguenti: la gestione di rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
26. 2. Scilipoti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole propri rifiuti di imballaggio aggiungere le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
26. 5. Di Biagio.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) all'articolo 218,
1) al comma 1, la lettera r) è sostituita dalla seguente:
«r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti, gli importatori di imballaggi pieni e di materiali di imballaggio»;
2) al comma 1, la lettera s) è sostituita dalla seguente:
«s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi».
26. 3. Scilipoti.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni in materia di rifiuti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:
a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52, e successive modificazioni;
i) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2011;
l) i commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
m) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

2. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
26. 01. Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Polledri, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Materiali di riporto).

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto possono essere considerati sottoprodotti».
26. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente relative alla disciplina d'uso dei sacchi per l'asporto delle merci secondo criteri di priorità nella gestione dei rifiuti).

1. Ai fini della tutela ambientale, della protezione del territorio e della riduzione delle emissioni climalteranti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti e ridurre quelli derivanti da imballaggi e concorrere alla lotta contro comportamenti illeciti o fraudolenti a danno dell'ambiente e dei consumatori, in conformità a quanto previsto dai commi 1129 e 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione di criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario atti a definire l'effettiva biodegradabilità dei sacchi per l'asporto delle merci e di norme tecniche armonizzate atte a consentire la certificazione della conformità dei predetti sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci rispetto alle stesse norme tecniche armonizzate, i sacchi per l'asporto delle merci che possono essere commercializzati, devono essere realizzati in conformità alle norme EN 13432:2002 ovvero riutilizzabili e riciclabili.
2. I sacchi per l'asporto delle merci conformi alle disposizioni di cui al comma 1, devono riportare le seguenti corrispondenti diciture informative di conformità.
26. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Soppressione del SISTRI e istituzione del Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il comma 1116 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 188-bis, l'articolo 188-ter, l'articolo 260-bis e l'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
f) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

2. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato «Sistema», volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali. Il Sistema sostituisce, anche gradualmente, i registri di carico e di scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, basati su sistemi cartacei, e contiene tutti i dati relativi alla quantità, alla qualità, alla natura, all'origine dei rifiuti, alla destinazione, alla frequenza di raccolta e al mezzo di trasporto e, ove necessario al metodo di trattamento previsto per i rifiuti, assicura la fornitura, su richiesta, di tali informazioni alle autorità competenti.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in funzione il Sistema sostituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) abrogato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al soppresso SISTRI. A tale fine sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del Sistema e, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, provvede in forma autonoma, o secondo affidamenti che rispettano i principi e le modalità di conferimento dei servizi pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a favori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla gestione e allo sviluppo del Sistema.
6. Il Sistema è obbligatorio per:
a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con più di venti addetti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti. Ai fini della presente lettera, nella determinazione del numero di addetti si computano le unità occupate complessivamente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero come socie di società che partecipano all'attività. I periodi lavorativi inferiori all'anno sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;
c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;
d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;
e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;
f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistema dall'armatore o noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria ovvero dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) i soggetti che trasportano e gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.

7. I soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo Sistema su base volontaria.
8. Previa verifica dell'effettiva funzionalità del Sistema e garantendo un'accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l'obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, agli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari per i profili ambientali e produttivi, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel settore della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema, nonché le modalità di interoperabilità con i software gestionali aziendali e di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai fini dell'affidamento concorrenziale della gestione dello stesso Sistema, nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:
a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all'economia reale;
b) rendere semplice l'utilizzo del Sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistema;
c) applicare il Sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali l'iscrizione, la movimentazione e la registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori professionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;
d) introdurre la trasposizione in digitale del sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del Sistema per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;
e) disporre l'entrata in funzione del Sistema in maniera graduale sulla base di specifici programmi temporali effettuando test scadenzati nel tempo, su soggetti pilota fino alla completa operatività del Sistema;
f) prevedere meccanismi di revisione periodica del Sistema a regime che recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;
g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del Sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;
h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentano aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l'applicazione non è di rilevante importanza;
i) garantire tempi congrui per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al Sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il Sistema o a collegarsi allo stesso.

10. Con il medesimo decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell'ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio del funzionamento del Sistema.
11. In materia di sanzioni relative al Sistema si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
12. Nelle more dell'entrata in funzione del sistema, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
26. 04. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 27.
(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base).

Sopprimerlo.
27. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta»;
b) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «La convenzione», sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di cui al comma 3»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione 111 della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Seziona IV della predetta raccomandazione;
c) il comma 7 è abrogato;
d) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, definisce con proprio decreto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere strettamente correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa all'esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti correnti di qualunque genere, qualora destinati all'accredito della pensione per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili.
10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183».
27. 1. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
27. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d),

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta»;
b) al comma 5, le parole: «la convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di cui al comma 3»;
c) i commi 9 e 10 sono sostituiti dal seguente:

«9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza».
27. 20. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27. 8. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: per assicurare aggiungere le seguenti: una riduzione di almeno il trenta per cento di ogni commissione bancaria e interbancaria gravante su ogni tipo di conto corrente,.
27. 9. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza con le seguenti:. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento.
27. 11. D'Amico, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nel rispetto delle regole di concorrenza., aggiungere il seguente periodo: In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
27. 14. Maroni, Laura Molteni.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.500 euro con le parole: 5.000 euro.
27. 12. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 3.000 euro.
27. 10. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.
27. 13. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: così come modificato dal comma 3-bis del presente decreto.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione d'istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni».
27. 2. Barbato, Cimadoro, Mura, Messina.

Sopprimere il comma 3.
27. 3. Messina, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura.

Al comma 3, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro un mese.
27. 15. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Misure per limitare la circolazione di denaro contante).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore.
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole: «quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare».
27. 04. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile
limitatamente al comma 2)

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola «centoventi» è sostituita dalla parola: «novanta».
2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole «centoventi» e «sessanta» con le seguenti: «novanta».
27. 05. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 27-bis.
(Nullità di clausole nei contratti bancari).

Sopprimerlo.
27-bis. 1. Cambursano.

Al comma 1 sostituire le parole: Sono nulle con le seguenti: Si hanno per non apposte.
27-bis. 4. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1 sostituire la parola: nulle con la seguente: abolite.
27-bis. 2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1 sostituire la parola: nulle con la seguente: soppresse.
27-bis. 3. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

ART. 27-quinquies.
(Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento).

Al comma 1 capoverso, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.
27-quinquies. 2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 27-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 27-sexies.
(Agevolazioni fiscali al sistema bancario).

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene istituita una commissione composta da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, con lo scopo di introdurre sgravi fiscali per gli istituti bancari che sostengono l'economia reale attraverso adeguate erogazioni di credito alle imprese, soprattutto le PMI.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze relaziona alle commissioni parlamentari competenti sull'esito dei lavori della commissione.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana il decreto legge per introdurre nella legislazione vigente gli esiti dei lavori della commissione».
27-quinquies. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 27-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 27-sexies.

1. All'Articolo 40 del decreto legislativo 1 settembre 1993, No 385, e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente comma.
«3. Il compenso di cui al secondo comma costituisce remunerazione ai sensi del comma 4o dell'Art. 644 del codice penale e del comma 2 dell'articolo 1815 del Codice Civile».
27-quinquies. 0100. Scilipoti.

Dopo l'articolo 27-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 27-sexies.

1. L'articolo 644, quarto comma, codice procedura penale è sostituito dal seguente:
«Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del d.lgs. 30 Settembre 1993 n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.»
2. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti».
27-quinquies. 0101. Scilipoti.

ART. 28.
(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e a tener conto dei preventivi sottoposti dal cliente stesso.
28. 1. Barbato, Cimadoro, Mura, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È fatto divieto, a carico degli operatori di cui al comma 1, intermediari o collocatori di una polizza assicurativa in fase di erogazione di un mutuo, finanziamento o prestito personale, di figurare quale soggetto beneficiario della medesima.
28. 2. Barbato, Mura, Cimadoro, Messina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante.
28. 3. D'Amico, Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti, Volpi, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 30.
(Repressione delle frodi).

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 135 del decreto legislativo n 209 del 7 settembre 2005 dopo il comma 1 è inserito il seguente «1 bis. Per i medesimi scopi di cui al comma 1, al fine di ottimizzare il funzionamento delle banche dati necessarie ed utili per il contrasto delle frodi, è istituita una commissione consultiva con le rappresentanze di consumatori, assicuratori, iscritti nel registro unico degli intermediari e nel ruolo dei periti assicurativi. La commissione, su richiesta di una o più parti, potrà confrontarsi anche su argomenti diversi che abbiano influenza positiva sul funzionamento del sistema dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia, e potrà invitare l'ISVAP ad adottare i provvedimenti suggeriti. La commissione è organo consultivo dell'ISVAP e del parlamento».
2-ter. All'articolo 156 del decreto legislativo n 209 del 7 settembre 2005 sono aggiunti: al comma 3, dopo la parola trasparenza «ed effettuare un aggiornamento professionale di almeno 100 ore ogni triennio» ed i commi.
2-quater. Il Perito Assicurativo iscritto al ruolo di cui al primo comma, nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo il caso di Consulenza Tecnica di Parte in giudizi civili o penali, assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con i doveri e le responsabilità civili e penali derivanti da detta funzione.
2-quinquies. I Periti Assicurativi, salvo il caso di Consulenza Tecnica di Parte in giudizi civili o penali, sono tenuti a segnalare contestualmente al proprio Mandante ed all'ISVAP (che attiverà apposito applicativo informatico, di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative della categoria) ogni informazione relativa a sinistri anomali e/o con indici di non genuità.
Con apposito regolamento l'ISVAP stabilirà le modalità di accesso dei Periti Assicurativi alle banche dati di cui all'articolo 135 del decreto legislativo n 209 del 7 settembre 2005 e successive integrazioni, eventualmente integrando il provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010.
2-sexies. I Periti Assicurativi che abbiano conseguito adeguata, specifica e documentata formazione, possono coadiuvare o sostituire le pubbliche autorità nel rilievo degli incidenti stradali, con le modalità e nelle forme da stabilirsi con apposito regolamento che verrà emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.
30. 100. Bianconi.

ART. 31.
(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada).

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: a disposizione delle forze di polizia aggiungere le seguenti:, delle polizie municipali.
31. 2. Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È fatto obbligo al perito assicurativo, in qualsiasi fase di accertamento o stima di qualsiasi danno, di ritirare la carta di circolazione del mezzo qualora il veicolo sia stato messo in circolazione su strada pubblica o ad essa equiparata al momento del sinistro, senza essere munito di regolare copertura assicurativa, oppure quando verifichi che il veicolo stesso non sia idoneo alla circolazione a causa del danneggiamento della scocca portante, delle sospensioni, degli organi di guida, d'illuminazione, segnalazione o sicurezza.
Con apposito regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, definirà le modalità e la modulistica da adottarsi per il ritiro della carta di circolazione, i luoghi di deposito della stessa, le modalità ed i tempi per la trasmissione alla competente Motorizzazione Civile, e le modalità per la restituzione della stessa, che nel caso di ritiro per motivi legati alla sicurezza del veicolo, dovrà comunque essere accompagnata da relazione tecnica sui ripristini e sui controlli effettuati.
31. 100. Bianconi.

ART. 32.
(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni).

Al comma 1, sostituire le parole da: Le imprese possono richiedere fino a alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso con le seguenti: I soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria ad imprese di assicurazione sono tenuti a sottoporre obbligatoriamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto, o entro sette giorni lavorativi dalla sua conclusione ed a fornire oltre ai propri dati anagrafici i recapiti telefonici e di PEC dell'assicurato e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa dall'assicurato stesso. Dal momento.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo le parole: l'entità del danno inserire le seguenti: nonché i recapiti di telefonia fissa e mobile e di PEC o posta elettronica del proprietario e della persona che avrà a disposizione il mezzo per l'accertamento dei danni.
32. 100. Bianconi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui i costi su detti dispositivi siano a carico dell'assicurato, la riduzione tariffaria praticata deve essere significativa e comunque sempre maggiore degli stessi costi.
*32. 3. Dionisi, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui i costi su detti dispositivi siano a carico dell'assicurato, la riduzione tariffaria praticata deve essere significativa e comunque sempre maggiore degli stessi costi.
*32. 4. Messina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui i costi su detti dispositivi siano a carico dell'assicurato, la riduzione tariffaria praticata deve essere significativa e comunque sempre maggiore degli stessi costi.
*32. 5. Pagano.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: non festivi con le seguenti: in accordo con l'assicurato.
32. 7. Bragantini, Laura Molteni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: della banca dati sinistri con le seguenti: delle banche dati.
32. 2. Barbato, Cimadoro, Mura, Messina.

Al comma 3, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali, l'impresa di assicurazione ha l'obbligo di procedere in fase di liquidazione alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135.

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. All'articolo 315 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'inosservanza dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila».
32. 1. Barbato, Mura, Cimadoro, Messina.

Sopprimere il comma 3-ter.
32. 8. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Sopprimere il comma 3-quater.
32. 9. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

ART. 33.
(Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti).

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:
«2-ter Ai soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo è fatto obbligo di munirsi di una assicurazione di RC professionale con massimale non inferiore a 500.000 di euro. Da adeguarsi ogni tre anni secondo gli indici ISTAT».

Conseguentemente:
dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
1-ter. All'articolo 158 comma 3 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo le parole «organizzazione e gestione» sono inserite le parole: «garantendo che le prove tecniche siano predisposte e corrette da persone abilitate all'esercizio della attività professionale di perito assicurativo».
1-quater. All'articolo 159 comma 1 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunta la lettera f) mancato svolgimento dell'aggiornamento professionale obbligatorio, nonostante diffida ad adempiere.
sostituire il titolo con il seguente: Sanzioni per comportamenti connessi ad incidenti e nell'attestazione delle invalidità derivanti dagli stessi
33.100. Bianconi.

ART. 34.
(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto).

Sopprimerlo.
34. 4. Martini, Laura Molteni.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo, responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo corpi veicoli terrestri sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti Internet.
2. Le Imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere all'obbligo previsto dal presente comma, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
3. L'intermediario può assolvere l'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermediate per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del R.U.I. (Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'ISVAP).
4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private), è aggiunto il seguente periodo: «ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti».
5. L'ISVAP dispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno «standard minimo» delle condizioni di assicurazione RC auto obbligatorie.
6. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1, è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
34. 10. Fava, Fugatti, Torazzi, Comaroli, Forcolin, Laura Molteni.

Al comma 1, dopo le parole: tre diverse compagnie assicurative aggiungere le seguenti:, di cui almeno una con la riduzione tariffaria per l'adesione all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti,.
34. 8. Dionisi, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo le parole: compagnie assicurative aggiungere le seguenti: di cui almeno una con la riduzione tariffaria per l'adesione all'installazione della «scatola nera».
*34. 6. Messina.

Al comma 1, dopo le parole: compagnie assicurative aggiungere le seguenti: di cui almeno una con la riduzione tariffaria per l'adesione all'installazione della «scatola nera».
*34. 7. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), aggiungere le parole: «gli iscritti al Registro possono intermediare contratti e servizi assicurativi anche in collaborazione tra loro».
34. 9. Fava, Fugatti, Torazzi, Comaroli, Forcolin, Laura Molteni.

Al comma 2, sostituire la parola: nullità con la seguente: annullabilità.
34. 2. Messina, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dalla data di adozione dello standard di modalità operative.
34. 3. Barbato, Cimadoro, Mura, Messina.

Alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: auto con le seguenti: veicoli e natanti.
34. 5. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34.1. - (Introduzione del tasso unico di costo della polizza assicurativa). - 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni, dopo l'articolo 35, è aggiunto il seguente:
«Art. 35-bis. - (Tasso unico di costo della polizza assicurativa - Tucpa). - 1. Nell'informativa precontrattuale fornita ai clienti e nei contratti delle assicurazioni deve essere obbligatoriamente indicato il tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa) comprensivo di tutti gli elementi che concorrono al costo complessivo reale della polizza stessa in riferimento all'ammontare del premio previsto. Il medesimo Tucpa deve altresì essere obbligatoriamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ISVAP.

2. In caso d'inadempienza della disposizione di cui al comma 1, il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
34. 01. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Dopo l'articolo 34, aggiungere i seguenti:
Art. 34.1. - (Garanzia dei servizi assicurativi RC auto su tutto il territorio nazionale). - 1. Al fine di garantire un più equo federalismo assicurativo, di contrastare il fenomeno dilagante specialmente nelle aree meridionali di autoveicoli sprovvisti della necessaria assicurazione RC auto, e di consentire un recupero di gettito fiscale derivante da un incremento dei servizi assicurativi ai cittadini, le compagnie assicuratrici devono garantire la presenza di loro sportelli su tutto il territorio nazionale secondo le modalità di cui al successivo comma.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, stabilisce le modalità per l'attuazione del comma 1 e, in particolare, il numero di agenzie che le imprese assicuratrici sono tenute a garantire in ciascuna regione tenendo conto dei seguenti criteri:
a) del volume di affari in tutti i rami per ciascuna compagnia assicuratrice;
b) del portafoglio complessivo RC auto per ciascuna compagnia assicuratrice;
c) della popolazione residente a livello regionale.
Art. 34.1.1. - (Controlli dell'Isvap e sanzioni). - 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo 34.1.
2. Qualora l'ISVAP accerti che un'impresa di assicurazione non garantisce la presenza di agenzie sul territorio nel numero minimo risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti con il criterio di cui al comma 2 dell'articolo 34.1, applica alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'importo complessivo dei premi percepiti relativamente ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dell'anno precedente a quello in cui è irrogata la sanzione. Con il provvedimento con il quale applica la sanzione, l'ISVAP diffida altresì l'impresa di assicurazione ad adeguare la propria struttura territoriale ai requisiti di cui all'articolo 34.1, stabilendo a tal fine un termine non superiore a sei mesi.
3. Qualora l'impresa di assicurazione destinataria della sanzione irrogata ai sensi del comma 2 non adempia alla diffida entro il termine stabilito, l'ISVAP revoca l'autorizzazione rilasciata alla medesima per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo danni n. 10 (Responsabilità civile autoveicoli terrestri). Ove si tratti di impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, operante in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, l'ISVAP adotta nei riguardi di essa un provvedimento di inibizione dell'esercizio delle attività relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
4. Nel caso di imprese di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono notificati al rappresentante generale dell'impresa o al rappresentante per la gestione dei sinistri, nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 34.1.1.1. - (Entrata in vigore della garanzia dei servizi assicurativi RC auto su tutto il territorio nazionale). - 1. L'obbligo di cui all'articolo 34.1, comma 1, si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 34.1, comma 2, nella Gazzetta Ufficiale.
34. 02. Barbato, Messina.

ART. 34-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ISVAP, fissa le tariffe massime, che devono prevedere una riduzione di almeno il trenta per cento, le condizioni e gli adeguamenti periodici delle polizze r.c. auto che le compagnie assicuratrici devono praticare agli utenti.
34-bis. 1. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

ART. 34-ter.
(Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore).

Dopo l'articolo 34-ter, aggiungere il seguente:

Art. 34-ter.1.

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l è aggiunto il seguente periodo: «Anche quando il veicolo è stato temporaneamente affidato, a qualsiasi titolo, ad altra persona fisica o giuridica, il proprietario deve garantire che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.»;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli, ne affida o ne consente la circolazione senza la copertura assicurativa di cui al comma 1.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il sequestro del veicolo si applicano le disposizioni dell'articolo 213 in quanto compatibili. Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-quinquies. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.»;
d) al comma 4-bis è aggiunto il seguente periodo: «Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-quinquies»;
e) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. Nei casi in cui sia disposto il sequestro di cui ai commi 4 e 4-bis, qualora sia stato affidato ad un custode-acquirente individuato ai sensi dell'articolo 214-bis ovvero, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato dal Prefetto alla custodia di veicoli, in deroga alle disposizioni dell'articolo 213, commi 2-quater e 2-quinques, il veicolo sequestrato è sempre trasferito in proprietà al custode stesso decorsi 10 giorni dall'accertamento dell'illecito. Se il custode, diverso da quello nominato ai sensi dell'articolo 214-bis, non intende acquisire il veicolo e la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del Demanio è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. In tali casi, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto al conducente autore della violazione, al proprietario o, in sua vece, ad altro dei soggetti indicati nell'articolo 196, e, in caso di mancata assunzione della custodia decorsi dieci giorni dall'avviso, dispone l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Dell'avvenuto trasferimento in proprietà è data comunicazione al proprietario del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-quater, ultimo periodo.
4-quater. Fuori dei casi indicati dal comma 4-bis, nonché dal comma 4-ter, dopo il trasferimento di proprietà l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, esibisce l'avvenuto pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro. In tali casi l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.
4-quinques. Le imprese di assicurazione entro 5 giorni lavorativi successivi la stipula o il rinnovo di un contratto di assicurazione di cui al comma 1, comunicano, per via telematica, all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, la targa ovvero il telaio del veicolo oggetto del contratto e la relativa scadenza. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative per disciplinare le modalità di comunicazione».
34-ter. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 34-ter, aggiungere il seguente:

Art. 34-ter.1.
(Misure per la deflazione del contenzioso in materia RC auto).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma l, la parola «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e dopo la parola «risarcimento» è inserita la parola: «anche»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
34-ter. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 35.
(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti, procede con proprio decreto, ad una ricognizione del debito effettivo accumulato dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi. Al fine di fronteggiare la crisi debitoria della pubblica amministrazione, in conformità con quanto determinato ai sensi del predetto decreto, si provvede ad una prima assegnazione di fondi con le modalità di cui ai commi seguenti.

Conseguentemente al comma 1, lettera a):
primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e 700 milioni con le seguenti: 2.800 milioni e 900 milioni;
dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta per l'anno 2012 di 1.000 milioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
35. 6. Mura, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: «Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi»;

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture con le seguenti: transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi.
35. 18. Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'acquisizione di con le seguenti: relative a lavori.
35. 17. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, i seguenti periodi: Le imprese creditrici che hanno ricevuto in assegnazione i titoli di cui alla presente lettera possono utilizzare i medesimi titoli per regolare i debiti tributari e non tributari verso la pubblica amministrazione. Le banche e gli istituti di credito con cui queste imprese hanno un contratto di conto corrente in vigore alla data del 31 dicembre 2011, sono tenute a concedere anticipazioni bancarie sulle assegnazioni di titoli. Il tasso omnicomprensivo annuale su tali anticipazioni non può superare l'IRS ad un anno più il 2 per cento.
35. 11. Comaroli, Laura Molteni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Per provvedere aggiungere le seguenti: prioritariamente ai pagamenti delle forniture di beni e servizi correlati alla realizzazione degli investimenti per l'Expo 2015 e.
35. 24. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Laura Molteni.

Al comma 2, sostituire le parole da: 1.000 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 400 milioni mediante riassegnazione previo versamento al bilancio dello Stato di euro 340 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» e di euro 60 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111....Per l'anno 2012, con corrispondente riduzione delle risorse di cui alla citata contabilità speciale 1778 sono stanziati 400 milioni per l'estinzione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi resi già resi nei confronti degli enti locali. Le risorse sono attribuite alle Regioni in proporzione alla popolazione residente. Le risorse sono assegnate dalle Regioni di appartenenza prioritariamente alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2010;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica.

Conseguentemente, al comma 8, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La suddetta sospensione non si applica agli enti locali e territoriali.
35. 22. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Laura Molteni.

Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 740 milioni e sopprimere le parole da: e di euro 260 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente sopprimere i commi da 8 a 13.
35. 19. Callegari, Laura Molteni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 800 milioni e sostituire le parole da: e di euro 260 con le seguenti: e di euro 60.

Conseguentemente al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La suddetta sospensione non si applica agli enti locali e territoriali.
35. 21. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Torazzi, Laura Molteni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 900 milioni e sostituire le parole da: e di euro 260 con le seguenti: e di euro.

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica ai comuni, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2010 ed il cui bilancio 2011 presenta un avanzo di gestione.
35. 20. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Laura Molteni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 980 milioni .

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
740 milioni con le seguenti: 720 milioni;
dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis. - (Tassa di stazionamento Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). - 1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «ubicati», sono aggiunte le seguenti: «nella laguna di Grado e Marano,»
35. 95. Fedriga, Laura Molteni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 980 milioni.

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
740 milioni con le seguenti: 720 milioni;
dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Compartecipazione all'accisa sulla benzina).

1. All'articolo 49, primo comma, numero 7-bis) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni, le parole: «29,75» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue» e le parole: «30,34» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue».
35. 96. Fedriga, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante Attuazione della direttiva 20001351CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, nonché per tutti i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi da parte di una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o della prestazione dei servizi, derogabile esclusivamente ai fini di una sua riduzione, e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora una delle parti sia una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 20031361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.
35. 37. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 6.
*35. 36. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

Sopprimere il comma 6.
*35. 33. Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Sopprimere il comma 6.
*35. 12. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
35. 7. Paladini, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Sopprimere i commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
35. 8. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Sopprimere il comma 8.
35. 13. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
35. 9. Mura, Borghesi, Cimadoro.

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quanto previsto dal periodo successivo a decorrere dal 1o marzo 2012 ed in deroga da quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1934, n. 720, e successive modificazioni, il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere dagli enti ed organismi pubblici ai sensi del presente comma è determinato nella misura dal tasso di interesse attivo medio lordo praticato dagli istituti di credito a tali enti ed organismi pubblici nel corso dell'anno 2011. Tale tasso medio è determinato dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
35. 10. Mura, Borghesi, Cimadoro.

Dopo il comma 8, aggiungere:
«8-bis. La disposizione di cui al comma 8 non opera per gli enti virtuosi, così come individuati ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 98/2011. La disposizione opera nel limite di 2.000 milioni di euro per gli esercizi 2012 e 2013».
35. 16. Bitonci, Laura Molteni.

Al comma 9, sostituire le parole: 29 febbraio 2012 e 16 aprile 2012, rispettivamente, con le seguenti: 31 marzo 2012 e 16 giugno 2012.
35. 31. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 29 febbraio 2012 con le seguenti: 31 marzo 2012.
35. 30. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: 16 aprile 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
35. 14. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 9, secondo periodo sostituire le parole: 16 aprile 2012 con le seguenti: 16 Giugno 2012.
35. 15. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.
35. 25. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: sono smobilizzati con le seguenti: possono essere smobilizzati.
35. 26. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: il 30 giugno 2012 con le seguenti: 365 giorni dalla sottoscrizione dell'investimento.
35. 29. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: il 30 giugno 2012 con le seguenti: la fine dell'anno 2012.
35. 28. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 9, al terzo periodo, sostituire le parole: il 30 giugno 2012 con le seguenti: il 30 settembre 2012.
35. 27. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
«13-bis. Le disposizioni del presente articolo sono valide anche per i professionisti e le società professionali che vantano crediti pregressi nei confronti delle amministrazioni statali.».
35. 34. Mantini, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono soppresse e sono sostituite dalle parole: «nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno»;
b) dopo le parole: «possono certificare» sono inserite le seguenti: «, motivando le eventuali ragioni di diniego,»;
c) le parole: «entro il termine di venti giorni» sono sostituite dalle parole: «entro il termine di trenta giorni»;
d) dopo le parole: «legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «, ovvero rilevano l'insussistenza o l'inesigibilità del credito»;
e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno, ove non provvedono al pagamento dei crediti secondo i termini previsti indicati nella certificazione, ceduti pro-soluto a banche o ad intermediari finanziari, nell'anno finanziario in cui il credito è divenuto esigibile, sono obbligati ad effettuare il pagamento entro e non oltre il primo trimestre dell'anno finanziario successivo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 9 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
35. 06. Giancarlo Giorgetti, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguenti: «Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro trecentomila.»
35. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo attiene anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: «1o ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2012».
35. 05. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 36.
(Regolazione indipendente in materia di trasporti).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Regolamentazione indipendente in materia di trasporti).

1. Al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del mercato dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», e successive modificazioni, avvalendosi di un'apposita sezione distaccata, svolge funzioni di regolamentazione nel settore dei trasporti, promuovendo e garantendo lo sviluppo di:
a) condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;
b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi nei settori del trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale;
c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. La sezione di cui al comma 1 è costituita attingendo a personale comandato, in numero non superiore alle trenta unità, proveniente dalle amministrazioni competenti nei settori del trasporto indicati al comma 1, lettera b), e caratterizzato da profili professionali individuati dall'Autorità stessa in relazione alle specifiche capacità tecniche.
3. Allo scopo di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, l'Autorità, previa consultazione pubblica, adotta un'idonea regolamentazione, volta a:
a) verificare che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale rispettino i principi della concorrenza e della trasparenza;
b) assicurare che la prestazione del servizio di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale avvenga in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili;
c) formulare ai soggetti competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
d) assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
e) garantire un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori del servizio di trasporto;
f) assicurare che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti;
g) determinare i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati;
h) svolgere ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto;
i) ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati;
l) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità.
4. Le sanzioni di cui al comma 3, lettera l), del presente articolo sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, lettera l), del presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.
6. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorità.
36. 2. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Trento».
36. 14. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Trieste».
36. 15. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Venezia».
36. 16. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Genova».
36. 17. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Torino».
36. 18. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità ha sede a Milano».
36. 19. Reguzzoni, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, al secondo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: in Milano.
36. 23. Montagnoli, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza conseguente copertura dei posti resisi vacanti.
36. 26. Polledri, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), comma 1-ter, quarto periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: cinque anni.
36. 13. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: trasporti nazionali e locali, aggiungere le seguenti: e dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico e le modalità di finanziamento dei relativi oneri.
36. 3. Cimadoro, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: con riferimento al trasporto ferroviario regionale, fino alle fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: a prevedere l'introduzione di un apposito telepass «merci deperibili», destinato agli autotrasportatori siciliani, al fine di definire tariffe dedicate che tengano conto della provenienza territoriale marginale e insulare delle merci.
36. 21. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera f), sostituire le parole: tempo massimo con le seguenti: tempo minimo.
36. 22. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
a vigilare sull'applicazione uniforme del contratto collettivo del settore ferroviario, anche al fine di garantire una corretta e leale concorrenza.
36. 24. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire, entro il 30 settembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a prevedere che le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro abbiano una durata commisurata alle caratteristiche dell'investimento e alla possibilità di una sua remunerazione, tale comunque da non restringere gli spazi di concorrenza; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
36. 4. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) a garantire la concorrenza del sistema di traghettamento dello Stretto di Messina attraverso la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe imposte dalle società di navigazione che gestiscono il servizio; a garantire le medesime tariffe e le medesime riduzioni di tariffe sia per i vettori che provengono dal continente verso la Sicilia che viceversa; definire criteri e modalità per l'introduzione in tempi brevi di forme di sovvenzione che consentano di compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese siciliane;
36. 20. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera m), sopprimere le seguenti parole: Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere obbligatorio e non vincolante da parte dell'Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio dei taxi.
36. 12. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera m), dopo le parole: preventivo parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.
36. 5. Cimadoro, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) la definizione dei parametri minimi e massimi per l'eventuale incremento del numero delle licenze che i sindaci possono disporre, ove ritenuto necessario, anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;
36. 7. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera m), numero 1), dopo le parole: l'incremento del numero delle licenze aggiungere le seguenti: in favore di persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di rilascio della licenza.
36. 11. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 2, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro nel settore dei servizi di trasporto ferroviario nazionale;
36. 9. Cimadoro, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire la lettera n) con la seguente:
n) contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti che violano la disciplina di cui alla lettera m), l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, può ricorrere al Tribunale amministrativo del Lazio, previo parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate ed un termine per conformarsi.
36. 6. Cimadoro, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
n-bis) con particolare riferimento alle imprese esercenti attività di noleggio con conducente al fine di migliorare l'offerta all'utenza, la professionalità delle imprese, l'economicità dei servizi nonché il miglioramento delle attività economiche delle imprese nel settore e l'occupazione giovanile;
n-ter) l'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nonché finalizzate ad incentivare lo sviluppo economico delle imprese, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e le rimesse possono essere stabilite anche fuori del territorio del comune che rilascia l'autorizzazione e la prestazione non ha limiti territoriali.
n-quater) l'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:
«2. La licenza è riferita ad un singolo veicolo o natante mentre l'autorizzazione è riferita ad uno o più veicoli a seconda la necessità di mercato del titolare o delle forme giuridiche di cui al precedente articolo 7. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
n-quinquies) il comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
36. 8. Monai, Barbato.

Al comma 1, lettera a) capoverso 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis)
a monitorare la quantità e l'efficacia dei controlli effettuati dalla polizia stradale sugli automezzi adibiti al trasporto di merci su strada, in particolare un omogeneo bilanciamento fra i controlli effettuati sui vettori italiani e su quelli stranieri, anche intervenendo presso le amministrazioni coinvolte per la convocazione di un tavolo di concertazione fra i soggetti interessati, al fine di garantire condizioni eque e non discriminatorie per la libera concorrenza nel settore dell'autotrasporto.
36. 29. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 1-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei predetti requisiti può essere eseguito, in alternativa alle figure mediche previste dall'articolo 119, comma 2, anche dal medico di medicina generale.»
3-ter. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, in materia di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. All'articolo 119, comma 2, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 20 aprile 1992 n. 285, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: »L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria AM potrà, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, essere eseguito anche dai medico di medicina generale».
36. 27. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'alinea è sostituita dal seguente:
«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato dai soggetti di cui al comma 2, previa documentazione sanitaria rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria nazionale, nei riguardi:».
3-ter. Il primo e il secondo periodo del comma 5 del medesimo decreto legislativo sono sostituiti con i seguenti:
«5. Per i soggetti di cui al comma 4, l'ufficio della unità sanitaria locale che ha effettuato gli accertamenti, comunica il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. L'unità sanitaria locale comunica altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini dei rilascio dei duplicato che tenga conto dei nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali.»
36. 28. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 119, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In tutti i casi tale accertamento viene effettuato dai medici di cui al presente comma presso il proprio studio oppure tramite la struttura di appartenenza, un'autoscuola o un soggetto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».
36. 25. Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 97, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: «che» fino a: «regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento,»
36. 32. Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 2 dell'articolo 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, se costituito da cose indivisibili,» sono soppresse.
36. 33. Gidoni, Desiderati, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono assorbiti dall'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.
3-ter. Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 è abrogato.
36. 34. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis) Analogamente al servizio taxi, anche per gli altri servizi, che costituiscono il trasporto pubblico non di linea, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 21 del 1992, l'Autorità provvede a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti ed evitare distorsioni di mercato. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio, nel rispetto dei principi, stabiliti dal presente articolo.
36. 35. Di Biagio.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Riforma della disciplina giuridica dei veicoli).

1. Con regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, è riformata la disciplina, nonché individuati i documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa del veicoli. Tale regolamento indica inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene inoltre soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.
2. Il personale dei PRA, senza pregiudizio per lo status maturato fino alla soppressione, passa ad altre pubbliche amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali.
36. 010. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Carta di circolazione e archivio unico del veicoli).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.
36. 011. Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: «e gli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo ai trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite ai servizio di trasporto pubblico locale lagunare.
36. 012. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. All'articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 214-ter. (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)»;
b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «sono assegnati» sono inserite le seguenti: «dal prefetto»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213 e 214-bis.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai veicoli sequestrati che non siano stati affidati all'autore della violazione, al proprietario o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196. La domanda di assegnazione del veicolo deve essere presentata entro dieci giorni dal provvedimento di sequestro».
36. 013. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 37.
(Misure per il trasporto ferroviario).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: processi di liberalizzazione aggiungere le seguenti:, comunque non superiore ad un anno.

Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: In esito all'analisi, l'Autorità predispone, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento e definisce, entro sessanta giorni, dalla trasmissione della medesima relazione i criteri per procedere alla separazione societaria tra il gestore della rete ed il gestore del servizio.
37. 3. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
37. 1. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo e pieno rispetto del principio di reciprocità, le imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro partecipate, e che esercitano servizi ferroviari sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, sono soggette, relativamente alle regole e procedure di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura e degli impianti ferroviari, alle stesse limitazioni e vincoli cui sono sottoposte le imprese italiane nei territori dei rispettivi Paesi. Su richiesta del gestore dell'infrastruttura nazionale, o eventualmente d'ufficio, l'Ufficio di regolazione dei servizi ferroviari verifica la sussistenza delle limitazioni e dei vincoli di cui al primo periodo e adotta, se del caso, le relative decisioni.
1-ter. La contrattualizzazione, a cura del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dei servizi richiesti dalle imprese ferroviarie oggetto di verifica da parte dell'Ufficio di regolazione dei servizi ferroviari ai sensi del comma 1-bis e ai sensi dell'articolo 59 della legge n. 99 del 2009, è subordinata alla specifica decisione, effettuata ex ante, dell'organismo medesimo.
37. 5. Buonanno, Laura Molteni.

Sopprimere il comma 2.
*37. 6. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Oliveri.

Sopprimere il comma 2.
*37. 100. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, è abrogato.
37. 2. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per favorire la concorrenza nelle settore delle nuove concessioni autostradali).

1. L'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è soppresso.
37. 03. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Sterilizzazione aumento prezzi carburanti).

1. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
37. 04. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per lo sviluppo del trasporto fluviomarittimo).

1. All'articolo 24 del codice della navigazione:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, osservano le sole norme di polizia portuale e della navigazione nonché le ordinanze di polizia marittima e sono soggette alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.»;
b) al comma 2, le parole: «devono osservare le» sono sostituite dalle seguenti: «osservano le sole».
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Navigazione promiscua) - La navigazione, anche in convoglio, di navi addette alla navigazione interna si estende normalmente lungo le acque marittime in relazione alle esigenze della navigazione, sino a tre miglia di distanza dalla costa.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, sono stabilite le prescrizioni per la sicurezza del viaggio e la tutela dell'ambiente marino.»
3. All'articolo 317 del codice della navigazione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi della navigazione interna sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto delle differenti modalità di navigazione e sentite le rappresentanze delle categorie interessate.»
37. 0100. Marco Carra.
(Inammissibile)

ART. 38.
(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade).

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis. - 1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
«23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente».
2. La ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata (ed operazioni intraday) effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 30 per cento.
38. 3. Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Servizi di tesoreria e di cassa).

1. I comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla società Poste Italiane S.p.A.
38. 05. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis. - 1. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.
4. La deroga di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «termine fissato» sono aggiunte le seguenti: «non superiore a quindici giorni»;
b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4.»
38. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 39.
(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore).

Al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: gli edicolanti aggiungere le seguenti: possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e.
*39. 1. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: gli edicolanti aggiungere le seguenti: possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e.
*39. 3. Rondini, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera d-ter), aggiungere, in fine, le parole:, tenuto conto e nel rispetto della periodicità del prodotto editoriale;

Conseguentemente, alla lettera d-quinquies), sostituire le parole: sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge con le seguenti: sono annullabili con norma di legge.
39. 4. Libè, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera d-quinquies), aggiungere, in fine, le parole: Con decreto del ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuati i criteri e le modalità applicative del presente articolo con particolare riferimento al concreto rispetto dei principi sul pluralismo informativo.
39. 9. Rivolta, Laura Molteni.

Sopprimere i commi 2 e 3.
39. 7. Carlucci, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 2, dopo le parole: nel settore della tutela aggiungere le seguenti: dei diritti d'autore e;

Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere la parola:
connessi.
alla rubrica, sopprimere la parola: connessi.
39. 2. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale).

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
39. 045. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Finanziamento del sistema televisivo locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre è riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. 031. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Finanziamento del sistema televisivo locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011,2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto all'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto agli anni 2012 e successivi, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39. 051. Dozzo, Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Bitonci, Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
39. 043. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo.
39. 044. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre).

1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, viene definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale parte prima, Serie Generale n. 185 del 10 agosto 2010.
39. 032. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 marzo 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.
2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma l, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 di cembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.
4. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
39. 033. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi, Laura Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure per la promozione della vendita di libri su supporto elettronico o acquistati mediante piattaforme di commercio elettronico).

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, le parole: «compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico».
2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola «libri», aggiungere le seguenti: «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
3. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

39. 034. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi, Laura Molteni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

All'articolo 71-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto acceso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.;
c) al comma 3 le parole: »avvenga sulla base di accordi contrattuali« sono sostituite dalle seguenti: »all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 02-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali.
39. 046. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)).

1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: «IMAIE» ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente; «SIAE».
2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
3. L'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 180-bis. - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
2. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
3. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita».

4. Ai sensi degli articoli 71-octies, comma 2, 73, comma 1, e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ai nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 13-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono trasferiti alla SIAE. Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
6. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.
7. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.
8. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.
9. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.
10. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.
39. 049. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 632 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
39. 039. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. I comuni, le associazioni pro loco, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano e allestiscono manifestazioni promozionali di carattere culturale, propagandistico, musicale, teatrale, folcloristico e sportivo, anche in forma non occasionale, ai soli fini istituzionali, quale strumento di comunicazione e di relazione socio-culturale con la comunità territoriale sono esentati dall'imposta sugli intrattenimenti dovuta alla SIAE.
2. Ai sensi del comma 1 sono esentate dall'imposta sugli intrattenimenti tutte le manifestazioni per le quali il comune, le associazioni pro loco, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro stanziano contributi specifici, ovvero percepiscono introiti o contributi per l'allestimento dello spettacolo o la partecipazione del pubblico allo stesso.
3. Formano oggetto dell'esenzione di cui all'articolo 1 gli spettacoli che avvengono in occasione di eventi direttamente organizzati dai comuni, dalle associazioni pro loco, dagli enti e dalle associazioni senza scopo di lucro, quali:
a) spettacoli musicali veri e propri e festival di canzoni;
b) concerti di musica classica, lirica, leggera, jazz;
c) spettacoli di danza e di balletto;
d) spettacoli di arte varia;
e) concerti di bande e majorettes e rassegne di gruppi folclorici;
f) corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche;
g) spettacoli cinematografici;
h) trattenimenti danzanti;
i) concerti.

4. Le manifestazioni di cui al comma 3 del presente articolo possono essere effettuate all'aperto, o al chiuso, purché si svolgano in locali di proprietà pubblica o privata non adibiti normalmente a manifestazioni musicali di spettacoli.
5. Non sono analogamente assoggettati al diritto d'autore né alla base di calcolo del biglietto corrispondente alla categoria di posti, i biglietti o altri titoli che consentano l'ingresso gratuito alle manifestazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
6. I soggetti eroganti gli spettacoli di cui al comma 3 sono ugualmente esentati dal pagamento del 50 per cento del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione.
7. Per gli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici (esclusi i comuni, le associazioni pro loco, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro), a corrispettivo di un rapporto contrattuale (sponsorizzazioni a scopo turistico, di prodotti locali eccetera), o da proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati, destinati in modo specifico all'allestimento della manifestazione, il compenso per diritto d'autore è dovuto su un importo pari al 30 per cento dell'ammontare globale delle erogazioni.
8. L'abbattimento forfettario, di cui al comma 7, è in ragione dell'eventuale destinazione delle erogazioni stesse a spese e ad eventi collaterali non assoggettabili a diritto d'autore.
9. Ove le erogazioni siano destinate ad altre manifestazioni non elencate al comma 3, l'importo corrispondente alla percentuale del 30 per cento, dovrà essere ripartito proporzionalmente fra tutte le utilizzazioni per le quali ricorre il pagamento del diritto d'autore, ai sensi del presente articolo.
10. Per le erogazioni in beni o servizi si tiene conto del valore corrispondente del bene o servizio prestato, con l'obbligo di esibire la documentazione utile, contabile e/o contrattualistica, per la verifica degli importi dichiarati.
39. 026. Buonanno, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione).

1. Il beauty contest così come definito dall'articolo 6, lettera f) e gli articoli 7, 8, 9 e 10 dell'allegato A, Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09CONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, la delibera 22 settembre 2010 n. 497/10CONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze in banda televisiva ed il disciplinate di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 che intende implementare la disponibilità di un dividendo digitale, prevedendo che almeno 5 reti televisive nazionali in frequenza DVB-T e la frequenza DVB-H o T2, sono revocati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Fermo restando che nessun soggetto a regime possa detenere più di 5 multiplex complessivamente, il Ministro dello sviluppo economico procede all'autorizzazione della conversione in DVB-T degli attuali autorizzati che operano in tecnica DVB-H procedendo ad un beauty contest DVB-H o T2 per la sesta frequenza oggetto della gara di cui al comma 1 a cui non potranno partecipare coloro che avranno optato per la precedente conversione.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle 5 frequenze DVB-H di cui al comma 1 tramite una procedura a titolo oneroso che garantisca la partecipazione di tutti i soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni e degli operatori di rete radiotelevisivi in condizione di neutralità tecnologica.
39. 027. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni normative in materia di tutela del design).

1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modifiche è sostituito dal seguente: «Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore alle opere del disegno industriale - 1. Alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio, la protezione di diritto d'autore trova applicazione con il limite di non poter essere fatta valere in relazione a prodotti fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 ovvero fabbricati nei cinque anni successivi a tale data, purché la fabbricazione o la commercializzazione siano avvenute ad opera di soggetti terzi che avevano fabbricato o commercializzato, anteriormente al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con dette opere del disegno industriale e purché l'attività di questi soggetti si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso da essi effettuato nei dodici mesi anteriori a tale data».
39. 028. Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico di merci contraffatte o piratate, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «responsabile delle informazioni» sono aggiunte le seguenti: «relative al commercio elettronico di beni soggetti a contraffazione o pirateria»;
b) al medesimo comma:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fomite dai titolari dei diritti violati dall'attività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «autorità competenti» sono inserite le seguenti: «o di qualunque soggetto interessato,».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:
a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio;

3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima».
39. 029. Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(IVA libri su supporto elettronico).

1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
39. 030. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:
«o-bis) "opera cinematografica", "opera filmica" o "film", l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;
o-ter) "opera audiovisiva":

1. L'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;
2. Videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma.».
39. 035. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le seguenti: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;
b) le parole: «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;
c) all'ultimo periodo, sono soppresse le parole da: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali» fino a: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.».
39. 036. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.».
39. 037. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 - Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche).

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori», sono soppresse;
b) al comma 2 le lettere a) e d) sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.».
39. 038. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 5, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
b) all'articolo 19, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».
39. 041. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

1. Al comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».
39. 048. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Montagnoli, Comaroli, Bitonci, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
39. 047. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

All'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, di concerto col Ministero per l'economia e le finanze, stila un elenco degli apparecchi di cui al comma precedente ed individua la tipologia dei soggetti tenuti al suo pagamento».
39. 042. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, è aggiunto il seguente:

Art. 39-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni di cui al comma 01 è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.»;
b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;
c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)»;
d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - Acquisizione d'ufficio di informazioni. - 1. (L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono sempre acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti. Ove si tratti di organismi di diritto pubblico, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dall'ente pubblico che lo finanzia o lo controlla, ovvero che ne ha nominato i componenti dell'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza.»;
e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
«(L) Art. 72. - Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.»;
f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà» ed è aggiunta la seguente lettera: d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
39. 050. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico di merci contraffatte o piratate, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea: dopo le parole: «responsabile delle informazioni» sono aggiunte le seguenti: «relative al commercio elettronico di beni soggetti a contraffazione o pirateria»;
b) al medesimo comma: alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fomite dai titolari dei diritti violati dalla fattività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio»;
c) alla lettera b), dopo le parole: «autorità competenti» sono inserite le seguenti: «o di qualunque soggetto interessato,».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:
a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio.
3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima».
39. 040. Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 40.
(Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e di attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti).

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La carta di identità ha durata di dieci anni per i cittadini italiani; per gli stranieri la durata è identica a quella del permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le carte di identità devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono».
40. 1. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Gli stranieri sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per un periodo corrispondente alla durata del permesso di soggiorno. Entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, gli stranieri hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione di dimora abituale nel comune corredata dell'istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto. L'ufficiale di anagrafe provvede all'aggiornamento della scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
2-ter. L'ufficiale di anagrafe, decorsi i termini di cui al comma 1, se non è pervenuta la dichiarazione di dimora abituale corredata dell'istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto, cancella d'ufficio lo straniero dall'anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore.
2-quater. L'ufficiale di anagrafe procede alla cancellazione d'ufficio dello straniero dall'anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore, se l'interessato non deposita, decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, secondo periodo, il permesso di soggiorno rinnovato ovvero un documento comprovante la pendenza del procedimento amministrativo relativo al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale adempimento deve essere ripetuto allo scadere di ogni semestre fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato.
2-quinquies. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 7 e 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, al fine di adeguarli a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
40. 2. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica danno luogo a verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il richiedente deve altresì presentare la documentazione necessaria attestante l'agibilità dell'immobile, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per cui si chiede l'iscrizione o la variazione anagrafica.»
40. 3. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il richiedente deve provare la disponibilità di un alloggio. Con provvedimento dell'ufficiale di anagrafe sono stabiliti i criteri e le condizioni di idoneità abitativa e gli atti ritenuti idonei ad attestare la disponibilità dell'alloggio.
2-ter. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione di cui al comma precedente sia presentata da uno straniero deve inoltre essere presentata anche la dichiarazione dei redditi o un altro documento equivalente dal quale si può desumere l'attestazione del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2-quater. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno sono definite le linee guida alle quali si devono attenere i provvedimenti dell'ufficiale di anagrafe di cui al comma 1.
2-quinquies. Gli accertamenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità della persona interessata, sono fissati nel numero di tre e devono essere eseguiti a intervalli di tre mesi.
2-sexies. Le registrazioni nell'anagrafe della popolazione residente effettuate dall'ufficiale di anagrafe ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono essere effettuate solo a condizione che egli sia in possesso o che sia stata messa a sua disposizione la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 7 e 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica n. 223 del 1985, e successive modificazioni.
2-septies. Qualora la documentazione presentata risulti carente, ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe invita gli interessati a integrare la documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta. Decorso inutilmente tale termine senza che l'interessato abbia ottemperato, la richiesta deve intendersi respinta.
2-octies. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio provvedimento, apporta le modifiche necessarie agli articoli 7, 11 e 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguarli a quanto disposto dal presente articolo.
40. 4. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a dame comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile.
2. La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, la copia e gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, i dati catastali e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo in base al quale il denunciante ha la disponibilità dell'immobile. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
3. La dichiarazione di ospitalità di uno straniero o apolide ha una durata di tre mesi. Allo scadere di tale termine deve essere inviata all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile un'ulteriore dichiarazione di ospitalità. Dopo la terza dichiarazione di ospitalità il sindaco del comune, per il tramite della polizia locale, accerta se l'ospitalità non sia una dimora abituale ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, applicandone le relative disposizioni.
4. Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla polizia locale del comune ove si trova l'immobile.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dal sindaco e i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1981, n. 689»;
b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. In ogni caso si deve scomputare, ai fini della determinazione del reddito minimo annuo, una quota parte delle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno con cadenza biennale sono determinate le somme da scomputare;».
40. 5. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - 1. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile, la sua esatta ubicazione e i dati catastali, le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, nonché la copia e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
2. La comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla polizia locale del comune ove è ubicato l'immobile.
4. La sanzione di cui al comma 3 è applicata dal sindaco del comune ove è ubicato l'immobile e i proventi sono devoluti al medesimo comune. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 dicembre 1981, n. 689.»
40. 6. D'Amico, Vanalli, Fugatti, Meroni, Forcolin, Pastore, Comaroli, Volpi, Montagnoli, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
2-ter. Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».
9-ter. Dopo l'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, è aggiunto il seguente:
«Art. 108-bis. - 1. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
2. Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».
9-quater. L'articolo 6 della Tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 è sostituito dal seguente: «Certificati di qualunque natura ad esclusione di quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e di anagrafe, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme: 0,52 euro».
40. 7. Bitonci, Vanalli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f), g), l), m) e dd) sono soppresse;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Misure per lo tutela della concorrenza nel settore degli appalti e per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi).
40. 02. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi, Piffari.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. All'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le carte di identità elettroniche, rilasciate a partire dal 1o gennaio 2012, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono»;
b) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulla carta d'identità rilasciata ai minori di anni quattordici è indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci qualora essi lo richiedano.»
40. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Agevolazioni per le zone montane).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente della tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.
40. 04. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.».
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate, ai sensi dell'articolo 1, comma settimo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le disposizioni tese ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal comma 1.
40. 07. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperatività e di cooperazione applicativa previsti dal sistema pubblico di connettività, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE.
3. Con le modalità di cui al comma 2, i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
40. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

ART. 40-bis.
(Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi).

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
(Dichiarazione componenti impresa familiare).

1. L'atto di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata anche dai segretari comunali.
40-bis. 03. Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
(Iscrizione ruolo periti ed esperti).

1. È consentita l'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sub-categoria «Tributi» a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 della legge n. 427 del 1993.
2. Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico. I soggetti iscritti in un albo professionale con competenze in materie economiche, fiscali, amministrative o del lavoro, possono richiedere l'iscrizione al ruolo camerale sub-categoria tributi, di cui al comma precedente, in deroga ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 1979.
40-bis. 04. Forcolin, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
(Attività di assistenza fiscale).

1. L'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 può essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati.
40-bis. 05. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
(Rappresentanza dinanzi agli Uffici Finanziari).

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: «1o dicembre 1992 n. 545» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 3 comma 3 di cui al regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322».
40-bis. 06. Forcolin, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
(Attestazione cause non congruità).

1. Al comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, sostituire le parole: «soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 con »soggetti indicati dal comma 3 dell'articolo 3".
40-bis. 07. Forcolin, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
(Trasferimento partecipazioni nelle srl).

1. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di una delle parti o di un intermediario abilitato di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito.
40-bis. 08. Forcolin, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Apposizione visto di conformità).

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
40-bis. 09. Forcolin, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Diritti SCF).

1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi». «sono soppresse».
40-bis. 010. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Diritti SIAE persone non vedenti).

1. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Il compenso di cui al comma 1 non è dovuto per i supporti di registrazione audio destinati alla produzione di opere tese a consentire la partecipazione e l'integrazione delle persone non vedenti alla vita sociale e culturale.
40-bis. 011. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Leasing immobiliare).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di leasing immobiliare ad uso abitativo possono avere ad oggetto gli immobili adibiti ad abitazione principale di persone fisiche.
40-bis. 012. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Liquidazione di enti e società pubbliche).

1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.
2. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
40-bis. 013. Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 41.
(Emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bond).

Al comma 1, capoverso «Art. 157», aggiungere in fine il seguente periodo: Il trattamento fiscale di dette obbligazioni e titoli di debito è pari a quello dei titoli di Stato.
41. 1. Cambursano.

Al comma 3, dopo le parole: da fondazioni aggiungere le seguenti:, escluse le fondazioni bancarie,
41. 2. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere le parole:, da fondazioni.
41. 3. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.
41. 4. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

ART. 42.
(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche).

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Sviluppo delle catene logistiche e potenziamento dell'intermodalità).

1. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «ed alla modalità di trasporto fluviomarittimo».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) alla lettera b), dopo le parole: «il trasporto via mare» sono aggiunte le seguenti: «o fluviomarittimo»;
2) alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «fiume-mare,»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: «della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e fluviomarittima»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al venditore che spedisca la merce con la modalità fiume-mare è riconosciuto un contributo del 20 per cento sul maggior costo sostenuto rispetto alla modalità del trasporto su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per l'erogazione del contributo»;
3. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «all'articolo 3 della sono sostituite dalla seguente: »alla«;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli interventi di risanamento includono le azioni per la realizzazione di nuove catene logistiche che utilizzano il Sistema idroviario padano veneto, gli interventi per l'ammodernamento della flotta fluviomarittima ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente nonché gli interventi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale navigante agli stessi fini. Alla realizzazione di tali interventi è riservato il dieci per cento del limite di impegno annuo autorizzato di cui al comma 1.».
42. 0100. Marco Carra.
(Inammissibile)

ART. 43.
(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie).

Sopprimerlo.
43. 1. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Locazione finanziaria di infrastrutture carcerarie).

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di infrastrutture carcerarie, si fa prioritariamente ricorso all'articolo 160-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, è riconosciuto un corrispettivo che tiene conto degli oneri di ammortamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità del settore carcerario e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
43. 2. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in via prioritaria e.
43. 3. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con i ministri aggiungere le seguenti: dell'interno.
43. 5. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: della custodia, aggiungere le seguenti:, del trattamento sanitario e del lavoro dei detenuti, nonché dell'ordinaria e straordinaria manutenzione.
43. 4. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
43. 7. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Sopprimere il comma 3.
*43. 8. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Sopprimere il comma 3.
*43. 9. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Intervento per l'edilizia carceraria).

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del demanio, e/o dell'Agenzia del territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
6. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.
43. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-ter.
(Semplificazioni in materia di rischio idrogeologico).

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, le Regioni, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente, attuano, d'intesa con i competenti organi del Ministero della Giustizia, interventi per l'impiego di detenuti, previa dotazione di braccialetto elettronico, in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia dell'ambiente e del territorio e soprattutto per fronteggiare il rischio idrogeologico, attraverso la pulizia e il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, promossi d'intesa con gli enti locali.
43. 02. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Monitoraggio degli edifici penitenziari).

1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina con proprio decreto le modalità di monitoraggio degli edifici penitenziari già costruiti e non funzionanti, prevedendo altresì le misure applicative necessarie per il loro immediato utilizzo.
43. 03. Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 44.
(Contratto di disponibilità).

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 15-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contratto di disponibilità non si applica al settore dei servizi idrici.
44. 1. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità.
44. 2. Alessandri, Laura Molteni.

ART. 45.
(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico).

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure per le revisioni delle convenzioni autostradali).

1. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine senza che il Nars abbia espresso il parere, i predetti aggiornamenti o revisioni possono comunque essere approvati».
45. 01. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Altre misure per le opere di interesse strategico).

1. All'articolo 169-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica altresì l'articolo 166, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter.».
45. 02. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 46.
(Disposizioni attuative del dialogo competitivo).

Dopo 1 articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Esercizio nella pratica del tiro a segno).

1. All'articolo 8, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero da un titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
b) al comma 2, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
46. 01. Caparini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 47.
(Riduzione importo «opere d'arte» per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949).

Al comma 1, lettera a), capoverso, alinea, sopprimere le parole: nonché le Regioni, le Province, i Comuni.
47. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni delle funzioni in materia paesaggistica del Soprintendente per i beni culturali).

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è così modificato:
a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola: «vincolante», nonché il secondo periodo, dalle parole: «Il parere del soprintendente» alle parole: «si considera favorevole»;
b) al comma 8:
1) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere»;
2) è soppresso il secondo periodo;
3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere.»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica».

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.
3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso apposti uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137), l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.
6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
47. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 48.
(Norme in materia di dragaggi).

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.
48. 2. Cimadoro, Messina, Barbato, Piffari, Borghesi.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole: possono essere immessi con le seguenti: possono, previa autorizzazione della regione territorialmente competente, essere immessi.
48. 3. Cimadoro, Messina, Barbato, Piffari, Borghesi.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 8.
48. 1. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli enti competenti alla gestione dei reticoli idrici, al fine di prevenire fenomeni di esondazione e garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, possono autorizzare, anche in via preventiva, lavori di dragaggio per il ripristino dell'officiosità dei reticoli idrici, con possibilità di compensare i relativi oneri attraverso la commercializzazione del materiale estratto.
48. 4. Vanalli, Laura Molteni.

ART. 49.
(Utilizzo terre e rocce da scavo).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 49.
(Utilizzo terre e rocce da scavo).

1. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 apri 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contamina o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dal normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometriche, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto del caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.
49. 4. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

Al comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, le terre e rocce da scavo sono considerate come sottoprodotti solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
49. 1. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato, Piffari.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-ter. 1. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometriche, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.
49. 2. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Trasporto materiali per attività dei cantieri).

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'articolo 4, è abrogato.
49. 01. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «nella selvicoltura» sino alta fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «o, ivi inclusi in tal caso quelli derivai dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
2. Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei (imiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati in agricoltura e netta selvicoltura da parte dei soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile, presso il Luogo di produzione, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
49. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 50.
(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche).

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
00a) al comma 9 dell'articolo 7, dopo le parole: «I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale», sono inserite le seguenti: «fatta salva la decadenza dell'obbligo qualora le sezioni regionali dell'Osservatorio non trasmettano le password nei tempi stabiliti a seguito di regolare richiesta delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori».
50. 5. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
00a) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole: «comma 1», sono aggiunte le seguenti: «e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti», e dopo la parola: «definitiva», sono aggiunte le seguenti: «che, in tal modo, diviene efficace.», e il comma 8 è soppresso.
50. 4. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
00a) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da parte dell'organo competente», sono aggiunte le seguenti: «, che deve avvenire entro 10 giorni dall'aggiudicazione stessa».
50. 3. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
00a) al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, le parole: «per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo», sono sostituite con le seguenti: «sul sito del comune e della regione competenti per il territorio».
50. 7. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
00a) all'articolo 87, al comma 1, primo periodo, le parole: «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara», sono sostituite con le seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».
50. 2. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:
00a) all'articolo 91, il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
50. 6. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 161 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
6-ter. Qualora si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di una o più delle attività di cui al comma 1, primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri è deliberato lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le ordinanze di cui al secondo periodo devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, e devono essere motivate e diventano esecutive previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi. Per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire i relativi poteri ai commissari straordinari di cui all'articolo 163, comma 5.
50. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Altre misure per le opere pubbliche).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire l'articolo 112-bis con il seguente:

«Art. 112-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la procedura del presente articolo.
2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista e il soggetto verificatore; alla consultazione è presente il responsabile del procedimento.
3. Nel corso della consultazione l'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.
4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di quindici giorni, qualora vi sia l'esigenza di approfondimenti.».
50. 01. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Società miste per lo sviluppo di aree territoriali).

1. Più amministrazioni aggiudicatrici possono costituire con soci privati, individuati mediante procedura di affidamento ad evidenza pubblica, società miste pubblico-private per lo sviluppo di aree territoriali, aventi ad oggetto la gestione in comune delle infrastrutture di trasporto pertinenti a diverse modalità. La quota parte di investimento pubblico degli enti locali è esclusa dal computo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
2. Le predette società possono fissare sistemi tariffari incentivanti l'utilizzo di modalità di trasporto meno congestionate o maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale ed individuare tariffazioni d'area multimodale, capitalizzando eventuali esternalità positive.
50. 02. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Piano economico e finanziario dei lotti costruttivi).

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 232, è inserito il seguente:
232-bis. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare e il progetto definitivo, sottoposti all'approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive cronologicamente successive, l'una propedeutica all'altra, elaborate in conformità del valore complessivo dell'intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli investimenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai progetti preliminari o definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
50. 03. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 51.
(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni).

Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta per cento con le parole: sessanta per cento.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 1o giugno 2012.
51. 1. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 52.
(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti).

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare.
52. 2. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: eventualmente omesse aggiungere le seguenti: e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare.
52. 3. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

ART. 54.
(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche).

Sopprimerlo.
54. 1. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I prestiti obbligazionari di cui al periodo precedente non concorrono all'indebitamento dell'ente.
54. 2. Grimoldi, Laura Molteni.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. A partire dall'esercizio 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti allo scopo di consentire l'acquisizione e il successivo pagamento del debito, al 31 dicembre 2011, degli Enti Locali verso i propri fornitori.
1-ter. La cessione del debito tra le parti avviene a tasso di interesse nullo, e la disposizione opera nei limiti annui di 5.000 milioni di euro.
1-quater. Il medesimo protocollo d'intesa, sentite le Associazioni degli Enti territoriali, disciplina altresì le modalità e le tempistiche attraverso le quali Cassa Depositi e Prestiti estingue, con risorse dell'ente dal quale è stato acquisito il debito, la propria esposizione.
54. 4. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messo in sicurezza degli edifici scolastici. La disposizione opera nei limiti complessivi di IMO milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante del comma 1-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
54. 5. Vanalli, Bitonci, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 1, comma 8, lettera d) del decreto-legge 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
1-ter. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce «indebitamento», riga «totale», per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 7.700 milioni di euro e 3.500 milioni di euro.
54. 6. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 26-bis, 26-ter e 26-quater sono abrogati.
54. 7. Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n, 106, al comma 2, la lettera gg-septies) è abrogata.
54. 8. Polledri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 55.
(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo).

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Affidamento appalti minori).

1. Gli appalti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono riservati esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, lettera a) della legge 11 novembre 2011 n. 180, con sede nel territorio dell'Unione Europea.
55. 01. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Liberalizzazioni in materia di impianti tecnologici).

1. Al comma 16 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «categoria OS 3: 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 3: 20 per cento»;
b) le parole: «categoria OS 28: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 28: 40 per cento»;
c) le parole: «categoria OS 30: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 30: 40 per cento».
55. 02. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Adozione di piani territoriali regionali specifici per le reti transeuropee di trasporto).

1. Al fine di attuare la «strategia di coordinamento per corridoio» delle reti transeuropee di trasporto, promossa dall'Unione Europea, le Regioni adottano entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto della legislazione vigente ed in coerenza con gli obiettivi fissati nei piani e programmi nazionali e dell'Unione Europea, piani territoriali specifici, relativi ai progetti di interesse europeo di cui all'allegato III della decisione n. 661/2010/UE e successive modificazioni.
2. I piani territoriali di cui al comma 1 individuano, tra l'altro, le direttrici e le grandi aree di interesse logistico su cui concentrare gli interventi realizzativi del compendio dell'infrastruttura e dei servizi, funzionali alla realizzazione dei progetti di interesse europeo di cui al precedente comma.
3. Tenuto conto della dimensione transregionale dei progetti di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove il coordinamento tra le Regioni interessate, al fine di favorire l'integrazione e la coerenza delle scelte di pianificazione.
55. 03. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 55-bis.
(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale).

Dopo l'articolo 55-bis, aggiungere il seguente:

Art. 55-ter.
(Carpenterie metalliche).

1. Al capoverso nono del paragrafo 11.3.1.7 - Centri di trasformazione, del decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le opere in acciaio accessorie, come recinzioni, serramenti, parapetti ecc, il Direttore Tecnico del centro di trasformazione, può essere nominato tra i soggetti possessori della laurea e dei diplomi di scuola superiore secondaria di indirizzo tecnico (come geometra, perito edile, industriale, agrario, eccetera), indipendentemente dall'iscrizione ai rispettivi albi professionali, oppure tra i soggetti possessori della qualifica di maestro artigiano o del diploma di qualifica professionale ad indirizzo meccanico, anche in assenza di iscrizione ad un albo professionale».
55-bis. 01. Montagnoli, Gidoni, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 55-bis, aggiungere il seguente:

Art. 55-ter.
(Semplificazione delle procedure di attuazione dei piani urbanistici).

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «di cui al presente comma» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni, ove non già disposto con norme legislative o regolamentari, possono prevedere ulteriori modalità per l'individuazione dei piani attuativi, comunque denominati, da escludere dalla verifica di assoggettabilità e dalla Valutazione ambientale strategica, ovvero per lo svolgimento di procedure semplificate, qualora tali piani interessino aree di ridotta estensione o siano varianti afferenti modificazioni di contenuta entità o riguardanti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi i cui progetti non siano sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.».
55-bis. 02. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.

ART. 56.
(Norma nel settore edilizio).

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
1-ter. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
1-quater. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1-ter sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
1-quinques. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
1-sexies. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
1-septies. Il reddito assoggettato a cedolare:
a) è escluso dal reddito complessivo;
b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

1-octies. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
56. 5. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente «7-bis. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, considerate abitazioni principali anche ai sensi del successivo comma 10, assegnate dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati. Il differenziale risultante tra l'aliquota di base dell'imposta di cui al comma 6, primo periodo, e l'aliquota stabilita dal presente comma, è destinato obbligatoriamente ed integralmente, ad interventi di carattere manutentivo sul patrimonio immobiliare degli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, secondo le previsioni recate dalla Direttiva 2010/31/UE in data 19 maggio 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in tema di prestazione energetica nell'edilizia, con particolare riferimento all'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici esistenti, le unità immobiliari e gli elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni, e alla certificazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari esistenti.
56. 1. Gibiino, Polidori, Germanà, Torrisi, Catanoso Genoese, Vincenzo Antonio Fontana, Garagnani, Stradella, Carlucci, Bernardo, Palmieri, Pelino, Girlanda, Vignali, Antonino Foti.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico entro il 30 aprile 2012, a disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili, ed a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.
56. 01. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifica dei termini in materia edilizia).

1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.
2. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 DEL 2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.
3. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sospeso per un identico periodo.
56. 02. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Soppressione del DURC per lavori in economia).

1. In caso di lavori di edilizia privata eseguiti direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio, fatte salve le norme in materia di lavori specialistici.
56. 03. Vanalli, Fava, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni per le cooperative edilizie).

1. L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie secondo leggi anteriori alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario, per tutti i procedimenti non conclusi o per i quali sia stata avanzata istanza di riesame alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.
56. 04. Lanzarin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «ad uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato» sono sostituite dalle seguenti: «ad uso esclusivo di unità immobiliari site nello stesso comune e da individuare contestualmente al primo atto di trasferimento, anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Gli atti di trasferimento stipulati prima della entrata in vigore del presente decreto, anche se aventi ad oggetto parcheggi realizzati sulla base di provvedimenti amministrativi locali attuativi ed anche se realizzati da soggetti diversi dai proprietari di fabbricati al di sotto di aree non edificate, se non è stata prevista la destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune, possono essere confermati dall'attuale proprietario mediante atto successivo, anche unilaterale, redatto nella stessa forma del precedente, che contiene la dichiarazione della destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune. L'atto di conferma è trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.
56. 05. Fava, Lanzarin, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 57.
(Ripristino IVA per housing sociale).

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 8), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita oltre 14 anni dall'ultimazione dei lavori.
57. 6. Fugatti, Negro, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Al comma 1, lettera b), capoverso n. 8-bis), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì escluse le cessioni di fabbricati abitativi effettuate, oltre i 4 anni dall'ultimazione dei lavori, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi incisivi di recupero edilizio.
57. 7. Fugatti, Negro, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Semplificazione adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio-decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dal comma 3».
57. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 58.
(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa).

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

1. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è aggiunto il seguente:
Art. 2645-quater - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, le convenzioni, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della Regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e comunque ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative.
58. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1o gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.
2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili, rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
58. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis. - 1. All'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», al comma 2, alinea, le parole: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m), non si applica» sono sostituite con le seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), non si applica».
58. 03. Maggioni, Fava, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 59.
(Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera b), capoverso 2-bis, alinea, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
59. 1. Di Vizia, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis. - (Utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico). - 1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «o dei loro rappresentanti» sono aggiunte le seguenti: «anche con riguardo al trasporto fluviomarittimo»;
b) all'articolo 8, comma 1:
1) dopo le parole: «Nel caso di» sono aggiunte le seguenti: «unità della navigazione interna che effettuano trasporto fluviomarittimo, »;
2) dopo la parola: «competente,» è aggiunta la seguente: «anche»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La tariffa è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta».
59. 0100. Marco Carra.
(Inammissibile)

ART. 60-bis.
(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto).

Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.
(Autorità portuali).

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, possono essere emanati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della regge 23 agosto 1998, n. 400, per procedere all'accorpamento delle Autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo che in ogni Regione sia presente non più di una Autorità portuale.
60-bis. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 61.
(Anticipo recupero accise per autotrasportatori).

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1, dopo le parole «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima Agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare»;

Conseguentemente, al medesimo comma:
alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 6, dopo le parole «dell'anno» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del trimestre»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole «entro l'anno solare in cui è sorto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto».
61. 5. Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), numero 1) sopprimere le parole: a pena di decadenza,
61. 3. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare con le seguenti: entro il mese successivo a quello di riferimento dei consumi.
61. 4. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le seguenti parole: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri», con le seguenti: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 metri per i primi e 24 metri per i secondi».
61. 7. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso, l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
61. 8. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, il comma 13 è sostituito con il seguente: «In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ed al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14».
61. 9. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento (CE) 1071 del 2009, le associazioni di categoria dell'autotrasporto facenti parte del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e le rispettive articolazioni territoriali, sono ammesse a certificare i conti annuali dell'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai soli fini della dimostrazione della capacità finanziaria.
61. 10. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1071 del 2009, la funzione di gestore dei trasporti può essere esercitata per conto di una sola impresa iscritta air Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
61. 11. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1071 del 2009, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli a con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.
61. 12. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
61. 13. Desiderati, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61.1.
(Sviluppo del Sistema idroviario padano-veneto e competitività del trasporto per vie d'acqua interne).

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, «Tabella A», al punto 3, le parole: «limitatamente al trasporto delle merci,» sono soppresse.
61. 0100. Marco Carra.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61.1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:
a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,
b) l'articolo 14-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a) dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «Art. 260-bis»;
g) i commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216;
h) il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
i) il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52 e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario d'identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n, 152 del 2006 e successive modificazioni.
61. 02. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 61-bis.
(Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale).

Dopo l'articolo 61-bis, aggiungere il seguente:

Art. 61-ter.
(Riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici per le aziende che effettuano trasporti eccezionali su gomma).

1. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:
9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presenta in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.
61-bis. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 62.
(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di transazioni commerciali che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli c alimentari di importo inferiore o pari a ventimila euro.
62. 5. Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura con le seguenti: dalla data di emissione della fattura.
62. 6. Fogliato, Laura Molteni.

Al comma 11-bis, primo periodo, dopo le parole: Le disposizioni di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: non si applicano ai contratti di fornitura di derrate agricole destinate alle industrie di trasformazione per ulteriori lavorazioni e.
62. 100. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
62. 9. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 63.
(Attivazione nuovi «contratti di filiera»).

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto del Presidente della Repubblica per modificare l'attuale legislazione nazionale sui funghi, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
2. Il Governo nell'adozione del suddetto provvedimento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire, su proposta del Ministero della salute, i criteri di valutazione per la commercializzazione dei funghi epigei ai fini della tutela dei consumatori e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852 del 2004;
b) stabilire, anche mediante rinvio ad un successivo decreto del Ministero della salute, sulla base di studi scientifici disponibili a livello nazionale, una soglia di tolleranza per presenza di sostanze indesiderabili, quali ditteri micetofilidi, nei funghi spontanei:
c) introdurre delle sanzioni amministrative in caso di superamento delle soglie di tolleranza per presenza di sostanze indesiderabili nei funghi spontanei.
63. 01. Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 65.
(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo).

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e.
65. 10. Gidoni, Laura Molteni.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente al comma 4, sopprimere le parole:, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.
65. 3. Di Biagio, Laura Molteni.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: il 31 dicembre 2012.
65. 12. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
65. 11. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano agli impianti fotovoltaici a concentrazione al fine di consentire la coesistenza di attività agricole o di allevamento con la produzione energetica.
65. 9. Anna Teresa Formisano, Cera, Galletti, Pezzotta, Ruggeri.

Sopprimere il comma 3.
65. 20. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

Al comma 3, sostituire le parole: un solo impianto con le seguenti: gli impianti.
65. 19. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

Al comma 3, sostituire le parole: 200 kw con le seguenti: 1.000 kw.
65. 18. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli incentivi a favore delle serre fotovoltaiche sono concessi ai soli impianti non superiori ad una potenza di 200 kw.
65. 24. Montagnoli, Laura Molteni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare rimpianto. Gli impianti alimentati a biomassa, situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali, possono essere realizzati esclusivamente dai proprietari delle aree, ai fini della dimostrazione di cui al periodo precedente».
65. 22. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

ART. 66.
(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Norme di semplificazione in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole).

1. Al fine di semplificare le procedure relative all'omologazione delle macchine agricole creando condizioni di parità di trattamento per i costruttori nazionali, all'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «trasporti terrestri», sono inserite le seguenti: «o da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti dallo stesso ministero di concerto con il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,».
66. 03. Negro, Rainieri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 67.
(Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca).

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 1, alinea, sostituire la parola: può con le seguenti: e le regioni interessate per la parte di propria competenza possono.
67. 1. Callegari, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «la continuità del bosco» sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati»;
b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» Sono inserite le seguenti: «ivi comprese le formazioni forestali di origine artificiale e realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero ai fine di ripristinare prati, pascoli, pascoli arborati, colture tradizionali e di nicchia, ad eccezione della viticoltura intensiva e, infine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati».
67. 01. Callegari, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Emissioni in atmosfera di allevamenti).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 272, comma 1, e successive modificazioni, il nono periodo è soppresso;
b) all'articolo 279, comma 3, e successive modificazioni, le parole: «o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,» sono soppresse;
c) all'allegato IV alla parte V, parte I, numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i silos per i cereali)»;
2) dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:
«z-bis). Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella, e che dispongono di terreni sui quali è effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, e alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate. Per «allevamento effettuato in ambiente confinato» si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di stabulazione N. capi Categoria animale e tipologia di stabulazione N. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vive medio: 600 kg/capo) Meno
di 200
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200
a 400
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno
di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300
a 600
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Meno
di 300
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Da 300
a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Meno
di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Da 300
a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Meno
di 1000
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Da 1000
a 2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Meno
di 400
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Da 400
a 750
Suini: accrescimento/ingrasso Meno
di 1000
Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000
a 2500
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno
di 2000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000
a 4000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Meno
di 25000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Da 25000
a 40000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno
di 30000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000
a 40000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno
di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Da 30000
a 40000
Altro pollame Meno
di 30000
Altro pollame Da 30000
a 40000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno
di 7000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Da 7000
a 40000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Meno
di 14000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Da 14000
a 40000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno
di 30000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000
a 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Meno
di 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Da 40000
a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso
(peso vivo medio: 1,7 kg/capo)
Meno
di 24000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Da 24000
a 80000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno
di 250
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250
a 500
Allevamenti di struzzi Meno
di 700
Allevamenti di struzzi Da 700
a 1500
».

2. Alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa.
67. 02. Fogliato, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 67-ter.
(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca).

Dopo l'articolo 67-ter, aggiungere il seguente:

Art. 67-quater.
(Contributo di solidarietà sui contratti atipici).

1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:
misure di sostegno al reddito;
misure di sostegno alla maternità;
misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;
misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;
garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo.
67-ter. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67-ter, aggiungere il seguente:

Art. 67-quater.
(Incentivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine).

1. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.
67-ter. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 70.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree).

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Pubblico Registro Unico per la trasparenza nella rappresentanza di interessi particolari e legittimi presso la Pubblica Amministrazione e gli Organi Costituzionali della Repubblica Italiana).

1. Ai fini del miglioramento del rapporto tra cittadini e Organi della Pubblica Amministrazione della Repubblica Italiana e per garantire la trasparenza nei rapporti, sulla base delle buone pratiche già poste in essere dal Parlamento Europeo, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il «Pubblico Registro Unico per la trasparenza nella rappresentanza di interessi particolari e legittimi presso la Pubblica Amministrazione e gli Organi Costituzionali della Repubblica Italiana».
2. Il registro di cui al comma 1 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 30 giugno 2012, sentito il parere vincolante del CNEL e, previa consultazione pubblica obbligatoria delle rappresentanze delle Associazioni professionali o di categoria riconosciute e maggiormente rappresentative a livello nazionale che ne facessero richiesta.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di tre mesi per una sola volta.
4. Il registro di cui al comma 1 entra ufficialmente in vigore entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto istituivo di cui al comma 2 o della proroga di cui al comma 3 ove invocata, ed è regolamentato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi vincolanti:
a) al registro di cui al comma 1 debbono iscriversi, le persone fisiche che esercitano o intendono esercitare prioritariamente, in forma stabile, sia individualmente che in associazione, l'attività professionale della rappresentanza di interessi particolari e legittimi presso gli organi dello Stato Italiano e in generale della Pubblica Amministrazione;
b) i soggetti di cui alla precedente lettera A) devono produrre idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento con continuità dell'attività professionale svolta nel settore della rappresentanza di interessi particolari e legittimi nel biennio precedente la data di richiesta di iscrizione e apposita certificazione antimafia;
c) entro 30 giorni dalla data della domanda di iscrizione al registro di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rilascia agli aventi diritto una tessera magnetica nominativa di riconoscimento. Decorso tale termine la domanda si da per accolta, ove non ricorrano oggettivi elementi ostativi alla iscrizione. Il regolamento dovrà disciplinare i casi di diniego della domanda da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le modalità di ricorso da parte degli interessati.
d) la tessera di riconoscimento magnetica nominativa di cui alla precedente lettera c), accompagnata dal documento di identità personale valido ai sensi di legge, è riconosciuta come documento valido per il libero accesso presso tutte le pubbliche amministrazioni della Repubblica Italiana e presso gli Organi Costituzionali di ogni ordine e grado.
e) nel rispetto del principio di trasparenza nella pubblica amministrazione, le Pubbliche Amministrazioni e gli organi Costituzionali di cui alla precedente lettera d), non possono impedire l'accesso alle proprie sedi agli iscritti al registro di cui al comma i se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza di cui deve essere dato apposito avviso pubblico, da emanarsi a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i 15 giorni precedenti la sospensione temporanea degli accessi per gli iscritti al registro.
f) le pubbliche amministrazioni della Repubblica Italiana e gli Organi Costituzionali di ogni ordine e grado registrano con procedura elettronica ogni ingresso degli iscritti al registro di cui al comma I presso le loro sedi, attraverso la banda magnetica presente sulla tessera di riconoscimento. Tali dati sono pubblicati semestralmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in forma sintetica ai soli fini statistici;
g) il registro di cui al comma 1, e il compendio dei dati statistici degli accessi, sono pubblici ed resi disponibili in una apposita sezione del sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e chiunque ne abbia interesse può consultarli.
70. 01. Di Biagio.
(Inammissibile)

ART. 71.
(Oggetto e ambito di applicazione).

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di consentire l'urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di ammodernamento, ampliamento e adeguamento del sistema aeroportuale del Paese, i contratti di programma in deroga per gli aeroporti previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono approvati con il procedimento previsto dallo stesso articolo 17, comma 34-bis, previa consultazione degli utenti ai sensi della normativa vigente, nei rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, la cui approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, deve intervenire in forma espressa.
3-ter. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili.
71. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.

ART. 74.
(Reti aeroportuali).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis: il comma 4 quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, è soppresso».
74. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 83.
(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Misure in materia di concorrenza nell'ambito dei servizi di rilevazione degli ascolti).

1. I servizi di rilevazione dell'ascolto radiofonico e dell'ascolto televisivo sono svolti in concorrenza da almeno due società, rispettivamente per l'uno e per l'altro settore.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede con apposito Regolamento a definire i criteri della gara per l'attribuzione di tali servizi.
83. 01. Giulietti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Asta competitiva per l'attribuzione delle frequenze digitali).

1. L'articolo 45 della Legge del 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.
2. Entro e non oltre il 30 maggio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità Garante per le comunicazioni promuovono un'asta competitiva per l'attribuzione delle Sequenze digitali, come prevista dalla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e dalla direttiva 2001/20/CE, relativa alle comunicazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e dalla direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza).
83. 02. Giulietti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche).

1. Al decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259, allegato 10, articolo 1 (Diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: 111.000,00 Euro, sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000 (cinquantamila)»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: (1-bis) «Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000,300 euro ogni mille utenti»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1 è aggiunto il seguente: «1-bis Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100,00 Euro ogni 1.000 utenti».
83. 03. Giulietti.
(Inammissibile)

ART. 84.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107).

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «sui carri ferroviari» sono inserite le seguenti: «, sulle navi della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima»;

Conseguentemente: dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dopo le parole: «sui carri ferroviari» sono inserite le seguenti: «, sulle navi della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
alla rubrica, dopo le parole: n. 107 aggiungere le seguenti: e al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
84. 100. Marco Carra.

ART. 86.
(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione).

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis. - (Abolizione del PRA) - 1. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono trasferiti all'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le ulteriori norme necessarie all'attuazione del presente articolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.
2. II regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e il relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono soppressi.
86. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 88.
(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione).

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Aumenti di capitale di società quotate).

1. Al comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «è ridotto alla metà» sono sostituite dalle parete «è ridotto ad un terzo». Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 2441 del codice civile, le parole: «per almeno cinque riunioni» sono sostituite dalle parole: «al massimo per cinque riunioni».
2. All'articolo 2441 del codice civile: al comma 5, le parole: «, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima» sono soppresse; il comma 8 è sostituito dai seguente: Con deliberazione dell'assemblea ordinaria può essere escluso il diritto di opzione limitatamente ad un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto è approvata con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie».
3. Al comma 2 dell'articolo 2443 codice civile, le parole: «approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441» sono soppresse.
88. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Rivalutazione immobili di impresa).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.
2. Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16 e seguenti del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
88. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 89.
(Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09).

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

1. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
89. 01. Pini, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 90.
(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese).

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis. All'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali a cui sono stati delegati poteri esecutivi o facenti parte di comitati esecutivi, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra le quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che la cui compresenza sui medesimi mercati del prodotto e geografici sia significativa.
90. 01. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 91-bis.
(Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali).

Al comma 1, dopo la parola: commerciali, aggiungere le seguenti: e senza scopo di lucro.
91-bis. 7. Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, le modalità non commerciali di cui al presente comma si definiscono in maniera compatibile con la normativa europea al riguardo, ed in particolare, si definiscono tali se non sono dirette alla produzione o circolazione di beni e servizi oppure se sono svolte con criteri di gestione tali da non coprire, con i corrispettivi, i costi di gestione.
91-bis. 3. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1.
91-bis. 4. Messina, Mura, Borghesi, Cimadoro, Barbato.

ART. 92.
(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale).

Dopo l'articolo 92 aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

Dopo l'articolo 474-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 474-quinquies. 1. Nel caso in cui le condotte di cui all'articolo 474 siamo poste in essere attraverso una spedizione di massimo 20 prodotti con segni o marchi contraffatti o alterati, importati da Paesi non appartenenti all'Unione Europea a mezzo servizio postale, corriere espresso, ovvero a seguito di passeggeri, si applica una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 7.000, a condizione che non vi siano elementi che possano far ritenere che la spedizione sia parte di un traffico più ampio e che non si tratti di prodotti farmaceutici, anabolizzanti ovvero prodotti nocivi per la salute.
2. All'accertamento della violazione procede l'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'articolo 326 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
3. L'ufficio delle dogane competente procede alla confisca amministrativa della merce finalizzata alla sua distruzione. I costi sono posti a carico del destinatario della spedizione».
92. 01. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 95.
(Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie).

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Pagamento IVA al momento della riscossione del corrispettivo).

1. All'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «La fattura, in deroga al principio d competenza, è registrata dal destinatario al momento del pagamento del corrispettivo».
b) Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione Europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. In attuazione della medesima direttiva, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica fino al limite di volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia».

2. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 13,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
95. 01. Torazzi, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Trasferimento diritto a detrazione per riqualificazione energetica).

1. All'articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al precedente comma 4 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
95. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
95. 03. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Laura Molteni.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

1. All'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere, infine, il seguente periodo: «tale somma è finalizzata anche alla garanzia degli accordi di ristrutturazione del debito delle piccole e medie imprese».
95. 04. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le piccole imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:
a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi;
b) azzeramento degli interessi legali, di mora e delle sanzioni;
c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.
2. Possono accedere alla definizione tutte le piccole imprese, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.
3. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, non ancora iscritti, relativi ai periodi di imposta 2008. 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
5. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
6. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato".
95. 05. Cavallotto, Torazzi, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

1. A decorrere dal gennaio 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. In conformità al principio di neutralità finanziaria tra livelli di governo di cui all'articolo 1, comma 159, legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato assegna ai Comuni e alle Province della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tramite la Regione stessa, un trasferimento compensativo delle minori entrate riscosse per effetto del comma che precede.
3. All'articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole «del 4 per mille» con le seguenti: «del 4,5 per mille».
95. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Compensazione IMU abitazione principale).

1. Lo Stato riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un trasferimento diretto a neutralizzare gli effetti dell'articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei rapporti finanziaria tra i livelli di governo.
2. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
95. 07. Fedriga, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 96.
(Residenza OICR).

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. In caso di cessioni intracomunitarie effettuate secondo il termine di resa «franco fabbrica», ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, il requisito del trasporto o spedizione dei beni nel territorio di altro Stato membro può essere provato con ogni documento amministrativo riferibile alla vendita comunitaria di cui dispone l'azienda cedente nazionale e sia riscontrabile l'indicazione dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993 oltre alla prova dell'effettuazione del pagamento della stessa da parte del cessionario o la richiesta del pagamento stesso da parte del cedente.
96. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 97.
(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

Dopo l'articolo 97 aggiungere i seguenti:
Art. 97-bis. - 1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, sono incrementati di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
Art. 97-ter. - 1. All'onere derivante dall'articolo 97-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012,2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della Legge del 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
97. 01. Giulietti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 15, comma 1, alla lettera primo periodo le parole: «legge 1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al terzo periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»; al quarto periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali» e le parole: «ufficio delle entrate del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle entrate»;
2) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera h) sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo le parole: «del Ministro per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per i beni e le attività culturali» e le parole: «nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo, le parole: «previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali» sono soppresse; le parole: «dal Ministero per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero per i beni e le attività culturali»; le parole: «che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo» sono soppresse; al terzo periodo le parole da: «il Ministero per i beni culturali e ambientali» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al quarto periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»;
3) all'articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e) primo periodo, le parole: «decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;
2) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo le parole: «articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole, da: «previo parere» fino a: «all'entrata dello Stato» sono sostitute dalle seguenti: «. I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;
3) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni, al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.».
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.
6. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: «Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante.»;
b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale».

7. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività e le attività culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge 30 marzo 1965, n. 340» nonché «Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
8. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
9. All'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.».

10. All'articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2011».
11. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato.
97. 02. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

ART. 97-bis
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).

Dopo l'articolo 97-bis, aggiungere il seguente:

Art. 97-ter.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti e le attività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riconducibili alla competenza del Prefetto, il Ministero dell'Interno, d'intesa con i Ministeri interessati competenti per materia, promuove forme di collaborazione con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti anche di natura privata, per razionalizzare il flusso di informazioni attraverso l'implementazione ed il potenziamento dei sistemi informativi e di comunicazione già in uso con le Prefetture, attuando altresì con procedure informatizzate e semplificate la graduale sostituzione del flusso informatico a quello cartaceo.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni, contratti di «sponsorizzazione» o di «partenariato pubblico privato» ed avvalersi di ogni altra forma di collaborazione prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti di una somma definita per l'anno di riferimento in misura pari al dei proventi delle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto effettivamente (versate nell'anno precedente nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, del presente articolo.
97-bis. 03. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 97-bis aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Soppressione delle comunità montane).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.
97-bis. 04. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Bitonci, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 97-bis aggiungere il seguente:

Art. 97-ter.
(Soppressione dei consorzi di Bonifica).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215.
2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.
97-bis. 05. Caparini, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 97-bis aggiungere il seguente:

Art. 97-ter.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.
2. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.
4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.
5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:
a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;
b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
7. L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.
8. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unifica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
97-bis. 06. Caparini, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Bitonci, Montagnoli, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 97-bis, aggiungere il seguente:

Art. 97-ter.
(Soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo).

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dell'interno, sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti.
2. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana.
97-bis. 07. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Montagnoli, D'Amico, Laura Molteni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 97-bis, aggiungere il seguente:

Art. 97-ter.
(Misure per la razionalizzazione della spesa per software della Pubblica amministrazione e per una maggiore concorrenza tra i fornitori).

1. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso, sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico certifichi l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore è consentita, in via eccezionale, l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso».
97-bis. 08. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Laura Molteni.
(Inammissibile)