XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 29 maggio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 maggio 2012.

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Bergamini, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Rigoni, Rivolta, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Bergamini, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Compagnon, Consolo, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pisicchio, Rigoni, Rivolta, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          X Commissione (Attività produttive):
      CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: «Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici» (5201). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI.
          Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
      VERSACE ed altri: «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, nonché delega al Governo per l'istituzione della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali anticorruzione» (5023). Parere delle Commissioni III, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Modifica nell'assegnazione di una petizione.

      La petizione n.  1427, presentata dalla signora Wanda Guido, da Penna in Teverina (Terni), già assegnata alla XII Commissione (Affari sociali) in data 3 maggio 2012, è assegnata alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 25 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (doc. XV, n.  424).
      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

      La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 25 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria Società per la gestione degli impianti idrici (SOGESID), per gli esercizi 2009 e 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (doc. XV, n.  425).

      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

      Il ministro dell'interno, con lettera del 22 maggio 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno SANGA ed altri n.  9/4829-A/38, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, concernente il differimento dei termini previsti dall'articolo 16 del decreto-legge n.  138 del 2011, in tema di cooperazione intercomunale e di riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni.
      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.  287, la relazione, predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2011 (doc. XLV, n.  5).
      Questo documento sarà trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

      Il ministro degli affari esteri, con lettera del 28 maggio 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva VERNETTI ed altri n.  8/00169, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 29 marzo 2012, sulla violazione dei diritti umani dei popoli della Papua occidentale.
      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettere in data 24 maggio 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Marano di Napoli (Napoli), Sommo (Pavia), Villa Santa Maria (Chieti), Filettino (Frosinone) e Torrice (Frosinone).
      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su una proposta di nomina.

      Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 16 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (145).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

      Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 28 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n.  238, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (481).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 giugno 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONE

Intendimenti del Governo in ordine alla politica linguistica dell'Unione europea – 2-01286

A) Interpellanza

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per gli affari europei, per sapere – premesso che:
          nella sessione del Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» dell'Unione europea, che si terrà il 28 e 29 novembre 2011, l'Italia si troverà ad approvare le «Conclusioni del Consiglio sulle competenze linguistiche ai fini di una maggiore mobilità»;
          per un'Unione europea, costituitasi a partire da Comunità economiche europee, incredibilmente non risultano studi ufficiali della stessa Unione europea sui risvolti economici della politica linguistica fin qui adottata, né, tantomeno, se essa sia la più appropriata per assicurare la maggiore mobilità possibile conformemente «al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza»;
          nel documento preparatorio, anzitutto nella parte relativa agli «Inviti agli Stati Membri e alla Commissione», si ritiene necessario condurre studi, ricerche e monitoraggi sugli effetti economici della politica linguistica fin qui adottata dalla e nell'Unione europea, qualora ciò non fosse già presente  –:
          se i Ministri interpellati intendano assumere iniziative per emendare il documento in questione in tal senso, affinché i cittadini italiani ed europei possano conoscere quali siano stati, siano attualmente e possano prefigurarsi per il futuro gli effetti economici della politica linguistica fin qui adottata in Europa per la mobilità, le pari opportunità e la conformità «al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza».
(2-01286) «Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti».
(5 dicembre 2011)


Chiarimenti in merito all'esclusione dei musei siti nella provincia di Nuoro dai finanziamenti disposti dal Cipe il 23 marzo 2012 – 3-02291

B) Interrogazione

      MURGIA e PES. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
          la Repubblica ha il dovere di promuovere lo sviluppo delle attività culturali;
          il Comitato interministeriale per la programmazione economica coordina le più importanti spese di investimento a livello nazionale;
          lo stesso Comitato, nella seduta del 23 marzo 2012, deliberava - con riferimento al fondo per lo sviluppo e la coesione - di assegnare «70 milioni di euro a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per il finanziamento di 9 interventi di recupero, restauro e valorizzazione di sedi museali di rilievo nazionale (Grande Brera, Galleria dell'Accademia di Venezia, Palazzo reale e Museo di Capodimonte a Napoli, poli museali di Melfi-Venosa, Taranto e Palermo, Museo nazionale di Cagliari, Museo archeologico di Sassari)»;
          l'organismo interministeriale evitava di specificare nella sua determinazione se importanti realtà site nella provincia di Nuoro sarebbero state fatte oggetto di finanziamento per investimenti da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;
          il Ministero per i beni e le attività culturali ha la competenza per poter riconoscere dei finanziamenti ai poli museali attivi nel territorio del nuorese  –:
          se il Governo intenda rivedere i criteri di assegnazione sopra indicati;
          se il Ministro interrogato sia a conoscenza della decisione del Cipe di escludere dai finanziamenti i musei attivi nella provincia di Nuoro, privilegiando le strutture di Cagliari e Sassari;
          se il Ministro interrogato sia a conoscenza della specialità e della vivacità culturale di Nuoro e del suo territorio;
          se e quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo per valorizzare il tessuto economico del nuorese, anche tramite gli investimenti nel comparto culturale. (3-02291)
(28 maggio 2012)
(ex 5-06492 del 26 marzo 2012)


Elementi e iniziative in merito agli effetti derivanti dal piano di dimensionamento della rete scolastica in Sicilia con riferimento al comune di Acireale – 2-01391

C) Interpellanza

      Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
          il decreto del Presidente della Repubblica n.  233 del 1998 ed il decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, regolano l'adozione dei piani di dimensionamento della rete scolastica, stabilendone i criteri;
          la circolare della Regione siciliana n.  28 del 5 ottobre 2011 ha previsto parametri diversi rispetto alla normativa nazionale e ribadisce che l'assessorato regionale, in merito alle operazioni di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per il riconoscimento dell'autonomia, nonché della personalità giuridica, avrebbe fatto riferimento agli articoli 2 e 3 della legge regionale n.  6 del 2000, individuando la soglia minima in 500 alunni, quando la normativa nazionale prevede la soglia di 100 alunni;
          nel territorio del comune di Acireale, nell'anno scolastico 2011/2012, sono funzionanti nove istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale, d'accordo con le rappresentanze sindacali ed in base alla popolazione scolastica acese, ha proposto all'assessorato regionale otto istituzioni scolastiche rispettose dei criteri previsti dalla circolare regionale n.  28 di cui sopra, quindi con la soglia dei 500 alunni per ogni istituzione scolastica;
          la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n.  183) ha modificato ulteriormente detti criteri, innalzando la soglia a 600 alunni, ed il comune di Acireale, adeguandosi, ha ridotto le istituzioni proposte a sette e, ottenuto il parere favorevole da parte dell'ufficio scolastico provinciale di Catania, inoltrava la proposta all'assessorato regionale siciliano all'istruzione;
          il tavolo tecnico regionale, tenutosi in data 30 gennaio 2012, alla presenza dell'amministrazione regionale, delle organizzazioni sindacali, dei rappresentanti degli enti locali, dell'ufficio scolastico provinciale e dell'ufficio scolastico regionale, approvava all'unanimità la proposta di sette istituzioni scolastiche formulata dal comune di Acireale;
          nel corso della riunione del tavolo tecnico del 30 gennaio 2012, è accaduto un fatto singolare e solo per la proposta del comune di Acireale, nel senso che i rappresentanti regionali disconoscono la proposta dell'amministrazione comunale e ne avanzano una che prevede solo sei istituzioni scolastiche. La proposta della Regione siciliana viene respinta e viene approvata all'unanimità quella del comune di Acireale;
          a dispetto della deliberazione del tavolo tecnico regionale, l'assessorato all'istruzione trasmette, l'8 febbraio 2012, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la proposta bocciata di sei istituzioni scolastiche;
          tralasciando la questione di merito relativa all'inopportunità del comportamento della principale istituzione regionale del settore, la proposta dell'assessorato regionale all'istruzione trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è viziata, a giudizio dell'interpellante, sotto diversi profili;
          la competenza sul dimensionamento scolastico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  223 del 1998, è di competenza esclusivamente comunale ed i criteri sono stabiliti da norme nazionali, a cui quelle regionali si debbono adeguare non potendo certo derogare alle stesse in peius;
          l'assessorato regionale ha proposto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una serie di dimensionamenti che appaiono in contrasto con i parametri imposti con la legge di stabilità, con moltissime istituzioni con meno di 600 alunni, mostrandosi disponibile alle deroghe con tutte le amministrazioni comunali, tranne che con quella di Acireale;
          la proposta del comune di Acireale, invece, garantiva tutti istituti comprensivi, popolazione scolastica al di sopra dei 600 alunni, rispetto della territorialità, mantenimento dell'autonomia dell'istituto comprensivo «Fuccio-La Spina», che ricade in un quartiere con alto disagio sociale, mantenimento delle autonomie scolastiche ritenute essenziali nel singolo territorio, così da assicurare un servizio scolastico pienamente efficace, in modo particolare in quelle realtà territoriali periferiche e/o con presenza di evidenti forme di disagio sociale;
          l'assessorato regionale siciliano ha trasmesso una proposta diversa da quella uscita dal tavolo tecnico a seguito di osservazioni e proposte pervenute da soggetti istituzionali, culturali, produttivi, formativi ed occupazionali, espressioni di criticità territoriali, delle loro affinità culturali e delle tradizioni locali, così come pervenute ufficialmente all'assessorato in data successiva alla concertazione del predetto tavolo tecnico, come se tutti i soggetti presenti al tavolo tecnico non possano rappresentare, nel pieno rispetto della legge, le esigenze del territorio;
          la notizia della modifica, da parte regionale, del piano di dimensionamento scolastico ha destato grande sorpresa e stupore nella cittadinanza, innanzitutto, e nell'amministrazione comunale subito dopo e un'affollata assemblea pubblica ha chiesto alla Regione siciliana l'immediato ritiro del piano inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'adozione della proposta di dimensionamento di cui alla delibera di giunta comunale n.  7 del 2012  –:
          se, alla luce di quanto rappresentato in premessa e tenuto conto del fatto che l'approvazione del piano di dimensionamento richiede un'intesa con il Ministro interpellato, non si ritenga di valutare l'opportunità di subordinare la citata intesa al riconoscimento di sette istituzioni scolastiche nel territorio di Acireale, come del resto sostenuto nei pareri espressi dagli organi periferici del Ministero.
(2-01391) «Catanoso».
(5 marzo 2012)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCHIRRU ED ALTRI; CICU E FALLICA; DI STANISLAO: MODIFICA ALL'ARTICOLO 635 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N.  66, IN MATERIA DI NUOVI PARAMETRI FISICI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO NELLE FORZE ARMATE (A.C. 3160-4084-4113-A)

A.C. 3160-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  2.

A.C. 3160-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 3160-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

      1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è sostituita dalla seguente:
          «d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».

      2. Con regolamento adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
      3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 2 sono determinati, in conformità ai parametri stabiliti ai sensi del comma 2, i requisiti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato e sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n.  411, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

      Al comma 1, sostituire il capoverso lettera d) con il seguente:
          «d)
rientrare nei parametri fisici correlati all'indice di massa corporea, alla forza muscolare ed alla massa metabolicamente attiva, necessari a garantire, senza pregiudizio, l'efficienza e la sicurezza operative, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari e del personale dell'Arma dei carabinieri, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».
1. 3. Bosi, Paglia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      
1-bis. Nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo forestale dello Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano gli stessi parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva previsti per l'ammissione nelle Forze armate.

      Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      
4. Il regolamento di cui ai commi 2 e 3 deve consentire, senza limitazioni di natura fisica, l'applicazione delle riserve di legge destinate ai volontari delle Forze armate nei concorsi pubblici per le carriere iniziali nelle Forze di polizia a ordinamento militare civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. 4. Paglia.

      Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento nel reclutamento del personale delle Forze armate, sono stabiliti parametri fisici unici e omogenei.
1. 2. Paglia.

      Al comma 3, sostituire le parole da: 3. Con il medesimo regolamento fino alle parole: Corpo forestale dello Stato e con le seguenti:
      3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
1.  2.    (Testo modificato nel corso della seduta) Paglia.
(Approvato)

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.
1. 10. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, i limiti di età per i concorsi interni per ufficiale nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli dei sovraintendenti e dei marescialli, è aumentato di tre anni.
1. 5. Quartiani.
(Inammissibile)

A.C. 3160-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e per la promozione della diversità nell'occupazione;
              il divieto di discriminazione, dunque, non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o a compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone professante una religione, di specifiche convinzioni personali, con determinate disabilità, età o tendenze sessuali e tali misure possono autorizzare l'esistenza di organizzazioni di queste persone se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse;
              all'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE è stabilito che «sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»;
              decine sono le procedure d'infrazione attualmente in corso per il recepimento non conforme della direttiva. Tra queste hanno raggiunto la fase del parere motivato le procedure contro i seguenti Stati membri: Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Malta e Svezia;
              in Italia, come in altri Paesi europei, sono stati aboliti i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici. In base al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010, però, tale limite continua a sussistere per l'arruolamento nelle Forze armate italiane, mentre non è previsto in altri Stati membri dell'Unione europea;
              in Italia si ricorda che per l'accesso alle accademie militari il limite di età è di ventidue anni non compiuti e per le scuole sottufficiali è di ventisei anni non compiuti. Nello specifico, in riferimento ai requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 697 del citato codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010, è fissato il limite di età non superiore a venticinque anni;
              innalzare questo limite massimo di età consentirebbe ai volontari in ferma prefissata di un anno di partecipare ai concorsi sia per l'accesso alla ferma prefissata quadriennale, sia per le carriere iniziali delle Forze di polizia, per le quali il limite di partecipazione ai concorsi è di trenta anni;
              inoltre metterebbe l'Italia in linea con gli altri Paesi europei che adottano un limite di età più elevato: si portano gli esempi della Francia, che lo fissa a quaranta anni, e dell'Inghilterra e della Svizzera, che lo fissano a trenta anni, e degli Stati Uniti d'America, che prevedono un limite di quarantuno anni;
              il limite di venticinque anni è il più basso tra tutti i Paesi europei e discrimina in maniera sostanziale tutti quei giovani che vogliono, ad esempio, studiare e intraprendere la carriera militare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare le necessarie iniziative anche legislative al fine di innalzare il limite di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e per la partecipazione ai concorsi per maresciallo, al fine di dare un'ampia possibilità ai tanti cittadini e ragazzi che desiderano indossare la divisa per servire la Patria di intraprendere le carriere iniziali delle Forze armate e di polizia.
9/3160-A/1. Di Stanislao.


      La Camera,
          premesso che:
              con il provvedimento in esame vengono modificati, con particolare riguardo al limite di altezza, i requisiti fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate;
              l'approvazione delle norme suddette trasforma il requisito dell'altezza da elemento preclusivo all'idoneità a fattore concorrente, insieme ad altri parametri, nel definire l'idoneità stessa,

impegna il Governo

nella fase di prima applicazione delle norme oggetto del provvedimento, a consentire la partecipazione ai concorsi interni per ufficiale nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli dei sovraintendenti e dei marescialli, a quei soggetti che ne risultarono impediti in relazione al requisito dell'altezza, anche in deroga ai previsti limiti di età per gli stessi concorsi.
9/3160-A/2. Quartiani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, recante disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, è finalizzato a sostituire l'attuale requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle forze armate e di polizia con un diverso parametro che tenga in considerazione la più generale idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio;
              a tal fine, all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, modificando la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del decreto legislativo n.  66 del 2010, si dispone che, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, occorre «rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento», eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa a limiti minimi di altezza;
              al comma 2, si rinvia ad un apposito regolamento interministeriale il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90, che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole al nuovo parametro legislativo;
              al fine di rafforzare l'efficienza e l'operatività dello strumento militare, è opportuno porre al centro della valutazione, al momento del reclutamento, le reali e complessive capacità soggettive del candidato, tenendo conto, in particolare, del servizio che andrà a svolgere, per cui è necessario che il requisito dell'altezza venga sostituito con parametri fisici adeguati alle varie e motivate esigenze di natura operativa ovvero funzionale,

impegna il Governo

ad assicurare che i parametri fisici siano individuati tenendo prioritariamente conto della necessità di garantire l'efficienza e la sicurezza operativa in relazione ai reclutamenti del personale delle Forze Armate e di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9/3160-A/3. Paglia, Bosi.


PROGETTI DI LEGGE: ROSATO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE E D'ISTRUZIONE, FATTO A ZAGABRIA IL 16 OTTOBRE 2008 (A.C. 3744-5057-A)

A.C. 3744-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

A.C. 3744-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

A.C. 3744-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione sostenute per l'attuazione degli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 11.600 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 15.920 a decorrere dall'anno 2014, e agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 del medesimo Accordo, pari a euro 333.400 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per le spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3744-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3744-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              l'Italia è dal 2000 il primo partner commerciale della Croazia, sia come fornitore, sia come cliente. Non solo, in questo Paese, come in tutta l'area balcanica, l'Italia ha messo in atto un modello d'internazionalizzazione articolato su intense relazioni gli tipo non solo commerciale: oltre agli scambi, vi sono state delocalizzazioni di fasi produttive, significativi investimenti diretti, partecipazioni nel settore bancario e nel terziario, e infine un'intensa cooperazione in campo culturale. Questo insieme di iniziative ha agevolato il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, soprattutto delle piccole e medie;
              in Croazia e Slovenia, ma concentrati per lo più nella croata Istria, vivono i 25 mila italiani che alla fine della seconda guerra mondiale decisero di non abbandonare la propria patria lontano dall'Italia. A costoro vanno aggiunti i 40 mila «nativi» che si sono dichiarati di madrelingua italiana, più alcuni superstiti dei 300 mila sopravvissuti al tragico esodo di profughi post-bellico; oltre 20.000 sono invece i croati residenti in Italia;
          il 30 giugno 2011 gli Stati membri dell'UE hanno deciso di chiudere i negoziati di adesione con la Croazia. L'adesione è prevista per il 1o luglio 2013, in seguito al completamento del processo di ratifica in tutti gli Stati membri e in Croazia;
          uno degli obiettivi dell'Unione europea è rafforzare la solidarietà tra i suoi cittadini nel rispetto della loro storia, della loro cultura e delle loro tradizioni,

impegna il Governo

ad approfondire il dialogo, la reciproca conoscenza e la convivenza nei rispettivi Paesi e a rafforzare la collaborazione tra Italia e Croazia in alcuni settori strategici, dall'energia ai trasporti, dall'ambiente al turismo, dai porti all'agricoltura, dalla ricerca scientifica alla cultura, nel quadro di una prospettiva europea, in vista del prossimo ingresso della Croazia nell'Unione Europea.
9/3744-A/1. Di Stanislao.