XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 10 ottobre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 ottobre 2012

      Albonetti, Alessandri, Bindi, Bocci, Bongiorno, Boniver, Bosi, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cimadoro, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Delfino, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Anna Teresa Formisano, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Graziano, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mussolini, Nucara, Pecorella, Pescante, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Taddei, Tenaglia, Togni, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Bindi, Bocci, Bongiorno, Boniver, Bosi, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cimadoro, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Delfino, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Anna Teresa Formisano, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Graziano, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mussolini, Nucara, Palumbo, Pecorella, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Taddei, Tenaglia, Togni, Valducci.

Annunzio di una proposta di legge.

      In data 9 ottobre 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

      QUARTIANI ed altri: «Disposizioni in materia di attività musicale corale amatoriale» (5518).

      Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

      In data 9 ottobre 2012 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          dal ministro degli affari esteri:
              «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005» (5519).

      Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
          VI Commissione (Finanze):
      FAVIA: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, concernente l'esclusione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative dall'applicazione delle norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n.  217, recanti delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime» (5387) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      RAINIERI ed altri: «Istituzione di una zona franca nei territori dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012» (5467) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

      Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 8 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545, la relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, riferita al periodo 1o gennaio-31 dicembre 2010 (doc. CLV, n.  4).

      Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

      Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 9 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n.  839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al medesimo Ministero entro il 15 settembre 2012.

      Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2005, n.  11, la scheda informativa, elaborata dal Ministero degli affari esteri, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario – EU Aid Volunteers (COM(2012)514 final), già inviata dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni.

      Tale scheda informativa è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 9 ottobre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (COM(2012)546 final);
          Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina (COM(2012)569 final), e relativo allegato.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione – Città e comunità intelligenti – Parternariato europeo di innovazione (C(2012)4701 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive).
      Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2012)541 final), assegnata, in data 2 ottobre 2012, in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali) nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n.  178/2002 e del regolamento (CE) n.  1223/2009 (COM(2012)542 final), assegnata, in data 2 ottobre 2012, in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali) nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
          Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle valutazioni complessive dei rischi e della sicurezza («prove di stress») delle centrali nucleari nell'Unione europea e attività collegate (COM(2012)571 final), assegnata, in data 9 ottobre 2012, in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – L'approccio dell'Unione alla resilienza: imparare dalle crisi della sicurezza alimentare (COM(2012)586 final), assegnata, in data 9 ottobre 2012, in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Roberto Fanelli, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, degli incarichi di livello dirigenziale generale di responsabile per le attività normative, legali e contenziose, nell'ambito dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché di reggente della direzione generale per i giochi, nell'ambito della medesima amministrazione.

      Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure di sostegno al volontariato cattolico e laico nell'ambito delle iniziative a favore dei minori abbandonati – 3-02527

      CATONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          la recente crisi economica ha riportato, purtroppo, di nuovo alla ribalta il tema dell'abbandono e del disagio dei minori, in particolare nelle aree del Sud del Paese, dove la tenuta sociale è messa continuamente a repentaglio dalla scarsità di mezzi e di risorse per la rete socio-assistenziale;
          monsignor Carlo Liberati, in occasione della recita della supplica alla Madonna del Santuario di Pompei, ha levato un grido d'allarme su questi temi, rivolgendo un accorato appello alle più alte cariche dello Stato ad attivarsi in favore degli orfani e dei giovani abbandonati;
          proprio nella cittadella della carità, fondata dall'apostolo del Rosario, Bartolo Longo, il laico che, prima di tutti, capì l'importanza e il valore dell'accoglienza agli ultimi e ai derelitti, prima dell'infausta legge 28 marzo 2001, n.  149, che eliminava, di fatto, gli orfanotrofi, sono stati educati, dal 1883, almeno 100 mila ragazzi e gli orfanotrofi di questa città hanno dato una formazione umana e cristiana a ragazzi che, poi, nella vita, hanno detto no all'accattonaggio e alla criminalità;
          la legge del 2001 avrebbe dovuto istituire delle case famiglia che rispondessero alle esigenze dei bisognosi in questione, ma la mancanza di fondi adeguati ha, di fatto, portato al fallimento di tali esperienze, che sono state abbandonate al proprio destino in balia delle sorti dei singoli comuni anch'essi sull'orlo del dissesto economico –:
          quali provvedimenti si intendano adottare per sostenere da subito la rete sociale del volontariato cattolico e laico affinché i minorenni per sopravvivere non siano costretti ad accettare i compromessi dell'elemosina, della corruzione e della prostituzione e come si intenda intervenire per prevenire i fenomeni dello sfruttamento dei minori da parte della criminalità organizzata. (3-02527)


Problematiche riguardanti i provvedimenti prefettizi relativi alla richiesta di iscrizione della Fondazione Alleanza Nazionale nel registro delle persone giuridiche – 3-02520

      BUONFIGLIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          in data 21-22 marzo 2009 si svolgeva, a Roma, l'ultimo congresso di Alleanza Nazionale;
          con provvedimento del 1o-3 giugno 2010, il presidente del tribunale di Roma accertava, a far data dal congresso, l'intervenuto scioglimento di Alleanza Nazionale e l'apertura della fase di liquidazione, nonché la qualifica di pubblici ufficiali degli organi di gestione liquidatoria nominati dal congresso, in ragione della funzione assunta;
          sino alla revoca disposta, il 7 febbraio 2012, dal presidente del tribunale di Roma ex articolo 12 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, gli organi pattiziamente nominati ponevano in essere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione estranei alla tipica attività liquidatoria;
          in particolare, il 18 novembre 2011 costituivano l'omonima «fondazione non riconosciuta», cui il 14 dicembre 2011 trasferivano, pressoché totalmente, il patrimonio di Alleanza Nazionale, comprensivo di cinquantacinquemilioni di euro, costituiti da rimborsi elettorali accertati e percepiti dal partito dopo lo scioglimento e, dunque, nel corso della fase di liquidazione, come noto, regolata da norme imperative;
          successivamente alla revoca giudiziale, il 16 febbraio 2012, gli organi designati dal congresso di scioglimento presentavano richiesta di iscrizione della fondazione Alleanza Nazionale nel registro delle persone giuridiche al prefetto di Roma;
          tanto avveniva, nonostante il presidente del tribunale, esercitando i propri poteri di vigilanza, avesse affidato ai liquidatori di nomina giudiziale il compito di procedere alla liquidazione, avendo particolare riguardo alla destinazione delle risorse derivanti dai «rimborsi elettorali» non solo per non frustrare «le legittime aspettative dei soggetti nei cui confronti venga accertata la titolarità di quelle somme», ma anche, e soprattutto, in ragione del vincolo di destinazione imposto dalla legge;
          in pendenza della procedura di riconoscimento, alcuni interessati fornivano al prefetto apporti documentali e notizie utili all'accertamento sulla sussistenza di cause ostative al riconoscimento;
          in particolare, evidenziavano l'indisponibilità delle somme, atteso il vincolo di destinazione normativamente impresso;
          segnalavano, altresì, il vizio originario della devoluzione patrimoniale: l'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 7 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile aveva, infatti, impedito l'intervento prefettizio a tutela del patrimonio della disciolta associazione, della sua destinazione e dell'eventuale devoluzione del residuo ai sensi dell'articolo 31 del codice civile;
          senza dare alcun riscontro alle istanze formulate, il 26 aprile 2012 il prefetto procedeva all'iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche;
          il 21 luglio 2012, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, all'uopo adito, sospendeva cautelativamente il riconoscimento;
          il 5 ottobre 2012 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – sezione terza, annullava la cautela ritenendo che «non vale discettare quanto alla consistenza del fondo (di dotazione) se esso sia costituito solo o in quale parte da erogazioni pubbliche, su cui anche i terzi (tra cui potenzialmente lo Stato) potrebbero vantare diritti» e che non sussista alcun pregiudizio per i terzi, dato il controllo prefettizio «sull'eventuale mala gestio»;
          tale convincimento è presumibilmente derivato anche dalle difese del Ministero che, costituendosi nel giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che al prefetto spetta «solo» un controllo di legittimità, ha affermato che la valutazione discrezionale del prefetto non è soggetta a controllo di merito da parte dell'autorità giudiziaria amministrativa e la conservazione del patrimonio è affidata al controllo ex articolo 25 del codice civile;
          il potere di cui all'articolo 25 del codice civile si estrinseca, però, esclusivamente in atti successivi al trasferimento dei rimborsi elettorali ed in ogni caso entro il perimetro della conformità dell'attività compiute agli scopi statutari della fondazione;
          seguendo, dunque, le argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato in difesa del Ministero, il patrimonio costituito, come più volte ribadito, da contributi pubblici, troverebbe nel controllo ex post da parte del prefetto una tutela migliore rispetto alla preventiva e puntuale verifica sulla destinazione da parte del presidente del tribunale che vigila sulla liquidazione;
          solamente nei primi mesi del 2013 sarà resto noto il giudizio della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n.  96 del 2012, in ordine alla regolarità e alla conformità alla legge del rendiconto presentato da Alleanza Nazionale in liquidazione con riferimento all'esercizio 2011, rendiconto che dà evidenza al trasferimento dei contributi elettorali in favore della fondazione Alleanza Nazionale –:
          se il Ministro interrogato non ritenga di dover verificare la legittimità del provvedimento prefettizio in ordine al vincolo di destinazione delle risorse pubbliche, ignorato in sede amministrativa e non ritenuto necessario in sede cautelare dal Consiglio di Stato, nonché di adottare, o comunque sollecitare, atti conservativi sul patrimonio di Alleanza Nazionale derivante da contributi elettorali, almeno sino al giudizio della commissione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n.  96 del 2012, richiamata in premessa, al fine di evitare l'utilizzo delle risorse pubbliche per finalità diverse da quelle previste dalla legge e un possibile conflitto con il Parlamento. (3-02520)


Iniziative di competenza in relazione allo svolgimento delle elezioni regionali nel Lazio – 3-02521

      GASBARRA, FRANCESCHINI, AMICI, ADINOLFI, ARGENTIN, BACHELET, CARELLA, COSCIA, FERRANTI, FIORONI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, MADIA, META, MORASSUT, POMPILI, RECCHIA, RUGGHIA, SPOSETTI, TOCCI, TOUADI, VELTRONI e MOGHERINI REBESANI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          rispetto a quanto drammaticamente emerso dall'iniziativa della magistratura che ha avviato un'azione giudiziaria sulla gestione dei fondi relativi al gruppo consiliare del Popolo della Libertà, che ha portato all'arresto del capogruppo presso il consiglio regionale, il 27 settembre 2012 il presidente della giunta regionale del Lazio, Renata Polverini, si è dimessa;
          il 28 settembre 2012 il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mario Abbruzzese, con proprio decreto, in ottemperanza all'articolo 126, comma 3, della Costituzione e agli articoli 19 e 44 dello statuto della regione Lazio, ha dichiarato l'esistenza della causa di cessazione dalla carica del presidente della regione, Renata Polverini, in considerazione delle dimissioni pervenute agli uffici della presidenza del consiglio, e ha contestualmente provveduto a dichiarare sciolto il consiglio regionale. Il consiglio, da questa data in avanti, potrà esaminare solo atti dovuti, urgenti e indifferibili ed è tenuto a garantire l'ordinaria amministrazione fino al voto, come da ultimo confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.  68 del 2010;
          la disciplina della prorogatio degli organi regionali è competenza dello statuto regionale «in armonia con la Costituzione», ex articolo 123 della Costituzione, e quella dell'indizione delle elezioni regionali è di competenza dello statuto e della legge regionale; ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale del Lazio 13 gennaio 2005, n.  2: «Nei casi di scioglimento del consiglio regionale, previsti dall'arti- colo 19, comma 4, dello statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del consiglio e del presidente della regione entro tre mesi»: lo stesso articolo prevede che: «Le elezioni sono indette con decreto del presidente della regione»;
          le misure adottate dal Governo al fine di razionalizzare la spesa pubblica e, da ultimo, il decreto-legge deliberato il 4 ottobre 2012 dal Consiglio dei ministri, finalizzato a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, nell'obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente, trasparente e rispettosa della legalità, imporrebbero un'immediata indizione delle elezioni per far sì che organi regionali dotati di piena legittimità democratica possano adottare le misure conseguenti a porre un freno immediato a sprechi ed usi impropri delle finanze pubbliche a livello locale;
          in particolare, dette misure, che in gran parte saranno attuabili nella regione Lazio solo dopo le nuove elezioni regionali e grazie ad atti della stessa regione (adozione del nuovo statuto nei primi sei mesi della prossima legislatura), rendono necessario effettuare quanto prima le elezioni regionali nel Lazio per permettere il completamento del disegno riformatore del Governo;
          il combinato disposto delle norme contenute nella legge regionale n.  2 del 2005 della regione Lazio e della legge n.  108 del 1968 comporta che, dal momento dell'indizione alla data del voto, debbono trascorrere almeno i 45 giorni utili a permettere l'affissione del manifesto da parte dei sindaci dei comuni del Lazio (articolo 3 della legge n.  108 del 1968) e che la regione Lazio potrebbe concludere in tempi rapidi, come già accaduto in occasione delle altre elezioni, un accordo con l'ufficio territoriale del Governo e le prefetture per la gestione delle elezioni; comporta, inoltre, che le norme statali sull’election day (articolo 7 del decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011) non trovano applicazione alle elezioni regionali, tanto che la stessa norma statale precede l'inciso «compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti», per cui l'ordinamento regionale ad esso non è obbligato;
          fermo restando che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali, dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della regione, non rispettare il termine dei tre mesi per lo svolgimento delle elezioni significherebbe prolungare irragionevolmente una situazione patologica e di carenza costituzionale, come quella derivante dallo scioglimento del consiglio, mentre sarebbe necessario ripristinare al più presto la legittima rappresentatività degli organi regionali; nella sentenza n.  196 del 2003 la Corte costituzionale ha inteso interpretare le norme della regione Abruzzo del tutto simili a quelle della regione Lazio nel senso che «indire entro tre mesi» deve essere inteso come «svolgere le elezioni», proprio per evitare che non esista un limite ragionevole di tempo per svolgere le elezioni in analogia con le previsioni costituzionali inerenti al Parlamento;
          il 30 settembre 2012 un lancio di agenzia Ansa ha riportato la seguente notizia: «Il Ministro dell'interno darà alla regione Lazio la massima collaborazione in termini di competenze tecniche sulla vicenda delle elezioni, dopo le dimissioni di Renata Polverini. “Ci sono conflitti – ha spiegato la Cancellieri – tra le norme nazionali e lo statuto della regione Lazio, c’è il precedente delle scorse elezioni. Tuttavia il parere dell'Avvocatura dello Stato ci fa intendere che tutto deve avvenire entro il terzo mese”»  –:
          se e come il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, intenda agire per far sì che le elezioni del nuovo consiglio della regione Lazio e del presidente della regione avvengano entro e non oltre il 28 dicembre 2012. (3-02521)


Iniziative a tutela del turismo balneare, con particolare riferimento all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein – 3-02522

      DI PIETRO, FAVIA, DONADI, BORGHESI, EVANGELISTI e MONAI. — Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. — Per sapere – premesso che:
          come ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale e locale, il 2 ottobre 2012, Marcello Di Finizio, un piccolo imprenditore capace ma sfortunato, concessionario demaniale marittimo del famoso ristorante-bar-stabilimento balneare triestino «La Voce della Luna», distrutto circa due anni fa da un incendio e da due successive mareggiate, è salito sulla cupola della Basilica di San Pietro per chiedere al Governo Monti di ottenere presso le competenti sedi europee la proroga dell'applicazione della direttiva 123/2006/CE, cosiddetta direttiva Bolkestein, nei confronti delle imprese balneari;
          tale direttiva prevede, come noto, la messa all'asta delle attuali concessioni balneari a partire dal 1o gennaio 2016, ma nel quadro attuativo, ad avviso degli interroganti, di una procedura quasi spietata, frutto di un'errata o quanto meno strumentale interpretazione della direttiva stessa, che rischia di distruggere circa 30.000 imprese in attività, penalizzando gravemente lo stesso turismo italiano;
          il caso del signor Di Finizio, un uomo che per ben 27 ore ha rischiato di cadere nel vuoto per difendere l'esistenza del proprio lavoro e la certezza di un proprio diritto, rappresenta senza dubbio una modalità di protesta estrema, che è stata, di fatto, condannata da tutti gli altri imprenditori balneari. In ogni caso, centinaia di persone sono accorse da tutta Italia per raggiungere Di Finizio sotto la Cupola di San Pietro e parlare con le decine di giornalisti presenti, in modo da spiegare i motivi non solo della protesta dell'imprenditore triestino, bensì di tutti gli altri imprenditori balneari, che da mesi chiedono insistentemente al Governo di dover assumere ogni iniziativa di competenza a livello europeo, per ottenere l'esclusione delle imprese balneari dal campo di applicazione della «direttiva Bolkestein», così come è accaduto per altre categorie similari, quali, ad esempio, gli ambulanti e i concessionari di acque minerali, ma anche taxisti e distributori di carburante, tutelando in questo modo un settore sano e produttivo, che rischia di essere divorato dalle multinazionali straniere;
          il signor Di Finizio ha deciso di scendere solo dopo aver ricevuto rassicurazioni in merito a un suo incontro con i Ministri competenti presso la sede di Palazzo Chigi; ma nella giornata del 4 ottobre 2012 questo imprenditore è stato sottoposto a foglio di via obbligatorio, con obbligo di ritorno nel comune di residenza e il divieto di rientrare nella capitale per la durata di tre anni, con provvedimento disposto dal questore della provincia di Roma, mentre l'immobilismo del Governo Berlusconi prima e di quello attuale sino ad oggi continua a determinare uno pericoloso stato di incertezza e di blocco degli investimenti nel settore balneare, che rischia, anche, di sfociare, come nel caso citato del signor Di Finizio, in gravi problemi di ordine pubblico e sicurezza;
          il gruppo dell'Italia dei Valori, il 12 settembre 2012, durante lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n.  3-02460 aveva chiesto al Governo precisi interventi in ordine all'annosa questione dei balneari, cui ad oggi, purtroppo, non ha ancora dato seguito; e il tutto, mentre il Ministro interrogato continua a dichiarare alla stampa di stare lavorando – ormai da un anno – a una soluzione di cui attualmente non si vede traccia –:
          quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo alla luce di quanto descritto in premessa, considerata la portata e la rilevanza che la questione dei balneari sta assumendo nel nostro Paese e, nondimeno, la circostanza per cui si sono verificate le condizioni per inibire addirittura la presenza a Roma di un uomo, di un lavoratore, che, seppur in modo estremo e non condivisibile, protestava pubblicamente per chiedere la tutela di un suo diritto, di fronte ad un problema dirompente e cruciale, quale è appunto quello del turismo balneare, che questo Governo sembra ignorare o che, in ogni caso, non è riuscito ancora a risolvere.
(3-02522)


Misure a favore del settore termale, con particolare riferimento all'area dei Colli euganei – 3-02523

      DE POLI, GALLETTI, POLI, ANNA TERESA FORMISANO, CICCANTI, COMPAGNON, RAO, VOLONTÈ, NUNZIO FRANCESCO TESTA, NARO e TASSONE. — Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. — Per sapere – premesso che:
          l'attuale situazione economica-finanziaria ha investito tutti i settori produttivi, ma nella regione Veneto, in particolare, versa in estrema crisi il bacino termale euganeo. I cinque comuni che lo costituiscono, Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia e Teolo, da tempo hanno lanciato un serio allarme occupazionale: sono a rischio 5.000 posti di lavoro senza considerare l'indotto;
          quello termale è un settore che ha registrato sempre numeri significativi (oltre 11 mila camere e posti letto che superano le 18 mila unità), ma la crisi ha indotto le strutture termali ad effettuare i primi tagli, in primis sul costo del personale, rafforzando, ad esempio, la flessibilità (ben quindici strutture hanno avviato la trasformazione di 429 dipendenti fissi in stagionali), e, continuando in questa direzione, c’è il rischio di aprire un ulteriore tavolo di crisi;
          la situazione è veramente drammatica; la crisi è causata, soprattutto, dall'agguerrita concorrenza slovena e austriaca e dal venir meno della copertura del costo delle cure termali da parte dei maggiori sistemi sanitari europei;
          alcuni albergatori/imprenditori hanno vinto la sfida della crisi rivoluzionando i reparti cure, puntando a nuovi mercati, come quello del wellness, ma è una goccia d'acqua nel mare della crisi di questo settore, che ha una bellissima storia culturale, sociale, territoriale, che va dalla seconda guerra mondiale fino agli anni ’90;
          per un efficace rilancio della zona termale dei Colli euganei è necessario agire subito, facendo convergere tutte le forze su un unico programma che in pochi punti sciolga una serie di nodi: dal piano di utilizzo della risorsa termale (che datato 1975 va modificato), all'urbanistica, alle infrastrutture, al coordinamento dei comuni termali, a una nuova legge sul turismo che permetta di utilizzare tutte le risorse necessarie –:
          quali urgenti iniziative intenda adottare per sostenere il settore termale in questo particolare momento e in che modo intenda intervenire per rilanciarlo.
(3-02523)


Problematiche riguardanti la sospensione degli adempimenti tributari nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dal sisma del mese di maggio 2012, con particolare riferimento agli obblighi dei sostituti d'imposta – 3-02524

      RAISI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          a causa degli eventi sismici che hanno interessato, nel mese di maggio 2012, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 1o giugno 2012, ha disposto la sospensione, nei confronti dei contribuenti, persone fisiche e non, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012;
          il decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, all'articolo 8, ha introdotto la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012 e «fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi»;
          tali provvedimenti, a causa dei non pochi problemi di coordinamento tra le diverse disposizioni, hanno determinato seri dubbi interpretativi circa l'effettivo ambito applicativo della prevista regolarizzazione al 30 settembre 2012 (termine successivamente prorogato al 30 novembre 2012 dal decreto ministeriale del 24 agosto 2012);
          con riferimento, in particolare, agli obblighi del sostituto d'imposta, non è risultato subito chiaro se la sospensione dovesse riguardare solo il versamento all'erario delle ritenute operate o anche l'effettuazione delle stesse all'atto del pagamento del compenso;
          inoltre, mentre il decreto ministeriale del 1o giugno 2012 sembra prevedere che l'effettuazione delle ritenute sia sospeso fino al 30 settembre 2012 (salvo versare le ritenute, eventualmente, già effettuate), il decreto-legge n.  74 del 2012, invece, sembra affermare, in maniera indiretta, che, successivamente all'entrata in vigore dello stesso (7 giugno 2012), le ritenute debbano essere regolarmente effettuate e riversate all'erario: ciò ha, di fatto, determinato l'adozione, da parte dei sostituti d'imposta, di comportamenti non uniformi, con evidenti disparità di trattamento tra i diversi lavoratori;
          l'Agenzia delle entrate, con comunicato del 16 agosto 2012, dopo aver chiarito innanzitutto che le indicazioni di carattere generale contenute nel decreto ministeriale del 1o giugno 2012 non sono influenzate dalle disposizioni di cui al successivo decreto-legge n.  74 del 2012, ha specificato che, «dal punto di vista oggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l'effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta», per cui questi ultimi sono comunque tenuti all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali ai propri lavoratori dipendenti, nei termini ordinari, salva la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre 2012;
          sulla base di tale chiarimento, numerose aziende e datori di lavoro, per paura di incorrere nel pagamento di sanzioni e interessi, hanno provveduto tempestivamente a ripristinare, dal cedolino del mese di agosto 2012, le trattenute irpef e a procedere, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di settembre 2012, al recupero immediato, attraverso un'unica «trattenuta» in busta paga, dell'intero arretrato sospeso;
          migliaia di lavoratori dipendenti si sono, così, trovati a percepire buste paga decisamente irrisorie, con riduzioni che, in molti casi, sono state anche superiori al 70 per cento (addirittura oltre il 10 per cento delle buste paghe hanno registrato un importo pari a zero);
          tale situazione, che, di fatto, provoca un'evidente ed intollerabile disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, finisce con l'ostacolare ulteriormente la ripresa socio-eco-nomica di una vasta area geografica colpita da un evento naturale che ha duramente danneggiato un tessuto produttivo rilevante per l'intera economia nazionale;
          va ricordato, tra l'altro, che, per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n.  183), nel disporre, all'articolo 33, comma 28, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a decorrere dal mese di gennaio 2012, ha introdotto un regime agevolato per il versamento da effettuare «senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo»; è stato, altresì, previsto, che «l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento»;
          per evidenti ragioni di equità, sarebbe opportuno applicare ai cittadini-contribuenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dal sisma del mese di maggio 2012, lo stesso metodo di riscossione e di agevolazioni previste per i terremotati dell'Abruzzo;
          nell'ultimo Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2012 sono state approvate alcune nuove disposizioni per il sisma di maggio 2012, prevedendo, in particolare, l'esclusione dall'applicazione per il 2012 e il 2013 delle norme di spending review, nonché l'ulteriore proroga del termine per il pagamento dei tributi al 16 dicembre 2012 (senza applicazione di sanzioni e interessi)  –:
          quali misure di competenza si intendano adottare al fine di venire incontro alle esigenze economiche di tutti quei lavoratori che si sono, di fatto, trovati con una busta paga pressoché azzerata, per effetto delle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta, sulla base di un'interpretazione rigida del dettato normativo ed, in ogni caso, se non si ritenga necessario prorogare ulteriormente il termine finale del periodo di sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, almeno fino alla fine dello stato di emergenza, in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, nonché introdurre opportune misure normative volte a garantire un recupero graduale di quanto dovuto a seguito della prevista sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. (3-02524)


Iniziative per differire la data dell'entrata in vigore delle disposizioni che stabiliscono l'applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno agli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti – 3-02525

      DOZZO, MARONI, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          l'azione intrapresa nel corso degli ultimi mesi da parte del Governo italiano e finalizzata ad abbassare gli elevati livelli di spesa della pubblica amministrazione si è concentrata principalmente sugli entilocali, e sui comuni in particolare, attraverso la finalizzazione di disposizioni normative che hanno previsto riduzioni di trasferimenti secondo un approccio lineare, ovvero non considerando gli enti che nel corso degli anni hanno adottato politiche di gestione finanziaria efficienti ed in grado di garantire spese di funzionamento inferiori alla media nazionale e senza, altresì, valutare adeguatamente come il concorso degli enti locali alla creazione del deficit dell'amministrazione pubblica nazionale sia molto inferiore rispetto a quello evidenziato dai livelli di governo centrale;
          l'attuale situazione della finanza pubblica locale è particolarmente grave, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio, sia per il fatto che numerose amministrazioni, proprio per sopperire a tali deficit, dovranno quasi certamente ricorrere all'aumento delle imposte locali, a partire dall'imu, e che la difficoltà degli enti è ulteriormente acuita dal fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in quadro normativo estremamente incerto ed instabile, il quale ha portato più volte al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2012;
          oltre alla mancanza di risorse, i comuni devono, altresì, far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno e che impone agli enti medesimi, fatti salvi le amministrazioni che, così come individuate ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n.  98 del 2011, e successive modificazioni, rientrano nella classe dei enti virtuosi, il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
          il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n.  183), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodologico, risulta in numerosi casi assolutamente gravoso, anche per il fatto che in taluni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del patto, giunti nel 2011 ad un totale di 120, ovvero più che raddoppiati rispetto al 2010, quando i trasgressori furono una cinquantina;
          le attuali modalità di applicazione del patto di stabilità interno hanno negative ricadute anche, e soprattutto, sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese così da riuscire a garantire il saldo prefissato, con l'ovvia conseguenza di una drastica riduzione delle medesime spese di investimento, tanto che gli stessi comuni sono stati costretti a ridurre negli ultimi anni, per una media del 30 per cento, dette voci di spesa, sebbene queste rappresentino voci tra le più importanti per il rilancio dell'economia locale (pro-ciclicità);
          i vincoli del patto di stabilità, infatti, così come attualmente previsti, aggravano ulteriormente la difficilissima situazione economica, che mette in difficoltà, soprattutto, le piccole e medie imprese, ovvero quella classe imprenditoriale che gestisce un'attività ma che non è garantita dagli ammortizzatori sociali, pur intrattenendo quotidianamente rapporti di lavoro con gli enti locali, eseguendo lavori di manutenzione, ovvero piccole forniture, e partecipando a gare per lavori pubblici di piccolo importo, e che è comunque diffusa su tutto il territorio italiano. I vincoli del patto di stabilità interno potrebbero rallentare e bloccare le attività delle piccole e medie imprese, determinando, perciò, l'effetto contrario alle necessita di rilancio dell'economia, col rischio concreto di affossare definitivamente queste realtà lavorative. Appare, perciò, oltremodo miope impedire a quegli enti locali, che ancora hanno la possibilità di investire anche piccole somme in opere e servizi che soddisfano le esigenze della popolazione, di sostenere in questo modo, soprattutto, le imprese insediate sul proprio territorio;
          dal 1o gennaio 2013, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge di stabilità per il 2012, l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica verrà allargata anche ai comuni con una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, così che agli attuali 2.300 enti circa soggetti al patto di stabilità interno si aggiungeranno almeno altri 3.800 enti di dimensioni ridotte, dove gli stringenti vincoli del patto potrebbero diventare velocemente una restrizione ancora più serrata per lo sviluppo e gli investimenti all'interno delle amministrazioni;
          a partire dal 2012, e in virtù delle modifiche apportate dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n.  16 del 2012 (cosiddetto decreto fiscale), l'attuale tetto del 3 per cento delle entrate correnti come tetto massimo ai fini delle sanzioni economiche verrà abolito e la sanzione economica da versare allo Stato da parte di chi non riuscirà a centrare gli obbiettivi di finanza pubblica, che si aggiunge alle altre attualmente previste, come la fissazione di un limite all'indebitamento piuttosto che la riduzione delle indennità degli amministratori, sarà pari all'intera somma sforata dall'ente –:
          se non si ritenga opportuno adottare, in virtù della grave situazione della finanza pubblica locale, gli opportuni provvedimenti al fine di differire la data dell'entrata in vigore della norma, oggi prevista per il 1o gennaio 2013, per l'applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in vista di una successiva revisione dell'intero impianto dei vincoli di finanza pubblica per gli enti locali finalizzata all'allentamento degli stessi vincoli in chiave di rilancio delle attività economiche. (3-02525)


Tempi di adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 dell'articolo 32-bis del decreto-legge n.  83 del 2012 in materia di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa – 3-02526

      VIGNALI, BALDELLI e CASERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          in materia di iva per cassa, con l'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, è stata ampliata la facoltà ai soggetti con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro di pagare l'iva solo quando il pagamento ad essa relativo viene effettivamente incassato, dando così corso alla facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE;
          si tratta di provvedimento molto atteso dalle micro e piccole imprese, in quanto risponde in modo concreto al pressante problema della liquidità;
          il comma 4 del medesimo articolo demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – l'individuazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo in commento, nonché della data di entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute;
          l'11 ottobre 2012 scade il termine di 60 giorni per l'emanazione del suddetto decreto. Il Governo ha fornito recentemente assicurazioni per la prossima emanazione del decreto, tuttavia si rammenta che la direttiva prevede che tale facoltà debba essere esercitata dagli Stati entro il 31 dicembre 2012, ai fini della sua operatività a partire dal 1o gennaio 2013 –:
          quali siano i tempi precisi e certi di emanazione del decreto previsto dal comma 4 dell'articolo 32-bis del decreto legge n.  83 del 2012 e se le disposizioni in esso contenute siano immediatamente operative. (3-02526)


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER UN SISTEMA FISCALE PIÙ EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA (A.C. 5291-A)

A.C. 5291-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLA PROPOSTA EMENDATIVA 3.1000

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
          sia approvato l'emendamento 3.1000.

A.C. 5291-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DELEGA AL GOVERNO

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, procedura e disposizione finanziaria).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati secondo i princìpi e criteri direttivi indicati nella presente legge nel rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n.  212, con particolare riferimento all'articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, e in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n.  42, in materia di federalismo fiscale, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di dieci giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
      3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, tra smette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
      4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.
      5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
      6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.
      7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, procedura e disposizione finanziaria).

      Al comma 1, sostituire le parole: nove mesi, con le seguenti: due mesi.

      Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: che sono resi entro quattordici giorni dalla data di trasmissione.
1. 1. Messina, Borghesi, Barbato.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. In particolare, i decreti legislativi di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) le norme devono essere basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
          b) deve essere garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
          c) la disciplina dell'obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
          d) la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione.
1. 10. Fugatti.

      Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
1. 111. Negro.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      8. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non deve derivare un aumento della pressione fiscale complessiva calcolata dall'Istat per l'anno 2012.
1. 101. Borghesi, Barbato, Messina.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      8. Dall'attuazione della presente delega non deve derivare un aumento della pressione fiscale effettiva sulle famiglie e sulle imprese rispetto alla data di entrata in vigore del presente progetto di legge.
1. 11. Montagnoli.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      8. Dall'attuazione della presente delega non dovranno derivare nuovi adempimenti a carico dei contribuenti.
1. 12. Comaroli.

A.C. 5291-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI RIVOLTE ALL'EQUITÀ E ALLA RAZIONALITÀ DEL SISTEMA FISCALE

Art. 2.
(Revisione del catasto dei fabbricati, stime e monitoraggio dell'evasione fiscale e disposizioni in materia di erosione fiscale).

      1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti;
          b) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
          c) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
          d) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
          e) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:
              1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:
                  1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;
                  1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;
                  1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);
              2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:
                  2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;
                  2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;
              3) per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, mediante un processo estimativo che:
                  3.1) consideri i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione;
                  3.2) consideri il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione e al restauro;
                  3.3) consideri l'apporto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale;
          f) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:
              1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;
              2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
          g) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento.

      2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:
          a) ridefinire le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche al fine di validare le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera e), numero 1), numero 1.2), e lettera f), numero 1), e di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie, e modificare la loro composizione, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia del territorio e di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa;
          b) assicurare la collaborazione tra l'Agenzia del territorio e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie alla elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani;
          c) prevedere per l'Agenzia del territorio la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali;
          d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia del territorio, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto ai dati di mercato dei valori e dei redditi nei rispettivi ambiti territoriali;
          e) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n.  342, nel quadro della collaborazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;
          f) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati;
          g) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicate le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;
          h) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale unica (IMU), tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
          i) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano, in sede di revisione generale del catasto, la possibilità per il contribuente di richiedere, in sede di autotutela, una rettifica delle nuove rendite attribuite con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza;
          l) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale.

      3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dai medesimi commi 1 e 2 devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
      4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a:
          a) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;
          b) prevedere che i risultati siano calcolati e pubblicati con cadenza annuale;
          c) istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle autonomie locali, redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:
              1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
              2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e contributiva;
              3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall'amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva;
              4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;
              5) individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.

      5. Il Governo redige annualmente, all'interno della procedura di bilancio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi evidenziando, ove possibile, il recupero di evasione fiscale e contributiva attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.
      6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Governo redige altresì annualmente, in allegato al disegno di legge di bilancio, un rapporto sulle spese fiscali, intendendo per tali qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa, eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate, senza diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi.
      7. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Governo è altresì delegato a procedere, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione del comma 6 e del presente comma, alla razionalizzazione e alla stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti.
      8. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui ai commi 4 e 7 con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Revisione del catasto dei fabbricati, stime e monitoraggio dell'evasione fiscale e disposizioni in materia di erosione fiscale).

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) procedere con un censimento degli immobili su tutto il territorio nazionale, al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti.
2. 6. Forcolin.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) prevedere procedure di collaborazione e di maggiore responsabilizzazione dei notai, al fine di prevenire e reprimere i fenomeni di elusione ed evasione negli atti di compravendita di immobili.
2. 9. Montagnoli.

      Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo la parola: speciale aggiungere le seguenti: e per le unità immobiliari già a destinazione catastale speciale ora ristrutturate.
2. 17. Cambursano.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le procedure di cui al comma 1, lettera a), sono utilizzate anche al fine di individuare gli immobili non censiti e di determinare il relativo valore patrimoniale e la rendita.
2. 26. Paolini.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa.
2. 601. Contento.

      Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) assicurare la cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i comuni nella gestione del catasto, in coerenza con l'assetto decentrato delle funzioni operative catastali previsto dalle vigenti normative, nonché intervenire attraverso specifiche misure per:
              1) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento già avviate in via sperimentale;
              2) estendere, progressivamente, le esperienze di cui al numero 1) proponendo modelli gestionali flessibili ed adattabili alle specificità dei diversi territori, anche incentivando le gestioni associate previste dalla legge;
              3) potenziare e semplificare l'accessibilità dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;
              4) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in modo coerente con l'attuazione del processo di decentramento;
              5) semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica e di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali, al fine di adattarle al contesto organizzativo e contabile degli enti locali.
2. 36. Montagnoli.

      Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , definendo, in particolare, procedure attraverso cui i comuni possano avanzare proposte e differenziando le modalità di collaborazione e interazione in relazione all'ampiezza demografica dei comuni.
2. 38. Carella, Albini, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) valorizzare lo strumento dell'autodichiarazione da parte del contribuente o del professionista da lui delegato.
2. 41. Fogliardi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

      Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
          d-bis) slittamento del termine di avvio del processo di incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.
2. 45. Messina, Barbato, Borghesi.

      Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , anche stabilendo dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati.
*2. 47. Montagnoli.

      Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , anche stabilendo dispositivi di graduale avvicinamento ai nuovi valori individuati.
*2. 48. Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

      Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          g-bis) prevedere che la regolarizzazione catastale sia applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, escludendo comunque gli immobili abusivi non regolarizzabili dal punto di vista urbanistico, e quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico.
2. 25. Aniello Formisano, Borghesi, Barbato, Messina.

      Al comma 2, sopprimere la lettera h).

      Conseguentemente, al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le predette norme di riduzione, eliminazione e riforma delle spese fiscali non devono implicare l'aggravio del carico fiscale medio. Le risorse eventualmente derivate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale e degli oneri sociali dei contribuenti.
2. 49. Zeller, Brugger.

      Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: alle imposte sui trasferimenti e.
2. 51. Barbato.

      Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
          h-bis) prevede che le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo siano demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può predisporre i mezzi di prova di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.
2. 59. Comaroli.

      Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
          h-bis) prevedere, con uno specifico decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, l'impugnabilità nel merito davanti alle commissioni tributarie degli atti, anche generali e preliminari, per l'attribuzione delle rendite catastali delle unità immobiliari urbane.
2. 60. Montagnoli.

      Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
          i) demandare le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.
2. 603. Tommaso Foti.

      Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
          i) assicurare l'impugnabilità nel merito avanti le commissioni tributarie degli atti, anche generali e preliminari, per l'attribuzione delle rendite catastali delle unità immobiliari urbane.
2. 604. Tommaso Foti.

      Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
          i-bis)
prevedere il diritto del contribuente di impugnare davanti alla competente commissione tributaria la rendita attribuita all'immobile;
2. 602. Contento.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Eventuali maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n.  138 del 2011 e sono destinate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.
2. 66. Pastore.

      Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; la definizione della metodologia in questione, relativamente ai principali tributi regionali e locali, deve prevedere il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, fin dalle fasi preliminari di analisi, attraverso la designazione di esperti indicati dall'ANCI e dalle regioni, nominati in sede di Conferenza Unificata.
2. 104. Montagnoli.

      Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; la metodologia in questione relativamente ai principali tributi regionali e locali è definita d'intesa con la Conferenza Unificata.
2. 101. Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) prevedere disposizioni per l'individuazione delle persone fisiche che esercitano l'effettivo potere di gestione dei beni di società ed enti;
2. 106. Cambursano.

      Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          «a-bis) valutare in forma disaggregata le stime dell'economia non osservata per settori economici e per tipologia di contribuenti, distinguendo i grandi contribuenti, le imprese di medie dimensioni, le imprese di piccole dimensioni, i lavoratori autonomi e le persone fisiche, valutando anche gli effetti del contrasto di interessi come strumento per ridurre l'evasione fiscale».
2. 107. D'Amico.

      Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , fornendo una stima dell'evasione disaggregata per tipologia di contribuenti e per settori di attività economica.
2. 108. Barbato.

      Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) rendere obbligatoria l'indicazione nella seconda sezione del Documento di economia e finanza (DEF) del divario fiscale previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevede non saranno pagate, sia come indice complessivo che articolato in riferimento alle principali imposte.
2. 111. Borghesi, Barbato, Messina.

      Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale accertate e riscosse annualmente confluiscano al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale istituito dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, e destinate prioritariamente alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro.
2. 114. Barbato.

      Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis)
prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale accertate e riscosse annualmente confluiscano al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale istituito dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, e destinate prioritariamente alla riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie ed i pensionati a basso reddito, i disoccupati, i lavoratori precari, nonché le micro, piccole e medie imprese.
2. 115. Barbato.

      Al comma 5, sostituire le parole da: e contributiva fino alla fine del comma con le seguenti: calcolando la differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevede saranno riscosse. Tale indice indicherà una cifra complessiva e cifre dettagliate relative alle singole imposte. Sono indicati, inoltre, gli obiettivi annuali di recupero di gettito derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscali.
2. 117. Cambursano.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione di cui al comma 4, lettera c), ha anche il compito di effettuare uno studio sugli squilibri territoriali dell'evasione e sulla propensione al pagamento delle imposte, al fine di riequilibrare il recupero di gettito.
2. 121. Simonetti.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, accertate dal rapporto di cui al comma 2, confluiscono nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, e sono interamente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese, dando priorità alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie tramite l'incremento delle detrazioni per carichi familiari e dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente prevista dall'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni.

      Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dell'evasione fiscale aggiungere le seguenti: e finalizzazione del gettito fiscale recuperato.
2. 124. Borghesi, Barbato, Messina.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
      5-bis. Il Governo presenta, entro il 30 marzo 2013, una relazione al Parlamento volta ad anticipare al 2013 gli effetti del secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n.  138 del 2011, ai sensi del quale le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.
2. 122. Rainieri.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
      5-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese.
2. 120. Polledri.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché da esponenti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
2. 207. Reguzzoni.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto di cui al presente comma reca una dettagliata distinzione tra le riduzioni di base imponibile o dell'imposta che si presentano come atto costitutivo del tributo e quelle che, invece, si presentano come eccezioni all'imposizione base di riferimento.
2. 208. Messina, Barbato, Borghesi.

      Sostituire il comma 7, con il seguente:
      7. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare, anche in aumento, le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate o divenute inadeguate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute e quindi della corretta alimentazione, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Governo è altresì delegato a procedere, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione del comma 6, alla razionalizzazione e alla stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti.
2. 605. Baretta.

      Al comma 7, dopo le parole: norme dirette a aggiungere le seguenti: : a) incrementare e rivalutare annualmente la franchigia di esenzione fiscale per le somministrazioni di vitto di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni e integrazioni; b).
2. 205. Baretta.

      Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: della famiglia aggiungere le seguenti: , della prima casa di abitazione.
2. 600. Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: della ricerca e aggiungere le seguenti: dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica, del miglioramento e della protezione.
2. 209. Messina, Barbato, Borghesi.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e dell'ambiente con le seguenti: , dell'ambiente, della previdenza e della protezione sociale.
2. 206. Barbato.

      Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Prevedere agevolazioni fiscali per i redditi da lavoro dipendente derivanti da attività prestata all'estero, come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori fiscalmente residenti che soggiornano continuativamente nel medesimo Stato estero nel quale tale reddito è prodotto per un periodo superiore a dodici mesi.
2. 606. Berardi.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a rivedere l'istituto dell'assegno di invalidità al fine di introdurre un tetto massimo di beneficiari, non superiore, su base regionale, alla media europea di soggetti invalidi sul totale della popolazione.
2. 213. Torazzi.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Costituzione di diritto di superficie e di usufrutto su beni del demanio marittimo). 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il riordino della disciplina sul demanio marittimo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) i beni del demanio marittimo su cui insistono opere di facile rimozione sono conferiti in diritto di superficie per la durata di cinquanta anni in favore dei soggetti che siano comunque nel godimento del bene e che siano in regola con il pagamento dei crediti per il periodo di utilizzo precedente;
          b) il diritto di superficie è costituito limitatamente all'area di sedime delle opere e può comprendere una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dal confine dell'opera;
          c) il prezzo per la costituzione del diritto di superficie è stabilito dall'Agenzia del demanio territorialmente competente e comunicato all'avente diritto che può aderire alla proposta entro trenta giorni dalla comunicazione; decorso tale termine, in carenza di adesione, il diritto di superficie può essere posto a gara;
          d) il diritto di superficie costituisce titolo per il conferimento a trattativa privata senza pubblicazione di bando delle aree confinanti o di pertinenza nei limiti di quanto previsto dai Piani dell'arenile vigenti;
          e) le pertinenze del demanio marittimo possono essere conferite in usufrutto per la durata di cinquanta anni alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla presente legge;
          f) le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita;
          g) le entrate derivanti dai conferimenti di cui al presente articolo sono destinate a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
2. 02. Pini.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Riordino della disciplina sul demanio marittimo). – 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il riordino della disciplina sul demanio marittimo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) i beni e le pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per l'esercizio delle attività con finalità turistico-ricreative, non destinati all'esercizio di una pubblica funzione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato;
          b) i beni sono posti in vendita al prezzo di mercato stabilito dall'Agenzia del demanio previo esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario;
          c) sui beni aventi natura di lido e spiaggia è costituita servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare;
          d) le entrate derivanti dai trasferimenti dei beni sono destinate a diminuire l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi del settore turistico e a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
2. 01. Pini.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – 1. Le maggiori entrate, ovvero le minori spese, derivanti dal contrasto all'evasione fiscale e dal monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, di cui agli articoli precedenti, sono destinate, nell'ambito delle procedure di bilancio, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso.
2. 0201. Galletti, Cera.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Fondo per la riduzione della pressione fiscale). 1. Il gettito conseguente alla riduzione dell'evasione, valutato secondo le metodologie di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2, deve confluire in un apposito fondo strutturale destinato a finanziare la riduzione della pressione fiscale. Al medesimo fondo è attribuito l'eventuale maggior gettito conseguente alla riduzione dell'erosione di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2, eccedente le eventuali necessità di copertura rivenienti dall'attuazione della presente delega.
2. 0202. Galletti, Cera.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche). – 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;
          b) concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;
          c) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente.
2. 0206. Bonino.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche). – 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) riduzione degli scaglioni e delle aliquote, al fine di rendere più semplice e chiaro il sistema;
          b) applicazione del nuovo sistema delle aliquote ad una base imponibile ridefinita in base al riordino di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2;
          c) introduzione del principio del quoziente familiare.
2. 0207. Lussana.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche). – 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) riduzione a tre degli scaglioni e delle aliquote, al fine di rendere più semplice e chiaro il sistema;
          b) deducibilità dal reddito imponibile di tutte le spese sostenute per i beni di prima necessità, l'abitazione principale, la salute del contribuente e dei familiari a carico, gli studi obbligatori ed i trasporti.
2. 0209. Montagnoli.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Riordino dell'impostazione sui redditi delle persone fisiche). – 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, al fine di aumentare del 20 per cento la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.  797, e successive integrazioni e modificazioni, in presenza di quattro o più figli.
2. 0208. Polledri.

A.C. 5291-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, tutoraggio, semplificazione, revisione del sistema sanzionatorio e razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria, revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali).

      1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
          b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:
              1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva;
              2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;
          c) prevedere l'inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;
          d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;
          e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso;
          f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

      2. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1,
norme che prevedono forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni.
      3. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 2 il Governo è altresì delegato a prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.
      4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.
      5. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 4 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai meccanismi di tutoraggio.
      6. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità di lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:
          a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
          b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

      7. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.
      8. Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:
          a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;
          b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;
          c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici.
      9. Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
      10. Il Governo è delegato, altresì, a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.
      11. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) rafforzamento dei controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche, al fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello, nonché degli abusi nelle attività di money transfer e di trasferimento di immobili;
          b) previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;
          c) potenziamento e razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;
          d) potenziamento dell'utilizzo della fatturazione elettronica.

      12. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni civili dell'amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significative economie di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, affinando gli strumenti per la lotta all'evasione, favorendo la semplificazione dei rapporti con i contribuenti e sviluppando l'assistenza per l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie, nonché definendo l'articolazione ottimale delle Agenzie fiscali ai fini dell'attuazione della presente legge;
          b) potenziamento del Dipartimento delle finanze nel ruolo di presidio delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività operative delle Agenzie fiscali, incluse le funzioni ispettive sulla regolarità formale e sostanziale nell'esercizio delle attività inerenti all'imposizione tributaria, nonché di centro di analisi e di sviluppo delle strategie fiscali;
          c) trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia dei giochi, con l'attribuzione delle funzioni già spettanti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al fine di potenziare le attività concernenti la regolazione e il controllo del gioco pubblico, il contrasto dei fenomeni di gioco illegale e della dipendenza dal gioco;
          d) unificazione della gestione delle imposte di consumo in capo all'Agenzia delle dogane, prevedendo in particolare il trasferimento della competenza in materia di accisa sui tabacchi;
          e) ridefinizione delle competenze, dell'organizzazione e dei moduli operativi dell'Agenzia del territorio, con l'obiettivo primario di garantire la revisione del catasto dei fabbricati e il regolare e tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3;
          f) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;
          g) rafforzamento delle sinergie tra le diverse articolazioni dell'amministrazione finanziaria, il Corpo della guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;
          h) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno onerosi gli adempimenti burocratici e di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti, in attuazione di quanto previsto dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n.  212;
          i) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico-economiche acquisito presso le diverse articolazioni dell'amministrazione finanziaria, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;
          l) riduzione e ottimizzazione degli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi, la razionalizzazione dell'uso degli spazi e la creazione di poli integrati dell'amministrazione finanziaria, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi, al fine di realizzare una riduzione dei costi e di migliorare la fruibilità dei servizi da parte degli utenti;
          m) tendenziale riduzione degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere ad un rapporto tra dirigenza di livello generale e numero totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti, equilibrato tra le diverse articolazioni dell'amministrazione finanziaria;
          n) promozione delle attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni, al fine di aumentare le quote di personale a più alta qualificazione;
          o) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'amministrazione.

      13. Fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 12 è sospesa l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 23-quater, commi da 1 a 8 e da 10 a 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi del predetto comma 12, i commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-quater del citato decreto-legge n.  95 del 2012 sono abrogati.
      14. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) ampliamento dell'istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie;
          b) miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso la ridistribuzione territoriale del personale giudicante;
          c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di:
              1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.  639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
              2) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità e nella misura massima stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112, e successive modificazioni;
              3) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso;
              4) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;
              5) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
              6) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;
          d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;
          e) progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio;
          f) previsione della non pignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica;
          g) ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, tutoraggio, semplificazione, revisione del sistema sanzionatorio e razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria, revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali).

      Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, tutoraggio, semplificazione, revisione del sistema sanzionatorio e revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali).

      1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
          b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:
              1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva;
              2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;
          c) prevedere l'inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;
          d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;
          e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso;
          f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

      2. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedono forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni.
      3. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 2 il Governo è altresì delegato a prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.
      4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.
      5. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 4 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai meccanismi di tutoraggio.
      6. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità di lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:
          a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
          b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

      7. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.
      8. Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:
          a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;
          b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;
          c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici.

      9. Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
      10. Il Governo è delegato, altresì, a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.
      11. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) rafforzamento dei controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche, al fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello, nonché degli abusi nelle attività di money transfer e di trasferimento di immobili;
          b) previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;
          c) potenziamento e razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;
          d) potenziamento dell'utilizzo della fatturazione elettronica.

      12. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) ampliamento dell'istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie;
          b) miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso la ridistribuzione territoriale del personale giudicante;
          c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di:
              1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.  639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
              2) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità e nella misura massima stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112, e successive modificazioni;
              3) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso;
              4) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;
              5) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze;
              6) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;

          d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;
          e) progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio;
          f) previsione della non pignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica;
          g) ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi.
3. 1000. Governo.

      Sostituire il comma 1 con i seguenti:
      1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto»;
          b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, di rimborsi o di risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa in materia tributaria»;
          c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto e anche se non è stata violata nessuna specifica disposizione di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione»;
          d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2».
          e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
      «8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale».
      1-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.  212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata vigore della presente legge.
3. 3. Borghesi, Barbato, Messina.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al fine di unificarle al con le seguenti: sostituendole con la definizione normativa di un.
3. 602. Contento.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto con le seguenti: introdurre il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, esteso ai tributi non armonizzati.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere da b) a g) con le seguenti:
          b) prevedere che costituiscano «abuso del diritto» le operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale e cioè non esclusivo, il che non esclude l'esistenza dell'abuso quando concorrano altre ragioni economiche;
          c) prevedere che l'individuazione dell'impiego abusivo di una forma giuridica incomba sempre all'amministrazione finanziaria, la quale non potrà limitarsi a una mera e generica affermazione, ma dovrà individuare e precisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l'operazione priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio d'imposta;
          d) prevedere che la nozione di abuso del diritto, in ogni caso, prescinda da qualsiasi riferimento alla natura fittizia o fraudolenta di un'operazione, nel senso di una prefigurazione di comportamenti diretti a trarre in errore o a rendere difficile all'ufficio di cogliere la vera natura dell'operazione, né comporti l'accertamento della simulazione degli atti posti in essere in violazione del divieto di abuso;
          e) prevedere che il soggetto che ha utilizzato forme giuridiche non usuali sia sempre essere posto in grado di dimostrare l'esistenza di seri (e non meramente ipotetici o marginali) contenuti economici e ciò deve essere fatto da parte del contribuente sia nella preventiva fase amministrativa che in quella successiva contenziosa;
          f) prevedere che in materia processuale, nessun dubbio possa sussistere riguardo alla concreta rilevabilità d'ufficio, anche per la prima volta in Cassazione, dell'inopponibilità del negozio abusivo all'erario, con effetti retroattivi.
3. 4. Messina, Barbato, Borghesi.

      Al comma 1, alinea, dopo la parola: diritto aggiungere le seguenti: tutelando altresì il contribuente da potenziale abuso di constatazioni fondate sul medesimo abuso di diritto.
3. 7. Cambursano.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) garantire l'irrilevanza penale della condotta abusiva di cui al presente articolo;
3. 8. Montagnoli.

      Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
          g) prevedere, nel caso di condanna del contribuente per illeciti penali o amministrativi in materia tributaria, la pena accessoria della sospensione dall'attività a carico del professionista che abbia concorso dolosamente, o comunque abbia consapevolmente prestato la sua collaborazione, ai fini della commissione dell'illecito;
3. 11. Barbato.

      Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
          g) prevedere la presentazione di una garanzia fideiussoria di adeguato valore all'atto dell'apertura di una nuova partita iva da parte di soggetti extra UE.
3. 13. Montagnoli.

      Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          g) escludere la rilevanza penale della condotta di cui alla lettera a).
3. 14. Zeller, Brugger.

      Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          g) prevedere che l'applicazione delle sanzioni sia consentita nel caso di condotte elusive già considerate tali dall'amministrazione finanziaria o da precedenti di giurisprudenza e prevederne la riscossione dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
3. 603. Contento.

      Al comma 2, aggiungere, infine le parole: , nonché inserendo i delitti tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74, tra i reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal decreto legislativo 8 agosto 2001, n.  231.
3. 101. Barbato.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. L'Agenzia delle Entrate partecipa alla stesura di un «capitolato di controlli fiscali» per il miglior esercizio dell'attività di revisione legale, esercitata dal revisore o dal Collegio Sindacale.
3. 102. Cambursano.

      Al comma 3, sostituire le parole da: è altresì delegato fino alla fine del comma con le seguenti: può, altresì, prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni. A tale fine si affida la supervisione del sistema aziendale di gestione e di controllo del rischio fiscale ai revisori contabili ovvero al collegio sindacale, in ogni caso senza ulteriori oneri per le imprese. Per i soggetti che introducono i predetti sistemi aziendali l'accertamento di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 diviene esecutivo solo a seguito di un sentenza sfavorevole nel primo grado di giudizio.
3. 103. Rivolta.

      Al comma 6, lettera b), dopo le parole: la dilazione aggiungere le seguenti: o la sospensione temporanea.
3. 604. Mereu.

      Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c)
introducendo una causa di non punibilità per i casi di omesso versamento di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74, qualora il contribuente, dimostrando di versare in temporanea situazione di difficoltà, provveda al pagamento entro il termine di dilazione concordato con l'amministrazione finanziaria.
3. 605. Contento.

      Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e di agevolare il rientro in Italia di imprese che hanno delocalizzato le proprie sedi all'estero.
3. 206. Callegari.

      Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e di introdurre regimi fiscali differenti per le diverse categorie dimensionali delle imprese.
3. 208. Buonanno.

      Al comma 8, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) all'introduzione, per le piccole imprese, di tre regimi fiscali:
              1) un regime contabile semplificato;
              2) un regime fiscale per le attività imprenditoriali marginali con una tassazione forfetaria e ridotti adempimenti;
              3) un regime fiscale che comporti una tassazione sostitutiva del reddito per le imprese di minori dimensioni e presenti elementi di premialità per le nuove iniziative produttive.
3. 204. Chiappori.

      Al comma 8, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) alla riduzione progressiva del cuneo fiscale delle imprese;
3. 205. Cavallotto.

      Al comma 8, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) all'introduzione, per le piccole imprese, del principio della determinazione del reddito con il criterio di cassa.
3. 207. Bragantini.

      Al comma 8, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) alla revisione degli adempimenti posti a carico delle parti nel procedimento giurisdizionale, in particolare per quanto attiene alle procedure di notifica degli atti, al fine di evitare duplicazioni, ovvero che risultino di scarsa utilità per gli organi del contenzioso nell'espletamento delle relative funzioni.
3. 209. Rondini.

      Al comma 8, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) al dimezzamento dell'aliquota IRES per le piccole imprese;
3. 210. Buonanno.

      Al comma 8, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) all'introduzione di meccanismi di compensazione tra debiti tributari e crediti commerciali nei confronti dalla pubblica amministrazione.
3. 211. Bragantini.

      Al comma 8, lettera c), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , in collaborazione con le rappresentanze dei soggetti interessati,
3. 212. Crosio.

      Al comma 8, lettera c), dopo la parola revisione aggiungere le seguenti: con il coinvolgimento consultivo delle rappresentanze dei soggetti interessati.
3. 219. Cambursano.

      Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          d) all'introduzione di un regime fiscale agevolato per le imprese con sede nelle zone di confine, al fine di prevenire la delocalizzazione delle stesse all'estero.
3. 220. Montagnoli.

      Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          d) all'introduzione di agevolazioni fiscali per gli istituti di credito commerciali che raccolgono depositi dai cittadini ed erogano credito ai cittadini stessi e al sistema produttivo.
3. 222. Callegari.

      Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          d) all'istituzione di uno sportello telematico unico per l'invio di comunicazioni, istanze e documenti all'Agenzia delle entrate.
3. 221. Montagnoli.

      Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          d) a rendere omogenee le tempistiche di trattenuta e versamento del saldo e dell'acconto dell'addizionale comunale, allineandole alle scadenze previste per l'addizionale regionale nonché a far coincidere la data di riferimento per determinare il domicilio fiscale del contribuente per l'addizionale comunale e regionale.
3. 223. Stucchi.

      Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          d) a consentire, in caso di obbligo per l'ufficio del rimborso a seguito di sentenza, lo scomputo della somma dalla dichiarazione annuale dei redditi, previa opzione del contribuente, il quale può anche utilizzare e in compensazione l'eccedenza risultante.
3. 224. Togni.

      Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          d) all'introduzione, per le nuove iniziative imprenditoriali, di una contribuzione previdenziale ridotta per le prime annualità, con la possibilità di compensare nelle annualità successive tale differenza contributiva.
3. 225. Consiglio.

      Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          d) alla revisione del regime fiscale gravante sui beni strumentali d'impresa, al fine di razionalizzare la normativa nazionale con quella comunitaria.
*3. 226. Desiderati.

      Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          d) alla revisione del regime fiscale gravante sui beni strumentali d'impresa, al fine di razionalizzare la normativa nazionale con quella comunitaria.
*3. 227. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
      8-bis. L'amministrazione finanziaria può, prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto, avviare un confronto con i contribuenti le cui dichiarazioni relative agli anni fiscali precedenti risultano incoerenti con i dati a disposizione dell'amministrazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, allo scopo di valutare l'intenzione dichiarati, del contribuente anche sulla base degli elementi noti all'amministrazione tramite le comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 11 del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, e dai dati del catasto.
      8-ter. L'amministrazione finanziaria richiede comunque ai contribuenti le cui dichiarazioni sono risultate incoerenti con le risultanze delle comunicazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, una documentazione giustificativa di tali incoerenze. Nel caso in cui tale documentazione non sia prodotta o risulti carente, l'amministrazione procede a un accertamento analitico nei confronti dei contribuenti.
3. 228. Donadi, Barbato, Borghesi, Messina.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Nel disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59, e successive modificazioni, che il Governo presenta annualmente, è previsto un apposito titolo dedicato a misure per la semplificazione delle norme e degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti.
3. 229. Donadi, Borghesi, Barbato, Messina.

      Sopprimere i commi 9 e 10.
3. 607. Contento.

      Al comma 9, sostituire le parole: 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148 con le seguenti: 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.
3. 600. Messina, Borghesi, Barbato.

      Al comma 9, dopo le parole: relative conseguenze sanzionatorie aggiungere le seguenti: differenziando quelle derivanti da «frode o occultamento» da quelle di evasione da «disconoscimento giuridico».
3. 301. Cambursano.

      Al comma 9, dopo le parole: relative conseguenze sanzionatorie; aggiungere le seguenti: la non rilevanza penale delle omissioni di versamento di ritenute certificate e di imposte dovute in base alla dichiarazione annuale, entro i termini stabiliti, di importo non superiore a 75.000 euro per ciascun periodo d'imposta e, in ogni caso, di quelle operate in dipendenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria;
3. 606. Toto.

      Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; l'estensione ai delitti tributari dell'applicazione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356.
3. 307. Barbato.

      Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; la revisione degli strumenti cautelari di natura amministrativa, al fine di estendere la possibilità di applicare le misure del sequestro e della confisca da parte del giudice tributario, a maggior tutela dei crediti erariali.
3. 308. Barbato.

      Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; la differenziazione delle sanzioni per le fattispecie di dichiarazioni infedeli derivanti da frode o occultamento rispetto a quelle derivanti da disconoscimento giuridico.
3. 311. Montagnoli.

      Sopprimere il comma 10.
3. 305. Barbato.

      Al comma 10, sopprimere le parole: , fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.
3. 608. Bosi.

      Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
      10-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218, e i commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono abrogati.
      10-ter. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.  413, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 9, il secondo periodo è soppresso;
          b) dopo il comma 9 è inserito il seguente
      «9-bis. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso».

      10-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, e successive modificazioni, dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
      «32-bis. 1 soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n.  633 del 1972.
      32-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 32-bis. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n.  413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.  696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.  311.
      32-quater. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati.
      32-quinquies. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 32-bis e 32-ter è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
      32-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 32-bis, 32-ter e 32-quater decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1o giugno 2009.
      32-septies. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18, immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2010, devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 32-bis e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 32-octies.
      32-octies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi».

      10-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, dopo il comma 29 sono inseriti i seguenti:
      «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
      29-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti».

      10-sexies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
      «362-bis. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
      362-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 362-bis. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.
      362-quater. Le disposizioni di cui ai commi 362-bis e 362-ter si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 dicembre 2009.
      362-quinquies. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 362-bis a 362-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 362-bis».
      10-septies. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, e successive modificazioni, sono portate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»;
          b) al comma 1, lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto»;
          c) al comma 1, lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo».
      10-octies. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, sono abrogati.
      10-novies. All'articolo 5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n.  218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
          b) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
      «1-bis. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.  154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 1-ter. L'Agenzia delle entrate, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'Agenzia delle entrate gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633».

      10-decies. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218, e successive modificazioni, le lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 e il comma 1-bis sono abrogati.
      10-undecies. L'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n.  146, è abrogato.
      10-duodecies. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218, e successive modificazioni, le parole: «, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico» sono soppresse.
      10-terdecies. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218, e successive modificazioni, il comma 2-bis è abrogato.
      10-quaterdecies. I commi da 1 a 4-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, sono abrogati.
3. 391. Messina, Borghesi, Barbato.

      Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) previsione di un controllo informatico annuale dei codici fiscali sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese e investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche in relazione a indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare;
3. 401. Donadi, Borghesi, Barbato, Messina.

      Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) diffusione dei controlli e delle verifiche su tutto il territorio nazionale, in modo da monitorare soprattutto i territori dove minore è la propensione a pagare le imposte.
3. 405. Di Vizia.

      Al comma 11, lettera c), sopprimere le parole: potenziamento e.
3. 407. Fabi.

      Al comma 11, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
          e) previsione della determinazione annuale delle spese documentate per le quali spetta una detrazione totale o parziale dall'imponibile dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, il limite complessivo di tali detrazioni per ogni singolo contribuente, la loro eventuale ripartizione in quote annuali, le modalità di certificazione di tali spese, le relative procedure di controllo, nonché il limite massimo complessivo di riduzione delle entrate derivante dalle detrazioni di cui alla presente lettera, riduzione alla quale si provvede con parte del gettito recuperato mediante le misure di contrasto all'evasione fiscale accertato dal rapporto di cui all'articolo 2, comma 5.
3. 402. Borghesi, Barbato, Messina.

      Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
          e) adeguamento dello strumento degli studi di settore alle diverse e cicliche fasi dell'economia reale.
3. 406. Dussin.

      Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
      11-bis. In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva tramite il rafforzamento di meccanismi di contrasto di interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite annualmente, per ogni periodo d'imposta, le spese documentate per le quali spetta una detrazione totale o parziale dall'imponibile dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, il limite complessivo di tali detrazioni per ogni singolo contribuente, la loro eventuale ripartizione in quote annuali, le modalità di certificazione di tali spese, nonché le relative procedure di controllo.
      11-ter. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti, ai fini del contrasto dell'evasione fiscale, tramite l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
      11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, accertate dal rapporto di cui all'articolo 2, comma 5, e che confluiscono nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.
      11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 491. Borghesi, Barbato, Messina.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
      11-bis. I commi da 2 a 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono sostituiti dai seguenti:
      «2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605, come da ultimo modificato dal presente articolo, ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dal medesimo articolo 7, sesto comma.
      2-bis. Le comunicazioni annuali di cui al comma 2 comprendono anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti nonché l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti, dedotti gli interessi e i dividendi.
      3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, estendendo l'obbligo di comunicazione anche a ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento prevede, altresì, adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
      4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605, e successive modificazioni, le informazioni comunicate, ai sensi del medesimo articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  605 del 1973, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei commi 2 e 2-bis del presente articolo, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate ai fini della verifica annuale dei codici fiscali per procedere a controlli sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese e investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche con l'ausilio di indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, nonché per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive dei contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale da sottoporre ad accertamento analitico.
      4-bis. All'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000 euro.
      4-ter. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione fiscale a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4-bis”.
3. 492. Donadi, Borghesi, Barbato, Messina.

      Al comma 12, lettera a), sostituire le parole da: civili fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'Amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significative economie di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, e procedendo alla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in agenzia fiscale.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, sostituire le lettere da
b) a n) con le seguenti:
          b) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;
          c) rafforzamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;
          d) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno oneroso l'adempimento degli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;
          e) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico – economiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;
          f) definizione di un disegno organizzativo il più possibile stabile nel tempo;

      Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. All'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia delle territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia del territorio è incorporata»;
          b) al comma 2:
              1) al primo periodo le parole: «agli enti» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente», e le parole: «, rispettivamente, all'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di “ Agenzia delle dogane e dei monopoli ”, e» sono soppresse;
              2) il secondo periodo è soppresso;
          c) al comma 3, primo periodo, le parole: «degli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente incorporato»;
          d) al comma 4:
              1) al primo periodo, le parole: «i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati» sono sostituite dalle seguenti: «il bilancio di chiusura dell'ente incorporato è deliberato»;
              2) al secondo periodo, le parole: «degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente» e le parole: «dei bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «del bilancio»;
              3) al terzo periodo, le parole: «I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati» sono sostituite dalle seguenti: «Il comitato di gestione dell'Agenzia incorporante è rinnovato»;
          e) al comma 5:
              1) al primo periodo, le parole: «le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione organica dell'Agenzia incorporante è provvisoriamente incrementata» e le parole: «gli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente incorporato»;
              2) al secondo periodo, le parole: «nei ruoli delle Agenzie incorporanti» sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo dell'Agenzia incorporante»;
          f) al comma 6 le parole: «le Agenzie incorporanti subentrano» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia incorporante subentra»;
          g) al comma 7:
              1) al primo periodo, le parole: «le Agenzie incorporanti esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia incorporante esercita» e le parole: «agli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente incorporato»;
              2) al secondo periodo le parole: «; l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.  165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono soppresse;
              3) il terzo periodo è soppresso;
              4) al quarto periodo, le parole: «agli enti» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente» e le parole: «ai predetti enti» sono sostituite dalle seguenti: «al predetto ente»;
              5) al quinto periodo, le parole: «ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» e le parole: «ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli» sono soppresse;
          h) al comma 8:
              1) al primo periodo le parole: «sui bilanci degli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «sul bilancio dell'ente incorporato» e le parole: «alle Agenzie incorporanti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia incorporante»;
              2) il secondo periodo è soppresso;
          i) al comma 10, le lettere a) e c) sono soppresse.
3. 493. Barbato.

      Al comma 14, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) introduzione del contraddittorio preventivo in caso di accertamento;
3. 501. Montagnoli.

      Al comma 14, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) eliminazione dell'attuale asimmetria nei diritti in giudizio, oggi a sfavore del contribuente.
3. 507. Fogliato.

      Al comma 14, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) introduzione del concordato biennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo.
3. 509. Fedriga.

      Al comma 14, sopprimere la lettera c).

      Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
      14-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, le lettere gg-ter), gg-quater), gg-sexies) e gg-septies) sono abrogate.
3. 502. Favia, Barbato, Messina, Borghesi.

      Al comma 14, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
          d-bis) riduzione dell'aggio a favore degli agenti della riscossione;
          d-ter) allungamento del periodo di rateazione dei debiti tributari con applicazione di un tasso di interesse al tasso di riferimento della BCE.
3. 506. Montagnoli.

      Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere, la seguente:
          d-bis) rafforzare l'efficacia dell'attività di riscossione coattiva, introducendo, anche attraverso la promozione di accordi bilaterali, strumenti adeguati a consentire all'agente della riscossione di aggredire anche gli elementi patrimoniali occultati o irregolarmente trasferiti all'estero.
3. 503. Barbato.

      Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere, la seguente:
          d-bis) rafforzare l'efficacia dell'attività di riscossione coattiva, introducendo, anche attraverso la definizione di una normativa comune a livello di Unione europea, strumenti adeguati a consentire all'agente della riscossione di aggredire anche gli elementi patrimoniali occultati o irregolarmente trasferiti all'estero.
3. 504. Barbato.

      Al comma 14, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
          d-bis) revisione delle modalità di calcolo degli interessi di mora applicati nelle procedure di riscossione, al fine di uniformarli a quelli applicati alle somme dovute dall'Amministrazione al contribuente a titolo di rimborso, ove quest'ultimo sia intempestivo.
3. 508. Vanalli.

      Al comma 14, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
          e-bis)
prevedere, nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, per il pagamento dell'imposta dovuta, che l'agente della riscossione, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, sia tenuto ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati;
3. 601. Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
      15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione» sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 16.
      16. Ai fini di quanto stabilito al comma 15, il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, in occasione della notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario stesso, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o ravviso per i quali si procede, sono stati interessati:
          a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione, ovvero da non esigibilità dello stesso;
          b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
          c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
          d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura adita, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
          e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.

      17. Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 16, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal contribuente e la documentazione allegata al fine di ottenere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente ai sistemi informativi dei concessionari per la riscossione. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
      18. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 17 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 15 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
      19. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 16, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.
      20. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi si trasmissione di provvedimenti di annullamento e/o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
      21. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 17, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 15 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
      22. Per effetto di quanto stabilito dal presente articolo l'articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, è soppresso.
3. 592. Borghesi, Barbato, Messina.

      Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
      15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 16.
      16. Ai fini di quanto stabilito al comma 15, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare/esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
          a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione;
          b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
          c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
          d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
          e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
          f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

      17. Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 16, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
      18. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 17 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 15 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
      19. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 16, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.
      20. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi si trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
      21. Le disposizioni che precedono si applicano, anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 17, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 15 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
      22. Per effetto di quanto stabilito dal presente articolo l'articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, è soppresso.
3. 593. Borghesi, Barbato, Messina.

      Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
      15. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) previsione della sospensione immediata da parte degli enti e delle società incaricate per la riscossione dei tributi, di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore;
          b) previsione di una dichiarazione del contribuente al concessionario per la riscossione, in occasione della notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario stesso, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
              1) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso ovvero da non esigibilità dello stesso;
              2) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
              3) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
              4) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura;
              5) da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo stesso;
          c) previsione che trascorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite siano annullate di diritto e che il contribuente sia considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli;
          d) applicazione, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, di una forte sanzione amministrativa;
          e) applicazione anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.
3. 591. Messina, Barbato, Borghesi.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      
Art. 3-bis. – (Regime fiscale e previdenziale delle indennità di impiego operativo). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a prevedere che le indennità di cui agli articolo 2, 3 e 7 della legge 23 marzo 1983, n.  78, siano assoggettate, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, alla disciplina fiscale prevista all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
3. 0600. Paglia.

A.C. 5291-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette, giochi pubblici).

      1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;
          b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
          c) previsione di possibili forme di opzionalità.

      2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori.
      3. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;
          b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;
          c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici.
          d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.

      4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
          b) attuazione del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

      5. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
          b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari.

      6. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
      7. Il riordino di cui al comma 6 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;
          b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;
          c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;
          d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, nonché in materia di disciplina relativa alle corse ippiche.
          e) rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;
          f) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni;
          g) riordino ed implementazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;
          h) riordino e implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;
          i) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco;
          l) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:
              1) istituzione dell'Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione ippica italiana sia improntata a criteri di rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
              2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti all'Unione ippica italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;
              3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché all'Unione ippica italiana di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
              4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

      Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) abolizione di tutti i contributi statali erogati alle imprese a qualsiasi titolo ed utilizzo delle somme rinvenienti da tale disposizione ai fini della riduzione dell'imposizione sul reddito d'impresa come disciplinato dal presente articolo.
4. 406. Volpi.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ed introducendo agevolazioni, sotto forma di parziali deduzioni o detrazioni, per chi sostiene costi o spese mediante ricorso a mezzi di pagamento tracciabili.
4. 490. Fava.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) abolizione delle sanzioni in caso di errori formali nelle dichiarazioni IVA che non abbiano causato danno all'erario, in particolare nelle ipotesi di erroneo addebito al cessionario/committente di IVA per carenza di presupposti, esenzioni o esclusioni;.
4. 416. Allasia.

      Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) assoggettamento all'imposta unica di cui alla lettera a) e ai regimi forfetari di cui alla lettera b) su adesione facoltativa da parte dei contribuenti.
4. 415. Follegot.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in riferimento a quanto previsto dalla lettera a).
4. 2. Barbato, Messina, Borghesi.

      Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis) previsione di un sistema premiale che stimoli l'efficienza produttiva delle imprese, riducendo il carico fiscale su incrementi di reddito dichiarati rispetto alle potenzialità produttive dell'impresa misurate attraverso strumenti oggettivi.
4. 440. Gidoni.

      Al comma 3, lettera b), dopo le parole: le operazioni transfrontaliere aggiungere le seguenti: rispettando gli accordi internazionali e gli specifici vincoli che discendono dall'appartenenza all'Unione Europea.
4. 101. Messina, Barbato, Borghesi.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, stabilendo la facoltà dei comuni di fissare aliquote di imposta diverse per le singole categorie catastali e, all'interno della stessa categoria, per immobili locati e non locati.
4. 403. Meroni.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, esentando dall'imposta gli immobili destinati ad abitazione principale e le loro pertinenze.
4. 404. Martini.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, dando la possibilità ai comuni di equiparare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale.
4. 422. Vanalli.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta municipale propria, attribuendo l'intero gettito ai comuni.
4. 431. Montagnoli.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per l'eliminazione dell'imposta municipale propria a partire dal periodo di imposta in vigore al 31 dicembre 2013.
4. 405. Maggioni.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive, con particolare riferimento:
          a) alla definizione del concetto di «autonoma organizzazione» ai fini dell'esenzione dall'imposta;
          b) alla graduale riduzione dell'imposta per le piccole imprese, innalzando la franchigia di imposizione.
4. 418. Allasia.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive, con particolare riferimento all'esclusione del costo del lavoro dalla determinazione della base imponibile.
4. 427. Lanzarin.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile. L'eliminazione deve essere completata entro il periodo di imposta in vigore al 31 dicembre 2015.
4. 402. Goisis.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.
4. 419. Grimoldi.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per introdurre la deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dalle imposte sui redditi.
4. 428. Isidori.

      Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          c) previsione del pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro.
4. 202. Messina, Borghesi, Barbato.

      Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) estensione del meccanismo di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, disciplinato dall'articolo 32-bis del decreto-legge n.  83 del 2012, secondo le prescrizioni e nei limiti fissati dalla direttiva 2010/45/UE.
4. 438. Bonino.

      Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) allungamento del termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di applicazione del meccanismo di reverse charge.
4. 437. Bitonci.

      Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) revisione dell'attuale regime, al fine di agevolare la compensazione dei crediti per le imprese che operano con l'estero.
4. 429. Molgora.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
          b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo».
4. 203. Borghesi, Barbato, Messina.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      5-bis. I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, sono abrogati.
      5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
      5-quater. Il decreto di cui al comma 5-ter è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a un punto percentuale esclusivamente rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza (DEF); il medesimo decreto non può essere adottato qualora, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 5-ter, rispetto a quello indicato nel DEF.
      5-quinquies. In ogni caso il decreto di cui al comma 5-ter deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per definire le aliquote di cui al medesimo comma 5-ter per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data. Il decreto non può essere adottato qualora, nella media dell'anno, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 5-ter, rispetto a quello dell'anno precedente.
      5-sexies. I decreti di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicurano che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di livelli minimi delle accise.
      5-septies. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 5-ter è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 5-quater.
      5-octies. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 5-ter del presente articolo determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.  452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.  16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n.  1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dall'anno 2013, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.  451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40, prorogati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.  488, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 204. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione delle accise sui prezzi dei carburanti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) diminuzione delle misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;
          b) stabilire la diminuzione di cui alla lettera a) qualora il prezzo dei carburanti aumenti in misura pari o superiore, sulla media del periodo, di un punto percentuale rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel DEF;
          c) stabilire che in ogni caso la diminuzione deve essere definita con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ogni anno per stabilire le aliquote per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data.
4. 205. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione della disciplina delle accise, al fine di giungere ad una diminuzione dell'accisa sui carburanti per autotrazione nelle zone di confine, con lo scopo di limitare l'attuale perdita di gettito dovuta allo svantaggio di prezzo del nostro carburante rispetto ai Paesi confinanti.
4. 441. Nicola Molteni.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione della disciplina delle accise al fine di introdurre meccanismi automatici di diminuzione dell'accisa sui carburanti per autotrazione che compensino gli aumenti del prezzo dei carburanti.
4. 442. Laura Molteni.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il Governo è delegato, con apposito decreto legislativo da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il riordino complessivo della tassazione derivante da attribuzione di riserve di rivalutazione armonizzando le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse vigenti, con le previsioni di cui al comma 1, articolo 47 del TUIR.

      2. Sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 13 della legge n.  342 del 2000 ed il comma 4 dell'articolo 26 della legge n.  413 del 1991.
4. 421. Pini.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il Governo è altresì delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, un programma nazionale che, attraverso la concertazione con le regioni, abbia lo scopo di studiare specifici sistemi in grado di introdurre la fiscalità ambientale nel settore automobilistico. In particolare, il programma dovrà rappresentare uno strumento volto ad incentivare il rinnovo del parco veicoli circolante, attraverso la piena attuazione del principio «chi inquina paga», di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, prevedendo una fiscalità agevolata per gli autoveicoli meno inquinanti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4. 304. Cimadoro, Borghesi, Barbato, Messina.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il Governo è altresì delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, un programma nazionale che, attraverso la concertazione con le regioni, abbia lo scopo di studiare specifici sistemi in grado di introdurre la fiscalità ambientale nel settore automobilistico. In particolare, il programma dovrà rappresentare uno strumento volto ad incentivare il rinnovo del parco veicoli circolante, attraverso la piena attuazione del principio «chi inquina paga», di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, prevedendo una fiscalità agevolata per gli autoveicoli meno inquinanti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4. 447. Munerato.

      Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
          d-bis) previsione, al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, che le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento di somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n.  289;
4. 411. Barbato.

      Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis) prevedere la revoca della concessione per i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, o che pagano dividendi a tali società;
4. 408. Barbato, Messina, Borghesi.

      Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis) prevedere sanzioni per chiunque, residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme;
4. 407. Barbato, Messina, Borghesi.

      Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
          f-bis) esclusione dalle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito delle società i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, nonché le società fiduciarie, i trust, le società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria;
4. 409. Barbato, Messina, Borghesi.

      Al comma 7, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
          i-bis) slittamento del termine di avvio del processo di incorporazione dell'AAMS nell'Agenzia delle dogane previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.
4. 412. Messina, Barbato, Borghesi.

      Al comma 7, sopprimere la lettera l).
4. 601. Messina, Borghesi, Di Giuseppe.

      Al comma 7, lettera l), numero 3), sopprimere le parole: di controllo di primo livello sulla regolarità delle borse.

      Conseguentemente, al medesimo numero aggiungere, in fine, le parole: mantenendo le modalità di controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, nei termini stabiliti dal comma 9-bis dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.
4. 481. Marinello.

      Al comma 7, lettera l), numero 3), sopprimere le parole: di controllo di primo livello sulla regolarità delle borse.
4. 480. Marinello.

      Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
      8. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n.  289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
          a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2012, oppure possono essere versate in un massimo di tre rate annuali o di sei rate semestrali: in tal caso l'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 30 novembre 2012;
          b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 dicembre 2012;
          c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l'inefficacia della definizione;
          d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2013. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2013 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
          e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 luglio 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2013, ovvero fino al termine del 31 dicembre 2014, per le liti definite con il pagamento in un massimo di 3 rate annuali o 6 rate semestrali. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2013, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2014, nel caso di rateazione. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
          f) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

      9. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 8, lettera b), la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 8, lettera a), comporta l'immediata decadenza dalla concessione.
      10. Parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 8 non inferiori a 1 miliardo di euro, confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate al Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
4. 410. Barbato.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      8. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, nonché della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, di cui alla comunicazione COM(2011)169, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, adottando, in coerenza con le previsioni della predetta proposta di direttiva, il principio dell'esclusione dalla carbon tax dei settori regolati dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, e prevedendo che il gettito riveniente dall'introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti di energia rinnovabili e degli interventi volti alla tutela dell'ambiente, in particolare alla diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dal presente articolo è coordinata con la data di recepimento, nei Paesi membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita in materia al livello della medesima Unione europea.

      Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: imposte indirette aggiungere le seguenti: , fiscalità ambientale.
4. 600. Borghesi, Piffari, Barbato, Messina.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      8. In via sperimentale le imprese straniere che aprono una nuova impresa in Italia, per i primi tre anni godono delle seguenti agevolazioni:
          a) esenzione dal pagamento dell'IMU e riduzione del 50 per cento delle imposte sul reddito se insediano le unità produttive in aree industriali dismesse;
          b) riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro. Le modalità di attuazione del presente articolo sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 5. – (Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia). – 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n.  88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E allegata alla Legge 12 novembre 2011, n.  183, è ridotta di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
4. 452. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
      8. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.  431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:
          a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;
          b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;
          c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

      9. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia.
      10. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. 464. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      8. Alla legge 9 dicembre 1998, n.  431, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 5:
              1) al secondo periodo, le parole: «per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per tre anni»;
              2) al quarto periodo, le parole: «il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «il contratto si intende scaduto alla data della scadenza della proroga. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 6»;
          b) all'articolo 6:
              1) al comma 4, dopo le parole: «Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione» sono inserite le seguenti: «, relativi ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1,»;
              2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
          5-bis. Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile. La data dell'esecuzione è fissata alla data della scadenza del contratto di locazione. Decorsa inutilmente tale data, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma, l'opposizione all'esecuzione è proposta dopo il rilascio dell'immobile, ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile per questioni formali o per invalidità del contratto, ai soli fini del risarcimento del danno. Il riconoscimento del danno comporta il pagamento da parte del proprietario dell'immobile di un indennizzo stabilito dal giudice, fino all'importo massimo della cauzione stabilita nel contratto di locazione”.
4. 463. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
      8. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n.  128, le parole «compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico» sono sostituite dalle seguenti «esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico».
      9. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, dopo le parole: «libri» sono aggiunte le seguenti «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
      10. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
4. 461. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
      8. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, dopo le parole «libri» sono aggiunte le seguenti «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
      9. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. 462. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
      8. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.  408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);».
      9. La misura si applica limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2015 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n.  57.
      10. All'onere del presente articolo, valutato in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2015 si provvede mediante l'incremento di un punto percentuale, per il medesimo periodo temporale, dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 470. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      8. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente delle Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 è aggiunto, infine, il seguente periodo: ”ivi compresi mobili e le parti in legno montati fissi su misura. All'onere, valutato in 540 milioni di euro per l'anno 2013, 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014, 1,6 miliardi di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
4. 473. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
      8. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
          g-bis) le spese sostenute da famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2.500 euro, purché relative ad acquisti effettuati nell'anno di costituzione del nucleo familiare e nel successivo. La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi.

      9. All'onere di cui al comma 1, valutato in 50 milioni per l'anno 2013, 110 milioni di euro nell'anno 2014, 80 milioni nel 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 472. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      8. All'articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute ed è stabilita con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi.

      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
4. 433. Cavallotto.

      Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
      8. A decorrere dal 1o gennaio 2013, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n.  400.
      9. All'onere di cui al comma 1, valutato in 250 milioni di euro nell'anno 2014, 94 milioni nel 2015 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 471. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      8. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      5-bis Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata nella fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, primo comma ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'imposta relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'imposta relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile;
      5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al settimo comma, il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente;
      5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, primo comma, per gli importi comunicati o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile;
      5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al nono comma sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. 469. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      8. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471, sono abrogati.
4. 467. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      8. Tutti i software di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica.
4. 474. Caparini.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      8. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n.  122, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      5-bis La disposizione di cui al comma precedente non si applica all'organo di revisione di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.
4. 468. Caparini.

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
      Art. 4-bis. – (Principi e criteri direttivi per il coordinamento con l'attuazione del federalismo fiscale). – 1. Al fine di realizzare un pieno coordinamento con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n.  42, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) coordinamento della facoltà di introduzione di addizionali IRPEF da parte di regioni e comuni, con riferimento alla struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote, nonché alla facoltà di introdurre detrazioni, con gli obiettivi di semplificare gli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta e di riportare le addizionali a funzioni allocative, riducendone l'impatto distorsivo sulla progressività del sistema come fissato a livello statale;
          b) coordinamento fra le detrazioni fiscali introdotte dai diversi livelli di governo, con la finalità di evitare effetti di rendita fiscale, che rendano difficile al contribuente percepire le origini delle agevolazioni complessivamente godute;
          c) previsione di meccanismi compensativi in relazione all'impatto che eventuali modifiche delle soglie di esenzione dell'IRPEF nazionale possono esercitare sul gettito delle addizionali locali, comunali e regionali.
4. 04. Causi, D'Antoni, Albini, Carella, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Al fine di perseguire con proficuità ed efficacia gli obiettivi di equità e trasparenza previsti dalla presente legge, garantire adeguato gettito alle entrate tributarie ed allo stesso tempo l'economicità dell'azione della pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate, in esito alle procedure previste dall'articolo 23-quinquies della legge n.  135 del 2012 ed in attuazione del comma 4, attingono nei termini previsti alle graduatorie delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n.  14.
4. 01. Messina, Barbato.