XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 28 novembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 novembre 2012.

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbi, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Borghesi, Braga, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Pianetta, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Tortoli, Valducci, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbi, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Boniver, Borghesi, Braga, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Pescante, Pianetta, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Tortoli, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 27 novembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» (5603);

      DE CAMILLIS: «Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n.  374, e altre disposizioni concernenti la messa al bando delle munizioni a grappolo» (5604);

      PESCANTE: «Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n.  91, in materia di concessione della cittadinanza a stranieri extracomunitari per meriti sportivi» (5605).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge MESSINA ed altri: «Norme per il riordino del sistema degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle loro società strumentali, e altre disposizioni in materia di servizi per l'agricoltura» (5525) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Borghesi, Evangelisti, Favia, Palomba e Zazzera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          V Commissione (Bilancio):
      GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» (5603) Parere delle Commissioni I, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          XIII Commissione (Agricoltura):
      ALESSANDRI: «Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole e interventi finanziari per il sostegno e lo sviluppo delle medesime imprese» (5571) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 23 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, la deliberazione n.  14 del 2012, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 15 novembre 2012, e la relativa relazione concernente l'indagine sulla riorganizzazione dei controlli interni ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150: ritardi applicativi e difficoltà operative.
      Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

      Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1984, n.  462, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi in alcune zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del giugno 1981, aggiornata al 31 dicembre 2010.

      Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro della difesa.

      Il ministro della difesa, con lettera in data 26 novembre 2012, ha trasmesso copia del decreto ministeriale – emanato in data 23 novembre 2012 – concernente la determinazione per l'anno 2012 dei contingenti massimi di personale militare destinatario delle indennità operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n.  78.
      Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

      Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di dodici risoluzioni approvate nella sessione dal 22 al 23 ottobre 2012, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
          risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni (doc. XII, n.  1163) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
          risoluzione per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (doc. XII, n.  1164) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
          risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (doc. XII, n.  1165) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);
          risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (doc. XII, n.  1166) – alla V Commissione (Bilancio);
          risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n.  4/2012, dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione (doc. XII, n.  1167) – alla V Commissione (Bilancio);
          risoluzione legislativa sulla preposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (doc. XII, n.  1168) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
          
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dei cittadini (2013) (doc. XII, n.  1169) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          risoluzione legislativa concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.  428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (doc. XII, n.  1170) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
          risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (doc. XII, n.  1171) – alla IX Commissione (Trasporti);
          risoluzione legislativa relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (doc. XII, n.  1172) – alla III Commissione (Affari esteri);
          risoluzione su un programma di cambiamento: il futuro della politica di sviluppo dell'Unione europea (doc. XII, n.  1173) – alla III Commissione (Affari esteri);
          risoluzione sui rapporti economici e commerciali con gli Stati Uniti (doc. XII, n.  1174) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 27 novembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della decisione n.  1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (COM(2012)699 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Proteggere le imprese dalle pratiche di commercializzazione ingannevoli e garantire l'effettivo rispetto delle norme – Revisione della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (COM(2012)702 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – Introduzione generale (COM(2012)716 final), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DELL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 9 OTTOBRE 2012) (A.C. 5019-BIS-A) ED ABBINATI PROGETTI DI LEGGE: PECORELLA ED ALTRI; BERNARDINI ED ALTRI; VITALI E CARLUCCI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 879-2798-3009-3291-TER-4824-5330)

A.C. 5019-bis-A – Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
trasformare in illecito amministrativo il reato di coltivazione domestica di sostanza stupefacente nel caso in cui l'utilizzo del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente ricavata dalla pianta abbia una finalità esclusivamente personale;
1. 20. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
all'articolo 444, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, quando riguardi la circolazione stradale ovvero la sicurezza sul lavoro, salvo che non risulti il risarcimento del danno nei confronti delle persone offese».
3. 57. Sisto.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
      
Art. 12-bis. – 1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
12. 0100. Sisto.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
      Art. 12-bis. — 1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
12. 0200. La Commissione.

A.C. 5019-bis-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  3.

A.C. 5019-bis-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

      sugli emendamenti 1.4, 1.75 e 1.86, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

      sulle restanti proposte emendative.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.4, 1.44 e 1.200, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
          nella parte consequenziale, sopprimere le seguenti parole: sopprimere il comma 5;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 12.0100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative, contenute nel fascicolo n.  3, non comprese nel fascicolo n.  1.

      Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso sull'emendamento 1.4 nella seduta del 24 ottobre 2012.

A.C. 5019-bis-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

      La Camera,
          premesso che:
              il testo del disegno di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, presenta profili di violazione della Costituzione;
              in particolare, risultano violati i principi di stretta legalità, soggezione del giudice soltanto alla legge e del giusto processo (articoli 25, secondo comma, 101 e 111 della Costituzione), in quanto l'istituto della messa alla prova, di cui al presente disegno di legge, demanderebbe, non al giudice, ma alla parte inquirente, ovverosia al pubblico ministero, di stabilire, attraverso un giudizio prognostico, senza alcun tipo di accertamento – pur provvisorio e sommario – la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato (rectius indagato). Infatti, l'imputato se non dovesse procedere a richiedere l'applicazione dell'istituto della messa alla prova entro il termine della discussione in udienza preliminare, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel procedimento di citazione diretta a giudizio, entro 15 giorni dalla notifica del decreto nel giudizio direttissimo e nel procedimento per decreto penale di condanna, unitamente all'opposizione, rimarrebbe escluso dall'applicazione dello stesso, senza che sia mai avvenuto alcun vaglio da parte di un giudice terzo e imparziale, come invece diversamente avviene nel processo minorile ove la messa alla prova è disposta dal giudice, sentite le parti;
              le disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare l'articolo 3, violano il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto attribuiscono un'ampia discrezionalità all'organo inquirente (pubblico ministero), in riferimento all'attribuzione, o meno, del consenso all'applicazione dell'istituto della messa alla prova e della conseguente sospensione del procedimento penale, la quale appare non sufficientemente oggettivizzata, tale da determinare il concreto rischio di decisioni difformi, anche in presenza di medesime condotte, con un grave pregiudizio all'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge;
              sono inoltre rilevabili ulteriori censure con riferimento all'istituto della messa alla prova, di cui al presente disegno di legge, con riferimento alla presunzione della non colpevolezza sino a sentenza definitiva di condanna (articolo 27, comma 2, della Costituzione), poiché la richiesta di messa alla prova, essendo una mera probation giudiziale, in cui cioè, la messa alla prova non presuppone la pronuncia di condanna, sovverte la regola probatoria contenuta nel principio di non colpevolezza. L'indagato nel processo penale non ha l'onere della prova essendo presunto innocente, fino a sentenza di condanna definitiva, mentre attraverso la sistematica applicazione dell'istituto si paleserebbe un costante non liquet;
              si rileva inoltre come l'articolo 2, capoverso articolo 168-bis, comma 3, nel definire il lavoro di pubblica utilità come «... una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi...» si ponga in palese contrasto con la previsione di cui all'articolo 36 della Costituzione, il quale sancisce che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». In questo senso si richiama, per quanto riferita ad una ipotesi diversa da quella in esame, la sentenza della Corte Costituzionale n.  1087 del 1988, nella parte in cui, pur riconoscendo la particolarità del lavoro svolto dal detenuto, specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge e per le finalità cui è diretto, stabilisce che «non può assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto, specie alla stregua dei precetti costituzionali (articoli 35 e 36 della Costituzione)». Ne consegue che un lavoro non retribuito di pubblica utilità appare in contrasto con la Costituzione. Inoltre, a mero scopo di completezza, si rileva che la prestazione lavorativa non retribuita, di cui all'articolo 2, si inserisce in un programma di trattamento e non può non essere configurata come pena, poiché la messa alla prova si inquadra sistematicamente nel codice penale, attraverso l'introduzione di una pena alternativa a quella detentiva, e tramite l'introduzione nel codice di procedura penale, nel libro sesto, rubricato «procedimenti speciali» – ove sono collocati il giudizio abbreviato, il patteggiamento etc., – di un ulteriore procedimento speciale (titolo V-bis) consistente appunto, nella messa alla prova;
              l'articolo 3 reca una grave compressione del diritto alla tutela giurisdizionale della persona offesa dal reato, poiché non si attribuisce all'opposizione di quest'ultima effetto preclusivo dell'applicazione della misura della messa alla prova, diversamente da quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274 in tema di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, sicché risulta, sotto questo profilo, violato l'articolo 24 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  5019-bis-A.
n. 1. Dozzo, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori, Follegot, Fogliato, Montagnoli, Fedriga, Fugatti, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Forcolin, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Maggioni, Martini, Meroni, Molgora, Laura Molteni, Munerato, Negro, Pastore, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI MERITO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, introduce l'ennesima resa da parte dello Stato nella repressione dei reati;
              un provvedimento, come quello in esame, appare infatti improntato a mere finalità di riduzione del numero dei detenuti ristretti nelle carceri italiane, con l'effetto di rimettere in libertà delinquenti che verosimilmente non hanno intrapreso o comunque interrompono un percorso di rieducazione e con alta probabilità torneranno a delinquere;
              l'effetto di prevenzione generale dei reati che consegue alla certezza della pena subisce, in conseguenza di provvedimenti come quello in esame, un consistente indebolimento in quanto si veicola un messaggio di sostanziale impunità per chi delinque;
              con l'articolo 1 del disegno di legge s'introduce la detenzione domiciliare quale pena principale per i delitti puniti con pene detentive fino a quattro anni di reclusione. Con l'introduzione di questa disciplina lo Stato «abbandona» la repressione delle condotte antigiuridiche, e priva di ogni tutela il cittadino e la persona offesa del reato. È di tutta evidenza che i delinquenti che si macchiano dei reati di grave allarme sociale, come quelli di truffa, furto, violenza privata, pornografia minorile, vedranno facilitata dalla detenzione domiciliare la prosecuzione delle proprie attività criminose;
              con l'articolo 2 del disegno di legge si consente una vera e propria impunità del delinquente attraverso l'istituto della messa alla prova. Infatti, commettere reati, di grave allarme sociale, tra cui, peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318 c.p.), abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), commercio prodotti con segni falsi, (articolo 474 c.p.), prostituzione minorile, (articolo 600-bis, comma 2, c.p), pornografia minorile, (articolo 600-ter c.p., comma 4), impiego di minori nell'accattonaggio, (articolo 600-octies c.p.), violenza privata, (articolo 610 c.p.), atti persecutori (stalking), (articolo 612-bis c.p.), violazione di domicilio, (articolo 614 c.p.) furto, (articolo 624 c.p.), invasione di terreni o edifici, (articolo 633 c.p.), truffa, (articolo 640 c.p.) «costerà» un brevissimo periodo di lavori di pubblica utilità, con l'aggiunta che, al termine del periodo, il certificato penale del reo sarà «intonso», poiché il reato si estinguerà. Inoltre la persona offesa non potrà richiedere, a titolo di risarcimento del danno alcunché, stante appunto l'estinzione del reato commesso. Il cittadino vittima di reato non può «reagire» ed oltremodo è privato di ogni tutela costituzionalmente prevista;
              con l'articolo 10 del disegno di legge si stabilisce che gli irreperibili, ossia coloro che si sono sottratti al giusto processo volontariamente, non potendo essere giudicati stante la loro assenza, sfuggono all'applicazione delle leggi per il reato commesso, poiché la prescrizione viene «ancorata» all'articolo 161 codice penale. In questo modo, non essendo stati previsti dei termini maggiori o comunque «ad hoc» di prescrizione, come quelli riferiti, ad esempio, ai delinquenti abituali, si consente a chi si sottrae al processo di sottrarsi alla condanna. Anche in questo caso il cittadino viene privato di ogni tutela;
              le linee programmatiche e anche i provvedimenti di politica criminale sin qui adottati, nonché quelli che si intendono adottare in tema di «irrilevanza del fatto per speciale tenuità e depenalizzazione», si pongono in una linea che produrrà il prevedibile effetto di lasciare impuniti i reati e consentire il dilagare della delinquenza;
              basti ricordare come la problematica del sovraffollamento carcerario è stata affrontata attraverso il decreto-legge cosiddetto «Severino» – n.  211 del 2011 –, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  9 del 2012, che sostanzialmente ha previsto, da un lato, l'estensione a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso al beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio (oltre 7.000 i condannati effettivamente scarcerati) e, dall'altro lato, la rinuncia, in attesa del giudizio per direttissima, all'applicazione della custodia cautelare in carcere per una serie di reati di grave allarme sociale, tra cui il furto, il furto con violenza o con destrezza, quello commesso su mezzi pubblici di trasporto, quello commesso nei confronti di chi si stia, o si sia appena recato presso sportelli automatici di prelievo di danaro o in banca, quelli aventi ad oggetto armi, munizioni od esplosivi, la ricettazione ed altri, custodia cautelare sostituita dalla detenzione presso il proprio domicilio. La custodia presso il proprio domicilio, come peraltro diversi quotidiani nazionali hanno fatto rilevare, pregiudica l'esecuzione della pena, poiché in molti casi il reo si sottrae agli arresti domiciliari oltre a non presentarsi all'udienza per direttissima;
              va inoltre ricordato che il problema del sovraffollamento carcerario potrebbe fortemente ridimensionarsi se si perseguisse un'efficace politica di accordi bilaterali finalizzata a far scontare la pena ai detenuti stranieri nelle carceri dei Paesi di origine: tale indirizzo, intrapreso dal precedente Governo, non risulta proseguito dal Ministro della Giustizia e dal Governo in carica, che in tema di risoluzione dei problemi connessi all'immigrazione, ha assunto politiche di segno opposto, ad esempio varando un'ampia sanatoria per i clandestini, attualmente in atto;
              l'inefficacia delle politiche per il contrasto alla criminalità adottate dall'attuale Governo è dimostrata altresì dai dati recentemente pubblicati sul quotidiano «Il Sole 24 ore», risultato dell'elaborazione dei dati del Ministero dell'Interno, dove si evidenzia come il trend di riduzione dei reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria degli ultimi tre anni s'inverte, giacché si evidenzia che nell'ultimo anno le denunce hanno raggiunto la quota di 2.763.012, pari al 5,4 per cento in più rispetto al 2010: il numero di reati denunciati di furti in casa sono aumentati del 21,1 per cento e i borseggi del 16 per cento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  5019-bis-A.
n. 1. Dozzo, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori, Follegot, Fogliato, Montagnoli, Fedriga, Fugatti, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Forcolin, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Maggioni, Martini, Meroni, Molgora, Laura Molteni, Munerato, Negro, Pastore, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

A.C. 5019-bis-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I
DELEGA AL GOVERNO

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
          b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la pena detentiva principale sia l'arresto presso il domicilio, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;
          c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;
          d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:
              1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
              2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;
          e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

      2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
      3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e nel rispetto del procedimento di cui al comma 2.
      4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

      Sopprimerlo.
1. 2. Angela Napoli.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie aggiungere le seguenti: e dell'istituto dell'astensione dalla pena.

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
          e-bis)
prevedere che il giudice:
              1) nel pronunciare sentenza di condanna per un reato colposo, possa astenersi dall'infliggere la pena, quando il reo abbia subito gli effetti pregiudizievoli del reato in misura e forma tale che l'applicazione della pena risulterebbe ingiustificata sia in rapporto alla colpevolezza che alle esigenze di prevenzione speciale;
              2) nel pronunciare sentenza di condanna per un reato doloso, possa astenersi dall'infliggere la pena, nel caso in cui gli effetti pregiudizievoli del reato si siano verificati esclusivamente a carico del soggetto agente.
1. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a)
prevedere che, per i reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, la pena detentiva principale sia l'affidamento ai servizi sociali in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni da scontare fuori dagli istituti penitenziari;

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
          f)
prevedere che, nel caso indicato dalla lettera 0a), il giudice prescrive i comportamenti che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.
1. 21. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 70. Molgora.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: puniti con con le seguenti: per i quali sia prevista come pena edittale.
1. 6. Cirielli.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: massimo a quattro anni con le seguenti: massimo a un anno.
1. 9. Bonino.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: massimo a quattro con le seguenti: massimo a due.
1. 8. Bitonci.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: massimo a quattro con le seguenti: massimo a tre.
1. 7. Allasia.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la pena detentiva fino alla fine del comma, con le seguenti: il giudice possa sostituire la pena della reclusione negli istituti penitenziari con la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni;
          b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, il giudice possa sostituire la pena detentiva dell'arresto negli istituti penitenziari con l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;
          c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;
          d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:
              1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
              2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;
              3) nei casi previsti dagli articoli 99, escluso il primo comma, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;
          e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato;
          f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto negli istituti penitenziari, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o in violazione delle modalità di controllo prescritte, appare incompatibile con la prosecuzione della detenzione presso il domicilio ovvero quando il condannato se ne allontana;
          g) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento del condannato dal domicilio;
          h) provvedere al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti e, in particolare, con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n.  354 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.

      Conseguentemente:
          al comma 3, sostituire le parole:
di ciascuno con le seguenti: dell'ultimo;
          sopprimere il comma 5.

1. 44. Contento.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: la pena detentiva fino alla fine del comma, con le seguenti: il giudice possa sostituire la pena della reclusione negli istituti penitenziari con la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni;
          b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, il giudice possa sostituire la pena detentiva dell'arresto negli istituti penitenziari con l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;
          c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;
          d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:
              1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
              2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;
          e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato;
          f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto negli istituti penitenziari, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o in violazione delle modalità di controllo prescritte, appare incompatibile con la prosecuzione della detenzione presso il domicilio ovvero quando il condannato se ne allontana;
          g) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento del condannato dal domicilio;
          h) provvedere al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti e, in particolare, con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n.  354 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.

      Conseguentemente:
          al comma 3, sostituire le parole:
di ciascuno con le seguenti: dell'ultimo;
          sopprimere il comma 5.

1. 4. Ria.

Subemendamenti all'emendamento 1. 200. della Commissione

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: in misura non inferiore a quindici giorni con le seguenti: di durata non inferiore a centottanta giorni.
0. 1. 200. 1. Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: in misura non inferiore a quindici giorni con le seguenti: di durata non inferiore a centoventi giorni.
0. 1. 200. 2. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: in misura non inferiore a quindici giorni con le seguenti: di durata non inferiore a centodieci giorni.
0. 1. 200. 3. Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: in misura non inferiore a quindici giorni con le seguenti: di durata non inferiore a novanta giorni.
0. 1. 200. 4. Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Follegot, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: in misura non inferiore a quindici giorni con le seguenti: di durata non inferiore a ottanta giorni.
0. 1. 200. 5. Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: in misura non inferiore a quindici giorni con le seguenti: di durata non inferiore a settanta giorni.
0. 1. 200. 6. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: in misura non inferiore a quindici giorni con le seguenti: di durata non inferiore a sessanta giorni.
0. 1. 200. 7. Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: in misura non inferiore a quindici giorni con le seguenti: di durata non inferiore a trenta giorni.
0. 1. 200. 8. Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Follegot, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei mesi.
0. 1. 200. 9. Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: un anno.
0. 1. 200. 10. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: un anno e sei mesi.
0. 1. 200. 11. Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
0. 1. 200. 12. Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Follegot, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e sei mesi.
0. 1. 200. 13. Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.
0. 1. 200. 14. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e sei mesi.
0. 1. 200. 15. Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore a cinque giorni con le seguenti: di durata non inferiore a novanta giorni.
0. 1. 200. 16. Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore a cinque giorni con le seguenti: di durata non inferiore a ottanta giorni.
0. 1. 200. 17. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore a cinque giorni con le seguenti: di durata non inferiore a settanta giorni.
0. 1. 200. 18. Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore a cinque giorni con le seguenti: di durata non inferiore a sessanta giorni.
0. 1. 200. 19. Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Follegot, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore a cinque giorni con le seguenti: di durata non inferiore a cinquanta giorni.
0. 1. 200. 20. Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore a cinque giorni con le seguenti: di durata non inferiore a quaranta giorni.
0. 1. 200. 21. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore a cinque giorni con le seguenti: di durata non inferiore a trenta giorni.
0. 1. 200. 22. Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera b), sostituire le parole: in misura con le seguenti: di durata.
0. 1. 200. 23. Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Follegot, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
0. 1. 200. 24. Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
0. 1. 200. 25. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alla lettera a) non si applichino ai casi previsti dagli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e dall'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285;
0. 1. 200. 26. Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Follegot, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alla lettera a) non si applichino ai casi previsti dagli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 388 e 388-ter del codice penale;
0. 1. 200. 27. Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alla lettera a) non si applichino ai casi previsti dagli articoli 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e dall'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285;
0. 1. 200. 28. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alla lettera a) non si applichino ai casi previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e dall'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285;
0. 1. 200. 29. Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Follegot, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alla lettera a) non si applichino ai casi previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624 e 640 del codice penale;
0. 1. 200. 30. Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alla lettera a) non si applichino ai casi previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale e dall'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285;
0. 1. 200. 31. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alla lettera a) non si applichino ai casi previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale;
0. 1. 200. 32. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alla lettera a) non si applichino ai casi previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies e 612-bis del codice penale;
0. 1. 200. 33. Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alla lettera a) non si applichino ai casi previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e dall'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285;
0. 1. 200. 34. Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alla lettera a) non si applichino al reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
0. 1. 200. 35. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, lettera d), dopo le parole: dagli articoli aggiungere la seguente: 99,

0. 1. 200. 36. Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, parte consequenziale, comma 2, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: quattro mesi.
0. 1. 200. 37. Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Follegot, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, parte consequenziale, comma 2, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: sei mesi.
0. 1. 200. 38. Lussana, Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Isidori.

      All'emendamento 1. 200. della Commissione, sopprimere la parte consequenziale relativa al comma 5.
0. 1. 200. 200. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la reclusione presso l'abitazione fino alla fine del comma, con le seguenti: , in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», continuativa, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni;
          b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, continuativo, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;
          c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;
          d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;
          e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
          f) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;
          g) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere a) e b);
          h) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n.  689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;
          i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n.  199, nonché con la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.

      Conseguentemente:
          al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
dodici mesi con le seguenti: otto mesi;
          al comma 3, sostituire le parole: di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e nel con le seguenti: dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il;
          sopprimere il comma 5.

1. 200. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
*1. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
*1. 45. Contento.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.
1. 11. Bragantini.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 388 e 388-ter del codice penale.
1. 16. Buonanno.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.
1. 12. Callegari.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.
1. 17. Comaroli.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.
1. 18. Consiglio.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale e di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.
1. 100. Lussana.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies e 612-bis del codice penale.
1. 14. Cavallotto.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.
1. 13. Chiappori.

      Alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o di reati contro la famiglia, qualora la detenzione domiciliare debba essere eseguita nel domicilio familiare.
1. 19. Di Pietro, Palomba.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis)
trasformare in illecito amministrativo il reato di coltivazione domestica di sostanza stupefacente nel caso in cui l'utilizzo del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente ricavata dalla pianta abbia una finalità esclusivamente personale;
1. 20. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 71. Laura Molteni.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
prevedere che il domicilio comprenda anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo degli arresti domiciliari;
1. 22. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 72. Nicola Molteni.

      Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.
*1. 50. Sisto.

      Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.
*1. 61. Scilipoti.

      Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
          
1) sussistano concreti elementi di una eccezionale pericolosità sociale del condannato;
1. 23. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera d), numero 1) dopo la parola: pericolo aggiungere la seguente: concreto.
1. 51. Sisto.

      Al comma 1, lettera d) numero 1), aggiungere, in fine, le parole: ; il giudizio di non idoneità deve essere specificatamente motivato e non può consistere nella ricognizione delle condizioni di cui all'articolo 273 del codice di procedura penale.
1. 52. Sisto.

      Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).
1. 82. Sisto.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
          f)
prevedere la revoca della detenzione domiciliare e la riconversione dei giorni residui in pena detentiva principale in caso di sottrazione alla detenzione domiciliare, di condotta incompatibile con la convivenza familiare o in ogni altra situazione in cui la detenzione domiciliare appaia non idonea alla rieducazione o pericolosa socialmente.
1. 24. Di Pietro, Palomba.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
          f)
prevedere che la pena detentiva principale sia ragguagliata alla detenzione domiciliare, applicata per fasce orarie o per giorni della settimana, in ragione di un giorno di pena detentiva per ogni giorno di effettiva detenzione domiciliare.
1. 25. Di Pietro, Palomba.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
          f)
stabilire i criteri in base ai quali operare il ragguaglio tra giorni di pena detentiva principale e giorni di detenzione domiciliare.
1. 26. Di Pietro, Palomba.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
          f)
prevedere che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettera d) siano autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 309 e seguenti del codice di procedura penale e che quelli adottati ai sensi del comma 1 lettera e) siano appellabili ai sensi dell'articolo 310 e seguenti del codice di procedura penale dinanzi alla corte di appello del luogo dell'esecuzione della pena.
1. 54. Sisto.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 60. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 3.
1. 76. Pini.

      Sopprimere il comma 4.
1. 86. Polledri.

      Sopprimere il comma 5.
1. 75. Rainieri.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività del Centro educazione motoria della Croce rossa italiana a Roma, nonché di altre analoghe strutture dedite all'assistenza ai disabili – 3-02623

      BINETTI, CALGARO, NUNZIO FRANCESCO TESTA, DELFINO, ANNA TERESA FORMISANO, DIONISI, RAO, ENZO CARRA, CAPITANIO SANTOLINI, CARLUCCI, DE POLI, COMPAGNON, CICCANTI, NARO e VOLONTÈ. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          l'analisi della popolazione differentemente abile è condizionata da difficoltà oggettive che permettono una quantificazione solo parziale dei bisogni di cura dei disabili. Solo in poche realtà territoriali sono presenti dei sistemi informativi che rilevano e restituiscono dati inerenti alla domanda di servizi e alle prestazioni forniti dai vari enti;
          ciò premesso, si considerano le stime disponibili riferite al numero di disabili tenendo presente che: la definizione di disabilita non è universale (spesso si usano in modo impreciso termini come disabile, handicappato, invalido, inabile e altro); il sistema attuale di certificazione di disabilità manca di uniformità; manca una fonte anagrafica universale e, quindi, le fonti esistenti non sono né esaustive, né paragonabili tra loro;
          stimare il numero dei bambini e dei giovani disabili richiede fonti informative diverse, mentre la principale fonte utilizzata per stimare il numero delle persone con disabilità presenti in Italia è l'indagine Istat sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari del 2004-2005. Secondo l'Istat, la proporzione di persone disabili sulla popolazione residente nel nostro Paese è del 4,8 per cento;
          considerando i diversi livelli di disabilità, naturalmente quello più grave è rappresentato dal confinamento, che implica la costrizione permanente a letto, o su una sedia con livelli di autonomia nel movimento pressoché nulli, nonché il confinamento in casa per impedimento psichico o fisico;
          secondo la classificazione Istat, per esempio, solo in provincia di Roma risultano confinate più di 70 mila persone con più di 6 anni. Circa 110 mila persone presentano difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, cioè vivono con difficoltà ad espletare le principali attività di cura della propria persona, più di 80 mila presentano disabilità nel movimento, mentre le difficoltà nella sfera della comunicazione, quali l'incapacità di vedere, sentire o parlare, coinvolgono circa 40 mila persone con più di 6 anni, che richiedono un particolare lavoro di cura, spesso per la concomitante disabilità di tipo psicomotorio;
          il Centro educazione motoria della Croce rossa italiana a Roma, per l'assistenza ai disabili gravi, ma lo stesso dicasi per gli altri centri presenti nel resto dell'Italia, rischia di chiudere tra le drammatiche incertezze per utenti, famiglie e lavoratori. La struttura romana dagli anni ’50 è centro di eccellenza nell'assistenza, ma oggi sembra essere un peso per l'ente pubblico che persegue un obiettivo: il risanamento. Il futuro è legato a un debito di 27 milioni di euro accumulato dal comitato provinciale di Roma della Croce rossa italiana. Il 70 per cento degli operatori è precario;
          i familiari e gli ospiti disabili sono in mobilitazione e non si escludono forme più eclatanti di protesta. Loro non vogliono andarsene, mentre il commissario della struttura annuncia: «Inevitabile il trasferimento degli utenti», dal momento che da mesi non c’è nessuna manutenzione –:
          quali urgenti misure intenda assumere al fine di tutelare la continuità assistenziale, e con essa la salute dei cittadini, di strutture, come il Centro educazione motoria della Croce rossa italiana a Roma, che rischiano di chiudere a causa dei tagli effettuati senza adeguate misure di razionalizzazione della spesa pubblica. (3-02623)


Iniziative per la revisione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Lazio, al fine di salvaguardare le strutture di eccellenza e la qualità delle prestazioni – 3-02624

      MOFFA, D'ANNA, CALEARO CIMAN, CATONE, CESARIO, LEHNER, MARMO, MILO, MOTTOLA, ORSINI, PIONATI, PISACANE, POLIDORI, RAZZI, ROMANO, RUVOLO, SCILIPOTI, SILIQUINI, STASI e TADDEI. —Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          il commissario alla sanità per la regione Lazio, Enrico Bondi, dopo aver optato per tagli lineari del 7 per cento per le strutture private e religiose, sarebbe orientato alla chiusura di interi reparti e numerosi ospedali;
          i tecnici ministeriali hanno richiesto al commissario Bondi, entro il 31 dicembre 2012, di redigere un programma operativo nel quale si faccia chiarezza sul piano di riconversione che avrebbe dovuto interessare 24 ospedali di provincia e i reparti menzionati dal decreto n.  80 del 2010;
          in sostanza ci si troverà di fronte al blocco del turn over, al mancato rinnovo dei contratti a termine (con cinquemila persone che rischiano di restare senza lavoro) e all'ulteriore taglio di 1.963 posti letto;
          di fatto, i cittadini della regione Lazio dovranno fare i conti con chiusura degli ospedali con meno di 80 posti letto e con bacino di utenza tra gli 80 mila e i 150 mila abitanti;
          la situazione si presenta ancora più drammatica considerato che anche numerosi grandi ospedali della capitale (l'Oftalmico, il Forlanini, l'Eastman e il Nuovo Regina Margherita) rischiano la chiusura;
          tutto ciò in una situazione di grave crisi economica e a fronte della mancata realizzazione, in maniera strutturale, di una rete di servizi sanitari e sociali sul territorio capace di attuare una strategia comune e di fornire ai cittadini servizi di qualità attraverso una collaborazione concreta tra pubblico e privato;
          anche l'Aris (l'Associazione degli ospedali religiosi), che ha cercato sempre di mantenere un profilo basso rispetto alle polemiche sulle scelte operate dal Governo in materia di sanità, si è trovata costretta, attraverso il suo presidente Michele Bellomo, a lanciare un grido d'allarme per questi tagli che colpiscono in maniera indiscriminata tutti i servizi, con la pretesa che le prestazioni rimangano invariate;
          quest'ultima scelta appare ancor più incomprensibile, stante il fatto che le prestazioni negli ospedali religiosi costerebbero mediamente un terzo rispetto agli ospedali pubblici;
          in tale situazione, su un tema così delicato, appare del tutto incomprensibile una scelta esclusivamente di carattere contabile che, colpendo in maniera indiscriminata, senza individuare i centri di spreco del denaro pubblico, rischia di non garantire più ai cittadini quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione in materia di tutela della salute –:
          se non si ritenga necessario, stante la situazione di grave allarme sociale che si potrebbe determinare nella regione Lazio, qualora tali provvedimenti entrassero a regime, assumere iniziative per rivedere il piano di rientro sanitario valutando la possibilità di un patto tra imprenditori privati e servizio pubblico, al fine di predisporre un rientro dell'esposizione che salvaguardi le strutture di eccellenza e alimenti un'ampia e articolata integrazione dei servizi territoriali di cura e assistenza della persona, anche mediante una riconversione dei nosocomi e delle strutture ospedaliere di cui si minaccia la chiusura, determinando così, peraltro, una più chiara analisi dei costi di funzionamento e di accreditamento, non disgiunta dalla qualità delle prestazioni. (3-02624)


Iniziative normative in merito ai rischi per la salute derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici – 3-02625

      MIOTTO, ARGENTIN, BOSSA, BUCCHINO, BURTONE, D'INCECCO, GRASSI, LENZI, MURER, PEDOTO, SARUBBI, SBROLLINI, LIVIA TURCO, MARAN, QUARTIANI, GIACHETTI, MARIANI e BRATTI. —Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          attualmente è in corso di discussione la revisione della normativa sui campi elettromagnetici, che suscita notevole perplessità, in particolare rispetto alla progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
          le evidenze scientifiche emerse dalla ricerca epidemiologica mondiale riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità hanno evidenziato che i campi elettromagnetici non vanno sottovalutati rispetto alla salute umana ed ha inserito i campi a radiofrequenza (in particolare quelli emessi dai cellulari, ma l'agente fisico è lo stesso di tutte le sorgenti di campi elettromagnetici oggetto del decreto ministeriale) fra i possibili agenti cancerogeni per l'uomo a causa dell'aumento del rischio di tumori cerebrali come il glioma (40 per cento di rischio per un uso di 30 minuti al giorno per almeno 10 anni);
          la Corte di cassazione ha confermato la sentenza della corte di Appello di Brescia del 22 dicembre 2009 che condannò l'Inail a corrispondere ad un manager la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80 per cento legata all'uso di cordless e cellulari per motivi professionali;
          il manager aveva agito in giudizio, deducendo che, in conseguenza dell'uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro aveva contratto una grave patologia tumorale (il neurinoma del Ganglio di Gasser);
          la sentenza rappresenta un decisivo passo verso il riconoscimento completo dei reali rischi per la salute da esposizione alle onde elettromagnetiche;
          le indicazioni fornite dal Consiglio d'Europa, dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e dall'Organizzazione mondiale della sanità indicano le radiofrequenze come possibili cancerogeni  –:
          quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere, anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione sopra citata, al fine di rivedere la normativa riguardante le misurazioni dei campi elettromagnetici, che, di fatto, attualmente annullano il principio di precauzione raccomandato dall'Unione europea e dalla legge quadro n.  36 del 2001, avendo recentemente affievolito le tutele ambientali in vigore, mettendo così gravemente a rischio la salute della popolazione, specialmente di quella che abita e lavora in prossimità di tali campi elettromagnetici. (3-02625)


Iniziative per la proroga del termine per l'adeguamento a carico dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi previste dal decreto legislativo n.  81 del 2012 – 3-02629

      ZELLER e BRUGGER. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 2012, n.  57, prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo n.  81 del 2012 e che, fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che stabilisce tali procedure, non oltre comunque il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possano autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi;
          sulla base del disposto dell'articolo 6, comma 8, lettera f), sopra richiamato, la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto adempiere al compito di «elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore»;
          sebbene con ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, nel maggio 2012 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha approvato le suddette misure;
          tali procedure avrebbero dovuto essere successivamente recepite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ma ad oggi non risulta ancora un intervento in tal senso da parte dei Ministeri competenti, rimanendo così la previsione normativa totalmente disattesa;
          l'adozione delle procedure standardizzate è fondamentale per le piccole realtà aziendali, che, in tal modo, potrebbero ricorrere a meccanismi prestabiliti e semplificati rispetto alle modalità attualmente indicate dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81;
          la data del 31 dicembre 2012, termine ultimo per ricorrere all'autocertificazione della valutazione dei rischi, la cui prossimità è imminente, mette le imprese che occupano fino a 10 dipendenti nella condizione di non sapere a quali procedure standardizzate doversi adeguare e, per di più, anche qualora le stesse dovessero essere tempestivamente notificate agli interessati a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui alla previsione normativa, i tempi previsti risulterebbero essere eccessivamente stringenti per l'eventuale messa in regola, posto che la stessa norma, seppur fissando un termine ultimo, prevedeva comunque prima della modifica un margine di 18 mesi, successivamente ridotto a 3, dall'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'adeguamento della documentazione necessaria (ex articolo 29, comma 5);
          un ulteriore passo in direzione della semplificazione delle procedure attualmente previste si è disposto con l'articolo 3, comma 1, lettera c), del disegno di legge del Governo recante «Nuove disposizioni urgenti di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese», il quale contiene una semplificazione in relazione alla valutazione dei rischi, prevedendo che le imprese che operano in settori di attività a basso rischio possano sostituire il documento di valutazione con un modello semplificato, il che snellirebbe le procedure attualmente previste e il cui onere, in molti casi, non risulta essere proporzionato all'effettiva rischiosità delle attività svolte  –:
          se il Ministro interrogato, vista l'imminenza della data del 31 dicembre 2012 e considerato il mancato recepimento, da parte dei Ministeri interessati, delle procedure standardizzate di cui sopra, non ritenga necessario assumere iniziative normative per operare una proroga, almeno fino al 30 giugno 2013, del termine per l'adeguamento. (3-02629)


Iniziative per prorogare il termine relativo all'obbligo di dichiarare al catasto urbano i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni agricoli – 3-02630

      MESSINA, DI GIUSEPPE, ROTA e BARBATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          il settore agricolo, com’è noto, sta affrontando una delle crisi più dure degli ultimi decenni, accentuata dalla situazione economica internazionale e gravata dai recenti aumenti della pressione fiscale, che certamente non contribuiscono a sostenere le imprese del settore;
          l'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n.  201 del 2011 ha introdotto l'obbligo di dichiarare al catasto urbano – entro il 30 novembre 2012, termine come da ultimo prorogato – i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni agricoli e di presentare gli atti di aggiornamento catastale relativi alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, previsti, rispettivamente, dal già citato articolo 13 e dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n.  16 del 2012, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste;
          il 14 novembre 2012, la Commissione finanze della Camera dei deputati ha approvato, ancorché con il parere contrario del Governo, una risoluzione unitaria (la n.  8-00212) che impegna il Governo a disporre un'ulteriore proroga del suddetto termine – al mese di maggio 2013 – per le dichiarazioni catastali oppure, in subordine, a prevedere, fino al predetto termine del maggio 2013, la non applicazione delle sanzioni, al fine di tenere conto delle difficoltà a rispettare tali scadenze, legate ai carichi di lavoro gravanti in merito sull'Agenzia del territorio, ai ritardi derivanti al riguardo dall'incorporazione della stessa nell'Agenzia delle entrate e agli elementi di criticità segnalati dalle associazioni degli intermediari professionali che svolgono i relativi adempimenti;
          la risoluzione approvata in Commissione nasce, infatti, a fronte delle segnalate difficoltà che l'Agenzia del territorio sta incontrando nel disbrigo delle pratiche indicate e dei ritardi ulteriori che inevitabilmente deriveranno dall'incorporazione della medesima Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
          la proroga deliberata dalla Commissione intende, soprattutto, scongiurare il rischio che i contribuenti siano colpiti dalle sanzioni conseguenti non a inadempimento, bensì alle difficoltà amministrative e burocratiche inerenti ai loro obblighi dichiarativi  –:
          in che modo e con quali iniziative si intenda dare attuazione, con la necessaria tempestività, a quanto esplicitato in premessa. (3-02630)


Iniziative per la transizione nel Corpo della polizia di Stato dei vincitori dei concorsi rientranti nelle cosiddette seconde aliquote, anche alla luce di possibili modifiche normative – 3-02626

      DI BIAGIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          l'articolo 2199, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, che riproduce l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n.  226, abrogata dallo stesso codice, dispone che i concorrenti per il ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato, giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di merito, vengono suddivisi in due cosiddette aliquote: una parte, corrispondente al 55 per cento, è immessa direttamente nelle carriere iniziali; la restante – pari al 45 per cento – viene immessa nelle carriere iniziali, dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;
          il comma 6 dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, dispone, in particolare, che i criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate, rimandando, di fatto, tali dinamiche di ammissione alle disponibilità dell'amministrazione e, quindi, ad un principio di discrezionalità amministrativa;
          malgrado la sussistenza di una seconda aliquota in tutti i concorsi, a partire dal 2006 sono stati comunque banditi nuovi concorsi che hanno determinato l'incremento delle unità di personale rientranti nella cosiddetta seconda aliquota: dal 2006 al 2011 sono stati banditi quattro concorsi per una domanda di reclutamento pari a 6.814 unità di personale;
          nonostante le evidenti e più volte ribadite esigenze di incremento delle risorse umane e strumentali in capo al Ministero dell'interno, paradossalmente, al momento, risultano inoperativi circa 1.700 vincitori di concorso, collocati nella cosiddetta seconda aliquota e non più transitati dall'Esercito alla polizia di Stato, sebbene titolari di una priorità di inserimento;
          il Ministro interrogato, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea del 26 settembre 2012 (la n.  3-02489), ha precisato che: «L'assunzione nel ruolo della polizia di Stato, una volta terminato il periodo di ferma, deve comunque essere valutata alla luce dei ridimensionamenti imposti dalla spending review, che incidono anche sul sistema delle dinamiche del turn over per il personale delle forze di polizia. La quota dei volontari che non potrà essere subito assunta sarà, comunque, immessa in servizio con il venir meno delle limitazioni imposte dal turn over»;
          nell'ambito della discussione parlamentare in sede referente relativa alla legge di stabilità per l'anno 2013, è stata superata una parte delle criticità relativa alla configurazione del turn over nel comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, così come delineato dalla spending review del luglio 2012: nello specifico, con i commi aggiuntivi all'articolo 3 introdotti dal relatore, i Ministeri interessati «sulla base di metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni (...) procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa» finalizzate anche «ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base di procedure concorsuali già avviate»;
          le assunzioni, di cui ai commi sopra indicati, sono da effettuarsi – secondo il testo del disegno di legge di stabilità per l'anno 2013 approvato dalla Camera dei deputati e all'esame del Senato della Repubblica – anche in deroga «alle percentuali di turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133»;
          stando alla rettifica normativa introdotta nel corso della sede referente della legge di stabilità per l'anno 2013, si sarebbero verificate le condizioni – auspicate dal Ministro interrogato – per consentire di valutare l'immissione in servizio delle cosiddette seconde aliquote, una volta terminato il periodo di ferma;
          in una prospettiva di reale razionalizzazione, inoltre, per far fronte al fabbisogno di personale, le amministrazioni competenti dovrebbero utilizzare le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici già espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato – e non limitarsi ai concorsi già avviati – ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime;
          la mancata transizione degli idonei verso il Corpo della polizia di Stato, unita alla ciclica indizione di nuovi e onerosi concorsi, rischia di configurarsi come un paradosso: da un lato, l'amministrazione attraverso nuovi concorsi dichiara di aver bisogno di nuovi operatori, dall'altro relega ad una condizione di transizione coloro che hanno già superato il medesimo concorso, con conseguente dispendio di risorse da parte dell'erario  –:
          se si intenda dar seguito a quanto auspicato nel riscontro all'interrogazione a risposta immediata citata in premessa, alla luce delle recenti evoluzioni normative, attraverso iniziative volte a far fronte al rinnovato fabbisogno di personale attingendo dalle graduatorie ancora vigenti di concorsi già espletati a decorrere dal 2006, consentendo la reale transizione nel Corpo della polizia di Stato ai vincitori dei concorsi – già espletati – rientranti nelle seconde aliquote di cui in premessa. (3-02626)


Iniziative per una corretta interpretazione della normativa in materia di iscrizioni anagrafiche, con riferimento ai requisiti di abitabilità delle dimore – 3-02627

      DOZZO, MARONI, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n.  1228, in materia di iscrizioni anagrafiche, come integrata dall'articolo 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n.  94 («Pacchetto Maroni sicurezza»), stabilisce che: «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igieniche-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie;
          la citata disposizione introdotta su iniziativa dell'allora Ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni, è diretta a fornire ai sindaci e agli ufficiali di anagrafe la possibilità di verificare la sussistenza e i requisiti di abitabilità delle dimore per le quali venga avanzata una richiesta di fissazione di residenza;
          s'intendeva in tal modo evitare, sulla scorta di casi concretamente verificatisi, che gli uffici anagrafici potessero essere chiamati ad accogliere domande di iscrizione anagrafica per abitazioni chiaramente prive dei minimi requisiti di abitabilità;
          si riscontra da parte di alcune prefetture un'erronea interpretazione della norma citata, nel senso di ritenere che le risultanze delle certificazioni di carattere tecnico attinenti all'abitabilità non possano essere di ostacolo all'iscrizione anagrafica, in quanto la valutazione delle medesime esulerebbe dalla sfera delle competenze proprie dell'ufficiale d'anagrafe;
          una siffatta interpretazione, anche alla luce della riduzione recata da recenti provvedimenti dell'attuale Governo dei termini per le iscrizioni anagrafiche, produrrebbe l'effetto di vanificare qualsiasi controllo sull'abitabilità in occasione dell'esame delle richieste di iscrizione anagrafica  –:
          se il Ministro interrogato non ritenga opportuno indirizzare agli uffici anagrafici dei comuni una circolare al fine di chiarire la corretta interpretazione della norma in esame, in conformità all'intenzione del legislatore illustrata in premessa. (3-02627)


Problematiche riguardanti il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria – 3-02628

      SANTELLI, DIMA, GALATI, GOLFO e TRAVERSA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2011 è stato eletto sindaco del comune di Reggio Calabria il dottor Demetrio Arena, la cui giunta si è insediata nel mese di giugno 2011;
           il 18 novembre 2011 si è conclusa un'operazione di polizia giudiziaria denominata «Astrea», che ha coinvolto il socio privato della Multiservizi spa, società mista affidataria dei servizi di manutenzione dei beni comunali;
          il 21 dicembre 2011, nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria denominata «Alta tensione 2», è stato tratto in arresto un consigliere comunale, immediatamente sospeso e sostituito con il primo dei non eletti della lista di appartenenza;
          in conseguenza alle predette operazioni di polizia giudiziaria, il prefetto di Reggio Calabria, dottor Luigi Varratta, con proprio decreto del 20 gennaio 2012, ha disposto l'attivazione della procedura di accesso presso il comune di Reggio Calabria;
          l'amministrazione comunale ha potuto svolgere a pieno il proprio mandato solo per sei mesi, ovvero fino all'insediamento della commissione di accesso;
          il 14 luglio 2012, al termine dell'attività ispettiva, la commissione di accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il neo prefetto, dottor Vittorio Piscitelli, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, ha redatto la sua relazione trasmettendola al Ministero dell'interno il 26 luglio 2012;
          il 9 ottobre 2012 il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, formulata dal Ministro interrogato;
          dalla relazione della commissione di accesso emergono grossolani errori, innumerevoli inesattezze e rilevanti omissioni, travisamento dei fatti e ribaltamento delle responsabilità, tra le quali:
              a) casi di omonimia o notizie inesatte sull'attività di singoli professionisti, che hanno infangato la reputazione di onesti cittadini;
              b) vengono tacciate di contiguità con la criminalità organizzata e si adombrano sospetti del tutto infondati su importanti imprese cittadine, che, addirittura, risulterebbero fornitrici ed appaltatrici della questura e della prefettura;
              c) vengono segnalate come «infiltrate» cooperative sociali di tipo B, fornitrici dei servizi sociali al comune, in quanto composte da soggetti con precedenti penali, con ciò ignorando che le stesse, svolgendo attività di recupero di soggetti svantaggiati, devono essere composte da ex detenuti ed ex tossicodipendenti;
              d) viene addebitata al comune, secondo quanto consta agli interroganti, l'intempestività con cui ha proceduto allo scioglimento della società mista Multiservizi spa, non tenendo in considerazione che la prefettura, soltanto a seguito delle reiterate richieste del comune, ha rilasciato l'interdittiva antimafia dopo ben sette mesi;
              e) tra i consiglieri «attenzionati» non risultano, peraltro, due soggetti nei cui confronti esistono, a parere degli interroganti, motivi ben più gravi rispetto a quelli che vengono menzionati nella relazione: il primo in quanto socio in imprese confiscate e riportate nella citata relazione, il secondo in quanto imparentato con soggetti destinatari di procedimenti penali;
          molti cittadini stanno proponendo azioni giudiziarie a causa degli errori contenuti nella relazione e dell'avvenuta pubblicazione di un atto riservato  –:
          se il Ministro interrogato sia a conoscenza degli errori contenuti nella relazione in base alla quale ha proposto il provvedimento di scioglimento e se abbia intenzione di chiedere ai propri uffici un riscontro in tal senso, anche al fine di individuare gli strumenti più idonei per salvaguardare i tanti cittadini onesti che si sono visti accusare ingiustamente di contiguità alla criminalità organizzata.
(3-02628)