Camera dei deputati

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DPR 104 del 2003

Art. 13

Rappresentanti di lista
1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista e' presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta.La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.

3. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, alle operazioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione estero e presso i seggi ivi costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto dal comma 2, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte dei promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento.