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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledꞲ8 maggio 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 maggio 2008.

Albonetti, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crosetto, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Mura, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 maggio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
PITTELLI: «Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici» (1160);
CARLUCCI: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese per la partecipazione ad eventi culturali e sportivi» (1161);
VILLECCO CALIPARI: «Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione degli stranieri extracomunitari» (1162);
GASBARRA: «Modifica all'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione degli oneri per permessi retribuiti spettanti ai componenti dei consigli e delle giunte degli enti locali» (1163);
NACCARATO: «Disposizioni per la promozione di una cultura della pace e della non violenza» (1164);
BARANI: Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delega al Governo per la riforma del trattamento economico del personale, per la riforma del servizio volontario nel medesimo Corpo, nonché per l'immissione del personale volontario nei ruoli» (1165);
SBAI: «Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza» (1166);
CATANOSO: «Disposizioni in materia di utilizzo delle generalità» (1167);
CATANOSO: «Istituzione del Parco nazionale dell'Etna» (1168);
CERA: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione di imposta per spese sostenute dalle famiglie presso strutture alberghiere» (1169);
SANTELLI: «Modifica all'articolo 258 del codice civile in materia di effetti del riconoscimento dei figli naturali» (1170);
SANTELLI: «Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti» (1171);
SANTELLI e CECCACCI RUBINO: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» (1172);
POLLASTRINI ed altri: «Disposizioni per l'eguaglianza tra uomini e donne, in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità» (1173);
LO PRESTI: «Disposizioni per la protezione degli operatori sanitari contro i rischi di contagio derivanti da punture accidentali» (1174);
MANCUSO ed altri: «Riconoscimento della qualità di disabile con connotazione di gravità ai ciechi totali e parziali» (1175);
MANCUSO ed altri: «Disposizioni in materia di collocamento al lavoro e di rapporto di lavoro dei centralinisti e operatori della comunicazione privi della vista» (1176);
MANCUSO ed altri: «Assegnazione di un contributo all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti, con destinazione al Centro nazionale di documentazione e agli uffici provinciali di segretariato sociale» (1177);
MANCUSO ed altri: «Assegnazione di un contributo all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti per il funzionamento del Centro europeo per la ricerca, la formazione, l'integrazione e la riabilitazione» (1178);
MANCUSO ed altri: «Istituzione del Registro nazionale degli impianti protesici mammari» (1179);
MANCUSO ed altri: «Disciplina delle attività e delle terapie assistite dagli animali» (1180);
MANCUSO ed altri: «Disposizioni per l'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria in regime di convenzione e agevolazioni tributarie in favore dei proprietari di animali d'affezione» (1181);
STRADELLA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse» (1182);
DE BIASI: «Disciplina generale dello spettacolo dal vivo» (1183).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 28 maggio 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:
«Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie» (1185).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 27 maggio 2008 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: «Sostituzione del comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» (1184).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato D'Antona ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
D'ANTONA: «Norme sulla formazione del Governo» (654).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CARLUCCI: «Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di cultura e di spettacolo» (763) Parere delle Commissioni VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
ANGELI: «Norme in materia di assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all'estero» (119) Parere delle Commissioni I, III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'assegnazione delle predette proposte di legge alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede consultiva, decorrerà dal momento della costituzione della medesima Commissione.

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta il 27 maggio 2008, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 12 maggio 2008, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Livia Turco, nella qualità di ministro della salute pro tempore.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 3 del provvedimento recante misure urgenti per aumentare il potere di acquisto delle famiglie e per lo sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2008.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (3).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 luglio 2008.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 27 maggio 2008, a pagina 13, prima colonna, dopo la ventiduesima riga si intendono inserite le seguenti parole: «L'assegnazione delle predette proposte di legge alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede consultiva, decorrerà dal momento della costituzione della medesima Commissione».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, N. 59, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (A.C. 6)

A.C. 6 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile).

1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se è già stato concesso il provvedimento di sospensione la causa è decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria).

1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis. - (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie). - 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.
6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6».

2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione è ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.
4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, è soppresso.

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59).

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani»;
c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori».

Art. 4.
(Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196).

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575»;
c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:
«Art. 134-bis. - (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma è abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma è abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio».

Art. 5.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888).

1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.
(Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1o ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1o ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1o ottobre 2008».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) è soppressa.

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204).

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».

Art. 8.
(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.
2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui è vietata la cattura è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee».

3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: «detenere» sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»;
b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.
7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie»;
c) all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;»;
2) dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni».

Art. 9.
(Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari).

1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, è immediatamente trasferito in proprietà a titolo gratuito alla Federazione russa.
2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.

Art. 10.
(Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonché le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

Accantonamenti 2008 2009 2010
  (in migliaia di euro)
Ministero della giustizia 2.273 5.981 6.488
Ministero degli affari esteri 1.136 3.427 3.145
Ministero della pubblica istruzione 2.014 - -
Ministero per i beni e le attività culturali 314 1.021 2.458
Ministero dei trasporti 70 654 855
Ministero dell'università e della ricerca 1.000 1.000 1.000
Ministero della solidarietà sociale 216 - -

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 6 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE
(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta).

ART. 8.
(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284).

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva 2000/36/CE, in materia di etichettatura di prodotti di cioccolato. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2003/5258). - 1. I prodotti di cioccolato di cui all'allegato I del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine «cioccolato puro burro di cacao» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I oppure in altra parte dell'etichetta.
2. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, le parole: «"puro" abbinato al termine "cioccolato"» sono sostituite dalle seguenti: «cioccolato puro burro di cacao».
3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e conformi alla disposizione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, possono essere venduti fino allo smaltimento delle scorte e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 05. Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalità e ragionevolezza», sono aggiunte le seguenti: «e purché la finalità sia legittima»;
b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.» ;
d) all'articolo 3, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori ed in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.»;
e) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;
f) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento.
g) all'articolo 5, comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;
h) all'articolo 5, comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati».
8. 06.(Nuova formulazione) Governo.

All'articolo aggiuntivo 8. 06 (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 1, lettera e) capoverso comma 4, dopo le parole: elementi di fatto aggiungere le seguenti:, desunti anche da dati di carattere statistico.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la parola: gravi.
0.8.06.1.Concia, Giachetti, Zaccaria, Amici, Marchi, Meta, Gozi, Gentiloni Silveri.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: elementi di fatto inserire le seguenti: desunti anche da dati di carattere statistico.
0.8.06.8.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: elementi di fatto inserire le seguenti: che possono essere desunti anche da dati di carattere statistico circostanziati.
0.8.06.5.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: elementi di fatto inserire le seguenti: desunti tra gli altri anche da dati di carattere statistico recenti e circostanziati.
0.8.06.3.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: elementi di fatto inserire le seguenti: desunti tra gli altri anche da dati di carattere statistico circostanziati e di fonte pubblica.
0.8.06.4.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: elementi di fatto inserire le seguenti: che possono essere desunti anche da dati di carattere statistico circostanziati, recenti e di fonte pubblica.
0.8.06.2.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: elementi di fatto inserire le seguenti: desunti da dati di carattere statistico.
0.8.06.7.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: elementi di fatto inserire le seguenti: che possono essere desunti esclusivamente da dati di carattere statistico.
0.8.06.6.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: gravi.
0.8.06.9.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: gravi con le seguenti: contrari alla dignità del lavoratore.
0.8.06.10.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: gravi con la seguente: pericolosi.
0.8.06.11.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: gravi con la seguente: gravissimi.
0.8.06.12.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: gravi aggiungere le seguenti: per la dignità del lavoratore.
0.8.06.13.Evangelisti, Borghesi, Strizzolo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalità e ragionevolezza», sono aggiunte le seguenti: «e purché la finalità sia legittima»;
b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori ed in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.»;
e) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;
f) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento.
g) all'articolo 5, comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;
h) all'articolo 5, comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati».
8. 06.(Ulteriore nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis. (Disposizioni relative ai requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2004/2144)».

1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al comma 1.
8. 09. Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis. (Disposizioni relative ai requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2004/2144)».

1. Dopo l'articolo 292 del codice della navigazione, è inserito il seguente:
«Art. 292-bis. (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta). - 1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al comma 1».
8. 09.(Testo modificato in corso di seduta) Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modifcazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179).

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati ed allevati in cattività appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»
8. 010. Governo.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 8. 012. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In attuazione del comma 1, per la convenzione autostradale tra Anas s.p.a. ed Autostrade per l'Italia s.p.a. stipulata il 12 ottobre 2007 si applicano le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
0. 8. 012. 1. Martella, Mariani, Margiotta, Marantelli, Realacci, Iannuzzi.

All'articolo aggiuntivo 8. 012. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La convenzione autostradale tra Anas s.p.a. ed Autostrade per l'Italia s.p.a. stipulata il 12 ottobre 2007 è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
0. 8. 012. 2. Martella, Mariani, Margiotta, Marantelli, Realacci, Iannuzzi.

All'articolo aggiuntivo 8. 012. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli schemi di convenzione con Anas s.p.a. sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono approvati secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
0. 8. 012. 5. Martella, Mariani, Margiotta, Marantelli, Realacci, Iannuzzi, Giachetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis, - (Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura d'infrazione n, 2006/2419).

1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole. «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della Convenzione» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».

2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con Anas s.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. 012.(Ulteriore nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2419). - 1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della Convenzione» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».

2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con Anas s.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. 012.(Seconda ulteriore nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis - (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive). - 1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo dì validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
8. 0100. Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cimadoro, Costantini, Cambursano, Barbato, Favia, Aniello Formisano, Giulietti, Messina, Misiti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Pisicchio, Porcino, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera, Di Giuseppe, Touadi.

All'articolo aggiuntivo 8. 014. del Governo, comma 2, capoverso, alinea, aggiungere, in fine, le parole: comunque commisurata al reale vantaggio economico conseguito dal soggetto che ha determinato la sanzione amministrativa.
0. 8. 014. 1. Borghesi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure d'infrazione n. 2007/2110, 2005/2240 e 2004/4303) - 1. All'articolo 37, comma 3, gli ultimi due periodi sono abrogati.
2. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cu al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi da agenzie pubblicitarie o centri media».

3. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

4. L'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.
5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «prevista dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dai commi 1 e 2».
8. 014. Governo.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 015. 19. Meta, Amici, Zaccaria, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: normativa comunitaria con le seguenti: giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità Europea.
0. 8. 015. 23. Zaccaria, Amici, Marchi, Meta, Gozi, Gentiloni Silveri, Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della giurisprudenza.
0. 8. 015. 25. Borghesi, Evangelisti, Brandolini.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità Europea.
0. 8. 015. 24. Zaccaria, Amici, Marchi, Meta, Gozi, Gentiloni Silveri, Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, gli articoli 23, commi 1, 2, 3, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli 15, comma 4, 25, comma 1, e 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 1. Zaccaria, Amici, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 2, 3, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 3. Meta, Amici, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 2, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 4. Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 5. Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 10. Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 23, commi 2 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 6. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 5 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 11. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 23, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 8. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, è abrogato l'articolo 23, commi 2 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 7. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, comma 5, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 12. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 25, comma 1, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 2. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, è abrogato l'articolo 23, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 9. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sentenza C-380/05 della Corte di giustizia della Comunità europea del 31 gennaio 2008.
0. 8. 015. 13. Zaccaria, Amici, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 015. 14. Amici, Zaccaria, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
0. 8. 015. 20. Zaccaria, Meta, Amici, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
0. 8. 015. 21. Amici, Zaccaria, Meta, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 4, sopprimere le parole:, in base alle procedure definite dall'Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni,
0. 8. 015. 15. Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 4, sopprimere le parole: e sue successive modificazioni e integrazioni.
0. 8. 015. 16. Meta, Amici, Zaccaria, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sopprimere le parole:, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze.
0. 8. 015. 22. Amici, Zaccaria, Meta, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito con le seguenti: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce.
0. 8. 015. 18. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sopprimere le parole: non avente natura regolamentare.
0. 8. 015. 17. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. L'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 e della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».
2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, allineandole alle disposizioni del presente articolo e della normativa comunitaria. È abrogato l'articolo 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. La prosecuzione nell'esercizio degli impianti di trasmissione è consentita a tutti i soggetti che ne hanno titolo, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, nel rispetto del programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale di cui al comma 5 e dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorità nella delibera n. 603/ 07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
8. 015.(Seconda ulteriore nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e all'articolo 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione 2005/50/86). - 1. L'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai princìpi della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 e della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».
2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie. È abrogato l'articolo 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
8. 015.(Terza ulteriore nuova formulazione) Governo.
(Approvato)