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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 21 ottobre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 ottobre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Angelis, Donadi, Fassino, Fava, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliori, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rosato, Rotondi, Rugghia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 20 ottobre 2008 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa dei deputati:
BERNARDINI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette» (1814).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge GIACHETTI ed altri: «Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore degli enti locali, per interventi a sostegno delle famiglie» (990) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco e Zamparutti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
ZELLER ed altri: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1733) Parere delle Commissioni XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IV Commissione (Difesa):
ASCIERTO ed altri: «Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di reclutamento dei sergenti e degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate» (1528) Parere delle Commissioni I e V.
XII Commissione (Affari sociali):
SILIQUINI: «Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche,ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione» (1293) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

La Commissione europea ha inviato progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi relativi al periodo del 1o al 15 ottobre 2008.

Tali atti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia.

Trasmissione dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 20 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle disposizioni di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, alla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, recante norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, e al decreto del presidente della regione Friuli Venezia Giulia 9 ottobre 2007, n. 320.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 999 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2008, N. 134, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE DI GRANDI IMPRESE IN CRISI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1742-A)

A.C. 1742-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 nonché sugli emendamenti 1.100, 1.101, 2.100, 2.101 e 2.300.

A.C. 1742-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «Le maggiori somme» fino a: «gestita dall'INPS e intestata» con le seguenti: «Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento»;
e con la seguente condizione, relativa alla formulazione del testo:
all'articolo 2, comma 4, lettera a), dopo le parole: «Fondo per l'occupazione», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236»;
nel presupposto che:
a) gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del decreto con riferimento all'anno 2008 sono comunque gestibili nell'ambito e nei limiti delle risorse previste dall'evidenza contabile di cui agli articoli 1, comma 13, e 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 243 del 2004;
b) la deroga, di cui al capoverso 4-quinquies del comma 10 dell'articolo 1, alla disciplina vigente in materia di autorizzazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non risulti in contrasto con la vigente disciplina comunitaria e tale da ingenerare un contenzioso suscettibile di tradursi in conseguenze finanziarie negative;
c) anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004, sia possibile modulare la concessione dei benefici contributivi edella mobilità nei limiti delle risorse stanziate al comma 4 dell'articolo 2, tenuto conto della clausola di salvaguardia che affida all'INPS il compito di provvedere al relativo monitoraggio;
d) le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 non precludono l'eventuale esercizio di azioni di responsabilità amministrativo-contabile per eventuali danni derivanti da fatti o atti posti in essere dagli amministratori di Alitalia S.p.A.;
e) l'accesso agli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 2, comma 5-quater, possa essere modulato entro il limite delle maggiori risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco;
f) il rinvio ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della definizione delle condizioni e delle modalità di attuazione del comma 2 dell'articolo 3 risulti idoneo a garantire che la tutela dei piccoli azionisti ovvero degli obbligazionisti di Alitalia non ecceda l'entità delle risorse che risulteranno disponibili a valere sul Fondo alimentato dai cosìddetti «conti dormienti».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.7, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.41, 1.42, 1.49, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.51, 2.52, 3.19, 3.23 e 3.24, nonché sull'articolo aggiuntivo 2.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, a modifica dell'orientamento già espresso nella seduta antimeridiana, per cui la procedura indicata al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 2, secondo la quale le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono versate su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale e non all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dalla normativa vigente, non determina apprezzabili conseguenze negative per la finanza pubblica tali da contrastare con il dettato dell'articolo 81 della Costituzione;
si esprime,
sull'articolo 2, comma 5-bis

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 2, comma 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «Le maggiori somme» fino a: «gestita dall'INPS e intestata» con le seguenti: «Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento»;
sugli emendamenti in oggetto:

NULLA OSTA.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, inserita nel parere espresso nella seduta antimeridiana.

A.C. 1742-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, è convertito in legge con le modificazioni apportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a), ovvero».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.».
4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.».
6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del commissario straordinario».
7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a), ovvero».
8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), né quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale,
sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.».

9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere presentato».
10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.
4-sexies. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».

11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la parola: «ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».
12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».
13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

Art. 2.

1. I trattamenti di cassa integrazioni guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «derivate».
3. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predettaevidenza contabile. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.
2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.
3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, è abrogato.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1742-A - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «"di cui all'articolo 27, comma 2," sono inserite le seguenti: "lettera a), ovvero"» sono sostituite dalle seguenti: «" 'decreto legislativon. 270', " sono inserite le seguenti: "ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,"»;

al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «Per le società» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese»;

al comma 5, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,"»;

al comma 10:

al capoverso 4-quater, dopo le parole: «princìpi di trasparenza» sono inserite le seguenti: «e non discriminazione» e le parole: «e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo»;

al capoverso 4-quinquies, le parole: «Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.»;

al capoverso 4-sexies, le parole: «L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto»;

al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, le parole: «Cassa integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «cassa integrazione»;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge n. 347, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare). - 1. Le dichiarazioni dello stato di insolvenza a norma dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 3 e dell'articolo 82 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono equiparate alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, solo nell'ipotesi in cuiintervenga una conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, in corso o al termine della procedura, ovvero nell'ipotesi di accertata falsità dei documenti posti a base dell'ammissione alla procedura"».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «cassa integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «cassa integrazione»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "di due euro a passeggero". Al comma 3 del medesimo articolo 6-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto".
5-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".
5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio».

All'articolo 3, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.
345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.
345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1o gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies".

2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice delegato».

A.C. 1742-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «"di cui all'articolo 27, comma 2," sono inserite leseguenti: "lettera a), ovvero"» sono sostituite dalle seguenti: «" 'decreto legislativo n. 270', " sono inserite le seguenti: "ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,"»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ('programma di cessione dei complessi di beni e contratti')"».
al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «Per le società» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese»;
al comma 5, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,"»;
al comma 10:
al capoverso 4-quater, dopo le parole: «princìpi di trasparenza» sono inserite le seguenti: «e non discriminazione» e le parole: «e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo»;

al capoverso 4-quinquies, le parole: «Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.»;
al capoverso 4-sexies, le parole: «L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto»;
al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, le parole: «Cassa integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «cassa integrazione»;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto nonché da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato anche alla lettera b-bis) del medesimo comma.
13-ter. Le disposizioni del presente decreto nonché quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami di aziende si applicano, altresì, alla cessione dei complessi di beni e contratti».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999».

All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «cassa integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «cassa integrazione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "di tre euro a passeggero". Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater, è sostituito dal seguente:
"3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'INPS e intestata al Fondo speciale di cui al comma precedente. L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al precedente comma il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto".
5-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".
5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio».

All'articolo 3, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.
345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.
345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1o gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies".
2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".
2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice delegato».

A.C. 1742-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: «della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «del programma di cessione dei complessi aziendali ovvero della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, rispettivamente lettera a) e lettera b)».
1. 1. Contento, Moffa.

Sopprimere il comma 1-bis.
1. 50. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 3, dopo le parole: dei servizi pubblici essenziali, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per quelle operanti nei settori ferroviario, delle telecomunicazioni e del trasporto pubblico locale,
*1. 2. Meta, Lulli, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 3, dopo le parole: dei servizi pubblici essenziali, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per quelle operanti nei settori ferroviario, delle telecomunicazioni e del trasporto pubblico locale,
*1. 3. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 3, dopo le parole: servizi pubblici essenziali aggiungere le seguenti: come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.
1. 4. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 3, sostituire le parole da:, ivi incluse fino a: del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le seguenti: sono disposte con decreto.
1. 6. Lulli, Meta, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 3, sostituire le parole: anche in deroga alla con le seguenti: nel rispetto della.
1. 5. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 3, sostituire le parole da: del Presidente del Consiglio fino a: in quanto compatibili con le seguenti: del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270.
1. 7. Contento, Moffa.

Al comma 3 sostituire le parole: o del Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
1. 8. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 3, sopprimere le parole: Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.
1. 9. Meta, Lulli, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 5, dopo le parole: imprese partecipate aggiungere le seguenti: e non.
1. 10. Favia, Misiti, Scilipoti, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 5, sopprimere la parola: sostanzialmente.
1. 11. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 9.
1. 12. Cimadoro, Misiti, Scilipoti, Favia, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, sopprimere i capoversi 4-quater e 4-quinquies.
1. 13. Donadi, Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: a trattativa privata con le seguenti: con procedure di evidenza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Si aggiudica la società il soggetto che formula l'offerta più vantaggiosa.
1. 14. Meta, Lulli, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 10, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: a trattativa privata con le seguenti: con procedure di evidenza pubblica.
1. 16. Lulli, Meta, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 10, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: a trattativa privata con le seguenti: mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea.
1. 15. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-quater, primo periodo, sopprimere le parole: nel medio periodo.
*1. 17. Lulli, Meta, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 10, capoverso 4-quater, primo periodo, sopprimere le parole: nel medio periodo.
*1. 18. Scilipoti, Misiti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: nel medio periodo con le seguenti: nel lungo periodo.
1. 19. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché il mantenimento in capo all'acquirente della quota di controllo delle suddette imprese per un periodo non inferiore a cinque anni.
1. 52. Montagnoli, Crosio, Buonanno.

Al comma 10, capoverso 4-quater, secondo periodo sostituire le parole da: primaria istituzione finanziaria fino alla fine del periodo con le seguenti: un CTU del tribunale competente.
1. 20. Meta, Lulli, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 10, capoverso 4-quater, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con modalità trasparenti e non discriminatorie, tra le istituzioni che non intrattengano rapporti contrattuali ovvero compartecipazioni societarie con il soggetto acquirente o con la sua compagine azionaria.
1. 21. Scilipoti, Misiti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-quater, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le valutazioni relative alla cessione sono determinate dall'esperto indipendente in maniera adeguata alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo.
1. 100.Le Commissioni.

Al comma 10, capoverso 4-quater, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il prezzo base di cessione è determinato dai periti con forme e valutazioni adeguate alla natura dei beni e finalizzato al migliore realizzo.
1. 22. Lulli, Meta, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 10, capoverso 4-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 23. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, sopprimere il capoverso 4-quinquies.
1. 24. Meta, Lulli, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: comma 2 del presente articolo fino alla fine del capoverso con le seguenti: comma 1 dell'articolo 5, pur rispondendo a preminenti interessi generali, non sono escluse dalla necessità di autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le misure comportamentali idonee a prevenire il rischiodi imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori, in conseguenza dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 139/2004, le operazioni di concentrazione che ricadessero nell'ambito di applicazione della normativa europea debbono essere notificate preventivamente alla Commissione europea.
1. 25. Lulli, Meta, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione con le seguenti: sono sottoposte all'autorizzazione.
1. 26. Meta, Lulli, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, secondo periodo, sopprimere le parole da: Fatto Salvo fino a: dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
1. 27. Lulli, Meta, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole da: per i consumatori fino alla fine del periodo con le seguenti: a danno dei consumatori in conseguenza dell'operazione, con particolare riferimento ad incrementi tariffari connessi alla posizione dominante o di monopolio eventualmente acquisita.
1. 28. Cimadoro, Misiti, Scilipoti, Favia, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, terzo periodo, dopo le parole: con propria deliberazione aggiungere le seguenti: che deve essere.
1. 29. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, terzo periodo, dopo le parole: integrazioni ritenute necessarie aggiungere le seguenti: e trasmette tempestivamente il contenuto di tali misure al Parlamento.
1. 30. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: il termine, comunque non inferiore con le seguenti:, previa autorizzazione della Commissione europea, il termine, comunque non superiore.
1. 31. Favia, Misiti, Scilipoti, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, al terzo periodo, sostituire le parole: non inferiore a tre anni con le seguenti: non superiore a tre anni.
1. 36. Cimadoro, Misiti, Scilipoti, Favia, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: non inferiore a tre anni con le seguenti: non superiore a due anni.
1. 35. Scilipoti, Misiti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: non inferiore a tre anni con le seguenti: non superiore a diciotto mesi.
1. 34. Donadi, Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: non inferiore a tre anni con le seguenti: non superiore ad un anno.
*1. 32. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: non inferiore a tre anni con le seguenti: non superiore ad un anno.
*1. 33. Lulli, Meta, Benamati, Boffa, Bonavitacola Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 10, capoverso 4-sexies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora l'azienda assicuri i requisiti operativi propri dell'attività di riferimento.
**1. 37. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 10, capoverso 4-sexies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora l'azienda assicuri i requisiti operativi propri dell'attività di riferimento.
**1. 38. Meta, Lulli, Benamati, Boffa, Bonavitacola Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 13, capoverso 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: anche non preesistenti, aggiungere le seguenti: nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
1. 40. Borghesi, Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 13, capoverso 2-ter, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il prezzo di cessione non è comunque inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria indipendente, individuata dal commissario straordinario, con modalità trasparenti e non discriminatorie, tra soggetti che non intrattengano rapporti contrattuali ovvero compartecipazioni societarie con l'acquirente.
1. 41. Borghesi, Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del capoverso con le seguenti: implicano la necessaria continuità dei rapporti di lavoro inerenti il settore ceduto.
1. 42. Paladini, Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Porcino.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13.1. Anche allo scopo di favorire l'assunzione o il trasferimento dei lavoratoridi cui al comma 2-quater del decreto-legge n. 347, introdotto dal comma 13 del presente articolo, operanti nel settore del trasporto aereo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure di competenza volte alla promozione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché alla modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte internazionali e intercontinentali ovvero di ampliare il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino ad assumere i predetti lavoratori. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, ai vettori che ne fanno richiesta, autorizzazioni temporanee la cui validità non può essere inferiore a tre stagioni IATA.
1. 53. Crosio, Montagnoli, Salvini, Giancarlo Giorgetti, Fava, Torazzi, Allasia, Buonanno.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13.1. Anche allo scopo di favorire l'assunzione o il trasferimento dei lavoratori di cui al comma 2-quater del decreto-legge n. 347, introdotto dal comma 13 del presente articolo, operanti nel settore del trasporto aereo, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro degli affari esteri, avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure di competenza volte alla promozione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché alla modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte internazionali e intercontinentali ovvero di ampliare il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino ad assumere i predetti lavoratori. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, ai vettori che ne fanno richiesta, autorizzazioni temporanee la cui validità non può essere inferiore a una stagione IATA.
1. 101.Le Commissioni.

Sopprimere i commi 13-bis e 13-ter.
1. 51. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13-quater. Al fine di garantire la continuità operativa alle imprese che intrattengono, in via sostanzialmente prevalente, rapporti contrattuali con società sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria previste dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse del fondo sono attribuite alle imprese aventi diritto previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze di un piano di sviluppo e riconversione delle attività imprenditoriali finalizzato al recupero dell'equilibrio economico e finanziario e al mantenimento dei livelli occupazionali.
13-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-quater, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 49. Lulli, Meta, Benamati, Boffa, Bonavitacola Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità possono essere concessi, per periodi massimi di ventiquattro mesi, nei confronti del personale non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.

Conseguentemente:
al comma 4:

alinea, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
lettera b), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
2. 1. Paladini, Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Porcino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento ai trattamenti di mobilità, resta ferma la relativa disciplina generale vigente, qualora dalla stessa derivi, nei confronti dei lavoratori di cui al presente decreto, un trattamento il cui limite di durata risulti più elevato.
2. 2. Porcino, Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento ai trattamenti di mobilità resta ferma la relativa disciplina generale vigente qualora dalla stessa derivi, nei confronti dei lavoratori di cui ai presente decreto, la possibilità di fruire di tale trattamento per un periodo più esteso.
2. 3. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, al personale precario utilizzato direttamente dall'impresa sottoposta alle procedure di amministrazione straordinaria o impiegato presso le imprese partecipate e le imprese di servizi, per un periodo non inferiore a tre anni anche non continuativi, che intrattengono in via prevalente rapporti contrattuali con la medesima per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.

Conseguentemente:
al comma 4:

alinea, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
lettera b), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
2. 4. Meta, Lulli, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il personale non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, gode dei trattamenti di cassa integrazione straordinari e di mobilità per un periodo fino a 12 mesi.

Conseguentemente:
al comma 4:

alinea, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;
lettera a), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;
lettera b), sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
2. 5. Meta, Lulli, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i lavoratori dipendenti che, durante la fruizione dei trattamenti di cui al comma 1 o al termine della fruizione degli stessi, anche in concorso tra loro, abbiano perfezionato il diritto a pensione di anzianità con i requisiti previsti dalla tabella A di cui all'allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, viene consentito l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità con i requisiti di cui alla medesima tabella A, anche se il perfezionamento dei requisiti si realizza in data successiva al 30 giugno 2009. Per gli effetti che ne derivano, la disposizione di cui al periodo precedente si applica ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, e successive modificazioni e i periodi di fruizione dei trattamenti di cui al comma 1 sono considerati periodi di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo.
2. 6. Meta, Fiano, Enzo Carra, Cardinale, Sarubbi, Bonavitacola, Tullo, Velo, Lovelli.

Al comma 2, dopo le parole: primo periodo aggiungere le seguenti: e terzo periodo.
2. 7. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Sopprimere il comma 5-bis.
2. 8. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: tre euro aggiungere le seguenti: e cinquanta centesimi.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare, nella misura di tre euro, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione eriqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e, nella misura di cinquanta centesimi, il Fondo speciale di garanzia per i passeggeri i cui funzionamento, struttura e modalità di gestione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
* 2. 50. Biasotti.

Al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: tre euro aggiungere le seguenti: e cinquanta centesimi.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare, nella misura di tre euro, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e, nella misura di cinquanta centesimi, il Fondo speciale di garanzia per i passaggeri il cui funzionamento, struttura e modalità di gestione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
* 2. 100.Le Commissioni.

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'incremento addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura di euro 1,50 il Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n 291 e nella misura di euro 1,50 un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che, versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori, oppure che debbano fare fronte a situazioni di emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio politiche particolarmente critiche, tali compromettere l'ordinaria operatività della programmazione. Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione di questo Fondo speciale sono determinate da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria e l'associazione nazionale dei consumatori».
2. 51. Mantini.

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'incremento addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura di euro 2,50 il Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n 291 e nella misura di euro 0,50 un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che, versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori, oppure che debbano fare fronte a situazioni di emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazionisocio politiche particolarmente critiche, tali compromettere l'ordinaria operatività della programmazione. Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione di questo Fondo speciale sono determinate da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria e l'associazione nazionale dei consumatori».
2. 52. Mantini.

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare, nella misura del 20 per cento del relativo gettito, la costituzione di un Fondo di garanzia per gli utenti del trasporto nell'ipotesi di fallimento delle compagnie aeree, disciplinato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. 10. Mantini.

Al comma 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Le maggiori somme fino a: gestita dall'INPS è intestata con le seguenti: Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento.
2. 101.Le Commissioni.

Al comma 5-ter, sopprimere le parole: ed al personale.
2. 11. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle imprese diverse dalle società operanti nei servizi pubblici essenziali nel caso di situazioni di crisi aziendale con alto impatto occupazionale sulle aree territoriali connesse individuate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
2. 012. Cimadoro, Favia, Misiti, Scilipoti.

ART. 3.

Sopprimere i commi 1 e 2.
3. 1. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 1.
*3. 2. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Sopprimere il comma 1.
*3. 3. Donadi, Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 1.
*3. 4. Lulli, Meta, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni Silveri, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: In considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, in relazione ai comportamenti, atti e provvedimentiche siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate: a) la responsabilità di cui agli articoli 2392 e seguenti del codice civile, degli amministratori, dei componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è posta a carico esclusivamente delle predette società; b) la responsabilità per i danni arrecati all'erario dai soggetti di cui alla lettera a) nonché da pubblici dipendenti o da soggetti comunque titolari di incarichi pubblici è esclusa.
3. 50. Contento, Moffa.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: responsabilità aggiungere le seguenti: civile e amministrativa,
*3. 7. Cimadoro, Misiti, Scilipoti, Favia, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: responsabilità aggiungere le seguenti: civile e amministrativa,
*3. 8. Meta, Lulli, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni Silveri, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: responsabilità aggiungere le seguenti: definita dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile.
3. 6. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i relativi fatti aggiungere le seguenti: non costituenti reato.
*3. 9. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i relativi fatti aggiungere le seguenti:, non costituenti reato,
*3. 10. Lulli, Meta, Ferranti, Benamati, Boffa, Bonavitacola Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni Silveri, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esimente dalla responsabilità per i soggetti di cui al presente comma si intende riferita unicamente a quella definita dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile e non si estende alla responsabilità penale.
3. 11. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.
*3. 12. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.
*3. 13. Meta, Lulli, Ferranti, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni Silveri, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino,Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici con le seguenti: e dei pubblici dipendenti.
3. 16. Meta, Lulli, Ferranti, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni Silveri, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici con le seguenti: ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
*3. 14. Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici con le seguenti: ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
*3. 15. Lulli, Meta, Ferranti, Benamati, Boffa, Bonavitacola, Calearo Ciman, Cardinale, Enzo Carra, Colaninno, Fadda, Fiano, Froner, Gentiloni Silveri, Laratta, Lovelli, Marchioni, Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Sarubbi, Scarpetti, Federico Testa, Tullo, Velo, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dalle esimenti di cui al comma 1 è esclusa la responsabilità penale, nonché la responsabilità derivante da danno erariale.
3. 17. Cimadoro, Misiti, Scilipoti, Favia, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società,.
3. 19. Borghesi, Misiti, Scilipoti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti:, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,
3. 20. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in modo tale da garantire la liquidazione, in via prioritaria, dei piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. In base a quanto stabilito dal presente comma, per piccoli azionisti si intendono i risparmiatori che al momento della dichiarazione della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. risultavano sottoscrittori di non più di 1000 azioni dell'azienda stessa.
3. 21. Favia, Misiti, Scilipoti, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. La somma di 300 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2008, n. 111, e i relativi interessi maturati sono rimborsati al bilancio dello Stato all'esito delle operazioni di cessioni di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto. Il rimborso è effettuato in prededuzione.
3. 22. Scilipoti, Misiti, Favia, Cimadoro, Donadi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, è soppresso.
3. 24. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, le parole: «ovvero anche in proprio» sono soppresse.
3. 23. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Drago, Pionati, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La provincia autonoma di Bolzano, ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Bolzano ed i principali aeroporti nazionali, può anticipare o assumere, anche parzialmente, gli oneri di servizio pubblico indicati dalla conferenza dei servizi, indetta entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».
3. 25. Brugger, Zeller, Holzmann.