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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 10 marzo 2009

TESTO AGGIORNATO AL 23 APRILE 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 marzo 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lombardo, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 marzo 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di iniziative per promuovere l'occupazione giovanile» (2264);
PISICCHIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo per l'emergenza economico-sociale del Paese» (2265);
BIAVA: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette» (2266);
PORTA: «Norme per la conservazione e la diffusione della memoria dell'emigrazione italiana» (2267);
FRASSINETTI: «Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione» (2268);
BORGHESI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle operazioni di cartolarizzazione denominate SCIP 1 e SCIP 2 effettuate dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.» (2269).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge LUPI ed altri: «Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti» (1955) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Calabria.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2251, d'iniziativa del deputato FRASSINETTI, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per promuovere lo sport attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):
VANNUCCI e BERSANI: «Agevolazioni per l'arredo della prima casa di abitazione e dell'ufficio, al fine di incentivare l'industria del mobile italiano» (2113) Parere delle Commissioni I, V, VIII e X.

XII Commissione (Affari sociali):
BIANCONI: «Disposizioni concernenti il trasporto gratuito dei cani guida dei ciechi o ipovedenti sui mezzi di trasporto pubblico e l'accesso dei medesimi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro, nonché esenzione delle prestazioni veterinarie relative ai suddetti cani guida dall'imposta sul valore aggiunto» (2155) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
OLIVERIO ed altri: «Interventi straordinari per il settore ittico» (2236) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 marzo 2009, ha trasmesso un documento contenente le Note preliminari degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2009, aggiornate dalle amministrazioni con la manovra finanziaria 2009-2011.
Questa documentazione è trasmessa a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dall'Assemblea parlamentare dell'iniziativa centro europea (INCE).

Il presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa centro europea (INCE) ha trasmesso, con lettera in data 22 dicembre 2008, il testo del documento finale, adottato nel corso della riunione annuale svoltasi a Chisinau il 18 novembre 2008 (doc. XII-sexies, n. 1).

Tale documento è assegnato, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri) nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 6 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Liguria.

Il Garante del contribuente della regione Liguria, con lettera in data 2 marzo 2009, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2008, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.
Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 6 marzo 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dell'ingegner Paolo Culicchi, del dottor Giovanni Dell'Aria Burani, del dottor Alessandro Fedrigoni, del dottor Dario Rutto, dell'ingegner Piero Capodieci, del dottor Pietro Attoma e della dottoressa Barbara Luisi a componenti del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta in Milano.
Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona (33).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1341 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2009, N. 3, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO NELL'ANNO 2009 DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2227-A)

A.C. 2227-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009).

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;
c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;
d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;
f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;
n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed
alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

Articolo 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009).

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale di grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.
4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.
5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.
6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.
7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.
10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.
11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa
tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera d), e 16.
14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.
15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:
a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;
b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza;
3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;
4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.
17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo è anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

Articolo 3.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009).

1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.
4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.
5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

Articolo 4.
(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali).

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2227-A - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ottenuto almeno un rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi".

Art. 1-ter. - (Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali). - 1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "mm 30".
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3"».

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non può essere superiore a 3.000».

All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE). - 1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

A.C. 2227-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
Art. 1-ter. - (Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali). - 1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "mm 30".
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3"».

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non può essere superiore a 3.000».

All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE). - 1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

A.C. 2227-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009).

Sopprimerlo.
1. 10. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2009.
1. 11. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
al medesimo alinea, aggiungere, in fine, le parole:
e referendarie;
dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) lo scrutinio per le consultazioni referendarie avviene immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;»;
al comma 3, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie;
alla rubrica, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.
* 1. 1. Vassallo, Lanzillotta, Piccolo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
al medesimo alinea, aggiungere, in fine, le parole:
e referendarie;
dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) lo scrutinio per le consultazioni referendarie avviene immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;»;
al comma 3, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie;
alla rubrica, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.
* 1. 27. Di Pietro, Favia.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.

Conseguentemente:
al medesimo alinea, aggiungere, in fine, le parole:
e referendarie;
alla rubrica, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie;
all'articolo 5, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disponibilità del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dallo svolgimento congiunto delle consultazioni elettorali e referendarie di cui all'articolo 1 e accertate nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla missione «ordine pubblico e sicurezza» del Ministero dell'interno. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dell'interno.
1. 28. Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Amici, Minniti, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale riferita all'articolo 5)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ferma restando con le seguenti: fatta salva.
1. 21. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ore 15 con le seguenti: ore 16.
1. 12. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alle ore 22 del sabato con le seguenti: alle ore 21 del sabato.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: alle ore 22 della domenica con le seguenti: alle ore 21 della domenica.
1. 13. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ore 7 con le seguenti: ore 8.
1. 14. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: si considera giorno della votazione con le seguenti: il giorno della votazione è.
1. 23. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 15. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: previste dall'articolo con le seguenti: di cui all'articolo.
1. 24. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: dell'avvenuta con la seguente: della.
1. 25. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 16. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: che garantisca loro l'esercizio del voto.
1. 17. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.
1. 26. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ore 9 con le seguenti: ore 8.30.
1. 18. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: d'intesa con le seguenti: di concerto.
1. 19. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano partecipato alle elezioni attraverso la presentazione di proprie liste»;
b) al secondo periodo, le parole: «tra gli aventi diritto» sono soppresse;
c) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il fondo viene virtualmente ripartito tra i partiti e i movimenti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale. Hanno diritto all'effettivo rimborso solo i partiti e i movimenti che hanno ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi. La quota del fondo relativa ai partiti e ai movimenti che non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi è destinata al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1. 028. Giachetti.
(Inammissibile limitatamente alla lettera c), nella parte in cui si destina quota parte del Fondo relativa ai rimborsi elettorali al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano partecipato alle elezioni attraverso la presentazione di proprie liste»;
b) al secondo periodo, le parole: «tra gli aventi diritto» sono soppresse;
c) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il fondo viene virtualmente ripartito tra i partiti e i movimenti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale. Hanno diritto all'effettivo rimborso solo i partiti e i movimenti che hanno ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi. La quota del fondo relativa ai partiti e ai movimenti che non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi costituiscono economie di bilancio».
1. 028.(Nuova formulazione) Giachetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 2 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 033. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 2 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 034. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 035. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 036. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 037. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 038. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 039. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 041. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 042. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 043. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 044. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 045. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 047. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 048. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 4 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 049. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale o in una singola circoscrizione elettorale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi».
1. 051. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 052. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 053. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 054. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 055. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 056. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
1. 058. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 059. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 060. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 061. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 063. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 064. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 065. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi».
1. 013. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 068. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 069. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 070. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 071. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 072. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
1. 074. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 075. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 076. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 077. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 079. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 080. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 081. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
1. 083. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 084. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 085. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 086. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 087. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 088. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
1. 090. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 091. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 092. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 093. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 095. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 096. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 097. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 7 per cento dei voti validamente espressi».
1. 099. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0100. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0101. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0102. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 0103. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0104. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
1. 0106. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0107. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 0108. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0109. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0111. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento».
1. 0112. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0113. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi».
1. 0115. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 10 per cento».
1. 0116. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 5 per cento».
1. 0118. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi».
* 1. 024. Amici, Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi».
* 1. 0119. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «superato la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 9».
1. 017. Sposetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno l'1,5 per cento dei voti validi».
1. 025. Amici, Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 10 per cento».
1. 0120. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 5 per cento».
1. 0122. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi».
* 1. 010. Tassone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi».
* 1. 012. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi».
* 1. 016. Sposetti, Amici, Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi».
* 1. 022. Melchiorre, Tanoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 10 per cento».
1. 0124. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 5 per cento».
1. 0126. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi. La quota del fondo relativa ai partiti e ai movimenti che non hanno raggiunto il 3 per cento dei voti costituisce economia di spesa».
1. 026. Amici, Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi».
* 1. 011. Tassone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi».
* 1. 0129. Vassallo, Piccolo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi».
1. 027. Giachetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».
1. 0127. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 16, comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento per spese amministrative».
1. 031. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale» sono sostituite dalle seguenti: «alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero di voti validi ottenuti dalle liste che abbiano superato la soglia per accedere alla ripartizione dei seggi».
1. 014. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale» sono sostituite dalle seguenti: «alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero di voti validi».
1. 015. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le parole: «; dal citato fondo, prima della ripartizione, va detratta una quota pari in proporzione ai voti ottenuti dalle liste e ai movimenti che non hanno avuto diritto al rimborso».
* 1. 023. Melchiorre, Tanoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le parole: «; dal citato fondo, prima della ripartizione, va detratta una quota pari in proporzione ai voti ottenuti dalle liste e ai movimenti che non hanno avuto diritto al rimborso».
* 1. 030. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento per spese amministrative»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 2 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del relativo organo»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti entro sei mesi dalla data delle elezioni».
1. 0131. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «, né nel caso di candidature per i partiti o i gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo avendo presentato candidature con proprio contrassegno, anche qualora tale contrassegno non risulti identico a quello depositato ai fini della partecipazione alla prossima elezione».
1. 01. Zaccaria, Amici.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.) - 1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso gli uffici consolari è costituito un comitato elettorale circoscrizionale, presieduto dal Console o da un suo rappresentante, con il compito di sovrintendere e di coadiuvare le attività connesse alla gestione del materiale elettorale. Del comitato elettorale circoscrizionale non possono far parte i candidati alle elezioni. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal Console: tre su designazione del Comites e uno per ciascuna lista su designazione dei presentatori delle liste stesse, qualora indicati»;
b) al comma 3, le parole: «inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità» sono sostituite dalle seguenti: «consegnano a mano ovvero inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità che consenta l'identificazione del ricevente»;
c) al comma 6, dopo le parole: «certificato elettorale», sono aggiunte le seguenti: «debitamente compilato indicando gli estremi della data di nascita e del proprio documento di identità, ove posseduto, e apponendovi la propria firma,».
1. 021. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.) - 1. All'articolo 12, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso gli uffici consolari è costituito un comitato elettorale circoscrizionale, presieduto dal Console o da un suo rappresentante, con il compito di sovrintendere e di coadiuvare le attività connesse alla gestione del materiale elettorale. Del comitato elettorale circoscrizionale non possono far parte i candidati alle elezioni. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal Console: tre su designazione del Comites e uno per ciascuna lista su designazione dei presentatori delle liste stesse, qualora indicati».
1. 018. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.) - 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 , dopo le parole: «gli uffici consolari» la parola: «inviano» è sostituita dalle seguenti: «consegnano a mano ovvero inviano, con posta raccomandata o con altro mezzo che consenta l'identificazione del ricevente,»"
1. 019. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero). - 1. All'articolo 12, comma 6 , della legge 27 dicembre 2001, n. 459 , dopo le parole «certificato elettorale», aggiungere le seguenti: «debitamente compilato indicando gli estremi della data di nascita e del proprio documento di identità, ove posseduto, e apponendovi la propria firma».
1. 020. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «delle circoscrizioni» sono aggiunte le seguenti: «calcolata sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 156».
1. 029. Sereni, Marchi, Castagnetti, Bocci, Amici.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. (Deroga all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). - 1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Nei comuni con popolazione pari od inferiore a cinquemila abitanti, calcolata sulla base dei criteri di cui al comma 2 del dell'articolo 156, è consentito al sindaco lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo. In tal caso non si applica il comma 3».
1. 030. Braga.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Dopo il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «Nel caso in cui il candidato sindaco sia collegato a più di una lista, nello spazio posto immediatamente alla destra del nominativo del candidato sindaco, corrispondente allo spazio previsto per un simbolo di lista e per la relativa preferenza, non può essere inserito alcun simbolo di lista».
1. 032. Amici, Zaccaria.
(Inammissibile)

ART. 1-ter.
(Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali).

Al comma 1, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti: centimetri 4.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: mm 30 con le seguenti: mm 40.
1-ter. 10. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti centimetri 3,5.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: mm 30 con le seguenti: mm 35.
1-ter. 11. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire la parola: Tali con la seguente: I.
1-ter. 21. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: devono essere con la seguente: sono.
1-ter. 22. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti: centimetri 4,5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti: centimetri 4,5.
1-ter. 14. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti: centimetri 4.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti: centimetri 4.
1-ter. 15. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti: centimetri 3,5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti: centimetri 3,5.
1-ter. 16. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, sostituire le parole: devono essere con la seguente: sono.
1-ter. 23. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, sostituire le parole: devono essere con la seguente: sono.
1-ter. 24. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, sostituire le parole: centimetri 3 con le seguenti: centimetri 4.
1-ter. 20. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: In occasione delle con le seguenti: Allo scopo di consentire la partecipazione alle.
2. 31. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'anno 2009 con le seguenti: dall'anno 2009.
2. 11. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti:, nonché di istituti e scuole di ogni ordine e grado e di istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, comunità montane e loro consorzi ed associazioni, di istituti autonomi case popolari, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, di amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,
2. 37. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per motivi aggiungere la seguente: indifferibili.
2. 12. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: qualora con le seguenti: esclusivamente nel caso in cui.
2. 32. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
2. 13. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di almeno con le seguenti: non inferiore a.
2. 14. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
2. 15. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, con i medesimi termini temporali, studenti temporaneamente iscritti ad istituti o università straniere, nel quadro di programmi di studio all'estero.
2. 10. Tassone.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
cittadini italiani dipendenti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle relative agenzie.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c-bis), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il loro rapporto di lavoro al servizio dell'organizzazione internazionale.
2. 34. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
funzionari, esperti e consulenti impegnati in missioni temporanee per organizzazioni internazionali.
2. 35. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: grandi.
2. 33. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: dichiarazione aggiungere le seguenti: sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pervenire la dichiarazione aggiungere le seguenti: sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. 16. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: trentesimo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: trentesimo.
2. 17. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: quarantesimo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: quarantesimo.
2. 18. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove.
2. 19. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la dichiarazione aggiungere le seguenti: sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pervenire la dichiarazione aggiungere le seguenti: sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. 20. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: diciotto giorni con le seguenti: quindici giorni.
2. 21. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: diciotto giorni con le seguenti: venti giorni.
2. 22. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, quinto periodo, sostituire le parole: decimo giorno con le seguenti: settimo giorno.
2. 23. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 9, sostituire le parole: il rispetto dei con la seguente: i.
2. 24. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 10, dopo le parole: le schede votate aggiungere le seguenti: e giunte.
2. 25. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 17-bis, sostituire le parole il numero con le seguenti: la somma.
2. 26. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 17-bis, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 1.000.
2. 27. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 17-bis, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 1.500.
2. 28. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 17-bis, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 2.000.
2. 29. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 17-bis, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 2.500.
2. 30. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modificazioni alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di anagrafi dei cittadini residenti all'estero). - 1. I commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , sono abrogati.
2. 010. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modificazioni alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di anagrafi dei cittadini residenti all'estero). - 1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattro».
2. 011. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modificazioni alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di anagrafi dei cittadini residenti all'estero). - 1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «cinque».
2. 012. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modificazioni alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di anagrafi dei cittadini residenti all'estero). - 1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei».
2. 013. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modificazioni alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di anagrafi dei cittadini residenti all'estero). - 1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sette».
2. 014. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modificazioni alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di anagrafi dei cittadini residenti all'estero). - 1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto».
2. 015. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modificazioni alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di anagrafi dei cittadini residenti all'estero). - 1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «nove».
2. 016. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modificazioni alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di anagrafi dei cittadini residenti all'estero). - 1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci».
2. 017. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009).

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, con i medesimi termini temporali, studenti temporaneamente iscritti ad istituti o università straniere, nel quadro di programmi di studio all'estero.
3. 10. Tassone.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida per entrambe le votazioni. Agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.
3. 1. Vassallo, Lanzillotta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, sono ammessi al voto nella predetta abitazione».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore al quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza di un'infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui l'elettore dimora per recarsi al seggio risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni responsabilità penale e disciplinare, nei confronti del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità ivi descritte l'Azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto e dall'attività convenzionale per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b)»;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».
3. 012. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, sono ammessi al voto nella predetta abitazione».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore al quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza di un'infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui l'elettore dimora per recarsi al seggio risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni responsabilità penale e disciplinare, nei confronti del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità ivi descritte l'Azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto e dall'attività convenzionale per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b)»;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».
3. 016. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, sono ammessi al voto nella predetta abitazione».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza di un'infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui l'elettore dimora per recarsi al seggio risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni responsabilità penale e disciplinare, nei confronti del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità ivi descritte l'Azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto e dall'attività convenzionale per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b)»;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».
3. 015. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3 bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1. I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli elettori in situazione di gravità, così come stabilita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o per la presenza di barriere o perché si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature o perché lo spostamento dalla dimora comporterebbe seri rischi di aggravamento dello stato di salute, sono ammessi al voto nella predetta dimora».
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, dal trentesimo al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal medico di base da cui risulti l'esistenza di una delle situazioni indicate al comma 1 tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. L'annotazione del diritto di voto assistito accompagnata dalla dizione di »situazione irreversibile«, vale automaticamente per le votazioni successive senza ulteriori adempimenti da parte dell'avente diritto, ferma restando la procedura d'ufficio di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo».
3. 011. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3 bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1. Il comma 1 ed il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli elettori affetti da gravi infermità, così come stabilita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora».
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante lo volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica, così come stabilita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, o che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio».
3. 010. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1 All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «apparecchiature elettromedicali» sono aggiunte le seguenti: «o in regime permanente di assistenza domiciliare,».
b) il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Il certificato di cui al comma 3 attesta altresì l'eventuale necessità di un assistente per l'esercizio del voto, individuato secondo le modalità di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 in materia di voto assistito».
3. 014. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22, dopo le parole: «apparecchiature elettromedicali» sono aggiunte le seguenti: « o in regime permanente di assistenza domiciliare,».
3. 013. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente.
Art. 3-bis. - (Modificazione all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 in materia di voto domiciliare). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori».
3. 017. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali).

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 novembre 2008 per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
4. 01. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote del rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
4. 02. Brugger, Zeller, Nicco.
(Inammissibile)

ART. 4-bis.
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In attuazione dei medesimi impegni internazionali, il Governo garantisce la massima collaborazione all'OSCE, al fine di assicurargli la piena funzione di osservatore neutrale e indipendente, riguardo anche alle correlate procedure di monitoraggio dei mezzi di comunicazione e dei media in genere durante il periodo di campagna elettorale.
4-bis. 10. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

MOZIONE MECACCI ED ALTRI N. 1-00089 CONCERNENTE INIZIATIVE PER IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE IN TIBET

Mozione

La Camera,
premesso che:
nel marzo 2008, a seguito delle commemorazioni del 49o anniversario dell'insurrezione di Lhasa e dell'inizio dell'esilio del Dalai Lama, vi sono state manifestazioni di massa nella regione autonoma del Tibet e in regioni limitrofe da parte di cittadini di etnia tibetana, che sono state represse dalle autorità cinesi;
secondo i dati forniti dai rappresentanti tibetani in esilio, la repressione delle autorità cinesi avrebbe provocato oltre 200 morti, oltre 1.000 feriti e migliaia di arrestati tuttora detenuti nelle carceri cinesi, mentre secondo le autorità cinesi i morti sarebbero stati solo 20 e provocati dai manifestanti tibetani;
il Dalai Lama ha ribadito in ogni occasione di essere contrario all'indipendenza nazionale e, quindi, alla secessione del Tibet dalla Cina e, invece, di essere a favore di una soluzione politica che garantisca un'autentica autonomia culturale, politica e religiosa ai cittadini tibetani e che ciò debba valere per tutti i cittadini cinesi;
nonostante il credito e l'apertura compiuta dalla comunità internazionale nei confronti della Cina, con l'assegnazione dei giochi olimpici 2008, anche dopo gli impegni assunti dal Governo di Pechino per un maggiore rispetto dei diritti umani, né durante né dopo la fine dei giochi olimpici le autorità di Pechino hanno mostrato maggiore rispetto per i diritti umani fondamentali, come la libertà di manifestazione e di espressione;
dopo la fine dei giochi olimpici di Pechino le autorità cinesi hanno continuato ad attaccare violentemente il Dalai Lama, accusandolo di mentire e di puntare alla secessione del Tibet, nonostante la politica per l'autonomia della regione del Tibet all'interno della Repubblica popolare cinese sia consolidata da ormai oltre 20 anni da parte delle autorità tibetane in esilio;
a seguito di tale atteggiamento da parte delle autorità cinesi è fallita l'ultima sessione dei colloqui con i rappresentanti del Dalai Lama, svoltasi alla fine del mese di ottobre 2008;
i rappresentanti tibetani in esilio hanno reso pubblico nelle scorse settimane il memorandum per l'autonomia del Tibet, quale proposta ufficiale effettuata nei confronti del Governo di Pechino, che è stata formalmente rigettata dal Governo cinese;
a seguito dell'annuncio dell'incontro tra il Presidente di turno dell'Unione europea, Sarkozy, e il Dalai Lama, le autorità cinesi hanno deciso di annullare il vertice Cina-Unione europea previsto per il 1o dicembre 2008 a Lione;
l'Unione europea ha accolto con rammarico tale decisione, pur dichiarandosi intenzionata a proseguire il partenariato strategico con la Cina;
i rappresentanti tibetani in esilio hanno chiesto per la prima volta quest'anno ai tibetani in Cina e in tutto il mondo di non celebrare il Losar, il capodanno tibetano, il 25 febbraio 2009, e di sostituire ai festeggiamenti tradizionali la preghiera e la commemorazione per le vittime dell'ultimo anno;
si auspica che eventuali manifestazioni legate all'imminente ricorrenza del 50o anniversario della rivolta di Lhasa (10 marzo 1959) non sfocino in atti di violenza,

impegna il Governo:

a reiterare al Governo cinese le richieste del Parlamento europeo di aprire in via stabile e permanente il Tibet alla stampa, ai diplomatici - in particolare ai rappresentanti dell'Unione europea - ed agli stranieri in generale ed a raccomandare alle autorità cinesi di rispondere positivamente alle richieste di visita avanzate dagli organismi Onu di monitoraggio della situazione dei diritti umani, considerando la possibilità di rivolgere loro un invito permanente, standing invitation, in modo da poter contribuire ad accertare quanto avvenuto in quella regione;
a rafforzare la posizione comune in sede europea a favore di un dialogo costante, aperto, veritiero e costruttivo tra le autorità di Pechino ed i rappresentanti del Dalai Lama, essendo questi ultimi interlocutori essenziali, al fine di giungere ad una soluzione mutuamente soddisfacente della questione tibetana, che, nella cornice della Costituzione cinese e nel rispetto dell'integrità territoriale della Cina, assicuri il massimo grado di tutela e di autonomia per preservare la cultura, le tradizioni e la religione tibetane.
(1-00089)
(Nuova formulazione) «Mecacci, Zacchera, Barbieri, Vernetti, Evangelisti, Della Vedova, Migliori, Nirenstein, Colombo, De Biasi, Concia, Corsini, Laratta, Barbi, Zamparutti, Bernardini, Maurizio Turco, Beltrandi, Calvisi, Sarubbi, Farina Coscioni, Strizzolo, Giachetti, Porta, Motta, Mogherini Rebesani, Delfino, Boniver».

La Camera,
premesso che:
nel marzo 2008, a seguito delle commemorazioni del 49o anniversario dell'insurrezione di Lhasa e dell'inizio dell'esilio del Dalai Lama, vi sono state manifestazioni di massa nella regione autonoma del Tibet e in regioni limitrofe da parte di cittadini di etnia tibetana, che sono state represse dalle autorità cinesi;
secondo i dati forniti dai rappresentanti tibetani in esilio, la repressione delle autorità cinesi avrebbe provocato oltre 200 morti, oltre 1.000 feriti e migliaia di arrestati tuttora detenuti nelle carceri cinesi, mentre secondo le autorità cinesi i morti sarebbero stati solo 20 e provocati dai manifestanti tibetani;
il Dalai Lama ha ribadito in ogni occasione di essere contrario all'indipendenza nazionale e, quindi, alla secessione del Tibet dalla Cina e, invece, di essere a favore di una soluzione politica che garantisca un'autentica autonomia culturale, politica e religiosa ai cittadini tibetani e che ciò debba valere per tutti i cittadini cinesi;
nonostante il credito e l'apertura compiuta dalla comunità internazionale nei confronti della Cina, con l'assegnazione dei giochi olimpici 2008, anche dopo gli impegni assunti dal Governo di Pechino per un maggiore rispetto dei diritti umani, né durante né dopo la fine dei giochi olimpici le autorità di Pechino hanno mostrato maggiore rispetto per i diritti umani fondamentali, come la libertà di manifestazione e di espressione;
dopo la fine dei giochi olimpici di Pechino le autorità cinesi hanno continuato ad attaccare violentemente il Dalai Lama, accusandolo di mentire e di puntare alla secessione del Tibet, nonostante la politica per l'autonomia della regione del Tibet all'interno della Repubblica popolare cinese sia consolidata da ormai oltre 20 anni da parte delle autorità tibetane in esilio;
a seguito di tale atteggiamento da parte delle autorità cinesi è fallita l'ultima sessione dei colloqui con i rappresentanti del Dalai Lama, svoltasi alla fine del mese di ottobre 2008;
i rappresentanti tibetani in esilio hanno reso pubblico nelle scorse settimane il memorandum per l'autonomia del Tibet, quale proposta ufficiale effettuata nei confronti del Governo di Pechino, che è stata formalmente rigettata dal Governo cinese;
a seguito dell'annuncio dell'incontro tra il Presidente di turno dell'Unione europea, Sarkozy, e il Dalai Lama, le autorità cinesi hanno deciso di annullare il vertice Cina-Unione europea previsto per il 1o dicembre 2008 a Lione;
l'Unione europea ha accolto con rammarico tale decisione, pur dichiarandosi intenzionata a proseguire il partenariato strategico con la Cina;
i rappresentanti tibetani in esilio hanno chiesto per la prima volta quest'anno ai tibetani in Cina e in tutto il mondo di non celebrare il Losar, il capodanno tibetano, il 25 febbraio 2009, e di sostituire ai festeggiamenti tradizionali la preghiera e la commemorazione per le vittime dell'ultimo anno;
si auspica che eventuali manifestazioni legate all'imminente ricorrenza del 50o anniversario della rivolta di Lhasa (10 marzo 1959) non sfocino in atti di violenza,

impegna il Governo:

a reiterare al Governo cinese le richieste del Parlamento europeo di aprire in via stabile e permanente il Tibet alla stampa, ai diplomatici - in particolare ai rappresentanti dell'Unione europea - ed agli stranieri in generale ed a raccomandare alle autorità cinesi di rispondere positivamente alle richieste di visita avanzate dagli organismi Onu di monitoraggio della situazione dei diritti umani, considerando la possibilità di rivolgere loro un invito permanente, standing invitation, in modo da poter contribuire anche ad «osservare» quanto avvenuto e avviene in quella regione;
a rafforzare la posizione comune in sede europea a favore di un dialogo costante, aperto, veritiero e costruttivo tra le autorità di Pechino ed i rappresentanti del Dalai Lama, essendo questi ultimi interlocutori essenziali, al fine di giungere ad una soluzione mutuamente soddisfacente della questione tibetana, che, nella cornice della Costituzione cinese e nel rispetto dell'integrità territoriale della Cina, assicuri il massimo grado di tutela e di autonomia per preservare la cultura, le tradizioni e la religione tibetane.
(1-00089)
(Ulteriore nuova formulazione) «Mecacci, Zacchera, Barbieri, Vernetti, Evangelisti, Della Vedova, Migliori, Nirenstein, Colombo, De Biasi, Concia, Corsini, Laratta, Barbi, Zamparutti, Bernardini, Maurizio Turco, Beltrandi, Calvisi, Sarubbi, Farina Coscioni, Strizzolo, Giachetti, Porta, Motta, Mogherini Rebesani, Delfino, Boniver».