Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 23 luglio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 luglio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Picchi, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Picchi, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 luglio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: «Modifica all'articolo 2 della Costituzione, concernente il riconoscimento del diritto all'acqua» (2628);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: «Modifica all'articolo 21 della Costituzione, concernente il diritto all'informazione» (2629);
MADIA ed altri: «Disposizioni per l'istituzione di un contratto unico di inserimento formativo e per il superamento del dualismo nel mercato del lavoro» (2630);
ANTONINO FOTI: «Disciplina dell'esercizio della professione di sociologo» (2631).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge GREGORIO FONTANA: «Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona» (1320) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cimadoro.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
MACCANTI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua storica piemontese» (1669) Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BARBIERI: «Modifiche alle norme in materia di ineleggibilità e abrogazione di disposizioni relative alla sospensione da cariche elettive» (2530) Parere delle Commissioni II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
DE ANGELIS ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio» (1556) Parere della I Commissione;
BERGAMINI ed altri: «Istituzione della corte d'appello, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza in Lucca» (2469) Parere delle Commissioni I, V e XI.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 21 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 112).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente teatrale italiano (ETI), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 113).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettere del 24, 26 giugno e 3 luglio 2009, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: FUGATTI n. 9/1972/80, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 gennaio 2009, riguardante iniziative volte a ripristinare il regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche minori, PIZZETTI ed altri n. 9/1713/81, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, concernente l'individuazione di risorse finanziarie aggiuntive da destinare al Fondo per il credito all'esportazione ed al sostegno degli investimenti all'estero, VALDUCCI ed altri n. 9/2198/80, Renato FARINA n. 9/2198/61, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2009, e FAVIA n. 9/2198/31, accolto come raccomandazione nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardanti la disciplina del servizio di noleggio con conducente, e, per la parte di propria competenza, SANGA ed altri n. 9/1496/35, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 luglio 2008, concernente iniziative volte alla semplificazione degli iter burocratici per le piccole e medie imprese.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive) competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 3 luglio 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno MOLTENI ed altri n. 9/2206/22, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 febbraio 2009, riguardante l'individuazione delle risorse necessarie per garantire la qualità e la quantità del servizio di navigazione dei laghi Maggiore, Garda e Como.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione IX (Trasporti) competente per materia.

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 17 luglio 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni, relative al conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
al dottor Sebastiano Ardita, l'incarico di direttore della direzione generale dei detenuti e del trattamento, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

alla IV Commissione (Difesa) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della difesa:
al dottor Donato Rosario Sinisi, l'incarico di direttore del II reparto (coordinamento amministrativo e controllo della spesa) presso il segretariato generale;
al dottor Vittorio De Angelis, l'incarico di direttore del VI reparto (informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali) presso il segretariato generale;

alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
alla dottoressa Maria Carone, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale di bilancio presso i Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale e delle comunicazioni, nell'ambito del dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1o LUGLIO 2009, N. 78, RECANTE PROVVEDIMENTI ANTICRISI, NONCHÉ PROROGA DI TERMINI E DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI (A.C. 2561-A)

A.C. 2561-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Mariani 4.12 limitatamente al comma 4-sexies, nella parte in cui non prevede che, decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni, il commissario provveda all'adozione dei provvedimenti ivi previsti, anche di regioni ed enti locali senza procedere ad una previa diffida delle amministrazioni competenti, in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione, che prevede che i poteri sostitutivi sono esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione; Rubinato 9.25 e Baretta 9.49, in quanto, intervenendo nella materia coordinamento della finanza pubblica, che è di competenza legislativa concorrente, dettano una disciplina di dettaglio valevole per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali; Vannucci 22.25 e 22.26, in quanto definiscono l'ammontare della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle cure termali senza prevedere il coinvolgimento delle regioni; 23.30 Mariani, in quanto interviene nella materia dell'assistenza, che è da ritenersi spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni, per di più imponendo agli enti territoriali di concorrere con proprie risorse alla costituzione del fondo previsto dall'emendamento stesso

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2561-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

1. Il decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Parte I
ECONOMIA REALE

Titolo I
INTERVENTI ANTICRISI

Articolo 1.
(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali).

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49». Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma.
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Articolo 2.
(Contenimento del costo delle commissioni bancarie).

1. A decorrere dal 1o novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1o novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1o aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Articolo 3.
(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie).

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 4.
(Interventi urgenti per le reti dell'energia).

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

Articolo 5.
(Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Articolo 6.
(Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa).

1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Articolo 7.
(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza).

1. All'articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;
b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».

2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.
3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.

Articolo 8.
(Sistema «export banca»).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che integra l'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.

Articolo 9.
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue:
a) per il futuro:
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per il passato:
1. l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Articolo 10.
(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali).

1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue:
a) contrasto agli abusi:
1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;
b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;
c) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;
d) all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;
3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;
b) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»;
4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente n. 3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;
6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.»;
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
b) incremento delle compensazioni fiscali:
1. all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1o gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».

Articolo 11.
(Analisi e studi economico-sociali).

1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.

Titolo II
INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Articolo 12.
(Contrasto ai paradisi fiscali).

1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.

Articolo 13.
(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali).

1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;
b) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;
c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.»;
d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».

Articolo 14.
(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti).

1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto periodo di imposta, l'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data si entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 15.
(Potenziamento della riscossione).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato.
6. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7.

Parte II
BILANCIO PUBBLICO

Articolo 16.
(Flussi finanziari).

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 75, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 10, dall'articolo 12, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, e a 336 milioni di euro per l'anno 2012;
b) mediante utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 16, dall'articolo 19, dall'articolo 20, dall'articolo 22 e dall'articolo 25, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello stesso.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17.
(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti).

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.
14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.
19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1o gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 è così sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

Articolo 18.
(Tesoreria statale).

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro.
3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.
4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi precedenti possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

Articolo 19.
(Società pubbliche).

1. All'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».

2. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale».

3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 è abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;»;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
p) è abrogato il comma 8;
q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) è abrogato il comma 10.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.
6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.
7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;».

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);».

9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.
10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116.
12. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Articolo 20.
(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.
5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;
d) è aggiunto, infine il seguente comma:
«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito:
a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010;
b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita;
c) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita;
d) all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;
e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento.

2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1o semestre del 5 anno di concessione.

Articolo 22.
(Settore sanitario).

1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009»;
b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009».

2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attività amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato.
4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;
b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consigli dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
c) l'anzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;
d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.
5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro;
b) le parole da: «comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.

7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6.
8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.

Articolo 23.
(Proroga di termini).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».
2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».
3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».

4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.
5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.
10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».
11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 2009».
14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.

15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.
16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».
17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.
18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari;»;
2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»;
c) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;
d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;

e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;
2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».

19. È abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.
20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Articolo 24.
(Proroga missioni di pace).

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonché la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 23. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
6. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 12 del 2009, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio 2009.
7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si applicano i commi 5 e 6 del presente articolo.
8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.
11. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
12. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina
13. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
14. È autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
15. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
16. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
17. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE.
18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
19. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena.
20. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
21. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76, per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale.
22. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
23. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.
24. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.
25. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

26. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31 è autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi da 1 a 10.
27. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura ("Task Force"), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano:
a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo;
b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.
30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.
31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
32. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
33. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
34. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
35. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.

36. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
37. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
38. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
39. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, è prorogato fino al 31 ottobre 2009.
40. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
41. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
42. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
43. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
44. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria.
45. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
46. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.
47. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
48. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
49. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
50. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
51. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
52. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
53. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
54. È autorizzata, a decorrere 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
55. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 28, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
56. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
57. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 31, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
58. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.
59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente articolo è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.

60. All'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
62. Per il periodo dal 1o luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
63. Il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.
69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.
70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

71. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 76, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali d'interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.
73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;»;
b) all'articolo 9:
1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;
2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;
c) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».

74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al comma 74 del presente articolo, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
76. Per le finalità di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 74 e 75, per l'anno 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il predetto importo tra le singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del presente articolo.

Articolo 25.
(Spese indifferibili).

1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011.
5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.
6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».

Articolo 26.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2561-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 2, le parole da: «L'onere» fino a: «2010 cui» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010,», le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;
al comma 4, dopo le parole: «monitoraggio degli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dall'attuazione del comma 1»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
"511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51"»;
al comma 5, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;
al comma 6:
al secondo periodo, le parole da:
«L'onere della presente» fino a: «per l'anno 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse», le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;
al quarto periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente» e le parole: «delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole:
«una attività autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «un'attività di lavoro autonomo» e le parole: «una auto o micro impresa» sono sostituite dalle seguenti: «un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa»;
al secondo periodo, dopo le parole: «In caso di cassa integrazione in deroga,» sono inserite le seguenti: «o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,»;
l'ultimo periodo è soppresso;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono essere eccezionalmente emanate norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477.
Art. 1-ter. - (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:
a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1o al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo».

All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1o novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario»;
al comma 2, le parole da: «all'articolo 2-bis» fino a: «il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto,»;
al comma 3, le parole: «aggiungere, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «la surrogazione del mutuo» sono inserite le seguenti: «prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-ter. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto"».

All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole:
«sostenuti dal cedente» sono inserite le seguenti: «verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza»;
al comma 3, lettera a), le parole: «del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 4, le parole: «provvedimenti di cui ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.
4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo, si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico».

All'articolo 4:
al comma 1, le parole:
«e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate» sono soppresse e le parole: «alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia»;
al comma 2, le parole: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «straordinari del Governo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 3, dopo le parole: «Ciascun Commissario» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali interessati,»;
al comma 4, le parole: «ulteriori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "nonché dell'amministrazione della giustizia" sono inserite le seguenti: "e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità".
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico). - 1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
Art. 4-ter. - (Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.
6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma" sono soppresse.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.
Art. 4-quater. - (Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici). - 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: "a presentare offerte" sono inserite le seguenti: ", ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio";

2) al comma 2, alinea, le parole: "di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1," sono soppresse;
d) all'articolo 88:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti";

3) al comma 2, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni" e la parola: "giustificazioni" è sostituita dalla seguente: "precisazioni";
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite";
5) all'articolo 88, comma 4, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre giorni";
6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5" e, al secondo periodo, le parole: "dichiara l'aggiudicazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione";
e) all'articolo 122, comma 9, le parole: "l'articolo 86, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 87, comma 1";
f) all'articolo 124, comma 8, le parole: "l'articolo 86, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 87, comma 1";
g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e, al quarto periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";
h) all'articolo 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4-quinquies. - (Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici). - 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-sexies. - (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone). - 1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.

Art. 4-septies. - (Interventi in favore della filiera agroalimentare). - 1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'impiego da parte dell'ISA del predetto importo resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord"».

All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «in macchinari ed apparecchiature» sono sostituite dalle seguenti: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature», le parole: «del 16 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti»;

alla rubrica, le parole: «utili reinvestiti» sono sostituite dalla seguente: «investimenti».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale). - 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria "euro 4" ed "euro 5" per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto».

All'articolo 7:
al comma 1, alinea, la parola: «TUIR» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato "TUIR"»;
al comma 2, dopo la parola: «TUIR» sono inserite le seguenti: «, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,».

All'articolo 8:
al comma 1, le parole da: «all'articolo 22» fino a: «n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali».

All'articolo 9:
al comma 1:
all'alinea, sono premesse le seguenti parole:
«Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni,» e le parole: «, è disposto quanto segue» sono soppresse;
alla lettera
a):
l'alinea è sostituito dal seguente: «per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:»;
al numero 1, le parole: «elenco ISTAT pubblicato in applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi» e dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «per la finanza pubblica»;
al numero 2, le parole: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1», dopo le parole: «la violazione dell'obbligo» sono inserite le seguenti: «di accertamento di cui alla presente lettera», dopo le parole: «aziende sanitarie» è inserita la seguente: «locali» e le parole: «agli IRCCS» sono sostituite dalle seguenti: «e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;
al numero 3, le parole: «n. 185 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,», le parole da: «di cui all'elenco» fino a: «2004, n. 311» sono sostituite dalle seguenti: «incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera» e le parole: «dal comma 1-quater del citato articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008»;
al numero 4, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3»;
alla lettera b), le parole: «per il passato: 1.» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,», la parola: «pubblicazione» è sostituita dalle seguenti: «entrata in vigore» e le parole da: «; i predetti crediti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Patto di stabilità interno per gli enti locali). - 1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.
3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "ma si applicano" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di invio della certificazione,".
5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.
7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;
c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.
9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009».

All'articolo 10:
al comma 1, alinea, le parole: «il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue» sono sostituite dalle seguenti: «tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni»;
al comma 1, lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: «al fine di contrastare gli abusi:»;
al comma 1, lettera a), numero 2:
le lettere
a), b), c) e d) sono rispettivamente ridenominate numeri 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4.;

alla lettera b), le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
alla lettera c), le parole: «il numero: "88" è sostituito dal seguente: "74"» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "articolo 88" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 74"»;
al comma 1, lettera a), numero 3, le lettere a) e b) sono rispettivamente ridenominate come numeri 3.1. e 3.2.;
al comma 1, lettera
a), numero 4, le parole: «precedente n. 3, lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «numero 3.1»;
al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 49,» e dopo le parole: «dall'Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma»;
al comma 1, lettera a), numero 7, al primo periodo, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalla seguenti: «15.000 euro annui» e le parole: «da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento» e le parole: «del decreto 31 maggio 1999, n. 164» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164»; al quinto periodo, le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla presente lettera»;
al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: «dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,»;
al comma 1, lettera b), le parole: «incremento delle compensazioni fiscali: 1.» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di incrementare le compensazioni fiscali,».

All'articolo 11, al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva). - 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento";
b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28".
Art. 11-ter. - (Sportello unico per le attività produttive). - 1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente" sono soppresse.
Art. 11-quater. - (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza). - 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo».

All'articolo 12:
al comma 2, le parole: «n. 110» sono sostituite dalle seguenti: «n. 107»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.
3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».

All'articolo 13:
al comma 1:
all'alinea, secondo periodo, le parole da:
«testo unico» fino a: «n. 917,» sono sostituite dalla seguente: «TUIR»;
alla lettera b), le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato). - 1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L'imposta si applica come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "dal 5 al 25" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 al 50";
b) al comma 5, le parole: "dal 5 al 25" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 al 50".
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti). - 1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere favorevole della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.
5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo».

All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla medesima data i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati»;
al comma 2, le parole: «dell'articolo 23 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 23 e seguenti» e dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «d'acconto»;
al comma 6, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 7, dopo le parole: «monopoli di Stato» sono inserite le seguenti: «nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria»;
al comma 8, dopo le parole: «monopoli di Stato» sono inserite le seguenti: «e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis.
Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni".

8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
"7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge".

8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
"7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge".

8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.
8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente".

8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
8-decies. Al fine di assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.
8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari".
8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.
8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive".

8-quaterdecies. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "installazione" sono aggiunte le seguenti: "o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni";
b) al comma 2, terzo periodo, le parole: "il possessore dei" sono sostituite dalle seguenti: "l'esercente a qualsiasi titolo i";
c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: "o, nel caso" fino a: "nulla osta" sono soppresse;
d) al comma 2, quinto periodo, la parola: "Sono" è sostituita dalle seguenti: "Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono";
e) al comma 2, quinto periodo, le parole: "il possessore dei" sono sostituite dalle seguenti: "il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i";
f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1".

8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione.
8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. - (Disposizioni in materia di giochi). - 1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni".

2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 4.000 euro".
3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.
5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 15-ter. - (Piano straordinario di contrasto del gioco illegale). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.
2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio della società Sogei Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal Comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2».

All'articolo 16:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 3, le parole: «con le indicazioni contenute nel DPEF» sono sostituite dalle seguenti: «alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria» e le parole: «per l'anno 2010 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e seguenti».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue). - 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate».

All'articolo 17:
al comma 1, lettera b), le parole: «Il predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al secondo periodo»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»;
al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni» sono inserite le seguenti: «del personale diplomatico,» e dopo le parole: «corpi di polizia» sono inserite le seguenti: «e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente»;
al comma 8, le parole: «elenco ISTAT pubblicato in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall'ISTAT ai sensi»;
al comma 9, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e la parola: «integrato» è sostituita dalla seguente: «modificato»;
al comma 10, le parole: «e dell'articolo 3, comma 90,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 3, comma 90,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti»;
al comma 11, le parole: «nonché del personale di cui» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal personale di cui»;
al comma 13, le parole: «ai sensi dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa»;
il comma 14 è soppresso;
al comma 18, le parole:
«comma 13 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13, del decreto-legge»;
al comma 19, le parole: «Le graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia delle graduatorie», le parole: «1o gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e le parole: «sono prorogate al» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata fino al»;
al comma 21, le parole: «n. 39 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «12 febbraio 1993, n. 39», le parole: «del Collegio del CNIPA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità» e le parole: «del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente"»;
dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:
«22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»;
al comma 23:
alla lettera
a), le parole: «A decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole: «dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori» e le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma 5-bis»;
il comma 24 è sostituito dal seguente:
«24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo»;
al comma 26:
alla lettera
a), le parole: «del decreto legislativo n. 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003»;
alla lettera b), le parole: «così sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal seguente» e dopo le parole: «le amministrazioni redigono» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
alla lettera d), le parole: «il seguente comma: "6.» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente: "5-bise le parole: «di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b)sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto»;
al comma 29, capoverso 2, le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» sono sostituite dalla seguente: «CNIPA»;
al comma 30, capoverso f-bis), le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;
dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti:
«30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità".

30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subìto dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.";
b) al comma 1-bis, dopo le parole: "dall'amministrazione" sono inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra amministrazione,".

30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e"»;

dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:
«31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme vigenti, la Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica, anche con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.
31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.
31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.
31-quinquies. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Al fine di rafforzare l'attività parlamentare di controllo della finanza pubblica e di garantire l'indipendenza della Corte dei conti in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, il Presidente della Corte, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in merito allo svolgimento delle funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie della Corte, evidenziando separatamente i costi di gestione e i piani di sviluppo. Nella relazione sono, in particolare, illustrate le spese connesse alle funzioni della Corte quale organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento all'attività di controllo parlamentare sui conti pubblici e sulla qualità e razionalizzazione della spesa. La relazione individua, distintamente rispetto alle spese obbligatorie e d'ordine e a quelle legate all'espletamento delle funzioni giurisdizionali, le esigenze direttamente ricollegabili allo svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, nonché alle attività volte al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento in ordine allo svolgimento dei controlli sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge, ivi comprese le attività conseguenti all'applicazione dei commi 53, 60, 62, 64, 65 e 70 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15. I Presidenti delle Camere, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla relazione, la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze".

31-sexies. Il comma 63 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato»;

al comma 33, le parole: «articolo 45, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45 del regolamento di cui al»;
dopo il comma 34 è inserito il seguente:
«34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione»;
dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
«35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.
35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni».

All'articolo 18:
al comma 1, le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo»;
al comma 4, la parola: «precedenti» è sostituita dalle seguenti: «da 1 a 3» e le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco».

All'articolo 19:
al comma 1:
all'alinea, le parole:
«decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al capoverso 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica»;
al comma 2:
all'alinea, le parole:
«legge n. 244 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;
la lettera b) è soppressa;
al comma 3, lettera o), dopo le parole: «114 e seguenti del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
al comma 4, le parole: «decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5» e le parole: «dal comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3 del presente articolo»;
al comma 7:
all'alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
al capoverso b), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
al comma 8, alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione»;
al comma 11, le parole: «della Società» sono sostituite dalle seguenti: «delle società», le parole: «come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al comma 12, le parole: «della società» sono sostituite dalle seguenti: «delle società»;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero».

All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: «del 30 marzo 2007» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,»;
al comma 3, le parole: «all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS»;
al comma 4, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono» e le parole: «; d) è aggiunto, infine il seguente comma: "6-bissono sostituite dalle seguenti: «. 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: "6-bis.»;
al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia» e le parole: «oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Rilascio di concessioni in materia di giochi). - 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.
2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

4. Le concessioni di cui ai commi 1 e 7, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.
7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;
b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione".

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le violazioni relative ai versamenti del prelievo erariale unico per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 si applica la misura prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e il concessionario provvede alla relativa regolarizzazione ai sensi del comma 2 del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche in presenza di avvisi o atti di liquidazione già notificati, nonché di provvedimenti adottati in esecuzione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

10. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo".

11. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
"p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente".

12. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.
13. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.
14. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso».

All'articolo 22:
al comma 1:
alla lettera
a), le parole: «entro il 15 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009»;
alla lettera b), le parole: «entro il 15 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre»;
al comma 2, le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: "tenendo conto" fino a: "spesa complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche"»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole:
«di tutelare» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione,», le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002,» e dopo le parole: «Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,»;
alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,»;
alla lettera b), le parole: «Ministero per i rapporti con le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e la parola: «Consigli» è sostituita dalla seguente: «Consiglio»;
alla lettera c), le parole: «l'anzidetto Piano» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b)» e la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «medesima»;
al comma 5, le parole: «dell'Intesa» sono sostituite dalle seguenti: «della citata Intesa»;
al comma 6, le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: ", comprensivi" fino a: "15 febbraio 1995" sono soppresse»;
al comma 8, le parole: «dell'Intesa» sono sostituite dalle seguenti: «della citata Intesa».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.
Art. 22-ter. - (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento). - 1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1o gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".
2. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

All'articolo 23:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2010" e le parole: "entro il 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2009";
b) al comma 4, le parole: "al 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2009"»;

al comma 6, dopo le parole: «secondo e quarto periodo, del » sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;
al comma 9, dopo le parole: «conformità previsto dall'articolo 2 del » sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 14, dopo le parole: «193, comma 2, del » sono inserite le seguenti: «codice della proprietà industriale, di cui al»;
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
« 14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
"4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010"»;
al comma 15, le parole: «dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aquila, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi»;
al comma 20, le parole: «l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca»;
dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:
«21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.
21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "limitatamente al prossimo esercizio finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010".
21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4".
21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.
21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: "1. Apposita carta bollata" fino a: "dieci marche del taglio massimo" sono sostituite dalle seguenti: "1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta".
21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "1o gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2011".
21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: "anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2010"».

All'articolo 24:
i commi da 1 a 72 sono soppressi;
al comma 75, le parole: «di cui al comma 74 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni»;
il comma 76 è sostituito dal seguente:
«76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato».

All'articolo 25:
al comma 4, le parole: «55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012»;
al comma 5, le parole: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione né sanzione e senza alcun interesse».

Nel titolo, le parole: «e della partecipazione italiana a missioni internazionali» sono soppresse.

A.C. 2561-A - Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Parte I

ECONOMIA REALE

Titolo I

INTERVENTI ANTICRISI

ART. 1.
(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali).

Sopprimerlo.
1. 3. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010 la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.
02. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 01, nei limiti di 300 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 e successiva intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
1. 14. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere i commi 1 e 2.
1. 15. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: imprese fino a: utilizzati dall'impresa con le seguenti: aziende, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dal datore di lavoro.
1. 45. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in costanza di rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 16. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.
1. 19. Gatti, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale facoltà è riconosciuta per i lavoratori che risultino percettori di trattamenti di sostegno al reddito entro il 1o ottobre 2009.
1. 20. Gatti, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente alle aziende che beneficiano della cassa integrazione straordinaria.
1. 17. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il lavoratore medesimo non può prestare la propria opera per un tempo superiore al 20 per cento dell'orario di lavoro concordato anteriormente alla cassa integrazione.
1. 18. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, nei servizi di pubblica utilità, gli enti locali e territoriali possono richiedere, sulla base di qualifiche e profili professionali, l'utilizzo di lavoratori ivi residenti, iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione, per attività socialmente utili, come previsto dal citato decreto legislativo, con la previsione di prestazione di un ammontare definito di ore settimanali.
1-ter. I lavoratori di cui al comma 1, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, possono essere utilizzati dagli enti locali e territoriali in progetti di formazione e riqualificazione professionale che consentono l'apprendimento di competenze e abilità al fine di includere l'espletamento di mansioni nei servizi pubblici locali, imprenditoriali e sociali, sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte degli enti utilizzatori la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. A tal fine tale differenza è esclusa dal computo del saldo utile ai fini del patto di stabilità interno per gli armi 2009 e 2010 e non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 76, commi 5 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-quater. La disponibilità del lavoratore a svolgere le attività di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter costituisce titolo preferenziale alla riassunzione al termine del periodo di cassa integrazione.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-ter pari a 50 milioni di euro per ciascuno egli anni 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 39. De Micheli, Rubinato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse, derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo «Convergenza» e le relative competenze regionali.
1. 4. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse, derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo «Convergenza» e le relative competenze regionali.
1. 5. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: legge 19 dicembre 1984, n. 863, aggiungere le seguenti: e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente:
al medesimo periodo, sostituire le parole:
40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2009 e di 160 milioni di euro per l'anno 2010;
all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 35. Quartiani.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: legge 19 dicembre 1984, n. 863, aggiungere le seguenti: e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2009 e di 160 milioni di euro per l'anno 2010.
1. 46. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Delfino.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: venti per cento fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010 con quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del presente decreto.

Conseguentemente:

al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15.1. - (Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero). - 1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
1. 53. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le risorse utilizzate dal presente comma derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo «Convergenza» e le relative competenze regionali.
1. 6. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non sono titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale i quali soddisfino le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.
2-bis. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, nel limiti di 600 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto, integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009».
1. 61. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e» sono soppresse;
2) le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento»;
3) dopo le parole: «del reddito percepito l'anno precedente» sono aggiunte le seguenti: «ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed»;
4) la lettera a) è abrogata;
5) la lettera c) è abrogata;
6) la lettera e) è abrogata;
b) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2-ter. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-bis possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2»;
c) al comma 3, le parole: «e del comma 2» sono soppresse.
1. 57. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, al comma 2 la lettera a) è abrogata.
1. 62. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.
1. 22. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

Al comma 7, primo periodo, capoverso, dopo le parole: al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito aggiungere le seguenti: ad esclusione della cassa integrazione.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
1. 23. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 8.
1. 24. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: per dodici mesi al massimo con le seguenti: per un numero di mesi pari a quelli spettanti.
1. 25. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
8-bis.1. Per le attività di impresa avviate ai sensi dei commi 7 e 8, si applica, fino al 31 dicembre 2010, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento del reddito determinato ai sensi del secondo periodo. Ai fini del presente comma, il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa. Gli eventuali contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, sui quali il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I medesimi soggetti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette e di certificazione dei corrispettivi. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente comma è attribuito un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 8. Il predetto credito di imposta è riconosciuto per un importo non superiore a 400 euro e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso, il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
8-bis.2. Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, per il periodo di diciotto mesi possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle medesime imprese. La garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996.
8-bis.3. Alle minori entrate derivanti dai commi 8-bis.1 e 8-bis.2, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 750 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, commi 8-bis.1 e 8-bis.2, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
1. 47. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-bis.1. I titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni. A tali soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Considerata la scarsa rilevanza dell'inquinamento che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8 del presente decreto, le medesime imprese sono esonerate, in via transitoria, dagli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
1. 48. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-bis.1. I lavoratori di cui ai commi 7 e 8 possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni e associazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle imprese costituite. In deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996, la garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia.
1. 44. Graziano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-quater. I soggetti che entro il 30 giugno 2009 abbiano cessato l'attività imprenditoriale, nonché i lavoratori svantaggiati di cui al Regolamento CE n. 800/08, qualora, entro il 31 dicembre 2009, abbiano avviato una nuova micro-impresa, non sono tenuti all'adempimento degli oneri contributivi, fino a 5.000 euro, per il triennio successivo.
8-quinquies. I benefici di cui ai precedenti commi possono essere cumulati con ulteriori incentivi all'imprenditoria, di carattere anche regionale, qualora, mediante l'attività di tutoraggio e supporto tecnico-gestionale delle associazioni imprenditoriali, le nuove micro-imprese decidano di aderire ad accordi per il miglioramento dei distretti produttivi e per lo sviluppo dell'occupazione.

Conseguentemente, all'articolo 22:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 600 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 8-quater, limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
1. 38. Marchignoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quater. Con decorrenza dal 1o gennaio 2010, l'aliquota del contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è ridotta di 3 punti percentuali e, pertanto, con la medesima decorrenza è fissata nella misura del 2,20 per cento. La quota pari al 50 per cento del risparmio conseguito da tale riduzione è accantonata dai datori di lavoro edili in un apposito fondo costituito presso la cassa edile competente territorialmente, al fine di destinare tali risorse ad integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.
1. 9. Mariani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quater. Il comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, è iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a dodici mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari».
1. 36. Bossa, Binetti, Mosella, Pedoto, Grassi, Murer, Livia Turco, Lenzi, Burtone, Bucchino, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Calgaro.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quater. All'articolo 55, lettera b), del regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, le parole: «due giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trentuno giorni».
1. 26. Codurelli, Madia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quater. Al fine di contrastare la grave crisi del settore metalli preziosi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un tavolo tecnico con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché delle organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali, delle Regioni ed enti locali coinvolti. Il tavolo tecnico ha il compito di salvaguardare e valorizzare i prodotti del settore metalli preziosi, rafforzare l'attività di controllo e lotta alla contraffazione e definire misure per affrontare l'emergenza relativa alla crisi occupazionale del settore in oggetto.
1. 200. Mattesini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Fondo di garanzia per l'accesso al credito). - 1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle Regioni Obiettivo 1, a partire dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto è istituito presso il Ministero delle sviluppo economico un apposito Fondo rotativo, la cui gestione è demandata alla cassa depositi e prestiti, denominato: «Fondo per l'accesso al credito nelle Regioni Obiettivo 1».
2. Al Fondo di cui al comma 1 possono accedere coloro che avviano una nuova attività imprenditoriale purché disoccupati da almeno 12 mesi, neolaureati o diplomati, inoccupati.
3. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2009 provvede alla stipula di apposite convenzioni con istituti di credito, Poste italiane S.p.A. e intermediari finanziari al fine di attivare e rendere accessibili le procedure di erogazione del credito.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana un decreto di natura non regolamentare nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento dei Fondo di cui al comma 1.
5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede, in via provvisoria, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno 2009 e 200 milioni di euro per l'anno 2010.
6. L'onere derivante dal comma 5 è valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 200 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
1. 01. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Destinazione per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego). - 1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è destinata una quota pari a 200 milioni di euro in ragione annua a partire dalla entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
1. 02. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:
a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;
c) gli apprendisti;
d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:
a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;
d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al sessanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono abrogati i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.
9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.
10. Con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:
a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;
c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti dì cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
13. All'onere derivante dall'applicazione dei presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, 700 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione nella legge 2 gennaio 2009, n. 2 come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
14. Qualora, a fronte dei protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e comunicati alla Corte dei conti.
16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.
1. 08. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Delega al Governo per la revisione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche secondo i principi del quoziente familiare). - 1. Il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per la famiglia, sentite la Conferenza delle regioni, le autonomie locali e le parti sociali, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi concernenti la modifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo i principi del quoziente familiare".
1. 014. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Disposizioni in materia di stabilizzazione). - 1. Entro il 30 marzo 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, predispongono, in accordo con le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2010, 2011 e 2012, provvedimenti che consentano la progressiva stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato, qualora abbia maturato tre anni di attività presso la medesima struttura, e del personale già impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni.
1. 015. Di Biagio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un indennizzo a favore dei titolari di imprese artigiana, operanti in aree territoriali interessate da situazioni di crisi produttiva, iscritte all'Albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano proceduto alla cessazione definitiva dell'attività d'impresa e ne abbiano operato la cancellazione dall'Albo stesso.
2. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le aree territoriali interessate da fenomeni di crisi di cui al comma 1.
3. L'indennizzo di cui al comma 1 è destinato ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto 62 anni di età se uomini, ovvero 57 se donne;
b) siano iscritti, al momento della cessazione dell'attività, da almeno dieci anni alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presso l'INPS, di cui all'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463.

4. L'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione artigiani presso l'INPS. Il periodo di godimento è utile ai soli fini del diritto a pensione.
5. L'indennizzo viene erogato dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche a favore di soggetti titolari di impresa artigiana.
6. L'indennizzo di cui al comma 1 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso l'INPS un Fondo di 30 milioni di euro che opera a contabilità separata nell'ambito della gestione artigiani INPS. Il Fondo è gestito dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, che procede all'esame delle richieste da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Le richieste di indennizzo saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse in dotazione al Fondo.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS provvede a definire l'apposito modello e la procedura di presentazione ed approvazione delle richieste per la concessione dell'indennizzo.
9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 0200. Froner.

ART. 1-ter.
(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare). - 1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro;
b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio del Governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.
8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione, nonché per le violazioni della normativa vigente, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi ai rilascio del permesso di soggiorno.
9. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 3, lettera a) è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dal presente decreto.
1-ter. 14. Mantini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Anna Teresa Formisano, Compagnon.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul territorio nazionale;
b) i dati identificativi del datore di lavoro, dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
e) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro;
f) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;
g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

3. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui sopra, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 1. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento.
4. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
5. I soggetti di cui sopra, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
1-ter. 40. Bressa, Calvisi, Viola, Livia Turco.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. I lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno impiegati con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona da almeno sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o nell'esercizio di una attività di impresa sia in forma individuale che societaria occupati da almeno un anno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione, possono denunciare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, congiuntamente al datore di lavoro, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. I datori di lavoro possono avere nazionalità italiana o possono essere stranieri in possesso di carta di soggiorno in corso di validità. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul territorio nazionale;
b) i dati identificativi del datore di lavoro, dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
e) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui sopra, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro;
f) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa.
g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

3. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1 la prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui sopra, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui sopra. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento, il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi per gli impiegati con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona o ad un anno per gli impiegati nell'esercizio di una attività di impresa sia in forma individuale che societaria, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
4. I soggetti di cui al presente articolo che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare non sono perseguibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-ter. 43. Calvisi, Bressa, Livia Turco.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Il lavoratore extracomunitario che non sia in regola con la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia ma che svolga da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attività continuativa di cura ed assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità ha la possibilità di denunciare entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali regolarizzando così la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere a pena di inammissibilità:
a) dichiarazione del datore di lavoro da cui si evince che il lavoratore è impiegato presso la famiglia da almeno sei mesi;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione del contratto di lavoro e della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predetto cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario pari ad almeno 1000 euro per ciascuno richiesta sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 dei codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

5. Le regolarizzazioni di cui al comma 1, qualora poste in essere vengono defalcate dalle quote annuali relative alla determinazione dei flussi di ingresso, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 luglio 1998, n. 286.
1-ter. 37. Murer, Livia Turco, Mosella, Binetti, Bossa, Lenzi, Pedoto, Grassi, D'Incecco, Sbrollini, Burtone, Bucchino, Miotto.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. I cittadini italiani o stranieri dotati di carta soggiorno che abbiano occupato, alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona da almeno sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o dipendenti di una impresa, sia individuale che societaria, da almeno un anno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione, possono denunciare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, congiuntamente al datore di lavoro, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata del legale rappresentante. I datori di lavoro possono avere nazionalità italiana o possono essere stranieri in possesso di carta di soggiorno in corso di validità. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul territorio nazionale;
b) i dati identificativi del datore di lavoro, dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
e) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
f) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa.
g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

3. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
4. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui sopra la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di sopra. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
5. I soggetti di cui sopra, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
1-ter. 42. Calvisi, Livia Turco, Viola.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. I cittadini italiani o stranieri dotati di carta soggiorno che abbiano occupato, alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona da almeno sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, possono denunciare, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul territorio nazionale;
b) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
e) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;
f) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 3, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 1. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
4. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
1. 41. Calvisi, Livia Turco, Viola, Bobba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - (Disposizioni in materia di emersione di lavoro irregolare). - 1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale dei Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dal presente articolo e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
1-ter. 15. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano, Rao, Compagnon, Volontè, Mantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). - 1. Il datore di lavoro italiano o cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato per la durata di almeno due anni e rinnovabile che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma, adibendoli ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può dichiarare, dal lo al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il lavoratore italiano o per il cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, mediante apposita modulistica;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

2. Ai lavoratori stranieri regolarmente occupati e ai cittadini extracomunitari comunque legittimati ad instaurare rapporti di lavoro dipendente, perché provvisti di una autorizzazione anche provvisoria al soggiorno sul territorio nazionale che glielo consenta, purché diversa da quella per motivi di lavoro stagionale, è consentito, qualora ne facciano richiesta nei termini stabiliti al comma 1, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinnovabile o convertibile secondo le regole di cui al testo unico sull'immigrazione, a condizione del mantenimento del rapporto di lavoro o della stipula del contratto di soggiorno alla data della richiesta.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'espatrio;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 15.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo oggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 22.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito; ai fini del calcolo del reddito sufficiente vengono considerati i redditi percepiti da parenti entro il secondo grado che dichiarino di poter contribuire regolarmente all'integrazione del reddito familiare del datore di lavoro dichiarante;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione, se accolta, determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicata, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato. In ogni caso la richiesta di nulla osta di cui al presente comma non potrà essere rifiutata per il solo fatto della dichiarazione di presenza dello straniero sul territorio nazionale resa da un datore di lavoro ai sensi del presente articolo.
6. Alle medesime condizioni e agli stessi effetti previsti negli altri commi del presente articolo, in quanto compatibili, i datori di lavoro di cittadini stranieri extracomunitari che abbiano già fatto richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per attività diverse da quelle indicate al comma 1, ed ai quali non sia ancora stato notificato il relativo provvedimento, hanno essi pure facoltà di dichiarare, dal 1o al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro.
7. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
8. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 7 deve produrre allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 7 la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
9. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 1 ovvero si proceda all'archiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 9 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della dichiarazione medesima. Tuttavia il datore di lavoro rimane non sanzionabile per i procedimenti penali ed amministrativi ivi considerati nel caso in cui la dichiarazione emessa non fosse abusiva e le ragioni dell'archiviazione o del rigetto siano dovute esclusivamente alla mancanza di requisiti soggettivi del lavoratore di cui non potesse presumersi la conoscenza da parte del datore di lavoro al momento della dichiarazione stessa.
11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, salvo i casi previsti al comma 14.
12. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 8, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.
13. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
14. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) che risultino segnalati, per motivi diversi dall'ingresso od il soggiorno non autorizzati, nonché dal rigetto o dall'inammissibilità accertata di una richiesta di protezione internazionale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

15. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
16. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
17. Al fine di valutare i requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
18. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartiti tra le regioni i predetti importi, in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
1-ter. 203. Di Biagio.

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con i seguenti commi:
1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze cittadini appartenenti all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari in posizione irregolare comunque presenti sul territorio nazionale, può denunciare, entro la data del 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, all'Inps per il cittadino di paese appartenente alla UE, mediante apposita modulistica, e allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui ai successivi commi.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nel caso di lavoratore extracomunitario, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Legalizzazione di lavoro irregolare.
1-ter. 6. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, da almeno tre mesi alla fine del comma con le seguenti: lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, di cura o di assistenza per sé stesso o componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, da almeno tre mesi antecedenti alla data del 30 giugno 2009, o dipendenti di una impresa, sia individuale che societaria, da almeno sei mesi antecedenti alla data del 30 giugno 2009, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione.
1-ter. 5. Calvisi.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola:, adibendoli:

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere le lettere
a) e b);
al comma 4:
sopprimere la lettera
d);
alla lettera f), sopprimere le parole da: e che, in caso fino alla fine della lettera;
sopprimere il comma 6;
al comma 7, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1-ter. 7. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 100 euro.
1-ter. 4. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).
*1-ter. 3. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).
*1-ter. 200. Calvisi, Bressa, Livia Turco.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:; tale attestazione non è richiesta per il datore di lavoro che richieda l'assunzione di lavoratori da adibire ad attività di assistenza per sé stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.
1-ter. 201. Calvisi, Bressa, Livia Turco, Viola.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole da: sono sospesi fino alla fine dell'alinea con le seguenti: il datore di lavoro e il lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme non sono perseguibili per i reati.

Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera
a), sostituire le parole da: relative fino a: quelle con le seguenti: relativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelli;
alla lettera b), sostituire la parola: relative con la seguente: relativi.
1-ter. 202. Ferranti, Calvisi.

ART. 2.
(Contenimento del costo delle commissioni bancarie).

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: A decorrere dal 1o novembre 2009, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui servizi di pagamento nel mercato interno, in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori ed al fine del contenimento dei costi delle commissioni bancarie, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario, per tutti i bonifici, gli assegni circolari, e quelli bancari, non possono mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.
2. 17. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre giorni con le seguenti: due giorni.
2. 26. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente».
2. 23. Fluvi, Baretta, Lulli, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole da: «, salvo che il corrispettivo» fino a: «in ogni momento» sono soppresse.
*2. 14. Froner.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole da: «, salvo che il corrispettivo» fino a: «in ogni momento» sono soppresse.
*2. 28. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento, per trimestre con le seguenti: 1 per cento, annuale.
2. 34. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,1 per cento.
2. 29. Di Biagio.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,2 per cento.
*2. 15. Froner, Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,1 per cento.
*2. 27. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,3 per cento.
2. 19. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,4 per cento.
2. 20. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 22. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: affinché la modifica delle condizioni contrattuali non possa comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse oltre una misura da determinare con il provvedimento stesso, rispetto a quella originariamente convenuta.
2. 200. Ceccuzzi.

Al comma 4-ter, lettera b), capoverso 4-bis, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
2. 39. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Consolidamento prestiti delle imprese). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono, con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica e all'applicazione di ricerca scientifica.
2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti di seguito denominata Sezione (SERIPRE) con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
4. La rinegoziazione è concessa dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo della Sezione, competente a deliberare in materia nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole e del turismo nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.
5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.
9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse. Gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge del 22 dicembre 2008, n. 203.
2. 015. Cesare Marini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Uniformità delle condizioni praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari sul territorio nazionale). - 1. Ciascun soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, deve praticare, in tutte le sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti. È esclusa, in ogni caso, la rilevanza della località di insediamento o della sfera di operatività territoriale dei clienti per giustificare disparità di condizioni contrattuali. In ogni caso il divario territoriale nelle condizioni del credito tra il centro-nord e le aree sottoutilizzate non può essere superiore ad uno spread dello 0,5 per cento.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia provvede ad emanare un regolamento attuativo delle disposizioni di cui al comma 1, che dovranno essere applicate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del regolamento medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in allegato allo stato di previsione della spesa ai fini del bilancio triennale, presenta una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente articolo.
2. 016. Cesare Marini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni a garanzia degli utenti degli istituti di credito). - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio (CICR) stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il saggio di interesse annuo effettivo globale dovrà essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.
4-quater. Salvo diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione nell'estratto conto inviato alla clientela del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio stabilisce la modalità di calcolo del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo».
2. 08. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni a favore di intestatari di mutui prima casa). - 1. Al fine di garantire il sostegno alle famiglie, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote».
2. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2009.
2. 013. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni a favore di intestatari di mutui prima casa). - 1. Al fine di garantire il sostegno alle famiglie, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato ai locatario fatto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che t'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 5.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote».
2. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2009.
2. 014. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», in materia di riduzione delle soglie di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per la progettualità). - 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», dopo il comma 56, è aggiunto il seguente:
«56-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a 100.000 euro per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e a 500.000 euro per tutti gli altri beneficiari».
2. 01. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modificazioni all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di limiti della capacità di indebitamento da parte degli enti locali e all'articolo 14, comma 45, 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
2. All'articolo 14, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 25 per cento».
2. 02. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 3.
(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie).

Al comma 1, sostituire le parole: l'anno termico 2009-2010 con le seguenti: gli anni termici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.
3. 21. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi di standard metri cubi con le seguenti: 8 miliardi di standard metri cubi nell'anno termico 2009-2010, 10 miliardi di standard metri cubi nell'anno termico 2010-2011, 12 miliardi di standard metri cubi nell'anno termico 2011-2012.
3. 22. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 7 miliardi.
*3. 28. Quartiani.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 7 miliardi.
*3. 36. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: destinata a vantaggio dei con le seguenti: almeno per il 40 per cento riservata ai clienti domestici e ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 standard metri cubi annui e, in misura non inferiore al 40 per cento, ai.
3. 24. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al coma 2, secondo periodo, dopo le parole: a vantaggio dei clienti finali industriali aggiungere le seguenti: che non hanno proceduto a riduzioni di personale nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto e.
3. 40. Di Biagio.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: che, sulla base del profilo medio fino alla fine del comma con le seguenti: individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sulla base di criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità.
*3. 29. Quartiani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: che, sulla base del profilo medio fino alla fine del comma con le seguenti: individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sulla base di criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità.
*3. 37. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
**3. 25. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
**3. 38. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: nelle tariffe fino a: tengano conto della con le seguenti: modifiche nelle tariffe di trasporto del gas naturale considerando la.
3. 39. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: sentito il Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti:, lo sfruttamento ottimale e lo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, anche con riferimento all'incremento dell'offerta dei servizi di punta.
3. 27. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 nessun soggetto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, può detenere una quota superiore all'80 per cento delle capacità di stoccaggio di gas naturale nel territorio nazionale. La suddetta percentuale è ridotta di 5 punti percentuali per ciascun anno successivo fino a raggiungere il 50 per cento. A tali fini è considerata valida anche la cessione di quote di contitolarità a soggetti terzi in concessioni di stoccaggio esistenti.
3. 26. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 4, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
3. 3. Duilio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Il decreto in esame prevede incentivi fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato.
3. 45. Angeli, Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Fondo di solidarietà nazionale). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante le risorse di cui all'articolo 22 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 22:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 570 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis, comma 1, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
3. 013. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Fondo di solidarietà nazionale). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 220 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a euro 220 milioni per l'anno 2009, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 220 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante le risorse di cui all'articolo 22 del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 22:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 580 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis, comma 1, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
3. 014. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Fondo di solidarietà nazionale). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. 012. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 4.
(Interventi urgenti per le reti dell'energia).

Sopprimerlo.
4. 21. Strizzolo.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa aggiungere le seguenti: e sentita la Conferenza Unificata.
4. 200. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché con i comuni interessati.
*4. 17. Rubinato, Fogliardi, Marchi, Misiani, Vannucci, De Micheli, Graziano, Fontanelli, Causi.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché con i comuni interessati.
*4. 29. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: con mezzi e poteri straordinari con le seguenti: in via prioritaria.
**4. 16. Rubinato, Fogliardi, Fontanelli, Causi, Marchi, Misiani, Vannucci, De Micheli, Graziano.

Al comma 1, sostituire le parole: con mezzi e poteri straordinari con le seguenti: in via prioritaria.
**4. 201. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e in via prioritaria.
4. 28. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le seguenti: in deroga alle modalità di nomina di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. 6. Duilio.

Al comma 3, dopo le parole: Ciascun Commissario, sentiti aggiungere le seguenti: le regioni e.
4. 9. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
3-bis. I provvedimenti di cui al comma 3 sono emanati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica.
4. 11. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 4.
4. 7. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con le regioni e le province autonome e i comuni interessati, sono individuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le opere con rilevanti implicazioni occupazionali e riflessi sociali la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso infruttuosamente tale termine il commissario provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari avvalendosi delle relative strutture.
4-septies. Per gli interventi di cui al comma 4-sexies il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più commissari cui spetta l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari sono vincolanti per le amministrazioni competenti e sono tempestivamente comunicate all'ente competente il quale entro quindici giorni può disporne la sospensione con motivato provvedimento, trascorso tale termine e in assenza di sospensione i provvedimenti del commissario sono esecutivi. Per l'attuazione degli interventi i commissari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e comunque nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico artistico e monumentale, nonché dei principi generati dell'ordinamento. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
4. 12. Mariani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-sexies. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere svolti dallo stesso Ministero avvalendosi dell'attività dell'ISPRA».
4. 20. Viola, Baretta.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-sexies. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da una banca» sono aggiunte le seguenti: «o da loro società di servizi o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,».
4. 22. Duilio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - 1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme ad una delle seguenti condizioni:
a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.
4. 02. Di Biagio, Angeli, Picchi, Berardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 1 MW»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività».
4. 04. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Adeguamento e miglioramento antisismico di edifici privati). - 1. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.
3. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo.
4. 03. Realacci, Mariani, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Fondo strategico per gli investimenti). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire il Fondo strategico per gli investimenti, di seguito denominato FSI.
2. Le modalità di costituzione del FSI, la sua forma societaria e i criteri del suo funzionamento sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a verificare la fattibilità affinché altri soggetti esistenti a prevalente o totale partecipazione pubblica possano partecipare alla costituzione del FSI e in particolare la Cassa depositi e prestiti Spa.
4. Al FSI è assegnata la missione di intervenire con proprie risorse a sostegno di progetti industriali strategici per l'economia della nazione. Gli interventi del FSI prendono la forma di partecipazione azionaria di minoranza ovvero di altri strumenti finanziari di medio termine finalizzati al progetto selezionato. Almeno il 50 per cento delle risorse del FSI vanno distribuite ai progetti industriali promossi da piccole e medie imprese o loro consorzi e aggregazioni.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente articolo. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sul conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

6. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 5 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
4. 011. Causi, Lulli, Vico.

ART. 4-ter.
(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

Al comma 3, dopo le parole: Verona Villafranca aggiungere le seguenti:, nonché per l'aeroporto di Comiso, da introdurre nel contratto di servizio dell'ENAV,
4-ter. 3. Causi, Capodicasa, Berretta, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'aeroporto di Comiso viene inserito nel contratto di servizio dell'ENAV.
4-ter. 4. Causi, Capodicasa, Berretta, Burtone, Samperi.

ART. 4-quinquies.
(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici).

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. II Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Regioni, l'Anci, l'Uncem, le organizzazioni professionali dell'agricoltura, emana un decreto per l'individuazione dei criteri di assegnazione dei beni di cui al comma 1.
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 deve contenere l'istituzione di un bando pubblico che assegni al miglior progetto presentato i terreni di cui al comma 1.
4-quinquies. 200. Ceccuzzi.

ART. 5.
(Detassazione degli investimenti reinvestiti in macchinari).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Credito d'imposta per i nuovi investimenti). - 1. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 30 giugno 2010, dei beni nuovi indicati al comma 3, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.
2. Nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata al 30 per cento.
3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
4. Ai fini del presente articolo, si considerano agevolabili le acquisizioni di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;
d) pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
6. Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata.
5. 72. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento degli utili trasferiti a capitale sociale, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2009.
1-bis. La società che nei primi cinque periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione di cui al comma 1 riduce il proprio capitale sociale, per ragioni diverse dalle perdite di esercizio, e fino a concorrenza degli incrementi di cui al comma 1, decade dall'agevolazione. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza di cui al presente comma, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.
5. 95. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino ad un importo massimo agevolabile di 400 mila euro, effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2009.
1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante l'aumento, a decorrere dal 10 gennaio 2010, del 10 per cento la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nuovi.
5. 64. Quartiani.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino ad un importo massimo agevolabile di 400 mila euro, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2009.
1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, del 10 per cento la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 504/1995.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nuovi.
5. 48. Froner.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del valore degli investimenti in beni, macchinari ed apparecchiature compresi nelle divisioni 28 e 29 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010.

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
5. 84. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 23.11.00, 23.12.00, 23.13.00, 23.19.20, 23.19.90, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
5. 62. Ceccuzzi, Fluvi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Velo, Nannicini, Mattesini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 16.10.00, 16.21.00, 16.29.19, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
5. 61. Ceccuzzi, Cenni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 15.11.00, 15.12.09, 15.20.20, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
5. 58. Ceccuzzi, Fluvi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Velo, Sposetti, Nannicini, Mattesini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 30 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 30.91.11, 29.20.00, 29.32.09, 29.32.01, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
5. 59. Ceccuzzi, Fluvi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Velo, Nannicini, Mattesini.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, nonché degli investimenti in macchinari, impianti o manufatti che consentano una significativa riduzione del consumo energetico o che permettano il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.
5. 69. Lulli, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, nonché degli investimenti in programmi e attrezzature informatiche.
5. 65. Vannucci, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Ventura.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dall'imposizione sul reddito di impresa aggiungere le seguenti: nonché sul reddito da lavoro autonomo.

Conseguentemente:
all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole:
articolo 5 con le seguenti: articolo 5, commi 1, 2 e 3.
all'articolo 22:
al comma 2, sostituire le parole:
pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
5. 20. Ria.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: reddito di impresa, aggiungere le seguenti: e di lavoro autonomo e dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti: e 29.

Conseguentemente:
al comma 3, dopo la parola:
imprenditore aggiungere le seguenti: o il lavoratore autonomo e sostituire le parole: di impresa con le seguenti: dell'attività;
all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
5. 89. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
primo periodo, sostituire le parole da:
50 per cento fino a: tabella ATECO con le seguenti: 40 per cento del valore degli investimenti in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECO;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. 66. Baretta, De Micheli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECO.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. 50. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECO.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole 800 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
5. 88. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: compresi nella divisione 28 con le seguenti:, nonché beni strumentali all'esercizio delle imprese alberghiere e termali compresi nella divisione 26.60.02, 28, 31 e 32.30.00.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
al comma 3, sostituire le parole: è alimentato dalle con le seguenti: è alimentato con quota parte delle.
5. 52. Vannucci.
(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: compresi nel gruppo 27.1 e nella divisione 28 della tabella ATECO.
5. 103. Galati.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: nella divisione 26 e.
5. 93. Di Biagio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: divisione 28 con le seguenti: nelle divisioni 26, 27, 28 e 31.
5. 98. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti:, nonché in beni strumentali compresi nelle divisioni 26 e 29.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
5. 85. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti: ed i codici 25.29.00 e 32.20.04.
5. 200. Capodicasa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti: e nei gruppi 26.6 e 32.5.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.203, fino ad un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
5. 201. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Vietti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti: e nella divisione 29.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
5. 87. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti: e nella divisione 30.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 430 milioni di euro.
5. 86. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti:, 62 e 63.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e in software.
5. 202. De Camillis.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 16 novembre 2007 aggiungere le seguenti: nonché in arredi per uffici, esercizi commerciali, alberghi ed aziende turistiche.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
al comma 3, sostituire le parole: è alimentato dalle con le seguenti: è alimentato con quota parte delle.
5. 49. Vannucci, Vico.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010 con le seguenti: dal 1o gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010.
5. 56. Strizzolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
*5. 82. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
*5. 63. Vannucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: periodo di imposta 2010 con le seguenti: periodo di imposta 2009.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
al comma 3, sostituire le parole: è alimentato dalle con le seguenti: è alimentato con quota parte delle.
5. 51. Vannucci.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e aggiungere, in fine, le parole: o riportate a nuovo secondo disposizioni di legge.
5. 106. Vannucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: esclusivamente in sede di con le seguenti: a partire dal.
5. 104. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione è fruibile anche nel caso in cui non sia dovuto alcun versamento di imposta.
5. 107. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le nuove imprese avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 75 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma.
5. 7. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Per le imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 66 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma.
5. 6. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1 sostituire la cifra: 2.141,5 con la seguente: 2.641,5, la cifra: 2.469 con la seguente: 3.369 e la cifra: 336 con la seguente: 436;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 60. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «effettuate nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate nel triennio 2009-2011», le parole: «il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali» sono sostituite dalle seguenti: «il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali» e le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2009-2011» e le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro».
5. 96. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Monai, Cimadoro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la sicurezza dei luoghi di lavoro certificate secondo le modalità che stabiliranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto interministeriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2009. Qualora l'imposta sul reddito d'impresa dovuta per l'anno 2009 sia incapiente, in maniera totale o parziale rispetto al tale detassazione, l'esclusione dall'imposta sul reddito d'impresa del 50 per cento delle spese di cui al presente comma, si può compensare con una detrazione relativa agli anni fiscali successivi.
5. 101. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata all'80 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 68. D'Antoni, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 50 per cento del reddito così determinato a condizione che sia investito ai sensi del primo comma.
5. 97. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1.
5. 16. Beccalossi.

Al comma 3, sostituire la parola: secondo con la seguente: quarto.
5. 71. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 3-ter, dopo la parola: perfezionati aggiungere le seguenti: direttamente o indirettamente.
5. 105. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Michelis, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 3-quater, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni.
5. 204. Ceccuzzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-quinquies. L'agevolazione del presente articolo si applica anche agli immobili strumentali per natura, di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di nuova costruzione o sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2001, n. 380, acquisiti nel periodo temporale di cui al precedente comma 1.
3-sexies. La medesima agevolazione si applica altresì con riferimento ai suddetti immobili in corso di costruzione, per i quali, entro la data del 30 giugno 2010, sia stipulato un preliminare di compravendita, a condizione che l'ultimazione dei lavori avvenga entro il 31 dicembre 2010.
3-septies. All'onere di cui ai commi 3-quinquies e 3-sexies, valutato in 240,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 22. Mariani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-quinquies. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici,» sono soppresse.
3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n, 203.
5. 57. Federico Testa, Fluvi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quinquies. Il beneficio di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento nelle aree cosidette franche.
5. 79. Lo Monte, Milo, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quinquies. È prorogato di ulteriori dodici mesi il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della Legge n. 388 del 2000, relativo all'entrata in funzione, all'acquisizione o ultimazione dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al citato articolo 8.
5. 203. Graziano.

Sostituire la rubrica con la seguente: Detassazione degli investimenti in macchinari.
5. 70. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Credito d'imposta per favorire l'investimento nella formazione post-universitaria). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è riconosciuto, a valere sull'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese, sostenute a decorrere dall'anno 2009 ed effettivamente rimaste a carico, relative a tasse e a contributi universitari per la frequenza di corsi per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o di un altro titolo di istruzione post-universitaria, di seguito denominati «corsi di formazione post-universitaria». Il credito d'imposta compete fino a un importo massimo di 10.000 euro ed è ripartito in cinque quote costanti di pari importo decorrenti dall'anno di conseguimento del titolo o entro i tre anni successivi, a scelta del beneficiano.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto allo studente ovvero, in alternativa, ai genitori o a coloro che ai sensi di legge hanno in carico lo studente. Hanno diritto al credito d'imposta i nuclei familiari il cui reddito non supera i 50.000 euro lordi annui.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto in caso di conseguimento del diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione post-universitaria con una votazione almeno pari a 105/1100 equivalente.
4. Il credito d'imposta è riconosciuto per i corsi di formazione post-universitaria svolti presso università, consorzi interuniversitari, centri interuniversitari, fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca.
5. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in caso di corsi di formazione post-universitaria svolti all'estero qualora il beneficiano, al termine del corso, rientri e svolga in Italia la sua attività lavorativa per un periodo almeno pari a tre anni.
6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese per le quali è stato concesso.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.
5. 017. Viola, Baretta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Credito d'imposta per i costi della ricerca industriale e di sviluppo competitivo). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 2 a 5. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2009, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
5. 029. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Monai, Cimadoro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Credito di imposta macchinari agricoli). - 1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento, il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, l'agenzia entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1 sostituire la cifra: 2.141,5 con la seguente: 2.641,5, la cifra: 2.469 con la seguente: 3.369 e la cifra: 336 con la seguente: 436;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 016. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura). - 1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
5. 015. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale, attuano, entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento.
3. Il comma 274, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per l'attuazione del presente articolo.
5. 027. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Ripristino dell'automatismo del credito d'imposta per la ricerca). - 1. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito seguente: «È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni»;
b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 267 milioni di euro per l'anno 2009, 327 milioni di euro per l'anno 2010 e 33 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".
5. 018. Marchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. La rivalutazione dei beni di impresa di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, può essere eseguita anche per le aree fabbricabili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2008.
2. Per i beni di cui al comma precedente la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 15 per cento, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. Per il versamento della suddetta imposta sostitutiva si applicano le modalità di cui al comma 22 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 06. Mariani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Programmi operativi per la meccanizzazione innovativa). - 1. In applicazione del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e in coerenza con gli indirizzi contenuti nel quadro strategico nazionale 2007-2013, una quota delle risorse dei Fondi strutturali comunitari per l'attuazione degli obiettivi e dei principi della politica regionale e di coesione dell'Unione europea è specificamente destinata al finanziamento delle piccole e medie imprese dei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza, di cui al citato regolamento (CE) n. 1083/2006, che investono in meccanizzazione innovativa, strumentale ai fini dell'attività economica svolta.
2. A tal fine, lo Stato destina annualmente risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009 per la concessione di incentivi finanziari alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree di cui al comma 1. Tali incentivi sono concessi alle imprese che presentino progetti di investimento in macchinari innovativi e tecnologicamente avanzati, afferenti a programmi di interesse nazionale e comunitario, e che siano ritenuti strumentali al perseguimento delle finalità di sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese. A decorrere dall'anno 2010 l'entità di tali risorse aggiuntive sarà determinata dalla legge finanziaria.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono specificati i criteri di concessione e le forme delle provvidenze finanziarie, la struttura organizzativa, i termini della disciplina procedurale. Quest'ultima dovrà prevedere momenti di raccordo con le amministrazioni regionali che, in particolare, saranno competenti all'attività di promozione dello specifico strumento di ausilio presso le imprese localizzate nel loro territorio, nonché dell'attività di presentazione delle domande di finanziamento al Ministero dello sviluppo economico.
4. Con il medesimo decreto sono anche stabilite le modalità di raccordo organizzativo e funzionale tra livello regionale e livello statale, con particolare riguardo alle modalità di individuazione dei settori di intervento sui quali gli incentivi saranno, eventualmente, concentrati.
5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 09. Cesare Marini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria »euro 5« è concesso un contributo pari ad euro 4.000, Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e 2 c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria «EEV» per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal i ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
6-ter. Per le finalità di cui al precedente comma il «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203".
5. 025. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuito un ulteriore contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è attribuito un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009, 35 milioni di euro per l'anno 2010 e 20 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
5. 012. Marchignoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400, dopo le parole: «prestazione di controgaranzie» sono aggiunte le seguenti: «e cogaranzie» e le parole: «con i limiti ed» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano come riferimento di base».
5. 014. Marchignoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
5. 07. Mariani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 854 milioni di euro per l'anno 2010 e a 265,4 milioni di euro per l'anno 2011».
b) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 600 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
5. 026. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 5 del decreto-legge del 1o luglio 2009, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2010 per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 17 per cento del valore degli investimenti di cui al primo comma».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
5. 028. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai commi da 143 a 152, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.
5. 0200. Beccalossi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). - 1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: «l'essiccazione», sono inserite le seguenti: «, nonché la pollina e gli effluenti di allevamento palabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109».
5. 0201. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Interventi in aree interessate da crisi di impresa nel Mezzogiorno). - 1. Per consentire interventi in aree interessate da crisi di impresa nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di beni strumentali, è attribuita all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., la somma di euro 30 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di parte delle risorse aggiuntive per le politiche regionali relative al periodo di programmazione 2000-2006, assegnate alle amministrazioni centrali e non utilmente impiegate entro il 31 maggio 2008.
5. 0202. Abrignani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Disposizioni correttive in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici). - 1, - L'articolo 18-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici). - 1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non è stato adottato l'atto di concessione definitiva, è disposto che il saldo, entro il limite del 90 per cento del contributo provvisorio, può essere erogato a seguito di rilascio, da parte del legale rappresentante della beneficiaria, di un'autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base agli schemi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, attestante, fra l'altro, la percentuale di investimento realizzata, i costi sostenuti, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. La liquidazione del relativo importo, se spettante, avviene su richiesta del soggetto responsabile o del responsabile unico che ha provveduto ad un preliminare ricalcolo del contributo provvisorio.
2. La liquidazione dell'ulteriore 10 per cento del contributo finale spettante è disposta dal soggetto responsabile o del responsabile unico, a seguito dell'adozione del proprio provvedimento di concessione definitiva successivamente alle valutazioni istruttorie della banca concessionaria e, ove prevista, dell'acquisizione del verbale di accertamento di spesa.
3. Fatti salvi i casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato già emanato il decreto di nomina della commissione, gli accertamenti di spesa da parte delle predette commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 500.000 euro.
4. Per gli investimenti agevolati inferiori a 500.000 euro possono essere disposti, da parte del Ministero dello sviluppo economico o di altro soggetto ad esso subentrante, controlli a campione anche dopo l'adozione del provvedimento di concessione definitivo.
5. Per le iniziative agevolate ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati provvedimenti definitivi dei contributi spettanti e/o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, così come determinato all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali.
5. 0203. De Camillis.

ART. 6.
(Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa).

Al comma 1, dopo le parole: che producono risparmio energetico aggiungere le seguenti: ovvero che rispondono al principio di salvaguardia ambientale.
6. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Libè.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione IRPEF del 55 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, prevista dall'articolo 1 comma 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti entro il 31 dicembre 2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 55 per cento del valore degli interventi eseguiti risultanti nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante l'aumento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, del 10 per cento la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
6. 06. Froner.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1. - (Continuità degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI). - 1. Le garanzie del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per motivi di pubblico interesse, sono prestate mediante gli attuali rapporti concessori, assicurati alle vigenti condizioni, fino a dodici mesi successivi alla loro scadenza e comunque fino all'espletamento della gara.
6. 0200. Abrignani.

ART. 7.
(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Svalutazione dei crediti in sofferenza). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento»;
b) le parole «nei diciotto esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei nove esercizi successivi».
2. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1.
7. 3. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni imprenditoriali, che definisce, con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante moratoria sui prestiti.
1-ter. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione alle imprese affidatarie e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:
a) rinegoziazione e riscadenzamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;
b) possibilità per le imprese di beneficiare, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un «periodo di grazia» in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;
c) offerta, alle imprese affidatarie, di nuovi finanziamenti, per la realizzazione di investimenti produttivi a medio-lungo termine, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;
d) per le imprese in crisi - in particolare quando la crisi investe l'intero settore - offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio condizionati all'adozione di programmi di aggiustamento a medio termine, con una forte componente strutturale, da concordare anche con il contributo delle singole Associazioni imprenditoriali.
1-quater. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).
1-quinquies. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo unico delle leggi in materia bancaria a creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
1-sexies. La rinegoziazione è concessa dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo della Sezione, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole e del turismo nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.
1-septies. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
1-octies. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
1-nonies. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
1-decies. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.
1-undecies. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione speciale.
1-duodecies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
7. 2. Vannucci.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 le percentuali di cui al comma 1, dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono rispettivamente elevate dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento e dal 5 per cento al 6 per cento. Per i medesimi periodi di imposta di cui al precedente periodo per le microimprese e le piccole imprese con meno di 50 dipendenti l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ammesso in deduzione ai sensi del comma 1, secondo periodo dell'articolo 106 del citato testo unico delle imposte sui redditi, è elevata dal 5 per cento al 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 600 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, comma 1-bis, limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
7. 4. De Micheli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Rinegoziazione prestiti delle imprese). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica e all'applicazione di ricerca scientifica.
2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, come definita dal decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
4. La rinegoziazione è concessa dalle banche.
5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 dei codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese te spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione speciale.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".
7. 02. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

ART. 8.
(Sistema «export banca»).

Al comma 1 dopo le parole: per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese aggiungere le seguenti:, in particolare di quelle ubicate nelle Regioni i cui territori ricadono tra quelli individuati nell'Obiettivo Convergenza.
8. 2. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: consentire le operazioni di assicurazione del credito da parte della SACE SpA con le seguenti: ampliare le operazioni di assicurazione del credito da parte della SACE SpA delle esportazioni, anche per limitati importi,
8. 3. Vannucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti rientrano anche i programmi, promossi da amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiori a 15.000 abitanti, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro novanta giorni autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma.
8. 1. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. La SACE Spa è autorizzata a rilasciare alle piccole imprese fideiussioni relative a rimborsi IVA e rateizzazioni di imposte per importi superiori a 50.000 euro.
8. 4. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura). - 1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:
«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:
«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L. 379».
c) al comma 1090, all'ultimo periodo, le parole «e 41 milioni di euro per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti «, 41 milioni di euro per l'anno 2009 e per ciascuno degli anni successivi sino al 2012.»
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c) pari a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 02. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Fondo di garanzia interbancario). - 1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per le finalità di cui al comma 4-bis, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4 miliardi di euro per gli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4-ter. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.
4-quater. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.
4-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del comitato di cui al comma 4-quater, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
4-sexies. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a »prima richiesta« sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
4-septies. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 4-quinquies finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.
4-octies. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2009 e 2010 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; dei fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
4-novies. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4-octies, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. II Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 4-octies e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
4-decies. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 4-octies sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
4-undecies. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.»
8. 03. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari). - 1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari» con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.
3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 600 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e alla dotazione dei fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
8. 04. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 9.
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - 1. Al fine di recepire le indicazioni del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), in attuazione delta direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e della proposta di direttiva della Commissione dell'8 aprile 2009, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo e delle politiche comunitarie, sono emanate disposizioni per accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e per ridurre, entro l'anno 2009, gli oneri amministrativi delle imprese e promuovere l'imprenditorialità, in conformità alle seguenti norme generali:
a) per alleviare i problemi di liquidità, previsione di pagamento delle fatture alle piccole e medie imprese per le forniture e i servizi entro un mese;
b) definizione di un piano per il rimborso dei crediti arretrati dovuti da enti pubblici, in particolare verso le piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2011, con indicazione delle risorse necessarie;
c) individuazione delle modalità organizzative e dei criteri per l'adeguamento dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per l'accettazione di fatture elettroniche come equivalenti a quelle su supporto cartaceo;
d) introduzione di disposizioni per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese al credito e sviluppo di un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, punto 2, per l'anno 2009 si provvede, secondo il piano di rimborso ivi previsto, mediante utilizzo delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011, la legge finanziaria dispone le risorse necessarie, per ciascun anno, al rimborso dei crediti arretrati dovuti dalle amministrazioni pubbliche, in particolare verso le piccole e medie imprese, quale nuova finalizzazione netta da iscrivere, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa.
9. 25. Rubinato, Fogliardi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Pagamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. I crediti di cui al comma 1 sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.
9. 28. Rubinato, Fogliardi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Pagamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico, un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*9. 41. Baretta, De Micheli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Pagamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*9. 57. Ciccanti, Poli, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: n. 311 aggiungere le seguenti:, ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
**9. 45. Baretta, Rubinato, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: n. 311 aggiungere le seguenti:, ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
**9. 58. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: né per le pubbliche amministrazioni né per i creditori.
9. 23. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: per la finanza pubblica aggiungere: e per le imprese creditrici.
9. 103. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: Per consentire alle pubbliche amministrazioni la definizione delle predette misure organizzative in modo tale da consentire la formalizzazione dei contratti e l'emissione degli ordinativi in tempi rapidi, nonché l'effettuazione dei pagamenti nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
a) il termine di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 è ridotto a due giorni;
b) l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva può essere effettuata, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello stesso documento in disponibilità del creditore ed in corso di validità ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, prodotta in base agli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) l'acquisizione degli elementi attestanti la regolarità dei versamenti tributari e fiscali è effettuata d'ufficio, mediante accesso all'anagrafe tributaria, anche tramite il sistema SIATEL previsto dall'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. 200. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.
9. 18. Vannucci, Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole da: nelle amministrazioni di cui al numero 1 fino a: comporta responsabilità disciplinare e amministrativa con le seguenti: in via sperimentale, fino all'anno 2011, nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; l'adempimento di tale obbligo fa parte degli obiettivi assegnati al dirigente, il raggiungimento dei quali costituisce elemento di valutazione e di determinazione della parte variabile della retribuzione ai sensi della normativa vigente.
9. 44. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo di accertamento di cui alla presente lettera comporta responsabilità disciplinare e amministrativa e dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano aggiungere le seguenti: agli enti locali,
*9. 59. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo di accertamento di cui alla presente lettera comporta responsabilità disciplinare e amministrativa e dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano aggiungere le seguenti: agli enti locali,
*9. 46. Baretta, Rubinato, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole da: Le disposizioni del presente punto fino alla fine del numero.
**9. 35. Nannicini.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole da: Le disposizioni del presente punto fino alla fine del numero.
**9. 60. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano aggiungere le seguenti: alle regioni e alle province autonome, ai loro enti ed organismi strumentali, nonché agli enti ad ordinamento regionale o provinciale,
9. 11. Froner.

Al comma 1, lettera a), numero 3, sostituire la parola: escluse con le seguenti: esclusi gli enti locali e.
*9. 47. Baretta, Rubinato, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 3, sostituire la parola: escluse con le seguenti: esclusi gli enti locali e.
*9. 61. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In ottemperanza alle indicazioni del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di Tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.
4-ter. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2011 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quanto a 8 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali.
9. 26. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «somministrazioni, forniture e appalti,» sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche,»;
2) sono soppresse le parole: «nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,»;
3) le parole: «possono certificare» sono sostituite dalla seguente: «certificano»;
4-ter. L'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri e degli enti locali alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato e degli enti locali per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, quanto a 8 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali.
9. 27. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) per il passato:
1. L'ammontare dei crediti esigibili nei confronti delle amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per il 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tale fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'utilizzare le risorse stanziate ed i nuovi flussi di cassa collegati, dovrà, particolarmente per i flussi di cassa, rendere le somme liquidabili di cui al punto 1 proporzionali alle uscite 2008, sia delle amministrazioni centrali che delle amministrazioni locali.
9. 36. Nannicini.

Al comma l, lettera b), dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e delle regioni e degli enti locali, in misura non inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo,
9. 49. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali e dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: e dell'ente locale.
9. 29. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.
*9. 62. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.
*9. 67. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 giugno 2009.
9. 42. Baretta.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere i seguenti periodi: L'ammontare dei crediti esigibili nei confronti degli enti locali alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto residui passivi del bilancio per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, accertato ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è liquidabile per gli enti che nel triennio 2005, 2006 e 2007 abbiano rispettato il Patto di stabilità. L'importo liquidato non concorre, per 1'anno 2009 e 2010, alla determinazione del saldo di competenza mista previsto dall'articolo 71-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'ente locale che non ha rispettato il Patto nel 2008 potrà procedere alla liquidazione degli impegni assunti non oltre il 31 dicembre 2009. Gli importi non liquidati entro tale data concorrono alla determinazione del saldo di competenza mista previsto dal citato articolo 71-bis per gli anni 2010 e 2011;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: quanto a 8 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali, secondo i criteri e i limiti di cui al secondo periodo.
9. 33. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si provvede comunque alla liquidazione dei crediti il cui ammontare superasse i limiti di tali risorse tramite le disposizioni di cui all'articolo 9-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. - (Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 362 le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e le parole «alle Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alle amministrazioni pubbliche»;
2) il comma 363 seguente è sostituito dal seguente:
«363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 62, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.»
3) al comma 364 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico 2 del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.»
4) al comma 365 le parole «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti «sono stabilite o integrate» ed è aggiunto in fine il seguente capoverso: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.»
5) il comma 366 è sostituito dal seguente:
«366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010.»
9. 69. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al patto di stabilità interno per il 2009, le regioni e gli enti locali possono provvedere al pagamento del 30 per cento dell'ammontare dei propri debiti, esigibili alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti. Il relativo ammontare, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è comunicato alla Ragioneria generale dello Stato secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, pari a 5 miliardi di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le presenti disposizioni trovano applicazione a far data dall'approvazione della legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009.
9. 48. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) le disposizioni di cui alle precedenti lettere si applicano anche agli appalti di lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. 14. Mariani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.
1-ter. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma 1-bis a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.
1-quater. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP Spa, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra Abi, CDP Spa e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP Spa.
1-quinquies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 1-quater è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP Spa. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli anni 2009 e 2010, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.
9. 50. Causi, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «qualora lo stesso non sia stato già acquisito e trasmesso dall'operatore economico soggetto alla verifica di regolarità contributiva».
1-ter. All'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La certificazione di regolarità contributiva non è richiesta per affidamenti e pagamenti d'importo non superiore a diecimila euro. Tale importo è ridotto a cinque euro decorsi tre mesi dalla piena attivazione, attestata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di modalità telematiche che garantiscano in tempo reale e mediante l'accesso ad un sistema informativo integrato tra tutti gli enti previdenziali, il rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
9. 34. Boccia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome e degli enti locali nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per uno dei due anni, 2009 e 2010, superiore rispetto a quella registrata nell'anno precedente, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica di edifici scolastici e pubblici, all'ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali ed agli investimenti per la sicurezza urbana.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 e nel 2010 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'ampliamento dell'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 e 2010.
9. 68. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2010, chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito di fornitura liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione con debiti e versamenti di carattere fiscale e per la contribuzione obbligatoria dovuti nei confronti del medesimo di cui è creditore, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale beneficio è riconosciuto alle imprese in regola con il rispetto dei CCNL, della citata contribuzione obbligatoria e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
9. 43. Baretta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa). - 1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 28 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le parole «secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» sono soppresse.
9. 06. Misiani, Vannucci, De Micheli, Graziano, Fontanelli, Causi, Marchi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali). - 1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. L'articolo 195, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così sostituito dal seguente: »Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni, con la facoltà di fare ricorso ad anticipazioni nel limite del 60 per cento del presunto valore di vendita da attivare direttamente con il tesoriere comunale, ovvero con istituti bancari o società autorizzate all'attività d'intermediazione del credito.
6-ter. Gli importi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare devono essere prioritariamente destinati all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6-quater. Gli interventi di spesa di cui al comma 6-ter non rientrano nei limiti posti dalla normativa in materia di patto di stabilità."
9. 03. Lo Monte, Milo, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Perenzione amministrativa). - 1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo».
2. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto legge, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette.
9. 07. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 9-bis.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 a condizione che detti enti abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.
9-bis. 12. Rubinato, Fogliardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati dai predetti enti a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008, a condizione che tali enti abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, pur non avendolo rispettato, abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, all'articolo 14 al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.
9-bis. 11. Rubinato, Fogliardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, del sociale e della viabilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008, a condizione che detti enti abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1 sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.
9-bis. 13. Rubinato, Fogliardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:
a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 10 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;
b) abbiano un territorio di estensione superiore ai 30 chilometri quadrati;
c) siano riconosciuti sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.
9-bis. 14. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sostituire le parole: per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale con le seguenti: per residui passivi in conto capitale;

Conseguentemente:
al comma 1,
dopo le parole:
rendiconto dell'esercizio 2007 aggiungere le seguenti: e 2008;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
al comma 2, sostituire le parole: 2 miliardi di euro con le seguenti: 3 miliardi di euro.
9-bis. 15. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12 per cento.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 2 miliardi di euro con le seguenti: 5 miliardi di euro.
9-bis. 9. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12 per cento.
9-bis. 5. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 1 sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 10 per cento;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 2 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.
9-bis. 4. De Micheli, Misiani, Marchi, Fontanelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 2 miliardi di euro con le seguenti: 2,8 miliardi di euro.
9-bis. 2. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: 2 miliardi di euro con le seguenti: 2,2 miliardi di euro.
9-bis. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'ammontare con le seguenti: della somma e dopo le parole: rendiconto dell'esercizio 2007 aggiungere le seguenti: e dal rendiconto dell'esercizio 2008;

Conseguentemente:
al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
al comma 2, sostituire le parole: 2 miliardi di euro con le seguenti: 3 miliardi di euro.
9-bis. 17. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, dopo le parole: rendiconto dell'esercizio 2007 aggiungere le seguenti: oltre a quelli risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008;

Conseguentemente:
al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
al comma 2, sostituire le parole: 2 miliardi di euro con le seguenti: 3 miliardi di euro.
9-bis. 16. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dai saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 le spese relative ai trasferimenti operati dalle province ai sensi dell'articolo 12, lettera b), della legge n. 289 del 2002;

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: 2 miliardi di euro con le seguenti: 4,5 miliardi di euro.
9-bis. 201. Nicola Molteni, Rivolta, Volpi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le Regioni che hanno ricevuto le dichiarazioni presentate dagli enti locali ai sensi del comma 3, dell'articolo 7-quater del decreto legge n. 5 del 2009 convertito in legge n. 33 del 2009 e che abbiano determinato in merito, possono ridefinire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma l'elenco dei comuni ammessi al beneficio con il relativo ammontare di pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario, derogando al rispetto dei requisiti di cui alla lettera b) e c) del comma 2, dell'articolo 7-quater del decreto legge n. 5 del 2009 convertito in legge n. 33 del 2009. Le regioni procedono contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati.
2-ter. Le stesse trasmettono entro i 30 giorni successivi agli enti beneficiari i rispettivi importi autorizzati ed altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun nuovo ente, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
9-bis. 200. Fiorio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2009, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9-bis. 3. De Micheli, Misiani, Marchi, Fontanelli.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: i pagamenti aggiungere le seguenti: gli enti locali e alle società partecipate dagli enti locali;

Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo,
dopo le parole:
di parte corrente aggiungere le seguenti: e di parte capitale;
dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: e delle società partecipate dagli enti locali.
all'articolo 14, al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.
9-bis. 18. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: di loro competenza aggiungere le seguenti: per edilizia scolastica e per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici.
9-bis. 19. Rubinato, Fogliardi.

ART. 10.
(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali).

Al comma 1, dopo le parole: liquidità delle imprese aggiungere le seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2010.
10. 8. Duilio.

Al comma 1 lettera a), numero 1, 6 e 7, sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 20.000 euro annui.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2 sostituire le parole 800 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
10. 37. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7.
10. 16. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 7 con il seguente:
7. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 100.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, con il quale si attesta la conformità dei dati di dette dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili e ai modelli di pagamento F24 attestanti i versamenti e le compensazioni effettuate. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui al periodo precedente. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 1, del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010".
10. 13. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui con le seguenti: i contribuenti che ritengono di utilizzare in compensazione per ciascun anno, crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 70.000 euro.
10. 26. Quartiani.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro annui.
10. 25. Strizzolo.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 20.000 euro annui.
10. 27. Baretta, De Micheli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 è elevato a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2009.
10. 42. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai crediti d'imposta maturati ai sensi e per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
10. 38. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: al fine di incrementare le compensazioni fiscali aggiungere le seguenti: e di incrementare la liquidità delle imprese.
01. Non è richiesto il rilascio di garanzia fideiussoria per le istanze di rimborso, annuali e infrannuali, di crediti IVA di importo non superiore a 100.000 euro.
10. 104. Rubinato, Fogliardi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Sospensione al limite di deducibilità degli interessi passivi). - 1. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è innalzato al 50 per cento.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma l, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. 04. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

ART. 11.
(Analisi e studi economico-sociali).

Sopprimerlo.
11. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'Istituto nazionale di statistica è l'ente che coordina i sistemi informativi di cui al comma 1 al fine di realizzare la base unitaria di dati della pubblica amministrazione.
11. 4. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Fondo di solidarietà nazionale). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 19,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 09. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata della somma di 65 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa e determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 65 milioni di euro per anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.
11. 048. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura). - 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e lei prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrati in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
3. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai lini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 02. Paolo Russo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Regime fiscale delle aziende e dei lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS). - 1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 04. Paolo Russo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2009, agli enti concedenti la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a quindici anni.
11. 05. Paolo Russo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Disposizioni in materia di imposizione indiretta nel settore edile). - 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, ai numeri 8-bis, e 8-ter, lettera a), sostituire le parole: entro quattro anni dalla data di ultimazione con le seguenti: entro sei anni dalla data di ultimazione.
11. 058. Quartiani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Assoggettamento dei redditi da locazione ad imposta sostitutiva). - 1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito dai fabbricati, è sostituito dai seguenti:
4-bis. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4-bis.1. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-bis.1.

2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008.n. 203, fino ad un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
11. 036. Mantini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo l, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;
b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del citato decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993.
d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari e del tempo di utilizzo dei beni;
g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;
h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contributi sospesi ai sensi del precedente periodo sono versati senza aggravio di spesa per interessi, in un'unica soluzione alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009. Agli oneri per interessi derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 040. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Titolo II
INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE

ART. 12.
(Contrasto ai paradisi fiscali).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ivi previste aggiungere le seguenti: dalle società di capitale, dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice ed.
12. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni antielusive e di contrasto dell'abuso di diritto».
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere, riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato ad ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria».
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportino l'applicazione del regime di imposizione più favorevole».
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui a1 comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione».
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni richiamate all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, poste in essere prima dell'entrata in vigore di tale norma, e delle operazioni che antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge non rappresentavano fattispecie elusiva».
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuenti; le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2».
12. 01. Strizzolo.

ART. 13.
(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali).

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. (Consolidato mondiale). - 1. Le disposizioni di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo unico, assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, per gli anni 2009 e 2010 l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato testo unico è del 23 per cento.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.
13. 01. Rubinato, Fogliardi.

ART. 13-bis.
(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato).

Sopprimerlo.
*13-bis. 200. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sopprimerlo.
*13-bis. 201. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: ovvero regolarizzate fino alla fine della lettera, con le parole: oppure da Paesi dell'unione europea.

Conseguentemente:
al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:
o la regolarizzazione;
al comma 3, sopprimere le parole: ovvero la regolarizzazione;
al comma 5, sopprimere le parole: o la regolarizzazione.
13-bis. 202. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tutte le operazioni concernenti attività finanziarie e patrimoniali che transitino o permangano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, sono ritenute ininfluenti nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti che le hanno poste in essere.
13-bis. 203. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'imposta si applica come segue:
a) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;
ovvero:
b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:
1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;
2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese.
13-bis. 204. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.
13-bis. 206. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 3.
13-bis. 209. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
13-bis. 207. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o addizionale.
13-bis. 208. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: salvo per i procedimenti giudiziari civili, penali, tributari e amministrativi in corso.
13-bis. 205. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nei limiti del reddito presunto di cui al comma 2 e relativo alle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate ovvero regolarizzate.
13-bis. 210. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 14.
(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti).

Sopprimerlo.
14. 1. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sopprimerlo.
14. 200. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17:
al comma 10, secondo periodo, dopo le parole:
fino al 50 per cento dei posti messi a concorso aggiungere le seguenti: per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
14. 5. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2009, dell'8 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati.».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede secondo quanto disposto al comma 1-quater.
1-quater. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997: dopo le parole «di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,» sono aggiunte le seguenti: «purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,».
*14. 65. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2009, dell'8 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati.».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede secondo quanto disposto al comma 1-quater.
1-quater. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997: dopo le parole «di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,» sono aggiunte le seguenti: «purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,».
*14. 205. Gibiino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2009, del 7 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 350 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpretano nel senso che la detrazione si applica anche alle spese sostenute, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati.
1-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 350 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a quanto disposto dal comma 1-bis.
1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 67,8 milioni di euro per l'anno 2010 e in 163 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede secondo quanto disposto all'articolo 14, comma 1, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2009, del 7 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.».
**14. 64. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2009, del 7 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 350 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpretano nel senso che la detrazione si applica anche alle spese sostenute, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati.
1-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 350 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a quanto disposto dal comma 1-bis.
1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 67,8 milioni di euro per l'anno 2010 e in 163 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede secondo quanto disposto all'articolo 14, comma 1, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2009, del 7 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.».
**14. 206. Gibiino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo è destinato alla riduzione del debito pubblico.
14. 201. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere con le seguenti: l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione.

Conseguentemente, sopprimere il com- ma 5.
14. 202. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere con le seguenti: l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione.
14. 203. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Relativamente ai soggetti passivi appartenenti all'Eurosistema, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione delle competenti autorità europee.
14. 204. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

ART. 15.
(Potenziamento della riscossione).

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8.1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1o gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, hanno effetto ai fini previdenziali dalla data della comunicazione alle commissioni provinciali dell'artigianato. Restano ferme le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine.
8.2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la modifica e la cessazione delle attività dei soggetti obbligati alla iscrizione alla gestione di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni hanno effetto, ai fini previdenziali, dalla data di presentazione della relativa comunicazione al Registro delle imprese.
15. 26. Baretta.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
15. 25. Causi, Fontanelli, De Micheli, Vannucci, Misiani, Marchi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i pubblici ufficiali, per gli atti soggetti ad imposta da essi rogati o autenticati, nonché gli altri soggetti assimilati, per le scritture private soggette ad imposta con sottoscrizione da questi ultimi autenticata in quanto a ciò autorizzati o abilitati, facendone apposita richiesta corrispondono in maniera virtuale, in luogo degli interessati, l'imposta di bollo di tali atti, che, nel limite delle 4 pagine e delle 100 cento linee, è comprensiva dell'autentica anche se quest'ultima è redatta su foglio a parte.»;
b) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti privati presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto emittente, ovvero il soggetto autenticatore se trattasi di scrittura privata con sottoscrizione autenticata, e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere.».
15. 05. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 28 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le parole «secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» sono soppresse.
15. 06. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:
Art. 15-bis. - (Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero). - 1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte dei concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011, per una somma pari ad 5 milioni di euro, mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 15-ter. (Tracciabilità dei pagamenti ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori). 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.
2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1o luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1o aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.
3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere».
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «12.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
b) al comma 10, sono aggiunte in fine le parole: «Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante».

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
Art. 15-quater. (Soppressione di norme tributarie in materia di sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione). 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
2. I commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.
4. I commi da 1 a 4-ter dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

Art. 15-quinquies. (Distretti produttivi). 1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente: «2. All'articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri».
Art. 15-sexies. (Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute, fiscali). 1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.
Art. 15-septies. (Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) creazione di un completo data base delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione del federalismo fiscale;
b) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;
c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:
alla categoria catastale;
agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;
agli immobili strumentali di società di capitali;
all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile;
al livello ed alla composizione del reddito, nonché alla ricchezza od alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;
d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o totale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) inclusa la rescissione del relativo contratto;
e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;
f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della privacy che all'integrità nel tempo dei dati stessi.
2. Il decreto legislativo viene adottato dal Governo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
15. 07. Di Pietro, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.
(Inammissibile)

Parte II
BILANCIO PUBBLICO

ART. 16.
(Flussi finanziari).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dall'articolo 5, aggiungere le seguenti: dall'articolo 10,
16. 201. Fluvi.

Al comma 2 sostituire le parole da: 2,4 milioni fino a: 3,9 milioni con le seguenti: con le seguenti: 1,280 milioni di euro per l'anno 2009, 2,280 milioni di euro per l'anno 2010, di 2,780 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 6, aggiungere il seguente;
6-bis. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92 il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa è prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno è prorogato per l'importo di euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».
16. 4. Sereni, Mogherini Rebesani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo unico per lo spettacolo, come determinato per il 2009 dalla legislazione vigente, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni di euro nell'anno 2009 con le seguenti: 600 milioni di euro nell'anno 2009.
16. 6. Carlucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1 (Interventi a favore del settore dello spettacolo). - 1. Al fine di garantire i livelli occupazionali degli addetti al settore dello spettacolo e al fine di sostenere le attività, la produzione e l'industria dell'intero settore, Il Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato dall'anno 2009 di 200 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
16. 200. De Biasi, Ghizzoni, Franceschini, Veltroni, Melandri, Causi. Levi, Sarubbi, Coscia, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.
(Inammissibile)

ART. 17.
(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le assunzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nei limiti consentiti dalla normativa vigente». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
17. 130. Ceccuzzi.

Sopprimere il comma 7.
17. 31. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: ivi comprese, con le seguenti: ad esclusione di.
17. 32. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: enti di ricerca, aggiungere le seguenti: della Croce rossa italiana.
17. 215. Lorenzin.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché quelle dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
17. 213. Romano, Anna Teresa Formisano, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Poli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il comma 4 è soppresso.
17. 33. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Alla luce delle gravi carenze di personale manifestatasi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed in virtù delle disposizioni del precedente comma, spetta all'Amministrazione competente l'espletamento, nei tempi più brevi, delle prove selettive per la stabilizzazione del personale precario identificato dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegato alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
17. 131. Ceccuzzi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di assicurare il necessario supporto istituzionale agli interventi di soccorso e di emergenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio nazionale, nonché alle attività necessarie al superamento dell'emergenza recata dall'intervento sismico in Abruzzo, la Croce Rossa è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 7, ad avviare le assunzioni di personale programmate ed autorizzate nel corso dell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. 108. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per assicurare l'attuazione del processo di riorganizzazione degli enti previdenziali e assicurativi pubblici delineato dall'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dai commi 1, 2 e 6 del presente articolo, e in considerazione delle situazioni di commissariamento a tali fini disposte, gli incarichi dei direttori generali degli enti interessati, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, possono essere prorogati con uno o più atti del Commissario straordinario per un periodo complessivo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga ai limiti d'età.
17. 218. Lorenzin.
(Inammissibile)

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: Nel triennio 2010-2012, con le seguenti: A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione.

Conseguentemente:
al comma 11, sostituire le parole:
Nel triennio 2010-2012, con le seguenti: A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione;
al comma 12, sostituire le parole: Per il triennio 2010-2012, con le seguenti: A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione;
al comma 13, sostituire le parole: Nel triennio 2010-2012, con le seguenti: A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione;
17. 34. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento, con le seguenti: 60 per cento.
17. 107. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 10, ultimo periodo, dopo le parole : fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni aggiungere le seguenti: con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
*17. 97. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 10, ultimo periodo, dopo le parole : fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni aggiungere le seguenti: con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
*17. 132. Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli, Graziano, Fontanelli, Causi.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 76, comma 6 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità la riserva ivi contenuta è pari al 100 per cento.
17. 38. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole:, verificando la possibilità di procedere ad una complessiva stabilizzazione del personale con contratto di lavoro flessibile, con particolare riferimento a quello che svolge rilevanti funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione.
17. 98. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli enti entro il 31 dicembre 2009 devono completare tutte le operazioni di stabilizzazione del personale su a mezzo procedure di selezione pubblica, tenuto conto dei limiti delle dotazioni organiche alla data del 1o gennaio 2009 ed essere in regola con il rispetto delle norme dettate in materia di patto di stabilità interno.
17. 110. Lo Monte, Milo, Commercio, Belcastro Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: Per il triennio 2010-2012, con le seguenti: A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione.

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: Per il triennio 2010-2012, con le seguenti: A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione.
17. 35. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole:, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo sopprimere le parole: nelle medesime qualifiche e.
17. 101. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sostituire i commi da 15 a 18 con i seguenti:
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.
17. 93. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni il comma 5 è abrogato.

Conseguentemente, al comma 17 sostituire le parole: di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14, con le seguenti: di cui all'articolo 66, commi 3 e 14.
17. 36. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è differito sino al completamento dei concorsi di cui al comma 1 del medesimo articolo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.
17. 128. Baretta.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad avvalersi del personale nelle more del processo di stabilizzazione.
17. 27. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 23, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il presente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di assenza dal lavoro per malattia, certificata da strutture sanitarie pubbliche, di natura oncologica e per malattie renali croniche che necessitano del trattamento della dialisi».
17. 136. Calgaro, Murer, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Livia Turco, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Miotto.

Al comma 23, lettera d) sopprimere il secondo periodo.
17. 37. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 23, lettera d), sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: del 1o gennaio 2009.
17. 92. Minniti.

Al comma 23, sopprimere la lettera e).
17. 94. Di Biagio.

Al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, sostituire le parole: di cui al medesimo comma 5-bis con le seguenti: di cui al comma 3.
17. 12. Duilio.

Sopprimere il comma 25.
17. 41. Ghizzoni, Coscia, Levi, Sarubbi, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
25-bis. Dal primo settembre 2009, al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008-2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
25-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
17. 40. Fioroni, Ghizzoni, Coscia, Levi, Sarubbi, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'idoneità all'insegnamento e per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.
17. 44. Siragusa, De Pasquale.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 25 con il seguente:
25. All'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-sexies, è aggiunto il seguente:
4-septies. Il termine di cui al comma 4 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti.
17. 13. Duilio.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «d'intesa».
17. 219. Fontanelli, Causi, Misiani, De Micheli, Marchi, Vannucci.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Al fine di garantire la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU) presso gli istituti scolastici, come determinati dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono finalizzati 265 milioni del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, della legge n. 33 del 9 aprile 2009.
17. 201. Siragusa.
(Inammissibile)

Al comma 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le amministrazioni rispettano principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle relative procedure comparative e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle Agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo contratto. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, è fatto divieto alle amministrazioni di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, anche con la stessa tipologia contrattuale, per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Il predetto divieto si applica anche ai contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 7, comma 6, del presente decreto».
17. 95. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.
*17. 84. Rubinato, Fogliardi, De Micheli, Vannucci, Marchi, Misiani, Graziano, Fontanelli, Causi.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.
*17. 100. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30.1. Restano ferme le modalità di controllo stabilite per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia speciale.
17. 21. Zeller, Brugger, Nicco.

Sopprimere i commi 30-bis, 30-ter e 30-quater.
17. 205. Ferranti, Melis.

Al comma 30-ter, secondo periodo, dopo le parole: organismo di diritto pubblico aggiungere le seguenti: o ente pubblico strumentale.
17. 202. Ferranti, Melis.

Al comma 30-ter, secondo periodo, dopo le parole: illecitamente cagionato aggiungere la seguente: anche.
17. 203. Ferranti, Melis.

Dopo il comma 30-ter, aggiungere il seguente:
30-ter. 1. All'articolo 11, comma 7, della legge n. 15 del 2009, dopo la parola: «composizione» è soppressa la seguente: «nominativa».
17. 204. Melis, Ferranti.

Dopo il comma 31-quater, aggiungere il seguente:
31-quater. 1. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agli impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.
17. 103. Vannucci, Lusetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31.1. In relazione all'autonomia e all'indipendenza della Corte dei conti prevista dall'articolo 100 della Costituzione, nonché alla specificità del proprio ordinamento, al personale dirigenziale ed amministrativo della Corte medesima si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Nelle more della definizione della normativa sui comparti di contrattazione collettiva, al suddetto personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale dirigenziale ed amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
17. 59. Vannucci, Lusetti.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 31-quater.
17. 206. Ferranti, Melis.

Al comma 32, capoverso 46-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le altre Regioni e gli enti locali sono autorizzati ad effettuare le medesime operazioni di cui al presente comma, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
17. 135. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 35, primo periodo, dopo le parole: anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture aggiungere le seguenti: ivi compresi gli interventi finalizzati alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2008.
17. 214. Misiti.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35.1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 1060 milioni di euro per l'anno 2009, di cui una quota pari 100 milioni di euro è destinata all'avvio di un programma di interventi volti alla realizzazione di opere di prevenzione e messa in sicurezza delle stazioni e di abitazioni o di edifici ricadenti in aree limitrofe al sedime ferroviario».
35-ter. All'attuazione del comma 35-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
17. 129. Lovelli, Baretta.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.
17. 300. Cenni.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.200.000 euro.
17. 301. Sbrollini.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 10.700.000 euro.
17. 302. Lenzi.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 9.800.000 euro.
17. 303. Schirru.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 9.500.000 euro.
17. 304. Mosca.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 9.400.000 euro.
17. 305. Miglioli.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 9.300.000 euro.
17. 306. Mattesini.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 9.200.000 euro.
17. 307. Madia.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 9.100.000 euro.
17. 308. Gnecchi.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 9.000.000 euro.
17. 309. Gatti.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 8.900.000 euro.
17. 310. Damiano.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 8.800.000 euro.
17. 311. Codurelli.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 8.700.000 euro.
17. 312. Boccuzzi.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 8.600.000 euro.
17. 313. Bobba.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 8.500.000 euro.
17. 314. Berretta.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 8.400.000 euro.
17. 315. Bellanova.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 8.300.000 euro.
17. 316. Zunino.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 8.200.000 euro.
17. 317. Vico.

Al comma 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 11.700.000 euro.

Conseguentemente, al comma 35-quater, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 8.100.000 euro.
17. 318. Federico Testa.

Dopo il comma 35-ter, aggiungere i seguenti:
35-ter. 1. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché al fine di mantenere la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco pari a 600 unità.
35-ter. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 35-ter. 1.si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 181 e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle rassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.
35-ter. 3. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 35-ter. 1. e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di Vigile del Fuoco, le assunzioni sono effettuate esclusivamente, ed in parti uguali, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservato ai vigili volontari ausiliari, collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti, dalla graduatoria del concorso direttoriale a 173 posti nonché dalla graduatoria dei vincitori di cui al bando di arruolamento per l'anno 2005 per volontari in ferma breve, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - n. 42 del 28 maggio 2004.
17. 221. Fallica.

Dopo il comma 35-octies, aggiungere il seguente:
35-octies. 1. Per assolvere ai propri compiti istituzionali e di ricerca l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) è autorizzato a rinnovare su fondi non ordinari, quali ricerca e convenzioni, i contratti di natura flessibile, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca, in essere al 31 dicembre 2008, fino all'applicazione del Piano triennale di assunzioni 2010-2012, anche ai sensi del comma 6 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
17. 200. Margiotta, Bratti.

Sopprimere i commi 35-novies e 35-decies.
17. 208. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 35-novies.
17. 207. Miotto, Livia Turco, Murer.

Sostituire il comma 35-novies con il seguente:
35-novies All'articolo 72, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo».
17. 99. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: anzianità massima contributiva di quaranta anni con le seguenti: anzianità massima di servizio effettivo di quaranta anni.
17. 212. Miotto, Livia Turco, Murer.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: cinquanta anni.
17. 319 Levi.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantanove anni.
17. 320 Ginefra.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantotto anni.
17. 321 Ghizzoni.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantasette anni.
17. 322 De Torre.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantasei anni.
17. 323 De Pasquale.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantacinque anni.
17. 324 De Biasi.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantaquattro anni.
17. 325 Coscia.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantatré anni.
17. 326 Bachelet.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantadue anni.
17. 327 Strizzolo.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantuno anni.
17. 328 Pizzetti.

Al comma 35-novies, capoverso 11, primo periodo, dopo le parole: quaranta anni del personale dipendente aggiungere le seguenti: che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo.
17. 216. Piccolo.

Al comma 35-novies, capoverso 11, ultimo periodo, dopo le parole: professori aggiungere le seguenti: e ricercatori
17. 220. Donadi, Zazzera, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 35-novies, capoverso 11, ultimo periodo, dopo le parole: professori universitari aggiungere le seguenti: ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11 della legge 4 novembre 2005 n. 230,
17. 210. Ghizzoni, Rossa, De Pasquale, Siragusa, Coscia, De Torre, Levi, Sarubbi, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.

Al comma 35-novies, capoverso 11, ultimo periodo, sostituire le parole: ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa con le seguenti: ed ai dipendenti medici del Servizio sanitario nazionale.
17. 217. Lorenzin.

Al comma 35-novies, capoverso 11, ultimo periodo, sopprimere la parola: medici.
17. 209. Caparini.

Al comma 35-novies, capoverso 11, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai dirigenti responsabili di struttura semplice ed ai ricercatori universitari.
17. 211. Miotto, Livia Turco, Murer.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. (Ampliamento della pianta organica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'organico dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è costituito dal personale di ricerca e dal personale tecnico-amministrativo, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla predetta data, nei limiti della dotazione organica deliberata a tal fine dal Consiglio direttivo dell'Istituto stesso nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2.
2. A decorrere dalla medesima data, le spese fisse e obbligatorie del personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto non possono eccedere 1'80 per cento dei fondi di finanziamenti ordinari statali. In caso di superamento del predetto limite, l'Istituto può procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.
17. 0200. Madia, Damiano, Ghizzoni, Bellanova, Berretta, Gatti, Giachetti, Miglioli, Recchia, Tocci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. (Piani di ristrutturazione per gli Enti locali) - 1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il triennio 2009/2011, su richiesta non revocabile del dipendente, il personale in servizio a tempo indeterminato può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.
2. Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
3. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.
4. L'applicazione delle presenti disposizioni non può comportare incremento di spesa per il personale e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni relative al contenimento della spesa di personale e coerentemente con il rispetto del patto di stabilità interno.
17. 0201. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.
(Inammissibile)

ART. 19.
(Società pubbliche).

Sopprimere il comma 1.
*19. 50. Di Biagio.

Sopprimere il comma 1.
*19. 42. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Marchi, Capodicasa.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo aggiungere le seguenti:, con esclusione delle società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica,.
19. 34. Ceccuzzi.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Le predette società, aggiungere le seguenti:, compatibilmente con l'osservanza delle previsioni dei contratti collettivi di lavoro applicati,.
19. 36. Ceccuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 10, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'applicazione alle stesse delle disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale a carico delle amministrazioni controllanti».
19. 35. Ceccuzzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*19. 39. Rubinato, Fogliardi, Graziano, Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli, Fontanelli, Causi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*19. 48. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 29 è sostituito con il seguente: «29. Entro il 30 settembre 2009, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27; per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La lettera e) dell'articolo 71, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogata.
19. 7. Duilio.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 3, lettera a), le parole: «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente al 100 per cento del valore nominale».
19. 55. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 3, lettera a), le parole: «ridotto del 50 per cento e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b)" sono soppresse;
b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) al comma 3, lettera b), le parole: «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera a-bis) non potranno risultare superiori a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole: «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti: «e delle azioni».
19. 43. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per ogni singola azione con le seguenti: ridotto del 25 per cento, pari a 0,4083 euro per ogni singola azione.
19. 57. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 3, sopprimere la lettere f)

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera n)
19. 56. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Sopprimere il comma 5.
19. 46. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La differenza corrispondente al minore valore rispetto al loro valore nominale, ottenuto dai titolari di obbligazioni della società Alitalia - Linee aree Spa, ora in amministrazione straordinaria, ed il 50 per cento di tale differenza per i titolari delle azioni della medesima società, in seguito alle procedure di rimborso previste dalle lettere a) e a-bis) del comma 3, dell'articolo 7-octies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, così come modificate dalla presente legge, può comunque essere portata in deduzione dall'imponibile dell'imposta sul reddito a decorrere dall'anno fiscale 2009 e per un massimo di tre periodi d'imposta.
19. 202. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine della conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, è data facoltà alle Regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, di costituire strumenti finanziari ovvero società finalizzate a realizzare in via temporanea e comunque non oltre il 2012:
a) rilevazione di aziende o di rami di esse;
b) tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

5-ter. Le iniziative di cui al comma 5-bis possono prevedere la partecipazione di capitali privati nel rispetto delle normative comunitarie e mediante procedure ad evidenza pubblica e sono svolte a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa comunitaria e con modalità di gestione separata di bilancio.
19. 33. Lulli, Vico, Carra.

Al comma 6, sopprimere le parole: diversi dallo Stato,.
19. 58. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere i commi 7 e 8.
19. 47. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sopprimere il comma 9.
*19. 30. Vannucci, Tempestini, Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sopprimere il comma 9.
*19. 13. Abrignani.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano fermi tutti gli effetti prodotti dalla presente disposizione nel periodo della sua vigenza.
19. 200. Abrignani.

Al comma 11, dopo le parole: e delle finanze inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti

Conseguentemente sopprimere il com- ma 12.
19. 44. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. È stabilito il tetto massimo di euro 500 mila annui per il compenso lordo annuale onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per le società pubbliche o a partecipazione pubblica. È altresì imposto il limite massimo di i milione di euro, per il trattamento di fine rapporto degli stessi soggetti previo controllo e verifica dei risultati effettivamente raggiunti.
19. 59. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimere i commi 13-bis e 13-ter.
19. 201. Vico

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis. - (Soppressione e trasferimento delle funzioni del Consorzio Infomercati) - 1. Il Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione di cui al comma 2.
2. Le funzioni del Consorzio Infomercati ed i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti a titolo oneroso, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane.
3. I decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fine di assicurare, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 321 del 1996 dovuti fino alla sua soppressione e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati a aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.
4. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 2 sono svolte da parte della società di gestione della piattaforma telematica della Borsa merci telematica italiana nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) ed h) del decreto ministeriale n. 174 del 2006.
5. La società di gestione di cui al comma 4 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo e comunque istituisce un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica o da un dirigente suo delegato e composto da un rappresentante delle medesima società, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio e da due rappresentanti dei mercati agroalimentari all'ingrosso. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono alla società di gestione di cui al presente comma, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.
6. La riscossione dei contributi di cui al comma 3, per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio, è effettuata mediante ruolo.
7. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
19. 0200. Abrignani.
(Inammissibile)

ART. 20.
(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile).

Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono pertanto soppresse le funzioni di verifica delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, trasferite all'INPS dall'articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Conseguentemente, al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Resta in ogni caso ferma l'esenzione da ogni tipo di visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante dei soggetti che soffrono delle patologie indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007 senza che ad essi possa essere richiesta la presentazione di ulteriore documentazione sanitaria già acquisita dalle commissioni preposte all'accertamento, o comunque disponibile presso qualunque altra autorità amministrativa.
20. 200. Romano, Anna Teresa Formisano, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Poli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
20. 5. Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Schirru, Miotto.

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente:: I verbali emessi dalle Commissioni di cui al presente comma si considerano definitivi e comunicati all'interessato, nonché alle Regioni e all'INPS per l'istruzione della fase concessoria e di erogazione delle eventuali provvidenze economiche. Sono fatti salvi i controlli sulla successiva permanenza dello stato invalidante o dell'handicap e le revisioni, ove previsti e ammessi dalla normativa vigente, o indicati negli stessi verbali.
20. 201. Schirru, Damiano, Livia Turco, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione dei soggetti portatori di menomazioni di natura irreversibile o di patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2007, n. 225.
20. 6. Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Murer, Schirru, Miotto.

Sopprimere il comma 3.
20. 7. Livia Turco, Argentin, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Murer, Schirru, Miotto.

Sopprimere il comma 4.
20. 8. Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Bucchino.

Sopprimere il comma 5.
20. 9. Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Bucchino.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5.1. Entro il primo gennaio 2010 le Regioni attivano una Commissione Medica Superiore con competenza esclusiva nella definizione dei ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi delle Commissioni Mediche operanti presso le Aziende Usi per l'accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della disabilità ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le regioni disciplinano altresì le modalità di funzionamento e la composizione delle Commissioni Mediche Superiori. Le regioni hanno inoltre facoltà di istituire presso le singole Aziende Usl, ulteriori commissioni per il riesame dei procedimenti di valutazione degli stati invalidanti e dell'handicap. Le Commissioni di cui al presente comma sono sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.
5.2. I ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi dalle Commissioni Usl di cui al comma precedente sono presentati dagli interessati entro sessanta giorni dalla notifica dei verbali stessi. La Commissione Medica Superiore, di cui al comma precedente, si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine, i ricorsi si intendono respinti ed è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. E facoltà delle singole Regioni diminuire il termine massimo di 90 giorni previsto nel presente comma.
20. 202. Schirru, Damiano, Livia Turco, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Sopprimere il comma 6.
20. 10. Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
20. 2. Schirru, Livia Turco, Argentin, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Murer, Miotto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini del requisito reddituale previsto per il diritto alla pensione spettante agli invalidi civili totali e parziali si considera il reddito personale dell'invalido, con esclusione del reddito degli altri componenti del nucleo familiare di cui fa parte.
*20. 12. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini del requisito reddituale previsto per il diritto alla pensione spettante agli invalidi civili totali e parziali si considera il reddito personale dell'invalido, con esclusione del reddito degli altri componenti del nucleo familiare di cui fa parte.
*20. 204. Porcu.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini della valutazione delle minorazioni civili e dell'handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le Regioni sono autorizzate ad adottare, unitamente ai criteri stabiliti dal decreto 5 febbraio 1992, le indicazioni contenute nella Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
20. 203. Schirru, Damiano, Livia Turco, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Dichiarazione dei redditi per i cittadini italiani residenti all'estero). - All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Testo unico delle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
20. 01. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli). - 1. Il termine «contenziosi» di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
20. 04. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli). - 1. Il termine «contenziosi» di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
20. 05. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli). - 1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
20. 06. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

ART. 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

Sopprimerlo.
21. 12. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma l, lettera c), sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 10.000.
21. 13. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, sostituire le parole: 11,90 per cento con le seguenti: 11,40 per cento.
21. 300. Naccarato.

Al comma 2, sostituire le parole: 11,90 per cento con le seguenti: 11,45 per cento.
21. 301. Minniti.

Al comma 2, sostituire le parole: 11,90 per cento con le seguenti: 11,50 per cento.
21. 302. Lo Moro.

Al comma 2, sostituire le parole: 11,90 per cento con le seguenti: 11,55 per cento.
21. 303. Lanzillotta.

Al comma 2, sostituire le parole: 11,90 per cento con le seguenti: 11,60 per cento.
21. 304. Giovanelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 11,90 per cento con le seguenti: 11,65 per cento.
21. 305. Fontanelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 11,90 per cento con le seguenti: 11,70 per cento.
21. 306. Ferrari.

Al comma 2, sostituire le parole: 11,90 per cento con le seguenti: 11,80 per cento.
21. 307. Bordo.

Al comma 2, sostituire le parole: 11,90 per cento con le seguenti: 11,85 per cento.
21. 308. Amici.

Al comma 2, sostituire le parole: non superiori con le seguenti: non inferiori;

Conseguentemente:
al comma 3, lettera
c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 1.000 punti vendita;
sopprimere i commi 5, 6 e 7.
21. 200. Nannicini, Vannucci, Rubinato.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel Comune di Taormina, la cui autorizzazione è concessa su richiesta del Sindaco del comune stessa previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione Sicilia adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.
2-ter. Al fine di garantire l'omogenea distribuzione di case da gioco sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare i decreti per l'apertura ed il funzionamento di una casa da gioco in ciascuna delle Regioni Calabria, Campania e Puglia. Le suddette Regioni, previa individuazione della sede tra i comuni a vocazione turistica, adottano il regolamento relativo al loro funzionamento.
21. 2. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa su richiesta del Sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione siciliana adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.
21. 1. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 532 milioni.
21. 309. Porta.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 530 milioni.
21. 310. Pistelli.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 528 milioni.
21. 311. Narducci.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 526 milioni.
21. 312. Maran.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 524 milioni.
21. 313. Fedi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 522 milioni.
21. 314. Corsini.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 8.800 punti vendita.
21. 315. Duilio.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 8.900 punti vendita.
21. 316. Cesario.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 9.000 punti vendita.
21. 317. Capodicasa.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 9.100 punti vendita.
21. 318. Calvisi.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 9.200 punti vendita.
21. 319. Boccia.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 9.300 punti vendita.
21. 320. Baretta.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 9.400 punti vendita.
21. 321. Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 9.500 punti vendita.
21. 322. Tocci.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 9.600 punti vendita.
21. 323. Rugghia.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 9.700 punti vendita.
21. 324. Rosato.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 9.800 punti vendita.
21. 325. Recchia.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 9.900 punti vendita.
21. 326. Mogherini Rebesani.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2012.
21. 327. Marchignoli.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o dicembre 2011.
21. 328. Losacco.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o novembre 2011.
21. 329. Graziano.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o ottobre 2011.
21. 330. Gasbarra.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o settembre 2011.
21. 331. Fogliardi.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o agosto 2011.
21. 332. Fluvi.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o luglio 2011.
21. 333. De Micheli.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o giugno 2011.
21. 334. D'Antoni.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o maggio 2011.
21. 335. Ceccuzzi.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o aprile 2011.
21. 336. Causi.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 13.900.
21. 337. Bratti.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 14.000.
21. 338. Braga.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 14.100.
21. 339. Bocci.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 14.200.
21. 340. Siragusa.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 14.300.
21. 341. Antonino Russo.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 14.400.
21. 342. Rossa.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 14.500.
21. 343. Picierno.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 14.600.
21. 344. Pes.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 14.700.
21. 345. Nicolais.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 14.800.
21. 346. Mazzarella.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 14.900.
21. 347. Lolli.

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
Art. 21-bis. - (Ridefinizione delle procedure dei concorsi e delle operazioni a premio) - 1. All'articolo 12, comma 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera o) è soppressa. La lettera p) è sostituita dalla seguente: o) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.
2. All'articolo 12, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fatta salva la possibilità di successive ulteriori modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare governativa in materia di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a rideterminare le forme della comunicazione di cui dell'articolo 39, comma 13-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche per una più efficace attuazione di tale norma, si prevede, tenendo conto di criteri di gradualità, il termine, non superiore comunque a sei mesi, dopo il quale, eventualmente anche per le operazioni a premio, la comunicazione di avvio è effettuata esclusivamente secondo modalità telematiche.
1-ter. In caso di effettuazione di concorsi a premio per i quali è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi, ai sensi dell'articolo 39, comma 13-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. Ferma restando l'applicabilità della sanzione penale prevista, la sanzione amministrativa è raddoppiata nel caso in cui i concorsi a premio siano continuati oltre il termine assegnato quando ne è stata ordinata la cessazione. La sanzione di cui al presente comma è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipino all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio di cui è stata ordinata la cessazione.»
21 0200. Abrignani.

ART. 22.
(Settore sanitario).

Sopprimerlo.
22. 202. Damiano, Lenzi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
1-ter. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alle finalità del presente decreto e sono destinate, sulla base di apposito accordo bilaterale di ciascuna Regione e Provincia autonoma con i competenti organi dello Stato, agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
22. 1. Froner.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro; sopprimere l'ultimo periodo.
22. 13. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3:
secondo periodo, sostituire le parole:
800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro;
sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2010 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali il costo del servizio sanitario è a carico diretto dei propri bilanci, utilizzano le economie conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per la realizzazione di interventi relativi al settore sanitario sul territorio di competenza, tenuto conto delle priorità e delle indicazioni contenute nel decreto di cui al comma 2.
22. 12. Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: sentita la Conferenza fino alla fine del comma, con le seguenti: previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
22. 11. Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del fondo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, è destinata, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favorire, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
22. 2. Duilio.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: na quota del fondo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, è destinata, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favorire, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
22. 3. Duilio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del fondo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, è destinata, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favorire, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
22. 4. Duilio.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per la creazione di una rete delle cure palliative e di una rete per la terapia del dolore uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulano un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2-ter. Per la realizzazione dell'intesa di cui al comma 2-bis, a decorrere dal 2010, è autorizzata, con le modalità previste dal comma 2, la spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2.
22. 32. Livia Turco, Binetti, Bossa, Murer, Pedoto, Grassi, Miotto, Mosella, Lenzi, Sbrollini, Bucchino, Burtone, Argentin, Calgaro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole «al lordo» sono sostituite dalle seguenti «al netto».
2-ter. All'articolo 13, comma 1, lettera b), secondo periodo del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole «dell'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: pari al massimo all'8 per cento. L'eventuale differenza è trattenuta dal S SN.
22. 201. Abrignani.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010 aggiungere le seguenti: senza che ciò comporti maggiori oneri di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte dei cittadini.
22. 200. Miotto.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti in maniera lineare di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
22. 28. Bressa, Gnecchi, Froner, Rosato, Schirru.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
In sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale la quota che le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano devono riversare in entrata al bilancio dello Stato è determinata in sede di accordo in Conferenza Stato-Regioni e province autonome.
22. 30. Bressa, Gnecchi, Froner, Rosato, Schirru.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: ordinarie e a statuto speciale che partecipano al riparto dei finanziamenti del Fondo sanitario nazionale.
22. 29. Bressa, Gnecchi, Froner, Rosato, Schirru.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto per ciò che attiene alla Regione Sardegna, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 834 e 836 della legge n. 296 del 2006.
22. 31. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Pes, Arturo Parisi, Schirru, Damiano, Livia Turco, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «escludendo da tale nomina i membri degli organi di Governo della Regione in carica nel medesimo periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo»;
b) al secondo periodo le parole: «di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «da individuare tra i magistrati della Corte dei conti».
22. 37. Occhiuto, Galletti, Ciccanti, Angela Napoli.

Sopprimere il comma 4.
22. 34. Cesare Marini.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Per la realizzazione di una rete delle cure palliative e di una rete per la terapia del dolore uniforme su tutto il territorio nazionale, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulano una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7-ter. L'intesa di cui al comma precedente prevede la destinazione dì una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pari a 100 milioni di euro per le iniziative di cui alla presente legge, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio Sanitario nazionale.
22. 33. Livia Turco, Binetti, Bossa, Murer, Pedoto, Grassi, Miotto, Lenzi, Sbrollini, Bucchino, Burtone, Argentin, Calgaro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'importo di tale quota è fissato per il 2010 in 132 milioni di euro, che corrispondono agli oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale previsti per il 2009. Questo importo è incrementato, in ciascuno degli anni successivi, di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.
22. 25. Vannucci, Ceccuzzi, Motta, Ghizzoni, Mariani, Cenni, Lovelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente incrementato di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.
22. 26. Vannucci, Ceccuzzi, Motta, Ghizzoni, Mariani, Cenni, Lovelli.
(Inammissibile)

ART. 22-ter.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento).

Sopprimerlo.
* 22-ter. 200. Paladini, Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano, Porcino.

Sopprimerlo.
* 22-ter. 201. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
22-ter. 6. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dal 1o gennaio 2010, i requisiti anagrafici delle lavoratrici di cui al presente comma sono diminuiti di due anni per ogni figlio naturale od adottato.
22-ter. 13. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 2.
22-ter. 7. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'incremento della speranza con le seguenti: per entrambi i generi all'incremento medio della speranza.
22-ter. 3. Poli, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 2 confluiscono per il 65 per cento nel Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il 35 per cento nel Fondo asili nido istituito con la legge 28 dicembre 2001, n. 448, introducendo le seguenti ulteriori finalità:
a) elaborazione di un piano di azione sull'occupazione femminile incentrato sulla modulazione degli orari di lavoro e sulla sperimentazione di buoni universali per i servizi di cura e assistenza alla persona;
b) incremento delle misure di incentivazione per le donne nelle aree svantaggiate ricorrendo anche ai contratti di inserimento al lavoro previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e alla predisposizione di nuove politiche di condivisione;
c) previsione di interventi specifici per favorire e sostenere l'occupazione e l'imprenditorialità femminile anche ricorrendo ad incentivi fiscali e contributivi
d) estensione del congedo parentale non cedibile ai lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali separate;
e) incremento dell'ammontare dei contributi pensionistici figurativi per i periodi di maternità e di congedo parentale;
f) incremento delle misure associate alle forme di flessibilità del lavoro, come lo sviluppo di un più adeguato sistema di trasporti pubblici;
g) aumento dei posti disponibili nei nidi d'infanzia territoriali, anche favorendo forme alternative quali nidi aziendali, condominiali e micronidi;
h) incremento della percentuale di detraibilità, ai fini dell'imposta sui redditi, delle spese sostenute per la frequenza di asili nido;
i) promozione ed incremento dello sviluppo della formazione tecnica e scientifica delle donne e maggior ruolo nell'attività di ricerca e sviluppo;
l) ampliare il tempo pieno nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione provvedendo a dotare tutti gli istituti scolastici interessati delle strutture necessarie per le attività di studio, ricerca, !udita, sportiva, informatica, al fine di assicurare un adeguato sostegno alle lavoratrici madri.
m) introduzione di incentivi e sgravi fiscali per la conciliazione tra tempi di lavoro e la vita privata.
n) previsione di interventi e azioni positive per la parità di diritti, soprattutto contrastando le discriminazioni perpetrate in ambito lavorativo ai danni delle donne;
o) elaborazione di interventi organici per realizzare un sistema di welfare più efficace ed efficiente in grado di consentire la conciliazione dei tempi di vita e dì lavoro delle donne;.
22-ter. 215. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per il sostegno della maternità istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi da 3-bis a 3-septies secondo una ripartizione definita con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
3-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», e successive modificazioni, le parole: «durante i tre mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i cinque mesi dopo il parto». Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei sei mesi successivi al parto».
3-ter. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «eccedere il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «eccedere il limite di sette mesi»;
2) alla lettera a), le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi»;
3) alla lettera b), le parole: «non superiore a sei mesi, elevabile a sette» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi, elevabile a cinque»;
4) alla lettera c), le parole: «non superiore a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sette mesi»;
b) al comma 2, le parole: «non inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due mesi» e le parole: «è elevato a undici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato a otto mesi».

3-quater. Al capo IX del testo unico, dopo l'articolo 56, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «Art. 56-bis. - (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). - 1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

3-quinquies. All'articolo 60 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.
3-ter. La riduzione di orario di cui al comma 3-bis è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:
a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;
b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

3-quater. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.
3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-ter, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.
3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste perla generalità dei lavoratori.
3-sexies. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al successivo periodo del presente comma. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-septies. Nell'ambito del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sulle risorse stanziate ai sensi del comma 3 del presente articolo, ogni regione prevede gli opportuni incentivi affinché gli asili nido situati nel rispettivo territorio garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.
22-ter. 5. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
22-ter. 4. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3 sostituire le parole: Le economie con le seguenti: Tutte le economie, e sopprimere le parole da: a tale fine fino alla fine del comma.
22-ter. 15. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3 sostituire le parole da: nel Fondo strategico per il Paese fino alla fine del comma, con le seguenti: per il 65 per cento nel Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il 35 per cento nel «Fondo asili nido» istituito con la legge 28 dicembre 2001, n. 448, introducendo le seguenti ulteriori finalità:
a) elaborazione d'un piano di azione sull'occupazione femminile incentrato sulla modulazione degli orari di lavoro e sulla sperimentazione di buoni universali per i servizi di cura e assistenza alla persona;
b) incremento delle misure di incentivazione per le donne nelle aree svantaggiate ricorrendo anche ai contratti di inserimento al lavoro previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e alla predisposizione di nuove politiche di condivisione;
c) previsione di interventi specifici per favorire e sostenere l'occupazione e l'imprenditorialità femminile anche ricorrendo ad incentivi fiscali e contributivi
d) estensione del congedo parentale non cedibile ai lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali separate;
e) incremento dell'ammontare dei contributi pensionistici figurativi per i periodi di maternità e di congedo parentale;
f) incremento delle misure associate alle forme di flessibilità del lavoro, come lo sviluppo di un più adeguato sistema di trasporti pubblici;
g) aumento dei posti disponibili nei nidi d'infanzia territoriali, anche favorendo forme alternative quali nidi aziendali, condominiali e micronidi;
h) incremento della percentuale di detraibilità, ai fini dell'imposta sui redditi, delle spese sostenute per la frequenza di asili nido;
i) promozione ed incremento dello sviluppo della formazione tecnica e scientifica delle donne e maggior ruolo nell'attività di ricerca e sviluppo;
l) ampliare il tempo pieno nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione provvedendo a dotare tutti gli istituti scolastici interessati delle strutture necessarie per le attività di studio, ricerca, ludica, sportiva, informatica, al fine di assicurare un adeguato sostegno alle lavoratrici madri;
m) Introduzione di incentivi e sgravi fiscali per la conciliazione tra tempi di lavoro e la vita privata;
n) previsione di interventi e azioni positive per la parità di diritti, soprattutto contrastando le discriminazioni perpetrate in ambito lavorativo ai danni delle donne;
o) elaborazione di interventi organici per realizzare un sistema di welfare più efficace ed efficiente in grado di consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne; A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011".
22-ter. 202. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

ART. 23.
(Proroga di termini).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ferme restando le competenze degli ufficiali giudiziari in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei comuni di cui alla presente legge, al fine di razionalizzare l'attività delle Forze dell'ordine e di evitare tensioni sociali, il prefetto può stabilire con proprio decreto i criteri per la concessione della assistenza della forza pubblica nelle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo, definendo i tempi, le modalità di comunicazione e, se necessario, specifiche priorità di concessione, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) numero complessivo delle esecuzioni presenti sul territorio comunale;
b) numero complessivo delle richieste di concessione della forza pubblica presentate quotidianamente dagli ufficiali giudiziari per l'esecuzione degli sfratti anche in relazione alle necessità di impiego delle Forze dell'ordine per attività diverse di controllo del territorio e garanzia dell'ordine pubblico ovvero per altre attività prioritarie contingenti;
c) situazione di emergenza abitativa e possibilità di sistemazione dei nuclei familiari sfrattati anche in relazione alla disponibilità di offerta di alloggi pubblici.

3-ter. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 3-bis, il prefetto consulta preventivamente i comuni interessati, il questore e le associazioni di rappresentanza dei locatori e dei conduttori.»
23. 34. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, le parole: "reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro"».
23. 33. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del citato decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1.1. All'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 è abrogato.»
23. 32. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1.1. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: «è ulteriormente ridotto del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «è ulteriormente ridotto del 50 per cento».
23. 31. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dei provvedimenti di rilascio per finita locazione», sono aggiunte le seguenti «e morosità»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1.1. Alle categorie sociali di cui al comma 1, che versano in situazione di difficoltà nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo finalizzato a sanare la condizione debitoria anche prevedendo l'erogazione diretta del contributo al locatore creditore.
1.2. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà nel sostenimento delle spese alloggiative primarie, utilizzando, nella misura del 50 per cento la dotazione di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'ulteriore dotazione del Fondo concorrono le regioni ed i comuni con risorse proprie. All'attuazione del presente comma si provvede mediante regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.3. Il termine di cui all'articolo 55, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni, al fine di consentire al conduttore di cui al comma 1.1. la procedura di accesso al Fondo di solidarietà di cui al comma 1.2.
23. 30. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio successivo a quello dell'incremento occupazionale».

3-quater. Al comma 540 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno solare antecedente a quello dell'incremento occupazionale».
3-quinquies. Al comma 541 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;
b) tra le parole: «assunto» e «costituisce», inserire le parole: «nell'anno di acquisizione di tale qualifica».

3-sexies. Al comma 543, lettera d), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «nel periodo tra il 1o novembre 2007 e il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole «nell'ultimo bimestre dell'anno solare antecedente a quello dell'incremento occupazionale».
3-septies. Al comma 545 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno solare antecedente a quello dell'incremento occupazionale».
3-octies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 3-bis a 3-septies si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".
23. 118. D'Antoni, Cesare Marini.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
23. 76. Vannucci, Tempestini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di favorirne il trasferimento alle regioni, INVITALIA mantiene in equilibrio economico e finanziario le Società regionali delegando loro le attività e le funzioni realizzabili sul territorio in attesa del trasferimento degli strumenti (Titolo I e Titolo II del decreto legislativo 185/2000 e incubatori di Impresa) alle regioni da realizzarsi entro il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
23. 77. Calvisi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, il comma 4-ter è sostituito con il seguente:
«4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza, il Programma non risulta completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella Regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario Straordinario, sentito il Comitato di Sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella Regione Abruzzo fino a tutto il 30 giugno 2010.».
23. 82. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: «45 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2010, 2011 e 2012»; al comma 1-ter, dopo le parole 1-bis, inserire: e a valere sulle medesime risorse.
23. 80. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al fine di garantire la massima attenzione e la concentrazione degli sforzi sull'assistenza alla popolazione e per il ripristino pieno dei servizi pubblici primari e secondari nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 28 aprile n. 39, sono prorogate accorpandole con il turno elettorale amministrativo generale previsto per la primavera del 2010.
23. 81. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre entro il 16 ottobre 2009 senza alcuna maggiorazione, sanzione e interessi. Lo slittamento dei termini così previsto, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 206. De Camillis.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Per la ricostruzione del campus universitario della città de L'Aquila è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23. 208. Ghizzoni, Lolli, Coscia, De Pasquale, De Torre, Levi, Sarubbi, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:
a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over;
c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23. 47. Coscia, Ghizzoni, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Sarubbi, Picierno, Levi, De Biasi, Mazzarella.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
Con delibera del CIPE, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla regione Abruzzo è riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 110 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse destinate, al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni".
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23. 209. Coscia, Ghizzoni, Lolli, De Pasquale, De Torre, Levi, Sarubbi, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.

Sopprimere il comma 16.
23. 78. Vannucci, Ferranti, Capano, Tenaglia, Lulli.

Sopprimere i commi 17 e 19.
23. 38. Ferranti, Tenaglia, Samperi.

Al comma 18, sopprimere la lettera b).
23. 28. Villecco Calipari, Ferranti.

Al comma 18, sopprimere la lettera c).
23. 39. Ferranti, Tenaglia, Samperi.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
18-bis - Ai fini esclusivamente giuridici gli inquadramenti del personale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14, legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della medesima legge.
23. 210. Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sopprimere il comma 20.
23. 99. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. - All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».
23. 16. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 21.
* 23. 35. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Fontanelli, Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli, Graziano, Causi.

Sopprimere il comma 21.
* 23. 205. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 116, comma 1-quater del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni sostituire le parole: «Fino alla data del 30 settembre 2009» con le seguenti: «Fino alla data del 18 gennaio 2013»
23. 201. Tommaso Foti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008».
23. 79. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Al fine di sostenere le attività di enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, Il Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato dall'anno 2009 di 200 milioni di euro.
21-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 21-bis del presente articolo, si provvede quanto a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
23. 46. De Biasi, Ghizzoni, Levi, Sarubbi, Coscia, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.
(Inammissibile)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
b) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
c) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data del 1o maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009».
* 23. 67. Rubinato, Fogliardi, Baretta, De Micheli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
b) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
c) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data del 1o maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009».
* 23. 106. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
b) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
c) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data del 1o maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009».
*23. 95. Ghiglia.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di concedere più tempo agli operatori nella realizzazione di studi di settore per renderli più aderenti alle realtà economica attuale, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 28 febbraio 2010.
23. 104. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di concedere più tempo agli operatori nella elaborazione di studi di settore per renderli più aderenti alla attuale situazione economica come riconosciuto e disposto dall'articolo 8 del decreto legge 29 novembre 2008 numero 185, convertito, con modificazioni, della legge numero 28 gennaio 2009 numero 2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 28 febbraio 2010.
23. 87. Ceccuzzi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di rendere più aderenti gli studi di settore alla realtà economica attuale, concedendo un tempo più congruo all'amministrazione per l'eventuale revisione degli studi medesimi, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 28 febbraio 2010.
23. 93. Quartiani.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.
* 23. 88. Ceccuzzi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Quartiani, Rubinato, Fogliardi, Baretta, De Micheli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.
* 23. 103. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, sino all'espletamento delle procedure di costituzione dell'organico dell'Agenzia di cui all'articolo 1 comma 610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è garantita la continuazione del rapporto di lavoro del personale con contratto di collaborazione. Altresì il regolamento di cui all'articolo 1 comma 611 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è approvato entro il 31 dicembre 2009.
23. 45. De Pasquale.
(Inammissibile)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per l'anno 2009, 265 milioni del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, della legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono destinati alla proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
23. 43. Siragusa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
23. 89. Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009, recante disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».
23. 94. Quartiani.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. A decorrere dall'anno 2010 è concesso all'Ente italiano montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 1. Quartiani, Froner.
(Inammissibile)

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco dei Comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2011.
23. 29. Mariani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini professionali che, in applicazione del predetto articolo 3 comma 1 e dell'articolo 2 comma 4, dovrebbero essere indette nel mese di agosto e tenersi nel successivo mese di settembre, devono tenersi, in prima votazione, il 5 ottobre e l'indizione delle stesse deve avvenire quindici giorni prima, ovvero il giorno 21 settembre.
L'insediamento dei consigli eletti deve avvenire il giorno 9 novembre 2009.
23. 11. Paolo Russo, Cassinelli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. 1. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. All'onere di cui al comma 21-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 12. Paolo Russo, Cicu, Pili.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1 della legge 24 luglio 2008, n. 126 al secondo comma dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» aggiungere la seguente frase: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - AIRE -».
23. 15. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n 205, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n 203.
23. 23. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
23. 26. Beccalossi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «9 mutui accesi entro il 31 dicembre 2008».
23. 25. Beccalossi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato per l'anno 2009, con una dotazione di 30 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
21-ter. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
23. 21. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010»;
b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»;
c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2010».
23. 114. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
23. 100. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2011»; al secondo periodo, la parola: «2009» è sostituita dalla seguente: «2010».
23. 37. Realacci, Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
23. 85. De Micheli, Vannucci, Marchi, Misiani, Graziano, Fontanelli, Causi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
23. 36. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
23. 101. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
23. 107. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2009, recante disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».
23. 105. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2011.
23. 108. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo l'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modici azioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 per l'anno 2006, è differita all'anno 2010, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente ai sotto indicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole: a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»; b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento. La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 e 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 100 per cento».
23. 109. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sopprimere il comma 21-ter.
23. 200. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è riferito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziare già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
23. 04. Vannucci.

ART. 24.
(Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato).

Sostituire il comma 74 con il seguente:
74. Al fine di assicurare il potenziamento dell'azione di controllo e di contrasto alla criminalità da parte delle Forze di polizia impegnate nel territorio è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la sicurezza la cui dotazione è di euro 27,7 milioni per l'anno 2009 e di euro 39,5 milioni per l'anno 2010. Con proprio decreto il Ministro dell'interno provvede a ripartire le risorse del Fondo tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
24. 16. Minniti.

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. Al fine di garantire continuità all'intervento dei gruppi del Genio Campale nell'attività per la protezione civile e la difesa nazionale con particolare riguardo a quelle finalizzate a sostenere l'esigenze delle missioni militari all'estero, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio Campale, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2009.
24. 9. Villecco Calipari, Vico, Rugghia.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente: Art. 24-bis. - (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare). - 1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro;
b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura- ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.
8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16 della legge ...2009, n..... (è quella appena approvata e in attesa di promulgazione, ndr) fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge.
24. 01. Maurizio Turco.

ART. 25.
(Spese indifferibili).

Sopprimere i commi 2 e 3.
25. 12. Di Biagio.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2019. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2019. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma l, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2019.
3-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede mediante l'aumento di 20 euro ogni mille litri delle aliquote di accisa, previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:
1) benzina;
2) olio da gas o gasolio usato come carburante;
3) gas di petroli o liquefatti usati come carburante.
25. 8. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 1o giugno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, pari a 256,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
25. 7. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: avviene, aggiungere le seguenti: in misura ridotta al cinquanta per cento e.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2009 a 70 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
25. 10. Mantini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2012, al secondo periodo sostituire le parole: marzo 2010 con le seguenti: marzo 2012; al comma 3, sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2012.
25. 11. Mantini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che, alla data del 6 aprile 2009, risultavano proprietari di immobili nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 31 dicembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
25. 3. Narducci, Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 92» e dopo le parole: «dal Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «e dal Ministro dell'interno».
25. 2. Sereni, Mogherini Rebesani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 è prorogato al 30 novembre 2009.
25. 6. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
25. 08. Brugger, Zeller, Nicco.

A.C. 2561-A - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge di conversione con il seguente:
Art. 1. - 1. Il decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009, N. 78

All'articolo 1:
al comma 2, le parole da: «L'onere» fino a: «2010 cui» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010,», le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;
al comma 4, dopo le parole: «monitoraggio degli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dall'attuazione del comma 1»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
"511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51"»;
al comma 5, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;
al comma 6:
al secondo periodo, le parole da: «L'onere della presente» fino a: «per l'anno 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse», le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009»;
al quarto periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente» e le parole: «delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «una attività autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «un'attività di lavoro autonomo» e le parole: «una auto o micro impresa» sono sostituite dalle seguenti: «un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa»;
al secondo periodo, dopo le parole: «In caso di cassa integrazione in deroga,» sono inserite le seguenti: «o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,»;
l'ultimo periodo è soppresso;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010 norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-ter. - (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:
a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1o al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo».

All'articolo 2:
al comma 3, le parole: «aggiungere, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «la surrogazione del mutuo» sono inserite le seguenti: «prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: «sostenuti dal cedente» sono inserite le seguenti: «verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza»;
al comma 3, lettera a), le parole: «del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 4, le parole: «provvedimenti di cui ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.
4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo, si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico».

All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate» sono soppresse e le parole: «alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia»;
al comma 2, le parole: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «straordinari del Governo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 3, dopo le parole: «Ciascun Commissario» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali interessati,»;
al comma 4, le parole: «ulteriori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "nonché dell'amministrazione della giustizia" sono inserite le seguenti: "e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità".
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico). - 1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
Art. 4-ter. - (Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.
6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma" sono soppresse.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.
Art. 4-quater. - (Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici). - 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: "a presentare offerte" sono inserite le seguenti: ", ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio";
2) al comma 2, alinea, le parole: "di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1," sono soppresse;
d) all'articolo 88:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti";
3) al comma 2, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni" e la parola: "giustificazioni" è sostituita dalla seguente: "precisazioni";
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite";
5) all'articolo 88, comma 4, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre giorni";
6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5" e, al secondo periodo, le parole: "dichiara l'aggiudicazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione";
e) all'articolo 122, comma 9, le parole: "l'articolo 86, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 87, comma 1";
f) all'articolo 124, comma 8, le parole: "l'articolo 86, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 87, comma 1";
g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e, al quarto periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";
h) all'articolo 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4-quinquies. - (Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici). - 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4-sexies. - (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone). - 1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.
Art. 4-septies. - (Interventi in favore della filiera agroalimentare). - 1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'Attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego da parte dell'ISA del predetto importo resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord"».
Art. 4-octies. - (Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori). - 1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia.
2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del presente articolo può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo può partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione della media dei prezzi dell'energia elettrica così come quotati sulle principali borse elettriche europee (Powernext, EEX, Omel, Apx, North Pool).
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.
10. Anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 8, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
11. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati a far data dal 1o gennaio 2008, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.
12. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 15 settembre 2009.

All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «in macchinari ed apparecchiature» sono sostituite dalle seguenti: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature», le parole: «del 16 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti»;
alla rubrica, le parole: «utili reinvestiti» sono sostituite dalla seguente: «investimenti».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale). - 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria "euro 4" ed "euro 5" per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto».

All'articolo 7:
al comma 1, alinea, la parola: «TUIR» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato "TUIR"»;
al comma 2, dopo la parola: «TUIR» sono inserite le seguenti: «, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,».

All'articolo 8:
al comma 1, le parole da: «all'articolo 22» fino a: «n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali».

All'articolo 9:
al comma 1:
all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni,» e le parole: «, è disposto quanto segue» sono soppresse;
alla lettera a):
l'alinea è sostituito dal seguente: «per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:»;
al numero 1, le parole: «elenco ISTAT pubblicato in applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi» e dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «per la finanza pubblica»;
al numero 2, le parole: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1», dopo le parole: «la violazione dell'obbligo» sono inserite le seguenti: «di accertamento di cui alla presente lettera», dopo le parole: «aziende sanitarie» è inserita la seguente: «locali» e le parole: «agli IRCCS» sono sostituite dalle seguenti: «e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;
al numero 3, le parole: «n. 185 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,», le parole da: «di cui all'elenco» fino a: «2004, n. 311» sono sostituite dalle seguenti: «incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera» e le parole: «dal comma 1-quater del citato articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008»;
al numero 4, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3»;
alla lettera b), le parole: «per il passato: 1.» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,», la parola: «pubblicazione» è sostituita dalle seguenti: «entrata in vigore» e le parole da: «; i predetti crediti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Patto di stabilità interno per gli enti locali). - 1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.
3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano relativo all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "ma si applicano" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di invio della certificazione,".
5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.
7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;
c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.
9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009».

All'articolo 10:
al comma 1, alinea, le parole: «il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue» sono sostituite dalle seguenti: «tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni»;
al comma 1, lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: «al fine di contrastare gli abusi:»;
al comma 1, lettera a), numero 2:
le lettere a), b), c) e d) sono rispettivamente ridenominate numeri 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4.;
alla lettera
b), le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
alla lettera c), le parole: «il numero: "88" è sostituito dal seguente: "74"» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "articolo 88" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 74"»;
al comma 1, lettera a), numero 3, le lettere a) e b) sono rispettivamente ridenominate come numeri 3.1. e 3.2.;
al comma 1, lettera a), numero 4, le parole: «precedente n. 3, lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «numero 3.1»;
al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 49,» e dopo le parole: «dall'Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma»;
al comma 1, lettera a), numero 7, al primo periodo, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalla seguenti: «15.000 euro annui» e le parole: «da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento» e le parole: «del decreto 31 maggio 1999, n. 164» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164»; al quinto periodo, le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla presente lettera»;
al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: «dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,»;
al comma 1, lettera b), le parole: «incremento delle compensazioni fiscali: 1.» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di incrementare le compensazioni fiscali,».

All'articolo 11, al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva). - 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento";
b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28".
Art. 11-ter. - (Sportello unico per le attività produttive). - 1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente" sono soppresse.
Art. 11-quater. - (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza). - 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo».

All'articolo 12:
al comma 2, le parole: «n. 110» sono sostituite dalle seguenti: «n. 107»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.
3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».

All'articolo 13:
al comma 1:
all'alinea, secondo periodo, le parole da: «testo unico» fino a: «n. 917,» sono sostituite dalla seguente: «TUIR»;
alla lettera b), le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato). - 1. È istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

2. L'imposta si applica come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "dal 5 al 25" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 al 50";
b) al comma 5, le parole: "dal 5 al 25" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 al 50".

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti). - 1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.
5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo».

All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla medesima data i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati»;
al comma 2, le parole: «dell'articolo 23 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 23 e seguenti» e dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «d'acconto»;
al comma 6, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 7, dopo le parole: «monopoli di Stato» sono inserite le seguenti: «nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria»;
al comma 8, dopo le parole: «monopoli di Stato» sono inserite le seguenti: «e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni".
8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
"7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge".
8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
"7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge".
8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.
8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente".

8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
8-decies. Al fine di assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.
8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari".
8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.
8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive".
8-quaterdecies. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "installazione" sono aggiunte le seguenti: "o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni";
b) al comma 2, terzo periodo, le parole: "il possessore dei" sono sostituite dalle seguenti: "l'esercente a qualsiasi titolo i";
c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: "o, nel caso" fino a: "nulla osta" sono soppresse;
d) al comma 2, quinto periodo, la parola: "Sono" è sostituita dalle seguenti: "Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono";
e) al comma 2, quinto periodo, le parole: "il possessore dei" sono sostituite dalle seguenti: "il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i";
f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1".

8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione.
8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso».

«8-undevicies. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 31 dicembre.

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. - (Disposizioni in materia di giochi). - 1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni".

2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da 1.000 a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 4.000 euro".
3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.
5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.

«Art. 15-ter. - (Piano straordinario di contrasto del gioco illegale). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.
2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio della società Sogei Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal Comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2».

All'articolo 16:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 3, le parole: «con le indicazioni contenute nel DPEF» sono sostituite dalle seguenti: «alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria» e le parole: «per l'anno 2010 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e seguenti».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue). - 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate».

All'articolo 17:
al comma 1, lettera b), le parole: «Il predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al secondo periodo»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»;

al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni» sono inserite le seguenti: «del personale diplomatico,» e dopo le parole: «corpi di polizia» sono inserite le seguenti: «e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente»;

al comma 8, le parole:«elenco ISTAT pubblicato in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall'ISTAT ai sensi»;

al comma 9, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e la parola: «integrato» è sostituita dalla seguente: «modificato»;

al comma 10, le parole: «e dell'articolo 3, comma 90,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 3, comma 90,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti»;

al comma 11, le parole: «nonché del personale di cui» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal personale di cui»;

al comma 13, le parole: «ai sensi dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa»;

il comma 14 è soppresso;

al comma 18, le parole: «comma 13 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13, del decreto-legge»;

al comma 19, le parole: «Le graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia delle graduatorie», le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e le parole: «sono prorogate al» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata fino al»;

al comma 21, le parole: «n. 39 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «12 febbraio 1993, n. 39», le parole: «del Collegio del CNIPA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità» e le parole: «del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente"»;

dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»;

al comma 23:
alla lettera a), le parole: «A decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole: «dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori» e le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma 5-bis»;

il comma 24 è sostituito dal seguente:
«24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3027 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 133, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo»;

al comma 26:
alla lettera a), le parole: «del decreto legislativo n. 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003»;
alla lettera b), le parole: «così sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal seguente» e dopo le parole: «le amministrazioni redigono» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
alla lettera d), le parole: «il seguente comma: "6.» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente: "5-bis.» e le parole: «di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto»;
al comma 29, capoverso 2, le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» sono sostituite dalla seguente: «CNIPA»;
al comma 30, capoverso f-bis), le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;
dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti:
«30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità".
30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subìto dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.";
b) al comma 1-bis, dopo le parole: "dall'amministrazione" sono inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra amministrazione,".

30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e"»;

dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

al comma 33, le parole: «articolo 45, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45 del regolamento di cui al»;

dopo il comma 34 è inserito il seguente:
«34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione»;

dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
«35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni».

All'articolo 18:
al comma 1, le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo»;
al comma 4, la parola: «precedenti» è sostituita dalle seguenti: «da 1 a 3» e le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco».

All'articolo 19:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al capoverso 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «legge n. 244 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;
la lettera b) è soppressa;
al comma 3, lettera
o), dopo le parole: «114 e seguenti del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
al comma 4, le parole: «decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5» e le parole: «dal comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3 del presente articolo»;
al comma 7:
all'alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
al capoverso b), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
al comma 8, alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione»;
al comma 11, le parole: «della Società» sono sostituite dalle seguenti: «delle società», le parole: «come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al comma 12, le parole: «della società» sono sostituite dalle seguenti: «delle società»;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero».

All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: «del 30 marzo 2007» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,»;
al comma 3, le parole: «all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS»;
al comma 4, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono» e le parole: «; d) è aggiunto, infine il seguente comma: "6-bis:» sono sostituite dalle seguenti: «. 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: "6-bis.»;
al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,» , dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia» e le parole: «oneri aggiuntivi sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Rilascio di concessioni in materia di giochi). - 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.
2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.
7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;
b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione".

10. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo".

11. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
"p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente".

12. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.
13. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.
14. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso».

All'articolo 22:
al comma 1:
alla lettera
a), le parole: «entro il 15 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009»;
alla lettera b), le parole: «entro il 15 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre»;
al comma 2, le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: "tenendo conto" fino a: "spesa complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche"»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole:
«di tutelare» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione,», le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002,» e dopo le parole: «Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,»;
alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,»;
alla lettera b), le parole: «Ministero per i rapporti con le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e la parola: «Consigli» è sostituita dalla seguente: «Consiglio»;
alla lettera c), le parole: «l'anzidetto Piano» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b)» e la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «medesima»;
al comma 5, le parole: «dell'Intesa» sono sostituite dalle seguenti: «della citata Intesa»;
al comma 6, le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: ", comprensivi" fino a: "15 febbraio 1995" sono soppresse»;
al comma 8, le parole: «dell'Intesa» sono sostituite dalle seguenti: «della citata Intesa».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

Art. 22-ter. - (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento). - 1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".
2. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

All'articolo 23:
il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2010" e le parole: "entro il 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2009";
b) al comma 4, le parole: "al 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2009";
al comma 6, dopo le parole: «secondo e quarto periodo, del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;
al comma 9, dopo le parole: «conformità previsto dall'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 14, dopo le parole: «193, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice della proprietà industriale, di cui al»;
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
"4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010"»;
al comma 15, le parole: «dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aquila, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi»;
al comma 20, le parole: «l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca»;
dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:
«21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.
21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "limitatamente al prossimo esercizio finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010".
21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4".
21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.
21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: "1. Apposita carta bollata" fino a: "dieci marche del taglio massimo" sono sostituite dalle seguenti: "1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta".
21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "1o gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2011".
21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: "anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2010".

All'articolo 24:
i commi da 1 a 72 sono soppressi;
al comma 75, le parole:
«di cui al comma 74 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni»;
il comma 76 è sostituito dal seguente:
«76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato».

All'articolo 25:
al comma 4, le parole:
«55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012»;
al comma 5, le parole: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interesse».

Nel titolo, le parole: «e della partecipazione italiana a missioni internazionali» sono soppresse.
Dis. 1. 1.Governo.
(Le parti in neretto sono state dichiarate inammissibili).