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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 16 settembre 2009

TESTO AGGIORNATO AL 17 SETTEMBRE 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 settembre 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Fallica, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fallica, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lombardo, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 settembre 2009 sono state presentate le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FRASSINETTI: «Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana» (2689);
BRIGANDÌ: «Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione» (2690);
GRIMOLDI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di norme in materia di tutela previdenziale e antinfortunistica in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (2691);
TORRISI: «Modifiche all'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e all'articolo 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di esclusione della punibilità di taluni reati per effetto del concordato nonché di applicazione di norme concernenti la liquidazione fallimentare» (2692).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Gioacchino Alfano ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
GIOACCHINO ALFANO: «Modifica all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale ad interventi in favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009» (2387).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
REALACCI ed altri: «Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della Corte d'appello di Firenze e di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana» (2620) Parere delle Commissioni I, V e XI.
III Commissione (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006» (2674) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XI.
X Commissione (Attività produttive):
DI PIETRO ed altri: «Disposizioni per il sostegno di talune imprese operanti, in regime di monocommittenza, per conto di imprese poste in amministrazione straordinaria» (2625) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.
XI Commissione (Lavoro):
CODURELLI ed altri: «Disciplina della professione di collaboratore parlamentare» (2438) Parere delle Commissioni I, V e VI.
XII Commissione (Affari sociali):

BARBIERI: «Disposizioni in materia di politiche giovanili» (2660) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

CASINI ed altri: «Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità» (2640) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 14 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali, relativa al periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 2008 (doc. XCVI, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
articolo 16, commi 16 e 18, della legge 22 dicembre 2008, n. 204.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 15 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 agosto 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (113).

Tale richiesta è stata assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 agosto 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) (114).

Tale richiesta è assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BINETTI ED ALTRI; POLLEDRI E RIVOLTA; LIVIA TURCO ED ALTRI; FARINA COSCIONI ED ALTRI; BERTOLINI ED ALTRI; COTA ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI; SALTAMARTINI ED ALTRI; DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLE TERAPIE DEL DOLORE (A.C. 624-635-1141-1312-1738-1764-TER-1830-1968-TER-A)

A.C. 624 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le cure palliative e le terapie del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si avvale a tal fine anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge, sono definite le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. A decorrere dall'anno 2010, l'attuazione dei princìpi della presente legge con le modalità definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'appropriatezza e all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Nel caso in cui una regione ritardi o ometta di compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta del Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, fissa nei confronti della regione inadempiente un termine ultimo per la realizzazione dei dovuti adempimenti. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, è determinata a carico della regione inadempiente un sospensione dei trasferimenti previsti dalla presente legge; in caso di perduranza dell'inadempimento, si applica l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. 54. Laura Molteni, Barani, Rondini, Polledri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Nei casi di evidente inadempienza da parte delle regioni nell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al fine di assicurare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, propone al Presidente del Consiglio dei ministri un congruo termine da assegnare alle regioni inadempienti per adempiere ai predetti obblighi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri procede ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. 51. Palagiano, Mura, Borghesi, Scilipoti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Nel caso in cui una regione ritardi o ometta di compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta del Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, fissa nei confronti della regione inadempiente un termine ultimo per la realizzazione dei dovuti adempimenti. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, in caso di perduranza dell'inadempimento si applica l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi di cui alla presente legge.
3. 102.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 624 - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore).

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pub blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira»;
b) alla tabella II, sezione B, dopo la voce: «denominazione comune: Delorazepam» è inserita la seguente: «denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore).

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6) è soppresso.

Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la lettera
a), aggiungere la seguente:
a-bis)
alla Tabella I la voce «denominazione comune: Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)» è soppressa;
lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, dopo la voce: «denominazione comune: Prazepam» è inserita la seguente: «denominazione comune: Preparativi attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)».
10. 52. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis) altre composizioni contenenti medicinali indicati nell'allegato III-bis, da soli o in associazione, destinati alla cura del dolore severo, di cui è ritenuto opportuno, per prioritarie esigenze terapeutiche, consentire la dispensazione con le modalità previste per le composizioni rientranti nella sezione D della tabella II, anche in deroga ai criteri di cui ai numeri 1 e 3 della presente lettera. In sede di prima attuazione della previsione contenuta nel precedente periodo sono iscritte nella sezione D della tabella II, esclusivamente le composizioni seguenti: composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1 per cento p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione; composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone; composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina;».
10. 53. Farina Coscioni, Livia Turco, Murer, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis) altre composizioni contenenti medicinali indicati nell'allegato III-bis, da soli o in associazione, destinati alla cura del dolore severo, di cui è ritenuto opportuno, per prioritarie esigenze terapeutiche, consentire la dispensazione con le modalità previste per le composizioni rientranti nella sezione D della tabella II, anche in deroga ai criteri di cui ai numeri 1 e 3 della presente lettera.
10. 53.(Testo modificato nel corso della seduta) Farina Coscioni, Livia Turco, Murer, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: il farmacista conserva aggiungere le seguenti per due anni.
10. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto della dispensazione, il farmacista deve accertare l'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
10. 101.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis.
10. 2. Palagiano, Mura, Borghesi, Scilipoti.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguente:
a-bis)
all'articolo 45, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano alle ASL e all'ordine provinciale competente per territorio una comunicazione riassuntiva delle ricette, diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2006, n. 76, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86, spedite nel mese precedente a quello di riferimento e contenenti la prescrizione di composizioni di cui al comma 1. La comunicazione reca, per ciascuna composizione, la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.
6-ter. Gli ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali i tabulati riassuntivi delle comunicazioni di cui al comma 6-bis
10. 102.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
alla Tabella I la voce «denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)» è soppressa.
10. 54. Farina Coscioni, Binetti, Mosella, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
alla Tabella I la voce «denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)» è soppressa;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché la seguente: «denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)».
10. 50. Farina Coscioni, Binetti, Mosella, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
alla Tabella I la voce: «denominazione comune: Paraesil» è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, dopo la voce: «denominazione comune: Ossazolam» è inserita la seguente: «denominazione comune: Paraesil».
10. 51. Farina Coscioni, Binetti, Mosella, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

A.C. 624 - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Relazione annuale al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati contenuti nel rapporto di cui all'articolo 9, comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.
(Relazione annuale al Parlamento).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché sullo stato di attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ordine allo stanziamento finanziario per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti e all'avvio di programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative.
11. 1. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.
11. 50. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.

A.C. 624 - Articolo 12

ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 5, pari a 650.000 euro per l'anno 2009, a 1.200.000 euro per l'anno 2010, a 1.400.000 euro per l'anno 2011 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 1.200.000 euro per l'anno 2010, a 1.400.000 euro per l'anno 2011 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2010 e 2011 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tabella 1
(Articolo 12, comma 1)

  2010 2011 2012
Ministero dell'economia e delle finanze 400 - -
Ministero dell'interno 800 1.400 150
Totale 1.200 1.400 150

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.
(Copertura finanziaria).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».
12. 51. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.

Al comma 2, dopo le parole: finalità di cui alla presente legge aggiungere le seguenti:, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
12. 50. Palagiano, Mura, Borghesi, Scilipoti.

Al comma 2, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.
12. 52. Nunzio Francesco Testa, De Poli, Capitanio Santolini, Buttiglione.

A.C. 624 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
lo scorso 19 agosto 2009, presso l'Ospedale di Pisa, l'équipe del Professor Ugo Boggi, ha effettuato un trapianto di rene su un bambino di 5 anni affetto fin dalla nascita da insufficienza renale cronica. L'organo trapiantato è stato donato dal padre del bambino, il quale per aiutare il figlio, si è dovuto licenziare dal lavoro, perché in Italia non esiste una norma che tuteli la donazione da vivente e non viene riconosciuta l'assenza dal lavoro per malattia a chi dona un organo in favore di un'altra persona. Risulta, fra l'altro, che il caso di Pisa non sia isolato, ma altre persone hanno dovuto lasciare il lavoro per donare un organo a favore di una persona cara;
questi casi evidenziano una grave incongruenza della disciplina in materia di trapianti, in quanto l'articolo 5 della legge 26 giugno 1967, n. 458, «Trapianto del rene tra persone viventi», prevede: «Per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore è ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermità; è altresì assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all'intervento operatorio e alla menomazione subita»;
l'articolo 8 della legge citata prevede altresì: «Il Ministro per la sanità, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore»;
ciò nonostante, tale regolamento di esecuzione non è mai stato emanato e, di conseguenza, non esistono tutele per i lavoratori che decidano di donare un rene,

impegna il Governo

ad adottare il regolamento di esecuzione della legge 26 giugno 1967, n. 458, come previsto dall'articolo 8 della medesima legge, al fine di tradurre le disposizioni di cui all'articolo 5 in benefici reali a garanzia del donatore, che compie un gesto di elevato valore morale, oltre che di salvaguardia della salute del singolo e, dunque, della collettività.
9/624/1. Realacci, Fontanelli, Gatti, Pedoto.

La Camera,
premesso che:
con la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, sono state introdotte modifiche sostanziali alla precedente normativa, al fine di garantire un più efficace trattamento del dolore nei malati terminali o nei pazienti affetti da dolore severo cronico;
il provvedimento si è reso necessario in quanto i medici non prescrivevano con facilità gli analgesici stupefacenti, stante la eccessiva rigidità di compilazione della ricetta e la previsione di sanzioni anche penali in caso di errori nella prescrizione;
sempre in un'ottica di una continua semplificazione per l'utilizzo dei farmaci analgesici oppiacei è intervenuto anche il decreto ministeriale 18 aprile 2007 con il quale si è provveduto a sostituire la nota alla tabella 11, sezione A, che disponeva: «I medicinali contrassegnati con * * possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)» con la nuova: «I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l'allegato III-bis del testo unico», eliminando così i precedenti dubbi interpretativi: adesso è chiaro che gli analgesici oppiacei possono essere prescritti per il trattamento del dolore severo indipendentemente dalla sua natura (dolore conseguente a tumori, a traumi, a fratture, ad interventi chirurgici, a coliche, ecc.);
ulteriori ed importanti agevolazioni nei riguardi dei pazienti sono state sia la volontà di concedere i farmaci antidolore in assistenza domiciliare integrata (decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405) nonché ai pazienti in dimissione da ricovero ospedaliero la possibilità di ricevere direttamente dalla struttura sanitaria i farmaci necessari per un primo ciclo di terapia, senza avere la necessità di rivolgersi immediatamente al medico di base e alla farmacia aperta al pubblico;
la stessa ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 giugno 2009, recante iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, ha rilevato che:
1. «una delle cause che rendono difficile l'accesso alla terapia del dolore risulta essere la necessità, prevista dal testo unico, dell'utilizzo di un ricettario speciale per la prescrizione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore»;
2. «una ricollocazione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis del testo unico, dalla tabella II, sezione A, alla tabella II, sezione D, comporterebbe la possibilità di utilizzo della ricetta ordinaria, da rinnovarsi di volta in volta»;
3. «l'intervento sulle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope non possa considerarsi esaustivo delle problematiche connesse all'incentivazione dell'uso degli analgesici oppiacei nella terapia del dolore e perciò sollecitando ulteriori approfondimenti e la revisione del testo unico»;
l'ordinanza in oggetto ha effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del testo unico ed in ogni caso per non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione,

impegna il Governo

ad adottare, in tempi brevi, una modifica al testo unico delle leggi in materia di disciplina e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), così come indicata dal Consiglio superiore della sanità nelle sedute del 29 aprile 2009 e del 27 maggio 2009, onde evitare che la disciplina attuale sui farmaci oppiacei da utilizzare nella terapia del dolore possa continuare ad ostacolare un appropriato impiego terapeutico di tali prodotti, vanificando sia le finalità della legge 8 febbraio 2001, n. 12, sia le finalità di questa legge.
9/624/2. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti, Bernardini, Mecacci, Beltrandi.

La Camera,
premesso che:
le cure palliative stanno dando vita a una vera rivoluzione nel modo di intendere la medicina: quando guarire non è più possibile, è la qualità della vita che rimane a divenire importante;
invero nella fase terminale della vita al paziente non occorre più la contiguità dei servizi d'emergenza, degli apparati diagnostici o delle unità di rianimazione, né sistemi di monitoraggio per intervenire con terapie mirate; negli istanti che precede la morte obiettivo delle cure diventa ben altro, quello cioè di consentire alla persona incurabile di vivere l'ultima parte della sua esistenza nel miglior modo possibile e di poter morire senza sofferenza e con dignità;
le hospice sono strutture capaci di fornire particolari modalità di assistenza sanitaria per pazienti in fase terminale o non soggetti a guarigione, degenti presso il proprio domicilio o ricoverati non dimissibili;
la rilevanza strategica e l'impatto sociale della continuità assistenziale garantita da tali strutture è di fondamentale rilevanza vista la natura complementare e integrativa delle stesse rispetto agli ospedali e/o al domicilio privato;
i centri residenziali di cure palliative-hospice vanno disegnati e realizzati avendo ben chiara la loro particolarissima funzione, che è appunto quella di assicurare alle persone incurabili un ambiente dove potersi trovare il più possibile a proprio agio, garantendo loro uno spazio abitativo idoneo e adatto alla piena realizzazione delle cure palliative;
in definitiva l'hospice è un concetto completamente nuovo che nasce per scopi del tutto diversi rispetto all'ospedale moderno, il quale è invece progettato per diagnosticare e curare malattie; ma nel momento in cui di diagnosi non c'è più bisogno, né si può più intervenire sulla malattia, quando cioè una persona diviene «terminale», il tradizionale impianto ospedaliero non ha più senso e al paziente serve altro;
proprio perché le strutture dove si pratica la cosiddetta terapia del dolore hanno scopi del tutto diversi rispetto all'ospedale moderno progettato per diagnosticare e curare le malattie, nelle hospice, a differenza che negli ospedali, sono importanti gli arredi, gli oggetti, i materiali, i suoni, le luci; in definitiva, all'interno di strutture di questo tipo, il paziente deve poter avere una stanza dove portare le cose alle quali è affezionato ed all'interno della quale tutto deve poter essere «personalizzato», dallo spazio alle cure, passando per il trattamento e le relazioni familiari e sociali;
attesa la diversità di funzione, la costruzione delle hospice non è pertanto risolvibile riciclando vecchie strutture ospedaliere o edifici nati per altri scopi; eppure in Italia le strutture pensate e progettate per essere veri e propri centri residenziali per cure palliative sono molto rare, atteso che molte di esse vengono ricavate da ospedali pubblici e cliniche private previo riadattamento di ambienti in disuso e/o ammodernamento degli arredi in essi contenuti;
le hospice - oltre a non poter essere realizzate, come detto, mediante una semplice opera di restauro e riadattamento di ambienti ospedalieri già esistenti e senza tener conto della loro peculiare finalità - dovrebbero avere una serie di caratteristiche ineccepibili secondo delle linee guida nazionali; al contrario, gli attuali 114 centri residenziali per cure palliative fin qui resi operativi sono stati costruiti e funzionano ognuno a modo suo, sulla base di norme costruttive tanto vincolanti quanto obsolete e senza che siano tenuti nella giusta considerazione i problemi relativi alla loro messa in sicurezza,

impegna il Governo

ad emanare, in tempi brevi, linee guida per la costruzione dei centri residenziali per cure palliative (hospice) in modo da standardizzare le regole di progettazione, le norme costruttive e di sicurezza, nonché le caratteristiche cui le predette strutture debbono attenersi, visto e considerato che la peculiare funzione che le stesse sono chiamate ad assolvere non è né unificabile né omogenea rispetto a quella svolta dalle moderne strutture ospedaliere.
9/624/3. Zamparutti, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione si pone l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso alle cure palliative, visto e considerato che l'Italia si colloca negli ultimi posti delle classifiche mondiali nel ricorso alla terapia del dolore;
in molti Paesi europei sono disponibili alcuni derivati sintetici della cannabis che risultano efficaci nella terapia del dolore, della nausea, del glaucoma, dei disordini neuromotori e per stimolare l'appetito nei pazienti affetti da Hiv-Aids e demenza;
sull'uso medico dei cannabinoidi si sono pronunciati l'International Control Board dell'ONU, i governi israeliano, inglese, tedesco, australiano, olandese, svizzero, belga, sudafricano, canadese e spagnolo e in molti di questi Paesi sono già stati immessi in commercio preparati a base di derivati della canapa;
con il decreto ministeriale 18 aprile 2007 i cannabinoidi sono stati inseriti nella tabella II del testo unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); sebbene ne sia stata finalmente certificata l'importante attività farmacologia ed il loro potenziale utilizzo in terapia, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) non ha ancora provveduto ad immettere in commercio nel territorio nazionale questo tipo di prodotti, sicché, ancora oggi, il paziente che intende farne uso è costretto, sulla base del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, ad importarli individualmente ed a sue spese dai Paesi esteri dove sono regolarmente registrati;
l'importazione individuale dei derivati sintetici della cannabis è costosa, complicata e discriminatoria; ed invero, tranne le Asl trentine-altoatesine, quella di Bolzano, di Crotone (Asl 5Kr) e di Roma (Asl RmA e RmE), dove è comunque previsto un rimborso, l'acquisto dei prodotti in questione risulta totalmente a carico del malato (tanto per fare un esempio, una scatola di Sativex, sufficiente per un mese di terapia, costa ben 600 euro);
sottolineato che in Italia, in applicazione del citato decreto ministeriale 11 febbraio 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è previsto il rimborso per questo tipo di prodotti solo ed esclusivamente in regime di ricovero ospedaliero e che l'importazione dall'estero sulla base del decreto ministeriale citato è prevista per farmaci da impiegare una tantum, e non per farmaci antidolorifici da usare vita natural durante,

impegna il Governo

a modificare, con urgenza, il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 per permettere il rimborso dei farmaci cannabinoidi importati dall'estero, oppure, in attesa che tali farmaci ricevano l'autorizzazione alla commercializzazione, a promuovere un atto normativo per permettere almeno temporaneamente l'autocoltivazione della cannabis sativa a fini terapeutici.
9/624/4. Bernardini, Zamparutti, Mecacci, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Mario Pepe (PdL).

La Camera,
premesso che:
nonostante dal punto di vista formale l'uso terapeutico dei derivati della cannabis sia autorizzato dal testo unico sulle sostanze stupefacenti (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), in Italia a tutt'oggi non esistono fonti legali di approvvigionamento di tali sostanze;
in Italia, chi intenda utilizzare i farmaci cannabinoidi, in attesa che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ne autorizzi la commercializzazione, deve richiedere al Ministero l'autorizzazione alla loro importazione da un Paese estero dove sono regolarmente registrati. Una modalità prevista per farmaci da impiegare una tantum, e non farmaci antidolorifici da usare in maniera continuativa;
quello che non è assicurato, e che spesso manca, è però il rimborso, il quale viene effettuato solo se le richieste arrivano direttamente dagli ospedali, o nei casi in cui le ASL abbiano deciso di farsene carico come nei pregevoli, ma purtroppo pochi, casi delle ASL trentine-altoatesine, di quelle di Bolzano, Crotone (ASL 5Kr) e Roma (ASL RmA e RmE);
questa situazione si verifica nonostante siano molti gli studi che attestano l'efficacia del dronabinol (Delta-9-tetraidrocannabinolo) - principio attivo contenuto in medicinali utilizzati come adiuvanti nella terapia del dolore - anche al fine di contenere i dosaggi dei farmaci oppiacei,

impegna il Governo

a modificare, in tempi brevi, la normativa attuale per permettere il rimborso dei farmaci cannabinoidi importati dall'estero fino a che l'AIFA non ne autorizzi la commercializzazione anche in Italia.
9/624/5. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Zamparutti, Bernardini, Mecacci, Beltrandi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel testo unificato, è il frutto di un approfondito esame in sede referente dalla Commissione XII, al quale hanno contribuito i gruppi sia di maggioranza sia di opposizione ed affronta il delicato e grave problema dei malati affetti da patologie croniche e degenerative, con andamento evolutivo, per cui non esistono terapie adeguate ed efficaci per la stabilizzazione della malattia e il prolungamento della vita, vittime di sofferenze e condizionamenti della propria vita e di quella dei congiunti;
il dolore cronico, presente nelle predette malattie degenerative neurologiche ed oncologiche, specie nella fase avanzata e terminale, assume caratteristiche di dolore globale, legato a motivazioni fisiche, psicologiche e sociali, come evidenziato dall'OMS - Organizzazione mondiale della sanità - e, se non curato ed affrontato adeguatamente in tutti i suoi aspetti, incide negativamente sulla vita e sulla salute del paziente e della sua famiglia. Il provvedimento quindi efficacemente regolamenta uno dei problemi medici e sociali più gravi e meno conosciuti, se non da chi ha avuto la disgrazia di esserne colpito o di assistere un congiunto malato terminale;
è evidente che il trattamento del dolore rappresenta una necessità etica e la dimensione del problema è talmente vasta, che coinvolge anche costi economici per la società e per i milioni di persone che ne soffrono. Ciascun paziente, a seconda della relativa patologia e livello di sofferenza e delle esigenze personali e familiari, abbisogna di una assistenza diversa e mirata, sicché l'offerta di prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale deve essere in grado di adattarsi a tali variabili istanze di presa in carico con cure appropriate, campagne di informazione, costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato, in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale in cui la proposta è destinata ad essere inserita, con assistenza socio-sanitaria, anche residenziale, erogata da equipe multidisciplinari presso una struttura denominata hospice con assistenza domiciliare ed erogazioni assistenziali e diagnostico-terapeutiche a ciclo diurno in day hospice, non eseguibili a domicilio;
da ciò, la necessità di istituire con legge le cure palliative e le terapie del dolore e di tutelare il diritto del cittadino ad accedervi, finalmente definendo l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici, e l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare un idoneo percorso terapeutico per il controllo e l'alleviamento del dolore;
il provvedimento istituisce ex novo la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per le terapie del dolore, articolate su base regionale, disciplinando la procedura per la definizione delle modalità di accreditamento delle strutture appartenenti alla rete. Esso, inoltre, stanzia risorse aggiuntive al fine di rafforzare l'attività dei comitati istituiti in attuazione del progetto definito «Ospedale senza dolore», di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 24 maggio 2001, che - in considerazione delle novità introdotte - assume la denominazione di progetto «Ospedale-Territorio senza dolore»;
basilare importanza riveste il provvedimento nel salvaguardare i diritti e la dignità del malato così gravemente colpito, promuovendo azioni efficaci per migliorarne la qualità della vita nella fase terminale e fornendo anche alla sua famiglia quel sostegno sanitario e socio-assistenziale che affronti adeguatamente situazioni così gravi,

impegna il Governo

affinché, nell'ambito della disciplina delle modalità per la realizzazione della rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore, cioè dell'insieme delle strutture sanitarie, sia ospedaliere che territoriali, e assistenziali, nonché delle figure professionali preposte alla erogazione di dette cure e dell'intesa tra Governo e regioni per la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento degli «hospice», cioè delle strutture preposte alla erogazione di tali cure, considerando che dette reti hanno come obiettivo la presa in carico del paziente e della sua famiglia, venga promossa il più possibile l'integrazione tra le strutture ed i servizi domiciliari e assistenziali, della medicina ospedaliera, territoriale ed assistenziale, al fine di garantire con la massima efficacia la disponibilità di interventi specialistici di cure palliative a tutti i livelli assistenziali, nonché la continuità dell'assistenza stessa e sia assicurato, in piena attuazione delle finalità del provvedimento, il diritto del cittadino ad accedere, oltre che alle cure, specificatamente a dette reti, che verranno attivate a livello regionale.
9/624/6.Pelino.

La Camera,
premesso che:
oggi in Italia vi sono 17.400 farmacie, 16.000 private possedute da farmacisti o società costituite da soli farmacisti e 1.400 farmacie comunali possedute dai comuni;
la titolarità delle farmacie private è stata innovata, rispetto alla situazione precedente di una farmacia sola per farmacista, o una sola partecipazione, dalla conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, avvenuta con legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha introdotto la possibilità per le società, i cui soci siano tutti farmacisti, di essere titolari dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia in cui hanno sede legale;
l'innovazione apportata dal decreto-legge n. 223 del 2006, avendo mantenuto la riserva di titolarità per i soli farmacisti non ha, alla prova dei fatti, prodotto l'attesa liberalizzazione del settore, ma ha semplicemente consentito di trasformare situazioni già esistenti prima della legge di associazioni in partecipazione tra farmacisti;
la titolarità per più farmacie per ogni persona fisica e giuridica sarebbe dunque un elemento utile all'ammodernamento del settore delle farmacie, ciò anche al fine di migliorare e rendere più efficiente la rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore e di qualificare le campagne di informazione. L'unione reale e trasparente di più farmacie sarebbe una opportunità per rendere il settore più efficace ed efficiente, condizione necessaria per trovare risorse economiche e professionali per aumentare i servizi per la salute nelle farmacie, ferme restando le competenze dello Stato per la determinazione del numero e della distribuzione delle farmacie sul territorio e dell'obbligo della dispensazione dei farmaci in farmacia da parte dei farmacisti, e la responsabilità professionale di ogni farmacia di un farmacista direttore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di eliminare la riserva di titolarità delle farmacie private per i soli farmacisti e società di farmacisti, rendendola possibile per ogni persona fisica e giuridica ferme restando le incompatibilità vigenti per i produttori di farmaci ed i medici.
9/624/7.Cazzola.

La Camera,
premesso che:
è necessario dare una svolta alle politiche sanitarie ed alle prestazioni rivolte ai cittadini nello spirito della legge 833 e di tutti gli atti conseguenti per realizzare l'obiettivo di una salute sempre più vicina alle richieste ed alle esigenze della persona umana;
è opportuno che i presidi sanitari ed ospedalieri preposti alla cura, alla salute e ad ogni beneficio dei cittadini siano sempre più attenti a realizzare strutture assistenziali di grande livello e ad alta tecnologia, creando un ambiente sereno ed accogliente per coloro i quali hanno bisogno di cure palliative e di terapie antidolorifiche;
è giusto e necessario, nell'attuazione della legge in oggetto, superare anche quel dualismo che si verifica e si rafforza, nella prestazione di cure e nell'attuazione dei cosiddetti LEA, soprattutto nelle aree più deboli che risentono di una profonda incertezza di Governo delle prestazioni sanitarie,

impegna il Governo

ad assumere, in accordo e nell'intesa con le regioni preposte alla materia, ogni utile iniziativa per realizzare centri di hospice per affrontare le domande di cure palliative soprattutto nelle realtà territoriali, come le aree interne della Campania, che rischiano di essere trascurate perfino nella realizzazione di centri residenziali di cure palliative che risulterebbero ubicati nelle aree metropolitane ed in quelle a più elevata densità urbana.
9/624/8.Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in discussione alla Camera su: «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore» ha messo in evidenza alcune criticità nel sistema di assistenza ai pazienti terminali che possono essere colmate solo con una serie di interventi qualificati ed innovativi nel settore della formazione. Le stesse diversità emerse tra le varie regioni sul piano della assistenza delle cure palliative si ripropongono a livello della formazione, con una offerta formativa maggiore al nord e assai più esigua al sud. D'altra parte nell'interpretare e spiegare questo dato dobbiamo sottolineare come le cure palliative siano ancora una disciplina in crescita sotto il profilo culturale, pur se in rapida espansione sotto il profilo attuativo;
con l'espansione della rete delle cure palliative previste da questo disegno di legge su tutto il territorio nazionale, ci sarà bisogno di un corpo docente altamente preparato per formare il numerosissimo personale che verrà impiegato nell'assistenza domiciliare e negli hospice in fase di rapida espansione. E di questo corpo docente andrà valutata la competenza specifica nel campo delle cure palliative, evitando formule generiche e improvvisate. Non si può correre il rischio che il personale coinvolto nell'équipe di cura non sia sufficientemente formato e motivato per un tipo di assistenza nuova, basata su presupposti differenti rispetto a quelli dell'assistenza a un malato con una malattia guaribile. Sarebbe devastante per questo malato, già provato da mesi di sofferenze, tormenti, angosce e da una sintomatologia che quotidianamente si diversifica e richiede specifiche capacità professionali, trovarsi di fronte un professionista che non sia in grado di controllare in maniera opportuna una situazione clinica e psicologica di tale portata. Questa è una lacuna che è necessario colmare nell'immediato futuro;
la mancanza di standard formativi definiti a livello accademico non ha consentito finora di identificare con chiarezza il core curriculum in cui si dovrebbero articolare conoscenze e competenze indispensabili per stabilire il profilo culturale e professionale del medico esperto in cure palliative. Né d'altra parte esiste una qualifica uniformemente accettata di medico palliativista, mentre sarebbe stato utile che questo disegno di legge avesse avanzato una proposta concreta in tal senso. Tutto ciò ha creato finora una grande difformità non solo nei livelli di competenza richiesti a chi intende dedicarsi alla rete delle cure palliative, ma anche nei modelli formativi offerti a questi stessi professionisti;
all'inizio, quando ancora le istituzioni non si occupavano di cure palliative, è stato essenziale il ruolo svolto dalle associazioni no profit nella diffusione delle cure palliative e nella sensibilizzazione verso il tema del sollievo dalla sofferenza, fisica e psicologica, che affligge il malato terminale. È stato fondamentale soprattutto là dove le istituzioni sanitarie pubbliche e private sembravano avere un certo ritardo e/o una certa reticenza nella comprensione della loro importanza. Grazie ad associazioni «pioniere», come la Fondazione Floriani a Milano, l'Antea a Roma, per citarne solo alcune, si sono attivati i primi percorsi formativi ad hoc per fornire conoscenze ai propri associati e a coloro (medici, infermieri, psicologi eccetera) che poi avrebbero effettuato l'assistenza sia nelle strutture sanitarie in cui direttamente operavano sia sui territori, diffondendo le nuove conoscenze. Da singole persone, dalla loro volontà e slancio sono nate le società scientifiche e le scuole di cure palliative quali la Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e la Scuola Italiana di Medicina e Cure Palliative (SIMPA), che hanno cominciato l'attività formativa per gli associati, i quali a loro volta sono stati promotori di eventi formativi anche nelle istituzioni pubbliche di provenienza. La definizione di cure palliative è stata adottata in Italia nel 1986 con la nascita della Società Italiana Cure Palliative - SICP: poco più di 20 anni fa;
se l'avvio e la diffusione delle cure palliative si deve principalmente al settore no profit e all'impegno profuso da singoli individui, è importante sottolineare il fatto, altamente positivo, che oggi con questo disegno di legge l'attività formativa dovrebbe essere finanziata ed effettuata, in buona parte, nelle istituzioni pubbliche. Questo potrebbe dimostrare una lodevole inversione di tendenza rispetto al passato, ed un cambiamento di mentalità negli amministratori pubblici, supportati da una legislazione specifica che ne agevola le decisioni. Senza che tutto ciò però soffochi o limiti lo slancio innovativo che tante associazioni, fondazioni, o semplici cooperative hanno avuto in questi anni di generosa e disinteressata sperimentazione;
non possiamo dimenticare qual è stata la storia della medicina palliativa in Italia fino ad oggi, chi ne è stato protagonista, chi ha dato il suo contributo generoso e disinteressato con una attività professionale intensa e spesso non adeguatamente valorizzata e garantire anche a queste persone il giusto riconoscimento per il contributo dato sul piano della assistenza, della formazione e della organizzazione. Se è vero che con questo disegno di legge comincia una nuova stagione per la medicina palliativa in Italia, è giusto pensare anche sotto il profilo della formazione come riconoscere la competenza acquisita e come offrire a questi professionisti gli strumenti più idonei per ulteriori approfondimenti che consentano loro di raggiungere livelli progressivamente sempre più alti e più profondi;
la formazione dovrà prevedere livelli diversi che consentano di sviluppare in maniera misurabile conoscenze e competenze e fin da ora possono essere identificati tre diversi livelli: un livello di base, un livello intermedio: in cui si approfondiscono le conoscenze delle cure palliative in un ambito di lavoro coordinato in un gruppo interdisciplinare e infine un livello avanzato e specialistico: in cui la formazione consente di svolgere anche attività didattiche e dirigenziali, associate ad un adeguato apprendimento delle conoscenze necessarie per un ruolo dirigenziale, manageriale e per la gestione di programmi di ricerca;
attualmente in Italia sono stati attivati 31 master, per lo più rivolti a medici appena laureati, anche se alcuni sono rivolti a psicologi: in psico-oncologia, e a infermieri: nursing oncologico. Si tratta evidentemente di master di I livello che forniscono una competenza di base in cure palliative con l'obiettivo di formare figure professionali idonee ad operare nell'ambito della medicina palliativa per la cura e il trattamento di pazienti in fase terminale nei diversi servizi che costituiscono la rete delle cure palliative, prevista da questo disegno di legge. Hanno la durata classica di 60 CFU, per lo più spalmati su due anni per un totale di 1.500 ore distribuite tra didattica frontale, didattica interattiva ed alternativa, e studio individuale;
ma come è stato ripetutamente detto in questi giorni la creazione della rete di cure palliative e il suo coordinamento sul piano regionale, se da un lato semplifica la vita del paziente e dei suoi familiari, dall'altro, aumentando il livello di complessità, richiede livelli di competenza crescente in chi la gestisce. Inoltre il fatto che ogni luogo della rete sia anche, almeno potenzialmente, luogo di formazione per professionisti più giovani, per i tirocini obbligatori degli studenti di medicina, richiede ulteriori livelli di formazione;
si rende quindi necessario creare master di secondo livello e terzo livello con un più forte e specifico livello di professionalità, definendone i criteri di accesso e i possibili sbocchi professionali. È essenziale che a questi master, possano partecipare persone già in possesso di un precedente titolo di specializzazione, o di un master di I livello, oppure di una certificata esperienza maturata nell'ambito delle cure palliative, con un percorso di almeno tre anni (come prevede l'emendamento Barani 5.52). Sono ancora una volta queste ultime persone, che potrebbero essere sprovviste di un precedente titolo di specializzazione, a meritare una speciale attenzione, perché la competenza specifica già acquisita, non solo non vada persa, ma sia invece valorizzata;
se migliorerà la qualità degli eventi formativi anche con percorsi adeguati, aumenterà anche la sensibilità per la ricerca, che ha diverse possibilità di sviluppo e promette non solo ampi margini di miglioramento nella qualità di vita del paziente e della qualità di vita dei professionisti che compongono l'équipe specialistica in cure palliative, ma anche un miglioramento dei modelli organizzativi e un migliore e più appropriato investimento delle risorse disponibili. Non a caso la ricerca nelle cure palliative può essere distinta in ricerca clinica; ricerca epidemiologica; ricerca di organizzazione sanitaria e di farmaco-economia; ricerca psicosociale; ricerca infermieristica; ricerca traslazionale;
ognuno di questi settori prevede specifiche metodologie di studio e richiede specifiche competenze in chi se ne fa carico. E questo potrebbe essere oggetto di un master di III livello e in alcuni casi anche di veri e propri dottorati di ricerca. La ricerca clinica, ad esempio, cerca di adattare allo studio del dolore e degli altri sintomi, la metodologia più opportuna secondo i criteri della medicina basata sull'evidenza. All'interno della Cochrane Collaboration esiste infatti uno specifico gruppo di lavoro denominato PaPaS (acronimo di Pain, Palliative, and Supportive Care Group), che raccoglie ricerche cliniche in questo ambito. La ricerca epidemiologica, attraverso studi osservazionali, semisperimentali e sperimentali, consente l'individuazione della popolazione di riferimento delle cure palliative, con la possibilità di predisporre interventi sia di natura preventiva che predittiva. La ricerca nel campo della organizzazione sanitaria poi se da una parte permette di dimostrare l'impatto di nuovi modelli organizzativo-assistenziali nei confronti di aspetti più tradizionali della assistenza, dall'altra dimostra l'efficienza del proprio contributo, in termini di costi-benefìci anche economici, con riferimento all'utilizzo appropriato delle risorse diagnostico-terapeutico-assistenziali. La ricerca psicosociale indaga i problemi collegati ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari, la ricaduta in termini di qualità di vita degli interventi posti in essere, e tutti gli aspetti relazionali e comunicativi, necessari per contribuire a conoscere meglio il paziente e il suo vissuto di malattia. La ricerca biomolecolare e traslazionale infine rappresentano l'approccio più moderno della ricerca in cure palliative: argomenti quali la variabilità genetica nella risposta agli oppioidi, il carattere familiare di certi tipi di tumore, ad esempio rappresentano già oggi significativi esempi di come acquisizioni sperimentali di laboratorio possano avere una importante ricaduta clinica. Come è chiaro le cure palliative hanno tutto il diritto-dovere di sviluppare le proprie potenzialità nella ricerca clinica, per fare in modo che gli interventi effettuati sul paziente abbiano una base scientifica solida, che possa poi essere valutata e utilizzata secondo le necessità nel singolo rapporto di cura,

impegna il Governo

1) a definire di concerto con il MIUR livelli diversi di master, che permettano di sviluppare la medicina palliativa in tutte le sue potenzialità, avendo sempre presente da un lato la centralità del paziente e la pluralità dei suoi bisogni, e dall'altro lo sviluppo scientifico delle cure palliative;
2) a stimolare le facoltà di medicina in questa fase iniziale di applicazione della legge, in cui indubbiamente ci sarà una maggiore domanda di formazione in tal senso, ad istituire almeno master di I livello in cure palliative. E laddove sia possibile anche master di II livello per creare livelli avanzati di competenza clinica e organizzativo-gestionale;
3) a verificare che, nella applicazione della attuale legge, siano garantiti criteri di solida competenza professionale in quanti dovranno creare e coordinare le nuove reti regionali, valorizzando adeguatamente coloro che sono già da tempo impegnati in questo campo;
4) a promuovere la ricerca nel campo delle cure palliative, stimolando la creazione di gruppi di ricerca, nazionali ed internazionali, creando dottorati, istituendo assegni di ricerca, e assegni di post-dottorato per garantire continuità agli studi scientifici più avanzati.
9/624/9.Binetti, Livia Turco, Di Virgilio, Miotto, Polledri, Pedoto, Calgaro, Barani, Castellani, Nunzio Francesco Testa, Palagiano, Mosella.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in discussione alla Camera su: «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore» ha messo in evidenza alcune criticità nel sistema di assistenza ai pazienti terminali che possono essere colmate solo con una serie di interventi qualificati ed innovativi nel settore della formazione. Le stesse diversità emerse tra le varie regioni sul piano della assistenza delle cure palliative si ripropongono a livello della formazione, con una offerta formativa maggiore al nord e assai più esigua al sud. D'altra parte nell'interpretare e spiegare questo dato dobbiamo sottolineare come le cure palliative siano ancora una disciplina in crescita sotto il profilo culturale, pur se in rapida espansione sotto il profilo attuativo;
con l'espansione della rete delle cure palliative previste da questo disegno di legge su tutto il territorio nazionale, ci sarà bisogno di un corpo docente altamente preparato per formare il numerosissimo personale che verrà impiegato nell'assistenza domiciliare e negli hospice in fase di rapida espansione. E di questo corpo docente andrà valutata la competenza specifica nel campo delle cure palliative, evitando formule generiche e improvvisate. Non si può correre il rischio che il personale coinvolto nell'équipe di cura non sia sufficientemente formato e motivato per un tipo di assistenza nuova, basata su presupposti differenti rispetto a quelli dell'assistenza a un malato con una malattia guaribile. Sarebbe devastante per questo malato, già provato da mesi di sofferenze, tormenti, angosce e da una sintomatologia che quotidianamente si diversifica e richiede specifiche capacità professionali, trovarsi di fronte un professionista che non sia in grado di controllare in maniera opportuna una situazione clinica e psicologica di tale portata. Questa è una lacuna che è necessario colmare nell'immediato futuro;
la mancanza di standard formativi definiti a livello accademico non ha consentito finora di identificare con chiarezza il core curriculum in cui si dovrebbero articolare conoscenze e competenze indispensabili per stabilire il profilo culturale e professionale del medico esperto in cure palliative. Né d'altra parte esiste una qualifica uniformemente accettata di medico palliativista, mentre sarebbe stato utile che questo disegno di legge avesse avanzato una proposta concreta in tal senso. Tutto ciò ha creato finora una grande difformità non solo nei livelli di competenza richiesti a chi intende dedicarsi alla rete delle cure palliative, ma anche nei modelli formativi offerti a questi stessi professionisti;
all'inizio, quando ancora le istituzioni non si occupavano di cure palliative, è stato essenziale il ruolo svolto dalle associazioni no profit nella diffusione delle cure palliative e nella sensibilizzazione verso il tema del sollievo dalla sofferenza, fisica e psicologica, che affligge il malato terminale. È stato fondamentale soprattutto là dove le istituzioni sanitarie pubbliche e private sembravano avere un certo ritardo e/o una certa reticenza nella comprensione della loro importanza. Grazie ad associazioni «pioniere», come la Fondazione Floriani a Milano, l'Antea a Roma, per citarne solo alcune, si sono attivati i primi percorsi formativi ad hoc per fornire conoscenze ai propri associati e a coloro (medici, infermieri, psicologi eccetera) che poi avrebbero effettuato l'assistenza sia nelle strutture sanitarie in cui direttamente operavano sia sui territori, diffondendo le nuove conoscenze. Da singole persone, dalla loro volontà e slancio sono nate le società scientifiche e le scuole di cure palliative quali la Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e la Scuola Italiana di Medicina e Cure Palliative (SIMPA), che hanno cominciato l'attività formativa per gli associati, i quali a loro volta sono stati promotori di eventi formativi anche nelle istituzioni pubbliche di provenienza. La definizione di cure palliative è stata adottata in Italia nel 1986 con la nascita della Società Italiana Cure Palliative - SICP: poco più di 20 anni fa;
se l'avvio e la diffusione delle cure palliative si deve principalmente al settore no profit e all'impegno profuso da singoli individui, è importante sottolineare il fatto, altamente positivo, che oggi con questo disegno di legge l'attività formativa dovrebbe essere finanziata ed effettuata, in buona parte, nelle istituzioni pubbliche. Questo potrebbe dimostrare una lodevole inversione di tendenza rispetto al passato, ed un cambiamento di mentalità negli amministratori pubblici, supportati da una legislazione specifica che ne agevola le decisioni. Senza che tutto ciò però soffochi o limiti lo slancio innovativo che tante associazioni, fondazioni, o semplici cooperative hanno avuto in questi anni di generosa e disinteressata sperimentazione;
non possiamo dimenticare qual è stata la storia della medicina palliativa in Italia fino ad oggi, chi ne è stato protagonista, chi ha dato il suo contributo generoso e disinteressato con una attività professionale intensa e spesso non adeguatamente valorizzata e garantire anche a queste persone il giusto riconoscimento per il contributo dato sul piano della assistenza, della formazione e della organizzazione. Se è vero che con questo disegno di legge comincia una nuova stagione per la medicina palliativa in Italia, è giusto pensare anche sotto il profilo della formazione come riconoscere la competenza acquisita e come offrire a questi professionisti gli strumenti più idonei per ulteriori approfondimenti che consentano loro di raggiungere livelli progressivamente sempre più alti e più profondi;
la formazione dovrà prevedere livelli diversi che consentano di sviluppare in maniera misurabile conoscenze e competenze e fin da ora possono essere identificati tre diversi livelli: un livello di base, un livello intermedio: in cui si approfondiscono le conoscenze delle cure palliative in un ambito di lavoro coordinato in un gruppo interdisciplinare e infine un livello avanzato e specialistico: in cui la formazione consente di svolgere anche attività didattiche e dirigenziali, associate ad un adeguato apprendimento delle conoscenze necessarie per un ruolo dirigenziale, manageriale e per la gestione di programmi di ricerca;
attualmente in Italia sono stati attivati 31 master, per lo più rivolti a medici appena laureati, anche se alcuni sono rivolti a psicologi: in psico-oncologia, e a infermieri: nursing oncologico. Si tratta evidentemente di master di I livello che forniscono una competenza di base in cure palliative con l'obiettivo di formare figure professionali idonee ad operare nell'ambito della medicina palliativa per la cura e il trattamento di pazienti in fase terminale nei diversi servizi che costituiscono la rete delle cure palliative, prevista da questo disegno di legge. Hanno la durata classica di 60 CFU, per lo più spalmati su due anni per un totale di 1.500 ore distribuite tra didattica frontale, didattica interattiva ed alternativa, e studio individuale;
ma come è stato ripetutamente detto in questi giorni la creazione della rete di cure palliative e il suo coordinamento sul piano regionale, se da un lato semplifica la vita del paziente e dei suoi familiari, dall'altro, aumentando il livello di complessità, richiede livelli di competenza crescente in chi la gestisce. Inoltre il fatto che ogni luogo della rete sia anche, almeno potenzialmente, luogo di formazione per professionisti più giovani, per i tirocini obbligatori degli studenti di medicina, richiede ulteriori livelli di formazione;
si rende quindi necessario creare master di secondo livello e terzo livello con un più forte e specifico livello di professionalità, definendone i criteri di accesso e i possibili sbocchi professionali. È essenziale che a questi master, possano partecipare persone già in possesso di un precedente titolo di specializzazione, o di un master di I livello, oppure di una certificata esperienza maturata nell'ambito delle cure palliative, con un percorso di almeno tre anni (come prevede l'emendamento Barani 5.52). Sono ancora una volta queste ultime persone, che potrebbero essere sprovviste di un precedente titolo di specializzazione, a meritare una speciale attenzione, perché la competenza specifica già acquisita, non solo non vada persa, ma sia invece valorizzata;
se migliorerà la qualità degli eventi formativi anche con percorsi adeguati, aumenterà anche la sensibilità per la ricerca, che ha diverse possibilità di sviluppo e promette non solo ampi margini di miglioramento nella qualità di vita del paziente e della qualità di vita dei professionisti che compongono l'équipe specialistica in cure palliative, ma anche un miglioramento dei modelli organizzativi e un migliore e più appropriato investimento delle risorse disponibili. Non a caso la ricerca nelle cure palliative può essere distinta in ricerca clinica; ricerca epidemiologica; ricerca di organizzazione sanitaria e di farmaco-economia; ricerca psicosociale; ricerca infermieristica; ricerca traslazionale;
ognuno di questi settori prevede specifiche metodologie di studio e richiede specifiche competenze in chi se ne fa carico. E questo potrebbe essere oggetto di un master di III livello e in alcuni casi anche di veri e propri dottorati di ricerca. La ricerca clinica, ad esempio, cerca di adattare allo studio del dolore e degli altri sintomi, la metodologia più opportuna secondo i criteri della medicina basata sull'evidenza. All'interno della Cochrane Collaboration esiste infatti uno specifico gruppo di lavoro denominato PaPaS (acronimo di Pain, Palliative, and Supportive Care Group), che raccoglie ricerche cliniche in questo ambito. La ricerca epidemiologica, attraverso studi osservazionali, semisperimentali e sperimentali, consente l'individuazione della popolazione di riferimento delle cure palliative, con la possibilità di predisporre interventi sia di natura preventiva che predittiva. La ricerca nel campo della organizzazione sanitaria poi se da una parte permette di dimostrare l'impatto di nuovi modelli organizzativo-assistenziali nei confronti di aspetti più tradizionali della assistenza, dall'altra dimostra l'efficienza del proprio contributo, in termini di costi-benefìci anche economici, con riferimento all'utilizzo appropriato delle risorse diagnostico-terapeutico-assistenziali. La ricerca psicosociale indaga i problemi collegati ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari, la ricaduta in termini di qualità di vita degli interventi posti in essere, e tutti gli aspetti relazionali e comunicativi, necessari per contribuire a conoscere meglio il paziente e il suo vissuto di malattia. La ricerca biomolecolare e traslazionale infine rappresentano l'approccio più moderno della ricerca in cure palliative: argomenti quali la variabilità genetica nella risposta agli oppioidi, il carattere familiare di certi tipi di tumore, ad esempio rappresentano già oggi significativi esempi di come acquisizioni sperimentali di laboratorio possano avere una importante ricaduta clinica. Come è chiaro le cure palliative hanno tutto il diritto-dovere di sviluppare le proprie potenzialità nella ricerca clinica, per fare in modo che gli interventi effettuati sul paziente abbiano una base scientifica solida, che possa poi essere valutata e utilizzata secondo le necessità nel singolo rapporto di cura,

impegna il Governo

1) a definire di concerto con il MIUR due livelli di master, che permettano di sviluppare la medicina palliativa in tutte le sue potenzialità, avendo sempre presente da un lato la centralità del paziente e la pluralità dei suoi bisogni, e dall'altro lo sviluppo scientifico delle cure palliative;
2) a stimolare le facoltà di medicina in questa fase iniziale di applicazione della legge, in cui indubbiamente ci sarà una maggiore domanda di formazione in tal senso, ad istituire almeno master di I livello in cure palliative. E laddove sia possibile anche master di II livello per creare livelli avanzati di competenza clinica e organizzativo-gestionale;
3) a verificare che, nella applicazione della attuale legge, siano garantiti criteri di solida competenza professionale in quanti dovranno creare e coordinare le nuove reti regionali, valorizzando adeguatamente coloro che sono già da tempo impegnati in questo campo;
4) a promuovere la ricerca nel campo delle cure palliative, stimolando la creazione di gruppi di ricerca, nazionali ed internazionali, creando dottorati, istituendo assegni di ricerca, e assegni di post-dottorato per garantire continuità agli studi scientifici più avanzati.
9/624/9.(Testo modificato nel corso della seduta) Binetti, Livia Turco, Di Virgilio, Miotto, Polledri, Pedoto, Calgaro, Barani, Castellani, Nunzio Francesco Testa, Palagiano, Mosella.

La Camera,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 624;
premesso che:
il corso di specializzazione in anestesia e rianimazione comprende anche la formazione in terapia del dolore;
sul campo gli anestesisti rianimatori sono stati i pionieri ed i fondatori della lotta al dolore,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei decreti per la disciplina degli ordinamenti didattici, per l'istituzione dei master e di attuazione della formazione continua, a tener conto della esperienza e della professionalità in questo campo degli specialisti in anestesia e rianimazione.
9/624/10.Castellani, Palagiano, Binetti, Livia Turco, Nunzio Francesco Testa, Molteni, Miotto, De Nichilo Rizzoli.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure a favore delle donne lavoratrici e della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia - n. 3-00653

DONADI, MURA e PALAGIANO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'insufficienza nell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia influisce negativamente e scoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, inducendo le donne a rinunciare alla ricerca di un'occupazione. Vanno ricordate, infatti, le maggiori difficoltà che ancora oggi una donna incontra nel mondo del lavoro. Nonostante la creazione tra il 2004 e il 2006 di un milione di posti di lavoro per le donne, il tasso di occupazione femminile, che era pari al 50,8 per cento nel 2006 (nel 2000 era al 48,4 per cento) pone l'Italia all'ultimo posto nella graduatoria europea del livello di attività;
in questo ambito è, quindi, improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoro, che puntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far ciò, dette politiche non possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della famiglia e, quindi, anche con un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo pieno, dei servizi socio-educativi per l'infanzia;
lo stesso libro bianco sul futuro del modello sociale, presentato a maggio 2009 dal Ministro interrogato, riconosce come «le donne vorrebbero più figli di quelli che in realtà fanno. Si pone un problema inedito di libertà femminile che riguarda la possibilità di procreare, di avere bambini senza essere pesantemente penalizzate»;
quanto sopra esposto è, a maggior ragione, indispensabile anche alla luce di quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009, all'articolo 22-ter, con il quale il Governo ha disposto l'incremento graduale dell'età pensionabile delle donne dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo, al contempo, che le conseguenti economie vadano (tutte o in parte) a favore di interventi dedicati a politiche sociali e familiari, anche se non si stabilisce con la necessaria chiarezza che tutti questi risparmi debbano essere destinati a politiche a favore delle donne lavoratrici;
tale norma pare contrastare con quanto giustamente sottolineato dal suddetto libro bianco sul futuro del modello sociale, che, a proposito di politiche di pari opportunità, afferma: «non si devono ignorare le differenze di genere: la discriminazione si verifica, infatti, non solo quando soggetti uguali vengono trattati in modo diverso, ma anche quando soggetti diversi vengono trattati in modo uguale»;
si assisterebbe in pratica ad un'ulteriore penalizzazione per le donne se questa norma non fosse accompagnata fin da subito da interventi e azioni positive, con l'obiettivo di salvaguardare il diritto delle donne alle pari opportunità sul lavoro, realizzando contestualmente misure a sostegno della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia;
la ripresa del lavoro dopo la pausa estiva ha drammaticamente riproposto per moltissime famiglie l'annosa impossibilità di poter beneficiare degli asili nido e dei servizi socio-educativi per i propri figli, evidenziando ancora una volta la forte carenza delle strutture per l'infanzia presenti nel nostro Paese, dove le statistiche sottolineano che, nella fascia fino a tre anni, i posti disponibili sono soltanto l'11 per cento dei bambini di questa età: un dato questo da confrontare con quello europeo, che vede al contrario una rete di asili che coprono fino a circa il 90 per cento della domanda;
a ciò si aggiunge un inaccettabile divario tra Nord e Sud, una disparità regionale rispetto all'assistenza offerta che deve essere urgentemente colmata. Se a Milano il rapporto tra le domande presentate e le domande accolte relativamente agli asili nido è di oltre il 97 per cento, a Palermo è del 21,5 per cento;
è, quindi, indispensabile incrementare a tal fine le risorse del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, istituito dalla legge finanziaria per il 2007;
i principali fondi di sostegno diretto o indiretto e finalizzati alle politiche per la famiglia e al welfare sono stati ridotti dalla legge finanziaria per il 2009 rispetto a quella dello scorso Governo: il fondo per le politiche della famiglia, al quale l'ultima finanziaria del Governo Prodi assegnava 276.462.000 euro per il 2009, ha visto ridurre lo stanziamento a 186.564.000 euro; il fondo per le politiche giovanili, che aveva uno stanziamento per il 2009 di circa 138 milioni di euro, è stato portato a 79.756.000 euro; il fondo per le politiche sociali, al quale la finanziaria dello scorso Governo assegnava per il 2009 poco meno di 1 miliardo e 600 milioni, è stato ridotto a poco più di 1 miliardo e 311 milioni dalla legge finanziaria per il 2009 -:
se il Governo non intenda assumere iniziative al fine di destinare tutti i risparmi conseguenti alle disposizioni introdotte dal suddetto articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009 a favore di misure di sostegno alle donne lavoratrici, promuovendo, anche mediante intese con altre amministrazioni competenti, ogni iniziativa utile alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, anche mediante la previsione di benefici fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali. (3-00653)

Articolazione e sviluppi dell'iniziativa del ministero della difesa relativa allo svolgimento di stage destinati ai giovani presso le caserme - n. 3-00654

LUCIANO ROSSI e BALDELLI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'iniziativa del Ministro interrogato di avviare una serie di stage volontari presso le caserme, aperti ai giovani di età compresa fra i 18 ed i 25 anni finalizzati alla preparazione atletico-militare, rappresenta un fatto estremamente utile e positivo per avvicinare i giovani alle Forze armate;
l'iniziativa, meglio conosciuta come «mini-naja», appare particolarmente opportuna dopo il superamento della leva obbligatoria e il passaggio all'esercito professionale -:
quale sia l'effettiva articolazione di questi stage nell'ambito delle Forze armate e quali siano gli sviluppi che si intendono dare in futuro a questa iniziativa. (3-00654)

Finalità e costi del progetto «pianeta difesa» - n. 3-00655

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il 14 settembre 2009 ha avuto inizio presso la caserma Cantore di San Candido, in provincia di Bolzano, un esperimento che coinvolge per il momento circa 150 giovani, ai quali è stata offerta la possibilità di trascorrere un breve periodo presso una sede militare del comando truppe alpine, per svolgervi attività addestrative;
l'iniziativa rientra in un programma denominato «pianeta difesa»;
i giovani ammessi all'esperimento sono stati selezionati dall'Associazione nazionale alpini, la quale, stando alle dichiarazioni rese dal Ministro interrogato in data 4 settembre 2009, potrà successivamente iscriverli tra i propri soci;
la dirigenza dell'Associazione nazionale alpini, tuttavia, ha sostanzialmente negato che ciò possa accadere, dal momento che ai giovani partecipanti all'esperimento pilota del programma «pianeta difesa» non è stato riconosciuto lo status di militari richiesto per iscriversi -:
quali siano l'ampiezza, le finalità ed i costi del progetto «pianeta difesa» e le ragioni che hanno portato l'amministrazione militare a scegliere per l'esperimento pilota il Corpo degli alpini e ad affidare all'Associazione nazionale alpini il compito di selezionare i giovani ammessi all'iniziativa. (3-00655)

Iniziative volte a destinare ulteriori risorse finanziarie per completare il piano di ricostruzione relativo al territorio della provincia di Catania, colpito dall'eruzione vulcanica dell'ottobre 2002 - n. 3-00656

COMMERCIO, LO MONTE, LOMBARDO e LATTERI. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
un evento vulcanico di rilevanti proporzioni abbattutosi nella notte tra il 26 e il 27 ottobre del 2002 su di un comprensorio di tredici comuni della provincia di Catania (Acicatena, Acireale, Belpasso, Castiglione, Giarre, Linguaglossa, Milo, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Ragaina, Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea) ha causato ingenti danni a strutture pubbliche e private di un'area geografica ad altissimo rischio sismico e ad altissima densità abitativa;
l'iter del processo di ricostruzione del suddetto comprensorio è stato avviato grazie all'emanazione, nel novembre del 2002, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254, con la quale, per fronteggiare l'emergenza, si è dato ampio potere all'iniziativa dei sindaci dei comuni stessi per la realizzazione di un piano di interventi urgenti;
il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine poi di agevolare la ricostruzione del patrimonio edilizio e l'avvio delle imprese economiche, ha, con successivi decreti, prorogato la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei tredici comuni interessati direttamente dagli eventi sismici ed eruttivi;
un altro importante passo in avanti è stato, poi, compiuto grazie alla proroga (fino a tutto l'anno 2008) della dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe dovuto consentire il completamento dell'opera di ricostruzione degli edifici e delle strutture dell'intero territorio danneggiato dagli eventi vulcanici e sismici;
la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico è stata interamente ultimata grazie alla prontezza degli amministratori locali, che hanno dato esempio di buona gestione delle somme immediatamente loro assegnate, anche se già all'epoca risultava chiaro che le stesse non sarebbero state sufficienti ad ultimare anche i lavori di riedificazione delle strutture private danneggiate, considerato che, a fronte di danni stimati in oltre 400 milioni di euro, ne sono stati nella realtà assegnati 150, grazie comunque ai quali è stato effettuato il recupero di una considerevole parte degli immobili (circa l'85 per cento di quelli privati e dichiarati, a suo tempo, inagibili e il 60 per cento di quelli pubblici, inagibili e non);
gli ultimi fondi, elargiti nel corso dell'anno 2008 dal dipartimento regionale per la protezione civile, non hanno consentito di portare avanti il progetto di ricostruzione e riqualificazione del territorio e di buona parte del patrimonio abitativo privato;
in relazione ai gravi fenomeni vulcanici predetti permane ancora una situazione di criticità. Proprio per questo motivo è stata emanata il 22 gennaio 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri un'ulteriore ordinanza, con la quale si tende ad adottare ogni iniziativa utile, per continuare ad assicurare sia il monitoraggio delle attività poste in essere in regime straordinario, sia il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità;
lo stesso «Accordo di programma quadro eventi vulcanici», stipulato il 14 giugno 2004, tra Governo e Regione siciliana prevede la definizione e la stipula di atti aggiuntivi che aggiornino il quadro attuativo dello stesso accordo ed il piano finanziario;
la Regione siciliana si è recentemente impegnata a farsi interprete presso il Cipe dei disagi patiti dalle popolazioni interessate dall'evento calamitoso, al fine di stanziare una somma di finanziamenti congrua per completare il piano di intervento nell'area del pedemontano;
il 10 febbraio 2009, il Governo, nel rispondere ad un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea (la n. 3-00366), rassicurava l'interrogante che il Governo si sarebbe tempestivamente impegnato al fine di consentire il completamento dell'intero patrimonio abitativo danneggiato e delle opere pubbliche finanziate;
lo stesso Governo non ha fino ad oggi ancora ottemperato all'impegno assunto con un ordine del giorno presentato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo in occasione dell'approvazione, il 24 febbraio 2009, del decreto-legge n. 207 del 2008 (cosiddetto «decreto milleproroghe»), di valutare il ripristino dei fondi economici, al fine di dare piena attuazione alla suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254 del 2002, di concedere un'adeguata proroga del termine di cessazione dello stato di emergenza per risolvere la crisi delle zone interessate e, di conseguenza, raggiungere l'obiettivo del ripristino del 100 per cento delle strutture danneggiate dall'evento calamitoso e di approntare un serio piano di interventi finalizzati alla prevenzione e alla messa in sicurezza di gran parte degli edifici e delle infrastrutture della zona;
con protocollo n. 6476 dell'11 maggio del 2004, il commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - ha adottato il «Piano di ricostruzione», nel quale, sulla base degli accertamenti e della segnalazioni acquisite e d'intesa con i comuni interessati, sono state indicate le previsioni degli interventi di riparazione e ricostruzione delle infrastrutture pubbliche, i contributi per la riparazione del patrimonio privato, sia inagibile che non, e delle infrastrutture produttive, turistiche e di servizio, nonché le modalità di attuazione;
ad oggi gli interventi di cui all'obiettivo A) (edilizia privata) e previste dal suddetto piano sono stati finanziati per un importo complessivo di euro 70 milioni, contro un fabbisogno di circa 110 milioni della priorità 1 (edifici inagibili). Lo stesso piano evidenzia che resta da finanziare l'intera priorità 1.1. (edifici significativamente danneggiati ma agibili) per 70 milioni di euro circa. In totale necessitano 100 milioni di euro per l'edilizia privata e le attività produttive;
quanto invece all'edilizia pubblica, obiettivi B), C), D), e E), del «Piano di ricostruzione», sono stati ad oggi finanziati interventi per un importo complessivo di euro 70 milioni, contro un fabbisogno di circa 110 milioni (priorità 1 - inagibili o gravemente danneggiati). Restano da finanziare, altresì, gli interventi in priorità 1.1. (significativamente danneggiati e opere di prevenzione prioritarie), pari ad euro 105 milioni circa. In totale necessitano 145 milioni per le opere pubbliche;
in definitiva sono stati finanziati ad oggi circa 135 milioni di euro per le opere private e pubbliche, contro un fabbisogno di circa 385 milioni di euro. Da una recente stima effettuata le cifre che attualmente bisogna reperire per completare il piano di intervento nell'area del pedemontano ammontano a 250 milioni di euro -:
se non ritenga oramai improcrastinabile il reperimento di ulteriori risorse finanziarie necessarie per ultimare la ricostruzione di quei territori e rispondere alle legittime aspettative, ad avviso degli interroganti già colpevolmente eluse, di tutta la popolazione terremotata. (3-00656)

Iniziative relative ai recenti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del Gargano e per la messa in sicurezza delle aree montane e dei bacini idrici - n. 3-00657

CERA, RUGGERI, LIBÈ, DIONISI, VIETTI, COMPAGNON, CICCANTI, VOLONTÈ e NARO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni violenti nubifragi si sono abbattuti in Puglia, creando notevoli problemi e disagi alla popolazione e alle colture, in particolar modo nel comprensorio del Gargano, dove la situazione appare ancora critica e dove si conta anche la morte di un uomo;
la violenza della pioggia ha provocato smottamenti, riversando a valle fango e detriti, che hanno allagato moltissime aree nella provincia della Capitanata e reso particolarmente critico e difficoltoso lo svolgimento delle principali attività economiche e la viabilità in tutta la zona pedegarganica, interessando, soprattutto, i centri abitati di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Manfredonia, rimasti per alcune ore isolati e senza corrente elettrica;
fortissime criticità sotto il profilo economico si riscontrano nel comprensorio di San Giovanni Rotondo, dove numerosissime attività commerciali e artigianali, legate al turismo dei pellegrini di San Pio da Pietralcina, hanno subito danni stimabili in decine di milioni di euro;
ulteriore situazione di estrema criticità è presente, inoltre, nella zona a valle di San Marco in Lamis, dove l'esondazione di alcuni torrenti adiacenti la città ha portato numerosissimi allagamenti nel centro abitato e l'ingrossamento della totalità dei bacini idrici presenti nella città comporterebbe il rischio di una vera e propria catastrofe al verificarsi di un successivo evento alluvionale;
anche il settore delle attività agricole ha subito ingenti danni con numerose aziende isolate, strade rurali scomparse e profondissimi solchi di diversi metri che l'acqua ha creato nelle aree coltivate, a fronte dei quali la Coldiretti ha chiesto di avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità;
non è la prima volta che eventi calamitosi di questa portata si abbattono sulla zona provocando enormi disagi e danni per la popolazione interessata, evidenziando, come già denunciato da più parti e dalle amministrazioni locali in passato, la necessità di interventi nella zona che permettano la messa in sicurezza delle zone montane e dei bacini idrici, per cercare di evitare il più possibile, al verificarsi di eventi calamitosi, le numerose frane e le esondazioni, che, invece, costantemente continuano a verificarsi, provocando ingenti disagi sia alle popolazioni che alle attività economiche presenti nella zona;
pur riconoscendo il pronto intervento e l'operato della protezione civile al verificarsi degli eventi alluvionali, vi è necessità, però, di un'azione strategica e straordinaria che permetta all'intera area garganica di dotarsi di sistemi che proteggano le popolazioni e i territori al verificarsi di successivi eventi calamitosi -:
quali urgenti misure intenda adottare per risolvere la problematica emergenziale attuale presente nel territorio garganico e realizzare un piano strategico d'azione per la messa in sicurezza delle aree montane e dei bacini idrici del territorio, impegnando risorse finanziarie, umane e mezzi tecnici e strumentali. (3-00657)

Iniziative per un piano di bonifica e di monitoraggio dei siti marini della Calabria in relazione alla presenza di navi affondate con carichi di rifiuti tossici - n. 3-00658

REALACCI, MARIANI, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, BOCCI, BRAGA, BRATTI, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARTELLA, MASTROMAURO, MORASSUT, MOTTA, VIOLA, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LO MORO, CESARE MARINI, MINNITI, OLIVERIO, VILLECCO CALIPARI e SARUBBI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il 12 settembre 2009 è stata scoperta una grossa nave mercantile adagiata sul fondale antistante Cetraro (Cosenza). Il ritrovamento è stato effettuato dal mezzo telecomandato sottomarino della nave che la regione Calabria sta utilizzando per fare luce sulla vicenda relativa al fatto che quel tratto del Mar Tirreno sia un possibile deposito di scorie tossiche o, con tutta probabilità, anche radioattive. Il sospetto da parte degli inquirenti è che si tratti della Cursky, segnalata da un pentito, Francesco Fonti, e descritta come una nave che trasportava 120 fusti di materiale tossico. Secondo Fonti, la nave farebbe parte di un gruppo di tre imbarcazioni, fatte sparire grazie all'aiuto della cosca Muto di Cetraro;
l'importante ritrovamento del relitto affondato a largo di Cetraro costituisce un elemento determinante per affrontare con nuovo vigore le inchieste chiuse, ad avviso degli interroganti forse troppo frettolosamente, e le indagini mai correttamente approfondite su una pratica assai diffusa che ha visto, tra gli anni '80 e '90, una quarantina di navi affondare misteriosamente nei punti più profondi del Mediterraneo. È il caso della motonave Nikos I, sparita nel 1985 durante un viaggio iniziato a La Spezia per giungere a Lomé (Togo), probabilmente affondata a largo tra il Libano e la Grecia; della Mikigan, partita nel 1986 dal porto di Marina di Carrara e affondata nel Mar Tirreno calabrese con tutto il suo carico sospetto. Il 21 settembre del 1987, a 20 miglia da Capo Spartivento in Calabria, naufragò invece la Rigel, unico caso in cui, grazie alle denunce delle associazioni ambientaliste, è stata ricostruita almeno in parte la verità giudiziaria. Nel dicembre del 1990 è la motonave Rosso (ex Jolly Rosso) a spiaggiarsi lungo la costa tirrenica in provincia di Cosenza. Nel 1989 sarà la motonave maltese Anni ad affondare a largo di Ravenna in acque internazionali, mentre nel 1993 sarà la Marco Polo a sparire nel Canale di Sicilia e ancora nel novembre del 1995 affonda a largo di Ustica la nave tedesca Koraline;
il 31 agosto 2009 il Tg1, nell'edizione delle ore 20, ha aperto con la notizia di una forte contaminazione radioattiva in un'area molto vasta in provincia di Cosenza, tra i comuni di Aiello Calabro e Serra d'Aiello, lungo il greto del fiume Oliva. Dalle mappe pubblicate dai giornali, la contaminazione interessa l'intera provincia di Cosenza e parte di quella di Catanzaro. Nel lungo servizio del Tg1 si parla di aumenti esponenziali di malattie tumorali, che stanno investendo le popolazioni locali. Il rischio attuale per gli abitanti è confermato dallo stesso dipartimento calabrese per la salute che in un documento di oltre 300 pagine segnala «l'esistenza di un pericolo attuale per la popolazione residente nei territori dei comuni di Amantea, San Pietro in Amantea e Serra d'Aiello, circostante al letto del fiume Oliva a sud della località Foresta (centri di Campora San Giovanni, Coreca e Case sparse, comprese tra il mare e Foresta)». Un allarme, che secondo le affermazioni del dirigente Giacomino Brancati, è «dovuto alla presenza di contaminanti ambientali capaci di indurre patologie tumorali e non», a cui va sommato «un consistente danno ambientale»;
le analisi scientifiche che da tempo stanno interessando quest'area del cosentino sono state richieste dal procuratore capo di Paola, Bruno Giordano, per indagare se l'area in esame è stata utilizzata in passato per occultare rifiuti tossici e nucleari. Di questi traffici si sono occupati nel tempo diversi uffici giudiziari (le procure di Reggio Calabria, di Paola, di Catanzaro, di Matera, di Potenza, di Padova, di La Spezia, di Bari e di Asti), che hanno individuato diversi filoni di indagini tutti riconducibili ad un network criminale dedito professionalmente allo smaltimento illegale di rifiuti tossici e radioattivi in mare, lungo le coste di Paesi africani (Somalia, Libia ed altri) o nelle montagne dell'Aspromonte e della Lucania);
tutte le indagini condotte negli anni portano alle stesse persone e vedono il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale e delle professioni, armatori, esponenti di spicco di organizzazioni criminali di stampo mafioso, faccendieri e soggetti legati anche ai servizi segreti deviati. Purtroppo fino ad oggi nessuna indagine è riuscita a fare chiarezza: mentre indagavano su queste vicenda hanno perso la vita il capitano di corvetta della capitaneria di porto di Reggio Calabria, Natale de Grazia, e i giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin;
la notizia del Tg1 segue un'inchiesta de L'Espresso della settimana del 28 agosto 2009, che rende pubblici i risultati delle analisi fatte dall'Arpacal e dal Cnr, su richiesta della procura di Paola, per valutare se quell'area sia stata oggetto di traffici illeciti di rifiuti tossici e nucleari. E i risultati sono stati, purtroppo, molto allarmanti. Dopo un primo monitoraggio nei mesi scorsi, che ha permesso di individuare «limitate seppur significative anomalie di radioattività», il 2 marzo 2009 l'Arpacal ha trasmesso alla procura «l'esito delle analisi radiometriche campali» attorno al fiume Oliva. Ed è giunta l'ennesima conferma, supportata dai rilievi in una vecchia cava che «si estende per 200-300 metri dalla provinciale 53, al chilometro sei», di fianco all'Oliva. Il risultato è che ci sono tracce di contaminazione. Non solo: sono stati rivelati «radionuclidi artificiali», che «non dovrebbero normalmente essere presenti nel terreno». L'Arpacal ha, perciò, suggerito ai magistrati di svolgere ancora accertamenti, per «escludere un qualsiasi aumento del rischio alla popolazione, soprattutto di inalazione e/o ingestione»;
in un articolo apparso nel quotidiano La Gazzetta del Sud del 1o settembre 2009, il procuratore capo di Paola, Bruno Giordano, afferma di aver disposto rilievi satellitari che hanno confermato lo sconcertante esito degli accertamenti: nella zona il livello della radioattività è cinque volte superiore alle fonti naturali. E i satelliti rilevano dall'alto escursioni termiche che testimoniano della presenza delle sostanze sospette. È poi lo stesso procuratore Giordano che considera «altamente probabile» che i rifiuti radioattivi finiti nella collina cosentina siano da attribuire alla motonave Jolly Rosso. Così come riportano gli organi di stampa, l'area investita dalla forte presenza di radioattività si trova proprio nella collina che sovrasta la spiaggia di Formiche: la stessa dove si arenò la motonave Jolly Rosso;
sulla vicenda la stessa Commissione di indagine sul ciclo illegale dei rifiuti della XIV legislatura, presieduta dall'onorevole Paolo Russo, nella relazione finale, ebbe modo di sottolinearne i notevoli dubbi rimasti irrisolti;
Legambiente, sin dalla fine degli anni '80, ha prodotto una corposa documentazione in dossier, studi e rapporti dettagliati, che ricostruiscono il legame tra la criminalità organizzata e la pratica dello smaltimento illecito dei rifiuti con il sistema dell'affondamento delle navi. Grazie ad un esposto/denuncia di Legambiente, è emerso un presunto traffico via mare di rifiuti tossici e nucleari che finivano per essere occultati nei fondali marini, anche grazie agli strani affondamenti in mare di intere carrette, o nelle montagne subito a ridosso delle coste calabresi: un quadro questo che pare essere confermato dalle ultime indagini;
a queste attività criminali fanno riferimento anche importanti documenti istituzionali, come le relazioni approvate dalle diverse commissioni parlamentari d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, succedutesi dal 1995 ad oggi, e le testimonianze raccolte dalle stesse commissioni. A questo proposito si ricorda quanto affermato nel 1999 dall'allora procuratore di Reggio Calabria, Antonio Catanese, secondo il quale, in base agli elementi probatori fino ad allora acquisiti, si poteva affermare che colui che era considerato a capo della rete aveva provveduto ad affondare circa trentadue navi, grazie alla complicità delle cosche reggine;
sempre sul tema, in un articolo apparso su La Gazzetta del Sud del 4 settembre 2009, il sostituto procuratore antimafia Alberto Cisterna, titolare dopo il 1996 dell'inchiesta sugli affondamenti sospetti di navi, a proposito della Rigel, la nave affondata al largo delle coste calabresi il 21 settembre 1987, il cui relitto con il misterioso carico non è mai stato trovato, nonostante gli organizzatori del finto naufragio siano stati condannati, afferma che «oggi probabilmente potrebbero essere compiute ricerche con metodi ancora più moderni ed efficaci. Si potrebbero infatti utilizzare sommergibili in grado di scendere a 1400 metri di profondità, radar e sonar di ultima generazione. Trovata la Rigel e stabilito con certezza cosa trasportava, avremo in questa indagine un punto fermo. Credo, perciò, che occorra fare di tutto per rimettere in moto la macchina delle ricerche» -:
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per fare luce sulla vicenda e per verificare l'esistenza di rischi per le popolazioni ivi residenti e se non ritenga opportuno avviare urgentemente un piano di bonifica, a tal fine dando seguito alle richieste del «Comitato per la verità sui traffici nazionali e internazionali di rifiuti e materiali radioattivi», che da tempo chiede, oltre al pieno sostegno alla magistratura, un'approfondita campagna di monitoraggio nei siti marini dove si presuma siano avvenuti gli affondamenti delle navi e dei loro carichi tossici. (3-00658)