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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 19 gennaio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 gennaio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Renato Farina, Farinone, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Formichella, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Osvaldo Napoli, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Pini, Prestigiacomo, Razzi, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Farinone, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Formichella, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Osvaldo Napoli, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 18 gennaio 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
BUTTIGLIONE: «Istituzione della Fondazione nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili in Italia» (3126).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa popolare.

In data 18 gennaio 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Diritto all'apprendimento permanente» (3127).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GIULIO MARINI: «Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni» (2462) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Castiello, Sammarco e Speciale.

La proposta di legge COSENZA ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici» (2814) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mannino.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 3046, d'iniziativa dei deputati FERRANTI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
FERRANTI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio» (3046) Parere della I Commissione.

XII Commissione (Affari sociali):
STUCCHI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari» (2963) Parere delle Commissioni I, X, XIII e XIV.

Modifica nell'assegnazione di atto del Governo a Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento.

Su richiesta della VIII Commissione (Ambiente), lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (174) - già assegnato alla X Commissione (Attività produttive), nonché alla V Commissione (Bilancio) - è assegnato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alle Commissioni riunite VIII e X, nonché, per l'esame delle conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta il 15 gennaio 2010, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 18 dicembre 2009, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità, nei confronti del deputato Angelino Alfano, nella qualità di ministro della giustizia pro tempore, e del deputato Raffaele Fitto, nella qualità di ministro per i rapporti con le regioni pro tempore.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 18 gennaio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 165).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro per le politiche europee.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 14 gennaio 2010, ha trasmesso il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese (17696/09).

Il predetto documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 gennaio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Giffone (Reggio Calabria), Cologno Monzese (Milano), Uggiano La Chiesa (Lecce), Accadia (Foggia) e Pietracupa (Campobasso).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Ricadute scientifiche, tecnologiche e industriali conseguenti alla decisione di riavviare il programma di costruzione di centrali nucleari in Italia - n. 2-00354

A) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
la scelta di riavviare in Italia un programma di costruzioni di centrali nucleari è una decisione giusta e del tutto condivisibile;
è inevitabile, dopo la forzata interruzione della costruzione di impianti nucleari in Italia, stringere un patto di collaborazione con dei costruttori stranieri che forniscono la migliore tecnologia ad oggi disponibile;
è comunque indispensabile nell'interesse dello sviluppo tecnologico del nostro Paese che, parallelamente alla costruzione di nuovi impianti, vi sia anche l'acquisizione e interiorizzazione di tecnologia nucleare da parte di imprese italiane;
va considerato il testo degli accordi stipulati con il Governo francese e con la società Areva circa la costruzione delle centrali ipotizzate -:
se e quali società italiane siano state o saranno chiamate a partecipare all'iniziativa e a quali fasi della costruzione;
quali siano le prevedibili ricadute scientifiche, tecnologiche e industriali per il nostro sistema economico.
(2-00354) «La Malfa».

Iniziative concernenti la crisi industriale della Tenaris Dalmine - n. 2-00501

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
i media locali della provincia di Bergamo riportano in questi giorni notizie relative a possibili esuberi alla Tenaris Dalmine;
in particolare, l'edizione del 29 settembre 2009 de L'Eco di Bergamo riportava, a pagina 30, l'esito dell'incontro avvenuto tra la proprietà e i rappresentanti sindacali dei lavoratori, presso la sede della Confindustria di Bergamo, evidenziando come nel biennio 2010-2011 il piano industriale proposto da Tenaris Dalmine, a fronte di 114 milioni di euro di investimenti, prevedesse, però, l'esubero di 1.024 persone (di cui 836 impegnati negli stabilimenti bergamaschi);
secondo la Tenaris Dalmine l'impatto sociale dei tagli occupazionali potrebbe essere in parte attenuato dal fatto che più della metà dei soggetti interessati potrebbe accedere alla pensione in un arco temporale inferiore o pari ai cinque anni;
la prospettiva peggiore riguarderebbe gli stabilimenti di Dalmine e Sabbio, con una perdita di organico complessiva di 717 posti, oltre alla situazione anch'essa molto preoccupante di Costa Volpino, con una riduzione di 119 occupati, e di Arcore, con 64 lavoratori interessati, e la situazione ancor più compromessa di Piombino, che, con 120 dipendenti, potrebbe essere anche completamente chiuso -:
se non ritengano, alla luce della drammatica situazione sopra esposta, di assumere iniziative nei confronti della Tenaris Dalmine affinché riveda le scelte annunciate, offrendo anche la piena collaborazione dei ministeri preposti al fine di mantenere in essere un livello di produzione adeguato a garantire la situazione occupazionale esistente;
se, qualora la Tenaris Dalmine dovesse confermare le decisioni assunte nel piano industriale illustrato ai sindacati, non si ritenga opportuno attivare una specifica unità di crisi presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, coinvolgendo pienamente i rappresentanti dei lavoratori e richiedendo la presenza al tavolo pure del ministero dello sviluppo economico, al fine di individuare ogni possibile soluzione che eviti o limiti notevolmente ripercussioni negative sugli attuali livelli occupazionali, garantendo comunque fin da ora la copertura economica degli eventuali ammortizzatori sociali necessari.
(2-00501) «Stucchi, Pirovano, Caparini, Consiglio, Vanalli».

Ipotesi di chiusura dello stabilimento Indesit Company di None (Torino) e misure a sostegno dell'industria degli elettrodomestici - n. 3-00355

C) Interrogazione

VIETTI. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
si apprende da recenti notizie apparse sulla stampa che Indesit company starebbe pensando di chiudere lo stabilimento di None, in provincia di Torino, che produce lavastoviglie e occupa circa 600 addetti;
tale notizia giunge inattesa, dal momento che la fabbrica è stata da poco ristrutturata con la nascita di una nuova linea produttiva per una lavastoviglie ecologica a basso consumo energetico e dal momento che questo settore è tra i pochi, nonostante il rallentamento degli ultimi mesi, che ha mantenuto un discreto valore aggiunto;
il sindacato paventa una riorganizzazione aziendale che trasferisca tutta la produzione in Polonia: nello stabilimento di Lodz, infatti, si realizza già oggi lo stesso modello di lavastoviglie prodotto a None;
la definitiva decisione sul destino della fabbrica di None, anticipata nei giorni scorsi ai sindacati dai vertici di Fabriano, dovrebbe essere presa nel mese di marzo 2009;
nei mesi di febbraio e marzo 2009, negli otto stabilimenti italiani, il gruppo Merloni avrebbe deciso di fare ricorso, con differenze da caso a caso, alla cassa integrazione ordinaria mediamente per due settimane al mese, a seguito della riduzione della produzione di Indesit causata dal crollo della domanda;
allo stato attuale quasi tutto il settore italiano degli elettrodomestici patisce crisi, ristrutturazioni e riorganizzazioni: basti citare la Antonio Merloni (con la recente concessione dell'autorizzazione comunitaria alla garanzia dello Stato sui debiti della procedura di amministrazione straordinaria), la Electrolux (due anni di cassa integrazione straordinaria a Susegana, 300 esuberi e la cessione di Scandicci con 370 addetti) e la Whirlpool (431 esuberi tra Comerio e Cassinetta, in provincia di Varese);
il responsabile nazionale per gli elettrodomestici della Fiom Cgil sostiene che la situazione è drammatica e nei prossimi due mesi, su 150.000 addetti impegnati nelle aziende produttrici e nei componentisti, circa la metà verrebbe messa in cassa integrazione;
gli effetti della riduzione dei consumi sull'industria italiana saranno ancora più evidenti nella primavera 2009, sebbene già adesso si intravedano chiari segnali;
in questi giorni le notizie contraddittorie che si sono susseguite circa le situazioni di crisi aziendali e i possibili interventi di sostegno da parte del Governo hanno, da un lato, avuto ripercussioni sui corsi di borsa delle società quotate (in particolare quelle più dipendenti dal valore di mercato dei beni oggetto della produzione), dall'altro hanno prodotto l'effetto di dilazionare ancora di più nel tempo gli acquisti in attesa delle misure annunciate, finendo per agevolare le società estere operanti nei medesimi settori;
l'analisi dell'Unioncamere sulla natalità e la mortalità delle aziende nel 2008 rileva che nel 2008 il numero delle imprese in Italia è aumentato di 36.000 unità, il più basso incremento dal 2003;
la situazione sarebbe stata più preoccupante se a far lievitare il numero delle aziende appena nate non ci fossero stati gli immigrati: circa 15.000 nuove imprese individuali sono state registrate da stranieri, una quota che rappresenta quasi la metà di quelle nate nel 2008 -:
quali provvedimenti intenda tempestivamente adottare il Governo per sostenere settori strategici dell'industria italiana, come quello degli elettrodomestici;
quali iniziative intenda porre in essere per evitare la chiusura di stabilimenti produttivi in Italia, quali quello della Indesit company a None, e favorire il potenziamento degli insediamenti industriali esistenti;
quali misure intenda adottare per evitare che il susseguirsi di notizie di crisi e di possibili interventi statali producano ripercussioni sulle quotazioni di borsa ed effetti dilatori sui consumi.
(3-00355)

Piano di ottimizzazione predisposto da Poste Italiane nella provincia di Parma - n. 3-00377

D) Interrogazione

LIBÈ. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
in conseguenza dell'attuazione del nuovo piano di miglioramento dell'efficienza aziendale di Poste italiane è prevista la soppressione del turno pomeridiano in alcuni uffici postali della provincia di Parma, al fine di ottimizzare l'offerta in funzione della domanda e delle esigenze del mercato;
nello specifico il piano di ottimizzazione che Poste italiane vuole attuare prevede la chiusura dei turni pomeridiani degli uffici postali di Collecchio e Borgotaro a giugno e di Salsomaggiore Terme ad ottobre, al fine di ridurre l'organico in esubero;
la decisione dell'azienda appare più che mai incomprensibile, in quanto gli uffici postali in questione risultano essere in linea con gli obiettivi di produttività richiesti, escludendo, quindi, una possibile divergenza tra domanda e offerta o ripercussioni negative sul mercato;
le autorità locali hanno più volte ribadito che la soppressione di tali servizi in zone a forte vocazione turistica, come Salsomaggiore Terme, e nei comuni limitrofi, con un significativo bacino di utenza, provocherebbe numerosi disagi ai cittadini, incidendo negativamente sull'efficienza dei servizi a loro forniti;
ad oggi non risultano essere stati presi provvedimenti in funzione della risoluzione della problematica che vede coinvolta la provincia di Parma, al fine di evitare una drastica diminuzione della qualità dei servizi postali e le relative ripercussioni -:
se sia a conoscenza della questione sopra esposta e quali urgenti iniziative in suo potere intenda adottare per verificare l'effettiva necessità del piano di ottimizzazione che Poste italiane vuole avviare nella provincia di Parma.
(3-00377)

Iniziative di competenza in materia di organizzazione dell'offerta di scuole materne in provincia di Torino, con particolare riguardo alla situazione dei comuni di Valperga e di Piobesi - n. 3-00691

E) Interrogazione

VIETTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il comma 4 dell'articolo 2 (Scuola dell'infanzia) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», dispone che: «L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso»;
nella programmazione della rete scolastica, pertanto, gli enti locali devono tenere conto della presenza della scuola paritaria, prima di aprire una nuova scuola dell'infanzia;
tuttavia, nei comuni di Valperga e di Piobesi, in provincia di Torino, l'ufficio scolastico regionale ha autorizzato l'apertura di sezioni di scuole materne statali, utilizzando in alcuni casi soluzioni scarsamente idonee (si parla di locali adibiti nel passato ad attività commerciali);
si tratta di scelte contrarie al principio della libertà di educazione, tutelato costituzionalmente, che finisce per penalizzare particolarmente, anche in Piemonte, le scuole cattoliche dell'infanzia -:
se non ritenga di intervenire in tempi rapidi presso l'ufficio scolastico regionale del Piemonte, al fine di evitare che la domanda di scolarizzazione infantile nel territorio piemontese venga dirottata su nuove sezioni di scuole materne statali, privando le scuole paritarie della possibilità, prevista dalla legge, di aprire le proprie sezioni ai nuovi scolari.
(3-00691)

Vicenda del ricercatore indiano Vikas Kumar e iniziative per agevolare la permanenza dei ricercatori stranieri in Italia - n. 2-00438

F) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
da notizie di stampa si apprende che Vikas Kumar, ricercatore, indiano, economista, 32 anni, con contratto a tempo determinato all'Università Bocconi di Milano, dopo quattro anni di servizio, è stato costretto a rinunciare all'incarico perché non gli è stato rinnovato il permesso di soggiorno;
la storia del ricercatore è raccontata dal prorettore per le risorse umane della Bocconi, il quale precisa che Kumar era stato scelto come assistant professor in seguito alla segnalazione su Job market, appuntamento annuale dove i migliori «cervelli» vengono selezionati a livello internazionale;
Kumar ha conseguito una laurea in economia, un master a Delhi, un PhD - l'equivalente di un nostro dottorato - a St. Luis;
gli era stato offerto dall'Università Bocconi un contratto di sei anni con il benefit della possibilità di un anno sabbatico da trascorrere in una qualunque università del mondo con il mantenimento dello stipendio e dei fondi di ricerca;
dopo aver rinnovato di due anni in due anni (il tempo massimo per un contratto di quel tipo) il permesso di soggiorno, decide nell'estate del 2008 di sfruttare l'occasione: accetta il ruolo di ricercatore presso l'Università di Stanford e alla fine dell'estate 2009 sarebbe rientrato alla docenza della Bocconi;
a permesso di soggiorno scaduto, l'Università Bocconi si attiva in base al decreto-legge del gennaio 2008, in virtù del quale docenti e ricercatori stranieri possono ottenere un permesso di soggiorno che copra tutta la durata del contratto, a patto che l'ente che li assume si iscriva ad un albo istituzionale per poi avviare la procedura;
l'albo è comparso sul sito del ministero dopo nove mesi e tuttora non sono disponibili i moduli necessari;
nel corso dell'anno Vikas Kumar ha chiesto regolarmente all'università italiana notizie riguardanti il rinnovo del suo permesso, ottenendo sempre risposte insoddisfacenti per cause non legate alle responsabilità dell'università;
alla luce dell'insostenibilità di questa situazione, Kumar ha accettato recentemente l'offerta dell'Università di Sydney;
l'indagine della Fondazione Rodolfo De Benedetti sugli studenti stranieri di dottorato in Italia (ve ne sono tremila, di cui il 77 per cento proviene da Paesi extraeuropei) rileva che ogni giorno gli studenti devono lottare con la nostra burocrazia, in quanto uno su cinque aspetta il permesso di soggiorno per un periodo di tempo superiore ad un anno;
l'allontanamento di ricercatori stranieri dall'Italia e la fuga di «cervelli» italiani all'estero sono, secondo gli interpellanti, gravemente lesivi del riconoscimento del merito nel nostro Paese -:
se i Ministri interpellati siano al corrente del caso di Vikar Kumar;
se e quali misure di snellimento delle procedure relative alla permanenza dei ricercatori stranieri in Italia intendano avviare;
se e quali provvedimenti intendano adottare per trattenere nel nostro Paese i pochi ricercatori attratti dalle università italiane;
se ed in che modo sia stato verificato l'effetto della «fuga di cervelli» italiani all'estero e se si siano valutati gli effetti dell'allontanamento dei ricercatori stranieri dall'Italia sulla qualità della ricerca nel nostro Paese.
(2-00438) «De Biasi, Ghizzoni».

Iniziative di competenza in merito alla situazione dell'amministrazione scolastica nella città di Bologna, con particolare riferimento al rispetto del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - n. 2-00477; n. 2-00485

G) Interpellanze

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
la situazione della scuola nella città di Bologna appare caratterizzata da strumentalizzazioni politiche poste in essere da settori significativi ed estremamente ideologizzati del corpo docente, con l'intervento, in qualche caso, di dirigenti scolastici;
in precedenti atti di sindacato ispettivo, l'interpellante ha evidenziato il clima di pressione psicologica, in qualche caso di vero e proprio condizionamento culturale, nei confronti di quei genitori o anche docenti che non si sono mai riconosciuti nella «vulgata» tradizionale della sinistra, rifiutando, ad esempio, nell'anno scolastico 2008-2009 di omologarsi alle indistinte critiche all'operato del Ministro interpellato;
nel rammentare quanto già dichiarato in un intervento nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 15 settembre 2009 in relazione alle pressioni da parte di esponenti del Partito democratico e della giunta comunale di Bologna nei confronti del direttore scolastico regionale, va evidenziato che il clima di tensione ha indotto l'interpellante ad attivare una linea telefonica per raccogliere proteste e segnalazioni di genitori, studenti e docenti che non condividono le iniziative poste in essere dai settori più politicizzati della docenza nella scuola e hanno timore di ripercussioni sulle carriere o sui percorsi scolastici;
i risultati dopo tre settimane di attivazione della sopra citata iniziativa sono particolarmente eclatanti e confermano un quadro, per quanto riguarda la scuola primaria, di critiche indiscriminate al Governo e al Ministro interpellato, di ostruzionismo nei confronti dei principali provvedimenti adottati nel corso dell'anno scolastico conclusosi a giugno 2009 e di atteggiamenti ambigui di alcuni dirigenti scolastici, che ancora in questi giorni in alcuni circoli della città di Bologna avrebbero vietato l'uso dei grembiuli, polemizzando con il Ministro interpellato, e adottato provvedimenti penalizzanti nei confronti di alcune categorie di cittadini, come liberi professionisti, di fatto impediti a utilizzare il tempo pieno per i propri figli sulla base di una presunta disponibilità finanziaria che altri genitori non avrebbero;
per quanto concerne poi le scuole superiori, in particolare i licei, si evidenzia un clima di isolamento nei confronti di quei docenti che non si identificano negli slogan della sinistra, con pesanti pressioni di tipo psicologico-morale;
infine, per quanto riguarda l'insegnamento della storia, si segnala molto spesso una scarsa obiettività nell'illustrazione dei principali eventi del '900 e delle vicende contemporanee, con una visione parziale che privilegia la storiografia di sinistra. Anche con riferimento all'insegnamento della religione si registrano, in qualche caso, pressioni indirette nei confronti delle famiglie degli studenti per indurli a rinunciare all'insegnamento medesimo a favore di altri, collocati, in alcuni casi, in un orario scomodo, o a preferire l'insegnamento di storia delle religioni e non della sola religione cattolica, che pure è prevista dalla normativa vigente;
le segnalazioni delle persone che si sono attivate telefonicamente sono state inviate dall'interpellante alle autorità scolastiche competenti e, in particolare, agli organi ministeriali per eventuali iniziative ispettive -:
quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di garantire il rispetto dei principi di lealtà nei confronti dello Stato e di imparzialità della pubblica amministrazione da parte di docenti e dirigenti dell'amministrazione scolastica, principi sovente disattesi proprio da coloro che a parole dicono di difenderli.
(2-00477) «Garagnani».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
si fa seguito a precedenti atti di sindacato ispettivo e a quanto affermato recentemente dal Ministro interpellato sulla necessità di tenere distinta l'attività politica da quella scolastica, per denunciare il persistente clima di tensione politica e di faziosità presente nella città felsinea, ove, secondo gli interpellanti, mancano le elementari condizioni per manifestare il proprio pensiero ed il rispetto della legge, a causa delle prevaricazioni e dei condizionamenti della sinistra che pretende di imporre, in quello che considera un proprio esclusivo «campo di azione», unicamente il proprio pensiero improntato a contestazione radicale della legislazione scolastica vigente;
in questo contesto gli interpellanti rilevano come atto di particolare gravità l'utilizzo di bambini per manifestazioni politiche, con particolare riferimento a quanto avvenuto il 18 settembre 2009 nelle strade di Bologna, ove sono sfilati manifestanti che tenevano per mano bambini recanti cartelli contro il Ministro interpellato;
quanto sopra dimostra, sempre ad avviso degli interpellanti, il livello di imbarbarimento al quale è giunta la contrapposizione politica a Bologna, ove si utilizzano spregiudicatamente anche dei bambini pur di raggiungere le proprie finalità;
tutto ciò per sottolineare l'urgenza di un monitoraggio continuo del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla situazione della scuola a Bologna e la necessità di provvedimenti per il rispetto della legge in svariati casi disattesa da parte degli operatori della scuola, che, ad avviso degli interpellanti, paiono essere più attenti alle esigenze di partito che non alla loro funzione educativa; ed in questo senso occorre dimostrare una volta per tutte che la scuola a Bologna ed in Emilia Romagna è sottoposta a regole precise e non all'arbitrio di docenti o dirigenti politicizzati -:
quali iniziative di competenza intenda assumere con riferimento a quanto riportato in premessa.
(2-00485) «Garagnani, Cazzola».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1774 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A VENEZIA IL 6 FEBBRAIO 2009 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3014)

A.C. 3014 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

A.C. 3014 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

A.C. 3014 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1779 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO CON ALLEGATI, DICHIARAZIONI E ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 25 LUGLIO 2007 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3015)

A.C. 3015 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

A.C. 3015 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

A.C. 3015 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LO SFRUTTAMENTO E L'ABUSO SESSUALE, FATTA A LANZAROTE IL 25 OTTOBRE 2007, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (A.C. 2326-A)

A.C. 2326-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1 e sull'emendamento 4.100 delle Commissioni.

A.C. 2326-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 2326-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

A.C. 2326-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

A.C. 2326-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Autorità nazionale).

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, il Ministero dell'interno.
2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), e alle relative disposizioni di attuazione.

A.C. 2326-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 4.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo, terzo e quarto comma,» sono inserite le seguenti: «e, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, 609-bis, 609-octies, 609-quater, salvo che risulti la sussistenza della circostanza attenuante dallo stesso contemplata,»;
b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente:
«Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma»;
c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;
d) il numero 5 del primo comma dell'articolo 576 è sostituito dal seguente:
«5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;
e) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.
Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi»;
f) all'articolo 600-ter il primo comma è sostituito dal seguente:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;
g) all'articolo 600-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze aggravanti»;
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;
3) i commi quarto e quinto sono abrogati;
h) l'articolo 600-septies è abrogato;
i) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:
«Art. 600-octies. - (Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
Art. 600-novies. - (Pene accessorie). - Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:
1. la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità»;
l) all'articolo 609-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;
m) all'articolo 609-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»;
n) all'articolo 609-nonies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, alinea, le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»
2) al secondo comma, le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»
o) all'articolo 609-decies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;
p) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

ART. 4.
(Modifiche al codice penale).

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti, periodi: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore».
4. 1. Contento.
(Approvato)

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 600-octies, sostituire le parole: «Art. 600-octies» con le seguenti: «Art. 600-septies. 1».

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesima lettera, capoverso Art. 600-novies, sostituire le parole: «Art. 600-novies» con le seguenti: «Art. 600-septies.2»;
all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «600-octies, 600-novies» con le seguenti: «600-septies 1., 600-septies. 2».
4. 100.Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 600-novies, secondo comma, dopo le parole: presente sezione aggiungere le seguenti: e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice.
4. 2.(Testo corretto) Contento.
(Approvato)

A.C. 2326-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: «416, sesto comma, 600,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma, 600,»;
b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-octies, 600-novies, 601, 602,»;
c) al comma 1-bis dell'articolo 392, dopo la parola: «609-octies,» è inserita la seguente: «609-undecies,»;
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
d) al comma 5-bis dell'articolo 398, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 609-undecies»;
«5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, ivi comprese quelle indicate all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, quando le esigenze di tutela del minore lo rendono necessario od opportuno. A tale fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si procede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti»;
e) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) all'articolo 351, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La polizia giudiziaria non può assumere di propria iniziativa sommarie informazioni da persone minori»;
d) all'articolo 361, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Quando intenda procedere ad individuazione ad opera di persona minore di anni quattordici, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando intende procede ad individuazione ad opera di persona minorenne che sia persona offesa nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-bis»;
d-bis) all'articolo 362 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di quattordici anni, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando deve assumere informazioni da minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, comma 1, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale.
1-ter. Quando sussistano imprescindibili esigenze di segretezza investigativa o situazioni di assoluta indifferibilità dell'atto, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'assunzione di informazioni dalle persone di cui al comma 1-bis, indicando altresì i temi di prova. Il decreto è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari e, comunque, prima che abbia luogo l'audizione, unitamente al fascicolo delle indagini. Il giudice, nel termine dì tre giorni dalla ricezione del decreto del pubblico ministero, qualora ritenga insussistenti i presupposti di segretezza, dispone con ordinanza che si proceda con incidente probatorio.
1-quater. Se il giudice non si pronuncia nei tre giorni il pubblico ministero procede all'assunzione delle informazioni dai minori, avvalendosi obbligatoriamente dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Le informazioni raccolte sono documentate integralmente, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. È altresì redatto verbale in forma riassuntiva»;
d-ter) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis è inserito il seguente:
«5-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di anni quattordici o, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362 comma 1-bis, dalla persona offesa minorenne, il difensore chiede che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza»;
d-quater) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 1-bis, nonché dall'articolo 391-bis, comma 5-bis, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, comma 1, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa inferma di mente, ovvero all'effettuazione di ricognizione ad opera della medesima persona, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
1-ter. Anche al di fuori delle ipotesi previste dai commi 1 e 1-bis e dagli articoli 362, comma 1-bis, e 391-bis, comma 5-bis, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persone minori o inferme di mente, o all'effettuazione di una ricognizione ad opera di tali persone, quando lo richiedano specifiche esigenze dì tutela della personalità del dichiarante»;
d-quinquies) all'articolo 393, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se la richiesta viene presentata ai sensi dell'articolo 392, comma 1-ter, la parte istante deve altresì indicare le specifiche esigenze di tutela del testimone vulnerabile, valutate alla luce del titolo di reato per cui si procede o di altri fattori concreti»;
d-sexies) all'articolo 393, comma 2-bis, le parole: «di cui all'articolo 392, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 392, commi 1-bis e 1-ter e 362, comma 1-bis»;
d-septies) all'articolo 398, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando dispone l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 362, comma 1-bis, il giudice fa notificare l'ordinanza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori e, contestualmente, deposita in cancelleria gli atti del fascicolo delle indagini. Si applica l'articolo 396. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 396, comma 1, il giudice emette ordinanza che contiene i requisiti previsti dal comma 2»;
d-octies) il comma 5-bis dell'articolo 398 è abrogato;

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
f) all'articolo 498, i commi 4, 4-bis, 4-ter sono abrogati;
g)
dopo l'articolo 498 è inserito il seguente:
«Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dall'articolo 498. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, comma 1, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati».
5. 1. Ferranti, Rossomando, Capano, Samperi.

A.C. 2326-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

A.C. 2326-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di programmi di riabilitazione specifica per i detenuti per reati in danno di minori).

1. Al comma 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».

A.C. 2326-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Confisca).

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies,».
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies del codice penale, si applica l'articolo 322-ter, primo e terzo comma, del medesimo codice.

A.C. 2326-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 9.
(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio).

1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

A.C. 2326-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.
(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2326-A - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale;
nello specifico, con la novella all'articolo 282-bis del codice di procedura penale, si interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l'ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare la misura in questione, a prescindere dai limiti edittali di pena;
il fatto che sul fronte della famiglia nulla sia detto o anche solo accennato, per quanto riguarda il ruolo positivo che la stessa può e deve svolgere accanto al minore, desta non poche perplessità;
l'articolo 16 della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo stabilisce che «la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato»;
nel preambolo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo si sottolinea che «la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini, dovrebbe ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità»;
risulta strano o per lo meno discutibile che tra le misure preventive ci sia la formazione di personale che abbia a che fare con i bambini per renderli consapevoli dei rischi che corrono, senza prevedere misure di sostegno analoghe per le famiglie,

impegna il Governo

ad adottare opportune misure tese a sostenere la famiglia nel suo compito educativo e di prevenzione;
a stabilire percorsi, progetti, programmi a livello scolastico o a livello di consultori familiari per preparare i genitori ad accompagnare i figli nella propria crescita, mettendoli in guardia dai rischi che i minori possono incontrare nella società e attraverso l'utilizzo della rete informatica.
9/2326-A/1.Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale;
nello specifico, con la novella all'articolo 282-bis del codice di procedura penale, si interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l'ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare la misura in questione, a prescindere dai limiti edittali di pena;
l'articolo 16 della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo stabilisce che «la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato»;
nel preambolo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo si sottolinea che «la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini, dovrebbe ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità»;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure tese a sostenere la famiglia nel suo compito educativo e di prevenzione;
a stabilire percorsi, progetti, programmi a livello scolastico o a livello di consultori familiari per preparare i genitori ad accompagnare i figli nella propria crescita, mettendoli in guardia dai rischi che i minori possono incontrare nella società e attraverso l'utilizzo della rete informatica.
9/2326-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Capitanio Santolini.

MOZIONI COTA ED ALTRI N. 1-00295, BORGHESI ED ALTRI N. 1-00312, OCCHIUTO ED ALTRI N. 1-00316, FLUVI ED ALTRI N. 1-00317 E VIGNALI ED ALTRI N. 1-00318 CONCERNENTI INIZIATIVE RELATIVE AI CRITERI PREVISTI DALL'ACCORDO «BASILEA 2», VOLTE A FAVORIRE IL FINANZIAMENTO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Mozioni

La Camera,
premesso che:
la fase più acuta della crisi, secondo le recenti dichiarazioni del presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Trichet, sembra ormai essersi stabilizzata nelle cause che l'hanno generata ma non negli effetti, che invece continuano ad avere ripercussioni drammatiche sul sistema produttivo italiano;
le ultime stime sulla produzione industriale parlano di un calo del 5,3 per cento a settembre 2009 su base mensile e di una riduzione del 15,7 per cento su base annua, pur con un aumento del 4 per cento nel terzo trimestre del 2009, rispetto ai tre mesi precedenti. Nei primi nove mesi del 2009 la variazione è stata negativa per il 20 per cento sullo stesso periodo del 2008;
la riduzione degli ordinativi e la conseguente contrazione della produzione stanno producendo effetti devastanti sulla tenuta economica, finanziaria e occupazionale di molte piccole e medie imprese, che più delle grandi risentono della crisi, in un contesto segnato da una forte restrizione del credito;
da uno studio di Morgan Stanley sui prestiti alle piccole e medie imprese, confermato anche dal presidente di Confindustria in una recente audizione alla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, è emerso che nei primi sette mesi del 2009 c'è stata una contrazione di 33 miliardi di euro da parte delle banche europee. In Italia, il tasso di crescita dei prestiti si è ridotto, nel giro di un anno, di dieci punti, colpendo in primo luogo le piccole e medie imprese;
in queste circostanze è fondamentale migliorare il sistema del credito nei confronti delle piccole e medie imprese che, non si deve dimenticare, sono il motore della nostra economia, intervenendo in primo luogo sulla revisione dell'accordo «Basilea 2», la cui rigida applicazione, anche alla luce della crisi in atto, rischia di mettere in pericolo la sopravvivenza delle imprese stesse;
l'accordo «Basilea 2» ha fatto molto discutere negli anni ed uno dei principali punti critici è rappresentato dall'impatto dei nuovi requisiti sui finanziamenti alle piccole e medie imprese. I criteri impongono, infatti, alle banche maggiori accantonamenti di liquidità, ove, secondo sistemi di calcolo del rating, le stesse siano esposte verso creditori con un alto tasso di rischio;
le banche sono portate a considerare le piccole e medie imprese, proprio per la loro natura, più rischiose e quindi assegnano loro un rating molto basso, con la conseguenza di far aumentare i tassi di interesse. Pertanto, le piccole e medie imprese risultano fortemente penalizzate dall'applicazione dell'accordo, sia in termini di possibilità di accesso al credito, sia in termini di aumento dei tassi di interesse legati all'erogazione del credito stesso;
l'applicazione di questi criteri ha posto, quindi, le piccole imprese in una condizione di subalternità rispetto alle grandi per l'eccessiva meccanicità con cui le banche utilizzano i sistemi di valutazione basati sul rating, trascurando ogni informazione di tipo qualitativo sulle imprese. Per riagganciare la ripresa è necessario affidarsi non soltanto ai numeri, ma anche all'andamento storico dell'azienda e, quindi, al grado di affidabilità che per le piccole imprese, quasi sempre a conduzione familiare, è estremamente alto;
gli imprenditori, inoltre, per poter accedere al credito devono soddisfare alcuni requisiti di natura finanziaria, necessari al calcolo del rating; tanto più le informazioni fornite alla banca sono dettagliate e complete, tanto più la valutazione di merito del credito è alta e con essa la possibilità di accedere ai finanziamenti in tempi brevi e con tassi di interesse ridotti. Ciò implica, dunque, un aumento dei costi di gestione dell'impresa, determinati dal peso che la funzione finanziaria acquista all'interno della struttura organizzativa, anche alla luce del fatto che le modalità di attribuzione del rating da parte delle banche risultano poco chiare e trasparenti;
non bisogna trascurare poi il vincolo, messo in evidenza durante i lavori per la definizione dell'accordo «Basilea 2», che impone alle banche di effettuare sul proprio capitale aggiustamenti più stringenti nei momenti in cui sarebbero, invece, necessari interventi più espansivi. Gli elementi prociclici generati da questo vincolo fanno sì che nelle fasi recessive le banche stringano ancora di più le maglie del credito nei confronti delle aziende, le quali per carenza di liquidità sono costrette a rimandare i loro piani di investimento, con gravi ripercussioni sull'occupazione;
il comitato di «Basilea 2» sta lavorando ad una serie di proposte correttive, che prevedono anche un'attenuazione di tali effetti prociclici. È evidente che il lavoro di modifica dell'accordo, qualora dovesse andare a buon fine, esplicherà i suoi effetti soltanto in un periodo di tempo medio-lungo, con conseguenze dannose per le piccole e medie imprese. Occorre, dunque, prevedere interventi immediati a salvaguardia del tessuto produttivo del nostro Paese;
è fatta salva la necessità dell'adozione di una relazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione delle modifiche recate dall'accordo «Basilea 2» da presentare annualmente in Parlamento,

impegna il Governo

a promuovere nelle sedi opportune, in attesa di una rinegoziazione sostanziale dell'accordo, la sospensione dei criteri di «Basilea 2», garantendo alle piccole e medie imprese un maggiore afflusso di liquidità, indispensabile per la loro stessa sopravvivenza.
(1-00295) «Cota, Gibelli, Fava, Luciano Dussin, Dal Lago, Reguzzoni, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Brigandì, Buonanno, Callegari, Caparini, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'amico, Desiderati, Dozzo, Guido Dussin, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Lussana, Maccanti, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Del Tenno».

La Camera,
premesso che:
la fase più acuta della crisi, secondo le recenti dichiarazioni del presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Trichet, sembra ormai essersi stabilizzata nelle cause che l'hanno generata ma non negli effetti, che invece continuano ad avere ripercussioni drammatiche sul sistema produttivo italiano;
le ultime stime sulla produzione industriale parlano di un calo del 5,3 per cento a settembre 2009 su base mensile e di una riduzione del 15,7 per cento su base annua, pur con un aumento del 4 per cento nel terzo trimestre del 2009, rispetto ai tre mesi precedenti. Nei primi nove mesi del 2009 la variazione è stata negativa per il 20 per cento sullo stesso periodo del 2008;
la riduzione degli ordinativi e la conseguente contrazione della produzione stanno producendo effetti devastanti sulla tenuta economica, finanziaria e occupazionale di molte piccole e medie imprese, che più delle grandi risentono della crisi, in un contesto segnato da una forte restrizione del credito;
da uno studio di Morgan Stanley sui prestiti alle piccole e medie imprese, confermato anche dal presidente di Confindustria in una recente audizione alla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, è emerso che nei primi sette mesi del 2009 c'è stata una contrazione di 33 miliardi di euro da parte delle banche europee. In Italia, il tasso di crescita dei prestiti si è ridotto, nel giro di un anno, di dieci punti, colpendo in primo luogo le piccole e medie imprese;
in queste circostanze è fondamentale migliorare il sistema del credito nei confronti delle piccole e medie imprese che, non si deve dimenticare, sono il motore della nostra economia, intervenendo in primo luogo sulla revisione dell'accordo «Basilea 2», la cui rigida applicazione, anche alla luce della crisi in atto, rischia di mettere in pericolo la sopravvivenza delle imprese stesse;
l'accordo «Basilea 2» ha fatto molto discutere negli anni ed uno dei principali punti critici è rappresentato dall'impatto dei nuovi requisiti sui finanziamenti alle piccole e medie imprese. I criteri impongono, infatti, alle banche maggiori accantonamenti di liquidità, ove, secondo sistemi di calcolo del rating, le stesse siano esposte verso creditori con un alto tasso di rischio;
le banche sono portate a considerare le piccole e medie imprese, proprio per la loro natura, più rischiose e quindi assegnano loro un rating molto basso, con la conseguenza di far aumentare i tassi di interesse. Pertanto, le piccole e medie imprese risultano fortemente penalizzate dall'applicazione dell'accordo, sia in termini di possibilità di accesso al credito, sia in termini di aumento dei tassi di interesse legati all'erogazione del credito stesso;
l'applicazione di questi criteri ha posto, quindi, le piccole imprese in una condizione di subalternità rispetto alle grandi per l'eccessiva meccanicità con cui le banche utilizzano i sistemi di valutazione basati sul rating, trascurando ogni informazione di tipo qualitativo sulle imprese. Per riagganciare la ripresa è necessario affidarsi non soltanto ai numeri, ma anche all'andamento storico dell'azienda e, quindi, al grado di affidabilità che per le piccole imprese, quasi sempre a conduzione familiare, è estremamente alto;
gli imprenditori, inoltre, per poter accedere al credito devono soddisfare alcuni requisiti di natura finanziaria, necessari al calcolo del rating; tanto più le informazioni fornite alla banca sono dettagliate e complete, tanto più la valutazione di merito del credito è alta e con essa la possibilità di accedere ai finanziamenti in tempi brevi e con tassi di interesse ridotti. Ciò implica, dunque, un aumento dei costi di gestione dell'impresa, determinati dal peso che la funzione finanziaria acquista all'interno della struttura organizzativa, anche alla luce del fatto che le modalità di attribuzione del rating da parte delle banche risultano poco chiare e trasparenti;
non bisogna trascurare poi il vincolo, messo in evidenza durante i lavori per la definizione dell'accordo «Basilea 2», che impone alle banche di effettuare sul proprio capitale aggiustamenti più stringenti nei momenti in cui sarebbero, invece, necessari interventi più espansivi. Gli elementi prociclici generati da questo vincolo fanno sì che nelle fasi recessive le banche stringano ancora di più le maglie del credito nei confronti delle aziende, le quali per carenza di liquidità sono costrette a rimandare i loro piani di investimento, con gravi ripercussioni sull'occupazione;
il comitato di «Basilea 2» sta lavorando ad una serie di proposte correttive, che prevedono anche un'attenuazione di tali effetti prociclici. È evidente che il lavoro di modifica dell'accordo, qualora dovesse andare a buon fine, esplicherà i suoi effetti soltanto in un periodo di tempo medio-lungo, con conseguenze dannose per le piccole e medie imprese. Occorre, dunque, prevedere interventi immediati a salvaguardia del tessuto produttivo del nostro Paese;
è fatta salva la necessità dell'adozione di una relazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione delle modifiche recate dall'accordo «Basilea 2» da presentare annualmente in Parlamento,

impegna il Governo

a promuovere nelle sedi opportune, in attesa di una rinegoziazione sostanziale dell'accordo, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese al fine di garantire un maggiore afflusso di liquidità.
(1-00295) (Testo modificato nel corso della seduta) «Cota, Gibelli, Fava, Luciano Dussin, Dal Lago, Reguzzoni, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Brigandì, Buonanno, Callegari, Caparini, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'amico, Desiderati, Dozzo, Guido Dussin, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Lussana, Maccanti, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Del Tenno».

La Camera,
premesso che:
la recessione mondiale si è arrestata e si sta ora profilando - secondo la Banca d'Italia - una ripresa, in larga parte grazie al sostegno delle politiche economiche espansive adottate nei principali Paesi;
secondo le previsioni degli organismi internazionali, tuttavia, la ripresa si presenterebbe con ritmi contenuti. Rimane molto elevata l'incertezza sulla sua solidità: vi è il rischio che con il venir meno degli stimoli fiscali e monetari, e una volta esaurito il ciclo di ricostituzione delle scorte, la domanda privata possa tornare a ristagnare, frenata in molte economie da una disoccupazione elevata e crescente, dalla limitata disponibilità di credito e dall'esigenza delle famiglie di risanare i propri bilanci;
le più recenti valutazioni degli organismi internazionali prospettano per la media del 2009 un calo dell'attività intorno al 4 per cento, seguito, secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale, da un rialzo di pochi decimi di punto nel 2010;
pur in un contesto di domanda mondiale più favorevole, i dati disponibili sulle nostre esportazioni ne segnalano una persistente debolezza;
il credito bancario al settore privato non finanziario - secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia - continua a risentire sia di una ridotta domanda di finanziamenti da parte delle imprese, a causa della difficile congiuntura economica, sia di un orientamento ancora restrittivo dei criteri di offerta, seppure con segnali di attenuazione. Qualità degli attivi e redditività delle banche hanno continuato a peggiorare; la raccolta ha ulteriormente rallentato, mentre sono migliorati i coefficienti patrimoniali dei maggiori gruppi bancari italiani;
secondo il direttore della vigilanza creditizia e finanziaria di Banca d'Italia, Stefano Mieli, le indagini sulle condizioni di accesso al credito condotte presso le banche e presso le imprese hanno rilevato che permane elevata la quota di imprese che dichiara di non ottenere l'ammontare di finanziamenti desiderati;
l'analisi delle politiche creditizie non può prescindere da un esame del tema dell'impatto dell'accordo «Basilea 2»;
l'accordo «Basilea 2» prevede sulla carta un trattamento di favore per le piccole e medie imprese, ipotizzando che, rispetto alle grandi, la loro rischiosità sia influenzata in misura minore dal ciclo economico e in misura maggiore da fattori di rischio specifici;
l'accordo «Basilea 2» si fonda sull'applicazione di metodologie statistico-quantitative all'attività creditizia, sia nella fase di selezione delle controparti da affidare, sia in quella della quantificazione del rischio di credito. Il riferimento naturale dell'accordo è alla informazione «pubblica» di tipo quantitativo (bilanci, indicatori andamentali), più agevolmente trattabile con strumenti statistici; la regolamentazione sottolinea, tuttavia, la necessità che i modelli di rating incorporino tutta l'informazione disponibile, compresi gli elementi qualitativi (principio di completezza delle informazioni). Essa introduce, inoltre, criteri definiti e restrittivi per il computo delle garanzie (credit risk mitigation) e richiede, quindi, una loro gestione ordinata;
in un contesto come quello italiano, dove la prevalenza della piccola e media impresa rende determinante il ruolo degli aspetti qualitativi, l'applicazione del requisito di completezza della informazione risulta particolarmente complessa e costosa. Si tratta, infatti, di:
a) raccogliere e aggiornare tempestivamente le informazioni, quantitative e qualitative;
b) trovare le modalità opportune per incorporare le informazioni qualitative nei modelli;
c) nel caso in cui ciò non sia possibile, modificare discrezionalmente i punteggi automatici attribuiti dal sistema di rating, facendo ricorso al cosiddetto override, cioè alla modifica discrezionale, ma motivata, che una banca può fare del rating attribuito dal modello statistico a un'impresa;
il punto cruciale è, comunque, la tempistica con la quale vengono aggiornate le informazioni sulle imprese e che oggi dà luogo a una prociclicità ritardata. I bilanci aziendali attualmente in corso sono quelli relativi al 2008, che offrono una rappresentazione inattuale dell'impresa stessa. Questo ritardo che oggi avvantaggia le imprese, domani le penalizzerà fortemente;
il metodo più proficuo per correggere il quadro regolamentare, adattandolo alla crisi in atto, sembra essere quella del dynamic provisioning, cioè quello di una rimodulazione anticiclica - come prevista in Canada ed in Spagna - degli accantonamenti di capitale da parte delle banche, tali da aumentare in periodi di alta congiuntura e da ridursi nei periodi di crisi, adeguatamente trattati sul piano fiscale, in maniera di non penalizzare il credito all'economia reale anche nei periodi di crisi;
c'è, tuttavia, da rilevare che i due Paesi citati hanno previsto che i rispettivi istituti di credito costituissero delle riserve prima dello scoppio della crisi finanziaria;
essendo stato sperimentato in una fase particolarmente critica, l'accordo «Basilea 2» è stato sottoposto a uno stress test particolarmente severo. Ma la soluzione non consiste nell'accantonare il nuovo quadro regolamentare, ma nell'attuarlo con gradualità e giudizio;
infatti, l'accordo «Basilea 2» è basata sull'analisi del rapporto rischio/redditività e sulla necessità di aggiornarlo di continuo, seguendo le aziende e il mercato molto da vicino. Questa prassi favorirà gli investimenti in innovazione e ricerca, che sono più rischiosi, ma possono generare maggiore reddito nel futuro e maggiore crescita economica. L'accordo «Basilea 2», inoltre, darà alle banche una maggiore discrezionalità nelle decisioni imprenditoriali di quelle imprese che chiedano un credito: in questo senso la banca diventa una sorta di consulente-controllore di qualità dell'impresa. Più accurate sono le analisi e le informazioni che una banca può ottenere rispetto ad un'impresa, meno la banca rischia che l'impresa non restituisca i soldi che le sono stati prestati. Meno la banca rischia, meno ha necessità di accantonare denaro per tutelarsi. Meno denaro accantona, meno lo deve ricaricare sui clienti, risultando, quindi, più competitiva;
nelle settimane scorse, Confindustria unitamente alla Confederazione degli industriali tedeschi (cioè le rappresentanze degli industriali dei due Paesi europei nei quali è più presente il settore manifatturiero) hanno chiesto come misura anticiclica una maggiore ed immediata flessibilità dei rating dell'accordo «Basilea 2»;
è, comunque, innegabile che, specie in Italia, le aziende devono essere aiutate a fare passi in avanti nella loro aggregazione e verso una maggiore capitalizzazione. L'Italia è un Paese che deve la sua ossatura produttiva alle piccole e medie imprese, ma che ha un sistema economico molto chiuso, carente di quella capacità di innovare che è la molla necessaria per la competitività. L'ovvia conseguenza è che le piccole e medie imprese dell'Italia risultano avere un livello di capitalizzazione basso. Per le imprese italiane, storicamente sottocapitalizzate e ancora basate sul pluriaffidamento bancario a breve, quello di capitalizzazione sarà l'indicatore che darà più preoccupazioni;
le imprese italiane, soprattutto quelle di minori dimensioni, non sono adeguatamente trasparenti; regole severe con sanzioni effettive per chi nasconde e occulta i dati contabili consentirebbero alle banche di rischiare di più e chiedere meno garanzie;
l'entrata in vigore dello schema aggiornato di supervisione prudenziale pubblicato prima di Natale 2009 dal comitato di «Basilea 2» è stato dilazionato al 2012. I tempi lunghi della riforma generale del quadro regolatorio internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, nonché la complessità del processo di riforma che sconta una molteplicità di proposte di modifica da parte della Commissione europea e del comitato di «Basilea 2», impongono di esplorare anche strade alternative per rafforzare il sistema creditizio senza penalizzare il credito alle piccole e medie imprese;
l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha introdotto la garanzia dello Stato sugli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, quale garanzia di ultima istanza. Quest'ultima, in relazione alla disciplina prudenziale, rientra tra le «tecniche di attenuazione del rischio di credito», qualificandosi come controgaranzia rilasciata da uno Stato sovrano. Di conseguenza, in relazione al requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, alle esposizioni assistite dal fondo nella forma della garanzia diretta e della controgaranzia a prima richiesta, si applica il fattore di ponderazione associato allo Stato italiano («ponderazione zero»), in quanto più favorevole di quello del soggetto debitore, nei limiti dell'importo che il fondo è tenuto a versare in caso di inadempimento del debitore principale ovvero dei confidi;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009 ha stabilito criteri, condizioni e modalità di rilascio della garanzia di ultima istanza;
l'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese avrà l'effetto di rendere «leggero» il debito delle imprese garantite ai fini del calcolo del patrimonio minimo che le banche devono possedere in relazione alla rischiosità della loro esposizione creditizia, così come stabilito dall'accordo «Basilea 2»;
istituito dal Governo Prodi (articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996) in 9 anni di attività, il fondo di garanzia ha ammesso alla garanzia del fondo stesso oltre 58 mila operazioni finanziarie per un totale di finanziamenti garantiti pari a 11,2 miliardi di euro;
nel caso della garanzia diretta, il fondo interviene nella misura massima del 60 per cento dell'importo di ciascuna operazione finanziaria. Tale percentuale è elevata fino all'80 per cento in casi particolari (per le piccole e medie imprese a prevalente partecipazione femminile, per le piccole e medie imprese ubicate nelle zone 87.3 a) del Trattato che istituisce l'Unione europea, per le piccole e medie imprese aderenti a programmazione negoziata). Nel caso di controgaranzia, il fondo interviene, invece, nella misura massima del 90 per cento della garanzia prestata dai confidi o dagli altri fondi di garanzia;
alla data del 12 marzo 2009, risultano finanziamenti in essere per oltre 3,33 miliardi di euro ed un importo garantito totale in essere pari a circa 1,76 miliardi di euro. L'accantonamento medio risulta pari all'11,7 per cento e la percentuale media di copertura (rapporto tra le garanzie prestate ed i finanziamenti concessi) è pari al 52,9 per cento;
il moltiplicatore calcolato sul «finanziato», dato dal rapporto, è pari a circa 16. Con un euro di dotazione del fondo sono, dunque, attivabili 16 euro di finanziamenti. Il moltiplicatore calcolato sul «garantito» è, invece, pari a circa 8. Un euro di dotazione del fondo consente, pertanto, di attivare circa 8 euro di garanzia;
il fondo è stato finanziato per un miliardo e mezzo di euro per il quadriennio 2009-2012;
l'importo garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato innalzato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 aprile 2009, da 500 mila euro a un milione e mezzo di euro;
l'intervento del fondo, inoltre, è stato esteso, per la prima volta, alle imprese artigiane, estendendo notevolmente la platea dei potenziali beneficiari. I circa 250 confidi dell'artigianato contano, infatti, circa 700 mila imprese associate;
dai dati citati appare evidente come l'entità dei finanziamenti a disposizione, il tetto dell'importo garantito, le percentuali su cui si applica la garanzia siano del tutto insufficienti e non consentono di fornire uno sostegno adeguato alle piccole e medie imprese, incluse le imprese artigiane, in particolare in questa fase di crisi,

impegna il Governo:

a promuovere nelle sedi opportune, una sospensione dei criteri del Nuovo accordo sul capitale di Basilea, fino all'entrata in vigore della sua revisione attualmente in corso;
a presentare al Parlamento una relazione periodica sullo stato di attuazione delle modifiche all'accordo «Basilea 2»;
a valutare opportuni meccanismi incentivanti ed agevolazioni per favorire l'aggregazione tra imprese e l'incremento patrimoniale delle stesse;
ad assicurare la continuità e l'estensione dell'attività di garanzia del fondo rivolto alle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, valutando la possibilità di incrementare in maniera consistente le risorse a disposizione del fondo di garanzia, il tetto dell'importo del credito garantito e le percentuali sulle quali si applica la garanzia.
(1-00312) «Borghesi, Cambursano, Donadi, Messina, Barbato, Di Stanislao, Cimadoro».

La Camera,
premesso che:
la recessione mondiale si è arrestata e si sta ora profilando - secondo la Banca d'Italia - una ripresa, in larga parte grazie al sostegno delle politiche economiche espansive adottate nei principali Paesi;
secondo le previsioni degli organismi internazionali, tuttavia, la ripresa si presenterebbe con ritmi contenuti. Rimane molto elevata l'incertezza sulla sua solidità: vi è il rischio che con il venir meno degli stimoli fiscali e monetari, e una volta esaurito il ciclo di ricostituzione delle scorte, la domanda privata possa tornare a ristagnare, frenata in molte economie da una disoccupazione elevata e crescente, dalla limitata disponibilità di credito e dall'esigenza delle famiglie di risanare i propri bilanci;
le più recenti valutazioni degli organismi internazionali prospettano per la media del 2009 un calo dell'attività intorno al 4 per cento, seguito, secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale, da un rialzo di pochi decimi di punto nel 2010;
pur in un contesto di domanda mondiale più favorevole, i dati disponibili sulle nostre esportazioni ne segnalano una persistente debolezza;
il credito bancario al settore privato non finanziario - secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia - continua a risentire sia di una ridotta domanda di finanziamenti da parte delle imprese, a causa della difficile congiuntura economica, sia di un orientamento ancora restrittivo dei criteri di offerta, seppure con segnali di attenuazione. Qualità degli attivi e redditività delle banche hanno continuato a peggiorare; la raccolta ha ulteriormente rallentato, mentre sono migliorati i coefficienti patrimoniali dei maggiori gruppi bancari italiani;
secondo il direttore della vigilanza creditizia e finanziaria di Banca d'Italia, Stefano Mieli, le indagini sulle condizioni di accesso al credito condotte presso le banche e presso le imprese hanno rilevato che permane elevata la quota di imprese che dichiara di non ottenere l'ammontare di finanziamenti desiderati;
l'analisi delle politiche creditizie non può prescindere da un esame del tema dell'impatto dell'accordo «Basilea 2»;
l'accordo «Basilea 2» prevede sulla carta un trattamento di favore per le piccole e medie imprese, ipotizzando che, rispetto alle grandi, la loro rischiosità sia influenzata in misura minore dal ciclo economico e in misura maggiore da fattori di rischio specifici;
l'accordo «Basilea 2» si fonda sull'applicazione di metodologie statistico-quantitative all'attività creditizia, sia nella fase di selezione delle controparti da affidare, sia in quella della quantificazione del rischio di credito. Il riferimento naturale dell'accordo è alla informazione «pubblica» di tipo quantitativo (bilanci, indicatori andamentali), più agevolmente trattabile con strumenti statistici; la regolamentazione sottolinea, tuttavia, la necessità che i modelli di rating incorporino tutta l'informazione disponibile, compresi gli elementi qualitativi (principio di completezza delle informazioni). Essa introduce, inoltre, criteri definiti e restrittivi per il computo delle garanzie (credit risk mitigation) e richiede, quindi, una loro gestione ordinata;
in un contesto come quello italiano, dove la prevalenza della piccola e media impresa rende determinante il ruolo degli aspetti qualitativi, l'applicazione del requisito di completezza della informazione risulta particolarmente complessa e costosa. Si tratta, infatti, di:
a) raccogliere e aggiornare tempestivamente le informazioni, quantitative e qualitative;
b) trovare le modalità opportune per incorporare le informazioni qualitative nei modelli;
c) nel caso in cui ciò non sia possibile, modificare discrezionalmente i punteggi automatici attribuiti dal sistema di rating, facendo ricorso al cosiddetto override, cioè alla modifica discrezionale, ma motivata, che una banca può fare del rating attribuito dal modello statistico a un'impresa;
il punto cruciale è, comunque, la tempistica con la quale vengono aggiornate le informazioni sulle imprese e che oggi dà luogo a una prociclicità ritardata. I bilanci aziendali attualmente in corso sono quelli relativi al 2008, che offrono una rappresentazione inattuale dell'impresa stessa. Questo ritardo che oggi avvantaggia le imprese, domani le penalizzerà fortemente;
il metodo più proficuo per correggere il quadro regolamentare, adattandolo alla crisi in atto, sembra essere quella del dynamic provisioning, cioè quello di una rimodulazione anticiclica - come prevista in Canada ed in Spagna - degli accantonamenti di capitale da parte delle banche, tali da aumentare in periodi di alta congiuntura e da ridursi nei periodi di crisi, adeguatamente trattati sul piano fiscale, in maniera di non penalizzare il credito all'economia reale anche nei periodi di crisi;
c'è, tuttavia, da rilevare che i due Paesi citati hanno previsto che i rispettivi istituti di credito costituissero delle riserve prima dello scoppio della crisi finanziaria;
essendo stato sperimentato in una fase particolarmente critica, l'accordo «Basilea 2» è stato sottoposto a uno stress test particolarmente severo. Ma la soluzione non consiste nell'accantonare il nuovo quadro regolamentare, ma nell'attuarlo con gradualità e giudizio;
infatti, l'accordo «Basilea 2» è basata sull'analisi del rapporto rischio/redditività e sulla necessità di aggiornarlo di continuo, seguendo le aziende e il mercato molto da vicino. Questa prassi favorirà gli investimenti in innovazione e ricerca, che sono più rischiosi, ma possono generare maggiore reddito nel futuro e maggiore crescita economica. L'accordo «Basilea 2», inoltre, darà alle banche una maggiore discrezionalità nelle decisioni imprenditoriali di quelle imprese che chiedano un credito: in questo senso la banca diventa una sorta di consulente-controllore di qualità dell'impresa. Più accurate sono le analisi e le informazioni che una banca può ottenere rispetto ad un'impresa, meno la banca rischia che l'impresa non restituisca i soldi che le sono stati prestati. Meno la banca rischia, meno ha necessità di accantonare denaro per tutelarsi. Meno denaro accantona, meno lo deve ricaricare sui clienti, risultando, quindi, più competitiva;
nelle settimane scorse, Confindustria unitamente alla Confederazione degli industriali tedeschi (cioè le rappresentanze degli industriali dei due Paesi europei nei quali è più presente il settore manifatturiero) hanno chiesto come misura anticiclica una maggiore ed immediata flessibilità dei rating dell'accordo «Basilea 2»;
è, comunque, innegabile che, specie in Italia, le aziende devono essere aiutate a fare passi in avanti nella loro aggregazione e verso una maggiore capitalizzazione. L'Italia è un Paese che deve la sua ossatura produttiva alle piccole e medie imprese, ma che ha un sistema economico molto chiuso, carente di quella capacità di innovare che è la molla necessaria per la competitività. L'ovvia conseguenza è che le piccole e medie imprese dell'Italia risultano avere un livello di capitalizzazione basso. Per le imprese italiane, storicamente sottocapitalizzate e ancora basate sul pluriaffidamento bancario a breve, quello di capitalizzazione sarà l'indicatore che darà più preoccupazioni;
le imprese italiane, soprattutto quelle di minori dimensioni, non sono adeguatamente trasparenti; regole severe con sanzioni effettive per chi nasconde e occulta i dati contabili consentirebbero alle banche di rischiare di più e chiedere meno garanzie;
l'entrata in vigore dello schema aggiornato di supervisione prudenziale pubblicato prima di Natale 2009 dal comitato di «Basilea 2» è stato dilazionato al 2012. I tempi lunghi della riforma generale del quadro regolatorio internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, nonché la complessità del processo di riforma che sconta una molteplicità di proposte di modifica da parte della Commissione europea e del comitato di «Basilea 2», impongono di esplorare anche strade alternative per rafforzare il sistema creditizio senza penalizzare il credito alle piccole e medie imprese;
l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha introdotto la garanzia dello Stato sugli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, quale garanzia di ultima istanza. Quest'ultima, in relazione alla disciplina prudenziale, rientra tra le «tecniche di attenuazione del rischio di credito», qualificandosi come controgaranzia rilasciata da uno Stato sovrano. Di conseguenza, in relazione al requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, alle esposizioni assistite dal fondo nella forma della garanzia diretta e della controgaranzia a prima richiesta, si applica il fattore di ponderazione associato allo Stato italiano («ponderazione zero»), in quanto più favorevole di quello del soggetto debitore, nei limiti dell'importo che il fondo è tenuto a versare in caso di inadempimento del debitore principale ovvero dei confidi;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009 ha stabilito criteri, condizioni e modalità di rilascio della garanzia di ultima istanza;
l'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese avrà l'effetto di rendere «leggero» il debito delle imprese garantite ai fini del calcolo del patrimonio minimo che le banche devono possedere in relazione alla rischiosità della loro esposizione creditizia, così come stabilito dall'accordo «Basilea 2»;
istituito dal Governo Prodi (articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996) in 9 anni di attività, il fondo di garanzia ha ammesso alla garanzia del fondo stesso oltre 58 mila operazioni finanziarie per un totale di finanziamenti garantiti pari a 11,2 miliardi di euro;
nel caso della garanzia diretta, il fondo interviene nella misura massima del 60 per cento dell'importo di ciascuna operazione finanziaria. Tale percentuale è elevata fino all'80 per cento in casi particolari (per le piccole e medie imprese a prevalente partecipazione femminile, per le piccole e medie imprese ubicate nelle zone 87.3 a) del Trattato che istituisce l'Unione europea, per le piccole e medie imprese aderenti a programmazione negoziata). Nel caso di controgaranzia, il fondo interviene, invece, nella misura massima del 90 per cento della garanzia prestata dai confidi o dagli altri fondi di garanzia;
alla data del 12 marzo 2009, risultano finanziamenti in essere per oltre 3,33 miliardi di euro ed un importo garantito totale in essere pari a circa 1,76 miliardi di euro. L'accantonamento medio risulta pari all'11,7 per cento e la percentuale media di copertura (rapporto tra le garanzie prestate ed i finanziamenti concessi) è pari al 52,9 per cento;
il moltiplicatore calcolato sul «finanziato», dato dal rapporto, è pari a circa 16. Con un euro di dotazione del fondo sono, dunque, attivabili 16 euro di finanziamenti. Il moltiplicatore calcolato sul «garantito» è, invece, pari a circa 8. Un euro di dotazione del fondo consente, pertanto, di attivare circa 8 euro di garanzia;
il fondo è stato finanziato per un miliardo e mezzo di euro per il quadriennio 2009-2012;
l'importo garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato innalzato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 aprile 2009, da 500 mila euro a un milione e mezzo di euro;
l'intervento del fondo, inoltre, è stato esteso, per la prima volta, alle imprese artigiane, estendendo notevolmente la platea dei potenziali beneficiari. I circa 250 confidi dell'artigianato contano, infatti, circa 700 mila imprese associate;
dai dati citati appare evidente come l'entità dei finanziamenti a disposizione, il tetto dell'importo garantito, le percentuali su cui si applica la garanzia siano del tutto insufficienti e non consentono di fornire uno sostegno adeguato alle piccole e medie imprese, incluse le imprese artigiane, in particolare in questa fase di crisi,

impegna il Governo:

a promuovere nelle sedi opportune, la revisione dell'accordo di «Basilea 2» al fine di favorire il credito alle piccole e medie imprese;
a valutare opportuni meccanismi incentivanti ed agevolazioni per favorire l'aggregazione tra imprese e l'incremento patrimoniale delle stesse;
a valutare l'opportunità di assicurare la continuità e l'estensione dell'attività di garanzia del fondo rivolto alle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, valutando altresì la possibilità di incrementare le risorse a disposizione del fondo di garanzia, il tetto dell'importo del credito garantito e le percentuali sulle quali si applica la garanzia.
(1-00312) (Testo modificato nel corso della seduta) «Borghesi, Cambursano, Donadi, Messina, Barbato, Di Stanislao, Cimadoro».

La Camera,
premesso che:
il nuovo accordo fra i Governatori delle Banche centrali del G10, meglio conosciuto come «Basilea 2», sui requisiti patrimoniali delle banche è entrato ufficialmente in vigore il 1o gennaio 2007;
le banche dei Paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale in modo proporzionale al rischio, derivante dall'instaurazione dei vari rapporti di credito, valutato attraverso lo strumento del rating;
secondo i Governatori delle Banche centrali le regole di «Basilea 2» sono indispensabili per poter fronteggiare al meglio la crisi economica e finanziaria e per realizzare un'equilibrata allocazione del credito, più funzionale e moderna, nell'interesse sia delle banche che delle aziende;
il Financial stability board, riunitosi il 9 gennaio 2010 sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, ha dato tutto il proprio appoggio alle proposte del comitato di Basilea che a dicembre 2009 aveva ribadito l'impegno a riformare il sistema bancario, rafforzando la capitalizzazione delle banche e riducendo i rischi;
il Financial stability board ha sottolineato la necessità di sviluppare e migliorare le politiche regolatorie e per la supervisione nell'interesse della stabilità finanziaria;
la nuova disciplina, costringendo le banche a dotarsi di competenze professionali e di strumenti più adeguati a valutare il merito di credito di un'impresa, a potenziare la capacità di selezionare i clienti e di misurare e controllare la qualità del portafoglio creditizio, produrrà sicuramente un vantaggio della competitività e della solidità del sistema bancario italiano nel suo complesso;
il nuovo accordo, tuttavia, presenta alcune criticità su importanti aspetti, come il trattamento del rischio di liquidità e di mercato, tant'è che il mondo delle piccole e medie imprese, che costituisce l'asse portante del sistema produttivo italiano, ha denunciato l'inadeguata capacità delle banche di valutare il merito di credito delle imprese, chiedendo di congelare l'applicazione delle regole di «Basilea 2»;
i vincoli patrimoniali imposti da «Basilea 2» stanno, infatti, frenando le banche nel concedere finanziamenti alle imprese, come confermato dal calo del 10 per cento del tasso di crescita dei prestiti nel 2009 rispetto al 2008;
di contro, si deve registrare, però, che, grazie all'avviso comune tra l'Associazione bancaria italiana e le altre rappresentanze dell'Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese, con il quale si è concordata una moratoria del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo vantate dalle banche nei confronti delle piccole e medie imprese, da novembre 2009 gli istituti bancari hanno lasciato alla disponibilità delle imprese oltre 5 miliardi di euro relativi alle quote di capitale sospese;
il credit crunch pesa, soprattutto, sulle piccole realtà, che spesso sono costrette a chiudere le loro attività per mancanza di liquidità, nonostante la loro integrità dal punto di vista produttivo, con conseguenze drammatiche per gli investimenti e l'occupazione;
le imprese italiane, inoltre, caratterizzate da un basso livello di capitalizzazione, spesso a conduzione familiare o basate sul pluriaffidamento bancario a breve, sono poco inclini all'immissione di nuovo capitale di rischio - attraverso sia l'ingresso di nuovi soci che l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari - che rappresenterebbe lo strumento per diminuire il proprio grado di rischiosità per le valutazioni degli istituti bancari;
nel Mezzogiorno la stretta del credito alle imprese da parte degli istituti di credito (soprattutto da parte dei grandi gruppi bancari, che non tutti conoscono a fondo la storia delle aziende, ma guardano solo alle garanzie presentate) ha ulteriori risvolti negativi, in quanto spinge gli imprenditori, specie se piccoli, nelle mani degli usurai anche per poche migliaia di euro;
gli effetti prociclici dei requisiti di «Basilea 2» sono stati ampiamente riconosciuti sia dal rapporto De Larosiere che dalle conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 luglio 2009;
già nel settembre 2009 la Confindustria italiana e quella tedesca avevano deciso di portare la questione a livello comunitario, con una lettera congiunta al Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, e al Primo ministro svedese, Fredrik Reinfeld, presidente di turno del Consiglio europeo, sottolineando che, in una fase di crisi, l'aumento del rischio degli impieghi avrebbe indotto le banche a contrarre l'erogazione di credito, con la conseguenza di inasprire gli effetti della situazione economica;
una maggiore liquidità consentirebbe di affrontare meglio il quotidiano e far ripartire gli investimenti, scongiurando ulteriori cali di ordini e di fatturato che nel 2009 sono stati pari al 50-60 per cento rispetto al 2008;
è necessario, quindi, che i rapporti banche-imprese siano affidati più alle reali prospettive dell'impresa che a valutazioni automatiche,

impegna il Governo:

a prospettare una rinegoziazione dell'accordo «Basilea 2» volta a stabilire coefficienti di patrimonializzazione elastici in funzione dei trend economici;
a promuovere, nelle sedi opportune, la realizzazione, in via temporanea, dei minori accantonamenti a fronte dell'erogazione dei prestiti alle piccole e medie imprese, rendendo meno rigorosi i vincoli patrimoniali e stemperando la valutazione del rischio del credito;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a introdurre misure fiscali atte a compensare gli eventuali maggiori rischi e costi che gli istituti bancari potrebbero sostenere per effetto della sospensione dei criteri imposti dall'accordo «Basilea 2».
(1-00316) «Occhiuto, Vietti, Galletti, Volontè, Compagnon, Ciccanti, Naro, Romano, Cera, Mereu, Libè».

La Camera,
premesso che:
il nuovo accordo fra i Governatori delle Banche centrali del G10, meglio conosciuto come «Basilea 2», sui requisiti patrimoniali delle banche è entrato ufficialmente in vigore il 1o gennaio 2007;
le banche dei Paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale in modo proporzionale al rischio, derivante dall'instaurazione dei vari rapporti di credito, valutato attraverso lo strumento del rating;
secondo i Governatori delle Banche centrali le regole di «Basilea 2» sono indispensabili per poter fronteggiare al meglio la crisi economica e finanziaria e per realizzare un'equilibrata allocazione del credito, più funzionale e moderna, nell'interesse sia delle banche che delle aziende;
il Financial stability board, riunitosi il 9 gennaio 2010 sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, ha dato tutto il proprio appoggio alle proposte del comitato di Basilea che a dicembre 2009 aveva ribadito l'impegno a riformare il sistema bancario, rafforzando la capitalizzazione delle banche e riducendo i rischi;
il Financial stability board ha sottolineato la necessità di sviluppare e migliorare le politiche regolatorie e per la supervisione nell'interesse della stabilità finanziaria;
la nuova disciplina, costringendo le banche a dotarsi di competenze professionali e di strumenti più adeguati a valutare il merito di credito di un'impresa, a potenziare la capacità di selezionare i clienti e di misurare e controllare la qualità del portafoglio creditizio, produrrà sicuramente un vantaggio della competitività e della solidità del sistema bancario italiano nel suo complesso;
il nuovo accordo, tuttavia, presenta alcune criticità su importanti aspetti, come il trattamento del rischio di liquidità e di mercato, tant'è che il mondo delle piccole e medie imprese, che costituisce l'asse portante del sistema produttivo italiano, ha denunciato l'inadeguata capacità delle banche di valutare il merito di credito delle imprese, chiedendo di congelare l'applicazione delle regole di «Basilea 2»;
i vincoli patrimoniali imposti da «Basilea 2» stanno, infatti, frenando le banche nel concedere finanziamenti alle imprese, come confermato dal calo del 10 per cento del tasso di crescita dei prestiti nel 2009 rispetto al 2008;
di contro, si deve registrare, però, che, grazie all'avviso comune tra l'Associazione bancaria italiana e le altre rappresentanze dell'Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese, con il quale si è concordata una moratoria del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo vantate dalle banche nei confronti delle piccole e medie imprese, da novembre 2009 gli istituti bancari hanno lasciato alla disponibilità delle imprese oltre 5 miliardi di euro relativi alle quote di capitale sospese;
il credit crunch pesa, soprattutto, sulle piccole realtà, che spesso sono costrette a chiudere le loro attività per mancanza di liquidità, nonostante la loro integrità dal punto di vista produttivo, con conseguenze drammatiche per gli investimenti e l'occupazione;
le imprese italiane, inoltre, caratterizzate da un basso livello di capitalizzazione, spesso a conduzione familiare o basate sul pluriaffidamento bancario a breve, sono poco inclini all'immissione di nuovo capitale di rischio - attraverso sia l'ingresso di nuovi soci che l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari - che rappresenterebbe lo strumento per diminuire il proprio grado di rischiosità per le valutazioni degli istituti bancari;
nel Mezzogiorno la stretta del credito alle imprese da parte degli istituti di credito (soprattutto da parte dei grandi gruppi bancari, che non tutti conoscono a fondo la storia delle aziende, ma guardano solo alle garanzie presentate) ha ulteriori risvolti negativi, in quanto spinge gli imprenditori, specie se piccoli, nelle mani degli usurai anche per poche migliaia di euro;
gli effetti prociclici dei requisiti di «Basilea 2» sono stati ampiamente riconosciuti sia dal rapporto De Larosiere che dalle conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 luglio 2009;
già nel settembre 2009 la Confindustria italiana e quella tedesca avevano deciso di portare la questione a livello comunitario, con una lettera congiunta al Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, e al Primo ministro svedese, Fredrik Reinfeld, presidente di turno del Consiglio europeo, sottolineando che, in una fase di crisi, l'aumento del rischio degli impieghi avrebbe indotto le banche a contrarre l'erogazione di credito, con la conseguenza di inasprire gli effetti della situazione economica;
una maggiore liquidità consentirebbe di affrontare meglio il quotidiano e far ripartire gli investimenti, scongiurando ulteriori cali di ordini e di fatturato che nel 2009 sono stati pari al 50-60 per cento rispetto al 2008;
è necessario, quindi, che i rapporti banche-imprese siano affidati più alle reali prospettive dell'impresa che a valutazioni automatiche,

impegna il Governo:

a prospettare una rinegoziazione dell'accordo «Basilea 2» volta a valutare l'opportunità di stabilire coefficienti di patrimonializzazione elastici in funzione dei trend economici;
a valutare la possibilità di promuovere, nelle sedi opportune, la realizzazione, in via temporanea, dei minori accantonamenti a fronte dell'erogazione dei prestiti alle piccole e medie imprese, rendendo ove possibile meno vincolanti le condizioni patrimoniali e stemperando la valutazione del rischio del credito.
(1-00316) (Testo modificato nel corso della seduta)«Occhiuto, Vietti, Galletti, Volontè. Compagnon, Ciccanti, Naro, Romano, Cera, Mereu, Libè».

La Camera,
premesso che:
il fallimento della Lehman brothers, avvenuto nel settembre del 2008, è assunto come simbolo dell'inizio della crisi finanziaria mondiale. Da allora il Governo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, non è stato in grado di assumere provvedimenti significativi per facilitare il rapporto fra banche ed imprese;
se è vero che le principali banche italiane hanno sofferto perdite più contenute rispetto a quelle di altri Paesi, grazie ad una scarsa esposizione a titoli tossici ed alla prudenza del quadro regolamentare e di supervisione, è altrettanto vero che le difficoltà del sistema creditizio si sono scaricate e si stanno scaricando pesantemente sul nostro sistema economico;
come noto, l'Italia è fatta, soprattutto, di piccole e piccolissime imprese che utilizzano prevalentemente credito bancario, così che il credit crunch, che si è verificato a partire dagli ultimi mesi del 2008, ha colpito pesantemente anche quelle aziende che non avevano problemi di commesse;
le imprese segnalano, secondo la Banca d'Italia, difficoltà di accesso al credito: nell'agosto 2009 la crescita sui dodici mesi dei finanziamenti concessi dalle banche al settore privato non finanziario è scesa al 2,2 per cento, mentre un anno prima il credito cresceva a tassi molto più alti, del 10 per cento circa;
i prestiti erogati dai primi cinque gruppi bancari italiani, che rappresentano la metà di quelli complessivi nel nostro Paese, erano diminuiti nel mese di novembre 2009 del 3,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2008;
gli strumenti ibridi messi a disposizione del sistema bancario con l'articolo 12 del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, non sono stati utilizzati, se non marginalmente, dagli istituti di credito, eppure il tema della patrimonializzazione delle banche ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un ostacolo da superare per garantire una normale iniezione di liquidità nel sistema economico italiano;
come ha ricordato il Governatore della Banca d'Italia Draghi all'assemblea annuale dell'Abi del luglio 2009, «le banche sono determinanti nel rendere la crisi che stiamo affrontando più o meno duratura, più o meno profonda. Bisogna conciliare il perseguimento di prudenti equilibri economici e patrimoniali con l'esigenza di non far mancare il sostegno finanziario alle imprese con buone opportunità di crescita, reali capacità di superare la crisi»;
un sistema bancario sano è condizione necessaria per lo sviluppo e per la tutela del risparmio, ma è, altresì, necessario che le banche integrino i risultati dei metodi statistici di scoring - che perdono parte della loro capacità predittiva in momenti eccezionali - con la conoscenza diretta del cliente, delle sue effettive potenzialità di crescita e di redditività nel lungo periodo;
durante l'attuale fase recessiva, le difficoltà che il mondo delle imprese ha segnalato rispetto al credito sono state collegate anche agli effetti determinati dall'accordo «Basilea 2», che in Italia è entrato in vigore a partire dall'inizio del 2008;
è stato rilevato che gli effetti prociclici dell'accordo incidono in questa fase in modo negativo, amplificando le fluttuazioni del ciclo economico. Nello specifico, questo significa che le banche che determinano il calcolo dei requisiti patrimoniali a fini di vigilanza sulla base dei rating interni registrano un fisiologico abbassamento del rating delle aziende. A tale riguardo è importante ricordare che solo quattro gruppi bancari sono stati autorizzati dalla Banca d'Italia a utilizzare a fini regolamentari i sistemi di rating interni per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali;
l'obbligo per le banche di effettuare aggiustamenti più stringenti sul capitale proprio, nei momenti in cui sarebbero invece necessari interventi espansivi, una logica sostanzialmente prociclica, è un limite noto e messo in evidenza già durante i lavori per la definizione dell'accordo «Basilea 2»;
tali criticità sono note e correzioni sono allo studio: ad esempio, il comitato di Basilea il 17 dicembre 2009 ha pubblicato, per consultazione, alcune proposte finalizzate alla costituzione di specifici «cuscinetti» patrimoniali anticiclici;
il tema non è tanto mettere in discussione l'accordo «Basilea 2», quanto piuttosto dare una migliore applicazione a quei criteri, rendendo più moderne e trasparenti le relazioni tra banche e imprese, consentendo alle singole aziende di beneficiare di condizioni dipendenti dalla propria qualità creditizia;
sebbene il comitato di Basilea stia lavorando sull'ipotesi di introdurre meccanismi che favoriscano l'accumulo di riserve nei periodi di ciclo economico positivo e l'utilizzo delle riserve in eccesso per fronteggiare la crescita dei crediti non performing nelle fasi di ciclo negativo, è evidente che il lavoro di modifica dell'accordo non si può concludere in breve tempo, poiché si tratta di un percorso lungo in cui è necessario effettuare studi di impatto sul capitale delle banche e i conseguenti aggiustamenti;
l'attenuazione degli effetti prociclici è, infatti, un obiettivo a medio termine, mentre sarebbero necessari interventi urgenti, specie per le piccole e medie imprese più intensamente colpite dal credit crunch;
da alcune parti, pertanto, è stato richiesto un intervento a livello nazionale, anche di tipo legislativo, per definire una «moratoria» nell'applicazione di «Basilea 2»;
tale proposta presenta alcuni elementi di criticità sia di tipo formale sia di merito;
anzitutto, si deve ricordare che le nuove regole di Basilea derivano da un processo legislativo complesso che nasce a livello di direttiva comunitaria e da un successivo recepimento a livello nazionale, effettuato in ambito parlamentare e da parte della nostra autorità di vigilanza (la Banca d'Italia) con apposite norme di rango primario e secondario: pertanto una «moratoria» di «Basilea 2» sarebbe, di fatto, non attuabile, tenuto conto dei vincoli a livello europeo;
per quanto riguarda il merito, immaginare una moratoria di «Basilea 2» significherebbe riportare il rapporto banca-impresa indietro nel tempo. «Basilea 2», introducendo criteri più razionali di misurazione del rischio, ha innovato profondamente il rapporto tra banche e imprese, rappresentando l'occasione per rendere più moderne e trasparenti le relazioni tra le banche e le imprese, consentendo alle singole aziende di beneficiare di condizioni dipendenti dalla propria qualità creditizia, senza dover scontare inefficienze di altri;
tuttavia, le imprese segnalano che vi sarebbe un'applicazione rigida dell'approccio dei rating e una modalità di attribuzione del rating che appare a volte oscura. Sembrerebbe, altresì, basso l'utilizzo delle informazioni qualitative che la banca acquisisce attraverso il suo radicamento sul territorio;
pertanto, se si volesse ipotizzare un'azione proattiva sull'offerta di credito intervenendo sull'accordo «Basilea 2», sarebbe utile non tanto intervenire sui sistemi di rating (moratoria di «Basilea 2»), quanto piuttosto identificare modalità volte a rendere meno severi i vincoli patrimoniali e, quindi, consentire alle banche di effettuare, a parità di altre condizioni, minori accantonamenti, ad esempio, a fronte dei crediti erogati alle piccole e medie imprese, non rinunciando, pertanto, a una corretta valutazione del rischio di credito, ma diluendo nel tempo gli effetti della valutazione medesima;
sarebbe, quindi, auspicabile un intervento, anche concertato con i partner europei, che preveda, per un tempo limitato (ad esempio, di 18 mesi) e con riferimento ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, la riduzione delle ponderazioni del rischio di credito che determinano il livello di accantonamento delle banche, con evidenti e tangibili effetti in termini di sostegno alla crescita dell'economia;
tale riduzione dovrebbe riflettersi interamente sull'offerta di credito da parte delle banche alle piccole e medie imprese, anche mediante un aumento del limite percentuale annuo di deducibilità delle svalutazioni e una riduzione dei periodi di imposta a cui è consentita la deduzione delle svalutazioni eccedenti il limite stesso;
inoltre, tale allentamento dovrebbe accompagnarsi alla costituzione, sempre in via straordinaria e transitoria, di un fondo presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, destinato alla prestazione di garanzie alle banche su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti dai confidi, concessi dalle banche alle piccole e medie imprese e a favorire le operazioni di consolidamento a medio termine dei debiti a breve (anche medianti operazioni di cogaranzia effettuate dalle regioni e finalizzate al consolidamento);
un trattamento meno rigido per le imprese di minori dimensioni si giustificherebbe anche alla luce del fatto che, sebbene le piccole e medie imprese presentino spesso un rischio di insolvenza più elevato rispetto alle grandi, il fallimento di una piccola impresa ha un impatto sul sistema bancario molto più circoscritto,

impegna il Governo:

a promuovere in tutte le sedi internazionali la rapida conclusione del processo di revisione del trattato di «Basilea 2», diretto ad annullare gli effetti prociclici per quanto riguarda il medio periodo e, per l'immediato, la riduzione della ponderazione del rischio di credito che determina il livello di accantonamento delle banche con riferimento alle piccole e medie imprese, così garantendo a queste ultime un maggiore afflusso di liquidità;
ad assumere iniziative volte a costituire un fondo di garanzia pubblico sui finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti dai confidi, concessi dalle banche alle piccole e medie imprese.
(1-00317) «Fluvi, Lulli, Ventura, Maran, Boccia, Causi, Quartiani, Benamati, Carella, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Piccolo, Pizzetti, Portas, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino».

La Camera,
premesso che:
il fallimento della Lehman brothers, avvenuto nel settembre del 2008, è assunto come simbolo dell'inizio della crisi finanziaria mondiale. Da allora il Governo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, non è stato in grado di assumere provvedimenti significativi per facilitare il rapporto fra banche ed imprese;
se è vero che le principali banche italiane hanno sofferto perdite più contenute rispetto a quelle di altri Paesi, grazie ad una scarsa esposizione a titoli tossici ed alla prudenza del quadro regolamentare e di supervisione, è altrettanto vero che le difficoltà del sistema creditizio si sono scaricate e si stanno scaricando pesantemente sul nostro sistema economico;
come noto, l'Italia è fatta, soprattutto, di piccole e piccolissime imprese che utilizzano prevalentemente credito bancario, così che il credit crunch, che si è verificato a partire dagli ultimi mesi del 2008, ha colpito pesantemente anche quelle aziende che non avevano problemi di commesse;
le imprese segnalano, secondo la Banca d'Italia, difficoltà di accesso al credito: nell'agosto 2009 la crescita sui dodici mesi dei finanziamenti concessi dalle banche al settore privato non finanziario è scesa al 2,2 per cento, mentre un anno prima il credito cresceva a tassi molto più alti, del 10 per cento circa;
i prestiti erogati dai primi cinque gruppi bancari italiani, che rappresentano la metà di quelli complessivi nel nostro Paese, erano diminuiti nel mese di novembre 2009 del 3,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2008;
gli strumenti ibridi messi a disposizione del sistema bancario con l'articolo 12 del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, non sono stati utilizzati, se non marginalmente, dagli istituti di credito, eppure il tema della patrimonializzazione delle banche ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un ostacolo da superare per garantire una normale iniezione di liquidità nel sistema economico italiano;
come ha ricordato il Governatore della Banca d'Italia Draghi all'assemblea annuale dell'Abi del luglio 2009, «le banche sono determinanti nel rendere la crisi che stiamo affrontando più o meno duratura, più o meno profonda. Bisogna conciliare il perseguimento di prudenti equilibri economici e patrimoniali con l'esigenza di non far mancare il sostegno finanziario alle imprese con buone opportunità di crescita, reali capacità di superare la crisi»;
un sistema bancario sano è condizione necessaria per lo sviluppo e per la tutela del risparmio, ma è, altresì, necessario che le banche integrino i risultati dei metodi statistici di scoring - che perdono parte della loro capacità predittiva in momenti eccezionali - con la conoscenza diretta del cliente, delle sue effettive potenzialità di crescita e di redditività nel lungo periodo;
durante l'attuale fase recessiva, le difficoltà che il mondo delle imprese ha segnalato rispetto al credito sono state collegate anche agli effetti determinati dall'accordo «Basilea 2», che in Italia è entrato in vigore a partire dall'inizio del 2008;
è stato rilevato che gli effetti prociclici dell'accordo incidono in questa fase in modo negativo, amplificando le fluttuazioni del ciclo economico. Nello specifico, questo significa che le banche che determinano il calcolo dei requisiti patrimoniali a fini di vigilanza sulla base dei rating interni registrano un fisiologico abbassamento del rating delle aziende. A tale riguardo è importante ricordare che solo quattro gruppi bancari sono stati autorizzati dalla Banca d'Italia a utilizzare a fini regolamentari i sistemi di rating interni per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali;
l'obbligo per le banche di effettuare aggiustamenti più stringenti sul capitale proprio, nei momenti in cui sarebbero invece necessari interventi espansivi, una logica sostanzialmente prociclica, è un limite noto e messo in evidenza già durante i lavori per la definizione dell'accordo «Basilea 2»;
tali criticità sono note e correzioni sono allo studio: ad esempio, il comitato di Basilea il 17 dicembre 2009 ha pubblicato, per consultazione, alcune proposte finalizzate alla costituzione di specifici «cuscinetti» patrimoniali anticiclici;
il tema non è tanto mettere in discussione l'accordo «Basilea 2», quanto piuttosto dare una migliore applicazione a quei criteri, rendendo più moderne e trasparenti le relazioni tra banche e imprese, consentendo alle singole aziende di beneficiare di condizioni dipendenti dalla propria qualità creditizia;
sebbene il comitato di Basilea stia lavorando sull'ipotesi di introdurre meccanismi che favoriscano l'accumulo di riserve nei periodi di ciclo economico positivo e l'utilizzo delle riserve in eccesso per fronteggiare la crescita dei crediti non performing nelle fasi di ciclo negativo, è evidente che il lavoro di modifica dell'accordo non si può concludere in breve tempo, poiché si tratta di un percorso lungo in cui è necessario effettuare studi di impatto sul capitale delle banche e i conseguenti aggiustamenti;
l'attenuazione degli effetti prociclici è, infatti, un obiettivo a medio termine, mentre sarebbero necessari interventi urgenti, specie per le piccole e medie imprese più intensamente colpite dal credit crunch;
da alcune parti, pertanto, è stato richiesto un intervento a livello nazionale, anche di tipo legislativo, per definire una «moratoria» nell'applicazione di «Basilea 2»;
tale proposta presenta alcuni elementi di criticità sia di tipo formale sia di merito;
anzitutto, si deve ricordare che le nuove regole di Basilea derivano da un processo legislativo complesso che nasce a livello di direttiva comunitaria e da un successivo recepimento a livello nazionale, effettuato in ambito parlamentare e da parte della nostra autorità di vigilanza (la Banca d'Italia) con apposite norme di rango primario e secondario: pertanto una «moratoria» di «Basilea 2» sarebbe, di fatto, non attuabile, tenuto conto dei vincoli a livello europeo;
per quanto riguarda il merito, immaginare una moratoria di «Basilea 2» significherebbe riportare il rapporto banca-impresa indietro nel tempo. «Basilea 2», introducendo criteri più razionali di misurazione del rischio, ha innovato profondamente il rapporto tra banche e imprese, rappresentando l'occasione per rendere più moderne e trasparenti le relazioni tra le banche e le imprese, consentendo alle singole aziende di beneficiare di condizioni dipendenti dalla propria qualità creditizia, senza dover scontare inefficienze di altri;
tuttavia, le imprese segnalano che vi sarebbe un'applicazione rigida dell'approccio dei rating e una modalità di attribuzione del rating che appare a volte oscura. Sembrerebbe, altresì, basso l'utilizzo delle informazioni qualitative che la banca acquisisce attraverso il suo radicamento sul territorio;
pertanto, se si volesse ipotizzare un'azione proattiva sull'offerta di credito intervenendo sull'accordo «Basilea 2», sarebbe utile non tanto intervenire sui sistemi di rating (moratoria di «Basilea 2»), quanto piuttosto identificare modalità volte a rendere meno severi i vincoli patrimoniali e, quindi, consentire alle banche di effettuare, a parità di altre condizioni, minori accantonamenti, ad esempio, a fronte dei crediti erogati alle piccole e medie imprese, non rinunciando, pertanto, a una corretta valutazione del rischio di credito, ma diluendo nel tempo gli effetti della valutazione medesima;
sarebbe, quindi, auspicabile un intervento, anche concertato con i partner europei, che preveda, per un tempo limitato (ad esempio, di 18 mesi) e con riferimento ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, la riduzione delle ponderazioni del rischio di credito che determinano il livello di accantonamento delle banche, con evidenti e tangibili effetti in termini di sostegno alla crescita dell'economia;
tale riduzione dovrebbe riflettersi interamente sull'offerta di credito da parte delle banche alle piccole e medie imprese, anche mediante un aumento del limite percentuale annuo di deducibilità delle svalutazioni e una riduzione dei periodi di imposta a cui è consentita la deduzione delle svalutazioni eccedenti il limite stesso;
inoltre, tale allentamento dovrebbe accompagnarsi alla costituzione, sempre in via straordinaria e transitoria, di un fondo presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, destinato alla prestazione di garanzie alle banche su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti dai confidi, concessi dalle banche alle piccole e medie imprese e a favorire le operazioni di consolidamento a medio termine dei debiti a breve (anche medianti operazioni di cogaranzia effettuate dalle regioni e finalizzate al consolidamento);
un trattamento meno rigido per le imprese di minori dimensioni si giustificherebbe anche alla luce del fatto che, sebbene le piccole e medie imprese presentino spesso un rischio di insolvenza più elevato rispetto alle grandi, il fallimento di una piccola impresa ha un impatto sul sistema bancario molto più circoscritto,

impegna il Governo:

a promuovere in tutte le sedi internazionali la rapida conclusione del processo di revisione del trattato di «Basilea 2», diretto ad attenuare gli effetti prociclici per quanto riguarda il medio periodo e, in tempi brevi, la riduzione della ponderazione del rischio di credito che determina il livello di accantonamento delle banche con riferimento alle piccole e medie imprese, così garantendo a queste ultime un maggiore afflusso di liquidità;
ad assumere iniziative volte a costituire un fondo di garanzia pubblico sui finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti dai confidi, concessi dalle banche alle piccole e medie imprese.
(1-00317) (Testo modificato nel corso della seduta)«Fluvi, Lulli, Ventura, Maran, Boccia, Causi, Quartiani, Benamati, Carella, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Piccolo, Pizzetti, Portas, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino».

La Camera,
premesso che:
i mercati finanziari mondiali, in base a quanto riportano gli indicatori economici ed i principali osservatori internazionali, appaiono quasi ovunque in fase di ripresa e di consolidamento dopo 18 mesi di crisi e di profonda ristrutturazione; sono, invece, in pieno svolgimento gli effetti negativi della bolla dei subprime sul sistema produttivo e sul lavoro, a causa del crollo dei consumi e della restrizione del credito;
il Governo ha provveduto dall'autunno 2008 a sostenere il mercato finanziario sia con interventi diretti, sia sul fronte dei crediti erogati, con interventi in favore dei cittadini mutuatari e delle imprese in difficoltà finanziarie; dal 2009 la politica economica del Governo si è concentrata, in particolare, sul sostegno al mercato del lavoro e sul mantenimento del tessuto produttivo; gli indicatori economici riportano che l'Italia si trova in una condizione migliore rispetto alla gran parte dei partner europei e dei Paesi Ocse, sia sotto il profilo finanziario, che sul fronte produttivo e del lavoro;
si tratta ora di sostenere la definitiva ripresa del sistema produttivo; a tale scopo sono intercorsi negli ultimi mesi diversi accordi, favoriti dal Governo, tra organizzazioni imprenditoriali e sistema creditizio, volti a favorire l'accesso al credito, in particolare delle piccole e medie imprese; tuttavia, le rilevazioni confermano che nei primi sette mesi del 2009 c'è stata una contrazione del credito alle imprese in tutti i Paesi dell'Unione europea. In Italia, in particolare, il tasso di crescita dei prestiti si è ridotto, nel giro di un anno, di dieci punti, colpendo in primo luogo le piccole e medie imprese;
l'accordo «Basilea 2», concernente l'individuazione di criteri comuni per l'erogazione del credito, tali da garantire la solidità del sistema creditizio, ha fatto molto discutere negli anni, in quanto uno dei principali punti critici è rappresentato dall'impatto dei nuovi requisiti sui finanziamenti alle piccole e medie imprese. I criteri impongono, infatti, alle banche maggiori accantonamenti di liquidità, ove, secondo sistemi di calcolo del rating, le stesse siano esposte verso creditori con un alto tasso di rischio;
sin dalla primavera del 2009 dal mondo imprenditoriale giungono richieste di un'attenuazione, se non proprio di una moratoria, nell'applicazione dei criteri di «Basilea 2»; una loro applicazione rigida rischia di non supportare adeguatamente, soprattutto le piccole e medie imprese, per l'eccessiva meccanicità con cui le banche utilizzano i sistemi di valutazione basati sul rating, trascurando ogni informazione di tipo storico-qualitativo sulle imprese;
già durante i lavori di preparazione dell'accordo «Basilea 2», ne furono messi in evidenza gli aspetti prociclici, a causa dei quali nelle fasi recessive le banche stringono ancora di più le maglie del credito nei confronti delle aziende, le quali per carenza di liquidità sono costrette a rimandare i loro piani di investimento, con gravi ripercussioni sull'occupazione e sulle possibilità di ristrutturazione aziendale;
sono attualmente in fase di redazione, da parte del comitato di «Basilea 2», una serie di proposte correttive che prevedono anche un'attenuazione di tali effetti prociclici. Il lavoro di modifica dell'accordo comporta, tuttavia, tempi di attesa non tollerabili dal sistema produttivo, che ha esigenza, invece, di interventi di sostegno a breve,

impegna il Governo:

a promuovere l'accelerazione in tutte le sedi, per quanto di sua competenza, della rinegoziazione dell'accordo di Basilea, secondo criteri che tengano conto della necessità che il sistema creditizio sia chiamato a contrastare il ciclo economico negativo e dell'esigenza di valutare l'affidabilità delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese, secondo criteri non meramente finanziari;
a sollecitare e a favorire la stipula di ulteriori accordi, rispetto a quelli già siglati nel 2009, tra il sistema creditizio e le organizzazioni imprenditoriali, relativi all'agevolazione dell'accesso al credito per le piccole e medie imprese;
ad assumere le opportune iniziative volte a introdurre ulteriori strumenti di sostegno al credito per le piccole e medie imprese.
(1-00318) «Vignali, Moroni, Conte, Raisi, Baldelli, Abrignani, De Corato, Della Vedova, Faenzi, Galati, Gava, Golfo, Lazzari, Milanato, Pelino, Angelucci, Polidori, Versace, Mazzocchi, Berruti».