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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 28 aprile 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 aprile 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Amici, Angeli, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Bucchino, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cenni, Centemero, Cicchitto, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Libè, Lombardo, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Angela Napoli, Narducci, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pastore, Pecorella, Pescante, Picchi, Porta, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Amici, Angeli, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Bucchino, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cenni, Centemero, Cicchitto, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Libè, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moffa, Angela Napoli, Narducci, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pastore, Pecorella, Pescante, Picchi, Porta, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Samperi, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tenaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 aprile 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
APREA: «Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche" (3428);
DAMIANO: «Abrogazione del capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di contratto di lavoro intermittente» (3429);
MIGLIOLI: «Modifica all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio» (3430);
MIGLIOLI: «Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli» (3431);
MIGLIOLI: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità del costo dell'abbonamento annuale per il trasporto pubblico» (3432);
BRUGGER e ZELLER: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido e per l'assistenza domiciliare all'infanzia» (3433);
CASSINELLI ed altri: «Modifica all'articolo 93 del codice di procedura civile, in materia di pagamento effettuato dal soccombente al difensore distrattario» (3434).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 27 aprile 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
BORGHESI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività dei soggetti privati che effettuano attività di liquidazione e accertamento dei tributi locali» (doc. XXII, n. 19).
Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge costituzionale RAISI e BERNINI BOVICELLI: «Istituzione della regione Romagna» (1005) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pizzolante.

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettere del 12 aprile 2010, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno GARAGNANI n. 9/1441-ter-C/36, concernente iniziative a sostegno delle esportazioni, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 giugno 2009, PILI n. 9/1441-ter-C/76 e PALOMBA n. 9/1441-ter-C/77, accolti dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardanti interventi a sostegno del comparto energivoro in Sardegna e l'attuazione del Virtual Power Plant, GAGLIONE ed altri n. 9/1441-ter-A/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 novembre 2008, GAGLIONE n. 9/1713/64, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, e, per la parte di propria competenza, GAGLIONE ed altri n. 9/1386/100, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, riguardanti il rilancio industriale della Valbasento (Matera), SARDELLI ed altri n. 9/1441-ter-A/13, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 novembre 2008, concernente il miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione ed alla ricerca, FOLLEGOT n. 9/1441-ter-A/7, accolto dal Governo sempre nella seduta dell'Assemblea del 4 novembre 2008, SANGA ed altri n. 9/1441-ter-A/15, e, per la parte di propria competenza, LULLI ed altri n. 9/1441-ter-A/14, accolti come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernenti misure a sostegno delle piccole e medie imprese e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno CIMADORO ed altri n. 9/1441-ter-C/31, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 giugno 2009, concernente le procedure di controllo per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 23 aprile 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno CIRIELLI ed altri n. 0/2936/IV/1, accolto dal Governo nella seduta della IV Commissione (Difesa) del 25 novembre 2009, concernente la previsione delle risorse necessarie a garantire, per l'anno 2010, la copertura dell'intero turn over delle Forze di polizia.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 26 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 194 del 1978, riferita all'anno 2009, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2009 (doc. XXXVII-bis, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quindici risoluzioni approvate nella sessione dall'8 all'11 marzo 2010 e di tre risoluzioni approvate nella sessione dal 24 al 25 marzo 2010, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle sue risorse proprie (Doc. XII, n. 433) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla protezione dei consumatori (Doc. XII, n. 434) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (Doc. XII, n. 435) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (Doc. XII, n. 436) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (Doc. XII, n. 437) - alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
risoluzione sull'attuazione delle raccomandazioni Goldstone su Israele/Palestina (Doc. XII, n. 438) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla situazione della società civile e delle minoranze nazionali in Bielorussia (Doc. XII, n. 439) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla tassazione delle operazioni finanziarie e una sua efficace applicazione (Doc. XII, n. 440) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione sull'attuazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) (Doc. XII, n. 441) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione sulla trasparenza e la situazione dei negoziati ACTA (Doc. XII, n. 442) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul regolamento relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (Doc. XII, n. 443) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
risoluzione sulla relazione annuale 2008 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43, dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (Doc. XII, n. 444) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune (Doc. XII, n. 445) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
risoluzione sull'opportunità di investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET) (Doc. XIX, n. 446) - alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
risoluzione sulla dichiarazione della legalità della pena di morte nella Repubblica di Corea (Doc. XII, n. 447) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (Doc. XII, n. 448) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sulla relazione relativa alla dichiarazione annuale sull'area dell'euro e sulle finanze pubbliche per il 2009 (Doc. XII, n. 449) - alla V Commissione (Bilancio);
risoluzione sul secondo vertice europeo sui Rom (Doc. XII, n. 450) - alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 27 aprile 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2010/000 TA 2010 - assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2010)182 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Proposta di regolamento (EURATOM) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione) (COM(2010)184 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del programma energetico europeo per la ripresa (COM(2010)191 definitivo) e relativo allegato, che sono assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 27 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazione alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente, come modificata dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (207).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 28 maggio 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 maggio 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese» (208).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 28 maggio 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 maggio 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 27 aprile 2010, a pagina 6, prima colonna, alla dodicesima riga, le parole: «III (Affari esteri)» si intendono sostituite dalle seguenti: «VIII (Ambiente)».

TESTO AGGIORNATO AL 29 APRILE 2010

DISEGNO DI LEGGE: DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORI USURANTI, DI RIORGANIZZAZIONE DI ENTI, DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DI SERVIZI PER L'IMPIEGO, DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE, DI APPRENDISTATO, DI OCCUPAZIONE FEMMINILE, NONCHÉ MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO E DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO E DI CONTROVERSIE DI LAVORO (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (A.C. 1441-QUATER-E)

A.C. 1441-quater-E - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento 20.100 del Governo.

A.C. 1441-quater-E - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 20.5, limitatamente al comma 2, 30.19 e 31.48, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 20.100;

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0. 20. 100. 1., in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 2.
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa;
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza e, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;
d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 3.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:
a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un componente designato dal CONI;
e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;
f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 4.
(Misure contro il lavoro sommerso).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».
3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 5.
(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente».

2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti».
3. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»;
b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;
c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 6.
(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari).

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 7.
(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro).

1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 8.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002).

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009).

1. Al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 10.
(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale).

1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 11.
(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari).

1. Le lettere d) ed l) dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 12.
(Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali).

1. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 13.
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 14.
(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici).

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;
b) all'articolo 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)».

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 15.
(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia).

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 16.
(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale).

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito).

1. Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 18.
(Aspettativa).

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 19.
(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 21.
(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche).

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;
b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;
c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;
d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;
e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 22.
(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale).

1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 23.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 24.
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità).

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;
b) il comma 3 è abrogato.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 25.
(Certificati di malattia).

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1o gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 26.
(Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 27.
(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;
b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa» sono aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».
4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;
b) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 31, il comma 9 è abrogato;
d) alla tabella n. 1, alla riga denominata «Capitano»:
1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «6» è soppressa;
3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;
4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «52» è soppressa;
e) alla tabella n. 2, alla riga denominata «Capitano»:
1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «9» è soppressa;
3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «12» è sostituita dalla seguente: «10»;
4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «49» è soppressa.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 28.
(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 29.
(Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 20-quater:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse;
b) all'articolo 25-ter:
1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.
(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro).

Sopprimerlo.
* 30. 1. (vedi 30. 4.) Borghesi, Porcino, Paladini.

Sopprimerlo.
* 30. 2. (vedi 30. 9.) Damiano, Ferranti, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
** 30. 3. (ex 30. 5.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 1.
** 30. 4. (ex 30. 10.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere le parole da:, ivi comprese fino a: recesso,
30. 5. (ex 30. 12.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sostituire le parole: all'accertamento del presupposto di legittimità con le seguenti: alla valutazione della loro congruenza al caso in esame, fatti salvi i principi di non discriminazione e le loro conseguenze sui lavoratori.
30. 6. (ex 30. 13.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
* 30. 7. (ex 30. 1.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 2.
* 30. 8. (ex 30. 6.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 2.
* 30. 9. (ex 30. 14.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sopprimere le parole: e nell'interpretazione delle relative clausole.
30. 10. (ex 30. 15.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sostituire le parole da: non può discostarsi fino a: salvo con le seguenti: esamina le valutazioni della commissione di certificazione, anche al fine di verificare.
30. 11. (ex 30. 16.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
* 30. 12. (vedi 30. 7.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.
* 30. 13. (vedi 30. 17.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del periodo.
30. 14. (ex 30. 19.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
* 30. 15. (ex 30. 8.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.
* 30. 16. (ex 30. 20.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro e ferma restando l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro siglati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le parti del contratto possono ricorrere volontariamente alle procedure di certificazione di cui al presente titolo».
30. 17. (ex 30. 21.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
30. 18. (ex 30. 22.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.
30. 19. (ex 30. 23.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

A.C. 1441-quater-E - Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.
(Conciliazione e arbitrato).

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».
2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.
3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».
5. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto».

6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».
6-bis. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».

7. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro,
in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se la parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

8. Le disposizioni degli articoli 410, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.
9. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
9-bis. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 9.
10. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
11. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
12. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 76»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

13. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
14. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
15. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.
(Conciliazione e arbitrato).

Sopprimerlo.
31. 1. (vedi 31. 29.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
31. 2. (ex 31. 30.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso Art. 410, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: a livello territoriale.
31. 3. (ex 31. 31.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso Art. 410, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: su base nazionale.
* 31. 4. (ex 31. 19.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 1, capoverso Art. 410, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: su base nazionale.
* 31. 5. (ex 31. 32.) Damiano, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
31. 6. (ex 31. 33.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
31. 7. (ex 31. 34.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, capoverso Art. 411, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
31. 8. (ex 31. 35.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
31. 9. (ex 31. 36.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
* 31. 10. (vedi 31. 21.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.
* 31. 11. (vedi 31. 37.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, capoverso Art. 412, secondo comma, numero 2), sopprimere le parole: e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
** 31. 12. (vedi 31. 22.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Al comma 5, capoverso Art. 412, secondo comma, numero 2), sopprimere le parole: e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
** 31. 13. (vedi 31. 38.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, capoverso Art. 412, secondo comma, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e dagli accordi internazionali.
31. 14. (vedi 31. 10.) Delfino, Poli.

Al comma 5, capoverso Art. 412, sopprimere il quarto comma.
31. 15. (vedi 31. 23.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 6.
31. 16. (ex 31. 40.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, capoverso Art. 412-ter dopo le parole: contratti collettivi aggiungere la seguente: nazionali.
31. 17. (ex 31. 41.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.
* 31. 18. (vedi 31. 1.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 7.
* 31. 19. (vedi 31. 42.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, capoverso Art. 412-quater, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà.
31. 20. (ex 31. 24.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 7, capoverso Art. 412-quater, terzo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
31. 21. (vedi 31. 43.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, capoverso Art. 412-quater, terzo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: e dei principi fino alla fine del periodo con le seguenti:, nonché dei diritti indisponibili dei lavoratori, in particolare relativi ad istituti regolati da legge e contratti collettivi riconducibili a diritti e principi costituzionali, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali.
31. 22. (vedi 31. 12.) Delfino, Poli.

Al comma 75, capoverso Art. 412-quater, terzo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dagli accordi internazionali.
31. 23. (vedi 31. 11.) Delfino, Poli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Nel pubblico impiego la possibilità di prevedere il ricorso a forme di conciliazione e arbitrato deve tener conto dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione. Conseguentemente non possono comunque essere devolute a giudizio arbitrale equitativo:
a) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
b) le responsabilità disciplinari che comportino responsabilità penale, civile o amministrativa;
c) le materie che, per esplicita previsione legislativa, siano derivanti da norme inderogabili di legge e contratto collettivo;
d) la mobilità tra amministrazioni, ivi compresa quella tra diversi compatti.

7-ter. I contratti collettivi stipulati nel settore privato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nel settore pubblico dalle organizzazioni sindacali rappresentative a norma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono individuare tra le materie da essi regolamentate ulteriori istituti da devolvere al giudizio arbitrale equitativo che non siano in contrasto con le materie indicate al comma 7-bis.
31. 24. (ex 31. 13.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 8.
* 31. 25. (ex 31. 25.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 8.
* 31. 26. (ex 31. 45.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 9.
** 31. 27. (vedi 31. 26.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 9.
** 31. 28. (vedi 31. 46.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Il conferimento ad arbitri può essere definito esclusivamente per singole controversie, relative ad un rapporto di lavoro già instaurato a tempo indeterminato, e tale conferimento è possibile solo ad avvenuta conclusione del periodo di prova. Le modalità del conferimento ad un collegio arbitrale sono determinate dai contratti collettivi nazionali ovvero da accordi interconfederali nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte od entrambe a proporre le controversie di lavoro al collegio di conciliazione ed arbitrato. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.
31. 30. (vedi 31. 47.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: le parti contrattuali aggiungere le seguenti:, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,
* 31. 31. (ex 31. 48.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: le parti contrattuali aggiungere le seguenti:, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,
* 31. 32. (ex 31. 48.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: che dovessero insorgere con la seguente: insorte.
31. 33. (ex 31. 49.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Approvato)

Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro.
31. 34. (ex 31. 27.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole da: può essere fino a: giorni dalla con le seguenti: non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di.
31. 35. (ex 31. 100.) Fedriga, Caparini, Pelino.
(Approvato)

Sopprimere il comma 9-bis.
* 31. 36. (vedi 31. 17.) Delfino.

Sopprimere il comma 9-bis.
* 31. 37. (vedi 31. 50.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 9-bis.
* 31. 38. (vedi 31. 50.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 9-bis, secondo periodo, sostituire le parole: individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse con le seguenti: con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi.
31. 39. (ex 31. 101.) Antonino Foti, Pelino.
(Approvato)

Sopprimere il comma 10.
31. 40. (ex 31. 52.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 11.
* 31. 41. (ex 31. 28.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 11.
* 31. 42. (ex 31. 53.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.
31. 43. (ex 31. 54.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 13.
31. 44. (ex 31. 55.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 14.
31. 45. (ex 31. 56.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 15.
31. 46. (ex 31. 57.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 15, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: dell'organo fino alla fine del capoverso con le seguenti: dell'organismo preposto alla certificazione del contratto di lavoro si producono dal momento della pronuncia del medesimo.
31. 47. (ex 31. 58.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 16.
31. 48. (ex 31. 59.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

A.C. 1441-quater-E - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 20.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subìto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).

Sopprimerlo.
* 20. 1. (ex 20. 2.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimerlo.
* 20. 2. (ex 20. 4.) Damiano, Rugghia, Villecco Calipari, Recchia, Bellanova.

Sopprimerlo.
* 20. 3. (ex 20. 5.) Delfino, Poli.

Sopprimerlo.
* 20. 4. (ex 20. 7.) Di Stanislao, Borghesi, Porcino, Paladini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega, come per la lettera a) del medesimo comma, concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fermo restando che le prescrizioni di cui all'abrogato decreto dei Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non determinanti responsabilità penale, possono costituire, per il periodo di loro vigenza, parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
2. I dipendenti che sono deceduti o hanno contratto infermità permanentemente invalidanti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di cui al comma 1, sono ricompresi tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, a decorrere dall'armo 2012, di 5 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. 5. (ex 20. 6.) Cirielli.
(Inammissibile limitatamente
al comma 2)

All'emendamento 20.100. del Governo, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Resta fermo il diritto per i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate, o in seguito ad esse deceduti, al risarcimento in via amministrativa del danno subito, previa attestazione del periodo di imbarco effettuato sul naviglio di Stato con presenza a bordo di materiale contenente amianto. L'eventuale risarcimento non pregiudica la possibilità di intraprendere azioni risarcitorie in altra sede da parte dei medesimi soggetti o dei loro eredi.

Conseguentemente, dopo il comma aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse di cui allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.266, che è a tal fine incrementato, a decorrere dall'anno 2010, di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti a bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.191.
0. 20. 100. 1. Villecco Calipari, Rugghia, Garofani, Recchia, La Forgia, Laganà Fortugno, Damiano, Bellanova, Giachetti, Di Stanislao.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51). - 1. Le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, sulla base delle disposizioni del decreto n. 303 del 1956.
20.100.Governo.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega, come per la lettera a) del medesimo comma, concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fermo restando che le prescrizioni di cui all'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non determinanti responsabilità penale, possono costituire, per il periodo di loro vigenza, parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
20. 7. (ex 20. 1.) Stracquadanio.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione scritta, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del
codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).

Sopprimerlo.
* 32. 1. (vedi 32. 3.) Evangelisti, Paladini, Porcino, Borghesi.

Sopprimerlo.
* 32. 2. (vedi 32. 5.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere le parole:
come modificato dal comma 1 del presente articolo;
al comma 3, alinea, sopprimere le parole: come modificato dal comma 1 del presente articolo;
al comma 4, alinea, sopprimere le parole: come modificato dal comma 1 del presente articolo.
32. 3. (vedi 32. 6.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso primo comma, sostituire la parola: scritta con le seguenti: in forma scritta.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dalla comunicazione aggiungere le seguenti:, anch'essa in forma scritta,
32. 4. (ex 32. 100.) Antonino Foti, Pelino.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il capoverso secondo comma.
32. 5. (ex 32. 7.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: nella cancelleria fino a: relativo espletamento con le seguenti: al giudice del lavoro o dalla comunicazione di tentativo di conciliazione nei termini di cui al successivo articolo 7. Qualora la conciliazione richiesta sia rifiutata o non si raggiunto l'accordo necessario.
32. 6. (ex 32. 1.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 2.
32. 7. (ex 32. 8.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
32. 8. (ex 32. 9.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
32. 9. (ex 32. 10.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
32. 10. (ex 32. 11.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; nel caso di successioni di rapporti il termine decorre dalla data di scadenza dell'ultimo contratto.
32. 11. (ex 32. 12.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
32. 12. (ex 32. 13.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero dalla data di cessazione del rapporto.
32. 13. (ex 32. 14.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
32. 14. (ex 32. 15.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo.
32. 15. (ex 32. 16.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
32. 16. (ex 32. 17.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).
32. 17. (ex 32. 18.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo.
32. 18. (ex 32. 19.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
32. 19. (ex 32. 20.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).
32. 20. (ex 32. 21.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).
32. 21. (ex 32. 22.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
32. 22. (ex 32. 23.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nei casi di conversione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Tale indennità si intende aggiuntiva alla suddetta conversione.
32. 23. (ex 32. 24.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.
32. 24. (ex 32. 25.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, sopprimere la parola: anche.
32. 25. (ex 32. 26.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.
32. 26. (ex 32. 27.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle materie di cui al presente articolo, devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione dei procedimenti cautelari e di quelli previsti dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. La tempestiva trattazione e conclusione delle controversie relative a provvedimenti di cui al presente articolo è assicurata dai responsabili degli uffici anche con apposite misure organizzative.
32. 27. (ex 32. 28.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 33.
(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica).

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). - 1. Il
personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona
obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 34.
(Indicatore di situazione economica equivalente).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il
periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.
3. È comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.
7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.
10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale»;
b) all'articolo 4-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»;
d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali».

2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 35.
(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

1. L'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). - 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.
3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia».

2. All'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».
3. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 36.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»;
b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 37.
(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 38.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 39.
(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali).

1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 40.
(Contribuzione figurativa).

1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 41.
(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili).

1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 42.
(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS).

1. A decorrere dal 1o giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.
4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 43.
(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali).

1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1o gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 44.
(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 45.
(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la pre- stazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 46.
(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 è sostituito dal seguente:
«28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;
b) il comma 30 è sostituito dal seguente:
«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni con- cernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l'impiego;
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato»;

c) il comma 81 è sostituito dal seguente:
«81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 47.
(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie).

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2010.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 48.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono
sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:
a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;
c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo
determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;
f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei princìpi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei princìpi di accessibilità degli atti».

7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 49.
(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS).

1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, può essere effettuata per più di due volte.
2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «dodici» e le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 50.
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative).

1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia offerto anche l'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative).

Sopprimerlo.
* 50. 1. (vedi 50. 2.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimerlo.
* 50. 2. (vedi 50. 4.) Delfino.

Sopprimerlo.
* 50. 3. (vedi 50. 6.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: e che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia offerto anche l'assunzione a tempo con le seguenti: purché il contratto sia stato a tempo pieno e.
50. 4. Paladini, Porcino, Borghesi.

A.C. 1441-quater-E - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del disegno di legge in esame, motivo del presente ordine del giorno, vuole incidere negativamente su alcuni, e ben noti, procedimenti penali che vedono imputati alcuni alti ufficiali delle Forze armate;
lo scorso 4 novembre una delegazione del partito per la tutela dei diritti dei militari e delle forze di polizia (Pdm) ha deposto un omaggio floreale al Sacello del Milite ignoto per ricordare i tanti ragazzi che sono morti durante il servizio militare, in Patria, in tempo di pace, ignorati dalle Istituzioni e per questo dimenticati;
attualmente è in discussione presso la IV Commissione permanente (Difesa) un progetto di legge volto a introdurre nell'ordinamento delle disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (C. 2596 Di Stanislao, C. 3287 Mogherini Rebesani);
tra gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, vi è il diffuso sentimento di massimo rispetto per tutti coloro che sono caduti nell'adempimento del dovere o per fatti riconducibili al servizio prestato;
con la legge 12 novembre 2009, n. 162, è stata istituita la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, con cui il Governo ha voluto onorare la memoria delle vittime, militari e civili, delle missioni internazionali di pace, escludendo, invece, coloro che sono morti a causa delle gravi patologie contratte per la contaminazione da uranio impoverito, per i vaccini, per l'amianto a bordo delle navi della marina militare o per ragioni comunque riferibili al servizio prestato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:
a riferire al Parlamento quanti sono attualmente i casi di militari italiani, deceduti o ancora in vita, suddivisi per Forza armata di appartenenza, che hanno denunciato l'insorgenza di patologie per le quali non è possibile escludere l'esistenza di una connessione con l'uso di munizionamento contenente uranio impoverito, a seguito della somministrazione di vaccini, o la dipendenza da causa di servizio o per fatti comunque riconducibili all'attività di servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni in premessa, quali sono stati i provvedimenti adottati per il riconoscimento del danno biologico e morale subito dagli interessati e quali i provvedimenti di carattere risarcitorio che sono stati fino ad oggi concessi;
ad istituire una Commissione ministeriale di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale impiegato alle dipendenze dei Ministeri della difesa e dell'interno, che ha svolto il proprio servizio presso gli enti e i reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia a decorrere dal 1980, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero da agenti contaminanti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli effetti e delle conseguenze derivanti dalle pratiche vaccinali e di profilassi a carico del personale civile e militare delle amministrazioni pubbliche e di quelli derivanti dall'impiego dei sistemi d'arma e dei materiali in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia, con la partecipazione di almeno un componente in rappresentanza di ciascuna associazione regolarmente iscritta, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali e di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali delle Forze di polizia maggiormente rappresentative a livello nazionale;
a istituire una giornata per commemorare le «Vittime del Dovere», senza alcuna distinzione di appartenenza o delle cause di morte o di malattia;
a prevedere nel corso delle manifestazioni che si svolgeranno il prossimo 2 giugno un particolare momento di commemorazione per tutte le vittime del dovere riservando a coloro che sono stati colpiti da gravi malattie a causa dell'uranio impoverito o dei vaccini, per l'amianto o per altre patologie, ai parenti delle vittime di coloro che sono morti nell'adempimento del dovere, gli onori che spettano alle massime autorità dello Stato.
9/1441-quater-E/1.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
le caratteristiche del contesto lavorativo assumono un'importanza speciale per riuscire a comprendere la sofferenza psicologica del singolo individuo che sia intenzionalmente sottoposto a relazioni umane disfunzionali e vessanti. L'esperienza di un centro per la valutazione del danno biologico mobbing compatibile ha evidenziato, infatti, le specificità di vari contesti lavorativi dominati da arroganza, protervia e sopraffazione, caratterizzati dalla consistente presenza di emozioni negative, da elementi di disgregazione sociale, da competitività esasperata ed, infine, limitati nelle proprie potenzialità da un'organizzazione disfunzionale non orientata primariamente al raggiungimento degli obiettivi;
in un posto di lavoro caratterizzato, invece, da tolleranza, convivenza e accoglienza, l'emozionalità è considerata come un valore aggiunto ed un elemento centrale di progettazione: la coesione sociale che ne deriva, permette la presenza di una competitività leale e l'organizzazione può così esprimere al meglio la propria potenzialità;
il contesto lavorativo è comunque il luogo in cui tutte le relazioni e le comunicazioni assumono il loro significato ed il carattere individuale delle persone viene definito, permettendone la crescita a livello individuale e sociale;
il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing del Ministero della difesa, istituito con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, si è insediato il 15 maggio 2008 presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa ed in data 27 giugno 2008 ha approvato il regolamento sulla propria organizzazione ed attività;
il Comitato opera per prevenire, rilevare e contrastare il fenomeno del mobbing, per tutelare la salute, la dignità e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori e per garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato su principi di solidarietà, trasparenza, cooperazione e rispetto reciproco;
per garantirne la composizione paritetica, il Comitato è composto da 18 membri, designati in pari numero dall'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente;
il Presidente del Comitato è stato nominato dall'Amministrazione, mentre il Vicepresidente è stato designato dai componenti di parte sindacale;
del Comitato sul fenomeno del mobbing fa parte anche un rappresentante del Comitato pari opportunità allo scopo di assicurare il raccordo delle attività dei due organismi; il Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo;
ad oltre un anno dall'inizio delle sue attività non sono stati resi noti i risultati conseguiti dal predetto Comitato,

impegna il Governo:

ad integrare il decreto 18 gennaio 2008 in modo da ricomprendere nelle attività del predetto Comitato anche la prevenzione, la rilevazione e il contrasto dei casi di mobbing, per tutelare la salute, la dignità e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori che rivestono lo status di militare, al fine di garantire anche ad essi un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato su principi di solidarietà, trasparenza, cooperazione e rispetto reciproco;
ad integrare la composizione del predetto Comitato con i membri designati dalle associazioni che svolgono concretamente azioni di tutela e formazione del personale militare, regolarmente iscritte, ai sensi legge 7 dicembre 2000, n. 383, nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
9/1441-quater-E/2.Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
da diversi anni, oramai, i tempi del processo si sono dilatati e ciò anche presso alcune sezioni lavoro che tradizionalmente definivano le controversie in tempi rapidi;
la dilatazione di tali tempi ha sicuramente un primo, importante impatto negativo sui lavoratori che agiscono in giudizio per la tutela dei propri diritti perché la tutela giunge solo dopo lungo tempo e, talvolta, quando il rapporto di lavoro ha subito mutamenti, a fronte dei quali la sentenza, per quanto favorevole, diventa inutile;
nel provvedimento in oggetto la giustizia privata (gli arbitrati) viene indicata come unico rimedio possibile alla lentezza dei giudizi delle cause di lavoro (che in alcune realtà sono di diversi anni).
nelle sedi in cui il processo non funziona, le cause non sono determinate dalle regole processuali, ma da motivi pratici molto diversi: disorganizzazione, mancata copertura degli organici, carenza di strutture, piante organiche inadeguate, ritardi nella sostituzione dei giudici trasferiti, prassi difformi dal modello processuale, limitata diffusione dell'informatizzazione, eccetera. Prova ne sia che dove queste storture pratiche non esistono (vedi ad esempio Torino) i processi di lavoro vengono definiti nel giro di pochi mesi (non anni).
un'altra causa determinante dei ritardi del processo in molte sedi è il numero strabiliante di giudizi previdenziali: in molte sedi la stragrande maggioranza dei processi riguarda il pagamento di pensioni, il riconoscimento di pensioni di invalidità, la richiesta di pagamento di interessi sulle pensioni pagate in ritardo, eccetera. Andava dunque semmai presa in considerazione l'ipotesi di prevedere una gestione processuale separata (sia in termini di organi decisori, sia in termini di procedura) per le questioni previdenziali, quando non siano coinvolte necessità di accertamento di diritti sostanziali, ma sia prevalente l'aspetto tecnico-acclaratorio (questioni mediche, differenze di interessi e simili). In tal modo verrebbe sollevata la magistratura dal peso di tanti processi, liberando risorse per i processi del lavoro in senso proprio;
il processo del lavoro già attualmente si fonda sui validi principi di sintesi, oralità e immediatezza, che hanno consentito per molto tempo di ottenere una rapida ed efficace risposta giudiziaria. Pertanto se il processo del lavoro non funziona ciò dipende non da limiti processuali intrinseci, ma da fattori esterni quali la disorganizzazione, la carenza di organici e di strutture, l'inadeguatezza delle piante organiche e dal consolidarsi di prassi difformi dal modello processuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere mano a una vera riforma delle strutture e degli organici che consenta la completa copertura dove serve, e la liberazione di sedi dove i processi scarseggiano.
9/1441-quater-E/3.Porcino, Paladini, Borghesi

La Camera,
premesso che:
il Parlamento aveva approvato la legge 17 ottobre 2007, n. 188, che prescriveva l'adozione di un modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori onde evitare abusi;
tale approvazione era avvenuta pressoché all'unanimità: nella seduta della Camera del 5 luglio 2007, in sede di dichiarazione di voto finale si erano espressi favorevolmente, a nome dei rispettivi gruppi, anche deputati appartenenti a gruppi dell'attuale maggioranza;
il provvedimento era stato varato per neutralizzare una vessazione illegale, eppure diffusa: l'assunzione con licenziamento incorporato. È il ricatto che chiede alla lavoratrice ed al lavoratore, nel momento dell'assunzione, quando i datori di lavoro hanno un potere decisivo, la sottoscrizione di una lettera di licenziamento volontario in bianco: è una spada di Damocle che graverà sulla vita dei soggetti coinvolti, messi in soggezione permanente. Esso rappresenta un intollerabile prezzo pagato al bisogno di lavoro: un diritto si trasforma così in un ricatto che diventerà effettivo in caso di maternità o in occasione di una malattia o di infortunio;
questo comportamento lesivo di diritti e dignità è molto più diffuso di quanto emerga, seppure i dati di cui disponiamo, che sappiamo essere sottostimati - parlano di circa 18.000 casi all'anno - rappresentino una realtà significativa;
la legge n. 188 del 2007 voleva prevenire il compiersi di questo arbitrio, vincolando la lettera di dimissioni volontarie all'uso di un modulo facilmente reperibile, numerato e a scadenza. Qualsiasi atto scritto al di fuori di questo modulo era considerato nullo. Così si preveniva l'insorgere dell'abuso, andando oltre la legislazione precedente (il testo unico a sostegno della maternità e paternità del 2001 e il Codice per le pari opportunità del 2006) che già si era posta il problema, riguardo al contratto di lavoro subordinato, prevedendo una verifica ex post della veridicità delle dimissioni sospette date durante la gravidanza o entro il primo anno di matrimonio;
la verifica successiva si infrange spesso con la difficoltà della lavoratrice e del lavoratore a sottrarsi al ricatto che perdura per il bisogno di lavoro e la paura di non trovarlo più. Essi, che hanno l'onere della prova, anche nel caso in cui riescano a dimostrare l'illegittimità delle dimissioni, spesso preferiscono una buonuscita rispetto al reintegro in un posto di lavoro ove pagherebbero, in mille modi, l'atto di ricorso alla magistratura;
successivamente erano intervenuti, in attuazione della legge citata; il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008, entrato in vigore il 5 marzo 2008, nonché la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 marzo 2008;
approfittando di alcuni eccessi burocratici contenuti nei documenti ministeriali, partiva una campagna di stampa ben orchestrata volta all'abrogazione della legge;
l'attuale Ministro del lavoro e delle politiche sociali prometteva alle associazioni imprenditoriali, che pure, in un primo momento, si erano dichiarate favorevoli al provvedimento, l'abrogazione della legge n. 188, il che è avvenuto con l'articolo 39, comma 10, lettera l), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per garantire l'effettiva volontarietà delle dimissioni dei lavoratori dipendenti ferme restando le competenze riservate al Parlamento.
9/1441-quater-E/4.Paladini, Porcino, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il disegno di legge A.C. 1441-quater-D, collegato lavoro, sollecitando, tra le altre, un'ulteriore riflessione sull'articolo 20 che disciplina gli infortuni e l'igiene sul lavoro e con il quale si cancellerebbero le responsabilità per l'esposizione al rischio amianto a bordo delle navi della Marina militare;
in un passaggio del messaggio presidenziale, infatti, si legge «con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili»;
inoltre, sempre nel messaggio del Presidente della Repubblica, si legge: «L'articolo 20 presenta inoltre profili problematici anche nella parte - in sé largamente condivisibile - che riguarda la "salvezza" del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subìti. In assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili nella legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un "fatto doloso o colposo" addebitabile a un soggetto individuato (articolo 2043 del codice civile). Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di "dolo o colpa" nella determinazione del danno»;
i lavoratori esposti a rischio amianto devono comunque essere sempre tutelati ovunque l'esposizione all'amianto si verifichi. Appare inaccettabile che all'interno di un provvedimento come il disegno di legge in esame, nel quale si affrontano problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, vengano inserite norme che rischiano di determinare un vuoto normativo per quanti lavorano a bordo del naviglio di Stato o sono imbarcati su navi militari;
le zone con mortalità da amianto più elevata sono la provincia di Gorizia (Monfalcone) e Trieste nel Nord-Est, gran parte della Liguria, Genova e soprattutto La Spezia e la provincia di Alessandria nel Nord-Ovest, Massa Carrara, Livorno e Pistoia al Centro, Taranto a Sud; in Sicilia Siracusa, con lo stabilimento Eternit. Sono quasi tutte zone costiere con cantieri navali e porti. L'unica provincia non costiera è quella di Alessandria, dove è situato Casale Monferrato, sede per circa 80 anni della più grande fabbrica di cemento-amianto della Eternit;
dal 1992 al giugno 2005, le domande presentate per andare in pensione usufruendo del beneficio di legge, sono state circa 71000 in Liguria (1 ogni 20 abitanti). I numeri sono sensibilmente più alti se confrontati con quelli del vicino Piemonte, la seconda regione più colpita in Italia, che ha circa 43000 domande (1 ogni 100 abitanti);
lo scorso settembre, il Ministero della difesa - primo e finora unico caso nella storia della Marina militare - ha dovuto risarcire con 850 mila euro, ciascuna delle famiglie di due marinai uccisi dal mesotelioma pleurico, il terribile tumore da esposizione all'amianto che negli ultimi dieci anni ha stroncato la vita di oltre 300 militari imbarcati su navi imbottite di asbesto;
tale risarcimento giunge, con una certa sorpresa, prima ancora che i giudici del tribunale di Padova, dove è in corso un processo che vede coinvolti 14 ammiragli della Marina (indagati per omicidio colposo e inosservanza delle norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro), si pronuncino sul rinvio a giudizio richiesto dalla Procura, comportando con ciò la indiretta ammissione che i marinai sono morti per l'esposizione all'amianto sulle «navi killer»,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative al fine di stanziare adeguate risorse per le famiglie di quanti sono stati uccisi o resi invalidi dal proprio lavoro a bordo delle navi militari e riconoscere contestualmente l'esistenza di un rischio amianto a bordo delle stesse.
9/1441-quater-E/5.Di Stanislao, Borghesi, Paladini, Porcino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del disegno di legge in esame introduce norme riconducibili ad attività svolte a bordo di naviglio di Stato dalle quali possono essere derivate per il personale imbarcato patologie asbesto-correlate a seguito delle quali si sono registrati decessi oggetto di giudizio penale;
è necessario garantire anche a questi lavoratori, qualora affetti da tali patologie o in seguito ad esse deceduti, il pieno riconoscimento, in via amministrativa, delle forme di tutela previste in questi casi,

impegna il Governo

a riconoscere la presenza del rischio amianto a bordo delle navi della Marina militare dotate di impianti realizzati con tale materiale e il diritto al risarcimento dei danni subiti, anche in via amministrativa, al personale che sia in grado di attestare un periodo di imbarco su tale naviglio cui può farsi risalire una patologia asbesto-correlata.
9/1441-quater-E/6.Villecco Calipari, Rugghia, Garofani, Recchia, La Forgia, Laganà Fortugno, Bellanova.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del disegno di legge in esame introduce norme riconducibili ad attività svolte a bordo di naviglio di Stato dalle quali possono essere derivate per il personale imbarcato patologie asbesto-correlate a seguito delle quali si sono registrati decessi oggetto di giudizio penale;
è necessario garantire anche a questi lavoratori, qualora affetti da tali patologie o in seguito ad esse deceduti, il pieno riconoscimento, in via amministrativa, delle forme di tutela previste in questi casi,

impegna il Governo

a valutare la presenza del rischio amianto a bordo delle navi della Marina militare dotate di impianti realizzati con tale materiale e il diritto al risarcimento dei danni subiti, anche in via amministrativa, al personale che sia in grado di attestare un periodo di imbarco su tale naviglio cui può farsi risalire una patologia asbesto-correlata.
9/1441-quater-E/6.(Testo modificato nel corso della seduta)Villecco Calipari, Rugghia, Garofani, Recchia, La Forgia, Laganà Fortugno, Bellanova.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2006, all'articolo 1, comma 562, ha enunciato il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed equiparate, come individuate nei successivi commi 563 e 564;
tali norme - accedendo a una nuova e più ampia nozione di vittime del dovere, rispetto a quella originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, sia sul piano soggettivo, cioè relativamente ai destinatari delle norme, sia per quanto riguarda i compiti e le funzioni d'istituto che a tali destinatari fanno capo - rispondono all'esigenza di comprendere tra le vittime del dovere anche i soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari subiscano eventi lesivi, non necessariamente riconducibili ad atti di violenza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, ove necessario anche di carattere legislativo, per comprendere tra le vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche i soggetti che sono stati esposti all'amianto e ad altri agenti cancerogeni.
9/1441-quater-E/7.Cirielli, Cicu, Moles, Bosi.

La Camera,
premesso che:
l'amianto è stato bandito nel 1992 perché estremamente pericoloso per la salute e per il grande potenziale cancerogeno;
in Italia a 18 anni dalla legge n. 257 del 1992 che mise al bando questo prodotto, solo 13 regioni hanno approvato un piano per eliminare i materiali contaminati, come le onduline in cemento-amianto: ne restano ancora 32 milioni di tonnellate;
dai dati del terzo rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, si rileva che il 69,8 per cento presenta un'esposizione professionale, il 4,5 per cento familiare, il 4,7 per cento ambientale, l'1,4 per cento per un'attività extralavorativa di svago o hobby. Per il 19,5 per cento dei casi l'esposizione è improbabile o ignota. Il rapporto parla di 3.000 vittime all'anno per malattie correlate all'amianto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un fondo per risarcire coloro che hanno contratto malattie pur non lavorando in fabbrica, le cosiddette vittime ambientali dell'amianto che rischiano di essere dimenticate.
9/1441-quater-E/8.Poli, Delfino.

La Camera,
premesso che;
nel 2008 si sono verificati 875 mila infortuni sul lavoro, di cui il 16,4 per cento a carico di lavoratori stranieri, mentre le morti bianche sono state 1.581. I dati ufficiali segnalano un calo rispetto all'anno precedente;
i dati Inail del primo semestre 2009 rilevano sessantaseimila incidenti e una media di otto morti al mese; inoltre si prevede, rispetto ai dati relativi all'intero 2009 una tendenza in netto calo rispetto agli anni precedenti;
i dati ufficiali sono confortanti, ma purtroppo non tutti gli infortuni vengono denunciati e le rilevazioni fornite non coprono tutte le categorie professionali;
con la caduta dell'occupazione sono diminuiti anche gli incidenti e le morti sul lavoro, ma in realtà abusivismo e precariato nascondono molti casi,

impegna il Governo

a promuovere ulteriori incisive campagne di informazione per contrastare una tragedia dall'altissimo costo sociale ed economico, nonché a potenziare i controlli sia per impedire il lavoro nero sia per far emergere tutte le aree che sfuggono alle rilevazioni ufficiali.
9/1441-quater-E/9.Delfino, Poli.

La Camera,
premesso che;
nel 2008 si sono verificati 875 mila infortuni sul lavoro, di cui il 16,4 per cento a carico di lavoratori stranieri, mentre le morti bianche sono state 1.581. I dati ufficiali segnalano un calo rispetto all'anno precedente;
i dati Inail del primo semestre 2009 rilevano sessantaseimila incidenti e una media di otto morti al mese; inoltre si prevede, rispetto ai dati relativi all'intero 2009 una tendenza in netto calo rispetto agli anni precedenti;
i dati ufficiali sono confortanti, ma purtroppo non tutti gli infortuni vengono denunciati e le rilevazioni fornite non coprono tutte le categorie professionali;
con la caduta dell'occupazione sono diminuiti anche gli incidenti e le morti sul lavoro, ma in realtà abusivismo e precariato nascondono molti casi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere ulteriori incisive campagne di informazione per contrastare una tragedia dall'altissimo costo sociale ed economico, nonché a potenziare i controlli sia per impedire il lavoro nero sia per far emergere tutte le aree che sfuggono alle rilevazioni ufficiali.
9/1441-quater-E/9.(Testo modificato nel corso della seduta)Delfino, Poli.

La Camera,
premesso che:
dati Istat relativi al mese di gennaio 2010 rilevano che l'occupazione femminile è pari al 46,2 per cento, un tasso invariato rispetto a dicembre e in diminuzione di 0,4 punti rispetto a gennaio 2009. Il tasso maschile risulta pari al 67,9 per cento registrando una riduzione di 0,2 punti percentuali nell'ultimo mese e di 1,6 punti negli ultimi 12 mesi. Il tasso di disoccupazione maschile è pari al 7,7 per cento (+0,2 rispetto a dicembre e +1,7 per cento rispetto a gennaio 2009); il tasso di disoccupazione femminile è uguale al 9,8 per cento (-0,2 per cento rispetto a dicembre e +0,8 per cento rispetto a gennaio 2009);
l'Unione europea pone, ormai da diversi anni, l'obiettivo dell'innalzamento dell'occupazione femminile al centro delle proprie politiche per lo sviluppo. La strategia di Lisbona, nel 2000 puntava a raggiungere per la media europea un tasso di occupazione femminile pari al 70 per cento entro il 2010. Per l'Italia, la situazione attuale del mercato del lavoro femminile si presenta molto debole;
nel centro nord, ove la situazione dell'occupazione femminile è migliore rispetto al sud, si riscontra una forte differenziazione generazionale: le donne nella fascia d'età 25-44 hanno tassi di occupazione elevati, in media con l'Europa, mentre le donne della fascia d'età più alta mostrano una partecipazione molto più bassa;
recenti indagini evidenziano che, nonostante gli ottimi risultati scolastici, le donne hanno difficoltà a raggiungere ruoli direttivi e che, a parità di posizione professionale, percepiscono un salario inferiore a quello di un uomo,

impegna il Governo

a potenziare, conformemente agli obiettivi europei, le politiche attive per l'occupazione e per l'inclusione sociale con una particolare attenzione alla condizione femminile e alla discriminazione delle donne nel campo sociale e lavorativo che non permettono tra le altre cose la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
9/1441-quater-E/10.Capitanio Santolini, Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:
l'Italia si trova ancora nelle ultime posizioni rispetto alla media dell'Unione europea quanto a presenza femminile nell'imprenditoria, secondo alcuni studi, il contributo dell'imprenditoria femminile artigiana nella struttura produttiva del Paese rappresenta circa il 2,2 per cento del valore aggiunto nazionale e il 18,3 per cento di quello artigiano, con un valore che complessivamente ammonterebbe a circa 27,5 miliardi di euro, non trascurando le altre realtà imprenditoriali;
da giugno 2007 a giugno 2008 le imprese femminili sono aumentate (+5.523 unità), in particolar modo nel comparto servizi e nelle regioni Lazio, Lombardia e Sicilia, con una fortissima crescita di imprenditrici immigrate, con un +71 per cento di imprese individuali aperte da donne provenienti da paesi extraeuropei. Un aumento che, se in termini percentuali è modesto (+0,45 per cento), è comunque di notevole consistenza se confrontato al dato complessivo. Senza le imprese guidate da donne, infatti, il saldo finale sarebbe stato pari a zero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse ai fondi esistenti e già destinati al sostegno dell'imprenditoria femminile in particolare nelle fasi di avvio dell'attività imprenditoriale.
9/1441-quater-E/11.Anna Teresa Formisano, Ruvolo, Delfino.

La Camera,
premesso che:
l'Italia si trova ancora nelle ultime posizioni rispetto alla media dell'Unione europea quanto a presenza femminile nell'imprenditoria, secondo alcuni studi, il contributo dell'imprenditoria femminile artigiana nella struttura produttiva del Paese rappresenta circa il 2,2 per cento del valore aggiunto nazionale e il 18,3 per cento di quello artigiano, con un valore che complessivamente ammonterebbe a circa 27,5 miliardi di euro, non trascurando le altre realtà imprenditoriali;
da giugno 2007 a giugno 2008 le imprese femminili sono aumentate (+5.523 unità), in particolar modo nel comparto servizi e nelle regioni Lazio, Lombardia e Sicilia, con una fortissima crescita di imprenditrici immigrate, con un +71 per cento di imprese individuali aperte da donne provenienti da paesi extraeuropei. Un aumento che, se in termini percentuali è modesto (+0,45 per cento), è comunque di notevole consistenza se confrontato al dato complessivo. Senza le imprese guidate da donne, infatti, il saldo finale sarebbe stato pari a zero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare ulteriori risorse ai fondi esistenti e già destinati al sostegno dell'imprenditoria femminile in particolare nelle fasi di avvio dell'attività imprenditoriale.
9/1441-quater-E/11.(Testo modificato nel corso della seduta)Anna Teresa Formisano, Ruvolo, Delfino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 31, al comma 9, terzo periodo, come modificato dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 2010, prevede che «Le Commissioni di certificazione accertano l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro»;
la citata disposizione ha la precipua finalità di precisare che è compito delle commissioni di certificazione indagare, in funzione di tutela del contraente debole, se vi sia stata una coartazione della scelta di sottoscrivere la clausola compromissoria, di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile, che è espressamente richiamato nel comma in commento;
lo stesso articolo 808 del codice di procedura civile definisce che l'effetto della clausola compromissoria è quello di «stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri»;
il tenore letterale del terzo periodo del comma in commento e la stessa interpretazione sistematica convergono nel fornire, ad avviso del presentatore, un univoco significato alla disposizione, nel senso che la certificazione deve intervenire nel solo momento della stipula della clausola compromissoria e che quest'ultima produce effetti per ogni controversia futura che sia insorta nell'esecuzione del contratto,

invita il Governo

ad adeguare ogni suo comportamento all'interpretazione dell'articolo 31, comma 9, nel senso indicato in premessa, individuando ogni strumento utile a dirimere eventuali dubbi ermeneutici con apposite iniziative, anche di carattere normativo.
9/1441-quater-E/12.Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 31, commi 9 e 9-bis, detta una normativa attuativa dell'articolo 808 del codice di procedura civile in tema di clausole compromissorie in relazione alle controversie relative ai rapporti di lavoro di cui, in particolare, all'articolo 409 del codice di procedura civile;
un ruolo particolare è attribuito alle commissioni di certificazione che all'atto della certificazione stessa in base alle disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276 del 2003 devono accertare la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro; l'articolo 808 del codice di procedura civile prevede che «Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807»;
l'accertamento riguarda, quindi, proprio la volontà delle parti di devolvere, attraverso la clausola compromissoria, le controversie nascenti dai contratti di lavoro riferibili anche alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile;
si tratta, dunque, di un accertamento di particolare rilevanza per gli effetti che la clausola compromissoria produce, sin dal momento della sua sottoscrizione, sulla composizione delle controversie insorte dal contratto di lavoro,

impegna il Governo

ad assicurare una adeguata professionalità alle predette commissioni di certificazione, che dovranno assumere il delicato incarico di accertare, al momento della sottoscrizione della citata clausola, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro.
9/1441-quater-E/13.Contento, Cazzola, Fedriga, Pelino.

La Camera,
premesso che:
l'articola 32 comma 5 del disegno di legge stabilisce l'entità della condanna al risarcimento del lavoratore che viene disposta dal giudice «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato»;
la normativa vigente riconosce che il lavoratore ha diritto di sentire pronunciare la reintegrazione nel posto di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazioni contrattuali da parte del datore di lavoro;
la sentenza della Corte costituzionale n. 214 dell'8 luglio 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 21 comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

impegna il Governo

a garantire che la disposizione di cui all'articolo 32 comma 5 venga correttamente intesa come riferita alla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e che, conseguentemente, la previsione della condanna al risarcimento del lavoratore venga intesa come aggiuntiva e non sostitutiva della suddetta conversione.
9/1441-quater-E/14.Madia.

La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge in oggetto al comma 5 dell'articolo 31, la novella all'articolo 412 del codice di procedura civile inserisce la «eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari»;
l'estrema genericità dell'espressione prima richiamata non consente di circoscrivere e definire le norme di riferimento;
in particolare anche il messaggio presidenziale, richiama la perplessità circa l'ipotesi che per l'arbitrato di equità possa «costituire garanzia sufficiente il generico richiamo al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente, e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali;
risulta dunque complicato stabilire l'esatta definizione circa i «principi generali dell'ordinamento» ivi richiamati, permettendo dunque la piena e corretta applicazione,

impegna il Governo

a predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, le necessarie misure affinché nelle controversie di lavoro si decida nel rispetto della legge e dalle norme derivanti dai contratti nazionali.
9/1441-quater-E/15.Gnecchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 al comma 2 dispone che i termini di impugnazione del licenziamento sono regolati dall'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del disegno di legge in esame;
la norma in questione potrebbe dare adito ad interpretazioni discordanti laddove la comunicazione del licenziamento avvenga per via orale,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto attiene alle sue competenze, le opportune iniziative affinché il termine di 60 giorni dalla comunicazione sia effettivamente applicato solo a fronte di una comunicazione scritta al lavoratore in ordine al licenziamento.
9/1441-quater-E/16.Berretta.

La Camera,
premesso che,
l'articolo 31, comma 9-bis, dispone che il ministro del lavoro e delle politiche sociali, in caso di mancata stipulazione dell'accordo tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, provveda in via sperimentale a disciplinare con proprio decreto le modalità di esecuzione dell'arbitrato;
la delicatezza della materia è stata oggetto di un esplicito rilievo da parte del Capo dello Stato, nel suo messaggio di rinvio alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;
il testo non esplicita se ci si riferisca alle organizzazioni comparativamente rappresentative su base nazionale, né prevede un termine per la durata del richiamato decreto ministeriale,

impegna il Governo

a dare attuazione alla richiamata disposizione nel senso di considerare esclusivamente riferentesi alle organizzazioni comparativamente più rappresentative su base nazionale e, al contempo, a prevedere che la durata della sperimentazione sia limitata temporalmente e comunque subordinata all'eventuale raggiungimento di una successiva intesa tra le parti sociali.
9/1441-quater-E/17.Damiano.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure in tema di mobilità intercompartimentale del personale della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al personale degli enti locali - 3-01035

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RIXI, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
la cosiddetta mobilità intercompartimentale è regolata dall'articolo 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), che prevede per gli enti locali il rispetto del patto di stabilità interno quale condizione essenziale per attuare la mobilità;
con la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), mentre per i comuni non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permaneva, con alcune specifiche esclusioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, il regime di limitazione delle assunzioni, per regioni, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, invece veniva indicato - ai sensi del comma 557 - il solo obiettivo della riduzione della spesa di personale nell'ambito dei limiti fissati per il rispetto del patto di stabilità interno, essendo prevista l'esplicita abrogazione del comma 98 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, sui vincoli assunzionali per le stesse;
ulteriori novità in materia di mobilità del personale sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) e dalla relativa circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 4 del 2008, che hanno previsto, tra l'altro, il blocco della mobilità intercompartimentale da enti locali verso l'Inps, ma solo per gli anni 2008 e 2009;
in mancanza di successive circolari esplicative, anche nel 2010 continua a vigere il blocco della mobilità intercompartimentale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno -:
se non ritenga opportuno emanare provvedimenti di propria competenza finalizzati a chiarire se per il 2010 la mobilità intercompartimentale possa attivarsi anche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e se non convenga sulla necessità di agevolare e semplificare le procedure di mobilità intercompartimentale, fermo restando il rispetto del patto di stabilità, posto che lo spostamento di personale all'interno di due diversi blocchi della pubblica amministrazione rappresenta una modalità di sviluppo professionale e di reperimento delle necessarie risorse umane in un'ottica di contenimento della spesa pubblica. (3-01035)

Effetti e benefici derivanti dal servizio di posta elettronica certificata - 3-01036

BALDELLI e STRACQUADANIO. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
da questa settimana è disponibile il servizio di posta elettronica certificata gratuitamente per 50 milioni di cittadini maggiorenni;
il servizio si attiva registrandosi sul sito www.postacertificata.gov.it e, dopo le successive 24 ore, recandosi entro 3 mesi in uno dei 6.100 uffici postali abilitati per accertare l'identità del richiedente con un documento di riconoscimento e il codice fiscale o il tesserino del servizio sanitario nazionale -:
quali saranno i benefici per i cittadini che useranno questo nuovo servizio.(3-01036)

Iniziative per il ritiro della nota ministeriale n. 9537 del 14 dicembre 2009 relativa alle cosiddette supplenze brevi - 3-01037

DI PIETRO, DI GIUSEPPE e ZAZZERA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
molte scuole si trovano in una condizione economica che non ha precedenti e che determina ostacoli evidenti e, talvolta, insormontabili circa la possibilità di conferire supplenze brevi per coprire il personale assente;
la riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre di insegnamento delle scuole secondarie inferiori e superiori ha comportato la mancanza, nelle scuole, di personale a disposizione per coprire le assenze brevi ed improvvise del personale docente;
sono state assegnate cattedre con orario maggiorato rispetto ai limiti contrattuali, addirittura sino a 23 ore settimanali;
una tale politica scolastica ha reso, di fatto, inevitabile la prassi, diffusa quasi quotidianamente in un elevatissimo numero di istituti scolastici, di distribuire gli alunni in più classi, ove risulti assente il docente di riferimento, in violazione del diritto degli alunni allo studio;
un'ulteriore prassi diffusa è quella, altrettanto illegittima ad avviso degli interroganti, di far fronte alle supplenze tramite l'insegnante di sostegno, con grave nocumento per gli alunni diversamente abili, che restano privi della loro guida didattica;
l'adozione di tale prassi aggrava una situazione di inadeguatezza, già di per sé inaccettabile, rispetto ai gravi rischi per la sicurezza determinati dal sovraffollamento delle aule;
per far fronte ad una tale situazione sono state emanate note ministeriali di chiarimento e di regolamentazione del problema relativo alle supplenze brevi;
la nota ministeriale prot. n. 3545 del 29 aprile 2009, avente per oggetto «Finanziamenti alle scuole. Chiarimenti.», richiede che siano conferite supplenze brevi anche nel caso in cui la scuola abbia già esaurito sia l'assegnazione base sia l'integrazione entro il limite massimo del 50 per cento della somma corrispondente all'assegnazione base, assicurata in sede di formulazione delle indicazioni per la predisposizione del programma annuale, anche perché, come già rappresentato con la nota prot. 3338 del 25 novembre 2008, va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito, ferma restando l'esigenza di contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile;
la normativa vigente per le scuole di istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino a un massimo di 15 giorni, mediante l'attribuzione ai docenti in servizio di un orario opzionale aggiuntivo di ulteriori 6 ore settimanali, con la qual cosa si è dimostrato impossibile risolvere il problema;
in tutti i casi in cui le suddette normative non si rivelano idonee a sopperire alle sostituzioni dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo (nota D.G. per il personale scolastico, uff. III prot. n. AOODGPER141991 del 6 ottobre 2009, avente per oggetto: supplenze temporanee personale docente);
tali note ministeriali sanciscono inequivocabilmente il riconoscimento della priorità della salvaguardia del diritto allo studio e, quindi, della nomina del personale in sostituzione del docente, in caso di assenza;
risulta piuttosto chiara l'incongruenza delle suddette note con le indicazioni riepilogative per il programma annuale del 2010 (nota ministeriale prot. n. 9537 del 14 dicembre 2009);
tra le indicazioni emerge quella secondo la quale le istituzioni scolastiche non possono iscrivere ulteriori importi a carico del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, affermando esplicitamente, per ciò che concerne le supplenze brevi, che la possibilità di usufruire di nuovi finanziamenti, in via eccezionale, dovrà tenere conto del tasso di assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola e che potranno essere attribuite altre risorse, previa verifica dell'effettiva inderogabilità dell'ulteriore fabbisogno -:
se il Ministro interrogato intenda intervenire ritirando immediatamente la nota ministeriale prot. n. 9537 del 14 dicembre 2009, che, di fatto, pone i dirigenti scolastici nell'impossibilità di ottemperare alla prioritaria esigenza di non interrompere l'attività didattica, ed inoltre se intenda stabilire una volta per tutte l'irregolarità della prassi di divisione degli alunni nelle altre classi in assenza del docente di riferimento, in modo da stabilire in via definitiva e inequivocabile la priorità della salvaguardia del diritto allo studio e alla sicurezza. (3-01037)

Iniziative per il coinvolgimento delle istituzioni elettive nazionali e locali in relazione alla costruzione e alla localizzazione di centrali nucleari in Italia - 3-01038

PISICCHIO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
si apprende dalla stampa che, nel corso della visita del Primo Ministro russo Putin al Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi, sarebbero stati siglati accordi per promuovere centrali nucleari in Italia;
secondo le affermazioni del Presidente Berlusconi, la realizzazione della prima centrale si avrebbe entro i prossimi tre anni, in un sito da definire dopo aver promosso «una vasta opera di convincimento» degli italiani sulla bontà del nucleare, attraverso i mezzi televisivi -:
quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per coinvolgere le istituzioni elettive nazionali e locali in un dibattito pubblico così decisivo, al fine di evitare che la scelta del nucleare, che fu oggetto persino di un pronunciamento referendario negativo, venga calata oggi dall'alto. (3-01038)

Iniziative per la salvaguardia della produzione e dei livelli occupazionali con riguardo allo stabilimento LyondellBasell di Terni - 3-01039

SERENI, TRAPPOLINO, BOCCI, GOZI, VERINI, MARAN, LENZI, BENAMATI, COLANINNO, FADDA, FRONER, LULLI, MARCHIONI, MASTROMAURO, PELUFFO, PORTAS, SANGA, SCARPETTI, FEDERICO TESTA, VICO, ZUNINO, QUARTIANI e GIACHETTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
con una lettera del 9 febbraio 2010, indirizzata alla regione Umbria (assessorato allo sviluppo economico), al presidente della provincia di Terni e al sindaco di Terni, la multinazionale LyondellBasell, con sede a Rotterdam, ha comunicato di aver avviato a livello europeo una serie di interventi di razionalizzazione relativi ai propri impianti produttivi di polipropilene e polietilene;
con un comunicato, in data 25 febbraio 2010, LyondellBasell industries ha annunciato pubblicamente il progetto di cessazione della produzione di polipropilene nello stabilimento di Terni, giustificando tale scelta con la persistenza di una dinamica negativa, indotta dalla crisi globale, per quel che riguarda la domanda di polipropilene, che, secondo il comunicato della multinazionale, avrebbe reso lo stabilimento di Terni non più economicamente sostenibile;
in Italia la razionalizzazione degli impianti produttivi di LyondellBasell riguarda gli stabilimenti situati nelle città di Brindisi, Ferrara e Terni. Quest'ultimo ha prodotto, nel 2009, 205 mila tonnellate di polipropilene, a fronte di una capacità massima di 250 mila, facendo registrare un utile pari a 10 milioni di euro. Da dieci anni, l'impianto di Terni, l'unico nel 2009 in Italia a registrare un utile, risulta essere il più produttivo d'Europa, sia sotto l'aspetto economico, sia della qualità delle lavorazioni;
la chiusura dello stabilimento ternano verrebbe, inoltre, a coincidere con quella che appare un'inversione delle tendenze negative registrate dalle quotazioni di questa commodity sui mercati internazionali. Ad oggi, infatti, il polipropilene ha recuperato circa 20 punti rispetto alle crisi del 2007 e del 2008;
LyondellBasell rappresenta il fulcro dell'attuale polo chimico di Terni, che, dopo essere stato protagonista dello sviluppo della chimica italiana, ha subito diversi processi di ristrutturazione. Oggi occupa, tra diretti e indiretti, oltre mille lavoratori. In particolare, la LyondellBasell rappresenta l'architrave dell'intero polo chimico ternano, in quanto fornisce polipropilene, la materia prima, ad altre realtà produttive. La cessazione della produzione rischia di innescare, quindi, un effetto domino, investendo in modo diretto e immediato altre due importanti aziende (Treofan - 180 dipendenti - e Meraklon - 280 dipendenti), che dipendono dal polipropilene prodotto dalla Basell;
l'ipotesi di chiusura entro la fine del 2010 annunciata dalla LyondellBasell non crea solo un allarme di tipo occupazionale, ma rappresenta un duro colpo per la competitività della chimica italiana, perché colpisce gli insediamenti chimici dislocati nel nostro Paese, ridimensionandone capacità produttiva ed occupazione;

nell'incontro tenutosi il 20 aprile 2010, presso la sede del ministero dello sviluppo economico a Roma, la Basell ha rifiutato la proposta condivisa dalle organizzazioni sindacali, dalle istituzioni locali, dagli stessi rappresentanti del Governo di mantenere in attività le produzioni dello stabilimento di Terni fino a fine 2010, per consentire di individuare una soluzione che salvaguardi il patrimonio industriale della area chimica ternana;
è, pertanto, necessario che tutti i soggetti istituzionali locali e nazionali, il Governo in primo luogo, continuino in maniera pressante il loro impegno per far recedere la multinazionale dalle proprie decisioni e portarla ad assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e a mantenere in attività le produzioni di polipropilene, contribuendo fattivamente all'individuazione delle condizioni e di soluzioni che diano ad esse prospettive industriali;
all'indomani dell'incontro del 20 aprile 2010 sono trapelate voci, riportate dalla stampa locale, relative alla disponibilità di Basell alla cessione dell'attività «purché non si tratti con un concorrente»;
per la giornata del 4 maggio 2010 le organizzazioni sindacali hanno proclamato 24 ore di sciopero con fermata degli impianti dei siti di Terni, Brindisi e Ferrara e indetto una manifestazione presso piazza Montecitorio, di fronte al Parlamento, per rendere evidente l'allarme delle comunità interessate e la grave situazione in cui versano centinaia di lavoratori e le loro famiglie -:
quali iniziative il ministero dello sviluppo economico intenda assumere tempestivamente per il mantenimento della produzione e la salvaguardia dei posti di lavoro, scongiurando la chiusura dello stabilimento di Terni che avrebbe ricadute nazionali in termini sia di capacità produttiva del settore della chimica che di occupazione, e per salvaguardare e garantire in ogni caso il futuro del polo chimico di Terni. (3-01039)

Misure straordinarie per l'assunzione del personale discontinuo impiegato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco - 3-01040

VIETTI, TASSONE, MANTINI, MANNINO, VOLONTÈ, COMPAGNON, CICCANTI, LIBÈ, OCCHIUTO, GALLETTI, LUSETTI, RIA, RAO e MEREU. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere, premesso che:
nonostante l'intero sistema del soccorso tecnico urgente nel nostro Paese sia affidato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si deve rilevare uno stato di profondo disagio operativo del medesimo, tale da pregiudicare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento dei delicati compiti assegnatigli;
per tamponare la continua emergenza, anche in considerazione del pensionamento di circa il 15 per cento del personale operativo, i comandi provinciali, distribuiti su tutto il territorio, si avvalgono quotidianamente del ricorso straordinario ai vigili del fuoco discontinui iscritti nei quadri dei singoli comandi provinciali ed utilizzati per sopperire alla mancanza di personale;
si tratta di personale richiamato in servizio (ex articolo 70 della legge n. 469 del 1961), originariamente solo dopo il verificarsi di gravi accadimenti emergenziali (micro e macro calamità, terremoti, alluvioni), ma oggi molto più frequentemente impiegato per far fronte ai vari servizi operativi, tanto che in molte zone del Paese rappresenta il 30 per cento degli effettivi;
il mancato accesso ad una carriera stabile da parte di tale personale comporta prima di tutto una mancata partecipazione a quella formazione professionale continua e completa, necessaria per la tutela e la protezione dei cittadini, che costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia e l'incolumità degli operatori stessi;
con l'assorbimento del personale discontinuo si avrebbe l'opportunità di sanare, almeno in parte ed in tempi brevi, la grave emergenza di organico, ripristinando l'operatività minima di tutti i comandi e i distaccamenti permanenti presenti sul territorio e di colmare le attuali carenze;
inoltre, l'attuale concorso pubblico per 814 posti sarà completato non prima di fine 2010 e la relativa graduatoria non potrà, quindi, essere che definita nei primi mesi del 2011 -:
se non ritenga opportuno procedere all'adozione di misure straordinarie per la completa assunzione del personale discontinuo utilmente collocato nella graduatoria, emanata ai sensi del decreto ministeriale n. 1996 del 2008. (3-01040)