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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 4 maggio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 maggio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Fitto, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Guzzanti, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Bruno, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Guzzanti, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 3 maggio 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
MIGLIORI: «Istituzione di una zona franca nel territorio dell'Arcipelago toscano, comprendente l'Isola d'Elba, l'Isola del Giglio e l'Isola di Capraia e in particolare i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia e Isola del Giglio» (3450).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):
S. 1933 - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008» (Approvato dal Senato) (3446) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

VII Commissione (Cultura):
GOISIS ed altri: «Disposizioni concernenti il sistema dell'istruzione, il governo delle istituzioni scolastiche, il trasferimento delle funzioni amministrative relative al personale della scuola alle regioni, nonché il reclutamento, l'organizzazione e l'inquadramento del personale scolastico nei ruoli regionali e l'istituzione di autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa regionale» (3357) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
MIGLIORI: «Disposizioni per il riordino del servizio farmaceutico nazionale» (3289) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 3 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2008 (doc. XCVII, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Il ministro della salute, con lettera in data 3 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la relazione sull'attività svolta dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) nell'anno 2008 (doc. CLXIX, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 3 maggio 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione del protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (COM(2010)208 definitivo/2) e relativi allegati, che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (COM(2010)209 definitivo) e relativi allegati, che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo (212).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 giugno 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 27 maggio 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Intendimenti del Governo circa la soppressione del tribunale di Tolmezzo (Udine) nell'ambito del progetto di riconfigurazione delle circoscrizioni giudiziarie - n. 3-00481

A) Interrogazione

COMPAGNON. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
autorevoli fonti hanno diffuso la notizia che, all'interno del progetto di riforma della giustizia che il Governo si accinge a varare, un capitolo sarebbe dedicato alla geografia giudiziaria e conterrebbe la soppressione di numerosi uffici giudiziari, tra i quali i tribunali cosiddetti «minori», quali il tribunale di Tolmezzo;
il tribunale di Tolmezzo, ricadendo in una zona decentrata e montana come l'Alto Friuli, oltre che realizzare una giustizia di prossimità, costituisce una presenza di legalità ed un servizio primario irrinunciabile per le popolazioni che vi risiedono;
la chiusura del tribunale di Tolmezzo comporterebbe per i cittadini residenti la compressione di un diritto inviolabile, un'illegittima soppressione del loro giudice naturale precostituito per legge, una compressione del diritto alla difesa, nonché l'imposizione di un'ulteriore spesa per ottenere il servizio giustizia presso un altro tribunale più distante;
l'eventuale soppressione del tribunale di Tolmezzo avrebbe come conseguenza immediata l'accentramento a Udine dell'universalità dei servizi che tradizionalmente fanno capo al circondario, che obbligherebbe i cittadini della zona montana, già penalizzati da una difficile rete di comunicazioni viarie, soprattutto nel periodo invernale, ad affrontare il disagio di ulteriori cinquanta chilometri per raggiungere il capoluogo di provincia;
il piano governativo di razionalizzazione dei tribunali non può essere giustificato solo da dati statistici o secondo criteri di presunto efficientismo, ma dovrebbe anche rispettare le condizioni socioeconomiche di un territorio già fortemente penalizzato, date le sue caratteristiche culturali, storiche, etniche e linguistiche;
il circondario del tribunale di Tolmezzo ha una vastità che copre quasi la metà dell'intera provincia di Udine, è rappresentato quasi esclusivamente da zone montane, con bassa densità di popolazione, ed è l'unico in Italia a confinare con due Stati esteri, ai quali è collegato da cinque valichi stradali, da un valico autostradale e da un valico ferroviario;
negli anni '80 veniva realizzato a Tolmezzo un colossale complesso carcerario, accettato dalle comunità locale - nonostante il suo esiziale impatto ambientale, sociale e turistico - solo in virtù dell'impegno istituzionale a mantenere il tribunale in parola;
il tribunale di Tolmezzo costituisce il centro-motore di forza lavoro, che, compreso l'indotto, si attesta sulle cinquecento unità lavorative;
l'articolo 12, comma 5, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, stabilisce che: «Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone»;
alla luce di guanto disposto dalla normativa sopra richiamata, ogni eventuale modifica allo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia può essere apportata solo con legge di revisione costituzionale -:
se intenda confermare o smentire le allarmanti notizie circa il progetto governativo di riconfigurare l'intera geografia delle circoscrizioni giudiziarie e di sopprimere il tribunale di Tolmezzo;
nell'ipotesi affermativa, come intenda garantire, per i cittadini dell'Alto Friuli, un servizio primario ed essenziale, quale la giustizia di prossimità, considerato, altresì, che ogni eventuale modifica allo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia può essere apportata solo con legge di revisione costituzionale. (3-00481)
(8 aprile 2009)

Ipotesi di accorpamento del tribunale di Albenga con quello di Imperia - n. 3-00527

B) Interrogazione

VOLONTÈ. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'ipotesi di accorpamento del tribunale di Albenga con quello di Imperia ha suscitato vivissime proteste da parte degli avvocati dell'albenganese, che hanno annunciato una serie di agitazioni;
gli avvocati sono preoccupati per la certezza con cui ad Imperia si parla dell'annessione del tribunale di Albenga, al fine di scongiurare la chiusura della sede del capoluogo ligure, che rischia di essere soppressa perché ha meno di venti giudici;
il tribunale di Albenga è un bene prezioso e va difeso, perché, oltre ad essere conosciuto nella storia locale come un'istituzione efficiente sin dal suo insediamento, costituisce anche un presidio di garanzia e di protezione per la sicurezza della città;
il bacino di utenza del territorio ingauno è di gran lunga superiore a quello di Imperia. Nello specifico il tribunale di Albenga rappresenta una fetta di territorio ben diverso dalle realtà limitrofe e dista ben 40 chilometri da Imperia e 46 chilometri da Savona;
l'eventuale annessione non colpirebbe soltanto la categoria degli avvocati, ma anche i vari consulenti tecnici d'ufficio, che a tutt'oggi vengono reperiti tra i dottori commercialisti, gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i medici, oltre a produrre disagi per cittadini costretti a costosi e difficoltosi spostamenti;
il tribunale di Albenga ha un carico di lavoro superiore a Chiavari, Imperia e Sanremo messe insieme: prova ne sia che il Consiglio superiore della magistratura nel 2008 ha aggiunto di sua spontanea volontà un magistrato su Albenga;
l'organico del personale del palazzo di giustizia di Albenga, nato nel 1998/1999 dalla fusione delle preture di Fionale Ligure e di Albenga, risulta inferiore a quello della somme degli organici delle due preture;
contro l'ipotesi di accorpamento si è espresso anche il sindacato, che ha rivendicato la necessità di mantenere la sezione di giustizia nell'ambito savonese e che ha evidenziato come sia sempre mancata un'adeguata attenzione alla struttura di Albenga, con gravi inefficienze che sono ricadute sui lavoratori e sui cittadini, e come l'assenza di progettualità e sensibilità verso il territorio conducano a ridisegnare i confini, piuttosto che a risolvere le carenze di organico -:
se tali notizie corrispondano al vero e se non intenda, in tal caso, ritornare su tale decisione, che costituisce un danno per il territorio albenganese e per gli operatori del settore. (3-00527)
(14 maggio 2009)

Dati ed iniziative in materia di recupero dei detenuti per reati a sfondo sessuale - n. 3-00814

C) Interrogazione

PELUFFO. - Ai Ministri della giustizia, dell'interno, della salute e dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
secondo i dati dell'Istat e del ministero per le pari opportunità, sono più di mezzo milione le donne vittime di stupri o di tentativi di violenza sessuale in Italia: si pensi che solo negli ultimi tre anni se ne contano 118 mila e a subire violenza, almeno una volta nella vita, sono state donne dai 14 ai 59 anni;
hanno tra i 25 ed i 44 anni le donne che più frequentemente hanno subito stupro o tentato stupro nel corso della loro vita (3,6 per cento della stessa età), mentre le giovani di età inferiore ai 24 hanno un tasso di vittimizzazione più basso (1,9 per cento). Focalizzando l'analisi sugli ultimi tre anni, le donne più giovani risultano invece le più vittimizzate, essendo le uniche che presentano tassi superiori a quello complessivo (1,4 per cento negli ultimi tre anni contro una media dello 0,7 per cento);
il fenomeno è più diffuso al Nord (3,4 per cento Nord-Est e 3,3 per cento Nord-Ovest) e nei comuni delle aree metropolitane (3,6 per cento), mentre i tassi sono via via più bassi al diminuire della dimensione demografica;
sempre secondo l'Istat, poi, soltanto il 7,4 per cento delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto (9,3 per cento negli ultimi tre anni). La quota di sommerso è dunque altissima, visto anche il fatto che tra le donne che hanno subito violenza, sia tentata sia consumata, nel corso della vita e che hanno scelto di parlarne con qualcuno la maggior parte lo ha fatto con un familiare o con un amico o, al massimo, un vicino, mentre è residuale la percentuale di coloro che si sono rivolte ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, a uno psicologo o a un medico. Le donne che hanno subito violenza negli ultimi tre anni, invece, ne hanno parlato, soprattutto, con amici o vicini e un po' meno con i familiari;
in generale, circa la metà (9 milioni 860 mila, pari al 55,2 per cento) delle donne in età 14-59 anni hanno subito nell'arco della loro vita almeno una molestia a sfondo sessuale. Tra queste le molestie verbali e le telefonate oscene sono le più diffuse (rispettivamente il 25,8 per cento e il 24,8 per cento delle donne in età 14-59 anni) seguono gli episodi di pedinamento e gli atti di esibizionismo (entrambi quasi il 23 per cento ) e le molestie fisiche che raggiungono quasi il 20 per cento;
nei tre anni precedenti l'indagine Istat, il 9,9 per cento delle donne tra i 14 e i 59 anni ha subito molestie verbali, il 9,4 per cento ha ricevuto telefonate oscene, il 7,7 per cento è stata pedinata, il 4,5 per cento ha avuto molestie fisiche e il 3,1 per cento ha assistito ad atti di esibizionismo;
la violenza sessuale domestica o commessa da individui noti alla vittima resta il fulcro del problema: basti pensare che il 69,7 per cento degli stupri (60,9 per cento dei quali commessi da italiani) ha protagonisti i partner, il 17,4 è imputabile a conoscenti e solo il 6,2 coinvolge estranei;
solo nel 2008 il ministero dell'interno ha catalogato 4.637 reati sessuali;
nella casa di reclusione di Milano-Bollate è stato avviato un progetto di trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali in unità di trattamento intensificato e sezione attenuata;
tale progetto, primo tentativo di trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali nella realtà penitenziaria italiana, ha previsto la costituzione di un'unità di trattamento intensificato (ex articolo 115, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000);
la sperimentazione, pianificata e gestita dai professionisti del privato sociale che fanno parte del Centro italiano per la promozione della mediazione (Cipm), inizia nel settembre 2005 ed è economicamente sostenuta da un finanziamento integrato della provincia di Milano (20 mila euro) e della regione Lombardia (50 mila euro);
questa soluzione è stata pensata come valida alternativa alla detenzione in reparti protetti, alla solitudine fisica ed emotiva, all'isolamento, che talvolta permettono l'instaurarsi di un circolo vizioso in cui disagio, rancori, violenze fisiche e verbali contribuiscono ad aggravare situazioni problematiche che spesso esitano in vere e proprie patologie;
il trattamento è concepito come l'offerta per l'individuo della possibilità di comprendere, ridefinire e, quindi, modificare il significato finora dato alla propria esistenza e come un'opportunità di rielaborare il proprio reato e capirne fino in fondo le dinamiche e le conseguenze;
l'attività è centrata su tre gruppi socio-educativi (sulla comunicazione e abilità sociali, sulla prevenzione della recidiva e sulla gestione del conflitto), a cui sono stati affiancati altri tipi di interventi, come colloqui psicologici e criminologici individuali di approfondimento, e altre attività di tipo motorio, creativo ed espressivo, al fine di rendere il trattamento più completo ed efficace possibile, tenendo soprattutto conto della variabilità individuale e dell'eterogeneità delle problematiche e delle necessità;
l'equipe trattamentale è costituita da diverse figure professionali, quali criminologi, psicologi, educatori, psicodiagnosti e un'arteterapeuta;
gli interventi trattamentali per autori di reati sessuali realizzati in ambito penitenziario sono una forma di prevenzione terziaria orientata prevalentemente alla riduzione della recidiva e al miglioramento della qualità della vita dell'individuo;
nel corso degli anni l'unità di trattamento si è dimostrata essere, oltre che luogo di cura e di trasformazione, anche uno spazio disponibile per i detenuti per poter acquisire e sperimentare nuove modalità di incontro e relazione, nonché la possibilità per l'equipe di portare avanti un lavoro di osservazione e revisione continua, che ha permesso di aggiornare e modificare costantemente il programma stesso;
dopo quattro anni di attività le persone assistite sono state 155 tra coloro che sono stati seguiti all'interno del carcere (60) e coloro che vengono seguiti nei centri all'esterno (95) e di queste solo 3 hanno commesso nuovi reati sessuali -:
quali siano gli interventi attuati in materia di recupero di rei di violenza sessuale e con quali risultati e se non ritengano opportuno prevenire questa tipologia di reato, che è quella più diffusa tra le mura domestiche e paradossalmente più nascosta, attraverso dei programmi di recupero, anche attraverso il coinvolgimento del privato sociale;
quali siano le risorse a disposizione per interventi di recupero riferite ai reati di abuso sessuale e con quale metodologia vengano distribuite e se non si ritenga opportuno aumentare le risorse per il recupero e il reinserimento dei detenuti, modo efficace affinché venga diminuita sostanzialmente la recidività dei reati;
se non ritengano opportuno istituire in ogni casa di reclusione, in cui sono presenti persone che hanno commesso abusi sessuali, un servizio di recupero che possa entrare in rete con strutture esterne, per continuare il programma e il controllo anche al momento della fine della reclusione. (3-00814)
(17 dicembre 2009)

Iniziative diplomatiche in relazione alla campagna di violenza e terrore in atto nei confronti della popolazione cristiana di Mosul (Iraq) - n. 2-00630

D) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
nella città di Mosul, in Iraq, è in atto una vera e propria strage di cristiani;
da ultimo, il giorno 23 febbraio 2010 un commando è entrato nella casa di Aishwa Marosi, cristiano, uccidendo lui e i suoi due figli, portando a otto il numero delle vittime negli ultimi dieci giorni;
a causa del terrore seminato tra la popolazione siro-cristiana di Mosul, è in atto un vero e proprio esodo di centinaia di famiglie, determinando una condizione di vera e propria emergenza umanitaria, come denunciato il 25 febbraio 2010 dal vescovo caldeo di Mosul, monsignor Shimoun Nona (successore di monsignor Paulos Faraj Rahho, assassinato da estremisti islamici nel 2008);
tale campagna di terrore sembra finalizzata, con la complicità del Governo di Baghdad, a trasferire la residua popolazione cristiana a una sorta di confino nella piana di Ninive e, nell'immediato, a impedire loro nei fatti di poter partecipare alle elezioni politiche del 7 marzo 2010;
il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Tarcisio Bertone, ha scritto il 2 gennaio 2010 una lettera di protesta al Premier iracheno Al Maliki;
i vescovi cristiani di Mosul (monsignor Emile Shimoun Nona, arcivescovo caldeo-cattolico, monsignor Georges Casamoussa, arcivescovo siro-cattolico, e monsignor Gergorios Salibò, arcivescovo greco-ortodosso) hanno scritto analoga lettera al governatore della regione e al Premier Al Maliki;
Mar Ignazio Giuseppe III, patriarca della Chiesa di Antiochia dei siri cattolici, ha pure scritto una lettera di denuncia al Primo ministro iracheno Nuri al Maliki, in cui, tra l'altro, afferma: «i cristiani vengono uccisi, immolati e attaccati nelle strade, nelle scuole e anche nelle proprie case, ciò avviene solamente a causa della loro appartenenza religiosa che è differente da quella della maggioranza che vive in quella città». Mar Ignazio manifesta poi il suo stupore per le «scuse dei responsabili del Governo che appaiono come una complicità al piano di svuotare Mosul dai cristiani che vi abitano da secoli e dove le pietre delle costruzioni spruzzano ancora oggi il sudore dei loro padri» -:
se non ritenga di assumere un'iniziativa urgente e determinata nei confronti del Governo presieduto da Nuri Al Maliki, secondo l'interpellante evidentemente responsabile quantomeno di non riuscire a impedire le violenze nei confronti della popolazione cristiana di Mosul;
se non ritenga di assumere le necessarie iniziative diplomatiche con uguale determinazione nei confronti del Governo degli Stati Uniti, che continua ad avere una consistente presenza militare in quel Paese, senza riuscire ad esercitare alcuna deterrenza nei confronti di questo vero e proprio genocidio della popolazione cristiana.
(2-00630) «Castagnetti».
(1o marzo 2010)

Iniziative a favore delle popolazioni eritree afflitte da gravi carenze alimentari - n. 3-00877

E) Interrogazione

MANNINO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il protrarsi di una forte crisi locale, anche in ragione dell'incombenza di un pericolo bellico che periodicamente si rinnova tra l'Eritrea e l'Etiopia, sta aggravando i già critici problemi di approvvigionamento alimentare delle popolazioni eritree -:
se non ritenga di adottare urgenti iniziative politico-diplomatiche per alleviare in modo concreto le gravi carenze alimentari che affliggono le popolazioni eritree, prevedendo nel contempo interventi volti a garantire che ogni eventuale iniziativa giunga alla naturale destinazione rappresentata dalle popolazioni. (3-00877)
(27 gennaio 2010)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2010, N. 40, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI TRIBUTARIE E FINANZIARIE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E NAZIONALI OPERATE, TRA L'ALTRO, NELLA FORMA DEI COSIDDETTI «CAROSELLI» E «CARTIERE», DI POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, DI DESTINAZIONE DEI GETTITI RECUPERATI AL FINANZIAMENTO DI UN FONDO PER INCENTIVI E SOSTEGNO DELLA DOMANDA IN PARTICOLARI SETTORI (A.C. 3350-A)

A.C. 3350-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3350-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 2-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: affluiscono fino a: Le medesime maggiori entrate con le seguenti:, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e;
all'articolo 2, comma 2-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: militari all'estero con le seguenti: internazionali di pace;
all'articolo 2, comma 2-undecies, primo periodo, dopo le parole: 2-decies aggiungere le seguenti:, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,;
all'articolo 2, comma 2-undecies primo periodo, sostituire le parole: a copertura degli oneri residui, con le seguenti: alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri.

Conseguentemente al medesimo articolo 2, sostituire il comma 4-sexies con il seguente: 4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis;
all'articolo 2, comma 4-octies, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,;
all'articolo 2, comma 4-octies, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2010 aggiungere le seguenti:, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,;
all'articolo 2, dopo il comma 4-terdecies, aggiungere il seguente:
4-terdecies.1. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quinquies.
all'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: militari all'estero con le seguenti: internazionali di pace;
all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: versate all'entrata aggiungere le seguenti: del bilancio dello Stato;
all'articolo 4, comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: Presso il Ministero fino a: euro con le seguenti: Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 1-sexies, con il seguente: 1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole da: delle risorse fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che a tal fine sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base con riguardo alle seguenti finalità:;
all'articolo 4, sopprimere il comma 5-quater;
all'articolo 4, comma 6-bis, sostituire le parole: Le disponibilità, con le seguenti: Gli stanziamenti;
all'articolo 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti, con le seguenti: A quota parte degli oneri derivanti;
all'articolo 4, comma 9, secondo periodo, premettere le seguenti parole: in attuazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.19, 1.300, 1.301, 2.36, 2.37, 2.50, 2.62, 2.67, 2.70, 2.71, 2.305, 2.306, 2.308, 2.314, 2.319, 2.320, 2.321, 3.8, 3.9, 3,12, 3.30, 3.33, 3.301, 3.302, 4.12, 4.16, 4.28, 4.22, 4.37, 4.39, 4.50, 4.60, 4.66, 4.70, 4.125, 4.140, 4.151, 4.167, 4.178, 4.179, 4.186, 4.208, 4.211, 4.214, 4.216, 4.303, 4.304, 4.310, 4.312, 4.314, 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 5-bis.300 e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 2.04, 3.0300, 4.027, 4.028, 4.030, 4.032, 4.033, 4.034, 4.0300, 4.0301, 5.0300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

Sull'emendamento Dis. 1.1. del Governo:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: secondo le regole vigenti;
all'articolo 2, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: anche in soprannumero aggiungere le seguenti: con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo;
all'articolo 2, comma 2-undecies, primo periodo, dopo le parole: 2-decies, aggiungere le seguenti: pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010.

Conseguentemente:
a) al primo periodo sostituire le parole: per l'anno 2010 con le seguenti: nel medesimo anno, e sopprimere le parole: per il 2010;
b) al secondo periodo sopprimere le parole: per l'anno 2010 e dopo le parole: 30 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2010.

A.C. 3350-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»).

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con decorrenza dal 1o maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario).

1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte italiane:
a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonché l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione).

1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione:
a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,», sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento»;
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»;
c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale.
3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorché non dotata di definitività, dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può certificare, secondo modalità e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

Articolo 4.
(Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonché per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate all'entrata per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore fino all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalità:
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalità ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché per l'avvio di attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo è soppresso.

6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali.
7. È revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del presente comma.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A compensazione del minor versamento sull'apposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilità speciale n. 5343 per le finalità di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 5.
(Attività edilizia libera).

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3350-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
«di cui all'articolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 4, dopo le parole: «illeciti fiscali internazionali», sono inserite le seguenti: «e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti.» e le parole: «è obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie sono obbligatorie»;
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è effettuato a mezzo ruolo ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
6-ter. L'I.N.P.S. provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.
6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "l'attività di riscossione", sono inserite le seguenti: ", spontanea e coattiva,".
6-quinquies. L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2011».

All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell'amministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto dell'inquadramento secondo le regole vigenti. Per le finalità indicate al presente comma, all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "agenzie fiscali", sono inserite le seguenti: "nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze,"; nello stesso periodo, dopo le parole: "fascia in servizio", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero ovvero"; nel secondo periodo, dopo le parole: "di lavoro in essere presso", sono inserite le seguenti: "il Ministero ovvero presso". La presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dal capo II, sezione II, del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, dei servizi e del personale, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogato l'articolo 11-quinquiesdiecies, comma 11, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio ed alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater affluiscono per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime maggiori entrate, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.
2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2010".
2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e dell'economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.
2-octies. La definizione si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate ed il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento.
2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies è prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies affluiscono per l'anno 2010, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel limite di 3 milioni di euro per il 2010 sono destinate a copertura degli oneri residui derivanti dal comma 4-quinquies. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi è destinata per l'anno 2010 ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tal fine all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: "le associazioni le cui pubblicazioni periodiche" fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore di Poste italiane spa non può essere superiore al predetto importo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione".
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.
4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno 2011".
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione a favore delle imprese dei distretti del settore tessile ed abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 4-quater e 4-quinquies, nei limiti di 2 milioni di euro per il 2010 e di 5,9 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";
b) all'articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
"e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
4-octies. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010 affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della salute sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del 5 per mille per l'anno 2010.
4-quaterdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".
4-sexiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies».

All'articolo 3:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro»;
al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997»;
dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione tributi per un periodo di dieci anni»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "costituisce titolo esecutivo" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore"».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi). - 1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
2. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
3. È abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ad obiettivi di efficienza energetica,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento al parco immobiliare esistente,»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria ed il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli, si intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico, per gli anni 2010 e 2011, è istituito un fondo di 1.000.000 di euro finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, del Titolo IV dell'allegato annesso alla regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 2, dopo le parole: «di campionari fatti» sono inserite le seguenti: «nell'Unione Europea» e le parole: «13 o 14» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009 e della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 5-ter e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo»;
al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «è ripartito» sono inserite le seguenti: «, previo parere del CIPE» e sono aggiunte, in fine, le parole: «che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le disponibilità nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi comprese quelle iscritte sul capitolo n. 2246 istituito nell'ambito della U.P.B. 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnate nel triennio 2007-2009, sono utilizzate a decorrere dall'anno 2010 per finanziare l'incentivazione, il sostegno ed i recuperi infrastrutturali per l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003»;
al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti dal successivo comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato»;
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rinvenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le Autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione nei bilanci delle Autorità portuali delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Attività edilizia libera). - 1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica). - 1. Al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:
"Art. 87-bis. - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti".
2. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4"».

A.C. 3550-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»).

Al comma 1, sostituire le parole: tutte le cessioni con le seguenti: le documentazioni, sia fiscali che doganali, relative a tutte le cessioni e movimentazioni.
1. 24. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria».
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
1-quater. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «enti previdenziali pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria».
1. 301. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si interpreta nel senso che non sono tenuti agli obblighi dichiarativi ivi previsti:
a) le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;
b) i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
1. 300. Del Tenno.
(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
1. 25. Fluvi, Causi, Carella Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, parole: ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine.
*1. 6. Vignali.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, parole: ridotta alla metà se la comunicazione omessa ovvero inviata con dati incompleti o non veritieri viene, rispettivamente, inviata ovvero corretta entro un mese dal termine.
*1. 18. Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La sanzione di cui al primo periodo è maggiorata di un importo corrispondente al cinquanta per cento del valore di ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi di cui al comma 1 non indicata nella comunicazione da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi del medesimo comma 1.
1. 7. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: Nella stessa logica.
1. 500. Le Commissioni.

Al comma 4, sopprimere le parole da: dell'Agenzia delle entrate fino alla fine del comma.
1. 8. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».
1. 19. Di Biagio, Angeli, Berardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti). - 1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».
2. Conseguentemente alla Tabella A della legge n. 191/2009 sono apportate le seguenti variazioni:
Ministero dello sviluppo economico:
2011: - 1300 (migliaia di euro);
Ministero dell'economia e delle finanze:
2012: - 4700 (migliaia di euro);
1. 02. Di Biagio, Berardi, Angeli.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. I dati che consentono la puntuale identificazione di soggetti contribuenti che risultino residenti o meno in Italia e che effettuino operazioni commerciali con l'estero, una volta acquisiti dall'Agenzia delle entrate, possono essere sempre utilizzati in sede di accertamento fiscale, nonché in sede di contenzioso tributario.
1.2. I dati di cui al comma 1.1 possono essere utilizzati anche in sede di contenzioso penale, qualora il processo di acquisizione di tali dati sia avvenuto attraverso una modalità legittima. In ogni caso, l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione che gli stessi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione a fini probatori.
2. 29. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Sopprimere il comma 1-ter.
2. 311. Fluvi.

Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: 30 luglio 1999, n. 300, aggiungere le seguenti: nonché ai fini del potenziamento delle ragionerie territoriali dello Stato.
2. 315. Barbato, Messina, Cimadoro.

Al comma 1-ter, terzo periodo, dopo le parole: sono riallocate aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base nazionale,.
2. 310. Fluvi.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Amministrazione Finanziaria e, in particolare dell'Agenzia delle Entrate in conformità con il principio economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, alle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F 1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.
2. 31. Barbato, Messina, Cimadoro, Borghesi, Piffari.
(Inammissibile)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: non precedentemente fino alla fine del periodo con le seguenti: che comportino versamenti da parte di tali soggetti a favore dei concessionari per attività previste obbligatoriamente a carico di questi ultimi dalle concessioni stesse. Per garantire la certezza del diritto in merito alle attività compiute ed evitare contenziosi con amministrazioni statali concedenti, sono fatti salvi gli effetti, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, di eventuali rapporti negoziali già instaurati.
2. 316. Minasso.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Conseguentemente, i canoni dovuti all'ente concedente dagli affidatari delle concessioni per la commercializzazione delle scommesse ippiche e sportive nonché del gioco pubblico su base ippica e sportiva in agenzie e punti di vendita di gioco è determinato per l'anno in corso in euro 500 per ciascun punto di gioco in euro 1.000 per ciascuna agenzia o punto di vendita negozio di gioco, indipendentemente dal numero di concessioni o diritti ivi esercitati.
2. 321. Germanà.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2. 62. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2.1. Le regioni o gli enti territoriali competenti, tenuto conto di specifiche esigenze locali ed al fine di facilitare la transazione al nuovo assetto concorrenziale, possono prorogare di 5 anni le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, rispetto alle date di scadenza ivi previste.
2.2. Le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche ed incassate dai comuni e dallo Stato, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi.
2.3. A decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
2.4. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», sono soppresse.
2.5. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata», sono aggiunte le seguenti: «nonché di idonee misure di compensazione territoriale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le regioni o gli enti territoriali competenti possono anche, al fine di dettare provvedimenti a favore delle zone montane nonché di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, prorogare le concessioni di grande derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in vigore alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate dal comma 153 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a condizione che siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo a società per azioni a composizione mista pubblico-privata, partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento è massima complessiva del 40 per cento del capitale sociale dalle province come sopra individuate e/o da società controllate dalla medesime, stante in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, a condizioni immutate per un periodo di sette anni decorrenti dalla data di scadenza delle concessioni previste dalla presente legge ovvero con decorrenza da successive proroghe. La partecipazione delle summenzionate province nelle società a composizione mista prevista dal presente comma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.»
d) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.»
2. 50. Vignali.
(Inammissibile)

Al comma 2-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: affluiscono fino a Le medesime maggiori entrate con le seguenti:, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e.
2. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 2-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma con le seguenti: per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009. Le medesime maggiori entrare, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. 304. Di Pietro, Cimadoro, Barbato, Messina, Di Giuseppe.
(Inammissibile)

Al comma 2-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: militari all'estero con le seguenti: internazionali di pace.
2. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sopprimere il comma 2-sexies.
2. 309. Fluvi, Lulli, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Sopprimere i commi da 2-septies a 2-undecies.
2. 313. Borghesi, Barbato, Cimadoro, Messina.

Al comma 2-octies, primo periodo, dopo le parole: pari ad una percentuale aggiungere le seguenti: non inferiore al 70 per cento,

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per il versamento.
2. 307. Fluvi, Lulli, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 2-undecies sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies è destinata per l'anno 2010 ad incrementare, nel limite di 47 milioni di euro, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987 n. 67.
2. 305. Borghesi, Barbato, Cimadoro, Messina.

Al comma 2-undecies, primo periodo, dopo le parole: 2-decies aggiungere le seguenti:, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 602. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 2-undecies, primo periodo, sostituire le parole: a copertura degli oneri residui, con le seguenti: alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri;
Conseguentemente al medesimo articolo 2, sostituire il comma 4-sexies con il seguente: 4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
2. 603. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 2-undecies, sostituire il terzo periodo con il seguente: A tal fine, all'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni combattentistiche.».
2. 308. Sposetti.

Al comma 2-undecies, quarto periodo, sostituire le parole: a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con le seguenti: ordinarie ed agevolate relative ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere modificate.
2. 317. Marinello.

Al comma 2-undecies, quarto periodo, dopo le parole: sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: Dipartimento per l'editoria.
2. 500. Le Commissioni.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione in ambito nazionale dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono adottate, entro il 31 dicembre 2010, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.
3-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco»;
b) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis. - (Accesso nei territori di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei veicoli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione da altri comuni, sulla base di preventiva comunicazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge»;
c) al comma 3 dell'articolo 11 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;
d) al comma 4 dell'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso le rispettive rimesse»;
2) è soppresso il secondo periodo.
2. 35. Valducci, Garofalo, Montagnoli, Desiderati, Bocciardo, Minardo, Nizzi, Terranova.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
2. 38. Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero entro il più lungo termine eventualmente previsto contrattualmente nel limite di dieci anni». Al comma 345-octies del medesimo articolo 1, le parole: «1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009». Gli importi eventualmente già versati al fondo sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma possono essere erogati ai beneficiari che ne hanno ancora diritto e che li reclamano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 37. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fatti salvi gli importi fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari è maturato successivamente al 28 ottobre 2008.

Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. L'articolo 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«345-quater. I diritti derivanti dai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, numero I, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma l, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. In ogni caso l'impresa di assicurazione, una volta maturata la prescrizione, prima di devolvere al fondo tali importi invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 . Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari»;
4.2. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 4.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9;
all'articolo 4, comma 9, primo periodo, dopo le parole per l'anno 2011 aggiungere le seguenti: e agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4.2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 71. Froner, Nannicini, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fatti salvi gli importi fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari è maturato successivamente al 28 ottobre 2008.

Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9;
all'articolo 4, comma 9, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2011 aggiungere le seguenti: e agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010,.
2. 67. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fatti salvi gli importi fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni del comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. 319. Strizzolo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fatti salvi gli importi fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni del comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti dal fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 9.
all'articolo 4, comma 9, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2011 aggiungere le seguenti: e agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010,.
2. 70. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fatti salvi gli importi fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni del comma 345-quater dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Gli importi eventualmente già versati al fondo di cui al comma 343 del citato articolo 1, sulla base delle disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente comma, restano acquisiti del fondo stesso salvo che non siano reclamati dai beneficiari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. 36. Pagano, Pelino, Polidori, Vignali.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 28 ottobre 2008 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 301. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 1, comma 345-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736» sono inserite le seguenti: « , solo qualora il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari sia scaduto successivamente al 28 ottobre 2008,».
2. 65. Froner, Nannicini, Fluvi, Lulli, Marchioni, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino, Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. All'articolo 2952, secondo comma, del codice civile, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
4.2. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «lettere a) e b), 4 anni per la lettera c)
2. 66. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Strizzolo, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino, Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'intermediario dei contratti assicurativi sulla durata della vita umana ha obbligo di accertare ogni due anni la permanenza in vita del beneficiario al fine di inviare la comunicazione prevista dal comma 1 e al momento della stipula di nuovi contratti assicurativi del ramo vita ha altresì l'obbligo di richiedere all'intestatario del contratto di indicare le generalità e i relativi recapiti delle persone in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del contratto nel caso di morte del beneficiario.»
2. 64. Nannicini, Froner, Fluvi, Lulli, Strizzolo, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino, Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,» sono soppresse.
2. 73. Pelino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-ter.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt) è aggiunta la seguente:
«uu) Le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico, nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.»
2. 314. Girlanda.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4-septies.
2. 306. Fluvi, Lulli, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Nannicini, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 4-septies, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «le disposizioni di cui alla seconda parte del comma 2 dell'articolo 24 del presente decreto non si applicano alla casa da gioco di Campione d'Italia in considerazione della peculiarità di territorio esterno alla linea doganale italiana e comunitaria».
2. 320. Codurelli, Braga.
(Inammissibile)

Al comma 4-octies, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
2. 604. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 4-octies, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2010 aggiungere le seguenti:, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
2. 605. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 4-octies, secondo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. 303. Barbato, Messina, Cimadoro, Di Pietro, Di Giuseppe, Borghesi.
(Inammissibile)

Al comma 4-novies, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: incluse le Università e le Facoltà Pontificie.
2. 318. Di Biagio.

Sopprimere il comma 4-undecies.
2. 312. Vignali, Lupi, Renato Farina, Palmieri, Toccafondi, Albonetti, Sposetti.

Dopo il comma 4-terdecies, aggiungere il seguente:
4-terdecies.1. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quinquies.
2. 606. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al risarcimento diretto). - 1. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articolo 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».
2. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti ira le imprese medesime. L 'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
2. 02. Pelino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti). - 1. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al secondo comma, dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - AIRE -».
2. 04. Di Biagio, Angeli, Berardi.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione).

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo le parole: «cento milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «cento milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro»; all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono aggiunte le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 100.000 euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono aggiunte le seguenti: «, se superiori a 100.000 euro,».
3. 8. Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la dilazione del pagamento nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, per il triennio 2010-2012 l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente può concedere, senza oneri aggiuntivi, la sospensione del pagamento del debito tributario maturato e rateizzato, per un periodo pari a dodici mesi, qualora l'importo sia superiore a 250.000 euro.
3. 9. Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Sopprimere il comma 2-bis.
3. 306. Borghesi, Barbato, Messina, Cimadoro.

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).
3. 305. Fluvi, Lulli, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 2-bis, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole da: affluiscono al fondo fino alla fine della lettera con le seguenti: sono destinate al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. 304. Borghesi, Barbato, Messina, Cimadoro.
(Inammissibile)

Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: militari all'estero con le seguenti: internazionali di pace;
3. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 3 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo».
3.1. A seguito della cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, l'ente locale interessato, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. La restituzione pluriennale di tale anticipazione è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 30. Vico, Fluvi, Lulli, Causi, Amici, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. In caso di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, di società che hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del predetto decreto legislativo n. 446, ancorché la delibera di cancellazione non sia dotata di definitività, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a due anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società cancellate nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3.2. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione pro soluto del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
3.1. In caso di richiesta di concordato preventivo di cui al Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, da parte di società di riscossione delle entrate degli enti locali, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli enti locali possono procedere alla rescissione dei rapporti contrattuali esistenti con le predette società, ancorché non sia stata ancora avviata la procedura di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. In tali casi, fermo restando il diritto della Società alla remunerazione dei servizi eventualmente svolti alla data della rescissione, resta esclusa ogni ipotesi di risarcimento dei danni eventualmente riconducibili alla rescissione anticipata del contratto e l'ente locale può richiedere l'attivazione della procedura di cui al comma 3.
3.2. Nei casi di cui ai commi 3 e 3.1, l'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. L'accesso al predetto fondo e la restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.3. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.
3.4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province Italiane (UPI), anche in applicazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera u), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali sulla base dei decreti attuativi della medesima legge, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché definire linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;
c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi degli affidamenti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
e) definizione delle modalità e dei termini in base ai quali tutti i soggetti preposti alla riscossione dell'ICI comunicano l'ammontare e versano il contributo obbligatorio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005 e successive modifiche.

3.5. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si applicano dal 1o gennaio 2011 e comunque entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 3.4, con obbligo di adeguamento dei contratti di affidamento in corso di vigenza. Le disposizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera b) non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. 33. Vico, Fluvi, Lulli, Causi, Amici, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. In caso di crisi economico-finanziaria di società di riscossione e gestione delle entrate degli enti locali, le società che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali, e risultino iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali sia stata avviata presso la commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la procedura di cancellazione dall'albo medesimo, sulla base di motivata istanza presentata al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di almeno 20 enti locali, per una popolazione complessiva non inferiore a 200.000 abitanti sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili. L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società dei rapporti contrattuali vigenti con gli enti locali alla data della domanda di ammissione alla procedura, ovvero dell'istanza di cui al periodo precedente, nonché dei poteri, anche di riscossione e di rappresentanza dell'ente locale, di cui le predette società disponevano alla medesima data. Nei casi di cui al presente comma, il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società ammesse alla procedura nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3.3. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione pro soluto del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Le modalità e i termini delle certificazioni e dei conseguenti adempimenti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3.1. In caso di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, di società che hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, ancorché la delibera di cancellazione non sia dotata di definitività, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 2 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società cancellate nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3.3. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione pro soluto del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
3.2. In caso di richiesta di concordato preventivo di cui al Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, da parte di società di riscossione delle entrate degli enti locali, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli enti locali possono procedere alla rescissione dei rapporti contrattuali esistenti con le predette società, ancorché non sia stata ancora avviata la procedura di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. In tali casi, fermo restando il diritto della società alla remunerazione dei servizi eventualmente svolti alla data della rescissione, resta esclusa ogni ipotesi di risarcimento dei danni eventualmente riconducibili alla rescissione anticipata del contratto e l'ente locale può richiedere l'attivazione della procedura di cui al comma 3.1.
3.3. Nei casi di cui ai commi 3, 3.1 e 3.2, l'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. L'accesso al predetto fondo e la restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.4. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.
3.5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e con l'Unione delle Province Italiane, anche in applicazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera u), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali sulla base dei decreti attuativi della medesima legge, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti aspetti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché definire linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;
c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi degli affidamenti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
e) definizione delle modalità e dei termini in base ai quali tutti i soggetti preposti alla riscossione dell'ICI comunicano l'ammontare e versano il contributo obbligatorio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, e successive modificazioni.

3.6. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si applicano dal 1o gennaio 2011 e comunque entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente comma, con obbligo di adeguamento dei contratti di affidamento in corso di vigenza. Le disposizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera b) non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. 12. Messina, Barbato, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: effettuate nel frattempo con gara aggiungere le seguenti: ovvero senza gara ma per legittime ragioni d'urgenza.
3. 31. Vico, Fluvi, Lulli, Causi, Amici, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: predette convenzioni, il commissario aggiungere le seguenti:, anche utilizzando i dati che le predette società devono mettere a disposizione,
3. 303. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 3-bis, lettera b), capoverso 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 500. Le Commissioni.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
3-ter. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi. Il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
3. 20. Borghesi, Barbato, Messina, Cimadoro.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 agosto 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
3. 19. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. All'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.
3. 300. Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Con l'appello può essere proposta, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 47, comma 1, istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impositivo e del ruolo, se già notificato; al Presidente della Commissione tributaria regionale e al Collegio spettano gli stessi poteri riservati dall'articolo 47 agli organi della Commissione tributaria provinciale.
1-ter. Anche nel giudizio di appello è ammessa la conciliazione giudiziale secondo le modalità di cui all'articolo 48; in tal caso le sanzioni amministrative si applicano nella misura della metà delle sanzioni irrogabili e, in ogni caso, in misura non inferiore alla metà dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo».
3. 301. Strizzolo.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 1-
ter)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale sentenza è applicabile l'articolo 373 del codice di procedura civile intendendosi che la sospensione dell'esecuzione della sentenza sospende la riscossione prevista dall'articolo 68 del presente decreto».
3. 302. Strizzolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - (Definizione dei carichi di ruolo pregressi). - 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2008, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2011, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno 1'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2012.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
3. 0300. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - (Commissioni pagamenti carte di credito). - 1. Dal 1o luglio 2010 è vietata l'applicazione di qualsiasi tipo di commissione ai pagamenti effettuati con carte di credito.
2. Dal 1o luglio 2010 è applicata una commissione fissa mensile di importo pari a 2 euro alle carte di credito non utilizzate durante il mese.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, entro il 31 ottobre 2010, alle Commissioni parlamentari competenti, sull'applicazione da parte degli istituti di credito delle disposizioni del presente articolo.
3. 0301. Torazzi.
(Inammissibile)

ART. 3-bis.
(Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica.
3-bis. 301. Germanà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dai limiti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica.
3-bis. 300. Raisi.

ART. 4.
(Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per 200 milioni di euro mediante riduzione lineare, per l'anno 2010, delle autorizzazioni di spesa di parte corrente della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 66. Ruvolo, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, di cui 20 milioni di euro da destinare a contributi per l'acquisto di nuovi sistemi di videosorveglianza ed antintrusione ad uso privato.
4. 90. Chiappori.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 60,1 milioni.

Conseguentemente dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Rottamazione caldaie) - 1. In attuazione dei principi di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, per la riduzione dello smog nelle città ed al fine di incentivare la sostituzione di caldaie inefficienti adibite al riscaldamento degli edifici con caldaie a condensazione ad elevata efficienza, è concesso un contributo di euro 400 per caldaia inefficiente rottamata. Tale contributo è rapportato al 15 per cento del prezzo della caldaia qualora essa abbia una potenza superiore ai 35 kwh.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha validità per le caldaie nuove acquistate, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1o giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010.
3. L'agevolazione non si cumula con quella prevista dal comma 347 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2006, n. 296 e può essere fruita nel rispetto della regola degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
4. L'agevolazione è cumulabile con quella del 36 per cento per la ristrutturazione edilizia di cui ai commi 17 e 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.
5. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare fa sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione, il venditore integra la propria documentazione con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui deve essere indicata la conformità della caldaia acquistata ai requisiti prescritti dai commi 1, 2 e 3.
6. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita il venditore conserva, anche su supporto elettronico, copia della fattura di vendita e del contratto di acquisto dei beni indicati nel comma 1.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2011 e successivi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. 312. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro destinati ad incentivi per l'acquisto di generatori di calore a condensazione, ad elevata efficienza, in sostituzione di caldaie di classe energetica inferiore, adibite al riscaldamento degli edifici di civile abitazione, effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010;
al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1.1 e 2.
al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1.1 e 2.
4. 28. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 54 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 8 milioni di euro, destinati ad incentivi finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni a carico dei relativi bilanci, per il rinnovo e l'efficientamento degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni.
*4. 37. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 50 milioni con le seguenti: 54 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 8 milioni di euro, destinati ad incentivi finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni a carico dei relativi bilanci, per il rinnovo e l'efficientamento degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni.
*4. 140. Sanga, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 23 dicembre 2006 con le seguenti: 27 dicembre 2006.
4. 500. Le Commissioni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: versate all'entrata aggiungere le seguenti: del bilancio dello Stato.
4. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo aggiungere le seguenti: alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi,
4. 95. Fugatti, Bragantini, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Allasia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contributi previsti dal decreto ministeriale del 26 marzo 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010 per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi a torre si intendono applicabili anche ai nuovi semirimorchi cisterna.
4. 97. Fugatti, Bragantini, Comaroli, Forcolin, Allasia, Torazzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al sostegno della domanda per macchine agricole e movimento terra per un importo pari a 40 milioni di euro.
4. 65. Ruvolo, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere, previa costituzione presso la gestione separata di un Fondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle energie rinnovabili», alle regioni, province e comuni, in particolare a quelli con un numero di abitanti inferiore a 10.000 abitanti, finanziamenti a tasso agevolato rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati allo sviluppo delle energie rinnovabili.
1.2. Il Fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse derivanti dalle risorse di cui al comma 1.3.
1.3. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinati all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.1.
4. 303. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la società Cassa depositi e prestiti Spa è costituito un «Fondo per l'ecoprestito», di natura rotativa, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, di seguito denominate «ecoprestiti», fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n, 449, e per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su unità immobiliari ad uso abitativo ai sensi dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1.2. Possono beneficiare degli ecoprestiti di cui al comma 1-bis i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale nonché i conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, in regola con i pagamenti dei canoni di locazione. Ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo può beneficiare dell'ecoprestito una sola volta per interventi relativi all'immobile adibito ad abitazione principale.
1.3. Le anticipazioni di cui al comma 1.1 sono rimborsate dai proprietari, dai conduttori o dai comodatari di unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 1.4, sono a carico del bilancio dello Stato. Qualora i beneficiari delle anticipazioni siano conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, le anticipazioni sono rimborsate dai medesimi Istituti, e i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 1.4, sono a carico del bilancio dello Stato. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni relative alla detrazione del 36 per cento per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle relative alla detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati su alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, in proprietà o in gestione degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, ai fini dell'imposta sul reddito delle società dagli stessi dovuta.
1.4. Il tasso d'interesse delle anticipazioni di cui al comma 1.1 è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.
1.5. Entro il 30 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.
1.6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1.1; con il medesimo decreto sono altresì stabilite le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.
1.7. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.
1.8. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente:
«1.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione prevista dal comma 1, primo periodo, si applica nella misura del 36 per cento;
a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 48.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
c) per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera b) è riferito distintamente a ciascun immobile ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'istituto medesimo, regolarmente assegnato, concesso in locazione a titolo di abitazione principale».

1.9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di fruire della detrazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della. presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione del 36 per cento non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.»

1.10. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti medesimi.
1.11. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, a quanto disposto dal presente articolo.
1.12. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n, 449, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati».
4. 318. Gibiino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è costituito un «Fondo per l'ecoprestito», di natura rotativa, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, di seguito denominate «ecoprestiti», fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n, 449, e per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su unità immobiliari ad uso abitativo ai sensi dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1.2. Possono beneficiare degli ecoprestiti di cui al comma 1-bis i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale nonché i conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, in regola con i pagamenti dei canoni di locazione.
1.3. Le anticipazioni di cui al comma 1.1 sono rimborsate dai proprietari, dai conduttori o dai comodatari di unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 1.4, sono a carico del bilancio dello Stato. Qualora i beneficiari delle anticipazioni siano conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, le anticipazioni sono rimborsate dai medesimi Istituti, e i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 1.4, sono a carico del bilancio dello Stato. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni relative alla detrazione del 36 per cento per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle relative alla detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati su alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, in proprietà o in gestione degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, ai fini dell'imposta sul reddito delle società dagli stessi dovuta.
1.4. Il tasso d'interesse delle anticipazioni di cui al comma 1.1 è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.
1.5. Entro il 31 dicembre 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.
1.6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1.1; con il medesimo decreto sono altresì stabilite le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.
1.7. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.
1.8. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente:
«1.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione prevista dal comma 1, primo periodo, si applica nella misura del 36 per cento;
a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 48.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
c) per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera b) è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'istituto medesimo, regolarmente assegnato, concesso in locazione a titolo di abitazione principale».

1.9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di fruire della detrazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della. presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione del 36 per cento non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.»

1.10. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti medesimi.
1.11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, a quanto disposto dal presente articolo.
1.12. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n, 449, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati».
4. 319. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, Benamati, Mastromauro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Al fine di sostenere la domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ed ecocompatibilità, il Fondo di cui al comma 1 provvede ad erogare «ecoprestiti» nella forma di anticipazioni decennali a tasso zero fino ad un importo massimo di 30.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia su un singolo alloggio adibito ad abitazione principale con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un singolo alloggio ai sensi dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1.2. Sono beneficiari degli «ecoprestiti» di cui al comma 1.1, i proprietari, i locatari o i comodatari di immobili adibiti a prima casa di abitazione nonché gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati e gli Istituti autonomi case popolari che gestiscono immobili di proprietà pubblica, ai quali sono conseguentemente estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento per la riqualificazione energetica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.3. Le anticipazioni di cui al comma 1.1. sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi sono a carico del Bilancio dello Stato.
1.4. A norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto del 26 marzo 2010 del Ministro dello sviluppo economico, il limite massimo di spesa di 60 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, destinato all'erogazione di contributi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), ed all'articolo 3, del medesimo decreto, è conseguentemente rideterminato quanto a 30 milioni di euro per l'erogazione di contributi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, e quanto a 30 milioni di euro, a copertura degli oneri recati dai commi da 1.1 a 1.3.
4. 320. Gibiino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un «Fondo per l'ecoprestito», di natura rotativa, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo interviene, mediante anticipazioni a tasso zero fino a 30 mila euro per alloggio, per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di immobili adibiti a prima casa di abitazione in proprietà, in locazione, o in comodato nonché per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di ciascun alloggio degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati e degli Istituti autonomi case popolari che gestiscono immobili in proprietà pubblica, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e degli interventi di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, e agli Istituti autonomi case popolari che gestiscono immobili di proprietà pubblica, sono conseguentemente estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento per la riqualificazione energetica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 30 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili del territorio regionale.
1.2. Le anticipazioni di cui al comma 1.1. sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1.1. sono a carico del Bilancio dello Stato.
4. 12. Gibiino.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di. un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 agosto 2010, a pena dei venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
1.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1.3. A decorrere dalla medesima data di cui ai commi 1.1 e 1.2, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.4. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1.1, 1.2 e 1.3, accertate trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati a finanziare, fino a 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010:
a) progetti di innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;
b) progetti di ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.

1.5. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1.1 a 1.4.
4. 20. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1.1. La Cassa depositi e prestiti può concedere alle regioni, alle province, ai comuni, alle università degli studi, agli enti pubblici e privati di ricerca, agli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con idrogeno e con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, finanziamenti a tasso agevolato. rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati al sostegno, nei limiti di quanto previsto dal comma 1-ter:
a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:
1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);
2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);
3) di prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;
b) di attività relative alle procedure di omologazione dei veicoli di cui al numero 3) della lettera a);
c) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 3) della lettera a);
d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 3,) della lettera a) muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

1.2. La Cassa depositi e prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica». Il fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma 1.4.
1.3. Con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti e dei mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
1.4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 1.2.
4. 22. Cimadoro, Barbato, Messina, Monai, Piffari, Borghesi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1.1. Per le finalità di eco compatibilità, il 10 per cento del fondo previsto al comma 1 del presente articolo è destinato agli incentivi di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, erogati secondo le modalità definite nel relativo Accordo di programma. Il 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi e dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione per la cessione presso il mercato regolamentato, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è destinato alle finalità di cui al presente comma. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di rideterminare, proporzionatamente e nel rispetto dell'ammontare complessivo del fondo, i tetti di spesa per le tipologie di contributi ivi previste e le misure unitarie dei contributi stabiliti dal presente comma.
4. 70. Vignali.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1.1. Per le finalità di eco compatibilità, il dieci per cento del fondo previsto al comma 1 del presente articolo è destinato agli incentivi di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, erogati secondo le modalità definite nel relativo Accordo di programma. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di rideterminare, proporzionatamente e nel rispetto dell'ammontare complessivo del fondo, i tetti di spesa per le tipologie di contributi ivi previste e le misure unitarie dei contributi stabiliti dal presente comma.
4. 71. Vignali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Ai fini della dismissione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79, del 6 aprile 2010, nonché della semplificazione delle relative procedure, la documentazione è a carico del venditore oppure, ove compatibile, dell'acquirente.
4. 106. Comaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori, in particolare con le piccole e medie imprese, e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e di manutenzione e all'impegno a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi.
4. 104. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Bragantini, Allasia, Torazzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012» e le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
4. 16. Zeller, Brugger.

Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: Presso il Ministero fino a euro con le seguenti: Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 1-sexies, con il seguente: 1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
4. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:
1-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
b-ter) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55. La detrazione può essere fruita per l'intero ammontare nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese, ovvero in cinque o in dieci quote annuali costanti e di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi successive all'anno in cui sono state sostenute le spese.
4. 151. Vannucci, Vico, Strizzolo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla realizzazione di campionari aggiungere le seguenti:, ivi incluse le
prestazioni specialistiche svolte da terzi e riconducibili al medesimo progetto,
*4. 24. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla realizzazione di campionari aggiungere le seguenti:, ivi incluse le prestazioni specialistiche svolte da terzi e riconducibili al medesimo progetto,
*4. 110. Nicola Molteni, Torazzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:di bottoni aggiungere le seguenti: ovvero 22, sottovoci 22.19.01 o 22.29.01,
**4. 34. Ceroni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:di bottoni aggiungere le seguenti: ovvero 22, sottovoci 22.19.01 o 22.29.01,
**4. 311. Cavallaro.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di bottoni aggiungere le seguenti: nonché quelli fatti dalle imprese che svolgono le attività relative alla fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, codice attività 16.29.20;.
4. 161. Calvisi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.
4-quater. Il credito di imposta di cui al comma 4-bis è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.
4-quinquies. Rimane salva la facoltà per le Regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.
4-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, a 20 milioni di euro per l'anno 2011 e a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 178. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.
4-quater. Il credito di imposta di cui al comma 4-bis è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma i del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.
4-quinquies. Rimane salva la facoltà per le Regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.
4-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 15 milioni di euro per l'anno 2011 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 179. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi agli interventi agevolativi di cui al presente articolo, gli acquisti di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle suddette strutture ricettive, effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento.
4-ter. Le spese effettuate per gli investimenti di cui al comma 4-bis sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei contribuenti che le hanno sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro, nella misura del 36 per cento.
4-quater. La detrazione stabilita al comma 4-ter è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
4-quinquies. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle tabelle ad esso allegate, fino al 31 dicembre 2010, gli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quater sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.
4-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies nonché le procedure di controllo prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione e di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto.
4. 186.(versione corretta) Sanga, Lulli, Vico, De Micheli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Per gli anni 2010 e 2011 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono estese ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per il recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico-ricettive nell'ambito di un limite di spesa annuo di 10 milioni di euro. Il limite di spesa per unità immobiliare turistica è fissato in 1.000.000 euro.
4-ter. Per gli anni 2010 e 2011 sono prorogate per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell'ambito di un limite di spesa annuo di 5 milioni di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 300.000 euro.
4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure ed i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 aggiungere le seguenti: e agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 15 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
4. 167. Marchioni, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di garantire la continuità di produzione e l'equilibrio tra produzione e richiesta del mercato consentendo prezzi di vendita adeguati e conseguente redditività per i produttori, è incentivata l'adesione alla misura di sostegno specifica di cui all'articolo 103-quindicies del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009, anche con l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 5 del citato articolo 103-quindicies, nei confronti del Consorzio di tutela dei vini d'Asti e del Monferrato, Consorzio del brachetto d'Acqui e Consorzio dei Colli Tortonesi e, comunque, nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2010.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 215. Armosino, Fiorio, Fogliato, Stradella, Lovelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per nuovi investimenti si intendono tutte le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se realizzati su beni di terzi, laddove i contraenti intervenuti nel contratto di locazione o di affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, fermo restando l'insussistenza di finalità elusive.
4. 175. Sposetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
4. 39. Zeller, Brugger.

Al comma 5, sostituire le parole da: delle risorse fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che a tal fine sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base con riguardo alle seguenti finalità:
4. 602. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
4. 46. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine le parole: e all'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, la lettera e) è soppressa.
4. 300. Zazzera, Cimadoro, Barbato, Messina.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Le risorse previste dalla lettera c) del comma 5 per gli interventi, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per il 2010, 90 milioni di euro per il 2011 e 55 milioni a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante utili di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 4 al 6 per cento dell'addizionale sull'imposta del reddito delle società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e dall'aumento del 50 per cento delle percentuali indicate alla lettera b) del medesimo articolo 3, comma 2. Della disposizione in esame si tiene conto in sede di versamento dell'accanto dovuto per l'esercizio 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 50. Lazzari, Antonio Pepe, Patarino.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: attraverso l'acquisto di battelli fino alla fine del comma, con le seguenti: favorendo un sempre più ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti tale attività un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli alimentati ad energia solare effettuato entro il 31 dicembre 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività ed alla demolizione di un altro battello di analoga stazza o dimensione, dotato di motori alimentati con carburante tradizionale.
4. 315. Froner.

Sopprimere il comma 5-quater.
4. 603. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. 302. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra la Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. 205. Togni.

Al comma 6-bis, sostituire le parole: Le disponibilità, con le seguenti: Gli stanziamenti.
4. 604. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Ferma restando la definizione delle opere strategiche da realizzare a norma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della correlata intesa tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 19 dicembre 2003 e successive integrazioni, il finanziamento dell'opera «sistema di trasporto rapido di massa del comune di Parma» è revocato e viene riprogrammato, previa sottoscrizione di una intesa fra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna, al fine della realizzazione o del completamento di una delle restanti opere individuate dalla citata intesa del 19 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento agli interventi di miglioramento di opere infrastrutturali insistenti sul territorio provinciale di Parma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento revocato. Gli effetti del contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono sospesi fino alla individuazione dei soggetti attuatori subentranti, in relazione alle opere che beneficeranno della riprogrammazione.
4. 208. Benamati, Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 301. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi compresa una quota non superiore a 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, definiti d'intesa con gli enti locali competenti e finalizzati all'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria dell'Interporto di Parma CEPIM, nel comune di Fontevivo (Parma), anche in relazione alla previsione di una fermata metropolitana in località Ponte Taro sulla linea Salsomaggiore-Fidenza-Parma.
4. 211. Benamati, Motta.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8.1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
8.2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la corresponsione degli interessi sui prestiti erogati dagli istituti bancari per il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una dotazione 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
8.3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di concessione dei prestiti di cui al comma 8-ter, nonché i tassi applicabili.
4. 214. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
8-sexies. Al fine di consentire ai Comuni di provvedere, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, capi VII e VIII, alla esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici e alle revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti e agli altri adempimenti statistici, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo per il finanziamento del servizio di gestione della toponomastica nazionale, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Il finanziamento copre il costo totale del servizio per ciascun Comune richiedente fino ad esaurimento del fondo stesso. Il servizio sarà erogato, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e l'Istituto Nazionale di Statistica, da Poste Italiane S.p.A., in quanto unico soggetto in grado di garantire la disponibilità di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Tale archivio sarà disponibile online per i Comuni per consultare e modificare i dati toponomastici di competenza, e mantenerli costantemente aggiornati. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Istituto Nazionale di Statistica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Istituto Nazionale di Statistica, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità con cui i Comuni possono accedere al finanziamento, le modalità di determinazione dell'ammontare dei contributi per ciascun Comune richiedente, le caratteristiche tecniche della piattaforma e le modalità di corresponsione del costo del servizio al fornitore dello stesso.
8-septies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 216. Raisi.
(Inammissibile)

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti, con le seguenti: A quota parte degli oneri derivanti.
4. 605. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2011 aggiungere le seguenti: e agli oneri derivanti dall'articolo 4-bis pari a 15 milioni di euro per l'anno 2010 e 10 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Incentivi all'acquisto di veicoli ecologici) - 1. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica o a idrogeno con emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro, è riconosciuto un contributo di 5.500 euro.
2. Nel caso in cui l'acquisto dei veicoli di cui al comma 1 sia realizzato mediante sostituzione e relativa demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 2002, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5» è concesso un ulteriore contributo di euro 1.500.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1o maggio 2010 e fino al 30 aprile 2011, purché immatricolati non oltre il 31 luglio 2011.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
4. 314. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 9, secondo periodo, premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 606. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, la lettera e) è soppressa. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2010-2012.
4. 310. Raisi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, la lettera e) è soppressa.
4. 304. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «nei nove anni successivi» sono sostituite dalle parole: «negli undici anni successivi».
4. 60. Pelino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I contributi di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano anche per gli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2010-2012.
4. 316. Raisi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I contributi di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano anche per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2010-2012.
4. 317. Raisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 200, n. 338,» aggiungere le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d) le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 0300. Di Biagio, Berardi, Angeli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 200, n. 338,» aggiungere le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d) le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.
4. 0301. Narducci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Disciplina del commercio all'ingrosso) - 1. Ferme restando le competenze in capo al Sindaco e alla Regione in materia, l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso può essere svolta solo su aree ed in locali dotati di:
a) strutture per consentire o effettuare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, compresa la raccolta differenziata;
b) infrastrutture viarie e spazi adeguati al parcheggio per i clienti e i fornitori atti a garantire il corretto carico e scarico delle merci nonché il corretto accesso alle aree ed in grado di garantire un agevole deflusso del traffico automobilistico verso le principali arterie di collegamento stradale;

2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso non è, inoltre, consentita nei locali normalmente destinati al commercio al dettaglio.
3. Gli esercizi commerciali aperti al pubblico devono, inoltre, corrispondere rigorosamente a requisiti di decoro urbano e sicurezza fissati dalle autorità competenti in materia di commercio a pena del ritiro della licenza di vendita.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni adottano i provvedimenti necessari alla chiusura degli esercizi commerciali in contrasto con le presenti norme.
5. Sono abrogate conseguentemente le norme vigenti in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
4. 0302. Mantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Incentivi per le auto a basso impatto ambientale) - 1. Al fine di incentivare la diffusione di veicoli a GPL e a metano per autotrazione, è concesso un contributo di 1.500 per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), e lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con GPL o con gas metano.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore de minimis.
4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 228 della medesima legge.
5. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 135 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzazione del 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi o dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 027.(versione corretta) Sanga, Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Proroga incentivi after mark per la conversione delle autovetture con impianti gpl e metano) - 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «a decorrere dal 7 febbraio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2010».
2. Al comma 8 dell'articolo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2010».
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono stanziati 50 milioni di euro.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate, per l'anno 2010, derivante dalla modificazione all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso di sostituire: al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».
4. 034. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Lovelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Interventi per il rilancio del settore della camperistica). 1. È concesso un contributo di euro 3.000 per l'acquisto di un veicolo nuovo di categoria «euro 4», della tipologia di cui alla lettera m) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, realizzato attraverso la sostituzione, per mezzo della demolizione, di un veicolo di cui all'articolo 52, comma 1 o di cui all'articolo 53 comma 1, lettera a), o di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0» o «euro 1»; immatricolato prima del 1o gennaio 1999.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.
3. Per l'applicazione dei commi 2 e 3 valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
4. 028. Cenni, Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Detassazione degli investimenti per lo sviluppo della filiera del sughero). - 1. È escluso ai fini dell'imposizione sul reddito d'impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il 70 per cento del valore degli investimenti necessari alla produzione di materiale edile di derivato dal sughero e in particolare:
a) la progettazione e la realizzazione di prototipi innovativi, l'acquisto e la messa in opera di macchinari di nuova generazione sull'intero processo produttivo del sughero;
b) la progettazione, l'acquisto e la messa in opera di sistemi di approvvigionamento energetico per ridurre l'incidenza del consumo energetico sul costo industriale di produzione;
c) gli studi di fattibilità finalizzati a fornire tutti gli elementi necessari a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo di progetti innovativi nella filiera del sughero ed alla eventuale copertura brevettuale;
d) progetti di formazione e qualificazione della manodopera della filiera del sughero;
e) progetti di commercializzazione e di apertura a mercati emergenti mediante servizi reali, piattaforme commerciali, formazione specifica;
f) progetti di informatizzazione degli stabilimenti produttivi e di collegamento logistico tra produttori.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. 030. Calvisi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Detrazione interessi passivi acquisto beni tramite finanziamenti di credito al consumo). - 1. Per rafforzare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto in materia di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, e per sostenere la domanda interna, gli interessi passivi, nella misura del 36 per cento annuo, maturati per l'acquisto dei beni, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 marzo 2010, e di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con ricorso a contratti di finanziamento di cui agli articoli dal 121 al 128 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sino al limite massimo di euro 75.000 erogati, come disposto dalla direttiva 2008/48/CE, sono detraibili dal reddito imponibile, analogamente a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per tutti gli anni cui insiste il suddetto contratto di finanziamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i beni acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro il 2011 e 200 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. 032. Ceccuzzi, Lulli, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Detassazione degli investimenti in arredi per alberghi, negozi, uffici) - 1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi arredi per uffici, esercizi commerciali, alberghi ed aziende turistiche, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2011. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
2. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
3. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
4. 033. Vannucci, Vico, Strizzolo.

ART. 5.
(Attività edilizia libera).

Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sostituire le parole da: Fatte salve fino a: comunque con le seguenti: Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e.
*5. 307. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sostituire le parole da: Fatte salve fino a: comunque con le seguenti: Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e.
*5. 302. Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, dopo le parole: delle norme antisismiche, aggiungere le seguenti: di tutela idrogeologica,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: qualora non ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti.
5. 5. Barbato, Cimadoro, Borghesi, Messina, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sostituire le parole: sono eseguiti con le seguenti: possono essere eseguiti.
5. 303. Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 6. Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera d), dopo le parole: di idrocarburi aggiungere le seguenti: e di attività per la realizzazione di depositi di stoccaggio di gas o di CO2.
5. 17. Alessandri, Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Fugatti.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. 306. Brugger.

Al comma 1, capoverso, comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
5. 16. Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sopprimere la lettera b).
5. 7. Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso, comma 2, lettera c), dopo le parole: per aree di sosta aggiungere le seguenti:, purché non sostitutive di aree già adibite a verde.
5. 8. Barbato, Cimadoro, Borghesi, Messina, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, purché non comportino realizzazioni di nuove volumetrie, o modifiche di quelle esistenti.
5. 9. Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché il relativo documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.
5. 12. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e la documentazione prevista dall'articolo 90, comma 9, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5. 21. Stradella.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 37 della presente legge.
5. 28. Mariani, Iannuzzi, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1.
5. 305. Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari.

Al comma 1, capoverso, comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis)
possono in ogni caso stabilire norme più restrittive di quelle previste dal presente articolo.
*5. 304. Barbato, Cimadoro, Borghesi, Messina.

Al comma 1, capoverso, comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis)
possono in ogni caso stabilire norme più restrittive di quelle previste dal presente articolo.
*5. 308. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le procedure di dichiarazione di inizio attività (DIA) avviate, in forza di disposizioni regionali dichiarate incostituzionali, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore a 1 MW elettrico, alimentati dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i relativi effetti sono salvi a condizione che, alla data del 31 marzo 2010, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) gli impianti siano entrati in esercizio;
b) il soggetto interessato abbia concretamente avviato la realizzazione dell'impianto mediante l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente e la stipulazione di contratti per l'acquisizione di tutte le componenti dell'impianto, ovvero, in luogo della stipulazione di detti contratti, la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa.

1-ter. La regione o la provincia competente, se delegata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica l'effettiva sussistenza delle condizioni di cui al comma 1-bis, dandone comunicazione al soggetto interessato ed al Gestore servizi energetici (GSE).
5. 301. Lazzari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile che sia stata avviata in forza di una dichiarazione di inizio attività già presentata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto previsto per gli specifici impianti dall'articolo 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non oggetto di contestazioni, prescrizioni o impugnazioni in sede giudiziaria alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010, depositata il 26 marzo 2010, per impianti con soglia di potenza superiore a quella prevista come ammissibile alla realizzazione in forza di dichiarazione di inizio attività, può essere proseguita, ultimata e messa in esercizio a condizione che il dichiarante presenti alla regione o alla provincia competente, se delegata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la richiesta a tutti gli enti che, altrimenti, sarebbero stati interessati ad esprimere un parere o ad emettere un provvedimento abilitativo, comunque denominato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, consegnando copia conforme di tali richieste, per quel che concerne la realizzazione dell'impianto di produzione entro il sedime dell'area interessata dall'impianto stesso. Il dichiarante si obbliga ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che sono stabilite dagli enti interessati o a ripristinare lo stato dei luoghi in caso di parere negativo da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni operano la verifica della correttezza della dichiarazione e dell'idoneità della documentazione presentata entro trenta giorni dal ricevimento della medesima.
5. 15. Bruno, Pugliese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, ivi compresi gli interventi di potenziamento alle dette reti, come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal Gestore di rete.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e misure di semplificazione.
5. 300. Germanà.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1 - (Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali). - 1. Al fine di consentire lo sblocco degli investimenti programmati dai concessionari autostradali, nonché al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione, all'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data del 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 marzo 2010»;
b) al comma 2-bis, le parole: «31 marzo 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2010».
5. 0300. Milanato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1 - (Pontili galleggianti). - 1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica ed ambientale, concessione demaniale marittima, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.
5. 0301. Bernardo.
(Inammissibile)

ART. 5-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel caso in cui un operatore di reti di comunicazione elettronica intenda installare impianti radio di trasmissione punto punto o punto multipunto è sufficiente la comunicazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, onde verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
1-ter. Le attività di installazione di apparati di comunicazione elettronica di potenza irradiata complessiva inferiore a 7 watt, sono sottoposte al mero obbligo di comunicazione preventiva all'ente locale nonché all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, onde consentire la verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
1-quater. Alle infrastrutture e agli impianti radioelettrici ad esse pertinenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 9, dopo le parole: «un provvedimento di diniego» sono aggiunte le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»;
b) all'articolo 89, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di promuovere la condivisione e la coubicazione di infrastrutture, nonché di consentire il razionale inserimento degli impianti nel contesto ambientale di riferimento, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sufficiente la denunzia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13, nei seguenti casi:
a) quando gli apparati e le strutture accessorie e pertinenti siano da installare su infrastrutture preesistenti di altri operatori in base ad un titolo convenzionale;
b) quando due o più operatori di comunicazione elettronica dichiarino nell'istanza che le nuove installazioni di apparati per impianti radioelettrici sono effettuate mediante coubicazione o condivisione delle infrastrutture di supporto antenne e di ricovero apparati. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
5-bis. 302. Caparini, Crosio.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: normativa vigente aggiungere le seguenti: e comunque nel rispetto dei regolamenti comunali.
5-bis. 301. Froner.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di assicurare la piena realizzazione ed il completamento degli interventi di diffusione di infrastrutture e di servizi di telecomunicazioni a banda larga nel territorio nazionale, la Cassa depositi e prestiti può concedere ad enti locali, imprese private, società a partecipazione pubblica, concessionari o contraenti generali di lavori pubblici, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nei limiti dei finanziamenti di cui al comma 1-ter.
2-ter. La Cassa depositi e prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per la diffusione delle reti di banda larga». Il Fondo ha una dotazione iniziali di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e dalle risorse di cui al comma 2-quinquies.
2-quater. Con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
2-quinquies. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2-ter.
5-bis. 300. Cambursano, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.
(Inammissibile)

A.C. 3350-A - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con il seguente:

Art. 1.

1. II decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 4 nonché dell'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2010, N. 40

All'articolo 1:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 4, dopo le parole: «illeciti fiscali internazionali», sono inserite le seguenti: «e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti.» e le parole: «è obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie sono obbligatorie»;
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è effettuato a mezzo ruolo ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
6-ter. L'I.N.P.S. provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.
6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "l'attività di riscossione", sono inserite le seguenti: ", spontanea e coattiva,".
6-quinquies. L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2011».

All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell'amministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto dell'inquadramento. Per le finalità indicate al presente comma, all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "agenzie fiscali", sono inserite le seguenti: "nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze,"; nello stesso periodo, dopo le parole: "fascia in servizio", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero ovvero"; nel secondo periodo, dopo le parole: "di lavoro in essere presso", sono inserite le seguenti: "il Ministero ovvero presso". La presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dal capo II, sezione II, del Titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, dei servizi e del personale, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogato l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio ed alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.
2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2010".
2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e dell'economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.
2-octies. La definizione si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate ed il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento.
2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies è prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono nel medesimo anno, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel limite di 3 milioni di euro sono destinate a copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma 4-quinquies. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi è destinata ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2010, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tal fine all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: "le associazioni le cui pubblicazioni periodiche" fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. II rimborso dovuto a favore di Poste italiane spa non può essere superiore al predetto importo. II Ministero dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione".
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.
4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno 2011".
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione a favore delle imprese dei distretti del settore tessile ed abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";
b) all'articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
"e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
4-octies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della salute sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti dei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del 5 per mille per l'anno 2010.
4-terdecies.1 All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quinquies.
4-quaterdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".
4-sexiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies».

All'articolo 3:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro»;

al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997»;
dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione tributi per un periodo di dieci anni»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "costituisce titolo esecutivo" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi dei comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore"».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi). - 1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

2. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
3. È abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«ad obiettivi di efficienza energetica,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento al parco immobiliare esistente,»;
al comma 1, secondo periodo, le parole: «23 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «27 dicembre 2006» e dopo le parole: «versate all'entrata» aggiungere le seguenti: «del bilancio dello Stato»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria ed il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli, si intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009 e della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, del Titolo IV dell'allegato annesso alla regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 KW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto- legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 2, dopo le parole: «di campionari fatti» sono inserite le seguenti: «nell'Unione europea» e le parole: «13 o 14» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009 e della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»;

al comma 5, sostituire le parole da: «delle risorse» fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: «delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base con riguardo alle seguenti finalità»;
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dei programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.;

al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «è ripartito» sono inserite le seguenti: «, previo parere del CIPE» e sono aggiunte, in fine, le parole: «che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal Fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi comprese quelle iscritte sul capitolo n. 2246 istituito nell'ambito della U.P.B. 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnate nel triennio 2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per finanziare l'incentivazione, il sostegno ed i recuperi infrastrutturali per l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003»;
al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti dal successivo comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato»;
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rinvenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le Autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i princìpi e i criteri di registrazione nei bilanci delle Autorità portuali delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater.»;

al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti», con le seguenti: «A quota parte degli oneri derivanti»;
al comma 9, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «In attuazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Attività edilizia libera). - 1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili; vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica). - 1. Al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:
«Art. 87-bis. - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti».
2. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4».
Dis. 1. 1.Governo.