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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 31 marzo 2011

TESTO AGGIORNATO AL 4 APRILE 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 marzo 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Moffa, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Moffa, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
RAZZI: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, concernente l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili in favore delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero» (4233);
ANTONINO RUSSO ed altri: «Disposizioni per l'istituzione di una fondazione intitolata a Danilo Dolci e per la valorizzazione della sua figura e della sua opera» (4234);
BIANCONI ed altri: «Modifica all'articolo 128-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, concernente gli agenti in attività finanziaria» (4235);
BRESSA: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri» (4236);
JANNONE: «Modifica degli allegati II e IV al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente l'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, in attuazione della direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011» (4237);
JANNONE: «Modifica degli allegati II, V e VI al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, concernente l'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, in attuazione della direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1o marzo 2011» (4238);
SCILIPOTI: «Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria» (4239);
LANZARIN e STUCCHI: «Modifiche agli articoli 187 e 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati» (4240);
ALESSANDRI ed altri: «Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 3 milioni di euro, nonché modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti di lavori pubblici sotto soglia e di procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori» (4241).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Disposizioni in favore delle attività dello spettacolo, mediante la partecipazione alla gestione, alla destinazione e ai proventi dell'alienazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575» (2755) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mereu.
La proposta di legge NEGRO ed altri: «Modifica all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente la durata massima complessiva del congedo spettante per l'assistenza di ciascun figlio con invalidità grave» (3949) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge MOTTA ed altri: «Modifica all'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di salvaguardia dei rapporti tra il minore affidato e la famiglia affidataria» (4077) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Colaninno, Fiano, Ghizzoni, Mastromauro, Siragusa e Verini.
La proposta di legge CARLUCCI: «Norme per la salvaguardia dei laghi minori italiani» (4104) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barani, Barbieri, Dima, Favia, Lehner, Lisi, Mancuso, Marinello, Mereu, Razzi e Ventucci.
La proposta di legge LA LOGGIA ed altri: «Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui» (4123) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Calabria.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
FARINA COSCIONI ed altri: «Disposizioni concernenti gli effetti civili delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici» (4133) Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);
PROIETTI COSIMI ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure per l'adozione di minori stranieri» (4136) Parere delle Commissioni I, III, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):
COMAROLI ed altri: «Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato» (4149) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XI;
PAGANO ed altri: «Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori della provincia di Caltanissetta e nei comuni ad essa limitrofi appartenenti alle province di Enna e di Agrigento» (4157) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
MILO ed altri: «Disposizioni per la sospensione dell'esecuzione delle demolizioni di immobili nella regione Campania a seguito di sentenza penale di condanna» (4140) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
GAVA: «Istituzione dell'Autorità garante del rispetto dei termini contrattuali» (4160) Parere delle Commissioni I, II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

XIII Commissione (Agricoltura):
NASTRI: «Istituzione di un fondo per il finanziamento di misure di sostegno in favore del comparto agricolo» (4152) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
NASTRI: «Disposizioni per il sostegno della produzione di olio extravergine di oliva di qualità» (4163) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro):
MINARDO: «Misure per lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanili» (4225) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 31 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate:
n. 86/2010 del 18 novembre 2010, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione: cunicolo esplorativo de La Maddalena. Approvazione progetto definitivo e finanziamento» - alla IX Commissione (Trasporti);
n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013».

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 28 e 29 marzo 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile (COM(2011)144 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)359 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riforma delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (COM(2011)146 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e X (Attività produttive);
Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno (COM(2011)128 definitivo), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale - Situazione al 30 giugno 2010 (COM(2011)150 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

La Commissione europea, in data 30 marzo 2011, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049 del 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2011)137 definitivo/2, che sostituisce il documento (COM(2011)137 definitivo), già assegnata, in data 28 marzo 2011, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, nonché ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Puglia.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, con lettera in data 23 marzo 2011, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti fra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2010, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal difensore civico della Provincia autonoma di Trento.

Il difensore civico della Provincia autonoma di Trento, con lettera in data 24 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2010 (doc. CXXVIII, n. 29).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1880 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GASPARRI ED ALTRI: MISURE PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO LA DURATA INDETERMINATA DEI PROCESSI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3137-A)

A.C. 3137-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DL SENATO

Art. 1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «volontaria giurisdizione,» sono inserite le seguenti: «per il procedimento regolato dall'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

Sopprimerlo.
*1. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
*1. 2. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».
2. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità.
3. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 530-bis. - (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità».

4. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare, tenuità».
1. 4. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova). - 1. All'articolo 421 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo che accerti che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il giudice accerti, ai sensi del comma 1, che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa, ordina al pubblico ministero la correzione dell'imputazione concedendo, a richiesta dell'imputato e del suo difensore, un termine a difesa non superiore a cinque giorni»;
c) al quarto periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche sulla base dei verbali delle investigazioni difensive, depositati, a pena di decadenza, all'atto della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti».

2. Al comma 1 dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il giudice concede un termine a difesa non inferiore a cinque giorni».
3. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 431. - (Fascicolo per il dibattimento). - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, le parti costituite indicano i fatti che intendono provare e i mezzi di prova di cui chiedono l'ammissione. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, di periti o di consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, indicare le circostanze su cui deve vertere l'esame.
2. Il giudice, nel contraddittorio delle parti, provvede sulle richieste di ammissione delle prove e alla formazione del fascicolo per il dibattimento, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Dispone quindi che, a cura delle parti che hanno chiesto l'ammissione delle prove, siano citati per il giudizio i testimoni, i periti e i consulenti tecnici, nonché le persone indicate all'articolo 210.
3. Se necessario, anche d'ufficio, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per le decisioni sulle richieste di prove e per la formazione del fascicolo.
4. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati all'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

5. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva».

4. L'articolo 468 del codice di procedura penale è abrogato.
5. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 493. - (Richieste di prova) - 1. Le parti private non costituite all'udienza preliminare indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.
2. Il giudice ammette altresì i mezzi di prova non richiesti immediatamente dopo il decreto che dispone il giudizio dalle parti costituite in udienza preliminare se queste dimostrano di non averle potute indicare tempestivamente.
3. In ogni caso, le parti possono presentare direttamente a dibattimento, per l'assunzione a prova contraria, testimoni, periti e consulenti non indicati immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio.
4. Il giudice revoca il provvedimento di ammissione se la parte che ne ha fatto richiesta non ha provveduto alla citazione dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210, salvo che non ricorrano giustificati motivi».
1. 3. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate «ufficio per il processo».
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;
b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;
c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;
d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;
e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 1-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c), per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;
h) previsione della assegnazione di cui alla lettera g) mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;
i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;
l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;
m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g), che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
1. 5. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia siano rideterminate sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dell'amministrazione giudiziaria stessa, tenendo conto dei principi che disciplinano l'ufficio del processo.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
1. 6. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 544 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, omessa la analitica confutazione degli argomenti difformi»;
b) i commi 2, 3 e 3-bis sono abrogati.

2. All'articolo 545 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato.
1. 04. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 593 è sostituito dal seguente:
«3. Sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria anche se irrogata in sostituzione di pena detentiva»;
b) dopo l'articolo 601 è aggiunto il seguente:
«Art. 601-bis. - 1. Il Presidente della Corte di Appello se rileva una causa di inammissibilità della impugnazione o se sussistono i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'articolo 469, ovvero se la impugnazione deve essere convertita in altro tipo, assegna il procedimento ad apposita sezione. La apposita sezione procede con le formalità di cui all'articolo 610 del codice di procedura penale in udienza non partecipata».
1. 03. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 605 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica il comma 1 dell'articolo 544»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di conferma della sentenza appellata o di difformità relativa alla quantificazione della pena all'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti, applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza, il giudice può omettere la motivazione eccettuato il caso di reformatio in peius».
1. 08. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 606, comma 1, del codice di procedura penale le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
2. Dopo l'articolo 606 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 606-bis. - (Ricorso inammissibile). - 1. Il ricorso è inammissibile:
a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
b) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

2. L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza non impugnabile».
3. All'articolo 615, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se la decisione applica o si uniforma a principi di diritto consolidati, questi vengono richiamati nella sentenza, omessa ogni motivazione. Questa è necessaria in caso di rilevante mutamento giurisprudenziale».
1. 09. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. - (Ufficio per il processo). - 1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.
2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e con il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.
3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio per il processo sono istituite unità operative assegnate alle sezioni, ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili e dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento delle funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione, nonché di collaborare all'espletamento degli incombenti strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.
Art. 1-ter. - (Composizione dell'ufficio per il processo). - 1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.
2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal dirigente titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.
Art. 1-quater. - (Tirocinio presso gli uffici giudiziari). - 1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche possono essere ammessi, dopo aver svolto il primo anno di pratica forense, di tirocinio e di dottorato, in forza di apposite convenzioni stipulate dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari e i presidenti di sezione, con il consiglio dell'Ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, del lavoro, delle corti di appello e dei tribunali.
2. Gli ammessi all'attività di collaborazione sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione tranne che questi abbia espresso, con atto motivato, la propria indisponibilità.
3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario e la vigilanza e la disciplina del consiglio dell'Ordine degli avvocati, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono autorizzati a trattare i dati giudiziari previsti dagli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante il periodo di collaborazione e sono tenuti a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui sia disposto lo svolgimento a porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.
5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi davanti al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.
7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.
1. 02. Di Pietro, Palomba.

PROPOSTA DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI (A.C. 54-A)

A.C. 54-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 8.020 Ciccanti;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORI PARERI DELLA I COMMISSIONE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.100, 9.100 e 10.100 delle Commissioni;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 10.24 Cambursano, 11.26 Borghesi, 11.25 Borghesi e 11.27 Piffari.

A.C. 54-A - Proposta emendativa dichiarata inammissibile

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 4.
(Attività e servizi).

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f) e g), della legge 30 aprile 1999, n. 120, che presentino situazioni di disagio nell'offerta dei servizi essenziali.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo:
sostituire le parole:
di cui all'articolo 2 con le seguenti: di cui al comma 1 del presente articolo;
dopo le parole:
possono istituire aggiungere le seguenti: nell'ambito di apposite convenzioni con i gestori ed i concessionari dei servizi essenziali di cui al comma 1;
al comma 3, sostituire le parole:
di cui all'articolo 2 con le seguenti: di cui al comma 1 del presente articolo.
4. 21. De Luca.

INTERPELLANZE URGENTI

Orientamenti del Governo in ordine alla decurtazione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, con particolare riferimento alla riduzione dei finanziamenti a favore della società Cinecittà-Luce - 2-00999

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
a seguito dei progressivi tagli del Fondo unico dello spettacolo (Fus), la società Cinecittà-Luce spa sta ricevendo dallo stesso finanziamenti via via decrescenti. Si è passati, infatti, gradualmente dai 29 milioni di euro nel 2004, ai 17,2 milioni di euro nel 2010, che sono destinati a ridursi ancora di più nel 2011, attestandosi a soli 7,5 milioni di euro;
la funzione della società Cinecittà-Luce è particolarmente utile sia per la promozione del cinema italiano all'estero, sia per la valorizzazione di nuovi talenti con la distribuzione di film d'autore. Si tratta, in sostanza, di un pilastro della politica culturale italiana in un ambito, come quello cinematografico, spesso messo in difficoltà dalla forza delle produzioni cinematografiche d'oltre oceano, che hanno l'enorme vantaggio di partenza di essere girati in lingua inglese;
questo ridimensionamento del Fondo unico dello spettacolo, sia pure motivato da esigenze di politiche di bilancio, rischia di ridurre al minimo l'attività di Cinecittà-Luce e mette a rischio il posto di almeno 80 lavoratori, il che rappresenterebbe un fatto sicuramente dannoso per la cultura italiana -:
se non si ritenga necessario ed urgente riconsiderare la decisione del taglio dei finanziamenti, al fine di consentire la continuazione dell'attività ed il rilancio di una struttura culturale storicamente assai importante per il Paese, quale è appunto Cinecittà-Luce.
(2-00999) «Carlucci, Goisis, Garagnani, Rivolta, Botta, Pionati, Grimoldi, Vessa, Moles, Barbieri, Germanà, Vincenzo Antonio Fontana, Nirenstein, Baccini, Consiglio, Chiappori, Grassano, Iannaccone, Porfidia, Sardelli, Centemero, Palmieri, Pagano, Lainati, Pili, Nizzi, Barba, Murgia, Saltamartini, Bergamini, Porta, Renato Farina, Sbai, Di Virgilio, Aprea, Calabria, Cassinelli, Ceroni, De Girolamo, Frassinetti».

Iniziative volte a garantire il diritto allo studio, evitando disparità di trattamento tra regioni - 2-00996

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
nell'ambito dell'acceso dibattito recentemente sviluppatosi sulla scuola, da taluni sono state strumentalizzate le giuste affermazioni del Presidente del Consiglio circa un certo grado di condizionamento ideologico presente nelle istituzioni educative statali;
si rileva l'anomalia esistente, per quanto concerne il diritto allo studio, fra alcune regioni del Nord ove il pluralismo educativo e la libertà di scelta delle famiglie sono ampiamente riconosciuti rispetto ad altre regioni, come ad esempio l'Emilia Romagna, ove permane un monopolio regionale che nega alle famiglie quei diritti fondamentali che in Lombardia, Veneto e Piemonte sono garantiti (la giunta regionale dell'Emilia Romagna ha formulato linee di indirizzo che, secondo gli interpellanti, escludono di fatto la libertà di scelta educativa);
in tempi recenti gli interpellanti hanno raccolto l'adesione di molti consiglieri comunali e provinciali dell'Emilia Romagna, i quali hanno attribuito importanza fondamentale al diritto allo studio ed alla libertà di scelta del percorso educativo più consono alle esigenze delle famiglie;
senza mettere in discussione l'autonomia regionale in questa delicata materia, esiste un dovere dello Stato di assicurare a tutti i cittadini la fruizione di diritti essenziali quale quello allo studio, evitando disparità di trattamento fra regione e regione -:
se il Presidente del Consiglio intenda non solo precisare le iniziative svolte recentemente a favore della scuola statale, ma anche i propri orientamenti sulla funzione pubblica svolta dalla scuola paritaria in Italia in genere e in alcune regioni in particolare;
se non si intendano assumere iniziative normative che, rispettando l'autonomia regionale, stabiliscano su tutto il territorio nazionale un livello minimo delle prestazioni assicurate dal comparto pubblico.
(2-00996) «Garagnani, Di Virgilio, Mazzuca, Luciano Rossi, Palmieri, Centemero, Renato Farina, Pianetta, Pelino, Carlucci, Speciale, Mazzoni, Holzmann, Del Tenno, Valentini, Lunardi, Dell'Elce, De Camillis, Stasi, Antonione, Scandroglio, Gottardo, Nastri, Taddei, Frassinetti, Di Centa, Scelli, Sbai, Torrisi, Gibiino, Rosso, Bonciani, Bernardo, Bocciardo, Lainati, Romele».

Iniziative relative al personale della scuola a tempo determinato, alla luce di una recente sentenza del tribunale del lavoro di Genova - 2-01026

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
il tribunale del lavoro di Genova, con la sentenza n. 520 del 25 marzo 2011, ha condannato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a risarcire quindici lavoratori con contratto a tempo determinato, reiterato da tre a dieci anni, riconoscendo la possibilità della ricostruzione di carriera, l'illegittimità dei contratti a termine e i danni derivanti dalla mancata nomina a tempo indeterminato con la previsione per ciascuno dei quindici ricorrenti di un risarcimento di circa 30 mila euro;
complessivamente il costo del risarcimento a carico dell'erario ammonta a circa 500 mila euro;
la decisione del tribunale di Genova si fonda sul mancato rispetto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della direttiva dell'Unione europea 1999/70/CE, recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 368 del 2001, il quale dispone, all'articolo 4, che un contratto a tempo determinato può essere prorogato non più di una volta e che la durata totale di uno o più contratti a tempo determinato non può superare i tre anni e, all'articolo 5, comma 4-bis, che uno o più contratti di durata superiore ai tre anni siano considerati contratti a durata indeterminata;
nell'anno scolastico 2010-2011 risultano in servizio a tempo determinato 113.348 docenti, di cui 89.931 con contratto fino al termine delle lezioni, e 51.402 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
sarebbe assai onerosa (stime giornalistiche quantificano l'eventuale onere tra i 4 e i 6 miliardi di euro) l'eventuale estensione degli effetti determinati dalla suddetta sentenza al personale della scuola a tempo determinato che volesse intraprendere analoghe azioni legali;
nei prossimi tre anni andranno in pensione all'incirca 70.000 docenti con una fascia retributiva media di 28/35 anni di servizio. Il costo di tale personale in ruolo è pari a circa tre miliardi di euro: se le cattedre lasciate libere venissero coperte con l'assunzione di personale attualmente occupato con contratti a tempo determinato (e venisse loro ricostruita la carriera), lo Stato sosterrebbe un costo stimato di 2 miliardi e mezzo di euro, con un risparmio di circa 500 milioni di euro;
un piano straordinario di immissione in ruolo non avrebbe solo un vantaggio economico e di tutela dei docenti che da anni assolvono, pur in una condizione di precariato, al delicato compito dell'insegnamento e dei servizi ausiliari e di segreteria, ma consentirebbe soprattutto di garantire agli alunni quella continuità didattica indispensabile per il miglioramento dei livelli di apprendimento e per l'innalzamento della qualità del sistema di istruzione. In tale senso era stato predisposto il piano triennale di assunzioni, previsto dal Governo Prodi nella legge finanziaria per il 2007, che disponeva l'immissione in ruolo di 150.000 docenti e 20.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, prefigurando l'esaurimento - di fatto - delle graduatorie ad esaurimento -:
se, alla luce della sentenza del tribunale di Genova e delle considerazioni espresse in premessa, il Ministro interpellato non intenda procedere ad un piano straordinario di immissioni in ruolo e valutare la necessità di non procedere con la terza tranche dei tagli dei posti in organico previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.
(2-01026) «Ghizzoni, Ventura, Coscia, De Pasquale, Pes, Antonino Russo, Siragusa, Nicolais».