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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 27 aprile 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 aprile 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Pisacane, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 aprile 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BORGHESI ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina degli investimenti esteri in Italia» (4300);
SORO ed altri: «Modifica all'articolo 139 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente l'adozione di norme deontologiche relative al trattamento dei dati personali relativi a indagini di polizia e a procedimenti giurisdizionali, anche acquisiti mediante intercettazione di comunicazioni, nell'ambito delle attività giornalistiche e tramite i mezzi d'informazione» (4301);
BUCCHINO: «Istituzione di un assegno di solidarietà in favore delle famiglie monoparentali in condizioni di disagio economico» (4302);
DI PIETRO: «Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato» (4303).

In data 21 aprile 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRUGGER: «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano» (4304);
GALLETTI e POLI: «Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori» (4306).

In data 22 aprile 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
FARINA COSCIONI ed altri: «Norme in materia di donazione degli embrioni a fini di nascita e di destinazione dei medesimi a fini di ricerca scientifica» (4308).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Disposizioni in favore delle attività dello spettacolo, mediante la partecipazione alla gestione, alla destinazione e ai proventi dell'alienazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575» (2755) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scalera.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia» (3810) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Calabria, Sammarco e Scalera.

La proposta di legge CARLUCCI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità dei libri di testo scolastici» (4101) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Sammarco e Scalera.

La proposta di legge CARLUCCI: «Norme per la salvaguardia dei laghi minori italiani» (4104) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scalera.

La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Norme generali sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative» (4202) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Sammarco e Scalera.

Trasmissioni dal Senato.

In data 21 aprile 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 2380-2386. - Senatori CARUSO ed altri; senatori BERSELLI e CARDIELLO: «Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo» (approvata, in un testo unificato, dalla 2a Commissione permanente del Senato) (4305).

In data 22 aprile 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2665. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo» (approvato dal Senato) (4307).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
GOISIS: «Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai partecipanti al concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009, nonché proroga dell'efficacia delle graduatorie di concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti scolastici» (4214) Parere delle Commissioni V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
TASSONE ed altri: «Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre disposizioni per la perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia» (4259) Parere delle Commissioni V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);
ANNA TERESA FORMISANO e MONDELLO: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla legge 8 marzo 1951, n. 122, per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli e nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle province» (4271).
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifica della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (4278) Parere delle Commissioni III, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
MANCUSO e VIOLA: «Introduzione dell'articolo 348-bis del codice penale, concernente l'abusivo esercizio della professione di medico veterinario» (4218) Parere delle Commissioni I e XII;
MURO: «Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazioni di immobili urbani» (4261) Parere delle Commissioni I, V e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);
SAMMARCO e GIULIO MARINI: «Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro e del trattamento economico della magistratura ordinaria» (4293) Parere delle Commissioni I, IV, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);
S. 2380-2386. - senatori CARUSO ed altri; senatori BERSELLI e CARDIELLO: «Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo» (approvata, in un testo unificato, dalla 2a Commissione permanente del Senato) (4305) Parere della I Commissione.

IV Commissione (Difesa):
RAISI: «Riforma della rappresentanza del personale militare» (4179) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XI e XII.

VI Commissione (Finanze):
BIANCONI ed altri: «Modifica all'articolo 128-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, concernente gli agenti in attività finanziaria» (4235) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.

VII Commissione (Cultura):
ROSSA ed altri: «Modifica all'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo» (4172) Parere delle Commissioni I, II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
D'IPPOLITO VITALE: «Disposizioni per le attività di ricerca, tutela e valorizzazione dei siti archeologici presenti nel territorio della regione Calabria» (4208) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
BERSANI ed altri: «Disposizioni per il governo delle risorse idriche e la gestione del servizio idrico integrato» (3865) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ALESSANDRI ed altri: «Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 3 milioni di euro, nonché modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti di lavori pubblici sotto soglia e di procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori» (4241) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MONTAGNOLI ed altri: «Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi» (4242) Parere delle Commissioni I, V, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BRANDOLINI ed altri: «Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna» (4258) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
JANNONE: «Modifica degli allegati II, V e VI al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, concernente l'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, in attuazione della direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1o marzo 2011» (4238) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XIV.

XI Commissione (Lavoro):
S. 2177. - LO PRESTI ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (1524-B) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XII e XIII;
LAFFRANCO: «Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di inquadramento del personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie» (4198) Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
RIGONI ed altri: «Disposizioni in materia di limite di età pensionabile per i lavoratori delle cave» (4211) Parere delle Commissioni I, V e X;
FEDRIGA ed altri: «Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici» (4221) Parere delle Commissioni I, V e XII.

XIII Commissione (Agricoltura):
NASTRI e CARLUCCI: «Istituzione dell'Agenzia per il controllo e gli interventi a sostegno del "Distretto del riso in Piemonte"» (2234) Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
OLIVERIO ed altri: «Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti» (4189) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
RAINIERI ed altri: «Istituzione dell'Ufficio nazionale per il coordinamento delle attività di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari e altre disposizioni per il contrasto e la prevenzione delle frodi nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione protetta o aventi caratteristiche tipiche» (4209) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):
«Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale» (4299) Parere delle Commissioni I e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 aprile 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato l'utilizzo delle economie di spesa realizzate, rispettivamente, dal comune di Attimis (Udine), a valere sul contributo concesso nel 2000, per ulteriori lavori finalizzati a una migliore conservazione della Torre del Mastio del Castello di Partistagno, e dal comune di Montauro (Catanzaro), a valere sul contributo concesso nel 2002, per la riduzione fuori piombo dei muri e della regimentazione delle acque superficiali nel complesso monumentale Grangia di Sant'Anna.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 19 aprile 2011, ha trasmesso una pronuncia, approvata dall'assemblea del CNEL nella seduta del 19 aprile 2011, contenente osservazioni e proposte in ordine al Documento di economia e finanza 2011.

Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 20 aprile 2011 - ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, per gli esercizi dal 2007 al 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 300).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 20 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «Rossini opera festival», per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 301).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per gli esercizi 2008 e 2009, e la connessa determinazione e relativa relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi Spa, per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 302).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 1o aprile 2011, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno ZAMPA ed altri n. 9/3778-A/36, concernente l'adozione delle disposizioni necessarie per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale, POLI ed altri n. 9/3778-A/85, riguardante l'introduzione di forme più adeguate e strutturate di ammortizzatori sociali, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010 e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno CASTAGNETTI n. 9/3638/164, concernente l'adozione di misure di stabilizzazione economica ed a tutela delle fasce a rischio di povertà, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 13 e del 14 aprile 2011, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno CAUSI ed altri n. 9/2936-A/162, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, concernente il finanziamento dei contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, BOCCI n. 9/3857-A/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 2010, riguardante il rinnovo del Patto per la sicurezza urbana di Perugia, GASBARRA n. 9/4086/176, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2011, concernente l'opportunità di procedere alla soppressione dell'obbligo di ottenere licenza dal questore per l'apertura di internet point e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno BORDO n. 9/1366/19, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2008, concernente la previsione di forme di tutela efficaci per gli stranieri vittime nei luoghi di lavoro di situazioni accertate di violenza o di grave sfruttamento, RUGGHIA ed altri n. 9/3778-A/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, sull'applicabilità del tetto salariale per il personale del comparto sicurezza e difesa, BUONFIGLIO ed altri n. 9/3857-A/12, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 2010, riguardante le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere del 18 aprile 2011, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno LO PRESTI ed altri n. 9/1441-quater-F/9, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 ottobre 2010, concernente l'introduzione di modifiche al codice dell'ordinamento militare, CIRIELLI ed altri n. 9/3996-A/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 gennaio 2011, riguardante iniziative volte al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale militare italiano che abbia contratto infermità o patologie tumorali a causa delle particolari condizioni ambientali od operative, ed alle risoluzioni conclusive RUGGHIA ed altri n. 8/00111 e CIRIELLI ed altri n. 8/00112, approvate dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 16 febbraio 2011, sull'esigenza di concordare con le associazioni combattentistiche e d'arma e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia.

Il ministro della difesa ha altresì trasmesso quattro note relative all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Maurizio TURCO ed altri n. 9/3638/300, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, concernente la definizione ed il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, alle risoluzioni CICCHITTO ed altri n. 6/00071 e FRANCESCHINI ed altri n. 6/00072, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 marzo 2011, in merito alle comunicazioni del Governo sulla crisi libica, ed alla risoluzione NIRENSTEIN ed altri n. 7/00520, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) nella seduta del 18 marzo 2011, riguardante la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1973 del 17 marzo 2011.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) competenti per materia.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 21 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della citata legge n. 194 del 1978, riferita all'anno 2010, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2010 (doc. XXXVII-bis, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 21 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2010 (doc. CLXV, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni del ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 1o aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come modificato dall'articolo 1, comma 463, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la relazione informativa sull'attività svolta nell'anno 2009, con proiezioni al 2010, da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, cui è allegata la relazione predisposta dalla medesima Agenzia, riferita all'esercizio 2009.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 26 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma stipulato con la società Poste italiane Spa, relativa all'anno 2008 (doc. CXIII, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 26 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2008 dall'Istituto nazionale conserve alimentari (INCA), con allegati il conto consuntivo riferito alla medesima annualità, il bilancio di previsione per l'anno 2009 e le relative piante organiche.

Questa documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 20 e 21 aprile 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del programma energetico europeo per la ripresa (COM(2011)217 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consigliò, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione intermedia del programma «Gioventù in azione» (COM(2011)220 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (COM(2011)224 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del progetto ITER (COM(2011)226 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Aumentare la responsabilità dell'Unione europea relativamente al finanziamento dello sviluppo nei confronti della valutazione inter pares sull'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Unione europea (COM(2011)218 definitivo), che è assegnata ha sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

La Commissione europea, in data 20 aprile 2011, ha altresì trasmesso un nuovo testo del Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno (COM(2011)128 definitivo/2, che sostituisce il documento COM(2011)128 definitivo), già assegnato, in data 31 marzo 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 22 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione concernente la definizione degli obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi.

Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per l'adeguamento ed il miglioramento della linea ferroviaria Aosta-Chivasso - 3-01610

NICCO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la linea ferroviaria Aosta-Chivasso è l'unico collegamento ferroviario tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la rete nazionale ed internazionale ed assume perciò un ruolo di particolare rilievo;
tale linea presenta da tempo rilevanti ed irrisolti problemi infrastrutturali e gestionali, recentemente aggravati dal divieto di transito nel passante ferroviario di Torino alle motrici diesel;
sin dal 2006 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione autonoma Valle d'Aosta e Rete ferroviaria italiana s.p.a. hanno proceduto alla realizzazione di uno studio di fattibilità per l'adeguamento ed il miglioramento della linea ferroviaria;
nell'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria 2006 venne inserito uno specifico punto relativo alla «modernizzazione della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso»;
la legge 27 dicembre 2006, n 296, legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1, comma 976, ha recato un primo significativo finanziamento, 40 milioni di euro, per i primi interventi, inseriti poi nel contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana s.p.a.;
nel parere espresso il 27 luglio 2009 dalla IX Commissione della Camera dei deputati sull'allegato infrastrutture 2009 è stato inserito un preciso riferimento alla «priorità di impegnare le risorse per il miglioramento del collegamento ferroviario tra Aosta e Chivasso»;
il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di trasporto ferroviario», dispone, tra l'altro, che «la Regione, i Ministeri competenti e il Gestore dell'infrastruttura stipulano accordi di programma quadro al fine di individuare gli interventi infrastrutturali necessari per conseguire una riqualificazione della rete ferroviaria della Regione»;
nell'intesa generale quadro stipulata nel luglio 2010 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma Valle d'Aosta, la linea ferroviaria Aosta-Chivasso è stata espressamente indicata tra le infrastrutture di «preminente interesse nazionale», con specificazione degli interventi necessari per un costo stimato in 886,665 milioni di euro;
il 21 luglio 2010 la società Italferr s.p.a. ha presentato gli elaborati relativi al progetto preliminare «Ammodernamento della linea ferroviaria Chivasso-Aosta - Elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta» -:
quali iniziative intenda assumere per una rapida e risolutiva modernizzazione della linea ferroviaria che collega la Regione autonoma Valle d'Aosta alla rete nazionale ed internazionale, sulla base di quanto illustrato in premessa.(3-01610)

Iniziative in relazione ad episodi di intimidazione e minaccia nei confronti di amministratori locali in Calabria - 3-01611

TASSONE, OCCHIUTO, GALLETTI, COMPAGNON, CICCANTI, NARO e VOLONTÈ. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
più volte è stata richiamata l'attenzione del Governo sulle azioni criminali nei confronti degli amministratori e di coloro che hanno, quindi, una rappresentanza democratica nelle istituzioni della regione Calabria;
vi sono stati consiglieri regionali, sindaci e consiglieri provinciali «attenzionati» da parte della criminalità. Lo stesso presidente del consiglio regionale della Calabria, Talarico, è stato oggetto di atti di intimidazione;
da qualche mese, il consigliere regionale Gallo, sindaco di Cassano all'Ionio, quasi quotidianamente riceve intimidazioni e minacce che riguardano la sua famiglia;
bisogna ascrivere alle forze dell'ordine e alla magistratura dei risultati importanti nella lotta alla criminalità organizzata, non soltanto in Calabria, ma anche a livello nazionale;
poco conta questo risultato se vi sono fatti criminali di questo genere che vanno a scardinare le istituzioni e, soprattutto, le realtà locali e mettono in discussione l'agibilità democratica del vivere e la convivenza sociale e civile;
queste minacce hanno dell'incredibile e quello che più dà fastidio è che tutte le intimidazioni nei confronti degli amministratori comunali, provinciali e regionali non hanno volto: nessun responsabile è stato individuato dagli inquirenti;
bisogna che il Governo si attivi per un'azione di deterrenza, anche per individuare i responsabili di questi atti criminali -:
se non intenda assicurare mezzi ulteriori a supporto dell'azione investigativa, al fine di fronteggiare efficacemente un disegno criminoso che coinvolge le istituzioni e compromette la convivenza civile dei cittadini.(3-01611)

Elementi in merito alla matrice degli attentati di natura politica compiuti negli ultimi anni e iniziative per intensificare il sistema dei controlli al fine di tutelare la sicurezza di chi ricopre incarichi «sensibili» - 3-01612

PAGLIA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il vile attentato subito il 31 marzo 2011 dal tenente colonnello Alessandro Albamonte, capo di stato maggiore della caserma Ruspoli di Livorno, gravemente ferito all'atto di apertura di un pacco bomba a lui indirizzato, segnala quanto ancora attuali e pericolose siano le attività di gruppi terroristici nel nostro Paese;
a pagare con la propria incolumità fisica, quando non con la vita, sono spesso degli encomiabili servitori della Repubblica, impegnati nella difesa, nella giustizia o nell'amministrazione dello Stato;
tali attentati sono tanto più efficaci per i loro ideatori ed esecutori quanto più si diffonde un'immagine d'insicurezza per chi opera «in prima linea», oltre che di debolezza delle istituzioni nella loro reazione;
nella vicenda riguardante il tenente colonnello Albamonte, il corso delle indagini e gli esiti giudiziari che queste avranno rappresentano senza dubbio la più importante risposta dello Stato agli attentatori, ma è, altresì, auspicabile che il Governo reagisca a quanto avvenuto con gli strumenti e le prerogative a propria disposizione;
il sistema postale, nonostante la preziosa e costante azione della polizia postale e delle comunicazioni, appare per sua natura particolarmente esposto al tipo di attentato subito da Albamonte;
appare quanto mai opportuna una «mappatura» degli attentati di natura politica, più o meno riusciti, che negli ultimi anni hanno interessato le istituzioni italiane, al fine di meglio comprendere la natura delle azioni terroristiche poste in essere -:
se non intenda, al fine di offrire una lettura più ampia e univoca dei gruppi terroristici più o meno organizzati operanti in Italia, relazionare al Parlamento sulla matrice degli attentati di natura politica compiuti negli ultimi anni, anche facendo riferimento alle risultanze investigative disponibili, e - volendo offrire una prima risposta all'attentato subito il 31 marzo 2011 dal tenente colonnello Alessandro Albamonte - quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere per intensificare il sistema dei controlli, anche allo scopo di meglio tutelare la sicurezza di chi ricopre incarichi sensibili ed esposti al rischio di attentati di natura terroristica.(3-01612)

Iniziative di competenza per la riduzione dei premi assicurativi, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia - 3-01613

IANNACCONE, SARDELLI, BELCASTRO, D'ANNA, MILO, MARIO PEPE (IR), PIONATI, PORFIDIA e RUVOLO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il gruppo Assicurazioni Generali s.p.a. è la più grande compagnia italiana di assicurazioni ed una delle più importanti al mondo e, secondo la classifica di Fortune global 500, le Assicurazioni Generali sono il primo gruppo economico italiano per fatturato;
fanno parte del gruppo Assicurazioni Generali s.p.a.: Ina Assitalia, Alleanza Toro, Generali Deutschland, Genertel, Fata Assicurazioni e Augusta Assicurazioni;
in particolare:
a) Alleanza Toro s.p.a. è una compagnia di assicurazioni con sede a Torino nata nel 2009, a seguito dell'incorporazione all'interno di Assicurazioni Generali e la successiva fusione con Toro Assicurazioni, ed ha partecipazioni in Lloyd Italico, in Augusta Assicurazioni spa, Toro Targa Assicurazioni, D.A.S. s.p.a.;
b) Generali Deutschland è un'holding che controlla circa 20 società assicurative ed è il secondo gruppo assicurativo della Germania;
c) Genertel è una compagnia di assicurazione nata il 1o luglio 1994 ed è stata la prima assicurazione in Italia ad offrire i servizi senza intermediari;
d) Fata Assicurazioni nel 2007 è stata scissa a Fata Assicurazioni danni s.p.a. e Fata Vita s.p.a.;
il presidente delle Assicurazioni Generali s.p.a., dottor Geronzi, ha rassegnato le dimissioni a seguito della decisione di dieci componenti del consiglio di amministrazione di procedere con una mozione di sfiducia;
il presidente delle Assicurazioni Generali s.p.a. fu nominato il 24 aprile 2010 e, da quanto si apprende da giornali e lanci di agenzie giornalistiche, avrebbe concordato una buonuscita di 16,65 milioni di euro;
una buonuscita di tale rilevanza ha prodotto grande scalpore tra i cittadini che si ritrovano a pagare prezzi assicurativi, a partire dalla responsabilità civile per le automobili, che raggiungono livelli insostenibili;
in particolare, nel Sud il costo dei premi assicurativi raggiunge picchi elevatissimi, basti pensare che, ad esempio, in una città come Avellino assicurare una motocicletta di 250 centimetri cubici può costare anche 2.000 euro l'anno;
il gruppo Assicurazioni Generali s.p.a. non solo è il primo gruppo per fatturato in Italia, ma ha anche un forte impatto sui livelli delle assicurazioni, che ormai necessitano di un intervento urgente affinché si giunga ad una riduzione effettiva dei relativi costi, ed è certo che notizie come quelle relative all'entità della buonuscita del presidente dimissionario, dottor Geronzi, non possono che ingenerare tra i cittadini richieste di non far pesare i lauti stipendi o le buonuscite di manager e dirigenti sui livelli dei premi richiesti, ad esempio, agli automobilisti -:
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché, a partire dal gruppo Assicurazioni Generali s.p.a., si giunga ad una riduzione effettiva dei premi assicurativi insostenibili, in particolare nel Mezzogiorno, che, ad avviso degli interroganti, potrebbe derivare anche da un atteggiamento di maggiore austerità nei confronti di buonuscite rilevanti e incomprensibili, come quella ricevuta dal dottor Geronzi.(3-01613)

Intendimenti del Governo in relazione alla predisposizione di un piano energetico nazionale, con particolare riferimento allo sviluppo delle energie rinnovabili - 3-01614

ROTA, PIFFARI, DONADI, BORGHESI e EVANGELISTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
un consuntivo su questi primi tre anni di legislatura mostra con assoluta evidenza come sulle fonti energetiche rinnovabili il Governo non abbia di fatto investito praticamente nulla, ma, al contrario, ha fin dal primo momento scelto con forza di porre al centro delle sue strategie energetiche il ritorno al nucleare;
questa scelta, ad avviso degli interroganti, scellerata del nucleare imposta dal Governo fin dall'inizio, e che solo adesso - seppure in forma molto ambigua - sembrerebbe in parte «rimangiarsi», ha di fatto impedito di puntare fin da subito su una politica energetica che avesse al centro la crescita delle energie alternative, con la conseguenza di «affossare» quanto di importante aveva fatto il precedente Governo di centrosinistra per il decollo di questo settore;
dopo ben tre anni di legislatura, il Ministro dell'economia e delle finanze sembra accorgersi solo adesso degli elevatissimi costi legati al nucleare, finora volutamente ignorati dal Governo, se è vero che nei giorni scorsi Tremonti coniava il concetto di «debito nucleare», secondo il quale i costi per il «decommissioning», cioè quelli derivanti dalla chiusura di una centrale nucleare, ridurrebbero il prodotto interno lordo del Paese e comunque ne aumenterebbero sensibilmente il debito;
è importante ricordare che il 12 e il 13 giugno 2011 gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum, promosso dall'Italia dei Valori, contro il nucleare, al fine di abrogare proprio la normativa che intende dare il via libera alla realizzazione di centrali nucleari sul territorio nazionale;
occorre, invece, puntare con maggiore determinazione a una vera innovazione in campo energetico, che deve vedere lo sviluppo delle energie rinnovabili nel rispetto della salvaguardia ambientale;
ci si augura che dopo la tragedia nucleare giapponese, possa aprirsi qualche minimo spiraglio in questa direzione all'interno dello stesso Governo. In questo senso si ricorda che sempre il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti, intervenendo il 19 aprile 2011 davanti alla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, sottolineava come «questa fase va utilizzata anche per sostenere investimenti pubblici destinati a operazioni di interesse collettivo: il finanziamento delle energie alternative risponde a questa esigenza»;
va rivista l'intera strategia energetica del Governo e il nuovo piano energetico nazionale, da troppo tempo atteso, deve diventare l'occasione per sostenere e aumentare con determinazione gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e nella ricerca e sviluppo in questo ambito. Si ricorda che l'obiettivo che l'Unione europea ha posto all'Italia è quello di coprire entro il 2020 con le fonti energetiche rinnovabili il 17 per cento dei consumi energetici nazionali;
finora l'unico provvedimento di rilievo di questa legislatura, che ha riguardato le energie alternative, è stato il recente decreto legislativo n. 28 del 2011 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Un provvedimento che, per come formulato, secondo gli interroganti, bloccherà lo sviluppo del settore delle rinnovabili che producono energia elettrica, e che per tali ragioni è riuscito a raccogliere una serie di forti critiche, sia dal mondo imprenditoriale del settore che dalla totalità delle associazioni ambientaliste, tanto che il Governo in queste ore sta provvedendo a varare un decreto interministeriale parzialmente correttivo del decreto legislativo n. 28 del 2011. Peraltro, la lettura della bozza del suddetto decreto correttivo, ha già provocato le prime critiche da parte delle principali associazioni di categoria operanti nel settore delle rinnovabili, che lo ritengono del tutto insoddisfacente;
tutta questa incertezza e quella che agli interroganti appare come totale improvvisazione non può che ripercuotersi negativamente sugli investimenti in un settore strategico e «anticiclico», quale è appunto quello delle energie pulite, che avrebbe, invece, bisogno di certezze e di un quadro normativo chiaro e non in continua modificazione -:
se non ritenga urgente varare un nuovo piano energetico nazionale che superi definitivamente la nefasta parentesi nucleare e ponga finalmente al centro della politica energetica nazionale lo sviluppo delle energie rinnovabili e la filiera italiana del settore, garantendo a tal fine le necessarie risorse finanziarie.(3-01614)

Iniziative di competenza volte a favorire la partecipazione ai bandi pubblici di aziende europee che non abbiano delocalizzato le loro produzioni - 3-01615

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
in data 11 febbraio 2011, la Gazzetta ufficiale ha pubblicato un bando di gara concernente l'accordo quadro per la fornitura di 79 mila completi da lavoro estivi ed invernali per addetti al recapito delle Poste italiane, per un valore stimato, iva esclusa, pari ad euro 12.521.500;
i requisiti comprendono esplicitamente il rispetto, da parte dei concorrenti, della certificazione ambientale ISO14001 ed impongono, altresì, il possesso del certificato ISO9001;
si suppone che il bando di gara, comunitario, sia rivolto ad imprese operanti nell'Unione europea, aziende singole o raggruppamenti temporanei che siano;
i prezzi posti a base d'asta risultano, invece, sostenibili solo da imprese manifatturiere asiatiche o quanto meno con impianti delocalizzati in Asia, giacché per un kit completo e comprensivo di una giacca a vento, tre pantaloni e gonne, quattro camicie, un maglione con collo a v, due maglioni a collo alto unisex ed un cappellino si parte da euro 210 -:
quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere affinché nelle «aste pubbliche» i prezzi posti a base d'asta possano essere tali da consentire la partecipazione di aziende e raggruppamenti temporanei d'impresa effettivamente basati in Europa, considerato che prezzi così bassi, come quelli ricordati in premessa, non favoriscono la qualità dei prodotti e alimentano la pratica più o meno surrettizia dei subappalti che favoriscono imprese con siti produttivi delocalizzati in Asia.(3-01615)

Chiarimenti sulle regole di ingaggio e sulle nuove tipologie di missioni affidate alle Forze armate italiane sul territorio libico - 3-01616

FRANCESCHINI, TEMPESTINI, RUGGHIA, MARAN, VENTURA, VILLECCO CALIPARI, AMICI, BOCCIA, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI, ROSATO, BARBI, COLOMBO, CORSINI, LOSACCO, NARDUCCI, PISTELLI, PORTA, GIANNI FARINA, GAROFANI, GIACOMELLI, LA FORGIA, LAGANÀ FORTUGNO, MIGLIAVACCA, MOGHERINI REBESANI, RECCHIA e RIGONI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la situazione in Libia desta sempre maggiore preoccupazione per la situazione di aperto conflitto che riguarda diverse città, con bombardamenti e aggressioni da parte delle forze lealiste di Gheddafi nei confronti dei civili, in particolare di quelli assediati nella città di Misurata, e conseguenti perdite di vite umane;
la traduzione sul campo della risoluzione Onu n. 1973 del 2011, punto di riferimento essenziale dell'azione della comunità internazionale, della Nato e dell'Italia, che autorizzava a prendere «tutte le misure» necessarie «per proteggere i civili e le aree a popolazione civile minacciate di attacco», è resa complessa dalla violenza dell'attacco delle forze governative;
in questo contesto, accanto alla ricerca delle soluzioni politiche e diplomatiche praticabili e giustamente perseguite, gli alleati hanno sottolineato la necessità di una riorganizzazione dell'azione di intervento per renderla insieme più sicura e più efficiente nella tutela dei civili libici e nel sostegno alla lotta di liberazione del Consiglio nazionale di transizione di Bengasi;
a fronte di tali richieste avanzate dagli alleati al nostro Paese, cambiando linea rispetto a quanto sostenuto anche in sedi parlamentari, una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri ha annunciato che l'Italia parteciperà ai bombardamenti Nato sulla Libia attraverso una «maggiore flessibilità operativa dei propri velivoli con azioni mirate contro specifici obiettivi militari selezionati sul territorio libico, nell'intento di contribuire a proteggere la popolazione civile libica»;
nella stessa giornata un Ministro dello stesso Governo ha dichiarato che non avrebbe mai votato a favore di questa decisione, che restava contrario a qualunque intervento in Libia, avendo l'Italia già fatto abbastanza mettendo a disposizione le basi, l'appoggio logistico e il pattugliamento anti-radar, e che avrebbe posto il problema in Consiglio dei ministri;
addirittura il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Giovanardi, in un'intervista a La Stampa, ha spiegato che «l'intervento in Libia è completamente sbagliato, i presupposti sono e restano del tutto infondati»;
il continuo ondivago alternare posizioni diverse su temi così delicati di politica estera contribuisce a rendere il Paese scarsamente affidabile nei contesti internazionali, a ridurre il suo peso politico e l'incisività delle sue posizioni e ad indebolire l'immagine e il ruolo dell'Italia, oltre a rivelare una debolezza sostanziale della compagine governativa certamente non a lungo sostenibile -:
quali siano le nuove regole di ingaggio e le nuove tipologie di missioni, già concordate a livello internazionale e affidate alle nostre Forze armate sul territorio libico, e se le stesse siano confermate alla luce dei contrasti e dei dissensi espressi da autorevoli membri del Governo.(3-01616)

Chiarimenti in ordine alle caratteristiche dell'intervento militare italiano in Libia - 3-01617

BALDELLI e CICU. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'adesione dell'Italia alle indicazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, quindi, al piano di interventi della coalizione a guida Nato costituisce l'impegno coerente e consapevole di un Paese che non può restare indifferente alla sanguinaria repressione nei confronti del popolo libico;
la decisione del Governo italiano di ampliare la flessibilità operativa degli assetti aerei in Libia si iscrive pienamente nell'ambito di ciò che ha già deliberato il Parlamento rispetto alla risoluzione 1973 delle Nazioni Unite;
l'ulteriore impegno dell'Italia in Libia annunciato in questi giorni costituisce, quindi, come è stato tra l'altro ribadito anche dalle più alte cariche dello Stato, il naturale sviluppo della scelta compiuta dall'Italia a metà marzo 2011 -:
quali indicazioni possa fornire in merito alle caratteristiche dell'operazione militare nella quale l'Italia è impegnata in questa nuova fase del conflitto, nel pieno rispetto della responsabilità primaria di assumere tutte le misure possibili per garantire la protezione dei civili. (3-01617)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: IGNAZIO ROBERTO MARINO ED ALTRI; TOMASSINI ED ALTRI; PORETTI E PERDUCA; CARLONI E CHIAROMONTE; BAIO ED ALTRI; MASSIDDA; MUSI ED ALTRI; VERONESI; BAIO ED ALTRI; RIZZI; BIANCONI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON; CASELLI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2350-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BINETTI ED ALTRI; ROSSA ED ALTRI; FARINA COSCIONI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; POLLASTRINI ED ALTRI; COTA ED ALTRI; DELLA VEDOVA ED ALTRI; ANIELLO FORMISANO ED ALTRI; SALTAMARTINI ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI; PALAGIANO ED ALTRI (A.C. 625-784-1280-1597-1606-1764-BIS-1840-1876-1968-BIS-2038-2124-2595)

A.C. 2350-A - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame fa esplicito riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, a voler sottolineare che la legge in esame si muove nell'ambito e nel rispetto della Costituzione;
in realtà, negli articoli successivi del testo, sono presenti norme in palese conflitto con tali articoli della nostra Carta. E di essi viene data una interpretazione incompatibile con la stessa lettera della Costituzione, il cui significato in questa materia è stato chiaramente e ripetutamente messo in evidenza dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione;
l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». È evidente quindi l'imperativa indicazione di detto articolo 32, che vieta appunto qualsiasi trattamento che possa violare «il rispetto della persona umana»;
nell'ambito della libertà della persona e dei diritti costituzionalmente riconosciuti, deve quindi intendersi consentito il diritto al rifiuto e/o all'interruzione dei trattamenti sanitari, che non può essere disatteso nel nome di un supposto dovere pubblico di cura, a meno di non voler affermare l'idea di uno Stato illiberale, peraltro ripudiata dai costituenti;
unicamente in tale direzione può volgere una corretta lettura del dettato costituzionale, secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale «diritto dell'individuo e interesse della collettività», laddove l'intervento sociale si colloca in funzione del rispetto della persona e della sua sfera di autodeterminazione;
la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 471 del 1990, ha ribadito il «valore costituzionale dell'inviolabilità della persona costruito come libertà», che comprende il «potere della persona di disporre del proprio corpo»;
va peraltro rilevato che tutte le norme costituzionali a presidio di diritti primari - tra cui proprio l'articolo 32 - si intendono imperative e di immediata operatività anche senza intervento alcuno del legislatore ordinario. Sul punto si è chiaramente espressa la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza 8 ottobre 2008, n. 334;
il diritto di rifiutare trattamenti medici, oltre a essere espressamente riconosciuto all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, è desumibile sia dall'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti dell'uomo. È infine parte integrante dei diritti inviolabili della persona, di cui all'articolo 2 della nostra Carta costituzionale. La vita umana è anch'essa oggetto di un diritto fondamentale, riconducibile all'area dei diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, ma la sua tutela non può però estendersi sino al punto di limitare il diritto (altrettanto fondamentale) di rifiutare un trattamento medico;
il rifiuto di ricevere cure è quindi principio che non può essere messo in discussione, e deve perciò essere rispettata la volontà di chi, nella futura eventualità di trovarsi in uno stato di incapacità permanente di intendere e volere, dichiara di rifiutare la prosecuzione di qualsiasi trattamento;
la «dichiarazione anticipata di trattamento», prevista dall'articolo 3 del provvedimento in esame, dà la stessa facoltà di decidere sulle cure del «consenso informato» - previsto dall'articolo 2 del medesimo testo - e non amplia in alcun modo questo diritto di decidere in una direzione non consentita dalla normativa vigente e dai codici di deontologia medica, ma rimane strettamente nell'ambito dell'esercizio del diritto all'autodeterminazione nelle situazioni di sopravvenuta incapacità;
al contrario, la prevista esclusione dell'alimentazione e dell'idratazione dalla suddetta dichiarazione anticipata di trattamento (considerati dalla gran parte della comunità scientifica non mero «sostegno vitale», ma terapia medica a tutti gli effetti), di cui al medesimo articolo 3 della proposta di legge in esame, e il ruolo che viene assegnato al medico quale responsabile ultimo delle decisione, anche qualora questa preveda che le terapie debbano continuare contro la stessa volontà del paziente, sono perciò incostituzionali, in quanto in palese violazione non solo dell'articolo 32, ma anche degli articoli 13 e 3 della nostra Carta, circa la libertà individuale, il rispetto della dignità della persona e l'uguaglianza tra i cittadini;
l'articolo 13 della Costituzione afferma infatti che «la libertà personale è inviolabile», rafforzando il riconoscimento alla libertà e indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
se la Costituzione ci ricorda che ogni persona è libera e arbitro supremo delle cure da tributare al proprio corpo, e ha il diritto di rifiutare qualsiasi terapia, ne segue che il dovere del medico di curare non può che essere conseguentemente quello di rispettare la volontà del paziente;
ed è proprio nel ruolo che viene assegnato al medico dal provvedimento in esame che si ravvisa il contrasto non solo - come abbiamo visto - con l'articolo 32 della Costituzione, ma anche con l'articolo 3 della medesima, che sancisce formalmente «che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge»;
la palese disparità di trattamento - sottesa al testo in esame - tra chi è nella condizione di poter decidere coscientemente e autonomamente, e chi, invece, si trova in una condizione di incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario, e si vede protratte le «cure» anche oltre la sua volontà precedentemente manifestata, viola infatti in modo evidente il principio di uguaglianza espressamente indicato dalla Costituzione e in particolare dal suindicato articolo 3;
la violazione dell'articolo 3 della Costituzione è infatti ravvisabile nella previsione, contenuta al comma 1 dell'articolo 7, laddove si stabilisce che «le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno»;
al medico spetta così la responsabilità della decisione ultima, che può quindi anche essere in contrasto con la stessa volontà del paziente, qualora precedentemente espressa. A rafforzare questa previsione - di evidente incostituzionalità - interviene lo stesso articolo 3 del provvedimento, ove si stabilisce che nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto «dichiara il proprio orientamento» circa l'attivazione o meno di trattamenti sanitari alla sua persona. Dalla scelta del legislatore di utilizzare nel testo la formula «dichiara il proprio orientamento», piuttosto che «dichiara la propria volontà», in merito ai futuri trattamenti sanitari, discende con tutta evidenza la volontà nel ribadire la possibilità di poter attivare un intervento che prescinda dalla autonoma volontà espressa dalla persona. Insomma, la «dichiarazione anticipata», viene indicata come espressione di un «orientamento» da parte del medesimo soggetto e non come un chiaro «atto di volontà»;
peraltro il diritto, irrinunciabile e non comprimibile, del medico curante all'obiezione di coscienza, necessita di un completamento tramite la previsione di un vincolo a carico delle strutture sanitarie di mettere comunque in atto quanto deciso dal collegio dei medici di cui al medesimo articolo. In assenza di tale vincolo il diritto all'autodeterminazione del paziente rischia infatti di risultare unilateralmente sacrificato, determinando in questo caso un'ulteriore grave ed evidente incostituzionalità;
dalle considerazioni suesposte tutto il provvedimento risulta così inficiato da una palese incostituzionalità, in quanto limita la libertà di cura e il fondamentale diritto all'autodeterminazione, nonché il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, «aprendo la porta» a molti contenziosi giuridici e future probabili bocciature da parte della Corte costituzionale, così come sta di fatto già avvenendo con la legge 19 febbraio 2004, n. 40, sulla fecondazione artificiale,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 2350-A ed abb.
n. 1. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cambursano, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Paladini, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera, Leoluca Orlando, Samperi, Capano.

La Camera,
premesso che:
la Costituzione della Repubblica italiana, anche alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza costituzionale e segnatamente, con riferimento ai temi in questione, in questo caso, con le sentenze n. 238 del 1996 e n. 438 del 2008, impone di bilanciare nelle concrete scelte legislative i vari diritti fondamentali coinvolti senza sacrificarne unilateralmente nessuno, pena la negazione, di fatto, della natura fondamentale del diritto stesso;
l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza impone al legislatore di salvaguardare, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità politica in cui si esprime il bilanciamento tra i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, il loro «contenuto essenziale», anche qualora sia necessario prevedere talune limitazioni a tali beni giuridici;
la proposta di legge in discussione suscita talune perplessità in punto di legittimità costituzionale e comunitaria;
in particolare, il diritto fondamentale all'autodeterminazione, nonostante il richiamo ad esso operato in varie norme della proposta di legge - in primis dal rinvio di cui all'articolo 1, comma 1, alinea, al combinato disposto «dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione» - appare unilateralmente sacrificato all'articolo 7, comma 2;
relativamente al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, il divieto assoluto, in capo al medico, di ottemperare in qualsiasi caso a dichiarazioni di volontà che determinino la morte del paziente, lede il diritto inviolabile all'autodeterminazione della persona in ordine alle scelte terapeutiche, in contrasto con il principio di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza. La norma finirebbe infatti paradossalmente per imporre al medico di procedere finanche a trattamenti che configurino ipotesi di accanimento terapeutico, in palese contrasto, peraltro, con il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f);
il carattere fondamentale e inviolabile del diritto all'autodeterminazione in ordine alla cura, da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 438 del 2008, impone invero l'obbligo, in capo allo Stato, di consentire a ciascuno l'espressione delle proprie volontà in merito ad ogni tipo di trattamento sanitario, garantendone la vincolatività. Lo stesso diritto sarebbe violato dall'attribuzione di un carattere meramente orientativo - e non vincolante - alla dichiarazione anticipata di trattamento, come previsto all'articolo 7, commi 1 e 2;
desta infine forte perplessità il richiamo, da parte dell'articolo 1, comma 1, lettera c), alle norme incriminatrici di taluni delitti contro la persona previsti dal codice penale, nella misura in cui il riferimento ad «ogni forma» di eutanasia o di assistenza o aiuto al suicidio sembrerebbe estendere la sfera di applicazione delle fattispecie, senza tuttavia disciplinare le relative condotte, con il rischio, che ne consegue, della violazione dei principi di stretta legalità, tassatività, determinatezza e precisione della norma incriminatrice, di cui all'articolo 25, comma secondo, della Costituzione;
con riferimento all'articolo 3, comma 5, l'esclusione, in via assoluta, della possibilità di comprendere l'alimentazione e l'idratazione nel contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento rappresenta una lesione del contenuto essenziale del diritto inviolabile all'autodeterminazione terapeutica di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione. Il carattere fondamentale di tale diritto, che si esprime attraverso la prestazione del consenso informato, è stato più volte enunciato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze nn. 471 del 1990 e 438 del 2008);
l'articolo 3, comma 5, si pone, altresì, in evidente contrasto con l'articolo 8, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti umani, come si evince dalla giurisprudenza di Strasburgo, (cfr., per tutte, CEDU, 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito), secondo cui l'imposizione di un trattamento medico senza il consenso di un paziente adulto e consapevole violerebbe tra l'altro i diritti protetti dall'articolo 8.1 della Convenzione (diritto all'autodeterminazione relativamente alla propria vita privata);
inoltre l'articolo 3, comma 5, ultimo periodo prevede che alimentazione e idratazione «non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento»; tuttavia, privare la persona che le ritenga incompatibili con la propria dignità, che responsabilmente decida di lasciare andare la propria vita verso il suo epilogo naturale, della possibilità di disporre in merito, comporta la violazione del principio di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione; ciò, anche in considerazione del fatto che l'idratazione e la nutrizione sono trattamenti sanitari, che, in quanto tali, devono necessariamente essere subordinati alla prestazione del consenso informato da parte del paziente. La giurisprudenza ha, più volte, fatto riferimento all'alimentazione e all'idratazione artificiali quali «prestazioni poste in essere da medici, che sottendono un sapere scientifico e che consistono nella somministrazione di preparati implicanti procedure tecnologiche» (cfr. Cassazione sezione I civile, sentenza n. 21748 del 2007; TAR Lombardia, sentenza n. 214 del 2009);
da ultimo, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, se approvata, introdurrebbe all'interno del nostro ordinamento giuridico una disciplina normativa pienamente lesiva del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione ed invero tutti i criteri interpretativi - quello letterale, quello sistematico, quello teleologico e quello storico - confermano l'esistenza nel nostro ordinamento costituzionale della regola del rifiuto, da parte del diretto interessato, di un qualsiasi trattamento, fosse anche salvavita. Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di incapacità del paziente, «l'istanza personalistica alla base del principio del consenso informato ed il principio di parità di trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità, impongono di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che deve informare in ordine alla diagnosi e alle possibilità terapeutiche, e paziente che, attraverso il legale rappresentante, possa accettare o rifiutare i trattamenti prospettati» (Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 21748 del 2007). Il soggetto incapace, infatti, è, al pari di un qualsiasi individuo nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali riconosciuti a livello costituzionale, non solo in quello alla vita ma anche nel diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedere autonomamente. Il disegno di legge in questione, pertanto, nel prevedere che alimentazione e idratazione non possano essere sospese dalle persone che assistono soggetti non in grado di provvedere a se stessi, e ciò sempre e comunque, ossia quand'anche la persona incapace abbia in precedenza espresso, al riguardo, un valido ed univoco rifiuto, si pone in insanabile conflitto con l'articolo 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), posto che norme di rango secondario non possono in alcun modo circoscrivere la portata della citata disposizione costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 2350-A ed abb.
n. 2. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Bernardini, Mecacci, Beltrandi, Zamparutti, Mattesini, Colombo, Gozi, Villecco Calipari, Meta, Concia, Argentin, Pompili, Bucchino, Mattesini, Cuperlo, Pollastrini, Gatti, D'Antona, Bellanova, Froner, Fontanelli, Codurelli, Samperi, Capano.

A.C. 2350-A - Questione sospensiva

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,
premesso che:
la legge sulla disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento non è una legge qualsiasi, perché la manifestazione della propria volontà è il veicolo attraverso il quale il soggetto disponente pianifica non solo le proprie cure, ma rende noto quale sia l'insieme dei suoi valori, delle sue convinzioni etiche morali, delle sue idee filosofiche, del suo credo religioso, in una parola della sua personale concezione dell'identità e della dignità umana in condizione di incoscienza permanente e incapacità di intendere e volere;
fare una legge sul testamento biologico e farla bene è un compito arduo, perché è un istituto nuovo che proietta l'autonomia del soggetto sulla sua sfera personale e non più soltanto su quella patrimoniale e perché è funzionalmente rivolta alla regolazione, per il tempo della sopravvenuta incapacità, di propri interessi e diritti fondamentali;
soprattutto il testamento biologico non deve servire a dire cosa sia la «vita» dal punto di vista del medico, bensì cosa sia «vita» per il paziente, elemento fondante per ogni decisione che, alla luce del principio della volontà dei trattamenti sanitari introdotto dall'articolo 32 della Costituzione, deve essere affidata all'alleanza terapeutica medico-malato (o fiduciario); ma perché questa alleanza sia efficace e reale, le dichiarazioni anticipate di trattamento non possono risolversi in uno strumento inutile, contraddittorio, di fatto ininfluente sulla condizione del dichiarante, come invece è, nei fatti, la proposta oggi all'esame dell'Assemblea;
questo provvedimento, nel tentativo di combinare normativamente il valore della vita con quello della salvaguardia della libertà e della dignità della persona umana, prevede norme talmente farraginose, se non a volte palesemente irragionevoli, e comunque inadeguate a comprendere la molteplicità dei casi che si possono verificare, da causare una proliferazione di ricorsi giudiziari, l'esatto contrario rispetto a quanto invece si vorrebbe perseguire;
la presente proposta, in virtù delle scelte normative fatte, introducendo la categoria dell'incapacità di intendere e di volere, finisce con il ridurre a una prospettiva indistinta sia il confine con l'eutanasia, sia quello con l'accanimento terapeutico, non risolvendo i problemi presenti, anzi rendendoli più complicati e inestricabili;
quando la tecnica consente di varcare il sottile confine tra l'essere e l'esistere, ci si deve costringere a interagire sul significato ultimo della sofferenza e del vivere, e non pare questo un tema che si possa decidere a colpi di maggioranza in un clima di scontro politico;
pertanto è opportuno, anche alla luce del fatto che nel Paese non si riscontra una pressante domanda sociale su questo tema, consentire un ulteriore approfondimento della materia, come attesta il vivace dibattito culturale ancora in corso, anche al fine di favorire un contesto più adatto alla delicatezza delle questioni in esame,

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge n. 2350-A ed abb. per un periodo di un anno.
n. 1. Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Giachetti, Quartiani, Rosato, Bressa, Miotto, Ferranti, Capano, Samperi.