Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 7 luglio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 luglio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castiello, Catone, Cenni, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, Jannone, La Malfa, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Picchi, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Romani, Romano, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sisto, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tenaglia, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castiello, Catone, Cenni, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, Jannone, La Malfa, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Picchi, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sisto, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tenaglia, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 luglio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MARINELLO ed altri: «Disposizioni concernenti la concessione di finanziamenti garantiti sui trattamenti di fine servizio in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche» (4488);
MIOTTO ed altri: «Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi» (4489);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ANTONIO PEPE ed altri: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, per la riduzione del numero dei parlamentari» (4490);
DI STANISLAO: «Disposizioni concernenti l'arruolamento di personale femminile nel Corpo militare della Croce rossa italiana» (4491).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
VELTRONI ed altri: «Istituzione del "Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm" in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme» (4195) Parere delle Commissioni V e VII.

VIII Commissione (Ambiente):
VANNUCCI e BRANDOLINI: «Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna» (4467) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
DELL'ELCE ed altri: «Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione» (4418) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
POLI e RUGGERI: «Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di pensione supplementare» (4384) Parere delle Commissioni I e V.

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
GIANNI ed altri: «Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto» (4263) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale.

Con nota pervenuta il 7 luglio 2011, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha trasmesso una domanda di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Marco Mario MILANESE nell'ambito del procedimento penale n. 43725/09 RGNR - n. 12850/10 RG GIP. La domanda è stata assegnata alla competente Giunta per le autorizzazioni.
Copia della domanda è stata stampata e distribuita (doc. IV, n. 20).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe, aggiornata al 31 dicembre 2010 (doc. CXII, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Provincia autonoma di Trento.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, con lettera in data 30 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, aggiornata al 28 febbraio 2011.

Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha trasmesso, con lettera in data 28 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n.481, e dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n.239, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità stessa, aggiornata al 31 marzo 2011 (doc. CXLI, n.4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 luglio 2011, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura):
alla dottoressa Daniela Beltrame, l'incarico di reggenza dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto;
alla dottoressa Giovanna Boda, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo;
al dottor Daniele Livon, l'incarico di direttore della direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, nell'ambito del dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 6 luglio 2011, a pagina 5, seconda colonna, ultima riga, dopo le parole: «del regolamento» si intendono inserite le seguenti: «, per le disposizioni in materia di sanzioni».

PROPOSTA DI LEGGE: S. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: IGNAZIO ROBERTO MARINO ED ALTRI; TOMASSINI ED ALTRI; PORETTI E PERDUCA; CARLONI E CHIAROMONTE; BAIO ED ALTRI; MASSIDDA; MUSI ED ALTRI; VERONESI; BAIO ED ALTRI; RIZZI; BIANCONI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON; CASELLI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2350-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BINETTI ED ALTRI; ROSSA ED ALTRI; FARINA COSCIONI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; POLLASTRINI ED ALTRI; COTA ED ALTRI; DELLA VEDOVA ED ALTRI; ANIELLO FORMISANO ED ALTRI; SALTAMARTINI ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI; PALAGIANO ED ALTRI (A.C. 625-784-1280-1597-1606-1764-BIS-1840-1876-1968-BIS-2038-2124-2595)

A.C. 2350-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6.
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
6. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9.
3. 2080. Lenzi, Farina Coscioni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari). - 1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:
a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.
4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.
6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1912. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari). - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, interventi medici e chirurgici che comportino la dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 142. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari). - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 141. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari). - 1. Ogni persona capace o maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:
a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.
4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.
6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7
3. 144. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari). - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.
2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 o, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7
3. 143. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento). - 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6.
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente, carattere di accanimento terapeutico.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali altamente invasive o altamente invalidanti.
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. In assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico.
6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neuro fisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.
3. 48. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento). - 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, esprime il proprio consenso o il proprio rifiuto, eventualmente condizionati all'instaurarsi o al sopravvenire di specifiche condizioni cliniche, circa l'attivazione, la non attivazione o la sospensione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente, carattere di accanimento terapeutico.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può richiedere prestazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 2, commi 6 e 7, in assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurabili come accanimento terapeutico.
6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, e non possono dunque ritenersi, di per sé, accanimento terapeutico. Quando il paziente sia in stato di incoscienza, alimentazione ed idratazione possono essere eccezionalmente sospese o non attivate nel caso in cui le stesse determinino o protraggano una condizione clinica che il paziente abbia dichiarato, in una dichiarazione anticipata di trattamento, incompatibile con la propria concezione di dignità personale, a condizione che in tale dichiarazione egli abbia espressamente accettato l'eventualità di una non attuazione di detti trattamenti, con piena consapevolezza delle implicazioni di tale scelta.
7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario o le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.
3. 59. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo ad un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, onde evitare di essere sottoposto a trattamenti terapeutici sproporzionati o a procedure sperimentali indesiderate.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
*3. 2020. Barani, Saltamartini, Castellani, Scapagnini, Polledri, Rivolta.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo ad un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, onde evitare di essere sottoposto a trattamenti terapeutici sproporzionati o a procedure sperimentali indesiderate.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
*3. 2081. Binetti, Calgaro, Capitanio Santolini, Mosella, Mondello, Buttiglione, Ria.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo ad un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l'attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*3. 2020. (Testo modificato nel corso della seduta).Barani, Saltamartini, Castellani, Scapagnini, Polledri, Rivolta.
(Approvato)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo ad un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l'attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*3. 2081. (Testo modificato nel corso della seduta).Binetti, Calgaro, Capitanio Santolini, Mosella, Mondello, Buttiglione, Ria.
(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate. La sottoscrizione delle dichiarazioni anticipate di trattamento comporta per il fiduciario l'onere vincolante di tutelarne il rispetto.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7
3. 74. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 65. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono vincolanti per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e possono essere raccolte da un notaio.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 77. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il dichiarante fino alla fine del comma con le seguenti: è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farne esigere il rispetto in ogni circostanza.
3. 75. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il dichiarante fino alla fine del comma con le seguenti: il cittadino esprime la propria volontà di autodeterminazione in merito ai trattamenti sanitari cui essere o non essere sottoposto in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
3. 2062. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: esprime il proprio orientamento fino alla fine del comma con le seguenti: manifesta il proprio dissenso circa la sottoposizione a determinati trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale perdita della propria capacità di intendere e volere.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
3. 2002. Contento, Calderisi, De Camillis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esprime il proprio orientamento con le seguenti: afferma la propria volontà.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: la propria volontà.
3. 15. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: la propria volontà.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: la propria volontà.
3. 32. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il proprio orientamento con le parole: la propria volontà.
3. 17. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: le proprie volontà.
3. 185. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: orientamento con le seguenti: consenso informato.
3. 165. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: orientamento con la seguente: consenso.
3. 166. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: trattamenti sanitari aggiungere le seguenti: ai quali non vuole essere sottoposto.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: l'attivazione o con la seguente: la.
3. 2030. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: trattamenti sanitari aggiungere le seguenti: che può rifiutare o ai quali può rinunciare.
3. 2054. Livia Turco, Miotto, Argentin, Lenzi, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: trattamenti sanitari aggiungere le seguenti:, alle cure e all'assistenza che gli si possano prestare.
3. 2023. Mazzarella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: trattamenti sanitari aggiungere le seguenti: sperimentali o sproporzionati.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: trattamenti sanitari aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.
3. 2024. Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: futura.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

al comma 2, sopprimere le parole :, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica;
sopprimere il comma 3;
sopprimere il comma 4;
sopprimere il comma 5;
al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: permanente.
3. 2013. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché può disporre in merito alla donazione del proprio corpo, di organi e di tessuti per trapianto e ai fini di attività di ricerca e di didattica dare indicazioni sulle modalità di sepoltura e sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere.
3. 197. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed esprime la propria preferenza sulla nazione in cui tali cure devono essere prestate.
3. 129. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 140. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di violazione delle volontà espresse, sia la violazione esplicita o surrettizia.
3. 70. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le terapie da esso previste nella dichiarazione anticipata di trattamento e non somministrate quelle non previste.
3. 71. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si rispettino alla lettera le indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 72. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario è tenuto ad agire nell'esclusivo interesse di tutelare la volontà del paziente da lui rappresentato.
3. 73. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al notaio che ha certificato l'atto.

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
3. 69. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.
3. 126. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il soggetto può rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature.
3. 62. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie e sono vincolanti, salvo che siano in palese contrasto con norme dell'ordine pubblico, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito o da un funzionario dell'anagrafe del comune di residenza del dichiarante.

Conseguentemente:

all'articolo 4, sopprimere il comma 1;

sopprimere l'articolo 7.
3. 82. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico. Tali decisioni sono vincolanti per il medico.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 79. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole da:, in stato fino alla fine del comma con le seguenti: dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione, la non attivazione, la disattivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.
3. 128. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole da:, in stato fino alla fine del comma con le seguenti: dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.
3. 125. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole da:, in stato fino alla fine del comma con le seguenti: dichiara le proprie disposizioni circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a notificare al proprio medico curante.
3. 78. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole da: dichiara il proprio orientamento fino alla fine del comma, con le seguenti: esprime il proprio diritto all'autodeterminazione come essere vivente, in merito alla scelta, all'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari che comportino una prosecuzione della vita quando studi diagnostici adeguati (risonanza magnetica funzionale) evidenzino una totale perdita delle attività corticali cerebrali oltre un periodo temporale di sei mesi.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
3. 2063. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: la propria volontà.
*3. 18. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: la propria volontà.
*3. 127. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: il proprio orientamento con le seguenti: le proprie volontà.
3. 184. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: orientamento con le seguenti: consenso informato.
3. 163. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: orientamento con la seguente: consenso.
3. 164. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: orientamento circa aggiungere le seguenti: l'interruzione,
*3. 2031. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, dopo le parole: orientamento circa aggiungere le seguenti: l'interruzione,
*3. 2055. Livia Turco, Miotto, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 2, dopo le parole: circa l'attivazione aggiungere le seguenti:, la sospensione.
3. 183. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dal codice di deontologia medica.
*3. 19. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dal codice di deontologia medica.
*3. 182. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, avendo sempre presente la salvaguardia della sua vita e della sua salute.
3. 2004. Binetti, Calgaro, Mosella, Capitanio Santolini, Mondello, Buttiglione, Ria.

Sopprimere il comma 3.
3. 162. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il paziente può decidere di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico.
3. 63. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il soggetto contro la sua volontà non può essere sottoposto all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
3. 64. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il soggetto o persona fiduciaria di esso, possono, in qualunque momento dichiarare di accettare o meno che il paziente sia sottoposto o continui ad essere sottoposto a trattamenti sanitari invasivi che il medico ritenga possano essergli di giovamento, escludendo così a proprio insindacabile giudizio ogni intervento configurabile secondo la propria convinzione ad un intervento di accanimento terapeutico.
3. 122. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari di qualunque genere, straordinari ed ordinari, sperimentali, invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico.
3. 81. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In attuazione del diritto a rifiutare trattamenti sanitari non voluti nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari.
3. 115. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 32 della Costituzione circa il diritto di rifiutare trattamenti sanitari nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari.
3. 114. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere resa esplicita la volontà del soggetto interessato di non essere sottoposto, qualora non fosse in grado di intendere e di volere, a trattamenti sanitari giudicati da lui o dal suo fiduciario sproporzionati o particolarmente invasivi rispetto alla situazione clinica ed alle aspettative di vita.
3. 2005. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 3, sostituire le parole da: di trattamento fino alla fine del comma con le seguenti: sui trattamenti la persona, dopo aver avuto informazione sanitaria dettagliata, esprime, per il momento di incapacità di manifestare le sue disposizioni anticipate, a quali trattamenti sanitari, anche se sostegni vitali, voler o non voler sottoporsi.
3. 2074. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole da: può anche fino alla fine del comma con le seguenti: il dichiarante esprime le proprie disposizioni in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.
3. 49. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole da: può anche fino alla fine del comma con le seguenti: il soggetto può dichiarare esplicitamente la propria volontà di non voler essere sottoposto a determinati trattamenti sanitari.
3. 20. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 3, sostituire le parole da: può anche essere con la seguente: è.
3. 2025. Fioroni.

Al comma 3, sopprimere la parola: anche.
*3. 2006. Binetti, Calgaro, Mosella, Capitanio Santolini, Mondello, Buttiglione, Ria.

Al comma 3, sopprimere la parola: anche.
*3. 2050. Polledri, Laura Molteni.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la parola: anche.
*3. 2051. Bertolini, Pagano, Saltamartini.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la parola: anche.
*3. 2056. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 3, sostituire la parola: esplicitata con la seguente: espressa.
3. 180. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: esplicitata con la seguente: dichiarata.
3. 179. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari con le seguenti: ad ogni trattamento sanitario, compresa idratazione e alimentazione artificiali,

Conseguentemente sopprimere il comma 5.
3. 118. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: sanitari con la seguente: terapeutici.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 6, sostituire la parola: sanitario con la seguente: terapeutico
3. 3000.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
*3. 22. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 3, sopprimere le parole: in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
*3. 117. Lenzi, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: in quanto con le seguenti: che, secondo il proprio giudizio, appaiano insopportabili.
3. 191. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: in quanto con le seguenti: da lui ritenute.
3. 192. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: in quanto aggiungere le seguenti: dal soggetto ritenute.
3. 120. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, secondo il parere motivato del medico curante.
3. 189. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: anche alla luce della comune e condivisa esperienza clinica.
3. 190. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo caso il medico, se lo ritiene opportuno, allega alla cartella clinica o alla dichiarazione del soggetto la sua valutazione del caso.
3. 193. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il medico ritenga di non condividere la scelta del soggetto, può chiedergli di rinviare di 24 ore la dichiarazione, ma se, trascorso tale periodo, il soggetto mantiene ferma la sua intenzione, questa diviene vincolante.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 194. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo caso il medico allega alla dichiarazione del soggetto una dichiarazione dalla quale risulti il suo parere difforme, motivandolo.
3. 195. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In questo caso il medico può allegare una dichiarazione in tal senso.
3. 196. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il rifiuto di forme di sostegno vitale costituisce un atto personale che non può essere delegato.
3. 7. Buttiglione, Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini, Ria.

Sopprimere il comma 4.
*3. 66. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 4.
*3. 2000. Calderisi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatto salvo il caso di istigazione al suicidio, la dichiarazione anticipata di trattamento implica necessariamente implicitamente o esplicitamente indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
3. 2067. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva.
3. 109. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può inserire la rinuncia a qualsiasi trattamento medico anche qualora tale rinuncia configuri una forma omissiva di eutanasia, ovvero qualora il rispetto di tale dichiarazione anticipata di volontà di trattamento conduca con ragionevole certezza alla morte del paziente.
3. 110. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole da: il soggetto fino alla fine del comma con le seguenti: può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti, e di carattere contrario alle proprie volontà. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi.
3. 67. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole da: il soggetto fino alla fine del comma con le seguenti: può essere espressa la rinuncia da parte del soggetto ad ogni trattamento sanitario e assistenziale. Possono essere altresì inserite le proprie volontà in materia di assistenza religiosa e donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi.
3. 178. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole da: il soggetto fino alla fine del comma con le seguenti: può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari.
3. 113. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole da: può inserire fino alla fine del comma con le seguenti: ha alcuna limitazione, ma non può dare disposizioni che coinvolgano la responsabilità, di carattere penale, di terze persone.
3. 188. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole da: può inserire fino alla fine del comma con le seguenti: può inserire indicazioni relative al rifiuto di alimentazione e idratazione forzata, che può rifiutare: medici e personale sanitario sono obbligati a rispettare tale volontà e quindi sollevati da ogni responsabilità. In tal caso non è possibile perciò l'applicazione degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
3. 2068. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole da: integrino fino alla fine del comma con le seguenti: comportino forme di eutanasia e di assistenza o di aiuto al suicidio.
3. 34. Livia Turco, Miotto, Bossa, Argentin, Bucchino, Burtone, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Sopprimere il comma 5.
*3. 5. Brugger, Zeller, Nicco.

Sopprimere il comma 5.
*3. 25. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Sopprimere il comma 5.
*3. 112. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Nelle condizioni e per i soggetti che si caratterizzano per una perdita irreversibile della capacità di intendere e volere, la nutrizione artificiale è una forma di sostegno vitale, che viene assicurata da competenze mediche e sanitarie, conformemente alle migliori evidenze scientifiche disponibili ed ai principi di deontologia professionali. La nutrizione artificiale, quando clinicamente indicata deve sempre essere disponibile e accessibile, senza oneri, alle persone che ne necessitano, ovunque risiedono, in famiglia o nelle comunità di assistenza.
5-bis. La nutrizione artificiale può costituire oggetto di espressione della volontà della persona nelle dichiarazioni anticipate di trattamento; ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo; tale dichiarazione deve essere considerata impegnativa per il medico, il fiduciario ed i familiari nelle decisioni che devono essere assunte.
5-ter. Qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della dichiarazione, di poter diversamente conseguire ulteriori benefici per la persona assistita, in accordo con il fiduciario ed i familiari, le dichiarazioni anticipate di trattamento possono essere disattese dal medico curante, in tutto o in parte. I benefici vanno sempre commisurati, nel tempo e negli obiettivi, agli orientamenti precedentemente espressi e al rispetto della dignità della persona. Tali procedure vanno puntualmente esplicitate e riportate nella documentazione clinica.
In caso di disaccordo tra il fiduciario, il medico curante e i familiari, sui tempi e le modalità di attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento che preveda per il paziente la sospensione della nutrizione artificiale, la valutazione in ordine al beneficio terapeutico di cui al capoverso precedente, è demandato ad un collegio medico designato dalla direzione sanitaria o dalla struttura che ha in carico il paziente e che include il medico curante.
5-quater. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione anticipata di volontà e della successiva perdita della capacità di intendere e volere, il medico curante, d'intesa con i familiari, tiene conto della volontà precedentemente espressa dal soggetto.
5-quinquies. In assenza delle DAT, nei casi d'incapacità d'intendere e volere o in presenza di minori d'età, le decisioni in merito alle modalità di somministrazione della nutrizione artificiale, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente ed alla necessità di evitare forme di accanimento terapeutico, vengono assunte dal medico curante, d'intesa con i familiari. In questi casi si tiene anche conto delle volontà espresse in qualsiasi forma nelle precedenti fasi della vita.
5-sexies. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle persone che si trovino negli stati indicati nel comma medesimo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. 46. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze; esse sono assicurate al paziente conformemente ai principi della deontologia medica. Nelle fasi terminali della vita o qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere, la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente e alla necessità di non dar corso ad accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una interazione e comune valutazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario e i familiari. Qualora il rifiuto di alimentazione ed idratazione artificiale sia stato espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento, tale dichiarazione deve intendersi come impegnativa per le decisioni che il fiduciario, ove nominato, deve concordare con il medico curante e con i familiari, ovvero per le decisioni che il medico curante deve assumere d'intesa con i familiari. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere disattesa solo nel caso di motivate prospettive di beneficio terapeutico per il paziente, da riportarsi nella cartella clinica, la cui valutazione spetta al medico curante che le propone al fiduciario, se nominato, e ai familiari, e fino a quando esse siano ragionevolmente attese. In caso di disaccordo tra il fiduciario, il medico curante e i familiari, sui tempi e le modalità di attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento, che preveda per il paziente la sospensione di idratazione ed alimentazione, la valutazione in ordine al beneficio terapeutico di cui al periodo precedente, è demandata ad un collegio medico - che includa il medico curante - designato dalla direzione sanitaria della struttura che ha in carico il paziente.
3. 1. Mazzarella, Pecorella, Zampa, Calderisi, Corsini, Scalera, Ciriello, Mazzuca, Melis, Versace, Touadi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. È possibile sospendere la nutrizione artificiale, quando la persona è nella fase terminale della vita o quando questa forma di sostegno vitale si configura come futile e sproporzionata rispetto ai suoi fini di procurare sollievo dalle sofferenze nel rispetto della dignità della persona. Tale valutazione compete al medico curante secondo scienza e coscienza coinvolgendo i familiari attraverso una completa informazione, chiamati a tutelare, in una compiuta alleanza terapeutica, il miglior interesse della persona incapace.
3. 2065. Livia Turco, Sarubbi, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sbrollini, D'Incecco, Fontanelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La persona può dichiarare il rifiuto a forme di sostegno vitale quando la loro messa in atto non sia in grado di alleviare la sofferenza fisica, che è dovere del medico contrastare con i più opportuni provvedimenti terapeutici disponibili.
3. 106. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2011, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 1906. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 1927. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 1935. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 1936. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 1944. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 1140. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 1155. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 343. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 318. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 321. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 323. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 293. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 294. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 295. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 297. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 298. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 300. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 301. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 302. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospeso in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 303. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 304. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 306. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 307. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 309. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 310. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con culle dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 312. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 313. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 315. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui e dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 316. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 334. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 335. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 361. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 362. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 364. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 365. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 377. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 378. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 380. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 381. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 319. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 320. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 322. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 324. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 325. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 327. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 328. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 330. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 331. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 332. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 333. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 393. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 394. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 396. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 397. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 399. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 400. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 401. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 402. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 403. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
;
sopprimere l'articolo 7.
3. 410. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 418. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
;
sopprimere l'articolo 7.
3. 426. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 434. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 435. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
;
sopprimere l'articolo 7.
3. 443. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 461. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate lo modalità con culle dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 462. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 464. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 465. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 483. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 084. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 485. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 486. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 487. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 488. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 498. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 500. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 502. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 503. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 505. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 510. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 511. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 513. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 514. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 526. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 527. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 529. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 530. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 532. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 533. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 534. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 535. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 536. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
3. 544. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 552. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
3. 560. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 568. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 569. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 577. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 613. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 614. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 615. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 616. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 617. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 620. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 621. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 622. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 623. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 618. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 651. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 652. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 653. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 654. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 655. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 658. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 659. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 660. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 661. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 656. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 690. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere m se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 691. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 692. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 693. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 694. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 695. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 697. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 698. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 699. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 700. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 729. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 730. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 731. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
3. 732. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 733. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 734. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 736. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 737. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 738. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 739. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 817. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 751. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 752. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 767. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 768. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 783. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 784. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 789. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 790. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 791. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 792. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
3. 793. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 801. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
3. 809. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 825. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 826. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 834. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 841. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 842. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 852. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 853. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 868. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 869. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 884. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 885. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 890. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 891. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 892. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 893. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 894. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 902. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 926. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 910. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 918. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
3. 927. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 935. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1054. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1055. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1072. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1073. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1075. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1076. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1088. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1089. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1091. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1092. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1094. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1095. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1096. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1097. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1098. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 1106. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1114. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 1122. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1130. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1131. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1157. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1158. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1160. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. 1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1161. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 1139. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1173. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1174. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1176. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1177. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1189. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1190. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1192. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1193. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1195. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1196. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1197. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1198. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1199. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 1207. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 1240. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 1308. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 1324. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1231. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1232. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1258. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1259. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1261. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1262. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1274. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1275. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1277. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1278. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1290. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i modici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1291. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1293. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1294. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1296. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1297. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1298. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1299. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1300. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1316. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

3. 1341. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 1382. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 1421. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1332. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
3. 1333. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 1379. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 1380. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 1381. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 1383. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 1384. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 1386. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 1387. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 1388. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
3. 1389. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1418. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1419. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1420. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1422. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1423. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1425. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1426. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1427. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1428. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 1457. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 1458. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 1459. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
3. 1460. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 1461. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 1462. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 1464. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 1465. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 1466. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.
3. 1467. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1496. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1497. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1498. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 1499. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Carta Europea de Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1500. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1501. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1503. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1504. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono caso essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1505. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
3. 1506. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1518. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1519. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1521. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1522. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1534. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1535. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1537. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1538. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1550. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1551. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1552. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1553. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1554. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
3. 1555. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 1556. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 1557. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 1558. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.
3. 1559. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
3. 1560. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
3. 1568. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
3. 1576. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In via generale e conclusiva, nel rispetto del proprio diritto costituzionale alla dignità umana e della libertà di rifiuto di trattamenti non ritenuti dal soggetto necessari e/o idonei e/o adeguati o comunque non rispondenti al proprio intimo volere in relazione alla condizione fisica oggetto della presente legge, nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte dell'individuo a qualsivoglia tipologia di trattamento sanitario non desiderato.
3. 88. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 101. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, rientrano nell'ambito delle cure e dei trattamenti medici.
3. 2042. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari. Esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 93. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 96. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione artificiale, trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 97. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica. Pertanto possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 94. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 95. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione artificiale possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 98. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono considerate forme terapeutiche e, come tali, possono essere rifiutate dal paziente, anche attraverso l'inserimento di specifiche indicazioni in tal senso nella dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 99. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione, idratazione e ventilazione artificiali o forzate, fornite al paziente incapace di provvedere autonomamente alla respirazione e/o alla deglutizione nelle diverse forme di cui la scienza e la tecnica dispongono, sono forme di trattamento terapeutico e possono quindi formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 104. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione ed idratazione, in qualunque forma somministrate, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento a prescindere dalla loro qualificazione formale e dalla loro assimilazione a trattamenti sanitari.
3. 91. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'alimentazione e l'idratazione forzate, intese come interventi medici tesi a somministrare, per vie diverse da quelle naturali, sostanze chimiche nutrienti e/o idratanti, sono forme di terapia medica del tutto assimilabili ad ogni altro trattamento sanitario. Come tali possono essere oggetto di dichiarazione di trattamento anticipato.
3. 100. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione artificiali, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente e per tanto gestite esclusivamente da specialisti in materia, sono da considerarsi in tutto e per tutto interventi terapeutici, quindi passibili di rifiuto come ogni altra forma terapeutica.
3. 102. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono tornino al paziente, sono forme terapeutiche, finalizzate a tenere in vita il paziente sine die, e devono poter essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 105. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Rientrano nella previsione di cui al comma 3 anche le forme di alimentazione ed idratazione forzata, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente.
3. 89. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente ed essendo la scienza e la tecnica in continua evoluzione, non possono essere considerate da sempre e per sempre forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, per cui i medici, così come indicato dal comitato per la bioetica, pur tenendo in considerazione le direttive anticipate di trattamento espresse dall'interessato comprensive dell'accettazione o rifiuto dell'alimentazione ed idratazione, devono giustificare per iscritto le azioni che violeranno questa volontà.
3. 103. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e/o un intervento chirurgico tipo PEG, che necessitano del consenso informato da parte del paziente e possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 150. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può esprimere la propria volontà di non essere mantenuto in vita in stato vegetativo permanente, ritenendo tale condizione lesiva della propri a dignità.
3. 24. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può esprimere la propria volontà di non essere sottoposto a metodologie di supporto delle funzioni vitali quando esse non possano essere ritenute ragionevolmente utili in funzione del ripristino dell'autonomia delle funzioni stesse.
3. 2040. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,
3. 156. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fatta a New York il 13 dicembre 2006 aggiungere le seguenti: nei pazienti in stato vegetativo.
3. 2059. Lenzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere mantenute fino alla fine del comma con le seguenti: sono trattamenti sanitari e in quanto tali possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 2001. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere mantenute fino alla fine del periodo con le seguenti: sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita.
3. 2052. Bertolini, Pagano, Saltamartini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere mantenute fino a: Esse non possono con le seguenti: e, pertanto, in ossequio ai principi di libertà di scelta e diritto alla salute dalla stessa sanciti, alimentazione e idratazione possono essere assicurate fino al termine della vita, ad eccezione dei casi in cui, nella dichiarazione anticipata di trattamento, sia stata espressa in forma esplicita, la scelta di non volersi sottoporre alla somministrazione di sostanze nutritive e/o di liquidi con le modalità in cui la scienza e la tecnica potrebbero fornirle. Esse possono
3. 2071. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: devono essere mantenute con le seguenti: possono essere mantenute

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
3. 2041. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: al termine della vita fino alla fine del comma, con le seguenti: a che le medesime non risultino sproporzionate o ingiustificate, e non possono essere ritenute ragionevolmente utili in funzione del ripristino dell'autonomia delle funzioni vitali stesse.
3. 2045. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: le medesime aggiungere le seguenti: , acquisito e formalizzato il giudizio del medico responsabile della cura.
3. 2076. Mario Pepe (PD).

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: nel fornire al paziente aggiungere le seguenti: in fase terminale.
*3. 2022. Castellani.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: nel fornire al paziente aggiungere le seguenti: in fase terminale.
*3. 2082. Binetti, Calgaro, Capitanio Santolini, Mondello.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
**3. 26. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
**3. 152. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con le parole:, del caso in cui siano incompatibili con i diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e comunque del caso in cui siano difformi alla dichiarazione anticipata esplicita o implicita di trattamento.
3. 2070. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
3. 177. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: non con le seguenti: proprio per questo.
3. 175. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: non con le seguenti: per questo motivo.
3. 174. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 6.
3. 170. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: assume rilievo con le seguenti: è efficace.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
sostituire le parole:
collegio medico con le seguenti: collegio medico-infermieristico;
aggiungere, in fine, le parole:
e dall'infermiere case manager o dal coordinatore infermieristico dell'unità operativa di riferimento.
3. 2073. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: assume rilievo con le seguenti: ha efficacia.
3. 147. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Subemendamento all'emendamento 3.3001 della Commissione

All'emendamento 3.3001 della Commissione, primo periodo, sostituire le parole da: di comprendere le informazioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: accertata di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze.
0. 3. 3001. 1. Lenzi, Bucchino, Giachetti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: è accertato fino alla fine del comma con le seguenti: il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza.
3. 3001. La Commissione.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: si trovi nell'incapacità fino alla fine del comma, con le seguenti: in stato vegetativo persistente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
3. 2077. Bertolini, Pagano, Saltamartini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: si trovi nell'incapacità fino alla fine del periodo con le seguenti: sia incapace di intendere o di volere.
3. 149. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: si trovi nell'incapacità permanente con le seguenti: in stato vegetativo non è più in grado.
3. 2026. Fioroni.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: e, per questo motivo fino alla fine del comma.
3. 2072. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da del soggetto è formulata fino alla fine del comma, con le seguenti: è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
3. 2078. Polledri.

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: curante aggiungere le seguenti: e su sua indicazione.
3. 52. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dall'Ordine dei medici competente per territorio.
3. 51. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chiunque, fra i componenti del collegio, può opporsi alle decisioni del collegio che non condivida, appellandosi all'Ordine dei medici.
3. 58. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale deve rivolgersi al sindaco.
3. 55. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale può astenersi dalle decisioni del collegio medico.
3. 56. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale può opporsi e appellarsi all'Ordine dei medici.
3. 57. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale può chiedere eventuali sostituzioni.
3. 54. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale può indicare eventuali sostituzioni.
3. 53. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Alla rubrica, sostituire la parola: Contenuti con la seguente: Contenuto.
3. 186. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Alla rubrica, sopprimere le parole: e limiti.
3. 187. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Situazione d'urgenza). - 1. La dichiarazione anticipata e la nomina del fiduciario producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.
2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti.
all'articolo 4, sopprimere il comma 6;
sopprimere l'articolo 7.
3. 01. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative per una corretta interpretazione delle disposizioni relative alle fotografie da apporre sulla patente di guida - 2-01138

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, per sapere - premesso che:
è sempre più frequente la richiesta da parte di cittadine italiane di fede islamica di poter apporre su documenti ufficiali rilasciati dallo Stato, tra cui la patente di guida, foto di riconoscimento con il capo coperto;
l'articolo 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza in materia di rilascio della carta di identità stabilisce che la fotografia di riconoscimento sia «a mezzo busto, e senza cappello»;
la patente di guida nei casi contemplati dalla legge è considerata equipollente alla carta di identità;
in un parere del Ministero dell'interno, al quale si è conformato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circolare del 14 marzo 1995 MI.A.C.E.L. n. 4, si prevede che, nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, i documenti con funzioni di identificazione, e quindi anche la patente di guida, possono recare la foto del titolare a capo coperto, sempre che i tratti del volto siano ben visibili;
la circolare protocollo n. 88827 del 5 novembre 2010, in materia di rilascio del foglio rosa nel punto A. 3) su tariffe e diritti, prescrive di allegare, alla richiesta di conseguimento della patente di guida, due fotografie recenti del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;
l'assenza di una normativa chiaramente univoca determina l'incertezza di numerosi uffici provinciali della motorizzazione civile, che continuano a chiedere se è possibile accettare fotografie, da apporre sulla patente di guida, che ritraggono il conducente a capo coperto;
a fronte di questa indeterminatezza si può verificare che le direzioni territoriali generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronunciano in modo diverso, dando adito a possibilità di contenzioso con i conducenti dei veicoli;
è il caso di ricordare ancora una volta che chi è accolto in una società «altra» rispetto alla propria dovrebbe accettarne di buon grado le convenzioni sociali e le leggi, senza pretendere che queste siano modificate per adeguarsi alle esigenze di una minoranza religiosa, seppure riconosciuta e tutelata in base all'articolo 19 della Costituzione, che tutela la libertà di culto e di religione;
pone qualche interrogativo il fatto che si invochino i principi della propria fede islamica per una foto sulla patente che viene mostrata a richiesta dei soli organi di polizia, chiaramente in contrasto con il principio fondamentale e sovrano secondo cui gli organi di polizia sono preposti alla «pubblica sicurezza» dei cittadini;
si può ravvisare anche in questo atteggiamento l'indisponibilità da parte di alcune minoranze di riconoscere la legittimità dell'ordinamento italiano, minandone, dunque, alla base i principi fondamentali -:
se i Ministri interpellati non intendano chiarire i dubbi esposti in premessa sulla disciplina applicabile in materia, al fine di tutelare il ruolo degli organi di polizia, garantendone l'autorità di ufficiali di pubblica sicurezza, e se, in nome dell'univocità della pubblica amministrazione, non ritengano opportuno assumere iniziative, anche normative, che consentano una chiara e univoca interpretazione in materia di fotografie da apporre sulla patente di guida.
(2-01138) «Polledri, Bragantini, Caparini, D'Amico, Forcolin, Gidoni, Negro, Fogliato, Grimoldi, Isidori, Callegari, Dal Lago, Stagno D'Alcontres, Fedriga, Allasia, Pagano, Pugliese, Laura Molteni, Bitonci, Munerato, Pastore, Goisis, Buonanno, Romele, Paroli, Cicu, Grimaldi, Moles, Nola, Vanalli, Rivolta, Bertolini, Aracu, Osvaldo Napoli, Galati, Golfo, Garofalo».

Elementi in merito ai lavori in corso sulla strada statale E45 - 2-01142

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
la strada di grande comunicazione E 45 (strada statale n. 3-bis) - arteria di collegamento strategico tra Centro, Nord-Est ed Europa - è da decenni in una condizione di «cantiere permanente», la cui precarietà e pericolosità crea enormi disagi al trasporto privato, pubblico e all'autotrasporto;
lungo la tratta Verghereto-Cesena, in particolare, la situazione è drammatica: buche, interruzioni e lavori straordinari sui viadotti per la sostituzione di travi d'impalcato riducono sensibilmente il livello di servizio della strada, minano la sicurezza degli utenti e aumentano notevolmente i tempi di percorrenza;
alla manutenzione straordinaria, di lungo corso, si sono sommati, negli ultimi 4/5 anni, lavori di manutenzione ordinaria - come, ad esempio, la sostituzione di guard-rail - per tratte molto estese, come quella da Verghereto a Cesena-Borello;
su questa tratta, in particolare, la presenza di maestranze e mezzi di opera è pressoché nulla;
gli utenti sono costretti a chilometri di coda, di senso unico alternato, di percorrenze su un'unica corsia di marcia e, spesso, a deviazioni sulla vecchia strada statale: in taluni casi si può parlare di deviazioni oramai permanenti, come quella all'altezza di Verghereto;
sarebbe superfluo, se non fosse necessario, dover ricordare che la E45 costituisce un'arteria di traffico nazionale e internazionale verso l'Est Europa di grande importanza;
è proprio lo sviluppo delle relazioni commerciali tra il nostro Paese e l'Est Europa ad aver trasformato negli ultimi due decenni l'E45 in un'arteria fondamentale, che attrae molti mezzi pesanti che prima percorrevano la A1;
tale incremento straordinario dei traffici e la loro accresciuta intensità hanno aggravato la funzionalità e la sicurezza della strada che diminuiscono ulteriormente in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della stessa -:
quali e quanti siano i cantieri aperti nella tratta Verghereto-Cesena, quanti chilometri di strada essi impegnino, nonché quante siano le ditte affidatarie dei lavori e i tempi previsti di inizio e di fine per ogni cantiere aperto;
quante maestranze e quanti mezzi siano impiegati per ogni cantiere e se esista un piano coordinato di gestione degli stessi;
se nei piani di cantiere e/o nel piano coordinato di gestione dei cantieri esistano misure atte a mitigare gli effetti negativi sull'utenza, sicurezza e code innanzitutto;
se siano, altresì, previsti dalle imprese affidatarie turni di lavorazione continuativi nelle 24 ore, al fine di ridurre i tempi delle lavorazioni e, quindi, contenere in tempi stretti i disagi ed i rischi per l'utenza durante i lavori;
se esistano ritardi contrattuali nell'esecuzione dei lavori e quali provvedimenti siano stati assunti o siano previsti da parte del gestore (Anas Bologna) per contenere e ridurre al minimo i disagi di cui in premessa.
(2-01142) «Verini, Benamati, Bocci, Brandolini, Gozi, Iannuzzi, La Forgia, Marchioni, Martella, Mattesini, Merloni, Nannicini, Peluffo, Sereni, Trappolino, Vannucci, Vassallo, Zampa, Fiorio, Cuperlo, Albini, Madia, Pedoto, Fontanelli, Fogliardi, Causi, Marantelli, Sbrollini, Pes, Santagata, Rampi, Marco Carra, Rosato».

Orientamenti del Governo circa la decisione di interrompere le attività di scavo degli insediamenti archeologici scoperti a Castellaneta (Taranto), località «Le Grotte» - 2-01141

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, del turismo, per i rapporti con le regioni e coesione territoriale e dell'interno, per sapere - premesso che:
in Castellaneta (Taranto), località «Le Grotte», si stanno effettuando i lavori per la realizzazione del Metanodotto Massafra (Taranto)-Biccari (Foggia), per conto della Snam-rete gas;
durante l'esecuzione dei predetti lavori di scavo sono venuti alla luce insediamenti archeologici che, considerando la vastità dell'area interessata, i rilievi, la natura e la ricchezza del materiale ritrovato (monete di bronzo e di argento, vasellame di pregevole fattura, monili e altro), fanno verosimilmente pensare ad una delle aree archeologicamente più interessanti del Meridione scoperte negli ultimi tempi;
tali scoperte stanno restituendo informazioni importantissime circa la presenza di un centro rurale databile tra l'età arcaica e quella romana, con il rinvenimento di una porzione di una necropoli infantile, di sepolture relative a nuclei familiari, di una tomba ad incinerazione, di ambienti abitativi ed importanti tracce legate alla produzione agricola;
le ricerche condotte negli ultimi decenni nella chora della colonia greca di Taranto hanno consentito di documentare segni evidenti di coltivazione della vite, inquadrabili tra l'età classica ed elleni stica, che troverebbero puntuali conferme e confronti in località «Le Grotte», dove sono perfettamente conservate numerosissime canalette rettangolari, parzialmente intersecate da solchi regolari continui praticati nel terreno limo-argilloso e nel banco calcarenitico, funzionali ad impianti di vigneti e resti di strutture insediative a carattere rurale, associate probabilmente ad un intenso sfruttamento agricolo dell'area. Nella parte settentrionale dell'insediamento, in una zona precedentemente utilizzata come necropoli, sono stati individuati i resti di un edificio di grandi dimensioni, con più fasi di vita, di cui sono chiaramente visibili un vano quadrangolare e parte di un impianto produttivo, connesso probabilmente alla produzione del vino;
grande interesse è stato mostrato per il sito archeologico da parte di docenti di università straniere (Grecia e Usa) che hanno dichiarato di essere disposti a continuare gli scavi;
tali scoperte rappresentano, altresì, una grande opportunità per il turismo che, oltre al mare stupendo, alle gravine, ai centri storici con le loro chiese e i loro edifici, può offrire un'altra risorsa per la stagione estiva e un interessante programma di destagionalizzazione per tutti gli operatori del settore;
nonostante l'estensione dei rinvenimenti e la loro importanza sotto il profilo archeologico, culturale e turistico, la soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, preposta all'alta sorveglianza delle attività di ricerca e catalogazione dei reperti, ha comunicato ai proprietari del fondo interessato dalle straordinarie scoperte, l'imminente interruzione delle attività di scavo e, anzi, la prossima ricopertura del sito con il terreno nel frattempo asportato, per mancanza di risorse economiche; una tale motivazione (mancanza di risorse economiche), però, contrasta fortemente con alcune notizie di stampa, secondo le quali, l'Europa dà alla Puglia 25 milioni di euro l'anno per la tutela e la salvaguardia della sua storia emersa e da fare emergere (proprio come per il caso in questione);
se tali ultime decisioni dovessero essere definitive, oltre ad impedire la prosecuzione delle attività di scavo, esse escluderebbero la fruibilità ai fini culturali, archeologici, turistici e di valorizzazione del territorio di un sito dalle straordinarie potenzialità;
l'abbandono di ogni interesse al sito da parte della soprintendenza renderebbe «indifeso», rispetto ai probabili illeciti «interessamenti» dei «tombaroli», il tesoro che in esso si cela, provocherebbe danni irreparabili sul piano culturale e mortificherebbe tante iniziative imprenditoriali che, in una zona in cui il livello occupazionale è molto basso, potrebbero rappresentare concrete possibilità di lavoro e di sviluppo economico, soprattutto per i giovani;
proprio un gruppo di giovani, non volendo rassegnarsi all'idea dell'assurda chiusura e della ricopertura degli scavi, su facebook ha promosso il sito «Salviamo il tesoro archeologico di Castellaneta», dichiarandosi pronto ad una spedizione sul posto e a fare da scudo umano per impedire che il patrimonio di così inestimabile valore culturale, venuto alla luce grazie al delicato e prezioso lavoro di scavi, possa essere sotterrato -:
se non ritengano di intervenire con la dovuta urgenza:
a) perché, accertata l'esistenza di fondi europei, se ne possa destinare una giusta quota per continuare e potenziare l'attività di scavo;
b) perché l'Eni, così come generosamente si è comportata in analoghe circostanze in altre regioni italiane, faccia altrettanto per la campagna di scavi in località «Le Grotte»;
c) perché la soprintendenza regionale coinvolga le università della regione;
d) perché la prefettura di Taranto organizzi un tavolo di concertazione con tutti i soggetti istituzionali competenti e con gli enti locali (provincia e comune di Castellanata) per impedire che venga interrotta l'attività di ricerca in corso e ordinata la chiusura del sito con tutti i danni che una tale insensata decisione comporterebbe sul piano culturale, sociale ed economico.
(2-01141) «Patarino, Della Vedova, Briguglio, Giorgio Conte, Moroni, Consolo, Di Biagio, Proietti Cosimi».

Iniziative per garantire adeguate risorse umane e materiali agli uffici giudiziari di Latina e provincia, con particolare riferimento alla costituzione e al potenziamento di strutture preposte al contrasto della criminalità organizzata - 2-01144

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della giustizia e dell'interno, per sapere - premesso che:
nella relazione annuale sulle attività svolte dal procuratore nazionale antimafia e dalla direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1o luglio 2009-30 giugno 2010, presentata nel dicembre 2010, si denuncia che «anche nel circondari, in particolare Latina e Frosinone, si registra un elevato grado di penetrazione della criminalità mafiosa nel tessuto economico. In tali zone l'inserimento della mafia nelle attività imprenditoriali è stato agevolato dai progressivi trasferimenti, nel tempo, di personaggi di non secondario spessore - quali Bardellino, De Angelis, i fratelli Tripodo, Salvatore Giuliano, Michele Senese - che si sono spostati nel contesto laziale per sfuggire alle guerre per bande in atto nei territori di origine o al contrario per riorganizzarsi e continuare lo scontro con i clan antagonisti. Tali fenomeni hanno fatto sì che oggi sul territorio laziale persistano, oltre al ceppo originario dei «trasferiti», i loro familiari, che vantano ampio margine di movimento e consolidati contatti con la criminalità locale. Altro aspetto da sottolineare è quello delle collusioni tra elementi della criminalità organizzata ed esponenti delle amministrazioni locali: emblematico il caso del comune di Fondi in cui le indagini hanno evidenziato forme di ingerenza della criminalità mafiosa. Di maggiore attualità è la misura di prevenzione patrimoniale applicata a Di Maio Salvatore, sospettato di contiguità con il clan Cava, la cui figlia è componente del consiglio comunale di Sabaudia»;
in particolare - si legge sempre nella relazione - «La provincia di Latina è grandemente esposta alle infiltrazioni mafiose. I gruppi criminali sono sempre stati attratti dalla ricchezza degli insediamenti produttivi ed hanno mirato al controllo di quelle attività commerciali, quali gli stabilimenti balneari e le attività ricettive del litorale, che generano elevati proventi. Anche per la sua particolare collocazione geografica la zona ha sempre suscitato l'attenzione dei clan criminali campani e calabresi. Infatti, la vicinanza delle province di Caserta e Napoli ha favorito rilevanti investimenti immobiliari da parte delle famiglie camorriste, mentre è proprio su questo territorio che spesso soggetti appartenenti a clan camorristi si nascondono durante la latitanza (...). Ma benché si tratti di attività svolta dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, non si può tralasciare un richiamo al procedimento relativo alla operazione sud pontino. L'indagine ha focalizzato gli interessi criminali della camorra e di cosa nostra nel controllo dei trasporti dei prodotti ortofrutticoli in tutto il Centro-Sud, con epicentro il mercato ortofrutticolo (cosiddetto Mof) di Fondi (Latina), nonché le alleanze e le strategie concordate per acquisire il monopolio del settore. Si sono, infatti, accertate pesanti infiltrazioni camorristiche nelle attività connesse al trasporto da e per il Mof di Fondi, identificando una vasta organizzazione facente capo al clan dei casalesi e, in particolare, a Schiavone Francesco cl. 53 e Del Vecchio Paolo cl. 45, che si avvaleva della società di autotrasporto di Pagano Costantino La Paganese trasporti, imposta in tutti i trasporti dei prodotti ortofrutticoli. Infine, va ricordato che nell'ottobre 2010 è stato disposto il sequestro anticipato dei beni riconducibili a Di Maio Salvatore: immobili, esercizi commerciali, quote di partecipazione in società per 30 milioni di euro. Il provvedimento, che muove dal presupposto che il Di Maio sia uno dei prestanome del clan Cava di Quindici (Avellino), evidenzia come lo stesso sia dedito ad usura, turbativa d'asta ed estorsioni in collegamento con esponenti della criminalità organizzata. Particolare attenzione ha destato il fatto che la figlia di Di Maio sia consigliere comunale di Sabaudia»;
per quanto riguarda i reati ambientali, nella relazione si denuncia che: «Deve innanzitutto essere sottolineato come nel Lazio, nell'ultimo anno, siano enormemente aumentati i reati ambientali. Dai dati forniti per il 2009 emerge, infatti che il Lazio è secondo soltanto alla Campania in tema di illegalità ambientale»;
la pericolosità delle infiltrazioni criminali è confermata anche nella relazione al Parlamento per l'anno 2009 presentata dal Ministro Maroni sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, nell'allegato riguardante il Lazio, dove si legge che «l'esame della realtà economica e dei risultati ottenuti dalle locali forze di polizia portano a ritenere «a rischio» di infiltrazione mafiosa lo smaltimento dei rifiuti e le costruzioni edili in generale - con specifico riguardo alla movimentazione terra, asfalti, bitumi e cemento. La provincia pontina, inoltre, è interessata dall'operatività di sodalizi criminali capaci di condizionare le procedure amministrative per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni nel settore commerciale ed edilizio, nonché le gare per l'assegnazione di appalti pubblici»;
a fronte di una simile emergenza il sistema giudiziario pontino è, di contro, letteralmente al collasso: esso sconta, infatti, una gravissima carenza di organico e di mezzi che rende pressoché impossibile per il tribunale di Latina fronteggiare l'imponente mole di procedimenti pendenti;
così pure, nella relazione scritta dal consigliere Diana de Martino, nella sopra citata relazione del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, si evidenzia preliminarmente come: «la composizione della direzione distrettuale antimafia risulti palesemente sottodimensionata per un territorio quale quello romano, crocevia di importanti interessi, soprattutto finanziari, della criminalità organizzata». Accanto ad un criterio di suddivisione del lavoro per materia (mafia siciliana, 'ndrangheta, camorra, russa e altro) è stato individuato un criterio sussidiario, di natura territoriale: si è stabilita la competenza a specifici magistrati: per le aree di Frosinone e Cassino; per le aree di Latina e Velletri; per le aree di Civitavecchia e Viterbo; per le aree di Rieti e Tivoli;
malgrado ciò, «il compito dei colleghi è stato comunque, anche per l'anno trascorso, molto gravoso, essendo stati essi impegnati simultaneamente nello svolgimento di complesse indagini, nella partecipazione a molte udienze dibattimentali presso i tribunali del distretto e in altre incombenze "ordinarie" quali il turno arrestati e il turno esterno» -:
se non ritengano di intervenire urgentemente, attestato l'alto livello di penetrazione della criminalità mafiosa nel territorio pontino, mediante le necessarie iniziative normative, procedendo ad un'opportuna revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che consenta la costituzione, presso il tribunale di Latina, di una direzione distrettuale antimafia, e se non ritengano, altresì, opportuno e indifferibile costituire una sezione operativa della direzione investigativa antimafia a Latina, al fine di intervenire efficacemente nell'ambito delle investigazioni preventive e giudiziarie;
se non ritengano, comunque, di intervenire con urgenza in termini di aumento immediato di organici, fondi e strumenti, al fine di scongiurare il verificarsi di un vero e proprio collasso della macchina giudiziaria pontina.
(2-01144) «Amici, Veltroni, Ventura, Ferranti, Touadi, Garavini».

Iniziative volte a tutelare la natura cooperativistica delle banche popolari, con particolare riferimento alla ricapitalizzazione della Banca popolare di Milano - 2-01128

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
le banche popolari in forma cooperativa sono dotate di una legislazione speciale/settoriale espressa agli articoli 29-32 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993) che rafforza l'autonomia del modello proprio della cosiddetta «democrazia societaria»;
le regole cooperative del voto capitario, dei limiti partecipativi in uno con il principio della «porta aperta» e del gradimento, esprimono il particolare assetto organizzativo su cui si fonda la cosiddetta «mutualità strutturale», mentre la gestione di servizio (che si sostanzia nell'operare prevalente della banca in favore dei soci), unitamente alla promozione dello spirito di solidarietà ed alla diffusione del senso di responsabilità economico-sociale, sono il portato della cosiddetta «mutualità operativa»;
lo sviluppo della cooperazione spuria e, in generale, la multiformità del fenomeno cooperativo vanno inquadrati nel modello mutualistico secondo i principi generali attinenti alla funzione sociale che la Costituzione gli accorda;
l'articolo 150-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ha affermato la piena appartenenza al modello e al mondo cooperativo delle banche cooperative, sia delle banche popolari che delle banche di credito cooperativo, nelle differenti vesti/misure di cooperative a mutualità non prevalente le prime e a mutualità prevalente le seconde;
quanto detto in precedenza conferma che nelle banche popolari cooperative il capitale non svolge affatto una funzione organizzativa;
a seguito di ispezione della Banca d'Italia sulla Banca popolare di Milano Scarl la governance di tale istituto vigilato ha affermato l'esigenza di ripatrimonializzazione tramite aumento di capitale per circa 1.200 milioni di euro, come risulta dai principali quotidiani nazionali del mese di aprile e maggio 2011;
una simile esigenza di ripatrimonializzazione tramite aumento di capitale nasce a ridosso dell'ultima assemblea societaria della Banca popolare di Milano tenutasi a Milano il 30 aprile 2011 quando proprio la governance presenta comunque in bilancio utili e dividendi da distribuire agli azionisti/soci;
ad avviso degli interpellanti appare fondato il sospetto di manovre poco chiare sull'istituto meneghino ed in particolare sulla sua forma di cooperativa, più volte attaccata dalla vigilanza bancaria e/o dalla stessa governance interna alla banca;
in particolare, un aumento di capitale di cospicua entità comporta per la Banca popolare di Milano l'abbandono de facto della forma cooperativa, tradendo l'interesse sociale attuale ed in essere della banca nonché la fiducia dei soci cooperatori (lavoratori e/o clienti) sostanzialmente «traditi» da operazioni para-capitalistiche interne alla cooperativa -:
quali elementi abbia a disposizione e se non ritenga di adottare urgenti iniziative, anche di tipo normativo, volte a tutelare la natura cooperativistica di banche come la Popolare di Milano.
(2-01128) «Volontè, Compagnon».